ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 227

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
3 settembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ( GU L 347 del 20.12.2013 )

26

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1382 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2019

che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia,

considerando quanto segue:

1.   CONTESTO E PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (UE) 2019/159 (2) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017.

(2)

Per alcune delle categorie di prodotti oggetto delle misure di salvaguardia sono attualmente in vigore misure antidumping e/o compensative. Di conseguenza, una volta esauriti i contingenti tariffari stabiliti dalle misure di salvaguardia, sulle stesse importazioni di tali prodotti dovrebbero essere pagati sia il dazio tariffario oltre contingente sia il dazio antidumping o compensativo. Come evidenziato nel regolamento (UE) 2019/159 (3), tale cumulo di misure antidumping e/o antisovvenzioni e misure di salvaguardia istituite dal medesimo regolamento può comportare un effetto sugli scambi maggiore rispetto a quanto auspicabile, rendendo necessario un esame a tempo debito.

(3)

Il 24 aprile 2019 la Commissione ha quindi pubblicato un avviso (4) concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia sulle categorie di prodotti in questione. Per comodità di riferimento tali categorie di prodotti sono elencate nell'allegato 1.A. Nell'avviso del 24 aprile 2019 la Commissione ha confermato che sussistono motivi per ritenere che la combinazione di tali misure potrebbe avere realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477 e che, al fine di garantire la proporzionalità delle misure in questione, è opportuno modificare le misure antidumping e compensative in vigore per le categorie di prodotti sulle quali gravano anche misure di salvaguardia.

(4)

Nello stesso avviso la Commissione ha invitato le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni in merito alle suddette considerazioni.

2.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da 12 parti interessate e ha debitamente considerato le loro argomentazioni. Tali parti comprendono cinque produttori esportatori, un governo di un paese terzo, un'associazione europea di produttori di acciaio, quattro utilizzatori o importatori di acciaio nell'UE e un'associazione di utilizzatori di acciaio.

(6)

La maggioranza delle parti interessate ha convenuto che la combinazione di misure antidumping o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia sugli stessi prodotti potrebbe avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione. Alcune parti interessate osservano che tale combinazione di misure potrebbe comportare un onere eccessivo per determinati produttori esportatori che intendono esportare nell'Unione, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato dell'Unione.

(7)

Un importatore della Lituania ha convenuto sul fatto che la combinazione di misure antidumping/antisovvenzioni e di misure di salvaguardia non è auspicabile e ha richiesto la correzione retroattiva dell'effetto combinato delle misure mediante rimborso all'importatore dell'importo eccedente del dazio pagato.

(8)

In risposta a tale richiesta la Commissione ha osservato che l'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/477 limita chiaramente tutte le misure prese a norma del medesimo regolamento disponendo che esse si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e che, salvo diverse disposizioni della Commissione, non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. Visto che gli eventuali effetti derivanti dal presente riesame sono quindi limitati a un'applicazione futura delle misure concomitanti in questione, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta.

(9)

Un produttore esportatore della Russia ha sostenuto che, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto ed evitare a tutti i costi l'effetto combinato di misure antidumping e/o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia, la Commissione dovrebbe modificare immediatamente le misure antidumping in vigore indipendentemente dal fatto che i contingenti tariffari relativi ai prodotti oggetto della salvaguardia in questione siano esauriti o meno.

(10)

Detto produttore esportatore ha fatto riferimento specificatamente ai dazi antidumping su taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina, istituiti dal regolamento (UE) 2017/1795 della Commissione (5).

(11)

A tale proposito la Commissione ha ricordato che le misure di salvaguardia si attivano solo in seguito all'esaurimento del livello pertinente del contingente tariffario (specifico o erga omnes) e all'imposizione del dazio tariffario oltre contingente applicabile. La Commissione ritiene che fino a quel momento, al fine di porre rimedio agli effetti delle importazioni sleali oggetto di dumping/sovvenzioni, continui ad essere necessario e giustificato l'intero livello delle misure antidumping/antisovvenzioni applicabili. La questione dell'effetto combinato diventa quindi pertinente solo in seguito al superamento della soglia quantitativa applicabile e all'applicazione dei dazi di salvaguardia supplementari.

(12)

In un'ulteriore osservazione la Commissione ha aggiunto che il livello delle importazioni delle categorie di prodotti esportati dal produttore esportatore russo è rimasta finora al di sotto del livello del contingente tariffario applicabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(13)

Diverse parti interessate hanno sostenuto di essere soggette a doppie misure correttive, dato che ad alcuni prodotti originari degli Stati Uniti si applicano sia il dazio tariffario oltre contingente sia le cosiddette «misure di riequilibrio» istituite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione (6). Esse hanno pertanto sostenuto che, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sospendere anche dette misure di riequilibrio.

(14)

La Commissione ha osservato che, sostanzialmente, le «misure di riequilibrio» e le misure antidumping/antisovvenzioni perseguono obiettivi strategici diversi e non rientrano quindi nell'ambito di un riesame volto a valutare la proporzionalità delle misure antidumping/antisovvenzioni in combinazione con le misure di salvaguardia introdotte dal regolamento (UE) 2019/159. A tale proposito si ricorda che le misure antidumping/antisovvenzioni mirano a contrastare azioni commerciali «sleali» da parte di specifici operatori o paesi. Per contro le «misure di riequilibrio» mirano a ripristinare l'equilibrio tra le concessioni e gli obblighi in essere tra l'Unione e un altro membro dell'OMC mediante la sospensione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti (7) a seguito di un intervento unilaterale intrapreso dal membro dell'OMC che perturba tale equilibrio tra concessioni e obblighi. Ciò trova altresì riscontro nelle diverse basi giuridiche di queste ultime misure, nello specifico il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le disposizioni del regolamento (UE) 2015/477, che costituisce la base giuridica del presente regolamento, si riferiscono unicamente all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia sulle stesse categorie di prodotti, nel caso specifico quelle di cui all'allegato 1.A. Date la diversa situazione di fondo e la finalità delle diverse misure, una sospensione delle «misure di riequilibrio» in questione esula dall'ambito di applicazione del presente riesame. L'effetto combinato di misure di salvaguardia e misure di riequilibrio non può pertanto essere affrontato nell'ambito del quadro giuridico specifico del regolamento (UE) 2015/477. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.

3.   CONCLUSIONI

(15)

Sulla base di quanto precede e avendo debitamente tenuto conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione conferma che sussistono motivi sufficienti per ritenere che la combinazione dei dazi antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia istituite dal regolamento (UE) 2019/159 per le categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A avrebbe realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477. La Commissione ritiene pertanto che sia opportuno introdurre misure volte a impedire l'applicazione concomitante, per le categorie di prodotti di acciaio di cui all'allegato 1.A, delle misure antidumping e/o compensative di cui all'allegato 2 e del dazio tariffario oltre contingente.

(16)

Di conseguenza, nel caso in cui alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A diventi applicabile l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 e questa superi l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo (il valore più elevato tra le due) applicabile alle stesse categorie di prodotti, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente. In altre parole, in uno scenario in cui il dazio tariffario oltre contingente sia pari al 25 % e l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti sia pari al 10 %, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente. In tal caso la riscossione della misura antidumping e/o antisovvenzioni applicabile è sospesa durante il periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente.

(17)

Nel caso in cui alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A diventi applicabile l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 e questa sia inferiore all'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti, il dazio tariffario oltre contingente dovrebbe essere corrisposto in toto ed integrato dalla differenza tra il dazio tariffario oltre contingente e il livello del dazio antidumping/antisovvenzioni in vigore (il valore più elevato tra i due), secondo quanto indicato nell'allegato 2. In altre parole, nel caso in cui il dazio tariffario oltre contingente sia pari al 25 % e il valore più elevato dell'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o dazio compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti sia pari al 35 %, il dazio tariffario oltre contingente del 25 % dovrebbe essere integrato dalla differenza del 10 % tra il dazio tariffario oltre contingente e l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile. In una tale situazione, la riscossione della parte della misura antidumping e/o antisovvenzioni non applicabile dovrebbe essere sospesa in modo da garantire che l'effetto combinato delle due misure non superi il livello più elevato del dazio antidumping/antisovvenzioni in vigore.

(18)

Per evitare dubbi, una volta che il dazio tariffario oltre contingente di salvaguardia cessa di applicarsi, la sospensione della riscossione della rispettiva misura antidumping/antisovvenzioni cessa anch'essa con effetto immediato. Da quel momento in poi, la riscossione delle misure antidumping/antisovvenzioni applicabili si applica come di consueto.

(19)

Nel caso in cui allo stesso prodotto originario di determinati paesi siano applicabili misure antidumping e antisovvenzioni combinate, le modalità di applicazione di tali misure al fine di evitare un doppio conteggio sono indicate nei regolamenti pertinenti di cui all'allegato 1.B. Nel caso in cui l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente sia inferiore ai dazi antidumping e compensativi combinati, l'applicazione di quest'ultimo tipo di dazi (o di parte di essi) ha la precedenza sul primo.

(20)

Nel caso in cui le misure antidumping e/o antisovvenzioni applicabili consistevano in un dazio fisso, la Commissione lo ha convertito in un dazio ad valorem e ha confrontato il dazio ad valorem risultante con il dazio tariffario oltre contingente. Nel caso in cui il dazio ad valorem risultante era superiore al dazio tariffario oltre contingente, il dazio antidumping e/o antisovvenzioni ridotto a norma del considerando 16 è stato convertito nuovamente in dazio fisso.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e superi l'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma dei regolamenti di cui all'allegato 1.B del presente regolamento è sospesa.

3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e sia fissato a un livello inferiore all'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2.

4.   La parte dell'importo dei dazi antidumping/antisovvenzioni non riscossi a norma del paragrafo 2 è sospesa.

5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

Articolo 2

Le misure adottate a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e non hanno effetto retroattivo.

Le misure adottate a norma del presente regolamento non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima della sua data di entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

(2)  GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27.

(3)  GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 53, considerando 186.

(4)  GU C 146 del 26.4.2019, pag. 5.

(5)  GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24.

(6)  GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5.

(7)  Regolamenti (UE) 2018/724 (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14) e (UE) 2018/886 della Commissione.

(8)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50.


ALLEGATO 1.A

Elenco delle categorie di prodotti soggette a misure di salvaguardia definitive

Numero di prodotto

Categoria di prodotto

Codici NC

1

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Fogli rivestiti di metallo

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Fogli a rivestimento organico

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Prodotti stagnati

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 10 , 7219 21 90

12

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Barre di rinforzo

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Palancole

7301 10 00

19

Materiale ferroviario

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Tubi gas

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Profilati cavi

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24

Altri tubi senza saldatura

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Grandi tubi saldati

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Altri tubi saldati

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Fili di acciai non legati

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


ALLEGATO 1.B

Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti alle misure di salvaguardia

1)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1795 DELLA COMMISSIONE, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24);

2)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/969 DELLA COMMISSIONE, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17);

3)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1328 DELLA COMMISSIONE, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1);

4)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/186 DELLA COMMISSIONE, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16);

5)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/687 DELLA COMMISSIONE, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5);

6)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/688 DELLA COMMISSIONE, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39);

7)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/336 DELLA COMMISSIONE, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18);

8)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1429 DELLA COMMISSIONE, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10);

9)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70);

10)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6);

11)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1141 DELLA COMMISSIONE, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2);

12)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1846 DELLA COMMISSIONE, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9);

13)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/110 DELLA COMMISSIONE, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6);

14)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/330 DELLA COMMISSIONE, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15);

15)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1469 DELLA COMMISSIONE, del 1o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20);

16)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3);

17)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/251 DELLA COMMISSIONE, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25); e

18)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12).


ALLEGATO 2

Aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia

ALLEGATO 2.1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Aliquota del dazio definitivo – in EUR per tonnellata netta

Equivalente in dazio ad valorem dell'aliquota del dazio

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia – in EUR per tonnellata netta

Brasile

ArcelorMittal Brasil SA.

C210

54,5

16,3 %

0,00

Brasile

Aperam Inox América do Sul SA.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Brasile

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Brasile

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Brasile

Gerdau Açominas SA.

C214

55,8

0,00

Brasile

Tutte le altre società brasiliane

C999

63

17,50 %

0,00

Iran

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Iran

Tutte le altre società iraniane

C999

57,5

17,90 %

0,00

Russia

Novolipetsk Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Russia

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Russia

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Russia

Tutte le altre società russe

C999

96,5

33 %

23,39

Ucraina

Metinvest Group

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ucraina

Tutte le altre società ucraine

C999

60,5

19,40 %

0,00

ALLEGATO 2.2

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio compensativo definitivo originario

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Repubblica popolare cinese

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Rizhao Baohua New Material Co.,

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

ALLEGATO 2.3

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Angang Steel Company Limited, Anshan

C097

19,70 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

C098

19,70 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

20,50 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

C999

22,10 %

0,00 %

Russia

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

C099

18,70 %

0,00 %

Russia

PAO Severstal, Cherepovets

C100

34 %

9,00 %

Russia

Tutte le altre società

C999

36,10 %

11,10 %

ALLEGATO 2.4

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16)

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

C227

27,8 %

2,80 %

Repubblica popolare cinese

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

27,8 %

2,80 %

Repubblica popolare cinese

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

27,8 %

2,80 %

Repubblica popolare cinese

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

C228

27,8 %

2,80 %

Repubblica popolare cinese

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

17,2 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

17,2 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

C230

27,9 %

2,90 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C112

27,9 %

2,90 %

Repubblica popolare cinese

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

C312

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

TKAS Auto Steel Company Ltd.

C314

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

C315

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C316

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

C317

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C318

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

C319

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C320

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

C321

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

C322

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

C323

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

C324

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

C325

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

C327

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

C328

26,1 %

1,10 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

C999

27,9 %

2,90 %

ALLEGATO 2.5

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5–38).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio compensativo definitivo originario

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Changshu Everbright Material Technology Co. Ltd.

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Jigang Group Co., Ltd.

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Maanshan Iron&Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Tangshan Iron e Steel Group Co.Ltd.

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

ALLEGATO 2.6

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

C143

73,1 %

48,10 %

Repubblica popolare cinese

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Repubblica popolare cinese

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Repubblica popolare cinese

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

C146

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

C154

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

C152

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

C153

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

C156

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

C148

70,6 %

45,60 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

C999

73,7 %

48,70 %

ALLEGATO 2.7

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

C024

24,4 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

C025

24,4 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

24,6 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

24,6 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City

C029

24,6 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

C999

25,3 %

0,3 %

Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

C030

0,0 %

0,0 %

Taiwan

Tutte le altre società

C999

6,8 %

0,0 %

ALLEGATO 2.8

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

C060

18,4 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

C061

18,4 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

C062

22,5 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

C063

22,5 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

C064

22,5 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

C065

22,5 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

C999

22,5 %

0,0 %

ALLEGATO 2.9

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6).

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Bielorussia

Tutte le società

10,60 %

0,0 %

ALLEGATO 2.10

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2).

Paese

Società

Città

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio compensativo definitivo originario

Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia

India

Chandan Steel Ltd., Mumbai

 

B002

3,4 %

0,0 %

India

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

 

B003

3,3 %

0,0 %

India

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra

 

B004

0,0 %

0,0 %

India

Ambica Steel Ltd.

New Delhi

B005

4,0 %

0,0 %

India

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Facor Steels Ltd.

Nagpur

B005

4,0 %

0,0 %

India

Global Smelters Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

India

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

India

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Mukand Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

India

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

B005

4,0 %

0,0 %

India

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

India

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

India

Sindia Steels Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

SKM Steels Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

India

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

India

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar

B005

4,0 %

0,0 %

India

Tutte le altre società

 

B999

4,0 %

0,0 %

ALLEGATO 2.11

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1846 della Commissione, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Valin Group

A930

7,9 %

0 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

A999

24,0 %

0 %

ALLEGATO 2.12

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

90,60 %

65,6 %

Russia

Gruppo TMK (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Russia

Gruppo OMK (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Russia

Tutte le altre società

A999

20,50 %

0,0 %

Bielorussia

Tutte le società

38,10 %

13,1 %

ALLEGATO 2.13

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

B120

71,9 %

46,9 %

Repubblica popolare cinese

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Repubblica popolare cinese

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

B119

48,6 %

23,6 %

Repubblica popolare cinese

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B 236

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B 237

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B 238

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B 239

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B 240

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B 241

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B 242

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 246

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 247

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B 248

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 249

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B 250

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B 251

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B 252

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B 253

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B 254

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 255

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 256

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B 257

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 258

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B 259

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 260

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 261

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B 262

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B 264

56,9 %

31,9 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

B999

71,9 %

46,9 %

ALLEGATO 2.14

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Russia

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Russia

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant e OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Russia

Tutte le altre società

A999

35,8 %

10,8 %

Ucraina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ucraina

LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ucraina

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ucraina

Tutte le altre società

A999

25,7 %

0,7 %

ALLEGATO 2.15

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

C171

29,2 %

4,2 %

Repubblica popolare cinese

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

C172

54,9 %

29,9 %

Repubblica popolare cinese

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

C173

39,9 %

14,9 %

Repubblica popolare cinese

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

C174

48,2 %

23,2 %

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

C204

41,4 %

16,4 %

Repubblica popolare cinese

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Repubblica popolare cinese

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Repubblica popolare cinese

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Repubblica popolare cinese

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Repubblica popolare cinese

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Repubblica popolare cinese

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Repubblica popolare cinese

Tutti gli altri produttori

C999

54,9 %

29,9 %

ALLEGATO 2.16

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/251 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25).

Paese

Società

Città

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., Qingzhou, RPC

 

A949

17,7 %

0,0 %

Repubblica popolare cinese

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

Handan

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

 

A999

39,2 %

14,2 %

ALLEGATO 2.17

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12).

Paese

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Dazio antidumping definitivo originario

Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia

Repubblica popolare cinese

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

A899

0,00 %

0,00 %

Repubblica popolare cinese

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

A952

31,10 %

6,10 %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

A999

46,20 %

21,20 %


Rettifiche

3.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/26


Rettifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Il termine «gestione economica» è sostituito da «governance economica» in tutto il regolamento nella forma grammaticale opportuna.