ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 272

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
25 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1777 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/1778 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1779 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

5

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 (formulari elettronici) ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione ( 1 )

74

 

*

Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1o ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione ( 1 )

95

 

*

Regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione del 1o ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi ( 1 )

107

 

*

Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

121

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1785 della Commissione del 18 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ragusano (DOP)]

136

 

*

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/… 2019/1786 del 23 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

137

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima ( 1 )

140

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/1788 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

147

 

*

Decisione (PESC) 2019/1789 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

150

 

*

Decisione (PESC) 2019/1790 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

152

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione Dell’autorità Europea Per La Sicurezza Alimentare del 19 giugno 2019 sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’EFSA

154

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1777 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1763, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/1755 (2) attua alcune misure disposte dalla decisione (PESC) 2015/1763.

(2)

Il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1788 (3), che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 introducendo un articolo sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell’alto rappresentante.

(3)

Ai fini dell’attuazione del regolamento 2015/1755 e per garantire la massima certezza del diritto all’interno dell’Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del suddetto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2015/1755 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche dell’allegato I;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell’allegato I;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l’aggiunta del contenuto all’allegato I all’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure finanziarie restrittive dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi a disposizione del pubblico;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto di misure adottate ai sensi del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2019/1788 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, che modifica la decisione (PESC) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (Cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/3


REGOLAMENTO (UE) 2019/1778 del Consiglio

del 24 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (2) attua diverse misure restrittive previste nella decisione 2010/638/PESC.

(2)

Il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1790 (3), che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio introducendo un articolo sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell'alto rappresentante.

(3)

Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1284/2009 e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del suddetto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 1284/2009 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 16 bis

1.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato I;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), la preparazione di modifiche dell'allegato I;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l'aggiunta del contenuto dell'allegato I all'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all'impatto di misure adottate a norma del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tai persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26).

(3)  Decisione (PESC) 2019/1790 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (cfr. pag. 153 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1779 del Consiglio

del 24 ottobre 2019

che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1755.

(2)

In base a un riesame da parte del Consiglio le informazioni relative a una persona fisica di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 dovrebbero essere modificate.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, la voce n. 1 dell'"Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2" è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

"1.

Godefroid BIZIMANA

Genere: maschile

Data di nascita: 23.4.1968

Luogo di nascita: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0001520

"Chargé de missions de la Présidence" ed ex vicedirettore generale della polizia nazionale. Responsabile di aver compromesso la democrazia prendendo decisioni operative che hanno portato a un uso sproporzionato della forza e atti di repressione violenta delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza."


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1780 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2019

che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (4), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (5), in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, l’articolo 75, paragrafo 3, e l’articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (6), in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 92, paragrafo 3, e l’articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE stabiliscono che determinati appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(2)

Le direttive 92/13/CEE e 2014/25/UE stabiliscono che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(3)

La direttiva 2009/81/CE stabilisce che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tale direttiva.

(4)

Le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2014/23/UE stabiliscono che determinate concessioni di lavori e di servizi siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione (7) stabilisce i modelli di formulari previsti dalle direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE, 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(6)

Nel settore degli appalti pubblici è in corso una trasformazione digitale, come descritto nella comunicazione della Commissione intitolata Migliorare il mercato unico (8) e nella comunicazione della Commissione dal titolo Appalti pubblici efficaci in Europa e per l’Europa (9). I modelli di formulari sono fondamentali nell’ambito di tale trasformazione.

(7)

Al fine di garantire l’efficacia dei modelli di formulari nell’ambiente digitale è necessario adattare i modelli di formulari stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986. Dati il numero e l’ampiezza degli adattamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986.

(8)

Come stabilito dall’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, dall’articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dall’articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli avvisi e i bandi sono file elettronici anziché documenti cartacei. Al fine di rispettare il principio «una tantum» nella pubblica amministrazione elettronica, riducendo così gli oneri amministrativi e aumentando l’affidabilità dei dati, e di facilitare la pubblicazione volontaria degli avvisi e dei bandi il cui valore è inferiore alle soglie UE o che sono basati su accordi quadro, è opportuno stabilire modelli standard che possano essere compilati automaticamente con le informazioni ricavate da precedenti avvisi e bandi, specifiche tecniche, offerte, contratti, registri amministrativi nazionali e altre fonti di dati. In prospettiva, tali modelli non saranno più compilati manualmente ma generati automaticamente da sistemi di software.

(9)

Per evitare problemi di attuazione è opportuno stabilire modelli di formulari tenendo conto dei sistemi software in cui saranno utilizzati. Figurano tra questi i sistemi di scambio di dati, le interfacce utente che convalidano gli inserimenti manuali e i siti informativi che pubblicano le informazioni contenute in avvisi e bandi. È opportuno presentare le informazioni in modo attraente per gli operatori economici e gli altri utilizzatori.

(10)

Al fine di consentire che l’attuazione tenga conto delle specificità nazionali, è opportuno lasciare agli Stati membri e alle loro autorità un ampio margine di flessibilità nell’impostazione dei sistemi di software. È opportuno in particolare rendere possibile la visualizzazione dei campi stabiliti dal presente regolamento in qualsiasi ordine e sotto qualsiasi etichetta, a condizione che i significati delle etichette corrispondano alle descrizioni stabilite dal presente regolamento. Al fine di soddisfare esigenze diverse a livello nazionale, regionale o locale, i campi che il presente regolamento indica come facoltativi a livello dell’UE possono essere non visualizzabili per gli utenti finali (per esempio non è necessario che i committenti li vedano o li compilino) oppure, inversamente, può esserne stabilita l’obbligatorietà a livello nazionale, regionale o locale.

(11)

La data di applicazione del presente regolamento e la data di abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 dovrebbero tenere conto del tempo necessario per preparare le versioni elettroniche dei modelli di formulari utilizzati per lo scambio effettivo dei dati.

(12)

Al fine di tenere conto dell’evoluzione delle esigenze e delle tecnologie degli Stati membri nel settore dei dati relativi agli appalti, assicurando al contempo la conformità all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, all’articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2009/81/CE, è opportuno aggiungere regolarmente campi facoltativi al presente regolamento. La Commissione seguirà da vicino tali sviluppi e raccoglierà altri riscontri degli utilizzatori, riesaminando a cadenza annuale l’eventuale necessità di aggiornare il presente regolamento. Tali aggiornamenti non dovrebbero, salvo se inevitabile, comportare modifiche obbligatorie dei sistemi di software negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il regolamento stabilisce i seguenti modelli di formulari:

1)

«Programmazione»

2)

«Gara»

3)

«Preavviso di aggiudicazione diretta»

4)

«Risultati»

5)

«Modifica dell’appalto»

6)

«Rettifica»

2.   I modelli di formulari di cui al paragrafo 1 consistono dei campi stabiliti nell’allegato.

Articolo 2

Utilizzo

I modelli di formulari di cui all’articolo 1 sono utilizzati per la pubblicazione dei seguenti avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

1)

«formulario di programmazione»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 3, e all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;

2)

«formulario di gara»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, all’articolo 49, all’articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 67, paragrafo 2, agli articoli 68 e 69, all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 2, e all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE;

3)

«formulario di preavviso di aggiudicazione diretta»: per gli avvisi di cui ai rispettivi articoli 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE;

4)

«formulario di comunicazione dei risultati»: per gli avvisi di cui all’articolo 50, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 70, all’articolo 92, paragrafo 2, e all’articolo 96, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;

5)

«formulario di modifica dell’appalto»: per gli avvisi di cui all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE;

6)

«formulario di rettifica»: in caso di rettifica o annullamento degli avvisi e dei bandi elencati in precedenza.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 25 ottobre 2023.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

(2)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

(3)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(4)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(5)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(6)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2015)0550].

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2017)0572].


ALLEGATO

I modelli di formulari contengono campi. Un modello di formulario nel quale sono state inserite le opportune informazioni nei relativi campi è un avviso o bando.

I modelli di formulari e gli avvisi o bandi usano campi obbligatori e facoltativi.

a)

I campi obbligatori sono da inserire nei modelli di formulario e negli avvisi o bandi e devono essere compilati, salvo se sono soddisfatte alcune condizioni (cfr. infra).

b)

I campi facoltativi possono essere inseriti nei modelli di formulario e negli avvisi o bandi e in tal caso possono essere compilati.

I formati e le procedure per la trasmissione degli avvisi e dei bandi, come stabilito al punto 3 dell’allegato VIII della direttiva 2014/24/UE, dell’allegato IX della direttiva 2014/25/UE e dell’allegato VI della direttiva 2009/81/CE, e al punto 2 dell’allegato IX della direttiva 2014/23/UE, contengono le condizioni di inapplicabilità dei campi obbligatori. Tali condizioni tengono conto unicamente del contesto di un avviso o bando concreto o di una procedura concreta (ad esempio i campi relativi agli accordi quadro non sono obbligatori se una procedura non comprende un accordo quadro).

I formati e le procedure per la trasmissione degli avvisi e dei bandi stabiliscono inoltre quali campi sono obbligatori e quali facoltativi per gli avvisi e i bandi pubblicati ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE e dell’articolo 31 della direttiva 2009/81/CE.

Le tabelle 1 e 2 stabiliscono quali campi sono utilizzati nei singoli modelli di formulario e avvisi o bandi.

ISTRUZIONI PER LA LETTURA DELLA TABELLA 1

I modelli di formulari della colonna 1 usano campi di cui alla colonna 2 (elencati nella tabella 2) se utilizzati per la pubblicazione degli avvisi o dei bandi di cui alla colonna 3. A fini di migliore leggibilità la colonna 4 contiene descrizioni della colonna 3. Oltre a ciò ogni modello di formulario o avviso o bando può contenere campi provenienti dal documento di gara unico europeo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (1).

Tabella 1

Moduli, avvisi o bandi e campi

1

2

3

4

Il modello di formulario

contiene i campi elencati in:

se utilizzato per la pubblicazione degli avvisi o dei bandi di cui:

(descrizione dell’avviso)

Programmazione

Tabella 2, colonna 1

Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva generale

Tabella 2, colonna 2

Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di pubblicazione di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 3

Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 4

Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva generale

Tabella 2, colonna 5

Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE

Avviso periodico indicativo a fini unicamente informativi — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 6

Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 7

Articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,

articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva generale

Tabella 2, colonna 8

Articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 9

Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva per il settore della difesa

Gara

Tabella 2, colonna 10

Articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 11

Articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE

Avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva settoriale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 12

Articolo 75, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE

Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 13

Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE

Bando periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva settoriale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 14

Articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE

Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva sulle concessioni, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 15

Articolo 68 della direttiva 2014/25/UE,

articolo 92, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE

Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 16

Articolo 49 della direttiva 2014/24/UE

Bando di gara — direttiva generale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 17

Articolo 69 della direttiva 2014/25/UE

Bando di gara — direttiva settoriale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 18

Articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE

Bando di gara — direttiva per il settore della difesa, regime ordinario

Tabella 2, colonna 19

Articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE

Bando di concessione - direttiva sulle concessioni, regime ordinario

Tabella 2, colonna 20

Articolo 75, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE

Bando di gara — direttiva generale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 21

Articolo 92, paragrafo 1, lettera a),della direttiva 2014/25/UE

Avviso di gara — direttiva settoriale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 22

Articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di subappalto — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 23

Articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE

Avviso o bando di concorso di progettazione — direttiva generale, progettazione

Tabella 2, colonna 24

Articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di concorso di progettazione — direttiva settoriale, progettazione

Preavviso di aggiudicazione diretta (PAD)

Tabella 2, colonna 25

Articolo 3 bis della direttiva 89/665/CEE

Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva generale

Tabella 2, colonna 26

Articolo 3 bis della direttiva 92/13/CEE

Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 27

Articolo 64 della direttiva 2009/81/CE

Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 28

Articolo 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva sulle concessioni

Risultati

Tabella 2, colonna 29

Articolo 50 della direttiva 2014/24/UE

Avviso relativo all’appalto aggiudicato — direttiva generale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 30

Articolo 70 della direttiva 2014/25/UE

Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva settoriale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 31

Articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 32

Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all’allegato VII), della direttiva 2014/23/UE

Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva sulle concessioni, regime ordinario

Tabella 2, colonna 33

Articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva generale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 34

Articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva settoriale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 35

Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all’allegato VIII), della direttiva 2014/23/UE

Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva sulle concessioni, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 36

Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Avviso sui risultati di un concorso di progettazione — direttiva generale, progettazione

Tabella 2, colonna 37

Articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE

Avviso sui risultati di un concorso di progettazione — direttiva settoriale, progettazione

Modifica dell’appalto

Tabella 2, colonna 38

Articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di modifica di un appalto — direttiva generale

Tabella 2, colonna 39

Articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di modifica di un appalto — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 40

Articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE

Avviso di modifica di un appalto — direttiva sulle concessioni

Rettifica

Tutti gli altri modelli di formulario e le sezioni di avviso e rettifica della tabella 2

Rettifiche di qualsiasi avviso o bando sopra elencati

Avviso di rettifica

ISTRUZIONI PER LA LETTURA DELLA TABELLA 2

La prima colonna contiene informazioni sulla gerarchia del campo o della sezione. Ogni campo o sezione con un livello contraddistinto da «++», «+++» e «++++» si colloca nella sezione superiore più prossima contraddistinta da un numero inferiore di segni «+».

La seconda e la terza colonna contengono i nomi e le descrizioni dei campi (o delle sezioni).

La quarta colonna contiene uno dei seguenti tipi di dati:

«Indicatore»: questo campo può contenere «sì» o «no».

«Codice»: questo campo contiene valori tratti da un elenco predefinito.

«Data»: questo campo contiene una data ed eventualmente informazioni temporali più dettagliate (quali l’ora e il fuso orario).

«Durata»: questo campo contiene una durata.

«Identificativo»: questo campo contiene un insieme di informazioni che consentono l’individuazione univoca.

«Numero»: questo campo contiene un numero.

«Testo»: questo campo contiene un testo.

«URL»: questo campo contiene un indirizzo elettronico, solitamente un localizzatore uniforme di risorse (ad esempio un indirizzo web).

«Valore»: questo campo contiene un numero indicante un valore monetario (senza imposta sul valore aggiunto) e un codice di valuta, tratto da un elenco di codici delle valute.

«»: questa riga rappresenta una sezione. I campi sono raggruppati in sezioni.

I formati e le procedure per la trasmissione degli avvisi e dei bandi, indicati sopra, specificano anche gli elenchi di codici e gli identificativi applicabili.

Alcuni tipi di dati (ad esempio «data», «durata», «identificativi», «testo», «valore») possono consistere di più sottocampi.

Le altre colonne indicano quali modelli di formulari e avvisi o bandi usano tali campi perché obbligatori («O») e facoltativi («F»). Le colonne con intestazione da 1 a 40 corrispondono ai numeri nella seconda colonna della tabella 1 del presente allegato.

TERMINOLOGIA UTILIZZATA NELLA TABELLA 2

«Organizzazione»: una persona giuridica o fisica o un ente pubblico.

«Committente»: un’amministrazione aggiudicatrice, un ente aggiudicatore, un appaltatore nel settore della difesa, un’organizzazione internazionale, oppure un’organizzazione, che aggiudica un appalto sovvenzionato da un’amministrazione aggiudicatrice; salvo se si tratta di un’associazione di organizzazioni che non costituisce un’organizzazione a sé stante, nel qual caso ogni singola organizzazione si considera «committente».

«Vincitore»: l’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto (anche l’offerente aggiudicatario nell’ambito di un accordo quadro) o (nel caso di concorso di progettazione) il vincitore; salvo se l’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o il vincitore è un raggruppamento di organizzazioni che non costituisce un’organizzazione a sé stante, nel qual caso ogni singola organizzazione si considera «vincitore».

«Procedura di appalto»: una procedura di gara d’appalto o un concorso di progettazione.

«Offerta»: un’offerta oppure (in caso di concorso di progettazione) un progetto.

«Domanda di partecipazione»: richiesta di partecipazione o (nel caso delle concessioni) domanda.

«Avviso di preinformazione»: un avviso di preinformazione o (nel caso della direttiva 2014/25/UE) un avviso periodico indicativo.

«TED» (Tenders Electronic Daily): versione on line del supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nota: questa tabella è disponibile sul sito web della Commissione, con ulteriori informazioni, come foglio di calcolo per agevolare la lettura.

Tabella 2

Campi nei modelli di formulari e negli avvisi o bandi

Livello

ID

Nome

Descrizione

Tipo di dato

Programmazione

Gara

PAD

Risultati

Modif. dell’appalto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Avviso o bando

Informazioni di base sull’avviso o bando.

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++

BT-04

Identificativo della procedura

Identificativo della procedura di appalto pubblico europea: identificativo univoco della procedura di appalto. L’inserimento di tale identificativo in tutte le versioni pubblicate del presente avviso o bando (ad esempio pubblicate su TED, sui portali di pubblicazione nazionali o regionali) permette l’individuazione univoca di ogni procedura di appalto nell’UE.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-701

Identificativo dell’avviso

Identificativo del presente avviso o bando in una procedura di appalto pubblico europea. L’inserimento di tale identificativo in tutte le versioni pubblicate del presente avviso o bando (ad esempio pubblicate su TED, sui portali di pubblicazione nazionali o regionali) permette l’individuazione univoca di ogni procedura di appalto nell’UE.

Identificativo

O

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++

BT-757

Versione dell’avviso

La versione dell’avviso o bando. Tale elemento contribuisce ad esempio ad evitare gli errori causati dalla trasmissione in tempi ravvicinati di diversi avvisi di rettifica.

Identificativo

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BT-01

Base giuridica della procedura

La base giuridica (ad esempio una direttiva europea o un regolamento europeo, una legge nazionale) ai cui sensi si svolge la procedura di appalto.

Codice

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BT-03

Tipo di formulario

Il tipo di formulario a norma della legislazione sugli appalti.

Codice

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++

BT-02

Tipo di avviso

Il tipo di avviso o bando ai sensi della legislazione sugli appalti.

Codice

O

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BT-05

Data di trasmissione avviso

Data e ora di trasmissione dell’avviso o bando a TED.

Data

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++

BT-738

Data preferita di pubblicazione avviso

Data preferita di pubblicazione dell’avviso o bando su TED (ad esempio per evitare la pubblicazione durante una festa nazionale).

Data

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F

++

BT-702

Lingua ufficiale dell’avviso

La lingua o le lingue in cui l’avviso o bando in questione è ufficialmente disponibile. Tali versioni linguistiche hanno pari valore giuridico.

Codice

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+

BG-125

Programmazione precedente

Informazioni su un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all’avviso o bando in questione. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

F

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++

BT-125

Programmazione precedente: identificativo

L’identificativo di un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all’avviso o bando in questione.

Identificativo

F

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++

BT-1251

Programmazione precedente: identificativo di parte

L’identificativo di una parte di un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all’avviso o bando in questione.

Identificativo

F

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+

BG-703

Organizzazione

Informazioni sull’organizzazione Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti, dell’appalto, dell’offerta ecc. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

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++

BT-13720

Identificativo della sezione organizzazione in avviso

Identificativo di una o più sezioni dell’avviso o bando in questione. Le informazioni della sezione relativa all’organizzazione si riferiscono alla sezione o alle sezioni in questione.

Identificativo

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BT-500

Nome dell’organizzazione

Denominazione ufficiale dell’organizzazione.

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BT-501

Identificativo dell’organizzazione

Un identificativo dell’organizzazione. Sono da indicare tutti gli identificativi dell’organizzazione.

Identificativo

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BT-16

Nome di parte dell’organizzazione

Il nome di una parte dell’organizzazione (ad esempio il dipartimento competente di un grande committente).

Testo

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BT-510

Indirizzo organizzazione: via

Indicazione della via, strada, viale ecc. dell’indirizzo fisico dell’organizzazione e l’elemento identificativo successivo (ad esempio il numero civico).

Testo

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BT-513

Indirizzo organizzazione: città

Il nome del luogo (città, paese, località) dell’indirizzo fisico dell’organizzazione.

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BT-512

Indirizzo organizzazione: codice postale

Il codice postale dell’indirizzo fisico dell’organizzazione.

Testo

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BT-507

Indirizzo organizzazione: suddivisione del paese

Il luogo dell’indirizzo fisico dell’organizzazione secondo la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Va indicato il codice di livello NUTS 3.

Codice

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BT-514

Indirizzo organizzazione: codice del paese

Il paese dell’indirizzo fisico dell’organizzazione.

Codice

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BT-502

Punto di contatto dell’organizzazione

Nome del dipartimento o altro punto di contatto per comunicare con l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, il punto di contatto può consentire l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità [ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725].

Testo

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BT-506

Contatto organizzazione: e-mail

L’indirizzo di posta elettronica per contattare l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, l’indirizzo di posta elettronica può consentire l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati).

Testo

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BT-503

Contatto organizzazione: telefono

Il numero di telefono per contattare l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, il numero di telefono può consentire l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati).

Testo

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BT-739

Contatto organizzazione: fax

Numero di fax per contattare l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, il numero di fax può consentire l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati).

Testo

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BT-505

Organizzazione: indirizzo Internet

Il sito web dell’organizzazione.

URL

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BT-509

Organizzazione: portale eDelivery

Il localizzatore uniforme di risorse dell’organizzazione per lo scambio di dati e documenti.

URL

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BT-633

Organizzazione come persona fisica

L’organizzazione è una persona fisica.

Indicatore

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BT-08

Organizzazione: ruolo

Il ruolo dell’organizzazione nella procedura di appalto (ad esempio committente, vincitore). Ogni avviso o bando deve indicare tutte le organizzazioni che in una procedura hanno il ruolo di committente, vincitore, organo competente per i ricorsi, committente di forniture e/o servizi destinati ad altri committenti, committente che aggiudica appalti pubblici o che conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altri committenti.

Codice

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BT-770

Organizzazione: ruolo specifico

Il ruolo specifico svolto dall’organizzazione nella procedura di appalto (ad esempio capofila, organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto).

Codice

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BG-3

Committente

Informazioni supplementari sul committente.

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BT-508

Profilo del committente: URL

Il sito web sul quale il committente pubblica le informazioni riguardanti le procedure di appalto (ad esempio avvisi o bandi, documenti di gara).

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BT-11

Committente: tipologia giuridica

La tipologia del committente secondo la legislazione sugli appalti (ad esempio amministrazione centrale, organismo di diritto pubblico, impresa pubblica).

Codice

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BT-740

Committente come ente aggiudicatore

Il committente è un ente aggiudicatore.

Indicatore

 

 

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BT-10

Amministrazione: attività

Attività principale dell’amministrazione aggiudicatrice.

Codice

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BT-610

Ente aggiudicatore: attività

Attività principale dell’ente aggiudicatore.

Codice

 

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BG-4

Vincitore

Informazioni supplementari sul vincitore, sull’offerente o sul subappaltatore.

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BT-165

Vincitore: dimensione

Indicazione della dimensione del vincitore, dell’offerente o del subappaltatore (ad esempio microimpresa, piccola impresa, media impresa).

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-706

Proprietario del vincitore: nazionalità

Nazionalità o cittadinanze dei beneficiari effettivi del vincitore, dell’offerente o subappaltatore, come pubblicate nei registri previsti dalla legislazione antiriciclaggio. In assenza di tale registro (ad esempio nel caso di appaltatori appartenenti a paesi terzi), indicare informazioni equivalenti tratte da altre fonti.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-746

Vincitore quotato

La nazionalità o le cittadinanze dei beneficiari effettivi del vincitore, dell’offerente o del subappaltatore non è pubblicata nei registri previsti dalla legislazione antiriciclaggio perché il vincitore è quotato su un mercato regolamentato (ad esempio una borsa valori) che assicura il livello adeguato di trasparenza nel rispetto della legislazione antiriciclaggio.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+

BG-2

Obiettivo

Informazioni sull’obiettivo perseguito. Tali informazioni devono essere fornite per la procedura di appalto complessiva e, se disponibili, anche per lotto. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

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BT-22

Identificativo interno

L’identificativo interno utilizzato per i file riguardanti la procedura di appalto o il lotto prima dell’attribuzione di un identificativo della procedura (ad esempio assegnato dal sistema di gestione dei documenti del committente o dal sistema di programmazione degli appalti).

Testo

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BT-23

Natura principale

La natura principale (ad esempio lavori) dell’oggetto dell’appalto. In caso di appalti misti (ad esempio un appalto per beni e servizi), la natura principale può essere, ad esempio, quella dal valore stimato superiore. Tali informazioni devono essere fornite per la procedura complessiva.

Codice

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BT-531

Natura supplementare

La natura dell’oggetto dell’appalto (ad esempio servizi) che è supplementare alla natura principale.

Codice

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BT-21

Titolo

Il titolo della procedura di appalto o del lotto.

Testo

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BT-24

Descrizione

La descrizione della natura e della quantità dell’oggetto dell’appalto o delle necessità da soddisfare e dei requisiti da rispettare mediante l’appalto o il lotto. In caso di avviso di modifica, indicare la descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica.

Testo

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BT-27

Valore stimato

Il valore stimato massimo della procedura di appalto o del lotto. «Stimato» indica che si tratta di una stima formulata al momento dell’indizione di gara. «Massimo» significa che il valore comprende tutti gli appalti che saranno aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro o di un sistema dinamico di acquisizione nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi.

Valore

 

 

 

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BG-557

Valore massimo stimato di gruppo di lotti in accordo quadro

Informazioni sul valore massimo stimato che, nell’ambito di un accordo quadro, può essere speso per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere indicate se il valore massimo stimato di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori stimati dei singoli lotti nello stesso gruppo (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti).

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BT-557

Valore massimo stimato di gruppo di lotti in accordo quadro: identificativi dei lotti

Identificativi di lotti. Tali lotti costituiscono un gruppo il cui valore massimo stimato è inferiore al totale dei valori massimi stimati individuali di tutti i lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti).

Identificativo

 

 

 

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BT-157

Valore massimo stimato di gruppo di lotti in accordo quadro

Il valore massimo stimato che può essere speso, nell’ambito di un accordo quadro, per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere indicate se il valore massimo stimato di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori stimati dei singoli lotti nello stesso gruppo (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). «Stimato» indica che si tratta di una stima formulata al momento dell’indizione di gara. «Massimo» significa che il valore comprende tutti gli appalti che saranno aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi.

Valore

 

 

 

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BG-261

Classificazione

Informazioni sulle classificazioni che descrivono l’appalto. Va utilizzato il tipo di classificazione del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). Possono essere utilizzate anche altre classificazioni se messe a disposizione dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE [ad esempio il sistema di classificazione anatomica, terapeutica, chimica (ATC) dell’OMS per i prodotti farmaceutici, la nomenclatura dei dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745].

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BT-26

Tipo di classificazione

Il tipo di classificazione che descrive l’acquisizione (ad esempio il vocabolario comune per gli appalti pubblici).

Codice

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BT-262

Codice di classificazione principale

Il codice della classificazione che caratterizza meglio l’appalto.

Codice

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BT-263

Codici di classificazione supplementari

Codice supplementare di classificazione che caratterizza anch’esso l’appalto

Codice

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BT-25

Quantità

Il numero di unità oggetto dell’appalto.

Numero

 

 

 

 

 

 

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BT-625

Unità

L’unità in cui è fornito il bene, servizio o lavoro, ad esempio ore o chilogrammi. Se il codice CPV indica una fornitura che non richiede l’indicazione di un’unità ulteriore (ad esempio «autovetture»), non è necessario indicare le unità e la quantità indica un numero, ad esempio il «numero di autovetture».

Codice

 

 

 

 

 

 

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BT-53

Opzioni

Il committente si riserva il diritto (senza impegno) di effettuare ulteriori acquisti dall’appaltatore (entro la validità dell’appalto).

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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BT-54

Descrizione di opzioni

La descrizione delle opzioni.

Testo

 

 

 

 

 

 

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BT-94

Reiterazione

Appalto il cui obiettivo sarà probabilmente incluso anche in un altro appalto nel prossimo futuro. (Ad esempio un servizio comunale appaltato con regolarità. Non è inclusa l’aggiudicazione di appalti multipli nell’ambito di uno stesso sistema di qualificazione, accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione.)

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

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F

++

BT-95

Descrizione della reiterazione

Qualsiasi informazione supplementare sulla reiterazione (ad esempio la tempistica stimata).

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

+

BG-708

Luogo di esecuzione

Informazione sul luogo principale dei lavori in caso di lavori; luogo principale di consegna o prestazione in caso di forniture e servizi. Se il luogo di esecuzione copre diverse zone NUTS 3 (ad esempio un’autostrada, una rete regionale di centri per l’impiego), vanno indicati tutti i codici pertinenti. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

O

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O

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++

BT-5101

Luogo di esecuzione: via

Indicazione della via, strada, viale ecc. del luogo di esecuzione e altri elementi identificativi (ad esempio numero civico).

Testo

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++

BT-5131

Luogo di esecuzione: città

Il nome della località (città, paese) del luogo di esecuzione.

Testo

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++

BT-5121

Luogo di esecuzione: codice postale

Il codice postale del luogo di esecuzione.

Testo

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++

BT-5071

Luogo di esecuzione: suddivisione paese

Il luogo di esecuzione secondo la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Va indicato il codice di livello NUTS 3.

Codice

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F

++

BT-5141

Luogo di esecuzione: codice paese

Il paese del luogo di esecuzione.

Codice

O

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F

++

BT-727

Luogo di esecuzione dei servizi: altro

Esistono ulteriori restrizioni che riguardano il luogo di esecuzione (ad esempio «in qualunque luogo dello Spazio economico europeo», «ovunque nel paese in questione»).

Codice

O

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O

O

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O

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F

++

BT-728

Luogo di esecuzione: informazioni supplementari

Informazioni supplementari sul luogo di esecuzione.

Testo

F

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F

+

BG-36

Durata

Informazioni sulla durata dell’appalto, dell’accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o del sistema di qualificazione, comprendenti tutte le opzioni e i rinnovi. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

F

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F

F

 

 

F

F

F

++

BT-536

Durata: data di inizio

La data (stimata) alla quale ha inizio l’appalto, l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione o il sistema di qualificazione.

Data

F

F

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F

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F

 

 

F

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F

++

BT-36

Durata: periodo

Il periodo (stimato) che intercorre tra l’inizio e la fine dell’appalto, dell’accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o del sistema di qualificazione. Tali informazioni comprendono tutte le opzioni e i rinnovi.

Durata

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O

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F

F

 

 

F

F

F

++

BT-537

Durata: data di fine

La data (stimata) alla quale ha fine l’appalto, l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione o il sistema di qualificazione.

Data

F

F

F

F

F

F

O

O

O

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F

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F

F

F

 

 

F

F

F

++

BT-538

Durata: altro

La durata è ignota, illimitata ecc.

Codice

F

F

F

F

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F

 

 

F

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F

++

BT-58

Rinnovo: massimo

Il numero massimo di volte per cui l’appalto può essere rinnovato. Con il rinnovo il committente si riserva il diritto (senza impegno) di rinnovare il contratto (ossia prorogarne la durata) senza indire una nuova procedura di appalto. Ad esempio, un contratto può durare un anno e il committente può riservarsi la possibilità di rinnovarlo (ad esempio una volta, due volte) per ulteriori tre mesi, se è soddisfatto dei servizi ricevuti.

Numero

 

 

 

 

 

 

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F

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F

F

 

 

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F

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F

F

 

 

F

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F

++

BT-57

Rinnovo: descrizione

Qualsiasi informazione supplementare sui rinnovi.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

 

O

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F

F

F

F

 

 

F

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F

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F

F

F

 

 

F

F

F

+

BG-61

Fondi UE

Informazioni sui fondi dell’Unione europea utilizzati per finanziare l’appalto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

O

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F

F

F

O

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F

++

BT-60

fondi UE

L’appalto è finanziato almeno in parte con fondi dell’Unione europea quali i fondi strutturali e di investimento europei o sovvenzioni concesse dall’Unione europea.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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F

+

BG-6

Procedura

Informazioni sulla procedura di appalto.

-

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

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F

F

O

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O

 

 

 

++

BT-09

Diritto transfrontaliero

Il diritto applicabile qualora committenti di diversi paesi indichino un appalto congiunto con una sola procedura di appalto.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

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F

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F

 

 

 

++

BT-105

Procedura: tipo

Il tipo di procedura di appalto (ad esempio secondo i tipi indicati nelle direttive sugli appalti).

Codice

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

 

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O

O

 

F

F

F

O

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F

F

 

O

O

 

 

 

++

BT-88

Procedura: caratteristiche

Caratteristiche principali della procedura (ad esempio descrizione delle singole fasi) e informazioni sulle modalità per reperire la totalità delle regole che governano la procedura. Tali informazioni vanno indicate se la procedura non è una di quelle citate dalle direttive sugli appalti. Può trattarsi, per esempio, di concessioni, di servizi sociali e altri servizi specifici, e della pubblicazione volontaria di procedure di appalto al di sotto delle soglie di appalto UE.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

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O

 

 

F

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F

O

O

F

F

F

 

 

 

 

F

F

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F

F

F

F

F

F

 

 

 

++

BT-106

Procedura accelerata

Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte nella procedura in questione può essere abbreviato per motivi di urgenza.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Procedura accelerata: giustificazione

La giustificazione del ricorso a una procedura accelerata.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

F

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Giustificazione di aggiudicazione diretta: codice

La giustificazione del ricorso a una procedura che consente di aggiudicare appalti direttamente, vale a dire che non impone la pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

F

F

O

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Giustificazione di aggiudicazione diretta: identificativo di procedura precedente

Un identificativo di una procedura precedente che giustifica il ricorso a una procedura che consente di aggiudicare appalti direttamente, vale a dire che non impone la pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

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O

O

F

F

O

 

 

 

 

 

++

BT-135

Giustificazione di aggiudicazione diretta: testo

La giustificazione del ricorso a una procedura che consente di aggiudicare appalti direttamente, vale a dire che non impone la pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

F

F

O

 

 

 

 

 

++

BT-31

Massimo di lotti consentiti

Il numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

O

O

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Obbligo di offerta per tutti lotti

L’offerente deve presentare offerte per tutti i lotti.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Massimo di lotti aggiudicabili

Il numero massimo di lotti per i quali possono essere aggiudicati appalti allo stesso offerente.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

O

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Aggiudicazione di gruppi di lotti

Gli offerenti possono presentare offerte non solo per singoli lotti ma anche per i gruppi di lotti qui indicati. Il committente può quindi confrontare le offerte presentate per gruppi di lotti con quelle relative a lotti singoli e valutare quale opzione corrisponde meglio ai criteri di aggiudicazione. Per ogni gruppo di lotti devono essere formulati chiari criteri di aggiudicazione.

-

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Identificativo di gruppo di lotti

L’identificativo di un gruppo di lotti in una procedura.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Identificativo di lotti di un gruppo

Un identificativo di diversi lotti nella procedura in questione. Tali lotti costituiscono un gruppo di lotti per il quale può essere presentata e valutata un’offerta.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Seconda fase

Informazioni sulla seconda fase di una procedura in due fasi. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

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F

 

O

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Candidati: numero minimo

Il numero minimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

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F

 

O

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F

 

F

F

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Candidati: indicatore del numero massimo

Esiste un numero massimo di candidati che possono essere invitati alla seconda fase della procedura.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

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F

F

F

 

O

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Candidati: numero massimo

Il numero massimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

O

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Eliminazione progressiva

La procedura si svolge in diverse fasi. In ogni fase possono essere eliminati alcuni partecipanti.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

O

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Senza necessità di negoziazione

Il committente si riserva il diritto di aggiudicare l’appalto in base alle offerte iniziali senza ulteriore negoziazione.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Premi e giuria

Informazioni sui premi e sulla giuria in un concorso di progettazione. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Premio

Informazioni sul valore secondo il posto in classifica del premio per un vincitore del concorso di progettazione (ad esempio «1o classificato —10 000 EUR», «2o classificato —5 000 EUR»).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Valore del premio

Il valore dell’eventuale premio per il vincitore del concorso di progettazione.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Posto in classifica premiato

Il posto in classifica (ad esempio primo, secondo) in un concorso di progettazione che dà diritto a un premio.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Appalto successivo

Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato a uno dei vincitori del concorso.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Premio: altro

Ulteriori informazioni sugli appalti successivi, sui premi e sui pagamenti (ad esempio premi non monetari, pagamenti versati per la partecipazione).

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Decisione della giuria vincolante

La decisione della giuria è vincolante per il committente.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Nome del membro della giuria

Il nome del membro della giuria.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Nome del partecipante

Il nome o la denominazione di un partecipante già selezionato. È possibile che un partecipante sia già stato selezionato al momento dell’indizione del concorso di progettazione, ad esempio perché la notizia della partecipazione di un architetto di fama mondiale potrebbe indurre altri partecipanti potenziali a partecipare al concorso.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Motivi di esclusione

Breve descrizione dei criteri relativi alla situazione personale degli offerenti che possono comportare la loro esclusione. Deve comprendere un elenco di tutti i criteri di questo tipo e indicare le informazioni richieste (ad esempio autodichiarazione, documentazione). Possono essere inclusi anche i motivi specifici di esclusione a livello nazionale.

-

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

F

F

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F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Motivi di esclusione

Breve descrizione dei criteri relativi alla situazione personale degli offerenti che possono comportare la loro esclusione. Deve comprendere un elenco di tutti i criteri di questo tipo e indicare le informazioni richieste (ad esempio autodichiarazione, documentazione). Possono essere inclusi anche i motivi specifici di esclusione a livello nazionale.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

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F

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F

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F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Criteri di selezione

Informazioni sul criterio (o sui criteri) di selezione. Devono essere elencati tutti i criteri. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Criteri di selezione: tipo

I criteri riguardano, ad esempio, la capacità economica e finanziaria o le capacità tecniche e professionali.

Codice

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Criteri di selezione applicati

Il criterio o i criteri del tipo dato sono stati applicati, non applicati oppure (nel caso di un avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara o per abbreviare i termini) la loro applicazione non è ancora nota.

Codice

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Criteri di selezione: nome

Il nome del criterio (o dei criteri) di selezione.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Criteri di selezione: descrizione

Breve descrizione del criterio (o dei criteri) di selezione, compresi i requisiti minimi, le informazioni richieste (ad esempio autodichiarazione, documentazione) e in qual modo il criterio o i criteri saranno utilizzati per la selezione dei candidati da invitare alla seconda fase della procedura (se è stabilito un numero massimo di candidati).

Testo

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Criteri di selezione per invito seconda fase

Il criterio (o i criteri) saranno utilizzati (solo) per la selezione dei candidati da invitare alla seconda fase della procedura (se è stabilito un numero massimo di candidati).

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

 

F

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Criteri di selezione per invito seconda fase: info numero

Informazioni sul numero relativo al criterio (o ai criteri) per la selezione dei candidati da invitare alla seconda fase della procedura.

-

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Criteri di selezione per invito seconda fase: numero

Un numero relativo al criterio (o ai criteri) di selezione.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Criteri di selezione per invito seconda fase: ponderazione

Indicare se il numero relativo a un criterio (o ai criteri) di selezione è un tipo di ponderazione (ad esempio una percentuale).

Codice

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Criteri di selezione per invito seconda fase: soglia

Indicare se il numero relativo al criterio (o ai criteri) di selezione costituisce una soglia (ad esempio un punteggio minimo, un numero massimo di offerte con i punteggi più alti).

Codice

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Altri requisiti

Informazione su eventuali altri requisiti per la partecipazione alla procedura e sulle condizioni del futuro appalto. I requisiti devono comprendere una descrizione dei metodi per verificarne il rispetto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

 

 

 

F

F

F

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Partecipazione riservata

Indicare se la partecipazione è riservata a specifiche organizzazioni (ad esempio laboratori protetti, organizzazioni con missione di servizio pubblico).

Codice

 

 

 

F

F

F

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Qualifiche personale incaricato dell’esecuzione

Indicare se devono essere riportati i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto.

Codice

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Nulla osta di sicurezza

È necessario un nulla osta di sicurezza.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Nulla osta di sicurezza: termine

Il termine entro il quale gli offerenti privi di un nulla osta di sicurezza possono ottenerlo.

Data

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Nulla osta di sicurezza: descrizione

Informazioni supplementari sul nulla osta di sicurezza (ad esempio quale livello di nulla osta è necessario, quali membri di una squadra devono esserne in possesso, se è necessario anche per l’accesso ai documenti di gara o solo per l’esecuzione dell’appalto).

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Condizioni dell’appalto

Informazioni sulle condizioni del futuro appalto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

 

 

 

F

F

F

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

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O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

++

BT-736

Esecuzione riservata

Indicare se l’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti.

Codice

 

 

 

F

F

F

O

O

O

O

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O

O

O

O

O

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O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

++

BT-761

Forma giuridica dell’offerente

Un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto deve assumere una determinata forma giuridica.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

O

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

++

BT-76

Forma giuridica dell’offerente: descrizione

La forma giuridica che deve essere assunta da un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

O

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

++

BT-70

Condizioni di esecuzione

Indicare le informazioni principali sull’esecuzione dell’appalto (ad esempio obblighi di consegna intermedia, risarcimenti per danni, diritti di proprietà intellettuale)

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

O

F

F

F

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

++

BT-92

Ordinazione elettronica

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

++

BT-77

Condizioni finanziarie

Informazioni principali sul finanziamento e sui pagamenti e/o riferimento alle disposizioni pertinenti.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

O

F

F

F

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

++

BT-743

Fatturazione elettronica

Indicare se il committente richiederà, ammetterà o non accetterà le fatture elettroniche.

Codice

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

++

BT-93

Pagamento elettronico

Sarà utilizzato il pagamento elettronico.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

++

BT-65

Obbligo di subappalto

Un obbligo che l’offerente deve rispettare in relazione al subappalto.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Obbligo di subappalto: percentuale minima

La percentuale minima del valore dell’appalto che l’appaltatore deve subappaltare ricorrendo alla procedura competitiva descritta nel titolo III della direttiva 2009/81/CE.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-729

Obbligo di subappalto: percentuale massima

La percentuale massima del valore dell’appalto che l’appaltatore deve subappaltare ricorrendo alla procedura competitiva descritta nel titolo III della direttiva 2009/81/CE.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-707

Criteri di aggiudicazione

Informazioni sui criteri di aggiudicazione. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

F

F

F

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F

F

F

F

F

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F

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F

F

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O

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O

O

F

F

F

F

F

 

 

 

++

BG-38

Criterio di aggiudicazione

Informazioni sul criterio di aggiudicazione.

-

 

 

 

 

 

 

F

F

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O

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O

O

F

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F

F

F

 

 

 

+++

BT-539

Criterio di aggiudicazione: tipo

Indicare se il criterio riguarda il prezzo, il costo, o un elemento dell’offerta diverso dal prezzo e dal costo (per prezzo si intende il prezzo di acquisto; per costo si intende qualsiasi altro criterio monetario diverso dal prezzo).

Codice

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

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F

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F

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F

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O

F

O

O

F

F

F

F

F

 

 

 

+++

BT-734

Criterio di aggiudicazione: nome

Il nome del criterio di aggiudicazione.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

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F

F

F

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F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

+++

BT-540

Criterio di aggiudicazione: descrizione

Descrizione del criterio di aggiudicazione.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

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F

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O

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O

O

F

F

F

F

F

 

 

 

+++

BG-541

Criterio di aggiudicazione: info numero

Informazioni su un numero relativo a un criterio di aggiudicazione.

-

 

 

 

 

 

 

F

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F

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O

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O

O

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F

F

F

 

 

 

++++

BT-541

Criterio di aggiudicazione: numero

Numero relativo a un criterio di aggiudicazione.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

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O

O

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F

 

 

 

++++

BT-5421

Criterio di aggiudicazione: ponderazione

Indicare se il numero relativo a un criterio di aggiudicazione è un tipo di ponderazione (ad esempio una percentuale).

Codice

 

 

 

 

 

 

F

F

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O

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O

O

F

F

F

F

F

 

 

 

++++

BT-5422

Criterio di aggiudicazione: valore determinato

Indicare se il numero relativo a un criterio di aggiudicazione è un valore determinato (ad esempio un prezzo determinato, un costo determinato).

Codice

 

 

 

 

 

 

F

F

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O

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O

O

F

F

F

F

F

 

 

 

++++

BT-5423

Criterio di aggiudicazione: soglia

Indicare se il numero relativo al criterio di aggiudicazione costituisce una soglia (ad esempio un punteggio minimo, un numero massimo di offerte con i punteggi più alti).

Codice

 

 

 

 

 

 

F

F

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F

F

F

F

F

 

 

 

++

BT-543

Criteri di aggiudicazione: ponderazione complessa

Equazione matematica, o qualsiasi altra descrizione, da utilizzare per la ponderazione complessa dei criteri (ad esempio ponderazione non lineare, processo analitico gerarchico) quando una ponderazione non può essere espressa mediante un criterio.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

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F

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F

 

 

 

++

BT-733

Criteri di aggiudicazione: giustificazione con l’ordine

Giustificazione dell’indicazione dei criteri di aggiudicazione solo secondo l’ordine di importanza senza menzione della ponderazione.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

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F

 

 

 

+

BG-706

Tecniche

Informazioni sull’utilizzo di insiemi di tecniche quali gli accordi quadro senza la riapertura della gara, gli accordi quadro con riapertura della gara, i sistemi dinamici di acquisizione e le aste elettroniche. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

 

 

 

F

F

F

O

O

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F

 

O

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F

O

 

 

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F

F

F

 

 

 

 

 

++

BT-765

Accordo quadro

Se si fa ricorso ad un accordo quadro con riapertura di gara, senza riapertura, oppure in parte con e in parte senza riapertura di gara.

Codice

 

 

 

F

F

F

O

O

O

O

O

F

F

 

 

O

O

O

 

F

F

O

 

 

F

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F

 

O

O

O

 

F

F

 

 

 

 

 

 

++

BT-778

Accordo quadro: massimo di partecipanti

L’accordo quadro prevede un numero massimo di partecipanti.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

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F

F

F

F

 

 

O

F

O

 

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-113

Accordo quadro: numero massimo di partecipanti

Il numero massimo di partecipanti all’accordo quadro.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

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F

 

 

O

F

O

 

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-109

Accordo quadro: giustificazione della durata

Giustificazione dei casi eccezionali nei quali la durata degli accordi quadro supera i limiti di legge (quattro anni secondo la direttiva generale sugli appalti, sette anni secondo la direttiva per il settore della difesa e otto anni secondo la direttiva settoriale).

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

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F

F

 

 

O

O

O

 

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-111

Accordo quadro: categorie di committenti

Eventuali categorie supplementari di committenti che partecipano all’accordo quadro senza essere indicati per nome (ad esempio «tutti gli ospedali della regione Toscana»).

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

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F

F

 

 

F

F

F

 

F

F

F

 

 

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F

 

F

F

 

 

 

 

 

 

++

BT-766

Sistema dinamico di acquisizione

Indicare se si fa ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione e, nel caso di centrali di committenza, se possono utilizzare il sistema committenti non indicati nell’avviso o bando in questione.

Codice

 

 

 

 

 

 

O

O

 

O

O

F

F

 

 

O

O

 

 

F

F

F

 

 

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O

O

 

 

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F

 

 

 

 

 

 

++

BT-119

Sistema dinamico di acquisizione: fine

È posto termine al sistema dinamico di acquisizione. Non saranno aggiudicati altri appalti, oltre a quelli pubblicizzati nel presente avviso o bando, mediante il sistema dinamico di acquisizione. Questo campo può essere utilizzato anche se l’avviso di aggiudicazione non pubblica l’aggiudicazione di alcun appalto.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

F

F

 

 

 

 

 

 

++

BT-767

Asta elettronica

Si fa ricorso a un’asta elettronica.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

O

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F

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O

 

 

 

 

 

 

O

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F

 

 

 

 

 

++

BT-123

Asta elettronica: URL

L’indirizzo Internet dell’asta elettronica.

URL

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-122

Asta elettronica: descrizione

Eventuali informazioni supplementari sull’asta elettronica.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

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F

 

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F

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F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-100

Comunicazioni

Informazioni generali sulle comunicazioni con il committente o i committenti. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

F

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O

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F

++

BT-632

Strumento: nome

Nome dello strumento o dispositivo elettronico utilizzato per le comunicazioni elettroniche.

Testo

F

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-724

Strumento atipico

La comunicazione elettronica impone il ricorso a strumenti e dispositivi non abitualmente disponibili.

Indicatore

F

F

F

F

F

F

F

F

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F

F

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F

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-124

Strumento atipico: URL

La comunicazione elettronica impone il ricorso a strumenti e dispositivi non abitualmente disponibili. Indicare il localizzatore uniforme di risorse (ad esempio l’indirizzo sul web) che offre l’accesso completo, illimitato e diretto a tali strumenti e dispositivi.

URL

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++

BT-127

Avviso futuro

La data stimata della pubblicazione di un avviso o bando di gara nell’ambito della procedura in questione.

Data

 

 

 

O

F

O

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-631

Invio di invito a manifestare interesse

La data stimata dell’invio degli inviti a manifestare interesse.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-130

Invio di invito a presentare offerta

La data stimata dell’invio degli inviti a presentare le offerte nelle procedure a due (o più) fasi.

Data

 

 

 

 

 

 

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++

BT-99

Descrizione scadenze per ricorsi

Descrizione dei termini per le procedure di ricorso.

Testo

 

 

 

 

 

 

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F

+

BG-101

Documenti di gara

Informazioni sui documenti di gara. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

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++

BT-15

URL dei documenti

L’indirizzo Internet per l’accesso ai documenti di gara (o alla parte dei documenti ad accesso non limitato). Per tutti gli avvisi, ad eccezione degli avvisi di preinformazione, l’indirizzo deve fornire un accesso diretto (vale a dire all’esatta pagina web contenente i documenti, non a un sito web generale), illimitato (vale a dire non previa registrazione), completo (vale a dire che i documenti di gara devono essere completi) e gratuito e i documenti devono essere già disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso.

URL

F

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++

BT-708

Lingua ufficiale dei documenti

La lingua o le lingue nelle quali sono ufficialmente disponibili i documenti di gara. Tali versioni linguistiche hanno pari valore giuridico.

Codice

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++

BT-737

Lingua non ufficiale dei documenti

La lingua o le lingue nelle quali sono disponibili in forma non ufficiale i documenti di gara o loro parti. Tali versioni linguistiche non costituiscono traduzioni ufficiali e sono fornite a fini unicamente informativi.

Codice

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++

BT-14

Documenti ad accesso limitato

L’accesso a determinati documenti di gara è limitato.

Indicatore

F

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++

BT-707

Documenti ad accesso limitato: giustificazione

Giustificazione dell’accesso limitato a determinati documenti di gara.

Codice

F

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++

BT-615

Documenti ad accesso limitato: URL

L’indirizzo Internet contenente le informazioni sull’accesso ai documenti di gara (o a loro parti) ad accesso limitato.

URL

F

F

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++

BT-13

Termine per informazioni supplementari

Il termine per chiedere informazioni supplementari sulla procedura di appalto.

Data

F

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+

BG-102

Condizioni di presentazione.

Informazione sulle condizioni di presentazione di offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

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++

BT-17

Presentazione elettronica

Indicare se per la presentazione di offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse gli operatori economici sono tenuti ad agire per via elettronica, se questa opzione è consentita o non consentita.

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-19

Presentazione non elettronica: giustificazione

Giustificazione dell’impossibilità di presentare per via elettronica offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse.

Codice

 

 

 

 

 

 

F

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++

BT-745

Presentazione non elettronica: descrizione

Descrizione delle modalità di presentazione di offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse per via non elettronica.

Testo

 

 

 

 

 

 

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++

BT-18

URL per presentazione

L’indirizzo Internet per la presentazione per via elettronica di offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse. L’indirizzo dovrebbe essere quanto più possibile diretto (preferibilmente, un indirizzo dedicato alla presentazione elettronica e non un generico sito web).

URL

 

 

 

 

 

 

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++

BT-97

Lingua di presentazione

La lingua in cui possono essere presentate le offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse.

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-764

Presentazione: catalogo elettronico

Indicare se gli offerenti sono tenuti a presentare le offerte (o loro parti) sotto forma di catalogo elettronico, se questa opzione è consentita o non consentita.

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-744

Presentazione: firma elettronica

Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014].

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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++

BT-63

Varianti

Indicare se gli offerenti sono obbligati a presentare offerte che rispondono alle esigenze del committente in modo diverso da quanto proposto nei documenti di gara, se questa opzione è consentita o non consentita. Le condizioni ulteriori per la presentazione di varianti di offerte sono contenute nei documenti di gara.

Codice

 

 

 

 

 

 

F

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O

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-769

Offerte multiple

Gli offerenti possono presentare più di una offerta (per un dato lotto).

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-630

Termine di ricevimento manifestazioni

Il termine di ricevimento delle manifestazioni d’interesse.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-1311

Termine di ricevimento domande

Il termine di ricevimento delle domande di partecipazione.

Data

 

 

 

 

 

 

F

 

F

 

 

 

 

 

 

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++

BT-131

Termine di ricevimento offerte

Il termine di ricevimento delle offerte.

Data

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

 

 

 

 

 

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O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-98

Termine di validità offerta

Il periodo successivo al termine di presentazione dell’offerta nel quale le offerte devono rimanere valide.

Durata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-751

Obbligo di garanzia

È obbligatoria una garanzia.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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++

BT-75

Obbligo di garanzia: descrizione

Descrizione della garanzia finanziaria obbligatoria dell’offerente al momento di presentare un’offerta. La garanzia può assumere la forma, per esempio, di un versamento al committente o di un documento bancario. La garanzia è di solito persa se l’offerente si è visto aggiudicare l’appalto ma ha rifiutato di firmare il contratto.

Testo

 

 

 

 

 

 

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++

BT-651

Indicazione del subappalto nell’offerta

Le informazioni sul subappalto che devono essere indicate nell’offerta.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-132

Apertura pubblica: data

La data e l’ora dell’apertura pubblica delle offerte.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-133

Apertura pubblica: luogo

Il luogo (ad esempio l’indirizzo fisico o l’URL) in cui verranno aperte pubblicamente le offerte.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

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++

BT-134

Apertura pubblica: descrizione

Ulteriori informazioni sull’apertura pubblica delle offerte (ad esempio, chi può assistere all’apertura e se sono necessarie autorizzazioni).

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

 

 

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++

BT-771

Informazioni su offerente presentate tardivamente

Indicare se le informazioni relative all’offerente possono essere integrate anche dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-772

Informazioni su offerente presentate tardivamente: descrizione

Descrizione delle informazioni relative all’offerente che possono essere integrate anche dopo il termine di presentazione dell’offerta

Testo

 

 

 

 

 

 

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F

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+

BG-7

Avviso: risultati

Informazioni su tutti i risultati della procedura di appalto o, se presenti, sui lotti individuali pubblicizzati nell’avviso o bando in questione.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-161

Avviso: valore

Il valore di tutti gli appalti aggiudicati in base all’avviso o bando in questione, comprese le opzioni e i rinnovi.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-118

Avviso: valore accordo quadro

Il valore massimo o stimato della spesa possibile nei limiti degli accordi quadro pubblicizzati nell’avviso o bando in questione nel corso della loro durata complessiva, in tutti i lotti, comprese le opzioni e i rinnovi.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

++

BG-556

Valore gruppo di lotti in accordo quadro

Informazioni sul valore massimo o stimato della spesa possibile nei limiti di un accordo quadro per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere indicate se il valore massimo di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori dei singoli lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-556

Valore gruppo di lotti in accordo quadro: identificativi dei lotti

Un identificativo di diversi lotti nella procedura in questione. Tali lotti costituiscono un gruppo il cui il valore massimo o stimato è inferiore al totale dei valori massimi o stimati singoli di tutti i lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti).

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-156

Valore gruppo di lotti in accordo quadro

Il valore massimo o stimato della spesa possibile nei limiti di un accordo quadro per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere indicate se il valore massimo o stimato di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori dei singoli lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Il valore comprende tutti gli appalti che saranno aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

++

BG-137

Risultati della procedura per lotto

Informazioni sui risultati della procedura di appalto. Tali informazioni sono diverse a seconda del lotto.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-142

Vincitore selezionato

Indicare se è stato selezionato un vincitore.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-144

Motivo di mancata selezione

Il motivo della mancata selezione di un vincitore.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-709

Accordo quadro: valore massimo

Il valore massimo della spesa possibile nei limiti di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-660

Accordo quadro: valore stimato

Il valore stimato da spendere nei limiti di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BG-712

Offerte e domande ricevute

Informazioni sui tipi di offerte o domande di partecipazione ricevute.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-759

Offerte e domande ricevute: numero

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute. Le offerte che comprendono varianti o le offerte multiple presentate (per uno stesso lotto) dallo stesso offerente sono contate come offerta singola.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-760

Offerte e domande ricevute: tipo

Tipi di offerte o domande di partecipazione ricevute. Va indicato il numero complessivo delle offerte e domande ricevute. Se un avviso o bando non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE e non riguarda servizi sociali o altri servizi specifici, indicare il numero di offerte ricevute da microimprese, piccole e medie imprese; vanno indicati anche il numero di offerte ricevute da offerenti con sede in altri paesi dello Spazio economico europeo e il numero di offerte ricevute da offerenti con sede in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo. Vanno conteggiate tutte le offerte indipendentemente dalla loro ammissibilità. Per le offerte presentate da un gruppo di offerenti (ad esempio consorzio) l’offerta va conteggiata nella categoria pertinente (ad esempio PMI) se la maggior parte dei lavori sarà prevedibilmente eseguita da offerenti che ricadono in tale categoria (ad esempio sono PMI).

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-710

Valore dell’offerta: inferiore

Valore dell’offerta ammissibile con l’importo più basso. Un’offerta si considera ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato oggetto di esclusione e che soddisfa i criteri di selezione, e se è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare (ad esempio pervenuta in ritardo, con un prezzo o costo anormalmente basso), inaccettabile o incongrua. Possono essere esaminate solo offerte la cui ammissibilità è stata verificata.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-711

Valore dell’offerta: superiore

Valore dell’offerta ammissibile con l’importo più alto. Un’offerta si considera ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato oggetto di esclusione e che soddisfa i criteri di selezione, e se è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare (ad esempio pervenuta in ritardo, con un prezzo o costo anormalmente basso), inaccettabile o incongrua. Possono essere esaminate solo offerte la cui ammissibilità è stata verificata.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BG-320

Offerta

Informazioni su un’offerta. Tali informazioni sono diverse a seconda del lotto. In casi come i concorsi di progettazione, determinati accordi quadro e partenariati per l’innovazione, le informazioni possono anche essere diverse a seconda dell’organizzazione.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-3201

Identificativo di offerta

L’identificativo di un’offerta. Le informazioni nella sezione dell’offerta si riferiscono all’offerta in questione.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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O

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O

+++

BT-720

Valore dell’offerta

Il valore dell’offerta o altro risultato, comprese le opzioni e i rinnovi. In caso di avviso o bando di modifica, il valore della modifica.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-171

Posto in classifica dell’offerta

Il posto in classifica dell’offerta (vale a dire se l’offerta si è classificata prima, seconda, terza ecc.) in un concorso di progettazione, in determinati accordi quadro con vincitori multipli (meccanismo a cascata) o in un partenariato per l’innovazione.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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O

 

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BT-162

Concessione: ricavo dall’utenza

Il ricavo previsto proveniente dagli utenti della concessione (ad esempio tariffe e multe).

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

F

+++

BT-160

Concessione: ricavo dalla committenza

Il ricavo previsto proveniente dal committente che ha aggiudicato la concessione (ad esempio premi e pagamenti):

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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O

 

 

O

 

 

 

 

F

+++

BT-163

Concessione: descrizione del valore

Descrizione del metodo utilizzato per calcolare il valore stimato della concessione e tutte le altre informazioni rilevanti in merito al valore della concessione.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

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+++

BT-193

Offerta come variante

L’offerta è una variante.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

 

 

 

+++

BT-191

Paese di origine

Il paese di origine del prodotto o servizio.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BG-180

Subappalto

Informazioni relative alle parti dell’appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

++++

BT-773

Subappalto

Indicare se almeno parte dell’appalto sarà subappaltata.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-730

Subappalto: valore noto

Il committente conosce almeno il valore stimato della parte dell’appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-553

Subappalto: valore

Valore stimato della parte dell’appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-731

Subappalto: percentuale nota

Il committente conosce almeno la percentuale stimata di appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi rispetto al totale dell’appalto.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-555

Subappalto: percentuale

La percentuale stimata di appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi rispetto al totale dell’appalto.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

++++

BT-554

Subappalto: descrizione

Descrizione della parte dell’appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BG-310

Appalto: contratto

Informazioni sul contratto stipulato tra committente e vincitore in seguito ad un’offerta. Nel caso di avvisi volontari per la trasparenza ex ante e avvisi sui risultati di concorsi di progettazione, rispettivamente: informazioni sulla decisione del comitato di valutazione o della giuria del concorso. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dell’offerta.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-150

Appalto: identificativo

Identificativo dell’appalto o, nel caso di avvisi volontari per la trasparenza ex ante e avvisi sui risultati di concorsi di progettazione, della decisione. Le informazioni nella sezione sull’appalto si riferiscono all’appalto o alla decisione in questione.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-3202

Appalto: identificativo di offerta

Un identificativo dell’offerta o di un altro risultato che ha avuto per esito l’appalto in questione.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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O

+++

BT-721

Appalto: titolo

Titolo dell’appalto o, nel caso di avvisi volontari per la trasparenza ex ante e avvisi sui risultati di concorsi di progettazione, della decisione.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-1451

Decisione di selezione del vincitore: data

Data della decisione ufficiale di selezione dell’offerta vincitrice.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-145

Stipula del contratto: data

La data di stipula del contratto. Solitamente è la data di firma del contratto da parte dell’ultimo firmatario. Se però non è firmato nessun contratto la data di stipula del contratto può corrispondere a una data diversa (ad esempio la data in cui il committente ha notificato l’offerente vincitore). La data di stipula del contratto è sempre posteriore alla fine del termine sospensivo e alla verifica di tutti gli elementi presentati dal vincitore.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-768

Appalto in accordo quadro

L’appalto è aggiudicato nell’ambito di un accordo quadro.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-151

Appalto: URL

Localizzatore uniforme di risorse (ad esempio l’indirizzo web) dell’appalto.

URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

+++

BG-611

Appalto con fondi UE: info

Informazioni sui fondi dell’Unione europea utilizzati per finanziare l’appalto. Le informazioni vanno indicate con quanta più concretezza possibile (ad esempio in relazione a progetti concreti, non solo a programmi operativi).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-722

Appalto con fondi UE: nome

Nome o nomi dei fondi dell’Unione europea utilizzati per finanziare almeno parzialmente l’appalto. Le informazioni vanno indicate con quanta più concretezza possibile (ad esempio in relazione a progetti concreti, non solo a programmi operativi).

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-5011

Appalto con fondi UE: identificativo

Identificativo dei fondi dell’Unione europea utilizzati per finanziare almeno parzialmente l’appalto. Le informazioni vanno indicate con quanta più concretezza possibile (ad esempio in relazione a progetti concreti, non solo a programmi operativi).

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+

BG-713

Appalti strategici

Informazioni sugli appalti strategici Tali informazioni possono essere diverse per sezioni diverse dell’avviso o bando.

-

 

 

 

 

 

 

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++

BT-13721

Appalti strategici: identificativo di sezione

Identificativo di una o più sezioni dell’avviso o bando in questione. Le informazioni della sezione «appalti strategici» si riferiscono a tale sezione o sezioni.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

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++

BT-06

Appalti strategici

Ricorso a una specifica tecnica, a un criterio di selezione, a un criterio di aggiudicazione o a una condizione di esecuzione di un appalto al fine di ridurre gli impatti ambientali dell’appalto, di conseguire obiettivi sociali e/o acquisire un tipo innovativo di lavoro, fornitura o servizio.

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-777

Appalti strategici: descrizione

Descrizione del ricorso a una specifica tecnica, a un criterio di selezione, a un criterio di aggiudicazione o a una condizione di esecuzione di un appalto al fine di ridurre gli impatti ambientali dell’appalto, di conseguire obiettivi sociali e/o acquisire un tipo innovativo di lavoro, fornitura o servizio.

Testo

 

 

 

 

 

 

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++

BT-774

Appalti verdi

Approccio volto a ridurre gli impatti ambientali dei lavori, delle forniture o dei servizi (ad esempio che impone la conformità a un marchio ecologico).

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-775

Appalti sociali

Obiettivo di carattere sociale perseguito mediante i lavori, le forniture o i servizi (ad esempio condizioni di lavoro eque).

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-776

Appalti per l’innovazione

Indicazione che è acquisito un tipo innovativo di lavori, forniture o servizi (ad esempio i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto sono nuovi per l’intero mercato).

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-715

Veicoli

Il numero di tutti i veicoli (qualificabili come puliti o no) che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE. Veicoli acquistati, presi in locazione o noleggio, ottenuti in leasing, o di cui è stato ottenuto il diritto d’uso mediante contratto per la prestazione di un servizio acquistato, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-725

Veicoli ad emissioni zero

Il numero di veicoli pesanti a emissioni zero, come definiti dalla direttiva 2009/33/CE e che rientrano nel suo ambito di applicazione. Veicoli acquistati, presi in locazione o noleggio, ottenuti in leasing, o di cui è stato ottenuto il diritto d’uso mediante contratto per la prestazione di un servizio acquistato, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-716

Veicoli puliti

Il numero di veicoli puliti come definiti della direttiva 2009/33/CE e che rientrano nel suo ambito di applicazione. Veicoli acquistati, presi in locazione o noleggio, ottenuti in leasing, o di cui è stato ottenuto il diritto d’uso mediante contratto per la prestazione di un servizio acquistato, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

++

BT-754

Accessibilità

Applicazione di criteri di accessibilità per le persone con disabilità nelle specifiche tecniche.

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-755

Accessibilità: giustificazione

Giustificazione della mancata applicazione dei criteri di accessibilità anche se l’oggetto dell’appalto è destinato all’uso da parte di persone fisiche.

Testo

 

 

 

 

 

 

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+

BG-612

Ricorsi al committente: sintesi

Informazioni sintetiche sui ricorsi pervenuti al committente contro qualsiasi sua decisione (ad esempio specifiche tecniche, decisione di aggiudicazione) come indicato all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 89/665/CEE e della direttiva 92/13/CEE, e sui ricorrenti autori dei ricorsi.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-712

Ricorsi al committente: ricorrenti

Il numero delle organizzazioni che hanno presentato ricorso al committente contro qualsiasi sua decisione (ad esempio specifiche tecniche, decisioni di aggiudicazione).

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BG-613

Ricorsi al committente: ricorsi

Informazioni sul numero e il tipo dei ricorsi ricevuti dal committente contro qualsiasi sua decisione (ad esempio specifiche tecniche, decisioni di aggiudicazione).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-635

Ricorsi al committente: numero

Numero dei ricorsi ricevuti dal committente contro qualsiasi sua decisione.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-636

Ricorsi al committente: tipo di irregolarità

Il tipo di irregolarità segnalato nei ricorsi.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+

BG-710

Informazioni supplementari

Tutte le informazioni non menzionate altrove. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

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++

BT-726

Adatto alle PMI

Il committente sottolinea che il presente appalto è adatto anche alle piccole e medie imprese (PMI).

Indicatore

 

 

 

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++

BT-115

Soggetto all’AAP

L’appalto è soggetto all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).

Indicatore

 

 

 

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O

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O

 

 

 

 

 

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++

BT-634

Nuova indizione di gara

La procedura o il lotto in questione, annullata/o o senza esito, sarà indetta/o nuovamente.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-756

Avviso come indizione di gara: fine

È posto termine all’utilizzo dell’avviso di preinformazione come avviso di indizione di gara (complessiva o per un lotto specifico). Non saranno aggiudicati altri appalti, oltre a quelli pubblicizzati nell’avviso in questione, sulla base dell’avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara. Questo campo può essere utilizzato anche se l’avviso di aggiudicazione non pubblica l’aggiudicazione di alcun appalto.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

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++

BT-300

Informazioni supplementari

Tutte le informazioni non menzionate altrove.

Testo

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+

BG-8

Pubblicazione non immediata

Informazioni sui campi che non sono destinati alla pubblicazione immediata. Tali informazioni possono essere diverse a seconda del campo.

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++

BT-195

Identificativo non pubblicato

Identificativo del campo che non è destinato alla pubblicazione immediata. Possono non essere pubblicati solo i campi relativi al valore del risultato e i gruppi di campi relativi all’offerta e ai risultati della procedura per lotto. Nel caso della direttiva settoriale, possono non essere pubblicati anche i criteri di aggiudicazione, la procedura di appalto, determinate date e in alcuni casi informazioni sulla natura e la quantità di un servizio.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-197

Mancata pubblicazione: codice della giustificazione

Giustificazione della mancata pubblicazione immediata di un campo.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-196

Mancata pubblicazione: descrizione della giustificazione

Giustificazione della mancata pubblicazione immediata di un campo e della scelta di una data successiva per la sua pubblicazione

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-198

Data di pubblicazione del campo non pubblicato

La data successiva di pubblicazione di un campo inizialmente non pubblicato.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-77

Modifica

Informazioni sulle modifiche dell’appalto (ad esempio lavori, servizi o forniture supplementari). Tali informazioni possono essere diverse tra le diverse sezioni rispetto all’avviso o bando precedente.

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BT-1501

Modifica di sezione di avviso precedente: identificativo

Identificativo di una o più sezioni di un avviso o bando precedente nell’ambito della procedura. Le informazioni della sezione «modifica» si riferiscono a tale sezione o sezioni.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-202

Modifica: descrizione

Sintesi della modifica o delle modifiche dell’appalto.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-200

Modifica: codice del motivo

Motivo principale della modifica dell’appalto.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-201

Modifica: descrizione del motivo

Descrizione della ragione principale della modifica dell’appalto.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-9

Rettifica

Informazioni sulle rettifiche apportate all’avviso o bando. Tali informazioni possono essere diverse tra le diverse sezioni rispetto all’avviso o bando precedente.

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BT-13716

Rettifica di sezione di avviso precedente: identificativo

Identificativo di una o più sezioni dell’avviso o bando rettificato. Le informazioni della sezione «rettifica» si riferiscono a tale sezione o sezioni.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-758

Rettifica: identificativo di versione

Riferimento alla versione del precedente avviso o bando che deve essere rettificata. Tale elemento contribuisce ad esempio ad evitare gli errori causati dalla trasmissione in tempi ravvicinati di diversi avvisi di rettifica.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-141

Rettifica: descrizione

Descrizione delle rettifiche dell’avviso o bando rispetto all’avviso o bando originale.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-718

Rettifica di documenti di gara

Sono stati rettificati i documenti di gara.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-719

Rettifica di documenti di gara: data

La data e l’ora in cui sono stati rettificati i documenti di gara.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-140

Rettifica: codice del motivo

Motivo principale della rettifica dell’avviso o bando rispetto all’avviso o bando originale.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-762

Rettifica: descrizione del motivo

Descrizione del motivo principale della rettifica dell’avviso o bando rispetto all’avviso o bando originale.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16.


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/74


REGOLAMENTO (UE) 2019/1781 DELLA COMMISSIONE

dell’1 ottobre 2019

che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

in applicazione della direttiva 2009/125/CE la Commissione deve fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all’impatto ambientale senza costi eccessivi attraverso la progettazione.

(2)

La comunicazione della Commissione COM(2016) 773 (2) (il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile) adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE stabilisce le priorità di lavoro nel quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua sia i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (3).

(3)

Si stima che le misure del piano di lavoro potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, il che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all’anno nel 2030. I motori elettrici sono uno dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro, per il quale si stima un risparmio annuo di energia finale pari a 10 TWh nel 2030.

(4)

La Commissione ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici nel regolamento (CE) n. 640/2009, a norma del quale deve riesaminare lo stesso regolamento alla luce del progresso tecnologico dei motori e dei variatori di velocità.

(5)

La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 640/2009, a norma dell’articolo 7 del medesimo, e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei motori elettrici e dei variatori di velocità. Il riesame è stato effettuato in stretta cooperazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e dei paesi terzi. I risultati sono stati pubblicati e presentati al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

(6)

Lo studio di riesame indica che i sistemi a motore elettrico utilizzano circa la metà dell’energia elettrica prodotta nell’Unione. Si stima che i motori elettrici abbiano convertito 1 425 TWh di energia elettrica in energia meccanica e calore nel 2015, il che corrisponde a 560 Mt di emissioni di CO2 equivalente. Questo valore dovrebbe salire a circa 1 470 TWh entro il 2020 e a circa 1 500 TWh entro il 2030.

(7)

Il riesame dimostra inoltre che i variatori di velocità sono immessi sul mercato dell’Unione in grandi quantità, che contribuiscono a controllare la velocità del motore e ad aumentare l’efficienza energetica dei sistemi a motore, e che il loro consumo di energia durante l’uso è l’aspetto ambientale più significativo di tutte le fasi del ciclo di vita. Nel 2015 i variatori di velocità hanno convertito circa 265 TWh di energia elettrica erogata dalla rete in energia elettrica con una frequenza adatta all’applicazione azionata; ciò corrisponde a 105 Mt di emissioni di CO2. Questo valore dovrebbe salire a circa 380 TWh entro il 2020 e a circa 570 TWh entro il 2030.

(8)

Il riesame indica che il regolamento (CE) n. 640/2009 consentirebbe di risparmiare 57 TWh all’anno entro il 2020 e 102 TWh all’anno entro il 2030. Finché le disposizioni di tale regolamento resteranno in vigore, anche questi risparmi continueranno a verificarsi.

(9)

Vi è un significativo margine ulteriore per migliorare l’efficienza energetica di tali sistemi a motore in modo efficace rispetto ai costi. Un modo efficace rispetto ai costi è quello di costruire motori più efficienti sotto il profilo energetico, compresi i motori non disciplinati dal regolamento (CE) n. 640/2009, e usare variatori di velocità efficienti sotto il profilo energetico. Ciò comporta che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici siano adeguate e che siano stabilite specifiche per la progettazione ecocompatibile dei variatori di velocità, per realizzare pienamente le loro potenzialità in termini efficienza energetica in modo efficace rispetto ai costi.

(10)

Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero anche comprendere requisiti in materia di informazioni che aiuteranno i potenziali acquirenti a prendere la decisione più opportuna e facilitare agli Stati membri il compito di effettuare la sorveglianza del mercato.

(11)

Molti motori sono integrati in altri prodotti. Per massimizzare il risparmio energetico efficiente sotto il profilo dei costi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali motori, a condizione che la loro efficienza possa essere collaudata separatamente.

(12)

L’aspetto ambientale ritenuto significativo dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento è il consumo di energia durante l’uso.

(13)

I motori elettrici sono utilizzati in molti tipi diversi di prodotti, come le pompe, i ventilatori o le macchine utensili, e in numerose e diverse condizioni di esercizio. Il consumo energetico dei sistemi a motore può essere ridotto se i motori impiegati in applicazioni a velocità e carico variabili sono dotati di variatori, ma anche stabilendo requisiti minimi di efficienza energetica per i variatori. Nelle applicazioni a velocità fissa (carico costante), un variatore di velocità causa costi aggiuntivi e perdite di energia. L’utilizzo di un variatore di velocità non dovrebbe pertanto essere obbligatorio ai sensi del presente regolamento.

(14)

I miglioramenti nel consumo di energia elettrica dei motori elettrici e dei variatori di velocità dovrebbero essere ottenuti utilizzando tecnologie esistenti, non brevettate ed efficaci rispetto ai costi che consentano di ridurre i costi totali combinati d’acquisto e d’uso dei dispositivi.

(15)

Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare i requisiti riguardanti l’efficienza energetica dei motori elettrici e dei variatori di velocità in tutta l’Unione, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e al miglioramento della prestazione ambientale di tali prodotti.

(16)

È opportuno che i fabbricanti dispongano di tempo sufficiente per riprogettare o adattare i loro prodotti, ove necessario. I tempi dovrebbero essere tali da ridurre al minimo l’impatto negativo sulle funzionalità dei motori elettrici o dei variatori di velocità. Si dovrebbe inoltre tenere conto delle implicazioni in termini di costo per i fabbricanti, comprese le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento siano conseguiti per tempo.

(17)

L’inclusione di motori non disciplinati dal regolamento (CE) n. 640/2009, in particolare i motori più piccoli e più grandi, insieme alle specifiche minime di efficienza energetica aggiornate in linea con le norme internazionali e con il progresso tecnologico, e unitamente all’inclusione dei variatori di velocità, dovrebbe aumentare la penetrazione nel mercato dei motori elettrici e dei variatori di velocità con un migliore impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Ciò dovrebbe tradursi in ulteriori risparmi netti di energia elettrica stimati in 10 TWh all’anno e ridurre le emissioni nette di gas serra di 3 Mt di CO2 equivalente all’anno entro il 2030, rispetto alla situazione che si avrebbe se non fossero adottate misure supplementari.

(18)

Sebbene gli impatti ambientali dei motori a media tensione siano rilevanti, al momento non esiste una classificazione dell’efficienza energetica dei motori elettrici con una tensione nominale superiore a 1 000 V. Una volta messa a punto tale classificazione, si dovrebbe riconsiderare la possibilità di stabilire specifiche minime per i motori a media tensione.

(19)

Sebbene gli impatti ambientali dei motori a immersione siano rilevanti, al momento non esistono criteri di prova che definiscano le classi di efficienza energetica per questi motori. Una volta messi a punto tale criterio di prova e tale classificazione, si dovrebbe riconsiderare la possibilità di stabilire specifiche minime per i motori a immersione.

(20)

Le comunicazioni della Commissione sull’economia circolare (4) e sul piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile (5) sottolineano l’importanza di utilizzare il quadro della progettazione ecocompatibile per sostenere la transizione verso un’economia circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse. Pertanto, il presente regolamento, al fine di ridurre i costi di riparazione dei prodotti contenenti motori che sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento, o per evitare di rottamarli prematuramente se non possono essere riparati, dovrebbe stabilire che i motori forniti come pezzi di ricambio dovrebbero essere esentati per un determinato periodo. Ciò ha lo scopo di evitare il problema che si pone se è impossibile sostituire un motore non conforme con uno conforme senza costi sproporzionati per l’utilizzatore finale. Se tali motori sono destinati alla riparazione di prodotti per i quali esistono disposizioni specifiche in materia di disponibilità di pezzi di ricambio per i motori in altre norme di progettazione ecocompatibile, tali disposizioni specifiche prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento relative ai pezzi di ricambio.

(21)

In situazioni particolari, ad esempio, in cui sono in gioco la sicurezza, la funzionalità o costi sproporzionati, alcuni motori o variatori di velocità (VSD) dovrebbero essere esentati dalle specifiche di efficienza. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe comunque disciplinare tali prodotti per quanto riguarda gli obblighi di informazione sul prodotto, come le informazioni riguardanti il disassemblaggio, il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita, o altre informazioni utili ai fini della sorveglianza del mercato.

(22)

I parametri di prodotto pertinenti dovrebbero essere determinati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(23)

La norma IEC 60034-1: 2017 è appropriata per determinare i servizi-tipo S1, S3 o S6 è. Le norme IEC/EN 60079-7: 2015, IEC/EN 60079-31: 2014 o IEC/EN 60079-1: 2014 sono appropriate per determinare i motori a sicurezza aumentata Ex eb e altri motori protetti dalle esplosioni sono.

(24)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento deve specificare le pertinenti procedure di valutazione della conformità.

(25)

La conformità dei prodotti deve essere dimostrata quando il prodotto è immesso sul mercato o quando è messo in servizio, non in entrambi i casi.

(26)

Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero fornire, nella documentazione tecnica, le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscono alle specifiche definite nel presente regolamento.

(27)

Al fine di aumentare l’efficacia del presente regolamento e tutelare i consumatori, è opportuno vietare l’immissione nel mercato o la messa in funzione di prodotti che in condizioni di prova alterano automaticamente le prestazioni per migliorare i parametri dichiarati.

(28)

Per facilitare il collaudo di verifica, le autorità di sorveglianza del mercato dovrebbero essere autorizzate a sottoporre a prova i motori più grandi in locali come quelli del fabbricante o ad assistere a tali prove.

(29)

Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è opportuno individuare parametri di riferimento per le migliori tecnologie disponibili, per far sì che le informazioni sulla prestazione ambientale durante il ciclo di vita dei prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.

(30)

Il riesame dovrebbe valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni del presente regolamento nel conseguirne gli obiettivi. Esso dovrebbe avvenire dopo che tutte le disposizioni sono state attuate e hanno prodotto un effetto visibile sul mercato.

(31)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 640/2009.

(32)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori integrati nelle caldaie sono stabilite dal regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione (7). Al fine di garantire che le caldaie installate con un circolatore difettoso possano essere riparate entro la loro durata di vita tecnica, è opportuno estendere l’esenzione prevista dal suddetto regolamento per i circolatori forniti come pezzi di ricambio delle caldaie esistenti.

(33)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di motori elettrici e variatori di velocità, anche integrati in altri prodotti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1)

Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

a)

motori elettrici a induzione senza spazzole, commutatori, collettori rotanti o collegamenti elettrici al rotore, previsti per funzionare a una tensione sinusoidale di 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz, che:

i)

hanno due, quattro, sei o otto poli;

ii)

hanno una tensione nominale U N superiore a 50 V e fino a 1 000 V inclusi;

iii)

hanno una potenza nominale P N compresa tra 0,12 kW e 1 000 kW inclusi;

iv)

hanno caratteristiche basate su un funzionamento in continuo; e

v)

sono previsti per funzionare ad avviamento diretto;

b)

variatori di velocità con 3 fasi di ingresso che:

i)

sono previsti per funzionare con un motore di cui alla lettera a), con un intervallo di potenza nominale del motore compreso tra 0,12 kW e 1 000 kW;

ii)

hanno una tensione nominale superiore a 100 V e fino a 1 000 V inclusi in corrente alternata (CA);

iii)

hanno una sola tensione di uscita CA.

2)

Le specifiche di cui all’allegato I, sezione 1, e sezione 2, punti 1, 2, da 5 a 11 e 13, non si applicano ai seguenti motori:

a)

motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile collaudare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto, anche disponendo di uno scudo e di un cuscinetto anteriore provvisori; il motore deve condividere componenti comuni (a parte i connettori come i bulloni) con l’unità azionata (per esempio, un asse o un alloggiamento) e non è progettato in modo da poter essere interamente separato dall’unità azionata e funzionare in maniera indipendente. Il processo di separazione rende il motore inoperante;

b)

motori dotati di variatore di velocità integrato (variatori compatti) per i quali non è possibile collaudare le prestazioni energetiche autonomamente dal variatore di velocità;

c)

motori con freno integrato che costituisce parte integrante dell’interno del motore e non può essere rimosso né alimentato da una fonte di energia separata durante il collaudo dell’efficienza del motore;

d)

motori specificamente progettati e designati per funzionare esclusivamente:

i)

a più di 4 000 metri di altitudine sul livello del mare;

ii)

a temperature dell’aria ambiente superiori a 60 °C;

iii)

a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C;

iv)

a temperature dell’aria ambiente inferiori a -30 °C; oppure

v)

a temperature del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiori a 0 °C o superiori a 32 °C;

e)

motori specificamente progettati e designati per funzionare interamente immersi in un liquido;

f)

motori con caratteristiche specifiche per garantire la sicurezza degli impianti nucleari di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom (8) del Consiglio;

g)

motori protetti dalle esplosioni specificamente progettati e certificati per i lavori nelle miniere, quali definiti all’allegato I, punto 1, della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

h)

motori in apparecchiature senza fili o a batteria;

i)

motori in apparecchiature portatili il cui peso è sostenuto a mano durante il funzionamento;

j)

motori in apparecchiature mobili condotte a mano trasportate durante il funzionamento;

k)

motori dotati di commutatori meccanici;

l)

motori completamente chiusi non ventilati (TENV, Totally Enclosed Non-Ventilated);

m)

motori immessi sul mercato prima del 1o luglio 2029 come sostituti di motori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1o luglio 2022 e commercializzati specificamente come tali;

n)

motori a velocità multiple, vale a dire motori con avvolgimenti multipli o un avvolgimento commutabile, che presentano un diverso numero di poli e velocità;

o)

motori progettati specificamente per i veicoli a trazione elettrica.

3)

Le specifiche di cui all’allegato I, sezione 3, e sezione 4, i punti 1, 2 e da 5 a 10, non si applicano ai seguenti variatori di velocità:

a)

variatori di velocità integrati in un prodotto e la cui prestazione energetica non può essere collaudata indipendentemente dal prodotto, vale a dire che un tentativo in tal senso rende il variatore di velocità o il prodotto inoperante;

b)

variatori di velocità con caratteristiche specifiche per garantire la sicurezza degli impianti nucleari di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio;

c)

variatori rigenerativi;

d)

variatori ad alimentazione sinusoidale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«motore elettrico» o «motore»: il dispositivo che converte l’energia elettrica in potenza meccanica sotto forma di rotazione con una velocità di rotazione e una coppia che dipendono da una serie di fattori, tra cui la frequenza della tensione di alimentazione e il numero di poli del motore;

2)

«variatore di velocità» (VSD, Variable Speed Drive): il convertitore elettronico di potenza che adatta continuamente l’energia elettrica fornita a un determinato motore per controllare la potenza meccanica del motore secondo la caratteristica coppia-velocità del carico azionato dal motore, adeguando l’alimentazione elettrica fornita al motore alla frequenza e alla tensione variabili; Comprende tutti gli elementi elettronici collegati tra la rete e il motore, comprese le estensioni, quali i dispositivi di protezione, i trasformatori e gli ausiliari;

3)

«efficienza energetica» del motore: il rapporto tra la sua potenza meccanica e la potenza elettrica attiva fornita;

4)

«polo»: il polo nord o il polo sud prodotto dal campo magnetico rotante del motore, il cui numero totale di poli determina la velocità di base del motore;

5)

«funzionamento in continuo»: la capacità di funzionare alla potenza nominale senza interruzioni con un incremento di temperatura che rientra all’interno della specifica classe di isolamento, indicata come uno dei servizi-tipo S1, S3 > = 80 % o S6 >=80 % secondo le norme;

6)

«fase»: il tipo di configurazione dell’alimentazione elettrica di rete;

7)

«alimentazione» o «alimentazione elettrica»: la corrente elettrica fornita dalla rete;

8)

«motore con commutatori meccanici»: il motore in cui un dispositivo meccanico inverte la direzione della corrente;

9)

«apparecchiatura senza fili o apparecchiatura a batteria»: l’apparecchio che ricava la sua energia da batterie che gli consentono di svolgere la funzione prevista senza essere collegato a una fonte di alimentazione;

10)

«apparecchiatura portatile»: l’apparecchio portatile da tenere in mano durante l’uso normale;

11)

«apparecchiatura condotta a mano»: l’apparecchio mobile non stradale mosso e condotto dall’utilizzatore durante l’utilizzo normale;

12)

«motore completamente chiuso non ventilato (TENV, Totally Enclosed Non-Ventilated)»: il motore progettato e designato per funzionare senza un ventilatore, e che disperde calore prevalentemente mediante ventilazione naturale o radiazione dalla sua superficie completamente chiusa;

13)

«variatore rigenerativo»: il VSD in grado di rigenerare l’energia dal carico alla rete, vale a dire che induce un cambio di fase di 180° ± 20° tra la corrente di ingresso e la tensione di ingresso quando il motore a carico è in frenata;

14)

«variatore con corrente di ingresso sinusoidale»: il VSD la cui corrente di ingresso ha una forma d’onda sinusoidale, caratterizzata da un contenuto armonico totale inferiore al 10 %;

15)

«motore autofrenante»: il motore munito di un’unità elettromeccanica frenante che agisce direttamente sull’albero motore senza accoppiamenti;

16)

«motore a sicurezza aumentata Ex eb»: il motore destinato ad essere utilizzato in atmosfere esplosive e certificato come «Ex eb», come definito dalle norme;

17)

«altro motore protetto dalle esplosioni», il motore destinato ad essere utilizzato in atmosfere esplosive e certificato come «Ex ec», «Ex tb», «Ex tc», «Ex db» o «Ex dc» come definito dalle norme;

18)

«carico di prova» del variatore di velocità: il dispositivo elettrico utilizzato a fini di collaudo che determina la corrente in uscita e il fattore di spostamento di potenza cos phi;

19)

«modello equivalente»: il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come altro modello, con identificativo del modello diverso;

20)

«identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;

21)

«collaudo in presenza di testimoni»: l’osservazione attiva da parte di terzi del collaudo fisico del prodotto oggetto di indagine, per trarre conclusioni sulla validità del collaudo e sui suoi risultati. Ciò può comprendere conclusioni sulla conformità del collaudo e dei metodi di calcolo utilizzati alla legislazione e alle norme applicabili;

22)

«prova di accettazione in fabbrica»: la prova effettuata sul prodotto ordinato, in cui il cliente, prima di accettarlo o metterlo in servizio, ricorre al collaudo in presenza di testimoni per verificarne la piena conformità ai requisiti contrattuali.

Articolo 4

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Articolo 5

Valutazione di conformità

1.   La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa.

2.   Ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei motori contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità dell’allegato I, punto 2, del presente regolamento e i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento.

3.   Ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei VSD contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità dell’allegato I, punto 4, del presente regolamento e i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento.

4.   Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a)

da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante; oppure

b)

dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o entrambe le cose,

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti differenti.

La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi di modello.

Articolo 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo di energia del prodotto e gli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo la stessa norma di prova originariamente utilizzata per la dichiarazione di conformità, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Non si verifica alcun deterioramento delle prestazioni a seguito del rifiuto dell’aggiornamento.

L’aggiornamento del software non ha mai l’effetto di modificare le prestazioni del prodotto in modo tale da renderlo non conforme alle specifiche per la progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.

Articolo 8

Parametri di riferimento

I parametri di riferimento per i motori e i variatori di velocità più efficienti disponibili al momento dell’adozione del presente regolamento sono illustrati all’allegato IV.

Articolo 9

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, un progetto di proposta di revisione, entro il 14 novembre 2023.

Il riesame valuta in particolare l’opportunità:

1)

di definire requisiti aggiuntivi di efficienza delle risorse per i prodotti in linea con gli obiettivi dell’economia circolare, tra cui l’identificazione e il riutilizzo di terre rare nei motori a magneti permanenti;

2)

del livello delle tolleranze ammesse ai fini della verifica;

3)

di fissare specifiche più rigorose per i motori e i variatori di velocità;

4)

di fissare requisiti minimi di efficienza energetica per i motori con una tensione nominale superiore a 1000 V;

5)

di fissare specifiche per combinazioni di motori e VSD immessi insieme sul mercato e per i variatori di velocità integrati (variatori compatti);

6)

delle esenzioni di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3;

7)

di aggiungere altri tipi di motori all’ambito di applicazione, compresi i motori a magneti permanenti.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 640/2009 è abrogato con decorrenza dal 1o luglio 2021.

Articolo 11

Modifiche del regolamento (CE) n. 641/2009

1)   All’articolo 1, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) circolatori destinati a essere integrati in prodotti e immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2022 in sostituzione di circolatori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1o agosto 2015 e specificamente commercializzati in quanto tali, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione di prodotto di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo1, lettera e).».

2)   All’allegato I, punto 2, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per quanto concerne i circolatori destinati a essere integrati in prodotti e immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2022 in sostituzione di circolatori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1o agosto 2015, il circolatore di sostituzione o il suo imballaggio indica chiaramente il prodotto o i prodotti cui è destinato.».

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021. Tuttavia, l’articolo 7, primo comma, e l’articolo 11 si applicano a decorrere dal 14 november 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’1 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Comunicazione della Commissione — Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 [COM(2016) 773 final del 30 novembre 2016].

(3)  Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26).

(4)  COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015.

(5)  COM(2016) 773 final del 30 novembre 2016.

(6)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(7)  Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35).

(8)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(9)  Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).


ALLEGATO I

SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI MOTORI E VARIATORI DI VELOCITÀ

1.   SPECIFICHE DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI MOTORI

Le specifiche di efficienza energetica dei motori si applicano secondo il seguente calendario:

a)

a decorrere dal 1o luglio 2021:

i)

l’efficienza energetica dei motori trifase con una potenza nominale pari o superiore a 0,75 kW e pari o inferiore a 1 000 kW, con 2, 4, 6 o 8 poli, che non sono motori a sicurezza aumentata Ex eb, corrisponde almeno al livello di efficienza IE3 di cui alla tabella 2;

ii)

l’efficienza energetica dei motori trifase con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW e inferiore a 0,75 kW, con 2, 4, 6 o 8 poli, che non sono motori a sicurezza aumentata Ex eb, corrisponde almeno al livello di efficienza IE2 di cui alla tabella 1;

b)

a decorrere dal 1o luglio 2023:

i)

l’efficienza energetica dei motori a sicurezza aumentata Ex eb con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW e pari o inferiore a 1  000 kW, con 2, 4, 6 o 8 poli, e i motori monofase con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW, corrisponde almeno al livello di efficienza IE2 di cui alla tabella 1;

ii)

l’efficienza energetica dei motori trifase che non sono motori autofrenanti, motori a sicurezza aumentata Ex eb o altri motori protetti dalle esplosioni, con una potenza nominale pari o superiore a 75 kW e pari o inferiore a 200 kW, con 2, 4 o 6 poli, corrisponde almeno al livello di efficienza IE4 di cui alla tabella 3.

L’efficienza energetica dei motori, espressa in classi di efficienza energetica internazionali (IE), è riportata nelle tabelle 1, 2 e 3 per diversi valori di potenza nominale PN del motore. Le classi IE sono determinate alla potenza nominale (PN), alla tensione nominale (UN), sulla base del funzionamento a 50 Hz e della temperatura ambiente di riferimento di 25 °C.

Tabella 1

Efficienze minime ηn per il livello di efficienza IE2 a 50 Hz (%)

Potenza nominale PN [kW]

Numero di poli

2

4

6

8

0,12

53,6

59,1

50,6

39,8

0,18

60,4

64,7

56,6

45,9

0,20

61,9

65,9

58,2

47,4

0,25

64,8

68,5

61,6

50,6

0,37

69,5

72,7

67,6

56,1

0,40

70,4

73,5

68,8

57,2

0,55

74,1

77,1

73,1

61,7

0,75

77,4

79,6

75,9

66,2

1,1

79,6

81,4

78,1

70,8

1,5

81,3

82,8

79,8

74,1

2,2

83,2

84,3

81,8

77,6

3

84,6

85,5

83,3

80,0

4

85,8

86,6

84,6

81,9

5,5

87,0

87,7

86,0

83,8

7,5

88,1

88,7

87,2

85,3

11

89,4

89,8

88,7

86,9

15

90,3

90,6

89,7

88,0

18,5

90,9

91,2

90,4

88,6

22

91,3

91,6

90,9

89,1

30

92,0

92,3

91,7

89,8

37

92,5

92,7

92,2

90,3

45

92,9

93,1

92,7

90,7

55

93,2

93,5

93,1

91,0

75

93,8

94,0

93,7

91,6

90

94,1

94,2

94,0

91,9

110

94,3

94,5

94,3

92,3

132

94,6

94,7

94,6

92,6

160

94,8

94,9

94,8

93,0

da 200 a 1 000

95,0

95,1

95,0

93,5


Tabella 2

Efficienze minime ηn per il livello di efficienza IE3 a 50 Hz (%)

Potenza nominale PN [kW]

Numero di poli

2

4

6

8

0,12

60,8

64,8

57,7

50,7

0,18

65,9

69,9

63,9

58,7

0,20

67,2

71,1

65,4

60,6

0,25

69,7

73,5

68,6

64,1

0,37

73,8

77,3

73,5

69,3

0,40

74,6

78,0

74,4

70,1

0,55

77,8

80,8

77,2

73,0

0,75

80,7

82,5

78,9

75,0

1,1

82,7

84,1

81,0

77,7

1,5

84,2

85,3

82,5

79,7

2,2

85,9

86,7

84,3

81,9

3

87,1

87,7

85,6

83,5

4

88,1

88,6

86,8

84,8

5,5

89,2

89,6

88,0

86,2

7,5

90,1

90,4

89,1

87,3

11

91,2

91,4

90,3

88,6

15

91,9

92,1

91,2

89,6

18,5

92,4

92,6

91,7

90,1

22

92,7

93,0

92,2

90,6

30

93,3

93,6

92,9

91,3

37

93,7

93,9

93,3

91,8

45

94,0

94,2

93,7

92,2

55

94,3

94,6

94,1

92,5

75

94,7

95,0

94,6

93,1

90

95,0

95,2

94,9

93,4

110

95,2

95,4

95,1

93,7

132

95,4

95,6

95,4

94,0

160

95,6

95,8

95,6

94,3

da 200 a 1 000

95,8

96,0

95,8

94,6


Tabella 3

Efficienze minime ηn per il livello di efficienza IE4 a 50 Hz (%)

Potenza nominale PN [kW]

Numero di poli

2

4

6

8

0,12

66,5

69,8

64,9

62,3

0,18

70,8

74,7

70,1

67,2

0,20

71,9

75,8

71,4

68,4

0,25

74,3

77,9

74,1

70,8

0,37

78,1

81,1

78,0

74,3

0,40

78,9

81,7

78,7

74,9

0,55

81,5

83,9

80,9

77,0

0,75

83,5

85,7

82,7

78,4

1,1

85,2

87,2

84,5

80,8

1,5

86,5

88,2

85,9

82,6

2,2

88,0

89,5

87,4

84,5

3

89,1

90,4

88,6

85,9

4

90,0

91,1

89,5

87,1

5,5

90,9

91,9

90,5

88,3

7,5

91,7

92,6

91,3

89,3

11

92,6

93,3

92,3

90,4

15

93,3

93,9

92,9

91,2

18,5

93,7

94,2

93,4

91,7

22

94,0

94,5

93,7

92,1

30

94,5

94,9

94,2

92,7

37

94,8

95,2

94,5

93,1

45

95,0

95,4

94,8

93,4

55

95,3

95,7

95,1

93,7

75

95,6

96,0

95,4

94,2

90

95,8

96,1

95,6

94,4

110

96,0

96,3

95,8

94,7

132

96,2

96,4

96,0

94,9

160

96,3

96,6

96,2

95,1

da 200 a 249

96,5

96,7

96,3

95,4

da 250 a 314

96,5

96,7

96,5

95,4

da 315 a 1 000

96,5

96,7

96,6

95,4

Per determinare l’efficienza minima dei motori a 50 Hz con potenza nominale PN compresa tra 0,12 e 200 kW non indicata nelle tabelle 1, 2 e 3, la formula da utilizzare è la seguente:

Image 1

A, B, C e D sono coefficienti di interpolazione da determinare in base alle tabelle 4 e 5.

Tabella 4

Coefficienti di interpolazione per i motori con potenza nominale P compresa tra 0,12 kW e 0,55 kW

Codice IE

Coefficienti

2 poli

4 poli

6 poli

8 poli

IE2

A

22,4864

17,2751

-15,9218

6,4855

B

27,7603

23,978

-30,258

9,4748

C

37,8091

35,5822

16,6861

36,852

D

82,458

84,9935

79,1838

70,762

IE3

A

6,8532

7,6356

-17,361

-0,5896

B

6,2006

4,8236

-44,538

-25,526

C

25,1317

21,0903

-3,0554

4,2884

D

84,0392

86,0998

79,1318

75,831

IE4

A

-8,8538

8,432

-13,0355

-4,9735

B

-20,3352

2,6888

-36,9497

-21,453

C

8,9002

14,6236

-4,3621

2,6653

D

85,0641

87,6153

82,0009

79,055

Tra 0,55 kW e 0,75 kW si esegue un’interpolazione lineare con le efficienze minime ottenute per 0,55 kW e 0,75 kW.

Tabella 5

Coefficienti di interpolazione per i motori con potenza nominale P compresa tra 0,75 kW e 200 kW

Codice IE

Coefficienti

2 poli

4 poli

6 poli

8 poli

IE2

A

0,2972

0,0278

0,0148

2,1311

B

-3,3454

-1,9247

-2,4978

-12,029

C

13,0651

10,4395

13,247

26,719

D

79,077

80,9761

77,5603

69,735

IE3

A

0,3569

0,0773

0,1252

0,7189

B

-3,3076

-1,8951

-2,613

-5,1678

C

11,6108

9,2984

11,9963

15,705

D

82,2503

83,7025

80,4769

77,074

IE4

A

0,34

0,2412

0,3598

0,6556

B

-3,0479

-2,3608

-3,2107

-4,7229

C

10,293

8,446

10,7933

13,977

D

84,8208

86,8321

84,107

80,247

Le perdite sono determinate conformemente all’allegato II.

2.   OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DI PRODOTTO PER I MOTORI

Gli obblighi di informazione di prodotto di cui ai punti da 1 a 13 figurano in maniera visibile:

a)

nella scheda tecnica o nel manuale di istruzioni fornito con il motore;

b)

nella documentazione tecnica ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 5;

c)

nei siti web ad accesso libero del fabbricante del motore, del suo mandatario o dell’importatore, e;

d)

nella scheda tecnica fornita con i prodotti in cui il motore è incorporato.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, le informazioni sono fornite nell’ordine in cui sono presentate nei punti da 1 a 13. Non è necessario utilizzare la formulazione esatta dell’elenco. Tali informazioni possono essere presentate anche sotto forma di grafici figure o simboli chiaramente comprensibili, anziché di testo.

Dal 1o luglio 2021:

1)

efficienza nominale (ηΝ) al 100 %, 75 % e 50 % del carico e della tensione nominali (UN), determinata sulla base del funzionamento a 50 Hz e della temperatura ambiente di riferimento di 25 °C;

2)

livello di efficienza: «IE2», «IE3» o «IE4» determinato nella prima sezione del presente allegato;

3)

nome o marchio, numero di iscrizione nel registro delle imprese e sede del fabbricante;

4)

identificativo del modello del prodotto;

5)

numero di poli del motore;

6)

potenza(e) nominale(i) PN o intervallo di potenza nominale (kW);

7)

frequenza(e) d’ingresso nominale(i) del motore (Hz);

8)

tensione(i) nominale(i) o intervallo di tensione nominale (V);

9)

velocità nominale(i) o intervallo di velocità nominale (rpm);

10)

se monofase o trifase;

11)

informazioni sulla serie di condizioni di esercizio per cui è progettato il motore:

a)

altitudine sul livello del mare;

b)

temperature minima e massima dell’aria ambiente, anche per i motori con raffreddamento ad aria;

c)

temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto, se del caso;

d)

temperatura massima di esercizio;

e)

atmosfere potenzialmente esplosive;

12)

se il motore è considerato esente dalla specifica di efficienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, la ragione per cui è considerato esente.

A decorrere dal 1o luglio 2022:

13)

le perdite di potenza espresse in percentuale (%) della potenza nominale e arrotondate al primo decimale, nei punti di funzionamento del rapporto tra velocità e coppia (25; 25) (25; 100) (50; 25) (50; 50) (50; 100) (90; 50) (90; 100), determinate sulla base della temperatura ambiente di riferimento di 25 °C; se il motore non è adatto per funzionare in uno qualsiasi dei punti di funzionamento del rapporto tra velocità e coppia di cui sopra, per tali punti deve essere indicata la dicitura «N.A.» o «Non applicabile».

Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 e l’anno di fabbricazione sono indicati in modo indelebile sulla targhetta del motore o accanto ad essa. Se le dimensioni della targhetta non consentono di riportare tutte le informazioni di cui al punto 1, si indica solo l’efficienza nominale al carico nominale massimo e alla tensione nominale.

Per i motori con una progettazione meccanica ed elettrica particolari, fabbricati appositamente su richiesta dei clienti, le informazioni elencate nei punti da 1 a 13 non devono essere necessariamente pubblicate su siti web a libero accesso se sono incluse nelle offerte commerciali fornite ai clienti.

I fabbricanti riportano nella scheda tecnica o nel manuale di istruzioni fornito con il motore informazioni sulle precauzioni specifiche eventualmente da adottare quando i motori sono assemblati, installati, sottoposti a manutenzione o utilizzati con variatori di velocità.

Per i motori esentati dalle specifiche di efficienza in conformità dell’articolo 2, punto 2, lettera m), del presente regolamento, il motore o il suo imballaggio e la documentazione devono indicare chiaramente la dicitura «motore da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per» e il prodotto o i prodotti cui è destinato.

Per i motori a 50/60 Hz e 60 Hz le informazioni di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra possono essere fornite per l’esercizio a 60 Hz in aggiunta ai valori a 50 Hz, con chiara indicazione delle pertinenti frequenze.

Le perdite sono determinate conformemente all’allegato II.

3.   SPECIFICHE DI EFFICIENZA DEI VARIATORI DI VELOCITÀ

Le specifiche di efficienza dei variatori di velocità si applicano come segue:

a decorrere dal 1o luglio 2021, le perdite di potenza dei variatori di velocità predisposti per funzionare con motori con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW e pari o inferiore a 1 000 kW non superano le perdite di potenza massime corrispondenti al livello di efficienza IE2.

L’efficienza energetica per i VSD, espressa in classi di efficienza energetica internazionali (IE), è determinata sulla base delle perdite di potenza come segue:

le perdite di potenza massima della classe IE2 sono inferiori del 25 % rispetto al valore di riferimento di cui alla tabella 6.

Tabella 6

Perdite di riferimento dei variatori di velocità e fattore di spostamento del carico di prova per la determinazione della classe IE dei VSD

Potenza apparente del variatore di velocità (kVA)

Potenza nominale del motore (kW)

(indicativo)

Perdite di potenza di riferimento (kW), al 90 % della frequenza nominale dello statore del motore e al 100 % della coppia nominale che produce corrente

Fattore di spostamento cos phi del carico di prova

(+/- 0,08)

0,278

0,12

0,100

0,73

0,381

0,18

0,104

0,73

0,500

0,25

0,109

0,73

0,697

0,37

0,117

0,73

0,977

0,55

0,129

0,73

1,29

0,75

0,142

0,79

1,71

1,1

0,163

0,79

2,29

1,5

0,188

0,79

3,3

2,2

0,237

0,79

4,44

3

0,299

0,79

5,85

4

0,374

0,79

7,94

5,5

0,477

0,85

9,95

7,5

0,581

0,85

14,4

11

0,781

0,85

19,5

15

1,01

0,85

23,9

18,5

1,21

0,85

28,3

22

1,41

0,85

38,2

30

1,86

0,85

47

37

2,25

0,85

56,9

45

2,70

0,86

68,4

55

3,24

0,86

92,8

75

4,35

0,86

111

90

5,17

0,86

135

110

5,55

0,86

162

132

6,65

0,86

196

160

8,02

0,86

245

200

10,0

0,87

302

250

12,4

0,87

381

315

15,6

0,87

429

355

17,5

0,87

483

400

19,8

0,87

604

500

24,7

0,87

677

560

27,6

0,87

761

630

31,1

0,87

858

710

35,0

0,87

967

800

39,4

0,87

1 088

900

44,3

0,87

1 209

1 000

49,3

0,87

Se la potenza apparente del VSD è compresa tra due valori indicati nella tabella 6, per la determinazione della classe di IE si utilizzano il valore più elevato di perdita di potenza e il valore più basso del fattore di spostamento del carico di prova.

Le perdite sono determinate conformemente all’allegato II.

4.   OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DI PRODOTTO PER I VARIATORI DI VELOCITÀ

A decorrere dal 1o luglio 2021 le informazioni di prodotto per i variatori di velocità di cui ai punti da 1 a 11 figurano in maniera visibile:

a)

nella scheda tecnica o nel manuale di istruzioni fornito con il VSD;

b)

nella documentazione tecnica ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 5;

c)

nei siti web a libero accesso del fabbricante, del suo mandatario o dell’importatore, e;

d)

nella scheda tecnica fornita con i prodotti in cui il VSD è incorporato.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, le informazioni sono fornite nell’ordine in cui sono presentate nei punti da 1 a 11. Non è necessario utilizzare la formulazione esatta dell’elenco. Tali informazioni possono essere presentate anche sotto forma di grafici, figure o simboli chiaramente comprensibili, anziché di testo:

1)

perdite di potenza espresse in % del valore nominale della potenza apparente e arrotondate al primo decimale, nei punti di funzionamento per la frequenza relativa dello statore del motore rispetto alla relativa coppia che produce corrente (0; 25) (0; 50) (0; 100) (50; 25) (50; 50) (50; 100) (90; 50) (90; 100), nonché le perdite in stand-by, generate quando il VSD è alimentato ma non fornisce corrente al carico;

2)

livello di efficienza: «IE2» determinato nella terza sezione del presente allegato;

3)

nome o marchio, numero di iscrizione nel registro delle imprese e sede del fabbricante;

4)

identificativo del modello del prodotto;

5)

potenza apparente o intervallo di potenza apparente (kVA);

6)

potenza(e) nominale(i) PN indicativa(e) o intervallo di potenza nominale (kW) del motore;

7)

corrente nominale (A);

8)

temperatura massima di esercizio (°C);

9)

frequenza(e) nominale (i) di alimentazione (Hz);

10)

tensione(i) nominale(i) di alimentazione o intervallo di tensione nominale di alimentazione (V);

11)

se il VSD è considerato esente dalle specifiche di efficienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, la ragione per cui è considerato esente.

Per i VSD con una progettazione elettrica particolare, fabbricati appositamente su richiesta dei clienti, le informazioni sopra elencate nei punti da 1 a 11 non devono essere necessariamente pubblicate su siti web a libero accesso se sono incluse nelle offerte commerciali fornite ai clienti.

Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 e l’anno di fabbricazione sono indicati in modo indelebile sulla targhetta del VSD o accanto ad essa. Se le dimensioni della targhetta non consentono di riportare tutte le informazioni di cui al punto 1, si indica solo l’efficienza nominale a (90:100).

Le perdite sono determinate conformemente all’allegato II.


ALLEGATO II

METODI DI MISURAZIONE E CALCOLI

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati avvalendosi di norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, in linea con le disposizioni seguenti.

1.   PER I MOTORI

La differenza tra la potenza meccanica prodotta e l’energia elettrica consumata è data dalle perdite che avvengono nel motore. Le perdite totali sono determinate utilizzando i metodi seguenti, alla temperatura ambiente di riferimento di 25 °C:

motori monofase: misurazione diretta: entrata - uscita;

motori trifase: somma delle perdite: perdite residue.

Per i motori a 60 Hz, si calcolano i valori equivalenti della potenza nominale (PN) e della tensione nominale (UN) per l’esercizio a 50 Hz in base ai valori applicabili a 60 Hz.

2.   PER I VARIATORI DI VELOCITÀ

Per la determinazione delle classi di IE, le perdite di potenza dei VSD sono determinate al 100 % della coppia nominale che produce corrente e al 90 % della frequenza nominale dello statore del motore.

Le perdite totali sono determinate utilizzando uno dei metodi seguenti:

il metodo entrata - uscita; oppure

il metodo calorimetrico.

La frequenza di commutazione della prova è di 4 kHz fino a 111 kVA (90 kW) e 2 kHz al di sopra di tale valore, o si applicano le impostazioni di fabbrica predefinite dal costruttore.

È accettabile misurare le perdite del VSD ad una frequenza fino a 12 Hz invece che a zero.

I fabbricanti o i loro mandatari possono utilizzare anche il metodo di determinazione delle perdite singole. I calcoli devono essere effettuati usando i dati del fabbricante dei componenti con i valori tipici dei semiconduttori di potenza alla temperatura reale di esercizio del VSD o alla temperatura massima di esercizio specificata nella scheda tecnica. Se non sono disponibili i dati del fabbricante dei componenti, le perdite devono essere determinate mediante misurazione. È ammessa la combinazione di perdite calcolate e perdite misurate. Le diverse perdite individuali sono calcolate o misurate separatamente e le perdite totali sono determinate sommando tutte le perdite individuali.


Allegato III

PROCEDURA DI VERIFICA AI FINI DELLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica eseguita dalle autorità dello Stato membro sui parametri misurati e non devono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Un modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le prestazioni durante la prova allo scopo di migliorare il livello dei parametri specificati nel presente regolamento o inclusi nella documentazione tecnica o altra documentazione fornita.

Nel verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche di cui al presente regolamento, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura descritta di seguito.

1)

Le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello.

2)

Il modello si considera conforme alle pertinenti specifiche se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante, l’importatore o il mandatario dei risultati delle corrispondenti misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso allegato; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche di cui al presente regolamento, e le informazioni sul prodotto necessarie pubblicate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario non contengono valori più favorevoli per il fabbricante, l’importatore o il mandatario dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro collaudano l’unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 7.

3)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

4)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c):

a)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a cinque unità l’anno compresi i modelli equivalenti, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento;

b)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l’anno compresi i modelli equivalenti, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere una o più di modelli equivalenti.

5)

Il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 7.

6)

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3 o 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell’allegato II.

Tenuto conto delle limitazioni di peso e di dimensioni per il trasporto di motori con potenza nominale da 375 a 1 000 kW, le autorità degli Stati membri possono decidere di eseguire la procedura di verifica nei locali dei fabbricanti, mandatari o importatori prima che i prodotti siano messi in servizio. L’autorità dello Stato membro può procedere a tale verifica utilizzando le proprie apparecchiature di prova.

Se per tali motori sono previste prove di accettazione in fabbrica che contemplano i parametri di cui all’allegato I del presente regolamento, le autorità dello Stato membro possono decidere di ricorrere al collaudo in presenza di testimoni per raccogliere i risultati delle prove che possono essere utilizzati per verificare la conformità del motore in esame. Le autorità possono chiedere a un fabbricante, a un mandatario o a un importatore di rivelare informazioni su eventuali prove di accettazione in fabbrica pertinenti per il collaudo in presenza di testimoni.

Nei casi citati nei due paragrafi precedenti, le autorità degli Stati membri devono limitarsi a verificare una singola unità del modello. Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera c), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze stabilite nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 7 non si applicano altre tolleranze, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 7

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametri

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Perdite totali (1-η) per i motori con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW e pari o inferiore a 150 kW.

Il valore determinato  (*1) non supera il valore (1-η) calcolato sulla base dell’η dichiarato di oltre il 15 %.

Perdite totali (1-η) per i motori con una potenza nominale superiore a 150 kW e pari o inferiore a 1 000 kW.

Il valore determinato  (*1) non supera il valore (1-η) calcolato sulla base dell’η dichiarato di oltre il 10 %.

Perdite totali per i variatori di velocità.

Il valore determinato  (*1) non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.


(*1)  Nel caso di tre unità supplementari collaudate secondo quanto previsto al punto 4, lettera b), per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.


Allegato IV

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

In appresso è indicata la migliore tecnologia disponibile sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento per quanto attiene agli aspetti ambientali quantificabili considerati significativi.

Per i motori il livello IE4 è stato individuato come la migliore tecnologia disponibile. Esistono motori con perdite inferiori del 20 %, ma con una disponibilità limitata, non in tutti gli intervalli di potenza disciplinati dal presente regolamento e non sotto forma di motori a induzione.

Per i variatori di velocità, la migliore tecnologia disponibile sul mercato corrisponde al 20 % delle perdite di potenza di riferimento indicate nella tabella 6. Utilizzando tecnologie al carburo di silicio (SiC MOFSET), le perdite dei semiconduttori potrebbero essere ulteriormente ridotte di circa il 50 % rispetto a una soluzione convenzionale.


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/95


REGOLAMENTO (UE) 2019/1782 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2019

che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione deve fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.

(2)

La comunicazione della Commissione COM(2016) 773 (2) (Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile) adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, stabilisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile individua sia i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (3).

(3)

Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi entro il 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate. Gli alimentatori esterni sono uno dei gruppi di prodotti che figurano nel piano di lavoro.

(4)

La Commissione ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni con il regolamento (CE) n. 278/2009. Ai sensi di detto regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminarle alla luce del progresso tecnologico.

(5)

La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 278/2009 e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli alimentatori esterni nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato condotto in stretta collaborazione con i portatori d’interessi e gli interlocutori dell’Unione e dei paesi terzi. I risultati sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

(6)

Lo studio di riesame evidenzia che grandi quantità di alimentatori esterni sono immessi sul mercato dell’Unione e illustra i vantaggi derivanti dall’aggiornamento delle specifiche per la progettazione ecocompatibile e dal loro adeguamento al progresso tecnologico.

(7)

Gli alimentatori esterni a tensioni multiple di uscita, che non sono contemplati dal regolamento (CE) n. 278/2009, sono immessi sul mercato dell’Unione in numero sempre crescente. Dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento per garantire ulteriori risparmi di energia e assicurare condizioni di parità.

(8)

È opportuno che gli alimentatori esterni che adattano la tensione in uscita al carico principale continuino ad essere inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento.

(9)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare il consumo di energia degli alimentatori esterni, contribuendo così al funzionamento del mercato interno. Dovrebbero inoltre migliorare le prestazioni ambientali degli alimentatori esterni. Rispetto a uno scenario in cui non vengono prese ulteriori misure, è stato stimato un potenziale risparmio annuo di energia finale pari a 4,3 TWh entro il 2030, che corrisponde a 1,45 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

(10)

I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto e, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(11)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(12)

Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero fornire nella documentazione tecnica le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui sono pertinenti alle specifiche definite nel presente regolamento.

(13)

Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nell’intero ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento, conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.

(14)

Il riesame dovrebbe valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni del presente regolamento nel conseguirne gli obiettivi. Esso dovrebbe avvenire dopo che tutte le disposizioni sono state attuate e hanno prodotto un effetto visibile sul mercato.

(15)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 278/2009.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli alimentatori esterni.

2.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

convertitori di tensione;

b)

alimentatori non interrompibili;

c)

caricabatterie senza funzione di alimentazione;

d)

convertitori di dispositivi di illuminazione;

e)

alimentatori esterni per dispositivi medici;

f)

iniettori attivi per alimentazione tramite Ethernet (PoE, Power over Ethernet);

g)

unità di connessione (docking station) per apparecchi autonomi;

h)

alimentatori esterni immessi sul mercato prima del 1o aprile 2025, unicamente come pezzi di ricambio per sostituire un alimentatore esterno identico immesso sul mercato prima del 1o aprile 2020, a condizione che il pezzo di ricambio, o il suo imballaggio, indichi chiaramente «alimentatore esterno da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per» e il prodotto o i prodotti che costituiscono il carico principale cui il pezzo è destinato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«alimentatore esterno»: il dispositivo che risponde a tutti i criteri elencati di seguito:

a)

è progettato per trasformare la corrente alternata (CA) in ingresso dall’alimentazione di rete in una o più correnti continue (CC) o alternate (CA) di tensione inferiore in uscita;

b)

è utilizzato con uno o più dispositivi separati che costituiscono il carico principale;

c)

è contenuto in un alloggiamento fisicamente separato dal o dai dispositivi che costituiscono il carico principale;

d)

è collegato al o ai dispositivi che costituiscono il carico principale tramite connessioni elettriche, cavi, fili o altri collegamenti maschio/femmina amovibili o fissi;

e)

ha una potenza di uscita nominale non superiore a 250 watt;

f)

è destinato all’uso con apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio di cui all’allegato I;

(2)

«alimentatore esterno a bassa tensione»: l’alimentatore esterno a tensione di uscita nominale inferiore a 6 volt e corrente di uscita nominale pari o superiore a 550 milliampere;

(3)

«alimentatore esterno a tensioni multiple di uscita»: l’alimentatore esterno in grado di convertire la corrente alternata in ingresso dall’alimentazione di rete in più correnti continue o alternate simultanee di tensione inferiore in uscita;

(4)

«convertitore di tensione»: il dispositivo che converte la tensione in ingresso dall’alimentazione di rete a 230 volt in tensione di uscita a 110 volt con caratteristiche simili a quelle della fonte d’ingresso;

(5)

«alimentatore non interrompibile»: il dispositivo che fornisce automaticamente un’alimentazione di emergenza in caso di cali di tensione dall’alimentazione di rete al di sotto del livello accettabile;

(6)

«caricabatterie»: il dispositivo che nell’interfaccia di uscita è collegato direttamente ad una batteria amovibile;

(7)

«convertitore di dispositivi di illuminazione»: l’alimentatore esterno utilizzato con lampade a tensione estremamente ridotta;

(8)

«iniettore attivo per alimentazione tramite Ethernet (PoE)»: il dispositivo che converte la tensione dell’alimentazione di rete in una tensione a CC inferiore, presenta una o più porte d’ingresso Ethernet e/o una o più porte di uscita Ethernet, fornisce corrente a uno o più dispositivi collegati alla o alle porte d’uscita Ethernet ed eroga la tensione nominale alla o alle porte d’uscita solo qualora siano rilevati dispositivi compatibili a seguito di una procedura standardizzata;

(9)

«base di ricarica (docking station) per apparecchi autonomi»: il dispositivo in cui un apparecchio a batteria che esegue compiti che richiedono mobilità senza intervento da parte dell’utilizzatore viene posto per la messa in carica, e che può guidare i movimenti autonomi dell’apparecchio;

(10)

«alimentazione da rete»: la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;

(11)

«apparecchiatura di tecnologia dell’informazione»: l’apparecchiatura la cui funzione primaria è compresa tra inserimento, memorizzazione, visualizzazione, recupero, trasmissione, trattamento, scambio o controllo di dati o di messaggi di telecomunicazione, o è una combinazione di tali funzioni, e che può essere munita di una o più porte terminal utilizzate in genere per il trasferimento di informazioni;

(12)

«ambiente domestico»: l’ambiente in cui l’uso di ricevitori per la diffusione radiotelevisiva avviene di norma a una distanza non superiore a 10 metri dall’apparecchiatura in questione;

(13)

«potenza di uscita nominale (PO)»: la massima potenza di uscita specificata dal fabbricante;

(14)

«condizione a vuoto»: la condizione per cui l’entrata dell’alimentatore esterno è collegata all’alimentazione di rete mentre l’uscita non è collegata a nessun carico principale;

(15)

«modo attivo»: la condizione per cui l’entrata dell’alimentatore esterno è collegata all’alimentazione di rete e l’uscita è collegata a un carico principale;

(16)

«efficienza in modo attivo»: il rapporto tra l’energia prodotta da un alimentatore esterno in modo attivo e l’alimentazione di corrente necessaria per produrla;

(17)

«rendimento medio in modo attivo»: la media dei rendimenti in modo attivo al 25 %, 50 %, 75 % e 100 % della potenza di uscita nominale;

(18)

«modello equivalente»: il modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come altro modello, con identificativo del modello diverso;

(19)

«identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   Le procedure applicabili alla valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema di controllo interno della progettazione descritto nell’allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione descritto nell’allegato V della stessa direttiva.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene i valori dichiarati dei parametri di cui all’allegato II, punto 2, lettera c).

3.   Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a)

da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure

b)

dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o entrambe le cose.

La documentazione tecnica comprende i dettagli e i risultati di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi.

La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell’allegato III.

Articolo 6

Parametri di riferimento

I parametri di riferimento per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento sono illustrati nell’allegato IV.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il 14 novembre 2022.

Il riesame valuta in particolare: la fattibilità di introdurre una specifica in materia di efficienza energetica minima al 10 % del carico; opzioni che consentano l’inclusione nell’ambito di applicazione del regolamento dei caricabatterie senza fili, degli iniettori attivi per alimentazione tramite Ethernet (PoE) e degli alimentatori esterni utilizzati con apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio non compresi nell’allegato I; e opzioni che consentano l’inclusione di specifiche a sostegno del conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare, inclusa l’interoperabilità.

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 278/2009 è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2020.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Comunicazione della Commissione, Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, COM(2016) 773 final del 30 novembre 2016.

(3)  Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

1.

Apparecchi domestici:

elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti, la preparazione di bevande, per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, per la pulizia e per la conservazione di capi di abbigliamento;

apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, per la cura dei capelli. spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo;

coltelli elettrici;

bilance;

sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.

2.

Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione, comprese apparecchiature per copia e stampa e decodificatori (set-top box), destinate prevalentemente all’uso in ambiente domestico;

3.

Apparecchiature di consumo:

apparecchi radio;

videocamere;

videoregistratori;

registratori hi-fi;

amplificatori audio;

sistemi di «home theatre»;

televisori;

strumenti musicali;

altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

4.

Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, elettrici ed elettronici:

treni elettrici o piste elettriche per macchinine da corsa;

console di gioco, anche portatili;

apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici;

altri giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport


ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni

1.   Specifiche di efficienza energetica:

a)

a decorrere dal 1o aprile 2020 la potenza assorbita nella condizione a vuoto non può superare i valori elencati di seguito:

 

Alimentatori esterni CA/CA, esclusi gli alimentatori esterni a bassa tensione e quelli a tensioni multiple di uscita

Alimentatori esterni CA/CC, esclusi gli alimentatori esterni a bassa tensione e quelli a tensioni multiple di uscita

Alimentatori esterni a bassa tensione

Alimentatori esterni a tensioni multiple di uscita

PO ≤ 49,0 W

0,21 W

0,10 W

0,10 W

0,30 W

PO > 49,0 W

0,21 W

0,21 W

0,21 W

0,30 W

b)

a decorrere dal 1o aprile 2020 il rendimento medio in modo attivo non può essere inferiore ai seguenti valori:

 

Alimentatori esterni CA/CA, esclusi gli alimentatori esterni a bassa tensione e quelli a tensioni multiple di uscita

Alimentatori esterni CA/CC, esclusi gli alimentatori esterni a bassa tensione e quelli a tensioni multiple di uscita

Alimentatori esterni a bassa tensione

Alimentatori esterni a tensioni multiple di uscita

PO ≤ 1,0 W

0,5 x PO/1 W+ 0,160

0,5 x PO/1 W+ 0,160

0,517 x PO/1 W+ 0,087

0,497 x PO/1 W+ 0,067

1 W < PO ≤ 49,0 W

0,071 x ln(PO/1 W) – 0,0014 x PO/1 W+ 0,67

0,071 x ln(PO/1 W) – 0,0014 x PO/1 W+ 0,67

0,0834 x ln(PO/1 W) – 0,0014 x Po/1 W+ 0,609

0,075 x ln(PO/1 W) + 0,561

PO > 49,0 W

0,880

0,880

0,870

0,860

2.   Informazioni obbligatorie:

a)

a decorrere dal 1o aprile 2020, la targhetta dati contiene le informazioni elencate di seguito:

Informazioni da riportare sulla targhetta

Valore e precisione

Unità

Note

Potenza di uscita

X,X

W

Nel caso in cui sono misurate alla condizione di carico 1 diverse uscite fisiche o diverse tensioni di uscita, si indicano le serie di «tensione di uscita» - «corrente di uscita» - «potenza di uscita» disponibili.

Tensione di uscita

X,X

V

Nel caso in cui sono misurate alla condizione di carico 1 diverse uscite fisiche o diverse tensioni di uscita, si indicano le serie di «tensione di uscita» - «corrente di uscita» - «potenza di uscita» disponibili.

Corrente di uscita

X,X

A

Nel caso in cui sono misurate alla condizione di carico 1 diverse uscite fisiche o diverse tensioni di uscita, si indicano le serie di «tensione di uscita» - «corrente di uscita» - «potenza di uscita» disponibili.

b)

A decorrere dal 1o aprile 2020 i manuali di istruzioni destinati agli utilizzatori finali (se del caso) e i siti web ad accesso libero dei fabbricanti, degli importatori o dei mandatari contengono le seguenti informazioni, nell’ordine indicato di seguito:

Informazioni pubblicate

Valore e precisione

Unità

Note

Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante

-

-

-

Identificativo del modello

-

-

-

Tensione di ingresso

X

V

Specificata dal fabbricante Specificare un valore o un intervallo di valori.

Frequenza di ingresso CA

X

Hz

Specificata dal fabbricante Specificare un valore o un intervallo di valori.

Tensione di uscita

X,X

V

Tensione di uscita nominale Specificare se corrente alternata o continua.

Nel caso in cui sono misurate alla condizione di carico 1 diverse uscite fisiche o diverse tensioni di uscita, si pubblicano le serie di «tensione di uscita» - «corrente di uscita» - «potenza di uscita» disponibili.

Corrente di uscita

X,X

A

Corrente di uscita nominale

Nel caso in cui sono misurate alla condizione di carico 1 diverse uscite fisiche o diverse tensioni di uscita, si pubblicano le serie di «tensione di uscita» - «corrente di uscita» - «potenza di uscita» disponibili.

Potenza di uscita

X,X

W

Potenza nominale di uscita

Nel caso in cui sono misurate alla condizione di carico 1 diverse uscite fisiche o diverse tensioni di uscita, si pubblicano le serie di «tensione di uscita» - «corrente di uscita» - «potenza di uscita» disponibili.

Rendimento medio in modo attivo

X,X

%

Dichiarato dal fabbricate sulla base del valore calcolato come media aritmetica del rendimento nelle condizioni di carico 1-4.

Nei casi in cui è dichiarato più di un rendimento medio in modo attivo per tensioni di uscita multiple alla condizione di carico 1, il valore pubblicato è il rendimento medio in modo attivo dichiarato per la tensione di uscita più bassa.

Rendimento a basso carico (10 %)

X,X

%

Dichiarato dal fabbricate sulla base del valore calcolato nella condizione di carico 5.

Gli alimentatori esterni a potenza di uscita nominale uguale o inferiore a 10 W sono esentati dalla specifica.

Nei casi in cui è dichiarato più di un rendimento medio in modo attivo per tensioni di uscita multiple alla condizione di carico 1, il valore pubblicato è quello dichiarato per la tensione di uscita più bassa.

Potenza assorbita nella condizione a vuoto

X,XX

W

Dichiarata dal fabbricate sulla base del valore misurato nella condizione di carico 6.

Le rispettive condizioni di carico sono:

Percentuale della corrente nominale di uscita

Condizione di carico 1

100 % ± 2 %

Condizione di carico 2

75 % ± 2 %

Condizione di carico 3

50 % ± 2 %

Condizione di carico 4

25 % ± 2 %

Condizione di carico 5

10 % ± 1 %

Condizione di carico 6

0 % (condizione a vuoto)

c)

A decorrere dal 1o aprile 2020, ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 4, la documentazione tecnica contiene i seguenti elementi:

(1)

per gli alimentatori esterni a potenza di uscita nominale superiore a 10 watt:

Valore indicato

Descrizione

Valore quadratico medio corrente di uscita (mA)

Misurato nelle condizioni di carico 1-5

Valore quadratico medio tensione di uscita (V)

Potenza di uscita modo attivo (W)

Valore quadratico medio tensione di ingresso (V)

Misurato nelle condizioni di carico 1-6

Valore quadratico medio potenza di ingresso (W)

Distorsione armonica totale della corrente di ingresso

Fattore di potenza reale

Potenza assorbita (W)

Calcolata nelle condizioni di carico 1-5, misurata nella condizione di carico 6

Rendimento in modo attivo

Misurato nelle condizioni di carico 1-5

Rendimento medio in modo attivo

MEDIA aritmetica del rendimento nelle condizioni di carico 1-4

Nel caso in cui sono misurate diverse uscite fisiche o diverse tensioni di uscita alla condizione di carico 1, per ciascuna misurazione sono specificati i rispettivi valori indicati.

Le rispettive condizioni di carico sono illustrate al punto 2, lettera b);

(2)

per gli alimentatori esterni a potenza di uscita nominale pari o inferiore a 10 watt:

Valore indicato

Descrizione

Valore quadratico medio corrente di uscita (mA)

Misurato nelle condizioni di carico 1-4

Valore quadratico medio tensione di uscita (V)

Potenza di uscita modo attivo (W)

Valore quadratico medio tensione di ingresso (V)

Misurato nelle condizioni di carico 1-4 e 6

Valore quadratico medio potenza di ingresso (W)

Distorsione armonica totale della corrente di ingresso

Fattore di potenza reale

Potenza assorbita (W)

Calcolata nelle condizioni di carico 1-4, misurata nella condizione di carico 6

Rendimento in modo attivo

Misurato nelle condizioni di carico 1-4

Rendimento medio in modo attivo

MEDIA aritmetica del rendimento nelle condizioni di carico 1-4

Nel caso in cui sono misurate diverse uscite fisiche o diverse tensioni di uscita alla condizione di carico 1, per ciascuna misurazione sono specificati i rispettivi valori indicati.

Le rispettive condizioni di carico sono illustrate al punto 2, lettera b).

3.   Misurazioni e calcoli

Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti.


ALLEGATO III

Procedura di verifica a fini della sorveglianza del mercato

Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati eseguita dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario come tolleranze ammesse per definire i valori da includere nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o di dichiarare prestazioni migliori.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la procedura descritta di seguito.

1.

Le autorità dello Stato membro verificano una singola unità del modello.

2.

Il modello si considera conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante, l’importatore o il mandatario dei risultati delle corrispondenti misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso allegato; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche di cui al presente regolamento, e le informazioni sul prodotto necessarie pubblicate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario non contengono valori più favorevoli per il fabbricante, l’importatore o il mandatario dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l’unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse a fini di verifica riportate nella tabella 1; e

d)

quando le autorità dello Stato membro verificano l’unità del modello, esso è conforme alle informazioni obbligatorie di cui all’allegato II; punto 2.

3.

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o d), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

4.

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e collaudano tre unità supplementari dello stesso modello. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono appartenere ad uno o più modelli equivalenti.

5.

Il modello è considerato conforme alle pertinenti specifiche se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ammesse a fini di verifica riportate nella tabella 1.

6.

Se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

7.

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6.

Le autorità dello Stato membro usano i metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell’allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze ammesse a fini di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 1 non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametri

Tolleranze a fini di verifica

Condizione a vuoto

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 0,01 W.

Rendimento in modo attivo in ciascuna delle condizioni di carico applicabili

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.

Rendimento medio in modo attivo

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.


(*1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova come prescritto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.


ALLEGATO IV

Parametri di riferimento

Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli alimentatori esterni, in termini di potenza assorbita nella condizione a vuoto e di rendimento medio in modo attivo, è stata individuata come descritto di seguito.

a)

Condizione a vuoto:

l’assorbimento più basso di potenza nella condizione a vuoto per gli alimentatori esterni può essere così approssimato:

0,002 watt, per PO ≤ 49,0 watt;

0,010 watt, per PO > 49,0 watt.

b)

Rendimento medio in modo attivo:

il miglior rendimento medio in modo attivo disponibile per gli alimentatori esterni può essere così approssimato:

0,767, per PO ≤ 1,0 watt;

0,905, per 1,0 watt < PO ≤ 49,0 watt;

0,962, per PO > 49,0 watt.


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/107


REGOLAMENTO (UE) 2019/1783 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione (2) prevede che la Commissione proceda al riesame dello stesso regolamento, tenendo conto dei progressi tecnologici, e presenti i risultati di tale riesame al forum consultivo del 2017.

(2)

La Commissione ha effettuato uno studio di riesame che ha analizzato gli aspetti specificati all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 548/2014. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con i portatori di interessi e le parti interessate dell’Unione e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(3)

Lo studio ha confermato che l’impatto del consumo di energia durante l’uso del prodotto sul potenziale di riscaldamento globale rimane prevalente. L’analisi effettuata non ha fornito prove sufficienti a sostegno di proposte relative ai requisiti ambientali diversi dai requisiti minimi in materia di rendimento.

(4)

Lo studio ha confermato che il regolamento (UE) n. 548/2014 ha avuto un effetto positivo sull’efficienza dei trasformatori immessi sul mercato e ha rilevato che i modelli di trasformatori disponibili possono soddisfare senza problemi i requisiti minimi stabiliti per la fase 1 (luglio 2015).

(5)

È generalmente riconosciuto che il metodo più opportuno per ottimizzare la progettazione dei trasformatori al fine di ridurre al minimo le perdite di energia elettrica continua a essere la valutazione e la capitalizzazione delle perdite future utilizzando fattori di capitalizzazione appropriati per le perdite a carico e per le perdite a vuoto nella procedura di gara. Tuttavia, ai fini della regolamentazione dei prodotti, è possibile solo prescrivere valori per l’efficienza minima o per le perdite massime.

(6)

Lo studio ha inoltre confermato che per i fabbricanti non vi sono grossi ostacoli tecnici alla produzione di trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2, la cui entrata in vigore è prevista per luglio 2021.

(7)

Lo studio ha analizzato la sostenibilità economica dei trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2 applicabili a partire da luglio 2021 e ha riscontrato che i costi del ciclo di vita per i trasformatori di potenza medi e grandi conformi ai requisiti stabiliti per la fase 2 sono sempre inferiori a quelli dei modelli conformi ai requisiti stabiliti per la fase 1, quando questi sono messi in servizio in siti di installazione nuovi. Tuttavia in situazioni specifiche in cui trasformatori di potenza medi vengono installati in sottostazioni urbane esistenti, possono esserci vincoli di peso e di spazio che incidono sulle dimensioni e sul peso massimi del trasformatore sostitutivo. Pertanto quando la sostituzione di un trasformatore esistente non è tecnicamente fattibile o comporta costi sproporzionati è opportuno prevedere una semplificazione degli obblighi normativi.

(8)

Per la sostituzione di grandi trasformatori di potenza, la deroga già esistente nella normativa, relativa ai costi sproporzionati legati al loro trasporto e/o alla loro installazione, dovrebbe essere integrata da una deroga per le nuove installazioni, ove siano applicabili anche tali vincoli di costo.

(9)

L’esperienza dimostra che i fornitori di servizi di pubblica utilità e gli altri operatori economici possono tenere i trasformatori in magazzino per lunghi periodi di tempo prima di installarli nei loro siti finali. Deve tuttavia restare chiaro che la conformità ai requisiti applicabili dovrebbe essere dimostrata quando il trasformatore viene immesso sul mercato o quando viene messo in servizio, ma non in entrambi i casi.

(10)

L’esistenza di un mercato per la riparazione dei trasformatori rende necessario fornire orientamenti in merito alle circostanze in cui un trasformatore che ha subito determinate operazioni di riparazione dovrebbe essere considerato equivalente a un prodotto nuovo e dovrebbe quindi essere conforme ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento.

(11)

Al fine di migliorare l’efficacia del presente regolamento e di tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova al fine di migliorare i parametri dichiarati.

(12)

Al fine di agevolare le verifiche, dovrebbe essere consentito alle autorità di vigilanza del mercato di sottoporre a prova, o di assistere alle prove, dei trasformatori più grandi nei locali del fabbricante o in altri locali adeguati.

(13)

L’esperienza maturata con l’attuazione del regolamento (UE) n. 548/2014 ha evidenziato che in alcuni Stati membri esistono variazioni nazionali della tensione normale delle reti di distribuzione dell’energia elettrica. Tali variazioni giustificano diversi livelli di soglia della tensione nella categorizzazione dei trasformatori e forniscono informazioni su quali requisiti minimi in materia di rendimento energetico è opportuno applicare. Pertanto l’inclusione di un meccanismo di notifica per garantire la pubblicità in merito a specifiche situazioni negli Stati membri è giustificata.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 548/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali.

Il presente regolamento si applica ai trasformatori acquistati dopo l’11 giugno 2014.

2.   Il presente regolamento non si applica ai trasformatori specificamente progettati per le seguenti applicazioni:

a)

trasformatori di misura, progettati specificamente per trasmettere un segnale di informazione a strumenti di misura, contatori e dispositivi di controllo o protezione o altri apparecchi simili;

b)

trasformatori specificamente progettati e destinati a fornire un’alimentazione in corrente continua ai carichi elettronici o raddrizzatori. Tale deroga non include i trasformatori che sono destinati a fornire un’alimentazione in corrente alternata da fonti di corrente continua, quali i trasformatori per le turbine eoliche o le applicazioni fotovoltaiche o i trasformatori progettati per applicazioni di distribuzione e trasmissione di corrente continua;

c)

trasformatori progettati specificamente per essere collegati direttamente a un forno;

d)

trasformatori progettati specificamente per essere installati su piattaforme offshore fisse o galleggianti, su turbine eoliche offshore o a bordo di navi e di tutti i tipi di imbarcazioni;

e)

trasformatori progettati specificamente per fornire energia per un periodo limitato di tempo quando la normale alimentazione viene interrotta a causa di un evento non programmato (ad esempio un guasto) o della rimessa a nuovo dell’impianto, ma non per l’aggiornamento in via definitiva di una sottostazione esistente;

f)

trasformatori (con avvolgimenti separati o auto-connessi) collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;

g)

trasformatori di messa a terra, progettati specificamente per essere collegati a un impianto elettrico al fine di fornire un collegamento neutro per la messa a terra, direttamente o mediante un’impedenza;

h)

trasformatori di trazione progettati specificamente per essere montati su materiale rotabile, collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;

i)

trasformatori di avviamento progettati specificatamente per l’avviamento di motori trifase a induzione in modo da eliminare le cadute di tensione di alimentazione e che restano privi di alimentazione durante il funzionamento normale;

j)

trasformatori di prova progettati specificamente per essere utilizzati in un circuito al fine di produrre una data tensione o una data corrente per testare materiale elettrico;

k)

trasformatori per saldatrici progettati specificatamente per essere utilizzati in apparecchiature per la saldatura ad arco o apparecchiature per la saldatura a resistenza;

l)

trasformatori progettati specificatamente per applicazioni antidetonanti in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)

m)

trasformatori progettati specificamente per utilizzo in acque profonde (in immersione);

n)

trasformatori di interfaccia da media tensione (MT) a media tensione (MT) fino a 5 MVA usati come trasformatori di interfaccia in programmi di conversione della tensione di rete e posti in corrispondenza della giunzione tra due livelli di tensione di due reti a media tensione e che devono essere in grado di sopportare sovraccarichi di emergenza;

o)

trasformatori di potenza medi e grandi progettati specificamente per contribuire alla sicurezza degli impianti nucleari quali definiti all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio **; (*2);

p)

trasformatori di potenza trifase medi con una potenza nominale inferiore a 5 kVA,

ad eccezione dei requisiti di cui all’allegato I, punto 4, lettere a), b) e d), del presente regolamento.

3.   Per i trasformatori di potenza medi e grandi la conformità e il rispetto del presente regolamento è rivalutata, indipendentemente dalla data della loro prima immissione sul mercato, se subiscono tutte le seguenti operazioni:

a)

sostituzione del nucleo o di parte di esso;

b)

sostituzione di uno o più avvolgimenti completi.

Ciò non pregiudica gli obblighi giuridici derivanti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione cui tali prodotti potrebbero essere soggetti.

(*1)  Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1). e applicazioni per attività sotterranee nelle miniere;"

(*2)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.»;"

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3)   “trasformatore di potenza medio”: un trasformatore di potenza in cui tutti gli avvolgimenti hanno una potenza nominale inferiore o uguale a 3 150 kVA e una tensione d’uscita massima superiore a 1,1 kV ma pari o inferiore a 36 kV;

4)   “grande trasformatore di potenza”: un trasformatore di potenza in cui almeno un avvolgimento ha una potenza nominale superiore a 3 150 kVA o una tensione d’uscita massima superiore a 36 kV;»;

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)   “trasformatore di potenza medio montato su palo”: un trasformatore di potenza con una potenza nominale non superiore a 400 kVA, adatto a un uso esterno e progettato specificamente per essere montato su strutture di sostegno di linee elettriche aeree;»;

c)

all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 17) a 22):

«17)   “valore/i dichiarato/i”: i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE e, se del caso, i valori usati per calcolarli;

18)   “trasformatore a doppia tensione”: un trasformatore avente uno o più avvolgimenti con due tensioni disponibili, al fine di poter funzionare e fornire potenza nominale con uno dei due diversi valori di tensione;

19)   “prova in presenza di testimoni”: osservazione attiva delle prove fisiche effettuate sul prodotto in esame da un terzo, al fine di formulare conclusioni sulla validità e sui risultati della prova. Ciò può comprendere conclusioni sulla conformità delle prove e dei metodi di calcolo utilizzati alla legislazione e alle norme applicabili;

20)   “prova di accettazione in fabbrica”: una prova effettuata sui prodotti ordinati, in cui i clienti utilizzano la prova in presenza di testimoni per verificarne la piena conformità ai requisiti contrattuali, prima che i prodotti siano accettati o messi in servizio;

21)   “modello equivalente”: il modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante o importatore come un altro modello, con identificativo del modello diverso;

22)   “identificativo del modello”: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue uno specifico modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante o importatore.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«I requisiti in materia di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Se le tensioni di soglia delle reti di distribuzione dell’energia elettrica si discostano dalla tensione normale all’interno dell’Unione (*3), gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione, in modo da prevedere una notifica pubblica per la corretta interpretazione delle tabelle I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 e I.9 dell’allegato I.

(*3)  La norma Cenelec EN 60038 include nell’allegato 2B la variazione nazionale della Repubblica ceca in base alla quale la tensione massima normale per le apparecchiature in sistemi trifase a corrente alternata è di 38,5 kV invece di 36 kV e di 25 kV invece di 24 kV.»;"

4)

l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento.

3.   Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a)

da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure

b)

dai calcoli effettuati in base al progetto o derivati per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o da entrambi,

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti differenti.

4.   La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti che riporta gli identificativi di modello.»;

5)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati al forum consultivo unitamente, se del caso, a un progetto di proposta di revisione entro il 1o luglio 2023. Il riesame riguarderà in particolare i seguenti aspetti:

valutazione della misura in cui i requisiti stabiliti per la fase 2 sono stati efficaci in termini di costi e della necessità di introdurre requisiti più severi nella fase 3;

adeguatezza delle concessioni introdotte per i trasformatori di potenza medi e grandi nei casi in cui i costi di installazione sarebbero sproporzionati;

possibilità di utilizzare il calcolo del PEI per le perdite, oltre alle perdite in valori assoluti, per i trasformatori di potenza medi;

possibilità di adottare un approccio neutro dal punto di vista tecnologico ai requisiti minimi stabiliti per i trasformatori elettronici, di tipo a secco e immersi in un liquido;

opportunità di stabilire requisiti minimi di rendimento per i trasformatori di potenza piccoli;

adeguatezza delle deroghe accordate per i trasformatori in applicazioni offshore;

adeguatezza delle concessioni per i trasformatori montati su palo e per speciali combinazioni di tensioni degli avvolgimenti nei trasformatori di potenza medi;

possibilità e opportunità di intervenire sugli impatti ambientali diversi dal consumo di energia nella fase di utilizzo, quali il rumore e l’efficienza dei materiali.»;

6)

l’articolo 8 è rinumerato come articolo 9 ed è aggiunto un nuovo articolo 8 come segue:

«Articolo 8

Elusione

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;

7)

gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 548/2014 sono così modificati:

1)   

l’allegato I è così modificato:

a)

il punto 1 è così modificato:

i)

il titolo della tabella I.1 è sostituito dal seguente:

«Valori massimi delle perdite a carico e delle perdite a vuoto (in W) per i trasformatori trifase medi immersi in un liquido con un avvolgimento con Um ≤ 24 kV e l’altro con Um ≤ 3,6 kV»;

ii)

il titolo della tabella I.2 è sostituito dal seguente:

«Valori massimi delle perdite a carico e delle perdite a vuoto (in W) per i trasformatori trifase medi di tipo a secco con un avvolgimento con Um ≤ 24 kV e l’altro con Um ≤ 3,6 kV»;

iii)

sono aggiunti i seguenti capoversi dopo il primo capoverso:

«A decorrere dalla data di applicazione dei requisiti stabiliti per la fase 2 (1o luglio 2021), quando la sostituzione uno a uno di un trasformatore di potenza medio esistente comporta costi sproporzionati associati alla sua installazione, il trasformatore sostitutivo deve essere conforme, in via eccezionale e per una data potenza nominale, solo ai requisiti previsti per la fase 1.

A tale proposito i costi di installazione sono ritenuti sproporzionati se i costi per la sostituzione dell’intera sottostazione che ospita il trasformatore e/o per l’acquisto o l’affitto di ulteriore spazio sono superiori al valore attuale netto delle perdite di energia elettrica aggiuntive (escluse tariffe, imposte e tributi) evitate mediante la sostituzione con un trasformatore conforme ai requisiti stabiliti per la fase 2 nel corso della normale durata di vita prevista. Il valore attuale netto deve essere calcolato in base al valore della perdita capitalizzato utilizzando i tassi di sconto sociali comunemente accettati (1).

In tal caso il fabbricante, l’importatore o il mandatario deve indicare nella documentazione tecnica del trasformatore sostitutivo le seguenti informazioni:

indirizzo e recapiti del committente del trasformatore sostitutivo;

la stazione in cui deve essere installato il trasformatore sostitutivo, che deve essere univocamente identificata da un luogo specifico o un tipo specifico di installazione (ad esempio modello di stazione o cabina);

la motivazione tecnica o economica del costo sproporzionato per cui si procede all’installazione di un trasformatore conforme solo ai requisiti stabiliti per la fase 1, invece che di un trasformatore conforme ai requisiti stabiliti per la fase 2. Se i trasformatori sono stati commissionati mediante una procedura di gara, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie in merito all’analisi delle offerte e alla decisione di aggiudicazione.

Nei casi summenzionati il costruttore, l’importatore o il mandatario deve informare le competenti autorità nazionali di vigilanza del mercato.

(1)  Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto sociale.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;

"

iv)

la tabella I.3 è sostituita dalle seguenti tabelle I.3a e I.3b:

«Tabella I.3a:

Fattori di correzione da applicare alle perdite a carico e a vuoto indicate nelle tabelle I.1, I.2 e I.6 per i trasformatori di potenza medi con combinazioni speciali di tensioni degli avvolgimenti (per potenza nominale ≤ 3150 kVA).

Combinazione speciale di tensioni in un avvolgimento

Perdite a carico (Pk)

Perdite a vuoto (Po)

Sia per il tipo immerso in un liquido (tabella I.1) che per il tipo a secco (tabella I.2)

Nessuna correzione

Nessuna correzione

Tensione massima primaria per apparecchiature con Um ≤ 24kV

Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um > 3,6kV

Per il tipo immerso in un liquido (tabella I.1)

10 %

15 %

Tensione massima primaria per apparecchiature con Um = 36kV

Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um ≤ 3,6kV

Tensione massima primaria per apparecchiature con Um = 36kV

Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um > 3,6kV

10 %

15 %

Per il tipo a secco (tabella I.2)

10 %

15 %

Tensione massima primaria per apparecchiature con Um = 36kV

Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um ≤ 3,6kV

Tensione massima primaria per apparecchiature con Um = 36kV

Tensione massima secondaria per apparecchiature con Um > 3,6kV

15 %

20 %


Tabella I.3b:

Fattori di correzione da applicare alle perdite a carico e a vuoto indicate nelle tabelle I.1, I.2 e I.6 per i trasformatori di potenza medi con doppia tensione in uno o in entrambi gli avvolgimenti che differiscono per più del 10 % e potenza nominale ≤ 3150 kVA.

Tipo di doppia tensione

Tensione di riferimento per l’applicazione dei fattori di correzione

Perdite a carico (Pk) (*1)

Perdite a vuoto (Po) (*1)

Doppia tensione in un avvolgimento con potenza in uscita ridotta sull’avvolgimento inferiore di bassa tensione

E

potenza massima disponibile alla tensione inferiore dell’avvolgimento di bassa tensione limitata allo 0,85 della potenza nominale assegnata all’avvolgimento di bassa tensione alla sua tensione più elevata

le perdite devono essere calcolate sulla base della tensione più elevata dell’avvolgimento di bassa tensione

Nessuna correzione

Nessuna correzione

Doppia tensione in un avvolgimento con potenza in uscita ridotta sull’avvolgimento inferiore ad alta tensione

E

potenza massima disponibile alla tensione inferiore dell’avvolgimento ad alta tensione limitata allo 0,85 della potenza nominale assegnata all’avvolgimento ad alta tensione alla sua tensione più elevata

le perdite devono essere calcolate sulla base della tensione più elevata dell’avvolgimento ad alta tensione

Nessuna correzione

Nessuna correzione

Doppia tensione su un avvolgimento

E

potenza nominale disponibile nella sua totalità su entrambi gli avvolgimenti, cioè l’intera potenza nominale è disponibile indipendentemente dalla combinazione di tensioni

le perdite devono essere calcolate sulla base della tensione più elevata dell’avvolgimento a doppia tensione

10 %

15 %

Doppia tensione su entrambi gli avvolgimenti

E

potenza nominale disponibile su tutte le combinazioni di avvolgimenti, cioè entrambe le tensioni su un avvolgimento sono calcolate in combinazione con una delle tensioni sull’altro avvolgimento

le perdite devono essere calcolate sulla base delle tensioni più elevate di entrambi gli avvolgimenti a doppia tensione

20 %

20 %

b)

al punto 1.4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«1.4.

Per le sostituzioni uno a uno di trasformatori di potenza medi esistenti montati su palo con potenza nominale compresa tra 25 kVA e 400 kVA, i livelli massimi di potenza applicabili per le perdite a carico o a vuoto sono indicati nella tabella I.6 di seguito e non nelle tabelle I.1 e I.2. Le perdite massime ammissibili per le potenze nominali in kVA diverse da quelle espressamente menzionate nella tabella I.6 devono essere ottenute mediante interpolazione o estrapolazione lineare. Sono applicabili anche i fattori di correzione per le combinazioni speciali di tensioni degli avvolgimenti indicate nelle tabelle I.3a e I.3b.

Per le sostituzioni uno a uno di trasformatori di potenza medi esistenti montati su palo, il fabbricante, l’importatore o il mandatario devono indicare nella documentazione tecnica del trasformatore le seguenti informazioni:

indirizzo e recapiti del committente del trasformatore sostitutivo;

la stazione in cui deve essere installato il trasformatore sostitutivo, che dev’essere univocamente identificata da un luogo specifico o un tipo specifico di installazione (ad esempio descrizione tecnica del palo).

Nei casi summenzionati il costruttore, l’importatore o il mandatario deve informare le competenti autorità nazionali di vigilanza del mercato.

Per quanto riguarda l’installazione di nuovi trasformatori montati su palo, si applicano i requisiti di cui alle tabelle I.1 e I.2 in combinato disposto con le tabelle I.3a e I.3b ove giustificato.»;

c)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Requisiti minimi in materia di efficienza energetica applicabili ai trasformatori di grande potenza

I requisiti minimi di efficienza applicabili ai grandi trasformatori di potenza sono riportati nelle tabelle I.7, I.8 e I.9.

Possono esserci casi specifici in cui la sostituzione di un trasformatore esistente e l’installazione di un nuovo trasformatore conforme ai requisiti minimi di cui alle tabelle I.7, I.8 e I.9 comporterebbe costi sproporzionati. Come regola generale i costi possono essere ritenuti sproporzionati quando i costi di trasporto e/o di installazione aggiuntivi per un trasformatore conforme ai requisiti stabiliti per la fase 1 o per la fase 2, a seconda dei casi, sarebbero superiori al valore attuale netto delle perdite di energia elettrica aggiuntive (escluse tariffe, imposte e tributi) evitate nel corso della normale durata di vita prevista. Tale valore attuale netto deve essere calcolato in base al valore della perdita capitalizzato utilizzando i tassi di sconto sociali comunemente accettati (2).

In tali casi si applicano le seguenti disposizioni alternative.

A decorrere dalla data di applicazione dei requisiti stabiliti per la fase 2 (1o luglio 2021), quando la sostituzione di un grande trasformatore di potenza nuovo in un sito esistente comporta costi sproporzionati associati al suo trasporto e/o alla sua installazione, o non è tecnicamente fattibile, il trasformatore sostitutivo deve essere conforme, in via eccezionale e per una data potenza nominale, solo ai requisiti stabiliti per la fase 1.

Inoltre se anche i costi di installazione di un trasformatore sostitutivo conforme ai requisiti stabiliti per la fase 1 sono sproporzionati, o qualora non esistano soluzioni tecnicamente fattibili, non si applicano requisiti minimi alla sostituzione del trasformatore.

A decorrere dalla data di applicazione dei requisiti stabiliti per la fase 2 (1o luglio 2021), quando l’installazione di un grande trasformatore di potenza nuovo in un nuovo sito comporta costi sproporzionati associati al suo trasporto e/o alla sua installazione, o non è tecnicamente fattibile, il nuovo trasformatore deve essere conforme, in via eccezionale e per una data potenza nominale, solo ai requisiti stabiliti per la fase 1.

In questi casi il fabbricante, l’importatore o il mandatario responsabile dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del trasformatore devono:

indicare nella documentazione tecnica del trasformatore nuovo o sostitutivo le seguenti informazioni:

indirizzo e recapiti del committente del trasformatore;

il luogo specifico in cui il trasformatore deve essere installato;

la motivazione tecnica o economica per cui si procede all’installazione di un trasformatore nuovo o sostitutivo che non è conforme ai requisiti previsti per la fase 1 o per la fase 2. Se i trasformatori sono stati commissionati mediante una procedura di gara, devono essere inoltre fornite tutte le informazioni necessarie in merito all’analisi delle offerte e alla decisione di aggiudicazione;

informare le competenti autorità nazionali di vigilanza del mercato.

Tabella I.7:

Requisiti minimi relativi all’indice di efficienza di picco (PEI) applicabili ai grandi trasformatori di potenza immersi in un liquido

Potenza nominale (MVA)

Fase 1 (1.7.2015)

Fase 2 (1.7.2021)

Valore minimo dell’indice di efficienza di picco (%)

≤ 0,025

97,742

98,251

0,05

98,584

98,891

0,1

98,867

99,093

0,16

99,012

99,191

0,25

99,112

99,283

0,315

99,154

99,320

0,4

99,209

99,369

0,5

99,247

99,398

0,63

99,295

99,437

0,8

99,343

99,473

1

99,360

99,484

1,25

99,418

99,487

1,6

99,424

99,494

2

99,426

99,502

2,5

99,441

99,514

3,15

99,444

99,518

4

99,465

99,532

5

99,483

99,548

6,3

99,510

99,571

8

99,535

99,593

10

99,560

99,615

12,5

99,588

99,640

16

99,615

99,663

20

99,639

99,684

25

99,657

99,700

31,5

99,671

99,712

40

99,684

99,724

50

99,696

99,734

63

99,709

99,745

80

99,723

99,758

100

99,737

99,770

125

99,737

99,780

160

99,737

99,790

≥ 200

99,737

99,797

I valori minimi dell’indice di efficienza di picco per potenze assegnate in MVA che si situano tra i valori indicati nella tabella I.7 devono essere calcolati mediante interpolazione lineare.

Tabella I.8:

Requisiti minimi relativi all’indice di efficienza di picco applicabili ai grandi trasformatori di potenza di tipo a secco con Um ≤ 36kV

Potenza nominale (MVA)

Fase 1 (1.7.2015)

Fase 2 (1.7.2021)

Valore minimo dell’indice di efficienza di picco (%)

3,15 < Sr ≤ 4

99,348

99,382

5

99,354

99,387

6,3

99,356

99,389

8

99,357

99,390

≥ 10

99,357

99,390

I valori minimi del PEI per le potenze nominali in MVA che si situano tra i valori indicati nella tabella I.8 devono essere calcolati mediante interpolazione lineare.

Tabella I.9:

Requisiti minimi relativi all’indice di efficienza di picco applicabili ai grandi trasformatori di potenza di tipo a secco con Um > 36kV

Potenza nominale (MVA)

Fase 1 (1.7.2015)

Fase 2 (1.7.2021)

Valore minimo dell’indice di efficienza di picco (%)

≤ 0,05

96,174

96,590

0,1

97,514

97,790

0,16

97,792

98,016

0,25

98,155

98,345

0,4

98,334

98,570

0,63

98,494

98,619

0,8

98,677

98,745

1

98,775

98,837

1,25

98,832

98,892

1,6

98,903

98,960

2

98,942

98,996

2,5

98,933

99,045

3,15

99,048

99,097

4

99,158

99,225

5

99,200

99,265

6,3

99,242

99,303

8

99,298

99,356

10

99,330

99,385

12,5

99,370

99,422

16

99,416

99,464

20

99,468

99,513

25

99,521

99,564

31,5

99,551

99,592

40

99,567

99,607

50

99,585

99,623

≥ 63

99,590

99,626

I valori minimi del PEI per le potenze nominali in MVA che si situano tra i valori indicati nella tabella I.9 devono essere calcolati mediante interpolazione lineare.

(2)  Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto sociale

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;

"

d)

al punto 3, l’ultimo capoverso è sostituito da:

«Solo per i trasformatori di potenza medi e grandi le informazioni di cui alle lettere a), c) e d) devono figurare anche sulla targhetta dei dati di funzionamento del trasformatore.»;

e)

al punto 4, l’ultimo capoverso è soppresso,

ed è aggiunto il seguente nuovo punto d):

«d)

le specifiche motivazioni per cui i trasformatori sono considerati esonerati dalle disposizioni del regolamento conformemente all’articolo 1.2.»;

2)   

l’allegato II è sostituito dal seguente:

««ALLEGATO II

Metodi di misurazione

Ai fini della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni sono effettuate utilizzando una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile che tenga conto dei metodi di misurazione generalmente riconosciuti e conformi allo stato dell’arte, compresi quelli definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Metodi di calcolo

Il metodo di calcolo dell’indice di efficienza di picco (PEI) per i trasformatori di potenza medi e grandi di cui all’allegato I, tabelle I.4, I.5, I.7, I.8 e I.9, si basa sul rapporto tra la potenza apparente trasferita di un trasformatore meno le perdite elettriche e la potenza apparente trasferita del trasformatore. Il calcolo del PEI deve essere effettuato utilizzando una metodologia conforme allo stato dell’arte disponibile nell’ultima versione delle pertinenti norme armonizzate per i trasformatori di potenza medi e grandi.

La formula da utilizzare per il calcolo dell’indice di efficienza di picco è:

Image 2

dove:

P0

indica le perdite a vuoto misurate alla tensione nominale e alla frequenza nominale, sulla presa nominale;

Pc0

indica la potenza elettrica richiesta dal sistema di raffreddamento per il funzionamento a vuoto, derivata dalle misurazioni effettuate nella prova del tipo della potenza assorbita dalla ventola e dai motori delle pompe dei liquidi (per i sistemi di raffreddamento ONAN e ONAN/ONAF Pc0 è sempre zero)

Pck (kPEI)

indica la potenza elettrica richiesta dal sistema di raffreddamento in aggiunta a Pc0 per funzionare al carico nominale moltiplicato per kPEI. Pck è una funzione del carico. Pck (kPEI) è derivata dalle misurazioni effettuate nella prova del tipo della potenza assorbita dalla ventola e dai motori delle pompe (per i sistemi di raffreddamento ONAN Pck è sempre zero)

Pk

indica la perdita a carico misurata alla corrente nominale e alla frequenza nominale sulla presa nominale, adeguate alla temperatura di riferimento;

Sr

indica la potenza nominale del trasformatore o dell’autotrasformatore su cui si basa Pk.

kPEI

indica il fattore di carico in cui si verifica l’indice di efficienza di picco»;

3)   

l’allegato III (3) è così modificato:

 

dopo il terzo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Un modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le prestazioni durante la prova allo scopo di migliorare il livello dei parametri specificati nel presente regolamento o inclusi nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;

 

alla fine del punto 1) è aggiunto quanto segue:

«le autorità dello Stato membro possono effettuare tale verifica utilizzando le loro apparecchiature di prova.

Se per tali trasformatori sono previste prove di accettazione in fabbrica (FAT), in cui saranno sottoposti a prova i parametri di cui all’allegato I del presente regolamento, le autorità degli Stati membri possono decidere di utilizzare la prova in presenza di testimoni per raccogliere i risultati delle prove che possono essere utilizzati per verificare la conformità del trasformatore in esame. Le autorità possono chiedere al fabbricante di fornire informazioni sulle eventuali FAT previste che siano pertinenti per la prova in presenza di testimoni.

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera c), il modello e tutti i modelli equivalenti devono essere considerati non conformi al presente regolamento. Le autorità dello Stato membro devono comunicare tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.»;

 

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o c), il modello e tutti i modelli equivalenti devono essere considerati non conformi al presente regolamento.»;

4)   

all’allegato IV, la lettera c) è così modificata:

«c)

trasformatori di potenza medi con anima di acciaio amorfo: Ao-50 %, Ak.».


(1)  Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto sociale.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;

(2)  Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto sociale

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;»


(*1)  Le perdite devono essere calcolate sulla base della tensione dell’avvolgimento specificato nella seconda colonna e possono essere aumentate mediante i fattori di correzione indicati nelle ultime due colonne. In ogni caso, indipendentemente dalle combinazioni di tensioni degli avvolgimenti, le perdite non possono superare i valori indicati nelle tabelle I.1, I.2 e I.6 corretti dai fattori indicati nella presente tabella.»;

(3)  Allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014 modificato dal regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all’uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/121


REGOLAMENTO (UE) 2019/1784 DELLA COMMISSIONE

dell’1 ottobre 2019

che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione dovrebbe fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione, che hanno un significativo impatto ambientale e che possiedono notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione dell’impatto ambientale per effetto della modifica della loro progettazione senza che ciò comporti costi eccessivi.

(2)

La comunicazione COM (2016) 773 final (2) della Commissione (piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile), adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, stabilisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preparatori e la successiva adozione di misure di esecuzione, come pure il riesame dei regolamenti vigenti.

(3)

Le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile possono potenzialmente consentire nel 2030 risparmi annui di energia finale superiori a 260 TWh, il che equivale a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa 100 milioni di tonnellate all’anno nel 2030.

(4)

La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle apparecchiature di saldatura e delle macchine utensili impiegate a scopo industriale (3). Tra le apparecchiature di saldatura oggetto dello studio figurano le apparecchiature di saldatura ad arco e al plasma per metalli, progettate e destinate di norma a usi industriali e professionali (4). Si è ritenuto che non debbano essere oggetto di regolamentazione le apparecchiature di saldatura alimentate esclusivamente a motore o a pila.

(5)

Lo studio preparatorio è stato condotto in stretta collaborazione con i portatori di interessi e le parti interessate all’interno e all’esterno dell’UE. I risultati sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

(6)

Gli aspetti ambientali delle apparecchiature di saldatura ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono:

a)

consumo di energia nella fase di esercizio, anche quando i prodotti sono in modalità di «inattività»,

b)

aspetti relativi all’efficienza delle risorse.

(7)

Il consumo finale di energia annuo direttamente connesso ad apparecchiature di saldatura dovrebbe essere superiore a 6 TWh nel 2030, pari a 2,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, esclusa l’energia utilizzata per la fabbricazione dei relativi materiali di consumo (ad esempio gas di protezione, filo per saldatura). Dallo studio preparatorio è emerso che il consumo di energia nella fase di esercizio e in varie modalità di standby o di inattività può essere ridotto in misura significativa.

(8)

Si stima che entro il 2030 le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento si tradurranno in un risparmio energetico annuo di 1,09 TWh, corrispondente a risparmi totali annui di circa 0,27 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

(9)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione per l’economia circolare [COM(2015) 614 final] (5) e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile mettono in luce l’importanza di utilizzare il quadro della progettazione ecocompatibile per sostenere il passaggio a un’economia circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse. La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) fa riferimento alla direttiva 2009/125/CE e stabilisce che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), affrontando i problemi a monte. Di conseguenza il presente regolamento stabilisce le specifiche per gli aspetti non correlati all’energia, tra cui:

a)

lo smontaggio,

b)

la riparabilità,

c)

le materie prime essenziali.

(10)

Il presente regolamento stabilisce inoltre che le apparecchiature di saldatura devono essere corredate di informazioni sull’uso dei gas di protezione durante la saldatura e sulle quantità di filo per saldatura o materiale d’apporto utilizzate.

(11)

Il consumo di energia e di risorse delle apparecchiature di saldatura potrebbe essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e di esercizio.

(12)

Lo studio preparatorio ha concluso che le specifiche per la progettazione ecocompatibile proposte non incidono sulla funzionalità o sull’accessibilità economica delle apparecchiature di saldatura per gli utenti finali e non producono ripercussioni negative sulla salute, sulla sicurezza o sull’ambiente.

(13)

La tempistica per l’introduzione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile consente ai fabbricanti di riprogettare i prodotti oggetto del presente regolamento. Essa tiene conto dell’incidenza sui costi per i fabbricanti, in particolare per l’elevato numero di imprese di piccole e medie dimensioni del settore della fabbricazione di apparecchiature di saldatura nell’UE, garantendo nel contempo il tempestivo conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

(14)

È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati applicando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto di tecniche di misurazione e di calcolo all’avanguardia riconosciute, comprese, ove possibile, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione su richiesta della Commissione, conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(15)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(16)

Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, allorché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

(17)

Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire l’ampia disponibilità di informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti oggetti del presente regolamento e di agevolarne l’accessibilità, conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.

(18)

Al fine di migliorare l’efficacia e la credibilità del presente regolamento e di proteggere i consumatori, dovrebbero essere vietati i prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova allo scopo di migliorare i parametri dichiarati.

(19)

Un riesame del presente regolamento dovrebbe valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle sue disposizioni ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi. La tempistica del riesame dovrebbe consentire che tutte le disposizioni siano attuate e producano effetti sul mercato.

(20)

Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e le prestazioni ambientali delle apparecchiature di saldatura in tutta l’Unione, le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare le pertinenti specifiche in materia di consumo di energia e di uso efficiente delle risorse. Le specifiche dovrebbero essere riesaminate al più tardi nel 2024 alla luce dell’evoluzione della tecnologia al fine di sfruttare ulteriori possibilità di miglioramento delle prestazioni delle apparecchiature e del funzionamento del mercato interno.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo di cui all’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all’immissione sul mercato o alla messa in servizio di apparecchiature di saldatura alimentate dalla rete elettrica.

2.   Il presente regolamento si applica alle apparecchiature di saldatura che utilizzano uno o più dei seguenti procedimenti di saldatura e affini:

a)

saldatura ad arco manuale;

b)

saldatura ad arco con elettrodi rivestiti;

c)

saldatura con filo animato autoprotetto;

d)

saldatura ad arco con filo animato;

e)

saldatura a gas inerte e saldatura a gas attivo;

f)

saldatura con elettrodo di tungsteno in gas inerte;

g)

taglio al plasma.

3.   Il presente regolamento non si applica alle apparecchiature di saldatura che utilizzano i seguenti procedimenti di saldatura e affini:

a)

saldatura ad arco sommerso;

b)

saldatura ad arco a servizio limitato;

c)

saldatura a resistenza;

d)

saldatura di perni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.

«apparecchiature di saldatura»: i prodotti utilizzati per la saldatura, la brasatura o il taglio (o tutte le suddette operazioni) manuali, automatici o semiautomatici, tramite procedimenti di saldatura ad arco e affini, fissi o trasportabili, composti di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro per produrre coalescenza di metalli attraverso il loro riscaldamento sino alla temperatura utile per la saldatura (con o senza l’applicazione di pressione) o mediante l’applicazione della sola pressione, con o senza l’uso di metallo d’apporto, con o senza l’uso di uno o più gas di protezione, utilizzando strumenti e tecnologie adeguati, permettendo di produrre un manufatto con geometrie definite;

2.

«saldatura ad arco manuale»: un procedimento di saldatura ad arco con elettrodi rivestiti in cui la mano dell’operatore controlla la velocità di esecuzione dei procedimenti di saldatura e il ritmo con il quale l’elettrodo è immesso nell’arco elettrico;

3.

«saldatura ad arco con elettrodi rivestiti»: un procedimento di saldatura ad arco mediante il quale la coalescenza è prodotta attraverso il riscaldamento con un arco elettrico tra un elettrodo di metallo rivestito e la superficie del pezzo in lavorazione e l’area di lavoro; la protezione è ottenuta dalla decomposizione del rivestimento dell’elettrodo; non si fa ricorso alla pressione e il metallo d’apporto è ottenuto dall’elettrodo;

4.

«saldatura con filo animato autoprotetto»: un procedimento di saldatura a filo in cui un filo continuo internamente cavo è immesso tramite la pistola saldatrice nel punto di saldatura senza la necessità di utilizzare un gas di protezione esterno per proteggere il bagno di fusione da ogni possibile contaminazione; non un gas di protezione esterno, bensì un flusso agglomerato nel filo cavo reagisce con l’arco di saldatura per formare un gas che protegge il bagno di fusione;

5.

«saldatura ad arco con filo animato»: un procedimento di saldatura che utilizza elettrodi tubolari compositi di metallo d’apporto costituiti da un rivestimento metallico e da un’anima di vari materiali in polvere, che produce un ampio strato di scorie sul cordone di saldatura; può essere o non essere necessario utilizzare uno o più gas di protezione esterni;

6.

«saldatura a gas inerte»: un procedimento di saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas nel quale la coalescenza è prodotta attraverso il riscaldamento con un arco tra un elettrodo continuo (consumabile) del metallo d’apporto e la superficie del pezzo in lavorazione; la protezione è assicurata esclusivamente per mezzo di un gas fornito dall’esterno, o una miscela di gas, che è inerte;

7.

«saldatura a gas attivo»: un procedimento di saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas nel quale la coalescenza è prodotta attraverso il riscaldamento con un arco tra un elettrodo continuo (consumabile) del metallo d’apporto e la superficie del pezzo in lavorazione; la protezione è assicurata esclusivamente per mezzo di un gas fornito dall’esterno, o una miscela di gas, che è attivo;

8.

«saldatura con elettrodo di tungsteno in gas inerte»: un procedimento di saldatura ad arco nel quale la coalescenza è prodotta attraverso il riscaldamento con un arco tra un unico elettrodo (non consumabile) di tungsteno e la superficie del pezzo in lavorazione; la protezione è assicurata per mezzo di un gas o una miscela di gas; può essere o non essere necessaria l’applicazione di pressione e può essere o non essere utilizzato metallo d’apporto;

9.

«taglio al plasma»: un procedimento di taglio ad arco che utilizza un arco limitato ed elimina il metallo fuso mediante un getto ad elevata velocità di gas ionizzato (gas plasma) condotto attraverso uno stretto orifizio; il taglio al plasma è un procedimento a elettrodo negativo a corrente continua;

10.

«gas plasma» (denominato anche «gas orifizio» o «gas da taglio»): un gas condotto in una torcia per circondare l’elettrodo, che è ionizzato dall’arco per formare un plasma ed esce dall’ugello della torcia come getto di plasma;

11.

«gas di protezione» (denominato anche «gas secondario»): un gas che non passa attraverso l’orifizio dell’ugello, bensì attorno all’ugello e forma uno scudo attorno all’arco elettrico;

12.

«saldatura ad arco sommerso»: un procedimento di saldatura ad arco che utilizza uno o più archi superiori a 600 ampere tra uno o più elettrodi di metallo nudo e il bagno di fusione; l’arco e il metallo fuso sono protetti da un flusso granulare che copre i pezzi in lavorazione; non c’è applicazione di pressione e il procedimento utilizza metallo d’apporto dall’elettrodo e talvolta da fonti aggiuntive come bacchette per saldatura, flussi o granuli di metalli;

13.

«saldatura ad arco a servizio limitato»: la saldatura ad arco e i procedimenti affini non destinati ad applicazioni industriali e professionali e che:

a)

usano un’alimentazione monofase a basso voltaggio della rete pubblica;

b)

se a motore, non superano una potenza di uscita di 7,5 kVA;

c)

per funzionare non necessitano di dispositivi per l’accensione e la stabilizzazione dell’arco, di sistemi di raffreddamento con liquidi o di console per gas;

14.

«saldatura a resistenza»: un procedimento termoelettrico in cui il calore è generato all’interfaccia tra le parti da saldare mediante il passaggio di una corrente elettrica attraverso le parti per un tempo regolato con precisione ed esercitando una pressione controllata; non è necessario alcun materiale di consumo come bacchette o gas di protezione;

15.

«saldatura di perni»: un procedimento di saldatura in cui un perno in metallo o una parte simile vengono uniti (manualmente o in modo automatico o semiautomatico) a un oggetto servendosi di un arco elettrico per riscaldare entrambe le parti;

16.

«modello equivalente»: il modello che presenta le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, mandatario o importatore come un altro modello, con identificativo del modello diverso;

17.

«identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, mandatario o importatore.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nell’allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico contiene una copia delle informazioni sul prodotto fornite conformemente all’allegato II, punti 2 e 3, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato III del presente regolamento.

3.   Se le informazioni della documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a)

da un modello che presenta le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante;

b)

tramite calcoli effettuati in base al progetto, per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti differenti.

La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IV.

Articolo 6

Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, il mandatario o l’importatore non immettono sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo di energia del prodotto e gli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo la stessa norma di prova originariamente utilizzata per la dichiarazione di conformità, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto tale da renderlo non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.

Articolo 7

Parametri di riferimento

I parametri di riferimento per i prodotti e le tecniche migliori disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento sono illustrati nell’allegato V.

Articolo 8

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce dei progressi tecnologici e presenta al forum consultivo i risultati di tale valutazione, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione entro il 14 novembre 2024.

Il riesame valuta, in particolare, se sia opportuno fissare apposite specifiche per la progettazione ecocompatibile relativamente ai seguenti punti:

a)

limiti più rigorosi dell’efficienza della sorgente di energia e di consumo di energia allo stato inattivo;

b)

emissioni nell’atmosfera associate all’uso di apparecchiature di saldatura;

c)

specifiche supplementari di efficienza delle risorse per i prodotti, conformemente agli obiettivi dell’economia circolare;

d)

prodotti che utilizzano procedimenti di saldatura ad arco sommerso, saldatura ad arco a servizio limitato, saldatura a resistenza e saldatura di perni.

Esso valuta altresì se sia opportuno estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento alle macchine utensili professionali, e in particolare stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile appropriate per le macchine utensili per quanto riguarda i valori minimi di efficienza allo stato inattivo, in modalità standby e in altri modi a basso consumo energetico.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’1 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Comunicazione della Commissione. Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 [COM (2016) 773 final, Bruxelles, 30.11.2016].

(3)  Le macchine utensili erano state inizialmente prese in considerazione in sede di lavori preparatori, ma sono state escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a causa della difficoltà di stabilire requisiti minimi di efficienza sulla base delle informazioni attualmente disponibili. La raccolta di dati complementari, in particolare in merito alle opzioni tecniche per ridurre i consumi energetici negli stati di inattività come in modalità standby e in altri modi a consumo ridotto, potrebbe portare alla proposta in futuro di misure di progettazione ecocompatibile per le macchine utensili.

(4)  Come definito nella norma IEC 60 974-1: Apparecchi di saldatura ad arco — parte 1: Sorgenti di corrente di saldatura. Dall’ambito di applicazione del presente regolamento sono espressamente escluse le apparecchiature di saldatura ad arco e taglio ad impiego limitato da parte di non professionisti in conformità alla norma IEC 60 974-6: Apparecchiature per la saldatura ad arco — parte 6: Apparecchiature ad impiego limitato.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare [COM(2015) 0614 final, Bruxelles, 2.12.2015].

(6)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(7)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati

Si applicano le seguenti definizioni:

1)

«efficienza della sorgente di energia»: il rapporto, espresso in percentuale, tra la potenza di uscita in condizioni di saldatura standard e di tensioni di carico standard e il consumo massimo di energia della sorgente di energia;

2)

«stato inattivo»: lo stato di esercizio in cui l’apparecchiatura è accesa e il circuito di saldatura non è alimentato;

3)

«consumo di energia allo stato inattivo»: il consumo di energia, in watt, allo stato inattivo;

4)

«sorgente di energia»: un dispositivo che utilizza la corrente alternata (AC) per produrre una o più potenze di uscita in AC, o che converte la corrente alternata in una o più potenze di uscita in corrente continua (DC) al fine di alimentare un’apparecchiatura di saldatura;

5)

«quadro comandi»: un’interfaccia operativa globale, contenente comandi e indicatori, tra l’utilizzatore e l’apparecchiatura di saldatura;

6)

«alloggiamento dell’apparecchiatura»: un involucro destinato a proteggere il prodotto dall’ambiente, compresa l’umidità ambiente, e da eventuali urti;

7)

«pila»: un dispositivo quale definito all’articolo 3 della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), anche nel senso di «pacco batterie» o «pile o accumulatori industriali» di cui allo stesso articolo;

8)

«torcia per saldatura»: un dispositivo che fornisce la corrente di saldatura all’elettrodo, il che può includere il trasferimento della corrente a un eventuale elettrodo consumabile, e che fornisce altresì il gas di protezione, quando è usato, alla superficie dell’arco elettrico;

9)

«tubo di alimentazione del gas»: un tubo di alimentazione specificamente destinato alla fornitura di gas combustibili (come l’acetilene), aria compressa e gas di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura, costituito di norma da un tubo e una guaina protettiva, spesso specifico per il tipo di gas utilizzato e, talvolta, per le condizioni di esercizio;

10)

«regolatore di alimentazione del gas»: un dispositivo che riduce la pressione più alta dei gas compressi forniti alla pressione più bassa che può essere utilizzata in condizioni di sicurezza nell’apparecchiatura di saldatura; è spesso dotato di valvola dosatrice o flussometro per misurare e/o controllare il flusso di gas;

11)

«guida del filo di saldatura»: un dispositivo, utilizzato per alimentare il filo per saldatura o il materiale d’apporto, che può essere del tipo a spinta, a trazione o una combinazione di spinta e trazione;

12)

«ventilatore»: un dispositivo a pale rotanti utilizzato per assicurare il suo attraversamento da parte di un flusso continuo di gas, solitamente aria, che funge ad esempio da sistema di raffreddamento interno per la sorgente di energia;

13)

«cavo di alimentazione elettrica»: un cavo di alimentazione elettrica che soddisfa le prescrizioni in materia di prestazioni e sicurezza delle norme riconosciute a livello internazionale per i cavi di saldatura;

14)

«riparatore professionista»: l’operatore o l’impresa che fornisce servizi di riparazione e manutenzione professionale di apparecchiature di saldatura;

15)

«pezzo di ricambio»: la parte distinta che può sostituire una parte dell’apparecchiatura di saldatura avente la stessa funzione o una funzione analoga.


(1)  Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).


ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   Specifiche di efficienza energetica

A decorrere dal 1o gennaio 2023 l’efficienza della sorgente di energia delle apparecchiature di saldatura non deve essere inferiore ai valori di cui alla tabella 1 e il consumo di energia allo stato inattivo non deve superare i valori di cui alla tabella 1.

Tabella 1

Efficienza della sorgente di energia e consumo di energia allo stato inattivo

 

Valore minimo dell’efficienza della sorgente di energia

Valore massimo del consumo di energia allo stato inattivo

Apparecchiatura di saldatura alimentata da sorgenti di energia trifase con uscita di corrente continua (DC)

85 %

50 W

Apparecchiatura di saldatura alimentata da sorgenti di energia monofase con uscita di corrente continua (DC)

80 %

50 W

Apparecchiatura di saldatura alimentata da sorgenti di energia monofase e trifase con uscita di corrente alternata (AC)

80 %

50 W

La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile in relazione all’efficienza della sorgente di energia e al consumo di energia allo stato inattivo è valutata, misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell’allegato III.

2.   Specifiche di efficienza delle risorse

A decorrere dal 1o gennaio 2021 le apparecchiature di saldatura sono conformi alle seguenti specifiche:

a)

Disponibilità dei pezzi di ricambio

1)

I fabbricanti, i mandatari o gli importatori di apparecchiature di saldatura mettono a disposizione dei riparatori professionisti almeno i pezzi di ricambio indicati di seguito per un periodo minimo di dieci anni dopo la produzione dell’ultima unità di un dato modello di apparecchiatura di saldatura:

a)

quadro comandi;

b)

sorgente(i) di energia;

c)

alloggiamento dell’apparecchiatura;

d)

pila(e);

e)

torcia per saldatura;

f)

tubo(i) di alimentazione del gas;

g)

regolatore(i) di alimentazione del gas;

h)

guida del filo di saldatura o del materiale d’apporto;

i)

ventilatore(i);

j)

cavo di alimentazione elettrica;

k)

software e firmware, compreso il software per il reset.

2)

I fabbricanti si assicurano che tali pezzi di ricambio siano sostituibili utilizzando attrezzi di uso comune e senza danni permanenti all’apparecchiatura e alla parte.

3)

L’elenco di tali pezzi di ricambio e la procedura per ordinarli sono resi pubblici sul sito Internet ad accesso libero del fabbricante, del mandatario o dell’importatore, al più tardi due anni dopo l’immissione sul mercato della prima unità di un modello e fino al termine del periodo di disponibilità di tali pezzi di ricambio.

b)

Accesso alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione

Al più tardi due anni dopo l’immissione sul mercato della prima unità di un modello, e fino al termine del periodo indicato alla lettera a), punto 1), il fabbricante, l’importatore o il mandatario garantiscono ai riparatori professionisti l’accesso alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione delle apparecchiature di saldatura alle seguenti condizioni:

1.

il sito Internet del fabbricante, del mandatario o dell’importatore indica la procedura di registrazione che i riparatori professionisti devono seguire per accedere alle informazioni; per accettare una richiesta di questo tipo, i fabbricanti, i mandatari o gli importatori possono esigere che il riparatore professionista dimostri:

i)

di possedere le competenze tecniche per effettuare la riparazione e la manutenzione di apparecchiature di saldatura e di ottemperare alle norme applicabili ai riparatori di apparecchiature elettriche negli Stati membri in cui opera; si accetta come prova della conformità al presente punto il riferimento a un sistema di registrazione ufficiale dei riparatori professionisti, se esiste nello Stato membro interessato;

ii)

di avere sottoscritto un’assicurazione che copre le responsabilità derivanti dall’attività che svolge, a prescindere dal fatto che essa sia richiesta o no dallo Stato membro;

2.

i fabbricanti, i mandatari o gli importatori accettano o rifiutano la registrazione entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta da parte del riparatore professionista.

Una volta registrato, il riparatore professionista ha accesso, entro un giorno lavorativo dalla domanda, alle informazioni richieste sulla riparazione e sulla manutenzione. Le informazioni possono essere fornite per un modello equivalente o un modello della stessa famiglia, se del caso. Le informazioni disponibili sulla riparazione e sulla manutenzione comprendono:

informazioni per l’identificazione inequivocabile dell’apparecchiatura di saldatura;

uno schema per il disassemblaggio o una vista esplosa;

l’elenco degli attrezzi e delle apparecchiature necessari per la riparazione e le prove;

informazioni su componenti e diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);

schemi elettrici e delle connessioni;

codici diagnostici di guasto e di errore (compresi i codici specifici del fabbricante, se del caso);

dati relativi ai casi di guasto registrati nelle apparecchiature per saldatura (se del caso);

istruzioni per l’installazione di software e firmware pertinenti, compreso il software per il reset.

I fabbricanti, i mandatari o gli importatori possono chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione o per ricevere aggiornamenti periodici. Un importo è considerato ragionevole se non scoraggia l’accesso non tenendo conto della misura in cui il riparatore professionista faccia uso di tali informazioni.

c)

Termine massimo di consegna dei pezzi di ricambio

Durante il periodo di cui alla lettera a), punto 1), il fabbricante, l’importatore o il mandatario garantiscono la consegna ai riparatori professionisti dei pezzi di ricambio per le apparecchiature di saldatura entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine.

Tale disponibilità può essere limitata ai riparatori professionisti registrati conformemente alla lettera b).

d)

Informazioni sul display delle apparecchiature di saldatura

Se un’apparecchiatura di saldatura è provvista di display, questo deve fornire un’indicazione del consumo di filo per saldatura o di materiale d’apporto, in g/min o equivalenti unità di misura standard.

e)

Specifiche di smantellamento a fini di recupero e riciclaggio dei materiali, evitando l’inquinamento

I fabbricanti si assicurano che le apparecchiature di saldatura siano progettate in modo tale da consentire la rimozione dei materiali e dei componenti di cui all’allegato VII della direttiva 2012/19/UE servendosi di attrezzi facilmente reperibili.

I fabbricanti sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.

3.   Obblighi d’informazione

A decorrere dal 1o gennaio 2021 i fabbricanti, i mandatari o gli importatori devono assicurarsi che nei manuali d’istruzione destinati agli installatori e agli utilizzatori finali e, per almeno dieci anni dopo l’immissione sul mercato della prima unità di un modello di un’apparecchiatura di saldatura, sui siti web ad accesso gratuito dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori siano fornite le seguenti informazioni:

a)

il tipo di prodotto;

b)

la denominazione commerciale registrata, il nome del fabbricante e l’indirizzo al quale può essere contattato;

c)

l’identificativo del modello del prodotto;

d)

l’efficienza della sorgente di energia (in %);

e)

il consumo di energia allo stato inattivo (in watt);

f)

un elenco di modelli equivalenti;

g)

informazioni inerenti al riciclo o allo smaltimento a fine vita;

h)

un elenco delle materie prime essenziali presenti in quantità indicative superiori a 1 g a livello di componenti, se del caso, e un’indicazione del componente o dei componenti in cui tali materie prime essenziali sono presenti;

i)

l’utilizzo indicativo di gas di protezione per programmi di saldatura rappresentativi;

j)

l’utilizzo indicativo di filo per saldatura o di materiale d’apporto per programmi di saldatura rappresentativi.

Sulla targhetta dei dati di funzionamento delle apparecchiature di saldatura deve essere fornita la seguente informazione:

a)

anno di fabbricazione.


ALLEGATO III

Metodi e calcoli di misurazione

Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli devono essere effettuati avvalendosi di norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione lo stato dell’arte generalmente riconosciuto, i cui risultati si ritiene abbiano un ridotto livello di incertezza.


ALLEGATO IV

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Le tolleranze di verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati eseguita dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario come tolleranze ammesse per definire i valori da includere nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o di dichiarare prestazioni migliori.

Un modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono stati progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le prestazioni durante la prova allo scopo di migliorare il livello dei parametri specificati nel presente regolamento o inclusi nella documentazione tecnica o altra documentazione fornita.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1.

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2.

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli non sono più favorevoli per il fabbricante, l’importatore o il mandatario dei risultati delle corrispondenti misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso allegato, e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche di cui al presente regolamento, e le informazioni sul prodotto necessarie pubblicate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario non contengono valori più favorevoli per il fabbricante, l’importatore o il mandatario dei valori dichiarati, e

c)

quando verificano l’unità del modello, le autorità dello Stato membro constatano che il fabbricante, l’importatore o il mandatario hanno messo in atto un sistema che soddisfa le specifiche di cui all’articolo 6, secondo comma, e

d)

quando le autorità dello Stato membro verificano l’unità del modello, questo è conforme alle specifiche di cui all’articolo 6, terzo comma, alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 2, e alle specifiche di informazione di cui all’allegato II, punto 3, e

e)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l’unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2.

3.

Se non si ottengono i risultati di cui al punto 2, lettera a), b), c) o d), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

4.

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera e), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti.

5.

Il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2.

6.

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

7.

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione immediatamente dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell’allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 2 non si applicano altre tolleranze di verifica, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 2

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza della sorgente di energia (%)

Il valore determinato (*1) non deve essere inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

Consumo di energia allo stato inattivo (watt)

Il valore determinato (*1) non deve superare il valore dichiarato di oltre il 10 %.


(*1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per queste tre unità supplementari.


ALLEGATO V

Parametri di riferimento

Ai fini dell’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE, sono stati individuati i seguenti parametri di riferimento.

In appresso è indicata la migliore tecnologia disponibile sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, per quanto attiene agli aspetti ambientali quantificabili considerati significativi.

Tabella 3

Parametri di riferimento per l’efficienza della sorgente di energia e per il consumo di energia allo stato inattivo

Tipo di prodotto

Efficienza della sorgente di energia

Valore massimo del consumo di energia allo stato inattivo

Apparecchiatura di saldatura alimentata da sorgenti di energia trifase con uscita di corrente continua (DC)

92 %

10 W

Apparecchiatura di saldatura alimentata da sorgenti di energia monofase con uscita di corrente continua (DC)

90 %

10 W

Apparecchiatura di saldatura alimentata da sorgenti di energia monofase e trifase con uscita di corrente alternata (AC)

83 %

10 W


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/136


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1785 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2019

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ragusano»(DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Ragusano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Ragusano» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

(3)  GU C 216 del 27.6.2019, pag. 17.


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/137


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/… 2019/1786

del 23 ottobre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all’articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate

136,2

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

231,2

210,6

244,8

236,9

21

27

17

19

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

272,1

4

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/140


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1787 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica, la salute degli animali o l’ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

A seguito dell’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone i livelli di radionuclidi superavano i livelli di intervento applicabili per gli alimenti in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e la salute degli animali nell’Unione e per questo motivo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4). Quest’ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione (6), sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione (7).

(3)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione (8), prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2019 e al fine di tenere conto dell’evoluzione della situazione e dei dati sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari relativi agli anni 2017 e 2018, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.

(4)

Le misure in vigore sono state riesaminate prendendo in considerazione oltre 100 000 dati sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e oltre 534 000 dati sulla presenza di radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il settimo e ottavo periodo vegetativo (dal gennaio 2017 al dicembre 2018) successivo all’incidente.

(5)

I dati relativi agli anni 2017 e 2018 presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non è stato osservato alcun superamento dei livelli massimi di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari di Chiba, Tochigi e Iwate durante l’ottavo periodo vegetativo successivo all’incidente e che non è più necessario esigere, prima dell’esportazione nell’Unione, il campionamento e l’analisi degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari originari delle prefetture di Chiba, Tochigi e Iwate per rilevare la presenza di radioattività.

(6)

Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, tenuto conto dei dati sulla presenza di radioattività forniti dalle autorità giapponesi per gli anni 2017 e 2018, è opportuno revocare l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione per i semi di soia, il farfaraccio maggiore, la felce maggiore, la felce florida giapponese e la felce penna di struzzo e i relativi prodotti derivati. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di tale prefettura è opportuno mantenere l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione.

(7)

Per quanto riguarda le prefetture di Miyagi, Ibaraki e Gunma, attualmente sono obbligatori il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi, dei prodotti della pesca, di alcune piante selvatiche commestibili e dei relativi prodotti derivati. I dati sulla presenza di radioattività relativi all’ottavo periodo vegetativo dimostrano che non è più necessario esigere il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione del pesce, dei prodotti della pesca, di alcune piante selvatiche commestibili e dei relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Miyagi, Ibaraki e Gunma nonché dei funghi della prefettura di Ibaraki. Per quanto concerne le piante selvatiche commestibili e i relativi prodotti derivati, il campionamento e l’analisi non dovrebbero più essere obbligatori per i germogli di bambù originari delle prefetture di Ibaraki e Gunma, ma dovrebbero essere mantenuti per la prefettura di Miyagi. Per quest’ultima prefettura non dovrebbero più essere obbligatori il campionamento e l’analisi della felce penna di struzzo e della felce florida giapponese. Sono stati invece riscontrati casi di non conformità per l’Aralia spp. originaria della prefettura di Gunma durante l’ottavo periodo vegetativo e per questo motivo è opportuno esigere il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dell’Aralia spp. e dei relativi prodotti derivati della prefettura di Gunma.

(8)

Per quanto riguarda le prefetture di Nagano and Niigata, attualmente sono obbligatori il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi, di alcune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati sulla presenza di radioattività relativi all’ottavo periodo vegetativo dimostrano che non è più necessario esigere il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi di entrambe le prefetture nonché di piante selvatiche commestibili quali la felce penna di struzzo, la felce florida giapponese e l’Aralia spp. e dei relativi prodotti derivati originari della prefettura di Nagano.

(9)

I dati sulla presenza di radioattività relativi al settimo e all’ottavo periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione di funghi e koshiabura e dei relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Yamagata.

(10)

Tenuto conto dei dati sulla presenza di radioattività relativi al settimo e ottavo periodo vegetativo, è opportuno strutturare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 in modo da raggruppare le prefetture per le quali sussiste l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione degli stessi alimenti per animali e prodotti alimentari.

(11)

Dai controlli effettuati all’importazione risulta che le condizioni speciali stabilite dalla normativa dell’Unione sono applicate correttamente dalle autorità giapponesi e non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all’importazione per più di sette anni. La frequenza ridotta dei controlli all’importazione dovrebbe pertanto essere mantenuta.

(12)

È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari del nono e decimo periodo vegetativo (2019 e 2020) successivo all’incidente, vale a dire entro il 30 giugno 2021.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/6 è così modificato:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il pesce e i prodotti della pesca di cui all’allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere della prefettura di Fukushima sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell’analisi, indipendentemente dal luogo di sbarco di tali prodotti.»;

2)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2021.»;

3)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell’Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 294 dell’11.11.2017, pag. 29).


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione

a)   Prodotti originari della prefettura di Fukushima:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ad eccezione di:

ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ed ex 1604 20 70;

lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ed ex 0813 50;

b)   prodotti originari della prefettura di Miyagi:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

c)   prodotti originari della prefettura di Gunma:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

d)   prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Yamagata o Shizuoka:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

e)   prodotti originari delle prefetture di Ibaraki, Nagano o Niigata:

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

f)   prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato.

»

ALLEGATO II

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Dichiarazione per l’importazione nell’Unione di

…(prodotto e paese di origine)

Codice identificativo del lottoNumero della dichiarazione

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

[rappresentante autorizzato di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6]

DICHIARA che ……[prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6] della presente partita così composta: ………(descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo) imbarcata a …(luogo di imbarco) il …(data di imbarco) da …(identificazione del trasportatore) diretta a …(luogo e paese di destinazione) proveniente dallo stabilimento ……(nome e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la partita contiene:

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, che non sono originari di una delle prefetture elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tali prodotti, né provenienti da una di esse;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, che sono provenienti da una delle prefetture elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tali prodotti, ma non sono originari di una di esse né sono stati esposti a radioattività durante il transito;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, che sono originari di una delle prefetture elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tali prodotti, e che sono stati campionati il… (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il… (data) presso… (nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, di origine sconosciuta o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti come ingredienti di origine sconosciuta, che sono stati campionati il … (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il… (data) presso … (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a …il …

Timbro e firma del rappresentante autorizzato di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6

».

DECISIONI

25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/147


DECISIONE (PESC) 2019/1788 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

(2)

In base a un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2020.

(3)

Alla decisione (PESC) 2015/1763 dovrebbe essere aggiunta una disposizione la quale specifichi che il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.

(4)

Le singole designazioni di cui all'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 sono state riesaminate e le informazioni relative a una persona fisica dovrebbero essere modificate.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1763 è così modificata:

1)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 4 bis

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).""

2)

all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2020.";

3)

l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763, la voce n. 1 dell'"lenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2" è sostituita dalla seguente

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

"1.

Godefroid BIZIMANA

Genere: maschile

Data di nascita: 23.4.1968

Luogo di nascita: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0001520

"Chargé de missions de la Présidence" ed ex vicedirettore generale della polizia nazionale. Responsabile di aver compromesso la democrazia prendendo decisioni operative che hanno portato a un uso sproporzionato della forza e atti di repressione violenta delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza."


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/150


DECISIONE (PESC) 2019/1789 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova.

(2)

Una disposizione dovrebbe essere aggiunta alla decisione 2010/573/PESC specificando che il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.

(3)

In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova fino al 31 ottobre 2020. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/573/PESC è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), per la preparazione di modifiche dell'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).";"

2)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2020. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

La presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/152


DECISIONE (PESC) 2019/1790 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.

(2)

In base a un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 27 ottobre 2020.

(3)

Una disposizione dovrebbe essere aggiunta alla decisione 2010/638/PESC specificando che il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   ";Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come" titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."

2)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2020. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/154


DECISIONE DELL’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

del 19 giugno 2019

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’EFSA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (2), e in particolare gli articoli 25, 26 e 48,

visto il regolamento interno del consiglio di amministrazione dell’EFSA (3), e in particolare l’articolo 8,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati («il GEPD») del 14 maggio 2019 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne,

sentito il comitato del personale,

considerando che:

1)

L’EFSA svolge le proprie attività in conformità con il suo regolamento istitutivo (CE) n. 178/2002.

2)

Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli dal 14 al 22, 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli dal 14 al 22, dovrebbero basarsi sulle norme interne che saranno adottate dall’EFSA, laddove non si basino su atti giuridici adottati in base ai trattati.

3)

Queste norme interne, comprese le disposizioni sulla valutazione della necessità e proporzionalità di una limitazione, non si dovrebbero applicare se un atto giuridico adottato sulla base dei trattati prevede una limitazione dei diritti degli interessati.

4)

Quando esercita le sue funzioni con riguardo ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’EFSA valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

5)

L’EFSA può, nell’ambito del proprio operato, condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, avviare attività preliminari riguardanti i casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di prevenzione delle molestie, reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («RPD»), in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini interne sulla sicurezza (IT).

L’EFSA tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

6)

L’EFSA, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno dell’EFSA per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

7)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri dell’EFSA.

8)

Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dall’EFSA quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («RPD»), conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

9)

Queste norme interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dall’EFSA alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

10)

Nei casi in cui si applichino tali norme interne, l’EFSA deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

11)

In questo quadro, l’EFSA è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

12)

Tuttavia, l’EFSA può essere costretta a limitare le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure.

13)

L’EFSA può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l’indagine e i diritti e le libertà fondamentali degli altri interessati.

14)

L’EFSA dovrebbe monitorare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere.

15)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l’EFSA, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21, 35 e 36, nonché nell’articolo 4 in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel quadro del funzionamento amministrativo dell’EFSA, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’EFSA ai fini di condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di prevenzione delle molestie, reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dal RPD, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

3.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

4.   Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’EFSA valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

5.   Fatte salve le condizioni stabilite in questa decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Specifiche del titolare del trattamento e garanzie

1.   Le garanzie predisposte per prevenire violazioni, sottrazioni di dati o divulgazioni non autorizzate sono le seguenti:

a)

i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono memorizzati in una applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell’EFSA e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

le banche dati sono protette da password nell’ambito del programma di accesso SSO (Single Sign On), e sono collegate automaticamente all’ID dell’utente e alla password. Sono supportate da un sistema di gestione sicuro di accesso alle informazioni. I registri elettronici sono conservati in modo sicuro per tutelare la riservatezza e la conformità alle norme e ai principi in materia di protezione dei dati;

d)

tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza.

2.   Il titolare del trattamento è l’EFSA, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito web, sull’intranet e/o sul catalogo dei servizi dell’EFSA.

3.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Qualora l’EFSA consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare, rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’EFSA, ad esempio, distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e al contraddittorio.

Articolo 3

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni sono applicate dall’EFSA esclusivamente per salvaguardare:

a)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

b)

altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

c)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione, inclusa quelle delle loro reti di comunicazione elettronica;

d)

le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e)

una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a) e b);

f)

la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’EFSA può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali nei seguenti casi:

a)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione;

b)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

c)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell’EFSA con paesi terzi od organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui ai punti a) e b) di cui sopra, l’EFSA consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’EFSA non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle citate lettere.

3.   Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

4.   Se si considera l’applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti regole. Tale procedura è documentata in ogni caso mediante una nota di valutazione interna.

5.   Le limitazioni sono revocate non appena le circostanze che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non pregiudicherebbe più l’effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati. In tal caso, le limitazioni sono revocate non appena possibile e, di norma, entro cinque giorni lavorativi dal cambio della situazione di diritto o di fatto.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   L’EFSA informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati («il RPD») ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce all’RPD l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui ha informato il RPD.

2.   Il RPD può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio RPD circa l’esito del riesame richiesto.

3.   Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione cessa di sussistere.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto all’informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell’ambito dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing);

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («il RPD»), in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito Internet e/o su intranet che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, l’EFSA include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, se proporzionato, l’EFSA informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

3.   Qualora l’EFSA limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, essa registra le ragioni della limitazione, il motivo giuridico conformemente all’articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi fintantoché permangono i motivi che la giustificano. Viene revocata quanto prima e, di norma, entro cinque giorni lavorativi dal mutamento della situazione di diritto o di fatto.

Qualora detti motivi della limitazione non siano più applicabili, l’EFSA fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell’applicazione di una limitazione. Nel contempo, l’EFSA informa l’interessato in merito alla possibilità di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’EFSA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente.

Articolo 6

Diritto di accesso degli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing);

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («il RPD»), in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l’EFSA limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2.   Allorché l’EFSA limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, essa procede nel modo seguente:

a)

informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

L’EFSA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’indagine pertinente.

3.   La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Articolo 7

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing);

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («il RPD»), in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

2.   Qualora l’EFSA limiti, integralmente o in parte, l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, essa adotta le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing);

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («il RPD»), in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, la riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing);

d)

procedure formali di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

3.   Laddove l’EFSA limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l’articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Parma, il 19 giugno 2019

Per il consiglio di amministrazione dell’EFSA

Jaana HUSU-KALLIO

Presidente del consiglio di amministrazione


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 31, dell’1.2.2002, pag. 1.

(3)  mb 27 06 13 — Regolamento interno rivisto del consiglio di amministrazione — ADOTTATO.

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)

(5)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).