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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente olio di menta piperita e citronellale comunicati dal Regno Unito in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 5691] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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7.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/1 |
DECISIONE (PESC) 2019/1328 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha approvato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la sua partecipazione alle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, ai sensi dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla base del testo del progetto di accordo quadro di partecipazione approvato dal Consiglio il 23 febbraio 2004, da aggiornare opportunamente alla luce delle modifiche convenute successivamente. |
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(2) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha in seguito negoziato l'accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi («accordo»). |
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(3) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo (1).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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7.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
L'UNIONE EUROPEA («Unione» o «UE»),
da una parte, e
IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,
dall'altra,
di seguito denominate congiuntamente «le Parti»,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
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(1) |
Nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione europea può decidere di intraprendere operazioni di gestione delle crisi che possono comprendere i compiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come deciso dal Consiglio. |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Decisioni relative alla partecipazione
1. In seguito alla decisione dell'Unione di invitare il Regno hascemita di Giordania a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, il Regno hascemita di Giordania, in attuazione del presente accordo, comunica all'Unione europea la decisione della sua autorità competente relativa alla sua partecipazione, compreso il contributo proposto.
2. La valutazione da parte dell'Unione del contributo proposto dal Regno hascemita di Giordania è condotta in consultazione con quest'ultimo.
3. L'Unione fornisce al Regno hascemita di Giordania una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere il Regno hascemita di Giordania nella formulazione della sua offerta.
4. L'Unione comunica per iscritto al Regno hascemita di Giordania l'esito di tale valutazione e la sua decisione sul contributo che esso propone di apportare, al fine di assicurare la partecipazione del Regno hascemita di Giordania conformemente alle disposizioni del presente accordo.
5. L'offerta del Regno hascemita di Giordania a norma del paragrafo 1 e la sua accettazione da parte dell'UE a norma del paragrafo 4 costituiscono la base per l'applicazione del presente accordo a ciascuna specifica operazione di gestione delle crisi.
6. Il Regno hascemita di Giordania può, di propria iniziativa o su richiesta dell'Unione e previe consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
Articolo 2
Quadro
1. Il Regno hascemita di Giordania si associa alla pertinente decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'Unione condurrà un'operazione di gestione di una crisi, nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, a norma del disposto del presente accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo del Regno hascemita di Giordania a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione.
Articolo 3
Status del personale e delle forze del Regno hascemita di Giordania
1. Lo status del personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi da parte del Regno hascemita di Giordania è disciplinato dal pertinente accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso, o da qualsiasi altro accordo tra l'Unione e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta. Il Regno hascemita di Giordania ne è informato.
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Regno hascemita di Giordania.
3. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, il Regno hascemita di Giordania esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Qualora le forze del Regno hascemita di Giordania operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'Unione europea, tale Stato membro può esercitare la giurisdizione nel rispetto degli accordi vigenti e/o futuri e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché al diritto internazionale.
4. Il Regno hascemita di Giordania è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
5. Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, derivanti dallo svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
6. Il Regno hascemita di Giordania si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato membro partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Regno hascemita di Giordania e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
7. L'Unione si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione del Regno hascemita di Giordania a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
Articolo 4
Informazioni classificate
1. Il Regno hascemita di Giordania adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio per la protezione delle informazioni classificate UE, contenute nella decisione 2013/488/UE (1) del Consiglio, e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi, o il comandante delle operazioni civili dell'UE riguardo a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi.
2. Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI
Articolo 5
Personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi
1. Il Regno hascemita di Giordania:
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a) |
garantisce che il personale da esso distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione conformemente:
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b) |
informa il comandante dell'operazione civile a tempo debito di qualsiasi modifica del contributo fornito all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. |
2. Il personale distaccato dal Regno hascemita di Giordania a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è sottoposto a un esame medico, a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni dalla propria autorità competente e fornisce una copia di tale certificazione.
3. Il personale distaccato dal Regno hascemita di Giordania conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi.
Articolo 6
Catena di comando
1. Tutto il personale che partecipa a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante dell'operazione civile dell'Unione.
3. Il comandante dell'operazione civile assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello strategico.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.
5. Il Regno hascemita di Giordania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
6. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.
7. Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dal Regno hascemita di Giordania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Regno hascemita di Giordania.
8. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione previa consultazione del Regno hascemita di Giordania, se contribuisce ancora all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi alla data di conclusione dell'operazione.
Articolo 7
Aspetti finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 8, il Regno hascemita di Giordania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi, tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione. A tal fine, il Regno hascemita di Giordania può ricevere un sostegno bilaterale per la sua partecipazione a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi da parte di uno Stato membro dell'UE o di un terzo.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Regno hascemita di Giordania sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.
Articolo 8
Contributo al bilancio operativo
1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo e nonostante l'articolo 1, paragrafo 5, il Regno hascemita di Giordania contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi in questione.
2. Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
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a) |
la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del Regno hascemita di Giordania e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o |
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b) |
la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Regno hascemita di Giordania che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione. |
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno hascemita di Giordania non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Regno hascemita di Giordania dai contributi finanziari per una specifica operazione civile dell'UE di gestione di una crisi se:
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a) |
l'Unione decide che il Regno hascemita di Giordania fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o |
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b) |
il Regno hascemita di Giordania ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione. |
5. Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Regno hascemita di Giordania al bilancio operativo di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi sono firmate dalle autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, disposizioni riguardanti:
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a) |
l'importo del contributo finanziario in questione; |
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b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; e |
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c) |
la procedura di audit. |
SEZIONE III
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI
Articolo 9
Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi
1. Il Regno hascemita di Giordania garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi effettuino la propria missione conformemente:
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a) |
alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1; |
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b) |
al piano operativo; |
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c) |
alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili; e |
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d) |
alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi. |
2. Il Regno hascemita di Giordania informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.
3. Il personale distaccato dal Regno hascemita di Giordania conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi.
Articolo 10
Catena di comando
1. L'insieme delle forze e del personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.
3. Il Regno hascemita di Giordania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
4. Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione del Regno hascemita di Giordania, il ritiro del contributo del Regno hascemita di Giordania.
5. Un alto rappresentante militare («SMR») è nominato dal Regno hascemita di Giordania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Regno hascemita di Giordania.
Articolo 11
Aspetti finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 12 del presente accordo, il Regno hascemita di Giordania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (2). A tal fine, il Regno hascemita di Giordania può ricevere un sostegno bilaterale per la sua partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi da parte di uno Stato membro dell'UE o di un terzo.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Regno hascemita di Giordania sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o disposizioni alternative applicabili.
Articolo 12
Contributo ai costi comuni
1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante l'articolo 1, paragrafo 5, il Regno hascemita di Giordania contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi in questione.
2. Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
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a) |
la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL del Regno hascemita di Giordania e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o |
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b) |
la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Regno hascemita di Giordania che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione. |
Ove si utilizzi la formula di cui alla lettera b) e il Regno hascemita di Giordania fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale del personale messo a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dal Regno hascemita di Giordania e il totale del personale partecipante all'operazione.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Regno hascemita di Giordania dai contributi finanziari per una specifica operazione militare dell'UE di gestione di una crisi se:
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a) |
l'Unione decide che il Regno hascemita di Giordania fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o |
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b) |
il Regno hascemita di Giordania ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione. |
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Regno hascemita di Giordania ai costi comuni sono concluse tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, disposizioni riguardanti:
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a) |
l'importo del contributo finanziario in questione; |
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b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; e |
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c) |
la procedura di audit. |
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Disposizioni di attuazione dell'accordo
Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.
Articolo 14
Autorità competenti
Ai fini del presente accordo, le autorità competenti del Regno hascemita di Giordania sono le forze armate giordane, salvo diversamente comunicato all'Unione europea.
Articolo 15
Inadempienze
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.
Articolo 16
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 17
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo è riesaminato entro il 1o agosto 2021 e successivamente almeno ogni tre anni.
3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle rispettive parti hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2019, in duplice esemplare in lingua inglese e in lingua araba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
Per l'Unione europea
Per il Regno hascemita di Giordania
(1) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU UE L 274 del 15.10.2013, pag. 1)
(2) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (GU UE L 84 del 28.3.2015, pag. 39)
DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE CHE APPLICANO UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UE RELATIVA A UN'OPERAZIONE DELL'UE DI GESTIONE DI UNA CRISI CUI PARTECIPA IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO
«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Regno hascemita di Giordania cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Regno hascemita di Giordania per le lesioni, il decesso dei membri del loro personale, o per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione delle crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:
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siano stati causati da membri del personale, messo a disposizione dal Regno hascemita di Giordania per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
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— |
risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Regno hascemita di Giordania, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale messo a disposizione dal Regno hascemita di Giordania per l'operazione dell'UE di gestione di una crisi nell'utilizzare detti mezzi.». |
DICHIARAZIONE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI STATO CHE PARTECIPA ALLE OPERAZIONI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI
«Il Regno hascemita di Giordania, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni, il decesso dei membri del suo personale, o per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:
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— |
siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
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risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.». |
REGOLAMENTI
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7.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1329 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2019
recante annullamento delle fatture emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare gli articoli 8 e 14,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), in particolare gli articoli 13 e 24,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (5),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (6),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (7),
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle («prodotto in esame») originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame. |
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(2) |
La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi alla Commissione. Con la decisione 2013/423/UE (8) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013 (9), la Commissione ha confermato l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato per il periodo di applicazione delle misure antidumping e compensative definitive («impegno»). L'impegno è stato accettato, tra l'altro, per Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd, designata dal codice addizionale TARIC B914 («Zhejiang Sunflower»). |
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(3) |
La Commissione ha inoltre adottato una decisione che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno (10) e 15 regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori (11). |
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(4) |
Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 (12) e (UE) 2016/184 (13) la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan ad eccezione di alcuni produttori autentici. |
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(5) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 («regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (il «regolamento antidumping di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento. |
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(6) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 (il «regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 (il «regolamento antisovvenzioni di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento. |
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(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 (il «regolamento di abrogazione») la Commissione ha abrogato l'impegno. |
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(8) |
Con gli avvisi 2018/C 310/06 (14) e 2018/C 310/07 (15) la Commissione ha informato che il dazio antidumping e il dazio antisovvenzioni sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC sarebbe scaduto il 3 settembre 2018. |
B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO
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(9) |
In base alle condizioni dell'impegno, i produttori esportatori hanno accettato, tra l'altro, di non vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI»). Il PMI era soggetto a un meccanismo di adeguamento trimestrale con riferimento ai prezzi internazionali a pronti dei moduli quali indicati dalla banca dati Bloomberg. |
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(10) |
I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto in esame solo attraverso vendite dirette. Ai fini dell'impegno una vendita diretta era definita come vendita al primo acquirente indipendente nell'Unione oppure vendita tramite una parte collegata nell'Unione elencata nell'impegno. Le vendite indirette nell'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno costituivano una violazione dell'impegno. |
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(11) |
L'impegno chiariva inoltre, in un elenco non esaustivo, cosa costituisse una violazione dell'impegno. Tale elenco includeva in particolare la stipula di accordi di compensazione con gli acquirenti e la partecipazione ad un meccanismo commerciale che comportasse un rischio di elusione. La vendita di pannelli solari per la costruzione di parchi solari da parte di società collegate al produttore esportatore costituiva anch'essa una violazione dell'impegno. |
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(12) |
Con lettera del 30 settembre 2014 i servizi della Commissione hanno esplicitamente chiarito alla CCCME che, in base alle condizioni dell'impegno, le vendite relative alla costruzione di parchi solari effettuate da parti collegate costituivano una violazione dell'impegno. Dopo l'entrata in vigore dell'impegno, i servizi della Commissione hanno constatato un aumento sostanziale delle esportazioni come vendite vincolate per la costruzione di parchi solari, il che costituiva un cambiamento della configurazione degli scambi. Di conseguenza, non è più stato possibile controllare con efficacia il rispetto dell'impegno. I servizi della Commissione hanno chiesto alla CCCME di comunicare tali informazioni a tutti i produttori esportatori cinesi partecipanti all'impegno. Dette informazioni sono state inoltre ripetutamente diffuse dai servizi della Commissione in occasione di seminari organizzati nella RPC. Nel corso dei seminari i servizi della Commissione hanno fornito ai produttori esportatori numerose informazioni e spiegazioni sull'attuazione dell'impegno, tra cui le informazioni contenute nella lettera di cui sopra. |
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(13) |
In base agli obblighi di relazione assunti con l'impegno ciascun esportatore era tenuto a presentare alla Commissione, tra l'altro, relazioni trimestrali delle proprie vendite dirette agli acquirenti indipendenti nell'Unione, delle proprie vendite a parti collegate nell'Unione e delle vendite delle proprie parti collegate al primo acquirente indipendente nell'Unione. Ciò implicava che i dati presentati in tali relazioni trimestrali dovessero essere completi e corretti e che le transazioni comunicate rispettassero appieno le condizioni dell'impegno. Le relazioni sulle rivendite nell'Unione costituivano un obbligo specifico quando il prodotto in esame veniva venduto al primo acquirente indipendente attraverso un importatore collegato. Solo tali relazioni consentivano alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente praticato dall'importatore collegato fosse conforme al PMI. |
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(14) |
A norma dell'impegno ciascun produttore esportatore sarebbe stato responsabile anche della violazione di una delle sue parti collegate, a prescindere dal fatto che fosse o meno elencata nell'impegno. |
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(15) |
Analogamente, i produttori esportatori si erano impegnati a consultare la Commissione in caso di difficoltà o di dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che avessero potuto presentarsi durante l'attuazione dell'impegno. I servizi della Commissione non hanno ricevuto alcuna richiesta di questo tipo da parte di Zhejiang Sunflower. |
C. ABROGAZIONE DELL'IMPEGNO
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(16) |
L'impegno è stato inizialmente accettato da oltre 120 società/gruppi di società. Nel frattempo la Commissione ha revocato la propria accettazione dell'impegno per 19 società. È emerso che 17 di esse avevano violato l'impegno mentre le restanti due società presentavano un modello aziendale che rendeva impossibile controllare il rispetto dell'impegno da parte loro. Inoltre, altre 16 società cinesi si sono ritirate volontariamente dall'impegno. |
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(17) |
Con il regolamento di abrogazione la Commissione ha abrogato l'impegno e ha istituito un dazio variabile sotto forma di prezzo minimo all'importazione («dazio variabile PMI»). Il dazio variabile PMI ha comportato che le importazioni ammissibili a cui si applicava il regime con un valore dichiarato pari o superiore al PMI non fossero soggette a dazi. Inoltre, in caso di importazione del prodotto a un prezzo inferiore al PMI, le autorità doganali avrebbero riscosso immediatamente i dazi. Il regolamento di abrogazione si applica a tutte le importazioni sdoganate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. |
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(18) |
Al momento dell'entrata in vigore del regolamento di abrogazione in data 1o ottobre 2017 la Commissione continuava a svolgere inchieste riguardanti il rispetto dell'impegno e ha ritenuto opportuno aprire nuove inchieste per merci che erano state immesse in libera pratica mentre l'impegno era ancora in vigore. Per tali inchieste, all'atto dell'accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica sarebbe sorta un'obbligazione doganale: a) ogniqualvolta fosse stabilita, relativamente alle importazioni fatturate da società soggette all'impegno, l'inosservanza di una o più delle condizioni dell'impegno, oppure b) laddove la Commissione riscontrasse la violazione dell'impegno con un regolamento o una decisione che si riferisse a transazioni particolari e dichiarasse nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno. |
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(19) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1551 (16) la Commissione ha annullato le fatture emesse da due produttori esportatori in violazione dell'impegno mentre questo era ancora in vigore. |
D. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI
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(20) |
Sulla base dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 13, paragrafo 9, e dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base, le autorità doganali di uno Stato membro hanno presentato alla Commissione elementi di prova riguardanti il mancato rispetto dell'impegno da parte di Zhejiang Sunflower. |
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(21) |
Le risultanze di cui ai considerando da 22 a 27 riguardano le asserzioni trasmesse dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20 su Zhejiang Sunflower in relazione a presunte violazioni dell'impegno mentre questo era ancora in vigore. |
E. MOTIVI PER ANNULLARE LE FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO
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(22) |
Gli elementi di prova trasmessi dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20 indicano che Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato hanno venduto pannelli solari nell'Unione sistematicamente al di sotto del PMI, violando così le disposizioni dell'impegno come descritto al considerando 9. |
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(23) |
Sulla base degli elementi di prova trasmessi dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20, Zhejiang Sunflower ha messo in atto con il suo importatore collegato nell'Unione un meccanismo commerciale (ad esempio tramite commissioni sottobanco e la sottovalutazione fraudolenta dei servizi, in special modo quelli relativi ai parchi solari) finalizzato alla vendita di pannelli solari al di sotto del PMI sin dall'entrata in vigore dell'impegno. |
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(24) |
Zhejiang Sunflower ha venduto pannelli solari al suo importatore collegato nell'Unione, il quale li ha a sua volta venduti ad acquirenti indipendenti. Sulla base degli elementi di prova trasmessi dalle autorità doganali tali acquirenti indipendenti avevano ricevuto commissioni sottobanco tramite una società collegata a Zhejiang Sunflower con sede a Hong Kong. In questo modo i prezzi di vendita finali dei pannelli solari riportati nella fattura di rivendita erano effettivamente scesi a livelli tali da determinare una violazione del PMI applicabile. |
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(25) |
L'importatore collegato ha inoltre venduto pannelli solari per la costruzione di parchi solari da parte di acquirenti indipendenti finali. L'importatore collegato ha negoziato con questi acquirenti finali il prezzo del pacchetto completo costituito da pannelli solari, invertitori e servizi di progettazione, appalto e costruzione. Il prezzo dei pannelli solari dichiarato in fattura era stato accresciuto al fine di rispettare il PMI applicabile mentre, per compensare l'aumento artificiale del prezzo dei pannelli solari, i prezzi dei servizi di progettazione, appalto e costruzione erano ridotti di conseguenza. In questo modo i prezzi di vendita finali dei pannelli solari riportati nella fattura di rivendita erano effettivamente scesi a livelli tali da determinare una violazione del PMI applicabile. |
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(26) |
È emerso che un acquirente finale che aveva acquistato dei pannelli solari per la costruzione di parchi solari era in realtà collegato a Zhejiang Sunflower e apparteneva infatti allo stesso gruppo di Zhejiang Sunflower e del suo importatore collegato. La vendita di pannelli solari per la costruzione di parchi solari da parte di società collegate all'esportatore costituiva una violazione dell'impegno (si veda il considerando 12). |
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(27) |
Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità doganali la Commissione ha stabilito infine che Zhejiang Sunflower aveva disatteso anche i suoi obblighi di relazione. Diverse operazioni di rivendita agli acquirenti finali individuate negli elementi di prova presentati dalle autorità doganali non erano state riferite alla Commissione. Inoltre gli acquirenti indipendenti finali identificati dalle autorità doganali non erano stati dichiarati nella relazione «Elenco dei clienti» redatta dall'esportatore in linea con le condizioni dell'impegno. |
F. PERTINENTI FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO
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(28) |
La sistematicità delle violazioni sopra indicate comporta che tutte le transazioni tra Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato sono viziate da tali violazioni. In particolare, alla luce di tale sistematicità sembrerebbe che tutte le importazioni da parte dell'importatore collegato siano potenzialmente volte, in ultima istanza, all'elusione dell'impegno attraverso le diverse tecniche sopra indicate. Le violazioni degli obblighi di relazione rendono peraltro molto difficile qualsiasi verifica delle singole transazioni da parte della Commissione. |
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(29) |
Le operazioni di vendita effettuate da Zhejiang Sunflower e dal suo importatore collegato sono elencate nella tabella di seguito. Per i motivi indicati al considerando 28, tutte le operazioni sono risultate in violazione dell'impegno (considerando da 23 a 27):
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G. COMUNICAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
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(30) |
Le parti interessate sono state informate delle risultanze, in particolare dell'intenzione di annullare le fatture corrispondenti all'impegno. Esse hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. |
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(31) |
Il produttore esportatore, il suo importatore collegato nell'Unione e 12 acquirenti indipendenti finali dell'importatore collegato hanno presentato osservazioni scritte. |
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(32) |
Diversi acquirenti indipendenti, il produttore esportatore e il suo importatore collegato hanno chiesto un'audizione. Solo il produttore esportatore e il suo importatore collegato hanno dato seguito a tale richiesta. |
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(33) |
L'avvocato che rappresenta il produttore esportatore e il suo importatore collegato ha inoltre chiesto una seconda audizione con i servizi della Commissione in presenza del consigliere-auditore. L'audizione è stata concessa ed ha riguardato una lettera inviata alla Commissione da un avvocato tedesco che rappresenta il produttore esportatore e il suo importatore collegato dinanzi a un'autorità giudiziaria tedesca. Sia la suddetta lettera sia la richiesta di audizione sono state presentate oltre i termini applicabili rispettivamente per presentare osservazioni e richiedere un'audizione. |
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(34) |
La società Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato hanno sostenuto che la Commissione non può annullare le fatture corrispondenti all'impegno e ordinare una presunta riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni precedenti di pannelli solari immessi in libera pratica. A loro avviso, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping e compensativi senza una previa registrazione e reintroduzione di un dazio provvisorio su tali importazioni violerebbe l'articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base nonché l'articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base. |
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(35) |
La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate in appresso. |
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(36) |
La Commissione ha esaminato in primo luogo l'argomentazione relativa alla presunta retroattività dell'istituzione delle misure. A tale riguardo ha osservato che a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere imposto un dazio provvisorio qualora l'inchiesta in seguito alla quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa. Ciò premesso, tali disposizioni non trovano applicazione in uno scenario come quello in esame. Nel caso di specie, le autorità doganali degli Stati membri sono tenute ad annullare le fatture doganali emesse a seguito dell'assunzione volontaria, da parte di alcuni produttori esportatori del prodotto in esame, tra cui Zhejiang Sunflower, di un impegno sui prezzi in sostituzione del pagamento di dazi antidumping e compensativi per eliminare il pregiudizio derivante dalle loro pratiche di dumping e dalle sovvenzioni abusive del prodotto in esame. |
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(37) |
In altri termini, il caso in esame riguarda la revoca della sospensione temporanea del pagamento dei dazi antidumping e compensativi, in quanto le condizioni per prorogare tale sospensione del pagamento non sono più state ritenute valide. Come indicato al considerando 20 e seguenti, la Commissione ha ricevuto dalle autorità doganali di uno Stato membro informazioni che permettono di comprovare che le vendite di Zhejiang Sunflower al suo importatore collegato e le successive rivendite al primo acquirente indipendente non erano effettuate conformemente alle condizioni dell'impegno. |
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(38) |
La Commissione ricorda che, a norma della decisione 2013/423/UE della Commissione, una violazione delle condizioni dell'impegno può consistere in fatture erronee corrispondenti a transazioni particolari (17). Sono tali fatture non conformi a costituire la violazione delle condizioni dell'impegno. Di conseguenza anche tali fatture devono essere annullate dalla Commissione, a garanzia del fatto che le autorità doganali degli Stati membri riscuotano l'intera obbligazione doganale dovuta da Zhejiang Sunflower e fatta salva la possibilità per le autorità doganali di riscuotere tali dazi indipendentemente dalla constatazione formale da parte della Commissione di una violazione dell'impegno sulla base delle norme generali dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013. |
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(39) |
A tale proposito è opportuno sottolineare che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 riconoscono la competenza della Commissione, sancita dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 13 paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, non solo di riscontrare una violazione e revocare l'accettazione dell'impegno, ma anche di annullare le fatture emesse a seguito di tale impegno. |
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(40) |
Con tale annullamento la Commissione comunica alle autorità doganali degli Stati membri che la sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping e compensativi applicabili è revocata e che per le importazioni in questione devono essere riscossi dazi individuali. In tali circostanze inizia l'applicazione dei dazi definitivi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 4, dei rispettivi regolamenti di base. |
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(41) |
La riscossione dei dazi dovuti in ogni caso non costituisce una violazione del principio di non retroattività né una violazione del principio del legittimo affidamento: la società Zhejiang Sunflower era tenuta a non violare le condizioni dell'impegno e, in cambio, beneficiava di una sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping e compensativi. Non avendo rispettato tali condizioni, la società non può sostenere di aver acquisito un legittimo affidamento in una situazione che poteva essere modificata in determinate circostanze. Le argomentazioni contro l'annullamento delle fatture sono state respinte. |
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(42) |
Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato hanno inoltre affermato che la Commissione non dovrebbe annullare alcune fatture relative a pannelli solari che non sono mai stati rivenduti ad acquirenti indipendenti finali, poiché tali vendite non violavano le condizioni dell'impegno. Dette parti hanno sostenuto che le fatture relative ai pannelli solari utilizzati in un parco solare costruito da una società collegata non dovrebbero essere annullate in quanto tali pannelli solari non sono stati venduti a clienti indipendenti finali bensì sono stati utilizzati dalla società collegata in un parco solare. Sempre secondo tali parti le fatture relative ai pannelli solari rimasti in giacenza sino a dopo la scadenza dell'impegno o delle misure non dovrebbero essere annullate in quanto i pannelli non sono stati rivenduti a un primo acquirente indipendente. Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato ritengono che la clausola 3.1 dell'impegno non disciplini il prezzo praticato tra due società collegate bensì soltanto il prezzo praticato al primo acquirente indipendente. Pertanto, secondo dette parti il PMI applicabile a una rivendita nell'Unione da parte di una società collegata al primo acquirente indipendente a norma della clausola 3.8 dell'impegno è il PMI applicabile al momento della rivendita e non il PMI applicabile al momento dell'importazione dei pannelli solari da parte dell'importatore collegato. |
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(43) |
La Commissione ha osservato che le vendite di pannelli solari che non sarebbero mai stati rivenduti agli acquirenti finali sono entrate nell'Unione e sono state immesse in libera pratica con fatture corrispondenti all'impegno, e sono state quindi esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi. La Commissione, come evidenziato al considerando 12, ha informato la CCCME che le esportazioni di pannelli solari per la costruzione di parchi solari (vendite vincolate) costituivano una violazione dell'impegno. Come indicato al considerando 12, tali informazioni sono state comunicate ai produttori esportatori interessati. Infine, in base agli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali di cui al considerando 20, oltre alle esportazioni vincolate illecitamente, le società collegate coinvolte nella costruzione del parco solare hanno anche ricevuto commissioni sottobanco. L'argomentazione contro l'annullamento delle fatture relative alla costruzione di parchi solari da parte di società collegate è stata pertanto respinta. |
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(44) |
Per quanto riguarda l'argomentazione contro l'annullamento delle fatture relative a pannelli solari che non sono mai stati rivenduti ad acquirenti indipendenti finali, la Commissione ha nuovamente sottolineato che tali importazioni sono entrate nell'Unione accompagnate da fatture corrispondenti all'impegno e sono state immesse in libera pratica senza dover pagare il dazio antidumping e il dazio compensativo sulla base delle condizioni dell'impegno. Non si può quindi affermare che tali prodotti non siano soggetti all'impegno. |
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(45) |
A sostegno della propria argomentazione le parti hanno presentato un esempio di fattura di deposito e una tabella in formato Excel che elencava alcune fatture e i riferimenti ai container corrispondenti. Nonostante le parti affermino che sia possibile produrre tutte le prove documentali del caso, detti elementi di prova non sono stati presentati. La Commissione rileva che parte della merce che non sarebbe stata rivenduta era stata importata nel 2013. La merce è pertanto rimasta in giacenza per molti anni. Ciò significa che, nel complesso, per le operazioni di questa società il nesso tra le operazioni di importazione e quelle di rivendita è completamente interrotto. In altre parole non vi è correlazione tra le merci importate e quelle rivendute. Un sistema di questo genere non può essere oggetto di monitoraggio e comporta il rischio di speculazioni in relazione al PMI. |
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(46) |
La società Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato fondano peraltro la loro argomentazione sulla clausola 3.8 dell'impegno, in base alla quale la fattura di rivendita deve rispettare il PMI in vigore nel trimestre precedente alla data della fattura di rivendita stessa. Secondo la loro interpretazione ciò significa che se la vendita è conclusa oltre un trimestre dopo l'entrata in vigore del regolamento di abrogazione, non vi è più alcun PMI per il trimestre precedente. L'importatore collegato sarebbe quindi libero di vendere la merce al prezzo di sua scelta. |
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(47) |
Tale interpretazione dell'impegno non è conciliabile con la struttura e la ratio complessive dell'impegno (18). In tutto il testo dell'impegno, e in particolare alla clausola 3.1, i produttori esportatori si impegnano a rispettare il PMI anche nei casi in cui le importazioni vengono effettuate tramite un importatore collegato. È pertanto indubbio che il PMI si applica alle fatture di rivendita a prescindere dalla data in cui queste sono state emesse. Le merci importate nel quadro dell'impegno restano soggette alle condizioni dell'impegno finché non siano vendute al primo acquirente indipendente. Il PMI del trimestre più recente continua quindi ad applicarsi anche nel caso in cui venga emessa una fattura di rivendita più tardi di un trimestre dopo l'entrata in vigore del regolamento di abrogazione; questa interpretazione è infatti l'unica che rende conciliabile la clausola 3.8 dell'impegno con la struttura e la ratio complessive dell'impegno, in particolare con la clausola 3.1. |
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(48) |
La Commissione rileva inoltre che, come indicato al considerando 23, Zhejiang Sunflower ha messo in atto con il suo importatore collegato nell'Unione un meccanismo commerciale fraudolento (ad esempio tramite commissioni sottobanco e la sottovalutazione fraudolenta di servizi) finalizzato alla vendita di pannelli solari al di sotto del PMI. Tutte le transazioni e le fatture relative ai pannelli solari venduti da Zhejiang Sunflower tramite il suo importatore collegato nel mercato dell'Unione sono pertanto ritenute viziate da tale meccanismo commerciale fraudolento, a prescindere dal fatto che i pannelli siano stati rivenduti o no ad acquirenti indipendenti nell'Unione. |
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(49) |
Ad ogni modo, secondo quanto affermato da Zhejiang Sunflower e dal suo importatore collegato, solo parte dei quantitativi indicati nelle relative fatture corrispondenti all'impegno sarebbero ancora in giacenza. In altri termini, una parte dei quantitativi indicati nelle fatture corrispondenti è stata venduta ad acquirenti indipendenti finali in violazione dell'impegno e i quantitativi restanti non sarebbero mai stati rivenduti. |
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(50) |
In risposta a tale asserzione la Commissione ha osservato che tutte le importazioni del prodotto in esame sdoganate e immesse in libera pratica nell'Unione devono soddisfare le condizioni dell'impegno. Ciò che conta ai fini della determinazione della corretta obbligazione doganale è pertanto se, nell'importare il prodotto in esame nell'Unione, la Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato abbiano rispettato le condizioni dell'impegno; in caso di violazione dell'impegno, i dazi diventano esigibili. Come indicato nei considerando da 20 a 22 le loro vendite, nella misura in cui rientrano nelle fatture corrispondenti all'impegno elencate nel presente regolamento, non hanno soddisfatto tali condizioni. Di conseguenza, l'eventuale pagamento del dazio antidumping o compensativo applicabile a tali prodotti non dipende dal fatto che detti prodotti siano stati rivenduti ad acquirenti indipendenti nell'Unione o tenuti in giacenza: ciò che conta è che le condizioni dell'impegno volontariamente accettate da Zhejiang Sunflower non sono state rispettate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(51) |
Un acquirente indipendente finale ha affermato di non aver potuto individuare nei suoi registri alcuna delle fatture elencate nel documento di divulgazione delle informazioni della Commissione. Ha inoltre affermato di aver acquistato tutti i pannelli solari da Zhejiang Sunflower nel rispetto del PMI. |
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(52) |
La Commissione osserva che gli elementi di prova raccolti dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20 indicano che tale acquirente finale ha ricevuto commissioni sottobanco dall'importatore collegato nell'Unione e che il PMI applicabile non è stato rispettato. In effetti, l'acquirente indipendente finale non ha potuto individuare le fatture elencate nel documento di divulgazione delle informazioni, in quanto le fatture di cui al considerando 28 sono state emesse da Zhejiang Sunflower per il suo importatore collegato nell'Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(53) |
Un altro acquirente finale ha affermato di non essere a conoscenza di un meccanismo commerciale messo in atto dal produttore esportatore e dal suo importatore collegato e di aver acquistato pannelli solari direttamente dal produttore esportatore al di sopra del PMI. |
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(54) |
Gli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali dello Stato membro di cui al considerando 20 hanno indicato che anche tale acquirente ha ricevuto commissioni sottobanco, acquistando così i pannelli solari al di sotto del PMI applicabile. Tale acquirente finale è inoltre risultato essere collegato al produttore esportatore e alla società che ha costruito il parco solare. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(55) |
Nove acquirenti indipendenti finali hanno sostenuto di non essere a conoscenza di un meccanismo commerciale messo in atto dal produttore esportatore e dal suo importatore collegato e di non disporre, in qualità di acquirenti indipendenti finali e non parti dell'impegno, di informazioni relative ai livelli del PMI applicabile. Tali parti hanno inoltre affermato di non aver mai ricevuto commissioni sottobanco né di aver concordato altre pratiche illecite con il produttore esportatore o il suo importatore collegato. Infine, hanno altresì sostenuto di non aver potuto verificare i fatti loro comunicati dalla Commissione, dal momento che non vi era alcun mezzo per collegare le fatture menzionate con specifiche vendite ad esse relative. |
|
(56) |
La Commissione ha reso note le sue risultanze a tutti gli acquirenti indipendenti finali indicati nel quadro dell'impegno per garantire la trasparenza del procedimento. Gli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali di cui al considerando 20 hanno dimostrato che i pannelli solari importati dall'importatore collegato sono stati rivenduti sistematicamente in violazione dell'impegno. I nove acquirenti indipendenti non hanno fornito alcun elemento di prova che dimostri che i loro acquisti riguardano fatture che dovrebbero essere escluse da quelle elencate al considerando 28. Come indicato al considerando 46, la Commissione ha quindi mantenuto la proposta di annullare tutte le fatture emesse da Zhejiang Sunflower per il suo importatore collegato nell'Unione. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. |
H. VIOLAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
|
(57) |
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base e alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che Zhejiang Sunflower ha violato l'impegno mentre questo era ancora in vigore. |
|
(58) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/366, in vigore all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, le fatture di Zhejiang Sunflower elencate al considerando 28 sono pertanto dichiarate nulle ed è opportuno applicare i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 4 dei rispettivi regolamenti di base. |
|
(59) |
Spetta alle autorità doganali nazionali valutare se i termini di prescrizione applicabili siano scaduti in linea con le norme di cui all'articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (19) e all'articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Trattandosi di norme sostanziali, la loro applicazione ratione temporis dipende dalla data di immissione in libera pratica delle merci (21). |
|
(60) |
L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa e contabilizzata dalle autorità doganali nazionali conformemente agli articoli 218-220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
|
(61) |
La Commissione ricorda inoltre che, qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno non coincide con il prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se sia stato violato l'obbligo di riportare in dette fatture eventuali riduzioni o se non sia stato rispettato il PMI. |
|
(62) |
Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o che il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. |
|
(63) |
Allo scopo di facilitare il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato dell'impegno e altre informazioni ad esso relative ai soli fini dei procedimenti nazionali sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le fatture corrispondenti all'impegno figuranti nell'elenco di cui all'allegato sono dichiarate nulle.
2. Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
Articolo 2
1. Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno emessa da Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non corrisponde al prezzo pagato e secondo cui tale società potrebbe pertanto aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno in cui è stata emessa la fattura corrispondente all'impegno.
2. Qualora dalla verifica di cui al paragrafo 1 emerga che nella fattura commerciale non sono stati riportati sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto, le autorità doganali degli Stati membri possono fornire tali informazioni al debitore di detti dazi al solo scopo di salvaguardarne i diritti di difesa. Tali informazioni non possono essere divulgate a terzi in nessuna circostanza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321.
(3) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(4) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(5) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.
(6) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.
(7) GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22.
(8) Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26).
(9) Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214).
(10) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(11) Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/866 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30), (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47), (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5), (UE) 2016/1382 (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10), (UE) 2016/1402 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16), (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8), (UE) 2016/2146 (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4), (UE) 2017/454 (GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5), (UE) 2017/941 (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43), (UE) 2017/1408 (GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3), (UE) 2017/1497 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10), (UE) 2017/1524 (GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11), (UE) 2017/1589 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 21) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56).
(14) GU C 310 del 3.9.2018, pag. 4.
(15) GU C 310 del 3.9.2018, pag. 5.
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1551 della Commissione, del 16 ottobre 2018, recante annullamento delle fatture emesse da due produttori esportatori in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento (UE) 2017/1570 (GU L 260 del 17.10.2018, pag. 8).
(17) Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26), considerando 14 e 15.
(18) Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2015, Surmačs, C-127/14, ECLI:EU:C:2015:522, punto 28 e giurisprudenza citata.
(19) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(20) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, punto 41.
ALLEGATO
Elenco delle fatture corrispondenti all'impegno emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd dichiarate nulle.
|
Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno |
Data |
|
SUNOWE14047 |
22.3.2014 |
|
SUNOWE14050 |
19.3.2014 |
|
SUNOWE14050-RE |
26.3.2014 |
|
SUNOWE14175 |
24.6.2014 |
|
SUNOWE14199 |
23.7.2014 |
|
SUNOWE14307-RE |
19.11.2014 |
|
SUNOWE14308-RE |
19.11.2014 |
|
SUNOWE14309-RE |
19.11.2014 |
|
SUNOWE15340 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE15341 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE15342 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE15343 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE15344 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE15345 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE15346 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE15347 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE13247 |
13.9.2013 |
|
SUNOWE13248 |
13.9.2013 |
|
SUNOWE13249 |
13.9.2013 |
|
SUNOWE13250 |
13.9.2013 |
|
SUNOWE13341 |
4.11.2013 |
|
SUNOWE13342 |
4.11.2013 |
|
SUNOWE13383 |
3.12.2013 |
|
SUNOWE13384 |
3.12.2013 |
|
SUNOWE13385 |
3.12.2013 |
|
SUNOWE13386 |
3.12.2013 |
|
SUNOWE13388 |
5.12.2013 |
|
SUNOWE13397 |
16.12.2013 |
|
SUNOWE13398 |
16.12.2013 |
|
SUNOWE13399 |
16.12.2013 |
|
SUNOWE13407 |
18.12.2013 |
|
SUNOWE13407 |
18.12.2013 |
|
SUNOWE13408 |
18.12.2013 |
|
SUNOWE13409 |
18.12.2013 |
|
SUNOWE13410 |
18.12.2013 |
|
SUNOWE13411 |
18.12.2013 |
|
SUNOWE13412 |
18.12.2013 |
|
SUNOWE13413 |
18.12.2013 |
|
SUNOWE14096 |
17.4.2014 |
|
SUNOWE14143 |
22.5.2014 |
|
SUNOWE14182 |
24.6.2014 |
|
SUNOWE14206 |
17.7.2014 |
|
SUNOWE14224 |
2.8.2014 |
|
SUNOWE14228 |
9.8.2014 |
|
SUNOWE14232 |
12.8.2014 |
|
SUNOWE14249 |
22.8.2014 |
|
SUNOWE14258 |
28.8.2014 |
|
SUNOWE14265 |
13.9.2014 |
|
SUNOWE14266 |
13.9.2014 |
|
SUNOWE14290 |
20.9.2014 |
|
SUNOWE14291 |
20.9.2014 |
|
SUNOWE14307 |
20.10.2014 |
|
SUNOWE14308 |
20.10.2014 |
|
SUNOWE14309 |
20.10.2014 |
|
SUNOWE14406 |
19.12.2014 |
|
SUNOWE14413 |
23.12.2014 |
|
SUNOWE14421 |
27.12.2014 |
|
SUNOWE14427 |
5.1.2015 |
|
SUNOWE15001 |
9.1.2015 |
|
SUNOWE15007 |
19.1.2015 |
|
SUNOWE15136 |
17.4.2015 |
|
SUNOWE15137 |
17.4.2015 |
|
SUNOWE15138 |
17.4.2015 |
|
SUNOWE15139 |
17.4.2015 |
|
SUNOWE15186 |
12.5.2015 |
|
SUNOWE15187 |
12.5.2015 |
|
SUNOWE15188 |
12.5.2015 |
|
SUNOWE15194 |
19.5.2015 |
|
SUNOWE15251 |
19.6.2015 |
|
SUNOWE15251-RE |
1.7.2015 |
|
SUNOWE15278 |
6.7.2015 |
|
SUNOWE15279 |
6.7.2015 |
|
SUNOWE15280 |
6.7.2015 |
|
SUNOWE15281 |
6.7.2015 |
|
SUNOWE15350 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE15351 |
29.9.2015 |
|
SUNOWE15352 |
8.10.2015 |
|
SUNOWE15353 |
8.10.2015 |
|
SUNOWE15421 |
12.11.2015 |
|
SUNOWE15435 |
17.11.2015 |
|
SUNOWE15435 |
17.11.2015 |
|
SUNOWE16023 |
22.1.2016 |
|
SUNOWE16025 |
27.1.2016 |
|
SUNOWE16055 |
11.3.2016 |
|
SUNOWE16056 |
11.3.2016 |
|
SUNOWE16075 |
23.3.2016 |
|
SUNOWE16075 |
23.3.2016 |
|
SUNOWE16076 |
23.3.2016 |
|
SUNOWE16107 |
8.4.2016 |
|
SUNOWE16108 |
8.4.2016 |
|
SUNOWE16119 |
15.4.2016 |
|
SUNOWE16120 |
15.4.2016 |
|
SUNOWE16121 |
15.4.2016 |
|
SUNOWE16128 |
21.4.2016 |
|
SUNOWE16133 A |
27.4.2016 |
|
SUNOWE16134 A |
27.4.2016 |
|
SUNOWE16135 A |
27.4.2016 |
|
SUNOWE16146 A |
6.5.2016 |
|
SUNOWE16147 A |
6.5.2016 |
|
SUNOWE16155 A |
7.5.2016 |
|
SUNOWE16156 A |
7.5.2016 |
|
SUNOWE16228-A |
13.6.2016 |
|
SUNOWE16229-A |
13.6.2016 |
|
SUNOWE16260 A |
29.6.2016 |
|
SUNOWE16261 A |
29.6.2016 |
|
SUNOWE16262 A |
29.6.2016 |
|
SUNOWE16263 A |
29.6.2016 |
|
SUNOWE16274 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16275 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16276 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16277 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16278 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16279 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16280 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16281 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16282 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16283 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16284 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16285 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16286 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16287 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16288 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16289 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16289 A |
11.7.2016 |
|
SUNOWE16308 A |
5.8.2016 |
|
SUNOWE16309 A |
5.8.2016 |
|
SUNOWE16310 A |
5.8.2016 |
|
SUNOWE16311 A |
5.8.2016 |
|
SUNOWE16312 A |
5.8.2016 |
|
SUNOWE16313 A |
5.8.2016 |
|
SUNOWE16314 A |
5.8.2016 |
|
SUNOWE16315 A |
5.8.2016 |
|
SUNOWE16316 A |
13.8.2016 |
|
SUNOWE16317 A |
13.8.2016 |
|
SUNOWE16318 A |
13.8.2016 |
|
SUNOWE16319 A |
13.8.2016 |
|
SUNOWE16320 A |
13.8.2016 |
|
SUNOWE16321 A |
13.8.2016 |
|
SUNOWE16322 A |
13.8.2016 |
|
SUNOWE16323 A |
13.8.2016 |
|
SUNOWE16324 A |
13.8.2016 |
|
SUNOWE16341 |
23.8.2016 |
|
SUNOWE16342 |
23.8.2016 |
|
SUNOWE16343 |
23.8.2016 |
|
SUNOWE16344 |
23.8.2016 |
|
SUNOWE16345 |
5.9.2016 |
|
SUNOWE16346 |
5.9.2016 |
|
SUNOWE16347 |
5.9.2016 |
|
SUNOWE16354 A |
13.9.2016 |
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SUNOWE16355 A |
13.9.2016 |
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SUNOWE16356 A |
13.9.2016 |
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SUNOWE16357 A |
13.9.2016 |
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SUNOWE16358 A |
13.9.2016 |
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SUNOWE16359 A |
13.9.2016 |
|
SUNOWE16370 A |
27.9.2016 |
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SUNOWE16371 A |
27.9.2016 |
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SUNOWE16372 A |
27.9.2016 |
|
SUNOWE16373 A |
27.9.2016 |
|
SUNOWE16374 A |
27.9.2016 |
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SUNOWE16378 A |
29.9.2016 |
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SUNOWE16379 A |
29.9.2016 |
|
SUNOWE16380 A |
29.9.2016 |
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SUNOWE16381 A |
29.9.2016 |
|
SUNOWE16382 A |
29.9.2016 |
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SUNOWE16404 A |
14.10.2016 |
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SUNOWE16405 A |
14.10.2016 |
|
SUNOWE16406 A |
14.10.2016 |
|
SUNOWE16407 A |
14.10.2016 |
|
SUNOWE16408 A |
14.10.2016 |
|
SUNOWE16415 A |
21.10.2016 |
|
SUNOWE16416 A |
21.10.2016 |
|
SUNOWE16417 A |
21.10.2016 |
|
SUNOWE16418 A |
21.10.2016 |
|
SUNOWE16419 A |
21.10.2016 |
|
SUNOWE16426 A |
26.10.2016 |
|
SUNOWE16427 A |
26.10.2016 |
|
SUNOWE17020 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17021 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17022 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17023 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17024 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17025 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17026 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17027 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17028 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17029 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17030 A |
13.2.2017 |
|
SUNOWE17034 A |
20.2.2017 |
|
SUNOWE17035 A |
20.2.2017 |
|
SUNOWE17041 A |
27.2.2017 |
|
SUNOWE17042 A |
27.2.2017 |
|
SUNOWE17044 A |
28.2.2017 |
|
SUNOWE17045 A |
28.2.2017 |
|
SUNOWE17049 A |
3.3.2017 |
|
SUNOWE17050 A |
3.3.2017 |
|
SUNOWE17051 A |
3.3.2017 |
|
SUNOWE17052 A |
3.3.2017 |
|
SUNOWE17053 A |
3.3.2017 |
|
SUNOWE17054 A |
3.3.2017 |
|
SUNOWE17055 A |
3.3.2017 |
|
SUNOWE17056 A |
3.3.2017 |
|
SUNOWE17060 A |
8.3.2017 |
|
SUNOWE17061 A |
8.3.2017 |
|
SUNOWE17103 A |
10.4.2017 |
|
SUNOWE17104 A |
10.4.2017 |
|
SUNOWE17105 A |
10.4.2017 |
|
SUNOWE17150 A |
10.5.2017 |
|
SUNOWE17151 A |
10.5.2017 |
|
SUNOWE17201 A |
1.6.2017 |
|
SUNOWE17202 A |
1.6.2017 |
|
SUNOWE17203 A |
1.6.2017 |
|
SUNOWE17204 A |
1.6.2017 |
|
SUNOWE17255 A |
1.6.2017 |
|
SUNOWE17372 A |
5.7.2017 |
|
SUNOWE17373 A |
5.7.2017 |
|
SUNOWE17374 A |
5.7.2017 |
|
SUNOWE17375 A |
5.7.2017 |
|
SUNOWE17376 A |
5.7.2017 |
|
SUNOWE17573 A |
23.9.2017 |
DECISIONI
|
7.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/36 |
DECISIONE (UE) 2019/1330 DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 5 agosto 2019
che nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2014/639/UE del Consiglio europeo (1) ha nominato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza fino al 31 ottobre 2019. |
|
(2) |
È opportuno nominare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo che decorre dalla scadenza dell'attuale mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2024. |
|
(3) |
Con lettera del 26 luglio 2019, il presidente eletto ha espresso il proprio accordo sulla nomina del sig. Josep BORRELL FONTELLES ad alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. |
|
(4) |
Conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, terzo comma, del trattato sull'Unione europea, il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, a un voto di approvazione del Parlamento europeo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Josep BORRELL FONTELLES è nominato alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo che decorre dalla scadenza dell'attuale mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2024.
Articolo 2
La presente decisione è notificata al sig. Josep BORRELL FONTELLES a cura del presidente del Consiglio europeo.
I suoi effetti decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2019
Per il Consiglio europeo
Il presidente
D. TUSK
(1) Decisione del Consiglio europeo 2014/639/UE, del 30 agosto 2014, che nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 262 del 2.9.2014, pag. 6).
|
7.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1331 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2019
relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente olio di menta piperita e citronellale comunicati dal Regno Unito in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2019) 5691]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 24 novembre 2017 la società Bird Free Ltd («il richiedente») ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di autorizzazione del biocida «Bird Free» nell'ambito della procedura di autorizzazione semplificata. Il prodotto è stato autorizzato nel Regno Unito il 5 giugno 2018. «Bird Free» è un repellente per uccelli del tipo di prodotto 19 e i due principi attivi in esso contenuti, l'olio di menta piperita e il citronellale, figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 senza restrizioni. |
|
(2) |
«Bird Free» è un gel che può essere utilizzato per dissuadere i piccioni selvatici dal sostare su edifici e altre strutture. In conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 12 giugno 2018 il titolare dell'autorizzazione ha informato gli Stati membri nel cui territorio intende immettere il prodotto sul mercato. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 12 luglio 2018 la Francia e la Germania hanno comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, segnalando che il biocida in causa non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25 del medesimo regolamento. |
|
(4) |
La Francia ha obiettato che «Bird Free» sembra respingere gli uccelli per dissuasione ottica dovuta all'emissione di luce UV e ritiene che tale effetto avrebbe dovuto essere indicato nella domanda. Ritiene inoltre necessario un ulteriore controllo negativo, vale a dire un test su una formulazione del prodotto senza i principi attivi al fine di garantire che l'effetto biocida sia causato da tali principi attivi. La Francia mette in dubbio l'efficacia dei principi attivi contenuti in «Bird Free» a causa delle modeste quantità in cui sono presenti nel prodotto e della riduzione della concentrazione di citronellale durante il magazzinaggio del prodotto. Tale paese ritiene pertanto che debbano essere effettuati nuovi test per dimostrare che l'efficacia di «Bird Free» è il risultato di una dissuasione olfattiva dovuta alla presenza dei principi attivi. |
|
(5) |
La Germania ha obiettato che i dati sull'efficacia forniti dal richiedente non sono accettabili in quanto il biocida senza i principi attivi non è stato utilizzato nei gruppi di controllo. Tale paese ritiene che, senza tale controllo, non sia possibile confermare che i principi attivi producono effetti repellenti sui piccioni. Ritiene inoltre che non sia chiaro quale modalità di azione determini l'effetto repellente. |
|
(6) |
Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli Stati membri e il richiedente a presentare osservazioni scritte in merito alla comunicazione. La comunicazione è stata esaminata nel corso della riunione del gruppo di coordinamento del 25 settembre 2018 e di una teleconferenza il 12 ottobre 2018. |
|
(7) |
Poiché non è stato raggiunto alcun accordo all'interno del gruppo di coordinamento, il 31 ottobre 2018 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale paese ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente. |
|
(8) |
Il 27 novembre 2018 la Commissione ha chiesto il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») su una serie di questioni concernenti le obiezioni irrisolte, a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(9) |
L'Agenzia ha adottato il suo parere (2) il 1o marzo 2019 dopo aver concesso al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(10) |
Secondo l'Agenzia, il biocida «Bird Free» è sufficientemente efficace e soddisfa pertanto le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in conformità della procedura di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 25, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(11) |
Alla luce del parere dell'Agenzia, il biocida in causa è ritenuto sufficientemente efficace a norma dell'articolo 25, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il biocida «Bird Free», identificato con il numero BC-RG035397-31 nel registro per i biocidi, soddisfa la condizione di cui all'articolo 25, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Parere dell'ECHA del 1o marzo 2019 relativo a una richiesta a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, e dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 528/2012, dal titolo Questions on unresolved objection during the notification in accordance with Article 27(1) of the Biocidal Products Regulation of a product type 19 biocidal product 'Bird Free' containing peppermint oil and citronellal used to deter feral pigeons (Domande sull'obiezione irrisolta a seguito delle informazioni fornite conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi, del tipo di prodotto 19 «Bird Free» contenente olio di menta piperita e citronellale e utilizzato come deterrente per piccioni selvatici) (ECHA/BPC/224/2019).