|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1701 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2019
recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 649/2012, adottato il 4 luglio 2012, attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2) («convenzione di Rotterdam»). È una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha sostituito detto regolamento a decorrere dal 1o marzo 2014. Il regolamento (CE) n. 689/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione (4), che è stato adottato il 25 gennaio 2013 ma è diventato applicabile soltanto il 1o aprile 2013. Le modifiche di cui al regolamento (UE) n. 73/2013 non erano debitamente rispecchiate nel regolamento (UE) n. 649/2012. Pertanto, al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è necessario che le modifiche di cui al regolamento (UE) n. 73/2013 siano formalmente rispecchiate negli allegati del regolamento (UE) n. 649/2012. |
|
(2) |
Con decisione 2008/934/CE (5) la Commissione ha deciso di non iscrivere come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6) le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite; di conseguenza dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi ed è opportuno iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. Tuttavia l’iscrizione delle sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di dette sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 (7). Questa nuova domanda ha portato all’adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1372/2011 (8), (UE) n. 1045/2011 (9), (UE) n. 1381/2011 (10) e (UE) n. 943/2011 (11), con i quali la Commissione ha deciso di non approvare rispettivamente le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite come sostanze attive in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); di conseguenza l’uso di dette sostanze rimane vietato nei pesticidi. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
|
(3) |
Con la decisione 2008/934/CE la Commissione ha deciso di non iscrivere la sostanza flufenoxuron come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e con la decisione 2012/77/UE (13) ha deciso di non iscrivere detta sostanza come sostanza attiva nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) per il tipo di prodotto 18. Pertanto l’uso del flufenoxuron come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni ed è opportuno iscrivere detta sostanza negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. L’iscrizione del flufenoxuron nell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata tuttavia sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di detta sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 (15), con il quale la Commissione ha deciso di non approvare il flufenoxuron come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno iscrivere la sostanza flufenoxuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
|
(4) |
Con decisione 2012/257/UE (16) la Commissione ha deciso di non iscrivere la sostanza naled per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE e con decisione 2005/788/CE (17) ha deciso di non iscrivere detta sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Pertanto l’uso del naled come pesticida è vietato ed è opportuno iscrivere tale sostanza negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
|
(5) |
Con le decisioni 2009/65/CE (18), 2009/859/CE (19) e 2008/769/CE (20) la Commissione ha deciso di non iscrivere rispettivamente l’acido 2-naftilossiacetico, la difenilammina e il propanil come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Pertanto dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi ed è opportuno iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. L’iscrizione delle sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nella parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata tuttavia sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato all’adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1127/2011 (21), (UE) n. 578/2012 (22) e (UE) n. 1078/2011 (23), con i quali la Commissione ha deciso di non approvare rispettivamente le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; pertanto l’uso di dette sostanze come pesticidi resta vietato. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
|
(6) |
È opportuno modificare la voce «Diclorvos» negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di rispecchiare la decisione 2012/254/UE della Commissione (24) concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE; di conseguenza il diclorvos non può essere utilizzato nei pesticidi. |
|
(7) |
Con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 582/2012 (25) e (UE) n. 359/2012 (26) la Commissione ha rispettivamente approvato le sostanze bifentrin e metam; di conseguenza l’uso di dette sostanze come pesticidi non è più vietato. È pertanto opportuno espungere le sostanze bifentrin e metam dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
|
(8) |
In occasione della sua quinta riunione, tenutasi nel giugno 2011, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze alacloro, aldicarb ed endosulfan nell’allegato III di detta convenzione; pertanto tali sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno espungere dette sostanze dall’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscriverle nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 di detto allegato. |
|
(9) |
È opportuno espungere la sostanza cianammide dalla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 in quanto sono state apportate prove del fatto che la decisione 2008/745/CE della Commissione (27) concernente la non iscrizione del cianammide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE non costituisce una rigorosa restrizione dell’uso della sostanza a livello della categoria «pesticidi», in quanto il cianammide trova ampio uso anche nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». La sostanza cianammide è stata individuata e notificata ai fini della valutazione in conformità della direttiva 98/8/CE. I prodotti contenenti cianammide possono pertanto continuare a essere autorizzati dagli Stati membri, conformemente alle norme nazionali, fino all’adozione di una decisione a norma di detta direttiva. |
|
(10) |
A seguito della decisione, adottata in conformità della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, di inserire la sostanza endosulfan nella parte 1 dell’allegato A di detta convenzione, detta sostanza è stata inclusa nella parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Di conseguenza è opportuno inserire la sostanza endosulfan nella parte 1 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012. |
|
(11) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza. |
|
(12) |
Poiché nella pratica le modifiche di cui al presente regolamento sono già state attuate dalle autorità competenti e dagli operatori economici in base al presupposto che il regolamento (UE) n. 649/2012 sia stato modificato dal regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione, dette modifiche devono applicarsi retroattivamente dal 1o marzo 2014, ossia la data nella quale il regolamento (UE) n. 649/2012 è diventato applicabile. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:
|
(1) |
l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; |
|
(2) |
l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
(2) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.
(3) Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante modifica degli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 11).
(5) Decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11).
(6) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 45).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 23).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 26).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 16).
(12) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(13) Decisione 2012/77/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 47).
(14) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 13).
(16) Decisione 2012/257/UE della Commissione, dell’11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 126 del 15.5.2012, pag. 12).
(17) Decisione 2005/788/CE della Commissione, dell’11 novembre 2005, concernente la non iscrizione del naled nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 41).
(18) Decisione 2009/65/CE della Commissione, del 26 gennaio 2009, concernente la non iscrizione dell’acido 2-naftilossiacetico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 23 del 27.1.2009, pag. 33).
(19) Decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 79).
(20) Decisione 2008/769/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del propanil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 14).
(21) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 289 dell’8.11.2011, pag. 26).
(22) Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2).
(23) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 26.10.2011, pag. 1).
(24) Decisione 2012/254/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 125 del 12.5.2012, pag. 53).
(25) Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3).
(26) Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1).
(27) Decisione 2008/745/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del cianammide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 45).
(28) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:
1)
la parte 1 è così modificata:|
a) |
le voci «Alacloro» e «Aldicarb» sono sostituite dalle seguenti:
|
|
b) |
la voce «Diclorvos» è sostituita dalla seguente:
|
|
c) |
le voci «Bifentrin» e «Metam» sono soppresse; |
|
d) |
sono inserite o aggiunte, in ordine alfabetico, le seguenti voci:
|
(2)
la parte 2 è così modificata:|
a) |
la voce «Diclorvos» è sostituita dalla seguente:
|
|
b) |
le voci «Alacloro», «Aldicarb», «Cianammide» e «Endosulfan» sono soppresse; |
|
c) |
sono inserite o aggiunte, in ordine alfabetico, le seguenti voci:
|
(3)
nella parte 3 sono inserite, in ordine alfabetico, le seguenti voci:|
Sostanza chimica |
Numero/i CAS pertinente/i |
Codice HS Sostanza pura (**) |
Codice HS Miscele contenenti la sostanza (**) |
Categoria |
|
«Alacloro |
15972-60-8 |
2924.25 |
3808.93 |
Pesticida |
|
Aldicarb |
116-06-3 |
2930.80 |
3808.91 |
Pesticida |
|
Endosulfan |
115-29-7 |
2920.30 |
3808.91 |
Pesticida». |
ALLEGATO II
Nella parte 1 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 è aggiunta la seguente voce:
|
Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione |
Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio denominazione sostanza, numero CE, numero CAS ecc.) |
|
|
|
«Endosulfan |
N. CE 204-079-4 N. CAS 115-29-7 Codice NC 2920 30 00 ». |
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/8 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1702 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2019
che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, alla Commissione è conferito il potere di stabilire un elenco degli organismi nocivi prioritari. |
|
(2) |
Gli organismi nocivi prioritari sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, che soddisfano tutte le condizioni seguenti: in primo luogo, la loro presenza nel territorio dell’Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti; in secondo luogo, il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell’Unione e in terzo luogo, essi figurano nell’elenco degli organismi nocivi prioritari. |
|
(3) |
La Commissione ha effettuato una valutazione per determinare quali organismi nocivi elencare come organismi prioritari. La valutazione si è basata su una metodologia elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
|
(4) |
Detta metodologia comprende indicatori compositi e un’analisi basata su criteri multipli. Essa tiene conto, per il territorio dell’Unione, della probabilità di diffusione e di insediamento e delle conseguenze degli organismi nocivi valutati. La metodologia tiene inoltre conto dei criteri elencati nella sezione 1, punto 2) e nella sezione 2 dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2031, che interessano le dimensioni economica, sociale e ambientale. |
|
(5) |
La valutazione ha tenuto conto del risultato della metodologia applicata dal Centro comune di ricerca della Commissione e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, come pure della consultazione pubblica condotta sul portale «Legiferare meglio». Di conseguenza è stato concluso che vi sono 20 organismi nocivi, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell’Unione. |
|
(6) |
Inoltre la loro presenza nel territorio dell’Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti. |
|
(7) |
È pertanto opportuno elencare tali organismi nocivi nell’allegato del presente regolamento. |
|
(8) |
Al fine di garantire un’applicazione coerente di tutte le norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2016/2031, ossia dal 14 dicembre 2019, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Elenco degli organismi nocivi prioritari
L’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Elenco degli organismi nocivi prioritari
|
|
Agrilus anxius Gory |
|
|
Agrilus planipennis Fairmaire |
|
|
Anastrepha ludens (Loew) |
|
|
Anoplophora chinensis (Thomson) |
|
|
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) |
|
|
Anthonomus eugenii Cano |
|
|
Aromia bungii (Faldermann) |
|
|
Bactericera cockerelli (Sulc.) |
|
|
Bactrocera dorsalis (Hendel) |
|
|
Bactrocera zonata (Saunders) |
|
|
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. |
|
|
Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi |
|
|
Conotrachelus nenuphar (Herbst) |
|
|
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov |
|
|
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa |
|
|
Popillia japonica Newman |
|
|
Rhagoletis pomonella Walsh |
|
|
Spodoptera frugiperda (Smith) |
|
|
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) |
|
|
Xylella fastidiosa (Wells et al.) |
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1703 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Cidre de Normandie»/«Cidre normand», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione (2). |
|
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2019
Per la Commissione
A nome del president
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione, del 6 novembre 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 12).
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1704 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2019
che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2019 alcuni quantitativi riportati nel 2018 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell’anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all’anno successivo fino al 10 % di detto contingente. |
|
(2) |
I regolamenti (UE) 2016/2285 (2), (UE) 2017/1970 (3), (UE) 2017/2360 (4) e (UE) 2018/120 (5) del Consiglio stabiliscono, per il 2018, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96. |
|
(3) |
I regolamenti (UE) 2018/1628 (6), (UE) 2018/2025 (7), (UE) 2018/2058 (8) e (UE) 2019/124 (9) del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2019. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2018, di riportare all’anno successivo parte dei loro contingenti relativi al 2018 per gli stock elencati nell’allegato del presente regolamento. Fatti salvi i limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2019. |
|
(5) |
Ai fini di tale esercizio di flessibilità si è proceduto alla verifica e si è tenuto conto dell’ammissibilità dei riporti richiesti per gli stock in questione e dello stato di sfruttamento di tali stock. Pertanto essi possono formare oggetto di un riporto di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
(6) |
Sebbene alcuni Stati membri abbiano chiesto che parte dei loro contingenti per il 2018 relativi agli stock di musdea bianca siano riportati all’anno successivo, il regolamento (UE) 2018/2025 non stabilisce un totale ammissibile di catture per tale specie nelle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14. Di conseguenza i contingenti per il 2018 inutilizzati relativi agli stock di musdea bianca non sono trasferibili. |
|
(7) |
Per gli stock elencati nell’allegato del presente regolamento, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) è esclusa. Analogamente, se uno Stato membro si è avvalso della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per un determinato stock, non si applica alcuna altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione, che è quindi escluso dal campo di applicazione del presente regolamento. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2019 nei regolamenti (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 e (UE) 2019/124 sono maggiorati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(2) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).
(3) Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).
(8) Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).
(9) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
ALLEGATO
|
Codice paese |
Codice stock |
Specie |
Denominazione della zona |
Contingente finale 2018 (1) (in tonnellate) |
Catture 2018 (in tonnellate) |
Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate) |
Contingente finale (%) |
Quantitativo riportato (in tonnellate) |
|
DE |
BLI/5B67- |
Molva azzurra |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 |
120,144 |
0 |
0 |
0 |
12,014 |
|
DE |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
32,400 |
0 |
0 |
0 |
3,240 |
|
DE |
COD/03AN. |
Merluzzo bianco |
Skagerrak |
171,625 |
86,169 |
0 |
50,21 |
17,163 |
|
DE |
COD/2A3AX4 |
Merluzzo bianco |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
2898,766 |
458,771 |
1056,726 |
52,28 |
289,877 |
|
DE |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 |
30,434 |
0 |
0 |
0 |
3,043 |
|
DE |
HAD/*2AC4. |
Eglefino |
4; Acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.) |
0,650 |
0 |
0 |
0 |
0,065 |
|
DE |
HAD/03 A. |
Eglefino |
3a |
142,739 |
31,533 |
0 |
22,09 |
14,274 |
|
DE |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
987,251 |
56,378 |
315,842 |
37,70 |
98,725 |
|
DE |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a |
6,586 |
0 |
0 |
0 |
0,659 |
|
DE |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 |
43,847 |
0 |
0 |
0 |
4,385 |
|
DE |
HER/*04B. |
Aringa |
4b (condizione speciale per HER/4CXB7D) |
545,495 |
0 |
0 |
0 |
54,550 |
|
DE |
HER/*04-C. |
Aringa |
Acque dell’Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.) |
179,400 |
144,000 |
0 |
80,27 |
17,940 |
|
DE |
HER/*25B-F |
Aringa |
2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-) |
341,230 |
0 |
0 |
0 |
34,123 |
|
DE |
HER/03A. |
Aringa |
3a |
357,859 |
174,900 |
144,000 |
89,11 |
35,786 |
|
DE |
HER/03A-BC |
Aringa |
3a |
56,610 |
30,932 |
0 |
54,64 |
5,661 |
|
DE |
HER/1/2- |
Aringa |
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
1982,020 |
1921,308 |
0,334 |
96,95 |
60,378 |
|
DE |
HER/2A47DX |
Aringa |
4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a |
58,504 |
56,524 |
0 |
96,62 |
1,980 |
|
DE |
HER/3D-R30 |
Aringa |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
4033,980 |
3951,238 |
0 |
97,95 |
82,742 |
|
DE |
HER/4CXB7D |
Aringa |
4c, 7d escluso lo stock di Blackwater |
11743,415 |
10818,525 |
0 |
92,12 |
924,890 |
|
DE |
HER/7G-K. |
Aringa |
7g, 7h, 7j e 7k |
0,021 |
0 |
0 |
0 |
0,002 |
|
DE |
HKE/*03A. |
Nasello |
3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C) |
27,042 |
7,664 |
0 |
28,34 |
2,704 |
|
DE |
HKE/*8ABDE |
Nasello |
8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214) |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0,200 |
|
DE |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
303,514 |
63,099 |
7,664 |
23,31 |
30,351 |
|
DE |
HKE/571214 |
Nasello |
6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
22,000 |
18,401 |
0 |
83,64 |
2,200 |
|
DE |
LEZ/07. |
Lepidorombi |
7 |
2,200 |
0 |
0 |
0 |
0,220 |
|
DE |
LEZ/2AC4-C |
Lepidorombi |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
7,776 |
1,119 |
0 |
14,39 |
0,778 |
|
DE |
MAC/*02AN- |
Sgombro |
Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.) |
112,700 |
0 |
0 |
0 |
11,270 |
|
DE |
MAC/*2AN- |
Sgombro |
Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
1898,800 |
0 |
0 |
0 |
189,880 |
|
DE |
MAC/*8ABD. |
Sgombro |
8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411) |
437,478 |
420,736 |
0 |
96,17 |
16,742 |
|
DE |
MAC/*FRO1 |
Sgombro |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.) |
86,980 |
0 |
0 |
0 |
8,698 |
|
DE |
MAC/*FRO2 |
Sgombro |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
1938,700 |
0,379 |
0 |
0,02 |
193,870 |
|
DE |
MAC/2A34. |
Sgombro |
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 |
2746,000 |
2719,445 |
3,802 |
99,17 |
22,753 |
|
DE |
MAC/8C3411 |
Sgombro |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
437,931 |
0 |
420,736 |
96,07 |
17,195 |
|
DE |
NEP/03A. |
Scampo |
3a |
26,642 |
5,936 |
0 |
22,28 |
2,664 |
|
DE |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
886,670 |
542,044 |
0 |
61,13 |
88,667 |
|
DE |
PLE/03AN. |
Passera di mare |
Skagerrak |
68,440 |
8,464 |
0 |
12,37 |
6,844 |
|
DE |
PLE/03AS. |
Passera di mare |
Kattegat |
17,530 |
0,756 |
0 |
4,31 |
1,753 |
|
DE |
PLE/2A3AX4 |
Passera di mare |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
6827,053 |
2616,898 |
9,710 |
38,47 |
682,705 |
|
DE |
PLE/3BCD-C |
Passera di mare |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
1600,393 |
1445,913 |
0 |
90,35 |
154,480 |
|
DE |
POK/2C3A4. |
Merluzzo carbonaro |
3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a |
9029,725 |
8179,973 |
0 |
90,59 |
849,752 |
|
DE |
POK/56-14 |
Merluzzo carbonaro |
6; Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 |
247,750 |
0,479 |
0 |
0,19 |
24,775 |
|
DE |
RHG/5B67- |
Granatiere berglax |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-) |
0,066 |
0 |
0 |
0 |
0,007 |
|
DE |
RHG/8X14- |
Granatiere berglax |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-) |
0,157 |
0 |
0 |
0 |
0,016 |
|
DE |
RNG/*5B67- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-) |
1,570 |
0 |
0 |
0 |
0,157 |
|
DE |
RNG/*8X14- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-) |
0,660 |
0 |
0 |
0 |
0,066 |
|
DE |
RNG/5B67- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
6,600 |
0 |
0 |
0 |
0,660 |
|
DE |
RNG/8X14- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
15,700 |
0 |
0 |
0 |
1,570 |
|
DE |
SOL/24-C. |
Sogliola |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
1129,161 |
722,721 |
0 |
64,01 |
112,916 |
|
DE |
SOL/3ABC24 |
Sogliola |
3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24 |
15,808 |
15,416 |
0 |
97,52 |
0,392 |
|
DE |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
16698,104 |
15228,701 |
0 |
91,20 |
1469,403 |
|
DE |
WHB/*05-F. |
Melù |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14) |
4108,273 |
1072,776 |
0 |
26,11 |
410,827 |
|
DE |
WHG/2AC4. |
Merlano |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
448,597 |
60,439 |
38,781 |
22,12 |
44,860 |
|
DE |
WHG/56-14. |
Merlano |
6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
0,110 |
0 |
0 |
0 |
0,011 |
|
DK |
COD/03AN. |
Merluzzo bianco |
Skagerrak |
6883,142 |
4221,317 |
0 |
61,33 |
688,314 |
|
DK |
COD/2A3AX4 |
Merluzzo bianco |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
7783,297 |
2030,700 |
3460,877 |
70,56 |
778,330 |
|
DK |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 |
17,778 |
0,001 |
0 |
0,01 |
1,778 |
|
DK |
HAD/03 A. |
Eglefino |
3a |
2282,198 |
563,786 |
0 |
24,70 |
228,220 |
|
DK |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
1796,523 |
264,354 |
853,336 |
62,21 |
179,652 |
|
DK |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a |
1,330 |
0,750 |
0 |
56,39 |
0,133 |
|
DK |
HER/*04B. |
Aringa |
4b (condizione speciale per HER/4CXB7D) |
926,369 |
0 |
0 |
0 |
92,637 |
|
DK |
HER/*04-C. |
Aringa |
Acque dell’Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.) |
8929,906 |
8328,257 |
0 |
93,26 |
601,649 |
|
DK |
HER/*25B-F |
Aringa |
2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-) |
2491,158 |
0 |
0 |
0 |
249,116 |
|
DK |
HER/03A. |
Aringa |
3a |
12586,905 |
1744,028 |
8328,257 |
80,02 |
1258,691 |
|
DK |
HER/03A-BC |
Aringa |
3a |
6315,259 |
364,862 |
0 |
5,78 |
631,526 |
|
DK |
HER/1/2- |
Aringa |
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
17810,134 |
17051,626 |
0 |
95,74 |
758,508 |
|
DK |
HER/2A47DX |
Aringa |
4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a |
10385,789 |
8549,477 |
0 |
82,32 |
1038,579 |
|
DK |
HER/3D-R30 |
Aringa |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
13158,086 |
11848,401 |
0 |
90,05 |
1309,685 |
|
DK |
HER/4AB. |
Aringa |
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N |
130414,230 |
114965,013 |
753,001 |
88,73 |
13041,423 |
|
DK |
HER/4CXB7D |
Aringa |
4c, 7d escluso lo stock di Blackwater |
938,480 |
2,035 |
0 |
0,22 |
93,848 |
|
DK |
HKE/*03A. |
Nasello |
3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C) |
235,928 |
0 |
0 |
0 |
23,593 |
|
DK |
HKE/03 A. |
Nasello |
3a |
1714,839 |
568,439 |
0 |
33,15 |
171,484 |
|
DK |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
2363,106 |
560,737 |
0 |
23,73 |
236,311 |
|
DK |
HKE/571214 |
Nasello |
6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
3,104 |
2,600 |
0 |
83,76 |
0,310 |
|
DK |
JAX/*4BC7D |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (condizione speciale per JAX/2A-14) |
539,480 |
0 |
0 |
0 |
53,948 |
|
DK |
JAX/2A-14 |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
11398,686 |
6051,438 |
0 |
53,09 |
1139,869 |
|
DK |
LEZ/2AC4-C |
Lepidorombi |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
63,774 |
44,271 |
0 |
69,42 |
6,377 |
|
DK |
MAC/*02AN- |
Sgombro |
Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.) |
2405,000 |
0 |
0 |
0 |
240,500 |
|
DK |
MAC/*2A6. |
Sgombro |
6, acque internazionali della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.) |
11190,000 |
3984,698 |
0 |
35,61 |
1119,000 |
|
DK |
MAC/*3A4BC |
Sgombro |
3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34) |
2028,762 |
762,531 |
0 |
37,59 |
202,876 |
|
DK |
MAC/*4A-EN |
Sgombro |
acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
2554,430 |
0 |
0 |
0 |
255,443 |
|
DK |
MAC/*FRO1 |
Sgombro |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.) |
2456,000 |
0 |
0 |
0 |
245,600 |
|
DK |
MAC/2A34. |
Sgombro |
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 |
13930,055 |
9122,582 |
4747,229 |
99,57 |
60,244 |
|
DK |
MAC/2A4A-N |
Sgombro |
Acque norvegesi delle zone 2a e 4a |
12539,676 |
12529,570 |
0 |
99,92 |
10,106 |
|
DK |
MAC/2CX14- |
Sgombro |
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 |
4298,986 |
4225,523 |
0 |
98,29 |
73,463 |
|
DK |
NEP/03A. |
Scampo |
3a |
9645,632 |
5138,748 |
0 |
53,28 |
964,563 |
|
DK |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
1394,844 |
58,896 |
0 |
4,22 |
139,484 |
|
DK |
PLE/03AN. |
Passera di mare |
Skagerrak |
13514,240 |
4362,259 |
0 |
32,28 |
1351,424 |
|
DK |
PLE/03AS. |
Passera di mare |
Kattegat |
1549,490 |
479,366 |
0 |
30,94 |
154,949 |
|
DK |
PLE/2A3AX4 |
Passera di mare |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
23678,404 |
4887,871 |
4781,723 |
40,84 |
2367,840 |
|
DK |
PLE/3BCD-C |
Passera di mare |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
5405,970 |
2402,417 |
0 |
44,44 |
540,597 |
|
DK |
POK/2C3A4. |
Merluzzo carbonaro |
3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a |
7755,811 |
6844,467 |
0 |
88,25 |
775,581 |
|
DK |
POK/56-14 |
Merluzzo carbonaro |
6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 |
1,605 |
1,268 |
0 |
79,00 |
0,161 |
|
DK |
SOL/24-C. |
Sogliola |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
679,100 |
367,357 |
0 |
54,09 |
67,910 |
|
DK |
SOL/3ABC24 |
Sogliola |
3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24 |
421,819 |
353,840 |
0 |
83,88 |
42,182 |
|
DK |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
27307,558 |
24577,085 |
0 |
90,00 |
2730,473 |
|
DK |
WHB/*05-F. |
Melù |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14) |
541,606 |
0 |
0 |
0 |
54,161 |
|
DK |
WHG/2AC4. |
Merlano |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
1953,310 |
171,491 |
67,004 |
12,21 |
195,331 |
|
DK |
WHG/7X7A-C |
Merlano |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k |
1,000 |
0,794 |
0 |
79,40 |
0,100 |
|
EE |
BLI/5B67- |
Molva azzurra |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 |
18,880 |
0 |
0 |
0 |
1,888 |
|
EE |
HER/03D.RG |
Aringa |
Sottodivisione 28.1 |
13170,008 |
12520,836 |
0 |
95,07 |
649,172 |
|
EE |
HER/3D-R30 |
Aringa |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
26957,499 |
22205,217 |
0 |
82,37 |
2695,750 |
|
EE |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
31084,876 |
29625,552 |
0 |
95,31 |
1459,324 |
|
ES |
ALF/3X14- |
Berici |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
80,320 |
72,044 |
0 |
89,70 |
8,032 |
|
ES |
ANE/08. |
Acciuga |
8 |
27753,493 |
27614,827 |
0 |
99,50 |
138,666 |
|
ES |
ANF/8C3411 |
Rana pescatrice |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
3582,444 |
1536,966 |
0 |
42,90 |
358,244 |
|
ES |
BLI/5B67- |
Molva azzurra |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 |
396,998 |
134,928 |
0 |
33,99 |
39,700 |
|
ES |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
295,428 |
258,682 |
0 |
87,56 |
29,543 |
|
ES |
BSF/8910- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
74,478 |
66,582 |
0 |
89,40 |
7,448 |
|
ES |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 |
68,535 |
30,194 |
0 |
44,06 |
6,854 |
|
ES |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a |
31,107 |
27,332 |
0 |
87,86 |
3,111 |
|
ES |
HER/*25B-F |
Aringa |
2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-) |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
0,500 |
|
ES |
HER/1/2- |
Aringa |
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
35,432 |
0 |
0 |
0 |
3,543 |
|
ES |
HKE/*57-14 |
Nasello |
6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.) |
4219,400 |
2378,000 |
0 |
56,36 |
421,940 |
|
ES |
HKE/*8ABDE |
Nasello |
8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214) |
3325,230 |
216,000 |
0 |
6,50 |
332,523 |
|
ES |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
8a, 8b, 8d e 8e |
14913,441 |
8889,383 |
2378,000 |
75,55 |
1491,344 |
|
ES |
HKE/8C3411. |
Nasello |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
7591,567 |
6466,076 |
0 |
85,17 |
759,157 |
|
ES |
JAX/*08C |
Suro/sugarello |
8c (condizione speciale per JAX/09.) |
2323,177 |
2090,000 |
0 |
89,96 |
232,318 |
|
ES |
JAX/*08C2. |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
8c (condizione speciale per JAX/2A-14) |
8227,267 |
7400,000 |
0 |
89,94 |
822,727 |
|
ES |
JAX/*09. |
Suro/sugarello |
9 (condizione speciale per JAX/08C.) |
784,528 |
0 |
0 |
0 |
78,453 |
|
ES |
JAX/08C. |
Suro/sugarello |
8c |
15692,080 |
12235,671 |
0 |
77,97 |
1569,208 |
|
ES |
JAX/09. |
Suro/sugarello |
9 |
24863,885 |
16575,953 |
2090,000 |
75,07 |
2486,389 |
|
ES |
JAX/2A-14 |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
9789,557 |
477,878 |
7400,000 |
80,47 |
978,956 |
|
ES |
LEZ/*8ABDE. |
Lepidorombi |
8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.) |
836,250 |
37,834 |
0 |
4,52 |
83,625 |
|
ES |
LEZ/56-14 |
Lepidorombi |
acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
688,040 |
323,245 |
0 |
46,98 |
68,804 |
|
ES |
LEZ/8ABDE. |
Lepidorombi |
8a, 8b, 8d e 8e |
551,524 |
507,491 |
0 |
92,02 |
44,033 |
|
ES |
LEZ/8C3411 |
Lepidorombi |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
1349,508 |
847,038 |
0 |
62,77 |
134,951 |
|
ES |
MAC/*08B. |
Sgombro |
8b (condizione speciale per MAC/8C3411) |
2936,352 |
0 |
0 |
0 |
293,635 |
|
ES |
MAC/*8ABD. |
Sgombro |
8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411) |
8741,172 |
0 |
0 |
0 |
874,117 |
|
ES |
MAC/2CX14- |
Sgombro |
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 |
1511,801 |
1311,468 |
0 |
86,75 |
151,180 |
|
ES |
MAC/8C3411 |
Sgombro |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
30008,507 |
28784,005 |
0 |
95,92 |
1224,502 |
|
ES |
NEP/07. |
Scampo |
7 |
1693,642 |
27,263 |
158,375 |
10,96 |
169,364 |
|
ES |
NEP/5BC6. |
Scampo |
6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b |
109,962 |
0,061 |
0 |
0,06 |
10,996 |
|
ES |
NEP/8ABDE. |
Scampo |
8a, 8b, 8d e 8e |
36,451 |
0 |
0 |
0 |
3,645 |
|
ES |
OTH/*08C2 |
Catture accessorie di pesce tamburo e merlano |
8c (condizione speciale per JAX/2A-14) |
284,008 |
0 |
0 |
0 |
28,401 |
|
ES |
OTH/*2A-14 |
Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro |
Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14) |
568,015 |
0 |
0 |
0 |
56,802 |
|
ES |
POK/56-14 |
Merluzzo carbonaro |
6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 |
19,288 |
6,772 |
0 |
35,11 |
1,929 |
|
ES |
RHG/5B67- |
Granatiere berglax |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-) |
0,500 |
0 |
0 |
0 |
0,050 |
|
ES |
RHG/8X14- |
Granatiere berglax |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-) |
15,080 |
0 |
0 |
0 |
1,508 |
|
ES |
RNG/*5B67- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-) |
153,200 |
0 |
0 |
0 |
15,320 |
|
ES |
RNG/*8X14- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-) |
5,780 |
0 |
0 |
0 |
0,578 |
|
ES |
RNG/5B67- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
396,891 |
285,910 |
0 |
72,04 |
39,689 |
|
ES |
RNG/8X14- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
2289,293 |
924,220 |
0 |
40,37 |
228,929 |
|
ES |
SBR/09- |
Occhialone |
Acque dell’Unione e acque internazionali della zona IX |
101,722 |
30,106 |
11,496 |
40,90 |
10,172 |
|
ES |
SBR/10- |
Occhialone |
Acque dell’Unione e acque internazionali della zona X |
5,557 |
0 |
0 |
0 |
0,556 |
|
ES |
SBR/678- |
Occhialone |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII |
115,150 |
107,872 |
0 |
93,68 |
7,278 |
|
ES |
SOL/8AB. |
Sogliola |
8a e 8b |
8,132 |
7,837 |
0 |
96,37 |
0,295 |
|
ES |
WHB/*05-F. |
Melù |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14) |
1343,510 |
0 |
0 |
0 |
134,351 |
|
ES |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 |
853,297 |
766,876 |
0 |
89,87 |
85,330 |
|
ES |
WHB/8C3411 |
Melù |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
47848,098 |
21175,883 |
0 |
44,26 |
4784,810 |
|
ES |
WHG/56-14. |
Merlano |
6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
0,031 |
0 |
0 |
0 |
0,003 |
|
FI |
HER/30/31. |
Aringa |
Sottodivisioni 30-31 |
92351,839 |
80970,999 |
0 |
87,68 |
9235,184 |
|
FI |
HER/3D-R30 |
Aringa |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
54745,026 |
45908,600 |
0 |
83,86 |
5474,503 |
|
FR |
ALF/3X14- |
Berici |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
18,900 |
14,757 |
0 |
78,08 |
1,890 |
|
FR |
ANE/08. |
Acciuga |
8 |
5609,698 |
3141,550 |
0 |
56 |
560,970 |
|
FR |
ANF/8C3411 |
Rana pescatrice |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
58,878 |
28,689 |
0 |
48,73 |
5,888 |
|
FR |
BLI/5B67- |
Molva azzurra |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 |
8776,985 |
1324,221 |
0 |
15,09 |
877,699 |
|
FR |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
2425,944 |
1605,352 |
0 |
66,17 |
242,594 |
|
FR |
BSF/8910- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
25,922 |
9,735 |
0 |
37,55 |
2,592 |
|
FR |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
7 a |
25,711 |
0 |
0 |
0 |
2,571 |
|
FR |
COD/07D. |
Merluzzo bianco |
7d |
1642,038 |
35,052 |
0 |
2,13 |
164,204 |
|
FR |
COD/2A3AX4 |
Merluzzo bianco |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
1603,130 |
588,390 |
0 |
36,70 |
160,313 |
|
FR |
COD/7XAD34 |
Merluzzo bianco |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
2202,064 |
519,775 |
0 |
23,60 |
220,206 |
|
FR |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 |
363,442 |
189,970 |
0 |
52,27 |
36,344 |
|
FR |
HAD/*2AC4. |
Eglefino |
4; acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.) |
27,740 |
0 |
0 |
0 |
2,774 |
|
FR |
HAD/07 A. |
Eglefino |
7a |
201,850 |
0 |
0 |
0 |
20,185 |
|
FR |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
920,140 |
203,465 |
0 |
22,11 |
92,014 |
|
FR |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a |
269,542 |
66,170 |
0 |
24,55 |
26,954 |
|
FR |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 |
599,411 |
0 |
0 |
0 |
59,941 |
|
FR |
HER/*04B. |
Aringa |
4b (condizione speciale per HER/4CXB7D) |
9065,005 |
3051,996 |
0 |
33,67 |
906,501 |
|
FR |
HER/*25B-F |
Aringa |
2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-) |
59,000 |
0 |
0 |
0 |
5,900 |
|
FR |
HER/1/2- |
Aringa |
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
0,200 |
0 |
0 |
0 |
0,020 |
|
FR |
HER/2A47DX |
Aringa |
4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a |
54,328 |
0 |
0 |
0 |
5,433 |
|
FR |
HER/4AB. |
Aringa |
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N |
19509,994 |
17531,200 |
0 |
89,86 |
1950,999 |
|
FR |
HER/4CXB7D |
Aringa |
4c, 7d escluso lo stock di Blackwater |
17904,656 |
10731,228 |
3051,996 |
76,98 |
1790,466 |
|
FR |
HER/7G-K. |
Aringa |
7g, 7h, 7j e 7k |
680,299 |
2,006 |
0 |
0,29 |
68,030 |
|
FR |
HKE/*03A. |
Nasello |
3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C) |
52,277 |
0 |
0 |
0 |
5,228 |
|
FR |
HKE/*57-14 |
Nasello |
6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.) |
7601,051 |
0 |
0 |
0 |
760,105 |
|
FR |
HKE/*8ABDE |
Nasello |
8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214) |
3326,972 |
0 |
0 |
0 |
332,697 |
|
FR |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
2978,608 |
2691,260 |
0 |
90,35 |
287,348 |
|
FR |
HKE/571214 |
Nasello |
6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
29082,551 |
19815,129 |
0 |
68,13 |
2908,255 |
|
FR |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
8a, 8b, 8d e 8e |
32401,216 |
16408,122 |
0 |
50,64 |
3240,122 |
|
FR |
HKE/8C3411. |
Nasello |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
341,118 |
59,875 |
0 |
17,55 |
34,112 |
|
FR |
JAX/08C. |
Suro/sugarello |
8c |
271,524 |
1,303 |
0 |
0,48 |
27,152 |
|
FR |
LEZ/*8ABDE. |
Lepidorombi |
8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.) |
1402,705 |
686,214 |
0 |
48,92 |
140,271 |
|
FR |
LEZ/07. |
Lepidorombi |
7 |
5361,809 |
3441,945 |
686,214 |
76,99 |
536,181 |
|
FR |
LEZ/2AC4-C |
Lepidorombi |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
81,961 |
69,068 |
0 |
84,27 |
8,196 |
|
FR |
LEZ/56-14 |
Lepidorombi |
Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
2644,947 |
117,242 |
0 |
4,43 |
264,495 |
|
FR |
LEZ/8ABDE. |
Lepidorombi |
8a, 8b, 8d e 8e |
805,879 |
717,271 |
0 |
89 |
80,588 |
|
FR |
LEZ/8C3411 |
Lepidorombi |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
49,972 |
1,468 |
0 |
2,94 |
4,997 |
|
FR |
MAC/*02AN- |
Sgombro |
Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.) |
248,100 |
0 |
0 |
0 |
24,810 |
|
FR |
MAC/*08B. |
Sgombro |
8b (condizione speciale per MAC/8C3411) |
19,312 |
0 |
0 |
0 |
1,931 |
|
FR |
MAC/*2AN- |
Sgombro |
Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
1264,400 |
0 |
0 |
0 |
126,440 |
|
FR |
MAC/*8ABD. |
Sgombro |
8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411) |
58,355 |
0 |
0 |
0 |
5,836 |
|
FR |
MAC/*FRO1 |
Sgombro |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.) |
252,800 |
0 |
0 |
0 |
25,280 |
|
FR |
MAC/*FRO2 |
Sgombro |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
1292,800 |
0 |
0 |
0 |
129,280 |
|
FR |
MAC/8C3411 |
Sgombro |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
232,094 |
107,926 |
0 |
46,50 |
23,209 |
|
FR |
NEP/*07U16 |
Scampo |
Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.) |
118,556 |
0 |
0 |
0 |
11,856 |
|
FR |
NEP/07. |
Scampo |
7 |
7742,863 |
285,176 |
0 |
3,68 |
774,286 |
|
FR |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
162,840 |
71,701 |
0 |
44,03 |
16,284 |
|
FR |
NEP/5BC6. |
Scampo |
6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b |
112,769 |
0 |
0 |
0 |
11,277 |
|
FR |
NEP/8ABDE. |
Scampo |
8a, 8b, 8d e 8e |
4005,488 |
2172,779 |
0 |
54,25 |
400,549 |
|
FR |
PLE/07 A. |
Passera di mare |
7 a |
21,334 |
0 |
0 |
0 |
2,133 |
|
FR |
PLE/2A3AX4 |
Passera di mare |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
1364,114 |
112,278 |
0 |
8,23 |
136,411 |
|
FR |
PLE/7DE. |
Passera di mare |
7d e 7e |
5908,607 |
2288,899 |
0 |
38,74 |
590,861 |
|
FR |
POK/2C3A4. |
Merluzzo carbonaro |
3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a |
24225,974 |
13434,241 |
0 |
55,45 |
2422,597 |
|
FR |
POK/56-14 |
Merluzzo carbonaro |
6; Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 |
6204,164 |
3652,773 |
0 |
58,88 |
620,416 |
|
FR |
RNG/*5B67- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-) |
7,891 |
0 |
0 |
0 |
0,789 |
|
FR |
RNG/*8X14- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-) |
285,718 |
0 |
0 |
0 |
28,572 |
|
FR |
RNG/5B67- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
2857,182 |
173,520 |
7,392 |
6,33 |
285,718 |
|
FR |
RNG/8X14- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
78,911 |
0,007 |
0,22 |
0,29 |
7,891 |
|
FR |
SBR/678- |
Occhialone |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII |
23,448 |
23,234 |
0 |
99,09 |
0,214 |
|
FR |
SOL/07E. |
Sogliola |
7e |
334,045 |
216,604 |
0 |
64,84 |
33,405 |
|
FR |
SOL/7FG. |
Sogliola |
7f e 7g |
65,428 |
44,107 |
0 |
67,41 |
6,543 |
|
FR |
SOL/8AB. |
Sogliola |
8a e 8b |
3585,061 |
3164,801 |
0 |
88,28 |
358,506 |
|
FR |
WHB/*05-F |
Melù |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14) |
3601,250 |
1266,963 |
0 |
35,18 |
360,125 |
|
FR |
WHG/07 A. |
Merlano |
7a |
3,332 |
0 |
0 |
0 |
0,333 |
|
FR |
WHG/2AC4. |
Merlano |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
3083,670 |
917,760 |
0 |
29,76 |
308,367 |
|
FR |
WHG/56-14. |
Merlano |
6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
17,371 |
1,872 |
0 |
10,78 |
1,737 |
|
FR |
WHG/7X7A-C |
Merlano |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k |
15439,494 |
6385,566 |
0 |
41,36 |
1543,949 |
|
IE |
BLI/5B67- |
Molva azzurra |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 |
33,345 |
0 |
0 |
0 |
3,335 |
|
IE |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
2,011 |
0 |
0 |
0 |
0,201 |
|
IE |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
7a |
467,076 |
106,470 |
0 |
22,80 |
46,708 |
|
IE |
COD/7XAD34 |
Merluzzo bianco |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
837,095 |
729,354 |
0 |
87,13 |
83,710 |
|
IE |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 |
1,128 |
0 |
0 |
0 |
0,113 |
|
IE |
HER/1/2- |
Aringa |
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
2698,699 |
2428,484 |
0 |
89,99 |
269,870 |
|
IE |
HER/4AB. |
Aringa |
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N |
572,884 |
515,034 |
0 |
89,90 |
57,288 |
|
IE |
HER/7G-K. |
Aringa |
7g, 7h, 7j e 7k |
10179,707 |
4187,598 |
0 |
41,14 |
1017,971 |
|
IE |
JAX/2A-14 |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
28162,832 |
25347,148 |
0 |
90 |
2815,684 |
|
IE |
LEZ/07. |
Lepidorombi |
7 |
2487,151 |
2239,119 |
0 |
90,03 |
248,032 |
|
IE |
LEZ/56-14 |
Lepidorombi |
Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
822,448 |
740,908 |
0 |
90,09 |
81,540 |
|
IE |
MAC/*2AN- |
Sgombro |
Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
6399,754 |
0 |
0 |
0 |
639,975 |
|
IE |
MAC/*4A-EN |
Sgombro |
Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
47004,647 |
24566,516 |
0 |
52,26 |
4700,465 |
|
IE |
MAC/*FRO2 |
Sgombro |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
6523,620 |
0 |
0 |
0 |
652,362 |
|
IE |
NEP/5BC6. |
Scampo |
6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b |
188,645 |
65,099 |
0 |
34,51 |
18,865 |
|
IE |
PLE/07 A. |
Passera di mare |
7 a |
1334,634 |
320,468 |
0 |
24,01 |
133,463 |
|
IE |
POK/56-14 |
Merluzzo carbonaro |
6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 |
365,688 |
231,486 |
0 |
63,30 |
36,569 |
|
IE |
RHG/5B67- |
Granatiere berglax |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-) |
2,030 |
0 |
0 |
0 |
0,203 |
|
IE |
RHG/8X14- |
Granatiere berglax |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-) |
0,030 |
0 |
0 |
0 |
0,003 |
|
IE |
RNG/5B67- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
33,100 |
0,006 |
0 |
0,02 |
3,310 |
|
IE |
RNG/8X14- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
3,455 |
0 |
0 |
0 |
0,346 |
|
IE |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 |
54899,543 |
49902,733 |
0 |
90,90 |
4996,810 |
|
IE |
WHG/07 A. |
Merlano |
7 a |
50,595 |
43,540 |
0 |
86,06 |
5,060 |
|
IE |
WHG/7X7A-C |
Merlano |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k |
6977,282 |
4633,955 |
0 |
66,41 |
697,728 |
|
NL |
COD/03AN. |
Merluzzo bianco |
Skagerrak |
75,010 |
57,875 |
0 |
77,16 |
7,501 |
|
NL |
COD/07 A. |
Merluzzo bianco |
7 a |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0,200 |
|
NL |
COD/07D. |
Merluzzo bianco |
7d |
48,615 |
8,135 |
0 |
16,73 |
4,862 |
|
NL |
COD/2A3AX4 |
Merluzzo bianco |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
1690,786 |
345,580 |
130,330 |
28,15 |
169,079 |
|
NL |
COD/7XAD34 |
Merluzzo bianco |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
1,016 |
0,456 |
0 |
44,88 |
0,102 |
|
NL |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 |
2,625 |
1,474 |
0 |
56,15 |
0,263 |
|
NL |
HAD/03 A. |
Eglefino |
3a |
4,056 |
3,968 |
0 |
97,83 |
0,088 |
|
NL |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
194,495 |
49,814 |
50,640 |
51,65 |
19,450 |
|
NL |
HAD/7X7A34 |
Eglefino |
7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
7,410 |
7,338 |
0 |
99,03 |
0,072 |
|
NL |
HER/1/2- |
Aringa |
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
4368,591 |
3642,760 |
503,600 |
94,91 |
222,231 |
|
NL |
HER/2A47DX |
Aringa |
4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a |
103,262 |
32,390 |
0 |
31,37 |
10,326 |
|
NL |
HER/4AB. |
Aringa |
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N |
83660,191 |
78157,441 |
0 |
93,42 |
5502,750 |
|
NL |
HER/7G-K. |
Aringa |
7g, 7h, 7j e 7k |
829,198 |
438,964 |
0 |
52,94 |
82,920 |
|
NL |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
125,105 |
39,437 |
8,958 |
38,68 |
12,511 |
|
NL |
HKE/571214 |
Nasello |
6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
1484,812 |
429,868 |
0 |
28,95 |
148,481 |
|
NL |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
8a, 8b, 8d e 8e |
42,278 |
0 |
0 |
0 |
4,228 |
|
NL |
JAX/2A-14 |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
36350,487 |
25344,290 |
2414,244 |
76,36 |
3635,049 |
|
NL |
LEZ/2AC4-C |
Lepidorombi |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
13,520 |
4,324 |
0 |
31,98 |
1,352 |
|
NL |
MAC/2CX14- |
Sgombro |
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 |
26986,657 |
13030,288 |
12579,712 |
94,90 |
1376,657 |
|
NL |
MAC/8C3411 |
Sgombro |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
358,677 |
0 |
356,478 |
99,39 |
2,199 |
|
NL |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
1164,977 |
826,308 |
0 |
70,93 |
116,498 |
|
NL |
PLE/03AN. |
Passera di mare |
Skagerrak |
2578,720 |
1526,370 |
0 |
59,19 |
257,872 |
|
NL |
PLE/07A. |
Passera di mare |
7 a |
0,995 |
0 |
0 |
0 |
0,100 |
|
NL |
PLE/2A3AX4 |
Passera di mare |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
51466,950 |
22658,378 |
0 |
44,03 |
5146,695 |
|
NL |
PLE/7DE. |
Passera di mare |
7d e 7e |
105,249 |
94,435 |
0 |
89,73 |
10,525 |
|
NL |
POK/56-14 |
Merluzzo carbonaro |
6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 |
117,145 |
100,261 |
0 |
85,59 |
11,715 |
|
NL |
SOL/24-C. |
Sogliola |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
12852,955 |
8335,970 |
0 |
64,86 |
1285,296 |
|
NL |
SOL/3ABC24 |
Sogliola |
3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24 |
40,647 |
40,574 |
0 |
99,82 |
0,073 |
|
NL |
WHG/2AC4. |
Merlano |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
1188,600 |
647,804 |
1,364 |
54,62 |
118,860 |
|
NL |
WHG/7X7A-C |
Merlano |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k |
553,243 |
494,265 |
0 |
89,34 |
55,324 |
|
PL |
HER/3D-R30 |
Aringa |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
58775,811 |
49537,492 |
0 |
84,28 |
5877,581 |
|
PL |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
77568,491 |
74151,750 |
0 |
95,60 |
3416,741 |
|
PT |
ANF/8C3411 |
Rana pescatrice |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
726,896 |
435,799 |
0 |
59,95 |
72,690 |
|
PT |
BSF/8910- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
3267,934 |
1827,440 |
0 |
55,92 |
326,793 |
|
PT |
HER/1/2- |
Aringa |
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
0,431 |
0 |
0 |
0 |
0,043 |
|
PT |
HKE/8C3411. |
Nasello |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
2474,241 |
1741,283 |
0 |
70,38 |
247,424 |
|
PT |
JAX/08C. |
Suro/sugarello |
8c |
1549,963 |
532,237 |
0 |
34,34 |
154,996 |
|
PT |
JAX/09. |
Suro/sugarello |
9 |
38774,125 |
19225,896 |
0 |
49,58 |
3877,413 |
|
PT |
JAX/2A-14 |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
0,402 |
0 |
0 |
0 |
0,040 |
|
PT |
LEZ/8C3411 |
Lepidorombi |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
101,084 |
90,764 |
0 |
89,79 |
10,108 |
|
PT |
MAC/8C3411 |
Sgombro |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
5704,935 |
4924,715 |
0 |
86,32 |
570,494 |
|
PT |
SBR/09- |
Occhialone |
Acque dell’Unione e acque internazionali della zona IX |
71,122 |
68,156 |
0,018 |
95,86 |
2,948 |
|
PT |
SBR/10- |
Occhialone |
Acque dell’Unione e acque internazionali della zona X |
531,232 |
447,739 |
0 |
84,28 |
53,123 |
|
PT |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 |
1,455 |
0 |
0 |
0 |
0,146 |
|
PT |
WHB/8C3411 |
Melù |
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
11796,303 |
3800,215 |
0 |
32,22 |
1179,630 |
|
SE |
COD/03AN. |
Merluzzo bianco |
Skagerrak |
1166,102 |
670,240 |
0 |
57,48 |
116,610 |
|
SE |
COD/2A3AX4 |
Merluzzo bianco |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
53,451 |
38,929 |
0 |
72,83 |
5,345 |
|
SE |
HAD/03 A. |
Eglefino |
3a |
268,679 |
142,556 |
0 |
53,06 |
26,868 |
|
SE |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
183,231 |
8,009 |
0 |
4,37 |
18,323 |
|
SE |
HER/03A. |
Aringa |
3a |
31381,211 |
17325,858 |
11832,339 |
92,92 |
2223,014 |
|
SE |
HER/03A-BC |
Aringa |
3a |
1016,770 |
56,020 |
0 |
5,51 |
101,677 |
|
SE |
HER/1/2- |
Aringa |
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
485,797 |
0 |
445,006 |
91,60 |
40,791 |
|
SE |
HER/2A47DX |
Aringa |
4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a |
150,764 |
123,430 |
0 |
81,87 |
15,076 |
|
SE |
HER/30/31. |
Aringa |
Sottodivisioni 30-31 |
18918,855 |
16508,830 |
0 |
87,26 |
1891,886 |
|
SE |
HER/3D-R30 |
Aringa |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
74627,970 |
68722,415 |
0 |
92,09 |
5905,555 |
|
SE |
HER/4AB. |
Aringa |
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N |
7343,533 |
6646,200 |
19,179 |
90,77 |
678,154 |
|
SE |
HKE/03 A. |
Nasello |
3a |
274,946 |
78,758 |
0 |
28,64 |
27,495 |
|
SE |
JAX/2A-14 |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
112,694 |
0 |
0 |
0 |
11,269 |
|
SE |
MAC/2A34. |
Sgombro |
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 |
4170,545 |
3693,855 |
366,487 |
97,36 |
110,203 |
|
SE |
NEP/03A. |
Scampo |
3a |
3451,775 |
1860,111 |
0 |
53,89 |
345,178 |
|
SE |
PLE/03AN. |
Passera di mare |
Skagerrak |
718,510 |
79,231 |
0 |
11,03 |
71,851 |
|
SE |
PLE/03AS. |
Passera di mare |
Kattegat |
173,750 |
51,410 |
0 |
29,59 |
17,375 |
|
SE |
PLE/3BCD-C |
Passera di mare |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
147,281 |
37,491 |
0 |
25,46 |
14,728 |
|
SE |
POK/2C3A4. |
Merluzzo carbonaro |
3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a |
660,527 |
555,178 |
0 |
84,05 |
66,053 |
|
SE |
SOL/3ABC24 |
Sogliola |
3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24 |
28,978 |
16,027 |
0 |
55,31 |
2,898 |
|
SE |
SPR/3BCD-C |
Spratto |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
53773,703 |
49133,279 |
0 |
91,37 |
4640,424 |
|
SE |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 |
44,306 |
33,953 |
0 |
76,63 |
4,431 |
|
SE |
WHG/2AC4. |
Merlano |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
15,320 |
3,465 |
0 |
22,62 |
1,532 |
|
UK |
ALF/3X14- |
Berici |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
5,411 |
0,612 |
0 |
11,31 |
0,541 |
|
UK |
BLI/5B67- |
Molva azzurra |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 |
2233,992 |
736,689 |
0 |
32,98 |
223,399 |
|
UK |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
167,739 |
65,445 |
0 |
39,02 |
16,774 |
|
UK |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
7 a |
205,556 |
128,097 |
0 |
62,32 |
20,556 |
|
UK |
COD/07D. |
Merluzzo bianco |
7d |
185,868 |
38,817 |
0 |
20,88 |
18,587 |
|
UK |
COD/2A3AX4 |
Merluzzo bianco |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
23416,836 |
19321,906 |
1804,817 |
90,22 |
2290,113 |
|
UK |
COD/7XAD34 |
Merluzzo bianco |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
248,249 |
132,517 |
0 |
53,38 |
24,825 |
|
UK |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 |
1071,439 |
65,285 |
0 |
6,09 |
107,144 |
|
UK |
HAD/*2AC4. |
Eglefino |
4; acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.) |
391,190 |
0 |
0 |
0 |
39,119 |
|
UK |
HAD/07 A. |
Eglefino |
7 a |
1810,143 |
1584,939 |
0 |
87,56 |
181,014 |
|
UK |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
30920,425 |
22478,756 |
3415,515 |
83,74 |
3092,043 |
|
UK |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a |
3922,369 |
3421,950 |
0 |
87,24 |
392,237 |
|
UK |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 |
4233,960 |
3418,035 |
0 |
80,73 |
423,396 |
|
UK |
HAD/7X7A34 |
Eglefino |
7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 |
648,573 |
581,600 |
0 |
89,67 |
64,857 |
|
UK |
HER/*04B. |
Aringa |
4b (condizione speciale per HER/4CXB7D) |
3549,817 |
2533,400 |
0 |
71,37 |
354,982 |
|
UK |
HER/*25B-F |
Aringa |
2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-) |
382,400 |
0 |
0 |
0 |
38,240 |
|
UK |
HER/07A/MM |
Aringa |
7 a |
5584,566 |
5508,041 |
0 |
98,63 |
76,525 |
|
UK |
HER/1/2- |
Aringa |
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
2601,099 |
2581,562 |
0 |
99,25 |
19,537 |
|
UK |
HER/2A47DX |
Aringa |
4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a |
199,376 |
23,562 |
0 |
11,82 |
19,938 |
|
UK |
HER/4CXB7D |
Aringa |
4c, 7d escluso lo stock di Blackwater |
6786,004 |
4039,171 |
2533,400 |
96,85 |
213,433 |
|
UK |
HER/7G-K. |
Aringa |
7g, 7h, 7j e 7k |
51,050 |
0,063 |
0 |
0,12 |
5,105 |
|
UK |
HKE/*03A. |
Nasello |
3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C) |
65,800 |
0 |
0 |
0 |
6,580 |
|
UK |
HKE/*8ABDE |
Nasello |
8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214) |
1871,240 |
198,275 |
0 |
10,60 |
187,124 |
|
UK |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
5902,584 |
5233,715 |
0 |
88,67 |
590,258 |
|
UK |
HKE/571214 |
Nasello |
6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
8262,851 |
5157,358 |
198,275 |
64,82 |
826,285 |
|
UK |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
8a, 8b, 8d e 8e |
0,680 |
0 |
0 |
0 |
0,068 |
|
UK |
JAX/*07D. |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
7d (condizione speciale per JAX/2A-14) |
507,542 |
507,000 |
0 |
99,89 |
0,542 |
|
UK |
JAX/*4BC7D |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (condizione speciale per JAX/2A-14) |
507,642 |
0 |
0 |
0 |
50,764 |
|
UK |
JAX/2A-14 |
Suro/sugarello e catture accessorie connesse |
Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
7674,152 |
3852,256 |
587,000 |
57,85 |
767,415 |
|
UK |
LEZ/*8ABDE. |
Lepidorombi |
8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.) |
50,250 |
0 |
0 |
0 |
5,025 |
|
UK |
LEZ/07. |
Lepidorombi |
7 |
2721,795 |
2487,659 |
0 |
91,40 |
234,136 |
|
UK |
LEZ/2AC4-C |
Lepidorombi |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
2639,368 |
1524,915 |
0 |
57,78 |
263,937 |
|
UK |
LEZ/56-14 |
Lepidorombi |
Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
1899,925 |
940,595 |
0 |
49,51 |
189,993 |
|
UK |
MAC/*02AN- |
Sgombro |
Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.) |
206,000 |
0 |
0 |
0 |
20,600 |
|
UK |
MAC/*2AN- |
Sgombro |
Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
15480,000 |
0 |
0 |
0 |
1548,000 |
|
UK |
MAC/*3A4BC |
Sgombro |
3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34) |
547,393 |
146,734 |
0 |
26,81 |
54,739 |
|
UK |
MAC/*4A-EN |
Sgombro |
Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
128672,537 |
104911,447 |
0 |
81,53 |
12867,254 |
|
UK |
MAC/*FRO1 |
Sgombro |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.) |
210,000 |
0 |
0 |
0 |
21,000 |
|
UK |
MAC/*FRO2 |
Sgombro |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-) |
15798,000 |
0 |
0 |
0 |
1579,800 |
|
UK |
MAC/2A34. |
Sgombro |
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 |
3180,208 |
2917,823 |
146,734 |
96,36 |
115,651 |
|
UK |
NEP/*07U16 |
Scampo |
Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.) |
457,090 |
432,479 |
0 |
94,62 |
24,611 |
|
UK |
NEP/03A. |
Scampo |
3a |
1,300 |
0 |
0 |
0 |
0,130 |
|
UK |
NEP/07. |
Scampo |
7 |
10588,315 |
5484,596 |
432,479 |
55,88 |
1058,832 |
|
UK |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
21596,313 |
10730,990 |
0 |
49,69 |
2159,631 |
|
UK |
NEP/5BC6. |
Scampo |
6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b |
13539,462 |
8874,038 |
0 |
65,54 |
1353,946 |
|
UK |
OTH/*07D. |
Catture accessorie di pesce tamburo e merlano |
7d (condizione speciale per JAX/2A-14) |
25,105 |
0 |
0 |
0 |
2,511 |
|
UK |
OTH/*2A-14 |
Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro |
Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14) |
487,250 |
0 |
0 |
0 |
48,725 |
|
UK |
PLE/07 A. |
Passera di mare |
7 a |
489,056 |
64,473 |
0 |
13,18 |
48,906 |
|
UK |
PLE/2A3AX4 |
Passera di mare |
4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
27468,865 |
9297,279 |
252,383 |
34,77 |
2746,887 |
|
UK |
PLE/7DE. |
Passera di mare |
7d e 7e |
2922,110 |
2212,489 |
0 |
75,72 |
292,211 |
|
UK |
POK/2C3A4. |
Merluzzo carbonaro |
3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a |
13537,370 |
12466,169 |
0 |
92,09 |
1071,201 |
|
UK |
POK/56-14 |
Merluzzo carbonaro |
6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 |
3605,897 |
2763,892 |
0 |
76,65 |
360,590 |
|
UK |
RHG/8X14- |
Granatiere berglax |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-) |
0,060 |
0 |
0 |
0 |
0,006 |
|
UK |
RNG/*5B67- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-) |
0,680 |
0 |
0 |
0 |
0,068 |
|
UK |
RNG/*8X14- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-) |
16,580 |
0 |
0 |
0 |
1,658 |
|
UK |
RNG/5B67- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
167,964 |
5,952 |
7,588 |
8,06 |
16,796 |
|
UK |
RNG/8X14- |
Granatiere di roccia |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
6,800 |
0 |
0 |
0 |
0,680 |
|
UK |
SBR/10- |
Occhialone |
Acque dell’Unione e acque internazionali della zona X |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
0,550 |
|
UK |
SBR/678- |
Occhialone |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII |
2,000 |
1,403 |
0 |
70,15 |
0,200 |
|
UK |
SOL/07D. |
Sogliola |
7d |
474,422 |
392,920 |
0 |
82,82 |
47,442 |
|
UK |
SOL/07E. |
Sogliola |
7e |
888,820 |
791,239 |
0 |
89,02 |
88,882 |
|
UK |
SOL/24-C. |
Sogliola |
Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 |
734,583 |
431,525 |
0 |
58,74 |
73,458 |
|
UK |
SOL/7FG. |
Sogliola |
7f e 7g |
194,130 |
171,026 |
0 |
88,10 |
19,413 |
|
UK |
WHB/*05-F |
Melù |
Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14) |
6597,700 |
0 |
0 |
0 |
659,770 |
|
UK |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 |
74895,267 |
72884,194 |
0 |
97,31 |
2011,073 |
|
UK |
WHG/07 A. |
Merlano |
7a |
33,681 |
18,857 |
0 |
55,99 |
3,368 |
|
UK |
WHG/2AC4. |
Merlano |
4; acque dell’Unione della zona 2a |
14987,724 |
10210,170 |
435,341 |
71,03 |
1498,772 |
|
UK |
WHG/7X7A-C |
Merlano |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k |
1852,626 |
876,852 |
0 |
47,33 |
185,263 |
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(2) Condizione speciale stabilita negli allegati dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/40 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1705 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2019
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 8,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, decida all’unanimità di prorogare tale termine. |
|
(2) |
Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 stabilisce le condizioni alle quali il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito continuerebbero a essere ammissibili ai finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno e fissa i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni per il mantenimento di tale ammissibilità, compreso un calendario dei pagamenti per i mesi successivi ad agosto 2019. |
|
(3) |
I termini e il calendario dei pagamenti sono stati fissati considerando la possibilità di un recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo il 13 aprile 2019. |
|
(4) |
In data 11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga ulteriormente il termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE d’intesa con il Regno Unito fino al 31 ottobre 2019. |
|
(5) |
È pertanto opportuno prorogare i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e modificare il calendario dei pagamenti per tenere conto della proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. |
|
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197. |
|
(7) |
Occorre inoltre osservare che la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 non è più pertinente. |
|
(8) |
Per prevenire il rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2019 — specialmente per i beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell’Unione — alla data del recesso del Regno Unito dall’Unione, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e come previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, e dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, e dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 è così modificato:
|
1) |
all’articolo 2, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
|
2) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Il presente regolamento non si applica tuttavia qualora entro la data di cui al secondo comma del presente articolo sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).
(3) Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/333 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1).
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1706 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2019
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017 (2), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 (3), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (4) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 17 del regolamento di base nell’inchiesta iniziale è stato fatto ricorso al campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
|
(3) |
Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio antidumping individuali comprese tra il 5,1 % e il 9,8 % sulle importazioni del prodotto in esame per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio pari al 5,3 %. Inoltre è stata applicata un’aliquota del dazio a livello nazionale del 9,8 % sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità provenienti da tutte le altre società cinesi. |
|
(4) |
In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure iniziali sono state prorogate per cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 («il regolamento sul riesame in previsione della scadenza»). |
|
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 della Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 sul riesame in previsione della scadenza in modo da includervi l’articolo 1, paragrafo 5, che consente ai produttori esportatori di chiedere un trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. |
|
(6) |
L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368, stabilisce che qualora una parte della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 può essere modificato per attribuire a tale parte l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l’aliquota media ponderata del dazio pari al 5,3 %. |
B. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
|
(7) |
La società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd si è manifestata dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione e ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere quindi assoggettata all’aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione. |
|
(8) |
Al fine di determinare se il richiedente soddisfi i criteri per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui al considerando 6, la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario con la richiesta di dimostrare la sua conformità a tali criteri. Dopo una prima analisi delle risposte al questionario, la Commissione ha inviato una lettera chiedendo ulteriori informazioni, alla quale il richiedente ha risposto. |
|
(9) |
La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfi i criteri. La Commissione ha inoltre informato l’industria dell’Unione di tale richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. |
|
(10) |
L’industria dell’Unione non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta. |
C. ANALISI DELLA RICHIESTA
|
(11) |
Per quanto riguarda il criterio a), la Commissione ha esaminato la licenza commerciale del richiedente, lo statuto societario e i bilanci certificati e ha stabilito che la società richiedente è stata fondata l’11 febbraio 2015. Di conseguenza, alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ha stabilito che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009). Il richiedente rispetta pertanto il criterio a) di cui al considerando 6. |
|
(12) |
Per quanto riguarda il criterio b), secondo il quale il richiedente non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha esaminato le relazioni dei suoi azionisti e della sua società di esportazione collegata. In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha stabilito che il richiedente non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping. Il richiedente rispetta pertanto il criterio b) di cui al considerando 6. |
|
(13) |
Per quanto riguarda il criterio c), secondo il quale il richiedente ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, il richiedente ha fornito le prove delle esportazioni del prodotto in esame effettuate verso la Croazia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Le autorità doganali croate hanno inoltre segnalato l’operazione nella banca dati creata a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. La società rispetta pertanto il criterio c) di cui al considerando 6. |
D. CONCLUSIONI
|
(14) |
La Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa i tre criteri per essere considerato un nuovo produttore esportatore. Il nome della società dovrebbe quindi essere aggiunto all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325. |
|
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325. |
E. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
|
(16) |
La Commissione ha informato il richiedente e l’industria dell’Unione in merito a tali risultanze e ha offerto loro l’opportunità di presentare osservazioni. |
|
(17) |
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. [Non è pervenuta alcuna osservazione.] |
|
(18) |
Questo regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La società seguente è aggiunta all’elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione:
|
Nome della società |
Città |
|
«Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd. |
Xinjian Town» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6.
DECISIONI
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/45 |
DECISIONE (UE) 2019/1707 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 30 luglio 2009 l’Unione ha firmato l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (1), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico («accordo»). Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. |
|
(2) |
L’articolo 80 dell’accordo prevede la possibilità che altri Stati delle isole del Pacifico parti dell’accordo di Cotonou (2) o Isole del Pacifico le cui caratteristiche strutturali e la situazione economica e sociale siano comparabili a quelle dei paesi che sono parti dell’accordo di Cotonou possano aderire all’accordo mediante la presentazione di un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994. Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti contraenti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994. |
|
(3) |
Nel corso della sesta riunione del comitato per il commercio del 24 ottobre 2018, i rappresentanti dell’Unione e degli Stati del Pacifico hanno redatto un elenco di modifiche tecniche dell’accordo che sono necessarie per tener conto dell’adesione di Samoa all’accordo. I rappresentanti dell’Unione e degli Stati del Pacifico hanno concluso che tali modifiche comporterebbero l’iscrizione di Samoa come parte contraente dell’accordo e l’aggiunta della sua offerta di accesso al mercato di Samoa all’allegato II dell’accordo. Modifiche analoghe dell’accordo sarebbero necessarie per ogni adesione di un nuovo stato delle isole del Pacifico all’accordo. |
|
(4) |
Con decisione (UE) 2018/1908 del 6 dicembre 2018 (3), il Consiglio ha approvato la richiesta di adesione di Samoa. Il testo dell’offerta di accesso al mercato di Samoa è stato accluso a tale decisione (4). Samoa ha aderito all’accordo il 21 dicembre 2018 e ha applicato in via provvisoria l’accordo dal 31 dicembre 2018. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 68 dell’accordo, il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell’attuazione dell’accordo. È necessario attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un altro stato delle isole del Pacifico. |
|
(6) |
La settima riunione del comitato per il commercio si terrà il 24 luglio 2019. In occasione di tale riunione il comitato per il commercio, conformemente all’articolo 78 dell’accordo, potrà raccomandare alle parti di apportare modifiche all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico. |
|
(7) |
L’Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare per quanto riguarda la raccomandazione relativa a tali modifiche. |
|
(8) |
È opportuno pertanto che la posizione dell’Unione nell’ambito della settima riunione del comitato per il commercio sia basata sul progetto di raccomandazione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la raccomandazione di talune modifiche dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico si basa sul progetto di raccomandazione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione (5).
Articolo 2
Una volta adottata, la raccomandazione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).
(2) Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, come modificato da ultimo (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).
(3) Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all’adesione di Samoa all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1).
(4) GU L 333 del 28.12.2018, pag. 3.
(5) Il testo dell’allegato II (Dazi doganali applicabili alle importazioni nello stato indipendente di Samoa) dell’accordo è pubblicato nella GU L 333 del 28.12.2018, pag. 3.
PROGETTO
RACCOMANDAZIONE N. 01/2019 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL’ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL’ALTRA
del ...
per quanto riguarda l’adesione di Samoa e le future adesioni di altri Stati del Pacifico
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (1) («accordo»), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico, firmato a Londra il 30 luglio 2009, in particolare gli articoli 68, 78 e 80,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi hanno firmato l’accordo rispettivamente il 30 luglio 2009 e l’11 dicembre 2009 e hanno applicato in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. |
|
(2) |
Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti contraenti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994. Samoa ha aderito all’accordo il 21 dicembre 2018 e ha applicato in via provvisoria l’accordo dal 31 dicembre 2018. |
|
(3) |
Alla luce dell’adesione di Samoa, il comitato per il commercio ha riesaminato l’accordo e raccomanda alle parti contraenti l’adozione di modifiche tecniche dell’accordo al fine di iscrivere Samoa come parte contraente dell’accordo e di aggiungere l’offerta di accesso al mercato di Samoa all’allegato II dell’accordo. |
|
(4) |
Modifiche analoghe dovranno essere apportate all’accordo per ogni adesione di un altro Stato del Pacifico all’accordo. |
|
(5) |
Il comitato per il commercio propone che gli sia attribuita la facoltà di decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un altro Stato del Pacifico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Il comitato per il commercio raccomanda alle parti:
|
1) |
all’articolo 70 dell’accordo, di sostituire il paragrafo 1 con il seguente: «1. Ai fini del presente accordo per «parti contraenti» si intendono la Comunità europea, denominata «parte CE», da una parte, e Papua Nuova Guinea, la Repubblica delle Isole Figi e lo Stato indipendente di Samoa, denominati «Stati del Pacifico», dall’altra.»; |
|
2) |
all’articolo 80 dell’accordo, di aggiungere il seguente paragrafo 3: «3. Il comitato per il commercio può decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un nuovo Stato del Pacifico.»; |
|
3) |
nell’allegato II dell’accordo, di aggiungere il testo dell’offerta concordata di accesso al mercato dello Stato indipendente di Samoa, che figura nell’allegato della presente raccomandazione; |
|
4) |
nel protocollo II, allegato X, dell’accordo, di sopprimere il riferimento a Samoa dall’elenco degli «altri Stati ACP». |
Fatto a
Per il comitato per il commercio
A nome dell’Unione
A nome degli Stati del Pacifico
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/48 |
DECISIONE (UE) 2019/1708 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2019
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1o gennaio 1995. |
|
(2) |
L’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo OMC, stabilisce che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo OMC («accordi commerciali multilaterali») costituiscono parte integrante dell’accordo OMC e sono impegnativi per tutti i membri. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale. |
|
(4) |
L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell’accordo OMC e relativi allegati. |
|
(5) |
A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali. |
|
(6) |
A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le funzioni di quest’ultima sono svolte dal Consiglio generale dell’OMC. |
|
(7) |
A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC generalmente adotta le decisioni all’unanimità. |
|
(8) |
Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») per il periodo dal 1o gennaio 1984 al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri hanno prorogato la deroga relativa all’articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 fino al 31 dicembre 2019 e l’hanno ampliata per includere l’articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, nella misura necessaria per consentire agli Stati Uniti di accordare l’esenzione dai dazi alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati conformemente alle disposizioni del Caribbean Basin Economic Recovery Act («CBERA»). |
|
(9) |
A norma dell’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale decida in merito alla proroga dell’attuale deroga dell’OMC al fine di consentire agli Stati Uniti di accordare l’esenzione dai dazi ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito del CBERA dal 1o gennaio 2020 al 30 settembre 2025. |
|
(10) |
A giustificazione della richiesta gli Stati Uniti adducono l’estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell’ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera. |
|
(11) |
La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull’economia dell’Unione né sulle relazioni commerciali dell’Unione con i beneficiari della deroga. L’Unione inoltre sostiene le azioni contro la povertà e a favore della stabilità. |
|
(12) |
È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio generale sia di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di prorogare la deroga in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell’OMC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito dell’Caribbean Basin Economic Recovery Act dal 1o gennaio 2020 al 30 settembre 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A.-M. HENRIKSSON
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/50 |
DECISIONE (UE) 2019/1709 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2019
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1o gennaio 1995. |
|
(2) |
L’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo OMC, prevede che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo OMC («accordi commerciali multilaterali») costituiscano parte integrante dell’accordo OMC e siano impegnativi per tutti i membri. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale. |
|
(4) |
L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1B o 1C dell’accordo OMC e relativi allegati. |
|
(5) |
A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali. |
|
(6) |
A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le funzioni di quest’ultima sono svolte dal Consiglio generale dell’OMC. A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC generalmente adotta le decisioni all’unanimità. |
|
(7) |
Il 15 giugno 1999 i membri dell’OMC hanno concesso una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») nella misura necessaria per consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati, indicati come tali dalle Nazioni Unite, senza dover estendere le stesse tariffe a prodotti simili di qualsiasi altro membro fino al 30 giugno 2009. Il 27 maggio 2009 i membri dell’OMC hanno prorogato la deroga dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2019. |
|
(8) |
A norma dell’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC, Cile, Cina, India, Tailandia e Turchia («copatrocinatori») hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale prenda una decisione in merito alla proroga dell’attuale deroga dell’OMC al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2029. |
|
(9) |
A giustificazione della richiesta i copatrocinatori adducono la particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo meno avanzati e le specifiche difficoltà strutturali che questi paesi affrontano nell’economia mondiale, nonché l’importanza di migliorare la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale multilaterale concedendo loro un valido accesso al mercato per sostenere la diversificazione della produzione e della base di esportazione. |
|
(10) |
La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull’economia dell’Unione né sulle relazioni commerciali dell’Unione con i beneficiari della deroga. L’Unione inoltre offre ai paesi in via di sviluppo meno avanzati un accesso al mercato esente da dazi e da contingenti nell’ambito del regime «Tutto tranne le armi» e sostiene gli altri membri dell’OMC che accordano preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo meno avanzati. |
|
(11) |
È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’OMC sia di sostenere della richiesta dei copatrocinatori di prorogare la deroga al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2029, in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell’OMC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell’OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accodare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2029.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A.-M. HENRIKSSON
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/52 |
DECISIONE (UE) 2019/1710 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2019
relativa alla nomina di tre membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio (4), la sig.ra Yolanda BARCINA ANGULO è stata sostituita dalla sig.ra Miren Uxue BARCOS BERRUEZO in qualità di membro, e la sig.ra María Victoria PALAU TÁRREGA è stata sostituita dalla sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO in qualità di supplente. Il 16 dicembre 2015, con decisione (UE) 2015/2397 del Consiglio (5), il sig. Paulino RIVERO BAUTE è stato sostituito dal sig. Fernando CLAVIJO BATLLE quale membro, e il sig. Javier GONZÁLEZ ORTIZ è stato sostituito dalla sig.ra María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI in qualità di supplente. L'11 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/572 del Consiglio (6), la sig.ra María Sol CALZADO GARCÍA è stata sostituita dal sig. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ in qualità di supplente. Il 7 ottobre 2016, con decisione (UE) 2016/1817 del Consiglio (7), la sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO è stata sostituita dal sig. Joan CALABUIG RULL in qualità di supplente. Il 25 giugno 2019, con decisione (UE) 2019/1107 del Consiglio (8), la sig.ra María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI è stata sostituita dal sig. Julián ZAFRA DÍAZ in qualità di supplente. |
|
(2) |
Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Miren Uxue BARCOS BERRUEZO, del sig. Fernando CLAVIJO BATLLE e del sig. Juan Vicente HERRERA CAMPO. |
|
(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ. |
|
(4) |
Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati sulla cui base il sig. Joan CALABUIG RULL (Delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas) e il sig. Julián José ZAFRA DÍAZ (Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias) sono stati proposti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
a) |
quali membri:
e |
|
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A.-M. HENRIKSSON
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).
(5) Decisione (UE) 2015/2397 del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo e di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 144).
(6) Decisione (UE) 2016/572 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 97 del 13.4.2016, pag. 11).
(7) Decisione (UE) 2016/1817 del Consiglio, del 7 ottobre 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 278 del 14.10.2016, pag. 45).
(8) Decisione (UE) 2019/1107 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 37).
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/54 |
DECISIONE (UE) 2019/1711 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2019
relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio (4), il sig. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ è stato sostituito dalla sig.ra Cristina CIFUENTES CUENTAS in qualità di membro, e il sig. Borja COROMINAS FISAS e il sig. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA sono stati sostituiti dalla sig.ra Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE e dalla sig.ra Ana OLLO HUALDE in qualità di supplenti. Il 9 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio (5), la sig.ra Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA è stata sostituita dalla sig.ra Rosa Eva DÍAZ TEZANOS in qualità di membro, e la sig.ra Inmaculada VALENCIA BAYÓN è stata sostituita dal sig. Juan José SOTA VERDIÓN in qualità di supplente. Il 14 marzo 2016, con decisione (UE) 2016/410 del Consiglio (6), la sig.ra Ana OLLO HUALDE è stata sostituita dal sig. Mikel IRUJO AMEZAGA in qualità di supplente. Il 27 marzo 2017, con decisione (UE) 2017/619 del Consiglio (7), la sig.ra Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE è stata sostituita dal sig. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO in qualità di supplente. Il 26 giugno 2018, con decisione (UE) 2018/926 del Consiglio (8), la sig.ra Cristina CIFUENTES CUENCAS è stata sostituita dal sig. Ángel GARRIDO GARCÍA in qualità di membro. |
|
(2) |
Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Rosa Eva DÍAZ TEZANOS e del sig. Ángel GARRIDO GARCÍA. |
|
(3) |
Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO e del sig. Juan José SOTA VERDIÓN. |
|
(4) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Mikel IRUJO AMEZAGA (Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas) è stato proposto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
a) |
quali membri:
|
|
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il president
A.-M. HENRIKSSON
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).
(5) Decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio, del 9 ottobre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 26).
(6) Decisione (UE) 2016/410 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 39).
(7) Decisione (UE) 2017/619 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 89 dell’1.4.2017, pag. 8).
(8) Decisione (UE) 2018/926 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 164 del 29.6.2018, pag. 48).
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/56 |
DECISIONE (UE) 2019/1712 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2018
relativa al prestito pubblico SA.29198 — (2010/C) (ex 2009/NN) concesso dalla Slovacchia a Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo)
[notificata con il numero C(2019) 4723]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
|
(1) |
Con lettera del 24 febbraio 2010, la Commissione ha notificato alla Slovacchia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo al prestito pubblico concesso a favore di Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. («decisione di avvio del procedimento»). |
|
(2) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento, come ivi ulteriormente precisato, ha fatto seguito a una precedente denuncia di un concorrente anonimo, del 21 aprile 2009, e a una notifica da parte della Slovacchia per motivi di certezza del diritto del 10 agosto 2009. |
|
(3) |
La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul prestito pubblico, ma non ha ricevuto osservazioni in merito. |
|
(4) |
Con lettera del 16 giugno 2010, la Slovacchia ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. |
|
(5) |
La Commissione ha inviato ulteriori richieste di informazioni alle autorità slovacche l’8 novembre 2010, il 22 dicembre 2010, il 14 giugno 2011, il 6 agosto 2012 e il 25 agosto 2016. Le autorità slovacche hanno inviato le loro risposte rispettivamente il 6 dicembre 2012, il 20 e 22 gennaio 2011, l’11 luglio 2011, il 17 settembre 2012 e il 14 ottobre 2016. Il 20 dicembre 2017 le autorità slovacche hanno presentato un’ulteriore documentazione, che è stata discussa nel corso di una riunione del 23 gennaio 2018. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
2.1. Destinatario (attività, proprietà, quota di mercato ecc.)
|
(6) |
Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. («ZSSK Cargo») è stata fondata nel 2005 in seguito alla scissione dell’operatore ferroviario storico Železničná spoločnosť, a.s., in tre società ferroviarie distinte: Železnice Slovenskej Republiky (gestore dell’infrastruttura), Železničná spoločnosť Slovensko a.s. (traffico passeggeri) e ZSSK Cargo (trasporto merci). Il governo slovacco era ed è tuttora il fondatore e l’azionista al 100 % di ZSSK Cargo ed esercita i suoi diritti di azionista tramite il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica slovacca. |
2.2. Descrizione del prestito a favore di ZSSK Cargo
|
(7) |
Il prestito di 165 969 594,37 EUR, oggetto del presente procedimento, è stato autorizzato con decreto governativo n. 173 del 4 marzo 2009 ed erogato a ZSSK Cargo il 6 aprile 2009, sulla base di un contratto concluso il 31 marzo 2009 tra il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni e ZSSK Cargo (2). Il prestito è stato concesso per dieci anni con un periodo di grazia di due anni antecedente il pagamento della prima rata di rimborso del capitale. |
|
(8) |
Il prestito non era garantito ed era destinato a finanziare le retribuzioni e gli altri costi del personale, le spese per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e gli oneri finanziari, in un contesto, come precisato in appresso, caratterizzato da una netta flessione dei redditi d’esercizio e da misure di ristrutturazione in corso e in programma. In effetti, il prestito è stato concesso a seguito di una relazione elaborata a febbraio 2009 concernente la situazione economica della società e delle ferrovie della Repubblica slovacca (Železnice Slovenskej republiky), che illustrava le difficoltà finanziarie di ZSSK Cargo e che è stata allegata come documento di riferimento al decreto governativo n. 173 del 4 marzo 2009. |
|
(9) |
Come tasso di interesse variabile del prestito è stato fissato l’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a sei mesi più un margine del 3,2 % annuo. Il 6 aprile 2009 il tasso di interesse annuo concordato era pari al 4,844 % [1,644 % (EURIBOR a 6 mesi) + 3,2 % (margine)]. Secondo le autorità slovacche, questo tasso è stato stabilito sulla base del parere dell’Agenzia slovacca per la gestione del debito e della liquidità ARDAL (3). |
|
(10) |
Nel 2011 e nel 2012, tenendo conto della situazione finanziaria permanente di ZSSK Cargo e riconoscendo gli sforzi di ristrutturazione in atto, le autorità slovacche hanno più volte prorogato il periodo iniziale di grazia di due anni per il rimborso del capitale del prestito, per un totale di 18 mesi. Sebbene originariamente il periodo di rimborso fosse destinato a concludersi nel 2019, ZSSK Cargo ha rimborsato anticipatamente l’intero prestito con tutti gli interessi dovuti entro novembre 2015. |
2.3. Risultati finanziari e d’esercizio di ZSSK Cargo
|
(11) |
In Slovacchia l’offerta di servizi di trasporto ferroviario di merci è stata perfezionata nel 2007, conformemente alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio (4) che ha liberalizzato il trasporto ferroviario internazionale di merci a partire dal 1o gennaio 2006 e tutti gli altri servizi di trasporto ferroviario di merci a partire dal 1o gennaio 2007. |
|
(12) |
ZSSK Cargo forniva e fornisce tuttora servizi di trasporto merci su rotaia per proprio conto o in combinazione con i servizi di trasporto su strada, nonché servizi di locazione, manutenzione e riparazione del materiale rotabile. Nel 2010 nella Repubblica slovacca erano attive 15 aziende di trasporto merci. Nel 2008 ZSSK Cargo ha trasportato 44,5 tonnellate di merci, per una quota di mercato nel trasporto ferroviario di merci della Slovacchia del 93,7 %. Nel primo semestre del 2009 ZSSK Cargo ha trasportato 15,3 milioni di tonnellate, pari al 93 % del mercato slovacco del trasporto ferroviario di merci. |
|
(13) |
ZSSK Cargo ha registrato perdite nei primi tre anni successivi alla sua fondazione, avvenuta nel 2005 (5). Nel 2005 e nel 2006 ha registrato perdite nette rispettivamente pari a 428 milioni di SKK (11,3 milioni di EUR) (6) e a 855 milioni di SKK (24,8 milioni di EUR) (7). Nel 2007 l’azienda è riuscita a ridurre le sue perdite nette a 154 milioni di SKK (4,5 milioni di EUR). Nel 2008 ZSSK Cargo ha registrato un utile netto pari a 83 milioni di SKK (2,4 milioni di EUR), essenzialmente riconducibile alla riduzione dei costi d’esercizio di oltre 600 milioni di SKK (17,4 milioni di EUR). |
2.4. Situazione finanziaria di ZSSK Cargo al momento della concessione del prestito
|
(14) |
Secondo le informazioni fornite dalle autorità slovacche, nel 2008 l’EBITDA (utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento) di ZSSK Cargo è aumentato del 6 % rispetto al 2007, attestandosi a 59,8 milioni di EUR. Nel corso del 2007 e del 2008 gli altri principali indicatori finanziari (fatturato, patrimonio netto, indebitamento complessivo) sono rimasti stabili o sono leggermente migliorati. Nel 2008, ad esempio, il rapporto indebitamento/capitale netto è diminuito del 6 %, attestandosi al 43,9 %. I dati finanziari di ZSSK del marzo 2009, utilizzati per il rating emesso da S&P, permettono di concludere che ZSSK non era un’impresa in difficoltà (rating C) e rimaneva investment grade (rating BB). |
|
(15) |
La relazione annuale 2008 di ZSSK Cargo indica tuttavia che nell’ultimo trimestre del 2008 l’impatto della crisi economica si è pienamente manifestato nella riduzione della domanda di trasporto e ha conseguentemente determinato un peggioramento dei risultati di ZSSK Cargo. In quel periodo le entrate derivanti dal trasporto merci hanno registrato un calo significativo di oltre il 30 %. Di conseguenza, alla fine del 2008 e negli anni successivi la situazione finanziaria di ZSSK Cargo si è deteriorata. Nel primo semestre del 2009 il fatturato dell’azienda è diminuito del 38 % rispetto allo stesso periodo del 2008. Allo stesso modo, l’azienda è passata da un utile netto di 22 milioni di EUR nel primo semestre 2008 a una perdita netta di 47 milioni di EUR nel primo semestre 2009. |
|
(16) |
In tale contesto, la relazione sulla situazione economica dell’azienda e delle ferrovie della Repubblica slovacca, del febbraio 2009, ha illustrato gli sforzi di ristrutturazione che ZSSK Cargo aveva già intrapreso nel periodo 2006-2008. La relazione ha documentato la necessità del prestito e ha inoltre previsto le seguenti misure supplementari, ritenute necessarie per migliorare la situazione finanziaria dell’azienda: i) misure supplementari di riduzione dei costi, ii) interruzioni temporanee dei rapporti di lavoro e iii) ottimizzazione a lungo termine del numero dei lavoratori e ulteriore ristrutturazione delle attività di ZSSK Cargo. I tagli al personale di oltre il 10 % e le altre misure di ristrutturazione dei costi hanno portato nel 2007 a ridurre i costi d’esercizio di 600 milioni di SKK (17,4 milioni di EUR). Le misure di ristrutturazione hanno determinato una netta riduzione delle perdite nel 2007 e un risultato positivo nel 2008, nonostante le prime ripercussioni negative della crisi verso la fine dell’anno. Alla luce di tali risultati, la relazione è giunta alla conclusione che ZSSK Cargo procedeva sulla strada verso la competitività e la redditività a lungo termine e che le perdite finanziarie previste nel 2009 erano principalmente dovute alla drastica, seppur temporanea, diminuzione dei volumi di trasporto dovuta alla crisi iniziata l’anno precedente. |
|
(17) |
Successivamente, con riferimento all’andamento annuale (tabella in appresso), nel 2010 l’utile netto è rimasto fortemente negativo. Tuttavia, già nel 2011 l’azienda è riuscita a ridurre sensibilmente le perdite, con conseguente riduzione dei ricavi. Negli anni successivi e fino al 2016 il personale è diminuito del 44 %. Nel 2013 ZSSK Cargo si era ripresa e attualmente sta registrando profitti modesti, come indicato nella tabella. Dati finanziari selezionati di ZSSK Cargo nel periodo 2008-2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Preventivi per un prestito da altre banche e condizioni di prestito per rating all’epoca simili
|
(18) |
Prima della concessione del prestito, nel marzo 2009, tre banche commerciali avevano indicativamente offerto a ZSSK Cargo un prestito per lo stesso importo (166 milioni di EUR) e con lo stesso periodo di rimborso (10 anni) applicando, rispettivamente, un tasso di interesse EURIBOR a 6 mesi più 295 punti base ([banca commerciale 1] (*1)), 285-300 punti base, a seconda della durata ([banca commerciale 2]) o 425 punti base ([banca commerciale 3]), senza particolari garanzie. |
|
(19) |
Il giorno di emissione del prestito, il 31 marzo 2009, circa 32 società con un’affidabilità creditizia (rating BB) simile a quella di ZSSK Cargo hanno stipulato contratti di credit default swap (CDS) con scadenza decennale sui mercati finanziari. La maggior parte di questi contratti aveva coefficienti di spread compresi tra 305 e 916 punti base (8). |
2.6. Motivi per l’avvio del procedimento
|
(20) |
La Commissione ha deciso di avviare il procedimento in quanto non poteva escludere che il prestito pubblico a favore di ZSSK Cargo costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ha ritenuto che il prestito potesse essere stato concesso a condizioni più favorevoli rispetto ai tassi stabiliti nella comunicazione sui tassi di riferimento (9), adottata poco prima della decisione di avvio del procedimento. La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità del prestito con il mercato interno, in particolare sui punti seguenti. |
|
(21) |
Per quanto riguarda la questione della compatibilità del prestito con le condizioni di mercato, la decisione di avvio del procedimento ha messo in dubbio la logica del tasso di interesse basato su un tasso EURIBOR a 6 mesi anziché sull’IBOR a un anno, come indicato nella comunicazione sui tassi di riferimento, nonché il periodo di grazia di due anni e il suo impatto sul tasso di interesse. Il margine d’interesse applicato (320 punti base) non sembrava tener conto del deterioramento della situazione finanziaria di ZSSK Cargo: in quanto azienda senza antecedenti in materia di prestiti, priva di rating e in difficoltà finanziarie, il margine per un prestito con garanzia elevata, secondo la comunicazione sui tassi di riferimento, avrebbe dovuto essere di almeno 400 punti base, mentre se il livello delle garanzie fosse stato basso, il margine avrebbe dovuto essere di 1 000 punti base. |
|
(22) |
La decisione di avviare il procedimento ha anche sollevato dubbi sul fatto che il prestito, qualora costituisse un aiuto di Stato, potesse essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE, alla luce delle norme stabilite nel quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (10), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (11) o delle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (12). |
3. OSSERVAZIONI DELLA SLOVACCHIA
|
(23) |
Le autorità slovacche hanno affermato che lo Stato, in qualità di azionista avveduto, aveva concesso il prestito a condizioni di mercato e pertanto non si configurava alcun elemento di aiuto di Stato. |
|
(24) |
In primo luogo, le autorità slovacche hanno affermato che, nella stessa situazione, qualsiasi azionista ragionevole avrebbe concesso il prestito all’azienda. Hanno sostenuto inoltre che fosse ipotizzabile che l’azionista avrebbe concesso il prestito a condizioni di mercato applicando un tasso d’interesse pari al limite inferiore offerto dalle banche su prestiti con parametri simili. L’azionista non ha interesse a concedere un prestito per l’attività della propria azienda a tassi d’interesse troppo elevati, in quanto ciò potrebbe comportare un onere sproporzionato per l’azienda e, di conseguenza, provocare il mancato conseguimento dell’obiettivo del prestito, che di solito è quello di superare le difficoltà economiche temporanee o di sviluppare ulteriormente l’attività dell’impresa. Di fatto, l’azionista vuole essenzialmente che l’azienda realizzi utili nei periodi successivi e, di conseguenza, non è interessato a percepire interessi sul prestito concesso alla propria azienda a normali condizioni di mercato, ma intende piuttosto sostenere l’attività dell’impresa al fine di conseguire un utile da poter successivamente distribuire come dividendo. |
|
(25) |
In secondo luogo, le autorità slovacche hanno affermato che, secondo le previsioni finanziarie dell’azienda disponibili al momento della concessione del prestito, ZSSK Cargo aveva un flusso di cassa libero sufficiente a rimborsare il prestito nell’arco dei dieci anni. Di fatto, al momento di decidere se concedere il prestito, la Repubblica slovacca ha considerato attentamente l’importo e le condizioni di emissione del prestito a favore di ZSSK Cargo alla luce degli sviluppi economici e di mercato dell’epoca, tenendo anche conto delle stime riguardanti le aspettative future. In tale ambito, la Repubblica slovacca disponeva anche delle relazioni sulla gestione della crisi di ZSSK Cargo, in cui l’azienda descriveva nel dettaglio le misure di risparmio, che costituivano il presupposto fondamentale per garantire il futuro funzionamento dell’impresa, escludendo situazioni di difficoltà, nonché la premessa indispensabile per favorire il rimborso del prestito. Al momento di concedere il prestito, la Repubblica slovacca è partita dal presupposto che, una volta superate le ripercussioni negative della crisi economica, l’economia sarebbe ripartita, il che avrebbe prodotto un impatto positivo anche sul settore del trasporto ferroviario di merci con, di riflesso, un aumento del volume delle merci trasportate. La Repubblica slovacca ha sottolineato che tali aspettative sono state successivamente confermate e che ZSSK Cargo ha registrato un aumento del numero di trasporti effettuati nei periodi successivi e ha ricominciato a ottenere buoni risultati economici, al punto da riuscire poi a rimborsare l’intero ammontare del prestito e i relativi interessi già nel 2015, ossia in anticipo rispetto a quanto previsto nel contratto di prestito. |
|
(26) |
Le autorità slovacche hanno inoltre sottolineato che nel 2008 ZSSK Cargo è riuscita a ridurre il proprio indebitamento, registrando una diminuzione di quasi sei punti percentuali del rapporto indebitamento/capitale netto, attestatosi al 43,9 %. Hanno inoltre rilevato che ZSSK Cargo non era in difficoltà e che il tasso di interesse è stato calcolato dall’Agenzia pubblica per la gestione del debito e della liquidità (ARDAL) e in linea con la comunicazione sui tassi di riferimento. |
|
(27) |
In terzo luogo, le autorità slovacche hanno affermato di aver deciso le condizioni del prestito sulla base delle offerte di tre banche commerciali cui era stato chiesto di presentare offerte per la concessione di un prestito dello stesso importo, e di altri prestiti precedentemente ricevuti da ZSSK Cargo. |
|
(28) |
La decisione di applicare il tasso EURIBOR a sei mesi derivava dal fatto che quello era il tasso utilizzato dalle banche commerciali che concedevano prestiti sul mercato. La Repubblica slovacca era pertanto interessata a concedere un prestito a un tasso d’interesse simile a quello che ZSSK Cargo avrebbe potuto ottenere all’epoca sul mercato, tenendo conto delle condizioni di mercato più favorevoli. Pertanto, dal momento che le banche private erano disposte a concedere un prestito a favore di ZSSK Cargo a condizioni simili e una delle banche aveva descritto ZSSK Cargo come uno dei suoi principali clienti affidabili e corretti, le autorità slovacche ritengono di aver agito come un operatore privato e che pertanto il prestito non costituisca un vantaggio finanziario e quindi non abbia messo ZSSK Cargo in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto ad altri concorrenti. |
|
(29) |
In quarto luogo, con riferimento alla presunta assenza di rating, le autorità slovacche hanno affermato che al momento della concessione del prestito, ZSSK Cargo non era priva di rating e di antecedenti in materia di prestiti. All’epoca dell’erogazione dell’assistenza finanziaria rimborsabile, ZSSK Cargo aveva un passato creditizio relativamente buono ed era considerata dalle banche un cliente affidabile. Prova ne erano le offerte delle banche commerciali presentate alla Commissione. Tali offerte dimostrano chiaramente che le banche erano disposte a concedere a ZSSK Cargo un prestito a condizioni simili a quelle poi concesse della Repubblica slovacca e, per quanto riguarda il passato creditizio e l’affidabilità dell’azienda, nessuna delle banche aveva chiesto garanzie a ZSSK Cargo o subordinato la concessione del prestito alla presentazione di garanzie. Pertanto, nel caso di ZSSK Cargo, le banche non avrebbero richiesto un rating ufficiale per concedere un prestito in un regolare contesto di mercato, essendo in grado di valutare autonomamente l’azienda. |
|
(30) |
Infine, le autorità slovacche hanno sostenuto che, benché in presenza di offerte reali da parte delle banche non vi sia motivo di applicare metodi alternativi (di riferimento) per stabilire se il prestito sia stato concesso a condizioni di mercato, anche applicando la comunicazione sui tassi di riferimento si evince che le condizioni del prestito erano in linea con i tassi di riferimento:
|
|
(31) |
ZSSK Cargo non vantava un rating elevato o buono e non ha offerto garanzie (in tal caso, il margine di 100 punti base (1 %) sarebbe stato sufficiente), ma non si può affermare che si trattasse di un’azienda priva di antecedenti in materia di prestiti o con un rating che imponesse un margine di almeno 400 punti base. Poiché all’epoca ZSSK Cargo avrebbe potuto essere valutata come un’impresa con un rating superiore a buono e garanzie deboli, ma con un passato creditizio tale da dimostrare la sua capacità di onorare gli obblighi, le autorità slovacche hanno ritenuto che fosse ragionevole fissare un margine, in linea con la metodologia specificata nella comunicazione sui tassi di riferimento, compreso tra 100 e 220 punti base, corrispondente al metodo utilizzato dalla Repubblica slovacca nel caso in esame, anche se come base di calcolo è stato applicato il tasso EURIBOR a 6 mesi. |
|
(32) |
A tale riguardo, all’epoca le banche fissavano i tassi di interesse utilizzando il tasso EURIBOR a 6 mesi con un margine pari a circa il 3 %, ossia tassi di interesse simili alle condizioni del prestito. Il tasso di interesse è stato fissato sulla base della valutazione delle condizioni di mercato, comprese le offerte indicative presentate dalle banche commerciali, ossia tenendo conto delle condizioni di mercato e sulla base di un confronto con i tassi di interesse a cui lo Stato assumeva prestiti (1,5 % annuo), a cui è stato aggiunto un margine di credito dell’1,7 % annuo, tenuto conto del rischio di credito di ZSSK Cargo, per un margine complessivo del 3,2 % annuo. Il tasso di interesse è stato quindi fissato in base alle condizioni di mercato dell’epoca, ossia EURIBOR a 6 mesi + margine del 3,2 % annuo. |
|
(33) |
In conclusione, la Repubblica slovacca ha affermato di aver agito conformemente al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato e quindi il prestito non ha comportato alcun vantaggio per ZSSK Cargo. |
4. VALUTAZIONE — ESISTENZA DI AIUTO DI STATO
|
(34) |
A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» |
|
(35) |
Affinché una misura si configuri come aiuto di Stato ai sensi di detta disposizione, occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata tramite risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. I criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi, pertanto, nella fattispecie, è opportuno limitare la valutazione alla questione se il prestito abbia (selettivamente) favorito ZSSK Cargo. |
4.1. Quadro giuridico per valutare la presenza di un vantaggio economico rispetto alle condizioni di mercato
|
(36) |
La Corte di giustizia ha stabilito che l’applicazione del criterio dell’investitore privato, che consente di valutare se è stato concesso un vantaggio economico atto a favorire indebitamente un’impresa (pubblica), dipende dall’eventualità che lo Stato agisca in qualità di azionista oppure di autorità pubblica. Lo Stato membro deve provare inequivocabilmente, e sulla base di elementi oggettivi e verificabili, di avere agito in qualità di azionista che intende ricavare un profitto. Tali elementi devono essere contemporanei alla decisione di concedere la misura e dimostrare che la decisione si fonda su valutazioni economiche analoghe a quelle che un investitore di mercato avrebbe effettuato per determinare la redditività dell’investimento (13). Sia l’esistenza che l’importo dell’aiuto devono essere valutati alla luce della situazione prevalente al momento della concessione del prestito (14). |
|
(37) |
Il comportamento di un investitore che opera in un’economia di mercato, cui deve essere raffrontato l’intervento dell’investitore pubblico, non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, ma deve quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (15). |
|
(38) |
Nella fattispecie, la Repubblica slovacca sostiene di aver agito al momento della concessione del prestito come un azionista avveduto e ha fornito gli elementi di prova di cui disponeva e di cui ha tenuto conto prima di concedere il prestito (cfr. il capitolo 3). Ne consegue che, sulla base di tali elementi di prova, la Commissione deve esaminare la presenza di un vantaggio economico selettivo e, in particolare, valutare se, in circostanze analoghe e sulla base delle informazioni disponibili ed esaminate, un investitore di mercato in una situazione il più possibile simile a quella della Repubblica slovacca (tramite il suo ministero di competenza, ossia il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni) avrebbe potuto fornire finanziamenti a ZSSK Cargo sotto forma di prestito a lungo termine alle condizioni in cui il prestito è stato concesso (16). |
|
(39) |
Siffatto esame impone di valutare se le condizioni del prestito concesso dalla Repubblica slovacca a favore di ZSSK Cargo abbiano conferito a quest’ultima un vantaggio economico selettivo, ossia se si tratta di condizioni che ZSSK Cargo non avrebbe ottenuto sul mercato. A tal fine, la Commissione deve in particolare prendere in considerazione la situazione finanziaria di ZSSK Cargo e gli sviluppi prevedibili al momento della concessione del prestito, la posizione di azionista della Repubblica slovacca e le condizioni previste per il prestito. |
|
(40) |
Il punto fondamentale da considerare è se a marzo 2009 un operatore di mercato nella posizione della Repubblica slovacca avrebbe concesso il prestito alle stesse condizioni. L’operatore in questione ai fini della valutazione non è una banca commerciale con un precedente rapporto di credito scarso o nullo che concede un prestito commerciale, ma un investitore operante in un’economia di mercato che è azionista unico di ZSSK Cargo e che concede il prestito per consentire alla sua controllata di far fronte ai costi d’esercizio dopo un forte e inaspettato calo delle sue attività e delle sue entrate. |
|
(41) |
Nell’ambito di tale valutazione, il fatto che ZSSK Cargo sia stata in grado di rimborsare integralmente il prestito già nel 2015, con quattro anni di anticipo rispetto alla scadenza originaria, e che abbia successivamente registrato utili operativi, non consente di per sé di concludere che un prestatore operante in un’economia di mercato che avesse agito al posto del ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, avrebbe concesso il prestito con la ragionevole certezza di essere rimborsato. Il rimborso anticipato conferma soltanto, ex post, la ragionevolezza della valutazione effettuata dall’azionista/creditore pubblico sulla base delle informazioni disponibili ed esaminate prima della concessione del prestito e non è determinante per giungere alla conclusione affermativa che anche un altro operatore avrebbe concesso lo stesso prestito. |
4.2. Valutazione del prestito a favore di ZSSK Cargo
|
(42) |
In primo luogo, dagli elementi di prova addotti nel corso del procedimento si evince che tre banche commerciali avevano indicativamente offerto a ZSSK Cargo un prestito per lo stesso importo (166 milioni di EUR) e con lo stesso periodo di rimborso (10 anni), applicando rispettivamente un tasso di interesse EURIBOR a 6 mesi più 295 punti base ([banca commerciale 1]), 285-300 punti base ([banca commerciale 2]), o 425 punti base ([banca commerciale 3]), senza particolari garanzie. Pertanto, due banche commerciali erano pronte a offrire a ZSSK Cargo margini di interesse ancora più bassi di quello applicato dalla Repubblica slovacca, nella fattispecie 320 punti base. La Repubblica slovacca era a conoscenza di queste offerte indicative, che aveva valutato nell’intento di stabilire il tasso di interesse del prestito in esame (cfr. i paragrafi 18 e 27). Pertanto, il tasso d’interesse applicato al prestito pubblico è stato determinato nell’ottica e in conformità di una remunerazione considerata adeguata per i prestatori privati operanti sul mercato. |
|
(43) |
Il fatto che il prestito prevedesse un periodo di grazia di due anni per il rimborso del capitale, successivamente prorogato di ulteriori 18 mesi, non era un elemento destinato a incidere sensibilmente sulla valutazione delle condizioni del prestito. Dal momento che gli interessi sull’importo residuo sono stati pagati su base semestrale dall’inizio del periodo di prestito, il vantaggio del rimborso differito del capitale è stato controbilanciato dal pagamento di interessi più elevati. |
|
(44) |
Inoltre, le offerte indicative evidenziano altresì che l’applicazione di un tasso EURIBOR a 6 mesi era una prassi standard delle banche private e quindi in linea con le condizioni di mercato. Tutte queste banche conoscevano ZSSK Cargo sulla base dei prestiti concessi negli anni precedenti e la [banca commerciale 1] nella sua offerta ha persino descritto esplicitamente ZSSK Cargo come un partner affidabile e degno di fiducia. Oltre a queste offerte, ZSSK Cargo aveva un passato creditizio sia con queste che con altre banche commerciali, contrariamente alla posizione preliminare illustrata nella decisione di avvio del procedimento. |
|
(45) |
Infine, l’analisi comparativa del margine di interesse di 320 punti base applicato al prestito rispetto ai tassi CDS all’epoca della concessione del prestito come illustrati al considerando 19, evidenzia inoltre che si può ritenere che il margine di interesse rientri tra i tassi effettivi di mercato di marzo 2009 per le imprese con lo stesso rating di ZSSK Cargo. In altri termini, l’analisi comparativa rispetto ai CDS non conferma i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento. La conclusione che ne consegue è che non è dimostrato che il tasso d’interesse effettivamente applicato possa aver conferito a ZSSK Cargo un vantaggio indebito rispetto alle condizioni di mercato. |
|
(46) |
Pertanto, tutti gli elementi di prova disponibili indicano che ZSSK Cargo avrebbe probabilmente ottenuto finanziamenti a condizioni analoghe anche da prestatori commerciali privati, dissipando così i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento. Ciò è tanto più vero in quanto tali operatori di mercato, contrariamente allo Stato, non sarebbero stati in grado di recuperare in qualità di azionisti i ricavi ipoteticamente mancanti dai prestiti alle condizioni offerte, presumibilmente deboli a un primo esame. |
|
(47) |
In secondo luogo, stando agli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento, al momento della concessione del prestito ZSSK Cargo non era un’impresa in difficoltà in base ai due criteri quantificati previsti negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 (punto 10). In particolare, all’epoca ZSSK Cargo non aveva perso più della metà del suo capitale sociale, di cui un quarto negli ultimi 12 mesi, e non ricorrevano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale di insolvenza. Inoltre, nonostante la grave carenza di liquidità del 2009, sembra anche improbabile che ZSSK Cargo potesse essere considerata in difficoltà in base ai criteri non quantificati previsti dai suddetti orientamenti (quali, ad esempio, l’aumento dell’indebitamento, la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività o la sovracapacità, di cui al punto 11). |
|
(48) |
In effetti, ZSSK Cargo ha registrato un piccolo utile nel 2008 e le perdite accumulate negli anni precedenti [pari, al 31 dicembre 2008, a 1 452 milioni di SKK (42,2 milioni di EUR)] erano ancora relativamente modeste rispetto al patrimonio netto complessivo di oltre a 13 000 milioni di SKK (377,5 milioni di EUR). Anche la consistente perdita registrata successivamente per l’intero esercizio 2009 non ha cancellato più della metà del capitale sociale sottoscritto. Inoltre, l’indebitamento di ZSSK Cargo all’inizio del 2009 era piuttosto modesto, con un rapporto indebitamento/capitale netto pari a 0,44. A titolo di confronto, in base agli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (che non sono applicabili al caso di specie), il rapporto per determinare se un’impresa è in difficoltà in base a norme specifiche per gli aiuti alle imprese in difficoltà è pari a 7,5, vale a dire diciassette volte superiore. |
|
(49) |
Il rating di ZSSK Cargo al momento della concessione del prestito appare superiore al rating CCC utilizzato per le imprese in difficoltà, conformemente alla comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento, su cui si fondava la decisione di avvio del procedimento allo scopo di indicare in via preliminare che il tasso di interesse effettivamente applicato era indebitamente basso. Al contrario, gli elementi di prova disponibili suggeriscono che ZSSK Cargo avrebbe ottenuto un rating BB, e avrebbe avuto quindi accesso ai finanziamenti a costi inferiori rispetto alle imprese in difficoltà. Inoltre, la non trascurabile differenza di 80 punti base tra il margine di interesse di 320 punti base del prestito pubblico in esame e i 400 punti base come approssimazione del margine di mercato per le imprese con un rating BB e con scarse garanzie, ai sensi della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento, è di gran lunga inferiore alla differenza di 140 punti base rispetto alle quotazioni effettive dei tassi di interesse del prestito delle banche commerciali nei confronti di ZSSK Cargo, come addotte nel procedimento. |
|
(50) |
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato in via preliminare nella decisione di avvio del procedimento formale, la differenza tra il tasso d’interesse del prestito pubblico e l’approssimazione del tasso di mercato, come indicato nella comunicazione sui tassi di riferimento del 2008, non può essere ritenuta tale da indicare che il prestito non sia stato concesso in linea con le condizioni di mercato. |
|
(51) |
In terzo luogo, occorre tenere conto del fatto che lo Stato deteneva (e tuttora detiene) il 100 % delle azioni di ZSSK Cargo. Le considerazioni economiche dello Stato sull’utile atteso dal prestito non si limitano ai soli pagamenti dei tassi d’interesse previsti, come nel caso delle banche commerciali, ma devono necessariamente tenere conto del fatto che il prestito avrebbe migliorato la capacità di ZSSK Cargo di realizzare profitti futuri e quindi di aumentare (o mantenere) il valore della partecipazione statale. In effetti, una delle ragioni esplicite del finanziamento, come indicato nella relazione del 2009, era di consentire a ZSSK Cargo di superare la crisi economica e di procedere a una ristrutturazione, nell’intento di conseguire una redditività a lungo termine, obiettivo che la stessa relazione considerava raggiungibile da ZSSK Cargo grazie alle sue capacità. |
|
(52) |
Di fatto, la concessione del prestito è stata soltanto una delle svariate azioni e misure, che si rafforzano a vicenda, intese a garantire una soluzione a lungo termine alla situazione finanziaria di ZSSK Cargo, come illustrato al considerando 16, tra cui figurano: i) misure di riduzione dei costi, ii) interruzioni temporanee dei rapporti di lavoro e iii) ottimizzazione a lungo termine del numero dei lavoratori e ulteriore ristrutturazione delle attività di ZSSK Cargo. Anche un operatore di mercato avveduto avrebbe sostenuto la ristrutturazione dell’azienda da lui interamente controllata, dal momento che esistevano prospettive realistiche di un miglioramento della sua situazione. In effetti, la relazione elaborata nel febbraio 2009 ed esaminata dalle autorità slovacche prima della concessione del prestito, indica che lo Stato aveva diligentemente verificato le future prospettive di sviluppo di ZSSK Cargo, compresa la sua capacità di generare i flussi di cassa necessari per il servizio e il rimborso del prestito, come avrebbe verificato anche un investitore o un prestatore avveduto operante sul mercato. Di fatto, sulla base delle prospettive e delle informazioni disponibili, l’azionista pubblico ha scelto di concedere un prestito interamente rimborsabile, anche se con un ragionevole periodo di grazia, invece di altri strumenti finanziari alternativi come le azioni ordinarie (non rimborsabili) o il debito convertibile in azioni o altri finanziamenti ibridi che avrebbero potuto far presagire difficoltà di rimborso da parte di ZSSK. |
|
(53) |
Gli elementi di prova oggettivi e verificabili presentati dalla Repubblica slovacca dimostrano che, concedendo il prestito in esame, il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, come hanno fatto altri azionisti privati durante la crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008, ha voluto agire e ha effettivamente agito nella sua capacità di azionista per mantenere una partecipazione azionaria potenzialmente utile attraverso il proseguimento dell’attività di ZSSK Cargo in un contesto commerciale difficile, caratterizzato da un crollo dei volumi di merci, e ha sostenuto la sopravvivenza dell’azienda consentendole di procedere alla ristrutturazione, come poi è successivamente avvenuto. |
4.3. Conclusioni
|
(54) |
Le condizioni del prestito pubblico concesso a ZSSK Cargo erano in linea con le condizioni di mercato e tale prestito sarebbe stato concesso anche da un soggetto operante in un’economia di mercato. Ne consegue che non si può ritenere che il prestito in questione abbia (selettivamente) favorito ZSSK Cargo. Poiché le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulative, non è pertanto necessario valutare se il prestito abbia comportato l’impiego di risorse statali, abbia falsato o minacciato di falsare la concorrenza e abbia inciso sugli scambi tra Stati membri. A maggior ragione, non è necessario valutare se il prestito in questione possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) o c), TFUE. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il prestito concesso dalla Repubblica slovacca a Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., per un importo di 165 969 594,37 EUR non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 117 del 6.5.2010, pag. 13.
(2) Il contratto si basa sulla legge n. 523/2004 del 23 settembre 2004, concernente le norme di bilancio della pubblica amministrazione e le modifiche e integrazioni di talune leggi, e sulla legge n. 278/1993 Racc., e successive modifiche, concernente l’amministrazione del patrimonio dello Stato.
(3) L’ARDAL è stata istituita quale autorità di bilancio connessa al bilancio dello Stato tramite il capitolo di bilancio del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 291/2002 Racc. relativa alla tesoreria dello Stato e alla modifica di talune leggi a norma della legge n. 389/2002 Racc. sul debito pubblico e le garanzie offerte dallo Stato, Scopo e finalità del funzionamento dell’Agenzia è quello di «fornire liquidità e accesso al mercato per finanziare le necessità dello Stato in modo trasparente, prudente ed efficace sotto il profilo dei costi e, al contempo, ridurre al minimo nel tempo i costi del servizio del debito, a condizione che i rischi inerenti al portafoglio del debito rimangano a un livello accettabile» (http://www.ardal.sk/index.php?page=1).
(4) Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).
(5) Le relazioni annuali 2005-2008 sono pubblicate sul sito Internet di ZSSK Cargo:
http://www.zscargo.sk/en/public/press/annual-report/.
(6) Tasso di cambio 1 EUR = 37,88 SKK, pubblicato nella GU C 336 del 31.12.2005, pag. 1.
(7) Tasso di cambio 1 EUR = 34,435 SKK. pubblicato nella GU C 332 del 30.12.2006, pag. 1.
(*1) Informazione riservata
(8) Database S&P Capital IQ Platform https://www.capitaliq.com. Il CDS è un contratto finanziario di swap in virtù del quale il venditore del CDS indennizza l’acquirente (solitamente il creditore del prestito di riferimento) in caso di inadempimento nel rimborso del prestito (da parte del debitore). In altri termini, il venditore del CDS assicura l’acquirente contro alcuni inadempimenti nel rimborso del prestito di riferimento. Tale strumento è di per sé molto utile poiché fornisce un’indicazione del premio di rischio/commissione di garanzia che applicherebbe un operatore del mercato per assicurare il rischio di inadempimento nel rimborso di un prestito.
(9) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
(10) GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.
(11) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(12) GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.
(13) Causa C-124/10 P, Commissione europea/Électricité de France (EDF), EU:C:2012:318, punti 81-84.
(14) Causa T-318/00, Freistaat Thüringen/Commissione, punto 125, EU:T:2005:363.
(15) Causa C-305/89, Repubblica italiana/Commissione, punto 20, EU:C:1991:142.
(16) Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Regno di Spagna/Commissione, punto 21,
EU:C:1994:325.
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1713 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2019
che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2019) 7133]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, entro il 1o gennaio 2021 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente una stima delle emissioni annue di monossido di carbonio (CO) originate da impianti di combustione medi. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è opportuno che a tal fine la Commissione metta a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è necessario che la Commissione specifichi i formati tecnici per la comunicazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) di cui all’articolo 15 della direttiva (UE) 2015/2193, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di monossido di carbonio (CO) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato della presente decisione.
Per comunicare le informazioni di cui all’allegato della presente decisione, gli Stati membri utilizzano lo strumento elettronico di comunicazione messo a disposizione dalla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193.
Articolo 2
Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono trasmesse per l’anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.
Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono trasmesse entro il 1o gennaio 2021.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1.
(2) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
ALLEGATO
Informazioni sugli impianti di combustione medi di cui alla direttiva (UE) 2015/2193
Nota: Per gli impianti di combustione medi esistenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste entro gennaio 2021 è antecedente all'obbligo di ottenere un'autorizzazione o di essere registrati. In fase di elaborazione delle relazioni, gli Stati membri dovranno pertanto basarsi sui dati di cui dispongono in quel momento. Qualora i dati non siano disponibili, dovranno predisporre le relazioni sulla base delle loro migliori stime. Per questi motivi si opera una distinzione tra impianti nuovi ed esistenti e impianti con una potenza superiore o inferiore a 20 MWth.
Parte 1
Categorie di impianti
La presente tabella riporta le categorie di impianti da utilizzare per la comunicazione delle informazioni richieste nelle parti 2 e 3 (1).
|
1.1 Impianti nuovi o esistenti |
Ai sensi dell'articolo 3, punti 6 e 7, della direttiva (UE) 2015/2193 |
||||||||||||||
|
1.2 Classi di capacità (potenza termica nominale) |
|
||||||||||||||
|
1.3 Tipi di impianti |
|
||||||||||||||
|
1.4 Tipi di combustibili |
|
Parte 2
Metadati
|
2.1 Paese |
Identificazione del paese che trasmette la relazione |
|
2.2 Autorità competente |
Identificazione dell'autorità competente responsabile della relazione (servizio, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) |
|
2.3 Numero di impianti |
Numero di impianti per ciascuna categoria di impianto |
|
2.4 Anno di riferimento |
Anno civile al quale si riferisce la relazione (3) |
Parte 3
Emissioni, energia in ingresso e capacità
|
3.1 Concentrazioni di CO |
Stima della concentrazione media di monossido di carbonio, espressa in mg/Nm3, al livello di ossigeno di riferimento utilizzato per esprimere i valori limite di emissione (VLE) dell'inquinante regolamentato e l'aria secca per ciascuna categoria di impianto |
|
3.2 Emissioni di CO |
Stima delle emissioni di monossido di carbonio, espresse come quantitativo totale in tonnellate per anno civile, rilasciate dagli impianti per ciascuna categoria di impianto |
|
3.3 Energia in ingresso |
Stima del quantitativo totale di combustibile utilizzato dagli impianti, espresso in terajoule, per anno per ciascuna categoria di impianto |
|
3.4 Capacità totale aggregata |
Stima della capacità installata totale, espressa come la somma della potenza termica nominale di tutti gli impianti per ciascuna categoria di impianto |
(1) Esempio di categoria: caldaie nuove di potenza superiore a 5 MWth e inferiore o pari a 20 MWth per la combustione di combustibili liquidi diversi dal gasolio.
(2) 1 Per i nuovi impianti di combustione medi è possibile utilizzare la potenza termica nominale totale.
(3) Preferibilmente il 2019, altrimenti il 2018.
Rettifiche
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/69 |
Rettifica alla decisione (PESC) 2019/1672 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 256 del 7 ottobre 2019)
Pagina 12:
anziché:
«Fatto a Strasburgo, il 4 ottobre 2019 »,
leggasi:
«Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2019 ».
|
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/70 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 158 del 14 giugno 2019)
Pagina 36, articolo 18, paragrafo 1, terza e quarta frase
anziché:
«Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere anche deputato al Parlamento europeo. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere un membro del consiglio di amministrazione.»
leggasi:
«Un deputato al Parlamento europeo non può essere membro del consiglio di amministrazione. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere membro del comitato dei regolatori.».