ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 296

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
15 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1910 della Commissione del 7 novembre 2019 che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione per l’anno di riferimento 2020 ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1911 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

21

 

*

Decisione (UE) 2019/1912 del Consiglio dell’11 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di commissione allargata di Eurocontrol, per quanto riguarda i principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, e per quanto riguarda le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento

28

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2019 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione Commercio del 18 ottobre 2019 che aggiorna l’allegato III-A dell’accordo di associazione [2019/1913]

30

 

*

Decisione n. 2/2019 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione Commercio del 18 ottobre 2019 che aggiorna l’allegato XVI dell’accordo di associazione [2019/1914]

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 280 del 31.10.2019 )

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 296/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1910 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione per l’anno di riferimento 2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell’informazione.

(2)

Sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui al modulo 1 «Imprese e società dell’informazione» e al modulo 2 «Individui, famiglie e società dell’informazione», nonché per stabilire i termini di trasmissione.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell’informazione per quanto riguarda il modulo 1 «Imprese e società dell’informazione» e il modulo 2 «Individui, famiglie e società dell’informazione» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono specificati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.


ALLEGATO I

MODULO 1

IMPRESE E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

A.   TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE

1)

Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2020, selezionate nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:

a)

impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese;

b)

commercio elettronico;

c)

processi di e-business e aspetti organizzativi;

d)

competenze in materia di TIC nell’unità di impresa e necessità di personale qualificato in TIC;

e)

ostacoli all’utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, del commercio elettronico e dei processi di e-business;

f)

accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

2)

Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese:

a)

Impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese

i)

per tutte le imprese:

addetti - o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti - che hanno accesso a Internet per motivi professionali;

ii)

per le imprese con addetti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:

connessione a Internet: qualunque tipo di connessione di rete fissa;

(facoltativo) connessione a Internet: fornitura, per motivi professionali, di dispositivi portatili che consentono una connessione mobile tramite reti di telefonia mobile;

sito Internet proprio;

servizio di chat per i contatti con la clientela: servizio di chat in cui una persona risponde ai clienti;

servizio di chat per i contatti con la clientela: servizio di chat in cui un chatbot o un assistente virtuale risponde ai clienti;

iii)

per le imprese che dispongono di qualunque tipo di connessione di rete fissa a Internet:

velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione di rete fissa a Internet più veloce nelle seguenti bande: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s];

adeguatezza della velocità della connessione di rete fissa a Internet alle effettive necessità dell’impresa;

iv)

per le imprese che forniscono ai loro addetti, per motivi professionali, dispositivi portatili che consentono la connessione mobile a Internet tramite reti di telefonia mobile:

(facoltativo) addetti - o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti - che utilizzano per motivi professionali dispositivi portatili, forniti dall’impresa, che consentono la connessione a Internet tramite reti di telefonia mobile;

v)

per le imprese che dispongono di un proprio sito Internet, dati riguardanti l’offerta dei seguenti servizi:

descrizione dei prodotti o servizi, informazioni sui prezzi;

ordini o prenotazioni online, ad esempio il carrello degli acquisti;

possibilità per i visitatori del sito di personalizzare o progettare prodotti o servizi online;

tracciabilità o stato degli ordini;

personalizzazione dei contenuti del sito per i visitatori frequenti/abituali;

link o riferimenti ai profili dell’impresa sui social media.

b)

Commercio elettronico

i)

per le imprese con addetti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:

vendite via web (ordinazioni e prenotazioni effettuate dai clienti) nell’anno civile precedente tramite siti web o app dell’impresa (compresi Extranet);

vendite via web (ordinazioni e prenotazioni effettuate dai clienti) nell’anno civile precedente tramite siti web o app per il commercio elettronico usati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;

ordinazioni nell’anno civile precedente di prodotti o servizi effettuate dai clienti dell’impresa tramite messaggi di tipo EDI (vendite di tipo EDI);

ii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web tramite siti web o app:

valore, in termini assoluti o in percentuale del fatturato totale, del fatturato dell’anno civile precedente derivante dalle vendite via web tramite siti web o app;

percentuale del fatturato dell’anno civile precedente derivante dalle vendite via web tramite siti web o app, ripartito tra vendite via web tramite siti web o app dell’impresa (compresi Extranet) e vendite via web tramite siti web o app per il commercio elettronico usati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;

percentuale del valore del fatturato dell’anno civile precedente generato dalle vendite via web tramite siti web o app, ripartito tra vendite a consumatori privati (Business to Consumers: B2C) e vendite ad altre imprese (Business to Business: B2B) e al settore pubblico (Business to Government: B2G);

iii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web tramite siti web o app per il commercio elettronico usati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi:

(facoltativo) numero di siti web o app per il commercio elettronico tramite i quali l’impresa ha effettuato vendite via web nell’anno civile precedente: uno, due o più di due;

iv)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite via web tramite due o più siti web o app per il commercio elettronico usati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi:

(facoltativo) indicazione se nell’anno civile precedente più della metà del fatturato derivante da siti web o app per il commercio elettronico è stato generato in un unico mercato del commercio elettronico;

v)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno effettuato vendite di tipo EDI di prodotti o servizi:

valore, in termini assoluti o in percentuale del fatturato totale, del fatturato dell’anno civile precedente delle vendite del commercio elettronico generate dalle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi.

c)

Processi di e-business e aspetti organizzativi

i)

per tutte le imprese:

utilizzo nell’anno civile precedente di stampanti 3D aziendali, comprese stampanti 3D a noleggio o in leasing;

utilizzo nell’anno civile precedente di servizi di stampa 3D forniti da altre imprese;

utilizzo di robot industriali;

utilizzo di robot di servizio;

ii)

per le imprese con addetti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:

fatture inviate nell’anno civile precedente in un formato elettronico standard adatto al trattamento automatico (fatture elettroniche), esclusa la trasmissione di file PDF;

fatture inviate nell’anno civile precedente in un formato elettronico non adatto al trattamento automatico, compresa la trasmissione di file PDF;

fatture inviate nell’anno civile precedente su supporto cartaceo;

analisi di Big Data nell’anno civile precedente utilizzando come fonte dati da dispositivi intelligenti o sensori, esclusa l’analisi di Big Data ad opera di prestatori di servizi esterni;

analisi di Big Data nell’anno civile precedente utilizzando come fonte dati di geolocalizzazione da dispositivi portatili, esclusa l’analisi di Big Data ad opera di prestatori di servizi esterni;

analisi di Big Data nell’anno civile precedente utilizzando come fonte dati generati da social media, esclusa l’analisi di Big Data ad opera di prestatori di servizi esterni;

analisi di Big Data nell’anno civile precedente utilizzando fonti di Big Data diverse da dati da dispositivi intelligenti o sensori, dati di geolocalizzazione da dispositivi portatili o dati generati da social media, esclusa l’analisi di Big Data ad opera di prestatori di servizi esterni;

analisi di Big Data nell’anno civile precedente eseguita per l’impresa da un’altra impresa o organizzazione;

(facoltativo) utilizzo di dispositivi o sistemi interconnessi che possono essere controllati o comandati a distanza via Internet («Internet degli oggetti»), escluso l’utilizzo di computer, smartphone e stampanti;

iii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno inviato fatture in un formato elettronico standard adatto al trattamento automatico (fatture elettroniche), esclusa la trasmissione di file PDF:

(facoltativo) percentuale delle fatture elettroniche sul totale delle fatture inviate, o percentuale delle fatture elettroniche sul totale delle fatture inviate nei seguenti intervalli di valori: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], [≥ 75], nell’anno civile precedente;

iv)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno eseguito esse stesse l’analisi di Big Data o hanno affidato l’esecuzione dell’analisi di Big Data per l’impresa a un’altra impresa o organizzazione:

vendita dell’accesso ai propri Big Data nell’anno civile precedente;

acquisto dell’accesso ad altri Big Data nell’anno civile precedente;

v)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno eseguito l’analisi di Big Data, esclusa l’analisi di Big Data ad opera di prestatori di servizi esterni, metodo utilizzato:

apprendimento automatico (ad esempio apprendimento profondo);

elaborazione del linguaggio naturale, generazione del linguaggio naturale o riconoscimento vocale;

metodi di analisi di Big Data diversi dall’apprendimento automatico (ad esempio apprendimento profondo) o dall’elaborazione del linguaggio naturale, la generazione del linguaggio naturale o il riconoscimento vocale;

vi)

per le imprese che nell’anno civile precedente non hanno eseguito esse stesse l’analisi di Big Data né hanno affidato l’esecuzione dell’analisi di Big Data per l’impresa a un’altra impresa o organizzazione:

(facoltativo) valutazione della possibilità di far eseguire l’analisi di Big Data ai propri dipendenti o ad altre imprese o organizzazioni;

vii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno utilizzato la stampa 3D:

stampa di prototipi o di modelli per la vendita;

stampa di prototipi o di modelli ad uso interno;

stampa di prodotti per la vendita, esclusi prototipi o modelli;

stampa di prodotti, esclusi prototipi o modelli, da utilizzare nel processo di produzione dell’impresa;

viii)

per le imprese che utilizzano dispositivi o sistemi interconnessi che possono essere controllati o comandati a distanza via Internet («Internet degli oggetti»), utilizzo di:

(facoltativo) contatori intelligenti, lampade intelligenti e termostati intelligenti per ottimizzare il consumo energetico nei locali dell’impresa (magazzini, siti di produzione e di distribuzione);

(facoltativo) sensori, etichette di identificazione a radiofrequenza o IP (Internet Protocol) o telecamere controllate via Internet per migliorare il servizio alla clientela, monitorare le attività dei clienti o proporre loro un’esperienza d’acquisto personalizzata (sconti mirati e pertinenti, self-checkout);

(facoltativo) sensori di movimento o manutenzione per tracciare i movimenti di veicoli o prodotti e offrire manutenzione in funzione delle condizioni dei veicoli;

(facoltativo) sensori o etichette di identificazione a radiofrequenza per monitorare o automatizzare i processi di produzione, gestire la logistica e tracciare i movimenti dei prodotti;

(facoltativo) dispositivi o sistemi «Internet degli oggetti» diversi da contatori intelligenti, lampade intelligenti e termostati intelligenti per ottimizzare il consumo energetico nei locali dell’impresa; sensori, etichette di identificazione a radiofrequenza o IP (Internet Protocol) o telecamere controllate via Internet per migliorare il servizio alla clientela, monitorare le attività dei clienti o proporre loro un’esperienza d’acquisto personalizzata; sensori di movimento o manutenzione per tracciare i movimenti di veicoli o prodotti e offrire manutenzione in funzione delle condizioni dei veicoli; sensori o etichette di identificazione a radiofrequenza per monitorare o automatizzare i processi di produzione, gestire la logistica e tracciare i movimenti dei prodotti;

ix)

per le imprese che utilizzano robot di servizio, scopo di utilizzo:

compiti di sorveglianza, sicurezza o controllo;

trasporto di persone o di prodotti;

compiti di pulizia o smaltimento dei rifiuti;

sistemi di gestione magazzino;

lavori di montaggio effettuati da robot di servizio;

compiti di addetto alle vendite eseguiti tramite sistemi robotici;

lavori di costruzione o riparazione di danni.

d)

Competenze in materia di TIC nell’unità di impresa e necessità di personale qualificato in TIC

i)

per tutte le imprese:

impiego di specialisti in TIC;

organizzazione nell’anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata a specialisti in TIC;

organizzazione nell’anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata ad altri addetti;

assunzione o tentativo di assunzione nell’anno civile precedente di specialisti in TIC;

esecuzione nell’anno civile precedente di funzioni nell’ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte dei propri dipendenti (compreso il personale della società madre o di società affiliate);

esecuzione nell’anno civile precedente di funzioni nell’ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte di fornitori esterni;

ii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno assunto o cercato di assumere specialisti in TIC:

posti vacanti per specialisti in TIC difficili da coprire;

iii)

per le imprese che nell’anno civile precedente hanno avuto posti vacanti difficili da coprire, dati sulle seguenti difficoltà incontrate nel tentativo di assunzione di specialisti in TIC:

(facoltativo) difficoltà nell’assunzione nell’anno civile precedente di specialisti in TIC dovute alla mancanza di candidature;

(facoltativo) difficoltà nell’assunzione nell’anno civile precedente di specialisti in TIC dovute alla mancanza di qualifiche di istruzione e/o formazione pertinenti in ambito TIC da parte dei candidati;

(facoltativo) difficoltà nell’assunzione nell’anno civile precedente di specialisti in TIC dovute alla mancanza di esperienza professionale pertinente da parte dei candidati;

(facoltativo) difficoltà nell’assunzione nell’anno civile precedente di specialisti in TIC dovute alle aspettative di stipendio troppo elevate da parte dei candidati.

e)

Ostacoli all’utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, del commercio elettronico e dei processi di e-business

i)

per le imprese che nell’anno civile precedente non hanno eseguito esse stesse l’analisi di Big Data né hanno affidato l’esecuzione dell’analisi di Big Data per l’impresa a un’altra impresa o organizzazione, ma hanno valutato la possibilità di eseguire l’analisi di Big Data, motivo della mancata esecuzione dell’analisi di Big Data:

(facoltativo) costi troppo elevati rispetto ai benefici;

(facoltativo) risorse umane, conoscenze e competenze insufficienti;

(facoltativo) fonti di Big Data interne o esterne all’impresa insufficienti a eseguire l’analisi di Big Data;

(facoltativo) infrastruttura TIC insufficiente;

(facoltativo) difficoltà nell’adempiere alle normative in materia di rispetto della vita privata;

(facoltativo) non è una priorità per l’impresa;

(facoltativo) fonte/i di Big Data di qualità insufficiente;

(facoltativo) l’analisi di Big Data non è utile all’impresa;

(facoltativo) altri fattori.

f)

Accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale)

i)

per le imprese con addetti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:

acquisto di servizi di cloud computing via Internet, esclusi servizi gratuiti;

ii)

per le imprese con addetti che hanno accesso a Internet per motivi professionali e che hanno acquistato servizi di cloud computing via Internet, acquisto di:

e-mail sotto forma di servizio di cloud computing;

software per ufficio sotto forma di servizio di cloud computing;

stoccaggio della base dati o delle basi dati dell’impresa sotto forma di servizio di cloud computing;

stoccaggio di file sotto forma di servizio di cloud computing;

applicazioni software di finanza o contabilità sotto forma di servizio di cloud computing;

applicazioni software per gestire informazioni relative ai clienti (CRM —Customer Relationship Management) sotto forma di servizio di cloud computing;

potenza di elaborazione per eseguire software utilizzato dall’impresa sotto forma di servizio di cloud computing.

3)

Le seguenti caratteristiche generali devono essere rilevate presso tutte le imprese o ottenute da fonti alternative:

attività economica principale dell’impresa nell’anno civile precedente;

numero medio di addetti nell’anno civile precedente;

valore totale del fatturato, IVA esclusa, nell’anno civile precedente.

B.   COPERTURA

Le caratteristiche di cui alla sezione A, punti 2 e 3, devono essere rilevate per le seguenti categorie di imprese:

1)

attività economica: imprese classificate secondo le seguenti categorie della NACE Rev. 2:

Categoria della NACE Rev. 2

Descrizione

Sezione C

Attività manifatturiere

Sezioni D ed E

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

Sezione F

Costruzioni

Sezione G

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Sezione H

Trasporto e magazzinaggio

Sezione I

Servizi di alloggio e di ristorazione

Sezione J

Servizi di informazione e comunicazione

Sezione L

Attività immobiliari

Divisioni 69-74

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sezione N

Attività amministrative e di servizi di supporto

Gruppo 95.1

Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

2)

dimensioni dell’impresa: imprese con 10 o più addetti; l’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa;

3)

copertura geografica: imprese ovunque ubicate sul territorio dello Stato membro.

C.   PERIODI DI RIFERIMENTO

Il periodo di riferimento è l’anno 2019 per le caratteristiche che si riferiscono all’anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il 2020.

D.   DISAGGREGAZIONI DI DATI

Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:

1)

disaggregazione per attività economica, secondo le seguenti aggregazioni della NACE Rev. 2:

Aggregazioni della NACE Rev. 2

per l’eventuale calcolo di aggregati nazionali

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

Aggregazioni della NACE Rev. 2

per l’eventuale calcolo di aggregati europei

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95,1

2)

disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati secondo le seguenti classi di addetti:

Classe di addetti

10 o più addetti

Da 10 a 49 addetti

Da 50 a 249 addetti

250 o più addetti

In caso di copertura, disaggregazione dei dati secondo la seguente tabella:

Classe di addetti

 

Da 0 a 9 addetti (facoltativo)

Da 2 a 9 addetti (facoltativo)

Da 0 a 1 addetto (facoltativo)

E.   PERIODICITÀ

I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l’anno 2020.

F.   TERMINI DI TRASMISSIONE

1)

I dati aggregati di cui all’articolo 6 e all’allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2020, segnalandone se necessario la riservatezza o l’inattendibilità. Entro tale data l’insieme di dati deve essere finalizzato, convalidato e accettato.

2)

I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 (1) sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2020.

3)

La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2020.

4)

I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat utilizzando il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio specificate da Eurostat. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat.

(1)  Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag 49).


ALLEGATO II

MODULO 2

INDIVIDUI, FAMIGLIE E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

A.   TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE

1)

Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2020, selezionate nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:

a)

accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie;

b)

utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie;

c)

sicurezza e fiducia nelle TIC;

d)

ostacoli all’utilizzo delle TIC e di Internet;

e)

uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government).

2)

Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche:

a)

accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie

i)

per tutte le famiglie:

accesso a Internet dalla propria abitazione (tramite qualsiasi dispositivo);

ii)

per le famiglie con accesso a Internet:

connessione a Internet: connessione fissa a banda larga;

connessione a Internet: connessione mobile a banda larga (tramite rete di telefonia mobile, come minimo «3G»);

(facoltativo) connessione a Internet: accesso dial-up attraverso la linea telefonica normale o una connessione ISDN;

(facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda stretta (tramite rete di telefonia mobile inferiore a «3G»).

b)

utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie

i)

per tutti gli individui:

ultima connessione a Internet, in qualsiasi luogo, tramite qualsiasi dispositivo: negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso fra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai utilizzato Internet;

ii)

per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:

frequenza media dell’utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); meno di una volta alla settimana;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per spedire o ricevere e-mail;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per effettuare chiamate (anche videochiamate) via Internet;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per partecipare a social network (creare un profilo utente, postare messaggi o altro);

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per utilizzare programmi di messaggistica istantanea (scambi di messaggi);

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per cercare informazioni su prodotti o servizi;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per accedere a siti di informazioni o leggere quotidiani e riviste online;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per condividere o pubblicare su un sito web o tramite un’app video, foto, musica, testi ecc. di propria creazione;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per ascoltare musica (ad esempio una web radio o musica in streaming) o scaricare musica;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per guardare la televisione in streaming (in diretta o in differita) da emittenti televisive;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per guardare video on demand da servizi commerciali;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per guardare contenuti video da servizi di condivisione;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per accedere a programmi di giochi o per scaricarli;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per cercare informazioni attinenti alla salute (su tematiche quali traumi, malattie, alimentazione, miglioramento della salute);

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per fissare un appuntamento con un medico tramite siti web o app (ad esempio di un ospedale o di un centro di cura);

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per accedere alle cartelle cliniche personali online;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per utilizzare altri servizi sanitari tramite siti web o app anziché recarsi in ospedale o da un medico (ad esempio per ottenere una ricetta o per una consultazione online);

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per vendere prodotti o servizi tramite siti web o app;

utilizzo di Internet (anche tramite app) a scopi privati negli ultimi tre mesi per effettuare operazioni bancarie via Internet tramite siti web o app;

utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di spazio di archiviazione su Internet (cloud computing) per salvare documenti, immagini, musica, video o altri file;

utilizzo di Internet a fini formativi negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati, per seguire un corso online;

utilizzo di Internet a fini formativi negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati, per utilizzare sussidi online diversi da un corso completo online;

utilizzo di Internet a fini formativi negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati, per comunicare con formatori o studenti tramite siti web o portali dedicati all’istruzione;

(facoltativo) utilizzo di Internet ad altri fini formativi negli ultimi tre mesi per motivi di istruzione, professionali o privati;

utilizzo a scopi privati di termostati, contatori, luci, prese o altre soluzioni connesse a Internet per la gestione energetica dell’abitazione del rispondente;

utilizzo a scopi privati di sistemi antifurto, rilevatori di fumo, telecamere di videosorveglianza, serrature o altre soluzioni di sicurezza connesse a Internet per l’abitazione del rispondente;

utilizzo a scopi privati di elettrodomestici connessi a Internet come aspirapolvere robot, frigoriferi, forni o macchine da caffè;

utilizzo a scopi privati di un assistente virtuale sotto forma di altoparlante intelligente o di app;

soluzioni connesse a Internet per la gestione energetica o la sicurezza dell’abitazione, soluzioni di sicurezza, elettrodomestici o assistenti virtuali non utilizzati a scopi privati;

utilizzo di Internet a scopi privati tramite una TV connessa a Internet nell’abitazione del rispondente;

utilizzo di Internet a scopi privati tramite una console per videogiochi connessa a Internet nell’abitazione del rispondente;

utilizzo di Internet a scopi privati tramite altoparlanti intelligenti o un sistema audio domestico connesso a Internet nell’abitazione del rispondente;

utilizzo a scopi privati di fitness band e smartwatch connessi a Internet, occhiali o cuffie connessi a Internet, localizzatori di sicurezza, accessori, capi di abbigliamento o calzature connessi a Internet;

utilizzo a scopi privati di dispositivi connessi a Internet per il controllo di pressione arteriosa, glicemia, peso corporeo (come le bilance intelligenti) o altri dispositivi per la salute e cure mediche connessi a Internet;

utilizzo a scopi privati di giocattoli connessi a Internet, come i giocattoli robot (compresi quelli didattici) o le bambole;

utilizzo a scopi privati di un’automobile con connessione a Internet senza fili integrata;

iii)

per gli individui che hanno utilizzato Internet tutti i giorni o quasi tutti i giorni negli ultimi tre mesi:

uso di Internet più volte al giorno negli ultimi tre mesi;

iv)

per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:

ultimo acquisto o ordine di prodotti o servizi via Internet (tramite siti web o app) a scopi privati: negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso fra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine via Internet;

v)

per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi per operazioni commerciali (acquisto o ordinazione di prodotti o servizi) via Internet:

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare capi di abbigliamento (compreso abbigliamento sportivo), calzature o accessori (borse, gioielli ecc.) da imprese o privati (compresi prodotti usati) tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare articoli sportivi (escluso abbigliamento sportivo) da imprese o privati (compresi prodotti usati) tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare giocattoli per bambini o articoli di puericultura (pannolini, biberon, passeggini ecc.) da imprese o privati (compresi prodotti usati) tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare mobili, accessori per la casa (tappeti, tende ecc.) o prodotti da giardinaggio (attrezzi, piante ecc.) da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare musica su CD, vinili ecc. da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare film o serie TV su DVD, Blu-ray ecc. da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare libri, riviste o giornali da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare computer, tablet, telefoni cellulari o accessori da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare prodotti di elettronica di consumo (televisori, stereo, videocamere ecc.) o elettrodomestici (ad esempio lavatrici) da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare farmaci o integratori alimentari come vitamine (escluso rinnovo delle ricette online) da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per ordinare cibo a domicilio da ristoranti, catene di fast food e servizi di catering di imprese o privati;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare prodotti alimentari da fornitori di meal kit o esercizi di imprese o privati;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare prodotti cosmetici, di bellezza o benessere da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare prodotti per la pulizia o per l’igiene personale (spazzolini, fazzoletti, detersivi, strofinacci ecc.) da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare biciclette, ciclomotori, automobili o altri veicoli o i loro pezzi di ricambio da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare altri prodotti da imprese o privati (compresi prodotti usati);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per abbonarsi o acquistare musica come servizio di streaming o download tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per abbonarsi o acquistare film o serie TV come servizio di streaming o download tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per abbonarsi o acquistare libri elettronici, riviste o quotidiani online tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per abbonarsi o acquistare giochi online o come download per smartphone, tablet, computer o console tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per abbonarsi o acquistare software informatico o altro software come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per abbonarsi o acquistare app relative a salute o fitness (escluse app gratuite) tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per abbonarsi o acquistare altre app (per apprendimento delle lingue, viaggi, meteo ecc.; escluse app gratuite) tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare biglietti per eventi sportivi tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare biglietti per eventi culturali o di altro tipo (cinema, concerti, fiere ecc.) tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per sottoscrivere abbonamenti a Internet o a connessioni di telefonia mobile tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per sottoscrivere abbonamenti per la fornitura di energia elettrica, acqua o riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti o servizi analoghi tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare servizi per la casa (pulizie, baby-sitting, lavori di riparazione, giardinaggio ecc.; anche in caso di acquisto da privati) tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare servizi di trasporto quali corse in taxi o biglietti aerei, ferroviari o di autobus locali da un’impresa di trasporti tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare servizi di trasporto da privati tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per affittare alloggi da imprese come alberghi o agenzie di viaggio tramite siti web o app;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per affittare alloggi da privati tramite siti web o app;

(facoltativo) utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare servizi o contenuti diversi da quelli menzionati dal diciassettesimo al trentaduesimo trattino dell’allegato II, modulo 2, punto 2, lettera b), punto v), (esclusi servizi finanziari e assicurativi) tramite siti web o app;

numero di volte in cui sono stati acquistati a scopi privati negli ultimi tre mesi prodotti o servizi via Internet: numero di volte o seguenti classi: 1-2 volte, tra 3 e 5 volte, tra 6 e 10 volte, più di 10 volte;

valore totale dei prodotti o dei servizi (esclusi titoli o altri servizi finanziari) acquistati a scopi privati negli ultimi tre mesi via Internet: importo in EUR o seguenti classi: meno di 50 EUR, tra 50 EUR e meno di 100 EUR, tra 100 EUR e meno di 300 EUR, tra 300 EUR e meno di 500 EUR, tra 500 EUR e meno di 700 EUR, tra 700 EUR e meno di 1 000 EUR, 1 000 EUR e oltre, valore sconosciuto;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare polizze assicurative, comprese quelle di viaggio, anche come pacchetto associato ad esempio a un biglietto aereo;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per ottenere un prestito, un mutuo o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari;

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi tre mesi per acquistare o vendere azioni, obbligazioni, quote di fondi o altre attività finanziarie;

vi)

per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi per acquistare o ordinare prodotti da imprese o privati (compresi prodotti usati) tramite siti web o app:

origine: venditori nazionali, venditori di altri paesi dell’UE, venditori del resto del mondo o venditori il cui paese d’origine è sconosciuto;

prodotti ordinati da privati tramite siti web o app;

vii)

per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi per acquistare servizi per la casa tramite siti web o app:

servizi per la casa acquistati da privati tramite siti web o app.

c)

Sicurezza e fiducia nelle TIC

i)

per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:

esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica ecc.): lettura dell’informativa sulla privacy prima della trasmissione di dati personali;

esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica ecc.): restrizione o rifiuto di accesso alla propria ubicazione geografica;

esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica ecc.): limitazione di accesso al profilo o ai contenuti su siti di social network o archiviazione online condivisa;

esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica ecc.): rifiuto del consenso all’utilizzo di dati personali a fini pubblicitari;

esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica ecc.): verifica della sicurezza (ad esempio siti https, presenza del logo di sicurezza o di certificati) dei siti web in cui il rispondente ha inserito dati personali;

(facoltativo) esecuzione della seguente attività su Internet negli ultimi tre mesi per gestire l’accesso ai propri dati personali (nome, data di nascita, numero di carta d’identità, dati di contatto, numero di carta di credito, foto, ubicazione geografica ecc.): richiesta a fornitori o amministratori di motori di ricerca o siti web di accesso ai dati sul rispondente in loro possesso per aggiornarli o eliminarli;

consapevolezza che i cookie possono essere utilizzati per tracciare i movimenti degli utenti su Internet, per elaborare un profilo di ciascun utente e presentargli annunci personalizzati;

modifica delle impostazioni del proprio browser Internet per evitare o limitare i cookie su uno qualsiasi dei dispositivi del rispondente;

(facoltativo) preoccupazioni legate al tracciamento delle attività online per fornire annunci personalizzati al rispondente: preoccupazione elevata, preoccupazione moderata o nessuna preoccupazione;

utilizzo di software che limitano la capacità di tracciamento delle attività su Internet di una persona su uno qualsiasi dei dispositivi del rispondente;

utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di un login semplice con nome utente e password come procedura di identificazione per l’accesso a servizi online tramite siti web o app (e-mail, account di social media, operazioni bancarie via Internet, servizi pubblici, ordine o acquisto di prodotti o servizi online ecc.);

utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di un accesso (login) ai social media per altri servizi come procedura di identificazione per l’accesso a servizi online tramite siti web o app (e-mail, account di social media, operazioni bancarie via Internet, servizi pubblici, ordine o acquisto di prodotti o servizi online ecc.);

utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di un token di autenticazione come procedura di identificazione per l’accesso a servizi online tramite siti web o app (e-mail, account di social media, operazioni bancarie via Internet, servizi pubblici, ordine o acquisto di prodotti o servizi online ecc.);

utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di un certificato di identificazione elettronica o di una carta utilizzata ad esempio tramite lettore magnetico o app come procedura di identificazione per l’accesso a servizi online tramite siti web o app (e-mail, account di social media, operazioni bancarie via Internet, servizi pubblici, ordine o acquisto di prodotti o servizi online ecc.);

utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di una procedura attuata tramite il proprio telefono cellulare (ricezione di un codice mediante messaggio) come procedura di identificazione per l’accesso a servizi online tramite siti web o app (e-mail, account di social media, operazioni bancarie via Internet, servizi pubblici, ordine o acquisto di prodotti o servizi online ecc.);

utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di un’unica serie di codici PIN (tessera plastificata con codici, codici di scratch card ecc.) o di caratteri di password scelti a caso come procedura di identificazione per l’accesso a servizi online tramite siti web o app (e-mail, account di social media, operazioni bancarie via Internet, servizi pubblici, ordine o acquisto di prodotti o servizi online ecc.);

utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di altre procedure di identificazione elettronica come procedura di identificazione per l’accesso a servizi online tramite siti web o app (e-mail, account di social media, operazioni bancarie via Internet, servizi pubblici, ordine o acquisto di prodotti o servizi online ecc.);

(facoltativo) nessun utilizzo a scopi privati negli ultimi tre mesi di procedure di identificazione elettronica per l’accesso a servizi online tramite siti web o app (e-mail, account di social media, operazioni bancarie via Internet, servizi pubblici, ordine o acquisto di prodotti o servizi online ecc.);

utilizzo di uno smartphone a scopi privati;

ii)

per gli individui che negli ultimi tre mesi hanno utilizzato Internet e uno smartphone a scopi privati:

utilizzo di un qualsiasi tipo di software o servizio di sicurezza (antivirus, antispam, firewall ecc.) sul proprio smartphone: installato automaticamente o fornito con il sistema operativo sullo smartphone utilizzato a scopi privati;

utilizzo di un qualsiasi tipo di software o servizio di sicurezza (antivirus, antispam, firewall ecc.) sul proprio smartphone: installato dal rispondente, o da altri, o fatto installare mediante sottoscrizione di un abbonamento sullo smartphone utilizzato a scopi privati;

nessun software o servizio di sicurezza (antivirus, antispam, firewall ecc.) installato sullo smartphone utilizzato a scopi privati;

il rispondente non sa se un software o un servizio di sicurezza (antivirus, antispam, firewall ecc.) sia installato sullo smartphone utilizzato a scopi privati;

perdita di informazioni, documenti, immagini o dati di altro genere, a causa di un virus o di un altro tipo di programma ostile, dallo smartphone del rispondente utilizzato a scopi privati;

nessuna perdita di informazioni, documenti, immagini o dati di altro genere, a causa di un virus o di un altro tipo di programma ostile, dallo smartphone del rispondente utilizzato a scopi privati;

il rispondente non sa se si sia verificata una perdita di informazioni, documenti, immagini o dati di altro genere, a causa di un virus o di un altro tipo di programma ostile, dal suo smartphone utilizzato a scopi privati;

limitazione o rifiuto dell’accesso ai dati personali (posizione, elenco dei contatti ecc.) almeno una volta durante l’utilizzo o l’installazione di un’app sullo smartphone utilizzato a scopi privati;

nessuna limitazione o nessun rifiuto dell’accesso ai dati personali (posizione, elenco dei contatti ecc.) durante l’utilizzo o l’installazione di un’app sullo smartphone utilizzato a scopi privati;

il rispondente non sa se si sia verificata una limitazione o un rifiuto dell’accesso ai dati personali (posizione, elenco dei contatti ecc.) durante l’utilizzo o l’installazione di un’applicazione sullo smartphone utilizzato a scopi privati;

nessuna applicazione installata sullo smartphone utilizzato a scopi privati;

iii)

per gli individui che, pur avendo la necessità di trasmettere moduli ufficiali, negli ultimi dodici mesi non hanno trasmesso per via telematica a scopi privati alla pubblica amministrazione (siti web o app) moduli compilati, motivo della mancata trasmissione:

timori circa la protezione e la sicurezza dei dati personali negli ultimi dodici mesi;

(facoltativo) mancanza di firma elettronica o di certificati/ID elettronici (necessari per l’utilizzo dei servizi) o problemi nell’utilizzo di firma elettronica o di certificati/ID elettronici;

iv)

per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi e che non hanno utilizzato dispositivi o sistemi connessi a Internet per la gestione energetica, soluzioni connesse a Internet per la sicurezza dell’abitazione, soluzioni di sicurezza, assistenti virtuali o elettrodomestici connessi a Internet, motivi del mancato utilizzo:

timori circa la privacy e la protezione dei dati del rispondente generati da tali dispositivi o sistemi;

timori circa la sicurezza, ad esempio attacchi informatici al dispositivo o sistema.

d)

Ostacoli all’utilizzo delle TIC e di Internet

i)

per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi e che non hanno utilizzato dispositivi o sistemi connessi a Internet per la gestione energetica, soluzioni connesse a Internet per la sicurezza dell’abitazione, soluzioni di sicurezza, assistenti virtuali o elettrodomestici connessi a Internet, motivi del mancato utilizzo:

il rispondente non era a conoscenza dell’esistenza di tali dispositivi o sistemi;

il rispondente non aveva necessità di utilizzo di tali dispositivi o sistemi connessi a Internet;

costi troppo elevati;

mancanza di compatibilità con altri dispositivi o sistemi;

mancanza di competenze per l’utilizzo di tali dispositivi o sistemi;

timori circa la sicurezza o la salute, ad esempio rischi di incidenti, infortuni o problemi di salute legati all’utilizzo di tali dispositivi o sistemi;

altri motivi.

e)

Uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government)

i)

per gli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per ottenere informazioni da siti web o app della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici (escluse e-mail scritte manualmente);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per scaricare/stampare moduli ufficiali da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici (escluse e-mail scritte manualmente);

utilizzo di Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per la trasmissione telematica di moduli compilati alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici (escluse e-mail scritte manualmente);

ii)

per gli individui che negli ultimi dodici mesi non hanno trasmesso per via telematica a scopi privati alla pubblica amministrazione (siti web o app) moduli compilati:

non hanno trasmesso moduli compilati perché negli ultimi dodici mesi non hanno avuto necessità di trasmettere moduli ufficiali a scopi privati;

iii)

per gli individui che, pur avendo la necessità di trasmettere moduli ufficiali, negli ultimi dodici mesi non hanno trasmesso per via telematica a scopi privati alla pubblica amministrazione (siti web o app) moduli compilati, motivo della mancata trasmissione:

indisponibilità di un servizio telematico;

abilità o conoscenze insufficienti (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito web o uso giudicato troppo complicato);

(facoltativo) riluttanza a effettuare pagamenti online (ad esempio per timore di indebito utilizzo di carte di credito) o impossibilità di effettuare pagamenti online (ad esempio per mancanza di accesso a uno qualsiasi dei metodi di pagamento richiesti);

un terzo (ad esempio consulente, commercialista, parente o familiare) ha trasmesso per via telematica i moduli compilati per conto del rispondente;

altro motivo della mancata trasmissione telematica di moduli compilati alla pubblica amministrazione.

B.   COPERTURA

1)

Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, che si riferiscono alle famiglie sono le famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni.

2)

Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, che si riferiscono ai singoli individui sono gli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni.

3)

La copertura geografica comprende le famiglie e/o gli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro interessato.

C.   PERIODO DI RIFERIMENTO

Il periodo di riferimento principale per la rilevazione delle statistiche è il primo trimestre del 2020.

D.   CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE GENERALI

1)

Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, che si riferiscono alle famiglie devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:

a)

regione di residenza secondo la classificazione NUTS1 delle regioni;

b)

(facoltativo) regione di residenza secondo la classificazione NUTS2;

c)

ubicazione geografica: residenti in regioni meno sviluppate, residenti in regioni in transizione, residenti in regioni più sviluppate;

d)

grado di urbanizzazione: residenti in aree densamente popolate, residenti in aree mediamente popolate, residenti in aree scarsamente popolate;

e)

tipologia familiare, precisando il numero di componenti della famiglia: (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni; (facoltativo) numero di persone di 65 anni e oltre e, da rilevare separatamente, numero di figli di età inferiore a 16 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 14 e i 15 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni; (facoltativo) numero di figli di età pari o inferiore a 4 anni;

f)

(facoltativo) reddito netto mensile della famiglia, da rilevare in termini di valore o utilizzando fasce compatibili con i quartili di reddito;

g)

(facoltativo) reddito mensile netto totale equivalente della famiglia espresso in quintili.

2)

Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, che si riferiscono agli individui devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:

a)

sesso;

b)

paese di nascita, precisando se il soggetto è nato nel paese o all’estero; specificando in quest’ultimo caso se il soggetto è nato in un altro Stato membro dell’UE o in un paese extra UE;

c)

paese di cittadinanza, precisando se il soggetto è cittadino del paese o cittadino di un altro paese; specificando in quest’ultimo caso se il soggetto è cittadino di un altro Stato membro dell’UE o di un paese non membro dell’UE;

d)

età, in anni compiuti; (facoltativo) individui di età inferiore a 16 anni o maggiore di 74 anni, o entrambi i casi;

e)

livello di istruzione, precisando il titolo di studio più elevato conseguito secondo l’International Standard Classification of Education (ISCED 2011): al massimo istruzione secondaria inferiore (ISCED 0, 1 o 2); istruzione secondaria superiore e postsecondaria non terziaria (ISCED 3 o 4); istruzione terziaria (ISCED 5, 6, 7 o 8); inferiore all’istruzione elementare (ISCED 0); istruzione elementare (ISCED 1); istruzione secondaria inferiore (ISCED 2); istruzione secondaria superiore (ISCED 3); istruzione post-secondaria non terziaria (ISCED 4); istruzione terziaria a ciclo breve (ISCED 5); baccalaureato o istruzione equivalente (ISCED 6); master o istruzione equivalente (ISCED 7); dottorato o istruzione equivalente (ISCED 8);

f)

situazione lavorativa, precisando se la persona è lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari (facoltativo: lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo pieno; lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo parziale; lavoratore dipendente; lavoratore dipendente con una occupazione permanente o un contratto di lavoro a tempo indeterminato; lavoratore dipendente con un lavoro a termine o un contratto di lavoro a tempo determinato; lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari);

g)

(facoltativo) specificare il settore economico di occupazione:

Sezioni della NACE Rev. 2

Descrizione

A

Agricoltura, silvicoltura e pesca

B, C, D ed E

Attività estrattiva, attività manifatturiere e altre attività

F

Costruzioni

G, H e I

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; trasporto; servizi di alloggio e di ristorazione

J

Servizi di informazione e comunicazione

K

Attività finanziarie e assicurative

L

Attività immobiliari

M e N

Servizi alle imprese

O, P e Q

Amministrazione pubblica e difesa; istruzione; sanità e assistenza sociale

R, S, T e U

Altre attività di servizi

h)

situazione lavorativa, precisando se la persona è disoccupata o è uno studente non compreso nelle forze di lavoro, o in altra condizione, non nelle forze di lavoro, precisando facoltativamente se la persona è ritirata dal lavoro per pensione, pensione anticipata o cessazione di attività; permanentemente inabile al lavoro; in servizio di leva o servizio civile obbligatorio; persona che svolge mansioni domestiche o è inattiva per qualsiasi altra ragione;

i)

professione secondo l’International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), precisando se la persona è classificata come lavoratore manuale, lavoratore non manuale, lavoratore delle TIC, lavoratore non delle TIC e, facoltativamente, tutte le professioni secondo l’ISCO-08 a livello di due cifre.

E.   PERIODICITÀ

I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l’anno 2020.

F.   TERMINI DI TRASMISSIONE

1)

I record di dati individuali, tali da non permettere la diretta identificazione delle unità statistiche in questione, di cui all’articolo 6 e all’allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 (1), sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2020. Entro tale data l’insieme di dati deve essere finalizzato, convalidato e accettato.

2)

I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2020.

3)

La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2020.

4)

I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat utilizzando il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio specificate da Eurostat. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat.

(1)  Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49).


DECISIONI

15.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 296/21


DECISIONE (UE) 2019/1911 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)

A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli («WP.29») può adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici.

(4)

Il WP.29, in occasione della 179a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2019, è chiamato ad adottare gli atti suddetti in relazione alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché in relazione ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e parti.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel WP.29 riguardo all’adozione di proposte di regolamenti UNECE, poiché tali regolamenti vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell’omologazione dei veicoli.

(6)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione. Dopo l’adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell’Unione.

(7)

Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre adeguare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UNECE nn. 0, 16, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150. Occorre inoltre modificare alcune disposizioni del GTR UNECE n. 2 e rettificare alcune disposizioni del regolamento UNECE n. 17. Infine, occorre adottare le modifiche della Mutual Resolution MR.1 e le modifiche delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5.

(8)

Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/93 del WP.29 riguarda una proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 35 (Comandi a pedale). Poiché l’Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento UNECE n. 35, non è necessario stabilire una posizione dell’Unione sulla proposta ECE/TRANS/WP.29/2019/93.

(9)

Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/114 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 79 (Sterzo) come inizialmente presentata dal presidente del pertinente organismo sussidiario del WP.29. Nel corso dell’ultima riunione del pertinente organismo sussidiario, in seguito alle preoccupazioni espresse da alcune parti contraenti, il presidente ha convenuto di presentare al WP.29 un documento riveduto. Poiché il documento non è attualmente disponibile sul portale del segretariato del WP.29 e potrebbero essere necessarie ulteriori discussioni tra gli esperti, sarebbe opportuno che venisse esaminato nuovamente dal pertinente organismo sussidiario.

(10)

L’autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR n. 2 è indicata in modo erroneo sul portale del segretariato del WP.29: di conseguenza, è opportuno che il riferimento a ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36 sia corretto in ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36/Rev.1.

(11)

Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/118 del WP.29 riguarda una proposta di modifica dell’allegato IV della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3). Tale proposta deve essere esaminata insieme al documento informale WP.29-179-06, che chiarisce il riferimento alla norma ISO per effettuare le misurazioni della qualità dei carburanti per alcuni parametri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 179a sessione del WP.29, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 179a sessione del WP.29, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2019, è quella di votare contro la proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 79 (Sterzo, documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/114).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Regolamento n.

Titolo del punto all’ordine del giorno

Riferimento del documento (1)

0

Proposta di supplemento 1 alla serie originale del regolamento UNECE n. 0 (IWVTA)

ECE/TRANS/WP.29/2019/74

0

Proposta di supplemento 1 alla serie 01 del regolamento UNECE n. 0 (IWVTA)

ECE/TRANS/WP.29/2019/75

0

Proposta di una nuova serie 02 di modifiche del regolamento UNECE n. 0 (IWVTA)

ECE/TRANS/WP.29/2019/76

16

Proposta di supplemento 12 alla serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 16 (Cinture di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2019/104

16

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 07 del regolamento UNECE n. 16 (Cinture di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2019/105

17

Proposta di rettifica 1 della serie di modifiche 08 del regolamento UNECE n. 17 (Resistenza dei sedili)

ECE/TRANS/WP.29/2019/115

17

Proposta di rettifica 1 della serie di modifiche 09 del regolamento UNECE n. 17 (Resistenza dei sedili)

ECE/TRANS/WP.29/2019/116

21

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 21 (Finiture interne)

ECE/TRANS/WP.29/2019/106

29

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 29 (Cabine dei veicoli commerciali)

ECE/TRANS/WP.29/2019/107

43

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 43 (Vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2019/95

44

Proposta di supplemento 17 alla serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2019/108

48

Proposta di supplemento 13 alla serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2019/84

53

Proposta di una nuova serie 03 di modifiche del regolamento UNECE n. 53

ECE/TRANS/WP.29/2019/80

53

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli di categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/85

53

Proposta di supplemento 21 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli di categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/86

55

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 55 (Componenti di attacco meccanico)

ECE/TRANS/WP.29/2019/96

58

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 58 (Protezione antincastro posteriore)

ECE/TRANS/WP.29/2019/97

67

Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 67 (Veicoli a GPL)

ECE/TRANS/WP.29/2019/94

67

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 67 (Veicoli a GPL)

ECE/TRANS/WP.29/2019/98

74

Proposta di una nuova serie 02 di modifiche del regolamento UNECE n. 74 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i ciclomotori)

ECE/TRANS/WP.29/2019/79

74

Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 74 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i ciclomotori)

ECE/TRANS/WP.29/2019/87

80

Proposta di serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 80 [Resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi (autobus)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/103

83

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 07 del regolamento UNECE n. 83 (Emissioni dei veicoli di categoria M1 e N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/127

85

Proposta di supplemento 10 al regolamento UNECE n. 85 (Misurazione della potenza netta e della potenza su 30 minuti)

ECE/TRANS/WP.29/2019/112

86

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 86 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli agricoli)

ECE/TRANS/WP.29/2019/88

98

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 98

(Proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas)

ECE/TRANS/WP.29/2019/89

107

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/99

107

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 07 del regolamento UNECE n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/100

107

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 08 del regolamento UNECE n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/101

112

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 112 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2019/90

113

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2019/91

115

Proposta di supplemento 9 al regolamento UNECE n. 115 (Impianti di trasformazione a GPL e GNC)

ECE/TRANS/WP.29/2019/113

116

Proposta di supplemento 7 al regolamento UNECE n. 116 (Sistemi di antifurto e di allarme)

ECE/TRANS/WP.29/2019/102

123

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 123 [Sistemi di illuminazione anteriore adattativi (AFS)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/92

129

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2019/109

135

Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UNECE n. 135 [Impatto laterale contro un palo (PSI)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/110

135

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 135 [Impatto laterale contro un palo (PSI)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/111

148

Proposta di supplemento 1 alla serie originale del regolamento UNECE n. [148] (Dispositivi di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2019/81

149

Proposta di supplemento 1 alla serie originale del regolamento UNECE n. [149] (Dispositivi di illuminazione della strada)

ECE/TRANS/WP.29/2019/82

149

Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UNECE n. [149] (Dispositivi di illuminazione della strada)

ECE/TRANS/WP.29/2019/125

150

Proposta di supplemento 1 alla serie originale del regolamento UNECE n. [150] (Dispositivi catadiottrici)

ECE/TRANS/WP.29/2019/83


GTR n.

Titolo del punto all’ordine del giorno

Riferimento del documento

2

Proposta di modifica 4 del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 2 (procedura di misurazione per motocicli a due ruote dotati di motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda l’emissione di gas inquinanti, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante)

ECE/TRANS/WP.29/2019/121

Relazione tecnica sull’elaborazione della modifica 4 del GTR UNECE n. 2 (procedura di misurazione per motocicli a due ruote dotati di motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda l’emissione di gas inquinanti, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante)

ECE/TRANS/WP.29/2019/122

Autorizzazione a elaborare la modifica 4 del regolamento tecnico mondiale

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/36/Rev.1


Risoluzione n.

Titolo del punto all’ordine del giorno

Riferimento del documento

R.E.3

Proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/117

R.E.3

Proposta di modifica dell’allegato IV della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/118,

WP.29-179-06

R.E.5

Proposta di modifica 4 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5)

ECE/TRANS/WP.29/2019/126

MR.1

Proposta di modifica 2 della Mutual Resolution MR.1 - Progetto di addendum 3

ECE/TRANS/WP.29/2019/119


Varie

Titolo del punto all’ordine del giorno

Riferimento del documento

 

Proposta di autorizzazione a elaborare una modifica del GTR UNECE n. 6

ECE/TRANS/WP.29/2019/123

 

Proposta di revisione 1 dell’autorizzazione a elaborare un nuovo GTR UNECE sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (DEVP)

ECE/TRANS/WP.29/2019/124


(1)  Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2019.html.


15.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 296/28


DECISIONE (UE) 2019/1912 DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di commissione allargata di Eurocontrol, per quanto riguarda i principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, e per quanto riguarda le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta («accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 1986.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo, la commissione allargata adotta principi che disciplinano la determinazione dei costi per il calcolo dei canoni di navigazione aerea e le condizioni di applicazione e il pagamento di tali canoni.

(3)

Nel corso della sua 112a sessione del 26 e 27 giugno 2019 il comitato allargato ha adottato decisioni relative alle modifiche proposte dei principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari e a un aggiornamento delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e delle condizioni di pagamento («decisioni»).

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella commissione allargata di Eurocontrol, che approverà dette modifiche nella sessione ad hoc del 28 novembre 2019, poiché l’oggetto delle decisioni è disciplinato in larga misura dalla legislazione dell’Unione, in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (1). Tali atti possono pertanto incidere su norme comuni o modificarne la portata e l’Unione ha una competenza esterna esclusiva a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato.

(5)

Obiettivo delle decisioni è assicurare il mantenimento della coerenza con le norme dell’Unione in materia di trasporti, in particolare con il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. È opportuno pertanto sostenere l’adozione delle decisioni.

(6)

La posizione dell’Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione allargata di Eurocontrol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta prima o nel corso della sessione ad hoc della commissione allargata di Eurocontrol del 28 novembre 2019 è la seguente:

a)

sostenere i principi aggiornati per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta;

b)

sostenere le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento aggiornate.

Articolo 2

Gli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione allargata di Eurocontrol esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

15.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 296/30


DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO

del 18 ottobre 2019

che aggiorna l’allegato III-A dell’accordo di associazione [2019/1913]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in particolare l’articolo 47,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo») è entrato in vigore il 1o luglio 2016 conformemente al suo articolo 431.

(2)

L’articolo 47 dell’accordo stabilisce che la Georgia adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente il ravvicinamento all’acquis dell’Unione conformemente a quanto disposto dagli allegati III-A e III-B dell’accordo e che l’allegato III-A dell’accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio».

(3)

Diversi atti dell’Unione elencati nell’allegato III-A dell’accordo sono stati rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell’Unione successivamente alla sigla dell’accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell’Unione sono stati notificati alla Georgia.

(4)

È necessario aggiornare l’allegato III-A dell’accordo in modo che rispecchi l’evoluzione dell’acquis dell’Unione elencato in tale allegato.

(5)

A fini di chiarezza, l’allegato III-A dell’accordo dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito.

(6)

È opportuno prevedere un periodo che consenta alla Georgia di attuare i nuovi atti dell’Unione nella sua legislazione interna. Nuovi termini per il ravvicinamento della legislazione della Georgia agli atti dell’Unione elencati nell’allegato III-A dovrebbero pertanto essere indicati in tale allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III-A dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2019

Per il Comitato di associazione nella formazione « Commercio »

Il president

G. ARVELADZE

Segretari

M. GABUNIA

R. MENGEL-JØRGENSEN


ALLEGATO

«ALLEGATO III-A

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO

Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive «nuovo approccio» e «approccio globale» dell’Unione, quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche, metrologia e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010.

1.

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (1)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

2.

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (2)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

3.

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (3)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

4.

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (4)

Calendario: nel corso del 2013

5.

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (5)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

6.

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE 6

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

7.

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (6)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

8.

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (8)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

9.

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (9)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

10.

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (10)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

11.

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (11)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

12.

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (12)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

13.

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (13)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

14.

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (14)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

15.

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (15)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

16.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (16)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

17.

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli  (17)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

18.

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio  (18)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

19.

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (19)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

20.

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)  (20)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

».

(1)   GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

(3)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

(4)   GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

(5)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

(6)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

(7)   GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.

(8)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

(9)   GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(10)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

(11)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

(12)   GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

(13)   GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.

(14)   GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

(15)   GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

(16)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(17)   GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(18)   GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(19)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

(20)   GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.


15.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 296/33


DECISIONE n. 2/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO

del 18 ottobre 2019

che aggiorna l’allegato XVI dell’accordo di associazione [2019/1914]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in particolare gli articoli 142, 146 e 408,

vista la decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» [2015/2263] (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo») è entrato in vigore il 1o luglio 2016 conformemente al suo articolo 431.

(2)

L’articolo 142 dell’accordo stabilisce che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all’allegato XVI-A devono essere rivedute periodicamente, a decorrere dall’anno di entrata in vigore dell’accordo e che tale revisione deve essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio».

(3)

L’articolo 406, paragrafo 3, dell’accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo. Con decisione n. 3/2014 il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti alle questioni commerciali,

(4)

L’articolo 146 dell’accordo stabilisce che la Georgia deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata al relativo acquis dell’Unione, nel rispetto del calendario di cui all’allegato XVI-B dell’accordo.

(5)

Diversi atti dell’Unione elencati nell’allegato XVI dell’accordo sono stati rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell’Unione successivamente alla sigla dell’accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell’Unione sono stati notificati alla Georgia:

a)

direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

b)

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

c)

direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

È necessario aggiornare l’allegato XVI dell’accordo in modo che tenga conto delle modifiche apportate all’acquis dell’Unione elencato in tale allegato conformemente agli articoli 142 e 146 dell’accordo.

(7)

Per motivi di chiarezza, l’allegato XVI dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XVI dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2019

Per il Comitato di associazione nella formazione « Commercio »

G. ARVELADZE

Il president

M. GABUNIA R.MENGEL-JØRGENSEN

Segretari


(1)   GU L 321 del 5.12.2015, pag. 72.

(2)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).


ALLEGATO

«ALLEGATO XVI

APPALTI PUBBLICI

«ALLEGATO XVI-A

SOGLIE

Le soglie di valore di cui all’articolo 142, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:

a)

144 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione aggiudicati da tali autorità;

b)

221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c)

5 548 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;

d)

5 548 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e)

5 548 000 EUR per le concessioni;

f)

443 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;

g)

750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;

h)

1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.

«ALLEGATO XVI-B

CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L’ACCESSO AL MERCATO

Fase

 

Calendario indicativo

Accesso al mercato concesso all’UE dalla Georgia

Accesso al mercato concesso alla Georgia dall’UE

 

1

Attuazione dell’articolo 143, paragrafo 2, e dell’articolo 144 del presente accordo

Accordo sulla strategia di riforma di cui all’articolo 145 del presente accordo

Tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Forniture per le autorità governative centrali

Forniture per le autorità governative centrali

 

2

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE

Cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Allegati XVI-C e XVI-D

3

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE

Sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori

Allegati XVI-E e XVI-F

4

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE

Sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XVI-G, XVI-H e XVI-I

5

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE

Otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Allegati XVI-J e XVI-K

«ALLEGATO XVI-C

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)

(FASE 2)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24)

Articolo 3

Appalti misti

Sezione 2

Soglie

Articolo 4

Importi delle soglie

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Sezione 3

Esclusioni

Articolo 7

Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 9

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 12

Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico

Sezione 4

Situazioni specifiche

Sottosezione 1:

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 14

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 15

Difesa e sicurezza

Articolo 16

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 17

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 19

Operatori economici

Articolo 21

Riservatezza

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6

Articolo 23

Nomenclature

Articolo 24

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima alternativa dei paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 27

Procedura aperta

Articolo 28

Procedura ristretta

Articolo 29

Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 32

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 41

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 42

Specifiche tecniche

Articolo 43

Etichettature

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2

Articolo 45

Varianti

Articolo 46

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 47

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 48

Avvisi di preinformazione

Articolo 49

Bandi di gara

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma

Articolo 53

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 54

Inviti ai candidati

Articolo 55

Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 56

Principi generali

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57

Motivi di esclusione

Articolo 58

Criteri di selezione

Articolo 59

Documento di gara unico europeo: mutatis mutandis paragrafo 1, paragrafo 4

Articolo 60

Mezzi di prova

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sottosezione 2:

Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 65

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 66

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3:

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione del contratto

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell’appalto

Articolo 71

Subappalto

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

 

Allegato II

Elenco delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a)

Allegato III

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 4, lettera b), per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Allegato IV

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

Parte A:

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione

Parte B:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all’articolo 48)

Parte C:

Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all’articolo 49)

Parte D:

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 50)

Parte G:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all’articolo 72, paragrafo 1)

Parte H:

Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 1)

Parte I:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 1)

Parte J:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 2)

Allegato VII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall’articolo 54

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 18, paragrafo 2

Allegato XII

Mezzi di prova dei criteri di selezione

Allegato XIV

Servizi di cui all’articolo 74

«ALLEGATO XVI-D

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO  (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4 9 16 21 27 30)(5)

(FASE 2)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera b)

paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

«ALLEGATO XVI-E

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)

(FASE 3)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Articolo 8

Gas ed energia termica

Articolo 9

Elettricità

Articolo 10

Acqua

Articolo 11

Servizi di trasporto

Articolo 12

Porti e aeroporti

Articolo 13

Servizi postali

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo: paragrafo 1

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un’impresa collegata

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 37

Operatori economici

Articolo 39

Riservatezza

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 41

Nomenclature

Articolo 42

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 45

Procedura aperta

Articolo 46

Procedura ristretta

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 60

Specifiche tecniche

Articolo 61

Etichettature

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64

Varianti

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

Articolo 68

Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69

Bandi di gara

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74

Inviti ai candidati

Articolo 75

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Sottosezione 2:

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 84

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione dell’appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell’appalto

Articolo 88

Subappalto

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 93

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

 

Allegato I

Elenco delle attività di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a)

Allegato V

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

Allegato VI

 

Parte A

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all’articolo 67)

Parte B

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all’articolo 67, paragrafo 1)

Allegato VIII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all’articolo 68)

Allegato XI

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all’articolo 69)

Allegato XII

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 70)

Allegato XIII

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall’articolo 74

Allegato XIV

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 36, paragrafo 2

Allegato XVI

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all’articolo 89, paragrafo 1)

Allegato XVII

Servizi di cui all’articolo 91

Allegato XVIII

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 92)

«ALLEGATO XVI-F

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO  (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4 9 16 21 27 30)

(FASE 3)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera b)

paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

«ALLEGATO XVI-G

(FASE 4)

I.   Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all’allegato XVI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)

CAPO II

Norme generali

Articolo 20

Appalti riservati

TITOLO II

Norme sugli appalti pubblici

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 64

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi

II.   Elementi non obbligatori della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all’allegato XVI-B.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi e definizioni

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 24

Concessioni riservate

«ALLEGATO XVI-H

(FASE 4)

I.    Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punto 21)

CAPO II

Norme generali

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda alternativa del paragrafo 4

Articolo 30

Dialogo competitivo

Articolo 31

Partenariati per l’innovazione

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33

Accordi quadro

Articolo 34

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35

Aste elettroniche

Articolo 36

Cataloghi elettronici

Articolo 38

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78

Ambito di applicazione

Articolo 79

Bandi e avvisi

Articolo 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82

Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

 

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

Parte E:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 79, paragrafo 1)

Parte F:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all’articolo 79, paragrafo 2)

Allegato VI

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4)

II.    Elementi obbligatori della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29)

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 2

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

Articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5

Definizioni

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 7

Enti aggiudicatori

Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Sezione II

Esclusioni

Articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

Articolo 13

Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata

Articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 17

Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico

Sezione III

Disposizioni generali

Articolo 18

Durata della concessione

Articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20

Contratti misti

Articolo 21

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22

Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività

Articolo 23

Concessioni riguardanti sia attività di cui all’allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II

Principi

Articolo 26

Operatori economici

Articolo 27

Nomenclature

Articolo 28

Riservatezza

Articolo 29

Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II

Norme sull’aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 31

Bandi di concessione

Articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

Articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37

Garanzie procedurali

Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41

Criteri di aggiudicazione

TITOLO III

Norme sull’esecuzione delle concessioni

Articolo 42

Subappalto

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44

Risoluzione delle concessioni

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

ALLEGATI

 

Allegato I

Elenco delle attività di cui all’articolo 5, punto 7

Allegato II

Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell’unione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Allegato IV

Servizi di cui all’articolo 19

Allegato V

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all’articolo 31

Allegato VI

Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all’articolo 31, paragrafo 3

Allegato VII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all’articolo 32

Allegato VIII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’articolo 32

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 30, paragrafo 3

Allegato XI

Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa ai sensi dell’articolo 43

«ALLEGATO XVI-I

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO  (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4 9 16 21 27 30)

(FASE 4)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera c)

paragrafo 5

«ALLEGATO XVI-J

(FASE 5)

I.    Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all’allegato XVI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punti da 10 a 12

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38

Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

II.   Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punto 17

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48

Dialogo competitivo

Articolo 49

Partenariati per l’innovazione

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

Articolo 54

Cataloghi elettronici

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

Articolo 96

Avvisi

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98

Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

 

Allegato VII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)

Allegato XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

Allegato XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

«ALLEGATO XVI-K

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO  (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4 9 16 21 27 30)

(Fase 5)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera c)

paragrafo 5

«ALLEGATO XVI-L

I.   Disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28) al di fuori dell’ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2

Soglie

Articolo 6

Revisione delle soglie e dell’elenco delle autorità governative centrali

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 25

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6

Articolo 52

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Sottosezione 3:

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

TITOLO IV

Governance

Articolo 83

Applicazione

Articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87

Esercizio della delega

Articolo 88

Procedura d’urgenza

Articolo 89

Procedura di comitato

Articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 91

Abrogazioni

Articolo 92

Riesame

Articolo 93

Entrata in vigore

Articolo 94

Destinatari

ALLEGATI

 

Allegato I

Autorità governative centrali

Allegato VIII

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato XI

Registri

Allegato XIII

Elenco degli atti giuridici dell’unione di cui all’articolo 68, paragrafo 3

Allegato XV

Tavola di concordanza

II.    Disposizioni della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) al di fuori dell’ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Revisione della soglia

Sezione II

Esclusioni

Articolo 15

Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori

Articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

TITOLO II

Norme sull’aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafo 4

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/cee e 92/13/cee

Articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47

Modifiche alla direttiva 92/13/CEE

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48

Esercizio della delega

Articolo 49

Procedura d’urgenza

Articolo 50

Procedura di comitato

Articolo 51

Recepimento

Articolo 52

Disposizioni transitorie

Articolo 53

Monitoraggio e relazioni

Articolo 54

Entrata in vigore

Articolo 55

Destinatari

«ALLEGATO XVI-M

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28) AL DI FUORI DELL’AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafo 4

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 17

Revisione delle soglie

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 31

Notifica di informazioni

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5:

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 sia applicabile

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Sottosezione 2:

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

TITOLO IV

Governance

Articolo 99

Applicazione

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 103

Esercizio della delega

Articolo 104

Procedura d’urgenza

Articolo 105

Procedura di comitato

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107

Abrogazione

Articolo 108

Riesame

Articolo 109

Entrata in vigore

Articolo 110

Destinatari

ALLEGATI

 

Allegato II

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 3

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 3

Allegato IV

Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 35

Allegato XV

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 3

«ALLEGATO XVI-N

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO  (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28) MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  (4 9 16 21 27 30) AL DI FUORI DELL’AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera a)

paragrafo 4

Articolo 3

Meccanismo correttore

Articolo 3 bis

Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 4

Attuazione

Articolo 4 bis

Riesame

«ALLEGATO XVI-O

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO  (1 2 6 7 10 12 14 17 19 22 24 25 28) MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  (3 8 11 13 15 18 20 23 26 29) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  (4 9 16 21 27 30) AL DI FUORI DELL’AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera a)

paragrafo 4

Articolo 3 bis

Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 8

Meccanismo correttore

Articolo 12

Attuazione

Articolo 12 bis

Riesame

«ALLEGATO XVI-P

GEORGIA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1.   

Formazione, negli Stati membri dell’UE e in Georgia, dei funzionari di enti pubblici georgiani che si occupano di appalti pubblici;

2.   

formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici;

3.   

scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici;

4.   

miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici;

5.   

consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla parte UE per quanto riguarda l’applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici;

6.   

rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l’applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l’esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 143, paragrafo 2, del presente accordo).

»

(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(2)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

(3)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

(4)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(5)  La legislazione georgiana di attuazione dell’allegato XVI-D prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4.

(6)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(7)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

(8)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31)..

(9)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(10)  Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(11)  Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(12)  Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(13)  Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(14)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

(15)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

(16)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(17)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(18)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(19)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

(20)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

(21)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(22)  Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(23)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(24)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(25)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

(26)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

(27)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(28)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

(29)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

(30)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


Rettifiche

15.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 296/63


Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280 del 31 ottobre 2019 )

Nel sommario e nella formula conclusiva:

anziché:

« 9 ottobre 2019 »,

leggasi:

« 22 ottobre 2019 ».