ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 261

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
14 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1714 della Commissione del 30 settembre 2019 che modifica i regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 per quanto riguarda il modello del documento veterinario comune di entrata per i prodotti e per gli animali e il regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda il modello di documento comune di entrata per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) ( 1 )

37

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione della Corte di giustizia dell’unione europea del 1o ottobre 2019 recante norme interne relative alla limitazione di determinati diritti degli interessati in materia di trattamento dei dati personali nell’esercizio delle funzioni diverse da quelle giurisdizionali della Corte di giustizia dell’Unione europea

97

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295 della Commissione, del 1o agosto 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 ( GU L 204 del 2.8.2019 )

100

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 261/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1714 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2019

che modifica i regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 per quanto riguarda il modello del documento veterinario comune di entrata per i prodotti e per gli animali e il regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda il modello di documento comune di entrata per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (5) fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri sui prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione in conformità alla direttiva 97/78/CE. Nell’allegato III di tale regolamento figura il modello di documento veterinario comune di entrata (DVCE), che deve essere compilato e trasmesso dal responsabile del carico per notificare l’arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero e deve essere completato sotto la responsabilità del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero per confermare l’esecuzione dei controlli veterinari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (6) stabilisce norme relative alle procedure alla frontiera per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione in conformità alla direttiva 91/496/CEE. Nell’allegato I di tale regolamento figura il modello di documento veterinario comune di entrata (DVCE animali), che deve essere compilato e trasmesso dal responsabile del carico per notificare l’arrivo degli animali al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero e deve essere completato sotto la responsabilità del veterinario ufficiale al posto d’ispezione frontaliero per confermare l’esecuzione dei controlli veterinari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7) stabilisce norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi nei punti di entrata designati nell’Unione sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009 figura il modello di documento comune di entrata (DCE) che, per notificare l’arrivo delle partite, deve essere compilato e trasmesso dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti all’autorità competente al punto di entrata designato (PED) o al punto designato per l’importazione (PDI) per alcuni mangimi e alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (8) e deve essere completato dall’autorità che conferma l’esecuzione dei controlli ufficiali.

(4)

Il sistema web TRACES è stato istituito con decisione 2004/292/CE della Commissione (9) per razionalizzare il lavoro degli operatori e delle autorità competenti e per consentire lo scambio automatizzato di informazioni tra le dogane e le autorità veterinarie. La decisione 2004/292/CE stabilisce inoltre per gli Stati membri l’obbligo di utilizzare il sistema TRACES per compilare e trasmettere i DVCE per i prodotti e per gli animali. Dal 2011 il sistema TRACES consente inoltre agli operatori e alle autorità competenti di compilare e trasmettere i DCE; gli Stati membri lo utilizzano a tale scopo su base volontaria.

(5)

A norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) per elaborare, trattare e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali. Il sistema IMSOC è finalizzato a integrare e aggiornare secondo la necessità i sistemi informatici gestiti dalla Commissione, tra cui il TRACES, e a fornire opportuni collegamenti tra di essi e tra tali sistemi e i sistemi nazionali esistenti degli Stati membri. Detto regolamento abroga e sostituisce le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019.

(6)

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che, per ciascuna partita delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento un documento sanitario comune di entrata (DSCE) sia usato dagli operatori responsabili della partita, al fine di notificare preventivamente l’arrivo della partita alle autorità del posto di controllo frontaliero, e dalle autorità del posto di controllo frontaliero al fine di registrare i risultati dei controlli ufficiali e delle eventuali decisioni adottate di conseguenza. I DSCE sostituiranno pertanto i DVCE e i DCE a decorrere dal 14 dicembre 2019.

(7)

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che il sistema IMSOC permetta l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione del DSCE e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative al formato del DSCE e alle istruzioni per la sua presentazione e il suo uso, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, nonché norme per l’uso di firme elettroniche.

(8)

Al fine di agevolare e accelerare ulteriormente le procedure amministrative per gli operatori e le autorità competenti, la Commissione ha sviluppato una nuova versione del sistema TRACES che consente di eseguire per via elettronica l’intero processo di elaborazione del DSCE a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tale versione si basa sulle norme internazionali in materia di strumenti del commercio senza supporto cartaceo, sulle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per la firma, il sigillo e la validazione temporale elettronici qualificati e sulle specifiche tecniche figuranti nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione (12) per le firme e i sigilli elettronici avanzati.

(9)

La versione attuale del sistema TRACES usata per compilare e trasmettere i DVCE e i DCE verrà gradualmente eliminata dal 14 dicembre 2019 e, a decorrere da tale data, gli operatori e le autorità competenti dovranno compilare e trasmettere i DSCE avvalendosi della nuova versione del sistema TRACES.

(10)

Per consentire una transizione agevole verso l’uso della nuova versione del sistema TRACES, agli operatori e alle autorità competenti dovrebbe essere offerta la possibilità, fino al 13 dicembre 2019, di usare sia la versione attuale sia la nuova versione del sistema TRACES per compilare e trasmettere i DVCE e i DCE. A tal fine è opportuno che il presente regolamento stabilisca un modello di DVCE per gli animali e uno per i prodotti e un modello di DCE per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale che siano compatibili con la nuova versione del sistema Traces.

(11)

I regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 dispongono che, a discrezione dell’autorità competente, la stesura, l’uso, la trasmissione e la conservazione dei DVCE possano effettuarsi per via elettronica. Inoltre il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che la Commissione possa adottare requisiti relativi ai principi da rispettare per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica. Al fine di razionalizzare la compilazione e la trasmissione dei modelli di DVCE e DCE nella nuova versione del sistema Traces, il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti di sicurezza da soddisfare per quanto riguarda l’uso dei DVCE e dei DCE elettronici in tale sistema.

(12)

È pertanto opportuno modificare le disposizioni relative alla notifica dell’arrivo di prodotti e animali per consentire l’uso di due diversi modelli di DVCE e stabilire requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico nei regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004. A tali regolamenti dovrebbe inoltre essere aggiunto un allegato, in cui figurano il modello di DVCE per i prodotti e quello per gli animali, da usare nella nuova versione del sistema Traces.

(13)

Analogamente, è opportuno adattare la definizione di DCE di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 per consentire l’uso di due diversi modelli di DCE, stabilire requisiti per la compilazione di un DCE elettronico e aggiungere a tale regolamento un allegato in cui figuri il modello di DCE da usare nella nuova versione del sistema Traces.

(14)

Per motivi di coerenza, la data fino alla quale il presente regolamento dovrebbe applicarsi dovrebbe corrispondere alla data in cui le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e il regolamento (CE) n. 882/2004 cessano di applicarsi.

(15)

È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 136/2004, (CE) n. 282/2004 e (CE) n. 669/2009.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 136/2004

Il regolamento (CE) n. 136/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Prima dell’arrivo fisico della partita nel territorio della Comunità, il responsabile del carico notifica l’arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero in cui devono essere presentati i prodotti, utilizzando un documento redatto in conformità a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’allegato III e all’allegato VI, parte 2.»;

2)

è inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico

1.   Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è conforme al modello di cui all’allegato VI, parte 2;

b)

è firmato con la firma elettronica dell’operatore responsabile del carico;

c)

è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;

d)

reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;

e)

è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.

2.   Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;

3)

è aggiunto un nuovo allegato VI, il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 282/2004

Il regolamento (CE) n. 282/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dell’introduzione nella Comunità degli animali di cui alla direttiva 91/496/CEE, provenienti da paesi terzi, l’interessato al carico, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE, ne dà notifica almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo presunto del o degli animali sul territorio della Comunità. Detta notifica va fatta al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero tramite un documento conforme a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’allegato I e all’allegato III, parte 2.»;

2)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico

1.   Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è conforme al modello di cui all’allegato III, parte 2;

b)

è firmato con la firma elettronica dell’operatore interessato al carico;

c)

è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;

d)

reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua responsabilità;

e)

è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.

2.   Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;

3)

è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

«documento comune di entrata (DCE)», il documento, i cui modelli sono riportati nell’allegato II e nell’allegato III, parte 2, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente per confermare il completamento dei controlli ufficiali;»;

2)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Requisiti relativi alla compilazione di un DCE elettronico

1.   Se si usa un DCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è conforme al modello di cui all’allegato III, parte 2;

b)

è firmato con la firma elettronica dell’operatore responsabile della partita;

c)

è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata dell’ispettore ufficiale:

i)

al punto di entrata designato; o

ii)

al punto designato per l’importazione; o

iii)

al punto di controllo, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1;

d)

reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene l’ispettore ufficiale;

e)

è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.

2.   Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;

3)

è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(6)  Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).

(7)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).

(9)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

(10)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).


ALLEGATO I

« ALLEGATO VI

PARTE 1

Note per la compilazione del documento veterinario comune di entrata per i prodotti - Modello 2 (DVCE-P2)

OSSERVAZIONI GENERALI

La parte I deve essere compilata dal dichiarante o dal responsabile del carico (anche «interessato al carico») quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE.

Le parti II e III devono essere compilate dal veterinario ufficiale o dall’agente ufficiale designato (di cui alla decisione 93/352/CEE).

Le voci specificate nella presente parte costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DVCE-P2.

Le copie cartacee di un DVCE-P2 elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Selezionare una casella tra le caselle da I.20 a I.25 e una casella tra quelle da II.9 a II.16; per ciascuna casella, selezionare un’opzione.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DVCE-P2 saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DVCE-P2 sono indicative.

Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

I.1.

Speditore/esportatore

 

Indicare l’impresa commerciale che spedisce la partita (nel paese terzo).

I.2

Numero di riferimento DVCE

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).

I.3

Riferimento locale

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente.

I.4

Posto d’ispezione frontaliero

 

Selezionare il nome del posto d’ispezione frontaliero (PIF).

Nel caso di un DVCE successivo per una partita non conforme, indicare il nome dell’unità TRACES incaricata della supervisione della zona franca, del deposito franco o del deposito doganale in cui la partita sarà consegnata e immagazzinata.

I.5

Codice del posto d’ispezione frontaliero

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al PIF.

I.6

Destinatario/importatore

 

Indicare l’indirizzo della persona o dell’impresa commerciale citata sul certificato del paese terzo. Se nel certificato non figura alcun destinatario, è possibile utilizzare l’indirizzo indicato nei documenti commerciali pertinenti.

I.7

Luogo di destinazione

 

Indicare l’indirizzo di consegna nell’Unione. Questo vale sia per i prodotti conformi sia per quelli non conformi (cfr. casella I.19).

I.8

Operatore responsabile del carico

 

Indicare nome, cognome e indirizzo della persona definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE (anche agente o dichiarante) responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto d’ispezione frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell’importatore.

I.9

Documenti di accompagnamento

 

Certificato/Documento veterinario:

data di rilascio: è la data in cui il certificato/documento è stato firmato dal veterinario ufficiale o dall’autorità competente.

Numero: indicare il numero ufficiale unico del certificato. Per i prodotti provenienti da uno stabilimento o da una nave riconosciuti o registrati, indicare, se del caso, il nome e il numero di riconoscimento/registrazione. Per gli embrioni, le uova o le lamelle di sperma, indicare il numero che identifica il gruppo di raccolta riconosciuto.

Riferimenti del documento commerciale: il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

I.10

Notifica preventiva

 

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo della partita al PIF.

I.11

Paese di origine

 

È il paese dove il prodotto finale è stato prodotto, trasformato o imballato.

I.12

Non applicabile

I.13

Mezzo di trasporto

 

Indicare i dati completi che identificano il mezzo di trasporto all’arrivo: per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave, per gli automezzi il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per i treni il numero del treno e del vagone.

I.14

Paese di spedizione

 

È il paese terzo in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione.

I.15

Stabilimento di origine

 

Questa casella può essere utilizzata per indicare il nome e l’indirizzo (via, città e provincia/regione/Stato, a seconda dei casi), il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento/degli stabilimenti di origine.

Se applicabile, indicare il numero di registrazione o di riconoscimento.

I.16

Condizioni di trasporto

 

Selezionare la temperatura di trasporto appropriata.

I.17

Numero del container/numero del sigillo

 

Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

I.18

Certificato come o per

 

Selezionare la categoria pertinente: consumo umano, alimentazione animale, uso farmaceutico, uso tecnico o altro.

I.19

Conformità dei prodotti

 

Selezionare «Conformi» per tutti i prodotti presentati per essere immessi in libera pratica sul mercato interno, compresi quelli idonei ma che saranno sottoposti a una procedura di inoltro sotto controllo e quelli che, una volta espletate le formalità veterinarie per l’immissione in libera pratica, possono essere immagazzinati sotto controllo doganale ed essere sdoganati successivamente presso l’ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto d’ispezione frontaliero oppure altrove.

Selezionare «Non conformi» per i prodotti non conformi alla normativa dell’UE e destinati a zone franche, depositi franchi, fornitori di bordo, navi, oppure al transito a destinazione di un paese terzo (cfr. caselle 22 e 24).

I.20

Per il trasbordo verso

 

Barrare la casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo PIF ma deve proseguire il viaggio su un’altra nave o un altro aereo per essere successivamente importata nel territorio dell’Unione europea attraverso un secondo e successivo PIF nell’UE/SEE, oppure è destinata ad un paese terzo.

Indicare il nome del secondo e successivo PIF e il relativo codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES o il nome del paese terzo di destinazione e il codice ISO del paese.

I.21

Non applicabile

I.22

Per il transito verso

 

Barrare la casella per le partite non conformi alla normativa dell’UE, in viaggio a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio dell’UE o di uno Stato SEE con trasporto su strada, su ferrovia o per via navigabile.

Indicare il nome del PIF dal quale i prodotti escono dal territorio dell’Unione europea (PIF di uscita) e il relativo codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES.

Indicare il nome del paese terzo di destinazione e il codice ISO del paese.

I.23

Per il mercato interno

 

Barrare la casella per le partite destinate ad essere consegnate all’interno del mercato unico.

Questo vale anche per le partite che, risultate idonee dopo l’espletamento delle formalità veterinarie per l’immissione in libera pratica, possono essere immagazzinate sotto controllo doganale ed essere sdoganate successivamente presso l’ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto d’ispezione frontaliero oppure altrove.

I.24

Per i prodotti non conformi

 

Selezionare il tipo di destinazione in cui la partita sarà consegnata e immagazzinata sotto controllo veterinario: una zona franca, un deposito franco, un deposito doganale o un fornitore di bordo.

I.25

Per la reintroduzione

 

Sono le partite di origine unionale che non sono state accettate o di cui è stata respinta l’entrata in un paese terzo e che sono rispedite allo stabilimento di origine nell’Unione europea.

I.26

Non applicabile

I.27

Mezzo di trasporto in uscita dal PIF

 

Selezionare il mezzo di trasporto appropriato per i prodotti oggetto di trasbordo o reintroduzione e per i prodotti non conformi in transito (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).

I.28

Non applicabile

 

Non applicabile.

I.29

Non applicabile

 

Non applicabile.

I.30

Non applicabile

I.31

Descrizione della partita

 

Indicare la specie animale, il trattamento a cui sono stati sottoposti i prodotti e il numero e il tipo di imballaggi che compongono il carico, ad esempio 50 scatoloni di 2 kg, oppure il numero di container.

Indicare almeno le prime quattro cifre del pertinente codice della nomenclatura combinata (codice NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, quale modificato da ultimo. I codici NC sono elencati anche nella decisione 2007/275/CE della Commissione (e sono identici alle rubriche del sistema armonizzato). Nel caso dei prodotti della pesca, se esiste un certificato unico che scorta una partita composta da merci classificate da più di un codice NC, si possono indicare nel DVCE i relativi codici aggiuntivi.

I.32

Numero complessivo di imballaggi

 

Indicare, se del caso, il numero complessivo di imballaggi della partita.

I.33

Quantità totale

 

Indicare, se del caso, il numero complessivo di lamelle di sperma, uova ed embrioni.

I.34

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

Peso netto: è il peso del prodotto in chilogrammi, escluso l’imballaggio, definito come la massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l’imballaggio.

Peso lordo: è il peso totale in chilogrammi, definito come la massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

I.35

Dichiarazione

 

La dichiarazione deve essere firmata dalla persona fisica responsabile della partita.

Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni della direttiva 97/78/CE, in particolare in ordine al pagamento dei controlli veterinari necessari per rientrare in possesso delle partite eventualmente respinte dopo essere transitate attraverso il territorio dell’Unione a destinazione di un paese terzo [articolo 11, paragrafo 1, lettera c)] o dei costi di distruzione, ove richiesti.


PARTE II – CONTROLLI

Casella

Descrizione

II.1.

DVCE precedente

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DVCE utilizzato prima del trasbordo.

II.2

Numero di riferimento DVCE

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.3

Controllo documentale

 

Da compilare per tutte le partite.

II.4

Controllo d’identità

 

Selezionare «Controllo dei sigilli» se i container non vengono aperti e ci si limita al controllo della stampigliatura a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 97/78/CE.

Selezionare «No» se le merci sono trasbordate da un PIF a un altro.

II.5

Controllo fisico

 

Per «Controlli ridotti» si intende il regime istituito dalla decisione 94/360/CE della Commissione nel caso in cui una partita non sia stata selezionata per un controllo fisico, ma si ritenga soddisfacente un controllo documentale o d’identità.

«Altri» si riferisce alla procedura di reimportazione, alle merci inoltrate, al trasbordo, al transito o alle procedure di cui agli articoli 12 e 13. Queste destinazioni possono essere dedotte da altre caselle.

II.6

Esame di laboratorio

 

Selezionare la categoria della sostanza o l’agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio.

«Casuale» indica un esame a campione senza trattenere la partita in attesa dei risultati: in questo caso dovrà essere inviato un messaggio in proposito attraverso il sistema TRACES all’autorità competente di destinazione (cfr. articolo 8 della direttiva 97/78/CE). «Sospetto» si riferisce ai casi in cui la partita è stata trattenuta in attesa di un risultato favorevole, oppure è stata sottoposta ad analisi a causa di una precedente notifica nell’ambito della procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, oppure analizzata in forza di una misura di salvaguardia in vigore.

II.7

Non applicabile

II.8

Non applicabile

II.9

Idoneità al trasbordo

 

Barrare la casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo posto d’ispezione frontaliero ma deve proseguire il viaggio su un’altra nave o aereo per essere successivamente importata nel territorio dell’Unione attraverso un secondo e successivo PIF nell’UE/SEE, oppure è destinata ad un paese terzo (cfr. articolo 9 della direttiva 97/78/CE e decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione (1)).

II.10

Non applicabile

II.11

Idoneità al transito

 

Barrare la casella per le partite non conformi alla normativa dell’UE, idonee per viaggiare a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio dell’Unione o di uno Stato SEE con trasporto su strada, su ferrovia o per via navigabile. Il trasporto deve essere eseguito sotto controllo veterinario conformemente al disposto dell’articolo 11 della direttiva 97/78/CE e alla decisione 2000/208/CE.

II.12

Idoneità per il mercato interno

 

Utilizzare questa casella per tutte le partite di cui è stata approvata l’immissione in libera pratica nel mercato interno.

Deve essere utilizzata anche per le partite che sono conformi alla normativa dell’UE ma per motivi finanziari non sono state sdoganate immediatamente presso il posto d’ispezione frontaliero e sono state immagazzinate sotto controllo doganale in un deposito doganale o saranno sdoganate successivamente e/o in un altro luogo di destinazione geograficamente distinto.

II.13

Idoneità per la sorveglianza

 

Da utilizzare per le partite accettate, che devono tuttavia essere inoltrate ad una destinazione specifica come previsto dagli articoli 8 o 15 della direttiva 97/78/CE.

II.14

Idoneità come prodotti non conformi

 

Utilizzare questa casella per tutte le partite non conformi, destinate ad essere trasferite o immagazzinate in depositi riconosciuti a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, o consegnate ad operatori autorizzati a norma dell’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

II.15

Non applicabile

II.16

Non idoneità

 

Indicare chiaramente, in caso di rifiuto dell’importazione, la destinazione da dare alle partite.

Indicare la data entro la quale deve essere eseguita l’operazione proposta.

L’indirizzo dello stabilimento di destinazione deve essere indicato nella casella II.18.

II.17

Motivo del rifiuto

 

Barrare la casella corrispondente.

II.18

Dati relativi alle destinazioni di controllo

 

Indicare, a seconda dei casi, il numero di riconoscimento e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni per cui è richiesto l’ulteriore controllo veterinario della partita.

II.19

Partita risigillata

 

Compilare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

II.20

Identificazione del PIF

 

In caso di partite non conformi apporre il timbro ufficiale del PIF o dell’autorità competente.

II.21

Funzionario che procede alla certificazione

 

Firma del veterinario, oppure nel caso di porti in cui si movimenta solo pesce, dell’agente ufficiale designato, come previsto dalla decisione 93/352/CEE.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, o agente ufficiale designato, certifica che i controlli veterinari sulla partita sono stati eseguiti conformemente alla normativa dell’UE.

II.22

Tariffe delle ispezioni

 

Per usi interni.

II.23

Riferimento del documento doganale

 

Questa casella può essere utilizzata dai servizi doganali, se necessario.

II.24

DVCE successivo

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DVCE utilizzato per documentare i controlli effettuati in seguito al trasbordo.


PARTE III – FOLLOW-UP

Casella

Descrizione

III.1

DVCE precedente

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.

III.2

Numero di riferimento DVCE

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

III.3

DVCE successivo

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DVCE riportato nella casella II.24.

III.4

Dati relativi alla rispedizione

Indicare il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il nome del PIF di uscita, il paese di destinazione e la data della rispedizione, non appena noti.

III.5

Follow-up

Indicare, se del caso, l’autorità incaricata di certificare l’arrivo e la conformità della partita cui il DVCE si riferisce.

III.6

Funzionario che procede alla certificazione

Firma del funzionario responsabile in caso di rispedizione delle partite e di follow-up.

PARTE 2

Modello di DVCE-P2

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

».

(1)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d’ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all’importazione nell’Unione o ai paesi terzi (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50).


ALLEGATO II

« ALLEGATO III

PARTE 1

Note per la compilazione del documento veterinario comune di entrata per gli animali - Modello 2 (DVCE-A2)

Osservazioni generali

Le voci specificate nella parte I costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DVCE-A2.

Le copie cartacee di un DVCE-A2 elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Selezionare una casella tra le caselle da I.20 a I.26 e una casella tra quelle da II.9 a II.16; per ciascuna casella, selezionare un’opzione.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DVCE-A2 saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DVCE-A2 sono indicative.

Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

I.1.

Speditore/esportatore

 

Indicare l’impresa commerciale che spedisce la partita (nel paese terzo).

I.2

Numero di riferimento DVCE

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).

I.3

Riferimento locale

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente.

I.4

Posto d’ispezione frontaliero

 

Selezionare il nome del posto d’ispezione frontaliero (PIF).

I.5

Codice del posto d’ispezione frontaliero

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al PIF (pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

I.6

Destinatario/importatore

 

Indicare l’indirizzo della persona o dell’impresa commerciale citata sul certificato del paese terzo. È obbligatorio compilare tutte le voci della casella.

I.7

Luogo di destinazione

 

Luogo dove gli animali sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati (senza contare i posti di controllo) e mantenuti conformemente alla normativa in vigore.

Indicare il nome, il paese, l’indirizzo e il codice postale.

Il luogo di destinazione può essere lo stesso di quello del destinatario.

I.8

Operatore responsabile del carico

 

Indicare nome, cognome e indirizzo della persona (anche agente o dichiarante) responsabile della partita al momento della presentazione di quest’ultima al posto d’ispezione frontaliero incaricata di effettuare le necessarie dichiarazioni alle autorità competenti a nome dell’importatore.

Detta persona è tenuta ad informare il PIF ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE.

Il responsabile del carico e il destinatario possono essere la stessa persona.

I.9

Documenti di accompagnamento

 

Numero: indicare il numero ufficiale unico del certificato.

Data di rilascio: è la data in cui il certificato/documento è stato firmato dal veterinario ufficiale o dall’autorità competente.

Documenti di accompagnamento: si riferiscono principalmente ad alcuni tipi di cavalli (passaporto equino), a documenti zootecnici o alle autorizzazioni CITES.

Riferimenti del documento commerciale: il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

I.10

Notifica preventiva

 

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo della partita al PIF.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE, gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a comunicare al personale veterinario del PIF in cui gli animali saranno presentati, con un giorno lavorativo d’anticipo, la quantità e la natura degli animali nonché il momento previsto per il loro arrivo.

I.11

Paese di origine

 

Si intende il paese nel quale gli animali hanno soggiornato durante il periodo previsto dalla legge (tre mesi per bovini, suini, ovini, caprini e equidi destinati alla macellazione, equidi d’allevamento, da reddito o registrati e pollame; sei mesi per bovini e suini d’allevamento e da reddito, ovini e caprini d’allevamento, da reddito o destinati all’ingrasso).

Nel caso dei cavalli reintrodotti, per paese di origine si intende il paese dal quale essi sono stati spediti l’ultima volta.

I.12

Regione di origine

 

Regione nella quale gli animali hanno soggiornato durante lo stesso periodo previsto per tale paese: detto requisito è necessario solo per i paesi suddivisi in regioni e per i quali l’autorizzazione all’importazione è limitata a una o più parti del paese. Il codice delle regioni è definito nella pertinente normativa.

I.13

Mezzo di trasporto

 

Indicare i dati completi che identificano i mezzi di trasporto al PIF:

la modalità di trasporto (per via aerea, marittima, ferroviaria o su strada).

L’identificazione del mezzo di trasporto: per gli aerei il numero di volo; per le navi il nome della nave; per i treni il numero del treno e il numero del vagone, per gli automezzi il numero di targa e, eventualmente, la targa del rimorchio.

I.14

Non applicabile

I.15

Stabilimento di origine

 

Questa casella può essere utilizzata per indicare il nome e l’indirizzo (via, città e provincia/regione/Stato, a seconda dei casi), il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento/degli stabilimenti di origine.

Se applicabile, indicare il numero di registrazione o di riconoscimento.

I.16

Non applicabile

I.17

Numero del container/numero del sigillo

 

Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

I.18

Certificato come o per

 

Riportare quanto indicato nel certificato conformemente ai requisiti normativi.

Per «Organismo riconosciuto a norma della direttiva 92/65/CEE» si intende un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto. «Quarantena» si riferisce al regolamento (UE) n. 139/2013 (1) per determinati volatili e alla direttiva 92/65/CEE per uccelli, gatti e cani. «Stabulazione» si riferisce ai molluschi. la voce «Altro» è destinata a casi non previsti dalla presente classificazione.

I.19

Non applicabile

I.20

Per il trasbordo

 

Questa casella va compilata quando, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, l’importazione di una partita non avviene al PIF in questione e gli animali proseguono il viaggio per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo, a destinazione di un secondo PIF per l’importazione nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Indicare il numero dell’unità TRACES assegnato – cfr. casella I.5.

Si può ugualmente utilizzare questa casella nel caso in cui gli animali che arrivano nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo provengono da un paese terzo e vengono spediti verso un altro paese terzo a bordo dello stesso mezzo di trasporto aereo o marittimo.

I.21

Non applicabile

I.22

Per il transito verso

 

Si intende il transito attraverso l’UE/SEE di animali in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo in conformità all’articolo 9 della direttiva 91/496/CEE. Indicare il codice ISO del paese terzo di destinazione.

PIF di uscita: nome del PIF dal quale gli animali escono dal territorio dell’UE.

I.23

Per il mercato interno

 

Barrare la casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione.

I.24

Non applicabile

I.25

Per la reintroduzione

 

La reintroduzione riguarda unicamente i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea [regolamento (UE) 2018/659 (2)].

I.26

Per l’ammissione temporanea

 

L’ammissione temporanea riguarda unicamente i cavalli registrati. Indicare il punto e la data di uscita (deve essere un periodo inferiore a 90 giorni in seguito all’ammissione).

I.27

Mezzo di trasporto in uscita dal PIF

 

Indicare su che mezzo avviene il trasporto una volta varcato il PIF, nonché le relative caratteristiche (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).

La casella «Altro» si riferisce alle modalità di trasporto non previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 (3), riguardante il benessere degli animali durante il trasporto.

I.28

Trasportatore

 

Ai sensi della normativa sul benessere degli animali, indicare il numero di riconoscimento del trasportatore e, per quanto riguarda il trasporto aereo, assicurarsi che la compagnia sia membro della IATA.

I.29

Data di partenza

 

Questa casella può essere compilata per indicare la data e l’ora stimate di partenza dal PIF.

I.30

Giornale di viaggio

 

Indicare se, in funzione dei requisiti normativi di cui al regolamento (CE) n. 1/2005, è stato presentato un ruolino di marcia che accompagna gli animali.

I.31

Descrizione della partita

 

Specie animale: indicare la denominazione comune della specie animale, nonché la razza ove necessario.

Per le specie animali non domestiche (nello specifico quelle destinate a parchi zoologici, a mostre o a istituti di ricerca) indicare la denominazione scientifica.

I.32

Numero complessivo di imballaggi

 

Indicare il numero di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali.

I.33

Quantità totale

 

Indicare il numero o il peso in kg quale riportato sul certificato veterinario o su un altro documento.

I.34

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

Questa casella può essere utilizzata per:

indicare il peso netto totale (vale a dire la massa degli animali senza i contenitori immediati o l’imballaggio);

indicare il peso lordo totale (vale a dire la massa complessiva degli animali nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto).

I.35

Dichiarazione

 

Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni giuridiche della direttiva 91/496/CEE, in particolare in ordine al pagamento dei costi derivanti dai controlli veterinari, dalla rispedizione delle partite, dall’assoggettamento a quarantena o a isolamento degli animali, o dall’eutanasia ed eliminazione se del caso.

Il firmatario si impegna anche ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito di cui sia stata rifiutata l’entrata in un paese terzo.


PARTE II – CONTROLLI

Casella

Descrizione

II.1.

DVCE precedente

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DVCE in caso di partita frazionata, trasbordo (qualora siano effettuati controlli ufficiali), sostituzione o annullamento.

II.2

Numero di riferimento DVCE

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.3

Controllo documentale

 

Da compilare per tutte le partite. Viene controllato anche il rispetto della normativa nazionale indipendentemente dalla destinazione finale. La documentazione richiesta per tale verifica è fornita dall’importatore o dal suo rappresentante.

II.4

Controllo d’identità

 

Verificare con i certificati e i documenti originali.

Deroga: barrare la casella nel caso in cui gli animali siano trasbordati da un PIF verso un altro e, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, non siano stati soggetti a un controllo d’identità.

II.5

Controllo fisico

 

Comprende i risultati dell’esame clinico eseguito, la mortalità e la morbilità degli animali.

Deroga: barrare la casella nel caso in cui gli animali siano trasbordati da un PIF verso un altro e, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, non siano stati soggetti a un controllo fisico. La casella va ugualmente compilata nel caso di animali appartenenti a specie non elencate nell’allegato A della direttiva 90/425/CEE importati presso un PIF di uno Stato membro diverso dalla destinazione finale e per i quali i controlli fisici vanno effettuati nel luogo di destinazione finale ai sensi dall’articolo 8, parte A, punto 1, lettera b), punto ii), della direttiva 91/496/CEE.

II.6

Esame di laboratorio

 

Per la ricerca di: indicare la categoria della sostanza o l’agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio.

La voce «Casuale» indica un esame a campione sull’arco di un mese ai sensi della decisione 97/794/CE.

«Sospetto» si riferisce ai casi di sospetto di una malattia degli animali, ai casi in cui sono presenti sintomi di malattia o in cui gli animali sono esaminati in forza di misure di salvaguardia in vigore.

In attesa: barrare la casella se gli animali non sono stati consegnati in attesa dei risultati.

II.7

Controllo del benessere degli animali

 

Descrivere le condizioni di trasporto e lo stato di benessere degli animali all’arrivo.

Deroga: barrare la casella nel caso in cui gli animali siano trasbordati da un PIF verso un altro e non siano stati soggetti a controlli del benessere.

II.8

Conseguenze del trasporto sugli animali

 

Indicare il numero di animali morti e di animali non idonei al trasporto, nonché il numero di femmine che hanno partorito o abortito durante il trasporto. Nel caso di animali trasportati in grandi quantità (pulcini di un giorno, pesci, molluschi ecc.), fornire, se del caso, una stima del numero di esemplari morti o non idonei al trasporto.

II.9

Idoneità al trasbordo

 

Da compilare eventualmente per indicare l’idoneità al trasbordo, quale definito nella casella. I.20.

II.10

Non applicabile

II.11

Idoneità al transito

 

Compilare indicando eventualmente gli Stati membri di transito in conformità al ruolino di marcia.

II.12

Idoneità per il mercato interno

 

Compilare opportunamente se gli animali sono spediti verso una destinazione di controllo (macelli, centri di quarantena e organismi ufficialmente riconosciuti come definiti nella casella I.18), autorizzata all’importazione a particolari condizioni.

II.13

Non applicabile

II.14

Non applicabile

II.15

Idoneità per l’ammissione temporanea

 

Questa casella riguarda unicamente i cavalli registrati che sono autorizzati a rimanere sul territorio dell’UE/SEE non oltre la data indicata nella casella I.26, ovvero per un periodo non superiore a 90 giorni.

II.16

Non idoneità

 

Compilare questa casella per le partite che non soddisfano la normativa dell’UE o che risultano sospette.

In caso di mancata autorizzazione dell’importazione, indicare chiaramente la procedura da seguire. «Macellazione» significa che la carne degli animali potrebbe essere destinata al consumo umano se così autorizzato in seguito ad ispezione sanitaria. «Eutanasia» significa la distruzione o l’eliminazione di animali la cui carne non può essere autorizzata al consumo umano.

II.17

Motivo del rifiuto

 

Da compilare eventualmente per aggiungere informazioni rilevanti. Barrare la casella corrispondente.

«Certificato assente/non valido» fa riferimento alle licenze d’importazione o ai documenti di transito richiesti dai paesi terzi o dagli Stati membri.

II.18

Dati relativi alle destinazioni di controllo

 

Per tutte le destinazioni in cui è richiesto un controllo veterinario aggiuntivo, indicare il numero di riconoscimento e l’indirizzo con codice postale. Questo per quanto riguarda le caselle II.9, II.11, II.12 e II.15. Per la casella II.15 occorre indicare solo l’indirizzo del primo stabilimento. Per gli organismi che, per ragioni di riservatezza, sono coperti dall’anonimato, indicare il numero attribuito e non l’indirizzo.

II.19

Partita risigillata

 

Compilare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

II.20

Identificazione del PIF

 

Apporre il timbro ufficiale del PIF o dell’autorità competente.

II.21

Funzionario che procede alla certificazione

 

Nome e firma del veterinario ufficiale e data.

II.22

Tariffe delle ispezioni

 

Per usi interni.

II.23

Riferimento del documento doganale

 

Questa casella deve essere utilizzata dai servizi doganali per aggiungere informazioni pertinenti (ad esempio il numero dei certificati doganali T1 o T5) se le partite restano sotto il controllo doganale per un certo periodo. Di norma queste informazioni sono aggiunte dopo la firma del veterinario.

II.24

DVCE successivo

 

Indicare il codice alfanumerico di uno o più duplicati di DVCE.


PARTE III – FOLLOW-UP

Casella

Descrizione

III.1

DVCE precedente

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.

III.2

Numero di riferimento DVCE

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

III.3

DVCE successivo

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DVCE riportato nella casella II.24.

III.4

Dati relativi alla rispedizione

Indicare il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il paese e il codice ISO del paese.

Indicare, non appena i dati sono disponibili, la data della rispedizione e il nome del PIF di uscita.

III.5

Follow-up

Indicare l’autorità incaricata di certificare l’arrivo e la conformità della partita cui il DVCE si riferisce: il PIF di uscita, il PIF di destinazione finale o l’unità di controllo.

Indicare l’ulteriore destinazione e/o i motivi della non conformità o del cambiamento di stato degli animali (ad esempio destinazione non valida, certificato assente o non valido, documenti non corrispondenti agli animali, identificazione mancante o non valida, esami insoddisfacenti, animali che si sospettano affetti da una malattia, morte o perdita di uno o più animali o conversione in entrata permanente).

III.6

Funzionario che procede alla certificazione

In caso di rispedizione delle partite e di follow-up, la firma del funzionario che procede alla certificazione operante presso l’autorità competente.

PARTE 2

Modello di DVCE-A2

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».

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).


ALLEGATO III

" ALLEGATO III

PARTE 1

Note per la compilazione del documento comune di entrata - Modello 2 (DCE2)

OSSERVAZIONI GENERALI

Salvo indicazioni contrarie, la parte I deve essere compilata dall’operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.

Le parti II e III devono essere compilate dall’autorità competente.

Le voci specificate nella presente parte costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DCE2.

Le copie cartacee di un DCE2 elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DCE2 saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DCE2 sono indicative.

Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

I.1.

Speditore/esportatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che spedisce la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.

I.2

Numero di riferimento DCE

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).

I.3

Riferimento locale

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente.

I.4

Punto di entrata designato

 

Selezionare, a seconda dei casi, il nome del punto di entrata designato (PED) o del punto di controllo.

I.5

Codice del punto di entrata designato

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al PED o al punto di controllo, a seconda dei casi.

I.6

Destinatario/importatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.

I.7

Luogo di destinazione

 

Indicare l’indirizzo di consegna nell’Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.

I.8

Operatore responsabile della partita

 

È la persona (l’operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie all’autorità competente del PED a nome dell’importatore. Indicare il nome e l’indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.

I.9

Documenti di accompagnamento

 

Indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

Riferimenti del documento commerciale: il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

I.10

Notifica preventiva

 

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo della partita al PED o al punto di controllo, a seconda dei casi.

I.11

Paese di origine

 

È il paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta.

I.12

Non applicabile

I.13

Mezzo di trasporto

 

Indicare i dati completi che identificano il mezzo di trasporto all’arrivo: per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave, per gli automezzi il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per i treni il numero del treno e del vagone.

I.14

Paese di spedizione

 

È il paese terzo in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione.

I.15

Non applicabile

I.16

Condizioni di trasporto

 

Selezionare la temperatura appropriata durante il trasporto.

I.17

Numero del container/numero del sigillo

 

Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

I.18

Certificato come o per

 

Selezionare l’uso previsto della merce, come specificato nel certificato ufficiale (se richiesto) o nel documento commerciale.

Barrare la casella appropriata. «Consumo umano» se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico; «Ulteriore trasformazione» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento; «Alimentazione animale» se il prodotto è destinato al consumo animale.

I.19

Non applicabile

I.20

Per il trasferimento verso

 

Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in seguito a un controllo documentale soddisfacente in loco, il PED seleziona questa casella per consentire il trasferimento verso un altro punto di controllo.

I.21

Per il trasporto successivo

 

Indicare il luogo privilegiato in cui la partita selezionata per i controlli fisici e d’identità sarà trasportata, previa autorizzazione del PED, in attesa dei risultati dei controlli materiali, conformemente all’articolo 8.

I.22

Non applicabile

I.23

Per il mercato interno

 

Barrare la casella se la partita è destinata a essere importata nell’Unione (articolo 8).

I.24

Non applicabile

I.25

Non applicabile

I.26

Non applicabile

I.27

Mezzo di trasporto in uscita dal PED

 

Selezionare il mezzo di trasporto appropriato in caso di trasferimento verso un punto di controllo o di trasporto successivo (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).

I.28

Non applicabile

 

 

I.29

Non applicabile

 

 

I.30

Non applicabile

I.31

Descrizione della partita

 

Fornire una descrizione dettagliata della merce (tra cui il tipo per i mangimi).

Utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell’allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).

Indicare il tipo di imballaggio.

I.32

Numero complessivo di imballaggi

 

Indicare, se del caso, il numero complessivo di imballaggi della partita.

I.33

Quantità totale

 

Indicare, a seconda dei casi, il numero di pezzi o il volume.

I.34

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

Peso netto: è il peso del prodotto in chilogrammi, escluso l’imballaggio, definito come la massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l’imballaggio.

Peso lordo: è il peso totale in chilogrammi, definito come la massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

I.35

Dichiarazione

 

La dichiarazione deve essere firmata dalla persona fisica responsabile della partita.

Il sottoscritto, operatore responsabile della partita sopra descritta, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali, tra cui il pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, e i conseguenti provvedimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.


PARTE II – CONTROLLI

Casella

Descrizione

II.1.

DCE precedente

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DCE utilizzato prima del trasferimento verso un punto di controllo o prima del trasporto successivo.

II.2

Numero di riferimento DCE

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.3

Controllo documentale

 

Da compilare per tutte le partite.

II.4

Controllo d’identità

 

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli d’identità.

II.5

Controllo fisico

 

L’autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli fisici, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso.

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli fisici.

II.6

Esame di laboratorio

 

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell’esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o l’agente patogeno oggetto dell’esame di laboratorio.

II.7

Non applicabile

II.8

Non applicabile

II.9

Idoneità al trasferimento

 

In seguito a un controllo documentale soddisfacente l’autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di controlli fisici e d’identità.

II.10

Idoneità al trasporto successivo

 

L’autorità competente del PED indica se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all’articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli d’identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II.4 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.5 va compilata quando sono disponibili i risultati dell’esame di laboratorio.

II.11

Non applicabile

II.12

Idoneità per il mercato interno

 

Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all’immissione in libera pratica nell’Unione.

II.13

Non applicabile

II.14

Non applicabile

II.15

Non applicabile

II.16

Non idoneità

 

Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali.

II.17

Motivo del rifiuto

 

Barrare la casella corrispondente.

II.18

Dati relativi alle destinazioni di controllo (caselle II.9, II.10 e II.16)

 

Indicare, se del caso, il numero di riconoscimento e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni in cui è necessario un ulteriore controllo della partita.

II.19

Partita risigillata

 

Compilare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

II.20

Identificazione del PED o del punto di controllo

 

Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

II.21

Funzionario che procede alla certificazione

 

Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme dell’Unione.

II.22

Tariffe delle ispezioni

 

Questa casella può essere compilata per indicare le tariffe delle ispezioni.

II.23

Riferimento del documento doganale

 

Questa casella può essere utilizzata dai servizi doganali, se del caso.

II.24

DCE successivo

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DCE utilizzato dopo il trasferimento al punto di controllo o dopo il trasporto successivo.


PARTE III – FOLLOW-UP

Casella

Descrizione

III.1

DCE precedente

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.

III.2

Numero di riferimento DCE

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

III.3

DCE successivo

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DCE indicati nella casella II.24.

III.4

Dati relativi alla rispedizione

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione, non appena noti. L’indicazione del nome del PIF o del PED di uscita è opzionale.

III.5

Follow-up

Indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di «Distruzione», «Trasformazione» e «Impiego per altri fini» della partita. L’autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.

III.6

Funzionario che procede alla certificazione

In caso di «Rispedizione», la firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo.

Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente locale in caso di «Distruzione», «Trasformazione» o «Impiego per altri fini».

PARTE 2

Modello di DCE2

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14.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 261/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1715 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2019

che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l’articolo 51,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (3) («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l’articolo 23, primo comma, lettera c),

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 104, primo comma, lettere a), b) e c),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (5) (regolamento relativo ai controlli ufficiali), in particolare l’articolo 58, primo comma, lettera a), l’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), l’articolo 90, primo comma, lettera f), l’articolo 102, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), l’articolo 103, paragrafo 6, e l’articolo 134, primo comma, lettere dalla a) alla g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l’altro, l’esecuzione da parte degli Stati membri dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione.

(2)

A norma di tale regolamento la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) per elaborare, trattare e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali. L’IMSOC dovrebbe integrare e potenziare, ove necessario, alcuni sistemi informatici gestiti dalla Commissione e fungere da strumento interoperabile di collegamento tra tali sistemi e, in alcuni casi, anche tra i sistemi nazionali esistenti degli Stati membri e i sistemi informatici di paesi terzi e di organizzazioni internazionali («altri sistemi»).

(3)

Tra i sistemi informatici gestiti dalla Commissione e da integrare nell’IMSOC figurano il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 e il cui ambito di applicazione è stato esteso con il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il sistema per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie degli animali (ADIS), da istituire a norma del regolamento (UE) 2016/429, il sistema di notifica e comunicazione della presenza di organismi nocivi in piante e prodotti vegetali (EUROPHYT), da istituire a norma del regolamento (UE) 2016/2031, gli strumenti tecnici per l’assistenza amministrativa e la collaborazione (AAC) e il sistema Traces di cui al regolamento (UE) 2017/625.

(4)

I sistemi informatici gestiti dalla Commissione sono stati istituiti in tempi diversi e in seguito modificati per motivi giuridici e operativi. Pertanto, al fine di potenziarli e integrarli come richiesto dal regolamento (UE) 2017/625, è opportuno riunire nello stesso atto tutte le disposizioni riguardanti il funzionamento dell’IMSOC e dei suoi elementi di sistema, stabilire norme per lo scambio di dati, informazioni e documenti con altri sistemi in base ai poteri conferiti alla Commissione dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e abrogare gli atti di esecuzione esistenti.

(5)

Il regolamento (UE) 2017/625 dispone che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali attraverso l’IMSOC e i suoi elementi solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per verificare la conformità alla pertinente normativa dell’Unione nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, compresi i precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità a tale normativa.

(6)

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali devono essere effettuati sugli operatori per l’intera durata delle loro attività e in alcuni casi, come per i controlli sul benessere degli animali o i controlli ufficiali sui prodotti a lunga durata di conservazione, ad esempio i cibi in scatola o i materiali a contatto con gli alimenti, sugli stessi animali e le stesse merci in tempi diversi. Pertanto, per poter risalire correttamente ai precedenti degli operatori, è opportuno stabilire un periodo massimo di conservazione dei dati personali di dieci anni, che dovrebbe consentirne la rintracciabilità in caso di focolai di malattie di origine alimentare, focolai di malattie animali, controlli sul benessere degli animali e focolai di organismi nocivi per le piante.

(7)

Al fine di attuare misure che rispettino il principio della «protezione dei dati fin dalla progettazione» stabilito nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno assegnare agli elementi dell’IMSOC una capacità limitata di inserire informazioni non strutturate. Si dovrebbe ricorrere a detta capacità solo quando tali informazioni sono necessarie e non possono essere fornite con efficacia in modo strutturato. Inoltre, anche in assenza di riferimenti espliciti ad essi, i principi di protezione dei dati personali sono integrati in ciascuna disposizione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’identificazione dei titolari del trattamento dei dati, i periodi di conservazione dei dati personali, l’accesso ai dati personali, la trasmissione e il trasferimento di dati personali e la sicurezza dei dati.

(8)

Una governance multilivello dell’IMSOC da parte della Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, è necessaria per garantire che lo sviluppo di soluzioni generali applicabili all’IMSOC sia orientato uniformemente e che tali elementi di sistema siano sviluppati e usati in modo coerente, così da limitare l’onere amministrativo e la definizione di procedure diverse laddove ciò non sia strettamente necessario.

(9)

A tal fine è opportuno che sia stabilita una rete di membri, tra cui la Commissione e, se del caso, le agenzie dell’UE, per ciascun elemento di sistema dell’IMSOC e che la Commissione istituisca strutture di governance per raccogliere in modo costante le osservazioni degli Stati membri sulle modifiche previste e sulle nuove caratteristiche per orientare lo sviluppo dell’IMSOC e dei suoi elementi.

(10)

Sebbene ciascun elemento dell’IMSOC abbia proprie specificità, il presente regolamento dovrebbe stabilire principi generali, che tutti gli elementi devono rispettare, per quanto riguarda la proprietà e la responsabilità dei dati, delle informazioni e dei documenti e gli scambi con altri sistemi. Esso dovrebbe anche stabilire gli obblighi e i diritti della Commissione per quanto concerne l’IMSOC e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e al regolamento (UE) 2018/1725.

(11)

Poiché il regolamento (UE) 2017/625 prevede che l’IMSOC integri il RASFF, il presente regolamento dovrebbe stabilire misure di attuazione per il funzionamento efficiente del RASFF nell’ambito dell’IMSOC in base alle condizioni e alle procedure relative alla trasmissione delle notifiche, come attualmente disposto dal regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione (10), compresa la definizione dei diversi tipi di notifiche classificate in base ai rischi.

(12)

Poiché le disposizioni in materia di assistenza e cooperazione amministrativa di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e le misure di attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione (12), che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (il sistema ACA), sono ora incluse nel titolo IV del regolamento (UE) 2017/625, il presente regolamento dovrebbe stabilire modalità operative e un formato standard per lo scambio di informazioni relative a casi di non conformità a livello transfrontaliero nell’ambito dell’IMSOC conformemente al potere conferito alla Commissione dal regolamento (UE) 2017/625.

(13)

Data la complessità di alcuni casi di non conformità, in cui i rischi potrebbero non essere immediatamente individuati, e per garantire un coordinamento rapido e adeguato tra le varie autorità competenti mediante la procedura corretta, il presente regolamento dovrebbe comprendere norme che consentano una chiara distinzione tra le non conformità che generano rischi e altri casi di non conformità, al fine di razionalizzare e agevolare di conseguenza la scelta tra la procedura RASFF (sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi) o la procedura AAC (assistenza amministrativa e collaborazione).

(14)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre armonizzare, per quanto possibile, il tipo di informazioni scambiate mediante le procedure RASFF o AAC per consentire un rapido cambio di procedura nel caso in cui prove fattuali dimostrino la presenza o l’assenza di un rischio.

(15)

Alla conferenza ministeriale del 26 settembre 2017 (13), tenutasi in seguito al verificarsi un incidente di contaminazione da fipronil, la Commissione e gli Stati membri hanno concordato misure concrete e un’azione coordinata per intensificare la lotta alle frodi alimentari. Sono riusciti a colmare il divario tra i sistemi RASFF e AAC grazie all’impiego di una piattaforma combinata atta a garantire che le informazioni siano scambiate nel modo più efficiente possibile. A tal fine il presente regolamento dovrebbe istituire uno strumento informatico comune (iRASFF), da integrare nell’IMSOC, che riunisca i sistemi RASFF e AAC, per lo scambio delle informazioni richieste dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (UE) 2017/625.

(16)

Per garantire il funzionamento corretto ed efficiente dell’iRASFF i punti di contatto degli Stati membri per la rete RASFF e la rete AAC dovrebbero essere rappresentati in un’entità denominata «punto di contatto unico». Quest’ultimo dovrebbe essere composto da persone che gestiscono entrambe le reti, indipendentemente dal fatto che siano o no fisicamente presenti nella stessa unità amministrativa, trasmettono informazioni all’autorità competente appropriata all’interno del paese e costituiscono sistematicamente il primo punto di contatto per la Commissione.

(17)

Inoltre, considerando il verificarsi di attività criminali nelle varie fasi della filiera alimentare umana e animale e la pertinenza concorrente di tali attività per le autorità competenti e la polizia o gli organi giudiziari, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) dovrebbe partecipare alla rete sulle frodi alimentari e, ove necessario, informare l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust).

(18)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme comuni per i punti di contatto dell’iRASFF e per il ruolo di coordinamento della Commissione nel verificare le notifiche e nel contribuire a individuare i rischi ricorrenti e gli operatori in esse segnalati.

(19)

Poiché il regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che le autorità pubbliche informino i cittadini in merito, tra l’altro, ai rischi per la salute e i paesi terzi in merito ad alcune notifiche, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme per informare il pubblico e i paesi terzi, bilanciando l’esigenza di informazione con quella di non arrecare danno agli operatori commerciali.

(20)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative alle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese prescrizioni in materia di notifica e comunicazione delle malattie. Esso prevede che la Commissione istituisca e gestisca un sistema informatico per il trattamento delle informazioni destinato all’applicazione dei meccanismi e degli strumenti per tali prescrizioni (ADIS), che dovrebbe essere integrato nell’IMSOC.

(21)

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 sarà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme differite ai fini dell’istituzione della rete per il funzionamento dell’ADIS.

(22)

Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce misure volte a prevenire l’ingresso o la diffusione nel territorio dell’UE di organismi nocivi per le piante, tra cui le prescrizioni relative alla notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure fitosanitarie adottate. Esso dispone che la Commissione istituisca un sistema elettronico attraverso il quale gli Stati membri trasmettono le notifiche e che dovrebbe essere collegato e compatibile con l’IMSOC.

(23)

A tale scopo il regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche in materia di notifiche, in particolare per quanto riguarda i punti da includere, il formato e le relative modalità di utilizzo nonché i termini per la trasmissione di punti particolari.

(24)

Il sistema web per le notifiche EUROPHYT-Intercettazioni (14) è stato sviluppato dalla Commissione di concerto con gli Stati membri per notificare l’intercettazione di partite di vegetali e prodotti vegetali da altri Stati membri o da paesi terzi che possono presentare un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi. La procedura e il modello di formulario da usare per notificare l’intercettazione di tali partite da un paese terzo sono stabiliti nella direttiva 94/3/CE della Commissione (15).

(25)

Un sistema web per le notifiche parallelo, EUROPHYT-Focolai, è stato sviluppato al fine di aiutare gli Stati membri a notificare la conferma ufficiale della presenza nel loro territorio di organismi nocivi, indipendentemente dal fatto che siano regolamentati come tali a livello di UE, e le misure adottate per eradicarli o prevenirne la diffusione. La decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione (16) stabilisce le informazioni da includere in tali notifiche e i termini per la relativa presentazione. Essa prevede anche che lo Stato membro notificante provveda agli aggiornamenti nel più breve tempo possibile qualora riceva nuove informazioni o adotti nuove misure pertinenti.

(26)

Per consentire agli Stati membri di notificare le intercettazioni e i focolai come richiesto dal regolamento (UE) 2016/2031, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative alla notifica di intercettazioni e di focolai secondo procedure analoghe a quelle utilizzate per le intercettazioni in conformità alla direttiva 94/3/CE e per i focolai in conformità alla decisione di esecuzione 2014/917/UE.

(27)

Poiché le notifiche trasmesse all’EUROPHYT-Intercettazioni sono simili ai dati e alle informazioni sulle importazioni e sugli scambi intraunionali di animali e prodotti di origine animale trasmessi al sistema Traces, per i prodotti intercettati alla frontiera e all’interno dell’Unione le funzioni dell’EUROPHYT-Intercettazioni dovrebbero essere presenti nel Traces piuttosto che nell’EUROPHYT.

(28)

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che l’IMSOC permetta l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione di documenti sanitari comuni di entrata (DSCE) e di certificati ufficiali e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative al formato dei DSCE e alle istruzioni per la loro presentazione e il loro uso, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, e norme per il rilascio di certificati elettronici e per l’uso di firme elettroniche.

(29)

Per stabilire un adeguato livello di sicurezza dei mezzi elettronici di identificazione e di certificazione elettronica, digitalizzare e armonizzare il processo di certificazione, il rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico e di DSCE dovrebbe avere luogo nel rispetto delle norme relative alle firme elettroniche, ai sigilli elettronici e alla validazione temporale elettronica nei loro diversi livelli di garanzia dell’identità definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione (18), adottati a norma di tale regolamento, e basarsi sulle disposizioni vigenti in materia di certificazione fitosanitaria elettronica di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1553 della Commissione (19).

(30)

Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che i certificati fitosanitari in formato elettronico per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano accettati solo se presentati attraverso l’IMSOC o nell’ambito di uno scambio elettronico con l’IMSO, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme per il rilascio di tali certificati in linea con dette disposizioni.

(31)

Inoltre, al fine di mantenere la continuità con l’attuale prassi operativa, le voci del documento veterinario comune di entrata (DVCE) per i prodotti istituito dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (20), del DVCE per gli animali istituito dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (21) e del documento comune di entrata istituito dal regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (22) dovrebbero fungere da base per stabilire nel presente regolamento le voci dei DSCE per le rispettive categorie di animali e merci.

(32)

Per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti dai paesi terzi per i quali è richiesto un certificato fitosanitario, il presente regolamento dovrebbe definire un modello di DSCE con voci che siano pertinenti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione (23). Tali voci dovrebbero inoltre essere allineate a quelle da includere nelle notifiche dell’EUROPHYT-Intercettazioni.

(33)

Dal momento che i DSCE dovrebbero essere usati dagli operatori per effettuare la notifica preventiva di arrivo della partita alle autorità competenti e da queste ultime per registrare i risultati dei controlli ufficiali e della decisione adottata sulla partita, i DSCE dovrebbero essere articolati in tre parti: una da compilare a cura del responsabile della partita, una dall’autorità competente che adotta una decisione sulla partita e una dall’autorità competente che provvede alle azioni di follow-up della partita. Il presente regolamento dovrebbe stabilire istruzioni per compilare ciascuna parte del DSCE, comprese le prescrizioni relative alle lingue.

(34)

La decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) dispone che la Commissione e gli Stati membri istituiscano sistemi doganali elettronici sicuri, integrati, interoperabili ed accessibili per offrire servizi di interfaccia unica che forniscano un flusso ininterrotto di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione nonché tra le autorità doganali e le altre amministrazioni o agenzie. Poiché tali obiettivi sono simili a quelli del regolamento (UE) 2017/625, il presente regolamento dovrebbe stabilire modalità di collaborazione simili tra le autorità che si occupano di animali e merci che entrano nell’Unione e che operano nel Traces.

(35)

Al fine di garantire la raccolta coerente di informazioni ed evitare di inquinare le banche dati degli Stati membri e della Commissione, gli scambi di dati tra il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri dovrebbero basarsi su dati di riferimento forniti dalla Commissione nel Traces.

(36)

A tal fine gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni necessarie per il funzionamento del Traces, come gli elenchi dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo designati conformemente al regolamento (UE) 2017/625, gli elenchi delle unità di controllo designate ai fini del Traces, gli elenchi di stabilimenti del settore alimentare riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e gli elenchi di stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati riconosciuti o registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

(37)

Le disposizioni della direttiva 94/3/CE, del regolamento (UE) n. 16/2011 e delle decisioni di esecuzione 2014/917/UE, (UE) 2015/1918 e (UE) 2018/1553 sono state riesaminate e sono ora integrate nel presente regolamento. Per motivi di chiarezza e coerenza, tali atti dovrebbero essere abrogati con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

(38)

Le decisioni della Commissione 92/486/CEE (27), 2003/24/CE (28), 2003/623/CE (29), 2004/292/CE (30), 2004/675/CE (31) e 2005/123/CE (32), adottate in relazione al sistema Traces a norma della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (33) e della decisione 92/438/CEE del Consiglio (34), sono ormai obsolete. Per motivi di chiarezza e coerenza, anche tali decisioni dovrebbero essere abrogate con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

(39)

Il presente regolamento è stato oggetto di dibattito con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e il garante europeo della protezione dei dati.

(40)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

condizioni e procedure specifiche relative alla trasmissione delle notifiche e delle ulteriori informazioni per il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), da istituire a norma del regolamento (CE) n. 178/2002;

b)

procedure per l’istituzione e l’uso del sistema informatico per la notifica e la comunicazione nell’Unione delle malattie, che la Commissione è tenuta a istituire e gestire in conformità all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429;

c)

norme specifiche, compresi i termini, per la presentazione delle notifiche, da stabilire conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;

d)

norme per il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) necessari per eseguire i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda:

i)

il formato del documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, compreso l’equivalente elettronico, e le istruzioni per la sua presentazione e il suo uso;

ii)

le modalità di collaborazione uniformi tra le autorità doganali, le autorità competenti e le altre autorità di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) 2017/625;

iii)

il rilascio di certificati elettronici e l’uso di firme elettroniche per i certificati ufficiali di cui all’articolo 87 del regolamento (UE) 2017/625;

iv)

i formati standard per lo scambio di informazioni nel quadro dell’assistenza amministrativa e della collaborazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2017/625, riguardanti:

richieste di assistenza;

notifiche e risposte comuni e ricorrenti;

v)

le specifiche degli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;

vi)

il corretto funzionamento dell’IMSOC di cui al titolo VI, capo IV, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«elemento»: un sistema elettronico integrato nell’IMSOC;

2)

«rete»: un gruppo di membri che hanno accesso a un elemento specifico;

3)

«membro della rete»: l’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione, un’agenzia dell’UE, l’autorità competente di un paese terzo o un’organizzazione internazionale che ha accesso almeno a un elemento;

4)

«punto di contatto»: il punto di contatto designato dal membro della rete per rappresentarlo;

5)

«sistema nazionale dello Stato membro»: un sistema informatico per il trattamento delle informazioni, di proprietà di uno Stato membro e da esso istituito prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di elaborare, trattare e scambiare dati, informazioni e documenti relativi ai controlli ufficiali e in grado di scambiare per via elettronica dati con l’elemento pertinente;

6)

«organizzazione internazionale»: uno degli organismi internazionalmente riconosciuti elencati all’articolo 121, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, oppure un’organizzazione intergovernativa simile;

7)

«iRASFF»: il sistema elettronico che attua le procedure RASFF e AAC descritte, rispettivamente, all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e agli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625;

8)

«rischio»: qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana connesso ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, in conformità all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, o un grave rischio per la salute degli animali o per l’ambiente connesso ai mangimi, compresi i mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, in conformità all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;

9)

«rete RASFF»: il sistema di allarme rapido per la notifica dei rischi come definito al punto 8, istituito sotto forma di rete dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002;

10)

«rete AAC»: la rete composta dalla Commissione e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti;

11)

«rete sulle frodi alimentari»: la rete composta dalla Commissione, da Europol e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo specifico di agevolare lo scambio di informazioni sulle notifiche di frode alimentare definite al punto 21;

12)

«rete di allarme e collaborazione»: una rete composta dal RASFF, dall’AAC e dalle reti sulle frodi alimentari;

13)

«punto di contatto unico»: un punto di contatto composto dai punti di contatto del RASFF e dell’AAC in ciascuno Stato membro, anche non fisicamente ubicati nella stessa unità amministrativa;

14)

«notifica di non conformità»: una notifica nell’iRASFF relativa a una non conformità che non comporta un rischio ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, ma che presenta rischi non gravi per la salute degli animali, la sanità delle piante o il benessere degli animali;

15)

«notifica di allarme»: una notifica nell’iRASFF di un grave rischio diretto o indiretto, dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che esige o che potrebbe esigere un intervento rapido di un altro membro della rete RASFF;

16)

«notifica di informazione»: una notifica nell’iRASFF di un rischio diretto o indiretto, dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi in conformità all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che non esige un intervento rapido di un altro membro della rete RASFF;

17)

«notifica di informazione per follow-up»: una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato di un altro paese membro della rete RASFF;

18)

«notifica di informazione per attenzione»: una notifica di informazione relativa a un prodotto che:

i)

è presente solo nel paese del membro della rete notificante; o

ii)

non è stato immesso sul mercato; o

iii)

non è più sul mercato;

19)

«notifica di notizie»: una notifica nell’iRASFF riguardante un rischio dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che proviene da una fonte informale, contiene informazioni non verificate o riguarda un prodotto non ancora identificato;

20)

«notifica di respingimento alla frontiera»: una notifica nell’iRASFF di una situazione in cui, a causa di un rischio come definito a punto 8, sono stati respinti una partita, un container o un carico di alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi di cui all’articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002;

21)

«notifica di frode alimentare»: una notifica di non conformità nell’iRASFF riguardante un’azione intenzionale sospetta da parte di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti, in violazione delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

22)

«notifica originale»: una notifica di non conformità, una notifica di allarme, una notifica di informazione, una notifica di notizie, una notifica di frode alimentare o una notifica di respingimento alla frontiera;

23)

«notifica di follow-up»: una notifica nell’iRASFF contenente informazioni supplementari rispetto a una notifica originale;

24)

«richiesta»: una richiesta di assistenza amministrativa nell’iRASFF, basata su una notifica originale o di follow-up, che consente lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 104 a 108 del regolamento (UE) 2017/625;

25)

«risposta»: una risposta a una richiesta di assistenza amministrativa nell’iRASFF, basata su una notifica originale o di follow-up, che consente lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 104 a 108 del regolamento (UE) 2017/625;

26)

«membro della rete o punto di contatto notificante»: il membro della rete o il punto di contatto che trasmette una notifica a un altro membro della rete o punto di contatto;

27)

«membro della rete o punto di contatto notificato»: il membro della rete o il punto di contatto destinatario di una notifica di un altro membro della rete o punto di contatto;

28)

«membro della rete o punto di contatto interpellato»: il membro della rete o il punto di contatto cui è indirizzata una notifica di un altro membro della rete o punto di contatto allo scopo di ricevere una risposta;

29)

«ADIS»: il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, che la Commissione è tenuta a istituire e gestire a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429;

30)

«rete ADIS»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento dell’ADIS;

31)

«EUROPHYT»: il sistema elettronico per le notifiche che la Commissione è tenuta a istituire, e che deve essere collegato e compatibile con l’IMSOC, per la trasmissione da parte degli Stati membri delle notifiche di focolaio EUROPHYT in conformità all’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031;

32)

«notifica di focolaio EUROPHYT»: una notifica, da trasmettere nell’EUROPHYT, di quanto segue:

a)

la presenza ufficialmente confermata sul territorio dell’Unione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, di cui all’articolo 11, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

la presenza ufficialmente confermata di un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

c)

la presenza o il pericolo imminente di ingresso o di diffusione nel territorio dell’Unione di un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

d)

la presenza ufficialmente confermata di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

33)

«notifica di intercettazione EUROPHYT»: una notifica da trasmettere nel Traces al verificarsi di una delle situazioni descritte all’articolo 11, primo comma, lettera c), all’articolo 40, paragrafo 4, all’articolo 41, paragrafo 4, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 49, paragrafo 6, secondo, terzo e quarto comma, all’articolo 53, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 77, paragrafo 2, e all’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031;

34)

«rete EUROPHYT per le intercettazioni»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per le notifiche di intercettazione EUROPHYT;

35)

«rete EUROPHYT per i focolai»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento dell’EUROPHYT;

36)

«Traces»: il sistema informatico di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 per lo scambio di dati, informazioni e documenti;

37)

«rete Traces»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento del Traces;

38)

«firma elettronica»: una firma elettronica come definita all’articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014;

39)

«firma elettronica avanzata»: una firma elettronica conforme alle specifiche tecniche stabilite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506;

40)

«firma elettronica qualificata»: una firma elettronica come definita all’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014;

41)

«sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico conforme alle specifiche tecniche stabilite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506;

42)

«sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico come definito all’articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014;

43)

«validazione temporale elettronica qualificata»: una validazione temporale elettronica come definita all’articolo 3, punto 34, del regolamento (UE) n. 910/2014;

44)

«punto di controllo»: un punto di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;

45)

«unità di controllo»: un’unità dotata della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell’elemento pertinente e designata come segue a tale scopo:

a)

«unità di controllo centrale» per l’autorità competente a livello centrale di uno Stato membro;

b)

«unità di controllo regionale» per l’autorità competente a livello regionale di uno Stato membro;

c)

«unità di controllo locale» per l’autorità competente a livello locale di uno Stato membro.

CAPO 2

Principi generali e protezione dei dati

Articolo 3

Elementi dell’IMSOC

1.   L’IMSOC consta dei seguenti elementi:

a)

l’iRASFF;

b)

l’ADIS;

c)

l’EUROPHYT;

d)

il Traces.

2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 operano in conformità ai principi generali e alle norme in materia di protezione dei dati di cui al presente capo.

Articolo 4

Elementi, reti e punti di contatto

1.   Ciascun elemento dispone di una rete di cui la Commissione fa parte.

2.   I membri della rete designano almeno un punto di contatto e ne comunicano la designazione e i recapiti al punto di contatto della Commissione. I membri della rete informano immediatamente il punto di contatto della Commissione in merito a qualsiasi cambiamento al riguardo.

3.   Il punto di contatto della Commissione mantiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto e lo mette a disposizione di tutti i membri della rete.

4.   La Commissione istituisce una struttura di governance per orientare lo sviluppo, individuare le priorità e controllare l’attuazione corretta dell’IMSOC. La struttura di governance si compone di:

a)

un gruppo per la gestione operativa, in collaborazione con gli Stati membri, per discutere, almeno una volta l’anno, le priorità e lo sviluppo di ciascun elemento;

b)

sottogruppi nell’ambito del gruppo per la gestione operativa, che discutono regolarmente le priorità e lo sviluppo di funzioni specifiche per ciascun elemento.

Articolo 5

Proprietà e responsabilità per i dati, le informazioni e i documenti

1.   Ciascun membro della rete è proprietario e responsabile dei dati, delle informazioni e dei documenti che il suo punto di contatto o gli utenti che operano sotto la sua responsabilità hanno inserito o prodotto nell’elemento pertinente.

2.   Ciascun firmatario, l’autorità competente cui un firmatario appartiene o l’autorità competente che crea un sigillo elettronico è proprietario/a e responsabile della parte di documento che firma o su cui appone un sigillo nel Traces.

3.   Se un documento è firmato nel Traces da più di un firmatario, ciascuno di essi è proprietario e responsabile della parte di documento che firma.

Articolo 6

Collegamenti tra gli elementi

1.   I collegamenti tra gli elementi sono intesi a:

a)

integrare i dati, le informazioni o i documenti in uno o più degli elementi mediante dati, informazioni o documenti già presenti in un altro elemento; e

b)

fornire informazioni pertinenti e aggiornate a ciascun membro della rete affinché possa svolgere i suoi compiti in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento per ciascun elemento; e

c)

sostenere e attuare le procedure per

i)

determinare e modificare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625;

ii)

applicare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui alle lettere d), e) ed f), di tale articolo;

iii)

in caso di sospetta non conformità, l’esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui all’articolo 65, paragrafo 6, di tale regolamento.

2.   I collegamenti di cui al paragrafo 1 consistono in collegamenti tra:

a)

l’iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di respingimento alla frontiera e ai documenti sanitari comuni di entrata;

b)

l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio e di intercettazione EUROPHYT;

c)

l’iRASFF, l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 7

Scambio elettronico di dati tra gli elementi e altri sistemi elettronici

1.   Gli scambi di dati tra l’IMSOC e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri:

a)

si basano su norme internazionali che sono pertinenti per l’elemento e utilizzano formati XML, CMS o PDF;

b)

utilizzano i dizionari di dati specifici e le norme commerciali che l’elemento pertinente prevede.

2.   La Commissione fornisce agli Stati membri:

a)

la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i);

b)

la frequenza e i risultati dell’esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii);

c)

i dizionari di dati e le norme commerciali di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un accordo sul livello dei servizi che disciplini la manutenzione dello scambio elettronico di dati tra l’elemento pertinente e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri.

Articolo 8

Obblighi e diritti della Commissione

1.   La Commissione garantisce il funzionamento, la manutenzione, il supporto e qualsiasi aggiornamento o sviluppo necessario del software e dell’infrastruttura informatica degli elementi.

2.   La Commissione ha accesso a tutti i dati, a tutte le informazioni e a tutti i documenti in ciascun elemento al fine di monitorare lo scambio di dati, informazioni e documenti ivi inseriti o elaborati per individuare attività che sono o sembrano non conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e

a)

hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri; o

b)

hanno o sembrano avere luogo in più Stati membri.

Articolo 9

Condizioni per la concessione dell’accesso parziale all’IMSOC a paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Al ricevimento di una domanda debitamente motivata, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può concedere all’autorità competente di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale un accesso parziale alle funzioni di uno o più elementi e a dati, informazioni e documenti specifici ivi inseriti o elaborati, purché il richiedente dimostri, in relazione agli elementi in questione, di soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)

possiede la capacità giuridica e operativa di fornire, senza ritardi ingiustificati, l’assistenza necessaria per consentire il buon funzionamento dell’elemento al quale è richiesto l’accesso parziale;

b)

ha designato a tale scopo un punto di contatto.

2.   L’accesso parziale di cui al paragrafo 1 non comprende l’accesso ai dati personali trattati negli elementi ai quali è concesso l’accesso parziale.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’accesso parziale può comprendere l’accesso ai dati personali se le condizioni relative ai trasferimenti leciti di dati personali stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 sono soddisfatte dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale richiedente.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1.   I dati personali sono trattati in ciascun elemento per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. In particolare, i dati personali appartengono a una delle seguenti categorie:

a)

punti di contatto, operatori, importatori, esportatori, trasportatori e tecnici di laboratorio, se i dati personali sono richiesti in virtù del diritto dell’Unione;

b)

utenti di ciascun elemento.

2.   Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento gli Stati membri rispettano il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 e la Commissione rispetta il regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 11

Titolari del trattamento dei dati e contitolarità del trattamento

1.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri sono contitolari delle operazioni di trattamento dei dati in ciascuno degli elementi.

2.   La Commissione ha le seguenti responsabilità:

a)

determinare e attuare i dispositivi tecnici per consentire agli interessati di esercitare i loro diritti e garantire che tali diritti siano esercitati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725;

b)

garantire la sicurezza del trattamento nell’ambito di ciascun elemento, a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725;

c)

determinare le categorie del proprio personale e dei fornitori esterni ai quali può essere conferito l’accesso agli elementi;

d)

notificare e comunicare qualsiasi violazione dei dati personali relativa agli elementi, rispettivamente al Garante europeo della protezione dei dati, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725, e all’interessato a norma dell’articolo 35 di tale regolamento;

e)

garantire che il proprio personale e i fornitori esterni siano adeguatamente formati per svolgere i loro compiti conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri hanno le seguenti responsabilità:

a)

garantire che i diritti degli interessati siano esercitati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al presente regolamento;

b)

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679;

c)

designare il personale che deve avere accesso a ciascun elemento;

d)

accertarsi che il personale che accede a ciascun elemento sia adeguatamente formato per svolgere i propri compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono designare, all’interno dello stesso Stato membro, diversi contitolari del trattamento al fine di adempiere uno o più degli obblighi di cui al paragrafo 3.

CAPO 3

Elementi, reti e punti di contatto

SEZIONE 1

iRASFF

Articolo 12

Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni

Gli Stati membri indicano quali organi di collegamento designati a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono responsabili dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode alimentare.

Articolo 13

Punto di contatto unico

1.   Il punto di contatto unico in ciascuno Stato membro ha le seguenti responsabilità:

a)

predisporre modalità efficaci per lo scambio agevole di informazioni pertinenti con tutte le autorità competenti nel territorio soggetto alla propria giurisdizione, al fine di consentire la trasmissione immediata di notifiche, richieste o risposte alle autorità competenti affinché attuino l’intervento opportuno, e provvedere alla corretta archiviazione delle notifiche, delle richieste o delle risposte;

b)

definire i propri ruoli e le proprie responsabilità e quelli delle autorità competenti nel territorio soggetto alla propria giurisdizione relativamente alla redazione e alla trasmissione di notifiche, richieste e risposte come pure alla valutazione e alla diffusione di notifiche, richieste e risposte ricevute da altri membri della rete di allarme e collaborazione.

2.   Gli Stati membri possono includere il loro punto di contatto della rete sulle frodi alimentari nel rispettivo punto di contatto unico.

3.   La comunicazione nell’ambito della rete RASFF avviene tramite il punto di contatto unico.

Articolo 14

Doveri dei membri della rete di allarme e collaborazione

1.   I membri della rete di allarme e collaborazione garantiscono il funzionamento efficiente delle loro reti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.

2.   Ciascun punto di contatto designato della rete di allarme e collaborazione comunica al punto di contatto della Commissione informazioni dettagliate sulle persone che lo gestiscono e i rispettivi recapiti. Tali informazioni sono inviate utilizzando il modello informativo dei punti di contatto fornito dalla Commissione.

3.   I punti di contatto della rete RASFF assicurano la disponibilità di un funzionario di turno per le comunicazioni d’emergenza 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

Articolo 15

Informazioni scambiate nell’iRASFF

1.   Gli scambi di informazioni tra i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione ai fini dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e del titolo IV del regolamento (UE) 2017/625 sono effettuati esclusivamente nell’iRASFF e sotto forma di notifiche, richieste e risposte.

2.   I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione compilano i pertinenti campi di una notifica per consentire una chiara identificazione del prodotto, dei rischi, dei casi di non conformità e di sospetta frode in questione, forniscono ove possibile informazioni sulla rintracciabilità e individuano i punti di contatto responsabili di qualsiasi follow-up relativo a una notifica o a una risposta a una richiesta.

3.   Le notifiche possono essere trasmesse sotto forma di notifiche originali o di notifiche di follow-up.

4.   Le richieste e le risposte indicano il punto/i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione cui la richiesta o la risposta è indirizzata.

Articolo 16

Notifiche di non conformità

1.   I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione si scambiano senza ritardi ingiustificati notifiche di non conformità che comprendono almeno quanto segue:

a)

il nome dell’autorità competente che tratta la notifica, se diversa dal punto di contatto;

b)

una descrizione dell’eventuale non conformità;

c)

l’individuazione, ove possibile, degli operatori associati all’eventuale non conformità;

d)

informazioni dettagliate sugli animali o sulle merci in questione;

e)

qualsiasi informazione riguardante i rischi presunti;

f)

un’indicazione che spiega se la notifica si riferisce a un possibile caso di conformità perpetrata attraverso pratiche fraudolente.

2.   Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di non conformità dopo che è stata scambiata.

Articolo 17

Notifiche di allarme

1.   I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di allarme al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui sono informati del rischio.

2.   Le notifiche di allarme comprendono tutte le informazioni disponibili richieste all’articolo 16, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva. Il fatto che non si siano state raccolte tutte le informazioni pertinenti non deve comunque ritardare ingiustificatamente la trasmissione delle notifiche di allarme.

3.   Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di allarme e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione entro 24 ore dal ricevimento delle medesime.

4.   Al di fuori dell’orario d’ufficio della Commissione, i punti di contatto della rete RASFF comunicano la trasmissione di una notifica di allarme o di una notifica di follow-up relativa a una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione e specificando quali paesi membri della rete RASFF sono coinvolti. Il punto di contatto della Commissione informa i punti di contatto della rete RASFF coinvolti telefonando ai loro numeri di emergenza.

Articolo 18

Notifiche di informazione

1.   I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di informazione al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati.

2.   Le notifiche di informazione comprendono tutte le informazioni disponibili richieste all’articolo 16, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.

3.   Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di informazione e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati al ricevimento delle stesse.

Articolo 19

Notifiche di notizie

1.   I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione possono trasmettere notifiche di notizie al punto di contatto della Commissione.

2.   Le notifiche di notizie comprendono tutte le informazioni richieste dall’articolo 16, paragrafo 1, ove disponibili.

3.   Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di notizie e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati al ricevimento delle stesse.

Articolo 20

Notifiche di respingimento alla frontiera

1.   I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di respingimento alla frontiera ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati.

2.   Le notifiche di respingimento alla frontiera comprendono tutte le informazioni richieste all’articolo 16, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse attraverso il Traces a tutti i posti di controllo frontalieri.

4.   Il punto di contatto della Commissione verifica ciascuna notifica di respingimento alla frontiera dopo che è stata trasmessa.

Articolo 21

Notifiche di frode alimentare

1.   I punti di contatto della rete sulle frodi alimentari si scambiano notifiche di frode alimentare che comprendono almeno quanto segue:

a)

tutte le informazioni richieste all’articolo 16, paragrafo 1;

b)

una descrizione della presunta pratica fraudolenta;

c)

l’identificazione, ove possibile, degli operatori coinvolti;

d)

informazioni sulle eventuali indagini di polizia o giudiziarie in corso sulla presunta pratica fraudolenta;

e)

informazioni sulle eventuali istruzioni impartite dalla polizia o dall’autorità giudiziaria, non appena tali informazioni sono disponibili e possono essere divulgate.

2.   I punti contatto della rete sulle frodi alimentari comunicano senza ritardi ingiustificati qualsiasi informazione riguardante i rischi per la salute al loro punto di contatto della rete RASFF.

3.   Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di frode alimentare dopo che è stata scambiata.

Articolo 22

Notifiche di follow-up

1.   Se un membro della rete di allarme e collaborazione dispone di informazioni supplementari riguardanti una notifica originale, i punti di contatto coinvolti trasmettono immediatamente a tale rete una notifica di follow-up.

2.   Se un punto di contatto di cui al paragrafo 1 ha richiesto informazioni di follow-up riguardanti una notifica originale, tali informazioni sono fornite alla rete di allarme e collaborazione nella misura del possibile e senza ritardi ingiustificati.

3.   Se, al ricevimento di una notifica originale, un membro della rete RASFF esegue un intervento conformemente all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002, il suo punto di contatto trasmette immediatamente una notifica di follow-up dettagliata alla rete di allarme e collaborazione.

4.   Se l’intervento di cui al paragrafo 3 consiste nel trattenere un prodotto e rispedirlo a un distributore nel paese di un altro membro della rete RASFF,

a)

il membro della rete che esegue l’intervento fornisce le informazioni pertinenti sul prodotto rispedito in una notifica di follow-up, salvo che tali informazioni non fossero già integralmente incluse nella notifica originale;

b)

l’altro membro della rete fornisce in una notifica di follow-up le informazioni sull’intervento eseguito in relazione al prodotto rispedito.

5.   In deroga al paragrafo 1, se una notifica di follow-up modifica la classificazione di una notifica originale trasformandola in una notifica di allarme o di informazione, il membro della rete di allarme e collaborazione la trasmette al punto di contatto della Commissione per la verifica e la trasmissione ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione entro i termini di cui all’articolo 17 o all’articolo 18.

Articolo 23

Accesso alle notifiche iRASFF

1.   Tutti i membri della rete di allarme e collaborazione hanno accesso alle notifiche di allarme, di informazione, di notizie o di respingimento alla frontiera.

2.   Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di non conformità solo i membri della rete di allarme e collaborazione notificanti, notificati e interpellati. Gli altri membri della rete hanno tuttavia accesso alle informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) ed e).

3.   Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di frode alimentare solo i punti di contatto della rete sulle frodi alimentari notificanti, notificati e interpellati.

Articolo 24

Verifica e pubblicazione delle notifiche

1.   La verifica delle notifiche da parte del punto di contatto della Commissione riguarda:

a)

la completezza e la leggibilità della notifica;

b)

la correttezza della base giuridica a sostegno della notifica; in ogni caso, se è stato identificato un rischio, la notifica è trasmessa anche se la base giuridica non è corretta;

c)

la conferma che la notifica rientra nell’ambito della rete RASFF;

d)

la presentazione delle informazioni essenziali contenute nella notifica in una lingua facilmente comprensibile per il punto di contatto della rete di allarme e collaborazione;

e)

la conformità al presente regolamento;

f)

la presenza ricorsiva dello stesso operatore e/o pericolo e/o paese di origine.

2.   In deroga al paragrafo 1, la verifica delle notifiche di non conformità, di frode alimentare e di respingimento alla frontiera riguarda le lettere b), c) ed e) di tale paragrafo.

3.   Una volta verificata una notifica conformemente al paragrafo 1 o 2, il punto di contatto della Commissione può pubblicare una sintesi delle notifiche di allarme, di informazione, di respingimento alla frontiera e di non conformità, fornendo informazioni sulla classificazione e sullo stato della notifica, sul prodotto e sui rischi identificati, sul paese di origine, sui paesi in cui il prodotto è stato distribuito, sul membro della rete notificante, sulla base della notifica e sulle misure adottate.

4.   La Commissione pubblica una relazione annuale sulle notifiche trasmesse nell’iRASFF.

Articolo 25

Ritiro e modifica di una notifica

1.   Se le informazioni su cui si basa l’intervento da eseguire si rivelano infondate o se la notifica è stata trasmessa erroneamente, qualsiasi punto di contatto della rete di allarme e collaborazione può chiedere:

a)

a un punto di contatto notificante di ritirare una notifica di non conformità, di frode alimentare o di follow-up;

b)

al punto di contatto della Commissione, con il consenso del punto di contatto notificante, di ritirare una notifica di allarme, di informazione, di respingimento alla frontiera o di notizie.

2.   Qualsiasi punto di contatto della rete di allarme e collaborazione può chiedere che una notifica sia modificata con il consenso del punto di contatto notificante.

3.   Una notifica di follow-up non è considerata una modifica di una notifica e può quindi essere trasmessa senza il consenso di altri membri della rete, salvo che tale notifica di follow-up modifichi la classificazione della notifica stessa.

Articolo 26

Chiusura di una notifica e periodo di conservazione dei dati personali

1.   Una notifica è chiusa automaticamente nell’iRASFF se:

a)

non vi sono richieste di follow-up in sospeso; o

b)

tutte le richieste hanno ricevuto una risposta; o

c)

non viene fornita alcuna risposta all’ultima richiesta entro sei mesi dalla sua trasmissione.

2.   I dati personali provenienti dalle notifiche chiuse sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni.

Articolo 27

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.   Se una notifica di allarme, di informazione o di respingimento alla frontiera riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all’iRASFF o al Traces, la Commissione informa tale paese terzo senza ritardi ingiustificati.

2.   Se una notifica di non conformità o di frode alimentare riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all’iRASFF o al Traces, la Commissione può informare tale paese terzo.

Articolo 28

Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF

1.   In caso di indisponibilità dell’iRASFF:

a)

i punti di contatto della rete RASFF comunicano la trasmissione di un messaggio di posta elettronica riguardante una notifica di allarme o una notifica di follow-up relativa a una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione. Il punto di contatto della Commissione informa i punti di contatto della rete RASFF che devono provvedere al follow-up telefonando ai loro numeri di emergenza;

b)

i punti di contatto della rete AAC si scambiano informazioni tramite posta elettronica;

c)

i punti di contatto della rete sulle frodi alimentari si scambiano le informazioni sulle notifiche di frode alimentare tramite posta elettronica;

d)

gli scambi di cui alle lettere b) e c) non attivano il meccanismo di richiesta e risposta.

2.   Non appena l’iRASFF è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione vi inseriscono le informazioni scambiate al di fuori del sistema.

SEZIONE 2

ADIS

Articolo 29

Rete ADIS

1.   Ciascun membro della rete ADIS può designare più di un punto di contatto per la trasmissione nell’ADIS delle:

a)

notifiche di focolaio a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/429;

b)

comunicazioni previste all’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/429.

2.   Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro ai fini della notifica e della comunicazione di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2016/429.

SEZIONE 3

EUROPHYT

Articolo 30

Rete EUROPHYT

Ciascun membro della rete EUROPHYT designa:

a)

un punto di contatto responsabile della trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT per i focolai;

b)

un punto di contatto responsabile per:

i)

la sorveglianza della trasmissione di notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni, conformemente all’articolo 33, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione;

ii)

la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali pertinenti, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione;

iii)

la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione.

Articolo 31

Accesso alle notifiche di focolaio e di intercettazione EUROPHYT

Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, ha accesso alle notifiche di focolaio o di intercettazione EUROPHYT solo la rete EUROPHYT coinvolta.

Articolo 32

Trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT per i focolai

1.   I punti di contatto della rete EUROPHYT trasmettono nell’EUROPHYT una notifica di focolaio contenente almeno le informazioni indicate nell’allegato I, punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 e 8, del presente regolamento entro otto giorni lavorativi dalla data della conferma ufficiale, da parte dell’organismo ufficiale competente, della presenza dell’organismo nocivo di cui all’articolo 11, primo comma, lettere a) e b), all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

2.   Se la presenza di un organismo nocivo è ufficialmente confermata a norma del paragrafo 1, la notifica contiene anche le informazioni di cui all’allegato I, punto 5.6.

3.   I punti di contatto della rete trasmettono nell’EUROPHYT una notifica contenente le informazioni indicate nell’allegato I, punti 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, da 5.3 a 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, da 7.1 a 7.6, 9 e 10, entro trenta giorni dalla data pertinente di cui al paragrafo 1.

4.   I punti di contatto della rete EUROPHYT aggiornano le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 non appena abbiano verificato le nuove informazioni pertinenti a loro disposizione o l’autorità competente abbia adottato nuove misure.

Articolo 33

Uso del Traces per la trasmissione di notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni

1.   Il responsabile fitosanitario ufficiale che adotta la decisione relativa alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione in conformità all’articolo 55, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 trasmette nel Traces le notifiche di intercettazione EUROPHYT su tali partite entro due giorni lavorativi dalla loro intercettazione.

2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:

a)

le informazioni da registrare nel DSCE di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera c);

b)

informazioni supplementari sulle misure adottate in merito alla partita;

c)

informazioni sulla quarantena imposta;

d)

eventuali ulteriori informazioni sull’intercettazione, ove disponibili.

3.   I punti di contatto della rete EUROPHYT trasmettono nel Traces le notifiche di intercettazione EUROPHYT relative alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione entro due giorni lavorativi dalla loro intercettazione. Tali notifiche comprendono le informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 34

Periodo di conservazione dei dati personali per le notifiche di focolaio EUROPHYT

EUROPHYT conserva i dati personali provenienti dalle notifiche di focolaio EUROPHYT per un periodo non superiore a dieci anni.

SEZIONE 4

TRACES

Articolo 35

Rete Traces

1.   Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, ciascun membro della rete Traces designa uno o più punti di contatto per le funzioni previste all’articolo 132, lettera d), e all’articolo 133 del regolamento (UE) 2017/625 o in altre normative dell’Unione relative al Traces.

2.   I punti di contatto designati per la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT sono considerati anche punti di contatto per tale funzione nel Traces.

Articolo 36

Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti nel Traces

1.   Ciascun operatore ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti che tratta, elabora o trasmette nel Traces.

2.   Ciascuna autorità competente ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti trattati, elaborati o trasmessi nel Traces, nell’ambito della propria sfera di responsabilità, dal suo personale o dagli operatori che gestisce nel Traces.

3.   Se più di un’autorità competente tratta, elabora o trasmette dati, informazioni o documenti nel Traces, esse hanno accesso a tutti tali dati, informazioni e documenti.

4.   Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, le entità che non hanno contribuito al trattamento, all’elaborazione o alla trasmissione di dati, informazioni o documenti nel Traces, o non partecipano all’immissione sul mercato o allo spostamento in questione, non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti.

5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti riguardanti una decisione di negare l’ingresso a una partita o un ordine di eseguire un intervento, registrati nel Traces conformemente all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 37

Scambi tra il Traces e altri sistemi elettronici

1.   Gli scambi di dati tra il Traces e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, sono sincroni, reciproci e basati sulle norme dell’UN/CEFACT, dell’IPPC e dell’OIE.

2.   Gli scambi di dati tra il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri utilizzano i dati di riferimento forniti nel Traces.

Articolo 38

Collaborazione tra le autorità negli Stati membri in merito a partite che entrano nell’Unione

1.   Ai fini della collaborazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti relativi agli animali e alle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi e alle decisioni adottate in base ai controlli ufficiali effettuati in conformità al titolo II, capo V, di tale regolamento, attraverso

a)

il Traces o i rispettivi sistemi nazionali degli Stati membri; o

b)

l’ambiente a interfaccia unica dell’UE per le dogane, basato sui sistemi doganali elettronici di cui alla decisione n. 70/2008/CE e interconnesso con il Traces.

2.   Se l’accesso indicato al paragrafo 1 non è disponibile, gli Stati membri garantiscono, senza ritardi ingiustificati, che le loro autorità doganali e le autorità competenti si scambino reciprocamente, in modo tempestivo, i dati, le informazioni e i documenti pertinenti.

Articolo 39

Rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico e uso delle firme elettroniche

1.   I certificati ufficiali in formato elettronico per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:

a)

sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:

i)

il Traces;

ii)

il sistema nazionale di uno Stato membro;

iii)

il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il Traces;

iv)

il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il sistema nazionale di uno Stato membro;

b)

sono firmati da un funzionario autorizzato con una firma elettronica avanzata o qualificata;

c)

recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale;

d)

utilizzano una validazione temporale elettronica qualificata.

2.   Se i certificati ufficiali in formato elettronico sono rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii) o iv), il Traces o il sistema nazionale dello Stato membro conferma lo scambio di dati attraverso il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente del paese terzo responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale.

In tali casi non è richiesta la firma del funzionario autorizzato di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   La Commissione è informata in anticipo del rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico conformemente al paragrafo 1, lettera a), punto iv).

4.   L’autorità competente accetta i certificati fitosanitari in formato elettronico, come richiesto per l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, solo se rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto i) o iii), del presente articolo.

Articolo 40

Formato del DSCE e istruzioni per la sua presentazione e il suo uso

1.   Il DSCE contiene le voci relative alle informazioni di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento ed è usato dall’operatore e dalle autorità competenti in conformità all’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 in uno dei seguenti formati, a seconda della categoria della partita stabilita all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento:

a)

un DSCE-A redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione A, del presente regolamento, per le partite di animali:

i)

di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; o

ii)

soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure disposte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) o f), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

un DSCE-P redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione B, del presente regolamento, per le partite di prodotti:

i)

di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625; o

ii)

soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure disposte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625;

c)

un DSCE-PP redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione C, del presente regolamento, per le partite di:

i)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625; o

ii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono soggetti, al loro ingresso nell’Unione, a una delle misure o condizioni disposte all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625; o

iii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici aventi particolare origine o provenienza per i quali è necessario un livello minimo di controlli ufficiali per far fronte a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità delle piante come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/66;

d)

un DSCE-D redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione D, del presente regolamento, per le partite di mangimi e alimenti di origine non animale che sono soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure o alle condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625.

2.   Il DSCE di cui al paragrafo 1 è:

a)

redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata;

b)

debitamente compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata in conformità alle note esplicative di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento:

i)

dall’operatore responsabile della partita, per quanto riguarda le informazioni relative ai dettagli della partita, come descritto nella parte I dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato;

ii)

dall’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo, per quanto riguarda le informazioni relative alla decisione adottata sulla partita, come descritto nella parte II dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato;

iii)

dall’autorità competente al posto di controllo frontaliero di uscita o della destinazione finale, o dall’autorità competente a livello locale, per quanto riguarda le informazioni relative alle misure di follow-up adottate in merito alla partita a seguito dell’adozione di una decisione, come descritto nella parte III dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), uno Stato membro può acconsentire che un DSCE sia redatto in una lingua ufficiale dell’UE diversa da quella dello Stato membro di entrata.

Articolo 41

Uso di un DSCE elettronico

1.   Un operatore o un’autorità competente utilizza un DSCE in formato elettronico attraverso uno dei seguenti sistemi:

a)

il Traces, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;

ii)

sia firmato dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica avanzata o qualificata;

iii)

rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;

iv)

sia dotato dal Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato;

b)

il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;

ii)

sia firmato dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica avanzata o qualificata;

iii)

rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;

iv)

sia trasmesso al Traces al più tardi nel momento in cui la decisione è adottata in base ai controlli ufficiali e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.

2.   Il Traces conferma la trasmissione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv), con il proprio sigillo elettronico avanzato o qualificato.

3.   Su ciascuna delle operazioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 è apposta una validazione temporale elettronica qualificata.

Articolo 42

Periodi di conservazione dei certificati e dei DSCE elettronici e dei dati personali ivi contenuti

1.

Ai fini del mantenimento dell’integrità dei certificati e dei DSCE rilasciati a norma, rispettivamente, dell’articolo 39 e dell’articolo 41, i dati pertinenti riguardanti le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali e gli scambi elettronici sono conservati dal Traces e dai sistemi nazionali degli Stati membri per almeno tre anni.

2.

I dati personali provenienti dai certificati e dai DSCE di cui al paragrafo 1 sono conservati dal Traces e dai sistemi nazionali degli Stati membri per un periodo non superiore a dieci anni.

3.

I dati personali provenienti dalle notifiche di intercettazione EUROPHYT di cui all’articolo 33, paragrafo 2, sono conservati dal Traces per un periodo non superiore a dieci anni.

Articolo 43

Elenco delle unità di controllo

Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces l’elenco delle unità di controllo designate dal rispettivo Stato membro ai fini del sistema Traces.

Articolo 44

Elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo

1.   Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces l’elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo che il rispettivo Stato membro ha designato in conformità, rispettivamente, all’articolo 59, paragrafo 1, e all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di effettuare i controlli ufficiali su una o più delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.

2.   Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 del presente articolo inserisce nel Traces le informazioni relative a ciascun posto di controllo frontaliero e punto di controllo designato usando

a)

il formato indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (35) per fornire le informazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;

b)

le abbreviazioni e le specifiche di cui all’allegato II di tale regolamento di esecuzione.

Articolo 45

Elenco degli stabilimenti

1.   Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces i seguenti elenchi di stabilimenti:

a)

stabilimenti del settore alimentare che il rispettivo Stato membro ha riconosciuto in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004;

b)

stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che il rispettivo Stato membro ha riconosciuto o registrato in conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2.   Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 inserisce nel Traces le informazioni relative a ciascuno stabilimento indicato in tale paragrafo ricorrendo alle specifiche tecniche relative al formato degli elenchi di stabilimenti fornite dalla Commissione.

3.   La Commissione assiste gli Stati membri nella messa a disposizione del pubblico degli elenchi di cui al paragrafo 1 mediante la sua pagina Internet o attraverso il Traces.

Articolo 46

Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata

1.   I punti di contatto della rete Traces mantengono un archivio pubblico in Internet contenente un modello compilabile di tutti i documenti che possono essere rilasciati nel Traces o nel sistema nazionale dello Stato membro in conformità al presente regolamento.

2.   Se il sistema nazionale di uno Stato membro, il Traces o una delle loro funzioni non è disponibile per più di un’ora, i loro utenti possono usare un modello cartaceo o elettronico compilabile di cui al paragrafo 1 per registrare e scambiare informazioni.

3.   Non appena i sistemi o le funzioni di cui al paragrafo 2 sono nuovamente disponibili, i loro utenti utilizzano le informazioni registrate conformemente al paragrafo 2 al fine di elaborare per via elettronica i documenti richiesti a norma del presente regolamento.

4.   Se il Traces, il sistema nazionale di uno Stato membro o una delle loro funzioni non sono disponibili, gli Stati membri possono temporaneamente elaborare e scambiare per via elettronica tutti i documenti necessari nel sistema disponibile e gli obblighi relativi alle funzioni del Traces non si applicano. La Commissione e i proprietari dei sistemi nazionali effettuano in un’unica volta uno scambio ad hoc di tali documenti non appena la disponibilità è stata ripristinata.

5.   I documenti elaborati in conformità ai paragrafi 2 e 4 recano la dicitura «elaborati in una situazione di emergenza».

6.   La Commissione informa gli utenti, attraverso il Traces, con un anticipo di due settimane in merito a ogni indisponibilità programmata, alla relativa durata e al motivo di tale indisponibilità.

CAPO 4

Disposizioni finali

Articolo 47

Abrogazioni

1.   La direttiva 94/3/CE, le decisioni 92/486/CEE, 2003/24/CE, 2003/623/CE, 2004/292/CE, 2004/675/CE e 2005/123/CE, il regolamento (UE) n. 16/2011, nonché le decisioni di esecuzione 2014/917/UE, (UE) 2015/1918 e (UE) 2018/1553, sono abrogati a decorrere dal 14 dicembre 2019.

2.   I riferimenti a tali atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 48

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, ad eccezione del capo 3, sezione 2, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(3)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(4)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(5)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(9)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(10)  Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7).

(11)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(14)  In origine il sistema è stato istituito dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 26 del 31.1.77, pag. 20). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1), che sarà a sua volta abrogata dal regolamento (UE) 2016/2031 a decorrere dal 14 dicembre 2019.

(15)  Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37).

(16)  Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59).

(17)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(18)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).

(19)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativa alle condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi (GU L 260 del 17.10.2018, pag. 22).

(20)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(21)  Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).

(22)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 1).

(24)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

(25)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(26)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(27)  Decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20).

(28)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

(29)  Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58).

(30)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

(31)  Decisione 2004/675/CE della Commissione, del 29 settembre 2004, che stabilisce un supporto logistico per il sistema Traces (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 26).

(32)  Decisione 2005/123/CE della Commissione, del 9 febbraio 2005, che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all’applicazione del sistema Traces e modifica la decisione 92/486/CEE (GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 53).

(33)  Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

(34)  Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all’informatizzazione delle procedure veterinarie per l’importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).


ALLEGATO I

Contenuto delle notifiche di cui all’articolo 32

1.   

Informazioni generali

1.1.

Titolo — indicare la denominazione scientifica dell’organismo nocivo in questione di cui all’articolo 11, primo comma, lettere a) e b), all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, la localizzazione e se si tratta o no della sua prima presenza. La denominazione scientifica deve essere una delle seguenti:

1)

la denominazione scientifica dell’organismo nocivo compresa, se del caso, la patovar; oppure,

2)

se il punto 1 non è applicabile, la denominazione scientifica approvata da un’organizzazione internazionale, compresa la patovar, e il nome di tale organizzazione; oppure,

3)

se né il punto 1 né il punto 2 sono applicabili, la denominazione scientifica indicata nella fonte di informazione più attendibile, con riferimento a tale fonte.

È possibile presentare note esplicative.

1.2.

Sintesi — una sintesi delle informazioni di cui ai punti da 3 a 7.

1.3.

Indicare una delle seguenti opzioni:

1)

notifica parziale conformemente all’articolo 32, paragrafi 1 e 2;

2)

notifica conformemente all’articolo 32, paragrafo 3;

3)

aggiornamento della notifica conformemente all’articolo 32, paragrafo 4;

4)

nota conclusiva indicante l’abrogazione delle misure e i motivi di tale abrogazione.

2.   

Autorità unica e persone responsabili

2.1.

Nome dell’autorità unica che trasmette la notifica — inserire la dicitura «Notifica trasmessa da», seguita dal nome dell’autorità unica e dello Stato membro di tale autorità.

2.2.

Persona di contatto ufficiale presso l’autorità unica — indicare il nome, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della persona nominata dall’autorità unica come persona di contatto ufficiale per la notifica. Se sono state indicate più persone, specificare i motivi.

3.   

Localizzazione della zona in cui l’organismo nocivo è presente

3.1.

Indicare, nel modo più preciso possibile, la localizzazione della zona in cui l’organismo nocivo è presente, con riferimento almeno a un ente amministrativo (ad esempio comune, città, provincia).

3.2.

Allegare una o più carte geografiche del luogo.

4.   

Motivo della notifica, stato fitosanitario della zona e dello Stato membro interessato

4.1.

Indicare una delle seguenti opzioni:

1)

prima presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo nel territorio dello Stato membro interessato;

2)

presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo in una parte del territorio dello Stato membro interessato dove, fino a quel momento, la sua presenza non era nota (se applicabile, indicare che l’organismo nocivo è comparso in una parte del territorio in cui era stato presente in precedenza ma era stato eradicato).

4.2.

Stato fitosanitario della zona (1) in cui è stato rilevato l’organismo nocivo dopo la conferma ufficiale — indicare, con una nota esplicativa, una o più delle seguenti opzioni:

1)

presente ovunque nella zona;

2)

presente solo in parti specifiche della zona;

3)

presente in parti specifiche della zona dove non sono coltivate piante ospiti;

4)

presente: in corso di eradicazione;

5)

presente: in corso di contenimento;

6)

presente: in scarsa prevalenza;

7)

assente: organismo nocivo rilevato, ma eradicato;

8)

assente: organismo nocivo rilevato, ma non più presente per motivi diversi dall’eradicazione;

9)

transitorio (non si prevede che la presenza dell’organismo dia luogo al suo insediamento): nessun intervento necessario;

10)

transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza;

11)

transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione;

12)

altro.

4.3.

Stato fitosanitario nello Stato membro interessato prima della conferma ufficiale della presenza effettiva, o sospetta, dell’organismo nocivo — indicare, con una nota esplicativa, una o più delle seguenti voci:

1)

presente ovunque nello Stato membro;

2)

presente solo in alcune parti dello Stato membro;

3)

presente in parti specifiche dello Stato membro dove non vi sono colture ospiti;

4)

presente: stagionalmente;

5)

presente: in corso di eradicazione;

6)

presente: in corso di contenimento (qualora l’eradicazione sia impossibile);

7)

presente: in scarsa prevalenza;

8)

assente: organismo nocivo non rilevato;

9)

assente: organismo nocivo eradicato;

10)

assente: organismo nocivo non più presente per motivi diversi dall’eradicazione;

11)

assente: rilevazioni dell’organismo nocivo non valide;

12)

assente: rilevazioni dell’organismo nocivo non attendibili;

13)

assente: unicamente intercettato;

14)

transitorio: nessun intervento necessario;

15)

transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza;

16)

transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione;

17)

altro.

4.4.

Stato fitosanitario nello Stato membro interessato dopo la conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo — indicare, con una nota esplicativa, una o più delle seguenti opzioni:

1)

presente ovunque nello Stato membro;

2)

presente solo in alcune parti dello Stato membro;

3)

presente in parti specifiche dello Stato membro dove non vi sono colture ospiti;

4)

presente: stagionalmente;

5)

presente: in corso di eradicazione;

6)

presente: in corso di contenimento (qualora l’eradicazione sia impossibile);

7)

presente: in scarsa prevalenza;

8)

assente: organismo nocivo eradicato;

9)

assente: organismo nocivo non più presente per motivi diversi dall’eradicazione;

10)

assente: rilevazioni dell’organismo nocivo non valide;

11)

assente: rilevazioni dell’organismo nocivo non attendibili;

12)

assente: unicamente intercettato;

13)

transitorio: nessun intervento necessario;

14)

transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza;

15)

transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione;

16)

altro.

5.   

Scoperta, campionamento, analisi e conferma dell’organismo nocivo

5.1.

Origine della scoperta o del sospetto della presenza dell’organismo nocivo — indicare una delle seguenti opzioni:

1)

indagine ufficiale relativa all’organismo nocivo;

2)

indagine relativa a un focolaio di un organismo nocivo esistente o eradicato;

3)

ispezioni fitosanitarie di qualunque tipo;

4)

ispezione basata sulla tracciabilità a monte e a valle relativa alla presenza specifica dell’organismo nocivo in questione;

5)

ispezione ufficiale per scopi non fitosanitari;

6)

informazioni fornite da operatori professionali, da laboratori o da altre persone;

7)

informazioni scientifiche;

8)

altro.

È possibile formulare ulteriori osservazioni sotto forma di testo libero o di documenti allegati.

Nel caso dell’opzione 8), specificare.

Per le ispezioni, indicare la data o le date, la descrizione del metodo (compresi i dati relativi ai controlli visivi o di altro tipo), descrivere brevemente il sito dell’ispezione e i risultati e fornire immagini.

Nei casi delle opzioni 3) e 4), indicare la data dell’ispezione o delle ispezioni e descrivere il metodo di ispezione (compresi i dati relativi ai controlli visivi o di altro tipo). È possibile descrivere brevemente il sito dell’ispezione e i risultati e fornire immagini.

5.2.

Data del rilevamento — indicare la data in cui l’organismo ufficiale competente ha accertato la presenza dell’organismo nocivo, ha iniziato a sospettarne la presenza o ne è stato informato per la prima volta. Se l’organismo nocivo è stato rilevato da una persona diversa dall’organismo ufficiale competente, indicare la data in cui è stato rilevato e in cui tale persona ha informato l’organismo ufficiale competente.

5.3.

Campionamento per l’analisi di laboratorio — se applicabile, fornire informazioni sulla procedura di campionamento per l’analisi di laboratorio, compresi data, metodo e dimensione del campione. È possibile allegare immagini.

5.4.

Laboratorio — se applicabile, indicare il nome e l’indirizzo del laboratorio o dei laboratori che hanno partecipato all’individuazione dell’organismo nocivo.

5.5.

Metodo diagnostico — indicare una delle seguenti opzioni:

1)

conforme a un protocollo verificato inter pares — (indicare chiaramente il riferimento al protocollo e, se del caso, eventuali scostamenti dal protocollo);

2)

altro (specificare il metodo).

5.6.

Data della conferma ufficiale dell’identità dell’organismo nocivo.

6.   

Informazioni relative alla zona infestata, alla gravità e alla fonte del focolaio

6.1.

Dimensioni e delimitazione della zona infestata — indicare una o più delle seguenti opzioni (è possibile presentare cifre approssimative, ma corredate di spiegazione sul motivo della mancanza di dati precisi):

1)

area infestata (m2, ha, km2);

2)

numero di piante infestate (unità);

3)

volume dei prodotti vegetali infestati (tonnellate, m3);

4)

coordinate GPS, o altra descrizione specifica [ad esempio unità territoriali statistiche di Eurostat (NUTS), codici geografici (Geocodes), fotografie aeree] che delimitano la zona.

6.2.

Caratteristiche della zona infestata e delle zone nelle sue vicinanze — indicare una o più delle seguenti opzioni:

1)

zona all’aperto — zona di produzione:

1.1)

terreno (a seminativo, a pascolo);

1.2)

frutteto/vigneto;

1.3)

vivaio;

1.4)

foresta.

2)

Zona all’aperto — altro:

2.1)

giardino privato;

2.2)

siti pubblici;

2.3)

zona di conservazione;

2.4)

piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione;

2.5)

altro (specificare).

3)

Ambiente chiuso:

3.1)

serra;

3.2)

altri giardini d’inverno;

3.3)

sito privato (diverso da una serra);

3.4)

sito pubblico (diverso da una serra);

3.5)

altro (specificare).

Per ciascuna opzione, indicare se la contaminazione riguarda una o più delle seguenti voci:

piante da impianto;

altre piante;

prodotti vegetali; o

altri oggetti.

6.3.

Piante ospiti nella zona infestata e nelle sue vicinanze — indicare la denominazione scientifica delle piante ospiti di tale zona, conformemente al punto 6.4. È possibile fornire ulteriori informazioni sulla densità delle piante ospiti, con riferimento alle pratiche colturali e alla caratteristica specifica degli habitat, o sui prodotti vegetali sensibili della zona.

6.4.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti infestati — indicare la denominazione scientifica delle piante ospiti infestate. È possibile precisare la varietà e, per i prodotti vegetali, il tipo di merce, a seconda dei casi.

6.5.

Vettori presenti nella zona — se applicabile, indicare una delle seguenti opzioni:

1)

la denominazione scientifica dei vettori, almeno a livello di genere; oppure,

2)

se il punto 1 non è applicabile, la denominazione scientifica approvata da un’organizzazione internazionale e il nome di tale organizzazione; oppure,

3)

se né il punto 1 né il punto 2 sono applicabili, la denominazione scientifica indicata nella fonte di informazione più attendibile, con riferimento a tale fonte. È possibile fornire ulteriori informazioni sulla densità dei vettori, o le caratteristiche delle piante importanti per i vettori.

6.6.

Gravità del focolaio — descrivere la diffusione attuale dell’infestazione, i sintomi e il danno arrecato. Se del caso, aggiungere le previsioni non appena disponibili.

6.7.

Fonte del focolaio — indicare la via confermata di entrata dell’organismo nocivo nella zona o, in attesa di conferma, la via sospettata. È possibile fornire ulteriori informazioni circa l’origine confermata o potenziale dell’organismo nocivo.

7.   

Misure fitosanitarie ufficiali

7.1.

Adozione di misure fitosanitarie ufficiali — indicare una delle seguenti opzioni e fornire note esplicative:

1)

sono state adottate misure fitosanitarie ufficiali sotto forma di trattamento chimico, biologico o fisico;

2)

sono state adottate misure fitosanitarie ufficiali diverse dal trattamento chimico, biologico o fisico;

3)

è prevista l’adozione di misure fitosanitarie ufficiali;

4)

in attesa di decisione sull’adozione di misure fitosanitarie ufficiali;

5)

nessuna misura fitosanitaria ufficiale (spiegare il motivo).

In caso di definizione di una zona delimitata, per le opzioni 1), 2) e 3) precisare se le misure sono/saranno adottate all’interno o all’esterno di tale zona.

7.2.

Data di adozione delle misure fitosanitarie ufficiali (indicare la durata prevista di eventuali misure temporanee).

7.3.

Individuazione della zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali — indicare il metodo utilizzato per individuare la zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali. Fornire i risultati delle indagini effettuate.

7.4.

Obiettivo delle misure fitosanitarie ufficiali — indicare una delle seguenti opzioni:

1)

eradicazione;

2)

contenimento (qualora l’eradicazione sia impossibile).

7.5.   

Misure che incidono sulla circolazione delle merci — indicare una delle seguenti opzioni:

1)

misure che incidono sull’importazione di merci nell’Unione o sulla loro circolazione nell’Unione (descrivere le misure);

2)

misure che non incidono sull’importazione di merci nell’Unione o sulla loro circolazione nell’Unione.

7.6.

Indagini specifiche — nel caso di indagini effettuate nell’ambito delle misure fitosanitarie ufficiali, descrivere la metodologia, la durata e la portata di tali indagini.

8.   

Valutazione del rischio fitosanitario

Indicare una delle seguenti opzioni:

1)

la valutazione del rischio fitosanitario non è richiesta [per gli organismi nocivi indicati all’articolo 11, primo comma, lettere a) e b), o soggetti alle misure di cui all’articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031];

2)

la valutazione, o la valutazione preliminare del rischio fitosanitario, è in corso;

3)

esiste già una valutazione preliminare del rischio fitosanitario — presentare i risultati principali e allegare la valutazione preliminare del rischio fitosanitario o indicare dove è reperibile;

4)

esiste già una valutazione del rischio fitosanitario — presentare i risultati principali e allegare la valutazione del rischio fitosanitario o indicare dove è reperibile.

9.   

Aggiungere link ai siti web pertinenti e altre fonti di informazione.

10.   

Indicare se alcune o tutte le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 3.1, da 4.1 a 4.4, da 5.1 a 5.6, da 6.1 a 6.7, da 7.1 a 7.6 e 8 devono essere trasmesse all’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.


(1)  In linea con il concetto definito nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie, ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area. Roma, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf).


ALLEGATO II

Documenti sanitari comuni di entrata (DSCE)

PARTE 1

Voci e note esplicative del DSCE

Osservazioni generali

Le voci specificate nella parte 1 costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DSCE.

Salvo altrimenti specificato o stabilito nella normativa dell’Unione, tutte le voci o le caselle si applicano ai modelli di DSCE di cui alla parte 2.

Le copie cartacee di un DSCE elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Selezionare una casella tra le caselle da I.20 a I.26 e una casella tra quelle da II.9 a II.16; per ciascuna casella, selezionare un’opzione.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DSCE saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DSCE nella parte 2 sono indicative.

Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.

Nel trattare i dati personali inclusi nei DSCE gli Stati membri rispettano il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 e la Commissione rispetta il regolamento (UE) 2018/1725.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

I.1

Speditore/esportatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese (1) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne in alcuni casi previsti dal diritto dell’Unione nei quali può essere stabilita in uno Stato membro.

I.2

Riferimento DSCE

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).

I.3

Riferimento locale

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente.

I.4

Posto di controllo frontaliero/punto di controllo/unità di controllo

 

Selezionare, a seconda dei casi, il nome del posto di controllo frontaliero o del punto di controllo.

Indicare eventualmente il luogo dell’ispezione.

Nel caso di un DSCE-P successivo per una partita non conforme, indicare il nome dell’unità di controllo incaricata della supervisione della zona franca o del deposito doganale riconosciuto per tale scopo.

I.5

Codice del posto di controllo frontaliero/del punto di controllo/dell’unità di controllo

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC al posto di controllo frontaliero, al punto di controllo o all’unità di controllo.

I.6

Destinatario/importatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica cui la partita è destinata e che figura, ad esempio, sui certificati ufficiali, sugli attestati ufficiali o su altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale rilasciati nel paese terzo. Se questa persona coincide con quella indicata nella casella I.8, questa casella è compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite in tale casella.

Questa casella è facoltativa in caso di trasbordo o di transito.

I.7

Luogo di destinazione

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese, del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se questo indirizzo coincide con quello indicato nella casella I.6, questa casella è compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite in detta casella.

Tale luogo deve essere situato in uno Stato membro, anche in caso di transito, come definito all’articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2017/625, con magazzinaggio delle merci. In caso di transito senza magazzinaggio delle merci, il paese terzo di destinazione è indicato nella casella I.22.

Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.

Per le partite da frazionare al posto di controllo frontaliero, nel primo DSCE indicare tale posto di controllo frontaliero come luogo di destinazione. Nei DSCE successivi indicare il luogo di destinazione per ciascuna parte della partita frazionata.

Per le partite da trasferire verso un punto di controllo, indicare il punto di controllo come luogo di destinazione. Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite nella casella I.20.

Se le partite sono spostate verso una struttura per il successivo trasporto, il luogo di destinazione è richiesto solo se diverso dalla struttura per il successivo trasporto.

I.8

Operatore responsabile della partita

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.6 e deve coincidere con quello indicato nella casella I.35.

Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC.

Nel caso di un DSCE successivo, indicare il nome e l’indirizzo della persona incaricata di presentare la partita per ulteriori controlli ufficiali nel luogo successivo.

Nel caso di un DSCE-P successivo per le partite non conformi, indicare il nome e l’indirizzo della persona incaricata di espletare le procedure in seguito al magazzinaggio.

I.9

Documenti di accompagnamento

 

Selezionare il tipo di documenti di accompagnamento richiesti: ad esempio certificati ufficiali, attestati ufficiali, permessi, dichiarazioni o altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale.

Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento e il paese di rilascio. La data di rilascio è facoltativa. Se il certificato ufficiale è stato generato nell’IMSOC, indicare il codice alfanumerico unico nella casella I.2a del certificato ufficiale.

Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

I.10

Notifica preventiva

 

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo al punto di entrata in cui è situato il posto di controllo frontaliero.

DSCE-D/DSCE-PP

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo al punto di controllo nel caso di un DSCE successivo per il trasferimento verso un punto di controllo.

I.11

Paese di origine

 

Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite nella casella I.31.

DSCE-A

Indicare il paese di permanenza durante il periodo di permanenza richiesto che figura sul certificato ufficiale di accompagnamento.

In caso di cavalli registrati reintrodotti nell’Unione dopo un’esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30, 60 o 90 giorni per corse, competizioni ed eventi culturali in alcuni paesi terzi, indicare il paese dal quale essi sono stati spediti l’ultima volta.

DSCE-P

Indicare il paese di produzione, trasformazione o imballaggio dei prodotti (etichettati con il marchio di identificazione).

Nel caso dei prodotti reintrodotti nell’Unione di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625 o che vi fanno ritorno dopo il transito attraverso paesi terzi [come definito all’articolo 3, punto 44, lettera b), di tale regolamento], indicare lo Stato membro di origine.

DSCE-PP

Indicare il paese/i paesi di origine in cui le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, come menzionato nel certificato fitosanitario.

DSCE-D

Indicare il paese di origine delle merci o quello in cui sono state coltivate, raccolte o prodotte.

I.12

Regione di origine

 

Qualora gli animali o le merci siano interessati da misure di regionalizzazione in conformità al diritto dell’Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti. Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite nella casella I.31.

DSCE-PP

Nel caso in cui il paese di origine abbia ufficialmente dichiarato alcune zone indenni da un organismo nocivo specifico, indicare la zona di origine della pianta, del prodotto vegetale o degli altri oggetti.

I.13

Mezzo di trasporto

 

Selezionare uno dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in arrivo al posto di controllo frontaliero e indicarne l’identificazione:

aereo (indicare il numero del volo);

nave (indicare il nome e il numero della nave);

treno (indicare il numero del treno e del vagone);

automezzo (indicare il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio).

In caso di nave traghetto, selezionare «nave» e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (con la targa del rimorchio, se applicabile), oltre al nome della nave traghetto prevista.

DSCE-PP

L’identificazione del mezzo di trasporto non è richiesta.

I.14

Paese di spedizione

 

DSCE-P/DSCE-PP/DSCE-D

Indicare il paese in cui le merci sono state caricate a bordo del mezzo di trasporto finale per il viaggio verso l’Unione. In alcuni casi in cui lo spostamento comporta più di un paese prima dell’entrata nell’Unione (scambi triangolari), può trattarsi del paese terzo in cui è stato rilasciato il certificato ufficiale.

Questa casella non è applicabile al DSCE-A.

I.15

Stabilimento di origine

 

Se previsto dalla normativa dell’Unione, indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese dello o degli stabilimenti di origine.

Se previsto dalla normativa dell’Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento.

Questa casella può essere compilata automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni fornite nella casella I.31.

I.16

Condizioni di trasporto

 

DSCE-P/DSCE-D

Indicare, se applicabile, la categoria della temperatura richiesta durante il trasporto (ambiente, di refrigerazione, di congelamento). Può essere selezionata soltanto una categoria.

Questa casella non è applicabile al DSCE-A e al DSCE-PP.

I.17

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno).

Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

I.18

Certificato come o per

 

Selezionare lo scopo dello spostamento degli animali, l’uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nel certificato ufficiale (se richiesto) o nel documento commerciale.

DSCE-A

riproduzione/reddito, ingrasso, stabilimenti confinati, cani/gatti/furetti (o nel caso in cui più di cinque cani/gatti/furetti siano oggetto di spostamento per motivi di natura non commerciale), animali acquatici ornamentali, macello, quarantena, equidi registrati, stabulazione (solo per gli animali d’acquacoltura), circo itinerante/esibizioni di animali, esposizione, ripopolamento o altro.

DSCE-P

consumo umano, alimentazione animale, uso farmaceutico, uso tecnico, campione commerciale, ulteriore trasformazione o altro.

DSCE-D:

consumo umano, consumo umano dopo ulteriore trattamento, alimentazione animale, campione o articolo da esposizione, o altro.

Questa casella non è applicabile al DSCE-PP.

I.19

Conformità delle merci

 

Questa casella si applica solo al DSCE-P.

Selezionare «Conformi» se le merci sono conformi alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2017/625.

Selezionare «Non conformi» se le merci:

non sono conformi alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; e

sono conformi alle norme di cui alla lettera d) di tale articolo; e

non sono destinate ad essere immesse sul mercato.

I.20

Per il trasbordo/trasferimento/proseguimento del viaggio verso

 

DSCE-A (proseguimento del viaggio)

Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione in cui gli animali rimangono nella stessa nave o nello stesso aereo e sono destinati a essere spediti direttamente verso un paese terzo senza sbarcare in un altro porto o aeroporto dell’Unione.

Indicare il nome del successivo posto di controllo frontaliero nell’Unione verso il quale gli animali continuano il viaggio sulla stessa nave o sullo stesso aereo per ulteriori controlli ufficiali.

DSCE-P (trasbordo)

Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione in cui i prodotti sono trasbordati in un’altra nave o in un altro aereo e sono destinati a essere spediti direttamente verso un paese terzo senza sbarcare in un altro porto o aeroporto dell’Unione.

Indicare il nome del successivo posto di controllo frontaliero nell’Unione in cui i prodotti devono essere trasbordati per ulteriori controlli ufficiali.

DSCE-PP (trasbordo/trasferimento)

Indicare il nome del successivo posto di controllo frontaliero o del punto di controllo nell’Unione verso il quale le merci devono essere, rispettivamente, trasbordate o trasferite per ulteriori controlli ufficiali.

DSCE-D (trasferimento)

Indicare il nome del punto di controllo nell’Unione verso il quale le merci devono essere trasferite per ulteriori controlli ufficiali se la partita è selezionata per i controlli di identità e i controlli fisici.

I.21

Per il successivo trasporto

 

DSCE-PP/DSCE-D

Indicare la struttura autorizzata per il successivo trasporto verso la quale la partita deve essere trasportata dopo essere stata selezionata per i controlli di identità e fisici al posto di controllo frontaliero.

I.22

Per il transito verso

 

Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.

Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di uscita per le partite non conformi che attraversano il territorio dell’Unione su strada, su ferrovia o per via navigabile (transito esterno).

Questa casella non si applica al DSCE-D.

I.23

Per il mercato interno

 

Barrare la casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione.

I.24

Per le merci non conformi

 

Questa casella si applica solo al DSCE-P.

Selezionare, se applicabile, il tipo di destinazione a cui la partita sarà consegnata e indicare il numero di registrazione: deposito doganale riconosciuto per tale scopo, zona franca o nave (compresa l’indicazione del nome e del porto di consegna).

I.25

Per la reintroduzione

 

DSCE-A

Barrare la casella in caso di reintroduzione di cavalli registrati nell’Unione dopo un’esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30, 60 o 90 giorni per corse, competizioni ed eventi culturali in alcuni paesi terzi.

Barrare la casella in caso di reintroduzione di animali originari dell’Unione e che vi fanno ritorno in quanto il paese terzo ha negato l’ingresso.

DSCE-P/DSCE-PP

Barrare la casella in caso di reintroduzione di merci originarie dell’Unione e che vi fanno ritorno in quanto il paese terzo ha negato l’ingresso.

Questa casella non è applicabile al DSCE-D.

I.26

Per l’ammissione temporanea

 

Questa casella si applica unicamente al DSCE-A e solo per i cavalli registrati.

Punto di uscita — indicare il posto di controllo frontaliero di uscita.

Data di uscita — indicare la data di uscita (deve essere un periodo inferiore a 90 giorni in seguito all’ammissione).

I.27

Mezzo di trasporto in uscita dal posto di controllo frontaliero/magazzinaggio

 

Questa casella può essere compilata previa notifica ed è obbligatoria per:

gli animali che rientrano nell’ambito del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (2) (DSCE-A);

le merci oggetto di trasbordo, transito diretto, monitoraggio, reintroduzione o consegna a tutte le destinazioni di controllo, compresi la struttura per il successivo trasporto o il punto di controllo, se sono richiesti ulteriori controlli ufficiali (DSCE-P, DSCE-PP, DSCE-D);

le merci non conformi in transito (DSCE-P).

Selezionare uno dei seguenti mezzi di trasporto: aereo, nave, treno o automezzo (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).

DSCE-PP

Se il numero del contenitore è indicato nella casella I.17, l’indicazione del mezzo di trasporto non è necessaria.

I.28

Trasportatore

 

Questa casella è obbligatoria solo per il DSCE-A quando si utilizza la casella I.27.

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica incaricata del trasporto.

Indicare, se applicabile, il numero di registrazione o di riconoscimento.

I.29

Data di partenza

 

Questa casella è obbligatoria solo per il DSCE-A quando si utilizza la casella I.27.

Indicare la data e l’ora stimate di partenza dal posto di controllo frontaliero.

I.30

Giornale di viaggio

 

Questa casella si applica solo al DSCE-A e fa riferimento alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005.

I.31

Descrizione della partita

 

Compilare in base, ad esempio, ai certificati ufficiali, agli attestati ufficiali, alle dichiarazioni o ad altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, in modo da fornire una descrizione delle merci sufficiente a consentirne l’identificazione e il calcolo delle tariffe: ad esempio codice della nomenclatura combinata (NC) e titolo, codice TARIC, codice EPPO, specie (informazioni tassonomiche), peso netto (kg).

Indicare il numero complessivo di lamelle di sperma, uova ed embrioni.

Indicare, come richiesto, la natura e il numero di imballaggi, il tipo di imballaggio (secondo le norme UN/CEFACT), il numero di lotto, il numero di identificazione individuale, il numero di passaporto, il tipo di prodotto.

Nel caso di un DSCE successivo, inserire la quantità delle merci indicata nel DSCE precedente.

DSCE-P

Selezionare «Consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.

I.32

Numero complessivo di imballaggi

 

Indicare, se del caso, il numero complessivo di imballaggi della partita.

I.33

Quantità totale

 

DSCE-A

indicare, se del caso, il numero complessivo di animali.

DSCE-P

indicare, se del caso, il numero complessivo di lamelle di sperma, uova ed embrioni.

DSCE-PP/DSCE-D:

indicare, a seconda dei casi, il numero di pezzi o il volume.

I.34

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

È il peso netto totale (vale a dire la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l’imballaggio) calcolato automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.31.

Indicare il peso lordo totale (vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto). Tali informazioni non sono richieste per il DSCE-PP.

I.35

Dichiarazione

 

La dichiarazione deve essere firmata dalla persona fisica responsabile della partita e può essere adattata in base al DSCE utilizzato.

Il sottoscritto, operatore responsabile della partita sopra descritta, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, in ordine al pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, dalla rispedizione delle partite, dall’assoggettamento a quarantena o a isolamento degli animali, o dall’eutanasia ed eliminazione, ove necessario.

Firma (il firmatario si impegna ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito cui è stato negato l’ingresso in un paese terzo).

PARTE II – CONTROLLI

Casella

Descrizione

II.1

DSCE precedente

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC al DSCE usato prima del frazionamento di una partita o prima del trasbordo (qualora siano effettuati controlli ufficiali), della sostituzione, dell’annullamento o del trasferimento verso un punto di controllo.

II.2

Riferimento DSCE

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.3

Controllo documentale

 

Comprende i controlli di conformità alla normativa nazionale per gli animali e le merci per cui non tutte le condizioni di entrata nell’Unione sono disciplinate dal diritto dell’UE.

II.4

Controllo di identità

 

Selezionare «Sì» o «No» a seconda dei casi.

DSCE-A

Selezionare «No» se gli animali devono proseguire il loro viaggio via mare o per via aerea, sulla stessa nave o sullo stesso aereo, da un posto di controllo frontaliero a un altro, e i controlli ufficiali devono essere effettuati al posto di controllo frontaliero successivo.

DSCE-P

Selezionare «No» se le merci sono trasbordate da un posto di controllo frontaliero a un altro.

DSCE-PP

Selezionare «No» se le merci sono trasferite verso un punto di controllo o trasbordate da un posto di controllo frontaliero a un altro.

Selezionare «No» per un controllo ridotto o se il controllo di identità non è richiesto.

DSCE-D

Selezionare «No» se le merci sono trasferite verso un punto di controllo.

II.5

Controllo fisico

 

Selezionare «Sì» o «No» a seconda dei casi.

DSCE-A

Sono compresi i risultati dell’esame clinico eseguito, la mortalità e la morbilità degli animali.

Selezionare «No» se gli animali devono proseguire il loro viaggio via mare o per via aerea, sulla stessa nave o sullo stesso aereo, da un posto di controllo frontaliero a un altro, a norma del pertinente diritto dell’Unione e i controlli ufficiali devono essere effettuati al posto di controllo frontaliero successivo.

DSCE-P

Selezionare «Controllo ridotto» se, in conformità alle norme da adottare in virtù dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la partita non è stata selezionata per un controllo fisico ma si ritiene che sia stata verificata in modo soddisfacente mediante i soli controlli documentale e di identità.

Selezionare «Altro» se si fa riferimento alle procedure di reintroduzione, controllo e transito. Ciò si riferisce anche agli animali e alle merci trasbordati da un posto di controllo frontaliero a un altro secondo le norme da adottare in virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

DSCE-PP

Selezionare «Controllo ridotto» se, in conformità alle norme da adottare in virtù dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la partita non è stata selezionata per i controlli di identità e fisico ma si ritiene che sia stata verificata in modo soddisfacente mediante il solo controllo documentale.

Selezionare «Altro» se si fa riferimento alle procedure di reintroduzione, controllo e transito. Ciò si riferisce anche alle merci trasbordate da un posto di controllo frontaliero a un altro secondo le norme da adottare in virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

DSCE-D

Selezionare «No» se le merci sono trasferite verso un punto di controllo.

II.6

Prove di laboratorio

 

Selezionare «Sì» se è stata eseguita una prova.

Prova: selezionare la categoria della sostanza o dell’agente patogeno oggetto della prova di laboratorio.

Selezionare «Casuale» se la partita non è trattenuta al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova. Non selezionare questa opzione se il campionamento della partita è effettuato per prove di laboratorio cui corrispondono altre opzioni della casella;

selezionare «Sospetto» se si sospetta che gli animali e le merci non siano conformi al diritto dell’Unione e sono trattenuti al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova;

selezionare «Misure di emergenza» se gli animali e le merci sono sottoposti a misure di emergenza specifiche e sono trattenuti al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova, a meno che non sia autorizzato il successivo trasporto.

Risultato della prova:

selezionare «In attesa dei risultati» se la partita può lasciare il posto di controllo frontaliero senza attendere il risultato di una prova;

selezionare «Soddisfacente» o «Non soddisfacente» se il risultato della prova è disponibile.

DSCE-P

Selezionare «Richiesto» se il campionamento è richiesto conformemente al diritto dell’Unione e la partita non è trattenuta al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova.

Selezionare «Controlli intensificati» se gli animali e le merci sono soggetti alle norme relative alle procedure sui controlli in forma intensificata da adottare in virtù dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 e sono trattenuti al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova.

DSCE-PP

Selezionare «Campionamento per rilevare un’infezione latente» se il campionamento è richiesto conformemente al diritto dell’Unione e la partita non è trattenuta al posto di controllo frontaliero in attesta del risultato di una prova.

DSCE-D

Selezionare «Temporaneo incremento dei controlli» se le merci sono soggette a misure che richiedono un temporaneo incremento dei controlli [articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625] e sono trattenute al posto di controllo frontaliero in attesa del risultato di una prova, a meno che non sia autorizzato il successivo trasporto.

II.7

Controllo del benessere degli animali

 

Questa casella si applica solo al DSCE-A.

Selezionare «No» se gli animali vivi non sono scaricati al posto di controllo frontaliero indicato nella casella I.4 né trasbordati verso un altro posto di controllo transfrontaliero e non sono stati sottoposti a un controllo del benessere.

Barrare la casella «Soddisfacente» o «Non soddisfacente» se sono disponibili i risultati del controllo degli animali e delle condizioni di trasporto.

II.8

Impatto del trasporto sugli animali

 

Questa casella si applica solo al DSCE-A.

Indicare il numero di animali morti e di animali non idonei per il trasporto, nonché il numero di nascite o di aborti (vale a dire quante femmine hanno partorito o abortito durante il trasporto).

Nel caso in cui la spedizione consista in un numero elevato di animali (ad esempio pulcini di un giorno, pesci o molluschi), fornire, se del caso, una stima del numero di esemplari morti o non idonei per il trasporto.

II.9

Idoneità per il trasbordo/trasferimento/proseguimento del viaggio

 

Barrare la casella se la partita è idonea per il trasbordo/trasferimento/proseguimento del viaggio.

Il trasbordo non si applica al DSCE-A e al DSCE-D.

II.10

Idoneità per il successivo trasporto

 

DSCE-PP/DSCE-D

Barrare la casella se la partita è idonea per il successivo trasporto.

II.11

Idoneità per il transito

 

Barrare la casella se la partita è idonea per il transito.

Questa casella non si applica al DSCE-D.

II.12

Idoneità per il mercato interno

 

Barrare la casella se l’esito dei controlli ufficiali è favorevole, a prescindere dal fatto che gli animali o le merci siano vincolati al regime doganale «Immissione in libera pratica» alla frontiera o in una fase successiva all’interno dell’Unione.

DSCE-A

Se l’immissione sul mercato degli animali è autorizzata a condizioni speciali (come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale), indicare la destinazione controllata: macello, stabilimento confinato, quarantena o uso locale.

DSCE-P

Selezionare l’uso del prodotto.

Per i sottoprodotti di origine animale che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione ma che non rientrano nelle condizioni di controllo del trasporto da adottare in virtù dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, compilare la casella II.18.

DSCE-D

Selezionare l’utilizzo del prodotto: consumo umano, alimentazione animale o altro.

II.13

Idoneità per il controllo

 

Questa casella si applica solo al DSCE-A e al DSCE-P e si riferisce a una partita controllata conformemente alle condizioni da adottare in virtù dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

II.14

Idoneità per le merci non conformi

 

Questa casella si applica solo al DSCE-P.

Selezionare la destinazione controllata: deposito doganale riconosciuto per tale scopo, zona franca o nave.

II.15

Idoneità per l’ammissione temporanea

 

Questa casella si applica unicamente al DSCE-A e solo per i cavalli registrati.

Barrare la casella per autorizzare l’ammissione degli animali nel territorio dell’Unione fino alla data indicata nella casella I.26.

II.16

Non idoneità

 

Si riferisce alle partite per le quali i risultati dei controlli ufficiali non sono favorevoli e a cui è stato negato l’ingresso nell’Unione. Indicare la data entro la quale l’azione deve essere intrapresa.

DSCE-A

Selezionare «Eutanasia» se non può essere autorizzato il consumo umano delle carni degli animali.

Selezionare «Rispedizione» se gli animali sono rispediti.

Selezionare «Macellazione» se le carni degli animali potrebbero essere utilizzate per il consumo umano a seguito di un’ispezione positiva.

Selezionare «Distruzione» se all’arrivo al posto di controllo frontaliero gli animali sono morti.

DSCE-P/DSCE-D

Selezionare: distruzione, rispedizione, trattamento speciale o uso per altri scopi.

DSCE-PP

Selezionare: trattamento adeguato, ingresso negato, quarantena imposta, distruzione, rispedizione, trasformazione industriale o altro.

II.17

Motivo del rifiuto

 

DSCE-A

Selezionare «Documentale» in caso di certificato mancante, assenza del certificato originale, modello sbagliato, certificato fraudolento, date non valide, firma o timbro mancanti, autorità non valida, relazione di laboratorio mancante, assenza di ulteriori garanzie o non conformità alle prescrizioni nazionali.

Selezionare «Origine» in caso di paese non autorizzato, zona non autorizzata o stabilimento non riconosciuto.

Selezionare «Identità» in caso di identificazione, documento o mezzo di trasporto non corrispondenti, identificazione individuale mancante, numero di identificazione individuale o specie non corrispondenti.

Selezionare «Fisico» in caso di presenza di animali sospetti, animali non idonei per il trasporto o animali morti.

Selezionare «Laboratorio» in caso di risultato insoddisfacente delle prove.

Selezionare «Benessere degli animali» in caso di mezzi di trasporto non idonei.

Selezionare «IAS» in caso di non conformità alle norme applicabili alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Selezionare «Altro» se nessuno dei summenzionati motivi è applicabile.

DSCE-P

Selezionare «Documentale» in caso di certificato mancante, assenza del certificato originale, modello sbagliato, certificato fraudolento, date non valide, firma o timbro mancanti, autorità non valida, relazione di laboratorio mancante o dichiarazione aggiuntiva mancante.

Selezionare «Origine» in caso di paese non autorizzato, regione non autorizzata o stabilimento non riconosciuto.

Selezionare «Identità» in caso di etichetta mancante, etichetta o documento non corrispondenti, etichetta incompleta, mezzo di trasporto, numero del sigillo ufficiale, marchio di identificazione o specie non corrispondenti.

Selezionare «Fisico» in caso di carenza di igiene, interruzione della catena del freddo, carenze nel mantenimento della temperatura o nel controllo organolettico o presenza di parassiti.

Selezionare «Laboratorio» in caso di contaminazione chimica, contaminazione microbiologica, residui di farmaci veterinari, esposizione a radiazioni, additivi non conformi od organismi geneticamente modificati (OGM).

Selezionare «IAS» in caso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Selezionare «Altro» se nessuno dei summenzionati motivi è applicabile.

DSCE-PP

Selezionare «Documentale» nel caso in cui il certificato, il passaporto delle piante o qualsiasi altro documento che fornisca garanzie in conformità al diritto dell’Unione sia mancante o non valido.

Selezionare «Origine» in caso di numero di registrazione della società non disponibile, se richiesto.

Selezionare «Identità» in caso di non corrispondenza nei documenti che accompagnano la partita.

Selezionare «Fisico» in caso di presenza di un organismo nocivo o di piante, prodotti vegetali o altri oggetti vietati.

Selezionare «Altro» se il destinatario non figura nel registro ufficiale dei produttori/importatori.

Selezionare «IAS» in caso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

DSCE-D

Selezionare «Documentale» nel caso in cui il certificato o altri documenti di accompagnamento richiesti siano mancanti o non validi.

Selezionare «Identità» in caso di non corrispondenza nei documenti di accompagnamento.

Selezionare «Laboratorio» in caso di contaminazione chimica o microbiologica.

Selezionare «Fisico» in caso di carenza di igiene fisica.

Selezionare «Altro» se nessuno dei summenzionati motivi è applicabile.

II.18

Dati relativi alle destinazioni di controllo

 

Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione/di riconoscimento per tutte le destinazioni di controllo di cui alle caselle da II.9 a II.16.

DSCE-A

Per gli stabilimenti per i quali l’autorità competente richiede l’anonimato, indicare solo il numero di registrazione/di riconoscimento assegnato.

DSCE-PP/DSCE-D

In caso di successivo trasporto, indicare il nome, l’indirizzo e, se applicabile, il numero di registrazione della struttura per il successivo trasporto.

In caso di trasferimento verso un punto di controllo, indicare i dati di contatto e il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC al punto di controllo.

II.19

Partita risigillata

 

Indicare il numero del sigillo apposto dopo i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero o dopo il magazzinaggio in un deposito doganale riconosciuto per tale scopo e nei casi in cui un sigillo ufficiale è richiesto in virtù del diritto dell’Unione.

II.20

Identificazione del posto di controllo frontaliero

 

Apporre, a seconda dei casi, il timbro ufficiale del posto di controllo frontaliero o del punto di controllo.

Nel caso di un DSCE-P successivo per una partita non conforme, indicare il nome dell’unità di controllo incaricata della supervisione della zona franca o del deposito doganale riconosciuto per tale scopo.

II.21

Certificatore

 

Questa casella si riferisce alla dichiarazione da firmare a cura del certificatore autorizzato a firmare il DSCE:

Il sottoscritto, certificatore, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alla normativa dell’UE e, se applicabile, alla normativa nazionale dello Stato membro di destinazione.

II.22

Tariffe delle ispezioni

 

Questa casella può essere utilizzata per indicare le tariffe delle ispezioni.

II.23

Riferimento del documento doganale

 

Questa casella può essere utilizzata dall’autorità doganale o, previa comunicazione dell’autorità doganale, dal responsabile della partita per aggiungere informazioni pertinenti (ad esempio il riferimento del documento T1), qualora le partite rimangano sotto sorveglianza doganale per un determinato periodo.

II.24

DSCE successivo

 

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DSCE rilasciati nei casi da stabilire a norma dell’articolo 51 e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o in seguito al frazionamento della partita al posto di controllo frontaliero.


PARTE III – FOLLOW-UP

Casella

Descrizione

III.1

DSCE precedente

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.

III.2

Riferimento DSCE

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

III.3

DSCE successivo

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DSCE riportato nella casella II.24.

III.4

Dati relativi alla rispedizione

Indicare il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il paese e il codice ISO del paese.

Indicare, non appena tali informazioni sono disponibili, la data di rispedizione e il nome del posto di controllo frontaliero di uscita. In caso di decisioni di respingimento, la data della rispedizione non deve essere superiore a 60 giorni dalla data di convalida del DSCE.

III.5

Follow-up

Indicare l’autorità incaricata di certificare il ricevimento e la conformità della partita cui il DSCE si riferisce: il posto di controllo frontaliero di uscita, il posto di controllo frontaliero della destinazione finale o l’unità di controllo.

DSCE-A

Indicare l’ulteriore destinazione e/o i motivi della non conformità o del cambiamento di stato degli animali (ad esempio destinazione non valida, certificato mancante o non valido, documenti non corrispondenti, identificazione mancante o non valida, prove non soddisfacenti, animali che si sospettano affetti da malattia, animali morti o andati persi o conversione in entrata permanente).

DSCE-P

Indicare l’ulteriore destinazione e/o i motivi della non conformità (ad esempio destinazione non valida, certificato mancante o non valido, documenti non corrispondenti, identificazione mancante o non valida, controlli non soddisfacenti, sigillo mancante, rotto o non corrispondente...).

DSCE-PP

In caso di merci destinate al successivo trasporto o al trasferimento verso un punto di controllo, selezionare «Sì» o «No» per indicare se la partita è arrivata.

DSCE-D

In caso di merci destinate al successivo trasporto o al trasferimento verso un punto di controllo, selezionare «Sì» o «No» per indicare se la partita è arrivata.

III.6

Certificatore

Si riferisce alla firma del certificatore operante presso l’autorità competente in caso di rispedizione e di follow-up delle partite.

PARTE 2

Modelli del documento sanitario comune d entrata (DSCE)

Sezione A

DSCE-A

[per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625]

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Sezione B

DSCE-P

[per i prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625]

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Sezione C

DSCE-PP

[per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625]

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Sezione D

DSCE-D

[per i mangimi e gli alimenti di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625]

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(1)  Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).


ALLEGATO III

Tavola di concordanza di cui all’articolo 47, paragrafo 2

1.

Direttiva 94/3/CE

Direttiva 94/3/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 4

_

Articolo 5

Articolo 2, punto 34

Articolo 6

Allegato I, punto 10

Articolo 7

_

Articolo 8

_

2.

Regolamento (UE) n. 16/2011

Regolamento (UE) n. 16/2011

Presente regolamento

Articolo 1, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 1, punto 2

Articolo 2, punto 3

Articolo 1, punto 3

Articolo 2, punto 4

Articolo 1, punto 4

Articolo 2, punto 15

Articolo 1, punto 5

Articolo 2, punto 16

Articolo 1, punto 5, lettera a)

Articolo 2, punto 17

Articolo 1, punto 5, lettera b)

Articolo 2, punto 18

Articolo 1, punto 6

Articolo 2, punto 20

Articolo 1, punto 7

Articolo 2, punto 22

Articolo 1, punto 8

Articolo 2, punto 23

Articolo 1, punto 9

_

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 13

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

-

Articolo 8, primo comma, lettere da a) a f)

Articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a f)

Articolo 8, secondo comma

-

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafi 2 e 3

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafo 1

 

 

Articolo 11, lettera a)

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 11, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 12

_

3.

Decisione di esecuzione 2014/917/UE

Decisione di esecuzione 2014/917/UE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

_

Articolo 2, paragrafi 1 e 3

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi 2 e 4

Articolo 32, paragrafo 3

 

 

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 3

_

Allegato

Allegato I

4.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918

Presente regolamento

Articolo 1

_

Articolo 2

_

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

_

Articolo 3, paragrafo 2

_

Articolo 3, paragrafo 3

_

Articolo 3, paragrafo 4

_

Articolo 4

Articolo 12

Articolo 5

_

Articolo 6

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 7, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, lettera c)

_

Articolo 7, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera e)

_

Articolo 8, paragrafo 2, lettera f)

_

Articolo 8, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

-

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b)

Articolo 13

_

Articolo 14

_

5.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553

Presente regolamento

Articolo 1

_

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

_

Articolo 3

_


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

14.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 261/97


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

del 1o ottobre 2019

recante norme interne relative alla limitazione di determinati diritti degli interessati in materia di trattamento dei dati personali nell’esercizio delle funzioni diverse da quelle giurisdizionali della Corte di giustizia dell’Unione europea

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1) (in prosieguo: il «regolamento»), segnatamente l’articolo 25,

Visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (in prosieguo: il «GEPD») del 26 luglio 2019, consultato conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento,

Visto il parere del Comitato amministrativo del 16 settembre 2019,

Considerato che il regolamento si applica, allo stesso modo che a tutte le istituzioni dell’Unione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’esercizio delle sue funzioni diverse da quelle giurisdizionali,

Considerato che occorre, di conseguenza, dare attuazione, per quanto attiene a un siffatto trattamento, all’articolo 25 del regolamento mediante l’adozione di norme interne di cui a detto articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni diverse da quelle giurisdizionali, può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 21, 35 e 36 del regolamento, nonché dell’articolo 4 del regolamento, in forza dell’articolo 25 di quest’ultimo.

Articolo 2

Limitazioni

1.   Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, l’applicazione degli articoli da 14 a 21, 35 e 36 del regolamento, nonché dell’articolo 4 del regolamento nei limiti in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 21, può essere limitata in caso di:

a)

indagini amministrative, condotte conformemente alle norme interne in materia; procedimenti predisciplinari e disciplinari nonché procedimenti di sospensione, condotti in forza dell’articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e delle disposizioni del suo allegato IX; trattamento di una segnalazione, conformemente alle norme interne in materia; indagini sulla sicurezza, condotte conformemente alle norme interne in materia; esami effettuati dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento e alle norme interne in materia; notifica di un caso all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h), del regolamento;

b)

contatto preso, da un membro del personale della Corte di giustizia dell’Unione europea, con il consigliere nell’ambito della procedura informale in materia di molestie. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento;

c)

trattamento di una domanda o di un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento;

d)

esecuzione di una revisione contabile interna. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento;

e)

cooperazione con le altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h), del regolamento;

f)

cooperazione con le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento;

g)

trattamento di dati personali contenuti nei documenti prodotti o ottenuti nell’ambito di procedimenti giurisdizionali in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è parte. Le limitazioni pertinenti possono essere basate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere e) e h), del regolamento.

2.   Le categorie di dati includono i dati identificativi di persone fisiche, le informazioni di contatto, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale nonché i dati finanziari.

3.   Ogni limitazione deve rispettare l’essenza delle libertà e dei diritti fondamentali e costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.

4.   Una valutazione della necessità e della proporzionalità rispetto, in particolare, al rischio di lesione dei diritti e delle libertà degli interessati è effettuata caso per caso prima dell’applicazione delle limitazioni. Le limitazioni si riducono a quanto è strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati.

5.   Le limitazioni applicate e il risultato dell’analisi della necessità e della proporzionalità rispetto, in particolare, al rischio di lesione dei diritti e delle libertà degli interessati sono riportati in una nota redatta dal titolare del trattamento. Le note così redatte fanno parte di un registro ad hoc, tenuto dal responsabile della protezione dei dati e messo a disposizione del GEPD su sua richiesta. Il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i documenti alla base di dette note.

6.   Qualora dati personali siano scambiati con altre organizzazioni, si procede a una consultazione sui motivi pertinenti dell’imposizione delle limitazioni nonché sulla necessità e la proporzionalità delle limitazioni. Tale consultazione non preclude l’applicazione di limitazioni conformemente alla presente decisione.

Articolo 3

Valutazione dei rischi, durata di conservazione e garanzie

1.   La valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati i cui diritti in materia di protezione dei dati personali possono essere oggetto di limitazioni, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento, nonché la durata di conservazione di tali dati sono menzionate nel registro delle attività di trattamento pertinenti, conformemente all’articolo 31 del regolamento e, se del caso, nelle valutazioni d’impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all’articolo 39 del regolamento.

2.   Sono attuate garanzie al fine di prevenire gli abusi, l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che possono essere oggetto di limitazioni ai sensi dell’articolo 25 del regolamento. Tali garanzie includono, segnatamente:

a)

misure tecniche e organizzative che sono descritte, per ogni trattamento in questione, nel registro delle attività di trattamento;

b)

un monitoraggio regolare delle limitazioni e una revisione periodica, che deve essere effettuata almeno una volta ogni sei mesi. Una revisione deve altresì essere effettuata in caso di modifica di elementi essenziali del caso di specie. Le limitazioni sono revocate non appena le circostanze che le giustificano cessano di applicarsi.

Articolo 4

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

Oltre ai casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e, in particolare, alla lettera a) di quest’ultimo, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento, può essere limitato, in casi eccezionali, sulla base di norme interne specifiche che precisano i motivi, la procedura da seguire e le garanzie da rispettare.

Articolo 5

Informazione degli interessati sulle limitazioni dei loro diritti

1.   Sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea sono pubblicate informazioni generali ad uso degli interessati per quanto riguarda i diritti che possono essere limitati, nonché i motivi e la durata di tali limitazioni, conformemente alla presente decisione.

2.   Quando i diritti di cui agli articoli da 14 a 21, 35 e 36 del regolamento, nonché all’articolo 4 del regolamento nei limiti in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 21, sono limitati, in tutto o in parte, l’interessato è informato dei principali motivi dell’applicazione della limitazione nonché del suo diritto di proporre reclamo al GEPD.

3.   La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione, di cui al paragrafo 2, è rinviata, omessa o negata qualora annulli l’effetto di tale limitazione. La valutazione ad essa relativa avviene caso per caso.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, l’8 ottobre 2019

Il Cancelliere

A.CALOT ESCOBAR

Il presidente

K. LENAERTS


(1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.


Rettifiche

14.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 261/100


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295 della Commissione, del 1o agosto 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204 del 2 agosto 2019 )

Pagina 27, articolo 1:

anziché

«Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012, la voce relativa a LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) è sostituita dalla seguente:»

leggasi

«Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469, la voce relativa a LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) è sostituita dalla seguente:».