ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 297

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
18 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/1915 del Consiglio del 14 ottobre 2019 sulla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione del 15 novembre 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1917 del Consiglio del 3 dicembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro‐euroasiatici con riguardo ad alcuni emendamenti all'allegato 3 dell'accordo

5

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU L 136 del 24.5.2011 )

7

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 ( GU L 088 del 24.3.2012 )

8

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/1


DECISIONE (UE) 2019/1915 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2019

sulla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Bielorussia in merito ad un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo»), parallelamente ai negoziati per un accordo sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato mediante uno scambio di messaggi elettronici il 17 giugno 2019.

(2)

Nella dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del 7 maggio 2009 sul partenariato orientale, l’Unione europea e i paesi partner hanno espresso il loro sostegno politico alla liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza, e hanno ribadito l’intenzione di procedere per gradi verso un regime di esenzione dall’obbligo del visto per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.

(3)

L’accordo mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (1); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla conclusione dell’accordo sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, circa la sicurezza e l’integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche.

(8)

È opportuno firmare l’accordo e approvare le dichiarazioni comuni accluse all’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia di facilitazione del rilascio dei visti, con riserva della sua conclusione (3)(4)

Articolo 2

Le dichiarazioni comuni accluse all’accordo sono approvate a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 4

La Commissione valuta la sicurezza e l’integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche, e trasmette tale valutazione al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio decide in merito alla conclusione dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il president

J. LEPPÄ


(1)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(3)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

(4)  Delegazioni: vedi documento ST 12363/19.


REGOLAMENTI

18.11.2019   

IT

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L 297/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1916 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2019

che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (1), in particolare l’articolo 8 ter, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il miglioramento delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli può dare un importante contributo alla riduzione dei consumi di carburante e quindi delle emissioni di CO2. Non sono tuttavia possibili miglioramenti significativi delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli se le dimensioni autorizzate dei veicoli stradali, tenendo conto anche dei dispositivi aerodinamici, non lo consentono. Pertanto è stata modificata la direttiva 96/53/CE al fine di prevedere deroghe alla lunghezza massima autorizzata per i veicoli, anteriormente e posteriormente, a determinate condizioni.

(2)

Per garantire la sicurezza dei dispositivi aerodinamici posteriori retraibili o pieghevoli dovrebbero essere indicate le situazioni in cui tali dispositivi possono essere utilizzati o chiusi, in particolare per quanto riguarda la vicinanza di altri utenti della strada, le caratteristiche specifiche della zona e i limiti di velocità. È opportuno inoltre garantire che i dispositivi aerodinamici posteriori retraibili o pieghevoli siano compatibili con le operazioni di trasporto intermodale, in particolare per quanto riguarda le manovre di carico e scarico sulle unità di trasporto intermodale e per resistere alle forze eoliche durante il trasporto su tali unità.

(3)

Va inoltre osservato che i veicoli o i veicoli combinati montati con dispositivi aerodinamici posteriori devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 96/53/CE, in particolare per quanto riguarda la corona circolare di cui al punto 1.5 dell’allegato I.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 10 decies, paragrafo 2, della direttiva 96/53/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori montati su veicoli e veicoli combinati a norma della direttiva 96/53/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«dispositivi»: dispositivi aerodinamici montati sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati;

b)

«posizione d’uso»: posizione dei dispositivi quando sono aperti in una posizione aerodinamica che riduce la resistenza all’avanzamento;

c)

«posizione chiusa»: posizione dei dispositivi quando sono retratti, oppure ripiegati, e fissati in modo sicuro.

Articolo 3

Condizioni operative

1.   Gli Stati membri possono vietare la circolazione nelle zone urbane o interurbane di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso, ove richiesto dalle autorità competenti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di tali zone, in particolare in zone in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui possono trovarsi utenti della strada vulnerabili.

2.   I dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa nelle situazioni o nelle zone in cui è necessaria un’attenzione o una vigilanza particolare. Ciò può verificarsi:

a)

nel corso di manovre, quando si procede in retromarcia o quando si parcheggia il veicolo;

b)

quando il veicolo è parcheggiato;

c)

durante il carico o lo scarico di merci.

3.   L’uso di dispositivi nel corso di operazioni di trasporto intermodale è soggetto alle seguenti prescrizioni:

a)

nel corso dei preparativi per il trasporto intermodale, nonché durante il trasporto intermodale stesso, i dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa;

b)

i dispositivi non devono sporgere di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la larghezza totale del veicolo, compresi i dispositivi, non deve superare i 2 600 mm.

4.   I dispositivi difettosi, non sicuri o malfunzionanti devono essere tenuti in posizione chiusa o, se possibile, rimossi immediatamente.

5.   In deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), non è necessario che i dispositivi si trovino in posizione chiusa qualora, conformemente all’allegato I, parte B, punto 1.3.1.1.3, parte C, punto 1.3.1.1.3, e parte D, punto 1.4.1.1.3, del regolamento (UE) n. 1230/2012, non occorre che siano retraibili o pieghevoli se le prescrizioni relative alle dimensioni massime sono rispettate in tutte le condizioni.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.


DECISIONI

18.11.2019   

IT

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L 297/5


DECISIONE (UE) 2019/1917 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro‐euroasiatici con riguardo ad alcuni emendamenti all'allegato 3 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici («accordo») è entrato in vigore il 1o novembre 1999 ed è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2006/871/CE del Consiglio (1).

(2)

Conformemente all'articolo X, paragrafo 5, dell'accordo, la conferenza delle parti può emendare gli allegati dell'accordo.

(3)

Durante la settima conferenza, che si svolgerà dal 4 all'8 dicembre 2018 a Durban, Sudafrica, la conferenza delle parti dovrebbe adottare una risoluzione concernente l'adozione di emendamenti agli allegati 2 e 3 dell'accordo.

(4)

Gli emendamenti all'allegato 3 dell'accordo proposti dall'Uganda e stabiliti nel progetto di risoluzione 7.3, che riguardano nove specie [si tratta nello specifico di: edredone comune (Somateria mollissima), smergo minore (Mergus serrator), moriglione (Aythya ferina), beccaccia di mare (Haematopus ostralegus), pavoncella (Vanellus vanellus), pittima minore (Limosa lapponica), pittima reale (Limosa limosa), piovanello maggiore (Calidris canutus), e totano moro (Tringa erythropus)] contribuiscono a raggiungere un livello maggiore di protezione delle popolazioni delle specie in questione che sono in declino e dovrebbero pertanto essere approvati a nome dell’Unione. Tuttavia, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2006/871/CE del Consiglio, la Commissione formula una riserva in relazione agli emendamenti proposti che riguardano le nove specie di cui sopra dal momento che richiederebbero una modifica della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che non potrebbe essere attuata entro novanta giorni dalla data di adozione da parte della conferenza delle parti.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della conferenza delle parti con riguardo agli emendamenti proposti in quanto la risoluzione avrà carattere vincolante per l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/147/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici è riportata di seguito.

L'Unione approva gli emendamenti all'allegato 3 dell'accordo presentati dall'Uganda e stabiliti nel progetto di risoluzione 7.3 della settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo, riguardanti le nove specie seguenti: edredone comune (Somateria mollissima), smergo minore (Mergus serrator), moriglione (Aythya ferina), beccaccia di mare (Haematopus ostralegus), pavoncella (Vanellus vanellus), pittima minore (Limosa lapponica), pittima reale (Limosa limosa), piovanello maggiore (Calidris canutus), e totano moro (Tringa erythropus).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il president

N. HOFER


(1)  Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 24).

(2)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).


Rettifiche

18.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/7


Rettifica della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 24 maggio 2011 )

Pagina 70, allegato I, titolo II, sottotitolo «Entità», voce 3 [«Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)»], seconda colonna («informazioni identificative»):

anziché:

«204 Taleghani Ave., Teheran, Iran»

leggasi:

«n. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Tehran 1666943, Iran».


18.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/8


Rettifica del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88 del 24 marzo 2012 )

Pagina 82, allegato IX, titolo II, sottotitolo B («Entità»), voce 9 [«Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)»], seconda colonna («informazioni identificative»):

anziché:

«Taleghani Ave., Teheran, Iran»

leggasi:

«n. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Tehran 1666943, Iran».