ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
11 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1876 della Commissione del 4 novembre 2019 relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Roma (DOP)]

1

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1877 della Commissione del 4 novembre2019 relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Valle d’Itria (IGP)]

3

 

*

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1878 Della Commissione del 4 novembre 2019 relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten (IGP)]

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1879 della Commissione del 4 novembre 2019 relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Vallagarina (IGP)]

6

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1880 Della Commissione del 4 novembre 2019 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Vera de Estenas (DOP)

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1881 della Commissione dell’8 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza diflubenzurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione dell’8 novembre 2019 recante apertura di gare per l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1883 della Commissione dell’8 novembre 2019 recante trecentosettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/1884 del Consiglio dell’8 novembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2016/2382, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione [notificata con il numero C(2019) 7874]

18

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1886 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica la decisione 2010/346/UE per quanto riguarda la regionalizzazione della Romania ai fini dell'applicazione delle misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina [notificata con il numero C(2019) 7873]  ( 1 )

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1887 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE per quanto riguarda la disponibilità e la tempestività delle informazioni contenute nell’elenco degli stabilimenti riconosciuti [notificata con il numero C(2019) 7899]  ( 1 )

29

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2019/1888 della Commissione del 7 novembre 2019 sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti

31

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Formazione delle Autorità di Contrasto del 5 agosto 2019 che stabilisce norme interne relative alla limitazione di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte da CEPOL

34

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 227 dell’1°settembre 1994)

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.11.2019   

IT

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L 290/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1876 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2019

relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Roma» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Roma», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2).

(3)

Alla Commissione non è pervenuta nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Roma» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 233 dell’11.7.2019, pag. 8.


11.11.2019   

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L 290/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1877 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre2019

relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Valle d’Itria» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Valle d’Itria», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2).

(3)

Alla Commissione non è pervenuta nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Valle d’Itria» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 171 del 20.5.2019, pag. 6.


11.11.2019   

IT

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L 290/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1878 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2019

relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Vigneti delle Dolomiti»/«Weinberg Dolomiten» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Vigneti delle Dolomiti»/«Weinberg Dolomiten», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2).

(3)

Alla Commissione non è pervenuta nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Vigneti delle Dolomiti»/«Weinberg Dolomiten» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 197 del 13.6.2019, pag. 2.


11.11.2019   

IT

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L 290/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1879 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2019

relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Vallagarina» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Vallagarina», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2).

(3)

Alla Commissione non è pervenuta nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Vallagarina» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 235 del 12.7.2019, pag. 9.


11.11.2019   

IT

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L 290/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1880 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2019

che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vera de Estenas» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Vera de Estenas» presentata dalla Spagna e l’ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Conformemente all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Vera de Estenas» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Vera de Estenas» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 235 del 12.7.2019, pag. 24.


11.11.2019   

IT

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L 290/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1881 della Commissione

dell’8 novembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza diflubenzurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

(2)

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono indicate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

Il diflubenzurone figura già in tale tabella come sostanza consentita per i salmonidi, applicabile al muscolo e alla pelle.

(4)

Il 7 maggio 2014 la Commissione ha chiesto all’Agenzia europea per i medicinali («EMA») di formulare un nuovo parere sul diflubenzurone in conformità all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 470/2009, tenendo conto del potenziale genotossico del metabolita 4-cloroanilina del diflubenzurone, nonché dei risultati delle valutazioni più recenti sul diflubenzurone come antiparassitario, effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») (3), e come biocida, coordinate dal Centro comune di ricerca della Commissione (4).

(5)

Nel parere del 7 maggio 2015 il comitato per i medicinali veterinari («CVMP») ha concluso che la presenza del metabolita genotossico non è stata confermata nel muscolo di pesce e che erano necessari altri dati sulla formazione e la deplezione della 4-cloroanilina nel muscolo di pesce al fine di caratterizzare pienamente l’eventuale rischio per i consumatori derivante dall’esposizione al diflubenzurone. Le relazioni disponibili al pubblico relative alla farmacologia del diflubenzurone hanno segnalato che la 4-cloroanilina è stata riscontrata come metabolita secondario negli ovini, nei suini e nei polli. Sulla base di tale parere l’EMA ha raccomandato di modificare la voce esistente relativa al diflubenzurone nei salmonidi figurante nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione e di stabilire un LMR provvisorio, in attesa di ulteriori dati sui residui.

(6)

Dopo avere esaminato la raccomandazione dell’EMA, nel marzo 2017 la Commissione ha precisato che il regolamento (CE) n. 470/2009 consente di fissare un LMR provvisorio solo nei casi in cui i dati scientifici sono incompleti e in cui non vi sono motivi per supporre che i residui della sostanza al livello proposto costituiscano un pericolo per la salute umana. Nel caso del diflubenzurone è possibile che il metabolita genotossico 4-cloroanilina sia presente nel pesce trattato a livelli che potrebbero essere pericolosi per la salute umana e di conseguenza, secondo la Commissione, la fissazione di un LMR provvisorio non è stata ritenuta opportuna. La Commissione ha inoltre sottolineato le conclusioni dell’EFSA del 2015 (5) relative all’uso del diflubenzurone nei prodotti fitosanitari, in base alle quali i dati disponibili non erano sufficienti a dimostrare che gli impieghi rappresentativi erano sicuri per i consumatori. Per questi motivi la Commissione ha invitato il comitato per i medicinali veterinari a rivedere il suo parere del 7 maggio 2015.

(7)

Il 15 marzo 2018 il comitato per i medicinali veterinari ha adottato un parere riveduto sulla fissazione dei limiti massimi di residui per il diflubenzurone (6). Sulla base di tale parere l’EMA ha raccomandato di modificare la voce esistente relativa al diflubenzurone nei salmonidi figurante nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, al fine di ridurre l’LMR. Il valore dell’LMR è fissato a 10 µg/kg per assicurare che l’esposizione dei consumatori alla 4-cloroanilina rimanga a un livello accettabile.

(8)

Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l’EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(9)

L’EMA ha ritenuto che allo stato attuale non sia opportuno estrapolare la voce relativa al diflubenzurone ai pesci pinnati, data la mancanza di prove del fatto che il metabolita 4-cloroanilina non si forma in quantità rilevanti in tutte le specie interessate.

(10)

Secondo i pareri del comitato per i medicinali veterinari e la raccomandazione dell’EMA, per tutelare la salute umana risulta necessario ridurre l’LMR per il diflubenzurone da 1 000 μg/kg a 10 μg/kg.

(11)

Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR per il diflubenzurone.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2012;10(9):2870. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance Diflubenzuron (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio del diflubenzurone come antiparassitario in base ai dati di conferma forniti per tale sostanza attiva).

(4)  Relazione sulla valutazione del diflubenzurone, disponibile all’indirizzo http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0062-18/0062-18_Assessment_Report.pdf

(5)  EFSA Journal 2015;13(12):4222. Peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzurone regarding the metabolite PCA (Revisione inter pares del riesame dell'approvazione della sostanza attiva diflubenzurone per quanto riguarda il metabolita PCA).

(6)  EMA/CVMP/153976/2018 MRL Riassunto del parere sul diflubenzurone, 16 marzo 2018.


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «diflubenzurone» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Diflubenzurone

Diflubenzurone

Salmonidi

10 µg/kg

Muscolo e pelle in proporzioni naturali

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 290/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1882 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2019

recante apertura di gare per l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 20, primo comma, lettere m) e o),

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi degli oli di oliva vergini sui mercati spagnolo, greco e portoghese sono rimasti costantemente bassi e vicini alle soglie di riferimento di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (2) per diversi mesi.

(2)

La prospettiva di un altro buon raccolto nell’Unione, l’accumulo di stock e le attuali incertezze nel commercio estero creano uno squilibrio tra l’offerta e la domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi degli oli di oliva vergini e causa una grave perturbazione su ampie parti del mercato dell’Unione.

(3)

La Spagna è il più importante produttore di olio di oliva dell’Unione ed esercita un’influenza predominante sui prezzi. Pertanto, gli stock eccezionalmente elevati nel paese rischiano di prolungare e di esacerbare ulteriormente la grave perturbazione del mercato dell’Unione per gli oli di oliva vergini.

(4)

Al fine di ridurre l’attuale squilibrio tra domanda e offerta e di attenuare le difficili condizioni di mercato, è opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di oli di oliva vergini.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (4), che stabiliscono norme comuni per l’attuazione di un regime di ammasso privato, dovrebbero applicarsi agli aiuti all’ammasso privato di oli di oliva vergini.

(6)

L’importo dell’aiuto dovrebbe essere fissato mediante gara così da consentire un sistema operativo flessibile. A tal fine è opportuno prevedere diversi sottoperiodi per la presentazione delle offerte.

(7)

Per consentire ai diversi operatori di beneficiare della misura, ciascun operatore dovrebbe presentare una sola offerta per categoria di olio di oliva vergine per ogni sottoperiodo.

(8)

Affinché gli aiuti all’ammasso privato siano efficaci e abbiano un impatto reale sul mercato, è opportuno concedere l’aiuto per gli oli di oliva vergini sfusi. Considerato che generalmente nel settore oleicolo i prodotti giacciono all’ammasso, è opportuno che siano ammesse offerte anche per gli oli di oliva vergini già all’ammasso.

(9)

Le quantità di oli di oliva vergini che beneficiano di aiuti all’ammasso privato non dovrebbero essere commercializzate durante un periodo minimo di ammasso così da determinare un effetto reale sull’equilibrio tra domanda e offerta dell’anno in corso. Tele periodo minimo dovrebbe essere fissato a 180 giorni.

(10)

A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa è opportuno che le offerte siano ammissibili soltanto per quantitativi non inferiori a 50 tonnellate.

(11)

Per evitare un calo incontrollato dei prezzi, reagire rapidamente alle difficili condizioni del mercato e assicurare una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

Il Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In conformità all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è aperta una gara distinta per l’aiuto all’ammasso privato per ciascuna delle seguenti categorie di oli di oliva vergini definite all’allegato VII, parte VIII, punto 1, del medesimo regolamento:

a)

olio di oliva extra vergine;

b)

olio di oliva vergine;

c)

olio di oliva lampante.

2.   Si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2

1.   Le offerte sono presentate nei seguenti sottoperiodi, ciascuno dei quali scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles):

a)

dal 21 novembre 2019 al 26 novembre 2019;

b)

dal 12 dicembre 2019 al 17 dicembre 2019;

c)

dal 22 gennaio 2020 al 27 gennaio 2020;

d)

dal 20 febbraio 2020 al 25 febbraio 2020.

Se l’ultimo giorno del sottoperiodo coincide con un giorno festivo, la scadenza è alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

2.   Per ogni sottoperiodo gli operatori presentano una sola offerta per ciascuno dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

3.   La quantità minima di ogni offerta è di 50 tonnellate.

4.   L’importo della cauzione di cui all’articolo 40, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è di 50 EUR per tonnellata.

5.   L’aiuto è concesso per i prodotti sfusi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

6.   Le offerte possono essere presentate per prodotti già all’ammasso.

7.   Le offerte possono essere presentate esclusivamente in Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia.

Articolo 3

Entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del giorno successivo all’ultimo giorno di ciascun sottoperiodo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili.

Articolo 4

I contratti per l’aiuto all’ammasso privato coprono un periodo di ammasso di 180 giorni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).


11.11.2019   

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L 290/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1883 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2019

recante trecentosettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 5 novembre 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di sopprimere una voce dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019

Per la Commissione

A nome del president

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi [alias a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit]. Indirizzo: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia. Data di nascita: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Luogo di nascita: a) Manzil Tmim, Tunisia; b) Libia; c) Tunisia; d) Algeria; e) Marocco; f) Libano. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: a) G827238 (passaporto tunisino rilasciato il 1.6.1996, scaduto il 31.5.2001), b) 05093588 (identificazione nazionale). Altre informazioni: il nome della madre è Mabrukah al-Yazidi. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 12.11.2003.»


DECISIONI

11.11.2019   

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L 290/17


DECISIONE (PESC) 2019/1884 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2019

che modifica la decisione (PESC) 2016/2382,

che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2382 (1).

(2)

È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/2382,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 16, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/2382 è sostituito dal seguente:

«2.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è pari a 1 893 598 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019

Per il Consiglio

Il president

M. LINTILÄ


(1)  Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 60).


11.11.2019   

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L 290/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1885 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2019) 7874]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (1), in particolare l’articolo 5 bis, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 1999/31/CE. Le regole per il calcolo di tali obiettivi dovrebbero garantire la validità e la comparabilità dei dati forniti da tutti gli Stati membri.

(2)

Al fine di garantire che il calcolo rispecchi l’effettiva portata del collocamento in discarica, è opportuno che la quantità di rifiuti dichiarati come tali includa tutti i rifiuti urbani smaltiti in discarica di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE e che non sia apportata alcuna correzione in funzione del tenore di umidità di tali rifiuti. In alcuni casi i rifiuti urbani sottoposti a trattamento e ammessi e collocati in discarica, come i rifiuti urbani biodegradabili stabilizzati, contribuiscono a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato I, punto 5, della direttiva 1999/31/CE concernenti le misure volte a ridurre al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica. Poiché tali rifiuti urbani sono effettivamente depositati in discarica, è opportuno che siano inclusi nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica e non siano destinati a operazioni di recupero.

(3)

Poiché gli obiettivi per il collocamento in discarica dei rifiuti urbani stabiliti nella direttiva 1999/31/CE riguardano lo stesso flusso di rifiuti degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le regole per il calcolo dei rifiuti urbani comunicati come depositati in discarica dovrebbero essere coerenti con le regole per il calcolo del riciclaggio dei rifiuti urbani stabilite nella direttiva 2008/98/CE e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione (3).

Pertanto, qualora i rifiuti urbani siano spediti da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo a scopo di riciclaggio o recupero di altro tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la quantità di rifiuti scartati nel paese di destinazione nel corso del trattamento preliminare che precede l’operazione di riciclaggio dei rifiuti urbani e che sono successivamente collocati in discarica dovrebbe essere inclusa nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica dallo Stato membro in cui i rifiuti urbani sono stati raccolti.

(4)

Conformemente all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento e destinati a essere successivamente collocati in discarica è comunicata come collocata in discarica. Al fine di garantire che la quantità di rifiuti urbani comunicata come collocata in discarica non comprenda frazioni di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento tramite incenerimento senza di fatto essere collocati in discarica, i materiali provenienti dai rifiuti urbani che vengono successivamente recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento dovrebbero essere sottratti dai materiali in entrata in dette operazioni.

(5)

L’articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE stabilisce una regola specifica per il calcolo della quantità di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo che esclude tutti i rifiuti rimossi a seguito di operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento. Qualora tali rifiuti rimossi siano successivamente collocati in discarica, è opportuno includerli nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica al fine di evitare che non siano dichiarati né come preparati per il riutilizzo né come collocati in discarica e garantire che i dati sui rifiuti urbani siano coerenti e rispecchino l’effettiva portata del collocamento in discarica.

(6)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/1004, i rifiuti rimossi durante il riciclaggio dei rifiuti organici urbani non devono essere inclusi nei tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Qualora tali rifiuti rimossi siano successivamente collocati in discarica, è opportuno includerli nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica al fine di evitare che non siano dichiarati né come riciclati né come collocati in discarica e garantire che i dati sui rifiuti urbani siano coerenti e rispecchino l’effettiva portata del collocamento in discarica.

(7)

Conformemente all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio di rifiuti urbani che sono successivamente collocati in discarica non devono essere comunicati come collocati in discarica. Per garantire la coerenza con i punti di calcolo per il riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1004, è necessario specificare che i rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio si riferiscono ai rifiuti prodotti durante il ritrattamento che avviene dopo tali punti di calcolo.

(8)

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2, 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE nel formato stabilito dalla Commissione. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il formato dovrebbe assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti per verificare e monitorare il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 5, paragrafi 2, 5 e 6, di detta direttiva.

(9)

Per comunicare i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di collocamento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri hanno finora utilizzato il formato stabilito nella decisione 2000/738/CE della Commissione (5). Poiché le disposizioni di tale decisione che riguardano la presentazione di relazioni relative all’attuazione della direttiva 1999/31/CE sono diventate obsolete, è opportuno abrogare tale decisione. Per garantire la continuità è opportuno adottare disposizioni transitorie relative al termine per la comunicazione dei dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE per gli anni di riferimento 2016 e 2017.

(10)

Le regole di calcolo, di verifica e di comunicazione dei dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE sono strettamente collegate alle regole che stabiliscono i formati per la comunicazione di tali dati e dei dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della stessa direttiva. Per assicurare la coerenza tra tali regole e renderle più facilmente accessibili è opportuno stabilire in un’unica decisione le regole applicabili nell’uno e nell’altro caso.

(11)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizione

Ai fini della presente decisione per «quantità» si intende la massa, misurata in tonnellate.

Articolo 2

Calcolo dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica in conformità all’articolo 5 bis della direttiva 1999/31/CE

1.   La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica comprende tutti i rifiuti urbani, di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE, che sono depositati in discarica, anche quando il collocamento in discarica di rifiuti urbani trattati assicura il rispetto dell’allegato I, punto 5, della direttiva 1999/31/CE.

La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica non è corretta deducendo il tenore di umidità.

2.   Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/31/CE, qualora i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati dall’Unione a un paese terzo a scopo di riciclaggio o recupero di altro tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, la quantità di rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate prima del riciclaggio o del recupero di altro tipo e che sono successivamente collocati in discarica o sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica nel paese di destinazione è inclusa nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica dallo Stato membro in cui i rifiuti urbani sono stati raccolti.

3.   Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento e destinati a essere successivamente collocati in discarica corrisponde alla quantità di rifiuti urbani immessi in impianti per operazioni di incenerimento classificate come D10 conformemente all’allegato I della direttiva 2008/98/CE, previa deduzione dei materiali derivanti da rifiuti urbani che sono successivamente recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento.

La quantità di materiali da dedurre è calcolata tenendo conto della quota di rifiuti urbani sul totale dei rifiuti che entrano nell’impianto e, se del caso, della composizione dei rifiuti diversi dai rifiuti urbani che entrano nell’impianto.

4.   Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1999/31/CE:

a)

i rifiuti derivanti dalle operazioni di controllo, pulizia e riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica. Gli Stati membri possono dedurre dalla quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica le parti di prodotti o di componenti di prodotti che vengono rimosse durante le operazioni di riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo;

b)

i materiali che sono rimossi meccanicamente durante o dopo il trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti organici urbani e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;

c)

i rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio dei rifiuti urbani sono rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio cui sono sottoposti i rifiuti urbani dopo il punto di calcolo di cui agli articoli 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1004.

Articolo 3

Comunicazione dei dati

1.   Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell’allegato I.

2.   Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell’allegato II.

3.   La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione 2000/738/CE è abrogata.

Articolo 5

Disposizione transitoria

I dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE per gli anni di riferimento 2016 e 2017 sono comunicati alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).

(4)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(5)  Decisione 2000/738/CE della Commissione, del 17 novembre 2000, concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 24).


ALLEGATO I

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL COLLOCAMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1.   Formato per la comunicazione dei dati

Rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995, o nell’ultimo anno prima del 1995 per il quale sono disponibili dati Eurostat normalizzati, o nell’anno stabilito nel pertinente trattato di adesione per gli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo l’adozione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio  (1)

Rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica nell’anno di riferimento

Anno

(t)

(t)

 

 

 

2.   Formato della relazione di controllo della qualità a corredo dei dati

I.   Informazioni generali

1.

Stato membro:

2.

Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:

3.

Referente/informazioni di contatto:

4.

Anno di riferimento:

5.

Data di consegna/versione:

6.

Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

II.   Informazioni sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili

1.

Descrizione dell’organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata

 

2.

Descrizione dei tipi di rifiuti classificati a livello nazionale come rifiuti urbani biodegradabili

 

3.

Descrizione di stime eventualmente utilizzate per colmare le lacune nei dati

 

4.

Spiegazione delle differenze significative rispetto ai dati dell’anno di riferimento precedente

 

5.

Descrizione dei problemi principali che incidono sull’accuratezza dei dati

 


(1)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).


ALLEGATO II

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

1.   Formato per la comunicazione dei dati

Produzione di rifiuti urbani

(t)

Collocamento in discarica (1)

(t)

Smaltimento mediante incenerimento (2)

(t)

Recupero di materiali dai rifiuti derivanti dallo smaltimento mediante incenerimento (t)

 

 

 

 

Per calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), la somma dei rifiuti urbani smaltiti in discarica e dei rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica (previa deduzione dei materiali successivamente recuperati dai rifiuti derivanti da tali operazioni di smaltimento mediante incenerimento) è divisa per la quantità di rifiuti urbani generati.

2.   Formato della relazione di controllo della qualità a corredo dei dati

I.   Informazioni generali

1.

Stato membro:

2.

Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:

3.

Referente/informazioni di contatto:

4.

Anno di riferimento:

5.

Data di consegna/versione:

6.

Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

II.   Informazioni sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani

1.

Descrizione dei soggetti coinvolti nella raccolta dei dati

Nome dell’organismo

Descrizione delle principali responsabilità

Aggiungere righe se del caso

2.

Descrizione dei metodi utilizzati

2.1.

Descrizione generale della raccolta di dati sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani, comprese le fonti dei dati (dati amministrativi; indagini; registro elettronico; dati dei gestori dei rifiuti; dati dei comuni)

 

2.2.

Descrizione della metodologia utilizzata per includere i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento prima del riciclaggio o di recupero di altro tipo dei rifiuti urbani e successivamente collocati in discarica

 

2.2.1.

Descrizione dell’approccio volto a garantire la tracciabilità dei rifiuti urbani quando vengono sottoposti a trattamento, compreso l’uso di codici relativi alla produzione di rifiuti urbani (come quelli di cui al capitolo 20 dell’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3) e di codici relativi ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti (come quelli di cui al capitolo 19 dell’elenco dei rifiuti stabilito da tale decisione)

 

2.3.

Descrizione dell’approccio volto a includere i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento prima del riciclaggio o di recupero di altro tipo dei rifiuti urbani e successivamente collocati in discarica al di fuori dello Stato membro

 

2.4.

Descrizione della raccolta di dati sui rifiuti urbani che vengono sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica, compresa la metodologia utilizzata per il calcolo dei materiali prodotti dai rifiuti urbani recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento

 

2.5.

Descrizione di stime eventualmente utilizzate per colmare le lacune nei dati sui rifiuti urbani collocati in discarica

 

2.6.

Differenze rispetto ai dati dell’anno di riferimento precedente

Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l’anno di riferimento corrente (in particolare, revisioni a posteriori, la loro natura e l’eventuale discontinuità per un dato anno)

 

Spiegazione dettagliata delle cause della differenza di tonnellaggio qualora i rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento in discarica o di incenerimento per essere successivamente collocati in discarica mostrino una variazione superiore al 10 % rispetto ai dati comunicati per l’anno di riferimento precedente

 

3.

Accuratezza dei dati

3.1.

Descrizione dei problemi principali che incidono sull’accuratezza dei dati sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani

 

3.2.

Descrizione dell’ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani

 

4.

Riservatezza

Motivazione dell’eventuale richiesta di astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione

 

5.

Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

 


(1)  Questa colonna non comprende i rifiuti sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica.

(2)  Per smaltimento mediante incenerimento si intendono le operazioni effettuate da impianti classificati come D10 nell’allegato I della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 290/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1886 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica la decisione 2010/346/UE per quanto riguarda la regionalizzazione della Romania ai fini dell'applicazione delle misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina

[notificata con il numero C(2019) 7873]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'anemia infettiva equina (AIE) è una malattia virale che colpisce esclusivamente gli animali della famiglia degli equidi. Il periodo di incubazione dura generalmente da una a tre settimane, ma può anche superare tre mesi. Gli equidi infetti restano contagiosi per tutta la vita e possono trasmettere l'infezione ad altri equidi. L'infezione da AIE tende a passare inosservata se il decesso non è imputabile a un attacco clinico acuto durante la viremia e ciò aumenta notevolmente la probabilità di una trasmissione. La trasmissione locale avviene per il trasferimento del sangue di un equino infetto ad opera di insetti ematofagi in caso di doppia puntura di soggetti diversi oppure in utero per il contagio del feto. I principali vettori di propagazione della malattia su lunghe distanze sono il movimento di animali, sperma, ovuli ed embrioni infetti, nonché l'utilizzo di aghi infetti o la trasfusione di prodotti sanguigni contenenti il virus.

(2)

L'AIE è una malattia soggetta a obbligo di denuncia a norma dell'allegato I della direttiva 2009/156/CE del Consiglio (2). La direttiva 82/894/CEE del Consiglio (3) prevede inoltre che i focolai di AIE siano notificati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS - Animal Disease Notification System).

(3)

In alcune parti della Romania l'AIE è endemica e il programma nazionale di eradicazione non è ancora stato completato, mentre negli altri Stati la situazione zoosanitaria è diversa. Per questo motivo la decisione 2010/346/UE della Commissione (4) ha disposto misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania.

(4)

Nella riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi del giugno 2019 le autorità della Romania hanno tuttavia presentato agli altri Stati membri e alla Commissione una relazione sulla situazione che ha evidenziato che, in generale, sono stati compiuti progressi nell'eradicazione della malattia e che alcune zone della Romania sono indenni da tale malattia da più di 12 mesi o che la prevalenza della malattia è rimasta entro limiti osservati a livello regionale in altri Stati membri. È quindi opportuno definire la parte del territorio della Romania nella quale devono essere applicate le misure di protezione previste dalla decisione 2010/346/UE.

(5)

L'allegato della decisione 2010/346/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2010/346/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(3)  Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).

(4)  Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

Stato membro

Regione

Nota

Romania

Bihor

 

 

Satu Mare

 

 

Maramureș

 

 

Bistriț-Năsăud

 

 

Sălaj

 

 

Cluj

 

 

Mureș

 

 

Harghita

 

 

Alba

 

 

Sibiu

 

 

Brașov

 

 

Hunedora

 

 

Caraș-Severin

 

 

Gorj

 

 

Vâlcea

 

 

Tulcea

 

»

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 290/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1887 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE per quanto riguarda la disponibilità e la tempestività delle informazioni contenute nell’elenco degli stabilimenti riconosciuti

[notificata con il numero C(2019) 7899]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone elencate nel suo allegato (gli Stati membri interessati). Tale decisione di esecuzione prevede il divieto di spedizione di partite di suini domestici e prodotti a base di carni di suini domestici, nonché di partite di suini selvatici e prodotti a base di carni di suini selvatici, dalle zone elencate nel suo allegato. Essa stabilisce anche altre norme volte a impedire la propagazione della peste suina africana, compresi obblighi di informazione per gli Stati membri. Le misure di protezione stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE si applicano parallelamente a quelle previste dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio (5) e sono intese a combattere la propagazione della peste suina africana, in particolare a livello dell’Unione.

(2)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE prevede anche deroghe al divieto di spedizione in altri Stati membri e paesi terzi di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III o IV dell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

Alcune deroghe sono possibili soltanto se i suini da cui sono ottenuti i prodotti in questione soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 11 della decisione di esecuzione 2014/709/UE, i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni rispettano le condizioni per il riconoscimento indicate all’articolo 12 di tale decisione e i prodotti in questione sono stati prodotti e trasformati in conformità alla specifica procedura e alla certificazione prescritte all’articolo 13 di detta decisione.

(4)

L’articolo 14 della decisione di esecuzione 2014/709/UE dispone attualmente che ogni sei mesi, a partire dalla data della decisione di esecuzione 2014/709/UE, gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 12 ed eventuali informazioni pertinenti per l’applicazione degli articoli 11, 12 e 13 di tale atto. Per soddisfare meglio la necessità di trasparenza nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi e semplificare lo scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità di aggiornare regolarmente l’elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 12 ed eventuali informazioni pertinenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rendere tali informazioni pubbliche e tempestivamente e facilmente accessibili agli altri Stati membri e ai paesi terzi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 14 di detta decisione di esecuzione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 14 della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli stabilimenti riconosciuti in conformità all’articolo 12 (elenco degli stabilimenti riconosciuti) e lo mettono a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri riguardo a:

a)

eventuali modifiche del loro elenco degli stabilimenti riconosciuti,

ed

b)

eventuali informazioni pertinenti per l’applicazione degli articoli 11, 12 e 13.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).

(5)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


RACCOMANDAZIONI

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 290/31


RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1888 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (1) introduce obblighi specifici per gli operatori che producono e immettono sul mercato determinati prodotti alimentari al fine di predisporre un programma per la campionatura e l’analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari e di applicare misure di attenuazione specifiche con l’obiettivo di raggiungere il tenore di acrilammide più basso che si possa ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento stabiliti dal medesimo regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce l’obbligo delle autorità competenti di eseguire dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente, e b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. Dovrebbero essere eseguiti controlli ufficiali anche per verificare il rispetto degli obblighi stabiliti conformemente al regolamento (UE) 2017/2158.

(3)

Si riconosce che non sono disponibili dati sufficienti riguardo alla presenza di acrilammide in determinati prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2158, malgrado gli obblighi di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento e i risultati dei controlli ufficiali effettuati. Non sono disponibili dati sufficienti neanche sulla presenza di acrilammide nei prodotti alimentari che non rientrano nell’ambito del regolamento (UE) 2017/2158, ma che potrebbero contenere tenori significativi di acrilammide e/o potrebbero contribuire in maniera rilevante all’esposizione alimentare all’acrilammide.

(4)

Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, è pertanto opportuno che le autorità competenti e gli operatori del settore alimentare, nel quadro delle loro competenze e fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2017/2158 e dal regolamento (CE) n. 882/2004, monitorino la presenza di acrilammide in tali alimenti per adottare possibili misure di gestione dei rischi che dovrebbero integrare quelle già previste dal regolamento (UE) 2017/2158.

(5)

Al fine di orientare le autorità competenti e gli operatori del settore alimentare in merito ai prodotti alimentari da monitorare, è stabilito un elenco non esaustivo di categorie alimentari/alimenti.

(6)

Con l’adozione del regolamento (UE) 2017/2158 e della presente raccomandazione, le raccomandazioni 2010/307/UE (3) e 2013/647/UE (4) della Commissione diventano obsolete e dovrebbero pertanto essere abrogate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1)

Fatti salvi gli obblighi stabiliti a norma del regolamento (CE) 882/2004, è opportuno che le autorità competenti negli Stati membri monitorino regolarmente la presenza di acrilammide e i suoi tenori negli alimenti, in particolare gli alimenti elencati nell’allegato.

Fatti salvi gli obblighi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2017/2158, è opportuno che gli operatori del settore alimentare monitorino regolarmente la presenza di acrilammide e i suoi tenori negli alimenti, in particolare gli alimenti elencati nell’allegato.

2)

Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero trasmettere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) entro il 1o ottobre di ogni anno i dati raccolti nel corso dell’anno precedente nelle loro attività di monitoraggio, ai fini del loro inserimento in una banca dati, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed dell’EFSA [Orientamenti sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi] e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell’EFSA (5).

3)

Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui all’allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (6).

La procedura di campionamento applicata dagli operatori del settore alimentare può derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007, ma dovrebbe essere rappresentativa della partita campionata.

4)

Gli Stati membri dovrebbero effettuare l’analisi dell’acrilammide conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 333/2007.

Gli operatori del settore alimentare dovrebbero garantire che l’analisi dell’acrilammide sia eseguita conformemente alle prescrizioni e ai criteri di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2017/2158.

5)

Le raccomandazioni 2010/307/UE e 2013/647/UE sono abrogate.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).

(2)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Raccomandazione 2010/307/UE della Commissione, del 2 giugno 2010, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4).

(4)  Raccomandazione 2013/647/UE della Commissione, dell’8 novembre 2013, sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 15).

(5)  http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180307

(6)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).


ALLEGATO

ELENCO NON ESAUSTIVO DI ALIMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESENZA DI ACRILAMMIDE

Prodotti a base di patate

Rösti

Crocchette, patate duchessa, patate noisette, ...

Casseruola di patate (e di verdure)

Pasticcio di patate e carne

Pasticcio di patate e formaggio

Prodotti da forno

Panini (panini per hamburger, panini integrali e panini al latte)

Pane pitta, tortillas messicane

Croissant

Ciambelle fritte

Pane speciale (ad esempio pane pumpernickel, ciabatta alle olive, pane alle cipolle, ...)

Pancake

Sfoglie croccanti e fritte

Churros

Prodotti a base di cereali

Cracker a base di riso

Cracker a base di mais

Snack ai cereali (ad esempio con mais estruso e/o prodotti a base di frumento)

Muesli tostati al miele

Altro

Chips vegetali/patatine fritte

Frutta a guscio tostata

Semi oleosi tostati

Frutta secca

Semi di cacao tostati e prodotti derivati dal cacao

Olive in salamoia

Succedanei del caffè non a base di cicoria o cereali

Fudge, caramellati, torrone, …


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 290/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO

del 5 agosto 2019

che stabilisce norme interne relative alla limitazione di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte da CEPOL

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sull’Agenzia dell’Unione Europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (2),

visti il parere del GEPD del 20 giugno 2019 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del nuovo regolamento e norme interne (3),

considerando quanto segue:

(1)

CEPOL svolge le sue attività in conformità con il regolamento (UE) 2015/2219.

(2)

Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni all’applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi sulle norme interne che saranno adottate dall’Agenzia, laddove non si basino su atti giuridici adottati in base ai trattati.

(3)

Queste norme interne, comprese le disposizioni sulla valutazione della necessità e proporzionalità di una limitazione, non si dovrebbero applicare se un atto giuridico adottato in base ai trattati prevede una limitazione dei diritti degli interessati.

(4)

quando esercita le sue funzioni con riguardo ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’Agenzia valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

(5)

L’Agenzia può, nell’ambito del proprio operato, condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, avviare attività preliminari riguardanti i casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di prevenzione delle molestie, reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini interne sulla sicurezza (IT). Inoltre, l’Agenzia può gestire richieste di accesso al fascicolo medico di membri del personale.

L’Agenzia tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

(6)

L’Agenzia, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno dell’Agenzia per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

(7)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I fascicoli medici sono conservati dal fornitore esterno di servizi usato dall’Agenzia. I dati personali trattati sono conservati solo per il tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento per il periodo specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri dell’Agenzia.

(8)

Le regole interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dall’Agenzia quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU), nonché nella gestione di richieste di accesso al proprio fascicolo medico.

(9)

Queste regole interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dall’Agenzia alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(10)

Nei casi in cui si applichino tali regole interne, l’Agenzia deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali

(11)

In questo quadro, l’Agenzia è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

(12)

Tuttavia, l’Agenzia può essere costretta a limitare le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure.

(13)

L’Agenzia può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l’indagine e i diritti e le libertà fondamentali degli altri interessati.

(14)

L’Agenzia dovrebbe monitorare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere.

(15)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l’Agenzia, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21, 35 e 36, nonché nell’articolo 4 in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel quadro del funzionamento amministrativo dell’Agenzia, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’Autorità ai fini di condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di molestie, reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU), nonché nella gestione di richieste di accesso al proprio fascicolo medico.

3.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o i dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

4.   Quando esercita le sue funzioni con riguardo ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’Agenzia valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

5.   Fatte salve le condizioni stabilite in questa decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 2

Specifiche del titolare del trattamento e garanzie

1.   Le garanzie predisposte per prevenire violazioni, sottrazioni di dati o divulgazioni non autorizzate sono le seguenti:

a)

i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono conservati secondo la prassi dell’Agenzia, nonché in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente a personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

l’ambiente informatico dell’Agenzia è accessibile tramite un sistema di accesso SSO (Single Sign On) collegato automaticamente all’ID e alla password dell’utente. La sostituzione degli utenti è rigorosamente vietata. Le voci elettroniche sono conservate in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;

d)

il fornitore esterno di servizi che conserva i fascicoli medici è vincolato da specifiche clausole contrattuali in materia di riservatezza e trattamento dei dati a carattere personale;

e)

tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza.

2.   Il titolare del trattamento è l’Agenzia, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e condivisi all’interno dell’Agenzia.

3.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Qualora l’Agenzia consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare, rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare l’effetto delle indagini o delle procedure dell’Agenzia, ad esempio, distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e al contraddittorio.

Articolo 3

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni sono applicate dall’Agenzia esclusivamente per salvaguardare:

a)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

b)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione, inclusa quella delle loro reti di comunicazione elettronica;

c)

la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

d)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e)

la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

f)

l’esecuzione delle azioni civili.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’Agenzia può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali nei seguenti casi:

a)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione;

b)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

c)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell’Agenzia con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti.

d)

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l’Agenzia consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi, e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’Agenzia non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle citate lettere.

3.   Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

4.   Se si considera l’applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti regole. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna, caso per caso.

5.   Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annulli più l’effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   L’Agenzia informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati (l’RDP) ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce all’RPD l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui ha informato l’RPD.

2.   L’RPD può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio RPD circa l’esito del riesame richiesto.

3.   Il titolare del trattamento informa l’RPD quando la limitazione cessa di sussistere.

Articolo 5

Comunicazione delle informazioni agli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, il diritto all’informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell’ambito dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito Internet e/o circolati internamente che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, l’Agenzia include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, se proporzionato, l’Agenzia informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

3.   Qualora l’Agenzia limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, essa registra le ragioni della limitazione, il motivo giuridico conformemente all’articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora detti motivi della limitazione non siano più applicabili, l’Agenzia fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell’applicazione di una limitazione. Nel contempo l’Agenzia informa l’interessato in merito al diritto di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’Agenzia riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

Articolo 6

Diritto di accesso dell’interessato

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

i)

gestione di richieste di accesso al proprio fascicolo medico.

Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l’Agenzia limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2.   Allorché l’Agenzia limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, essa procede nel modo seguente:

a)

informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

Limitazioni imposte in relazione all’accesso al proprio fascicolo medico riguardano esclusivamente richieste di accesso diretto in relazione a dati medici personali di natura psicologica o psichiatrica, qualora l’accesso a tali dati comporti verosimilmente un rischio per la salute dell’interessato. Questa limitazione deve essere proporzionata a quanto sia strettamente necessario a proteggere l’interessato. L’accesso a tali dati deve essere dato ad un medico di sua scelta.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera (a) può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l’effetto della restrizione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

L’Agenzia riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

3.   La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

battività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

2.   Qualora l’Agenzia limiti, integralmente o in parte, l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, essa adotta le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, la comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

trattamento di reclami interni ed esterni;

e)

audit interni;

f)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

g)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, la riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure formali di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

3.   Laddove l’Agenzia limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l’articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Tampere, il 5 Agosto 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Kimmo HIMBERG

Presidente del Consiglio di amministrazione


(1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39

(2)   GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1

(3)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-12-20_guidance_on_article_25_en.pdf

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


Rettifiche

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 290/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 227 dell’1°settembre 1994)

Pagina 6, articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, primo subtrattino

anziché:

«—

nel caso delle specie vegetali di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 …»;

leggasi:

«—

nel caso delle specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo …».