ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 260

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
11 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1701 della Commissione del 23 luglio 2019 recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1o agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1703 della Commissione del 4 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cidre de Normandie/Cidre normand (IGP)

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704 della Commissione del 9 ottobre 2019 che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2019 alcuni quantitativi riportati nel 2018 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

13

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1705 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1707 Del Consiglio del 17 giugno 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico

45

 

*

Decisione (UE) 2019/1708 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

48

 

*

Decisione (UE) 2019/1709 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati

50

 

*

Decisione (UE) 2019/1710 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla nomina di tre membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

52

 

*

Decisione (UE) 2019/1711 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

54

 

*

Decisione (UE) 2019/1712 della Commissione del 20 luglio 2018 relativa al prestito pubblico SA.29198 — (2010/C) (ex 2009/NN) concesso dalla Slovacchia a Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) [notificata con il numero C(2019) 4723] ( 1 )

56

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1713 della Commissione del 9 ottobre 2019 che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7133] ( 1 )

65

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica alla decisione (PESC) 2019/1672 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen ( GU L 256 del 7.10.2019 )

69

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia ( GU L 158 del 14.6.2019 )

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1701 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2019

recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 649/2012, adottato il 4 luglio 2012, attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2) («convenzione di Rotterdam»). È una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha sostituito detto regolamento a decorrere dal 1o marzo 2014. Il regolamento (CE) n. 689/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione (4), che è stato adottato il 25 gennaio 2013 ma è diventato applicabile soltanto il 1o aprile 2013. Le modifiche di cui al regolamento (UE) n. 73/2013 non erano debitamente rispecchiate nel regolamento (UE) n. 649/2012. Pertanto, al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è necessario che le modifiche di cui al regolamento (UE) n. 73/2013 siano formalmente rispecchiate negli allegati del regolamento (UE) n. 649/2012.

(2)

Con decisione 2008/934/CE (5) la Commissione ha deciso di non iscrivere come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6) le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite; di conseguenza dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi ed è opportuno iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. Tuttavia l’iscrizione delle sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di dette sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 (7). Questa nuova domanda ha portato all’adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1372/2011 (8), (UE) n. 1045/2011 (9), (UE) n. 1381/2011 (10) e (UE) n. 943/2011 (11), con i quali la Commissione ha deciso di non approvare rispettivamente le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite come sostanze attive in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); di conseguenza l’uso di dette sostanze rimane vietato nei pesticidi. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(3)

Con la decisione 2008/934/CE la Commissione ha deciso di non iscrivere la sostanza flufenoxuron come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e con la decisione 2012/77/UE (13) ha deciso di non iscrivere detta sostanza come sostanza attiva nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) per il tipo di prodotto 18. Pertanto l’uso del flufenoxuron come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni ed è opportuno iscrivere detta sostanza negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. L’iscrizione del flufenoxuron nell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata tuttavia sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di detta sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 (15), con il quale la Commissione ha deciso di non approvare il flufenoxuron come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno iscrivere la sostanza flufenoxuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4)

Con decisione 2012/257/UE (16) la Commissione ha deciso di non iscrivere la sostanza naled per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE e con decisione 2005/788/CE (17) ha deciso di non iscrivere detta sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Pertanto l’uso del naled come pesticida è vietato ed è opportuno iscrivere tale sostanza negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5)

Con le decisioni 2009/65/CE (18), 2009/859/CE (19) e 2008/769/CE (20) la Commissione ha deciso di non iscrivere rispettivamente l’acido 2-naftilossiacetico, la difenilammina e il propanil come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Pertanto dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi ed è opportuno iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. L’iscrizione delle sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nella parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata tuttavia sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato all’adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1127/2011 (21), (UE) n. 578/2012 (22) e (UE) n. 1078/2011 (23), con i quali la Commissione ha deciso di non approvare rispettivamente le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; pertanto l’uso di dette sostanze come pesticidi resta vietato. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6)

È opportuno modificare la voce «Diclorvos» negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di rispecchiare la decisione 2012/254/UE della Commissione (24) concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE; di conseguenza il diclorvos non può essere utilizzato nei pesticidi.

(7)

Con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 582/2012 (25) e (UE) n. 359/2012 (26) la Commissione ha rispettivamente approvato le sostanze bifentrin e metam; di conseguenza l’uso di dette sostanze come pesticidi non è più vietato. È pertanto opportuno espungere le sostanze bifentrin e metam dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8)

In occasione della sua quinta riunione, tenutasi nel giugno 2011, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze alacloro, aldicarb ed endosulfan nell’allegato III di detta convenzione; pertanto tali sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno espungere dette sostanze dall’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscriverle nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 di detto allegato.

(9)

È opportuno espungere la sostanza cianammide dalla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 in quanto sono state apportate prove del fatto che la decisione 2008/745/CE della Commissione (27) concernente la non iscrizione del cianammide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE non costituisce una rigorosa restrizione dell’uso della sostanza a livello della categoria «pesticidi», in quanto il cianammide trova ampio uso anche nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». La sostanza cianammide è stata individuata e notificata ai fini della valutazione in conformità della direttiva 98/8/CE. I prodotti contenenti cianammide possono pertanto continuare a essere autorizzati dagli Stati membri, conformemente alle norme nazionali, fino all’adozione di una decisione a norma di detta direttiva.

(10)

A seguito della decisione, adottata in conformità della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, di inserire la sostanza endosulfan nella parte 1 dell’allegato A di detta convenzione, detta sostanza è stata inclusa nella parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Di conseguenza è opportuno inserire la sostanza endosulfan nella parte 1 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.

(11)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

(12)

Poiché nella pratica le modifiche di cui al presente regolamento sono già state attuate dalle autorità competenti e dagli operatori economici in base al presupposto che il regolamento (UE) n. 649/2012 sia stato modificato dal regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione, dette modifiche devono applicarsi retroattivamente dal 1o marzo 2014, ossia la data nella quale il regolamento (UE) n. 649/2012 è diventato applicabile.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

(1)

l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

(2)

l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)   GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(3)  Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante modifica degli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 11).

(5)  Decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11).

(6)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 45).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 23).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 26).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 16).

(12)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(13)  Decisione 2012/77/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 47).

(14)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 13).

(16)  Decisione 2012/257/UE della Commissione, dell’11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 126 del 15.5.2012, pag. 12).

(17)  Decisione 2005/788/CE della Commissione, dell’11 novembre 2005, concernente la non iscrizione del naled nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 41).

(18)  Decisione 2009/65/CE della Commissione, del 26 gennaio 2009, concernente la non iscrizione dell’acido 2-naftilossiacetico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 23 del 27.1.2009, pag. 33).

(19)  Decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 79).

(20)  Decisione 2008/769/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del propanil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 14).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 289 dell’8.11.2011, pag. 26).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 26.10.2011, pag. 1).

(24)  Decisione 2012/254/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 125 del 12.5.2012, pag. 53).

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3).

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1).

(27)  Decisione 2008/745/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del cianammide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 45).

(28)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1)   

la parte 1 è così modificata:

a)

le voci «Alacloro» e «Aldicarb» sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazioni d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Alacloro (#)

15972-60-8

240-110-8

ex 2924 25 00

p(1)

b

 

Aldicarb (#)

116-06-3

204-123-2

ex 2930 80 00

p(1)-p(2)

b-b»;

 

b)

la voce «Diclorvos» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazioni d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Diclorvos (+)

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b»;

 

c)

le voci «Bifentrin» e «Metam» sono soppresse;

d)

sono inserite o aggiunte, in ordine alfabetico, le seguenti voci:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazioni d’impiego(**)

Paesi che non richiedono notifica

«Acetoclor (+)

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Asulam (+)

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Cloropicrina (+)

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p(1)

b

 

Flufenoxuron (+)

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p(1)-p(2)

b-sr

 

Naled (+)

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Propargite (+)

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p(1)

b»;

 

(2)   

la parte 2 è così modificata:

a)

la voce «Diclorvos» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazioni d’impiego(**)

«Diclorvos

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p

b»;

b)

le voci «Alacloro», «Aldicarb», «Cianammide» e «Endosulfan» sono soppresse;

c)

sono inserite o aggiunte, in ordine alfabetico, le seguenti voci:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazioni d’impiego (**)

«Acido 2-naftilossiacetico

120-23-0

204-380-0

ex 2918 99 90

p

b

Acetoclor

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p

b

Asulam

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p

b

Cloropicrina

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p

b

Difenilammina

122-39-4

204-539-4

ex 2921 44 00

p

b

Flufenoxuron

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p

sr

Naled

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p

b

Propanil

709-98-8

211-914-6

ex 2924 29 70

p

b

Propargite

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p

b»;

(3)   

nella parte 3 sono inserite, in ordine alfabetico, le seguenti voci:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice HS

Sostanza pura (**)

Codice HS

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Alacloro

15972-60-8

2924.25

3808.93

Pesticida

Aldicarb

116-06-3

2930.80

3808.91

Pesticida

Endosulfan

115-29-7

2920.30

3808.91

Pesticida».


ALLEGATO II

Nella parte 1 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 è aggiunta la seguente voce:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio denominazione sostanza, numero CE, numero CAS ecc.)

 

«Endosulfan

N. CE 204-079-4

N. CAS 115-29-7

Codice NC 2920 30 00 ».


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1702 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2019

che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, alla Commissione è conferito il potere di stabilire un elenco degli organismi nocivi prioritari.

(2)

Gli organismi nocivi prioritari sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, che soddisfano tutte le condizioni seguenti: in primo luogo, la loro presenza nel territorio dell’Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti; in secondo luogo, il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell’Unione e in terzo luogo, essi figurano nell’elenco degli organismi nocivi prioritari.

(3)

La Commissione ha effettuato una valutazione per determinare quali organismi nocivi elencare come organismi prioritari. La valutazione si è basata su una metodologia elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(4)

Detta metodologia comprende indicatori compositi e un’analisi basata su criteri multipli. Essa tiene conto, per il territorio dell’Unione, della probabilità di diffusione e di insediamento e delle conseguenze degli organismi nocivi valutati. La metodologia tiene inoltre conto dei criteri elencati nella sezione 1, punto 2) e nella sezione 2 dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2031, che interessano le dimensioni economica, sociale e ambientale.

(5)

La valutazione ha tenuto conto del risultato della metodologia applicata dal Centro comune di ricerca della Commissione e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, come pure della consultazione pubblica condotta sul portale «Legiferare meglio». Di conseguenza è stato concluso che vi sono 20 organismi nocivi, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell’Unione.

(6)

Inoltre la loro presenza nel territorio dell’Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti.

(7)

È pertanto opportuno elencare tali organismi nocivi nell’allegato del presente regolamento.

(8)

Al fine di garantire un’applicazione coerente di tutte le norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2016/2031, ossia dal 14 dicembre 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco degli organismi nocivi prioritari

L’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.


ALLEGATO

Elenco degli organismi nocivi prioritari

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1703 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2019

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Cidre de Normandie»/«Cidre normand», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2019

Per la Commissione

A nome del president

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione, del 6 novembre 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 12).

(3)   GU C 186 del 3.6.2019, pag. 4.


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1704 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2019 alcuni quantitativi riportati nel 2018 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell’anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all’anno successivo fino al 10 % di detto contingente.

(2)

I regolamenti (UE) 2016/2285 (2), (UE) 2017/1970 (3), (UE) 2017/2360 (4) e (UE) 2018/120 (5) del Consiglio stabiliscono, per il 2018, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(3)

I regolamenti (UE) 2018/1628 (6), (UE) 2018/2025 (7), (UE) 2018/2058 (8) e (UE) 2019/124 (9) del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2019.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2018, di riportare all’anno successivo parte dei loro contingenti relativi al 2018 per gli stock elencati nell’allegato del presente regolamento. Fatti salvi i limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2019.

(5)

Ai fini di tale esercizio di flessibilità si è proceduto alla verifica e si è tenuto conto dell’ammissibilità dei riporti richiesti per gli stock in questione e dello stato di sfruttamento di tali stock. Pertanto essi possono formare oggetto di un riporto di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(6)

Sebbene alcuni Stati membri abbiano chiesto che parte dei loro contingenti per il 2018 relativi agli stock di musdea bianca siano riportati all’anno successivo, il regolamento (UE) 2018/2025 non stabilisce un totale ammissibile di catture per tale specie nelle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14. Di conseguenza i contingenti per il 2018 inutilizzati relativi agli stock di musdea bianca non sono trasferibili.

(7)

Per gli stock elencati nell’allegato del presente regolamento, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) è esclusa. Analogamente, se uno Stato membro si è avvalso della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per un determinato stock, non si applica alcuna altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione, che è quindi escluso dal campo di applicazione del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2019 nei regolamenti (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 e (UE) 2019/124 sono maggiorati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

(8)  Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).

(9)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

Codice paese

Codice stock

Specie

Denominazione della zona

Contingente finale 2018 (1) (in tonnellate)

Catture 2018 (in tonnellate)

Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)

Contingente finale (%)

Quantitativo riportato (in tonnellate)

DE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

120,144

0

0

0

12,014

DE

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

32,400

0

0

0

3,240

DE

COD/03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

171,625

86,169

0

50,21

17,163

DE

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

2898,766

458,771

1056,726

52,28

289,877

DE

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

30,434

0

0

0

3,043

DE

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; Acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)

0,650

0

0

0

0,065

DE

HAD/03 A.

Eglefino

3a

142,739

31,533

0

22,09

14,274

DE

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

987,251

56,378

315,842

37,70

98,725

DE

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a

6,586

0

0

0

0,659

DE

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

43,847

0

0

0

4,385

DE

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

545,495

0

0

0

54,550

DE

HER/*04-C.

Aringa

Acque dell’Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.)

179,400

144,000

0

80,27

17,940

DE

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

341,230

0

0

0

34,123

DE

HER/03A.

Aringa

3a

357,859

174,900

144,000

89,11

35,786

DE

HER/03A-BC

Aringa

3a

56,610

30,932

0

54,64

5,661

DE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

1982,020

1921,308

0,334

96,95

60,378

DE

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

58,504

56,524

0

96,62

1,980

DE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

4033,980

3951,238

0

97,95

82,742

DE

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

11743,415

10818,525

0

92,12

924,890

DE

HER/7G-K.

Aringa

7g, 7h, 7j e 7k

0,021

0

0

0

0,002

DE

HKE/*03A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

27,042

7,664

0

28,34

2,704

DE

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

2,000

0

0

0

0,200

DE

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

303,514

63,099

7,664

23,31

30,351

DE

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

22,000

18,401

0

83,64

2,200

DE

LEZ/07.

Lepidorombi

7

2,200

0

0

0

0,220

DE

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

7,776

1,119

0

14,39

0,778

DE

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

112,700

0

0

0

11,270

DE

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1898,800

0

0

0

189,880

DE

MAC/*8ABD.

Sgombro

8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)

437,478

420,736

0

96,17

16,742

DE

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

86,980

0

0

0

8,698

DE

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1938,700

0,379

0

0,02

193,870

DE

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

2746,000

2719,445

3,802

99,17

22,753

DE

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

437,931

0

420,736

96,07

17,195

DE

NEP/03A.

Scampo

3a

26,642

5,936

0

22,28

2,664

DE

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

886,670

542,044

0

61,13

88,667

DE

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

68,440

8,464

0

12,37

6,844

DE

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

17,530

0,756

0

4,31

1,753

DE

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

6827,053

2616,898

9,710

38,47

682,705

DE

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

1600,393

1445,913

0

90,35

154,480

DE

POK/2C3A4.

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

9029,725

8179,973

0

90,59

849,752

DE

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

247,750

0,479

0

0,19

24,775

DE

RHG/5B67-

Granatiere berglax

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-)

0,066

0

0

0

0,007

DE

RHG/8X14-

Granatiere berglax

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-)

0,157

0

0

0

0,016

DE

RNG/*5B67-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)

1,570

0

0

0

0,157

DE

RNG/*8X14-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)

0,660

0

0

0

0,066

DE

RNG/5B67-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

6,600

0

0

0

0,660

DE

RNG/8X14-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

15,700

0

0

0

1,570

DE

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

1129,161

722,721

0

64,01

112,916

DE

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

15,808

15,416

0

97,52

0,392

DE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

16698,104

15228,701

0

91,20

1469,403

DE

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

4108,273

1072,776

0

26,11

410,827

DE

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

448,597

60,439

38,781

22,12

44,860

DE

WHG/56-14.

Merlano

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

0,110

0

0

0

0,011

DK

COD/03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

6883,142

4221,317

0

61,33

688,314

DK

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

7783,297

2030,700

3460,877

70,56

778,330

DK

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

17,778

0,001

0

0,01

1,778

DK

HAD/03 A.

Eglefino

3a

2282,198

563,786

0

24,70

228,220

DK

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

1796,523

264,354

853,336

62,21

179,652

DK

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a

1,330

0,750

0

56,39

0,133

DK

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

926,369

0

0

0

92,637

DK

HER/*04-C.

Aringa

Acque dell’Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.)

8929,906

8328,257

0

93,26

601,649

DK

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

2491,158

0

0

0

249,116

DK

HER/03A.

Aringa

3a

12586,905

1744,028

8328,257

80,02

1258,691

DK

HER/03A-BC

Aringa

3a

6315,259

364,862

0

5,78

631,526

DK

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

17810,134

17051,626

0

95,74

758,508

DK

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

10385,789

8549,477

0

82,32

1038,579

DK

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

13158,086

11848,401

0

90,05

1309,685

DK

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

130414,230

114965,013

753,001

88,73

13041,423

DK

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

938,480

2,035

0

0,22

93,848

DK

HKE/*03A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

235,928

0

0

0

23,593

DK

HKE/03 A.

Nasello

3a

1714,839

568,439

0

33,15

171,484

DK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

2363,106

560,737

0

23,73

236,311

DK

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

3,104

2,600

0

83,76

0,310

DK

JAX/*4BC7D

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (condizione speciale per JAX/2A-14)

539,480

0

0

0

53,948

DK

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

11398,686

6051,438

0

53,09

1139,869

DK

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

63,774

44,271

0

69,42

6,377

DK

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

2405,000

0

0

0

240,500

DK

MAC/*2A6.

Sgombro

6, acque internazionali della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

11190,000

3984,698

0

35,61

1119,000

DK

MAC/*3A4BC

Sgombro

3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34)

2028,762

762,531

0

37,59

202,876

DK

MAC/*4A-EN

Sgombro

acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

2554,430

0

0

0

255,443

DK

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

2456,000

0

0

0

245,600

DK

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

13930,055

9122,582

4747,229

99,57

60,244

DK

MAC/2A4A-N

Sgombro

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

12539,676

12529,570

0

99,92

10,106

DK

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

4298,986

4225,523

0

98,29

73,463

DK

NEP/03A.

Scampo

3a

9645,632

5138,748

0

53,28

964,563

DK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

1394,844

58,896

0

4,22

139,484

DK

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

13514,240

4362,259

0

32,28

1351,424

DK

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

1549,490

479,366

0

30,94

154,949

DK

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

23678,404

4887,871

4781,723

40,84

2367,840

DK

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

5405,970

2402,417

0

44,44

540,597

DK

POK/2C3A4.

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

7755,811

6844,467

0

88,25

775,581

DK

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

1,605

1,268

0

79,00

0,161

DK

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

679,100

367,357

0

54,09

67,910

DK

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

421,819

353,840

0

83,88

42,182

DK

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

27307,558

24577,085

0

90,00

2730,473

DK

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

541,606

0

0

0

54,161

DK

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

1953,310

171,491

67,004

12,21

195,331

DK

WHG/7X7A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

1,000

0,794

0

79,40

0,100

EE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

18,880

0

0

0

1,888

EE

HER/03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

13170,008

12520,836

0

95,07

649,172

EE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

26957,499

22205,217

0

82,37

2695,750

EE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

31084,876

29625,552

0

95,31

1459,324

ES

ALF/3X14-

Berici

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

80,320

72,044

0

89,70

8,032

ES

ANE/08.

Acciuga

8

27753,493

27614,827

0

99,50

138,666

ES

ANF/8C3411

Rana pescatrice

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

3582,444

1536,966

0

42,90

358,244

ES

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

396,998

134,928

0

33,99

39,700

ES

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

295,428

258,682

0

87,56

29,543

ES

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

74,478

66,582

0

89,40

7,448

ES

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

68,535

30,194

0

44,06

6,854

ES

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a

31,107

27,332

0

87,86

3,111

ES

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

5,000

0

0

0

0,500

ES

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

35,432

0

0

0

3,543

ES

HKE/*57-14

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)

4219,400

2378,000

0

56,36

421,940

ES

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

3325,230

216,000

0

6,50

332,523

ES

HKE/8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

14913,441

8889,383

2378,000

75,55

1491,344

ES

HKE/8C3411.

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

7591,567

6466,076

0

85,17

759,157

ES

JAX/*08C

Suro/sugarello

8c (condizione speciale per JAX/09.)

2323,177

2090,000

0

89,96

232,318

ES

JAX/*08C2.

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

8c (condizione speciale per JAX/2A-14)

8227,267

7400,000

0

89,94

822,727

ES

JAX/*09.

Suro/sugarello

9 (condizione speciale per JAX/08C.)

784,528

0

0

0

78,453

ES

JAX/08C.

Suro/sugarello

8c

15692,080

12235,671

0

77,97

1569,208

ES

JAX/09.

Suro/sugarello

9

24863,885

16575,953

2090,000

75,07

2486,389

ES

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

9789,557

477,878

7400,000

80,47

978,956

ES

LEZ/*8ABDE.

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)

836,250

37,834

0

4,52

83,625

ES

LEZ/56-14

Lepidorombi

acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

688,040

323,245

0

46,98

68,804

ES

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e

551,524

507,491

0

92,02

44,033

ES

LEZ/8C3411

Lepidorombi

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

1349,508

847,038

0

62,77

134,951

ES

MAC/*08B.

Sgombro

8b (condizione speciale per MAC/8C3411)

2936,352

0

0

0

293,635

ES

MAC/*8ABD.

Sgombro

8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)

8741,172

0

0

0

874,117

ES

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

1511,801

1311,468

0

86,75

151,180

ES

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

30008,507

28784,005

0

95,92

1224,502

ES

NEP/07.

Scampo

7

1693,642

27,263

158,375

10,96

169,364

ES

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

109,962

0,061

0

0,06

10,996

ES

NEP/8ABDE.

Scampo

8a, 8b, 8d e 8e

36,451

0

0

0

3,645

ES

OTH/*08C2

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

8c (condizione speciale per JAX/2A-14)

284,008

0

0

0

28,401

ES

OTH/*2A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)

568,015

0

0

0

56,802

ES

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

19,288

6,772

0

35,11

1,929

ES

RHG/5B67-

Granatiere berglax

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-)

0,500

0

0

0

0,050

ES

RHG/8X14-

Granatiere berglax

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-)

15,080

0

0

0

1,508

ES

RNG/*5B67-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)

153,200

0

0

0

15,320

ES

RNG/*8X14-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)

5,780

0

0

0

0,578

ES

RNG/5B67-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

396,891

285,910

0

72,04

39,689

ES

RNG/8X14-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

2289,293

924,220

0

40,37

228,929

ES

SBR/09-

Occhialone

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona IX

101,722

30,106

11,496

40,90

10,172

ES

SBR/10-

Occhialone

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona X

5,557

0

0

0

0,556

ES

SBR/678-

Occhialone

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

115,150

107,872

0

93,68

7,278

ES

SOL/8AB.

Sogliola

8a e 8b

8,132

7,837

0

96,37

0,295

ES

WHB/*05-F.

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

1343,510

0

0

0

134,351

ES

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

853,297

766,876

0

89,87

85,330

ES

WHB/8C3411

Melù

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

47848,098

21175,883

0

44,26

4784,810

ES

WHG/56-14.

Merlano

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

0,031

0

0

0

0,003

FI

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

92351,839

80970,999

0

87,68

9235,184

FI

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

54745,026

45908,600

0

83,86

5474,503

FR

ALF/3X14-

Berici

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

18,900

14,757

0

78,08

1,890

FR

ANE/08.

Acciuga

8

5609,698

3141,550

0

56

560,970

FR

ANF/8C3411

Rana pescatrice

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

58,878

28,689

0

48,73

5,888

FR

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

8776,985

1324,221

0

15,09

877,699

FR

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

2425,944

1605,352

0

66,17

242,594

FR

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

25,922

9,735

0

37,55

2,592

FR

COD/07A.

Merluzzo bianco

7 a

25,711

0

0

0

2,571

FR

COD/07D.

Merluzzo bianco

7d

1642,038

35,052

0

2,13

164,204

FR

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

1603,130

588,390

0

36,70

160,313

FR

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

2202,064

519,775

0

23,60

220,206

FR

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

363,442

189,970

0

52,27

36,344

FR

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)

27,740

0

0

0

2,774

FR

HAD/07 A.

Eglefino

7a

201,850

0

0

0

20,185

FR

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

920,140

203,465

0

22,11

92,014

FR

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a

269,542

66,170

0

24,55

26,954

FR

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

599,411

0

0

0

59,941

FR

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

9065,005

3051,996

0

33,67

906,501

FR

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

59,000

0

0

0

5,900

FR

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

0,200

0

0

0

0,020

FR

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

54,328

0

0

0

5,433

FR

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

19509,994

17531,200

0

89,86

1950,999

FR

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

17904,656

10731,228

3051,996

76,98

1790,466

FR

HER/7G-K.

Aringa

7g, 7h, 7j e 7k

680,299

2,006

0

0,29

68,030

FR

HKE/*03A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

52,277

0

0

0

5,228

FR

HKE/*57-14

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)

7601,051

0

0

0

760,105

FR

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

3326,972

0

0

0

332,697

FR

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

2978,608

2691,260

0

90,35

287,348

FR

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

29082,551

19815,129

0

68,13

2908,255

FR

HKE/8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

32401,216

16408,122

0

50,64

3240,122

FR

HKE/8C3411.

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

341,118

59,875

0

17,55

34,112

FR

JAX/08C.

Suro/sugarello

8c

271,524

1,303

0

0,48

27,152

FR

LEZ/*8ABDE.

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)

1402,705

686,214

0

48,92

140,271

FR

LEZ/07.

Lepidorombi

7

5361,809

3441,945

686,214

76,99

536,181

FR

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

81,961

69,068

0

84,27

8,196

FR

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

2644,947

117,242

0

4,43

264,495

FR

LEZ/8ABDE.

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e

805,879

717,271

0

89

80,588

FR

LEZ/8C3411

Lepidorombi

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

49,972

1,468

0

2,94

4,997

FR

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

248,100

0

0

0

24,810

FR

MAC/*08B.

Sgombro

8b (condizione speciale per MAC/8C3411)

19,312

0

0

0

1,931

FR

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1264,400

0

0

0

126,440

FR

MAC/*8ABD.

Sgombro

8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)

58,355

0

0

0

5,836

FR

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

252,800

0

0

0

25,280

FR

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

1292,800

0

0

0

129,280

FR

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

232,094

107,926

0

46,50

23,209

FR

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)

118,556

0

0

0

11,856

FR

NEP/07.

Scampo

7

7742,863

285,176

0

3,68

774,286

FR

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

162,840

71,701

0

44,03

16,284

FR

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

112,769

0

0

0

11,277

FR

NEP/8ABDE.

Scampo

8a, 8b, 8d e 8e

4005,488

2172,779

0

54,25

400,549

FR

PLE/07 A.

Passera di mare

7 a

21,334

0

0

0

2,133

FR

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

1364,114

112,278

0

8,23

136,411

FR

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

5908,607

2288,899

0

38,74

590,861

FR

POK/2C3A4.

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

24225,974

13434,241

0

55,45

2422,597

FR

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

6204,164

3652,773

0

58,88

620,416

FR

RNG/*5B67-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)

7,891

0

0

0

0,789

FR

RNG/*8X14-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)

285,718

0

0

0

28,572

FR

RNG/5B67-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

2857,182

173,520

7,392

6,33

285,718

FR

RNG/8X14-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

78,911

0,007

0,22

0,29

7,891

FR

SBR/678-

Occhialone

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

23,448

23,234

0

99,09

0,214

FR

SOL/07E.

Sogliola

7e

334,045

216,604

0

64,84

33,405

FR

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7g

65,428

44,107

0

67,41

6,543

FR

SOL/8AB.

Sogliola

8a e 8b

3585,061

3164,801

0

88,28

358,506

FR

WHB/*05-F

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

3601,250

1266,963

0

35,18

360,125

FR

WHG/07 A.

Merlano

7a

3,332

0

0

0

0,333

FR

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

3083,670

917,760

0

29,76

308,367

FR

WHG/56-14.

Merlano

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

17,371

1,872

0

10,78

1,737

FR

WHG/7X7A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

15439,494

6385,566

0

41,36

1543,949

IE

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

33,345

0

0

0

3,335

IE

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

2,011

0

0

0

0,201

IE

COD/07A.

Merluzzo bianco

7a

467,076

106,470

0

22,80

46,708

IE

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

837,095

729,354

0

87,13

83,710

IE

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

1,128

0

0

0

0,113

IE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

2698,699

2428,484

0

89,99

269,870

IE

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

572,884

515,034

0

89,90

57,288

IE

HER/7G-K.

Aringa

7g, 7h, 7j e 7k

10179,707

4187,598

0

41,14

1017,971

IE

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

28162,832

25347,148

0

90

2815,684

IE

LEZ/07.

Lepidorombi

7

2487,151

2239,119

0

90,03

248,032

IE

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

822,448

740,908

0

90,09

81,540

IE

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

6399,754

0

0

0

639,975

IE

MAC/*4A-EN

Sgombro

Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

47004,647

24566,516

0

52,26

4700,465

IE

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

6523,620

0

0

0

652,362

IE

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

188,645

65,099

0

34,51

18,865

IE

PLE/07 A.

Passera di mare

7 a

1334,634

320,468

0

24,01

133,463

IE

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

365,688

231,486

0

63,30

36,569

IE

RHG/5B67-

Granatiere berglax

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-)

2,030

0

0

0

0,203

IE

RHG/8X14-

Granatiere berglax

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-)

0,030

0

0

0

0,003

IE

RNG/5B67-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

33,100

0,006

0

0,02

3,310

IE

RNG/8X14-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

3,455

0

0

0

0,346

IE

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

54899,543

49902,733

0

90,90

4996,810

IE

WHG/07 A.

Merlano

7 a

50,595

43,540

0

86,06

5,060

IE

WHG/7X7A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

6977,282

4633,955

0

66,41

697,728

NL

COD/03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

75,010

57,875

0

77,16

7,501

NL

COD/07 A.

Merluzzo bianco

7 a

2,000

0

0

0

0,200

NL

COD/07D.

Merluzzo bianco

7d

48,615

8,135

0

16,73

4,862

NL

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

1690,786

345,580

130,330

28,15

169,079

NL

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

1,016

0,456

0

44,88

0,102

NL

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

2,625

1,474

0

56,15

0,263

NL

HAD/03 A.

Eglefino

3a

4,056

3,968

0

97,83

0,088

NL

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

194,495

49,814

50,640

51,65

19,450

NL

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

7,410

7,338

0

99,03

0,072

NL

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

4368,591

3642,760

503,600

94,91

222,231

NL

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

103,262

32,390

0

31,37

10,326

NL

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

83660,191

78157,441

0

93,42

5502,750

NL

HER/7G-K.

Aringa

7g, 7h, 7j e 7k

829,198

438,964

0

52,94

82,920

NL

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

125,105

39,437

8,958

38,68

12,511

NL

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

1484,812

429,868

0

28,95

148,481

NL

HKE/8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

42,278

0

0

0

4,228

NL

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

36350,487

25344,290

2414,244

76,36

3635,049

NL

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

13,520

4,324

0

31,98

1,352

NL

MAC/2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

26986,657

13030,288

12579,712

94,90

1376,657

NL

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

358,677

0

356,478

99,39

2,199

NL

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

1164,977

826,308

0

70,93

116,498

NL

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

2578,720

1526,370

0

59,19

257,872

NL

PLE/07A.

Passera di mare

7 a

0,995

0

0

0

0,100

NL

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

51466,950

22658,378

0

44,03

5146,695

NL

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

105,249

94,435

0

89,73

10,525

NL

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

117,145

100,261

0

85,59

11,715

NL

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

12852,955

8335,970

0

64,86

1285,296

NL

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

40,647

40,574

0

99,82

0,073

NL

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

1188,600

647,804

1,364

54,62

118,860

NL

WHG/7X7A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

553,243

494,265

0

89,34

55,324

PL

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

58775,811

49537,492

0

84,28

5877,581

PL

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

77568,491

74151,750

0

95,60

3416,741

PT

ANF/8C3411

Rana pescatrice

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

726,896

435,799

0

59,95

72,690

PT

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

3267,934

1827,440

0

55,92

326,793

PT

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

0,431

0

0

0

0,043

PT

HKE/8C3411.

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

2474,241

1741,283

0

70,38

247,424

PT

JAX/08C.

Suro/sugarello

8c

1549,963

532,237

0

34,34

154,996

PT

JAX/09.

Suro/sugarello

9

38774,125

19225,896

0

49,58

3877,413

PT

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

0,402

0

0

0

0,040

PT

LEZ/8C3411

Lepidorombi

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

101,084

90,764

0

89,79

10,108

PT

MAC/8C3411

Sgombro

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

5704,935

4924,715

0

86,32

570,494

PT

SBR/09-

Occhialone

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona IX

71,122

68,156

0,018

95,86

2,948

PT

SBR/10-

Occhialone

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona X

531,232

447,739

0

84,28

53,123

PT

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

1,455

0

0

0

0,146

PT

WHB/8C3411

Melù

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

11796,303

3800,215

0

32,22

1179,630

SE

COD/03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

1166,102

670,240

0

57,48

116,610

SE

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

53,451

38,929

0

72,83

5,345

SE

HAD/03 A.

Eglefino

3a

268,679

142,556

0

53,06

26,868

SE

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

183,231

8,009

0

4,37

18,323

SE

HER/03A.

Aringa

3a

31381,211

17325,858

11832,339

92,92

2223,014

SE

HER/03A-BC

Aringa

3a

1016,770

56,020

0

5,51

101,677

SE

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

485,797

0

445,006

91,60

40,791

SE

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

150,764

123,430

0

81,87

15,076

SE

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

18918,855

16508,830

0

87,26

1891,886

SE

HER/3D-R30

Aringa

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

74627,970

68722,415

0

92,09

5905,555

SE

HER/4AB.

Aringa

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

7343,533

6646,200

19,179

90,77

678,154

SE

HKE/03 A.

Nasello

3a

274,946

78,758

0

28,64

27,495

SE

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

112,694

0

0

0

11,269

SE

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

4170,545

3693,855

366,487

97,36

110,203

SE

NEP/03A.

Scampo

3a

3451,775

1860,111

0

53,89

345,178

SE

PLE/03AN.

Passera di mare

Skagerrak

718,510

79,231

0

11,03

71,851

SE

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

173,750

51,410

0

29,59

17,375

SE

PLE/3BCD-C

Passera di mare

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

147,281

37,491

0

25,46

14,728

SE

POK/2C3A4.

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

660,527

555,178

0

84,05

66,053

SE

SOL/3ABC24

Sogliola

3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

28,978

16,027

0

55,31

2,898

SE

SPR/3BCD-C

Spratto

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

53773,703

49133,279

0

91,37

4640,424

SE

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

44,306

33,953

0

76,63

4,431

SE

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

15,320

3,465

0

22,62

1,532

UK

ALF/3X14-

Berici

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

5,411

0,612

0

11,31

0,541

UK

BLI/5B67-

Molva azzurra

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

2233,992

736,689

0

32,98

223,399

UK

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

167,739

65,445

0

39,02

16,774

UK

COD/07A.

Merluzzo bianco

7 a

205,556

128,097

0

62,32

20,556

UK

COD/07D.

Merluzzo bianco

7d

185,868

38,817

0

20,88

18,587

UK

COD/2A3AX4

Merluzzo bianco

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

23416,836

19321,906

1804,817

90,22

2290,113

UK

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

248,249

132,517

0

53,38

24,825

UK

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

1071,439

65,285

0

6,09

107,144

UK

HAD/*2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)

391,190

0

0

0

39,119

UK

HAD/07 A.

Eglefino

7 a

1810,143

1584,939

0

87,56

181,014

UK

HAD/2AC4.

Eglefino

4; acque dell’Unione della zona 2a

30920,425

22478,756

3415,515

83,74

3092,043

UK

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a

3922,369

3421,950

0

87,24

392,237

UK

HAD/6B1214

Eglefino

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

4233,960

3418,035

0

80,73

423,396

UK

HAD/7X7A34

Eglefino

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1

648,573

581,600

0

89,67

64,857

UK

HER/*04B.

Aringa

4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)

3549,817

2533,400

0

71,37

354,982

UK

HER/*25B-F

Aringa

2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)

382,400

0

0

0

38,240

UK

HER/07A/MM

Aringa

7 a

5584,566

5508,041

0

98,63

76,525

UK

HER/1/2-

Aringa

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

2601,099

2581,562

0

99,25

19,537

UK

HER/2A47DX

Aringa

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

199,376

23,562

0

11,82

19,938

UK

HER/4CXB7D

Aringa

4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

6786,004

4039,171

2533,400

96,85

213,433

UK

HER/7G-K.

Aringa

7g, 7h, 7j e 7k

51,050

0,063

0

0,12

5,105

UK

HKE/*03A.

Nasello

3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)

65,800

0

0

0

6,580

UK

HKE/*8ABDE

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)

1871,240

198,275

0

10,60

187,124

UK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

5902,584

5233,715

0

88,67

590,258

UK

HKE/571214

Nasello

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

8262,851

5157,358

198,275

64,82

826,285

UK

HKE/8ABDE.

Nasello

8a, 8b, 8d e 8e

0,680

0

0

0

0,068

UK

JAX/*07D.

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

7d (condizione speciale per JAX/2A-14)

507,542

507,000

0

99,89

0,542

UK

JAX/*4BC7D

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (condizione speciale per JAX/2A-14)

507,642

0

0

0

50,764

UK

JAX/2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

7674,152

3852,256

587,000

57,85

767,415

UK

LEZ/*8ABDE.

Lepidorombi

8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)

50,250

0

0

0

5,025

UK

LEZ/07.

Lepidorombi

7

2721,795

2487,659

0

91,40

234,136

UK

LEZ/2AC4-C

Lepidorombi

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

2639,368

1524,915

0

57,78

263,937

UK

LEZ/56-14

Lepidorombi

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

1899,925

940,595

0

49,51

189,993

UK

MAC/*02AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)

206,000

0

0

0

20,600

UK

MAC/*2AN-

Sgombro

Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

15480,000

0

0

0

1548,000

UK

MAC/*3A4BC

Sgombro

3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34)

547,393

146,734

0

26,81

54,739

UK

MAC/*4A-EN

Sgombro

Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)

128672,537

104911,447

0

81,53

12867,254

UK

MAC/*FRO1

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)

210,000

0

0

0

21,000

UK

MAC/*FRO2

Sgombro

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)

15798,000

0

0

0

1579,800

UK

MAC/2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

3180,208

2917,823

146,734

96,36

115,651

UK

NEP/*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)

457,090

432,479

0

94,62

24,611

UK

NEP/03A.

Scampo

3a

1,300

0

0

0

0,130

UK

NEP/07.

Scampo

7

10588,315

5484,596

432,479

55,88

1058,832

UK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

21596,313

10730,990

0

49,69

2159,631

UK

NEP/5BC6.

Scampo

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

13539,462

8874,038

0

65,54

1353,946

UK

OTH/*07D.

Catture accessorie di pesce tamburo e merlano

7d (condizione speciale per JAX/2A-14)

25,105

0

0

0

2,511

UK

OTH/*2A-14

Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)

487,250

0

0

0

48,725

UK

PLE/07 A.

Passera di mare

7 a

489,056

64,473

0

13,18

48,906

UK

PLE/2A3AX4

Passera di mare

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

27468,865

9297,279

252,383

34,77

2746,887

UK

PLE/7DE.

Passera di mare

7d e 7e

2922,110

2212,489

0

75,72

292,211

UK

POK/2C3A4.

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

13537,370

12466,169

0

92,09

1071,201

UK

POK/56-14

Merluzzo carbonaro

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

3605,897

2763,892

0

76,65

360,590

UK

RHG/8X14-

Granatiere berglax

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-)

0,060

0

0

0

0,006

UK

RNG/*5B67-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)

0,680

0

0

0

0,068

UK

RNG/*8X14-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)

16,580

0

0

0

1,658

UK

RNG/5B67-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

167,964

5,952

7,588

8,06

16,796

UK

RNG/8X14-

Granatiere di roccia

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

6,800

0

0

0

0,680

UK

SBR/10-

Occhialone

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona X

5,500

0

0

0

0,550

UK

SBR/678-

Occhialone

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

2,000

1,403

0

70,15

0,200

UK

SOL/07D.

Sogliola

7d

474,422

392,920

0

82,82

47,442

UK

SOL/07E.

Sogliola

7e

888,820

791,239

0

89,02

88,882

UK

SOL/24-C.

Sogliola

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

734,583

431,525

0

58,74

73,458

UK

SOL/7FG.

Sogliola

7f e 7g

194,130

171,026

0

88,10

19,413

UK

WHB/*05-F

Melù

Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)

6597,700

0

0

0

659,770

UK

WHB/1X14

Melù

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

74895,267

72884,194

0

97,31

2011,073

UK

WHG/07 A.

Merlano

7a

33,681

18,857

0

55,99

3,368

UK

WHG/2AC4.

Merlano

4; acque dell’Unione della zona 2a

14987,724

10210,170

435,341

71,03

1498,772

UK

WHG/7X7A-C

Merlano

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

1852,626

876,852

0

47,33

185,263


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(2)  Condizione speciale stabilita negli allegati dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/40


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1705 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

(2)

Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 stabilisce le condizioni alle quali il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito continuerebbero a essere ammissibili ai finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno e fissa i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni per il mantenimento di tale ammissibilità, compreso un calendario dei pagamenti per i mesi successivi ad agosto 2019.

(3)

I termini e il calendario dei pagamenti sono stati fissati considerando la possibilità di un recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo il 13 aprile 2019.

(4)

In data 11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga ulteriormente il termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE d’intesa con il Regno Unito fino al 31 ottobre 2019.

(5)

È pertanto opportuno prorogare i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e modificare il calendario dei pagamenti per tenere conto della proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197.

(7)

Occorre inoltre osservare che la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 non è più pertinente.

(8)

Per prevenire il rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2019 — specialmente per i beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell’Unione — alla data del recesso del Regno Unito dall’Unione, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e come previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, e dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, e dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 è così modificato:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, che contribuirà in euro l’importo indicato alla voce “Regno Unito” e alla colonna “Totale delle risorse proprie” della tabella 7 della parte “A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale dell’Unione” della sezione “entrate” del bilancio 2019 di cui al bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019 (3), adottato il 12 dicembre 2018, ridotto dell’importo di risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito per l’esercizio 2019 prima della data del recesso, conformemente al calendario dei pagamenti istituito dal presente regolamento;

b)

il Regno Unito abbia versato, entro 20 giorni di calendario dalla data del recesso, sul conto indicato dalla Commissione il primo pagamento corrispondente alla rata di cui al secondo comma del presente paragrafo moltiplicato per il risultato di quanto segue: il numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell’anno 2019, cui è sottratto il numero di mesi trascorsi tra il mese del primo versamento, tale mese escluso, e la fine dell’anno 2019;

c)

il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, l’impegno di continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità alle norme applicabili; e»

2)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il Regno Unito abbia versato, entro 30 giorni di calendario dalla data del recesso, sul conto indicato dalla Commissione le rimanenti rate mensili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma; e».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Il presente regolamento non si applica tuttavia qualora entro la data di cui al secondo comma del presente articolo sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/333 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1).


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1706 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017 (2), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 (3), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (4) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(2)

Conformemente all’articolo 17 del regolamento di base nell’inchiesta iniziale è stato fatto ricorso al campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(3)

Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio antidumping individuali comprese tra il 5,1 % e il 9,8 % sulle importazioni del prodotto in esame per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio pari al 5,3 %. Inoltre è stata applicata un’aliquota del dazio a livello nazionale del 9,8 % sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità provenienti da tutte le altre società cinesi.

(4)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure iniziali sono state prorogate per cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 («il regolamento sul riesame in previsione della scadenza»).

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 della Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 sul riesame in previsione della scadenza in modo da includervi l’articolo 1, paragrafo 5, che consente ai produttori esportatori di chiedere un trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

(6)

L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368, stabilisce che qualora una parte della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009);

b)

non è collegata a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e

c)

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale,

l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 può essere modificato per attribuire a tale parte l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l’aliquota media ponderata del dazio pari al 5,3 %.

B.   RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(7)

La società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd si è manifestata dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione e ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere quindi assoggettata all’aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione.

(8)

Al fine di determinare se il richiedente soddisfi i criteri per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui al considerando 6, la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario con la richiesta di dimostrare la sua conformità a tali criteri. Dopo una prima analisi delle risposte al questionario, la Commissione ha inviato una lettera chiedendo ulteriori informazioni, alla quale il richiedente ha risposto.

(9)

La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfi i criteri. La Commissione ha inoltre informato l’industria dell’Unione di tale richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

(10)

L’industria dell’Unione non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta.

C.   ANALISI DELLA RICHIESTA

(11)

Per quanto riguarda il criterio a), la Commissione ha esaminato la licenza commerciale del richiedente, lo statuto societario e i bilanci certificati e ha stabilito che la società richiedente è stata fondata l’11 febbraio 2015. Di conseguenza, alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ha stabilito che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009). Il richiedente rispetta pertanto il criterio a) di cui al considerando 6.

(12)

Per quanto riguarda il criterio b), secondo il quale il richiedente non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha esaminato le relazioni dei suoi azionisti e della sua società di esportazione collegata. In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha stabilito che il richiedente non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping. Il richiedente rispetta pertanto il criterio b) di cui al considerando 6.

(13)

Per quanto riguarda il criterio c), secondo il quale il richiedente ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, il richiedente ha fornito le prove delle esportazioni del prodotto in esame effettuate verso la Croazia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Le autorità doganali croate hanno inoltre segnalato l’operazione nella banca dati creata a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. La società rispetta pertanto il criterio c) di cui al considerando 6.

D.   CONCLUSIONI

(14)

La Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa i tre criteri per essere considerato un nuovo produttore esportatore. Il nome della società dovrebbe quindi essere aggiunto all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.

E.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(16)

La Commissione ha informato il richiedente e l’industria dell’Unione in merito a tali risultanze e ha offerto loro l’opportunità di presentare osservazioni.

(17)

Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. [Non è pervenuta alcuna osservazione.]

(18)

Questo regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La società seguente è aggiunta all’elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione:

Nome della società

Città

«Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd.

Xinjian Town»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6.

(3)   GU L 337 del 19.12.2017, pag. 24.

(4)   GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 1.


DECISIONI

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/45


DECISIONE (UE) 2019/1707 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 luglio 2009 l’Unione ha firmato l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (1), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico («accordo»). Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.

(2)

L’articolo 80 dell’accordo prevede la possibilità che altri Stati delle isole del Pacifico parti dell’accordo di Cotonou (2) o Isole del Pacifico le cui caratteristiche strutturali e la situazione economica e sociale siano comparabili a quelle dei paesi che sono parti dell’accordo di Cotonou possano aderire all’accordo mediante la presentazione di un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994. Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti contraenti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994.

(3)

Nel corso della sesta riunione del comitato per il commercio del 24 ottobre 2018, i rappresentanti dell’Unione e degli Stati del Pacifico hanno redatto un elenco di modifiche tecniche dell’accordo che sono necessarie per tener conto dell’adesione di Samoa all’accordo. I rappresentanti dell’Unione e degli Stati del Pacifico hanno concluso che tali modifiche comporterebbero l’iscrizione di Samoa come parte contraente dell’accordo e l’aggiunta della sua offerta di accesso al mercato di Samoa all’allegato II dell’accordo. Modifiche analoghe dell’accordo sarebbero necessarie per ogni adesione di un nuovo stato delle isole del Pacifico all’accordo.

(4)

Con decisione (UE) 2018/1908 del 6 dicembre 2018 (3), il Consiglio ha approvato la richiesta di adesione di Samoa. Il testo dell’offerta di accesso al mercato di Samoa è stato accluso a tale decisione (4). Samoa ha aderito all’accordo il 21 dicembre 2018 e ha applicato in via provvisoria l’accordo dal 31 dicembre 2018.

(5)

A norma dell’articolo 68 dell’accordo, il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell’attuazione dell’accordo. È necessario attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un altro stato delle isole del Pacifico.

(6)

La settima riunione del comitato per il commercio si terrà il 24 luglio 2019. In occasione di tale riunione il comitato per il commercio, conformemente all’articolo 78 dell’accordo, potrà raccomandare alle parti di apportare modifiche all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico.

(7)

L’Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare per quanto riguarda la raccomandazione relativa a tali modifiche.

(8)

È opportuno pertanto che la posizione dell’Unione nell’ambito della settima riunione del comitato per il commercio sia basata sul progetto di raccomandazione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la raccomandazione di talune modifiche dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico si basa sul progetto di raccomandazione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione (5).

Articolo 2

Una volta adottata, la raccomandazione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

(2)  Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, come modificato da ultimo (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all’adesione di Samoa all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1).

(4)   GU L 333 del 28.12.2018, pag. 3.

(5)  Il testo dell’allegato II (Dazi doganali applicabili alle importazioni nello stato indipendente di Samoa) dell’accordo è pubblicato nella GU L 333 del 28.12.2018, pag. 3.


PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. 01/2019 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL’ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL’ALTRA

del ...

per quanto riguarda l’adesione di Samoa e le future adesioni di altri Stati del Pacifico

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (1) («accordo»), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico, firmato a Londra il 30 luglio 2009, in particolare gli articoli 68, 78 e 80,

considerando quanto segue:

(1)

Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi hanno firmato l’accordo rispettivamente il 30 luglio 2009 e l’11 dicembre 2009 e hanno applicato in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.

(2)

Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti contraenti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994. Samoa ha aderito all’accordo il 21 dicembre 2018 e ha applicato in via provvisoria l’accordo dal 31 dicembre 2018.

(3)

Alla luce dell’adesione di Samoa, il comitato per il commercio ha riesaminato l’accordo e raccomanda alle parti contraenti l’adozione di modifiche tecniche dell’accordo al fine di iscrivere Samoa come parte contraente dell’accordo e di aggiungere l’offerta di accesso al mercato di Samoa all’allegato II dell’accordo.

(4)

Modifiche analoghe dovranno essere apportate all’accordo per ogni adesione di un altro Stato del Pacifico all’accordo.

(5)

Il comitato per il commercio propone che gli sia attribuita la facoltà di decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un altro Stato del Pacifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Il comitato per il commercio raccomanda alle parti:

1)

all’articolo 70 dell’accordo, di sostituire il paragrafo 1 con il seguente:

«1.   Ai fini del presente accordo per «parti contraenti» si intendono la Comunità europea, denominata «parte CE», da una parte, e Papua Nuova Guinea, la Repubblica delle Isole Figi e lo Stato indipendente di Samoa, denominati «Stati del Pacifico», dall’altra.»;

2)

all’articolo 80 dell’accordo, di aggiungere il seguente paragrafo 3:

«3.   Il comitato per il commercio può decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un nuovo Stato del Pacifico.»;

3)

nell’allegato II dell’accordo, di aggiungere il testo dell’offerta concordata di accesso al mercato dello Stato indipendente di Samoa, che figura nell’allegato della presente raccomandazione;

4)

nel protocollo II, allegato X, dell’accordo, di sopprimere il riferimento a Samoa dall’elenco degli «altri Stati ACP».

Fatto a

Per il comitato per il commercio

A nome dell’Unione

A nome degli Stati del Pacifico


(1)   GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/48


DECISIONE (UE) 2019/1708 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1o gennaio 1995.

(2)

L’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo OMC, stabilisce che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo OMC («accordi commerciali multilaterali») costituiscono parte integrante dell’accordo OMC e sono impegnativi per tutti i membri.

(3)

Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.

(4)

L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell’accordo OMC e relativi allegati.

(5)

A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

(6)

A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le funzioni di quest’ultima sono svolte dal Consiglio generale dell’OMC.

(7)

A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC generalmente adotta le decisioni all’unanimità.

(8)

Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») per il periodo dal 1o gennaio 1984 al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri hanno prorogato la deroga relativa all’articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 fino al 31 dicembre 2019 e l’hanno ampliata per includere l’articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, nella misura necessaria per consentire agli Stati Uniti di accordare l’esenzione dai dazi alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati conformemente alle disposizioni del Caribbean Basin Economic Recovery Act («CBERA»).

(9)

A norma dell’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale decida in merito alla proroga dell’attuale deroga dell’OMC al fine di consentire agli Stati Uniti di accordare l’esenzione dai dazi ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito del CBERA dal 1o gennaio 2020 al 30 settembre 2025.

(10)

A giustificazione della richiesta gli Stati Uniti adducono l’estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell’ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera.

(11)

La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull’economia dell’Unione né sulle relazioni commerciali dell’Unione con i beneficiari della deroga. L’Unione inoltre sostiene le azioni contro la povertà e a favore della stabilità.

(12)

È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio generale sia di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di prorogare la deroga in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell’OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito dell’Caribbean Basin Economic Recovery Act dal 1o gennaio 2020 al 30 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-M. HENRIKSSON


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/50


DECISIONE (UE) 2019/1709 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1o gennaio 1995.

(2)

L’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo OMC, prevede che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo OMC («accordi commerciali multilaterali») costituiscano parte integrante dell’accordo OMC e siano impegnativi per tutti i membri.

(3)

Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.

(4)

L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1B o 1C dell’accordo OMC e relativi allegati.

(5)

A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

(6)

A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le funzioni di quest’ultima sono svolte dal Consiglio generale dell’OMC. A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC generalmente adotta le decisioni all’unanimità.

(7)

Il 15 giugno 1999 i membri dell’OMC hanno concesso una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») nella misura necessaria per consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati, indicati come tali dalle Nazioni Unite, senza dover estendere le stesse tariffe a prodotti simili di qualsiasi altro membro fino al 30 giugno 2009. Il 27 maggio 2009 i membri dell’OMC hanno prorogato la deroga dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2019.

(8)

A norma dell’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC, Cile, Cina, India, Tailandia e Turchia («copatrocinatori») hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale prenda una decisione in merito alla proroga dell’attuale deroga dell’OMC al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2029.

(9)

A giustificazione della richiesta i copatrocinatori adducono la particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo meno avanzati e le specifiche difficoltà strutturali che questi paesi affrontano nell’economia mondiale, nonché l’importanza di migliorare la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale multilaterale concedendo loro un valido accesso al mercato per sostenere la diversificazione della produzione e della base di esportazione.

(10)

La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull’economia dell’Unione né sulle relazioni commerciali dell’Unione con i beneficiari della deroga. L’Unione inoltre offre ai paesi in via di sviluppo meno avanzati un accesso al mercato esente da dazi e da contingenti nell’ambito del regime «Tutto tranne le armi» e sostiene gli altri membri dell’OMC che accordano preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo meno avanzati.

(11)

È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’OMC sia di sostenere della richiesta dei copatrocinatori di prorogare la deroga al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2029, in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell’OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell’OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accodare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2029.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-M. HENRIKSSON


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/52


DECISIONE (UE) 2019/1710 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

relativa alla nomina di tre membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio (4), la sig.ra Yolanda BARCINA ANGULO è stata sostituita dalla sig.ra Miren Uxue BARCOS BERRUEZO in qualità di membro, e la sig.ra María Victoria PALAU TÁRREGA è stata sostituita dalla sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO in qualità di supplente. Il 16 dicembre 2015, con decisione (UE) 2015/2397 del Consiglio (5), il sig. Paulino RIVERO BAUTE è stato sostituito dal sig. Fernando CLAVIJO BATLLE quale membro, e il sig. Javier GONZÁLEZ ORTIZ è stato sostituito dalla sig.ra María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI in qualità di supplente. L'11 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/572 del Consiglio (6), la sig.ra María Sol CALZADO GARCÍA è stata sostituita dal sig. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ in qualità di supplente. Il 7 ottobre 2016, con decisione (UE) 2016/1817 del Consiglio (7), la sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO è stata sostituita dal sig. Joan CALABUIG RULL in qualità di supplente. Il 25 giugno 2019, con decisione (UE) 2019/1107 del Consiglio (8), la sig.ra María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI è stata sostituita dal sig. Julián ZAFRA DÍAZ in qualità di supplente.

(2)

Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Miren Uxue BARCOS BERRUEZO, del sig. Fernando CLAVIJO BATLLE e del sig. Juan Vicente HERRERA CAMPO.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ.

(4)

Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati sulla cui base il sig. Joan CALABUIG RULL (Delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas) e il sig. Julián José ZAFRA DÍAZ (Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias) sono stati proposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig.ra María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra,

sig. Francisco IGEA ARISQUETA, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León,

sig. Ángel Víctor TORRES PÉREZ, Presidente del Gobierno de Canarias,

e

b)

quali supplenti:

sig. Joan CALABUIG RULL, Secretario Autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalidad Valenciana (modifica del mandato)

sig. Manuel Alejandro CARDENETE FLORES, Viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía,

sig. Julián José ZAFRA DÍAZ, Director General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).

(5)  Decisione (UE) 2015/2397 del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo e di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 144).

(6)  Decisione (UE) 2016/572 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 97 del 13.4.2016, pag. 11).

(7)  Decisione (UE) 2016/1817 del Consiglio, del 7 ottobre 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 278 del 14.10.2016, pag. 45).

(8)  Decisione (UE) 2019/1107 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 37).


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/54


DECISIONE (UE) 2019/1711 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio (4), il sig. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ è stato sostituito dalla sig.ra Cristina CIFUENTES CUENTAS in qualità di membro, e il sig. Borja COROMINAS FISAS e il sig. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA sono stati sostituiti dalla sig.ra Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE e dalla sig.ra Ana OLLO HUALDE in qualità di supplenti. Il 9 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio (5), la sig.ra Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA è stata sostituita dalla sig.ra Rosa Eva DÍAZ TEZANOS in qualità di membro, e la sig.ra Inmaculada VALENCIA BAYÓN è stata sostituita dal sig. Juan José SOTA VERDIÓN in qualità di supplente. Il 14 marzo 2016, con decisione (UE) 2016/410 del Consiglio (6), la sig.ra Ana OLLO HUALDE è stata sostituita dal sig. Mikel IRUJO AMEZAGA in qualità di supplente. Il 27 marzo 2017, con decisione (UE) 2017/619 del Consiglio (7), la sig.ra Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE è stata sostituita dal sig. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO in qualità di supplente. Il 26 giugno 2018, con decisione (UE) 2018/926 del Consiglio (8), la sig.ra Cristina CIFUENTES CUENCAS è stata sostituita dal sig. Ángel GARRIDO GARCÍA in qualità di membro.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Rosa Eva DÍAZ TEZANOS e del sig. Ángel GARRIDO GARCÍA.

(3)

Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO e del sig. Juan José SOTA VERDIÓN.

(4)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Mikel IRUJO AMEZAGA (Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas) è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig.ra Isabel Natividad DÍAZ AYUSO, Presidenta de la Comunidad de Madrid,

sig.ra Paula FERNÁNDEZ VIAÑA, Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria,

b)

quali supplenti:

sig. Ignacio Jesús AGUADO CRESPO, Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid,

sig. Mikel IRUJO AMEZAGA, Director General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra (modifica del mandato),

sig.ra María SÁNCHEZ RUIZ, Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il president

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).

(5)  Decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio, del 9 ottobre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 26).

(6)  Decisione (UE) 2016/410 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 39).

(7)  Decisione (UE) 2017/619 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 89 dell’1.4.2017, pag. 8).

(8)  Decisione (UE) 2018/926 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 164 del 29.6.2018, pag. 48).


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/56


DECISIONE (UE) 2019/1712 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2018

relativa al prestito pubblico SA.29198(2010/C) (ex 2009/NN) concesso dalla Slovacchia a Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo)

[notificata con il numero C(2019) 4723]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 24 febbraio 2010, la Commissione ha notificato alla Slovacchia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo al prestito pubblico concesso a favore di Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. («decisione di avvio del procedimento»).

(2)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento, come ivi ulteriormente precisato, ha fatto seguito a una precedente denuncia di un concorrente anonimo, del 21 aprile 2009, e a una notifica da parte della Slovacchia per motivi di certezza del diritto del 10 agosto 2009.

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul prestito pubblico, ma non ha ricevuto osservazioni in merito.

(4)

Con lettera del 16 giugno 2010, la Slovacchia ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

(5)

La Commissione ha inviato ulteriori richieste di informazioni alle autorità slovacche l’8 novembre 2010, il 22 dicembre 2010, il 14 giugno 2011, il 6 agosto 2012 e il 25 agosto 2016. Le autorità slovacche hanno inviato le loro risposte rispettivamente il 6 dicembre 2012, il 20 e 22 gennaio 2011, l’11 luglio 2011, il 17 settembre 2012 e il 14 ottobre 2016. Il 20 dicembre 2017 le autorità slovacche hanno presentato un’ulteriore documentazione, che è stata discussa nel corso di una riunione del 23 gennaio 2018.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   Destinatario (attività, proprietà, quota di mercato ecc.)

(6)

Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. («ZSSK Cargo») è stata fondata nel 2005 in seguito alla scissione dell’operatore ferroviario storico Železničná spoločnosť, a.s., in tre società ferroviarie distinte: Železnice Slovenskej Republiky (gestore dell’infrastruttura), Železničná spoločnosť Slovensko a.s. (traffico passeggeri) e ZSSK Cargo (trasporto merci). Il governo slovacco era ed è tuttora il fondatore e l’azionista al 100 % di ZSSK Cargo ed esercita i suoi diritti di azionista tramite il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica slovacca.

2.2.   Descrizione del prestito a favore di ZSSK Cargo

(7)

Il prestito di 165 969 594,37 EUR, oggetto del presente procedimento, è stato autorizzato con decreto governativo n. 173 del 4 marzo 2009 ed erogato a ZSSK Cargo il 6 aprile 2009, sulla base di un contratto concluso il 31 marzo 2009 tra il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni e ZSSK Cargo (2). Il prestito è stato concesso per dieci anni con un periodo di grazia di due anni antecedente il pagamento della prima rata di rimborso del capitale.

(8)

Il prestito non era garantito ed era destinato a finanziare le retribuzioni e gli altri costi del personale, le spese per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e gli oneri finanziari, in un contesto, come precisato in appresso, caratterizzato da una netta flessione dei redditi d’esercizio e da misure di ristrutturazione in corso e in programma. In effetti, il prestito è stato concesso a seguito di una relazione elaborata a febbraio 2009 concernente la situazione economica della società e delle ferrovie della Repubblica slovacca (Železnice Slovenskej republiky), che illustrava le difficoltà finanziarie di ZSSK Cargo e che è stata allegata come documento di riferimento al decreto governativo n. 173 del 4 marzo 2009.

(9)

Come tasso di interesse variabile del prestito è stato fissato l’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a sei mesi più un margine del 3,2 % annuo. Il 6 aprile 2009 il tasso di interesse annuo concordato era pari al 4,844 % [1,644 % (EURIBOR a 6 mesi) + 3,2 % (margine)]. Secondo le autorità slovacche, questo tasso è stato stabilito sulla base del parere dell’Agenzia slovacca per la gestione del debito e della liquidità ARDAL (3).

(10)

Nel 2011 e nel 2012, tenendo conto della situazione finanziaria permanente di ZSSK Cargo e riconoscendo gli sforzi di ristrutturazione in atto, le autorità slovacche hanno più volte prorogato il periodo iniziale di grazia di due anni per il rimborso del capitale del prestito, per un totale di 18 mesi. Sebbene originariamente il periodo di rimborso fosse destinato a concludersi nel 2019, ZSSK Cargo ha rimborsato anticipatamente l’intero prestito con tutti gli interessi dovuti entro novembre 2015.

2.3.   Risultati finanziari e d’esercizio di ZSSK Cargo

(11)

In Slovacchia l’offerta di servizi di trasporto ferroviario di merci è stata perfezionata nel 2007, conformemente alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio (4) che ha liberalizzato il trasporto ferroviario internazionale di merci a partire dal 1o gennaio 2006 e tutti gli altri servizi di trasporto ferroviario di merci a partire dal 1o gennaio 2007.

(12)

ZSSK Cargo forniva e fornisce tuttora servizi di trasporto merci su rotaia per proprio conto o in combinazione con i servizi di trasporto su strada, nonché servizi di locazione, manutenzione e riparazione del materiale rotabile. Nel 2010 nella Repubblica slovacca erano attive 15 aziende di trasporto merci. Nel 2008 ZSSK Cargo ha trasportato 44,5 tonnellate di merci, per una quota di mercato nel trasporto ferroviario di merci della Slovacchia del 93,7 %. Nel primo semestre del 2009 ZSSK Cargo ha trasportato 15,3 milioni di tonnellate, pari al 93 % del mercato slovacco del trasporto ferroviario di merci.

(13)

ZSSK Cargo ha registrato perdite nei primi tre anni successivi alla sua fondazione, avvenuta nel 2005 (5). Nel 2005 e nel 2006 ha registrato perdite nette rispettivamente pari a 428 milioni di SKK (11,3 milioni di EUR) (6) e a 855 milioni di SKK (24,8 milioni di EUR) (7). Nel 2007 l’azienda è riuscita a ridurre le sue perdite nette a 154 milioni di SKK (4,5 milioni di EUR). Nel 2008 ZSSK Cargo ha registrato un utile netto pari a 83 milioni di SKK (2,4 milioni di EUR), essenzialmente riconducibile alla riduzione dei costi d’esercizio di oltre 600 milioni di SKK (17,4 milioni di EUR).

2.4.   Situazione finanziaria di ZSSK Cargo al momento della concessione del prestito

(14)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità slovacche, nel 2008 l’EBITDA (utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento) di ZSSK Cargo è aumentato del 6 % rispetto al 2007, attestandosi a 59,8 milioni di EUR. Nel corso del 2007 e del 2008 gli altri principali indicatori finanziari (fatturato, patrimonio netto, indebitamento complessivo) sono rimasti stabili o sono leggermente migliorati. Nel 2008, ad esempio, il rapporto indebitamento/capitale netto è diminuito del 6 %, attestandosi al 43,9 %. I dati finanziari di ZSSK del marzo 2009, utilizzati per il rating emesso da S&P, permettono di concludere che ZSSK non era un’impresa in difficoltà (rating C) e rimaneva investment grade (rating BB).

(15)

La relazione annuale 2008 di ZSSK Cargo indica tuttavia che nell’ultimo trimestre del 2008 l’impatto della crisi economica si è pienamente manifestato nella riduzione della domanda di trasporto e ha conseguentemente determinato un peggioramento dei risultati di ZSSK Cargo. In quel periodo le entrate derivanti dal trasporto merci hanno registrato un calo significativo di oltre il 30 %. Di conseguenza, alla fine del 2008 e negli anni successivi la situazione finanziaria di ZSSK Cargo si è deteriorata. Nel primo semestre del 2009 il fatturato dell’azienda è diminuito del 38 % rispetto allo stesso periodo del 2008. Allo stesso modo, l’azienda è passata da un utile netto di 22 milioni di EUR nel primo semestre 2008 a una perdita netta di 47 milioni di EUR nel primo semestre 2009.

(16)

In tale contesto, la relazione sulla situazione economica dell’azienda e delle ferrovie della Repubblica slovacca, del febbraio 2009, ha illustrato gli sforzi di ristrutturazione che ZSSK Cargo aveva già intrapreso nel periodo 2006-2008. La relazione ha documentato la necessità del prestito e ha inoltre previsto le seguenti misure supplementari, ritenute necessarie per migliorare la situazione finanziaria dell’azienda: i) misure supplementari di riduzione dei costi, ii) interruzioni temporanee dei rapporti di lavoro e iii) ottimizzazione a lungo termine del numero dei lavoratori e ulteriore ristrutturazione delle attività di ZSSK Cargo. I tagli al personale di oltre il 10 % e le altre misure di ristrutturazione dei costi hanno portato nel 2007 a ridurre i costi d’esercizio di 600 milioni di SKK (17,4 milioni di EUR). Le misure di ristrutturazione hanno determinato una netta riduzione delle perdite nel 2007 e un risultato positivo nel 2008, nonostante le prime ripercussioni negative della crisi verso la fine dell’anno. Alla luce di tali risultati, la relazione è giunta alla conclusione che ZSSK Cargo procedeva sulla strada verso la competitività e la redditività a lungo termine e che le perdite finanziarie previste nel 2009 erano principalmente dovute alla drastica, seppur temporanea, diminuzione dei volumi di trasporto dovuta alla crisi iniziata l’anno precedente.

(17)

Successivamente, con riferimento all’andamento annuale (tabella in appresso), nel 2010 l’utile netto è rimasto fortemente negativo. Tuttavia, già nel 2011 l’azienda è riuscita a ridurre sensibilmente le perdite, con conseguente riduzione dei ricavi. Negli anni successivi e fino al 2016 il personale è diminuito del 44 %. Nel 2013 ZSSK Cargo si era ripresa e attualmente sta registrando profitti modesti, come indicato nella tabella.

Dati finanziari selezionati di ZSSK Cargo nel periodo 2008-2016

(milioni di EUR)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fatturato

458

340

378

371

315

369

296

284

278

Utile

2,7

– 126,6

– 122,6

–0,3

–23,9

+0,3

–5,5

+0,8

+0,1

Effettivi

10 448

9 826

9 546

8 054

6 822

6 331

6 103

6 027

5 794

Fonte: Relazioni annuali di ZSSK Cargo, fornite dalla Repubblica slovacca e disponibili (dal 2011) anche all’indirizzo (https://www.zscargo.sk/en/media/annual-reports

2.5.   Preventivi per un prestito da altre banche e condizioni di prestito per rating all’epoca simili

(18)

Prima della concessione del prestito, nel marzo 2009, tre banche commerciali avevano indicativamente offerto a ZSSK Cargo un prestito per lo stesso importo (166 milioni di EUR) e con lo stesso periodo di rimborso (10 anni) applicando, rispettivamente, un tasso di interesse EURIBOR a 6 mesi più 295 punti base ([banca commerciale 1] (*1)), 285-300 punti base, a seconda della durata ([banca commerciale 2]) o 425 punti base ([banca commerciale 3]), senza particolari garanzie.

(19)

Il giorno di emissione del prestito, il 31 marzo 2009, circa 32 società con un’affidabilità creditizia (rating BB) simile a quella di ZSSK Cargo hanno stipulato contratti di credit default swap (CDS) con scadenza decennale sui mercati finanziari. La maggior parte di questi contratti aveva coefficienti di spread compresi tra 305 e 916 punti base (8).

2.6.   Motivi per l’avvio del procedimento

(20)

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento in quanto non poteva escludere che il prestito pubblico a favore di ZSSK Cargo costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ha ritenuto che il prestito potesse essere stato concesso a condizioni più favorevoli rispetto ai tassi stabiliti nella comunicazione sui tassi di riferimento (9), adottata poco prima della decisione di avvio del procedimento. La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità del prestito con il mercato interno, in particolare sui punti seguenti.

(21)

Per quanto riguarda la questione della compatibilità del prestito con le condizioni di mercato, la decisione di avvio del procedimento ha messo in dubbio la logica del tasso di interesse basato su un tasso EURIBOR a 6 mesi anziché sull’IBOR a un anno, come indicato nella comunicazione sui tassi di riferimento, nonché il periodo di grazia di due anni e il suo impatto sul tasso di interesse. Il margine d’interesse applicato (320 punti base) non sembrava tener conto del deterioramento della situazione finanziaria di ZSSK Cargo: in quanto azienda senza antecedenti in materia di prestiti, priva di rating e in difficoltà finanziarie, il margine per un prestito con garanzia elevata, secondo la comunicazione sui tassi di riferimento, avrebbe dovuto essere di almeno 400 punti base, mentre se il livello delle garanzie fosse stato basso, il margine avrebbe dovuto essere di 1 000 punti base.

(22)

La decisione di avviare il procedimento ha anche sollevato dubbi sul fatto che il prestito, qualora costituisse un aiuto di Stato, potesse essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE, alla luce delle norme stabilite nel quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (10), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (11) o delle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (12).

3.   OSSERVAZIONI DELLA SLOVACCHIA

(23)

Le autorità slovacche hanno affermato che lo Stato, in qualità di azionista avveduto, aveva concesso il prestito a condizioni di mercato e pertanto non si configurava alcun elemento di aiuto di Stato.

(24)

In primo luogo, le autorità slovacche hanno affermato che, nella stessa situazione, qualsiasi azionista ragionevole avrebbe concesso il prestito all’azienda. Hanno sostenuto inoltre che fosse ipotizzabile che l’azionista avrebbe concesso il prestito a condizioni di mercato applicando un tasso d’interesse pari al limite inferiore offerto dalle banche su prestiti con parametri simili. L’azionista non ha interesse a concedere un prestito per l’attività della propria azienda a tassi d’interesse troppo elevati, in quanto ciò potrebbe comportare un onere sproporzionato per l’azienda e, di conseguenza, provocare il mancato conseguimento dell’obiettivo del prestito, che di solito è quello di superare le difficoltà economiche temporanee o di sviluppare ulteriormente l’attività dell’impresa. Di fatto, l’azionista vuole essenzialmente che l’azienda realizzi utili nei periodi successivi e, di conseguenza, non è interessato a percepire interessi sul prestito concesso alla propria azienda a normali condizioni di mercato, ma intende piuttosto sostenere l’attività dell’impresa al fine di conseguire un utile da poter successivamente distribuire come dividendo.

(25)

In secondo luogo, le autorità slovacche hanno affermato che, secondo le previsioni finanziarie dell’azienda disponibili al momento della concessione del prestito, ZSSK Cargo aveva un flusso di cassa libero sufficiente a rimborsare il prestito nell’arco dei dieci anni. Di fatto, al momento di decidere se concedere il prestito, la Repubblica slovacca ha considerato attentamente l’importo e le condizioni di emissione del prestito a favore di ZSSK Cargo alla luce degli sviluppi economici e di mercato dell’epoca, tenendo anche conto delle stime riguardanti le aspettative future. In tale ambito, la Repubblica slovacca disponeva anche delle relazioni sulla gestione della crisi di ZSSK Cargo, in cui l’azienda descriveva nel dettaglio le misure di risparmio, che costituivano il presupposto fondamentale per garantire il futuro funzionamento dell’impresa, escludendo situazioni di difficoltà, nonché la premessa indispensabile per favorire il rimborso del prestito. Al momento di concedere il prestito, la Repubblica slovacca è partita dal presupposto che, una volta superate le ripercussioni negative della crisi economica, l’economia sarebbe ripartita, il che avrebbe prodotto un impatto positivo anche sul settore del trasporto ferroviario di merci con, di riflesso, un aumento del volume delle merci trasportate. La Repubblica slovacca ha sottolineato che tali aspettative sono state successivamente confermate e che ZSSK Cargo ha registrato un aumento del numero di trasporti effettuati nei periodi successivi e ha ricominciato a ottenere buoni risultati economici, al punto da riuscire poi a rimborsare l’intero ammontare del prestito e i relativi interessi già nel 2015, ossia in anticipo rispetto a quanto previsto nel contratto di prestito.

(26)

Le autorità slovacche hanno inoltre sottolineato che nel 2008 ZSSK Cargo è riuscita a ridurre il proprio indebitamento, registrando una diminuzione di quasi sei punti percentuali del rapporto indebitamento/capitale netto, attestatosi al 43,9 %. Hanno inoltre rilevato che ZSSK Cargo non era in difficoltà e che il tasso di interesse è stato calcolato dall’Agenzia pubblica per la gestione del debito e della liquidità (ARDAL) e in linea con la comunicazione sui tassi di riferimento.

(27)

In terzo luogo, le autorità slovacche hanno affermato di aver deciso le condizioni del prestito sulla base delle offerte di tre banche commerciali cui era stato chiesto di presentare offerte per la concessione di un prestito dello stesso importo, e di altri prestiti precedentemente ricevuti da ZSSK Cargo.

(28)

La decisione di applicare il tasso EURIBOR a sei mesi derivava dal fatto che quello era il tasso utilizzato dalle banche commerciali che concedevano prestiti sul mercato. La Repubblica slovacca era pertanto interessata a concedere un prestito a un tasso d’interesse simile a quello che ZSSK Cargo avrebbe potuto ottenere all’epoca sul mercato, tenendo conto delle condizioni di mercato più favorevoli. Pertanto, dal momento che le banche private erano disposte a concedere un prestito a favore di ZSSK Cargo a condizioni simili e una delle banche aveva descritto ZSSK Cargo come uno dei suoi principali clienti affidabili e corretti, le autorità slovacche ritengono di aver agito come un operatore privato e che pertanto il prestito non costituisca un vantaggio finanziario e quindi non abbia messo ZSSK Cargo in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto ad altri concorrenti.

(29)

In quarto luogo, con riferimento alla presunta assenza di rating, le autorità slovacche hanno affermato che al momento della concessione del prestito, ZSSK Cargo non era priva di rating e di antecedenti in materia di prestiti. All’epoca dell’erogazione dell’assistenza finanziaria rimborsabile, ZSSK Cargo aveva un passato creditizio relativamente buono ed era considerata dalle banche un cliente affidabile. Prova ne erano le offerte delle banche commerciali presentate alla Commissione. Tali offerte dimostrano chiaramente che le banche erano disposte a concedere a ZSSK Cargo un prestito a condizioni simili a quelle poi concesse della Repubblica slovacca e, per quanto riguarda il passato creditizio e l’affidabilità dell’azienda, nessuna delle banche aveva chiesto garanzie a ZSSK Cargo o subordinato la concessione del prestito alla presentazione di garanzie. Pertanto, nel caso di ZSSK Cargo, le banche non avrebbero richiesto un rating ufficiale per concedere un prestito in un regolare contesto di mercato, essendo in grado di valutare autonomamente l’azienda.

(30)

Infine, le autorità slovacche hanno sostenuto che, benché in presenza di offerte reali da parte delle banche non vi sia motivo di applicare metodi alternativi (di riferimento) per stabilire se il prestito sia stato concesso a condizioni di mercato, anche applicando la comunicazione sui tassi di riferimento si evince che le condizioni del prestito erano in linea con i tassi di riferimento:

a)

il tasso EURIBOR a 6 mesi all’epoca era pari all’1,67 % che, insieme al margine applicato (3,2 %), rappresenta un tasso del 4,87 %;

b)

il margine del 3,2 % corrisponde al margine che sarebbe stato applicato dalle banche commerciali (il margine medio secondo le offerte indicative fornite dalle banche commerciali è pari al 3,35 %).

(31)

ZSSK Cargo non vantava un rating elevato o buono e non ha offerto garanzie (in tal caso, il margine di 100 punti base (1 %) sarebbe stato sufficiente), ma non si può affermare che si trattasse di un’azienda priva di antecedenti in materia di prestiti o con un rating che imponesse un margine di almeno 400 punti base. Poiché all’epoca ZSSK Cargo avrebbe potuto essere valutata come un’impresa con un rating superiore a buono e garanzie deboli, ma con un passato creditizio tale da dimostrare la sua capacità di onorare gli obblighi, le autorità slovacche hanno ritenuto che fosse ragionevole fissare un margine, in linea con la metodologia specificata nella comunicazione sui tassi di riferimento, compreso tra 100 e 220 punti base, corrispondente al metodo utilizzato dalla Repubblica slovacca nel caso in esame, anche se come base di calcolo è stato applicato il tasso EURIBOR a 6 mesi.

(32)

A tale riguardo, all’epoca le banche fissavano i tassi di interesse utilizzando il tasso EURIBOR a 6 mesi con un margine pari a circa il 3 %, ossia tassi di interesse simili alle condizioni del prestito. Il tasso di interesse è stato fissato sulla base della valutazione delle condizioni di mercato, comprese le offerte indicative presentate dalle banche commerciali, ossia tenendo conto delle condizioni di mercato e sulla base di un confronto con i tassi di interesse a cui lo Stato assumeva prestiti (1,5 % annuo), a cui è stato aggiunto un margine di credito dell’1,7 % annuo, tenuto conto del rischio di credito di ZSSK Cargo, per un margine complessivo del 3,2 % annuo. Il tasso di interesse è stato quindi fissato in base alle condizioni di mercato dell’epoca, ossia EURIBOR a 6 mesi + margine del 3,2 % annuo.

(33)

In conclusione, la Repubblica slovacca ha affermato di aver agito conformemente al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato e quindi il prestito non ha comportato alcun vantaggio per ZSSK Cargo.

4.   VALUTAZIONE — ESISTENZA DI AIUTO DI STATO

(34)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(35)

Affinché una misura si configuri come aiuto di Stato ai sensi di detta disposizione, occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata tramite risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. I criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi, pertanto, nella fattispecie, è opportuno limitare la valutazione alla questione se il prestito abbia (selettivamente) favorito ZSSK Cargo.

4.1.   Quadro giuridico per valutare la presenza di un vantaggio economico rispetto alle condizioni di mercato

(36)

La Corte di giustizia ha stabilito che l’applicazione del criterio dell’investitore privato, che consente di valutare se è stato concesso un vantaggio economico atto a favorire indebitamente un’impresa (pubblica), dipende dall’eventualità che lo Stato agisca in qualità di azionista oppure di autorità pubblica. Lo Stato membro deve provare inequivocabilmente, e sulla base di elementi oggettivi e verificabili, di avere agito in qualità di azionista che intende ricavare un profitto. Tali elementi devono essere contemporanei alla decisione di concedere la misura e dimostrare che la decisione si fonda su valutazioni economiche analoghe a quelle che un investitore di mercato avrebbe effettuato per determinare la redditività dell’investimento (13). Sia l’esistenza che l’importo dell’aiuto devono essere valutati alla luce della situazione prevalente al momento della concessione del prestito (14).

(37)

Il comportamento di un investitore che opera in un’economia di mercato, cui deve essere raffrontato l’intervento dell’investitore pubblico, non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, ma deve quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (15).

(38)

Nella fattispecie, la Repubblica slovacca sostiene di aver agito al momento della concessione del prestito come un azionista avveduto e ha fornito gli elementi di prova di cui disponeva e di cui ha tenuto conto prima di concedere il prestito (cfr. il capitolo 3). Ne consegue che, sulla base di tali elementi di prova, la Commissione deve esaminare la presenza di un vantaggio economico selettivo e, in particolare, valutare se, in circostanze analoghe e sulla base delle informazioni disponibili ed esaminate, un investitore di mercato in una situazione il più possibile simile a quella della Repubblica slovacca (tramite il suo ministero di competenza, ossia il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni) avrebbe potuto fornire finanziamenti a ZSSK Cargo sotto forma di prestito a lungo termine alle condizioni in cui il prestito è stato concesso (16).

(39)

Siffatto esame impone di valutare se le condizioni del prestito concesso dalla Repubblica slovacca a favore di ZSSK Cargo abbiano conferito a quest’ultima un vantaggio economico selettivo, ossia se si tratta di condizioni che ZSSK Cargo non avrebbe ottenuto sul mercato. A tal fine, la Commissione deve in particolare prendere in considerazione la situazione finanziaria di ZSSK Cargo e gli sviluppi prevedibili al momento della concessione del prestito, la posizione di azionista della Repubblica slovacca e le condizioni previste per il prestito.

(40)

Il punto fondamentale da considerare è se a marzo 2009 un operatore di mercato nella posizione della Repubblica slovacca avrebbe concesso il prestito alle stesse condizioni. L’operatore in questione ai fini della valutazione non è una banca commerciale con un precedente rapporto di credito scarso o nullo che concede un prestito commerciale, ma un investitore operante in un’economia di mercato che è azionista unico di ZSSK Cargo e che concede il prestito per consentire alla sua controllata di far fronte ai costi d’esercizio dopo un forte e inaspettato calo delle sue attività e delle sue entrate.

(41)

Nell’ambito di tale valutazione, il fatto che ZSSK Cargo sia stata in grado di rimborsare integralmente il prestito già nel 2015, con quattro anni di anticipo rispetto alla scadenza originaria, e che abbia successivamente registrato utili operativi, non consente di per sé di concludere che un prestatore operante in un’economia di mercato che avesse agito al posto del ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, avrebbe concesso il prestito con la ragionevole certezza di essere rimborsato. Il rimborso anticipato conferma soltanto, ex post, la ragionevolezza della valutazione effettuata dall’azionista/creditore pubblico sulla base delle informazioni disponibili ed esaminate prima della concessione del prestito e non è determinante per giungere alla conclusione affermativa che anche un altro operatore avrebbe concesso lo stesso prestito.

4.2.   Valutazione del prestito a favore di ZSSK Cargo

(42)

In primo luogo, dagli elementi di prova addotti nel corso del procedimento si evince che tre banche commerciali avevano indicativamente offerto a ZSSK Cargo un prestito per lo stesso importo (166 milioni di EUR) e con lo stesso periodo di rimborso (10 anni), applicando rispettivamente un tasso di interesse EURIBOR a 6 mesi più 295 punti base ([banca commerciale 1]), 285-300 punti base ([banca commerciale 2]), o 425 punti base ([banca commerciale 3]), senza particolari garanzie. Pertanto, due banche commerciali erano pronte a offrire a ZSSK Cargo margini di interesse ancora più bassi di quello applicato dalla Repubblica slovacca, nella fattispecie 320 punti base. La Repubblica slovacca era a conoscenza di queste offerte indicative, che aveva valutato nell’intento di stabilire il tasso di interesse del prestito in esame (cfr. i paragrafi 18 e 27). Pertanto, il tasso d’interesse applicato al prestito pubblico è stato determinato nell’ottica e in conformità di una remunerazione considerata adeguata per i prestatori privati operanti sul mercato.

(43)

Il fatto che il prestito prevedesse un periodo di grazia di due anni per il rimborso del capitale, successivamente prorogato di ulteriori 18 mesi, non era un elemento destinato a incidere sensibilmente sulla valutazione delle condizioni del prestito. Dal momento che gli interessi sull’importo residuo sono stati pagati su base semestrale dall’inizio del periodo di prestito, il vantaggio del rimborso differito del capitale è stato controbilanciato dal pagamento di interessi più elevati.

(44)

Inoltre, le offerte indicative evidenziano altresì che l’applicazione di un tasso EURIBOR a 6 mesi era una prassi standard delle banche private e quindi in linea con le condizioni di mercato. Tutte queste banche conoscevano ZSSK Cargo sulla base dei prestiti concessi negli anni precedenti e la [banca commerciale 1] nella sua offerta ha persino descritto esplicitamente ZSSK Cargo come un partner affidabile e degno di fiducia. Oltre a queste offerte, ZSSK Cargo aveva un passato creditizio sia con queste che con altre banche commerciali, contrariamente alla posizione preliminare illustrata nella decisione di avvio del procedimento.

(45)

Infine, l’analisi comparativa del margine di interesse di 320 punti base applicato al prestito rispetto ai tassi CDS all’epoca della concessione del prestito come illustrati al considerando 19, evidenzia inoltre che si può ritenere che il margine di interesse rientri tra i tassi effettivi di mercato di marzo 2009 per le imprese con lo stesso rating di ZSSK Cargo. In altri termini, l’analisi comparativa rispetto ai CDS non conferma i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento. La conclusione che ne consegue è che non è dimostrato che il tasso d’interesse effettivamente applicato possa aver conferito a ZSSK Cargo un vantaggio indebito rispetto alle condizioni di mercato.

(46)

Pertanto, tutti gli elementi di prova disponibili indicano che ZSSK Cargo avrebbe probabilmente ottenuto finanziamenti a condizioni analoghe anche da prestatori commerciali privati, dissipando così i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento. Ciò è tanto più vero in quanto tali operatori di mercato, contrariamente allo Stato, non sarebbero stati in grado di recuperare in qualità di azionisti i ricavi ipoteticamente mancanti dai prestiti alle condizioni offerte, presumibilmente deboli a un primo esame.

(47)

In secondo luogo, stando agli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento, al momento della concessione del prestito ZSSK Cargo non era un’impresa in difficoltà in base ai due criteri quantificati previsti negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 (punto 10). In particolare, all’epoca ZSSK Cargo non aveva perso più della metà del suo capitale sociale, di cui un quarto negli ultimi 12 mesi, e non ricorrevano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale di insolvenza. Inoltre, nonostante la grave carenza di liquidità del 2009, sembra anche improbabile che ZSSK Cargo potesse essere considerata in difficoltà in base ai criteri non quantificati previsti dai suddetti orientamenti (quali, ad esempio, l’aumento dell’indebitamento, la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività o la sovracapacità, di cui al punto 11).

(48)

In effetti, ZSSK Cargo ha registrato un piccolo utile nel 2008 e le perdite accumulate negli anni precedenti [pari, al 31 dicembre 2008, a 1 452 milioni di SKK (42,2 milioni di EUR)] erano ancora relativamente modeste rispetto al patrimonio netto complessivo di oltre a 13 000 milioni di SKK (377,5 milioni di EUR). Anche la consistente perdita registrata successivamente per l’intero esercizio 2009 non ha cancellato più della metà del capitale sociale sottoscritto. Inoltre, l’indebitamento di ZSSK Cargo all’inizio del 2009 era piuttosto modesto, con un rapporto indebitamento/capitale netto pari a 0,44. A titolo di confronto, in base agli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (che non sono applicabili al caso di specie), il rapporto per determinare se un’impresa è in difficoltà in base a norme specifiche per gli aiuti alle imprese in difficoltà è pari a 7,5, vale a dire diciassette volte superiore.

(49)

Il rating di ZSSK Cargo al momento della concessione del prestito appare superiore al rating CCC utilizzato per le imprese in difficoltà, conformemente alla comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento, su cui si fondava la decisione di avvio del procedimento allo scopo di indicare in via preliminare che il tasso di interesse effettivamente applicato era indebitamente basso. Al contrario, gli elementi di prova disponibili suggeriscono che ZSSK Cargo avrebbe ottenuto un rating BB, e avrebbe avuto quindi accesso ai finanziamenti a costi inferiori rispetto alle imprese in difficoltà. Inoltre, la non trascurabile differenza di 80 punti base tra il margine di interesse di 320 punti base del prestito pubblico in esame e i 400 punti base come approssimazione del margine di mercato per le imprese con un rating BB e con scarse garanzie, ai sensi della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento, è di gran lunga inferiore alla differenza di 140 punti base rispetto alle quotazioni effettive dei tassi di interesse del prestito delle banche commerciali nei confronti di ZSSK Cargo, come addotte nel procedimento.

(50)

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato in via preliminare nella decisione di avvio del procedimento formale, la differenza tra il tasso d’interesse del prestito pubblico e l’approssimazione del tasso di mercato, come indicato nella comunicazione sui tassi di riferimento del 2008, non può essere ritenuta tale da indicare che il prestito non sia stato concesso in linea con le condizioni di mercato.

(51)

In terzo luogo, occorre tenere conto del fatto che lo Stato deteneva (e tuttora detiene) il 100 % delle azioni di ZSSK Cargo. Le considerazioni economiche dello Stato sull’utile atteso dal prestito non si limitano ai soli pagamenti dei tassi d’interesse previsti, come nel caso delle banche commerciali, ma devono necessariamente tenere conto del fatto che il prestito avrebbe migliorato la capacità di ZSSK Cargo di realizzare profitti futuri e quindi di aumentare (o mantenere) il valore della partecipazione statale. In effetti, una delle ragioni esplicite del finanziamento, come indicato nella relazione del 2009, era di consentire a ZSSK Cargo di superare la crisi economica e di procedere a una ristrutturazione, nell’intento di conseguire una redditività a lungo termine, obiettivo che la stessa relazione considerava raggiungibile da ZSSK Cargo grazie alle sue capacità.

(52)

Di fatto, la concessione del prestito è stata soltanto una delle svariate azioni e misure, che si rafforzano a vicenda, intese a garantire una soluzione a lungo termine alla situazione finanziaria di ZSSK Cargo, come illustrato al considerando 16, tra cui figurano: i) misure di riduzione dei costi, ii) interruzioni temporanee dei rapporti di lavoro e iii) ottimizzazione a lungo termine del numero dei lavoratori e ulteriore ristrutturazione delle attività di ZSSK Cargo. Anche un operatore di mercato avveduto avrebbe sostenuto la ristrutturazione dell’azienda da lui interamente controllata, dal momento che esistevano prospettive realistiche di un miglioramento della sua situazione. In effetti, la relazione elaborata nel febbraio 2009 ed esaminata dalle autorità slovacche prima della concessione del prestito, indica che lo Stato aveva diligentemente verificato le future prospettive di sviluppo di ZSSK Cargo, compresa la sua capacità di generare i flussi di cassa necessari per il servizio e il rimborso del prestito, come avrebbe verificato anche un investitore o un prestatore avveduto operante sul mercato. Di fatto, sulla base delle prospettive e delle informazioni disponibili, l’azionista pubblico ha scelto di concedere un prestito interamente rimborsabile, anche se con un ragionevole periodo di grazia, invece di altri strumenti finanziari alternativi come le azioni ordinarie (non rimborsabili) o il debito convertibile in azioni o altri finanziamenti ibridi che avrebbero potuto far presagire difficoltà di rimborso da parte di ZSSK.

(53)

Gli elementi di prova oggettivi e verificabili presentati dalla Repubblica slovacca dimostrano che, concedendo il prestito in esame, il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, come hanno fatto altri azionisti privati durante la crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008, ha voluto agire e ha effettivamente agito nella sua capacità di azionista per mantenere una partecipazione azionaria potenzialmente utile attraverso il proseguimento dell’attività di ZSSK Cargo in un contesto commerciale difficile, caratterizzato da un crollo dei volumi di merci, e ha sostenuto la sopravvivenza dell’azienda consentendole di procedere alla ristrutturazione, come poi è successivamente avvenuto.

4.3.   Conclusioni

(54)

Le condizioni del prestito pubblico concesso a ZSSK Cargo erano in linea con le condizioni di mercato e tale prestito sarebbe stato concesso anche da un soggetto operante in un’economia di mercato. Ne consegue che non si può ritenere che il prestito in questione abbia (selettivamente) favorito ZSSK Cargo. Poiché le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulative, non è pertanto necessario valutare se il prestito abbia comportato l’impiego di risorse statali, abbia falsato o minacciato di falsare la concorrenza e abbia inciso sugli scambi tra Stati membri. A maggior ragione, non è necessario valutare se il prestito in questione possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) o c), TFUE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prestito concesso dalla Repubblica slovacca a Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., per un importo di 165 969 594,37 EUR non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)   GU C 117 del 6.5.2010, pag. 13.

(2)  Il contratto si basa sulla legge n. 523/2004 del 23 settembre 2004, concernente le norme di bilancio della pubblica amministrazione e le modifiche e integrazioni di talune leggi, e sulla legge n. 278/1993 Racc., e successive modifiche, concernente l’amministrazione del patrimonio dello Stato.

(3)  L’ARDAL è stata istituita quale autorità di bilancio connessa al bilancio dello Stato tramite il capitolo di bilancio del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 291/2002 Racc. relativa alla tesoreria dello Stato e alla modifica di talune leggi a norma della legge n. 389/2002 Racc. sul debito pubblico e le garanzie offerte dallo Stato, Scopo e finalità del funzionamento dell’Agenzia è quello di «fornire liquidità e accesso al mercato per finanziare le necessità dello Stato in modo trasparente, prudente ed efficace sotto il profilo dei costi e, al contempo, ridurre al minimo nel tempo i costi del servizio del debito, a condizione che i rischi inerenti al portafoglio del debito rimangano a un livello accettabile» (http://www.ardal.sk/index.php?page=1).

(4)  Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

(5)  Le relazioni annuali 2005-2008 sono pubblicate sul sito Internet di ZSSK Cargo:

http://www.zscargo.sk/en/public/press/annual-report/.

(6)  Tasso di cambio 1 EUR = 37,88 SKK, pubblicato nella GU C 336 del 31.12.2005, pag. 1.

(7)  Tasso di cambio 1 EUR = 34,435 SKK. pubblicato nella GU C 332 del 30.12.2006, pag. 1.

(*1)  Informazione riservata

(8)  Database S&P Capital IQ Platform https://www.capitaliq.com. Il CDS è un contratto finanziario di swap in virtù del quale il venditore del CDS indennizza l’acquirente (solitamente il creditore del prestito di riferimento) in caso di inadempimento nel rimborso del prestito (da parte del debitore). In altri termini, il venditore del CDS assicura l’acquirente contro alcuni inadempimenti nel rimborso del prestito di riferimento. Tale strumento è di per sé molto utile poiché fornisce un’indicazione del premio di rischio/commissione di garanzia che applicherebbe un operatore del mercato per assicurare il rischio di inadempimento nel rimborso di un prestito.

(9)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(10)   GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.

(11)   GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(12)   GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.

(13)  Causa C-124/10 P, Commissione europea/Électricité de France (EDF), EU:C:2012:318, punti 81-84.

(14)  Causa T-318/00, Freistaat Thüringen/Commissione, punto 125, EU:T:2005:363.

(15)  Causa C-305/89, Repubblica italiana/Commissione, punto 20, EU:C:1991:142.

(16)  Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Regno di Spagna/Commissione, punto 21,

EU:C:1994:325.


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1713 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 7133]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, entro il 1o gennaio 2021 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente una stima delle emissioni annue di monossido di carbonio (CO) originate da impianti di combustione medi.

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è opportuno che a tal fine la Commissione metta a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.

(3)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è necessario che la Commissione specifichi i formati tecnici per la comunicazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) di cui all’articolo 15 della direttiva (UE) 2015/2193,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di monossido di carbonio (CO) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato della presente decisione.

Per comunicare le informazioni di cui all’allegato della presente decisione, gli Stati membri utilizzano lo strumento elettronico di comunicazione messo a disposizione dalla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193.

Articolo 2

Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono trasmesse per l’anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.

Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono trasmesse entro il 1o gennaio 2021.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).


ALLEGATO

Informazioni sugli impianti di combustione medi di cui alla direttiva (UE) 2015/2193

Nota: Per gli impianti di combustione medi esistenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste entro gennaio 2021 è antecedente all'obbligo di ottenere un'autorizzazione o di essere registrati. In fase di elaborazione delle relazioni, gli Stati membri dovranno pertanto basarsi sui dati di cui dispongono in quel momento. Qualora i dati non siano disponibili, dovranno predisporre le relazioni sulla base delle loro migliori stime. Per questi motivi si opera una distinzione tra impianti nuovi ed esistenti e impianti con una potenza superiore o inferiore a 20 MWth.

Parte 1

Categorie di impianti

La presente tabella riporta le categorie di impianti da utilizzare per la comunicazione delle informazioni richieste nelle parti 2 e 3 (1).

1.1 Impianti nuovi o esistenti

Ai sensi dell'articolo 3, punti 6 e 7, della direttiva (UE) 2015/2193

1.2 Classi di capacità (potenza termica nominale)

pari o superiore a 1 MWth e pari o inferiore a 5 MWth

superiore a 5 MWth e pari o inferiore a 20 MWth

superiore a 20 MWth

1.3 Tipi di impianti

diversi dai motori e dalle turbine a gas

motori

turbine a gas

1.4 Tipi di combustibili

biomassa solida

altri combustibili solidi

gasolio

combustibili liquidi diversi dal gasolio

gas naturale

combustibili gassosi diversi dal gas naturale

miscela di combustibili

Parte 2

Metadati

2.1 Paese

Identificazione del paese che trasmette la relazione

2.2 Autorità competente

Identificazione dell'autorità competente responsabile della relazione (servizio, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica)

2.3 Numero di impianti

Numero di impianti per ciascuna categoria di impianto

2.4 Anno di riferimento

Anno civile al quale si riferisce la relazione (3)

Parte 3

Emissioni, energia in ingresso e capacità

3.1 Concentrazioni di CO

Stima della concentrazione media di monossido di carbonio, espressa in mg/Nm3, al livello di ossigeno di riferimento utilizzato per esprimere i valori limite di emissione (VLE) dell'inquinante regolamentato e l'aria secca per ciascuna categoria di impianto

3.2 Emissioni di CO

Stima delle emissioni di monossido di carbonio, espresse come quantitativo totale in tonnellate per anno civile, rilasciate dagli impianti per ciascuna categoria di impianto

3.3 Energia in ingresso

Stima del quantitativo totale di combustibile utilizzato dagli impianti, espresso in terajoule, per anno per ciascuna categoria di impianto

3.4 Capacità totale aggregata

Stima della capacità installata totale, espressa come la somma della potenza termica nominale di tutti gli impianti per ciascuna categoria di impianto


(1)  Esempio di categoria: caldaie nuove di potenza superiore a 5 MWth e inferiore o pari a 20 MWth per la combustione di combustibili liquidi diversi dal gasolio.

(2)   1 Per i nuovi impianti di combustione medi è possibile utilizzare la potenza termica nominale totale.

(3)  Preferibilmente il 2019, altrimenti il 2018.


Rettifiche

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/69


Rettifica alla decisione (PESC) 2019/1672 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 256 del 7 ottobre 2019)

Pagina 12:

anziché:

«Fatto a Strasburgo, il 4 ottobre 2019 »,

leggasi:

«Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2019 ».


11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/70


Rettifica del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 158 del 14 giugno 2019)

Pagina 36, articolo 18, paragrafo 1, terza e quarta frase

anziché:

«Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere anche deputato al Parlamento europeo. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere un membro del consiglio di amministrazione.»

leggasi:

«Un deputato al Parlamento europeo non può essere membro del consiglio di amministrazione. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere membro del comitato dei regolatori.».