ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 250

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
30 settembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1601 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione ( 1 )

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1605 della Commissione, del 27 settembre 2019, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

49

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione, del 27 settembre 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

53

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1607 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riguardo alle date di fine applicabili per la presentazione di domande di titoli

56

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1608 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di modelli nel settore delle qualifiche professionali nella navigazione interna

58

 

*

Decisione (UE) 2019/1609 del Consiglio, del 24 settembre 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ellenica

80

 

*

Decisione (UE) 2019/1610 del Consiglio, del 24 settembre 2019, relativa alla nomina di quattro membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta

81

 

*

Decisione (UE) 2019/1611 del Consiglio, del 24 settembre 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

82

 

*

Decisione (UE) 2019/1612 del Consiglio, del 24 settembre 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

83

 

*

Decisione (PESC) 2019/1613 del Comitato Politico e di Sicurezza, del 25 settembre 2019, relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione, del 26 settembre 2019, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano [notificata con il numero C(2019) 6819]

85

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 della Commissione, del 26 settembre 2019, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) [notificata con il numero C(2019) 6826]

91

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

95

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1617 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 7044]  ( 1 )

100

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, firmato a Bruxelles il 20 novembre 2007( GU L 325 dell'11.12.2007 )

123

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1601 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2019

che modifica i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

Nel regolamento (UE) 2019/124 il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è stato fissato a zero. Nel regolamento (UE) 2019/1097 del Consiglio (2) è stato fissato un TAC provvisorio per consentire la prosecuzione delle attività di pesca. L'acciuga è una specie dal ciclo vitale breve, per la quale gli studi si concludono nel mese di maggio. Il pertinente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è stato emanato il 28 giugno 2019. È ora opportuno modificare i limiti di cattura per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 conformemente a tale parere

(3)

La flessibilità tra zone (condizione speciale) per il merluzzo bianco (Gadus morhua) dal Mare del Nord alla Manica orientale dovrebbe applicarsi solo con riguardo agli Stati membri che hanno contingenti in entrambe le zone. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le pertinenti possibilità di pesca.

(4)

Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Nel parere si indica che la flessibilità tra zone fra due stock non dovrebbe superare la differenza tra la cattura corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Non dovrebbe inoltre esservi alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva inferiore al valore limite di riferimento (Blim). Conformemente alle condizioni di cui al suddetto parere scientifico, la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c per il 2019 dovrebbe essere incrementata dal 5 % al 10 %,

(5)

Per quanto riguarda l'ipoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2, agli Stati membri che conducono uno studio scientifico sulle catture accessorie nella pesca del gamberello dovrebbe essere consentito assegnare un totale complessivo di 130 tonnellate alle navi che partecipano a tale studio con osservatori a bordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali possibilità di pesca.

(6)

Il regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (3) stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. In tale regolamento il TAC per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 10 per i due anni è stato fissato in base al parere scientifico per il 2019, in attesa del parere scientifico per il 2020. L'11 giugno 2019 il CIEM ha pubblicato il parere scientifico relativo al 2020. Il TAC dovrebbe essere fissato conformemente al più recente parere scientifico.

(7)

I pertinenti TAC per l'acciuga di cui al regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2019. I pertinenti TAC per l'occhialone di cui al regolamento (UE) 2018/2025 si applicano a decorrere dal 1ogennaio 2019 ma la modifica introdotta dal presente regolamento riguarda solamente i limiti di cattura per il 2020. Le modifiche riguardanti tali stock introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2019.

(8)

I pertinenti TAC per l'ipoglosso nero e le condizioni speciali per il merluzzo bianco e per i suri/sugarelli si applicano a decorrere dal 1ogennaio 2019. Le disposizioni relative a tali stock introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data.

(9)

Una tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi di certezza giuridica e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non vengono ridotte e non sono state ancora esaurite.

(10)

È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2018/2025 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Gli allegati IA e IB del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2019. Tuttavia, i punti (2), (3) e (4) del paragrafo 1 dell'allegato II e il paragrafo 2 del medesimo allegato si applicano a decorrere dal 1ogennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. HARAKKA


(1)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2019/1097 del Consiglio, del 26 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).


ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento (UE) 2018/2015, la tabella delle possibilità di pesca per l'occhialone nell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona 10

(SBR/10-)

Anno

2019

2020

 

 

Spagna

5

5

 

 

Portugallo

566

543

 

 

Regno Unito

5

5

 

 

Unione

576

553

 

 

TAC

576

553

 

TAC precauzionale»

ALLEGATO II

1.   

L'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è modificato come segue:

(1)

le possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

4 897  (1)

 

 

Portogallo

5 343  (1)

 

 

Unione

10 240  (1)

 

 

TAC

10 240  (1)

 

TAC precauzionale

(2)

le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nella sottozona CIEM 4, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e nella parte della divisione CIEM 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat sono sostituitae dalle seguenti:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

870 (2)

 

 

Danimarca

4 998

 

 

Germania

3 169

 

 

Francia

1 075  (2)

 

 

Paesi Bassi

2 824  (2)

 

 

Svezia

33

 

 

Regno Unito

11 464  (2)

 

 

Unione

24 433

 

 

Norvegia

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

21 236 »;

(3)

le possibilità di pesca per i suri/sugarelli nella divisione CIEM 8c sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Spagna

16 895  (4)

 

 

Francia

293

 

 

Portogallo

1 670  (4)

 

 

Unione

18 858  (4)

 

 

TAC

18 858

 

TAC analitico

(4)

le possibilità di pesca per i suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9 sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

9

(JAX/09.)

Spagna

24 324  (5)

 

 

Portogallo

69 693  (5)

 

 

Unione

94 017

 

 

TAC

94 017

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

2.   

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124, le possibilità di pesca per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

(GHL/1/2INT)

Unione

900 (6)  (7)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

(1)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.»;

(2)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona: 7d (COD/*07D.).

(3)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(4)  Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).»;

(5)  Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).»;

(6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(7)  Oltre a tale TAC, gli Stati membri che conducono uno studio scientifico sulle catture accessorie nella pesca del gamberello dovrebbe essere consentito assegnare un totale complessivo di 130 tonnellate alle navi che partecipano a tale studio con osservatori a bordo (GHL/*12INT).Gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione il nome o i nomi della nave o delle navi prima di permettere qualsiasi sbarco.».


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1602 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare.

(2)

Poiché le norme che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni il DSCE dovrebbe accompagnare le partite in transito devono essere definite in un atto delegato distinto da adottare a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle partite destinate all'immissione in commercio all'interno dell'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che le partite di animali e merci che entrano nell'Unione attraverso posti di controllo frontalieri designati debbano essere accompagnate dal documento sanitario comune di entrata («DSCE»). Una volta effettuati i controlli ufficiali e finalizzato il DSCE, le partite possono essere frazionate in diverse parti in funzione delle esigenze commerciali dell'operatore.

(4)

Al fine di garantire la tracciabilità delle partite e un'adeguata comunicazione con l'autorità competente presso il luogo di destinazione, è opportuno stabilire norme relative alle condizioni e alle modalità pratiche in base alle quali il DSCE dovrebbe accompagnare le partite destinate all'immissione in commercio fino alla loro destinazione. È opportuno in particolare stabilire norme dettagliate relative al DSCE per i casi in cui le partite sono frazionate.

(5)

Per garantire la tracciabilità delle partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il DSCE sia stato finalizzato dall'autorità competente, è opportuno disporre che l'operatore responsabile della partita presenti altresì, mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali («IMSOC») di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 e per ciascuna parte della partita frazionata, un DSCE che dovrebbe essere finalizzato dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero e dovrebbe accompagnare ciascuna parte della partita frazionata fino alla destinazione dichiarata nel rispettivo DSCE.

(6)

Per prevenire il riutilizzo fraudolento del DSCE, è opportuno disporre che le autorità doganali comunichino all'IMSOC le informazioni sul quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana, in modo da garantire che i quantitativi indicati in tale dichiarazione siano dedotti dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel DSCE. Le autorità doganali sono tenute a scambiarsi informazioni mediante i procedimenti informatici doganali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Ai fini del presente regolamento è opportuno utilizzare tali procedimenti informatici. Al fine di concedere alle autorità doganali tempo sufficiente per istituire tali procedimenti, è opportuno prevedere che l'obbligo di comunicare all'IMSOC le informazioni sul quantitativo delle partite si applichi in ciascuno Stato membro a decorrere dalla data in cui tali procedimenti diventano operativi in tale Stato membro o, se precedente, dal 1o marzo 2023.

(7)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce in quali casi e a quali condizioni il documento sanitario comune di entrata («DSCE») di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve accompagnare fino al luogo di destinazione ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, destinata all'immissione in commercio («partita»).

2.   Il presente regolamento non si applica alle partite in transito.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «luogo di destinazione» si intende il luogo di consegna della partita per lo scarico finale, quale indicato nel DSCE.

Articolo 3

Casi in cui il DSCE accompagna le partite fino al luogo di destinazione

Ciascuna partita è accompagnata da un DSCE, indipendentemente dal fatto che essa sia o no frazionata presso il posto di controllo frontaliero o in seguito all'uscita dal posto di controllo frontaliero ma prima dell'immissione in libera pratica, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite non frazionate

Se una partita non è frazionata prima dell'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, si applicano le seguenti prescrizioni:

a)

l'operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE, in formato cartaceo o elettronico, accompagni la partita fino al luogo di destinazione e fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

l'operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;

c)

le autorità doganali comunicano all'IMSOC le informazioni relative al quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano a vincolare la partita a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 5

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero

1.   Se una partita deve essere frazionata presso il posto di controllo frontaliero, si applicano le seguenti prescrizioni:

a)

nell'effettuare la notifica preventiva conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita dichiara nel DSCE il posto di controllo frontaliero come luogo di destinazione dell'intera partita;

b)

una volta che l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero abbia finalizzato il DSCE per l'intera partita conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita chiede che la partita sia frazionata e presenta mediante l'IMSOC, per ciascuna parte della partita frazionata, un DSCE in cui dichiara il quantitativo, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione della parte pertinente della partita frazionata;

c)

l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero finalizza i DSCE per le singole parti della partita frazionata conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che la somma dei quantitativi dichiarati in tali DSCE non superi il quantitativo totale indicato nel DSCE per l'intera partita;

d)

l'operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE per ciascuna parte della partita frazionata, in formato cartaceo o elettronico, accompagni la parte pertinente della partita frazionata fino al luogo di destinazione ivi indicato e fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

e)

l'operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE per ciascuna parte della partita frazionata e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;

f)

le autorità doganali comunicano all'IMSOC le informazioni relative al quantitativo della parte pertinente della partita frazionata indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano a vincolare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE per la parte della partita frazionata non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

2.   Nel caso di una partita non conforme da frazionare presso il posto di controllo frontaliero, laddove l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero ordini all'operatore di intraprendere una o più delle azioni di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 soltanto riguardo a una parte della partita, si applicano le seguenti prescrizioni:

a)

in seguito alla finalizzazione del DSCE per l'intera partita, l'operatore responsabile di tale partita presenta per ciascuna parte della partita frazionata un DSCE in cui dichiara il quantitativo, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione di tale parte;

b)

l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero finalizza i DSCE per le singole parti della partita frazionata conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, tenendo conto della decisione assunta per ciascuna parte della partita frazionata;

c)

il paragrafo 1, lettere d), e) e f), si applica a ciascuna parte della partita frazionata.

Articolo 6

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite in regime di sorveglianza doganale frazionate dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero

Se una partita deve essere frazionata dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero e prima dell'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, si applicano le seguenti prescrizioni:

a)

l'operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE, in formato cartaceo o elettronico, accompagni ciascuna parte della partita frazionata fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

per ciascuna parte della partita frazionata l'operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;

c)

per ciascuna parte della partita frazionata le autorità doganali comunicano all'IMSOC le informazioni relative al quantitativo indicato nella dichiarazione in dogana per tale parte e autorizzano a vincolare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Le seguenti disposizioni si applicano tuttavia in ciascuno Stato membro a decorrere dalla data in cui i procedimenti informatici doganali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 diventano operativi in tale Stato membro o, se precedente, dal 1o marzo 2023:

a)

articolo 4, lettera c);

b)

articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

c)

articolo 6, lettera c).

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri della data in cui tali procedimenti informatici diventano operativi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1603 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28 quater,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per quanto riguarda l'adeguato monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini dell'attuazione della misura mondiale basata sul mercato prevista dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) su tutte le rotte da essa contemplate. Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è necessario specificare i voli soggetti a tali disposizioni con riferimento alle rotte e agli operatori aerei interessati.

(2)

Le modalità di monitoraggio e comunicazione delle emissioni nonché della verifica delle comunicazioni delle emissioni si applicano, ai fini del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE, in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3). Tali modalità sono stati aggiornate e ulteriormente sviluppate, per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (4), che si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2021. I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 tengono conto della prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate adottate dall'ICAO il 27 giugno 2018. Per ragioni di efficienza amministrativa e per ridurre al minimo i costi di conformità per gli operatori, è opportuno allineare le disposizioni relative all'attuazione della misura mondiale basata sul mercato dell'ICAO e le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 601/2012 così come nei citati regolamenti di esecuzione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, gli Stati membri possono prescrivere l'uso di modelli elettronici e formati specifici dei file per la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo di cui alla direttiva 2003/87/CE. Per garantire che gli operatori aerei possano soddisfare tali requisiti anche quando comunicano le emissioni ai fini della misura mondiale basata sul mercato dell'ICAO, la Commissione dovrebbe pubblicare uno specifico formato per lo scambio elettronico dei dati.

(4)

Non si considera che l'applicazione di requisiti in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ad alcuni voli solo nei confronti di operatori aerei con sede nel SEE dia origine a distorsioni della concorrenza. Tali requisiti possono pertanto essere adottati sulla base dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE.

(5)

Sulla base di un accordo di cooperazione concluso tra la Commissione e Eurocontrol, la Commissione può chiedere l'assistenza di Eurocontrol per assicurare la qualità dei dati relativi alle emissioni. Al fine di garantire la completezza e l'accuratezza dei dati relativi alle emissioni che devono essere trasmessi dagli Stati membri nel formato previsto dall'ICAO, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione di sollecitare l'assistenza di Eurocontrol.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere al segretariato dell'ICAO i dati pertinenti sulle emissioni verificate e garantire la comunicazione completa e tempestiva dei dati sulle emissioni riguardanti tutti i voli pertinenti.

(7)

Conformemente all'articolo 28 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, la relazione di cui a tale articolo dovrebbe valutare l'opportunità di rivedere il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2 si applicano solo agli operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

(a)

sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori di tale Stato membro;

(b)

producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli tra aerodromi situati in Stati diversi dello Spazio economico europeo (SEE) o i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto delle emissioni dei seguenti tipi di voli:

(a)

voli di Stato;

(b)

voli umanitari;

(c)

voli di aeroambulanza;

(d)

voli militari;

(e)

voli per attività antincendio.

Articolo 2

1.   Gli operatori aerei comunicano le emissioni prodotte dai seguenti voli:

(a)

voli tra aerodromi situati negli Stati membri e aerodromi situati in paesi terzi;

(b)

voli tra aerodromi situati negli Stati membri e aerodromi situati nelle regioni ultraperiferiche, nelle dipendenze o nei territori di altri Stati membri;

(c)

voli tra aerodromi situati in regioni ultraperiferiche, dipendenze o territori di Stati membri e aerodromi situati in paesi terzi o dipendenze o territori di altri Stati membri.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche agli operatori di trasporto aereo commerciale che effettuano meno di 243 voli nell'arco di tre periodi consecutivi di quattro mesi in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro.

3.   Si raccomanda agli operatori aerei di verificare e comunicare anche le emissioni prodotte dai voli effettuati tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi.

4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano alle emissioni generate da qualsiasi tipo di volo, ad eccezione dei tipi di voli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi:

(a)

i voli a fini di addestramento o di ricerca e soccorso;

(b)

i voli effettuati in base alle regole del volo a vista;

(c)

i voli a fini di ricerca e sperimentazione scientifica;

(d)

i voli effettuati nel quadro di un obbligo di servizio pubblico.

Articolo 3

1.   Ai fini della comunicazione delle emissioni a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, gli operatori aerei sono soggetti a requisiti identici a quelli stabiliti dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) n. 601/2012. Dal 1o gennaio 2021 essi sono soggetti a requisiti identici a quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

2.   La Commissione pubblica un formato per lo scambio elettronico dei dati ai fini della comunicazione delle emissioni prodotte dai voli di cui all'articolo 2. Gli operatori aerei utilizzano tale formato per lo scambio elettronico di dati.

Articolo 4

La verifica dei dati relativi alle emissioni da comunicare a norma dell'articolo 2 del presente regolamento e all'accreditamento dei verificatori che eseguono tale verifica sono soggetti a requisiti identici a quelli stabiliti dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'allegato V, parte B, di tale direttiva, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Articolo 5

Un operatore aereo che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione (5) comunica le sue emissioni allo Stato membro di riferimento indicato nel medesimo allegato.

Un operatore aereo che non figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 comunica le sue emissioni allo Stato membro che ha rilasciato il suo certificato di operatore aereo o, se non è stato rilasciato un certificato di operatore aereo da uno Stato membro, allo Stato membro in cui detto operatore aereo ha la sua sede legale.

Articolo 6

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può sollecitare l'assistenza di Eurocontrol per migliorare l'accuratezza dei dati sulle emissioni in vista della loro trasmissione conformemente all'articolo 7.

Articolo 7

Fatta salva la revisione della direttiva 2003/87/CE da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri trasmettono al segretariato dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale i pertinenti dati relativi alle emissioni comunicati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento. Prima di tale trasmissione, le autorità competenti procedono a controlli di plausibilità sui dati da trasmettere. Nel contempo, gli Stati membri trasmettono i dati relativi alle emissioni anche alla Commissione.

Il fattore di emissione specificato nell'allegato 16, volume IV, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata il 7 dicembre 1944 (Convenzione di Chicago) per il kerosene per aviogetto (Jet A1 o Jet A) è utilizzato ai fini della trasmissione dei dati sulle emissioni a norma del primo comma del presente articolo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1).


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1604 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2019

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche.

(2)

I metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti nel settore chimico e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI).

(3)

Per garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, è opportuno aggiornare taluni metodi di analisi stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2568/91.

(4)

La norma commerciale del COI è stata modificata per quanto riguarda l'espressione del limite dell'acidità libera, l'indice di perossidi, la valutazione organolettica (mediana del difetto e mediana del fruttato) e la differenza tra ECN42 (HPLC) e ECN42 (calcolo teorico) a fini di coerenza con i margini di precisione del metodo analitico.

(5)

A norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2568/91, gli Stati membri devono verificare se un campione di olio di oliva è conforme alla categoria dichiarata controllando le caratteristiche di cui all'allegato I del medesimo regolamento in un ordine qualsiasi oppure nell'ordine previsto da uno degli schemi decisionali di cui all'allegato I ter dello stesso regolamento.

(6)

Alla luce dei recenti sviluppi è opportuno aggiornare le tabelle dell'allegato I ter del regolamento (CEE) n. 2568/91 e la relativa appendice. Inoltre, il termine «diagramma di flusso» risulta più appropriato di «schema decisionale», visto il contenuto del citato allegato I ter.

(7)

Il punto 9.4 dell'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 definisce la mediana dei difetti come la mediana del difetto percepito con l'intensità più alta. Nell'ambito delle controanalisi e dato che la conformità dell'olio deve essere valutata da più panel, è opportuno chiarire che la decisione relativa alla conformità delle caratteristiche di un olio alla categoria dichiarata è legata soltanto al valore della mediana del difetto principale, a prescindere dalla sua natura.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

(1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

per la determinazione della composizione e del contenuto di steroli e per la determinazione dei composti alcolici mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato XIX»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi. Almeno uno dei panel è un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario, a prescindere dal tipo di difetti constatati durante le controanalisi, la classificazione è dichiarata incoerente con le caratteristiche e il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato.»;

(2)

all'articolo 2 bis, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nell'ordine previsto dal diagramma di flusso di cui all'allegato I ter, fino a raggiungere una delle decisioni figuranti nel suddetto diagramma.»;

(3)

la tabella «ALLEGATI Sommario» è sostituita dalla tabella dell'allegato I del presente regolamento;

(4)

l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento;

(5)

all'allegato I bis, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Ciascun campione elementare deve essere suddiviso in campioni di laboratorio, conformemente al punto 2.5 della norma EN ISO 5555, e sottoposto alle analisi nell'ordine indicato nel diagramma di flusso di cui all'allegato I ter o in qualunque altro ordine casuale.»;

(6)

l'allegato I ter è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento;

(7)

l'allegato V è soppresso;

(8)

all'allegato VII, il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.

n-esano (qualità per cromatografia). L'esano può essere sostituito da isoottano (2,2,4 trimetilpentano di qualità per cromatografia), a condizione che vengano raggiunti margini di precisione comparabili.»;

(9)

l'allegato XII è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento;

(10)

l'allegato XVII è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;

(11)

l'allegato XVIII è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento;

(12)

l'allegato XIX è sostituito dal testo dell'allegato VII del presente regolamento;

(13)

all'allegato XX, il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.

n-esano per cromatografia o analisi dei residui. L'esano può essere sostituito da isoottano (2,2,4 trimetilpentano di qualità per cromatografia), a condizione che vengano raggiunti margini di precisione comparabili. I solventi con punto di ebollizione superiore a quello dell'n-esano hanno tempi di evaporazione più lunghi. Tuttavia, vengono preferiti a causa della tossicità dell'esano. Verificare la purezza, ad esempio controllando il residuo d'evaporazione di 100 ml di solvente.

AVVERTENZA: i vapori possono incendiarsi. Tenere lontano da sorgenti di calore, scintille o fiamme libere. Tenere i contenitori ben chiusi. Usare con ventilazione adeguata. Evitare l'accumulo di vapori ed eliminare ogni possibile causa di incendio, quali riscaldatori o apparecchi elettrici non antideflagranti. Nocivo per inalazione: può causare danni alle cellule del sistema nervoso. Evitare di respirare i vapori, usare se necessario un apparecchio respiratorio adatto. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

L'isoottano è un liquido infiammabile che presenta un rischio di incendio. I limiti di esplosività nell'aria sono compresi tra 1,1 % e 6,0 % (frazione volumetrica). È tossico per ingestione e per inalazione. Utilizzare una cappa ventilata in buone condizioni di funzionamento per lavorare con questo solvente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATI

SOMMARIO

Allegato I

Caratteristiche degli oli di oliva

Allegato I bis

Campionatura delle partite di olio di oliva o di olio di sansa di oliva consegnate in imballaggi immediati

Allegato I ter

Diagramma di flusso per la verifica della conformità di un campione di olio di oliva alla categoria dichiarata

Allegato II

Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo

Allegato III

Determinazione dell'indice di perossidi

Allegato IV

Determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare

Allegato VII

Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato

Allegato IX

Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto

Allegato X

Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia

Allegato XI

Determinazione del tenore dei solventi alogenati nell'olio di oliva

Allegato XII

Metodo del consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini

Allegato XV

Metodo di determinazione del tenore in olio di oliva delle sanse

Allegato XVI

Determinazione del numero di iodio

Allegato XVII

Metodo di determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali

Allegato XVIII

Determinazione della differenza tra il contenuto effettivo e il contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN 42

Allegato XIX

Determinazione della composizione e del contenuto di steroli e del contenuto di composti alcolici mediante gascromatografia con colonna capillare

Allegato XX

Metodo per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare

Allegato XXI

Risultati dei controlli di conformità eseguiti sugli oli di oliva di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA

Caratteristiche di qualità

Esteri etilici di acidi grassi

(mg/kg)

≤ 35

Valutazione organolettica

Mediana del fruttato (Mf)

Mf > 0,0

Mf > 0,0

Mediana del difetto (Md) (*)

Md = 0,0

Md ≤ 3,5

Md> 3,5 (1)

 

 

 

 

 

Delta-K

≤ 0,01

≤ 0,01

≤ 0,16

≤ 0,15

≤ 0,20

≤ 0,18

K268 o K270

≤ 0,22

≤ 0,25

≤ 1,25

≤ 1,15

≤ 2,00

≤ 1,70

K232

≤ 2,50

≤ 2,60

Indice di perossidi

(mEq O2/kg)

≤ 20,0

≤ 20,0

≤ 5,0

≤ 15,0

≤ 5,0

≤ 15,0

Acidità

(%) (*)

≤ 0,80

≤ 2,0

> 2,0

≤ 0,30

≤ 1,00

≤ 0,30

≤ 1,00

Categoria

1.

Olio extra vergine di oliva

2.

Olio di oliva vergine

3.

Olio di oliva lampante

4.

Olio di oliva raffinato

5.

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

6.

Olio di sansa di oliva greggio

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

8.

Olio di sansa di oliva

Caratteristiche di purezza

2-gliceril monopalmitato

(%)

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14,00

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14,00

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14,00

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14,00

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14,00

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14,00

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14,00

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14,00

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14,00

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14,00

≤ 1,4

≤ 1,4

≤ 1,2

Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42

(calcolo teorico)

≤ |0,20|

≤ |0,20|

≤ |0,30|

≤ |0,30|

≤ |0,30|

≤ |0,60|

≤ |0,50|

≤ |0,50|

Stigmasta-dieni

(mg/kg) (3)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,50

Somma degli isomeri translinoleici + translinolenici

(%)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,10

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,10

≤ 0,35

≤ 0,35

Somma degli isomeri transoleici

(%)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,10

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,40

Composizione in acidi grassi (2)

Lignocerico

(%)

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

Beenico

(%)

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,30

Eicosenoico

(%)

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

Arachidico

(%)

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

Linolenico

(%)

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

Miristico

(%)

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

Categoria

1.

Olio extra vergine di oliva

2.

Olio di oliva vergine

3.

Olio di oliva lampante

4.

Olio di oliva raffinato

5.

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

6.

Olio di sansa di oliva greggio

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

8.

Olio di sansa di oliva


Cere (mg/kg)

(**)

C42 + C44 + C46 ≤ 150

C42 + C44 + C46 ≤ 150

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (6)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (7)

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

Eritrodiolo e uvaolo

(%) (**)

≤ 4,5

≤ 4,5

≤ 4,5 (6)

≤ 4,5

≤ 4,5

> 4,5 (7)

> 4,5

> 4,5

Steroli totali

(mg/kg)

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 2 500

≥ 1 800

≥ 1 600

Composizione in steroli

Delta-7-stigmastenolo (4)

(%)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

β–sitosterolo apparente (5)

(%)

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

Stigmasterolo

(%)

< Camp.

< Camp.

< Camp.

< Camp.

< Camp.

< Camp.

Campesterolo (4)

(%)

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

Brassicasterolo

(%)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

Colesterolo

(%)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Categoria

1.

Olio extra vergine di oliva

2.

Olio di oliva vergine

3.

Olio di oliva lampante

4.

Olio di oliva raffinato

5.

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

6.

Olio di sansa di oliva greggio

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

8.

Olio di sansa di oliva

Note:

a)

I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica. L'ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4.

b)

È sufficiente che una sola caratteristica non corrisponda ai valori indicati perché l'olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme ai fini del presente regolamento.

c)

Per l'olio di oliva lampante, entrambe le caratteristiche di qualità contrassegnate da un asterisco (*) possono simultaneamente non rispettare i valori limite stabiliti per tale categoria.

d)

Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per l'olio di sansa di oliva greggio entrambi i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente. Per l'olio di sansa di oliva e l'olio di sansa di oliva raffinato, uno dei corrispondenti valori limite può non essere rispettato.

Appendice

Schema decisionale

Schema decisionale per il campesterolo nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva.

Image 1

Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento.

Schema decisionale per il Delta-7-stigmastenolo.

Nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva

Image 2

Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento.

Negli oli di sansa di oliva (greggi e raffinati)

Image 3

Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento.

»

(1)  La mediana del difetto può essere inferiore o pari a 3,5 quando la mediana del fruttato è pari a 0,0.

(2)  Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,50-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecenoico: ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00- 83,00; linoleico: 2,50-21,00.

(3)  Somma degli isomeri che potrebbero (o non potrebbero) essere separati mediante colonna capillare.

(4)  Si veda l'appendice al presente allegato.

(5)  β-sitosterolo apparente: Delta-5,23-stigmastadienolo+clerosterolo+beta-sitosterolo+sitostanolo+delta-5-avenasterolo+delta-5,24-stigmastadienolo.

(6)  Gli oli con un tenore di cere compreso fra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati oli di oliva lampanti se gli alcoli alifatici totali sono inferiori o pari a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è inferiore o pari a 3,5 %.

(7)  Gli oli con un tenore di cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5 %.


ALLEGATO III

«ALLEGATO I ter

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DI UN CAMPIONE DI OLIO DI OLIVA ALLA CATEGORIA DICHIARATA

Tabella generale

Image 4

Tabella 1 – Olio extra vergine di oliva – Criteri di qualità

Image 5

Tabella 2 – Olio di oliva vergine – Criteri di qualità

Image 6

Tabella 3 – Olio extra vergine di oliva e olio di oliva vergine – Criteri di purezza

Image 7

Tabella 4 – Olio di oliva lampante – Criteri di qualità

Image 8

Tabella 5 – Olio di oliva raffinato – Criteri di qualità

Image 9

Tabella 6 – Olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini) – Criteri di qualità

Image 10

Tabella 7 – Olio di oliva raffinato e olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini – Criteri di purezza

Image 11

Tabella 8 – Olio di sansa di oliva – Criteri di purezza

Image 12

Tabella 9 – Olio di sansa di oliva raffinato – Criteri di qualità

Image 13

Tabella 10 – Olio di sansa di oliva – Criteri di qualità

Image 14

Tabella 11 – Olio di sansa di oliva raffinato e olio di sansa di oliva – Criteri di purezza

Image 15

».

ALLEGATO IV

L'allegato XII è così modificato:

1)

il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3.   Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura

Su richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati corrispondono alle definizioni e agli intervalli relativi esclusivamente alle diciture di seguito elencate, in funzione dell'intensità e della percezione degli attributi.

Attributi positivi (fruttato, amaro e piccante): in funzione dell'intensità della percezione:

intenso, quando la mediana dell'attributo è superiore a 6,0;

medio, quando la mediana dell'attributo è superiore a 3,0 e inferiore o pari a 6,0;

leggero, quando la mediana dell'attributo è inferiore o pari a 3,0.

Fruttato

Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi senza predominanza del fruttato verde o del fruttato maturo, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato verde

Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti verdi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi, sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato maturo

Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti maturi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Equilibrato

Olio che non presenta squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante non superano di più di 2,0 punti la mediana del fruttato.

Olio dolce

Olio in cui la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2,0.

Elenco delle diciture in funzione dell'intensità della percezione:

Diciture soggette alla presentazione di un certificato delle prove organolettiche

Mediana dell'attributo

Fruttato

Fruttato maturo

Fruttato verde

Fruttato leggero

≤ 3,0

Fruttato medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Fruttato intenso

> 6,0

Fruttato maturo leggero

≤ 3,0

Fruttato maturo medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Fruttato maturo intenso

> 6,0

Fruttato verde leggero

≤ 3,0

Fruttato verde medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Fruttato verde intenso

> 6,0

Amaro leggero

≤ 3,0

Amaro medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Amaro intenso

> 6,0

Piccante leggero

≤ 3,0

Piccante medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Piccante intenso

> 6,0

Olio equilibrato

La mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante non superano di più di 2,0 punti la mediana del fruttato.

Olio dolce

La mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2,0.»

(2)

il punto 9.4 è sostituito dal seguente:

«9.4.   Classificazione dell'olio di oliva

L'olio è classificato nelle categorie sotto riportate in funzione della mediana dei difetti e della mediana dell'attributo fruttato. Per mediana dei difetti si intende la mediana del difetto percepito con l'intensità più alta. La mediana dei difetti e la mediana del fruttato sono espresse con una sola cifra decimale.

La classificazione dell'olio avviene confrontando il valore della mediana dei difetti e della mediana del fruttato con gli intervalli di riferimento indicati di seguito. Poiché i limiti di questi intervalli sono stati stabiliti tenendo conto del margine di errore del metodo, sono considerati assoluti. I programmi informatici consentono di visualizzare la classificazione su una tabella di dati statistici o un grafico.

a)

Olio extravergine di oliva: la mediana dei difetti è pari a 0,0 e la mediana del fruttato è superiore a 0,0;

b)

olio di oliva vergine: la mediana dei difetti è superiore a 0,0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è superiore a 0,0;

c)

olio di oliva vergine lampante: la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure la mediana dei difetti è inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0,0.

Nota 1:

quando la mediana dell'amaro e/o piccante è superiore a 5,0 il capo panel lo segnalerà nel certificato di analisi dell'olio.

Per le analisi eseguite ai fini del controllo di conformità, si effettua un'unica prova. Nel caso di analisi contraddittorie dev'essere effettuata l'analisi in doppio in sessioni di assaggio distinte. I risultati dell'analisi in doppio devono essere statisticamente omogenei. (Cfr. punto 9.5.) In caso negativo, il campione deve essere analizzato ancora due volte. Il valore finale della mediana degli attributi di classificazione sarà calcolato sulla base della media di entrambe le mediane.»


ALLEGATO V

L'allegato XVII è così modificato:

(1)

il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

«5.1.

Esano o miscela di alcani con intervallo di ebollizione a 65-70 oC, distillato su colonna di rettificazione. L'esano può essere sostituito da isoottano (2,2,4 trimetilpentano di qualità per cromatografia), a condizione che vengano raggiunti margini di precisione comparabili. Può essere controllato il residuo d'evaporazione di 100 ml di solvente. I solventi con punto di ebollizione superiore a quello dell'n-esano hanno tempi di evaporazione più lunghi. Tuttavia, vengono preferiti a causa della tossicità dell'esano.»;

(2)

al punto 6.3.3, è aggiunto il seguente testo:

«Nota 10. Quando gli stigmastadieni appaiono in concentrazioni superiori a 4 mg/kg, se ne è richiesta la quantificazione, deve essere applicato il metodo del Consiglio oleicolo internazionale per la determinazione degli stereni negli oli raffinati.»


ALLEGATO VI

L'allegato XVIII è così modificato:

(1)

il punto 4.2.1 è sostituito dal seguente:

«4.2.1.

Etere di petrolio 40-60 °C, qualità per cromatografia o esano. L'esano può essere sostituito da isoottano (2,2,4 trimetilpentano di qualità per cromatografia), a condizione che vengano raggiunti margini di precisione comparabili. I solventi con punto di ebollizione superiore a quello dell'n-esano hanno tempi di evaporazione più lunghi. Tuttavia, vengono preferiti a causa della tossicità dell'esano.»;

(2)

è aggiunto il seguente punto 4.2.12:

«4.2.12.

Eptano per cromatografia. L'eptano può essere sostituito da isoottano (2,2,4 trimetilpentano di qualità per cromatografia).»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO XIX

DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE E DEL CONTENUTO DI STEROLI E DEL CONTENUTO DI COMPOSTI ALCOLICI MEDIANTE GASCROMATOGRAFIA CON COLONNA CAPILLARE

1.   OGGETTO

Il metodo descrive un procedimento per la determinazione del contenuto di composti alcolici, singoli e totali, degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché di miscele di tali oli.

I composti alcolici degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva comprendono alcoli alifatici, steroli e dialcoli triterpenici.

2.   PRINCIPIO

Gli oli, addizionati di α-colestanolo e di 1-eicosanolo quali standard interni, sono saponificati con idrossido di potassio in soluzione etanolica, quindi l'insaponificabile viene estratto con etere etilico.

Le diverse frazioni costituite da composti alcolici sono separate dall'insaponificabile mediante cromatografia su strato sottile su una placca di gel di silice basica (metodo di riferimento) oppure mediante HPLC con colonna di gel di silice. La frazione recuperata dalla separazione su gel di silice viene trasformata in trimetilsilileteri e quindi analizzata mediante gascromatografia in colonna capillare.

PARTE 1

PREPARAZIONE DELL'INSAPONIFICABILE

1.   OGGETTO

La presente parte descrive la preparazione e l'estrazione dell'insaponificabile, compresa la preparazione e l'estrazione dell'insaponificabile dagli oli di oliva e dagli oli di sansa di oliva.

2.   PRINCIPIO

Una porzione di prova viene saponificata mediante ebollizione a ricadere con una soluzione etanolica di idrossido di potassio. L'insaponificabile viene estratto con etere etilico.

3.   APPARECCHIATURA

La normale apparecchiatura di laboratorio e in particolare quanto segue.

3.1.

Matraccio a fondo arrotondato (pallone) da 250 ml, munito di refrigerante a ricadere con giunti smerigliati.

3.2.

Imbuto separatore da 500 ml.

3.3.

Matracci da 250 ml.

3.4.

Microsiringhe da 100 μl e 500 μl.

3.5.

Imbuto cilindrico filtrante a setto poroso G 3 (porosità 15-40 μm) di diametro circa 2 cm e altezza circa 5 cm, idoneo per filtrazione sotto vuoto con giunto smerigliato maschio.

3.6.

Beuta da 50 ml con giunto femmina smerigliato, adattabile all'imbuto filtrante (3.5).

3.7.

Provetta da 10 ml a fondo conico con tappo di vetro a tenuta.

3.8.

Essiccatore a cloruro di calcio.

4.   REAGENTI

4.1.

Idrossido di potassio, titolo minimo 85 %.

4.2.

Idrossido di potassio, soluzione etanolica circa 2 M:

si sciolgono, sotto raffreddamento, 130 g di idrossido di potassio (4.1) in 200 ml di acqua distillata, quindi si porta ad 1 litro con etanolo (4.7). Si conserva la soluzione in bottiglie di vetro scuro ben tappate, per un massimo di due giorni.

4.3.

Etere etilico, per analisi.

4.4.

Sodio solfato anidro, per analisi.

4.5.

Acetone, per cromatografia.

4.6.

Etere etilico, per cromatografia.

4.7.

Etanolo per analisi.

4.8.

Acetato di etile per analisi.

4.9.

Quale standard interno, α-colestanolo puro a oltre il 99 % (la purezza deve essere verificata mediante analisi gascromatografica).

4.10.

α-colestanolo, soluzione di standard interno allo 0,2 % (m/V) in acetato di etile (4.8).

4.11.

Fenolftaleina, soluzione di 10 g/L in etanolo (4.7).

4.12.

1-eicosanolo, soluzione allo 0,1 % (m/v) in acetato di etile (standard interno).

5.   PROCEDIMENTO

Nel matraccio da 250 ml (3.1) si introduce, impiegando la microsiringa da 500 μl (3.4), un volume di soluzione di standard interno α-colestanolo (4.10) e un volume di 1-eicosanolo (4.12) che contenga una quantità di colestanolo e di eicosanolo corrispondente a circa il 10 % del contenuto di steroli e di alcoli del campione. Ad esempio, per 5 g di campione di un olio di oliva si aggiungano 500 μl della soluzione di α-colestanolo (4.10) e 250 μl della soluzione di 1-eicosanolo (4.12). Per gli oli di sansa di oliva si aggiungano 1 500 μl della soluzione di α-colestanolo (4.10) e altrettanti della soluzione di 1-eicosanolo (4.12). Si fa evaporare fino a secchezza in leggera corrente di azoto su bagnomaria caldo. Dopo il raffreddamento, nello stesso matraccio si pesano 5,00 ± 0,01 g di campione secco filtrato.

Nota 1:

In oli e grassi animali e vegetali contenenti quantità notevoli di colesterolo può essere presente un picco avente tempo di ritenzione identico al colestanolo. In tali casi occorre analizzare la frazione sterolica in doppio con e senza standard interno.

Si aggiungono 50 ml di soluzione etanolica di idrossido di potassio 2 M (4.2) e della pomice, si applica il refrigerante a ricadere e si scalda a leggera ebollizione fino a saponificazione avvenuta (la soluzione diviene limpida). Si continua il riscaldamento ancora per 20 minuti, quindi si aggiungono 50 ml di acqua distillata facendoli scendere dall'alto del refrigerante, si stacca il refrigerante e si raffredda il matraccio a circa 30 °C.

Si travasa il contenuto del matraccio quantitativamente, in un imbuto separatore da 500 ml (3.2), aiutandosi con acqua distillata, a più riprese (50 ml). Si aggiungono circa 80 ml di etere etilico (4.6), si agita energicamente per circa 60 secondi, smettendo periodicamente di applicare pressione mediante capovolgimento dell'imbuto separatore e apertura del rubinetto. Si lascia quindi riposare fino alla completa separazione delle due fasi (Nota 2). A questo punto si raccoglie la maggior quantità possibile di soluzione saponificata in un secondo imbuto separatore. Sulla fase acquosa-alcolica si effettuano ancora due estrazioni, con le stesse modalità, impiegando 60-70 ml di etere etilico (4.6).

Nota 2:

Eventuali emulsioni possono essere eliminate aggiungendo piccole quantità di etanolo (4.7).

Si riuniscono i tre estratti eterei in un unico imbuto separatore contenente 50 ml di acqua e si continua il lavaggio con acqua (50 ml) finché quest'ultima non presenta più una colorazione rosa all'aggiunta di una goccia di soluzione di fenolftaleina (4.11). Eliminata l'acqua di lavaggio, si filtra su sodio solfato anidro (4.4) in un matraccio da 250 ml precedentemente pesato, lavando imbuto e filtro con piccole quantità di etere etilico (4.6).

Si distilla il solvente in un evaporatore rotante a 30 °C sotto vuoto. Si aggiungono 5 ml di acetone (4.5) e si rimuove completamente il solvente volatile in leggera corrente di azoto. Il residuo viene essiccato in stufa a 103 ± 2 °C per 15 minuti, raffreddato in essiccatori e pesato approssimando a 0,1 mg.

PARTE 2

SEPARAZIONE DELLE FRAZIONI DEI COMPOSTI ALCOLICI

1.   OGGETTO

L'insaponificabile preparato come descritto nella parte 1 è frazionato nei diversi composti alcolici, alcoli alifatici, steroli e dialcoli triterpenici (eritrodiolo e uvaolo).

2.   PRINCIPIO

L'insaponificabile può essere frazionato per mezzo della cromatografia basica su strato sottile (metodo di riferimento), rivelato per poi raschiare ed estrarre le corrispondenti bande. Come metodo alternativo, la separazione può essere realizzata mediante HPLC con colonna di gel di silice e rivelatore UV raccogliendo le diverse frazioni. Gli alcoli alifatici e triterpenici nonché gli steroli e i dialcoli triterpenici sono isolati insieme.

3.   APPARECCHIATURA

La normale apparecchiatura di laboratorio e in particolare quanto segue.

3.1.

Attrezzatura completa per analisi cromatografica su strato sottile, per lastre di vetro 20 × 20 cm.

3.2.

Lampada a luce ultravioletta, con lunghezza d'onda 366 o 254 nm.

3.3.

Microsiringhe da 100 μl e 500 μl.

3.4.

Imbuto cilindrico filtrante a setto poroso G 3 (porosità 15-40 μm) di diametro circa 2 cm e altezza circa 5 cm, idoneo per filtrazione sotto vuoto con giunto smerigliato maschio.

3.5.

Beuta da 50 ml con giunto femmina smerigliato, adattabile all'imbuto filtrante (3.4).

3.6.

Provetta da 10 ml a fondo conico con tappo di vetro a tenuta.

3.7.

Essiccatore a cloruro di calcio.

3.8.

Sistema HPLC costituito da:

3.8.1.

pompa binaria;

3.8.2.

iniettore manuale o automatico dotato di loop da 200 μl;

3.8.3.

degassificatore in linea;

3.8.4.

rivelatore UV-VIS o IR.

3.9.

Colonna HPLC (25 cm × 4 mm d.i.) con gel di silice 60 (particelle da 5 μm).

3.10.

Filtro per siringhe da 0,45 μm.

3.11.

Beuta da 25 ml.

4.   REAGENTI

4.1.

Idrossido di potassio, titolo minimo 85 %.

4.2.

Idrossido di potassio, soluzione etanolica circa 2 M:

si sciolgono, sotto raffreddamento, 130 g di idrossido di potassio (4.1) in 200 ml di acqua distillata, quindi si porta a 1 litro con etanolo (4.9). Si conserva la soluzione in bottiglie di vetro scuro ben tappate, per un massimo di due giorni.

4.3.

Etere etilico, per analisi.

4.4.

Idrossido di potassio, soluzione etanolica circa 0,2 M:

si sciolgono 13 g di idrossido di potassio (4.1) in 20 ml di acqua distillata e si porta a 1 litro con etanolo (4.9).

4.5.

Lastre di vetro 20 × 20 cm stratificate con gel di silice, senza indicatore di fluorescenza, spessore 0,25 mm (sono reperibili in commercio già pronte per l'uso).

4.6.

Acetone, per cromatografia.

4.7.

n-esano, per cromatografia.

4.8.

Etere etilico, per cromatografia.

4.9.

Etanolo per analisi.

4.10.

Acetato di etile per analisi.

4.11.

Soluzione di riferimento per la cromatografia su strato sottile: colesterolo, fitosteroli, alcoli e soluzione di eritrodiolo al 5 % in acetato di etile (4.10).

4.12.

Soluzione di 2,7-diclorofluoresceina, soluzione etanolica allo 0,2 %. Si rende leggermente basica aggiungendo qualche goccia di soluzione alcolica 2 M di idrossido di potassio (4.2).

4.13.

Miscela n-esano (4.7)/etere etilico (4.8) in rapporto 65:35 (V/V).

4.14.

Per la fase mobile HPLC, n-esano (4.7)/etere etilico (4.8) in rapporto 1:1 (V/V).

5.   METODO DI RIFERIMENTO: SEPARAZIONE DEI COMPOSTI ALCOLICI MEDIANTE LASTRA BASICA PER LA CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE

Preparazione delle lastre basiche per la cromatografia su strato sottile: si immergono o intingono le lastre al gel di silice (4.5) per circa 4 cm nella soluzione etanolica 0,2 M di idrossido di potassio (4.4) per 10 secondi, si lasciano quindi asciugare sotto cappa per due ore e infine si pongono in stufa a 100 °C per un'ora.

Si tolgono dalla stufa e si conservano in essiccatore a cloruro di calcio (3.7) fino al momento dell'impiego (le lastre così trattate devono essere impiegate entro 15 giorni).

Nella camera di sviluppo delle lastre si introduce una miscela esano/etere etilico (4.13) (Nota 3) fino all'altezza di circa 1 cm. Si chiude la camera con l'apposito coperchio e si lascia così per almeno mezz'ora, in luogo fresco, in modo che si stabilisca l'equilibrio liquido-vapore. Sulle superfici interne della camera possono essere fissate delle strisce di carta da filtro che peschino nell'eluente: questo accorgimento permette di ridurre di circa 1/3 il tempo di sviluppo e di ottenere una più uniforme e regolare eluizione dei componenti.

Nota 3:

Al fine di ottenere condizioni di eluizione perfettamente riproducibili, la miscela di sviluppo deve essere sostituita a ogni prova; in alternativa è possibile utilizzare un solvente costituito da n-esano/etere etilico 50:50 (V/V).

Si prepara una soluzione al 5 % circa di insaponificabile preparato come descritto nella parte 1 in acetato di etile (4.10) e, con la microsiringa da 100 μl (3.3), si depositano sulla placca cromatografica (4.5), a 2 cm dall'estremità inferiore, 0,3 ml della soluzione in una striscia sottile e uniforme. In allineamento con la linea di caricamento, si depositano 2-3 μl della soluzione di riferimento (4.11), allo scopo di identificare, a sviluppo ultimato, le bande degli steroli, dei dialcoli triterpenici e degli alcoli.

Si pone la placca nella camera di sviluppo (3.1). La temperatura ambiente dovrà essere mantenuta fra 15 e 20 °C (Nota 4). Si chiude subito la camera col coperchio e si lascia eluire fino a che il fronte del solvente sia arrivato a circa 1 cm dal bordo superiore della placca. Si rimuove quindi la placca dalla camera di sviluppo e si fa evaporare il solvente in corrente di aria calda oppure lasciando la placca per un po' di tempo sotto cappa.

Nota 4:

Una temperatura più elevata potrebbe peggiorare la separazione.

Si spruzza la placca debolmente e uniformemente con la soluzione di 2,7-diclorofluoresceina (4.12) e la si lascia asciugare. Osservando la placca alla lampada ultravioletta (3.2) si individuano le bande degli steroli, dei dialcoli triterpenici e degli alcoli per allineamento con la macchia ottenuta con la soluzione di riferimento (4.11); si delimitano con una matita nera i limiti delle bande lungo i margini di fluorescenza (v. placca cromatografica Figura 1).

Con una spatola metallica si raschia il gel di silice compreso nell'area delimitata. Il materiale asportato, finemente sminuzzato, viene introdotto nell'imbuto filtrante (3.4); si aggiungono 10 ml di acetato di etile caldo (4.10), si mescola accuratamente con la spatola metallica e si filtra (sotto vuoto se necessario), raccogliendo il filtrato nella beuta (3.5) collegata all'imbuto filtrante.

Si lava il residuo nella beuta per tre volte con etere etilico (4.3) (circa 10 ml per volta), raccogliendo sempre il filtrato nella stessa beuta attaccata all'imbuto; si fa evaporare il filtrato fino a un volume di circa 4-5 ml, si trasferisce la soluzione residua nella provetta da 10 ml precedentemente pesata (3.6), si porta a secco con blando riscaldamento in leggera corrente di azoto, si riprende con qualche goccia di acetone (4.6), si riporta ancora a secco mediante evaporazione. Il residuo contenuto nella provetta è costituito dalle frazioni di steroli e dialcoli triterpenici o dalle frazioni di alcoli e alcoli triterpenici.

6.   SEPARAZIONE DELLA FRAZIONE ALCOLICA MEDIANTE HPLC

Si dissolve l'insaponificabile ottenuto come descritto nella parte 1 in 3 ml della fase mobile (4.14), si filtra la soluzione con un filtro per siringa (3.10) e si mette da parte.

Si iniettano 200 μl della soluzione di insaponificabile filtrata nel sistema HPLC (3.8).

Si effettua la separazione HPLC a 0,8 ml/min, si scartano i primi 5 minuti e si raccoglie in beute da 25 ml (3.11) tra i 5 e i 10 minuti per gli alcoli alifatici e triterpenici e tra 11 e 25 minuti per gli steroli, l'eritrodiolo e l'uvaolo (Nota 5).

La separazione può essere controllata con un rivelatore UV a lunghezze d'onda 210 nm o un rivelatore dell'indice di rifrazione (v. Figura 6).

Le frazioni sono fatte evaporare fino a secchezza e preparate per l'analisi cromatografica.

Nota 5:

Controllare attentamente la pressione della pompa HPLC, l'etere etilico può aumentare la pressione; regolare il flusso in modo da mantenere sotto controllo la pressione.

PARTE 3

ANALISI GASCROMATOGRAFICA DELLE FRAZIONI DEI COMPOSTI ALCOLICI

1.   OGGETTO

La presente parte fornisce un orientamento generale per la determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare della composizione qualitativa e quantitativa dei composti alcolici isolati con il procedimento specificato nella parte 2 del presente metodo.

2.   PRINCIPIO

Le frazioni raccolte dall'insaponificabile mediante cromatografia su strato sottile o HPLC sono trasformate in trimetilsilileteri e analizzate mediante gascromatografia in colonna capillare con iniezione split e rivelatore a ionizzazione di fiamma.

3.   APPARECCHIATURA

La normale apparecchiatura di laboratorio e in particolare quanto segue.

3.1.

Provetta da 10 ml a fondo conico con tappo di vetro a tenuta.

3.2.

Gascromatografo idoneo per il funzionamento con colonna capillare, dotato di dispositivo di iniezione di tipo split, costituito da:

3.2.1.

camera termostatica per le colonne, in grado di mantenere la temperatura desiderata con la precisione di ± 1 °C;

3.2.2.

complesso di iniezione termoregolabile con elemento vaporizzatore in vetro persilanizzato e sistema split;

3.2.3.

rivelatore a ionizzazione di fiamma;

3.2.4.

sistema di acquisizione di dati idoneo per il funzionamento con il rivelatore a ionizzazione di fiamma (3.10.3), integrabile manualmente.

3.3.

Colonna capillare in silice fusa, lunga 20 - 30 m, diametro interno 0,25 - 0,32 mm, internamente ricoperta di una miscela costituita da 5 % difenil - 95 % dimetilpolisilossano (fase stazionaria SE-52 o SE-54 o equivalenti), fino a uno spessore uniforme compreso fra 0,10 e 0,30 μm.

3.4.

Microsiringa per gascromatografia da 10 μl con ago cementato idonea all'iniezione split.

4.   REAGENTI

4.1.

Piridina anidra, per cromatografia.

4.2.

Esametildisilazano per analisi.

4.3.

Trimetilclorosilano per analisi.

4.4.

Soluzioni campione di trimetilsilileteri degli steroli: si preparano al momento dell'impiego partendo da steroli ed eritrodiolo ottenuti da oli che li contengano.

4.5.

Soluzioni standard di trimetilsilileteri degli alcoli alifatici da C20 a C28: si preparano al momento dell'impiego a partire da miscele di alcoli puri.

4.6.

Gas vettore: idrogeno o elio, puri per gascromatografia.

4.7.

Gas ausiliari: idrogeno, elio, azoto e aria, puri per gascromatografia.

4.8.

Reagente per la sililazione costituito da una miscela 9:3:1 (V/V/V) di piridina-esametildisilazano-trimetilclorosilano.

4.9.

n-esano, per cromatografia.

5.   PREPARAZIONE DEI TRIMETILSILILETERI

Nella provetta (3.1) contenente la frazione di composto alcolico si aggiunge il reagente per la sililazione (4.8) (Nota 6), in ragione di 50 μl per ogni milligrammo di composto alcolico, evitando ogni assorbimento di umidità (Nota 7).

Nota 6:

Esistono in commercio soluzioni già pronte per l'uso; sono inoltre disponibili altri reagenti per la sililazione, quali ad esempio il bis-trimetilsililtrifluoroacetammide + 1 % di trimetilclorosilano da diluire in uno stesso volume di piridina anidra. La piridina può essere sostituita dalla stessa quantità di acetonitrile.

Nota 7:

L'eventuale formazione di una leggera opalescenza è normale e non è causa di alcuna anomalia. La formazione di un flocculato bianco o la comparsa di una colorazione rosa sono indizio della presenza di umidità o di alterazione del reagente. In questi casi la prova dovrà essere ripetuta (solo se si utilizza esametildisilazano/trimetilclorosilano).

Si tappa la provetta (3.1), si agita cautamente (senza capovolgere) fino a completa solubilizzazione dei composti. Si lascia a sé per almeno 15 minuti a temperatura ambiente, quindi si centrifuga per alcuni minuti: la soluzione limpida è pronta per l'analisi gascromatografica.

6.   ANALISI GASCROMATOGRAFICA

6.1.   Operazioni preliminari, condizionamento della colonna capillare

Si installa la colonna (3.3) nel gascromatografo, collegando il terminale di ingresso all'iniettore del dispositivo split e il terminale di uscita al rivelatore.

Si eseguono i controlli generali del complesso gascromatografico (tenuta dei circuiti dei gas, efficienza del rivelatore, efficienza del sistema di split e del sistema di registrazione ecc.).

Se la colonna è messa in uso per la prima volta è consigliabile procedere al suo condizionamento: si fa scorrere un leggero flusso di gas attraverso la colonna stessa, quindi si accende il complesso gascromatografico e si inizia un riscaldamento graduale fino a raggiungere una temperatura di almeno 20 °C superiore a quella di esercizio (Nota 8). Si mantiene tale temperatura per almeno due ore, quindi si porta il complesso alle condizioni di funzionamento (regolazione del flusso dei gas e del dispositivo split, accensione della fiamma, collegamento con l'elaboratore, regolazione della temperatura della colonna, del rivelatore e dell'iniettore ecc.) e si registra il segnale a una sensibilità almeno due volte superiore a quella prevista per l'esecuzione dell'analisi. Il tracciato della linea di base deve risultare lineare, esente da picchi di qualsiasi natura, e non deve presentare deriva. Una deriva rettilinea negativa indica imperfetta tenuta delle connessioni della colonna, mentre una deriva positiva indica un insufficiente condizionamento della colonna.

Nota 8:

La temperatura di condizionamento deve in ogni caso essere inferiore di almeno 20 °C rispetto alla temperatura massima prevista per la fase stazionaria utilizzata.

6.2.   Condizioni operative

Ottimizzare il programma di temperatura e il flusso del gas vettore in modo da ottenere cromatogrammi simili alle Figure da 3 a 6.

Sono stati testati e sono risultati utili i seguenti parametri:

6.2.1.   Alcoli alifatici

Programma della stufa

180 °C (8 min.) → 260 °C (a 5 °C/min.) → 260 °C (15 min.)

Temperatura dell'iniettore

280 °C

Temperatura del rivelatore

290 °C

Velocità lineare del gas vettore

elio (20 - 30 cm/s); idrogeno (30 - 50 cm/s)

Rapporto di split

da 1:50 a 1:100

Volume iniettato

0,5 - 1 μl di soluzione di TMSE.

6.2.2.   Steroli e dialcoli triterpenici

Programma della stufa

260 ± 5 °C isotermica

Temperatura dell'iniettore

280 – 300 °C

Temperatura del rivelatore

280 – 300 °C

Velocità lineare del gas vettore

elio (20 - 30 cm/s); idrogeno (30 - 50 cm/s)

Rapporto di split

da 1:50 a 1:100

Volume iniettato

0,5 - 1 μl di soluzione di TMSE.

Tali condizioni possono essere modificate in funzione delle caratteristiche della colonna e del gascromatografo, in modo da ottenere cromatogrammi che soddisfino le condizioni seguenti:

il tempo di ritenzione dell'alcole C26 deve essere 18 ± 5 minuti

il picco dell'alcole C22 deve essere: per l'olio di oliva 80 ± 20 % del fondo scala, per l'olio di sansa di oliva 40 ± 20 % del fondo scala

il tempo di ritenzione del picco di β-sitosterolo deve essere 20 ± 5 minuti

il picco del campesterolo deve essere: per l'olio di oliva (contenuto medio 3 %) 20 ± 5 % del fondo scala

si deve avere separazione di tutti gli steroli presenti; è necessario che i picchi oltre che separati siano anche completamente risolti, cioè che il tracciato del picco raggiunga la linea di base prima di risalire per il picco successivo. È tuttavia tollerata anche una risoluzione incompleta purché il picco TRR 1,02 (sitostanolo) sia quantificabile secondo la perpendicolare.

6.3.   Esecuzione dell'analisi

Con la microsiringa da 10 μl (3.4) si preleva 1 μl di esano, si aspirano 0,5 μl di aria e successivamente 0,5 - 1 μl della soluzione del campione; si alza ancora lo stantuffo della siringa in modo che l'ago sia vuoto. Si introduce l'ago attraverso la membrana dell'iniettore e dopo 1-2 secondi si inietta rapidamente e si estrae quindi lentamente l'ago dopo circa 5 secondi. È possibile utilizzare anche un iniettore automatico.

Si effettua la registrazione fino a completa eluizione dei TMSE dei corrispondenti composti alcolici presenti. La linea di base deve essere sempre corrispondente ai requisiti delle pertinenti condizioni operative (6.2.1 o 6.2.2).

6.4.   Identificazione dei picchi

L'identificazione dei singoli picchi viene effettuata in base ai tempi di ritenzione e per paragone con miscele di TMSE degli alcoli alifatici e triterpenici o degli steroli e dei dialcoli triterpenici, analizzate nelle medesime condizioni. La Figura 3 riporta un cromatogramma della frazione costituita da alcoli alifatici e triterpenici; la Figura 2 riporta i corrispondenti cromatogrammi degli steroli e dei dialcoli triterpenici.

Gli alcoli alifatici vengono eluiti secondo il seguente ordine: C20-olo (S.I.), C22-olo, C23-olo, C24-olo, C25-olo, C26-olo, C27-olo e C28-olo.

Gli steroli e i dialcoli triterpenici vengono eluiti secondo il seguente ordine: colesterolo, brassicasterolo, ergosterolo, 24-metilencolesterolo, campesterolo, campestanolo, stigmasterolo, Δ7-campesterolo, Δ5,23-stigmastadienolo, clerosterolo, β-sitosterolo, sitostanolo, Δ5-avenasterolo, Δ5,24-stigmastadienolo, Δ7-stigmastenolo, Δ7-avenasterolo, eritrodiolo e uvaolo.

6.5.   Valutazione quantitativa

Si procede al calcolo delle aree dei picchi di 1-eicosanolo e degli alcoli alifatici C22, C24, C26 e C28 mediante un sistema di acquisizione dei dati. Il coefficiente di risposta di 1-eicosanolo si deve intendere unitario.

Si procede al calcolo delle aree dei picchi di α-colestanolo, steroli e dialcoli triterpenici mediante l'elaboratore. Non vengono considerati i picchi di eventuali componenti non compresi fra quelli elencati nella Tabella 1 (non si deve calcolare l'ergosterolo). Il coefficiente di risposta dell'α-colestanolo si deve intendere unitario.

Si calcola la concentrazione di ogni singolo composto alcolico, in mg/kg di sostanza grassa, come segue:

Formula

in cui:

Ax

=

area del picco del composto alcolico x, in unità di calcolo dell'elaboratore

As

=

area del picco di 1-eicosanolo/α-colestanolo, in unità di calcolo dell'elaboratore

ms

=

massa di 1-eicosanolo/α-colestanolo aggiunta, in milligrammi

m

=

massa del campione prelevato per la determinazione, in grammi.

7.   ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si riportano le concentrazioni dei singoli alcoli alifatici e triterpenici, in mg/kg di sostanza grassa e, come «tenore totale di alcoli alifatici», la loro somma. Il tenore totale è la somma di C22, C24, C26 e C28.

Il contenuto di ogni singolo composto alcolico deve essere espresso con una cifra decimale.

La concentrazione totale di steroli deve essere espressa senza decimali.

Si calcola il contenuto percentuale di ogni singolo sterolo dal rapporto fra l'area del picco corrispondente e la somma delle aree dei picchi degli steroli:

Formula

in cui:

Ax

=

area del picco per lo sterolo x

ΣA

=

somma delle aree di tutti i picchi degli steroli.

β-sitosterolo apparente: Δ5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + β-sitosterolo + sitostanolo + Δ5-avenasterolo + Δ5,24-stigmastadienolo.

Si calcola il contenuto percentuale di eritrodiolo e uvaolo:

Formula

in cui:

AEr

=

area dell'eritrodiolo in unità di calcolo dell'elaboratore

AUv

=

area dell'uvaolo in unità di calcolo dell'elaboratore

Σ AT

=

somma delle aree degli steroli + eritrodiolo + uvaolo in unità di calcolo dell'elaboratore.

Oltre a calcolare la percentuale relativa dei singoli steroli e dialcoli triterpenici e la concentrazione totale di steroli, si deve calcolare anche la concentrazione di eritrodiolo e uvaolo e la relativa somma, in mg/kg di sostanza grassa, secondo le seguenti espressioni:

Formula

Formula

in cui:

AEr

=

area del picco di eritrodiolo, in unità di calcolo dell'elaboratore

AUv

=

area dell'uvaolo in unità di calcolo dell'elaboratore

As

=

area del picco dell'α-colestanolo, in unità di calcolo dell'elaboratore

ms

=

massa di α-colestanolo aggiunta, in milligrammi

m

=

massa del campione prelevato per la determinazione, in grammi.

Appendice

Image 16

1

Idrocarburi

2

α-tocoferolo

3

Prenoli

4

Alcoli triterpenici

5

Alcoli alifatici

6

Metilsteroli

7

Steroli

8

Dialcoli triterpenici

Figura 1 - Cromatografia su strato sottile della frazione insaponificabile dell'olio di sansa di oliva eluita due volte in esano:etere etilico (65:35), sviluppata con SO4H2 (50 %) e riscaldata. Le bande da raschiare sono quelle all'interno del rettangolo; 1 sono le bande degli alcoli alifatici e 2 quelle degli steroli e dei dialcoli triterpenici.

Tabella I - Tempi di ritenzione relativi degli steroli

Picco

Identificazione

Tempo di ritenzione relativo

Colonna SE 54

Colonna SE 52

1

Colesterolo

Δ-5-colesten-3ß-olo

0,67

0,63

2

Colestanolo

5α-colestan-3ß-olo

0,68

0,64

3

Brassicasterolo

[24S]-24-metil-Δ-5,22-colestadien-3β-olo

0,73

0,71

*

Ergosterolo

[24S]-24-metil-Δ-5,7,22 colestatrien-3β-olo

0,78

0,76

4

24-metilencolesterolo

24-metilen-Δ-5,24-colestadien-3ß-o1o

0,82

0,80

5

Campesterolo

(24R)-24-metil-Δ-5-colesten-3ß-olo

0,83

0,81

6

Campestanolo

(24R)-24-metil-colestan-3ß-olo

0,85

0,82

7

Stigmasterolo

(24S)-24-etil-Δ-5,22-colestadien-3ß-olo

0,88

0,87

8

Δ-7-campesterolo

(24R)-24-metil-Δ-7-colesten-3ß-olo

0,93

0,92

9

Δ-5,23-stigmastadienolo

(24R,S)-24-etil-Δ-5,23-colestadien-3ß-olo

0,95

0,95

10

Clerosterolo

(24S)-24-etil-Δ-5,25-colestadien-3ß-olo

0,96

0,96

11

ß-sitosterolo

(24R)-24-etil-Δ-5-colesten-3ß-olo

1,00

1,00

12

Sitostanolo

24-etil-colestan-3ß-olo

1,02

1,02

13

Δ-5-avenasterolo

(24Z)-24-etiliden-Δ-colesten-3ß-olo

1,03

1,03

14

Δ-5,24-stigmastadienolo

(24R,S)-24-etil-Δ-5,24-colestadien-3ß-olo

1,08

1,08

15

Δ-7-stigmastenolo

(24R,S)-24-etil-Δ-7-colesten-3ß-olo

1,12

1,12

16

Δ-7-avenasterolo

(24Z)-24-etiliden-Δ-7-colesten-3ß-olo

1,16

1,16

17

Eritrodiolo

5α-olean-12-en-3β,28-diolo

1,41

1,41

18

Uvaolo

Δ12-ursen-3β,28-diolo

1,52

1,52

Image 17

Figura 2 - Profilo cromatografico GC-FID degli steroli e dei dialcoli triterpenici di un olio di oliva raffinato. 1) colesterolo, 2) α-colestanolo (S.I.), 3) 24-metilencolesterolo, 4) campesterolo, 5) campestanolo, 6) stigmasterolo, 7) Δ5,23-stigmastadienolo, 8) clerosterolo, 9) β-sitosterolo, 10) sitostanolo, 11) Δ5-avenasterolo, 12) Δ5,24-stigmastadienolo, 13) Δ7-stigmastenolo, 14) Δ7-avenasterolo, 15) eritrodiolo, 16) uvaolo.

Image 18

Figura 3 - Profilo cromatografico GC-FID degli steroli e dei dialcoli triterpenici di un olio di oliva lampante. 1) colesterolo, 2) α-colestanolo (S.I.), 3) brassicasterolo, 4) 24-metilencolesterolo, 5) campesterolo, 6) campestanolo, 7) stigmasterolo, 8) Δ7-campesterolo, 9) Δ5,23-stigmastadienolo, 10) clerosterolo, 11) β-sitosterolo, 12) sitostanolo, 13) Δ5-avenasterolo, 14) Δ5,24-stigmastadienolo, 15) Δ7-stigmastenolo, 16) Δ7-avenasterolo, 17) eritrodiolo, 18) uvaolo.

Image 19

Figura 4 - Profilo cromatografico GC-FID degli alcoli alifatici e degli alcoli triterpenici dell'olio di oliva. (S.I.) C20-olo, 1) C22-olo, 2) C24-olo, 3) C26-olo, 4) C28-olo, 5) alcoli triterpenici.

Image 20

Figura 5 - Profilo cromatografico GC-FID degli alcoli alifatici e degli alcoli triterpenici di un olio di oliva raffinato e un olio di oliva di seconda centrifugazione. (S.I.) C20-olo, 1) C22-olo, 2) C24-olo, 3) C26-olo, 4) C28-olo, 5) alcoli triterpenici.

Image 21

Figura 6 - Cromatogramma HPLC dell'insaponificabile di un olio di oliva separato mediante HPLC con rivelatore UV. 1) Alcoli alifatici e triterpenici 2) Steroli e dialcoli triterpenici

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30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1605 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2019

che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 16 dicembre 2014 la società Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas S.L. ha presentata ai Paesi Bassi una domanda di approvazione della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 23 giugno 2015 i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Il 24 febbraio 2017 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 14 dicembre 2017 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(5)

Il 18 aprile 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso pubbliche le sue conclusioni.

(6)

Il 12 dicembre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame sul Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 e un progetto di regolamento in cui tale sostanza viene approvata.

(7)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(8)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(9)

È pertanto opportuno approvare il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03.

(10)

La Commissione ritiene inoltre che il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

È pertanto opportuno approvare il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni.

(12)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni.

(13)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus subtilis strain IAB/BS03 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 come antiparassitario). EFSA Journal 2018;16(6):5261. DOI:10.2903/j.efsa.2018.5261.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03

Numero di registrazione nella raccolta spagnola di colture tipo (CECT), Spagna: CECT 7254

Numero di registrazione nella raccolta tedesca di colture tipo (DSMZ), Germania: DSM 24682

Non pertinente

Concentrazione minima:

1 × 1013 CFU/kg

Concentrazione massima:

5 × 1013 CFU/kg

20 ottobre 2019

20 ottobre 2034

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente impiegato nei prodotti fitosanitari, compresa la caratterizzazione completa dei metaboliti secondari pertinenti;

b)

la protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento dell'OCSE sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti antiparassitari microbici (OECD Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products) contenuto nel documento di lavoro della Commissione SANCO/12116/2012 (2).

Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

«17

Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03

Numero di registrazione nella raccolta spagnola di colture tipo (CECT), Spagna: CECT 7254

Numero di registrazione nella raccolta tedesca di colture tipo (DSMZ), Germania: DSM 24682

Non pertinente

Concentrazione minima:

1 × 1013 CFU/kg

Concentrazione massima:

5 × 1013 CFU/kg

20 ottobre 2019

20 ottobre 2034

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente impiegato nei prodotti fitosanitari, compresa la caratterizzazione completa dei metaboliti secondari pertinenti;

b)

la protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento dell'OCSE sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti antiparassitari microbici (OECD Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products) contenuto nel documento di lavoro della Commissione SANCO/12116/2012 (1).

Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.»


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1606 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2019

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/5/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva metiocarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva metiocarb indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2020.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione del metiocarb è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 13 luglio 2017 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(8)

Il 24 settembre 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il metiocarb soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 gennaio 2019 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del metiocarb al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

L'Autorità ha individuato un rischio inaccettabile per i lavoratori, anche tenendo conto dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, nonché un rischio elevato per uccelli, mammiferi e lombrichi. L'Autorità inoltre non ha potuto effettuare la valutazione dei rischi per i consumatori in quanto non è stato possibile portare a termine la definizione dei residui per la valutazione dei rischi nei prodotti vegetali poiché, sulla base dei dati disponibili, non poteva essere escluso il potenziale genotossico del metabolita M01.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre il richiedente a presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva.

(12)

Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva metiocarb in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)

È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metiocarb. Tenendo conto dei rischi individuati per i lavoratori nelle operazioni di carico e semina delle sementi trattate nonché dei rischi che tali sementi pongono per gli uccelli, i mammiferi selvatici e i lombrichi, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza per i prodotti fitosanitari contenenti metiocarb in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe scadere entro il 3 aprile 2020.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 luglio 2020 il periodo di approvazione del metiocarb, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul mancato rinnovo dell'approvazione è presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

(16)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del metiocarb a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva metiocarb non è rinnovata.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 148 relativa al metiocarb.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metiocarb entro il 3 gennaio 2020.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 3 aprile 2020.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb (GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 11).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methiocarb (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva metiocarb come antiparassitario). EFSA Journal 2018;16(10):5429.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16).


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/56


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1607 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riguardo alle date di fine applicabili per la presentazione di domande di titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (2) stabilisce disposizioni comuni concernenti la domanda e il rilascio dei titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Tale regolamento contiene disposizioni sui termini di domanda dei titoli e di richiesta di annullamento. In particolare esso contiene disposizioni per i casi in cui il regolamento medesimo fissa un termine per le procedure, al fine di stabilire la data di inizio e di fine laddove tali date cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo.

(2)

Per facilitare la gestione dei contingenti tariffari in tutta l'Unione, è necessario garantire che tutti i contingenti tariffari di prodotti agricoli gestiti tramite titoli siano soggetti alle stesse norme in materia di termini di domanda dei titoli.

(3)

È opportuno che i richiedenti possano presentare le domande di titoli a prescindere dai giorni festivi negli Stati membri. Attualmente le date di fine per le domande di titoli che cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo sono fissate in modo diverso a seconda che il termine di domanda sia definito in riferimento a una data determinata o a un periodo di tempo. In quest'ultimo caso l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (3) dispone che se l'ultimo giorno del periodo di tempo è un sabato, una domenica o un giorno festivo la data di fine per la presentazione della domanda è il giorno lavorativo successivo. Conformemente all'articolo 5 di tale regolamento, se il termine di domanda è definito in riferimento a una data determinata, esso scade l'ultima ora della data di fine. Di conseguenza, in assenza di una disposizione specifica per i casi in cui la data di fine dei termini di domanda definiti in riferimento a una data determinata cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, in siffatti casi le domande dovrebbero essere presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede tale sabato, domenica o giorno festivo.

(4)

Al fine di evitare incertezze sulla data di fine pertinente, è opportuno che le date di fine per la presentazione di domande di titoli che cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo siano anticipate in tutti i casi, a prescindere dal fatto che il termine di domanda sia definito in riferimento a una data determinata o a un periodo di tempo. È opportuno inoltre riconoscere agli Stati membri la facoltà di disporre, se lo desiderano, le modalità operative necessarie per consentire la presentazione delle domande di titoli di sabato, di domenica o in un giorno festivo. Per tali casi, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle domande di titoli, è opportuno stabilire norme per garantire che i richiedenti siano informati di tali modalità.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:

1)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è l'ultimo giorno lavorativo che precede il sabato, la domenica o il giorno festivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Tuttavia per quanto riguarda le domande per i titoli gli Stati membri possono decidere di disporre le modalità operative necessarie per consentirne la presentazione di sabato, di domenica o in un giorno festivo. In tal caso la data di fine applicabile è il sabato, la domenica o il giorno festivo in questione e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Se uno Stato membro decide di disporre tali modalità operative, procede alla loro pubblicazione.»;

2)

è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il primo comma, lettera b), si applica anche laddove la data di fine applicabile è definita in riferimento a una data determinata e tale data cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).


DECISIONI

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/58


DECISIONE (UE) 2019/1608 DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di modelli nel settore delle qualifiche professionali nella navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno («convenzione») è entrata in vigore il 14 aprile 1967.

(2)

A norma dell'articolo 46 della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) può adottare risoluzioni vincolanti per i suoi membri.

(3)

Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nel quadro della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.

(4)

In occasione della sua prossima riunione, prevista per il 15 ottobre 2019, il CESNI adotterà norme per i modelli relativi alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. La CCNR adotterà inoltre una risoluzione che integrerà tali modelli nel regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel CESNI e nella CCNR, in quanto le norme sui modelli nel settore delle qualifiche professionali incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(6)

Per agevolare la mobilità e garantire la sicurezza, è importante che i modelli utilizzati dai membri dell'equipaggio per garantire il riconoscimento delle loro qualifiche siano il più possibile armonizzati nel contesto dei diversi regimi giuridici d'Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.

(7)

I modelli elaborati dal CESNI per i certificati di qualifica, il libretto di navigazione, il giornale di bordo, il documento unico che riunisce certificati di qualifica e libretto di navigazione e i certificati di esame pratico costituiscono un'armonizzazione delle norme europee.

(8)

La posizione dell'Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente dagli Stati membri che sono membri del CESNI e della CCNR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) il 15 ottobre 2019, è di acconsentire all'adozione delle norme europee relative ai modelli nel campo delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna di cui al testo accluso alla presente decisione.

2.   La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) è di sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno ai requisiti delle norme europee relative ai modelli nel campo delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna di cui al testo accluso alla presente decisione

Articolo 2

1.   Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).


ALLEGATO

NORME CESNI PER I MODELLI RELATIVI ALLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

1.   NORME PER I MODELLI DI CERTIFICATI DI QUALIFICA DI CONDUTTORE DI NAVE E PER I CERTIFICATI DI QUALIFICA DI ESPERTO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) E DI ESPERTO DI NAVIGAZIONE PASSEGGERI

1.1.   Norma per il formato elettronico dei certificati di qualifica

Il modello di certificato di qualifica di conduttore di nave e il modello di certificato di qualifica di esperto di gas naturale liquefatto (GNL) o di esperto di navigazione passeggeri devono essere costituiti da un documento PDF/A in cui siano riportati i dati relativi al certificato in questione, che possono essere estratti dalla banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), all'interno del fascicolo personale del membro dell'equipaggio. Il certificato di qualifica deve essere rilasciato in formato elettronico con un codice a barre bidimensionale recante le caratteristiche di sicurezza che consentono la verifica dell'origine e dell'integrità dei dati conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (regolamento eIDAS).

Image 22

Istruzioni:

1.

Cognome/i attuale/i del titolare

2.

Nome/i attuale/i del titolare

 

I nomi devono essere inseriti come figurano sulla carta d'identità o sul passaporto della persona interessata utilizzando la codifica UNICODE.

 

Se utilizzando la codifica ASCII il nome ha una grafia diversa, deve essere presente anche la trascrizione in ASCII tra parentesi.

3a.

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

3b.

Luogo di nascita (città)

4.

Numero di identificazione del titolare in qualità di membro dell'equipaggio come figura nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397

5.

Identificazione fisica del titolare mediante l'importazione di un file immagine elettronico

6.

Numero di serie del certificato

7.

Data di rilascio del certificato

8.

Data di scadenza

9.

Denominazione dell'autorità di rilascio

10.

Autorizzazioni specifiche codificate: R (per la conduzione a mezzo radar); M (per la conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo); tratti che presentano un rischio specifico come codificato nel sistema europeo di riferimento per la gestione dei dati (ERDMS); C (per la conduzione di grandi convogli), insieme al codice dell'autorità di rilascio e all'indicazione del numero di serie dell'autorizzazione

11.

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità (codice da 01 a 09 come in ES-QIN)

I punti 10 e 11 non si applicano ai certificati di qualifica di esperto di gas naturale liquefatto (GNL) e di esperto di navigazione passeggeri.

Per quanto riguarda i certificati di qualifica dell'Unione, il titolo del documento può essere sostituito da:

«Certificato di qualifica dell'Unione europea nel settore della navigazione interna»

e la bandiera indicata può essere quella dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i certificati di qualifica rilasciati in conformità al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, il titolo del documento può essere sostituito da:

«Certificato di qualifica CCNR»

e la bandiera indicata può essere quella della CCNR.

Caratteristiche visive del certificato di qualifica: sfondo di colore celeste, stampabile in formato A4

1.2.   Norma per il formato fisico dei certificati di qualifica di conduttore di nave

1.2.1.   Modello di certificato di qualifica di conduttore di nave

Image 23

Istruzioni:

1.

Cognome/i attuale/i del titolare

2.

Nome/i attuale/i del titolare

 

I nomi devono essere inseriti come figurano sulla carta d'identità o sul passaporto della persona interessata utilizzando la codifica UNICODE.

 

Se utilizzando la codifica ASCII il nome ha una grafia diversa, deve essere presente anche la trascrizione in ASCII tra parentesi.

3a.

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

3b.

Luogo di nascita (città)

4.

Numero di identificazione del titolare in qualità di membro dell'equipaggio come figura nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397

5.

Identificazione fisica del titolare mediante l'importazione di un file immagine elettronico

6.

Numero di serie del certificato

7.

Data di rilascio del certificato

8.

Data di scadenza

9.

Denominazione dell'autorità di rilascio

10.

Autorizzazioni specifiche codificate: R (per la conduzione a mezzo radar); M (per la conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo); tratti che presentano un rischio specifico come codificati in ERDMS; C (per la conduzione di grandi convogli)

11.

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità (codice come in ES-QIN)

Per quanto riguarda i certificati di qualifica dell'Unione, il titolo su entrambe le facciate del documento può essere sostituito da:

«Certificato di qualifica dell'Unione europea nel settore della navigazione interna

Conduttore di nave»

e la bandiera indicata può essere quella dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i certificati di qualifica rilasciati in conformità al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, il titolo su entrambe le facciate del documento può essere sostituito da:

«Certificato di qualifica CCNR

Conduttore di nave»

e la bandiera indicata può essere quella della CCNR.

Caratteristiche fisiche del certificato di qualifica di conduttore di nave: sfondo di colore celeste. Formato tessera ID1 conformemente alla norma ISO/IEC 7810.

1.2.2.   Modello di certificato di qualifica di esperto di gas naturale liquefatto (GNL) o di esperto di navigazione passeggeri

Image 24

Istruzioni:

1.

Cognome/i attuale/i del titolare

2.

Nome/i attuale/i del titolare

 

I nomi devono essere inseriti come figurano sulla carta d'identità o sul passaporto della persona interessata utilizzando la codifica UNICODE.

 

Se utilizzando la codifica ASCII il nome ha una grafia diversa, deve essere presente anche la trascrizione in ASCII tra parentesi.

3a.

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

3b.

Luogo di nascita (città)

4.

Numero di identificazione del titolare in qualità di membro dell'equipaggio come figura nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397

5.

Identificazione fisica del titolare mediante l'importazione di un file immagine elettronico

6.

Numero di serie del certificato

7.

Data di rilascio del certificato

8.

Data di scadenza

9.

Autorità di rilascio

Per quanto riguarda i certificati di qualifica dell'Unione, il titolo sulla facciata anteriore del documento può essere sostituito da:

«Certificato di qualifica dell'Unione europea nel settore della navigazione interna

Esperto di GNL»

o

«Certificato di qualifica dell'Unione europea nel settore della navigazione interna

Esperto di navigazione passeggeri»

e la bandiera indicata può essere quella dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i certificati di qualifica rilasciati in conformità al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, il titolo sulla facciata anteriore del documento può essere sostituito da:

«Certificato di qualifica CCNR

Esperto di GNL»

o

«Certificato di qualifica CCNR

Esperto di navigazione passeggeri»

e la bandiera indicata può essere quella della CCNR.

Caratteristiche fisiche del certificato di qualifica di esperto di navigazione passeggeri o di esperto di gas naturale liquefatto (GNL): sfondo di colore celeste. Formato tessera ID1 conformemente alla norma ISO/IEC 7810.

2.   MODELLO DI LIBRETTO DI NAVIGAZIONE

Pagina 1

Denominazione del paese

Bandiera

Libretto di navigazione

Identificazione del titolare

1.

Cognome/i del titolare:

2.

Nome/i:

3a.

Data di nascita:

3b.

Luogo di nascita:

4.

Numero di identificazione come membro dell'equipaggio:

5.

Foto

Identificazione del libretto di navigazione

1.

Numero di serie:

2.

Data di rilascio:

3.

Autorità di rilascio:

4.

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

5.

Numero di serie del precedente libretto di navigazione:

Numero di serie del libretto di navigazione

Pagina 2 del modello

Vuota

Pagina 3 del modello

Durata del servizio

Durata del servizio a bordo, nome dell'imbarcazione: UNTERWALDEN

Numero unico europeo di identificazione della nave o altro numero ufficiale dell'imbarcazione: 07000281 …

Tipo di imbarcazione (1): …

Stato di immatricolazione: CH …

Lunghezza dell'imbarcazione in m*, /numero di passeggeri* 105 m …

Nome e indirizzo del proprietario: …

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt …

Il titolare ha preso servizio in qualità di: …

Il titolare ha preso servizio il (data): 22.10.1995 …

Fine del servizio (data): 22.11.1996 …

Conduttore di nave (nome e indirizzo): …

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf …

Luogo, data e firma del conduttore di nave: Rotterdam, 20.11.1996 K.Huber …

Durata del servizio a bordo, nome dell'imbarcazione: …

Numero unico europeo di identificazione della nave o altro numero ufficiale dell'imbarcazione: …

Tipo di imbarcazione: …

Stato di immatricolazione: …

Lunghezza dell'imbarcazione in m*, /numero di passeggeri*: …

Proprietario (nome e indirizzo): …

Il titolare ha preso servizio in qualità di: …

Il titolare ha preso servizio il (data): …

Fine del servizio (data): …

Conduttore di nave (nome e indirizzo): …

Luogo, data e firma del conduttore di nave: …

Durata del servizio a bordo, nome dell'imbarcazione: …

Numero unico europeo di identificazione della nave o altro numero ufficiale dell'imbarcazione: …

Tipo di imbarcazione: …

Stato di immatricolazione: …

Lunghezza dell'imbarcazione in m*, /numero di passeggeri*: …

Proprietario (nome e indirizzo):…

(1)

Per tipo di imbarcazione indicare sempre se si tratta di navi cisterna di tipo C o G, grandi convogli o se l'imbarcazione è alimentata a GNL.

*

Cancellare la dicitura non pertinente.

Il titolare ha preso servizio in qualità di: …

Il titolare ha preso servizio il (data): …

Fine del servizio (data): …

Conduttore di nave (nome e indirizzo): …

Luogo, data e firma del conduttore di nave: …

Durata del servizio a bordo, nome dell'imbarcazione: …

Numero unico europeo di identificazione della nave o altro numero ufficiale dell'imbarcazione: …

Tipo di imbarcazione: …

Stato di immatricolazione: …

Lunghezza dell'imbarcazione in m*, /numero di passeggeri*:

Proprietario (nome e indirizzo): …

Il titolare ha preso servizio in qualità di: …

Il titolare ha preso servizio il (data): …

Fine del servizio (data): …

Conduttore di nave (nome e indirizzo): …

Luogo, data e firma del conduttore di nave: … Numero di serie del libretto di navigazione

Pagg. da 4 a 23 come pagina 3

Pagina 24 del modello

Tempo di navigazione e tratti di vie navigabili interne percorsi negli ultimi 15 mesi di navigazione

Il numero di giorni di navigazione deve essere coerente con il tempo di navigazione inserito nel giornale di bordo!

Denominazione dell'imbarcazione o numero unico europeo di identificazione

viaggio da

(km)

via

a

(km)

Inizio del viaggio (data)

Giorni di interruzione

Fine del viaggio (data)

Numero totale di giorni di navigazione

Firma del conduttore di nave

A

 

B

 

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento completo

no

Dubbi alla/e riga/righe …

I dubbi sono stati risolti mediante presentazione di

(parti del) giornale di bordo

altri documenti ufficiali

Le intestazioni delle colonne da A a G non sono stampate sulle pagine seguenti da 26 a 55.

Spazio riservato all'autorità competente

Da compilare a cura dell'autorità competente: Numero totale di giorni di navigazione presi in considerazione in questa pagina

 

 

Marchio di convalida dell'autorità competente

Presentato il (data)

Firma e timbro dell'autorità

Pagina 25 del modello

Tempo di navigazione e tratti di vie navigabili interne percorsi negli ultimi 15 mesi di navigazione Anno: … 2015/2016 …

Il numero di giorni di navigazione deve essere coerente con il tempo di navigazione inserito nel giornale di bordo!

A

B

C

D

E

F

G

1

07000281

Rotterdam (999,00) Mainz (500,00) Wien (1 930,00 )

22.11.15

11

17.12.15

15

Firma Huber

2

07000281

Wien (1 930,00 ) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.15

4

4.1.16

12

Firma Huber

3

07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

6.1.16

0

10.1.16

5

Firma Huber

4

07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.1.16

1

23.1.16

10

Firma Huber

5

07000281

Basel (169,90) Anversa (20,00)

25.1.16

0

29.1.16

5

Firma Huber

6

07000281

Anversa (20,00) Basel (169,90)

1.2.16

0

7.2.16

7

Firma Huber

7

07000281

Basel (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1 867,00 )

9.2.16

5

22.2.16

9

Firma Huber

8

07000281

Bratislava (1 867,00 ) Regensburg (2 376,30 )

27.2.16

0

2.3.16

5

Firma Huber

9

07000281

Regensburg (2 376,30 ) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

3.3.16

0

9.3.16

7

Firma Huber

10

07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.3.16

0

17.3.16

6

Firma Huber

Documento completo

no

Dubbi alla/e riga/righe

I dubbi sono stati risolti mediante presentazione di

(parti del) giornale di bordo

altri documenti ufficiali

Spazio riservato all'autorità competente

Da compilare a cura dell'autorità competente: Numero totale di giorni di navigazione presi in considerazione in questa pagina

81

 

Marchio di convalida dell'autorità competente

Presentato il (data) …

Firma e timbro dell'autorità

Pagina 26 del modello

Tempo di navigazione e tratti di vie navigabili interne percorsi negli ultimi 15 mesi di navigazione Anno: …

Il numero di giorni di navigazione deve essere coerente con il tempo di navigazione inserito nel giornale di bordo!

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Documento completo

no

Dubbi alla/e riga/righe

I dubbi sono stati risolti mediante presentazione di

(parti del) giornale di bordo

altri documenti ufficiali

Spazio riservato all'autorità competente

Da compilare a cura dell'autorità competente: Numero totale di giorni di navigazione presi in considerazione in questa pagina

 

 

Marchio di convalida dell'autorità competente

Presentato il (data) …

Firma e timbro dell'autorità

Pagg. da 27 a 55 come pagina 26

Istruzioni per le autorità di rilascio

Bandiera: bandiera dell'UE, della CCNR o del paese terzo a seconda dei casi.

Identificazione del titolare

1.

Cognome/i attuale/i del titolare

2.

Nome/i attuale/i del titolare

 

I nomi devono essere inseriti come figurano sulla carta d'identità o sul passaporto della persona interessata utilizzando la codifica UNICODE.

 

Se utilizzando la codifica ASCII il nome ha una grafia diversa, deve essere presente anche la trascrizione in ASCII tra parentesi.

3a.

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

3b.

Luogo di nascita (città)

4.

Numero del membro dell'equipaggio del titolare come figura nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 (3)

Identificazione del libretto di navigazione

1.

Il numero di serie del libretto di navigazione deve essere ripetuto nella sezione inferiore di ogni pagina.

Caratteristiche fisiche del libretto di navigazione

Colore: sfondo bianco. Formato: A5 conformemente alla norma ISO 216.

3.   MODELLO DI LIBRETTO DI NAVIGAZIONE COMBINATO CON I CERTIFICATI DI QUALIFICA

Pagina 1 del modello

Denominazione del paese

Bandiera

Libretto di navigazione combinato con i certificati di qualifica

Identificazione del titolare

Codice a barre bidimensionale

1.

Cognome/i del titolare:

2.

Nome/i:

3a.

Data di nascita:

3b.

Luogo di nascita:

4.

Numero di identificazione come membro dell'equipaggio:

5.

Foto

Identificazione del libretto di navigazione

1.

Numero di serie:

2.

Data di rilascio:

3.

Autorità di rilascio:

4.

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

5.

Numero di serie del precedente libretto di navigazione:

Pagina 2 del modello

Certificati di qualifica dell'Unione europea e certificati di qualifica di apprendista, mozzo, battelliere, barcaiolo abilitato e timoniere rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno

Titolo del certificato:

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità:

Numero di serie:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Autorità di rilascio:

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

Titolo del certificato:

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità:

Numero di serie:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Autorità di rilascio:

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

Titolo del certificato:

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità:

Numero di serie:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Autorità di rilascio:

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

Titolo del certificato:

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità:

Numero di serie:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Autorità di rilascio:

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

Titolo del certificato:

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità:

Numero di serie:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Autorità di rilascio:

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

Pagina 3 del modello

Altri certificati relativi a qualifiche utili per la navigazione interna

Titolo del certificato:

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità:

Numero di serie:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Autorità di rilascio:

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

Titolo del certificato:

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità:

Numero di serie:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Autorità di rilascio:

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

Titolo del certificato:

Misure di mitigazione e restrizioni relative all'idoneità:

Numero di serie:

Data di rilascio:

Data di scadenza:

Autorità di rilascio:

Firma e timbro dell'autorità di rilascio:

Pagina 4 del modello

Durata del servizio

Durata del servizio a bordo, nome dell'imbarcazione: UNTERWALDEN

Numero unico europeo di identificazione della nave o altro numero ufficiale dell'imbarcazione: 07000281

Tipo di imbarcazione (1): …

Stato di immatricolazione: CH

Lunghezza dell'imbarcazione in m*, /numero di passeggeri* 105 m

Nome e indirizzo del proprietario: …

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt

Il titolare ha preso servizio in qualità di: 2 …

Il titolare ha preso servizio il (data): 22.10.1995

Fine del servizio (data): 22.11.1996

Conduttore di nave (nome e indirizzo): …

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf

Luogo, data e firma del conduttore di nave: Rotterdam, 20.11.1996

K.Huber

Durata del servizio a bordo, nome dell'imbarcazione: …

Numero unico europeo di identificazione della nave o altro numero ufficiale dell'imbarcazione: …

Tipo di imbarcazione: …

Stato di immatricolazione: …

Lunghezza dell'imbarcazione in m*, /numero di passeggeri* …

Proprietario (nome e indirizzo): …

Il titolare ha preso servizio in qualità di: …

Il titolare ha preso servizio il (data): …

Fine del servizio (data): …

Conduttore di nave (nome e indirizzo): …

Luogo, data e firma del conduttore di nave: …

Durata del servizio a bordo, nome dell'imbarcazione: …

Numero unico europeo di identificazione della nave o altro numero ufficiale dell'imbarcazione: …

Tipo di imbarcazione: …

Stato di immatricolazione: …

Lunghezza dell'imbarcazione in m*, /numero di passeggeri* …

Proprietario (nome e indirizzo): …

(1)

Per tipo di imbarcazione indicare sempre se si tratta di navi cisterna di tipo C o G, grandi convogli o se l'imbarcazione è alimentata a GNL.

*

Cancellare la dicitura non pertinente.

Il titolare ha preso servizio in qualità di: …

Il titolare ha preso servizio il (data): …

Fine del servizio (data): …

Conduttore di nave (nome e indirizzo): …

Luogo, data e firma del conduttore di nave: …

Durata del servizio a bordo, nome dell'imbarcazione: …

Numero unico europeo di identificazione della nave o altro numero ufficiale dell'imbarcazione: …

Tipo di imbarcazione: …

Stato di immatricolazione: …

Lunghezza dell'imbarcazione in m*, /numero di passeggeri* …

Proprietario (nome e indirizzo): …

Il titolare ha preso servizio in qualità di: …

Il titolare ha preso servizio il (data): …

Fine del servizio (data): …

Conduttore di nave (nome e indirizzo): …

Luogo, data e firma del conduttore di nave: …

Pagg. da 5 a 23 come pagina 4

Pagina 24 del modello

Tempo di navigazione e tratti di vie navigabili interne percorsi negli ultimi 15 mesi di navigazione

Il numero di giorni di navigazione deve essere coerente con il tempo di navigazione inserito nel giornale di bordo!

Denominazione dell'imbarcazione o numero unico europeo di identificazione o altro numero ufficiale dell'imbarcazione

viaggio da

(km)

via

a

(km)

Inizio del viaggio (data)

Giorni di interruzione

Fine del viaggio (data)

Numero totale di giorni di navigazione

Firma del conduttore di nave

A

 

B

 

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento completo

no

Dubbi alla/e riga/righe

I dubbi sono stati risolti mediante presentazione di

(parti del) giornale di bordo

altri documenti ufficiali

Le intestazioni delle colonne da A a G non sono stampate sulle pagine seguenti da 25 a 55.

Spazio riservato all'autorità competente

Da compilare a cura dell'autorità competente: Numero totale di giorni di navigazione presi in considerazione in questa pagina

 

 

Marchio di convalida dell'autorità competente

Presentato il (data)

Firma e timbro dell'autorità

Pagina 25 del modello

Tempo di navigazione e tratti di vie navigabili interne percorsi negli ultimi 15 mesi di navigazione Anno: 2015/2016

Il numero di giorni di navigazione deve essere coerente con il tempo di navigazione inserito nel giornale di bordo!

A

B

C

D

E

F

G

1

07000281

Rotterdam (999,90) Mainz (500,00) Wien (1 930,00 )

22.11.15

11

17.12.15

15

Firma Huber

2

07000281

Wien (1 930,00 ) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.15

4

4.1.16

12

Firma Huber

3

07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

6.1.16

0

10.1.16

5

Firma Huber

4

07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.1.16

1

23.1.16

10

Firma Huber

5

07000281

Basel (169,90) Anversa (20,00)

25.1.16

0

29.1.16

5

Firma Huber

6

07000281

Anversa (20,00) Basel (169,90)

1.2.16

0

7.2.16

7

Firma Huber

7

07000281

Basilea (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1 867,00 )

9.2.16

5

22.2.16

9

Firma Huber

8

07000281

Bratislava (18 657,00 ) Regensburg (2 376,30 )

27.2.16

0

2.3.16

5

Firma Huber

9

07000281

Regensburg (2 376,30 ) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

3.3.16

0

9.3.16

7

Firma Huber

10

07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.3.16

0

17.3.16

6

Firma Huber

Documento completo

no

Dubbi alla/e riga/righe

I dubbi sono stati risolti mediante presentazione di

(parti del) giornale di bordo

altri documenti ufficiali

Spazio riservato all'autorità competente

Da compilare a cura dell'autorità competente: Numero totale di giorni di navigazione presi in considerazione in questa pagina

81

 

Marchio di convalida dell'autorità competente

Presentato il (data) …

Firma e timbro dell'autorità

Pagina 26 del modello

Tempo di navigazione e tratti di vie navigabili interne percorsi negli ultimi 15 mesi di navigazione Anno: …

Il numero di giorni di navigazione deve essere coerente con il tempo di navigazione inserito nel giornale di bordo!

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Documento completo

no

Dubbi alla/e riga/righe

I dubbi sono stati risolti mediante presentazione di

(parti del) giornale di bordo

altri documenti ufficiali

Spazio riservato all'autorità competente

Da compilare a cura dell'autorità competente: Numero totale di giorni di navigazione presi in considerazione in questa pagina

 

 

Marchio di convalida dell'autorità competente

Presentato il (data) …

Firma e timbro dell'autorità

Pagg. da 27 a 55 come pagina 26

Istruzioni per le autorità di rilascio

Identificazione del titolare

1.

Cognome/i attuale/i del titolare

2.

Nome/i attuale/i del titolare

 

I nomi devono essere inseriti come figurano sulla carta d'identità o sul passaporto della persona interessata utilizzando la codifica UNICODE.

 

Se utilizzando la codifica ASCII il nome ha una grafia diversa, deve essere presente anche la trascrizione in ASCII tra parentesi.

3a.

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

3b.

Luogo di nascita (città)

4.

Numero di identificazione del titolare in qualità di membro dell'equipaggio come figura nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Identificazione del libretto di navigazione

1.

Il numero di serie del libretto di navigazione deve essere ripetuto nella sezione inferiore di ogni pagina.

Certificati di qualifica

2.

Il titolo del certificato rilasciato deve essere inserito (in stampatello maiuscolo) dall'autorità competente pertinente e deve essere completato da uno dei seguenti numeri tra parentesi, a seconda dei casi: «(2)» per timoniere, «(3)» per barcaiolo abilitato, «(4)» per battelliere, «(5)» per mozzo e «(6)» per apprendista.

Per quanto riguarda i certificati di qualifica dell'Unione, il titolo «Certificato di qualifica dell'Unione europea nel settore della navigazione interna», accompagnato dalla qualifica pertinente, deve essere riportato secondo il seguente esempio: «Certificato di qualifica dell'Unione europea per la navigazione interna – Barcaiolo abilitato (3)».

Per quanto riguarda i certificati di qualifica rilasciati in conformità al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, il titolo «Certificato di qualifica della CCNR», accompagnato dalla qualifica pertinente, deve essere riportato secondo il seguente esempio: «Certificato di qualifica della CCNR – Barcaiolo abilitato (3)».

Durata del servizio

Il titolare ha preso servizio in qualità di: la funzione deve essere numerata conformemente alle istruzioni per tenere il giornale di bordo.

Caratteristiche fisiche del certificato: Colore: sfondo bianco. Formato A5 conformemente alla norma ISO 216.

(1)

Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

4.   MODELLO DI GIORNALE DI BORDO

Pagina 1

Denominazione del paese

Bandiera

Giornale di bordo

Numero di serie del giornale di bordo: …

Data di rilascio: …

Denominazione dell'imbarcazione: …

Numero unico europeo di identificazione delle navi: …

Autorità di rilascio: …

Firma e timbro dell'autorità di rilascio: …

Pagina 2 del modello

Istruzioni per tenere il giornale di bordo

Il presente giornale di bordo contiene 200 pagine, numerate da 1 a 200. Le registrazioni devono essere effettuate a inchiostro e in modo leggibile (ad esempio in stampatello).

Le annotazioni nel giornale di bordo devono essere effettuate conformemente alla normativa applicabile relativa agli equipaggi. Nel caso di vie navigabili interne i cui corsi non rientrano completamente nell'ambito dei requisiti per l'equipaggio, deve essere preso in considerazione anche il tempo di navigazione e di riposo effettuato sui tratti che non rientrano nell'ambito della normativa.

Ove le attività di carico e scarico richiedano operazioni di navigazione attiva quali dragaggio o manovre tra i punti di carico e scarico, il tempo utilizzato per tali attività deve essere registrato come tempo di navigazione.

Le attività dei membri dell'equipaggio devono essere registrate conformemente alle loro funzioni utilizzando il rispettivo numero:

1

conduttore di nave

2

timoniere

3

barcaiolo abilitato

4

battelliere

5

mozzo

6

apprendista

7

ingegnere

8

addetto al motore

9

 

Se le normative nazionali prevedono funzioni diverse da quelle sopra menzionate, tali funzioni devono essere registrate utilizzando i numeri a partire da 9 con l'indicazione del rispettivo titolo nazionale.

In ciascuna pagina devono essere inserite le seguenti registrazioni:

la modalità operativa (dopo ogni modifica della modalità operativa deve essere utilizzata una nuova pagina);

l'anno;

non appena l'imbarcazione inizia il viaggio:

1a colonna - Data (giorno e mese)

2a colonna - Ora (ora, minuti)

3a colonna - Nome del luogo dell'inizio del viaggio

4a colonna - Via navigabile e km del luogo dell'inizio del viaggio;

non appena l'imbarcazione interrompe il viaggio:

1a colonna - Data (giorno e mese) se diversa da quella dell'inizio del viaggio

5a colonna - Ora (ora, minuti)

6a colonna - Nome del luogo in cui sosta l'imbarcazione

7a colonna - Via navigabile e km del luogo in cui sosta l'imbarcazione;

non appena l'imbarcazione riprende il viaggio: stesse registrazioni previste per l'inizio del viaggio;

non appena l'imbarcazione termina il viaggio: stesse registrazioni previste per l'interruzione del viaggio;

Pagina 3 del modello

La colonna 8 deve essere compilata (funzione, cognome/i, nome/i, numero di serie del libretto di navigazione del membro dell'equipaggio o numero di serie del certificato di qualifica di conduttore di nave) quando l'equipaggio sale a bordo per la prima volta e ogniqualvolta la composizione dell'equipaggio cambia.

Nelle colonne da 9 a 11 devono essere registrati l'inizio e la fine dei periodi di riposo per ciascun membro dell'equipaggio. Tali registrazioni devono essere effettuate entro le ore 8 del giorno successivo. Se i membri dell'equipaggio impiegano il tempo di riposo seguendo una programmazione regolare, è sufficiente un unico schema per viaggio.

Nelle colonne 12 e 13 devono essere registrate tutte le modifiche dell'equipaggio, specificando l'imbarco e lo sbarco di ciascun membro dell'equipaggio.

Pagina 4 del modello

TEMPI DI RIPOSO

Modalità operativa (*1)

Anno

IMBARCAZIONE

EQUIPAGGIO

 

Inizio del viaggio

Fine del viaggio

Membri dell'equipaggio

Libretto di navigazione

Tempi di riposo dei membri dell'equipaggio

Imbarcato

Sbarcato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Data

Ora

Luogo

km

Ora

Luogo

km

Funzione

Cognome e nome

N.

da

a

da

a

da

a

Ora

Ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni per le autorità di rilascio

Bandiera: bandiera dell'UE, della CCNR o del paese terzo a seconda dei casi.

Tutti i dati devono essere inseriti utilizzando la codifica UNICODE. I nomi devono essere inseriti come figurano sulla carta d'identità o sul passaporto della persona interessata utilizzando la codifica UNICODE.

Se utilizzando la codifica ASCII il nome ha una grafia diversa, deve essere presente anche la trascrizione in ASCII tra parentesi.

Il numero di serie del giornale deve essere ripetuto nella sezione inferiore di ogni pagina.

Caratteristiche fisiche: Colore: copertina (4), sfondo bianco nelle pagine interne. Formato A4 orizzontale conformemente alla norma ISO 216.

5.   MODELLO DI CERTIFICATO DI ESAME PRATICO

Denominazione dell'organismo esaminatore

certifica con il documento numero … che

1.

Cognome/i attuale/i del titolare

2.

Nome/i attuale/i del titolare

3a.

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

3b.

Luogo di nascita (città)

ha superato l'esame pratico [per ottenere un certificato di qualifica di conduttore di nave] [e] [per un'autorizzazione specifica per la conduzione a mezzo radar]

sul simulatore (nome del simulatore), approvato da (nome dell'autorità competente).

Luogo e data del rilascio

Firma e timbro dell'organismo esaminatore

Istruzioni:

I nomi devono essere inseriti come figurano sulla carta d'identità o sul passaporto della persona interessata utilizzando la codifica UNICODE.

Se utilizzando la codifica ASCII il nome ha una grafia diversa, deve essere presente anche la trascrizione in ASCII tra parentesi.

Scegliere l'esame applicabile e cancellare l'altro esame se non pertinente.

Caratteristiche del certificato: Colore: sfondo bianco. Formato A4 conformemente alla norma ISO 216.


(1)  Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

(2)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(3)  Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

(*1)  Se applicabile.

(4)  Da definire


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/80


DECISIONE (UE) 2019/1609 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2019

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ellenica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo greco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Georgios KAMINIS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Dimitrios BIRMPAS, Electorate Mandate Municipality of Egaleo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

K. KULMUNI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


30.9.2019   

IT

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L 250/81


DECISIONE (UE) 2019/1610 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2019

relativa alla nomina di quattro membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Sulla base di un diverso mandato, il sig. Samuel AZZOPARDI è stato rinominato membro il 30 maggio 2016 con decisione (UE) 2016/878 del Consiglio (4). Il 10 novembre 2015, con decisione (UE) 2015/2029 del Consiglio (5), il sig. Peter BONELLO è stato sostituito dal sig. Anthony MIFSUD in qualità di membro.

(2)

Quattro seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati sulla base dei quali il sig. Samuel AZZOPARDI (Councillor, Rabat Citta Victoria, Local Council, Gozo), il sig. Joseph CORDINA (Mayor of Xaghra), il sig. Paul FARRUGIA (Mayor of Ħal Tarxien) e il sig. Anthony MIFSUD (Councillor, Imtarfa Local Council) sono stati proposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

il sig. Samuel AZZOPARDI, President Reġjun Għawdex/Gozo Regional Committee President (modifica del mandato),

il sig. Joseph CORDINA, Member of the Local Councils' Executive Committee (modifica del mandato),

il sig. Paul FARRUGIA, President Reġjun Xlokk/South East Regional Committee President (modifica del mandato),

il sig. Anthony MIFSUD, President Regjun Tramuntana/President Northern Region (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

K. KULMUNI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2016/878 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla nomina di un membro supplente maltese del Comitato delle regioni (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 48).

(5)  Decisione (UE) 2015/2029 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare maltese e di due membri supplenti maltesi del Comitato delle regioni (GU L 297 del 13.11.2015, pag. 8).


30.9.2019   

IT

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L 250/82


DECISIONE (UE) 2019/1611 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Heinz-Joachim HÖFER (Bürgermeister der Stadt Altenkirchen) è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Heinz-Joachim HÖFER, Mitglied des Stadtrates der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald) (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

K. KULMUNI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


30.9.2019   

IT

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L 250/83


DECISIONE (UE) 2019/1612 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 4 giugno 2018, con decisione (UE) 2018/839 del Consiglio (4), il sig. Henrik BRADE JOHANSEN è stato sostituito dalla sig.ra Karen MELCHIOR in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Karen MELCHIOR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Eva BORCHORST MEJNERTZ, Councillor, Municipality of Aarhus.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

K. KULMUNI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2018/839 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla nomina di due membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GU L 141 del 7.6.2018, pag. 7).


30.9.2019   

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L 250/84


DECISIONE (PESC) 2019/1613 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 25 settembre 2019

relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante dell'operazione dell'UE»).

(2)

Il 30 luglio 2018 la decisione (PESC) 2018/1083 del Consiglio (2) ha nominato il Contrammiraglio Antonio MARTORELL LACAVE comandante dell'operazione dell'UE dal 29 marzo 2019.

(3)

Le autorità militari spagnole hanno proposto che il Generale di divisione Antonio PLANELLS PALAU succeda al Contrammiraglio Antonio MARTORELL LACAVE come comandante dell'operazione dell'UE.

(4)

Il 5 settembre 2019 il Comitato militare dell'UE ha appoggiato la nomina del Generale di divisione Antonio PLANELLS PALAU come comandante dell'operazione per EUNAVFOR operazione Atalanta dal 1o ottobre 2019.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Generale di divisione Antonio PLANELLS PALAU è nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia dal 1o ottobre 2019.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2019.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2019

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione (PESC) 2018/1083 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 142).


30.9.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/85


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1614 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2019

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano

[notificata con il numero C(2019) 6819]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 12, gli Stati membri prescrivono che le patate non destinate alla piantagione originarie del Libano non possono essere introdotte nell'Unione. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono tuttavia essere adottate deroghe a tale divieto, qualora non esista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.2, gli Stati membri prescrivono che le patate non possono essere introdotte nell'Unione, eccetto quando siano originarie di paesi che sono notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo specificato») o che applicano disposizioni riconosciute equivalenti a quelle dell'Unione per la lotta contro tale organismo. Il Libano non soddisfa nessuna di queste condizioni. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono essere adottate deroghe a tale divieto, qualora non esista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(3)

La decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione (2), che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano, è scaduta il 31 ottobre 2018.

(4)

Il Libano ha fornito nuove informazioni per dimostrare che le patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa sono coltivate in condizioni fitosanitarie adeguate a garantire la protezione del territorio dell'Unione dall'organismo specificato.

(5)

È pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione delle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano, purché soddisfino condizioni volte a garantire che l'organismo specificato non sia presente sulle patate al momento della loro introduzione nel territorio dell'Unione. Tali condizioni dovrebbero comprendere la produzione in zone indenni dall'organismo specificato, l'esecuzione di indagini su tali zone, la produzione con tuberi-seme certificati e prescrizioni in materia di manipolazione, immagazzinamento, imballaggio e preparazione.

(6)

Le patate dovrebbero essere introdotte nell'Unione attraverso punti di entrata designati al fine di garantire controlli efficaci e la riduzione del rischio fitosanitario.

(7)

È opportuno prevedere obblighi d'ispezione per garantire il controllo del rischio fitosanitario. Si dovrebbe stabilire che il campionamento e le prove devono essere effettuati in conformità allo schema di rilevamento esistente, previsto dalla direttiva 93/85/CEE del Consiglio (3).

(8)

Le patate dovrebbero essere introdotte e trasportate all'interno dell'Unione solo se etichettate adeguatamente, con l'indicazione dell'origine libanese e di altre informazioni utili, allo scopo di impedirne la piantagione e garantirne l'identificazione e la tracciabilità.

(9)

La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 12, nonché all'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.2, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di patate, quali definite nell'allegato III, parte A, punto 12, di detta direttiva (di seguito «patate»), originarie delle regioni di Akkar o Bekaa in Libano, che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario, quale definito all'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, è rilasciato in Libano. Esso comprende, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», i seguenti elementi:

a)

la dichiarazione «Conformi ai requisiti UE fissati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione»;

b)

il numero del lotto;

c)

il nome della zona indenne da organismi nocivi ai sensi dell'allegato, punto 1.

Articolo 3

Punti di entrata

1.   Le patate oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 1 possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso uno o più punti di entrata designati per tale introduzione dallo Stato membro in cui il punto di entrata è situato.

2.   Tale Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al Libano i punti di entrata, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale, di cui alla direttiva 2000/29/CE, responsabile di ciascun punto di entrata.

Articolo 4

Ispezioni effettuate dagli Stati membri

1.   Da ciascun lotto delle partite si prelevano campioni da sottoporre a un esame ufficiale per l'individuazione della presenza di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo specificato»). Ciascun campione comprende almeno 200 tuberi. Se un lotto pesa più di 25 tonnellate si preleva un campione per ogni 25 tonnellate e, in aggiunta, uno per la parte rimanente del lotto.

2.   Gli organismi ufficiali responsabili effettuano un esame visivo dei campioni per individuare sintomi che rivelano la presenza dell'organismo specificato sui tuberi tagliati. Nel corso di tale esame tutti i lotti della partita interessata restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati.

3.   Se durante l'esame di cui al paragrafo 2 si individuano sintomi dell'organismo specificato, si effettuano prove volte a determinare se tale organismo è presente, in conformità all'allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10 della direttiva 93/85/CEE.

Durante l'esecuzione di queste prove tutti i lotti della partita interessata, e tutte le altre partite che contengono un lotto originario della stessa zona indenne da organismi nocivi e si trovano sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile interessato, restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati.

4.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata in un campione in conformità al paragrafo 3, si procede alla ritenzione e conservazione appropriata di ogni estratto di patata residuo e il lotto interessato non è introdotto nell'Unione.

Tutti i lotti rimanenti di cui al paragrafo 3, secondo comma, sono sottoposti a prove conformemente all'allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10, della direttiva 93/85/CEE.

5.   Per quanto riguarda i lotti nei cui campioni non è stato è stato individuato, durante l'esame di cui al paragrafo 2, alcun sintomo che riveli la presenza dell'organismo specificato, si effettuano prove per individuare un'infezione latente su tutti i lotti conformemente all'allegato I, punto 1.2 e punti da 3 a 10, della direttiva 93/85/CEE.

Nel corso di tali prove il lotto resta sotto controllo ufficiale e non viene spostato né utilizzato.

Se la presenza dell'organismo specificato è confermata in un campione di cui al primo comma, si procede alla ritenzione e conservazione appropriata di ogni estratto di patata residuo e il lotto interessato non è introdotto nell'Unione.

Articolo 5

Notifica di casi sospetti o confermati

1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui si sospetta la presenza dell'organismo specificato in seguito alla realizzazione del saggio rapido di selezione preliminare, di cui all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 93/85/CEE, o del saggio di selezione preliminare, di cui all'allegato I, punto 1.2, di detta direttiva.

2.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui la presenza dell'organismo specificato è confermata in conformità all'allegato I, punti 1.1 e 1.2, della direttiva 93/85/CEE.

Articolo 6

Etichettatura

1.   Le patate sono introdotte e trasportate nell'Unione solo se recano un'etichetta che indichi, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, i seguenti elementi:

a)

l'origine libanese delle patate;

b)

il nome della zona indenne da organismi nocivi;

c)

il nome e il numero d'identificazione del produttore;

d)

il numero del lotto.

2.   L'etichetta di cui al paragrafo 1 è rilasciata sotto il controllo dell'organizzazione libanese per la protezione delle piante.

Articolo 7

Smaltimento dei rifiuti

I rifiuti derivanti dall'imballaggio o dalla trasformazione delle patate nell'Unione sono smaltiti in modo da impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo specificato.

Articolo 8

Obblighi degli importatori in materia di notifica

1.   L'importatore notifica con sufficiente anticipo la propria intenzione di introdurre una partita all'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata nello Stato membro interessato.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene i seguenti elementi:

a)

la quantità della o delle partite interessate;

b)

la data di introduzione prevista;

c)

il nome e l'indirizzo dell'importatore.

Articolo 9

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 marzo 2023.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 13).

(3)  Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'IMPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

La deroga prevista all'articolo 1 si applica alle patate che soddisfano le condizioni stabilite ai punti da 1 a 9.

1)   Zone di produzione

Le patate sono prodotte nelle regioni di Akkar o Bekaa, in zone che l'organizzazione libanese per la protezione delle piante ha ufficialmente dichiarato indenni dall'organismo specificato («zone indenni da organismi nocivi»), in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 4 (1) relativa alle condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi, e che il Libano comunica annualmente alla Commissione.

2)   Indagini sulle zone indenni da organismi nocivi

Le zone indenni da organismi nocivi sono soggette a indagini annuali sistematiche e rappresentative per l'individuazione dell'organismo specificato, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite dalle autorità libanesi durante la produzione e nei cinque anni che la precedono.

Le indagini sono svolte in campi di patate situati nelle zone indenni da organismi nocivi e su patate raccolte in tali zone.

Le indagini comprendono i seguenti elementi:

a)

ispezioni visive dei campi durante la stagione vegetativa;

b)

un esame visivo delle patate raccolte per individuare sintomi che rivelano la presenza dell'organismo specificato sui tuberi tagliati;

c)

prove di laboratorio su patate sintomatiche e asintomatiche.

Le indagini non hanno come esito l'individuazione dell'organismo specificato o di qualsiasi altro elemento di prova che potrebbe indicare che la zona non è una zona indenne da organismi nocivi ai sensi del punto 1. I risultati delle indagini sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

3)   Produttori

Le patate sono coltivate da produttori registrati presso l'organizzazione libanese per la protezione delle piante.

4)   Produzione con tuberi seme-certificati

Le patate soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono prodotte utilizzando tuberi-seme certificati nell'Unione e importati in Libano dall'Unione;

b)

sono prodotte utilizzando tuberi-seme importati in Libano da un paese terzo, o da parti di un paese terzo, da cui l'introduzione nell'Unione di tuberi-seme non è vietata a norma dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE, e certificati in tale paese terzo.

5)   Campi di produzione

Le patate sono coltivate in campi in cui, nei cinque anni precedenti, non sono state coltivate altre patate diverse da quelle di cui al punto 4.

6)   Manipolazione

Le patate sono manipolate con macchinari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono utilizzati unicamente per la manipolazione di patate prodotte nel rispetto dei punti da 1 a 5;

b)

qualora siano stati utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla lettera a), sono stati puliti e disinfettati in modo appropriato prima di essere utilizzati per gli scopi di cui alla lettera a).

7)   Immagazzinamento

Le patate sono immagazzinate in impianti di stoccaggio che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono utilizzati unicamente per l'immagazzinamento di patate prodotte nel rispetto dei punti da 1 a 6;

b)

qualora siano stati utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla lettera a), sono soggetti a misure igieniche appropriate prima di essere utilizzati per gli scopi di cui alla lettera a).

8)   Imballaggio

Il materiale da imballaggio utilizzato per le patate è nuovo o è stato pulito e disinfettato.

9)   Preparazione delle patate e dei lotti in vista dell'introduzione nell'Unione

Le patate soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la loro preparazione:

a)

sono senza terra, foglie e altri residui vegetali;

b)

sono presentate in lotti in vista dell'introduzione nell'Unione e ciascun lotto è costituito da patate prodotte da un unico produttore e raccolte in un'unica zona, come specificato al punto 1; e

c)

sono contenute in sacchi, pacchi o altri contenitori, ciascuno dei quali è etichettato in conformità all'articolo 6.


(1)  ISPM 4. 1995. Requirements for the establishment of the pest free areas, Roma, IPPC, FAO.


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/91


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1615 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2019

che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

[notificata con il numero C(2019) 6826]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il virus ToBRFV («l'organismo specificato») è un organismo nocivo che attualmente non figura nell'elenco di cui all'allegato I o all'allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(2)

Tuttavia, alla fine del 2018 la Germania e l'Italia hanno segnalato focolai dell'organismo specificato sulle colture di pomodoro nei rispettivi territori e notificato le misure adottate per contrastarlo. Un'analisi del rischio fitosanitario effettuata dall'Italia ha dimostrato che l'organismo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l'Unione, in particolare per la produzione di Solanum lycopersicum L. e di Capsicum annuum.

(3)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che chiunque abbia sotto il proprio controllo vegetali che possono essere infetti dall'organismo specificato sia informato della sua potenziale presenza e delle misure da adottare.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre effettuare indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori, al fine di garantire un approccio più proattivo nei confronti dell'insediamento e della diffusione di tale organismo.

(5)

Alla luce delle prove fornite dalla Germania e dall'Italia e della diffusione dell'organismo specificato in un numero crescente di paesi terzi, i vegetali sensibili specificati destinati alla piantagione, comprese le sementi, dovrebbero essere soggetti a misure specifiche al momento dell'introduzione nell'Unione e dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario.

(6)

Tali misure specifiche dovrebbero prevedere il tempestivo rilevamento dell'organismo specificato nel territorio dell'Unione, requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione, comprese le sementi, nonché controlli ufficiali da effettuare al momento dell'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati, comprese le sementi.

(7)

Tali misure sono necessarie per garantire una maggiore protezione del territorio dell'Unione dall'ingresso, dall'insediamento e dalla diffusione dell'organismo specificato.

(8)

Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi a tali requisiti, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o novembre 2019.

(9)

La presente decisione dovrebbe essere provvisoria e applicarsi fino al 31 marzo 2022 per consentirne il riesame prima di tale data.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)   «organismo specificato»: Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);

b)   «vegetali specificati destinati alla piantagione»: vegetali, destinati alla piantagione, delle specie Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum;

Articolo 2

Divieto di introduzione e di spostamento all'interno dell'Unione

Sono vietati l'introduzione e lo spostamento nell'Unione dell'organismo specificato.

Articolo 3

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il proprio controllo vegetali che possono essere infetti dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle conseguenze e dei rischi possibili nonché delle misure da adottare per impedirne l'insediamento e la diffusione.

Articolo 4

Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione

1.   Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato su vegetali ospiti.

2.   Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Le suddette indagini comprendono prove di laboratorio e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l'organismo specificato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate nell'anno civile precedente.

Articolo 5

Spostamento all'interno dell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione

I vegetali specificati destinati alla piantagione, originari del territorio dell'Unione, possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante preparato e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE (2) della Commissione e se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)

provenire da zone notoriamente indenni dall'organismo specificato;

b)

nel caso di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:

i)

provenire da un sito di produzione notoriamente indenne dall'organismo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare tale organismo; e

ii)

derivare da sementi che provengono da zone indenni dall'organismo specificato o che sono state sottoposte a prove ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato su un campione rappresentativo con metodi adeguati e che, in queste prove, sono risultate indenni dall'organismo specificato;

c)

nel caso delle sementi, il campionamento ufficiale e le prove per l'organismo specificato sono stati effettuati su un campione rappresentativo con metodi adeguati e, in queste prove, le sementi sono risultate indenni dall'organismo specificato.

Articolo 6

Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione

I vegetali specificati destinati alla piantagione sono introdotti nell'Unione solo se accompagnati da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE e se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)

i vegetali specificati destinati alla piantagione provengono da un paese terzo che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tali informazioni figurano nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

b)

i vegetali specificati destinati alla piantagione provengono da una zona che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine»;

c)

se i vegetali specificati destinati alla piantagione provengono da paesi terzi o da zone diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), soddisfano i seguenti requisiti:

i)

nel caso di vegetali specificati destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:

sono stati prodotti in un sito di produzione che è registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall'organismo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate in tempo utile per rilevare tale organismo; e

derivano da sementi che provengono da zone indenni dall'organismo specificato o che sono state sottoposte a prove ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato su un campione rappresentativo con metodi adeguati e che, in queste prove, sono risultate indenni dall'organismo specificato. Il riferimento alle prove deve essere incluso nella «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario.

Devono essere disponibili informazioni atte a garantire la tracciabilità dei vegetali specificati destinati alla piantagione fino al sito di produzione;

ii)

nel caso delle sementi, il campionamento ufficiale e le prove per l'organismo specificato sono stati effettuati su un campione rappresentativo con metodi adeguati e, in queste prove, le sementi sono risultate indenni dall'organismo specificato. Il riferimento alle prove deve essere incluso nella «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario.

Articolo 7

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

Tutte le partite di vegetali specificati introdotte nell'Unione sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (3).

Articolo 8

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Articolo 9

Data di scadenza

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2022.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

(3)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/95


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1616 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2019

relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I di tale direttiva.

(2)

Con il mandato M/071, del 1o agosto 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza modificare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE.

(3)

Sulla base del mandato M/071, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 4126-2:2019 per i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni, EN ISO 15494:2018 per i sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali e EN ISO 21028-2:2018 per i recipienti criogenici. La norma EN ISO 21028-2:2018 è una nuova norma che sostituisce la norma EN 1252-2:2001. Per rispecchiare lo stato dell'arte il CEN ha modificato e rivisto alcune delle norme esistenti. In particolare il CEN ha modificato le norme EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014 e EN 13445-6:2014 per i recipienti a pressione non esposti a fiamma e le norme EN 13480-2:2017 e EN 13480-5:2017 per le tubazioni industriali metalliche. Il CEN ha anche rivisto le norme EN 1562:2012 e EN 1563:2011 per la ghisa, le norme EN 12516-1:2014 e EN 12516-4:2014 per le valvole industriali e la norma EN 13136:2013 per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore.

(4)

Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/071 delle norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN.

(5)

Le norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell'allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

I riferimenti delle versioni modificate o riviste delle norme devono essere pubblicati per le norme EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 e EN 13136:2013. La norma EN 1252-2:2001 deve essere sostituita da una nuova norma. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) i riferimenti delle norme EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1252-2:2001, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 e EN 13136:2013. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti alle nuove norme per i recipienti criogenici e alle norme riviste per la ghisa, le valvole industriali e gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.

(7)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE, che figurano nell'allegato II della presente decisione, sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

(3)  Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).

(4)  GU C 326 del 14.9.2018, pag. 94.


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 1562:2019

Fonderia — Getti di ghisa malleabile

2.

EN 1563:2018

Fonderia — Getti di ghisa a grafite sferoidale

3.

EN ISO 4126-2:2019

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni — Parte 2: Dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-2:2018)

4.

EN 12516-1:2014+A1:2018

Valvole industriali — Resistenza meccanica dell'involucro — Parte 1: Metodo tabulare per gli involucri delle valvole di acciaio

5.

EN 12516-4:2014+A1:2018

Valvole industriali — Resistenza meccanica dell'involucro — Parte 4: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole realizzati in materiali metallici diversi dall'acciaio

6.

EN 13136:2013+A1:2018

Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Dispositivi di limitazione della pressione e relative tubazioni — Metodi di calcolo

7.

EN 13445-2:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 2: Materiali

EN 13445-2:2014/A1:2016

EN 13445-2:2014/A2:2018

EN 13445-2:2014/A3:2018

8.

EN 13445-3:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 3: Progettazione

EN 13445-3:2014/A1:2015

EN 13445-3:2014/A2:2016

EN 13445-3:2014/A3:2017

EN 13445-3:2014/A4:2018

EN 13445-3:2014/A5:2018

EN 13445-3:2014/A6:2019

9.

EN 13445-5:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 5: Controllo e prove

EN 13445-5:2014/A1:2018

10.

EN 13445-6:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzate in ghisa sferoidale

EN 13445-6:2014/A2:2018

11.

EN 13480-2:2017

Tubazioni industriali metalliche — Parte 2: Materiali

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

12.

EN 13480-5:2017

Tubazioni industriali metalliche — Parte 5: Collaudo e prove

EN 13480-5:2017/A1:2019

13.

EN ISO 15494:2018

Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali — Polibutene (PB), polietilene (PE), polietilene a elevata resistenza alla temperatura (PE-RT), polietilene reticolato (PE-X), polipropilene (PP) — Serie metrica per specifiche per i componenti e il sistema (ISO 15494:2015)

14.

EN ISO 21028-2:2018

Recipienti criogenici — Requisiti di resistenza per materiali a temperatura criogenica — Parte 2: Temperature tra —80 °C e —20 °C (ISO 21028-2:2018)


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

1.

EN 13445-2:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 2: Materiali

EN 13445-2:2014/A1:2016

EN 13445-2:2014/A2:2018

30 settembre 2019

2.

EN 13445-3:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 3: Progettazione

EN 13445-3:2014/A1:2015

EN 13445-3:2014/A2:2016

EN 13445-3:2014/A3:2017

EN 13445-3:2014/A4:2018

30 settembre 2019

3.

EN 13445-5:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 5: Controllo e prove

30 settembre 2019

4.

EN 13445-6:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzate in ghisa sferoidale

30 settembre 2019

5.

EN 13480-2:2017

Tubazioni industriali metalliche — Parte 2: Materiali

30 settembre 2019

6.

EN 13480-5:2017

Tubazioni industriali metalliche — Parte 5: Collaudo e prove

30 settembre 2019

7.

EN 1252-2:2001

Recipienti criogenici — Materiali — Parte 2: Requisiti di tenacità per le temperature comprese tra —80°C e —20°C

30 marzo 2020

8.

EN 1562:2012

Fonderia — Getti di ghisa malleabile

30 marzo 2020

9.

EN 1563:2011

Fonderia — Getti di ghisa a grafite sferoidale

30 marzo 2020

10.

EN 12516-1:2014

Valvole industriali — Resistenza meccanica dell'involucro — Parte 1: Metodo tabulare per gli involucri delle valvole di acciaio

30 marzo 2020

11.

EN 12516-4:2014

Valvole industriali — Resistenza meccanica dell'involucro — Parte 4: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole realizzati in materiali metallici diversi dall'acciaio

30 marzo 2020

12.

EN 13136:2013

Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Dispositivi di limitazione della pressione e relative tubazioni — Metodi di calcolo

30 marzo 2020


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/100


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1617 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2019) 7044]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1392 della Commissione (5) a seguito di casi di peste suina africana verificatisi in Bulgaria.

(2)

Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è legato alla lenta diffusione naturale di tale malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017, e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 (6).

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e altre misure relative all'eradicazione di tale malattia.

(4)

Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone nei distretti di Lubelski, Biała, Siedlce e Hrubieszów, in Polonia, e nelle contee di Saldus e Brocēnu, in Lettonia, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione degli allevamenti infetti e vista l'assenza di focolai di peste suina africana in tale zone negli ultimi 12 mesi. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed è molto instabile, nell'apportare modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.

(5)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1392 sono comparsi ulteriori focolai di peste suina africana in suini domestici e si sono verificati casi in suini selvatici in Lituania, Bulgaria, Romania e Polonia. A seguito di questi recenti focolai e casi di tale malattia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, è stata riesaminata e aggiornata la regionalizzazione nei quattro suddetti Stati membri. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)

Nel settembre 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella contea di Kaunas, in Lituania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)

Nel settembre 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella regione di Kardzhali, in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)

Nel settembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Lovech, in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di detto allegato. Questo caso di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(9)

Nel settembre 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella contea di Iași, in Romania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(10)

Nel settembre 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Lubelski e Zwolén, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle immediate vicinanze delle zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(11)

Nel settembre 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Lidzbark, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(12)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lituania, la Bulgaria, la Romania e la Polonia ed inserirla debitamente nell'allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1392 della Commissione, del 9 settembre 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 233 del 10.9.2019, pag. 3).

(6)  EFSA Journal 2015; 13(7):4163; EFSA Journal (2017); 15(3):4732; EFSA Journal (2017); 15(11):5068; EFSA Journal 2018; 16(11):5494.


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Hiiu maakond.

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950750, 950850, 951460, 951550, 951650, 951750, 956250 956350 és 956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250, 905260, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750 és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750750, 750850, 751250, 751260,751850, 751950, 752850, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850, 754950 és 755650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 575050, 576050, 577150, 577250, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė,

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

powiat szczycieński,

powiat nidzicki,

powiat działdowski,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Olsztynek i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński.

8.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Neamț,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

9.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

the whole district of Kosice-okolie (including its urban areas),

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske.

PARTE II

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750650, 750950, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 755550 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads, Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads, Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Świątki i część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby i Słubice w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,

gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gmina Adamówka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim.

8.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta.

3.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim,

gminy Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocicoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Județul Mehedinți,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara.

6.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

».

Rettifiche

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/123


Rettifica del protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, firmato a Bruxelles il 20 novembre 2007

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 dell'11 dicembre 2007 )

Articolo 2:

anziché:

«Il titolo dell'accordo è sostituito dal seguente:

“Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro”.»,

leggasi:

«Il titolo dell'accordo è sostituito dal seguente:

“Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro”.».