ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 270

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
24 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/1755 Della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1756 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno ( 1 )

57

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1757 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi ( 1 )

60

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1758 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione europea partite di animali d’acquacoltura ( 1 )

63

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1759 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano ( 1 )

66

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1760 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento ( 1 )

69

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1761 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame ( 1 )

72

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1762 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche ( 1 )

75

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1763 del Consiglio del 4 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche delle specifiche per registri di immatricolazione nazionali (RIN) e delle prescrizioni tecniche uniformi - Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF)

79

 

*

Decisione Delegata (UE) 2019/1764 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura ( 1 )

81

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1765 della Commissione del 22 ottobre 2019 che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online e che abroga la decisione di esecuzione 2011/890/UE [notificata con il numero C(2019) 7460]  ( 1 )

83

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico

94

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1767 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2019) 7635]  ( 1 )

97

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1768 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione europea embrioni di bovini [notificata con il numero C(2019) 7636]  ( 1 )

100

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1769 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2019) 7637]  ( 1 )

103

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1770 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e dei territori autorizzati a introdurre nell’Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 7639]  ( 1 )

107

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1771 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7641]  ( 1 )

110

 

*

Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1772 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 7642]  ( 1 )

113

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1773 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona [notificata con il numero C(2019) 7643]  ( 1 )

116

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1774 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2019) 7644]  ( 1 )

120

 

*

Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1775 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione sperma di animali della specie bovina [notificata con il numero C(2019) 7647]  ( 1 )

123

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1755 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

Visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 istituisce una classificazione comune delle unità territoriali al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione.

(2)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 elencano le unità territoriali da utilizzare per le statistiche.

(3)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003, gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dell'anno civile, rispettando solitamente un intervallo minimo di tre anni.

(4)

La classificazione NUTS è stata modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/2066 della Commissione (2).

(5)

In base alle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri, la divisione territoriale di vari Stati membri è cambiata rispetto all'ultima modifica della classificazione NUTS.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1059/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1059/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) il presente regolamento si applica decorrere dal 1o gennaio 2021, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).


ALLEGATO

«Allegato I

Classificazione NUTS (codice — nome)

BELGIO

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BE

 

 

 

BE1

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

BE10

 

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE100

 

 

Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad

BE2

Vlaams Gewest

 

 

BE21

 

Prov. (2) Antwerpen

 

BE211

 

 

Arr. Antwerpen

BE212

 

 

Arr. Mechelen

BE213

 

 

Arr. Turnhout

BE22

 

Prov. Limburg (BE)

 

BE223

 

 

Arr. Tongeren

BE224

 

 

Arr. Hasselt

BE225

 

 

Arr. Maaseik

BE23

 

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE231

 

 

Arr. Aalst

BE232

 

 

Arr. Dendermonde

BE233

 

 

Arr. Eeklo

BE234

 

 

Arr. Gent

BE235

 

 

Arr. Oudenaarde

BE236

 

 

Arr. Sint-Niklaas

BE24

 

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE241

 

 

Arr. Halle-Vilvoorde

BE242

 

 

Arr. Leuven

BE25

 

Prov. West-Vlaanderen

 

BE251

 

 

Arr. Brugge

BE252

 

 

Arr. Diksmuide

BE253

 

 

Arr. Ieper

BE254

 

 

Arr. Kortrijk

BE255

 

 

Arr. Oostende

BE256

 

 

Arr. Roeselare

BE257

 

 

Arr. Tielt

BE258

 

 

Arr. Veurne

BE3

Région wallonne

 

 

BE31

 

Prov. Brabant Wallon

 

BE310

 

 

Arr. Nivelles

BE32

 

Prov. Hainaut

 

BE323

 

 

Arr. Mons

BE328

 

 

Arr. Tournai-Mouscron

BE329

 

 

Arr. La Louvière

BE32 A

 

 

Arr. Ath

BE32B

 

 

Arr. Charleroi

BE32C

 

 

Arr. Soignies

BE32D

 

 

Arr. Thuin

BE33

 

Prov. Liège

 

BE331

 

 

Arr. Huy

BE332

 

 

Arr. Liège

BE334

 

 

Arr. Waremme

BE335

 

 

Arr. Verviers — communes francophones

BE336

 

 

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

BE34

 

Prov. Luxembourg (BE)

 

BE341

 

 

Arr. Arlon

BE342

 

 

Arr. Bastogne

BE343

 

 

Arr. Marche-en-Famenne

BE344

 

 

Arr. Neufchâteau

BE345

 

 

Arr. Virton

BE35

 

Prov. Namur

 

BE351

 

 

Arr. Dinant

BE352

 

 

Arr. Namur

BE353

 

 

Arr. Philippeville

BEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

BEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

BULGARIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

Северна и Югоизточна България

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

Югозападна и Южна централна България

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

CECHIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CZ

 

 

 

CZ0

Česko

 

 

CZ01

 

Praha

 

CZ010

 

 

Hlavní město Praha

CZ02

 

Střední Čechy

 

CZ020

 

 

Středočeský kraj

CZ03

 

Jihozápad

 

CZ031

 

 

Jihočeský kraj

CZ032

 

 

Plzeňský kraj

CZ04

 

Severozápad

 

CZ041

 

 

Karlovarský kraj

CZ042

 

 

Ústecký kraj

CZ05

 

Severovýchod

 

CZ051

 

 

Liberecký kraj

CZ052

 

 

Královéhradecký kraj

CZ053

 

 

Pardubický kraj

CZ06

 

Jihovýchod

 

CZ063

 

 

Kraj Vysočina

CZ064

 

 

Jihomoravský kraj

CZ07

 

Střední Morava

 

CZ071

 

 

Olomoucký kraj

CZ072

 

 

Zlínský kraj

CZ08

 

Moravskoslezsko

 

CZ080

 

 

Moravskoslezský kraj

CZZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

CZZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CZZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

DANIMARCA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DK

 

 

 

DK0

Danmark

 

 

DK01

 

Hovedstaden

 

DK011

 

 

Byen København

DK012

 

 

Københavns omegn

DK013

 

 

Nordsjælland

DK014

 

 

Bornholm

DK02

 

Sjælland

 

DK021

 

 

Østsjælland

DK022

 

 

Vest- og Sydsjælland

DK03

 

Syddanmark

 

DK031

 

 

Fyn

DK032

 

 

Sydjylland

DK04

 

Midtjylland

 

DK041

 

 

Vestjylland

DK042

 

 

Østjylland

DK05

 

Nordjylland

 

DK050

 

 

Nordjylland

DKZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

DKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

GERMANIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DE

 

 

 

DE1

Baden-Württemberg

 

 

DE11

 

Stuttgart

 

DE111

 

 

Stuttgart, Stadtkreis

DE112

 

 

Böblingen

DE113

 

 

Esslingen

DE114

 

 

Göppingen

DE115

 

 

Ludwigsburg

DE116

 

 

Rems-Murr-Kreis

DE117

 

 

Heilbronn, Stadtkreis

DE118

 

 

Heilbronn, Landkreis

DE119

 

 

Hohenlohekreis

DE11 A

 

 

Schwäbisch Hall

DE11B

 

 

Main-Tauber-Kreis

DE11C

 

 

Heidenheim

DE11D

 

 

Ostalbkreis

DE12

 

Karlsruhe

 

DE121

 

 

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

 

 

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

 

 

Karlsruhe, Landkreis

DE124

 

 

Rastatt

DE125

 

 

Heidelberg, Stadtkreis

DE126

 

 

Mannheim, Stadtkreis

DE127

 

 

Neckar-Odenwald-Kreis

DE128

 

 

Rhein-Neckar-Kreis

DE129

 

 

Pforzheim, Stadtkreis

DE12 A

 

 

Calw

DE12B

 

 

Enzkreis

DE12C

 

 

Freudenstadt

DE13

 

Freiburg

 

DE131

 

 

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

 

 

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

 

 

Emmendingen

DE134

 

 

Ortenaukreis

DE135

 

 

Rottweil

DE136

 

 

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE137

 

 

Tuttlingen

DE138

 

 

Konstanz

DE139

 

 

Lörrach

DE13 A

 

 

Waldshut

DE14

 

Tübingen

 

DE141

 

 

Reutlingen

DE142

 

 

Tübingen, Landkreis

DE143

 

 

Zollernalbkreis

DE144

 

 

Ulm, Stadtkreis

DE145

 

 

Alb-Donau-Kreis

DE146

 

 

Biberach

DE147

 

 

Bodenseekreis

DE148

 

 

Ravensburg

DE149

 

 

Sigmaringen

DE2

Bayern

 

 

DE21

 

Oberbayern

 

DE211

 

 

Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

DE212

 

 

München, Kreisfreie Stadt

DE213

 

 

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

 

 

Altötting

DE215

 

 

Berchtesgadener Land

DE216

 

 

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE217

 

 

Dachau

DE218

 

 

Ebersberg

DE219

 

 

Eichstätt

DE21 A

 

 

Erding

DE21B

 

 

Freising

DE21C

 

 

Fürstenfeldbruck

DE21D

 

 

Garmisch-Partenkirchen

DE21E

 

 

Landsberg am Lech

DE21F

 

 

Miesbach

DE21G

 

 

Mühldorf a. Inn

DE21H

 

 

München, Landkreis

DE21I

 

 

Neuburg-Schrobenhausen

DE21 J

 

 

Pfaffenhofen a. d. Ilm

DE21K

 

 

Rosenheim, Landkreis

DE21L

 

 

Starnberg

DE21M

 

 

Traunstein

DE21N

 

 

Weilheim-Schongau

DE22

 

Niederbayern

 

DE221

 

 

Landshut, Kreisfreie Stadt

DE222

 

 

Passau, Kreisfreie Stadt

DE223

 

 

Straubing, Kreisfreie Stadt

DE224

 

 

Deggendorf

DE225

 

 

Freyung-Grafenau

DE226

 

 

Kelheim

DE227

 

 

Landshut, Landkreis

DE228

 

 

Passau, Landkreis

DE229

 

 

Regen

DE22 A

 

 

Rottal-Inn

DE22B

 

 

Straubing-Bogen

DE22C

 

 

Dingolfing-Landau

DE23

 

Oberpfalz

 

DE231

 

 

Amberg, Kreisfreie Stadt

DE232

 

 

Regensburg, Kreisfreie Stadt

DE233

 

 

Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt

DE234

 

 

Amberg-Sulzbach

DE235

 

 

Cham

DE236

 

 

Neumarkt i. d. OPf.

DE237

 

 

Neustadt a. d. Waldnaab

DE238

 

 

Regensburg, Landkreis

DE239

 

 

Schwandorf

DE23 A

 

 

Tirschenreuth

DE24

 

Oberfranken

 

DE241

 

 

Bamberg, Kreisfreie Stadt

DE242

 

 

Bayreuth, Kreisfreie Stadt

DE243

 

 

Coburg, Kreisfreie Stadt

DE244

 

 

Hof, Kreisfreie Stadt

DE245

 

 

Bamberg, Landkreis

DE246

 

 

Bayreuth, Landkreis

DE247

 

 

Coburg, Landkreis

DE248

 

 

Forchheim

DE249

 

 

Hof, Landkreis

DE24 A

 

 

Kronach

DE24B

 

 

Kulmbach

DE24C

 

 

Lichtenfels

DE24D

 

 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE25

 

Mittelfranken

 

DE251

 

 

Ansbach, Kreisfreie Stadt

DE252

 

 

Erlangen, Kreisfreie Stadt

DE253

 

 

Fürth, Kreisfreie Stadt

DE254

 

 

Nürnberg, Kreisfreie Stadt

DE255

 

 

Schwabach, Kreisfreie Stadt

DE256

 

 

Ansbach, Landkreis

DE257

 

 

Erlangen-Höchstadt

DE258

 

 

Fürth, Landkreis

DE259

 

 

Nürnberger Land

DE25 A

 

 

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

DE25B

 

 

Roth

DE25C

 

 

Weißenburg-Gunzenhausen

DE26

 

Unterfranken

 

DE261

 

 

Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

DE262

 

 

Schweinfurt, Kreisfreie Stadt

DE263

 

 

Würzburg, Kreisfreie Stadt

DE264

 

 

Aschaffenburg, Landkreis

DE265

 

 

Bad Kissingen

DE266

 

 

Rhön-Grabfeld

DE267

 

 

Haßberge

DE268

 

 

Kitzingen

DE269

 

 

Miltenberg

DE26 A

 

 

Main-Spessart

DE26B

 

 

Schweinfurt, Landkreis

DE26C

 

 

Würzburg, Landkreis

DE27

 

Schwaben

 

DE271

 

 

Augsburg, Kreisfreie Stadt

DE272

 

 

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

 

 

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE274

 

 

Memmingen, Kreisfreie Stadt

DE275

 

 

Aichach-Friedberg

DE276

 

 

Augsburg, Landkreis

DE277

 

 

Dillingen a.d. Donau

DE278

 

 

Günzburg

DE279

 

 

Neu-Ulm

DE27 A

 

 

Lindau (Bodensee)

DE27B

 

 

Ostallgäu

DE27C

 

 

Unterallgäu

DE27D

 

 

Donau-Ries

DE27E

 

 

Oberallgäu

DE3

Berlin

 

 

DE30

 

Berlin

 

DE300

 

 

Berlin

DE4

Brandenburg

 

 

DE40

 

Brandenburg

 

DE401

 

 

Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

DE402

 

 

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE403

 

 

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE404

 

 

Potsdam, Kreisfreie Stadt

DE405

 

 

Barnim

DE406

 

 

Dahme-Spreewald

DE407

 

 

Elbe-Elster

DE408

 

 

Havelland

DE409

 

 

Märkisch-Oderland

DE40 A

 

 

Oberhavel

DE40B

 

 

Oberspreewald-Lausitz

DE40C

 

 

Oder-Spree

DE40D

 

 

Ostprignitz-Ruppin

DE40E

 

 

Potsdam-Mittelmark

DE40F

 

 

Prignitz

DE40G

 

 

Spree-Neiße

DE40H

 

 

Teltow-Fläming

DE40I

 

 

Uckermark

DE5

Bremen

 

 

DE50

 

Bremen

 

DE501

 

 

Bremen, Kreisfreie Stadt

DE502

 

 

Bremerhaven, Kreisfreie Stadt

DE6

Hamburg

 

 

DE60

 

Hamburg

 

DE600

 

 

Hamburg

DE7

Hessen

 

 

DE71

 

Darmstadt

 

DE711

 

 

Darmstadt, Kreisfreie Stadt

DE712

 

 

Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

DE713

 

 

Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

DE714

 

 

Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

DE715

 

 

Bergstraße

DE716

 

 

Darmstadt-Dieburg

DE717

 

 

Groß-Gerau

DE718

 

 

Hochtaunuskreis

DE719

 

 

Main-Kinzig-Kreis

DE71 A

 

 

Main-Taunus-Kreis

DE71B

 

 

Odenwaldkreis

DE71C

 

 

Offenbach, Landkreis

DE71D

 

 

Rheingau-Taunus-Kreis

DE71E

 

 

Wetteraukreis

DE72

 

Gießen

 

DE721

 

 

Gießen, Landkreis

DE722

 

 

Lahn-Dill-Kreis

DE723

 

 

Limburg-Weilburg

DE724

 

 

Marburg-Biedenkopf

DE725

 

 

Vogelsbergkreis

DE73

 

Kassel

 

DE731

 

 

Kassel, Kreisfreie Stadt

DE732

 

 

Fulda

DE733

 

 

Hersfeld-Rotenburg

DE734

 

 

Kassel, Landkreis

DE735

 

 

Schwalm-Eder-Kreis

DE736

 

 

Waldeck-Frankenberg

DE737

 

 

Werra-Meißner-Kreis

DE8

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

DE80

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE803

 

 

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE804

 

 

Schwerin, Kreisfreie Stadt

DE80 J

 

 

Mecklenburgische Seenplatte

DE80K

 

 

Landkreis Rostock

DE80L

 

 

Vorpommern-Rügen

DE80M

 

 

Nordwestmecklenburg

DE80N

 

 

Vorpommern-Greifswald

DE80O

 

 

Ludwigslust-Parchim

DE9

Niedersachsen

 

 

DE91

 

Braunschweig

 

DE911

 

 

Braunschweig, Kreisfreie Stadt

DE912

 

 

Salzgitter, Kreisfreie Stadt

DE913

 

 

Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

DE914

 

 

Gifhorn

DE916

 

 

Goslar

DE917

 

 

Helmstedt

DE918

 

 

Northeim

DE91 A

 

 

Peine

DE91B

 

 

Wolfenbüttel

DE91C

 

 

Göttingen

DE92

 

Hannover

 

DE922

 

 

Diepholz

DE923

 

 

Hameln-Pyrmont

DE925

 

 

Hildesheim

DE926

 

 

Holzminden

DE927

 

 

Nienburg (Weser)

DE928

 

 

Schaumburg

DE929

 

 

Region Hannover

DE93

 

Lüneburg

 

DE931

 

 

Celle

DE932

 

 

Cuxhaven

DE933

 

 

Harburg

DE934

 

 

Lüchow-Dannenberg

DE935

 

 

Lüneburg, Landkreis

DE936

 

 

Osterholz

DE937

 

 

Rotenburg (Wümme)

DE938

 

 

Heidekreis

DE939

 

 

Stade

DE93 A

 

 

Uelzen

DE93B

 

 

Verden

DE94

 

Weser-Ems

 

DE941

 

 

Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

DE942

 

 

Emden, Kreisfreie Stadt

DE943

 

 

Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

DE944

 

 

Osnabrück, Kreisfreie Stadt

DE945

 

 

Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

DE946

 

 

Ammerland

DE947

 

 

Aurich

DE948

 

 

Cloppenburg

DE949

 

 

Emsland

DE94 A

 

 

Friesland (DE)

DE94B

 

 

Grafschaft Bentheim

DE94C

 

 

Leer

DE94D

 

 

Oldenburg, Landkreis

DE94E

 

 

Osnabrück, Landkreis

DE94F

 

 

Vechta

DE94G

 

 

Wesermarsch

DE94H

 

 

Wittmund

DEA

Nordrhein-Westfalen

 

 

DEA1

 

Düsseldorf

 

DEA11

 

 

Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

DEA12

 

 

Duisburg, Kreisfreie Stadt

DEA13

 

 

Essen, Kreisfreie Stadt

DEA14

 

 

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA15

 

 

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA16

 

 

Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

DEA17

 

 

Oberhausen, Kreisfreie Stadt

DEA18

 

 

Remscheid, Kreisfreie Stadt

DEA19

 

 

Solingen, Kreisfreie Stadt

DEA1 A

 

 

Wuppertal, Kreisfreie Stadt

DEA1B

 

 

Kleve

DEA1C

 

 

Mettmann

DEA1D

 

 

Rhein-Kreis Neuss

DEA1E

 

 

Viersen

DEA1F

 

 

Wesel

DEA2

 

Köln

 

DEA22

 

 

Bonn, Kreisfreie Stadt

DEA23

 

 

Köln, Kreisfreie Stadt

DEA24

 

 

Leverkusen, Kreisfreie Stadt

DEA26

 

 

Düren

DEA27

 

 

Rhein-Erft-Kreis

DEA28

 

 

Euskirchen

DEA29

 

 

Heinsberg

DEA2 A

 

 

Oberbergischer Kreis

DEA2B

 

 

Rheinisch-Bergischer Kreis

DEA2C

 

 

Rhein-Sieg-Kreis

DEA2D

 

 

Städteregion Aachen

DEA3

 

Münster

 

DEA31

 

 

Bottrop, Kreisfreie Stadt

DEA32

 

 

Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt

DEA33

 

 

Münster, Kreisfreie Stadt

DEA34

 

 

Borken

DEA35

 

 

Coesfeld

DEA36

 

 

Recklinghausen

DEA37

 

 

Steinfurt

DEA38

 

 

Warendorf

DEA4

 

Detmold

 

DEA41

 

 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt

DEA42

 

 

Gütersloh

DEA43

 

 

Herford

DEA44

 

 

Höxter

DEA45

 

 

Lippe

DEA46

 

 

Minden-Lübbecke

DEA47

 

 

Paderborn

DEA5

 

Arnsberg

 

DEA51

 

 

Bochum, Kreisfreie Stadt

DEA52

 

 

Dortmund, Kreisfreie Stadt

DEA53

 

 

Hagen, Kreisfreie Stadt

DEA54

 

 

Hamm, Kreisfreie Stadt

DEA55

 

 

Herne, Kreisfreie Stadt

DEA56

 

 

Ennepe-Ruhr-Kreis

DEA57

 

 

Hochsauerlandkreis

DEA58

 

 

Märkischer Kreis

DEA59

 

 

Olpe

DEA5 A

 

 

Siegen-Wittgenstein

DEA5B

 

 

Soest

DEA5C

 

 

Unna

DEB

Rheinland-Pfalz

 

 

DEB1

 

Koblenz

 

DEB11

 

 

Koblenz, Kreisfreie Stadt

DEB12

 

 

Ahrweiler

DEB13

 

 

Altenkirchen (Westerwald)

DEB14

 

 

Bad Kreuznach

DEB15

 

 

Birkenfeld

DEB17

 

 

Mayen-Koblenz

DEB18

 

 

Neuwied

DEB1 A

 

 

Rhein-Lahn-Kreis

DEB1B

 

 

Westerwaldkreis

DEB1C

 

 

Cochem-Zell

DEB1D

 

 

Rhein-Hunsrück-Kreis

DEB2

 

Trier

 

DEB21

 

 

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB22

 

 

Bernkastel-Wittlich

DEB23

 

 

Eifelkreis Bitburg-Prüm

DEB24

 

 

Vulkaneifel

DEB25

 

 

Trier-Saarburg

DEB3

 

Rheinhessen-Pfalz

 

DEB31

 

 

Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

DEB32

 

 

Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

DEB33

 

 

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB34

 

 

Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

DEB35

 

 

Mainz, Kreisfreie Stadt

DEB36

 

 

Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt

DEB37

 

 

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB38

 

 

Speyer, Kreisfreie Stadt

DEB39

 

 

Worms, Kreisfreie Stadt

DEB3 A

 

 

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3B

 

 

Alzey-Worms

DEB3C

 

 

Bad Dürkheim

DEB3D

 

 

Donnersbergkreis

DEB3E

 

 

Germersheim

DEB3F

 

 

Kaiserslautern, Landkreis

DEB3G

 

 

Kusel

DEB3H

 

 

Südliche Weinstraße

DEB3I

 

 

Rhein-Pfalz-Kreis

DEB3 J

 

 

Mainz-Bingen

DEB3K

 

 

Südwestpfalz

DEC

Saarland

 

 

DEC0

 

Saarland

 

DEC01

 

 

Regionalverband Saarbrücken

DEC02

 

 

Merzig-Wadern

DEC03

 

 

Neunkirchen

DEC04

 

 

Saarlouis

DEC05

 

 

Saarpfalz-Kreis

DEC06

 

 

St. Wendel

DED

Sachsen

 

 

DED2

 

Dresden

 

DED21

 

 

Dresden, Kreisfreie Stadt

DED2C

 

 

Bautzen

DED2D

 

 

Görlitz

DED2E

 

 

Meißen

DED2F

 

 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

DED4

 

Chemnitz

 

DED41

 

 

Chemnitz, Kreisfreie Stadt

DED42

 

 

Erzgebirgskreis

DED43

 

 

Mittelsachsen

DED44

 

 

Vogtlandkreis

DED45

 

 

Zwickau

DED5

 

Leipzig

 

DED51

 

 

Leipzig, Kreisfreie Stadt

DED52

 

 

Leipzig

DED53

 

 

Nordsachsen

DEE

Sachsen-Anhalt

 

 

DEE0

 

Sachsen-Anhalt

 

DEE01

 

 

Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt

DEE02

 

 

Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

DEE03

 

 

Magdeburg, Kreisfreie Stadt

DEE04

 

 

Altmarkkreis Salzwedel

DEE05

 

 

Anhalt-Bitterfeld

DEE06

 

 

Jerichower Land

DEE07

 

 

Börde

DEE08

 

 

Burgenlandkreis

DEE09

 

 

Harz

DEE0 A

 

 

Mansfeld-Südharz

DEE0B

 

 

Saalekreis

DEE0C

 

 

Salzlandkreis

DEE0D

 

 

Stendal

DEE0E

 

 

Wittenberg

DEF

Schleswig-Holstein

 

 

DEF0

 

Schleswig-Holstein

 

DEF01

 

 

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

 

 

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

 

 

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF04

 

 

Neumünster, Kreisfreie Stadt

DEF05

 

 

Dithmarschen

DEF06

 

 

Herzogtum Lauenburg

DEF07

 

 

Nordfriesland

DEF08

 

 

Ostholstein

DEF09

 

 

Pinneberg

DEF0 A

 

 

Plön

DEF0B

 

 

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

 

 

Schleswig-Flensburg

DEF0D

 

 

Segeberg

DEF0E

 

 

Steinburg

DEF0F

 

 

Stormarn

DEG

Thüringen

 

 

DEG0

 

Thüringen

 

DEG01

 

 

Erfurt, Kreisfreie Stadt

DEG02

 

 

Gera, Kreisfreie Stadt

DEG03

 

 

Jena, Kreisfreie Stadt

DEG04

 

 

Suhl, Kreisfreie Stadt

DEG05

 

 

Weimar, Kreisfreie Stadt

DEG06

 

 

Eichsfeld

DEG07

 

 

Nordhausen

DEG09

 

 

Unstrut-Hainich-Kreis

DEG0 A

 

 

Kyffhäuserkreis

DEG0B

 

 

Schmalkalden-Meiningen

DEG0C

 

 

Gotha

DEG0D

 

 

Sömmerda

DEG0E

 

 

Hildburghausen

DEG0F

 

 

Ilm-Kreis

DEG0G

 

 

Weimarer Land

DEG0H

 

 

Sonneberg

DEG0I

 

 

Saalfeld-Rudolstadt

DEG0 J

 

 

Saale-Holzland-Kreis

DEG0K

 

 

Saale-Orla-Kreis

DEG0L

 

 

Greiz

DEG0M

 

 

Altenburger Land

DEG0N

 

 

Eisenach, Kreisfreie Stadt

DEG0P

 

 

Wartburgkreis

DEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

DEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ESTONIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EE

 

 

 

EE0

Eesti

 

 

EE00

 

Eesti

 

EE001

 

 

Põhja-Eesti

EE004

 

 

Lääne-Eesti

EE008

 

 

Lõuna-Eesti

EE009

 

 

Kesk-Eesti

EE00 A

 

 

Kirde-Eesti

EEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

EEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

EEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

IRLANDA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IE

 

 

 

IE0

Ireland

 

 

IE04

 

Northern and Western

 

IE041

 

 

Border

IE042

 

 

West

IE05

 

Southern

 

IE051

 

 

Mid-West

IE052

 

 

South-East

IE053

 

 

South-West

IE06

 

Eastern and Midland

 

IE061

 

 

Dublin

IE062

 

 

Mid-East

IE063

 

 

Midland

IEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

IEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

IEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

GRECIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EL

 

 

 

EL3

Αττική

 

 

EL30

 

Αττική

 

EL301

 

 

Βόρειος Τομέας Αθηνών

EL302

 

 

Δυτικός Τομέας Αθηνών

EL303

 

 

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

EL304

 

 

Νότιος Τομέας Αθηνών

EL305

 

 

Ανατολική Αττική

EL306

 

 

Δυτική Αττική

EL307

 

 

Πειραιάς, Νήσοι

EL4

Νησιά Αιγαίου, Κρήτη

 

 

EL41

 

Βόρειο Αιγαίο

 

EL411

 

 

Λέσβος, Λήμνος

EL412

 

 

Ικαρία, Σάμος

EL413

 

 

Χίος

EL42

 

Νότιο Αιγαίο

 

EL421

 

 

Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος

EL422

 

 

Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος

EL43

 

Κρήτη

 

EL431

 

 

Ηράκλειο

EL432

 

 

Λασίθι

EL433

 

 

Ρέθυμνο

EL434

 

 

Χανιά

EL5

Βόρεια Ελλάδα

 

 

EL51

 

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

 

EL511

 

 

Έβρος

EL512

 

 

Ξάνθη

EL513

 

 

Ροδόπη

EL514

 

 

Δράμα

EL515

 

 

Θάσος, Καβάλα

EL52

 

Κεντρική Μακεδονία

 

EL521

 

 

Ημαθία

EL522

 

 

Θεσσαλονίκη

EL523

 

 

Κιλκίς

EL524

 

 

Πέλλα

EL525

 

 

Πιερία

EL526

 

 

Σέρρες

EL527

 

 

Χαλκιδική

EL53

 

Δυτική Μακεδονία

 

EL531

 

 

Γρεβενά, Κοζάνη

EL532

 

 

Καστοριά

EL533

 

 

Φλώρινα

EL54

 

Ήπειρος

 

EL541

 

 

Άρτα, Πρέβεζα

EL542

 

 

Θεσπρωτία

EL543

 

 

Ιωάννινα

EL6

Κεντρική Ελλάδα

 

 

EL61

 

Θεσσαλία

 

EL611

 

 

Καρδίτσα, Τρίκαλα

EL612

 

 

Λάρισα

EL613

 

 

Μαγνησία, Σποράδες

EL62

 

Ιόνια Νησιά

 

EL621

 

 

Ζάκυνθος

EL622

 

 

Κέρκυρα

EL623

 

 

Ιθάκη, Κεφαλληνία

EL624

 

 

Λευκάδα

EL63

 

Δυτική Ελλάδα

 

EL631

 

 

Αιτωλοακαρνανία

EL632

 

 

Αχαΐα

EL633

 

 

Ηλεία

EL64

 

Στερεά Ελλάδα

 

EL641

 

 

Βοιωτία

EL642

 

 

Εύβοια

EL643

 

 

Ευρυτανία

EL644

 

 

Φθιώτιδα

EL645

 

 

Φωκίδα

EL65

 

Πελοπόννησος

 

EL651

 

 

Αργολίδα, Αρκαδία

EL652

 

 

Κορινθία

EL653

 

 

Λακωνία, Μεσσηνία

ELZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ELZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ELZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SPAGNA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

ES

 

 

 

ES1

Noroeste

 

 

ES11

 

Galicia

 

ES111

 

 

A Coruña

ES112

 

 

Lugo

ES113

 

 

Ourense

ES114

 

 

Pontevedra

ES12

 

Principado de Asturias

 

ES120

 

 

Asturias

ES13

 

Cantabria

 

ES130

 

 

Cantabria

ES2

Noreste

 

 

ES21

 

País Vasco

 

ES211

 

 

Araba/Álava

ES212

 

 

Gipuzkoa

ES213

 

 

Bizkaia

ES22

 

Comunidad Foral de Navarra

 

ES220

 

 

Navarra

ES23

 

La Rioja

 

ES230

 

 

La Rioja

ES24

 

Aragón

 

ES241

 

 

Huesca

ES242

 

 

Teruel

ES243

 

 

Zaragoza

ES3

Comunidad de Madrid

 

 

ES30

 

Comunidad de Madrid

 

ES300

 

 

Madrid

ES4

Centro (ES)

 

 

ES41

 

Castilla y León

 

ES411

 

 

Ávila

ES412

 

 

Burgos

ES413

 

 

León

ES414

 

 

Palencia

ES415

 

 

Salamanca

ES416

 

 

Segovia

ES417

 

 

Soria

ES418

 

 

Valladolid

ES419

 

 

Zamora

ES42

 

Castilla-La Mancha

 

ES421

 

 

Albacete

ES422

 

 

Ciudad Real

ES423

 

 

Cuenca

ES424

 

 

Guadalajara

ES425

 

 

Toledo

ES43

 

Extremadura

 

ES431

 

 

Badajoz

ES432

 

 

Cáceres

ES5

Este

 

 

ES51

 

Cataluña

 

ES511

 

 

Barcelona

ES512

 

 

Girona

ES513

 

 

Lleida

ES514

 

 

Tarragona

ES52

 

Comunitat Valenciana

 

ES521

 

 

Alicante/Alacant

ES522

 

 

Castellón/Castelló

ES523

 

 

Valencia/València

ES53

 

Illes Balears

 

ES531

 

 

Eivissa y Formentera

ES532

 

 

Mallorca

ES533

 

 

Menorca

ES6

Sur

 

 

ES61

 

Andalucía

 

ES611

 

 

Almería

ES612

 

 

Cádiz

ES613

 

 

Córdoba

ES614

 

 

Granada

ES615

 

 

Huelva

ES616

 

 

Jaén

ES617

 

 

Málaga

ES618

 

 

Sevilla

ES62

 

Región de Murcia

 

ES620

 

 

Murcia

ES63

 

Ciudad de Ceuta

 

ES630

 

 

Ceuta

ES64

 

Ciudad de Melilla

 

ES640

 

 

Melilla

ES7

Canarias

 

 

ES70

 

Canarias

 

ES703

 

 

El Hierro

ES704

 

 

Fuerteventura

ES705

 

 

Gran Canaria

ES706

 

 

La Gomera

ES707

 

 

La Palma

ES708

 

 

Lanzarote

ES709

 

 

Tenerife

ESZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ESZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ESZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

FRANCIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FR

 

 

 

FR1

Ile-de-France

 

 

FR10

 

Ile-de-France

 

FR101

 

 

Paris

FR102

 

 

Seine-et-Marne

FR103

 

 

Yvelines

FR104

 

 

Essonne

FR105

 

 

Hauts-de-Seine

FR106

 

 

Seine-Saint-Denis

FR107

 

 

Val-de-Marne

FR108

 

 

Val-d’Oise

FRB

Centre — Val de Loire

 

 

FRB0

 

Centre — Val de Loire

 

FRB01

 

 

Cher

FRB02

 

 

Eure-et-Loir

FRB03

 

 

Indre

FRB04

 

 

Indre-et-Loire

FRB05

 

 

Loir-et-Cher

FRB06

 

 

Loiret

FRC

Bourgogne-

Franche-Comté

 

 

FRC1

 

Bourgogne

 

FRC11

 

 

Côte-d’Or

FRC12

 

 

Nièvre

FRC13

 

 

Saône-et-Loire

FRC14

 

 

Yonne

FRC2

 

Franche-Comté

 

FRC21

 

 

Doubs

FRC22

 

 

Jura

FRC23

 

 

Haute-Saône

FRC24

 

 

Territoire de Belfort

FRD

Normandie

 

 

FRD1

 

Basse-Normandie

 

FRD11

 

 

Calvados

FRD12

 

 

Manche

FRD13

 

 

Orne

FRD2

 

Haute-Normandie

 

FRD21

 

 

Eure

FRD22

 

 

Seine-Maritime

FRE

Hauts-de-France

 

 

FRE1

 

Nord-Pas de Calais

 

FRE11

 

 

Nord

FRE12

 

 

Pas-de-Calais

FRE2

 

Picardie

 

FRE21

 

 

Aisne

FRE22

 

 

Oise

FRE23

 

 

Somme

FRF

Grand Est

 

 

FRF1

 

Alsace

 

FRF11

 

 

Bas-Rhin

FRF12

 

 

Haut-Rhin

FRF2

 

Champagne-Ardenne

 

FRF21

 

 

Ardennes

FRF22

 

 

Aube

FRF23

 

 

Marne

FRF24

 

 

Haute-Marne

FRF3

 

Lorraine

 

FRF31

 

 

Meurthe-et-Moselle

FRF32

 

 

Meuse

FRF33

 

 

Moselle

FRF34

 

 

Vosges

FRG

Pays de la Loire

 

 

FRG0

 

Pays de la Loire

 

FRG01

 

 

Loire-Atlantique

FRG02

 

 

Maine-et-Loire

FRG03

 

 

Mayenne

FRG04

 

 

Sarthe

FRG05

 

 

Vendée

FRH

Bretagne

 

 

FRH0

 

Bretagne

 

FRH01

 

 

Côtes-d’Armor

FRH02

 

 

Finistère

FRH03

 

 

Ille-et-Vilaine

FRH04

 

 

Morbihan

FRI

Nouvelle-Aquitaine

 

 

FRI1

 

Aquitaine

 

FRI11

 

 

Dordogne

FRI12

 

 

Gironde

FRI13

 

 

Landes

FRI14

 

 

Lot-et-Garonne

FRI15

 

 

Pyrénées-Atlantiques

FRI2

 

Limousin

 

FRI21

 

 

Corrèze

FRI22

 

 

Creuse

FRI23

 

 

Haute-Vienne

FRI3

 

Poitou-Charentes

 

FRI31

 

 

Charente

FRI32

 

 

Charente-Maritime

FRI33

 

 

Deux-Sèvres

FRI34

 

 

Vienne

FRJ

Occitanie

 

 

FRJ1

 

Languedoc-Roussillon

 

FRJ11

 

 

Aude

FRJ12

 

 

Gard

FRJ13

 

 

Hérault

FRJ14

 

 

Lozère

FRJ15

 

 

Pyrénées-Orientales

FRJ2

 

Midi-Pyrénées

 

FRJ21

 

 

Ariège

FRJ22

 

 

Aveyron

FRJ23

 

 

Haute-Garonne

FRJ24

 

 

Gers

FRJ25

 

 

Lot

FRJ26

 

 

Hautes-Pyrénées

FRJ27

 

 

Tarn

FRJ28

 

 

Tarn-et-Garonne

FRK

Auvergne-Rhône-Alpes

 

 

FRK1

 

Auvergne

 

FRK11

 

 

Allier

FRK12

 

 

Cantal

FRK13

 

 

Haute-Loire

FRK14

 

 

Puy-de-Dôme

FRK2

 

Rhône-Alpes

 

FRK21

 

 

Ain

FRK22

 

 

Ardèche

FRK23

 

 

Drôme

FRK24

 

 

Isère

FRK25

 

 

Loire

FRK26

 

 

Rhône

FRK27

 

 

Savoie

FRK28

 

 

Haute-Savoie

FRL

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

 

FRL0

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

FRL01

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

FRL02

 

 

Hautes-Alpes

FRL03

 

 

Alpes-Maritimes

FRL04

 

 

Bouches-du-Rhône

FRL05

 

 

Var

FRL06

 

 

Vaucluse

FRM

Corse

 

 

FRM0

 

Corse

 

FRM01

 

 

Corse-du-Sud

FRM02

 

 

Haute-Corse

FRY

RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises

 

 

FRY1

 

Guadeloupe

 

FRY10

 

 

Guadeloupe

FRY2

 

Martinique

 

FRY20

 

 

Martinique

FRY3

 

Guyane

 

FRY30

 

 

Guyane

FRY4

 

La Réunion

 

FRY40

 

 

La Réunion

FRY5

 

Mayotte

 

FRY50

 

 

Mayotte

FRZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

FRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

CROAZIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR

 

 

 

HR0

Hrvatska

 

 

HR02

 

Panonska Hrvatska

 

HR021

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR022

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR023

 

 

Požeško-slavonska županija

HR024

 

 

Brodsko-posavska županija

HR025

 

 

Osječko-baranjska županija

HR026

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR027

 

 

Karlovačka županija

HR028

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR05

 

Grad Zagreb

 

HR050

 

 

Grad Zagreb

HR06

 

Sjeverna Hrvatska

 

HR061

 

 

Međimurska županija

HR062

 

 

Varaždinska županija

HR063

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR064

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR065

 

 

Zagrebačka županija

HRZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ITALIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IT

 

 

 

ITC

Nord-Ovest

 

 

ITC1

 

Piemonte

 

ITC11

 

 

Torino

ITC12

 

 

Vercelli

ITC13

 

 

Biella

ITC14

 

 

Verbano-Cusio-Ossola

ITC15

 

 

Novara

ITC16

 

 

Cuneo

ITC17

 

 

Asti

ITC18

 

 

Alessandria

ITC2

 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

 

ITC20

 

 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3

 

Liguria

 

ITC31

 

 

Imperia

ITC32

 

 

Savona

ITC33

 

 

Genova

ITC34

 

 

La Spezia

ITC4

 

Lombardia

 

ITC41

 

 

Varese

ITC42

 

 

Como

ITC43

 

 

Lecco

ITC44

 

 

Sondrio

ITC46

 

 

Bergamo

ITC47

 

 

Brescia

ITC48

 

 

Pavia

ITC49

 

 

Lodi

ITC4 A

 

 

Cremona

ITC4B

 

 

Mantova

ITC4C

 

 

Milano

ITC4D

 

 

Monza e della Brianza

ITF

Sud

 

 

ITF1

 

Abruzzo

 

ITF11

 

 

L’Aquila

ITF12

 

 

Teramo

ITF13

 

 

Pescara

ITF14

 

 

Chieti

ITF2

 

Molise

 

ITF21

 

 

Isernia

ITF22

 

 

Campobasso

ITF3

 

Campania

 

ITF31

 

 

Caserta

ITF32

 

 

Benevento

ITF33

 

 

Napoli

ITF34

 

 

Avellino

ITF35

 

 

Salerno

ITF4

 

Puglia

 

ITF43

 

 

Taranto

ITF44

 

 

Brindisi

ITF45

 

 

Lecce

ITF46

 

 

Foggia

ITF47

 

 

Bari

ITF48

 

 

Barletta-Andria-Trani

ITF5

 

Basilicata

 

ITF51

 

 

Potenza

ITF52

 

 

Matera

ITF6

 

Calabria

 

ITF61

 

 

Cosenza

ITF62

 

 

Crotone

ITF63

 

 

Catanzaro

ITF64

 

 

Vibo Valentia

ITF65

 

 

Reggio di Calabria

ITG

Isole

 

 

ITG1

 

Sicilia

 

ITG11

 

 

Trapani

ITG12

 

 

Palermo

ITG13

 

 

Messina

ITG14

 

 

Agrigento

ITG15

 

 

Caltanissetta

ITG16

 

 

Enna

ITG17

 

 

Catania

ITG18

 

 

Ragusa

ITG19

 

 

Siracusa

ITG2

 

Sardegna

 

ITG2D

 

 

Sassari

ITG2E

 

 

Nuoro

ITG2F

 

 

Cagliari

ITG2G

 

 

Oristano

ITG2H

 

 

Sud Sardegna

ITH

Nord-Est

 

 

ITH1

 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (3)

 

ITH10

 

 

Bolzano-Bozen

ITH2

 

Provincia Autonoma di Trento

 

ITH20

 

 

Trento

ITH3

 

Veneto

 

ITH31

 

 

Verona

ITH32

 

 

Vicenza

ITH33

 

 

Belluno

ITH34

 

 

Treviso

ITH35

 

 

Venezia

ITH36

 

 

Padova

ITH37

 

 

Rovigo

ITH4

 

Friuli-Venezia Giulia

 

ITH41

 

 

Pordenone

ITH42

 

 

Udine

ITH43

 

 

Gorizia

ITH44

 

 

Trieste

ITH5

 

Emilia-Romagna

 

ITH51

 

 

Piacenza

ITH52

 

 

Parma

ITH53

 

 

Reggio nell’Emilia

ITH54

 

 

Modena

ITH55

 

 

Bologna

ITH56

 

 

Ferrara

ITH57

 

 

Ravenna

ITH58

 

 

Forlì-Cesena

ITH59

 

 

Rimini

ITI

Centro (IT)

 

 

ITI1

 

Toscana

 

ITI11

 

 

Massa-Carrara

ITI12

 

 

Lucca

ITI13

 

 

Pistoia

ITI14

 

 

Firenze

ITI15

 

 

Prato

ITI16

 

 

Livorno

ITI17

 

 

Pisa

ITI18

 

 

Arezzo

ITI19

 

 

Siena

ITI1 A

 

 

Grosseto

ITI2

 

Umbria

 

ITI21

 

 

Perugia

ITI22

 

 

Terni

ITI3

 

Marche

 

ITI31

 

 

Pesaro e Urbino

ITI32

 

 

Ancona

ITI33

 

 

Macerata

ITI34

 

 

Ascoli Piceno

ITI35

 

 

Fermo

ITI4

 

Lazio

 

ITI41

 

 

Viterbo

ITI42

 

 

Rieti

ITI43

 

 

Roma

ITI44

 

 

Latina

ITI45

 

 

Frosinone

ITZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ITZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ITZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

CIPRO

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CY

 

 

 

CY0

Κύπρος

 

 

CY00

 

Κύπρος

 

CY000

 

 

Κύπρος

CYZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

CYZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CYZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

LETTONIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LV

 

 

 

LV0

Latvija

 

 

LV00

 

Latvija

 

LV003

 

 

Kurzeme

LV005

 

 

Latgale

LV006

 

 

Rīga

LV007

 

 

Pierīga

LV008

 

 

Vidzeme

LV009

 

 

Zemgale

LVZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

LVZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LVZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

LITUANIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LT

 

 

 

LT0

Lietuva

 

 

LT01

 

Sostinės regionas

 

LT011

 

 

Vilniaus apskritis

LT02

 

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

 

LT021

 

 

Alytaus apskritis

LT022

 

 

Kauno apskritis

LT023

 

 

Klaipėdos apskritis

LT024

 

 

Marijampolės apskritis

LT025

 

 

Panevėžio apskritis

LT026

 

 

Šiaulių apskritis

LT027

 

 

Tauragės apskritis

LT028

 

 

Telšių apskritis

LT029

 

 

Utenos apskritis

LTZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

LTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

LUSSEMBURGO

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LU

 

 

 

LU0

Luxembourg

 

 

LU00

 

Luxembourg

 

LU000

 

 

Luxembourg

LUZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

LUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LUZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

UNGHERIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HU

 

 

 

HU1

Közép-Magyarország

 

 

HU11

 

Budapest

 

HU110

 

 

Budapest

HU12

 

Pest

 

HU120

 

 

Pest

HU2

Dunántúl

 

 

HU21

 

Közép-Dunántúl

 

HU211

 

 

Fejér

HU212

 

 

Komárom-Esztergom

HU213

 

 

Veszprém

HU22

 

Nyugat-Dunántúl

 

HU221

 

 

Győr-Moson-Sopron

HU222

 

 

Vas

HU223

 

 

Zala

HU23

 

Dél-Dunántúl

 

HU231

 

 

Baranya

HU232

 

 

Somogy

HU233

 

 

Tolna

HU3

Alföld és Észak

 

 

HU31

 

Észak-Magyarország

 

HU311

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

 

 

Heves

HU313

 

 

Nógrád

HU32

 

Észak-Alföld

 

HU321

 

 

Hajdú-Bihar

HU322

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

 

Dél-Alföld

 

HU331

 

 

Bács-Kiskun

HU332

 

 

Békés

HU333

 

 

Csongrád

HUZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

HUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HUZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

MALTA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

MT

 

 

 

MT0

Malta

 

 

MT00

 

Malta

 

MT001

 

 

Malta

MT002

 

 

Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

MTZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

MTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

MTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

PAESI BASSI

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NL

 

 

 

NL1

Noord-Nederland

 

 

NL11

 

Groningen

 

NL111

 

 

Oost-Groningen

NL112

 

 

Delfzijl en omgeving

NL113

 

 

Overig Groningen

NL12

 

Friesland (NL)

 

NL124

 

 

Noord-Friesland

NL125

 

 

Zuidwest-Friesland

NL126

 

 

Zuidoost-Friesland

NL13

 

Drenthe

 

NL131

 

 

Noord-Drenthe

NL132

 

 

Zuidoost-Drenthe

NL133

 

 

Zuidwest-Drenthe

NL2

Oost-Nederland

 

 

NL21

 

Overijssel

 

NL211

 

 

Noord-Overijssel

NL212

 

 

Zuidwest-Overijssel

NL213

 

 

Twente

NL22

 

Gelderland

 

NL221

 

 

Veluwe

NL224

 

 

Zuidwest-Gelderland

NL225

 

 

Achterhoek

NL226

 

 

Arnhem/Nijmegen

NL23

 

Flevoland

 

NL230

 

 

Flevoland

NL3

West-Nederland

 

 

NL31

 

Utrecht

 

NL310

 

 

Utrecht

NL32

 

Noord-Holland

 

NL321

 

 

Kop van Noord-Holland

NL323

 

 

IJmond

NL324

 

 

Agglomeratie Haarlem

NL325

 

 

Zaanstreek

NL327

 

 

Het Gooi en Vechtstreek

NL328

 

 

Alkmaar en omgeving

NL329

 

 

Groot-Amsterdam

NL33

 

Zuid-Holland

 

NL332

 

 

Agglomeratie ’s-Gravenhage

NL333

 

 

Delft en Westland

NL337

 

 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

NL33 A

 

 

Zuidoost-Zuid-Holland

NL33B

 

 

Oost-Zuid-Holland

NL33C

 

 

Groot-Rijnmond

NL34

 

Zeeland

 

NL341

 

 

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

 

 

Overig Zeeland

NL4

Zuid-Nederland

 

 

NL41

 

Noord-Brabant

 

NL411

 

 

West-Noord-Brabant

NL412

 

 

Midden-Noord-Brabant

NL413

 

 

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

 

 

Zuidoost-Noord-Brabant

NL42

 

Limburg (NL)

 

NL421

 

 

Noord-Limburg

NL422

 

 

Midden-Limburg

NL423

 

 

Zuid-Limburg

NLZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

NLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

NLZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

AUSTRIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

AT

 

 

 

AT1

Ostösterreich

 

 

AT11

 

Burgenland

 

AT111

 

 

Mittelburgenland

AT112

 

 

Nordburgenland

AT113

 

 

Südburgenland

AT12

 

Niederösterreich

 

AT121

 

 

Mostviertel-Eisenwurzen

AT122

 

 

Niederösterreich-Süd

AT123

 

 

Sankt Pölten

AT124

 

 

Waldviertel

AT125

 

 

Weinviertel

AT126

 

 

Wiener Umland/Nordteil

AT127

 

 

Wiener Umland/Südteil

AT13

 

Wien

 

AT130

 

 

Wien

AT2

Südösterreich

 

 

AT21

 

Kärnten

 

AT211

 

 

Klagenfurt-Villach

AT212

 

 

Oberkärnten

AT213

 

 

Unterkärnten

AT22

 

Steiermark

 

AT221

 

 

Graz

AT222

 

 

Liezen

AT223

 

 

Östliche Obersteiermark

AT224

 

 

Oststeiermark

AT225

 

 

West- und Südsteiermark

AT226

 

 

Westliche Obersteiermark

AT3

Westösterreich

 

 

AT31

 

Oberösterreich

 

AT311

 

 

Innviertel

AT312

 

 

Linz-Wels

AT313

 

 

Mühlviertel

AT314

 

 

Steyr-Kirchdorf

AT315

 

 

Traunviertel

AT32

 

Salzburg

 

AT321

 

 

Lungau

AT322

 

 

Pinzgau-Pongau

AT323

 

 

Salzburg und Umgebung

AT33

 

Tirol

 

AT331

 

 

Außerfern

AT332

 

 

Innsbruck

AT333

 

 

Osttirol

AT334

 

 

Tiroler Oberland

AT335

 

 

Tiroler Unterland

AT34

 

Vorarlberg

 

AT341

 

 

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

 

 

Rheintal-Bodenseegebiet

ATZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ATZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ATZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

POLONIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PL

 

 

 

PL2

Makroregion południowy

 

 

PL21

 

Małopolskie

 

PL213

 

 

Miasto Kraków

PL214

 

 

Krakowski

PL217

 

 

Tarnowski

PL218

 

 

Nowosądecki

PL219

 

 

Nowotarski

PL21 A

 

 

Oświęcimski

PL22

 

Śląskie

 

PL224

 

 

Częstochowski

PL225

 

 

Bielski

PL227

 

 

Rybnicki

PL228

 

 

Bytomski

PL229

 

 

Gliwicki

PL22 A

 

 

Katowicki

PL22B

 

 

Sosnowiecki

PL22C

 

 

Tyski

PL4

Makroregion północno-zachodni

 

 

PL41

 

Wielkopolskie

 

PL411

 

 

Pilski

PL414

 

 

Koniński

PL415

 

 

Miasto Poznań

PL416

 

 

Kaliski

PL417

 

 

Leszczyński

PL418

 

 

Poznański

PL42

 

Zachodniopomorskie

 

PL424

 

 

Miasto Szczecin

PL426

 

 

Koszaliński

PL427

 

 

Szczecinecko-pyrzycki

PL428

 

 

Szczeciński

PL43

 

Lubuskie

 

PL431

 

 

Gorzowski

PL432

 

 

Zielonogórski

PL5

Makroregion południowo-zachodni

 

 

PL51

 

Dolnośląskie

 

PL514

 

 

Miasto Wrocław

PL515

 

 

Jeleniogórski

PL516

 

 

Legnicko-głogowski

PL517

 

 

Wałbrzyski

PL518

 

 

Wrocławski

PL52

 

Opolskie

 

PL523

 

 

Nyski

PL524

 

 

Opolski

PL6

Makroregion północny

 

 

PL61

 

Kujawsko-pomorskie

 

PL613

 

 

Bydgosko-toruński

PL616

 

 

Grudziądzki

PL617

 

 

Inowrocławski

PL618

 

 

Świecki

PL619

 

 

Włocławski

PL62

 

Warmińsko-mazurskie

 

PL621

 

 

Elbląski

PL622

 

 

Olsztyński

PL623

 

 

Ełcki

PL63

 

Pomorskie

 

PL633

 

 

Trójmiejski

PL634

 

 

Gdański

PL636

 

 

Słupski

PL637

 

 

Chojnicki

PL638

 

 

Starogardzki

PL7

Makroregion centralny

 

 

PL71

 

Łódzkie

 

PL711

 

 

Miasto Łódź

PL712

 

 

Łódzki

PL713

 

 

Piotrkowski

PL714

 

 

Sieradzki

PL715

 

 

Skierniewicki

PL72

 

Świętokrzyskie

 

PL721

 

 

Kielecki

PL722

 

 

Sandomiersko-jędrzejowski

PL8

Makroregion wschodni

 

 

PL81

 

Lubelskie

 

PL811

 

 

Bialski

PL812

 

 

Chełmsko-zamojski

PL814

 

 

Lubelski

PL815

 

 

Puławski

PL82

 

Podkarpackie

 

PL821

 

 

Krośnieński

PL822

 

 

Przemyski

PL823

 

 

Rzeszowski

PL824

 

 

Tarnobrzeski

PL84

 

Podlaskie

 

PL841

 

 

Białostocki

PL842

 

 

Łomżyński

PL843

 

 

Suwalski

PL9

Makroregion województwo mazowieckie

 

 

PL91

 

Warszawski stołeczny

 

PL911

 

 

Miasto Warszawa

PL912

 

 

Warszawski wschodni

PL913

 

 

Warszawski zachodni

PL92

 

Mazowiecki regionalny

 

PL921

 

 

Radomski

PL922

 

 

Ciechanowski

PL923

 

 

Płocki

PL924

 

 

Ostrołęcki

PL925

 

 

Siedlecki

PL926

 

 

Żyrardowski

PLZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

PLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PLZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

PORTOGALLO

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PT

 

 

 

PT1

Continente

 

 

PT11

 

Norte

 

PT111

 

 

Alto Minho

PT112

 

 

Cávado

PT119

 

 

Ave

PT11 A

 

 

Área Metropolitana do Porto

PT11B

 

 

Alto Tâmega

PT11C

 

 

Tâmega e Sousa

PT11D

 

 

Douro

PT11E

 

 

Terras de Trás-os-Montes

PT15

 

Algarve

 

PT150

 

 

Algarve

PT16

 

Centro (PT)

 

PT16B

 

 

Oeste

PT16D

 

 

Região de Aveiro

PT16E

 

 

Região de Coimbra

PT16F

 

 

Região de Leiria

PT16G

 

 

Viseu Dão Lafões

PT16H

 

 

Beira Baixa

PT16I

 

 

Médio Tejo

PT16 J

 

 

Beiras e Serra da Estrela

PT17

 

Área Metropolitana de Lisboa

 

PT170

 

 

Área Metropolitana de Lisboa

PT18

 

Alentejo

 

PT181

 

 

Alentejo Litoral

PT184

 

 

Baixo Alentejo

PT185

 

 

Lezíria do Tejo

PT186

 

 

Alto Alentejo

PT187

 

 

Alentejo Central

PT2

Região Autónoma dos Açores

 

 

PT20

 

Região Autónoma dos Açores

 

PT200

 

 

Região Autónoma dos Açores

PT3

Região Autónoma da Madera

 

 

PT30

 

Região Autónoma da Madera

 

PT300

 

 

Região Autónoma da Madera

PTZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

PTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ROMANIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

Macroregiunea Unu

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

Macroregiunea Doi

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

Macroregiunea Trei

 

 

RO31

 

Sud-Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti-Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

Macroregiunea Patru

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SLOVENIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SI

 

 

 

SI0

Slovenija

 

 

SI03

 

Vzhodna Slovenija

 

SI031

 

 

Pomurska

SI032

 

 

Podravska

SI033

 

 

Koroška

SI034

 

 

Savinjska

SI035

 

 

Zasavska

SI036

 

 

Posavska

SI037

 

 

Jugovzhodna Slovenija

SI038

 

 

Primorsko-notranjska

SI04

 

Zahodna Slovenija

 

SI041

 

 

Osrednjeslovenska

SI042

 

 

Gorenjska

SI043

 

 

Goriška

SI044

 

 

Obalno-kraška

SIZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

SIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SIZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SLOVACCHIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SK

 

 

 

SK0

Slovensko

 

 

SK01

 

Bratislavský kraj

 

SK010

 

 

Bratislavský kraj

SK02

 

Západné Slovensko

 

SK021

 

 

Trnavský kraj

SK022

 

 

Trenčiansky kraj

SK023

 

 

Nitriansky kraj

SK03

 

Stredné Slovensko

 

SK031

 

 

Žilinský kraj

SK032

 

 

Banskobystrický kraj

SK04

 

Východné Slovensko

 

SK041

 

 

Prešovský kraj

SK042

 

 

Košický kraj

SKZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

SKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

FINLANDIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FI

 

 

 

FI1

Manner-Suomi

 

 

FI19

 

Länsi-Suomi

 

FI193

 

 

Keski-Suomi

FI194

 

 

Etelä-Pohjanmaa

FI195

 

 

Pohjanmaa

FI196

 

 

Satakunta

FI197

 

 

Pirkanmaa

FI1B

 

Helsinki-Uusimaa

 

FI1B1

 

 

Helsinki-Uusimaa

FI1C

 

Etelä-Suomi

 

FI1C1

 

 

Varsinais-Suomi

FI1C2

 

 

Kanta-Häme

FI1C3

 

 

Päijät-Häme

FI1C4

 

 

Kymenlaakso

FI1C5

 

 

Etelä-Karjala

FI1D

 

Pohjois- ja Itä-Suomi

 

FI1D1

 

 

Etelä-Savo

FI1D2

 

 

Pohjois-Savo

FI1D3

 

 

Pohjois-Karjala

FI1D5

 

 

Keski-Pohjanmaa

FI1D7

 

 

Lappi

FI1D8

 

 

Kainuu

FI1D9

 

 

Pohjois-Pohjanmaa

FI2

Åland

 

 

FI20

 

Åland

 

FI200

 

 

Åland

FIZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

FIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FIZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SVEZIA

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SE

 

 

 

SE1

Östra Sverige

 

 

SE11

 

Stockholm

 

SE110

 

 

Stockholms län

SE12

 

Östra Mellansverige

 

SE121

 

 

Uppsala län

SE122

 

 

Södermanlands län

SE123

 

 

Östergötlands län

SE124

 

 

Örebro län

SE125

 

 

Västmanlands län

SE2

Södra Sverige

 

 

SE21

 

Småland med öarna

 

SE211

 

 

Jönköpings län

SE212

 

 

Kronobergs län

SE213

 

 

Kalmar län

SE214

 

 

Gotlands län

SE22

 

Sydsverige

 

SE221

 

 

Blekinge län

SE224

 

 

Skåne län

SE23

 

Västsverige

 

SE231

 

 

Hallands län

SE232

 

 

Västra Götalands län

SE3

Norra Sverige

 

 

SE31

 

Norra Mellansverige

 

SE311

 

 

Värmlands län

SE312

 

 

Dalarnas län

SE313

 

 

Gävleborgs län

SE32

 

Mellersta Norrland

 

SE321

 

 

Västernorrlands län

SE322

 

 

Jämtlands län

SE33

 

Övre Norrland

 

SE331

 

 

Västerbottens län

SE332

 

 

Norrbottens län

SEZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

SEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

REGNO UNITO

Codice

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

UK

 

 

 

UKC

North East (England)

 

 

UKC1

 

Tees Valley and Durham

 

UKC11

 

 

Hartlepool and Stockton-on-Tees

UKC12

 

 

South Teesside

UKC13

 

 

Darlington

UKC14

 

 

Durham CC

UKC2

 

Northumberland and Tyne and Wear

 

UKC21

 

 

Northumberland

UKC22

 

 

Tyneside

UKC23

 

 

Sunderland

UKD

North West (England)

 

 

UKD1

 

Cumbria

 

UKD11

 

 

West Cumbria

UKD12

 

 

East Cumbria

UKD3

 

Greater Manchester

 

UKD33

 

 

Manchester

UKD34

 

 

Greater Manchester South West

UKD35

 

 

Greater Manchester South East

UKD36

 

 

Greater Manchester North West

UKD37

 

 

Greater Manchester North East

UKD4

 

Lancashire

 

UKD41

 

 

Blackburn with Darwen

UKD42

 

 

Blackpool

UKD44

 

 

Lancaster and Wyre

UKD45

 

 

Mid Lancashire

UKD46

 

 

East Lancashire

UKD47

 

 

Chorley and West Lancashire

UKD6

 

Cheshire

 

UKD61

 

 

Warrington

UKD62

 

 

Cheshire East

UKD63

 

 

Cheshire West and Chester

UKD7

 

Merseyside

 

UKD71

 

 

East Merseyside

UKD72

 

 

Liverpool

UKD73

 

 

Sefton

UKD74

 

 

Wirral

UKE

Yorkshire and the Humber

 

 

UKE1

 

East Yorkshire and Northern Lincolnshire

 

UKE11

 

 

Kingston upon Hull, City of

UKE12

 

 

East Riding of Yorkshire

UKE13

 

 

North and North East Lincolnshire

UKE2

 

North Yorkshire

 

UKE21

 

 

York

UKE22

 

 

North Yorkshire CC

UKE3

 

South Yorkshire

 

UKE31

 

 

Barnsley, Doncaster and Rotherham

UKE32

 

 

Sheffield

UKE4

 

West Yorkshire

 

UKE41

 

 

Bradford

UKE42

 

 

Leeds

UKE44

 

 

Calderdale and Kirklees

UKE45

 

 

Wakefield

UKF

East Midlands (England)

 

 

UKF1

 

Derbyshire and Nottinghamshire

 

UKF11

 

 

Derby

UKF12

 

 

East Derbyshire

UKF13

 

 

South and West Derbyshire

UKF14

 

 

Nottingham

UKF15

 

 

North Nottinghamshire

UKF16

 

 

South Nottinghamshire

UKF2

 

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

 

UKF21

 

 

Leicester

UKF22

 

 

Leicestershire CC and Rutland

UKF24

 

 

West Northamptonshire

UKF25

 

 

North Northamptonshire

UKF3

 

Lincolnshire

 

UKF30

 

 

Lincolnshire

UKG

West Midlands (England)

 

 

UKG1

 

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

 

UKG11

 

 

Herefordshire, County of

UKG12

 

 

Worcestershire

UKG13

 

 

Warwickshire

UKG2

 

Shropshire and Staffordshire

 

UKG21

 

 

Telford and Wrekin

UKG22

 

 

Shropshire CC

UKG23

 

 

Stoke-on-Trent

UKG24

 

 

Staffordshire CC

UKG3

 

West Midlands

 

UKG31

 

 

Birmingham

UKG32

 

 

Solihull

UKG33

 

 

Coventry

UKG36

 

 

Dudley

UKG37

 

 

Sandwell

UKG38

 

 

Walsall

UKG39

 

 

Wolverhampton

UKH

East of England

 

 

UKH1

 

East Anglia

 

UKH11

 

 

Peterborough

UKH12

 

 

Cambridgeshire CC

UKH14

 

 

Suffolk

UKH15

 

 

Norwich and East Norfolk

UKH16

 

 

North and West Norfolk

UKH17

 

 

Breckland and South Norfolk

UKH2

 

Bedfordshire and Hertfordshire

 

UKH21

 

 

Luton

UKH23

 

 

Hertfordshire

UKH24

 

 

Bedford

UKH25

 

 

Central Bedfordshire

UKH3

 

Essex

 

UKH31

 

 

Southend-on-Sea

UKH32

 

 

Thurrock

UKH34

 

 

Essex Haven Gateway

UKH35

 

 

West Essex

UKH36

 

 

Heart of Essex

UKH37

 

 

Essex Thames Gateway

UKI

London

 

 

UKI3

 

Inner London — West

 

UKI31

 

 

Camden and City of London

UKI32

 

 

Westminster

UKI33

 

 

Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham

UKI34

 

 

Wandsworth

UKI4

 

Inner London — East

 

UKI41

 

 

Hackney and Newham

UKI42

 

 

Tower Hamlets

UKI43

 

 

Haringey and Islington

UKI44

 

 

Lewisham and Southwark

UKI45

 

 

Lambeth

UKI5

 

Outer London — East and North East

 

UKI51

 

 

Bexley and Greenwich

UKI52

 

 

Barking & Dagenham and Havering

UKI53

 

 

Redbridge and Waltham Forest

UKI54

 

 

Enfield

UKI6

 

Outer London — South

 

UKI61

 

 

Bromley

UKI62

 

 

Croydon

UKI63

 

 

Merton, Kingston upon Thames and Sutton

UKI7

 

Outer London — West and North West

 

UKI71

 

 

Barnet

UKI72

 

 

Brent

UKI73

 

 

Ealing

UKI74

 

 

Harrow and Hillingdon

UKI75

 

 

Hounslow and Richmond upon Thames

UKJ

South East (England)

 

 

UKJ1

 

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

 

UKJ11

 

 

Berkshire

UKJ12

 

 

Milton Keynes

UKJ13

 

 

Buckinghamshire CC

UKJ14

 

 

Oxfordshire

UKJ2

 

Surrey, East and West Sussex

 

UKJ21

 

 

Brighton and Hove

UKJ22

 

 

East Sussex CC

UKJ25

 

 

West Surrey

UKJ26

 

 

East Surrey

UKJ27

 

 

West Sussex (South West)

UKJ28

 

 

West Sussex (North East)

UKJ3

 

Hampshire and Isle of Wight

 

UKJ31

 

 

Portsmouth

UKJ32

 

 

Southampton

UKJ34

 

 

Isle of Wight

UKJ35

 

 

South Hampshire

UKJ36

 

 

Central Hampshire

UKJ37

 

 

North Hampshire

UKJ4

 

Kent

 

UKJ41

 

 

Medway

UKJ43

 

 

Kent Thames Gateway

UKJ44

 

 

East Kent

UKJ45

 

 

Mid Kent

UKJ46

 

 

West Kent

UKK

South West (England)

 

 

UKK1

 

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

 

UKK11

 

 

Bristol, City of

UKK12

 

 

Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire

UKK13

 

 

Gloucestershire

UKK14

 

 

Swindon

UKK15

 

 

Wiltshire CC

UKK2

 

Dorset and Somerset

 

UKK23

 

 

Somerset

UKK24

 

 

Bournemouth, Christchurch and Poole

UKK25

 

 

Dorset

UKK3

 

Cornwall and Isles of Scilly

 

UKK30

 

 

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

 

Devon

 

UKK41

 

 

Plymouth

UKK42

 

 

Torbay

UKK43

 

 

Devon CC

UKL

Wales

 

 

UKL1

 

West Wales and The Valleys

 

UKL11

 

 

Isle of Anglesey

UKL12

 

 

Gwynedd

UKL13

 

 

Conwy and Denbighshire

UKL14

 

 

South West Wales

UKL15

 

 

Central Valleys

UKL16

 

 

Gwent Valleys

UKL17

 

 

Bridgend and Neath Port Talbot

UKL18

 

 

Swansea

UKL2

 

East Wales

 

UKL21

 

 

Monmouthshire and Newport

UKL22

 

 

Cardiff and Vale of Glamorgan

UKL23

 

 

Flintshire and Wrexham

UKL24

 

 

Powys

UKM

Scotland

 

 

UKM5

 

North Eastern Scotland

 

UKM50

 

 

Aberdeen City and Aberdeenshire

UKM6

 

Highlands and Islands

 

UKM61

 

 

Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty

UKM62

 

 

Inverness & Nairn and Moray, Badenoch & Strathspey

UKM63

 

 

Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute

UKM64

 

 

Na h-Eileanan Siar (Western Isles)

UKM65

 

 

Orkney Islands

UKM66

 

 

Shetland Islands

UKM7

 

Eastern Scotland

 

UKM71

 

 

Angus and Dundee City

UKM72

 

 

Clackmannanshire and Fife

UKM73

 

 

East Lothian and Midlothian

UKM75

 

 

Edinburgh, City of

UKM76

 

 

Falkirk

UKM77

 

 

Perth & Kinross and Stirling

UKM78

 

 

West Lothian

UKM8

 

West Central Scotland

 

UKM81

 

 

East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond

UKM82

 

 

Glasgow City

UKM83

 

 

Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

UKM84

 

 

North Lanarkshire

UKM9

 

Southern Scotland

 

UKM91

 

 

Scottish Borders

UKM92

 

 

Dumfries & Galloway

UKM93

 

 

East Ayrshire and North Ayrshire mainland

UKM94

 

 

South Ayrshire

UKM95

 

 

South Lanarkshire

UKN

Northern Ireland

 

 

UKN0

 

Northern Ireland

 

UKN06

 

 

Belfast

UKN07

 

 

Armagh City, Banbridge and Craigavon

UKN08

 

 

Newry, Mourne and Down

UKN09

 

 

Ards and North Down

UKN0 A

 

 

Derry City and Strabane

UKN0B

 

 

Mid Ulster

UKN0C

 

 

Causeway Coast and Glens

UKN0D

 

 

Antrim and Newtownabbey

UKN0E

 

 

Lisburn and Castlereagh

UKN0F

 

 

Mid and East Antrim

UKN0G

 

 

Fermanagh and Omagh

UKZ

Extra-Regio NUTS 1

 

 

UKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

UKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ALLEGATO II

Unità amministrative esistenti

A livello NUTS 1: per il Belgio “Gewesten/Régions”, per la Germania “Länder”, per la Francia “Régions”, per il Portogallo “Continente”, “Região Autónoma dos Açores” e “Região Autónoma da Madera”, per il Regno Unito “Scotland, Wales, Northern Ireland” e “Government Office Regions of England”.

A livello NUTS 2: per il Belgio “Provincies/Provinces”, per la Danimarca “Regioner”, per la Grecia “Περιφερέιες (Periferies)”, per la Spagna “Comunidades autónomas, Ciudades autónomas”, per l'Italia “Regioni”, per i Paesi Bassi “Provincies”, per l'Austria “Länder”, per la Polonia “Województwa”.

A livello NUTS 3: per il Belgio “Arrondissementen/Arrondissements”, per la Bulgaria “Области (Oblasti)”, per la Cechia “Kraje”, per la Germania “Kreise, kreisfreie Städte”, per la Spagna “Provincias, Consejos insulares" e “Cabildos”, per la Francia “Départements”, per la Croazia “Županije”, per l'Italia “Province”, per la Lituania “Apskritis”, per l'Ungheria “Megyék”, per il Portogallo “Entidades Intermunicipais”, “Região Autónoma dos Açores” e “Região Autónoma da Madera”, per la Romania “Județe”, per la Slovacchia “Kraje”, per la Svezia “Län” e per la Finlandia “Maakunnat/Landskap”.

ALLEGATO III

Unità amministrative locali

Per il Belgio “Gemeenten/Communes”, per la Bulgaria “Населени места (Naseleni mesta)”, per la Cechia “Obce”, per la Danimarca “Kommuner”, per la Germania “Gemeinden”, per l'Estonia “Vald, Linn”, per l'Irlanda “Counties, County boroughs”, per la Grecia “Δήμοι (Demoi)”, per la Spagna “Municipios”, per la Francia “Communes”, per la Croazia “Gradovi, općine”, per l'Italia “Comuni”, per Cipro “Δήμοι, κοινότητες (Demoi, koinotites)”, per la Lettonia “Republikas pilsētas, novadi”, per la Lituania “Savivaldybės”, per il Lussemburgo “Communes”, per l'Ungheria “Települések”, per Malta “Localities”, per i Paesi Bassi “Gemeenten”, per l'Austria “Gemeinden”, per la Polonia “Gminy”, per il Portogallo “Freguesias”, per la Romania” “Municipii, Oraşe” e “Comune”, per la Slovenia “Občine”, per la Slovacchia “Obce”, per la Finlandia “Kunnat/Kommuner”, per la Svezia “Kommuner” e per il Regno Unito “Local authorities”.


(1)  “Arr.” è l'abbreviazione di “Arrondissement administratif” in francese o “Administratief arrondissement” in neerlandese.

(2)  “Prov.” è l'abbreviazione di “Province” in francese o “Provincie” in neerlandese.

(3)  La Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e la Provincia autonoma di Trento costituiscono la regione Trentino Alto Adige/Südtirol.


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1756 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione. A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva la Commissione è tenuta a redigere un elenco dei prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controlli veterinari alle frontiere poiché possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali nell’Unione, e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti vegetali nell’Unione.

(3)

Di conseguenza, l’allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (3) elenca la paglia e il fieno quali prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre l’allegato V del medesimo regolamento reca un elenco dei paesi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno.

(4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 136/2004 per l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di paglia e fieno continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(5)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell’elenco dei paesi di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 autorizzati a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004, dopo la voce relativa al Cile è inserita la riga seguente:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1757 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l’articolo 2, lettera i), l’articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (4), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell’Unione. Essa prevede che possano essere importati nell’Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch’esso redatto conformemente alla medesima direttiva.

(3)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Essa prevede che possano essere importati nell’Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch’esso redatto conformemente alla medesima direttiva. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell’allegato D, capitolo I, della medesima direttiva.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (5) stabilisce tra l’altro l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

(5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno, per determinati prodotti, le condizioni di cui alle direttive 2009/156/CE e 92/65/CEE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(6)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dai quali è autorizzato l’ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

(7)

Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nelle dipendenze della Corona, tali paesi dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l’ingresso di tutte le categorie di equidi.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa alle Isole Falkland, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Tutto il paese

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

b)

dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Tutto il paese

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

c)

dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Tutto il paese

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1758 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione europea partite di animali d’acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 22 e l’articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione animali d’acquacoltura.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno, per determinati prodotti, le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 per l’introduzione nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti, di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di animali d’acquacoltura.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).


ALLEGATO

La tabella di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa alle Isole Cook, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

X

X

X

 

Intero paese

GG

Guernsey

X

X

X

 

Intero paese»

b)

dopo la voce relativa a Israele, sono inserite le righe seguenti:

«IM

Isola di Man

X

 

 

 

Intero paese

JE

Jersey

X

X

X

 

Intero paese»


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1759 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 605/2010 per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nelle colonne «A»,«B» e «C» dell’elenco dei paesi terzi e parti dei medesimi, di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data del recesso, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data del recesso.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa all’Etiopia, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

+

+

+

GG

Guernsey

+

+

b)

dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM

Isola di Man

+

+

c)

dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey

+

+


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/69


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1760 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento e l’elenco dei paesi terzi, e di parti di essi, da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 per l’introduzione nell’Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell’elenco dei paesi terzi e di parti di essi, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).


ALLEGATO

Nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009, dopo la voce relativa al Canada è inserita la riga seguente:

«Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB

WL

 

RM

 

WM»

 


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1761 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, punti 1 e 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (3), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 per l’introduzione nell’Unione di partite dei prodotti in questione continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, autorizzati a introdurre nell’Unione partite dei prodotti in questione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

a)

dopo la voce relativa alla Cina, sono inserite le righe seguenti:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura

Data di apertura

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«GB-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

GG-Guernsey

GG-0

L’intero paese

BPP, LT20

 

 

 

 

 

 


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/75


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1762 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8, punti 1 e 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (4), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che le partite di ungulati e di carni fresche di tali animali destinate al consumo umano possano essere introdotte nell’Unione da paesi terzi solo se soddisfano le condizioni stabilite da tale regolamento.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 206/2010 per l’introduzione nell’Unione di partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi, e che le dipendenze della Corona soddisferanno dette condizioni per alcuni dei suddetti prodotti, continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi di paesi terzi, territori e loro parti di cui all’allegato I, parte 1, e all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 autorizzati a introdurre nell’Unione partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

(4)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

nell’allegato I, parte 1:

a)

dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Intero paese

 

 

 

GB-1

Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX

GB-2

Scozia

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX

GG - Guernsey

GG-0

Intero paese

BOV-X, OVI-X, POR-X

 

V, IX»

b)

dopo la voce relativa alla Groenlandia, è inserita la riga seguente:

«IM - Isola di Man

IM-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y

 

II, III, IVa, V, IX»

c)

dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE - Jersey

JE-0

Intero paese

BOV-X, RUM, SUI

 

IVa»

2)

nell’allegato II, parte 1:

a)

dopo la voce relativa alle Isole Falkland, sono inserite le righe seguenti:

«GB - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Intero paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

GG - Guernsey

GG-0

Intero paese»

 

 

 

 

 

b)

dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM - Isola di Man

IM-0

Intero paese

BOV, OVI, POR»

 

 

 

 

c)

dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE - Jersey

JE-0

Intero paese

BOV»

 

 

 

 


DECISIONI

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/79


DECISIONE (UE) 2019/1763 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2019

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche delle specifiche per registri di immatricolazione nazionali (RIN) e delle prescrizioni tecniche uniformi - Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF)

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (Convention concerning International Carriage by Rail – COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, in conformità alla decisione 2013/103/UE del Consiglio (1).

(2)

Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della COTIF.

(3)

L’articolo 13 della COTIF stabilisce che il funzionamento dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) deve essere assicurato, tra l’altro, dalla Commissione di esperti tecnici (TEC). A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e dell’articolo 13, paragrafi 1, 4 e 5, dell’appendice G (ATMF), il TEC è competente per le decisioni relative all’adozione o alla modifica delle specifiche per i registri di immatricolazione nazionali (RIN). A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e dell’articolo 6 dell’appendice F (APTU), il TEC è competente per le decisioni relative all’adozione delle prescrizioni tecniche uniformi - Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) o di disposizioni di modifica di una prescrizione tecnica uniforme (UTP) in base all’appendice F (APTU) e all’appendice G (ATMF) della COTIF.

(4)

In occasione della sua 12a sessione, tenutasi il 12 e 13 giugno 2019, il TEC ha convenuto di avviare una procedura scritta al fine di adottare modifiche delle specifiche per i RIN e dell’appendice I delle UTP TAF.

(5)

L’obiettivo delle modifiche proposte è allineare le specifiche per i RIN e le UTP TAF, rispettivamente, alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione (2) e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione (3).

(6)

Le modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell’Unione in quanto contribuiscono all’allineamento della normativa OTIF al pertinente diritto dell’Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di TEC, in quanto le modifiche proposte saranno vincolanti per l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di esperti tecnici (TEC) dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo alle modifiche delle specifiche per i RIN e dell’appendice I delle UTP TAF, è la seguente:

a)

votare a favore delle modifiche delle specifiche per i RIN proposte dal TEC, che figurano nel documento di lavoro TECH-19001-CTE12-5.1 del TEC; e

b)

votare a favore delle modifiche dell’appendice I delle UTP TAF proposte dal TEC, che figura nel documento TECH-18037-CTE12-5.2 del TEC.

La posizione di cui al primo comma è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

Le decisioni del TEC, una volta adottate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando la data di entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIKKONEN


(1)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 356).


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/81


DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/1764 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per quanto riguarda i kit per parapetti e i kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura. È quindi necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione siano applicabili a tali kit per parapetti e a tali kit per ringhiere.

(2)

Tenuto conto dell’esperienza acquisita in merito al comportamento dei prodotti in questione durante la loro durata di servizio, quale descritta nell’indagine effettuata sulle ragioni delle carenze di tali prodotti, la valutazione della loro prestazione per quanto riguarda tutte le caratteristiche essenziali, ad eccezione della reazione al fuoco, dovrebbe essere effettuata dal fabbricante prima dell’immissione del prodotto sul mercato. Sistemi più onerosi non sono necessari. Per quanto riguarda la prestazione in relazione alla reazione al fuoco, la scelta dei sistemi 1, 3 o 4 dovrebbe essere considerata appropriata facendo riferimento alle diverse sottofamiglie di prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai kit per parapetti e ai kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.

Articolo 2

I kit per parapetti e i kit per ringhiere di cui all’articolo 1 sono sottoposti alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi specificati nell’allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


ALLEGATO

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Tabella 1

Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco

Prodotti e uso previsto

Sistema applicabile

Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

4


Tabella 2

Unicamente per la reazione al fuoco

Prodotti e uso previsto

Sottofamiglie del prodotto

Sistema applicabile

Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un’aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico)

1

Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove

4

Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie

3


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/83


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1765 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2019

che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online e che abroga la decisione di esecuzione 2011/890/UE

[notificata con il numero C(2019) 7460]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE attribuisce all’Unione il compito di sostenere e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri operanti nell’ambito di una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri (la «rete eHealth»).

(2)

La decisione di esecuzione 2011/890/UE della Commissione (2) stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete eHealth.

(3)

Tale decisione non contiene, al momento, norme appropriate riguardo a determinati aspetti necessari per assicurare un funzionamento sufficientemente trasparente della rete eHealth, in particolare in merito al ruolo di tale rete e della Commissione in relazione all’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online e ai nuovi requisiti in materia di protezione dei dati previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento generale sulla protezione dei dati») (3) e dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

La trasparenza nella gestione della rete eHealth dovrebbe essere assicurata tramite la definizione di norme in merito all’adesione alla rete e al recesso da essa. Dal momento che la partecipazione alla rete eHealth è volontaria, gli Stati membri devono potervi aderire in qualsiasi momento. Per motivi organizzativi occorre che gli Stati membri che intendono partecipare informino previamente la Commissione della loro intenzione.

(5)

La comunicazione elettronica costituisce un mezzo appropriato per lo scambio rapido e affidabile di dati tra gli Stati membri che partecipano alla rete eHealth. In questo settore si sono registrati sviluppi significativi. In particolare, al fine di facilitare l’interoperabilità dei sistemi europei di assistenza sanitaria online, gli Stati membri partecipanti alla rete eHealth che hanno deciso di far progredire la loro collaborazione in questo settore con il sostegno della Commissione hanno sviluppato l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online, quale strumento informatico per lo scambio di dati sanitari nell’ambito del programma del meccanismo per collegare l’Europa (5). È opportuno che la presente decisione rifletta tali sviluppi. Inoltre, come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana (6), è opportuno chiarire il ruolo rispettivo degli Stati membri partecipanti e della Commissione in relazione al funzionamento dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online.

(6)

Il ruolo dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online dovrebbe essere quello di facilitare lo scambio transfrontaliero di dati sanitari tra gli Stati membri che partecipano alla rete eHealth, come riconosciuto nelle conclusioni del 2017 del Consiglio sulla sanità nella società digitale (7), quali i dati sui pazienti contenuti nelle prescrizioni elettroniche e nei profili sanitari sintetici e, in ultima istanza, cartelle cliniche elettroniche più esaustive, nonché di sviluppare altri casi d’uso e settori di informazioni sanitarie.

(7)

L’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online è composta da servizi chiave e da servizi generici, come previsto dal regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). I servizi chiave sono sviluppati, prestati e gestiti dalla Commissione europea. Insieme ai servizi generici, essi dovrebbero consentire e sostenere la connettività transeuropea. I servizi generici sono sviluppati, prestati e gestiti dai punti di contatto nazionali per l’eHealth, designati da ciascuno Stato membro. I punti di contatto nazionali per l’eHealth, che utilizzano i servizi generici, collegano l’infrastruttura nazionale con i punti di contatto nazionali per l’eHealth di un altro Stato membro attraverso le piattaforme di servizi digitali chiave.

(8)

Al fine di migliorare lo scambio transfrontaliero di dati sanitari e conseguire l’interoperabilità tecnica, semantica e organizzativa tra i sistemi nazionali di assistenza sanitaria online, la rete eHealth dovrebbe, nel contesto dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online, assumere un ruolo guida nell’elaborazione e nel coordinamento dei requisiti e delle specifiche comuni necessari.

(9)

La rete eHealth sta già svolgendo diverse attività nel settore dell’assistenza sanitaria online, illustrate nel suo programma di lavoro pluriennale e intese principalmente a fornire orientamenti, condividere buone pratiche o individuare modalità di collaborazione comuni. Tra queste figurano, ad esempio, le attività finalizzate a consentire ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nella gestione dei propri dati sanitari, anche nel settore dell’assistenza sanitaria online, della sanità mobile e della telemedicina; a promuovere l’accesso, l’uso e la condivisione dei propri dati sanitari da parte dei pazienti; nonché le competenze digitali dei pazienti nel settore della salute. Altre attività della rete riguardano l’uso innovativo dei dati sanitari, compresi i megadati, l’intelligenza artificiale, lo sviluppo di conoscenze in materia di politica sanitaria, compresa la messa a disposizione, in collaborazione con le parti interessate a livello nazionale e dell’UE, di orientamenti sulla promozione della salute, sulla prevenzione delle malattie e sul miglioramento della prestazione dell’assistenza sanitaria grazie a un uso migliore dei dati sanitari. La rete assiste gli Stati membri nel loro impegno per consentire la condivisione e l’utilizzo dei dati sanitari e medici per la sanità pubblica e la ricerca. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/24/UE, sostiene inoltre gli Stati membri nello sviluppo di strumenti elettronici di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati nell’assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online, tenendo conto del quadro eIDAS e delle altre azioni in corso a livello dell’Unione.

(10)

La rete eHealth si sta adoperando anche per migliorare la continuità dell’assistenza grazie alla promozione della diffusione dei servizi di assistenza sanitaria online transfrontalieri e allo sviluppo di casi d’uso e di settori di informazioni sanitarie nuovi in aggiunta ai profili sanitari sintetici dei pazienti e alle prescrizioni elettroniche, nonché al superamento delle sfide in materia di attuazione, correlate all’interoperabilità, alla protezione e alla sicurezza dei dati o alle competenze informatiche degli operatori sanitari. Essa favorisce inoltre una maggiore interoperabilità dei sistemi nazionali delle tecnologie di informazione e di comunicazione e la trasferibilità transfrontaliera dei dati sanitari elettronici nell’assistenza sanitaria transfrontaliera, fornendo orientamenti sui requisiti e sulle specifiche da utilizzare per realizzare l’interoperabilità tecnica, semantica e organizzativa tra i sistemi sanitari digitali nazionali. La rete è impegnata a promuovere una cooperazione più stretta per sviluppare e condividere le buone pratiche nelle strategie nazionali in materia di sanità digitale, al fine di creare una convergenza per un sistema interoperabile di assistenza sanitaria online.

(11)

Nell’elaborare orientamenti sugli aspetti relativi alla sicurezza dello scambio di dati, la rete eHealth dovrebbe avvalersi delle competenze del gruppo di cooperazione in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, istituito a norma dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA).

(12)

La rete eHealth sta anche promuovendo lo scambio di opinioni tra i suoi membri sulle sfide strategiche nazionali per quanto riguarda le nuove tecnologie e gli usi dei dati e dovrebbe promuovere discussioni con altri pertinenti consessi dell’Unione (quali il gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili o il comitato degli Stati membri sulle reti europee di riferimento) in merito alle priorità, agli orientamenti strategici e alla loro attuazione.

(13)

Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche (10) (la «raccomandazione della Commissione»). Al fine di promuovere la diffusione e l’ulteriore sviluppo del formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche e di facilitarne l’uso, la rete eHealth, in collaborazione con la Commissione, le parti interessate, i medici, i rappresentanti dei pazienti e le autorità competenti, dovrebbe sviluppare orientamenti, promuovere ulteriormente lo sviluppo e il monitoraggio del formato di scambio delle cartelle cliniche elettroniche e sostenere gli Stati membri nel garantire la privacy e la sicurezza degli scambi di dati. Al fine di rafforzare l’interoperabilità, la rete ha sviluppato linee guida sugli investimenti (11) che raccomandano di tenere conto delle norme e delle specifiche cui è fatto riferimento nella raccomandazione della Commissione, in particolare ai fini delle procedure di appalto.

(14)

Poiché l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online rappresenta un elemento importante del funzionamento della rete, è opportuno chiarire il ruolo della rete eHealth in tale infrastruttura e in altri servizi europei di eHealth condivisi al fine di garantire un funzionamento trasparente della rete.

(15)

Affinché lo scambio di dati sanitari tra gli Stati membri possa avvenire in modo efficace, la rete eHealth dovrebbe adoperarsi per mettere gli Stati membri in condizione di effettuare tale scambio. In particolare, in base al rispetto di requisiti predefiniti e di prove e audit eseguiti dalla Commissione e, se possibile da altri esperti, la rete eHealth dovrebbe avere la possibilità di concordare la preparazione organizzativa, semantica e tecnica degli Stati membri candidati, necessaria per scambiare dati sanitari elettronici esaustivi convalidati per i casi d’uso approvati tramite i rispettivi punti di contatto nazionali per l’eHealth, e la loro costante idoneità a tale riguardo.

(16)

Per assicurare un funzionamento efficace e trasparente della rete è opportuno stabilire norme per l’adozione del regolamento interno e del programma di lavoro pluriennale, nonché per la creazione di sottogruppi al fine di garantire l’efficace funzionamento della rete eHealth. Il regolamento interno dovrebbe specificare la procedura da seguire per le decisioni sullo scambio di dati personali tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online, come descritto in precedenza.

(17)

I membri della rete eHealth interessati possono far progredire la loro collaborazione nei settori che rientrano nei compiti della rete. Tale collaborazione è promossa dagli Stati membri e ha carattere volontario. È questo il caso dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online e potrebbe anche essere il caso di altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth. Allorché scelgono di far progredire la loro collaborazione, gli Stati membri dovrebbero concordare le regole di tale cooperazione e impegnarsi a rispettarle.

(18)

Al fine di continuare a garantire un funzionamento trasparente della rete eHealth, è opportuno definire la relazione di questa con la Commissione, in particolare con riferimento ai compiti della rete eHealth e al ruolo della Commissione nello scambio transfrontaliero di dati sanitari tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online.

(19)

Il trattamento dei dati personali dei pazienti, dei rappresentanti degli Stati membri, degli esperti e degli osservatori che partecipano alla rete eHealth, effettuato sotto la responsabilità degli Stati membri o di altre organizzazioni o organismi pubblici degli Stati membri, dovrebbe essere realizzato conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). I dati personali dei rappresentanti delle autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online, degli altri rappresentanti degli Stati membri, degli esperti e degli osservatori che partecipano alla rete eHealth sono trattati dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati personali allo scopo di gestire e garantire la sicurezza dei servizi chiave dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online effettuato sotto la responsabilità della Commissione dovrebbe ottemperare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.

(20)

Gli Stati membri, rappresentati dalle competenti autorità nazionali o da altri organismi designati, determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali attraverso l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online e sono pertanto titolari del trattamento. Le rispettive responsabilità dei titolari del trattamento dovrebbero essere definite in un accordo separato. La Commissione, in quanto fornitrice di soluzioni tecniche e organizzative dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online, procede al trattamento per conto degli Stati membri dei dati personali criptati dei pazienti tra i punti di contatto nazionali per l’eHealth ed è pertanto responsabile del trattamento. A norma dell’articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati e dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725, i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da un atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincola il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che specifica i trattamenti. La presente decisione stabilisce le norme che disciplinano i trattamenti da parte della Commissione in qualità di responsabile del trattamento.

(21)

Al fine di garantire pari diritti di accesso sulla base del regolamento generale sulla protezione dei dati e del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe essere considerata titolare del trattamento dei dati personali in relazione alla gestione dei diritti di accesso ai servizi chiave dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online.

(22)

Al fine di rendere trasparenti le procedure di rimborso, è opportuno stabilire norme in merito alle spese dei partecipanti alle attività della rete eHealth.

(23)

Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza è pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2011/890/UE e sostituirla con la presente decisione.

(24)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 della direttiva 2011/24/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme necessarie per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete eHealth di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online prevista dall’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«rete eHealth»: la rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri e che persegue gli obiettivi di cui all’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE;

b)

«punti di contatto nazionali per l’eHealth»: i portali tecnici e organizzativi per la prestazione di servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online sotto la responsabilità degli Stati membri;

c)

«servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online»: i servizi esistenti che sono trattati tramite i punti di contatto nazionali per l’eHealth e una piattaforma di servizi digitali chiave sviluppata dalla Commissione ai fini dell’assistenza sanitaria transfrontaliera;

d)

«infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online»: l’infrastruttura che consente la prestazione di servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online tramite i punti di contatto nazionali per l’eHealth e la piattaforma europea di servizi digitali chiave. Tale infrastruttura comprende sia i servizi generici, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 283/2014, sviluppati dagli Stati membri, sia una piattaforma di servizi digitali chiave, quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, sviluppata dalla Commissione;

e)

«altri servizi europei di eHealth condivisi»: i servizi digitali che possono essere sviluppati nel quadro della rete eHealth e condivisi tra gli Stati membri;

f)

«modello di governance»: una serie di norme relative alla designazione degli organismi che partecipano ai processi decisionali relativi all’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online o ad altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth, nonché la descrizione di tali processi.

2.   Le definizioni di cui ai punti 1), 2), 7) e 8) dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 si applicano di conseguenza.

Articolo 3

Membri della rete eHealth

1.   I membri della rete eHealth sono le autorità degli Stati membri responsabili dell’assistenza sanitaria online, designate dagli Stati membri che partecipano alla rete eHealth.

2.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla rete eHealth notificano per iscritto alla Commissione:

a)

la decisione di partecipare alla rete eHealth;

b)

l’autorità nazionale responsabile dell’assistenza sanitaria online che diventerà membro della rete eHealth, nonché il nome del rappresentante e quello del suo supplente.

3.   I membri notificano per iscritto alla Commissione:

a)

la loro decisione di recedere dalla rete eHealth;

b)

qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco dei membri che partecipano alla rete eHealth.

Articolo 4

Attività della rete eHealth

1.   Nel perseguire l’obiettivo di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, la rete eHealth può, in particolare:

a)

facilitare una maggiore interoperabilità dei sistemi nazionali delle tecnologie di informazione e di comunicazione e la trasferibilità transfrontaliera dei dati sanitari elettronici nell’assistenza sanitaria transfrontaliera;

b)

fornire orientamenti agli Stati membri, in collaborazione con altre autorità di vigilanza competenti, per quanto riguarda la condivisione dei dati sanitari tra gli Stati membri e la possibilità per i cittadini di avere accesso ai propri dati sanitari e di condividerli;

c)

fornire orientamenti agli Stati membri e facilitare lo scambio di buone pratiche in merito allo sviluppo di servizi sanitari digitali differenti, come la telemedicina, la sanità mobile o le nuove tecnologie nel settore dei megadati e dell’intelligenza artificiale, tenendo conto delle azioni in corso a livello dell’UE;

d)

fornire orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda il sostegno alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della prestazione dell’assistenza sanitaria grazie un uso migliore dei dati sanitari e l’accrescimento delle competenze digitali dei pazienti e degli operatori sanitari;

e)

fornire orientamenti agli Stati membri e facilitare lo scambio volontario di migliori pratiche sugli investimenti in infrastrutture digitali;

f)

fornire agli Stati membri, in collaborazione con altri organismi e soggetti interessati, orientamenti sui necessari casi d’uso per l’interoperabilità clinica e gli strumenti per realizzarla;

g)

fornire ai membri orientamenti sulla sicurezza dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online o di altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth, tenendo conto della legislazione e dei documenti elaborati a livello dell’Unione, in particolare nel settore della sicurezza, nonché delle raccomandazioni nel settore della cibersicurezza, operando in stretta collaborazione con il gruppo di cooperazione in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza nonché con le autorità nazionali, se del caso.

2.   Nell’elaborazione di orientamenti in merito a metodi efficaci per consentire l’uso di informazioni mediche per la sanità pubblica e la ricerca di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2011/24/UE, la rete eHealth tiene conto degli orientamenti adottati dal comitato europeo per la protezione dei dati e, se del caso, lo consulta. Tali orientamenti possono anche riguardare le informazioni scambiate tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online o altri servizi europei di eHealth condivisi.

Articolo 5

Funzionamento della rete eHealth

1.   La rete eHealth adotta il suo regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

2.   La rete eHealth adotta un programma di lavoro pluriennale e uno strumento di valutazione dell’attuazione dello stesso.

3.   Per assolvere i suoi compiti la rete eHealth può costituire sottogruppi permanenti in relazione a compiti specifici, in particolare per quanto riguarda l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online o gli altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth.

4.   La rete eHealth può anche costituire sottogruppi temporanei, anche con esperti, per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla stessa rete eHealth. Tali sottogruppi si sciolgono non appena espletato il loro mandato.

5.   Allorché decidono di far progredire la loro collaborazione in alcuni settori che rientrano nei compiti della rete, i membri della rete eHealth dovrebbero concordare le regole della cooperazione avanzata e impegnarsi a rispettarle.

6.   Nel perseguire i suoi obiettivi, la rete eHealth opera in stretta collaborazione con le azioni comuni che sostengono le attività della rete eHealth, ove tali azioni comuni esistono, con le parti interessate o altri organismi o meccanismi di sostegno interessati, e tiene conto dei risultati ottenuti nel quadro di tali attività.

7.   La rete eHealth elabora, insieme alla Commissione, i modelli di governance dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online e partecipa a tale governance:

i)

concordando le priorità dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth e controllandone il funzionamento;

ii)

elaborando orientamenti e requisiti per il funzionamento, compresa la selezione delle norme utilizzate per l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online;

iii)

decidendo se i membri della rete eHealth debbano essere autorizzati ad avviare e proseguire lo scambio di dati sanitari elettronici attraverso l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online, tramite i rispettivi punti di contatto nazionali per l’eHealth, sulla base della loro rispondenza ai requisiti stabiliti dalla rete eHealth valutata in base ai test eseguiti e agli audit condotti dalla Commissione;

iv)

approvando il piano di lavoro annuale per l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online.

8.   La rete eHealth può elaborare, insieme alla Commissione, i modelli di governance di altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth e partecipare alla loro governance. La rete può inoltre stabilire le priorità, d’intesa con la Commissione, ed elaborare orientamenti per il funzionamento di tali servizi europei di eHealth condivisi.

9.   Il regolamento interno può prevedere che altri paesi, diversi dagli Stati membri, che applicano la direttiva 2011/24/UE possano partecipare alle riunioni della rete eHealth in qualità di osservatori.

10.   I membri della rete eHealth e i loro rappresentanti, nonché gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dall’articolo 339 del trattato, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (13). In caso di mancato rispetto di tali obblighi il presidente della rete eHealth può adottare tutte le misure appropriate conformemente al regolamento interno.

Articolo 6

Relazione tra la rete eHealth e la Commissione

1.   La Commissione:

a)

partecipa alle riunioni della rete eHealth e le copresiede con il rappresentante dei membri;

b)

collabora con la rete eHealth e le fornisce sostegno in relazione alle sue attività;

c)

assicura i servizi di segreteria per la rete eHealth;

d)

sviluppa, applica e mantiene misure tecniche e organizzative adeguate relative ai servizi chiave dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online;

e)

sostiene la rete eHealth nella verifica della conformità tecnica e organizzativa dei punti di contatto nazionali per l’eHealth ai requisiti per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari eseguendo i test e conducendo gli audit necessari. Esperti degli Stati membri possono assistere i controllori della Commissione.

2.   La Commissione può partecipare alle riunioni dei sottogruppi della rete eHealth.

3.   La Commissione può consultare la rete eHealth su questioni relative all’assistenza sanitaria online a livello dell’Unione e allo scambio di migliori pratiche in materia di assistenza sanitaria online.

4.   La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sulle attività svolte dalla rete eHealth.

Articolo 7

Protezione dei dati

1.   Gli Stati membri, rappresentati dalle competenti autorità nazionali o da altri organismi designati, sono considerati titolari del trattamento dei dati personali da essi elaborati tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online e attribuiscono in modo chiaro e trasparente le responsabilità tra i titolari del trattamento.

2.   La Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati personali dei pazienti elaborati tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online. In qualità di responsabile del trattamento, la Commissione gestisce i servizi chiave dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online e rispetta gli obblighi in capo a un responsabile del trattamento di cui all’allegato della presente decisione. La Commissione non ha accesso ai dati personali dei pazienti trattati tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online.

3.   La Commissione è considerata titolare del trattamento dei dati personali necessari per concedere e gestire i diritti di accesso ai servizi chiave dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online. Tali dati sono i recapiti degli utenti, compresi nome, cognome e indirizzo di posta elettronica, e la loro affiliazione.

Articolo 8

Spese

1.   I partecipanti alle attività della rete eHealth non sono retribuiti dalla Commissione per i servizi resi.

2.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della rete eHealth sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore in seno alla Commissione in materia di rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2011/890/UE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/890/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 48).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(6)  Comunicazione della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza nel mercato digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana, COM(2018) 233 final, pag. 7.

(7)  Conclusioni del Consiglio (2017/C 440/05) sulla sanità nella società digitale — Progredire nell’innovazione basata sui dati nel settore della sanità, punto 30.

(8)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

(9)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(10)  Raccomandazione (UE) 2019/243 della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche (GU L 39 dell’11.2.2019, pag. 18).

(11)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20190611_co922_en.pdf

(12)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(13)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


ALLEGATO

RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PER L’INFRASTRUTTURA DI SERVIZI DIGITALI DI eHEALTH PER I SERVIZI INFORMATIVI TRANSFRONTALIERI PER L’ASSISTENZA SANITARIA ONLINE

La Commissione:

1.

Istituisce un’infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile che interconnette le reti dei membri della rete eHealth che partecipano all’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online («infrastruttura di comunicazione sicura centrale») e ne assicura il funzionamento. Per adempiere ai suoi obblighi, la Commissione può ricorrere a terzi. La Commissione si assicura che a detti terzi si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente decisione.

2.

Configura una parte dell’infrastruttura di comunicazione sicura centrale in modo che i punti di contatto nazionali per l’eHealth possano scambiarsi informazioni in maniera sicura, affidabile ed efficiente.

3.

Tratta i dati personali su istruzione documentata dei titolari del trattamento.

4.

Adotta tutte le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative per mantenere efficiente l’infrastruttura di comunicazione sicura centrale. A tal fine la Commissione:

a)

designa un responsabile per la gestione della sicurezza a livello dell’infrastruttura di comunicazione sicura centrale, ne comunica i dati di contatto ai titolari del trattamento e garantisce la sua disponibilità a reagire alle minacce alla sicurezza;

b)

si assume la responsabilità della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione sicura centrale;

c)

si assicura che tutte le persone cui è consentito l’accesso all’infrastruttura di comunicazione sicura centrale siano assoggettati per contratto, professionalmente o per legge all’obbligo di riservatezza;

d)

si assicura che il personale che ha accesso alle informazioni classificate soddisfi i relativi criteri in materia di nulla osta e riservatezza.

5.

Adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare di compromettere il regolare funzionamento operativo del dominio dell’altro. A tal fine la Commissione istituisce le procedure specifiche relative alla connessione all’infrastruttura di comunicazione sicura centrale. Tali informazioni comprendono:

a)

una procedura di valutazione del rischio finalizzata a individuare e stimare potenziali minacce al sistema;

b)

una procedura di audit e revisione finalizzata a:

i)

verificare la corrispondenza tra le misure di sicurezza applicate e la politica di sicurezza attuata;

ii)

controllare periodicamente l’integrità dei file di sistema, dei parametri di sicurezza e delle autorizzazioni concesse;

iii)

effettuare controlli allo scopo di rilevare violazioni della sicurezza e intrusioni;

iv)

apportare modifiche per colmare le lacune esistenti in materia di sicurezza;

v)

definire le condizioni alle quali autorizzare, anche su richiesta dei titolari del trattamento, audit indipendenti, comprese ispezioni, e contribuire all’esecuzione di tali audit e di revisioni delle misure di sicurezza;

c)

una procedura di controllo delle modifiche finalizzata a documentare e misurare l’impatto di una modifica prima della sua realizzazione e a tenere informati i punti di contatto nazionali per l’eHealth in merito a eventuali modifiche in grado di avere effetti sulla comunicazione con le altre infrastrutture nazionali e/o sulla sicurezza di queste;

d)

una procedura per la manutenzione e la riparazione finalizzata a specificare le norme e le condizioni da seguire in caso di manutenzione e/o riparazione delle attrezzature;

e)

una procedura per gli incidenti alla sicurezza finalizzata a definire il sistema di segnalazione e successione, informare senza indugio l’amministrazione nazionale responsabile e il garante europeo della protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione della sicurezza e definire un processo disciplinare per affrontare le violazioni della sicurezza.

6.

Adotta misure di sicurezza fisiche e/o logiche per le strutture che ospitano le attrezzature per l’infrastruttura di comunicazione sicura centrale e i controlli relativi all’accesso alla sicurezza e ai dati logici. A tal fine la Commissione:

a)

garantisce il rispetto della sicurezza fisica per stabilire specifici perimetri di sicurezza e consentire l’individuazione di violazioni;

b)

controlla l’accesso alle strutture e tiene un registro dei visitatori a fini di tracciabilità;

c)

si assicura che le persone esterne a cui è consentito l’accesso ai locali siano scortate da personale debitamente autorizzato della rispettiva organizzazione;

d)

provvede affinché non possano essere aggiunte, sostituite o rimosse attrezzature senza la preventiva autorizzazione degli organismi responsabili designati;

e)

controlla l’accesso da e verso un’altra rete o altre reti interconnesse con l’infrastruttura di comunicazione sicura centrale;

f)

provvede affinché le persone che accedono all’infrastruttura di comunicazione sicura centrale siano identificate e la loro identità sia accertata;

g)

riesamina i diritti di autorizzazione relativi all’accesso all’infrastruttura di comunicazione sicura centrale in caso di violazione della sicurezza riguardante tale infrastruttura;

h)

salvaguarda l’integrità delle informazioni trasmesse attraverso l’infrastruttura di comunicazione sicura centrale;

i)

applica misure tecniche e organizzative di sicurezza per impedire l’accesso non autorizzato ai dati personali;

j)

applica, ove necessario, misure per bloccare l’accesso non autorizzato all’infrastruttura di comunicazione sicura centrale dal dominio dei punti di contatto nazionali per l’eHealth (ossia blocco di un indirizzo IP/di localizzazione).

7.

Adotta misure per proteggere il suo dominio, compresa l’interruzione delle connessioni, in caso di scostamento sostanziale rispetto ai principi e ai concetti in materia di qualità o di sicurezza.

8.

Prevede un piano di gestione dei rischi in relazione al suo settore di competenza.

9.

Monitora — in tempo reale — l’efficienza di tutte le componenti dei suoi servizi dell’infrastruttura di comunicazione sicura centrale, produce statistiche periodiche e conserva le informazioni.

10.

Fornisce (24 ore su 24 e sette giorni alla settimana) supporto in inglese per tutti i servizi dell’infrastruttura di comunicazione sicura centrale tramite telefono, posta elettronica o portale web e accetta le chiamate dai chiamanti autorizzati: coordinatori dell’infrastruttura di comunicazione sicura centrale e rispettivi helpdesk, responsabili di progetto e persone designate dalla Commissione.

11.

Assiste i titolari del trattamento fornendo informazioni relative all’infrastruttura di comunicazione sicura centrale dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679.

12.

Si assicura che i dati trasportati all’interno dell’infrastruttura di comunicazione sicura centrale siano criptati.

13.

Adotta tutte le misure necessarie per evitare che gli operatori dell’infrastruttura di comunicazione sicura centrale abbiano accesso non autorizzato ai dati trasportati.

14.

Adotta misure volte a facilitare l’interoperabilità e la comunicazione tra le amministrazioni nazionali competenti designate dell’infrastruttura di comunicazione sicura centrale.


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/94


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1766 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

(2)

Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al CENELEC la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN ha redatto la nuova norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017.

(4)

Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/396, del 19 dicembre 2006, della norma EN ISO 19085-3:2017 redatta dal CEN.

(5)

Nel dicembre 2017 la Germania ha sollevato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE, per quanto riguarda la norma EN ISO 19085-3:2017 «Macchine per la lavorazione del legno — Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC)».

(6)

L’obiezione formale sollevata dalla Germania si basa sulla mancata conformità del punto 6.6.2.2.3.1 della norma EN ISO 19085-3:2017, riguardante la prevenzione dell’accesso agli utensili e ad altri elementi mobili della macchina, ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE.

(7)

Dopo aver esaminato la norma EN ISO 19085-3:2017 unitamente ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa uno dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, vale a dire il requisito secondo cui i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi. La norma include in particolare specifiche tecniche per l’accesso agli elementi mobili della macchina attraverso l’area tra il telaio della macchina e le barriere laterali della macchina, ma non tratta la progettazione o la protezione del telaio stesso della macchina, che in alcuni casi potrebbe essere sufficientemente basso da essere eluso. È pertanto opportuno pubblicare la norma EN ISO 19085-3:2017 con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione (4). Per garantire che tutti i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati nello stesso atto, il riferimento della norma EN ISO 19085-3:2017 dovrebbe essere incluso in un allegato di tale decisione. La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(2)  Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).


ALLEGATO

All’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è aggiunta la riga seguente:

«3.

EN ISO 19085-3:2017

Macchine per la lavorazione del legno — Requisiti di sicurezza — Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC)

Avvertenza: per quanto riguarda il punto 6.6.2.2.3.1, la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi.


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/97


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1767 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

[notificata con il numero C(2019) 7635]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").

(2)

La decisione 2010/472/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina e, nel suo allegato III, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui alla decisione 2010/472/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti di cui agli allegati I e III della decisione 2010/472/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).


ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

1)

la tabella di cui all'allegato I della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile, è inserita la riga seguente:

"GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"

 

 

2)

la tabella di cui all'allegato III della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile, è inserita la riga seguente:

"GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"

 

 


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/100


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1768 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione europea embrioni di bovini

[notificata con il numero C(2019) 7636]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").

(2)

La decisione 2006/168/CE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di bovini.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui alla decisione 2006/168/CE per l'introduzione nell'Unione di partite di embrioni di bovini continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2006/168/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di embrioni di bovini.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2006/168/CE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/168/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I della decisione 2006/168/CE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa alla Svizzera, è inserita la riga seguente:

"GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV"

b)

dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

"JE

Jersey

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV"


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/103


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1769 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2019) 7637]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l’articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (4), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (5) stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). Tali elenchi figurano, rispettivamente, negli allegati I e II della summenzionata decisione.

(3)

A seguito della proposta presentata dal Belgio, il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Zeebrugge dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

A seguito della proposta presentata dalla Danimarca, un nuovo centro d’ispezione dovrebbe figurare nell’elenco relativo al posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Esbjerg per l’ispezione dei prodotti imballati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

A seguito della proposta presentata dall’Irlanda, il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Dublino dovrebbe essere esteso ai prodotti imballati e a determinate categorie di animali, il riconoscimento del porto d’ispezione frontaliero presso il porto di Dublino dovrebbe essere esteso a determinate categorie di animali e ai prodotti non imballati destinati al consumo umano, dovrebbe essere riconosciuto un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Rosslare per animali e prodotti, e il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero di Shannon dovrebbe essere esteso a tutte le categorie di equidi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

A seguito della proposta presentata dalla Spagna, dovrebbe essere revocata la sospensione del posto d’ispezione frontaliero di Santander relativa ai prodotti per il consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

A seguito della proposta presentata dalla Francia, presso il porto di Caen-Ouistreham, presso il porto e la ferrovia di Calais, presso il porto di Cherbourg, presso il porto di Dieppe, presso il porto di Roscoff e presso il porto di Saint-Malo dovrebbero essere riconosciuti nuovi posti d’ispezione frontalieri per determinate categorie di prodotti o di animali. Inoltre il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Dunkerque dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)

A seguito della proposta presentata dai Paesi Bassi, due nuovi centri d’ispezione dovrebbero figurare nell’elenco relativo al posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Rotterdam per l’ispezione di determinate categorie di prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE.

(10)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

alle note particolari sono aggiunte le note seguenti:

«(17) = Soltanto per le partite trasportate con veicoli stradali mediante il servizio ferroviario Eurotunnel Le Shuttle

(18) = Eccetto prodotti della pesca e molluschi bivalvi

(19) = Solo prodotti della pesca e molluschi bivalvi»;

b)

nella parte riguardante il Belgio, la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:

«Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)»

 

c)

nella parte riguardante la Danimarca, la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)»

 

d)

la parte relativa all’Irlanda è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Airport

IE DUB 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U(8), E, O»

ii)

la voce relativa al porto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O»

iii)

dopo la voce relativa al porto di Dublino è inserita la voce seguente relativa al porto di Rosslare:

«Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O»

iv)

la voce relativa all’aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

«Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U(8), E»

e)

nella parte riguardante la Spagna, la voce relativa al porto di Santander è sostituita dalla seguente:

«Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT»

 

f)

la parte relativa alla Francia è così modificata:

i)

dopo la voce relativa a Brest sono inserite le voci seguenti relative al porto di Caen-Ouistreham e al porto e alla ferrovia di Calais:

«Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O

Calais

FR CQF 1

P, F(17)

Port

HC(18), NHC

U(8), E, O(14)

Eurotunnel

HC(18), NHC

U(8), E

Boulogne-sur-Mer

HC(1)(19)»

 

ii)

dopo la voce relativa a Châteauroux-Déols è inserita la voce seguente relativa al porto di Cherbourg:

«Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O(14)»

iii)

dopo la voce relativa a Deauville è inserita la voce seguente relativa al porto di Dieppe:

«Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O(14)»

iv)

la voce relativa al porto di Dunkerque è sostituita dalla seguente:

«Dunkerque

FR DKK 1

P

Route des Amériques

HC(1), NHC(1)(2)»

 

v)

dopo la voce relativa a Roissy Charles-de-Gaulle è inserita la voce seguente relativa al porto di Roscoff:

«Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)»

 

vi)

dopo la voce relativa a Rouen è inserita la voce seguente relativa al porto di Saint-Malo:

«Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O»

g)

nella parte riguardante i Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland Warehousing B.V.

HC(2)

 

Van Duijn Coldstore B.V.

HC, NHC(2)»

 

h)

la parte relativa al Regno Unito è soppressa;

2)

nell’allegato II, la parte relativa al Regno Unito è soppressa.


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/107


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1770 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e dei territori autorizzati a introdurre nell’Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2019) 7639]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che le esportazioni di tali prodotti nell’Unione soddisfano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell’Unione per tutelare la salute dei consumatori.

(4)

In particolare, l’allegato I della suddetta decisione elenca i paesi terzi autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, mentre l’allegato II della medesima decisione elenca i paesi terzi e i territori autorizzati a introdurre prodotti della pesca destinati al consumo umano. Negli elenchi sono indicate anche le restrizioni relative a dette importazioni da alcuni paesi terzi.

(5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 per l’introduzione nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(6)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi dei paesi terzi e dei territori di cui alla decisione 2006/766/CE autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE.

(8)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono così modificati:

1)

la tabella di cui all’allegato I della decisione 2006/766/CE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

 

GG

GUERNSEY»

 

b)

dopo la voce relativa alla Groenlandia, sono inserite le righe seguenti:

«IM

ISOLA DI MAN

 

JE

JERSEY»

 

2)

la tabella di cui all’allegato II della decisione 2006/766/CE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Gabon, è inserita la riga seguente:

«GB

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD»

 

b)

dopo la voce relativa alla Georgia, è inserita la riga seguente:

«GG

GUERNSEY»

 

c)

dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM

ISOLA DI MAN»

 

d)

dopo la voce relativa all’Iran, è inserita la riga seguente:

«JE

JERSEY»

 


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/110


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1771 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 7641]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

A norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell’allegato I di tale direttiva.

(3)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (3) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell’elenco di cui all’allegato di tale decisione.

(4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i piani relativi a bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d’allevamento e miele per tale paese e i piani relativi ad alcuni dei suddetti prodotti per le dipendenze della Corona. Tali piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati.

(5)

Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero quindi figurare nell’elenco dei paesi terzi, di cui alla decisione 2011/163/UE, per i quali risultano approvati i piani per i prodotti in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/163/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato:

1)

tra le voci relative alle Isole Fær Øer e alla Georgia, è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2)

tra le voci relative alla Georgia e al Ghana, è inserita la voce seguente:

«GG

Guernsey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3)

tra le voci relative a Israele e all’India, è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

4)

tra le voci relative all’Iran e alla Giamaica, è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/113


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1772 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2019) 7642]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").

(2)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione ("i prodotti in questione"), e comprende un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione.

(3)

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE reca un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione, purché siano stati sottoposti al trattamento pertinente indicato in tale parte dell'allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la sanità animale legati agli specifici prodotti in questione. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico "A" e trattamenti specifici da "B" a "F", enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la sanità animale legato al prodotto specifico.

(4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui alla decisione 2007/777/CE per l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione destinati al consumo umano sottoposti al trattamento "A" continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(5)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2007/777/CE.

(7)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa all'Etiopia, sono inserite le righe seguenti:

"GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Guernsey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX"

b)

dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

"IM

Isola di Man

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX"

c)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

"JE

Jersey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX"


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/116


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1773 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona

[notificata con il numero C(2019) 7643]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione una domanda volta ad ottenere la determinazione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE, indicando che tale domanda concerne anche le dipendenze della Corona. La domanda era corredata, per tale paese e per le dipendenze della Corona, delle pertinenti informazioni relative ai criteri e ai fattori di rischio potenziali di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001.

(4)

La Scozia è attualmente classificata nella categoria di rischio trascurabile, ma il 18 ottobre 2018 in tale regione del Regno Unito è stato confermato un nuovo caso di BSE. Di conseguenza la Scozia non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda la categoria di rischio trascurabile. La Scozia dovrebbe quindi essere classificata nella categoria di rischio controllato.

(5)

In ragione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE l’Irlanda del Nord può essere considerata a rischio trascurabile, mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona possono essere considerati a rischio controllato di BSE.

(6)

Di conseguenza, tenendo conto delle informazioni specifiche di cui sopra e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, l’Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell’elenco di regioni di paesi terzi di cui all’allegato, lettera A, della decisione 2007/453/CE della Commissione (3), mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare alla lettera B di tale allegato relativo alla classificazione di paesi o regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato di tale decisione.

(7)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019. Tuttavia essa non dovrebbe applicarsi se in tale data il diritto dell’Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/453/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

Belgio

Bulgaria

Cechia

Danimarca

Germania

Estonia

Croazia

Italia

Cipro

Lettoni

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Spagna

Finlandia

Svezia

Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Paesi terzi

Argentina

Australia

Brasile

Cile

Colombia

Costa Rica

India

Israele

Giappone

Namibia

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Perù

Singapore

Stati Uniti

Uruguay

Regioni di paesi terzi

Irlanda del Nord

B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

Irlanda

Grecia

Francia

Paesi terzi

Canada

Guernsey

Isola di Man

Jersey

Messico

Nicaragua

Corea del Sud

Taiwan

Regno Unito, ad eccezione della regione dell’Irlanda del Nord

C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

Paesi o regioni non elencati alla lettera A o B.

»

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/120


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1774 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2019) 7644]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").

(2)

La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, rispetterà le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/137/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti di essi, di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma di animali domestici della specie suina.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29).


ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la riga seguente:

"GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"

 


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/123


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1775 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione sperma di animali della specie bovina

[notificata con il numero C(2019) 7647]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").

(2)

La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2011/630/UE per l’introduzione nell’Unione di partite di sperma di animali della specie bovina continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE autorizzati a introdurre nell’Unione partite di sperma di animali della specie bovina.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).


ALLEGATO

La tabella di cui all’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 

 

GG

Guernsey»

 

 

b)

dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey»