ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1819 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’aceto come principio attivo nell’allegato I del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo aceto, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per l’aceto per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. L’aceto è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4). |
(3) |
Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se l’aceto desti preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che l’aceto non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere l’aceto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché l’aceto è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». L’aceto dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di «alimenti» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento e nella misura in cui contiene meno del 10 % di acido acetico. Ciò è coerente con il fatto che l’aceto beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzato come alimento. |
(6) |
L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda l’aceto per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione dell’aceto per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).
(5) Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:
Numero CE |
Nome/gruppo |
Restrizioni |
Osservazioni |
«Non disponibile |
Aceto (*1) |
Escluso l’aceto che non è un alimento ed escluso l’aceto contenente più del 10 % di acido acetico (che sia un alimento o no). |
N. CAS 8028-52-2 |
(*1) Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dell’aceto per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1820 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere Saccharomyces cerevisiae come principio attivo nell’allegato I del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo Saccharomyces cerevisiae, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. Saccharomyces cerevisiae è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4). |
(3) |
Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se Saccharomyces cerevisiae desti preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che Saccharomyces cerevisiae non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere Saccharomyces cerevisiae nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché Saccharomyces cerevisiae è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Saccharomyces cerevisiae dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che Saccharomyces cerevisiae beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzato come alimento o mangime. |
(6) |
L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione di Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).
(5) Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:
Numero CE |
Nome/gruppo |
Restrizioni |
Osservazioni |
«Non disponibile |
Saccharomyces cerevisiae (lievito) (*1) |
Escluso Saccharomyces cerevisiae che non è alimento o mangime. |
N. CAS 68876-77-7 |
(*1) Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione di Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1821 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere le uova in polvere come principio attivo nell’allegato I del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo uova in polvere, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per le uova in polvere per il tipo di prodotto 19, che beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. Le uova in polvere sono state pertanto inserite per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4). |
(3) |
Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se le uova in polvere destino preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che le uova in polvere non destano preoccupazione e possono pertanto essere iscritte nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere le uova in polvere nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché le uova in polvere sono di origine naturale, dovrebbero essere iscritte nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Le uova in polvere dovrebbero essere iscritte in tale allegato solo nella misura in cui rientrano nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che le uova in polvere beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzate come alimenti o mangimi. |
(6) |
L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda le uova in polvere per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione delle uova in polvere per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).
(5) Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:
Numero CE |
Nome/gruppo |
Restrizioni |
Osservazioni |
«Non disponibile |
Uova in polvere (*1) |
Escluse le uova in polvere che non sono alimenti o mangimi. |
|
(*1) Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione delle uova in polvere per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/10 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1822 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il miele come principio attivo nell'allegato I del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo miele, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per il miele per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Il miele è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell'elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4). |
(3) |
Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia un parere che indicasse se il miele desti preoccupazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Nel suo parere l'Agenzia (5) ha concluso che il miele non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno iscrivere il miele nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché il miele è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Il miele dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che il miele beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzato come alimento o mangime. |
(6) |
L'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda il miele per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del miele per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 1).
(5) Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull'ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l'iscrizione nell'allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:
Numero CE |
Nome/gruppo |
Restrizioni |
Osservazioni |
«Non disponibile |
Miele (*1) |
Escluso il miele che non è alimento o mangime. |
N. CAS 8028-66-8 |
(*1) Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del miele per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/13 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1823 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il D-fruttosio come principio attivo nell'allegato I del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo D-fruttosio, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per il D-fruttosio per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Il D-fruttosio è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell'elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4). |
(3) |
Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia un parere che indicasse se il D-fruttosio desti preoccupazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nel suo parere l'Agenzia (5) ha concluso che il D-fruttosio non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno iscrivere il D-fruttosio nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché il D-fruttosio è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Il D-fruttosio dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che il D-fruttosio beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzato come alimento o mangime. |
(5) |
L'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda il D-fruttosio per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del D-fruttosio per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 1).
(5) Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull'ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l'iscrizione nell'allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:
Numero CE |
Nome/gruppo |
Restrizioni |
Osservazioni |
«200-333-3 |
D-fruttosio (*1) |
Escluso il D-fruttosio che non è alimento o mangime. |
N. CAS 57-48-7 |
(*1) Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del D-fruttosio per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/16 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1824 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere i formaggi come principio attivo nell’allegato I del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo formaggi, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per i formaggi per il tipo di prodotto 19, che beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. I formaggi sono stati pertanto inseriti per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4). |
(3) |
Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se i formaggi destino preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che i formaggi non destano preoccupazione e possono pertanto essere iscritti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere i formaggi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché i formaggi sono di origine naturale, dovrebbero essere iscritti nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». I formaggi dovrebbero essere iscritti in tale allegato solo nella misura in cui rientrano nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che i formaggi beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzati come alimenti o mangimi. |
(6) |
L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda i formaggi per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).
(5) Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:
Numero CE |
Nome/gruppo |
Restrizioni |
Osservazioni |
»Non disponibile |
Formaggi (*1) |
Esclusi i formaggi che non sono alimenti o mangimi. |
|
(*1) Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.«.
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/19 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1825 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il succo di mela concentrato come principio attivo nell’allegato I del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo succo di mela concentrato, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per il succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. Il succo di mela concentrato è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4). |
(3) |
Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se il succo di mela concentrato desti preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) |
Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che il succo di mela concentrato non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere il succo di mela concentrato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché il succo di mela concentrato è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Il succo di mela concentrato dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di cui all’allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio (6). |
(6) |
L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda il succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).
(5) Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.
(6) Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:
Numero CE |
Nome/gruppo |
Restrizioni |
Osservazioni |
«Non disponibile |
Succo di mela concentrato (*1) |
Escluso il succo di mela concentrato che non rientra nella definizione di cui all'allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio (*2). |
|
(*1) Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.
(*2) Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).».
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1826 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kaimiškas Jovarų alus» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Kaimiškas Jovarų alus» presentata dalla Repubblica di Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kaimiškas Jovarų alus» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Kaimiškas Jovarų alus» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.1. Birra dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019
Per la Commissione
A nome del president
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 217 del 28.6.2019, pag. 5.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/23 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1827 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2019
che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) |
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, la Commissione verifica ogni due anni che la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva corrisponda alla soglia stabilita nell’accordo. Poiché il valore della soglia calcolato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE è diverso dal valore della soglia di cui all’articolo 8, paragrafo 1 di tale direttiva, è necessario rivedere tale soglia. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/25 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1828 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2019
che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) |
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva, è necessario rivedere tali soglie. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2014/24/UE è così modificata:
(1) |
L’articolo 4 è così modificato:
|
(2) |
all’articolo 13, il primo comma è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/27 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1829 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2019
che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) |
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie per gli appalti e i concorsi di progettazione di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), della medesima direttiva, è necessario rivedere tali soglie. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
(1) |
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»; |
(2) |
alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/29 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1830 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2019
che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) |
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione. |
(3) |
Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
(1) |
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»; |
(2) |
alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
(3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.
(4) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
DIRETTIVE
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/31 |
DIRETTIVA (UE) 2019/1831 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2019
che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, sancisce che ogni lavoratore ha il diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro comprende anche la protezione contro l’esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro. |
(2) |
La Commissione ha chiaramente sottolineato l’esigenza di continuare a migliorare la protezione dei lavoratori contro l’esposizione alle sostanze chimiche pericolose sul luogo di lavoro nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti» (3). |
(3) |
In attuazione della direttiva 98/24/CE, la Commissione è tenuta a proporre obiettivi dell’Unione europea (UE) sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell’UE, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose. |
(4) |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE conferisce alla Commissione il potere di fissare o rivedere i valori limite indicativi di esposizione professionale tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, mediante l’adozione di misure secondo la procedura di cui all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (4). |
(5) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/24/CE stabilisce che la Commissione valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili. |
(6) |
Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), istituito con decisione 2014/113/UE della Commissione (5). |
(7) |
A norma della direttiva 98/24/CE, per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato. |
(8) |
I valori limite indicativi di esposizione professionale sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE. |
(9) |
Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL, i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di 15 minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata. |
(10) |
Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell’UE un valore limite indicativo di esposizione professionale gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell’UE e va determinata la natura del valore limite nazionale in base alla normativa e alla prassi nazionali. |
(11) |
I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose. |
(12) |
Conformemente all’articolo 3 della direttiva 98/24/CE, lo SCOEL ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti alle 10 voci di cui all’allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale. Analogamente, per tutti gli agenti chimici di cui sopra ha raccomandato di stabilire valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata nel tempo. È pertanto opportuno stabilire valori limite di esposizione di lunga durata per tutti gli agenti chimici figuranti nell’allegato della presente direttiva. |
(13) |
Per alcuni di tali agenti chimici, vale a dire anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile, lo SCOEL ha raccomandato anche di stabilire valori limite di esposizione di breve durata. |
(14) |
Per determinate sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione. Tra gli agenti chimici figuranti alle voci di cui all’allegato della presente direttiva, lo SCOEL ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene. È pertanto opportuno, oltre a stabilire valori limite indicativi di esposizione professionale, inserire nell’allegato della presente direttiva notazioni che indichino per tali agenti chimici la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle. |
(15) |
Uno degli agenti chimici, il 2-fenilpropano (cumene), figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato della direttiva 2000/39/CE della Commissione (6). Lo SCOEL ha raccomandato di stabilire un nuovo valore limite indicativo di esposizione professionale per tale sostanza. È pertanto opportuno inserire nell’allegato della presente direttiva un valore limite riveduto per il 2-fenilpropano (cumene) e sopprimere la voce corrispondente dall’allegato della direttiva 2000/39/CE. |
(16) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. |
(17) |
Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene giustificato trasmettere tali documenti sotto forma di tavole di concordanza fra le misure nazionali e la presente direttiva, dato che per alcuni agenti esistono già nel diritto interno valori limite nazionali di esposizione professionale e in considerazione della diversità e della natura tecnica degli strumenti giuridici a livello nazionale per stabilire i valori limite di esposizione professionale. |
(18) |
Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE e ha formulato i propri pareri il 6 dicembre 2017 e il 31 maggio 2018. Il comitato ha riconosciuto le difficoltà esistenti per quanto riguarda la disponibilità di metodologie di misurazione utilizzabili per dimostrare la conformità ai valori limite proposti per il tricloruro di fosforile e l’alcool isoamilico, e la necessità di adoperarsi per garantire la disponibilità di tecniche adeguate entro la fine del periodo di recepimento. |
(19) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito a norma dell’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
È stabilito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’UE per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri stabiliscono valori limite indicativi nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato, tenendo conto dei valori limite dell’UE.
Articolo 3
Nell’allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(2) Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it
(3) Comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti — Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», COM(2017) 12 final, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=2709
(4) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(5) Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).
(6) Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell’8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).
ALLEGATO
N. CE (1) |
N. CAS (2) |
DENOMINAZIONE DELL’AGENTE CHIMICO |
VALORI LIMITE |
Notazione (3) |
|||
8 ore (4) |
Breve termine (5) |
||||||
mg/m3 (6) |
ppm (7) |
mg/m3 (6) |
Ppm (7) |
||||
200-539-3 |
62-53-3 |
Anilina (8) |
7,74 |
2 |
19,35 |
5 |
Pelle |
200-817-4 |
74-87-3 |
Clorometano |
42 |
20 |
— |
— |
— |
200-875-0 |
75-50-3 |
Trimetilammina |
4,9 |
2 |
12,5 |
5 |
— |
202-704-5 |
98-82-8 |
2- fenilpropano (cumene) (8) |
50 |
10 |
250 |
50 |
Pelle |
203-300-1 |
105-46-4 |
Acetato di sec-butile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
203-403-1 |
106-49-0 |
4-amminotoluene |
4,46 |
1 |
8,92 |
2 |
Pelle |
203-745-1 |
110-19-0 |
Acetato di isobutile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
204-633-5 |
123-51-3 |
Alcool isoamilico |
18 |
5 |
37 |
10 |
— |
204-658-1 |
123-86-4 |
Acetato di n-butile |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
233-046-7 |
10025-87-3 |
Tricloruro di fosforile |
0,064 |
0,01 |
0,12 |
0,02 |
— |
(1) N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’Unione europea.
(2) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
(3) Una notazione cutanea attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione di breve durata (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 KPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) Durante il monitoraggio dell’esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/35 |
DIRETTIVA (UE) 2019/1832 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2019
recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. In base al diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, è previsto anche l’impiego di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altri mezzi, misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. |
(2) |
L’attuazione delle direttive relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, ivi compresa la direttiva 89/656/CEE, è stata oggetto di una valutazione ex post detta valutazione REFIT. Nell’ambito di tale valutazione sono state esaminate la pertinenza delle direttive, la ricerca e le nuove conoscenze scientifiche nei diversi settori interessati. Dalla valutazione REFIT, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), è risultato, tra l’altro, che l’impiego di attrezzature di protezione individuale riguarda circa il 40 % della forza lavoro dell’UE, giacché i rischi sul posto di lavoro non possono essere evitati con altri mezzi, e che vi è la necessità di affrontare alcune difficoltà incontrate nell’attuazione della direttiva 89/656/CEE. |
(3) |
Nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4), la Commissione ha ribadito che, sebbene la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in tema di salute e sicurezza sul lavoro abbia confermato che la legislazione in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, vi sono margini per l’aggiornamento di norme ormai superate e per il miglioramento e l’ampliamento della protezione, della conformità e dell’effettiva applicazione delle norme. La Commissione sottolinea in particolare la necessità di valutare la definizione di attrezzatura di protezione individuale e del suo uso nei diversi servizi e settori, come stabilito all’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE. |
(4) |
La direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni minime per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere impiegate quando i rischi associati non possono essere evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. Per facilitare l’elaborazione delle norme generali di cui all’articolo 6 della direttiva 89/656/CEE, gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE forniscono orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare la scelta di attrezzature di protezione individuale adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessati. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le disposizioni relative alla progettazione, alla fabbricazione e alla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Con tale regolamento è stata modificata la classificazione dei prodotti in base ai rischi da cui proteggono, per consentire ai datori di lavoro di comprendere e di rendere effettivo l’uso dei dispositivi di protezione individuale, come ulteriormente illustrato negli orientamenti sui dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment Guidelines (6)), in cui vengono precisate procedure e questioni di cui al regolamento (UE) 2016/425. Si ritiene opportuno aggiornare gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE per fare in modo che risultino coerenti con la classificazione dei rischi di cui al regolamento (UE) 2016/425, con la terminologia ivi utilizzata e con le tipologie di dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425. |
(6) |
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/656/CEE stabilisce che il datore di lavoro deve fornire attrezzature di protezione individuale conformi alle pertinenti disposizioni dell’Unione riguardanti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità. A norma di tale articolo, i datori di lavoro che forniscono tali attrezzature ai loro dipendenti devono assicurarsi che queste posseggano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/425. |
(7) |
Nell’allegato I della direttiva 89/656/CEE è riportato uno schema indicativo e non esauriente per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale e sono definite le tipologie dei rischi che possono manifestarsi nei luoghi di lavoro in relazione alle varie parti del corpo che si intende proteggere con tali attrezzature. È opportuno modificare l’allegato I al fine di tenere conto di alcune nuove tipologie di rischio nei luoghi di lavoro e per garantire la coerenza con la classificazione dei rischi e con la terminologia utilizzata, in particolare nel regolamento (UE) 2016/425. |
(8) |
È opportuno modificare l’allegato II della direttiva 89/656/CEE, che contiene un elenco indicativo e non esauriente delle tipologie delle attrezzature di protezione individuale, per tenere conto delle nuove tipologie di rischio riportate nell’allegato I di detta direttiva. L’allegato II dovrebbe essere modificato anche per includere esempi di attrezzature di protezione individuale attualmente disponibili sul mercato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in esso utilizzata. |
(9) |
L’allegato III della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, nel quale sono riunite le classificazioni dei rischi di cui all’allegato I della direttiva e le tipologie di attrezzature di protezione individuale di cui all’allegato II della medesima direttiva. Per garantire la coerenza tra la terminologia e le classificazioni utilizzate nei tre allegati e il regolamento (UE) 2016/425, è opportuno riorganizzare l’allegato III della direttiva 89/656/CEE. Ciò consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, e di fornirle a questi ultimi, conformemente alle indicazioni della valutazione dei rischi. |
(10) |
In merito alle misure prese a seguito dell’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», necessarie per mantenere l’efficacia e l’idoneità allo scopo della legislazione dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, è stato consultato il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. |
(11) |
Nel suo parere, adottato il 6 dicembre 2017, sull’aggiornamento di sei direttive in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, per garantire a tutti un posto di lavoro più sicuro e più sano (7), il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di modificare la direttiva 89/656/CEE per migliorarne la pertinenza e l’efficacia. |
(12) |
In un successivo parere relativo agli adeguamenti tecnici degli allegati della direttiva sulle attrezzature di protezione individuale (89/656/CEE) (8), adottato il 31 maggio 2018, il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di eseguire specifici aggiornamenti degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, che tenessero conto degli sviluppi tecnologici più recenti nel settore e che garantissero la coerenza con il regolamento (UE) 2016/425. |
(13) |
Durante la fase preparatoria dell’attuale aggiornamento degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, la Commissione è stata assistita da esperti degli Stati membri, che hanno fornito supporto tecnico e scientifico. |
(14) |
In conformità alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (9), adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. |
(15) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (10), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.
(2) Pilastro europeo dei diritti sociali, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf
(3) SWD (2017) 10 final.
(4) COM (2017) 12.
(5) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(6) PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (Orientamenti concernenti il regolamento sui dispositivi di protezione individuale – Guida all’applicazione del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale), https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201.
(7) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.
(8) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 443/18.
(9) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(10) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
ALLEGATO
(1)
L’allegato I della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
RISCHI IN RELAZIONE ALLE PARTI DEL CORPO DA PROTEGGERE CON ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)
(*) Il presente elenco di rischi/parti del corpo non può essere esauriente.
In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
(2)
L’allegato II della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO
Attrezzature per la PROTEZIONE DELLA TESTA
— |
Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
|
— |
Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati. |
Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’UDITO
— |
Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.). |
— |
Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.). |
Attrezzature PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO
— |
Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:
|
Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
— |
Dispositivi per il filtraggio di:
|
— |
Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria. |
— |
Dispositivi di autosoccorso. |
— |
Attrezzature per immersione. |
Attrezzature per la PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
— |
Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
|
— |
Ditali. |
Attrezzature per la PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE e antiscivolamento
— |
Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:
|
— |
Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici. |
— |
Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici. |
— |
Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici. |
— |
Accessori (chiodi, ramponi ecc.). |
PROTEZIONE DELLA PELLE - CREME PROTETTIVE (1)
— |
Potrebbe trattarsi di creme per la protezione da:
|
Attrezzature per la PROTEZIONE DEL CORPO/ALTRE PROTEZIONI PER LA PELLE
— |
Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio. |
— |
Indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:
|
— |
Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento. |
— |
Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore. |
(3)
L’allegato III della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)
(*) In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
I. RISCHI FISICI
Rischi |
Parte del corpo interessata Tipo di attrezzatura di protezione individuale |
Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*) |
Settori e rami industriali |
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FISICI - MECCANICI |
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Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti, dall’impatto con ostacoli e da getti ad alta pressione |
Cranio Casco protettivo |
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Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
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Piedi e gambe (parti) Calzature (scarpe, stivali ecc.) con puntale di sicurezza o protettivo Calzature con protezione per il metatarso |
|
|
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Cadute a causa di scivolamento |
Piedi Calzature antiscivolo |
|
|
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Cadute dall’alto |
Corpo intero Attrezzature di protezione individuale per la prevenzione o l’arresto delle cadute dall’alto |
|
|
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Vibrazioni |
Mani Guanti protettivi |
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|
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Compressione statica di parti del corpo |
Ginocchia (parti delle gambe) Ginocchiere |
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|
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Piedi Calzature con puntali |
|
|
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Lesioni meccaniche (abrasioni, perforazione, tagli, morsi, ferite anche da punta) |
Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
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|
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Mani Guanti di protezione dai rischi meccanici |
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|
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Avambracci Protezione delle braccia |
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Tronco/addome/gambe Ghette e grembiuli protettivi Pantaloni resistenti alla perforazione (antitaglio) |
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|
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Piedi Calzature resistenti alla perforazione |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rischio di rimanere impigliati o intrappolati |
Corpo intero Indumenti protettivi per l’uso nei casi in cui vi è il rischio di rimanere impigliati in componenti mobili |
|
|
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FISICI - ACUSTICI |
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Rumore |
Orecchie Dispositivi di protezione dell’udito |
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|
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FISICI - TERMICI |
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Calore e/o fuoco |
Volto/intera testa Maschere e visiere da saldatori, caschi/berretti anticalore o ignifughi, cappucci protettivi anticalore e/o antifiamma |
|
|
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Tronco/addome/gambe Ghette e grembiuli protettivi |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti anticalore e/o antifiamma |
|
|
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Avambracci Soprammaniche |
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Piedi Calzature anticalore e/o antifiamma |
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Corpo intero o porzioni di esso Indumenti anticalore e/o antifiamma |
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Freddo |
Mani Guanti antifreddo Piedi Calzature antifreddo |
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Corpo intero o porzioni di esso, testa inclusa Indumenti di protezione dal freddo |
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FISICI - ELETTRICI |
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Scossa elettrica (contatto diretto o indiretto) |
Intera testa Caschi isolanti dall’elettricità Mani Guanti isolanti dall’elettricità Piedi Calzature isolanti dall’elettricità Corpo intero/mani/piedi Attrezzature di protezione individuale conduttrici che devono essere indossate dagli operatori qualificati che lavorano sotto tensione con impianti elettrici aventi tensione nominale fino a 800 kV CA e a 600 kV CC |
|
|
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Elettricità statica |
Mani Guanti antistatici Piedi Calzature antistatiche/conduttrici Corpo intero Indumenti antistatici |
|
|
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FISICI - RADIAZIONI |
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Radiazioni non ionizzanti, compresa la luce solare (esclusa l’osservazione diretta) |
Testa Berretti e caschi |
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Occhi Occhiali, maschere e schermi facciali |
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|
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Corpo intero (pelle) Attrezzature di protezione individuale dai raggi UV naturali e artificiali |
|
|
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Radiazioni ionizzanti |
Occhi Occhiali di protezione dalle radiazioni ionizzanti Mani Guanti di protezione dalle radiazioni ionizzanti |
|
|
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Tronco/addome/porzioni del corpo Grembiuli di protezione dai raggi X /camici/giacche/gonne di protezione dai raggi X |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testa Copricapi Attrezzature di protezione individuale per prevenire l’insorgenza di patologie come i tumori cerebrali |
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Porzioni del corpo Attrezzature di protezione della tiroide Attrezzature di protezione delle gonadi |
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Corpo intero Indumenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti |
|
|
II. RISCHI CHIMICI (inclusi i nanomateriali)
Rischi |
Parte del corpo interessata Tipo di attrezzatura di protezione individuale |
Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*) |
Settori e rami industriali |
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CHIMICI - AEROSOL |
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Solidi (polveri, fumi, fibre e nanomateriali) |
Apparato respiratorio Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti di protezione dai rischi chimici e creme protettive quali protezioni supplementari/accessorie |
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Corpo intero Indumenti di protezione dalle particelle solide |
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Occhi Occhiali, maschere e schermi facciali |
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|
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Liquidi (nebbie) |
Apparato respiratorio Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti di protezione dai rischi chimici |
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Corpo intero Indumenti di protezione dai rischi chimici |
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CHIMICI - LIQUIDI |
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Immersione Schizzi, spruzzi e getti |
Mani Guanti di protezione dai rischi chimici |
|
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Avambracci Soprammaniche di protezione dai rischi chimici |
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Piedi Stivali di protezione dai rischi chimici |
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Corpo intero Indumenti di protezione dai rischi chimici |
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CHIMICHI - GAS E VAPORI |
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Gas e vapori |
Apparato respiratorio Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dai gas |
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Mani Guanti di protezione dai rischi chimici |
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Corpo intero Indumenti di protezione dai rischi chimici |
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Occhi Occhiali, maschere e schermi facciali |
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|
III. AGENTI BIOLOGICI
Rischi |
Parte del corpo interessata Tipo di attrezzatura di protezione individuale |
Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*) |
Settori e rami industriali |
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AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - AEROSOL |
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Solidi e liquidi |
Apparato respiratorio Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti di protezione dai microrganismi Corpo intero o porzioni di esso Indumenti di protezione dagli agenti biologici Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
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AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - LIQUIDI |
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Contatto diretto e indiretto |
Mani Guanti di protezione dai microrganismi Corpo intero o porzioni di esso Indumenti di protezione dagli agenti biologici Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Schizzi, spruzzi e getti |
Mani Guanti di protezione dai microrganismi |
|
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Avambracci Soprammaniche di protezione dai microrganismi |
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Piedi/gambe Ghette e copristivali protettivi |
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Corpo intero Indumenti di protezione dagli agenti biologici |
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AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - MATERIALI, PERSONE, ANIMALI ecc. |
|||||||||||||||||||||||||||
Contatto diretto e indiretto |
Mani Guanti di protezione dai microrganismi Corpo intero o porzioni di esso Indumenti di protezione dagli agenti biologici Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
IV. ALTRI RISCHI
Rischi |
Parte del corpo interessata Tipo di attrezzatura di protezione individuale |
Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*) |
Settori e rami industriali |
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Mancanza di visibilità |
Corpo intero Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore |
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Carenza di ossigeno |
Apparato respiratorio Dispositivi isolanti di protezione delle vie respiratorie |
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Apparato respiratorio Attrezzature per immersione |
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Annegamento |
Corpo intero Giubbotto salvagente |
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(1) In determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la pelle dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, «complemento o accessorio» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425.
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/54 |
DIRETTIVA (UE) 2019/1833 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2019
che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro comporta la protezione dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro. |
(2) |
L’attuazione delle direttive relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra cui la direttiva 2000/54/CE, è stata oggetto di una valutazione ex post, denominata valutazione REFIT. La valutazione ha esaminato la pertinenza delle direttive, le ricerche e le nuove conoscenze scientifiche nei vari settori interessati. La valutazione REFIT, alla quale fa riferimento il documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), conclude tra l’altro che è necessario modificare l’elenco degli agenti biologici dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE in funzione del progresso scientifico e tecnico e che è opportuno migliorare la coerenza con altre direttive pertinenti. |
(3) |
Nella comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4) la Commissione ha ribadito che la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, benché abbia confermato che la normativa in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, ha anche evidenziato che è possibile aggiornare norme obsolete e garantire una migliore e maggiore protezione, conformità e applicazione delle norme. La Commissione sottolinea la particolare necessità di aggiornare l’elenco degli agenti biologici dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE. |
(4) |
La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Detta direttiva si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori agli agenti biologici. |
(5) |
Dato che i risultati di una valutazione del rischio possono evidenziare un’esposizione involontaria ad agenti biologici, potrebbe essere necessario prendere in considerazione anche altre attività lavorative non incluse nell’allegato I della direttiva 2000/54/CE. L’elenco indicativo delle attività figurante nell’allegato I della direttiva 2000/54/CE dovrebbe quindi essere modificato inserendo una frase introduttiva per indicare il carattere non esaustivo dell’elenco. |
(6) |
L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono provocare malattie infettive nei soggetti umani, classificati secondo il livello di rischio di infezione. In linea con la nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tener conto dello stato delle conoscenze più recente per quanto riguarda gli sviluppi scientifici che hanno comportato cambiamenti significativi dall’ultimo aggiornamento dell’elenco, in particolare per quanto concerne la tassonomia, la nomenclatura, la classificazione e le caratteristiche degli agenti biologici nonché l’esistenza di nuovi agenti biologici. |
(7) |
Gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE stabiliscono le misure e i livelli di contenimento per i laboratori, i servizi veterinari e l’industria. È opportuno modificare e ristrutturare tali allegati al fine di tenere conto delle misure di contenimento e delle altre misure di protezione comprese nella direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e di allinearli ad esse. |
(8) |
Nell’elaborazione dell’attuale aggiornamento degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE è stata presa in considerazione la necessità di mantenere i livelli di protezione esistenti per i lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa del proprio lavoro e di garantire che le modifiche tengano conto soltanto degli sviluppi scientifici del settore che richiedono adattamenti di ordine strettamente tecnico sul luogo di lavoro. |
(9) |
Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato in merito alle misure derivanti dall’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che sono richieste per mantenere efficace e idonea allo scopo la normativa dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
(10) |
Nel suo parere relativo alla modernizzazione delle sei direttive sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro volta a garantire un luogo di lavoro più sano e sicuro per tutti (Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All (6)) adottato il 6 dicembre 2017, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di modificare la direttiva 2000/54/CE al fine di migliorarne la pertinenza e l’efficacia. |
(11) |
In un successivo parere relativo agli aggiornamenti tecnici degli allegati della direttiva sugli agenti biologici [Opinion on technical updates to the annexes of the Biological Agents Directive (2000/54/EC) (7)] adottato il 31 maggio 2018, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di effettuare specifici aggiornamenti degli allegati I, III, V e VI al fine di rispecchiare gli sviluppi tecnologici e scientifici più recenti del settore. |
(12) |
Nell’elaborazione dell’attuale aggiornamento degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE la Commissione è stata assistita da esperti, rappresentanti degli Stati membri, che hanno fornito un sostegno tecnico e scientifico. |
(13) |
In conformità alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (8) adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscono il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. |
(14) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (9), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.
(2) Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it.
(3) SWD(2017) 10 final.
(4) COM(2017) 12 final.
(5) Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75).
(6) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.
(7) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 434/18.
(8) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(9) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
ALLEGATO
1)
L’allegato I della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:«ALLEGATO I
ELENCO INDICATIVO DEI TIPI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI
(Articolo 4, paragrafo 2)
Nota preliminare
Se il risultato della valutazione del rischio, effettuata in conformità all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva, rivela un’esposizione involontaria ad agenti biologici, possono esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che dovrebbero essere prese in considerazione.
1. |
Attività in industrie alimentari. |
2. |
Attività nell’agricoltura. |
3. |
Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale. |
4. |
Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. |
5. |
Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. |
6. |
Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti. |
7. |
Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico. |
2)
L’allegato III della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:«ALLEGATO III
CLASSIFICAZIONE COMUNITARIA
(Articolo 2, secondo comma, e articolo 18)
NOTE INTRODUTTIVE
1. |
Conformemente al campo d’applicazione della direttiva, nella classificazione sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.
Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti. Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull’uomo. Nella compilazione del presente elenco di agenti biologici classificati non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati. |
2. |
La classificazione degli agenti biologici è basata sull’effetto esercitato da tali agenti su lavoratori sani.
Non è stato specificamente tenuto conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento. La valutazione del rischio prescritta dalla direttiva dovrebbe prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori. In alcuni processi industriali, alcuni lavori di laboratorio o alcune attività a contatto con animali che comportano o possono comportare un’esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare l’articolo 16 della direttiva. |
3. |
Gli agenti biologici che non sono stati classificati nei gruppi 2, 3 e 4 dell’elenco non sono implicitamente classificati nel gruppo 1.
Per i generi comprendenti più di una specie notoriamente patogena per l’uomo, l’elenco include le specie più frequentemente responsabili delle malattie e un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute. Se nella classificazione degli agenti biologici viene menzionato un intero genere, è implicito che sono esclusi specie e ceppi notoriamente non patogeni. |
4. |
Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, non deve necessariamente essere applicato il contenimento del suo ceppo parentale richiesto dalla classificazione, purché sia valutato adeguatamente il rischio sul luogo di lavoro.
Ciò avviene ad esempio quando tale ceppo deve essere utilizzato come prodotto o componente di un prodotto per scopi profilattici o terapeutici. |
5. |
La nomenclatura degli agenti classificati utilizzata per il presente elenco riflette ed è conforme agli accordi internazionali più recenti sulla tassonomia e sulla nomenclatura degli agenti in vigore al momento della sua elaborazione. |
6. |
L’elenco di agenti biologici classificati riflette lo stato delle conoscenze al momento in cui è stato concepito.
Sarà aggiornato non appena non rifletterà più lo stato delle conoscenze. |
7. |
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e non sono stati valutati e classificati nel presente allegato siano classificati come minimo nel gruppo 2, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano la prova che è improbabile che causino malattie nell’uomo. |
8. |
Alcuni agenti biologici classificati nel gruppo 3 e indicati con un doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono presentare un rischio d’infezione limitato per i lavoratori dato che normalmente l’infezione non è trasmessa per via aerea.
Gli Stati membri valutano le misure di contenimento da applicare a tali agenti biologici tenendo conto della natura delle specifiche attività in questione e della quantità dell’agente biologico interessato, per determinare se, in particolari circostanze, è possibile fare a meno di alcune di queste misure. |
9. |
Le prescrizioni in materia di contenimento derivanti dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo vitale del parassita in cui questo può essere infettivo per l’uomo sul luogo di lavoro. |
10. |
Il presente elenco contiene anche indicazioni separate per i casi in cui gli agenti biologici possono causare reazioni allergiche o tossiche, i casi in cui è disponibile un vaccino efficace o i casi in cui è opportuno conservare per più di dieci anni un elenco dei lavoratori esposti.
Tali indicazioni sono sistematizzate in note così formulate:
Le vaccinazioni preventive devono essere effettuate tenendo conto del codice di condotta figurante nell’allegato VII. |
BATTERI
e organismi simili
NB: Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell’intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell’elenco, ma notoriamente patogene per l’uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3.
Agente biologico |
Classificazione |
Note |
Actinomadura madurae |
2 |
|
Actinomadura pelletieri |
2 |
|
Actinomyces gerencseriae |
2 |
|
Actinomyces israelii |
2 |
|
Actinomyces spp. |
2 |
|
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans) |
2 |
|
Anaplasma spp. |
2 |
|
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum) |
2 |
|
Arcobacter butzleri |
2 |
|
Bacillus anthracis |
3 |
T |
Bacteroides fragilis |
2 |
|
Bacteroides spp. |
2 |
|
Bartonella bacilliformis |
2 |
|
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) |
2 |
|
Bartonella (Rochalimaea) spp. |
2 |
|
Bordetella bronchiseptica |
2 |
|
Bordetella parapertussis |
2 |
|
Bordetella pertussis |
2 |
T, V |
Bordetella spp. |
2 |
|
Borrelia burgdorferi |
2 |
|
Borrelia duttonii |
2 |
|
Borrelia recurrentis |
2 |
|
Borrelia spp. |
2 |
|
Brachyspira spp. |
2 |
|
Brucella abortus |
3 |
|
Brucella canis |
3 |
|
Brucella inopinata |
3 |
|
Brucella melitensis |
3 |
|
Brucella suis |
3 |
|
Burkholderia cepacia |
2 |
|
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) |
3 |
|
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) |
3 |
D |
Campylobacter fetus subsp. fetus |
2 |
|
Campylobacter fetus subsp. venerealis |
2 |
|
Campylobacter jejuni subsp. doylei |
2 |
|
Campylobacter jejuni subsp. jejuni |
2 |
|
Campylobacter spp. |
2 |
|
Cardiobacterium hominis |
2 |
|
Cardiobacterium valvarum |
2 |
|
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus) |
2 |
|
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae) |
2 |
|
Chlamydia felis (Chlamydophila felis) |
2 |
|
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae) |
2 |
|
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (ceppi aviari) |
3 |
|
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (altri ceppi) |
2 |
|
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis) |
2 |
|
Clostridium botulinum |
2 |
T |
Clostridium difficile |
2 |
T |
Clostridium perfringens |
2 |
T |
Clostridium tetani |
2 |
T, V |
Clostridium spp. |
2 |
|
Corynebacterium diphtheriae |
2 |
T, V |
Corynebacterium minutissimum |
2 |
|
Corynebacterium pseudotuberculosis |
2 |
T |
Corynebacterium ulcerans |
2 |
T |
Corynebacterium spp. |
2 |
|
Coxiella burnetii |
3 |
|
Edwardsiella tarda |
2 |
|
Ehrlichia spp. |
2 |
|
Eikenella corrodens |
2 |
|
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum) |
2 |
|
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) |
2 |
|
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae) |
2 |
|
Enterobacter spp. |
2 |
|
Enterococcus spp. |
2 |
|
Erysipelothrix rhusiopathiae |
2 |
|
Escherichia coli (eccetto i ceppi non patogeni) |
2 |
|
Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (per esempio O157:H7 oppure O103) |
3 (*1) |
T |
Fluoribacter bozemanae (Legionella) |
2 |
|
Francisella hispaniensis |
2 |
|
Francisella tularensis subsp. holarctica |
2 |
|
Francisella tularensis subsp. mediasiatica |
2 |
|
Francisella tularensis subsp. novicida |
2 |
|
Francisella tularensis subsp. tularensis |
3 |
|
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme |
2 |
|
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum |
2 |
|
Gardnerella vaginalis |
2 |
|
Haemophilus ducreyi |
2 |
|
Haemophilus influenzae |
2 |
V |
Haemophilus spp. |
2 |
|
Helicobacter pylori |
2 |
|
Helicobacter spp. |
2 |
|
Klebsiella oxytoca |
2 |
|
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae |
2 |
|
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae |
2 |
|
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis |
2 |
|
Klebsiella spp. |
2 |
|
Legionella pneumophila subsp. fraseri |
2 |
|
Legionella pneumophila subsp. pascullei |
2 |
|
Legionella pneumophila subsp. pneumophila |
2 |
|
Legionella spp. |
2 |
|
Leptospira interrogans (tutti i sierotipi) |
2 |
|
Leptospira interrogans spp. |
2 |
|
Listeria monocytogenes |
2 |
|
Listeria ivanovii subsp. ivanovii |
2 |
|
Listeria invanovii subsp. londoniensis |
2 |
|
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii) |
2 |
|
Morganella morganii subsp. sibonii |
2 |
|
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus |
2 |
|
Mycobacterium africanum |
3 |
V |
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium) |
2 |
|
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) |
2 |
|
Mycobacterium avium subsp. silvaticum |
2 |
|
Mycobacterium bovis |
3 |
V |
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae) |
3 |
|
Mycobacterium chelonae |
2 |
|
Mycobacterium chimaera |
2 |
|
Mycobacterium fortuitum |
2 |
|
Mycobacterium intracellulare |
2 |
|
Mycobacterium kansasii |
2 |
|
Mycobacterium leprae |
3 |
|
Mycobacterium malmoense |
2 |
|
Mycobacterium marinum |
2 |
|
Mycobacterium microti |
3 (*1) |
|
Mycobacterium pinnipedii |
3 |
|
Mycobacterium scrofulaceum |
2 |
|
Mycobacterium simiae |
2 |
|
Mycobacterium szulgai |
2 |
|
Mycobacterium tuberculosis |
3 |
V |
Mycobacterium ulcerans |
3 (*1) |
|
Mycobacterium xenopi |
2 |
|
Mycoplasma hominis |
2 |
|
Mycoplasma pneumoniae |
2 |
|
Mycoplasma spp. |
2 |
|
Neisseria gonorrhoeae |
2 |
|
Neisseria meningitidis |
2 |
V |
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) |
2 |
|
Nocardia asteroides |
2 |
|
Nocardia brasiliensis |
2 |
|
Nocardia farcinica |
2 |
|
Nocardia nova |
2 |
|
Nocardia otitidiscaviarum |
2 |
|
Nocardia spp. |
2 |
|
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) |
3 |
|
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida) |
2 |
|
Pasteurella multocida subsp. multocida |
2 |
|
Pasteurella multocida subsp. septica |
2 |
|
Pasteurella spp. |
2 |
|
Peptostreptococcus anaerobius |
2 |
|
Plesiomonas shigelloides |
2 |
|
Porphyromonas spp. |
2 |
|
Prevotella spp. |
2 |
|
Proteus mirabilis |
2 |
|
Proteus penneri |
2 |
|
Proteus vulgaris |
2 |
|
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) |
2 |
|
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) |
2 |
|
Providencia spp. |
2 |
|
Pseudomonas aeruginosa |
2 |
T |
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii) |
2 |
|
Rickettsia africae |
3 |
|
Rickettsia akari |
3 (*1) |
|
Rickettsia australis |
3 |
|
Rickettsia canadensis |
2 |
|
Rickettsia conorii |
3 |
|
Rickettsia heilongjiangensis |
3 (*1) |
|
Rickettsia japonica |
3 |
|
Rickettsia montanensis |
2 |
|
Rickettsia typhi |
3 |
|
Rickettsia prowazekii |
3 |
|
Rickettsia rickettsii |
3 |
|
Rickettsia sibirica |
3 |
|
Rickettsia spp. |
2 |
|
Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae |
2 |
|
Salmonella Enteritidis |
2 |
|
Salmonella Paratyphi A, B, C |
2 |
V |
Salmonella Typhi |
3 (*1) |
V |
Salmonella Typhimurium |
2 |
|
Salmonella (altri sierotipi) |
2 |
|
Shigella boydii |
2 |
|
Shigella dysenteriae(tipo 1) |
3 (*1) |
T |
Shigella dysenteriae, diversa dal tipo 1 |
2 |
|
Shigella flexneri |
2 |
|
Shigella sonnei |
2 |
|
Staphylococcus aureus |
2 |
T |
Streptobacillus moniliformis |
2 |
|
Streptococcus agalactiae |
2 |
|
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis |
2 |
|
Streptococcus pneumoniae |
2 |
T, V |
Streptococcus pyogenes |
2 |
T |
Streptococcus suis |
2 |
|
Streptococcus spp. |
2 |
|
Treponema carateum |
2 |
|
Treponema pallidum |
2 |
|
Treponema pertenue |
2 |
|
Treponema spp. |
2 |
|
Trueperella pyogenes |
2 |
|
Ureaplasma parvum |
2 |
|
Ureaplasma urealyticum |
2 |
|
Vibrio cholerae (compreso El Tor) |
2 |
T, V |
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica) |
2 |
|
Vibrio spp. |
2 |
|
Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica |
2 |
|
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica |
2 |
|
Yersinia pestis |
3 |
|
Yersinia pseudotuberculosis |
2 |
|
Yersinia spp. |
2 |
|
VIRUS (*)
* Cfr. note introduttive, punto 7.
NB: I virus sono elencati secondo il loro ordine (O), la famiglia (F) e il genere (G).
Agente biologico (specie di virus oppure ordine tassonomico indicato) |
Classificazione |
Note |
Bunyavirales (O) |
|
|
Hantaviridae (F) |
|
|
Orthohantavirus (G) |
|
|
Orthohantavirus Andes (specie hantavirus che causa la sindrome polmonare da hantavirus [HPS]) |
3 |
|
Orthohantavirus Bayou |
3 |
|
Orthohantavirus Black Creek Canal |
3 |
|
Orthohantavirus Cano Delgadito |
3 |
|
Orthohantavirus Choclo |
3 |
|
Orthohantavirus Belgrado-Dobrava (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con sindrome renale [HFRS]) |
3 |
|
Orthohantavirus El Moro Canyon |
3 |
|
Orthohantavirus Hantaan (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con sindrome renale [HFRS]) |
3 |
|
Orthohantavirus Laguna Negra |
3 |
|
Orthohantavirus Prospect Hill |
2 |
|
Orthohantavirus Puumala (specie hantavirus che causa la nefropatia epidemica [NE]) |
2 |
|
Orthohantavirus Seoul (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con sindrome renale [HFRS]) |
3 |
|
Orthohantavirus Sin Nombre (specie hantavirus che causa la sindrome polmonare da hantavirus [HPS]) |
3 |
|
Altri hantavirus notoriamente patogeni |
2 |
|
Nairoviridae (F) |
|
|
Orthonairovirus (G) |
|
|
Orthonairovirus della febbre emorragica Crimea-Congo |
4 |
|
Orthonairovirus Dugbe |
2 |
|
Orthonairovirus Hazara |
2 |
|
Orthonairovirus della malattia ovina di Nairobi |
2 |
|
Altri nairovirus notoriamente patogeni |
2 |
|
Peribunyaviridae (F) |
|
|
Orthobunyavirus (G) |
|
|
Orthobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston) |
2 |
|
Orthobunyavirus encefalite della California |
2 |
|
Orthobunyavirus Oropouche |
3 |
|
Altri orthobunyavirus notoriamente patogeni |
2 |
|
Phenuiviridae (F) |
|
|
Phlebovirus (G) |
|
|
Phlebovirus Bhanja |
2 |
|
Phlebovirus Punta Toro |
2 |
|
Phle bovirus della febbre della valle del Rift |
3 |
|
Phlebovirus della febbre da flebotomi di Napoli (virus Toscana) |
2 |
|
Phlebovirus SFTS (virus della febbre alta con sindrome trombocitopenia) |
3 |
|
Altri phlebovirus notoriamente patogeni |
2 |
|
Herpesvirales (O) |
|
|
Herpesviridae (F) |
|
|
Cytomegalovirus (G) |
|
|
Herpesvirus beta umano 5 (cytomegalovirus) |
2 |
|
Lymphocryptovirus (G) |
|
|
Herpesvirus gamma umano 4 (virus di Epstein-Barr) |
2 |
|
Rhadinoovirus (G) |
|
|
Herpesvirus gamma umano 8 |
2 |
D |
Roseolovirus (G) |
|
|
Herpesvirus beta umano 6 A (virus umano B-linfotropico) |
2 |
|
Herpesvirus beta umano 6B |
2 |
|
Herpesvirus beta umano 7 |
2 |
|
Simplexvirus (G) |
|
|
Herpesvirus alfa 1 Macacine (herpesvirus simiae, herpesvirus B) |
3 |
|
Herpesvirus alfa umano 1 (herpesvirus umano 1, herpes simplex virus di tipo 1) |
2 |
|
Herpesvirus alfa umano 2 (herpesvirus umano 2, herpes simplex virus di tipo 2) |
2 |
|
Varicellovirus (G) |
|
|
Herpesvirus alfa umano 3 (herpesvirus varicella-zoster) |
2 |
V |
Mononegavirales (O) |
|
|
Filoviridae (F) |
|
|
Ebolavirus (G) |
4 |
|
Marburgvirus (G) |
|
|
Marburgvirus di Marburgo |
4 |
|
Paramyxoviridae (F) |
|
|
Avulavirus (G) |
|
|
Virus della malattia di Newcastle |
2 |
|
Henipavirus (G) |
|
|
Henipavirus di Hendra |
4 |
|
Henipavirus di Nipah |
4 |
|
Morbillivirus (G) |
|
|
Virus del morbillo |
2 |
V |
Respirovirus (G) |
|
|
Respirovirus umano 1 (virus parainfluenzale 1) |
2 |
|
Respirovirus umano 3 (virus parainfluenzale 3) |
2 |
|
Rubulavirus (G) |
|
|
Rubulavirus parotite |
2 |
V |
Rubulavirus umano 2 (virus parainfluenzale 2) |
2 |
|
Rubulavirus umano 4 (virus parainfluenzale 4) |
2 |
|
Pneumoviridae (F) |
|
|
Metapneumovirus (G) |
|
|
Orthopneumovirus (G) |
|
|
Orthopneumovirus umano (virus respiratorio sinciziale) |
2 |
|
Rhabdoviridae (F) |
|
|
Lyssavirus (G) |
|
|
Lyssavirus del pipistrello australiano (ABLV) |
3 (*3) |
V |
Lyssavirus Duvenhage (DUVV) |
3 (*3) |
V |
Lyssavirus 1 del pipistrello europeo (EBLV-1) |
3 (*3) |
V |
Lyssavirus 2 del pipistrello europeo (EBLV-1) |
3 (*3) |
V |
Lagos bat lyssavirus (LBV) |
3 (*3) |
|
Mokola lyssavirus (MOKV) |
3 |
|
Lyssavirus della rabbia |
3 (*3) |
V |
Vesiculovirus (G) |
|
|
Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus Alagoas |
2 |
|
Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus Indiana |
2 |
|
Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus New Jersey |
2 |
|
Vesiculovirus Piry (Piry virus) |
2 |
|
Nidovirales (O) |
|
|
Coronaviridae (F) |
|
|
Betacoronavirus (G) |
|
|
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS) |
3 |
|
Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS) |
3 |
|
Altre Coronaviridae notoriamente patogene |
2 |
|
Picornavirales (O) |
|
|
Picornaviridae (F) |
|
|
Cardiovirus (G) |
|
|
Virus Saffold |
2 |
|
Cosavirus (G) |
|
|
Cosavirus A |
2 |
|
Enterovirus (G) |
|
|
Enterovirus A |
2 |
|
Enterovirus B |
2 |
|
Enterovirus C |
2 |
|
Enterovirus D, enterovirus umano tipo 70 (virus della congiuntivite acuta emorragica) |
2 |
|
Rhinovirus |
2 |
|
Poliovirus, tipo 1 e 3 |
2 |
V |
Poliovirus, tipo 2 (1) |
3 |
V |
Hepatovirus (G) |
|
|
Hepatovirus A (virus dell’epatite A, enterovirus umano tipo 72) |
2 |
V |
Kobuvirus (G) |
|
|
Aichivirus A (virus Aichi 1) |
2 |
|
Parechovirus (G) |
|
|
Parechovirus A |
2 |
|
Parechovirus B (virus Ljungan) |
2 |
|
Altre Picornaviridae notoriamente patogene |
2 |
|
Non assegnato (O) |
|
|
Adenoviridae (F) |
2 |
|
Astroviridae (F) |
2 |
|
Arenaviridae (F) |
|
|
Mammarenavirus (G) |
|
|
Mammarenavirus brasiliano |
4 |
|
Mammarenavirus Chapare |
4 |
|
Mammarenavirus Flexal |
3 |
|
Mammarenavirus Guanarito |
4 |
|
Mammarenavirus Junín |
4 |
|
Mammarenavirus Lassa |
4 |
|
Mammarenavirus Lujo |
4 |
|
Mammarenavirus della coriomeningite linfocitaria, ceppi neurotropi |
2 |
|
Mammarenavirus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) |
2 |
|
Mammarenavirus Machupo |
4 |
|
Mammarenavirus Mobala |
2 |
|
Mammarenavirus Mopeia |
2 |
|
Mammarenavirus Tacaribe |
2 |
|
Mammarenavirus Whitewater Arroyo |
3 |
|
Caliciviridae (F) |
|
|
Norovirus (G) |
|
|
Norovirus (virus Norwalk) |
2 |
|
Altre Caliciviridae notoriamente patogene |
2 |
|
Hepadnaviridae (F) |
|
|
Orthohepadnavirus (G) |
|
|
Virus dell’epatite B |
3 (*3) |
V, D |
Hepeviridae (F) |
|
|
Orthohepevirus (G) |
|
|
Orthohepevirus A (virus dell’epatite E) |
2 |
|
Flaviviridae(F) |
|
|
Flavivirus (G) |
|
|
Virus dengue |
3 |
|
Virus dell’encefalite giapponese |
3 |
V |
Virus della malattia della foresta di Kyasanur |
3 |
V |
Virus Louping ill |
3 (*3) |
|
Virus dell’encefalite di Murray Valley (virus dell’encefalite australiana) |
3 |
|
Virus della febbre emorragica di Omsk |
3 |
|
Virus Powassan |
3 |
|
Virus Rocio |
3 |
|
Virus dell’encefalite di St. Louis |
3 |
|
Virus dell’encefalite da zecche |
|
|
Virus Absettarov |
3 |
|
Virus Hanzalova |
3 |
|
Virus Hypr |
3 |
|
Virus Kumlinge |
3 |
|
Virus Negishi |
3 |
|
Encefalite russa primaverile-estiva (1) |
3 |
V |
Virus dell’encefalite da zecche, sottotipo europeo centrale |
3 (*3) |
V |
Virus dell’encefalite da zecche, sottotipo estremo oriente |
3 |
|
Virus dell’encefalite da zecche, sottotipo siberiano |
3 |
V |
Virus Wesselsbron |
3 (*3) |
|
Virus della febbre del Nilo occidentale |
3 |
|
Virus della febbre gialla |
3 |
V |
Virus Zika |
2 |
|
Altri flavivirus notoriamente patogeni |
2 |
|
Hepacivirus (G) |
|
|
Hepacivirus C (virus dell’epatite C) |
3 (*3) |
D |
Orthomyxoviridae (F) |
|
|
Gammainfluenzavirus (G) |
|
|
Virus dell’influenza C |
2 |
V (3) |
Influenzavirus A (G) |
|
|
Virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità HPAIV (H5), per esempio H5N1 |
3 |
|
Virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità HPAIV (H7), per esempio H7N7, H7N9 |
3 |
|
Virus dell’influenza A |
2 |
V (3) |
Virus dell’influenza A, A/New York/1/18 (H1N1) (influenza spagnola 1918) |
3 |
|
Virus dell’influenza A, A/Singapore/1/57 (H2N2) |
3 |
|
Virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) H7N9 |
3 |
|
Influenzavirus B (G) |
|
|
Virus dell’influenza B |
2 |
V (3) |
Virus Thogoto (G) |
|
|
Virus Dhori (Orthomyxoviridae da zecche: Dhori) |
2 |
|
Virus Thogoto (Orthomyxoviridae da zecche: Thogoto) |
2 |
|
Papillomaviridae (F) |
2 |
D (4) |
Parvoviridae (F) |
|
|
Erythroparvovirus (G) |
|
|
Erythroparvovirus dei primati 1 (parvovirus umano, virus B19) |
2 |
|
Polyomaviridae (F) |
|
|
Betapolyomavirus (G) |
|
|
Poliomavirus umano 1 (virus BK) |
2 |
D (4) |
Poliomavirus umano 2 (virus JC) |
2 |
D (4) |
Poxviridae (F) |
|
|
Molluscipoxvirus (G) |
|
|
Virus Molluscum contagiosum |
2 |
|
Orthopoxvirus (G) |
|
|
Virus del vaiolo bovino |
2 |
|
Virus del vaiolo della scimmia |
3 |
V |
Virus del vaccino [incl. virus del vaiolo del bufalo (5), virus del vaiolo dell’elefante (6), virus del vaiolo del coniglio (7)] |
2 |
|
Virus del vaiolo (Variola maior e minor) |
4 |
V |
Parapoxvirus (G) |
|
|
Virus Orf |
2 |
|
Virus dello pseudovaiolo bovino (virus del nodulo dei mungitori, parapoxvirus bovis) |
2 |
|
Yatapoxvirus (G) |
|
|
Virus Tanapox |
2 |
|
Virus del tumore delle scimmie di Yaba |
2 |
|
Reoviridae (F) |
|
|
Seadornavirus (G) |
|
|
Virus Banna |
2 |
|
Coltivirus (G) |
2 |
|
Rotavirus (G) |
2 |
|
Orbivirus (G) |
2 |
|
Retroviridae (F) |
|
|
Deltaretrovirus (G) |
|
|
Virus T-linfotropico dei primati di tipo 1 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 1) |
3 (*3) |
D |
Virus T-linfotropico dei primati di tipo 2 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 2) |
3 (*3) |
D |
Lentivirus (G) |
|
|
Virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1 |
3 (*3) |
D |
Virus dell’immunodeficienza umana di tipo 2 |
3 (*3) |
D |
Virus dell’immunodeficienza delle scimmie (SIV) (8) |
2 |
|
Togaviridae(F) |
|
|
Alphavirus (G) |
|
|
Cabassouvirus |
3 |
|
Virus dell’encefalomielite equina orientale |
3 |
V |
Virus Bebaru |
2 |
|
Virus Chikungunya |
3 (*3) |
|
Virus Everglades |
3 (*3) |
|
Virus Mayaro |
3 |
|
Virus Mucambo |
3 (*3) |
|
Virus Ndumu |
3 (*3) |
|
Virus O’nyong-nyong |
2 |
|
Virus del fiume Ross |
2 |
|
Virus della foresta di Semliki |
2 |
|
Virus Sindbis |
2 |
|
Virus Tonate |
3 (*3) |
|
Virus dell’encefalomielite equina venezuelana |
3 |
V |
Virus dell’encefalomielite equina occidentale |
3 |
V |
Altri alphavirus notoriamente patogeni |
2 |
|
Rubivirus (G) |
|
|
Virus della rosolia |
2 |
V |
Non assegnato(F) |
|
|
Deltavirus (G) |
|
|
Virus dell’epatite Delta (2) |
2 |
V, D |
AGENTI DI MALATTIE PRIONICHE
Agente biologico |
Classificazione |
Note |
Agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob |
3 (*4) |
D (9) |
Variante dell’agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob |
3 (*4) |
D (9) |
Agente dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e di altre encefalopatie spongiformi trasmissibili (TES) animali |
3 (*4) |
D (9) |
Agente della sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker |
3 (*4) |
D (9) |
Agente del kuru |
3 (*4) |
D (9) |
Agente della scrapie |
2 |
|
PARASSITI
NB: Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell’intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell’elenco, ma notoriamente patogene per l’uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3.
Agente biologico |
Classificazione |
Note |
Acanthamoeba castellani |
2 |
|
Ancylostoma duodenale |
2 |
|
Angiostrongylus cantonensis |
2 |
|
Angiostrongylus costaricensis |
2 |
|
Anisakis simplex |
2 |
A |
Ascaris lumbricoides |
2 |
A |
Ascaris suum |
2 |
A |
Babesia divergens |
2 |
|
Babesia microti |
2 |
|
Balamuthia mandrillaris |
3 |
|
Balantidium coli |
2 |
|
Brugia malayi |
2 |
|
Brugia pahangi |
2 |
|
Brugia timori |
2 |
|
Capillaria philippinensis |
2 |
|
Capillaria spp. |
2 |
|
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis) |
2 |
|
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini) |
2 |
|
Cryptosporidium hominis |
2 |
|
Cryptosporidium parvum |
2 |
|
Cyclospora cayetanensis |
2 |
|
Dicrocoelium dentriticum |
2 |
|
Dipetalonema streptocerca |
2 |
|
Diphyllobothrium latum |
2 |
|
Dracunculus medinensis |
2 |
|
Echinococcus granulosus |
3 (*5) |
|
Echinococcus multilocularis |
3 (*5) |
|
Echinococcus oligarthrus |
3 (*5) |
|
Echinococcus vogeli |
3 (*5) |
|
Entamoeba histolytica |
2 |
|
Enterobius vermicularis |
2 |
|
Enterocytozoon bieneusi |
2 |
|
Fasciola gigantica |
2 |
|
Fasciola hepatica |
2 |
|
Fasciolopsis buski |
2 |
|
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis) |
2 |
|
Heterophyes spp. |
2 |
|
Hymenolepis diminuta |
2 |
|
Hymenolepis nana |
2 |
|
Leishmania aethiopica |
2 |
|
Leishmania braziliensis |
3 (*5) |
|
Leishmania donovani |
3 (*5) |
|
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis) |
3 (*5) |
|
Leishmania infantum (Leishmania chagasi) |
3 (*5) |
|
Leishmania major |
2 |
|
Leishmania mexicana |
2 |
|
Leishmania panamensis (Viannia panamensis) |
3 (*5) |
|
Leishmania peruviana |
2 |
|
Leishmania tropica |
2 |
|
Leishmania spp. |
2 |
|
Loa loa |
2 |
|
Mansonella ozzardi |
2 |
|
Mansonella perstans |
2 |
|
Mansonella streptocerca |
2 |
|
Metagonimus spp. |
2 |
|
Naegleria fowleri |
3 |
|
Necator americanus |
2 |
|
Onchocerca volvulus |
2 |
|
Opisthorchis felineus |
2 |
|
Opisthorchis spp. |
2 |
|
Paragonimus westermani |
2 |
|
Paragonimus spp. |
2 |
|
Plasmodium falciparum |
3 (*5) |
|
Plasmodium knowlesi |
3 (*5) |
|
Plasmodium spp. (umano e scimmiesco) |
2 |
|
Sarcocystis suihominis |
2 |
|
Schistosoma haematobium |
2 |
|
Schistosoma intercalatum |
2 |
|
Schistosoma japonicum |
2 |
|
Schistosoma mansoni |
2 |
|
Schistosoma mekongi |
2 |
|
Strongyloides stercoralis |
2 |
|
Strongyloides spp. |
2 |
|
Taenia saginata |
2 |
|
Taenia solium |
3 (*5) |
|
Toxocara canis |
2 |
|
Toxocara cati |
2 |
|
Toxoplasma gondii |
2 |
|
Trichinella nativa |
2 |
|
Trichinella nelsoni |
2 |
|
Trichinella pseudospiralis |
2 |
|
Trichinella spiralis |
2 |
|
Trichomonas vaginalis |
2 |
|
Trichostrongylus orientalis |
2 |
|
Trichostrongylus spp. |
2 |
|
Trichuris trichiura |
2 |
|
Trypanosoma brucei brucei |
2 |
|
Trypanosoma brucei gambiense |
2 |
|
Trypanosoma brucei rhodesiense |
3 (*5) |
|
Trypanosoma cruzi |
3 (*5) |
|
Wuchereria bancrofti |
2 |
|
FUNGHI
NB:Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell’intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell’elenco, ma notoriamente patogene per l’uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3.
Agente biologico |
Classificazione |
Note |
Aspergillus flavus |
2 |
A |
Aspergillus fumigatus |
2 |
A |
Aspergillus spp. |
2 |
|
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) |
3 |
|
Blastomyces gilchristii |
3 |
|
Candida albicans |
2 |
A |
Candida dubliniensis |
2 |
|
Candida glabrata |
2 |
|
Candida parapsilosis |
2 |
|
Candida tropicalis |
2 |
|
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides) |
3 |
|
Cladophialophora modesta |
3 |
|
Cladophialophora spp. |
2 |
|
Coccidioides immitis |
3 |
A |
Coccidioides posadasii |
3 |
A |
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora) |
2 |
A |
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) |
2 |
A |
Emmonsia parva var. parva |
2 |
|
Emmonsia parva var. crescens |
2 |
|
Epidermophyton floccosum |
2 |
A |
Epidermophyton spp. |
2 |
|
Fonsecaea pedrosoi |
2 |
|
Histoplasma capsulatum |
3 |
|
Histoplasma capsulatum var. farciminosum |
3 |
|
Histoplasma duboisii |
3 |
|
Madurella grisea |
2 |
|
Madurella mycetomatis |
2 |
|
Microsporum spp. |
2 |
A |
Nannizzia spp. |
2 |
|
Neotestudina rosatii |
2 |
|
Paracoccidioides brasiliensis |
3 |
A |
Paracoccidioides lutzii |
3 |
|
Paraphyton spp. |
2 |
|
Rhinocladiella mackenziei |
3 |
|
Scedosporium apiospermum |
2 |
|
Scedosporium prolificans (inflatum) |
2 |
|
Sporothrix schenckii |
2 |
|
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei) |
2 |
A |
Trichophyton rubrum |
2 |
A |
Trichophyton tonsurans |
2 |
A |
Trichophyton spp. |
2 |
|
3)
L’allegato V della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:«ALLEGATO V
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
[Articolo 15, paragrafo 3, e articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b)]
Nota preliminare
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, non indichino il contrario.
A. Misure di contenimento |
B. Livelli di contenimento |
||
2 |
3 |
4 |
|
Luogo di lavoro |
|||
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio |
No |
Raccomandato |
Sì |
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione |
No |
Raccomandato |
Sì |
Impianti |
|||
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento |
Se del caso |
Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea |
Sì |
Attrezzature |
|||
4. L’aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA1 o simile |
No |
Sì, per l’aria in entrata e in uscita |
Sì, per l’aria in uscita |
5. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica |
No |
Raccomandato |
Sì |
6. Superfici impermeabili all’acqua e facili da pulire |
Sì, per bancone e pavimento |
Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio |
Sì, per bancone, pareti, pavimento e soffitto |
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti |
Raccomandato |
Sì |
Sì |
Sistema di funzionamento |
|||
8. L’accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti |
Raccomandato |
Sì |
Sì, attraverso una zona filtro (airlock)2 |
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti |
Raccomandato |
Sì |
Sì |
10. Procedure specifiche di disinfezione |
Sì |
Sì |
Sì |
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell’agente biologico |
Sì |
Sì |
Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza |
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area di contenimento |
No |
Raccomandato |
Raccomandato |
Rifiuti |
|||
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali |
Raccomandato |
Sì, sul sito o fuori sito |
Sì, sul sito |
Altre misure |
|||
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura |
No |
Raccomandato |
Sì |
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti |
Raccomandato |
Raccomandato |
Sì |
4)
L’allegato VI della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:«ALLEGATO VI
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
[Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 16, paragrafo 2, lettera a)]
Nota preliminare
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.
A. Misure di contenimento |
B. Livelli di contenimento |
||
2 |
3 |
4 |
|
Informazioni generali |
|||
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall’ambiente |
Sì |
Sì |
Sì |
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: |
minimizzare la dispersione |
impedire la dispersione |
impedire la dispersione |
3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: |
minimizzare la dispersione |
impedire la dispersione |
impedire la dispersione |
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati: |
inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati |
inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati |
inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati |
5. I sigilli devono essere progettati in modo da: |
minimizzare la dispersione |
impedire la dispersione |
impedire la dispersione |
6. L’area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l’intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita |
No |
Raccomandato |
Sì |
7. L’area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione |
No |
Raccomandato |
Sì |
Impianti |
|
||
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio |
Sì |
Sì |
Sì |
Attrezzature |
|||
9. L’aria in entrata e in uscita dall’area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (4) |
No |
Raccomandato |
Sì |
10. L’area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica |
No |
Raccomandato |
Sì |
11. L’area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell’aria |
Raccomandato |
Raccomandato |
Sì |
Sistema di funzionamento |
|||
12. I sistemi chiusi (5) devono essere situati all’interno di un’area controllata |
Raccomandato |
Raccomandato |
Sì, e costruiti a tal fine |
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico |
Raccomandato |
Sì |
Sì |
14. L’accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto |
Raccomandato |
Sì |
Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (6) |
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area controllata |
No |
Raccomandato |
Sì |
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi |
Sì, indumenti da lavoro |
Sì |
Sì, cambio completo di indumenti |
Rifiuti |
|||
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico |
No |
Raccomandato |
Sì |
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale |
Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati |
Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati |
Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati |
(*1) Cfr. note introduttive, punto 8.
(*2) Cfr. note introduttive, punto 7.
(1) Classificazione secondo il piano d’azione globale dell’OMS volto a ridurre al minimo il rischio di esposizione al poliovirus associato agli stabilimenti dopo l’eradicazione per tipo dei poliovirus selvaggi e la progressiva cessazione dell’utilizzo del vaccino antipoliomielitico orale (WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use).
(*3) Cfr. note introduttive, punto 8.
(1) Encefalite da zecche
(2) Il virus dell’epatite D (Delta) è patogeno nell’uomo solo in caso di un’infezione simultanea o secondaria causata dal virus dell’epatite B. La vaccinazione contro il virus dell’epatite B protegge quindi i lavoratori non affetti dal virus dell’epatite B contro il virus dell’epatite D.
(3) Solo per i tipi A e B.
(4) Raccomandato per le attività che comportano un contatto diretto con questi agenti.
(5) Sono stati identificati due virus: un virus del vaiolo del bufalo e una variante del virus del vaccino (virus vaccinia).
(6) Variante del virus del vaiolo bovino.
(7) Variante del virus vaccinia.
(8) Finora non sono state riscontrate nell’uomo malattie causate da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per le attività che comportano un’esposizione a tali retrovirus.
(*4) Cfr. note introduttive, punto 8.
(9) Raccomandato per le attività che comportano un contatto diretto con questi agenti.
(*5) Cfr. note introduttive, punto 8.
(2) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(3) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.
(4) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(5) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(6) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/80 |
DIRETTIVA (UE) 2019/1834 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2019
che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (1), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, dichiara che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la loro partecipazione al mercato del lavoro comprende una migliore assistenza medica a bordo delle navi. |
(2) |
L’attuazione delle direttive in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra cui la direttiva 92/29/CEE, è stata oggetto di una valutazione ex post, denominata valutazione REFIT. La valutazione ha esaminato la pertinenza delle direttive, lo stato della ricerca e le nuove conoscenze scientifiche nei vari settori interessati. La valutazione REFIT, richiamata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), conclude, tra l’altro, che è necessario aggiornare l’elenco della dotazione medica obbligatoria figurante nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE, come anche migliorare la coerenza con gli strumenti internazionali. |
(3) |
Nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti — Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4) la Commissione ha ribadito che, sebbene la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro abbia confermato che la legislazione in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, esistono margini per aggiornare le norme obsolete e garantire un miglioramento e un ampliamento della protezione, della conformità e dell’effettiva applicazione delle norme sul terreno. La Commissione sottolinea in particolare la necessità di aggiornare l’elenco della dotazione medica obbligatoria figurante nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE. |
(4) |
La direttiva 92/29/CEE stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica per coloro che svolgono un’attività professionale a bordo di una nave. Essa indica la dotazione medica da detenere a bordo e stabilisce l’attribuzione delle responsabilità, oltre ad elementi quali l’informazione, la formazione e il controllo. |
(5) |
L’allegato II della direttiva 92/29/CEE contiene un elenco non esauriente della dotazione medica da detenere a bordo, tra cui medicinali, attrezzature mediche e antidoti. Le prescrizioni riguardanti la dotazione medica obbligatoria variano in base alla categoria della nave, definita nell’allegato I della stessa direttiva. |
(6) |
È opportuno modificare l’allegato II della direttiva 92/29/CEE per tenere conto degli sviluppi scientifici e medici intervenuti dopo la sua adozione, in particolare per quanto riguarda i nuovi medicinali e le nuove attrezzature mediche disponibili, e i medicinali o le attrezzature mediche che non è più indispensabile detenere a bordo. In diversi casi, inoltre, la pratica medica ha dimostrato che è opportuno aggiornare o adattare la formulazione delle voci esistenti nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE, in modo da riflettere più adeguatamente le pratiche attuali. |
(7) |
Le navi operanti vicino alle coste o prive di cabine, appartenenti alla categoria C, dovrebbero essere oggetto di particolare considerazione in quanto esse sono solitamente di misure ridotte e potrebbero non avere spazio sufficiente per la dotazione medica completa. L’allegato II della direttiva 92/29/CEE dovrebbe pertanto consentire agli Stati membri di prevedere, in circostanze eccezionali, il ricorso ad alternative (per quanto riguarda i medicinali o le attrezzature mediche) per motivi obiettivamente giustificati. Date le specificità delle navi della categoria C, non è indispensabile detenere a bordo determinati articoli e pertanto l’elenco dei medicinali e delle attrezzature mediche per tale categoria dovrebbe essere leggermente ridotto. |
(8) |
È opportuno modificare l’allegato IV della direttiva 92/29/CEE per tenere conto della modifica dell’allegato II, in quanto l’allegato IV stabilisce uno schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi ed è pertanto strettamente correlato all’allegato II, di cui riproduce i contenuti a fini di controllo. |
(9) |
È opportuno modificare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per adeguarli agli strumenti internazionali, quali la Guida medica navale internazionale (5), oltre che per mantenere i livelli esistenti di protezione per coloro che svolgono un’attività professionale a bordo di una nave e per tenere conto degli sviluppi scientifici e medici nel settore, che impongono adeguamenti meramente tecnici sul luogo di lavoro. |
(10) |
Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato sulle misure derivanti dall’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», necessarie per preservare l’efficacia e l’idoneità allo scopo della legislazione unionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
(11) |
Nel documento «Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All» (6) (Parere sulla modernizzazione di sei direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro per garantire a tutti un lavoro più sano e più sicuro) il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di aggiornare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE. |
(12) |
Nel documento successivo «Opinion on the Technical updates of annexes of the Directive Medical Treatment on board (92/29)» (7) (Parere sugli aggiornamenti tecnici degli allegati della direttiva sull’assistenza medica a bordo), adottato il 31 maggio 2018, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di aggiornare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per tenere conto dei più recenti sviluppi tecnologici e medici nel settore. |
(13) |
La Commissione è stata assistita da esperti, in rappresentanza degli Stati membri, che hanno fornito sostegno tecnico e scientifico. |
(14) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (8), adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. |
(15) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 8 della direttiva 92/29/CEE del Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19.
(2) Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it.
(3) SWD(2017) 10 final.
(4) COM(2017) 12 final.
(5) International medical guide for ships: including the ship’s medicine chest (Guida medica navale internazionale, compresa la cassetta di medicinali a bordo), 3a ed., Organizzazione mondiale della sanità, 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8).
(6) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.
(7) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 444/18.
ALLEGATO
1)
L’allegato II della direttiva 92/29/CEE è sostituito dal testo seguente:«ALLEGATO II
Dotazione medica (elenco non esauriente) (*)
[Articolo 1, lettera d)]
(*) Alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono, in circostanze eccezionali, prevedere il ricorso a medicinali o attrezzature mediche alternative per motivi obiettivamente giustificati
I. MEDICINALI
|
Categorie di navi |
||
|
A |
B |
C |
1. Medicinali cardiovascolari |
|
|
|
a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori |
x |
x |
|
b) Prodotti contro l’angina pectoris |
x |
x |
x |
c) Diuretici |
x |
x |
|
d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo |
x |
x |
|
e) Antipertensivi |
x |
x |
|
2. Medicinali per il sistema gastrointestinale |
|
|
|
a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali |
|
|
|
— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite |
x |
x |
|
— antiacidi protettori della mucosa gastrica |
x |
x |
|
b) Antiemetici |
x |
x |
|
c) Lassativi |
x |
|
|
d) Antidiarroici |
x |
x |
x |
e) Antiemorroidari |
x |
x |
|
3. Analgesici e antispastici |
|
|
|
a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori |
x |
x |
x |
b) Analgesici forti |
x |
x |
|
c) Spasmolitici |
x |
x |
|
4. Medicinali per il sistema nervoso |
|
|
|
a) Ansiolitici |
x |
x |
|
b) Neurolettici |
x |
x |
|
c) Antichinetosi |
x |
x |
x |
d) Antiepilettici |
x |
x |
|
5. Medicinali antiallergici e antianafilattici |
|
|
|
a) Antistaminici |
x |
x |
|
b) Glucocorticoidi |
x |
x |
|
6. Medicinali per il sistema respiratorio |
|
|
|
a) Broncospasmolitici |
x |
x |
|
b) Medicinali antitosse |
x |
x |
|
c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti |
x |
x |
|
7. Medicinali antinfettivi |
|
|
|
a) Antibiotici (almeno due classi) |
x |
x |
|
b) Antiparassitari |
x |
x |
|
c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici |
x |
x |
|
d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa) |
x |
x |
|
8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico |
x |
x |
|
9. Medicinali per uso esterno |
|
|
|
a) Medicinali per uso dermatologico |
|
|
|
— soluzioni antisettiche |
x |
x |
x |
— pomate antibiotiche |
x |
x |
|
— pomate antinfiammatorie e analgesiche |
x |
x |
|
— creme dermatologiche antimicotiche |
x |
|
|
— preparati antiustione |
x |
x |
x |
b) Medicinali per uso oftalmico |
|
|
|
— antibiotici e antinfiammatori |
x |
x |
|
— colliri anestetici |
x |
x |
|
— soluzione salina per lavaggio oculare |
x |
x |
x |
— colliri miotici ipotonizzanti |
x |
x |
|
c) Medicinali otoiatrici |
|
|
|
— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie |
x |
x |
|
d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe |
|
|
|
— collutori antisettici |
x |
x |
|
e) Anestetici locali |
|
|
|
— anestetici locali refrigeranti |
x |
|
|
— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea |
x |
x |
|
II. ATTREZZATURE MEDICHE
|
Categorie di navi |
||
|
A |
B |
C |
1. Attrezzature per la rianimazione |
|
|
|
— pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole |
x |
x |
|
— apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (1) |
x |
x |
|
— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori |
x |
x |
|
2. Bendaggi e attrezzature per sutura |
|
|
|
— lacci emostatici |
x |
x |
x |
— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi |
x |
x |
|
— bende elastiche autoadesive |
x |
x |
x |
— bende di garza |
x |
x |
|
— bende di garza tubolare per fasciatura dita |
x |
|
|
— compresse di garza sterile |
x |
x |
x |
— telo sterile per ustioni |
x |
x |
|
— fascia triangolare |
x |
x |
|
— guanti monouso |
x |
x |
x |
— bendaggi adesivi |
x |
x |
x |
— bendaggi compressivi sterili |
x |
x |
x |
— suture adesive o bende all’ossido di zinco |
x |
x |
x |
— suture non riassorbibili con aghi |
x |
|
|
— compresse di garza medicate |
x |
x |
|
3. Strumenti |
|
|
|
— bisturi monouso |
x |
|
|
— contenitore portastrumenti di materiale adeguato |
x |
x |
|
— forbici |
x |
x |
|
— pinze da dissezione |
x |
x |
|
— pinze emostatiche |
x |
x |
|
— pinze portaaghi |
x |
|
|
— rasoi monouso |
x |
|
|
4. Attrezzature per esami e controlli medici |
|
|
|
— abbassalingua monouso |
x |
x |
|
— strisce reattive per l’analisi delle urine |
x |
|
|
— schede di rilevamento della temperatura |
x |
|
|
— schede sanitarie in caso di evacuazione |
x |
x |
|
— stetoscopio |
x |
x |
|
— sfigmomanometro |
x |
x |
|
— termometro clinico |
x |
x |
|
— termometro per ipotermia |
x |
x |
|
— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa) |
x |
x |
|
5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione |
|
|
|
— attrezzatura per cateterismo vescicale (adatta per uomini e donne) |
x |
|
|
— attrezzatura per fleboclisi |
x |
x |
|
— siringhe ed aghi monouso |
x |
x |
|
6. Attrezzature mediche generiche |
|
|
|
— dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico |
x |
x |
|
— padella |
x |
|
|
— borsa dell’acqua calda |
x |
|
|
— pappagallo |
x |
|
|
— borsa del ghiaccio |
x |
|
|
7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione |
|
|
|
— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità |
x |
x |
|
— collari cervicali per immobilizzare il collo |
x |
x |
|
8. Disinfezione, disinfestazione e profilassi |
|
|
|
— composti per disinfettare l’acqua |
x |
|
|
— insetticidi liquidi |
x |
|
|
— insetticidi in polvere |
x |
|
|
III. ANTIDOTI
1. Medicinali |
— a destinazione generica |
— cardiovascolari |
— per il sistema gastrointestinale |
— per il sistema nervoso |
— per il sistema respiratorio |
— antinfettivi |
— per uso esterno |
2. Attrezzature mediche |
— completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione) |
Nota
Ai fini dell’applicazione puntuale della sezione III, gli Stati membri possono fare riferimento alla «Guida alle cure mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci pericolose» (GSMU), inclusa nell’edizione consolidata 1990 del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell’OMI, e successive modifiche.
L’eventuale adattamento della sezione III in applicazione dell’articolo 8 può anche tener conto dello o degli aggiornamenti della GSMU.
2)
l’allegato IV della direttiva 92/29/CEE è sostituito dal testo seguente:«ALLEGATO IV
Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi
[Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 3, paragrafo 3]
SEZIONE A
NAVI DELLA CATEGORIA A
I. Identificazione della nave
Nome: …
Bandiera: …
Porto di immatricolazione: …
II. Dotazione medica
|
Quantitativi prescritti |
Quantitativi effettivi a bordo |
Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza) |
1. MEDICINALI |
|||
1.1. Medicinali cardiovascolari |
|
||
a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori |
0 |
0 |
0 |
b) Prodotti contro l’angina pectoris |
0 |
0 |
0 |
c) Diuretici |
0 |
0 |
0 |
d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo |
0 |
0 |
0 |
e) Antipertensivi |
0 |
0 |
0 |
1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale |
|
|
|
a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali |
0 |
0 |
0 |
— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite |
0 |
0 |
0 |
— antiacidi protettori della mucosa gastrica |
0 |
0 |
0 |
b) Antiemetici |
0 |
0 |
0 |
c) Lassativi |
0 |
0 |
0 |
d) Antidiarroici |
0 |
0 |
0 |
e) Antiemorroidari |
0 |
0 |
0 |
1.3.Analgesici e antispastici |
|
|
|
a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori |
0 |
0 |
0 |
b) Analgesici forti |
0 |
0 |
0 |
c) Spasmolitici |
0 |
0 |
0 |
1.4. Medicinali per il sistema nervoso |
|
|
|
a) Ansiolitici |
0 |
0 |
0 |
b) Neurolettici |
0 |
0 |
0 |
c) Antichinetosi |
0 |
0 |
0 |
d) Antiepilettici |
0 |
0 |
0 |
1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici |
|
|
|
a) Antistaminici |
0 |
0 |
0 |
b) Glucocorticoidi |
0 |
0 |
0 |
1.6. Medicinali per il sistema respiratorio |
|
|
|
a) Broncospasmolitici |
0 |
0 |
0 |
b) Medicinali antitosse |
0 |
0 |
0 |
c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti |
0 |
0 |
0 |
1.7. Medicinali antinfettivi |
|
|
|
a) Antibiotici (almeno due classi) |
0 |
0 |
0 |
b) Antiparassitari |
0 |
0 |
0 |
c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici |
0 |
0 |
0 |
d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa) |
0 |
0 |
0 |
1.8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico |
0 |
0 |
0 |
1.9. Medicinali per uso esterno |
|
|
|
a) Medicinali per uso dermatologico |
0 |
0 |
0 |
— soluzioni antisettiche |
0 |
0 |
0 |
— pomate antibiotiche |
0 |
0 |
0 |
— pomate antinfiammatorie e analgesiche |
0 |
0 |
0 |
— creme dermatologiche antimicotiche |
0 |
0 |
0 |
— preparati antiustione |
0 |
0 |
0 |
b) Medicinali per uso oftalmico |
0 |
0 |
0 |
— antibiotici e antinfiammatori |
0 |
0 |
0 |
— colliri anestetici |
0 |
0 |
0 |
— soluzione salina per lavaggio oculare |
0 |
0 |
0 |
— colliri miotici ipotonizzanti |
0 |
0 |
0 |
c) Medicinali otoiatrici |
0 |
0 |
0 |
— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie |
0 |
0 |
0 |
d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe |
0 |
0 |
0 |
— collutori antisettici |
0 |
0 |
0 |
e) Anestetici locali |
0 |
0 |
0 |
— anestetici locali refrigeranti |
0 |
0 |
0 |
— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea |
0 |
0 |
0 |
2. ATTREZZATURE MEDICHE |
|||
2.1. Attrezzature per la rianimazione |
|
||
—pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole |
0 |
0 |
0 |
—apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (2) |
0 |
0 |
0 |
— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori |
0 |
0 |
0 |
2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura |
|||
— lacci emostatici |
0 |
0 |
0 |
— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi |
0 |
0 |
0 |
— bende elastiche autoadesive |
0 |
0 |
0 |
— bende di garza |
0 |
0 |
0 |
— bende di garza tubolare per fasciatura dita |
0 |
0 |
0 |
— compresse di garza sterile |
0 |
0 |
0 |
— telo sterile per ustioni |
0 |
0 |
0 |
— fascia triangolare |
0 |
0 |
0 |
— guanti monouso |
0 |
0 |
0 |
— bendaggi adesivi |
0 |
0 |
0 |
— bendaggi compressivi sterili |
0 |
0 |
0 |
— suture adesive o bende all’ossido di zinco |
0 |
0 |
0 |
— suture non riassorbibili con aghi |
0 |
0 |
0 |
— compresse di garza medicate |
0 |
0 |
0 |
2.3. Strumenti |
|||
— bisturi monouso |
0 |
0 |
0 |
— contenitore portastrumenti di materiale adeguato |
0 |
0 |
0 |
— forbici |
0 |
0 |
0 |
— pinze da dissezione |
0 |
0 |
0 |
— pinze emostatiche |
0 |
0 |
0 |
— pinze portaaghi |
0 |
0 |
0 |
— rasoi monouso |
0 |
0 |
0 |
2.4. Attrezzature per esami e controlli medici |
0 |
0 |
0 |
— abbassalingua monouso |
0 |
0 |
0 |
— strisce reattive per l’analisi delle urine |
0 |
0 |
0 |
— schede di rilevamento della temperatura |
0 |
0 |
0 |
— schede sanitarie in caso di evacuazione |
0 |
0 |
0 |
— stetoscopio |
0 |
0 |
0 |
— sfigmomanometro |
0 |
0 |
0 |
— termometro clinico |
0 |
0 |
0 |
— termometro per ipotermia |
0 |
0 |
0 |
— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa) |
0 |
0 |
0 |
2.5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione |
0 |
0 |
0 |
— attrezzatura per cateterismo vescicale (adatta per uomini e donne) |
0 |
0 |
0 |
— attrezzatura per fleboclisi |
0 |
0 |
0 |
— siringhe ed aghi monouso |
0 |
0 |
0 |
2.6. Attrezzature mediche generiche |
0 |
0 |
0 |
—dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico |
0 |
0 |
0 |
— padella |
0 |
0 |
0 |
— borsa dell’acqua calda |
0 |
0 |
0 |
— pappagallo |
0 |
0 |
0 |
— borsa del ghiaccio |
0 |
0 |
0 |
2.7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione |
0 |
0 |
0 |
— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità |
0 |
0 |
0 |
— collari cervicali per immobilizzare il collo |
0 |
0 |
0 |
2.8. Disinfezione, disinfestazione e profilassi |
0 |
0 |
0 |
— composti per disinfettare l’acqua |
0 |
0 |
0 |
— insetticidi liquidi |
0 |
0 |
0 |
— insetticidi in polvere |
0 |
0 |
0 |
3. ANTIDOTI |
|||
3.1. Generici |
0 |
0 |
0 |
3.2. Cardiovascolari |
0 |
0 |
0 |
3.3. Per il sistema gastrointestinale |
0 |
0 |
0 |
3.4. Per il sistema nervoso |
0 |
0 |
0 |
3.5. Per il sistema respiratorio |
0 |
0 |
0 |
3.6. Antinfettivi |
0 |
0 |
0 |
3.7. Per uso esterno |
0 |
0 |
0 |
3.8. Altri |
0 |
0 |
0 |
3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione) |
0 |
0 |
0 |
Luogo e data: …
Firma del capitano: …
Visto della persona o dell’autorità competente: …
SEZIONE B
NAVI DELLA CATEGORIA B
I. Identificazione della nave
Nome: …
Bandiera: …
Porto di immatricolazione: …
II. Dotazione medica
|
Quantitativi prescritti |
Quantitativi effettivi a bordo |
Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza) |
1. MEDICINALI |
|||
1.1. Medicinali cardiovascolari |
|
||
a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori |
0 |
0 |
0 |
b) Prodotti contro l’angina pectoris |
0 |
0 |
0 |
c) Diuretici |
0 |
0 |
0 |
d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo |
0 |
0 |
0 |
e) Antipertensivi |
0 |
0 |
0 |
1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale |
|
|
|
a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali |
0 |
0 |
0 |
— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite |
0 |
0 |
0 |
— antiacidi protettori della mucosa gastrica |
0 |
0 |
0 |
b) Antiemetici |
0 |
0 |
0 |
c) Antidiarroici |
0 |
0 |
0 |
d) Antiemorroidari |
0 |
0 |
0 |
1.3. Analgesici e antispastici |
|
|
|
a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori |
0 |
0 |
0 |
b) Analgesici forti |
0 |
0 |
0 |
c) Spasmolitici |
0 |
0 |
0 |
1.4. Medicinali per il sistema nervoso |
|
|
|
a) Ansiolitici |
0 |
0 |
0 |
b) Neurolettici |
0 |
0 |
0 |
c) Antichinetosi |
0 |
0 |
0 |
d) Antiepilettici |
0 |
0 |
0 |
1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici |
|
|
|
a) Antistaminici |
0 |
0 |
0 |
b) Glucocorticoidi |
0 |
0 |
0 |
1.6. Medicinali per il sistema respiratorio |
|
|
|
a) Broncospasmolitici |
0 |
0 |
0 |
b) Medicinali antitosse |
0 |
0 |
0 |
c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti |
0 |
0 |
0 |
1.7. Medicinali antinfettivi |
|
|
|
a) Antibiotici (almeno due classi) |
0 |
0 |
0 |
b) Antiparassitari |
0 |
0 |
0 |
c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici |
0 |
0 |
0 |
d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa) |
0 |
0 |
0 |
1.8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico |
0 |
0 |
0 |
1.9. Medicinali per uso esterno |
|
|
|
a) Medicinali per uso dermatologico |
0 |
0 |
0 |
— soluzioni antisettiche |
0 |
0 |
0 |
— pomate antibiotiche |
0 |
0 |
0 |
— pomate antinfiammatorie e analgesiche |
0 |
0 |
0 |
— preparati antiustione |
0 |
0 |
0 |
b) Medicinali per uso oftalmico |
0 |
0 |
0 |
— antibiotici e antinfiammatori |
0 |
0 |
0 |
— colliri anestetici |
0 |
0 |
0 |
— soluzione salina per lavaggio oculare |
0 |
0 |
0 |
— colliri miotici ipotonizzanti |
0 |
0 |
0 |
c) Medicinali otoiatrici |
0 |
0 |
0 |
— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie |
0 |
0 |
0 |
d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe |
0 |
0 |
0 |
— collutori antisettici |
0 |
0 |
0 |
e) Anestetici locali |
0 |
0 |
0 |
— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea |
0 |
0 |
0 |
2.ATTREZZATURE MEDICHE |
|||
2.1 Attrezzature per la rianimazione |
|
||
—pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole |
0 |
0 |
0 |
—apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (1) |
0 |
0 |
0 |
— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori |
0 |
0 |
0 |
2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura |
|||
— lacci emostatici |
0 |
0 |
0 |
— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi |
0 |
0 |
0 |
— bende elastiche autoadesive |
0 |
0 |
0 |
— bende di garza |
0 |
0 |
0 |
— compresse di garza sterile |
0 |
0 |
0 |
— telo sterile per ustioni |
0 |
0 |
0 |
— fascia triangolare |
0 |
0 |
0 |
— guanti monouso |
0 |
0 |
0 |
— bendaggi adesivi |
0 |
0 |
0 |
— bendaggi compressivi sterili |
0 |
0 |
0 |
— suture adesive o bende all’ossido di zinco |
0 |
0 |
0 |
— compresse di garza medicate |
0 |
0 |
0 |
2.3. Strumenti |
|||
— contenitore portastrumenti di materiale adeguato |
0 |
0 |
0 |
— forbici |
0 |
0 |
0 |
— pinze da dissezione |
0 |
0 |
0 |
— pinze emostatiche |
0 |
0 |
0 |
2.4. Attrezzature per esami e controlli medici |
0 |
0 |
0 |
— abbassalingua monouso |
0 |
0 |
0 |
— schede sanitarie in caso di evacuazione |
0 |
0 |
0 |
— stetoscopio |
0 |
0 |
0 |
— sfigmomanometro |
0 |
0 |
0 |
— termometro clinico |
0 |
0 |
0 |
— termometro per ipotermia |
0 |
0 |
0 |
— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa) |
0 |
0 |
0 |
2.5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione |
0 |
0 |
0 |
— attrezzatura per fleboclisi |
0 |
0 |
0 |
— siringhe ed aghi monouso |
0 |
0 |
0 |
2.6. Attrezzature mediche generiche |
0 |
0 |
0 |
—dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico |
0 |
0 |
0 |
2.7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione |
0 |
0 |
0 |
— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità |
0 |
0 |
0 |
— collari cervicali per immobilizzare il collo |
0 |
0 |
0 |
3. ANTIDOTI |
|||
3.1. Generici |
0 |
0 |
0 |
3.2. Cardiovascolari |
0 |
0 |
0 |
3.3. Per il sistema gastrointestinale |
0 |
0 |
0 |
3.4. Per il sistema nervoso |
0 |
0 |
0 |
3.5. Per il sistema respiratorio |
0 |
0 |
0 |
3.6. Antinfettivi |
0 |
0 |
0 |
3.7. Per uso esterno |
0 |
0 |
0 |
3.8. Altri |
0 |
0 |
0 |
3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione) |
0 |
0 |
0 |
Luogo e data: …
Firma del capitano: …
Visto della persona o dell’autorità competente: …
SEZIONE C
NAVI DELLA CATEGORIA C
I. Identificazione della nave
Nome: …
Bandiera: …
Porto di immatricolazione: …
II. Dotazione medica
|
Quantitativi prescritti |
Quantitativi effettivi a bordo |
Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza) |
1.MEDICINALI |
|||
1.1. Medicinali cardiovascolari |
|
||
a) Prodotti contro l’angina pectoris |
0 |
0 |
0 |
1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale |
|
|
|
a) Antidiarroici |
0 |
0 |
0 |
1.3. Analgesici e antispastici |
|
|
|
a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori |
0 |
0 |
0 |
1.4. Medicinali per il sistema nervoso |
|
|
|
c) Antichinetosi |
0 |
0 |
0 |
1.5. Medicinali per uso esterno |
|
|
|
a) Medicinali per uso dermatologico |
0 |
0 |
0 |
— soluzioni antisettiche |
0 |
0 |
0 |
— preparati antiustione |
0 |
0 |
0 |
b) Medicinali per uso oftalmico |
0 |
0 |
0 |
— soluzione salina per lavaggio oculare |
0 |
0 |
0 |
2. ATTREZZATURE MEDICHE |
|||
2.1. Bendaggi e attrezzature per sutura |
|||
— lacci emostatici |
0 |
0 |
0 |
— bende elastiche autoadesive |
0 |
0 |
0 |
— compresse di garza sterile |
0 |
0 |
0 |
— guanti monouso |
0 |
0 |
0 |
— bendaggi adesivi |
0 |
0 |
0 |
— bendaggi compressivi sterili |
0 |
0 |
0 |
— suture adesive o bende all’ossido di zinco |
0 |
0 |
0 |
3. ANTIDOTI |
|||
3.1. Generici |
0 |
0 |
0 |
3.2. Cardiovascolari |
0 |
0 |
0 |
3.3. Per il sistema gastrointestinale |
0 |
0 |
0 |
3.4. Per il sistema nervoso |
0 |
0 |
0 |
3.5. Per il sistema respiratorio |
0 |
0 |
0 |
3.6. Antinfettivi |
0 |
0 |
0 |
3.7. Per uso esterno |
0 |
0 |
0 |
3.8. Altri |
0 |
0 |
0 |
3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione) |
0 |
0 |
0 |
Luogo e data: …
Firma del capitano: …
Visto della persona o dell’autorità competente: …
(1) (1) Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
(2) Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
(3) Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
DECISIONI
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/98 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1835 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2019
recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2019) 7815]
(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese, ungherese e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 52,
previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni. |
(2) |
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l’esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione. |
(3) |
A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell’Unione. |
(4) |
Alla luce delle verifiche effettuate, dell’esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR. |
(5) |
È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche. |
(6) |
Gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento. |
(7) |
Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (2). |
(8) |
La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pendenti alla data del 15 settembre 2019, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Ares(2019)6542527
ALLEGATO
Decisione: 61
Voce di bilancio: 0 5 0 7 0 1 0 7
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivo |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
ES |
Ortofrutticoli - Programmi operativi |
2009 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-237/17 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
3 922 888,80 |
2 042 758,51 |
1 880 130,29 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi |
2010 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-237/17 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
4 917 485,69 |
2 566 722,82 |
2 350 762,87 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-237/17 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
440 969,18 |
220 484,59 |
220 484,59 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
1,59 % |
EUR |
122 921,79 |
0,00 |
122 921,79 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,58 % |
EUR |
8 144 125,58 |
0,00 |
8 144 125,58 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,80 % |
EUR |
1 383 647,93 |
0,00 |
1 383 647,93 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
4,46 % |
EUR |
3 642 817,36 |
0,00 |
3 642 817,36 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
4,99 % |
EUR |
375 612,88 |
0,00 |
375 612,88 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,86 % |
EUR |
9 260 920,72 |
0,00 |
9 260 920,72 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
6,40 % |
EUR |
677 367,04 |
0,00 |
677 367,04 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
6,52 % |
EUR |
1 126 563,99 |
0,00 |
1 126 563,99 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
7,68 % |
EUR |
773 889,45 |
0,00 |
773 889,45 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
8,60 % |
EUR |
608 889,90 |
0,00 |
608 889,90 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,04 % |
EUR |
15 628 447,21 |
0,00 |
15 628 447,21 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
1,53 % |
EUR |
107658,06 |
0,00 |
107 658,06 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,52 % |
EUR |
1 461 366,24 |
0,00 |
1 461 366,24 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,61 % |
EUR |
8 152 425,60 |
0,00 |
8 152 425,60 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
4,40 % |
EUR |
324 045,51 |
0,00 |
324 045,51 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
4,41 % |
EUR |
3 250 342,68 |
0,00 |
3 250 342,68 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,47 % |
EUR |
8 971 740,91 |
0,00 |
8 971 740,91 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
6,42 % |
EUR |
1 133 969,53 |
0,00 |
1 133 969,53 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
7,67 % |
EUR |
758 779,44 |
0,00 |
758 779,44 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
8,71 % |
EUR |
634 659,58 |
0,00 |
634 659,58 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
8,84 % |
EUR |
817 979,54 |
0,00 |
817 979,54 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,06 % |
EUR |
16 284 452,86 |
0,00 |
16 284 452,86 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
1,52 % |
EUR |
233 815,98 |
0,00 |
233 815,98 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,73 % |
EUR |
1 889 533,78 |
0,00 |
1 889 533,78 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,47 % |
EUR |
286 966,22 |
0,00 |
286 966,22 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,60 % |
EUR |
8 922 409,09 |
0,00 |
8 922 409,09 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
4,34 % |
EUR |
3 595 030,51 |
0,00 |
3 595 030,51 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,23 % |
EUR |
9 337 109,09 |
0,00 |
9 337 109,09 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,67 % |
EUR |
1 253 352,06 |
0,00 |
1 253 352,06 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
8,11 % |
EUR |
735 385,02 |
0,00 |
735 385,02 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
8,35 % |
EUR |
976 720,07 |
0,00 |
976 720,07 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
8,47 % |
EUR |
791 381,36 |
0,00 |
791 381,36 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2013 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,09 % |
EUR |
16 273 380,81 |
0,00 |
16 273 380,81 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
1,78 % |
EUR |
213 024,96 |
0,00 |
213 024,96 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,43 % |
EUR |
1 257 733,69 |
0,00 |
1 257 733,69 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,58 % |
EUR |
8 900 539,54 |
0,00 |
8 900 539,54 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,67 % |
EUR |
163 452,06 |
0,00 |
163 452,06 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,22 % |
EUR |
13 137 895,99 |
0,00 |
13 137 895,99 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,62 % |
EUR |
1 224 032,81 |
0,00 |
1 224 032,81 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
8,21 % |
EUR |
1 097 274,61 |
0,00 |
1 097 274,61 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
8,22 % |
EUR |
747 321,72 |
0,00 |
747 321,72 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
8,53 % |
EUR |
1 000 460,40 |
0,00 |
1 000 460,40 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2014 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,09 % |
EUR |
16 483 871,52 |
0,00 |
16 483 871,52 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
181 444 658,76 |
4 829 965,92 |
176 614 692,84 |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
EUR |
181 444 658,76 |
4 829 965,92 |
176 614 692,84 |
Voce di bilancio: 6 7 0 1
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivo |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
BE |
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria |
2017 |
Errore amministrativo (pag. 105 della relazione dell'OC) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 497,41 |
0,00 |
- 497,41 |
|
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria |
2017 |
Sopravvalutazione delle spese (prg. 5.3.4 della relazione dell'OC) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 597,14 |
0,00 |
- 597,14 |
|
Programma "Frutta nelle scuole" |
2017 |
Programma destinato alle scuole per l'SPW (Service Public Wallonie) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-76 658,15 |
0,00 |
-76 658,15 |
|
|
|
|
|
Totale BE: |
EUR |
-77 752,70 |
0,00 |
-77 752,70 |
BG |
Condizionalità |
2016 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 006 053,47 |
- 465,49 |
-1 005 587,98 |
|
Condizionalità |
2017 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 943,57 |
0,00 |
-1 943,57 |
|
Condizionalità |
2018 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-86,08 |
0,00 |
-86,08 |
|
Condizionalità |
2015 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-13 495,90 |
0,00 |
-13 495,90 |
|
Condizionalità |
2016 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 392,60 |
-5,43 |
-1 387,17 |
|
Condizionalità |
2017 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 108 875,35 |
0,00 |
-1 108 875,35 |
|
Condizionalità |
2018 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-2 508,66 |
0,00 |
-2 508,66 |
|
Altri aiuti diretti |
2018 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-69 316,19 |
0,00 |
-69 316,19 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 143 052,20 |
0,00 |
- 143 052,20 |
|
Ortofrutticoli - Misure di sostegno eccezionali |
2015 |
Rimborso per doppio recupero delle riduzioni EF 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
6 590,91 |
0,00 |
6 590,91 |
|
|
|
|
|
Totale BG: |
EUR |
-2 340 133,11 |
- 470,92 |
-2 339 662,19 |
CY |
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Controllo in loco insufficiente - percentuale minima di controllo non raggiunta - anno di domanda 2016 - misura 1 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-45 645,68 |
0,00 |
-45 645,68 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Controllo in loco insufficiente - percentuale minima di controllo non raggiunta - anno di domanda 2016 - misura 3 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-11 476,64 |
0,00 |
-11 476,64 |
|
|
|
|
|
Totale CY: |
EUR |
-57 122,32 |
0,00 |
-57 122,32 |
CZ |
Programma "Frutta nelle scuole" |
2016 |
Carenze nel controllo essenziale "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente" EF 2016 e EF 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 189 042,66 |
0,00 |
- 189 042,66 |
|
Programma "Frutta nelle scuole" |
2017 |
Carenze nel controllo essenziale "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente" EF 2016 e EF 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 195 157,27 |
0,00 |
- 195 157,27 |
|
Programma "Frutta nelle scuole" |
2018 |
Carenze nel controllo essenziale "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente" EF 2018 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-18 547,93 |
0,00 |
-18 547,93 |
|
|
|
|
|
Totale CZ: |
EUR |
- 402 747,86 |
0,00 |
- 402 747,86 |
DE |
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2016 |
Azioni non attuate - PO 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-18 715,44 |
0,00 |
-18 715,44 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2017 |
Azioni non attuate - PO 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 114,70 |
0,00 |
- 114,70 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2016 |
Riporto - importo non ammissibile EF 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-62 468,92 |
0,00 |
-62 468,92 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2017 |
Riporto - importo non ammissibile EF 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-2 593,24 |
0,00 |
-2 593,24 |
|
Irregolarità |
2017 |
Verifiche di conformità e verifiche sostanziali degli allegati II e III ed errori noti (sanzioni annuali) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-70 522,63 |
0,00 |
-70 522,63 |
|
Certificazione |
2017 |
Differenze nella riconciliazione dei debiti FEAGA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-32 117,63 |
0,00 |
-32 117,63 |
|
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria |
2017 |
Errori finanziari riscontrati nelle verifiche sostanziali relative al FEAGA (allegato 1 della relazione dell'OC) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 205,77 |
0,00 |
- 205,77 |
|
Certificazione |
2017 |
Errori individuali nel FEAGA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 347 912,42 |
0,00 |
- 347 912,42 |
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
- 534 650,75 |
0,00 |
- 534 650,75 |
ES |
Vino - Investimento |
2015 |
Assenza di controlli relativi alla fondatezza delle stime EF 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
-91 783,15 |
0,00 |
-91 783,15 |
|
Vino - Investimento |
2016 |
Assenza di controlli relativi alla fondatezza delle stime EF 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
- 143 195,41 |
0,00 |
- 143 195,41 |
|
Vino - Investimento |
2017 |
Assenza di controlli relativi alla fondatezza delle stime EF 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
-83 928,98 |
0,00 |
-83 928,98 |
|
Vino - Investimento |
2015 |
Azioni pagate non incluse nella domanda di sostegno - EF 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 179 674,57 |
0,00 |
- 179 674,57 |
|
Vino - Investimento |
2016 |
Azioni pagate non incluse nella domanda di sostegno - EF 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 477 034,00 |
0,00 |
- 477 034,00 |
|
Vino - Investimento |
2015 |
Carenze nel controllo della sostituzione delle botti |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-20 659,11 |
0,00 |
-20 659,11 |
|
Vino - Investimento |
2016 |
Carenze nel controllo della sostituzione delle botti EF 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-58 234,92 |
0,00 |
-58 234,92 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
-1 054 510,14 |
0,00 |
-1 054 510,14 |
FR |
Irregolarità |
2015 |
Applicazione di una sanzione in caso di intenzionalità |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-1 915 954,75 |
- 353 235,44 |
-1 562 719,31 |
|
Irregolarità |
2016 |
Applicazione di una sanzione in caso di intenzionalità |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-1 793 774,28 |
- 469 942,73 |
-1 323 831,55 |
|
Irregolarità |
2017 |
Applicazione di una sanzione in caso di intenzionalità |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-1 435 446,92 |
0,00 |
-1 435 446,92 |
|
Altri aiuti diretti - POSEI (2014+) |
2016 |
Controlli amministrativi esaurienti insufficienti EF 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 400 907,21 |
-44 784,16 |
- 356 123,05 |
|
Altri aiuti diretti - POSEI (2014+) |
2017 |
Controlli amministrativi esaurienti insufficienti EF 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 448 715,16 |
0,00 |
- 448 715,16 |
|
Altri aiuti diretti - POSEI (2014+) |
2018 |
Controlli amministrativi esaurienti insufficienti EF 2018 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 453 373,17 |
0,00 |
- 453 373,17 |
|
Vino - Promozione sui mercati dei paesi terzi |
2015 |
Carenze nei controlli essenziali relativi ai controlli amministrativi e ai controlli in loco. Mancanza di un'analisi dei rischi. |
IMPORTO FORFETTARIO |
7,00 % |
EUR |
- 177 746,45 |
0,00 |
- 177 746,45 |
|
Vino - Promozione sui mercati dei paesi terzi |
2016 |
Carenze nei controlli essenziali relativi ai controlli amministrativi e ai controlli in loco. Mancanza di un'analisi dei rischi. |
IMPORTO FORFETTARIO |
7,00 % |
EUR |
- 205 303,65 |
-54 653,76 |
- 150 649,89 |
|
Vino - Promozione sui mercati dei paesi terzi |
2017 |
Carenze nei controlli essenziali relativi ai controlli amministrativi e ai controlli in loco. Mancanza di un'analisi dei rischi. |
IMPORTO FORFETTARIO |
7,00 % |
EUR |
-32 754,65 |
0,00 |
-32 754,65 |
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
-6 863 976,24 |
- 922 616,09 |
-5 941 360,15 |
GB |
Diritti |
2016 |
Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sul regime di pagamento di base 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-72 690,20 |
- 416,38 |
-72 273,82 |
|
Diritti |
2017 |
Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sul regime di pagamento di base 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 125 141,46 |
- 746,55 |
- 124 394,91 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sull'inverdimento 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-34 726,50 |
- 334,36 |
-34 392,14 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sull'inverdimento 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-53 070,85 |
- 507,58 |
-52 563,27 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 621,92 |
-3,56 |
- 618,36 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 105,86 |
-0,63 |
- 105,23 |
|
Diritti |
2016 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-30 199,79 |
- 172,99 |
-30 026,80 |
|
Diritti |
2017 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 110 341,24 |
- 658,26 |
- 109 682,98 |
|
Diritti |
2018 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-53 909,19 |
0,00 |
-53 909,19 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-13 142,45 |
- 126,54 |
-13 015,91 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-46 208,88 |
- 441,95 |
-45 766,93 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-22 855,89 |
0,00 |
-22 855,89 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 107,06 |
-0,61 |
- 106,45 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 294,97 |
-1,76 |
- 293,21 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-44,17 |
0,00 |
-44,17 |
|
Diritti |
2016 |
Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sul regime di pagamento di base 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-23 659,93 |
- 135,53 |
-23 524,40 |
|
Diritti |
2017 |
Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sul regime di pagamento di base 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-24 133,52 |
- 143,97 |
-23 989,55 |
|
Diritti |
2018 |
Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sul regime di pagamento di base 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-24 851,63 |
0,00 |
-24 851,63 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sull'inverdimento 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-10 490,85 |
- 101,01 |
-10 389,84 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sull'inverdimento 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-10 700,16 |
- 102,34 |
-10 597,82 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sull'inverdimento 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-10 697,48 |
0,00 |
-10 697,48 |
|
Diritti |
2017 |
Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (regime di pagamento di base) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-1 028 190,68 |
0,00 |
-1 028 190,68 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (inverdimento) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 560 949,25 |
0,00 |
- 560 949,25 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (sostegno accoppiato facoltativo 01) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-40 185,21 |
0,00 |
-40 185,21 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (sostegno accoppiato facoltativo 02) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-8 468,96 |
0,00 |
-8 468,96 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (sostegno accoppiato facoltativo 03) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-96 566,25 |
0,00 |
-96 566,25 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (regime per i giovani agricoltori) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-3 447,83 |
0,00 |
-3 447,83 |
|
|
|
|
|
Totale GB: |
EUR |
-2 405 802,18 |
-3 894,02 |
-2 401 908,16 |
HR |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Calcolo errato delle sanzioni amministrative |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-84 324,37 |
0,00 |
-84 324,37 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Percentuale minima di verifiche per i controlli in loco non raggiunta |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-35 671,36 |
0,00 |
-35 671,36 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Percentuale minima di verifiche per i controlli in loco non raggiunta |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-35 671,36 |
0,00 |
-35 671,36 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Percentuale minima di verifiche per i controlli in loco non raggiunta |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-35 671,36 |
0,00 |
-35 671,36 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente del recupero dei diritti all'aiuto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 325,70 |
0,00 |
- 325,70 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Verifica insufficiente del recupero dei diritti all'aiuto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 580,06 |
0,00 |
- 580,06 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente dello status dell'agricoltore (riserva nazionale) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-8 016,98 |
0,00 |
-8 016,98 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Verifica insufficiente dello status dell'agricoltore (riserva nazionale) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-7 212,34 |
0,00 |
-7 212,34 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente dello status dell'agricoltore (regime per i giovani agricoltori) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-18 828,55 |
0,00 |
-18 828,55 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Verifica insufficiente dello status dell'agricoltore (regime per i giovani agricoltori) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-25 056,29 |
0,00 |
-25 056,29 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente del valore dei diritti all'aiuto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-37 401,73 |
0,00 |
-37 401,73 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Verifica insufficiente del valore dei diritti all'aiuto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 103 179,76 |
0,00 |
- 103 179,76 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-11 057,33 |
0,00 |
-11 057,33 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-4 390,01 |
0,00 |
-4 390,01 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Verifica insufficiente degli agricoltori biologici |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-3 480,59 |
0,00 |
-3 480,59 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente dei prati permanenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-13 445,37 |
0,00 |
-13 445,37 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Verifica insufficiente dei prati permanenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-5 470,77 |
0,00 |
-5 470,77 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Verifica insufficiente dei prati permanenti |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-4 819,93 |
0,00 |
-4 819,93 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente del recupero retroattivo |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 485 129,84 |
0,00 |
- 485 129,84 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Verifica insufficiente del recupero retroattivo |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 277 225,31 |
0,00 |
- 277 225,31 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Verifica insufficiente del recupero retroattivo |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-16 508,26 |
0,00 |
-16 508,26 |
|
|
|
|
|
Totale HR: |
EUR |
-1 213 467,27 |
0,00 |
-1 213 467,27 |
HU |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Livello insufficiente di controlli in loco |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 484 117,64 |
0,00 |
- 484 117,64 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Qualità dei controlli in loco - errata individuazione dell'EFA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-11 871,24 |
0,00 |
-11 871,24 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Qualità dei controlli in loco - errata individuazione dell'EFA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-2 572,84 |
0,00 |
-2 572,84 |
|
|
|
|
|
Totale HU: |
EUR |
- 498 561,72 |
0,00 |
- 498 561,72 |
IE |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenze SIPA |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
-1 132 326,70 |
0,00 |
-1 132 326,70 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze SIPA |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
-1 089 743,91 |
0,00 |
-1 089 743,91 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Carenze SIPA |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
- 633 104,48 |
0,00 |
- 633 104,48 |
|
|
|
|
|
Totale IE: |
EUR |
-2 855 175,09 |
0,00 |
-2 855 175,09 |
IT |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Correzione globale per tutte le risultanze |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-68 685 227,76 |
- 166 676,14 |
-68 518 551,62 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo - basato sulla superficie |
2016 |
Correzione globale per tutte le risultanze |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-3 690 568,93 |
- 262,10 |
-3 690 306,83 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Correzione globale per tutte le risultanze |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-65 482 175,39 |
-5 116,81 |
-65 477 058,61 |
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2017 |
Correzione globale per tutte le risultanze |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 754 110,44 |
-1,21 |
- 754 109,23 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Correzione globale per tutte le risultanze |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-3 811 472,84 |
-0,27 |
-3 811 472,58 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Correzione globale per tutte le risultanze |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 830 757,67 |
- 127,68 |
- 830 629,95 |
|
Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria |
2018 |
Correzione globale per tutte le risultanze |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 730 282,20 |
0,00 |
- 730 282,20 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Correzione globale per tutte le risultanze |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 111 868,12 |
0,00 |
- 111 868,12 |
|
Condizionalità |
2016 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 208 203,54 |
0,00 |
- 208 203,54 |
|
Condizionalità |
2017 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-4 103,38 |
0,00 |
-4 103,38 |
|
Condizionalità |
2018 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-3 627,62 |
0,00 |
-3 627,62 |
|
Condizionalità |
2017 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 315 751,97 |
0,00 |
- 315 751,97 |
|
Condizionalità |
2018 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-10 223,00 |
0,00 |
-10 223,00 |
|
Certificazione |
2017 |
Errori noti nel FEAGA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-4 834,89 |
0,00 |
-4 834,89 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2014 |
PO 2013 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 015 887,56 |
0,00 |
-1 015 887,56 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2015 |
PO 2013 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-4 241,09 |
0,00 |
-4 241,09 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2016 |
PO 2013 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 110,78 |
0,00 |
-1 110,78 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2014 |
PO 2014 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 170 533,71 |
0,00 |
- 170 533,71 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2015 |
PO 2014 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-2 522 983,06 |
0,00 |
-2 522 983,06 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2016 |
PO 2014 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-18 839,14 |
0,00 |
-18 839,14 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2017 |
PO 2014 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
3 889,40 |
0,00 |
3 889,40 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2015 |
PO 2015 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 933 283,90 |
0,00 |
- 933 283,90 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2016 |
PO 2015 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-2 963 312,69 |
0,00 |
-2 963 312,69 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2017 |
PO 2015 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-3 941,19 |
0,00 |
-3 941,19 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2016 |
PO 2016 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 649 642,58 |
0,00 |
- 649 642,58 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri |
2017 |
PO 2016 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-2 770 183,74 |
0,00 |
-2 770 183,74 |
|
|
|
|
|
Totale IT: |
EUR |
-155 693 277,79 |
- 172 184,21 |
-155 521 093,58 |
LU |
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2015 - regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-4 732,24 |
-11,14 |
-4 721,10 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2015 - inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-3 798,16 |
-8,94 |
-3 789,22 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2016 - regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-4 732,24 |
0,00 |
-4 732,24 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2016 - inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-2 604,22 |
0,00 |
-2 604,22 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2017 - regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-4 732,25 |
0,00 |
-4 732,25 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2017 - inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-19 678,14 |
0,00 |
-19 678,14 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente dei prati permanenti - anno di domanda 2015 - regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-13 828,00 |
-32,57 |
-13 795,43 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Verifica insufficiente dei prati permanenti - anno di domanda 2015 - inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-9 378,34 |
-22,09 |
-9 356,25 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nei controlli in loco - anno di domanda 2016 - regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-11 228,50 |
0,00 |
-11 228,50 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nei controlli in loco - anno di domanda 2016 - inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-5 175,15 |
0,00 |
-5 175,15 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Carenze nei controlli in loco - anno di domanda 2017 - regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-9 785,03 |
0,00 |
-9 785,03 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Carenze nei controlli in loco - anno di domanda 2017 - inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-4 021,65 |
0,00 |
-4 021,65 |
|
|
|
|
|
Totale LU: |
EUR |
-93 693,92 |
-74,74 |
-93 619,18 |
MT |
Sostegno accoppiato facoltativo |
2016 |
Sostegno accoppiato facoltativo 1.4 - anno di domanda 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-33 498,88 |
- 712,48 |
-32 786,40 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Sostegno accoppiato facoltativo 1.4 - anno di domanda 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 384,46 |
-47,09 |
- 337,37 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Sostegno accoppiato facoltativo 1.4 - anno di domanda 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-25 238,90 |
- 902,82 |
-24 336,08 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Sostegno accoppiato facoltativo 1.4 - anno di domanda 2017 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-2 306,34 |
- 824,30 |
-1 482,04 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2016 |
Sostegno accoppiato facoltativo 1.5-1.6 - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,00 % |
EUR |
-57 676,21 |
-88,01 |
-57 588,20 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Sostegno accoppiato facoltativo 1.5-1.6 - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,00 % |
EUR |
-60 919,52 |
- 185,76 |
-60 733,76 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Sostegno accoppiato facoltativo 1.5-1.6 - anno di domanda 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,00 % |
EUR |
-61 345,33 |
-41,35 |
-61 303,98 |
|
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 7 ma non del CGO 8 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-3 035,82 |
0,00 |
-3 035,82 |
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-2 797,27 |
0,00 |
-2 797,27 |
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-2 853,82 |
-71,68 |
-2 782,14 |
|
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 7 e del CGO 8 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 966,76 |
0,00 |
- 966,76 |
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti a varie combinazioni di CGO - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-1 104,65 |
0,00 |
-1 104,65 |
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti a varie combinazioni di CGO - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-1 186,87 |
0,00 |
-1 186,87 |
|
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti esclusivamente ai requisiti del CGO 8 - mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 430,66 |
0,00 |
- 430,66 |
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 8 e non soggetti al CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 423,66 |
-0,91 |
- 422,75 |
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 8 e non soggetti al CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 412,07 |
-0,12 |
- 411,95 |
|
|
|
|
|
Totale MT: |
EUR |
- 254 581,22 |
-2 874,52 |
- 251 706,70 |
NL |
Diritti |
2016 |
Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-2 627 743,09 |
0,00 |
-2 627 743,09 |
|
Diritti |
2017 |
Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 113 182,27 |
0,00 |
- 113 182,27 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-1 154 421,24 |
0,00 |
-1 154 421,24 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-46 449,89 |
0,00 |
-46 449,89 |
|
Condizionalità - Recuperi |
2016 |
Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sui recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
559,36 |
0,00 |
559,36 |
|
Irregolarità |
2016 |
Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sui recuperi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
9 603,85 |
0,00 |
9 603,85 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2016 |
Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sul sostegno accoppiato facoltativo |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-66 023,74 |
0,00 |
-66 023,74 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sul regime per i giovani agricoltori |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-11 566,93 |
0,00 |
-11 566,93 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Percentuale di controllo insufficiente |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-39 998,52 |
0,00 |
-39 998,52 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
SIPA e altre carenze |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 166 919,54 |
0,00 |
- 166 919,54 |
|
Misure di sostegno temporanee ed eccezionali |
2016 |
Recupero di pagamenti indebiti regolamento (UE) 2015/1853 (articolo 1) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-2 515 000,00 |
0,00 |
-2 515 000,00 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nei recuperi retroattivi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-1 888,98 |
0,00 |
-1 888,98 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenze nel SIPA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-10 405,19 |
0,00 |
-10 405,19 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nel SIPA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-15 624,74 |
0,00 |
-15 624,74 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenze nel SIPA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-5 202,60 |
0,00 |
-5 202,60 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenze nei controlli in loco - verifica della manutenzione |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-28 396,88 |
0,00 |
-28 396,88 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nei controlli in loco - verifica della manutenzione |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-50 082,79 |
0,00 |
-50 082,79 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenze nei controlli in loco - telerilevamento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-32 382,33 |
0,00 |
-32 382,33 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nei controlli in loco - telerilevamento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-62 115,67 |
0,00 |
-62 115,67 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per i bovini |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 242 859,95 |
0,00 |
- 242 859,95 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2016 |
Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per i bovini |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 292 314,10 |
0,00 |
- 292 314,10 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per i bovini |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 203 767,61 |
0,00 |
- 203 767,61 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per gli ovini |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 311 190,35 |
0,00 |
- 311 190,35 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2016 |
Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per gli ovini |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 245 664,73 |
0,00 |
- 245 664,73 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per gli ovini |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 216 663,18 |
0,00 |
- 216 663,18 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2018 |
Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei diritti nell'ambito del regime di pagamento di base, dell'inverdimento e del regime per i giovani agricoltori |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 732 338,89 |
0,00 |
- 732 338,89 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei diritti nell'ambito del regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 167 677,35 |
0,00 |
- 167 677,35 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei diritti nell'ambito del regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 335 906,85 |
0,00 |
- 335 906,85 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei pagamenti nell'ambito dell'inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-72 621,06 |
0,00 |
-72 621,06 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei pagamenti nell'ambito dell'inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 145 212,53 |
0,00 |
- 145 212,53 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-24 208,33 |
0,00 |
-24 208,33 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-23 805,29 |
0,00 |
-23 805,29 |
|
|
|
|
|
Totale NL: |
EUR |
-9 951 471,41 |
0,00 |
-9 951 471,41 |
RO |
Certificazione |
2016 |
Errori noti nel FEAGA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-76,27 |
0,00 |
-76,27 |
|
Certificazione |
2016 |
Errore più probabile nel FEAGA |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
-17 323 228,52 |
- 440,82 |
-17 322 787,70 |
|
|
|
|
|
Totale RO: |
EUR |
-17 323 304,79 |
- 440,82 |
-17 322 863,97 |
SE |
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante le verifiche dell'esattezza del calcolo dell'aiuto, compresa l'applicazione delle sanzioni - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,00 % |
EUR |
-2 618 729,82 |
-5 697,92 |
-2 613 031,90 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2018 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante le verifiche dell'esattezza del calcolo dell'aiuto, compresa l'applicazione delle sanzioni - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,00 % |
EUR |
-2 610 686,25 |
0,00 |
-2 610 686,25 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2016 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'ammissibilità dell'aiuto - correttezza del pagamento finale - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 862 615,07 |
0,00 |
- 862 615,07 |
|
Diritti |
2017 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016 |
STIMA PERCENTUALE |
0,58 % |
EUR |
-96 196,72 |
-3 374,63 |
-92 822,09 |
|
Pagamenti di inverdimento |
2017 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016 |
STIMA PERCENTUALE |
0,58 % |
EUR |
-51 533,13 |
-47 356,10 |
-4 177,03 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016 |
STIMA PERCENTUALE |
0,58 % |
EUR |
-29 660,36 |
0,00 |
-29 660,36 |
|
Regime per i giovani agricoltori |
2017 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016 |
STIMA PERCENTUALE |
0,58 % |
EUR |
-2 826,93 |
0,00 |
-2 826,93 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2016 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante le verifiche dell'esattezza del calcolo dell'aiuto, compresa l'applicazione delle sanzioni - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
3,00 % |
EUR |
-2 560 986,85 |
-25 878,45 |
-2 535 108,40 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'ammissibilità dell'aiuto - correttezza del pagamento finale - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 160 270,35 |
0,00 |
- 160 270,35 |
|
|
|
|
|
Totale SE: |
EUR |
-8 993 505,48 |
-82 307,10 |
-8 911 198,38 |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
EUR |
-210 613 733,99 |
-1 184 862,42 |
-209 428 871,57 |
Voce di bilancio: 6 7 1 1
Stato membro |
Misura |
EF |
Motivo |
Tipo |
Rettifica % |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
BE |
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria |
2017 |
Errore sostanziale nel campionamento (allegato 15 della relazione dell'OC) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-3 869,02 |
0,00 |
-3 869,02 |
|
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria |
2017 |
Errore sostanziale nel campionamento (allegato 14 della relazione dell'OC) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 205,57 |
0,00 |
- 205,57 |
|
|
|
|
|
Totale BE: |
EUR |
-4 074,59 |
0,00 |
-4 074,59 |
BG |
Condizionalità |
2016 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 223 326,63 |
-8 009,67 |
- 215 316,96 |
|
Condizionalità |
2017 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 834,40 |
0,00 |
- 834,40 |
|
Condizionalità |
2018 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 293,61 |
0,00 |
- 293,61 |
|
Condizionalità |
2017 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 184 118,40 |
- 688,70 |
- 183 429,70 |
|
Condizionalità |
2018 |
Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-8 204,10 |
0,00 |
-8 204,10 |
|
|
|
|
|
Totale BG: |
EUR |
- 416 777,14 |
-8 698,37 |
- 408 078,77 |
CZ |
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
M10: Doppio finanziamento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-7 674,67 |
0,00 |
-7 674,67 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
M10: Doppio finanziamento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-7 484,02 |
0,00 |
-7 484,02 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
M14: preavviso di controlli in loco - EF 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-14 191,54 |
0,00 |
-14 191,54 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2018 |
M14: preavviso di controlli in loco - EF 2018 e EF 2019 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-15 511,62 |
0,00 |
-15 511,62 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2019 |
M14: preavviso di controlli in loco - EF 2018 e EF 2019 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-5 405,86 |
0,00 |
-5 405,86 |
|
|
|
|
|
Totale CZ: |
EUR |
-50 267,71 |
0,00 |
-50 267,71 |
DE |
Certificazione |
2017 |
Differenze nella riconciliazione dei debiti FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-9 497,41 |
0,00 |
-9 497,41 |
|
Sviluppo rurale FEASR - misure forestali |
2016 |
Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2016. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-10 543,25 |
0,00 |
-10 543,25 |
|
Sviluppo rurale FEASR - misure forestali |
2017 |
Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2017. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-8 997,06 |
0,00 |
-8 997,06 |
|
Sviluppo rurale FEASR - misure forestali |
2018 |
Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2018. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-8 919,87 |
0,00 |
-8 919,87 |
|
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria |
2017 |
Errori finanziari riscontrati nelle verifiche sostanziali relative al FEASR (allegati 11, 7a e 7b della relazione dell'OC) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-35 267,33 |
0,00 |
-35 267,33 |
|
Certificazione |
2017 |
Errori individuali nel FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-7 618,01 |
0,00 |
-7 618,01 |
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
-80 842,93 |
0,00 |
-80 842,93 |
ES |
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2018 |
M121: rettifica forfettaria del 5 % (spese transitorie per la M04 nell'EF 2018) |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-2 447,56 |
0,00 |
-2 447,56 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2013) |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-24 078,53 |
0,00 |
-24 078,53 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2014 |
M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2014) |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-29 716,69 |
0,00 |
-29 716,69 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2016) |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 576 669,13 |
0,00 |
- 576 669,13 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2016 |
M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 %. EF 2016 ed EF 2017 [spese transitorie per la M06] |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-23 343,35 |
0,00 |
-23 343,35 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2017 |
M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 %. EF 2016 ed EF 2017 [spese transitorie per la M06] |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-3 889,09 |
0,00 |
-3 889,09 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2015 |
M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2015, EF 2016 ed EF 2017, incl. le spese transitorie per la M04) [per EF 2016 ed EF 2017: sovrapposizione con le spese per la M4.1] |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-35 782,98 |
0,00 |
-35 782,98 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2015, EF 2016 ed EF 2017, incl. le spese transitorie per la M04) [per EF 2016 ed EF 2017: sovrapposizione con le spese per la M4.1] |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-58 528,57 |
0,00 |
-58 528,57 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2017 |
M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2015, EF 2016 ed EF 2017, incl. le spese transitorie per la M04) [per EF 2016 ed EF 2017: sovrapposizione con le spese per la M4.1] |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-50 965,72 |
0,00 |
-50 965,72 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
M123: assenza di controllo complementare (pista di controllo) = > rettifica forfettaria del 2 % (EF 2013) |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-24 354,54 |
0,00 |
-24 354,54 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2014 |
M123: assenza di controllo complementare (pista di controllo) = > rettifica forfettaria del 2 % (EF 2014) |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-6 109,94 |
0,00 |
-6 109,94 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2015 |
M123: assenza di controllo complementare (pista di controllo) = > rettifica forfettaria del 2 % (EF 2015-2016-2017) |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 267 943,18 |
0,00 |
- 267 943,18 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
M123: assenza di controllo complementare (pista di controllo) = > rettifica forfettaria del 2 % (EF 2015-2016-2017) |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 315 906,15 |
0,00 |
- 315 906,15 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
-1 419 735,43 |
0,00 |
-1 419 735,43 |
FR |
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Assenza del controllo essenziale "Realizzazione di visite in loco per tutte le operazioni di investimento al fine di verificare la realizzazione dell’investimento" |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
-5 560,80 |
0,00 |
-5 560,80 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Assenza del controllo essenziale "Realizzazione di visite in loco per tutte le operazioni di investimento al fine di verificare la realizzazione dell’investimento" |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
-6 579,04 |
0,00 |
-6 579,04 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2014 |
Assenza del controllo essenziale "Realizzazione di visite in loco per tutte le operazioni di investimento al fine di verificare la realizzazione dell’investimento" |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
-4 875,00 |
-2 437,50 |
-2 437,50 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2015 |
Assenza del controllo essenziale "Realizzazione di visite in loco per tutte le operazioni di investimento al fine di verificare la realizzazione dell’investimento" |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
-28 776,35 |
-28 776,35 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2015 |
Carenze nell'esecuzione del controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi" |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-3 506,13 |
-3 506,13 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2014 |
Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi" |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-73 581,42 |
0,00 |
-73 581,42 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2015 |
Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi" |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 162 273,81 |
- 161 526,67 |
- 747,14 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2015 |
Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi" |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 797 732,62 |
- 797 732,62 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2015 |
Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi" |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 265 184,89 |
- 265 184,89 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi" |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 147 822,70 |
-86 087,35 |
-61 735,35 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici |
2016 |
Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi" |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 560 112,80 |
- 363 185,54 |
- 196 927,26 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2016 |
Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi" |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 110 309,10 |
-71 526,07 |
-38 783,03 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2017 |
Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi" |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-35 929,52 |
-24 437,81 |
-11 491,71 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2016 |
Controllo in loco non eseguito prima del pagamento finale - seguito del RD3/2014/012/FR |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-7 141,25 |
0,00 |
-7 141,25 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2017 |
Controllo in loco non eseguito prima del pagamento finale - seguito del RD3/2014/012/FR |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-86 868,35 |
0,00 |
-86 868,35 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2018 |
Controllo in loco non eseguito prima del pagamento finale - seguito del RD3/2014/012/FR |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 329,60 |
0,00 |
- 329,60 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Qualità della valutazione della ragionevolezza dei costi inferiore al livello richiesto |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,66 % |
EUR |
- 458 109,26 |
- 457 977,66 |
- 131,60 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2017 |
Qualità della valutazione della ragionevolezza dei costi inferiore al livello richiesto |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,66 % |
EUR |
- 253 541,50 |
0,00 |
- 253 541,50 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Qualità della valutazione della ragionevolezza dei costi inferiore al livello richiesto |
IMPORTO FORFETTARIO |
4,14 % |
EUR |
- 913 484,71 |
- 820 627,41 |
-92 857,30 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2017 |
Qualità della valutazione della ragionevolezza dei costi inferiore al livello richiesto |
IMPORTO FORFETTARIO |
4,14 % |
EUR |
- 129 621,33 |
-64 754,26 |
-64 867,07 |
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
-4 051 340,18 |
-3 147 760,26 |
- 903 579,92 |
GB |
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2018 |
Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sullo sviluppo rurale 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-1 313,52 |
0,00 |
-1 313,52 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (vincoli naturali) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-81 774,79 |
0,00 |
-81 774,79 |
|
|
|
|
|
Totale GB: |
EUR |
-83 088,31 |
0,00 |
-83 088,31 |
HU |
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Mancata applicazione di riduzioni per la presentazione tardiva delle domande di pagamento (M14 del PSR 2014-2020) - EF 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 080 678,64 |
0,00 |
-1 080 678,64 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Mancata verifica di tutti gli animali durante i controlli in loco (misura 215 del PSR 2007-2013); mancata applicazione di riduzioni per la presentazione tardiva delle domande di pagamento (M215 del PSR 2007-2013; M14 del PSR 2014-2020) - EF 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 011 685,76 |
0,00 |
-1 011 685,76 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2014 |
Sistema sanzionatorio nell'ultimo anno del programma di sviluppo rurale - lettera di avvertimento (M214 del PSR 2007-2013) - anno di domanda 2013 |
IMPORTO FORFETTARIO |
10,00 % |
EUR |
-20 339,71 |
0,00 |
-20 339,71 |
|
|
|
|
|
Totale HU: |
EUR |
-2 112 704,11 |
0,00 |
-2 112 704,11 |
IE |
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Carenze SIPA |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
- 483 545,11 |
0,00 |
- 483 545,11 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Carenze SIPA |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
- 466 516,59 |
0,00 |
- 466 516,59 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2018 |
Carenze SIPA |
IMPORTO STIMATO |
|
EUR |
- 284 061,57 |
0,00 |
- 284 061,57 |
|
|
|
|
|
Totale IE: |
EUR |
-1 234 123,27 |
0,00 |
-1 234 123,27 |
IT |
Condizionalità |
2016 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-7 296,99 |
-66,24 |
-7 230,75 |
|
Condizionalità |
2017 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-2 923,66 |
0,00 |
-2 923,66 |
|
Condizionalità |
2018 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-99,12 |
0,00 |
-99,12 |
|
Condizionalità |
2017 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-27 283,36 |
0,00 |
-27 283,36 |
|
Condizionalità |
2018 |
Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2016 |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-2 117,20 |
0,00 |
-2 117,20 |
|
Certificazione |
2017 |
Errori nel FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-29 136,27 |
- 319,58 |
-28 816,69 |
|
Certificazione |
2017 |
Errori noti (FEASR) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 121 884,94 |
0,00 |
- 121 884,94 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2014 |
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (frazionamento artificioso) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 431 400,00 |
0,00 |
- 431 400,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2015 |
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (frazionamento artificioso) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 330 045,02 |
0,00 |
- 330 045,02 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (frazionamento artificioso) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-15 123,95 |
0,00 |
-15 123,95 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2014 |
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (decisione di aggiudicazione non adeguatamente giustificata) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-44 449,58 |
0,00 |
-44 449,58 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2015 |
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (decisione di aggiudicazione non adeguatamente giustificata) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-28 584,53 |
0,00 |
-28 584,53 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2016 |
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (decisione di aggiudicazione non adeguatamente giustificata) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-7 895,28 |
0,00 |
-7 895,28 |
|
|
|
|
|
Totale IT: |
EUR |
-1 048 239,90 |
- 385,82 |
-1 047 854,08 |
LT |
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
M121 + M123 - Campo di applicazione dei controlli in loco e dei controlli sulla ragionevolezza dei costi |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 109 209,77 |
0,00 |
-1 109 209,77 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2015 |
M311 - Spese per autovetture non ammissibili (rettifica forfettaria del -5 % rispetto all'indagine RD1/2014/834/LT) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-25 892,39 |
-1 294,62 |
-24 597,77 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2016 |
M311 - Ragionevolezza dei costi |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-7 070,44 |
0,00 |
-7 070,44 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2016 |
M312 - Campo di applicazione dei controlli in loco e dei controlli sulla ragionevolezza dei costi |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 297 843,38 |
0,00 |
- 297 843,38 |
|
|
|
|
|
Totale LT: |
EUR |
-1 440 015,98 |
-1 294,62 |
-1 438 721,36 |
LU |
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
FEASR M10 e M11: Numero insufficiente di controlli in loco. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-25 037,52 |
0,00 |
-25 037,52 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
FEASR M10 e M11: Numero insufficiente di controlli in loco. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-4 245,01 |
0,00 |
-4 245,01 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
M10 e M11: mancanza di controlli in loco |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-27 749,53 |
0,00 |
-27 749,53 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
M10 e M11: mancanza di controlli in loco |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-55 330,54 |
0,00 |
-55 330,54 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2018 |
M10 e M11: mancanza di controlli in loco |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-61 198,87 |
0,00 |
-61 198,87 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
M11: pagamenti eseguiti prima del completamento dei controlli amministrativi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 962,05 |
0,00 |
- 962,05 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
M11: pagamenti eseguiti prima del completamento dei controlli amministrativi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 263,51 |
0,00 |
- 263,51 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2016 |
M20: Scarse verifiche dell'ammissibilità dei costi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-24 360,56 |
0,00 |
-24 360,56 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici |
2017 |
M20: Scarse verifiche dell'ammissibilità dei costi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-38 435,81 |
0,00 |
-38 435,81 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2017 |
M6.1: Scarse verifiche dell'ammissibilità del progetto (piani aziendali) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-47 340,00 |
0,00 |
-47 340,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2018 |
M6.1: Scarse verifiche dell'ammissibilità del progetto (piani aziendali) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-11 835,00 |
0,00 |
-11 835,00 |
|
|
|
|
|
Totale LU: |
EUR |
- 296 758,40 |
0,00 |
- 296 758,40 |
MT |
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2015 |
Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 639,69 |
- 199,58 |
- 440,11 |
|
FEASR LEADER Sviluppo rurale |
2015 |
Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 264,48 |
-82,52 |
- 181,96 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-30 407,39 |
0,00 |
-30 407,39 |
|
FEASR LEADER Sviluppo rurale |
2016 |
Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 253,80 |
0,00 |
- 253,80 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2016 |
Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-4 212,63 |
0,00 |
-4 212,63 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2015 |
Svolgimento di controlli in loco di qualità sufficiente |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-64 128,03 |
-1 000,40 |
-63 127,63 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Svolgimento di controlli in loco di qualità sufficiente |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-41 890,44 |
0,00 |
-41 890,44 |
|
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 7 ma non del CGO 8 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 144,27 |
0,00 |
- 144,27 |
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-79,81 |
0,00 |
-79,81 |
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-88,00 |
0,00 |
-88,00 |
|
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 7 e del CGO 8 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-84,04 |
0,00 |
-84,04 |
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti a varie combinazioni di CGO - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-75,05 |
0,00 |
-75,05 |
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti a varie combinazioni di CGO - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
-73,91 |
0,00 |
-73,91 |
|
Condizionalità |
2016 |
Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti esclusivamente ai requisiti del CGO 8 - mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 400,38 |
0,00 |
- 400,38 |
|
Condizionalità |
2017 |
Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 8 e non soggetti al CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 465,51 |
0,00 |
- 465,51 |
|
Condizionalità |
2018 |
Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 8 e non soggetti al CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate |
IMPORTO FORFETTARIO |
2,00 % |
EUR |
- 445,90 |
0,00 |
- 445,90 |
|
|
|
|
|
Totale MT: |
EUR |
- 143 653,33 |
-1 282,50 |
- 142 370,83 |
NL |
Sviluppo rurale FEASR, gestione dei rischi |
2016 |
Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sullo sviluppo rurale |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-19 981,45 |
0,00 |
-19 981,45 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2018 |
SIPA e altre carenze |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-29 502,31 |
0,00 |
-29 502,31 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Carenze nel SIPA (FEASR) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
- 805 547,41 |
0,00 |
- 805 547,41 |
|
|
|
|
|
Totale NL: |
EUR |
- 855 031,17 |
0,00 |
- 855 031,17 |
PT |
Sviluppo rurale FEASR - misure forestali |
2016 |
Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2016. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-45 335,01 |
- 166,16 |
-45 168,85 |
|
Sviluppo rurale FEASR - misure forestali |
2017 |
Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2017. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-62 829,11 |
0,00 |
-62 829,11 |
|
Sviluppo rurale FEASR - misure forestali |
2018 |
Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2018 + EF 2019. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-64 068,90 |
0,00 |
-64 068,90 |
|
Sviluppo rurale FEASR - misure forestali |
2019 |
Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2018 + EF 2019. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-2 485,97 |
0,00 |
-2 485,97 |
|
|
|
|
|
Totale PT: |
EUR |
- 174 718,99 |
- 166,16 |
- 174 552,83 |
RO |
Certificazione |
2017 |
Errori individuali nel FEASR. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-54 870,22 |
0,00 |
-54 870,22 |
|
|
|
|
|
Totale RO: |
EUR |
-54 870,22 |
0,00 |
-54 870,22 |
SE |
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2015 |
1 controllo essenziale - Selezione e valutazione delle domande di progetti |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-45 164,84 |
-45 164,84 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
1 controllo essenziale - Selezione e valutazione delle domande di progetti |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-3 966,68 |
0,00 |
-3 966,68 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2017 |
Controllo essenziale - Adeguati controlli volti a garantire che l'investimento/il progetto/la domanda soddisfi tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE nonché quelli previsti nel PSR dello Stato membro o della regione (M04.4) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-15 197,09 |
0,00 |
-15 197,09 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2018 |
Controllo essenziale - Adeguati controlli volti a garantire che l'investimento/il progetto/la domanda soddisfi tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE nonché quelli previsti nel PSR dello Stato membro o della regione (M04.4) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
-21 238,15 |
0,00 |
-21 238,15 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2015 |
Selezione e valutazione di progetti/domande (M121) |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-9 197,44 |
-9 197,44 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Selezione e valutazione di progetti/domande (M121) |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 300,26 |
- 300,26 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Spesa transitoria (M121) |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 185,67 |
0,00 |
- 185,67 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Spesa transitoria (M216) |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 949,82 |
0,00 |
- 949,82 |
|
Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati |
2016 |
Carenza nella ragionevolezza dei costi oggetto di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici (M216) |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-3 685,07 |
0,00 |
-3 685,07 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016 |
STIMA PERCENTUALE |
0,58 % |
EUR |
-17 824,63 |
0,00 |
-17 824,63 |
|
|
|
|
|
Totale SE: |
EUR |
- 117 709,65 |
-54 662,54 |
-63 047,11 |
SSK |
Sviluppo rurale FEASR - misure forestali |
2016 |
M8.3 e M8.4: carenza nel controllo essenziale "Selezione e valutazione dei progetti" - anno di domanda 2015 e 2016 - EF 2016 ed EF 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
- 214 806,09 |
- 168 268,94 |
-46 537,15 |
|
Sviluppo rurale FEASR - misure forestali |
2017 |
M8.3 e M8.4: carenza nel controllo essenziale "Selezione e valutazione dei progetti" - anno di domanda 2015 e 2016 - EF 2016 ed EF 2017 |
IMPORTO FORFETTARIO |
5,00 % |
EUR |
-1 326 332,65 |
0,00 |
-1 326 332,65 |
|
|
|
|
|
Totale SK: |
EUR |
-1 541 138,74 |
- 168 268,94 |
-1 372 869,80 |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
EUR |
-15 125 090,05 |
-3 382 519,21 |
-11 742 570,84 |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/143 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 78/2019
del 29 marzo 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE 2019/1836
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54. |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (3), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116. |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (4). |
(5) |
La direttiva 2014/65/UE abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 specifica i casi in cui l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) possono proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni in conformità, rispettivamente, dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente ai punti 31g e 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE. Per integrare nel processo le competenze dell'ABE e dell'ESMA e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti elaborati dall'ABE o dall'ESMA, a seconda dei casi. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. |
(7) |
Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo rispecchiato nelle conclusioni (8) dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA del 14 ottobre 2014 relative all'inclusione nell'accordo SEE dei regolamenti UE che istituiscono le AEV. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13b (Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: ", modificata da:
|
2. |
Il testo del punto 31ba (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: "32014 L 0065: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, p. 349), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116, modificata da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
|
3. |
Il testo del punto 31baa (soppresso) è sostituito da quanto segue: "32014 R 0600: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, modificato da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
4. |
Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 600/2014, rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, e (UE) 2016/1033 e delle direttive 2014/65/UE, rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116, e (UE) 2016/1034 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (9).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1.
(3) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(4) GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8.
(5) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(7) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(8) Conclusioni del Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.
(9) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Dichiarazione comune delle Parti contraenti
in merito alla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019, del 29 marzo 2019, che integra la direttiva 2014/65/UE nell'accordo SEE
Le Parti contraenti convengono che l'integrazione nell'accordo SEE della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/149 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 85/2019
del 29 marzo 2019
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/1837
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di compensazione debbano essere soggetti all’obbligo di negoziazione (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2021 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’accesso ai valori di riferimento (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (6). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (7). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (8). |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (9). |
(10) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (10). |
(11) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (11). |
(12) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/573 della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (12). |
(13) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (13). |
(14) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni (14). |
(15) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione (15). |
(16) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (16). |
(17) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (17). |
(18) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/579 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi (18). |
(19) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (19). |
(20) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/581 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l’accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (20). |
(21) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (21). |
(22) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (22). |
(23) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (23). |
(24) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (24). |
(25) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (25). |
(26) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (26). |
(27) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (27). |
(28) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (28). |
(29) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (29). |
(30) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (30). |
(31) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale (31). |
(32) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (32), rettificato dalla GU L 292 del 10.11.2017, pag. 119. |
(33) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell’esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (33). |
(34) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento (34). |
(35) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell’11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento (35). |
(36) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (36). |
(37) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (37). |
(38) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati (38). |
(39) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (39). |
(40) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (40). |
(41) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (41). |
(42) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42). |
(43) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43). |
(44) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un’importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (44). |
(45) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell’esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (45). |
(46) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (46). |
(47) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (47). |
(48) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48). |
(49) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49). |
(50) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (50). |
(51) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51), rettificato dalla GU L 33 del 7.2.2018, pag. 5. |
(52) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (52). |
(53) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2238 della Commissione, del 5 dicembre 2017, relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d’America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (53). |
(54) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2318 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (54). |
(55) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (55). |
(56) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2320 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (56). |
(57) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (57). |
(58) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 31baa [Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«31bad. |
32016 R 0824: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 10). |
31bae. |
32016 R 2020: Regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di compensazione debbano essere soggetti all’obbligo di negoziazione (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2). |
31baf. |
32016 R 2021: Regolamento delegato (UE) 2016/2021 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’accesso ai valori di riferimento (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 6). |
31bag. |
32016 R 2022: Regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 11). |
31bah. |
32017 R 0565: Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
31bai. |
32017 R 0566: Regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 84). |
31baj. |
32017 R 0567: Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
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31bak. |
32017 R 0568: Regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 117). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: all’articolo 7, i termini “il diritto dell’Unione” sono sostituiti dai termini “l’accordo SEE”. |
31bal. |
32017 R 0569: Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122). |
31bam. |
32017 R 0570: Regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 124). |
31ban. |
32017 R 0571: Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126), modificato da:
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31bao. |
32017 R 0572: Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 142). |
31bap. |
32017 R 0573: Regolamento delegato (UE) 2017/573 della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 145). |
31baq. |
32017 R 0574: Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148). |
31bar. |
32017 R 0575: Regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 152). |
31bas. |
32017 R 0576: Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 166). |
31bat. |
32017 R 0577: Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 174). |
31bau. |
32017 R 0578: Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183). |
31bav. |
32017 R 0579: Regolamento delegato (UE) 2017/579 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 189). |
31baw. |
32017 R 0580: Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193). |
31bax. |
32017 R 0581: Regolamento delegato (UE) 2017/581 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l’accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 212). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
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31bay. |
32017 R 0582: Regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 224). |
31baz. |
32017 R 0583: Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: i riferimenti ai “membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA. |
31baza. |
32017 R 0584: Regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 350). |
31bazb. |
32017 R 0585: Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368). |
31bazc. |
32017 R 0586: Regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 382). |
31bazd. |
32017 R 0587: Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387). |
31baze. |
32017 R 0588: Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411). |
31bazf. |
32017 R 0589: Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417). |
31bazg. |
32017 R 0590: Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
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31bazh. |
32017 R 0591: Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479). |
31bazi. |
32017 R 0592: Regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 492). |
31bazj. |
32017 L 0593: Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500). |
31bazk. |
32017 R 0953: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 12). |
31bazl. |
32017 R 0980: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 3). |
31bazm. |
32017 R 0981: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 16). |
31bazn. |
32017 R 0988: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un’importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3). |
31bazo. |
32017 R 1005: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell’esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 1). |
31bazp. |
32017 R 1018: Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 292 del 10.11.2017, pag. 119. |
31bazq. |
32017 R 1093: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16). |
31bazr. |
32017 R 1110: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3). |
31bazs. |
32017 R 1111: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 14). |
31bazt. |
32017 R 1799: Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell’esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11). |
31bazu. |
32017 R 1943: Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 4). |
31bazv. |
32017 R 1944: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 12). |
31bazw. |
32017 R 1945: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 22). |
31bazx. |
32017 R 1946: Regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell’11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 32). |
31bazy. |
32017 R 2154: Regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 6). |
31bazz. |
32017 R 2194: Regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1). |
31bazza. |
32017 D 2238: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2238 della Commissione, del 5 dicembre 2017, relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d’America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 6.12.2017, pag. 11). |
31bazzb. |
32017 D 2318: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2318 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 81). |
31bazzc. |
32017 D 2319: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 87). |
31bazzd. |
32017 D 2320: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2320 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 94). |
31bazze. |
32017 R 2382: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6), rettificato dalla GU L 33 del 7.2.2018, pag. 5. |
31bazzf. |
32017 R 2417: Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati (GU L 343 del 22.12.2017, p. 48). |
31bazzg. |
32017 D 2441: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 52).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) 2016/2020, (UE) 2016/2021, (UE) 2016/2022, (UE) 2017/565, (UE) 2017/566, (UE) 2017/567, (UE) 2017/568, (UE) 2017/569, (UE) 2017/570, (UE) 2017/571, (UE) 2017/572, (UE) 2017/573, (UE) 2017/574, (UE) 2017/575, (UE) 2017/576, (UE) 2017/577, (UE) 2017/578, (UE) 2017/579, (UE) 2017/580, (UE) 2017/581, (UE) 2017/582, (UE) 2017/583, (UE) 2017/584, (UE) 2017/585, (UE) 2017/586, (UE) 2017/587, (UE) 2017/588, (UE) 2017/589, (UE) 2017/590, (UE) 2017/591, (UE) 2017/592, (UE) 2017/1018, (UE) 2017/1799, (UE) 2017/1943, (UE) 2017/1946, (UE) 2017/2154, (UE) 2017/2194, (UE) 2017/2417 e (UE) 2018/63, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/824, (UE) 2017/953, (UE) 2017/980, (UE) 2017/981, (UE) 2017/988, (UE) 2017/1005, (UE) 2017/1093, (UE) 2017/1110, (UE) 2017/1111, (UE) 2017/1944, (UE) 2017/1945 e (UE) 2017/2382, della direttiva delegata (UE) 2017/593 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/2238, (UE) 2017/2318, (UE) 2017/2319, (UE) 2017/2320 e (UE) 2017/2441 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019 (58), a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SE (59).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2.
(2) GU L 313 del 19.11.2016, pag. 6.
(3) GU L 313 del 19.11.2016, pag. 11.
(4) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1.
(5) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 84.
(6) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.
(7) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 117.
(8) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122.
(9) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 124.
(10) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126.
(11) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 142.
(12) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 145.
(13) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148.
(14) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 152.
(15) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 166.
(16) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 174.
(17) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183.
(18) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 189.
(19) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193.
(20) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 212.
(21) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 224.
(22) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229.
(23) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 350.
(24) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368.
(25) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 382.
(26) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387.
(27) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411.
(28) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417.
(29) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449.
(30) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479.
(31) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 492.
(32) GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1.
(33) GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11.
(34) GU L 276 del 26.10.2017, pag. 4.
(35) GU L 276 del 26.10.2017, pag. 32.
(36) GU L 304 del 21.11.2017, pag. 6.
(37) GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1.
(38) GU L 343 del 22.12.2017, pag. 48.
(39) GU L 12 del 17.1.2018, pag. 2.
(40) GU L 137 del 26.5.2016, pag. 10.
(41) GU L 144 del 7.6.2017, pag. 12.
(42) GU L 148 del 10.6.2017, pag. 3.
(43) GU L 148 del 10.6.2017, pag. 16.
(44) GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3.
(45) GU L 153 del 16.6.2017, pag. 1.
(46) GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16.
(47) GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3.
(48) GU L 162 del 23.6.2017, pag. 14.
(49) GU L 276 del 26.10.2017, pag. 12.
(50) GU L 276 del 26.10.2017, pag. 22.
(51) GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6.
(52) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500.
(53) GU L 320 del 6.12.2017, pag. 11.
(54) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 81.
(55) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 87.
(56) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 94.
(57) GU L 344 del 23.12.2017, pag. 52.
(58) Cfr. pag. 142 della presente Gazzetta ufficiale.
(59) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
Rettifiche
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/161 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 85I del 27 marzo 2019)
Pagina 2, considerando 4, e pagina 3, articolo 3, primo trattino
anziché:
«(…) organismo speciale programmi UE (“SEUPB“)«
leggasi:
»(…) organismo per i programmi speciali dell’UE (“SEUPB“)».
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/162 |
Rettifica della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 283 del 31 ottobre 2003)
Pagina 53, articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
anziché:
«b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715;»
leggasi:
«b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;».