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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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19.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/1 |
Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale
L'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (1), firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018, è entrato in vigore, a norma del suo articolo 25, paragrafo 1, il 1o giugno 2019.
DECISIONI
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19.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/2 |
DECISIONE (UE) 2019/1563 DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'Unione è membro della Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco), una commissione regionale per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), istituita a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. |
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(2) |
L'Unione è membro della FAO. |
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(3) |
La Copaco intende promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo efficaci delle risorse marine vive nella sua zona di competenza. A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, la Copaco fornisce consulenze sulle misure di gestione (raccomandazioni e risoluzioni). Dato il suo ruolo consultivo, le raccomandazioni della Copaco non sono vincolanti per i suoi membri. |
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(4) |
Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance e rafforzare la cooperazione in aree strategiche degli oceani per colmare le lacune nella governance regionale, è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi. |
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(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
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(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella Copaco per il periodo 2019-2023, poiché la Copaco è chiamata ad adottare atti non vincolanti tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione. La maggior parte delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione ORGP di cui l'Unione è membro dovrà essere rivista prima delle riunioni annuali del 2024 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca e negli organismi regionali per la pesca (ORP) e di semplificare le procedure di revisione, è opportuno che la presente decisione sia rivista prima della sessione annuale della Copaco del 2024. |
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(7) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona Copaco e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le sessioni della Copaco, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella sessione della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Copaco) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nella sessione della Copaco è effettuata in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, prima della sessione della Copaco del 2024.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
ALLEGATO I
Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Opaco)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della Opaco, l'Unione:
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a) |
agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore munizionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
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b) |
si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle risoluzioni e delle raccomandazioni della Opaco adottate in seno alla Opaco conformemente al suo statuto riveduto; |
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c) |
garantisce che le risoluzioni e le raccomandazioni adottate in seno alla Opaco siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici trans zonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993, del codice di condotta per una pesca responsabile del 1995 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
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d) |
promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi regionali per la pesca nella stessa regione e garantisce la promozione del coordinamento tra le ORGP e le organizzazioni competenti quali le organizzazioni sub regionali di gestione della pesca e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati, inclusi meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Robe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno; |
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e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
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f) |
garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione; |
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g) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
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h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di competenza della Opaco, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
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i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione Governane internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della Opaco e, ove necessario, migliorarne la governane e l'operato, sostenendo in particolare la riforma della Opaco affinché diventi un'orge a pieno titolo, come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della Opaco:
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a) |
risoluzioni e raccomandazioni per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive nella zona di competenza della Opaco basate sui migliori pareri scientifici disponibili; |
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b) |
risoluzioni e raccomandazioni per le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di competenza della Opaco, incluse quelle intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); |
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c) |
risoluzioni e raccomandazioni destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di competenza della Opaco conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura e misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
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d) |
risoluzioni e raccomandazioni per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi; |
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e) |
risoluzioni e raccomandazioni volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con tutte le pinne attaccate al corpo; |
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f) |
approcci comuni con altri organismi regionali per la pesca e organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelli che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona; |
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g) |
raccomandazioni, se opportuno e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, che incoraggino l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
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h) |
risoluzioni e raccomandazioni tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della Opaco. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione su base annuale della posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nelle sessioni della Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale
Prima di ogni sessione della Opaco, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni sessione della Opaco, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una sessione della Opaco sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione prenda in considerazione nuovi elementi.
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19.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/6 |
DECISIONE (UE) 2019/1564 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto»
[notificata con il numero C(2019) 6387]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto» è il seguente: «Prevedere, dopo un termine irrevocabile di 10 anni dall'adesione, una moratoria automatica dei pagamenti dei fondi strutturali e di coesione a favore di un paese di recente adesione, fino a quando il suo sistema giudiziario non sia più sottoposto al meccanismo di controllo». |
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(2) |
Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «L'attuale corpus giuridico dell'UE consente un'interpretazione indebita. A determinate condizioni la corruzione tra le élite politiche dei nuovi Stati membri può risultare vantaggiosa per altri paesi dell'Unione e il concetto relativo di «temporaneo rischia di essere esteso a tempo indeterminato. Fissare un calendario rigoroso evita la motivazione diretta e indiretta della corruzione negli Stati membri dell'UE. Un esempio di questo tipo è l'inefficienza dell'attuale meccanismo di monitoraggio nel caso della Bulgaria e della Romania». |
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(3) |
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. |
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(4) |
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. |
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(5) |
Ai fini dell'applicazione dei trattati può essere adottato un atto giuridico dell'Unione sulle regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio dell'Unione, al rendiconto e alla verifica dei conti, in conformità dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |
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(6) |
Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. |
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(7) |
Inoltre la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE. |
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(8) |
È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto», |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto» è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 12 settembre 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto», rappresentati da Veneta Konstantinova MAGISTRELLI e Dobrinka Ruseva MOSKOVA, in veste di referenti.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente
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19.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/8 |
DECISIONE (UE) 2019/1565 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica»
[notificata con il numero C(2019) 6388]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica» è il seguente: «Chiediamo alla Commissione europea di rafforzare l'azione in materia di emergenza climatica in linea con il limite di riscaldamento di 1,5°. Ciò significa obiettivi climatici più ambiziosi e un sostegno finanziario all'azione per il clima». |
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(2) |
Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «L'UE deve adeguare i suoi obiettivi (NDC) secondo l'accordo di Parigi a una riduzione dell'80 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 per azzerare le emissioni nette entro il 2035, e deve adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia di clima. Deve essere istituito un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera. Non deve essere firmato nessun trattato di libero scambio con paesi partner che non seguano un percorso compatibile con il limite di riscaldamento di 1,5° secondo il Climate Action Tracker. L'UE deve produrre materiale didattico gratuito sugli effetti del cambiamento climatico per tutti i programmi di studio degli Stati membri». |
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(3) |
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. |
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(4) |
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. |
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(5) |
La Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati in merito:
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(6) |
Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. |
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(7) |
Inoltre la costituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE. |
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(8) |
È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica», |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica» è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica», rappresentati da Thomas EITZENBERGER e Astrid Cecilie BUDOLFSEN in veste di referenti.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente
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19.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/10 |
DECISIONE (UE) 2019/1566 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano»
[notificata con il numero C(2019) 6389]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano» è il seguente: «Al fine di proteggere le api e la salute delle persone chiediamo alla Commissione di proporre atti giuridici che prevedano l'eliminazione progressiva dei pesticidi sintetici entro il 2035, il ripristino della biodiversità e il sostegno agli agricoltori durante la fase di transizione». |
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(2) |
Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Eliminare progressivamente i pesticidi sintetici dall'agricoltura europea dell'80 % entro il 2030, a cominciare dai più pericolosi, fino al 100 % entro il 2035; ripristinare gli ecosistemi naturali nelle zone agricole facendo dell'agricoltura un vettore di recupero della biodiversità; riformare l'agricoltura dando priorità all'agricoltura su piccola scala, diversificata e sostenibile, sostenendo un rapido aumento delle pratiche agroecologiche e biologiche e consentendo la formazione e la ricerca indipendente degli agricoltori in materia di agricoltura senza pesticidi e OGM». |
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(3) |
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. |
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(4) |
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. |
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(5) |
Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti giuridici dell'Unione per:
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(6) |
Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. |
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(7) |
Inoltre la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE. |
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(8) |
È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano», |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano» è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 30 settembre 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano», rappresentati da Karl BÄR ed Helmut BURTSCHER-SCHADEN in veste di referenti.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente
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19.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/12 |
DECISIONE (UE) 2019/1567 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale»
[notificata con il numero C(2019) 6390]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» è il seguente: «Regolare le transazioni commerciali con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in territori occupati impedendo l'entrata nel mercato dell'UE di prodotti provenienti da tali luoghi». |
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(2) |
Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «La Commissione, in qualità di custode dei trattati, deve garantire la coerenza della politica dell'Unione e il rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale in tutti i settori del diritto dell'Unione, compresa la politica commerciale comune. Essa deve proporre atti giuridici per impedire che soggetti giuridici dell'UE importino prodotti originari di insediamenti illegali in territori occupati e esportino in tali territori, onde preservare l'integrità del mercato interno e non favorire o contribuire al mantenimento di tali situazioni illecite». |
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(3) |
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. |
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(4) |
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. |
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(5) |
Un atto giuridico riguardante l'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini potrebbe essere adottato solo sulla base dell'articolo 215 TFUE. |
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(6) |
Tuttavia l'adozione di un atto giuridico sulla base dell'articolo 215 TFUE è subordinata all'adozione di una decisione conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, che prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con il paese terzo interessato. La Commissione non ha il potere di presentare proposte di decisioni di questo tipo. In mancanza di una decisione corrispondente adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, la Commissione non ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico da adottare sulla base dell'articolo 215 TFUE. |
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(7) |
Per i motivi illustrati la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento n. 211/2011 in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» è rifiutata.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con diritto internazionale», rappresentati da [dati personali espunti previa consultazione degli organizzatori], in veste di referenti.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente