ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 263

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
16 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1725 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Telemea de Sibiu (IGP)

1

 

*

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1726 Della Commissione del 15 ottobre 2019 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1727 del Consiglio del 7 ottobre 2019 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla seconda riunione ministeriale dell’accordo di Bonn riguardo alla dichiarazione ministeriale e al piano d’azione strategico dell’accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 ad essa allegato

9

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

32

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1729 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alla norma armonizzata per la valutazione della conformità redatta a sostegno dei regolamenti (CE) n. 765/2008 e (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e degli atti dell’Unione che incorporano le disposizioni di riferimento della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica ( GU L 301 del 27.11.2018 )

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 263/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1725 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Telemea de Sibiu» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Telemea de Sibiu» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Telemea de Sibiu» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Telemea de Sibiu» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

a nome del president

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 203 del 17.6.2019, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


16.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 263/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1726 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2),

regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio (3),

regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio (4) e

regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2019 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio (6),

regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (7),

regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio (8) e

regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (9).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2018. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2019 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

(6)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione (10) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione (11) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2018 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l'intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2019 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7)

A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/124 nella definizione delle zone degli stock, è opportuno che la detrazione residua applicabile al Belgio in ragione della pesca eccessiva della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 7d (RJU/07D.) nel 2017 sia applicata al contingente di razza ondulata per il 2019 nelle acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (RJU/7DE.).

(8)

È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2019 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (12).

(9)

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 e (UE) 2019/124 per il 2019 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

(8)  Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).

(9)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 316 del 13.12.2018, pag. 12).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 6).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).


ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2019 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2018 (in kg)

Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in kg)  (1)

Totale catture 2018 (quantitativo in kg)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)

Fattore moltiplicatore  (2)

Fattore moltiplicatore addizionale  (3) ,  (4)

Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti  (5)

(quantitativo in kg)

Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in kg)

BE

RJE

7FG.

Razza dagli occhi piccoli

Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g

14 000

15 400

19 888

129,14 %

4 488

1,00

/

/

4 488

BE

RJU

07D. (6)

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 7d

2 000

969

1 394

143,86 %

425 (7)

N.P.

N.P.

2 617

2 617

DE

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

1 194 000

1 349 400

1 393 360

103,26 %

43 960

/

C (8)

/

43 960

DK

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

2 444 000

2 594 270

2 617 780

100,91 %

23 510

/

C (8)

/

23 510

ES

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

9 791 920

9 281 920

9 756 069

105,11 %

474 149

/

C (8)

/

474 149

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

0

27 736

N.P.

27 736

1,00

A

/

41 604

ES

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

4 534 000

4 496 772

4 508 020

100,25 %

11 248

/

A (8)+C (8)

/

11 248

ES

NEP

*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7

825 000

155 000

158 375

102,18 %

3 375

/

/

/

3 375

ES

RJU

9-C.

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 9

15 000

15 000

17 067

113,78 %

2 067

1,00

/

/

2 067

ES

YFT

IOTC

Tonno albacora

Zona di competenza della IOTC

45 682 000

45 354 940

44 964 373

99,14 %

- 390 567  (9)

N.P.

N.P.

2 138 460

2 138 460

EE

COD

N3M.

Merluzzo bianco

NAFO 3M

124 000

916 170

953 232

104,05 %

37 062

/

/

/

37 062

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

0

18 084

N.P.

18 084

1,00

/

/

18 084

IE

HER

07A/MM

Aringa

7a

1 826 000

1 850 311

1 979 666

106,99 %

129 355

/

/

/

129 355

IE

MAC

2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

69 141 000

66 541 055

66 965 925

100,64 %

424 870

/

/

/

424 870

NL

POK

2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

110 000

210 994

265 115

125,65 %

54 121

1,00

/

/

54 121

NL

WHG

56-14

Merlano

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

/

0

4 492

N.P.

4 492

1,00

/

/

4 492

PL

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

654 000

786 200

858 164

109,15 %

71 964

/

C (8)

32 331

104 295

PT

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

182 000

179 044

184 010

102,77 %

4 966

/

/

/

4 966

PT

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

3 717 470

4 152 470

4 405 184

106,09 %

252 714

/

C (8)

/

252 714

PT

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

470 190

437 190

450 343

103,01 %

13 153

/

C (8)

/

13 153

PT

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

50 440

45 428

74 337

163,64 %

28 909

1,00

A

/

43 364

PT

RJU

9-C.

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 9

15 000

33 000

36 295

109,98 %

3 295

/

/

/

3 295

UK

COD

N1GL14

Merluzzo bianco

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

382 000

497 520

512 187

102,95 %

14 667

/

/

/

14 667

UK

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

25 000

22 000

24 434

111,06 %

2 434

1,00

/

/

2 434

UK

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

79 381 000

84 694 795

84 739 599

100,05 %

44 804

/

/

/

44 804

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

190 143 000

186 253 028

189 644 893

101,82 %

3 391 865

/

A (8)

/

3 391 865

UK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

182 000

459 700

463 509

100,83 %

3 809

/

/

/

3 809

UK

RHG

5B67-

Granatiere berglax

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

1 510

1 510

7 588

502,52 %

6 078

1,00

/

/

6 078

UK

WHG

56-14

Merlano

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

122 000

124 060

139 470

112,42 %

15 410

1,00

/

/

15 410


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2016, 2017 e 2018. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

(6)  Da detrarre da RJU/7DE. (Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e).

(7)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(8)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9)  La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock YFT/IOTC.


DECISIONI

16.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 263/9


DECISIONE (UE) 2019/1727 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla seconda riunione ministeriale dell’accordo di Bonn riguardo alla dichiarazione ministeriale e al piano d’azione strategico dell’accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 ad essa allegato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 191 e 196, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose («accordo di Bonn») (1) è stato concluso dalla Comunità economica europea con decisione 84/358/CEE del Consiglio (2). L’accordo di Bonn è entrato in vigore il 1o settembre 1989. L’accordo di Bonn è stato modificato nel 1989; tali emendamenti sono entrati in vigore il 1o aprile 1994. La Comunità economica europea ha approvato gli emendamenti con decisione 93/540/CEE del Consiglio (3).

(2)

L’accordo di Bonn celebra il suo 50o anniversario nel 2019. In tale occasione le parti contraenti intendono adottare una dichiarazione ministeriale durante la seconda riunione ministeriale dell’accordo di Bonn alla presenza di organizzazioni intergovernative e osservatori delle regioni confinanti responsabili della lotta all’inquinamento del grande Mare del Nord e dei suoi accessi, causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, che si terrà a Bonn l’11 ottobre 2019 («dichiarazione ministeriale»).

(3)

Prendendo atto di 50 anni di proficua cooperazione nel quadro dell’accordo di Bonn e riconoscendo l’interesse comune di rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello regionale al fine di prevenire, prepararsi e rispondere agli incidenti e all’inquinamento illegale del mare dovuto alle attività marittime nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi, la dichiarazione ministeriale si propone di definire una visione comune di un grande Mare del Nord e dei suoi accessi esenti dall’inquinamento accidentale, evitabile e deliberato causato dai trasporti marittimi, dalle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e da altre attività marittime.

(4)

A testimonianza di un risoluto impegno nel perseguire tale visione, la dichiarazione ministeriale attesterà i rinnovati sforzi profusi dalle parti contraenti dell’accordo di Bonn per il conseguimento degli obiettivi concordati e a favore di una migliore prevenzione, preparazione e risposta all’inquinamento marino nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi. A tal fine le parti contraenti intendono adottare il piano d’azione strategico dell’accordo di Bonn 2019-2025, che deve essere allegato alla dichiarazione ministeriale e stabilisce obiettivi strategici e operativi ambiziosi e azioni per la loro attuazione, per il periodo 2019-2025.

(5)

È importante stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell’Unione durante la seconda riunione ministeriale dell’accordo di Bonn, in quanto la decisione che verrà adottata durante la riunione avrà effetti giuridici nell’Unione.

(6)

Dato che l’Unione è parte contraente dell’accordo di Bonn ed è interessata a rafforzare la cooperazione nella lotta all’inquinamento del grande Mare del Nord e dei suoi accessi, è opportuno firmare e appoggiare la dichiarazione ministeriale che sostiene il piano d’azione strategico 2019-2025 dell’accordo di Bonn ad essa allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di seconda riunione ministeriale dell’accordo di Bonn consiste nell’approvare l’adozione della dichiarazione ministeriale e del piano d’azione strategico dell’accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 ad essa allegato, che sono acclusi alla presente decisione.

Modifiche di entità ridotta alla dichiarazione ministeriale e al piano d’azione strategico dell’accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 ad essa allegato possono essere convenute senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

La presidente

A.-M. HENRIKSSON


(1)   GU L 188 del 16.7.1984, pag. 9.

(2)  Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell’accordo concernente la cooperazione la materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).

(3)  Decisione 93/540/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1993, relativa all’approvazione di certi emendamenti dell’accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) (GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51).


PROGETTO di dichiarazione ministeriale

Bonn, Germania, 11 ottobre 2019

NOI, I MINISTRI E I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, responsabili della lotta all’inquinamento del grande Mare del Nord e dei suoi accessi causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, ci siamo riuniti a Bonn l’11 ottobre 2019 per la seconda riunione ministeriale dell’accordo di Bonn, alla presenza di organizzazioni intergovernative e osservatori delle regioni confinanti;

RICONOSCENDO i 50 anni di proficua cooperazione nel quadro dell’accordo di Bonn e l’interesse comune di rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione al fine di prevenire, prepararsi e rispondere all’inquinamento marino accidentale e illecito dovuto alle attività marittime nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi;

COMPIACENDOCI dell’adesione della Spagna all’accordo di Bonn e del riallineamento della zona di responsabilità tra Francia e Spagna, a seguito del quale la portata dell’area marittima dell’accordo di Bonn comprenderà il Golfo di Guascogna;

MIRANDO a intensificare la protezione del nostro ambiente costiero e marino dall’inquinamento del mare derivante dalle attività nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi e le modalità della nostra cooperazione in merito a prevenzione, preparazione e risposta in materia di inquinamento;

TENENDO CONTO del ruolo dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella regolamentazione dei trasporti marittimi a livello mondiale al fine di proteggere l’ambiente marino e la salute umana, dello sviluppo di una politica marittima integrata per l’Unione europea e della pertinente legislazione dell’UE (1) in relazione all’inquinamento marino e agli incidenti marittimi;

CONTINUANDO a coordinare gli sforzi nazionali su scala (sub)regionale, a beneficio di tutti, e tenendo conto degli obblighi di segnalazione delle parti contraenti;

UTILIZZANDO sistemi di informazione ampiamente accettati che sono considerati come standard dalle competenti organizzazioni internazionali;

PRENDENDO ATTO sia della continua espansione del trasporto marittimo e di altre attività marittime come lo sfruttamento offshore di idrocarburi sia del fatto che, nonostante la diminuzione del numero di sversamenti rilevati negli ultimi anni, i rischi saranno sempre presenti;

abbiamo ADOTTATO la seguente dichiarazione congiunta:

1.

Immaginiamo per il futuro un grande Mare del Nord e i suoi accessi esenti dall’inquinamento accidentale, evitabile o deliberato causato dai trasporti marittimi, dalle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e da altre attività marittime.

2.

Accogliamo con favore le regolamentazioni dell’IMO che hanno comportato una riduzione dell’inquinamento marino. Tuttavia, nonostante l’ampia gamma di misure adottate negli ultimi anni, l’inquinamento accidentale e illegale dovuto a sostanze diverse dagli idrocarburi rimane una minaccia significativa per il grande Mare del Nord e i suoi accessi.

3.

Siamo pienamente consapevoli del valore economico e sociale del nostro ambiente marino e costiero e riconosciamo che i costi delle risorse necessarie per la prevenzione, la preparazione e la risposta all’inquinamento marino sono esigui se paragonati a quelli delle attività di bonifica in seguito a gravi episodi di inquinamento.

4.

Sottolineiamo l’importanza di efficienti misure di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze marittime. Riaffermiamo il nostro impegno a favore di una cooperazione attiva nell’ambito dell’accordo di Bonn per la pianificazione, la formazione e il collaudo operativo dei sistemi di risposta alle emergenze, che prevedono anche esercitazioni congiunte di risposta operativa. Riconosciamo l’importanza della cooperazione a livello dell’intera Europa attraverso il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e in coordinamento con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA).

5.

Accogliamo con favore il sistema consolidato per la sorveglianza aerea e satellitare del trasporto marittimo, delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e di altre attività marittime nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi, quale importante contributo per individuare l’eventuale inquinamento e scoraggiare scarichi illegali in mare e per onorare i nostri impegni nell’ambito della convenzione Marpol.

6.

Accogliamo con favore l’utilizzo a livello nazionale e regionale dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), istituiti come nuovi servizi per la sorveglianza marittima, il monitoraggio delle emissioni atmosferiche dovute al trasporto marittimo e la risposta all’inquinamento, e incoraggiamo le parti contraenti a condividere le loro esperienze e conoscenze riguardo ai propri sistemi RPAS nazionali e al ruolo che questi svolgono nelle pratiche di applicazione delle regolamentazioni.

7.

Riaffermiamo il nostro impegno a proseguire i programmi nazionali di volo e le operazioni congiunte quali le operazioni coordinate ed estese di controllo dell’inquinamento (Coordinated Extended Pollution Control Operations — CEPCO) e accogliamo con favore il servizio di immagini satellitari fornito dall’EMSA attraverso CleanSeaNet come contributo a al miglioramento della preparazione e della prevenzione dell’inquinamento.

8.

Accogliamo con favore la messa a punto e il continuo aggiornamento dei manuali e codici dell’accordo di Bonn, tra cui il manuale per la lotta all’inquinamento e il «codice relativo all’aspetto degli idrocarburi», che costituiscono fonti uniche di informazioni per il lavoro di prevenzione, preparazione e risposta all’inquinamento e la cui validità è stata riconosciuta a livello globale nell’ambito della convenzione internazionale sulla preparazione, la risposta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (OPRC) e il suo protocollo sulle sostanze nocive e potenzialmente pericolose (SNPP).

9.

Riaffermiamo il nostro impegno a mantenere e tenere aggiornati i piani di risposta congiunta agli incidenti marittimi (ad esempio il piano DENGERNETH, il piano MANCHEPLAN, il piano NORBRIT, il piano «Quadripartite Zone») dell’accordo di Bonn, che costituiscono un importante strumento per avviare attività transfrontaliere di risposta immediata dopo un incidente, indipendentemente dalla zona nazionale di responsabilità nel quale ha avuto origine lo sversamento.

10.

Riconoscendo l’evoluzione dei rischi derivanti dall’incremento del trasporto di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, dall’utilizzo di navi di dimensioni maggiori e di navi autonome, dai nuovi carburanti, da densità di traffico persistentemente elevate, dalle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e da altre attività marittime, rileviamo l’importanza di mantenere un adeguato equilibrio delle risorse per garantire un lavoro efficiente di prevenzione e risposta all’inquinamento nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi. Concordiamo sul fatto che l’ulteriore sviluppo delle capacità di risposta nell’area dell’accordo di Bonn dovrebbe basarsi su valutazioni del rischio nazionali e congiunte.

11.

Riaffermiamo il nostro impegno comune in termini di prevenzione dell’inquinamento marino che incide sulla qualità dell’aria attraverso la collaborazione e il contributo collettivo all’attuazione e applicazione delle norme e degli standard in materia di inquinamento marino a livello internazionale, garantendo altresì condizioni di concorrenza uniformi per gli operatori economici. Ricordiamo il successo dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/802 (2) che rispecchia le prescrizioni relative al basso tenore di zolfo per le zone di controllo delle emissioni di SOX (0,10 % del tenore massimo di zolfo a partire dal 2015) e ricordiamo altresì i più recenti impegni dell’IMO per garantire l’attuazione coerente del limite massimo globale di zolfo (0,50 % a partire dal 2020) di cui all’allegato VI della convenzione Marpol. Il sistema di applicazione coordinato e rigoroso di tali prescrizioni, anche nella zona di controllo delle emissioni di SOX del Mare del Nord, insieme a un elevato tasso di conformità delle navi in tutta l’UE, si è tradotto in riduzioni significative dell’inquinamento da biossido di zolfo nelle regioni costiere e nelle città. Accogliamo con favore l’evoluzione del nostro impegno comune a collaborare collettivamente alla sorveglianza dell’applicazione dell’allegato VI della convenzione Marpol e la designazione del Mare del Nord quale zona di controllo delle emissioni di NOX (ossidi di azoto) (NECA) a partire dal 2021. Le parti contraenti mantengono il diritto di scegliere liberamente le proprie modalità di partecipazione alle misure di sorveglianza.

12.

Riconosciamo che disposizioni quali la designazione del Mare del Nord come zona speciale a norma degli allegati I e V della convenzione Marpol saranno efficaci solo se saranno adeguatamente applicate. In tale contesto, accogliamo con favore il proficuo lavoro della rete di investigatori e procuratori del Mare de Nord per la promozione dell’applicazione delle norme e degli standard in materia di inquinamento e concordiamo sul proseguimento della cooperazione con questa rete in relazione all’applicazione di tutti gli allegati pertinenti della convenzione Marpol.

13.

Riaffermiamo il nostro impegno a favore della corretta attuazione e applicazione della direttiva 2005/35/CE 3 relativa all’inquinamento provocato dalle navi (come modificata), in particolare per quanto riguarda la cooperazione in materia di controllo e applicazione delle norme, l’adempimento degli obblighi di comunicazione e l’introduzione di sanzioni efficaci, anche penali, per i reati legati all’inquinamento.

14.

Accogliamo con favore l’adozione della direttiva rivista del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta3 e ci impegniamo a scambiare informazioni e a cooperare al fine di prevenire gli scarichi illegali di rifiuti in mare.

15.

Accogliamo con favore l’adozione della nuova pubblicazione dell’IMO «Valutazione e armonizzazione delle norme e orientamenti sullo scarico di effluenti liquidi dai sistemi di depurazione dei gas di scarico nelle acque, incluse le condizioni e le zone» come importante strumento per comprendere meglio gli effetti sull’ambiente marino dell’acqua di lavaggio scaricata dagli scrubber navali per il lavaggio dei gas di scarico o dai sistemi di depurazione dei gas di scarico.

16.

Ribadiamo la necessità di realizzare programmi di ricerca e sviluppo coordinati al fine di garantire che, nell’affrontare le sfide attuali e future, le misure di lotta all’inquinamento siano attuate ricorrendo alle migliori tecniche e attrezzature disponibili. L’introduzione e il maggiore utilizzo di nuovi combustibili, messi a punto per rispettare norme sempre più severe in materia di emissioni, sembra, ad esempio, richiedere tecniche di risposta innovative. Riaffermiamo che i processi decisionali si basano sulle conoscenze, i metodi, e gli strumenti di sostegno più avanzati disponibili. Prendiamo atto dell’individuazione delle priorità per la ricerca e lo sviluppo nell’ambito del piano d’azione strategico dell’accordo di Bonn 2019-2025.

17.

Prendiamo atto dello sviluppo di approcci integrati alla governance marittima e dell’importanza del rafforzamento della nostra cooperazione con i settori e gli organismi marittimi pertinenti al fine di progredire verso una gestione più integrata dei nostri mari, al fine di conseguire un buono stato ecologico delle acque marine a norma della direttiva quadro dell’UE sulla strategia per l’ambiente marino (3).

18.

Accogliamo con favore il piano d’azione dell’IMO per affrontare il problema dei rifiuti marini di plastica prodotti dalle navi, che mira a rafforzare le norme esistenti e introduce nuove misure di sostegno per far fronte al grave problema dei rifiuti di plastica presenti nell’ambiente marino.

19.

Riaffermiamo il nostro impegno a cooperare con altre organizzazioni e organismi internazionali e regionali competenti, in particolare l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), le commissioni OSPAR e HELSINKI, l’accordo di Lisbona, l’accordo di Copenaghen, il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all’inquinamento nel Mediterraneo (REMPEC), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e il Consiglio Artico, con l’obiettivo di condividere esperienze e buone pratiche e raggiungere i nostri obiettivi comuni.

In considerazione di quanto precede e a testimonianza di un risoluto impegno nel perseguire la nostra visione, attestiamo i rinnovati sforzi profusi per conseguire gli obiettivi concordati e garantire una migliore prevenzione, preparazione e risposta all’inquinamento marino nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi e abbiamo ADOTTATO il piano d’azione strategico dell’accordo di Bonn 2019-2025, di cui all’allegato 1, che stabilisce ambiziosi obiettivi strategici, obiettivi operativi e azioni per la loro attuazione per il periodo 2019-2025.


(1)  La Norvegia non è membro dell’Unione europea. La Norvegia contribuisce in base a un’equivalente legislazione nazionale e alla legislazione dell’UE cui è vincolata in quanto membro dello Spazio economico europeo (SEE).

(2)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e sul rispetto delle norme relative al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo di cui alla direttiva 2016/802/UE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, COM(2018) 188 final del 16.4.2018.

(3)  La Norvegia non è membro dell’Unione europea. La Norvegia contribuisce in base a un’equivalente legislazione nazionale e alla legislazione dell’UE cui è vincolata in quanto membro dello Spazio economico europeo (SEE).


PROGETTO di piano d’azione strategico dell’accordo di Bonn (BASAP)

2019 - 2025

Introduzione

Scopo principale dell’accordo di Bonn è la cooperazione a livello regionale ai fini della prevenzione e della lotta all’inquinamento marino nel grande Mare del Nord dovuto a navi e impianti offshore; lo svolgimento di attività di sorveglianza per contribuire a individuare e combattere l’inquinamento in mare; attività di bonifica in seguito a catastrofi marittime e reati legati all’inquinamento. Questi sono i risultati ottenuti nel corso di 50 anni di attività scientifica, tecnica e operativa nell’ambito dell’accordo di Bonn. Le parti contraenti dell’accordo di Bonn hanno cooperato allo sviluppo di considerevoli competenze nella gestione delle minacce all’ambiente marino e sono pronte ad affrontare nuove sfide con la cooperazione delle parti contraenti e a impegnarsi al fianco della comunità internazionale.

L’accordo di Bonn è stato il primo accordo regionale concluso da governi per rispondere a incidenti legati all’inquinamento. L’accordo è il meccanismo grazie al quale gli Stati che si affacciano sul Mare del Nord e l’Unione europea collaborano per aiutarsi vicendevolmente nella lotta all’inquinamento derivante da catastrofi marittime e all’inquinamento cronico dovuto a navi e impianti offshore nel Mare del Nord. È stato firmato nel 1969 da otto Stati che si affacciano sul Mare del Nord – Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito – poco tempo dopo il naufragio della petroliera Torrey Canyon al largo della Cornovaglia nel 1967, che provocò lo sversamento di 117 000 tonnellate di petrolio nella prima grande catastrofe legata all’inquinamento che ha coinvolto l’Europa occidentale. Tuttavia, l’accordo di Bonn è stato attivato solo verso la fine degli anni Settanta, dopo il verificarsi di altri due gravi incidenti ecologici: l’esplosione dell’Ekofisk nel 1977 e il naufragio dell’Amoco Cadiz nel 1978. L’accordo continua a operare in modo efficace sin da allora ed è stato esteso nel 1983 per includere altre sostanze nocive e nel 1987 per comprendere la cooperazione in materia di sorveglianza. Un ulteriore ampliamento ha avuto luogo nel 2010, contestualmente all’adesione dell’Irlanda all’accordo, allo scopo di includervi le acque irlandesi e le relative acque norvegesi e britanniche.

Nonostante la diminuzione complessiva del numero di sversamenti accidentali di idrocarburi nelle acque europee, a intervalli irregolari si verificano ancora gravi sversamenti accidentali (ossia con fuoriuscite superiori a 20 000 tonnellate di idrocarburi). Anche se gli scarichi terrestri costituiscono la più grande fonte di idrocarburi riversati negli oceani ogni anno, gli sversamenti accidentali di idrocarburi sono comunque un’importante fonte di inquinamento che rappresenta il 10-15 % di tutti gli idrocarburi che ogni anno vengono riversati negli oceani di tutto il mondo.

Il BASAP 2019-2025 mira a facilitare l’attuazione dell’accordo di Bonn al fine di contribuire alla prevenzione dell’inquinamento marino in generale e rispondere a sfide future quali l’inevitabile cambiamento di paradigma nei mercati dell’energia e delle risorse naturali, le sfide ambientali identificate dall’accordo di Parigi del 2015 e la pressione sulla pianificazione dello spazio marittimo che può determinare ulteriori rischi in mare. Dati questi sviluppi e l’ingente diminuzione degli sversamenti accidentali di idrocarburi nelle acque europee negli ultimi 30 anni, gli operatori incaricati di intervenire in caso di fuoriuscite di idrocarburi devono ampliare il proprio ambito d’azione a qualsiasi tipo di inquinamento marino che possa essere misurato e/o bonificato. Una nuova sfida chiave per l’accordo di Bonn, identificata attraverso l’analisi SWOT, riguarderà l’inquinamento atmosferico che sta avendo un impatto sugli ecosistemi e la salute dei cittadini nelle zone costiere con un’elevata densità di popolazione (allegato VI della convenzione Marpol).

Per attuare il BASAP 2019-2025 le parti contraenti sono chiamate a:

mantenere sotto sorveglianza le proprie zone di responsabilità contro le minacce di inquinamento marino e inquinamento del relativo spazio aereo sovrastante il mare, anche attraverso il coordinamento della sorveglianza aerea e satellitare;

allertarsi reciprocamente in merito a tali minacce;

adottare approcci operativi comuni in modo da poter fare affidamento gli uni sugli altri per raggiungere gli standard di prevenzione e bonifica necessari;

adottare approcci operativi comuni e coordinati per il monitoraggio della conformità e l’applicazione dell’allegato VI della convenzione Marpol;

sostenersi reciprocamente (quando richiesto) nelle operazioni di risposta;

condividere i risultati delle attività di ricerca e sviluppo nonché le buone prassi; e

svolgere esercitazioni congiunte.

Visione

La visione dell’accordo di Bonn è:

un grande Mare del Nord pulito, esente da inquinamento accidentale e illegale causato dal trasporto marittimo e da altre attività marittime.

Il grande Mare del Nord accoglie ecosistemi diversificati e produttivi ed è fondamentale per la vita quotidiana di milioni di persone. Parte del grande Mare del Nord ospita alcune delle rotte di navigazione più percorse al mondo. L’accordo di Bonn mira pertanto a ridurre al minimo, per quanto praticamente possibile, la minaccia dell’inquinamento accidentale e illegale causato da navi e altre attività marittime.

A tal fine, l’accordo di Bonn ha concordato gli obiettivi strategici seguenti:

a)

individuare e affrontare, nel campo di applicazione dell’accordo di Bonn, le questioni emergenti nel settore marittimo in generale aventi ripercussioni sull’ambiente marino;

individuare e valutare le opportunità emergenti di riduzione dei rischi per l’ambiente marino sulla base delle migliori tecniche disponibili (BAT) e delle migliori pratiche ambientali (BEP);

individuare e valutare nuovi approcci al monitoraggio per garantire che siano applicate le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali;

rispondere adeguatamente a nuovi rischi individuati per l’ambiente marino, tenendo in considerazione le raccomandazioni del gruppo di lavoro sulle questioni operative, tecniche e scientifiche relative alle attività di lotta all’inquinamento (OTSOPA); e

sfruttare appieno i progetti BE-AWARE I e II per individuare le misure più efficaci di attenuazione dei rischi futuri e di intervento.

Obiettivi strategici

A.   Prevenzione dell’inquinamento illegale e accidentale mediante la collaborazione e l’applicazione collettiva delle norme e degli standard internazionali in materia di inquinamento del mare, incluso il rispetto degli allegati della convenzione Marpol.

Nonostante l’ampia gamma di misure adottate negli ultimi anni, l’inquinamento illegale e accidentale rimane una minaccia significativa per il grande Mare del Nord. La collaborazione ai fini della loro applicazione efficace ed efficiente è uno strumento fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente marino.

Le norme internazionali sull’inquinamento marino traggono origine dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) del 1973, che è stata aggiornata nel 1978. La Marpol è stata elaborata dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) con l’obiettivo di prevenire e ridurre al minimo l’inquinamento causato da navi, sia accidentale che derivante da operazioni ordinarie, ed è corredata dei sei allegati tecnici seguenti che riguardano l’inquinamento marino; cfr. allegato I: testi vigenti degli allegati da I a VI della convenzione Marpol

Allegato I — norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi

Allegato II — norme relative al controllo dell’inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa

Allegato III — norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli

Allegato IV — norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da acque di scarico delle navi

Allegato V — norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da rifiuti delle navi

Allegato VI — regolamento per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico dovuto alle navi

Occorre stabilire approcci operativi comuni e coordinati per il controllo della conformità al fine di garantire un’attuazione e un’applicazione uniformi e coerenti degli allegati della convenzione Marpol e, in particolare, per l’attuazione e l’applicazione della zona di controllo delle emissioni (ECA) del Mare del Nord per lo zolfo e gli ossidi di azoto, di cui all’allegato VI della convenzione Marpol, anche in considerazione dell’entrata in vigore nel 2020 del limite massimo globale di zolfo per le navi che navigano al di fuori delle ECA.

B.   Promozione e sviluppo di un’efficiente preparazione alle emergenze

C.   Organizzazione di capacità di risposta ottimali

Nonostante tutti gli sforzi compiuti per aumentare la sicurezza marittima, vi saranno sempre rischi di incidenti. L’aumento del trasporto marittimo e i carichi pericolosi e nocivi determinano un aumento dei rischi per l’ambiente marino. Le parti contraenti hanno già investito notevoli risorse in capacità di risposta adeguate. Per migliorare ulteriormente l’efficienza, anche in termini economici, l’ulteriore sviluppo delle capacità di risposta dovrebbe basarsi su valutazioni del rischio, analisi delle lacune e approcci regionali e subregionali. Sono necessari programmi di ricerca e sviluppo coordinati per garantire che le misure di lotta all’inquinamento si basino sulle migliori tecniche e apparecchiature disponibili.

Per conseguire i propri obiettivi strategici, l’accordo di Bonn ha concordato gli obiettivi operativi seguenti.

Obiettivi operativi:

Obiettivi operativi in relazione all’obiettivo strategico A (prevenzione):

A.I

intraprendere adeguate attività di sorveglianza del trasporto marittimo e delle attività marittime nel grande Mare del Nord e garantire un’efficace notifica delle osservazioni nelle zone di responsabilità dell’accordo di Bonn;

A.II

fornire ai responsabili e al personale di volo informazioni aggiornate sulla pianificazione e sullo svolgimento dei voli di lotta all’inquinamento nell’area dell’accordo di Bonn;

A.III

garantire approcci operativi comuni nel controllo della conformità agli allegati della convenzione Marpol;

A.IV

garantire un’adeguata raccolta di prove in caso di incidenti legati all’inquinamento e una stretta cooperazione con gli investigatori e i procuratori ai fini dell’applicazione delle norme e degli standard in materia di inquinamento marino nel grande Mare del Nord;

A.V

comunicare e divulgare al pubblico e agli esperti informazioni sulla prevenzione dell’inquinamento illegale e accidentale.

Obiettivi per l’attuazione dell’obiettivo strategico B (preparazione):

B.I

stabilire di comune accordo il modo in cui è opportuno rispondere alle emergenze marittime e sensibilizzare sull’esistenza di sistemi e strategie nazionali di emergenza;

B.II

mantenere un adeguato livello di formazione del personale di intervento e di cooperazione tra le unità di contrasto delle parti contraenti e promuovere la preparazione per efficienti operazioni multinazionali di contrasto;

B.III

garantire che le azioni di intervento delle parti contraenti siano strutturate in modo da salvaguardare l’ambiente marino e garantire che le priorità siano definite sulla base più appropriata;

B.IV

cooperare con altre organizzazioni internazionali ed europee, nonché con le regioni marittime confinanti al fine di individuare sinergie ed evitare duplicazioni.

Obiettivi per l’attuazione dell’obiettivo strategico C (risposta):

C.I

garantire che le parti contraenti siano adeguatamente informate sulle modalità con cui le altre parti intervengono in caso di incidenti, al fine di promuovere lo sviluppo delle migliori pratiche;

C.II

mantenere e tenere aggiornati approcci operativi comuni in caso di incidenti legati all’inquinamento e promuovere lo sviluppo e una visione comune delle appropriate strategie di risposta;

C.III

promuovere programmi di ricerca e sviluppo coordinati sulle tecnologie, le attrezzature e altri mezzi operativi di risposta;

C.IV

garantire che vi sia un adeguato equilibrio delle risorse per l’attività di risposta in tutta l’area dell’Atlantico nordorientale, sulla base di valutazioni del rischio subregionali.

Azioni

Per realizzare la sua visione, i suoi obiettivi strategici e i suoi obiettivi operativi, il piano d’azione strategico dell’accordo di Bonn (BASAP) definisce specifiche azioni misurabili e obiettivi realistici per il periodo 2019-2025 al fine di guidare e indirizzare l’operato delle parti contraenti. Il BASAP riconosce la necessità di mantenere sistemi ben consolidati e di portare avanti il lavoro in corso al fine di conservare il carattere operativo dell’accordo. Al contempo si definiscono opportunità per intensificare questi sforzi e esplorare nuovi orientamenti.

L’accordo di Bonn ha concordato le azioni seguenti.

Azioni in relazione all’obiettivo strategico A (prevenzione):

A.1

effettuare operazioni di sorveglianza aerea e satellitare, tra cui voli nazionali, voli regionali, voli a giro d’orizzonte e voli nell’ambito delle operazioni coordinate ed estese di controllo dell’inquinamento (CEPCO)/voli SuperCEPCO, per rilevare, indagare, raccogliere prove e monitorare gli sversamenti di idrocarburi e altre sostanze dannose;

A.2

mantenere un sistema standard di segnalazione efficiente e utilizzarlo per segnalare l’inquinamento identificato all’accordo di Bonn, nonché alla Commissione europea nel quadro della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi, e all’IMO;

A.3

in collaborazione con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, sfruttare al meglio le immagini satellitari e, alla luce dei più recenti sviluppi nel settore degli pseudosatelliti ad alta quota (HAPS, High Altitude Pseudo Satellites) e dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS, Remotely Piloted Aircraft Systems) messi a disposizione degli Stati che si affacciano sul grande Mare del Nord, istituire un sistema armonizzato in tutto il grande Mare del Nord per migliorare l’individuazione degli incidenti legati all’inquinamento;

A.4

rafforzare la cooperazione in materia di individuazione delle infrazioni all’allegato V della convenzione Marpol e dell’applicazione delle norme;

A.5

rafforzare la cooperazione in materia di individuazione delle infrazioni all’allegato VI della convenzione Marpol e dell’applicazione delle norme, anche attraverso il regime vigente di controllo da parte dello Stato di approdo, nonché utilizzando strumenti avanzati specifici per il monitoraggio della conformità e condividendo i risultati delle azioni di contrasto nei sistemi d’informazione comuni (ad esempio Thetis-UE);

A.6

mantenere e tenere aggiornato il manuale delle operazioni aeree e l’atlante del codice relativo all’aspetto degli idrocarburi;

A.7

in collaborazione con la rete di investigatori e procuratori del Mare de Nord (NSN), mantenere e tenere aggiornato il manuale sui reati di inquinamento marino da idrocarburi nel Mare de Nord;

A.8

cooperare, attraverso OSINET (la rete di esperti per l’individuazione degli sversamenti di idrocarburi), all’individuazione degli sversamenti di idrocarburi, anche mediante esercizi di intercalibrazione dei laboratori e l’ulteriore sviluppo di metodi comuni di individuazione degli sversamenti di idrocarburi;

A.9

rafforzare la cooperazione con investigatori e procuratori:

a.

entro il 2022 per individuare, in collaborazione con l’NSN, opzioni per pubblicizzare le condanne per i reati di inquinamento marino;

b.

entro il 2025 per stabilire, in collaborazione con l’NSN, procedure per rendere pubblico il registro ambientale delle pertinenti compagnie di navigazione e delle compagnie che gestiscono navi;

A.10

concertarsi con l’IMO per determinare il modo in cui l’accordo di Bonn può ulteriormente contribuire alla conformità all’allegato VI della convenzione Marpol, tenendo in considerazione gli ultimi sviluppi in seno all’IMO relativi all’applicazione del limite massimo globale di zolfo per il 2020 (ad esempio attraverso un rafforzamento del regime di controllo da parte dello Stato di approdo e il divieto di trasporto a fini di combustione di combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,50 %);

A.11

sostenere, tramite il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’IMO, il processo di riesame delle condizioni di scarico delle sostanze ad alta viscosità e solidificanti di cui all’allegato II della convenzione Marpol;

A.12

mantenere e tenere aggiornato il sito web dell’accordo di Bonn e diffondere pubblicazioni elettroniche (manuali, guide e relazioni);

A.13

sostenere/promuovere raccomandazioni sulle misure preventive dei progetti BE-AWARE.

Azioni in relazione all’obiettivo strategico B (preparazione):

B.1

mantenere e aggiornare i capitoli del manuale sulla lotta all’inquinamento dell’accordo di Bonn affinché possa rispondere alle esigenze;

B.2

promuovere lo scambio di informazioni sui relitti potenzialmente inquinanti e lo sviluppo di banche dati nazionali;

B.3

pianificare e intraprendere esercizi operativi e formazioni a livello regionale e subregionale;

B.4

promuovere lo sviluppo di sistemi nazionali di consulenza ambientale e dei sistemi di scambio di informazioni corrispondenti;

B.5

mantenere scambi di informazioni con altre organizzazioni regionali e internazionali, in particolare il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), l’EMSA, l’EPPR (Consiglio Artico), l’HELCOM, l’IMO, la commissione OSPAR, l’accordo di Lisbona e REMPEC, attraverso la partecipazione a riunioni tra segreterie e, ove utile, rafforzare la cooperazione con tali organizzazioni, ad esempio per quanto concerne l’elaborazione congiunta di un manuale per gli interventi in materia di sostanze pericolose e nocive;

B.6

rafforzare la collaborazione con la commissione OSPAR e altre organizzazioni internazionali coinvolte nella protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento e dagli impianti offshore;

B.7

sviluppare una strategia di collaborazione in materia di sostanze pericolose e nocive con altre organizzazioni internazionali, ad esempio HELCOM/EMSA/CTG, per dare attuazione ai principi relativi alle sostanze pericolose e nocive (HNS) contenuti nella convenzione internazionale sulla preparazione, la risposta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (OPRC);

B.8

di concerto con l’IMO, determinare il modo in cui l’accordo di Bonn può ulteriormente contribuire a rafforzare l’attuazione del protocollo OPRC-HNS a livello internazionale;

B.9

continuare a sviluppare la capacità di risposta basata sull’analisi del rischio ambientale per tenersi al passo con l’evolversi del rischio marittimo.

Azioni in relazione all’obiettivo strategico C (risposta):

C.1

mantenere un sistema per la segnalazione degli incidenti legati all’inquinamento e l’identificazione degli insegnamenti che ne sono stati tratti;

C.2

mantenere e tenere aggiornati i piani di risposta congiunta agli incidenti marittimi (il piano DENGERNETH, il piano MANCHEPLAN, il piano Quadripartite zone, il piano NORBRIT [piano del Golfo di Guascogna]);

C.3

rafforzare lo sviluppo di approcci congiunti di risposta per la fauna e la flora selvatiche, compresa l’identificazione delle migliori pratiche e la comunicazione al pubblico delle attività di risposta in questo ambito;

C.4

condividere gli insegnamenti individuati e tratti dagli interventi nel caso di all’inquinamento nei parchi eolici in mare aperto;

C.5

promuovere collegamenti e il coordinamento con gli interventi a terra;

C.6

promuovere le attività di ricerca e sviluppo e lo scambio di informazioni su tecnologie, attrezzature e altri mezzi operativi di risposta, in particolare sui sensori di sorveglianza integrati, la tecnologia di risposta agli incidenti che si verificano di notte, in presenza di scarsa visibilità e in condizioni meteorologiche avverse, l’identificazione e il recupero dei container dispersi in mare, gli incidenti che riguardano l’olio pesante e gli incidenti chimici, nonché gli incidenti che riguardano i combustibili di nuova generazione;

C.7

promuovere la ricerca sulle priorità comuni di ricerca per sviluppare, entro il 2019-2022, una proposta di ricerca congiunta sui carburanti di nuova generazione;

C.8

promuovere scambi di informazioni sui sistemi nazionali di valutazione del rischio, ivi comprese le operazioni di rimorchio in caso di emergenza.


Appendice 1

Compiti 1-18 in relazione all’obiettivo strategico A (prevenzione):

Compito

Strategica

Azione

Descrizione

Data prevista

Guida

Progressi

Situazione

 

1

A.1

Effettuare operazioni di sorveglianza aerea e satellitare, tra cui voli nazionali, voli regionali, voli a giro d’orizzonte e voli nell’ambito delle operazioni coordinate ed estese di controllo dell’inquinamento (CEPCO)/voli SuperCEPCO, per rilevare, analizzare, raccogliere prove e monitorare gli sversamenti di idrocarburi e altre sostanze dannose, tenendo in considerazione le esigenze di sorveglianza strategica.

Attività intraprese durante tutto l’anno

Parti contraenti & segreteria

 

In corso

2

A.1

Mantenere la copertura e l’efficienza della sorveglianza aerea e analizzare strategicamente le esigenze di sorveglianza, anche sulla base di una valutazione degli insiemi di dati disponibili sull’individuazione dell’inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze.

 

Parti contraenti

CleanSeaNet — EMSA

Pesca — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

NL — responsabile con le parti contraenti

NL deve elaborare e comunicare ai capi delegazione

BE — allegato VI della convenzione Marpol

 

3

A.3

A.4

A.5

Esaminare la possibilità di elaborare raccomandazioni minime sulle operazioni di sorveglianza nell’area dell’accordo di Bonn e i risultati attesi (allegato VI della convenzione Marpol, sistemi aerei a pilotaggio remoto).

 

UE (per le opzioni di razionalizzazione della sorveglianza marittima, ad esempio per la pesca e l’inquinamento)

BE — guida congiunta (allegato VI)

UE — droni

Le discussioni iniziali sull’allegato VI della convenzione Marpol sono state avviate all’OTSOPA 19.

L’EMSA ha avviato il servizio operativo RPAS.

In corso

4

A.2

Mantenere uno standard di monitoraggio e comunicazione efficiente utilizzando l’opportuno sistema per segnalare all’accordo di Bonn i casi di inquinamento individuati.

Attività intraprese quando necessario

Parti contraenti

 

In corso

5

A.3

In collaborazione con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, sfruttare al meglio le immagini satellitari, ad esempio attraverso CleanSeaNet, al fine di dare seguito alle segnalazioni iniziali di individuazione di un possibile inquinamento mediante la sorveglianza aerea.

e

Attività intraprese quando necessario

Parti contraenti

 

In corso

6

A.3

Notificare e intervenire in merito agli sviluppi degli pseudosatelliti ad alta quota (HAPS) e dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS).

Attività intraprese quando necessario

Parti contraenti

UE/EMSA — HAPS & RPAS

In corso

 

 

 

 

 

 

 

8

A.13

Sostenere/promuovere l’attuazione dei dispositivi di separazione del traffico e segnalare alle autorità responsabili delle misure di riduzione dei rischi altre raccomandazioni del progetto BE-AWARE in relazione ai servizi di assistenza al traffico marittimo, ai sistemi di identificazione automatica nei parchi eolici e alla e-navigazione.

In corso

Parti contraenti

Irlanda, Norvegia e Paesi Bassi hanno tenuto seminari.

Diversi dipartimenti nazionali sono responsabili dell’attuazione.

9

A.6

B.I

Mantenere e tenere aggiornato il manuale delle operazioni aeree.

Annualmente all’OTSOPA

NO & parti contraenti

 

In corso

10

A.6

B.I

Mantenere la versione online del codice relativo all’aspetto degli idrocarburi dell’accordo di Bonn (BAOAC), ivi compreso l’atlante fotografico, per i membri del personale di volo e gli esperti nell’ambito della ristrutturazione del sito web dell’accordo di Bonn.

Attività intraprese quando necessario

FR & parti contraenti

 

In corso

11

A.4

A.5

A.10

Rafforzare ed estendere la cooperazione per il rilevamento e l’osservazione di reati in relazione agli allegati della convenzione Marpol e il contributo all’applicazione delle norme, e concertarsi con l’IMO.

In corso

Parti contraenti/NSN/segreteria

 

In corso

12

A.5

A.10

Considerare lo sviluppo di una strategia tecnica e di un approccio operativo comuni per il monitoraggio della conformità per i NOX e i SOX.

 

BE, DK (da confermare), FR

NL? EMSA (da confermare)

 

Di nuova istituzione

13

A.7

A.9

Rafforzare la cooperazione con la rete di investigatori e procuratori del Mare del Nord (NSN), e congiuntamente:

a. mantenere e tenere aggiornato il manuale sui reati di inquinamento marino da idrocarburi;

b. organizzare seminari su temi di interesse comune;

c. fornire assistenza, ove utile, per la pubblicizzazione delle condanne e istituire un registro ambientale delle compagnie di navigazione.

 

NL/segreteria

Possibili temi per i seminari 2019-2025:

sostanze pericolose e nocive;

rifiuti marini

In corso

14

A.8

Proseguire le attività dell’OSINET al fine di:

a. migliorare le conoscenze e l’esperienza dei laboratori interessati in merito alla scienza forense nel campo degli sversamenti di idrocarburi, anche mediante esercizi di intercalibrazione dei laboratori; e

b. mantenere/sviluppare procedure analitiche aggiornate e metodologie di riferimento, anche per il campionamento di idrocarburi in mare.

 

DE/OSINET

 

In corso

15

A.12

B.1

Mantenere e tenere aggiornato il sito web dell’accordo di Bonn e diffondere le pubblicazioni elettroniche (manuali, guide e relazioni).

Attività intrapresa quando necessario

Segreteria/parti contraenti

Alla segreteria spetta il compito di esaminare la possibilità di mantenere la fonte delle decisioni/azioni

In corso

 

 

 

 

 

 

 

17

A.2

Riesaminare le raccomandazioni esistenti in materia di notifica ed effettuare i necessari adeguamenti quando richiesto.

Attività intrapresa quando necessario

Parti contraenti

 

Di nuova istituzione

18

A.12

Attuare la strategia di comunicazione dell’accordo di Bonn.

 

Segreteria

 

In corso

Compiti 19-30 in relazione all’obiettivo strategico B (preparazione):

Compito

Azione strategica

Descrizione

Data prevista

Guida

Progressi

Situazione

19

B.1

A.12

Mantenere e aggiornare i diversi capitoli del manuale sulla lotta all’inquinamento dell’accordo di Bonn.

Attività intrapresa quando necessario

Parti contraenti & segreteria

 

In corso

20

B.2

Mantenere lo scambio di informazioni sui relitti potenzialmente inquinanti (metodi per lo svuotamento, valutazione dei rischi ecc.).

Attività intrapresa quando necessario

Parti contraenti

 

In corso

21

B.4

B.5

Potenziare la disponibilità a ricevere/offrire assistenza internazionale o facilitarne il transito, avvalendosi degli orientamenti dell’UE per il supporto della nazione ospitante (Orientamenti HNS).

In corso

Parti contraenti & UE

 

In corso

22

B.3

Organizzare esercizi operativi congiunti di contrasto (BONNEX DELTA), in relazione alle esigenze regionali strategiche di formazione.

 

Parti contraenti come previsto dal piano d’azione comune

 

In corso

23

B.3

Pianificare e intraprendere esercizi operativi e formazione a livello regionale e subregionale tenendo in considerazione le esigenze strategiche.

 

Parti contraenti

 

In corso

24

B.3

Istituire un sistema per le esercitazioni congiunte calibrate al fine di testare la cooperazione nella lotta agli sversamenti e garantire una formazione in questo ambito.

In corso

DK

La Danimarca possiede competenze militari e le utilizza per fornire sostegno alle esercitazioni.

 

25

B.4

Promuovere lo sviluppo dei sistemi nazionali di consulenza ambientale e dei sistemi di scambio di informazioni corrispondenti. Considerare la possibilità di istituire modalità di lavoro collaborativo (a livello subregionale).

OTSOPA 2020

UK

 

In corso

26

B.5

B.7

B.8

Rafforzare la collaborazione con il REMPEC e l’HELCOM per l’elaborazione di un manuale per gli interventi in materia di sostanze pericolose e nocive.

 

Segreteria, FR

 

Di nuova istituzione

27

B.6

Rafforzare la cooperazione con la commissione OSPAR, con gli accordi regionali e altre organizzazioni internazionali coinvolte nella protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento dovuto al trasporto marittimo, alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e ad altre attività marittime, tenendo in considerazione gli obblighi di cui alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e alla direttiva quadro in materia di acque (1).

 

Segreteria, BE & NL; parti contraenti (scambio di informazioni sull’attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)

La segreteria deve contattare la commissione OSPAR in merito all’obbligo di cui al punto D8 della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino relativo al monitoraggio e alla valutazione degli episodi significativi di inquinamento grave e riferire all’OTSOPA 2020.

Le parti contraenti dell’accordo di Bonn (BONN 19) devono considerare la partecipazione reciproca dell’accordo di Bonn/HELCOM alle riunioni chiave (cfr. piano d’azione dell’accordo di Bonn 2016-2019, prodotto A.3.3).

Di nuova istituzione

 

 

 

 

 

 

 

29

B.9

Analizzare le tendenze del progetto BE-AWARE 2030.

Valutare e dare seguito ai risultati.

In corso

NL & parti contraenti

 

Di nuova istituzione

30

B.9

Scambiarsi informazioni/esperienze sul costante aumento delle dimensioni delle navi, l’energia rinnovabile, l’industria degli idrocarburi offshore, i carburanti GNL, gli ampliamenti dei porti, le navi autonome e i materiali radioattivi.

 

Parti contraenti

 

Di nuova istituzione

Compiti 31-40 in relazione all’obiettivo strategico C (risposta):

Compito

Azione strategica

Descrizione

Data prevista

Guida

Progressi

Situazione

31

C.1

C.4

Scambiarsi informazioni sugli insegnamenti tratti dagli incidenti, anche nei parchi eolici, sui luoghi di rifugio e sulla gestione dei rifiuti in seguito a incidenti di all’inquinamento.

OTSOPA

BONN

Parti contraenti

 

In corso

32

C.1

C.5

Mantenere un sistema efficiente di segnalazione dell’inquinamento (POLREP) per notificare gli incidenti di inquinamento e gestire richieste e offerte di assistenza mediante l’utilizzo del sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza relativo all’inquinamento marino (CECIS) della Commissione europea.

In corso

EU, NO, DK

Progetto della durata di sei mesi con due seminari e nove paesi

In corso

33

C.2

Predisporre, mantenere e tenere aggiornati piani di risposta congiunta agli incidenti marittimi (il piano DENGERNETH (DE), il piano MANCHEPLAN (UK & FR), il piano Quadripartite zone (BE), il piano NORBRIT (UK & NO), il memorandum d’intesa di Regno Unito e Irlanda), [Golfo di Guascogna].

Attività intrapresa quando necessario

Parti contraenti interessate

 

In corso

34

C.3

Mantenere uno scambio di informazioni sui sistemi di risposta nazionali per la fauna e la flora selvatiche.

In corso

FR, SE & parti contraenti

 

In corso

35

C.7

C.6

Incoraggiare e, se possibile, svolgere/effettuare attività di ricerca e sviluppo e scambio di informazioni riguardo ai combustibili di nuova generazione.

 

NO + partner di progetto

Proposta per un invito a presentare proposte della DG-ECHO nel 2019

In corso

36

C.7

C.6

Capacità di risposta e livello di preparazione in merito ai carburanti di nuova generazione.

 

NO + partner di progetto

Sulla base di una risposta da 35

 

37

C.6

Scambiare informazioni e incoraggiare ulteriori attività di ricerca sugli incidenti legati all’inquinamento compresi:

gli incidenti che si verificano di notte, in presenza di scarsa visibilità e in condizioni meteorologiche avverse;

gli incidenti che riguardano l’olio pesante e gli incidenti chimici, eventualmente nell’ambito di progetti finanziati con sovvenzioni esterne;

le tecnologie, attrezzature e altri mezzi operativi di risposta, in particolare i sensori di sorveglianza integrati, la modellizzazione della deriva degli sversamenti di idrocarburi e gli strumenti di supporto alle decisioni, nonché le tecnologie di risposta.

 

Parti contraenti

 

In corso

 

 

 

 

 

 

 

39

C.6

Considerare ed elaborare una proposta di progetto concernente la valutazione del rischio legato alle sostanze pericolose e nocive a livello regionale.

 

Parti contraenti & segreteria

 

In corso

40

C.6

Promuovere attività di ricerca costanti sulle sostanze pericolose e nocive (HNS), in particolare sulle tecnologie di risposta alle HNS, sulla sperimentazione relativa alle proprietà e al comportamento delle HNS in condizioni non standard, e su ulteriori sviluppi nel settore degli strumenti avanzati di supporto alle decisioni e relativa convalida.

 

Parti contraenti

 

In corso

41

C.8

Scambiare informazioni sui sistemi nazionali di valutazione del rischio, ivi comprese le operazioni di rimorchio in caso di emergenza.

Attività intraprese quando necessario

Parti contraenti

 

Di nuova istituzione


(1)  La Norvegia non è membro dell’Unione europea. La Norvegia contribuisce in base a un’equivalente legislazione nazionale e alla legislazione dell’UE cui è vincolata in quanto membro dello Spazio economico europeo (SEE).


Allegato I

Attuali testi della convenzione Marpol

Attuali testi della convenzione Marpol per gli allegati da I a VI e per il protocollo 1.

La convenzione Marpol include norme che mirano a prevenire l’inquinamento accidentale e l’inquinamento derivante dalle operazioni ordinarie, descritte in sei allegati tecnici.

(b)   Allegato I — norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o marzo 2018 — risoluzione MEPC.276(70)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche al modulo B del supplemento al certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale)

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o gennaio 2017 — risoluzione MEPC.266(68)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche alla norma 12 — serbatoi per i residui di idrocarburi (fanghi))

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o gennaio 2017 — risoluzione MEPC.265(68)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I, II, IV e V della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso delle disposizioni relative all’ambiente del codice polare)

Modifica all’allegato I della convenzione Marpol — entrata in vigore: 1o marzo 2016 — risoluzione MEPC.256(67)

Modifica all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifica alla norma 43 — requisiti speciali per l’uso o il trasporto di idrocarburi nella zona dell’Antartico)

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o gennaio 2016 — risoluzione MEPC.248(66)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche dell’allegato I della convenzione Marpol, prescrizioni in materia di trasporto per uno strumento di stabilità) — risoluzione MEPC 66/21/Corr.1

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o gennaio 2016 — risoluzione MEPC.246(66)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I, II, III, IV e V della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso del codice di attuazione degli strumenti IMO (codice III))

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o gennaio 2015 — risoluzione MEPC.238(65)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I e II della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso del codice per le organizzazioni riconosciute (codice RO))

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o ottobre 2014 — risoluzione MEPC.235(65)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche al modulo A e al modulo B dei supplementi al certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale di cui all’allegato I della convenzione Marpol)

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o agosto 2013 — risoluzione MEPC.216(63)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (disposizioni regionali per gli impianti portuali di raccolta di cui agli allegati I, II, IV e V della convenzione Marpol)

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o agosto 2011 — risoluzione MEPC.190(60)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 per modificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (zona di controllo nordamericana delle emissioni)

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o agosto 2011 — risoluzione MEPC.189(60)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (aggiunta di un nuovo capitolo 9 all’allegato I della convenzione Marpol)

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o gennaio 2011 — risoluzione MEPC.187(59)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche alle norme 1, 12, 13, 17 e 38 dell’allegato I della convenzione Marpol, al supplemento al certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (certificato IOPP) e al registro degli oli minerali, parti I e II)

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o gennaio 2011 — risoluzione MEPC.186(59)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (aggiunta di un nuovo capitolo 8 all’allegato I della convenzione Marpol e conseguenti modifiche al modulo B del supplemento al certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (certificato IOPP))

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o dicembre 2008 — risoluzione MEPC.164(56)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (impianti di raccolta al di fuori delle zone speciali e scarico delle acque reflue)

Modifiche all’allegato I — entrata in vigore: 1o agosto 2007 — risoluzione MEPC.141(54)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche alla norma 1, aggiunta della norma 12A, conseguenti modifiche al certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (certificato IOPP) e modifiche alla norma 21 dell’allegato I rivisto della convenzione Marpol)

Testo dell’allegato I della convenzione Marpol — alla data del 1o gennaio 2007 — risoluzione MEPC.117(52)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (allegato I rivisto della convenzione Marpol)

(c)   Allegato II — norme relative al controllo dell’inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa

Modifiche all’allegato II della convenzione Marpol — entrata in vigore: 1o settembre 2017 — risoluzione MEPC.270(69)

Modifiche all’allegato della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, successivamente modificato dal relativo protocollo del 1978 (modifiche all’allegato II della convenzione Marpol — procedura rivista di valutazione dei pericoli del gruppo di esperti sugli aspetti scientifici dell’inquinamento dei mari (GESAMP))

Modifiche all’allegato II — entrata in vigore: 1o gennaio 2017 — risoluzione MEPC.265(68)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I, II, IV e V della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso delle disposizioni relative all’ambiente del codice polare)

Modifiche all’allegato II — entrata in vigore: 1o gennaio 2016 — risoluzione MEPC.246(66)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I, II, III, IV e V della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso del codice di attuazione degli strumenti IMO (codice III))

Modifiche all’allegato II — entrata in vigore: 1o gennaio 2015 — risoluzione MEPC.238(65)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I e II della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso del codice per le organizzazioni riconosciute (codice RO))

Modifiche all’allegato II — entrata in vigore: 1o agosto 2013 — risoluzione MEPC.216(63)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (disposizioni regionali per gli impianti portuali di raccolta di cui agli allegati I, II, IV e V della convenzione Marpol)

Testo dell’allegato II della convenzione Marpol — alla data del 1o gennaio 2007 — risoluzione MEPC.118(52) (e successive modifiche)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (allegato II rivisto della convenzione Marpol)

Codice internazionale per i prodotti chimici alla rinfusa (codice IBC) che prende effetto mediante la norma 11 dell’allegato II — navi cisterna costruite il 1o luglio 1986 o dopo tale data — risoluzione MEPC.119(52)

Modifiche al codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (codice IBC)

Risoluzione MEPC.225(64) — modifiche ai capitoli 17, 18 e 19 entrate in vigore il 1o giugno 2014

BLG.1/Circ.19 — prodotti che sono stati classificati o riclassificati da quando è stato adottato il codice IBC modificato nel 2004

BLG.1 Circ.19/Corr.1 — prodotti che sono stati classificati o riclassificati da quando è stato adottato il codice IBC modificato nel 2004

Codice per i prodotti chimici alla rinfusa (codice BCH) che prende effetto mediante la norma 11 dell’allegato II — navi cisterna costruite prima del 1o luglio 1986 — risoluzione MEPC.144(54)

Modifiche al codice per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto di sostanze chimiche pericolose alla rinfusa (codice BCH)

(d)   Allegato III — norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli

Modifica all’allegato III della convenzione Marpol — (modifica all’appendice sull’identificazione delle sostanze pericolose trasportate in colli) entrato in vigore il 1o marzo 2016 — risoluzione MEPC.257(67)

Modifica all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973

Modifiche all’allegato III — entrata in vigore: 1o gennaio 2016 — risoluzione MEPC.246(66)

Testo dell’allegato III della convenzione Marpol — alla data del 1o gennaio 2014 — risoluzione MEPC.193(61)

Testo dell’allegato III della convenzione Marpol — alla data del 1o gennaio 2010 — risoluzione MEPC.156(55)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I, II, III, IV e V della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso del codice di attuazione degli strumenti IMO (codice III))

(e)   Allegato IV — norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da acque di scarico delle navi

Modifiche all’allegato IV — entrata in vigore: 1o settembre 2017 — risoluzione MEPC.274(69)

Modifiche all’allegato della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (modifiche all’allegato IV della convenzione Marpol — zona speciale del Mar Baltico e modulo del certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da acque reflue (certificato ISPP))

Modifiche all’allegato IV — entrata in vigore: 1o gennaio 2017 — risoluzione MEPC.265(68)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I, II, IV e V della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso delle disposizioni relative all’ambiente del codice polare)

Modifiche all’allegato IV — entrata in vigore: 1o gennaio 2016 — risoluzione MEPC.246(66)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I, II, III, IV e V della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso del codice di attuazione degli strumenti IMO (codice III))

Modifiche all’allegato IV — entrata in vigore: 1o agosto 2013 — risoluzione MEPC.216(63)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (disposizioni regionali per gli impianti portuali di raccolta di cui agli allegati I, II, IV e V della convenzione Marpol)

Modifiche all’allegato IV — entrata in vigore: 1o gennaio 2013 — risoluzione MEPC.200(62)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (disposizioni relative alla zona speciale e designazione del Mar Baltico come zona speciale a norma dell’allegato IV della convenzione Marpol)

MEPC 62/24/Corr.1 — contiene varie rettifiche apportate alla risoluzione MEPC.200(62)

Modifiche all’allegato IV — entrata in vigore: 1o dicembre 2008 — risoluzione MEPC.164(56)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (impianti di raccolta al di fuori delle zone speciali e scarico delle acque reflue)

Modifiche all’allegato IV — entrata in vigore: 1o agosto 2007 — risoluzione MEPC.143(54)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (aggiunta della norma 13 all’allegato IV della convenzione Marpol)

Testo dell’allegato IV della convenzione Marpol — alla data del 1o agosto 2005 — risoluzione MEPC.115(51)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (allegato IV rivisto della convenzione Marpol)

(f)   Allegato V — norme relative alla prevenzione dell’inquinamento acque di scarico delle navi

Testo dell’allegato V della convenzione Marpol — alla data del 31 dicembre 1988

Modifiche all’allegato V — entrata in vigore: 1o marzo 2018 — risoluzione MEPC.277(70)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche all’allegato V della convenzione Marpol — sostanze dannose per l’ambiente marino e modulo del registro dei rifiuti)

Modifiche all’allegato V — entrata in vigore: 1o gennaio 2017 — risoluzione MEPC.265(68)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I, II, IV e V della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso delle disposizioni relative all’ambiente del codice polare)

Modifiche all’allegato V — entrata in vigore: 1o gennaio 2016 — risoluzione MEPC.246(66)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche agli allegati I, II, III, IV e V della convenzione Marpol per rendere obbligatorio l’uso del codice di attuazione degli strumenti IMO (codice III))

Modifiche all’allegato V — entrata in vigore: 1o agosto 2013 — risoluzione MEPC.216(63)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (disposizioni regionali per gli impianti portuali di raccolta di cui agli allegati I, II, IV e V della convenzione Marpol)

Modifiche all’allegato V — entrata in vigore: 1o gennaio 2013 — risoluzione MEPC.201(62)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (allegato V rivisto della convenzione Marpol)

MEPC 62/24/Corr.1 — contiene varie rettifiche apportate alla risoluzione MEPC.201(62)

Modifiche all’allegato V della convenzione Marpol — entrata in vigore: 1o agosto 2005 — risoluzione MEPC.116(51)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche all’appendice dell’allegato V della convenzione Marpol)

Modifiche all’allegato V della convenzione Marpol — entrata in vigore: 1o marzo 2002 — risoluzione MEPC.89(45)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche all’allegato V della convenzione Marpol)

Modifiche all’allegato V della convenzione Marpol — entrata in vigore: 1o gennaio 1997 — risoluzione MEPC.65(37)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche alla norma 2 e aggiunta della norma 9 all’allegato V della convenzione Marpol)

(g)   Allegato VI — norme per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato da navi

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o gennaio 2019 — risoluzione MEPC 286(71)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 per modificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (per dare effetto alla zona di controllo delle emissioni di NOX del Mar Baltico e del Mare del Nord e modificare il bollettino di consegna)

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o marzo 2018 — risoluzione MEPC.278(70)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (modifiche al sistema di raccolta dei dati relativi ai consumi di olio combustibile delle navi di cui all’allegato VI della convenzione Marpol)

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o settembre 2017 — risoluzione MEPC.271(69)

Modifiche all’allegato della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (modifiche alla norma 13 dell’allegato VI della convenzione Marpol — obblighi di registrazione per la conformità operativa alle aree di controllo delle emissioni di NOX di livello III)

Modifiche all’allegato VI della convenzione Marpol — entrata in vigore: 1o marzo 2016 — risoluzione MEPC.258(67)

Modifica all’allegato del protocollo del 1997 per modificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (modifiche alle norme 2 e 13 e al supplemento al certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico (certificato IAPP))

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o gennaio 2016 — risoluzione MEPC.247(66)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 per modificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (per rendere obbligatorio l’uso del codice di attuazione degli strumenti IMO (codice III))

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o gennaio 2015 — risoluzione MEPC.251(66)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 per modificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (modifiche alle norme 2, 13, 19, 20 e al supplemento al certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico (certificato IAPP) di cui all’allegato VI della convenzione Marpol e alla certificazione dei motori a doppia alimentazione di cui al codice tecnico Nox 2008)

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o agosto 2013 — risoluzione MEPC.217(63)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 per modificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (disposizioni regionali per gli impianti portuali di raccolta di cui all’allegato VI della convenzione Marpol e certificazione dei motori diesel marini dotati di sistemi di riduzione catalitica selettiva di cui codice tecnico NOX 2008)

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o 03 gennaio 2013 — risoluzione MEPC.203(62)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (aggiunta delle norme sull’efficienza energetica per le navi)

MEPC 62/24/ Corr.1 — contiene molte correzioni apportate alla risoluzione MEPC.203(62)

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o gennaio 2013 — risoluzione MEPC.202(62)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 (designazione della zona di controllo delle emissioni del Mar dei Caraibi)

MEPC 62/24/ Corr.1 — contiene molte correzioni apportate alla risoluzione MEPC.202(62)

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o febbraio 2012 — risoluzione MEPC.194(61)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 per modificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (modulo rivisto del supplemento al certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico (certificato IAPP))

Modifiche all’allegato VI — entrata in vigore: 1o agosto 2011 — risoluzione MEPC.190(60)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 per modificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (zona di controllo nordamericana delle emissioni)

Testo dell’allegato VI della convenzione Marpol — alla data del 1o luglio 2010 — risoluzione MEPC.176(58)

Modifiche all’allegato del protocollo del 1997 per modificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come successivamente modificata dal relativo protocollo del 1978 (allegato VI rivisto della convenzione Marpol)


16.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 263/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1728 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2)

Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.

(3)

La direttiva 2009/48/CE stabilisce, all'allegato II, parte III, punto 13, i limiti di migrazione per 19 elementi che non devono essere superati dai giocattoli o dai loro componenti. Tuttavia questi limiti di migrazione non si applicano se è possibile escludere qualsiasi pericolo, ad esempio nel caso in cui un componente di un giocattolo, che eventualmente contenga uno o più di questi elementi, non sia accessibile.

(4)

Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018 sulla migrazione di alcuni elementi, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), al fine di includere i più recenti progressi tecnici e scientifici nei metodi di prova di cui alla norma EN 71-3. Tra questi progressi si annoverano una migliore misurazione dei composti dello stagno organico e del cromo (VI), un miglior controllo delle condizioni sperimentali durante l'effettuazione delle prove e una migliore struttura della norma EN 71-3 al fine di agevolare l'attuazione pratica. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019 sulla migrazione di alcuni elementi.

(5)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-3:2019 sulla migrazione di alcuni elementi redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009.

(6)

La norma armonizzata EN 71-32019 soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

La norma armonizzata EN 71-3:2019 sostituisce la norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche rivedute della norma armonizzata EN 71-3:2019, occorre rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018.

(8)

Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e rispondenti ai relativi requisiti. È pertanto opportuno includere nella presente decisione i riferimenti delle norme europee attualmente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). Di conseguenza è altresì necessario abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione (5).

(9)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli, redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figuranti nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli, redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figuranti nell'allegato II della presente decisione, sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

(3)   GU C 282 del 10.8.2018, pag. 3.

(4)  Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (GU C 282 del 10.8.2018, pag. 3).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione, del 22 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 23.7.2019, pag. 43).


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

2.

EN 71-2:2011+A1:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità

3.

EN 71-3:2019 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

4.

EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

5.

EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

1.

EN 71-7:2014+A2:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

Nota: Per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, della norma) la presunzione di conformità si applica fino ad una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento «ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13» of the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) [«Addendum al parere sulla sostanza climbazolo (P64), rif. SCCS/1506/13» del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC)] adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

2.

EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giochi di attività per uso domestico

3.

EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

4.

EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

5.

EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico

6.

EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici

IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A12:2015

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A2:2011

IEC 62115:2003/A2:2010 (Modificata)


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

Data del ritiro

1.

EN 71-3:2013 + A3:2018 Sicurezza dei Giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

15 aprile 2020

2.

EN 71-14:2014+A1:2017 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico

22 gennaio 2020


16.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 263/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1729 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

relativa alla norma armonizzata per la valutazione della conformità redatta a sostegno dei regolamenti (CE) n. 765/2008 e (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e degli atti dell’Unione che incorporano le disposizioni di riferimento della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) hanno riunito nel cosiddetto nuovo quadro legislativo tutti gli elementi necessari per un quadro normativo completo in grado di operare con efficacia per la sicurezza dei prodotti industriali e la loro conformità e per il corretto funzionamento del mercato unico. Uno dei principali obiettivi del nuovo quadro legislativo è garantire una valutazione della conformità solida e affidabile per i prodotti nell’Unione. Il regolamento (CE) n. 765/2008 ha istituito la base giuridica per l’accreditamento e la vigilanza del mercato. La decisione n. 768/2008/CE ha consolidato gli strumenti tecnici per la normativa di armonizzazione dell’Unione e, in particolare, i criteri per la designazione degli organismi di valutazione della conformità nonché le procedure di valutazione della conformità e le norme relative al loro utilizzo. La decisione n. 768/2008/CE stabilisce che la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti incorpori, nella misura del possibile, le disposizioni di riferimento di cui all’allegato I di tale decisione.

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 le condizioni di cui all’articolo 8 di tale regolamento si presumono soddisfatte dagli organismi nazionali di accreditamento che, avendo superato con successo la valutazione inter pares di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 765/2008, dimostrino la propria conformità con i criteri stabiliti nella pertinente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3)

All’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 l’accreditamento è definito come un’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

(4)

La normativa dell’Unione che incorpora le disposizioni di riferimento incluse nell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE prevede, in determinati casi, l’intervento di organismi terzi di valutazione della conformità nelle relative procedure di valutazione della conformità. Inoltre tale normativa, incorporando gli articoli R17 e R18 dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE, stabilisce i requisiti che gli organismi di valutazione della conformità devono rispettare e prevede che, qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, esso è considerato conforme ai requisiti di cui a tale atto dell’Unione nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali requisiti.

(5)

Esistono inoltre normative dell’Unione che non incorporano l’articolo R17 dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE. Tali normative richiedono tuttavia l’intervento di organismi terzi di valutazione della conformità e prevedono l’accreditamento di tali organismi a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per dimostrarne la competenza. Ad esempio il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce all’articolo 2, punto 20, il «verificatore ambientale» come un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto da tale regolamento.

(6)

Con il mandato M/417, del 4 dicembre 2007, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di completare i lavori sulle norme armonizzate a sostegno del nuovo quadro legislativo (revisione della nuova strategia) e dei sistemi di certificazione settoriali; per l’attuazione del nuovo quadro legislativo sono state ritenute necessarie in particolare le norme europee riguardanti accreditamento, valutazione della conformità o garanzia della qualità. Il mandato comprende le norme attuali e future. In tale contesto la Commissione ha incaricato tali organizzazioni di individuare tutte le norme internazionali pertinenti per il nuovo quadro legislativo e/o determinati sistemi di certificazione settoriali, adottandoli a livello europeo come norme europee. Rientrano pertanto nell’ambito del mandato le norme europee a sostegno del regolamento (CE) n. 765/2008, del regolamento (CE) n. 1221/2009 e degli atti dell’Unione che incorporano le disposizioni di riferimento dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE.

(7)

Di conseguenza, sulla base del mandato M/417, del 4 dicembre 2007, CEN e Cenelec hanno completato i lavori sulla norma armonizzata EN ISO 19011:2018 - Linee guida per audit di sistemi di gestione, adottando la norma internazionale ISO 19011:2018 come una norma europea equivalente EN ISO 19011:2018.

(8)

Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/417, del 4 dicembre 2007, della norma EN ISO 19011:2018 redatta dal CEN.

(9)

La norma EN ISO 19011:2018 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nei regolamenti (CE) n. 765/2008 e (CE) n. 1221/2009 e negli atti dell’Unione che incorporano le disposizioni di riferimento di cui all’allegato I della decisione n. 768/2008/CE. Essa soddisfa in particolare i requisiti applicabili agli organismi di valutazione della conformità di cui all’allegato I, articolo R17, della decisione n. 768/2008/CE ai fini dell’esecuzione di audit nel contesto delle procedure di valutazione della conformità di cui a tale decisione. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

La norma EN ISO 19011:2018 è una versione rivista della norma EN ISO 19011:2011, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), e quindi sostituisce quest’ultima. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 19011:2011 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per concedere agli operatori economici e agli organismi terzi di valutazione della conformità il tempo sufficiente per adeguare, rispettivamente, i sistemi di gestione e i metodi di audit alla norma armonizzata rivista è necessario rinviare il ritiro del riferimento di EN ISO 19011:2011.

(11)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma armonizzata EN ISO 19011:2018 - Linee guida per audit di sistemi di gestione (ISO 19011:2018), redatta a sostegno degli atti dell’Unione che figurano nell’allegato della presente decisione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Il riferimento della norma armonizzata EN ISO 19011:2011 - Linee guida per audit di sistemi di gestione (ISO 19011:2011) è ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(3)  Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

(4)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)   GU C 298 dell’8.9.2017, pag. 150.


ALLEGATO

1.   

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).

2.   

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

3.   

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

4.   

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

5.   

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

6.   

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

7.   

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).

8.   

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

9.   

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

10.   

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1).

11.   

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45).

12.   

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

13.   

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).

14.   

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).

15.   

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

16.   

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

17.   

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

18.   

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

19.   

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

20.   

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

21.   

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

22.   

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1).

23.   

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

24.   

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).

25.   

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

26.   

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

27.   

Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

28.   

Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).


Rettifiche

16.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 263/41


Rettifica del regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 301 del 27 novembre 2018 )

Pagina 34, allegato I, punto 26, lettera a), nella modifica all’appendice 6, tabella 1, dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione:

anziché:

«BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2019»,

leggasi:

«BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2020».

Pagina 35, allegato I, punto 26, lettera a), nella modifica all’appendice 6, tabella 1, dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione,

anziché:

«BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019»,

leggasi:

«BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2020».