ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 259

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
10 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1689 della Commissione del 29 maggio 2019 che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 della Commissione del 9 ottobre 2019 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

2

 

*

Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( 1 )

9

 

*

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione del 9 ottobre 2019 relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio ( 1 )

12

 

*

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1693 Della Commissione del 9 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1694 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta dell’Ungheria

58

 

*

Decisione (UE) 2019/1695 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa alla nomina di quattro membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

59

 

*

Decisione (UE) 2019/1696 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa alla nomina di un membro e di cinque supplentidel Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

61

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1697 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

63

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione del 9 ottobre 2019 sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti ( 1 )

65

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione delegata dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 42/19/COL del 17 giugno 2019 che esonera la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [2019/…]

75

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 17 maggio 2019 )

86

 

*

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione dell’8 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America ( GU L 258 del 9.10.2019 )

102

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1689 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua rumena del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2) contiene all’articolo 42 un errore riguardante l’entrata in vigore dell’atto.

(2)

È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).


10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1690 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/58/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva alpha-cypermethrin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin scade il 31 luglio 2020, come indicato nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4)

In conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) è stata presentata, entro i termini previsti in tale articolo, una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’alpha-cypermethrin.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo e il 7 maggio 2017 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. Essa ha inoltre messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 7 agosto 2018 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l’alpha-cypermethrin soddisfi i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 e 25 gennaio 2019 la Commissione ha presentato la relazione sul rinnovo per l’alpha-cypermethrin al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

(10)

Per quanto riguarda i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell’Autorità indicano che è altamente improbabile che l’alpha-cypermethrin sia un interferente endocrino che agisce sulla funzione estrogenica, steroidogenica e tiroidogenica. Gli elementi di prova disponibili indicano inoltre che è improbabile che l’alpha-cypermethrin sia un interferente endocrino che agisce sulla funzione androgenica. La Commissione ritiene quindi che l’alpha-cypermethrin non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(12)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione dell’alpha-cypermethrin si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin possono essere autorizzati. Non è quindi opportuno mantenere la restrizione all’uso unicamente come insetticida.

(13)

La Commissione ritiene tuttavia che l’alpha-cypermethrin sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Alcuni dei suoi valori di riferimento tossicologici sono notevolmente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive approvate nell’ambito di gruppi di sostanze. L’alpha-cypermethrin soddisfa quindi la condizione stabilita nell’allegato II, punto 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(14)

È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(15)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario stabilire alcune condizioni. In particolare, si dovrebbero esigere ulteriori informazioni di conferma.

(16)

La Commissione ritiene che l’alpha-cypermethrin non abbia proprietà di interferente endocrino in base alle informazioni scientifiche disponibili, sintetizzate nelle conclusioni dell’Autorità. Al fine di aumentare la fiducia in tali conclusioni, il richiedente dovrebbe tuttavia fornire una valutazione aggiornata per la funzione androgenica, in conformità all’allegato II, punto 2.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, dei criteri stabiliti nell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, e in conformità alle linee guida per l’identificazione degli interferenti endocrini (8).

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(18)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione (9) ha prorogato fino al 31 luglio 2020 la data di scadenza dell’alpha-cypermethrin, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell’approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è stata adottata prima della nuova data di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi prima di tale data.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L’approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come indicato nell’allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2018;16(8):5403.

(7)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

(8)  Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per l’identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5311.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 16).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Alpha-cypermethrin

N. CAS: 67375-30-8

N. CIPAC: 454

Racemato comprendente:

(R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate e (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

oppure

(R)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

e (S)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

≥ 980 g/kg

L’impurezza di fabbricazione esano può costituire un problema tossicologico e non deve superare 1 g/kg nella materia tecnica.

1o novembre 2019

31 ottobre 2026

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa all’alpha-cypermethrin, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

la protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

la valutazione dei rischi per i consumatori;

la protezione degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.

il profilo tossicologico dei metaboliti recanti la frazione di 3-fenossibenzoil;

2.

la potenziale tossicità relativa dei singoli isomeri della cipermetrina, in particolare l’enantiomero (1S cis αR);

3.

l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie se queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile;

4.

l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605.

Il richiedente presenta le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 ottobre 2020, le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

Per quanto riguarda l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, una valutazione aggiornata delle informazioni già fornite e, se del caso, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di un’attività endocrina androgena debbono essere presentate entro il 30 0ttobre 2021.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)   

nella parte A è soppressa la voce 83 relativa all’alpha-cypermethrin;

2)   

nella parte E è aggiunta la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«12

Alpha-cypermethrin

N. CAS: 67375-30-8

N. CIPAC: 454

Racemato comprendente:

(R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate e (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

oppure

(R)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

e (S)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

≥ 980 g/kg

L’impurezza di fabbricazione esano può costituire un problema tossicologico e non deve superare 1 g/kg nella materia tecnica

1 novembre 2019

31 ottobre 2026

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa all’alpha-cypermethrin, in particolare delle appendici I e II.Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

la protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

la valutazione dei rischi per i consumatori;

la protezione degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.

il profilo tossicologico dei metaboliti recanti la frazione di 3-fenossibenzoil;

2.

la potenziale tossicità relativa dei singoli isomeri della cipermetrina, in particolare l’enantiomero (1S cis αR);

3.

l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie se queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile;

4.

l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605.

Il richiedente presenta le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 ottobre 2020, le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

Per quanto riguarda l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, una valutazione aggiornata delle informazioni già fornite e, se del caso, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di un’attività endocrina androgena debbono essere presentate entro il 30 ottobre 2021.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/9


REGOLAMENTO (UE) 2019/1691 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene un elenco di sostanze che sono esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del suddetto regolamento.

(2)

Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell’elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

(3)

Finora non è stata richiesta alcuna registrazione per il digestato. L’inserimento del digestato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe aver l’effetto di precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l’esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l’applicazione.

(4)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

Compost, biogas e digestato.»

10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1692 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

Per evitare far gravare sulle autorità e le persone fisiche o giuridiche gli oneri derivanti dalla registrazione delle sostanze che erano già sul mercato interno quando il regolamento (CE) n. 1907/2006 è entrato in vigore, l’articolo 23 di detto regolamento ha istituito un regime transitorio per le sostanze soggette a un regime transitorio. Si è quindi stabilita una serie di termini transitori diversi per la registrazione di tali sostanze. Dall’articolo 23, paragrafo 3, del suddetto regolamento risulta che il termine ultimo per la registrazione sotto tale regime transitorio è scaduto il 1o giugno 2018.

(2)

Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori del mercato che fabbricano o immettono in commercio sostanze soggette a un regime transitorio e sostanze non soggette a un regime transitorio, è necessario specificare fino a quando siano applicabili, dopo la scadenza del regime, le disposizioni che hanno fissato condizioni favorevoli per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio. Per tali disposizioni dovrebbe quindi essere fissata una data limite adeguata, ragionevole e chiara, dopo la quale le disposizioni non dovrebbero più applicarsi o applicarsi solo in circostanze specifiche.

(3)

L’articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissa le condizioni di calcolo dei quantitativi all’anno delle sostanze soggette a un regime transitorio sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni civili precedenti. Per far sì che gli operatori del mercato dispongano del tempo sufficiente per apportare gli adeguamenti necessari ai metodi di calcolo, dette condizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come prima misura fino alla data limite specificata. Per tener conto della definizione «all’anno» di cui all’articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno fissare la data limite alla fine dell’anno civile presente (31 dicembre 2019).

(4)

In linea con l’intento del legislatore di ridurre l’eventuale impatto degli obblighi di registrazione sulle sostanze trattate in volume esiguo, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce prescrizioni in materia di informazioni meno rigorose per la registrazione di talune sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio, purché non rispondano ai criteri di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1907/2006. A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del suddetto regolamento, le sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio devono essere registrate entro il termine d’iscrizione del 1o giugno 2018. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento tra i dichiaranti che accedono a una registrazione o che aggiornano i fascicoli conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) trascorso tale termine, la disposizione dovrebbe continuare ad applicarsi come seconda misura anche dopo il 1o giugno 2018.

(5)

Il 1o giugno 2018 i forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) hanno cessato di essere operativi. Tuttavia, come terza misura, gli obblighi di condivisione dei dati che tuttora incombono ai dichiaranti dovrebbero essere rafforzati e i dichiaranti dovrebbero essere incoraggiati a usare piattaforme informali di comunicazione analoghe per poter continuare ad ottemperare agli obblighi di registrazione e di condivisione dei dati a norma sia del regolamento (CE) n. 1907/2006 che del regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione (2).

(6)

Come quarta misura è opportuno stabilire che il potenziale dichiarante, che ha registrato preliminarmente una sostanza soggetta a un regime transitorio a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1907/2006, non debba essere tenuto a seguire la procedura di accertamento di cui all’articolo 26 di detto regolamento fino alla data limite specificata, in quanto lo scopo della procedura è già raggiunto con la registrazione preliminare.

(7)

È necessario provvedere a che le controversie in materia di condivisione dei dati siano chiaramente riconoscibili. Le norme in materia di condivisione dei dati di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino alla data limite specificata. Dopo la data limite si dovrebbero applicare solo le norme sulla condivisione dei dati di cui agli articoli 26 e 27 di detto regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Calcolo dei quantitativi di sostanze soggette a un regime transitorio

Il metodo specifico per calcolare i quantitativi all’anno di sostanze soggette a un regime transitorio, di cui all’articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006, continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Il dichiarante, una volta completata la registrazione di una sostanza, ne calcola successivamente il quantitativo per anno civile in conformità all’articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Articolo 2

Prescrizioni in materia di registrazione di talune sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio

Lo scadere del regime transitorio per le sostanze soggette a un regime transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica l’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 3

Obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione

Dopo aver registrato una sostanza i dichiaranti, compresi quelli che trasmettono dati insieme ad altri dichiaranti, continuano a rispettare gli obblighi di condivisione dei dati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, come specificato nel titolo III del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/9. In tale contesto i dichiaranti possono ricorrere a piattaforme informali di comunicazione analoghe ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Articolo 4

Obbligo di compiere accertamenti e di condividere i dati per le sostanze soggette a un regime transitorio

1.   In caso di mancato accordo in esito ai negoziati sulla condivisione dei dati a norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le disposizioni di detto articolo si applicano solo fino al 31 dicembre 2019.

2.   Dopo il 31 dicembre 2019 le registrazioni preliminari effettuate a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono più valide e a tutte le sostanze soggette a un regime transitorio si applicano gli articoli 26 e 27.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 41).


10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1693 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 15 febbraio 2019, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha avviato l’inchiesta in seguito a una denuncia, presentata il 3 gennaio 2019, dall’Associazione dei fabbricanti europei di ruote («EUWA» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di ruote in acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e di conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)

A seguito dell’avviso di apertura, la Commissione ha ricevuto una serie di domande e osservazioni relative alla definizione del prodotto in esame. A tale riguardo, nell’avviso che modifica l’avviso di apertura (3), la Commissione ha chiarito la definizione del prodotto.

(4)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che taluni requisiti non sono soddisfatti, registra le importazioni oggetto di un’inchiesta di antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva. Uno di questi requisiti, come indicato all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. Secondo i dati Eurostat, nei primi quattro mesi successivi all’apertura dell’inchiesta (ossia da marzo 2019 a giugno 2019), le importazioni in chilogrammi di ruote in acciaio dalla RPC hanno subito un calo del 72 % rispetto allo stesso periodo del 2018 e del 74 % in relazione alla media di quattro mesi durante il periodo dell’inchiesta (2018 - cfr. considerando 23). La Commissione osserva inoltre che, secondo la banca dati Surveillance 2, i volumi delle importazioni del prodotto in esame mostrano un analogo forte calo nelle importazioni. La Commissione non ha pertanto assoggettato a registrazione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame in quanto la seconda condizione sostanziale dell’articolo 10, paragrafo 4, ovvero un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, non è stata soddisfatta.

1.2.   Parti interessate

(5)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(6)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.   Campionamento

(7)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(8)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base delle informazioni a sua disposizione in fase di apertura. Esso è stato determinato in base al volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione, situati in tre diversi Stati membri, rappresentavano più del 35 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’UE. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Solo la EUWA ha presentato osservazioni e ha chiesto l’inclusione di un’ulteriore società al fine di migliorare la rappresentatività del campione. A seguito di tali osservazioni, la Commissione ha deciso di aggiungere una società. Tuttavia, il produttore dell’Unione si è rifiutato di collaborare all’inchiesta. È stato pertanto confermato il campione provvisorio costituito da tre produttori dell’Unione. Esso è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

(9)

I produttori dell’UE inclusi nel campione, nonché gli altri produttori dell’Unione coinvolti nell’inchiesta hanno richiesto alla Commissione di mantenere la riservatezza della loro identità per tutta la durata del procedimento, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, per timore di ritorsioni da parte di alcuni clienti. La Commissione, in base alla debita motivazione della richiesta, ha accettato di concedere l’anonimato ai produttori dell’Unione.

1.3.2.   Campionamento degli importatori

(10)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(11)

Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste. Visto il loro numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.3.3.   Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

(12)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori nella RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(13)

Ventisette società del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere incluse nel campione. La Commissione ha ritenuto che venti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori erano idonei a essere inseriti nel campione. Sette produttori hanno riferito di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e non sono stati pertanto ritenuti idonei a essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione è stato selezionato sulla base dei volumi maggiori di esportazioni nell’Unione ma anche facendo attenzione a far confluire in esso tutti i tipi di ruote in acciaio (ruote in acciaio utilizzate per autovetture e a fini commerciali).

(14)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

(15)

Successivamente, una delle società incluse nel campione si è rifiutata di collaborare ed è stata sostituita dal secondo maggiore produttore esportatore.

(16)

A seguito della visita di verifica, date le carenze significative delle informazioni fornite da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di non tenere conto di tali informazioni a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base (4).

(17)

Inoltre, a motivo dell’esclusione di taluni tipi di prodotti dall’ambito della presente inchiesta, come indicato alla sezione 2.3, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione che ha collaborato è risultato non essere più oggetto della stessa.

(18)

Per effetto di quanto sopra, il campione è stato ridotto a una sola società, che rappresenta circa il 20 % delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Tenuto conto del grado di omessa collaborazione del campione e del tempo insufficiente per selezionarne uno nuovo, la Commissione ha provvisoriamente deciso, sulla base dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, di applicare le pertinenti disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base.

1.4.   Esame individuale

(19)

Inizialmente, dieci dei produttori esportatori che avevano riconsegnato il modulo di campionamento avevano richiesto l’esame individuale, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell’apertura dell’inchiesta. Quando ha annunciato il campione inoltre, la Commissione ha informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Tuttavia, nessuna delle società ha successivamente risposto al questionario. Pertanto, non sono stati concessi esami individuali.

1.5.   Risposte al questionario e visite di verifica

(20)

La Commissione ha inviato un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»). I questionari per i produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell’Unione sono stati resi disponibili online (5) il giorno dell’apertura.

(21)

Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e dai tre produttori esportatori inclusi nel campione. Un importatore indipendente ha inviato alla Commissione una risposta al questionario che tuttavia si è rivelata incompleta; alla richiesta di completarla, la parte ha interrotto la collaborazione all’inchiesta. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC.

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti parti:

Produttori dell’Unione

Società C, Unione europea;

Società E, Unione europea;

Società H, Unione europea.

Associazione dei produttori dell’Unione:

EUWA, Bruxelles, Belgio;

Produttori esportatori della RPC

Gruppo Hangtong:

Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co., Ltd. (produttore), Taizhou, Cina;

Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co., Ltd. (operatore commerciale), Ningbo, Cina;

Ningbo Wheelsky Company Limited (operatore commerciale off-shore), Ningbo, Cina;

Gruppo Xingmin:

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd. (produttore esportatore), Longkou, Cina;

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd. (produttore), Tangshan, Cina;

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd. (produttore), Xianning, Cina.

1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(23)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.7.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(24)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(25)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione delle ruote in acciaio. Ventitré produttori esportatori hanno presentato le informazioni pertinenti.

(26)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta da quest’ultimo. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(27)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Un produttore esportatore ha presentato osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative.

(28)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(29)

Il 6 marzo 2019, la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo (la «nota del 6 marzo 2019») (6), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo trattino, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l’energia e la manodopera impiegati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori. Inoltre sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi: Argentina, Brasile, Colombia, Malaysia, Messico, Russia, Sudafrica, Tailandia e Turchia.

(30)

La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da uno dei produttori esportatori e dal denunciante. Il governo della RPC non ha presentato alcuna osservazione.

(31)

In una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 16 aprile 2019 («la nota del 16 aprile 2019») (7), la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute riguardanti la nota del 6 marzo 2019. La Commissione ha inoltre stabilito l’elenco dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, il Brasile era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. In quella fase, non è stato possibile determinare un elenco definitivo dei codici SA in base ai quali classificare i fattori produttivi. Vista l’assenza di importazioni effettuate in Brasile nell’ambito di alcuni dei possibili codici SA, la Commissione ha concluso che, se necessario in quella fase, la Turchia e il Sud Africa potevano essere considerati paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni soltanto dal denunciante. Il presente regolamento riguarda tali osservazioni.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(32)

Il prodotto in esame, modificato dall’avviso di cui al considerando 3, sono ruote in acciaio, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per

trattori stradali;

autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci;

autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori);

rimorchi, semirimorchi, caravan e veicoli simili, a propulsione non meccanica;

originarie della RPC, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) («il prodotto in esame»).

(33)

Sono esclusi i seguenti prodotti:

ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10;

ruote per quad da strada;

parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;

ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale].

2.2.   Prodotto simile

(34)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Brasile, utilizzato come paese rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base; nonché

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(35)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(36)

Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha chiesto di escludere dalla definizione del prodotto le ruote in acciaio progettate specificamente per rimorchi per autovetture e caravan classificate sotto il codice NC 8716 90 90 e con diametro del cerchio pari o inferiore a 16 pollici, in quanto non fabbricate nell’Unione e dotate di caratteristiche tecniche di base diverse rispetto agli altri prodotti contemplati dalla descrizione del prodotto.

(37)

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la società in questione ha sostenuto che le specifiche per le ruote dei rimorchi per autovetture e caravan, in particolare per quanto riguarda la forza (dunque anche il collaudo), sono inferiori a quelle delle ruote per autovetture. Per essere vendute nell’Unione, inoltre, tali ruote devono rispettare particolari specifiche relative ai requisiti di carico maggiore e velocità minore. Il che comporterebbe anche l’impossibilità di vendere legalmente e utilizzare come ruota in acciaio per autovettura una ruota in acciaio per caravan o rimorchio per autovettura. La società ha anche indicato che le ruote in acciaio per caravan o rimorchi utilizzati dalle autovetture vanno classificate sotto il codice NC 8716 90 90 mentre quelle per le autovetture sotto la voce 8708.

(38)

Nel corso dell’indagine, la Commissione ha ricevuto altre osservazioni relative alla possibile esclusione dall’ambito dell’inchiesta delle ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, il cui diametro del cerchio risulta inferiore ai 16 pollici. L’avviso di apertura esclude esplicitamente le «ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale]». Tuttavia, le ruote in acciaio per veicoli a propulsione non meccanica, come i rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, rientravano inizialmente nella descrizione del prodotto. È stato sostenuto che, come le ruote in acciaio per caravan e rimorchi utilizzati dalle autovetture, tali ruote hanno caratteristiche tecniche diverse e non sono intercambiabili con gli altri prodotti che rientrano nella descrizione del prodotto.

(39)

Il 24 giugno 2019, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo invitando tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulle suddette richieste relative alla descrizione del prodotto. Il denunciante, tre produttori esportatori e un importatore dell’Unione hanno presentato osservazioni in merito a detta nota. Tutte le parti hanno sostenuto la richiesta di esclusione del prodotto sintetizzata ai considerando 36 e 38.

2.4.   Conclusione sul prodotto in esame

(40)

Dall’inchiesta è emerso che le ruote di cui ai considerando 36 e 38 hanno un diametro limitato di 16 pollici o meno e presentano caratteristiche tecniche diverse da quelle degli altri tipi di ruote della definizione del prodotto, poiché non sono destinate ai veicoli a motore e non possono essere montate su di essi. Pertanto, la Commissione ha provvisoriamente concluso che tali prodotti debbano essere esclusi.

(41)

A seguito dell’esclusione descritta al considerando 40, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, che produceva ed esportava nell’Unione solo i tipi di prodotto esclusi, non può essere più considerato produttore esportatore del prodotto in esame.

(42)

Pertanto, il prodotto in esame è provvisoriamente definito come ruote in acciaio, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per

trattori stradali;

autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci;

autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori);

rimorchi o semi-rimorchi, a propulsione non meccanica, di trattori stradali;

originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) («il prodotto in esame»).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10;

ruote per quad da strada;

parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;

ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale];

ruote per rimorchi per autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, con diametro non superiore ai 16 pollici.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(43)

Come indicato al considerando 17, sono rimasti nel campione, e successivamente verificati, solo due produttori esportatori.

(44)

Per quanto riguarda una delle società, la Commissione ha deciso di ricorrere alle disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, e non ha tenuto conto delle informazioni fornite. Questa decisione è motivata dal fatto che i dati relativi alle vendite all’esportazione non sono stati considerati attendibili poiché non è stato possibile conciliarli con i conti verificati della società. Di conseguenza, la Commissione non ha ricevuto le informazioni necessarie per stabilire un margine di dumping per la società.

(45)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la parte interessata è stata informata circa il motivo per cui la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni fornite e ha avuto la possibilità di dare ulteriori spiegazioni.

(46)

La società ha presentato osservazioni sull’intenzione della Commissione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e ha avuto un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale come da sua richiesta. Essendo i dati respinti e le osservazioni presentate nella comunicazione e nella successiva audizione della società di natura riservata e specifici della stessa, i dettagli delle risultanze della Commissione in merito sono stati resi noti alla società in questione mediante divulgazione provvisoria separata delle informazioni.

(47)

Poiché le osservazioni formulate dalla società nella comunicazione e l’audizione con il consigliere auditore non hanno modificato i dati accertati durante la visita di verifica presso i locali della società né le sue conclusioni, la Commissione ha provvisoriamente confermato l’uso dei dati disponibili relativi al produttore esportatore in questione.

(48)

Pertanto, la descrizione del calcolo del margine di dumping di seguito si riferisce alla sola società rimanente nel campione.

3.2.   Valore normale

(49)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(50)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e«comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Come spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.1.1.   Introduzione

(51)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(52)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui al medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi del paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali della configurazione economica e amministrativa del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non sono il risultato del libero gioco delle forze di mercato.

(53)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «se la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(54)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») (8), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura.

(55)

La denuncia conteneva informazioni aggiornate sulla sovraccapacità nella produzione di acciaio, che costituisce la materia prima principale per la fabbricazione del prodotto in esame e rappresenta oltre il 60 % dei costi di fabbricazione. Essa faceva riferimento a una relazione della camera di commercio dell’Unione europea in Cina (9) secondo cui la RPC non era riuscita a mantenere la promessa di ridurre la capacità produttiva portandola a livelli più realistici. Tale situazione è da ricondurre specificamente ai seguenti elementi:

la volontà di una parte delle regioni di essere auto-sufficienti, con conseguente ulteriore sovraccapacità a livello nazionale;

l’esistenza di imprese di Stato che non operano secondo logiche profitti/perdite;

il pacchetto di stimoli del governo della RPC che ha incoraggiato le acciaierie di grandi dimensioni ad aumentare la capacità e ha reso quelle di piccole e medie dimensioni nuovamente redditizie;

la fornitura di energia sovvenzionata da parte dei governi regionali (10).

(56)

Il denunciante ha inoltre affermato che la domanda interna cinese non potrebbe sostenere gli elevati livelli di produzione dell’acciaio. A tal fine, la denuncia faceva riferimento alla World Steel Association, l’associazione mondiale dei produttori siderurgici, secondo cui i volumi di produzione mensili della RPC, nell’ottobre 2018, erano aumentati del 9,1 % rispetto all’ottobre 2017, mentre negli altri 64 paesi membri dell’associazione l’aumento medio era stato solo del 5,8 %.

(57)

La denuncia conteneva informazioni secondo le quali l’aumento della produzione di acciaio nella RPC, associato a una riduzione delle esportazioni dovuta alle misure di difesa commerciale imposte di recente dall’Unione europea e dagli Stati Uniti, potrebbe essere la causa di un calo dei prezzi dell’acciaio.

(58)

Infine, la denuncia faceva riferimento a ulteriori pratiche in grado di incidere sui prezzi delle materie prime:

nella RPC, i costi delle materie prime e dell’energia non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale;

il mercato cinese dell’acciaio è ancora servito in ampia misura da imprese che sono di proprietà e operano sotto il controllo e la supervisione strategica del governo della RPC;

nella RPC, non vi è ancora un’applicazione adeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

i costi salariali sono distorti in quanto non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra società e forza lavoro.

(59)

Come indicato ai considerando 26 e 27, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova esistenti inclusi nel fascicolo, tra cui la relazione, e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante relativi all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(60)

Solo uno dei produttori esportatori ha fornito osservazioni in merito, sostenendo che il calcolo del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, è incompatibile con gli accordi OMC, tra cui il protocollo di adesione della Cina all’OMC («protocollo») e l’accordo antidumping.

(61)

A tale riguardo, il produttore esportatore ha sostenuto che dopo la scadenza della sezione 15 del protocollo, l’UE non dovrebbe discostarsi dal metodo standard per la determinazione del valore normale, che consiste nell’utilizzare solo i prezzi e i costi praticati sul mercato interno del paese esportatore, salvo diversamente ammesso dall’accordo antidumping. Alla luce di quanto precede, l’UE dovrebbe attenersi al metodo standard a norma dell’articolo 2 dell’accordo antidumping. La parte interessata ha dichiarato altresì che, nell’accordo antidumping, il concetto di distorsioni significative è addirittura assente. In mancanza di una base giuridica nell’accordo antidumping o nel GATT 1994 per tale azione specifica, le risultanze relative all’esistenza di distorsioni significative e, di conseguenza, la costruzione del valore normale non sono conformi agli articoli 1, 2, 6.1 e 18.1 dell’accordo antidumping.

(62)

Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha concluso nel considerando 112 che è opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione non concorda con le osservazioni presentate dalla parte interessata secondo cui non dovrebbe essere applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis. Al contrario, la Commissione ritiene che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, sia applicabile e debba essere applicato nelle circostanze del caso di specie. Inoltre, ritiene che tale disposizione sia coerente con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC. La Commissione ritiene che, come chiarito nel caso DS473 UE-biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. Infine, nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina che non sono ancora scadute continuano a essere applicabili nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda l’uso di una metodologia che non sia basata su un rigoroso confronto con i prezzi o i costi cinesi.

(63)

Il produttore esportatore ha inoltre obiettato che il denunciante non ha fornito elementi di prova circa distorsioni significative nel mercato delle ruote in acciaio in sé ma, piuttosto, ha basato le sue affermazioni relative alle distorsioni sulla situazione del mercato cinese dell’acciaio.

(64)

La Commissione ha rilevato che qualsiasi osservazione sulla situazione del mercato cinese dell’acciaio è pertinente per il prodotto in esame in quanto, essendo esso di acciaio, può essere considerato parte del settore siderurgico. L’acciaio rappresenta infatti più del 60 % dei costi di produzione del prodotto in esame. Inoltre, la principale materia prima utilizzata nella fabbricazione delle ruote in acciaio è l’acciaio laminato a caldo, il cui costo rappresentava più del 50 % dei costi di produzione totali, che viene anche prodotto nel mercato siderurgico cinese e per il quale sono state confermate le risultanze relative alle distorsioni in precedenti inchieste in materia di difesa commerciale (11).

(65)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. L’analisi ha comportato l’esame dei sostanziali interventi pubblici nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto in esame.

3.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC

(66)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia di Stato è considerata la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (12). Di conseguenza, la configurazione generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma richiede espressamente tali interventi. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato (13).

(67)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (14). Ciò illustra il controllo indiscusso e crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(68)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un mercato libero (15). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(69)

Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all’interno del paese. L’insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.1.5) (16).

(70)

In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.1.8) (17). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (18).

(71)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (19). Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla finalità e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (20).

(72)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi governativi. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e impediscono un’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato (21).

3.2.1.3.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(73)

Nella RPC, le imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(74)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di Stato e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di Stato (22). In cambio, le imprese statali godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori di produzione, tra cui i finanziamenti (23).

(75)

Nello specifico, nel settore siderurgico persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di Stato (24). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (25). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell’aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (26). Tale concentrazione potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di Stato poco performanti (27).

(76)

In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nel settore siderurgico e della quota elevata di imprese di Stato in tale settore, i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In effetti, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore siderurgico sono soggette altresì agli orientamenti e alla supervisione in termini di politiche, come indicato nella sezione 3.2.1.5.

(77)

Sebbene in Cina i produttori di ruote in acciaio siano principalmente società private, il controllo e gli interventi dello Stato sul mercato della principale materia prima, l’acciaio laminato a caldo, non sono esclusi dal quadro generale sopra descritto.

(78)

È stato constatato che i produttori di ruote in acciaio verificati hanno acquistato l’acciaio laminato a caldo sia da imprese di Stato sia da fornitori privati. Tuttavia, alla luce delle risultanze di numerose inchieste antisovvenzioni relative ai prodotti di acciaio laminati a caldo o altri prodotti di acciaio che utilizzano l’acciaio laminato a caldo quale materia prima, la più recente delle quali è un’inchiesta relativa all’acciaio a rivestimento organico (28), la forma di proprietà del produttore di acciaio piatto laminato a caldo non è rilevante ai fini delle risultanze sulle distorsioni.

(79)

Nell’inchiesta relativa all’acciaio a rivestimento organico summenzionata, la Commissione ha stabilito che le imprese di Stato che fornivano ai produttori di acciaio a rivestimento organico l’acciaio laminato a caldo sono organismi pubblici ai sensi della prova istituita dall’organo di appello dell’OMC, dato che esse svolgono funzioni governative e quindi esercitano poteri pubblici. La Commissione ha inoltre stabilito che i produttori privati di acciaio laminato a caldo nella RPC ricevono incarichi e ordini dal governo della RPC a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento antisovvenzioni di base (29), e agiscono pertanto con le stesse modalità delle imprese di Stato del settore siderurgico. Infine, è stato constatato che i prezzi dell’acciaio laminato a caldo nella RPC hanno subito distorsioni. Ciò è dovuto alla forte predominanza delle imprese di Stato nel mercato dell’acciaio laminato a caldo nella RPC e al fatto che i prezzi dei fornitori privati erano allineati ai prezzi delle imprese di Stato.

(80)

La maggior parte delle società produttrici di automobili è inoltre ancora di proprietà (parziale) dello Stato. Poiché la partecipazione azionaria straniera è stata limitata a partire dal 1994, i produttori stranieri di automobili hanno costituito joint venture con grandi imprese di Stato (30).

(81)

In considerazione di quanto precede si è concluso che il mercato delle ruote in acciaio nella RPC è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC.

3.2.1.4.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(82)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire con la determinazione di prezzi e costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da una parte il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, può essere considerato come una conseguenza dei diritti di proprietà corrispondenti, (31) dall’altra le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un altro canale importante tramite cui lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in goni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC (32)), e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016 il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito (33). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (34). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di ruote in acciaio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(83)

Per quanto riguarda in particolare il settore siderurgico, come già evidenziato, molti dei grandi produttori di acciaio (compresi i produttori di acciaio laminato a caldo) sono di proprietà dello Stato. Taluni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (35) come esempi dei risultati conseguiti dal dodicesimo periodo di pianificazione quinquennale (come ad esempio Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel ecc.). Talvolta, nei documenti pubblici delle imprese di Stato che producono acciaio a rivestimento organico viene sottolineato il legame con il governo della RPC. Ad esempio, nella sua relazione semestrale del 2016, Baoshan Iron & Steel (o Baosteel) ha dichiarato che «la società si è impegnata a soddisfare il tredicesimo piano quinquennale regionale e ha conseguito un ampio consenso presso le amministrazioni locali in termini di condivisione delle risorse, collegamento delle industrie urbane e sviluppo del contesto ecologico» (36). Nella recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (37), la Commissione ha stabilito che tre dei quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano imprese di Stato. In tutti e tre i gruppi i presidenti del consiglio di amministrazione o il presidente agivano anche in veste di segretario del comitato del partito dell’organizzazione del PCC del gruppo.

(84)

L’intervento del governo della RPC è presente anche nell’industria automobilistica. Ad esempio, la relazione annuale 2018 di SAIC Motor, un’impresa automobilistica di Stato, afferma che «grazie all’ampia promozione dei governi cinesi e all’instancabile impegno delle imprese automobilistiche, la Cina si è elevata a maggiore mercato globale delle auto a «nuove energie», con l’uso di nuove tecnologie di punta in forte sviluppo a livello globale e a nuovi modelli come i veicoli intelligenti e connessi e la mobilità condivisa, assumendo così un ruolo di leader nel delineare la nuova era dell’industria automobilistica mondiale (38)».

(85)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.1.8) nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato delle ruote in acciaio (39). Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi compreso in quelle di proprietà dello Stato, nel settore siderurgico, automobilistico e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.1.5.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(86)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Complessivamente, invece di essere allocate in linea con le forze del mercato, il sistema di pianificazione nella RPC determina l’indirizzamento delle risorse verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (40).

(87)

L’industria siderurgica, compresa la produzione di ruote in acciaio, è considerata dal governo della RPC un settore chiave (41). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (42). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (43).

(88)

Il tredicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale (44) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (45). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durabilità e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (46).

(89)

Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (47) («il repertorio») elenca i settori del ferro e dell’acciaio come settori incoraggiati. L’applicabilità del repertorio è stata confermata dalla recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC (48).

(90)

Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità con un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (incluso quello delle ruote in acciaio) (49). L’attuale problema di sovraccapacità è probabilmente l’esemplificazione più palese delle conseguenze delle politiche del governo della RPC e delle conseguenti distorsioni.

(91)

Per quanto riguarda l’industria automobilistica, la politica in materia di sviluppo del settore prevedeva una limitazione della partecipazione azionaria straniera in joint venture per la fabbricazione di automobili, che era ancora in vigore durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto, anche i clienti dei produttori delle ruote in acciaio sono stati soggetti a misure che operano una discriminazione a favore dei produttori nazionali.

(92)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figurano la produzione di acciaio laminato a caldo in quanto materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame come pure le ruote in acciaio, in quanto parte del settore siderurgico incentivato. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.

3.2.1.6.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(93)

Conformemente alle informazioni di cui al fascicolo, il sistema cinese in materia di fallimenti fornisce risultati inadeguati nel conseguimento dei propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono soggette a una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure concorsuali rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l’esito della procedura (50).

(94)

Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti di uso di terreni nella RPC (51). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. Tuttavia, in genere tali disposizioni non sono rispettate e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato (52). Inoltre quando assegnano i terreni, spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l’attuazione dei piani economici (53).

(95)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di ruote in acciaio sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore siderurgico e più specificamente all’acciaio laminato a caldo (quale principale fattore di produzione utilizzato per la fabbricazione del prodotto in esame) nonché alle ruote in acciaio come parte del settore siderurgico. La Commissione ha stabilito in particolare che i produttori di acciaio laminato a caldo (54) hanno beneficiato della concessione di diritti d’uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato.

(96)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore delle ruote in acciaio, anche in relazione al prodotto in esame.

3.2.1.7.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(97)

Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (55). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale (56). Inoltre, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza, i lavoratori non residenti si trovano in una situazione di impiego vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a chi è regolarmente registrato come residente (57). Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali nella RPC.

(98)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, compreso quello della produzione di ruote in acciaio e acciaio laminato a caldo, non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Le ruote in acciaio e le parti in acciaio laminato a caldo del settore siderurgico subiscono quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto in esame o della materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.2.1.8.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(99)

L’accesso al capitale per gli attori aziendali nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(100)

Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (58) che, per concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono connesse allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante le relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati dal PCC) (59) e, proprio come avviene per le imprese di Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche del governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (60). Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti (61).

(101)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(102)

Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi (62).

(103)

Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti (63). Quanto illustrato si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, quindi la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(104)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti, che ha comportato un uso eccessivo degli investimenti di capitale con rendimenti degli investimenti sempre più bassi. Ciò è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(105)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. Infatti, la quota dei prestiti al tasso di riferimento o ad un tasso inferiore rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che tale quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d’interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(106)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza dell’investimento di capitali senza alcuna contrazione del credito, che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(107)

In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da significative distorsioni derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(108)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, compreso quello della produzione di ruote in acciaio e acciaio laminato a caldo, non è sottoposto agli interventi governativi nel sistema finanziario di cui sopra. La Commissione ha inoltre accertato che l’acciaio laminato a caldo utilizzato come materia prima (64) ha beneficiato di prestiti agevolati che costituiscono sovvenzioni. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.2.1.9.   La natura sistemica delle distorsioni descritte

(109)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.2.1.1 a 3.2.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.2.1.6 a 3.2.1.8 e nella parte B della relazione.

(110)

La Commissione rammenta che, per produrre ruote in acciaio, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tutti i fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione provengono dalla RPC. Quando i produttori di ruote in acciaio acquistano/appaltano i fattori di produzione, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione di capitale. Essi sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(111)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno delle ruote in acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi governativi descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo. Nel contesto della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrano il contrario.

3.2.1.10.   Conclusioni

(112)

Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.1.2. a 3.2.1.9., che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore siderurgico e nell’industria automobilistica è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie.

(113)

Di conseguenza la Commissione ha proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

3.2.2.   Paese rappresentativo

3.2.2.1.   Osservazioni generali

(114)

Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (65);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese (66);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese;

nel caso di più paesi rappresentativi, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(115)

Come spiegato ai considerando dal 29 al 31, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale.

3.2.2.2.   Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

(116)

Nella nota del 6 marzo 2019, la Commissione ha individuato i nove paesi seguenti: Argentina, Brasile, Colombia, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Thailandia e Turchia, considerati dalla Banca Mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, ossia tutti classificati come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.

(117)

Nella comunicazione dell’11 marzo 2019, il denunciante ha chiesto che il Messico non venisse scelto quale paese rappresentativo in quanto i produttori messicani rifornivano solo l’area NAFTA. Il denunciante non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova che dimostri come la destinazione dei beni prodotti possa incidere sulla scelta del paese rappresentativo e quali effetti ciò avrebbe sulla rappresentatività dei fattori produttivi rilevanti. La richiesta è stata dunque respinta.

(118)

In una nota del 16 aprile 2019, la Commissione ha rilevato che, nel periodo dell’inchiesta, l’Argentina è stata classificata come paese a reddito alto. La Commissione ha pertanto concluso che solo otto dei paesi inizialmente identificati come a reddito medio-alto potevano essere considerati ai fini della scelta del paese rappresentativo.

(119)

Successivamente alla nota del 16 aprile 2019, non sono state ricevute ulteriori osservazioni relative al livello di sviluppo economico.

3.2.2.3.   La produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese rappresentativo e la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(120)

Nella nota del 6 marzo 2019, la Commissione ha indicato di aver riscontrato la produzione del prodotto in esame riesame in Argentina, Brasile, Colombia, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Thailandia e Turchia.

(121)

La Commissione ha inoltre riscontrato la mancanza di dati finanziari pubblicamente disponibili relativi alla produzione di ruote in acciaio in Argentina. Nella comunicazione dell’11 marzo 2019 il denunciante ha confermato che il produttore in Argentina non era più in attività. Per questo motivo, nonché per il motivo di cui al considerando 118, la Commissione non ha considerato l’Argentina quale possibile paese rappresentativo.

(122)

La Commissione ha inoltre osservato che i dati finanziari rilevanti per il periodo dell’inchiesta non erano disponibili per nessun produttore dei paesi considerati al momento della pubblicazione della nota del 6 marzo 2019.

(123)

Nella sua comunicazione del 18 marzo 2019, un produttore esportatore ha affermato l’opportunità di scegliere l’India quale paese rappresentativo. Secondo tale società, vi erano almeno due produttori del particolare tipo di prodotto fabbricato da tale produttore esportatore. La società ha inoltre affermato che il reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato dalla Banca Mondiale per classificare i paesi non era un indicatore appropriato per valutare il livello di sviluppo economico di un paese in quanto l’RNL pro capite non riassume adeguatamente il livello di sviluppo di un paese né misura il benessere. La società ha suggerito invece l’uso del PIL.

(124)

A tale riguardo, la Commissione ha osservato che il regolamento di base stabilisce che il paese rappresentativo deve avere un livello di sviluppo simile a quello del paese esportatore. Esso, tuttavia, non contiene ulteriori requisiti per la scelta del paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha deciso che la fonte opportuna per queste informazioni è la banca dati della Banca Mondiale. Tale banca dati ha permesso alla Commissione di disporre di un numero sufficiente di potenziali paesi rappresentativi appropriati con un livello di sviluppo simile per scegliere la fonte più adatta di costi e prezzi esenti da distorsioni. Si tratta inoltre di una graduatoria basata su un criterio oggettivo e utilizzata in modo coerente in tutti i casi in cui la determinazione del valore normale si basa sulle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che garantisce l’uniformità e la parità di trattamento in procedimenti diversi. Il reddito nazionale lordo è utilizzato dalla Banca mondiale nella classificazione delle economie in gruppi di reddito in quanto segue la metodologia della sua politica operativa in materia di prestiti. Poiché riconosce tutti i redditi che confluiscono in un’economia nazionale, indipendentemente dalla loro origine, esso riflette adeguatamente l’insieme delle attività economiche all’interno di un paese.

(125)

Allo stesso tempo, la Commissione ha osservato che l’India è stata inclusa nell’elenco dei paesi a «basso e medio reddito» nella graduatoria della Banca mondiale, e non si trova quindi a un livello di sviluppo simile a quello della Cina. Di conseguenza, l’India non può essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la Cina. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(126)

Nelle loro osservazioni alla nota del 6 marzo 2019, l’EUWA e un produttore esportatore hanno formulato diverse argomentazioni circa l’esistenza della produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in alcuni dei paesi considerati, la disponibilità di dati finanziari che potrebbero essere sufficientemente pertinenti per i paesi considerati nel caso di conti annuali consolidati di gruppi internazionali e la disponibilità di dati finanziari per il periodo dell’inchiesta.

(127)

La Commissione ha esaminato tali affermazioni e, nella nota del 16 aprile, ha concluso che Colombia, Malaysia, Messico, Russia e Thailandia non potevano più essere considerate per la scelta del paese rappresentativo poiché non erano disponibili dati finanziari relativi ai produttori in Colombia, Malaysia, Russia e Thailandia per il periodo dell’inchiesta. Inoltre, i dati finanziari consolidati disponibili per il produttore in Messico riguardavano un gruppo di società ubicate e attive in diversi paesi, mentre il contributo della produzione e delle vendite in Messico ai risultati finanziari non era identificabile. In via preliminare la Commissione ha inoltre riscontrato che uno dei produttori brasiliani produceva solo ruote in alluminio e, pertanto, non poteva essere considerato per il calcolo di SGAV e profitti.

(128)

Nella nota del 16 aprile 2019, la Commissione ha osservato che i dati finanziari per il periodo dell’inchiesta erano immediatamente disponibili per un gruppo internazionale attivo in Brasile e Turchia (e in altri paesi). La relativa relazione annuale conteneva informazioni sui risultati consolidati del gruppo ma anche informazioni dettagliate sui singoli risultati della società madre ubicata in Brasile, che produceva anche ruote in acciaio, e informazioni meno dettagliate sui risultati delle due società controllate attive in Turchia. Le informazioni sulle società controllate in Turchia si limitavano ai ricavi netti delle vendite, ai costi di vendita, alle spese di esercizio, all’imposta sul reddito e al profitto e non hanno consentito pertanto di valutare la rilevanza dei costi inclusi nelle spese di funzionamento.

(129)

Nella nota del 16 aprile 2019, la Commissione ha inoltre rilevato che si poteva ragionevolmente prevedere che il produttore sudafricano avrebbe pubblicato la sua relazione annuale per il periodo dell’inchiesta in tempo utile per il calcolo. Sebbene il produttore sudafricano appartenesse ad un gruppo internazionale, la Commissione poteva potenzialmente accettare i dati finanziari consolidati come rilevanti per il produttore sudafricano, in quanto la quota del fatturato generato in Sudafrica sul fatturato totale del gruppo non era trascurabile.

(130)

Nonostante quanto precede, i dati disponibili per il produttore brasiliano di cui al considerando 128 sono stati considerati i più completi ai fini della determinazione delle SGAV rappresentative e del profitto.

(131)

Nelle osservazioni sulla nota del 16 aprile 2019, il denunciante ha ribadito la sua preferenza per la Turchia come paese rappresentativo ma non si è opposto alla risultanza della Commissione secondo cui il Brasile poteva essere utilizzato come paese rappresentativo.

(132)

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato in termini di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta e di disponibilità e qualità dei dati finanziari per il periodo dell’inchiesta, come esposto al considerando 128.

(133)

In seguito alle visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, durante le quali la Commissione ha stabilito l’elenco definitivo delle materie prime e dei corrispondenti codici SA o tariffari, è stato possibile confermare che il Brasile ha fornito la serie più completa di dati per la definizione di prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni, necessari per la costruzione del valore normale.

3.2.2.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(134)

Avendo stabilito che il Brasile era il paese rappresentativo più appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.2.5.   Conclusioni

(135)

Alla luce della precedente analisi, il Brasile ha soddisfatto tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, il Brasile presenta una produzione sostanziale del prodotto oggetto dell’inchiesta e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti durante il periodo dell’inchiesta.

3.2.3.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

(136)

Nella nota del 6 marzo 2019, Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, le statistiche dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), le statistiche nazionali per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e altre fonti a seconda del paese rappresentativo selezionato per stabilire i costi dell’energia (come energia elettrica, gas naturale e acqua) esenti da distorsioni.

(137)

Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2019, un produttore esportatore ha sostenuto che il Brasile non dovrebbe essere considerato un paese rappresentativo appropriato a causa delle restrizioni all’esportazione in Brasile di prodotti laminati piatti indicate nell’inventario OCSE sulle restrizioni all’esportazione di materie prime industriali (67), che possono potenzialmente influenzare non solo il prezzo praticato sul mercato interno, ma anche il prezzo all’importazione di tali fattori produttivi. A tale riguardo, il produttore esportatore ha osservato in particolare che l’acciaio laminato a caldo è la principale materia prima, che rappresenta il 40-60 % del costo totale di produzione.

(138)

La Commissione ha esaminato l’esistenza delle restrizioni all’esportazione in Brasile e, nella nota del 16 aprile 2019, ha confermato che le esportazioni di taluni prodotti piatti di acciaio erano soggette ad autorizzazione all’esportazione ai sensi della legge n. 9.112 del 10 ottobre 1995 (68) relativa alle esportazioni di beni sensibili e servizi connessi. In tale fase, la Commissione ha osservato che i produttori esportatori inclusi nel campione non utilizzavano nella loro produzione prodotti laminati piatti classificati con i codici SA soggetti alle restrizioni all’esportazione in Brasile.

(139)

In seguito alle visite di verifica, la Commissione ha tuttavia rilevato che i prodotti laminati piatti classificati con uno dei codici SA soggetti alla restrizione all’esportazione di cui al considerando 138, vale a dire la sottovoce SA 7228 70 («profilati»), sono stati di fatto utilizzati dal solo produttore esportatore esaminato per la fabbricazione del prodotto in esame.

(140)

La Commissione ha pertanto deciso di sostituire i costi distorti di quel particolare fattore di produzione con un valore di riferimento internazionale anziché un prezzo all’importazione in Brasile. Tale valore di riferimento è illustrato al considerando 158.

(141)

Nella sua comunicazione del 18 marzo 2019, un produttore esportatore ha affermato che i materiali di consumo non dovevano essere inclusi nei fattori produttivi ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, in quanto l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dello stesso regolamento fa riferimento alle materie prime e all’energia e non comprende i materiali di consumo.

(142)

Nella nota del 16 aprile 2019, la Commissione ha ritenuto che i materiali di consumo rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, in quanto tale disposizione riguarda la totalità dei costi di produzione e vendita necessari per il calcolo del valore normale, senza esclusioni di sorta. Per contro, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, chiarisce il concetto di «distorsioni significative» che fa scattare l’uso delle disposizioni per la determinazione del valore normale contenute nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base ma, in questo diverso contesto, menziona i prezzi e i costi dichiarati (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli delle materie prime e dell’energia). La Commissione ha pertanto ritenuto che tutti i costi di produzione e vendita, compresi quelli dei materiali di consumo e indipendentemente dalla loro quota nel costo di produzione totale dovevano essere dichiarati dai produttori esportatori e presi in considerazione per il calcolo del valore normale. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(143)

Nella nota del 16 aprile 2019, sulla base della decisione di utilizzare il Brasile quale paese rappresentativo, la Commissione ha informato le parti interessate dell’intenzione di utilizzare il GTA per stabilire i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi, le statistiche dell’ILO e altre fonti pubblicamente disponibili (69) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni, e le tariffe applicate dai fornitori di energia elettrica, gas naturale e acqua brasiliani selezionati per stabilire i costi esenti da distorsioni di questi tipi di energia.

(144)

La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, per stabilire SGAV e profitti esenti da distorsioni, avrebbe utilizzato i dati finanziari del gruppo Iochpe Maxion, in particolare della società madre con sede in Brasile, per il quale erano disponibili dati dettagliati nel bilancio individuale e consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e relazione del revisore indipendente (70) del gruppo.

(145)

A seguito della nota del 16 aprile 2019, la Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni relative alle fonti per i costi e i valori di riferimento esenti da distorsioni. Pertanto, le fonti elencate ai considerando 143 e 144 sono state provvisoriamente confermate.

3.2.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.2.4.1.   Fattori produttivi

(146)

Come già indicato al considerando 29, nella nota del 6 marzo 2019, la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori.

(147)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni circa l’elenco di fattori produttivi né a seguito della nota del 6 marzo 2019 né di quella del 16 aprile 2019.

(148)

Nella nota del 16 aprile 2019, sulla base delle informazioni ricevute dalle parti interessate, la Commissione ha stabilito un elenco di 60 possibili codici SA corrispondenti ai fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame.

(149)

La Commissione ha quindi stabilito un elenco definitivo di fattori produttivi e dei corrispondenti codici SA in seguito alle visite di verifica presso i locali dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(150)

Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici SA, ove applicabili:

Tabella 1

Fattore produttivo

Codice della classificazione tariffaria del Brasile

Valore esente da distorsioni

Materie prime

Prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, non decapati, di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore

 

 

superiore a 10 mm;

7208 36

4,91 CNY/kg

4,75 mm ma non superiore a 10 mm;

7208 37 00

4,86 CNY/kg

3 mm ma inferiore a 4,75 mm;

7208 38

4,89 CNY/kg

inferiore a 3 mm

7208 39

4,57 CNY/kg

Profilato d’acciaio

 

 

Profilat

[N.D.]

5,06 CNY/kg

Pitture

 

 

a base di poliesteri;

3208 10

42,87 CNY/kg

a base di polimeri acrilici o vinilici;

3208 20

42,12 CNY/kg

altre;

3208 90

54,65 CNY/kg

resine epossidiche

3907 30

28,70 CNY/kg

Fili per saldatura

 

 

fili di acciai al carbonio;

7217 30

12,51 CNY/kg

fili di acciai silico-manganese;

7229 20 00

9,73 CNY/kg

fili di acciai legati, altri

7229 90 00

21,74 CNY/kg

Valvole

8481 30 00

10,30 CNY/pz

Gas

 

 

propano, liquefatto;

2711 12

3,73 CNY/kg

argo;

2804 21

N.D. (cfr. considerando 153 e 154)

azoto;

2804 30 00

10,86 CNY/m3

ossigeno;

2804 40 00

6,69 CNY/m3

diossido di carbonio

2811 21 00

24,76 CNY/kg

Altre sostanze chimiche

 

 

acido cloridrico;

2806 10

1,68 CNY/kg

soda caustica;

2815 12 00

2,41 CNY/kg

carbonato di disodio;

2836 20

1,45 CNY/kg

acido lattico;

2918 11 00

21,22 CNY/kg

idrogenocarbonato di sodio;

3402 19 00

15,03 CNY/kg

preparazioni lubrificanti;

3403 19 00

44,54 CNY/kg

preparazioni per il decapaggio;

3810 10

66,46 CNY/kg

diluente;

3814 00

40,26 CNY/kg

nitrato di sodio;

3815 90

74,48 CNY/kg

poliacrilammide

3906 90

17,74 CNY/kg

Lavoro

Costo del lavoro nel settore manifatturiero

[N.D.]

34,53 CNY/ora

Energia

Energia elettrica

[N.D.]

0,69 – 1,01 CNY/kWh

Gas naturale

[N.D.]

3,42 – 4,03 CNY/m3

Acqua

[N.D.]

181,92 CNY/mese o 35,41 – 70,67 CNY/ton

Pellet di legno

4401 31 00

0,65 CNY/kg

Sottoprodotto/scarti

Cascami di acciaio in torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature,

spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

7204 41 00

1,70 CNY/kg

a)   Materie prime e cascami

(151)

Nel corso delle visite di verifica, la Commissione ha verificato le materie prime utilizzate e i cascami di acciaio generati dalla fabbricazione del prodotto in esame.

(152)

Per tutte le materie prime ad eccezione dei profilati d’acciaio, in assenza di informazioni sul mercato del paese rappresentativo, la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione. È stato determinato un prezzo all’importazione nel paese rappresentativo calcolato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 112 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b) del regolamento di base. Poiché non vi sono elementi di prova che dimostrino che le distorsioni non incidono anche sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidono sui prezzi all’esportazione. Sembra, di fatto, che i prezzi all’importazione di molte delle materie prime esportate dalla RPC in Brasile siano inferiori a quelli di altre importazioni. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, oscillando tra il 40 % e il 100 % dei volumi totali importati in Brasile.

(153)

La Commissione ha constatato che i volumi delle importazioni di argo in Brasile erano trascurabili e pertanto il valore di riferimento non poteva essere considerato affidabile. Per quanto riguarda i cascami di acciaio, la Commissione ha rilevato che il prezzo all’importazione in Brasile era considerevolmente superiore al prezzo all’importazione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e pertanto è stato anch’esso considerato non affidabile.

(154)

Poiché i costi effettivi dell’argon sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato rappresentavano una quota trascurabile dei costi totali delle materie prime (meno dello 0,005 %) nel periodo dell’inchiesta, ed erano privi di incidenza sui calcoli del margine di dumping indipendentemente dalla fonte utilizzata per sostituirli, la Commissione ha deciso di includere tali costi nelle spese generali di produzione.

(155)

Al fine di determinare il prezzo esente da distorsioni dei cascami di acciaio, la Commissione si è rivolta alle statistiche brasiliane sulle esportazioni. Per il calcolo del prezzo all’esportazione dei cascami di acciaio, si applicano di conseguenza le disposizioni di cui al considerando 153. La Commissione ha inoltre osservato l’assenza di esportazioni di cascami di acciaio dal Brasile alla RPC.

(156)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha aggiunto le spese di trasporto internazionale e di assicurazione (71), ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo e aggiunto le spese di trasporto nazionale al prezzo all’importazione. Le spese di trasporto nazionale e internazionale di tutte le materie prime, nonché le spese di assicurazione sono state stimate sulla base dei dati verificati forniti dal produttore esportatore che ha collaborato.

(157)

Laddove per determinare il prezzo esente da distorsioni di una materia prima è stato utilizzato il prezzo all’esportazione (72), non sono state apportate ulteriori rettifiche rispetto i dati provenienti dal GTA. La Commissione ha ritenuto che le spese tra un fornitore brasiliano e un porto internazionale rappresentassero le spese tra tale fornitore e un cliente brasiliano. Il prezzo proveniente dal GTA poteva dunque essere accettato quale prezzo di una materia prima consegnata all’ingresso dello stabilimento del produttore esportatore.

(158)

Per i motivi illustrati ai considerando da 138 a 141, la Commissione si è servita di un valore di riferimento internazionale per determinare i costi esenti da distorsioni dei profilati d’acciaio. Il valore di riferimento internazionale esente da distorsioni utilizzato è il prezzo franco fabbrica latinoamericano dei profilati e delle travi strutturali (73). Tale valore è stato considerato esente da distorsioni in quanto, poiché basato su una media aritmetica dei valori di transazione rilevati in Brasile e in Messico, si è ritenuto che riflettesse le condizioni di mercato concorrenziali nel settore. Tale parametro ha evidenziato prezzi compresi tra 4,55 CNY/kg e 5,61 CNY/kg durante il periodo dell’inchiesta.

(159)

Per alcune materie prime, il produttore esportatore che ha collaborato non è stato in grado di determinare nei propri registri il volume di consumo. I costi effettivi di tali materie prime rappresentavano una quota trascurabile dei costi effettivi totali di fabbricazione, inferiore allo 0,5 %. Come spiegato al considerando 170, tali costi sono stati inclusi nelle spese generali di produzione.

b)   Lavoro

(160)

Per stabilire il valore di riferimento dei costi del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’ILO, unitamente a informazioni pubblicamente disponibili sui costi del lavoro supplementari sostenuti da un datore di lavoro in Brasile.

(161)

Le statistiche dell’ILO (74) hanno fornito dati sul numero medio di ore di lavoro settimanali effettivamente svolte per dipendente e sulle retribuzioni mensili del personale impiegato nel settore manifatturiero durante il periodo dell’inchiesta. A partire da questi dati, la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria per il settore manifatturiero, alla quale sono stati aggiunti i costi supplementari relativi al lavoro (75) (contributi previdenziali e di disoccupazione sostenuti dal datore di lavoro).

c)   Energia elettrica

(162)

Il prezzo dell’energia elettrica applicato da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società brasiliana EDP, era immediatamente disponibile (76). Le informazioni erano abbastanza dettagliate da poter identificare il prezzo dell’energia elettrica e quello per l’uso del sistema di distribuzione (modalidade tarifaria azul) corrisposti dagli utenti industriali.

(163)

Occorre sottolineare che, in Brasile, l’autorità di regolamentazione Agência Nacional de Energia Elétrica (77) («ANEEL») obbliga i fornitori di energia elettrica a incrementare le loro tariffe di una data percentuale per regolare il consumo di energia elettrica nel paese. ANEEL si avvale di un sistema di bandierine (78) (verde, gialla, rossa 1, rossa 2) per segnalare se il prezzo dell’energia elettrica rimane invariato rispetto a quello proposto dal fornitore (verde) o subisce aumenti pari a 0,010 BRL/kWh (bandierina gialla), 0,030 BRL/kWh (bandierina rossa 1), oppure 0,050 BRL/kWh (bandierina rossa 2). Le bandierine vengono pubblicate da ANEEL su base mensile e, per il periodo dell’inchiesta, erano immediatamente disponibili sul sito web di EDP Brasil (79). Al momento di determinare i costi esenti da distorsioni dell’energia elettrica, la Commissione ha tenuto conto delle bandierine applicate durante il periodo dell’inchiesta e ha adeguato i prezzi di conseguenza.

(164)

I costi dell’energia elettrica esenti da distorsioni riportati nella tabella 1 sono forniti sotto forma di intervallo poiché ai singoli consumatori si applicano tariffe diverse a seconda del loro consumo.

d)   Gas naturale e pellet di legno

(165)

Per produrre calore, i produttori esportatori hanno utilizzato gas naturale o pellet di legno. Il prezzo medio del gas naturale per gli utenti industriali in Brasile durante il periodo dell’inchiesta era immediatamente disponibile in una pubblicazione mensile del ministero dell’Energia e delle miniere (80). I costi esenti da distorsioni del pellet di legno sono stati stabiliti sulla base del prezzo all’importazione in Brasile, come spiegato al considerando 153.

(166)

I costi del gas naturale esenti da distorsioni riportati nella tabella 1 sono forniti sotto forma di intervallo poiché ai singoli consumatori si applicano tariffe diverse a seconda del loro consumo.

e)   Acqua

(167)

La tariffa dell’acqua applicata dalla società Sabesp, responsabile della fornitura idrica e della raccolta e del trattamento delle acque reflue nello Stato di San Paolo, era immediatamente disponibile. Dalle informazioni sono emersi dati precisi sulle tariffe (81) applicabili agli utenti industriali nel 2018 per diverse sottoregioni e comuni dello Stato di San Paolo (82). La Commissione ha basato la sua determinazione dei costi esenti da distorsioni per l’acqua e la raccolta di acque reflue sulla tariffa applicabile ai clienti industriali nell’area metropolitana durante il periodo dell’inchiesta.

(168)

I costi dell’acqua esenti da distorsioni riportati nella tabella 1 sono forniti sotto forma di intervallo poiché ai singoli consumatori si applicano tariffe diverse a seconda del loro consumo.

3.2.4.2.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(169)

Alle spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato sono stati sommati i costi delle materie prime per le quali il volume dei consumi non poteva essere individuato nei registri del produttore esportatore e il costo dell’argo, come spiegato ai considerando 154 e 155; tali spese generali di produzione sono state successivamente espresse come quota dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(170)

Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari della società madre con sede in Brasile del gruppo Iochpe Maxion, poiché la società madre è ubicata in Brasile e produce il prodotto in esame (83), come anticipato nella nota del 16 aprile 2019.

(171)

Nel calcolo delle SGAV, la Commissione ha ignorato la voce «quota di utile (perdita) delle società controllate», in quanto tale costo (o entrata) non si riferiva al prodotto in esame ma era specifica della struttura internazionale del gruppo. Nel 2018, la società madre ha ricevuto una quota dei profitti delle controllate. L’adeguamento ha comportato una percentuale più elevata di SGAV ma una percentuale inferiore di profitti. In totale, non vi sono state ripercussioni sul livello di SGAV e profitti considerati congiuntamente.

3.2.4.3.   Calcolo del valore normale

(172)

Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.

(173)

Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato.

(174)

Successivamente, la Commissione ha incrementato i costi di fabbricazione aggiungendo le spese generali di fabbricazione determinate secondo la modalità descritta al considerando 170, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(175)

Infine, ai costi di produzione stabiliti secondo quanto descritto al considerando 175, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti della società madre del gruppo Iochpe Maxion, come spiegato ai considerando 171 e 172.

(176)

Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’11,21 %.

(177)

I profitti, espressi come percentuale dei costi dei beni venduti e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 5,06 %.

(178)

In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Poiché nel campione rimaneva un solo produttore esportatore, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto solo per tale produttore esportatore.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(179)

Il produttore esportatore in questione ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all’esportazione era quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.4.   Confronto

(180)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato, a livello franco fabbrica.

(181)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti, basati sui dati effettivi della società che ha collaborato, per le spese di movimentazione e di trasporto interno, i costi di imballaggio, i costi di credito e gli oneri bancari.

3.4.1.   Margine di dumping

(182)

Per il produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(183)

Su tale base, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio (%)

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

69,4

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.

69,4

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.

69,4

(184)

Come spiegato al considerando 18, a fronte dell’omessa collaborazione di due produttori esportatori inclusi nel campione e dell’esclusione di un altro produttore esportatore a causa del ridimensionamento della descrizione del prodotto, il campione è stato ridotto a una sola società, ovvero il gruppo Xingmin. Non è stato dunque possibile stabilire il margine di dumping medio ponderato per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato in conformità all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tenendo conto del grado di omessa collaborazione nel campione e del tempo insufficiente per selezionarne uno nuovo in questa fase della procedura, la Commissione ha deciso di applicare i migliori dati disponibili relativamente al campione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, e dell’articolo 18 del regolamento di base.

(185)

Su tale base, la Commissione ha deciso in via eccezionale di fissare, per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, il margine di dumping allo stesso livello dell’unico produttore esportatore incluso nel campione rimasto. Essa ha ritenuto, infatti, che il fallimento del campione sia stato causato anche dall’esclusione di alcuni tipi di prodotto che, con la conseguente esclusione di uno dei due produttori esportatori che hanno collaborato rimasti nel campione, ha avuto un impatto diretto sul campione. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che la società rimanente nel campione rappresentava circa il 20 % delle importazioni del prodotto in esame ed esportava nell’Unione una vasta gamma di tipi di prodotto.

(186)

Per tutti gli altri produttori esportatori, la Commissione ha deciso di basare il margine di dumping residuo sul livello corrispondente al margine di dumping medio ponderato riscontrato nella società inclusa nel campione per gli otto tipi di prodotto con i margini di dumping individuali più elevati. Il volume delle esportazioni di tali tipi di prodotto rappresentava circa il 29 % del volume totale esportato nell’Unione dalla società in questione, dato considerato sufficientemente rappresentativo.

(187)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio (%)

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

69,4

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.

69,4

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.

69,4

Altre società che hanno collaborato

69,4

Tutte le altre società

80,1

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(188)

Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’"industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(189)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata pari a circa 35 milioni di ruote in acciaio. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base delle risposte verificate dell’EUWA al questionario, ha effettuato controlli incrociati e, se del caso, l’ha aggiornata con le risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. Come indicato al considerando 8, il campione era composto di tre produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 35 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Mercato e consumo dell’Unione

(190)

Il mercato delle ruote in acciaio comprende vari tipi di prodotto, principalmente dipendenti dal tipo di veicolo su cui sono montati. Tali tipi di prodotto variano per lo più in termini di dimensioni: le dimensioni più piccole sono destinate alle autovetture e le dimensioni con diametro più ampio sono destinate ad autocarri pesanti e agli autoveicoli per usi speciali. Questi tipi di prodotto sono comunemente classificati dall’industria in due categorie: ruote per autovetture (per veicoli con un massimo di 8 posti) e ruote commerciali (tutti gli altri). Tutti questi tipi diversi condividono le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse applicazioni e sono pertanto considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.

(191)

L’inchiesta ha stabilito che sia i produttori della Cina sia quelli dell’Unione sono attivi sia nel segmento delle ruote per autovetture sia in quello delle ruote commerciali. Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, circa il 45 % delle importazioni cinesi durante il PI era costituito da ruote per autovetture e il 55 % da ruote commerciali. Nell’Unione circa il 65 % delle vendite riguarda le ruote per autovetture e il 35 % le ruote commerciali.

(192)

Le ruote in acciaio sono vendute nell’Unione attraverso due canali di distribuzione principali: direttamente ai costruttori di automobili (original equipment manufacturer — OEM) o a società indipendenti che sviluppano e attribuiscono i marchi alle ruote in acciaio, che vengono successivamente vendute a grossisti o a dettaglianti. Anche se i costruttori di automobili esigono specifiche piuttosto rigide, tutte le ruote hanno le stesse caratteristiche o caratteristiche comparabili indipendentemente dal rispettivo canale di distribuzione e, in ultima analisi, tutti i tipi di ruote in acciaio costituiscono un unico tipo omogeneo. Vi sono soprattutto chiare interconnessioni tra i due canali di distribuzione dato che i prezzi di un canale di distribuzione possono esercitare pressioni sull’altro.

(193)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di volumi di vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, con l’aggiunta delle importazioni da tutti i paesi terzi.

(194)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione

 

2015

2016

2017

PI

Consumo totale dell’Unione

(migliaia di unità)

38 554

38 523

40 161

39 387

Indice

100

100

104

102

Fonte: EUWA, produttori inclusi nel campione

(195)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 2 %.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

(196)

I codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 comprendono una gamma più ampia di prodotti rispetto alle ruote in acciaio. Inoltre, l’unica unità di misura disponibile in Eurostat è il peso, che potrebbe impedire un’adeguata comparabilità dei dati tra le varie fonti di importazione, tenuto conto dei diversi tipi di ruote in acciaio (con un’ampia gamma di diametri con peso diverso) e del mix di prodotti potenzialmente diverso e/o variabile (ruote per autovetture e ruote per veicoli commerciali, comprese, tra l’altro, le ruote da trattori e da rimorchi). Nella denuncia, l’EUWA ha sollevato tale questione e ha fornito, oltre alle cifre indicate nella denuncia, le proprie stime dei volumi delle importazioni dalla Cina, dalla Turchia e da altri paesi, che sono state verificate dalla Commissione. Su tale base, la Commissione ha informato le parti interessate e ha consentito loro di presentare osservazioni sulle varie fonti di dati, comprese le stime dei volumi delle importazioni fornite dall’EUWA nel corso dell’inchiesta, nonché il volume e i prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat. Nessuna delle parti ha sollevato obiezioni circa le stime dei volumi delle importazioni, che sono state quindi considerate la migliore fonte di informazioni disponibile. Sebbene l’EUWA abbia sollevato dubbi circa il livello dei prezzi fornito da Eurostat, in mancanza di un’altra fonte di informazioni disponibile, la Commissione si è basata sui dati Eurostat per stabilire quanto meno l’andamento dei prezzi. La Commissione ha tuttavia utilizzato i prezzi ricevuti dalle parti incluse nel campione per confrontarne i livelli al fine di stabilire la sottoquotazione dei prezzi e il margine di pregiudizio.

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(197)

La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione.

(198)

Le importazioni nell’Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2015

2016

2017

PI

Volume delle importazioni dalla RPC

(migliaia di unità)

1 007

1 257

1 963

2 093

Indice

100

125

195

208

Quota di mercato

2,6 %

3,3 %

4,9 %

5,3 %

Indice

100

125

187

204

Fonte: EUWA

(199)

Nel periodo in esame, le importazioni dalla RPC e la sua quota di mercato sono raddoppiate. Le importazioni sono passate da circa 1 milione a 2 milioni di unità, pari a un incremento della quota di mercato dal 2,6 % al 5,3 % nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni dalla RPC ammontavano a circa il 25 % del totale delle importazioni durante il PI. Va osservato che, sulla base dei dati disponibili, le importazioni cinesi hanno riguardato sia le ruote per autovetture che le ruote commerciali e che sono aumentate per entrambi i tipi, anche se l’aumento è stato molto più marcato per i tipi di ruote per autovetture.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(200)

Come spiegato ai considerando 196, la Commissione ha stabilito l’andamento dei prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat, come comunicato alle parti dalla Commissione nel corso dell’inchiesta. Si ricorda che, sebbene i dati di Eurostat non abbiano fornito un quadro preciso del livello assoluto delle importazioni (e quindi dei prezzi unitari), si è trattato tuttavia dell’unica fonte di informazioni disponibile e in grado di stabilire quanto meno l’andamento dei prezzi. I dati riportati di seguito sono stati pertanto considerati in tale contesto e quindi non sono stati utilizzati per confrontare i livelli dei prezzi.

(201)

Il prezzo delle importazioni nell’Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all’importazione (EUR/kg)

 

2015

2016

2017

PI

RPC

2,04

1,90

1,85

1,90

Indice

100

93

91

93

Fonte: Eurostat.

(202)

I prezzi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti in media del 7 % nel periodo in esame.

(203)

La Commissione ha inoltre determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni del produttore cinese incluso nel campione che ha collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione (84), stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione; nonché

la media ponderata dei prezzi di vendita corrispondenti, per tipo di prodotto, dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica.

(204)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti, ove necessario, e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato ha evidenziato una notevole sottoquotazione compresa tra l’8,7 % e il 42,6 % con una media ponderata del margine del 26,2 % per l’esportatore che ha collaborato.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(205)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(206)

Come indicato al considerando 8, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.

(207)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dell’EUWA al questionario. Tali dati si riferivano a tutti i produttori dell’Unione, ma sono stati aggiornati, ove necessario, in seguito alle verifiche presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(208)

Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività e l’entità dei margini di dumping.

(209)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo medio del lavoro, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(210)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2015

2016

2017

PI

Volume di produzione

(migliaia di unità)

36 399

35 252

36 860

34 999

Indice

100

97

101

96

Capacità produttiva

(migliaia di unità)

52 050

52 226

52 744

52 289

Indice

100

100

101

100

Utilizzo degli impianti

69,9 %

67,5 %

69,9 %

66,9 %

Indice

100

97

100

96

Fonte: EUWA, produttori inclusi nel campione

(211)

La produzione totale dell’industria dell’Unione ha fluttuato ma è diminuita del 4 % nel corso del periodo in esame. Poiché la capacità produttiva è stata mantenuta quasi allo stesso livello durante il periodo in esame, l’utilizzo degli impianti è sceso dal 69,9 % al 66,9 %.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(212)

Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2015

2016

2017

PI

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (migliaia di unità)

32 731

32 299

32 581

31 451

Indice

100

99

100

96

Quota di mercato

84,9 %

83,8 %

81,1 %

79,8 %

Indice

100

99

96

94

Fonte: EUWA, produttori inclusi nel campione

(213)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è calato del 4 % nel corso del periodo in esame, mentre le importazioni dalla Cina sono raddoppiate. Di conseguenza, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 6 % (dall’84,9 % al 79,8 %) nel corso del periodo in esame.

4.4.2.3.   Crescita

(214)

I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato dimostrano che, nel periodo in esame, l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere, né in termini assoluti né in relazione al consumo.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(215)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2015

2016

2017

PI

Numero di dipendenti

2 970

2 949

2 947

2 985

Indice

100

99

99

100

Produttività (migliaia di unità/dipendente)

12,3

12,0

12,4

11,6

Indice

100

98

102

95

Fonte: EUWA, produttori inclusi nel campione

(216)

Nel corso del periodo in esame, l’occupazione nell’Unione è rimasta stabile. In effetti, la crescita dei consumi non ha potuto essere accompagnata da una crescita analoga dell’occupazione, per via della contrazione delle vendite e dei volumi di produzione. Poiché la produzione ha subito un calo del 4 %, la produttività dell’industria dell’Unione si è ridotta del 5 % durante il periodo in esame.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(217)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’impatto dell’entità dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione è stato sostanziale, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC.

(218)

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(219)

Nel periodo in esame, la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita medi nell’Unione (EUR)

 

2015

2016

2017

PI

Prezzo medio unitario di vendita franco fabbrica nell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti

15,3

15,8

18,0

18,4

Indice

100

104

118

121

Costo unitario di produzione

14,4

14,3

17,1

18,5

Indice

100

99

118

128

Fonte: produttori inclusi nel campione

(220)

Mentre il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 28 % durante il periodo in esame, soprattutto per via di un forte aumento del costo dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, materia prima fondamentale, il prezzo di vendita medio unitario dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è cresciuto solo del 21 % durante il PI. Ciò dimostra la forte contrazione dei prezzi causata dal marcato aumento delle importazioni del prodotto in esame. Come verrà spiegato più avanti alla sezione 4.4.3.4, ciò ha avuto un impatto significativo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, che ha iniziato a registrare perdite durante il periodo dell’inchiesta.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(221)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costi medi del lavoro per dipendente (EUR)

 

2015

2016

2017

PI

Costi medi del lavoro per dipendente

51 975

48 466

51 577

53 484

Indice

100

93

99

103

Fonte: produttori inclusi nel campione

(222)

Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta, i costi medi del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentati del 3 %. Il costo del lavoro è aumentato soprattutto nel 2017 a causa di una modifica giuridica nello Stato membro di uno dei produttori inclusi nel campione.

4.4.3.3.   Scorte

(223)

I livelli di scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 10

Scorte

 

2015

2016

2017

PI

Scorte finali (migliaia di unità)

2 327

1 845

2 155

1 631

Indice

100

79

93

70

Scorte finali in percentuale della produzione

6,4 %

5,2 %

5,8 %

4,7 %

Indice

100

82

91

73

Fonte: EUWA, produttori inclusi nel campione

(224)

Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio rilevante, poiché la produzione di ruote in acciaio avviene in larga misura su ordinazione; le scorte di un dato momento sono principalmente costituite da merce venduta non ancora consegnata. L’andamento delle scorte è quindi indicato soltanto a titolo informativo.

(225)

Le scorte finali sono diminuite complessivamente del 30 % nel periodo in esame. Le scorte finali come percentuale della produzione hanno registrato un lieve calo, passando dal 6,4 % del 2015 al 4,7 % durante il periodo dell’inchiesta, pari al 27 %.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(226)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2015

2016

2017

PI

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

2,3 %

7,1 %

3,5 %

-1,1 %

Indice

100

309

153

-49

Flusso di cassa (EUR)

7,9 %

11,9 %

4,3 %

6,1 %

Indice

100

151

54

78

Investimenti (000 EUR)

7 326

6 830

9 990

13 713

Indice

100

93

136

187

Utile sul capitale investito

16,1 %

48,6 %

24,7 %

-5,5 %

Indice

100

301

153

-34

Fonte: produttori inclusi nel campione

(227)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame, la redditività è stata irregolare ma ha seguito, in generale, un andamento al ribasso a partire dal 2016 fino a raggiungere valori negativi durante il periodo dell’inchiesta

(228)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame, l’andamento del flusso di cassa netto si è sviluppato in negativo, anche se il deterioramento, in particolare alla fine del PI, è stato meno marcato rispetto all’andamento della redditività.

(229)

Nel periodo in esame, gli investimenti sono aumentati dell’87 %. Quasi la metà degli investimenti riguardava la manutenzione della linea di produzione. Tuttavia, vi sono stati anche notevoli investimenti in nuove capacità, in linea con il previsto aumento della domanda nei prossimi anni di ruote di diametro maggiore, che richiedono una maggiore capacità di lavorazione e verniciatura.

(230)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’andamento è stato negativo nel periodo in esame, nonostante l’aumento degli investimenti totali nel 2016, in linea con gli andamenti precedentemente descritti per quanto riguarda la redditività e il flusso di cassa.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(231)

Durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono aumentati del 21 %, non abbastanza da coprire l’aumento dei costi di produzione (28 %) durante il periodo dell’inchiesta. Il livello di profitto dell’industria dell’Unione pari al 2,3 % del 2015 si è trasformato in perdite (-1,1 %). Questa tendenza si è tradotta in una diminuzione analoga del flusso di cassa (-22 %) e dell’utile sul capitale investito (-134 %).

(232)

Durante il periodo in esame, il livello di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 4 %, così come il volume delle vendite, e la quota di mercato è passata dall’84,9 % al 79,8 %, mentre i consumi sono aumentati del 2 %. Occorre sottolineare che, nello stesso periodo, la Cina è riuscita a raddoppiare la sua quota di mercato. Questi sviluppi hanno reso l’industria dell’Unione vulnerabile.

(233)

Pochissimi fra gli indicatori esaminati hanno mostrato, durante il periodo in esame, un andamento positivo. Gli investimenti sono aumentati dell’87 %, sebbene gli stessi riguardino soprattutto la sostituzione e l’aggiornamento di macchinari. Le scorte sono inoltre diminuite durante tutto il periodo in esame ma, poiché la maggior parte del prodotto è fabbricato in funzione della domanda, in questo caso la diminuzione delle scorte non può essere considerata un andamento positivo.

(234)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(235)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha garantito che qualsiasi pregiudizio possibile causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC non è stato attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Tali fattori sono le importazioni dai paesi tersi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’andamento dei costi delle materie prime.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(236)

Durante il periodo in esame, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 108 %, determinando inoltre il raddoppiamento della quota di mercato. L’aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC ha rappresentato la maggior parte della riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione. Inoltre, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti in media del 7 % e, sulla base delle migliori informazioni disponibili, durante periodo dell’inchiesta, erano inferiori del 26,2 % in media rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. I prezzi bassi delle importazioni dalla RPC hanno anche portato a una notevole contrazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta, inducendo l’industria dell’Unione a realizzare perdite poiché non era in grado di innalzare i prezzi al di sopra dei costi di produzione.

(237)

L’analisi degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 186 a 211 mostra un peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione che coincide con un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, a prezzi inferiori rispetto ai prezzi dell’Unione. L’industria dell’Unione ha perso quote di mercato a vantaggio di importazioni cinesi con prezzi di dumping più bassi e alcuni produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno anche confermato che - come già stabilito nel contesto dell’inchiesta sulle ruote di alluminio (85) - i costruttori di automobili si servono ancora delle offerte cinesi come riferimento per fare pressione al ribasso sui prezzi. Ciò ha esercitato una notevole pressione sui prezzi dell’Unione, che non sono stati in grado di trasferire gli aumenti dei costi. Si è constatato infatti che i fattori principali da considerare sono costituiti, in questo caso, dall’aumento delle importazioni e dai prezzi sostanzialmente bassi. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC ha provocato la contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione. In particolare, nel 2017 e durante il periodo dell’inchiesta, quando i costi unitari di produzione erano in aumento per via del maggiore prezzo dell’acciaio, l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire completamente tale aumento dei costi ai prezzi di vendita. Ciò ha provocato il deterioramento degli indicatori di rendimento dell’industria dell’Unione, con conseguenti perdite nel periodo dell’inchiesta.

(238)

Su tale base, si è giunti alla conclusione che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni dai paesi terzi

(239)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni dai paesi terzi

Paese

 

2015

2016

2017

PI

Turchia

Volume (migliaia di unità)

3 433

3 450

3 557

3 793

Indice

100

100

104

110

Quota di mercato

8,9 %

9,0 %

8,9 %

9,6 %

Indice

100

101

100

108

Prezzo medio (per kg)

2,11

1,98

2,00

1,96

Indice

100

94

95

93

Altri paesi

Volume (migliaia di unità)

1 383

1 517

2 050

2 050

Indice

100

110

148

148

Quota di mercato

3,6 %

3,9 %

5,1 %

5,2 %

Indice

100

110

142

145

Prezzo medio (per kg)

2,85

2,69

2,77

2,85

Indice

100

94

97

100

Fonte: EUWA per i volumi, Eurostat per l’andamento dei prezzi

(240)

Anche se le importazioni dalla Turchia sono aumentate durante il PI, il loro sviluppo è stato molto meno marcato rispetto alle importazioni cinesi.

(241)

In termini di volume, le importazioni dalla Turchia sono aumentate di 360 mila unità durante il PI, mentre la Cina ha raddoppiato le sue importazioni nell’Unione, che nello stesso periodo sono aumentate di un milione di unità. Di conseguenza, le quote di mercato cinesi sono aumentate di 2,7 punti percentuali (dal 2,6 % al 5,3 %), mentre l’aumento della Turchia è rimasto più modesto (+ 0.7 punti percentuali). Come indicato in precedenza, i dati di Eurostat non consentono di stabilire una base precisa per il confronto dei prezzi. Nella sua denuncia, l’EUWA ha tuttavia fornito dati che dimostrano che, sulla base di 6 tipi di ruote rappresentative, i prezzi turchi erano notevolmente superiori a quelli cinesi, vale a dire in media circa il 25 % più elevati, il che è paragonabile al margine di sottoquotazione stabilito nel considerando 204.Tenuto conto di ciò e in base agli elementi di prova disponibili, non si può ritenere che le importazioni dalla Turchia siano effettuate a prezzi pregiudizievoli.

(242)

Le importazioni dagli altri paesi considerati nel loro insieme sono aumentate del 48 % nel periodo in esame, mentre la loro quota di mercato è passata dal 3,6 % al 5,2 %. Nonostante ciò, e sulla base delle sole informazioni disponibili, i prezzi degli altri paesi terzi sono risultati circa il 50 % superiori rispetto ai prezzi cinesi di dumping.

(243)

Si è pertanto giunti alla conclusione provvisoria che le importazioni dai paesi terzi diversi dalla RPC non sono state in grado di spezzare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(244)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione

 

2015

2016

2017

PI

Volume delle esportazioni (migliaia di unità)

1 003

1 156

1 401

1 371

Indice

100

115

140

137

Prezzo medio (EUR/unità)

16,2

16,0

19,3

17,4

Indice

100

99

119

108

Quota di mercato delle esportazioni

3,0 %

3,5 %

4,1 %

4,2 %

Indice

100

116

139

140

Fonte: EUWA (volume), produttori inclusi nel campione (prezzi)

(245)

Nel periodo in esame, la quota delle esportazioni dell’industria dell’Unione rappresentava meno del 3 % della produzione totale. Dunque, anche se le esportazioni sono aumentate del 40 %, ossia di circa 300 mila unità, esse rappresentano solo una piccola parte del calo della produzione. L’Unione è rimasta il principale mercato dell’industria dell’Unione, che nel periodo dell’inchiesta rappresentava il 95,8 % delle sue vendite, le quali sono diminuite sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato durante il periodo in esame.

(246)

Si conclude pertanto che, semmai, tali vendite all’esportazione hanno leggermente mitigato il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping.

(247)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che le esportazioni dell’industria dell’Unione non hanno contribuito al pregiudizio subito dalla stessa.

5.2.3.   Il prezzo dell’acciaio

(248)

Nella denuncia si faceva riferimento al fatto che, nel periodo in esame, il prezzo dell’acciaio nell’Unione era aumentato notevolmente, come confermato durante le verifiche in loco presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione, Di fatto, il prezzo medio di acquisto degli arrotolati laminati a caldo da parte dei produttori inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Costo medio degli arrotolati laminati a caldo per produrre una ruota

 

2015

2016

2017

PI

Indice

100

98

122

133

Fonte: produttori inclusi nel campione

(249)

Nel corso del periodo in esame, il costo medio degli arrotolati laminati a caldo necessari per produrre una ruota è aumentato del 33 %. Gli arrotolati laminati a caldo rappresentano circa il 50 % del costo di produzione. In circostanze normali, l’industria avrebbe trasferito tale aumento dei costi sugli acquirenti, specie in caso di redditività bassa. Nelle circostanze attuali, caratterizzate da volumi elevati e crescenti di importazioni cinesi a prezzi anormalmente bassi, l’industria dell’Unione non era nella posizione di poter adeguare di conseguenza i suoi prezzi di vendita.

(250)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che l’aumento del costo della materia prima non è stato causa di pregiudizio ma lo è stato piuttosto il fatto che, come indicato al considerando 249, l’industria dell’Unione non abbia potuto riflettere tale aumento nei suoi prezzi a causa delle importazioni cinesi oggetto di dumping, con conseguente calo della redditività.

5.3.   Conclusione sul nesso di causalità

(251)

Nel periodo in esame, i volumi delle importazioni dalla RPC e la relativa quota di mercato hanno registrato un forte aumento mentre i prezzi della RPC sono calati in media del 9 %. Ancora più importante è il fatto che i prezzi delle importazioni della RPC oggetto di dumping sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’Unione per questo prodotto sensibile ai prezzi. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC ha inoltre indebolito i volumi e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame, ma è stata particolarmente nociva nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta, quando i costi erano in aumento. Tale pressione ha provocato gravi perdite a livello di produzione, vendite e redditività durante il periodo dell’inchiesta.

(252)

Sulla base dell’analisi di cui ai considerando da 236 a 250, la Commissione ha concluso che, in questa fase, nessuno degli altri fattori, considerati individualmente o nel loro insieme, attenua il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(253)

In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e di altri operatori economici pertinenti.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(254)

L’inchiesta ha mostrato che l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio notevole a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping, caratterizzate da prezzi inferiori, che hanno condotto a una contrazione dei prezzi e che hanno provocato una contrazione notevole della quota di mercato e causato perdite nel corso del periodo dell’inchiesta, come specificato nelle sezioni 4 e 5.

(255)

Si prevede che l’industria dell’Unione benefici di eventuali misure, che con ogni probabilità ostacolerebbero un ulteriore aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi molto bassi. Qualora le misure non venissero istituite, si prevede che tali importazioni continuino e addirittura aumentino, causando un ulteriore pregiudizio all’industria dell’UE.

6.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(256)

All’apertura dell’inchiesta, sono stati contattati 72 importatori, utilizzatori e relative associazioni.

(257)

Solo due importatori hanno risposto compilando il questionario per il campionamento. Alla fine, tuttavia, entrambi hanno rifiutato di collaborare ulteriormente all’inchiesta e la Commissione non ha potuto pertanto ottenere la collaborazione degli importatori.

(258)

La Commissione ha inviato questionari ai due gruppi di costruttori di autoveicoli che si erano manifestati a seguito dell’apertura dell’inchiesta, ma nessuno di essi ha presentato comunicazioni o risposto al questionario.

(259)

Dall’inchiesta è emerso che, per i produttori di autoveicoli, l’impatto delle misure sulle ruote in acciaio è limitato. Tale conclusione deriva dalla stima effettuata da un produttore dell’Unione incluso nel campione secondo cui un set completo di ruote in acciaio rappresenta circa lo 0,6 % del costo di produzione di un’autovettura di piccole dimensioni o lo 0,7 % di quello di un autocarro (86). Non vi sono informazioni disponibili che dimostrino che le misure avrebbero un’incidenza negativa considerevole sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure sull’industria dell’Unione. Nell’ultima inchiesta effettuata su un prodotto simile (87) si era giunti alla medesima conclusione.

6.3.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(260)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell’inchiesta non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.

7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(261)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(262)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha innanzitutto stabilito l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(263)

In questo caso, il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, e di ottenere profitti ragionevoli («profitto di riferimento»).

(264)

L’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base stabilisce il profitto di riferimento minimo al 6 %. Conformemente a tale articolo, per stabilire il profitto di riferimento, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dalla RPC, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, i costi per la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(265)

Come mostrato nella tabella 3, le importazioni provenienti dalla RPC sono aumentate costantemente per tutto il periodo in esame. Nessuno degli anni considerati è dunque adatto a fornire un profitto di riferimento in linea con l’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha dichiarato di aver rinunciato a investimenti o a costi di R&S e innovazione. Alla luce di quanto sopra, per stabilire il prezzo non pregiudizievole, la Commissione ha fatto ricorso all’uso del profitto di riferimento minimo del 6 % che è stato sommato al costo di produzione effettivo dell’industria dell’Unione.

(266)

In assenza di dichiarazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, in merito ai costi attuali o futuri derivanti da accordi e protocolli ambientali multilaterali o dalle convenzioni dell’ILO elencate, non sono stati aggiunti ulteriori costi al prezzo non pregiudizievole così stabilito.

(267)

La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all’importazione del produttore esportatore della RPC che ha collaborato, incluso nel campione, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’UE durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all’importazione. Il margine di sottoquotazione è risultato pari al 50,3 %.

(268)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» elencate nell’allegato 1 è stato pari alla media del campione, ovvero al 50,3 %.

(269)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre società» viene definito, in linea con la metodologia utilizzata per stabilire il margine di dumping residuo secondo quanto spiegato al considerando 185, calcolando la media ponderata del margine di sottoquotazione riscontrato nella società inclusa nel campione per gli otto tipi di prodotto con i margini di sottoquotazione più elevati. Tali tipi di prodotto rappresentavano il 15 % delle importazioni provenienti dall’esportatore cinese che ha collaborato. Il margine di sottoquotazione residuo è risultato pari al 66,4 %.

7.2.   Misure provvisorie

(270)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(271)

Dovrebbero essere istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della RPC, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping, tenendo conto anche delle circostanze descritte ai considerando 18 e 184. L’importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(272)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping provvisorio (%)

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

69,4

50,3

50,3

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.

69,4

50,3

50,3

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.

69,4

50,3

50,3

Altre società che hanno collaborato

69,4

50,3

50,3

Tutte le altre società

80,1

66,4

66,4

(273)

Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio sono applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualunque altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(274)

Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (88). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, viene pubblicato un avviso relativo alla modifica della denominazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(275)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(276)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(277)

Le statistiche relative alle ruote in acciaio sono di frequente espresse in numero di pezzi. Tale unità statistica supplementare non esiste però per le ruote in acciaio nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (89). Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi. È opportuno indicare i pezzi per i codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095, e 8716909097

8.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(278)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(279)

Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(280)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro 15 giorni e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro 5 giorni.

(281)

I risultati dell’inchiesta relativi all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per:

1)

trattori stradali;

2)

autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci;

3)

autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori);

4)

rimorchi o semi-rimorchi, a propulsione non meccanica, di trattori stradali;

originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99, ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) («il prodotto in esame»).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

1)

ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10;

2)

ruote per quad da strada;

3)

parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;

4)

ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale];

5)

ruote per rimorchi per autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, con diametro massimo del cerchio di 16 pollici.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio (%)

Codice TARIC aggiuntivo

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

50,3

C508

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.

50,3

C509

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.

50,3

C510

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I

50,3

Cfr. allegato I

Tutte le altre società

66,4

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.

6.   Salvo diverse indicazioni, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 60 del 15.2.2019, pag. 19).

(3)  Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 111 del 25.3.2019, pag. 52).

(4)  Cfr. la sezione 3.1 del regolamento.

(5)  Consultabili all’indirizzo http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2383 (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(6)  N. t19.001009.

(7)  N. t19.001778.

(8)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (in prosieguo «la relazione»).

(9)  Cfr. pag. 15 e allegato 14 della denuncia.

(10)  Overcapacity in China - An Impediment to the Party’s Reform Agenda (Sovraccapacità in Cina - Un ostacolo al programma di riforma del partito), Camera di commercio dell’Unione europea in Cina, pag. 19 (allegato 14 della denuncia).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17), regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5) e regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(12)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.

(13)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(14)  Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(15)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.

(16)  Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(17)  Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.

(18)  Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.

(19)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.

(20)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(21)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pagg. 50 e 84; capitolo 5, pagg. 108-109.

(22)  Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

(23)  Relazione – capitolo 5, pagg. 104-9.

(24)  Relazione – capitolo 14, pag. 358. il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

(25)  Consultabile all’indirizzo www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 12 settembre 2019), https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e.

(ultima consultazione: 15 luglio 2019) e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 11 settembre 2019).

(26)  Consultabile all’indirizzo http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 12 settembre 2019) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 12 settembre 2019).

(27)  Come accaduto ad esempio nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita del gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr.: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 11 settembre 2019).

(28)  GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39.

(29)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(30)  PwC Automotive Industry Bluebook (Bluebook PwC dell’industria automobilistica) (Edizione 2017) China Automotive Market: Witnessing the Transformation, (Il mercato automobilistico cinese: come si sta trasformando) pag. 36, consultabile all’indirizzo: https://www.pwccn.com/en/automotive/pwc-auto-industry-blue-book.pdf (ultima consultazione 21 agosto 2019); J.D. Power China Market Insight – Chinàs Five Year Plan (Approfondimento di J.D. Power sul mercato cinese - il piano quinquennale della Cina), consultabile all’indirizzo https://www.jdpower.com/sites/default/files/china_five_year_plan.pdf (ultima consultazione 21 agosto 2019).

(31)  Relazione – capitolo 5, pagg. 100-1.

(32)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(33)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31-2.

(34)  Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(35)  Il testo completo del piano è disponibile (in cinese) sul sito web del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (ultima consultazione: 16 luglio 2019).

(36)  Consultabile all’indirizzo http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019_2016_2e.pdf (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(37)  Cfr. considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(38)  SAIC Motor Annual Report 2018 (Relazione annuale SAIC Motor), pag. 24, consultabile all’indirizzo https://www.saicmotor.com/english/images/investor_relations/annual_report/2019/7/10/FCA72DB2F082468293A9E76A81E5DFE2.pdf (ultima consultazione 21 agosto 2019).

(39)  Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

(40)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42 e 83.

(41)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

(42)  Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(43)  Relazione, capitolo 14, pag. 347.

(44)  The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese) (2016-2020), consultabile all’indirizzo http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(45)  Relazione – capitolo 14, pag. 349.

(46)  Relazione – capitolo 14, pag. 352.

(47)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.

(48)  Cfr. considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(49)  Relazione – capitolo 14, pagg. 375–376.

(50)  Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

(51)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(52)  Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

(53)  Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.

(54)  Cfr. considerando da 281 a 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(55)  Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

(56)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(57)  Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

(58)  Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.

(59)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(60)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(61)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(62)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «R esolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(63)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(64)  Cfr. considerando da 83 a 244 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(65)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, consultabili all’indirizzo https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(66)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(67)  Disponibile all’indirizzo:

https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (ultima consultazione: 3 luglio 2019).

(68)  Consultabile all’indirizzo http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/legislacao/mais-legislacoes/mcti (ultima consultazione: 3 luglio 2019).

(69)  Ad esempio, cfr. https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ o https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (ultima consultazione: 3 luglio 2019).

(70)  Disponibile all’indirizzo:

https://www.iochpe.com.br/Download.aspx?Arquivo=Es93IRz+hvwnExFo7bRkrA== (ultima consultazione: 4 luglio 2019).

(71)  Le importazioni brasiliane sono riportate a livello fob nel GTA.

(72)  Le esportazioni brasiliane sono riportate a livello fob nel GTA.

(73)  Consultabili all’indirizzo http://www.meps.co.uk/L.AmerPrice.htm (ultima consultazione: 29 agosto 2019). il prodotto è descritto come segue: Profilati e travi - Travi a H 240 mm x 240 mm - ad eccezione di USA e Canada: travi a flange piane 10 pollici x 10 pollici e Cina: travi a H 300 mm x 300 mm (consultabile all’indirizzo http://www.meps.co.uk/definitions.htm) (ultima consultazione 29 agosto 2019).

(74)  Consultabile all’indirizzo https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=518377340582818&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=o8k2wnnrz_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Do8k2wnnrz_1%26_afrLoop%3D518377340582818%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Do8k2wnnrz_54 (ultima consultazione: 4 luglio 2019).

(75)  Disponibile all’indirizzo https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (ultima consultazione: 4 luglio 2019).

(76)  Consultabile all’indirizzo http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) (ultima consultazione: 10 aprile 2019).

(77)  Consultabile all’indirizzo http://www.aneel.gov.br/a-aneel (ultima consultazione: 10 aprile 2019).

(78)  Consultabile all’indirizzo http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias (ultima consultazione: 10 aprile 2019).

(79)  Consultabile all’indirizzo http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria (ultima consultazione: 10 aprile 2019).

(80)  Boletim mensal de acompanhamento da indústria de gás natural, consultabile all’indirizzo http://www.mme.gov.br/documents/1138769/0/Boletim_Gas_Natural_nr_142_DEZ_18.pdf/49912e53-03ee-47cc-a45e-7ffa093ff777 (ultima consultazione: 16 luglio 2019).

(81)  Consultabile all’indirizzo http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183 (ultima consultazione: 10 aprile 2019).

(82)  Per esempio, l’area metropolitana http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/comunicado_06_2018.pdf (ultima consultazione: 10 aprile 2019).

(83)  Cfr. nota del 16 aprile 2019 (n. t19.001778).

(84)  Come menzionato al considerando 180, il produttore esportatore in questione ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all’esportazione utilizzato per i calcoli della sottoquotazione dei prezzi, era quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto all’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(85)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2010 della Commissione, del 10 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 117 dell’11.5.2017, pag. 64), considerando 133.

(86)  I dettagli relativi al calcolo sono contenuti nella versione a diffusione limitata della relazione investigativa relativa alla Società H.

(87)  Regolamento (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1), considerando da 250 a 268.

(88)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(89)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO I

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome

Codice TARIC aggiuntivo

Dongfeng Automobile Chassis System CO., LTD. (anche denominata «Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd.»)

 

Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd.

 

Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.

 

Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd.

 

Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd.

 

Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd.

 

Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd.

 

Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd.

 

Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd.

 

Xiamen Sunrise Group Co., Ltd.

 

Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd.

 

Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd.

 

Zhejiang Jingu Co., Ltd.

 

Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd.

 

Zhengxing Wheel Group Co., Ltd.

 

Zhenjiang R&D Auto Parts Co., Ltd.

 


DECISIONI

10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/58


DECISIONE (UE) 2019/1694 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta dell’Ungheria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo ungherese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Béla KOCSY,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Henrietta MAKAY-BERÓ, deputy mayor of the city of Tata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIKKONEN


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/59


DECISIONE (UE) 2019/1695 del Consiglio

del 4 ottobre 2019

relativa alla nomina di quattro membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio (4), la sig.ra Hester MAIJ, il sig. Bert GIJSBERTS, il sig. Ralph DE VRIES e il sig. Bote WILPSTRA sono stati sostituiti dal sig. Michiel SCHEFFER, dal sig. Theo BOVENS, dal sig. John JORRITSMA e dal sig. Cees LOGGEN in qualità di membri, e la sig.ra Elvira SWEET, la sig.ra Annemieke TRAAG, il sig. Theo BOVENS e il sig. Hans KONST sono stati sostituiti dal sig. Erik LIEVERS, dalla sig.ra Mariëtte PENNARTS-POUW, dal sig. Michiel RIJSBERMAN e dal sig. Ard VAN DER TUUK in qualità di supplenti.Il 18 luglio 2016, con decisione (UE) 2016/1205 del Consiglio (5), il sig. Ard VAN DER TUUK è stato sostituito dal sig. Tjisse STELPSTRA in qualità di supplente.Il 7 ottobre 2016, con decisione (UE) 2016/1816 del Consiglio (6), il sig. John JORRITSMA è stato sostituito dal sig. Klaas KIELSTRA in qualità di membro. Il 25 settembre 2017, con decisione (UE) 2017/1765 del Consiglio (7), il sig. Michiel SCHEFFER è stato sostituito dalla sig.ra Annemieke TRAAG in qualità di membro e il sig. Erik LIEVERS è stato sostituito dal sig. Michiel SCHEFFER in qualità di supplente.

(2)

Quattro seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Annemieke TRAAG, del sig. Klaas KIELSTRA, del sig. Theo BOVENS e del sig. Cees LOGGEN.

(3)

Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Mariëtte PENNARTS-POUW, del sig. Michiel SCHEFFER e del sig. Ben DE REU.

(4)

Due seggi di supplenti sono divenuti vacanti a seguito della nomina del sig. Michiel RIJSBERMAN e del sig. Tjisse STELPSTRA a membri del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig. Michiel RIJSBERMAN, gedeputeerde Flevoland,

sig. Tjisse STELPSTRA, gedeputeerde Drenthe,

sig. Andy DRITTY, gedeputeerde Limburg,

sig.ra Christianne VAN DER WAL, gedeputeerde Gelderland,

b)

quali supplenti:

sig. Johannes KRAMER, gedeputeerde Fryslân,

sig.ra Anita PIJPELINK, gedeputeerde Zeeland,

sig. Robert STRIJK, gedeputeerde Utrecht,

sig. Jack VAN DER HOEK, gedeputeerde Noord-Holland,

sig. Eddy VAN HIJUM, gedeputeerde Overijssel.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIKKONEN


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo

dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo

dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo

dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di quattro membri titolari olandesi e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 10).

(5)  Decisione (UE) 2016/1205 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 46).

(6)  Decisione (UE) 2016/1816 del Consiglio, del 7 ottobre 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (GU L 278 del 14.10.2016, pag. 44).

(7)  Decisione (UE) 2017/1765 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 59).


10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/61


DECISIONE (UE) 2019/1696 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2019

relativa alla nomina di un membro e di cinque supplentidel Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio (4), la sig.ra Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES è stata sostituita dal sig. Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL in qualità di supplente. Il 9 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio (5), il sig. Esteban MAS PORTELL è stato sostituito dal sig. Marc PONS i PONS in qualità di supplente. Il 14 marzo 2016, con decisione (UE) 2016/409 del Consiglio (6), il sig. Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO Y MUR è stato sostituito dal sig. Vicente GUILLÉN IZQUIERDO in qualità di supplente. Il 9 giugno 2016, con decisione (UE) 2016/991 del Consiglio (7), il sig. Marc PONS i PONS è stato sostituito dalla sig.ra Pilar COSTA i SERRA in qualità di supplente. Il 18 luglio 2016, con decisione (UE) 2016/1203 del Consiglio (8), il sig. Roger ALBINYANA i SAIGÍ è stato sostituito dal sig. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO in qualità di supplente. Il 21 marzo 2017, con decisione (UE) 2017/551 del Consiglio (9), il sig. Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL è stato sostituito dalla sig.ra Virginia MARCO CÁRCEL in qualità di supplente. Il 22 maggio 2018, con decisione (UE) 2018/770 del Consiglio (10), la sig.ra Pilar COSTA i SERRA è stata sostituita dal sig. Josep Enric CLAVEROL i FLORIT in qualità di supplente. L’8 ottobre 2018, con decisione (UE) 2018/1502 del Consiglio (11), il sig. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO è stato sostituito dalla sig.ra Natàlia MAS GUIX in qualità di supplente. Il 13 maggio 2019, con decisione (UE) 2019/809 del Consiglio (12), la sig.ra Natàlia MAS GUIX è stata sostituita dalla sig.ra Mireia BORRELL PORTA in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

(3)

Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Guillermo MARTÍNEZ SUÁREZ, del sig. Vicente GUILLÉN IZQUIERDO e del sig. Josep Enric CLAVEROL i FLORIT.

(4)

Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati sulla cui base la sig.ra Mireia BORRELL PORTA (Directora General de Relaciones Exteriores, Generalitat de Catalunya) e la sig.ra Virginia MARCO CÁRCEL (Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) sono state proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ, presidente del Principado de Asturias,

b)

quali supplenti:

sig.ra Ana CÁRCABA GARCÍA, Consejera de Hacienda del Principado de Asturias,

sig.ra María Teresa PÉREZ ESTEBAN, Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón,

sig. Antonio VICENS VICENS, Director General de Relaciones Exteriores del Gobierno de las Islas Baleares,

sig.ra Mireia BORRELL PORTA, Secretaria de Acción Exterior y de la Unión europea de la Generalidad de Cataluña [(modifica del mandato),

sig.ra Virginia MARCO CÁRCEL, Directora General de Asuntos Europeos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha [(modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIKKONEN


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il period

dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il period

dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il period

dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).

(5)  Decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio, del 9 ottobre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

(GU L 280 del 24.10.2015, pag. 26).

(6)  Decisione (UE) 2016/409 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 38).

(7)  Decisione (UE) 2016/991 del Consiglio, del 9 giugno 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 14).

(8)  Decisione (UE) 2016/1203 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 44).

(9)  Decisione (UE) 2017/551 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 7).

(10)  Decisione (UE) 2018/770 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 81).

(11)  Decisione (UE) 2018/1502 del Consiglio, dell’8 ottobre 2018, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 7).

(12)  Decisione (UE) 2019/809 del Consiglio, del 13 maggio 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 10).


10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/63


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1697 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(3)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(4)

L’Irlanda ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).

(5)

L’Irlanda ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(6)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Irlanda e il gruppo di valutazione olandese e portoghese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(7)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di DIV.

(8)

Il 17marzo 2019 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l’Irlanda ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, l’Irlanda dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.

(11)

Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(12)

La Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, l’Irlanda può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dall’11 ottobre 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-M. HENRIKSSON


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 17 settembre 2019.

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1698 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4 di detta direttiva.

(2)

Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/479/UE (2) relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi.

(3)

Con lettera M/507 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al comitato europeo di normazione (CEN) di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature da ginnastica conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN 913:2008 per l’attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) l’11 luglio 2014 sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione (4).

(4)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN 913: 2018.

(5)

La norma europea EN 913:2018 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/786/UE (5) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette.

(7)

Con lettera M/508 del 6 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle biciclette, alle biciclette per bambini e ai portapacchi per biciclette conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN ISO 4210-2:2014 per i requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa e EN ISO 4210-6:2014 per i metodi di prova del telaio e della forcella. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione (7).

(8)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015.

(9)

Le norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015 rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il loro riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Sulla base della richiesta M/508 del 6 settembre 2012 della Commissione, il CEN ha adottato la norma EN 14872:2006 per biciclette — accessori per biciclette — portapacchi. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) sulla base della decisione 2006/514/CE della Commissione (9).

(11)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN ISO 11243:2016.

(12)

La norma europea EN ISO 11243:2016 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13)

Il 25 marzo 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/264/CE (10) sui requisiti di sicurezza delle norme europee relative alle sigarette.

(14)

Con lettera M/425 del 27 giugno 2008, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle sigarette conformemente ai requisiti di sicurezza antincendio. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN ISO 12863:2010 relativa al metodo di prova per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11) sulla base della decisione 2011/496/UE della Commissione (12).

(15)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha modificato la norma EN ISO 12863:2010, adottando la modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016.

(16)

La modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17)

Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE (13) relativa ai requisiti di sicurezza che devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento.

(18)

Con lettera M/506 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature fisse di allenamento conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 957-4:2006+A1:2010 per panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-5:2009 per biciclette fisse per l’esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-8:1998 per stepper, scalatori e simulatori di scalata — requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-9:2003 per attrezzi ellittici d’allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova e EN 957-10:2005 per biciclette per l’esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (14) sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE.

(19)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017.

(20)

Le norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017 rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(21)

Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE (15) sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua.

(22)

Con lettera M/372 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 15649-1:2009+A2:2013, EN 15649-2:2009+A2:2013, EN 15649-3:2009+A1:2012, EN 15649-4:2010+A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009+A1:2013, EN 15649-7:2009 per articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua. I riferimenti di tale serie di norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (16) sulla base delle decisioni di esecuzione 2014/359/UE (17), 2014/875/UE (18) e 2013/390/UE (19) della Commissione.

(23)

Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto una nuova serie di norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7).

(24)

Le norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7) rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(25)

Le norme europee EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN ISO 4210-2:2014, EN ISO 4210-6:2014, EN 14872:2006 e EN 15649 sono sostituite da norme europee nuove o modificate i cui riferimenti sono pubblicati nella presente decisione. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (20).

(26)

Per motivi di chiarezza è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme europee redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE e rispondenti ai relativi requisiti. È pertanto opportuno includere nella presente decisione i riferimenti delle norme europee attualmente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (21). Di conseguenza è necessario abrogare le pertinenti decisioni della Commissione relative alla pubblicazione di tali norme.

(27)

La conformità alla pertinente norma nazionale che recepisce la norma europea i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conferisce una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguarda i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(28)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE elencati nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE elencati nell’allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La decisione C(2004) 1493 della Commissione (22), la decisione 2005/718/CE della Commissione (23), la decisione 2006/514/CE, la decisione 2009/18/CE della Commissione (24), la decisione 2011/496/UE, la decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione (25), la decisione di esecuzione 2013/390/UE, la decisione di esecuzione 2014/357/UE, la decisione di esecuzione 2014/358/UE della Commissione (26), la decisione dei esecuzione 2014/359/UE, la decisione di esecuzione 2014/531/UE della Commissione (27), la decisione di esecuzione 2014/875/UE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/681, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione (28) e la decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione (29) sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  Decisione 2011/479/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.2011, pag. 13).

(3)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione, del 13 giugno 2014 , concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 40).

(5)  Decisione 2011/786/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 106).

(6)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione, del 29 aprile 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 111 del 30.4.2015, pag. 30).

(8)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(9)  Decisione 2006/514/CE della Commissione, del 20 luglio 2006, sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza, previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e sulla pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 35).

(10)  Decisione 2008/264/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 35).

(11)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(12)  Decisione di esecuzione 2011/496/UE della Commissione, del 9 agosto 2011, sulla conformità della norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette» all’obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette» nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 31).

(13)  Decisione 2011/476/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 16).

(14)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(15)  Decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39).

(16)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(17)  Decisione di esecuzione 2014/359/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità delle norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 45).

(18)  Decisione di esecuzione 2014/875/UE della Commissione, del 4 dicembre 2014, concernente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei riferimenti della norma EN 15649-2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua e della norma EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all’attrezzatura fissa di allenamento in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 65).

(19)  Decisione di esecuzione 2013/390/UE della Commissione, del 18 luglio 2013, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull’acqua all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 196 del 19.7.2013, pag. 22).

(20)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(21)  Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell’11.8.2017, pag. 7).

(22)  Decisione della Commissione C(2004) 1493, del 23 aprile 2004, sulla conformità di talune norme con le norme di sicurezza generale dei prodotti, previste dalla direttiva 2001/95/CE, e pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale.

(23)  Decisione 2005/718/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51).

(24)  Decisione 2009/18/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, relativa alla conformità della norma EN 1273:2005 sui girelli all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 29).

(25)  Decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione, del 13 gennaio 2012, sulla conformità della norma EN 60065:2002/A12:2011 «Apparecchi audio, video e simili — Requisiti di sicurezza» e della norma EN 60950-1:2006/A12:2011 «Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali» all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 13 del 17.1.2012, pag. 7).

(26)  Decisione di esecuzione 2014/358/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità della norma europea EN 16281:2013 relativa ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 43).

(27)  Decisione di esecuzione 2014/531/UE della Commissione, del 14 agosto 2014, relativa alla conformità delle norme europee EN:16433 2014 e EN 16434:2014 e di alcune disposizioni della norma europea EN 13120:2009+A1:2014, relative alle tende interne, all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 54).

(28)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione, del 31 luglio 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai cordoncini e ai lacci nell’abbigliamento per bambini, alle sacche porta bambini e ai supporti, alle barriere di sicurezza e ai fasciatoi per uso domestico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 73).

(29)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 36).


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 581-1:2006

Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 1: Requisiti generali di sicurezza

2.

EN 913:2018

Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

3.

EN 914:2008

Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza

4.

EN 915:2008

Attrezzatura da ginnastica — Barre asimmetriche — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza

5.

EN 916:2003

Attrezzatura da ginnastica — Plinti per volteggio — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza

6.

EN 957-2:2003

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

7.

EN 957-6:2010+A1:2014

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

8.

EN 957-7:1998

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 7: Vogatori, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

9.

EN 1129-1:1995

Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove- parte 1: Requisiti di sicurezza

10.

EN 1129-2:1995

Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove- parte 2: Metodi di prova

11.

EN 1130-1:1996

Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 1: Requisiti di sicurezza

12.

EN 1130-2:1996

Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 2: Metodi di prova

13.

EN 1273:2005

Articoli per puericultura — Girelli — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

14.

EN 1466:2014

Articoli per puericultura — Sacche porta bambini e supporti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

15.

EN 1651:1999

Attrezzature per parapendio — Imbracature — Requisiti di sicurezza e prove di resistenza

16.

EN 1930:2011

Articoli per puericoltura — Barriere di sicurezza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

17.

EN ISO 4210-1:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 1: Termini e definizioni (ISO 4210-1:2014)

18.

EN ISO 4210-2:2015

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna e da corsa (ISO 4210-2:2015)

19.

EN ISO 4210-3:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 3: Metodi di prova comuni (ISO 4210-3:2014)

20.

EN ISO 4210-4:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 4: Metodi di prova di frenatura (ISO 4210-4:2014)

21.

EN ISO 4210-5:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 5: Metodi di prova dello sterzo (ISO 4210-5:2014, versione corretta 2015-02-01)

22.

EN ISO 4210-6:2015

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella (ISO 4210-6:2015)

23.

EN ISO 4210-7:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 7: Metodi di prova di ruote e cerchioni (ISO 4210-7:2014)

24.

EN ISO 4210-8:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 8: Metodi di prova del pedale e dell’unità di sistema (ISO 4210-8:2014)

25.

EN ISO 4210-9:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 9: Metodi di prova di sella e reggisella (ISO 4210-9:2014)

26.

EN ISO 8098:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette da ragazzo (ISO 8098:2014)

27.

EN ISO 9994:2006

Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2005)

28.

EN ISO 11243:2016

Portapacchi per biciclette — Requisiti e metodi di prova (ISO 11243:2016)

29.

EN 12196:2003

Attrezzatura da ginnastica — Cavalli e cavalline — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

30.

EN 12197:1997

Attrezzatura da ginnastica — Barre orizzontali — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

31.

EN 12221-1:2008+A1:2013

Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — parte 1: Requisiti di sicurezza

32.

EN 12221-2:2008+A1:2013

Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — parte 2: Metodi di prova

33.

EN 12346:1998

Attrezzatura da ginnastica — Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

34.

EN 12432:1998

Attrezzatura per ginnastica — Assi di equilibrio — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

35.

EN 12491:2001

Attrezzatura per parapendio — Paracadute di emergenza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

36.

EN 12655:1998

Attrezzatura per ginnastica — Anelli — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

37.

EN ISO 12863:2010

Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/A1:2016

38.

EN 13120:2009+A1:2014

Tende interne — Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

39.

EN 13209-1:2004

Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 1: Zaini porta-bambini con telaio

40.

EN 13209-2:2015

Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 2: Zaini di materiale flessibile

41.

EN 13219:2008

Attrezzatura da ginnastica — Trampolini — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

42.

EN 13319:2000

Accessori per l’immersione — Profondimetri e dispositivi combinati per la misurazione di profondità e tempo — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

43.

EN 13869:2016

Accendini — Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

44.

EN 13899:2003

Attrezzatura per sport su rotelle — Pattini a rotelle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

45.

EN 14059:2002

Lampade ad olio decorative — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

46.

EN 14344:2004

Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

47.

EN 14350-1:2004

Articoli per puericultura — Dispositivi per bere — parte 1: Requisiti generali e meccanici e prove

48.

EN 14682:2014

Sicurezza dell’abbigliamento per bambini — Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini — Specifiche

49.

EN 16156:2010

Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Requisiti di sicurezza

50.

EN 16281:2013

Prodotti a protezione dei bambini — Dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

51.

EN 16433:2014

Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Metodi di prova

52.

EN 16434:2014

Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Requisiti e metodi di prova per dispositivi di sicurezza

53.

EN ISO 20957-1:2013

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 1: Requisiti di sicurezza generali e metodi di prova (ISO 20957-1:2013)

54.

EN ISO 20957-4:2016

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-4:2016)

55.

EN ISO 20957-5:2016

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 5: Biciclette fisse per l’esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-5:2016)

56.

EN ISO 20957-8:2017

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-8:2017)

57.

EN ISO 20957-9:2016

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici d’allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-9:2016)

58.

EN ISO 20957-10:2017

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 10: Biciclette per l’esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-10:2017)

59.

EN ISO 25649-1:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova (ISO 25649-1:2017)

60.

EN ISO 25649-2:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazione per il consumatore (ISO 25649-2:2017)

61.

EN ISO 25649-3:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe A (ISO 25649-3:2017)

62.

EN ISO 25649-4:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe B (ISO 25649-4:2017)

63.

EN ISO 25649-5:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe C (ISO 25649-5:2017)

64.

EN ISO 25649-6:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D (ISO 25649-6:2017)

65.

EN ISO 25649-7:2017

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 7: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe E (ISO 25649-7:2017)

66.

EN 60065:2002

Apparati audio, video e elettronici similari — Prescrizioni di sicurezza (IEC 60065:2001 modificata)

EN 60065:2002/A12:2011

67.

EN 60950-1:2006

Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali (IEC 60950-1:2005 modificata)

EN 60950-1:2006/A12:2011


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

1.

EN 913:2008

Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

2.

EN 957-4:2006+A1:2010

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

3.

EN 957-5:2009

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 5: Biciclette fisse per l’esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

4.

EN 957-8:1998

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

5.

EN 957-9:2003

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici d’allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

6.

EN 957-10:2005

Attrezzatura fissa di allenamento — parte 10: Biciclette per l’esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

7.

EN ISO 4210-2:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna e da corsa (ISO 4210-2:2014)

8.

EN ISO 4210-6:2014

Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella (ISO 4210-6:2014)

9.

EN ISO 12863:2010

Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)

10.

EN 14872:2006

Biciclette — Accessori per biciclette — Portapacchi

11.

EN 15649-1:2009+A2:2013

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova

12.

EN 15649-2:2009+A2:2013

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazioni al consumatore

13.

EN 15649-3:2009+A1:2012

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe A

14.

EN 15649-4:2010+A1:2012

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe B

15.

EN 15649-5:2009

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe C

16.

EN 15649-6:2009+A1:2013

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D

17.

EN 15649-7:2009

Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 7: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe E


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/75


Decisione delegata dell’Autorità di vigilanza EFTA

n. 42/19/COL

del 17 giugno 2019

che esonera la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [2019/…]

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’atto di cui al punto 4 dell’allegato XVI dell’accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici (direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1) («la direttiva»), in particolare gli articoli 34 e 35,

visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare gli articoli 1 e 3 del protocollo 1,

previa consultazione del comitato per gli appalti pubblici dell’EFTA,

considerando quanto segue:

1.   FATTI

(1)

Il 27 novembre 2018, a seguito di discussioni precedenti alla notifica, l’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») ha ricevuto una richiesta da parte di Nettbuss AS, ora Vy Buss AS («il richiedente») a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta») (2).

(2)

La richiesta riguarda la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia e non copre le attività di amministrazione del trasporto pubblico svolte, in pratica, da autorità di trasporto pubblico (3).

(3)

Il richiedente è una «impresa pubblica» ai sensi della direttiva, in quanto il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni norvegese detiene indirettamente il 100 % del suo capitale sottoscritto, tramite la proprietà di NSB AS, ora Vygruppen AS (un gruppo di trasporti di cui fa parte il richiedente) (4).

(4)

Poiché svolge una delle attività rientranti nella direttiva, il richiedente è un «ente aggiudicatore» ai sensi della direttiva.

(5)

A norma della sezione 2-9 del regolamento norvegese n. 975 del 12 agosto 2016 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (5), gli enti aggiudicatori possono presentare richieste a norma dell’articolo 35 della direttiva.

(6)

La richiesta era accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza il 29 giugno 2018, secondo cui il richiedente era direttamente esposto alla concorrenza nella fornitura di servizi di trasporto pubblico mediante autobus e l’accesso al mercato per l’aggiudicazione di appalti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia era illimitato (6).

(7)

L’Autorità ha informato la Norvegia della ricezione della richiesta il 30 novembre 2018 (7).

(8)

Conformemente all’allegato IV, punto 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di 130 giorni lavorativi per adottare una decisione in merito alla richiesta, con scadenza il 18 giugno 2019 (8).

(9)

A norma della decisione delegata n. 37/19/COL del 23 aprile 2019 (9), l’Autorità ha invitato il comitato per gli appalti pubblici dell’EFTA a esprimere un parere secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 2 della decisione del comitato permanente n. 3/2012 (10).

(10)

Il 22 maggio 2019, il comitato per gli appalti pubblici dell’EFTA ha espresso, con voto unanime, parere positivo sul progetto di decisione dell’Autorità mediante procedura scritta (11).

2.   QUADRO GIURIDICO

(11)

La direttiva si applica, tra l’altro, all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto mediante autobus (12).

(12)

A norma dell’articolo 11, secondo comma, della direttiva, «si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio».

(13)

Nella sentenza SJ (13), interpretando l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) (la cui formulazione è identica a quella dell’articolo 11 della direttiva) nel contesto delle reti ferroviarie, la Corte di giustizia ha stabilito che «[…] si deve dichiarare che l’attività relativa alla «gestione di reti» si riferisce all’esercizio del diritto di utilizzo della rete ferroviaria per la fornitura dei servizi di trasporto, mentre l’attività relativa alla «messa a disposizione di reti» si riferisce all’amministrazione della rete» (15). La Corte ha concluso che «[l’]articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/17 deve essere interpretato nel senso che l’attività svolta da un’impresa ferroviaria, consistente nel fornire servizi di trasporto al pubblico esercitando un diritto di utilizzo della rete ferroviaria, costituisce una «gestione di reti» ai fini di tale direttiva» (16). La «gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus» in Norvegia è l’equivalente, nel campo del trasporto mediante autobus, dell’attività svolta da un’impresa ferroviaria di cui nella sentenza SJ nel campo del trasporto ferroviario, e costituisce pertanto un’attività a cui si applica la direttiva.

(14)

L’articolo 34 della direttiva dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una delle attività rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione.

(15)

L’articolo 35 della direttiva indica la procedura atta a stabilire se l’esenzione di cui all’articolo 34 sia applicabile. Con gli opportuni adeguamenti, esso dispone che uno Stato o, se la legislazione dello Stato interessato lo prevede, un ente aggiudicatore, può richiedere all’Autorità che venga stabilito che la direttiva non si applichi all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attività in questione. Spetta all’Autorità decidere se l’attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili (sulla base dei criteri di cui all’articolo 34).

(16)

La decisione lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza (17) e di altri settori del diritto del SEE. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente gli stessi utilizzati per la valutazione a norma dell’articolo 53 o 54 dell’accordo SEE o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (18), adeguato all’accordo SEE (19).

(17)

Lo scopo della presente decisione è stabilire se l’attività oggetto della richiesta sia esposta a un livello di concorrenza (in mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva) tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate sugli appalti di cui alla direttiva, gli appalti per l’esercizio dell’attività in questione saranno condotti secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, sulla base di criteri che permettano agli acquirenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.

3.   VALUTAZIONE

3.1.   Libero accesso al mercato

(18)

Nel caso in esame, l’attività rilevante è la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus, esercitata in virtù di contratti aggiudicati da autorità di trasporto pubblico. In Norvegia esistono diversi tipi di servizi di trasporto mediante autobus (cfr. considerando 41), e l’attività rilevante è denominata, a livello nazionale, gestione di servizi di trasporto di linea mediante autobus.

(19)

Per quanto concerne la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus, non esiste una legislazione pertinente del SEE in base alla quale è possibile presumere il libero accesso al mercato a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva. È quindi necessario effettuare la pertinente valutazione sulla base del quadro normativo e delle prassi delle autorità di trasporto pubblico, al fine di dimostrare che l’accesso al mercato è libero di fatto e di diritto.

(20)

Va tenuto presente che lo scopo della presente decisione è stabilire se l’attività oggetto della richiesta sia esposta a un livello di concorrenza tale (in mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva) da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate sugli appalti di cui alla direttiva, gli appalti per l’esercizio dell’attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano agli acquirenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico. La valutazione effettuata a questo proposito non comporta la verifica del fatto che ogni singolo contratto per la gestione dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus sia stato aggiudicato nella piena osservanza del diritto del SEE, ma piuttosto del fatto che il quadro normativo e/o le prassi delle autorità di trasporto pubblico limitino l’accesso al mercato di fatto o di diritto.

(21)

Con riguardo alle potenziali restrizioni giuridiche concernenti l’accesso al mercato della gestione dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus, l’Autorità rileva l’esistenza di requisiti di licenza e che i servizi si svolgono in virtù di un contratto. Nella richiesta, tuttavia, il richiedente ha ritenuto che i requisiti di licenza non potessero configurare una limitazione dell’accesso al mercato (20) e inoltre che le licenze non comportassero diritti speciali o esclusivi (21). Il richiedente ha inoltre affermato che le procedure di gara sono conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e alla direttiva e pertanto non limitano l’accesso al mercato, di diritto o di fatto (23).

(22)

Secondo una giurisprudenza costante, un regime di previa autorizzazione amministrativa non può legittimare un comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da privare le disposizioni del SEE di un’applicazione utile (24). Un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroga alla libertà fondamentale di fornire servizi, deve essere fondato in ogni caso su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario (25).

(23)

In Norvegia, i servizi di trasporto di linea mediante autobus sono disciplinati dalla legge del 21 giugno 2002 n. 45 sul trasporto professionale mediante autoveicoli o imbarcazioni (26) («la legge sul trasporto professionale») e dal regolamento sul trasporto professionale adottato sulla base della stessa (27).

(24)

La sezione 4 della legge sul trasporto professionale obbliga le società che intendono gestire servizi di trasporto pubblico mediante autobus a ottenere una licenza generale («transportløyve»), rilasciata dall’amministrazione stradale pubblica (Statens vegvesen) norvegese (28). La formulazione della legge sul trasporto professionale, utilizzando il termine «può», suggerisce la possibilità di una certa discrezionalità da parte dell’amministrazione stradale pubblica, ma nel diritto norvegese l’uso di questo verbo è comune, benché nella pratica la discrezionalità sia scarsa o nulla. Dai lavori preparatori della legge emerge che il regime delle licenze è uno strumento inteso a controllare la qualità dei servizi forniti (29). La sezione 4 del regolamento sul trasporto professionale chiarisce che, in assenza di particolari motivi contrari, è possibile rilasciare una licenza a un richiedente che soddisfi i requisiti. L’autorità norvegese per la concorrenza ha inoltre dichiarato che la licenza è concessa a chiunque rispetti le condizioni oggettive per il rilascio (30). L’Autorità non ha ricevuto informazioni che contraddicano le risultanze di cui sopra.

(25)

Inoltre, per la gestione di servizi di trasporto di linea mediante autobus, in genere è richiesta una licenza a norma della sezione 6, paragrafo 1, della legge sul trasporto professionale, rilasciata dai comuni della contea interessata (31). Le società amministratrici sono esenti dall’obbligo di licenza e, laddove l’autorità di trasporto pubblico sia una società amministratrice responsabile nei confronti del pubblico e l’operatore agisca in qualità di subappaltatore, non è richiesta la licenza in quanto l’esenzione per la società amministratrice si applica anche all’operatore (32).

(26)

La sezione 8 della legge sul trasporto professionale prevede che le licenze per i servizi di trasporto soggette a compensazioni o a un diritto esclusivo siano assegnate mediante procedure di gara, se imposto dalla legge sul trasporto professionale, dalla legge sugli appalti pubblici o da regolamenti pertinenti adottati sulla base di uno di questi atti. Laddove sia richiesta una licenza a norma della sezione 6, tale licenza è concessa al vincitore dell’appalto (33).

(27)

In pratica, i servizi di trasporto pubblico mediante autobus rientranti nella direttiva si svolgono in virtù di contratti aggiudicati da autorità di trasporto pubblico e soggetti alle norme del SEE in materia di appalti pubblici, nello specifico (34):

a)

regolamento (CE) n. 1370/2007;

b)

direttiva 2014/25/UE; e/o

c)

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35).

(28)

Le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sono entrate in vigore nel SEE il 1o gennaio 2017. In precedenza, si applicavano la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

(29)

I tre strumenti attuali in generale prevedono procedure di gara aperte, trasparenti e non discriminatorie, con limitate eccezioni. I contratti e le licenze per i servizi di trasporto pubblico di linea mediante autobus devono pertanto essere aggiudicati sulla base di procedure di gara, salvo che si applichi un’esenzione in virtù dell’atto pertinente del SEE o che il contratto sia di valore inferiore alla soglia per l’applicazione dell’atto pertinente. Lo stesso valeva a norma delle precedenti direttive.

(30)

Secondo la richiesta, le autorità di trasporto pubblico si sono avvalse in misura crescente di procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti per servizi di trasporto mediante autobus. Nel 2010, solo il 43 % dei contratti per servizi di trasporto di linea mediante autobus erano stati aggiudicati mediante procedura di gara, mentre nel 2018 la percentuale è aumentata a oltre 98 % e al 3 dicembre 2019 sfiorerà il 100 % (37). Il richiedente ha affermato inoltre che raramente si applicano deroghe alla procedura di gara, nessuna autorità di trasporto pubblico fornisce essa stessa servizi di trasporto pubblico mediante autobus in virtù dell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 e le aggiudicazioni dirette al di sotto delle soglie di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 sono utilizzate in misura molto limitata.

(31)

L’Autorità ha confrontato le informazioni fornite dal richiedente in relazione alla situazione nel 2018 con le informazioni pervenute dal governo norvegese il 9 novembre 2018 (38) nel contesto di un esame generale di contratti relativi a obblighi di servizio pubblico sulla base del regolamento (CE) n. 1370/2007 (39). Tale valutazione ha ampiamente confermato le informazioni fornite dal richiedente. Il governo norvegese ha fornito dettagli per un totale di 27 contratti aggiudicati direttamente, di cui 13 da sostituire nel corso del 2019 con contratti già aggiudicati mediante procedura di gara. Il valore totale annuo indicato per i contratti aggiudicati direttamente era di circa 275 milioni di NOK, corrispondenti solo a una frazione dell’intero valore dei contratti relativi a obblighi di sevizio pubblico nel trasporto pubblico su strada in Norvegia (stimato a 11,6 miliardi di NOK nel 2017). Gli unici contratti aggiudicati direttamente che dovrebbero restare in vigore dopo il 10 agosto 2019 soddisfano le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 (che consente l’aggiudicazione diretta di contratti al di sotto di determinate soglie di valore o distanza).

(32)

Da un esame delle disposizioni di legge applicabili all’aggiudicazione di contratti e al rilascio di licenze per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia emerge che attualmente tali contratti e licenze sono concessi su base non discriminatoria. Le procedure per la concessione di licenze e l’aggiudicazione di contratti, nonché i criteri pertinenti, sono uguali per tutti gli operatori del mercato e pertanto non possono configurare una limitazione dell’accesso al mercato ai fini della presente decisione.

(33)

Il libero accesso a questa attività è stato confermato anche dall’autorità norvegese per la concorrenza (40).

(34)

L’Autorità conclude che l’attività di gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia è organizzata prevalentemente sulla base di gare d’appalto pubbliche, in cui è presente anche un numero sufficiente di offerenti, in media 3,8 (41). La partecipazione a queste gare è possibile in maniera non discriminatoria.

(35)

Alla luce di quanto precede, ai fini della valutazione delle condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l’applicazione della normativa in materia di concorrenza, la capacità dell’Autorità di indagare sulla conformità della Norvegia al regolamento (CE) n. 1370/2007, alla direttiva 2014/24/UE, alla direttiva 2014/25/UE o a qualsiasi altra disposizione legislativa del SEE in materia di appalti pubblici nel contesto dei suoi compiti generali di vigilanza, ovvero l’applicazione di qualsiasi altro settore del diritto del SEE, l’accesso al mercato per l’attività di gestione dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus si può considerare libero di fatto e di diritto.

3.2.   Esposizione diretta alla concorrenza

(36)

Per valutare se è soddisfatta la seconda condizione per l’esenzione, e precisamente che l’attività oggetto della richiesta e che soddisfa la condizione del libero accesso al mercato di fatto e di diritto sia direttamente esposta alla concorrenza, occorre definire il prodotto rilevante e il rispettivo mercato geografico e, su tale base, effettuare un’analisi di mercato.

(37)

L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato dei principali operatori in un determinato mercato. Date le caratteristiche dei mercati interessati quali mercati basati su appalti, dovrebbero essere presi in considerazione ulteriori criteri quali i modelli di offerta o la capacità e la volontà degli operatori del mercato di presentare offerte in procedure di gara attuali e future.

(38)

Lo scopo della presente decisione è stabilire se i servizi oggetto della richiesta siano esposti a un livello di concorrenza (in mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva) tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate sugli appalti di cui alla direttiva, gli appalti per l’esercizio delle attività oggetto della richiesta saranno condotti secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, sulla base di criteri che permettano agli acquirenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.

(39)

In tale contesto, è importante tenere presente che, nel mercato in questione, non tutti gli operatori sono soggetti alle norme sugli appalti pubblici (42). Le società che non sono soggette a tali norme, quindi, quando operano su questi mercati in linea di principio hanno la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale sugli operatori del mercato che sono soggetti alle procedure di appalto pubblico.

(40)

L’Autorità deve stabilire se le attività in questione sono direttamente esposte alla concorrenza. A tal fine, ha esaminato le prove fornite dal richiedente, nonché le informazioni trasmesse dall’autorità norvegese per la concorrenza. L’Autorità si è basata in primo luogo sui dati di mercato forniti dal richiedente e dall’autorità norvegese per la concorrenza, per valutare le quote di mercato e i livelli di concentrazione. Oltre che sulle informazioni fornite dal richiedente, l’autorità norvegese per la concorrenza si è basata anche su informazioni trasmesse da altre società di trasporto mediante autobus in Norvegia e da nove autorità di trasporto pubblico (43).

3.2.1.   Definizione del mercato del prodotto

(41)

Nella richiesta, il mercato rilevante del prodotto è definito dal richiedente come il mercato per l’aggiudicazione di contratti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus (44). Il richiedente ha inoltre specificato che a suo parere i servizi commerciali di autobus a lunga percorrenza (come i servizi di autobus espresso), i servizi commerciali a breve percorrenza (come i servizi espresso per aeroporti) e i servizi di autobus turistici sono diversi dai servizi di trasporto pubblico mediante autobus affidati in appalto (45). I servizi commerciali di trasporto mediante autobus sono governati solo dalle esigenze del mercato e non ricevono finanziamenti da risorse statali. Tutti i servizi commerciali di trasporto mediante autobus competono sul mercato in base al prezzo, alla capacità, alla frequenza o ad altre caratteristiche del servizio. Per contro, la concorrenza tra operatori del servizio pubblico avviene al livello delle procedure di gara, in particolare nel mercato per l’aggiudicazione di contratti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus, e non successivamente sul mercato in base al prezzo, alla capacità, alla frequenza o ad altre caratteristiche del servizio. Il richiedente ha spiegato che di conseguenza gli operatori di servizi di autobus soggetti a un contratto con le autorità di trasporto pubblico di norma esercitano un’influenza molto scarsa su parametri di concorrenza basilari per i passeggeri, quali la frequenza, inclusi gli orari, le tariffe o il comfort dei passeggeri, poiché queste caratteristiche di solito sono determinate dall’autorità di trasporto pubblico che aggiudica il contratto (46).

(42)

Secondo il richiedente, i diversi requisiti delle autorità di trasporto pubblico non sono sufficientemente specifici per stabilire l’esistenza di mercati del prodotto separati per l’aggiudicazione di contratti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus (47). Al fine di aggiudicarsi un contratto per operare a livello comunale o regionale, gli operatori di servizi di autobus in linea di principio devono attenersi allo stesso quadro normativo e possono adeguare la propria offerta ai requisiti delle rispettive autorità di trasporto pubblico. Sempre secondo il richiedente, gli attuali modelli di offerta dei principali operatori di servizi di autobus dimostrano la capacità e la volontà di tali operatori di adeguare le rispettive offerte ai singoli requisiti indicati dalle diverse autorità di trasporto pubblico, in quanto generalmente competono per tutti i contratti oggetto di gare d’appalto pubbliche in Norvegia, a prescindere da eventuali differenze tra di essi (48).

(43)

L’autorità norvegese per la concorrenza ha ritenuto che il mercato rilevante del prodotto suggerito dal richiedente fosse conforme alla prassi consolidata del settore in Norvegia e ha proceduto con la sua valutazione in base a questa definizione proposta dal richiedente (49).

(44)

In precedenti decisioni concernenti il trasporto pubblico (ivi compresi servizi di trasporto mediante autobus) la Commissione ha stabilito che è possibile individuare mercati specifici per l’aggiudicazione di contratti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus (50). La Commissione ha inoltre stabilito che nell’ambito dei servizi in concessione (in appalto) di trasporto pubblico mediante autobus non era possibile operare distinzioni tra servizi urbani, interurbani e a lunga percorrenza, poiché di norma sono regolamentati dal medesimo quadro normativo e i requisiti delle autorità di trasporto pubblico evidenziavano solo alcune caratteristiche diverse relative a specifiche tecniche (51).

(45)

la prassi della Commissione conferma inoltre l’opinione che i servizi commerciali di trasporto mediante autobus e i servizi (in appalto) di trasporto pubblico mediante autobus rientrano in mercati del prodotto diversi, in virtù della diversa natura della concorrenza. La concorrenza tra operatori di trasporto pubblico mediante autobus avviene al livello dell’offerta per i contratti, in particolare nell’aggiudicazione di contratti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus, e non successivamente sul mercato in base al prezzo, alla capacità, alla frequenza o ad altre caratteristiche del servizio (52). Rispetto ai servizi commerciali, gli operatori di trasporto pubblico mediante autobus (in appalto) di norma esercitano un’influenza molto scarsa su parametri di concorrenza basilari quali la frequenza, le tariffe o il comfort dei passeggeri, poiché queste caratteristiche di solito sono determinate dall’autorità di trasporto pubblico che aggiudica il contratto per la fornitura del servizio. Gli operatori del trasporto mediante autobus sono obbligati a fornire i propri servizi sulla base del contratto con l’autorità di trasporto pubblico e non possono adattarli in base alle esigenze dei passeggeri, come farebbero normalmente gli operatori commerciali (53).

(46)

Tenendo conto delle specificità del mercato norvegese del trasporto mediante autobus, indicate ai considerando 41 e 42, ai fini della valutazione delle condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva l’applicazione della normativa in materia di concorrenza, il mercato rilevante del prodotto è definito come il mercato per l’aggiudicazione di contratti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus. L’Autorità non ha individuato nella fattispecie, e ai fini di cui sopra, eventuali circostanze che giustificherebbero la definizione delle diverse gare d’appalto delle autorità di trasporto pubblico come mercati rilevanti separati.

3.2.2.   Definizione del mercato geografico

(47)

Per quanto riguarda il mercato geografico, il richiedente ha ritenuto che il mercato rilevante per l’aggiudicazione di contratti per la gestione dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus sia almeno di portata nazionale e comprenda tutti i servizi di trasporto mediante autobus affidati in appalto in Norvegia (54). Il richiedente ha affermato che la legge sul trasporto professionale fornisce un quadro normativo comune per le procedure di gara relative ai servizi di trasporto mediante autobus in tutta la Norvegia (55). Il richiedente ha osservato inoltre che praticamente tutti i contratti vigenti (il 98 %) per i servizi di trasporto pubblico mediante autobus sono stati aggiudicati a seguito di procedure di gara e per la maggior parte sono gestiti come contratti lordi, che condividono le stesse caratteristiche principali (56). Eventuali differenze nelle procedure di gara e nei contratti delle diverse autorità di trasporto pubblico sono pertanto minime e facilmente superabili per le società di trasporto mediante autobus.

(48)

Il richiedente ha sottolineato che l’esistenza di un quadro normativo comune per le procedure di gara relative ai servizi di trasporto mediante autobus in tutta la Norvegia è rispecchiata anche nell’effettivo modello di offerta delle società di trasporto mediante autobus attualmente operanti nel mercato (57). Torghatten, Boreal e Nobina operano a livello nazionale e nulla impedisce ad altre società di autobus di competere per tutti i contratti. Il richiedente ha asserito che, con poche eccezioni, la concorrenza per tutti i servizi di autobus affidati in appalto dal 1o gennaio 2015 è stata notevole, a prescindere da un’eventuale presenza regionale (58).

(49)

Il richiedente ha concluso tuttavia che, ai fini della richiesta, la definizione precisa di mercato geografico in ultima analisi potrebbe essere lasciata aperta (59). A suo parere, in base a qualsiasi definizione di mercato geografico potenziale in cui il richiedente disponga di contratti in corso e/o abbia presentato offerte relative a contratti, l’accesso al mercato è illimitato e pienamente esposto alla concorrenza.

(50)

L’autorità norvegese per la concorrenza ha constatato che la definizione precisa del mercato geografico rilevante potrebbe essere lasciata aperta, giacché il risultato dell’analisi è rimasto immutato, indipendentemente dal fatto che si basasse su una definizione ristretta o ampia di mercato (60).

(51)

La posizione del richiedente è in linea con la prassi della Commissione. In decisioni precedenti, la Commissione, benché nella maggior parte dei casi abbia lasciato aperta la definizione esatta di mercato geografico, ha considerato il mercato geografico rilevante per l’aggiudicazione di contratti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus come un’area soggetta a un quadro normativo comune per le procedure di gara relative a servizi di trasporto mediante autobus (61).

(52)

In conclusione, ai fini della valutazione delle condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva, e fatta salva l’applicazione della normativa in materia di concorrenza o di qualsiasi altro settore del diritto del SEE, l’Autorità ritiene che la dimensione geografica rilevante del mercato rilevante del prodotto sia almeno di portata nazionale, in virtù dell’esistenza di un quadro normativo comune, di differenze trascurabili nelle procedure di gara delle autorità di trasporto pubblico e della capacità e volontà degli operatori di servizi di trasporto mediante autobus di partecipare a procedure di aggiudicazione in tutto il territorio della Norvegia.

3.2.3.   Analisi del mercato

(53)

Si ritiene che rispetto al mercato per l’aggiudicazione di appalti pubblici per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus, un indicatore del grado di concorrenza sia la quota di mercato del maggiore operatore e la quota di mercato complessiva dei principali operatori del mercato. In base ai dati presentati nella sua richiesta, il richiedente detiene la quota di mercato più ampia nel mercato rilevante con il [25-30 %] in termini di fatturato e il 28 % in termini di volume (62). Sono comunque presenti diversi concorrenti forti, con quote di mercato a doppia cifra in termini di fatturato, come Torghatten [15-20 %], Tide [15-20 %] o Unibuss [12-17 %], seguiti da operatori più piccoli ma comunque significativi, come Boreal [5-10 %] e Nobina [5-10 %] (63). La restante parte del mercato è suddivisa tra 29 operatori di dimensioni più piccole. Le cifre relative alla quota di mercato fornite dal richiedente sono in linea con i calcoli effettuati dall’autorità norvegese per la concorrenza (64).

(54)

Come spiegato al considerando 45, la natura della concorrenza è diversa nel caso dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus, in quanto le società competono per il mercato e non nel mercato sulla base dei prezzi, degli orari o della qualità dei servizi. Nel mercato norvegese degli appalti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus, la concorrenza per l’aggiudicazione dei contratti assume la forma di gare d’appalto pubbliche organizzate dalle autorità di trasporto pubblico. Secondo il richiedente, il 98 % di tutti i contratti in corso è stato assegnato mediante procedure di gara ed entro il 3 dicembre 2019 la cifra si avvicinerà al 100 % (65). Date le circostanze, la valutazione sotto il profilo della concorrenza e l’analisi di mercato devono prendere in esame i modelli di offerta e la capacità e volontà degli operatori del mercato di competere nelle gare d’appalto attuali e future.

(55)

I concorrenti più importanti del richiedente sono grandi imprese spesso appartenenti a società di trasporti operanti a livello multinazionale. Torghatten è una delle maggiori società di trasporti in Norvegia; fornisce servizi di trasporto pubblico mediante traghetti, battelli espresso, autobus e aerei e gestisce anche servizi commerciali di trasporto mediante autobus, realizzando ricavi consolidati per un totale di oltre 9 miliardi di NOK. Tide fa parte del gruppo di trasporti DSD, che gestisce servizi pubblici e commerciali di trasporto mediante autobus in Norvegia ed è presente anche in Danimarca. I ricavi consolidati del gruppo DSD sfiorano i 6 miliardi di NOK. Unibuss è di proprietà del comune di Oslo. Il gruppo Unibuss offre servizi pubblici e commerciali in diverse città norvegesi. Boreal Buss fa parte del gruppo Boreal, con ampie attività nel settore dei trasporti, in forma pubblica e commerciale. L’attuale proprietario finale di Boreal è un fondo di private equity di Hong Kong focalizzato su opportunità di investimento in infrastrutture a livello mondiale. I ricavi consolidati di Boreal sfiorano i 3 miliardi di NOK. Infine, Nobina fa parte del gruppo svedese Nobina, che fornisce servizi di trasporto pubblico in tutta la Scandinavia. Queste società partecipano alle procedure di gara in tutta la Norvegia e dispongono delle capacità e dell’esperienza per presentare offerte in qualsiasi procedura di gara norvegese.

(56)

Il richiedente ha osservato che dal 1o gennaio 2015, nelle 58 procedure di gara che si sono tenute in Norvegia hanno presentato offerte in media 3,8 concorrenti (66). Questa cifra è stata confermata dalle stime preparate dall’autorità norvegese per la concorrenza (67). Il numero di fornitori varia ampiamente tra i diversi contratti, da uno o otto nei 46 contratti considerati dall’autorità norvegese per la concorrenza, che ha comunque riscontrato che le autorità di trasporto pubblico in genere sono soddisfatte rispetto al numero di fornitori (68). Il richiedente ha fornito anche informazioni dettagliate sulle procedure di gara nelle diverse regioni delle autorità di trasporto pubblico norvegesi, confermando la natura generalmente competitiva dell’aggiudicazione dei contratti per servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia (69). Dalle informazioni dettagliate e dai dati interni del richiedente è emerso inoltre che all’incirca nel 40 % dei contratti soggetti a procedura di gara si è verificato un cambio di operatore (70), a conferma della capacità di operatori diversi di competere con efficienza.

(57)

Il richiedente ha sostenuto inoltre che il mercato per l’aggiudicazione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia è caratterizzato da basse barriere all’ingresso e all’espansione, come confermato anche dalla valutazione dell’autorità norvegese per la concorrenza (71). Questa risultanza è basata sulla garanzia di un reddito stabile e prevedibile in virtù dei contratti con le autorità di trasporto pubblico e sulla facilità di accesso alle informazioni e infrastrutture necessarie, poiché le autorità di trasporto pubblico forniscono tutte le infrastrutture necessarie tranne gli autobus (72). Inoltre, i dipendenti del precedente titolare del contratto pertinente hanno il diritto di passare al nuovo titolare del contratto. Poiché il capitolato d’oneri delle autorità di trasporto pubblico di norma prevede una nuova flotta di autobus, i potenziali nuovi operatori non subiscono neppure svantaggi significativi in termini di costi per quanto riguarda l’acquisto di autobus (73).

(58)

Ai fini della presente decisione e fatta salva l’applicazione della normativa in materia di concorrenza, i fattori di cui ai considerando da 53 a 57 dovrebbero essere ritenuti indicativi di un’esposizione alla concorrenza per la gestione del trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia, in linea anche con il parere dell’autorità norvegese per la concorrenza. È probabile che le società attive in questo mercato siano soggette a una pressione concorrenziale sufficiente e nulla indica che il settore non sia guidato dal mercato. L’Autorità conclude pertanto che il mercato per l’aggiudicazione di appalti pubblici per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus è direttamente esposto alla concorrenza, ai sensi della direttiva.

(59)

L’Autorità prende atto del fatto che l’attuale pressione concorrenziale nel mercato per l’aggiudicazione di appalti pubblici per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus è esercitata essenzialmente dal quadro normativo in essere e dalle autorità di trasporto pubblico, che organizzano procedure di gara invece di fornire i servizi internamente o avvalersi delle eccezioni per l’aggiudicazione diretta previste dalle norme del SEE in materia di appalti pubblici, escluso l’utilizzo limitato di aggiudicazioni dirette per contratti di scarso valore e/o per brevi distanze. Questo significa che eventuali cambiamenti in tali politiche o pratiche possono modificare le dinamiche del mercato e la pressione concorrenziale generale sugli enti aggiudicatori che svolgono attività di gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus interessate dalla presente decisione.

4.   CONCLUSIONE

(60)

Ai fini della presente decisione e fatta salva l’applicazione della normativa in materia di concorrenza, le risultanze dell’analisi di mercato di cui ai considerando da 53 a 57 dovrebbero essere ritenute indicative di un’esposizione alla concorrenza, ai sensi dell’articolo 34 della direttiva, della gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia. Di conseguenza, dato che le condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sono soddisfatte, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica ai contratti destinati a permettere lo svolgimento di tale attività in Norvegia.

(61)

La presente decisione si basa sulla legge applicabile e sulla situazione di fatto esistente tra gennaio 2015 e giugno 2019, quale risultante dalle informazioni presentate dal richiedente e dall’autorità norvegese per la concorrenza. L’Autorità si riserva il diritto di rivedere la presente decisione qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione di fatto o di diritto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non siano più soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

L’atto di cui al punto 4 dell’allegato XVI dell’accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici (direttiva 2014/25/UE) non si applica agli appalti aggiudicati o ai concorsi di progettazione organizzati da enti aggiudicatori che perseguono o comprendono tra le proprie attività la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus, laddove tali appalti o concorsi di progettazione siano destinati a permettere loro di esercitare la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia (in quanto attività relative alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto mediante autobus).

2.

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

3.

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 19/19/COL

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio responsabile

Carsten ZATSCHLER

Controfirmatario in qualità di Direttore,

Ufficio per le questioni giuridiche e direttive


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243. Integrata nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2016 (GU L 300 del 16.11.2017, pag. 49 e supplemento SEE n. 73 del 16.11.2017, pag. 53).

(2)  Documento n. 1040381.

(3)  A titolo di esempio, l’aggiudicazione di un appalto per la gestione di servizi di trasporto mediante autobus a un operatore da parte di un comune sarebbe esclusa dalla presente richiesta. Per contro, rientrerebbe nell’ambito di applicazione della richiesta un appalto aggiudicato dallo stesso operatore (ad esempio) a un’impresa di pulizie per la pulizia degli autobus o a una società fornitrice di autobus destinati all’uso da parte dell’operatore. Questa distinzione è stata chiarita dalla CGUE nella causa C-388/17, SJ, ECLI:EU:C:2019:161 («SJ»), punto 53 (cfr. in appresso il considerando 31). Nella presente decisione, l’Autorità si riferisce al concetto di «attività» di cui alla direttiva 2014/25/UE.

(4)  Pag. 3 della richiesta.

(5)  Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-975.

(6)  Documento n. 1040380.

(7)  Documento n. 935075.

(8)  A norma del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1), dal periodo sono esclusi i giorni festivi. Cfr. Giorni festivi del 2018 e 2019: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE, GU C 429 del 14.12.2017, pag. 25 e supplemento SEE n. 81 del 14.12.2017, pag. 1. e GU C 422 del 22.11.2018, pag. 7 e supplemento SEE n. 77 del 22.11.2018, pag. 1.

(9)  Documento n. 1056012.

(10)  In conformità all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), opportunamente adattato.

(11)  Cfr. il documento n. 1070910 sull’esito della procedura scritta.

(12)  Articolo 11 della direttiva.

(13)  Citata nella nota 3.

(14)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1), integrata nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto n. 68/2006 (GU L 245 del 7.9.2006, pag. 22 e supplemento SEE n. 44 del 7.9.2006, pag. 18).

(15)  Sentenza SJ, punto 53.

(16)  Sentenza SJ, punto 54 e punto 2 della parte operativa.

(17)  Articolo 34, paragrafo 1, della direttiva. Cfr. altresì considerando 44 della direttiva.

(18)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(19)  Cfr. la sentenza Österreichische Post AG/Commissione, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, punto 28.

(20)  Cfr. ad esempio pag. 40 della richiesta.

(21)  Pag. 11 della richiesta.

(22)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1) integrato nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2008 (GU L 280 del 23.10.2008, pag. 20 e supplemento SEE n. 64 del 23.10.2008, pag. 13).

(23)  Pag. 30 della richiesta.

(24)  Sentenze nelle cause Smits e Peerbooms, C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404, punto 90; Müller-Fauré e van Riet, C-385/99, ECLI:EU:C:2003:270, punto 84; Watts, C-372/04, ECLI:EU:C:2006:325, punto 115; conclusioni dell’avvocato generale nella causa Watts, C-372/04, ECLI:EU:C:2005:784, punto 70.

(25)  Sentenze nelle cause Analir e altri, C-205/99, ECLI:EU:C:2001:107, punto 38; Watts, C-372/04, ECLI:EU:C:2006:325, punto 116.

(26)  Yrkestransportloven.

(27)  Regolamento sul trasporto professionale del 26 marzo 2003 n. 401 («yrkestransportforskriften»).

(28)  Legge sul trasporto professionale, sezione 4, e regolamento sul trasporto professionale, sezione 3.

(29)  Ot.prp. nr. 74 (2001-2002) capitolo 2.

(30)  Pag. 4 della posizione adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(31)  Legge sul trasporto professionale, sezione 6, e regolamento sul trasporto professionale, sezione 3.

(32)  Legge sul trasporto professionale, sezione 6, paragrafo 2.

(33)  Pag. 4 della posizione adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(34)  L’applicazione di un dato strumento dipende, tra l’altro, dalla natura del contratto aggiudicato e dal fatto che siano o meno soddisfatte le condizioni dell’articolo 11 della direttiva 2014/25/UE relative alla messa a disposizione o alla gestione di una rete. Il richiedente ha affermato che le autorità di trasporto pubblico in genere si attengono alla direttiva 2014/25/UE nell’aggiudicazione di contratti per la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus, ma alcune autorità di trasporto hanno aggiudicato contratti a norma della direttiva 2014/24/UE e in alcuni casi possono applicarsi i requisiti di gara previsti dal regolamento (CE) n. 1370/2007.

(35)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, del 28.3.2014, pag. 65) e integrata nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2016 (GU L 300 del 16.11.2017, pag. 49 e supplemento SEE n. 73 del 16.11.2017, pag. 53).

(36)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114), integrata nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto n. 68/2006 (GU L 245 del 7.9.2006, pag. 22 e supplemento SEE n. 44 del 7.9.2006, pag. 18).

(37)  Pag. 6 della richiesta.

(38)  Documento n. 1037921, lettera del governo norvegese del 9 novembre 2018.

(39)  Caso n. 74680, Esame di contratti relativi a obblighi di servizio pubblico sulla base del regolamento (CE) n. 1370/2007.

(40)  Pag. 4 della posizione adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(41)  Cfr. pag. 14 della richiesta.

(42)  Oltre al richiedente, anche Unibuss AS è soggetta alle norme sugli appalti pubblici. Altri operatori quali Torghatten ASA, Tide AS, Boreal Bus AS o Nobina Norge AS sono operatori privati che non sembrano soddisfare le condizioni per essere vincolati dalle norme del SEE in materia di appalti pubblici.

(43)  Pag. 3 della posizione adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(44)  Pag. 25 della richiesta.

(45)  Pag. 26 della richiesta.

(46)  Ibidem.

(47)  Ibidem.

(48)  Ibidem.

(49)  Pag. 3 della posizione adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(50)  Cfr. a questo proposito il caso COMP/M.1768 – Schoyens/Goldman Sachs/Swebus, punti 10 e 14; il caso COMP/M.5557 – SNCF-P/CDPQ/Keolis/EFFIA, punti da 16 a 23; il caso COMP/M.5855 – DB/Arriva, punto 21; il caso COMP/M.6794 – Caisse des Depots et Consignations/Veolia Transdev, punti da 19 a 21; il caso COMP/M.6818 – DB/Veolia, punti 19 e 56.

(51)  Caso COMP/M.6818 – DB/Veolia, punti da 19 a 21; caso COMP/M.5855 – DB/Arriva, punti 23 e 24.

(52)  Caso COMP/M.5557 – SNCF-P/CDPQ/Keolis/EFFIA, punto 17; caso COMP/M.6818 – DB/Veolia, punti 22 e 58; caso COMP/M.5855 – DB/Arriva, punto 22.

(53)  Caso COMP/M.6818 – DB/Veolia, punto 23; caso COMP/M.5855 – DB/Arriva, punto 22.

(54)  Pag. 28 della richiesta.

(55)  Ibidem.

(56)  Ibidem.

(57)  Ibidem.

(58)  Ibidem.

(59)  Pag. 29 della richiesta.

(60)  Pag. 3 della posizione adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(61)  Caso COMP/M.6818 – DB/Veolia, punto 29; caso COMP/M.5855 – DB/Arriva, punto 27. Cfr. anche caso COMP/M.5557 – SNCF-P/CDPQ/Keolis/EFFIA e caso COMP/M.6794 – Caisse des Depots et Consignations/Veolia Transdev, punto 31.

(62)  Pag. 30 della richiesta.

(63)  Ibidem.

(64)  Pag. 5 della posizione adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(65)  Pag. 6 della richiesta. Cfr. anche la procedura dell’Autorità citata al considerando 31.

(66)  Pag. 14 della richiesta.

(67)  Pag. 5 della posizione adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(68)  Ibidem.

(69)  Cfr. pagg. 14-24 della richiesta.

(70)  Pag. 24 della richiesta.

(71)  Pag. 31 della richiesta e pag. 5 della posizione adottata dall’autorità norvegese per la concorrenza sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

(72)  Ibidem.

(73)  Pag. 31 della richiesta.


Rettifiche

10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/86


Rettifica della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 17 maggio 2019 )

Pagina 92, considerando 3, prima frase:

anziché:

«(3)

I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori.»

leggasi:

«(3)

I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli imprenditoriali e nuovi attori.»

Pagina 93, considerando 5, prima e seconda frase:

anziché:

«(5)

Nei settori della ricerca, dell’innovazione, dell’istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell’Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno.»

leggasi:

«(5)

Nei campi della ricerca, dell’innovazione, dell’istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell’Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE in tali campi potrebbe avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno.».

Pagina 93, considerando 6, seconda frase:

anziché:

«(6)

Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altri materiali e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.»

leggasi:

«(6)

Si applicano esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti.».

Pagina 93, considerando 7, prima frase:

anziché:

«(7)

La protezione delle misure tecnologiche di cui alla direttiva 2001/29/CE rimane essenziale per garantire la tutela e l’esercizio effettivo dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti nel quadro del diritto dell’Unione.»

leggasi:

«(7)

La protezione delle misure tecnologiche di cui alla direttiva 2001/29/CE rimane essenziale per garantire la tutela e l’esercizio effettivo dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti ai sensi del diritto dell’Unione.».

Pagina 94, considerando 8, penultima frase:

anziché:

«In alcuni casi, l’estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d’autore dal diritto sui generis sulle banche dati, o entrambi, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale, l’estrazione di contenuti da una banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel processo di estrazione di testo e di dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un’apposita autorizzazione ai titolari dei diritti.»

leggasi:

«In alcuni casi, l’estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d’autore, dal diritto sui generis sulle banche di dati, o entrambi, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale, l’estrazione di contenuti da una banca di dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel processo di estrazione di testo e di dati.».

Pagina 94, considerando 9, prima frase:

anziché:

«(9)

L’estrazione di testo e di dati può essere effettuata anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d’autore, nel qual caso non è richiesta alcuna autorizzazione in base alla legislazione sul diritto d’autore.»

leggasi:

«(9)

L’estrazione di testo e di dati può essere effettuata anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d’autore, nel qual caso non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi della legislazione sul diritto d’autore.».

Pagina 94, considerando 11, prima frase:

anziché:

«(11)

È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica relativamente all’estrazione di testo e di dati disponendo un’eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione, nonché al diritto di vietare l’estrazione da una banca dati.»

leggasi:

«(11)

È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica relativamente all’estrazione di testo e di dati disponendo un’eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione, nonché al diritto di vietare l’estrazione da una banca di dati.».

Pagina 94, considerando 12, quinta frase:

anziché:

«In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, in tutti gli Stati membri gli organismi di ricerca hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell’ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato.»

leggasi:

«In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, negli Stati membri gli organismi di ricerca hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell’ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato.».

Pagina 95, considerando 14:

anziché:

«(14)

Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, incluse le persone ad essi collegate, dovrebbero beneficiare dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati per quanto riguarda i contenuti cui hanno accesso legale. La nozione di accesso legale dovrebbe essere intesa nel senso che comprende l’accesso ai contenuti sulla base di una politica di accesso aperto o di accordi contrattuali, quali abbonamenti, tra i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca o gli istituti di tutela del patrimonio culturale, o mediante altri mezzi legali. Ad esempio, nel caso degli abbonamenti sottoscritti da organismi di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale, dovrebbe ritenersi che le persone a essi collegate e oggetto di tali abbonamenti abbiano accesso legale. L’accesso legale dovrebbe comprendere anche l’accesso a contenuti gratuitamente disponibili online.»

leggasi:

«(14)

Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, incluse le persone ad essi collegate, dovrebbero beneficiare dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati per quanto riguarda i contenuti cui hanno accesso lecito. La nozione di accesso lecito dovrebbe essere intesa nel senso che comprende l’accesso ai contenuti sulla base di una politica di accesso aperto o di accordi contrattuali, quali abbonamenti, tra i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca o gli istituti di tutela del patrimonio culturale, o mediante altri mezzi leciti. Ad esempio, nel caso degli abbonamenti sottoscritti da organismi di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale, dovrebbe ritenersi che le persone a essi collegate e coperte da tali abbonamenti abbiano accesso lecito. L’accesso lecito dovrebbe comprendere anche l’accesso a contenuti liberamente disponibili online.».

Pagina 95, considerando 15:

anziché:

«[…] Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale, previa discussione con i pertinenti portatori di interessi, ulteriori modalità specifiche per la conservazione delle copie, tra cui la possibilità di designare organismi di fiducia preposti allo scopo. […] Gli utilizzi per scopi di ricerca scientifica diversi dall’estrazione di testo e di dati, come le valutazioni scientifiche inter pares e la ricerca comune, dovrebbero continuare a rientrare, ove applicabile nelle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.»

leggasi:

«[…] Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire a livello nazionale, previa discussione con i pertinenti portatori di interessi, ulteriori modalità specifiche per la conservazione delle copie, tra cui la possibilità di designare organismi di fiducia preposti allo scopo. […] Gli utilizzi per scopi di ricerca scientifica diversi dall’estrazione di testo e di dati, come le valutazioni scientifiche inter pares e la ricerca comune, dovrebbero continuare a rientrare, ove applicabile, nelle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.».

Pagina 95, considerando 16, seconda e terza frase:

anziché:

«Tali misure potrebbero ad esempio essere utilizzate per garantire che solo le persone che hanno legalmente accesso ai propri dati possano accedervi, segnatamente mediante la convalida dell’indirizzo IP o l’autenticazione di utente. Siffatte misure dovrebbero rimanere proporzionate ai rischi e non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’integrità del sistema né dovrebbero compromettere l’efficace applicazione dell’eccezione.»

leggasi:

«Tali misure potrebbero ad esempio essere utilizzate per garantire che solo le persone che hanno lecitamente accesso ai loro dati possano accedervi, anche mediante la convalida dell’indirizzo IP o l’autenticazione di utente. Siffatte misure dovrebbero rimanere proporzionate ai rischi implicati e non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’integrità del sistema né dovrebbero compromettere l’efficace applicazione dell’eccezione.».

Pagina 95, considerando 18, terza frase:

anziché:

«Allo stesso tempo, occorre tener conto del fatto che gli utilizzatori, nell’estrazione di testo e di dati, potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza giuridica quanto alla possibilità di effettuare o meno, su opere o altri materiali cui hanno avuto legalmente accesso, riproduzioni ed estrazioni finalizzate all’estrazione di testo e di dati […]»

leggasi:

«Allo stesso tempo, è opportuno tener conto del fatto che gli utilizzatori, nell’estrazione di testo e di dati, potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza giuridica quanto alla possibilità di effettuare o meno, su opere o altri materiali cui hanno avuto lecitamente accesso, riproduzioni ed estrazioni finalizzate all’estrazione di testo e di dati […]».

Pagina 96, considerando 19, seconda frase:

anziché:

«L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l’uso di una banca dati e l’estrazione di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico.»

leggasi:

«L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l’uso di una banca di dati e l’estrazione di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico.».

Pagina 96, considerando 20, seconda frase:

anziché:

«L’eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore riconosciuti da uno Stato membro.»

leggasi:

«L’eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione riconosciuti da uno Stato membro, compresi quelli di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore.».

Pagina 97, considerando 23, seconda frase:

anziché:

«In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione.»

leggasi:

«In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti di istruzione e dei diversi livelli di istruzione.».

Pagina 97, considerando 24, ultima frase:

anziché:

«Gli Stati membri che decidono di prevedere un equo compenso dovrebbero incoraggiare l’uso di sistemi che non creano oneri amministrativi per gli istituti di insegnamento.»

leggasi:

«Gli Stati membri che decidono di prevedere un equo compenso dovrebbero incoraggiare l’uso di sistemi che non creano oneri amministrativi per gli istituti di istruzione.».

Pagina 98, considerando 33, prima frase:

anziché:

«(33)

Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo di concessione delle licenze […].»

leggasi:

«(33)

Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero godere di flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo di concessione delle licenze […]».

Pagina 99, considerando 35, prima frase:

anziché:

«(35)

Dovrebbero essere disponibili misure di salvaguardia per tutti i titolari di diritti, ai quali dovrebbe essere data la possibilità di esimersi dall’applicare i meccanismi di concessione delle licenze e l’eccezione o la limitazione introdotte dalla presente direttiva per l’utilizzo delle opere fuori commercio o altri materiali in relazione a tutte le loro opere o altri materiali in relazione a tutte le licenze o a tutti gli utilizzi in virtù dell’eccezione o limitazione, o in relazione a opere o altri materiali particolari o in relazione a licenze o utilizzi particolari in virtù dell’eccezione o limitazione, in qualsiasi momento, prima o durante il periodo della licenza o della licenza o prima o durante gli utilizzi in virtù dell’eccezione o limitazione.»

leggasi:

«(35)

Dovrebbero essere disponibili misure di salvaguardia per tutti i titolari di diritti, ai quali dovrebbe essere data la possibilità di escludere l’applicazione dei meccanismi di concessione delle licenze e l’eccezione o la limitazione introdotte dalla presente direttiva per l’utilizzo delle opere fuori commercio o altri materiali in relazione a tutte le loro opere o altri materiali in relazione a tutte le licenze o a tutti gli utilizzi in virtù dell’eccezione o limitazione, in relazione a opere o altri materiali particolari, o in relazione a licenze o utilizzi particolari in virtù dell’eccezione o limitazione, in qualsiasi momento, prima o durante il periodo della licenza o prima o durante gli utilizzi in virtù dell’eccezione o limitazione.».

Pagina 99, considerando 36:

anziché:

«(36)

La presente direttiva non pregiudica la libertà per gli Stati membri di determinare l’attribuzione della responsabilità per quanto riguarda la conformità delle licenze delle opere o altri materiali fuori commercio, e del loro utilizzo, alle condizioni stabilite nella presente direttiva e per quanto riguarda la conformità delle parti interessate ai termini di tali licenze.»

leggasi:

«(36)

La presente direttiva non pregiudica la libertà per gli Stati membri di determinare l’attribuzione della responsabilità per quanto riguarda la conformità delle licenze delle opere o altri materiali fuori commercio, e del loro utilizzo, alle condizioni stabilite nella presente direttiva e per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di tali licenze da parte delle parti interessate.».

Pagina 99, considerando 37:

anziché:

«(37)

Considerando la varietà delle opere e altri materiali presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze e l’eccezione o limitazione previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all’atto pratico, per diversi tipi di opere e altri materiali, tra cui fotografie, software, fonogrammi, opere audiovisive e opere d’arte uniche, incluso ove non siano mai state disponibili in commercio. […] Quando un’opera o altri materiali è disponibile in una delle sue diverse versioni, quali edizioni successive di opere letterarie e tagli alternativi di opere cinematografiche, o in una delle sue diverse manifestazioni, quali il formato digitale e il formato stampato di una stessa opera, tale opera o altri materiali non dovrebbero essere considerati fuori commercio. […]»

leggasi:

«(37)

Considerando la varietà delle opere e altri materiali presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze e l’eccezione o limitazione previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all’atto pratico, per diversi tipi di opere e altri materiali, tra cui fotografie, software, fonogrammi, opere audiovisive e opere d’arte uniche, incluso ove non siano mai stati disponibili in commercio. […] Quando un’opera o un altro materiale sia disponibile in una delle sue diverse versioni, quali edizioni successive di opere letterarie e tagli alternativi di opere cinematografiche, o in una delle sue diverse manifestazioni, quali il formato digitale e il formato stampato di una stessa opera, tale opera o altri materiali non dovrebbero essere considerati fuori commercio. […]».

Pagina 100, considerando 41:

anziché:

«(41)

Alle informazioni riguardanti l’utilizzo in corso e futuro di opere e altri materiali fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base della presente direttiva e delle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza o all’eccezione o limitazione le loro opere o altri materiali dovrebbe essere data adeguata pubblicità sia prima che durante l’utilizzo in base a una licenza o a un’eccezione o limitazione, a seconda dei casi. […] È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all’Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l’utilizzo abbia luogo Tale portale dovrebbe agevolare la possibilità per i titolari dei diritti di non sottoporre a licenza o ad eccezione o limitazione le loro opere o altri materiali. […]»

leggasi:

«(41)

Alle informazioni riguardanti l’utilizzo in corso e futuro di opere e altri materiali fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base della presente direttiva e delle modalità in vigore che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza o all’eccezione o limitazione le loro opere o altri materiali dovrebbe essere data adeguata pubblicità sia prima che durante l’utilizzo in base a una licenza o a un’eccezione o limitazione, a seconda dei casi. […] È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale online unico per l’Unione accessibile al pubblico che permetta di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l’utilizzo abbia luogo. Tale portale dovrebbe agevolare la possibilità per i titolari dei diritti di non sottoporre a licenza o ad eccezione o limitazione le loro opere o altri materiali. […]».

Pagina 101, considerando 46, quarta frase:

anziché:

«Gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo che consente di estendere le licenze per le opere o altri materiali ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l’organismo che conclude l’accordo […]»

leggasi:

«Gli Stati membri dovrebbero godere di flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo che consente di estendere le licenze per le opere o altri materiali ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l’organismo che conclude l’accordo […]».

Pagina 102, considerando 47, penultima frase:

anziché:

«In particolare, il semplice fatto che i titolari dei diritti interessati non siano cittadini o residenti o stabiliti nello Stato membro dell’utilizzatore che richiede una licenza, non dovrebbe essere di per sé un motivo per considerare l’acquisizione dei diritti così onerosa e impraticabile da giustificare l’uso di tali meccanismi.»

leggasi:

«In particolare, il semplice fatto che i titolari dei diritti interessati non siano cittadini o residenti o stabiliti nello Stato membro dell’utilizzatore che richiede una licenza, non dovrebbe essere di per sé un motivo per considerare l’acquisizione dei diritti così onerosa e poco praticabile da giustificare l’uso di tali meccanismi.».

Pagina 102, considerando 48:

anziché:

«(48)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l’esistenza di misure di salvaguardia adeguate per tutelare i legittimi interessi dei titolari dei diritti che non hanno conferito mandato all’organismo che offre la licenza e che tali misure di salvaguardia si applichino in modo non discriminatorio. […] Le misure di pubblicità dovrebbero essere efficaci per l’intera durata della licenza e non dovrebbero imporre un onere amministrativo sproporzionato agli utilizzatori, agli organismi di gestione collettiva o ai titolari di diritti e senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.»

leggasi:

«(48)

Gli Stati membri dovrebbero garantire la messa in atto di misure di salvaguardia adeguate per tutelare i legittimi interessi dei titolari dei diritti che non hanno conferito mandato all’organismo che offre la licenza e che tali misure di salvaguardia si applichino in modo non discriminatorio. […] Le misure di pubblicità dovrebbero essere efficaci per l’intera durata della licenza e non dovrebbero comportare l’imposizione di un onere amministrativo sproporzionato agli utilizzatori, agli organismi di gestione collettiva o ai titolari di diritti e senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.».

Pagina 102, considerando 50, prima frase:

anziché:

«[…] è importante garantire che vi sia trasparenza e dialogo a livello di Unione sul funzionamento pratico di tali meccanismi, anche per quanto riguarda l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti, l’utilizzabilità di tali meccanismi, il loro effetto sui titolari di diritti che non sono membri degli organismi di gestione collettiva o sui titolari di diritti che sono membri o che sono cittadini di un altro Stato membro o che vi risiedono […]»

leggasi:

«[…] è importante garantire che vi sia trasparenza e dialogo a livello di Unione sul funzionamento pratico di tali meccanismi, anche per quanto riguarda l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti, l’utilizzabilità di tali meccanismi, il loro effetto sui titolari di diritti che non sono membri degli organismi di gestione collettiva o sui titolari di diritti che sono cittadini di un altro Stato membro o che vi risiedono […]».

Pagina 103, considerando 53, seconda frase:

anziché:

«Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l’accesso alla cultura e la sua promozione e l’accesso al patrimonio culturale). […]»

leggasi:

«Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l’accesso alla cultura e la sua promozione e l’accesso al patrimonio culturale. […]».

Pagina 103, considerando 54, seconda e terza frase:

anziché:

«L’ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli di business e una fonte di introiti. Gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, redendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati.»

leggasi:

«L’ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli imprenditoriali e una fonte di introiti. Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico incontrano una serie di problemi nel concludere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, rendendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati.».

Pagina 104, considerando 55, seconda e terza frase:

anziché:

«È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, che lasci impregiudicate le vigenti norme sul diritto d’autore nell’ordinamento dell’Unione applicabili agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti, anche ove tali utenti condividano pubblicazioni di carattere giornalistico online. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l’introduzione nell’ordinamento dell’Unione di diritti connessi a quello d’autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico da editori stabiliti in uno Stato membro nell’ambito di utilizzi digitali da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio […]»

leggasi:

«È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, che lasci impregiudicate le vigenti norme sul diritto d’autore nel diritto dell’Unione applicabili agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti, anche ove tali utenti condividano pubblicazioni di carattere giornalistico online. Tale tutela dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l’introduzione nel diritto dell’Unione di diritti connessi a quello d’autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico da editori stabiliti in uno Stato membro nell’ambito di utilizzi digitali da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio […]».

Pagina 104, considerando 57:

anziché:

«(57)

I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione. I diritti concessi agli editori di giornali non dovrebbero essere estesi ai collegamenti ipertestuali, né ai semplici fatti riportati nei giornali. I diritti concessi agli editori di giornali a norma della presente direttiva dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l’eccezione in caso di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.»

leggasi:

«(57)

I diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione. I diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico non dovrebbero essere estesi ai collegamenti ipertestuali, né ai semplici fatti riportati nei giornali. I diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico a norma della presente direttiva dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l’eccezione in caso di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.».

Pagina 105, considerando 59:

anziché:

«(59)

La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altri materiali inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altri materiali in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti o contro altri utilizzatori autorizzati delle stesse opere o di altri materiali. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall’altro. […]»

leggasi:

«(59)

La protezione accordata agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altri materiali inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altri materiali in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti o contro altri utilizzatori autorizzati delle stesse opere o di altri materiali. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall’altro. […]».

Pagina 105, considerando 60, prima e seconda frase:

anziché:

«(60)

Gli editori — di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni musicali — operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell’autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest’ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni […].»

leggasi:

«(60)

Gli editori — di pubblicazioni di carattere giornalistico, libri o pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni musicali — operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell’autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest’ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono essere privati di ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni […].».

Pagina 105, considerando 61, terza frase:

anziché:

«I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business.»

leggasi:

«I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli imprenditoriali.».

Pagina 107, considerando 66:

anziché:

«[…] Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero impedire la disponibilità di contenuti che non violano il diritto d’autore, comprese opere o altri materiali il cui utilizzo è oggetto di un accordo di licenza, o da un’eccezione o limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi. […] Ai fini di tale valutazione, occorre prendere in considerazione una serie di elementi, quali le dimensioni del servizio, l’evoluzione dello stato dell’arte dei mezzi esistenti, compresi i potenziali sviluppi futuri, per evitare la disponibilità di diversi tipi di contenuti e il costo di tali mezzi per i servizi. […]»

leggasi:

«[…] Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero impedire la disponibilità di contenuti che non violano il diritto d’autore, comprese opere o altri materiali il cui utilizzo è oggetto di un accordo di licenza, o di un’eccezione o limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi. […] Ai fini di tale valutazione, occorre prendere in considerazione una serie di elementi, quali le dimensioni del servizio, l’evoluzione dello stato dell’arte dei mezzi esistenti, compresi i potenziali sviluppi futuri, per evitare la disponibilità di diversi tipi di contenuti e il costo di tali mezzi per i prestatori di servizi. […]».

Pagina 108, considerando 67, seconda frase:

anziché:

«Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono intese a tener conto del caso specifico delle imprese start-up che operano tramite il caricamento degli utenti per sviluppare nuovi modelli di business.»

leggasi:

«Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono intese a tener conto del caso specifico delle imprese start-up che operano tramite il caricamento degli utenti per sviluppare nuovi modelli imprenditoriali.».

Pagina 109, considerando 70:

anziché:

«[…] Qualora i titolari dei diritti chiedano ai fornitori di servizi di prendere provvedimenti nei confronti di contenuti caricati dagli utenti, ad esempio disabilitando l’accesso o rimuovendo i contenuti caricati, tali titolari dei diritti dovrebbero giustificare debitamente la loro richiesta. […] Gli utenti dovrebbero inoltre avere accesso a un giudice o un’altra autorità giudiziaria competente per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi.»

leggasi:

«[…] Qualora i titolari dei diritti chiedano ai fornitori di servizi di prendere provvedimenti nei confronti di contenuti caricati dagli utenti, quali la disabilitazione dell’accesso o la rimozione dei contenuti caricati, tali titolari dei diritti dovrebbero giustificare debitamente la loro richiesta. […] Gli utenti dovrebbero inoltre avere accesso a un organo giurisdizionale o un’altra autorità giudiziaria competente per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi.».

Pagina 109, considerando 73:

anziché:

«(73)

La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell’autore o dell’artista (interprete o esecutore) all’opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell’opera. Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. […]»

leggasi:

«(73)

La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell’autore o dell’artista (interprete o esecutore) all’opera o altri materiali nel loro complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell’opera. Anche un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. […]».

Pagine 109 e 110, considerando 75:

anziché:

«Tali informazioni dovrebbero essere: aggiornate, nell’ottica di consentire l’accesso a dati recenti; pertinenti per lo sfruttamento dell’opera o dell’esecuzione; complete, in modo da includere tutte le pertinenti fonti di proventi, inclusi se del caso i proventi derivanti dal merchandising. Per l’intera durata dello sfruttamento, le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero fornire le informazioni a loro disposizione su tutte le modalità di sfruttamento e su tutti i proventi a livello mondiale, con una cadenza adeguata al settore pertinente non inferiore a una volta all’anno. […]»

leggasi:

«Tali informazioni dovrebbero essere: aggiornate, nell’ottica di consentire l’accesso a dati recenti; pertinenti per lo sfruttamento dell’opera o dell’esecuzione; e complete, in modo da includere tutte le pertinenti fonti di proventi, inclusi se del caso i proventi derivanti dal merchandising. Per l’intera durata dello sfruttamento, le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero fornire le informazioni a loro disposizione su tutte le modalità di sfruttamento e su tutti i proventi a livello mondiale, con una cadenza adeguata al settore pertinente ma non inferiore a una volta all’anno. […]».

Pagina 111, considerando 78, penultima frase:

anziché:

«Qualora le parti non concordino sull’adeguamento della remunerazione, l’autore o l’artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.»

leggasi:

«Qualora le parti non concordino sull’adeguamento della remunerazione, l’autore o l’artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire un organo giurisdizionale o altra autorità competente.».

Pagina 111, considerando 79, ultima frase:

anziché:

«Tale procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.»

leggasi:

«Tale procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale.».

Pagina 111, considerando 80:

anziché:

«[…] Dato che lo sfruttamento di opere o esecuzioni altri materiali può variare a seconda dei settori, si potrebbero stabilire disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei diversi settori […]»

leggasi:

«[…] Dato che lo sfruttamento o l’esecuzione possono variare a seconda dei settori, si potrebbero stabilire disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei diversi settori […]».

Pagina 112, articolo 1, paragrafo 1, prima frase:

anziché:

«1.   La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.»

leggasi:

«1.   La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il diritto dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.».

Pagina 113, articolo 2, punto 6:

anziché:

«6)

“prestatore di servizi di condivisione di contenuti online”: un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.

I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source […]»

leggasi:

«6)

“prestatore di servizi di condivisione di contenuti online”: un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che organizza e promuove a scopo di lucro.

I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source […]».

Pagina 113, articolo 3, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell’estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell’estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno lecitamente accesso».

Pagina 114, articolo 6:

anziché:

«Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione.»

leggasi:

«Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di tali opere o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione.».

Pagina 115, articolo 8, paragrafo 5:

anziché:

«5.   Un’opera o altri materiali è da considerarsi fuori commercio quando si può supporre in buona fede che l’intera opera o altri materiali non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.»

leggasi:

«5.   Un’opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando si può supporre in buona fede che l’intera opera o altro materiale non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.».

Pagina 116, articolo 8, paragrafo 7, ultimo comma:

anziché:

«In deroga al primo comma, il presente articolo si applica qualora l’organismo di gestione collettiva sia sufficientemente rappresentativo, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dei titolari dei diritti di tale paese terzo.»

leggasi:

«In deroga al primo comma, il presente articolo si applica qualora l’organismo di gestione collettiva sia sufficientemente rappresentativo, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dei titolari dei diritti del pertinente paese terzo.».

Pagina 116, articolo 9, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Gli utilizzi di opere o altri materiali in virtù dell’eccezione o della limitazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si considerano aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l’istituto di tutela del patrimonio culturale.»

leggasi:

«2.   Gli utilizzi di opere o altri materiali in virtù dell’eccezione o della limitazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si considerano aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui è stabilito l’istituto di tutela del patrimonio culturale che procede a tali utilizzi.».

Pagina 117, articolo 12, paragrafo 1, frase introduttiva:

anziché:

«1.   Gli Stati membri possono disporre, per quanto riguarda l’utilizzo sul loro territorio e in base alle garanzie previste dal presente articolo, che qualora un organismo di gestione collettiva, che sia soggetto alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, stipula, in conformità dei suoi mandati conferiti dai titolari dei diritti, un accordo di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali:»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri possono disporre, per quanto riguarda l’utilizzo sul loro territorio e in base alle garanzie previste dal presente articolo, che qualora un organismo di gestione collettiva, che sia soggetto alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, stipula, in conformità dei suoi mandati conferiti dai titolari dei diritti, un accordo di concessione di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali:».

Pagina 117, articolo 12, paragrafo 3, lettera d):

anziché:

«d)

siano adottate misure di pubblicità adeguate, a decorrere da un lasso tempo ragionevole prima che le opere o gli altri materiali siano utilizzati in virtù della licenza per informare i titolari dei diritti in merito alla possibilità dell’organismo di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali, al fatto che la concessione di licenza ha luogo in conformità del presente articolo, e alle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma della lettera c). Le misure di pubblicità devono essere efficaci senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.»

leggasi:

«d)

siano adottate misure di pubblicità adeguate, a decorrere da un lasso tempo ragionevole prima che le opere o gli altri materiali siano utilizzati in virtù della licenza, per informare i titolari dei diritti in merito alla possibilità dell’organismo di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali, alla concessione di licenze in conformità del presente articolo, e alle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma della lettera c). Le misure di pubblicità devono essere efficaci senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.».

Pagina 117, articolo 12, paragrafo 6:

anziché:

«[…] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 aprile 2021, una relazione sull’uso nell’Unione dei meccanismi di concessione di licenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sul loro impatto sulle licenze e sui titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti che non sono membri dell’organismo che concede le licenze o che sono cittadini di un altro Stato membro o che risiedono in un altro Stato membro […]»

leggasi:

«[…] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 aprile 2021, una relazione sull’uso nell’Unione dei meccanismi di concessione di licenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sul loro impatto sulle concessioni di licenze e sui titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti che non sono membri dell’organismo che concede le licenze o che sono cittadini di un altro Stato membro o che risiedono in un altro Stato membro […]».

Pagina 118, articolo 15, paragrafo 1, primo comma:

anziché:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.».

Pagina 119, articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, prima frase:

anziché:

«Quando un’opera o altri materiali è inclusa in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati.»

leggasi:

«Quando un’opera o altri materiali sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati.».

Pagina 119, articolo 15, paragrafo 4, secondo comma:

anziché:

«Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicata per la prima volta prima del 6 giugno 2019.»

leggasi:

«Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019.»

Pagina 120, articolo 17, paragrafo 6, primo comma:

anziché:

«6.   Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell’Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolati in conformità della raccomandazione 2003/361/CE […].»

leggasi:

«6.   Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell’Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolato in conformità della raccomandazione 2003/361/CE […]».

Pagina 120, articolo 17, paragrafo 7, primo comma:

anziché:

«7.   La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d’autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un’eccezione o limitazione.»

leggasi:

«7.   La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d’autore e i diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un’eccezione o limitazione.».

Pagina 121, articolo 17, paragrafo 9, secondo comma, ultima frase:

anziché:

«In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un’altra autorità giudiziaria competente per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi.»

leggasi:

«In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un organo giurisdizionale o un’altra autorità giudiziaria competente per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi.».

Pagina 121, articolo 17, paragrafo 9, ultimo comma:

anziché:

«I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell’Unione.»

leggasi:

«I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni d’uso, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell’Unione.».

Pagina 121, articolo 17, paragrafo 10, penultima frase:

anziché:

«Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l’altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e il ricorso a eccezioni e limitazioni.»

leggasi:

«Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l’altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e del ricorso a eccezioni e limitazioni.»

Pagina 121, articolo 19, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all’anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete […]»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano regolarmente, e almeno una volta all’anno, e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete […]».

Pagine 121 e 122, articolo 19, paragrafo 2, secondo e terzo comma:

anziché:

«Qualora tali informazioni supplementari siano richieste, la prima parte contrattuale degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) fornisce informazioni sull’identità di tali sublicenziatari.

Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di sublicenza a norma del primo comma sia effettuata direttamente o indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore o artista (interprete o esecutore).»

leggasi:

«Qualora tali informazioni supplementari siano richieste, la prima controparte contrattuale degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) fornisce informazioni sull’identità di tali sublicenziatari.

Gli Stati membri possono disporre che una richiesta ai sublicenziatari a norma del primo comma sia effettuata direttamente o indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore o artista (interprete o esecutore).».

Pagina 122, articolo 20, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa […]»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, o dai suoi aventi causa […]».

Pagina 123, articolo 24, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

qualora si tratti di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l’utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva presente direttiva (UE) 2019/790;»

leggasi:

«b)

qualora si tratti di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché ne sia citata la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790;».

Pagina 124, articolo 27:

anziché:

«Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 19 a decorrere dal 7 giugno 2022.»

leggasi:

«Gli accordi di concessione di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 19 a decorrere dal 7 giugno 2022.».


10.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 259/102


Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione dell’8 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 258 del 9 ottobre 2019)

Pagina 62, considerando (301):

anziché:

«(301)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,»

leggasi:

«(301)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,».