ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
20 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (PESC) 2019/1924 del Consiglio del 31 luglio 2019 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica del Mali relativo allo status della missione PSDC dell’Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali)

1

 

*

Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica del Mali relativo allo status della missione PSDC dell’Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali)

3

 

*

Decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio del 14 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal

11

 

*

Protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra L’unione europea e la Repubblica del Senegal

13

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1926 del Consiglio del 14 novembre 2019 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1927 della Commissione del 19 novembre 2019 relativo alle deroghe alle regole sui prodotti origi11nari di cui all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti da Singapore

45

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1928 della Commissione del 19 novembre 2019 che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2019 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione

49

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica l’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide ( 1 )

51

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1930 della Commissione del 18 novembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU [notificata con il numero C(2019) 8130]  ( 1 )

55

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1931 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 8424]  ( 1 )

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/1


DECISIONE (PESC) 2019/1924 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2019

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica del Mali relativo allo status della missione PSDC dell’Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC (1) relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2)

L’articolo 9 della decisione 2014/219/PESC stabilisce che lo status dell’EUCAP Sahel Mali e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUCAP Sahel Mali, sia oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 del trattato sull’Unione europea e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(3)

L’accordo in forma di scambio di lettere, tra l’Unione europea e la Repubblica del Mali (2) («accordo sotto forma di scambio di lettere») approvato con decisione 2014/853/PESC del Consiglio (3) e concluso tra l’Unione europea e la Repubblica del Mali il 31 ottobre 2014, ha dotato l’EUCAP Sahel Mali di uno status in Mali.

(4)

Il 12 giugno 2017 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Repubblica del Mali al fine di concludere un accordo relativo allo status dell’EUCAP Sahel Mali («accordo») in sostituzione dell’accordo in forma di scambio di lettere.

(5)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica del Mali relativo allo status della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2019

Per il Consiglio

Il president

T. TUPPURAINEN


(1)  Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

(2)  Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Mali relativo allo status della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 3).

(3)  Decisione 2014/853/PESC del Consiglio, dell’8 ottobre 2014, relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Mali relativo allo status della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 1).


20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/3


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo della Repubblica del Mali relativo allo status della missione PSDC dell’Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali)

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL MALI, in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall’altra,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

la lettera del presidente della Repubblica del Mali datata 20 febbraio 2014, con la quale si invita l’Unione europea a inviare una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza del Mali,

la decisione 2014/219/PESC del Consiglio (1), del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali),

il fatto che il presente accordo lascerà impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

la lettera dell’Unione europea datata 20 ottobre 2014 e la lettera della Repubblica del Mali datata 31 ottobre 2014, che costituiscono uno scambio di lettere sullo status dell’EUCAP Sahel Mali nel territorio della Repubblica del Mali,

la necessità che la missione EUCAP Sahel Mali disponga di un proprio quadro giuridico chiaramente definito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

2.   Il presente accordo si applica alla missione civile dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali, in seguito denominata «EUCAP Sahel Mali», e al relativo personale.

3.   Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)

«EUCAP Sahel Mali»: il comando dell’EUCAP Sahel Mali e i suoi contingenti nazionali, il suo personale, le sue installazioni, le sue risorse e i suoi mezzi di trasporto che contribuiscono alla missione;

b)

«missione»: la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto dell’EUCAP Sahel Mali;

c)

«capomissione»: il capo dell’EUCAP Sahel Mali nel teatro delle operazioni;

d)

«Unione europea (UE)»: gli organi permanenti dell’UE, nonché il relativo personale;

e)

«contingenti nazionali»: le unità e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell’UE e agli altri Stati che partecipano all’EUCAP Sahel Mali;

f)

«personale dell’EUCAP Sahel Mali»: i membri del personale civile e militare assegnato all’EUCAP Sahel Mali, nonché il personale schierato per la preparazione della missione e il personale in missione per uno Stato d’origine contributore o un’istituzione o un organo dell’UE nell’ambito della missione, che si trovano, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l’eccezione del personale assunto in loco a norma della legislazione nazionale e del personale assunto da imprese commerciali;

g)

«personale assunto in loco»: i membri del personale che hanno la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiedono in modo permanente;

h)

«installazioni dell’EUCAP Sahel Mali»: tutti i locali, gli alloggi e le aree necessari alla missione EUCAP Sahel Mali e al relativo personale;

i)

«Stato contributore»: lo Stato che mette a disposizione dell’EUCAP Sahel Mali un contingente nazionale;

j)

«corrispondenza ufficiale»: tutta la corrispondenza relativa all’EUCAP Sahel Mali e alle sue funzioni;

k)

«risorse dell’EUCAP Sahel Mali»: le attrezzature e i beni di consumo necessari alla missione;

l)

«mezzi di trasporto dell’EUCAP Sahel Mali»: tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto che l’EUCAP Sahel Mali detiene, prende in locazione o noleggia, necessari alla missione.

ARTICOLO 2

Disposizioni generali

1.   L’EUCAP Sahel Mali e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi della missione.

2.   L’EUCAP Sahel Mali informa regolarmente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del suo personale presenti nel territorio dello Stato ospitante.

ARTICOLO 3

Identificazione

1.   I membri del personale dell’EUCAP Sahel Mali sono identificati dalla tessera di riconoscimento dell’EUCAP Sahel Mali, dal passaporto o dalla carta d’identità, che hanno l’obbligo di portare con sé in permanenza. Le tessere di riconoscimento dell’EUCAP Sahel Mali sono rilasciate dal ministero incaricato degli affari esteri su richiesta dell’EUCAP Sahel Mali.

2.   I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell’EUCAP Sahel Mali recano targhe diplomatiche, targhe regolamentari con contrassegni d’identificazione dell’EUCAP Sahel Mali o targhe distintive dell’EUCAP Sahel Mali, che sono comunicate alle competenti autorità dello Stato ospitante.

3.   L’EUCAP Sahel Mali è autorizzata a esporre la bandiera dell’UE e contrassegni, titoli, simboli e insegne ufficiali sulle sue installazioni e sui suoi mezzi di trasporto. Le uniformi del personale dell’EUCAP Sahel Mali recano un emblema distintivo dell’EUCAP Sahel Mali. Su decisione del capomissione, sulle installazioni, sui mezzi di trasporto e sulle uniformi dell’EUCAP Sahel Mali possono essere esposte le bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali che partecipano alla missione.

ARTICOLO 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1.   Lo Stato ospitante facilita l’ingresso nel suo territorio e l’uscita dallo stesso dell’EUCAP Sahel Mali e del relativo personale. Fatto salvo il controllo dei passaporti all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell’uscita dallo stesso, il personale dell’EUCAP Sahel Mali, fornendo la prova dell’appartenenza alla missione, non è soggetto alle norme applicabili in materia di immigrazione né al controllo doganale nel territorio dello Stato ospitante. Compila tuttavia un modulo all’arrivo e alla partenza. Al personale della missione sono rilasciati visti a titolo gratuito per la durata di un anno. Per i nuovi membri del personale della missione, il visto d’ingresso è rilasciato gratuitamente alla frontiera previa presentazione di un ordine di missione predisposto dalla missione. L’arrivo di un nuovo membro del personale della missione deve essere comunicato al ministero incaricato degli affari esteri dello Stato ospitante almeno cinque giorni lavorativi prima della data di arrivo.

2.   Il personale dell’EUCAP Sahel Mali è esonerato dall’applicazione delle norme dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce alcun diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Le risorse e i mezzi di trasporto dell’EUCAP Sahel Mali che entrano, transitano o escono dal territorio dello Stato ospitante a sostegno della missione sono soggetti a una dichiarazione preliminare e a una procedura d’identificazione prima del loro ingresso nel territorio maliano.

4.   Il personale dell’EUCAP Sahel Mali è autorizzato alla guida di veicoli a motore, anche blindati, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità in uno degli Stati contributori.

5.   Ai fini della missione, lo Stato ospitante concede all’EUCAP Sahel Mali e al relativo personale la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, compreso lo spazio aereo.

6.   Lo Stato ospitante consente l’ingresso sul proprio territorio delle risorse, in particolare dei mezzi di trasporto dell’EUCAP Sahel Mali, e concede l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, ad eccezione degli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

7.   Ai fini della missione, l’EUCAP Sahel Mali può utilizzare strade, ponti, traghetti e aeroporti senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. L’EUCAP Sahel Mali non è esonerata dalle spese per i servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate dello Stato ospitante.

ARTICOLO 5

Privilegi e immunità dell’EUCAP Sahel Mali concessi dallo Stato ospitante

1.   Le installazioni dell’EUCAP Sahel Mali sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.

2.   L’EUCAP Sahel Mali gode dell’immunità giurisdizionale totale, ovunque si trovi e indipendentemente da chi detenga o usi le sue risorse, i suoi mezzi di trasporto e le sue installazioni.

3.   Il personale, le risorse, le installazioni e i mezzi di trasporto dell’EUCAP Sahel Mali non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

4.   Gli archivi e i documenti dell’EUCAP Sahel Mali sono inviolabili in ogni momento e ovunque essi si trovino.

5.   La corrispondenza ufficiale dell’EUCAP Sahel Mali è inviolabile.

6.   L’EUCAP Sahel Mali e i suoi fornitori di mezzi o servizi sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga per quanto riguarda le risorse, in particolare i mezzi di trasporto, dell’EUCAP Sahel Mali acquistate o importate, le installazioni dell’EUCAP Sahel Mali e i servizi forniti ai fini della missione. L’applicazione di tale esonero non può essere soggetta ad alcuna autorizzazione o notifica preliminare presentata dall’EUCAP Sahel Mali alle competenti autorità dello Stato ospitante. Tuttavia, l’EUCAP Sahel Mali non è esonerata dal pagamento di tariffe o altri oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

ARTICOLO 6

Privilegi e immunità del personale dell’EUCAP Sahel Mali concessi dallo Stato ospitante

1.   Il personale dell’EUCAP Sahel Mali non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2.   I documenti, la corrispondenza e i beni del personale dell’EUCAP Sahel Mali godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.

3.   Lo Stato ospitante deve rilasciare, conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore, una tessera di riconoscimento dell’EUCAP Sahel Mali ai membri del relativo personale.

4.   Il personale dell’EUCAP Sahel Mali gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza.

Lo Stato contributore o l’organo dell’UE interessato, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell’EUCAP Sahel Mali. La rinuncia è sempre fatta per iscritto.

5.   I membri del personale dell’EUCAP Sahel Mali godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Il capomissione e l’autorità competente dello Stato contributore o l’organo dell’UE interessato sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell’EUCAP Sahel Mali dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione o l’autorità competente dello Stato contributore o l’organo dell’UE interessato certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto o no dal membro del personale dell’EUCAP Sahel Mali nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell’articolo 16. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione rilasciata dal capomissione e dall’autorità competente dello Stato contributore o dall’organo dell’UE interessato è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante, che non può contestarla.

Tuttavia, le competenti autorità dello Stato ospitante possono contestare il merito di tale certificazione entro un termine di due mesi, a decorrere dalla data della sua presentazione. In tal caso, ciascuna delle parti si impegna a dirimere la divergenza esclusivamente tramite mezzi diplomatici.

Il membro del personale dell’EUCAP Sahel Mali che avvia un procedimento civile non ha più il diritto di invocare l’immunità giurisdizionale nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

6.   Il personale dell’EUCAP Sahel Mali non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza.

7.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell’EUCAP Sahel Mali, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell’EUCAP Sahel Mali, certificati dal capomissione come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una decisione giudiziaria. Nei procedimenti civili, i membri del personale dell’EUCAP Sahel Mali non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

8.   L’immunità giurisdizionale di un membro del personale dell’EUCAP Sahel Mali nello Stato ospitante non esonera il medesimo dalla giurisdizione dello Stato contributore.

9.   Il personale dell’EUCAP Sahel Mali è esentato dalle norme in materia di sicurezza sociale in vigore in Mali.

10.   Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’EUCAP Sahel Mali o dagli Stati contributori, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale dell’EUCAP Sahel Mali sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

11.   Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, autorizza l’ingresso degli oggetti destinati all’uso personale dei membri del personale dell’EUCAP Sahel Mali e l’esenzione, per tali oggetti, dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi. Lo Stato ospitante autorizza altresì l’esportazione di tali oggetti. L’acquisto in Mali di beni, mezzi di trasporto e servizi da parte del personale dell’EUCAP Sahel Mali è esonerato da tasse e IVA conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore nello Stato ospitante.

ARTICOLO 7

Personale locale

1.   Il personale locale gode dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura ammessa dallo Stato ospitante. Tuttavia, lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con il funzionamento della missione.

2.   Il personale locale può essere soggetto alle procedure e alle prassi della delegazione dell’Unione europea nella Repubblica del Mali. L’EUCAP Sahel Mali informa per iscritto lo Stato ospitante delle procedure e delle prassi applicate dall’EUCAP Sahel Mali.

ARTICOLO 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare conferiti loro dalla legislazione dello Stato d’origine su tutti i membri del personale dell’EUCAP Sahel Mali soggetti a detta legislazione.

ARTICOLO 9

Sicurezza dell’EUCAP Sahel Mali

1.   Lo Stato ospitante garantisce, nei limiti dei suoi mezzi, la sicurezza dell’EUCAP Sahel Mali e del relativo personale.

2.   A tal fine lo Stato ospitante adotta le misure necessarie per la protezione, l’incolumità e la sicurezza dell’EUCAP Sahel Mali e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dallo Stato ospitante, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. Lo Stato ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all’evacuazione per ragioni mediche del personale dell’EUCAP Sahel Mali. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell’articolo 19.

3.   Il personale dell’EUCAP Sahel Mali è autorizzato a portare armi leggere e munizioni, fatta salva l’autorizzazione del capomissione.

4.   In tale contesto, l’EUCAP Sahel Mali è autorizzata ad adottare, nel territorio dello Stato ospitante, le misure necessarie, compreso l’impiego della forza necessaria e commisurata, per proteggere il personale, i locali, i veicoli e i beni dell’EUCAP Sahel Mali da atti che potrebbero mettere in pericolo la vita dei suoi membri del personale o causare loro danni fisici e, ove necessario, per proteggere simultaneamente altre persone che fanno fronte alla stessa minaccia, nelle immediate vicinanze della missione, da atti che potrebbero mettere in pericolo la vita di tali persone o che potrebbero causare loro gravi danni fisici.

5.   L’elenco dei membri del personale dell’EUCAP Sahel autorizzati dal capomissione a portare armi e munizioni e a trasportarli è comunicato alle autorità maliane competenti. Tale comunicazione è puramente dichiarativa. Le autorità maliane competenti rilasciano un permesso per il trasporto e il porto di armi a tali membri del personale dell’EUCAP Sahel Mali.

ARTICOLO 10

Uniformi

L’uso dell’uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione.

ARTICOLO 11

Cooperazione

1.   Lo Stato ospitante offre piena cooperazione e tutto il suo sostegno all’EUCAP Sahel Mali e al relativo personale. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell’articolo 19.

2.   Il capomissione e il rappresentante designato dal governo dello Stato ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l’EUCAP Sahel Mali.

ARTICOLO 12

Supporto dello Stato ospitante e aggiudicazione dei contratti

1.   Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di aiutare l’EUCAP Sahel Mali a trovare installazioni adeguate.

2.   Lo Stato ospitante mette a disposizione dell’EUCAP Sahel Mali a titolo gratuito le installazioni di cui è proprietario, nella misura in cui le stesse siano necessarie per la missione.

3.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, contribuisce alla preparazione, alla costituzione, all’esecuzione e al supporto dell’EUCAP Sahel Mali. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto alla missione almeno alle stesse condizioni previste per i propri agenti o formatori civili.

4.   L’EUCAP Sahel Mali ha la capacità giuridica necessaria, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, per lo svolgimento della sua missione, ed in particolare per aprire conti bancari, acquistare o alienare beni mobili e stare in giudizio.

5.   Il diritto applicabile ai contratti conclusi dall’EUCAP Sahel Mali nello Stato ospitante è determinata da tali contratti.

6.   I contratti possono prevedere che la procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 16, paragrafi 3 e 4, sia applicabile alle controversie derivanti dall’applicazione di tali contratti.

7.   Lo Stato ospitante agevola l’esecuzione dei contratti conclusi dall’EUCAP Sahel Mali con entità commerciali ai fini della missione.

ARTICOLO 13

Modifica delle installazioni

1.   L’EUCAP Sahel Mali è autorizzata a costruire o modificare le installazioni in funzione delle sue necessità operative.

2.   Lo Stato ospitante non richiede alcun indennizzo all’EUCAP Sahel Mali per tali costruzioni o modifiche.

ARTICOLO 14

Decesso di membri del personale dell’EUCAP Sahel Mali

1.   Il capomissione è abilitato a provvedere al rimpatrio della salma di qualsiasi membro del personale dell’EUCAP Sahel Mali, nonché dei suoi effetti personali, adottando a tal fine le disposizioni appropriate.

2.   Sulla salma di qualsiasi membro del personale dell’EUCAP Sahel Mali non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato di cui il defunto era cittadino e senza la presenza di un rappresentante dell’EUCAP Sahel Mali e/o di detto Stato.

3.   Lo Stato ospitante e l’EUCAP Sahel Mali si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio della salma di qualsiasi membro del personale dell’EUCAP Sahel Mali.

ARTICOLO 15

Comunicazioni

1.   L’EUCAP Sahel Mali può installare e utilizzare stazioni radio trasmittenti e riceventi, nonché sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare ogni conflitto quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito, in conformità della sua legislazione in vigore.

2.   L’EUCAP Sahel Mali ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni dell’EUCAP Sahel Mali e tra le stesse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini della missione.

3.   All’interno delle sue installazioni l’EUCAP Sahel Mali può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata all’EUCAP Sahel Mali o al suo personale o dagli stessi spedita.

ARTICOLO 16

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1.   L’EUCAP Sahel Mali e il relativo personale, l’UE e gli Stati contributori non possono essere ritenuti responsabili dei danni e delle perdite riguardanti beni civili o pubblici, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell’EUCAP Sahel Mali.

2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti risorse, installazioni o mezzi di trasporto dell’EUCAP Sahel Mali, sono trasmesse all’EUCAP Sahel Mali tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall’EUCAP Sahel Mali.

3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, la richiesta di indennizzo è presentata a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell’EUCAP Sahel Mali e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4.   La controversia, se non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo:

a)

è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE, per le richieste di indennizzo di importo massimo pari a 40 000 EUR;

b)

è sottoposta a un collegio arbitrale, la cui decisione è vincolante, per le richieste di indennizzo di importo superiore a quello di cui alla lettera a).

5.   Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri, di cui il primo designato dallo Stato ospitante, il secondo dall’EUCAP Sahel Mali e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall’EUCAP Sahel Mali. Se entro due mesi una delle parti non ha designato un arbitro, oppure se lo Stato ospitante e l’EUCAP Sahel Mali non hanno raggiunto un accordo sulla designazione del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente di un organo giurisdizionale designato di comune accordo dalle parti.

6.   L’EUCAP Sahel Mali e le autorità amministrative dello Stato ospitante concordano disposizioni amministrative intese a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e del collegio arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

ARTICOLO 17

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente dai rappresentanti dell’EUCAP Sahel Mali e dalle competenti autorità dello Stato ospitante.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica.

ARTICOLO 18

Disposizioni varie

1.   Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell’EUCAP Sahel Mali e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle autorità locali competenti dello Stato ospitante.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui può godere, ai sensi di altri accordi, uno Stato contributore.

ARTICOLO 19

Modalità di applicazione

Ai fini dell’applicazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell’ultimo elemento e dell’ultimo membro del personale dell’EUCAP Sahel Mali, quale notificata dall’EUCAP Sahel Mali.

2.   Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti in forma scritta. Le modifiche sono eseguite in forma di protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua esecuzione prima della cessazione.

4.   Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, lo scambio di lettere firmato a Bamako il 31 ottobre 2014 tra l’Unione europea e la Repubblica del Mali decade.

Fatto a Bamako, il sette novembre duemiladiciannove in due esemplari originali nella lingua francese.

PER L’UNIONE EUROPEA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI


(1)  GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.


20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/11


DECISIONE (UE) 2019/1925 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2019

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/384 (1) relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal («accordo») (2). L’accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2014 ed è tuttora in vigore.

(2)

Il protocollo di attuazione dell’accordo che è attualmente in vigore giunge a scadenza il 19 novembre 2019.

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo»). Al termine dei negoziati, il 19 luglio 2019 è stato siglato il protocollo.

(4)

L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e al Senegal di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Senegal e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca.

(5)

È opportuno firmare il protocollo e applicarlo in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

(6)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca delle navi dell’Unione, è opportuno applicare il protocollo in via provvisoria a decorrere dalla firma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 16, a decorrere dalla data della firma, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Decisione (UE) 2015/384/UE del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (GU L 65 del 10.3.2015, pag. 1).

(2)  Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal (GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3).


20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/13


PROTOCOLLO

di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra L’unione europea e la Repubblica del Senegal

Articolo 1

Oggetto

Il presente protocollo ha per oggetto l’attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal («accordo»). Esso comprende un allegato e alcune appendici che ne formano parte integrante.

Articolo 2

Aspetti generali

1.   Le due parti confermano il loro impegno a promuovere una pesca sostenibile e a proteggere la biodiversità marina nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e buona governance.

2.   A norma dell’articolo 4 dell’accordo, le navi dell’Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Senegal solo se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), a esclusione delle specie protette da convenzioni internazionali e

specie vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT):

a)

28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;

b)

10 tonniere con lenze e canne;

c)

5 pescherecci con palangari;

pesci demersali di profondità:

d)

2 pescherecci da traino.

Il presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 8 e 10 del presente protocollo.

2.   Le possibilità di pesca previste al paragrafo 1 riguardano unicamente le zone di pesca senegalesi le cui coordinate geografiche sono comunicate all’Unione prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria conformemente alla legislazione senegalese in vigore.

3.   Le navi dell’Unione non possono esercitare attività in zone vietate o durante i periodi di fermo biologico, conformemente alle disposizioni di cui all’allegato e alla legislazione nazionale.

4.   L’accesso a esche vive è autorizzato per le tonniere con lenze e canne europee conformemente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 4

Contropartita finanziaria

1.   Il valore totale stimato del presente protocollo per il periodo di cui all’articolo 15 ammonta a 15 253 750 EUR, vale a dire 3 050 750 EUR all’anno. L’importo annuale è ripartito come segue:

1 700 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 6 dell’accordo, che comprende:

a)

un importo specifico annuo di 800 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria per l’accesso alle risorse, comprensivo di un importo corrispondente a un quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate all’anno per le specie altamente migratorie;

b)

un importo specifico annuo di 900 000 EUR per un periodo di cinque anni, destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca del Senegal;

1 350 750 EUR annui corrispondenti all’importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione dell’articolo 4 dell’accordo, secondo le modalità previste dall’allegato del capo II, punto 3.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5, 7 e 9 del presente protocollo e gli articoli 13 e 14 dell’accordo.

3.   Sulla base dei dati di cattura giornalieri ricevuti dallo Stato membro di bandiera, il Senegal e l’Unione sorvegliano, se del caso, l’attività dei pescherecci dell’Unione nelle zone di pesca senegalesi al fine di garantire una gestione adeguata:

del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera a), per le specie altamente migratorie e

del quantitativo di catture autorizzato per le specie demersali quale indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata nell’allegato, appendice 2.

4.   L’Unione, gli Stati membri di bandiera e il Senegal controllano le catture segnatamente attraverso il sistema ERS (Electronic Reporting System). Essi adottano le misure opportune di loro competenza per evitare che venga superato il quantitativo di catture autorizzato e ne informano la controparte.

5.   Una volta raggiunto l’80 % del quantitativo di catture autorizzato per le specie demersali di profondità si procede a un controllo settimanale delle catture praticate dai pescherecci dell’Unione. Dopo l’entrata in funzione del sistema ERS il controllo viene effettuato su base giornaliera. Il Senegal informa le autorità dell’Unione non appena viene raggiunto il quantitativo di catture autorizzato. Ricevuta tale notifica, l’Unione ne informa a sua volta gli Stati membri, che si ritirano dalla zona di pesca.

6.   Se il quantitativo annuo delle catture di specie altamente migratorie praticate dai pescherecci dell’Unione nelle acque senegalesi supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 1, primo trattino, lettera a), l’importo totale della contropartita finanziaria annua è aumentato di 45 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata.

7.   Il quantitativo di catture autorizzato di specie demersali di profondità indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata nell’allegato, appendice 2 corrisponde al quantitativo massimo delle catture autorizzate di tali specie. Se il quantitativo annuo delle catture di tali specie supera il quantitativo autorizzato, si applica una penale di 95 EUR/t alle catture eccedenti, in aggiunta al canone.

8.   Il pagamento, da parte dell’Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera a), relativa all’accesso delle navi unionali alle risorse alieutiche senegalesi, è effettuato al massimo entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della firma del presente protocollo per gli anni successivi.

9.   La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1, primo trattino, lettere a) e b), è versata sul conto della Tesoreria di Stato del Senegal. Il sostegno settoriale di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera b), è messo a disposizione della direzione della Pesca marittima ai fini dell’attuazione. La parte senegalese verifica che i fondi del sostegno settoriali siano inclusi nella programmazione di bilancio (legge finanziaria annuale). Le autorità senegalesi comunicano alla Commissione europea le coordinate del conto della Tesoreria di Stato prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo e in seguito ogni anno.

Articolo 5

Sostegno settoriale

1.   Il sostegno settoriale previsto nell’ambito del presente protocollo contribuisce in particolare all’attuazione della lettera di politica settoriale di sviluppo della pesca e dell’acquacoltura del Senegal (2016-2023) e allo sviluppo dell’economia marittima. Esso è finalizzato ai seguenti obiettivi:

la gestione sostenibile delle risorse,

il miglioramento della sorveglianza, del controllo e del monitoraggio delle attività di pesca,

lo sviluppo di capacità scientifiche, la ricerca sulle risorse della pesca e la raccolta di dati,

il sostegno alla pesca artigianale,

lo sviluppo dell’acquacoltura,

la valorizzazione, il controllo e la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca,

il potenziamento delle capacità degli attori del settore.

2.   Entro tre mesi dall’entrata in vigore o, se del caso, dall’applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, e in particolare:

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera b);

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Senegal nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte a incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), nonché delle priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche del Senegal nel settore alieutico;

i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annuale.

3.   Il versamento della prima rata del sostegno settoriale avviene a seguito della convalida della programmazione pluriennale da parte della commissione mista.

4.   La commissione mista stabilisce gli obiettivi e procede a una stima dell’impatto previsto dei progetti al fine di approvare l’assegnazione degli importi del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale da parte del Senegal. Essa può, se del caso, rivedere le modalità di attuazione del sostegno settoriale.

5.   Ogni anno il Senegal presenta una relazione annuale di attuazione indicante lo stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. Il Senegal redige inoltre una relazione finale alla scadenza del presente protocollo.

6.   Il pagamento del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale viene frazionato sulla base dell’analisi dei risultati dell’attuazione del sostegno settoriale e dei bisogni identificati nel corso della programmazione pluriannuale. La sospensione del sostegno settoriale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera b), può avere luogo nei casi seguenti: se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione o se l’utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.

7.   Il versamento del sostegno settoriale riprende previa consultazione e accordo delle parti e/o quando i risultati dell’attuazione finanziaria di cui al paragrafo 4 lo giustifichino. Tuttavia, esso non può essere effettuato oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

8.   Qualsiasi proposta di modifica del programma pluriennale di sostegno settoriale è approvata dalla commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.

9.   Le parti garantiscono la visibilità dei risultati del sostegno settoriale.

Articolo 6

Cooperazione scientifica

1.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell’Africa occidentale. Esse si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni dell’ICCAT e a tener conto dei pareri scientifici formulati da altre organizzazioni regionali competenti quali il Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE).

2.   Le parti si impegnano a convocare con frequenza regolare, e ogniqualvolta necessario, il gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all’attuazione del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista.

3.   Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a scambiare tutte le informazioni pertinenti alle attività di pesca relative al presente protocollo.

4.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del Copace, e, se del caso, delle conclusioni formulate nell’ambito delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure relative alle attività dei pescherecci dell’Unione al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo.

Articolo 7

Cooperazione economica e valorizzazione

1.   Le parti incoraggiano la cooperazione economica e tecnica tra gli operatori del settore della pesca e della trasformazione al fine di creare condizioni favorevoli agli investimenti e alla valorizzazione economica della risorsa.

2.   Le parti sfruttano il potenziale derivante dagli strumenti finanziari e tecnici a loro disposizione al fine di migliorare la coerenza delle azioni nel settore della pesca e dell’economia blu. A tale scopo verrà posto l’accento in particolare sulla valorizzazione dei prodotti, sull’approvvigionamento delle unità di trasformazione e del mercato locale e sulla promozione degli scambi commerciali.

Articolo 8

Revisione delle possibilità di pesca e delle condizioni per l’esercizio della pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 3 possono essere rivedute dalla commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall’ICCAT e i pareri formulati dal Copace confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo, previa convalida da parte del gruppo di lavoro scientifico.

2.   In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera a), viene riveduta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   La commissione mista può esaminare e, se necessario, adattare o modificare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le misure tecniche di applicazione del presente protocollo.

Articolo 9

Catture accidentali

Conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT le parti si impegnano a cooperare per ridurre le catture accidentali di specie protette di uccelli marini, tartarughe marine, squali e mammiferi marini. A tal fine le navi dell’Unione garantiscono l’applicazione di misure tecniche di cui sia scientificamente comprovata la capacità di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e di ridurre la cattura accidentale di specie non bersaglio.

Articolo 10

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.   Nel caso in cui le navi dell’Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista per concedere un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   L’autorizzazione a esercitare nuove attività di pesca è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidate dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

3.   A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la commissione mista può approvare, nelle zone di pesca senegalesi, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta del Senegal, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le parti praticano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni stabilite dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

Articolo 11

Informatizzazione degli scambi

1.   Il Senegal e l’Unione si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2.   I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

3.   Il Senegal e l’Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 12

Riservatezza dei dati

1.   Il Senegal e l’Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell’Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nell’ambito dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.   Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle zone di pesca senegalesi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’ICCAT e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

3.   Per quanto riguarda i dati personali trasmessi dalle parti, la commissione mista può stabilire opportune clausole di salvaguardia e mezzi di ricorso in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione) e delle norme applicabili del Senegal.

Articolo 13

Sospensione

L’attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 14 dell’accordo.

Articolo 14

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 14 dell’accordo.

Articolo 15

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria.

Articolo 16

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Image 1


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA SENEGALESI DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

1.

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione (UE) o alla Repubblica del Senegal (Senegal) quale autorità competente designa:

a)

per l’Unione: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’Unione europea in Senegal;

b)

per la Repubblica del Senegal: il ministero della pesca e dell’economia marittima.

2.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «autorizzazione di pesca» equivale al termine «licenza» quale definito nella legislazione senegalese.

3.

Ogni riferimento ai diritti e agli obblighi delle «navi» è da intendersi ai diritti e agli obblighi degli operatori delle navi, dei loro agenti raccomandatari e dei comandanti responsabili delle operazioni.

2.   Zone di pesca

Sono definite come «zone di pesca senegalesi» le parti delle acque senegalesi in cui il Senegal autorizza i pescherecci dell’Unione a esercitare attività di pesca in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo.

2.1.

Le coordinate geografiche delle zone di pesca senegalesi e delle linee di base sono comunicate all’Unione prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo conformemente alla legislazione senegalese.

2.2.

Analogamente, le zone vietate alla pesca conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla navigazione, sono comunicate all’Unione prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo conformemente alla legislazione senegalese.

2.3.

Il Senegal comunica agli armatori le delimitazioni delle zone di pesca e delle zone vietate al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.

2.4.

Eventuali modifiche di tali zone sono comunicate per informazione dal Senegal alla Commissione europea almeno due mesi prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo.

3.   Riposo biologico

I pescherecci dell’Unione autorizzati a esercitare attività di pesca nell’ambito del presente protocollo osservano i periodi di riposo biologico stabiliti in virtù della legislazione senegalese. Ogni anno il decreto che stabilisce il periodo di riposo biologico è notificato con sufficiente anticipo all’UE per consentire l’adeguamento delle domande di autorizzazione.

4.   Designazione di un agente raccomandatario

Tutti i pescherecci dell’Unione che esercitano un’attività nelle zone di pesca senegalesi sono rappresentati da un agente raccomandatario residente in Senegal.

5.   Domiciliazione dei pagamenti degli armatori

Prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, il Senegal comunica all’Unione le coordinate del conto della Tesoreria di Stato su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell’Unione ai sensi dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

6.   Contatti

Le due parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto:

per le procedure relative alle autorizzazioni di pesca,

per gli obblighi di dichiarazione degli operatori dell’Unione,

per altri scambi di informazioni relativi all’attuazione del presente protocollo e al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla legislazione senegalese.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1.   Condizioni preliminari all’ottenimento di un’autorizzazione di pesca — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 4 dell’accordo sono rilasciate a condizione che:

la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell’Unione,

siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente protocollo e dalle norme europee in materia di gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (1),

siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Senegal nell’ambito dell’accordo.

2.   Domande di autorizzazione di pesca

2.1.

Le autorità competenti dell’Unione presentano, per ogni nave, una domanda per via elettronica indirizzata al ministero della pesca e dell’economia marittima del Senegal, con copia alla delegazione dell’Unione europea in Senegal, almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta.

2.2.

Le domande sono presentate all’autorità competente del Senegal mediante modulo redatto secondo il modello riportato nell’appendice 1.

2.3.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento dell’anticipo forfettario indicato nella scheda tecnica riportata nell’appendice 2 o 3 secondo la categoria in questione,

una fotografia a colori della nave, presa di profilo.

2.4.

A norma del presente protocollo, le domande di rinnovo di un’autorizzazione di pesca per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate saranno accompagnate soltanto dalla prova del pagamento dell’anticipo forfettario.

3.   Canoni e anticipi forfettari

3.1.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dell’anticipo forfettario presso le autorità nazionali competenti, come indicato di seguito.

3.2.

Gli anticipi forfettari e i canoni espressi in euro per tonnellata pescata nelle zone di pesca del Senegal sono fissati nel modo seguente:

 

per le tonniere con reti a circuizione:

per i primi tre anni del protocollo, un anticipo forfettario annuo di 18 500 EUR per nave equivalente a 231,25 tonnellate all’anno, sulla base di un canone di 80 EUR per tonnellata;

per gli ultimi due anni del protocollo, un anticipo forfettario annuo di 18 500 EUR per nave, pari a 217,65 tonnellate all’anno, sulla base di un canone di 85 EUR per tonnellata.

 

Per le tonniere con lenze e canne:

un anticipo forfettario annuo di 13 000 EUR per nave, equivalente a 173,33 tonnellate all’anno, sulla base di un canone di 75 EUR per tonnellata.

 

Per i pescherecci con palangari:

un anticipo forfettario annuo di 3 525 EUR per nave, equivalente a 47 tonnellate all’anno, sulla base di un canone di 75 EUR per tonnellata.

 

Per i pescherecci da traino:

un anticipo forfettario di 500 EUR per nave a trimestre per un canone di 95 EUR per tonnellata.

L’importo del canone e dell’anticipo forfettario e le condizioni tecniche sono indicati nelle schede tecniche riportate nelle appendici 2 e 3.

3.3.

L’importo del canone e dell’anticipo forfettario comprende tutte le tasse nazionali e locali, a eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

3.4.

Quando la durata di validità dell’autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, in particolare per motivi di riposo biologico, l’importo dell’anticipo forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità secondo le disposizioni precisate nelle appendici 2 e 3.

4.   Rilascio dell’autorizzazione di pesca e elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

4.1.

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca in conformità dei punti 2.2 e 2.3, il Senegal stabilisce, per ciascuna categoria di navi, l’elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare.

4.2.

Questo elenco viene comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’Unione. Il Senegal può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al raccomandatario.

4.3.

Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell’elenco provvisorio fino al rilascio dell’autorizzazione di pesca.

4.4.

Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dall’autorità competente agli armatori o ai loro rappresentanti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tutta la documentazione prevista al precedente punto 2.3. Una copia di tali autorizzazioni è trasmessa anche alla delegazione dell’Unione europea in Senegal.

4.5.

Una copia dell’autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l’esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione di pesca, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all’originale.

4.6.

L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto ai punti 4.3 e 4.5.

5.   Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

5.1.

L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

5.2.

Tuttavia, su richiesta dell’Unione e in caso di forza maggiore comprovata da una relazione tecnica, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.

5.3.

In tal caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

5.4.

L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante restituisce l’autorizzazione di pesca annullata all’autorità competente e ne informa per iscritto la delegazione dell’Unione europea in Senegal.

5.5.

Una nuova autorizzazione di pesca è rilasciata nel più breve termine una volta restituita l’autorizzazione annullata. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell’Unione europea in Senegal.

6.   Durata di validità dell’autorizzazione di pesca

6.1.

Le autorizzazioni di pesca per le tonniere sono rilasciate per un periodo annuale. Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono rilasciate per un periodo trimestrale.

6.2.

Le autorizzazioni di pesca sono rinnovabili.

6.3.

Per determinare l’inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca, si intende per:

periodo annuale: il periodo decorrente dall’applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 31 dicembre dello stesso anno; in seguito, ogni anno civile completo; nel corso dell’ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di scadenza del presente protocollo;

periodo trimestrale: a decorrere dall’applicazione provvisoria del presente protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e la data di inizio del trimestre successivo, che cade necessariamente il 1o gennaio, 1o aprile, 1o luglio o 1o ottobre; in seguito, ogni trimestre completo; al termine dell’applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra la fine dell’ultimo trimestre completo e la data di scadenza del presente protocollo.

7.   Navi d’appoggio

7.1.

Su domanda dell’Unione, il Senegal autorizza i pescherecci dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d’appoggio.

7.2.

Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

7.3.

Le navi d’appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell’Unione e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce.

7.4.

Per quanto a esse applicabile, le navi d’appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta nel presente capo. La domanda di autorizzazione è accompagnata dall’elenco dei pescherecci per i quali sono svolte le attività di sostegno.

7.5.

Il Senegal redige l’elenco delle navi d’appoggio autorizzate e lo comunica nel più breve termine all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’Unione.

7.6.

Il canone applicabile a ciascuna nave d’appoggio ammonta a 3 500 EUR per nave all’anno.

7.7.

L’autorizzazione della nave d’appoggio non è trasferibile e il canone non è ridotto pro rata temporis.

CAPO III

MISURE TECNICHE

1.

Le misure tecniche relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie applicabili ai pescherecci da traino per la pesca demersale profonda titolari di un’autorizzazione di pesca sono definite nella scheda tecnica riportata nell’appendice 2.

2.

Le misure tecniche applicabili alle navi tonniere titolari di un’autorizzazione di pesca sono definite nella scheda tecnica riportata nell’appendice 3. Le navi tonniere assicurano il rispetto delle raccomandazioni e delle risoluzioni dell’ICCAT e tengono conto dei pareri scientifici delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

CAPO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione 1

Dichiarazione e monitoraggio delle catture

1.   Giornale di pesca elettronico

1.1.

Il comandante di una nave dell’Unione che pesca nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca elettronico integrato in un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS).

1.2.

Le navi non dotate di ERS non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Senegal per svolgervi attività di pesca.

1.3.

Se necessario, il giornale di pesca per la pesca tonniera è adattato al fine di ottemperare alle risoluzioni e raccomandazioni applicabili dell’ICCAT o di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca per le altre attività di pesca.

1.4.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca senegalese.

1.5.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo stimato di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo per ciascuna operazione di pesca. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca. I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente per via elettronica al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera e all’autorità competente del Senegal. Fra i dati trasmessi figurano almeno:

a)

i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

b)

il codice FAO alfa-3 di ogni specie;

c)

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;

d)

la data e, se del caso, l’ora della cattura;

e)

la data e l’ora di partenza e di arrivo in porto e la durata della bordata;

f)

il tipo di attrezzo, le specifiche tecniche e le dimensioni;

g)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;

h)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

1.6.

Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

1.7.

Lo Stato di bandiera e il Senegal si accertano di disporre dell’hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS. La trasmissione dei dati ERS si avvale dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. Le modifiche degli standard sono apportate entro un termine di sei mesi.

1.8.

Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP del Senegal tramite ERS.

1.9.

Le modalità di comunicazione delle catture tramite ERS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 4.

1.10.

Le autorità del Senegal trattano i dati relativi alle attività di pesca delle singole navi in modo riservato e sicuro.

1.11.

I punti da 1.6 a 1.9 si applicano a decorrere dalla notifica della disponibilità dell’attrezzatura ERS da parte del Senegal e dell’attivazione del ricevimento automatico da parte del suo CCP, se del caso dopo un periodo di prova. In attesa dell’attivazione del ricevimento automatico, le informazioni di cui al punto 1.5, lettere da a) a h), sono trasmesse dalle navi mediante posta elettronica, in un formato elettronico utilizzabile, al momento dell’uscita dalla zona; a tale scopo la nave trasmette un estratto del giornale di pesca elettronico contestualmente alla notifica di uscita o, al più tardi, 48 ore dopo l’arrivo in un porto del Senegal. In tal caso i dati sono trasmessi anche al Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT). Una volta attivato il ricevimento ERS da parte del Senegal, la trasmissione dei giornali di pesca al CRODT è effettuata dal CCP del Senegal.

1.12.

Il controllo dell’utilizzo del quantitativo di catture autorizzato è effettuato dallo Stato membro di bandiera e dal Senegal sulla base delle dichiarazioni giornaliere. Lo Stato membro di bandiera dispone la cessazione anticipata delle operazioni di pesca alla data in cui è raggiunto il quantitativo di catture autorizzato per le sue navi, in modo da evitare qualsiasi superamento del quantitativo autorizzato.

2.   Dati aggregati relativi alle catture

2.1.

Lo Stato di bandiera trasmette trimestralmente alla banca dati gestita dalla Commissione europea i quantitativi, aggregati su base mensile, delle catture e dei rigetti di ogni nave. Per le specie soggette a un quantitativo di cattura autorizzato in virtù del presente protocollo o delle raccomandazioni dell’ICCAT, i quantitativi sono trasmessi ogni mese per il mese precedente.

2.2.

Lo Stato di bandiera verifica i dati mediante controlli incrociati con i dati relativi agli sbarchi, alle vendite, alle ispezioni o alle osservazioni e con qualunque informazione pertinente nota alle autorità. Gli aggiornamenti della banca dati necessari in seguito a tali verifiche sono effettuati il più rapidamente possibile. Per le verifiche si utilizzano le coordinate geografiche della zona di pesca definite nel presente protocollo. I fattori di conversione utilizzati per determinare il peso vivo equivalente saranno convalidati dalla commissione mista.

2.3.

Prima della fine di ogni trimestre, l’Unione trasmette alle autorità del Senegal i dati aggregati estrapolati dalla banca dati relativi ai trimestri precedenti dell’anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie. I dati sono provvisori e in evoluzione.

2.4.

Il Senegal li esamina e segnala eventuali discrepanze significative con i dati dei giornali di pesca elettronici trasmessi tramite ERS. Gli Stati di bandiera effettuano le indagini del caso e aggiornano i dati se necessario.

2.5.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Senegal può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l’armatore conformemente alle disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Senegal può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca.

2.6.

Il Senegal informa senza indugio l’Unione di ogni sanzione applicata in tale contesto.

3.   Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca (ERS)

Le due parti convengono di effettuare la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell’appendice 4. Le parti convengono di definire modalità comuni affinché la transizione possa avvenire quanto prima possibile. Il Senegal informa l’Unione non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione è convenuto un termine di due mesi per rendere il sistema perfettamente operativo.

4.   Computo dei canoni

4.1.

Verifiche dei dati trimestrali

4.1.1.

Il Senegal comunica tempestivamente all’Unione i risultati delle verifiche di cui al punto 2.3.

4.1.2.

L’Unione fornisce al Senegal i chiarimenti necessari forniti, se del caso, dall’istituto scientifico dello Stato membro di bandiera. Se necessario è organizzata una riunione del gruppo di lavoro scientifico congiunto o degli istituti scientifici.

4.2.

Computo definitivo e pagamento

4.2.1.

L’Unione stabilisce per ciascuna nave, sulla base delle dichiarazioni dei dati aggregati, un computo delle catture e un computo dei canoni a carico della nave per la campagna annuale dell’anno civile precedente.

4.2.2.

Essa invia tali computi finali alle autorità del Senegal e, tramite gli Stati membri, all’armatore anteriormente al 30 aprile dell’anno in corso. La verifica e la convalida da parte del Senegal dei computi definitivi sono effettuate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se il Senegal non presenta obiezioni entro il suddetto termine di 30 giorni, i computi definitivi si considerano adottati. In caso di disaccordo, le parti si consultano, se del caso nell’ambito della commissione mista.

4.3.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo al Senegal entro il 31 luglio dell’anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore. Gli armatori trasmettono al Senegal copia della prova di pagamento.

Sezione 2

Entrate e uscite dalle acque senegalesi

1.

I pescherecci dell’Unione operanti nelle acque senegalesi nell’ambito del presente protocollo notificano alle autorità competenti del Senegal la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque senegalesi con almeno quattro ore di anticipo.

2.

Fatte salve le disposizioni dell’appendice 4, sezione 2, nel notificare l’entrata o l’uscita dalle acque senegalesi le navi comunicano altresì la propria posizione nonché le catture detenute a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate tramite posta elettronica o per fax entro la data concordata dalle parti affinché la ricezione automatica dei messaggi ERS sia considerata effettiva.

3.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l’autorità competente del Senegal commette un’infrazione ed è soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

4.

L’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio delle autorità competenti del Senegal sono allegati all’appendice 6.

Sezione 3

Ingresso in porto, trasbordi e sbarchi

1.   La nave comunica il suo ingresso in porto all’autorità competente con almeno 72 ore di anticipo.

2.   Le tonniere con lenze e canne sbarcano nel porto di Dakar le catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi.

2.1.

Le tonniere con lenze e canne propongono le loro catture in via prioritaria alle imprese di trasformazione industriale o artigianale e al mercato locale, al prezzo definito sulla base di una contrattazione con riferimento al mercato internazionale.

2.2.

Conformemente alle disposizioni dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Unione al Senegal, le catture sbarcate a Dakar a norma del presente protocollo sono soggette a un obbligo di ispezione e certificazione da parte dell’autorità competente del Senegal.

3.   I pescherecci dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque senegalesi svolgono tale operazione conformemente alla legislazione senegalese.

4.   Le domande di trasbordo recano le informazioni seguenti:

4.1.

il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

4.2.

la data del trasbordo o dello sbarco;

4.3.

la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

5.   Nelle acque senegalesi è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti da 1 a 4. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa senegalese in vigore.

Sezione 4

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS

1.1.

Le navi dell’Unione autorizzate ai sensi del presente protocollo devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS).

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.

Le navi dell’Unione comunicano la loro posizione automaticamente e in modo permanente al CCP del loro Stato di bandiera, ogni ora per le tonniere con reti a circuizione e ogni due ore per le altre navi. Tale frequenza può essere aumentata nell’ambito di misure di indagine concernenti le attività di una nave.

1.2.

Ciascun messaggio di posizione contiene le seguenti informazioni:

a)

l’identificazione della nave;

b)

l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

la data e l’ora di registrazione della posizione;

d)

la velocità e la rotta della nave.

Esso è configurato secondo il formato di cui all’appendice 5.

1.3.

Le modalità di comunicazione delle posizioni delle navi tramite VMS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 5.

1.4.

I CCP comunicano tra loro nell’ambito della sorveglianza delle attività delle navi.

2.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Senegal

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Senegal. I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Senegal avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Senegal informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

3.   Validità del messaggio VMS in caso di controversia

In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS.

Sezione 5

Osservatori

1.   Osservazione delle attività di pesca

1.1.

Le navi titolari di un’autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell’ambito dell’accordo.

1.2.

Per le navi tonniere, il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall’ICCAT e, se del caso, ai programmi di osservazione regionali elaborati nell’ambito di quest’ultima.

2.   Navi e osservatori designati

2.1.

Al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca il Senegal informa l’Unione e l’armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi che devono imbarcare un osservatore, nonché al tempo di presenza dell’osservatore a bordo di ciascuna nave.

2.2.

Almeno 15 giorni prima della data prevista per l’imbarco il Senegal comunica all’Unione e all’armatore della nave che deve imbarcare un osservatore, o al suo raccomandatario, il nome dell’osservatore a essa assegnato. Il Senegal informa senza indugio l’Unione e l’armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica relativa alle navi e agli osservatori designati.

2.3.

Il Senegal procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l’obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nell’ambito delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Senegal.

2.4.

Nel caso dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda il tempo di presenza a bordo non può superare due mesi. La presenza dell’osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3.   Contropartita finanziaria forfettaria

3.1.

All’atto del pagamento del canone annuo, gli armatori delle tonniere congelatrici con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) un importo forfettario di 600 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.

3.2.

All’atto del pagamento del canone trimestrale, gli armatori dei pescherecci da traino versano inoltre alla DPSP un importo forfettario di 150 EUR per ogni nave come contributo al corretto funzionamento del programma di osservazione.

4.   Retribuzione dell’osservatore

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Senegal.

5.   Condizioni di imbarco

5.1.

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dal Senegal.

5.2.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

5.3.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

5.4.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

5.5.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. L’osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

6.   Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

6.1.

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

6.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

6.3.

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.   Imbarco e sbarco dell’osservatore

7.1.

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

7.2.

L’armatore o il suo rappresentante comunica al Senegal, 10 giorni prima della data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

7.3.

Se l’osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

7.4.

Se l’osservatore non è sbarcato in un porto del Senegal, l’armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell’osservatore nel Senegal nel più breve termine.

8.   Compiti dell’osservatore

Agli osservatori scientifici sono assegnati i compiti seguenti:

registrare correttamente le bordate inserendo le principali informazioni relative alla pesca (posizioni geografiche della nave, orari di inizio e fine delle operazioni di pesca, numero di recuperi delle reti, se del caso, numero di palangari e di dispositivi di concentrazione del pesce (DCP), ecc.);

raccogliere informazioni sulle catture specifiche (quantitativi e dimensioni) e sulle catture accessorie, in particolare cefalopodi, crostacei e pesci demersali, nonché squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini;

prelevare campioni biologici per studi scientifici sulla riproduzione, la crescita e l’identità degli stock; i prelievi saranno effettuati secondo un protocollo scientifico stabilito dall’istituto nazionale responsabile della ricerca sulla pesca;

per le navi tonniere, osservare e riferire in merito ai DCP conformemente al programma di osservazione dell’ICCAT adottato nell’ambito del programma pluriennale per la conservazione e la gestione dei tonnidi tropicali;

svolgere qualsiasi altro compito di carattere scientifico raccomandato dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

9.   Rapporto dell’osservatore

9.1.

Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell’osservatore.

9.2.

L’osservatore fa pervenire il suo rapporto al Senegal, che ne trasmette copia all’Unione entro un termine di 8 giorni a decorrere dallo sbarco dell’osservatore.

Sezione 6

Ispezione in mare o in porto

1.   Ispezione in mare

1.1.

L’ispezione in mare, nelle zone di pesca senegalesi, dei pescherecci dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Senegal chiaramente identificabili come ispettori incaricati del controllo della pesca.

1.2.

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Senegal comunicano alla nave dell’Unione la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.

1.3.

Gli ispettori del Senegal restano a bordo del peschereccio dell’Unione solo per il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione. Essi svolgeranno l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

1.4.

Il Senegal può autorizzare l’Unione a partecipare all’ispezione in mare in qualità di osservatore.

1.5.

Il comandante del peschereccio dell’Unione facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Senegal.

1.6.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Senegal redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell’Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell’Unione.

1.7.

Prima di lasciare il peschereccio dell’Unione, gli ispettori senegalesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso d’infrazione il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all’Unione entro un termine di 8 giorni a decorrere dall’ispezione.

2.   Ispezione in porto

2.1.

L’ispezione in porto dei pescherecci dell’Unione che sbarcano o trasbordano nelle acque di un porto del Senegal catture effettuate nella zona del Senegal è condotta da ispettori abilitati.

2.2.

L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori del Senegal restano a bordo della nave dell’Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione e svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

2.3.

Il Senegal può autorizzare l’Unione a partecipare all’ispezione in porto in qualità di osservatore.

2.4.

Il comandante del peschereccio dell’Unione facilita il lavoro degli ispettori del Senegal.

2.5.

Al termine di ciascuna ispezione, l’ispettore del Senegal redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell’Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell’Unione.

2.6.

Non appena conclusa l’ispezione, l’ispettore del Senegal consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante del peschereccio dell’Unione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all’Unione entro un termine di 8 giorni a decorrere dall’ispezione.

Sezione 7

Infrazioni

1.   Trattamento delle infrazioni

1.1.

Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto prima all’Unione e allo Stato di bandiera.

1.2.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore rispetto all’infrazione denunciata.

2.   Fermo della nave — Riunione di informazione

2.1.

Se la vigente legislazione del Senegal lo prevede per l’infrazione denunciata, ogni peschereccio dell’Unione in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare nel porto di Dakar.

2.2.

Il Senegal notifica all’Unione, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

2.3.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, a eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Senegal organizza su richiesta dell’Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

3.   Sanzione dell’infrazione — Procedura transattiva

3.1.

La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata dal Senegal secondo la legislazione nazionale in vigore.

3.2.

Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato, fra il Senegal e l’Unione viene avviato un procedimento transattivo volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Il procedimento transattivo si conclude entro 3 giorni dalla notifica del fermo della nave.

3.3.

Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’Unione.

4.   Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

4.1.

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Senegal il cui importo, fissato dal Senegal, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

4.3.

Il Senegal comunica i risultati del procedimento giudiziario all’Unione entro 8 giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista nell’ambito del procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.

Sezione 8

Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

1.   Obiettivo

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell’Unione segnalano la presenza, nelle zone di pesca del Senegal, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell’elenco, trasmesso dal Senegal, delle navi straniere autorizzate a pescare in tale paese.

2.   Procedura

2.1.

Il comandante di un peschereccio dell’Unione che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione.

2.2.

I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio e contemporaneamente alle autorità senegalesi e all’autorità competente dello Stato di bandiera della nave che ha effettuato l’osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all’organismo da essa designato.

2.3.

La Commissione europea comunica questa informazione al Senegal.

3.   Reciprocità

Il Senegal trasmette quanto prima all’Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN nelle zone di pesca del Senegal.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Gli armatori dei pescherecci dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo assumono cittadini dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) alle condizioni e nei limiti seguenti:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari, almeno il 25 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;

per la flotta delle tonniere con lenze e canne, almeno il 30 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;

per la flotta dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda, almeno il 25 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP.

2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi originari del Senegal.

3.   Ai marittimi imbarcati su pescherecci dell’Unione si applicano i principi e i diritti delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4.   I contratti di lavoro dei marittimi del Senegal, di cui è consegnata copia all’autorità marittima e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo e l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alla legge applicabile e alle norme dell’OIL, il quale comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.   Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marittimi dei paesi ACP non possono essere inferiori a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

6.   I marittimi ingaggiati dai pescherecci dell’Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

7.   Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati. Tali informazioni comprendono il numero di marittimi:

a)

dell’Unione;

b)

di un paese ACP, facendo distinzione tra il Senegal e gli altri paesi ACP;

c)

di paesi non ACP e non UE.


(1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


Appendici dell’allegato

Appendice 1

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2

Scheda tecnica per le specie demersali profonde

Appendice 3

Scheda tecnica per le tonniere congelatrici con reti a circuizione, tonniere con lenze e pescherecci con palangari di superficie

Appendice 4

Giornale di pesca elettronico (ERS)

Appendice 5

Sistema di controllo via satellite (VMS)

Appendice 6

Recapiti delle autorità del Senegal e degli Stati membri di bandiera


Appendice 1

ACCORDO DI PESCA SENEGAL — UNIONE EUROPEA

Image 2


Appendice 2

SCHEDA TECNICA PER LE SPECIE DEMERSALI DI PROFONDITÀ

1)

Specie bersaglio:

Le specie bersaglio sono i naselli (Merluccius senegalensis e Merluccius polli)

2)

Zone di pesca:

La zona di pesca autorizzata è definita dai seguenti elementi  (1):

a)

a ovest di 016 ° 53’ 42” O tra la frontiera meridionale fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 15° 40’ 00” N;

b)

al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la latitudine 15o 40’ 00” N e la latitudine 15o 15’ 00” N;

c)

al di là di 12 miglia marine dalla linea di riferimento, dalla latitudine 15o 15’ 00” N alla latitudine 15o 00’ 00” N;

d)

al di là di 8 miglia marine dalle linee di base, dalla latitudine 15o 00’ 00” N alla latitudine 14o 32’ 30” N;

e)

a ovest di 017° 30’ 00” O nella zona compresa tra la latitudine 14° 32’ 30” N e la latitudine 14° 04’ 00” N;

f)

a ovest di 017° 22’ 00” O nella zona compresa tra la latitudine 14° 04’ 00” N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e la Gambia;

g)

a ovest di 017° 35’ 00” O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e la Gambia e la latitudine 12° 33’ 00” N;

h)

a sud dell’azimut di 137° tracciato a partire dal punto P9 (12° 33’ 00” N; 017° 35’ 00’’ O) fino all’intersezione con l’azimut di 220° tracciato a partire dal Capo Roxo per tener conto dell’accordo di gestione e di cooperazione tra il Senegal e la Guinea-Bissau.

3)

Attrezzi autorizzati:

Rete a strascico classica o rete a strascico per la pesca del nasello, dimensione di maglia minima 70 mm. È vietato l’utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo atto a ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri. È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

4)

Catture accessorie  (2)

15 % di cefalopodi, 5 % di crostacei e 20 % di altri pesci demersali di profondità.

Le percentuali di catture accessorie di cui al primo comma sono calcolate al termine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture, conformemente alla normativa senegalese.

Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita della totalità o di parte degli elasmobranchi soggetti a misure di protezione nell’ambito del piano d’azione dell’Unione per la conservazione e la gestione degli squali nonché nell’ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni regionali per la pesca, in particolare dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), dello smeriglio (Lamna nasus), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dello squadro (Squatina), della manta gigante (Manta birostris) e delle specie della famiglia degli squali martello (Sphyrna zygaena).

Gli esemplari di specie di elasmobranchi di cui è vietata la detenzione a bordo catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Gli esemplari catturati devono essere reimmessi in acqua rapidamente.

Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita di specie pelagiche, tra cui Trachurus spp., Sardina pilchardus, Scomber spps. e Sardinella spp.

5)

Quantitativo di catture autorizzato e canoni:

Quantitativo di catture autorizzato:

1 750 tonnellate all’anno

Canone:

95 EUR/tonnellata

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 500 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

6)

Altro

 

Numero di navi autorizzate a pescare

2 unità

Tipo di navi autorizzate a pescare

Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda

Imbarco di marittimi senegalesi o di altri Stati ACP

25 % dell’equipaggio

Riposo biologico annuo

Dal 1o maggio al 30 giugno  (3)

È obbligatorio l’imbarco di un osservatore scientifico su ciascun peschereccio da traino.


(1)  Se del caso, la zona di pesca potrà essere definita da coordinate che delimitano il poligono in cui la pesca è autorizzata. Tali coordinate saranno trasmesse alla Commissione europea dalle autorità senegalesi prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.

(2)  Questa disposizione sarà riesaminata ove necessario al termine di un anno di applicazione.

(3)  Il periodo di riposo biologico, come altre misure tecniche di conservazione, formerà oggetto di valutazione al termine di un anno di applicazione del protocollo e, previa raccomandazione del gruppo di lavoro scientifico, potrà subire eventuali adeguamenti in funzione dello stato degli stock.


Appendice 3

SCHEDA TECNICA PER TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE, TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1.   Zone di pesca

La licenza di pesca pelagica di altura conferisce:

1.1.

alle tonniere con lenze e canne, alle tonniere con reti a circuizione per il pesce fresco e alle tonniere congelatrici con reti a circuizione, il diritto di pescare il tonno in tutte le acque soggette alla giurisdizione del Senegal;

1.2.

ai pescherecci con palangari di superficie che praticano la pesca del pesce spada, il diritto di calare i propri attrezzi da pesca:

al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la frontiera fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 14o 25’ 00” N;

a ovest di 17° 15’ 00” O nella zona compresa tra la latitudine 14° 25’ 00” N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e la Gambia;

a ovest di 17° 15’ 00” O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e la Gambia e la frontiera fra il Senegal e la Guinea-Bissau.

2.   Specie vietate

Conformemente alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell’ICCAT, sono vietate la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). nonché dello squalo balena (Rhincodon typus).

Conformemente al regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (1), è vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenerle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

Conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT, le parti si adoperano per ridurre l’impatto accidentale delle attività di pesca sulle tartarughe e sugli uccelli marini, attuando misure che massimizzino le possibilità di sopravvivenza degli esemplari prelevati accidentalmente come catture accessorie.

3.   Attrezzi e specie

TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

Attrezzo autorizzato: rete a circuizione.

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

TONNIERE CON LENZE E CANNE

Attrezzo autorizzato: canna.

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie.

Specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

4.   Canoni a carico degli armatori — numero di navi:

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

pescherecci con reti a circuizione:

80 EUR per i primi tre anni

85 EUR per gli ultimi due anni

pescherecci con lenze e canne: 75 EUR per l’intera durata del protocollo

pescherecci con palangari di superficie: 75 EUR per l’intera durata del protocollo

Anticipo forfettario annuo

Per le tonniere con reti a circuizione: 18 500 EUR

Per le tonniere con lenze e canne: 13 000 EUR

Per i pescherecci con palangari di superficie: 3 525 EUR

Canone forfettario per gli osservatori

600 EUR per nave all’anno

Canone per le navi d’appoggio

3 500 EUR per nave all’anno

Numero di navi autorizzate a pescare

28 tonniere con reti a circuizione

5 pescherecci con palangari di superficie

10 tonniere con lenze e canne


(1)  Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU UE L 167 del 4.7.2003, pag. 1).


Appendice 4

Giornale di pesca elettronico (ERS)

1.   Comunicazioni ERS

1)

Lo Stato di bandiera e il Senegal designano ciascuno un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto per le questioni relative all’attuazione dell’ERS. Lo Stato di bandiera e il Senegal si comunicano reciprocamente le coordinate del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza indugio all’aggiornamento di tali informazioni.

2)

I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica al Senegal.

3)

I dati sono in formato UN/CEFACT e sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.

4)

Le parti possono tuttavia concordare un periodo di transizione durante il quale i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).

5)

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP del Senegal. Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN/CEFACT o, fino a tale data, sono messi senza indugio a disposizione del CCP del Senegal, su richiesta presentata automaticamente al CCP dello Stato di bandiera tramite il nodo centrale della Commissione europea. A decorrere dall’introduzione effettiva del nuovo formato, quest’altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.

6)

Il CCP del Senegal conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, a esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che contestualmente attesti la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che il Senegal riceve in risposta a una sua richiesta. Il Senegal tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

2.   Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo della nave o del sistema di comunicazione

1)

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Senegal si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi.

2)

Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il CCP del Senegal ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Quest’ultimo indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP del Senegal dell’esito delle sue ricerche.

3)

In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest’ultimo ne informa senza indugio il comandante o l’operatore della nave o, eventualmente, il loro rappresentante. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, entro le ore 00:00.

4)

In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l’operatore della nave, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro dieci giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto del Senegal entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

5)

Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte del Senegal è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall’Unione o dal Senegal, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.

6)

Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP del Senegal ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti dallo Stato di bandiera a decorrere dall’ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta del Senegal nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall’Unione. Il Senegal informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’Unione non siano considerate inadempienti quanto all’obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera si accerta dell’introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al punto 1 dell’appendice 5.

3.   Mezzi di comunicazione alternativi

L’indirizzo di posta elettronica del CCP del Senegal da utilizzare in caso di guasto nelle comunicazioni ERS/VMS è reso noto prima dell’applicazione del presente protocollo.

Tale indirizzo deve essere utilizzato per:

le notifiche di entrata e di uscita e le notifiche concernenti le catture a bordo in entrata e in uscita;

le notifiche concernenti lo sbarco e il trasbordo e le notifiche concernenti le catture trasbordate, sbarcate o rimaste a bordo;

le trasmissioni ERS e VMS sostitutive, temporaneamente previste in caso di guasto.


Appendice 5

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona del Senegal è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», a eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona del Senegal, che viene identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di 30 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Senegal.

Le navi che pescano nella zona del Senegal con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Senegal verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Senegal.

4.   Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi fondati che inducano a ipotizzare un’infrazione, il Senegal può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta (30) minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal Senegal al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Senegal i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Senegal informa il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione in merito alle eventuali misure.

5.   Comunicazione dei messaggi VMS al Senegal

Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.

Dato

Codice

Obbligatorio (O)/

Facoltativo (F)

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa—3 del paese (ISO—3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa—3 del paese (ISO—3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio — Codice alfa—3 dello Stato di bandiera (ISO—3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

O

Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa—3 (ISO—3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

In formato NAF, la trasmissione dei dati è strutturata nel modo seguente:

i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1. Una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l’inizio della trasmissione;

ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//);

un’unica barra (/) separa il codice dal dato.

Prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, il Senegal notifica se i dati VMS vanno trasmessi tramite FLUX TL, in formato UN/CEFACT.


Appendice 6

INFORMAZIONI DI CONTATTO DELLE AUTORITÀ DEL SENEGAL E DEGLI STATI MEMBRI DI BANDIERA

SENEGAL:

1.   Direzione della pesca marittima

Indirizzo: LOT 1 SPHÈRE MINISTÉRIELLE DE DIAMNIADIO, 2e ÉTAGE, BÂTIMENT D

E-mail: magoudiaby@yahoo.fr

Telefono: 00221 33 849 84 40

2.   Per le domande di autorizzazione di pesca

Indirizzo: LOT 1 SPHÈRE MINISTÉRIELLE DE DIAMNIADIO, 2e ÉTAGE, BÂTIMENT D

E-mail: layee78@yahoo.fr

E-mail (alternativo): magoudiaby@yahoo.fr

Telefono: 00221 33 849 84 40

3.   Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) e notifica di entrata e di uscita

Nome del CCP (codice di chiamata): PAPA SIERA

Radio: canale 16 VHF

Mattina (8.00 - 10.00): [da controllare] Hz

Pomeriggio (14.00 - 17.00): [da controllare] Hz

Indirizzo: FENETRE MERMOZ, CORNICHE OUEST DAKAR

E-mail: surpeche@hotmail.com

E-mail (alternativo): crrsdpsp@gmail.com

Telefono: +221 338602465

4.   Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT)

Indirizzo: POLO DI RICERCA DI ISRA/HANN, BP 2241 DAKAR

E-mail: hamet.diadhiou@isra.sn

E-mail (alternativo): hamet_diadhiou@yahoo.fr

Telefono: 00221 33 832 82 62

STATI MEMBRI DI BANDIERA

L’Unione trasmette al Senegal le rispettive informazioni di contatto degli Stati membri di bandiera prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo.


REGOLAMENTI

20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/43


REGOLAMENTO (UE) 2019/1926 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2019

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/384 (1) relativa alla conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal («accordo») (2). L’accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2014 ed è tuttora in vigore.

(2)

Il protocollo di attuazione dell’accordo che è attualmente in vigore giungerà a scadenza il 19 novembre 2019.

(3)

In conformità della decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio (3), il 18 novembre 2019 è stato firmato un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo»).

(4)

È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutta la durata di applicazione di quest’ultimo.

(5)

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere congelatrici con reti a circuizione:

Spagna

16 unità

Francia

12 unità

b)

navi tonniere con lenze e canne:

Spagna

8 unità

Francia

2 unità

c)

tonniere con palangari:

Spagna

3 unità

Portogallo

2 unità

d)

pescherecci da traino:

Spagna

2 unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Decisione (UE) 2015/384 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (GU L 65 del 10.3.2015, pag. 1).

(2)  Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal (GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio, del 14 novembre 2019, relativa alla firma, a noma dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).


20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1927 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2019

relativo alle deroghe alle regole sui prodotti origi11nari di cui all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti da Singapore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio (2), l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore è stato firmato il 19 ottobre 2018. La conclusione di detto accordo («l’accordo») è stata approvata a nome dell’Unione mediante la decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio (3).

(2)

Il protocollo n. 1 dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. L’allegato B di detto protocollo stabilisce un elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario Un addendum di detto allegato (in appresso «allegato B(a)») dispone regole alternative che possono essere applicate anziché quelle di cui all’allegato B per taluni prodotti da considerarsi originari di Singapore, tuttavia il beneficio di tali regole alternative è limitato da un contingente annuo.

(3)

I prodotti cui si applicano le regole alternative di cui all’allegato B(a) possono essere importati nell’Unione a condizione che soddisfino le condizioni stabilite nel medesimo allegato.

(4)

I contingenti annui di cui all’allegato B(a) dovrebbero essere gestiti sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

(5)

Come disposto dalla pertinente informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) , l’accordo entra in vigore il 30 novembre 2019. Al fine di garantire la gestione efficace e l’applicazione tempestiva dei contingenti di origine di cui all’allegato B(a), il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data onde dare alle parti interessate un tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le deroghe stabilite all’allegato B(a) del protocollo n. 1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («protocollo n. 1») si applicano, nel caso dei prodotti elencati all’allegato del presente regolamento, entro i limiti dei contingenti ivi stabiliti.

Articolo 2

I contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Al fine di beneficiare di un contingente stabilito nell’allegato del presente regolamento, i prodotti sono corredati di una dichiarazione di origine firmata dall’esportatore autorizzato (definito nel protocollo n. 1) ove si certifica che i prodotti soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato B(a) del protocollo n. 1. La dichiarazione di origine soddisfa i requisiti di cui al protocollo n. 1 e reca la seguente dicitura in lingua inglese: «Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 267 del 25.10.2018, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 dell’11.11.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, l’ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato congiuntamente, nel contesto del presente allegato, dai codici NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione (2) e dalla designazione del prodotto nella quarta colonna della tabella del presente allegato.

N. d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione dei prodotti

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)

09.7951

ex

1601 00 10

11, 91

Salsicce essiccate di pollo, maiale e fegato fresco

Dal 21.11.2019 al 31.12.2019

Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

56 tonnellate

ex

1601 00 91

05

ex

1601 00 99

11, 91

ex

1602 32 11

10

Carne in scatola di pollo; carne di pollo finemente macinata; riso glutinoso al pollo; samosa di pollo tritato; gnocchetti di carne di pollame; shao mai di pollo; gyoza di pollo

ex

1602 32 19

10

500 tonnellate

ex

1602 32 30

10

ex

1602 32 90

10

ex

1602 49 19

20

Carne in scatola di maiale; carne di maiale finemente macinata

ex

1602 50 10

10

Carne in scatola di manzo; samosa di manzo tritato

ex

1602 50 95

10

ex

1902 20 30

21

Samosa di pollo tritato; gnocchetti di carne di pollame; shao mai di pollo; gyoza di pollo

Samosa di manzo tritato

 

 

91

ex

1602 41 10

10

Vari tipi di prosciutti refrigerati

ex

1602 41 90

10

ex

1603 00 10

10

Serie di essenze di pollo in bottiglia

ex

1603 00 80

10

09.7952

ex

1604 20 10

05

Palline di pesce al curry, preparate con carne fresca, curry, amido di frumento, sale, zucchero e una miscela di condimenti; involtini di quattro colori preparati con carne di pesce, bastoncini di granchio, alghe, pelle di tofu, olio vegetale, zucchero, sale, fecola di patate, glutammato monosodico e condimenti

Dal 21.11.2019 al 31.12.2019

Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

45 tonnellate

ex

1604 20 30

05

ex

1604 20 40

05

ex

1604 20 50

05

ex

1604 20 90

05

400 tonnellate

ex

1604 16 00

10

Acciughe piccanti fritte (sambal ikan bilis) preparate con acciughe, cipolla, salsa di peperoncino piccante, tamarindo, belachan, zucchero bruno e sale

09.7953

ex

1605 10 00

05

Palline di granchio preparate con amido di frumento, sale, zucchero, condimenti misti, carne di granchio e ripieno

Dal 21.11.2019 al 31.12.2019

Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

39 tonnellate

ex

1902 20 10

21

Har gow preparati con gamberetti, amido di frumento, tapioca, acqua, scalogno, zenzero, zucchero e sale; shao mai preparato principalmente con gamberetti, pollo, amido di granturco, olio vegetale, pepe nero, olio di sesamo e acqua; won ton di gamberetti fritti preparati con gamberetti, sale, olio, zucchero, zenzero, pepe, uovo, aceto e salsa di soia

 

 

91

ex

1605 21 10

05

350 tonnellate

ex

1605 21 90

05

ex

1605 29 00

05

ex

1605 54 00

10

Palline di seppia preparate con ripieno di seppia, amido di frumento, sale, zucchero e condimenti misti; palline aromatizzate all’aragosta: carne di seppia, polpa di pesce e carne di granchio


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 273 del 31.10.2018, pag. 1).


20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1928 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2019

che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2019 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 (2) della Commissione ha fissato il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2019. Tale tasso di adattamento è stato fissato alla luce delle informazioni disponibili nell'ambito del progetto di bilancio 2020, in particolare tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 478 milioni di EUR destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(2)

Sebbene l'importo per applicare la disciplina finanziaria per la riserva per le crisi nel settore agricolo rimanga fissato a 478 milioni di EUR, le informazioni disponibili in relazione alla lettera rettificativa della Commissione n. 1 al progetto di bilancio 2020, che copre le previsioni per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato, indicano che è necessario adeguare il tasso di disciplina finanziaria fissato nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/916.

(3)

Di conseguenza, sulla base delle nuove informazioni in possesso della Commissione, è opportuno adeguare il tasso di adattamento a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anteriormente al 1o dicembre dell'anno civile al quale si applica tale tasso.

(4)

Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti di bilancio. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata a un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti saranno erogati agli agricoltori.

(5)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori del suddetto Stato membro.

(6)

Il nuovo tasso di adattamento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo di tutti i pagamenti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l'anno civile 2019. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916.

(7)

Al fine di garantire che il tasso di adattamento adeguato sia applicabile a decorrere dalla data stabilita per i pagamenti a favore degli agricoltori a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° dicembre 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai fini della fissazione del tasso di adattamento di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2019, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,432635 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione, del 4 giugno 2019, che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2019 (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 98).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


DIRETTIVE

20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/51


DIRETTIVA (UE) 2019/1929 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2019

che modifica l’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’allegato II, appendice C, della direttiva stabilisce valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

(2)

La formaldeide (numero CAS 50-00-0) attualmente non figura nell’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE ed è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In conformità dell’allegato II, parte III, punto 4, lettera a), della direttiva 2009/48/CE, la formaldeide può essere utilizzata fino ad una concentrazione dello 0,1 %, che corrisponde a 1 000 mg/kg (tenore limite).

(3)

La Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (3), incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. Per questioni inerenti alle sostanze chimiche che possono essere utilizzate nei giocattoli, il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli si avvale della consulenza del suo sottogruppo «prodotti chimici» (gruppo di lavoro sui prodotti chimici nei giocattoli).

(4)

La formaldeide è utilizzata come monomero nella fabbricazione di materiali polimerici. I materiali polimerici sono spesso utilizzati nei giocattoli. I bambini possono quindi ingerire formaldeide mettendosi in bocca giocattoli contenenti materiali polimerici. La dose giornaliera tollerabile (tolerable daily intake, TDI) per la formaldeide è stata stabilita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (4) e confermata dal gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, sugli aromatizzanti, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti (AFC) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (5). La TDI è pari a 0,15 mg/kg di peso corporeo al giorno. Applicando un fattore di allocazione del 10 % della TDI all’assunzione di formaldeide contenuta nei giocattoli (6), un bambino con un peso corporeo di 10 kg non dovrebbe quindi assumere oltre 0,15 mg di formaldeide al giorno. Supponendo un’ingestione giornaliera di 100 ml di saliva il sottogruppo «prodotti chimici», nella riunione del 26 settembre 2017 (7), ha raccomandato un limite di migrazione della formaldeide nei materiali polimerici pari a 1,5 mg/l quando la migrazione della formaldeide è determinata conformemente al metodo di prova di cui alle norme EN 71-10:2005 (8) e EN 71-11:2005 (9).

(5)

La formaldeide è utilizzata anche nella fabbricazione di prodotti di legno agglomerato con resine quali pannelli di particelle, pannelli a fibre orientate (OSB), pannelli di fibra ad alta densità (HDF), pannelli di fibra a media densità (MDF) e legno compensato. Tra le resine formaldeiche figurano le resine fenolo-formaldeide (FF), urea-formaldeide (UF), melamina-formaldeide (MF) e poliacetaliche (poliossimetilene - POM). Il POM tende ad essere utilizzato solo per piccoli componenti interni e non per giocattoli interi. Il sottogruppo «prodotti chimici», nella riunione del 26 settembre 2017, ha raccomandato un limite di emissione di formaldeide pari a 0,1 ml/m3 quando l’emissione di formaldeide è determinata in tali materiali conformemente al metodo in camera di prova di cui alla norma EN 717-1:2004 (10). Tale limite corrisponde al valore limite per l’aria negli ambienti chiusi stabilito dall’OMS per prevenire l’irritazione sensoriale nella popolazione generale e per prevenire il cancro (11).

(6)

La formaldeide può essere presente anche in materiali tessili per giocattoli a causa del suo impiego durante la fabbricazione di prodotti tessili. Secondo una relazione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) pubblicata nel 2002, il valore soglia minimo di concentrazione di formaldeide per la dermatite allergica da contatto è pari a 30 mg/kg (12). Su tale base, e per proteggere anche i soggetti più sensibilizzati, nella riunione del 26 settembre 2017 il sottogruppo «prodotti chimici» ha raccomandato un tenore limite di formaldeide di 30 mg/kg quando il tenore di formaldeide è determinato conformemente al metodo per estrazione acquosa di cui alla norma EN ISO 14184-1: 2011 (13).

(7)

La formaldeide può essere presente anche in cuoi e pelli utilizzati per i giocattoli a causa del suo impiego durante la fabbricazione di cuoio e pelle. Poiché il cuoio e la pelle utilizzati per i giocattoli possono determinare un’esposizione simile a quella derivante dai materiali tessili, nella riunione del 26 settembre 2017 il sottogruppo «prodotti chimici» ha raccomandato un tenore limite di formaldeide di 30 mg/kg quando il tenore di formaldeide è determinato conformemente alla norma EN ISO 17226-1:2008 (14).

(8)

La formaldeide nei materiali cartacei per giocattoli dovrebbe avere un tenore limite di 30 mg/kg conformemente alla raccomandazione del sottogruppo «prodotti chimici» alla riunione del 26 settembre 2017, quando il tenore di formaldeide è determinato conformemente al metodo per estrazione acquosa di cui alla norma EN 645:1993 (15) e conformemente alla norma EN 1541:2001 (16). Tale conclusione si basa sulla considerazione che i materiali cartacei per giocattoli possono determinare un’esposizione simile a quella dei materiali tessili e dei cuoi e pelli utilizzati per giocattoli.

(9)

La formaldeide può essere presente nei materiali a base acquosa per giocattoli a causa del suo impiego come conservante. Potrebbe essere utilizzata in materiali a base acquosa per giocattoli quali bolle di sapone o inchiostri nei pennarelli, nonché in materiali secchi destinati ad essere miscelati con l’acqua prima dell’uso. Alla luce del parere del comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA), secondo cui i composti CMR non dovrebbero essere presenti nei giocattoli (17), il sottogruppo «prodotti chimici», alla sua riunione del 3 maggio 2018 (18), ha raccomandato un limite di formaldeide di 10 mg/kg nei materiali a base acquosa per giocattoli quando il tenore di formaldeide è determinato secondo il metodo di prova pubblicato dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e cura della salute del Consiglio d’Europa (metodo DEQM) per determinare la formaldeide libera nei prodotti cosmetici (19). Il limite raccomandato è prossimo al valore minimo che può essere determinato in modo attendibile con il metodo DEQM e tiene conto delle tracce di formaldeide che possono essere rilasciate da taluni altri conservanti.

(10)

Nel corso della riunione del 19 dicembre 2017 (20) il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha preso atto delle raccomandazioni del suo sottogruppo «prodotti chimici» per quanto riguarda i limiti per la formaldeide in diversi materiali per giocattoli. Ha espresso il proprio sostegno e ha suggerito alla Commissione diversi miglioramenti da prendere in considerazione.

(11)

A norma dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE, nell’adottare i valori limite specifici per i prodotti chimici di cui all’appendice C di tale direttiva si deve tenere conto delle disposizioni in materia di imballaggio di prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004. Le ipotesi in base alle quali è stato fissato il limite di migrazione specifica per la formaldeide come monomero nei materiali di materia plastica destinati al contatto con prodotti alimentari (21) sono tuttavia diverse dalle ipotesi alla base del limite di migrazione raccomandato per la formaldeide come monomero nei giocattoli. Nel fissare un limite per la formaldeide come monomero nei giocattoli non è pertanto possibile tenere conto delle disposizioni in materia di imballaggio di prodotti alimentari.

(12)

Alla luce delle prove scientifiche disponibili e delle raccomandazioni del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del suo sottogruppo «prodotti chimici», è necessario fissare i limiti raccomandati per la formaldeide in diversi materiali per giocattoli.

(13)

L’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(14)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dei giocattoli istituito dall’articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza

Numero CAS

Valore limite

«Formaldeide

50-00-0

1,5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici per giocattoli

0,1 ml/m3 (limite di emissione) nel legno agglomerato con resine utilizzato nei giocattoli

30 mg/kg (tenore limite) nei materiali tessili per giocattoli

30 mg/kg (tenore limite) nei cuoi e nelle pelli per giocattoli

30 mg/kg (tenore limite) nei materiali cartacei per giocattoli

10 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 maggio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360).

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360

(4)  OMS (1993) Orientamenti per la qualità dell’acqua potabile(Guidelines for drinking water quality). Seconda edizione. Organizzazione mondiale della sanità. Ginevra, pag. 98.

(5)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.415. Riferimento nel documento di sintesi dell’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) per il sottogruppo «prodotti chimici» EXP/WG/2016/041.

(6)  Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEE), parere relativo alla valutazione della biodisponibilità di taluni elementi nei giocattoli (Assessment of the bioavailability of certain elements in toys), adottato il 22 giugno 2004.

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf

Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), parere relativo al rischio derivante dalle sostanze organiche CMR nei giocattoli (Risk from organic CMR substances in toys), adottato il 18 maggio 2010.

Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), parere relativo alla valutazione dei limiti di migrazione per gli elementi chimici nei giocattoli (Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys), adottato il 1o luglio 2010.

(7)  Registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360), cfr. «Riunioni». http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=4151&Lang=IT. Il valore limite è stato inserito nel documento di riunione EXP/WG/2017/023.

(8)  Sicurezza dei giocattoli - parte 10: Composti chimici organici – Preparazione del campione ed estrazione.

(9)  Sicurezza dei giocattoli - parte 11: Composti chimici organici – Metodi di analisi.

(10)  Pannelli a base di legno — Determinazione del rilascio di formaldeide — parte 1: Emissione di formaldeide con il metodo della camera.

(11)  Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 2010, orientamenti dell’OMS per la qualità dell’aria negli ambienti chiusi: sostanze inquinanti selezionate. (WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants). pagg. 140-142. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

(12)  EXP/WG/2016/058.

(13)  Tessili - Determinazione della formaldeide - parte 1: Formaldeide libera e idrolizzata (metodo per estrazione acquosa) (ISO 14184-1: 2011).

(14)  Cuoio - Determinazione chimica del contenuto di formaldeide - parte 1: Metodo per cromatografia liquida ad alta risoluzione (ISO 17226-1:2008).

(15)  Carta e cartone destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari — Preparazione dell’estratto in acqua fredda.

(16)  Carta e cartone destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari — Determinazione della formaldeide in estratto acquoso.

(17)  Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), risposta del CEN al parere del CSTEE sulla valutazione della relazione del CEN sulla valutazione dei rischi dei prodotti chimici organici nei giocattoli (CEN’s response to the opinion of the CSTEE on the assessment of CEN report on the risk assessment of organic chemicals in toys). Adottata il 29.5.2007.

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scher/docs/scher_o_056.pdf

(18)  Registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360), cfr. «Riunioni». http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=6870.

(19)  https://www.edqm.eu/en/cosmetics-testing

(20)  Registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360), cfr. «Riunioni».

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=1485

(21)  Allegato I, tabella 2, voce 15, del regolamento (UE) n. 10/2011. GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.


DECISIONI

20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1930 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2019

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU

[notificata con il numero C(2019) 8130]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU è composto da una riserva di risorse a livello unionale il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché i mezzi impegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 (2) della Commissione stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. Le risorse di rescEU inizialmente previste consistevano in mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (aeromobili ed elicotteri).

(3)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la definizione di rescEU tiene conto dei rischi individuati ed emergenti, delle risorse complessive e delle carenze a livello dell’Unione. Uno dei settori su cui rescEU dovrebbe concentrarsi in modo particolare è quello della risposta sanitaria di emergenza.

(4)

Nel settore della risposta sanitaria di emergenza, l’analisi dei rischi identificati ed emergenti, nonché delle risorse e delle carenze a livello unionale, evidenzia la necessità di disporre di risorse rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei delle vittime di catastrofi («Medevac») e di squadre mediche di emergenza («EMT» - Emergency Medical Team) di tipo 3.

(5)

Al fine di prevenire qualsiasi rischio di trasmissione da pazienti altamente infettivi, è opportuno che vi siano due tipi diversi di risorse Medevac: una per l’evacuazione di vittime di catastrofi affette da malattie altamente infettive, l’altra per vittime non infettive.

(6)

Una squadra medica di emergenza è composta da personale medico pronto ad essere mobilitato insieme ad altro personale chiave dotato di una formazione e di mezzi per curare pazienti vittime di catastrofi. L’Organizzazione mondiale della sanità classifica le squadre mediche di emergenza secondo tre diverse tipologie, in base al livello di assistenza che offrono. Poiché nessuno Stato membro dispone attualmente di risorse EMT di tipo 3 in grado di rispondere con questo livello di prestazioni cliniche alla richiesta di un governo, emerge una carenza di capacità di risposta a livello unionale.

(7)

Sia le risorse Medevac sia le risorse EMT di tipo 3 sono idonee a rispondere a catastrofi poco probabili ma dall’impatto molto elevato e l’Unione, mediante l’adozione di atti di esecuzione come stabilito dall’articolo 32, lettera h bis), della decisione n. 1313/2013/UE, fornirà un programma completo di assistenza finanziaria al fine di assicurare disponibilità e schierabilità delle risorse in questione nei casi opportuni e laddove definite quali risorse istituite per rispondere a questo tipo di rischi poco probabili a impatto molto elevato.

(8)

Al fine di assicurare l’attuazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, occorre integrare nella composizione di rescEU sia risorse Medevac sia EMT di tipo 3.

(9)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, previa consultazione degli Stati membri, è necessario stabilire requisiti di qualità per i mezzi di risposta appartenenti a rescEU, in base a criteri internazionali riconosciuti laddove tali criteri esistano già.

(10)

Vista l’assenza di criteri internazionali riconosciuti riguardanti l’evacuazione medica con mezzi aerei, i requisiti di qualità per tali mezzi dovrebbero basarsi sui requisiti generali esistenti per i moduli del pool europeo di protezione civile e sulle migliori pratiche definite nell’ambito del meccanismo unionale. I requisiti di qualità per EMT di tipo 3 dovrebbero basarsi sulle norme minime stabilite dall’Organizzazione mondiale della sanità.

(11)

Al fine di fornire l’assistenza finanziaria dell’Unione per lo sviluppo di queste risorse a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, occorre definirne i costi totali stimati. I costi totali stimati dovrebbero essere calcolati tenendo conto delle categorie di costi ammissibili di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

1.

l’articolo 1 è così modificato:

(a)

La lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il finanziamento dei mezzi durante il periodo di transizione di cui all’articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE;»;

(b)

sono inserite le seguenti lettere c) e d):

«c)

costi totali stimati per le risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei;

d)

costi totali stimati per le risorse di rescEU in materia di squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3.

2.

È inserito il seguente articolo 1 bis:

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

(1)

“evacuazione medica con mezzi aerei (‘Medevac’)”, una capacità di risposta utilizzabile per l’evacuazione con mezzi aerei di pazienti affetti da malattie sia altamente infettive sia non infettive, ad esempio pazienti che necessitano di terapie intensive, pazienti che devono essere immobilizzati durante il trasporto in barella oppure solo leggermente feriti.

(2)

“EMT di tipo 3”, squadre mediche di emergenza pronte a essere mobilitate, formate da personale medico e altro personale chiave, addestrate e attrezzate per il trattamento di pazienti vittime di catastrofi, in grado di fornire assistenza ospedaliera e chirurgica complessa, comprese terapie intensive;

3.

all’articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1.

rescEU è composto da:

mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi,

risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei,

risorse per squadre mediche di emergenza.

2.

I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:

(a)

aeromobili per combattere gli incendi boschivi;

(b)

elicotteri per combattere gli incendi boschivi;

(c)

mezzi aerei per l’evacuazione medica di pazienti altamente infettivi;

(d)

mezzi aerei per l’evacuazione medica di vittime di catastrofi;

(e)

squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3: trattamento dei pazienti trasferiti.;

4.

Sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

Articolo 3 bis

Costi totali stimati delle risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei

1.   Nel calcolo dei costi totali stimati delle risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.

2.   I costi totali stimati per la categoria di cui al punto 1 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per le risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei di pazienti altamente infettivi e di vittime di catastrofi sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell’acquisto, affitto o noleggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando gli Stati membri acquistano, affittano o noleggiano risorse per rescEU, essi forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.

3.   I costi totali stimati per le categorie di cui ai punti da 2 a 8 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per le risorse destinate all’evacuazione medica con mezzi aerei di pazienti altamente infettivi e di vittime di catastrofi sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all’inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua.

4.   I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU.

Articolo 3 ter

Costi totali stimati per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3 facenti parte delle risorse di rescEU

1.   Tutte le categorie di costi di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono prese in conto per il calcolo dei costi totali stimati delle risorse delle squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti.

2.   I costi totali stimati per squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti e pertinenti alla categoria di costi di cui al punto 1 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE, sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell’acquisto, affitto o noleggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando gli Stati membri acquistano, affittano o noleggiano risorse per rescEU, essi forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.

3.   I costi totali stimati per squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti e pertinenti alle categorie di costi di cui ai punti da 2 a 8 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all’inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua.

4.   I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU».

5.

L’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019

Per la Commissione

Christos STYLIANIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).


ALLEGATO

All’allegato I sono aggiunte le seguenti sezioni 3, 4 e 5:

«3.   Risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei di pazienti altamente infettivi

Compiti

Trasporto aereo, compreso il trattamento in volo dei pazienti altamente infettivi, verso strutture sanitarie specializzate nell’Unione.

Risorse

Aeromobile in grado di trasportare uno o più pazienti altamente infettivi per ciascun volo;

capacità di effettuare voli diurni e notturni.

Componenti principali

Un sistema in grado di offrire, in volo, terapie mediche sicure per i pazienti altamente infettivi, comprese terapie intensive  (1):

personale medico adeguatamente formato per fornire assistenza a uno o più pazienti altamente infettivi;

attrezzature tecniche e mediche dedicate a bordo, per prestare assistenza ai pazienti altamente infettivi durante il volo;

procedure adatte a garantire l’isolamento e il trattamento dei pazienti altamente infettivi durante il trasporto aereo.

Supporto:

equipaggi adeguati al numero di pazienti altamente infettivi e alla durata del volo;

procedure adatte a garantire la gestione delle attrezzature e dei rifiuti nonché la decontaminazione in conformità delle norme internazionali stabilite, compresa, se del caso, la pertinente legislazione dell’Unione.

Autosufficienza

Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo;

apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 24 ore dall’accettazione dell’offerta;

per le evacuazioni intercontinentali, capacità di effettuare un volo di 12 ore senza rifornimento.

4.   Risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei di vittime di catastrofi

Compiti

Trasporto aereo di vittime di catastrofi verso strutture sanitarie nell’Unione.

Risorse

Aeromobili con capacità complessiva di trasportare almeno sei pazienti che necessitano di terapie intensive, nonché pazienti su barelle o in posizione seduta;

capacità di effettuare voli diurni e notturni.

Componenti principali

Trattamento medico in volo, compresa terapia intensiva:

personale medico adeguatamente formato in grado di fornire cure mediche, a bordo, ai diversi tipi di pazienti;

attrezzature tecniche e mediche dedicate, a bordo, per prestare un’assistenza continua adeguata ai diversi tipi di pazienti durante il volo;

procedure adatte a garantire il trasporto e il trattamento in volo dei pazienti.

Supporto:

equipaggi e personale medico adeguati al numero e al tipo di pazienti e alla durata del volo.

Autosufficienza

Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo;

apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 24 ore dall’accettazione dell’offerta;

per gli aeromobili: capacità di effettuare un volo di 6 ore senza rifornimento.

5.   Risorse per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3: cura dei pazienti trasferiti

Compiti

Fornire cure ospedaliere e chirurgia complessa come descritto dall’iniziativa globale EMT dell’OMS.

Risorse

Capacità minima di fornire cure mediche conformemente alle norme dell’iniziativa globale EMT dell’OMS;

servizi diurni e notturni (se necessario con assistenza 24/7).

Componenti principali

Conformemente alle norme dell’iniziativa globale EMT dell’OMS.

Autosufficienza

La squadra deve garantire l’autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l’articolo 12 della decisione di esecuzione 2014/762/UE e, inoltre, le norme dell’iniziativa globale EMT dell’OMS.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 48—72 ore dall’accettazione dell’offerta e operatività sul posto entro 5—7 giorni;

capacità operativa per almeno 8 settimane al di fuori dell’Unione e per almeno 14 giorni all’interno dell’Unione.»


(1)  Tale sistema può includere l'uso di isolatori di contenimento.


20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/61


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1931 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2019

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2019) 8424]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici ("gli Stati membri interessati"). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in detto allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1900 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana verificatisi in Romania.

(2)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e altre misure relative all'eradicazione di tale malattia.

(3)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1900 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in Lituania è migliorata per quanto riguarda i suini domestici, grazie alle misure applicate da tale Stato membro conformemente alla direttiva 2002/60/CE.

(4)

Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate in Lituania conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("codice OIE") in relazione alla peste suina africana, alcune zone nelle contee di Šiauliai e Marijampolė in Lituania, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell'allevamento infetto e vista l'assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi tre mesi conformemente al codice OIE. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed estremamente dinamica, nell'apportare modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso.

(5)

A seguito di tali casi recenti di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)

Nel novembre 2019 sono stati rilevati due casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Wschowa e di Nowa Sól in Polonia, in una zona attualmente non elencata nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e situata a meno di trecento chilometri dalla zona più vicina attualmente elencata nell'allegato. Tali casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, la summenzionata zona della Polonia, colpita da tali recenti casi di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nelle parti I e II di detto allegato.

(7)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lituania e la Polonia e che tali zone siano debitamente elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1900 della Commissione, del 12 novembre 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 292 del 13.11.2019, pag. 4).

(6)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO

PARTE I

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N 884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė,

6.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gmina Rudka, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,

gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Otyń, miasto Nowa Sól, część gminy wiejskiej Nowa Sól położona na południe i na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 315 biegnącą od granicy miasta Nowa Sól do skrzyżowania z drogą nr 321 i drogę nr 321 biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów, Trzebiechów i Zabór w powiecie zielonogórskim,

powiat miejski Zielona Góra,

gmina Niegosławice w powiecie żagańskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Głogów z miastem Głogów, Pęcław, Jerzmanowa i Żukowice w powiecie głogowskim,

gminy Gaworzyce, Grębocice i Radwanice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

powiat wolsztyński.

7.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Județul Suceava.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

PARTE II

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby i Słubice w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,

gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gmina Adamówka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

w województwie lubuskim:

gmina Sława w powiecie wschowskim,

gmina Kolsko, Siedlisko i część gminy wiejskiej Nowa Sól położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi: nr 315 biegnącą od granicy miasta Nowa Sól do skrzyżowania z drogą nr 321 i drogę nr 321 biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Kotla w powiecie głogowskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

9.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Judeţul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim,

gminy Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Maramureş.

5.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

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