|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 253 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
RACCOMANDAZIONI |
|
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
RACCOMANDAZIONI
|
3.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 253/1 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1665 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2019
relativa alle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — (fondi di mutualizzazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La presente raccomandazione riguarda l’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento OCM») e dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2). |
|
(2) |
La promozione della prevenzione e della gestione delle crisi nel settore agricolo costituisce uno dei sei obiettivi della politica dell’Unione nel settore ortofrutticolo sin dall’inizio del 1996. Al riguardo, i fondi di mutualizzazione sono un importante strumento di prevenzione delle crisi per tutte le organizzazioni di produttori nel quadro dei loro programmi operativi. |
|
(3) |
In tale contesto, l’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM, modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), consente di ottenere contributi finanziari attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito al pagamento di compensazioni ai soci produttori di tali organizzazioni che subiscono un drastico calo di reddito a causa di condizioni di mercato avverse. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri devono prevedere specifiche condizioni per la concessione del sostegno in virtù di tale misura. Nel far ciò, essi devono garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori in tutta l’Unione, nonché il rispetto delle norme di quest’ultima in materia di concorrenza e dei suoi impegni internazionali (ad esempio, gli accordi dell’OMC). |
|
(5) |
La presente raccomandazione intende chiarire agli Stati membri e agli operatori economici l’applicazione della misura relativa ai fondi di mutualizzazione da parte delle organizzazioni di produttori affinché queste ultime utilizzino maggiormente questo strumento di prevenzione delle crisi in tutta l’Unione. |
|
(6) |
Nel preparare la presente raccomandazione si è tenuto conto anche delle norme sui fondi di mutualizzazione di cui agli articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nella misura in cui tali norme sono compatibili con il regolamento OCM e con il regolamento delegato (UE) 2017/891, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
MOTIVAZIONE DELLA MISURA RELATIVA AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE
|
1. |
Gli agricoltori sono esposti a rischi economici (ad esempio, la volatilità dei prezzi dei fattori produttivi), ambientali, sanitari (ad esempio, la salute degli animali e delle piante) o climatici (ad esempio, eventi meteorologici estremi, cambiamenti climatici), che possono avere un forte impatto sul loro reddito, frenando la pianificazione e gli investimenti a lungo termine. La competitività degli agricoltori può essere quindi compromessa dall’elevata incertezza riguardo al futuro. Ciò può generare, a sua volta, una forte fluttuazione dei redditi, con la conseguenza che anche gli agricoltori che sono competitivi in annate normali possono essere costretti a cessare l’attività a causa di un evento catastrofico. |
|
2. |
Sebbene l’impatto sul reddito degli agricoltori dipenda in ultima analisi dall’interazione di numerosi fattori, tra cui il mercato globale e il sostegno alle politiche, i rischi di insuccesso della produzione possono accentuare l’instabilità della loro situazione economica. |
|
3. |
In questo contesto, la gestione efficace dei rischi dev’essere olistica — articolata in azioni di prevenzione, reazione e pianificazione — ma pur sempre modulata in funzione della situazione dei singoli agricoltori. L’eterogeneità dei rischi e delle strutture agricole in tutto il territorio dell’Unione favorisce un approccio più decentrato all’utilizzo di strumenti, quali i fondi di mutualizzazione, che si prestano meglio ad affrontare esigenze specifiche di determinati settori e regioni. Piuttosto che applicare un approccio unico per tutti, è preferibile garantire che gli Stati membri dispongano di una certa flessibilità nell’affrontare i rischi cui devono far fronte gli agricoltori, in modo che si possa trovare la soluzione più opportuna. |
|
4. |
Per questo motivo l’attuale formulazione dell’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM offre maggiori possibilità di sostenere i fondi di mutualizzazione attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori. |
AMBITO DI APPLICAZIONE, TIPOLOGIA E LIVELLO DI SOSTEGNO
|
5. |
Sebbene le norme sui fondi di mutualizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 non siano vincolanti per la misura relativa ai fondi di mutualizzazione ai sensi del regolamento OCM, esse forniscono un’utile base sulla quale gli Stati membri possono elaborare norme sui fondi di mutualizzazione nel contesto del regolamento OCM, nella misura in cui tali norme sono in linea con detto regolamento. |
|
6. |
Gli Stati membri devono definire il concetto di fondo di mutualizzazione e specificare alcune altre condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM:
|
|
7. |
Per stabilire se i pagamenti versati dai fondi di mutualizzazione siano ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di contributi per la ricostituzione del fondo di mutualizzazione, si potrebbero anche utilizzare gli esempi seguenti di fattori e situazioni pertinenti.
|
COSTI AMMISSIBILI — TIPOLOGIE DI SPESA COPERTE DALLA MISURA RELATIVA AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE
|
8. |
Al fine di poter beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione, si raccomanda che il fondo di mutualizzazione in questione:
|
|
9. |
Tipologie di spesa coperte dalla misura relativa ai fondi di mutualizzazione:
|
|
10. |
A norma dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, «[g]li Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un’organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione». |
|
11. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che non si verifichino sovracompensazioni derivanti dalla combinazione della misura dei fondi di mutualizzazione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o con regimi assicurativi privati, effettuando le verifiche e applicando le misure di cui all’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 (6) della Commissione. La riassicurazione di fondi di mutualizzazione non è ammissibile al sostegno nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia. |
|
12. |
Il sostegno alle spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione dev’essere ripartito al massimo su un triennio in misura decrescente. L’importo totale del sostegno, comprensivo dell’assistenza finanziaria dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, non deve superare il 5 %, il 4 % o il 2 % del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di attività. Un’organizzazione di produttori può ricevere sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione solo una volta e soltanto entro i primi tre anni di funzionamento del fondo di mutualizzazione. Se un’organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del fondo di mutualizzazione, il sostegno dev’essere pari al 4 % o al 2 % del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione, rispettivamente nel secondo e terzo anno di esercizio del medesimo. |
|
13. |
I contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione coprirebbero i seguenti elementi:
|
|
14. |
Il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione, al quale si attingerà per le compensazioni nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni, potrebbe essere finanziato attraverso il programma di sviluppo rurale (articolo 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013). In tali casi, gli Stati membri dovrebbero garantire che non si verifichi un doppio finanziamento. |
|
15. |
Per garantire la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che gli Stati membri definiscano le norme in materia di costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l’ammissibilità dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori (7), nonché la gestione e il controllo del rispetto di tali norme in conformità degli articoli 26 e 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892. Gli Stati membri possono inoltre esigere che i fondi di mutualizzazione prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dei soci produttori dell’organizzazione di produttori o dei membri dell’associazione stessa di organizzazioni di produttori, nell’ambito dello statuto delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni. |
BENEFICIARI DELL’ASSISTENZA FINANZIARIA DELL’UNIONE
|
16. |
I beneficiari dell’assistenza finanziaria dell’Unione dovrebbero essere organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori, secondo quanto disposto dallo Stato membro interessato (8). |
|
17. |
Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono decidere di compensare soltanto uno dei loro membri (o, se riconosciute per più prodotti, solo il produttore che produce il prodotto in questione) o parte dei soci produttori di organizzazioni di produttori o membri di associazioni di organizzazioni di produttori. |
INTENSITÀ DELL’AIUTO — IMPORTO DELL’ASSISTENZA FINANZIARIA DELL’UNIONE
|
18. |
L’assistenza finanziaria dell’Unione copre le spese amministrative, come indicato al punto 9, lettera a), e il 50 % (9) dei costi ammissibili (spese effettivamente sostenute), a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento OCM. |
|
19. |
Si raccomanda che gli Stati membri limitino le spese ammissibili al sostegno applicando:
|
GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
|
20. |
A norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento OCM e dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2017/891, uno Stato membro deve elaborare una strategia nazionale di programmi operativi sostenibili comprendente, tra l’altro, priorità scelte per il settore e un bilancio delle misure/azioni nelle percentuali massime del fondo di esercizio, da poter spendere per qualsiasi misura/azione.
La disponibilità di un bilancio è di particolare rilevanza nel caso della gestione dei rischi. Dovrebbe esserci una massa critica minima (ad esempio, organizzazioni di produttori con un numero minimo di membri) per attivare lo strumento di gestione dei rischi, per compensare i produttori e mantenere i contributi dei produttori a livelli ragionevoli (11). Nel contempo, dovrebbe essere garantita la necessaria coerenza tra i diversi regimi nell’ambito della politica agricola comune e si dovrebbe escludere il doppio finanziamento tra le diverse misure di crisi. Ad esempio, un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori non dovrebbero compensare i propri soci produttori per i prodotti ritirati dal mercato per i quali è stata pagata una compensazione dal fondo di mutualizzazione a causa del drastico calo del reddito. I prodotti che beneficiano delle compensazioni dei fondi di mutualizzazione possono comunque essere venduti sul mercato o trasformati. |
|
21. |
Gli Stati membri dovrebbero limitare la durata dei prestiti commerciali alla durata del programma operativo in questione. |
|
22. |
Essi potrebbero inoltre stabilire norme specifiche relative al contributo che ogni socio produttore di un’organizzazione di produttori o membro di un’associazione di organizzazioni di produttori, o la stessa organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, dovrebbero versare al fondo e gli intervalli di pagamento. Ad esempio, l’importo che un socio produttore di un’organizzazione di produttori o un membro dell’associazione di organizzazioni di produttori, o la stessa organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, sono tenuti a pagare potrebbe essere modulato sulla base, tra l’altro, di una valutazione ex ante del rischio, del reddito medio, delle dimensioni dell’organizzazione o dell’associazione di produttori. Tali requisiti dovrebbero essere inclusi, se stabiliti, nello statuto dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori. Spetta allo Stato membro garantire che la misura sia adeguatamente mirata e calibrata in base al suo approccio strategico sulla scorta dell’analisi SWOT e dell’identificazione dei bisogni incluse nella strategia nazionale. |
|
23. |
Un fondo di mutualizzazione ammissibile al sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM può assumere altre funzioni, come ad esempio la concessione di crediti per i soci produttori. Poiché i produttori contribuiscono a un insieme collettivo di risorse disponibili per affrontare le crisi, i soci produttori potrebbero essere incentivati a contribuire con un’integrazione da cui potrebbe essere costituita una riserva supplementare di risorse collettive da poter utilizzare per la concessione di crediti. Qualora il fondo di mutualizzazione sia utilizzato anche per fini diversi dal pagamento di compensazioni ai soci produttori di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM, le risorse destinate al fondo di mutualizzazione per altri fini dovrebbero essere distinte chiaramente (ad esempio, tenute in conti separati) dal capitale sociale/dalle risorse del fondo di mutualizzazione che sarebbero utilizzate in caso di crisi (analogamente ai principi di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda i soci non produttori). Solo gli importi specificamente dedicati a garantire una compensazione per la grave perdita di reddito dovuta a condizioni di mercato avverse dovrebbero essere separati e considerati come base per il calcolo dell’intensità dell’aiuto pubblico. |
|
24. |
Potrebbero essere ammessi contributi al capitale sociale del fondo di mutualizzazione da parte di soggetti privati diversi dai soci produttori (ad esempio, membri non produttori delle organizzazioni di produttori). Qualora fossero contribuenti, i soci non produttori dell’organizzazione di produttori non avrebbero diritto a ricevere alcuna compensazione o rimborso dal fondo di mutualizzazione. In ogni caso, la compensazione dal fondo di mutualizzazione potrebbe essere erogata solo ai soci produttori, in quanto beneficiari finali del regime di aiuto dell’Unione nel settore ortofrutticolo, nel quale, per quanto riguarda i contributi allo stock di capitale, non sembrano essere necessarie restrizioni (12). |
|
25. |
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che i soci produttori di organizzazioni di produttori o i membri di associazioni di organizzazioni di produttori recuperino parte dei loro contributi al fondo di mutualizzazione dopo un certo numero di anni, se quest’ultimo non è stato impiegato per compensare i soci produttori a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM e gli importi raccolti non sono stati utilizzati. Spetta agli Stati membri e alle organizzazioni di produttori stabilire norme adeguate e trasparenti al riguardo. |
CONTROLLO E SORVEGLIANZA
|
26. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che la misura relativa ai fondi di mutualizzazione sia sottoposta alle stesse verifiche previste per le altre misure e azioni incluse nei programmi operativi. |
|
27. |
Le organizzazioni di produttori dovrebbero prestare particolare attenzione alla documentazione da conservare in relazione all’attuazione della misura relativa ai fondi di mutualizzazione, in particolare ai seguenti fini:
|
|
28. |
Tale documentazione dovrebbe essere verificata dallo Stato membro al momento dell’approvazione della modifica del programma operativo e al momento della domanda di pagamento. |
|
29. |
Oltre a queste verifiche, lo Stato membro dovrebbe prestare particolare attenzione al rischio di sovracompensazione e doppio finanziamento. |
RELAZIONE ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
|
30. |
Le informazioni relative ai fondi di mutualizzazione dovrebbero essere riportate nelle tabelle 3.2 e 4.1 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. |
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
(3) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
(4) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(5) Ad esempio, quando aumentano i costi di produzione, anche il reddito può aumentare. Tuttavia, il reddito netto potrebbe risentirne.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).
(7) Ad esempio, le dimensioni minime dell’organizzazione o dell’associazione di produttori per essere ammissibili.
(8) Ad esempio, condizioni supplementari stabilite nella strategia nazionale.
(9) L’assistenza finanziaria dell’Unione ai fondi di esercizio.
(10) Organizzazione di produttori, suoi membri, prodotti ecc.
(11) Effettuando i controlli e applicando le misure di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
(12) Cfr. l’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/891.