ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 278

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
30 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1811 della Commissione del 23 ottobre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1812 della Commissione del 23 ottobre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

4

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell’etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (EU) 2019/1814 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

10

 

*

Decisione (UE) 2019/1815 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Slovenia

12

 

*

Decisione (UE) 2019/1816 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 278/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1811 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

A nome del president

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Macchina semovente autobilanciante ad alimentazione elettrica (cosiddetto «robot di telepresenza»). È costituita dai seguenti componenti, contenuti in un unico alloggiamento con due ruote montate su un asse:

accelerometro e giroscopio;

motore elettrico;

modulo Bluetooth;

batteria ricaricabile.

L’articolo è dotato di un connettore di alimentazione per ricaricare la batteria, di un indicatore luminoso di stato e di un braccio telescopico verticale con un meccanismo motorizzato di controllo dell’altezza. Il braccio è munito di un supporto rimovibile per computer tablet («tablet») nella parte superiore. Il supporto presenta una porta USB per ricaricare il tablet.

L’articolo può essere controllato da remoto solo mediante un dispositivo compatibile (tablet ecc.) dotato di funzioni di comunicazione senza fili tramite Bluetooth.

L’articolo è utilizzato per trasportare e sollevare o abbassare il tablet, nonché per fornirgli energia elettrica.

Cfr. immagine (*).

8428 90 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8428, 8428 90 e 8428 90 90 .

L’articolo si limita a spostare il tablet e a fornirgli energia elettrica; non consente al tablet di eseguire operazioni diverse da quelle a cui è destinato. Non rende dunque il tablet atto a un particolare lavoro, non gli conferisce possibilità supplementari né lo mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (cfr. sentenza del 16 giugno 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punto 29, e note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8473, secondo paragrafo).

È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8473 come accessorio destinato esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472.

La classificazione alle voci 8479 o 8543 è esclusa poiché l’articolo svolge varie funzioni proprie delle macchine di cui alle voci del capitolo 84 o 85 (sezione XVI), quali il sollevamento e la movimentazione (trasporto e sollevamento o abbassamento di un tablet), la fornitura di corrente a un dispositivo e la comunicazione tramite il protocollo Bluetooth.

In virtù della nota 3 della sezione XVI, l’apparecchio deve essere classificato nella voce attinente alla sua funzione principale.

L’articolo è progettato per trasportare e sollevare o abbassare un tablet e, di conseguenza, questa è la sua funzione principale ai sensi della nota 3 della sezione XVI. Le altre funzioni sono accessorie.

L’articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 8428 90 90 come altra macchina o apparecchio di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione.

Image 1


(*1)  (*) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.


30.10.2019   

IT

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L 278/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1812 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente,

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

1)

2)

3)

Borraccia per l’acqua riutilizzabile in vetro borosilicato trasparente, munita di tappo a vite in acciaio inossidabile. Il tappo è dotato di una guarnizione interna in silicone che impedisce la fuoriuscita di acqua. La borraccia è dotata di un anello per il trasporto attaccato al tappo e di un manicotto in silicone antiscivolo amovibile per praticità d’uso.

La borraccia ha un’altezza di circa 220 mm e un diametro di 60 mm. Il diametro del collo è di circa 30 mm. La borraccia ha una capacità di 0,6 l.

 (*1) Cfr. immagini.

7013 99 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7013 e 7013 99 00 .

La classificazione nella voce 7010 come bottiglie, boccette ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro, è esclusa in quanto l’articolo non è comunemente utilizzato nel commercio (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7010, primo paragrafo, e le note esplicative del SA relative alla voce 7013, ultimo paragrafo, lettera b), nonché il parere di classificazione del sistema armonizzato 3924.90/2).

L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7013 99 00 come altri oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili.

Image 2


(*1)  Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.


DIRETTIVE

30.10.2019   

IT

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L 278/7


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/1813 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2019

che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell’etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti per garantire l’identità e la tracciabilità di tali materiali di moltiplicazione e di tali piante da frutto durante la commercializzazione.

(2)

Ai sensi di tale direttiva, l’uso di etichette colorate per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto delle categorie pre-base, di base e certificate doveva essere sottoposto a revisione da parte della Commissione entro il 1o gennaio 2019.

(3)

Da un sondaggio condotto dalla Commissione risulta che la maggioranza degli Stati membri è a favore dell’uso obbligatorio di un’etichetta colorata per le categorie pre-base, di base e certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. Dal sondaggio emerge anche che vari Stati membri commercializzano materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») corredati di un documento del fornitore di colore giallo sotto forma di etichetta apposta ai materiali CAC.

(4)

Al fine di tener conto della prassi esistente negli Stati membri e di garantire una chiara distinzione tra il documento del fornitore per i materiali CAC e le etichette ufficiali per i materiali pre-base, di base e certificati, quando il documento del fornitore è apposto ai materiali CAC il colore dell’etichetta CAC dovrebbe essere giallo. Non dovrebbe essere imposto alcun colore speciale per il documento del fornitore quando questo non è apposto ai materiali CAC poiché in tal caso non sussiste alcun rischio di confusione con altri documenti o etichette.

(5)

La direttiva di esecuzione 2014/96/UE non prescrive un colore specifico per il documento del fornitore quando questo è apposto ai materiali CAC sotto forma di etichetta. Alcuni Stati membri utilizzano attualmente un colore diverso dal giallo per queste etichette. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di autorizzare, per un periodo transitorio, la commercializzazione sul proprio territorio di materiali CAC ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 1o aprile 2020.

(6)

L’esperienza ha inoltre dimostrato che il contenuto del documento del fornitore potrebbe essere semplificato al fine di garantire una maggiore flessibilità nella commercializzazione dei materiali CAC in ciascuno Stato membro. Quando il documento del fornitore contiene meno informazioni, risulta più facile per il fornitore ridurne le dimensioni in modo da poterlo apporre ai materiali CAC da commercializzare. Per questo motivo, la fornitura di informazioni in merito alla quantità di materiali CAC commercializzati e allo Stato membro nel quale i materiali CAC sono stati prodotti, nei casi in cui questo sia diverso dallo Stato membro nel quale il documento del fornitore è stato redatto, dovrebbe essere facoltativa.

(7)

Viste le modifiche che devono essere apportate alle prescrizioni in materia di etichettatura per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto di tutte le categorie di commercializzazione, nonché alle prescrizioni relative al documento del fornitore, è opportuno modificare la direttiva di esecuzione 2014/96/UE.

(8)

Al fine di concedere alle autorità competenti e ai fornitori un periodo di tempo adeguato per adattarsi alle nuove prescrizioni, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2020.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere della sezione materiali di moltiplicazione e piante da frutto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva di esecuzione 2014/96/UE

La direttiva di esecuzione 2014/96/UE è così modificata:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il colore dell’etichetta è:

a)

bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;

b)

bianco per i materiali di base;

c)

blu per i materiali certificati.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Documento del fornitore per i materiali CAC

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali CAC siano commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 («il documento del fornitore»).

Gli Stati membri provvedono affinché il documento del fornitore non sia simile al documento di accompagnamento di cui all’articolo 3, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.

2.   Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

la dicitura «norme e regole UE»;

b)

il nome dello Stato membro in cui il documento è stato redatto o il relativo codice;

c)

l’organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;

d)

il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall’organismo ufficiale responsabile;

e)

il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

f)

la denominazione botanica;

g)

la dicitura «materiali CAC»;

h)

la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà: il nome della specie o dell’ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;

i)

la data di emissione del documento.

3.   Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore è di colore giallo.

4.   Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell’Unione, chiaramente visibile e leggibile.»

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Misure transitorie

1.   Fino al 30 giugno 2021 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione sul proprio territorio di materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo, qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 1o aprile 2020.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono commercializzati, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC siano identificati con un riferimento al presente articolo nel documento del fornitore, se tale documento è utilizzato come etichetta.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8.

(2)  Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).


DECISIONI

30.10.2019   

IT

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L 278/10


DECISIONE (EU) 2019/1814 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

Dconsiderando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1571 del Consiglio (4), il sig. Pedro SANZ ALONSO è stato sostituito dal sig. José Ignacio CENICEROS GONZÁLEZ in qualità di membro. Il 1o ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1774 del Consiglio (5), il sig. Emilio DEL RÍO SANZ è stato sostituito dalla sig.ra Begoña MARTÍNEZ ARREGUI in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. José Ignacio CENICEROS GONZÁLEZ.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Begoña MARTÍNEZ ARREGUI.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig.ra Concepción ANDREU RODRÍGUEZ, Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja,

b)

quale supplente:

sig. Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

La presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1571 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 8).

(5)  Decisione (UE) 2015/1774 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni (GU L 258 del 3.10.2015, pag. 10).


30.10.2019   

IT

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L 278/12


DECISIONE (UE) 2019/1815 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo sloveno,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Peter BOSSMAN e della sig.ra Andreja POTOČNIK.

(3)

Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ, della sig.ra Tanja VINDIŠ FURMAN e del sig. Miran SENČAR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig. Gregor MACEDONI, župan Mestne občine Novo mesto,

sig.ra Nuška GAJŠEK, županja Mestne občine Ptuj,

b)

quali supplenti:

sig. Aleksander Saša ARESNOVIČ, župan Mestne občine Maribor,

sig.ra Breda ARNŠEK, podžupanja Mestne občine Celje,

sig.ra Ms Vlasta KRMELJ, županja Občine Selnica ob Dravi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

La presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


30.10.2019   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 278/13


DECISIONE (UE) 2019/1816 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 6 novembre 2018, con decisione (UE) 2018/1666 del Consiglio (4), il sig. Francisco LOPES è stato sostituito dal sig. Hélder António GUERRA DE SOUSA SILVA in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Álvaro DOS SANTOS AMARO.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Hélder António GUERRA DE SOUSA SILVA a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Hélder António GUERRA DE SOUSA SILVA, presidente da Câmara de Mafra,

b)

quale supplente:

sig. Carlos André Teles Paulo DE CARVALHO, presidente da Câmara de Tabuaço.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2018/1666 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla nomina di due membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese (GU L 278 dell’8.11.2018, pag. 24).