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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/1 |
Informazione riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco dall'altra
L'accordo in oggetto tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, firmato a Bruxelles il 25 ottobre 2018, è entrato in vigore il 19 luglio 2019.
REGOLAMENTI
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25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/0000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2019
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con il codice della nomenclatura combinata (NC) ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia («le misure attualmente in vigore»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del dumping, oscillava tra il 14,9 % e il 57,8 %. |
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(2) |
Il 12 giugno 2013 il produttore esportatore cinese Jinan Meide Casting Co., Ltd. ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento del regolamento (UE) n. 430/2013 nella parte in cui si applica al ricorrente. Il 30 giugno 2016 nella sua sentenza il Tribunale ha constatato che i diritti di difesa di Jinan Meide erano stati violati e ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati dalla Jinan Meide. |
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(3) |
A seguito della sentenza di cui sopra, mediante notifica (3) del 28 ottobre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha riaperto l'inchiesta antidumping riguardante gli accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati da Jinan Meide. |
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(4) |
Il 28 giugno 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 (4), la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo del 39,2 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della RPC, fabbricati dalla Jinan Meide Castings Co., Ltd. |
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(5) |
Il 25 novembre 2015 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, a seguito della domanda presentata da Metpro Limited, in relazione a taluni tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia, al fine di determinare se essi rientrassero nell'ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili. La Commissione ha chiuso tale riesame intermedio parziale il 18 luglio 2016, con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1176 (5), in seguito al ritiro della domanda da parte della richiedente. |
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(6) |
Il 23 maggio 2017 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, a seguito della domanda presentata da Hebei Yulong Casting Co., Ltd, in relazione a taluni tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia al fine di determinare se essi rientrassero nell'ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili. In seguito al ritiro della domanda da parte della richiedente, l'11 gennaio 2018 la Commissione ha chiuso tale riesame intermedio parziale con la decisione di esecuzione (UE) 2018/52 (6). |
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(7) |
Il 12 luglio 2018 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) non corrispondono al concetto di «ghisa malleabile», come definito nella sottovoce della NC 7307 19 10. La Corte ha concluso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua della NC 7307 19 90 (come altri articoli di altri tipi di ferro). Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento (UE) 2019/262 (7) recante modifica dei riferimenti ai codici TARIC al fine di allinearli alle conclusioni della Corte. Dato che le misure antidumping sono istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, tale modifica non ha avuto alcun impatto sulla definizione del prodotto delle misure attuali. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(8) |
A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame («la domanda») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(9) |
La domanda è stata presentata il 13 febbraio 2018 dal comitato di difesa dell'industria degli accessori fusi per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea («il richiedente»). Il richiedente rappresenta oltre i 95 % della produzione totale dell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale. |
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(10) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(11) |
Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, l'8 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura») (9). |
1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
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(12) |
L'inchiesta sulla persistenza o la reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). |
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(13) |
L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
1.5. Parti interessate
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(14) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha espressamente informato i richiedenti, i produttori noti dell'Unione, i produttori noti e le autorità della RPC e della Thailandia, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali interessati dell'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a cooperare. |
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(15) |
Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione. |
1.6. Campionamento
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(16) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
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(17) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. |
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(18) |
In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto simile nel 2017 che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. |
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(19) |
Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 70 % del volume delle vendite totale stimato dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha pertanto concluso che il campione era rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
1.6.2. Campionamento degli importatori
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(20) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Sette importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste. |
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(21) |
In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto oggetto del riesame nel 2017 che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. |
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(22) |
Il campione era costituito da tre importatori dell'Unione. Non sono pervenute osservazioni sul campione selezionato. La Commissione ha pertanto concluso che il campione era rappresentativo degli importatori dell'Unione. |
1.6.3. Campionamento dei produttori della RPC
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(23) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori noti nella RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
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(24) |
Due produttori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione del numero ridotto di produttori che ha collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. |
1.6.4. Campionamento dei produttori in Thailandia
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(25) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori noti in Thailandia di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione del Regno di Thailandia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
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(26) |
Un produttore thailandese si è manifestato ma non ha inviato una risposta al campionamento. |
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(27) |
Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte dei produttori in Thailandia. |
1.7. Risposte al questionario
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(28) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai tre importatori indipendenti inclusi nel campione, ai due produttori della RPC, che si sono manifestati per l'esercizio di campionamento, e al governo della Cina («governo della RPC»). Sono pervenute risposte a tali questionari soltanto da parte dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
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(29) |
Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte dei produttori nella RPC. |
1.8. Visite di verifica
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(30) |
La Commissione ha cercato e verificato con le parti che hanno collaborato tutte le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate: produttori dell'Unione:
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1.9. Procedura per la determinazione del valore normale per il calcolo del dumping della RPC a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(31) |
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta tendenti a dimostrare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(32) |
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni richieste nell'allegato III dell'avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. I due produttori che hanno risposto al questionario per il campionamento hanno trasmesso anche le informazioni richieste nell'allegato III. |
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(33) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta da quest'ultimo. |
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(34) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(35) |
Un produttore cinese ha sostenuto che la metodologia che la Commissione intendeva utilizzare era illegale e non in linea con gli obblighi dell'UE derivanti dall'accordo antidumping dell'OMC. Tuttavia tale parte interessata non ha giustificato la propria argomentazione. |
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(36) |
Inoltre tale produttore cinese ha dichiarato che non vi erano distorsioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, e che i suoi prezzi e costi, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, erano il risultato di forze del libero mercato. Tali argomentazioni non sono state ulteriormente comprovate e la suddetta parte non ha collaborato all'inchiesta. |
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(37) |
In assenza di qualsiasi prova a sostegno di tali argomentazioni la Commissione non ha potuto trattarle in maniera specifica. La Commissione ha tuttavia valutato la possibile esistenza di distorsioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale valutazione è esposta nelle sezioni da 3.2.2.2 a 3.2.2.9 in appresso. |
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(38) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, potrebbe essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. |
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(39) |
Il 20 giugno 2018 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo (la «nota del 20 giugno 2018») (10) invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base. Tale nota forniva un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l'energia e la manodopera impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori cinesi. Inoltre sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, i servizi della Commissione hanno individuato quattro possibili paesi rappresentativi: Thailandia, Turchia, Argentina e Brasile. Per quanto riguarda gli ultimi due paesi, la nota del 20 giugno 2018 riconosceva che era stata riscontrata una carenza di dati finanziari pubblici sufficientemente disponibili. |
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(40) |
A tutte le parti interessate è stata data l'opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia sono pervenute osservazioni soltanto da uno dei richiedenti e da un produttore cinese. |
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(41) |
Le osservazioni ricevute sulla nota del 20 giugno 2018 sono state trattate in una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, datata 8 marzo 2019 («nota dell'8 marzo 2019») (11). La Commissione ha inoltre stabilito l'elenco dei fattori produttivi e ha concluso che in quella fase la Thailandia era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Sebbene le parti interessate siano state invitate a presentare osservazioni, non ne è pervenuta alcuna. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(42) |
Il riesame ha come oggetto gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307199010), originari della RPC e della Thailandia («il prodotto oggetto del riesame»). |
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(43) |
Esso è fabbricato a partire dalle seguenti materie prime principali: rottami metallici, coke/elettricità/gas, sabbia (modellatura) e zinco (galvanizzazione). La prima fase del processo di fabbricazione consiste nella fusione di rottami metallici. Seguono la modellatura e la fusione delle varie forme che sono poi separate in singoli pezzi. I prodotti sono poi sottoposti a lunghi processi di ricottura per divenire malleabili e permetterne l'uso in applicazioni che richiedono ad esempio resistenza a vibrazioni o urti e a rapide variazioni di temperatura. Successivamente, gli accessori possono essere galvanizzati. A seguire si effettuano la filettatura e altre lavorazioni. |
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(44) |
Gli accessori fusi per tubi filettati sono impiegati per collegare due o più tubi, collegare un tubo a un apparecchio, deviare un flusso liquido o chiudere un tubo. Essi sono usati soprattutto in impianti a gas, idrici e di riscaldamento di edifici, residenziali e non ma anche nelle tubature delle raffinerie di petrolio. Tali accessori hanno svariate forme: molto comuni sono i raccordi ad angolo retto, a «T», di accoppiamento, d'incrocio e di congiunzione. Possono essere prodotti in forma sia galvanizzata che non. |
2.2. Prodotto simile
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(45) |
Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
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(46) |
Tali prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING PER LA RPC
3.1. Osservazioni preliminari per la RPC
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(47) |
In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC. |
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(48) |
Come indicato al considerando 29, nessuno dei produttori cinesi ha collaborato all'inchiesta. I produttori cinesi non hanno risposto al questionario e non hanno presentato dati relativi a prezzi e costi all'esportazione, prezzi e costi sul mercato interno, capacità, produzione, investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno provveduto ad esaminare gli elementi di prova inclusi nel fascicolo, compreso il «Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini di inchieste sulla difesa commerciale» (la «relazione») (12). La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
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(49) |
La Commissione ha notificato alle autorità cinesi e ai due produttori cinesi l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha dato loro l'opportunità di presentare osservazioni, non è però pervenuta alcuna osservazione. |
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(50) |
Su tale base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate in appresso si basano sui dati disponibili, in particolare, sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle osservazioni presentate dalle parti interessate, sulle statistiche raccolte conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6) e su altre fonti pubbliche individuate, ove applicabili (considerando 115 e 127). |
3.2. Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame
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(51) |
Dai dati statistici ottenuti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, emerge che nel periodo dell'inchiesta di riesame 7 666 tonnellate di accessori di ghisa malleabile sono state importate nell'Unione dalla RPC, rappresentanti il 21 % del consumo totale dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni effettive nel periodo dell'inchiesta di riesame erano rappresentative e ha pertanto esaminato se il dumping fosse continuato durante tale periodo. |
3.2.1. Valore normale
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(52) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
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(53) |
Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». |
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(54) |
Come spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori cinesi, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
3.2.2. Esistenza di distorsioni significative
3.2.2.1. Introduzione
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(55) |
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base statuisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
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(56) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo di elementi di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di questi elementi sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più elementi contenuti nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. |
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(57) |
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento prevede che «se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». |
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(58) |
Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. A tale riguardo, la Commissione si basa sulla relazione che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici) particolarmente rilevanti per l'inchiesta in questione. Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta. |
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(59) |
La Commissione ha valutato se era opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, viste le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha effettuato tale analisi sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione che si basano su fonti accessibili al pubblico, in particolare per quanto riguarda il diritto cinese, su documenti politici cinesi ufficiali pubblicati, su relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali e su studi e articoli preparati da accademici rinomati esplicitamente indicati nella relazione. Tale analisi include l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore pertinente, nonché in relazione al prodotto oggetto del riesame. |
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(60) |
Come specificato nei considerando da 28 a 33, né il governo della RPC né i produttori cinesi hanno presentato osservazioni o fornito elementi di prova a sostegno o a confutazione degli elementi di prova inclusi nel fascicolo, compresa la relazione, e degli elementi di prova supplementari forniti dai richiedenti relativi alla sussistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis del regolamento di base nel caso di specie. |
3.2.2.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC: il contesto economico generale
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(61) |
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce le politiche economiche della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L'economia di Stato è la «forza trainante dell'economia nazionale» e lo Stato ha mandato «di garantirne il consolidamento e la crescita» (13). Di conseguenza, la configurazione generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma richiede espressamente tali interventi. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto di proprietà cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato (14). |
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(62) |
Inoltre, secondo il diritto cinese, l'economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, ossia: «il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una nuova seconda frase che recita: «l'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (15). Ciò illustra il controllo che il PCC esercita sul sistema economico della RPC. Tale controllo è inerente al sistema cinese e va oltre la situazione consueta in altri paesi in cui i governi esercitano un controllo macroeconomico generale che lascia ampio spazio alle forze del libero mercato. |
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(63) |
Invece di riflettere le condizioni economiche prevalenti nel mercato libero (16) la politica economica interventista attuata dalla Cina persegue gli obiettivi dell'agenda politica stabilita dal PCC. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il contesto normativo. |
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(64) |
Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all'interno del paese. L'insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti necessari per sostenere le industrie/i settori pertinenti nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi fissati. Taluni piani contengono obiettivi espliciti in termini di produzione. Nel contesto dei piani i singoli settori e/o progetti industriali vengono individuati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti specifici obiettivi di sviluppo (potenziamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Non soltanto in ragione della natura vincolante dei piani, ma anche in considerazione del fatto che le autorità cinesi pertinenti, a tutti i livelli di governo, aderiscono al sistema definito dai piani e utilizzano di conseguenza i poteri dei quali sono investite, gli operatori economici vengono indotti a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2.5) (17). |
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(65) |
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali di Stato. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) (18). Lo stesso si applica alle altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Benché di minore importanza rispetto al settore bancario, tali componenti del settore finanziario sono istituzionalmente e operativamente istituite in maniera tale da non essere orientate a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, quanto piuttosto a garantire il controllo e consentire l'intervento dello Stato e del PCC (19). |
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(66) |
In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (20). Analogamente, nel contesto degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale (21). |
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(67) |
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi governativi. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con le forze del libero mercato e impediscono un'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato (22). |
3.2.2.3. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà dello Stato od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione.
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(68) |
Nella RPC le imprese che sono di proprietà dello Stato od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia. |
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(69) |
Per quanto riguarda la proprietà dello Stato, il governo cinese rimane proprietario di un numero sostanziale di imprese nel settore siderurgico. Diversi produttori importanti sono di proprietà dello Stato, e alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (23) come esempi dei risultati conseguiti dal dodicesimo periodo di pianificazione quinquennale (come ad esempio Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel ecc.). Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché equivalente, dei cinque produttori di acciaio cinesi classificati tra i primi dieci più grandi produttori di acciaio al mondo, quattro sono imprese di Stato (24). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto circa il 36 % della produzione totale del settore, il governo cinese intende concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (25). Tale concentrazione potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di Stato poco performanti (26). |
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(70) |
Per quanto concerne il controllo da parte dello Stato, il governo e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese. Lo Stato (e sotto molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne controlla attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese, ma rivendica anche i propri diritti di partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Gli elementi che indicano il controllo del governo sulle imprese nel settore siderurgico sono ulteriormente sviluppati nella sezione 3.2.2.4, in particolare nel considerando 75. |
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(71) |
La supervisione e l'orientamento strategici del settore da parte dello Stato sono dimostrati, da un lato, dagli stretti legami tra le imprese appartenenti al settore siderurgico e il PCC che è presente e sostiene il proprio diritto di partecipare al processo decisionale in tali imprese (cfr. in particolare i considerando 74 e 75) e, dall'altro lato, dai documenti pubblici di pianificazione industriale nonché da ulteriori strumenti e direttive strategici dello Stato applicabili al settore (cfr. considerando da 79 a 83). In ragione dell'elevato livello di controllo e intervento da parte dello Stato nel settore siderurgico descritto in appresso, anche i produttori privati di accessori fusi per tubi non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. |
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(72) |
Il controllo, la supervisione e l'orientamento strategici del settore da parte delle autorità cinesi traspaiono anche dagli obiettivi della principale associazione di categoria settoriale, l'associazione dei produttori siderurgici cinesi (CISA, China Iron and Steel Association). Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto della CISA, l'associazione «deve servire le imprese, il settore e il governo […] e deve adoperarsi per garantire l'attuazione di un ruolo di collegamento tra il governo e le imprese». Inoltre l'articolo 24 prevede che la CISA «svolga qualsiasi altra mansione affidatale dal governo e dall'amministrazione competente», mentre l'articolo 26 stabilisce che la CISA «si attiene scrupolosamente alla linea, agli orientamenti, alle politiche e alla governance politica del partito» (27). |
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(73) |
Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che il mercato degli accessori fusi per tubi nella RPC era servito in misura significativa da imprese soggette al controllo o alla supervisione e all'orientamento strategici da parte del governo cinese. |
3.2.2.4. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi.
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(74) |
Lo Stato cinese è in grado di interferire con i prezzi e i costi attraverso la sua presenza all'interno delle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato riflettere i diritti di proprietà corrispondenti (28), le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire con le decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC (29)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che in passato tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia almeno dal 2016 il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito (30). Nel 2017 è stato riferito che cellule del partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di società di proprietà privata, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società (31). Tali norme trovano applicazione a livello generale in tutta l'economia cinese, incluso il settore siderurgico. Di conseguenza è stabilito che tali norme si applichino anche ai produttori di accessori di ghisa malleabile e ai fornitori dei loro fattori produttivi. |
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(75) |
In particolare nel settore siderurgico, esistono stretti legami tra i processi decisionali delle imprese attive nel settore e lo Stato, in particolare il PCC. Nella recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati (HRF) originari della RPC (32), la Commissione ha stabilito che tre dei quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano imprese di Stato. In tutti e tre i gruppi i presidenti del consiglio di amministrazione o il presidente agivano anche in veste di segretario del comitato del partito dell'organizzazione del PCC del gruppo. Analogamente, per quanto concerne il prodotto oggetto del riesame, è possibile dimostrare la presenza di persone nelle strutture di partito che sono presenti anche negli organi di gestione dei produttori cinesi. A titolo di esempio, almeno tra il 2013 e il 2016 il vicepresidente del consiglio di amministrazione della società Jinan Meide Casting Co. Ltd. prestava contemporaneamente servizio anche come segretario del comitato di partito della società (33). |
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(76) |
La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (34). |
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(77) |
Sulla base di quanto precede, si conclude che la presenza dello Stato nelle società del settore siderurgico, nonché nel settore finanziario, consente al governo della RPC di interferire in termini di prezzi e costi. |
3.2.2.5. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato.
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(78) |
L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell'amministrazione e riguardano praticamente tutti i settori economici; gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione hanno natura vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo monitorano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di amministrazione inferiore. Complessivamente, invece di essere allocati in linea con le forze del mercato, il sistema di pianificazione nella RPC determina l'indirizzamento delle risorse verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (35). |
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(79) |
L'industria siderurgica è considerata un settore chiave dal governo cinese (36). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull'acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale» (37). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (38), compresi gli obiettivi specifici relativi ai rottami di acciaio (39). L'esistenza di politiche industriali riguardanti i rottami di acciaio risulta evidente anche da ulteriori documenti governativi, come gli obiettivi fissati dal ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione destinati ad aumentare gradualmente l'utilizzo di rottami di acciaio (40). |
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(80) |
Il tredicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale (41) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (42). Si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durabilità e dell'affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (43). |
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(81) |
Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (44) («il repertorio») elenca i settori del ferro e dell'acciaio come settori incoraggiati. In particolare, il repertorio incoraggia lo «sviluppo e l'applicazione di tecnologie per prodotti in acciaio a prestazioni più elevate, di alta qualità e migliorati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lamiere per automobili ad alta resistenza non inferiore a 600 MPa, acciaio per condotte ad alte prestazioni per il trasporto di petrolio e gas, piastre ad alta resistenza larghe e spesse per navi, acciaio per ingegneria navale, piastre di spessore moderato non inferiore a 420 MPa per edifici, ponti e altre strutture, acciaio per ferrovie ad alta velocità e per il trasporto pesante, acciaio al silicio ad elevata induzione magnetica e bassa perdita di ferro, acciaio resistente alla corrosione e all'usura, acciaio inossidabile legato a basso consumo di risorse (acciaio inossidabile ferritico moderno, acciaio inossidabile duplex e acciaio inossidabile all'azoto), barre e vergelle in acciaio speciale per componenti di base ad alte prestazioni (ingranaggi ad alte prestazioni, bulloni di qualità pari o superiore a 12,9, molle ad alta resistenza e cuscinetti di lunga durata), nonché materiali forgiati in acciaio speciale di alta qualità (acciaio per utensili e stampi, acciaio inossidabile e acciaio per macchinari, tra gli altri)». L'applicabilità del repertorio è stata confermata dalla recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (45). |
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(82) |
Inoltre negli ultimi anni la RPC ha mantenuto in vigore una serie di restrizioni all'esportazione su fattori produttivi essenziali per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, anche se alcune sono state rimosse in seguito a una decisione dell'OMC (46). In particolare, la RPC ha mantenuto i dazi all'esportazione per i rottami di acciaio e lo zinco, nonché per il ferromanganese (47), in linea con le politiche in vigore destinate a sostenere le industrie nazionali e incluse nel tredicesimo piano quinquennale per i metalli non ferrosi che richiede un controllo rigoroso dei nuovi impianti di fusione per lo zinco e una riforma tecnologica delle capacità obsolete relative allo zinco (48). Allo stesso modo, il tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie prevede il controllo dello Stato sulle capacità di estrazione dello zinco e impone una concentrazione di risorse in società cardine in zone geografiche selezionate (49). |
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(83) |
Il governo della RPC inoltre guida lo sviluppo del settore siderurgico in utilizzando un'ampia gamma di strumenti e direttive strategici relativi, tra l'altro, alla composizione e alla ristrutturazione del mercato, alle materie prime, agli investimenti, all'eliminazione di capacità, alla gamma di prodotti, alla delocalizzazione, al miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri mezzi, Il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (50) mediante questi e altri mezzi. L'attuale problema di sovraccapacità è probabilmente l'esemplificazione più palese delle conseguenze delle politiche del governo della RPC e delle conseguenti distorsioni. |
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(84) |
È stato pertanto constatato che le politiche pubbliche del governo della RPC in vigore influenzano le forze del libero mercato in merito alla produzione di accessori fusi per tubi e alle materie prime impiegate per produrli. |
3.2.2.6. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
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(85) |
Conformemente alle informazioni di cui al fascicolo, il sistema cinese in materia di fallimenti fornisce risultati inadeguati nel conseguimento dei propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Tale circostanza sembra essere radicata nel fatto che, mentre la legge cinese in materia di fallimenti si basa formalmente su principi analoghi a quelli delle leggi corrispondenti in altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da un'insufficiente applicazione sistematica. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono soggette a una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure concorsuali rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l'esito della procedura (51). |
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(86) |
Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d'uso di terreni nella RPC (52). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (i terreni rurali sono di proprietà collettiva mentre i terreni urbani sono di proprietà dello Stato) e sono assegnati esclusivamente da quest'ultimo. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. Tuttavia, in genere tali disposizioni non sono rispettate e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato (53). Inoltre quando assegnano i terreni, spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra cui l'attuazione dei piani economici (54). |
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(87) |
Di conseguenza, le leggi cinesi in materia di fallimenti e diritti di proprietà non sembrano funzionare correttamente e ciò determina distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione e di acquisizione di terreni nella RPC. Tali leggi si applicano anche al settore siderurgico, compresi i produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. |
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(88) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi era un'attuazione discriminatoria o un'applicazione inadeguata delle leggi in materia di fallimenti e di proprietà nel settore siderurgico, anche per quanto concerne il prodotto oggetto del riesame. |
3.2.2.7. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
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(89) |
Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato poiché i lavoratori e i datori di lavoro non possono esercitare liberamente i propri diritti di organizzazione e di contrattazione collettiva. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (55). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale (56). Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari che limita l'accesso all'intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza i lavoratori non residenti si trovano in una situazione di impiego vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a chi è regolarmente registrato come residente (57). Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali nella RPC. |
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(90) |
Anche il settore siderurgico, compreso il prodotto oggetto del riesame, è soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore degli accessori fusi per tubi subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC). |
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(91) |
Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che i costi salariali erano distorti nel settore siderurgico, anche per quanto concerne il prodotto oggetto del riesame. |
3.2.2.8. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato
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(92) |
L'accesso al capitale per gli attori aziendali nella RPC è soggetto a varie distorsioni. |
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(93) |
Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (58) che per concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono connesse allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante le relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati dal PCC) (59) e, proprio come avviene per le imprese di Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche del governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (60). Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti (61). |
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(94) |
Pur riconoscendo che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di valutare la solvibilità del mutuatario, gli elementi di prova dimostrano che tali disposizioni rivestono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici (62). La medesima conclusione è stata indicata anche dalle risultanze di cui in precedenti inchieste in materia di difesa commerciale (63). |
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(95) |
Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di motivi, anche perché la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi (64). |
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(96) |
Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti (65). Ciò si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, quindi la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. |
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(97) |
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un uso eccessivo degli investimenti di capitale con rendimenti degli investimenti sempre più bassi. Ciò è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. |
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(98) |
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato dato che tale quota è aumentata notevolmente dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d'interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale. |
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(99) |
La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'investimento di capitali senza alcuna contrazione del credito che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare le insolvenze. Di conseguenza, le emissioni di crediti inesigibili sono state gestite spostando il debito, creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. |
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(100) |
In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da significative questioni e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. |
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(101) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che i produttori di accessori fusi per tubi avevano accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non agiscono in modo indipendente dallo Stato. |
3.2.2.9. La natura sistemica delle distorsioni descritte
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(102) |
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non si limitano al settore siderurgico in generale. Al contrario, gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.2.2.1 a 3.2.2.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.2.2.6 a 3.2.2.8 e nella parte B della relazione. |
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(103) |
Per produrre gli accessori fusi per tubi è necessaria un'ampia serie di fattori produttivi. Quando i produttori di accessori fusi per tubi acquistano/stipulano contratti per tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che registrano come loro costi) sono evidentemente esposti alle medesime distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione di capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. |
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(104) |
Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli accessori fusi per tubi, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi governativi descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo. |
3.2.2.10. Conclusione
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(105) |
Dall'analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.2. a 3.2.2.9., che comprende un esame di tutti elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore siderurgico (compresigli accessori fusi per tubi) è emerso che i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie. |
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(106) |
Di conseguenza la Commissione ha costruito il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. La Commissione ha ricordato che nessun produttore cinese ha collaborato all'inchiesta e che non è stata presentata alcuna rivendicazione che taluni costi interni non sarebbero stati soggetti a distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base. |
3.2.3. Paese rappresentativo
3.2.3.1. Osservazioni generali
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(107) |
Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:
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(108) |
Come spiegato nella nota del 20 giugno 2018, la Commissione ha informato le parti interessate del fatto che aveva individuato quattro possibili paesi rappresentativi (Argentina, Brasile, Thailandia e Turchia) e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e suggerire altri paesi. |
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(109) |
Per quanto concerne il paese rappresentativo, in seguito alla nota del 20 giugno 2018, alla Commissione sono pervenute osservazioni dal produttore cinese Jinan Meide Casting Co., Ltd. («le osservazioni del 18 luglio 2018»). Il produttore ha espresso disaccordo sull'intenzione della Commissione di utilizzare la metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e ha presentato alcune osservazioni che sono trattate nei considerando 35 e 36. |
3.2.3.2. Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
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(110) |
Per quanto concerne il livello di sviluppo economico, la Commissione osserva che, secondo la Banca mondiale, Thailandia, Brasile e Turchia presentano tutti il medesimo livello di reddito, ossia un «reddito medio-alto». La Thailandia, la Turchia e il Brasile sono quindi parimenti adatti come paesi rappresentativi a questo proposito. Al contrario, l'Argentina è classificata come un paese a reddito alto e di conseguenza non è stata considerata ulteriormente nell'analisi. |
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(111) |
Nella sua presentazione Jinan Meide Casting Co., Ltd. ha sostenuto la Thailandia come paese rappresentativo anziché la Turchia, in ragione della vicinanza geografica, culturale ed economica tra la Thailandia e la RPC. Ulteriori argomentazioni riguardavano la Turchia, ossia il suo livello di sviluppo maggiore rispetto alla Thailandia e alla RPC, il fatto che la Turchia è un paese candidato all'adesione all'UE e ha un'unione doganale con l'UE. |
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(112) |
Per quanto riguarda la circostanza che la Turchia è un paese candidato all'adesione all'UE oppure il fatto che la Turchia è inclusa in un'unione doganale con l'UE, la Commissione osserva altresì che tali circostanze non sono pertinenti ai fini della valutazione dell'adeguatezza di un paese come paese rappresentativo. Jinan Meide non ha fornito alcuna argomentazione o alcun elemento di prova che dimostrasse che tali aspetti potrebbero invalidare la possibilità di considerare tale paese come un potenziale paese rappresentativo. A tale proposito, Thailandia e Turchia sono parimenti idonee. Inoltre la vicinanza culturale e geografica non influisce sull'adeguatezza di un paese. La valutazione dell'adeguatezza si basa su criteri economici, non culturali o geografici. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
3.2.3.3. Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo e disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
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(113) |
Come sottolineato nella nota del 20 giugno 2018, la Commissione non è stata in grado di reperire dati finanziari pubblici relativi al Brasile. In seguito a un'ulteriore analisi, la Commissione ha confermato che tali informazioni non erano disponibili come inizialmente previsto. Inoltre nessuna parte interessata ha fornito fonti alternative presso le quali trovare tali dati. La Commissione ha quindi ritenuto che soltanto la Thailandia e la Turchia dovevano essere considerate ulteriormente nella sua analisi. |
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(114) |
Come menzionato nella nota del 20 giugno 2018, la Commissione ha trovato bilanci d'esercizio accessibili al pubblico per i seguenti produttori del prodotto oggetto del riesame in possibili paesi rappresentativi:
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(115) |
A seguito della nota del 20 giugno 2018, i risultati del 2017 di tutte e tre le società sono stati resi disponibili nella banca dati «Orbis» (68). La redditività di Siam è diventata negativa nel 2017. Ai fini della selezione del paese rappresentativo, la Commissione ha quindi preso in considerazione le altre due società: BIS in Thailandia e Trakya Döküm in Turchia. |
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(116) |
BIS produce quasi esclusivamente il prodotto oggetto del riesame. Secondo le informazioni accessibili al pubblico, i suoi prodotti includono soltanto accessori fusi per tubi prodotti secondo gli standard americani, britannici e DIN. |
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(117) |
Trakya Döküm è un grande gruppo che produce numerosi altri prodotti. Secondo informazioni accessibili al pubblico, Trakya Döküm produce prodotti per i seguenti settori: automobilistico, elettrodomestici, idraulica, settore elettrico, macchinari, ferrovie, raccordi e costruzione (compresi accessori per tubi e morsetti di ghisa malleabile) e altri prodotti quali elementi di serraggio, maglie di catena e volantini. Il prodotto oggetto del riesame costituisce soltanto una piccola parte della sua produzione. |
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(118) |
Di conseguenza, mentre BIS produce quasi esclusivamente il prodotto oggetto del riesame, quest'ultimo costituisce soltanto una sottocategoria delle otto categorie di prodotti di Trakya Dükum. In ragione della quota più elevata di prodotto oggetto del riesame rispetto al fatturato totale dell'azienda, la Commissione ha pertanto ritenuto che le informazioni disponibili per la società BIS fossero più appropriate rispetto a quelle per Trakya Döküm. Ciò è dovuto al fatto che, nel caso di BIS, i dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e ai profitti si riferiscono più direttamente al prodotto oggetto del riesame, mentre i dati di Trakya sono meno precisi. |
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(119) |
Per quanto concerne le informazioni relative ai fattori produttivi per entrambi i paesi (Turchia e Thailandia), la Commissione ha ritenuto che tali informazioni erano disponibili con un livello di dettaglio sufficiente. La Commissione ha analizzato la quota delle importazioni cinesi in Thailandia e in Turchia per il fattore produttivo principale, ossia i rottami di acciaio. Per la Thailandia soltanto il 4 % di tutte le importazioni è originario della RPC. Per quanto concerne la Turchia non è stato possibile stabilire la quota delle importazioni cinesi, poiché oltre il 50 % delle importazioni di rottami di acciaio è stato segnalato come importazioni nelle zone turche di libero scambio, senza indicarne l'origine. Di conseguenza, non essendo disponibile l'origine della maggior parte delle importazioni in Turchia del fattore produttivo principale e non essendo pertanto possibile escludere la presenza di importazioni dalla RPC, la Thailandia è stata considerata il paese rappresentativo più appropriato. |
3.2.3.4. Conclusione
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(120) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, l'obiettivo è trovare, in un possibile paese rappresentativo, tutti o il maggior numero possibile di fattori produttivi corrispondenti non soggetti a distorsioni utilizzati dai produttori cinesi e di importi non soggetti a distorsioni per le spese generali di fabbricazione, le SGAV e i profitti |
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(121) |
Alla luce di quanto precede, la Thailandia soddisfaceva tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Thailandia presenta una produzione sostanziale del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti. |
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(122) |
Avendo stabilito che la Thailandia è un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, non è stato necessario analizzare ulteriormente il livello di protezione sociale e ambientale presente in tale paese. |
3.2.4. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
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(123) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quarto comma, del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». |
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(124) |
A tal fine la Commissione ha utilizzato le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti della società thailandese BIS comunicati nei dati del conto economico di BIS per il 2017. |
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(125) |
Entro il termine fissato di 10 giorni non sono pervenute osservazioni in merito a questo aspetto. |
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(126) |
Le spese generali di produzione non sono indicate separatamente nei dati del conto economico di BIS. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto che fosse più appropriato utilizzare le spese generali specifiche per questo processo, sulla base delle informazioni verificate del produttore dell'Unione incluso nel campione, come specificato al considerando 135. |
3.2.5. Fonti utilizzate per stabilire costi non soggetti a distorsioni
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(127) |
Nella nota del 20 giugno 2018 la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo non soggetto a distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi. Inoltre nella nota dell'8 marzo 2019 la Commissione ha specificato che avrebbe fatto ricorso all'Ufficio nazionale di statistica della Thailandia/alla Banca della Thailandia per i salari nel settore manifatturiero e all'Autorità per la produzione di energia elettrica della Thailandia per il costo dell'energia. |
3.2.6. Fattori produttivi
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(128) |
Come già indicato al considerando 39 e nella nota del 20 giugno 2018 la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte di un qualsiasi produttore che ha collaborato all'inchiesta. |
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(129) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione si è basata sul richiedente per specificare i fattori produttivi utilizzati nella produzione di accessori in ghisa malleabile. |
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(130) |
Per quanto concerne i fattori produttivi, Jinan Meide Casting Co., Ltd. ha affermato che i prodotti dai quali derivare un valore surrogato per i fattori produttivi utilizzati dai produttori cinesi dovrebbero essere quelli con un codice doganale a 8 cifre, i quali dovrebbero essere adeguati qualora il codice riguardasse altri prodotti. |
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(131) |
Il livello di dettaglio del codice al momento dell'apertura della procedura, come specificato anche nella nota del 20 giugno 2018, era di 6 cifre, in quanto seguiva la nomenclatura internazionale standard dei prodotti dell'Organizzazione mondiale delle dogane denominata «sistema armonizzato» o SA. Tuttavia, una volta individuato un paese rappresentativo adatto, la Commissione ha utilizzato il livello di cifre più dettagliato disponibile in tale paese in maniera da garantire la massima precisione possibile nella valutazione dei vari fattori di costo ai fini della determinazione del valore normale. Di conseguenza, come si può constatare dalla tabella 1 che segue, la Commissione ha utilizzato codici fino a 11 cifre specifici per la Thailandia, a seconda delle informazioni disponibili in ciascun caso. |
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(132) |
Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito a specifici fattori produttivi, come specificato nella sezione 2 della nota del 20 giugno 2018. |
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(133) |
Poiché nessun produttore cinese ha risposto al questionario, la Commissione si è basata sui fatti riguardanti i fattori produttivi stabiliti dall'inchiesta, come descritto in appresso. |
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(134) |
Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, confermate nel corso delle verifiche e coerenti altresì con gli elementi di prova ottenuti nel contesto dell'inchiesta che ha istituito le misure (considerando 1), vi sono due principali processi di produzione distinti utilizzati nella fabbricazione di accessori fusi per tubi. La principale differenza tra tali processi riguarda la fase iniziale di fusione della materia prima in ingresso. In uno dei processi l'energia utilizzata per riscaldare le materie prime viene generata bruciando coke in un cosiddetto «cubilotto». Nell'altro processo il calore per fondere le materie prime viene generato utilizzando elettricità mediante un arco elettrico. Di conseguenza, in questa prima fase della produzione la Commissione ha rilevato differenze nei fattori produttivi di questi due processi di produzione. Tali differenze sono costituite principalmente dal livello di consumo di coke e dal livello di consumo di elettricità. |
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(135) |
Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione derivanti dall'inchiesta iniziale e dall'esercizio di campionamento della presente inchiesta, il produttore di dimensioni maggiori di accessori in ghisa malleabile nella RPC utilizza il tipo di cubilotto e la Commissione ha pertanto deciso di utilizzare i fattori produttivi, i coefficienti di consumo e le spese generali di produzione specifici per questo processo, sulla base delle informazioni messe a disposizione della Commissione dal produttore dell'Unione che impiega cubilotti. |
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(136) |
Considerando tutte le informazioni presentate dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le corrispondenti voci tariffarie ai sensi della nomenclatura thailandese, ove applicabili. Tabella 1 Fattori produttivi
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3.2.6.1. Materiali
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(137) |
Per quanto concerne i rottami di acciaio, i due produttori cinesi che hanno fornito risposte complete all'allegato III in relazione all'avviso di apertura hanno indicato il codice SA 7204 10. La tabella presenta il codice a 11 cifre specifico per la Thailandia che, in assenza di ulteriori informazioni da parte dei produttori cinesi o di osservazioni formulate da altre parti interessate, la Commissione ha utilizzato ai fini della costruzione del valore normale. |
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(138) |
Per quanto concerne lo zinco, tale fattore produttivo è stato segnalato da uno dei produttori dell'Unione e da uno dei produttori cinesi, tuttavia con codici diversi. Mentre il produttore dell'Unione ha comunicato il codice 7901 11 00 per «zinco greggio, non legato, contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco», il produttore cinese ha proposto di utilizzare il codice 2608 00 ossia «minerali di zinco e loro concentrati». La Commissione ha riscontrato che non era opportuno utilizzare il codice per i minerali di zinco e ha deciso di utilizzare il codice SA presentato nella tabella, come proposto dal produttore dell'Unione. |
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(139) |
Per quanto concerne il ferrosilicio, i richiedenti hanno indicato «leghe di ferro» senza indicare un codice. Il produttore cinese e due produttori dell'Unione hanno proposto il codice 7202 21 00. La Commissione ha utilizzato il codice a 11 cifre presentato nella tabella, specifico per la Thailandia. |
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(140) |
Per quanto concerne il ferromanganese, i richiedenti hanno indicato «leghe di ferro» senza indicare un codice. Un produttore cinese ha suggerito il codice HS 7202 30 che rappresenta il ferro-silicio-manganese. Il codice a 11 cifre specifico per la Thailandia utilizzato dalla Commissione è risultato più appropriato per descrivere il fattore produttivo utilizzato dai produttori di accessori fusi per tubi. |
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(141) |
Per quanto concerne la sabbia, è stata riscontrata una discrepanza tra il codice suggerito da un produttore cinese e quelli rilevati durante l'inchiesta. Il produttore cinese nel fare riferimento alla «sabbia di resina» ha suggerito il codice 3824 10 00 ossia «leganti preparati per forme o per anime da fonderia», tuttavia esso non corrispondeva alla descrizione del fattore produttivo suggerito da un produttore dell'Unione. Il produttore dell'Unione non ha fornito un codice. Sulla base della descrizione del processo di produzione la Commissione ha utilizzato il codice a 11 cifre indicato nella tabella. Tale codice segue il memorandum del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti del 21 ottobre 2016 (71) («il memorandum»), che è stato presentato alla Commissione anche da uno dei produttori cinesi. |
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(142) |
Per quanto concerne la bentonite, il codice a 11 cifre indicato nella tabella e utilizzato per il calcolo riporta il medesimo materiale del codice a 8 cifre più generico proposto da uno dei produttori dell'Unione. Il memorandum fissa il medesimo codice a 11 cifre, corrispondente alla «bentonite». Nessuno dei produttori esportatori ha proposto un codice tariffario per la bentonite. |
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(143) |
In assenza di informazioni sul mercato thailandese, la Commissione si è basata sui prezzi all'importazione per tutti i materiali. È stato determinato un prezzo all'importazione nel paese rappresentativo calcolato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la RPC, nonché dai seguenti paesi che non hanno un'economia di mercato: Azerbaigian, Bielorussia, Kazakhstan, Corea del Nord, Turkmenistan e Uzbekistan. |
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(144) |
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 105 che nel caso di specie non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione della sussistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Sulla base degli elementi di prova disponibili e in assenza di contestazioni delle parti interessate, la Commissione ha ritenuto che le stesse distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo aver escluso i paesi di cui al considerando 143, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, oscillando tra il 94 % e il 100 % dei volumi totali importati in Thailandia. |
|
(145) |
Al fine di stabilire un prezzo non soggetto a distorsioni per i materiali consegnati all'ingresso dello stabilimento del produttore cinese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, la Commissione ha aggiunto i costi di trasporto nazionali. |
3.2.6.2. Manodopera
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(146) |
Per quanto riguarda i costi del lavoro, la Commissione ha utilizzato i dati dell'indagine sulle forze di lavoro dell'Ufficio nazionale di statistica del ministero dell'Economia e della società digitale (72). In particolare, la Commissione li ha calcolati sulla base della retribuzione mensile media alla quale sono stati sommati tutti i benefici accessori percepiti dai dipendenti nel settore manifatturiero. Il periodo più recente per il quale erano disponibili i dati era il 1o trimestre 2017, ossia il trimestre immediatamente antecedente il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.2.6.3. Coke
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(147) |
Per quanto concerne il coke, tale fattore produttivo è stato segnalato da uno dei produttori dell'Unione, a livello di 6 cifre, e rappresenta «coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta». In relazione a questo fattore produttivo, occorre prestare particolare attenzione al fatto che tale coke viene utilizzato come fonte di energia e non si tratta della «polvere di carbone» o del «carbone da cottura» che può essere utilizzato come materia prima. La Commissione ha utilizzato il codice a 11 cifre specifico per la Thailandia, corrispondente a «coke e semi-coke di carbon fossile». Tale codice era più specifico rispetto a quello segnalato da uno dei produttori dell'Unione e faceva riferimento in maniera più specifica al coke utilizzato come fonte di energia. |
3.2.6.4. Elettricità
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(148) |
Per quanto concerne i costi dell'energia elettrica, la Commissione ha applicato il prezzo medio di vendita dell'energia applicato ai clienti diretti, come indicato nella relazione annuale del 2017 dell'Autorità per la produzione di energia elettrica della Thailandia (73). |
3.2.6.5. Gas naturale
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(149) |
Anche per quanto concerne il gas naturale la Commissione ha utilizzato i dati pubblicati nella relazione annuale del 2017 dell'Autorità per la produzione di energia elettrica della Thailandia, che fa riferimento al prezzo medio del gas naturale per il 2017 pari a 239 THB/milione di BTU (74). L'unità di misura BTU (British Thermal Unit, unità termica britannica) utilizzata in Thailandia è stata convertita in 1 000 m3, misura utilizzata dal produttore dell'Unione, applicando la misura equivalente di 1 000 m3 = 35 915 milioni di BTU (75). |
3.2.6.6. Calcolo del valore normale
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(150) |
Al fine di stabilire il valore normale costruito la Commissione ha seguito le due fasi descritte in appresso. |
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(151) |
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione non soggetti a distorsioni. In assenza di cooperazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i medesimi costi per materiali, manodopera ed energia e il relativo coefficiente di consumo del maggiore produttore dell'Unione. Ha moltiplicato i tassi di utilizzazione per i costi non soggetti a distorsioni per unità osservati nel paese rappresentativo, ossia in Thailandia, e ha aggiunto i costi di trasporto nazionali. |
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(152) |
In secondo luogo, ai costi di fabbricazione individuati in precedenza la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti desunti dalla società thailandese BIS e le spese generali di produzione del maggiore produttore dell'Unione. |
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(153) |
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale su base franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore cinese ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale e non per ciascun produttore separatamente. |
3.2.7. Prezzo all'esportazione
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(154) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif Eurostat adeguati per ricondurli a livello franco fabbrica. |
3.2.8. Confronto
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(155) |
Se giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. È stato effettuato un adeguamento al rialzo dell'8 % al valore normale per i costi IVA non rimborsabili. Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, è stato effettuato un adeguamento al ribasso oscillante tra il 4 % e il 7 % del prezzo all'esportazione per il trasporto merci internazionale e l'assicurazione. |
3.2.9. Margine di dumping
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(156) |
In assenza di cooperazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
|
(157) |
Su tale base la Commissione ha constatato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, pari a circa il 26 %. |
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(158) |
La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.3. Rischio di persistenza del dumping
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(159) |
Come stabilito in precedenza, le importazioni di accessori fusi per tubi dalla RPC sono risultate essere oggetto di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ai fini di completezza, la Commissione ha esaminato anche il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica dei prezzi dei produttori esportatori della RPC in altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
|
(160) |
In ragione dell'omessa collaborazione da parte dei produttori della RPC, tale esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ossia sulle informazioni fornite nella domanda e su quelle provenienti da altre fonti indipendenti disponibili, quali statistiche ufficiali sulle importazioni e informazioni ottenute dalle parti interessate durante l'inchiesta. |
3.3.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC
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(161) |
Secondo le informazioni contenute nella domanda (76), non sono noti dati precisi sulla produzione del prodotto oggetto del riesame nella RPC. Il mercato è frammentato e presenta numerosi piccoli produttori e una serie di produttori di grandi dimensioni. Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione ha stabilito una capacità produttiva combinata di almeno 6 produttori noti dei 30 individuati pari a 310 000 tonnellate. |
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(162) |
I due produttori che hanno risposto al questionario per il campionamento hanno segnalato una capacità inutilizzata pari a circa il 10 %. Presumendo l'esistenza della medesima percentuale di capacità inutilizzata per gli altri produttori, si ottiene una capacità inutilizzata corrispondente a 31 000 tonnellate. Anche applicando questo approccio prudente, la capacità inutilizzata cinese rappresenta oltre l'80 % del consumo dell'Unione. |
3.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione
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(163) |
Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi. |
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(164) |
A tale riguardo, la Commissione ha verificato le informazioni contenute nel Global Trade Atlas (77), in relazione al codice SA 7307 19 accessori per tubi di ghisa, di ferro non nominati né compresi altrove (78) o di acciaio. È disponibile soltanto il codice a 6 cifre, il quale sembra includere prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente riesame, quali gli accessori di ghisa duttile, i giunti scanalati ecc. |
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(165) |
Per l'analisi la Commissione ha quindi utilizzato le risposte al questionario per il campionamento fornite dai due produttori cinesi e ha riscontrato che i prezzi sul mercato dell'UE presentano un'attrattiva maggiore rispetto a determinati mercati di esportazione e al mercato interno cinese. Di conseguenza, in caso di abrogazione delle misure, il mercato dell'Unione acquisirebbe un'attrattiva ancora maggiore offrendo la possibilità di reindirizzare determinati quantitativi attualmente venduti su altri mercati. È quindi probabile che le importazioni dalla RPC verso l'Unione aumentino in maniera significativa e a prezzi di dumping. |
3.3.3. Conclusione
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(166) |
Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. Visti gli elementi esaminati nelle sezioni 3.3.1 e 3.3.2, la Commissione ha concluso altresì che in caso di scadenza delle misure è molto probabile che i produttori cinesi esporterebbero nell'Unione quantità significative di accessori fusi per tubi a prezzi di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure è molto elevato. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING PER LA THAILANDIA
4.1. Osservazioni preliminari per la Thailandia
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(167) |
Come indicato al considerando 27, nessuno dei produttori thailandesi ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha informato le autorità della Thailandia che, in ragione dell'assenza di cooperazione, essa avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base, basando le sue conclusioni in merito al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping sui dati disponibili. Alla Commissione sono pervenute osservazioni dal dipartimento per il commercio estero del ministero del Commercio e dalla società thailandese BIS Pipe Fitting Industry. Tali osservazioni sono riprese nei considerando 196 e 197. |
4.2. Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame
4.2.1. Valore normale
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(168) |
In ragione della mancanza di collaborazione da parte dei produttori thailandesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire un valore normale in Thailandia. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fornite dal richiedente. |
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(169) |
Di conseguenza il valore normale è stato basato sui prezzi praticati sul mercato interno in Thailandia, desunti da un listino prezzi nazionale comprendente un ampio numero di tipi di prodotti. Dato che tale listino è stato considerato non aggiornato, ai prezzi riportati in tale documento è stato applicato un fattore di correzione ottenuto utilizzando statistiche ufficiali e informazioni supplementari sulla base di informazioni disponibili sul mercato. Al fine di ottenere prezzi franco fabbrica, si è proceduto a dedurre un profitto stimato al fine di tenere conto dei costi per i distributori e il trasporto. |
4.2.2. Prezzo all'esportazione
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(170) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori thailandesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati sul prezzo all'importazione cif di Eurostat corretti al fine di ricondurli a livello franco fabbrica. |
4.2.3. Confronto
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(171) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, è stato effettuato un adeguamento al ribasso oscillante tra il 5 % e il 9 % del prezzo all'esportazione per il trasporto merci e l'assicurazione. |
4.2.4. Margine di dumping
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(172) |
La Commissione ha confrontato il valore normale del prodotto simile segnalato dal richiedente con il prezzo all'esportazione franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(173) |
Su tale base la Commissione ha constatato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, pari a circa il 33 %. |
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(174) |
La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
4.3. Rischio di persistenza del dumping
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(175) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, oltre a constatare l'esistenza di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza di tale dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Thailandia, la relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione, l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
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(176) |
Al fine di esaminare la probabile evoluzione delle esportazioni dalla Thailandia in caso di abrogazione delle misure, in assenza di cooperazione, la Commissione ha utilizzato le migliori informazioni rese disponibili da fonti accessibili al pubblico (siti web delle società e statistiche del Global Trade Atlas) e informazioni fornite nella domanda. |
4.3.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Thailandia
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(177) |
Per la Thailandia la domanda si riferisce a tre produttori. Inoltre le autorità thailandesi hanno individuato 30 potenziali produttori (79) all'apertura dell'inchiesta, due dei quali già menzionati nella domanda. Tuttavia, sono state fornite soltanto informazioni parziali sulla produzione e sulla capacità inutilizzata dell'industria thailandese. |
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(178) |
Nell'inchiesta iniziale i due produttori esportatori thailandesi che rappresentavano la maggior parte delle esportazioni thailandesi presentavano una capacità inutilizzata pari al 38 % o a 8 200 tonnellate. Secondo informazioni accessibili al pubblico, le dimensioni della loro attività sono rimaste sostanzialmente invariate da allora (entrambe le società producono quasi esclusivamente accessori fusi per tubi). |
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(179) |
In una seconda fase la Commissione ha esaminato la possibilità che altri mercati abbiano nel frattempo assorbito tale capacità inutilizzata. Le esportazioni totali dalla Thailandia nel 2011, periodo dell'inchiesta iniziale, ammontavano a 16 506 tonnellate. Nel 2017 le esportazioni totali ammontavano a 18 610 tonnellate, ossia circa 2 100 tonnellate in più rispetto al 2011. |
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(180) |
La Commissione ha concluso che soltanto una parte della capacità inutilizzata, esistente durante l'inchiesta iniziale, era stata indirizzata verso altri mercati dal momento dell'applicazione dei dazi. Inoltre il mercato interno è minuscolo (< 10 % delle vendite) e non avrebbe potuto assorbire la capacità inutilizzata. |
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(181) |
Di conseguenza esiste il rischio che la maggior parte della capacità inutilizzata pari a 8 200 tonnellate (il 22 % del consumo dell'Unione), esistente durante l'inchiesta iniziale, possa ancora essere utilizzata e indirizzata verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Anche adottando un'ipotesi prudente che preveda una diminuzione della capacità inutilizzata in misura equivalente alla totalità dell'aumento delle esportazioni, la capacità inutilizzata disponibile ammonterebbe a 6 100 tonnellate ossia al 17 % del mercato dell'Unione. |
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(182) |
Su tale base la Commissione ha concluso che esiste una considerevole capacità inutilizzata disponibile in Thailandia e pertanto il rischio che i volumi delle esportazioni aumentino in maniera significativa in caso di abrogazione delle misure antidumping è molto elevato. |
4.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione
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(183) |
Nonostante i dazi antidumping in vigore, nel periodo dell'inchiesta di riesame la Thailandia ha continuato ad esportare nell'Unione, detenendo una quota di mercato del 4,5 %, a dimostrazione del fatto che l'Unione è rimasta un mercato interessante e una destinazione di esportazione attraente. Dato il basso utilizzo delle capacità dei produttori thailandesi, esiste un rischio elevato che gli esportatori thailandesi mireranno a riconquistare la quota di mercato persa in caso di scadenza delle misure. |
4.3.3. Relazione tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e i prezzi nell'Unione
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(184) |
Le statistiche sulle esportazioni thailandesi evidenziano prezzi medi più elevati rispetto a quelli applicati nell'Unione per quasi tutti gli altri principali mercati di esportazione per gli accessori di ghisa malleabile. Tale differenza di prezzo può essere dovuta a differenze nella gamma di prodotti o alle misure in vigore. In considerazione della mancanza di cooperazione da parte dei produttori thailandesi, la Commissione non può valutare in maniera affidabile tali differenze di prezzo. |
4.3.4. Conclusione
|
(185) |
Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni thailandesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. Oltre ai volumi relativamente bassi delle importazioni rispetto al consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha considerato l'esistenza di un'elevata capacità inutilizzata e la precedente pratica dei produttori thailandesi. |
|
(186) |
Di conseguenza, visti gli elementi esaminati nelle sezioni 4.3.1 e 4.3.2, la Commissione ha concluso che in caso di scadenza delle misure è probabile che si registri un aumento significativo delle esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping. |
5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione
|
(187) |
nel periodo in esame, il prodotto oggetto del riesame era fabbricato da 5 produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(188) |
La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione totale dell'Unione è stata pari a circa 33 000 tonnellate sulla base delle informazioni fornite dall'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 17, i produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 70 % della produzione totale dell'Unione. |
5.2. Consumo dell'Unione
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(189) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione come la somma del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e delle importazioni totali nell'Unione segnalate da Eurostat a livello TARIC. |
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(190) |
L'andamento del consumo dell'Unione del prodotto oggetto del riesame figura nella tabella seguente. Tabella 2 Consumo dell'Unione (in tonnellate)
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||||||||||||||||||||||||
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(191) |
Dopo l'aumento nel 2016 e nel 2017, nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo dell'Unione è diminuito del 3 % rispetto al 2014. Il mercato degli accessori di ghisa malleabile è maturo e non ha mostrato fluttuazioni significative nel periodo in esame. |
5.3. Importazioni dai paesi interessati
5.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
|
(192) |
La Commissione ha esaminato se le importazioni di accessori fusi per tubi originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(193) |
Il margine di dumping determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati era superiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era irrilevante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. |
|
(194) |
Nell'inchiesta iniziale la valutazione cumulativa è stata considerata appropriata perché tra le importazioni da questi due paesi e il prodotto simile dell'Unione esistono condizioni comparabili di concorrenza, caratterizzate cioè dagli stessi canali di vendita e dalle stesse categorie di clienti. Nel corso della presente inchiesta la Commissione non ha ricevuto alcun elemento di prova che dimostrasse un cambiamento della situazione. La Commissione ritiene pertanto che tali risultanze siano ancora valide. |
|
(195) |
Sulla base di quanto precede si è ritenuto che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, fossero stati soddisfatti. Le importazioni dalla RPC e dalla Thailandia sono state quindi esaminate cumulativamente. |
|
(196) |
La missione della Thailandia e BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd., un produttore thailandese, hanno sostenuto che le importazioni dalla Thailandia dovrebbero essere escluse dal riesame sulla base del costante calo dei volumi delle importazioni e che il cumulo con le importazioni dalla RPC non è giustificabile né legalmente né economicamente. |
|
(197) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni in ragione del fatto che l'inchiesta che utilizza i dati Eurostat dettagliati a livello TARIC evidenzia che, nonostante la diminuzione delle importazioni thailandesi, il volume delle importazioni superiore al 5 % rispetto alle importazioni totali è comunque considerevole e può pertanto essere utilizzato nella valutazione cumulativa conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
5.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
|
(198) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia nell'Unione in base ai dati Eurostat a livello TARIC e alle quote di mercato delle importazioni confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell'Unione riportato nella tabella 2. Tabella 3 Volume delle importazioni nell'Unione (in tonnellate)
|
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(199) |
Il volume delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da parte dei paesi interessati nel mercato dell'Unione è diminuito del 22 % nel corso del periodo in esame. |
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(200) |
La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è diminuita di 6 punti percentuali, passando dal 32 % al 26 % nel periodo in esame. Tale quota di mercato è diminuita principalmente nel periodo compreso tra il 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Tale tendenza ha seguito l'evoluzione delle importazioni. Tabella 4 Quota di mercato dell'Unione
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(201) |
Le importazioni dalla RPC e dalla Thailandia hanno pertanto continuato ad entrare nell'Unione per tutto il periodo in esame, nonostante le misure in vigore. |
5.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati
|
(202) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base delle statistiche Eurostat sulle importazioni a livello TARIC. I prezzi medi delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia nell'Unione hanno registrato il seguente andamento. Tabella 5 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
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(203) |
I prezzi all'importazione dalla Thailandia sono rimasti piuttosto stabili per tutto il periodo in esame, mentre per le importazioni dalla RPC, che nel 2014 avevano livello di prezzo notevolmente inferiore rispetto alle importazioni thailandesi, si è ridotto il divario verso la fine del periodo in esame. |
5.3.4. Sottoquotazione dei prezzi
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(204) |
La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
|
|
(205) |
Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
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(206) |
Da tale confronto, per le importazioni dalla RPC e dalla Thailandia, è emersa una sottoquotazione media sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame rispettivamente pari al 47 % e al 44 %. |
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(207) |
Nonostante un certo aumento del prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati dovuto principalmente all'aumento dei prezzi delle importazioni dalla RPC, i livelli di sottoquotazione sono rimasti significativi. |
5.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e dalla Thailandia
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(208) |
La quota di mercato delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento. Tabella 6 Quota di mercato delle importazioni
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(209) |
La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è rimasta stabile nel periodo in esame, registrando un leggero aumento temporaneo nel 2015 e nel 2016. |
5.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
5.5.1. Osservazioni generali
|
(210) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
|
(211) |
Come indicato al considerando 17, per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione si è ricorsi al campionamento. |
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(212) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. |
|
(213) |
La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati presentati dall'industria dell'Unione e contenuti nelle risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
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(214) |
La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
|
(215) |
Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
|
(216) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(217) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali. |
5.5.2. Indicatori macroeconomici
5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
Tabella 7
Volume di produzione dell'Unione (in tonnellate)
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
PIR |
|
Volume di produzione |
30 629 |
28 438 |
32 052 |
32 312 |
33 025 |
|
Indice (2014 = 100) |
100 |
93 |
105 |
105 |
108 |
|
Fonte: dati presentati dall'industria dell'Unione e risposte al questionario verificate. |
|||||
|
(218) |
Il volume di produzione dell'Unione è aumentato dell'8 % nel periodo in esame nonostante la diminuzione dei consumi. Tabella 8 Capacità produttiva dell'Unione (in tonnellate)
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(219) |
La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta stabile nel periodo in esame. Il fattore che ha limitato la capacità è il processo di ricottura che richiede risorse sostanziali (forni) e tempo. I forni non possono essere spenti o riscaldati rapidamente e consumano livelli elevati di energia. Tabella 9 Utilizzo della capacità produttiva dell'Unione
|
||||||||||||||||||||||||
|
(220) |
Grazie all'aumento del volume di produzione dell'Unione, l'utilizzo degli impianti è aumentato di 4 punti percentuali. |
5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
|
(221) |
Il volume delle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato UE è aumentato del 7 % nel periodo in esame, in linea con l'aumento della produzione e nonostante il calo dei consumi, potendo beneficiare del dazio antidumping in vigore. Tabella 10 Volume delle vendite dell'Unione (in tonnellate)
|
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|
(222) |
La quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 6 punti percentuali o dell'11 % nel periodo in esame, mentre le importazioni oggetto di dumping sono diminuite del 22 % nel medesimo periodo, sostituendo in maniera efficace talune delle vendite di accessori fusi per tubi precedentemente importati. Tabella 11 Quota di mercato dell'Unione
|
||||||||||||||||||||||||
5.5.2.3. Occupazione e produttività
|
(223) |
L'occupazione in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP) ha seguito soltanto parzialmente l'aumento dei volumi di produzione dell'Unione, aspetto questo che suggerisce che l'industria dell'Unione ha razionalizzato il processo di produzione e aumentato la produttività nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tabella 12 Occupazione (in ETP)
|
||||||||||||||||||||||||
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(224) |
L'industria dell'Unione è stata in grado di migliorare la produttività, conseguendo una crescita maggiore dei volumi di produzione dell'Unione rispetto all'aumento dell'occupazione in ETP. Tabella 13 Produttività (tonnellate/ETP)
|
||||||||||||||||||||||||
|
(225) |
L'aumento della produttività deriva anche dalle innovazioni industriali nel contesto delle quali i robot continuano a sostituire gli operai, in particolare nel settore della lavorazione meccanica e della spedizione. |
5.5.2.4. Crescita
|
(226) |
Come indicato nella tabella 2, il consumo dell'Unione è diminuito tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame di oltre 1 000 tonnellate, mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping è diminuito di oltre 2 000 tonnellate nel medesimo periodo. L'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare le proprie vendite di oltre 1 000 tonnellate, beneficiando del calo delle importazioni oggetto di dumping. |
5.5.2.5. Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
|
(227) |
Il dumping è proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame in maniera significativa, come spiegato nella sezione 3. |
|
(228) |
Poiché i volumi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dalla Thailandia sono stati notevolmente inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che l'impatto dell'entità del margine di dumping sull'industria dell'Unione era significativamente meno pronunciato rispetto all'inchiesta iniziale. |
5.5.3. Indicatori microeconomici
5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
Tabella 14
Prezzo medio di vendita dell'Unione per tonnellata
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
PIR |
|
Prezzo medio di vendita |
4 483 |
4 453 |
4 341 |
4 270 |
4 284 |
|
Indice (2014 = 100) |
100 |
99 |
97 |
95 |
96 |
|
Fonte: risposte al questionario verificate. |
|||||
|
(229) |
Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi unitari applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento. Tabella 15 Costi medi di produzione dell'Unione per tonnellata
|
||||||||||||||||||||||||
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(230) |
L'evoluzione in calo è il risultato della pressione attuata sul mercato dalle importazioni oggetto di dumping. |
|
(231) |
Il prezzo medio di vendita dell'Unione dei produttori inclusi nel campione è diminuito del 4 % nel periodo in esame, mentre i costi medi di produzione sono aumentati del 4 % nel medesimo periodo come indicato in appresso. |
|
(232) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 5 %. Tabella 16 Costi medi del lavoro per dipendente
|
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5.5.3.2. Scorte
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(233) |
Il livello delle scorte finali è calato nel corso del periodo in esame, diminuendo complessivamente del 33 %. Tale calo riflette il miglioramento delle politiche interne dei produttori dell'Unione aventi come obiettivo la razionalizzazione delle scorte al fine di liberare il loro capitale d'esercizio. Tabella 17 Scorte (in tonnellate)
|
||||||||||||||||||||||||
5.5.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali
Tabella 18
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
PIR |
|
Redditività |
11,2 % |
8,9 % |
10,7 % |
8,7 % |
8,5 % |
|
Indice (2014 = 100) |
100 |
80 |
96 |
78 |
76 |
|
Flusso di cassa (in migliaia di EUR) |
11 659 |
14 574 |
15 399 |
15 102 |
13 689 |
|
Indice (2014 = 100) |
100 |
125 |
132 |
130 |
117 |
|
Investimenti (in migliaia di EUR) |
4 251 |
6 554 |
6 755 |
7 172 |
4 409 |
|
Indice (2014 = 100) |
100 |
154 |
159 |
169 |
104 |
|
Utile sul capitale investito |
32 % |
27 % |
29 % |
24 % |
24 % |
|
Indice (2014 = 100) |
100 |
83 |
90 |
74 |
74 |
|
Fonte: risposte al questionario verificate. |
|||||
|
(234) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. |
|
(235) |
Nel periodo in esame, in particolare dopo il 2016, la redditività è diminuita del 24 %. |
|
(236) |
Il flusso di cassa netto, ossia la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è aumentato significativamente fino al 2016 per poi scendere, nel periodo dell'inchiesta di riesame, ad un livello inferiore ma comunque superiore del 17 % rispetto al 2014. |
|
(237) |
L'evoluzione degli investimenti dei produttori dell'Unione ha confermato che tale settore è ad alta intensità di capitale. Occorre infatti effettuare investimenti sostanziali per soddisfare le norme ambientali sempre più stringenti, in maniera da controbilanciare l'aumento dei costi per il personale necessario alla produzione, sostituendoli con robot. Il calo degli investimenti nel periodo dell'inchiesta di riesame a partire dal 2015 è dovuto alle tempistiche/al processo di approvazione di uno dei produttori inclusi nel campione e non evidenzia alcuna inversione della tendenza. In effetti, i produttori dell'Unione ritengono che saranno necessari ulteriori investimenti sostanziali per mantenere livelli di redditività sufficienti in futuro. |
|
(238) |
L'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione, il profitto espresso in percentuale del valore contabile al netto degli attivi, è diminuito del 26 % nel periodo in esame. Ciò è dovuto principalmente all'aumento del valore del capitale investito nei beni di produzione se confrontato con i profitti leggermente in calo nel periodo in esame. |
|
(239) |
Grazie a un livello sufficiente della redditività e dell'utile sul capitale investito, generalmente i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati in grado di raccogliere capitali necessari per le spese in conto capitale. Tuttavia a causa dell'incertezza relativa all'estensione delle misure e agli investimenti futuri taluni produttori dell'Unione hanno incontrato difficoltà maggiori a raccogliere capitali. |
5.6. Conclusione in merito alla situazione dell'industria dell'Unione
|
(240) |
L'istituzione delle misure antidumping definitive nel maggio del 2013 ha segnato l'inizio della tendenza al ribasso delle importazioni dai paesi interessati nel periodo in esame. I volumi decrescenti delle importazioni a prezzi inferiori rispetto a quelli medi di vendita dell'industria dell'Unione hanno portato a un'attenuazione degli effetti negativi sul mercato dell'Unione. |
|
(241) |
Ciò ha contribuito a sua volta a migliorare la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame, consentendo una ripresa rispetto ai precedenti effetti pregiudizievoli del dumping. |
|
(242) |
Tale aspetto ha contribuito all'aumento della produzione e dei volumi di vendita dei produttori dell'Unione, a flussi di cassa e a utili sul capitale investito positivi ed ha consentito altresì una redditività solida, anche se in calo. |
|
(243) |
Tuttavia, sebbene si sia in gran parte ripresa dal pregiudizio passato e sembri essere sulla strada giusta per mantenere la propria situazione nel lungo termine, l'industria dell'Unione risulta essere ancora fragile a causa di un potenziale di crescita del mercato dell'Unione molto limitato e della continua pressione sui prezzi. |
|
(244) |
Inoltre l'alta intensità di capitale di questo settore lo rende particolarmente sensibile alla diminuzione dei volumi di vendita o del prezzo unitario. |
|
(245) |
In considerazione di quanto precede la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5.7. Rischio di reiterazione del pregiudizio
|
(246) |
La Commissione ha concluso al considerando 245 che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'eventuale esistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC e della Thailandia in caso di scadenza delle misure. |
|
(247) |
A tale proposito la Commissione ha analizzato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nei paesi interessati, l'attrattiva del mercato dell'Unione e l'impatto delle importazioni provenienti dai paesi interessati sulla situazione dell'industria dell'Unione qualora le misure fossero lasciate scadere. |
5.7.1. Capacità inutilizzata
|
(248) |
Come concluso ai considerando 182 e 162, esistono notevoli capacità in eccesso nei paesi interessati. La Commissione non ha riscontrato elementi che suggerirebbero un aumento significativo della domanda interna del prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati o in qualsiasi mercato di paesi terzi nel prossimo futuro capace di assorbire tale capacità inutilizzata. |
5.7.2. Attrattiva del mercato dell'Unione
|
(249) |
Come spiegato ai considerando 165 e 183, il mercato dell'Unione è un mercato interessante per i produttori esportatori dei paesi interessati. |
|
(250) |
Tale aspetto è stato confermato tra il giugno del 2016 e il giugno del 2017, quando le importazioni cinesi sono aumentate in maniera significativa in seguito all'abrogazione temporanea del dazio antidumping per il prodotto oggetto del riesame fabbricato da Jinan Meide. Tale produttore ha raddoppiato le proprie importazioni a basso prezzo nell'Unione nel primo trimestre del 2017 rispetto al trimestre precedente e al valore normale del primo trimestre per tutto il periodo in esame. |
|
(251) |
È pertanto probabile che, in assenza di misure, i produttori dei paesi interessati aumentino in maniera notevole la loro presenza sul mercato dell'Unione in termini di volume e di quota di mercato, applicando prezzi di dumping che sarebbero nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. |
5.7.3. Incidenza sull'industria dell'Unione
|
(252) |
L'abrogazione delle misure in vigore significherebbe che i produttori dell'Unione subirebbero un pregiudizio. Con il probabile arrivo di grandi quantitativi di importazioni cinesi e thailandesi a prezzi inferiori, l'industria dell'Unione sarebbe costretta a ridurre considerevolmente la propria produzione, determinando un rapido calo dei livelli di redditività. |
|
(253) |
La sensibilità dell'industria dell'Unione a diminuzioni dei volumi di produzione o dei prezzi di vendita provocherebbe un rapido deterioramento della sua redditività e di altri indicatori di prestazione. |
|
(254) |
La produzione di accessori fusi per tubi è un'industria ad alta intensità di capitale. Per fare funzionare una fonderia sono necessarie strutture di grandi dimensioni, tra cui forni, macchine per lo stampaggio, linee di galvanizzazione e di ricottura. Inoltre la tecnologia robotica necessaria per far fronte all'aumento del costo del lavoro nell'Unione sostituendo il lavoro umano è molto costosa. L'acquisizione di una singola macchina automatizzata per la filettatura di un particolare tipo di accessorio può costare fino a 1 milione di EUR. Si tratta di un esborso davvero significativo rispetto al fatturato e ai profitti tipici di questo settore. |
|
(255) |
I continui investimenti necessari in immobilizzazioni non sarebbero più giustificati e il recupero degli attivi di investimento già acquisiti sarebbe incerto. Ciò potrebbe portare alla chiusura di stabilimenti produttivi e alla conseguente perdita di posti di lavoro, nonché all'eventuale scomparsa del settore. |
5.8. Conclusione
|
(256) |
L'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a prezzi pregiudizievoli, con conseguente reiterazione del pregiudizio notevole ai danni dell'industria dell'Unione. |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
6.1. Introduzione
|
(257) |
In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei grossisti, dei rivenditori al dettaglio e degli utilizzatori. |
|
(258) |
Nell'inchiesta iniziale si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore, consente di valutare un eventuale impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate. |
|
(259) |
Si è pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si possa concludere che il mantenimento delle misure sarebbe, nel caso specifico, contrario all'interesse dell'Unione. |
6.2. Interesse dell'industria dell'Unione
|
(260) |
L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. La situazione dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe rapidamente con un abbassamento dei volumi di vendita e dei prezzi di vendita, determinando un notevole calo della redditività. Il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di sfruttare appieno il proprio potenziale sul mercato dell'Unione che offre parità di condizioni. |
|
(261) |
Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
6.3. Interesse degli importatori
|
(262) |
Come indicato al considerando 20, la Commissione ha incluso nel campione tre importatori e li ha invitati a cooperare all'inchiesta. Nessuno di loro si è manifestato. |
|
(263) |
Nell'inchiesta iniziale era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli importatori, eventuali conseguenze negative sugli importatori derivanti dall'istituzione di misure, anche qualora esistenti, non sarebbero sproporzionate. |
|
(264) |
Nell'inchiesta attuale non vi sono elementi di prova a disposizione della Commissione a sostegno del contrario e si può quindi confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla situazione finanziaria degli importatori e che il mantenimento delle misure non li penalizzerebbe indebitamente. |
6.4. Interesse degli utilizzatori
|
(265) |
La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori noti nel contesto della presente inchiesta e li ha invitati a collaborare. Non ha cooperato nessun utilizzatore. |
|
(266) |
Nella presente inchiesta non vi sono elementi di prova che dimostrano che le misure in vigore hanno avuto effetti negativi su tali soggetti. In ragione del prezzo basso, è limitata anche la quota del prodotto oggetto del riesame rispetto ai costi totali della nuova costruzione o installazione. |
|
(267) |
Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. |
6.5. Conclusione
|
(268) |
In considerazione di quanto sopra la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e della Thailandia. |
7. MISURE ANTIDUMPING
|
(269) |
Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla la Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della RPC e della Thailandia. |
|
(270) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni e chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
|
(271) |
Non sono pervenute osservazioni entro il termine fissato di 25 giorni. |
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(272) |
In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (80), qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
|
(273) |
Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento sono applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da tali società e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricate da altre società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelli specificamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
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(274) |
Ogni domanda richiedente l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio a seguito di una modifica del nome dell'entità o in seguito alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) va indirizzata alla Commissione (81) immediatamente con tutte le informazioni pertinenti. In particolare, eventuali modifiche delle attività della società relative a produzione, vendite sul mercato interno e all'estero correlate, ad esempio, al cambiamento di denominazione o al cambiamento relativo ai soggetti che effettuano la produzione e la vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
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(275) |
Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Thailandia.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:
|
Paese |
Società |
Dazio (%) |
Codice addizionale TARIC |
|
RPC |
Hebei Jianzhi Casting Group Ltd. – contea di Yutian |
57,8 |
B335 |
|
Jinan Meide Casting Co., Ltd. - Jinan |
39,2 |
B336 |
|
|
Qingdao Madison Industrial Co., Ltd. - Qingdao |
24,6 |
B337 |
|
|
Hebei XinJia Casting Co., Ltd. – contea di XuShui |
41,1 |
B338 |
|
|
Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd. – Xizhaotong Town |
41,1 |
B339 |
|
|
Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd. – Linyi City |
41,1 |
B340 |
|
|
China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd. – contea di Taigu |
41,1 |
B341 |
|
|
Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd. – contea di Yutian |
41,1 |
B342 |
|
|
Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd. – LangFang, Hebei |
41,1 |
B343 |
|
|
Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd. – Hongqiao Town, contea di Yutian |
41,1 |
B344 |
|
|
Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd. - Tangshan |
41,1 |
B345 |
|
|
Taigu Tongde Casting Co., Ltd. – Nanyang Village, Taigu |
41,1 |
B346 |
|
|
Tutte le altre società |
57,8 |
B999 |
|
|
Thailandia |
BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd. - Samutsakorn |
15,5 |
B347 |
|
Siam Fittings Co., Ltd. - Samutsakorn |
14,9 |
B348 |
|
|
Tutte le altre società |
15,5 |
B999 |
3. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. La Commissione può modificare il paragrafo 2 al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese o della Thailandia fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione dai quali si desuma che tale produttore esportatore:
|
a) |
nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale») non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui al paragrafo 1; |
|
b) |
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese o della Thailandia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; |
|
c) |
ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale. |
5. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping indicate per le società di cui al paragrafo 2 è sottoposta alla presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. Su tale fattura figura la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile o di ghisa a grafite sferoidale, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1.
(3) GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57.
(4) GU L 166 del 29.6.2017, pag. 23.
(5) GU L 193 del 19.7.2016, pag. 115.
(6) GU L 7 del 12.1.2018, pag. 39.
(7) GU L 44 del 15.2.2019, pag. 6.
(8) GU C 268 del 12.8.2017, pag. 4.
(9) GU C 162 dell'8.5.2018, pag. 11.
(10) N. t18.007227.
(11) N. t19.001077.
(12) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(13) Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.
(14) Relazione – capitolo 2, pag. 10.
(15) http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.
(16) Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.
(17) Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73, 74.
(18) Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.
(19) Relazione – capitolo 6. pagg. 122-135.
(20) Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.
(21) Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.
(22) Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pagg. 50 e 84; capitolo 5, pagg. 108-109.
(23) Il testo completo del piano è disponibile sul sito web del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html.
(24) Relazione – capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(25) https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e.
(26) Come accaduto ad esempio nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa di Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. relazione sull'acciaio di Pechino, pag. 58.
(27) Cfr. http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/DispatchAction.do?efFormEname=ECTM40&key=VzQMM1oxUTACY1BnAGdWN1A0AmJSNlNgVWdUZwVhADIAEw9ADBcCMgobUhUFElIw (accesso effettuato il 27 marzo 2019).
(28) Relazione – capitolo 5, pagg. 100-1.
(29) Relazione – capitolo 2, pag. 26.
(30) Relazione – capitolo 2, pagg. 31-2.
(31) Cfr. https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.
(32) Cfr. considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).
(33) http://www.jihuachina.com/index.php/home/zx/detail/id/453/gid/501/eid/3035 (accesso effettuato il 27 marzo 2019) e http://www.meide-casting.com/news/428.html (accesso effettuato il 27 marzo 2019).
(34) Relazione – capitoli 6 e 12.
(35) Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.
(36) Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.
(37) Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(38) Relazione - capitolo 14, pag. 347.
(39) Cfr. ad esempio la parte IV/6 del «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico».
(40) Cfr. http://www.qhdb.com.cn/Newspaper/Show.aspx?id=196215 (accesso effettuato il 29 marzo 2019).
(41) « The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China (2016-2020) » [Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020)], http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.
(42) Relazione – capitolo 14, pag. 349.
(43) Relazione – capitolo 14, pag. 352.
(44) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.
(45) Cfr. considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).
(46) DS395 – China – Measures related to the exportation of various raw materials [Cina – Misure relative all'esportazione di varie materie prime] (cfr. relazione, capitolo 12, pag. 299).
(47) Cfr. relazione, capitolo 14 (pag. 365), capitolo 12 (pag. 303).
(48) Cfr. relazione, 8 (pag. 178), capitolo 12 (pag. 278).
(49) Cfr. relazione, capitolo 12 (pagg. 270, 272-273).
(50) Relazione – capitolo 14, pagg. 375-376.
(51) Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.
(52) Relazione – capitolo 9, pagg. 216.
(53) Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.
(54) Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.
(55) Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.
(56) Relazione – capitolo 13, pag. 336.
(57) Relazione– capitolo 13, pagg. 337-341.
(58) Relazione – capitolo 6, pag. 114-117.
(59) Relazione – capitolo 6, pag. 119.
(60) Relazione – capitolo 6, pag. 120.
(61) Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(62) Relazione, ibidem.
(63) Relazione – capitolo 14, pagg. 362-363, che elenca le inchieste dell'UE in materia di difesa commerciale (concernenti determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e concernenti determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese), nonché le inchieste in materia di difesa commerciale condotte dalle autorità australiane, canadesi, indiane o statunitensi.
(64) Relazione – capitolo 6, pag. 127, in particolare per quanto concerne la stima del FMI.
(65) Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(66) Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(67) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(68) https://www.bvdinfo.com/it-it/home.
(69) Un produttore esportatore ha indicato il codice SA 2716 00. Tale informazione non è tuttavia pertinente quando si stabiliscono valori sulla base di statistiche riferite esplicitamente all'energia elettrica.
(70) Un produttore esportatore ha indicato il codice SA 2711 11. Tale informazione non è tuttavia pertinente quando si stabiliscono valori sulla base di statistiche riferite esplicitamente al gas naturale.
(71) Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, Amministrazione per il commercio internazionale, A-570-032, 21 ottobre 2016.
(72) https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=d986842c-b30a-4ed3-b329-9e248a7d5096&AspxAutoDetectCookieSupport=1.
(73) https://www.egat.co.th/en/images/annual-report/2017/egat-annual-eng-2017.pdf, pag. 131.
(74) https://www.egat.co.th/en/images/annual-report/2017/egat-annual-eng-2017.pdf, pag. 18.
(75) https://www.energir.com/en/major-industries/conversion-factors/.
(76) Allegati non riservati B-17 e B-19: la domanda fornisce elementi di prova attestanti una capacità produttiva di almeno 310 000 tonnellate in base alle pagine web di soltanto sei produttori cinesi dei 30 noti in Cina.
(77) Disponibile all'indirizzo: http://www.gtis.com/gta/.
(78) Non nominati né compresi altrove.
(79) Produttori in Thailandia che esportano nell'Unione il prodotto classificato al codice SA 7307 19. Sebbene tale codice includa altri prodotti, la percentuale predominante delle esportazioni nell'Unione con questo codice riguarda accessori filettati in ghisa malleabile.
(80) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(81) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.
DECISIONI
|
25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/37 |
DECISIONE (UE) 2019/1260 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio (1), l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (2) («accordo», le parti a cui in appresso si fa riferimento «parti»), che è stato firmato il 6 ottobre 2010. L'accordo si applica dal 1o luglio 2011 (3). |
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(2) |
L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che può, tra l'altro, esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che le parti possono decidere in sede di comitato per il commercio di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, fatta salva l'osservanza degli obblighi e degli adempimenti di legge delle parti. |
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(3) |
A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo, le parti devono riesaminare le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. L'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio. |
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(4) |
Dal momento in cui l'accordo è divenuto applicabile, le regolamentazioni tecniche di cui all'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo sono cambiate, come alcuni dei prodotti contemplati. Al fine di tenere conto di questi sviluppi l'Unione e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche, mantenendo invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. |
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(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio. |
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(6) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione accluso del comitato per il commercio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, deve essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
J. LEPPÄ
(1) Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea ei suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).
(2) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
(3) Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 168 del 28.6.2011, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. 3 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA
del xx aprile 2019
relativa alla modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo di libero scambio UE-Corea
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra la Repubblica di Corea («Corea»), da una parte, e l'Unione europea («UE») e i suoi Stati membri, dall'altra (rispettivamente «accordo» e «parti»), in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 15.5, paragrafo 2, nonché l'allegato 2-C, articolo 3, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo il comitato per il commercio istituito dalle parti può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. |
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(2) |
L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge. |
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(3) |
A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo le parti riesaminano le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. Esso specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio. |
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(4) |
La Corea e l'UE hanno modificato le regolamentazioni tecniche al fine di mantenere invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. Inoltre i riferimenti all'«UNECE» nelle appendici 2-C-2 e 2-C-3 dovrebbero ora intendersi come riferimenti al «Reg. ONU» in seguito all'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (revisione 3) (1), del 20 ottobre 2017. |
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(5) |
La tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è stata modificata nel modo seguente.
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(6) |
La tabella 2 dell'appendice 2-C-2 rimane invariata. |
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(7) |
La tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è stata modificata nel modo seguente:
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(8) |
La tabella 2 dell'appendice 2-C-3 rimane invariata. |
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(9) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del Comitato per il commercio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 1 della presente decisione.
Articolo 2
All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 2 della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica, con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.
Fatto a …,
Per il comitato per il commercio
YOO Myung-hee
Ministro del Commercio
Ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia della Repubblica di Corea
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione europea responsabile per il Commercio
(1) E/ECE/TRANS/505/Rev. 3.
ALLEGATO 1
Appendice 2-C-2
Tabella 1
Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto i)
|
Oggetto |
Requisiti |
Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti) (1) |
|
Livello sonoro ammissibile |
Reg. ONU (2) n. 51 |
Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014 |
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Dispositivi silenziatori di ricambio |
Reg. ONU n. 59 |
Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014 |
|
Emissioni di veicoli leggeri |
Reg. ONU n. 83 |
Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012 (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832 |
|
Convertitori catalitici di ricambio |
Reg. ONU n. 103 |
Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008 |
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Serbatoi di carburante |
Reg. ONU n. 34 |
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Serbatoi di GPL |
Reg. ONU n. 67 |
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Serbatoi di GNC |
Reg. ONU n. 110 |
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Dispositivi di protezione posteriore |
Reg. ONU n. 58 |
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Sforzo sul comando sterzo |
Reg. ONU n. 79 |
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Serrature e cardini delle porte |
Reg. ONU n. 11 |
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Segnalatori acustici |
Reg. ONU n. 28 |
|
|
Dispositivi per la visione indiretta |
Reg. ONU n. 46 |
|
|
Frenatura di veicoli pesanti |
Reg. ONU n. 13 |
|
|
Frenatura di veicoli leggeri |
Reg. ONU n. 13H |
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|
Guarnizioni per freni |
Reg. ONU n. 90 |
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|
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) |
Reg. ONU n. 10 |
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|
Inquinamento prodotto dai motori diesel |
Reg. ONU n. 24 |
Regolamento (CE) n. 692/2008 |
|
Finiture interne |
Reg. ONU n. 21 |
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Antifurto |
Reg. ONU n. 18 |
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|
Antifurto e immobilizzatori |
Reg. ONU n. 116 |
|
|
Sistemi di allarme per veicoli |
Reg. ONU n. 97 Reg. ONU n. 116 |
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|
Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto |
Reg. ONU n. 12 |
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Resistenza dei sedili |
Reg. ONU n. 17 |
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|
Resistenza dei sedili (autobus) |
Reg. ONU n. 80 |
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|
Sporgenze esterne |
Reg. ONU n. 26 |
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Tachimetro |
Reg. ONU n. 39 |
|
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza |
Reg. ONU n. 14 |
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|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa |
Reg. ONU n. 48 |
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Catadiottri |
Reg. ONU n. 3 |
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|
Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto |
Reg. ONU n. 7 |
|
|
Luci di marcia diurna |
Reg. ONU n. 87 |
|
|
Luci di posizione laterali |
Reg. ONU n. 91 |
|
|
Indicatori di direzione |
Reg. ONU n. 6 |
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|
Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore |
Reg. ONU n. 4 |
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Proiettori (R2 e HS1) |
Reg. ONU n. 1 |
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|
Proiettori (sigillati) |
Reg. ONU n. 5 |
|
|
Proiettori (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11) |
Reg. ONU n. 8 |
|
|
Proiettori (H4) |
Reg. ONU n. 20 |
|
|
Proiettori (alogeni sigillati) |
Reg. ONU n. 31 |
|
|
Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate |
Reg. ONU n. 37 |
|
|
Proiettori con fonte luminosa a scarica |
Reg. ONU n. 98 |
|
|
Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate |
Reg. ONU n. 99 |
|
|
Proiettori (fascio anabbagliante asimmetrico) |
Reg. ONU n. 112 |
|
|
Sistemi di fari direzionali anteriori |
Reg. ONU n. 123 |
|
|
Proiettori fendinebbia anteriori |
Reg. ONU n. 19 |
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|
Luci posteriori per nebbia |
Reg. ONU n. 38 |
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|
Proiettori di retromarcia |
Reg. ONU n. 23 |
|
|
Luci di stazionamento |
Reg. ONU n. 77 |
|
|
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta |
Reg. ONU n. 16 |
|
|
Dispositivi di ritenuta per bambini |
Reg. ONU n. 44 |
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|
Campo di visibilità anteriore del conducente |
Reg. ONU n. 125 |
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|
Identificazione di comandi, spie e indicatori |
Reg. ONU n. 121 |
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Sistemi di riscaldamento |
Reg. ONU n. 122 |
|
|
Poggiatesta (combinati con i sedili) |
Reg. ONU n. 17 |
|
|
Poggiatesta |
Reg. ONU n. 25 |
|
|
Emissioni di CO2 - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente |
Reg. ONU n. 101 |
Regolamento (CE) n. 692/2008 |
|
Potenza del motore |
Reg. ONU n. 85 |
Regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 |
|
Emissioni di veicoli pesanti |
Reg. ONU n. 49 |
Regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011, (UE) 2016/1718 |
|
Protezione laterale |
Reg. ONU n. 73 |
|
|
Vetri di sicurezza |
Reg. ONU n. 43 |
|
|
Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi |
Reg. ONU n. 30 |
|
|
Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi |
Reg. ONU n. 54 |
|
|
Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio |
Reg. ONU n. 64 |
|
|
Rumore di rotolamento |
Reg. ONU n. 117 |
|
|
Dispositivi di limitazione della velocità |
Reg. ONU n. 89 |
|
|
Dispositivi di attacco |
Reg. ONU n. 55 |
|
|
Dispositivi di traino chiusi |
Reg. ONU n. 102 |
|
|
Infiammabilità |
Reg. ONU n. 118 |
|
|
Autobus |
Reg. ONU n. 107 |
|
|
Resistenza della sovrastruttura (autobus) |
Reg. ONU n. 66 |
|
|
Urto frontale |
Reg. ONU n. 94 |
|
|
Urto laterale |
Reg. ONU n. 95 |
|
|
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose |
Reg. ONU n. 105 |
|
|
Protezione antincastro anteriore |
Reg. ONU n. 93 |
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(1) Quando la terza colonna (Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti) è vuota, si intende che la regolamentazione corrispondente è identica al regolamento dell'ONU che figura nella seconda colonna (Requisiti).
(2) Abbreviazione di «Regolamento dell'ONU», precedentemente «UNECE».
ALLEGATO 2
Appendice 2-C-3
Tabella 1
Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto ii)
|
Oggetto |
Requisiti |
Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti |
|
|
Protezione degli occupanti in caso di urto |
Frontale |
Reg. ONU n. 94 |
Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS (1) |
|
Laterale |
Reg. ONU n. 95 |
Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS |
|
|
Spostamento indietro del comando di sterzo |
Reg. ONU n. 12 |
Articolo 89, paragrafo 1, punto 2, KMVSS |
|
|
Protezione del conducente nei confronti del sistema del comando di sterzo in caso di urto |
Reg. ONU n. 12 |
Articolo 89, paragrafo 1, punto 1, KMVSS |
|
|
Sistemi di sedili |
Reg. ONU n. 17 |
Articolo 97 KMVSS |
|
|
Poggiatesta |
Reg. ONU n. 17, Reg. ONU n. 25, RTM 7 |
Articoli 26 e 99 KMVSS |
|
|
Serrature di porte e componenti di ritenuta di porte |
Reg. ONU n. 11, RTM 1 |
Articolo 104, paragrafo 2, KMVSS |
|
|
Urto, quadro strumenti |
Reg. ONU n. 21 |
Articolo 88 KMVSS |
|
|
Urto, schienale |
Reg. ONU n. 21 |
Articolo 98 KMVSS |
|
|
Urto, bracciolo |
Reg. ONU n. 21 |
Articolo 100 KMVSS |
|
|
Urto, parasole |
Reg. ONU n. 21 |
Articolo 101 KMVSS |
|
|
Impatto, retrovisore interno |
Reg. ONU n. 46 |
Articolo 108 KMVSS |
|
|
Dispositivi di rimorchio |
Regolamento (UE) n. 1005/2010 |
Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS |
|
|
Protezione antincastro posteriore |
Reg. ONU n. 58 |
Articolo 19, paragrafo 4, e articolo 96 KMVSS |
|
|
Sistema di illuminazione e di segnalazione |
Installazione |
Reg. ONU n. 48 |
Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS |
|
Proiettori |
Regg. ONU nn. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37 Regg. ONU nn. 98, 99, 112, 113, 123 |
Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 3, KMVSS |
|
|
Proiettori fendinebbia anteriori |
Reg. ONU n. 19 |
Articolo 38-2, paragrafo 1, KMVSS |
|
|
Luci di marcia diurna |
Reg. ONU n. 87 |
Articolo 38-4 KMVSS |
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|
Luci d'angolo |
Reg. ONU n. 119 |
Articolo 38-5 KMVSS |
|
|
Proiettori di retromarcia |
Reg. ONU n. 23 |
Articolo 39 KMVSS |
|
|
Luci di ingombro |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 40 KMVSS |
|
|
Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione |
Reg. ONU n. 4 |
Articolo 41 KMVSS |
|
|
Luci posteriori |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 42 KMVSS |
|
|
Luci di arresto |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 43, paragrafo 1, KMVSS |
|
|
Luci di arresto montate centralmente in alto |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS |
|
|
Indicatori di direzione |
Reg. ONU n. 6 |
Articolo 44 KMVSS |
|
|
Indicatori di direzione ausiliari |
Reg. ONU n. 7 |
Articolo 44 KMVSS |
|
|
Luci di posizione laterali |
Reg. ONU n. 91 |
Articolo 44-2 KMVSS |
|
|
Proiettori fendinebbia posteriori |
Reg. ONU n. 38 |
Articolo 38-2, paragrafo 2, KMVSS |
|
|
Dispositivi catadiottrici |
Reg. ONU n. 70, Reg. ONU n. 3 |
Articolo 49 KMVSS |
|
|
Visibilità del conducente |
Reg. ONU n. 46 |
Articolo 50 KMVSS, articolo 94 |
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|
Potenza del motore |
Reg. ONU n. 85 |
Articolo 111 KMVSS |
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|
Dispositivi per garantire la visibilità del conducente |
Tergicristallo |
Regolamento (UE) n. 1008/2010 |
Articolo 51, paragrafo 2, e articolo 109, punto 1, KMVSS |
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Dispositivo di sbrinamento |
Regolamento (UE) n. 672/2010 |
Articolo 109, punto 2, KMVSS |
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Dispositivo di disappannamento |
Regolamento (UE) n. 672/2010 |
Articolo 109, punto 3, KMVSS |
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Lavacristallo |
Regolamento (UE) n. 1008/2010 |
Articolo 109, punto 4, KMVSS |
|
|
Freni per autovetture |
Reg. ONU n. 13H |
Articolo 15 e articolo 90, punto 1, KMVSS |
|
|
Sistema di frenatura, tranne autovetture e rimorchi |
Reg. ONU n. 13 |
Articolo 15 e articolo 90, punto 2, KMVSS |
|
|
Sistema di frenatura per rimorchi |
Reg. ONU n. 13 |
Articolo 15 e articolo 90, punto 3, KMVSS |
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|
Sistema antibloccaggio (ABS), tranne rimorchi |
Reg. ONU n. 13 |
Articolo 15 e articolo 90, punto 4, KMVSS |
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|
Sistema antibloccaggio (ABS) per rimorchi |
Reg. ONU n. 13 |
Articolo 15 e articolo 90, punto 5, KMVSS |
|
|
Sforzo sul comando sterzo |
Reg. ONU n. 79 |
Articolo 14 e articolo 89, paragrafo 2, KMVSS |
|
|
Limitatore di velocità |
Reg. ONU n. 89 |
Articolo 110-2 KMVSS |
|
|
Tachimetro |
Reg. ONU n. 39 |
Articolo 110 KMVSS |
|
|
Compatibilità elettromagnetica |
Reg. ONU n. 10 |
Articolo 111-2 KMVSS |
|
|
Perdita di combustibile in caso di urto |
Reg. ONU n. 34, Reg. ONU n. 94, Reg. ONU n. 95 |
Articolo 91 KMVSS |
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Urto, paraurti |
Reg. ONU n. 42 |
Articolo 93 KMVSS |
|
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza |
Reg. ONU n. 14, Reg. ONU n. 16 |
Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS |
|
|
Ancoraggi dei seggiolini per bambini |
Reg. ONU n. 14 |
Articolo 27-2 e articolo 103-2 KMVSS |
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|
Emissioni sonore da clacson, emissioni sonore in stazionamento e rumore di passaggio dei veicoli (4 ruote) |
Reg. ONU n. 28, Reg. ONU n. 51 |
Articoli 35 e 53 KMVSS, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del ministero dell'Ambiente (2) (MOE) |
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|
Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli |
Reg. ONU n. 40, Reg. ONU n. 41, Reg. ONU n. 47 Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014 |
Articolo 46 CACA (3) e articolo 62 dell'ordinanza del MOE, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del MOE |
|
|
Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD) |
Veicoli inferiori a 3,5 t |
Reg. ONU n. 83, Reg. ONU n. 24 Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 459/2012 |
Articolo 46 CACA e articolo 62 dell'ordinanza del MOE |
|
Veicoli superiori a 3,5 t |
Reg. ONU n. 49 Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011 |
||
|
Pneumatici |
Regg. ONU nn. 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109 |
Articoli 15, 18, e 19 della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 12, paragrafo 1, KMVSS |
|
(1) Precedentemente «Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore» (Korea Motor Vehicle Safety Standards), rinominate «Regole sulle prestazioni e sulle norme relative ai veicoli a motore e loro parti» (Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts) dal 1o luglio 2014.
(2) Ministero dell'Ambiente della Corea.
(3) Legge sulla conservazione dell'aria pulita della Corea.
|
25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/49 |
DECISIONE (UE) 2019/1261 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati specializzati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte (1), e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o marzo 2018. |
|
(2) |
L'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo («comitato misto»). |
|
(3) |
A norma dell'articolo 48, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, può istituire sottocomitati specializzati. |
|
(4) |
Al fine di garantire l'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto. |
|
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto. |
|
(6) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto sostenere l'adozione degli acclusi progetti di decisioni del comitato misto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto è sostenere l'adozione dei progetti di decisioni del comitato misto acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
PROGETTO
DECISIONE N. 1/… DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE UE-FILIPPINE
del …
che adotta il suo regolamento interno
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte (1), e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 48,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo è entrato in vigore il 1o marzo 2018. |
|
(2) |
È opportuno pertanto adottare il regolamento interno del comitato misto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
1. È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura nell'allegato.
2. La presente decisione ha efficacia dal giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto
Il presidente
ALLEGATO
Regolamento interno del comitato misto
Articolo 1
Compiti e composizione
1. Il comitato misto adempie ai compiti di cui all'articolo 48 dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), in seguito denominate individualmente «la parte» o congiuntamente «le parti».
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.
Articolo 2
Riunioni
1. Il comitato misto si riunisce di norma ogni due anni. Le riunioni del comitato misto sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono alternativamente a Manila e a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato misto.
2. Ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto possono essere tenute in via eccezionale mediante videoconferenza o teleconferenza.
3. I rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni del comitato misto in via esclusiva e riservata, a meno che le parti non decidano diversamente.
Articolo 3
Presidenza
La parte che ospita la prima riunione del comitato misto assume la presidenza a partire dalla data di tale riunione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Il comitato misto è presieduto a turno per un periodo di due anni da quel momento.
Articolo 4
Partecipanti
1. I membri della delegazione di ciascuna parte sono rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.
2. Ciascuna parte informa l'altra parte circa l'effettiva composizione della propria delegazione 21 giorni lavorativi prima della riunione.
3. Il presidente garantisce che tutti i partecipanti alle riunioni del comitato misto siano rappresentanti delle parti debitamente designati. Eventuali dubbi sulla composizione della delegazione sono esposti al presidente.
4. Previo accordo, le parti possono invitare terzi a partecipare a una riunione per fornire informazioni su un particolare argomento, ove ritenuto necessario. Ciascuna parte deve informare l'altra parte almeno 21 giorni lavorativi prima della riunione dell'intenzione di invitare un terzo.
Articolo 5
Segretariato
Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Esteri della Repubblica delle Filippine svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente o a lui destinate sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente o da lui inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso, unitamente ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni lavorativi prima della riunione.
2. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
Articolo 7
Verbale
1. I due segretari preparano congiuntamente un progetto di sintesi dei risultati/delle conclusioni della riunione.
2. Il capo delegazione di ciascuna parte approva e firma il progetto di sintesi in due copie. Ciascuna parte riceve un originale dell'atto di sintesi approvato e firmato.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
1. Il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo dalle parti. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate in seguito al completamento, a opera delle parti, delle rispettive procedure interne in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il comitato misto può decidere di adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, il presidente del comitato misto dichiara la decisione o la raccomandazione adottata senza obiezioni.
Articolo 9
Spese
1. Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
3. La parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.
Articolo 10
Sottocomitati specializzati
1. A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può istituire sottocomitati specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. I sottocomitati specializzati riferiscono al comitato misto in via esclusiva dopo ciascuna riunione.
2. Il comitato misto definisce il mandato di ciascun sottocomitato specializzato.
3. Il comitato misto può decidere di modificare il mandato o di sopprimere qualsiasi sottocomitato specializzato esistente.
4. I sottocomitati specializzati possono formulare raccomandazioni e sottoporle all'approvazione del comitato misto.
PROGETTO
DECISIONE N. 2/… DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE UE-FILIPPINE
del …
che istituisce sottocomitati specializzati e ne adotta il mandato
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,
visto l'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire sottocomitati specializzati. |
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A norma dell'articolo 8 del suo regolamento, il comitato misto può decidere di adottare decisioni mediante procedura scritta, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono istituiti i sottocomitati specializzati elencati nell'allegato I. Il mandato dei sottocomitati specializzati è definito conformemente all'allegato II.
Fatto a …,
Per il comitato misto
Il presidente
ALLEGATO I
Comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine
Sottocomitati specializzati
[…]
ALLEGATO II
Mandato dei sottocomitati specializzati istituiti a norma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in seguito denominate individualmente «la parte» o congiuntamente «le parti».
Articolo 1
I sottocomitati specializzati discutono di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione.
Articolo 2
I sottocomitati specializzati operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono le sintesi dei loro risultati/delle loro conclusioni al presidente del comitato misto entro 30 giorni lavorativi dopo ciascuna riunione.
Articolo 3
1. I sottocomitati specializzati sono composti da rappresentanti delle parti. I capi delegazione dei sottocomitati specializzati pertinenti si informano reciprocamente della rappresentanza di entrambe le parti nei sottocomitati specializzati prima della riunione.
2. Previo accordo scritto dei capi delegazione pertinenti dei sottocomitati specializzati, i sottocomitati specializzati possono invitare terzi alle rispettive riunioni e consultarli su punti specifici all'ordine del giorno, ove opportuno. Ciascuna parte deve informare l'altra parte almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione dell'intenzione di invitare un terzo. La scelta del terzo o dei terzi è approvata dalle parti prima della riunione.
Articolo 4
I sottocomitati specializzati sono presieduti e, in linea di principio, ospitati dalla parte che esercita la presidenza del comitato misto.
Articolo 5
Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna o della pertinente direzione generale della Commissione europea e un rappresentante della pertinente agenzia capofila del governo della Repubblica delle Filippine svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati specializzati.
Articolo 6
1. I sottocomitati specializzati si riuniscono ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Ove le parti siano d'accordo, le riunioni dei sottocomitati possono essere tenute in via eccezionale mediante videoconferenza o teleconferenza.
2. Quando una parte richiede una riunione di un sottocomitato specializzato, il segretario dell'altra parte risponde entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
3. Tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda i terzi, ciascuna parte informa il presidente della composizione prevista della propria delegazione a tempo debito prima della riunione.
Articolo 7
1. Il presidente comunica il progetto di ordine del giorno alle parti al più tardi 21 giorni lavorativi prima della riunione.
2. Ciascuna delle parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno di una riunione di un sottocomitato specializzato. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
Articolo 8
1. I segretari preparano congiuntamente un progetto di sintesi dei risultati/delle conclusioni.
2. Il capo delegazione di ciascuna parte approva e firma il progetto di sintesi in due copie prima della fine di ogni riunione. Ciascuna parte riceve un originale dell'atto di sintesi approvato e firmato.
3. I rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni dei comitati specializzati in via esclusiva e riservata, a meno che le parti non decidano diversamente.