ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 216

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
20 agosto 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC [notificata con il numero C(2019) 2526]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

20.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/1


DECISIONE (UE) 2019/1352 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2019

relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC

[notificata con il numero C(2019) 2526]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente a tali disposizioni (1) e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 26 aprile 2013, la Commissione ha chiesto alle autorità del Regno Unito («autorità britanniche») di fornire informazioni sulla riforma delle proprie norme sulle società estere controllate («SEC»), entrata in vigore il 1o gennaio 2013. Le autorità britanniche hanno presentato le informazioni il 14 giugno 2013 e, in seguito a ulteriori richieste di informazioni (2), hanno fornito informazioni supplementari il 10 aprile 2014, il 10 luglio 2014, il 24 luglio 2015 e il 1o febbraio 2017.

(2)

Con lettera del 26 ottobre 2017, la Commissione ha informato il Regno Unito della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato, riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi prevista nelle norme SEC («la decisione di avvio del procedimento»).

(3)

Il 24 novembre 2017, la decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla stessa decisione di avvio del procedimento.

(4)

Il 15 gennaio 2018, dopo una proroga del termine per la presentazione delle osservazioni, le autorità britanniche hanno espresso le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

(5)

Tra il 19 dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018, otto parti interessate hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Le osservazioni sono state inviate alle autorità britanniche. Il 23 febbraio 2018, le autorità britanniche hanno presentato commenti sulle osservazioni effettuate dalle parti interessate.

(6)

Il 7 febbraio 2018, si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità britanniche. Il 22 marzo 2018, in seguito a tale riunione, il Regno Unito ha presentato osservazioni aggiuntive. Il 31 maggio 2018, si è svolta un'ulteriore riunione tra i servizi della Commissione e le autorità britanniche, seguita da osservazioni supplementari presentate dalle autorità britanniche il 3 luglio 2018, e un'ulteriore riunione si è svolta il 13 luglio 2018.

2.   DESCRIZIONE DEL REGIME

2.1.   Il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito e le norme sulle società estere controllate del Regno Unito

2.1.1.   Introduzione e contesto

(7)

A norma della legge relativa all'imposta sulle società del Regno Unito, vengono tassati gli utili delle società derivanti da attività e attivi nel Regno Unito. Tale legislazione si applica alle società stabilite nel Regno Unito e alle società non stabilite nel Regno Unito che svolgono la loro attività all'interno dello stesso tramite una stabile organizzazione britannica.

(8)

Il Regno Unito ha riformato il suo sistema d'imposta sulle società per allinearsi maggiormente al sistema d'imposta sulle società a livello territoriale (3), concentrandosi sulla tassazione degli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito piuttosto che sul reddito complessivo a livello mondiale di un contribuente (4).

(9)

Il carattere per lo più territoriale del sistema d'imposta sulle società del Regno Unito comporta che gli utili delle imprese originati fuori dal Regno Unito non sono generalmente soggetti alle imposte britanniche. In linea con tale carattere territoriale, le norme relative all'esenzione della distribuzione esentano gli utili delle società stabilite all'estero che vengono ridistribuiti nel Regno Unito. Analogamente, le norme relative all'esenzione delle filiali estere assicurano che gli utili imputabili alle stabili organizzazioni straniere siano esenti dall'imposta sulle società del Regno Unito. Tali caratteristiche potrebbero incentivare le società britanniche a costituire una controllata (una SEC) in una giurisdizione a bassa imposizione fiscale e a dirottare artificialmente gli utili dal Regno Unito verso la SEC. Le norme SEC del Regno Unito hanno il fine di proteggere la base imponibile britannica per l'imposta sulle società eliminando il vantaggio fiscale derivante da tali costruzioni attraverso l'imposizione di un onere fiscale SEC a carico della società stabilita nel Regno Unito che controlla la SEC (5).

(10)

Di conseguenza, mentre l'obiettivo del sistema d'imposta sulle società del Regno Unito è tassare gli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito, l'obiettivo delle norme SEC è proteggere la base imponibile britannica per l'imposta sulle società. Tale scopo è raggiunto non tramite l'imposizione di un onere fiscale generale nel Regno Unito su determinati tipi di utili delle controllate estere soggette a bassa imposizione delle società britanniche, ma attraverso l'imposizione di un onere fiscale SEC, allo stesso tasso dell'aliquota dell'imposta sulle società del Regno Unito, unicamente su quegli utili delle SEC che sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito. A tal proposito, è importante notare che un obiettivo dichiarato dell'attuale regime SEC era di imporre in modo mirato un onere fiscale affinché le attività e gli utili nel Regno Unito fossero tassati in modo equo, ma anche affinché non fossero imposte tasse su utili derivanti da attività economiche effettive delle SEC (6). In tale ottica, le autorità britanniche hanno scelto le attuali norme SEC rispetto a un regime che avrebbe tassato tutti gli utili o la totalità delle fonti di reddito soggette a bassa tassazione delle SEC, in quanto tale opzione «non sarebbe stata adeguatamente indirizzata» al fine della tassazione delle attività e degli utili nel Regno Unito (7).

(11)

L'attuale regime SEC del Regno Unito è stato promulgato dal Parlamento britannico nell'ambito della legge finanziaria del 2012 (8). Il regime è inserito nelle leggi sulla tassazione come parte 9 A del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 (in seguito indicato come «parte 9 A del TIOPA»), che contiene 22 capitoli. L'attuale regime si applica ai periodi contabili a decorrere dal 1o gennaio 2013 (9). A gennaio 2019 sono stati introdotti numerosi emendamenti (sezione 2.3).

(12)

A integrazione del quadro legislativo sulle SEC di cui alla parte 9 A del TIOPA, il Regno Unito ha pubblicato linee guida dettagliate relative alle norme SEC. Le linee guida includono un'introduzione alle norme, una panoramica generale, una guida sull'applicazione e l'interpretazione di disposizioni specifiche capitolo per capitolo, nonché una serie di esempi pratici (10).

2.1.2.   L'attuale regime SEC del Regno Unito

(13)

In linea con l'obiettivo indicato al considerando 10, le attuali norme SEC del Regno Unito agiscono attraverso l'imposizione di un onere fiscale SEC in capo a una società stabilita nel Regno Unito per la totalità o per una parte degli utili della SEC. L'onere fiscale SEC è dovuto sugli utili imponibili della SEC meno l'imposta accreditabile della stessa (vale a dire, l'imposta pagata nel paese in cui è stabilita la SEC). Per ciascun periodo contabile, gli utili imponibili della SEC corrispondono agli utili complessivi tassabili presunti che vengono considerati rientranti nell'ambito impositivo della SEC (cfr. i considerando da 23 a 25) (11). L'onere fiscale SEC viene assegnato a tutte le società stabilite nel Regno Unito che detengono almeno una partecipazione del 25 % nella SEC (note come «le entità imponibili»). Tale onere fiscale viene riscosso applicando lo stesso tasso dell'aliquota d'imposta sulle società del Regno Unito e imputato come se si trattasse di un ammontare dell'imposta sulle società dovuta dall'entità imponibile per il pertinente periodo contabile dell'imposta sulle società.

(14)

L'ambito impositivo SEC stabilisce le circostanze e la misura in cui gli utili complessivi tassabili presunti della SEC sono utili imponibili.

(15)

In linea con l'obiettivo delle norme SEC, nell'esaminare se una SEC registra utili derivanti da attivi o attività nel Regno Unito relativi a società non stabilite né con una stabile organizzazione nel Regno Unito, il regime SEC valuta nel complesso se gli utili di una SEC sono relativi ad attivi e rischi gestiti e controllati nel Regno Unito e su tali basi li definisce come «artificialmente sottratti.» Ciò richiede di considerare se ciascuna delle «funzioni significative del personale» (o «SPF») (12), relativa all'assunzione dei rischi o alla proprietà economica delle attività che generano gli utili di una SEC, sia effettivamente svolta nel Regno Unito, in modo che la società che realizza gli utili sia diversa dalla società che genera tali utili (13).

(16)

Secondo la consultazione condotta dalle autorità britanniche prima dell'adozione delle norme SEC, tali norme hanno inteso anche conformarsi al diritto dell'Unione, non interferendo con la libertà di stabilimento dei contribuenti e riflettendo al contempo l'equilibrio richiesto per attuare un regime che protegge la base imponibile britannica per l'imposta sulle società e che può essere applicato nella pratica, riducendo al minimo gli oneri amministrativi e di conformità.

(17)

Le autorità britanniche hanno anche inteso aumentare la competitività fiscale del Regno Unito (14). Questo obiettivo era dichiarato nelle norme SEC, le quali «insieme alla riduzione dell'aliquota d'imposta sulle società al 22 % nel 2014 e all'introduzione del «patent box» (speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti), […] sono un altro passo verso l'obiettivo [del governo britannico] di creare il più competitivo sistema d'imposta sulle società del G20» (15).

(18)

Il capitolo 2 della parte 9 A del TIOPA definisce le fasi per determinare se un onere fiscale SEC è dovuto sugli (su parte degli) utili realizzati da una società straniera una volta stabilito che questa è una SEC. Di conseguenza, un onere fiscale SEC si origina:

se non si applica nessuna esenzione a livello di entità SEC (cfr. considerando 19);

se esiste un «detentore di partecipazione» britannico, in altre parole una società stabilita nel Regno Unito che (con il concorso delle società collegate) detiene una partecipazione pari ad almeno il 25 % nella SEC; e

se la SEC presenta «utili imponibili» come stabilito nei provvedimenti che costituiscono l'ambito impositivo della SEC.

(19)

L'obiettivo di limitare gli oneri amministrativi e di conformità si riflette nel progetto delle norme SEC, che si concentra sulle situazioni che oggettivamente presentano i rischi più elevati per il ministero del Tesoro del Regno Unito. Tale obiettivo è ottenuto prevedendo talune esclusioni iniziali in cui il rischio che gli utili vengano artificialmente sottratti è considerato basso, cioè laddove una valutazione caso per caso potrebbe non rivelare né artificialità né sottrazione. Di seguito si elencano le cosiddette esenzioni a livello di entità incluse nei capitoli da 10 a 14 della parte 9 A del TIOPA:

l'esenzione per il periodo oggetto dell'esenzione («exempted period exemption») è trattata al capitolo 10 della parte 9 A del TIOPA e contiene un'esenzione temporanea (solitamente 12 mesi) per le SEC che sono passate sotto il controllo del Regno Unito per la prima volta;

l'esenzione per i territori esclusi («excluded territories exemption») è trattata al capitolo 11 della parte 9 A del TIOPA ed esenta le SEC che presentano un rischio basso e prevedibile di sottrazione artificiale in relazione al territorio in cui ha sede la società e al tipo degli utili realizzati;

l'esenzione per i profitti bassi («low profits exemption»), una norma de minimis, è trattata al capitolo 12 della parte 9 A del TIOPA ed esenta le SEC con bassi livelli di profitti realizzati in un periodo contabile (generalmente non superiore a GBP 500 000, di cui non più di GBP 50 000 sotto forma di utili non commerciali);

l'esenzione per i margini di profitto bassi è trattata al capitolo 13 della parte 9 A del TIOPA ed esenta le SEC i cui profitti non superano il 10 % delle spese operative. L'esenzione riguarda le SEC che realizzano funzioni a valore aggiunto relativamente basso;

l'esenzione d'imposta è trattata al capitolo 14 della parte 9 A del TIOPA ed esenta le SEC che pagano un livello normale o elevato di imposta effettiva nel territorio in cui sono stabilite (almeno il 75 % dell'imposta che sarebbe stata dovuta se gli utili della SEC fossero stati assoggettati all'imposta del Regno Unito e determinati in base alle norme britanniche).

(20)

Le esenzioni a livello di entità riflettono il fatto che la maggioranza delle controllate estere sarebbero costituite per ragioni propriamente commerciali. In pratica, ciò significa che le società britanniche nella maggior parte dei casi non dovranno applicare le norme SEC una volta soddisfatta una delle esenzioni a livello di entità. Pertanto, l'applicazione di provvedimenti di addebito dettagliati costituenti l'ambito impositivo della SEC e la necessità di identificare gli utili imponibili di una SEC è ristretta a situazioni in cui non si applica nessuna delle esenzioni a livello di entità.

(21)

In tale caso, le norme SEC del Regno Unito assegnano una quota di «utili imponibili» della SEC al «detentore di partecipazione» britannico. Tali utili vengono determinati applicando i criteri e le condizioni di cui ai capitoli da 3 a 8 della parte 9 A del TIOPA, che insieme costituiscono «l'ambito impositivo della SEC». (16)

(22)

Questi capitoli sono fondamentali per il funzionamento del regime SEC, e sono concepiti per agire sotto forma di test mirati che hanno l'obiettivo di valutare se gli utili complessivi presunti della SEC vengono considerati rientranti nell'ambito impositivo e di conseguenza diventano «utili imponibili».

(23)

La definizione dell'ambito impositivo della SEC comincia con un filtro iniziale presente al capitolo 3 della parte 9 A del TIOPA, che contiene test generali per stabilire se è necessario applicare una qualsiasi delle norme dell'ambito impositivo più specifiche presenti ai capitoli da 4 a 9 della parte 9 A del TIOPA (17).

(24)

Per quanto riguarda i capitoli specifici relativi all'imposizione fiscale, il capitolo 4 della parte 9 A del TIOPA («capitolo 4») consiste in una disposizione generale e si applica a tutte le SEC indipendentemente dal tipo di utili che esse ottengono, ad eccezione delle SEC che realizzano esclusivamente utili d'impresa nel settore immobiliare o utili finanziari non commerciali (18) («NTFP», non-trading finance profits). Il capitolo 5 della parte 9 A del TIOPA («capitolo 5») in combinato con il capitolo 9 della parte 9 A del TIOPA («capitolo 9») disciplina le SEC che realizzano NTFP. Il capitolo 6 della parte 9 A del TIOPA («capitolo 6») disciplina le SEC che realizzano utili finanziari commerciali (19).

(25)

L'ambito impositivo della SEC mira a identificare le circostanze in cui si è verificata una sottrazione artificiale di utili al Regno Unito, che generalmente significa che «è presente un significativo disallineamento tra le attività commerciali principali esercitate nel Regno Unito e gli utili derivanti da tali attività che sono distribuiti al di fuori del Regno Unito» (20). Il capitolo 4 tratta specificamente di questo disallineamento (21). Ai sensi di tale capitolo, gli utili complessivi presunti della SEC derivanti da attivi legalmente detenuti dalla SEC e da rischi contrattualmente assegnati alla SEC diventano utili imponibili se e nella misura in cui la gestione di tali attivi e rischi è esercitata dal Regno Unito (22). Ciò richiede di considerare se ciascuna delle funzioni significative del personale, relative all'assunzione dei rischi o alla proprietà economica degli attivi che generano gli utili di una SEC, siano effettivamente svolte nel Regno Unito (23). In quanto tale, la definizione della proporzione fra le SPF del Regno Unito e quelle non britanniche è un criterio essenziale per individuare gli utili imponibili, criterio che viene applicato non solo nella disposizione generale sull'imposizione fiscale (capitolo 4), ma anche, ad esempio, nel capitolo 5 (NTFP, non-trading finance profits) (24).

(26)

Le norme SEC britanniche riconoscono, tuttavia, che nel caso di utili finanziari, basarsi esclusivamente sul test SPF può non fornire una protezione sufficiente alla base imponibile del Regno Unito. Pertanto, i capitoli da 5 a 9 contengono test aggiuntivi per gli NTFP e altri tipi di utili passivi. Gli utili di una SEC possono essere soggetti a un onere fiscale SEC sulla base di più di un capitolo di imposta, ma possono essere assoggettati a un onere fiscale SEC una sola volta (25).

2.1.3.   Onere fiscale SEC sugli utili finanziari non commerciali (NTFP)

(27)

Gli NTFP comprendono tutti gli utili finanziari che si classificano come non commerciali. Gli utili finanziari commerciali sono trattati al capitolo 6. Gli NTFP possono comprendere sia gli utili finanziari relativi a prestiti infragruppo sia gli utili finanziari relativi a prestiti esterni (inclusi i depositi), a condizione che non derivino da attività commerciali (26).

(28)

Il test di verifica dell'ambito impositivo della SEC per gli NTFP si trova al capitolo 5 o in alternativa, in base alla scelta e a determinate condizioni, al capitolo 9 (27). Il capitolo 5 contiene due test generali e due test specifici che si concentrano specificamente su determinate situazioni abusive non trattate dai suddetti test generali. Al capitolo 5 è presente un test SPF, che esamina l'esistenza di attività nel Regno Unito e che si basa in gran parte sul test SPF contenuto nel capitolo 4. Tuttavia, il capitolo 5 non si basa unicamente su tale test, in quanto la generazione di utili finanziari è un'attività ad alta intensità di capitale che non sempre richiede la presenza di SPF.

(29)

Pertanto, i test per identificare gli utili imponibili sotto forma di NTFP, di cui al capitolo 5, sono i seguenti:

in primo luogo, si ritiene che gli NTFP di una SEC si considerino nell'ambito impositivo della SEC nella misura in cui derivano da attivi e rischi in relazione ai quali vengono svolte nel Regno Unito le SFP pertinenti (28) (sezione 371EB del TIOPA). Conformemente alla linea generale delle norme SEC, la logica di applicazione di un onere fiscale SEC in questo caso si estrinseca nel fatto che il Regno Unito dovrebbe poter tassare gli utili realizzati grazie alle attività svolte nel Regno Unito (29);

in secondo luogo, un test alternativo esamina come sono stati finanziati i prestiti o i depositi che generano NTFP. Di conseguenza, e a prescindere dall'ubicazione delle SPF, si ritiene che gli NTFP vengano considerati rientranti nell'ambito impositivo della SEC nella misura in cui sono finanziati con fondi britannici pertinenti (sezione 371EC del TIOPA). Per fondi del Regno Unito pertinenti si intendono tutti i fondi o attivi che rappresentano o derivano (direttamente o indirettamente) da «capitale connesso al Regno Unito» (30). La logica dell'applicazione di un onere fiscale SEC in questo caso si estrinseca nel fatto che le entrate automatiche provenienti dal capitale connesso al Regno Unito non dovrebbero eludere la tassazione britannica a seguito di un semplice conferimento a una SEC.

(30)

I due test sono alternativi. Ciò significa che gli NTFP sono da considerare nell'ambito impositivo della SEC nella misura in cui venga soddisfatto il primo o il secondo test. Il capitolo 5 contiene inoltre due ulteriori test alternativi che si concentrano su tipologie specificamente identificate di costruzioni aventi finalità fiscali. Se gli NTPF rientrano in questi due test specifici, si applica un onere fiscale SEC anche se non esistono SPF britanniche o capitali connessi al Regno Unito (31).

2.1.4.   Onere fiscale SEC sugli utili finanziari commerciali

(31)

Per considerare come rientranti nell'ambito impositivo della SEC gli utili finanziari commerciali di una SEC, in genere utili derivanti da attività bancarie o assicurative attive, è necessario che questi soddisfino non solo il test generale SPF previsto al capitolo 4, ma anche il test specifico di cui al capitolo 6 (32).

(32)

Il test del capitolo 6 non distingue tra gli utili finanziari derivanti da operazioni finanziarie infragruppo e quelli derivanti da operazioni con controparti indipendenti. I gruppi multinazionali centralizzano spesso le funzioni finanziarie in società di tesoreria. Le operazioni di tali società possono costituire transazioni finanziarie, per cui gli utili derivanti da tale attività rientrerebbero nei capitoli 4 e 6 (utili finanziari commerciali) piuttosto che nei capitoli 5 e 9 (NTFP) (33). Tuttavia, se una SEC svolge la funzione di tesoreria del gruppo (34), può scegliere di trattare i suoi utili finanziari commerciali come se fossero NTFP (dandone notifica a un funzionario dell'amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito, HMRC) (35). Se viene effettuata questa scelta, si applicherà il capitolo 5 per stabilire se gli NTFP «presunti» sono soggetti a un onere fiscale SEC e se l'entità imponibile ha il diritto di chiedere l'esenzione a norma del capitolo 9.

2.2.   La misura controversa: l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi

(33)

I test di cui al capitolo 5 non sono l'unica base per determinare se e in quale misura un onere fiscale SEC sia applicato agli NTFP di una SEC. In base al capitolo 9, se una SEC matura NTFP che rientrano nei criteri del capitolo 5, può essere applicata un'esenzione parziale (75 %) o totale (fino al 100 %) per stabilire l'onere fiscale SEC per gli NTFP derivati da un prestito a una società straniera del gruppo. Nella presente decisione, tale disposizione è denominata «l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi» o «la misura controversa».

(34)

L'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi si applica solo agli utili trattati al capitolo 5. Essa opera sostituendo le disposizioni in materia di imposizione fiscale di cui al capitolo 5 con una norma da applicarsi «meccanicamente» che fissa l'onere fiscale SEC a un importo pari al 25 % degli NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili (36) (esenzione (75 %) parziale) o, in determinate circostanze, fino allo 0 % (esenzione totale). L'esenzione parziale è la regola predefinita. Nella misura in cui il prestito in questione è finanziato con le cosiddette «risorse ammissibili» (37), gli utili della SEC avranno diritto a un'esenzione fino al 100 % dei pertinenti NTFP. Inoltre, la parte rimanente dei pertinenti NTFP che, a seconda che si tratti di un'esenzione parziale o totale, continuerebbe comunque a essere considerata rientrante nell'ambito impositivo della SEC, può tuttavia essere completamente esentata dall'onere fiscale SEC in base alla cosiddetta regola del «matched interest» (interesse compensato) (38).

(35)

Le linee guida dell'HMRC (39) nei commenti introduttivi al capitolo 9 definiscono che le «esenzioni per gli NTFP previste dal capitolo 9 sono state introdotte per affrontare le difficili questioni che sorgono a causa della fungibilità del denaro all'interno di un gruppo multinazionale.» (40). Le autorità britanniche hanno spiegato che il tasso di inclusione del 25 % (esenzione del 75 %) si basa sull'ipotesi che, in assenza di considerazioni fiscali, una SEC interamente finanziata con capitale netto che realizza NTFP verrebbe finanziata dal Regno Unito attraverso una quota maggiore di capitale di prestito e una minore quota di capitale netto, il che porterebbe a utili finanziari supplementari a livello della casa madre britannica (41). L'aliquota dell'esenzione è stata discussa con i rappresentanti delle imprese del Regno Unito durante l'elaborazione del regime riformato delle SEC. I verbali della consultazione indicano che inizialmente è stata presa in considerazione un'esenzione del 50 % (che comportava un'aliquota effettiva del 10 %). I rappresentanti delle imprese hanno insistito per un'esenzione superiore al 75 % comportante un'aliquota effettiva del 2-6 % (42).

(36)

La misura controversa si applica solo agli NTFP che la SEC realizza dai prestiti concessi a società straniere del gruppo che sono sotto il controllo della stessa società stabilita nel Regno Unito che controlla la SEC. Tali rapporti di finanziamento sono indicati come «rapporti di prestito ammissibili». (43) L'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenta un indicatore per la connessione del Regno Unito al finanziamento del rapporto di prestito ammissibile, cosicché i gruppi multinazionali non devono rintracciare l'esatta fonte o la cronologia delle costruzioni finanziarie del gruppo e la misura in cui esse sono sostenute dal Regno Unito (44).

(37)

Presentando una richiesta ai sensi del capitolo 9 nella loro valutazione dell'imposta sulle società, tutte le entità potenzialmente imponibili con una SEC che guadagna NTFP da un prestito oggetto di un rapporto di prestito ammissibile possono scegliere di applicare le norme speciali del capitolo 9 invece delle norme generali del capitolo 5, a condizione che la SEC soddisfi il test dei locali aziendali. Tale test è soddisfatto se la SEC ha a sua disposizione nel territorio in cui è stabilita a fini fiscali locali occupati (o destinati ad essere occupati) e utilizzati con un ragionevole grado di permanenza e a partire dai quali le attività della SEC in tale territorio sono interamente o principalmente esercitate (45).

2.3.   Modifiche alle norme SEC del Regno Unito

(38)

Il 6 luglio 2018, il Regno Unito ha annunciato che la legge finanziaria 2018-2019 comprenderà modifiche alle norme SEC al fine di attuare la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (la «direttiva antielusione») (46). Tali modifiche riguardano, da un lato, la definizione di controllo relativa a tutti gli utili soggetti a un onere fiscale SEC e, dall'altro, la presenza di SPF nel Regno Unito ai fini dell'applicazione dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi per gli NTFP. La prima modifica è quindi di natura più generale, mentre la seconda riguarda specificamente la portata della misura controversa.

(39)

La seconda modifica limita l'accesso all'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi e prevede che le entità imponibili non siano più autorizzate a chiedere l'esenzione di cui al capitolo 9 per gli NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili, invece di applicare il capitolo 5 nel caso in cui gli NTFP derivino da attivi e rischi le cui SPF pertinenti vengono svolte nel Regno Unito. Le suddette modifiche sono state promulgate nell'ambito della legge finanziaria 2019 alla sezione 20 (Società estere controllate: controllo ed esenzione delle società finanziarie), paragrafo 2, e sono entrate in vigore il 1o gennaio 2019 (47).

2.4.   Contesto internazionale e dell'Unione europea

(40)

Molti paesi hanno introdotto norme SEC per evitare che i contribuenti eludano o differiscano le imposte trasferendo gli utili a controllate estere soggette a bassa imposizione fiscale. Tutte le norme SEC tassano gli utili di determinate entità non residenti a livello degli azionisti residenti a fini fiscali dell'entità non residente, a certe condizioni. Tuttavia, le esatte norme operative nei diversi paesi possono variare notevolmente (48) in quanto sia le norme che i criteri che stabiliscono questi elementi dovranno sia essere allineati al sistema nazionale d'imposta sulle società di cui fanno parte che riflettere gli obiettivi di politica fiscale del paese interessato.

2.4.1.   Linee guide dell'OCSE (Progetto BEPS)

(41)

Nel suo «Piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili» (49), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE») rileva che in molti paesi sono state introdotte norme SEC per affrontare una delle fonti dei problemi riguardanti l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («BEPS»), in particolare la possibilità di creare contribuenti affiliati non residenti e di trasferire gli utili di un'impresa residente attraverso l'affiliata non residente. La relazione finale del piano BEPS, azione 3, relativa all'uso delle norme SEC contiene raccomandazioni destinate agli Stati membri dell'OCSE e agli Stati non membri OCSE per l'elaborazione di norme efficaci in materia di SEC (50). La relazione è stata preparata per garantire che le giurisdizioni che scelgono di applicare le norme SEC possano farlo in modo da evitare che i contribuenti trasferiscano gli utili verso le controllate estere per eludere l'imposizione fiscale. La relazione cita le norme SEC del Regno Unito come esempio di norme che utilizzano i concetti sviluppati dall'OCSE per identificare le SPF del gruppo associate a ciascun attivo al fine di stabilire il campo di applicazione delle norme (51).

2.4.2.   La direttiva antielusione

(42)

A livello dell'Unione, il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la direttiva antielusione (52). I considerando di tale direttiva fanno esplicito riferimento alle relazioni finali relative ai 15 punti d'azione dell'OCSE contro il fenomeno del BEPS e alle conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2015, che sottolineano la necessità di trovare soluzioni comuni e flessibili a livello dell'Unione, in linea con le conclusioni dell'OCSE sul BEPS. I considerando dichiarano inoltre: «Le norme sulle società controllate estere (CFC) hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre.

«La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le norme sulle società controllate estere possono riguardare un'intera controllata soggetta a bassa imposizione o specifiche categorie di reddito oppure essere limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la controllata.»

(43)

La normativa SEC effettiva è stabilita all'articolo 7 della direttiva antielusione e mette a disposizione degli Stati membri la scelta tra due diversi tipi di norme SEC. Nei paragrafi 1, 2, lettera a), e 3 dell'articolo 7 è inclusa la normativa standard, che elenca le tipologie di utile che, se soggette a bassa imposizione fiscale, dovrebbero essere tassate in base alla normativa SEC. Il paragrafo 1, il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 4 dell'articolo 7 contengono una norma alternativa basata sul test SPF, secondo la quale gli utili di una SEC derivanti dalle SPF svolte nello Stato membro controllante sono soggetti a un onere fiscale SEC (53).

(44)

Le parti più importanti dell'articolo 7 sono le seguenti:

«Articolo 7

Norme sulle società controllate estere

1.   Lo Stato membro di un contribuente tratta un'entità […] come una società controllata estera se sono soddisfatte le seguenti condizioni: […]

2.   Qualora un'entità […] sia trattata come una società controllata estera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro del contribuente include nella base imponibile:

a)

i redditi non distribuiti dell'entità o i redditi della stabile organizzazione rientranti nelle seguenti categorie:

(i)

interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

[…]

La presente lettera non si applica se la società controllata estera svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, come evidenziato da circostante e fatti pertinenti.

[…]

oppure:

b)

i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione derivanti da costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

Ai fini della presente lettera, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui l'entità o la stabile organizzazione non possiederebbe gli attivi o non avrebbe assunto i rischi che generano la totalità o una parte dei suoi redditi se non fosse controllata da una società in cui le funzioni significative del personale che sono pertinenti per tali attivi e rischi sono svolte e sono funzionali al fine di generare i redditi della società controllata.

3.   Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare un'entità o una stabile organizzazione come una società controllata estera a norma del paragrafo 1 se non oltre un terzo dei redditi ottenuti dall'entità o dalla stabile organizzazione rientra nelle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a).

Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare le imprese finanziarie come società controllate estere se non oltre un terzo dei redditi dell'entità appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a), deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese associate.

[…]»

2.5.   Ambito dell'esenzione

(45)

L'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi è in vigore dal 1o gennaio 2013. I contribuenti che possono beneficiare dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi sono società soggette a imposta residenti nel Regno Unito, o entità imponibili, che controllano una SEC che realizza NTFP derivanti da un rapporto di prestito ammissibile e che, per il calcolo dell'onere fiscale SEC in relazione a tali utili, nella loro dichiarazione dei redditi aziendale hanno chiesto di applicare, in alternativa alle norme del capitolo 5, quelle indicate al capitolo 9. Tali contribuenti fanno parte di un gruppo multinazionale che comprende, come minimo, l'entità imponibile residente nel Regno Unito, la SEC e la controllata estera finanziata attraverso il rapporto di prestito ammissibile e controllata a sua volta da tale entità imponibile. Come indicato al considerando 38, a partire dal 1o gennaio 2019 non è più ammesso applicare l'esenzione agli NTFP quando le relative SPF si trovano nel Regno Unito.

(46)

Non esiste una procedura obbligatoria di approvazione preventiva o di verifica anticipata. Il servizio di verifica a carattere non vincolante del Regno Unito riguardante la corretta interpretazione della legislazione fiscale è disponibile anche per le norme SEC. La Commissione ha chiesto e ricevuto un elenco delle verifiche a carattere non vincolante relative alle disposizioni sulle SEC riformate emesse dalle autorità britanniche a partire dall'introduzione delle norme SEC riformate fino al 31 marzo 2014. Tali verifiche includevano sia situazioni in cui un'entità imponibile ha chiesto l'autorizzazione a carattere non vincolante per un credito ai sensi del capitolo 9, chiedendo l'esenzione parziale o totale, sia questioni di interpretazione riguardanti altri aspetti delle norme SEC del Regno Unito, come l'applicabilità di un'esenzione a livello di entità. Come tutte le verifiche a carattere non vincolante emesse dall'HMRC, esse forniscono consulenza in caso di reale incertezza nell'interpretazione di una specifica disposizione legislativa.

3.   MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(47)

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale, ritenendo, in una prima fase, che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e poiché nutriva dubbi sulla compatibilità con il mercato interno della suddetta esenzione.

(48)

La Commissione ha espresso il parere preliminare secondo cui l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce un regime di aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (54), nella misura in cui prevede, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, di esentare le società del gruppo stabilite nel Regno Unito appartenenti a gruppi multinazionali da un onere fiscale SEC che altrimenti graverebbe su alcuni NTFP realizzati dalle SEC da loro controllate.

(49)

In via preliminare, la Commissione ha ritenuto che la misura controversa prevedesse un vantaggio selettivo. La Commissione ha ritenuto altresì che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisse una deroga alle norme SEC del Regno Unito (che la Commissione considerava il sistema di riferimento per questo caso), in quanto esentava alcuni NTFP dall'onere fiscale SEC.

(50)

La Commissione ha inoltre stabilito in via preliminare che il vantaggio concesso dalla misura controversa fosse selettivo, considerando che era disponibile solo per gli operatori che effettuano operazioni finanziarie che coinvolgono debitori esteri correlati e non era disponibile per gli operatori che effettuano altre operazioni finanziarie che interessano debitori britannici correlati o debitori terzi, sia stabiliti nel Regno Unito che all'estero, nonostante il fatto che tutti si trovassero in una situazione giuridica e fattuale analoga alla luce dell'obiettivo delle norme SEC del Regno Unito.

(51)

La Commissione ha concluso in via preliminare che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non poteva essere giustificata dalla natura o dalla struttura generale delle norme SEC del Regno Unito, in quanto non ha ritenuto che, rispetto ad altri tipi di NTFP e alla luce dell'obiettivo delle norme SEC del Regno Unito, gli NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili rappresentassero un rischio minore di sottrazione artificiale degli utili. La Commissione ha sostenuto che la misura controversa non appariva necessaria per perseguire un obiettivo logico o legittimo e, anche se lo fosse stata, l'avrebbe considerata sproporzionata.

(52)

Tenuto conto di tutte le altre condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituiva un aiuto di Stato. Poiché le autorità britanniche non hanno presentato alcuna argomentazione indicante che nella fattispecie sono applicabili le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato, e alla luce del carattere di aiuto al funzionamento della misura, la Commissione ha nutrito dubbi riguardo alla compatibilità della misura con il mercato interno. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura controversa.

4.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(53)

Le autorità britanniche non condividono le preoccupazioni espresse dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento. Nella loro lettera del 15 gennaio 2018 in risposta alla decisione di avvio del procedimento, le autorità britanniche sollevano quattro argomenti a sostegno della loro tesi, in base alla quale l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non comporta aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato:

a)

l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non favorisce alcuna impresa né costituisce un vantaggio. È concepita per fissare i limiti della base imponibile per l'imposta sulle società definendo gli utili artificialmente sottratti, anziché prevedere un'esenzione da una base imponibile già stabilita;

b)

il sistema adeguato di riferimento dovrebbe essere il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito (55);

c)

l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non costituisce una deroga al sistema di riferimento in quanto non distingue tra operatori economici che sono, alla luce degli obiettivi del sistema di riferimento, in una posizione fattuale e giuridica analoga;

d)

se l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce una deroga al sistema di riferimento, tale deroga può essere giustificata dai principi informatori e basilari di tale sistema di riferimento.

Le autorità britanniche hanno presentato argomentazioni supplementari in una lettera successiva del 22 marzo 2018, osservazioni sul contributo delle parti interessate in una lettera del 23 febbraio 2018 e ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle loro norme SEC al finanziamento degli utili in una lettera del 3 luglio 2018.

4.1.   Osservazioni sull'esistenza di un vantaggio

(54)

Le autorità britanniche sostengono che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non migliora la situazione finanziaria di un'impresa riducendo gli oneri che normalmente sarebbero inclusi nel suo bilancio o riducendo l'imposta normalmente dovuta, e che quindi non conferisce un vantaggio selettivo a un'impresa. Esse ricordano che la riforma del regime di tassazione delle imprese del 2013 ha conferito al sistema fiscale una natura più territoriale, il che significa che gli utili di una società non residente di solito non sono tassati dal Regno Unito (a meno che non sia presente una stabile organizzazione) e che una società stabilita nel Regno Unito di solito non è tassata sugli utili delle proprie controllate (non) residenti nel Regno Unito. Il regime SEC costituisce un'eccezione a questi principi generali. Esso mira a tassare una società stabilita nel Regno Unito sugli utili delle sue controllate non residenti nella misura in cui tali utili sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito.

(55)

Le autorità britanniche sostengono che, poiché l'obiettivo del regime SEC consiste nel proteggere la base imponibile britannica per l'imposta sulle società, ciò che si intende per sottrazione artificiale dal Regno Unito dipende necessariamente da ciò che il Regno Unito ritiene debba essere incluso in tale base, purché la definizione sia conforme al diritto dell'Unione.

(56)

Le autorità britanniche affermano che il capitolo 5 e il capitolo 9 definiscono il campo di applicazione del regime SEC individuando quali NTFP devono essere considerati artificialmente sottratti. Il capitolo 5 definisce i filtri iniziali per individuare gli NTFP potenzialmente sottratti artificialmente e il capitolo 9 assicura che non vi siano utili che rientrino nel campo di applicazione della tassa quando, sulla base di criteri supplementari, non è ragionevole concludere che siano stati artificialmente sottratti.

(57)

Secondo le autorità britanniche, gli utili che rientrano nell'ambito dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non sono quindi considerati utili artificialmente sottratti. Ciò significa che si applicano i principi generali del sistema d'imposta sulle società e che gli utili realizzati da una controllata non residente non devono essere tassati. La non imposizione di tali utili non costituisce pertanto un vantaggio.

(58)

Le autorità britanniche ricordano inoltre che, nella causa Sanierungsklausel (56), il Tribunale ha stabilito che un'esenzione da una disposizione antielusione incompatibile con l'obiettivo di tale disposizione costituisce una deroga. Secondo le autorità britanniche, tuttavia, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non costituisce un'esenzione di questo tipo in quanto non disapplica il regime SEC nei confronti di taluni operatori economici, ma determina piuttosto se e in quale misura gli utili derivanti dai prestiti infragruppo possano essere considerati artificialmente sottratti al Regno Unito. Secondo le autorità britanniche, l'esenzione è pertanto coerente con l'obiettivo del regime SEC.

4.2.   Osservazioni sulla selettività

4.2.1.   Il sistema di riferimento dovrebbe essere il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito

(59)

Le autorità britanniche non concordano con la posizione della Commissione nella decisione di avvio del procedimento secondo cui il regime SEC britannico è il sistema di riferimento, identificando invece il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito come il sistema di riferimento corretto. Le autorità britanniche affermano che l'obiettivo e la struttura del regime SEC possono essere compresi solo nel contesto dell'approccio globale del Regno Unito all'imposizione fiscale sugli utili delle imprese.

(60)

Le autorità britanniche affermano che comprendere la definizione di utile societario, incluso il trattamento delle diverse voci di entrata e di spesa e il momento del loro riconoscimento nell'ambito del più ampio regime britannico di tassazione delle società, è fondamentale per comprendere le specifiche opportunità di abuso contro cui il regime SEC è posto a tutela.

(61)

Le autorità britanniche sottolineano che il regime SEC è solo una delle numerose misure antielusione volte a proteggere la base imponibile del Regno Unito e che l'approccio adottato dal regime britannico di tassazione delle società per la determinazione delle quotazioni delle operazioni infragruppo e le sue misure a tutela di una base più ampia, come l'«imposta sugli utili sottratti» e le norme sul «disallineamento da ibridi», fornisce un contesto importante per la comprensione del regime SEC come parte della difesa del Regno Unito dalla sottrazione artificiale degli utili.

(62)

Secondo le autorità britanniche, una valutazione di queste considerazioni politiche più ampie alla base del regime britannico di tassazione delle società aiuta a comprendere la struttura dettagliata delle norme SEC, in particolare la necessità di un regime di più facile gestione che raggiunga risultati proporzionati per i diversi tipi di società nell'ambito del sistema d'imposta sulle società del Regno Unito, rispettando al contempo il diritto dell'Unione in materia di libertà fondamentali (57).

(63)

Nel caso in cui il regime SEC sia identificato come sistema di riferimento, le autorità britanniche sostengono che l'obiettivo del regime SEC deve essere definito in relazione al regime di tassazione delle società in cui opera. In questo caso, l'obiettivo dello stesso regime SEC può essere descritto come «un regime che protegge la base imponibile britannica per l'imposta sulle società, tramite l'identificazione e l'inclusione nel campo di applicazione delle imposte del Regno Unito gli utili relativamente ai quali è ragionevole presumere che siano stati artificialmente sottratti al Regno Unito, attraverso un insieme di norme più facilmente gestibili conformi al diritto europeo (58)».

4.2.2.   L'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non costituisce una deroga

(64)

Le autorità britanniche non ritengono che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi di cui al capitolo 9 fornisca un vantaggio prima facie selettivo, in quanto non fa distinzioni tra operatori economici che, alla luce degli obiettivi perseguiti dal sistema di riferimento, si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.

(65)

Le autorità britanniche confrontano la situazione contemplata dall'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (una SEC che riceve NTFP da un rapporto di prestito ammissibile) con le situazioni che non rientrano nella suddetta esenzione, in cui le SEC ricevono NTFP da prestiti concessi a parti correlate nel Regno Unito o a terzi.

(66)

Le autorità britanniche sostengono che questi tre tipi di prestiti passivi, ossia rapporti di prestito ammissibili, prestiti a parti correlate nel Regno Unito [citati dalle autorità britanniche come «upstream loans» (prestiti a monte)] e prestiti a terzi [citati dalle autorità britanniche come «money boxes» (prestiti salvadanai)], sono situazioni fondamentalmente diverse che creano differenti opportunità di elusione e differenti rischi di sottrazione artificiale e quindi non sono comparabili dal punto di vista fattuale e giuridico.

(67)

Le autorità britanniche ritengono che i prestiti a monte e i prestiti salvadanai manchino chiaramente di giustificazione commerciale e costituiscano un segnale evidente di sottrazione artificiale (59). La posizione è meno ovvia nel caso di un rapporto di prestito ammissibile, nel quale, nel contesto di società di finanziamento impegnate nella concessione di prestiti a gruppi stranieri, può esistere una giustificazione commerciale più chiara e può essere più difficile dimostrare obiettivamente che le costruzioni comportano la sottrazione artificiale di utili. Su tale base, il Regno Unito afferma che i tre tipi di prestito non sono comparabili dal punto di vista fattuale e giuridico (60).

(68)

Inoltre, le autorità britanniche ricordano che la Commissione, in precedenti decisioni relative al regime fiscale neerlandese denominato Groepsrentebox (61) e al regime ungherese di tassazione degli interessi infragruppo (62), ha riconosciuto l'esistenza di differenze tra gli interessi delle società collegate del gruppo e quelli delle società terze (63).

(69)

Le autorità britanniche non condividono l'opinione della Commissione secondo cui il rischio più elevato per le strutture con finalità fiscali, soprattutto per quanto riguarda le costruzioni finanziarie che sfruttano l'arbitraggio tra capitale di prestito e capitale netto, generalmente è presente nelle relazioni interaziendali. Esse sostengono che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi riflette la scelta politica del Regno Unito di non affrontare la sottrazione artificiale degli utili esteri. Il trattamento differenziato individuato dalla Commissione sarebbe pertanto inerente all'obiettivo delle norme SEC del Regno Unito. Le autorità britanniche ricordano che il regime SEC riguarda solo la sottrazione artificiale di utili al Regno Unito, non la sottrazione artificiale di interessi infragruppo esteri, dove non è il Regno Unito a subire uno svantaggio.

4.2.3.   Giustificazione basata sui principi basilari e informatori del sistema di riferimento

(70)

Le autorità britanniche sostengono che se l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce una deroga, essa è giustificata dai principi basilari e informatori del sistema d'imposta sulle società e del regime SEC, ossia la prevenzione della sottrazione artificiale degli utili al Regno Unito attraverso un sistema solido, di più facile gestione e compatibile con il diritto dell'Unione.

(71)

Le autorità britanniche sottolineano che il capitolo 9 si basa su un test meccanico che trova il giusto equilibrio riguardo al trattamento adeguato dei soli casi ad alto rischio per i diversi contribuenti, garantendo al tempo stesso che non vi sia un'eccessiva inclusione degli utili che sarebbe incompatibile con la giurisprudenza dell'Unione in materia di libertà fondamentali. Le autorità britanniche sostengono che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia di libertà di stabilimento, in particolare la causa Cadbury Schweppes (64), non può essere riscosso alcun onere fiscale SEC in relazione alle controllate estere che svolgono attività commerciali effettive. Le autorità britanniche dichiarano che i test meccanici e le percentuali fisse sono stati definiti a livelli tali da garantire che non vi sia un'inclusione eccessiva degli utili. Le autorità britanniche ritengono che questo equilibrio sia chiaramente in linea con la prassi accettata a livello internazionale, in particolare con la relazione sull'azione 3 del piano BEPS.

(72)

Le autorità britanniche sostengono che i capitoli 5 e 9 riflettono questo approccio utilizzando criteri specifici per distinguere tra il rischio e l'impatto delle diverse costruzioni sulla base imponibile del Regno Unito e utilizzando altresì un approccio meccanico per affrontare i rischi di elusione nelle varie categorie di contribuenti. L'utilizzo di questo approccio fornisce ragionevoli approssimazioni dell'utile artificialmente sottratto per quelle costruzioni in cui è difficoltoso stabilirlo o che richiedono giudizi soggettivi sulla situazione controfattuale adeguata; secondo le autorità britanniche, il tasso di esenzione del 75 % e il tasso di inclusione del 25 % previsti dall'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi forniscono questo equilibrio adeguato.

5.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE PARTI INTERESSATE

(73)

Otto parti interessate hanno presentato osservazioni. La Law Society of England and Wales ha presentato osservazioni il 19 dicembre 2017. Joseph Hage Aaronson LLP ha presentato osservazioni il 21 dicembre 2017. Quattro parti interessate, che hanno chiesto l'anonimato, hanno presentato osservazioni il 22 dicembre 2017. Lo stesso giorno, sono pervenute le osservazioni di Ernst & Young LLP. Infine, il 2 gennaio 2018, Vodafone Group plc ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Le parti interessate sono o imprese che hanno applicato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi negli ultimi anni o società di consulenza tributaria che prestano consulenza a clienti britannici su questioni fiscali internazionali, compresa l'applicazione della misura controversa, o, in un caso, un'organizzazione nazionale britannica che rappresenta gli operatori del diritto britannici.

(74)

In sostanza, la maggior parte delle osservazioni delle parti interessate riflette gli argomenti addotti dalle autorità britanniche. Nella presente sezione si riassumono, dove è il caso, le argomentazioni sollevate dalle parti interessate che differiscono da quelle delle autorità britanniche.

5.1.   Osservazioni sulla scelta del sistema di riferimento

(75)

Diverse parti interessate condividono l'opinione del Regno Unito secondo cui il sistema di riferimento è il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito nel suo insieme, poiché le norme SEC formano parte integrante e necessaria delle disposizioni britanniche relative all'imposta sulle società, che si applicano a tutti i gruppi di società con controllate estere.

(76)

Joseph Hage Aaronson LLP sostiene che le norme SEC del Regno Unito sono il sistema di riferimento corretto, ma precisa che questo comprende diversi obiettivi strettamente connessi: prevenire l'elusione fiscale, limitare la sua portata ad attività estere non effettive e fornire un regime funzionale. Il capitolo 5 e il capitolo 9 operano congiuntamente compensandosi l'un l'altro per il raggiungimento di tali obiettivi strettamente connessi. Alcune parti interessate sostengono che, se il regime SEC fosse il sistema di riferimento corretto, il parametro di riferimento o la norma generale che identifica gli utili artificialmente sottratti sarebbe il capitolo 4. La misura controversa non può quindi essere considerata una deroga a tale sistema, poiché l'esenzione parziale è più severa delle norme generali del capitolo 4, in quanto dà luogo a un'imposta britannica in diverse situazioni in cui gli utili d'impresa commerciali di una SEC non sarebbero soggetti a un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo 4, ossia quando nessuna SPF si trova nel Regno Unito o quando la percentuale di SPF situata nel Regno Unito è inferiore al 50 % del totale delle SPF pertinenti.

(77)

Una parte interessata osserva che la Corte ha stabilito che la tecnica di regolamentazione non può influire sulla valutazione della selettività (65). Il semplice fatto che la tecnica legislativa del Regno Unito comporti la definizione a tutto campo per poi limitare l'ambito di applicazione della legislazione attraverso disposizioni specifiche che articolano ciò che è considerato accettabile non indica che la regola generale sia il regime comune o normale

(78)

Diverse parti interessate ricordano che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non deroga agli obiettivi del regime SEC, ma assicura piuttosto il rispetto della giurisprudenza della Corte in materia di libertà di stabilimento, in particolare quanto indicato nella causa Cadbury Schweppes. Nel rispetto della causa Cadbury Schweppes, il regime SEC può imporre un onere fiscale SEC solo nel caso di costruzioni di puro artificio volte ad aggirare la legislazione fiscale del Regno Unito e non nel caso di costruzioni volte ad aggirare la legislazione fiscale estera. Le parti interessate ritengono che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi sia finalizzata a tale obiettivo.

5.2.   Osservazioni sulla deroga

(79)

Secondo diverse parti interessate, solo le società del Regno Unito con SEC che realizzano la stessa categoria di NTFP si trovano nella medesima situazione giuridica e fattuale. Le due situazioni non contemplate dall'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, i prestiti a parti correlate nel Regno Unito o il prestito a terzi, sono chiaramente diverse da situazioni che comportano rapporti di prestito ammissibili. Da un lato, i prestiti concessi da una SEC a una società del gruppo stabilita nel Regno Unito sono un chiaro esempio di erosione della base imponibile nel Regno Unito; dall'altro, i prestiti passivi o i depositi presso terzi non finanziano effettive operazioni commerciali.

(80)

Al contrario, nella situazione che può essere potenzialmente contemplata dall'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, in cui le SEC di imprese britanniche ricevono NTFP da un rapporto di prestito ammissibile, le SEC possono avere una consistenza locale e una giustificazione commerciale più chiara, ad esempio finanziando attività effettive di società straniere del gruppo. I test previsti dall'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi hanno il fine di identificare ed escludere una situazione che, in base a quanto stabilito dalla causa Cadbury Schweppes, dovrebbe essere esente da un onere fiscale SEC.

(81)

Infine, le parti interessate sostengono che la concessione di prestiti a terzi genera utili eccedentari per l'intero gruppo, i quali saranno artificialmente sottratti per la maggior parte del tempo, mentre la concessione di prestiti a parti correlate estere è un caso di assegnazione di risorse all'interno del gruppo per finanziare le effettive attività all'estero delle società operative.

5.3.   Osservazioni sulla giustificazione

(82)

Inoltre, le parti interessate suggeriscono che la necessità di norme di più facile gestione può giustificare l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi. Alcune di esse adducono argomentazioni sulla proporzionalità di 1:3 del rapporto capitale di prestito/capitale netto su cui si basa il livello dell'esenzione parziale (75 %), sostenendo che non può essere paragonato a quello che sarebbe un ragionevole rapporto di sottocapitalizzazione. Altre parti definiscono i parametri dell'inclusione del 25 % e dell'esenzione del 75 % come una soluzione pragmatica in circostanze in cui non è fattibile richiedere alle società di identificare o tracciare accuratamente la fonte di ogni singolo ammontare di capitale, attività che comporterebbe un onere di conformità notevole.

(83)

Una parte interessata segnala che alcuni contribuenti potrebbero aver utilizzato le norme amministrative più semplici del capitolo 9 senza verificare se esse siano più vantaggiose dell'applicazione delle norme del capitolo 5, cosicché, in realtà, tali contribuenti possono aver ottenuto un beneficio minimo o nullo dall'applicazione del capitolo 9.

6.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

6.1.   Esistenza dell'aiuto

(84)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo determinate imprese o la fornitura di determinati beni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(85)

Secondo una giurisprudenza costante, affinché una misura possa essere considerata un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste da tale disposizione (66). È quindi assodato che, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, in primo luogo deve prevedere un intervento mediante risorse statali e tale intervento deve essere imputabile allo Stato, in secondo luogo l'intervento deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, in terzo luogo l'intervento deve conferire un vantaggio selettivo a un'impresa e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (67).

(86)

Per quanto riguarda la prima condizione per la constatazione di un aiuto di Stato, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi trova il suo fondamento nel capitolo 9 della parte 9 A del TIOPA, un atto legislativo che proviene necessariamente dallo Stato. L'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi è pertanto imputabile al Regno Unito.

(87)

Per quanto concerne il finanziamento di una misura mediante risorse statali, la Corte ha costantemente sostenuto che costituisce un aiuto di Stato una misura con la quale le autorità pubbliche concedono a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento positivo di risorse statali, pone tali imprese in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti (68). Come spiegato nella sezione 2.2 e in appresso nella sezione 6.3, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi comporta una diminuzione dell'imposta sulle società nel Regno Unito dovuta dalle imprese che hanno applicato la misura controversa, riducendo l'onere fiscale SEC che altrimenti si applicherebbe sulla base della normale applicazione delle norme SEC britanniche. Di conseguenza, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi comporta una perdita di risorse statali, poiché qualsiasi riduzione dell'imposta sulle società del Regno Unito per le imprese che beneficiano della misura controversa comporta una perdita di gettito fiscale che altrimenti sarebbe stato a disposizione del Regno Unito.

(88)

Per quanto riguarda la seconda condizione per la constatazione di un aiuto di Stato, le imprese beneficiarie della misura controversa sono società stabilite nel Regno Unito che fanno parte di un gruppo multinazionale operante in diverse giurisdizioni, che potrebbero includere altri Stati membri, cosicché qualunque vantaggio a favore di tali società può incidere sugli scambi all'interno dell'Unione. Inoltre, la misura controversa offre maggiori vantaggi ai contribuenti britannici che fanno parte di gruppi multinazionali con sede nel Regno Unito rispetto ai contribuenti britannici che fanno parte di gruppi multinazionali con sede in altri Stati membri. Ciò è dovuto al fatto che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi è disponibile sugli interessi derivanti da una società straniera del gruppo solo se tale società straniera è controllata dalle stesse società stabilite nel Regno Unito che controllano la SEC. Non è invece disponibile se l'interesse deriva da una società straniera del gruppo controllata da società stabilite in un altro Stato membro. In altre parole, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi comporta un duplice effetto negativo sul commercio all'interno dell'Unione. In primo luogo, i gruppi multinazionali con sede nel Regno Unito possono trasferire le funzioni finanziarie del gruppo (in larga misura comprendenti le SPF) dall'estero nel Regno Unito per beneficiare dell'aliquota fiscale ridotta offerta dall'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi. In secondo luogo, i gruppi multinazionali esteri con attività finanziarie del gruppo nel Regno Unito possono essere indotti a ristrutturarsi in un gruppo multinazionale con sede nel Regno Unito, trasferendo la loro holding centrale nel Regno Unito al fine di aumentare il vantaggio dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi. Di conseguenza, la misura controversa è atta a influenzare le scelte operate dai gruppi multinazionali per quanto riguarda la localizzazione delle loro funzioni finanziarie di gruppo e della loro sede centrale all'interno dell'Unione e quindi ad incidere sul mercato intraunionale.

(89)

Analogamente, si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è atta a migliorare la posizione concorrenziale dei beneficiari rispetto a quella di altre imprese con cui i beneficiari si trovano in concorrenza (69). La misura controversa falsa o minaccia di falsare la concorrenza in quanto rafforza la posizione finanziaria di tali imprese beneficiarie nella misura in cui le solleva da un onere che sarebbero altrimenti obbligate a sostenere, riducendo l'imposta sulle società dovuta che esse dovrebbero altrimenti versare in base al sistema ordinario d'imposizione fiscale sugli utili delle società nel Regno Unito. Pertanto, anche in questo caso è soddisfatta la quarta condizione per la constatazione di una misura di Stato.

6.2.   Esistenza di un regime

(90)

La Commissione ritiene che la misura controversa costituisca un regime di aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera d) del Regolamento (UE) 2015/1589. Tale disposizione definisce un regime di aiuto come un «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta […]».

(91)

Tale definizione stabilisce tre criteri per cui una misura può costituire un regime di aiuto: i) deve trattarsi di un atto in base al quale possono essere concessi aiuti singoli; ii) non richiede ulteriori misure di attuazione per poter procedere alla concessione degli aiuti; e iii) deve definire i potenziali beneficiari degli aiuti in linea generale e astratta.

(92)

Per quanto riguarda il primo criterio, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi viene concessa sulla base del TIOPA, che è una normativa generale di cui l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi è parte integrante.

(93)

Per quanto concerne il secondo criterio, poiché l'applicazione dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi è accessibile a tutte le multinazionali che soddisfano le condizioni, semplicemente optando per la sua applicazione, e poiché l'applicazione non comporta ulteriori approvazioni o altre azioni da parte delle autorità britanniche, la Commissione conclude che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non richiede ulteriori misure di attuazione (70).

(94)

Per quanto riguarda il terzo criterio, l'atto in base al quale viene concessa l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi definisce i potenziali beneficiari in linea generale e astratta. Il capitolo 9, che costituisce la base giuridica per beneficiare dell'esenzione, si applica in linea generale e astratta agli NTFP derivanti da prestiti a società appartenenti a un gruppo non stabilite nel Regno Unito e poste sotto il controllo di quest'ultimo.

(95)

In conclusione, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi soddisfa i criteri di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (UE) 2015/1589 per la qualifica di regime di aiuti. Secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso di un regime di aiuti la Commissione può limitarsi a esaminare le caratteristiche generali del regime in questione senza essere tenuta a esaminare ogni caso particolare in cui è stato applicato (71).

6.3.   Vantaggio

(96)

Ogniqualvolta una misura adottata dallo Stato migliora la posizione finanziaria netta di un'impresa, sussiste un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (72). Nel determinare l'esistenza di un vantaggio, occorre fare riferimento all'effetto della misura stessa (73). Per quanto riguarda le misure fiscali, un vantaggio può esser concesso sotto varie forme di riduzione dell'onere fiscale di un'impresa e, in particolare, attraverso una riduzione della base imponibile o dell'importo dell'imposta dovuta (74).

(97)

La misura controversa consente a una società stabilita nel Regno Unito, soggetta a un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo 5, di chiedere che l'onere fiscale SEC sia fissato al 25 % degli NTFP della SEC (esenzione parziale del 75 %) o a una percentuale ancora più bassa, fino allo 0 % (esenzione totale), nella misura in cui gli NTFP sono finanziati con «risorse ammissibili» o si applica la regola dell' «interesse compensato. L'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi può essere chiesta solo in relazione a una determinata categoria di NTFP, in particolare derivanti da rapporti di prestito ammissibili.

(98)

Di conseguenza, la misura controversa conferisce sempre un vantaggio se oltre il 25 % degli NTFP di una SEC derivanti da rapporti di prestito ammissibili è soggetto a un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo 5 e potrebbe conferire un vantaggio se meno del 25 % di tali NTFP fosse soggetto a un onere SEC ai sensi del capitolo 5, a seconda che sia disponibile un'esenzione totale in base alla regola delle «risorse ammissibili» o alla regola dell'» interesse compensato.

(99)

Il fatto che l'applicazione della misura controversa invece di applicare le disposizioni di cui al capitolo 5 conferisca un vantaggio è riconosciuto anche dalle linee guida dell'HMRC, dove si spiega l'eventualità di chiedere o meno di applicare la misura controversa: «Se il prestito consiste in un rapporto di prestito ammissibile, il capitolo 9 offre un risultato più favorevole per una società rispetto a un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo 5, a meno che l'applicazione della sezione 371EB della parte 10 del TIOPA non lasci almeno il 75 % degli utili relativi al prestito al di fuori dell'ambito dell'onere fiscale SEC. […]Per i prestiti strutturali di ampia portata la nostra aspettativa è che la maggior parte se non la totalità delle SPF siano localizzate nel Regno Unito.» (75)

(100)

Inoltre, la natura facoltativa della presentazione di una richiesta ai sensi del capitolo 9 comporta che l'entità imponibile ha la piena discrezionalità di decidere se applicare le norme che stabiliscono un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo 5, o se presentare una richiesta che si traduca in un'esenzione parziale (75 %) o totale. Le società stabilite nel Regno Unito presenteranno una richiesta ai sensi del capitolo 9 solo se tale opzione è più favorevole rispetto alla mera applicazione del capitolo 5. Benché non sia possibile escludere completamente che le suddette imprese tengano conto di ragioni di semplificazione amministrativa, in generale le società stabilite nel Regno Unito presenteranno una richiesta ai sensi del capitolo 9 se ciò riduce l'onere fiscale SEC altrimenti dovuto ai sensi del capitolo 5.

(101)

In generale, i beneficiari della misura controversa avranno quindi ricevuto un vantaggio rispetto alla situazione che non prevede l'applicazione della misura.

6.4.   Selettività

(102)

Per qualificare una misura fiscale come misura che conferisce un vantaggio selettivo, è necessario innanzitutto individuare il regime fiscale «normale» o comune applicabile nello Stato membro interessato, noto come sistema (fiscale) di riferimento, e quindi esaminare il funzionamento di tale regime facendo riferimento al suo obiettivo (76). In secondo luogo, è necessario valutare se la misura deroga dal sistema di riferimento distinguendo tra operatori economici che, alla luce dell'obiettivo perseguito dal sistema di riferimento, si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga. Se sussiste tale deroga, la misura sarà considerata prima facie selettiva. In terzo luogo, se una misura è considerata una deroga al sistema di riferimento, essa può tuttavia essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di riferimento stesso. A tale riguardo, spetta allo Stato membro interessato dimostrare che la misura controversa è il risultato diretto dei principi basilari o informativi del sistema di riferimento, derivanti da meccanismi intrinsechi necessari al funzionamento e all'efficacia del sistema. Se la deroga di riferimento è giustificata in base a tali motivi, la misura non è considerata selettiva.

6.4.1.   Sistema di riferimento

(103)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che il regime SEC del Regno Unito fosse il sistema di riferimento adeguato. L'obiettivo del regime SEC britannico è stato descritto come quello di garantire la tassazione degli utili artificialmente sottratti al Regno Unito e deviati verso entità associate controllate non stabilite nel Regno Unito (77). Su tale base, la Commissione ha concluso in via preliminare che esisterebbe una deroga che porterebbe ad un trattamento selettivo prima facie se determinate società stabilite nel Regno Unito fossero esentate quando sottraggono artificialmente (finanziamenti non commerciali) gli utili deviandoli verso una SEC da esse controllata, laddove la regola generale stabilisce che le società stabilite nel Regno Unito siano tassate sugli utili artificialmente sottratti (finanziamenti non commerciali) e deviati verso una SEC da loro controllata, mentre entrambe si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga alla luce dell'obiettivo del sistema di riferimento (ossia, garantire la tassazione degli utili britannici artificialmente dirottati verso un'entità controllata non stabilita nel Regno Unito).

(104)

Le autorità britanniche, nonché alcune parti interessate, hanno individuato il regime britannico di tassazione delle società come il sistema di riferimento adeguato, sostenendo che lo scopo e la struttura del regime SEC possono essere compresi correttamente solo nel contesto dell'approccio globale del Regno Unito all'imposizione fiscale sugli utili delle società. Pur condividendo tali argomentazioni e riconoscendo la pertinenza dell'obiettivo del sistema d'imposta sulle società del Regno Unito nel contesto dell'obiettivo delle norme SEC britanniche, la Commissione resta dell'avviso che il sistema di riferimento per l'analisi degli aiuti di Stato della misura controversa sono le norme SEC britanniche.

(105)

Il Regno Unito sostiene di avere «un regime fiscale per lo più territoriale per l'imposta sulle società, che ha lo scopo di tassare gli utili attribuibili alle attività e agli attivi nel Regno Unito» (78). Il suo obiettivo è quindi quello di tassare gli utili derivanti dalle attività e dagli attivi nel Regno Unito sia dei contribuenti residenti nel Regno Unito che di quelli non residenti ma con una stabile organizzazione nel Regno Unito. La tassazione degli utili dei contribuenti non residenti e privi di una stabile organizzazione nel Regno Unito, in linea di principio, non rientra nell'obiettivo del sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito. Tuttavia, tale sistema non è necessariamente applicabile agli utili esteri che sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito pur essendo attribuibili alle attività e agli attivi dello stesso. In effetti, le norme per raggiungere quest'ultimo obiettivo potrebbero essere considerate il necessario corollario di un sistema fiscale per lo più territoriale come il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito, e il regime SEC britannico è proprio questo tipo di normativa. Come correttamente affermato dalle autorità britanniche, il regime SEC britannico, insieme ad una serie di altre norme antiabuso, protegge il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito. L'obiettivo delle norme SEC britanniche è proteggere la base imponibile britannica per l'imposta sulle società, in modo da garantire che il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito raggiunga il suo obiettivo. Tale obiettivo è stato raggiunto rendendo imponibili gli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito che si ritiene siano stati artificialmente sottratti al Regno Unito deviandoli verso entità associate non residenti. In effetti, l'obiettivo delle norme SEC britanniche deriva e può essere considerato un'estensione logica e necessaria dell'obiettivo del sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito.

(106)

Le autorità britanniche hanno giustamente citato questi elementi, ma ciò non significa che il sistema di riferimento per la valutazione della misura controversa, che riguarda un'esenzione dall'onere fiscale SEC, debba essere esteso all'intero sistema d'imposta sulle società del Regno Unito. La Commissione ritiene che le norme SEC costituiscano un insieme specifico di norme. Fanno parte del sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito ma hanno un proprio obiettivo. Tale obiettivo trova la sua origine e la sua finalità in quello del sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito, ma è sufficientemente distinto da formare un sistema di riferimento a sé stante.

(107)

Il sistema di riferimento nel contesto delle misure o degli oneri fiscali consiste nell'insieme delle norme che, congiuntamente, costituiscono la normativa normale o ordinaria per la tassazione o per l'applicazione di tali oneri fiscali nello Stato membro interessato, riguardante tutte le imprese potenzialmente soggette all'imposta o all'onere. Sono le norme SEC che, nel loro insieme, determinano l'oggetto o la base imponibile dell'onere fiscale SEC, ed è pertanto nell'ambito di tali norme che deve essere effettuato un esame di comparabilità (79).

(108)

Per quanto riguarda gli altri argomenti addotti dal Regno Unito e dalle parti interessate, il rispetto della legislazione dell'Unione vigente non può essere considerato, in linea di principio, l'obiettivo di un sistema fiscale. Si tratta semplicemente di una condizione che si applica a tutta la legislazione di tutti gli Stati membri. Secondo la Commissione, la necessità che le norme SEC siano di più facile gestione non è propriamente un obiettivo del sistema di riferimento, ma potrebbe spiegare un meccanismo intrinseco necessario per il funzionamento e l'efficacia del sistema di riferimento.

6.4.1.1.   La norma generale basata sul sistema di riferimento che istituisce l'onere fiscale SEC

(109)

Come osservazione preliminare, la Commissione riconosce che spetta in primo luogo al legislatore britannico stabilire la necessità e la portata delle norme antiabuso che proteggono la base imponibile del Regno Unito (80). Allo stesso tempo, tuttavia, una volta che il Regno Unito ha scelto di introdurre una norma antiabuso, esso dovrebbe applicare tale norma a tutti gli operatori economici. Nella prospettiva della normativa sugli aiuti di Stato, ciò significa che due situazioni comparabili dal punto di vista giuridico e fattuale alla luce dell'obiettivo della regola antiabuso non dovrebbero essere trattate in modo diverso (81).

6.4.1.2.   La tecnica di regolamentazione, in quanto tale, non determina una deroga

(110)

Il Regno Unito e diverse parti interessate hanno affermato che il capitolo 9 e il capitolo 5 devono essere letti congiuntamente per definire ciò che il Regno Unito intende per NTFP artificialmente sottratti, sottolineando che il fatto che il capitolo 9 sia distinto dal capitolo 5 e sia citato come «esenzione» non significa di per sé che, ai fini degli aiuti di Stato, il capitolo 9 costituisca una deroga al «trattamento normale» di cui al capitolo 5. La Commissione condivide parzialmente questa opinione. Tuttavia, la constatazione di una deroga in questo caso si basa su un'analisi di comparabilità sostanziale per stabilire se situazioni simili da un punto di vista giuridico e fattuale alla luce dell'obiettivo del sistema di riferimento siano trattate in modo diverso. Come sottolineato dalla Corte nella sentenza A-Brauerei (82), «se per dimostrare la selettività di una misura fiscale la tecnica legislativa utilizzata non è decisiva, sicché non è sempre necessario che essa abbia carattere derogatorio rispetto a un regime tributario comune, la circostanza che essa presenti, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, un carattere siffatto è rilevante a questi fini, qualora ne consegua che viene fatta una distinzione tra due categorie di operatori e che a queste viene riservato a priori un trattamento differenziato, ossia distinguendo tra coloro a cui si applica la misura derogatoria e coloro cui continua ad applicarsi il regime tributario comune, malgrado che le due categorie in parola si trovino in una situazione paragonabile alla luce dell'obiettivo perseguito da tale regime [sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 77, nonché del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione, C-203/16 P, EU:C:2018:505, punto 93]».

(111)

Nel caso in esame, ciò significa valutare se la misura controversa escluda determinati operatori dall'essere soggetti a un onere fiscale SEC sugli utili che altrimenti sarebbero stati assoggettati all'imposta in base ai criteri generali relativi alla sottrazione artificiale stabiliti dalle norme SEC del Regno Unito, trattando perciò in modo diverso le società che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga alla luce dell'obiettivo delle norme SEC.

(112)

È pertanto necessario esaminare i criteri generali in base ai quali viene valutato quando gli utili di una SEC ai sensi delle norme SEC del Regno Unito sono considerati artificialmente sottratti, tenendo conto del tipo e del livello dei rischi affrontati da tali norme, della loro struttura e logica e degli strumenti utilizzati per far fronte a tali rischi (83).

6.4.1.3.   Metodologia e logica delle norme SEC del Regno Unito

(113)

Le norme SEC del Regno Unito comprendono diversi test, che si applicano generalmente a tutti i tipi di utile o che mirano a tipi specifici di utili realizzati dalla SEC, al fine di identificare e quantificare gli utili totali presunti della SEC che vengono considerati rientranti nell'ambito impositivo della stessa, diventando così utili imponibili. Secondo il Regno Unito, questi criteri e condizioni differiscono in base al tipo di attività sottostante all'utile, in modo da riflettere il rischio di perdita di gettito fiscale per l'erario britannico nel caso di diverse costruzioni che generano utili. Essi mirano a garantire la gestibilità amministrativa dell'applicazione di un test antiabuso a un'ampia gamma di costruzioni diverse per un numero elevato di contribuenti differenti, salvaguardando così l'efficacia e l'efficienza delle norme SEC.

(114)

La Commissione accetta che l'ambito di applicazione di una norma che ha come obiettivo la protezione del sistema d'imposta sulle società contro una perdita di gettito fiscale derivante da una sottrazione artificiale degli utili, al fine di garantirne l'efficienza, la gestibilità e l'efficacia, possa essere mirato a situazioni che presentano obiettivamente il rischio più elevato di tale perdita di gettito fiscale.

(115)

Questa logica, in effetti, si riflette nell'elaborazione delle norme SEC del Regno Unito. In primo luogo, esse si applicano a tutto campo a tutti gli utili delle controllate estere controllate dal Regno Unito e successivamente escludono varie situazioni in cui il legislatore britannico ritiene che il rischio di perdita di gettito fiscale sia oggettivamente basso. Le linee guida dell'HMRC relative alle norme SEC del Regno Unito in proposito affermano che: «se una delle esenzioni per le SEC si applica a una SEC, non è necessario considerare se essa abbia o meno utili imponibili» e perciò in pratica: «i gruppi potranno facilmente stabilire che quasi tutte le loro controllate estere non rientrino nel campo di applicazione del nuovo regime SEC o ne siano esentate». Questo approccio si riflette nelle esenzioni generali relative al livello d'ingresso di cui al capitolo 3, nonché nelle esenzioni a livello di entità di cui ai capitoli da 10 a 14. È necessario individuare e quantificare gli utili imponibili di una SEC soltanto nel caso in cui nessuna di tali esenzioni sia applicabile.

(116)

Il capitolo 3 costituisce la parte iniziale delle disposizioni relative alla tassazione delle SEC. Esso contiene test che le società stabilite nel Regno Unito applicano a una SEC da loro controllata per determinare se sia necessario che si avvalgano di una delle disposizioni più dettagliate in materia d'imposizione fiscale di cui ai capitoli da 4 a 8. Per quanto riguarda gli NTFP, ad esempio, il capitolo 3 stabilisce che le società residenti nel Regno Unito possono ignorare le norme del capitolo 5 (e quindi anche del capitolo 9) se il NTFP realizzato da una SEC è accessorio alle sue altre operazioni e rientra in una soglia di sicurezza del 5 % (84).

(117)

Analogamente, i capitoli da 10 a 14 contengono esenzioni a livello di entità (cfr. considerando 19 e 20), come l'esenzione per i territori esclusi, l'esenzione per i profitti bassi e l'esenzione per i margini di profitto bassi, che escludono gli utili di una SEC dal campo di applicazione delle norme SEC del Regno Unito se risulta ragionevole supporre un basso rischio di sottrazione artificiale degli utili di una tale SEC o se vi è più in generale un basso rischio di perdita di gettito fiscale per il Tesoro britannico. Tale situazione sembra effettivamente e ragionevolmente ipotizzabile in relazione alle SEC che conseguono scarsi utili, che realizzano un basso margine di profitto o che sono soggette ad un'aliquota effettiva relativamente elevata.

(118)

In sintesi, le norme SEC del Regno Unito, con le relative esenzioni a livello di ingresso e a livello di entità, mirano a garantire che l'applicazione delle norme sia limitata alle situazioni che rappresentano un rischio elevato per il Tesoro britannico e che presentano un elevato potenziale di sottrazione artificiale.

6.4.1.4.   Gli strumenti utilizzati: le disposizioni in materia d'imposizione fiscale

(119)

Se non si applica nessuna delle esenzioni a livello di entità di cui ai capitoli da 10 a 14 e non si applica nessuna delle esenzioni per le voci di cui al capitolo 3, devono essere applicati i capitoli d'imposta a iniziare dal capitolo 4 (utili attribuibili alle attività del Regno Unito). Come sopra indicato, il capitolo 4 si applica a tutti gli utili, ad eccezione dei casi in cui una SEC realizzi esclusivamente NTFP o utili da attività immobiliari (85). L'approccio generale per l'identificazione e la quantificazione degli utili artificialmente sottratti di cui al capitolo 4 si basa sul concetto di SPF. Si tratta di un metodo di attribuzione che si fonda sulla stessa logica e sugli stessi principi applicati nell'ambito dell'approccio autorizzato dell'OCSE («AOA», Authorised OECD Approach) per stabilire l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione. Esso identifica le SPF pertinenti situate nel Regno Unito e quelle situate nella sede della SEC o altrove al di fuori del Regno Unito. In seguito, è necessario stabilire in quale misura gli utili pertinenti della SEC siano attribuibili alle SPF situate nel Regno Unito (86). Questa analisi, in diverse varianti, è richiesta anche relativamente ad altri capitoli d'imposta. Le linee guide dell'HMRC che accompagnano la legislazione sottolineano l'importante ruolo del test SPF, descrivendolo come «centrale per l'analisi» dell'attribuzione dei profitti al Regno Unito (87).

(120)

Le norme SEC del Regno Unito contengono disposizioni supplementari in materia d'imposizione fiscale nei capitoli da 5 a 8 che possono essere applicate a integrazione del capitolo 4. Tali disposizioni si applicano esclusivamente a determinati tipi di utili, per i quali è consentita un'applicazione parallela del capitolo generale 4 e di un capitolo specifico sull'imposizione fiscale. Ad esempio, è possibile che solo una parte degli utili di una SEC sia tassabile ai sensi del capitolo 4, ma ciò non esclude che la parte restante possa essere tassabile ai sensi del capitolo 6 (88). È anche possibile che, sebbene non si possa applicare un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo 4, tale onere può comunque essere applicato ai sensi dei capitoli da 5 a 8. Pertanto, l'onere fiscale SEC può essere più elevato in base all'applicazione dei capitoli successivi, ma non può essere inferiore all'onere che si applicherebbe ai sensi del capitolo 4 (89).

(121)

Il capitolo 5, che tratta gli NTFP, rappresenta una delle disposizioni specifiche in materia d'imposizione fiscale. Come il capitolo 4, anche il capitolo 5 utilizza un'analisi SPF per valutare l'opportunità di applicare un onere fiscale SEC: identifica gli NTFP a partire da attivi di proprietà della SEC e da utili derivanti dai rischi assegnati alla SEC in situazioni in cui le relative SPF vengono effettuate nel Regno Unito. Tuttavia, l'analisi SPF differisce dal capitolo 4 in due punti fondamentali.

(122)

In primo luogo, il test SPF prescritto dal capitolo 5 è «più leggero» di quello prescritto dal capitolo 4, in quanto è eseguito in modo più agevole, cosicché l'applicazione dell'analisi SPF nel capitolo 5 può portare ad un onere fiscale SEC, mentre tale onere non sarebbe dovuto nell'ambito dell'analisi SPF di cui al capitolo 4 nella stessa serie di circostanze. Ciò accade perché il capitolo 5 rimanda direttamente al capitolo 4 per l'analisi SPF per identificare e quantificare gli utili artificialmente sottratti, ma con meno fasi (90).

(123)

Inoltre, il capitolo 5 comprende un secondo test in base al quale è possibile stabilire un onere fiscale SEC, anche senza SPF situate nel Regno Unito, che è esclusivo per gli NTFP. Il secondo test che può far scattare l'imposizione di un onere fiscale SEC esamina come sono stati finanziati i prestiti che generano gli NTFP della SEC e impone un onere fiscale SEC nella misura in cui tali prestiti provengono da capitale connesso al Regno Unito. Le autorità britanniche hanno spiegato che la ragione per cui il capitolo 5 contiene il secondo test risiede nel fatto che gli NTFP possono non richiedere sempre la presenza di SPF sostanziali, per cui basarsi esclusivamente sul test SPF non proteggerebbe sufficientemente la base imponibile britannica per l'imposta sulle società dai rischi di sottrazione artificiale nel caso di NTFP.

6.4.2.   L'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce una deroga

(124)

Secondo una giurisprudenza costante, una misura è prima facie selettiva se comporta una disparità di trattamento tra imprese che, tenuto conto dell'obiettivo del sistema di riferimento, si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga (91). Nel caso in esame, la questione è se l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi esoneri alcune società dall'onere fiscale SEC che sarebbe dovuto da parte di altre società in base al normale sistema delle norme SEC, quando le rispettive situazioni sono analoghe dal punto di vista giuridico e fattuale alla luce dell'obiettivo del sistema di riferimento, ossia le norme SEC del Regno Unito.

(125)

L'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi prevede un'esenzione dall'onere fiscale SEC per una categoria specifica di NTFP (92). In base alle norme SEC del Regno Unito, nei capitoli 5 e 9 sono inclusi i criteri per determinare se e in quale misura un onere fiscale SEC è dovuto nel caso in cui una SEC realizzi tali profitti. Il capitolo 5 contiene regole e criteri applicabili a tutti gli NTFP, sia che siano stati ricevuti da un debitore correlato (prestito di gruppo) sia da un debitore non correlato (ad esempio, una banca), e indipendentemente dal fatto che siano stati ricevuti da un debitore britannico o da un debitore straniero. Il capitolo 9 contiene inoltre norme specifiche (esenzione relativa al finanziamento dei gruppi) per gli NTFP ricevuti dalla concessione di prestiti a società straniere del gruppo, i cosiddetti «rapporti di prestito ammissibili» (93) e (parzialmente) esenta gli utili dall'onere fiscale SEC che sarebbe altrimenti dovuto ai sensi del capitolo 5. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha considerato in via provvisoria che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi ha concesso a talune imprese con una SEC che percepisce NTFP da un rapporto di prestito ammissibile un vantaggio selettivo prima facie rispetto alle imprese con una SEC che percepisce altre forme di NTFP, quando entrambe si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga rispetto al sistema di riferimento.

(126)

Le autorità britanniche hanno addotto due argomentazioni secondo le quali una situazione in cui un'entità imponibile che controlla una SEC che percepisce NTFP grazie a un rapporto di prestito ammissibile non sarebbe paragonabile a un'entità imponibile che controlla una SEC che percepisce altre tipologie di NTFP (94). La prima argomentazione delle autorità britanniche consiste nel fatto che gli NTFP di una SEC diversi da quelli derivanti da un rapporto di prestito ammissibile sono di per sé artificialmente sottratti, mentre ciò non si potrebbe affermare per gli NTFP derivanti da un rapporto di prestito ammissibile (95). La seconda argomentazione consiste nel fatto che l'obbligo di rispettare le libertà sancite dal trattato presenta implicazioni diverse per le due categorie (96).

6.4.2.1.   La comparabilità di una SEC esentata ai sensi del capitolo 9 dalle norme SEC con le SEC che percepiscono altre tipologie di NTFP

(127)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, il Regno Unito sostiene che le SEC che concedono prestiti a parti correlate residenti nel Regno Unito, denominati prestiti a monte, rappresentano una minaccia diretta ed evidente alla base imponibile del Regno Unito se gli utili derivanti da tali prestiti sono ottenuti mediante una SEC. Tale minaccia sarebbe meno manifesta per le SEC che intrattengono rapporti di prestito ammissibili (prestiti di partecipazione a società straniere del gruppo). Il Regno Unito sostiene che i prestiti a monte sono essenzialmente operazioni circolari. Una società britannica colloca fondi di capitale netto in una SEC che restituisce i fondi sotto forma di prestito a una società britannica collegata. Il Regno Unito sostiene inoltre che in queste situazioni gli interessi sono stati detratti dalla base imponibile britannica a livello delle società del gruppo stabilite nel Regno Unito, intaccando in tal modo direttamente la base imponibile britannica. Al contrario, gli NTFP derivanti dalla concessione di prestiti a parti collegate estere riguardano finanziamenti britannici effettivamente in uscita, per cui non possono essere considerati una forma di costruzione circolare. Inoltre, una potenziale deduzione degli interessi a livello della società del gruppo che riceve il prestito dalla SEC non intacca la base imponibile del Regno Unito.

(128)

Il Regno Unito sostiene inoltre che le SEC che ottengono NTFP da rapporti di prestito ammissibili e i prestiti delle SEC a una parte indipendente rappresentano situazioni fondamentalmente diverse che presentano rischi diversi per la base imponibile britannica per l'imposta sulle società. Secondo il Regno Unito, il rischio per il Tesoro britannico è più evidente per le costruzioni che comportano un prestito di una SEC a una parte indipendente, prestiti che le autorità britanniche chiamano prestiti «moneyboxes» (prestiti salvadanaio) a cui si dovrebbe applicare una normativa specifica e rigorosa, poiché costruzioni di questo tipo non hanno alcuna logica commerciale e non possono avere altro scopo che evitare le imposte britanniche (97). Viceversa, nel caso di rapporti di prestiti ammissibili, gli NTFP sono connessi alla concessione di finanziamenti effettivi destinati a operazioni commerciali estere del gruppo. Il Regno Unito sostiene che in una tale costruzione il rischio di sottrazione artificiale è meno evidente in modo immediato e può dar luogo a una sottrazione artificiale totale o parziale (98). Secondo le autorità britanniche, la differenza di rischio per la sottrazione artificiale fa sì che, alla luce dell'obiettivo delle norme SEC, entrambe le costruzioni non si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.

(129)

La Commissione non può accettare i punti sollevati dal Regno Unito a sostegno della sua prima argomentazione.

(130)

Come indicato al considerando 111, la questione da affrontare è se, alla luce dell'obiettivo delle norme SEC, gli NTFP derivanti da prestiti a società straniere del gruppo siano di fatto e di diritto analoghi a quelli derivanti dalla concessione di prestiti a terzi o da prestiti a società britanniche del gruppo.

(131)

Detto questo, la Commissione ricorda che le norme SEC del Regno Unito raggiungono il loro obiettivo di protezione della base imponibile britannica per l'imposta sulle società rendendo imponibili gli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito che sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito e dirottati verso entità associate non residenti. Al capitolo 5 sono indicati i test per individuare e quantificare gli utili artificialmente sottratti per la specifica categoria degli NTFP. Considerando che le norme SEC del Regno Unito mirano a proteggere la base imponibile britannica per l'imposta sulle società, non sorprende che i test per individuare la sottrazione artificiale siano direttamente collegati ai fattori su cui si fonda la determinazione della base imponibile britannica di cui sopra, vale a dire le attività britanniche (corrispondenti alle SPF del Regno Unito) o gli attivi britannici (corrispondenti al capitale connesso al Regno Unito). I criteri per stabilire la sottrazione artificiale degli NTFP in base alle norme SEC del Regno Unito sono quindi intrinsecamente e logicamente collegati alla base imponibile britannica per l'imposta sulle società che le suddette norme intendono proteggere. La Commissione non vede come, alla luce di tale obiettivo, tali criteri sarebbero idonei a stabilire una sottrazione artificiale per tutti gli NTFP, ad eccezione di quelli relativi ai rapporti di prestiti ammissibili.

(132)

Per quanto riguarda le argomentazioni del Regno Unito secondo cui le tipologie di NTFP escluse dalla misura controversa sono chiaramente prive di giustificazione commerciale e comportano evidenti indicazioni di sottrazione artificiale - indicazioni che sarebbero meno ovvie nel caso di NTFP ottenuti da rapporti di prestiti ammissibili, cosicché, alla luce dell'obiettivo delle norme SEC del Regno Unito, questi ultimi non sarebbero comparabili dal punto di vista giuridico e fattuale - la Commissione esaminerà innanzitutto la comparabilità tra NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili e NTFP derivanti da prestiti a società del gruppo stabilite nel Regno Unito, passando poi a esaminare la comparabilità rispetto agli NTFP derivanti da rapporti di prestito con terzi.

(133)

In primo luogo, per quanto riguarda la comparabilità rispetto agli NTFP derivanti da prestiti concessi a parti correlate nel Regno Unito, la Commissione ritiene che tali costruzioni possano destare preoccupazioni al legislatore britannico, in particolare per quanto riguarda l'erosione della base imponibile effettuata attraverso deduzioni di interessi dovute a un eccessivo finanziamento delle attività del Regno Unito con capitale di debito. È effettivamente vero che tali preoccupazioni non sono evidenti nel caso di NTFP ottenuti da un rapporto di prestito ammissibile, in quanto un eventuale problema di erosione della base sarebbe presente all'estero ma non nel Regno Unito. Come osservazione preliminare, la Commissione nota a questo proposito che il Regno Unito non è del tutto coerente nell'affrontare tale preoccupazione. Secondo le norme attuali, può verificarsi una situazione in cui un prestito a una società britannica del gruppo può essere considerato un rapporto di prestito ammissibile ai sensi del capitolo 9, a condizione che il debitore finale di tale prestito sia una società straniera del gruppo [il finanziamento è convogliato attraverso una «conduit company» (società intermedia) britannica]. Anche in tale situazione, la società intermedia britannica chiederà una deduzione degli interessi sugli interessi pagati alla SEC, quando tali interessi saranno comunque (parzialmente) esentati ai sensi della misura controversa (99).

(134)

In ogni caso, se tuttavia si valutasse una misura nazionale avente per obiettivo la protezione della base imponibile dall'erosione della base imponibile da parte delle deduzioni degli interessi, qualsiasi differenziazione coerente basata sulla presenza di una deduzione in ambito britannico significherebbe unicamente che entrambe le costruzioni si trovano in una situazione giuridica e fattuale diversa. La legge relativa all'imposta sulle società del Regno Unito prevede diverse misure antielusione aventi tale obiettivo. Tuttavia, la protezione contro l'erosione della base imponibile derivante da eccessive deduzioni di interessi nel Regno Unito non è tra gli obiettivi delle norme SEC del Regno Unito. Tali norme intendono proteggere il Regno Unito dalla sottrazione artificiale degli utili derivanti da finanziamenti e altre operazioni, imponendo un onere fiscale SEC sugli utili in questione (100). Pertanto, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla misura controversa, vale a dire la protezione della base imponibile del Regno Unito contro la sottrazione artificiale degli utili, compresi quelli realizzati attraverso attività finanziarie, la differenza citata dalle autorità britanniche non comporta la diversità giuridica e fattuale di entrambe le situazioni.

(135)

In secondo luogo, la Commissione osserva che gli NTFP derivanti da prestiti a parti correlate nel Regno Unito possono manifestarsi anche per valide ragioni commerciali e non essere necessariamente «transazioni circolari» in tutti i casi, ad esempio quando i fondi britannici trasferiti in una SEC rientrano nel Regno Unito. Se gli NTFP derivano da un prestito concesso a una parte correlata stabilita nel Regno Unito, laddove le SPF si trovino nel Regno Unito, in linea con i criteri di tassazione di cui al capitolo 5 si dovrebbe applicare un onere fiscale SEC, anche se il prestito non è finanziato con capitale connesso al Regno Unito (vale a dire indipendentemente dalla «circolarità»).

(136)

In terzo luogo, la Commissione non condivide l'opinione del Regno Unito secondo cui vi sarebbe un'apparente valida ragione commerciale per convogliare un finanziamento da una società stabilita nel Regno Unito a una società straniera del gruppo attraverso una SEC (invece di prestare direttamente il denaro), mentre tale ragione non sussisterebbe nel caso di un finanziamento concesso da una società stabilita nel Regno Unito a una società del gruppo anch'essa stabilita nel Regno Unito attraverso una SEC (invece di prestare direttamente il denaro). In entrambe le costruzioni la funzione finanziaria intermedia e il ruolo della SEC sono pienamente comparabili. La Commissione non concorda sul fatto che possano essere presenti valide ragioni commerciali in una situazione e assenti nell'altra, il che significherebbe che, alla luce dell'obiettivo delle norme SEC, entrambe le situazioni non sono comparabili dal punto di vista giuridico e fattuale. Le ragioni commerciali valide per la presenza e l'utilizzo di una SEC che realizza NTFP per entrambe le costruzioni si determinano sulla base di fatti e circostanze riguardanti la natura e la qualità delle funzioni e dei rischi della SEC e non sulla base della fonte degli NTFP.

(137)

Per le ragioni esposte ai considerando da 133 a 136, si deve respingere l'argomentazione delle autorità britanniche secondo cui gli NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili e quelli derivanti da prestiti concessi a società britanniche del gruppo non sono comparabili.

(138)

Per quanto riguarda la comparabilità con gli NTFP derivati da prestiti esterni, definiti dalle autorità britanniche prestiti salvadanaio, la Commissione fa notare che il Regno Unito considera un prestito salvadanaio una costruzione che utilizza una SEC soggetta a bassa imposizione fiscale che opera come intermediaria e deposita fondi presso una banca, cosicché gli NTFP risultanti sono percepiti dalla SEC invece che risultare di competenza del Regno Unito, e comprende che le norme SEC britanniche sono state concepite per impedire tali costruzioni. A tale riguardo, la Commissione ricorda che i prestiti a terzi possono comprendere i depositi bancari, pur non limitandosi a questi. Tali prestiti possono includere, ad esempio, anche i prestiti accessori a fornitori, a società di servizi esterni, a clienti o ad altre parti non correlate. Inoltre, la Commissione non è d'accordo sul fatto che tali costruzioni debbano essere considerate di per sé abusive, diversamente dalle costruzioni che utilizzano una SEC soggetta a bassa imposizione fiscale come strumento per concedere un prestito a una società straniera del gruppo. Anche in questo caso, infatti, gli NTFP che ne risultano sono percepiti dalla SEC invece che da società stabilite nel Regno Unito.

(139)

Una parte interessata ha sostenuto che, nel caso di un rapporto di prestito ammissibile, i fondi forniti saranno utilizzati dalla società straniera del gruppo per finanziare effettive operazioni commerciali. A questo proposito, la Commissione ricorda innanzitutto, come indicato al considerando 136, che la natura o la qualità della parte che riceve un prestito da una SEC non incide sulla sottrazione artificiale degli NTFP percepiti dalla SEC o sul rischio di sottrazione. In secondo luogo, la Commissione non concorda sul fatto che si possa presumere che i fondi concessi nell'ambito di un rapporto di prestito ammissibile saranno utilizzati dal debitore per finanziare operazioni commerciali effettive, mentre i fondi concessi nell'ambito di un prestito a terzi non saranno utilizzati da questi ultimi per finanziare operazioni commerciali effettive. Se il debitore è impegnato in operazioni commerciali, in entrambi i casi utilizzerà i fondi per finanziare tali operazioni, siano esse relative a nuovi investimenti, acquisizioni o a qualsiasi altra finalità commerciale. Inoltre, data la fungibilità del denaro, l'utilizzo finale dei fondi da parte del debitore può cambiare nel tempo in entrambi i casi e, come indicato dalle autorità britanniche in altro contesto (cfr. considerando 155), può essere molto difficoltoso ricostruirlo, così come per la fonte del finanziamento.

(140)

Concludendo, per le ragioni esposte ai considerando 138 e 139, anche se si può presumere che i rapporti di prestito ammissibili finanzino operazioni commerciali effettive, presunzione non valida per i prestiti a terzi, fatto che la Commissione contesta, tale differenza nella destinazione e nell'obiettivo finale dei fondi forniti sotto forma di prestito da una SEC, alla luce dell'obiettivo delle norme SEC del Regno Unito, non incide sulla comparabilità di tali prestiti (101).

(141)

Più in generale, in relazione alla prima argomentazione del Regno Unito, la Commissione osserva che gli NTFP derivanti dai rapporti di prestito ammissibili sono la categoria di utili più suscettibile di sottrazione artificiale. In primo luogo, perché le attività non commerciali sono più mobili delle attività commerciali, in quanto generalmente richiedono meno funzioni e/o interventi umani e sono quindi più facili da trasferire (gli utili finanziari sono principalmente ad alta intensità di capitale e il capitale è molto più mobile, ad esempio, della manodopera e può quindi essere facilmente trasferito). In secondo luogo, perché i gruppi sono in larga misura liberi di determinare le loro operazioni interne di finanziamento utilizzando una combinazione di capitale netto e capitale di prestito che fornisca il risultato più favorevole dal punto di vista fiscale. Ciò spiega anche perché gli NTFP generalmente sono il bersaglio delle norme SEC a livello internazionale (102). Ad esempio, l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva antielusione elenca diverse categorie di redditi delle SEC che devono essere tassati in base alle norme SEC, a cominciare dagli interessi. L'articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri possono scegliere di non applicare le norme SEC se non oltre un terzo dei redditi della SEC è costituito da interessi e non oltre un terzo dei redditi da interessi è costituito da interessi derivanti da società del gruppo (cfr. considerando 44). Ciò significa che i redditi da interessi percepiti da società del gruppo sono considerati dalla direttiva antielusione come la categoria di reddito più importante a cui si applicano le norme SEC.

(142)

Concludendo, la Commissione respinge la prima argomentazione del Regno Unito secondo cui gli NTFP di una SEC diversi dagli NTFP derivanti da un rapporto di prestito ammissibile vengono artificialmente sottratti di per sé, mentre ciò non si potrebbe affermare per gli NTFP derivanti da un rapporto di prestito ammissibile, il che significa che tale argomentazione non fornisce il presupposto per accettare che tali NTFP riguarderebbero, alla luce dell'obiettivo delle norme SEC britanniche, situazioni non comparabili dal punto di vista giuridico e fattuale. Inoltre, la Commissione non vede alcuna contraddizione fra questa conclusione e la sua precedente prassi decisionale riguardante il regime fiscale neerlandese denominato Groepsrentebox e il regime ungherese di tassazione degli interessi infragruppo. La Commissione osserva che nessuna delle due decisioni conferma, come sembra sostenere il Regno Unito, che il sistema di riferimento nel caso di una misura riguardante le imprese che trattano con parti correlate deve necessariamente essere limitato alle norme relative a questo tipo di operazioni.

6.4.2.2.   L'obbligo di rispettare le libertà sancite dal trattato per le categorie di SEC esentate e non esentate

(143)

Con la seconda argomentazione, le autorità britanniche sembrano implicare che, per garantire il rispetto delle libertà previste dal trattato, le entità imponibili con una SEC che percepisce NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili richiedono un approccio più indulgente rispetto alle entità imponibili con una SEC che percepisce altre tipologie di NTFP. In altri termini, se non esistesse l'esenzione prevista dal capitolo 9, vi sarebbe il rischio di violazione delle libertà sancite dal trattato a seguito della tassazione degli utili derivanti dai rapporti di prestito ammissibili. Tale rischio non esisterebbe per la tassazione di altri NTFP. Pertanto, le due situazioni non sarebbero comparabili. A tale riguardo, le autorità britanniche ricordano che la riforma delle SEC con cui è stata introdotta la misura controversa era ampiamente motivata dalle constatazioni della Corte nella causa Cadbury Schweppes. Il Regno Unito sottolinea, in particolare, le difficoltà incontrate nel conformarsi alla decisione Cadbury Schweppes in assenza di una giurisprudenza o di orientamenti chiari su come il concetto di «costruzioni di puro artificio» debba essere applicato e interpretato in situazioni diverse (103). In questo scenario, al fine di elaborare un insieme di norme di più facile gestione e compatibili con il diritto dell'Unione, il capitolo 9 contiene test meccanici e percentuali fisse stabilite a livelli considerati tali da garantire che gli utili che rientrano nell'ambito di applicazione del tributo siano identificati in modo coerente con tale giurisprudenza. Secondo il Regno Unito, le nuove norme intendono ridurre al minimo il rischio di un'inclusione eccessiva, in quanto ciò potrebbe porre le norme SEC in contrasto con il diritto dell'Unione (104).

(144)

La Commissione respinge anche la seconda argomentazione addotta dal Regno Unito, poiché si basa su conclusioni errate e incoerenti tratte dalla giurisprudenza della Corte.

(145)

Come sarà dimostrato nella prossima sezione (6.4.3) della presente decisione, l'eliminazione dell'esenzione di cui al capitolo 9 relativo agli NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili, quando le SPF sono situate nel Regno Unito, non comporta un rischio di violazione delle libertà sancite dal trattato. Tuttavia, nelle considerazioni dell'attuale sezione, la Commissione si concentrerà sull'argomentazione secondo la quale il rischio di violazione delle libertà previste dal trattato si differenzierebbe in sede di tassazione dei diversi tipi di NTFP.

(146)

La Commissione non concorda sul fatto che una violazione delle libertà previste dal trattato o la possibilità di un rischio in tal senso sarebbe valutata in modo diverso per una SEC che percepisce NTFP derivanti da un rapporto di prestito ammissibile rispetto a una SEC che percepisce un'altra tipologia di NTFP. Ciò significherebbe che, alla luce dell'obiettivo delle norme SEC, le due tipologie di NTFP non si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.

(147)

La sentenza Cadbury Schweppes (105) ricorda la precedente giurisprudenza della Corte, nella quale è stato chiarito che l'obiettivo perseguito dalla libertà di stabilimento è di consentire a un cittadino di uno Stato membro di creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi le sue attività e favorire così l'interpenetrazione economica e sociale nel territorio della Comunità. Affinché la legislazione sulle SEC sia conforme al diritto dell'Unione, la Corte ha dichiarato che la sua applicazione deve essere esclusa se, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la costituzione di una SEC corrisponde a una realtà economica (106). Ciò significa che la costituzione delle SEC deve corrispondere a un insediamento reale che abbia per oggetto l'espletamento di attività economiche effettive nello Stato membro di stabilimento (107).

(148)

La Commissione non legge nella sentenza Cadbury Schweppes alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui gli obblighi relativi alle libertà sancite dal trattato avrebbero un impatto diverso sulle entità imponibili con SEC che guadagnano NTFP a seconda della qualità e della natura del debitore della SEC. Ciò che importa è che alla SEC stessa corrisponda una realtà economica, per la quale non si possa presumere la presenza o l'assenza unicamente sulla base della nazionalità o della relazione con il debitore che paga gli interessi passivi.

(149)

Nella misura in cui le autorità britanniche sostengono, come sembrano fare alcune parti interessate, che l'applicazione dell'esenzione controversa è subordinata alla condizione che la SEC soddisfi un test dei locali commerciali, rilevante ai fini delle libertà sancite dal trattato, la Commissione osserva che tale condizione non può in ogni caso incidere sull'analisi di comparabilità. Tale analisi richiede una valutazione per stabilire se gli NTFP derivanti da prestiti a società straniere del gruppo siano di fatto e di diritto comparabili agli NTFP derivanti dalla concessione di prestiti a terzi o da prestiti a società britanniche del gruppo, alla luce dell'obiettivo delle norme SEC e in base ad altre condizioni paritarie. Quest'ultimo è un requisito ovvio in ogni analisi di comparabilità, poiché l'integrazione di caratteristiche in una delle situazioni e non nell'altra influirà inevitabilmente sulla comparabilità delle due situazioni rendendo così inefficace la valutazione. In altre parole, tale condizione, ossia una comparazione tra una SEC che soddisfa il test dei locali commerciali e che percepisce NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili e un'altra SEC che pure soddisfa il test dei locali commerciali ma percepisce altre tipologie di NTFP, potrebbe essere inclusa nell'analisi di comparabilità, ma solo se applicata ad entrambe le parti. In tal caso la prima riceverebbe un trattamento ancora migliore nell'ambito della misura controversa, pur trovandosi in una situazione giuridica e fattuale analoga alla luce dell'obiettivo delle norme SEC.

(150)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni in materia di tassazione contenute nelle norme SEC del Regno Unito che si occupano specificamente degli NTFP distinguono tra, da un lato, le entità imponibili relative a una CFC che percepisce NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili, le quali possono presentare una richiesta ai sensi del capitolo 9, e, dall'altro, le entità imponibili relative a una CFC che percepisce NTFP da altri prestiti passivi. In effetti, entrambe le situazioni sono comparabili dal punto di vista giuridico e fattuale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalle norme SEC britanniche, che consiste nel proteggere la base imponibile britannica per l'imposta sulle società, rendendo imponibili gli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito che sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito e dirottati verso entità associate non residenti.

(151)

Per tali ragioni, la misura controversa costituisce una deroga alla norma generale del regime SEC del Regno Unito. Essa esonera le entità imponibili relative a una SEC che percepisce NTFP derivanti da un rapporto di prestito ammissibile e che hanno presentato una richiesta ai sensi del capitolo 9 dall'essere soggette all'onere fiscale SEC normalmente sostenuto dalle entità imponibili relative a una SEC che percepisce NTFP. Ciò significa che tutte le entità imponibili che hanno presentato una richiesta ai sensi del capitolo 9 hanno ottenuto un vantaggio selettivo prima facie.

6.4.3.   Giustificazione in base alla natura e alla struttura generale del sistema fiscale

(152)

Una misura costituente una deroga al sistema di riferimento può ancora essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di riferimento. È quanto accade se uno Stato membro interessato può dimostrare che la misura derivi direttamente dai principi basilari o informativi del sistema di riferimento o che sia il risultato dei meccanismi intrinsechi necessari per il funzionamento e l'efficacia del sistema (108).

(153)

Va ricordato che l'onere della prova di tale giustificazione incombe alle autorità britanniche. La Commissione verificherà quindi qui di seguito se le autorità britanniche hanno dimostrato l'esistenza di una tale giustificazione nel presente caso. Le parti interessate non hanno presentato altre giustificazioni oltre a quella del Regno Unito.

(154)

A tale riguardo, le autorità britanniche adducono essenzialmente due motivi per giustificare il carattere selettivo a priori della misura controversa. In primo luogo, esse sostengono che la misura mira a garantire che il sistema sia gestibile e amministrabile sia per l'HMRC che per i contribuenti e, in secondo luogo, sostengono che la misura garantisce il rispetto della giurisprudenza della Corte sulle libertà fondamentali dell'Unione.

6.4.3.1.   Riguardo alla presunta giustificazione della complessità di risalire cronologicamente all'origine dei fondi.

(155)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, le autorità britanniche sostengono che l'esenzione predefinita del 75 % mira a risolvere la difficoltà e la complessità di risalire cronologicamente all'origine dei fondi utilizzati per finanziare i prestiti concessi da una SEC. Ciò è particolarmente problematico per i gruppi multinazionali, dove le costruzioni finanziarie implicano in genere modelli di finanziamento complessi. Le autorità britanniche hanno spiegato a questo proposito che le società di finanziamento del gruppo sono spesso costituite nell'ambito di riorganizzazioni o acquisizioni complesse, che spesso i loro prestiti sono stati e continuano ad essere rifinanziati, consolidati, scambiati e riassegnati e che spesso sono azioniste in operazioni di gruppo all'estero, beneficiando in tal modo delle distribuzioni degli utili per mezzo dei quali i prestiti possono essere finanziati o rifinanziati. Secondo le autorità britanniche, questa complessità nel ricostruire il percorso del finanziamento dei prestiti è tipica delle società finanziarie di gruppi multinazionali.

(156)

Tutte queste caratteristiche, secondo le autorità britanniche, rendono il test del capitale connesso al Regno Unito di cui al capitolo 5 complesso e oneroso da applicare non solo per i contribuenti britannici nell'ambito del regime di autovalutazione, ma anche per l'HMRC.

(157)

Le autorità britanniche hanno spiegato che, per questo motivo, il legislatore britannico ha introdotto una regola diversa per identificare e quantificare gli utili artificialmente sottratti in caso di interessi passivi derivanti da un rapporto di prestito ammissibile, che è più facile da applicare e far rispettare garantendo al contempo una protezione sufficiente della base imponibile britannica per l'imposta sulle società in linea con l'obiettivo delle norme SEC del Regno Unito. Secondo le autorità britanniche, tale regola diversa non prevede di collegare l'onere fiscale SEC al finanziamento proveniente dal capitale connesso al Regno Unito, tracciando di fatto la fonte originaria del finanziamento, ma di imporlo su una parte fissa degli NTFP di una SEC proveniente da un rapporto di prestito ammissibile.

(158)

La proporzione scelta a tale riguardo è intesa a rispecchiare il fatto che, in assenza di motivazioni fiscali, tali finanziamenti del gruppo delle SEC sarebbero stati finanziati da una combinazione di capitale di prestito e capitale netto, per cui il finanziamento del debito delle SEC avrebbe generato redditi da interessi per la società madre britannica. Nelle sue osservazioni il Regno Unito ha inoltre spiegato che l'approccio con un onere del 25 % (con esenzione del 75 %) è stato adottato in seguito alla consultazione e all'esame dell'ampia gamma di rapporti di finanziamento desunti dai dati di mercato che indicavano un rapporto presunto capitale di prestito/capitale netto di 1:3 per le SEC interamente finanziate con capitale netto. In linea con l'approccio scelto e per evitare un'inclusione eccessiva, la misura controversa consente di aumentare l'esenzione al 75 % (riducendo l'inclusione al 25 %) in circostanze adeguate, ad esempio nella misura in cui la SEC può dimostrare, sulla base di fatti e circostanze reali, che i suoi prestiti sono sostenuti per oltre il 75 % da fondi non originari del Regno Unito.

(159)

La Commissione osserva che le linee guida dell'HMRC nelle osservazioni introduttive al capitolo 9 confermano questa spiegazione, affermando:

«Le esenzioni per gli NTFP previste dal capitolo 9 sono state introdotte per affrontare le difficili questioni che sorgono a causa della fungibilità del denaro all'interno di un gruppo multinazionale. Le norme rappresentano in larga misura un'approssimazione per stabilire l'esatta fonte e la storia (tracciabilità) delle costruzioni finanziarie di un gruppo e la misura in cui queste sono sostenute dal Regno Unito» (109).

(160)

A tale riguardo e per quanto riguarda le norme antielusione, la Commissione può in generale accettare che una misura a priori selettiva, applicata a casi specifici per garantire che le norme per contrastare l'elusione fiscale in questi casi siano sufficientemente solide e allo stesso tempo gestibili e amministrabili, possa effettivamente essere considerata come il risultato di un meccanismo intrinseco necessario per il funzionamento e l'efficacia delle norme SEC, purché sia conforme al principio di proporzionalità (110). La misura selettiva a priori in questo caso sarebbe giustificata e non soddisferebbe quindi la condizione relativa alla selettività del vantaggio in questione, come richiesto dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(161)

Come affermato in precedenza nella sezione 2.1.2, è coerente con questi principi che le norme SEC applichino esclusioni basate sul rischio per limitare il campo di applicazione delle disposizioni relative alla tassazione delle SEC a situazioni che presentano un rischio elevato per l'erario britannico di perdita di gettito fiscale o un elevato potenziale di artificialità. Analogamente, la Commissione osserva che l'utilizzo di percentuali generali e di regole meccaniche basate su rapporti standard invece di valutare ogni singolo caso può essere accettabile in determinate circostanze, purché sia stabilito che la valutazione di ogni singolo caso comporterebbe formalità complesse, costose e onerose e purché le percentuali e i coefficienti utilizzati siano conformi al principio di proporzionalità. A tale riguardo, la Commissione non è stata in grado di confutare definitivamente che il rapporto scelto dal Regno Unito per approssimare la quota di capitale SEC proveniente dal Regno Unito fosse proporzionato, né è riuscita a individuare un rapporto diverso e più appropriato.

(162)

Alla luce di queste considerazioni e tenendo conto delle argomentazioni e delle spiegazioni fornite dalle autorità britanniche nel corso dell'indagine formale, la Commissione, nella misura in cui si riferisce al test basato sul «capitale connesso al Regno Unito»e solo in tale misura, accetta che la misura controversa sia in grado di garantire che, specificamente per le SEC che realizzano NTFP da un rapporto di prestito ammissibile, le norme SEC possono essere applicate in modo più facilmente gestibile, senza richiedere alle imprese e alle autorità fiscali del Regno Unito di effettuare operazioni di tracciabilità sproporzionatamente onerose, garantendo al tempo stesso un onere fiscale SEC sugli utili provenienti dagli attivi britannici che si possono ragionevolmente ritenere artificialmente sottratti al Regno Unito. Per tali ragioni, la Commissione ritiene che il carattere selettivo a priori della misura controversa sia giustificato e quindi non selettivo, nella misura in cui l'individuazione e la quantificazione dell'onere fiscale SEC di cui al capitolo 5 si basasse esclusivamente sul test del capitale connesso al Regno Unito di cui alla sezione 371EC del capitolo 5 del TIOPA, che richiederebbe un'operazione di tracciabilità sproporzionatamente onerosa.

(163)

Tuttavia, la Commissione osserva che il test basato sul «capitale connesso al Regno Unito» per stabilire l'onere fiscale SEC per gli NTFP è solo uno dei due test generali inclusi nel capitolo 5, l'altro essendo il test basato sull'approccio generalmente applicato nelle norme SEC del Regno Unito, in particolare il test SPF. La Commissione ricorda che, accanto al test generale delle SPF, nel capitolo 5 è stato inserito un test supplementare per garantire che un onere fiscale SEC adeguato sia esigibile anche nelle situazioni in cui gli NTFP sono associati a SPF limitate o in cui le SPF in questione sono difficile da stabilire.

(164)

Nelle situazioni in cui l'onere fiscale SEC è basato sull'applicazione del test SPF e le SPF relative alle attività e ai rischi che danno origine agli NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili si trovano nel Regno Unito, l'applicazione della regola meccanica selettiva a priori stabilita nella misura controversa non è giustificata. In tali situazioni, non esistono meccanismi intrinseci che rendono l'applicazione di una regola meccanica necessaria per il funzionamento e l'efficacia delle norme SEC.

(165)

Le linee guida dell'HMRC relative alle norme SEC trattano la localizzazione delle SPF in caso di NTFP e dimostrano che tale regola meccanica non è necessaria:

«Il processo decisionale attivo in merito al rinnovo di considerevoli prestiti infragruppo può essere pianificato e deciso da una società di tesoreria estera del gruppo, ma la pianificazione iniziale e la decisione di strutturare l'investimento attraverso un prestito infragruppo rimarrà un fattore importante. Per prestiti strutturali significativi in un gruppo multinazionale con sede nel Regno Unito relativi a un'acquisizione, ad esempio, ci si aspetterebbe che le principali SPF siano nel Regno Unito, anche se le funzioni di tesoreria/finanziarie del gruppo sono ubicate altrove. La disponibilità e la forma del finanziamento costituiranno una parte importante del processo di valutazione degli investimenti che potrebbe richiedere il coinvolgimento del centro operativo, anche quando ai centri e alle divisioni regionali è stata affidata una notevole autonomia.» (111)

(166)

La disponibilità e la forma del finanziamento costituiranno una parte importante del processo di valutazione degli investimenti che potrebbe richiedere il coinvolgimento del centro operativo, anche quando ai centri e alle divisioni regionali è stata affidata una notevole autonomia.« L'ipotesi generale secondo la quale le SPF relative agli NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili sono generalmente legate alla funzione finanziaria del gruppo che si occupa dei prestiti infragruppo a medio e lungo termine si riscontra anche in un'altra parte delle linee guida dell'HMRC, dove si discute se tali contribuenti debbano o meno rivendicare l'applicazione della misura controversa:

«La nostra aspettativa è che, per i finanziamenti di maggiore entità e a medio-lungo termine finanziati con capitale netto, alle SPF relative alla creazione del prestito e, nella maggior parte dei casi, alla gestione corrente del prestito sarà affidata la funzione finanziaria di gruppo (ossia la funzione che comprende il personale delle funzioni contabile, fiscale, di tesoreria, di finanza aziendale e fusioni e acquisizioni o un'analoga centrale operativa) piuttosto che unicamente al personale della tesoreria di gruppo. L'esperienza ha dimostrato che questo tipo di prestito è pianificato e gestito dal «centro». Si può ritenere che il prestatore effettivo abbia preso la decisione di concedere un prestito, ma nella maggior parte dei casi non ha avviato o realizzato la pianificazione delle strutture finanziarie infragruppo.

Dovrebbe pertanto essere oggetto di un attento esame l'affermazione secondo cui, in tali situazioni, le SPF in questione sono svolte dal prestatore o da altri organismi esterni alla funzione finanziaria di gruppo. Per i prestiti strutturali di ampia portata la nostra aspettativa è che la maggior parte se non la totalità delle SPF siano localizzate nel Regno Unito.» (112).

(167)

Pertanto, le operazioni di finanziamento infragruppo, il finanziamento di progetti specifici all'estero e altri tipi di prestiti strutturati richiederanno di norma funzioni decisionali e di controllo operativo. È inoltre ragionevole supporre che le SPF pertinenti a questi tipi di rapporti di prestito ammissibili saranno strettamente collegate all'ubicazione della funzione di finanziamento interna al gruppo multinazionale.

(168)

Va inoltre sottolineato che né le autorità britanniche né le parti interessate hanno sostenuto che sarebbe difficoltoso risalire alle funzioni significative del personale relative agli NTFP e che le esenzioni di cui al capitolo 9 sarebbero giustificate dalla necessità di evitare un'onerosa operazione di tracciabilità riguardante la localizzazione della SPF.

(169)

In sintesi, la Commissione accetta la giustificazione addotta dalle autorità britanniche, secondo la quale la misura controversa evita operazioni di tracciabilità sproporzionatamente onerose che si possono ritenere derivanti da un meccanismo intrinseco necessario per il funzionamento e l'efficacia delle norme SEC. Tuttavia, tale giustificazione si applicherebbe solo se un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo 5 fosse basato esclusivamente sul test del «capitale connesso al Regno Unito». La Commissione respinge tale giustificazione nel caso in cui un onere fiscale SEC di cui al capitolo 5 possa essere applicato e stabilito senza oneri sproporzionati, applicando le normali regole di attribuzione nell'ambito del test SPF.

6.4.3.2.   Riguardo alla presunta giustificazione della necessità di rispettare le libertà sancite dal trattato

(170)

Poiché la Commissione ritiene che la misura controversa sia in parte giustificata e quindi, per tale parte, non selettiva, come riassunto nel considerando precedente, essa è tenuta a valutare solo se la seconda argomentazione addotta dalle autorità britanniche, ossia il rispetto delle libertà sancite dal trattato, possa fornire una giustificazione del carattere selettivo a priori della misura controversa che non viene giustificato in base al primo argomento. La questione da risolvere, quindi, consiste nel determinare se per le entità imponibili con una SEC che realizza NTFP nel quadro di un rapporto di prestito ammissibile, qualora si tratti di una situazione in cui le SPF relative agli NTFP derivanti da tale prestito si trovino nel Regno Unito, l'obbligo imposto dal diritto dell'Unione al Regno Unito di non applicare misure che limitano la libertà di stabilimento delle sue imprese residenti possa giustificare l'applicazione della misura controversa che stabilisce l'onere fiscale SEC, invece dell'applicazione dei test generali di cui al capitolo 5. La Commissione non ritiene che sia così.

(171)

La riscossione di un'imposta sugli utili delle controllate estere solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, in quanto, per quel che riguarda l'attribuzione degli utili di un'entità estera a una stabile organizzazione nazionale, segue gli stessi principi della AOA (approccio autorizzato dell'OCSE). Tale approccio si basa sul principio di libera concorrenza. Tale principio è in effetti alla base del funzionamento dell'analisi SPF nelle norme SEC del Regno Unito e garantisce un onere fiscale SEC sugli utili di una SEC, limitandolo agli utili artificialmente sottratti al Regno Unito, per cui l'identificazione e la quantificazione di tali utili artificialmente sottratti si basano su un test che identifica innanzitutto quali SPF pertinenti per la generazione degli utili della SEC si trovano nel Regno Unito, e successivamente assoggetta solo tale parte degli utili della SEC a un onere fiscale SEC proporzionato alle pertinenti SPF che si trovano nel Regno Unito. In considerazione di questo effetto del test SPF, un onere fiscale SEC basato su tale test - sulla base della definizione e delle spiegazioni fornite da parte della Corte in merito alla nozione di abuso, dovrebbe in linea di principio essere conforme alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di libertà di stabilimento.

(172)

In realtà, la conclusione tratta nel considerando precedente è coerente con la struttura dell'articolo 7 della direttiva antielusione, che obbliga gli Stati membri a introdurre una normativa SEC nella loro legislazione nazionale. Come spiegato al considerando 43, la direttiva offre agli Stati membri due opzioni per l'elaborazione della loro normativa SEC. La prima opzione riguarda una normativa che si concentra su tipi specifici di utili che, se soggetti a bassa imposizione fiscale, dovrebbero essere tassati in base alla normativa SEC. Tale normativa è combinata con una «clausola di salvaguardia» di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva antielusione fiscale: «La presente lettera non si applica se la società controllata estera svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, come evidenziato da circostante e fatti pertinenti.» L'obiettivo di tale clausola consiste nel garantire il rispetto delle libertà dell'Unione sulla base della definizione e delle spiegazioni fornite da parte della Corte in merito alla nozione di abuso. La seconda opzione riguarda una normativa fondata sul test SPF, in base alla quale gli utili di una SEC derivanti dalle SPF svolte nello Stato membro che la controlla sono soggetti a un onere fiscale SEC, proprio come nel caso delle norme SEC del Regno Unito. Non è errato che l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva antielusione (clausola di salvaguardia) non si applichi a questa seconda opzione. La motivazione risiede nel fatto che, per le stesse ragioni spiegate nel considerando precedente, il legislatore dell'Unione europea ha concluso che non era necessario introdurre una clausola di salvaguardia di questo tipo per garantire il rispetto delle libertà dell'Unione per una normativa SEC basata sulle SPF (113).

(173)

Poiché l'imposizione di un'imposta sulle SEC basata sul test generale SPF di cui al capitolo 5 non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento dell'Unione, la seconda argomentazione del Regno Unito secondo cui la misura controversa sarebbe necessaria per garantire il rispetto delle libertà sancite dal trattato è errata e non può giustificare il trattamento selettivo a priori in tali situazioni.

(174)

La Commissione conclude che la misura controversa conferisce un vantaggio selettivo a priori alle società britanniche soggette a imposta che controllano una SEC che percepisce NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili in situazioni in cui le SPF pertinenti per gli NTFP sono situate nel Regno Unito, e che un vantaggio selettivo a priori non può essere giustificato dalla necessità di disporre di norme antielusione amministrabili e gestibili, né dalla necessità di rispettare le libertà previste dal trattato. Poiché le autorità britanniche e le parti interessate non hanno addotto altri motivi per giustificare il vantaggio selettivo a priori e la Commissione, nel corso dell'indagine formale, non ha riscontrato altri motivi di giustificazione, la Commissione conclude che la misura controversa, nella misura descritta nel presente considerando, non si può ritenere direttamente derivante dai principi di base o dai principi basilari o informativi insiti nelle norme SEC del Regno Unito, né essere il risultato di meccanismi intrinseci necessari al funzionamento e all'efficacia di tale sistema. In tal senso, la misura controversa non può quindi essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di riferimento.

6.4.4.   Conclusione sull'esistenza di un vantaggio selettivo

(175)

Per le ragioni esposte nella presente sezione, la Commissione conclude che la misura controversa conferisce un vantaggio selettivo alle società britanniche soggette a imposta che sottraggono artificialmente gli NTFP ottenuti da un rapporto di prestito ammissibile ad una SEC, nella misura in cui le SPF pertinenti agli NTFP possono essere identificate e si trovano nel Regno Unito, sollevandole dall'onere fiscale SEC che tali società sarebbero state altrimenti obbligate a pagare in base al sistema ordinario di riscossione del suddetto onere ai sensi delle norme SEC britanniche.

6.4.5.   Beneficiari del regime controverso

(176)

I beneficiari del regime controverso sono entità britanniche che controllano una SEC che percepisce NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili, in quanto applicabile agli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili, i cui utili rientrano nella sezione 371EB (attività del Regno Unito) del TIOPA. La Commissione osserva che tutte queste entità fanno parte di un gruppo multinazionale, poiché sia la SEC che la o le società straniere del gruppo finanziate attraverso il rapporto di prestito ammissibile devono essere sotto il controllo comune del Regno Unito.

6.5.   Conclusione sull'esistenza dell'aiuto

(177)

Alla luce dell'analisi di cui alle sezioni da 6.1 a 6.4, la Commissione conclude che la misura controversa concede un vantaggio selettivo ai beneficiari del regime descritto al considerando 176 e ai gruppi multinazionali a cui essi appartengono. Il vantaggio selettivo è imputabile al Regno Unito e finanziato mediante risorse statali, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi all'interno dell'Unione. Il regime controverso costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(178)

Poiché la misura controversa comporta una riduzione degli oneri che normalmente dovrebbero essere sostenuti dai beneficiari nell'ambito delle loro attività commerciali annuali, essa dovrebbe essere considerata un aiuto al funzionamento concesso ai beneficiari e ai gruppi multinazionali a cui essi appartengono.

(179)

La Commissione osserva inoltre che le modifiche apportate al regime nel corso del procedimento d'indagine formale, di cui alla sezione 2.3, garantiscono che, a partire dal 1o gennaio 2019, non si possa avanzare una richiesta di applicazione della misura controversa nei confronti di NTFP derivanti da rapporti di prestito ammissibili relativi ad attività e rischi in relazione ai quali le SPF pertinenti sono svolte nel Regno Unito. Poiché tali modifiche lo rendono conforme alle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione non ha obiezioni in merito al regime modificato in vigore dal 1o gennaio 2019.

6.6.   Illegittimità dell'aiuto

(180)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi progetto di concessione di aiuti (obbligo di notifica) e non possono dare esecuzione alle misure di aiuto proposte prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sull'aiuto in questione (obbligo di sospensione).

(181)

La misura controversa è stata attuata il 1o gennaio 2013, ben dopo l'entrata in vigore del trattato nel Regno Unito, e non soddisfa nessuna delle altre motivazioni per essere classificata come aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento di procedura 2015/1589. Essa costituisce pertanto un nuovo regime di aiuti.

(182)

La Commissione constata che il Regno Unito non ha notificato alla Commissione alcun progetto di concessione di aiuti da implementare attraverso la misura controversa, né ha rispettato l'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Pertanto, la misura controversa costituisce un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589.

6.7.   Compatibilità dell'aiuto

(183)

Gli aiuti di Stato sono considerati compatibili con il mercato interno se rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato e possono essere considerati compatibili con il mercato interno se la Commissione ritiene che rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto dimostrare che l'aiuto di Stato da esso concesso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

(184)

Né il Regno Unito né le parti interessate hanno invocato alcuno dei motivi che giustificherebbero una valutazione di compatibilità della misura controversa.

(185)

Nel caso in esame, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo di compatibilità della misura controversa. Inoltre, come spiegato al considerando 178, il regime controverso deve essere considerato come concessione di un aiuto al funzionamento. In linea generale, tali aiuti non possono di norma essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, in quanto non agevolano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Inoltre, i vantaggi concessi nell'ambito della misura controversa non sono limitati nel tempo, decrescenti o proporzionati a quanto necessario per porre rimedio a una specifica disfunzione del mercato economico o per conseguire un obiettivo di interesse generale nelle aree interessate.

(186)

Di conseguenza il regime controverso, nella misura in cui costituisce un aiuto di Stato, è incompatibile con il mercato interno.

7.   RECUPERO DELL'AIUTO DI STATO

(187)

Conformemente al trattato e alla giurisprudenza costante della Corte, una volta che la Commissione qualifica una misura come aiuto di Stato illegale e incompatibile, è competente a chiedere allo Stato membro di ripristinare la situazione precedentemente esistente sul mercato. Ciò avviene mediante il recupero dell'aiuto di Stato (114) e l'abolizione della misura di aiuto (115).

(188)

Di conseguenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 impone alla Commissione l'obbligo di ordinare il recupero degli aiuti illegali e incompatibili. Tale disposizione prevede inoltre che lo Stato membro interessato adotti tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti illegali giudicati incompatibili con il mercato interno. L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 stabilisce che l'aiuto deve essere recuperato, comprendendo gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione definisce i metodi da utilizzare per il calcolo degli interessi di recupero (116). Infine, l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 stabilisce che «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».

(189)

Inoltre, la Commissione osserva che la misura controversa non è più in vigore dal 1o gennaio 2019.

7.1.   Nessun legittimo affidamento

(190)

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 prevede inoltre che la Commissione non imponga il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.

(191)

Anche se né le autorità britanniche né le parti interessate hanno presentato argomentazioni esplicite secondo cui il recupero dovrebbe essere impedito dal principio del legittimo affidamento, la Commissione valuterà comunque la sua eventuale applicazione. A tale riguardo, la Commissione osserva che le autorità britanniche sono state in contatto con i servizi della Commissione nel 2009 e nel 2010 in merito alla revisione delle norme SEC tramite uno scambio di lettere formali sulla questione (117) riguardante il fatto che le modifiche apportate dal Regno Unito alle precedenti norme SEC (anteriori al 2013) del Regno Unito rispondessero adeguatamente all'obbligo del Regno Unito di conformarsi alla sentenza della Corte nella causa Cadbury Schweppes, come indicato da una delle parti interessate.

(192)

Il principio della tutela del legittimo affidamento riguarda qualsiasi persona che possa nutrire aspettative giustificate e fondate, avendo ricevuto assicurazioni precise, incondizionate e coerenti da parte delle competenti istituzioni dell'Unione. Tali garanzie devono essere fornite conformemente alle norme applicabili (118).

(193)

Nel caso in questione, lo scambio di lettere tra i servizi della Commissione e le autorità britanniche nel contesto menzionato al considerando 191 non può essere considerato un'assicurazione precisa e incondizionata sulla conformità dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi con le disposizioni dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Lo scambio non ha avuto luogo nell'ambito della discussione sulle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e certamente non nel contesto di un procedimento formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato. Le discussioni sulla SEC hanno riguardato la causa Cadbury Schweppes relativa a una potenziale violazione da parte della SEC della libertà di stabilimento. Di conseguenza, nell'ambito di tali lettere non sarebbe stato possibile fornire alcuna garanzia di alcun tipo al Regno Unito o ai beneficiari del regime in merito all'assenza di aiuti di Stato per quanto riguarda le norme SEC introdotte nel 2013 o, più specificamente, la misura controversa.

7.2.   Nessuna violazione di altri principi fondamentali del diritto dell'Unione europea

(194)

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse da alcune parti interessate secondo cui il recupero potrebbe condurre ad una violazione delle libertà sancite dal trattato, la Commissione ricorda che il suo obbligo di far rispettare le norme del trattato in materia di aiuti di Stato non può mai produrre un risultato contrario ad altre disposizioni specifiche del trattato (119). L'obbligo della Commissione di garantire un'applicazione delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato coerente con altre disposizioni del trattato è tanto più necessario quando tali altre disposizioni perseguono anche l'obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato interno, come indica l'articolo 49 del trattato per preservare la libertà di stabilimento e la libera concorrenza tra gli operatori economici di uno Stato membro stabiliti in un altro Stato membro e gli operatori economici di quest'ultimo Stato membro (120).

(195)

Tuttavia, come indicato ai considerando da 170 a 174, l'aiuto illegale concesso ai beneficiari mediante l'esenzione da un onere fiscale SEC non è giustificato da considerazioni basate sulla libertà di stabilimento, in quanto l'imposizione stessa di tale onere non viola tale libertà. Di conseguenza, poiché la riscossione dell'imposta non viola la citata libertà del mercato interno, non può essere considerata una violazione di tale libertà chiedere alle società beneficiarie della misura controversa il recupero dell'importo corretto dell'onere fiscale SEC. Il recupero dell'onere fiscale SEC non riscosso presso le società che applicano l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi è necessario per ripristinare la parità di condizioni di concorrenza nel mercato interno. Poiché la qualifica dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come aiuto da recuperare è pienamente coerente con le disposizioni del trattato volte a preservare le libertà fondamentali, la Commissione non ritiene che il recupero dell'aiuto sia ostacolato da un principio fondamentale del diritto dell'Unione europea (121).

(196)

Nessun altro principio generale è stato invocato dalle autorità britanniche o dalle parti interessate e non vi sono indicazioni di una tale violazione nel caso in questione.

(197)

In conclusione, non vi sono ragioni o argomentazioni che potrebbero impedire o limitare il recupero dell'aiuto concesso mediante l'applicazione del regime controverso.

7.3.   Metodologia per stabilire l'importo del recupero dell'aiuto

(198)

L'obiettivo del recupero è ripristinare la situazione esistente nel mercato interno prima che l'aiuto fosse a disposizione del beneficiario (122). In tale contesto, la Corte ha dichiarato che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuto illegale, perdendo così il vantaggio di cui aveva goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione precedente al pagamento dell'aiuto è ripristinata (123).

(199)

Nessuna disposizione del diritto dell'Unione impone alla Commissione, nell'ordinare il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, di quantificare l'importo esatto dell'aiuto da recuperare. Al contrario, è sufficiente che la decisione della Commissione contenga informazioni che consentano al destinatario della decisione di determinare esso stesso tale importo senza eccessive difficoltà (124).

(200)

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali sotto forma di misure fiscali o altri prelievi, l'importo da recuperare dovrebbe essere calcolato sulla base di un raffronto tra l'importo dell'imposta effettivamente pagata e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato se fosse stata applicata la normativa generalmente applicabile. Per ottenere un importo d'imposta che sarebbe stato pagato se i beneficiari di cui al considerando 176 non avessero applicato la misura controversa, le autorità britanniche dovrebbero riesaminare, per ogni esercizio fiscale interessato dal beneficio, il debito fiscale delle entità che hanno beneficiato della misura controversa. Le entità in questione sono entità residenti nel Regno Unito che controllano una SEC che percepisce NTFP derivanti da un rapporto di prestito ammissibile nella misura in cui le SPF pertinenti per gli attivi e i rischi che danno origine agli NTFP sono ubicate nel Regno Unito, purché dette entità abbiano presentato una richiesta, come previsto nella sezione 371IJ del capitolo 9.

(201)

Gli importi dell'aiuto da recuperare presso ciascun beneficiario dovrebbero tener conto:

dell'importo dell'imposta risparmiata in conseguenza della presentazione della richiesta, come descritto nella sezione 371IJ del capitolo 9, e

degli interessi composti su tale importo, calcolati a partire dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione dei beneficiari. Per ogni esercizio fiscale, l'aiuto è considerato a disposizione del beneficiario a partire dal giorno in cui l'imposta non pagata sarebbe stata dovuta in assenza della richiesta di esenzione.

(202)

L'importo dell'imposta risparmiata in un determinato esercizio fiscale deve essere calcolato come segue:

l'onere fiscale SEC sugli NTFP derivanti dai rapporti di prestito ammissibili, che sarebbero stati inclusi nella dichiarazione dei redditi delle società se non fosse stata presentata la richiesta di esenzione di cui alla sezione 371IJ del capitolo 9, meno

l'onere fiscale SEC effettivamente applicato agli stessi utili.

(203)

L'onere fiscale SEC che sarebbe stato applicato a un beneficiario, se il beneficiario non avesse presentato la richiesta di cui alla sezione 371IJ del capitolo 9, dovrebbe essere calcolato sulla base del sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito, comprese le norme SEC britanniche applicabili nel Regno Unito al momento in cui l'aiuto è considerato concesso e in relazione all'effettiva situazione fattuale e giuridica del beneficiario. Non dovrebbero essere prese in considerazione situazioni alternative ipotetiche basate su circostanze operative e giuridiche diverse che il beneficiario avrebbe potuto scegliere se non fosse stato autorizzato a presentare la richiesta di cui alla sezione 371IJ del capitolo 9 (125).

(204)

L'obbligo di recuperare l'aiuto illegale e incompatibile riguarda gli esercizi finanziari dal 2013 all'ultimo esercizio finanziario in cui ciascun beneficiario ha beneficiato della misura di aiuto. La Commissione ritiene che il regime sia rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018. A partire dalla data di notifica della presente decisione, le autorità britanniche, nel valutare le dichiarazioni dei redditi delle entità imponibili, respingeranno qualsiasi richiesta di esenzione totale o parziale presentata ai sensi della sezione 371IJ del capitolo 9, nella misura in cui le SPF relative alle attività e ai rischi che danno origine agli NTFP si trovano nel Regno Unito.

8.   CONCLUSIONE

(205)

In conclusione, la Commissione constata che il Regno Unito ha dato illegalmente esecuzione alla misura controversa a favore di alcune imprese residenti nel Regno Unito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ritiene inoltre che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, in quanto si applica agli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili, che rientrano nella sezione 371EB (attività britanniche) del TIOPA. In virtù dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, il Regno Unito è tenuto a recuperare tutti gli aiuti concessi ai beneficiari dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, incluso nelle leggi sulla tassazione al capitolo 9 della parte 9 A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (TIOPA), costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nella misura in cui si applica agli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili che rientrano nella sezione 371EB (attività del Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA. Esso non costituisce un aiuto se applicato agli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili che rientrano nella sezione 371EC (investimenti di capitale provenienti dal Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA e che non rientrano nella sezione 371EB (attività del Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA. Nella misura in cui il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce un aiuto, esso si configura come «regime di aiuti» ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589. L'aiuto concesso nell'ambito del regime di aiuti è incompatibile con il mercato interno ed è stato attuato illegalmente dal Regno Unito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 2

(1)   Il Regno Unito recupera presso i beneficiari tutti gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di aiuti.

(2)   Le somme da recuperare comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario in questione fino al loro effettivo recupero. Ai fini del presente articolo, l'aiuto si considera messo a disposizione del beneficiario, per ogni anno, il giorno in cui l'imposta non riscossa per quell'anno fiscale in conseguenza del regime di aiuto sarebbe divenuta esigibile in assenza del regime di aiuto.

(3)   Gli interessi sulle somme da recuperare sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

(4)   Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti concessi nell'ambito del regime di aiuti e cessa di concedere il beneficio del regime di aiuti con effetto dalla data di notifica della presente decisione.

(5)   L'articolo 1 non si applica all'aiuto concesso in base alla misura controversa se, al momento della concessione dell'aiuto, esso soddisfaceva le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (126).

Articolo 3

(1)   Il recupero dell'aiuto a norma dell'articolo 2 è immediato ed effettivo.

(2)   Il Regno Unito garantisce la piena attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

(1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

un elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell'ambito del regime di aiuti;

b)

un elenco dei contribuenti che hanno applicato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi agli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili di cui alla sezione 371CE (investimenti di capitale provenienti dal Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA e non rientranti nella sezione 371EB (attività del Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA;

c)

per ogni beneficiario, l'onere fiscale SEC effettivamente addebitato nella determinazione dell'obbligo del beneficiario in base alla dichiarazione dei redditi delle società, per ogni esercizio fiscale in cui ha applicato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, nonché i relativi moduli di dichiarazione dei redditi delle società (127);

d)

per ciascun beneficiario, l'onere fiscale SEC che sarebbe stato addebitato se non avesse applicato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, compresi i relativi calcoli, per ogni esercizio fiscale in cui il beneficiario ha applicato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi;

e)

l'importo totale dell'aiuto e il suo calcolo dettagliato (importo dell'aiuto principale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario;

f)

documenti che dimostrino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

(2)   Per ciascun beneficiario, il Regno Unito fornisce alla Commissione prove a sostegno che dimostrino il metodo utilizzato per calcolare la misura in cui gli utili finanziari non commerciali derivanti dai rapporti di prestito ammissibili rientrano nella sezione 371EB della parte 9 A del TIOPA.

(3)   Per ciascun contribuente di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il Regno Unito fornisce alla Commissione prove a sostegno del fatto che gli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientrano nella sezione 371CE della parte 9 A del TIOPA e non rientrano nella sezione 371EB della parte 9 A del TIOPA.

(4)   Il Regno Unito informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto a norma dell'articolo 2. Su richiesta della Commissione, esso trasmette immediatamente informazioni sulle misure nazionali già adottate e su quelle previste per conformarsi alla presente decisione, comprese informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2019

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 400 del 24.11.2017, pag. 10.

(2)  Con lettere dell'11 marzo 2014, 4 giugno 2015 e 19 dicembre 2016 sono state richieste informazioni supplementari.

(3)  Le norme relative all'esenzione della distribuzione sono state introdotte nella legge finanziaria del 2009 e l'esenzione sugli utili di filiali estere è stata introdotta nella legge finanziaria del 2011.

(4)  Cfr. https://www.gov.uk/government/publications/the-corporation-tax-road-map.

(5)  A norma del regime SEC del Regno Unito, viene definita SEC qualsiasi società stabilita in un paese diverso da quello britannico e controllata da uno o più soggetti stabiliti nel Regno Unito. Il controllo tramite residenti britannici generalmente è esercitato da società, ma per stabilire se una controllata estera è una SEC possono essere presi in considerazione anche interessi privati o fiduciari. Il controllo può essere legale, economico o contabile, diretto o indiretto; se una società stabilita nel Regno Unito controlla una società A non stabilita nel Regno Unito, che a sua volta controlla una società B non stabilita nel Regno Unito, allora sia B che A sono SEC. La sezione 371RG del TIOPA ha ampliato la definizione di controllo in modo che gli interessi degli associati non residenti siano presi in considerazione nel determinare se una società straniera sia una SEC.

(6)  Ministero del Tesoro britannico, Consultation on Controlled Foreign Companies (CFC) reform (Consultazione riguardante la riforma delle società estere controllate), giugno 2011, considerando 1.12.

(7)  Ibidem, considerando 2.4.

(8)  Le discussioni riguardo alle attuali norme SEC sono sorte nel contesto del trasferimento delle sedi di numerose imprese multinazionali fuori dal Regno Unito: il Corporate Tax Roadmap del 2010 dichiarava che «È giunto il momento di invertire questa tendenza» riportando il sistema fiscale del Regno Unito a essere una risorsa. Il governo britannico ha riconosciuto la riforma delle SEC in particolare come una «priorità per le nostre attività multinazionali e una fase fondamentale nei programmi del governo per ripristinare la competitività».

(9)  Nel Regno Unito erano già presenti norme SEC prima del 2013 che si basavano su un concetto completamente differente. I precedenti provvedimenti sulle SEC non contemplavano un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi internazionali.

(10)  HMRC Internal Manual (manuale interno del HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM190000, https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm190000.

(11)  Con il termine «utili complessivi tassabili presunti» si intendono essenzialmente gli utili complessivi tassabili nel Regno Unito individuati in base alle norme sulla tassazione delle imprese britanniche, nel caso in cui la SEC fosse stata stabilita nel Regno Unito.

(12)  In caso di imprese del settore finanziario, diventa fondamentale per questa analisi l'identificazione delle funzioni chiave per l'assunzione del rischio imprenditoriale (funzioni «KERT»).

(13)  Sezione 371DA, articolo 3, lettera f), del TIOPA.

(14)  Cfr. Ministero del Tesoro britannico, Consultation on Controlled Foreign Companies (CFC) reform (Consultazione riguardante la riforma delle società estere controllate), giugno 2011.

(15)  Camera dei Comuni, Public Bill Committee, Finance Bill debate (dibattito sulla legge finanziaria) 19 giugno 2012, PBC (Bill 001) 2012-2013, pag. 466 (statement of the Exchequer Secretary to the Treasury), (dichiarazione del segretario di Stato al Tesoro incaricato dello Scacchiere).

(16)  Il capitolo 9 del TIOPA prevede una norma alternativa opzionale per determinati utili che di solito sono previsti dalle norme dell'ambito impositivo della SEC del capitolo 5, ma formalmente non rientra nel suddetto ambito impositivo.

(17)  Lo scopo del filtro è di escludere le SEC che, sebbene non soddisfino alcuna delle esenzioni a livello di entità, è improbabile che realizzino utili (significativi) artificialmente sottratti in modo relativamente semplice, al fine di mantenere i costi amministrativi del regime SEC il più basso possibile. Le condizioni sono relativamente semplici, in quanto seguono un approccio basato sul rischio per facilitare l'autovalutazione senza particolari requisiti di documentazione. È evidente in questo caso il principio alla base della sottrazione artificiale che si verifica in seguito alla separazione degli attivi e dei rischi dall'attività sottostante che conferisce il possesso di tali attività al gruppo. Ad esempio, per quanto riguarda gli utili commerciali, la SEC non necessita di individuare la presenza di utili imponibili se non dispone di attivi e non assume rischi che sono gestiti o controllati dalle attività del Regno Unito. Analogamente, per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, ad esempio se fino a un massimo del 5 % degli utili di una SEC appartengono a tale categoria (soglia di sicurezza del 5 %), essi sono considerati accessori agli utili aziendali e sono esclusi dal capitolo 5 in base al capitolo 3 della parte 9 A del TIOPA.

(18)  Sezione 371CA, articoli da 1 a 11 del TIOPA. Gli utili delle imprese immobiliari sono completamente esclusi dal campo di applicazione dell'ambito impositivo della SEC e dalla definizione degli utili contabili ai fini delle esenzioni a livello di entità di cui ai capitoli da 10 a 14, cfr. HMRC Internal Manual, International Manual, INTM248550.

(19)  Il capitolo 7 della parte 9 A del TIOPA disciplina le SEC che realizzano utili nella gestione di un'impresa di assicurazione captive. Infine, il capitolo 8 della parte 9 A del TIOPA disciplina le SEC che realizzano utili conseguiti da talune controllate di società finanziarie regolamentate. I capitoli da 15 a 22 della parte 9 A del TIOPA contengono varie norme operative e amministrative, fra cui norme per evitare la doppia imposizione, norme riguardanti il controllo, le definizioni e altre norme diverse relative all'adeguata applicazione delle norme SEC da parte delle autorità fiscali del Regno Unito.

(20)  Ministero del Tesoro britannico CFC reform (riforma delle SEC): response to consultation (risposta alla consultazione), dicembre 2011, Sintesi, punti principali.

(21)  Sezione 371DA del TIOPA, cfr. anche l'HMRC Internal Manual (manuale interno dell'amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INM200100 «il capitolo 4 prevede un meccanismo per determinare in che misura gli utili complessivi presunti di una SEC […] vengono considerati rientranti nell'ambito impositivo della SEC («utili del capitolo 4») e sono quindi potenzialmente soggetti all'onere fiscale SEC a causa di determinate attività del Regno Unito che hanno permesso alla SEC di realizzare tali utili».

(22)  HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM200100 nonché INTM197200: «Il capitolo 4 si applica agli utili commerciali esteri riconducendoli all'interno dell'ambito di applicazione dell'onere fiscale SEC […] quando la SEC sottrae utili al Regno Unito mediante una separazione degli attivi e dei rischi dall'attività sottostante che conferisce il possesso di tali attività al gruppo, o che è necessariamente associata al l'assunzione da parte del gruppo di tali rischi».

(23)  Sezione 371DA, articolo 3, lettera f), del TIOPA. Cfr. anche il HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM200300.

(24)  Il HMRC Internal Manual, International manual, INTM203310, stabilisce che «Come il capitolo 4, il capitolo 5 identifica gli utili finanziari non commerciali derivanti da attività che sono detenute dalla SEC e gli utili derivanti da rischi assegnati alla SEC in situazioni in cui le funzioni significative del personale (SPF) sono svolte nel Regno Unito» e su tale base il capitolo 5 riporta molti dei test a fasi dal capitolo 4.

(25)  Ad esempio, l'applicazione del test di cui al capitolo 4 a determinati utili finanziari di una SEC può portare alla conclusione che nessun utile viene considerato rientrante nell'ambito impositivo della SEC sulla base del suddetto capitolo 4. Ma tale conclusione non esclude la possibilità che una parte o la totalità di questi utili finanziari commerciali possa venire considerata rientrante nell'ambito impositivo della SEC, e quindi diventare utili imponibili, sulla base del capitolo 6.

(26)  Una controllata estera coinvolta in una o più operazioni accessorie di finanziamento infragruppo dovrà applicare i test di cui al capitolo 5 per valutare se si applica un onere finanziario SEC, mentre una controllata impegnata in attività di tesoreria attiva di gruppo dovrà applicare il capitolo generale 4 o il capitolo 6, che tratta in modo specifico gli utili finanziari commerciali.

(27)  Una SEC che realizza sia NTFP che altri tipi di utili può anche dover applicare altri capitoli d'imposta, ma una SEC che realizza unicamente NTFP è trattata esclusivamente ai sensi dei capitoli 5 e 9.

(28)  Questo test è in effetti molto simile a quello applicato al capitolo 4 per valutare la sottrazione artificiale di «altri utili» di una SEC, essenzialmente utili commerciali ordinari. In particolare, il test per definire se gli NTFP derivanti da attivi di proprietà della SEC e da rischi assegnati alla stessa sono connessi alle SPF pertinenti che vengono svolte nel Regno Unito, fa riferimento ai principi dell'approccio autorizzato dell'OCSE, come indicato nella relazione 2010 sull'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni. Il test quindi comprende anche il termine «funzioni KERT» (funzioni chiave per l'assunzione del rischio imprenditoriale) che viene utilizzato per le attività del settore delle imprese finanziarie.

(29)  Di conseguenza, se una SEC percepisce redditi da interessi derivanti da prestiti, laddove le pertinenti funzioni decisionali e di vigilanza relative alla concessione e alla gestione del prestito e ai pagamenti degli interessi vengono svolte dal Regno Unito, i redditi da interesse saranno rilevati in base alle norme SEC e tassati nel Regno Unito.

(30)  Per capitale connesso al Regno Unito si intende qualsiasi conferimento diretto o indiretto, formale o informale, di capitale da parte di una società collegata al Regno Unito nei confronti della SEC, nonché qualsiasi ammontare di utili della SEC che sono stati identificati come «utili artificialmente sottratti» relativi a qualsiasi periodo contabile precedente e ora utilizzati per finanziare i successivi prestiti della SEC.

(31)  Questi due test specifici supplementari esaminano se gli NTPF derivano da costruzioni in sostituzione alla distribuzione dei dividendi a società stabilite nel Regno Unito o da una costruzione relativa ad operazioni di leasing finanziario del Regno Unito.

(32)  Conformemente al test specifico di cui al capitolo 6, gli utili finanziari commerciali di una SEC vengono considerati rientranti nell'ambito impositivo della SEC nella misura in cui sono finanziati con eccedenze di capitale netto derivanti da conferimenti di capitale connesso al Regno Unito. Mentre nel capitolo 5 per verificare se gli NTFP rientrano nell'ambito impositivo SEC si usa il criterio più ampio basato su qualsiasi finanziamento collegato al Regno Unito, per quanto riguarda il test alternativo, il test specifico di cui al capitolo 6 relativo agli utili finanziari commerciali si basa sul «capitale libero in eccesso» della SEC, vale a dire il capitale libero in esubero rispetto a quello che si può ragionevolmente supporre che la SEC deterrebbe nel caso in cui non fosse una controllata al 51 % da un'altra società (sezione 371FA del TIOPA). Solo in caso di finanziamenti con eccedenze di capitale netto risultanti da capitale connesso al Regno Unito, gli utili presunti verranno considerati rientranti in questo ambito impositivo e saranno soggetti a un onere fiscale SEC.

(33)  Tale società opererà effettivamente in modo simile a una banca al dettaglio: un elevato volume di operazioni, un notevole numero di entrate e uscite, attività di copertura. Le operazioni strutturali di concessione di prestiti saranno finanziate in gran parte da depositi di gruppo e, nel complesso, realizzeranno un utile basato sui margini tra le attività di prestito e la raccolta di depositi.

(34)  Per determinare se una SEC è una «società di tesoreria del gruppo», si applica la sezione 316, articoli dal 5 all'11 del TIOPA.

(35)  Sezione 371CE, articolo 2, del TIOPA.

(36)  Cfr. considerando 36.

(37)  Le risorse ammissibili sono costituite da quei prestiti della SEC che non sono direttamente o indirettamente collegati a fondi più ampi del gruppo e comprendono gli utili della SEC derivanti dalla concessione di prestiti ai membri pertinenti del gruppo SEC, che vengono utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività del gruppo SEC, in relazione alle azioni detenute dalla SEC, o emesse dalla stessa per società membri del gruppo SEC (cfr. sezione 371IB del TIOPA).

(38)  Sezione 371IE del TIOPA. In base alla regola dell'«interesse compensato», qualsiasi onere fiscale SEC che resta dopo l'applicazione dell'esenzione parziale o totale, è limitato al livello degli interessi passivi netti del Regno Unito nell'ambito del gruppo britannico. Il limite massimo evita l'applicazione di un onere fiscale SEC quando i membri britannici del gruppo, nel complesso, hanno redditi finanziari netti pari o superiori alle loro deduzioni finanziarie nette (HMRC Internal Manual, International Manual, INTM216100).

(39)  Il dipartimento del governo del Regno Unito responsabile della riscossione delle imposte è noto come Her Majesty's Revenue and Customs («HMRC»).

(40)  HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM216100.

(41)  Lettera del Regno Unito del 15 gennaio 2018, paragrafo 58.

(42)  Punto 6 del verbale della riunione del gruppo di lavoro riguardo alle attività monetarie delle SEC del 4 febbraio 2011.

(43)  La sezione 371IG del TIOPA delinea le regole di tracciabilità per identificare quando un prestito concesso da una SEC consiste in un rapporto di prestito ammissibile, affrontando situazioni in cui la parte che inizialmente riceve il prestito utilizza i fondi per concedere a sua volta un prestito (la regola del «debitore finale»). Cfr. anche il HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM217100.

(44)  Cfr. il HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM216100. Inoltre, si è dichiarato che l'inclusione di questa esenzione mira ad avere un'aliquota fissa bassa applicabile ai finanziamenti infragruppo che nella maggior parte delle situazioni «darebbero luogo, entro il 2014, a un'aliquota effettiva del 5,75 % dell'imposta sulle società del Regno Unito sugli utili dei finanziamenti infragruppo esteri.» HMRC Consultation on CFC reform (consultazione sulla riforma delle SEC dell'amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), giugno 2011 al considerando 1.10.

(45)  Sezione 371DG del TIOPA. L'HMRC (amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito) ha pubblicato linee guida supplementari sul funzionamento del test nel contesto specifico del capitolo 9 e degli NTFP (HMRC International Manual (manuale internazionale, INTM216650).

(46)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.

(47)  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/1/pdfs/ukpga_20190001_en.pdf.

(48)  Ciò riguarda, ad esempio, la definizione di controllo, utili a bassa imposizione fiscale e trasferiti, ma anche le disposizioni amministrative sul calcolo degli utili delle SEC e la prevenzione della doppia imposizione.

(49)  OCSE (2013), Piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en

(50)  OCSE (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report (Progettare regole efficaci per le società estere controllate, Azione 3 - Relazione finale del 2015), OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (Progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile il trasferimento degli utili), OECD Publishing, Parigi. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en

(51)  OCSE (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report (Progettare regole efficaci per le società estere controllate, Azione 3 - Relazione finale del 2015), punto 85, nota a piè di pagina 12. La relazione non fa nessun riferimento alle esenzioni speciali previste dalle norme SEC per i redditi da finanziamenti dei gruppi.

(52)  Direttiva (UE) 2016/1164. Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, gli Stati membri attuano e applicano le disposizioni della direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(53)  L'articolo 8 della direttiva antielusione mostra inoltre la modalità di calcolo degli utili delle SEC.

(54)  Con decorrenza dal 14 ottobre 2015, il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9), ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1). Ogni riferimento al regolamento (CE) n. 659/1999 si intende fatto al regolamento (UE) 2015/1589 e va letto secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di quest'ultimo regolamento.

(55)  Le autorità britanniche notano tuttavia che anche nel caso di un sistema di riferimento più ristretto, vale a dire il regime SEC del Regno Unito, il risultato della valutazione degli aiuti di Stato sarà lo stesso se gli obiettivi sono definiti correttamente.

(56)  Causa T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commissione europea, ECLI:EU:T:2016:60 e causa T-620/11, GFKL Financial Services AG/Commissione europea, ECLI:EU:T:2016:59.

(57)  Le autorità britanniche illustrano gli approcci alternativi che sono stati presi in considerazione al momento dell'attuazione della riforma delle norme SEC, applicata all'attuale normativa SEC emanata nel 2013. Le autorità britanniche spiegano inoltre perché non è stata scelta nessuna di queste opzioni alternative (lettera del Regno Unito del 22 marzo 2018, sezione 4).

(58)  Lettera del Regno Unito del 15 gennaio 2018 in risposta al considerando 106 della decisione di avvio del procedimento della Commissione europea.

(59)  Nel caso dei prestiti a monte, la società del gruppo stabilita nel Regno Unito può dedurre dai suoi utili gli interessi passivi maturati su tale prestito, mentre i redditi da interessi sull'investimento non sono tassati (né soggetti a bassa imposizione fiscale) a livello della SEC. In tale contesto, il Regno Unito ritiene che la combinazione della mancata imposizione fiscale dei NTFP a livello di SEC e la deduzione degli interessi nel Regno Unito costituisca una minaccia per il ministero del Tesoro britannico. Il Regno Unito ritiene che non vi siano valide ragioni commerciali per disporre il finanziamento da una società stabilita nel Regno Unito attraverso una SEC invece di prestare il denaro direttamente all'altra società del Regno Unito. Pertanto, sia l'obiettivo che il risultato delle costruzioni finanziarie sarebbe quello di sottrarre artificialmente il reddito da interessi al Regno Unito, ottenendo in questo modo un vantaggio fiscale. Analogamente, nel caso dei prestiti salvadanai, secondo le autorità britanniche sia la probabilità che gli utili vengano effettivamente sottratti artificialmente che l'impatto sulla base imponibile del Regno Unito sono significativi.

(60)  Lettera del Regno Unito del 3 luglio 2018, punto 3 dell'allegato.

(61)  Decisione 2009/809/CE della Commissione, dell'8 luglio 2009, relativa al regime denominato groepsrentebox [C 4/2007 (ex N 465/2006)] al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 26).

(62)  Decisione della Commissione del 28 ottobre 2009 relativa all'aiuto di Stato C 10/07 (ex NN 13/07) concesso dall'Ungheria concernente deduzioni fiscali riguardanti le decisioni relative agli interessi infragruppo (GU L 42 del 17.2.2010, pag. 3).

(63)  Lettera del Regno Unito del 15 gennaio 2018, considerando 119.

(64)  Causa C-196/04, Cadbury Schweppes plc e Cadbury Schweppes Overseas Ltd./Commissioners of Inland Revenue, ECLI:EU:C:2006:544.

(65)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, ECLI:EU:C:2011:732.

(66)  Cfr. causa C-399/08 P, Commissione/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata.

(67)  Cfr. causa C-399/08 P, Commissione/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata.

(68)  Cfr. cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, ECLI:EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

(69)  Cfr. causa C-730/79, Phillip Morris, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11 e cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., Alzetta, ECLI:EU:T:2000:151, punto 80.

(70)  Le verifiche possono essere ottenute nell'ambito di una procedura di verifica a carattere non vincolante in base alla quale l'HMRC può assicurare certezza a una società stabilita nel Regno Unito per quanto riguarda l'applicazione delle norme SEC alle sue circostanze specifiche sciogliendo gli eventuali dubbi prima del completamento della dichiarazione dei redditi con autoliquidazione da parte della società stabilita nel Regno Unito (cfr. anche considerando 46). La richiesta di tale verifica è facoltativa; non costituisce una condizione per l'applicazione della misura e non costituisce una misura di attuazione ai sensi dell'articolo 1, lettera d) del regolamento (UE) 2015/1589.

(71)  Cfr. cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punto 82; causa C-248/84, Germania/Commissione, ECLI:EU:C:1987:437, punto 18; e causa C-75/97, Belgio/Commissione, ECLI:EU:C:1999:311, punto 48.

(72)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, EU:C:2001:598, punto 41.

(73)  Causa C-173/73, Italia/Commissione, EU:C:1974:71, punto 13.

(74)  Cfr. causa C-66/02, Italia/Commissione, EU:C:2005:768, punto 78; Causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, EU:C:2006:8, punto 132; causa C-522/13, Ministerio de Defensa e Navantia, EU:C:2014:2262, punti da 21 a 31.

(75)  HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM203410. La sezione 371EB del TIOPA, a cui fanno riferimento le linee guida, consiste nella disposizione ai sensi del capitolo 5 che contiene il test SPF, che stabilisce un onere fiscale SEC nella misura in cui gli NTFP della SEC derivano da SPF pertinenti localizzate nel Regno Unito.

(76)  Causa C-374/17, Finanzamt B/A-Brauerei, ECLI:EU:C:2018:1024, punti 35 e 36.

(77)  Cfr. la decisione di avvio del procedimento, considerando 61. Nella nota 52 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha proposto un sistema alternativo di riferimento più restrittivo, costituito dai capitoli 3, 5 e 9 del TIOPA. La Commissione non intende dare seguito a questo sistema di riferimento più restrittivo.

(78)  Lettera del Regno Unito del 22 marzo 2018.

(79)  Causa C-374/17, Finanzamt B/A-Brauerei, ECLI:EU:C:2018:1024, punto 37.

(80)  Il Regno Unito, tuttavia, deve rispettare i limiti fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora una norma antiabuso possa costituire una limitazione alla libertà di stabilimento dell'UE.

(81)  Il test di comparabilità non è un test a sé stante. Esso deve sempre essere effettuato alla luce dell'obiettivo del sistema di riferimento, che è il referente effettivo, e quindi di primaria importanza, cfr. causa C-203/16 P, Dirk Andres/Commissione europea, ECLI:EU:C:2018:505, in particolare i punti 86 e 89.

(82)  Causa C-374/17, Finanzamt B/A-Brauerei, ECLI:EU:C:2018:1024, punto 33.

(83)  Cfr. la decisione di avvio del procedimento, considerando 61.

(84)  Cfr. Sezione 371CC del TIOPA.

(85)  Se una SEC percepisce solo NTFP, essa è disciplinata esclusivamente dai capitoli 5 e 9 che contengono anche un test SPF, che tuttavia è leggermente diverso. Se una SEC realizza esclusivamente utili da attività immobiliari non è soggetta alle norme SEC, in quanto tali utili, per loro natura, non possono essere sottratti al Regno Unito.

(86)  Cfr. Sezione 371DB del TIOPA. Le norme SEC basate sull'attribuzione degli utili alle funzioni significative del personale sono ben riconosciute sia nella normativa internazionale che in quella dell'Unione europea riguardante le disposizioni sulle SEC. La relazione finale sul piano BEPS dell'OCSE OECD (2015) Final Report on Action 3 (relazione finale, azione 3, del 2015) sull'assetto efficace delle norme SEC, ad esempio, evidenzia che molte giurisdizioni europee si basano, o si basano in parte, su un test fondato sulla sostanza che analizza se la SEC è impegnata in attività sostanziali per mezzo di una serie di deleghe e in particolare se il reddito della SEC è stato separato dalla sostanza sottostante, compresi personale, locali, attivi e rischi. La relazione sottolinea che, indipendentemente dai test utilizzati, la questione fondamentale relativa alla sostanza è «se la SEC aveva la capacità di realizzare il reddito», in linea con l'obiettivo del test SPF. Nell'esame delle migliori pratiche per l'elaborazione di un'analisi della sostanza, la relazione auspica un test che esamini tutte le «funzioni significative svolte dalle entità all'interno del gruppo», per determinare se la SEC è l'entità che più probabilmente possederebbe particolari attivi o assumerebbe particolari rischi se le entità non fossero correlate. La relazione identifica le norme SEC del Regno Unito come un'esemplificazione di questo test SPF, affermando che esse «hanno utilizzato i concetti e gli orientamenti elaborati dall'OCSE per l'articolo 7 per identificare le funzioni significative del personale del gruppo associate a ciascuna attività, in modo che si possa determinare se la SEC svolge tali funzioni.» A livello europeo, il preambolo della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, ricorda che è «una risposta proporzionata alle preoccupazioni in materia di BEPS» il fatto che gli Stati membri che «limitano le loro norme sulle società controllate estere ai redditi che sono stati artificialmente dirottati verso la controllata puntino precisamente alle situazioni in cui la maggior parte delle funzioni decisionali che hanno generato il dirottamento dei redditi a livello della società controllata sia svolta nello Stato membro del contribuente».

(87)  HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM200200.

(88)  Cfr. a titolo di esempio l'HMRC Internal Manual (manuale interno del HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM210200.

(89)  Se è vero che il capitolo 4 non si applica a una SEC che realizza esclusivamente NTFP, caso questo in cui si applica solo il capitolo 5, ciò nulla toglie a questa conclusione, poiché il capitolo 5 riproduce in larga misura il test SPF del capitolo 4, come spiegato ai considerando 121 e 122.

(90)  L'applicazione del test SPF di cui al capitolo 4 avviene attraverso un metodo in 8 fasi (sezione 371DB(1) del TIOPA). Il capitolo 5 fa riferimento al capitolo 4 e richiede l'adozione di alcune delle fasi di cui al capitolo 4; in particolare le fasi da 1 a 5 e 7 per determinare in che misura il NTFP rientra nel capitolo 5. Le misure 6 e 8 non sono state adottate perché il legislatore britannico ha ritenuto che tali misure non fossero pertinenti per gli NTFP.

(91)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C-106/09 P e C107/09 P, ECLI:EU:2011:732, punto 75. Cfr. anche sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016, Commissione europea/World Duty Free Group SA e altri, C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 54.

(92)  Con NTFP si identificano i redditi da interessi non derivanti da un'attività o un'operazione finanziaria; comprendono i redditi da interessi derivanti da investimenti di portafoglio passivi, gli interessi maturati su un deposito bancario o gli interessi maturati su prestiti accessori a parti correlate o non correlate.

(93)  Sezione 371IG, articolo 1 del TIOPA.

(94)  Altri NTFP a questo proposito possono derivare dalla concessione di prestiti a società del gruppo britannico o da prestiti a terzi.

(95)  Cfr. considerando 66.

(96)  Cfr. considerando 71.

(97)  Lettera del Regno Unito del 15 gennaio 2018 in risposta al considerando 116 della decisione di avvio del procedimento.

(98)  Lettera del Regno Unito del 15 gennaio 2018 in risposta al considerando 117 della decisione di avvio del procedimento.

(99)  A questo proposito, cfr. HMRC, International Manual (manuale internazionale dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), INTM217190: «Se una SEC concede un prestito a lungo termine alla società di tesoreria residente nel Regno Unito, che a sua volta utilizza i fondi per effettuare una serie di prestiti a breve termine ad altri membri del gruppo, è molto probabile che gli NTFP della SEC rientrino nel capitolo 5 e, se viene presentata una richiesta ai sensi del capitolo 9, si dovranno prendere in considerazione le regole del debitore finale.»

(100)  L'erosione della base imponibile può essere distinta dalla sottrazione artificiale degli utili (o trasferimento degli utili), in quanto la prima riguarda l'erosione della base imponibile del contribuente mediante deduzioni eccessive, mentre la seconda riguarda il beneficiario del reddito che riduce la sua base imponibile sottraendo artificialmente tale reddito deviandolo all'estero. La prima è generalmente disciplinata dalla norma relativa ai limiti sugli interessi (cfr. ad esempio l'articolo 4 della direttiva antielusione), mentre la seconda è l'oggetto delle norme SEC.

(101)  Le disposizioni che definiscono il «debitore ultimo» (cfr. nota a piè di pagina 42) non modificano tale conclusione, in quanto non contengono alcuna condizione per l'utilizzo (commerciale) dei fondi da parte del debitore nel quadro dell'accordo di prestito, ad eccezione delle disposizioni relative ai prestiti.

(102)  La relazione del piano BEPS dell'OCSE/G20, azione 3, lo dichiara al punto 78: «La preoccupazione generale alla base del trattamento del reddito da interessi e degli altri redditi finanziari è che tali redditi sono facilmente trasferibili e pertanto potrebbero essere stati trasferiti dalla società madre nella SEC, con la possibile conseguenza di un sovraindebitamento della società madre e una sovracapitalizzazione della SEC. Questi tipi di redditi finanziari comportano maggiori preoccupazioni quando vengono realizzati tra parti correlate fra loro, quando la SEC è sovracapitalizzata, quando le attività che hanno contribuito alla realizzazione degli interessi sono situate fuori dalla giurisdizione della SEC o quando il reddito non è derivato da un'operazione di finanziamento attiva.» Queste situazioni che, secondo l'OCSE, causano oggettivamente più preoccupazioni riguardo ai trasferimenti di reddito, sono le medesime circostanze alle quali il Regno Unito applica la misura controversa.

(103)  Lettera del Regno Unito del 15 gennaio 2018 in risposta al punto 155 della decisione di avvio del procedimento.

(104)  Ibidem, punto 26.

(105)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes plc e Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, C-196/04, ECLI:EU:C:2006:544.

(106)  Ibidem, punto 65.

(107)  Ibidem, punto 66.

(108)  Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, Paint Graphos e altri, ECLI: EU:C:2011:550, punto 69.

(109)  HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM216100.

(110)  Cfr., ad esempio, le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, punto 69 e punti da 73 a 75 e Heitkamp BauHolding GmbH/Commissione europea, ECLI:EU:T:2016:60, punto 160.

(111)  HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM203380.

(112)  HMRC Internal Manual (manuale interno dell'HMRC, amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito), International Manual (manuale internazionale), INTM203410.

(113)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio.

(114)  Causa C-278/92, Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

(115)  Causa C-275/10, Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam, ECLI:EU:C:2011:814, punti da 45 a 47.

(116)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(117)  Lettera di costituzione in mora del 22.3.2010, C(2010)1521; parere motivato del 20.5.2011, C(2011)3275 final.

(118)  Sentenza della Corte di giustizia del 24 marzo 2011, ISD Polska e altri/Commissione, C-369/09, ECLI:EU:C:2011:175, punto 123; Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C-537/08 P, ECLI:EU:C:2010:769, punto 63; Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C-47/07 P, ECLI:EU:C:2008:726, punti 34 e 81.

(119)  Causa C-73/79 del 21 maggio 1980, Commissione/Italia, Raccolta della giurisprudenza, EU:C:1980:129, punto 11; Causa C-156/98 del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, Raccolta della giurisprudenza, EU:C:2000:467, punto 78; e Cause T-197/97 e T-198/9731 del 31 gennaio 2001, Weyl Beef Products e altri/Commissione, Raccolta della giurisprudenza, EU:T:2001:28, punto 75.

(120)  Causa T-511/09 del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, EU:T:2015:284, punto 215.

(121)  Causa T-308/00 renv, Salzgitter/Commissione, ECLI:EU:T:2013:30.

(122)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna («Magefesa II»), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:530, punto 105.

(123)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 aprile 1995, Commissione/Italia («ALFA Romeo»), C-348/93, ECLI:EU:C:1995:95, punto 27.

(124)  Causa C-441/06, Commissione/Francia, ECLI:EU:C:2007:616, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata.

(125)  Causa C-148/04 del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, ECLI:EU:C:2005:774.

(126)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(127)  Compreso il materiale preparatorio e le relative pagine complementari alla dichiarazione dei redditi delle società (ad esempio il modulo CT600B).