ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
18 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1735 del Consiglio del 17 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1736 del Consiglio del 10 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda la compilazione dell’elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie

4

 

*

Decisione (PESC) 2019/1737 del Consiglio del 17 ottobre 2019 recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana

7

 

*

Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1738 della Commissione del 16 ottobre 2019 che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer in materia di trasferimenti di fondi [notificata con il numero C(2019) 7302]

10

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione del 16 ottobre 2019 che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette [notificata con il numero C(2019) 7328]

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione del 15 ottobre 2019 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L 263 del 16.10.2019 )

16

 

*

Rettifica della decisione 2019/1734 del Comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile del 30 settembre 2019 relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo [2019/ ] ( GU L 264 del 17.10.2019 )

21

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1735 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.

(2)

La decisione 2013/798/PESC del Consiglio prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(3)

Il 12 settembre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2488 (2019) che modifica le deroghe relative all'embargo sulle armi, compresa la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione. Il Consiglio ha adottato la decisione 2019/1737/PESC (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare la risoluzione 2488 (2019).

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(5)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

(6)

Il regolamento (UE) n. 224/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

relativi a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni.»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

In deroga all'articolo 2, a condizione che la fornitura dell'assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni, i divieti disposti in tale articolo non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

1.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto concerne il Consiglio, la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato I;

b)

per quanto concerne l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell'allegato I;

c)

per quanto concerne la Commissione:

i)

l'aggiunta del contenuto dell'allegato I all'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all'impatto di misure adottate conformemente al presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi da persone fisiche elencate, alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per la preparazione dell'allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l'alto rapzpresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2019/1737 del Consiglio, del 17 ottobre 2019, recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (cfr. pag. 7. della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


DECISIONI

18.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/4


DECISIONE (UE) 2019/1736 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda la compilazione dell’elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, («accordo») il comitato di partenariato istituito ai sensi dell’articolo 363 dell’accordo deve compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro («elenco di arbitri»).

(2)

A norma dell’articolo 385, paragrafo 5, dell’accordo, quest’ultimo è stato applicato a titolo provvisorio dal 1o giugno 2018.

(3)

A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo, l’Unione e la Repubblica d’Armenia hanno ciascuna proposto i propri candidati arbitri e si sono accordate su cinque cittadini di paesi terzi cui affidare l’incarico di presidente di un collegio arbitrale.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato di partenariato per quanto riguarda la compilazione dell’elenco di arbitri.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di comitato di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di partenariato stabilito ai sensi dell’articolo 363 dell’accordo per quanto riguarda la compilazione dell’elenco di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro a norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato di partenariato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


BOZZA

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI PARTNERIATO UE-REPUBBLICA D’ARMENIa

del …

relativa alla compilazione dell’elenco di arbitri di cui all’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

IL COMITATO DI PARTENARIATO,

visto l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, («accordo»), in particolare l’articolo 339, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo il comitato di partenariato istituito ai sensi dell’articolo 363 dell’accordo deve compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro («elenco di arbitri»).

(2)

A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo, l’elenco di arbitri deve essere composto di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte e a cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi deve comprendere almeno cinque nominativi.

(3)

L’Unione europea e la Repubblica d’Armenia hanno ciascuna proposto cinque candidati arbitri e si sono accordate su cinque cittadini di paesi terzi cui affidare l’incarico di presidente di un collegio arbitrale. Tutte le persone figuranti nell’elenco sono disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro.

(4)

Per garantire il corretto funzionamento dell’accordo, in particolare del titolo VI, capo 13, l’elenco di arbitri dovrebbe essere stabilito dal comitato di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro è stabilito in conformità dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo.

L’elenco di arbitri è riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a ..., il

Per il comitato di partenariato

Il presidente


ALLEGATO

Elenco degli arbitri di cui all’articolo 339 dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

Arbitri proposti dall’Unione europea

1.

Claus–Dieter EHLERMANN

2.

Giorgio SACERDOTI

3.

Jacques BOURGEOIS

4.

Pieter Jan KUIJPER

5.

Ramon TORRENT

Arbitri proposti dalla Repubblica d’Armenia

1.

Nora SARGSYAN

2.

Arman SARGSYAN

3.

Grigor BEKMEZYAN

4.

Levon GEVORGYAN

5.

Mushegh MANUKYAN

Presidenti

1.

William DAVEY (US)

2.

Helge SELAND (Norvegia)

3.

Maryse ROBERT (Canada)

4.

Christian HÄBERLI (Svizzera)

5.

Merit JANOW (US)


18.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/7


DECISIONE (PESC) 2019/1737 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2019

recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana, attuando l’embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 12 settembre 2019 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2488 (2019) che estende le deroghe concernenti l’embargo sulle armi.

(3)

È opportuno aggiungere una disposizione alla decisione 2013/798/PESC che precisi che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma della presente decisione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all’uso da parte della missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell’Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR, nonché delle altre forze dispiegate dagli Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in anticipo in conformità della lettera b);

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione del diritto civile, destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (“SSR”) della CAR, in coordinamento con la MINUSCA e notificato in anticipo al comitato istituito a norma del paragrafo 57 dell’UNSCR 2127 (2013) (“comitato”);

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all’uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la MINUSCA, previa approvazione da parte del comitato;

d)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all’uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione, come notificato in anticipo al comitato;

e)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile e elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

f)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi leggere e altre attrezzature connesse destinate unicamente all’uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha o da parte delle guardie forestali armate del progetto Chinko e del Parco nazionale di Bamingui-Bangoran per lottare contro il bracconaggio, il traffico di avorio e di armi e altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR, e notificato in anticipo al comitato;

g)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, nonché alle munizioni e alle componenti appositamente progettate per tali armi, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione del diritto civile, ove tali armi, munizioni e componenti siano destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, come notificato in anticipo al comitato;

h)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e altre attrezzature letali connesse che non figurano all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione del diritto civile, ove tali armi e attrezzature siano destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, previa approvazione da parte del comitato; o

i)

ad altri tipi di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e altro materiale connesso, o alla fornitura di assistenza o alla messa a disposizione di personale, previa approvazione da parte del comitato.

2.   Gli Stati membri informano il comitato almeno 20 giorni prima della consegna di qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, secondo quanto consentito dal paragrafo 1, lettere d), f) e g).

3.   Gli Stati membri fanno in modo che tutte le notifiche e le richieste di deroga al comitato includano:

a)

informazioni dettagliate sul fabbricante e sul fornitore delle attrezzature;

b)

una descrizione delle attrezzature, compresi tipo, calibro, quantità e numeri di serie e di partita oppure data/e proposta/e per l’assegnazione dei numeri di serie e di partita in caso di richiesta di deroga;

c)

data/e e luogo/luoghi di consegna proposti;

d)

modalità di trasporto e itinerario delle spedizioni;

e)

destinazione d’uso e utilizzatore finale, compresi la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza della CAR e il luogo di stoccaggio previsto.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 septies

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche dell’allegato.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.».

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).


18.10.2019   

IT

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L 265/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1738 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2019

che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer in materia di trasferimenti di fondi

[notificata con il numero C(2019) 7302]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (1), in particolare l’articolo 24,

vista la domanda del Regno di Danimarca a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/847,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione n. 2012/43/UE della Commissione (2), alla Danimarca è stata concessa una deroga, per quanto riguarda i trasferimenti di fondi tra la Groenlandia e le Isole Fær Øer e la Danimarca.

(2)

Il 1o maggio 2019 la Danimarca ha chiesto il rinnovo della deroga, a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/847, per i trasferimenti di fondi tra la Groenlandia e le Isole Fær Øer e la Danimarca.

(3)

Il 19 luglio 2019 gli Stati membri sono stati informati, con procedura scritta del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, del fatto che la Commissione ritiene di aver ricevuto le informazioni necessarie per esaminare la domanda della Danimarca.

(4)

Né la Groenlandia né le Isole Fær Øer fanno parte del territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali territori, tuttavia, rientrano nell’area monetaria della Danimarca. La Groenlandia e le Isole Fær Øer, pertanto, soddisfano il criterio di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/847.

(5)

I prestatori di servizi di pagamento in Groenlandia e nelle Isole Fær Øer partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in Danimarca, in particolare Kronos o Sumclearing. Pertanto, essi soddisfano il criterio di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2015/847.

(6)

Affinché i regolamenti dell’Unione siano applicabili alla Groenlandia e alle Isole Fær Øer, la Danimarca dovrebbe adottare una legislazione specifica a tal fine. L’adozione da parte della Danimarca della legge n. 325 del 30.3.2019 per le Isole Fær Øer e della legge n. 326 del 30.3.2019 per la Groenlandia garantisce che tali territori abbiano integrato nel loro ordinamento giuridico disposizioni corrispondenti a quelle del regolamento (UE) n. 2015/847.

(7)

Pertanto, sia la Groenlandia che le Isole Fær Øer hanno adottato norme identiche a quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 2015/847 e hanno imposto ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del suddetto regolamento.

(8)

È quindi opportuno concedere alla Danimarca la deroga richiesta.

(9)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Danimarca è autorizzato a concludere un accordo con la Groenlandia e le Isole Fær Øer, affinché i trasferimenti di fondi tra uno qualsiasi di tali territori e la Danimarca siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca ai fini del regolamento (UE) n. 2015/847.

Articolo 2

La decisione 2012/43/UE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Membro della Commissione


(1)   GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1.

(2)  Decisione 2012/43/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 12).


18.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1739 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2019

che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette

[notificata con il numero C(2019) 7328]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il virus della rosetta della rosa («l’organismo specificato») è un organismo nocivo che attualmente non figura nell’elenco di cui all’allegato I o all’allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(2)

La presenza dell’organismo specificato e del suo vettore Phyllocoptes fructiphilus nel territorio dell’Unione non è mai stata riscontrata. Tuttavia un’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha dimostrato che l’organismo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l’Unione, in particolare per la produzione di tutte le rose.

(3)

Alla luce di ciò e della continua diffusione dell’organismo specificato, i vegetali sensibili dovrebbero essere soggetti a misure specifiche al momento dell’introduzione nell’Unione da paesi terzi in cui l’organismo nocivo è presente (Canda, India e Stati Uniti) e dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario.

(4)

Tali misure specifiche dovrebbero prevedere il tempestivo rilevamento dell’organismo specificato e del suo vettore nel territorio dell’Unione, requisiti per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati, nonché controlli ufficiali al momento dell’introduzione di tali vegetali nell’Unione.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che chiunque abbia sotto il proprio controllo vegetali che possono essere infetti dall’organismo specificato sia informato della sua potenziale presenza e delle misure da adottare.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nei loro territori, al fine di garantire un approccio più proattivo nei confronti dell’insediamento e della diffusione di tale organismo.

(7)

Dovrebbero essere stabiliti requisiti per l’introduzione nell’Unione dei vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. originari del Canada, dell’India o degli Stati Uniti (vegetali specificati) nonché controlli ufficiali da effettuare al momento della loro introduzione nell’Unione. Tali misure sono necessarie per garantire una maggiore protezione del territorio dell’Unione dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato.

(8)

Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi a tali requisiti, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o novembre 2019.

(9)

La presente decisione dovrebbe essere provvisoria e applicarsi fino al 31 luglio 2022 per consentirne il riesame prima di tale data.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«organismo specificato»: il virus Rose Rosette;

b)

«vegetali specificati»: vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. originari del Canada, dell’India o degli Stati Uniti;

c)

«vettore specificato»: Phyllocoptes fructiphilus.

Articolo 2

Divieto di introduzione e di spostamento all’interno dell’Unione

Sono vietate l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo specificato.

Articolo 3

Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato

Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati colpiti dall’organismo specificato o dal suo vettore sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell’organismo specificato e del suo vettore, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

Articolo 4

Indagini relative all’organismo specificato nei territori degli Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato e del vettore specificato sui vegetali specificati. Tali indagini sono effettuate dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale.

2.   Le suddette indagini comprendono campionamenti e prove e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo specificato e il vettore specificato.

3.   Gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente.

Articolo 5

Requisiti per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati

1.   I vegetali specificati sono introdotti nell’Unione solo se sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;

b)

sono conformi, a seconda dei casi, ai paragrafi 2, 3 o 4 e il rispettivo requisito è indicato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

2.   I vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazionale competente per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d’origine».

3.   I vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell’organismo specificato né del vettoro specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo. Inoltre le seguenti condizioni sono state soddisfatte:

a)

i vegetali specificati destinati alla piantagione sono stati sottoposti a campionamenti e prove prima di essere esportati e sono risultati indenni dall’organismo specificato;

b)

i vegetali specificati diversi da quelli destinati alla piantagione sono stati sottoposti, prima di essere esportati, ad ispezione e, in caso di sintomi, a campionamenti e prove per rilevare la presenza dell’organismo specificato e sono risultati indenni dall’organismo.

4.   I vegetali specificati in coltura tissutale non originari di una zona indenne dall’organismo specificato sono stati prodotti da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo specificato.

5.   I vegetali specificati sono introdotti nell’Unione solo se manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato.

Articolo 6

Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

Tutte le partite di vegetali specificati sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell’Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (2).

Articolo 7

Osservanza delle disposizioni

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure che hanno adottato per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato al fine di conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Articolo 9

Data di scadenza

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2022.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).


Rettifiche

18.10.2019   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/16


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione del 15 ottobre 2019 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 263 del 16 ottobre 2019)

Pagina 5, l’allegato è sostituito dal seguente:

‘ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2019 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2018 (in kg)

Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in kg)  (1)

Totale catture 2018 (quantitativo in kg)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)

Fattore moltiplicatore  (2)

Fattore moltiplicatore addizionale  (3) ,  (4)

Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti  (5)

(quantitativo in kg)

Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in kg)

BE

RJE

7FG.

Razza dagli occhi piccoli

Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g

14 000

15 400

19 888

129,14 %

4 488

1,00

/

/

4 488

BE

RJU

07D. (6)

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 7d

2 000

969

1 394

143,86 %

425 (7)

N.P.

N.P.

2 617

2 617

DE

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

1 194 000

1 349 400

1 393 360

103,26 %

43 960

/

C (8)

/

43 960

DK

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

2 444 000

2 594 270

2 617 780

100,91 %

23 510

/

C (8)

/

23 510

ES

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

9 791 920

9 281 920

9 756 069

105,11 %

474 149

/

C (8)

/

474 149

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

0

27 736

N.P.

27 736

1,00

A

/

41 604

ES

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

4 534 000

4 496 772

4 508 020

100,25 %

11 248

/

A (8)+C (8)

/

11 248

ES

NEP

*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7

825 000

155 000

158 375

102,18 %

3 375

/

/

/

3 375

ES

RJU

9-C.

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 9

15 000

15 000

17 067

113,78 %

2 067

1,00

/

/

2 067

ES

YFT

IOTC

Tonno albacora

Zona di competenza della IOTC

45 682 000

45 354 940

44 964 373

99,14 %

- 390 567  (9)

N.P.

N.P.

2 138 460

2 138 460

EE

COD

N3M.

Merluzzo bianco

NAFO 3M

124 000

916 170

953 232

104,05 %

37 062

/

/

/

37 062

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

0

18 084

N.P.

18 084

1,00

/

/

18 084

IE

HER

07A/MM

Aringa

7a

1 826 000

1 850 311

1 979 666

106,99 %

129 355

/

/

/

129 355

IE

MAC

2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

69 141 000

66 541 055

66 965 925

100,64 %

424 870

/

/

/

424 870

NL

POK

2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

110 000

210 994

265 115

125,65 %

54 121

1,00

/

/

54 121

NL

WHG

56-14

Merlano

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

/

0

4 492

N.P.

4 492

1,00

/

/

4 492

PL

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

654 000

786 200

858 164

109,15 %

71 964

/

C (8)

32 331

104 295

PT

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

182 000

179 044

184 010

102,77 %

4 966

/

/

/

4 966

PT

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

3 717 470

4 152 470

4 405 184

106,09 %

252 714

/

C (8)

/

252 714

PT

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

470 190

437 190

450 343

103,01 %

13 153

/

C (8)

/

13 153

PT

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

50 440

45 428

74 337

163,64 %

28 909

1,00

A

/

43 364

PT

RJU

9-C.

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 9

15 000

33 000

36 295

109,98 %

3 295

/

/

/

3 295

UK

COD

N1GL14

Merluzzo bianco

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

382 000

497 520

512 187

102,95 %

14 667

/

/

/

14 667

UK

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

25 000

22 000

24 434

111,06 %

2 434

1,00

/

/

2 434

UK

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

79 381 000

84 694 795

84 739 599

100,05 %

44 804

/

/

/

44 804

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

190 143 000

186 253 028

189 644 893

101,82 %

3 391 865

/

A (8)

/

3 391 865

UK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

182 000

459 700

463 509

100,83 %

3 809

/

/

/

3 809

UK

RHG

5B67-

Granatiere berglax

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

1 510

1 510

7 588

502,52 %

6 078

1,00

/

/

6 078

UK

WHG

56-14

Merlano

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

122 000

124 060

139 470

112,42 %

15 410

1,00

/

/

15 410


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2016, 2017 e 2018. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

(6)  Da detrarre da RJU/7DE. (Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e).

(7)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(8)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9)  La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock YFT/IOTC.


18.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/21


Rettifica della decisione 2019/1734 del Comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile del 30 settembre 2019 relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo [2019/ ]

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 264 del 17 ottobre 2019)

Copertina e pagina 42:

anziché:

«Decisione 2019/1734 del Comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile del 30 settembre 2019 relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo [2019/ ]»

leggasi:

«Decisione n. 1/2019 del Comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile del 30 settembre 2019 relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo [2019/1734]»