|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
15.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1716 del Consiglio
del 14 ottobre 2019
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 14 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua. Tale decisione dispone, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua, di persone, entità od organismi che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua e di persone a essi associate. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell’allegato della decisione (PESC) 2019/1720. |
|
(2) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti. |
|
(3) |
Il potere di redigere e modificare l’elenco figurante nell’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio per garantire la coerenza con la procedura di redazione, modifica e revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2019/1720 . |
|
(4) |
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(5) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento. |
|
(6) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
|
a) |
«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare:
|
|
b) |
«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata; |
|
c) |
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II; |
|
d) |
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
|
e) |
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; |
|
f) |
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
|
g) |
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
|
|
h) |
«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. |
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/1720, come persone, entità e organismi:
|
a) |
responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua; |
|
b) |
che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua; |
|
c) |
associati alle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui alle lettere a) e b). |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
|
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche elencate nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
|
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
|
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
|
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; oppure |
|
e) |
pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. |
2. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
|
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
|
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
|
c) |
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e |
|
d) |
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
2. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
|
a) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e |
|
b) |
il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2. |
2. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 6
1. In deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I siano svincolati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come fornire o facilitare la fornitura di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Nicaragua.
2. Gli Stati membri interessati informano entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 7
1. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco dell’allegato I, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente di tali operazioni.
2. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
|
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
|
b) |
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I; oppure |
|
c) |
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
|
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e |
|
b) |
collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 9
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.
Articolo 10
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 11
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
|
a) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I; |
|
b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a). |
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 12
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:
|
a) |
i fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 3 a 6; |
|
b) |
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. |
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 13
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
Articolo 14
1. L’allegato I include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2. L’allegato I include le informazioni disponibili necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 15
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.
Articolo 16
1. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
|
a) |
per quanto concerne il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I; |
|
b) |
per quanto concerne l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell’allegato I; |
|
c) |
per quanto concerne la Commissione:
|
2. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi da persone fisiche elencate e alle condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per la preparazione dell’allegato I.
3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 17
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.
Articolo 18
Il presente regolamento si applica:
|
a) |
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; |
|
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
|
c) |
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; |
|
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; |
|
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione. |
Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Cfr. pagina … della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2
[…]
ALLEGATO II
SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
|
Commissione europea |
|
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
|
EEAS 07/99 |
|
1049 Bruxelles BELGIO |
|
E-mail: relex-sanctions@ec.europa |
|
15.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1717 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2019
che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686. |
|
(2) |
È opportuno rimuovere una persona dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
La persona seguente e la voce correlata sono rimosse dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686:
|
1. |
Fabien CLAIN (alias Omar). |
|
15.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1718 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2019
recante protezione delle menzioni tradizionali «Opolo», «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)», «Kvalitetno biser vino», «Mlado vino», «Vrhunsko pjenušavo vino» e «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» che identificano vini prodotti in Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 115, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2) stabiliva modalità per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. Il 14 gennaio 2019 il regolamento (CE) n. 607/2009 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/33 (3). |
|
(2) |
A norma dell’articolo 61, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33, il regolamento (CE) n. 607/2009 continua ad applicarsi alle domande di protezione e alle procedure di opposizione concernenti menzioni tradizionali per le quali era pendente una domanda di protezione alla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/33. |
|
(3) |
Il 17 maggio 2013 la Croazia ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 607/2009, una domanda di protezione delle menzioni «Opolo», «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)» , «Kvalitetno biser vino», «Mlado vino», «Vrhunsko pjenušavo vino» e «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» in quanto menzioni tradizionali (nel prosieguo «le menzioni tradizionali croate» o «le menzioni tradizionali per le quali la Croazia ha chiesto protezione»). |
|
(4) |
Il 10 febbraio 2018 la domanda di protezione delle menzioni tradizionali croate è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) e il 4 aprile 2018 la Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione alla domanda di protezione delle menzioni tradizionali da parte della Bosnia-Erzegovina, a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 607/2009 la Commissione ha esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti giustificativi forniti dalla Bosnia-Erzegovina e ha ritenuto ammissibile l’opposizione. |
|
(6) |
La Bosnia-Erzegovina si era opposta alla domanda di protezione perché le menzioni tradizionali per le quali la Croazia ha chiesto protezione sono regolamentate dal diritto della stessa Bosnia-Erzegovina in quanto menzioni che descrivono determinati vini in base alla qualità, al colore e al tenore di zucchero residuo e tali menzioni sono utilizzate tradizionalmente dai viticoltori del paese. La Bosnia-Erzegovina ha inoltre affermato che le menzioni tradizionali per le quali la Croazia ha chiesto protezione fanno parte del patrimonio giuridico dell’ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia («RSFI») e sono state pertanto trasferite nella legislazione dei paesi che sono sorti dalla dissoluzione della ex RSFI. La Bosnia-Erzegovina ha infine sottolineato che la lingua croata è una delle sue lingue ufficiali, il che spiega l’esistenza di menzioni per descrivere i vini omonime di quelle utilizzate in Croazia. Tenuto conto di quanto precede, la Bosnia-Erzegovina ha chiesto di salvaguardare il diritto dei propri produttori di continuare a utilizzare tali menzioni dopo l’entrata in vigore dell’atto giuridico che conferisce protezione alle menzioni tradizionali croate. |
|
(7) |
Con lettera del 28 agosto 2018, la Commissione ha trasmesso alla Croazia i fascicoli relativi all’opposizione, invitandola, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, a presentare osservazioni entro due mesi dalla redazione della lettera della Commissione. |
|
(8) |
Con messaggi di posta elettronica, la Croazia e la Bosnia-Erzegovina hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di incontrarsi al fine di raggiungere un accordo. Entrambi i paesi hanno chiesto alla Commissione di assistere alla riunione. |
|
(9) |
Nella riunione del 30 gennaio 2019 la Croazia ha riconosciuto che le menzioni tradizionali in questione sono state utilizzate per decenni in diverse regioni della ex RSFI e ha assicurato alla Bosnia-Erzegovina che non chiederà il loro utilizzo esclusivo. La Croazia ha tuttavia espresso preoccupazione per l’uso di alcune delle menzioni tradizionali per le quali essa ha chiesto protezione in Bosnia-Erzegovina al fine di designare vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. La Bosnia-Erzegovina ha assicurato che l’allineamento in corso della sua legislazione al diritto dell’Unione in materia di menzioni tradizionali terrà conto delle preoccupazioni espresse. |
|
(10) |
Entrambi i paesi hanno riconosciuto non solo di condividere il patrimonio giuridico dell’ex RSFI ma anche di utilizzare inevitabilmente gli stessi termini slavi di base come sinonimi di menzioni quali «denominazione di origine protetta», «vino di qualità» e «vino giovane». Entrambi i paesi hanno ammesso che, se l’utilizzo di tali menzioni fosse protetto in uno solo dei paesi, sarebbe impossibile per l’altro sostituire menzioni utilizzate da diversi decenni con altre che non siano identiche alle menzioni tradizionali croate. |
|
(11) |
La Croazia e la Bosnia-Erzegovina hanno pertanto convenuto di stabilire un periodo transitorio durante il quale la Bosnia-Erzegovina sarà autorizzata a utilizzare le menzioni tradizionali protette per prodotti vitivinicoli che non corrispondono alla definizione e non soddisfano le condizioni di utilizzo di tali menzioni stabilite nel presente regolamento. Il periodo transitorio dovrebbe consentire alla Bosnia-Erzegovina di completare il progressivo allineamento della propria legislazione al diritto dell’Unione o, in alternativa, di adattare l’etichettatura dei vini che recano le menzioni tradizionali croate. |
|
(12) |
Il contenuto dell’accordo raggiunto tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina non è contrario al diritto dell’Unione. |
|
(13) |
Inoltre, poiché la legislazione pertinente della Bosnia-Erzegovina non è ancora completamente allineata al diritto dell’Unione, compreso l’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 607/2009, una domanda parallela di protezione diretta da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi di tale regolamento non rappresenterebbe una soluzione possibile. |
|
(14) |
Pertanto, tenuto conto dell’interesse di produttori e operatori che finora si sono avvalsi legalmente delle menzioni in questione e al fine di superare le difficoltà temporanee incontrate dalla Bosnia-Erzegovina, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire l’armonizzazione progressiva della legislazione di tale paese a quella dell’Unione. |
|
(15) |
Tuttavia, poiché il presente regolamento si applica soltanto nel territorio dell’Unione, il periodo transitorio riguarda unicamente i prodotti vitivinicoli originari della Bosnia-Erzegovina e importati e commercializzati nell’Unione con le menzioni tradizionali croate protette, benché non ne rispettino la definizione e le condizioni di utilizzo. |
|
(16) |
Alla luce di quanto precede e considerata la conformità della domanda presentata dalla Croazia alle condizioni stabilite all’articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e cui è fatto riferimento all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, le menzioni tradizionali croate che identificano i vini prodotti in Croazia dovrebbero essere protette e inserite nel registro elettronico E-Bacchus. |
|
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le menzioni tradizionali seguenti, che identificano prodotti vitivinicoli elaborati in Croazia, sono protette e iscritte nel registro elettronico E-Bacchus:
|
a) |
menzioni tradizionali ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013:
|
|
b) |
menzioni tradizionali ai sensi dell’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013:
|
Le definizioni e le condizioni di utilizzo delle menzioni tradizionali sono stabilite nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le menzioni protette a norma dell’articolo 1 possono essere utilizzate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per designare prodotti vitivinicoli non conformi alla definizione e alle condizioni di utilizzo delle menzioni protette di cui al suddetto articolo e importati dalla Bosnia-Erzegovina e commercializzati nel territorio dell’Unione, se tali menzioni sono utilizzate tradizionalmente nel territorio di tale paese terzo.
Allo scadere del periodo di cinque anni potranno essere legalmente commercializzati, fino ad esaurimento di tutte le scorte esistenti, solo i prodotti vitivinicoli di cui al primo paragrafo importati nell’Unione dalla Bosnia-Erzegovina prima della scadenza del periodo di cinque anni.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).
ALLEGATO
Definizioni e condizioni di utilizzo delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 1
«Opolo»
Denominazione: Opolo
Lingua: croato
Definizione: «Opolo» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è autorizzata per i vini rosati fermi dal bouquet prevalentemente fruttato e prodotti esclusivamente con uve rosse delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). I vini recanti la menzione tradizionale «Opolo» sono ottenuti con la tecnologia impiegata per la produzione dei vini bianchi e presentano un titolo alcolometrico effettivo minimo di 11 % vol. La resa massima per questi vini è pari a 12 000 kg/ha. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. Il colore dei vini «Opolo» varia da rosa molto chiaro a rosa intenso.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Opolo» può essere utilizzata per descrivere vini con le denominazioni di origine protette «Primorska Hrvatska», «Hrvatska Istra», «Hrvatsko primorje», «Sjeverna Dalmacija», «Dalmatinska zagora» e «Srednja i Južna Dalmacija» che soddisfano i requisiti per l’uso di tale menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)»
Denominazione: Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), eventualmente integrata da:
|
— |
Arhivsko vino: per i vini tenuti in condizioni di cantina per almeno cinque anni, di cui almeno tre in bottiglia; |
|
— |
Desertno vino: per i vini ottenuti dalla trasformazione di uve stramature o secche senza l’aggiunta di sostanze e aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16 % vol nonché un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol; |
|
— |
Kasna berba: per i vini ottenuti da uve stramature con un tenore minimo di zucchero di 94°Öchsle; |
|
— |
Izborna berba: per i vini ottenuti esclusivamente da uve accuratamente selezionate, con un tenore di zucchero di almeno 105°Öchsle; |
|
— |
Izborna berba bobica: per i vini ottenuti da uve selezionate, stramature e colpite dalla Botrytis, con un tenore di zucchero di almeno 127°Öchsle; |
|
— |
Izborna berba prosušenih bobica: per i vini ottenuti da acini di uve selezionate e stramature, con un tenore di zucchero di almeno 154°Öchsle; |
|
— |
Ledeno vino: per i vini ottenuti da uve raccolte a una temperatura di almeno –7 °C e trasformate allo stato congelato con un tenore di zucchero di almeno 127°Öchsle. |
Lingua: croato
Definizione: «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta» autorizzata per la descrizione di vini ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). Il titolo alcolometrico volumico naturale di questi vini non può essere inferiore a:
|
— |
10 % vol nella zona B; |
|
— |
10,5 % vol nella zona CI; |
|
— |
11 % vol nella zona CII. |
La resa massima per la produzione di questi vini è pari a:
|
— |
10 000 kg/ha (6 000 l/ha) nella zona B; |
|
— |
11 000 kg/ha (6 600 l/ha) nelle zone CI e CII. |
Non sono consentiti l’arricchimento, la dolcificazione, l’acidificazione e la disacidificazione. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. A seconda del grado di maturazione delle uve e dei processi di trasformazione e di invecchiamento del vino, possono essere utilizzate le seguenti menzioni aggiuntive:
|
— |
Arhivsko vino; |
|
— |
Desertno vino; |
|
— |
Kasna berba; |
|
— |
Izborna berba; |
|
— |
Izborna berba bobica; |
|
— |
Izborna berba prosušenih bobica; |
|
— |
Ledeno vino. |
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)» può essere utilizzata per tutti i vini croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Kvalitetno biser vino»
Denominazione: Kvalitetno biser vino
Lingua: croato
Definizione: «Kvalitetno biser vino» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. «Kvalitetno biser vino» è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta» autorizzata per la descrizione di vini frizzanti ottenuti da vini di qualità, da vini giovani ancora in fermentazione, da mosto di uve o da mosto di uve in fermentazione, ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). I vini recanti la menzione tradizionale «Kvalitetno biser vino» devono presentare un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol. La sovrapressione dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione non deve essere inferiore a 1 bar né superiore a 2,5 bar, a una temperatura di 20 °C in recipienti chiusi.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Kvalitetno biser vino» può essere utilizzata per tutti i vini croati frizzanti a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino frizzante ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Mlado vino»
Denominazione: Mlado vino
Lingua: croato
Definizione: «Mlado vino» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è autorizzata per i vini ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014), il cui processo di fermentazione è terminato o parzialmente terminato. I vini recanti la menzione tradizionale «Mlado vino» devono essere immessi sul mercato entro il 31 dicembre dell’anno civile in cui le uve sono state vendemmiate.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Mlado vino» può essere utilizzata per tutti i vini croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Vrhunsko pjenušavo vino»
Denominazione: Vrhunsko pjenušavo vino
Lingua: croato
Definizione: «Vrhunsko pjenušavo vino» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta», utilizzata per descrivere i vini spumanti ottenuti attraverso una prima fermentazione alcolica di uve fresche o mosto, seguita da una seconda fermentazione alcolica da vino idoneo all’ottenimento di vini di qualità o di vini di prima qualità ottenuti dalle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). I vini spumanti recanti la menzione tradizionale «Vrhunsko pjenušavo vino» devono presentare un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 10 % vol e una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 3 bar a una temperatura di 20 °C in recipienti chiusi.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Vrhunsko pjenušavo vino» può essere utilizzata per tutti i vini spumanti croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino spumante ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)»
Denominazione: Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP), eventualmente integrata da:
|
— |
Mlado vino: se prodotto da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014), il cui processo di fermentazione è terminato o parzialmente terminato e immesso sul mercato entro il 31 dicembre dell’anno civile in cui le uve sono state vendemmiate; |
|
— |
Arhivsko vino: se tenuto in condizioni di cantina per almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre in bottiglia; |
|
— |
Desertno vino: se ottenuto dalla trasformazione di uve stramature o secche e avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16 % vol nonché un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol. |
Lingua: croato
Definizione: «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta» autorizzata per la descrizione di vini ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). Il vino recante la menzione tradizionale «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» deve presentare un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a:
|
— |
8,5 % vol nella zona B; |
|
— |
9,0 % vol nella zona CI; |
|
— |
9,5 % vol nella zona CII. |
La resa massima per questi vini è pari a:
|
— |
11 000 kg/ha (7 700 l/ha) nella zona B; |
|
— |
12 000 kg/ha (8 400 l/ha) nelle zone CI e CII. |
Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» può essere utilizzata per tutti i vini croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
DECISIONI
|
15.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262/19 |
DECISIONE (UE) 2019/1719 DEL CONSIGLIO
dell’8 luglio 2019
sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in occasione della 18a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES)
(Ginevra, Svizzera, 17-28 agosto 2019)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Unione ha aderito alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) mediante decisione (UE) 2015/451 del Consiglio (1). La CITES è stata attuata nell’Unione tramite il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (2). |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 3, della CITES, la conferenza delle parti (COP) può, tra l’altro, adottare modifiche delle appendici della CITES. |
|
(3) |
La COP delle parti, durante la 18a riunione che si terrà dal 17 al 28 agosto 2019 a Ginevra, Svizzera (COP 18 della CITES), adotterà decisioni su 57 proposte di modifica delle appendici della CITES, nonché su numerose altre questioni riguardanti l’attuazione e l’interpretazione della CITES. |
|
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di COP 18 della CITES, dato che le modifiche delle appendici della CITES saranno vincolanti per l’Unione e i suoi Stati membri e molte altre decisioni saranno in grado di influire in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (4). |
|
(5) |
La proposta di posizione da adottare sulle diverse proposte in sede di COP 18 della CITES si basa sulle analisi del merito realizzate da esperti, alla luce dei migliori dati scientifici e tecnici disponibili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione, per quanto riguarda le materie che rientrano nei settori di competenza dell’Unione, in occasione della 18a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES) è definita negli allegati della presente decisione.
Articolo 2
Se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione e prima o durante la COP 18 della CITES possono avere ripercussioni sulla posizione di cui all’articolo 1, oppure se nel corso di tale riunione sono presentate proposte nuove o modificate che non costituiscono ancora oggetto di una posizione dell’Unione, la posizione dell’Unione è sviluppata mediante un coordinamento in loco prima che la conferenza delle parti (COP) sia chiamata a pronunciarsi su tali proposte. In questi casi la posizione dell’Unione è in linea con i principi stabiliti negli allegati della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
A.K. PEKONEN
(1) Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all’adesione dell’Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).
ALLEGATO I
Posizione dell’Unione in merito alle questioni principali da dibattere alla 18a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES)
(Ginevra, Svizzera, 17 - 28 agosto 2019)
A. Considerazioni generali
|
1. |
L’Unione ritiene che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) sia una convenzione internazionale fondamentale per la protezione delle specie e la conservazione della biodiversità e contro il traffico di specie selvatiche. |
|
2. |
Durante la 18a riunione della conferenza delle parti della CITES (COP 18 della CITES) l’Unione dovrebbe adottare una posizione ambiziosa, in linea con le pertinenti politiche e con gli impegni internazionali dell’Unione in tali settori, in particolare gli obiettivi in materia di specie selvatiche nell’ambito dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 15, il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e gli obiettivi di Aichi concordati nell’ambito della convenzione sulla diversità biologica (CBD), la visione strategica della CITES (1) e la risoluzione 71/326 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul traffico illegale di specie selvatiche. La posizione dell’Unione dovrebbe inoltre servire a conseguire i pertinenti obiettivi stabiliti a livello dell’Unione attraverso le conclusioni del Consiglio del 21 giugno 2011 sulla strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020, e le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul piano d’azione dell’UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, e attraverso il piano d’azione dell’UE per la conservazione e la gestione degli squali. |
|
3. |
Le priorità dell’Unione in occasione della COP 18 della CITES dovrebbero essere le seguenti:
|
|
4. |
La posizione dell’Unione sulle proposte di modifica delle appendici della CITES dovrebbe basarsi sullo stato di conservazione delle specie interessate e sull’impatto effettivo o potenziale del commercio sullo stato di tali specie. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione il parere scientifico più rilevante e più fondato per la valutazione delle proposte di inserimento nell’elenco in conformità delle disposizioni contenute nella risoluzione Conf. 9.24 sui criteri di modifica delle appendici I e II della CITES. |
|
5. |
La posizione dell’Unione dovrebbe tener conto del contributo che le misure di controllo previste dalla CITES possono apportare al miglioramento dello stato di conservazione delle specie, riconoscendo nel contempo gli sforzi compiuti dai paesi che hanno attuato misure di conservazione efficaci. L’Unione deve inoltre adoperarsi affinché le decisioni adottate in occasione della COP 18 della CITES massimizzino l’efficacia della CITES riducendo al minimo gli oneri amministrativi superflui e adottando soluzioni pratiche, efficaci sotto il profilo dei costi e fattibili per i problemi di attuazione e di monitoraggio. |
|
6. |
La conferenza delle parti (COP) è l’organo direttivo della CITES, e alcune delle decisioni adottate nel corso della COP 18 saranno attuate dal comitato permanente, che è il principale organo ausiliario della COP. La posizione dell’Unione adottata per la COP 18 della CITES dovrebbe pertanto guidare l’approccio dell’Unione anche nel corso della 71a e 72a riunione del comitato permanente, le quali si terranno immediatamente prima e dopo la COP 18. |
B. Questioni specifiche
|
7. |
Alla COP 18 della CITES sono state presentate alla discussione 57 proposte di modifica delle appendici CITES. 12 di queste proposte sono state presentate dall’Unione quale principale proponente o co-proponente e anche la loro adozione dovrebbe ovviamente essere sostenuta dall’Unione. Dovrebbe essere dedicata particolare attenzione ai pareri degli Stati dell’area di distribuzione delle specie interessate dalle proposte. L’Unione ritiene inoltre che andrebbero in generale sostenute le proposte di modifica delle appendici CITES risultate dal lavoro svolto dai comitati «Animali» e «Piante» della CITES e dal comitato permanente. Sarà riesaminata la valutazione delle proposte del segretariato CITES e della IUCN/Traffic (2) e, nel caso delle specie marine sfruttate a fini commerciali, la valutazione del gruppo di esperti FAO specifico. |
|
8. |
In linea con la sua posizione ormai consolidata, l’Unione ribadisce che la CITES costituisce uno strumento adeguato per disciplinare il commercio internazionale delle specie marine allorquando lo stato di conservazione di tali specie è condizionato dal commercio e le specie sono o possono diventare a rischio di estinzione. L’Unione è in particolare favorevole, tra l’altro, all’inclusione di tre specie di oloturie del genere Holothuria (Microthele) nell’appendice II della CITES, visti lo sfruttamento eccessivo e gli elevati volumi di scambi internazionali di queste specie. |
|
9. |
L’Unione rileva che molto è stato fatto negli anni recenti per creare capacità di attuazione della CITES, non ultimo per quanto riguarda le specie marine, anche mediante il sostegno finanziario dell’Unione. L’Unione sostiene un migliore coordinamento tra la CITES, le altre organizzazioni e gli accordi ambientali multilaterali (MEA), che agiscono nell’ambito dei rispettivi mandati, al fine di migliorare la governance e aumentare la complementarità. Nello specifico, l’Unione ha co-patrocinato le proposte di inclusione di alcune specie di squali (mako pinna corta e mako pinna lunga — Isurus oxyrinchus e I. paucus) e di razze (pesci chitarra — Glaucostegus spp. e rinidi — Rhinidae spp.) nell’appendice II della CITES. |
|
10. |
In occasione della COP 17 della CITES sono stati inserite nell’appendice II della CITES ulteriori specie di palissandro (Pterocarpus erinaceus, tre specie di Guibourtia e Dalbergia spp.) per controllare meglio il commercio internazionale di queste specie di legni tropicali. È importante che l’Unione garantisca la modifica dell’attuale annotazione #15 per concentrarsi su quegli esemplari che appaiono per la prima volta nel commercio internazionale ed evitare oneri amministrativi e attuativi non necessari. L’Unione sostiene pertanto la modifica dell’annotazione #15 su cui è stato raggiunto un consenso alla 70a riunione del comitato permanente, come riflesso nella sua proposta di inserimento in elenco n. 52 alla COP 18 della CITES. L’Unione rimane aperta a eventuali miglioramenti finali che potrebbero emergere dalle consultazioni con le altre parti della CITES. Coerentemente con il suo impegno di controllare più efficacemente le importazioni di legni dall’Africa centrale, l’Unione ha co-proposto l’estensione dell’ambito di applicazione dell’attuale iscrizione CITES dell’afrormosia (Pericopsis elata) nell’appendice II della CITES. |
|
11. |
L’Unione dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi trasversali per ottenere una più efficace regolamentazione del commercio internazionale della fauna selvatica minacciata di estinzione, tra cui la proposta di risoluzione sulla verifica dell’acquisizione legale, che si basa sui risultati di un workshop ad hoc ospitato dall’Unione a giugno 2018. L’adozione, da parte della COP 18 della CITES, di una nuova visione strategica della CITES per gli anni 2021-2030 fornisce un’opportunità di consolidare e, laddove necessario, chiarire il ruolo della CITES nel più ampio contesto della governance internazionale in campo ambientale, incluso il quadro in materia di biodiversità dopo il 2020 nell’ambito della convenzione sulla diversità biologica. |
|
12. |
La posizione dell’Unione sulle proposte relative al traffico illegale di specie selvatiche dovrebbe essere coerente con le tre priorità individuate nelle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul piano d’azione dell’UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, vale a dire:
La posizione dovrebbe anche tenere conto della relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dei lavori sull’attuazione del piano d’azione dell’UE contro il traffico illegale di specie selvatiche. In linea con la prima priorità, l’Unione è a favore di una migliore protezione, attraverso la CITES, delle specie attualmente importate nell’Unione a livelli non sostenibili o illegalmente (in particolare per quanto riguarda il commercio di animali da compagnia esotici). Pertanto l’Unione ha co-patrocinato talune proposte di modifica delle appendici della CITES per quanto riguarda varie specie di rettili e anfibi, in particolare numerose specie di gechi e tritoni, ed è a favore di altre proposte se del caso. |
|
13. |
In linea con la seconda e la terza priorità, l’Unione sostiene misure rigorose affinché le parti attuino la CITES. L’Unione auspica un’agenda chiara e corredata di meccanismi di monitoraggio (comprese possibili sanzioni commerciali) per le parti che omettono ripetutamente di conformarsi agli obblighi prescritti dalla CITES. Ciò è particolarmente importante per combattere il bracconaggio e il traffico di elefanti, rinoceronti, grandi felini asiatici, palissandro e pangolini. |
|
14. |
Diverse proposte presentate alla COP 18 della CITES sono incentrate su questioni legate all’uso sostenibile, ai mezzi di sussistenza e alle comunità rurali. L’Unione dovrebbe sostenere tali proposte nella misura in cui contribuiscono a garantire che le informazioni pertinenti si riflettano nei processi esistenti, in linea con la CITES. Andrebbe evitata la creazione di ulteriori processi e strutture con costi considerevoli e benefici incerti. |
|
15. |
Il bracconaggio di elefanti e il traffico di avorio continuano a livelli allarmanti. Anche il livello del bracconaggio di rinoceronti e del traffico di corni di rinoceronte continua a essere elevato, compromettendo gli sforzi di conservazione e costituendo una seria minaccia per le popolazioni di rinoceronti. Sia l’Unione che i suoi Stati membri hanno fornito un considerevole sostegno ai paesi africani per migliorare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e contrastare il traffico di specie selvatiche. L’Unione è impegnata a continuare ad appoggiare i suoi partner africani e ad aumentare gli sforzi in questa direzione, in conformità con le conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione sul piano d’azione dell’UE contro il traffico illegale di specie selvatiche. L’Unione riconosce gli sforzi di conservazione compiuti da taluni Stati africani dell’area di distribuzione, ma gli elevati livelli di bracconaggio e traffico suscitano considerevoli preoccupazioni per l’Unione. La priorità dell’Unione per tutte le questioni all’ordine del giorno della COP 18 della CITES riguardanti dette specie dovrebbe essere quella di sostenere le azioni direttamente rivolte ad affrontare tali problemi. |
|
16. |
L’Unione prende atto che in relazione al commercio legale di avorio di elefanti le parti hanno presentato diverse proposte, in parte contrastanti tra loro. Il commercio internazionale dell’avorio è attualmente vietato nell’ambito della CITES. L’Unione ritiene che le condizioni per una nuova autorizzazione di tale commercio non siano soddisfatte e si opporrà a qualsiasi modifica dell’attuale regime della CITES che potrebbe tradursi in un allentamento dell’attuale divieto di commercio internazionale dell’avorio di elefante o nella ripresa di detto commercio. Per quanto riguarda il mercato nazionale dell’avorio, l’Unione dovrebbe continuare a promuovere misure efficaci e proporzionate sulla base dei migliori dati disponibili nel quadro della CITES. |
|
17. |
L’Unione ritiene che il regolamento interno della COP non debba scostarsi dal testo della CITES, incluso l’articolo XXI, paragrafi da 2 a 6. Qualsiasi tentativo di aggiungere disposizioni che assoggetterebbero l’esercizio dei diritti dell’Unione, in quanto parte, a condizioni non previste nella CITES dovrebbe essere fermamente respinto. |
|
18. |
La crisi del traffico illegale di specie selvatiche, associata all’estensione dell’ambito di applicazione della CITES a nuove specie e parti, ha comportato negli anni recenti un aumento del numero di attività rientranti nel quadro della CITES e un notevole carico di lavoro aggiuntivo per il segretariato CITES. L’Unione dovrebbe tener conto di questi sviluppi al momento di decidere le proprie priorità in occasione della COP 18 della CITES e il suo contributo al fondo fiduciario della CITES. |
(1) Risoluzione CITES Conf. 14.2, il cui aggiornamento è previsto alla COP 18 (cfr. punto 5 seguente).
(2) L’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e TRAFFIC sono specializzate nelle questioni connesse al commercio di specie selvatiche e forniscono, prima di ogni riunione della COP, una valutazione approfondita delle proposte di modifica delle appendici CITES.
ALLEGATO II
Posizione dell’Unione in merito ad alcune proposte presentate alla 18a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES)
(Ginevra, Svizzera, 17 - 28 agosto 2019)
|
+ = posizione favorevole |
– = posizione contraria |
0 = posizione aperta alla discussione |
|
(+) = sostegno subordinato alla presentazione di modifiche alla proposta |
||
|
(–) = opposizione da riesaminare se la proposta è modificata in maniera significativa |
||
Documenti di lavoro
|
N. |
Punto all’ordine del giorno |
Proponente (1) |
Osservazioni |
Posizione |
||||||||
|
Cerimonia di apertura |
|
Nessun documento |
|
|||||||||
|
Questioni amministrative e finanziarie |
||||||||||||
|
1. |
Elezione del presidente, del presidente supplente, dei vicepresidenti della riunione e dei presidenti dei Comitati I e II |
|
Nessun documento |
|
||||||||
|
2. |
Adozione dell’ordine del giorno |
|
|
|
||||||||
|
3. |
Adozione del programma di lavoro |
|
|
|
||||||||
|
4. |
Regolamento interno |
|
|
|
||||||||
|
|
4.1 |
Regolamento interno per la 18a riunione della conferenza delle parti della convenzione Doc. 4.1 della COP 18 |
Seg. |
Prendere nota del doc. contenente l’attuale RI, che rimarrà valido finché non sarà eventualmente modificato dalla COP (cfr. regola 32). |
|
|||||||
|
|
4.2 |
Revisione del regolamento interno Doc. 4.2 della COP 18 |
CP |
Sostenere la proposta di non apportare modifiche al RI in occasione della COP 18; sostenere anche il nuovo mandato del CP per rivedere la regola 25 (Procedura per decidere in merito alle modifiche delle appendici) da parte della COP 19. |
+ |
|||||||
|
5. |
Comitato «Credenziali» |
|
|
|
||||||||
|
|
5.1 |
Istituzione del comitato «Credenziali» (nessun documento) |
|
Nessun documento |
|
|||||||
|
|
5.2 |
Relazione del comitato «Credenziali» (nessun documento) |
|
Nessun documento |
|
|||||||
|
6. |
Ammissione di osservatori |
|
|
|
||||||||
|
7. |
Amministrazione, finanziamento e bilancio del segretariato e delle riunioni della COP |
|
|
|
||||||||
|
|
7.1 |
Amministrazione del segretariato Doc. 7.1 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
7.2 |
Relazione del direttore esecutivo dell’UNEP su questioni amministrative e di altra natura |
|
|
|
|||||||
|
|
7.3 |
Relazioni finanziarie per il periodo 2016-2019 Doc. 7.3 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 1: Relazione finanziaria sul programma di lavoro con indicazione dei costi per il 2016 Doc. 7.3 A1 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 2: Fondo fiduciario della CITES — situazione dei contributi al 31 dicembre 2016 Doc. 7.3 A2 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 3: Fondo fiduciario esterno della CITES — situazione dei contributi al 31 dicembre 2016 Doc. 7.3 A3 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 4: Relazione finanziaria sul programma di lavoro con indicazione dei costi per il 2017 Doc. 7.3 A4 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 5: Fondo fiduciario della CITES — situazione dei contributi al 31 dicembre 2017 Doc. 7.3 A5 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 6: Fondo fiduciario esterno della CITES — situazione dei contributi al 31 dicembre 2017 Doc. 7.3 A6 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 7: Relazione finanziaria sul programma di lavoro con indicazione dei costi per il 2018 Doc. 7.3 A7 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 8: Fondo fiduciario della CITES — situazione dei contributi al 31 dicembre 2018 Doc. 7.3 A8 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 9: Fondo fiduciario della CITES — distribuzione annuale dei contributi non pagati al 31 dicembre 2018 Doc. 7.3 A9 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 10: Fondo fiduciario esterno della CITES — situazione dei contributi al 31 dicembre 2018 Doc. 7.3 A10 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 11: Conto economico e stato patrimoniale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 Doc. 7.3 A11 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 12: Relazione finanziaria sul programma di lavoro con indicazione dei costi per il 2019 (fino al 31 marzo 2019) |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 13: Fondo fiduciario della CITES — situazione dei contributi al 31 marzo 2019 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 14: Fondo fiduciario esterno della CITES — situazione dei contributi al 31 marzo 2019 |
|
|
|
|||||||
|
|
7.4 |
Bilancio e programma di lavoro per il 2020-2022 Doc. 7.4 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 1: Progetto di risoluzione sul finanziamento e sul programma di lavoro con indicazione dei costi per il segretariato in relazione al triennio 2020-2022 Doc. 7.4 A1 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 2: Scenario di bilancio con crescita reale pari a zero Doc. 7.4 A2 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 3: Scenario di bilancio con crescita nominale pari a zero Doc. 7.4 A3 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
Allegato 4: Scenario di bilancio con crescita incrementale Doc. 7.4 A4 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
7.5 |
Accesso ai finanziamenti, inclusi i finanziamenti GEF Doc. 7.5 della COP 18 |
|
|
|
|||||||
|
|
7.6 |
Progetto sul sostegno finanziario alla partecipazione dei delegati Doc. 7.6 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere il mantenimento degli attuali criteri di selezione; il segretariato esamina la portata del progetto dalla COP alle riunioni dei comitati. |
+ |
|||||||
|
8. |
Progetto di risoluzione sulla strategia linguistica della convenzione Doc. 8 della COP 18 |
IQ |
Non è chiaro come mai l’arabo dovrebbe essere incluso tra le lingue ufficiale della CITES, ma non altre lingue dell’ONU (cinese, russo). L’incidenza sul bilancio e gli eventuali ulteriori ritardi nella produzione dei documenti ostano alla proposta. |
– |
||||||||
|
Questioni strategiche |
||||||||||||
|
9. |
Relazioni e raccomandazioni dei comitati |
|
|
|
||||||||
|
|
9.1 |
Comitato permanente |
|
|
|
|||||||
|
|
|
9.1.1 |
Relazione del presidente Doc. 9.1.1 della COP 18 |
|
|
|
||||||
|
|
|
9.1.2 |
Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti (nessun documento) |
|
|
|
||||||
|
|
9.2 |
Comitato «Animali» |
|
|
|
|||||||
|
|
|
9.2.1 |
Relazione del presidente |
|
|
|
||||||
|
|
|
9.2.2 |
Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti (nessun documento) |
|
|
|
||||||
|
|
9.3 |
Comitato «Piante» |
|
|
|
|||||||
|
|
|
9.3.1 |
Relazione del presidente Doc. 9.3.1 della COP 18 |
|
|
|
||||||
|
|
|
9.3.2 |
Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti (nessun documento) |
|
|
|
||||||
|
10. |
Visione strategica della CITES dopo il 2020 Doc. 10 della COP 18 |
CP |
Sostenere l’adozione della visione strategica riveduta nella versione modificata dal segretariato; sostenere anche i progetti di decisione modificati per incaricare il segretariato di confrontare gli obiettivi con le decisioni e le risoluzioni esistenti; dare mandato al CP di lavorare sugli indicatori. |
+ |
||||||||
|
11. |
Revisione della convenzione |
CO, NA, ZW |
Si sollevano alcune questioni pertinenti sui mezzi di sussistenza e sulla revisione delle appendici. Tuttavia, la proposta non sembra essere imparziale per quanto riguarda la forma e l’ambito d’applicazione attuali, appare insufficientemente preparata, basata su deliberazioni storiche senza riflettere in maniera approfondita le sfide sempre più complesse nella conservazione e nel commercio di specie selvatiche, e alla luce delle potenziali conseguenze di vasta portata. I destinatari dei progetti di decisioni non sono specificati. |
(–) |
||||||||
|
12. |
Garantire una migliore attuazione con riguardo agli elenchi delle specie ittiche marine nelle appendici Doc. 12 della COP 18 |
AG |
Riconoscere che è ancora necessario sostenere una attuazione più efficace con riguardo agli elenchi delle specie marine. Tuttavia, la revisione dell’efficacia dei precedenti elenchi dovrebbe focalizzarsi sui casi particolari, con una chiara giustificazione, e ricorrere ai meccanismi e alle raccomandazioni esistenti delle precedenti revisioni, piuttosto che stabilire un nuovo processo ad hoc. Opporsi a un «embargo» sui nuovi elenchi di qualsiasi gruppo di specie: ciò che conta è il rispetto dei criteri di inserimento nell’elenco. |
– |
||||||||
|
13. |
Revisione della risoluzione Conf. 11.1 (Rev. COP17) sull’istituzione di comitati Doc. 13 della COP 18 |
CP/Seg. |
Sostenere la nuova proposta di risoluzione nella versione modificata dal Seg. e dalla presidenza del CP. |
+ |
||||||||
|
14. |
Potenziali conflitti d’interesse in seno ai comitati «Animali» e «Piante» Doc. 14 della COP 18 |
CP |
L’SC70 ha adottato un modulo informativo standard per le dichiarazioni di interesse; sostenere l’abolizione delle decisioni 16.09 e 16.10. |
+ |
||||||||
|
15. |
Cooperazione con altre organizzazioni e accordi multilaterali in tema di ambiente |
|
|
|
||||||||
|
|
15.1 |
Cooperazione con altre convenzioni nell’ambito della biodiversità Doc. 15.1 della COP 18 |
CP |
Sostenere il rinnovo delle decisioni 17.55 e 17.56 come modificate dal Seg. e la proposta del Seg. di preparare una relazione che sintetizzi le pratiche esistenti in altre convenzioni nell’ambito della biodiversità. Le sinergie tra gli accordi ambientali multilaterali in tema di biodiversità dovrebbero continuare a essere rafforzate ed è opportuno che il CP mantenga le questioni sotto esame. |
+ |
|||||||
|
|
15.2 |
Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR) Doc. 15.2 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere le modifiche della risoluzione Conf. 12.4 proposte congiuntamente dai Segretariati CITES e CCAMLR. |
+ |
|||||||
|
|
15.3 |
Strategia globale per la conservazione delle piante Doc. 15.3 della COP 18 |
CP |
Sostenere i nuovi progetti di decisione per sostituire le decisioni 17.53 e 17.54. |
+ |
|||||||
|
|
15.4 |
Piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) Doc. 15.4 della COP 18 |
CP/Seg. |
Sostenere il progetto di risoluzione sulla cooperazione con la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici. |
+ |
|||||||
|
|
15.5 |
Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC) Doc. 15.5 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere l’invito alle parti di continuare a finanziare le attività dell’ICCWC. Invitare i partner dell’ICCWC a garantire meccanismi di trasparenza efficaci. |
+ |
|||||||
|
|
15.6 |
Cooperazione tra la CITES e la convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale Doc. 15.6 della COP 18 |
NO |
Sostenere il progetto di risoluzione (che chiede che venga sviluppato un protocollo d’intesa tra il comitato del patrimonio mondiale e la CITES) come modificato dal Seg.. Sostenere i progetti di decisione proposti dalla Norvegia, con modifiche per riflettere che qualsiasi programma di lavoro congiunto dovrebbe essere approvato dal CP. |
(+) |
|||||||
|
16. |
Programma delle specie arboree della CITES |
Seg. |
Sostenere i progetti di decisione, inclusa la decisione che chiede al Seg. di raccogliere informazioni, riferire in merito ai progressi realizzati e proseguire la cooperazione con le organizzazioni nel settore forestale e rafforzare il sostegno alle parti per l’attuazione delle convenzione per quanto riguarda le specie arboree inserite in elenco. Invitare le altre parti a contribuire finanziariamente al programma. |
+ |
||||||||
|
17. |
Comunità rurali |
|
Proporre che tutti i documenti di cui ai punti 17 e 18 siano considerati come un pacchetto in un gruppo di lavoro della sessione che, tra l’altro, considererà gli elementi di discussione nel gruppo di lavoro intersessionale. Considerare congiuntamente con le relative proposte di cui al punto 18. |
|
||||||||
|
|
17.1 |
Relazione del comitato permanente Doc. 17.1 della COP 18 |
CP/Seg. |
Sostenere la proposta del Seg. di modificare la risoluzione Conf. 16.6 sui mezzi di sussistenza. La proposta di revocare le decisioni della COP 17 sarebbe prematura; ulteriori lavori intersessionali sono motivati (insieme al gruppo di lavoro mezzi di sussistenza?). |
(+) |
|||||||
|
|
17.2 |
Proposte di modifica della risoluzione Conf. (Rev. COP17) [presentazione di progetti di risoluzione] e della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. COP17) Doc. 17.2 della COP 18 |
NA, ZW |
La modifica proposta della risoluzione 4.6, quale formulata, sembra fuori luogo, in quanto la risoluzione è altrimenti incentrata sulle formalità e sulle procedure per la presentazione delle proposte. Le modifiche proposte all’allegato.6 sezione C della risoluzione Conf. 9.24 dovrebbero almeno chiarire la portata geografica delle consultazioni con le comunità rurali, ovvero ciascuna parte nell’ambito del proprio territorio; qualsiasi modifica dovrebbe essere non vincolante. Considerare congiuntamente con il doc. 18.3. |
(–) |
|||||||
|
|
17.3 |
Meccanismo partecipativo per le comunità rurali |
BW, CO, NA, ZW |
Opporsi all’istituzione di un comitato permanente delle comunità rurali. Considerare strumenti alternativi per far sentire la voce delle comunità rurali. |
– |
|||||||
|
18. |
CITES e mezzi di sussistenza |
|
Proporre che tutti i documenti di cui ai punti 17 e 18 siano considerati come un pacchetto in un gruppo di lavoro della sessione che, tra l’altro, considererà gli elementi di discussione nel gruppo di lavoro intersessionale. Considerare congiuntamente con le relative proposte di cui al punto 17. |
|
||||||||
|
|
18.1 |
Relazione del segretariato Doc. 18.1 (Rev. 1) della COP 18 |
Seg. |
Sostenere il ripristino del gruppo di lavoro, l’elaborazione di linee guida mediante consulenza, da sottoporre all’attenzione della COP 19. Considerare i progetti di decisione aggiuntivi proposti dal segretariato. |
(+) |
|||||||
|
|
18.2 |
Proposta del Perù Doc. 18.2 della COP 18 |
PE |
Per quanto riguarda il progetto di dec.18.AA a) che fornisce linee guida su come massimizzare i benefici commerciali derivanti dalle specie della CITES, e b) valuta i marchi registrati del commercio di prodotti fabbricati nella comunità, considerare congiuntamente con il doc. 18.1 (Rev. 1) e proporre un gruppo di redazione per definire un approccio comune tra questi due documenti, tenendo conto delle osservazioni del Seg. su entrambi i documenti. In linea generale, aprirsi all’istituzione di una «giornata internazionale per i mezzi di sussistenza delle comunità rurali», ma potrebbe non essere necessaria una risoluzione specifica a tale scopo; considerare anche le implicazioni in termini di risorse. |
(+) |
|||||||
|
|
18.3 |
Proposte di modifica della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. COP17) Doc. 18.3 della COP 18 |
CN |
Si potrebbe considerare l’idea di includere una sorta di «analisi dei mezzi di sussistenza» nella dichiarazione a sostegno delle proposte di inserimento nelle appendici (risoluzione Conf. 9.24, allegato 6), sebbene sembri prematura per una decisione in occasione della COP 18; formulazione proposta in parte poco chiara. Considerare congiuntamente con il doc. 17.2. |
(–) |
|||||||
|
19. |
Sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza Doc. 19 della COP 18 |
CP |
Opporsi al rinnovo delle decisioni, in quanto il gruppo di lavoro non ha registrato progressi e questioni molto simili sono affrontate nell’ambito dei punti «comunità rurali» e «mezzi di sussistenza»; sostenere le osservazioni del Seg. |
– |
||||||||
|
20. |
Strategie di riduzione della domanda per combattere il commercio illegale di specie contenute nell’elenco della CITES Doc. 20 della COP 18 |
CP |
Sostenere l’adozione dei progetti di decisione nella versione modificata dal Seg. e acconsentire all’abolizione delle decisioni dalla 17.44 alla 17.48. |
+ |
||||||||
|
21. |
Sviluppo delle capacità e materiali di identificazione |
|
|
|
||||||||
|
|
21.1 |
Sviluppo delle capacità e materiali di identificazione Doc. 21.1 della COP 18 |
CA/CPi |
Sostenere i progetti di decisione per istituire un gruppo di lavoro congiunto CA/CPi sui materiali di identificazione; sostenere anche la proposta del Seg. di revocare le decisioni di cui al punto 54.1. |
+ |
|||||||
|
|
21.2 |
Attività di sviluppo delle capacità specificate nelle risoluzioni e nelle decisioni Doc. 21.2 della COP 18 |
CP |
Sostenere l’adozione dei progetti di decisione (revisione, miglioramento del sito web della CITES, corsi online dell’università virtuale) con le modifiche proposte dal Seg. Considerare congiuntamente con 21.3, 28, 29. |
+ |
|||||||
|
|
21.3 |
Quadro inteso ad agevolare il coordinamento, la trasparenza e la responsabilità delle iniziative di sviluppo delle capacità della CITES Doc. 21.3 della COP 18 |
US |
Iniziativa valida, ma l’adozione del quadro e del progetto di risoluzione in occasione della COP 18 sembra prematura. Sostenere invece l’integrazione degli elementi pertinenti al punto 21.2, come proposto dal Seg., da sottoporre all’attenzione del CP e della COP 19. Considerare congiuntamente con i documenti 21.2, 28. |
(+) |
|||||||
|
22. |
Giornata mondiale per le specie selvatiche dell’ONU |
|
Sostenere i progetti di modifica della risoluzione Conf. 17.1, che invita gli Stati parti e non parti a designare un punto di contatto per il coordinamento della celebrazione della giornata mondiale per le specie selvatiche nel paese. |
+ |
||||||||
|
23. |
Impegno dei giovani Doc. 23 della COP 18 |
CP |
Sostenere le proposte di revisione della risoluzione Conf. 17.5 sull’impegno dei giovani (allegato 1) e revocare le decisioni 17.26 e 17.27. |
+ |
||||||||
|
Questioni relative all’interpretazione e all’attuazione |
||||||||||||
|
Risoluzioni e decisioni esistenti |
||||||||||||
|
24. |
Revisione di risoluzioni Doc. 24 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere in linea generale le modifiche delle risoluzioni Conf. 4.6, presentazione dei documenti (anche sulla decisione di finanziamento centralizzato); rivedere la proposta di integrazione della decisione 14.19. Sostenere le modifiche delle risoluzioni 12.8, riesame del commercio rilevante (come da SC70) e 14.3, procedure di conformità (incl. risoluzione 10.10 e risoluzione 17.7). |
+ |
||||||||
|
25. |
Revisione delle decisioni |
|
Sostenere le raccomandazioni del Seg. presentate nei 22 punti separati nell’allegato del documento 25. |
+ |
||||||||
|
Conformità generale ed esecuzione |
||||||||||||
|
26. |
Leggi nazionali per l’attuazione della convenzione |
Seg. |
Sostenere la serie di decisioni, ma chiedere maggiore chiarezza sulle tempistiche. Considerare di proporre ulteriori misure, affinché le parti con legislazione in categoria 2 o 3 presentino al Seg. informazioni dettagliate sulle misure per un’efficace attuazione della convenzione. |
(+) |
||||||||
|
27. |
Questioni connesse alla conformità alla CITES |
Seg. |
Sostenere la proposta di modifica della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. COP17). Sostenere in linea generale i progetti di decisione, ma chiedere maggiori giustificazioni - e eventualmente un approccio più cauto - in particolare in relazione allo sviluppo di una nuova politica della CITES in materia di licenze e di una «piattaforma elettronica di conformità integrata». |
(+) |
||||||||
|
28. |
Programma di assistenza alla conformità |
Seg. |
Sostenere in linea generale la serie di decisioni volte a istituire un programma di assistenza in materia di conformità al fine di assistere le parti che da lungo tempo hanno difficoltà a conformarsi alla convenzione e alle relative raccomandazioni del CP. Mettere tuttavia in discussione le implicazioni di bilancio legate alla creazione del programma. Considerare congiuntamente con il doc. 21 e con i documenti di bilancio. |
(+) |
||||||||
|
29. |
Riesami del commercio rilevante a livello nazionale Doc. 29 della COP 18 |
CA/CPi |
Sostenere il mandato nella versione modificata dal Seg., affinché il Seg. analizzi e i comitati valutino le opzioni e formulino raccomandazioni alla COP 19. |
+ |
||||||||
|
30. |
Conformità in tema di ebani del Madagascar (Diospyros spp.) e palissandri Dalbergia spp.) |
|
|
|
||||||||
|
|
30.1 |
Relazione del Madagascar |
|
Prendere nota. Considerare congiuntamente con il doc. 30.2. |
|
|||||||
|
|
30.2 |
Relazione del comitato permanente Doc. 30.2 della COP 18 |
CP |
Sostenere, ma restare vigili, sulla necessità di non concentrare tutte le discussioni sul piano di utilizzo proposto dal Madagascar. Chiedere una maggiore attenzione sulla necessità di compiere sforzi di attuazione più decisi per affrontare il problema del disboscamento illegale e smantellare le reti di traffico. Proporre la modifica del progetto di decisione 18.BB al fine di tenere conto delle raccomandazioni dell’UNODC del 2017 in materia e inserire una formulazione precauzionale per garantire che tutti i piani di utilizzo futuri siano sufficientemente sicuri. |
(+) |
|||||||
|
31. |
Mercati nazionali degli esemplari commercializzati frequentemente in modo illegale Doc. 31 della COP 18 |
CP |
Sostenere in linea generale la proposta di modifica della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP17) e dei progetti di decisione riveduti 17.87-17.88, anche sui controlli nazionali dei prodotti di specie selvatiche diversi dall’avorio di elefante. |
(+) |
||||||||
|
32. |
Questioni relative all’esecuzione Doc. 32 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere i progetti di decisione proposti e la modifica proposta della risoluzione Conf. 11.3 (Rev.COP17). Concordare sull’abolizione delle decisioni da 17.83 a 17.85. |
+ |
||||||||
|
33. |
Lotta contro la criminalità informatica relativa alle specie selvatiche |
|
|
|
||||||||
|
|
33.1 |
Relazione del segretariato Doc. 33.1 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere i progetti di decisione proposti. |
+ |
|||||||
|
|
33.2 |
Relazione del comitato permanente Doc. 33.2 della COP 18 |
CP |
Sostenere le proposte di modifica della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. COP17) e l’adozione dei progetti di decisione come modificati dal Seg. Concordare sull’abolizione delle decisioni da 17.94 a 17.96. |
+ |
|||||||
|
34. |
Sostegno alla lotta alla criminalità contro specie selvatiche nell’Africa occidentale e centrale |
Seg. |
Accogliere favorevolmente la relazione e riconoscere l’importanza della questione. Sostenere l’adozione di tutte le raccomandazioni, inclusi i progetti di decisione nell’allegato 1. |
+ |
||||||||
|
35. |
Smaltimento di esemplari confiscati Doc. 35 della COP 18 |
CP |
Sostenere l’abolizione delle decisioni 17.118 e 17.119 e l’adozione dei progetti di decisione proposti. Opporsi a qualsiasi aggiunta che pregiudicherebbe le informazioni sensibili sui centri di soccorso o comporterebbe obblighi aggiuntivi per le parti. Opporsi anche all’eventuale ripresa delle attività del gruppo di lavoro del comitato permanente. |
+ |
||||||||
|
36. |
Memorizzazione e gestione dei dati sul commercio illegale raccolti mediante le relazioni annuali delle parti sul commercio illegale Doc. 36 della COP 18 |
CP |
Sostenere in generale il principio di una memorizzazione e gestione più sistematica dei dati sul commercio illegale raccolti tramite le relative relazioni annuali. Condividere le preoccupazioni del segretariato per quanto riguarda il limitato valore aggiunto di una tale banca dati, se soltanto un numero esiguo di parti provvede effettivamente a comunicare e fornire i dati. Considerare di proporre un linguaggio che incoraggi le parti a presentare relazioni annuali sul commercio illegale in modo più sistematico. Invitare il Seg. e l’UNODC a considerare di finanziare, per il momento, la banca dati tramite il bilancio esterno della convenzione. Considerare congiuntamente con i documenti di bilancio. |
(+) |
||||||||
|
37. |
Condizioni di lavoro delle guardie forestali e le loro implicazioni per l’attuazione della CITES Doc. 37 della COP 18 |
NP |
Accogliere favorevolmente la relazione e riconoscere l’importanza della questione. |
|
||||||||
|
Regolamentazione del commercio |
||||||||||||
|
38. |
Designazione e ruoli degli organi di gestione Doc. 38 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere in linea generale la proposta di risoluzione con modifiche. Sono necessarie modifiche di alcuni aspetti del testo, incluso per fare proposte realizzabili in diversi regimi normativi (da un punto di vista amministrativo e giuridico), e per evitare la creazione di nuovi obblighi giuridici che non fanno parte della convenzione, e incluso per tenere conto della necessità di avere un organo di gestione per paese che sia responsabile della comunicazione internazionale. |
(+) |
||||||||
|
39. |
Linee guida per ottenere risultanze atte a verificare l’acquisizione legale Doc. 39 della COP 18 |
CP |
Sostenere il progetto di risoluzione. Considerare congiuntamente con il doc. 40. |
+ |
||||||||
|
40. |
Diligenza dovuta dalle parti della CITES e obblighi dei paesi importatori |
US |
Sostenere in linea generale l’intenzione e l’approccio. È necessario un esame più approfondito di alcuni aspetti delle modifiche proposte della risoluzione Conf. 11.3. |
(+) |
||||||||
|
41. |
Sistemi elettronici e tecnologie dell’informazione Doc. 41 della COP 18 |
CP |
Sostenere i progetti di decisione proposti nella versione modificata dal Seg-.. |
+ |
||||||||
|
42. |
Tracciabilità Doc. 42 della COP 18 |
Seg., presidente del CP, MX e CH presiedono il gruppo di lavoro intersessionale sulla tracciabilità |
Concordare sulla definizione operativa della tracciabilità della CITES e sostenere l’adozione dei progetti di decisione di cui all’allegato 1, incluse le proposte di modifica formulate dal Seg.. |
+ |
||||||||
|
43. |
Esemplari prodotti da DNA sintetico o coltivato Doc. 43 della COP 18 |
CP |
Sostenere i progetti di decisione come modificati dal Seg. e sostituire le decisioni 17.89-17.91 per continuare a valutare le implicazioni degli esemplari prodotti dalla biotecnologia che possono avere un impatto sull’interpretazione e sull’attuazione della convenzione. Proporre modifica del progetto di decisione 18.CC. |
(+) |
||||||||
|
44. |
Definizione del termine «destinazioni accettabili e opportune» |
|
|
|
||||||||
|
|
44.1 |
Relazione del comitato permanente Doc. 44.1 della COP 18 |
CP |
Sostenere l’adozione di orientamenti non vincolanti per determinare se il destinatario proposto di un esemplare vivo sia adeguatamente attrezzato per accoglierlo e curarlo, come modificato dal Seg. nell’allegato 4, e i progetti di decisione relativi alla definizione di «destinazioni accettabili e opportune», come modificato nell’allegato 5. |
+ |
|||||||
|
|
44.2 |
Commercio internazionale di elefanti vivi africani: proposta di revisione della risoluzione Conf. 11.20 (Rev. COP17) sulla definizione del termine«destinazioni accettabili e opportune» Doc. 44.2 della COP 18 |
BF, JO, LB, LR, NE, NG, SD, SY |
Il documento propone modifiche della risoluzione Conf. 11.20 in modo tale che gli elefanti africani vivi siano spostati soltanto per programmi di conservazione in situ all’interno della loro area di distribuzione naturale, escludendo così qualsiasi commercio di elefanti africani catturati in natura verso destinazioni ex situ a fini di uso in cattività, anche laddove ciò fosse utile ai fini della conservazione. Considerare anche in relazione all’attuale regime degli esemplari elencati all’appendice I. L’Unione si oppone alle raccomandazioni di cui al documento 44.2 e incoraggia ulteriori lavori intersessionali in vista della COP19. |
— |
|||||||
|
45. |
Pareri relativi all’assenza di effetti negativi Doc. 45 della COP 18 |
CA |
Sostenere i progetti di decisione proposti che mirano a far fronte alle lacune e alle esigenze delle parti nel formulare pareri relativi all’assenza di effetti negativi e sostenere l’attuazione della risoluzione Conf. 16.7 (Rev. COP17). Sostenere un secondo workshop internazionale sui pareri relativi all’assenza di effetti negativi. |
+ |
||||||||
|
46. |
Quote dei trofei di caccia di leopardi |
|
Sostenere le proposte di modifica della risoluzione Conf. 10.14 (Rev. CoP16) proposte dal CP (rimuovere Kenya e Malawi dalla tabella del punto 1, lettera a) della risoluzione). Sostenere la proroga dei progetti di decisione nell’allegato 3 per RCA, Botswana e Etiopia, ma sospendere le loro quote fino alla loro revisione da parte del comitato «Animali» e del CP. Sostenere la serie di progetti di decisione come proposto dal Seg. nell’allegato 3. Sostenere in linea generale le modifiche della risoluzione Conf. 9.21 (Rev. CoP13), come proposto dal Seg. nell’allegato 2; è comunque opportuno stabilire un processo formale di revisione entro un determinato lasso di tempo, che dovrebbe orientare gli Stati dell’area di distribuzione o il comitato «Animali» e il comitato permanente a riferire alla CdP qualora insorgano preoccupazioni o si rendano necessarie modifiche alla «quota approvata». Sono necessarie ulteriori discussioni sulle quote di esportazione mantenute nella risoluzione Conf. 10.14 (Rev. CoP16). |
(+) |
||||||||
|
47. |
Aumento delle quote dei trofei di caccia di markor Doc. 47 della COP 18 |
PK |
Sostenere l’aumento della quota dei trofei di caccia dei markor in Pakistan da 12 a 20 animali all’anno, se il Pakistan fornisce maggiori informazioni a dimostrazione del rispetto delle linee guida dell’appendice I «Trofei di caccia» nella risoluzione Conf. 17.9, incluse informazioni riguardanti:
|
(+) |
||||||||
|
48. |
Trofei di caccia di rinoceronti neri: quota di esportazione del Sud Africa |
ZA |
La proposta di aumento della quota da 5 maschi adulti di rinoceronte nero a un massimo dello 0,5 % della popolazione totale del paese sembra ragionevole, se si traduce nella pubblicazione annuale di una quota specifica (numero assoluto di esemplari) da parte del Sud Africa. |
(+) |
||||||||
|
49. |
Implicazioni del trasferimento di una specie all’appendice I |
|
|
|
||||||||
|
|
49.1 |
Relazione del segretariato Doc. 49.1 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere le modifiche della risoluzione Conf. 12.3 per chiarire che, dopo il trasferimento di una specie, le norme applicabili sono quelle valide al momento del commercio (e non del prelievo) e della risoluzione Conf. 13.6. Analizzare ulteriormente la proposta di includere un nuovo paragrafo (11) nella risoluzione Conf. 12.3 e il progetto di decisione per consentire al CP di considerare la necessità di linee guida durante il periodo di transizione, anche tra la decisione di inserimento nell’elenco e l’entrata in vigore, e di esaminare le condizioni speciali per le piante con annotazione, incluse le specie di legname. |
(+) |
|||||||
|
|
49.2 |
Commercio di esemplari della «pre-appendice I» Doc. 49.2 della COP 18 |
CI, NG, SN |
Sostenere la proposta del Seg. di considerare il punto 49.1 e le raccomandazioni ivi contenute come il nostro punto di partenza, invece della raccomandazione contenuta nel punto 49.2. Apertura a integrare elementi redazionali nel punto 49.1. |
(–) |
|||||||
|
50. |
Modifiche della risoluzione Conf. 10.13 (Rev. CoP15) sull’attuazione della convenzione per le specie di legname Doc. 50 della COP 18 |
CP |
Sostenere, ma proporre di includere un riferimento alla necessità di basare i pareri relativi all’assenza di effetti negativi su adeguati fattori di conversione e altre modifiche di minore entità. |
(+) |
||||||||
|
51. |
Depositi e scorte Doc. 51 della COP 18 |
CP |
Sostenere il proseguimento di lavori intersessionali con un mandato più chiaramente definito, escludendo la gestione delle scorte. |
+ |
||||||||
|
52. |
Introduzione dal mare Doc. 52 della COP 18 |
CP |
Sostenere il rinnovo del mandato del Seg. per monitorare l’attuazione della risoluzione Conf. 14.6 e rendere conto dei negoziati relativi alla diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Il CP riesamina le informazioni. |
+ |
||||||||
|
53. |
Codici di scopo nelle licenze e nei certificati della CITES Doc. 53 della COP 18 |
CP |
Sostenere i progetti di modifica della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. COP17) sulle licenze e i certificati. Sostenere la nuova serie di progetti di decisione proposta dal Seg. invece delle proposte di modifica della decisione 14.54 nell’allegato 1 del documento. |
(+) |
||||||||
|
54. |
Identificazione degli esemplari in commercio |
|
|
|
||||||||
|
|
54.1 |
Manuale di identificazione Doc. 54.1 della COP 18 |
CA, CPi, Seg. |
Sostenere la proposta. Considerare congiuntamente con 21.1. |
+ |
|||||||
|
|
54.2 |
Identificazione delle specie arboree elencate nella CITES Doc. 54.2 della COP 18 |
CPi |
Sostenere la nuova serie di decisioni e l’abolizione delle decisioni precedenti. |
+ |
|||||||
|
|
54.3 |
Identificazione degli esemplari di storione e pesce spatola in commercio Doc. 54.3 della COP 18 |
|
Sostenere il rinnovo delle decisioni. Valutare se qualche Stato membro dell’UE può impegnarsi a finanziare lo studio in sospeso da molto tempo. |
+ |
|||||||
|
55. |
Attuazione della CITES per il commercio di specie di piante medicinali |
|
Sostenere il progetto di decisione per stabilire un collegamento con i principali operatori del commercio di piante medicinali e riferirne al CPi come primo passo per ottenere informazioni sul commercio e sul suo volume. |
+ |
||||||||
|
Deroghe e disposizioni speciali in materia di commercio |
||||||||||||
|
56. |
Procedura semplificata per licenze e certificati Doc. 56 della COP 18 |
CP |
Sostenere in linea generale le proposte di modifica delle risoluzioni Conf. 11.15 (Rev. COP12), Conf. 12.3 (Rev. COP17) e i progetti di decisione rivolti al Seg.; tenere conto delle osservazioni del Seg. e considerare la necessità di ulteriori modifiche. |
(+) |
||||||||
|
57. |
Attuazione della convenzione relativa agli esemplari allevati in cattività e allo stato naturale Doc. 57 della COP 18 |
CP |
Sostenere i progetti di decisione come proposti dal CP e modificati dal Seg.. |
+ |
||||||||
|
58. |
Attuazione della risoluzione Conf. 17.7 sulla revisione del commercio di esemplari di animali dichiarati come nati in cattività Doc. 58 della COP 18 |
CP |
Sostenere i progetti di decisione e la modifica proposta della risoluzione Conf. 17.7 come proposti dal CP e approvati dal Seg.. Considerare congiuntamente con i documenti di bilancio. |
+ |
||||||||
|
59. |
Definizione del termine «riprodotto artificialmente» |
|
|
|
||||||||
|
|
59.1 |
Linee guida sul termine «riprodotto artificialmente» Doc. 59.1 della COP 18 |
CP |
Sostenere il progetto di decisione. Essere aperti alle modifiche proposte dal Seg. Suggerire che la pubblicazione delle linee guida dovrebbe avvenire dopo la revisione da parte del CP. Evidenziare la necessità di un aggiornamento della «Guida all’applicazione dei codici di origine CITES» al fine di riflettere la creazione di un nuovo codice di origine per le piante. |
+ |
|||||||
|
|
59.2 |
Codici di origine degli esemplari di piante in commercio Doc. 59.2 della COP 18 |
CPi |
Sostenere la creazione del codice di origine Y, modificando la risoluzione Conf. 11.11 (Rev. COP17) e la risoluzione Conf. 12.3 (Rev. COP 17), nonché i progetti di decisione come proposti dal CPi. Considerare l’opposizione ad alcune modifiche aggiuntive proposte dal Seg., in particolare per quanto riguarda il legno di agar e la necessità di pareri relativi all’assenza di effetti negativi). |
+ |
|||||||
|
Questioni specifiche per specie |
||||||||||||
|
60. |
Commercio illegale di ghepardi (Acinonyx jubatus) Doc. 60 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere il progetto di decisione che chiede al Seg. di rendere disponibile la versione finale del kit di risorse per il commercio di ghepardi della CITES, subordinatamente alla disponibilità di risorse. Acconsentire alla revoca delle decisioni 17.124, 17.126, 17.127, 17.128 e 17.130; le decisioni 17.125 e 17.129 vengono rinnovate conformemente alla revisione da parte del Seg. di cui al Doc. 25. |
+ |
||||||||
|
61. |
Storioni e pesci spatola (Acipenseriformes spp.) |
Seg. |
Sostenere il rinnovo del mandato del CP per esaminare l’etichettatura del caviale. |
+ |
||||||||
|
62. |
Progetti di decisione sulla conservazione degli anfibi (Amphibia) |
CR |
Ampia gamma di progetti di decisione rivolti alle parti, ai comitati e al Seg., proposti senza dichiarazione di sostegno o previa verifica da parte del CA o del CP. Le informazioni richieste non sono specifiche per gli anfibi, ma sono applicabili a tutti i taxa. La proposta nella sua forma attuale non sarà sostenuta, ma una proposta più mirata con azioni concrete potrebbe essere accolta favorevolmente. |
(–) |
||||||||
|
63. |
Anguille (Anguilla spp.) Doc. 63 della COP 18 |
CA, CP, Seg. |
Sostenere i progetti di decisione come modificati dal Seg. e proporre un piccolo gruppo di redazione per perfezionare dette decisioni. |
+ |
||||||||
|
64. |
Coralli preziosi (ordine Antipatari/famiglia Corallidi) |
CP |
Appoggiare il progetto di decisione che incarica il CA e il CP di analizzare l’indagine sui coralli preziosi e lo studio della FAO e trarne conclusioni. |
+ |
||||||||
|
65. |
Attuazione della risoluzione Conf. 16.10 sull’attuazione della convenzione per taxa da cui si ricava il legno di agar [Aquilaria spp. e Gyrinops spp.] Doc. 65 della COP 18 |
CPi |
Sostenere l’adozione dei progetti di decisione sui taxa da cui si ricava il legno di agar e l’abolizione delle precedenti decisioni. |
+ |
||||||||
|
66. |
Commercio della Boswellia spp. (Burseraceae) Doc. 66 della COP 18 |
LK, US |
Sostenere la serie di progetti di decisione nella versione modificata dal Seg.. |
+ |
||||||||
|
67. |
Pesce Napoleone (Cheilinus undulatus) Doc. 67 della COP 18 |
CP |
Concordare sul progetto di decisione volto a fornire assistenza ai principali paesi importatori ed esportatori per affrontare le rimanenti sfide di attuazione. |
+ |
||||||||
|
68. |
Squali e razze (Elasmobranchii spp.) |
|
|
|
||||||||
|
|
68.1 |
Relazione del comitato «Animali» |
CA |
Prendere nota della relazione. |
|
|||||||
|
|
68.2 |
Relazione del segretariato |
|
Sostenere la serie di progetti di decisione e i progetti di modifica della risoluzione 12.6 (Rev. COP17). |
+ |
|||||||
|
69. |
Elefanti (Elephantidae spp.) |
|
|
|
||||||||
|
|
69.1 |
Attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP17) sul commercio di esemplari di elefanti |
Seg./CP |
Depositi e scorte: sostenere la decisione che prevede che il CP riveda le linee guida formulate dal Seg.. |
+ |
|||||||
|
|
|
|
|
Elefanti asiatici: essere disposti a sostenere il rinnovo delle decisioni, ma è necessaria una maggiore adesione degli Stati dell’area di distribuzione, affinché ciò sia efficace. |
+ |
|||||||
|
|
|
|
|
Piani d’azione nazionali sull’avorio: sostenere le proposte di revisione della risoluzione Conf. 10.10, paragrafo 26, lettera g), e dell’allegato III (linee guida relative al processo dei piani d’azione nazionali sull’avorio) e della risoluzione Conf. 14.3 sulla conformità (cfr. doc. 24); valutare la richiesta del Seg. per la creazione di una nuova carica (e considerare le implicazioni di bilancio). |
+ |
|||||||
|
|
|
|
|
Revisione dell’ETIS: sostenere il mandato come concordato in occasione dell’SC70. |
+ |
|||||||
|
|
|
|
|
Sostenibilità finanziaria e operativa di ETIS, MIKE: sostenere il progetto di decisione per l’elaborazione di una proposta da parte del Seg. (costi: 30 000 USD); riesame a cura del CP. |
+ |
|||||||
|
|
|
|
|
Mercati nazionali dell’avorio: sostenere la proposta di modifica della risoluzione Conf. 10.10 così come contenuta nel doc. 31. |
+ |
|||||||
|
|
69.2 |
Relazione sul monitoraggio dell’abbattimento illegale di elefanti (MIKE) Doc. 69.2 della COP 18 |
Seg. |
Prendere nota della relazione. |
|
|||||||
|
|
69.3 |
Relazione sul sistema di informazione sul commercio di elefanti (ETIS) Doc. 69.3 (Rev. 1) della COP 18 |
Seg. |
Prendere nota della relazione; considerare le implicazioni per il processo dei piani d’azione nazionali sull’avorio (determinati paesi identificati dall’ETIS non sono al momento contemplati dal piano d’azione nazionale sull’avorio). |
|
|||||||
|
|
69.4 |
Scorte di avorio: proposta di revisione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP17) sul commercio di esemplari di elefanti Doc. 69.4 della COP 18 |
BF, TD, CI, GA, JO, KE, LR, NE, NG, SD, SY |
Riconoscere l’importanza di ultimare le linee guida, ma interrogarsi sulla fattibilità e sulla sostenibilità di un gruppo di lavoro intersessionale a tale scopo. Considerare le proposte alternative del Seg.. |
(–) |
|||||||
|
|
69.5 |
Aspetti di attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP17) sulla chiusura dei mercati nazionali dell’avorio |
BF, CI, ET, GA, KE, LR, NE, NG, SY |
Contestare le conclusioni relative al mercato dell’avorio dell’UE (paragrafo 28); evidenziare gli attuali sforzi dell’UE. Opporsi alle modifiche proposte della risoluzione Conf. 10.10 e dei relativi progetti di decisione in quanto sproporzionate e in parte poco chiare. |
— |
|||||||
|
70. |
Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata) e altre tartarughe marine (Cheloniidae e Dermochelyidae) |
Seg. |
Sostenere il proseguimento dei lavori mediante i progetti di decisione proposti dal Seg. e l’istituzione di un gruppo di lavoro intersessionale sulle tartarughe marine. |
+ |
||||||||
|
71. |
Grandi felini asiatici (Felidae spp.) |
|
|
|
||||||||
|
|
71.1 |
Relazione del segretariato |
Seg. |
Sostenere il documento con modifiche volte a rafforzare i progetti di decisione del Seg.. Sostenere la raccomandazione del Seg. di mantenere la Dec. 14.69. |
(+) |
|||||||
|
|
71.2 |
Progetti di decisione sui grandi felini asiatici Doc. 71.2 della COP 18 |
IN |
Sostenere in linea generale gli sforzi per monitorare e gestire meglio il commercio dei grandi felini asiatici. Prima di poter sostenere i progetti di decisione proposti, essi necessiteranno di modifiche e di un’ulteriore analisi approfondita, incluso per evitare la duplicazione con il documento 71.1. Si dovrebbe tenere presente anche il legame con la risoluzione Conf. 12.5 (Rev. 17). |
0 |
|||||||
|
72. |
Cavallucci marini (Hippocampus spp.) nella CITES — una tabella di marcia verso il successo |
MV, MC, LK, US |
Sostenere la serie di decisioni nella versione modificata dal Seg. per avviare la discussione sulla gestione e sull’uso sostenibile dei cavallucci marini nel CA e nel CP. |
+ |
||||||||
|
73. |
Scimmie antropomorfe (Hominidae spp.) Doc. 73 della COP 18 |
CP, Seg. |
Sostenere le modifiche della risoluzione Conf. 13.4 (Rev. CoP16) sulla conservazione e sul commercio delle scimmie antropomorfe come proposto dal Seg., nonché l’abolizione delle decisioni 17.232 e 17.233. La proposta si basa sulla relazione concernente lo stato di conservazione delle scimmie antropomorfe e l’impatto esercitato dal commercio illegale e da altri fattori di pressione su tale stato, preparata attraverso la collaborazione tra il Seg., l’IUCN, il GRASP e altri partner ed esaminata dall’AC30 e dall’SC70. Sarebbero auspicabili ulteriori modifiche redazionali, in particolare modificare i riferimenti da «selvaggina» a «carne di selvaggina» per essere in linea con il doc. 95. |
+ |
||||||||
|
74. |
Legname delle specie di palissandro [Leguminosae (Fabaceae)] Doc. 74 della COP 18 |
CPi |
Appoggiare l’adozione dei progetti di decisione. |
+ |
||||||||
|
75. |
Pangolini (Manis spp.) Doc. 75 della COP 18 |
Seg., che integra la proposta del CP |
Sostenere la serie di progetti di decisione come raccomandato dal CP (SC69), con modifiche proposte dal Seg., e sostenere l’abolizione delle decisioni 17.239 - 17.240. |
+ |
||||||||
|
76. |
Leone africano (Panthera leo) |
|
|
|
||||||||
|
|
76.1 |
Relazione del segretariato |
|
Sostenere la serie di progetti di decisione relativi ai leoni africani (Panthera leo) e ai grandi felini e sostenere l’abolizione delle decisioni 17.241 - 17.245. |
+ |
|||||||
|
|
76.2 |
Conservazione e commercio dei leoni africani |
NG, TG |
La serie di progetti di decisione proposti al punto 76.1, che tiene conto dei dubbi sollevati nel presente documento e nel progetto di risoluzione che lo accompagna, avrà maggiori probabilità di successo nel realizzare un’azione significativa e mirata entro un preciso lasso di tempo. |
- |
|||||||
|
77. |
Giaguaro (Panthera onca) |
|
|
|
||||||||
|
|
77.1 |
Commercio dei giaguari |
CR, MX |
Sostenere in linea generale la serie di progetti di decisione per la realizzazione di uno studio sul commercio illegale dei giaguari; e sostenere le raccomandazioni e le modifiche dell’allegato 1 da parte del Seg. per fondere il documento con il documento 77.2. |
(+) |
|||||||
|
|
77.2 |
Commercio illegale dei giaguari Doc. 77.2 della COP 18 |
PE |
Opporsi all’adozione di una risoluzione specifica per specie. Tuttavia alcune delle attività individuate potrebbero essere incluse nella serie di decisioni e prese in considerazione nel contesto del doc. 77.1 (oppure i proponenti potrebbero fondere i loro documenti in una serie di decisioni come proposto dal Seg. nel doc. 77.1). |
(–) |
|||||||
|
78. |
Commercio illegale dell’antilope tibetana (Pantholops hodgsonii) Doc. 78 della COP 18 |
CP |
Sostenere il progetto di raccomandazione e la proposta del Seg. di modificare il paragrafo 2, lettera b), della risoluzione Conf. 11.8 (Rev. COP17). |
+ |
||||||||
|
79. |
Gestione della conservazione e commercio degli uccelli canori (Passeriformes) |
US, LK |
Sostenere in linea generale la proposta, affinché il CA consideri le conseguenze del commercio degli uccelli canori sulla conservazione, preferibilmente sulla base di un riesame commissionato dal Seg. oggetto di finanziamenti esterni. I progetti di decisione dovranno essere modificati per tener conto di queste modifiche e delle preoccupazioni espresse dal Seg.. |
+ |
||||||||
|
80. |
Prunus africana Doc. 80 della COP 18 |
CPi |
Appoggiare l’adozione dei progetti di decisione. |
+ |
||||||||
|
81. |
Pappagalli cenerini (Psittacus erithacus) |
ZA |
Essere aperti alla proroga del termine per la registrazione delle strutture di allevamento. Suggerire di aggiungere nuova lettera f) alla decisione 17.256 in riferimento alla reintroduzione dell’IUCN e alle linee guida per il ripopolamento. |
+ |
||||||||
|
82. |
Pesce cardinale di Banggai (Pterapogon kauderni) |
CA |
Sostenere la serie di progetti di decisione; l’UE è pronta a sostenere l’Indonesia nell’attuazione della decisione 18.AA. |
+ |
||||||||
|
83. |
Rinoceronti (Rhinocerotidae spp.) |
|
|
|
||||||||
|
|
83.1 |
Relazione del comitato permanente e del segretariato |
|
Sostenere i progetti di decisione con alcune modifiche per introdurre tempi per le azioni. Sostenere l’abrogazione delle decisioni 17.135 - 17.144, e la sostituzione delle decisioni 17.133 e 17.134 con un nuovo progetto di decisione 18.AA. |
+ |
|||||||
|
|
83.2 |
Revisioni della risoluzione Conf. 9.14 (Rev. COP17) sulla conservazione e sul commercio dei rinoceronti africani e asiatici, e relative decisioni |
KE |
Opporsi ai progetti di decisione e di modifica della risoluzione Conf. 9.14 nella forma attuale, in quanto vanno oltre il mandato della Convenzione e duplicano le risoluzioni e decisioni esistenti. |
(–) |
|||||||
|
84. |
Bucero dall’elmo (Rhinoplax vigil) Doc. 84 della COP 18 |
CP |
Sostenere i progetti di decisione nell’allegato 1, incluse le modifiche proposte del Seg., e abolire le decisioni 17.264, 17.265 e 17.266. |
+ |
||||||||
|
85. |
Strombo gigante (Strombus gigas) |
|
Sostenere i progetti di decisione nell’allegato 1, che sostituiranno le decisioni da 17.285 a 17.287 e 17.289 e aboliranno le decisioni 17.288 e 17.290 pienamente attuate. |
+ |
||||||||
|
86. |
Saiga (Saiga spp.) Doc. 86 della COP 18 |
CP |
Sostenere il documento che è basato sul risultato delle discussioni in seno al CP ed è rivolto agli Stati dell’area di distribuzione della saiga per migliorare la gestione delle scorte di parti e prodotti derivati dalla specie, per potenziare le loro capacità di far fronte al commercio illegale e incrementare gli sforzi di conservazione in situ ed ex situ; sostenere la proposta del Seg. di coinvolgere il CA nell’attuazione di una decisione. Le decisioni potrebbero richiedere alcune modifiche a seconda del risultato delle modifiche proposte per l’inserimento. |
+ |
||||||||
|
87. |
Conservazione della rana gigante del Lago Titicaca (Telmatobius culeus) |
PE |
La specie è inserita all’appendice I della COP 17. L’impatto del commercio internazionale sullo stato di conservazione di questa specie resta oscuro, probabilmente a causa di dati insufficienti. L’adozione di una risoluzione specifica sulla conservazione della rana gigante del Lago Titicaca sembra essere prematura. |
(–) |
||||||||
|
88. |
Tartarughe di terra e tartarughe di acqua dolce (Testudines spp.) Doc. 88 della COP 18 |
CP, Seg. |
Sostenere in linea generale il progetto di revisione della risoluzione Conf. 11.9 sulla conservazione e sul commercio di tartarughe di terra e tartarughe di acqua dolce e i progetti di decisione proposti dal Seg.; considerare la necessità di concentrare il lavoro futuro sulle necessità pratiche. |
(+) |
||||||||
|
89. |
Totoaba (Totoaba macdonaldi) Doc. 89 della COP 18 |
Seg. |
Sostenere i progetti di decisione sull’ulteriore raccolta di informazione dalle parti; misure di sensibilizzazione e attuazione; studio sulla vaquita e sul totoaba (programma concordato dal CP) che deve essere effettuato dal Seg.. |
+ |
||||||||
|
90. |
Tursiope troncato del mar Nero (Tursiops truncatus ponticus) Doc. 90 della COP 18 |
CA |
Sostenere il progetto di decisione che prevede una collaborazione tra il Seg. e l’accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell’area atlantica contigua (ACCOBAMS). |
+ |
||||||||
|
91. |
Conservazione della vigogna (Vicugna vicugna) e commercio delle sue fibre e prodotti |
AR |
Sostenere in linea generale il progetto di risoluzione sulla conservazione della vigogna e il commercio delle sue fibre e prodotti, e le raccomandazioni del Seg.; il documento è stato preparato in conformità della convenzione per la conservazione e la gestione della vigogna. |
+ |
||||||||
|
92. |
Specie elencate nell’appendice I Doc. 92 della COP 18 |
Seg., CA, CPi |
Sostenere l’adozione dei progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni da 17.22 a 17.25. |
+ |
||||||||
|
93. |
Specie arboree del Neotropico Doc. 93 della COP 18 |
CPi |
Appoggiare l’adozione dei progetti di decisione. |
+ |
||||||||
|
94. |
Gestione della conservazione e commercio di pesci marini ornamentali Doc. 94 della COP 18 |
CH, US, UE |
Sostenere i progetti di decisione (co-proposti dall’Unione) modificati dal Seg., soprattutto in relazione all’invito delle parti interessate del settore della pesca e dei rappresentanti dell’industria del settore per contribuire al seminario. |
+ |
||||||||
|
95. |
Materiali di orientamento, attività e strumenti volti a potenziare la capacità delle parti di regolamentare il commercio della selvaggina |
Seg. |
Sostenere in generale il progetto di revisione della risoluzione Conf. 13.11 (Rev COP17) e l’abolizione delle decisioni propose dal Seg. (Dec. 14.73, 14.74, 17.112 e 17.113).Suggerire modifiche per riconoscere che le linee guida della CBD per un settore della carne di selvaggina sostenibile fanno riferimento solo ai tropici e ai subtropici e che dovrebbe essere mantenuta la definizione attuale di carne di selvaggina (selvaggina) nel glossario CITES. |
+ |
||||||||
|
96. |
Iniziativa per i carnivori africani |
|
Sostenere i progetti di decisione. |
+ |
||||||||
|
97. |
Gestione della conservazione e commercio dell’avvoltoio dell’Africa occidentale Doc. 97 della COP 18 |
BF, NE, SN |
Sostenere la serie di decisioni che promuoveranno le sinergie con la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, modificate dal Seg.. È molto importante fare fronte all’avvelenamento illegale e al commercio su basi religiose e vi sono forti legami tra il bracconaggio degli elefanti/rinoceronti e gli episodi di avvelenamento degli avvoltoi. Una delle specie trattate nel documento, il capovaccaio, si riproduce regolarmente nell’UE e sverna in Africa. |
+ |
||||||||
|
Mantenimento delle appendici |
||||||||||||
|
98. |
Riserve per quanto riguarda le modifiche delle appendici I e II Doc. 98 della COP 18 |
Seg. |
sostenere le proposte di modifica della risoluzione Conf. 4.25 sulle riserve, per confermare il termine di 90 giorni per le riserve relative all’inclusione nelle appendici I e II e chiarire quando il ritiro della riserva diventa effettivo. |
+ |
||||||||
|
99. |
Nomenclatura normalizzata Doc. 99 della COP 18 |
CA, CPi, Seg. |
Sostenere le proposte di modifica dell’allegato della risoluzione Conf. 12.11 e dei relativi progetti di decisione. Sostenere la proroga della decisione 17.312 per chiedere al CA di prendere in considerazione il riesame e formulare raccomandazioni alla COP 19. |
+ |
||||||||
|
|
Allegato 5: proposte di nuove opere di riferimento della CITES per la nomenclatura degli uccelli (classe Aves) Doc. 99 A5 della COP 18 |
|
Prendere nota della relazione del consulente sulle opere di riferimento per la nomenclatura degli uccelli. |
|
||||||||
|
|
Allegato 6: proposte di modifica della letteratura pubblicata sulla nomenclatura delle specie animali che figurano negli elenchi CITES, per cui il comitato «Animali», al momento della presentazione dei documenti della COP 18, non ha ancora formulato una raccomandazione sull’adozione o sul rigetto ai fini della CITES Doc. 99 A6 della COP 18 |
|
|
|
||||||||
|
100. |
Inserimento di specie nell’appendice III |
|
Accettare i progetti di decisione proposti e le modifiche proposte della risoluzione Conf. 9.25 (Rev. COP17). |
+ |
||||||||
|
101. |
Annotazioni Doc. 101 della COP 18 |
CP |
Sostenere la proposta di modifica della risoluzione Conf. 11.21 (Rev. COP17), la revisione del paragrafo 7 della sezione d’interpretazione delle appendici della CITES e i progetti di decisione di cui all’allegato 4. Sostenere le modifiche proposte della decisione 16.162 (Rev. COP17), ma rimanere disposti a eventuali modifiche in base al risultato dell’annotazione #15. |
+ |
||||||||
|
102. |
Annotazioni per le orchidee che figurano nell’appendice II Doc. 102 della COP 18 |
CP |
Sostenere la bozza di definizione del termine «cosmetici» e l’adozione dei progetti di decisione. |
+ |
||||||||
|
103. |
Linee guida per la pubblicazione delle appendici Doc. 103 della COP 18 |
AC |
Sostenere i progetti di decisione per elaborare linee guida sulla presentazione delle annotazioni e sostenere le modifiche proposte dal Seg. per evitare di restringere prematuramente l’ambito di applicazione delle stesse linee guida. |
+ |
||||||||
|
104. |
Riesame della risoluzione Conf. 10.9 sull’esame delle proposte riguardanti il trasferimento di popolazioni di elefanti dall’appendice I all’appendice II Doc. 104 della COP 18 |
CP |
Sostenere la proposta di abrogazione della risoluzione e l’abolizione della relativa decisione. |
+ |
||||||||
|
Proposte di modifica delle appendici |
||||||||||||
|
105. |
Proposte di modifica delle appendici I e II |
|
Le proposte di inserimento nelle appendici sono trattate nella parte 2 del presente documento qui di seguito. |
|
||||||||
|
Conclusione della riunione |
||||||||||||
|
106. |
Determinazione della data e del luogo della prossima riunione ordinaria della conferenza delle parti (nessun documento) |
|
Nessun documento |
|
||||||||
|
107. |
Osservazioni conclusive (osservatori, parti, segretario generale della CITES, governo ospitante) (nessun documento) |
|
Nessun documento |
|
||||||||
1. Proposte di inserimento nelle appendici
|
N. |
Taxon/Dettagli |
Proposta |
Proponente |
Osservazioni |
Posizione |
||||||||||||||||||
|
1. |
Capra falconeri heptneri (Markhor di Bukhara) (popolazione del Tagikistan) |
I - II Trasferimento della popolazione del Tagikistan dall’appendice I all’appendice II |
Tagikistan |
La popolazione sembra essere in aumento e la gestione della caccia ai sensi delle disposizioni della CITES per le specie inserite nell’appendice I ha generato introiti che sono stati destinati alle comunità e alla conservazione. Tuttavia, la proposta non contiene valide indicazioni atte a dimostrare che le misure precauzionali di cui all’allegato 4 della risoluzione Conf. 9.24 siano soddisfatte. Un trasferimento comporterebbe un volume maggiore di scambi senza garanzie che gli introiti siano destinati alla conservazione. L’IUCN ha raccomandato di continuare a rafforzare la gestione attuale. |
– |
||||||||||||||||||
|
2. |
Saiga tatarica (Saiga) |
II - I Trasferimento dall’appendice II all’appendice I |
Mongolia, Stati Uniti d’America |
La proposta considera tutte le recenti saiga come un’unica specie in linea con la lista rossa dell’IUCN. Tuttavia, il riferimento tassonomico della CITES attualmente valido distingue le popolazioni mongole come S. borealis. L’Unione sosterrà l’interpretazione dell’ambito di applicazione dell’elenco suggerito dagli USA. Se tale interpretazione verrà accolta, la COP prenderà in considerazione l’inserimento di due specie: S. borealis e S. tatarica. La S. borealis soddisfa i criteri di inserimento nell’appendice I e l’Unione ne sosterrà l’inserimento nell’appendice I. L’Unione sosterrà l’inserimento nell’appendice I della S. tatarica, a condizione che tutti i principali Stati dell’area di distribuzione accettino l’inserimento, e solo se la S. borealis sarà ugualmente inserita nell’appendice I. L’Unione si opporrà all’inserimento nell’appendice I della S. tatarica a meno che anche la S. borealis non sia inserita, per evitare ogni impatto negativo sulla popolazione di S. borealis. |
0 |
||||||||||||||||||
|
3. |
Vicugna vicugna (Vigogna) (popolazione della provincia di Salta) |
I - II Trasferimento della popolazione della provincia di Salta (Argentina) dall’appendice I all’appendice II con annotazione 1 |
Argentina |
La dimensione della popolazione è cresciuta considerevolmente dal 2006, il monitoraggio della popolazione sembra essere buono e il 41 % (14 000 km2) dell’habitat è protetto. L’unica forma di utilizzo pianificato è la tosatura degli esemplari selvatici. Considerare congiuntamente con il documento di lavoro n. 91. |
+ |
||||||||||||||||||
|
4. |
Vicugna vicugna (Vigogna) (popolazione del Cile) |
Modificare il nome della popolazione del Cile da «popolazione della Primera Región» a «popolazioni della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota» |
Cile |
Sostegno - la proposta non contiene alcuna modifica sostanziale nell’inserimento e adegua soltanto un nome geografico. |
+ |
||||||||||||||||||
|
5. |
Giraffa camelopardalis (Giraffa) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Repubblica centrafricana, Ciad, Kenya, Mali, Niger e Senegal |
L’attuale stato di conservazione delle nove sottospecie e la presenza e gravità delle principali minacce mostrano grandi variazioni regionali. Tenuto conto del calo complessivo registrato nel corso delle ultime tre generazioni e delle tendenze decrescenti della popolazione di Giraffa, un inserimento nell’appendice II ha il merito di impedire che questa specie diventi minacciata in futuro. Pertanto, considerato l’approccio precauzionale e agendo nel migliore interesse della conservazione della specie, l’inserimento nell’appendice II è sostenuta dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
6. |
Aonyx cinereus (Lontra dalle guance bianche del Camerun) |
II - I Trasferimento dall’appendice II all’appendice I |
India, Nepal e Filippine |
Secondo l’IUCN, il commercio degli animali da compagnia in Internet contribuisce alla recente rapida diminuzione delle specie. Vi sono alcune indicazioni secondo cui il livello di questo commercio sia in aumento negli ultimi anni. |
+ |
||||||||||||||||||
|
7. |
Lutrogale perspicillata (Lontra liscia) |
II - I Trasferimento dall’appendice II all’appendice I |
Bangladesh, India e Nepal |
Si registrano bassi livelli di commercio internazionale legale, ma il trasferimento potrebbe contribuire a proteggere la specie, dato che il volume del commercio illegale è significativo. |
+ |
||||||||||||||||||
|
8. |
Ceratotherium simum simum (Rinoceronte bianco del sud) (popolazione dell’Eswatini) |
Eliminare l’annotazione esistente sulla popolazione dell’Eswatini |
Eswatini |
Opporsi. La popolazione continua a soddisfare i criteri d’inserimento nell’appendice II, ma la cancellazione dell’annotazione proposta non soddisferebbe le misure precauzionali stabilite all’allegato 4, paragrafo A.2, lettera a), della risoluzione Conf. 9.24. La ripresa del commercio dei corni di rinoceronte invierebbe il segnale sbagliato in questo momento, visti gli elevati livelli di bracconaggio e commercio illegale. Comprometterebbe inoltre le azioni di riduzione della domanda che molte parti hanno intrapreso per questa specie. |
– |
||||||||||||||||||
|
9. |
Ceratotherium simum simum (Rinoceronte bianco del sud) (popolazione della Namibia) |
I - II Trasferimento della popolazione di Ceratotherium simum simum della Namibia dall’appendice I all’appendice II con la seguente annotazione: «Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di:
Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell’appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.» |
Namibia |
Gli elevati livelli di bracconaggio e di traffico per questa specie continua a motivo di seria preoccupazione per l’Unione. È opportuno riconoscere i progressi registrati nella conservazione della specie in Namibia, tuttavia, si dovrebbe inoltre prendere atto che oltre un terzo dell’intera popolazione della Namibia è stato importato e che due terzi appartengono a proprietari privati, e il commercio dei trofei di caccia e di animali vivi a scopi non commerciali, verso destinazioni adeguatamente attrezzate per ospitare e prendersi cura di tali specie, è già possibile a norma dell’allegato I. Se la proposta sarà adottata dall COP, l’Unione chiederà che sia accompagnata da una serie di decisioni per monitorare e riferire periodicamente sul possibile impatto di questo trasferimento. |
(–) |
||||||||||||||||||
|
10. |
Loxodonta africana (Elefante africano) |
I - II Trasferimento della popolazione dello Zambia dall’appendice I all’appendice II alle seguenti condizioni:
|
Zambia |
L’annotazione proposta dallo Zambia riaprirebbe il commercio internazionale dell’avorio e non può essere sostenuta nella sua attuale formulazione. |
– |
||||||||||||||||||
|
11. |
Loxodonta africana (Elefante africano) (popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe) Modifica dell’annotazione 2 |
Modifica dell’annotazione 2: «al fine esclusivo di permettere: […]
[…]» |
Botswana, Namibia e Zimbabwe |
La modifica richiesta determinerebbe l’apertura del commercio internazionale dell’avorio e quindi non soddisfa le misure precauzionali di cui all’allegato 4 della risoluzione Conf. 9.24 ed è prematura. |
– |
||||||||||||||||||
|
12. |
Loxodonta africana (Elefante africano) (popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe) |
II - I Trasferimento delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe dall’appendice II all’appendice I |
Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gabon, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria, Sudan, Repubblica araba siriana e Togo |
Queste quattro popolazioni non soddisfano i criteri dell’appendice I e gli Stati dell’area di distribuzione interessati non approvano il trasferimento. |
– |
||||||||||||||||||
|
13. |
Mammuthus primigenius (Mammut lanoso) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Israele |
L’obiettivo della CITES è proteggere le specie dallo sfruttamento eccessivo e dall’estinzione. Le questioni relative alla somiglianza non sembrano essere un’argomentazione sufficiente per l’inserimento dei mammut. Non sono state fornite prove di errori di identificazione e riciclaggio su vasta scala e la dentina dell’avorio degli elefanti e dei mammut presenta caratteristiche uniche, che possono essere facilmente distinte da un soggetto non esperto. L’inserimento nell’appendice II non sarebbe proporzionato alla portata del rischio associato (potrebbe dar luogo al rilascio di numerose licenze con benefici in termini di conservazione assenti o ridotti). |
– |
||||||||||||||||||
|
14. |
Leporillus conditor (Leporillo costruttore) |
I - II Trasferimento dall’appendice I all’appendice II |
Australia |
Trasferimento all’appendice II raccomandato dal CA. La specie non è presente nel commercio internazionale. |
+ |
||||||||||||||||||
|
15. |
Pseudomys fieldi praeconis (Falso topo della baia di Shark) |
I - II Trasferimento dall’appendice I all’appendice II |
Australia |
Trasferimento all’appendice II e modifica della nomenclatura raccomandati dal CA. La specie non è presente nel commercio internazionale. |
+ |
||||||||||||||||||
|
16. |
Xeromys myoides (Falso ratto d’acqua) |
I - II Trasferimento dall’appendice I all’appendice II |
Australia |
Trasferimento all’appendice II raccomandato dal CA. La specie non è presente nel commercio internazionale. |
+ |
||||||||||||||||||
|
17. |
Zyzomys pedunculatus (Ratto di roccia dalla grossa coda) |
I - II Trasferimento dall’appendice I all’appendice II |
Australia |
Trasferimento all’appendice II raccomandato dal CA. La specie non è presente nel commercio internazionale. |
+ |
||||||||||||||||||
|
18. |
Syrmaticus reevesii (Fagiano venerato) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
CN |
Solo la popolazione della Cina soddisfa i criteri di inclusione nell’appendice II. Essere disposti a sostenere l’inclusione della specie nell’appendice II e chiedere al proponente di limitare l’ambito di applicazione dell’elenco solo alla popolazione cinese. |
(+) |
||||||||||||||||||
|
19. |
Balearica pavonina (Gru coronata nera) |
II - I Trasferimento dall’appendice I all’appendice II |
Burkina Faso, Costa d’Avorio e Senegal |
Come riconosciuto dall’IUCN/TRAFFIC, dal momento che la specie è colpita dal commercio internazionale e che il calo stimato della popolazione potrebbe essere prossimo e superare il 50 % negli ultimi 45 anni, è probabile che la B. pavonina soddisfi i criteri per l’inserimento nell’appendice I e l’Unione sosterrà la proposta. |
+ |
||||||||||||||||||
|
20. |
Dasyornis broadbenti litoralis (Pigliamosche rosso occidentale) |
Trasferimento dall’appendice I all’appendice II |
Australia |
La proposta prende le mosse dal riesame periodico della CITES e riguarda una specie che non è presente in commercio (considerata estinta, ultima osservazione nel 1906). |
+ |
||||||||||||||||||
|
21. |
Dasyornis longirostris (Pigliamosche di erba dal becco lungo) |
I - II Trasferimento dall’appendice I all’appendice II |
Australia |
La proposta prende le mosse dal riesame periodico della CITES e riguarda una specie che non è presente in commercio. |
+ |
||||||||||||||||||
|
22. |
Crocodylus acutus (Coccodrillo americano) (popolazione del Messico) |
I - II Trasferimento della popolazione del Messico dall’appendice I all’appendice II |
Messico |
Sostenere il trasferimento dall’appendice I all’appendice II, se il Messico stabilisce una quota zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente naturale (codice di origine W). |
(+) |
||||||||||||||||||
|
23. |
Calotes nigrilabris e Calotes pethiyagodai (Lucertole da giardino) |
0 - II Inserire nell’appendice I |
Sri Lanka |
Sembra che i criteri biologici per l’inserimento nelle appendici della CITES siano soddisfatti, ma non vi sono prove sufficienti a dimostrazione del fatto che i livelli attuali o previsti del commercio compromettano la sopravvivenza in natura. L’Unione incoraggerà il proponente a inserire le due specie nell’appendice III, ma si oppone all’inserimento nell’appendice I. L’Unione è disposta a prendere in esame ulteriori informazioni sull’inserimento nell’appendice II se presentate dal proponente. |
(–) |
||||||||||||||||||
|
24. |
Ceratophora spp. (Lucertole cornute) |
0 - II Inserire nell’appendice I |
Sri Lanka |
Opporsi all’inserimento del genere nell’appendice I, ma accettare di includere C. erdeleni, C. karu e C. tennenti nell’appendice I e C. stoddartii e C. aspera nell’appendice II. Sono soddisfatti i criteri biologici per l’appendice I per le tre specie (su cinque specie del genere): C. karu, C. erdeleni e C. tennenti. L’appendice II sembra più idonea per C. aspera e C. stoddartii. L’Unione valuterà sul posto eventuali ulteriori informazioni sull’inserimento proposto presentate dal proponente. |
(+) |
||||||||||||||||||
|
25. |
Cophotis ceylanica e Cophotis dumbara (Lucertola pigmea) |
0 - II Inserire nell’appendice I |
Sri Lanka |
La proposta sembra soddisfare i criteri biologici; prelievi anche di piccole quantità possono avere un impatto considerevole sulle restanti popolazioni. Queste sono le uniche due specie di questo genere ed entrambe sono endemiche dello Sri Lanka e sono classificate come specie fortemente minacciate nella lista rossa nazionale dello Sri Lanka (2012). |
+ |
||||||||||||||||||
|
26. |
Lyriocephalus scutatus (lucertola dal naso gobbo) |
0 - II Inserire nell’appendice I |
Sri Lanka |
Sostenere l’inserimento nell’appendice II, dato che i criteri per l’inserimento nell’appendice I non sono soddisfatti, mentre lo sono quelli per l’appendice II. |
(–) |
||||||||||||||||||
|
27. |
Goniurosaurus spp. (Gechi leopardo) (popolazioni della Cina e del Vietnam) |
0 - II Inserire le specie della Cina e del Vietnam nell’appendice II |
Cina, Unione europea, Vietnam |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
28. |
Gekko gecko (Geco Tokay) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Unione europea, India, Filippine, Stati Uniti d’America |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
29. |
Gonatodes daudini (Geco delle Grenadine) |
0 - II Inserire nell’appendice I |
Saint Vincent e Grenadine |
La specie soddisfa i criteri biologi per l’inserimento nell’appendice I. Il commercio internazionale è iniziato poco dopo la scoperta della specie ed è ancora in corso, sebbene non sia consentito prelevare tale specie dal suo habitat naturale. |
+ |
||||||||||||||||||
|
30. |
Paroedura androyensis |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Unione europea, Madagascar |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
31. |
Ctenosaura spp. (Iguana dalla coda spinosa) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
El Salvador e Messico |
La proposta soddisfa i criteri di inserimento; diverse specie del genere potrebbero essere incluse nell’appendice I in futuro se il commercio non viene regolamentato, poiché sono caratterizzate da popolazioni esigue, aree di distribuzione limitate ohanno subito una diminuzione della popolazione, o una combinazione di questi tre criteri, e sono altamente vulnerabili a fattori intrinseci o estrinseci. |
+ |
||||||||||||||||||
|
32. |
Pseudocerastes urarachnoides (Vipera cornuta dalla coda di ragno) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Iran |
Sono necessarie ulteriori informazioni per dimostrare che i criteri commerciali sono soddisfatti. La proposta sulla portata del prelievo in natura e sul commercio internazionale della specie contiene scarse informazioni (con indicazioni relative soltanto a un piccolo gruppo di esemplari commerciati al di fuori del proprio Stato dell’area di distribuzione) e, sebbene la specie sia classificata come «in pericolo a livello nazionale», non sono disponibili dati che indichino la dimensione della popolazione, la distribuzione o se la specie registri una diminuzione. |
0 |
||||||||||||||||||
|
33. |
Cuora bourreti (Tartaruga scatola di Bourret) |
II - I Trasferimento dall’appendice I all’appendice II |
Vietnam |
Sostenere il trasferimento all’appendice I; si tratta di una specie «a grave rischio di estinzione» che soddisfa almeno il criterio C.i) dell’allegato 1 della risoluzione Conf. 9.24 ed è molto commercializzata. |
+ |
||||||||||||||||||
|
34. |
Cuora picturata (Tartaruga scatola del Vietnam) |
II - I Trasferimento dall’appendice II all’appendice I |
Vietnam |
Sostenere il trasferimento all’appendice I; si tratta di una specie «a grave rischio di estinzione» che soddisfa tutti i criteri biologici della risoluzione Conf. 9.24 dell’appendice I ed è molto commercializzata. La proposta nasce da una raccomandazione di riesame periodico. |
+ |
||||||||||||||||||
|
35. |
Mauremys annamensis (Tartaruga palustre del Vietnam) |
II - I Trasferimento dall’appendice II all’appendice I |
Vietnam |
Sostenere il trasferimento all’appendice I; si tratta di una specie «a grave rischio di estinzione» che soddisfa almeno il criterio C. i) dell’allegato 1 della risoluzione Conf. 9.24 ed è molto commercializzata. La proposta nasce da una raccomandazione di riesame periodico. |
+ |
||||||||||||||||||
|
36. |
Geochelone elegans (Tartaruga stellata) |
II - I Trasferimento dall’appendice II all’appendice I |
Bangladesh, India, Senegal e Sri Lanka |
L’inserimento nell’elenco è proposto congiuntamente dalla maggioranza degli Stati dell’area di distribuzione. Il commercio illegale è motivo di grande preoccupazione, sebbene il prelievo e il commercio degli esemplari selvatici sia già proibito negli Stati dell’area di distribuzione. Le preoccupazioni legate all’utilizzo errato del codice di origine C e al potenziale riciclaggio di esemplari selvatici mediante operazioni di allevamento in cattività sono già affrontate dalla CITES nella risoluzione Conf. 17.7. |
+ |
||||||||||||||||||
|
37. |
Malacochersus tornieri (Testuggine focaccia africana) |
II - I Trasferimento dall’appendice II all’appendice I |
Kenya, Stati Uniti d’America |
Sostenere la proposta. La più recente valutazione della lista rossa (2018) ha definito la specie «a grave rischio di estinzione». La proposta sembra essere proporzionata ai rischi previsti per la specie, che registra una forte domanda dal settore commerciale ed è oggetto di commercio illegale. Si rileva che lo sfruttamento eccessivo sia il principale fattore che colpisce al momento le popolazioni della specie. La specie sembra soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice I. |
+ |
||||||||||||||||||
|
38. |
Hyalinobatrachium spp., Centrolene spp., Cochranella spp., e Sachatamia spp. (Rane di vetro) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Costa Rica, El Salvador |
L’Unione potrebbe sostenere una proposta più limitata, se i proponenti decidono di circoscriverla alle sole specie per cui è possibile dimostrare la conformità con i criteri di inserimento. Tuttavia, a causa della mancanza di dati sulla popolazione e poiché il commercio dichiarato avviene per lo più per le specie «a rischio minimo», l’inclusione nell’appendice II di tutte le 104 specie che appartengono ai quattro generi non sembra proporzionata. Sono necessarie ulteriori informazioni per quelle specie il cui commercio è più diffuso. |
(–) |
||||||||||||||||||
|
39. |
Echinotriton chinhaiensis e Echinotriton maxiquadratus |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Cina |
Le specie soddisfano i criteri biologi per l’inserimento nell’appendice I. La loro conservazione trarrebbe beneficio da una tutela internazionale. Sebbene i livelli di commercio internazionale sembrino bassi, qualsiasi commercio di esemplari selvatici potrebbe nuocere alla sopravvivenza delle popolazioni, poiché le popolazioni sono esigue e in diminuzione. L’Echinotriton è stato distinto dal Tylototriton (proposta di inserimento n° 41) solo nel 1982. Pertanto, l’inserimento nell’elenco di entrambi i generi è altresì appropriato sulla base del criterio della somiglianza. |
+ |
||||||||||||||||||
|
40. |
Paramesotriton spp. |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Cina, Unione europea |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
41. |
Tylototriton spp. |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Cina, Unione europea |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
42. |
Isurus oxyrinchus e Isurus paucus (Squali mako) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Bangladesh, Benin, Bhutan, Brasile, Burkina Faso, Capo Verde, Ciad, Costa d’Avorio, Repubblica dominicana, Egitto, Unione europea, Gabon, Gambia, Giordania, Libano, Liberia, Maldive, Mali, Messico, Nepal, Niger, Nigeria, Palau, Samoa, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Togo |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
43. |
Glaucostegus spp. (Pesci chitarra) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Bangladesh, Benin, Bhutan, Brasile, Burkina Faso, Capo Verde, Ciad, Costa d’Avorio, Egitto, Unione europea, Gabon, Gambia, Maldive, Mali, Mauritania, Monaco, Nepal, Niger, Nigeria, Palau, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Repubblica araba siriana, Togo, Ucraina |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
44. |
Rhinidae spp. (Rinidi) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Bangladesh, Benin, Bhutan, Brasile, Burkina Faso, Capo Verde, Ciad, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Unione europea, Figi, Gabon, Gambia, India, Giordania, Kenya, Libano, Maldive, Mali, Messico, Monaco, Nepal, Niger, Nigeria, Palau, Filippine, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Sudan, Repubblica araba siriana, Togo e Ucraina |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
45. |
Holothuria (Microthele) fuscogilva, Holothuria (Microthele) nobilis, Holothuria (Microthele) whitmaei (Oloturie) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Unione europea, Kenya, Senegal, Seychelles, Stati Uniti d’America |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
46. |
Poecilotheria spp. (Ragni ornamentali) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Sri Lanka, Stati Uniti d’America |
Dal momento che non esistono prove sufficienti che il commercio internazionale contribuisca in maniera significativa al calo della specie, l’Unione incoraggerà lo Stato dell’area di distribuzione a inserire la specie nell’appendice III, ma non si opporrà all’inserimento nell’appendice II, se concordato dalla COP per consenso. L’Unione valuterà eventuali ulteriori informazioni fornite dai proponenti sul posto. Si potrebbero riscontrare delle difficoltà attuative per quanto riguarda l’identificazione degli esemplari allevati in cattività. |
0 |
||||||||||||||||||
|
47. |
Achillides chikae hermeli |
0 - II |
Unione europea, Filippine |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
48. |
Parides burchellanus |
0 - II Inserire nell’appendice I |
Brasile |
Sostenere la proposta. La specie soddisfa i criteri di inserimento nell’appendice I. La specie è presente in commercio e, vista la dimensione ridotta della popolazione, qualsiasi tipo di commercio potrebbe essere dannoso. |
+ |
||||||||||||||||||
|
49. |
Handroanthus spp., Tabebuia spp. e Roseodendron spp |
0 - II Inserire nell’appendice II con annotazione #6 |
Brasile |
Proposta ritirata. |
n/d |
||||||||||||||||||
|
50. |
Widdringtonia whytei (Cedro di Mulanje |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Malawi |
Opporsi, a meno che il Malawi non dimostri che il commercio internazionale è nocivo per la conservazione della specie. La specie potrebbe invece beneficiare da un inserimento nell’appendice III. L’UE non si opporrebbe tuttavia all’inserimento nell’appendice II in caso di consenso a livello di COP 18. |
(–) |
||||||||||||||||||
|
51. |
Dalbergia sissoo (Palissandro Shisham) |
II - 0 Cancellare dall’appendice II |
Bangladesh, Bhutan, India e Nepal |
La specie è comune e non soddisfa i criteri biologici dell’appendice II, ma probabilmente soddisfa ancora il criterio di somiglianza della risoluzione 9.24 (criterio A dell’allegato 2 b). Questa proposta dovrebbe anche essere considerata congiuntamente con le modifiche proposte dell’annotazione #15. |
— |
||||||||||||||||||
|
52. |
Dalbergia spp., Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana, Guibourtia tessmannii (Palissandri e bubinga) Modifica dell’annotazione #15 |
II - I Modificare l’annotazione #15 come segue: «tutte le parti e i prodotti, eccetto:
parti e prodotti derivati di Dalbergia spp. originari ed esportati dal Messico, contemplati nell’annotazione #6.» |
Canada, Unione europea |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
53. |
Pericopsis elata (Afrormosia) Modifica dell’annotazione #5 |
Ampliare l’ambito d’applicazione dell’annotazione per la Pericopsis elata (attualmente #5) al fine di includere il compensato e il legno trasformato nel modo seguente: «tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato (2) |
Costa d’Avorio, Unione europea |
Co-proposto dall’Unione. |
+ |
||||||||||||||||||
|
54. |
Pterocarpus tinctorius (Paduk africano) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Malawi |
Sostenere, preferibilmente con un’annotazione (eventualmente la nuova annotazione proposta per Pericopsis elata nella proposta 53). La specie soddisfa i criteri biologici di inserimento nell’appendice II, nonché il criterio commerciale (lo sfruttamento costituisce un rischio importante per la conservazione della specie e il disboscamento illegale si è sviluppato rapidamente negli anni recenti per rispondere alla domanda asiatica). L’inclusione nell’appendice II eserciterebbe un forte effetto leva nella lotta al commercio illegale. |
(+) |
||||||||||||||||||
|
55. |
Aloe ferox Modifica dell’annotazione #4 II - II |
«Modificare l’annotazione #4 per l’Aloe ferox come segue: Tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: […]
|
Sudafrica |
Sostenere, ma proporre uno o più progetti di decisione che incarichino il CPi di monitorare l’impatto della modifica proposta e l’attuazione delle misure di gestione. I criteri della risoluzione 11.21 sono soddisfatti. |
+ |
||||||||||||||||||
|
56. |
Adansonia grandidieri (Baobab di Grandidier) Modifica dell’annotazione #16 |
II - II «Semi, frutti, oli e piante vive» nell’elenco di Adansonia grandidieri nell’appendice II, cancellare il riferimento alle piante vive come segue: «#16 Semi, frutti e oli» |
Svizzera |
Sostenere la proposta. I criteri della risoluzione 11.21 sono soddisfatti. |
+ |
||||||||||||||||||
|
57. |
Cedrela spp (Cedri) |
0 - II Inserire nell’appendice II |
Ecuador |
Sostenere solo se nella proposta è inclusa un’annotazione intesa a limitare i controlli della CITES ai prodotti che compaiono per la prima volta nel commercio internazionale come esportazioni dagli Stati dell’area di distribuzione (da valutare e discutere con i proponenti se ad esempio la nuova annotazione proposta per Pericopsis elata nella proposta 53 sarebbe appropriata). Invitare l’Ecuador a considerare di restringere l’ambito di applicazione della proposta alle popolazioni neotropicali. Il taxon soddisfa i criteri biologici e commerciali per l’inserimento nell’appendice II. L’Unione è un piccolo importatore a livello mondiale. |
(+) |
(1) Seg. = segretariato CITES, CP = comitato permanente, CA = comitato «Animali», CPi = comitato «Piante». Per i codici del paese, cfr. ISO 3166.
|
15.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262/58 |
DECISIONE (PESC) 2019/1720 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2019
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 21 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato conclusioni nella quali condanna fermamente la repressione della stampa e della società civile e l’uso di leggi antiterrorismo per reprimere opinioni dissenzienti in Nicaragua. Il Consiglio ha messo in evidenza che, dall’aprile 2018, le forze di sicurezza e gruppi armati filogovernativi hanno brutalmente represso le manifestazioni causando diverse centinaia di morti e feriti e l’arresto di centinaia di cittadini, con diffuse irregolarità e arbitrarietà nelle procedure di detenzione e giudiziarie. Ha ricordato la necessità di garantire l’assunzione di responsabilità da parte degli autori - qualunque essi siano - di tutti i crimini commessi dall’aprile 2018. Ha esortato il governo del Nicaragua a impegnarsi nuovamente in un processo di dialogo significativo e orientato ai risultati, che includa l’adozione di riforme elettorali. |
|
(2) |
Nelle conclusioni il Consiglio ha sottolineato che l’Unione è pronta a usare tutti gli strumenti politici a sua disposizione per contribuire a una soluzione pacifica e negoziata della crisi attuale e reagire a un ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani e dello Stato di diritto in Nicaragua. |
|
(3) |
Il Consiglio resta estremamente preoccupato di fronte al continuo deterioramento della situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Nicaragua. |
|
(4) |
In tale contesto è opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti delle persone ed entità responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua, come pure delle persone ed entità le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua e delle persone a essi associate. |
|
(5) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:
|
a) |
responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua; |
|
b) |
le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua; |
|
c) |
associate a quelle di cui alle lettere a) e b), |
elencate nell’allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
|
a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
|
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
|
c) |
in forza di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
|
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Uno Stato membro che concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4 informa debitamente il Consiglio in tal caso.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto in Nicaragua.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi:
|
a) |
responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua; |
|
b) |
le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia o lo Stato di diritto in Nicaragua; |
|
c) |
associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b), |
elencate nell’allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato, né è destinato a loro vantaggio.
3. L’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritiene appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
|
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
|
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali; |
|
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
|
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; o |
|
e) |
da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
|
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
|
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
|
c) |
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato; e |
|
d) |
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
|
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
|
b) |
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o |
|
c) |
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
In deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato, o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l’evacuazione dal Nicaragua.
Articolo 4
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), stabilisce e modifica l’elenco riportato nell’allegato.
2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessato.
Articolo 5
1. L’allegato riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 1.
2. L’allegato riporta inoltre le informazioni disponibili necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 6
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
|
a) |
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato; |
|
b) |
per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche all’allegato. |
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 7
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
|
a) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato; |
|
b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a). |
Articolo 8
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.
Articolo 9
La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2020 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2
[…]
|
15.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262/64 |
DECISIONE (PESC)2019/1721DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2019
che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (1),
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693. |
|
(2) |
Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2019. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2020. |
|
(3) |
È opportuno rimuovere una persona dall'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
|
"5. |
Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2020.". |
Articolo 2
L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
La persona seguente e la voce correlata sono rimosse dall'elenco di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693:
|
1. |
Fabien CLAIN (alias Omar). |
|
15.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262/66 |
DECISIONE (PESC) 2019/1722 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2019
che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (1),
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544. |
|
(2) |
La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2019. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi indicate fino al 16 ottobre 2020. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2020. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI