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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 296 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2019/1910 della Commissione del 7 novembre 2019 che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione per l’anno di riferimento 2020 ( 1 ) |
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DECISIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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15.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 296/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1910 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2019
che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione per l’anno di riferimento 2020
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell’informazione. |
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(2) |
Sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui al modulo 1 «Imprese e società dell’informazione» e al modulo 2 «Individui, famiglie e società dell’informazione», nonché per stabilire i termini di trasmissione. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell’informazione per quanto riguarda il modulo 1 «Imprese e società dell’informazione» e il modulo 2 «Individui, famiglie e società dell’informazione» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono specificati negli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
MODULO 1
IMPRESE E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
A. TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE
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1) |
Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2020, selezionate nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
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2) |
Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese:
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3) |
Le seguenti caratteristiche generali devono essere rilevate presso tutte le imprese o ottenute da fonti alternative:
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B. COPERTURA
Le caratteristiche di cui alla sezione A, punti 2 e 3, devono essere rilevate per le seguenti categorie di imprese:
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1) |
attività economica: imprese classificate secondo le seguenti categorie della NACE Rev. 2:
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2) |
dimensioni dell’impresa: imprese con 10 o più addetti; l’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa; |
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3) |
copertura geografica: imprese ovunque ubicate sul territorio dello Stato membro. |
C. PERIODI DI RIFERIMENTO
Il periodo di riferimento è l’anno 2019 per le caratteristiche che si riferiscono all’anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il 2020.
D. DISAGGREGAZIONI DI DATI
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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1) |
disaggregazione per attività economica, secondo le seguenti aggregazioni della NACE Rev. 2:
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2) |
disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati secondo le seguenti classi di addetti:
In caso di copertura, disaggregazione dei dati secondo la seguente tabella:
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E. PERIODICITÀ
I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l’anno 2020.
F. TERMINI DI TRASMISSIONE
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1) |
I dati aggregati di cui all’articolo 6 e all’allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2020, segnalandone se necessario la riservatezza o l’inattendibilità. Entro tale data l’insieme di dati deve essere finalizzato, convalidato e accettato. |
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2) |
I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 (1) sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2020. |
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3) |
La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2020. |
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4) |
I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat utilizzando il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio specificate da Eurostat. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat. |
(1) Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag 49).
ALLEGATO II
MODULO 2
INDIVIDUI, FAMIGLIE E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
A. TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE
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1) |
Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2020, selezionate nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
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2) |
Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche:
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B. COPERTURA
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1) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, che si riferiscono alle famiglie sono le famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni. |
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2) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, che si riferiscono ai singoli individui sono gli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni. |
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3) |
La copertura geografica comprende le famiglie e/o gli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro interessato. |
C. PERIODO DI RIFERIMENTO
Il periodo di riferimento principale per la rilevazione delle statistiche è il primo trimestre del 2020.
D. CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE GENERALI
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1) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, che si riferiscono alle famiglie devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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2) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, che si riferiscono agli individui devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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E. PERIODICITÀ
I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l’anno 2020.
F. TERMINI DI TRASMISSIONE
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1) |
I record di dati individuali, tali da non permettere la diretta identificazione delle unità statistiche in questione, di cui all’articolo 6 e all’allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 (1), sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2020. Entro tale data l’insieme di dati deve essere finalizzato, convalidato e accettato. |
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2) |
I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2020. |
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3) |
La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2020. |
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4) |
I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat utilizzando il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio specificate da Eurostat. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat. |
(1) Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49).
DECISIONI
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15.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 296/21 |
DECISIONE (UE) 2019/1911 DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998. |
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(2) |
Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000. |
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(3) |
A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli («WP.29») può adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici. |
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(4) |
Il WP.29, in occasione della 179a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2019, è chiamato ad adottare gli atti suddetti in relazione alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché in relazione ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e parti. |
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(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel WP.29 riguardo all’adozione di proposte di regolamenti UNECE, poiché tali regolamenti vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell’omologazione dei veicoli. |
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(6) |
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione. Dopo l’adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell’Unione. |
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(7) |
Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre adeguare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UNECE nn. 0, 16, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150. Occorre inoltre modificare alcune disposizioni del GTR UNECE n. 2 e rettificare alcune disposizioni del regolamento UNECE n. 17. Infine, occorre adottare le modifiche della Mutual Resolution MR.1 e le modifiche delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5. |
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(8) |
Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/93 del WP.29 riguarda una proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 35 (Comandi a pedale). Poiché l’Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento UNECE n. 35, non è necessario stabilire una posizione dell’Unione sulla proposta ECE/TRANS/WP.29/2019/93. |
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(9) |
Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/114 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 79 (Sterzo) come inizialmente presentata dal presidente del pertinente organismo sussidiario del WP.29. Nel corso dell’ultima riunione del pertinente organismo sussidiario, in seguito alle preoccupazioni espresse da alcune parti contraenti, il presidente ha convenuto di presentare al WP.29 un documento riveduto. Poiché il documento non è attualmente disponibile sul portale del segretariato del WP.29 e potrebbero essere necessarie ulteriori discussioni tra gli esperti, sarebbe opportuno che venisse esaminato nuovamente dal pertinente organismo sussidiario. |
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(10) |
L’autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR n. 2 è indicata in modo erroneo sul portale del segretariato del WP.29: di conseguenza, è opportuno che il riferimento a ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36 sia corretto in ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36/Rev.1. |
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(11) |
Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/118 del WP.29 riguarda una proposta di modifica dell’allegato IV della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3). Tale proposta deve essere esaminata insieme al documento informale WP.29-179-06, che chiarisce il riferimento alla norma ISO per effettuare le misurazioni della qualità dei carburanti per alcuni parametri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 179a sessione del WP.29, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 179a sessione del WP.29, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2019, è quella di votare contro la proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 79 (Sterzo, documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/114).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
M. LINTILÄ
(1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(3) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
ALLEGATO
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Regolamento n. |
Titolo del punto all’ordine del giorno |
Riferimento del documento (1) |
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0 |
Proposta di supplemento 1 alla serie originale del regolamento UNECE n. 0 (IWVTA) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/74 |
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0 |
Proposta di supplemento 1 alla serie 01 del regolamento UNECE n. 0 (IWVTA) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/75 |
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0 |
Proposta di una nuova serie 02 di modifiche del regolamento UNECE n. 0 (IWVTA) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/76 |
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16 |
Proposta di supplemento 12 alla serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 16 (Cinture di sicurezza) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/104 |
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16 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 07 del regolamento UNECE n. 16 (Cinture di sicurezza) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/105 |
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17 |
Proposta di rettifica 1 della serie di modifiche 08 del regolamento UNECE n. 17 (Resistenza dei sedili) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/115 |
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17 |
Proposta di rettifica 1 della serie di modifiche 09 del regolamento UNECE n. 17 (Resistenza dei sedili) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/116 |
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21 |
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 21 (Finiture interne) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/106 |
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29 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 29 (Cabine dei veicoli commerciali) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/107 |
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43 |
Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 43 (Vetrature di sicurezza) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/95 |
|
44 |
Proposta di supplemento 17 alla serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/108 |
|
48 |
Proposta di supplemento 13 alla serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/84 |
|
53 |
Proposta di una nuova serie 03 di modifiche del regolamento UNECE n. 53 |
ECE/TRANS/WP.29/2019/80 |
|
53 |
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli di categoria L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/85 |
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53 |
Proposta di supplemento 21 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli di categoria L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/86 |
|
55 |
Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 55 (Componenti di attacco meccanico) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/96 |
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58 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 58 (Protezione antincastro posteriore) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/97 |
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67 |
Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 67 (Veicoli a GPL) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/94 |
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67 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 67 (Veicoli a GPL) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/98 |
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74 |
Proposta di una nuova serie 02 di modifiche del regolamento UNECE n. 74 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i ciclomotori) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/79 |
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74 |
Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 74 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i ciclomotori) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/87 |
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80 |
Proposta di serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 80 [Resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi (autobus)] |
ECE/TRANS/WP.29/2019/103 |
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83 |
Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 07 del regolamento UNECE n. 83 (Emissioni dei veicoli di categoria M1 e N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/127 |
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85 |
Proposta di supplemento 10 al regolamento UNECE n. 85 (Misurazione della potenza netta e della potenza su 30 minuti) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/112 |
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86 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 86 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli agricoli) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/88 |
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98 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 98 (Proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/89 |
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107 |
Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/99 |
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107 |
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 07 del regolamento UNECE n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/100 |
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107 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 08 del regolamento UNECE n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/101 |
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112 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 112 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/90 |
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113 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/91 |
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115 |
Proposta di supplemento 9 al regolamento UNECE n. 115 (Impianti di trasformazione a GPL e GNC) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/113 |
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116 |
Proposta di supplemento 7 al regolamento UNECE n. 116 (Sistemi di antifurto e di allarme) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/102 |
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123 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 123 [Sistemi di illuminazione anteriore adattativi (AFS)] |
ECE/TRANS/WP.29/2019/92 |
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129 |
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/109 |
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135 |
Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UNECE n. 135 [Impatto laterale contro un palo (PSI)] |
ECE/TRANS/WP.29/2019/110 |
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135 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 135 [Impatto laterale contro un palo (PSI)] |
ECE/TRANS/WP.29/2019/111 |
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148 |
Proposta di supplemento 1 alla serie originale del regolamento UNECE n. [148] (Dispositivi di segnalazione luminosa) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/81 |
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149 |
Proposta di supplemento 1 alla serie originale del regolamento UNECE n. [149] (Dispositivi di illuminazione della strada) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/82 |
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149 |
Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UNECE n. [149] (Dispositivi di illuminazione della strada) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/125 |
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150 |
Proposta di supplemento 1 alla serie originale del regolamento UNECE n. [150] (Dispositivi catadiottrici) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/83 |
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GTR n. |
Titolo del punto all’ordine del giorno |
Riferimento del documento |
|
2 |
Proposta di modifica 4 del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 2 (procedura di misurazione per motocicli a due ruote dotati di motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda l’emissione di gas inquinanti, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/121 |
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Relazione tecnica sull’elaborazione della modifica 4 del GTR UNECE n. 2 (procedura di misurazione per motocicli a due ruote dotati di motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda l’emissione di gas inquinanti, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/122 |
|
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Autorizzazione a elaborare la modifica 4 del regolamento tecnico mondiale |
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/36/Rev.1 |
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Risoluzione n. |
Titolo del punto all’ordine del giorno |
Riferimento del documento |
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R.E.3 |
Proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/117 |
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R.E.3 |
Proposta di modifica dell’allegato IV della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/118, WP.29-179-06 |
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R.E.5 |
Proposta di modifica 4 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/126 |
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MR.1 |
Proposta di modifica 2 della Mutual Resolution MR.1 - Progetto di addendum 3 |
ECE/TRANS/WP.29/2019/119 |
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Varie |
Titolo del punto all’ordine del giorno |
Riferimento del documento |
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Proposta di autorizzazione a elaborare una modifica del GTR UNECE n. 6 |
ECE/TRANS/WP.29/2019/123 |
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Proposta di revisione 1 dell’autorizzazione a elaborare un nuovo GTR UNECE sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (DEVP) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/124 |
(1) Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2019.html.
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15.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 296/28 |
DECISIONE (UE) 2019/1912 DEL CONSIGLIO
dell’11 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di commissione allargata di Eurocontrol, per quanto riguarda i principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, e per quanto riguarda le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta («accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 1986. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo, la commissione allargata adotta principi che disciplinano la determinazione dei costi per il calcolo dei canoni di navigazione aerea e le condizioni di applicazione e il pagamento di tali canoni. |
|
(3) |
Nel corso della sua 112a sessione del 26 e 27 giugno 2019 il comitato allargato ha adottato decisioni relative alle modifiche proposte dei principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari e a un aggiornamento delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e delle condizioni di pagamento («decisioni»). |
|
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella commissione allargata di Eurocontrol, che approverà dette modifiche nella sessione ad hoc del 28 novembre 2019, poiché l’oggetto delle decisioni è disciplinato in larga misura dalla legislazione dell’Unione, in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (1). Tali atti possono pertanto incidere su norme comuni o modificarne la portata e l’Unione ha una competenza esterna esclusiva a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato. |
|
(5) |
Obiettivo delle decisioni è assicurare il mantenimento della coerenza con le norme dell’Unione in materia di trasporti, in particolare con il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. È opportuno pertanto sostenere l’adozione delle decisioni. |
|
(6) |
La posizione dell’Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione allargata di Eurocontrol, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta prima o nel corso della sessione ad hoc della commissione allargata di Eurocontrol del 28 novembre 2019 è la seguente:
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a) |
sostenere i principi aggiornati per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta; |
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b) |
sostenere le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento aggiornate. |
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione allargata di Eurocontrol esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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15.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 296/30 |
DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO
del 18 ottobre 2019
che aggiorna l’allegato III-A dell’accordo di associazione [2019/1913]
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in particolare l’articolo 47,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo») è entrato in vigore il 1o luglio 2016 conformemente al suo articolo 431. |
|
(2) |
L’articolo 47 dell’accordo stabilisce che la Georgia adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente il ravvicinamento all’acquis dell’Unione conformemente a quanto disposto dagli allegati III-A e III-B dell’accordo e che l’allegato III-A dell’accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio». |
|
(3) |
Diversi atti dell’Unione elencati nell’allegato III-A dell’accordo sono stati rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell’Unione successivamente alla sigla dell’accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell’Unione sono stati notificati alla Georgia. |
|
(4) |
È necessario aggiornare l’allegato III-A dell’accordo in modo che rispecchi l’evoluzione dell’acquis dell’Unione elencato in tale allegato. |
|
(5) |
A fini di chiarezza, l’allegato III-A dell’accordo dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito. |
|
(6) |
È opportuno prevedere un periodo che consenta alla Georgia di attuare i nuovi atti dell’Unione nella sua legislazione interna. Nuovi termini per il ravvicinamento della legislazione della Georgia agli atti dell’Unione elencati nell’allegato III-A dovrebbero pertanto essere indicati in tale allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato III-A dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2019
Per il Comitato di associazione nella formazione « Commercio »
Il president
G. ARVELADZE
Segretari
M. GABUNIA
R. MENGEL-JØRGENSEN
ALLEGATO
«ALLEGATO III-A
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO
Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive «nuovo approccio» e «approccio globale» dell’Unione, quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche, metrologia e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010.
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1. |
Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (1) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
2. |
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (2) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
3. |
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (3) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
4. |
Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (4) Calendario: nel corso del 2013 |
|
5. |
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (5) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
6. |
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE 6 Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
7. |
Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (6) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
8. |
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (8) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
9. |
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (9) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
10. |
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (10) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
11. |
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (11) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
12. |
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (12) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
13. |
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (13) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
14. |
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (14) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
15. |
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (15) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
16. |
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (16) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
17. |
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (17) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
18. |
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (18) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
19. |
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (19) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
|
20. |
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (20) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
(1) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
(3) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.
(4) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.
(5) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.
(6) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.
(7) GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.
(8) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.
(9) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
(10) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.
(11) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.
(12) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.
(13) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.
(14) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.
(15) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.
(16) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(17) GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.
(18) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
|
15.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 296/33 |
DECISIONE n. 2/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO
del 18 ottobre 2019
che aggiorna l’allegato XVI dell’accordo di associazione [2019/1914]
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in particolare gli articoli 142, 146 e 408,
vista la decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» [2015/2263] (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo») è entrato in vigore il 1o luglio 2016 conformemente al suo articolo 431. |
|
(2) |
L’articolo 142 dell’accordo stabilisce che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all’allegato XVI-A devono essere rivedute periodicamente, a decorrere dall’anno di entrata in vigore dell’accordo e che tale revisione deve essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio». |
|
(3) |
L’articolo 406, paragrafo 3, dell’accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo. Con decisione n. 3/2014 il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti alle questioni commerciali, |
|
(4) |
L’articolo 146 dell’accordo stabilisce che la Georgia deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata al relativo acquis dell’Unione, nel rispetto del calendario di cui all’allegato XVI-B dell’accordo. |
|
(5) |
Diversi atti dell’Unione elencati nell’allegato XVI dell’accordo sono stati rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell’Unione successivamente alla sigla dell’accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell’Unione sono stati notificati alla Georgia:
|
|
(6) |
È necessario aggiornare l’allegato XVI dell’accordo in modo che tenga conto delle modifiche apportate all’acquis dell’Unione elencato in tale allegato conformemente agli articoli 142 e 146 dell’accordo. |
|
(7) |
Per motivi di chiarezza, l’allegato XVI dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XVI dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2019
Per il Comitato di associazione nella formazione « Commercio »
G. ARVELADZE
Il president
M. GABUNIA R.MENGEL-JØRGENSEN
Segretari
(1) GU L 321 del 5.12.2015, pag. 72.
(2) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(4) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
ALLEGATO
«ALLEGATO XVI
APPALTI PUBBLICI
«ALLEGATO XVI-A
SOGLIE
Le soglie di valore di cui all’articolo 142, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:
|
a) |
144 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione aggiudicati da tali autorità; |
|
b) |
221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a); |
|
c) |
5 548 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori; |
|
d) |
5 548 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità; |
|
e) |
5 548 000 EUR per le concessioni; |
|
f) |
443 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità; |
|
g) |
750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici; |
|
h) |
1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità. |
«ALLEGATO XVI-B
CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L’ACCESSO AL MERCATO
|
Fase |
|
Calendario indicativo |
Accesso al mercato concesso all’UE dalla Georgia |
Accesso al mercato concesso alla Georgia dall’UE |
|
|
1 |
Attuazione dell’articolo 143, paragrafo 2, e dell’articolo 144 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all’articolo 145 del presente accordo |
Tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per le autorità governative centrali |
Forniture per le autorità governative centrali |
|
|
2 |
Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE |
Cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico |
Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico |
Allegati XVI-C e XVI-D |
|
3 |
Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE |
Sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Forniture per tutti gli enti aggiudicatori |
Allegati XVI-E e XVI-F |
|
4 |
Ravvicinamento e attuazione di altri elementi delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE |
Sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo |
Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Allegati XVI-G, XVI-H e XVI-I |
|
5 |
Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE |
Otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo |
Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Allegati XVI-J e XVI-K |
«ALLEGATO XVI-C
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
(FASE 2)
|
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
CAPO I |
Ambito di applicazione e definizioni |
|
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6 |
|
Articolo 2 |
Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24) |
|
Articolo 3 |
Appalti misti |
|
Sezione 2 |
Soglie |
|
Articolo 4 |
Importi delle soglie |
|
Articolo 5 |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti |
|
Sezione 3 |
Esclusioni |
|
Articolo 7 |
Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali |
|
Articolo 8 |
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche |
|
Articolo 9 |
Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali |
|
Articolo 10 |
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi |
|
Articolo 11 |
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo |
|
Articolo 12 |
Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico |
|
Sezione 4 |
Situazioni specifiche |
|
Sottosezione 1: |
Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo |
|
Articolo 13 |
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici |
|
Articolo 14 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
Sottosezione 2: |
Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 15 |
Difesa e sicurezza |
|
Articolo 16 |
Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 17 |
Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali |
|
CAPO II |
Disposizioni generali |
|
Articolo 18 |
Principi per l’aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 19 |
Operatori economici |
|
Articolo 21 |
Riservatezza |
|
Articolo 22 |
Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6 |
|
Articolo 23 |
Nomenclature |
|
Articolo 24 |
Conflitti di interesse |
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti pubblici |
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 26 |
Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima alternativa dei paragrafi 4, 5 e 6 |
|
Articolo 27 |
Procedura aperta |
|
Articolo 28 |
Procedura ristretta |
|
Articolo 29 |
Procedura competitiva con negoziazione |
|
Articolo 32 |
Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 1 |
Preparazione |
|
Articolo 40 |
Consultazioni preliminari di mercato |
|
Articolo 41 |
Partecipazione precedente di candidati o offerenti |
|
Articolo 42 |
Specifiche tecniche |
|
Articolo 43 |
Etichettature |
|
Articolo 44 |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 45 |
Varianti |
|
Articolo 46 |
Suddivisione degli appalti in lotti |
|
Articolo 47 |
Fissazione di termini |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 48 |
Avvisi di preinformazione |
|
Articolo 49 |
Bandi di gara |
|
Articolo 50 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4 |
|
Articolo 51 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma |
|
Articolo 53 |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
|
Articolo 54 |
Inviti ai candidati |
|
Articolo 55 |
Informazione dei candidati e degli offerenti |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 56 |
Principi generali |
|
Sottosezione 1: |
Criteri di selezione qualitativa |
|
Articolo 57 |
Motivi di esclusione |
|
Articolo 58 |
Criteri di selezione |
|
Articolo 59 |
Documento di gara unico europeo: mutatis mutandis paragrafo 1, paragrafo 4 |
|
Articolo 60 |
Mezzi di prova |
|
Articolo 62 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 63 |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti |
|
Sottosezione 2: |
Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni |
|
Articolo 65 |
Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare |
|
Articolo 66 |
Riduzione del numero di offerte e soluzioni |
|
Sottosezione 3: |
Aggiudicazione dell’appalto |
|
Articolo 67 |
Criteri di aggiudicazione dell’appalto |
|
Articolo 68 |
Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 69 |
Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4 |
|
CAPO IV |
Esecuzione del contratto |
|
Articolo 70 |
Condizioni di esecuzione dell’appalto |
|
Articolo 71 |
Subappalto |
|
Articolo 72 |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
|
Articolo 73 |
Risoluzione dei contratti |
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 74 |
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici |
|
Articolo 75 |
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi |
|
Articolo 76 |
Principi per l’aggiudicazione degli appalti |
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato II |
Elenco delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a) |
|
Allegato III |
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 4, lettera b), per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa |
|
Allegato IV |
Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione |
|
Allegato V |
Informazioni che devono figurare negli avvisi |
|
Parte A: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione |
|
Parte B: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all’articolo 48) |
|
Parte C: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all’articolo 49) |
|
Parte D: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 50) |
|
Parte G: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all’articolo 72, paragrafo 1) |
|
Parte H: |
Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 1) |
|
Parte I: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 1) |
|
Parte J: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 2) |
|
Allegato VII |
Definizione di talune specifiche tecniche |
|
Allegato IX |
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall’articolo 54 |
|
Allegato X |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 18, paragrafo 2 |
|
Allegato XII |
Mezzi di prova dei criteri di selezione |
|
Allegato XIV |
Servizi di cui all’articolo 74 |
«ALLEGATO XVI-D
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4 9 16 21 27 30), (5)
(FASE 2)
|
Articolo 1 |
Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso |
|
Articolo 2 |
Requisiti per le procedure di ricorso |
|
Articolo 2 bis |
Termine sospensivo |
|
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo |
|
primo comma, lettera b) |
|
|
Articolo 2 quater |
Termini per la proposizione del ricorso |
|
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti |
|
paragrafo 1, lettera b) |
|
|
paragrafi 2 e 3 |
|
|
Articolo 2 sexies |
Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative |
|
Articolo 2 septies |
Termini |
«ALLEGATO XVI-E
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
(FASE 3)
|
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6 |
|
Articolo 2 |
Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20 |
|
Articolo 3 |
Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4) |
|
Articolo 4 |
Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3 |
|
Articolo 5 |
Appalti misti che riguardano la stessa attività |
|
Articolo 6 |
Appalti che riguardano più attività |
|
CAPO II |
Attività |
|
Articolo 7 |
Disposizioni comuni |
|
Articolo 8 |
Gas ed energia termica |
|
Articolo 9 |
Elettricità |
|
Articolo 10 |
Acqua |
|
Articolo 11 |
Servizi di trasporto |
|
Articolo 12 |
Porti e aeroporti |
|
Articolo 13 |
Servizi postali |
|
Articolo 14 |
Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi |
|
CAPO III |
Ambito di applicazione materiale |
|
Sezione 1 |
Soglie |
|
Articolo 15 |
Importi delle soglie |
|
Articolo 16 |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14 |
|
Sezione 2 |
Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
|
Sottosezione 1: |
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia |
|
Articolo 18 |
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1 |
|
Articolo 19 |
Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo: paragrafo 1 |
|
Articolo 20 |
Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali |
|
Articolo 21 |
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi |
|
Articolo 22 |
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo |
|
Articolo 23 |
Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia |
|
Sottosezione 2: |
Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
|
Articolo 24 |
Difesa e sicurezza |
|
Articolo 25 |
Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 26 |
Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 27 |
Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali |
|
Sottosezione 3: |
Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture) |
|
Articolo 28 |
Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici |
|
Articolo 29 |
Appalti aggiudicati a un’impresa collegata |
|
Articolo 30 |
Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture |
|
Sottosezione 4: |
Situazioni specifiche |
|
Articolo 32 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
CAPO IV |
Principi generali |
|
Articolo 36 |
Principi per l’aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 37 |
Operatori economici |
|
Articolo 39 |
Riservatezza |
|
Articolo 40 |
Regole applicabili alle comunicazioni |
|
Articolo 41 |
Nomenclature |
|
Articolo 42 |
Conflitti di interesse |
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 44 |
Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4 |
|
Articolo 45 |
Procedura aperta |
|
Articolo 46 |
Procedura ristretta |
|
Articolo 47 |
Procedura negoziata con previa indizione di gara |
|
Articolo 50 |
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i) |
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 1 |
Preparazione |
|
Articolo 58 |
Consultazioni preliminari di mercato |
|
Articolo 59 |
Partecipazione precedente di candidati o offerenti |
|
Articolo 60 |
Specifiche tecniche |
|
Articolo 61 |
Etichettature |
|
Articolo 62 |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova |
|
Articolo 63 |
Comunicazione delle specifiche tecniche |
|
Articolo 64 |
Varianti |
|
Articolo 65 |
Suddivisione degli appalti in lotti |
|
Articolo 66 |
Fissazione di termini |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 67 |
Avvisi periodici indicativi |
|
Articolo 68 |
Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione |
|
Articolo 69 |
Bandi di gara |
|
Articolo 70 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4 |
|
Articolo 71 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma |
|
Articolo 73 |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
|
Articolo 74 |
Inviti ai candidati |
|
Articolo 75 |
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 76 |
Principi generali |
|
Sottosezione 1: |
Qualificazione e selezione qualitativa |
|
Articolo 78 |
Criteri di selezione qualitativa |
|
Articolo 79 |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2 |
|
Articolo 80 |
Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE |
|
Articolo 81 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2 |
|
Sottosezione 2: |
Aggiudicazione dell’appalto |
|
Articolo 82 |
Criteri di aggiudicazione dell’appalto |
|
Articolo 83 |
Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 84 |
Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4 |
|
CAPO IV |
Esecuzione dell’appalto |
|
Articolo 87 |
Condizioni di esecuzione dell’appalto |
|
Articolo 88 |
Subappalto |
|
Articolo 89 |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
|
Articolo 90 |
Risoluzione dei contratti |
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 91 |
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici |
|
Articolo 92 |
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi |
|
Articolo 93 |
Principi per l’aggiudicazione degli appalti |
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato I |
Elenco delle attività di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) |
|
Allegato V |
Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi |
|
Allegato VI |
|
|
Parte A |
Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all’articolo 67) |
|
Parte B |
Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all’articolo 67, paragrafo 1) |
|
Allegato VIII |
Definizione di talune specifiche tecniche |
|
Allegato IX |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
|
Allegato X |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all’articolo 68) |
|
Allegato XI |
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all’articolo 69) |
|
Allegato XII |
Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 70) |
|
Allegato XIII |
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall’articolo 74 |
|
Allegato XIV |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 36, paragrafo 2 |
|
Allegato XVI |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all’articolo 89, paragrafo 1) |
|
Allegato XVII |
Servizi di cui all’articolo 91 |
|
Allegato XVIII |
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 92) |
«ALLEGATO XVI-F
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4 9 16 21 27 30)
(FASE 3)
|
Articolo 1 |
Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso |
|
Articolo 2 |
Requisiti per le procedure di ricorso |
|
Articolo 2 bis |
Termine sospensivo |
|
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo |
|
primo comma, lettera b) |
|
|
Articolo 2 quater |
Termini per la proposizione del ricorso |
|
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti |
|
paragrafo 1, lettera b) |
|
|
paragrafi 2 e 3 |
|
|
Articolo 2 sexies |
Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative |
|
Articolo 2 septies |
Termini |
«ALLEGATO XVI-G
(FASE 4)
I. Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all’allegato XVI-B.
|
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
CAPO I |
Ambito di applicazione e definizioni |
|
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 2 |
Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16) |
|
CAPO II |
Norme generali |
|
Articolo 20 |
Appalti riservati |
|
TITOLO II |
Norme sugli appalti pubblici |
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 37 |
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza |
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
|
Sottosezione 1: |
Criteri di selezione qualitativa |
|
Articolo 64 |
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato |
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 77 |
Appalti riservati per determinati servizi |
II. Elementi non obbligatori della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all’allegato XVI-B.
|
TITOLO I |
Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni |
|
CAPO I |
Ambito di applicazione, principi e definizioni |
|
Sezione IV |
Situazioni specifiche |
|
Articolo 24 |
Concessioni riservate |
«ALLEGATO XVI-H
(FASE 4)
I. Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
|
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
CAPO I |
Ambito di applicazione e definizioni |
|
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 2 |
Definizioni (paragrafo 1, punto 21) |
|
CAPO II |
Norme generali |
|
Articolo 22 |
Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1 |
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti pubblici |
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 26 |
Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda alternativa del paragrafo 4 |
|
Articolo 30 |
Dialogo competitivo |
|
Articolo 31 |
Partenariati per l’innovazione |
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 33 |
Accordi quadro |
|
Articolo 34 |
Sistemi dinamici di acquisizione |
|
Articolo 35 |
Aste elettroniche |
|
Articolo 36 |
Cataloghi elettronici |
|
Articolo 38 |
Appalti congiunti occasionali |
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 50 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3 |
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
CAPO II |
Regole sui concorsi di progettazione |
|
Articolo 78 |
Ambito di applicazione |
|
Articolo 79 |
Bandi e avvisi |
|
Articolo 80 |
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti |
|
Articolo 81 |
Composizione della commissione giudicatrice |
|
Articolo 82 |
Decisioni della commissione giudicatrice |
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato V |
Informazioni che devono figurare negli avvisi |
|
Parte E: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 79, paragrafo 1) |
|
Parte F: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all’articolo 79, paragrafo 2) |
|
Allegato VI |
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4) |
II. Elementi obbligatori della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29)
|
TITOLO I |
Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni |
|
CAPO I |
Ambito di applicazione, principi generali e definizioni |
|
Sezione I |
Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia |
|
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4 |
|
Articolo 2 |
Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche |
|
Articolo 3 |
Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza |
|
Articolo 4 |
Libertà di definire servizi di interesse economico generale |
|
Articolo 5 |
Definizioni |
|
Articolo 6 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4 |
|
Articolo 7 |
Enti aggiudicatori |
|
Articolo 8 |
Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni |
|
Sezione II |
Esclusioni |
|
Articolo 10 |
Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori |
|
Articolo 11 |
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche |
|
Articolo 12 |
Esclusioni specifiche nel settore idrico |
|
Articolo 13 |
Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata |
|
Articolo 14 |
Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture |
|
Articolo 17 |
Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico |
|
Sezione III |
Disposizioni generali |
|
Articolo 18 |
Durata della concessione |
|
Articolo 19 |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 20 |
Contratti misti |
|
Articolo 21 |
Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 22 |
Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività |
|
Articolo 23 |
Concessioni riguardanti sia attività di cui all’allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Sezione IV |
Situazioni specifiche |
|
Articolo 25 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
CAPO II |
Principi |
|
Articolo 26 |
Operatori economici |
|
Articolo 27 |
Nomenclature |
|
Articolo 28 |
Riservatezza |
|
Articolo 29 |
Norme applicabili alle comunicazioni |
|
TITOLO II |
Norme sull’aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali |
|
CAPO I |
Principi generali |
|
Articolo 30 |
Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 31 |
Bandi di concessione |
|
Articolo 32 |
Avvisi di aggiudicazione delle concessioni |
|
Articolo 33 |
Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 34 |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
|
Articolo 35 |
Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse |
|
CAPO II |
Garanzie procedurali |
|
Articolo 36 |
Requisiti tecnici e funzionali |
|
Articolo 37 |
Garanzie procedurali |
|
Articolo 38 |
Selezione e valutazione qualitativa dei candidati |
|
Articolo 39 |
Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte |
|
Articolo 40 |
Comunicazione ai candidati e agli offerenti |
|
Articolo 41 |
Criteri di aggiudicazione |
|
TITOLO III |
Norme sull’esecuzione delle concessioni |
|
Articolo 42 |
Subappalto |
|
Articolo 43 |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
|
Articolo 44 |
Risoluzione delle concessioni |
|
Articolo 45 |
Monitoraggio e relazioni |
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato I |
Elenco delle attività di cui all’articolo 5, punto 7 |
|
Allegato II |
Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7 |
|
Allegato III |
Elenco degli atti giuridici dell’unione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b) |
|
Allegato IV |
Servizi di cui all’articolo 19 |
|
Allegato V |
Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all’articolo 31 |
|
Allegato VI |
Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all’articolo 31, paragrafo 3 |
|
Allegato VII |
Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all’articolo 32 |
|
Allegato VIII |
Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’articolo 32 |
|
Allegato IX |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
|
Allegato X |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 30, paragrafo 3 |
|
Allegato XI |
Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa ai sensi dell’articolo 43 |
«ALLEGATO XVI-I
ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4 9 16 21 27 30)
(FASE 4)
|
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo |
|
primo comma, lettera c) |
|
|
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti |
|
paragrafo 1, lettera c) |
|
|
paragrafo 5 |
«ALLEGATO XVI-J
(FASE 5)
I. Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all’allegato XVI-B.
|
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 2 |
Definizioni: punti da 10 a 12 |
|
CAPO IV |
Principi generali |
|
Articolo 38 |
Appalti riservati |
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 55 |
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza |
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 94 |
Appalti riservati per determinati servizi |
II. Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29)
|
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 2 |
Definizioni: punto 17 |
|
CAPO III |
Ambito di applicazione materiale |
|
Sezione 1 |
Soglie |
|
Articolo 16 |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6 |
|
TITOLO II |
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI |
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 44 |
Scelta delle procedure: paragrafo 3 |
|
Articolo 48 |
Dialogo competitivo |
|
Articolo 49 |
Partenariati per l’innovazione |
|
Articolo 50 |
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j) |
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 51 |
Accordi quadro |
|
Articolo 52 |
Sistemi dinamici di acquisizione |
|
Articolo 53 |
Aste elettroniche |
|
Articolo 54 |
Cataloghi elettronici |
|
Articolo 56 |
Appalti congiunti occasionali |
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 70 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2 |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
|
Sottosezione 1: |
Qualificazione e selezione qualitativa |
|
Articolo 77 |
Sistemi di qualificazione |
|
Articolo 79 |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1 |
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
CAPO II |
Regole sui concorsi di progettazione |
|
Articolo 95 |
Ambito di applicazione |
|
Articolo 96 |
Avvisi |
|
Articolo 97 |
Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice |
|
Articolo 98 |
Decisioni della commissione giudicatrice |
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato VII |
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4) |
|
Allegato XIX |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1) |
|
Allegato XX |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1) |
«ALLEGATO XVI-K
ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4 9 16 21 27 30)
(Fase 5)
|
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo |
|
primo comma, lettera c) |
|
|
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti |
|
paragrafo 1, lettera c) |
|
|
paragrafo 5 |
«ALLEGATO XVI-L
I. Disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28) al di fuori dell’ambito del ravvicinamento
Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.
|
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
CAPO I |
Ambito di applicazione e definizioni |
|
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 2 |
Definizioni: paragrafo 2 |
|
Sezione 2 |
Soglie |
|
Articolo 6 |
Revisione delle soglie e dell’elenco delle autorità governative centrali |
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti pubblici |
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 25 |
Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali |
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 39 |
Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi |
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 1 |
Preparazione |
|
Articolo 44 |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3 |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 51 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6 |
|
Articolo 52 |
Pubblicazione a livello nazionale |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
|
Sottosezione 1: |
Criteri di selezione qualitativa |
|
Articolo 61 |
Registro online dei certificati (e-Certis) |
|
Articolo 62 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3 |
|
Sottosezione 3: |
Aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 68 |
Costi del ciclo di vita: paragrafo 3 |
|
Articolo 69 |
Offerte anormalmente basse: paragrafo 5 |
|
TITOLO IV |
Governance |
|
Articolo 83 |
Applicazione |
|
Articolo 84 |
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 85 |
Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche |
|
Articolo 86 |
Cooperazione amministrativa |
|
TITOLO V |
POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI |
|
Articolo 87 |
Esercizio della delega |
|
Articolo 88 |
Procedura d’urgenza |
|
Articolo 89 |
Procedura di comitato |
|
Articolo 90 |
Recepimento e disposizioni transitorie |
|
Articolo 91 |
Abrogazioni |
|
Articolo 92 |
Riesame |
|
Articolo 93 |
Entrata in vigore |
|
Articolo 94 |
Destinatari |
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato I |
Autorità governative centrali |
|
Allegato VIII |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
|
Allegato XI |
Registri |
|
Allegato XIII |
Elenco degli atti giuridici dell’unione di cui all’articolo 68, paragrafo 3 |
|
Allegato XV |
Tavola di concordanza |
II. Disposizioni della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) al di fuori dell’ambito del ravvicinamento
Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.
|
TITOLO I |
Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni |
|
CAPO I |
Ambito di applicazione, principi generali e definizioni |
|
Sezione I |
Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia |
|
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3 |
|
Articolo 6 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 9 |
Revisione della soglia |
|
Sezione II |
Esclusioni |
|
Articolo 15 |
Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori |
|
Articolo 16 |
Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza |
|
TITOLO II |
Norme sull’aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali |
|
CAPO I |
Principi generali |
|
Articolo 30 |
Principi generali: paragrafo 4 |
|
Articolo 33 |
Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
TITOLO IV |
Modifiche delle direttive 89/665/cee e 92/13/cee |
|
Articolo 46 |
Modifiche della direttiva 89/665/CEE |
|
Articolo 47 |
Modifiche alla direttiva 92/13/CEE |
|
TITOLO V |
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali |
|
Articolo 48 |
Esercizio della delega |
|
Articolo 49 |
Procedura d’urgenza |
|
Articolo 50 |
Procedura di comitato |
|
Articolo 51 |
Recepimento |
|
Articolo 52 |
Disposizioni transitorie |
|
Articolo 53 |
Monitoraggio e relazioni |
|
Articolo 54 |
Entrata in vigore |
|
Articolo 55 |
Destinatari |
«ALLEGATO XVI-M
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28) AL DI FUORI DELL’AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.
|
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 3 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 4 |
Enti aggiudicatori: paragrafo 4 |
|
CAPO III |
Ambito di applicazione materiale |
|
Sezione 1 |
Soglie |
|
Articolo 17 |
Revisione delle soglie |
|
Sezione 2 |
Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
|
Sottosezione 1: |
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia |
|
Articolo 18 |
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2 |
|
Articolo 19 |
Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo: paragrafo 2 |
|
Sottosezione 3: |
Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture) |
|
Articolo 31 |
Notifica di informazioni |
|
Sottosezione 4: |
Situazioni specifiche |
|
Articolo 33 |
Appalti sottoposti a un regime speciale |
|
Sottosezione 5: |
Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali |
|
Articolo 34 |
Attività direttamente esposte alla concorrenza |
|
Articolo 35 |
Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 sia applicabile |
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 43 |
Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali |
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 57 |
Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi |
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 71 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6 |
|
Articolo 72 |
Pubblicazione a livello nazionale |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
|
Sottosezione 1: |
Qualificazione e selezione qualitativa |
|
Articolo 81 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3 |
|
Sottosezione 2: |
Aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 83 |
Costi del ciclo di vita: paragrafo 3 |
|
Sezione 4 |
Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi |
|
Articolo 85 |
Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi |
|
Articolo 86 |
Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi |
|
TITOLO IV |
Governance |
|
Articolo 99 |
Applicazione |
|
Articolo 100 |
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 101 |
Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche |
|
Articolo 102 |
Cooperazione amministrativa |
|
TITOLO V |
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali |
|
Articolo 103 |
Esercizio della delega |
|
Articolo 104 |
Procedura d’urgenza |
|
Articolo 105 |
Procedura di comitato |
|
Articolo 106 |
Recepimento e disposizioni transitorie |
|
Articolo 107 |
Abrogazione |
|
Articolo 108 |
Riesame |
|
Articolo 109 |
Entrata in vigore |
|
Articolo 110 |
Destinatari |
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato II |
Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 |
|
Allegato III |
Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 3 |
|
Allegato IV |
Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 35 |
|
Allegato XV |
Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 3 |
«ALLEGATO XVI-N
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28) MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (4 9 16 21 27 30) AL DI FUORI DELL’AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.
|
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo |
|
primo comma, lettera a) |
|
|
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti |
|
paragrafo 1, lettera a) |
|
|
paragrafo 4 |
|
|
Articolo 3 |
Meccanismo correttore |
|
Articolo 3 bis |
Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante |
|
Articolo 3 ter |
Procedura di comitato |
|
Articolo 4 |
Attuazione |
|
Articolo 4 bis |
Riesame |
«ALLEGATO XVI-O
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28) MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (4 9 16 21 27 30) AL DI FUORI DELL’AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.
|
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo |
|
primo comma, lettera a) |
|
|
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti |
|
paragrafo 1, lettera a) |
|
|
paragrafo 4 |
|
|
Articolo 3 bis |
Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante |
|
Articolo 3 ter |
Procedura di comitato |
|
Articolo 8 |
Meccanismo correttore |
|
Articolo 12 |
Attuazione |
|
Articolo 12 bis |
Riesame |
«ALLEGATO XVI-P
GEORGIA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE
1.
Formazione, negli Stati membri dell’UE e in Georgia, dei funzionari di enti pubblici georgiani che si occupano di appalti pubblici;
2.
formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici;
3.
scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici;
4.
miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici;
5.
consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla parte UE per quanto riguarda l’applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici;
6.
rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l’applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l’esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 143, paragrafo 2, del presente accordo).
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(2) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
(3) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).
(4) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(5) La legislazione georgiana di attuazione dell’allegato XVI-D prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4.
(6) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(7) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
(8) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31)..
(9) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(10) Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(11) Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(13) Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(14) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
(15) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).
(16) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(17) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(18) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(19) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
(20) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).
(21) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(22) Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(23) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(24) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(25) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
(26) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).
(27) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(28) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
(29) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).
(30) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
Rettifiche
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15.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 296/63 |
Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280 del 31 ottobre 2019 )
Nel sommario e nella formula conclusiva:
anziché:
« 9 ottobre 2019 »,
leggasi:
« 22 ottobre 2019 ».