ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 261I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
14 ottobre 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ( 1 )

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(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

14.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 261/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 ottobre 2019

che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

I dati e gli indicatori statistici rappresentano i cardini di politiche responsabili basate su elementi concreti. Nel contesto della strategia Europa 2020 e del rafforzamento della governance economica, gli indicatori sociali svolgono un ruolo essenziale nel dar forma e sostegno alle priorità fondamentali dell’Unione. Tali priorità riguardano in particolare la crescita e la creazione di posti di lavoro inclusive e sostenibili; la coesione sociale; la riduzione della povertà, delle disuguaglianze e dell’esclusione sociale; l’inclusione delle persone con disabilità e la parità di trattamento; nonché le competenze, la mobilità e l’economia digitale. Gli indicatori sociali devono, in particolare, assicurare una solida base statistica che consenta di sviluppare e monitorare le politiche adottate dall’Unione e dagli Stati membri riguardo a tali priorità. Sono necessarie statistiche sociali di elevata qualità per migliorare la resilienza dell’Unione e i suoi obiettivi di coesione nonché per conservare i suoi livelli di benessere. La validità dei dati è inoltre della massima importanza in quanto rappresenta un baluardo contro la misinformazione.

(2)

Al fine di rafforzare gli obiettivi sociali nel semestre europeo le statistiche sociali svolgono un ruolo fondamentale ed è essenziale migliorare la disponibilità degli indicatori sociali onde garantire che siano forniti in tempo utile per i quadri politici pertinenti. Il consolidamento della dimensione sociale del semestre europeo migliorerebbe la resilienza dell’Unione e i suoi obiettivi di coesione e garantirebbe il mantenimento dei livelli di benessere.

(3)

In linea con l’iniziativa «Oltre il PIL», è importante affrontare gli aspetti sociali del progresso con solidi indicatori che si concentrino sulla situazione dei cittadini, descrivano la distribuzione delle condizioni materiali di vita e delle disuguaglianze ed esaminino in modo più approfondito le molteplici dimensioni della qualità della vita.

(4)

Le statistiche sociali europee dovrebbero essere fornite sulla base del principio della parità di trattamento di tutti i tipi di utenti, quali decisori politici, amministrazioni pubbliche, ricercatori, sindacati, studenti, rappresentanti della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e cittadini, che dovrebbero poter accedere alle statistiche liberamente e agevolmente mediante le banche dati della Commissione (Eurostat) disponibili sul suo sito web e nelle sue pubblicazioni. A tale riguardo, dovrebbero essere ulteriormente migliorate la tempestività e la facilità d’uso del sito web della Commissione (Eurostat).

(5)

È pertanto di estrema importanza che gli indicatori sociali possiedano l’elevata qualità necessaria, in particolare in termini di accuratezza, tempestività, fruibilità e accessibilità, pertinenza, capacità di adattamento alle nuove esigenze degli utenti, nonché di comparabilità, coerenza ed efficienza. In particolare, è essenziale migliorare la tempestività degli indicatori sociali in modo che siano disponibili in tempo utile per i quadri politici pertinenti, compreso il semestre europeo. Inoltre, indicatori più accurati e tempestivi potrebbero favorire notevolmente il monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

(6)

Al fine di valutare la situazione delle famiglie e delle persone, è importante misurare il reddito e stimare il livello minimo di risorse richiesto per partecipare in maniera adeguata alla società. È pertanto fondamentale migliorare la rilevazione dei dati e la metodologia degli indicatori standardizzati al fine di fornire stime di bilancio di riferimento su base regionale nonché mirare ad assicurare una migliore copertura della popolazione interessata. I dati statistici dovrebbero fornire una solida base per la predisposizione di indicatori adeguati ai diversi possibili utenti.

(7)

Il reddito è ampiamente utilizzato per valutare la situazione delle famiglie. Tuttavia, è altresì importante misurare anche i consumi, la ricchezza e l’indebitamento, compresi gli eventuali debiti in valuta estera, da una prospettiva sia familiare che macroeconomica. Inoltre la povertà, in particolare la povertà infantile, è un fenomeno dalle molteplici sfaccettature che riguarda non solo le condizioni materiali di vita, quali il livello di reddito, i consumi, la ricchezza e l’indebitamento, ma anche la salute, l’istruzione e l’accessibilità e l’uso dei servizi. Infine, per affrontare in modo adeguato la disoccupazione, in particolare quella giovanile, e le nuove tendenze occupazionali, segnatamente nel contesto dell’economia digitale, è importante disporre di dati statistici esaustivi, validi e comparabili.

(8)

Le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie sono attualmente rilevate in forza di una serie di atti legislativi che disciplinano le indagini sulle persone e sulle famiglie, le statistiche demografiche, i censimenti della popolazione e delle abitazioni e i dati ottenuti principalmente da fonti amministrative. Alcuni dati sono ottenuti anche dalle indagini sulle imprese. Nonostante i notevoli miglioramenti realizzati negli ultimi anni, si rende necessario integrare e razionalizzare ulteriormente la rilevazione di dati statistici con un approccio più globale, sulla base di indagini condotte sulle persone e sulle famiglie in tutta l’Unione. Al fine di ottenere dati validi a fini di ricerca e definizione delle politiche, è essenziale aumentare gli investimenti nella rilevazione di dati di elevata qualità, più accurati e completi, poiché la validità dei dati è una condizione necessaria per un’elaborazione responsabile delle politiche.

(9)

Per migliorare la qualità e l’efficienza dei dati, è opportuno promuovere, per quanto possibile, l’utilizzo di dati amministrativi. Grazie ai progressi tecnologici è già aumentata significativamente la possibilità di utilizzare fonti amministrative a fini statistici. Il ricorso a fonti amministrative dovrebbe essere promosso ancora più attivamente nel campo delle statistiche sociali, garantendo sempre la qualità e in particolare l’accuratezza, la tempestività e la comparabilità di tali statistiche. È opportuno mantenere anche le altre fonti di dati inclusive delle persone o dei soggetti pertinenti che non sono accessibili mediante i dati amministrativi, salvaguardando nel contempo il diritto alla protezione dei dati.

(10)

La comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE: «Una visione per il prossimo decennio» ha messo in evidenza il crescente uso di fonti multiple di dati e di metodi innovativi di rilevazione dei dati, come pure l’importanza sempre maggiore dell’armonizzazione dei concetti e dei metodi statistici in tutti i domini. Essa ha rilevato la necessità di una nuova generazione di normative statistiche, estesa ad ambiti più ampi.

(11)

Nel 2011 il comitato del sistema statistico europeo (CSSE) istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha approvato il memorandum di Wiesbaden su un nuovo modello concettuale delle statistiche sociali e sulle famiglie, secondo il quale le indagini europee che forniscono dati in merito alle persone e alle famiglie dovrebbero essere razionalizzate e, per integrare tali indagini sociali di base, dovrebbero inoltre essere utilizzate raccolte meno frequenti di microdati. È opportuno inoltre migliorare l’accesso ai dati amministrativi mentre, a livello dell’Unione e nazionale, dovrebbero essere sviluppati il riutilizzo delle fonti di dati esistenti e l’accesso a nuove fonti di dati.

(12)

Il sistema statistico europeo (SSE) si impegna a coinvolgere proattivamente tutti gli utenti soddisfacendo le loro richieste in modo sollecito, e a rafforzare la cooperazione tra la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS), le banche centrali nazionali, il comitato consultivo di statistica europeo e le agenzie dell’Unione. È pertanto estremamente importante che, nell’adattare e modernizzare le indagini sociali, si tenga debitamente conto del contributo di tutti i soggetti interessati, compresi i responsabili politici, i ricercatori e gli accademici, i produttori di dati, la società civile e altri gruppi di interesse.

(13)

Tali sviluppi devono essere progressivamente razionalizzati e la normativa statistica nel campo delle statistiche sociali deve essere ammodernata, in modo da garantire la produzione in maniera più integrata, adattabile, flessibile, efficiente e tempestiva di indicatori sociali di elevata qualità, al fine di rispondere agli sviluppi nella società. Nel contempo occorre tenere debitamente conto delle esigenze degli utenti, dell’onere per i rispondenti, delle capacità e delle risorse degli Stati membri, dell’affidabilità e accuratezza dei metodi utilizzati, della fattibilità tecnica della produzione delle statistiche, del termine entro il quale le statistiche possono essere disponibili e dell’attendibilità dei risultati.

(14)

In particolare, nessuna delle misure adottate al fine di applicare il presente regolamento dovrebbe imporre costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato o ingiustificato per i rispondenti e gli Stati membri.

(15)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico generale per le statistiche europee e il suo articolo 13 istituisce il programma statistico europeo. Il presente regolamento definisce un quadro di riferimento specifico per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni. Esso specifica i dati e le informazioni che devono essere rilevati dagli Stati membri e trasmessi alla Commissione (Eurostat) e i requisiti fondamentali di qualità che devono essere soddisfatti. Stabilisce che specifiche tecniche più particolareggiate siano definite in atti delegati e di esecuzione. Prevede l’integrazione delle varie rilevazioni di dati, tra loro e con l’uso dei dati amministrativi, consolidando e semplificando nel contempo la legislazione vigente, in conformità del programma statistico europeo.

(16)

Il diritto dell’Unione in materia di statistiche sociali basate sui dati a livello individuale è stata adottata per rispondere a determinate esigenze politiche esistenti al momento dell’adozione. Il dominio sociale è tuttavia caratterizzato da realtà nuove e in rapida evoluzione. Attualmente stanno emergendo nuovi fenomeni e circostanze sociali che rendono necessario l’aggiornamento del quadro giuridico vigente a livello dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere un’ampia base statistica che copra e rispecchi in modo adeguato le attuali esigenze e consenta lo sviluppo e la produzione di dati statistici in grado di rispondere alle esigenze future dei responsabili politici, degli utenti e del pubblico in generale, tenendo conto della comparabilità statistica a livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe, in particolare, prevedere un’elevata flessibilità in vista di ulteriori sviluppi nel dominio delle statistiche relative alle persone e alle famiglie. È altresì fondamentale che la rilevazione dei dati sia eseguita utilizzando gli ultimi cambiamenti tecnologici.

(17)

Al fine di razionalizzare meglio il quadro di riferimento per le statistiche sociali europee basate su dati ottenuti su campioni, le attuali statistiche europee relative alle persone e alle famiglie, basate su dati a livello individuale, dovrebbero essere raggruppate in un unico quadro. Ciò garantirebbe che le statistiche sociali europee basate su dati ottenuti su campioni comprendenti i domini delle forze di lavoro, del reddito e delle condizioni di vita, della salute, dell’istruzione e della formazione, nonché dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dell’uso del tempo e dei consumi, siano prodotte in modo più uniforme e coordinato.

(18)

Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire progetti pilota e di fattibilità volti a migliorare la qualità dei set di dati e degli indicatori sociali. Tali progetti dovrebbero riguardare la comparabilità dei dati, lo sviluppo di nuove metodologie, la modernizzazione della rilevazione dei dati e il soddisfacimento delle nuove richieste degli utenti, con particolare riferimento alle popolazioni difficili da raggiungere, i dati su sottopopolazioni specifiche, in particolare quelle che sono più vulnerabili, la messa a disposizione di statistiche a livello territoriale NUTS 2 e la produzione di dati a livello locale dettagliati in modo reattivo ed efficace in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero collaborare per quanto riguarda tali progetti pilota e di fattibilità e la Commissione dovrebbe essere in grado di fornire sostegno finanziario per la loro attuazione.

(19)

Per quanto concerne i domini delle forze di lavoro, del reddito e delle condizioni di vita, al fine di adeguarsi alle esigenze e alle nuove aspettative degli utenti, dovrebbe essere possibile rilevare i dati su temi ad hoc in un momento specifico, in modo da consentire che le variabili rilevate su base regolare siano integrate da variabili complementari, mettendo in evidenza gli aspetti inesplorati delle forze di lavoro, del reddito e delle condizioni di vita. In casi giustificati, dovrebbe essere possibile per tali dati altresì riguardare tematiche non contemplate dal presente regolamento.

(20)

È opportuno che sia fornito un insieme di variabili armonizzate chiave per ciascun dominio, al fine di migliorare lo sfruttamento e la diffusione dei dati a disposizione della Commissione (Eurostat), in particolare come condizione indispensabile per l’integrazione dei dati e le analisi trasversali. È probabile che tale prassi contribuisca ad aumentare il potenziale analitico dei set di dati, mediante l’applicazione di tecniche di modellizzazione, e a realizzare economie di scala.

(21)

La rilevazione dei dati nei domini dell’uso del tempo e dei consumi a livello dell’Unione fornisce importanti dati multiscopo per le politiche dell’Unione che influenzano le vite dei cittadini. I dati relativi all’uso del tempo hanno dimostrato di essere della massima importanza per valutare, tra l’altro, la parità di genere nella condivisione della vita lavorativa e delle responsabilità familiari o per misurare il lavoro non retribuito. Anche i consumi sono un elemento importante delle condizioni materiali di vita dei cittadini. La rilevazione dei dati che è condotta in entrambi i domini su base volontaria da molti Stati membri, sulla base di accordi e linee guida generali, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e ammodernata. La rilevazione dei dati dovrebbe essere obbligatoria per il dominio dei consumi e facoltativa per il dominio dell’uso del tempo. Tuttavia, se attuata, tale rilevazione dovrebbe aver luogo conformemente al presente regolamento, al fine di garantire la comparabilità. Nel lungo periodo, tutti gli Stati membri dovrebbero prefiggersi di partecipare alla rilevazione di dati per il dominio dell’uso del tempo. Ove possibile, l’Unione dovrebbe sostenere finanziariamente la modernizzazione e l’attuazione della rilevazione di dati nei domini dell’uso del tempo e dei consumi.

(22)

In considerazione delle loro peculiarità, le statistiche demografiche ai sensi del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i censimenti della popolazione e delle abitazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le indagini sulle imprese e le statistiche basate prevalentemente su fonti amministrative non sono contemplate dal presente regolamento e dovrebbero essere disciplinate separatamente da quadri specifici adattati alle loro caratteristiche.

(23)

Le statistiche non sono più considerate una delle tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, conformemente agli scopi cui sono destinate.

(24)

Dati sociali di elevata qualità sono necessari per finalità non solo politiche ma anche di ricerca, nonché come elemento di una solida infrastruttura dell’informazione. I ricercatori che, in virtù del regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione (5) per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati senza identificazione diretta destinati a fini scientifici, ottengono l’accesso a microdati per scopi scientifici trarrebbero un grande beneficio dal disporre di set di dati statistici meglio collegati.

(25)

Il reddito, i consumi e la ricchezza sono tre dimensioni che determinano il benessere materiale delle famiglie. È importante cercare, attraverso le fonti di dati esistenti, di descrivere meglio queste dimensioni, la distribuzione di ciascuna di esse e la loro distribuzione congiunta tra le famiglie, tenendo conto più accuratamente dell’esistenza di diverse fonti di dati e cercando di rafforzarne l’utilizzo congiunto. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere e rafforzare il dominio dei consumi e i nessi tra queste tre dimensioni.

(26)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati in detto regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il CSSE ha approvato uno standard SSE per la struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all’articolo 12 di detto regolamento. Il codice delle statistiche europee costituisce la colonna portante del quadro comune in tema di qualità per l’SSE in quanto definisce le norme per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee. Ciò dovrebbe contribuire all’armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.

(27)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene norme sulla trasmissione di dati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sul loro uso, incluse quelle sulla trasmissione e la protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento dovrebbero assicurare la trasmissione e l’uso dei dati riservati esclusivamente a fini statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.

(28)

Ai dati personali oggetto del presente regolamento si applicano i regolamenti (UE) 2016/679 (6) e (UE) 2018/1725 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). In particolare, i dati statistici necessari ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle azioni e delle strategie dell’Unione e nazionali in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro dovrebbero essere considerati dati trattati per motivi di interesse pubblico rilevante.

(29)

Ove occorra una migliore comparabilità, è necessario disporre di statistiche affidabili a livello sia nazionale sia regionale. È importante che i dati aggregati siano messi a disposizione al fine di avere unità territoriali comparabili, quali il livello NUTS2, tenendo conto dei costi e fornendo agli Stati membri adeguate risorse finanziarie. A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), suddivise per unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali, i dati sulle unità territoriali dovrebbero essere forniti conformemente alla classificazione NUTS. Nel lungo termine, è opportuno adoperarsi per garantire dati locali più dettagliati, sulla base dell’infrastruttura istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(30)

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I, di adottare o di adeguare la programmazione a rotazione pluriennale su un arco di otto anni per la rilevazione dei dati di cui al presente regolamento conformemente alla periodicità indicata nell’allegato IV, nonché di stabilire il numero e il titolo delle variabili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (11). In particolare, al fine di garantire la partecipazione egualitaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(31)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla descrizione delle variabili, alle specifiche tecniche dei particolari set di dati, agli aspetti di carattere tecnico quando questi siano comuni a vari set di dati, ai formati tecnici necessari per agevolare la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), alle basi di campionamento, in particolare attraverso la definizione dei requisiti minimi delle basi di campionamento, alle modalità delle relazioni sulla qualità e al loro contenuto, nonché a eventuali deroghe. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(32)

Qualora l’esecuzione del presente regolamento richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere deroghe agli Stati membri interessati. Tali adeguamenti rilevanti possono derivare, in particolare, dalla necessità di migliorare la tempestività, di adeguare la progettazione della rilevazione dei dati, compreso l’accesso alle fonti amministrative, o di sviluppare nuovi strumenti innovativi per la produzione di dati. Ove necessario, dovrebbe inoltre essere concesso agli Stati membri un contributo finanziario dell’Unione sotto forma di sovvenzioni, in particolare ai fini dello sviluppo delle capacità, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(33)

È opportuno rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le autorità nel quadro dell’SSE al fine di garantire la coerenza e la comparabilità delle statistiche sociali europee prodotte conformemente ai principi di cui all’articolo 338, paragrafo 2, TFUE. Anche altri organismi dell’Unione, in particolare le agenzie dell’Unione, e la comunità accademica, oltre a quelli di cui al presente regolamento, effettuano la rilevazione dei dati. La cooperazione tra tali attori e i soggetti che partecipano all’SSE dovrebbe pertanto essere rafforzata in modo da beneficiare delle sinergie.

(34)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di armonizzazione, qualità dei dati e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, e poiché statistiche di elevata qualità prodotte in modo armonizzato rappresentano un importante valore aggiunto per i processi decisionali a livello di Unione e di Stati membri, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

Le statistiche sociali europee basate su dati ottenuti su campioni e il processo di rilevazione dei dati dovrebbero diventare più efficienti e pertinenti. Le statistiche europee relative alle persone e alle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, sono attualmente disciplinate da molteplici atti legislativi distinti che il presente regolamento dovrebbe sostituire. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (14) e il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), nonché modificare parti pertinenti dei regolamenti (CE) n. 808/2004 (16), (CE) n. 452/2008 (17) e (CE) n. 1338/2008 (18) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(36)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e ha espresso il proprio parere il 1° marzo 2017 (20).

(37)

È stato consultato il CSSE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni di tali persone e famiglie.

2.   Il presente regolamento non si applica a censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«microdati»: osservazioni o misurazioni non aggregate di caratteristiche di singole unità senza identificazione diretta;

2)

«dati aggregati pre-controllati» o «microdati pre-controllati»: i dati o i microdati senza identificazione diretta, verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni, ove disponibili;

3)

«dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;

4)

«unità di osservazione»: un’entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati;

5)

«tematica»: il contenuto delle informazioni da rilevare in merito alle unità di osservazione; ciascuna tematica comprende una serie di tematiche dettagliate;

6)

«tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità di osservazione relative a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una serie di variabili;

7)

«variabile»: una caratteristica di una unità di osservazione che può assumere valori diversi all’interno di un insieme di valori;

8)

«dati amministrativi»: i dati prodotti da una fonte non statistica, di solito un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche;

9)

«temi ad hoc»: temi di particolare interesse per gli utenti in un momento specifico, che non sono però inclusi nei normali set di dati;

10)

«indicatore chiave»: le informazioni ampiamente utilizzate per monitorare un obiettivo centrale della politica dell’Unione;

11)

«dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi, purché siano considerate dimoranti abitualmente in una specifica area geografica soltanto le persone:

a)

che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; o

b)

che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di rimanervi per almeno un anno.

Qualora le circostanze di cui alle lettere a) o b) non possano essere stabilite, per “dimora abituale” si può intendere il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

12)

«metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato;

13)

«relazione sulla qualità»: una relazione che trasmette informazioni sulla qualità di un prodotto o processo statistico;

14)

«basi di campionamento»: un elenco, una mappa o altra specifica delle unità che costituiscono una popolazione per consentirne il censimento o campionamento;

15)

«famiglia»: una persona che vive da sola o un gruppo di persone che vivono insieme e che provvede o provvedono autonomamente ai prodotti di prima necessità.

Articolo 3

Domini e set di dati

1.   La rilevazione dei dati di cui all’articolo 1, effettuata dagli Stati membri, è organizzata nei seguenti domini:

a)

forze di lavoro;

b)

reddito e condizioni di vita;

c)

salute;

d)

istruzione e formazione;

e)

utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

f)

uso del tempo;

g)

consumi.

2.   Con riguardo al dominio dell’uso del tempo, la rilevazione dei dati di cui all’articolo 1, effettuata dagli Stati membri, è facoltativa. Se uno Stato membro rileva dati per il dominio dell’uso del tempo, deve farlo conformemente al presente regolamento, al fine di garantire la comparabilità. Nel lungo periodo, tutti gli Stati membri si prefiggono di effettuare la rilevazione dei dati per il dominio dell’uso del tempo.

3.   Per tutti i domini di cui al paragrafo 1, i set di dati si riferiscono alle seguenti tematiche comuni, i cui ulteriori dettagli figurano nell’allegato I:

a)

aspetti di carattere tecnico;

b)

caratteristiche della persona e della famiglia;

c)

salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso della stessa e determinanti della salute;

d)

partecipazione al mercato del lavoro;

e)

percorso formativo e livello di istruzione conseguito.

Per alcuni domini, i set di dati specificano ulteriori dettagli di tali tematiche comuni di cui all’allegato I.

4.   Oltre alle tematiche comuni a tutti i domini di cui al paragrafo 3, i set di dati si riferiscono alle seguenti tematiche, i cui ulteriori dettagli figurano nell’allegato I:

a)

anzianità lavorativa («tenure occupazionale»), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti;

b)

condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro;

c)

partecipazione all’istruzione e alla formazione;

d)

redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti;

e)

condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, abitazione, ambiente di vita e accesso ai servizi;

f)

qualità della vita, ivi compresi partecipazione, inclusione e benessere sociale, civile, economico e culturale;

g)

partecipazione alla società dell’informazione; e

h)

uso del tempo (facoltativa).

5.   I requisiti di precisione e le caratteristiche dei campioni utilizzati per i diversi domini sono specificati rispettivamente negli allegati II e III.

6.   La rilevazione dei dati effettuata a norma del presente articolo comprende informazioni che consentono di disaggregarli per descrivere le sottopopolazioni di interesse e indicano, se del caso, le diseguaglianze.

Salvo se debitamente giustificati per motivi di qualità, gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) forniscono inoltre informazioni che permettono di ricavare informazioni valide a livello territoriale di NUTS 2, in modo da consentire una migliore comparabilità dei dati tra gli Stati membri, tenendo conto dei costi.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 sulla base di uno studio di fattibilità allo scopo di modificare le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I in modo da rispecchiare i pertinenti sviluppi legislativi, tecnici, sociali, politici ed economici e da soddisfare le nuove esigenze degli utenti. Nell’esercitare tale potere la Commissione si assicura che:

a)

tali atti delegati non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;

b)

salvo in casi eccezionali, debitamente giustificati, per i domini delle forze di lavoro e del reddito e delle condizioni di vita, non sia modificato, per ciascun dominio, più del 5 % delle tematiche dettagliate di cui all’allegato I in un periodo di quattro anni;

c)

per i domini di cui al paragrafo 1, a eccezione di quelli di cui alla lettera b) del presente comma, sia modificato non più del 10 % dell’elenco di tematiche dettagliate nell’allegato 1 per ciascun dominio nel periodo compreso tra due rilevazioni di dati consecutive;

d)

le tematiche dettagliate che non figurano nell’allegato I siano debitamente valutate per quanto riguarda la loro fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell’articolo 14;

e)

il numero totale delle variabili da fornire non superi le specifiche di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Per il primo comma, lettere b) e c), il numero delle tematiche dettagliate che possono essere modificate è arrotondato al numero intero più vicino.

Articolo 4

Programmazione a rotazione pluriennale

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 allo scopo di integrare il presente regolamento mediante l’adozione o l’adeguamento di una programmazione a rotazione pluriennale.

2.   La programmazione a rotazione pluriennale:

a)

è adottata per un periodo di otto anni;

b)

si applica alla rilevazione dei dati di cui al presente regolamento;

c)

rispetta la periodicità specificata nell’allegato IV;

d)

specifica il periodo durante il quale sono rilevati dati per:

i)

le tematiche dettagliate connesse ai domini di cui all’allegato I;

ii)

i temi ad hoc richiesti dagli utenti per il dominio delle forze di lavoro e per quello del reddito e delle condizioni di vita, come stabilito nell’allegato IV.

Riguardo alla lettera d), punto ii), del primo comma, tali temi ad hoc possono, in casi giustificati, riferirsi a tematiche dettagliate diverse da quelle elencate nell’allegato I.

3.   Gli adeguamenti della programmazione a rotazione pluriennale di cui al paragrafo 1 entrano in vigore non più tardi di 24 mesi prima dell’inizio di ogni periodo di rilevazione dei dati come specificato nella programmazione per le rilevazioni di dati con periodicità annuale o infrannuale, e non più tardi di 36 mesi prima dell’inizio di tale periodo di rilevazione dei dati per le altre rilevazioni di dati. Tali adeguamenti sono intesi a garantire l’efficacia della programmazione e la sua coerenza con le esigenze degli utenti.

4.   La Commissione garantisce che gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo siano conformi al principio di proporzionalità e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.

Articolo 5

Popolazioni statistiche e unità di osservazione

1.   La popolazione statistica è costituita da tutte le persone dimoranti abitualmente in famiglia in ciascuno Stato membro.

2.   La rilevazione dei dati viene effettuata in ciascuno Stato membro su un campione di unità di osservazione costituito da famiglie o da singoli componenti di famiglie la cui dimora abituale è in tale Stato membro.

3.   Nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ogni Stato membro mira a estendere la copertura della rilevazione dei dati alle unità di osservazione che non appartengono a famiglie, a condizione che i dati trasmessi consentano l’identificazione di tali unità di osservazione, nonché delle persone interessate che hanno la loro dimora abituale in tale Stato membro.

Articolo 6

Specifiche tecniche dei set di dati

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento specificando i seguenti aspetti dei diversi set di dati, anche laddove tali aspetti siano comuni a più set di dati, in modo da soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate:

a)

numero delle variabili; e

b)

titolo delle variabili.

2.   Con riguardo agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1, lettera a), il numero delle variabili non supera di oltre il 5 % il numero di variabili già obbligatoriamente richieste per ciascun dominio dalla Commissione (Eurostat) al 3 novembre 2019.

3.   Per il dominio dei consumi il numero di variabili non supera di oltre il 5 % il numero di variabili indicato nel primo atto delegato adottato per detto dominio ai sensi del paragrafo 1.

4.   Per rispondere alle esigenze degli utenti e fornire un certo grado di flessibilità, qualora siano richiesti nuovi dati, la Commissione può modificare un massimo del 10 % delle variabili richieste a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per ciascun dominio elencato all’articolo 3, paragrafo 1.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può, per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, modificare di oltre il 10 % le variabili richieste a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tale modifica sia in linea con le misure di attuazione adottate a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 808/2004 anteriormente al 1° gennaio 2021.

Il tasso percentuale massimo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica in un periodo di quattro anni ai domini delle forze di lavoro e del reddito e delle condizioni di vita, nonché agli altri domini durante il periodo tra due rilevazioni di dati consecutive. In tutti i casi, il numero delle variabili non supera le soglie indicate ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

Specifiche tecniche dei set di dati

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano i seguenti aspetti di carattere tecnico dei singoli set di dati:

a)

la descrizione delle variabili;

b)

le classificazioni statistiche;

c)

le caratteristiche precise delle popolazioni statistiche, delle unità di osservazione e le regole sui rispondenti;

d)

i periodi di riferimento e le date di riferimento;

e)

i requisiti in materia di copertura geografica, le caratteristiche dettagliate del campione, compreso il sottocampionamento, a norma dell’allegato III, i periodi comuni di raccolta dei dati, le norme comuni in materia di controllo, correzione e imputazione, ponderazione, stima e stima della varianza;

f)

la metodologia che consente la comparabilità dei dati rilevati, che può includere, in casi debitamente giustificati, diagrammi sull’ordine delle domande al fine di conseguire, ove necessario, l’obiettivo comune di un elevato livello di comparabilità dei dati in materia di occupazione e disoccupazione nel dominio delle forze di lavoro.

2.   In caso di elementi comuni a vari set di dati, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le seguenti caratteristiche tecniche dei set di dati:

a)

la descrizione delle variabili;

b)

le classificazioni statistiche;

c)

le caratteristiche precise delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione.

3.   Per i set di dati sulla disoccupazione mensile relativi al dominio delle forze di lavoro, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di descrivere le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche da trasmettere.

4.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Essi sono adottati almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati, salvo per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno sei mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati.

Articolo 8

Formati per la trasmissione di informazioni

1.   Allo scopo di agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), in particolare al fine di sostenere la gestione della qualità e la documentazione dei processi in relazione alle statistiche di cui al presente regolamento, sono stabiliti i formati tecnici.

2.   I formati tecnici riguardano concetti, processi e prodotti statistici, compresi dati e metadati.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono i formati tecnici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione sono adottati almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati, salvo per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno sei mesi prima dell’inizio del periodo di rilevazione dei dati.

Articolo 9

Fonti dei dati e metodi

1.   Gli Stati membri rilevano i dati di cui all’articolo 1 che devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando una delle seguenti fonti o una loro combinazione, a condizione che rispettino le prescrizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 13:

a)

le informazioni fornite direttamente dai rispondenti;

b)

i dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentono la produzione di dati comparabili e conformi ai requisiti specifici applicabili, stabiliti dal presente regolamento.

I metodi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), possono comprendere stime per piccole aree, destinate a tener conto della diversità territoriale, purché soddisfino i requisiti di precisione di cui all’allegato II.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati conformemente all’articolo 13, paragrafo 5.

Articolo 10

Periodicità

Gli Stati membri rilevano i dati di cui all’articolo 1 conformemente alla periodicità indicata nell’allegato IV.

Articolo 11

Trasmissione dei dati e scadenze

1.   Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’articolo 1 alla Commissione (Eurostat) conformemente all’allegato V.

2.   Per ogni set di dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), mediante canali di trasmissione sicuri, microdati pre-controllati senza identificazione diretta.

3.   Per la compilazione delle statistiche mensili sulla disoccupazione devono essere trasmessi dati aggregati pre-controllati.

4.   Gli Stati membri rilevano e trasmettono i dati conformemente al presente regolamento a partire dal 2021.

5.   La Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, pubblica i dati aggregati sul sito web della Commissione (Eurostat), in modo facilmente fruibile, il più rapidamente possibile ed entro sei mesi dal termine per la trasmissione fissato per le rilevazioni annuali e infrannuali ed entro dodici mesi dal termine per la trasmissione fissato per le altre rilevazioni di dati, salvo in casi debitamente giustificati.

Articolo 12

Basi di campionamento

1.   I dati rilevati ai sensi del presente regolamento sono basati su campioni rappresentativi estratti da basi di campionamento create a livello nazionale che consentono la selezione casuale di persone o famiglie, con una probabilità di selezione nota. Le basi di campionamento sono intese a individuare e comprendere in modo esaustivo la popolazione di riferimento, con un errore di copertura usualmente accettato, e sono aggiornate regolarmente. Le basi di campionamento contengono tutte le informazioni indispensabili per il disegno di campionamento, quali le informazioni necessarie ai fini della stratificazione e per contattare le persone o le famiglie. Le basi di campionamento contengono anche le informazioni necessarie per collegare le persone ad altri dati amministrativi, nella misura in cui il collegamento a tali altri dati sia necessario e proporzionato e specificamente consentito dal diritto applicabile dell’Unione o nazionale cui è soggetto il titolare del trattamento quale definito nel regolamento (UE) 2016/679 e che prevede altresì misure adeguate per salvaguardare i diritti, le libertà e l’interesse legittimo degli interessati.

2.   Nel caso in cui una siffatta base non sia disponibile in uno Stato membro, sono utilizzate altre basi di campionamento che soddisfino i criteri di seguito specificati. Tali basi di campionamento:

a)

identificano le unità campionarie, che possono essere costituite da persone, famiglie, abitazioni o indirizzi;

b)

sono in grado di fornire la probabilità di selezione;

c)

sono regolarmente aggiornate.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, per motivi di qualità, per i domini dell’uso del tempo e dei consumi possono essere utilizzati altri metodi di campionamento, come il campionamento per quote.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per le basi di campionamento, in particolare attraverso la definizione di requisiti minimi, ivi compreso l’errore di copertura usualmente accettato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 13

Qualità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei metadati sulle specifiche, dei dati trasmessi e delle basi di campionamento, allo scopo tra l’altro di pubblicarli sul sito web della Commissione (Eurostat) in modo facilmente fruibile.

4.   Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) per i microdati e i dati di cui all’articolo 11:

a)

metadati che descrivono la metodologia utilizzata, comprese le fonti dei dati e le metodologie di cui all’articolo 9, nonché il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;

b)

informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche riguardo al loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento;

c)

informazioni sulle sottopopolazioni che non sono state raggiunte dalla rilevazione dei dati.

5.   Gli Stati membri trasmettono i metadati e le informazioni di cui al paragrafo 4 entro tre mesi dal termine ultimo per la trasmissione dei dati e dei microdati. Queste informazioni aggiuntive sono fornite sotto forma di relazioni sulla qualità che dimostrano, in particolare, in che modo i dati e i microdati trasmessi, nonché i metadati e le informazioni, soddisfano i requisiti di qualità. La Commissione (Eurostat) pubblica tali informazioni nel rispetto del diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità, ivi comprese indicazioni del metodo per valutare la conformità ai requisiti di precisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Essi non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.

7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.

8.   Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 14

Studi pilota e di fattibilità

1.   Nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento e al fine di migliorare i set di dati e gli indicatori sociali, la Commissione (Eurostat) avvia, se del caso, studi pilota e di fattibilità, ai quali gli Stati membri possono partecipare.

Gli Stati membri, insieme alla Commissione (Eurostat), garantiscono la rappresentatività a livello di Unione di tali studi. Gli studi sono intesi a valutare e sviluppare metodologie alternative, tenendo conto degli sviluppi tecnologici, in particolare al fine di:

a)

migliorare la qualità e la comparabilità dei set di dati;

b)

ampliare la copertura della rilevazione dei dati alle persone che non vivono in famiglie o alle sottopopolazioni difficili da raggiungere;

c)

elaborare, valutare e applicare tecniche che consentano una migliore copertura della diversità territoriale a livello di NUTS 2 e a livello locale;

d)

dare seguito alla copertura statistica dei cittadini che emigrano cambiando paese di residenza;

e)

sviluppare e verificare nuove tematiche dettagliate per la rilevazione dei dati;

f)

contribuire a modernizzare i domini dell’uso del tempo e dei consumi, compresi i dati sul volume dei consumi;

g)

valutare e attuare nuovi approcci per migliorare la capacità di risposta alle esigenze degli utenti;

h)

integrare meglio la rilevazione dei dati e l’utilizzo di altre fonti di dati; e

i)

rendere più efficiente la rilevazione dei dati negli Stati membri e migliorare gli strumenti di rilevazione dei dati in modo da consentire la piena partecipazione delle persone con disabilità.

La Commissione (Eurostat) fornisce agli Stati membri che effettuano gli studi di fattibilità o pilota finanziamenti adeguati a norma dell’articolo 16.

2.   Se del caso, la Commissione (Eurostat) invita le agenzie dell’Unione che svolgono indagini sociali europee esterne all’SSE a contribuire, con le loro competenze, allo sviluppo di nuovi indicatori e alla rilevazione di dati pilota su temi ad hoc, quali definiti nell’allegato IV, o su temi di futuro interesse per l’SSE.

3.   I risultati degli studi di fattibilità e pilota di cui al paragrafo 1 sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori dei set di dati.

Articolo 15

Accesso ai dati riservati a fini scientifici

La Commissione (Eurostat) può consentire l’accesso a dati riservati presso i suoi locali e può rilasciare set di microdati resi anonimi a partire da set di dati per i domini di cui all’articolo 3, a fini scientifici e alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 557/2013.

Articolo 16

Finanziamento

1.   Ai fini dell’esecuzione del presente regolamento, l’Unione concede sovvenzioni agli INS e alle altre autorità nazionali indicate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

a)

lo sviluppo e/o la realizzazione e il miglioramento della tempestività di rilevazioni di dati e di metodi di rilevazione dei dati, delle basi di campionamento e del trattamento dei dati a fini statistici ai sensi del presente regolamento durante i primi quattro anni della rilevazione dei dati per ciascun dominio contemplato dal presente regolamento;

b)

lo sviluppo di metodologie per le statistiche ai sensi del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi di fattibilità e pilota rappresentativi di cui all’articolo 14;

c)

la rilevazione e produzione di dati statistici su temi ad hoc richiesti dagli utenti come previsto nell’allegato IV, set di variabili nuove o rivedute e caratteristiche introdotte per la prima volta.

Agli INS e alle altre autorità nazionali a cui il presente regolamento conferisce mansioni che non hanno precedentemente svolto sono garantite dall’Unione risorse finanziarie adeguate ai fini dello svolgimento di tali mansioni. Le risorse finanziarie sono soggette a una nuova valutazione in funzione degli sviluppi relativi all’attuazione del presente regolamento.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è erogato conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) o all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

3.   Tale contributo finanziario dell’Unione non può superare il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 novembre 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal CSSE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Deroghe e autorizzazioni

1.   Nel caso in cui il sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda adeguamenti significativi per l’applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere una deroga per un periodo massimo di tre anni. Occorre garantire la comparabilità dei dati degli Stati membri e il calcolo tempestivo degli aggregati europei rappresentativi e affidabili richiesti, compresi gli indicatori chiave. Tali deroghe non sono concesse per gli stessi motivi delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

2.   Nel caso in cui una deroga di cui al paragrafo 1 rimanga giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere un’ulteriore deroga per un periodo massimo di due anni.

3.   Nel caso in cui uno Stato membro non possa fornire i necessari set di dati se non ricorrendo a metodi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento o nei relativi atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, la Commissione può, in via eccezionale, autorizzare mediante atti di esecuzione l’impiego di tali metodi per un periodo massimo di cinque anni. Tali autorizzazioni non si basano sugli stessi motivi delle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Nel caso in cui un’autorizzazione di cui al paragrafo 3 rimanga giustificata da sufficienti elementi di prova alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere un’ulteriore autorizzazione per un periodo massimo di tre anni.

5.   Al fine di una deroga o un’autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 4 febbraio 2020, o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato o di esecuzione in questione, ovvero sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa una deroga o un’autorizzazione corrente. Quando richiede un’autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato precisa in modo dettagliato i metodi utilizzati e dimostra che essi permettono di ottenere risultati comparabili.

6.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al presente articolo secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 808/2004

Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le statistiche devono essere raggruppate conformemente all’allegato.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Settore

Il presente regolamento copre il settore delle imprese e delle società dell’informazione, come definito nell’allegato.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le misure di esecuzione per il settore di cui all’allegato riguardano la selezione, la specificazione, l’adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.»;

4)

l’allegato I è così modificato:

a)

la sezione «Allegato I» è sostituita da «Allegato» e il titolo «Modulo 1: imprese e società dell’informazione» è sostituito da «Settore: imprese e società dell’informazione»;

b)

i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Obiettivi

La raccolta dei dati nell’ambito di questo settore è intesa a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell’informazione. Tale raccolta dei dati fornisce un quadro per i requisiti riguardanti il campo di osservazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni della fornitura dei dati, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.

2.

Campo di osservazione

Il presente settore copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da C a N, alla sezione R e alla divisione 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV. 2).»;

5)

l’allegato II è soppresso.

Articolo 21

Modifiche del regolamento (CE) n. 452/2008

Il regolamento (CE) n. 452/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Settori

Il presente regolamento si applica alla produzione di statistiche in due settori:

a)

il settore 1 comprende le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione;

b)

il settore 2 comprende altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, per esempio le statistiche sul capitale umano o sui benefici sociali ed economici dell’istruzione, che non sono comprese nel settore 1 o nel regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1)

Le statistiche relative a questi settori sono prodotte secondo le modalità specificate nell’allegato.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I, del 14.10.2019, pag. 1)»;"

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

la trasmissione periodica da parte degli Stati membri di statistiche sull’istruzione e l’apprendimento permanente, entro i termini fissati per il settore 1;

b)

l’uso di altri sistemi d’informazione statistica e altre indagini per ottenere variabili ed indicatori statistici supplementari sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, corrispondenti al settore 2;»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:

a)

per entrambi i settori, dell’onere potenziale per gli istituti di istruzione e i singoli;

b)

per entrambi i settori, dei risultati degli studi pilota di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

c)

per il settore 1, degli ultimi accordi conclusi tra l’UIS, l’OCSE e la Commissione (Eurostat) sui concetti, le definizioni, il formato di raccolta dei dati, l’elaborazione dei dati, la periodicità e i termini per la trasmissione dei risultati;

d)

per il settore 2, della disponibilità, dell’adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati comunitari, a seguito di una verifica esaustiva di tutte le fonti di dati esistenti.»;

4)

l’allegato è così modificato:

a)

la sezione intitolata: «Settore 2: Partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente» è soppressa;

b)

la sezione intitolata: «Settore 3: Altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente» è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Settore 2: Altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente»;

ii)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Scopo

La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di fornire dati ulteriori comparabili sull’istruzione e sull’apprendimento permanente che non rientrano nel settore 1, a sostegno delle politiche specifiche a livello comunitario.».

Articolo 22

Modifiche del regolamento (CE) n. 1338/2008

Nel regolamento (CE) n. 1338/2008 l’allegato I è modificato come segue:

1)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Ambito di applicazione

Il presente settore comprende le statistiche sullo stato di salute e i determinanti della salute basate su autovalutazioni ed elaborate sulla base di indagini demografiche diverse da quelle elaborate dalla rilevazione di dati relativa alle famiglie e alle persone di cui al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio *, e altre statistiche desunte da fonti amministrative quali quelle relative alla morbilità o agli incidenti e alle lesioni. Sono comprese le persone che vivono in collettività e i bambini fino all’età di 14 anni, se del caso e con periodicità ad hoc, previa effettuazione con esito positivo di studi pilota preliminari. (*2)

(*2)  Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 (GU L 261 I, del 14.10.2019, pag. 1).»;"

2)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Le misure relative al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

3)

alla lettera d), il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’attuazione di indagini sulla salute per esame clinico (HES) è facoltativa nell’ambito del presente regolamento. La lunghezza media dell’intervista per famiglia non supera venti minuti per i moduli di indagine.».

Articolo 23

Accordi transitori per le misure di esecuzione

Le misure di esecuzione adottate anteriormente al 1o gennaio 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 continuano ad applicarsi fino a quando non siano scadute, sostituite o abrogate.

Gli obblighi previsti in detti regolamenti riguardanti la trasmissione dei dati e dei metadati, incluse le relazioni sulla qualità, continuano ad applicarsi per i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, il 1o gennaio 2021.

Articolo 24

Abrogazione

1.   I regolamenti (CE) n. 577/98 e (CE) n. 1177/2003 sono abrogati con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2020, fatti salvi gli obblighi previsti in detti regolamenti riguardanti la trasmissione dei dati e dei metadati, incluse le relazioni sulla qualità, per i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 25

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Tuttavia, per i domini di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), esso si applica a decorrere dal 1ogennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2019.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(3)  Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

(4)  Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).

(5)  Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(9)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(10)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3).

(15)  Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49).

(17)  Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227).

(18)  Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

(19)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(20)  GU C 87 del 21.3.2017, pag. 1.

(21)  Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag.12).

(22)  Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

(23)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(24)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(25)  Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).


ALLEGATO I

Tematiche da trattare

Dominio

Tematica

Tematiche specifiche

Per tutti i domini

Aspetti di carattere tecnico

Informazioni sulla rilevazione di dati

Dati di identificazione

Pesi

Caratteristiche dell’intervista

Localizzazione

Caratteristiche della persona e della famiglia

Demografia

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

Composizione della famiglia

Salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso, e determinanti della salute

Disabilità e altri elementi del modulo minimo europeo sulla salute

Partecipazione al mercato del lavoro

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

Caratteristiche principali del lavoro

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito

Forze di lavoro

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia - dettagli specifici aggiuntivi

Permanenza nel paese

Motivo della migrazione

Partecipazione al mercato del lavoro

Condizione lavorativa

Durata del contratto

Dettagli del contratto

Lavoro a tempo pieno o a tempo parziale - motivazione

Lavoro parasubordinato

Responsabilità di supervisione

Dimensioni dello stabilimento

Luogo di lavoro

Lavoro a domicilio

Ricerca di occupazione

Volontà di lavorare

Disponibilità

Secondo lavoro o più lavori

Ricerca di un altro lavoro

Sottoccupazione

Conciliazione tra vita familiare e professionale

Giovani nel mercato del lavoro

ituazione occupazionale dei migranti e dei loro figli

Pensione e partecipazione al mercato del lavoro

Esigenze di assistenza

Anzianità lavorativa («tenure occupazionale»), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti

Inizio del lavoro

Come ha trovato lavoro

Continuità e interruzioni di carriera

Caratteristiche principali dell’ultimo lavoro

Condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro

Orario di lavoro

Organizzazione dei tempi di lavoro

Organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione

Partecipazione all’istruzione e alla formazione

Partecipazione all’istruzione e alla formazione formale e non formale (4 settimane)

Partecipazione all’istruzione e alla formazione formale e non formale (12 mesi)

Salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso, e determinanti della salute

Infortuni sul lavoro e altri problemi di salute connessi all’attività lavorativa

Elementi del modulo minimo europeo sulla salute

Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

Redditi da lavoro

Proventi da indennità di disoccupazione

Reddito e condizioni di vita

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia - dettagli specifici aggiuntivi

Durata della permanenza nel paese

Partecipazione all’istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione formale (in corso)

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi interruzione e abbandono dell’istruzione

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche del luogo di lavoro

Durata del contratto

Condizione lavorativa

Situazione dettagliata del mercato del lavoro

Responsabilità di supervisione

Anzianità lavorativa nella medesima impresa («tenure occupazionale»), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti

Esperienze lavorative precedenti

Condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro

Calendario delle attività

Orario di lavoro

Salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso, e determinanti della salute

Modulo minimo europeo sulla salute

Dettagli sullo stato di salute e disabilità

Salute dei minori

Accesso all’assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria

Accesso all’assistenza sanitaria (minori)

Determinanti della salute

Qualità della vita, ivi compresi partecipazione sociale, civile, economica e culturale, inclusione e benessere

Qualità della vita

Partecipazione sociale e culturale

Benessere

Condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, abitazione, ambiente di vita e accesso ai servizi

Deprivazione materiale

Deprivazione relativa ai minori

Caratteristiche principali dell’abitazione

Condizioni di abitazione, compresi la deprivazione e gli affitti figurativi

Spese abitative, tra cui costi di servizio ridotti

Ambiente di vita

Difficoltà abitative (tra cui difficoltà di affitto) e motivi

Uso di servizi, compresi i servizi di assistenza e i servizi per una vita indipendente

Accessibilità dei servizi

Bisogni insoddisfatti e motivi

Assistenza all’infanzia

Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

Redditi da lavoro

Redditi da trasferimenti sociali

Redditi da pensione

Altri redditi, compresi i redditi da beni immobili e da capitale e i trasferimenti intrafamiliari

Imposte e tasse effettivamente versate dopo la riduzione

Reddito annuo totale a livello di persone e di famiglie

Sovraindebitamento, inclusi i motivi

Arretrati nei pagamenti

Elementi del patrimonio, compresa la proprietà dell’abitazione

Elementi del consumo

Trasmissione intergenerazionale dei vantaggi e degli svantaggi

Valutazione dei propri bisogni

Salute

Salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso, e determinanti della salute

Modulo minimo europeo sulla salute

Malattie e condizioni croniche

Infortuni e lesioni

Dolore

Salute mentale, comprese le dipendenze

Limitazioni funzionali

Difficoltà nelle attività di cura della persona

Difficoltà nelle attività domestiche

Limitazione temporanea dell’attività (per motivi di salute)

Ostacoli alla partecipazione a specifici ambiti della vita

Uso dell’assistenza sanitaria e servizi di assistenza a lunga durata

Consumo di farmaci

Cure preventive

Accesso all’assistenza sanitaria

Statura e peso corporeo

Attività fisica

Abitudini alimentari

Fumo

Consumo di alcool

Fattori sociali e ambientali

Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

Reddito mensile totale delle famiglie

Istruzione e formazione

Caratteristiche della persona e della famiglia

Durata della permanenza nel paese

Anzianità lavorativa nella medesima impresa («tenure occupazionale»), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti

Inizio del lavoro

Partecipazione al mercato del lavoro

Dimensioni dello stabilimento

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione

Percorso formativo

Competenze dichiarate

Partecipazione all’istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e di orientamento (12 mesi)

Partecipazione ad attività di istruzione formale (12 mesi)

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

Motivi della partecipazione alla più recente attività di istruzione formale (12 mesi)

Pagamento e ore della più recente attività di istruzione formale (12 mesi)

Risultati e uso delle competenze derivanti dalla più recente attività di istruzione formale (12 mesi)

Partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività di istruzione non formale (12 mesi)

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

Pagamento e ore delle attività di istruzione non formale (12 mesi)

Risultati e uso delle competenze derivanti dalle attività di istruzione non formale (12 mesi)

Ostacoli alla partecipazione all’istruzione e alla formazione (12 mesi)

Apprendimento informale

Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

Reddito mensile totale delle famiglie

Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Partecipazione alla società dell’informazione

Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Uso e frequenza d’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Ostacoli e problemi di utilizzo

Effetto dell’uso

Sicurezza, privacy, fiducia

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

Competenze digitali

Attività su Internet

Commercio elettronico

Interazione con le amministrazioni pubbliche

Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

Reddito mensile totale delle famiglie

Uso del tempo

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia - dettagli

Partecipazione all’istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione formale (in corso)

Salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso, e determinanti della salute

Modulo minimo europeo sulla salute

Condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, alloggio, ambiente di vita e accesso ai servizi

Possesso di beni durevoli

Assistenza all’infanzia

Assistenza ai malati e agli anziani

Condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro

Orario di lavoro

Organizzazione dei tempi di lavoro

Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

Produzione per autoconsumo e vendita, riparazioni

Redditi da lavoro

Reddito mensile totale delle famiglie

Allocazione del tempo

Uso del tempo, tipi di attività

Attività parallele

Luogo dell’attività

Presenza di altre persone nel corso dell’attività

Valutazione dell’attività

Uso del tempo

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia - dettagli specifici aggiuntivi

Condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, alloggio, ambiente di vita e accesso ai servizi

Caratteristiche principali dell’abitazione

Partecipazione all’istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione formale (in corso)

Partecipazione al mercato del lavoro

Durata del contratto

Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

Reddito annuo totale a livello di persone e di famiglie

Componenti principali dei redditi

Imposte e tasse

Redditi in natura da attività di lavoro autonomo

Affitti figurativi

Fonte di reddito principale

Elementi del patrimonio, compresa la proprietà dell’abitazione

Debiti

Arretrati nei pagamenti

Consumi secondo la classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP)

Spese per consumi transfrontalieri secondo la COICOP

Consumi propri


ALLEGATO II

Requisiti di precisione

1.

I requisiti di precisione per tutti i set di dati sono espressi in termini di errori standard e sono definiti come funzioni continue delle stime effettive e della dimensione della popolazione statistica in un paese o in una regione a livello NUTS 2.

2.

L’errore standard stimato per una specifica stima
Image 1
non deve superare il seguente valore:

Image 2

3.

La funzione f(N) deve avere la forma di f(N)=a√N+b

4.

Devono essere usati i seguenti valori per i parametri N, a e b:

Image 3

N

a

b

Il dominio delle forze di lavoro: requisiti di precisione

Rapporto trimestrale (nazionale) stimato disoccupati/popolazione di età 15-74 anni

Popolazione del paese di età 15-74 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

7800

-4500

Rapporto trimestrale (nazionale) stimato occupati/popolazione di età 15-74 anni

Popolazione del paese di età 15-74 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

7800

-4500

Rapporto trimestrale stimato disoccupati/popolazione di età 15-74 anni in ciascuna regione NUTS 2

Popolazione della regione NUTS 2 di età 15-74 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

Cfr. punto 6

Dominio del reddito e condizioni di vita

Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale

Numero di famiglie nel paese espresso in milioni e arrotondato alla terza cifra decimale

900

2600

Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale

Numero di famiglie nel paese espresso in milioni e arrotondato alla terza cifra decimale

350

1000

Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2 (cfr. punto 7)

Numero di famiglie nella regione NUTS 2 espresso in milioni e arrotondato alla terza cifra decimale

600

0

Dominio della salute

Percentuale della popolazione (15 anni o più) con gravi limitazioni nelle attività svolte abitualmente dovute a problemi di salute

Popolazione del paese di 15 anni o più residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

1200

2800

Dominio dell’istruzione e della formazione

Tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione formale (popolazione di età 18-24 anni)

Popolazione del paese di età 18-24 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

200

1500

Tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione non formale (popolazione di età 25-69 anni)

Popolazione del paese di età 25-69 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

400

2000

Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Percentuale di soggetti che ha ordinato tramite Internet beni o servizi per uso privato nell’ultimo anno

Popolazione del paese di età 16-74 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

400

1300

Dominio dell’uso del tempo

Percentuale di popolazione di 15 anni e oltre che trascorre quotidianamente in media più del 10 % del tempo svolgendo una professione retribuita

Popolazione del paese di 15 anni o più residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

900

3500

Dominio dei consumi

Percentuale di famiglie le cui spese per le categorie di spesa relative alla casa, tra cui acqua, elettricità, gas e altri combustibili, sono superiori al 50 % della spesa totale (cfr. punto 8)

Numero di famiglie nel paese espresso in milioni e arrotondato alla terza cifra decimale

600

1600

5.

I paesi che ottengano valori f(N) negativi con i parametri di cui sopra sono esentati dal requisito corrispondente.

6.

Per il rapporto stimato disoccupati/popolazione di età 15-74 anni in ciascuna regione NUTS 2, la funzione f(N) è definita come segue:

Image 4

7.

Per il rapporto stimato popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2, tali requisiti non sono obbligatori per le regioni NUTS 2 con meno di 0,500 milioni di abitanti, a condizione che la corrispondente regione NUTS 1 ottemperi a tale requisito. Le regioni NUTS 1 con meno di 100 000 abitanti sono esentate dal requisito.

8.

Per i domini dell’uso del tempo e dei consumi, i requisiti di precisione possono essere raggiunti combinando i microdati relativi a un massimo di tre anni di osservazione consecutivi. Per tali domini, la precisione può essere stimata e valutata ricorrendo a pertinenti metodi alternativi.

ALLEGATO III

Caratteristiche dei campioni

1.

Le caratteristiche del campione del dominio delle forze di lavoro devono comprendere quanto segue:

a)

il campione nazionale per il trimestre di riferimento (aggregazione di settimane di riferimento consecutive) deve essere distribuito in modo uniforme su tutte le settimane del trimestre; il campione per il trimestre di riferimento (in ciascuna regione NUTS 2) deve essere distribuito sui tre mesi in proporzione al numero di settimane di ogni mese;

b)

il campione deve adottare uno schema di rotazione infrannuale. Vi deve essere una sovrapposizione minima del campione del 20 % tra gli stessi trimestri di anni consecutivi e del 50 % tra trimestri consecutivi senza tener conto del tasso di perdita delle unità del campione.

Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i dati devono essere forniti per l’intero campione.

2.

Le caratteristiche del campione del dominio del reddito e condizioni di vita devono comprendere quanto segue:

a)

il campione deve adottare uno schema di rotazione di minimo quattro anni. Se lo Stato membro lo ritiene possibile, il campione deve adottare uno schema di rotazione di almeno sei anni;

b)

senza tener conto del tasso di perdita di unità del campione, il campione deve essere equamente distribuito nel corso degli anni dello schema di rotazione, tranne durante il periodo di cambiamento della dimensione del campione.

3.

Le caratteristiche del campione del dominio dell’uso del tempo devono comprendere: i periodi di rilevazione assegnati alle unità del campione devono:

a)

essere distribuiti nell’arco di un periodo di dodici mesi consecutivi;

b)

comprendere giorni non lavorativi;

c)

essere basati su un campione casuale.

4.

Le caratteristiche del campione del dominio dei consumi devono comprendere quanto segue: i periodi di rilevazione assegnati alle unità campionate devono essere distribuiti nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi.

ALLEGATO IV

Periodicità

1.

Per il dominio delle forze di lavoro, i dati devono essere rilevati ogni tre mesi, ogni anno, ogni due anni e ogni otto anni. I dati sulle variabili relative a temi ad hoc devono essere rilevati ogni quattro anni.

2.

Per il dominio del reddito e condizioni di vita, i dati devono essere rilevati ogni anno, ogni tre anni e ogni sei anni. I dati sulle variabili relative a temi ad hoc devono essere rilevati ogni due anni.

3.

Per il dominio della salute i dati devono essere rilevati ogni sei anni.

4.

Per il dominio dell’istruzione e della formazione i dati devono essere rilevati ogni sei anni.

5.

Per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i dati devono essere rilevati ogni anno.

6.

Per il dominio dell’uso del tempo i dati devono essere rilevati ogni dieci anni.

7.

Per il dominio dei consumi i dati devono essere rilevati ogni cinque anni.

8.

Allo scopo di evitare un sovraccarico di alcuni periodi di rilevazione dei dati, la programmazione a rotazione pluriennale di cui all’articolo 4 deve, se del caso, discostarsi di massimo un anno dai periodi di rilevazione dei dati per i domini di cui ai punti 3, 4, 6 e 7 del presente allegato.

ALLEGATO V

Termini per la trasmissione dei dati

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati richiesti conformemente ai termini che figurano nel presente allegato.

1.

Per il dominio delle forze di lavoro:

1)

gli Stati membri devono trasmettere microdati pre-controllati senza identificazione diretta, secondo la seguente procedura in due fasi:

a)

durante i primi tre anni di attuazione del presente regolamento, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4:

per i dati trimestrali: entro dieci settimane dalla fine del periodo di riferimento,

per gli altri dati: entro il 31 marzo dell’anno successivo;

b)

a partire dal quarto anno di applicazione:

per i dati trimestrali: entro otto settimane dalla fine del periodo di riferimento;

per gli altri dati trasmessi periodicamente: entro il 15 marzo dell’anno successivo;

per gli altri dati relativi a temi ad hoc: entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Qualora tali scadenze cadano di sabato o di domenica, il termine effettivo è il lunedì successivo.

La tematica specifica «redditi da lavoro» può essere trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro quindici mesi dal termine del periodo di riferimento;

2)

gli Stati membri devono trasmettere i risultati aggregati per la compilazione delle statistiche mensili sulla disoccupazione entro 25 giorni dal mese di riferimento o di calendario, se del caso. Se i dati sono trasmessi secondo la definizione fornita dall’OIL, tale termine può essere prorogato a 27 giorni.

2.

Per il dominio del reddito e condizioni di vita, gli Stati membri devono trasmettere microdati pre-controllati senza identificazione diretta entro i seguenti termini:

a)

per quanto riguarda le variabili per la rilevazione dei dati dell’anno N, entro la fine dell’anno N, ma in casi eccezionali possono essere trasmessi i microdati provvisori relativi al reddito entro la fine dell’anno N, e i dati revisionati entro il 28 febbraio dell’anno N+1;

b)

per quanto riguarda le variabili relative all’osservazione relativa agli anni dello schema di rotazione che termina nell’anno N, entro il 31 ottobre dell’anno N+1.

3.

Per il dominio della salute, gli Stati membri devono trasmettere i microdati pre-controllati senza identificazione diretta entro nove mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale.

4.

Per il dominio dell’istruzione e della formazione, gli Stati membri devono trasmettere i microdati pre-controllati senza identificazione diretta entro sei mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale.

5.

Per il dominio dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, gli Stati membri devono trasmettere i microdati pre-controllati senza identificazione diretta entro il 5 ottobre dell’anno di indagine N.

6.

Per il dominio dell’uso del tempo, gli Stati membri devono trasmettere i microdati pre-controllati senza identificazione diretta entro quindici mesi da quando è terminata la rilevazione sul campo.

7.

Per il dominio dei consumi, gli Stati membri devono trasmettere i microdati pre-controllati senza identificazione diretta entro quindici mesi dalla fine dell’anno di riferimento.