ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 230

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
6 settembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo relativo alla consegna tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2019/1388 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 4 settembre 2019, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

2

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1389 della Commissione, del 4 settembre 2019, che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2019 in Belgio, Spagna, Francia, Lituania, Polonia e Portogallo [notificata con il numero C(2019) 6438]

3

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione dell'8 luglio 2019 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ( GU L 228 del 4.9.2019 )

7

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione, del 24 luglio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 965/2012 e (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'uso di aeromobili indicati in un certificato di operatore aereo per operazioni non commerciali e operazioni specializzate, la definizione di requisiti operativi per l'effettuazione di voli di collaudo, la definizione di norme relative alle operazioni non commerciali con a bordo equipaggio di cabina ridotto e che introduce aggiornamenti editoriali concernenti i requisiti delle operazioni di volo ( GU L 228 del 4.9.2019 )

10

 

*

Rettifica dell'indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca Centrale Europea del 10 luglio 2019 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/19) ( GU L 199 del 26.7.2019 )

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/1


Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo relativo alla consegna tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (1), firmato a Vienna il 28 giugno 2006, entra in vigore, a norma del suo articolo 38, paragrafo 4, il 1o novembre 2019.


(1)  GU L 292 del 21.10.2006, pag. 2.


DECISIONI

6.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/2


DECISIONE (UE, Euratom) 2019/1388 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 4 settembre 2019

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che il Tribunale sia composto di due giudici per Stato membro a decorrere dal 1osettembre 2019.

(2)

L'articolo 2, lettera c), del suddetto regolamento prevede che il mandato di quattro dei nove giudici supplementari da nominare a decorrere dal 1o settembre 2019 termini il 31 agosto 2022.

(3)

La candidatura del sig. Gerhard HESSE è stata proposta per il posto di giudice supplementare del Tribunale.

(4)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza del sig. Gerhard HESSE all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale.

(5)

È opportuno nominare il sig. Gerhard HESSE per il posto di giudice supplementare del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Gerhard HESSE è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2019

La presidente

M. RISLAKKI


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).


6.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1389 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2019

che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2019 in Belgio, Spagna, Francia, Lituania, Polonia e Portogallo

[notificata con il numero C(2019) 6438]

(I testi in lingua francese, lituana, neerlandese, polacca, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (il «pagamento di inverdimento»). Tali pratiche includono la diversificazione delle colture e le aree di interesse ecologico. Ulteriori norme in merito a tali pratiche sono stabilite al capo 3 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2).

(2)

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini della diversificazione delle colture i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura diversa dall'erba o dalle altre piante erbacee da foraggio. Ne consegue che i terreni che sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerati terreni lasciati a riposo.

(3)

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, i terreni lasciati a riposo possono essere qualificati aree di interesse ecologico ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 a condizione che sia assente qualsiasi produzione agricola.

(4)

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono essere qualificate aree di interesse ecologico ai fini dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 purché esse siano state costituite mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri sono tenuti a definire l'elenco di miscugli di specie vegetali da impiegare e a fissare a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale il periodo in cui sulle superfici dichiarate aree di interesse ecologico devono essere presenti le colture intercalari o il manto vegetale. Tale periodo non può essere inferiore a otto settimane. Inoltre, le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo.

(5)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo hanno deciso che le superfici costituite da terreni lasciati a riposo rispondenti ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e quelle con colture intercalari o manto vegetale conformi all'articolo 45, paragrafo 9, del medesimo regolamento possono essere considerate aree di interesse ecologico a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(6)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo hanno informato la Commissione che la grave siccità che li ha colpiti in primavera e in estate ha avuto ripercussioni cumulative sull'attività agricola, comprimendo le rese della vegetazione utilizzata come foraggio, in particolare prati e pascoli.

(7)

La grave siccità ha determinato una scarsità di foraggi per i settori zootecnici e ha impedito loro di costituire riserve. Tali sviluppi hanno destato preoccupazioni, in particolare poiché l'aumento dei costi dovuto alla penuria della produzione mette a rischio la redditività delle aziende interessate.

(8)

Per consentire agli agricoltori delle zone colpite di utilizzare il più possibile le loro superfici disponibili per l'alimentazione degli animali, il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo hanno chiesto di essere autorizzati a derogare a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per i terreni lasciati a riposo dichiarati conformi ai requisiti inerenti alla diversificazione delle colture o alle aree di interesse ecologico in conformità, rispettivamente, dell'articolo 44, paragrafo 4, e dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(9)

Per gli stessi motivi il Belgio, la Francia, la Lituania e la Polonia hanno chiesto di essere autorizzati a derogare a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per le superfici con colture intercalari o manto vegetale dichiarate conformi ai requisiti inerenti alle aree di interesse ecologico in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(10)

Peraltro, alcuni agricoltori in Francia, Lituania e Polonia non hanno potuto seminare le colture intercalari o il manto vegetale al momento opportuno a causa delle condizioni meteorologiche estreme che rendevano il suolo inidoneo ai lavori preparatori. Di conseguenza, senza riduzione della durata del periodo durante il quale le superfici devono essere occupate da colture intercalari, sarà loro difficile attuare il piano colturale, in particolare se prevedono in seguito la semina di una coltura invernale. Trascorso questo periodo ottimale, gli agricoltori rischiano di essere costretti a seminare le colture invernali in cattive condizioni, compromettendo in tal modo la resa futura delle colture in questione.

(11)

In considerazione della gravità della siccità verificatasi nel 2019 nelle zone colpite e delle sue conseguenze, è opportuno prevedere deroghe all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per i terreni a lasciati a riposo ai fini della diversificazione delle colture, all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per i terreni lasciati a riposo ai fini della qualifica di aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per le superfici con colture intercalari o manto vegetale ai fini della qualifica di aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(12)

Tuttavia, al fine di rispettare i requisiti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la presente decisione dovrebbe prevedere deroghe agli obblighi in materia di diversificazione delle colture e di aree di interesse ecologico soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari. Per tale motivo le deroghe previste nella presente decisione dovrebbero applicarsi agli agricoltori stabiliti nelle zone ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati come zone colpite dalla siccità che ha causato una significativa carenza di risorse foraggere. È opportuno inoltre stabilire ulteriori condizioni per meglio definire l'ambito della deroga.

(13)

Tenendo conto della disponibilità di altri strumenti e delle caratteristiche specifiche delle zone colpite, tra cui i metodi colturali in uso e l'utilizzazione del suolo, il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo dovrebbero avere la possibilità di decidere quale delle deroghe in questione si applichi nelle zone colpite e in che misura, purché siano rispettate le condizioni stabilite nella presente decisione. Nel decidere in merito all'applicazione delle deroghe nelle zone colpite, gli Stati membri in questione dovrebbero tenere debito conto degli obiettivi delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e, in particolare, della necessità di una sufficiente protezione della qualità del suolo e della qualità delle risorse naturali e della biodiversità, soprattutto durante i periodi più sensibili per la fioritura e la nidificazione degli uccelli.

(14)

Al fine di garantire che le deroghe autorizzate dalla presente decisione siano efficaci, il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo dovrebbero adottare le rispettive decisioni entro 14 giorni dalla data di notifica della presente decisione e notificarle alla Commissione entro 7 giorni dalla data di adozione.

(15)

Per consentire alla Commissione di monitorare la corretta applicazione delle norme pertinenti e l'impatto delle deroghe, il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo dovrebbero trasmettere informazioni sul numero di ettari interessati al fine di valutare l'impatto delle deroghe sugli obiettivi ambientali della diversificazione delle colture e delle aree di interesse ecologico di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro il 15 dicembre 2019 tramite gli strumenti di gestione esistenti. Entro la stessa data il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo dovrebbero trasmettere alla Commissione una valutazione dell'impatto della deroga sugli obiettivi in materia di ambiente, biodiversità e clima associati alle aree di interesse ecologico, alle colture intercalari e alla diversificazione delle colture e, se del caso, una descrizione delle misure di mitigazione degli eventuali effetti negativi individuati.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito delle deroghe

1.   In deroga all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'anno di domanda 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo possono decidere che i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione.

2.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo possono decidere che i terreni lasciati a riposo sono considerati aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione.

3.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2019 il Belgio, la Francia, la Lituania e la Polonia possono decidere, ai fini della qualifica di aree di interesse ecologico in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, che:

a)

le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono essere costituite senza seminare un miscuglio di specie vegetali, a condizione che le colture seminate siano erba o altre piante erbacee da foraggio;

b)

le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono comprendere le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo.

4.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2019 la Francia, la Lituania e la Polonia possono abbreviare il periodo minimo obbligatorio durante il quale, conformemente a tale disposizione, le superfici devono essere occupate da colture intercalari o dal manto vegetale, purché successivamente venga seminata una coltura invernale.

Articolo 2

Superfici interessate dalla deroga

Le decisioni di cui all'articolo 1 si applicano unicamente alle zone in cui si trova il bestiame colpito o, nel caso dell'articolo 1, paragrafo 4, in cui le condizioni del suolo sono state rese inidonee ai lavori preparatori per la semina al momento opportuno, impedendo così il rispetto dell'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti del Belgio, della Spagna, della Francia, della Lituania, della Polonia e del Portogallo come colpite dalla grave siccità del 2019.

Articolo 3

Termini

Le decisioni di cui all'articolo 1 sono adottate entro 14 giorni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

Notifica

1.   Entro 7 giorni dalla data di adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo notificano alla Commissione:

a)

le zone ufficialmente riconosciute dalle rispettive autorità competenti come zone colpite dalla grave siccità del 2019;

b)

le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, compresa la natura delle deroghe applicate a livello NUTS 3 e la giustificazione del ricorso alle deroghe nelle zone interessate.

2.   Entro il 15 dicembre 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo notificano alla Commissione il numero di aziende che si sono avvalse delle deroghe di cui all'articolo 1 e il numero di ettari ai quali sono state applicate le deroghe di cui all'articolo 1. Tali informazioni sono fornite a livello NUTS 3. Entro la stessa data il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo trasmettono alla Commissione una valutazione dell'impatto della deroga sugli obiettivi in materia di ambiente, biodiversità e clima associati alle aree di interesse ecologico, alle colture intercalari e alla diversificazione delle colture e, se del caso, una descrizione delle misure di mitigazione degli eventuali effetti negativi individuati.

Articolo 5

Destinatari

Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).


Rettifiche

6.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/7


Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione dell'8 luglio 2019 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 228 del 4 settembre 2019 )

Alla pagina 2, gli articoli 1 e 2 sono sostituiti come segue:

«Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Prescrizioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

1.   Il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera a), e dei componenti per la relativa installazione deve essere garantito in conformità ai requisiti dell'allegato I (parte M), fatta eccezione per gli aeromobili elencati al primo comma del paragrafo 2 cui si applicano i requisiti dell'allegato V ter (parte ML).

2.   I requisiti dell'allegato V ter (parte ML) si applicano ai seguenti aeromobili non complessi a motore:

a)

velivoli con massa massima al decollo inferiore o pari a 2 730 kg;

b)

velivoli ad ala rotante con massa massima al decollo inferiore o pari a 1 200 kg, certificati per un massimo di quattro occupanti;

c)

altri aeromobili ELA2.

Se gli aeromobili di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applicano i requisiti dell'allegato I (parte M).

3.   Per essere elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli aeromobili di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

il programma di manutenzione dell'aeromobile è stato approvato dall'autorità competente conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.302;

b)

la manutenzione prevista dal programma di manutenzione di cui alla lettera a) è stata eseguita e certificata conformemente all'allegato II (parte 145), punti 145.A.48 e 145.A.50;

c)

una revisione dell'aeronavigabilità è stata effettuata e un nuovo certificato di revisione dell'aeronavigabilità è stato rilasciato conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.901.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, lettera a), per cui è stato rilasciato un permesso di volo è assicurato sulla base delle norme specifiche relative al mantenimento dell'aeronavigabilità definite nel permesso di volo rilasciato in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1).

5.   I programmi di manutenzione degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.302, applicabili prima del 24 settembre 2019 sono ritenuti conformi ai requisiti specificati all'allegato I (parte M), punto M.A.302, o, a seconda dei casi, all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, conformemente ai paragrafi 1 e 2.

6.   Gli operatori garantiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), e dei componenti per la relativa installazione conformemente ai requisiti dell'allegato V bis (parte T).

7.   Il mantenimento dell'aeronavigabilità dei velivoli plurimotore turboelica di massa massima certificata al decollo inferiore o pari a 5 700 kg sono garantiti conformemente ai requisiti applicabili ad aeromobili non complessi a motore stabiliti all'allegato I (parte M), punti M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 e M.A.803, all'allegato II (parte 145), punto 145.A.30, all'allegato III (parte 66), punti 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70 e appendici V e VI, all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.010 e appendice I, nella misura in cui si applicano ad aeromobili non complessi a motore.

(*1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).”;"

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità

1.   Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall'autorità competente conformemente ai requisiti dell'allegato II (parte 145), dell'allegato V ter (parte CAMO) o dell'allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni.

2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 24 settembre 2020 l'approvazione da parte dell'autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente ai requisiti dell'allegato I (parte M), capitoli F e G. Tali approvazioni sono valide fino al 24 settembre 2021.

3.   Le approvazioni della manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (*2) e valide prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciate in conformità ai requisiti dell'allegato II (parte 145) del presente regolamento.

4.   Come indicato nell'allegato V quinquies (parte CAO), appendice 1, un modulo 3 CAO è rilasciato, su loro richiesta, alle imprese titolari di un'approvazione valida rilasciata conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145).

Le attribuzioni di tali imprese nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un'impresa di cui all'allegato V quinquies (parte CAO), sezione A.

L'impresa può correggere eventuali rilievi di non conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) entro il 24 settembre 2021. Se, trascorsa tale data, le non conformità rilevate non sono corrette, l'approvazione è revocata.

Finché garantisce la conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) o, se precedente, fino al 24 settembre 2021, l'impresa è certificata e sottoposta a sorveglianza conformemente, a seconda dei casi, all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145).

5.   Le approvazioni valide delle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità rilasciate in conformità all'allegato I (parte M), capitolo G, si considerano rilasciate in conformità all'allegato V quater (Parte CAMO).

L'impresa può correggere eventuali rilievi di non conformità all'allegato V quater (parte CAMO) entro il 24 settembre 2021.

Se l'impresa corregge le non conformità rilevate entro tale data, l'autorità competente rilascia un nuovo certificato di approvazione su modulo 14 in conformità all'allegato V quater (Parte CAMO). Se, trascorsa tale data, le non conformità rilevate non sono corrette, l'approvazione è revocata.

Finché garantisce la conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o fino al 24 settembre 2021, se precedente, l'impresa è certificata e sottoposta a sorveglianza conformemente all'allegato I (parte M), capitolo G.

6.   I certificati di riammissione in servizio (certificates of release to service/authorised release certificates) rilasciati prima del 28 ottobre 2008 da un'impresa di manutenzione, approvata conformemente alle prescrizioni stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, ad aeromobili non complessi a motore non coinvolti nel trasporto aereo commerciale, compresi i componenti destinati ad esservi installati, sono considerati rilasciati in conformità all'allegato I (parte M), punti M.A.801 e M.A.802, e all'allegato II (parte 145), punto 145.A.50.

(*2)  Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).”;"

3)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.   Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma dei requisiti dell'allegato III (parte 66), fatto salvo quanto previsto all'allegato I (parte 66), punto M.A.606, lettera h), punto M.A.607, lettera b), punto M.A.801, lettera d) e punto M.A.803, all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.801, lettera c) e punto ML.A.803, all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.035, lettera d), e punto CAO.A.040, lettera b), e all'allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j) e appendice IV.”;

4)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

“Articolo 7 bis

Autorità competenti

1.   Nei casi in cui uno Stato membro designa più di un'entità quale autorità competente investita dei poteri e delle competenze necessari per la certificazione e la sorveglianza delle persone e delle organizzazioni soggette al presente regolamento, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti, in particolare in termini di responsabilità e limiti geografici;

b)

un coordinamento è istituito tra tali autorità al fine di assicurare una certificazione e una sorveglianza effettive di tutte le organizzazioni e le persone soggette al presente regolamento nell'ambito dei rispettivi mandati.

2.   Gli Stati membri assicurano che il personale delle rispettive autorità competenti non svolga attività di certificazione e di sorveglianza quando ci sono elementi per ritenere che ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario.

3.   Se necessario ai fini dell'esecuzione dei compiti di certificazione o sorveglianza ai sensi del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di:

a)

esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti di certificazione e/o sorveglianza;

b)

realizzare copie, anche parziali, di detti registri, dati, procedure e altro materiale;

c)

chiedere chiarimenti a voce in loco al personale di tali organizzazioni;

d)

accedere ai locali pertinenti, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto posseduti o utilizzati da tali persone;

e)

eseguire audit, indagini, valutazioni, ispezioni, anche senza preavviso, nei confronti di tali organizzazioni;

f)

adottare o avviare, ove opportuno, misure di esecuzione.

4.   I poteri di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente alle disposizioni giuridiche dello Stato membro in questione.”;

5)

l'articolo 9 è soppresso;

6)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

7)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

8)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

9)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

10)

l'allegato V bis è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

11)

è inserito come allegato V ter il testo di cui all'allegato VI del presente regolamento;

12)

è inserito come allegato V quater il testo di cui all'allegato VII del presente regolamento;

13)

è inserito come allegato V quinquies il testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2020».


6.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/10


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione, del 24 luglio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 965/2012 e (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'uso di aeromobili indicati in un certificato di operatore aereo per operazioni non commerciali e operazioni specializzate, la definizione di requisiti operativi per l'effettuazione di voli di collaudo, la definizione di norme relative alle operazioni non commerciali con a bordo equipaggio di cabina ridotto e che introduce aggiornamenti editoriali concernenti i requisiti delle operazioni di volo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 228 del 4 settembre 2019 )

Pagina 108, articolo 1, punto 3):

anziché:

«3)

è inserito il seguente articolo 9 bis bis:

“Articolo 9 bis bis

Requisiti relativi all'equipaggio di condotta per i voli di collaudo

Al pilota che, prima del 20 agosto 2019, abbia svolto la funzione di pilota in comando su un volo di collaudo che, conformemente alla definizione di cui alla norma SPO.SPEC.MCF.100 dell'allegato VIII, è classificato come un volo di collaudo di livello A, deve essere attribuito un credito al fine di conformarsi alla norma SPO.SPEC.MCF.115, lettera a), punto 1) di tale allegato. In tal caso, l'operatore si accerta che il pilota in comando sia informato in merito alle eventuali differenze individuate tra le pratiche operative stabilite prima del 20 agosto 2019 e gli obblighi di cui all'allegato VII, capo E, sezioni 5 e 6, del presente regolamento, compresi quelli derivanti dalle relative procedure stabilite dall'operatore.”;»,

leggasi:

«3)

è inserito il seguente articolo 9 bis bis:

“Articolo 9 bis bis

Requisiti relativi all'equipaggio di condotta per i voli di collaudo

Al pilota che, prima del 24 settembre 2019, abbia svolto la funzione di pilota in comando su un volo di collaudo che, conformemente alla definizione di cui alla norma SPO.SPEC.MCF.100 dell'allegato VIII, è classificato come un volo di collaudo di livello A, deve essere attribuito un credito al fine di conformarsi alla norma SPO.SPEC.MCF.115, lettera a), punto 1) di tale allegato. In tal caso, l'operatore si accerta che il pilota in comando sia informato in merito alle eventuali differenze individuate tra le pratiche operative stabilite prima del 24 settembre 2019 e gli obblighi di cui all'allegato VII, capo E, sezioni 5 e 6, del presente regolamento, compresi quelli derivanti dalle relative procedure stabilite dall'operatore.”;».


6.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/11


Rettifica dell'indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca Centrale Europea del 10 luglio 2019 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/19)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 26 luglio 2019 )

Nel sommario della prima pagina di copertina e a pagina 8:

anziché:

«Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca Centrale Europea del 10 luglio 2019 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/19)»,

leggasi:

«Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca Centrale Europea del 10 luglio 2019 sullo euro short-term rate (€STR) (BCE/2019/19)».

Pagina 8, considerando 1:

anziché:

«(EURSTR)»,

leggasi:

«(€STR)».