ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 della Commissione del 30 settembre 2019 che autorizza un laboratorio in Ucraina a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2019) 6906] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
2.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1662 DELLA COMMISSIONE
dell’1 ottobre 2019
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (in prosieguo il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
Nell’aprile 2007 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 452/2007, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,9 % e il 38,1 % sulle assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell’Ucraina (2); nel dicembre 2010 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (UE) n. 1243/2010 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della società Since Hardware (Guangzhou) Co., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, a seguito di una nuova inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base (le «inchieste iniziali»). |
(2) |
Nel gennaio 2010 le misure sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010, a seguito di un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base (4). |
(3) |
Nel marzo 2010 le misure sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010, a seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (5). |
(4) |
Nel settembre 2010 il Consiglio ha reistituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della società Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan, un produttore esportatore cinese di assi da stiro (6), come provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-141/08 P (7). |
(5) |
Nell’ottobre 2012 il Consiglio ha reistituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Cina fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (8), come provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-274/07 P (9). |
(6) |
Nel luglio 2013, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013, le misure sulle importazioni di assi da stiro originarie della Cina per altri cinque anni e abrogato le misure sulle importazioni di assi da stiro originarie dell’Ucraina (10). |
1.2. Domande di riesame
(7) |
A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (11), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (la «domanda di riesame»). |
(8) |
La domanda è stata presentata il 20 aprile 2018 da tre produttori dell’Unione [Colombo New Scal SpA, Rörets Polska Sp. z o.o. e Vale Mill (Rochdale) Ltd], che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di assi da stiro dell’Unione (i «richiedenti»). |
(9) |
La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(10) |
Una volta stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 19 luglio 2018 la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) (l’«avviso di apertura»). |
1.4. Inchiesta
1.4.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(11) |
L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 (il «periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta (il «periodo in esame»). |
1.4.2. Parti interessate
(12) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell’UE, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore interessato. |
(13) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
1.4.3. Campionamento
(14) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. |
1.4.3.1.
(15) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha affermato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Il campione era costituito da quattro produttori dell’Unione con il massimo volume rappresentativo di vendite e di produzione nell’UE, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, le quattro società di cui sopra rappresentavano oltre il 55 % del volume delle vendite e della produzione dell’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio. |
(16) |
Un produttore dell’Unione non incluso nel campione provvisorio ha espresso il proprio sostegno al campionamento provvisorio. Non sono state trasmesse altre osservazioni. Il campione provvisorio è stato pertanto confermato. Esso è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
(17) |
Successivamente uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione non ha risposto al questionario ed è stato quindi escluso dal campione di produttori dell’Unione. I restanti produttori dell’Unione rappresentavano oltre il 50 % del volume totale delle vendite e della produzione dell’Unione e il campione è stato pertanto comunque considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.4.3.2.
(18) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all’inchiesta in questione. A tali parti è stato richiesto di manifestarsi trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste all’allegato II dell’avviso di apertura. |
(19) |
Nessun importatore indipendente dell’UE ha collaborato. |
1.4.3.3.
(20) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l’Unione europea di indicare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
(21) |
Nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste né ha collaborato all’inchiesta entro i termini fissati nell’avviso di apertura. |
(22) |
A causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la Commissione ha comunicato alla missione della Repubblica popolare cinese la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e basare pertanto le proprie risultanze concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio da parte dei produttori esportatori della RPC sui dati disponibili. |
1.4.4. Questionari e visite di verifica
(23) |
La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC e ai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario. Tre produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. |
(24) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate: produttori dell’Unione:
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1.4.5. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(25) |
In ragione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta attestanti l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione ha invitato tutti i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione. |
(26) |
Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Inoltre, entro i termini previsti non sono state fornite né le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura, né quelle in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
(27) |
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. |
(28) |
Il 6 settembre 2018, con una nota (la «nota del 6 settembre») la Commissione ha informato le parti interessate delle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, la manodopera e l’energia impiegate nella produzione di assi da stiro da parte dei produttori esportatori. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato tre potenziali paesi rappresentativi: Brasile, Serbia e Turchia. |
(29) |
La Commissione ha dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto le osservazioni di uno dei richiedenti. |
(30) |
Come spiegato nei considerando 105 e 106, la Commissione ha esaminato le osservazioni ricevute dal richiedente in una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, datata 26 ottobre 2018 (la «nota del 26 ottobre»). Nella nota del 26 ottobre la Commissione ha definito l’elenco dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo. |
1.4.6. Fase successiva della procedura
(31) |
Il 4 luglio 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping (la «divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
(32) |
Non sono pervenute osservazioni contestanti le risultanze della Commissione. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
(33) |
Il prodotto oggetto del presente riesame in previsione della scadenza è costituito da assi da stiro, con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, cioè le gambe, il piano e il portaferro (il «prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificate con i codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421999910, 7323930010, 7323990010, 8516797010 e 8516900051) e originarie della Repubblica popolare cinese. |
2.2. Prodotto simile
(34) |
La presente inchiesta di riesame ha confermato che, come stabilito dalle inchieste iniziali, le assi da stiro fabbricate e vendute sul mercato interno della Cina e del paese rappresentativo, la Turchia, e le assi da stiro fabbricate e vendute dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici. |
(35) |
Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
(36) |
In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC. |
(37) |
Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta, né ha fornito informazioni o presentato elementi di prova in merito alle presunte distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Analogamente, nessuno dei produttori esportatori ha risposto al questionario. |
(38) |
Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario né ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente, compreso il «Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale» (la «relazione») (13). |
(39) |
Il 27 luglio 2018 la Commissione, a causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, ha informato la missione della Repubblica popolare cinese della sua intenzione di basare le proprie risultanze sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha altresì fatto notare che una risultanza basata sui dati disponibili avrebbe potuto risultare meno favorevole per la parte interessata, invitandola a presentare osservazioni. La missione della Repubblica popolare cinese non ha presentato alcuna osservazione. |
(40) |
Su tale base, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le risultanze relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping illustrate di seguito sono state fondate sui dati disponibili, segnatamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle statistiche basate sui dati presentati alla Commissione da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, («banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6»), nonché sulle statistiche basate sui dati relativi alle esportazioni comunicate dalla banca dati ufficiale della dogana cinese (la «banca dati cinese»). La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni disponibili al pubblico, quali le banche dati di Global Trade Atlas (14) («GTA») e Orbis Bureau van Dijk (15) («Orbis»). |
3.2. Dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.2.1. Valore normale
(41) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
(42) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». |
(43) |
Come ulteriormente illustrato nella sezione 4.2, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
3.2.2. Esistenza di distorsioni significative
3.2.2.1.
(44) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
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(45) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui al medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. Di fatto, poiché tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi contenuti nell’elenco. Tuttavia, qualsiasi conclusione in merito a distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), deve essere avanzata sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare quando il concetto di «economia di mercato socialista» sancito dalla costituzione cinese e l’intero sistema giuridico conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non sono il risultato del libero gioco delle forze di mercato. |
(46) |
L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». |
(47) |
Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. A tale riguardo la Commissione aveva precedentemente prodotto la relazione, la quale rileva l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a molti fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera), come pure in settori specifici (ad esempio i settori dell’acciaio o chimico). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. |
(48) |
La domanda del richiedente forniva anche elementi a sostegno delle asserzioni circa l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), di cui sopra, in linea con la relazione, in particolare per quanto concerne le distorsioni nel settore dell’acciaio, segnatamente in virtù del fatto che, secondo il richiedente, per i produttori di assi da stiro l’acciaio rappresentava almeno il 40 % dei costi totali di produzione. |
(49) |
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha proceduto in tal senso basandosi sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. L’analisi ha comportato l’esame dei sostanziali interventi pubblici nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame. |
(50) |
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo dell’inchiesta, così come nella relazione. |
3.2.2.2.
(51) |
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce le politiche economiche della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (16). Di conseguenza, l’assetto globale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici considerevoli nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Il diritto tollera altre forme di proprietà e permette il loro sviluppo accanto alla proprietà statale (17). |
(52) |
Inoltre, in base al diritto cinese, l’economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese (PCC). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito ulteriore risalto essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata integrata da una seconda frase, la quale recita che «l’elemento determinante del socialismo con caratteristiche cinesi è il ruolo guida del partito comunista cinese» (18). Ciò illustra il controllo indiscusso e crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. |
(53) |
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un mercato libero (19). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. |
(54) |
In primo luogo, a livello di controllo amministrativo generale, l’andamento dell’economia cinese è governato da un sistema complesso di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani sono tuttora caratterizzati da obiettivi di produzione espliciti, una caratteristica ricorrente in precedenti cicli di programmazione. Nel contesto dei piani, i singoli settori e/o progetti industriali vengono individuati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti specifici obiettivi di sviluppo (potenziamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2.5) (20). |
(55) |
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) (21). Lo stesso vale per gli altri componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche questi componenti del sistema finanziario, diversi dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (22). |
(56) |
In terzo luogo, al livello di contesto normativo, gli interventi da parte dello Stato nell’economia assumono diverse forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La normativa applicabile prevede in modo specifico che gli appalti pubblici mirino a facilitare il conseguimento di obiettivi definiti da politiche statali. Tuttavia, la natura di tali obiettivi resta indefinita, lasciando di conseguenza un ampio margine di valutazione agli organi decisionali (23). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla finalità e l’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (24). |
(57) |
In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali si scontrano con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l’efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (25). |
3.2.2.3.
(58) |
Nella RPC, le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. |
(59) |
Per quanto concerne la proprietà statale nel settore delle assi da stiro, come determinato dal precedente riesame in previsione della scadenza, il numero di produttori di assi da stiro in Cina è potenzialmente elevato. In assenza di informazioni presentate dal governo della RPC in merito a tale settore e in ragione della natura frammentata di questo, è difficile trarre conclusioni generali sui relativi modelli di proprietà. Tuttavia, per quanto concerne i fornitori dei fattori produttivi alla base della fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, come da dichiarazione del richiedente, per i produttori di assi da stiro i fattori produttivi in acciaio rappresentano tra il 40 % e il 60 % dei costi di produzione. I prezzi dell’acciaio costituiscono pertanto un fattore di costo significativo nel processo produttivo delle assi da stiro. Come stabilito dalla Commissione nella sua relazione, nel settore dell’acciaio persiste un livello elevato di proprietà del governo cinese. Molti dei principali produttori sono di proprietà dello Stato, alcuni dei quali sono espressamente citati nel«Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (26) come esempi dei risultati conseguiti dal dodicesimo periodo di pianificazione quinquennale (come ad esempio Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel ecc.). Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di Stato (27). La produzione del componente fondamentale delle assi da stiro è quindi soggetta a una significativa proprietà statale e, di conseguenza, a interventi statali. |
(60) |
Per quanto riguarda il controllo da parte dello Stato, il governo e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese, comprese quelle che producono assi da stiro e rispettivi componenti. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al loro processo decisionale operativo, esercitando pertanto un certo livello di controllo sulle imprese cinesi (28). Gli elementi che attestano l’esistenza di tale controllo del governo sulle imprese attive nel settore delle assi da stiro nonché nei settori che forniscono i relativi fattori produttivi sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.2.2.4. Inoltre, in particolare nel caso di uno dei componenti fondamentali utilizzati nelle assi da stiro — i tubi di acciaio saldati, che rappresentano il 25-30 % dei costi totali di produzione — la Commissione ha precedentemente accertato un’interferenza statale anche laddove le società produttrici non erano di proprietà statale o lo erano solo parzialmente, con il risultato che le decisioni commerciali non erano prese in riposta ai segnali del mercato (29). L’inchiesta ha portato a concludere che vi era una significativa interferenza statale nel settore cinese dei tubi di acciaio saldati, che serve in larga misura i produttori di assi da stiro e ne influenza i costi. |
(61) |
Per quanto concerne la supervisione strategica e l’orientamento dello Stato nel settore della produzione delle assi da stiro e nel settore dell’acciaio, che è il principale fornitore di fattori produttivi, l’analisi è illustrata nelle sezioni 3.2.2.4 e 3.2.2.5. In ragione dell’elevato livello di controllo e di intervento del governo in questi settori, come descritto nelle suindicate sezioni, i produttori di assi da stiro di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. |
(62) |
La Commissione ha pertanto concluso che il mercato delle assi da stiro e quello dei suoi principali fornitori nella RPC era servito in misura significativa da imprese operanti sotto la proprietà, il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo cinese. La Commissione ha inoltre concluso che il mercato dei componenti in acciaio fondamentali per le assi da stiro è in larga misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità. |
3.2.2.4.
(63) |
In virtù della sua presenza nelle imprese, lo Stato cinese è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. In particolare, le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società dev’essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC (30)), e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Il PCC ha inoltre dichiarato di esercitare una pressione sulle società private per mettere al primo posto il«patriottismo» e per seguire una disciplina di partito (31). Nel 2017 è stato riferito che cellule di partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una pressione crescente da parte delle organizzazioni del PCC per avere l’ultima parola sulle decisioni commerciali nelle rispettive società (32). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello della produzione delle assi da stiro. Di conseguenza, è stabilito che tali norme si applicano anche ai produttori di assi da stiro e ai fornitori dei loro fattori produttivi. |
(64) |
A titolo di esempio, le strutture del PCC si sovrappongono personalmente all’organo di gestione nel caso di almeno un produttore di assi da stiro — Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd. — che rivendica un «ruolo guida» sul mercato per quanto riguarda sia le operazioni di produzione che quelle di esportazione (33). La Commissione ha riscontrato che il presidente del consiglio di amministrazione e direttore esecutivo di tale società era membro del Comitato politico consultivo del popolo del comune di Guangzhou (Canton) nonché membro del comitato permanente del Comitato politico consultivo del popolo del distretto Huadu di Guangzhou (Canton) (34). |
(65) |
Tali fattori indicano chiaramente l’esistenza di ingerenze statali mediante, per esempio, la presenza e il coinvolgimento del PCC, nonché l’ingerenza del governo cinese nei prezzi e nei costi relativi alla produzione di assi da stiro. |
(66) |
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (35). In particolare, per quanto concerne i componenti di acciaio delle assi da stiro, in occasione di recenti inchieste la Commissione ha riscontrato l’esistenza di stretti legami tra i processi decisionali dei fabbricanti cinesi di prodotti di acciaio e lo Stato, in particolare il PCC (36). |
(67) |
Sulla base di quanto precede e in assenza di collaborazione e di informazioni contestanti le risultanze preliminari di cui sopra, la Commissione ha concluso, al presente stadio, che la presenza dello Stato nelle imprese cinesi, comprese quelle del settore della produzione delle assi da stiro, come pure nel settore finanziario e in altri settori relativi a fattori produttivi, combinata con il quadro descritto nelle sezioni 3.2.2.3 e seguenti, consente al governo cinese di interferire nella determinazione di prezzi e costi. |
3.2.2.5.
(68) |
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Complessivamente, invece di essere allocate in linea con le forze del mercato, il sistema di pianificazione in Cina determina l’indirizzamento delle risorse verso settori designati dal governo come strategici o politicamente importanti (37). |
(69) |
La Commissione ha rilevato che, sebbene non sembrassero esistere politiche pubbliche e/o documenti politici settoriali riguardanti direttamente la produzione di assi da stiro, essa sottostava comunque a documenti di pianificazione centrale globale, come altresì confermato da uno studio specializzato sul mercato cinese delle assi da stiro. (38) Tale studio analizza nello specifico lo sviluppo del settore nel contesto del compimento del tredicesimo piano quinquennale. |
(70) |
In aggiunta a quanto sopra, come da dichiarazione del richiedente, i costi di produzione delle assi da stiro derivano per il 40 % e il 60 % dai vari fattori produttivi in acciaio utilizzati nella fabbricazione delle assi stesse. Inoltre, la struttura dei costi e dei prezzi relativa alla produzione di assi da stiro è influenzata da altre materie prime, compresi i fattori produttivi di origine chimica (schiume, plastiche, vernici o rivestimenti) e tessile (tessuti di cotone). A tale riguardo, la Commissione ha riscontrato un intervento pubblico sostanziale nelle materie prime utilizzate per la produzione di assi da stiro (39). L’esorbitante numero di interventi e documenti politici pubblici riscontrati potrebbe influenzare il libero gioco delle forze di mercato nel mercato delle suddette materie prime, influenzando di conseguenza i costi dei componenti delle assi da stiro e, analogamente, i costi di produzione del prodotto oggetto del riesame. |
(71) |
A titolo di esempio, l’acciaio è trattato dal piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020 (il «tredicesimo piano quinquennale per l’acciaio») che affronta virtualmente tutti gli aspetti relativi allo sviluppo del settore, tra cui gli obiettivi di capacità produttiva, potenziamento e garanzia di fornitura efficace, ristrutturazione industriale, sostegno finanziario, traguardi quantitativi, ubicazione geografica delle acciaierie. Analogamente, il tredicesimo piano quinquennale per il settore petrolchimico (2016-2020) prevede una rigida regolamentazione del settore chimico, occupandosi delle materie prime utilizzate per produrre componenti delle biciclette, quali gomma, vernici e plastica. |
(72) |
Inoltre il settore dell’acciaio è caratterizzato da un’importante presenza di imprese di Stato (cfr. il considerando (59)]. L’acciaio è rigorosamente regolamentato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (40). |
(73) |
Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (41) (il «repertorio») elenca i settori del ferro e dell’acciaio come settori incoraggiati. In particolare, il repertorio incoraggia «lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie per prodotti in acciaio a prestazioni più elevate, di alta qualità e migliorati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lamiere per automobili ad alta resistenza non inferiore a 600 MPa, acciaio per condotte ad alte prestazioni per il trasporto di petrolio e gas, piastre ad alta resistenza larghe e spesse per navi, acciaio per ingegneria navale, piastre di spessore moderato non inferiore a 420 MPa per edifici, ponti e altre strutture, acciaio per ferrovie ad alta velocità e per il trasporto pesante, acciaio al silicio ad elevata induzione magnetica e bassa perdita di ferro, acciaio resistente alla corrosione e all’usura, acciaio inossidabile legato a basso consumo di risorse (acciaio inossidabile ferritico moderno, acciaio inossidabile duplex e acciaio inossidabile all’azoto), barre e vergelle in acciaio speciale per componenti di base ad alte prestazioni (ingranaggi ad alte prestazioni, bulloni di qualità pari o superiore a 12,9, molle ad alta resistenza e cuscinetti di lunga durata), nonché materiali forgiati in acciaio speciale di alta qualità (acciaio per utensili e stampi, acciaio inossidabile e acciaio per macchinari, tra gli altri)». L’applicabilità del repertorio è stata confermata dalla recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (42). |
(74) |
Anche il settore chimico è soggetto a un forte intervento statale in Cina. Innanzitutto è caratterizzato dalla dominanza delle imprese di Stato. Alcune delle maggiori società chimiche in Cina sono imprese di Stato, e la proprietà statale rappresenta una quota significativa delle attività totali delle società chimiche (43). In secondo luogo, il settore chimico è controllato dallo Stato per mezzo di numerosi documenti di pianificazione e testi normativi emanati dai successivi legislatori e dalle agenzie amministrative a tutti i livelli di governo. Tutte queste misure di pianificazione sono applicate a vari livelli amministrativi in maniera discrezionale, controllata e sistematica e sono soggette a un costante riesame da parte del governo (44). |
(75) |
Come specificato dalla Commissione nella sua relazione, il documento di pianificazione globale che disciplina il settore chimico è il tredicesimo piano quinquennale per il settore petrolchimico (2016-2020), emesso il 18 ottobre 2016 dal ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione, il quale orienta lo sviluppo dell’industria petrolchimica nel periodo 2016-2020 conformemente alle disposizioni del tredicesimo piano quinquennale nazionale e della strategia «Made in China 2025». Il suddetto piano stabilisce obiettivi di sviluppo e fornisce istruzioni in merito ai traguardi di produzione dei segmenti industriali, nonché impone il controllo governativo sulla capacità produttiva e sulle decisioni aziendali (45). Tra i prodotti trattati dal piano figurano diversi fattori produttivi utilizzati nella produzione di assi da stiro, in particolare vernici/materiali di rivestimento sotto forma di miscele epossido/poliestere (46). Analogamente, il mercato di questi prodotti è a sua volta gestito dallo Stato a livello provinciale, come nella provincia di Hebei, per mezzo del tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore petrolchimico nella provincia di Hebei, che stabilisce modelli di sviluppo per sottosettori specifici anche mediante il controllo della capacità (che comprende le vernici e i poliesteri) (47). |
(76) |
Anche il mercato di un altro fattore alla base della produzione delle assi da stiro, quello dei tessuti di cotone, è gestito dallo Stato cinese per mezzo di documenti di pianificazione. Nello specifico per mezzo del tredicesimo piano quinquennale globale per lo sviluppo del settore tessile, il quale definisce la politica da seguire per: «migliorare la gestione dei contingenti all’importazione del cotone; aumentare il tasso di utilizzo dei contingenti; soddisfare la domanda di cotone di qualità elevata delle imprese tessili; stabilire un collegamento tra il prezzo minimo del cotone di riserva e i prezzi del mercato a pronti nazionale ed estero, accelerare l’assorbimento del cotone di riserva; continuare a migliorare il meccanismo di formazione dei prezzi del cotone, la politica di sovvenzioni a favore del prezzo di riferimento del cotone e le misure di difesa commerciale del cotone» (48). Tali linee politiche trovano ulteriore riscontro nei documenti di orientamento settoriale, in particolare nel tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore tessile emesso dall’Associazione cinese del settore tessile del cotone, che stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell’industria del cotone per il 2020, compreso l’aumento dei tassi di vendita, profitto ed esportazione, nonché obiettivi di produzione (49). Il medesimo piano incarica inoltre di «rafforzare ulteriormente la regolamentazione del mercato […] in linea con i pareri guida sullo sviluppo dei settori pertinenti emanati dallo Stato, in particolare […] modificando la normativa commerciale in materia di trasformazione conformemente alla produzione tessile di cotone o garantendo coerenza con i repertori settoriali pertinenti modificati ed emanati dallo Stato» (50). |
(77) |
Come illustrato nei documenti di pianificazione di cui sopra, pare che il governo della RPC gestisca lo sviluppo del mercato non solo nel settore delle assi da stiro, ma anche in quello della stragrande maggioranza dei fattori produttivi che rappresentano i componenti principali delle assi da stiro, conformemente a una vasta gamma di strumenti politici e direttive riguardanti, tra l’altro: composizione e ristrutturazione del mercato, materie prime, gestione della capacità, gamma di prodotti, ammodernamento ecc.Tramite questi e altri strumenti, il governo cinese dirige e controlla una serie completa di aspetti inerenti allo sviluppo e al funzionamento dei settori in oggetto (51).L’attuale problema della sovracapacità nei settori siderurgico e chimico cinesi è un chiaro esempio delle implicazioni delle politiche del governo della RPC e delle distorsioni che esse producono in questi settori (52). A loro volta, tali distorsioni influenzano i prezzi dei componenti fondamentali delle assi da stiro e ne falsano in tal modo i costi di produzione, che non possono più essere considerati basati sul mercato. |
(78) |
In sintesi, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC dispone di politiche pubbliche che incidono sulle forze del libero mercato nel settore della produzione delle assi da stiro, in particolare influenzando le forze del libero mercato nei settori che forniscono tutti i componenti delle assi da stiro. |
3.2.2.6.
(79) |
Conformemente alle informazioni di cui al fascicolo, il sistema cinese in materia di fallimenti fornisce risultati inadeguati nel conseguimento dei propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono soggette a una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Per di più, il ruolo dello Stato nelle procedure d’insolvenza resta forte e attivo, e ha spesso un’influenza diretta sull’esito delle procedure (53). |
(80) |
Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso di terreni in Cina (54). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (i terreni rurali sono di proprietà collettiva mentre i terreni urbani sono di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. Tuttavia, generalmente tali disposizioni non vengono rispettate, poiché alcuni acquirenti riescono a ottenere i terreni gratuitamente oppure a tariffe inferiori a quelle di mercato (55). Inoltre con l’assegnazione dei terreni le autorità spesso perseguono obiettivi politici specifici, tra cui l’attuazione di piani economici (56). |
(81) |
Analogamente ad altri settori dell’economia cinese, anche quello delle assi da stiro è soggetto all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese, il che significa che anche il settore delle assi da stiro è soggetto alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Inoltre, un’inchiesta precedente aveva rivelato come le operazioni relative ai diritti d’uso del suolo fossero soggette a distorsioni statali (57). Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. |
3.2.2.7.
(82) |
In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (58). Nel quadro del diritto nazionale è attiva solo un’organizzazione sindacale. Tale organizzazione è tuttavia dipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (59). Per di più, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema anagrafico, che non permette ai residenti di una determinata area amministrativa di accedere alla gamma completa delle prestazioni di sicurezza sociale e di altra natura. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione lavorativa vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza (60). Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali in Cina. |
(83) |
Anche il settore della produzione delle assi da stiro e i fornitori dei fattori produttivi fondamentali, compresi i settori siderurgico, chimico e tessile, sono soggetti al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore delle assi da stiro subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (dato che la manodopera rappresenta tra il 15 % e il 35 % dei costi di produzione delle assi da stiro) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o a fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina). |
(84) |
La Commissione ha pertanto concluso che nel settore della produzione delle assi da stiro e nei settori dei relativi componenti fondamentali i costi salariali erano distorti. |
3.2.2.8.
(85) |
L’accesso al capitale per gli attori aziendali in Cina è soggetto a varie distorsioni. |
(86) |
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione delle banche statali (61), che, nel concedere accesso ai finanziamenti, tengono in considerazione criteri diversi dalla validità economica di un progetto. Analogamente alle imprese statali non finanziarie, le banche restano legate allo Stato non solo mediante la proprietà ma anche mediante relazioni personali (i più alti funzionari dei grandi istituiti finanziari statali sono nominati in ultima analisi dal PCC) (62) e, proprio come le imprese statali non finanziarie, le banche attuano regolarmente politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività economica conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e sotto la guida delle politiche industriali dello Stato (63). A ciò si associano ulteriori norme vigenti, che indirizzano le finanze nei settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (64). |
(87) |
Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento all’esigenza di rispettare la normale condotta bancaria e le norme prudenziali, come la necessità di valutare la solvibilità del mutuatario, numerosissimi elementi di prova, comprese le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che tali disposizioni ricoprono solamente un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. |
(88) |
Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono fortemente che i rating cinesi del credito corrispondono sistematicamente a rating internazionali inferiori. |
(89) |
Ciò si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, quindi la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. |
(90) |
In secondo luogo, gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con utili sul capitale investito sempre più bassi. Tale situazione è esemplificata dal recente aumento del rapporto di indebitamento delle imprese del settore pubblico nonostante un drastico calo della redditività, il che suggerisce che i meccanismi in atto nel settore bancario non seguono le normali risposte commerciali. |
(91) |
In terzo luogo, benché nell’ottobre 2015 sia stata realizzata la liberalizzazione dei tassi di interesse nominale, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Infatti, la quota dei prestiti al tasso di riferimento o a un tasso inferiore rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che tale quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d’interesse artificialmente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. |
(92) |
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza dell’investimento di capitali senza alcuna contrazione del credito che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare casi di insolvenza. Di conseguenza, le emissioni di crediti inesigibili sono state gestite spostando il debito, creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. |
(93) |
In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da significative questioni e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. |
(94) |
Anche i produttori di assi da stiro o i loro fornitori di materie prime e di altri fattori produttivi beneficiano di tale sistema finanziario. Di fatto, dall’inchiesta non è emerso nulla che permetta di concludere che il settore delle assi da stiro è disciplinato da norme diverse, non soggette a un sostanziale intervento pubblico generale nel sistema finanziario. Tale sistema pregiudica gravemente le condizioni di mercato a tutti i livelli di fabbricazione del prodotto finale e dei fattori produttivi. |
(95) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori cinesi di assi da stiro avevano accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo stato. |
3.2.2.9.
(96) |
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.2.2.2 a 3.2.2.5 e alla parte A della relazione si riscontrano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.2.2.6 a 3.2.2.8 e alla parte B della relazione. |
(97) |
La Commissione rammenta che, per produrre assi da stiro, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori di assi da stiro acquistano/stipulano contratti per tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che registrano come costi) sono evidentemente esposti alle medesime distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione di capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. La presente inchiesta, ancora una volta, non ha fornito elementi di prova che dimostrassero il contrario. |
(98) |
Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) sono viziati dal fatto che la formazione dei relativi prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. Di fatto, gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per i fattori produttivi dei fattori produttivi e così via. |
3.2.2.10.
(99) |
Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.2 a 3.2.2.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore della produzione delle assi da stiro (compreso il prodotto oggetto del riesame) è emerso che i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie. |
(100) |
Di conseguenza la Commissione ha proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione successiva. |
3.2.3. Paese rappresentativo
3.2.3.1.
(101) |
La scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
|
(102) |
Come indicato al considerando 28, nella nota del 6 settembre la Commissione ha informato le parti interessate di aver individuato tre possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Serbia e Turchia, e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e suggerire altri paesi. Solo uno dei richiedenti ha presentato osservazioni a sostegno della scelta della Turchia, pronunciandosi invece contro la scelta del Brasile e della Serbia. Non è stato suggerito alcun altro paese. |
3.2.3.2.
(103) |
Brasile, Serbia e Turchia sono tutti classificati come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, nel senso che sono tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto». |
3.2.3.3.
(104) |
Sono pochi i paesi al mondo che producono il prodotto oggetto del riesame. In seguito all’analisi dei dati disponibili, e in particolare dei dati di GTA e Orbis, la Commissione ha individuato Brasile, Serbia e Turchia come possibili paesi rappresentativi ai fini della presente inchiesta. |
(105) |
Uno dei richiedenti ha presentato osservazioni secondo cui i livelli di produzione e di consumo interno del prodotto oggetto del riesame in Brasile e Serbia non sono significativi, obiettando che i produttori ubicati in tali paesi acquistano il prodotto oggetto del riesame dalla RPC al fine di integrare la produzione nazionale. |
(106) |
In risposta a tali affermazioni, la Commissione ha osservato che il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova che definisse il livello di produzione in tali paesi né alcuna argomentazione dei motivi per cui tale livello non dovesse essere considerato significativo. In assenza di prove contrarie e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha confermato che il prodotto oggetto del riesame è fabbricato nei tre paesi e l’obiezione è stata pertanto respinta. |
3.2.3.4.
(107) |
La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi nei tre potenziali paesi rappresentativi e ha rilevato quanto segue:
|
(108) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. Inoltre, è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi. Di conseguenza, la Commissione ha esaminato se nei tre paesi di cui sopra vi fossero produttori del prodotto oggetto del riesame con dati finanziari pubblicamente disponibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
(109) |
Tale selezione è stata effettuata utilizzando Orbis. Poiché solitamente la produzione di assi da stiro non è un’attività primaria, ai fini della selezione sono stati individuati e utilizzati diversi codici NACE (70):
Tali codici si riferiscono ai produttori di assi da stiro noti alla Commissione in ragione della domanda di riesame e di alcune inchieste precedenti di cui ai considerando da 1 a 6. |
(110) |
In conseguenza dell’inchiesta di cui sopra, da un elenco di paesi produttori di assi da stiro con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC (vale a dire Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Malaysia, Messico, Perù, Russia, Serbia, Sud Africa, Thailandia e Turchia) sono state individuate 433 società attive con dati finanziari disponibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Sulla base delle informazioni disponibili, solo le seguenti cinque società sembravano produrre assi da stiro: Tabella 1 Elenco delle società
|
(111) |
Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in merito all’elenco e di integrarlo con altre società di un possibile paese rappresentativo a loro note e con dati pubblicamente disponibili. Non è stata presentata alcuna osservazione riguardo all’elenco delle società selezionate. |
(112) |
Dall’analisi della Commissione è emerso che la società serba vendeva solo due modelli di assi da stiro e che le imprese brasiliane vendevano molti altri prodotti oltre alle assi da stiro, che con ogni probabilità rappresentavano una parte sostanziale del loro fatturato e delle spese generali, amministrative e di vendita. La Commissione ha pertanto concluso che i dati disponibili in merito a queste due società non rappresentavano in maniera adeguata il costo sostenuto per vendere assi da stiro. |
(113) |
Per contro, la Commissione ha riscontrato che le società turche vendevano assi da stiro di vario tipo e fabbricavano una gamma più limitata di altri prodotti e ha pertanto ritenuto che i dati disponibili su tali imprese sarebbero probabilmente stati più accurati in termini di produzione e vendite di assi da stiro nonché più adeguati ai fini della sostituzione dei dati relativi a un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti. |
3.2.3.5.
(114) |
Alla luce di quanto precede, la Turchia ha soddisfatto tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. Nella nota del 26 ottobre, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e le ha invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo. |
(115) |
Di conseguenza la Commissione ha utilizzato i dati della Turchia e delle seguenti società turche:
per stabilire i corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
3.2.4. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(116) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre, è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. |
(117) |
Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e alla luce dell’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati presentati nella domanda di riesame, la Commissione ha stabilito l’incidenza delle spese generali di produzione (71) sui costi totali di produzione, espressa in percentuale. La percentuale è stata successivamente applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore non distorto delle spese generali di produzione, in funzione del modello prodotto. |
(118) |
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari delle due società turche relativi al 2017. |
(119) |
La Commissione ha utilizzato la media ponderata delle SGAV e dei profitti delle due società sulla base di quanto indicato in Orbis per l’anno 2017. |
3.2.5. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(120) |
Nella nota del 26 ottobre la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni di tutti i fattori produttivi relativi alle materie prime. La Commissione ha utilizzato i dati sulla manodopera dell’Istituto turco di statistica e i dati finanziari, disponibili in Orbis, delle due società turche di cui al considerando 115 per determinare le SGAV, i profitti e le spese generali. |
3.2.6. Fattori produttivi
(121) |
Al fine di determinare il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i dati disponibili sui fattori produttivi e ha deciso di utilizzare le fonti e i valori indicati di seguito: Tabella 2 Fattori produttivi delle assi da stiro
|
3.2.6.1.
(122) |
Un’asse da stiro è solitamente composta da un pezzo stretto e piatto di un materiale resistente, protetto da una copertura resistente al calore; spesso è dotato di gambe pieghevoli su cui è possibile stirare indumenti o biancheria. In base alla definizione del prodotto oggetto del riesame cui si riferisce la presente inchiesta, un’asse da stiro può anche comprendere un piano aspirante, riscaldante o soffiante, un braccio per stirare le maniche e altri componenti. La materia prima primaria utilizzata nelle assi da stiro è il metallo, principalmente l’acciaio (lamiera in metallo, tubi e fili). Tra le altre materie prime utilizzate nella produzione di assi da stiro figurano vernici/rivestimenti, componenti in plastica, schiuma e tessuto. |
(123) |
La struttura dei costi varia in funzione del tipo di asse prodotto, per esempio le assi di fascia alta contengono tipi di materiale diversi rispetto a quelle di fascia base. Per stabilire con precisione i fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle assi da stiro, la Commissione si è basata sulla domanda di riesame. Come già indicato, nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni al riguardo. Il valore unitario non distorto di tutte le materie prime è stato determinato sulla base del prezzo medio all’importazione nel paese rappresentativo da tutti i paesi terzi, a eccezione della RPC, nel periodo dell’inchiesta di riesame, come indicato in GTA. Le importazioni dalla RPC sono state escluse in ragione delle distorsioni significative esistenti in questo paese, come stabilito nella sezione 4.2 di cui sopra. |
(124) |
Al fine di determinare il valore normale, secondo la metodologia della Commissione, i dazi all’importazione dei fattori produttivi e dei materiali importati in Turchia, nonché i costi del trasporto interno dovrebbero essere altresì aggiunti a tali prezzi all’importazione. In tal modo si avrebbe un valore normale superiore, in quanto i dazi all’importazione farebbero aumentare ulteriormente i prezzi all’importazione dei fattori produttivi, producendo di conseguenza un margine di dumping ancora più elevato. In considerazione della risultanza di cui ai considerando 137 e 138, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a determinare se le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame piuttosto che a determinarne l’esatta portata, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per i dazi all’importazione e il trasporto interno non erano necessari. |
3.2.6.2.
(125) |
L’Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili (2016) (72), nelle quali era riportata la remunerazione oraria media del settore manifatturiero nei diversi codici NACE REV 2 (concretamente 25, 27 e 32; i dati sui salari sono disponibili solo a livello di codici a due cifre) individuati per la produzione di assi da stiro. |
(126) |
Il valore medio mensile del 2016 è stato debitamente adeguato in funzione dell’inflazione, utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (73) pubblicato dall’Istituto di statistica turco. |
3.2.6.3.
(127) |
In base alla domanda di riesame, l’energia (energia elettrica e gas naturale) consumata durante il processo produttivo è irrilevante. Poiché dall’inchiesta non sono emerse informazioni che contraddicano tale affermazione, essa è stata accettata e, ai fini della presente inchiesta, i costi dell’energia sono stati pertanto considerati trascurabili. |
3.2.7. Calcoli
(128) |
Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito i due passaggi descritti di seguito. |
(129) |
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ogni fattore (materiali e manodopera) per la produzione di tre modelli di assi da stiro (di fascia bassa e alta). La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, vale a dire la Turchia. |
(130) |
In secondo luogo, come osservato al considerando 117, la Commissione ha applicato ai costi di produzione di cui sopra le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, calcolati sulla base dei dati finanziari relativi al 2017 delle due società turche (considerando 115) e delle stime effettuate dai richiedenti nella domanda di riesame. La Commissione ha aggiunto al costo di produzione esente da distorsioni le seguenti voci:
|
(131) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica (EXW) conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile stabilire quali modelli di assi da stiro fossero prodotti in Cina. La Commissione si è pertanto basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, i richiedenti hanno individuato tre modelli di assi da stiro, di fascia bassa e alta, per i quali è stato determinato il valore normale. |
(132) |
Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale. |
3.2.8. Prezzo all’esportazione
(133) |
A seguito della mancata collaborazione, i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base (cfr. il considerando 40). Analogamente al precedente riesame in previsione della scadenza (di cui al considerando 6), la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni contenuti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, per determinare i prezzi all’esportazione. |
(134) |
Poiché nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, i volumi delle importazioni sono espressi in chilogrammi, la Commissione ha convertito tali volumi in pezzi (unità) utilizzando la chiave di conversione stabilita in occasione del precedente riesame in previsione della scadenza, di cui al considerando 6. |
(135) |
Dato che tali prezzi sono indicati a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), la Commissione ha detratto un importo per i costi di trasporto tra la RPC e la frontiera dell’UE basandosi sulle stime fornite nella domanda di riesame. |
3.2.9. Confronto e margini di dumping
(136) |
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo medio EXW all’esportazione nell’UE come determinato sopra. |
(137) |
I margini di dumping rilevati, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’UE, dazio non corrisposto, erano compresi tra il 43 % e il 67 %. |
3.2.10. Conclusione
(138) |
La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.3. Rischio di persistenza del dumping da parte della RPC
3.3.1. Analisi degli elementi
(139) |
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. |
(140) |
A seguito della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, di cui al considerando 6, (il «precedente riesame in previsione della scadenza») e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e nella banca dati cinese. Sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva nella RPC, i prezzi cinesi all’esportazione nei mercati di altri paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’UE. |
3.3.1.1.
(141) |
A seguito della mancata collaborazione, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha fornito informazioni in merito all’effettiva capacità produttiva in Cina. Non esistono inoltre informazioni disponibili al pubblico sulle assi da stiro, come statistiche o studi di mercato, ed è quindi stato necessario basare le risultanze sulle informazioni contenute nella domanda e sulle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, considerati dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
(142) |
Il precedente riesame in previsione della scadenza stimava la capacità produttiva nella RPC a circa 8 milioni di pezzi, che rappresentavano l’80 % circa del consumo dell’UE nel 2009 e che coprirebbero quasi il 100 % del consumo dell’UE durante il periodo della presente inchiesta di riesame (8,3 milioni di pezzi, cfr. il considerando 158). Tuttavia, secondo un riesame in previsione della scadenza condotto dalle autorità statunitensi in relazione al medesimo prodotto importato dalla RPC negli Stati Uniti (74), conclusosi l’8 marzo 2016 (75) con la reistituzione di misure antidumping sulle importazioni cinesi di assi da stiro fino al 2021 (il «riesame in previsione della scadenza degli Stati Uniti»), la capacità produttiva cinese è aumentata rispetto al 2009, il che indicherebbe che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’effettiva capacità produttiva nella RPC è stata persino superiore al consumo dell’UE nel medesimo periodo. |
(143) |
Inoltre, sulla base delle risultanze di cui al precedente riesame in previsione della scadenza, i produttori cinesi possono facilmente installare un’ulteriore capacità produttiva in ragione del fatto che il processo di produzione è prevalentemente basato sulla manodopera. I produttori cinesi di assi da stiro fabbricano anche altri prodotti metallici su linee di produzione che potrebbero essere facilmente utilizzate per la produzione di assi da stiro, il che consente loro di aumentare la produzione di assi da stiro variando la produzione tra le linee esistenti in funzione della domanda. Tale aumento della capacità non richiede investimenti o competenze di rilievo e il passaggio da un prodotto all’altro è pertanto semplice. Dalla presente inchiesta non è emersa alcuna informazione che infici tali risultanze. |
(144) |
Pertanto, si è concluso che la RPC dispone di una capacità produttiva elevata che copre almeno il 100 % circa del consumo dell’UE e che può essere facilmente aumentata in misura ancora maggiore. |
3.3.1.2.
(145) |
A seguito della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili per stabilire i prezzi all’esportazione dalla Cina nei mercati di altri paesi terzi. In assenza di altre informazioni più attendibili, la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle esportazioni di cui alla banca dati cinese. Sebbene siano stati raccolti a livello di «codice tariffario» a otto cifre e comprendano pertanto, al di là delle assi da stiro, diversi altri prodotti per uso domestico, tali dati sono stati considerati il parametro di riferimento disponibile più ragionevole che fornisse indicazioni significative sui possibili livelli di prezzo applicati ai mercati di esportazione di altri paesi terzi. |
(146) |
Secondo la banca dati cinese, durante il periodo dell’inchiesta di riesame i tre principali mercati di esportazione della RPC in termini di volume erano Stati Uniti, Unione europea e Giappone. Mentre gli Stati Uniti e l’Unione europea sono entrambi grandi mercati, il Giappone ha invece dimensioni molto più ridotte. In termini di prezzi, il prezzo medio unitario per l’UE era superiore a quello per gli Stati Uniti e simile a quello applicato al Giappone. |
(147) |
Come stabilito al considerando 138, durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori cinesi hanno continuato a esportare nel mercato dell’UE a prezzi di dumping. Il fatto che i prezzi cinesi all’esportazione negli altri mercati di esportazione principali siano simili (76) o inferiori (77) ai prezzi per l’UE indica che i produttori esportatori cinesi attuano pratiche analoghe per l’esportazione nei mercati di altri paesi terzi. Ciò pare essere confermato dal riesame in previsione della scadenza degli Stati Uniti, a seguito del quale sono state prorogate le misure antidumping sulle importazioni cinesi di assi da stiro. |
3.3.1.3.
(148) |
Dall’analisi delle esportazioni cinesi è emerso che, nonostante le misure antidumping in vigore, il mercato dell’UE rimane uno dei mercati di esportazione più importanti per i produttori cinesi di assi da stiro. I prezzi cinesi all’esportazione in altri mercati sono mediamente inferiori rispetto a quelli all’esportazione nell’UE, il che indica che per le esportazioni cinesi il mercato dell’UE è più redditizio e quindi attraente. Per quanto concerne il Giappone, le statistiche mostrano che si tratta di un mercato di dimensioni molto più ridotte verso il quale le esportazioni dalla Cina non sono aumentate significativamente negli ultimi anni. La domanda sul mercato giapponese è limitata, motivo per cui è improbabile che le esportazioni cinesi in Giappone aumentino considerevolmente. |
(149) |
Quanto sopra è confermato dal fatto che, nonostante le misure antidumping in vigore, durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato cinese era ancora dell’11 % (cfr. il considerando 160). L’80 % circa di queste importazioni è realizzato dalla società cinese con il dazio antidumping individuale più basso, il che indica chiaramente che l’UE continua a essere un mercato attraente per i produttori cinesi di assi da stiro e che vi è la probabilità di un aumento delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure. |
(150) |
Nel marzo 2016, nell’ambito del riesame in previsione della scadenza degli Stati Uniti, come indicato al considerando 142, il ministero del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato l’avviso (78) relativo alla proroga del dazio antidumping sulle assi da stiro originarie della RPC per altri cinque anni, vale a dire fino al 2021. Nell’avviso l’aliquota del dazio antidumping per «tutte le altre società» è pari al 157,68 % (79) (rispetto al 42,3 % dell’UE). Durante il riesame le autorità statunitensi hanno rilevato che, nonostante le importazioni di assi da stiro dalla RPC agli Stati Uniti siano continuate, le misure hanno provocato un effetto al ribasso (da 1,1 milioni nel 2012 a 0,43 milioni nel 2014), una situazione che probabilmente non cambierà nel prossimo futuro. |
(151) |
Poiché il mercato statunitense è praticamente chiuso ai produttori cinesi, è molto probabile che i produttori cinesi di assi da stiro trasferiscano o riprendano le loro esportazioni verso l’UE in caso di scadenza delle misure, nonché che tali esportazioni avvengano a prezzi di dumping. |
(152) |
Sulla base di quanto precede, si è concluso che l’UE è un mercato attraente per le esportazioni cinesi. |
3.3.2. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
(153) |
In considerazione della notevole capacità produttiva nella RPC e della facoltà di aumentare la capacità senza incorrere in costi significativi, dei prezzi praticati nei confronti di altri paesi terzi e dell’attrattiva del mercato dell’UE per i produttori esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che esiste un forte rischio che l’abrogazione delle misure antidumping si traduca in una persistenza del dumping. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1. Produzione e industria dell’Unione
(154) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da dieci produttori noti. Essi costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(155) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame era quantificata in 5,2 milioni di pezzi. La Commissione ha calcolato tale cifra in base ai dati forniti dal richiedente, incrociati con i dati verificati delle società incluse nel campione. |
4.2. Consumo nell’UE
(156) |
Il consumo dell’UE è stato calcolato sulla base del volume delle importazioni indicato nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione nell’UE presentati dal richiedente. Tali volumi sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
(157) |
Per i motivi di cui al considerando 133, la Commissione ha determinato i volumi delle importazioni dalla RPC sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine il volume delle importazioni dalla RPC è stato stabilito sulla base dei dati contenuti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. |
(158) |
Nel periodo in esame il consumo dell’UE ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Consumo dell’UE
|
(159) |
Durante il periodo in esame il consumo dell’UE è aumentato del 5 %. Tale aumento si è verificato tra il 2014 e il 2015, dopodiché il consumo è rimasto costante. |
4.3. Importazioni nell’UE originarie della RPC
4.3.1. Volume e quota di mercato
(160) |
Nel periodo in esame le importazioni nell’UE dalla RPC e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni originarie della RPC e quota di mercato
|
(161) |
Le importazioni sono diminuite del 53 % tra il 2014 e il 2016 per poi aumentare nuovamente del 54 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, nel periodo in esame sono diminuite del 27 %. La quota di mercato delle importazioni cinesi ha registrato il medesimo andamento, vale a dire che è diminuita dal 15,8 % del 2014 al 7,1 % del 2016, dopodiché è aumentata nuovamente di 3,8 punti percentuali, raggiungendo il 10,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nonostante abbia subito un calo complessivo del 31 % nel periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta significativa. |
4.3.2. Prezzi e sottoquotazione dei prezzi
(162) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, è stato necessario determinare il prezzo medio all’importazione delle importazioni dalla RPC sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulla base delle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e utilizzando la medesima chiave di conversione stabilita nel precedente riesame in previsione della scadenza. Su tale base, i prezzi all’importazione sono dapprima aumentati del 20 % tra il 2014 e il 2015 per poi riscendere ai livelli del 2014. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi ammontavano a 8,7 EUR/pezzo. Tabella 5 Prezzi all’importazione
|
(163) |
Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’UE, adeguati a livello franco fabbrica (cioè esclusi i costi di trasporto nell’Unione e con detrazione di sconti e riduzioni) è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi delle importazioni stabilita come indicato al considerando 162, su base cif, cui successivamente è stato aggiunto il dazio doganale e antidumping. |
(164) |
Dal confronto è emerso che i prezzi delle importazioni dalla Cina, se espressi in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione nel periodo dell’inchiesta di riesame, erano inferiori del 2,3 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Detraendo il dazio antidumping in vigore il margine di sottoquotazione ammontava al 19,4 %. |
4.4. Importazioni da paesi terzi non soggetti a misure
(165) |
Le importazioni da paesi terzi non soggetti a misure sono state stabilite sulla base della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, come indicato al considerando 156. Tabella 6 Importazioni da paesi terzi non soggetti a misure
|
(166) |
Il volume delle importazioni da tutti i paesi terzi non soggetti a misure è aumentato del 28 % durante il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il volume complessivo delle importazioni da tutti i paesi terzi non soggetti a misure era di circa 2,8 milioni di pezzi, pari a una quota di mercato del 32,9 %. La maggior parte di queste importazioni erano originarie dell’Ucraina e della Turchia. Le importazioni dall’Ucraina sono aumentate da 0,7 milioni di pezzi nel 2014 a 1,0 milione di pezzi nel 2016 e sono rimaste allo stesso livello durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni dalla Turchia sono dapprima aumentate da 0,9 milioni di pezzi nel 2014 a 1,3 milioni di pezzi nel 2016 per poi scendere a 1,0 milione di pezzi nel periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni dall’India sono rimaste relativamente stabili (all’incirca 0,5-0,6 milioni di pezzi) durante il periodo in esame. Il volume delle importazioni da altri paesi terzi era modesto ed è aumentato da 0,1 milioni di pezzi a 0,2 milioni di pezzi durante il periodo in esame. In termini di quota di mercato, ciò ha significato un aumento di tre punti percentuali al 12 % per l’Ucraina, un aumento di 1,1 punto percentuale per la Turchia, che ha raggiunto l’11,9 %, e un calo per l’India dal 6,6 % del 2014 al 6,1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata nel periodo in esame, passando dallo 0,7 al 2,9 %. |
(167) |
Il prezzo medio delle importazioni dall’Ucraina è diminuito, passando da 11,3 EUR/pezzo nel 2014 a 10,5 EUR/pezzo nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nello stesso periodo, il prezzo medio delle importazioni dalla Turchia è aumentato leggermente, passando da 10,5 EUR/pezzo a 10,7 EUR/pezzo. Il prezzo delle importazioni dall’India è aumentato in misura maggiore, passando da 7,9 EUR/pezzo nel 2014 a 11,0 EUR/pezzo nel periodo dell’inchiesta di riesame. Complessivamente, la media ponderata dei prezzi delle importazioni originarie da tutti i paesi terzi è rimasta relativamente stabile, passando da 10,4 EUR/pezzo nel 2014 a 10,8 EUR/pezzo nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
(168) |
Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
(169) |
Ai fini dell’analisi del pregiudizio, sono stati stabiliti indicatori di pregiudizio a due livelli:
|
4.6. Indicatori macroeconomici
4.6.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(170) |
Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(171) |
Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione è rimasta stabile, mentre la capacità produttiva è aumentata di quattro punti percentuali; si tratta di un incremento modesto dovuto principalmente all’automazione e a miglioramenti su piccola scala che hanno eliminato alcune strozzature nel processo produttivo. Nel periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti ha pertanto subito un leggero calo, passando dal 72 % al 69 %, a dimostrazione dell’aumento della capacità e dell’andamento costante dei volumi di produzione. |
4.6.2. Volume delle vendite
(172) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è stato calcolato sulla base dei dati forniti dal richiedente, che sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati con le informazioni verificate fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
(173) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Volume delle vendite
|
(174) |
Le vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE sono leggermente aumentate tra il 2014 e il 2016, dopodiché, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono rimaste stabili. Nel periodo in esame tali vendite hanno registrato un aumento complessivo del 4 %. |
4.6.3. Quota di mercato
(175) |
La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo in esame, passando dal 57,0 % al 56,1 %. Ciò è dovuto al fatto che le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentate in misura leggermente inferiore (4 %) rispetto al consumo dell’UE, che, come indicato al considerando 158, nel periodo in esame ha registrato un aumento del 5 %. Tabella 9 Quota di mercato
|
4.6.4. Occupazione e produttività
(176) |
Nel periodo in esame il livello di occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Occupazione e produttività
|
(177) |
Nel periodo in esame l’occupazione è oscillata leggermente, registrando un calo complessivo del 2 %. Più in particolare, si è registrato un aumento dal 2014 al 2015 cui ha fatto seguito un calo dal 2015 al periodo dell’inchiesta di riesame. Anche la produttività, misurata in termini di produzione (pezzi) per persona occupata all’anno, ha oscillato leggermente, segnando una crescita complessiva del 2 % nel periodo in esame. Il numero dei dipendenti e la produttività sono stati condizionati da due fattori principali: l’integrazione verticale del processo produttivo, da un lato, e l’automazione, dall’altro. Mentre il primo fattore ha determinato un aumento dell’occupazione, il secondo ha causato una riduzione del numero di dipendenti, il che ha portato nel complesso a un’occupazione relativamente stabile, con piccole oscillazioni, e a un aumento generale della produttività. |
4.6.5. Crescita
(178) |
Come spiegato ai considerando 158 e 159, il consumo dell’UE è aumentato del 5 % tra il 2014 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Parallelamente, il volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE è aumentato del 4 % e la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita dell’1 %. Nel medesimo periodo, la produzione dell’industria dell’Unione è rimasta stabile e l’occupazione ha subito un leggero calo (2 %, cfr. il considerando 177). Si può pertanto concludere che l’industria dell’Unione ha registrato solo una crescita modesta, inferiore alla crescita del mercato nel periodo in esame. |
4.6.6. Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(179) |
Nel periodo dell’inchiesta di riesame il dumping è proseguito a un livello significativo. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, i produttori esportatori cinesi hanno inoltre continuato ad applicare prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. |
(180) |
Al contempo, il livello delle importazioni dalla Cina è rimasto significativo e nel periodo dell’inchiesta di riesame ha rappresentato il 10,9 % della quota di mercato. Pertanto, l’incidenza dell’entità dell’effettivo margine di dumping della Cina sull’industria dell’Unione non può essere ritenuta trascurabile. |
4.7. Indicatori microeconomici
4.7.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(181) |
Nel periodo in esame il prezzo di vendita e il costo di produzione medi unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Prezzo di vendita e costo di produzione
|
(182) |
Durante il periodo in esame i prezzi medi sono diminuiti del 6 %. In una certa misura, tale calo ha rispecchiato l’evoluzione del mercato, che ha visto i cosiddetti «hard discounter» (vale a dire gli imprenditori che operano con formule hard discount) aumentare la loro quota di mercato rispetto ai supermercati tradizionali, con un conseguente aumento della pressione sui prezzi. |
(183) |
Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è diminuito del 3 %, un calo dovuto all’automazione e all’incremento dell’integrazione verticale che hanno prodotto un aumento dell’efficienza. Tuttavia, come mostrato nella tabella 14, tra il 2014 e il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi di vendita sono diminuiti in misura leggermente superiore ai costi, con effetti negativi sulla redditività dell’industria dell’Unione. |
4.7.2. Costo del lavoro
(184) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Costo del lavoro
|
(185) |
Pur avendo subito oscillazioni, nel periodo in esame i salari medi sono rimasti piuttosto stabili e hanno registrato un aumento dell’1 %. |
4.7.3. Scorte finali
(186) |
Nel periodo in esame il volume delle scorte finali ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Scorte
|
(187) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte è diminuito e nel periodo dell’inchiesta di riesame è risultato del 32 % inferiore rispetto al livello del 2014. |
4.7.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(188) |
Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 14 Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
|
(189) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’UE sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita gradualmente dal 6,3 % del 2014 al 3,6 % del periodo dell’inchiesta di riesame. Pur essendo redditizio, per tutto il periodo in esame il livello dei profitti realizzati è rimasto al di sotto del profitto di riferimento ritenuto adeguato per questa industria nell’inchiesta iniziale (vale a dire il 7,0 %). |
(190) |
Il flusso di cassa netto derivante da attività operative è dapprima migliorato tra il 2014 e il 2015; dopodiché, dal 2015 al periodo dell’inchiesta di riesame, è diminuito in linea con la redditività. Il livello degli investimenti è dapprima calato tra il 2014 e il 2015 e poi è aumentato, con un aumento complessivo del 55 % nel periodo in esame. Un’ampia parte degli investimenti era volta ad accrescere il livello dell’integrazione verticale e dell’automazione al fine di abbattere il costo della produzione. L’aumento della capacità ha inciso solo per il 4 % ed è stato il risultato dei miglioramenti dell’efficienza (cfr. i considerando 170 e 171). |
(191) |
Tra il 2014 e il periodo dell’inchiesta di riesame l’utile sul capitale investito, vale a dire il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è diminuito in linea con la redditività. |
4.8. Conclusione sul pregiudizio
(192) |
Dall’analisi degli indicatori macroeconomici è emerso che nel periodo in esame la situazione dell’industria dell’Unione non ha subito cambiamenti significativi. La produzione, la quota di mercato e l’occupazione registrate dall’industria dell’Unione sono rimaste sostanzialmente agli stessi livelli, mentre i volumi delle vendite sono aumentati in misura modesta ma comunque inferiore al consumo dell’UE. D’altra parte, alcuni indicatori microeconomici pertinenti, quali la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, sono peggiorati. Grazie agli investimenti nell’integrazione verticale e nell’automazione, l’industria dell’Unione è riuscita a registrare un modesto miglioramento in termini di produttività e a ridurre il costo unitario di produzione. |
(193) |
Al contempo la situazione del mercato è cambiata, soprattutto in ragione del fatto che i cosiddetti «hard discounter» sono divenuti attori sempre più importanti nella distribuzione del prodotto oggetto del riesame, con un conseguente aumento della pressione sui prezzi. Unitamente alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, che detenevano una quota di mercato significativa e i cui prezzi di vendita sono rimasti ben al di sotto di quelli applicati dall’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame, ciò ha portato a un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, i cui prezzi sono diminuiti più del costo di produzione. |
(194) |
Alla luce di quanto precede, si può concludere che la situazione dell’industria dell’Unione non è drasticamente peggiorata e che, in una certa misura, i provvedimenti riguardanti le importazioni cinesi sono stati efficaci. In particolare, hanno evitato che l’industria dell’Unione subisse perdite significative in termini di quota di mercato. Tuttavia, nonostante l’apparente stabilizzazione della quota di mercato e gli sforzi di riduzione dei costi, la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita ed è rimasta al di sotto del profitto di riferimento (7 %). per tutto il periodo in esame. Su tale base, si è concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ma rimane in una situazione di fragilità. |
4.9. Rischio di reiterazione del pregiudizio
4.9.1. Osservazione preliminare
(195) |
Sulla base delle risultanze di cui ai considerando da 192 a 194, la Commissione ha esaminato se l’abrogazione delle misure possa comportare un rischio di reiterazione del pregiudizio. A tal fine sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva e le capacità inutilizzate nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’UE, la politica dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi e i probabili livelli dei prezzi per l’UE in caso di abrogazione delle misure, nonché l’incidenza delle importazioni future sulla situazione dell’industria dell’Unione. |
(196) |
Come indicato al considerando 140, data la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, l’analisi è stata basata sull’articolo 18 del regolamento di base utilizzando i dati disponibili. A questo proposito, la Commissione si è basata sulla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, sulla banca dati cinese e sulle risultanze pubblicate nell’ambito del riesame in previsione della scadenza degli Stati Uniti (80), di cui al considerando 142. |
4.9.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzate nella RPC
(197) |
Come indicato ai considerando da 142 a 144, la capacità produttiva cinese è significativa e rappresenta come minimo quasi il 100 % del consumo dell’UE. Tale capacità potrebbe essere facilmente aumentata senza investimenti rilevanti, in funzione degli sviluppi del mercato. |
4.9.3. Attrattiva del mercato dell’UE
(198) |
Come indicato ai considerando da 148 a 152, l’UE è uno dei principali mercati di esportazione per le assi da stiro originarie della Cina. È improbabile che questa situazione cambi a breve termine, in quanto fino ad almeno il 2021 resteranno in vigore dazi antidumping elevati sulle esportazioni cinesi di assi da stiro dirette verso gli Stati Uniti (un altro importante mercato di esportazione della Cina). La presente inchiesta ha inoltre stabilito che quello dell’UE è un mercato attraente, in termini di prezzi, per i produttori cinesi di assi da stiro. È pertanto probabile che i produttori cinesi riprendano a esportare verso l’UE in grandi quantità e a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. |
4.9.4. Politica dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi e probabile livello dei prezzi per l’UE
(199) |
La Commissione ha analizzato il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi nell’UE in caso di scadenza delle misure. A tale riguardo, si è ritenuto che gli attuali livelli dei prezzi per l’UE, senza dazio antidumping, nonché i livelli di prezzo applicati ad altri importanti mercati di esportazione costituissero un’indicazione ragionevole. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base la Commissione ha basato la sua analisi sulle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e sulla banca dati cinese. |
(200) |
Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio all’esportazione applicato dai produttori esportatori cinesi all’UE, senza dazio antidumping, si è attestato a un livello significativamente inferiore rispetto al prezzo applicato dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE, con un margine di sottoquotazione pari al 19,4 %. Di fatto, i prezzi cinesi all’importazione (senza dazio antidumping) (8,7 EUR/pezzo) erano altresì inferiori rispetto ai prezzi all’importazione nel mercato dell’UE da altri paesi terzi (che andavano dai 10,5 EUR/pezzo ai 12,7 EUR/pezzo). |
(201) |
I prezzi cinesi all’esportazione negli altri principali mercati di esportazione cinesi, vale a dire il Giappone e gli Stati Uniti, erano simili o persino inferiori rispetto ai prezzi cinesi all’esportazione nell’UE, come stabilito al considerando 147. |
(202) |
È pertanto probabile che in caso di scadenza delle misure i volumi delle importazioni originarie della Cina si attestino a livelli di prezzo significativamente inferiori ai prezzi di vendita applicati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE. |
4.9.5. Incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione
(203) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in caso di scadenza delle misure l’industria dell’Unione dovrà far fronte a un considerevole aumento delle importazioni cinesi, a prezzi significativamente inferiori a quelli applicati dall’industria dell’Unione. Tenuto conto degli attuali sviluppi del mercato, in particolare del passaggio agli «hard discounter», che esercita pressione sui prezzi, tali importazioni accentuerebbero ulteriormente la pressione sui prezzi sul mercato dell’UE. |
(204) |
In tale scenario, qualora l’industria dell’Unione, nel tentativo di rimanere redditizia, mantenesse i livelli di prezzo attuali, è probabile che, anche nel caso di un aumento del consumo, il volume delle vendite e la quota di mercato diminuirebbero rapidamente. Di fatto, le assi da stiro originarie della Cina sono della stessa qualità di quelle prodotte e vendute dall’industria dell’Unione, e sarebbero perfettamente interscambiabili. La perdita del volume delle vendite comporterebbe una riduzione dei tassi di utilizzo degli impianti e un aumento del costo medio di produzione. Questo a sua volta porterebbe a un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e a un calo della sua redditività, che nel periodo in esame era già inferiore al profitto di riferimento e mostrava una tendenza al ribasso. |
(205) |
Viceversa, qualora cercasse di adeguarsi ai bassi livelli di prezzo delle importazioni nel tentativo di preservare il volume delle vendite e la quota di mercato, l’industria dell’Unione dovrebbe vendere a livelli di prezzo che non coprirebbero i costi unitari e, di conseguenza, precipiterebbe rapidamente in una situazione di perdita, che condurrebbe a un ulteriore deterioramento di altri indicatori finanziari e della sua situazione finanziaria generale. Il livello di redditività raggiunto nel periodo dell’inchiesta di riesame era già inferiore al profitto di riferimento e qualsiasi altra perdita in termini di redditività indebolirebbe rapidamente l’industria dell’Unione, comprometterebbe gli investimenti effettuati nel periodo in esame e provocherebbe una situazione pregiudizievole. |
4.9.6. Conclusione
(206) |
La Commissione ha pertanto concluso che, molto probabilmente, l’abrogazione delle misure sulle importazioni di assi da stiro originarie della RPC comporterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione. |
5. INTERESSE DELL’UNIONE
5.1. Introduzione
(207) |
Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore non fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. Per determinare l’interesse dell’Unione sono stati valutati i vari interessi coinvolti, cioè quelli dell’industria dell’Unione, da un lato, e quelli degli importatori e delle altre parti, dall’altro. |
(208) |
La Commissione rammenta che, nelle inchieste precedenti, l’adozione o il mantenimento di misure non sono stati considerati contrari all’interesse dell’Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore, consente di valutare un’eventuale incidenza negativa indebita delle attuali misure antidumping sulle parti interessate. |
(209) |
Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell’interesse dell’Unione mantenere le misure in questo caso specifico. |
5.2. Interesse dell’industria dell’Unione
(210) |
Dall’inchiesta è emerso che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un effetto considerevolmente negativo sull’industria dell’Unione (di cui ai considerando da 203 a 206). D’altra parte, il mantenimento delle misure consentirebbe all’industria dell’Unione di riprendersi ulteriormente dal pregiudizio causato in precedenza dalle importazioni oggetto di dumping, cogliere i benefici derivanti dagli investimenti effettuati nel periodo in esame e adattarsi agli sviluppi del mercato, proseguendo gli sforzi tesi ad aumentare la produttività e sfruttare il proprio potenziale su un mercato dell’UE non esposto a pratiche commerciali sleali. |
(211) |
Si è pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore è nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
5.3. Interesse degli importatori indipendenti e di altre possibili parti interessate
(212) |
Nessun importatore indipendente ha collaborato all’inchiesta. Nessuna delle altre possibili parti interessate si è manifestata durante l’inchiesta. In occasione delle inchieste precedenti, dall’analisi dell’interesse dell’Unione non era emersa alcuna incidenza negativa delle misure sugli importatori e su altre parti interessate. Inoltre, le importazioni originarie da altri paesi non soggetti a dazi antidumping rappresentano il 33 % della quota di mercato e garantiscono concorrenza e possibilità di scelta sul mercato. Pertanto, si è concluso che non vi sono elementi di prova indicanti che le misure in vigore incidono significativamente sugli importatori del prodotto oggetto del riesame o su altre parti interessate. |
5.4. Interesse dei consumatori (famiglie)
(213) |
Come nell’inchiesta precedente, nessuna delle parti che rappresentano gli interessi degli utilizzatori finali, come le associazioni di consumatori, si è manifestata né ha collaborato all’inchiesta. Alla luce della continuata assenza di collaborazione da parte degli utilizzatori di cui al precedente riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha ritenuto che le risultanze delle inchieste precedenti siano ancora valide e che il mantenimento delle misure non inciderebbe indebitamente sui consumatori, quali le famiglie. |
5.5. Conclusione
(214) |
La Commissione ha pertanto concluso che non esistono motivi validi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di assi da stiro originarie della RPC. |
6. MISURE ANTIDUMPING
(215) |
Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Cina. |
(216) |
Una società può chiedere il mantenimento in vigore di aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (81) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio applicabile. Se la modifica del nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa della modifica del nome della società sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(217) |
In virtù dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (82) del Parlamento europeo e del Consiglio, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
(218) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro, con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, cioè le gambe, il piano e il portaferro, attualmente classificate con i codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421999910, 7323930010, 7323990010, 8516797010 e 8516900051) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:
Società |
Dazio (%) |
Codice addizionale TARIC |
Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan |
34,9 |
A782 |
Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou |
39,6 |
A783 |
Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou |
35,8 |
A784 |
Guangdong Wireking Household Supplies Co. Ltd, Foshan |
18,1 |
A785 |
Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou |
26,5 |
A786 |
Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong |
22,7 |
A953 |
Tutte le altre società |
42,3 |
A999 |
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue:
«Il sottoscritto certifica che il (volume) di assi da stiro esportate nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».
In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’1 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 22).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 24 del 28.1.2010, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del Consiglio, del 29 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan (GU L 242 del 15.9.2010, pag. 1).
(7) GU C 282 del 21.11.2009, pag. 9.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 5).
(9) GU C 223 del 22.9.2007, pag.15.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell’Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 1).
(11) GU C 362 del 26.10.2017, pag. 30.
(12) GU C 253 del 19.7.2018, pag. 30.
(13) Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(14) Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm).
(15) https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies.
(16) Relazione — capitolo 2, pagg. 6-7.
(17) Relazione — capitolo 2, pag. 10.
(18) http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law (consultato il 27 marzo 2019).
(19) Relazione — capitolo 2, pagg. 20-21.
(20) Relazione — capitolo 3, pagg. 41, 73-74.
(21) Relazione — capitolo 6, pagg. 120-121.
(22) Relazione — capitolo 6, pagg. 122-135.
(23) Relazione — capitolo 7, pagg. 167-168.
(24) Relazione — capitolo 8, pagg. 169-170 e 200-201.
(25) Relazione — capitolo 2, pagg. 15-16, capitolo 4, pag. 50 e pag. 84, capitolo 5, pagg. 108-109.
(26) Il testo completo del piano è disponibile (in cinese) sul sito Web del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione:
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html.
(27) Relazione — capitolo 14, pag. 358. il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(28) Relazione — capitolo 3, pagg. 27-31.
(29) Regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato — originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, — originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, — originari dell’Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del medesimo regolamento, — e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia (GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1).
(30) Relazione — capitolo 2, pag. 26.
(31) Relazione — capitolo 2, pagg. 31-32.
(32) https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 27 marzo 2019).
(33) Cfr. la descrizione della società al seguente indirizzo: https://www.gmdu.net/corp-530956.html (consultato il 14 maggio 2019).
(34) www.cec-ceda.org.cn/famousdb/qiye1438/manager.html (consultato il 14 maggio 2019).
(35) Relazione – capitoli 6 e 12.
(36) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).
(37) Relazione — capitolo 4, pagg. 41-42 e 83.
(38) Cfr. la descrizione e l’indice del documento Report on the deep analysis of the mesh ironing board sector and the 13th Five-Year Plan Guidance over the 2018-2023 period (Relazione sull’analisi approfondita del settore delle assi da stiro a rete e degli orientamenti sul tredicesimo piano quinquennale nel periodo 2018-2023), YUBO INFO, 28 dicembre 2018: www.chinabgao.com/report/4288625.html (consultato il 14 maggio 2019).
(39) Cfr. la relazione — capitolo 14 sull’acciaio, capitolo 16 sul settore chimico e capitolo 12 sulle materie prime.
(40) Introduzione al Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(41) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 16 febbraio 2013.
(42) Cfr. il considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).
(43) Relazione — capitolo 16, pag. 403.
(44) Ibidem, pagg. 434-435.
(45) Ibidem, pagg. 406-412.
(46) Cfr. il riquadro 5, che enumera i progetti relativi ai nuovi materiali dell’industria chimica nel tredicesimo piano quinquennale per il settore petrolchimico (2016-2020).
(47) Cfr. il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore petrolchimico nella provincia di Hebei, sezione III.2: «[…] stimolare la creazione di una base industriale integrata per gli idrocarburi aromatici, l’etilenglicole e il poliestere, mirare a raggiungere, entro il 2020, una produzione annuale di oltre 30 milioni di tonnellate di petrolio raffinato e di 3 milioni di tonnellate di paraxilene; […] sviluppare efficacemente il settore della chimica fine e nuovi materiali dell’industria chimica, accelerare lo sviluppo di prodotti intermedi e additivi specifici utilizzati per agrofarmaci, farmaci, vernici, coloranti ecc.» nonché le sezioni III.3 (che tratta le vernici) e III.5 (che tratta i materiali epossidici e i tecnopolimeri, in particolare il poliestere utilizzato per il rivestimento).
(48) Cfr. il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore tessile, sezione V.3.
(49) Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore tessile dell’Associazione cinese del settore tessile del cotone, sezioni IV.1.1 e IV.1.2 e tabella 5.
http://www.ctei.cn/special/2016nzt/gg/0928pdf/3.pdf (consultato il 14 maggio 2019).
(50) Ibidem, sezione IV.2.1.
(51) Relazione — capitolo 17, pagg. 462-463.
(52) Relazione — capitolo 17, pagg. 438-439.
(53) Relazione — capitolo 6, pagg. 138-149.
(54) Relazione — capitolo 9, pag. 216.
(55) Relazione — capitolo 9, pagg. 213-215.
(56) Relazione — capitolo 9, pagg. 209-211.
(57) Cfr. il regolamento (CE) n. 1620/2006 della Commissione, del 30 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, in particolare il considerando 26: la Commissione ha rilevato che due dei produttori cinesi che hanno presentato domanda per ottenere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato «non avevano onorato le loro obbligazioni contrattuali per quanto riguarda i pagamenti dovuti allo Stato per la concessione di diritti di utilizzo di terreni, senza che tale inadempimento avesse alcuna conseguenza finanziaria o di altra natura per le società. Inoltre, si è scoperto che durante il PI una delle società affittava terreni di proprietà statale per i quali non aveva formalmente ottenuto i relativi diritti di utilizzo. Questa situazione è stata corretta soltanto dopo il PI e per un corrispettivo inferiore a quello normale».
(58) Relazione — capitolo 13, pagg. 332-337.
(59) Relazione — capitolo 13, pag. 336.
(60) Relazione — capitolo 13, pagg. 337-341.
(61) Relazione — capitolo 6, pagg. 114-117.
(62) Relazione — capitolo 6, pag. 119.
(63) Relazione — capitolo 6, pag. 120.
(64) Relazione — capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.
(65) Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(66) ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database.
(67) Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia della Repubblica di Turchia, www.epdk.org.tr.
(68) Ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia, www.mme.gov.br/.
(69) www.ilo.org.
(70) Nomenclatura delle attività economiche dell’UE.
(*1) Ultima consultazione: 26 settembre 2018.
(71) Sulla base delle stime effettuate nella domanda di riesame, le spese generali di produzione comprendono spese per macchine e materiali, ammortamento, energia e altro.
(*2) http://www.gtis.com/gta/.
(*3) Dati disponibili solo a livello della voce 5210.
(*4) http://www.turkstat.gov.tr.
(72) http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1008, (ultima consultazione: 27 febbraio 2019).
(73) http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104, (ultima consultazione: 27 febbraio 2019).
(74) https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub4568_1.pdf
(75) Avviso pubblicato nel Federal Register dell’8 marzo 2016, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-03-08/pdf/2016-05172.pdf.
(76) Prezzi cinesi all’esportazione in Giappone.
(77) Prezzi cinesi all’esportazione negli Stati Uniti.
(78) https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2016-03-08/pdf/2016-05172.pdf.
(79) https://aceservices.cbp.dhs.gov/adcvdweb/ad_cvd_msgs/search?direction=desc&filter_cat=ALL&filter_type=ALL&page=1&per_page=50&preview=yes&search=ironing+tables&sort=msg_dt.
(80) https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub4568_1.pdf e avviso pubblicato nel Federal Register dell’8 marzo 2016, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-03-08/pdf/2016-05172.pdf.
(81) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(82) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
DECISIONI
2.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/36 |
DECISIONE (PESC) 2019/1663 del CONSIGLIO
del 1o ottobre 2019
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
(2) |
Il 1o aprile 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 201/539 (2). |
(3) |
Tenuto conto della continua instabilità e della gravità della situazione in Libia, è opportuno prorogare le misure restrittive concernenti tre persone per un periodo supplementare di sei mesi. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 14, 15 e 16 dell’allegato II fino al 2 aprile 2020.
4. Le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 19, 20 e 21 dell’allegato IV fino al 2 aprile 2020.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2019
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
(1) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34).
(2) Decisione (PESC) 2019/539 del Consiglio, del 1° aprile 2019, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 15).
2.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/38 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1664 della Commissione
del 30 settembre 2019
che autorizza un laboratorio in Ucraina a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti
[notificata con il numero C(2019) 6906]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2000/258/CE designa l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. L’AFSSA è stata ora integrata nell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), in Francia. |
(2) |
La decisione 2000/258/CE dispone, tra l’altro, che l’ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare i test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. |
(3) |
L’autorità competente in Ucraina ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio «NeoVetlab Ukraine Ltd» di Kiev e l’ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 14 settembre 2018. |
(4) |
È pertanto opportuno autorizzare il laboratorio «NeoVetlab Ukraine Ltd» di Kiev a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato a effettuare i test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:
NeoVetlab Ukraine Ltd. |
11, Akademika Viliamsa str., apt.101 |
Kiev, 03191 |
Ucraina |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2019.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione