ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 253

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
3 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

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Raccomandazione (UE) 2019/1665 Della Commissione del 30 settembre 2019 relativa alle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — (fondi di mutualizzazione)

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

RACCOMANDAZIONI

3.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 253/1


RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1665 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2019

relativa alle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — (fondi di mutualizzazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La presente raccomandazione riguarda l’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento OCM») e dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2).

(2)

La promozione della prevenzione e della gestione delle crisi nel settore agricolo costituisce uno dei sei obiettivi della politica dell’Unione nel settore ortofrutticolo sin dall’inizio del 1996. Al riguardo, i fondi di mutualizzazione sono un importante strumento di prevenzione delle crisi per tutte le organizzazioni di produttori nel quadro dei loro programmi operativi.

(3)

In tale contesto, l’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM, modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), consente di ottenere contributi finanziari attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito al pagamento di compensazioni ai soci produttori di tali organizzazioni che subiscono un drastico calo di reddito a causa di condizioni di mercato avverse.

(4)

A norma dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri devono prevedere specifiche condizioni per la concessione del sostegno in virtù di tale misura. Nel far ciò, essi devono garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori in tutta l’Unione, nonché il rispetto delle norme di quest’ultima in materia di concorrenza e dei suoi impegni internazionali (ad esempio, gli accordi dell’OMC).

(5)

La presente raccomandazione intende chiarire agli Stati membri e agli operatori economici l’applicazione della misura relativa ai fondi di mutualizzazione da parte delle organizzazioni di produttori affinché queste ultime utilizzino maggiormente questo strumento di prevenzione delle crisi in tutta l’Unione.

(6)

Nel preparare la presente raccomandazione si è tenuto conto anche delle norme sui fondi di mutualizzazione di cui agli articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nella misura in cui tali norme sono compatibili con il regolamento OCM e con il regolamento delegato (UE) 2017/891,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MOTIVAZIONE DELLA MISURA RELATIVA AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

1.

Gli agricoltori sono esposti a rischi economici (ad esempio, la volatilità dei prezzi dei fattori produttivi), ambientali, sanitari (ad esempio, la salute degli animali e delle piante) o climatici (ad esempio, eventi meteorologici estremi, cambiamenti climatici), che possono avere un forte impatto sul loro reddito, frenando la pianificazione e gli investimenti a lungo termine. La competitività degli agricoltori può essere quindi compromessa dall’elevata incertezza riguardo al futuro. Ciò può generare, a sua volta, una forte fluttuazione dei redditi, con la conseguenza che anche gli agricoltori che sono competitivi in annate normali possono essere costretti a cessare l’attività a causa di un evento catastrofico.

2.

Sebbene l’impatto sul reddito degli agricoltori dipenda in ultima analisi dall’interazione di numerosi fattori, tra cui il mercato globale e il sostegno alle politiche, i rischi di insuccesso della produzione possono accentuare l’instabilità della loro situazione economica.

3.

In questo contesto, la gestione efficace dei rischi dev’essere olistica — articolata in azioni di prevenzione, reazione e pianificazione — ma pur sempre modulata in funzione della situazione dei singoli agricoltori. L’eterogeneità dei rischi e delle strutture agricole in tutto il territorio dell’Unione favorisce un approccio più decentrato all’utilizzo di strumenti, quali i fondi di mutualizzazione, che si prestano meglio ad affrontare esigenze specifiche di determinati settori e regioni. Piuttosto che applicare un approccio unico per tutti, è preferibile garantire che gli Stati membri dispongano di una certa flessibilità nell’affrontare i rischi cui devono far fronte gli agricoltori, in modo che si possa trovare la soluzione più opportuna.

4.

Per questo motivo l’attuale formulazione dell’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM offre maggiori possibilità di sostenere i fondi di mutualizzazione attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori.

AMBITO DI APPLICAZIONE, TIPOLOGIA E LIVELLO DI SOSTEGNO

5.

Sebbene le norme sui fondi di mutualizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 non siano vincolanti per la misura relativa ai fondi di mutualizzazione ai sensi del regolamento OCM, esse forniscono un’utile base sulla quale gli Stati membri possono elaborare norme sui fondi di mutualizzazione nel contesto del regolamento OCM, nella misura in cui tali norme sono in linea con detto regolamento.

6.

Gli Stati membri devono definire il concetto di fondo di mutualizzazione e specificare alcune altre condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM:

a)

«fondo di mutualizzazione» — figura nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento OCM. All’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «fondo di mutualizzazione» s’intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito.

Rispetto ai fondi di mutualizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, il regolamento OCM non richiede il riconoscimento dei fondi di mutualizzazione. Tale riconoscimento può essere vantaggioso anche per i fondi di mutualizzazione a norma del regolamento OCM, in quanto può contribuire, tra l’altro, a ridurre il rischio di doppio finanziamento;

b)

«drastico calo del reddito» — gli Stati membri potrebbero utilizzare come approssimazione del reddito il valore della produzione commercializzata (VPC) dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori rispetto al quale parte dei soci produttori, o tutti, o i membri di un’associazione di organizzazioni di produttori subiscono un drastico calo di reddito. A tal fine, il VPC potrebbe essere calcolato in base ai prezzi delle organizzazioni di produttori e per ciascun prodotto. Tuttavia, ciò non significa che non si debba tenere conto del calo di reddito di un produttore al momento di stabilire norme dettagliate sul sostegno dei fondi di mutualizzazione.

Occorre prestare attenzione, in particolare, ai casi in cui solo parte dei soci produttori dell’organizzazione di produttori o dei membri di un’associazione di organizzazioni di produttori ha subito un drastico calo di reddito, ad esempio perché le condizioni di mercato avverse riguardano solo parte dei prodotti per i quali è riconosciuta l’organizzazione di produttori o l’associazione di organizzazioni di produttori. In tali circostanze, i pagamenti versati dal fondo di mutualizzazione a coloro che non hanno subito un drastico calo di reddito a causa di condizioni di mercato avverse non sarebbero ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM.

Per contro, l’ammissibilità dei pagamenti effettuati dai fondi di mutualizzazione a coloro che hanno subito un drastico calo di reddito a causa di condizioni di mercato avverse non dovrebbe essere negata per il solo fatto che il VPC complessivo dell’organizzazione di produttori/dell’associazione di organizzazioni di produttori non è diminuito o non è diminuito in misura sufficiente. La valutazione dev’essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle singole circostanze delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e dei loro aderenti, nonché delle condizioni di mercato che hanno causato il drastico calo del reddito.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che la compensazione agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito debba essere concessa solo in casi debitamente giustificati e qualora il calo del reddito superi una soglia pari almeno al 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Il regolamento OCM non contiene tali soglie.

Al fine di garantire un’applicazione uniforme e non discriminatoria delle misure, gli Stati membri potrebbero adottare un approccio analogo a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e concedere un sostegno per ricostituire i fondi di mutualizzazione nei casi in cui il calo di reddito dell’organizzazione di produttori (ossia il VPC per prodotto) superi il 20 % del reddito stabilito dagli Stati membri, a seconda della situazione (ad esempio, il calo di reddito di tutti i produttori aderenti o altre situazioni), nell’arco dei tre anni precedenti o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato;

c)

«condizioni di mercato avverse» — questo concetto dovrebbe fare riferimento a una situazione obiettivamente esistente nel mercato di un dato prodotto che comporta un calo del reddito dei soci produttori. Un indicatore di condizioni di mercato avverse potrebbe essere un calo superiore al 20 % del prezzo medio registrato dal prodotto in questione nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il prezzo più basso e quello con il prezzo più alto. Le condizioni di mercato avverse potrebbero essere determinate anche sulla base di una variazione del prezzo rappresentativo di mercato dei prodotti in questione o considerando gli importi del sostegno per i ritiri dal mercato [cfr. punto 7, lettera b)].

7.

Per stabilire se i pagamenti versati dai fondi di mutualizzazione siano ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di contributi per la ricostituzione del fondo di mutualizzazione, si potrebbero anche utilizzare gli esempi seguenti di fattori e situazioni pertinenti.

a)

Aumento dei costi dei fattori di produzione con conseguente drastico calo del reddito

L’aumento dei costi dei fattori produttivi (ad esempio, l’aumento dei prezzi dei fertilizzanti che può provocare un incremento dei costi per i produttori interessati) può comportare una perdita di reddito se l’aumento dei costi dei fattori produttivi non può essere trasferito ai clienti sotto forma di un aumento dei prezzi a causa di condizioni di mercato avverse.

Gli Stati membri potrebbero stabilire una metodologia standard per stimare il peso dei fattori produttivi sul prezzo finale del prodotto mediante un criterio di produttività che mostri l’aumento dei prezzi.

I pagamenti effettuati dai fondi di mutualizzazione potrebbero, ad esempio, essere versati ai produttori se sono soddisfatte tutte le altre condizioni, laddove si dimostri che il peso del costo dei fattori di produzione in proporzione al prezzo dell’organizzazione di produttori del prodotto in questione è aumentato di almeno il 20 %.

Le prove a sostegno del calo di reddito causato dall’aumento dei costi dei fattori produttivi dovrebbero essere basate su dati di mercato e contabili certificati da un organismo o da un esperto, pubblico o privato, indipendente e qualificato nel settore in questione mentre la loro accuratezza e affidabilità devono essere verificate dallo Stato membro, per garantire che siano soddisfatte le condizioni per l’ammissibilità all’assistenza finanziaria dell’Unione per i fondi di mutualizzazione a norma del regolamento OCM.

b)

Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato come base per determinare il calo del prezzo sul mercato

Gli importi massimi del sostegno per i ritiri dal mercato, definiti all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e all’allegato IV del medesimo regolamento, potrebbero essere utilizzati come base di riferimento per stabilire il calo del prezzo sul mercato. La «soglia di attivazione» dei fondi di mutualizzazione potrebbe allora essere fissata tenendo conto del prezzo rappresentativo di ciascun prodotto in questione e confrontandolo con il prezzo di mercato. Nei casi in cui il prezzo effettivo di mercato fosse inferiore di almeno il 20 % rispetto al sostegno massimo di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/891, la soglia limite sarebbe raggiunta. Gli Stati membri dovrebbero verificare che l’impatto del calo dei prezzi sia sufficientemente significativo in termini di durata da provocare un drastico calo del reddito.

COSTI AMMISSIBILI — TIPOLOGIE DI SPESA COPERTE DALLA MISURA RELATIVA AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

8.

Al fine di poter beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione, si raccomanda che il fondo di mutualizzazione in questione:

a)

pratichi una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

b)

applichi norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria;

c)

sia riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’ordinamento nazionale.

9.

Tipologie di spesa coperte dalla misura relativa ai fondi di mutualizzazione:

a)

le spese amministrative connesse alla costituzione del fondo di mutualizzazione dovrebbero includere, tra gli altri costi per la gestione del fondo (per un periodo pari alla durata del fondo, ossia al massimo cinque anni), le spese di registrazione, le spese per il personale e le spese generali; nonché

b)

contributi finanziari di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito al pagamento di compensazioni ai soci produttori che subiscono un drastico calo del loro reddito netto (5) a causa di condizioni di mercato avverse. La ricostituzione dovrebbe avvenire tramite il fondo di esercizio. I contributi finanziari per ricostituire il fondo di mutualizzazione diventerebbero una parte dedicata del fondo di esercizio.

10.

A norma dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, «[g]li Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un’organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione».

11.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che non si verifichino sovracompensazioni derivanti dalla combinazione della misura dei fondi di mutualizzazione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o con regimi assicurativi privati, effettuando le verifiche e applicando le misure di cui all’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 (6) della Commissione. La riassicurazione di fondi di mutualizzazione non è ammissibile al sostegno nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia.

12.

Il sostegno alle spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione dev’essere ripartito al massimo su un triennio in misura decrescente. L’importo totale del sostegno, comprensivo dell’assistenza finanziaria dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, non deve superare il 5 %, il 4 % o il 2 % del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di attività. Un’organizzazione di produttori può ricevere sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione solo una volta e soltanto entro i primi tre anni di funzionamento del fondo di mutualizzazione. Se un’organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del fondo di mutualizzazione, il sostegno dev’essere pari al 4 % o al 2 % del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione, rispettivamente nel secondo e terzo anno di esercizio del medesimo.

13.

I contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione coprirebbero i seguenti elementi:

a)

importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazione finanziaria ai soci produttori che subiscono un drastico calo di reddito a seguito di condizioni di mercato avverse. A tal fine, gli Stati membri non dovrebbero distinguere se gli importi versati ai soci produttori a titolo di compensazione derivino dal capitale di esercizio, dal capitale di base o da altri fondi del fondo di mutualizzazione, compresi i prestiti commerciali sottoscritti dal fondo di mutualizzazione per risarcire i soci produttori, se sono soddisfatte le condizioni del regolamento OCM e laddove altre risorse nel fondo di mutualizzazione non sono sufficienti a fornire la necessaria compensazione (cfr. l’ultimo comma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento OCM);

b)

interessi su prestiti commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento della compensazione finanziaria agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione, nei casi in cui i fondi disponibili nel fondo di mutualizzazione non siano sufficienti a soddisfare le richieste di compensazione (cfr. l’ultimo comma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento OCM).

14.

Il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione, al quale si attingerà per le compensazioni nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni, potrebbe essere finanziato attraverso il programma di sviluppo rurale (articolo 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013). In tali casi, gli Stati membri dovrebbero garantire che non si verifichi un doppio finanziamento.

15.

Per garantire la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che gli Stati membri definiscano le norme in materia di costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l’ammissibilità dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori (7), nonché la gestione e il controllo del rispetto di tali norme in conformità degli articoli 26 e 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892. Gli Stati membri possono inoltre esigere che i fondi di mutualizzazione prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dei soci produttori dell’organizzazione di produttori o dei membri dell’associazione stessa di organizzazioni di produttori, nell’ambito dello statuto delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni.

BENEFICIARI DELL’ASSISTENZA FINANZIARIA DELL’UNIONE

16.

I beneficiari dell’assistenza finanziaria dell’Unione dovrebbero essere organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori, secondo quanto disposto dallo Stato membro interessato (8).

17.

Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono decidere di compensare soltanto uno dei loro membri (o, se riconosciute per più prodotti, solo il produttore che produce il prodotto in questione) o parte dei soci produttori di organizzazioni di produttori o membri di associazioni di organizzazioni di produttori.

INTENSITÀ DELL’AIUTO — IMPORTO DELL’ASSISTENZA FINANZIARIA DELL’UNIONE

18.

L’assistenza finanziaria dell’Unione copre le spese amministrative, come indicato al punto 9, lettera a), e il 50 % (9) dei costi ammissibili (spese effettivamente sostenute), a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento OCM.

19.

Si raccomanda che gli Stati membri limitino le spese ammissibili al sostegno applicando:

a)

massimali per fondo di mutualizzazione;

b)

massimali unitari (10) adeguati.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

20.

A norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento OCM e dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2017/891, uno Stato membro deve elaborare una strategia nazionale di programmi operativi sostenibili comprendente, tra l’altro, priorità scelte per il settore e un bilancio delle misure/azioni nelle percentuali massime del fondo di esercizio, da poter spendere per qualsiasi misura/azione.

La disponibilità di un bilancio è di particolare rilevanza nel caso della gestione dei rischi. Dovrebbe esserci una massa critica minima (ad esempio, organizzazioni di produttori con un numero minimo di membri) per attivare lo strumento di gestione dei rischi, per compensare i produttori e mantenere i contributi dei produttori a livelli ragionevoli (11).

Nel contempo, dovrebbe essere garantita la necessaria coerenza tra i diversi regimi nell’ambito della politica agricola comune e si dovrebbe escludere il doppio finanziamento tra le diverse misure di crisi. Ad esempio, un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori non dovrebbero compensare i propri soci produttori per i prodotti ritirati dal mercato per i quali è stata pagata una compensazione dal fondo di mutualizzazione a causa del drastico calo del reddito. I prodotti che beneficiano delle compensazioni dei fondi di mutualizzazione possono comunque essere venduti sul mercato o trasformati.

21.

Gli Stati membri dovrebbero limitare la durata dei prestiti commerciali alla durata del programma operativo in questione.

22.

Essi potrebbero inoltre stabilire norme specifiche relative al contributo che ogni socio produttore di un’organizzazione di produttori o membro di un’associazione di organizzazioni di produttori, o la stessa organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, dovrebbero versare al fondo e gli intervalli di pagamento. Ad esempio, l’importo che un socio produttore di un’organizzazione di produttori o un membro dell’associazione di organizzazioni di produttori, o la stessa organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, sono tenuti a pagare potrebbe essere modulato sulla base, tra l’altro, di una valutazione ex ante del rischio, del reddito medio, delle dimensioni dell’organizzazione o dell’associazione di produttori. Tali requisiti dovrebbero essere inclusi, se stabiliti, nello statuto dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori. Spetta allo Stato membro garantire che la misura sia adeguatamente mirata e calibrata in base al suo approccio strategico sulla scorta dell’analisi SWOT e dell’identificazione dei bisogni incluse nella strategia nazionale.

23.

Un fondo di mutualizzazione ammissibile al sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM può assumere altre funzioni, come ad esempio la concessione di crediti per i soci produttori. Poiché i produttori contribuiscono a un insieme collettivo di risorse disponibili per affrontare le crisi, i soci produttori potrebbero essere incentivati a contribuire con un’integrazione da cui potrebbe essere costituita una riserva supplementare di risorse collettive da poter utilizzare per la concessione di crediti. Qualora il fondo di mutualizzazione sia utilizzato anche per fini diversi dal pagamento di compensazioni ai soci produttori di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM, le risorse destinate al fondo di mutualizzazione per altri fini dovrebbero essere distinte chiaramente (ad esempio, tenute in conti separati) dal capitale sociale/dalle risorse del fondo di mutualizzazione che sarebbero utilizzate in caso di crisi (analogamente ai principi di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda i soci non produttori). Solo gli importi specificamente dedicati a garantire una compensazione per la grave perdita di reddito dovuta a condizioni di mercato avverse dovrebbero essere separati e considerati come base per il calcolo dell’intensità dell’aiuto pubblico.

24.

Potrebbero essere ammessi contributi al capitale sociale del fondo di mutualizzazione da parte di soggetti privati diversi dai soci produttori (ad esempio, membri non produttori delle organizzazioni di produttori). Qualora fossero contribuenti, i soci non produttori dell’organizzazione di produttori non avrebbero diritto a ricevere alcuna compensazione o rimborso dal fondo di mutualizzazione. In ogni caso, la compensazione dal fondo di mutualizzazione potrebbe essere erogata solo ai soci produttori, in quanto beneficiari finali del regime di aiuto dell’Unione nel settore ortofrutticolo, nel quale, per quanto riguarda i contributi allo stock di capitale, non sembrano essere necessarie restrizioni (12).

25.

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che i soci produttori di organizzazioni di produttori o i membri di associazioni di organizzazioni di produttori recuperino parte dei loro contributi al fondo di mutualizzazione dopo un certo numero di anni, se quest’ultimo non è stato impiegato per compensare i soci produttori a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM e gli importi raccolti non sono stati utilizzati. Spetta agli Stati membri e alle organizzazioni di produttori stabilire norme adeguate e trasparenti al riguardo.

CONTROLLO E SORVEGLIANZA

26.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la misura relativa ai fondi di mutualizzazione sia sottoposta alle stesse verifiche previste per le altre misure e azioni incluse nei programmi operativi.

27.

Le organizzazioni di produttori dovrebbero prestare particolare attenzione alla documentazione da conservare in relazione all’attuazione della misura relativa ai fondi di mutualizzazione, in particolare ai seguenti fini:

a)

l’inclusione di tale misura nel programma operativo o nella sua modifica;

b)

la valutazione che ha portato al pagamento di una compensazione dal fondo di mutualizzazione (ad esempio, com’è stato calcolato e stabilito il drastico calo di reddito, per quali prodotti, in che modo si garantisce che il prezzo dell’organizzazione di produttori sia in linea con il prezzo di mercato ecc.);

c)

i membri, i prodotti, la destinazione finale della produzione e il periodo coperto dalla presente misura;

d)

il contributo dell’organizzazione di produttori alla ricostituzione del fondo di mutualizzazione e i contributi regolari dei suoi membri al fondo di mutualizzazione.

28.

Tale documentazione dovrebbe essere verificata dallo Stato membro al momento dell’approvazione della modifica del programma operativo e al momento della domanda di pagamento.

29.

Oltre a queste verifiche, lo Stato membro dovrebbe prestare particolare attenzione al rischio di sovracompensazione e doppio finanziamento.

RELAZIONE ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

30.

Le informazioni relative ai fondi di mutualizzazione dovrebbero essere riportate nelle tabelle 3.2 e 4.1 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

(4)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(5)  Ad esempio, quando aumentano i costi di produzione, anche il reddito può aumentare. Tuttavia, il reddito netto potrebbe risentirne.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

(7)  Ad esempio, le dimensioni minime dell’organizzazione o dell’associazione di produttori per essere ammissibili.

(8)  Ad esempio, condizioni supplementari stabilite nella strategia nazionale.

(9)  L’assistenza finanziaria dell’Unione ai fondi di esercizio.

(10)  Organizzazione di produttori, suoi membri, prodotti ecc.

(11)  Effettuando i controlli e applicando le misure di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

(12)  Cfr. l’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/891.