ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 266

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
18 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALII

 

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Regolamento n. 17 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta 2019/1723

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Regolamento n. 80 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi 2019/1724

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALII

18.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/1


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 17 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta 2019/1723

Comprendente tutti i testi validi fino a:

serie di modifiche 09 — data di entrata in vigore: 28 maggio 2019

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni

6.

Prove

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.

Modifiche del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e/o i poggiatesta

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Istruzioni per l’uso

12.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

13.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1.

Notifica

2.

Esempi di marchi di omologazione

3.

Procedura per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore

4.

Determinazione dell’altezza e della larghezza dei poggiatesta

5.

Particolari delle linee tracciate nell’ambito delle prove e delle misurazioni eseguite durante le prove

6.

Procedura di prova per la verifica della dissipazione dell’energia

7.

Metodo di prova della resistenza degli ancoraggi e dei dispositivi di regolazione, bloccaggio e spostamento dei sedili

8.

Determinazione della dimensione «a» delle discontinuità dei poggiatesta

9.

Procedura di prova per i dispositivi aventi funzione protettiva nei confronti degli occupanti in caso di spostamento dei bagagli

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica:

a)

ai veicoli delle categorie M1 e N (1) relativamente alla resistenza dei sedili e dei relativi ancoraggi e poggiatesta;

b)

ai veicoli delle categorie M2 e M3 (1) relativamente ai sedili che non rientrano nel regolamento n. 80 per quanto concerne la loro resistenza e la resistenza dei relativi ancoraggi e poggiatesta;

c)

ai veicoli della categoria M1 relativamente alla conformazione delle parti posteriori degli schienali e dei dispositivi di protezione degli occupanti dai pericoli derivanti dallo spostamento dei bagagli in caso di urto frontale.

Non si applica ai veicoli relativamente ai sedili orientati lateralmente o all’indietro e ai poggiatesta montati su tali sedili.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.    «omologazione di un veicolo», l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei relativi ancoraggi, la conformazione delle parti posteriori degli schienali e le caratteristiche dei poggiatesta;

2.2.    «tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che hanno in comune alcune caratteristiche essenziali, quali:

2.2.1.   struttura, forma, dimensioni, materiali e massa dei sedili, che possono peraltro differire per rivestimento e colore. Differenze non superiori al 5 % della massa del tipo di sedile omologato non sono considerate significative;

2.2.2.   tipologia e dimensioni dei dispositivi di regolazione, di spostamento e di bloccaggio degli schienali, dei sedili e delle relative parti;

2.2.3.   tipologia e dimensioni degli ancoraggi dei sedili;

2.2.4.   dimensioni, struttura, materiali e imbottitura dei poggiatesta, che possono peraltro differire per colore e rivestimento;

2.2.5.   tipologia e dimensioni degli attacchi dei poggiatesta e caratteristiche delle parti del veicolo alle quali sono fissati i poggiatesta, nel caso dei poggiatesta separati;

2.3.    «sedile», struttura, completa di rivestimento, che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, atta a far sedere un adulto. A seconda del suo orientamento, un sedile è definito come segue:

2.3.1.    «sedile orientato in avanti», sedile, utilizzabile mentre il veicolo è in movimento, orientato nella direzione di marcia del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo inferiore a +10 ° o -10 ° con il piano verticale di simmetria del veicolo;

2.3.2.    «sedile orientato all’indietro», sedile, utilizzabile mentre il veicolo è in movimento, orientato nella direzione contraria a quella di marcia del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo inferiore a +10 ° o -10 ° con il piano verticale di simmetria del veicolo;

2.3.3.    «sedile rivolto verso un lato del veicolo», sedile, utilizzabile mentre il veicolo è in movimento, rivolto verso un lato del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo di 90 ° (± 10 °) con il piano verticale di simmetria del veicolo;

2.4.    «sedile a panchina», struttura, completa di guarnizione, che offre più posti a sedere per adulti;

2.5.    «ancoraggio», il sistema di fissaggio dell’insieme del sedile alla struttura del veicolo, comprensivo delle parti interessate della struttura del veicolo;

2.6.    «dispositivo di regolazione», il dispositivo che consente di regolare il sedile o le sue parti in una posizione adatta alla morfologia dell’occupante che vi prende posto. In particolare, tale dispositivo deve consentire:

2.6.1.   lo spostamento in senso longitudinale;

2.6.2.   lo spostamento in altezza;

2.6.3.   lo spostamento angolare;

2.7.    «dispositivo di spostamento», dispositivo che consente lo spostamento o la rotazione del sedile o di una sua parte, senza posizioni intermedie fisse, per agevolare l’accesso allo spazio retrostante;

2.8.    «dispositivo di bloccaggio», dispositivo che assicura il mantenimento nella posizione d’uso del sedile e delle sue parti;

2.9.    «strapuntino», sedile, normalmente ripiegato e facilmente fruibile, destinato a un uso occasionale;

2.10.    «piano trasversale», piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.11.    «piano longitudinale», piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.12.    «poggiatesta», dispositivo teso a limitare lo spostamento all’indietro della testa di un occupante adulto rispetto al tronco, in modo da ridurre il rischio di lesione delle vertebre cervicali in caso di incidente;

2.12.1.    «poggiatesta integrato», poggiatesta costituito dalla parte superiore dello schienale del sedile. Sono tali i poggiatesta corrispondenti alla definizione del punto 2.12.2 o del punto 2.12.3 che possono essere asportati dal sedile o dalla struttura del veicolo solo con l’uso di attrezzi o rimovendo parzialmente o del tutto il rivestimento del sedile;

2.12.2.    «poggiatesta amovibile», poggiatesta, costituito da un elemento separabile dal sedile, che si innesta mediante accoppiamento geometrico nella struttura dello schienale;

2.12.3.    «poggiatesta separato», poggiatesta, costituito da un elemento separato dal sedile, che si innesta mediante accoppiamento geometrico nella struttura del veicolo;

2.13.    «punto R», il punto di riferimento del sedile di cui all’appendice 3 del presente regolamento;

2.14.    «linea di riferimento», la linea che si trova sul manichino riprodotto nell’allegato 3, appendice 1, figura 1, del presente regolamento;

2.15.    «sistema di separazione», accessori o dispositivi che, insieme agli schienali, proteggono gli occupanti in caso di spostamento dei bagagli. Un sistema di separazione può, per esempio, essere costituito da una rete o da una griglia posta al di sopra degli schienali in posizione eretta o piegata. I poggiatesta montati in serie su veicoli muniti di tali accessori o dispositivi sono da considerarsi come facenti parte del sistema di separazione. Un sedile munito di poggiatesta, tuttavia, non deve considerato di per sé un sistema di separazione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.   La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in triplice copia e delle seguenti informazioni:

3.2.1.   una descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda le caratteristiche dei sedili, dei relativi ancoraggi e dei dispositivi di regolazione, spostamento e bloccaggio;

3.2.1.1.   eventualmente, una descrizione dettagliata e/o disegni del sistema di separazione;

3.2.2.   disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliata, dei sedili, dei relativi ancoraggi al veicolo e dei dispositivi di regolazione, spostamento e bloccaggio;

3.2.3.   nel caso dei sedili con poggiatesta amovibile:

3.2.3.1.   una descrizione dettagliata del poggiatesta, in cui sia indicata in particolare la natura del materiale o dei materiali utilizzati per l’imbottitura;

3.2.3.2.   una descrizione dettagliata della posizione, del tipo di sostegno e degli attacchi per il fissaggio del poggiatesta al sedile;

3.2.4.   in caso di poggiatesta separato:

3.2.4.1.   una descrizione dettagliata del poggiatesta, in cui sia indicata in particolare la natura del materiale o dei materiali utilizzati per l’imbottitura;

3.2.4.2.   una descrizione dettagliata della posizione, del tipo di sostegno e degli attacchi per il fissaggio del poggiatesta alla struttura del veicolo.

3.3.   Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato quanto segue:

3.3.1.   un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che il servizio tecnico ritiene necessarie per le prove di omologazione;

3.3.2.   una serie ulteriore dei sedili montati sul veicolo, con i relativi ancoraggi.

3.3.3.   nel caso dei veicoli che dispongono di sedili dotati o dotabili di poggiatesta, oltre a quanto indicato ai punti 3.3.1. e 3.3.2:

3.3.3.1.   in caso di poggiatesta amovibili: una serie ulteriore dei sedili, muniti dei poggiatesta presenti nel veicolo, con i relativi ancoraggi;

3.3.3.2.   in caso di poggiatesta separati: una serie ulteriore dei sedili montati sul veicolo, con i relativi ancoraggi, una serie ulteriore dei relativi poggiatesta e la parte della struttura del veicolo alla quale viene fissato il poggiatesta, oppure la struttura completa.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le relative prescrizioni (sedili dotati o dotabili di poggiatesta), l’omologazione del tipo di veicolo in questione deve essere rilasciata.

4.2.   A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 09, corrispondenti alla serie di modifiche 09) devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un veicolo dello stesso tipo munito di sedili o di poggiatesta di altro tipo o di sedili ancorati diversamente al veicolo (ciò vale per sedili con e senza poggiatesta), o a un veicolo di altro tipo.

4.3.   Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1.   un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.4.2.   il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1;

4.4.3.   tuttavia, se il veicolo dispone di uno o più sedili dotati o dotabili di poggiatesta omologati perché rispettano le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2, il numero del presente regolamento deve essere seguito dalle lettere «RA». Nella scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento deve essere indicato quali sedili del veicolo sono dotati o dotabili di poggiatesta. Il marchio deve inoltre attestare che tutti gli altri sedili del veicolo non dotati né dotabili di poggiatesta sono omologati e rispettano le prescrizioni di cui al punto 5.1 del presente regolamento.

4.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in questo caso i numeri del regolamento e dell’omologazione e i simboli supplementari relativi a tutti i regolamenti ai sensi dei quali l’omologazione è stata rilasciata nel rispettivo paese in base al presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione deve essere posto sulla targhetta dei dati applicata dal costruttore o accanto ad essa.

4.8.   Nell’allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI

5.1.   Prescrizioni generali

5.1.1.   È vietato montare sedili orientati lateralmente nei veicoli delle categorie M1, N1, M2 (di classe II, III e B) e M3 con massa tecnicamente ammissibile a pieno carico non superiore alle 10 tonnellate (di classe II, III e B).

5.1.2.   Il punto precedente non vale per le ambulanze o i veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai vigili del fuoco e alle forze addette al mantenimento dell’ordine pubblico.

5.2.   Prescrizioni generali applicabili a tutti i sedili dei veicoli della categoria M1  (3)

5.2.1.   Ogni dispositivo di regolazione e di spostamento deve incorporare un sistema di bloccaggio che entri in funzione automaticamente.

Non sono necessari dispositivi di bloccaggio dei braccioli o di altri elementi di conforto salvo il caso in cui la presenza di detti dispositivi possa essere causa di rischi aggiuntivi di lesioni per gli occupanti in caso di collisione.

Quando sono occupati, gli strapuntini devono bloccarsi automaticamente nella posizione d’uso.

5.2.2.   Il comando di sbloccaggio di un dispositivo di cui al punto 2.7 deve essere posto sulla parte esterna del sedile, in prossimità della porta. Deve essere facilmente accessibile, anche per l’occupante del sedile situato immediatamente dietro il sedile in questione.

5.2.3.   Le parti posteriori dei sedili situati nella zona 1 di cui al punto 6.8.1.1 devono superare la prova di dissipazione dell’energia in conformità alle prescrizioni dell’allegato 6 del presente regolamento.

5.2.3.1.   Questa prescrizione è considerata soddisfatta se nelle prove eseguite con il procedimento di cui all’allegato 6 del presente regolamento la decelerazione del simulacro della testa non supera 80 g per più di 3 ms ininterrotti. Inoltre, nessuno spigolo pericoloso deve formarsi durante la prova né permanere dopo la stessa.

5.2.3.2.   Le prescrizioni del punto 5.2.3 non si applicano ai sedili più arretrati, ai sedili a schienali opposti o ai sedili conformi alle disposizioni del regolamento n. 21, «Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne» (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.20/Rev.2, come modificato da ultimo).

5.2.4.   La superficie delle parti posteriori dei sedili non deve presentare asperità pericolose o spigoli vivi che possano aumentare il rischio o la gravità delle lesioni degli occupanti. Tale prescrizione è considerata soddisfatta se le superfici delle parti posteriori dei sedili sottoposti alla prova nelle condizioni indicate al punto 6.1 presentano raggi di curvatura non inferiori a:

2,5 mm nella zona 1,

5,0 mm nella zona 2,

3,2 mm nella zona 3.

Dette zone sono definite al punto 6.8.1.

5.2.4.1.   Questa prescrizione non si applica:

5.2.4.1.1.   alle parti delle varie zone che presentano una sporgenza inferiore a 3,2 mm dalla superficie circostante, che in questo caso devono presentare spigoli smussati, a condizione che l’altezza della sporgenza non superi la metà della sua larghezza;

5.2.4.1.2.   ai sedili più arretrati, ai sedili a schienali opposti o ai sedili conformi alle disposizioni del regolamento n. 21, «Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne» (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.20/Rev.2, come modificato da ultimo);

5.2.4.1.3.   alle parti posteriori dei sedili situati al di sotto di un piano orizzontale che passa per il punto R più basso di ciascuna fila di sedili. (Se le file di sedili non hanno la stessa altezza, a partire dal lato posteriore, il piano deve essere rivolto verso l’alto o verso il basso per formare un gradino verticale passante per il punto R della fila di sedili situati immediatamente davanti);

5.2.4.1.4.   agli elementi del tipo «griglia flessibile».

5.2.4.2.   Nella zona 2, definita al punto 6.8.1.2, le superfici possono presentare raggi inferiori a 5 mm, ma non inferiori a 2,5 mm, purché superino la prova di dissipazione dell’energia di cui all’allegato 6 del presente regolamento. Inoltre, dette superfici devono essere imbottite per evitare il contatto diretto della testa con la struttura del sedile.

5.2.4.3.   Se le zone di cui sopra contengono parti rivestite di materiale di durezza inferiore a 50 Shore A, le prescrizioni precedenti, escluse quelle relative alla prova di dissipazione dell’energia di cui all’allegato 6, si applicano solo alle parti rigide.

5.2.5.   Durante e dopo le prove di cui ai punti 6.2 e 6.3 non devono essere riscontrati cedimenti dell’armatura del sedile, del relativo ancoraggio o dei dispositivi di regolazione, di spostamento o di bloccaggio. Sono ammesse deformazioni permanenti, comprese eventuali rotture, purché né le une né le altre aumentino il rischio di lesioni in caso di collisione e siano rispettati i carichi prescritti.

5.2.6.   Nel corso delle prove descritte al punto 6.3 e nell’allegato 9, punto 2.1, del presente regolamento, i dispositivi di bloccaggio non devono allentarsi.

5.2.7.   Dopo le prove, i dispositivi di spostamento intesi a facilitare l’accesso degli occupanti devono essere in condizione di funzionare; devono altresì poter essere sbloccati almeno una volta e consentire lo spostamento del sedile o della parte del sedile cui sono destinati.

Tutti gli altri dispositivi di spostamento e di regolazione e i relativi dispositivi di bloccaggio non devono necessariamente essere in condizione di funzionare.

Nel caso dei sedili dotati di poggiatesta, la resistenza dello schienale e dei relativi dispositivi di bloccaggio è considerata soddisfare le prescrizioni del punto 6.2 se dopo la prova descritta al punto 6.4.3.6 non risultano rotture del sedile o dello schienale; altrimenti occorre dimostrare che il sedile è in grado di soddisfare le prescrizioni per la prova di cui al punto 6.2.

Nel caso dei sedili (o delle panchine) aventi un numero di posti a sedere superiore al numero dei poggiatesta, e qualora il costruttore scelga di non applicare la forza di 53 daNm durante la prova di cui al punto 6.4, oltre alla prova di cui al punto 6.4 deve essere eseguita anche la prova di resistenza dello schienale di cui al punto 6.2.

5.3.   Prescrizioni generali applicabili ai sedili dei veicoli delle categorie N1, N2 e N3 e ai sedili dei veicoli delle categorie M2 e M3 che non sono oggetto del regolamento n. 80.

Eccezion fatta per le disposizioni del punto 5.1, le prescrizioni si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.

5.3.1.   I sedili e i sedili a panchina devono essere fissati saldamente al veicolo.

5.3.2.   I sedili scorrevoli e a panchina devono potersi bloccare automaticamente in tutte le posizioni previste.

5.3.3.   Gli schienali regolabili devono poter essere bloccati in tutte le posizioni previste.

5.3.4.   Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono dotati di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione d’uso degli occupanti.

Queste prescrizioni non si applicano agli strapuntini montati negli spazi per sedie a rotelle o nelle zone destinate ai passeggeri in piedi dei veicoli di categoria M2 o M3 classe I, II o A, nonché agli strapuntini installati nei corridoi di accesso dei veicoli di categoria M2 o M3.

5.4.   Montaggio dei poggiatesta

5.4.1.   Tutti i sedili anteriori laterali dei veicoli della categoria M1 devono essere dotati di poggiatesta. Si possono omologare ai sensi del presente regolamento anche i sedili, muniti di poggiatesta, destinati ad altri posti a sedere e ad altre categorie di veicoli.

5.4.2.   Tutti i sedili anteriori laterali dei veicoli della categoria M2 con massa massima non superiore a 3 500 kg e della categoria N1 devono essere dotati di poggiatesta; i poggiatesta montati su tali veicoli devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento n. 25 quale modificato dalla serie di modifiche 04.

5.5.   Prescrizioni particolari per i sedili dotati o dotabili di poggiatesta

5.5.1.   La presenza del poggiatesta non deve costituire un rischio supplementare per gli occupanti del veicolo. In particolare, il poggiatesta non deve presentare, in nessuna posizione di utilizzo, asperità pericolose né spigoli vivi tali da aumentare il rischio di lesioni per gli occupanti o la gravità di tali lesioni.

5.5.1.1.   Le parti anteriore e posteriore dei poggiatesta situati nella zona 1 di cui al punto 6.8.1.1.3 devono essere imbottite, onde evitare che la testa venga direttamente a contatto con elementi della struttura, e devono soddisfare le prescrizioni del punto 5.2.4.

5.5.1.2.   Le parti anteriore e posteriore dei poggiatesta situati nella zona 2 di cui al punto 6.8.1.2 devono essere imbottite, onde evitare che la testa venga direttamente a contatto con elementi della struttura, e devono soddisfare le prescrizioni del punto 5.2.4 applicabili alle parti posteriori dei sedili della zona 2. Nel caso dei poggiatesta integrati nello schienale, come parte anteriore del poggiatesta si considera il settore situato al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento a 540 mm dal punto R e tra due piani verticali longitudinali a 85 mm da ciascun lato della linea di riferimento.

5.5.2.   Le parti anteriore e posteriore dei poggiatesta situati nella zona 1, di cui al punto 6.8.1.1.3, devono superare la prova di assorbimento dell’energia.

5.5.2.1.   Questa prescrizione è considerata soddisfatta se nelle prove eseguite con il procedimento di cui all’allegato 6 la decelerazione del simulacro della testa non supera 80 g per più di 3 ms ininterrotti. Inoltre, nessuno spigolo pericoloso deve formarsi durante la prova né permanere dopo la stessa.

5.5.3.   Le prescrizioni dei punti 5.5.1 e 5.5.2 non si applicano alla parte posteriore dei poggiatesta destinati a sedili dietro i quali non sono previsti posti a sedere.

5.5.4.   I poggiatesta devono essere fissati ai sedili o alla struttura del veicolo in modo che, sotto la pressione esercitata dal simulacro della testa durante la prova, nessuna parte rigida e pericolosa sporga dalla loro imbottitura e dagli attacchi dello schienale.

5.5.5.   I sedili dotati di poggiatesta sono considerati soddisfare le disposizioni del punto 5.2.3, previa intesa con il servizio tecnico, se soddisfano le disposizioni del punto 5.5.2.

5.6.   Altezza dei poggiatesta

5.6.1.   L’altezza dei poggiatesta deve essere misurata come indicato al punto 6.5.

5.6.2.   Nel caso dei poggiatesta non regolabili in altezza, l’altezza non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri sedili.

5.6.3.   Per i poggiatesta regolabili in altezza:

5.6.3.1.   l’altezza non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri sedili; questo valore deve essere ottenuto in una posizione compresa tra quella più alta e quella più bassa consentite dal dispositivo di regolazione;

5.6.3.2.   non deve essere possibile una posizione d’uso di altezza inferiore a 750 mm;

5.6.3.3.   nel caso dei sedili diversi dai sedili anteriori, è ammesso che i poggiatesta possano abbassarsi a un’altezza inferiore a 750 mm, purché per l’occupante sia chiaro che tale posizione non rientra tra quelle d’uso del poggiatesta;

5.6.3.4.   per i sedili anteriori è ammesso che i poggiatesta possano posizionarsi automaticamente, quando il sedile non è occupato, a un’altezza inferiore a 750 mm, purché tornino automaticamente nella posizione d’uso quando il sedile viene occupato.

5.6.4.   Le dimensioni di cui ai punti 5.6.2 e 5.6.3.1 possono essere inferiori a 800 mm nel caso dei sedili anteriori e a 750 mm nel caso degli altri sedili al fine di lasciare uno spazio libero sufficiente tra il poggiatesta e la superficie interna del tetto, dei finestrini o di una parte qualsiasi della struttura del veicolo. Lo spazio libero non deve tuttavia superare i 25 mm. Nel caso dei sedili dotati di dispositivi di spostamento e/o di regolazione, quanto sopra si applica a tutte le posizioni del sedile. Inoltre, in deroga al punto 5.6.3.2, non deve essere possibile ottenere una posizione d’uso del sedile di altezza inferiore a 700 mm.

5.6.5.   In deroga alle prescrizioni sull’altezza di cui ai punti 5.6.2 e 5.6.3.1, l’altezza dei poggiatesta destinati ai sedili o ai posti a sedere posteriori centrali non deve essere inferiore a 700 mm.

5.7.   Nel caso dei sedili dotati o dotabili di poggiatesta, devono essere rispettate le disposizioni di cui ai punti 5.2.3 e 5.5.2.

5.7.1.   Per i poggiatesta regolabili in altezza, l’altezza della parte del dispositivo su cui poggia la testa, misurata come descritto al punto 6.5, non deve essere inferiore a 100 mm.

5.8.   Per i poggiatesta non regolabili in altezza, tra il poggiatesta e lo schienale non devono esservi discontinuità di entità superiore a 60 mm. Se regolabile in altezza, nella posizione più bassa il poggiatesta non deve distare più di 25 mm dall’estremità superiore dello schienale. Per le panchine o i sedili regolabili in altezza dotati di poggiatesta separati, detta prescrizione deve essere soddisfatta per tutte le posizioni della panchina o del sedile.

5.9.   Per i poggiatesta integrati nello schienale del sedile, la zona da considerare è:

al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 540 mm dal punto R;

delimitata dai due piani verticali longitudinali che passano a 85 mm di distanza dai due lati della linea di riferimento. In tale zona sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla loro forma, possono presentare un valore «a», misurato come indicato al punto 6.7, superiore a 60 mm purché dopo la prova supplementare di cui al punto 6.4.3.3.2 continuino a essere soddisfatte le prescrizioni del punto 5.12.

5.10.   Per i poggiatesta regolabili in altezza sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla loro forma, possono presentare, sulla parte del dispositivo che serve da poggiatesta, un valore «a», misurato come indicato al punto 6.7, superiore a 60 mm purché dopo la prova supplementare di cui al punto 6.4.3.3.2 continuino a essere soddisfatte le prescrizioni del punto 5.12.

5.11.   La larghezza del poggiatesta deve essere tale da offrire un sostegno adeguato alla testa di una persona seduta normalmente. In base alla procedura descritta al punto 6.6, il poggiatesta deve coprire un’area di larghezza non inferiore a 85 mm su ciascun lato del piano verticale mediano del sedile cui è destinato il poggiatesta.

5.12.   Il poggiatesta e il relativo ancoraggio devono essere tali che lo spostamento massimo X della testa all’indietro consentito dal poggiatesta, misurato con il procedimento statico di cui al punto 6.4.3, sia inferiore a 102 mm.

5.13.   Poggiatesta e relativo ancoraggio devono essere abbastanza resistenti da resistere, senza rompersi, al carico indicato al punto 6.4.3.6. Per i poggiatesta integrati nello schienale, le prescrizioni del presente punto si applicano alla parte della struttura dello schienale posta al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento a 540 mm dal punto R.

5.14.   Se il poggiatesta è regolabile, la sua altezza massima di utilizzo non deve poter essere superata senza un intervento deliberato da parte dell’utilizzatore, distinto da qualsiasi atto necessario per la regolazione del poggiatesta.

5.15.   Si considera che la resistenza dello schienale e dei relativi dispositivi di bloccaggio soddisfa le prescrizioni del punto 6.2 se dopo l’esecuzione della prova di cui al punto 6.4.3.6 non si rilevano rotture del sedile o dello schienale; altrimenti occorre dimostrare che il sedile è in grado di soddisfare le prescrizioni per la prova di cui al punto 6.2.

5.16.   Prescrizioni speciali relative alla protezione degli occupanti in caso di spostamento dei bagagli

5.16.1.   Schienali

Gli schienali e/o i poggiatesta collocati in modo da costituire il limite anteriore del vano bagagli quando tutti i sedili sono installati nella normale posizione d’uso indicata dal costruttore devono essere sufficientemente resistenti da proteggere gli occupanti dallo spostamento dei bagagli in caso di urto frontale. Tale prescrizione è soddisfatta se durante e dopo la prova di cui all’allegato 9 gli schienali dei sedili non si spostano e i meccanismi di bloccaggio restano al loro posto. La deformazione degli schienali e dei relativi giunti di fissaggio durante la prova è tuttavia permessa se il profilo anteriore delle parti degli schienali e/o dei poggiatesta sottoposti a prova di durezza superiore a 50 Shore A non avanza oltre un piano verticale trasversale che attraversa:

a)

un punto situato 150 mm davanti al punto R del sedile in questione, per le parti del poggiatesta;

b)

un punto situato 100 mm davanti al punto R del sedile in questione, per le parti dello schienale;

sono escluse le fasi di rimbalzo delle masse di prova.

Per i poggiatesta integrati, il limite tra poggiatesta e schienale è definito dal piano perpendicolare alla linea di riferimento distante 540 mm dal punto R.

Per ogni sedile o posto a sedere che costituisce il limite anteriore del vano bagagli, le misurazioni devono essere effettuate tutte sul piano mediano longitudinale del sedile o del posto a sedere corrispondente.

Durante la prova descritta nell’allegato 9, le masse di prova devono restare dietro lo schienale o gli schienali in questione. In caso di danni al riavvolgitore di una cintura di sicurezza, si deve verificare se il riavvolgitore si è bloccato in conseguenza della prova oppure se può essere bloccato tirando manualmente la cintura.

5.16.2.   Sistemi di separazione

Su richiesta del produttore del veicolo è possibile effettuare la prova descritta nell’allegato 9 con i sistemi di separazione montati, qualora siano di serie per quel particolare tipo di veicolo.

I sistemi di separazione (reti o griglie) situati sopra gli schienali messi nella normale posizione d’uso devono essere sottoposti a prova in conformità al punto 2.2 dell’allegato 9.

Tale prescrizione è soddisfatta se durante la prova i sistemi di separazione non si spostano. La deformazione dei sistemi di separazione durante la prova è tuttavia permessa se il profilo anteriore degli elementi di separazione, comprese le parti degli schienali e/o dei poggiatesta sottoposti a prova di durezza superiore a 50 Shore A, non avanza oltre un piano verticale trasversale che attraversa:

a)

un punto situato 150 mm davanti al punto R del sedile in questione, per le parti del poggiatesta;

b)

un punto situato 100 mm davanti al punto R del sedile in questione, per le parti dello schienale e del sistema di separazione, qualora non si tratti del poggiatesta.

Per i poggiatesta integrati, il limite tra il poggiatesta e lo schienale è quello indicato al punto 5.16.1.

Per ogni sedile o posto a sedere che costituisce il limite anteriore del vano bagagli, le misurazioni devono essere effettuate tutte sul piano mediano longitudinale del sedile o del posto a sedere corrispondente.

Dopo la prova, non devono presentarsi asperità pericolose o spigoli vivi che aumentino il rischio o la gravità delle lesioni degli occupanti. In caso di danni al riavvolgitore di una cintura di sicurezza, si deve verificare se il riavvolgitore è già bloccato oppure se può essere bloccato tirando manualmente la cintura.

5.16.3.   Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5.16.1 e 5.16.2 non si applicano ai sistemi di ritenzione dei bagagli che si attivano automaticamente in caso di urto. Il costruttore è tenuto a dimostrare al servizio tecnico che la protezione offerta da tali sistemi è pari a quella descritta ai punti 5.16.1 e 5.16.2.

6.   PROVE

6.1.   Prescrizioni generali applicabili a tutte le prove

6.1.1.   Lo schienale del sedile, se regolabile, deve essere bloccato in una posizione inclinata all’indietro più vicina possibile a 25 ° rispetto alla verticale della linea di riferimento del tronco del manichino di cui all’allegato 3, salvo diversa indicazione del costruttore.

6.1.2.   Se un sedile, per dispositivo di bloccaggio e installazione, è identico o simmetrico a un altro sedile del veicolo, il servizio tecnico può sottoporre alla prova uno solo di tali sedili.

6.1.3.   Per i sedili con poggiatesta regolabili, le prove devono essere eseguite con i poggiatesta nella posizione più sfavorevole (generalmente quella più elevata) consentita dal rispettivo dispositivo di regolazione.

6.1.4.   Per la prova, gli strapuntini devono trovarsi nella posizione d’uso utilizzata dagli occupanti.

6.2.   Prova di resistenza dello schienale e dei relativi dispositivi di regolazione

6.2.1.   Alla parte superiore dell’armatura dello schienale deve essere applicata, tramite un elemento che simuli il dorso del manichino riprodotto nell’allegato 3 del presente regolamento, una forza orientata longitudinalmente all’indietro che produca un momento di 53 daNm rispetto al punto R. Per i sedili a panchina la cui armatura portante (compresa quella del poggiatesta) è tutta o in parte comune a più di un posto a sedere, la prova deve essere eseguita contemporaneamente per tutti i posti a sedere.

6.3.   Prova di resistenza dell’ancoraggio e dei dispositivi di regolazione, bloccaggio e spostamento dei sedili

6.3.1.   Applicare all’intera scocca del veicolo una decelerazione longitudinale orizzontale o, a scelta del richiedente, un’accelerazione di almeno 20 g per 30 millisecondi in una direzione per simulare una collisione frontale, conformemente alle prescrizioni dell’allegato 7, punto 1. In alternativa, se il costruttore ne fa richiesta, si può ricorrere all’impulso di prova di cui all’appendice dell’allegato 9.

6.3.2.   Applicare una decelerazione longitudinale o, a scelta del richiedente, un’accelerazione per simulare una collisione posteriore, conformemente alle prescrizioni del punto 6.3.1.

6.3.3.   Le prescrizioni dei punti 6.3.1 e 6.3.2 devono essere verificate per tutte le posizioni del sedile. Nel caso dei sedili dotati di poggiatesta regolabile, la prova deve essere eseguita con il poggiatesta messo nella posizione più sfavorevole (generalmente quella più elevata) consentita dal dispositivo di regolazione. Durante la prova, il sedile deve essere posizionato in modo che nessun fattore esterno possa impedire che i dispositivi di bloccaggio si sblocchino.

Tali condizioni sono ritenute soddisfatte se il sedile viene sottoposto alla prova dopo essere stato regolato nelle seguenti posizioni:

regolazione longitudinale fissata su una tacca o 10 mm dietro la normale posizione di guida o d’uso più avanzata indicata dal costruttore (per i sedili con regolazione verticale indipendente, la seduta deve essere messa nella posizione più alta);

regolazione longitudinale fissata su una tacca o 10 mm davanti alla normale posizione di guida o d’uso più arretrata indicata dal costruttore (per i sedili con regolazione verticale indipendente, la seduta deve essere messa nella posizione più bassa); se del caso, applicare le prescrizioni del punto 6.3.4.

6.3.4.   Se la sistemazione dei dispositivi di bloccaggio è tale che, per una posizione del sedile diversa da quelle indicate al punto 6.3.3, la ripartizione delle forze sui dispositivi di bloccaggio e sugli ancoraggi del sedile è più sfavorevole di quella risultante da una delle configurazioni di cui al punto 6.3.3, le prove devono essere eseguite per questa posizione più sfavorevole del sedile.

6.3.5.   Le condizioni di prova di cui al punto 6.3.1 sono soddisfatte se, a richiesta del costruttore, sono sostituite dalla prova d’urto dell’intero veicolo in ordine di marcia contro una barriera rigida, descritta nell’allegato 7, punto 2, del presente regolamento. In tale caso, il sedile deve essere regolato in modo che la distribuzione delle forze sull’ancoraggio sia la meno favorevole possibile, come stabilito ai punti 6.1.1, 6.3.3 e 6.3.4.

6.4.   Prova di efficienza del poggiatesta

6.4.1.   Se regolabile, il poggiatesta deve essere messo nella posizione più sfavorevole (generalmente quella più elevata) consentita dal dispositivo di regolazione.

6.4.2.   Per i sedili a panchina la cui armatura portante (compresa quella del poggiatesta) è tutta o in parte comune a più di un posto a sedere, la prova deve essere eseguita contemporaneamente per tutti i posti a sedere.

6.4.3.   Prova

6.4.3.1.   Tutti gli assi, comprese le proiezioni della linea di riferimento, devono essere tracciati sul piano verticale mediano del sedile o del posto a sedere interessato (cfr. allegato 5 del presente regolamento).

6.4.3.2.   La linea di riferimento spostata viene determinata applicando, alla parte che simula il dorso del manichino di cui all’allegato 3 del presente regolamento, una forza iniziale con un momento all’indietro di 37,3 daNm intorno al punto R. In caso di prova simultanea di sedili a panchina, il momento all’indietro deve essere applicato a tutti i posti a sedere della panchina contemporaneamente, a prescindere dal fatto che dispongano o meno di poggiatesta.

6.4.3.3.   Mediante una sfera di 165 mm di diametro, che simula una testa, applicare una forza iniziale con un momento di 37,3 daNm intorno al punto R perpendicolarmente alla linea di riferimento spostata e 65 mm sotto l’estremità superiore del poggiatesta; la linea di riferimento è mantenuta nella sua posizione spostata secondo quanto disposto al punto 6.4.3.2. In caso di prova simultanea di sedili a panchina, la forza deve essere applicata contemporaneamente a tutti i poggiatesta della panchina.

6.4.3.3.1.   Se la presenza di discontinuità impedisce l’applicazione della forza di cui al punto 6.4.3.3 a 65 mm dall’estremità superiore del poggiatesta, la distanza può essere ridotta in modo che l’asse di applicazione della forza attraversi l’asse centrale dell’elemento dell’armatura più vicino alla discontinuità.

6.4.3.3.2.   Nei casi di cui ai punti 5.9 e 5.10, la prova va ripetuta applicando a ogni discontinuità, con una sfera di 165 mm di diametro, una forza che:

attraversi il baricentro della più piccola delle sezioni della discontinuità, lungo piani trasversali paralleli alla linea di riferimento, e

produca un momento di 37,3 daNm intorno al punto R.

6.4.3.4.   Determinare la tangente Y alla testa sferica, parallela alla linea di riferimento spostata.

6.4.3.5.   Misurare la distanza X di cui al punto 5.11 tra la tangente Y e la linea di riferimento spostata.

6.4.3.6.   Per verificare l’efficacia del poggiatesta, aumentare la forza iniziale di cui ai punti 6.4.3.3 e 6.4.3.3.2 fino a un valore di 89 daN, purché non intervenga prima la rottura del sedile o dello schienale. Su richiesta del costruttore, il carico di cui al punto 6.4.3.2 è aumentato contemporaneamente a 53 daNm per i posti a sedere senza poggiatesta unicamente per consentire al contempo il rispetto dei punti 5.15 e 6.2.

6.5.   Determinazione dell’altezza del poggiatesta

6.5.1.   Tutte le linee, compresa la proiezione della linea di riferimento, devono essere tracciate nel piano verticale mediano del sedile o del posto a sedere interessato, la cui intersezione con il sedile determina il contorno del poggiatesta e dello schienale (cfr. figura 1 dell’allegato 4 del presente regolamento).

6.5.2.   Collocare sul sedile in posizione normale il manichino descritto nell’allegato 3 del presente regolamento.

6.5.3.   Tracciare quindi, nel piano indicato al punto 6.4.3.1, la proiezione per il sedile interessato della linea di riferimento del manichino riprodotto nell’allegato 3 del presente regolamento.

Tracciare la tangente S all’estremità superiore del poggiatesta, perpendicolarmente alla linea di riferimento.

6.5.4.   La distanza «h» dal punto R alla tangente S rappresenta l’altezza da prendere in considerazione per applicare le prescrizioni del punto 5.6.

6.6.   Determinazione della larghezza del poggiatesta (cfr. figura 2 dell’allegato 4 del presente regolamento)

6.6.1.   Il piano S1, perpendicolare alla linea di riferimento e posto 65 mm al di sotto della tangente S definita al punto 6.5.3, determina nel poggiatesta una sezione delimitata dal profilo esterno C.

6.6.2.   La larghezza del poggiatesta da prendere in considerazione per applicare le prescrizioni del punto 5.11 è la distanza «L» misurata nel piano S1 tra i piani verticali longitudinali P e P’.

6.6.3.   La larghezza del poggiatesta deve inoltre, se necessario, essere determinata nel piano perpendicolare alla linea di riferimento, 635 mm al di sopra del punto R del sedile; tale distanza va misurata lungo la linea di riferimento.

6.7.   Determinazione della distanza «a» delle discontinuità del poggiatesta (cfr. allegato 8 del presente regolamento)

6.7.1.   La distanza «a» per ciascuna discontinuità sulla parte anteriore del poggiatesta deve essere determinata mediante una sfera del diametro di 165 mm.

6.7.2.   La sfera deve essere posta a contatto con la discontinuità in un punto della zona di discontinuità che ne consenta la penetrazione massima senza applicarvi alcuna forza.

6.7.3.   La distanza tra i due punti di contatto della sfera con la discontinuità costituisce la distanza «a» da prendere in considerazione per la valutazione delle disposizioni di cui ai punti 5.9 e 5.10.

6.8.   Prove per la verifica della dissipazione dell’energia sugli schienali e i poggiatesta

6.8.1.   Le superfici delle parti posteriori dei sedili da verificare sono quelle situate nelle zone definite in appresso e che possono entrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro quando il sedile è montato nel veicolo.

6.8.1.1.   Zona 1

6.8.1.1.1.   Per i sedili separati senza poggiatesta, questa zona comprende la parte posteriore dello schienale compresa tra i piani verticali longitudinali situati a 100 mm da ambo i lati del piano mediano longitudinale della linea centrale del sedile e al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, 100 mm al di sotto dell’estremità superiore dello schienale.

6.8.1.1.2.   Per i sedili a panchina senza poggiatesta, questa zona è compresa tra i piani verticali longitudinali situati a 100 mm da ambo i lati del piano mediano longitudinale di ogni posto a sedere laterale definito dal costruttore e al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, 100 mm al di sotto dell’estremità superiore dello schienale del sedile.

6.8.1.1.3.   Per i sedili o i sedili a panchina dotati di poggiatesta, tale zona è compresa tra i piani verticali longitudinali situati a 70 mm da ambo i lati del piano mediano longitudinale del sedile o del posto a sedere interessato e al di sopra del piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 635 mm dal punto R. Per la prova, il poggiatesta, se regolabile, deve essere messo nella posizione più sfavorevole (generalmente quella più elevata) consentita dal dispositivo di regolazione.

6.8.1.2.   Zona 2

6.8.1.2.1.   Per i sedili o i sedili a panchina senza poggiatesta o con poggiatesta amovibile o separato, la zona 2 si estende al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 100 mm dall’estremità superiore dello schienale, senza comprendere le parti che rientrano nella zona 1.

6.8.1.2.2.   Per i sedili o i sedili a panchina con poggiatesta integrato, la zona 2 si estende al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 440 mm dal punto R del sedile o del posto a sedere interessato, senza comprendere le parti che rientrano nella zona 1.

6.8.1.3.   Zona 3

6.8.1.3.1.   La zona 3 è la parte dello schienale, del sedile o del sedile a panchina, situata al di sopra dei piani orizzontali definiti al punto 5.2.4.1.3, senza le parti che rientrano nelle zone 1 e 2.

6.9.   Metodi di prova equivalenti

Se viene applicato un metodo di prova diverso da quelli descritti ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.4 e nell’allegato 6, si deve dimostrarne l’equivalenza.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’accordo (scheda 1, E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

7.1.   Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo conforme al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui al punto 5. Riguardo ai poggiatesta di cui ai punti 2.12.2 e 2.12.3, il veicolo può comunque essere conforme al tipo di veicolo omologato anche se è commercializzato con sedili privi di poggiatesta.

7.2.   L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascun impianto di produzione. Tale autorità può anche effettuare controlli casuali sui veicoli fabbricati in serie, per verificare che rispettino le prescrizioni di cui al punto 5.

8.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   L’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se cessano di essere soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 7.1 o se i veicoli non superano i controlli di cui al punto 7.

8.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

9.   MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE PER QUANTO RIGUARDA I SEDILI, I RELATIVI ANCORAGGI E/O I POGGIATESTA

9.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo riguardante i sedili, i relativi ancoraggi e/o i relativi poggiatesta deve essere comunicata all’autorità che ha omologato il tipo di veicolo in questione. L’autorità di omologazione può quindi:

9.1.1.   ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, per cui si considera che il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

9.1.2.   ritenere che le modifiche non siano sufficientemente rilevanti, per i risultati di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4, da dover essere verificate con calcoli basati sui risultati della prova di omologazione; oppure

9.1.3.   chiedere un ulteriore verbale al servizio tecnico incaricato delle prove.

9.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche, deve essere comunicata alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

9.3.   L’autorità di omologazione che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

10.1.   Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione di un dispositivo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione l’autorità deve informare le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   ISTRUZIONI PER L’USO

11.1.   Per i sedili dotati di poggiatesta regolabili, i costruttori devono fornire istruzioni sulle modalità d’uso, regolazione, bloccaggio ed eventualmente rimozione dei poggiatesta.

12.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell’autorità che rilascia l’omologazione e alla quale devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 06, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modiche 06.

13.2.   Dal 1o ottobre 1999, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni solo se sono rispettate le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 06.

13.3.   Dal 1o ottobre 2001, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni non rilasciate a norma della serie di modifiche 06 del presente regolamento.

13.4.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 07, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modiche 07.

13.5.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 07, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione soltanto se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 07.

13.6.   Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 07, le omologazioni a norma del presente regolamento cessano di essere valide, tranne quelle per i tipi di veicoli conformi alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 07.

13.7.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 08, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modiche 08.

13.8.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 08, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione soltanto se sono rispettate le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 08.

13.9.   Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 08, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni non rilasciate in conformità alla serie di modifiche 08 del presente regolamento.

13.10.   Fatti salvi i punti 13.8 e 13.9, le omologazioni delle categorie di veicoli non interessate dalla serie di modifiche 08 restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

13.11.   Se le disposizioni nazionali in vigore al momento dell’adesione al presente regolamento non contengono prescrizioni che vietano i sedili orientati lateralmente, le parti contraenti possono continuare a consentire il montaggio di sedili orientati lateralmente ai fini dell’omologazione nazionale, nel qual caso tali categorie di autobus non possono essere omologate ai sensi del presente regolamento.

13.12.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 09, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare o di accettare omologazioni a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 09.

13.12.1.   Dal 1o settembre 2020, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate a norma delle serie di modifiche precedenti rilasciate per la prima volta alla data del 1o settembre 2020 o in data successiva.

13.12.2.   Fino al 1o settembre 2022, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono accettare le omologazioni a norma delle serie di modifiche precedenti rilasciate per la prima volta in data antecedente al 1o settembre 2020.

13.12.3.   Dal 1o settembre 2022, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate a norma delle serie di modifiche precedenti del presente regolamento.

13.12.4.   In deroga al punto 13.12.3, le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate a norma delle serie di modifiche precedenti del presente regolamento per i veicoli che non sono interessati dalle modifiche introdotte dalla serie di modifiche 09.

13.12.5.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare o estendere omologazioni a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/rev. 6, paragrafo 2 — http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 — http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  I veicoli della categoria M2 omologati a norma del presente regolamento invece che del regolamento n. 80 (conformemente al punto 1.2 di tale regolamento) devono soddisfare anche le prescrizioni del presente punto.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

(1)

Emessa da:

Nome dell’amministrazione:

Relativa a (2):

rilascio dell’omologazione

estensione dell’omologazione

rifiuto dell’omologazione

revoca dell’omologazione

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei relativi ancoraggi, nel caso dei sedili dotati o dotabili di poggiatesta o che non possono essere muniti di tali dispositivi, e le caratteristiche dei poggiatesta ai sensi del regolamento n. 17

Omologazione n. … Estensione n. …

1. Denominazione commerciale o marchio del veicolo …

2. Tipo di veicolo …

3. Nome e indirizzo del costruttore …

4. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore …

5. Descrizione dei sedili …

6. Numero di sedili dotati o dotabili di poggiatesta, regolabili o non regolabili …

7. Descrizione dei sistemi di regolazione, spostamento e bloccaggio del sedile o delle sue parti e del sistema di protezione degli occupanti in caso di spostamento dei bagagli: …

8. Descrizione degli ancoraggi dei sedili: …

9. Posizione longitudinale dei sedili durante le prove: …

10. Tipo di dispositivo: decelerazione/accelerazione (2)

11. Veicolo presentato per l’omologazione in data: …

12. Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione: …

13. Data del verbale rilasciato da tale servizio: …

14. Numero del verbale rilasciato da tale servizio: …

15. Osservazioni …

16. Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (2)

17. Motivi dell’eventuale estensione dell’omologazione: …

18. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo: …

19. Luogo: …

20. Data: …

21. Firma: …

Image 2

22. Alla presente notifica sono allegati i documenti che seguono, provvisti del numero di omologazione di cui sopra:

disegni, diagrammi e progetti dei sedili, dei relativi ancoraggi al veicolo, dei sistemi di regolazione e spostamento dei sedili e delle relative parti e dei dispositivi di bloccaggio;

fotografie dei sedili, dei relativi ancoraggi, dei sistemi di regolazione e spostamento dei sedili e delle relative parti, dei dispositivi di bloccaggio e del sistema supplementare di protezione degli occupanti in caso di spostamento dei bagagli.

Nota: nel caso dei sedili dotati di poggiatesta di cui ai punti 2.12.2 e 2.12.3 del presente regolamento, il poggiatesta deve essere visibile su tutti i disegni, i diagrammi e le fotografie.

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. disposizioni sull’omologazione contenute nel regolamento).

(2) Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. i punti 4.4, 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 del presente regolamento)

Veicolo con almeno un sedile dotato o dotabile di poggiatesta

Image 3

a = almeno 8 mm.

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, relativamente alla resistenza dei sedili dotati o dotabili di poggiatesta e alle caratteristiche dei poggiatesta, nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 17 con il numero di omologazione 092439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che, al momento dell’omologazione, il regolamento già conteneva la serie di modifiche 09. Il marchio di omologazione di cui sopra attesta inoltre che il tipo di veicolo è stato omologato a norma del regolamento n. 17 per quanto riguarda la resistenza dei sedili del veicolo che non sono dotati né dotabili di poggiatesta.

MODELLO B

(cfr. i punti 4.4, 4.4.1 e 4.4.2 del presente regolamento)

Veicolo con sedili non dotati né dotabili di poggiatesta

Image 4

a = almeno 8 mm.

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione possiede sedili non dotati né dotabili di poggiatesta e che, relativamente alla resistenza dei sedili e dei relativi ancoraggi, è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 17 con il numero di omologazione 092439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che, al momento dell’omologazione, il regolamento già conteneva la serie di modifiche 09.

MODELLO C

(cfr. il punto 4.5 del presente regolamento)

Veicolo con almeno un sedile dotato o dotabile di poggiatesta

Image 5

a = almeno 8 mm.

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione possiede almeno un sedile dotato o dotabile di poggiatesta e che è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma dei regolamenti n. 17 e n. 33 (1).

I numeri di omologazione indicano che, alle date del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 17 comprendeva la serie di modifiche 09, mentre il regolamento n. 33 era nella sua versione originale. Il marchio di omologazione di cui sopra attesta inoltre che il tipo di veicolo è stato omologato a norma del regolamento n. 17 per quanto riguarda la resistenza dei sedili del veicolo che non sono dotati né dotabili di poggiatesta.

MODELLO D

(cfr. il punto 4.5 del presente regolamento)

Veicolo con sedili non dotati né dotabili di poggiatesta

Image 6

a = almeno 8 mm.

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione possiede sedili non dotati né dotabili di poggiatesta e che è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma dei regolamenti n. 17 e n. 33 (1). I numeri di omologazione indicano che, alle date di rilascio dell’omologazione, il regolamento n. 17 comprendeva le serie di modifiche 09, mentre il regolamento n. 33 era ancora nella versione originale.


(1)  Il secondo numero è riportato solo a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO «H» E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE DEI VEICOLI A MOTORE (1)

Appendice 1

Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» (1)

Appendice 2

Sistema di riferimento tridimensionale (1)

Appendice 3

Dati di riferimento dei posti a sedere (1)


(1)  La procedura è descritta nell’allegato 1 e relative appendici 1, 2 e 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 — http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ALLEGATO 4

DETERMINAZIONE DELL’ALTEZZA E DELLA LARGHEZZA DEI POGGIATESTA

Figura 1

Image 7

Figura 2

Image 8

ALLEGATO 5

PARTICOLARI DELLE LINEE TRACCIATE NELL’AMBITO DELLE PROVE E DELLE MISURAZIONI ESEGUITE DURANTE LE PROVE

Image 9

1.

Posizione originale, senza sollecitazioni.

2a.

Posizione spostata applicando al dorso del manichino un momento di 373 Nm intorno al punto R, che definisce la posizione della linea di riferimento spostata r1.

2b.

Posizione spostata applicando alla sfera di 165 mm una forza F che produca un momento di 373 Nm intorno al punto R, mantenendo al suo posto la linea di riferimento spostata r1.

3.

Posizione dopo lo spostamento provocato dalla forza F aumentata a 890 N.

Image 10

ALLEGATO 6

PROCEDURA DI PROVA PER LA VERIFICA DELLA DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA

1.   INSTALLAZIONE, APPARECCHIATURA DI PROVA, STRUMENTI DI REGISTRAZIONE E PROCEDURA

1.1.   Installazione

Il sedile, quale montato sul veicolo, deve essere saldamente fissato al banco di prova con gli elementi di fissaggio forniti dal costruttore in modo da restare fermo al momento dell’urto.

Se regolabile, lo schienale del sedile deve essere bloccato nella posizione indicata al punto 6.1.1 del presente regolamento.

Se il sedile è dotato di poggiatesta, quest’ultimo deve essere montato sullo schienale come avviene sul veicolo. Se separato, il poggiatesta deve essere fissato alla parte della struttura del veicolo alla quale è normalmente destinato.

Se regolabile, il poggiatesta deve essere collocato nella posizione più sfavorevole consentita dal relativo dispositivo di regolazione.

1.2.   Apparecchiatura di prova

1.2.1.   L’apparecchiatura consiste in un pendolo il cui perno è sostenuto da cuscinetti a sfera e la cui massa ridotta (*1) al centro di percussione è di 6,8 kg. L’estremità inferiore del pendolo è costituita da un simulacro di testa rigido di 165 mm di diametro il cui centro coincide con il centro di percussione del pendolo.

1.2.2.   Il simulacro della testa deve essere dotato di due accelerometri e di un dispositivo per la misurazione della velocità in grado di misurare i valori nella direzione dell’urto.

1.3.   Strumenti di registrazione

Deve essere fatto uso di strumenti di registrazione che consentano misurazioni con la seguente accuratezza:

1.3.1.   Accelerazione

Accuratezza = ± 5 % del valore reale

Classe di frequenza del canale dati: classe 600 conformemente alla norma ISO 6487 (1980)

Sensibilità trasversale = < 5 % del punto più basso della scala

1.3.2.   Velocità

Accuratezza: ± 2,5 % del valore reale

Sensibilità: 0,5 km/h.

1.3.3.   Registrazione del tempo

Gli strumenti devono permettere di registrare il fenomeno per tutta la sua durata e di leggere il millesimo di secondo.

L’inizio dell’urto al momento del primo contatto tra il simulacro della testa e l’elemento sottoposto a prova deve essere individuato sulle registrazioni utilizzate per analizzare la prova.

1.4.   Procedura di prova

1.4.1.   Prova sullo schienale del sedile

Con il sedile montato come indicato al punto 1.1 del presente allegato, la direzione d’urto dall’indietro in avanti deve trovarsi in un piano longitudinale e formare un angolo di 45 ° rispetto alla verticale.

I punti di impatto devono essere scelti dal laboratorio di prova nella zona 1 definita al punto 6.8.1.1 del presente regolamento oppure, se necessario, nella zona 2 definita al punto 6.8.1.2 del presente regolamento, su superfici che presentino raggi di curvatura inferiori a 5 mm.

1.4.2.   Prova sul poggiatesta

Il poggiatesta deve essere montato e regolato come indicato al punto 1.1 del presente allegato. Gli urti devono verificarsi su punti scelti dal laboratorio di prova nella zona 1 definita al punto 6.8.1.1 del presente regolamento ed eventualmente nella zona 2 definita al punto 6.8.1.2 del presente regolamento, su superfici che presentino raggi di curvatura inferiori a 5 mm.

1.4.2.1.   Per la parte posteriore, la direzione d’urto dall’indietro in avanti deve trovarsi su un piano longitudinale e formare un angolo di 45 ° rispetto alla verticale.

1.4.2.2.   Per la parte anteriore, la direzione d’urto dall’avanti all’indietro deve essere orizzontale e trovarsi su un piano longitudinale.

1.4.2.3.   Le zone anteriore e posteriore sono delimitate ciascuna dal piano orizzontale tangente all’estremità superiore del poggiatesta come determinato al punto 6.5 del presente regolamento.

1.4.3.   Il simulacro della testa deve urtare l’elemento sottoposto a prova alla velocità di 24,1 km/h; questa velocità deve essere ottenuta con la semplice energia di propulsione oppure utilizzando un dispositivo propulsore supplementare.

2.   RISULTATI

Il valore della decelerazione da prendere in considerazione è la media dei valori indicati dai due accelerometri.

3.   Procedimenti equivalenti (cfr. il punto 6.9 del presente regolamento).


(*1)  La relazione tra la massa ridotta «mr» del pendolo e la sua massa totale «m» a una distanza «a» tra il centro di percussione e l’asse di rotazione e a una distanza «l» tra il baricentro e l’asse di rotazione è data dalla formula:

Formula


ALLEGATO 7

METODO DI PROVA DELLA RESISTENZA DEGLI ANCORAGGI E DEI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE, BLOCCAGGIO E SPOSTAMENTO DEI SEDILI

1.   PROVA DELLA RESISTENZA AGLI EFFETTI DELL’INERZIA

1.1.   I sedili da sottoporre a prova devono essere montati sulla carrozzeria del veicolo cui sono destinati. La carrozzeria deve essere saldamente ancorata su un carrello di prova come descritto nei punti seguenti.

1.2.   Il metodo utilizzato per ancorare la carrozzeria del veicolo sul carrello di prova non deve contribuire a rinforzare gli ancoraggi del sedile.

1.3.   I sedili e le relative parti devono essere regolati e bloccati come prescritto al punto 6.1.1 in una delle disposizioni di cui al punto 6.3.3 o 6.3.4 del presente regolamento.

1.4.   Se i sedili di uno stesso gruppo non presentano differenze sostanziali ai sensi del punto 2.2 del presente regolamento, le prove di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2 del presente regolamento possono essere eseguite su un sedile regolato nella posizione più avanzata e su un altro sedile regolato nella posizione più arretrata.

1.5.   La decelerazione o accelerazione del carrello viene misurata mediante canali di dati della classe di frequenza (CFC) 60, corrispondente alle caratteristiche della norma internazionale ISO 6487 (2002).

2.   PROVA DI COLLISIONE DEL VEICOLO COMPLETO CONTRO UNA BARRIERA RIGIDA

2.1.   La barriera deve essere costituita da un blocco di cemento armato della larghezza di almeno 3 m, di altezza non inferiore a 1,5 m e di spessore di almeno 0,6 m. Il lato anteriore deve essere perpendicolare alla parte finale della pista di lancio e deve essere rivestito di tavole di compensato dello spessore di 19 ∀ 1 mm. Dietro il blocco di cemento armato devono essere costipate almeno 90 t di terra. Invece della barriera di cemento armato e terra si possono utilizzare ostacoli con la stessa superficie frontale, purché forniscano risultati equivalenti.

2.2.   Al momento dell’urto, il veicolo deve potersi muovere liberamente. Esso deve raggiungere l’ostacolo con una traiettoria perpendicolare alla parete di collisione; l’errore di allineamento laterale massimo tra la linea mediana verticale della parte anteriore del veicolo e la linea mediana verticale della barriera non deve superare ∀ 30 cm. Al momento dell’urto, il veicolo non deve più essere soggetto all’azione di eventuali dispositivi aggiuntivi di sterzo o di propulsione. La velocità d’urto deve essere compresa tra 48,3 km/h e 53,1 km/h.

2.3.   L’impianto di alimentazione deve essere stato riempito di carburante o di un liquido equivalente per almeno il 90 % della capacità.


ALLEGATO 8

DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE «A» DELLE DISCONTINUITÀ DEI POGGIATESTA

Figura 1

Esempio di discontinuità orizzontali

Image 11

Nota: la sezione A-A deve essere determinata in un punto della superficie della discontinuità che consenta la penetrazione massima della sfera senza l’applicazione di carichi.

Figura 2

Esempio di discontinuità verticali

Image 12

Nota: la sezione A-A deve essere determinata in un punto della superficie della discontinuità che consenta la penetrazione massima della sfera senza l’applicazione di carichi.


ALLEGATO 9

PROCEDURA DI PROVA PER I DISPOSITIVI AVENTI FUNZIONE PROTETTIVA NEI CONFRONTI DEGLI OCCUPANTI IN CASO DI SPOSTAMENTO DEI BAGAGLI

1.   BLOCCHI DI PROVA

Blocchi rigidi, con il centro d’inerzia nel centro geometrico.

Tipo 1

Dimensioni

:

300 mm × 300 mm × 300 mm

Tutti i bordi e gli angoli devono essere arrotondati a 20 mm

Massa

:

18 kg

Momento di inerzia 0,3 ± 0,05 kgm2 (attorno a tutti e tre gli assi principali di inerzia dei blocchi dei bagagli)

Tipo 2

Dimensioni

:

500 mm × 350 mm × 125 mm

Tutti i bordi e gli angoli devono essere arrotondati a 20 mm

Massa

:

10 kg

2.   PREPARAZIONE DELLA PROVA

2.1.   Prova degli schienali dei sedili (cfr. figura 1)

2.1.1.   Prescrizioni generali

2.1.1.1.   Se il costruttore del veicolo lo desidera, per le prove le parti di durezza inferiore 50 Shore A possono essere rimosse dal sedile e dal poggiatesta sottoposti a prova.

2.1.1.2.   Collocare due blocchi di prova di tipo 1 sul pavimento del vano bagagli. Per determinare la posizione dei blocchi di prova in senso longitudinale, porli in modo che la loro parte anteriore sia a contatto con la parte del veicolo che costituisce il limite anteriore del vano bagagli e che il loro lato inferiore poggi sul pavimento del vano bagagli. Spostarli poi all’indietro e in senso parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo finché il loro centro geometrico non abbia coperto una distanza orizzontale di 200 mm. Se le dimensioni del vano bagagli non permettono la distanza di 200 mm e se i sedili posteriori sono regolabili in senso orizzontale, questi ultimi vanno spostati il più possibile in avanti nell’ambito di un uso normale o, se la distanza fosse inferiore, in una posizione corrispondente alla distanza di 200 mm. Negli altri casi, i blocchi di prova devono essere collocati il più vicino possibile ai sedili posteriori. La distanza tra il piano longitudinale mediano del veicolo e il lato interno di ogni blocco di prova deve essere di 25 mm, di modo che la distanza tra i due blocchi sia di 50 mm.

2.1.1.3.   Durante la prova, i sedili devono essere regolati in modo che il sistema di bloccaggio non si allenti per l’intervento di fattori esterni. Eventualmente, regolare i sedili come segue:

fissare la regolazione longitudinale alla distanza di una tacca o di 10 mm prima dell’ultima posizione d’uso possibile stabilita dal costruttore (per i sedili a regolazione verticale indipendente, mettere la seduta nella posizione più bassa possibile). La prova deve essere eseguita con gli schienali nella normale posizione d’uso.

2.1.1.4.   Nel caso degli schienali dotati di poggiatesta regolabile, la prova deve essere eseguita con il poggiatesta nella posizione più alta.

2.1.1.5.   Gli eventuali schienali ripiegabili devono essere fissati nella normale posizione eretta con il dispositivo di bloccaggio standard.

2.1.1.6.   I sedili dietro i quali non possono essere collocati blocchi di tipo 1 sono esentati da questa prova.

2.1.1.7.   Tutti i posti a sedere della fila sottoposta a prova devono essere muniti di tutti i componenti della rispettiva cintura di sicurezza che esercitano la funzione di ritenuta e fanno parte del posto a sedere.

Figura 1

Posizione dei blocchi di prova prima della prova sugli schienali dei sedili posteriori

Image 13

2.1.2.   Veicoli con più di due file di sedili

2.1.2.1.   Se l’ultima fila di sedili è smontabile e/o ripiegabile dall’utente, secondo le istruzioni del costruttore, per ingrandire il vano bagagli, è necessario sottoporre a prova anche la fila di sedili situata immediatamente davanti ad essa.

2.1.2.2.   In tale caso il servizio tecnico, d’intesa con il costruttore, può comunque decidere di non sottoporre a prova una delle due ultime file di sedili se questi ultimi e i relativi ancoraggi hanno la medesima struttura e se per la prova è rispettata la prescrizione dei 200 mm.

2.1.3.   In presenza di una discontinuità tale da fare sì che un blocco di tipo 1 possa scivolare oltre i sedili, il servizio tecnico e il costruttore possono decidere di comune accordo di collocare i pesi di prova (due blocchi di tipo 1) dietro i sedili.

2.1.4.   Mettere a verbale l’esatta configurazione della prova.

2.2.   Prova dei sistemi di separazione

Per la prova dei sistemi di separazione al di sopra degli schienali dei sedili, il veicolo deve essere munito di una mensola di prova, fissa e sollevata, disposta in modo che il centro di gravità del blocco di prova sulla superficie di appoggio si trovi a metà strada tra il bordo superiore dello schienale adiacente (senza considerare i poggiatesta) e il bordo inferiore del rivestimento del tetto. Collocare un blocco di prova di tipo 2 sulla mensola, adagiandolo sul lato con la superficie maggiore (500 × 350 mm), in posizione centrale rispetto all’asse longitudinale del veicolo. Sul lato anteriore deve trovarsi la superficie di 500 × 125 mm. I sistemi di separazione dietro i quali non si possono installare i blocchi di prova di tipo 2 sono esentati da questa prova. Il blocco di prova è messo direttamente a contatto con il sistema di separazione. Installare inoltre due blocchi di prova di tipo 1 per effettuare in contemporanea una prova degli schienali ai sensi del punto 2.1 (cfr. figura 2).

Figura 2

Prova dei sistemi di separazione situati al di sopra dello schienale

Image 14

2.2.1.   Nel caso degli schienali dotati di poggiatesta regolabile, la prova deve essere eseguita con il poggiatesta nella posizione più alta.

3.   PROVA DINAMICA DEGLI SCHIENALI E DEI SISTEMI DI SEPARAZIONE USATI COME SISTEMI DI CONTENIMENTO DEI BAGAGLI

3.1.   Ancorare saldamente la carrozzeria della vettura a un carrello di prova senza che tale ancoraggio rafforzi gli schienali o il sistema di separazione. Dopo aver installato i blocchi di prova come descritto al punto 2.1 o 2.2, a scelta del richiedente decelerare la carrozzeria oppure accelerarla in modo che la curva rimanga all’interno dell’area del grafico contenuto nell’appendice dell’allegato 9 e che la variazione di velocità totale ΔV sia di 50 + 0/-2 km/h. In alternativa, con l’assenso del costruttore si può utilizzare il corridoio di impulsi di cui sopra per effettuare la prova di resistenza dei sedili di cui al punto 6.3.1 del presente regolamento.

ALLEGATO 9

Appendice

Corridoio di decelerazione o di accelerazione del carrello in funzione del tempo

(simulazione di urto frontale)

Image 15

18.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/31


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 80 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi 2019/1724

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento 3 della serie di modifiche 03 — data di entrata in vigore: 10 febbraio 2018

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni relative ai sedili

6.

Prescrizioni relative agli ancoraggi dei sedili di un tipo di veicolo

7.

Prescrizioni relative al montaggio dei sedili in un tipo di veicolo

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Modifica ed estensione dell’omologazione di un tipo di sedile e/o di un tipo di veicolo

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Disposizioni transitorie

13.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

APPENDICI

1.

Procedimenti di prova dei sedili, a norma del punto 5, e/o degli ancoraggi, a norma del punto 6.1.2, e/o dell’installazione di sedili rivolti lateralmente, a norma del punto 3 dell’appendice 7

2.

Procedimento di prova degli ancoraggi dei veicoli in applicazione del punto 6.1.1

3.

Misurazioni necessarie

4.

Determinazione dei criteri di accettabilità

5.

Prescrizioni e procedimenti relativi alle prove statiche

6.

Caratteristiche di assorbimento dell’energia della parte posteriore degli schienali dei sedili

7.

Prescrizioni, a norma del punto 7.4.4, per la tutela dei passeggeri seduti su sedili rivolti lateralmente.

ALLEGATI

1.

Notifica, a norma del regolamento n. 80, relativa al rilascio, al rifiuto, all’estensione o alla revoca dell’omologazione, o alla cessazione definitiva della produzione, di uno o più tipi di sedili per quanto concerne la sua/loro resistenza

2.

Notifica, a norma del regolamento n. 80, relativa al rilascio, al rifiuto, all’estensione o alla revoca dell’omologazione, o alla cessazione definitiva della produzione, di un tipo di veicolo per quanto concerne la resistenza degli ancoraggi dei sedili

3.

Esempi di marchi di omologazione

4.

Procedimento per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai sedili per passeggeri rivolti in avanti dei veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3, classi II, III e B (1);

b)

ai veicoli delle categorie M2 e M3, classi II, III e B (1), per quanto riguarda gli ancoraggi e il montaggio dei sedili per i passeggeri;

c)

non si applica ai sedili rivolti all’indietro né ai relativi poggiatesta.

1.2.   I veicoli della categoria M2  (1) omologati a norma del regolamento n. 17 sono considerati soddisfare le prescrizioni del presente regolamento qualora il costruttore faccia richiesta in tal senso.

1.3.   I veicoli nei quali alcuni sedili beneficiano della deroga di cui al punto 7.4 del regolamento n. 14 sono considerati omologati ai sensi del presente regolamento.

1.4.   Non è consentito montare sedili rivolti lateralmente su veicoli delle categorie M2 (classi II, III e B) e M3 (classi II, III e B), salvo che sui veicoli della categoria M3 (classi II, III e B) con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico superiore a 10 tonnellate, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 7.4.

1.5.   Il punto 1.4 non si applica alle ambulanze o ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell’ordine pubblico.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.    «omologazione di un sedile», l’omologazione di un tipo di sedile in quanto componente, nel contesto della protezione degli occupanti dei sedili rivolti in avanti, per quanto riguarda la relativa resistenza e la conformazione degli schienali;

2.2.    «omologazione di un veicolo», l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la resistenza delle parti della struttura del veicolo alle quali vanno fissati i sedili e per quanto riguarda il montaggio degli stessi;

2.3.    «tipo di sedile», sedili che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne le caratteristiche che seguono, che possono incidere sulla loro resistenza e pericolosità:

2.3.1.   la struttura, la forma, le dimensioni e i materiali delle parti destinate a sostenere un carico;

2.3.2.   il tipo e le dimensioni dei dispositivi di regolazione e di bloccaggio dello schienale;

2.3.3.   le dimensioni, la struttura e i materiali degli attacchi e dei supporti (come, ad esempio, le guide);

2.4.    «tipo di veicolo», veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto concerne:

2.4.1.   le caratteristiche costruttive rilevanti ai fini del presente regolamento; nonché

2.4.2.   il tipo o i tipi di sedili omologati eventualmente montati sul veicolo;

2.5.    «sedile», una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizione e di attacchi, destinata all’uso in un veicolo e che offre spazio per sedersi ad uno o più adulti. A seconda del suo orientamento, un sedile è definito come segue:

2.5.1.    «sedile rivolto in avanti», sedile, utilizzabile a veicolo in movimento, orientato nella direzione di marcia del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo compreso tra +10 ° e -10 ° con il piano verticale di simmetria del veicolo;

2.5.2.    «sedile rivolto all’indietro», sedile, utilizzabile a veicolo in movimento, orientato nella direzione opposta a quella di marcia del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo compreso tra +10 ° e -10 ° con il piano verticale di simmetria del veicolo;

2.5.3.    «sedile rivolto lateralmente», sedile, utilizzabile a veicolo in movimento, rivolto verso un lato del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo di 90 ° (± 10 °) con il piano verticale di simmetria del veicolo;

2.6.    «sedile individuale», un sedile progettato e costruito per accogliere un passeggero seduto;

2.7.    «sedile doppio», un sedile progettato e costruito per accogliere due passeggeri seduti l’uno di fianco all’altro; due sedili posti l’uno a fianco dell’altro ma che non presentano interconnessioni sono considerati due sedili individuali;

2.8.    «fila di sedili», un sedile progettato e costruito per accogliere tre o più passeggeri seduti fianco a fianco; più sedili individuali o doppi posti l’uno a fianco dell’altro non sono considerati una fila di sedili;

2.9.    «seduta» o «cuscino del sedile», la parte del sedile collocata in posizione quasi orizzontale progettata per sostenere un passeggero seduto;

2.10.    «schienale», la parte del sedile collocata in posizione quasi verticale progettata per sostenere la schiena, le spalle ed eventualmente la testa del passeggero;

2.11.    «dispositivo di regolazione», il dispositivo che consente di regolare il sedile o le sue parti in una posizione adatta all’occupante seduto;

2.12.    «dispositivo di spostamento», dispositivo che consente uno spostamento laterale o longitudinale o una rotazione del sedile o di una sua parte, senza posizioni intermedie fisse, per agevolare l’accesso dei passeggeri;

2.13.    «dispositivo di bloccaggio», dispositivo che assicura il mantenimento nella posizione d’uso del sedile e delle sue parti;

2.14.    «ancoraggio», parte del pavimento o della carrozzeria del veicolo alla quale può essere fissato un sedile;

2.15.    «elementi di fissaggio», bulloni o altri elementi utilizzati per fissare il sedile al veicolo;

2.16.    «carrello», equipaggiamento di prova progettato e utilizzato per la riproduzione dinamica di incidenti stradali in cui si verifica una collisione frontale;

2.17.    «sedile ausiliario», un sedile per il manichino montato sul carrello dietro al sedile sottoposto a prova. Questo sedile deve essere rappresentativo di quello che nel veicolo è collocato dietro il sedile sottoposto a prova;

2.18.    «piano di riferimento», il piano che passa per i punti di contatto dei talloni del manichino utilizzato per determinare il punto H e l’angolo effettivo del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore, conformemente alle prescrizioni dell’allegato 4;

2.19.    «altezza di riferimento», l’altezza del punto più elevato del sedile che si trova al di sopra del piano di riferimento;

2.20.    «manichino», un manichino corrispondente alle specifiche di HYBRID II o III (2) per i sedili rivolti in avanti; può anche indicare un manichino corrispondente alle specifiche dei manichini per le collisioni laterali, in conformità al regolamento n. 95, allegato 6, per i sedili rivolti lateralmente;

2.21.    «zona di riferimento», lo spazio tra due piani verticali longitudinali, distanti 400 mm e simmetrici rispetto al punto H, definito dalla rotazione dalla posizione verticale a quella orizzontale del dispositivo di simulazione della testa descritto nell’allegato 1 del regolamento n. 21. Tale dispositivo deve essere posizionato come descritto nel suddetto allegato del regolamento n. 21 e posto alla sua lunghezza massima di 840 mm e minima di 736 mm per delimitare lo spazio residuo;

2.22.    «cintura a tre punti», ai fini del presente regolamento rientrano in questa definizione anche le cinture aventi più di tre punti di ancoraggio;

2.23.    «distanza tra i sedili», nel caso di sedili orientati nella stessa direzione, la distanza, misurata in senso orizzontale a un’altezza di 620 mm dal pavimento, tra la parte anteriore dello schienale di un sedile e quella posteriore dello schienale del sedile che gli sta davanti.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un sedile deve essere presentata dal costruttore del sedile o da un suo mandatario.

3.2.   La domanda di omologazione del veicolo deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.3.   La domanda di omologazione di un sedile o di un veicolo deve essere corredata dei seguenti documenti in triplice copia e delle indicazioni che seguono:

3.3.1.   per l’omologazione di un sedile:

3.3.1.1.   una descrizione dettagliata del sedile e dei relativi attacchi e dispositivi di regolazione, spostamento e bloccaggio;

3.3.1.2.   disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliata, del sedile e dei relativi ancoraggi e dispositivi di regolazione, spostamento e bloccaggio;

3.3.2.   per l’omologazione di un veicolo:

3.3.2.1.   una descrizione dettagliata delle parti della struttura del veicolo utilizzate come ancoraggi;

3.3.2.2.   disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliata, delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi.

3.4.   Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

3.4.1.   due sedili rappresentativi del tipo da omologare, nel caso dell’omologazione di un sedile;

3.4.2.   una parte della struttura del veicolo, nel caso dell’omologazione di un veicolo.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   L’omologazione deve essere rilasciata nel caso dei sedili, per i quali viene richiesta l’omologazione ai sensi del presente regolamento, che soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al punto 5.

4.2.   Per quanto riguarda i veicoli, l’omologazione deve essere rilasciata qualora il veicolo da omologare ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni pertinenti di cui ai punti 6 e 7.

4.3.   A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. Le parti contraenti non devono assegnare lo stesso numero a un altro tipo di sedile o di veicolo.

4.4.   Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di sedile e/o di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 e/o nell’allegato 2 del presente regolamento.

4.5.   Su ogni sedile conforme al tipo di sedile omologato ai sensi del presente regolamento e su ogni veicolo conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.5.1.   un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (3);

4.5.2.   il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera R, da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.5.1.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   A seconda dei casi, il marchio di omologazione deve essere apposto sul sedile o sui sedili oppure sulla targhetta dei dati del veicolo affissa dal costruttore, o nelle sue immediate vicinanze.

4.8.   Nell’allegato 3 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI RELATIVE AI SEDILI

5.1.   Ogni tipo di sedile rivolto in avanti è soggetto alle prescrizioni di prova di cui all’appendice 1 (prova dinamica) oppure alle appendici 5 e 6 (prova statica), a seconda delle esigenze del costruttore.

5.2.   Le prove alle quali è stato sottoposto il tipo di sedile devono essere registrate nella scheda di notifica, conforme al modello riportato nell’allegato 1, concernente l’omologazione del tipo di sedile.

5.3.   Ogni dispositivo di regolazione o di spostamento deve incorporare un sistema di bloccaggio che entra in funzione automaticamente.

5.4.   Non è prescritto che i dispositivi di spostamento e bloccaggio siano in perfetto stato di funzionamento dopo l’effettuazione della prova.

5.5.   Tutti i sedili anteriori laterali di tutti i veicoli della categoria M2 aventi massa massima non superiore a 3 500 kg devono essere muniti di poggiatesta. I poggiatesta devono possedere i requisiti di cui al regolamento UNECE n. 25, quale modificato dalla serie di modifiche 04.

6.   PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ANCORAGGI DEI SEDILI DI UN TIPO DI VEICOLO

6.1.   Gli ancoraggi dei sedili di un tipo di veicolo devono essere in grado di superare:

6.1.1.   la prova descritta nell’appendice 2;

6.1.2.   oppure, se il sedile è montato sulla parte della struttura del veicolo sottoposta a prova, le prove prescritte nell’appendice 1. Non è necessario che il sedile sia omologato, purché soddisfi le prescrizioni di cui al punto 3.2.1 della suddetta appendice.

6.2.   È ammissibile la deformazione permanente nonché la rottura di un ancoraggio o della zona circostante, purché la forza prescritta sia stata sostenuta per tutto il periodo previsto.

6.3.   Qualora in un veicolo sia presente più di un tipo di ancoraggio, al fine di ottenere l’omologazione del veicolo deve essere sottoposta a prova ciascuna variante.

6.4.   Si può effettuare un’unica prova per omologare contemporaneamente un sedile e un veicolo.

6.5.   Nel caso dei veicoli della categoria M3, gli ancoraggi dei sedili sono considerati conformi alle prescrizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2 se gli ancoraggi della cintura di sicurezza dei relativi posti a sedere sono installati direttamente sui sedili da montare e se tali ancoraggi soddisfano le prescrizioni del regolamento n. 14, eventualmente con la deroga di cui al punto 7.4.

7.   PRESCRIZIONI RELATIVE AL MONTAGGIO DEI SEDILI IN UN TIPO DI VEICOLO

7.1.   Tutti i sedili rivolti in avanti montati sul veicolo devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del punto 5 del presente regolamento e devono presentare le seguenti caratteristiche:

7.1.1.   il sedile deve avere un’altezza di riferimento di almeno 1 m; e

7.1.2.   l’altezza del punto H del sedile situato immediatamente dietro il sedile sottoposto a prova deve essere inferiore a 72 mm rispetto al punto H del medesimo sedile; se la differenza è maggiore di 72 mm, il sedile in questione deve essere sottoposto a prova e omologato per il montaggio in tale posizione.

7.2.   Se l’omologazione è basata sull’appendice 1, si effettuano le prove 1 e 2, con le seguenti eccezioni:

7.2.1.   non si esegue la prova 1 quando la parte posteriore di un sedile non può essere urtata da un passeggero non trattenuto da una cintura di sicurezza (ossia se immediatamente dietro il sedile da sottoporre a prova non vi è un sedile rivolto in avanti o di lato);

7.2.2.   la prova 2 non si esegue:

7.2.2.1.   se la parte posteriore del sedile non può essere urtata da un passeggero trattenuto da una cintura di sicurezza; oppure

7.2.2.2.   se quello posteriore è un sedile orientato in avanti dotato di cintura a tre punti con ancoraggi del tutto conformi al regolamento n. 14 (senza deroghe); oppure

7.2.2.3.   se il sedile è conforme alle prescrizioni di cui all’appendice 6 del presente regolamento.

7.3.   Se le omologazioni sono rilasciate ai sensi delle appendici 5 e 6, devono essere effettuate tutte le prove, con le seguenti eccezioni:

7.3.1.   la prova di cui all’appendice 5 non si esegue quando la parte posteriore del sedile non può essere urtata da un passeggero non trattenuto da una cintura di sicurezza (cioè se immediatamente dietro il sedile da sottoporre a prova non vi è un sedile rivolto in avanti o di lato);

7.3.2.   la prova di cui all’appendice 6 non si esegue:

7.3.2.1.   se la parte posteriore del sedile non può essere urtata da un passeggero trattenuto da una cintura di sicurezza; oppure

7.3.2.2.   se quello posteriore è un sedile orientato in avanti dotato di cintura a tre punti con ancoraggi del tutto conformi al regolamento n. 14 (senza deroghe).

7.4.   L’installazione di sedili rivolti lateralmente è soggetta alle seguenti condizioni:

7.4.1.   il sedile deve avere un’altezza di riferimento di almeno 1 m;

7.4.2.   il piano che attraversa i punti H dei sedili adiacenti rivolti lateralmente deve essere parallelo al piano di riferimento;

7.4.3.   la distanza in senso orizzontale tra le linee dei punti H di due sedili adiacenti rivolti lateralmente, misurata orizzontalmente tra i piani verticali longitudinali che attraversano i centri dei posti a sedere in questione (cfr. appendice 7, figura 1), non deve superare i 725 mm né essere inferiore a 450 mm; e

7.4.4.   i passeggeri seduti sui sedili rivolti lateralmente devono essere protetti da una parte del veicolo (pannello, parete, schienale di un sedile orientato in avanti ecc.) situata davanti al sedile più avanzato rivolto lateralmente. Tale parte deve soddisfare le prescrizioni dell’appendice 7. Deve altresì mantenere la sua funzione protettiva durante la prova.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

8.1.   i sedili e/o i veicoli omologati in conformità al presente regolamento devono essere costruiti in modo da risultare conformi al tipo omologato rispettando le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7.

8.2.   Per verificare che le disposizioni di cui al punto 8.1 siano rispettate devono essere eseguiti controlli adeguati della produzione. Per «controlli adeguati» si intende, nel caso in questione, la verifica delle dimensioni del prodotto e dell’esistenza di procedure per l’effettivo controllo della qualità dei prodotti.

8.3.   L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione deve poter verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati a ogni unità di produzione e deve poter effettuare, a campione, qualsiasi prova ritenuta necessaria tra quelle effettuate per il rilascio dell’omologazione. La frequenza normale di tali verifiche è di una all’anno.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L’omologazione rilasciata per un tipo di sedile e/o di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra.

9.2.   Se una delle parti contraenti l’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 e/o 2 del presente regolamento.

10.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI SEDILE E/O DI UN TIPO DI VEICOLO

10.1.   Ogni modifica del tipo di sedile e/o di veicolo deve essere notificata all’autorità che ha omologato il tipo di sedile e/o di veicolo. Tale autorità può quindi:

10.1.1.   ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che pertanto il sedile e/o il veicolo continuano ad essere conformi alle prescrizioni; oppure

10.1.2.   chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.

10.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere comunicata alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al punto 4.4.

10.3.   L’autorità di omologazione che rilascia un’estensione dell’omologazione assegna un numero di serie all’estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura nell’allegato 1 e/o 2 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Ricevuta la relativa notifica, tale autorità informerà le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 e/o 2 del presente regolamento.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un’omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.

12.2.   Dal 1o novembre 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni solo se sono soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.

12.3.   Dal 1o novembre 2014, le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento cessano di essere valide, fatta eccezione per le omologazioni rilasciate in conformità al presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.

12.4.   Dal 1o novembre 2014, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione (prima entrata in servizio) nazionale o regionale per i veicoli che non sono stati omologati in conformità alle prescrizioni della serie di modifiche 02 del presente regolamento.

12.5.   Anche successivamente alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le omologazioni di componenti in conformità alla serie di modifiche 01 del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle e non possono rifiutarsi di rilasciare per esse estensioni a norma della serie di modifiche 01 del presente regolamento.

12.6.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un’omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.

12.7.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni per nuovi tipi di veicoli solo nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.

12.8.   Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare l’omologazione nazionale o regionale e la prima immatricolazione (prima messa in servizio) nazionale o regionale per i veicoli che non soddisfano le prescrizioni della serie di modifiche 03 del presente regolamento.

12.9.   Anche successivamente alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le omologazioni di componenti in conformità alla serie di modifiche 01 o 02 del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle e non possono rifiutarsi di rilasciare per esse estensioni a norma della serie di modifiche 01 o 02 del presente regolamento.

13.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni, cui devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2. – http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Le specifiche tecniche e i disegni dettagliati di HYBRID II e III, corrispondenti alle principali dimensioni di un adulto di sesso maschile del cinquantesimo percentile degli Stati Uniti d’America, nonché le indicazioni concernenti la loro regolazione ai fini della presente prova, sono depositati presso il segretariato generale delle Nazioni Unite e possono essere consultati a richiesta presso il segretariato della Commissione economica per l’Europa, Palazzo delle Nazioni, Ginevra, Svizzera.

(3)  I numeri distintivi delle parti contraenti l’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 — http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


APPENDICE 1

Procedimenti di prova dei sedili, a norma del punto 5, e/o degli ancoraggi, a norma del punto 6.1.2, e/o dell’installazione di sedili rivolti lateralmente, a norma del punto 3 dell’appendice 7

1.   PRESCRIZIONI

1.1.   Le prove servono ad accertare:

1.1.1.   che l’occupante o gli occupanti siano trattenuti correttamente dal sedile o dai sedili situati davanti ad essi e/o dalla cintura di sicurezza;

1.1.1.1.   questa prescrizione si considera soddisfatta se il movimento in avanti di qualsiasi parte della testa o del tronco del manichino non oltrepassa il piano trasversale verticale posto a una distanza di 1,6 m dal punto R del sedile ausiliario;

1.1.2.   che l’occupante o gli occupanti del sedile non siano feriti gravemente;

1.1.2.1.   questa prescrizione si considera soddisfatta se sono rispettati i seguenti criteri di accettabilità biomeccanica relativi al manichino munito di strumenti, definiti in conformità all’appendice 4, ossia:

1.1.2.2.   per i manichini collocati su sedili ausiliari rivolti in avanti devono essere soddisfatti i seguenti criteri di accettabilità biomeccanica:

1.1.2.2.1.   il criterio di lesione alla testa (Head Injury Criterion — HIC) deve essere inferiore a 500;

1.1.2.2.2.   il criterio di accettabilità del torace (Thorax Acceptability Criterion — ThAC) deve essere inferiore a 30 g, eccetto che per periodi complessivamente inferiori a 3 ms (g = 9,81 m/s2);

1.1.2.2.3.   il criterio di accettabilità del femore (Femur Acceptability Criterion 1 FAC) deve essere inferiore a 10 kN e non deve essere superato il valore di 8 kN per periodi complessivamente superiori a 20 ms;

1.1.2.3.   per i manichini collocati su sedili ausiliari rivolti lateralmente devono essere soddisfatti i seguenti criteri di accettabilità biomeccanica:

1.1.2.3.1.   il criterio di lesione alla testa deve essere inferiore a 500;

1.1.2.3.2.   per i criteri di accettabilità del torace:

a)

il criterio di deformazione delle costole (Rib Deflection Criterion — RDC) non deve essere superiore a 42 mm;

b)

il criterio dei tessuti molli (Soft Tissue Criterion — VC) non deve essere superiore a 1,0 m/s;

1.1.2.3.3.   per il criterio di accettabilità del bacino:

la forza massima sulla sinfisi pubica (Pubic Symphysis Peak Force — PSPF) non deve essere superiore a 6 kN;

1.1.2.3.4.   per il criterio di accettabilità dell’addome:

la forza massima sull’addome (Abdominal Peak Force — APF) non deve essere superiore a una forza interna di 2,5 kN (equivalente a una forza esterna di 4,5 kN);

1.1.3.   che il sedile e i suoi supporti siano sufficientemente resistenti;

1.1.3.1.   questa prescrizione si considera soddisfatta se:

1.1.3.1.1.   nessuna parte del sedile, dei suoi supporti o dei suoi accessori si stacca completamente durante la prova;

1.1.3.1.2.   il sedile rimane saldamente ancorato anche se uno o più ancoraggi si staccano parzialmente e tutti i sistemi di bloccaggio rimangono bloccati per tutta la durata della prova;

1.1.3.1.3.   dopo la prova, nessuna parte strutturale del sedile o dei suoi accessori presenta rotture o spigoli vivi o angoli acuminati che potrebbero causare lesioni.

1.2.   Tutti gli elementi che costituiscono la parte posteriore del sedile e i relativi accessori devono essere tali da non provocare ferite ai passeggeri in caso di urto. Questa prescrizione si considera soddisfatta se ogni parte che può entrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro presenta un raggio di curvatura di almeno 5 mm.

1.2.1.   Se una parte qualunque degli elementi o degli accessori di cui sopra è costituita di un materiale di durezza inferiore a 50 Shore A su supporto rigido, le prescrizioni di cui al punto 1.2 si applicano unicamente al supporto rigido.

1.2.2.   Le parti dello schienale come dispositivi di regolazione del sedile e accessori non sono soggette alle prescrizioni di cui al punto 1.2 se, in posizione di riposo, si trovano al di sotto di un piano orizzontale posto 400 mm al di sopra del piano di riferimento, anche nel caso in cui l’occupante possa entrare in contatto con esse.

2.   PREPARAZIONE DEL SEDILE DA SOTTOPORRE A PROVA

2.1.   Il sedile da sottoporre a prova deve essere montato:

2.1.1.   su una piattaforma di prova rappresentativa della carrozzeria del veicolo,

2.1.2.   oppure su una piattaforma di prova rigida.

2.2.   Gli ancoraggi posti sulla piattaforma di prova per il sedile o i sedili da sottoporre a prova devono essere identici o avere le stesse caratteristiche di quelli utilizzati nel veicolo o nei veicoli ai quali il sedile è destinato.

2.3.   Il sedile da sottoporre a prova deve essere completo di imbottitura e accessori. Se il sedile è munito di tavolino, quest’ultimo deve trovarsi in posizione ripiegata.

2.4.   Se è regolabile lateralmente, il sedile deve essere regolato sull’estensione massima.

2.5.   Se è regolabile, lo schienale deve essere regolato in modo che la conseguente inclinazione del tronco del manichino usato per determinare il punto H e l’angolo reale di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore sia più vicina possibile a quella raccomandata dal costruttore per l’utilizzo normale oppure, in mancanza di istruzioni precise da parte del costruttore, il più vicino possibile a 25 ° all’indietro rispetto alla verticale.

2.6.   Se lo schienale è munito di poggiatesta regolabile in altezza, il poggiatesta deve trovarsi nella posizione più bassa.

2.7.   Le cinture di sicurezza di tipo omologato conformi alle prescrizioni del regolamento n. 16 e montate su ancoraggi installati conformemente al regolamento n. 14 (compresa, se del caso, la deroga di cui al punto 7.4 di tale regolamento) devono essere montate sia sul sedile ausiliario che su quello da sottoporre a prova.

3.   PROVE DINAMICHE

3.1.   Prova 1

La piattaforma di prova deve essere montata su un carrello.

3.2.   Sedile ausiliario

Il sedile ausiliario, che può essere dello stesso tipo di quello sottoposto a prova, deve essere collocato direttamente dietro a quest’ultimo in posizione parallela. I due sedili devono essere installati alla stessa altezza e regolati in modo identico, alla distanza di 750 mm.

3.2.1.   Nel caso venga utilizzato un sedile ausiliario di tipo diverso, ciò deve essere indicato nella scheda di notifica, conforme al modello riportato nell’allegato 1 del presente regolamento, concernente l’omologazione del tipo di sedile.

3.3.   Manichino

3.3.1.   Il manichino, non trattenuto da alcun sistema di ritenuta, deve essere collocato sul sedile ausiliario in modo che il suo piano di simmetria corrisponda a quello del posto a sedere in questione.

3.3.2.   Indipendentemente dalla posizione a sedere del manichino, l’angolo tra la linea di riferimento della parte superiore del braccio e quella del braccio/torace deve essere di 40 ° ± 5 ° su ogni lato. La linea di riferimento del braccio/torace è definita come intersezione del piano tangente alla superficie anteriore delle costole con il piano longitudinale verticale del manichino che contiene il braccio. Le gambe devono essere estese al massimo e, se possibile, parallele; i talloni devono essere appoggiati sul pavimento.

3.3.3.   Ciascun manichino deve essere collocato sul sedile conformemente alla seguente procedura:

3.3.3.1.   collocare il manichino sul sedile nella posizione più simile possibile a quella desiderata;

3.3.3.2.   porre una superficie piana rigida di 76 mm × 76 mm nel punto più basso possibile contro la parte anteriore del tronco del manichino;

3.3.3.3.   appoggiare la superficie piana orizzontalmente contro il tronco del manichino esercitando una forza compresa tra 25 e 35 da N:

3.3.3.3.1.   il tronco deve essere tirato in avanti per le spalle finché raggiunge una posizione verticale e quindi riappoggiato allo schienale. Questa operazione deve essere effettuata due volte;

3.3.3.3.2.   senza muovere il tronco, collocare la testa in posizione tale che il ripiano che sostiene gli strumenti di misurazione contenuti nella testa sia in posizione orizzontale e che il piano sagittale mediano della testa sia parallelo a quello del veicolo (per i sedili rivolti lateralmente, il piano sagittale mediano della testa deve essere parallelo al piano verticale mediano del sedile);

3.3.3.4.   rimuovere con precauzione la superficie piana;

3.3.3.5.   spostare il manichino in avanti sul sedile e ripetere la procedura di installazione sopra descritta;

3.3.3.6.   se necessario, correggere la posizione degli arti inferiori;

3.3.3.7.   gli strumenti di misurazione installati non devono in alcun modo incidere sul movimento del manichino durante l’urto;

3.3.3.8.   la temperatura degli strumenti di misurazione deve essere stabilizzata prima della prova e mantenuta per quanto possibile tra 19 °C e 26 °C.

3.4.   Simulazione dell’urto

3.4.1.   Per la simulazione dell’urto, la velocità di impatto del carrello deve essere compresa tra 30 e 32 km/h.

3.4.2.   La decelerazione o, a scelta del richiedente, l’accelerazione del carrello durante la prova d’urto deve essere stabilita in conformità alle disposizioni di cui alla figura che segue. Tranne che per intervalli di durata totale inferiore a 3 ms, la curva della decelerazione o dell’accelerazione in funzione del tempo del carrello deve restare entro le curve limite di cui alla figura.

3.4.3.   Inoltre, la decelerazione o l’accelerazione media deve essere compresa tra 6,5 e 8,5 g.

3.5.   Prova 2

3.5.1.   Ripetere la prova 1 con il manichino seduto sul sedile ausiliario. Il manichino deve essere trattenuto da una cintura di sicurezza montata e regolata secondo le istruzioni del costruttore. Il numero di punti di ancoraggio della cintura utilizzati per la prova 2 deve essere indicato nella scheda di notifica, conforme al modello riportato nell’allegato 1 del presente regolamento, concernente l’omologazione del tipo di sedile.

3.5.2.   Il sedile ausiliario può essere dello stesso tipo del sedile sottoposto a prova oppure di un tipo diverso, le cui caratteristiche devono essere indicate nella scheda di notifica, conforme al modello riportato nell’allegato 1 del presente regolamento, concernente l’omologazione del tipo di sedile.

3.5.3.   La prova 2 può essere effettuata anche per parti del veicolo diverse dai sedili, come precisato al punto 8.1.7 del regolamento n. 16 e al punto 5.3.5 del regolamento n. 14.

3.5.4.   Se la prova 2 viene eseguita con un manichino trattenuto da una cintura di sicurezza a tre punti e i criteri relativi alle lesioni sono rispettati, si considera che il sedile ausiliario soddisfi le prescrizioni relative al carico statico di prova e al movimento dell’ancoraggio superiore durante la prova di cui al regolamento n. 14 relativamente a tale installazione.

3.5.5.   La prova 2 può essere effettuata anche per i sedili rivolti lateralmente. In tale caso, il sedile ausiliario di cui al punto 3.2 deve essere rivolto lateralmente e trovarsi nella posizione indicata nell’appendice 7.

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APPENDICE 2

Procedimento di prova degli ancoraggi dei veicoli in applicazione del punto 6.1.1

1.   APPARECCHIATURA DI PROVA

1.1.   Utilizzando gli elementi di fissaggio forniti dal costruttore (bulloni, viti), fissare una struttura rigida sufficientemente rappresentativa del sedile destinato a essere montato sul veicolo.

1.2.   Se sullo stesso ancoraggio possono essere montati più tipi di sedile diversi l’uno dall’altro per quanto riguarda la distanza che separa le estremità anteriori e posteriori delle guide, la prova deve essere effettuata utilizzando la distanza più breve. Tale distanza deve essere indicata nel certificato di omologazione.

2.   PROCEDIMENTO DI PROVA

2.1.   Viene applicata una forza F:

2.1.1.   a un’altezza di 750 mm sopra il piano di riferimento e sulla linea verticale che passa per il centro geometrico della superficie delimitata dal poligono avente come vertici i diversi punti di ancoraggio o, se del caso, gli ancoraggi più lontani del sedile, per mezzo della struttura rigida di cui al precedente punto 1.1;

2.1.2.   in direzione orizzontale verso la parte anteriore del veicolo;

2.1.3.   il più rapidamente possibile e per una durata di almeno 0,2 s.

2.2.   La forza F deve essere determinata:

2.2.1.   mediante la seguente formula: F = (5 000 ± 50) × i, in cui:

«F» è espressa in N e «i» rappresenta il numero di posti a sedere del sedile per i cui ancoraggi, sottoposti a prova, si richiede l’omologazione; oppure, a richiesta del costruttore,

2.2.2.   conformemente ai carichi rappresentativi misurati nel corso delle prove dinamiche di cui all’appendice 1 del presente regolamento.


APPENDICE 3

MISURAZIONI NECESSARIE

1.   Tutte le misurazioni necessarie devono essere eseguite con sistemi di misurazione corrispondenti alle specifiche della norma internazionale ISO 6487:1987 recante il titolo «Tecniche di misurazione per le prove d’urto: strumenti».

2.   Prova dinamica

2.1.   Misurazioni da effettuarsi sul carrello

Le caratteristiche di decelerazione o di accelerazione del carrello devono essere rilevate utilizzando sistemi di misurazione con una CFC di 60, partendo dalle decelerazioni o dalle accelerazioni misurate sulla struttura rigida del carrello.

2.2.   Misurazioni da effettuarsi sui manichini

I dati indicati dai dispositivi di misurazione devono essere registrati attraverso canali di dati indipendenti corrispondenti alle seguenti CFC:

2.2.1.   Misurazioni all’interno della testa del manichino

L’accelerazione triassiale risultante al centro di gravità (γr) (1) deve essere misurata con una CFC di 600.

2.2.2.   Misurazioni all’interno del torace del manichino

L’accelerazione risultante al centro di gravità deve essere misurata con una CFC di 180. La deformazione delle costole e il criterio di viscosità (Viscous Criterion — VC) devono essere misurati con una CFC di 180.

2.2.3.   Misurazioni all’interno del femore del manichino

La forza di compressione assiale deve essere misurata con una CFC di 600.

2.2.4.   Misurazioni all’interno dell’addome del manichino

Le forze addominali devono essere misurate con una CFC di 600.

2.2.5.   Misurazioni all’interno del bacino del manichino

Le forze del bacino devono essere misurate con una CFC di 600.


(1)  Espressa in g (= 9,81 m/s2); il valore scalare è calcolato applicando la seguente formula:

γr 2 = γ l 2 + γ v 2 + γ t 2

in cui:

γl

=

valore istantaneo dell’accelerazione longitudinale;

γν

=

valore istantaneo dell’accelerazione verticale;

γt

=

valore istantaneo dell’accelerazione trasversale.


APPENDICE 4

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI ACCETTABILITÀ

1.   Urto frontale (sedile orientato in avanti)

1.1.   Criterio di lesione alla testa (HIC)

1.1.1.   Questo criterio di lesione (HIC) è calcolato sulla base dell’accelerazione triassiale risultante, misurata conformemente al punto 2.2.1 dell’appendice 3, utilizzando la seguente espressione:

Formula

in cui t1 e t2 rappresentano qualsiasi valore di tempo rilevato nel corso della prova e HIC il valore massimo per un intervallo t1, t2. I valori di t1 e t2 sono espressi in secondi.

1.2.   Criterio di accettabilità del torace (ThAC)

1.2.1.   Questo criterio è determinato dal valore assoluto dell’accelerazione risultante, espresso in g e misurato conformemente al punto 2.2.2 dell’appendice 3, e dal periodo di accelerazione, espresso in ms.

1.3.   Criterio di accettabilità del femore (FAC)

Questo criterio è determinato dalla forza di compressione trasmessa assialmente su ciascun femore del manichino, espressa in kN e misurata conformemente al punto 2.2.3 dell’appendice 3, e dalla durata di applicazione della forza di compressione, espressa in ms.

2.   Urto laterale (sedile rivolto lateralmente)

2.1.   Per il criterio di lesione alla testa (HIC) si veda il punto 1.1.

2.2.   Criterio di accettabilità del torace

2.2.1.   Deformazione del torace: la deformazione massima del torace è il valore massimo di deformazione di una costola qualunque rilevato dai trasduttori per lo spostamento del torace.

2.2.2.   Criterio di viscosità (VC)

La risposta viscosa massima è il valore massimo del VC di una costola qualunque risultato dal prodotto istantaneo della compressione toracica relativa a metà della cassa toracica e alla velocità di compressione derivata dalla differenziazione della compressione. Ai fini di questo calcolo, la larghezza standard di metà della cassa toracica è di 140 mm.

Formula

dove D (metri) = deformazione della costola.

L’algoritmo di calcolo da utilizzare è indicato nell’allegato 4, appendice 2, del regolamento n. 95.

2.3.   Criterio di accettabilità dell’addome

La forza massima esercitata sull’addome è data dal valore massimo della somma delle tre forze misurate dai trasduttori installati 39 mm sotto la superficie sul lato dell’urto.

2.4.   Criterio di accettabilità del bacino

La forza massima sulla sinfisi pubica (PSPF) è costituita dalla forza massima misurata da un dinamometro applicato alla sinfisi pubica del bacino.


APPENDICE 5

PRESCRIZIONI E PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE PROVE STATICHE

1.   PRESCRIZIONI

1.1.   Le prescrizioni relative ai sedili da sottoporre a prova ai sensi della presente appendice hanno lo scopo di accertare:

1.1.1.   che gli occupanti dei sedili siano trattenuti correttamente dai sedili situati davanti ad essi;

1.1.2.   che gli occupanti dei sedili non siano feriti gravemente; e

1.1.3.   che il sedile e i suoi supporti siano sufficientemente resistenti.

1.2.   Le prescrizioni del punto 1.1.1 si considerano soddisfatte se lo spostamento massimo del punto centrale di applicazione di ciascuna forza di cui al punto 2.2.1, misurato nel piano orizzontale e nel piano mediano longitudinale del posto a sedere considerato, non supera i 400 mm.

1.3.   Le prescrizioni del punto 1.1.2 si considerano soddisfatte in presenza delle seguenti condizioni:

1.3.1.   lo spostamento massimo del punto centrale di applicazione di ciascuna delle forze di cui al punto 2.2.1, misurato come indicato al punto 1.2, non è inferiore a 100 mm;

1.3.2.   lo spostamento massimo del punto centrale di applicazione di ciascuna delle forze di cui al punto 2.2.2, misurato come indicato al punto 1.2, non è inferiore a 50 mm.

1.3.3.   Tutti gli elementi che costituiscono la parte posteriore del sedile e i relativi accessori devono essere tali da non provocare ferite ai passeggeri in caso di urto. Questa prescrizione si considera soddisfatta se ogni parte che può entrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro presenta un raggio di curvatura di almeno 5 mm.

1.3.4.   Se una parte qualunque degli elementi o degli accessori di cui sopra è costituita di un materiale di durezza inferiore a 50 Shore A su supporto rigido, le prescrizioni di cui al punto 1.3.3 si applicano unicamente al supporto rigido.

1.3.5.   Le parti dello schienale come dispositivi di regolazione del sedile e accessori non sono soggette alle prescrizioni di cui al punto 1.3.3 se, in posizione di riposo, si trovano al di sotto di un piano orizzontale posto 400 mm al di sopra del piano di riferimento, anche nel caso in cui l’occupante possa entrare in contatto con esse.

1.4.   Le prescrizioni del punto 1.1.3 si considerano soddisfatte se:

1.4.1.   nessuna parte del sedile, dei suoi supporti o dei suoi accessori si stacca completamente durante la prova;

1.4.2.   il sedile rimane saldamente ancorato anche se uno o più ancoraggi si staccano parzialmente e tutti i sistemi di bloccaggio rimangono bloccati per tutta la durata della prova;

1.4.3.   dopo la prova, nessuna parte strutturale del sedile o dei suoi accessori presenta rotture o spigoli vivi o angoli acuminati che potrebbero causare lesioni.

2.   PROVE STATICHE

2.1.   Apparecchiatura di prova

2.1.1.   L’apparecchiatura è costituita da superfici cilindriche aventi un raggio di curvatura di 82 ± 3 mm e una larghezza:

2.1.1.1.   almeno pari a quella dello schienale di ciascun posto a sedere del sedile sottoposto a prova, per la parte superiore;

2.1.1.2.   pari a 320 - 0/+10 mm per la parte inferiore, come illustrato nella figura della presente appendice.

2.1.2.   La superficie che ricopre le parti del sedile deve essere costituita di un materiale la cui durezza non sia inferiore a 80 Shore A.

2.1.3.   Ogni superficie cilindrica deve essere munita di almeno un trasduttore di forza in grado di misurare le forze applicate nella direzione indicata al punto 2.2.1.1.

2.2.   Procedimento di prova

2.2.1.   Applicare alla parte posteriore del sedile corrispondente a ciascun posto a sedere una forza di prova di

Formula
± 50 N utilizzando un dispositivo conforme alle prescrizioni di cui al punto 2.1.

2.2.1.1.   La direzione di applicazione della forza deve trovarsi nel piano verticale mediano del posto a sedere in questione; deve inoltre essere orizzontale e orientata dalla parte posteriore a quella anteriore del sedile.

2.2.1.2.   Tale direzione deve trovarsi all’altezza H1 tra 0,70 m e 0,80 m al di sopra del piano di riferimento. L’altezza esatta è determinata dal costruttore.

2.2.2.   Contemporaneamente, applicare alla parte posteriore del sedile corrispondente a ciascun posto a sedere, nello stesso piano verticale e nella stessa direzione, una forza di prova di

Formula
± 100 N all’altezza H2 compresa tra 0,45 e 0,55 m al di sopra del piano di riferimento, servendosi di un dispositivo conforme alle prescrizioni di cui al punto 2.1. L’altezza esatta è determinata dal costruttore.

2.2.3.   Durante l’applicazione delle forze di cui ai punti 2.2.1. e 2.2.2, le sagome di prova devono essere mantenute per quanto possibile a contatto con la parte posteriore del sedile. Le sagome devono poter ruotare su un piano orizzontale.

2.2.4.   Quando un sedile si compone di più di un posto a sedere, le forze corrispondenti a ciascuno di essi devono essere applicate contemporaneamente e il numero delle sagome superiori e inferiori deve corrispondere a quello dei posti a sedere.

2.2.5.   La posizione iniziale di ciascun posto a sedere di ciascuna delle sagome deve essere mettendo il dispositivo di prova a contatto con il sedile, con una forza pari ad almeno 20 N.

2.2.6.   Le forze di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere applicate più rapidamente possibile e mantenute assieme, al valore specificato, quale che sia la deformazione provocata, per almeno 0,2 secondi.

2.2.7.   Se la prova è stata effettuata utilizzando una o più forze, anche se non tutte superiori a quelle di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2, e se il sedile è conforme alle prescrizioni, la prova è considerata superata.

Apparecchiatura per la prova statica

Image 17

APPENDICE 6

CARATTERISTICHE DI ASSORBIMENTO DELL’ENERGIA DELLA PARTE POSTERIORE DEGLI SCHIENALI DEI SEDILI

1.   Gli elementi della parte posteriore degli schienali situati nella zona di riferimento, quale definita al punto 2.21 del presente regolamento, devono essere verificati a richiesta del costruttore in conformità alle prescrizioni riguardanti l’assorbimento dell’energia di cui all’allegato 4 del regolamento n. 21. A tale fine, tutti gli accessori devono essere sottoposti a prova in tutte le posizioni d’impiego, eccetto le tavolette che sono esaminate in posizione ripiegata.

2.   Questa prova deve essere indicata nella scheda di notifica, conforme al modello riportato nell’allegato 1 del presente regolamento, concernente l’omologazione del tipo di sedile. Allegare un disegno della zona della parte dello schienale del sedile sottoposta alla prova di assorbimento dell’energia.

3.   Possono essere sottoposte a questa prova anche parti del veicolo diverse dai sedili (cfr. il punto 3.5.3 dell’appendice 1 e il punto 2.3 dell’appendice 7).


APPENDICE 7

Prescrizioni, a norma del punto 7.4.4, per la tutela dei passeggeri seduti su sedili rivolti lateralmente.

1.   La distanza tra il sedile più avanzato rivolto lateralmente e la parte anteriore di esso non deve essere maggiore di 450 mm. Tutte le misurazioni devono essere effettuate 1 000 mm al di sopra del piano di riferimento del sedile più avanzato rivolto lateralmente (cfr. figura 1).

Figura 1

Prescrizioni relative al posizionamento dei sedili rivolti lateralmente

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2.   La parte del veicolo (pannello, parete, schienale di un sedile orientato in avanti ecc.) situata davanti al sedile più avanzato rivolto lateralmente deve soddisfare le seguenti prescrizioni a tutela del passeggero seduto su tale sedile (cfr. figura 2):

2.1.   l’altezza della parte rispetto al piano di riferimento del sedile più avanzato rivolto lateralmente non deve essere inferiore a 1 020 mm; e

2.2.   la superficie d’urto effettiva della parte deve avere una larghezza di 200 mm e un’altezza di 580 mm. Tale superficie deve essere posizionata in modo che l’asse verticale si trovi 50 mm dietro il punto H del sedile più avanzato rivolto lateralmente; e

2.3.   la superficie che corrisponde alla parte montata sul veicolo, proiettata su un piano verticale passante per il punto H, deve coprire almeno il 95 % della superficie d’urto effettiva. Questa parte del veicolo deve soddisfare la prescrizione riguardante l’assorbimento dell’energia di cui all’appendice 6.

2.3.1.   Se la superficie corrispondente presenta uno spazio di separazione (come normalmente tra due sedili rivolti in avanti), occorre calcolare una distanza per ciascuno spazio servendosi di una sfera di 165 mm di diametro messa a contatto con lo spazio di separazione in un punto che consente la massima intrusione della sfera senza applicare ad essa alcuna forza. La distanza tra i due punti di contatto della sfera deve essere inferiore a 60 mm.

3.   Se il costruttore ne fa richiesta, si può effettuare una prova ai sensi dell’appendice 1 con un manichino adatto per sedili rivolti lateralmente.

Figura 2

Prescrizioni relative al posizionamento della parte del veicolo situata davanti al sedile più avanzato rivolto lateralmente

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ALLEGATO 1

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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(1)

Emessa da:

Nome dell’amministrazione:

Relativa a (2):

rilascio dell’omologazione

estensione dell’omologazione

rifiuto dell’omologazione

revoca dell’omologazione

cessazione definitiva della produzione

di uno o più tipi di sedili per quanto concerne la sua/loro resistenza a norma del regolamento n. 80.

Omologazione n. … Estensione n. …

1. Denominazione commerciale o marca del sedile: …

2. Tipo di sedile: …

3. Nome e indirizzo del costruttore: …

4. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

5. Informazioni supplementari

5.1. Breve descrizione del tipo di sedile, degli elementi di fissaggio e dei dispositivi di regolazione, spostamento e bloccaggio, con indicazione della distanza minima tra i punti di fissaggio: …

5.2. Posizione e disposizione dei sedili: …

5.3. Eventuali sedili con ancoraggio integrato della cintura di sicurezza: …

5.4. Prova di assorbimento dell’energia della parte posteriore dello schienale del sedile: sì/n. (2)

5.5. Disegni indicanti la zona della parte posteriore dello schienale del sedile sottoposta alla prova di dissipazione dell’energia: …

5.6. Sedile omologato conformemente al punto 5.1 del presente regolamento (prova dinamica): sì/n. (2)

5.6.1. Prova 1 in conformità all’appendice 1: sì/n. (2)

5.6.2. Prova 2 in conformità all’appendice 1: sì/n. (2)

5.6.3. Descrizione delle cinture di sicurezza e degli ancoraggi utilizzati per la prova 2: …

5.6.4. Tipo di sedile ausiliario utilizzato per la prova 2 (se diverso dal tipo di sedile omologato): …

5.7. Sedile omologato conformemente al punto 5.1 del presente regolamento (prova statica): sì/n. (2)

5.8. Prova in conformità all’appendice 5: sì/n. (2)

5.9. Prova in conformità all’appendice 6: sì/n. (2)

6. Sedile presentato per l’omologazione in data: …

7. Tipo di dispositivo: di decelerazione/accelerazione (2)

8. Servizio tecnico incaricato della prova di omologazione: …

9. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: …

10. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: …

11. Rilascio/rifiuto/estensione/revoca dell’omologazione (2)

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12. Posizione del marchio di omologazione sul sedile: …

13. Luogo: …

14. Data: …

15. Firma: …

16. Su richiesta è possibile ottenere i seguenti documenti, recanti il numero di omologazione indicato sopra: …

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/ritirato l’omologazione (cfr. disposizioni di omologazione nel regolamento).

(2) Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 2

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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(1)

Emessa da:

Nome dell’amministrazione:

Relativa a (2):

rilascio dell’omologazione

estensione dell’omologazione

rifiuto dell’omologazione

revoca dell’omologazione

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la resistenza degli ancoraggi dei sedili a norma del regolamento n. 80.

Omologazione n. … Estensione n. …

1. Denominazione commerciale o marchio del veicolo: …

2. Tipo di veicolo: …

3. Nome e indirizzo del costruttore: …

4. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

5. Informazioni supplementari

5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo in relazione agli ancoraggi e alla distanza minima tra essi: …

5.2. Marca e tipo degli eventuali sedili omologati: …

5.3. Per ciascuna fila di sedili: singolo/panchina, fisso/regolabile, schienale fisso/regolabile, schienale ribaltabile/inclinabile (2)

5.4. Posizione e disposizione dei sedili (omologati e non): …

5.5. Eventuali sedili con ancoraggio integrato della cintura di sicurezza: …

6. Veicolo presentato per l’omologazione in data: …

7. Servizio tecnico incaricato della prova di omologazione: …

8. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: …

9. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: …

10. Rilascio/rifiuto/estensione/revoca dell’omologazione (2)

11. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo: …

12. Luogo: …

13. Data: …

14. Firma: …

15. Su richiesta è possibile ottenere i seguenti documenti, recanti il numero di omologazione indicato sopra: …

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/ritirato l’omologazione (cfr. disposizioni di omologazione nel regolamento).

(2) Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

1.   Esempio di marchio di omologazione di un sedile

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a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un sedile, indica che il tipo di sedile in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero 032439 dopo aver superato la prova di cui al punto 2 dell’allegato 4 concernente la resistenza dei sedili. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 80, quale modificato dalla serie di modifiche 03.

2.   Esempio di marchio di omologazione di un veicolo

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a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero 032439 per quanto concerne la resistenza degli ancoraggi al veicolo. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 80, quale modificato dalla serie di modifiche 03.


ALLEGATO 4

Procedimento per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore (1)

Appendice 1

Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (macchina 3D H) (1) (2)

Appendice 2

Sistema di riferimento tridimensionale (1)

Appendice 3

Dati di riferimento relativi ai posti a sedere (1)


(1)  Il procedimento è descritto nell’allegato 1 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (RE.3) (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Per maggiori dettagli sulla struttura della macchina 3-D H rivolgersi a: Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America. La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549-1980.