ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 246

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
26 settembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1582 della Commissione, del 25 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imazalil in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione, del 25 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, per quanto riguarda le misure di cibersicurezza ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584 della Commissione, del 25 settembre 2019, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 6816]  ( 1 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1582 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2019

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imazalil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per l'imazalil sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti per l'imazalil, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, pomodori, chicchi di orzo, chicchi di avena, chicchi di segale e chicchi di frumento. Per determinati altri prodotti ha raccomandato di aumentare gli LMR esistenti.

(3)

Per quanto concerne taluni LMR, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o al livello individuato dall'Autorità per agrumi, fragole, more di rovo, lamponi, zucchine, meloni, e per muscolo, grasso, fegato e rene di suini, bovini ed equidi, così come per il latte bovino ed equino, dal momento che per tali prodotti erano disponibili soltanto informazioni limitate e che l'Autorità ha definito LMR che non destano preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione oppure all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 per pomacee, cachi, banane e peperoni, dal momento che per tali prodotti non erano disponibili informazioni sulla base delle quali l'Autorità potrebbe definire LMR che non destino preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori.

(4)

L'Autorità ha indicato che gli LMR definiti per l'imazalil in pompelmi, arance, mele, pere, banane, patate e fegato bovino, così come il limite massimo di residui del Codex (CXL) alla base dell'LMR dell'UE per le nespole, possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Tenendo conto delle informazioni supplementari disponibili per pompelmi, arance e patate, ha definito LMR alternativi per pompelmi, arance, patate e fegato bovino che non destano tali preoccupazioni. Per quanto riguarda gli LMR per mele, pere, nespole e banane, l'Autorità ha indicato che i responsabili della gestione dei rischi possono considerare di fissarli allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)

L'Autorità ha proposto definizioni di residui rivedute. È opportuno modificare di conseguenza le definizioni dei residui.

(6)

Indipendentemente dal riesame degli LMR effettuato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti per l'imazalil in agrumi, mele, pere, banane e patate e in prodotti di origine animale in conformità all'articolo 6 di detto regolamento.

(7)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 questa domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(8)

In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 l'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso un parere motivato (3) sugli LMR proposti. L'Autorità ha trasmesso tale parere ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(9)

Nel suo parere motivato l'Autorità ha concluso, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005, che gli LMR per gli usi previsti non potevano essere modificati fino a quando non fosse completata la valutazione dei rischi per i metaboliti vegetali R014821, FK-772 e FK-284 per quanto riguarda la genotossicità e la tossicità generale. Ha inoltre concluso che determinate informazioni, indicate come non disponibili nel riesame dell'LMR effettuato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento, sono state presentate insieme alla domanda conformemente all'articolo 6 di tale regolamento.

(10)

Poiché il parere motivato a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 è stato adottato dopo l'adozione del parere motivato emesso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, e data la natura orizzontale delle preoccupazioni relative alla tossicità individuate per i metaboliti dell'imazalil R014821, FK-772 e FK-284, la Commissione ha chiesto all'Autorità di aggiornare il suo parere motivato sugli LMR esistenti per l'imazalil in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

L'Autorità ha presentato un parere motivato (4) che aggiorna il riesame degli LMR esistenti per l'imazalil sulla base delle nuove informazioni tossicologiche.

(12)

In tale parere motivato l'Autorità ha definito gli stessi LMR del suo parere motivato emesso in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, tranne per agrumi, meloni e prodotti di origine animale. Per tali prodotti non ha proposto LMR dato che non ha potuto completare la valutazione delle proprietà tossicologiche del metabolita R014821.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione (5) ha rinnovato l'approvazione dell'imazalil in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Mentre nella valutazione dei rischi precedente l'adozione di tale regolamento l'Autorità aveva individuato incertezze riguardo alle proprietà tossicologiche del metabolita R014821 (7), le condizioni di approvazione non contenevano restrizioni a tal proposito nella fase di gestione dei rischi. Le informazioni supplementari sulle proprietà tossicologiche del metabolita R014821 presentate con la domanda in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005 non hanno dissipato completamente tali incertezze, ma non hanno nemmeno aumentato il livello di preoccupazione. Dal punto di vista della gestione dei rischi è coerente e opportuno fissare LMR per i prodotti per i quali, nel suo parere motivato in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Autorità ha definito LMR che non destano preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello individuato dall'Autorità.

(14)

Nei pareri motivati l'Autorità ha tenuto conto dei CXL esistenti. Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell'Unione.

(15)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(16)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(17)

Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(18)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(20)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(21)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati o importati nell'Unione in conformità alla normativa vigente prima del 16 aprile 2020, tranne per pompelmi, arance, mele, pere, nespole, banane, patate e fegato bovino.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 16 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui esistenti per l'imazalil in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2017; 15(9):4977.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities (Modifica dei livelli massimi di residui esistenti per l'imazalil in vari prodotti) EFSA Journal 2018; 16(6):5329.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per l'imazalil conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018; 16(10):5453.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 43).

(6)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva imazalil come antiparassitario). EFSA Journal 2010; 8(3):1526.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, la colonna relativa all'imazalil è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

4 (+)

0110020

Arance dolci

4 (+)

0110030

Limoni

5 (+)

0110040

Limette/lime

5 (+)

0110050

Mandarini

5 (+)

0110990

Altri (2)

0,01 (*1)

0120000

Frutta a guscio

0,01 (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

0,01 (*1)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

0,01 (*1)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliegie (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri (2)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

0,01 (*1)

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

2

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

2

0153020

More selvatiche

0,01 (*1)

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

2

0153990

Altri (2)

0,01 (*1)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01 (*1)

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri (2)

 

0160000

Frutta varia con

0,01 (*1)

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri (2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (*1)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrowroot

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01 (*1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

Pomodori

0,3

0231020

Peperoni

0,01 (*1)

0231030

Melanzane

0,01 (*1)

0231040

Gombi

0,01 (*1)

0231990

Altri (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

0,5

0232020

Cetriolini

0,5

0232030

Zucchine

0,1 (+)

0232990

Altri (2)

0,01 (*1)

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

2 (+)

0233020

Zucche

0,01 (*1)

0233030

Cocomeri/angurie

0,01 (*1)

0233990

Altri (2)

0,01 (*1)

0234000

d)

Mais dolce

0,01 (*1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01 (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarole/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (*1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02 (*1)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

0,01 (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01 (*1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01 (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01 (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,01 (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05 (*1)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Radici di ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (*1)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05 (*1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

0,05 (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*1)

0840020

Zenzero (10)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma

0,05 (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

Altri (2)

0,05 (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

1011000

a)

Suini

0,02 (*1)

1011010

Muscolo

(+)

1011020

Grasso

(+)

1011030

Fegato

(+)

1011040

Rene

(+)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

0,02 (*1) (+)

1012020

Grasso

0,02 (*1) (+)

1012030

Fegato

0,03 (+)

1012040

Rene

0,02 (*1) (+)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02 (*1)

1012990

Altri (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

Ovini

0,01 (*1)

1013010

Muscolo

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri (2)

 

1014000

d)

Caprini

0,01 (*1)

1014010

Muscolo

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri (2)

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

0,02 (*1) (+)

1015020

Grasso

0,02 (*1) (+)

1015030

Fegato

0,03 (+)

1015040

Rene

0,02 (*1) (+)

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02 (*1)

1015990

Altri (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

Pollame

0,01 (*1)

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

0,01 (*1)

1017010

Muscolo

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri (2)

 

1020000

Latte

 

1020010

Bovini

0,02 (*1) (+)

1020020

Ovini

0,01 (*1)

1020030

Caprini

0,01 (*1)

1020040

Equini

0,02 (*1) (+)

1020990

Altri (2)

0,01 (*1)

1030000

Uova di volatili

0,01 (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatra

 

1030030

Oca

 

1030040

Quaglia

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01 (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: imazalil - codice 1000000 eccetto 1040000 : somma di imazalil e del metabolita FK-772 (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti), espressa come imazalil

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0232030

Zucchine

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0233010

Meloni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1015010

Muscolo

1015020

Grasso

1015030

Fegato

1015040

Rene

1020010

Bovini

1020040

Equini»

2)

nell'allegato III, parte B, la colonna relativa all'imazalil è soppressa.


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


26.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1583 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, per quanto riguarda le misure di cibersicurezza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 1 e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Uno dei principali obiettivi del regolamento (CE) n. 300/2008 è definire i criteri per un'interpretazione comune dell'annesso 17 (annesso sulla sicurezza) della Convenzione internazionale per l'aviazione civile (2), del 7 dicembre 1944, 10a edizione, 2017, di cui tutti gli Stati membri dell'UE sono firmatari.

(2)

I mezzi per conseguire gli obiettivi sono: a) la definizione di regole e di norme fondamentali comuni in relazione alla sicurezza aerea; b) meccanismi di controllo della conformità.

(3)

Alla base della modifica della legislazione di esecuzione vi è l'intento di aiutare gli Stati membri a garantire il pieno rispetto della modifica più recente (modifica 16) dell'annesso 17 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, con cui sono state introdotte nuove norme ai capitoli 3.1.4, relativo all'organizzazione nazionale e all'autorità competente, e 4.9.1, concernente le misure preventive di cibersicurezza.

(4)

Recependo tali norme nella legislazione di esecuzione dell'UE riguardante la sicurezza aerea sarà fatto in modo che le autorità competenti stabiliscano e attuino procedure per la condivisione, ove opportuna, tempestiva e pratica delle informazioni pertinenti di ausilio ad altre autorità e agenzie nazionali, agli operatori aeroportuali, ai vettori aerei e ad altri soggetti interessati, di modo che possano eseguire efficaci valutazioni dei rischi per la sicurezza in relazione alle loro operazioni ed anche, fra l'altro, alla cibersicurezza e all'attuazione di misure volte a contrastare le minacce informatiche.

(5)

La direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (direttiva NIS), stabilisce misure volte a conseguire un livello comune elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi nell'Unione al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. Le misure derivanti dalla direttiva NIS e dal presente regolamento dovrebbero essere coordinate a livello nazionale per evitare lacune e duplicazioni degli obblighi.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (4).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  https://icao.int/publications/pages/doc7300.aspx

(3)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1)

è aggiunto il seguente punto 1.0.6:

«1.0.6.

L'autorità competente deve stabilire e attuare procedure per la condivisione, ove opportuna, tempestiva e pratica delle informazioni pertinenti di ausilio ad altre autorità e agenzie nazionali, agli operatori aeroportuali, ai vettori aerei e ad altri soggetti interessati, di modo che possano eseguire efficaci valutazioni dei rischi per la sicurezza in relazione alle loro operazioni.»;

2)

è aggiunto il seguente punto 1.7:

«1.7   INDIVIDUAZIONE DEI DATI E DEI SISTEMI DI TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE FONDAMENTALI PER L'AVIAZIONE CIVILE E LORO PROTEZIONE DALLE MINACCE INFORMATICHE

1.7.1.

L'autorità competente deve fare in modo che gli operatori aeroportuali, i vettori aerei e gli altri soggetti definiti nel programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile individuino e proteggano i dati e i sistemi fondamentali di tecnologia dell'informazione e della comunicazione da attacchi informatici che potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'aviazione civile.

1.7.2.

Operatori aeroportuali, vettori aerei ed altri soggetti devono individuare nel proprio programma di sicurezza, o in qualsiasi documento pertinente cui sia fatto riferimento nel programma di sicurezza, i dati e i sistemi fondamentali di tecnologia dell'informazione e della comunicazione di cui al punto 1.7.1.

Nel programma di sicurezza, ovvero nel documento pertinente eventualmente indicato nel programma di sicurezza, devono essere descritte in dettaglio le misure protettive predisposte nei confronti degli attacchi informatici, oltre alle misure per il riconoscimento di tali attacchi, come descritto al punto 1.7.1.

1.7.3.

Le misure di protezione dettagliate di tali dati e sistemi dalle interferenze illecite devono essere individuate, elaborate e attuate in conformità a una valutazione del rischio effettuata dall'operatore aeroportuale, dal vettore aereo o dal soggetto in questione, a seconda dei casi.

1.7.4.

Negli Stati membri in cui la competenza per le misure relative alle minacce informatiche spetta a un'autorità o a un'agenzia specifica, tale autorità o agenzia può essere designata come l'ente preposto al coordinamento e/o al controllo delle disposizioni concernenti la cibersicurezza di cui al presente regolamento.

1.7.5.

Nel caso in cui determinati operatori aeroportuali, vettori aerei e altri soggetti definiti nel programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile soggiacciano ad obblighi di cibersicurezza a parte, derivanti da altre normative dell'UE o nazionali, l'autorità competente può stabilire che al posto delle prescrizioni del presente regolamento debbano essere rispettate le prescrizioni di tali altre normative dell'UE o nazionali. L'autorità competente è tenuta a coordinarsi con le altre autorità competenti al fine di stabilire regimi di controllo coordinati o compatibili.»;

3)

il punto 11.1.2 è sostituito dal seguente:

«11.1.2.

Il personale seguente deve aver superato un controllo rafforzato o standard dei precedenti personali:

a)

le persone selezionate per effettuare o far effettuare sotto la propria responsabilità controlli (screening), controlli dell'accesso o altri controlli di sicurezza in una zona diversa da un'area sterile;

b)

le persone che hanno accesso senza scorta alla merce e alla posta aerea, alla posta e al materiale del vettore aereo, alle provviste di bordo e alle forniture per l'aeroporto che sono stati sottoposti ai controlli di sicurezza prescritti;

c)

le persone che dispongono di diritti di amministratore o di accesso illimitato non controllato a dati e sistemi fondamentali di tecnologia dell'informazione e della comunicazione utilizzati per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui al punto 1.7.1, in conformità al programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile, o che sono state altrimenti individuate nella valutazione dei rischi a norma del punto 1.7.3.

Salvo diversamente indicato nel presente regolamento, a stabilire se sia necessario effettuare un controllo rafforzato oppure standard dei precedenti personali deve essere l'autorità competente, conformemente alle norme nazionali applicabili.»;

4)

è aggiunto il seguente punto 11.2.8:

«11.2.8.   Addestramento delle persone con mansioni e responsabilità attinenti alle minacce informatiche

11.2.8.1.

Le persone che attuano le misure di cui al punto 1.7.2 devono possedere le competenze e le attitudini necessarie ad eseguire in modo efficace i compiti loro assegnati e devono essere messe a conoscenza dei rischi informatici pertinenti limitatamente a quanto è necessario che sappiano in funzione del proprio incarico (principio della “necessità di conoscere”).

11.2.8.2.

Le persone che hanno accesso a dati o sistemi devono ricevere un addestramento adeguato e specifico per il loro ruolo, commisurato alle loro mansioni e alle loro responsabilità, e devono essere sensibilizzate riguardo ai rischi qualora ciò sia reso necessario dalla funzione che rivestono. L'autorità competente, oppure l'autorità o l'agenzia di cui al punto 1.7.4, deve indicare o approvare i contenuti del corso.».

26.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1584 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2019

che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   INCHIESTA D'UFFICIO

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni.

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(3)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta a causa di una possibile elusione è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici del prodotto in esame, importato con il codice aggiuntivo TARIC A820 («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(4)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio (2). Un riesame in previsione della scadenza relativo a tali misure è stato avviato il 17 dicembre 2018 ed è tuttora in corso (3).

D.   MOTIVAZIONE

(5)

La presente inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping in vigore si basa su elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali misure vengono eluse tramite una riorganizzazione dei modelli e dei canali di vendita del prodotto in esame.

(6)

Le misure in vigore variano tra il 24,5 % e il 71,8 %. Uno dei produttori esportatori, la società ABC Chemicals Co. Ltd Shanghai («ABC»), è soggetto a un dazio dello 0 %. Le statistiche sulle importazioni indicano una modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame. Tali statistiche indicano anche che le importazioni cinesi entrano attualmente nell'Unione soprattutto attraverso la società ABC. Dagli elementi di prova in possesso della Commissione emerge però che ABC non produce più il prodotto in esame. Risulta inoltre che la licenza di produzione di ABC è stata revocata nel luglio 2017, che non è stata rilasciata alcuna nuova licenza e che la società è classificata come impresa di distribuzione e non come fabbricante.

(7)

Non sembra che vi sia alcuna motivazione o giustificazione economica per questo transito delle esportazioni a parte il dazio dello 0 % in vigore per ABC.

(8)

La Commissione dispone inoltre di sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. La Commissione dispone inoltre di sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(9)

Infine, la Commissione ha raccolto sufficienti elementi che comprovano che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza.

(10)

Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all'articolo 13 del regolamento di base, oltre a quella sopra menzionata, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(11)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(12)

Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

a)   Termini

(13)

Ai fini di una buona amministrazione è opportuno precisare i termini entro cui:

le parti possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o qualsiasi altra informazione di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(14)

Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

b)   Questionari

(15)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario alla società ABC, la quale è invitata a rispondervi entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

(16)

Le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

(17)

Tutte le parti, compresi l'industria dell'Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

F.   REGISTRAZIONE

(18)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

(19)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta. In base alle informazioni disponibili nella fase attuale, in particolare le indicazioni secondo cui alcune società attualmente soggette al dazio residuo del 71,8 % (codice aggiuntivo TARIC A999) o le società soggette a un'aliquota del dazio individuale vendono i propri prodotti attraverso la società ABC (soggetta ad un dazio dello 0 %), l'importo dell'eventuale dazio futuro è fissato al livello del dazio residuo, vale a dire il 71,8 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, importato con il codice aggiuntivo TARIC A820.

G.   OMESSA COLLABORAZIONE

(20)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(21)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(22)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

H.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(23)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(24)

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

(25)

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(26)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(27)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti.

(28)

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(29)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all'articolo 3 del presente regolamento per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(30)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, al fine di stabilire se le importazioni nell'Unione di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese, importati con il codice aggiuntivo TARIC A820, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2.   L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le parti devono manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti devono presentarle per iscritto e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

3.   Le parti possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro tale termine di 37 giorni.

4.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, le parti devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti dell'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare il proprio diritto di difesa.

5.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali viene chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (5). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

6.   Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7.   Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mail: TRADE-R707@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio, del 12 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 11)

(3)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese (2018/C 454/06) (GU C 454 del 17.12.2018, pag. 7).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


DECISIONI

26.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1585 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2019

relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 6816]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

A seguito di una precedente notifica, successivamente ritirata (2), le autorità dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione con messaggio di posta elettronica del 25 marzo 2019 (3), a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, della loro intenzione di istituire talune norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad nei Paesi Bassi (in appresso denominati rispettivamente «aeroporto di Schiphol» o «Schiphol» o «aeroporto di Lelystad» o «Lelystad»), adottando il progetto di decreto ministeriale e il progetto di ordinanza del ministro delle Infrastrutture e delle risorse idriche. Con messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2019 (4), le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato una versione modificata del progetto di decreto ministeriale e del progetto di ordinanza del ministro delle Infrastrutture e delle risorse idriche (5), unitamente ad altri elementi già contenuti nella notifica del 25 marzo 2019.

(2)

Le informazioni così presentate dalle autorità dei Paesi Bassi comprendevano in allegato quattro studi: 1) domanda di capacità presso Schiphol nel 2023; 2) domanda di capacità presso Schiphol nel 2030; 3) negoziazione sui mercati secondari presso Schiphol (6) e 4) operazioni di scissione di compagnie aeree.

(3)

La Commissione ha pubblicato una sintesi delle norme di distribuzione del traffico previste nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 aprile 2019 (7) e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(4)

Con lettere del 3 luglio 2019 (8) e dell'11 luglio 2019 (9), le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato una modifica della notifica, destinata a tener conto delle preoccupazioni espresse dai servizi della Commissione. Con la stessa lettera dell'11 luglio 2019 e con messaggio di posta elettronica del 16 luglio 2019 (10), le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato ulteriori dati pertinenti ai fini della notifica concernenti l'accessibilità degli aeroporti, nonché le intenzioni di dette autorità in merito ai tempi previsti per l'avvio delle operazioni commerciali presso l'aeroporto di Lelystad.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA E DELL'OBIETTIVO FISSATO DALLE AUTORITÀ DEI PAESI BASSI

2.1.   Descrizione dettagliata della misura

(5)

Il progetto di norme di distribuzione del traffico tra gli aeroporti di Schiphol e Lelystad è costituito dai seguenti elementi:

a)

l'aeroporto di Lelystad, presso il quale il governo neerlandese prevede di avviare operazioni commerciali entro la fine del 2020, sarà designato quale aeroporto coordinato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (11) («regolamento sulle bande orarie») a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale concernente l'aeroporto di Lelystad;

b)

fatto salvo il regolamento sulle bande orarie, un vettore aereo avrà priorità nell'ottenere una banda oraria presso l'aeroporto di Lelystad per il decollo o l'atterraggio nella misura in cui tale vettore aereo:

ha trasferito bande orarie precedentemente operate presso l'aeroporto di Schiphol ad un altro vettore aereo o le ha restituite al coordinatore delle bande orarie; oppure

si impegna ad utilizzare da tale momento in poi le bande orarie precedentemente operate presso l'aeroporto di Schiphol per operare voli di trasferimento;

c)

la norma di cui alla precedente lettera b) si applica soltanto alle bande orarie presso l'aeroporto di Schiphol utilizzate nel precedente periodo di validità degli orari corrispondente o in almeno tre dei quattro precedenti periodi di validità degli orari corrispondenti per effettuare voli di collegamento diretto (point-to-point).

(6)

I «voli di trasferimento» e i «voli di collegamento diretto» devono essere definiti da un decreto del ministro delle Infrastrutture e delle risorse idriche. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai criteri che tali voli devono soddisfare. I voli dovrebbero essere classificati ogni due anni in base a tali criteri e ogni nuova classificazione dovrebbe essere annunciata almeno un anno prima della sua entrata in vigore. Un progetto di ordinanza basato su tale conferimento di responsabilità costituisce parte della misura notificata (cfr. considerando da 13 a 21).

(7)

Il progetto di norme di distribuzione del traffico non impone che debbano corrispondere i giorni e gli orari della capacità utilizzata presso l'aeroporto di Lelystad, da un lato, e delle pertinenti bande orarie presso l'aeroporto di Schiphol, dall'altro, trasferiti, restituiti o destinati ad un uso diverso secondo la norma di cui al considerando 5, lettera b).

(8)

Un vettore aereo che si avvalga dell'articolo 2, paragrafo 2, del progetto di decreto [ossia la norma di cui al considerando 5, lettera b)] deve informarne il ministro, il coordinatore delle bande orarie e, se del caso, il vettore aereo beneficiario, indicando quali sono le bande orarie presso l'aeroporto di Schiphol interessate. Nell'informare il ministro il vettore aereo deve dimostrare di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del progetto di decreto [considerando 5, lettera c)].

(9)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del progetto di decreto, le bande orarie precedentemente operate di cui all'articolo 2, paragrafo 2 [descritte al considerando 5, lettera b)] devono essere utilizzate esclusivamente per voli di trasferimento.

(10)

All'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, del progetto di decreto ministeriale sono aggiunte le seguenti disposizioni:

«2)

Nel periodo di applicazione del presente decreto, un vettore aereo titolare di bande orarie precedentemente operate di cui al paragrafo 1 deve assicurare almeno il medesimo numero di voli di trasferimento nel corrispondente periodo di validità degli orari che effettuava prima di aver ottenuto tali bande orarie, in seguito al loro trasferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), o prima dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) a tali bande orarie, a seconda dei casi, aumentato di un numero pari a quello di tali bande orarie.

In deroga al primo comma e alle condizioni di cui al paragrafo 3, tale vettore può ridurre il numero di voli di trasferimento qualora il numero complessivo delle bande orarie che detiene diminuisca.

3)

Un vettore aereo titolare di bande orarie precedentemente operate di cui al paragrafo 1, e fatto salvo tale paragrafo, non può mai diminuire la percentuale di voli di trasferimento tra tutti i voli operati grazie ad altre bande orarie presso l'aeroporto di Schiphol rispetto alla percentuale esistente prima che il vettore ottenesse le bande orarie precedentemente operate in questione, a seguito del loro trasferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), oppure prima dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), a tali bande orarie, a seconda dei casi.

4)

Qualora le bande orarie presso l'aeroporto di Schiphol siano detenute da più di una compagnia all'interno di un determinato insieme costituito da

una società madre e tutte le sue controllate o, altrimenti,

da tutte le società controllate dalla medesima società madre,

ciascuna di tali compagnie va considerata come un singolo vettore aereo ai fini dei paragrafi 2 e 3».

(11)

A norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del progetto di decreto ministeriale, la priorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2 [considerando 5, lettera b)] si applica a due tranche di bande orarie presso l'aeroporto di Lelystad, ossia fino a 10 000 bande orarie comprese e da 10 001 a 25 000 bande orarie.

(12)

A norma dell'articolo 7, il decreto entra in vigore ad una data da stabilire mediante regia decisione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 4, che entra in vigore a decorrere dalla data in cui la Commissione europea approva tale paragrafo specifico a seguito di una presentazione separata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e pubblica la sua decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)

Il progetto di ordinanza del ministro definisce i «voli di trasferimento» con riferimento alla destinazione di ciascun volo. I criteri adottati sono i seguenti:

una percentuale media di voli di trasferimento rispetto a tutti i voli in partenza dall'aeroporto di Schiphol pari ad almeno il 10 %, misurata nei cinque anni di calendario antecedenti la pubblicazione della classificazione e in base ad oltre dieci voli l'anno nei tre anni antecedenti la pubblicazione della classificazione; oppure

destinazioni in zone definite all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento « Aanwijzingsregeling risicovluchten », che designa i cosiddetti «voli a rischio» che richiedono controlli doganali.

(14)

L'allegato 1 del progetto di ordinanza elenca le destinazioni corrispondenti a tali criteri.

(15)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del progetto di ordinanza, una destinazione non inclusa nell'allegato 1 è considerata una «destinazione di trasferimento» per un periodo richiesto, fino ad un massimo di 5 anni, se una compagnia aerea è in grado di dimostrare al ministro ex ante che la destinazione sarà servita dai suoi voli con una percentuale media di trasferimento pari ad almeno il 10 % per il numero di stagioni richieste.

(16)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del progetto di ordinanza, una compagnia aerea può in ogni caso soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 3 dimostrando che una destinazione è servita da voli con una percentuale media di voli di trasferimento pari ad almeno il 10 %, misurata nei cinque anni di calendario antecedenti la richiesta di cui al paragrafo 3, presso un aeroporto all'interno dell'Unione europea.

(17)

Le destinazioni che saranno considerate una destinazione di trasferimento ai sensi del paragrafo 3 saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi.

(18)

Il progetto di ordinanza del ministro elenca inoltre nell'allegato 2 le destinazioni designate come «voli di collegamento diretto» sulla base dei seguenti criteri:

una percentuale media di voli di trasferimento rispetto a tutti i voli presso l'aeroporto di Schiphol inferiore al 10 %, misurata nei cinque anni di calendario antecedenti la pubblicazione della classificazione;

oltre dieci voli l'anno nei tre anni antecedenti la pubblicazione della classificazione.

(19)

L'articolo 3 del progetto di ordinanza riguarda le norme relative alla valutazione delle prove della percentuale di voli di trasferimento pertinente ai fini dell'applicazione dell'ordinanza.

(20)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, è possibile presentare al ministro qualsiasi dato verificabile relativo alla percentuale di trasferimento di voli e destinazioni, che sarà preso in considerazione ai fini della designazione dei voli come voli di trasferimento o come voli di collegamento diretto.

(21)

L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che, in ogni caso, per quanto riguarda i dati di cui al paragrafo 1, sono considerati passeggeri in trasferimento quelli in arrivo all'aeroporto di Schiphol e in partenza, entro 24 ore dall'arrivo, verso una destinazione diversa da quella di origine del volo precedente.

2.2.   Obiettivo della misura definita dalle autorità dei Paesi Bassi

(22)

Secondo le autorità dei Paesi Bassi, il progetto di norme di distribuzione del traffico mira a privilegiare i voli di trasferimento per quanto riguarda l'assegnazione di capacità all'aeroporto di Schiphol. L'ampia rete di destinazioni intercontinentali non potrebbe essere servita se Schiphol non fosse un hub continentale e intercontinentale. Le due funzioni, servire destinazioni intercontinentali e operare in una rete europea per i passeggeri in trasferimento, sono inseparabili e, congiuntamente, formano la funzione di hub continentale e intercontinentale di Schiphol.

(23)

Alla base di questo obiettivo vi è il limite di 500 000 movimenti l'anno presso l'aeroporto di Schiphol fino alla fine del 2020, stabilito nell'«accordo di Alders». Tale accordo è stato raggiunto nel 2008 tra le parti interessate (ossia l'industria dell'aviazione, le autorità pubbliche e i residenti). Esso mira a conseguire un equilibrio tra la crescita del settore dell'aviazione e la fattibilità e la sicurezza e la sostenibilità ambientali.

(24)

Il limite di 500 000 movimenti l'anno presso l'aeroporto di Schiphol è già stato raggiunto nel 2018. Di conseguenza le autorità dei Paesi Bassi ritengono che sia possibile aumentare la capacità disponibile per il trasferimento del traffico presso l'aeroporto di Schiphol soltanto mediante una distribuzione del traffico tra tale aeroporto e l'aeroporto di Lelystad, in quanto quest'ultimo è in grado di accogliere un traffico che non necessita di condizioni e strutture come quelle disponibili presso l'aeroporto di Schiphol.

(25)

A tal fine l'aeroporto di Lelystad accoglierebbe il traffico di collegamento diretto (point-to-point) proveniente dall'aeroporto di Schiphol, migliorando così la funzione di trasferimento di quest'ultimo aeroporto.

(26)

Il progetto di norme di distribuzione del traffico non obbliga i vettori aerei a trasferire i loro voli da Schiphol, ma si basa piuttosto su incentivi a favore del trasferimento del traffico di collegamento diretto.

(27)

Secondo le autorità dei Paesi Bassi, la misura notificata deve essere considerata alla luce della notevole importanza economica e strategica del mantenimento degli hub principali nell'Unione. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, l'aeroporto di Schiphol è uno degli hub di dimensioni maggiori nella parte nordoccidentale dell'Unione e un pilastro importante per l'economia e il collegamento dei Paesi Bassi. Nel 2017 48,6 milioni di passeggeri provenienti da città europee hanno viaggiato da/verso l'aeroporto di Schiphol e il 31 % di essi si è trasferito su un altro volo a Schiphol. Inoltre 19,7 milioni di passeggeri non europei hanno viaggiato da/verso Schiphol. Di questi passeggeri circa il 60 % erano passeggeri in trasferimento. Le autorità dei Paesi Bassi fanno riferimento all'importanza riconosciuta dalla Commissione europea all'esistenza di hub principali sul territorio dell'UE nella sua politica estera in materia di aviazione (12).

(28)

Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che una rete di rotte europee da Schiphol destinata a servire destinazioni continentali e intercontinentali sia essenziale per mantenere e sviluppare questo forte hub dell'UE e credono che la funzione di hub di Schiphol sia un interesse pubblico vitale che deve essere mantenuto e rafforzato (13). Procedere in tal senso è importante data la vulnerabilità dell'hub al declino nella rete di rotte continentali e intercontinentali.

(29)

Secondo le autorità dei Paesi Bassi, tale vulnerabilità è dovuta più specificamente al fatto che è limitato il mercato interno del traffico intercontinentale e dei trasferimenti, in termini di passeggeri residenti nei Paesi Bassi. In secondo luogo, i vettori che si occupano di traffico intercontinentale e di trasferimento necessitano di un'infrastruttura specializzata; per tali vettori, in determinate situazioni, come i voli a rischio, non esistono altre alternative ragionevoli presso un altro aeroporto situato nei Paesi Bassi. In terzo luogo, le autorità dei Paesi Bassi sostengono che se l'aeroporto dovesse perdere la sua funzione di hub, la capacità dei posti e le frequenze dei voli ne risentirebbero per anni.

(30)

Le autorità dei Paesi Bassi fanno inoltre riferimento al pacchetto completo di misure adottato per attuare il cosiddetto «approccio equilibrato» istituito dal regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Secondo le spiegazioni delle autorità dei Paesi Bassi, tali misure si riflettono nell'«accordo di Alders» del 2008, di cui sopra, e sono state riaffermate nel Libro bianco sull'aviazione neerlandese (2009), nel programma d'azione di Schiphol (2016) e nell'accordo di coalizione (2017).

(31)

Come indicato in precedenza, la soglia di 500 000 movimenti di aeromobili presso Schiphol è già stata raggiunta nel 2018. Inoltre, secondo l'autorità ei Paesi Bassi, la capacità disponibile presso l'aeroporto di Eindhoven è stata rapidamente assorbita dal traffico supplementare non trasferito dall'aeroporto di Schiphol. Gli incentivi non sono stati sufficienti per indurre i vettori aerei a trasferirsi ad Eindhoven e a restituire di loro iniziativa le loro bande orarie di Schiphol al coordinatore delle bande orarie.

(32)

In questo contesto le autorità dei Paesi Bassi ritengono necessario attuare e sviluppare ulteriormente il pacchetto di misure. L'attuazione è basata su una serie di elementi, in particolare: a) una visione a lungo termine del trasporto aereo; b) misure di sicurezza; c) misure in materia di spazio aereo; d) misure operative; e) misure di riduzione degli inquinamenti; f) misure di sostenibilità e g) misure di selettività.

(33)

Le norme di distribuzione del traffico fanno parte di un piano più ampio di sviluppo dell'aeroporto di Lelystad con una capacità massima di 45 000 movimenti annui di aeromobili. Tale capacità sarà raggiunta in due fasi: la prima fase sarà di 25 000 movimenti l'anno, da raggiungere intorno al 2033. All'apertura dell'aeroporto di Lelystad nel 2020, l'aeroporto ospiterà un numero massimo di 4 000 decolli e atterraggi l'anno. Si prevede che tale numero salga a un massimo di 7 000 nel 2021 e a 10 000 nel 2022. La seconda fase consentirà una crescita fino a 45 000 movimenti annui entro il 2043.

2.3.   Osservazioni delle autorità dei Paesi Bassi sulla compatibilità del progetto di norme di distribuzione del traffico rispetto all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e al regolamento sulle bande orarie

(34)

Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che le prescrizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 siano soddisfatte.

(35)

Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2019 le autorità dei Paesi Bassi hanno condotto una consultazione via Internet sul progetto di norme di distribuzione del traffico. Anche la relazione esplicativa e gli studi pertinenti sono stati resi pubblici a beneficio delle parti interessate. In base alla consultazione le principali preoccupazioni concernenti il progetto di norme di distribuzione del traffico erano le seguenti: a) la proporzionalità rispetto alla limitata capacità presso l'aeroporto di Lelystad che limita le opportunità commerciali dei vettori aerei; b) il possibile impatto discriminatorio in relazione al tipo di traffico e l'identità dei vettori aerei; e c) la distribuzione delle forze di mercato.

(36)

Le autorità dei Paesi Bassi sottolineano che, a seguito della consultazione delle parti interessate, hanno rivisto diversi aspetti del progetto di norme di distribuzione del traffico: a) l'introduzione di una disposizione atta a prevenire eventuali abusi, al fine di garantire la realizzazione di maggiori collegamenti internazionali; b) il trattamento specifico dei «voli a rischio», ossia i voli provenienti da talune destinazioni che richiedono un controllo doganale completo all'arrivo nei Paesi Bassi e che devono quindi essere accolti presso l'aeroporto di Schiphol; e c) chiarimenti concernenti le informazioni necessarie per dimostrare la quota di trasferimento di una nuova destinazione.

(37)

Per quanto concerne l'accessibilità e le infrastrutture, le autorità dei Paesi Bassi ritengono che entrambi gli aeroporti servano Amsterdam e la conurbazione di Randstad e che la distanza tra i due aeroporti sia pari a 57 km passando per l'autostrada A6 e possa essere coperta in 90 minuti. I due aeroporti sono collegati anche dai trasporti pubblici. Il tempo di percorrenza in treno tra la stazione centrale di Lelystad e la stazione centrale di Amsterdam è di 38 minuti e quello tra la stazione centrale di Lelystad e Schiphol è di 42 minuti. Il tragitto dalla stazione centrale di Lelystad all'aeroporto di Lelystad dura 15 minuti di autobus. All'apertura dell'aeroporto di Lelystad sarà introdotto un servizio di bus navetta tra la stazione centrale di Lelystad e l'aeroporto di Lelystad con un tempo di percorrenza di 10 minuti. A seconda degli orari di volo dell'aeroporto, il bus navetta partirà ad intervalli di 30 minuti. Inoltre è già stato deciso di ampliare l'autostrada A6 per l'aeroporto di Lelystad, passando da due a tre corsie, e di costruire un'uscita per l'aeroporto a partire dal 2021.

(38)

Le autorità dei Paesi Bassi indicano che l'aeroporto di Lelystad offre i servizi necessari ed è adatto a gestire il traffico ICAO/AESA CAT C (15). Inoltre sono disponibili quattro posizioni di parcheggio. Il controllo del traffico aereo sarà assicurato dall'agenzia LVNL. L'aeroporto fornirà servizi di assistenza a terra e di assistenza passeggeri. L'aeroporto non sarà aperto per voli notturni e non sono state previste strutture per operazioni di trasporto merci per via aerea e voli intercontinentali con aeromobili a fusoliera larga.

(39)

Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che il progetto di norme di distribuzione del traffico non pregiudichi indebitamente le opportunità commerciali, poiché in particolare i vettori aerei non hanno l'obbligo di trasferire le loro attività da Schiphol a Lelystad. Inoltre tutte le destinazioni possono essere servite dall'aeroporto di Lelystad e l'orario dalle 6:00 alle 23:00 (ora locale) consente la flessibilità di utilizzare l'intero arco di tempo.

(40)

Secondo le autorità dei Paesi Bassi, il progetto di norme di distribuzione del traffico prevede la possibilità per i vettori aerei di sviluppare nuove rotte. Se un vettore aereo è in grado di dimostrare che servirà una nuova destinazione dall'aeroporto di Schiphol con voli con una quota di almeno il 10 % di passeggeri in trasferimento, tale destinazione sarà considerata parte dell'elenco delle destinazioni di trasferimento.

(41)

Le autorità dei Paesi Bassi presentano lo studio realizzato dal consulente Seo Amsterdam Economics. Lo studio è destinato a fornire assistenza alle autorità dei Paesi Bassi nella definizione della soglia più appropriata per definire un volo come volo di trasferimento, in modo da raggiungere un equilibrio tra l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sul mercato e massimizzare l'efficacia della norma. L'analisi comprende il numero totale di destinazioni e movimenti di aeromobili, movimenti di aeromobili e rotte interessate per ciascuna compagnia aerea attualmente operante dall'aeroporto di Schiphol. Lo studio esamina gli effetti delle diverse soglie sul raggiungimento dell'obiettivo della misura e sulla possibilità per i vari vettori aerei di utilizzare tale soglia per ottenere la priorità all'aeroporto di Lelystad.

(42)

Per quanto riguarda i nuovi entranti i criteri previsti dal regolamento sulle bande orarie si applicheranno a partire dall'apertura dell'aeroporto di Lelystad al traffico commerciale, fermo restando che quello di Lelystad sarà un aeroporto coordinato a partire da quel momento. Fatta salva l'applicazione di tali criteri, il progetto di norme di distribuzione del traffico stabilisce una priorità nell'assegnazione di bande orarie presso l'aeroporto di Lelystad a favore dei vettori che si sono avvalsi dell'articolo 2, paragrafo 2, del decreto.

(43)

Il progetto di norme di distribuzione del traffico non comporta alcuna discriminazione diretta o indiretta tra i vettori aerei basata sulla nazionalità e sull'identità o tra destinazioni. Il progetto di norme di distribuzione del traffico si basa su criteri oggettivi e tutti i vettori aerei che servono una destinazione specifica sono trattati allo stesso modo, senza discriminazioni. Il progetto di norme di distribuzione del traffico non obbliga i vettori aerei a trasferire i voli dall'aeroporto di Schiphol a quello di Lelystad.

(44)

Le autorità dei Paesi Bassi indicano che la differenza tra le destinazioni non comporta di per sé alcuna discriminazione. La differenza può essere oggettivamente giustificata in base agli obiettivi legittimi della qualità della rete e alla promozione delle funzioni hub di Schiphol.

(45)

Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che il progetto di norme di distribuzione del traffico sia proporzionato. L'aeroporto di Lelystad sarà un aeroporto coordinato a partire dall'avvio delle operazioni commerciali e la priorità stabilita nelle norme di distribuzione del traffico sarà applicata successivamente all'applicazione dei criteri di priorità del regolamento sulle bande orarie. Una volta che l'aeroporto di Lelystad avrà raggiunto un livello di 10 000 movimenti aerei l'anno, sarà effettuata una valutazione dell'impatto delle norme di distribuzione del traffico. La norma della priorità sarà estesa ad un'ulteriore tranche di 15 000 movimenti aerei (e quindi ad un totale di 25 000 movimenti aerei l'anno) soltanto se tale estensione sarà approvata dalla Commissione.

(46)

Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che le norme notificate contengano misure di salvaguardia che garantiscono la realizzazione degli obiettivi delle norme di distribuzione del traffico.

(47)

Secondo le autorità dei Paesi Bassi la misura non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo fissato, dato che la norma si applica soltanto alla capacità di Schiphol generata dalla misura stessa e non a qualsiasi capacità nuova/divenuta recentemente disponibile presso l'aeroporto di Schiphol.

(48)

Secondo le autorità dei Paesi Bassi la trasparenza del progetto di norme di distribuzione del traffico è garantita dalla forma giuridica scelta, ossia un decreto ministeriale e un'ordinanza del ministro delle Infrastrutture e delle risorse idriche.

(49)

Infine le autorità dei Paesi Bassi concludono che il progetto di norme di distribuzione del traffico non è incompatibile con i regolamenti (CEE) n. 95/93 e (CE) n. 1008/2008. Il regolamento sulle bande orarie sarebbe pienamente rispettato. In base alle precedenti decisioni della Commissione, le norme di distribuzione del traffico possono intervenire sul modo in cui vengono utilizzate le bande orarie.

3.   OSSERVAZIONI TRASMESSE ALLA COMMISSIONE DALLE PARTI INTERESSATE

(50)

In risposta alla pubblicazione di una sintesi delle modifiche previste nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, alla Commissione sono pervenute osservazioni da 10 cittadini, 5 vettori aerei e 1 aeroporto in qualità di parti interessate; la maggior parte di essi ha desiderato mantenere l'anonimato.

(51)

La maggior parte delle parti interessate ha sostenuto che la misura è discriminatoria: il progetto di norme di distribuzione del traffico si basa su una distinzione fondamentale tra «voli di trasferimento» e «voli di collegamento diretto». La soglia del 10 % dei passeggeri in trasferimento non si basa su criteri oggettivi e tiene conto soltanto delle informazioni su tali passeggeri fornite dall'aeroporto. Le parti interessate hanno evidenziato la difficoltà di fornire dati per giustificare la percentuale di passeggeri in trasferimento e la mancanza di criteri forniti dalle autorità dei Paesi Bassi su come dimostrare tale percentuale che rende la misura inapplicabile.

(52)

Inoltre le parti interessate sostengono che il progetto di norme di distribuzione del traffico abbia effetti discriminatori nei confronti dei vettori aerei, in quanto soltanto il gruppo KLM (16), la sua alleanza SkyTeam (17) e i suoi partner di code-sharing beneficeranno del progetto di norme di distribuzione del traffico in ragione della distinzione tra destinazioni. La definizione di «volo di trasferimento» corrisponde pressoché all'86 % delle destinazioni del gruppo KLM. Fissando tali norme alcuni modelli commerciali, come quello dei voli a basso costo e per le vacanze, sono limitati in termini di possibilità di crescita aziendale. Le parti interessate ritengono pertanto che il progetto di norme di distribuzione del traffico non sia obiettivo e proporzionato e vada al di là di quanto necessario per il conseguimento di un obiettivo potenzialmente legittimo.

(53)

Le parti interessate sostengono inoltre che il progetto di norme di distribuzione del traffico abbia effetti discriminatori in relazione alle destinazioni, in quanto conferirebbe di fatto un vantaggio alle destinazioni del gruppo KLM che potranno crescere dall'aeroporto di Schiphol e da quello di Lelystad. Tuttavia, dato che quasi l'86 % (18) delle destinazioni del gruppo KLM è designato come «voli di trasferimento», il gruppo potrà crescere ulteriormente su queste rotte e aprirne di nuove. Inoltre il progetto di norme di distribuzione del traffico si traduce in pratica in una situazione in cui i vettori aerei dovranno competere con il gruppo KLM/SkyTeam in relazione a quelle destinazioni per le quali la posizione del gruppo KLM/di SkyTeam è la più forte trattandosi del soggetto che apporta traffico presso l'aeroporto di Schiphol (feeder traffic).

(54)

Le parti interessate ritengono inoltre che le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 non siano state soddisfatte. Gli aeroporti regolamentati dal progetto di norme di distribuzione del traffico non servono la medesima conurbazione dato che, secondo le parti interessate: «i) vi sono ampie zone agricole e naturali aperte (Natura 2000) tra Amsterdam e Lelystad, e quindi non si tratta di un agglomerato urbano continuo; ii) avendo quasi 80 000 abitanti, Lelystad è troppo grande per far parte di un agglomerato». A livello amministrativo le due città sono soggette alla medesima amministrazione soltanto a livello nazionale.

(55)

Inoltre le parti interessate sostengono che l'aeroporto di Lelystad non soddisfi attualmente le prescrizioni relative a un'infrastruttura appropriata dei trasporti e a servizi di trasporto pubblico adeguati, in particolare in determinati momenti della giornata (6:00 e 23:00) durante i quali non esistono sufficienti collegamenti di trasporto pubblico. Inoltre nelle ore di punta il trasferimento tra i due aeroporti richiede più di 90 minuti. La limitazione del numero di movimenti presso l'aeroporto di Lelystad (4 000 nel 2020) e il fatto che l'aeroporto non sia aperto a vettori aerei specializzati nel traffico di collegamento diretto che attualmente non dispongono di bande orarie presso l'aeroporto di Schiphol pregiudica le loro opportunità commerciali.

(56)

Alcune parti interessate sostengono che il progetto di norme di distribuzione del traffico sia contrario al regolamento sulle bande orarie, in quanto quest'ultimo consente soltanto di concedere priorità nell'assegnazione delle bande orarie mediante norme locali e le norme di distribuzione del traffico non possono creare priorità. Inoltre il regolamento sulle bande orarie non consente di collegare le bande orarie a destinazioni specifiche.

(57)

La maggior parte delle parti interessate menziona l'impatto acustico che sarà determinato dall'ulteriore sviluppo dell'aeroporto di Lelystad, in quanto lo spazio aereo dei Paesi Bassi è saturo ed esiste la necessità di evitare tale traffico aereo in partenza da un aeroporto che interferirà con quella del traffico proveniente dall'altro aeroporto. Le parti interessate ritengono che tale situazione sia dovuta al ritardo con cui le autorità dei Paesi Bassi hanno proceduto alla riclassificazione dello spazio aereo. Di conseguenza i voli verso l'aeroporto di Lelystad sono soggetti a un vincolo che li obbliga a volare a quota più bassa, aumentando quindi i livelli di rumore. Inoltre le parti interessate mettono in discussione l'importanza economica della funzione di hub dell'aeroporto di Schiphol, con riferimento alla relazione dei consigli Ambiente e Infrastrutture.

(58)

Le parti interessate fanno riferimento anche all'impatto di grandi aeromobili su siti protetti (specie selvatiche, in particolare uccelli) e alla responsabilità delle autorità dei Paesi Bassi di evitare misure che peggiorano le condizioni negli habitat naturali.

(59)

La maggior parte delle parti interessate ritiene che il progetto di norme di distribuzione del traffico abbia un impatto significativo in termini di sostenibilità ambientale. Sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) effettuata nel 2014, le autorità dei Paesi Bassi hanno concesso un'autorizzazione per la costruzione e la gestione dell'aeroporto di Lelystad. Alcuni dati necessari per il calcolo dei possibili impatti non erano tuttavia corretti (come il tipo di aeromobili e i livelli di rumore associati).

(60)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione delle parti interessate che sostenga il progetto di norme di distribuzione del traffico.

4.   LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008

(61)

L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 prevede che l'esercizio dei diritti di traffico sia soggetto alle norme pubblicate vigenti a livello unionale, nazionale, regionale o locale in materia di sicurezza (safety e security), tutela dell'ambiente e assegnazione delle bande orarie.

(62)

L'articolo 19, paragrafo 2, dispone che uno Stato membro possa, previa consultazione delle parti interessate e senza discriminazioni tra le destinazioni all'interno dell'Unione oppure basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, regolamentare la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti che rispettano le seguenti condizioni:

a)

servono la stessa città o la stessa conurbazione;

b)

sono serviti da adeguate infrastrutture di trasporto che offrano per quanto possibile un collegamento diretto, che renda possibile giungere all'aeroporto in meno di novanta minuti anche, eventualmente, su base transfrontaliera;

c)

sono collegati l'uno all'altro e alla città o alla conurbazione che devono servire da servizi di trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti; e

d)

offrono ai vettori aerei i servizi necessari e non ne pregiudicano indebitamente le opportunità commerciali.

(63)

La distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti in questione rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri oggettivi.

(64)

L'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 dispone che lo Stato membro interessato informi la Commissione della sua intenzione di regolare la distribuzione del traffico aereo ovvero di modificare le disposizioni esistenti in materia di distribuzione del traffico. Esso dispone anche che la Commissione esamini l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo e, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dello Stato membro, dopo aver consultato il comitato istituito dall'articolo 25 del medesimo regolamento, decida se lo Stato membro può applicare le misure. Conformemente alla medesima disposizione, la Commissione pubblica la propria decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e le misure non sono applicate prima della pubblicazione dell'approvazione da parte della Commissione.

5.   VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

5.1.   Requisito procedurale: consultazione delle parti interessate

(65)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'adozione di una decisione in materia di distribuzione del traffico aereo tra aeroporti richiede una previa «consultazione delle parti interessate». Le autorità dei Paesi Bassi hanno pubblicato il progetto di norme di distribuzione del traffico concedendo la possibilità alle parti interessate, compresi i vettori aerei e gli aeroporti interessati, di esprimere il loro punto di vista tra il 16 gennaio e il 6 febbraio 2019. Le modifiche successive al progetto di testo, apportate in vista della sua notifica alla Commissione, si limitano a tener conto di alcune preoccupazioni sollevate dalle parti interessate.

(66)

Ne consegue che le autorità dei Paesi Bassi hanno rispettato la prescrizione concernente la previa consultazione delle parti interessate.

5.2.   Requisiti sostanziali

5.2.1.   Ammissibilità degli aeroporti di Schiphol e Lelystad alla distribuzione del traffico ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008

(67)

L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce una serie di prescrizioni per l'ammissibilità di una serie di aeroporti alla distribuzione del traffico.

(68)

Per quanto concerne l'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1008/2008 le autorità dei Paesi Bassi dichiarano che gli aeroporti servono la conurbazione di Randstad. L'articolo 2, punto 22, di tale regolamento definisce una «conurbazione» come un'area urbana comprendente alcune città che, mediante la crescita della popolazione e l'espansione urbana, si sono fisicamente unite a formare un'unica area edificata. La conurbazione di Randstad si trova nel centro-occidentale dei Paesi Bassi ed è costituita principalmente delle quattro maggiori città olandesi (Amsterdam, Rotterdam, L'Aia e Utrecht) e le loro zone circostanti. Tale zona costituisce una conurbazione ai sensi della definizione di cui sopra ed è servita dai due aeroporti. Il fatto che vi siano talune zone agricole tra la zona edificata e l'aeroporto di Lelystad è irrilevante ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1008/2008.

(69)

Per quanto concerne l'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, la Commissione osserva che gli aeroporti sono serviti da adeguate infrastrutture di trasporto che offrano per quanto possibile un collegamento diretto, che renda possibile giungere all'aeroporto in meno di novanta minuti anche, eventualmente, su base transfrontaliera. Tanto l'aeroporto di Schiphol quanto quello di Lelystad possono essere raggiunti da tutte e quattro le città della conurbazione quasi interamente via autostrada. Secondo le autorità dei Paesi Bassi il tempo di viaggio rimane entro i novanta minuti da tutte e quattro le città della conurbazione. Date le dimensioni della conurbazione l'accesso ad un aeroporto piuttosto che all'altro può essere più facile, a seconda della posizione iniziale del viaggiatore. Questo fatto non esclude tuttavia il rispetto dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008. Inoltre, sebbene in particolari condizioni di traffico possa non essere possibile raggiungere l'uno o l'altro aeroporto entro novanta minuti, incertezze di questo tipo sono inevitabili in questo contesto e non impediscono il soddisfacimento di tale disposizione, ossia la condizione che tale collegamento sia offerto «per quanto possibile» (19).

(70)

Analogamente, l'aeroporto di Schiphol è servito da un collegamento ferroviario, così come la stazione di Lelystad, dalla quale sarà istituito a tempo debito un servizio navetta per l'aeroporto di Lelystad (cfr. considerando successivo della presente decisione). A titolo di esempio le autorità dei Paesi Bassi aggiungono che il tempo di percorrenza in treno tra la stazione centrale di Lelystad, da un lato, e la stazione centrale di Amsterdam e l'aeroporto di Schiphol, dall'altro, è rispettivamente pari a 42 e 38 minuti, mentre il tragitto in autobus tra la stazione centrale di Lelystad e l'aeroporto di Lelystand dura 10 minuti.

(71)

In conclusione, si può ritenere che le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008 siano soddisfatte.

(72)

L'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1008/2008 prevede che gli aeroporti interessati siano collegati tra loro e ad Amsterdam e alla sua conurbazione mediante servizi di trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti. I collegamenti ferroviari esistenti consentono ai passeggeri di raggiungere l'aeroporto di Schiphol e la stazione centrale di Lelystad con servizi ferroviari frequenti e affidabili. Per quanto concerne l'aeroporto di Lelystad, il rispetto della prescrizione di cui sopra dipende quindi soltanto dall'istituzione di un adeguato servizio di autobus tra la stazione centrale di Lelystad e l'aeroporto di Lelystad. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, questo servizio sarà istituito prima dell'avvio delle operazioni commerciali presso l'aeroporto di Lelystad, con autobus che serviranno l'aeroporto a intervalli di trenta minuti. La prescrizione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), deve quindi essere considerata soddisfatta.

(73)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli aeroporti devono fornire ai vettori aerei i servizi necessari. In particolare, l'aeroporto di Lelystad è adatto a gestire il traffico ICAO/AESA CAT C, compresi aeromobili quali i Boeing 737 e gli Airbus A320/321. Sarà aperto al traffico tra le 6:00 e le 23:00. L'aeroporto fornirà servizi di assistenza a terra e di assistenza passeggeri, come usuale per questo tipo di aeroporti.

(74)

Analogamente, il progetto di norme di distribuzione del traffico non pregiudica indebitamente le opportunità commerciali dei vettori aerei, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1008/2008. Oltre ai fatti esposti al considerando 73, la Commissione osserva che qualsiasi trasferimento all'aeroporto di Lelystad avviene su base volontaria, poiché il progetto di norme di distribuzione del traffico non prevede un obbligo in tal senso. Le bande orarie cedute all'aeroporto di Schiphol possono continuare ad essere utilizzate dal medesimo vettore aereo o gruppo di vettori aerei per un volo verso una destinazione di trasferimento da tale aeroporto o, in effetti, da un altro vettore, qualora tali bande orarie vengano restituite al pool di bande orarie. Il fatto che l'aeroporto di Lelystad sia riservato in via prioritaria al traffico specifico trasferito dall'aeroporto di Schiphol non può essere considerato costituire un pregiudizio indebito alle opportunità commerciali dei vettori aerei che intendono utilizzare l'aeroporto di Lelystad in assenza di tale trasferimento. Tale restrizione è dovuta alla natura del presente progetto di norme di distribuzione del traffico, destinato ad attenuare i vincoli di capacità presso l'aeroporto di Schiphol mediante il trasferimento volontario del traffico verso l'aeroporto di Lelystad (20). La questione concernente la compatibilità di questa situazione in particolare con il principio di proporzionalità è esaminata più avanti (cfr. sezione 5.2.2 della presente decisione).

5.2.2.   Proporzionalità, trasparenza, criteri oggettivi e non discriminazione

5.2.2.1.   Osservazioni preliminari

(75)

Le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, concernenti la proporzionalità, la trasparenza, la natura oggettiva dei criteri applicati e la non discriminazione, implicano che il traffico può essere distribuito tra gli aeroporti soltanto in base ad obiettivi legittimi, senza tuttavia limitare la scelta degli Stati membri di optare per obiettivi più specifici.

(76)

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del progetto di decreto, la presente decisione si limita alla distribuzione del traffico entro i limiti di 10 000 bande orarie prioritarie presso l'aeroporto di Lelystad ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del progetto di decreto.

(77)

L'obiettivo invocato dalle autorità dei Paesi Bassi a sostegno del loro progetto di misura consiste nel rafforzare il ruolo dell'aeroporto di Schiphol in veste di uno dei principali hub dell'Unione, in una situazione nella quale tale aeroporto ha raggiunto il limite di capacità di 500 000 movimenti aerei l'anno, stabilito dall'accordo di Alders (cfr. considerando 24). Tale obiettivo rientra tra quelli che possono essere legittimamente perseguiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008. In precedenti decisioni basate sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (21), ossia le decisioni 95/259/CE (22), 98/710/CE (23) e 2001/163/CE (24) della Commissione, nonché nella sua comunicazione «La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future» (25), la Commissione ha riconosciuto la legittimità di una politica attiva di pianificazione aeroportuale, purché conforme ai principi generali del diritto dell'Unione. Tale politica di pianificazione può tener conto di un gran numero di fattori diversi che risultano prioritari a giudizio delle competenti autorità. Inoltre le misure concrete da adottare per l'attuazione della politica di pianificazione aeroportuale possono variare da un aeroporto all'altro. Uno Stato membro può legittimamente voler promuovere lo sviluppo di un aeroporto nel suo territorio a spese degli altri aeroporti ubicati nel suo territorio. In tal caso, soltanto l'imposizione di restrizioni all'accesso agli altri aeroporti costituirebbe uno strumento ragionevole per perseguire tale obiettivo. Tuttavia, i principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 devono essere rispettati quando si tratta di norme precise intese a promuovere tale obiettivo legittimo.

5.2.2.2.   Proporzionalità, trasparenza e criteri oggettivi

(78)

Le norme presentate dalle autorità dei Paesi Bassi mirano a creare la possibilità di sostituire taluni voli presso l'aeroporto di Schiphol con altri voli, più adatti a potenziare Schiphol come centro aeroportuale (hub). A tal fine, si distingue tra «voli di trasferimento» e «voli di collegamento diretto». Secondo il progetto di norme di distribuzione del traffico, una destinazione è considerata un «volo di trasferimento» se, in media, almeno il 10 % dei passeggeri che volano dall'aeroporto di Schiphol verso tale destinazione sono atterrati precedentemente all'aeroporto di Schiphol, durante i periodi di riferimento di cinque anni di cui sopra, a condizione che siano stati effettuati più di dieci voli l'anno nei tre anni precedenti la pubblicazione della classificazione.

(79)

I «voli di collegamento diretto» sono caratterizzati invece da una percentuale media di voli di trasferimento rispetto a tutti i voli in partenza dall'aeroporto di Schiphol verso la destinazione considerata inferiore al 10 % nei cinque anni di calendario di cui sopra, a condizione che siano stati effettuati più di dieci voli l'anno nei tre anni precedenti la pubblicazione della classificazione.

(80)

L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 non esclude la fissazione di tali soglie per la distribuzione del traffico tra gli aeroporti. Il livello di soglia scelto per determinare se una destinazione coinvolge un numero critico di passeggeri in trasferimento presso l'aeroporto, in linea di principio, può essere in grado di dirigere il traffico pertinente verso l'aeroporto corrispondente e non va necessariamente al di là di quanto necessario a tal fine.

(81)

Tuttavia, al fine di garantire che tali soglie portino a risultati proporzionati, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1008/2008, esse devono basarsi su una valutazione oggettiva della possibilità e delle modalità di conseguimento dell'obiettivo in questione, ossia, nel caso di specie, mantenere e sviluppare l'aeroporto di Schiphol come hub. A tal fine gli Stati membri dispongono di un certo grado di discrezionalità. Dato che soglie diverse possono determinare effetti diversi, lo Stato membro interessato deve esaminare attentamente tali effetti prima di adottare una determinata soglia.

(82)

Lo studio condotto da SEO Amsterdam Economics (26) conclude che «soglie di trasferimento basse determinano una limitata distorsione del mercato, mentre soglie più elevate determinano un esito più selettivo e più efficace». Lo studio prende come punto di partenza una soglia del 10 % e confronta gli effetti di soglie alternative. Qualora le norme di distribuzione del traffico si riferiscano a tale soglia, i voli di KLM costituirebbero voli di collegamento diretto in misura sostanziale, ossia fino a quasi […] movimenti di aeromobili ([…] rotte) l'anno. Una soglia molto bassa (4 % o inferiore) non comporterebbe alcuna differenza significativa per KLM […], mentre soprattutto i vettori turistici ne risentirebbero in misura sostanziale. Rispetto ad una soglia del 10 % questi ultimi perderebbero l'opportunità di ottenere la priorità presso l'aeroporto di Lelystad per spostarvi il proprio traffico. Con una soglia dell'8 % o inferiore, KLM ne risentirebbe soltanto in misura moderata rispetto allo scenario del 10 %, ossia […]. Se la soglia fosse fissata al 15 %, KLM rientrerebbe nell'applicazione delle norme di distribuzione del traffico in misura notevolmente maggiore (oltre […] movimenti supplementari di aeromobili), ossia, in termini assoluti, in maniera superiore a tutte le compagnie aeree la cui base di servizio è l'aeroporto di Schiphol. Con una soglia del 15 %, circa il […] % dei voli di Transavia dall'aeroporto di Schiphol si qualificherebbe come voli di trasferimento, mentre con una soglia molto bassa, ossia il 2 %, oltre il […] % dei voli di Transavia dall'aeroporto di Schiphol rientrerebbe in tale categoria, ciò implica che la compagnia aerea serve un numero relativamente elevato di destinazioni delle quali soltanto poche danno luogo a voli di trasferimento. Per quanto concerne gli altri concorrenti, lo studio dimostra che quasi il […] % del traffico generato da Easyjet presso l'aeroporto di Schiphol raggiunge la soglia del 15 %. Con una soglia a questo livello, tra tutti i vettori che ricorrono all'aeroporto di Schiphol come base di servizio, Tuifly e Corendon avrebbero le minori possibilità di ottenere priorità presso l'aeroporto di Lelystad per spostarvi il proprio traffico.

(83)

Alla luce di quest'analisi, le autorità dei Paesi Bassi hanno potuto concludere che una soglia del 10 % stabilisce un equilibrio adeguato. Per il 2 % degli attuali movimenti presso l'aeroporto di Schiphol, tale soglia offre la possibilità di spostare «voli di collegamento diretto» verso l'aeroporto di Lelystad, con una conseguente sostituzione presso l'aeroporto di Schiphol con «voli di trasferimento». Un certo numero di vettori aerei potrebbe beneficiare con certezza delle condizioni determinate da tale soglia (27).

(84)

A tale riguardo la soglia può essere considerata in grado di raggiungere l'obiettivo fissato e non andrebbe al di là di quanto è necessario a tal fine.

(85)

Per quanto concerne gli altri elementi del progetto di norme di distribuzione del traffico, si ricorda innanzitutto che qualsiasi trasferimento di voli dall'aeroporto di Schiphol a quello di Lelystad ha natura volontaria. In secondo luogo, la priorità concessa ai vettori interessati presso l'aeroporto di Lelystad, intesa ad aumentare le possibilità di tale trasferimento, è limitata a 10 000 bande orarie. Un'eventuale estensione a 25 000 bande orarie sarà decisa separatamente a seguito di una valutazione e si applicherà soltanto in seguito a una nuova approvazione da parte della Commissione. In terzo luogo, l'articolo 3 del progetto di decreto garantisce che la priorità così concessa sia disponibile soltanto per i vettori che contribuiscono al potenziamento dell'aeroporto di Schiphol come centro aeroportuale (hub), obiettivo ultimo del progetto di norme di distribuzione del traffico, in particolare grazie alla conversione delle bande orarie in vista del loro utilizzo esclusivo per voli di trasferimento. In particolare, i paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 3 garantiscono che le norme di distribuzione del traffico conseguano il loro obiettivo indipendentemente dalla mobilità delle bande orarie (disponibile ai sensi del regolamento sulle bande orarie) e indipendentemente dalle variazioni del numero complessivo di bande orarie detenute dal vettore o dal gruppo di vettori interessati.

(86)

Tutti i criteri stabiliti nel progetto di norme di distribuzione del traffico sono obiettivi e trasparenti.

5.2.2.3.   Non discriminazione

(87)

L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 prevede che qualsiasi norma in materia di distribuzione del traffico sia esente da discriminazioni tra destinazioni all'interno dell'Unione e da discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'identità dei vettori aerei. Questi due divieti sono espressione del principio generale di parità di trattamento. Secondo una giurisprudenza coerente della Corte di giustizia dell'Unione europea (28), questo principio richiede che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che non sia obiettivamente giustificato un siffatto trattamento.

—   Assenza di discriminazioni tra destinazioni all'interno dell'Unione europea

(88)

Il progetto di norme di distribuzione del traffico distingue tra «voli di collegamento diretto» e «voli di trasferimento» soltanto per quanto concerne la facoltà di trasferire movimenti dall'aeroporto di Schiphol a quello di Lelystad, pur beneficiando di un certo grado di priorità presso quest'ultimo aeroporto. Fatta eccezione per i «voli a rischio» che, per motivi di sicurezza, possono essere gestiti soltanto presso l'aeroporto di Schiphol, questa distinzione è indissolubilmente legata all'obiettivo legittimo di consolidare l'aeroporto di Schiphol come un centro aeroportuale (hub). Come spiegato in precedenza, il progetto di norme di distribuzione del traffico è in grado di contribuire a questo obiettivo e non va al di là di quanto è necessario a tal fine, e i criteri che ne derivano sono di per sé oggettivi. Di conseguenza la distinzione può essere considerata oggettivamente giustificata e non può essere ritenuta di per sé discriminatoria.

(89)

In questo contesto la Commissione osserva che i criteri stabiliti dalle autorità dei Paesi Bassi ai fini della distinzione tra i due diversi tipi di destinazioni garantiscono che tutte le destinazioni che hanno il medesimo effetto sull'aeroporto di Schiphol come hub siano trattate allo stesso modo.

(90)

Ciò vale anche per le destinazioni che non sono incluse nell'allegato 1 del progetto di ordinanza in considerazione del fatto che non raggiungono la soglia del 10 % di passeggeri in trasferimento sulla base delle informazioni delle quali dispongono finora le autorità dei Paesi Bassi. In effetti i vettori possono ottenere il trattamento di una o più di tali destinazioni come destinazioni di trasferimento sulla base di dati pertinenti, comprese delle previsioni adeguate e i dati relativi ad altri aeroporti europei (cfr. articolo 1, paragrafi 3 e 4, e articolo 3 del progetto di ordinanza) (29). I termini di tali norme sono tali da offrire ai vettori le più ampie possibilità per comprovare le loro richieste in tal senso, ad esempio mediante l'uso di dati relativi a collegamenti creati autonomamente dai passeggeri (30) o dati raccolti dall'aeroporto.

(91)

Di conseguenza si può concludere che il progetto di norme di distribuzione del traffico non presenta discriminazioni tra le destinazioni all'interno dell'Unione.

—   Assenza di discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'identità dei vettori aerei

(92)

I criteri definiti per distinguere le destinazioni, che hanno natura oggettiva, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla misura, garantiscono che non vi sia discriminazione basata sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo. Tutti i vettori aerei sono trattati allo stesso modo sulla base degli stessi criteri.

(93)

Come spiegato dettagliatamente in precedenza, l'articolo 3 del progetto di decreto garantisce che la priorità concessa all'aeroporto di Lelystad sia disponibile soltanto per i vettori che contribuiscono al potenziamento dell'aeroporto di Schiphol come centro aeroportuale (hub), obiettivo ultimo di tale progetto, in particolare grazie alla conversione delle bande orarie in vista del loro utilizzo esclusivo per voli di trasferimento.

5.2.3.   Rispetto delle norme dell'Unione in materia di assegnazione delle bande orarie

(94)

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'esercizio dei diritti di traffico è soggetto alle norme dell'Unione applicabili, in particolare per quanto concerne l'assegnazione delle bande orarie. Tale questione è attualmente disciplinata dal regolamento sulle bande orarie.

(95)

Secondo le autorità dei Paesi Bassi, l'analisi effettuata conformemente all'articolo 3 del regolamento sulle bande orarie dimostra che vi sarà una carenza di capacità a Lelystad a partire dall'avvio delle operazioni commerciali presso tale aeroporto. Di conseguenza sarà designato «aeroporto coordinato» conformemente a tale disposizione.

(96)

L'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati deve rispettare le altre disposizioni di tale regolamento, in particolare gli articoli da 8 a 10.

(97)

L'articolo 2, paragrafo 2, del progetto di decreto precisa che la priorità ivi prevista si applica «fatto salvo il regolamento sulle bande orarie». Di conseguenza, come spiegato nella nota esplicativa del progetto di decreto, esso si applicherà soltanto in caso di richieste che rimangono in conflitto a seguito dell'applicazione dei criteri generalmente applicabili stabiliti da tale regolamento.

(98)

A questo proposito, si fa riferimento all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento sulle bande orarie. In base a tale disposizione, la priorità ivi stabilita a favore dei nuovi entranti presso un aeroporto coordinato si applica «fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92». L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 è stato sostituito dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, che costituisce l'attuale base giuridica per l'istituzione (e la valutazione da parte della Commissione) di norme di distribuzione del traffico. Di conseguenza la priorità può essere adattata nel contesto della distribuzione del traffico di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che tale adattamento sia limitato allo stretto necessario per il conseguimento dell'obiettivo delle norme di distribuzione del traffico in questione.

(99)

Nel caso di specie la norma della priorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del progetto di decreto si applica soltanto in seguito all'applicazione dei criteri di priorità del regolamento sulle bande orarie ed è limitata alle bande orarie fino a quel momento disciplinate dalla normativa, corrispondenti a 10 000 movimenti (31). Tale adeguamento della priorità non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo del progetto di norme di distribuzione del traffico ed è quindi compatibile con il regolamento sulle bande orarie.

(100)

Analogamente, la norma di cui all'articolo 3 del progetto di decreto, secondo la quale le bande orarie che sono state oggetto dell'articolo 2, paragrafo 2, presso l'aeroporto di Schiphol possono essere utilizzate soltanto per voli di trasferimento, è inerente alla distribuzione del traffico e costituisce una caratteristica tipica di una qualsiasi distribuzione di tale tipo. Pertanto anch'essa deve essere considerata compatibile con il regolamento sulle bande orarie.

5.2.4.   Rispetto di altre norme dell'Unione

(101)

La Commissione osserva che l'unico elemento oggetto della valutazione da effettuare ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 è la norma nazionale che «[regola] la distribuzione del traffico aereo» (articolo 19, paragrafo 3, primo comma). Per quanto concerne il rispetto del paragrafo 1 di tale articolo il fatto che l'aeroporto di Lelystad avvierà operazioni commerciali in un determinato momento, nonché l'entità di tale avvio di attività in termini di possibili operazioni, costituiscono premesse necessarie a detta distribuzione del traffico. Tali elementi non costituiscono parte della distribuzione stessa. I termini della distribuzione stessa del traffico non possono avere un'incidenza negativa sul rispetto delle norme dell'Unione in materia di «sicurezza» (safety e security) e «protezione dell'ambiente» di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008. Di conseguenza non sussistono dubbi di incompatibilità con tale disposizione in relazione a tali voci.

6.   CONCLUSIONE

(102)

In conclusione, sulla base di una valutazione dei fatti e delle ipotesi contenute nella notifica delle autorità dei Paesi Bassi, la Commissione ritiene che le norme di distribuzione del traffico previste siano compatibili con l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono approvate le misure previste nel progetto di decreto ministeriale e nel progetto di ordinanza del ministro delle Infrastrutture e delle risorse idriche in materia di distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti di Lelystad e di Schiphol, notificate alla Commissione il 29 marzo 2019 e modificate con lettere del 3 luglio 2019 e dell'11 luglio 2019.

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)   GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2)  Il 12 luglio 2018 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione una prima serie di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Schiphol e Lelystad. Il 4 dicembre 2018 le autorità dei Paesi Bassi hanno ritirato tale notifica.

(3)  Registrato con il numero di riferimento Ares (2019)2057632.

(4)  Registrato con il numero di riferimento Ares (2019)2256246.

(5)  Aanmelding verkeersverdelingsregel voor de Nederlandse luchthavens Lelystad Airport en Schiphol.

(6)  I tre studi sono stati condotti dal consulente Seo Amsterdam Economics.

(7)   GU C 136 del 12.4.2019, pag. 26.

(8)  Registrata con il numero di riferimento Ares (2019)4236859.

(9)  Registrata con il numero di riferimento Ares (2019)4595066.

(10)  Registrata con il numero di riferimento Ares (2019) 4595552.

(11)  Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

(12)   «La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future», COM(2012) 556 final del 27 settembre 2012.

(13)  Programma d'azione di Schiphol (2016).

(14)  Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).

(15)  Dato che la pista sarà larga 45 metri, l'aeroporto sarà adatto a velivoli speciali quali i Boeing 737 e gli Airbus A320 e A321.

(16)  Il gruppo KLM comprende le controllate al 100 % Transavia e Martinair. Nel 2004 è avvenuta la fusione tra KLM e Air France.

(17)  SkyTeam è un'alleanza di vettori aerei che attualmente conta 20 membri e dà accesso a 1 074 destinazioni in tutto il mondo.

(18)  Il gruppo KLM dispone di oltre il 55 % del totale delle bande orarie annuali presso l'aeroporto di Schiphol. Dati resi disponibili da Airport Coordination Netherlands (coordinatore delle bande orarie).

(19)  Inoltre le autorità dei Paesi Bassi hanno già deciso di ampliare l'autostrada A6 verso l'aeroporto di Lelystad, portandola da due a tre corsie, e di costruire un'uscita per l'aeroporto a partire dal 2021, interventi questi che faciliteranno ulteriormente l'accesso all'aeroporto.

(20)  Per una situazione analoga, cfr. decisione 95/259/CE della Commissione, del 14 marzo 1995, relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso VII/AMA/9/94: Applicazione delle norme francesi sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Parigi) (GU L 162 del 13.7.1995, pag. 25), sezione VI.

(21)  Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8).

(22)  Cfr. nota 20.

(23)  Decisione 98/710/CE della Commissione, del 16 settembre 1998, relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso VII/AMA/11/98 — Norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano) (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 42), considerando 45.

(24)  Decisione 2001/163/CE della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/12/00 — Norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano) (GU L 58, 28.2.2001, pag. 29), considerando 45.

(25)   «La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future», COM(2012) 556 final del 27 settembre 2012.

(26)  Cfr. considerando 41.

(27)  I risultati dello studio si basano su destinazioni note e non tengono conto della possibilità per i vettori di dimostrare che anche altre destinazioni si qualificano come destinazioni di trasferimento. Cfr. considerando 90.

(28)  Cfr., ad esempio, sentenza del 30 settembre 2010, Uzonyi, C-133/09, ECLI:EU:C:2010:563, punto 31.

(29)  Cfr. considerando 15 e 16.

(30)  Grazie a tali strumenti, un passeggero può prenotare due voli successivi e beneficiare di un'assicurazione se necessario, ad esempio per un volo sostitutivo o un hotel qualora necessario in caso di ritardi, cancellazione o riprogrammazione dei voli. «Dohop» (https://www.dohop.com/) e «Kiwi» (https://www.kiwi.com/en/pages/content/about/) sono fornitori generalmente noti.

(31)  Come spiegato in precedenza (considerando 12 e 85), un'estensione del numero di bande orarie in questione presso l'aeroporto di Lelystad avrà luogo soltanto dopo una valutazione del regime e soltanto in seguito a un'approvazione distinta da parte della Commissione. Il regime considerato nella presente decisione si limita alle 10 000 bande orarie di cui sopra.