ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
12 luglio 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

25

 

*

Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 ( 1 )

55

 

*

Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione ( 1 )

67

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

79

 

*

Direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ( 1 )

94

 

*

Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo ( 1 )

106

 

*

Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ( 1 )

116

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

*

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

131

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1154 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

(2)

L'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («convenzione ICCAT»).

(3)

Nella riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – «ICCAT») del 2016, svoltasi a Vilamoura, Portogallo, le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti hanno riconosciuto la necessità di affrontare l'allarmante situazione del pesce spada (Xiphias gladius) nel Mar Mediterraneo («pesce spada del Mediterraneo»), che negli ultimi trent'anni è stato oggetto di una pesca eccessiva. A tale fine, anche per evitare il collasso dello stock, e dopo avere esaminato il parere scientifico del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS), l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 16-05, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo («piano di ricostituzione dell'ICCAT»). Alla luce del fatto che le caratteristiche biologiche, la struttura e la dinamica attuali dello stock di pesce spada del Mediterraneo non consentono di raggiungere livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) a breve termine, anche se fossero adottate misure di gestione drastiche e urgenti quale la chiusura totale dell'attività di pesca, il piano di ricostituzione dell'ICCAT copre il periodo 2017-2031. La raccomandazione ICCAT 16-05 è entrata in vigore il 12 giugno 2017 ed è vincolante per l'Unione.

(4)

Con lettera inviata nel dicembre 2016, l'Unione ha comunicato al segretariato dell'ICCAT che determinate misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05 sarebbero entrate in vigore nell'Unione nel gennaio 2017, in particolare per quanto concerne il periodo di divieto stabilito dal 1o gennaio al 31 marzo e la ripartizione dei contingenti per la pesca del pesce spada del Mediterraneo. Tutte le altre misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05, unitamente ad alcune delle misure già attuate, dovrebbero essere incluse nel piano di ricostituzione definito nel presente regolamento.

(5)

Conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, e in particolare all'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, anche se in questo caso particolare la data entro cui tale obiettivo deve essere conseguito è il 2031, e all'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi. Al tempo stesso si tiene conto dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, che prevede la promozione di condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi.

(6)

Il piano di ricostituzione dell'ICCAT tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi da pesca e di tecniche di pesca. Nell'attuare il piano di ricostituzione dell'ICCAT, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere le attività di pesca costiera e la ricerca su attrezzi e tecniche di pesca che siano selettivi nonché l'utilizzo degli stessi, così da ridurre le catture accessorie di specie vulnerabili, e che abbiano un ridotto impatto ambientale, nonché per promuovere il loro utilizzo, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le popolazioni locali.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglie minime di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, il concetto di taglie minime dell'ICCAT dovrebbe essere attuato nel diritto dell'Unione come taglie minime di riferimento per la conservazione.

(8)

Devono inoltre essere rigettate in mare, conformemente alla raccomandazione ICCAT 16-05, le catture di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Lo stesso si applica alle catture di pesce spada del Mediterraneo che superino i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi dell'ICCAT, l'articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (4) prevede deroghe all'obbligo di sbarco del pesce spada del Mediterraneo conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 attua talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-05 che stabilisce l'obbligo di rigettare il pesce spada del Mediterraneo per le navi che superano il contingente assegnato alle navi o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato comprende le navi impegnate nella pesca ricreativa.

(9)

Tenuto conto del fatto che il piano di ricostituzione definito nel presente regolamento attuerà la raccomandazione ICCAT 16-05, è opportuno sopprimere le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che riguardano il pesce spada del Mediterraneo.

(10)

Le attività di pesca praticata con reti da posta derivanti si sono rapidamente intensificate, in termini di sforzo di pesca e di insufficiente selettività. L'espansione incontrollata di queste attività ha comportato un grave rischio per la specie bersaglio e il loro uso è stato vietato per la cattura di specie altamente migratorie, compreso il pesce spada, dal regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio (6).

(11)

Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (8) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (9) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Detti regolamenti contengono già disposizioni che coprono un certo numero delle misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

(12)

Nei contratti di noleggio dei pescherecci i rapporti tra l'armatore, il noleggiatore e lo Stato di bandiera sono spesso poco chiari. Alcuni operatori che praticano attività di pesca INN ne approfittano per eludere i controlli. Il noleggio di navi da pesca è vietato dal regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nell'ambito della pesca del tonno rosso. È opportuno, quale misura preventiva per proteggere uno stock in via di ricostituzione e ai fini della coerenza con il diritto dell'Unione, adottare un divieto analogo nel piano di ricostituzione definito nel presente regolamento.

(13)

La legislazione dell'Unione dovrebbe attuare le raccomandazioni dell'ICCAT in modo da garantire la parità tra pescatori dell'Unione e dei paesi terzi e da assicurare che le norme possano essere accettate da tutti.

(14)

Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o a integrare il piano di ricostituzione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e di talune disposizioni del presente regolamento sui termini per la comunicazione delle informazioni, i periodi di chiusura, la taglia minima di riferimento per la conservazione, i livelli di tolleranza per le catture accidentali e accessorie, le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca, la percentuale di utilizzo del contingente ai fini delle informazioni destinate alla Commissione, nonché le informazioni da fornire sui pescherecci. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(15)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato della relazione annuale in merito all'attuazione del presente regolamento presentata dagli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(16)

Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'attuazione delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria.

(17)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (13) stabilisce che il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo è di 3 500 per le navi che praticano la pesca del pesce spada, mentre la raccomandazione ICCAT 16-05 autorizza un massimo di 2 500 ami. Ai fini della corretta attuazione di tale raccomandazione nel diritto dell'Unione, è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1967/2006.

(18)

La sezione 2 del capo III del regolamento (UE) 2017/2107 stabilisce determinate misure tecniche e di controllo per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo. Le misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05, che sono attuate nel diritto dell'Unione mediante il presente regolamento, sono più restrittive o più precise per consentire la ricostituzione dello stock. È quindi opportuno abrogare la sezione 2 del capo III del regolamento (UE) 2017/2107 e sostituirla con le pertinenti misure stabilite dal presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada (Xiphias gladius) nel Mar Mediterraneo («pesce spada del Mediterraneo») adottato dall'ICCAT, a decorrere dal 2017 fino al 2031.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa che:

i)

catturano pesce spada del Mediterraneo; o

ii)

trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT, pesce spada del Mediterraneo;

b)

ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e che catturano pesce spada del Mediterraneo;

c)

alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo pesce spada del Mediterraneo o prodotti della pesca ottenuti da pesce spada del Mediterraneo che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Articolo 3

Obiettivo

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obiettivo del presente regolamento è raggiungere entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 %, una biomassa di pesce spada del Mediterraneo corrispondente al rendimento massimo sostenibile.

Articolo 4

Relazione con altri atti dell'Unione

Il presente regolamento si applica in aggiunta ai seguenti regolamenti o, laddove previsto da tali regolamenti, in deroga ad essi:

a)

regolamento (CE) n. 1224/2009;

b)

regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

c)

regolamento (UE) 2017/2107.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

2)

«peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

3)

«zona della convenzione ICCAT»: tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti;

4)

«Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

5)

«PCC»: le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

6)

«autorizzazione di pesca»: l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

7)

«possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture o di sforzo di pesca;

8)

«stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;

9)

«prodotti della pesca»: organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;

10)

«rigetti in mare», catture che sono rigettate in mare;

11)

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

12)

«dati del sistema di controllo dei pescherecci»: dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera mediante i dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;

13)

«sbarco»: lo scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

14)

«trasbordo»: lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio;

15)

«noleggio»: un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera;

16)

«palangaro»: attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;

17)

«amo»: un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato;

18)

«lenza a canna»: lenza inserita in una canna utilizzata dai pescatori sportivi e avvolta su un meccanismo di rotazione (mulinello) destinato a riavvolgere la lenza.

TITOLO II

MISURE DI GESTIONE, MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE E MISURE DI CONTROLLO

CAPO 1

Misure di gestione

Articolo 6

Sforzo di pesca

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera sia commisurato alle possibilità di pesca di pesce spada del Mediterraneo disponibili per tale Stato membro.

2.   Sono vietati riporti di eventuali contingenti non utilizzati di pesce spada del Mediterraneo.

Articolo 7

Ripartizione delle possibilità di pesca

1.   In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

2.   Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente di pesce spada del Mediterraneo e ne informa la Commissione all'atto di comunicare il proprio piano di pesca annuale conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo.

3.   Gli Stati membri si adoperano per assegnare gli eventuali aumenti delle possibilità di pesca, conseguenti all'efficace applicazione del presente regolamento, ai pescherecci a cui in precedenza non erano stati assegnati contingenti per il pesce spada del Mediterraneo e che soddisfano i criteri per l'assegnazione di possibilità di pesca di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 8

Limiti di capacità

1.   Per la durata del piano di ricostituzione definito nel presente regolamento, ai pescherecci si applica un limite di capacità per tipo di attrezzo da pesca. Gli Stati membri limitano, per tipo di attrezzo da pesca, il numero di pescherecci battenti la loro bandiera autorizzate a catturare pesce spada nel Mediterraneo al numero medio annuo di navi battenti la loro bandiera che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel periodo 2013-2016.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di utilizzare ai fini del calcolo del limite di capacità il numero medio annuo di navi battenti la loro bandiera che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel 2016, se tale numero è inferiore al numero medio annuo di navi nel periodo 2013-2016. Tale limitazione di capacità si applica ai pescherecci per tipo di attrezzo.

3.   Gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 5 % alla limitazione di capacità di cui al paragrafo 1 per gli anni 2018 e 2019.

4.   Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per limitare il numero di pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare il pesce spada del Mediterraneo. Tale informazione è inclusa nei piani di pesca annuali trasmessi conformemente all'articolo 9.

Articolo 9

Piani di pesca annuali

1.   Gli Stati membri comunicano i loro piani di pesca annuali alla Commissione entro il 1o marzo di ogni anno. Tali piani di pesca annuali sono presentati nel formato stabilito nelle linee guida dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni e comprendono informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo da pesca, ivi compreso il contingente assegnato alla pesca ricreativa, se del caso, e alle catture accessorie.

2.   La Commissione compila i piani di pesca annuali di cui al paragrafo 1 e li integra in un piano di pesca dell'Unione. La Commissione trasmette tale piano di pesca dell'Unione al segretariato dell'ICCAT entro il 15 marzo di ogni anno.

CAPO 2

Misure tecniche di conservazione

Sezione 1

Campagne di pesca

Articolo 10

Periodi di divieto

1.   Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo di divieto. Il periodo di divieto va dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno.

2.   Al fine di proteggere il pesce spada del Mediterraneo, dal 1o ottobre al 30 novembre di ogni anno si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari che praticano la pesca del tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga).

3.   Gli Stati membri controllano l'efficacia dei periodi di divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 e presentano alla Commissione, almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e le opportune ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con il presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.

Sezione 2

Taglia minima di riferimento per la conservazione, catture accidentali e catture accessorie

Articolo 11

Taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada del Mediterraneo

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita pesce spada del Mediterraneo, compreso quello della pesca ricreativa:

a)

avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm; o

b)

di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

2.   Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada del Mediterraneo, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.

Articolo 12

Catture accidentali di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione

In deroga al paragrafo 1, i pescherecci che praticano pesca di pesce spada del Mediterraneo possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere o esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada del Mediterraneo dei pescherecci interessati.

Articolo 13

Catture accessorie

1.   Le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo non devono superare, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, il limite di catture accessorie che gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca di pesce spada del Mediterraneo non possono tenere a bordo catture di pesce spada del Mediterraneo eccedenti tale limite di catture accessorie.

3.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se il contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, gli esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi sono rilasciati in mare.

4.   Se il contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, la trasformazione e la commercializzazione degli esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo sono vietate e tutte le catture sono registrate. Gli Stati membri comunicano annualmente le informazioni sui quantitativi di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT, conformemente all'articolo 21.

Sezione 3

Caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca

Articolo 14

Caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca

1.   Il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o tenuti a bordo dai pescherecci che praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 500.

2.   In deroga al paragrafo 1, a bordo dei pescherecci è autorizzata una serie di 2 500 ami armati di ricambio per bordate di durata superiore a due giorni, purché siano debitamente fissati e riposti sottocoperta in modo da non poter essere rapidamente utilizzati.

3.   La dimensione degli ami non può essere inferiore a 7 cm di altezza.

4.   La lunghezza dei palangari pelagici non può essere superiore a 30 miglia nautiche (55,56 km).

CAPO 3

Misure di controllo

Sezione 1

Registro delle navi

Articolo 15

Autorizzazioni di pesca

1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci che praticano la pesca di pesce spada del Mediterraneo e battenti la loro bandiera, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2017/2403, in particolare gli articoli 20 e 21 del medesimo.

2.   Solo le navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi in conformità della procedura di cui agli articoli 16 e 17 sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare o trasformare pesce spada del Mediterraneo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 relative alle catture accessorie.

3.   I pescherecci di grandi dimensioni autorizzati dagli Stati membri sono iscritti nel registro ICCAT delle navi di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri autorizzate a operare nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 16

Informazioni sulle navi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e tonno bianco del Mediterraneo nella campagna in corso

1.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni nel formato stabilito nelle linee guida dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni:

a)

entro il 1o gennaio, le informazioni sui pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare pesce spada del Mediterraneo, nonché sulle navi autorizzate a catturare pesce spada del Mediterraneo, nel quadro della pesca ricreativa;

b)

entro il 1o marzo, le informazioni sui pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo.

La Commissione trasmette al segretariato dell'ICCAT le informazioni di cui alla lettera a) entro il 15 gennaio di ogni anno e le informazioni di cui alla lettera b) entro il 15 marzo di ogni anno.

Le informazioni riguardanti i pescherecci di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b), comprendono il nome della nave e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) come definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (15).

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni da tali modifiche. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 45 giorni dalla data della modifica.

3.   Oltre alle informazioni trasmesse al segretariato dell'ICCAT in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se necessario la Commissione invia senza ritardo al segretariato dell'ICCAT, a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403, i dati aggiornati relativi alle navi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 17

Informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca del pesce spada del Mediterraneo con palangari pelagici o con l'arpione nell'anno precedente

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative ai pescherecci battenti la loro bandiera, autorizzati a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione, che praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:

a)

nome della nave (in mancanza del nome, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);

b)

numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) come definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218;

c)

numero di registrazione ICCAT.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel formato indicato negli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.

3.   La Commissione invia le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

Sezione 2

Controllo e sorveglianza

Articolo 18

Sistema di controllo dei pescherecci

1.   A fini di controllo, la trasmissione dei dati del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) dai pescherecci autorizzati a catturare pesce spada del Mediterraneo non è interrotta durante la loro permanenza in porto.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la loro bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;

b)

in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la loro bandiera ricevuti in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca;

c)

i messaggi VMS inoltrati alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;

d)

i messaggi VMS inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi VMS messi a disposizione delle loro navi da ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.

Articolo 19

Noleggio di pescherecci dell'Unione

Il noleggio di pescherecci dell'Unione per praticare la pesca del pesce spada del Mediterraneo è vietato.

Articolo 20

Programmi nazionali di osservazione scientifica per le navi con palangari pelagici

1.   Ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di pesce spada del Mediterraneo attua un programma nazionale di osservazione scientifica per le navi con palangari pelagici che battono la bandiera di tale Stato membro e praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo, conformemente al presente articolo. Il programma nazionale di osservazione rispetta le norme minime stabilite nell'allegato I.

2.   Ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 10 % delle navi con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri che battono la bandiera di tale Stato membro e praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo. La percentuale di copertura è misurata in numero di giorni di pesca, di cale, di navi o di bordate.

3.   Ogni Stato membro interessato elabora e applica una strategia di monitoraggio scientifico per raccogliere informazioni sulle attività delle navi con palangari di lunghezza fuoritutto inferiore o pari a 15 metri battenti la bandiera di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione entro il 2020 i dettagli di tale strategia di monitoraggio scientifico nel proprio piano annuale di cui all'articolo 9.

4.   La Commissione sottopone immediatamente i dettagli della strategia di monitoraggio scientifico di cui al paragrafo 3 alla valutazione del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT (SCRS). Prima di poter essere applicate, le strategie di monitoraggio scientifico sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale dell'ICCAT.

5.   Gli Stati membri rilasciano ai loro osservatori scientifici nazionali un documento ufficiale di identificazione.

6.   Oltre ai compiti di osservazione scientifica stabiliti nell'allegato I, gli Stati membri chiedono agli osservatori scientifici di valutare e comunicare i seguenti dati riguardanti il pesce spada del Mediterraneo:

a)

il livello dei rigetti di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione;

b)

le dimensioni e l'età alla maturità specifiche per regione;

c)

l'uso dell'habitat, al fine di comparare la disponibilità del pesce spada del Mediterraneo con le diverse attività di pesca, ivi comprese le attività di pesca con palangari tradizionali e con palangari mesopelagici;

d)

l'impatto della pesca con palangari mesopelagici in termini di composizione delle catture, serie delle catture per unità di sforzo e distribuzione delle catture per taglia; e

e)

la stima mensile della proporzione di riproduttori e di novellame nelle catture.

7.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di osservazione scientifica dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

Sezione 3

Controllo delle catture

Articolo 21

Registrazione e comunicazione delle catture

1.   Il comandante di ciascun peschereccio autorizzato a catturare pesce spada del Mediterraneo tiene un giornale di pesca conformemente ai requisiti stabiliti all'allegato II e trasmette le informazioni di tale giornale allo Stato membro di bandiera.

2.   Fatti salvi gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni trimestrali su tutte le catture di pesce spada del Mediterraneo effettuate dalle navi autorizzate battenti la loro bandiera, a meno che tali informazioni non siano tramesse su base mensile. Tali relazioni trimestrali sono inviate utilizzando il formato relazione sui dati aggregati sulle catture ed entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo trimestrale (vale a dire il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo). La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni relative ai pescherecci dell'Unione autorizzati a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione che praticano la pesca alla cattura del pesce spada nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:

a)

informazioni relative alle attività di pesca per specie bersaglio e per zona, sulla base di un campionamento o dell'intera flotta, con indicazione dei seguenti elementi:

i)

periodo o periodi di pesca e numero totale annuo dei giorni di pesca della nave;

ii)

zone geografiche, per rettangoli statistici ICCAT, delle attività di pesca svolte dalla nave;

iii)

tipo di nave;

iv)

numero di ami utilizzati dalla nave;

v)

numero di unità di palangari utilizzate dalla nave;

vi)

lunghezza totale di tutte le unità di palangari utilizzate dalla nave;

b)

dati relativi alle catture, secondo la minore scala spazio-temporale possibile, con indicazione dei seguenti elementi:

i)

distribuzione delle catture per taglia e, se possibile, per età;

ii)

catture e composizione delle catture per nave;

iii)

sforzo di pesca (giorni di pesca in media per nave, numero medio di ami per nave, unità di palangari medie per nave, lunghezza complessiva media dei palangari per nave).

La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato indicato nelle linee guida dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.

Articolo 22

Dati relativi all'utilizzo del contingente

1.   Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro informa la Commissione, senza ritardo, quando l'utilizzo del contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato a un tipo di attrezzo di pesca risulta avere raggiunto l'80 %.

2.   Quando le catture cumulate di pesce spada del Mediterraneo hanno raggiunto l'80 % del contingente nazionale, gli Stati membri di bandiera inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.

Sezione 4

Sbarchi e trasbordi

Articolo 23

Porti designati

1.   Le catture di pesce spada del Mediterraneo, comprese le catture accessorie e le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, prive del marchio apposto su ciascun esemplare di cui all'articolo 30, sono sbarcate o trasbordate unicamente nei porti designati.

2.   Ogni Stato membro designa, in conformità dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i porti in cui hanno luogo gli sbarchi e i trasbordi di pesce spada del Mediterraneo di cui al paragrafo 1.

3.   Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono un elenco dei porti designati alla Commissione. Entro il 1o marzo di ogni anno la Commissione trasmette tal elenco al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 24

Notifica preventiva

1.   L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri compresi nell'elenco delle navi di cui all'articolo 16 del presente regolamento. La notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, nonché allo Stato membro di bandiera se diverso dallo Stato membro di approdo.

2.   Almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri compresi nell'elenco di cui all'articolo 16 notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, nonché allo Stato membro di bandiera se diverso dallo Stato membro di approdo:

a)

orario stimato di arrivo;

b)

quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo; e

c)

le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

3.   Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di pesce spada del Mediterraneo detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo.

4.   Le autorità degli Stati membri di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.

Articolo 25

Trasbordi

1.   Il trasbordo in mare da parte di navi dell'Unione che detengono a bordo pesce spada del Mediterraneo, o da parte di navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione, è vietato in qualunque circostanza.

2.   Fatti salvi l'articolo 51, l'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, le navi trasbordano pesce spada del Mediterraneo unicamente nei porti designati.

Sezione 5

Ispezioni

Articolo 26

Piani di ispezione annuali

1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono i loro piani di ispezione annuali alla Commissione. Tali piani di ispezione annuali sono elaborati in conformità:

a)

degli obiettivi, delle priorità e delle procedure, nonché dei parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione (16); e

b)

del programma nazionale di controllo per il pesce spada del Mediterraneo istituito a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   La Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Il piano di ispezione dell'Unione è trasmesso dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT, per approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali di cui all'articolo 9.

Articolo 27

Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

1.   Le attività internazionali di ispezione congiunta sono svolte conformemente al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT («programma dell'ICCAT») di cui all'allegato III.

2.   Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare pesce spada del Mediterraneo designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.

3.   Se più di 50 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati in attività di pesca del pesce spada del Mediterraneo nella zona della convenzione ICCAT, lo Stato membro in questione invia una nave di ispezione nel Mar Mediterraneo per l'intera durata della permanenza di dette navi nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera soddisfatto anche se più Stati membri collaborano per inviare una nave d'ispezione o se una nave d'ispezione dell'Unione è inviata nel Mar Mediterraneo.

4.   La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per l'Unione. La Commissione può elaborare, in coordinamento con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano attività di pesca del pesce spada del Mediterraneo adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi di ispezione congiunta, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse saranno impiegate.

5.   Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno successivo. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano annuale di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 1o gennaio di ogni anno.

Articolo 28

Ispezioni in caso di infrazioni

Se una nave battente la bandiera di uno Stato membro ha commesso un'infrazione delle disposizioni del presente regolamento, tale Stato membro garantisce che sia effettuata un'ispezione fisica della nave sotto la sua autorità nei suoi porti o, quando la nave non si trova in uno dei suoi porti, da una persona da esso designata.

CAPO 4

Pesca ricreativa

Articolo 29

Misure di gestione

1.   Ciascuno Stato membro che autorizzi la pesca ricreativa del pesce spada del Mediterraneo prevede un contingente per la pesca ricreativa nei limiti del proprio contingente nazionale e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca annuale conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti tutti gli esemplari morti dal contingente di pesce spada del Mediterraneo.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo garantiscono, per le navi battenti la loro bandiera che praticano la pesca ricreativa del pesce spada del Mediterraneo, che le informazioni relative alle navi autorizzate di cui all'articolo 30, paragrafo 2, includano tali navi. Le navi non incluse in tali informazioni non sono autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo.

3.   Sono vietate la vendita e qualsiasi altra forma di commercializzazione del pesce spada del Mediterraneo catturato nell'ambito della pesca ricreativa.

4.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada del Mediterraneo al giorno per nave. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, e facilitare il rilascio in mare di esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e possono adottare misure più restrittive che migliorino la protezione del pesce spada del Mediterraneo.

Articolo 30

Misure di controllo

1.   Solo le navi operanti con lenza a canna sono autorizzate a catturate pesce spada del Mediterraneo nell'ambito della pesca ricreativa.

2.   Le informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca ricreativa trasmesse al segretariato dell'ICCAT conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), comprendono quanto segue:

a)

nome della nave (in mancanza del nome, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);

b)

precedente nome della nave, ove applicabile;

c)

lunghezza fuoritutto della nave;

d)

nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori della nave.

3.   I dati sulle catture, compresi la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) e il peso vivo, di ciascun esemplare di pesce spada del Mediterraneo catturato, detenuto a bordo e sbarcato nel quadro della pesca ricreativa sono registrati e comunicati a norma dell'articolo 21.

4.   Il pesce spada del Mediterraneo può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie, e in un porto designato conformemente all'articolo 23 o con un marchio apposto su ciascun esemplare. Ciascun marchio presenta un numero specifico unico per ciascuno Stato membro ed è a prova di manomissione.

5.   Gli Stati membri stabiliscono un programma di marcatura ai fini del presente regolamento e includono le specifiche di tale programma nei piani di pesca annuali di cui all'articolo 9.

6.   Ogni Stato membro membri autorizza l'uso di marchi soltanto se i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti assegnatigli.

7.   Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del programma di marcatura almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute dagli Stati membri e le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Relazione annuale

1.   Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione per l'anno civile precedente sull'attuazione del presente regolamento, e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.

2.   La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché su eventuali attività di ricerca in tale settore.

3.   La Commissione raccoglie le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e le trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 15 ottobre di ogni anno.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati per il formato della relazione annuale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 32

Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del piano di ricostituzione definito nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 33

Finanziamento

Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il piano di ricostituzione definito nel presente regolamento è considerato un piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 34

Procedure di modifica

1.   Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o a integrare il piano di ricostituzione dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare:

a)

i termini per la comunicazione delle informazioni previsti dai seguenti articoli: articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 10, paragrafo 3, articolo 16, paragrafi 1 e 3, articolo 17, paragrafi 1 e 3, articolo 21, paragrafi 2 e 3, articolo 22, paragrafo 2, articolo 23, paragrafo 3, articolo 26, paragrafo 1, articolo 27, paragrafo 5. e articolo 31, paragrafi 1 e 3;

b)

i periodi di divieto previsti all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;

c)

la taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

d)

i livelli di tolleranza di cui agli articoli 12 e 13;

e)

le caratteristiche tecniche degli attrezzi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4;

f)

la percentuale di utilizzo del contingente stabilita all'articolo 22, paragrafi 1 e 2;

g)

le informazioni sulle navi di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 30, paragrafo 2; e

h)

gli allegati I, II e III.

2.   Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all'attuazione di modifiche o integrazioni delle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione.

Articolo 35

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 37

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

Nel regolamento (UE) 2017/2107, gli articoli da 20 a 26 sono soppressi.

Articolo 38

Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006, il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«2.

2 500 ami per nave per i pescherecci che praticano la pesca di pesce spada (Xyphias gladius), quando questa specie rappresenta almeno il 70 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;».

Articolo 39

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 174.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio, dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171 del 17.6.1998, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(14)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(16)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 29).

(17)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

NORME MINIME DELL'ICCAT PER I PROGRAMMI DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA A BORDO DI PESCHERECCI

Disposizioni generali

1.

Le norme minime stabilite dalla raccomandazione ICCAT 16-14 per i programmi di osservazione scientifica a bordo di pescherecci sono le seguenti.

Qualifiche degli osservatori

2.

Fatte salve la formazione e le qualifiche tecniche eventualmente raccomandate dall'SCRS, le PCC provvedono affinché i loro osservatori possiedano le seguenti qualifiche minime per svolgere i loro compiti:

a)

conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie regolamentate dall'ICCAT e le configurazioni degli attrezzi da pesca;

b)

capacità di osservare e registrare accuratamente le informazioni da raccogliere nell'ambito del programma;

c)

capacità di svolgere i compiti di cui al punto 7;

d)

capacità di raccogliere campioni biologici; e

e)

formazione minima e adeguata in materia di sicurezza e sopravvivenza in mare.

3.

Inoltre, per garantire l'integrità del rispettivo programma nazionale di osservazione, le PCC garantiscono che gli osservatori:

a)

non siano membri dell'equipaggio del peschereccio sottoposto a osservazione;

b)

non siano dipendenti del proprietario o del proprietario effettivo dei pescherecci sottoposti a osservazione; e

c)

non abbiano attuali interessi finanziari o di altro tipo nelle attività di pesca osservate.

Copertura di osservazione

4.

Ogni PCC garantisce quanto segue per quanto riguarda i propri programmi nazionali di osservazione:

a)

una copertura minima di osservazione del 5 % dello sforzo di pesca nella pesca con palangari pelagici e nella pesca con lenze a canna, trappole, reti da imbrocco e reti a strascico quali definite nel glossario dell'ICCAT. La percentuale di copertura è misurata:

i)

per la pesca con palangari pelagici, in numero di giorni di pesca, di cale o bordate;

ii)

per la pesca con lenze a canna e trappole, in giorni di pesca;

iii)

per la pesca con reti da imbrocco, in ore o giorni di pesca; e

iv)

per la pesca con reti a strascico, in retate o giorni di pesca;

b)

in deroga alla lettera a), per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove sussista un rischio elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, una PCC può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa che permette la raccolta di dati equivalenti a quelli specificati nella presente raccomandazione ICCAT, in modo da garantire una copertura comparabile. In casi simili, la PCC che intenda avvalersi di una strategia alternativa deve presentare informazioni dettagliate all'SCRS a fini di valutazione. L'SCRS darà il suo parere all'ICCAT circa l'idoneità della strategia alternativa per assolvere ai compiti di raccolta dei dati indicati nella raccomandazione ICCAT 16-14. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative attuate a norma alla presente disposizione sono soggette all'approvazione dell'ICCAT nell'ambito della riunione annuale;

c)

una copertura spazio-temporale rappresentativa del funzionamento della flotta che garantisca la raccolta di dati adeguati e appropriati, come previsto dalla raccomandazione ICCAT 16-14 e da eventuali requisiti supplementari del programma nazionale di osservazione della PCP, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

d)

la raccolta di dati sugli aspetti pertinenti dell'operazione di pesca, comprese le catture, come specificato al punto 7.

5.

Le PCC possono stipulare accordi bilaterali in virtù dei quali una PCC colloca i suoi osservatori nazionali a bordo delle navi battenti bandiera di un'altra PCC, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-14.

6.

Le PCC si adoperano affinché gli osservatori si alternino di nave tra una missione e l'altra.

Compiti degli osservatori

7.

Le PCC incaricano gli osservatori dei seguenti compiti:

a)

registrare l'attività di pesca della nave sottoposta a osservazione e riferire al riguardo, almeno sui seguenti elementi:

i)

raccolta di dati, compresi i quantitativi totali di catture di specie bersaglio, rigetti e catture accessorie (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), stima o misurazione, per quanto possibile, della composizione per taglia, destinazione delle catture (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e raccolta di campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);

ii)

raccolta e comunicazione di tutti i marchi rinvenuti;

iii)

informazioni sull'operazione di pesca, tra cui:

l'ubicazione delle catture definita mediante latitudine e longitudine;

informazioni sullo sforzo di pesca (ad esempio il numero di cale, il numero di ami, ecc.);

la data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca;

l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP);

le condizioni generali degli animali rilasciati in termini di tassi di sopravvivenza (ossia vivo/morto, ferito, ecc.);

b)

osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione delle catture accessorie e altre informazioni pertinenti;

c)

nella misura del possibile, osservare e riferire le condizioni ambientali (ad esempio, stato del mare, clima e parametri idrologici, ecc.);

d)

osservare e riferire sui FAD, conformemente al programma di osservazione dell'ICCAT adottato nel quadro del programma pluriennale di conservazione e gestione per i tonnidi tropicali; e

e)

eseguire eventuali altri compiti scientifici raccomandati dall'SCRS e approvati dall'ICCAT.

Obblighi degli osservatori

8.

Le PCC provvedono affinché l'osservatore:

a)

non interferisca con le attrezzature elettroniche della nave;

b)

sia a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo delle navi, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso;

c)

se necessario, comunichi con il comandante sulle questioni e sui compiti ad esso attinenti;

d)

non ostacoli né interferisca con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave;

e)

partecipi a una sessione di resoconto con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma.

Obblighi del comandante

9.

Le PCC provvedono affinché il comandante della nave cui l'osservatore è assegnato:

a)

garantisca un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni;

b)

permetta all'osservatore di svolgere i propri compiti in modo efficace, anche:

i)

garantendo un accesso adeguato agli attrezzi della nave, alla documentazione (compresi i giornali di pesca in formato elettronico e cartaceo), nonché alle catture;

ii)

comunicando in qualsiasi momento con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale;

iii)

garantendo un accesso adeguato alle apparecchiature elettroniche e alle altre attrezzature di pesca, che comprendono, fra l'altro:

strumenti per la navigazione via satellite;

mezzi di comunicazione elettronici;

iv)

garantendo che nessuno a bordo della nave sottoposta a osservazione manometta o distrugga le attrezzature o la documentazione dell'osservatore; ostacoli, interferisca o agisca in modo da impedire inutilmente all'osservatore di svolgere i suoi compiti; minacci, molesti o arrechi pregiudizio all'osservatore in qualsiasi modo; corrompa o tenti di corrompere l'osservatore;

c)

fornisca all'osservatore condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

d)

metta a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché in coperta per poter svolgere i suoi compiti di osservatore.

Obblighi delle PCC

10.

Ogni PCC:

a)

impone alle proprie navi, nel quadro della pesca di specie regolamentate dall'ICCAT, di tenere a bordo un osservatore scientifico conformemente alle disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-14;

b)

vigila sulla sicurezza dei suoi osservatori;

c)

incoraggia, se del caso, il proprio istituto scientifico o la propria autorità nazionale a concludere accordi con gli istituti scientifici o le autorità nazionali di altre PCC per lo scambio reciproco di relazioni di osservazione e di dati di osservazione;

d)

fornisce, nella sua relazione annuale ad uso dell'ICCAT e dell'SCRS, informazioni specifiche sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 16-14, che comprendono:

i)

particolari sulla struttura e la concezione dei loro programmi di osservatori scientifici, tra cui:

il livello stabilito di osservazione per tipo di pesca e per tipo di attrezzo, nonché le modalità per misurarlo;

i dati che devono essere raccolti;

i protocolli vigenti per la raccolta dei dati e la manipolazione;

le informazioni sulle modalità di selezione delle navi per garantire che la copertura di osservazione raggiunga il livello obiettivo stabilito dalla PCC;

i requisiti di formazione degli osservatori; e

i requisiti professionali degli osservatori;

ii)

il numero di navi sottoposte a osservazione, la copertura di osservazione raggiunta per tipo di pesca e per tipo di attrezzo; e

iii)

informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura;

e)

dopo la trasmissione iniziale delle informazioni richieste a norma del punto 10, lettera d), punto i), comunica le modifiche della struttura o della concezione dei suoi programmi di osservazione nelle sue relazioni annuali soltanto nel momento in cui si verificano. Le PCC continuano a comunicare le informazioni richieste a norma del punto 10, lettera d), punto ii), all'ICCAT annualmente;

f)

ogni anno, mediante gli appositi formati elettronici elaborati dall'SCRS, comunica all'SCRS le informazioni raccolte attraverso i programmi nazionali di osservazione ad uso dell'ICCAT, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali;

g)

garantisce il ricorso a protocolli affidabili per la raccolta dei dati da parte dei propri osservatori nell'ambito dello svolgimento dei compiti indicati al punto 7, compreso, se necessario, l'uso della fotografia.

Obblighi del segretario esecutivo

11.

Il segretario esecutivo facilita l'accesso da parte dell'SCRS e dell'ICCAT ai dati e alle informazioni pertinenti trasmesse conformemente alla raccomandazione ICCAT 16–14.

Obblighi dell'SCRS

12.

L'SCRS ha gli obblighi seguenti:

a)

elaborare, se del caso, un manuale di lavoro per gli osservatori ad uso volontario delle PCC nei loro programmi nazionali di osservazione, che comprenda modelli per la raccolta dei dati e procedure standardizzate di raccolta dei dati, tenendo conto dei manuali per osservatori e del materiale connesso eventualmente già disponibile attraverso altre fonti, tra cui le PCC, gli organismi regionali e sottoregionali e altre organizzazioni;

b)

elaborare linee guida per i sistemi di controllo elettronico specifici per il settore della pesca;

c)

mettere a disposizione dell'ICCAT una sintesi delle informazioni e dei dati scientifici raccolti e comunicati a norma della raccomandazione ICCAT 16-14 e le eventuali conclusioni pertinenti associate;

d)

formulare raccomandazioni, se del caso, su come migliorare l'efficacia dei programmi di osservazione scientifica per rispondere alle esigenze di dati dell'ICCAT, comprese eventuali revisioni della raccomandazione ICCAT 16-14 o con riguardo all'attuazione delle norme minime e dei protocolli da parte delle PCC.

Sistemi di controllo elettronico

13.

Laddove l'SCRS ne abbia stabilito l'efficacia per un determinato tipo di pesca, i sistemi di controllo elettronico possono essere installati a bordo dei pescherecci per integrare o, in attesa del parere dell'SCRS e di una decisione dell'ICCAT, sostituire l'osservatore a bordo.

14.

Le PCC dovrebbero tenere conto di eventuali linee guida applicabili approvati dall'SCRS circa l'utilizzo dei sistemi di controllo elettronico.

15.

Le PCC sono invitate a riferire all'SCRS l'esperienza fatta nell'uso dei sistemi di controllo elettronico nell'ambito delle loro attività di pesca regolamentate dall'ICCAT a integrazione dei programmi di osservazione con personale a bordo. Le PCC che non hanno ancora messo in funzione tali sistemi sono invitate a valutarne l'utilizzo e a comunicare i risultati all'SCRS.

ALLEGATO II

REQUISITI PER I GIORNALI DI PESCA

 

Specifiche minime per i giornali di pesca:

1.

il giornale di pesca è composto da fogli numerati;

2.

il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'entrata in porto;

3.

il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;

4.

una copia dei fogli è acclusa al giornale di pesca;

5.

il giornale relativo all'ultimo anno di attività è conservato a bordo.

 

Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:

1.

nome e indirizzo del comandante;

2.

date e porti di partenza, date e porti di arrivo;

3.

nome della nave, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);

4.

attrezzo da pesca:

a)

tipo in base al codice FAO;

b)

dimensioni (per esempio: lunghezza, dimensioni di maglia, numero di ami);

5.

operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l'indicazione dei seguenti elementi:

a)

attività (per esempio, pesca, navigazione);

b)

posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

c)

registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:

i)

codice FAO;

ii)

peso arrotondato in kg per giorno;

iii)

numero di esemplari per giorno;

6.

firma del comandante;

7.

modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;

8.

nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

 

Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o di trasbordo:

1.

date e porto di sbarco o trasbordo;

2.

prodotti:

a)

specie e presentazione in base al codice FAO;

b)

numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;

3.

firma del comandante o dell'agente della nave;

4.

in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT della nave ricevente.


ALLEGATO III

PROGRAMMA DI ISPEZIONE INTERNAZIONALE CONGIUNTA DELL'ICCAT

Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione ICCAT, l'ICCAT raccomanda che siano stabilite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di assicurare l'applicazione della convenzione ICCAT e delle misure da questa istituite.

I.   Infrazioni gravi

1.

Ai fini delle presenti procedure, per infrazione grave si intendono le seguenti infrazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione ICCAT adottate dall'ICCAT:

a)

pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;

b)

mancanza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità ai requisiti dell'ICCAT in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture o dei dati ad esse connessi;

c)

pesca in una zona di divieto;

d)

pesca in un periodo di divieto;

e)

cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT;

f)

superamento significativo dei limiti di cattura o contingenti in vigore secondo le norme dell'ICCAT;

g)

utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

h)

falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione del peschereccio;

i)

occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;

j)

infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell'ICCAT;

k)

assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il loro operato;

l)

manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;

m)

altre infrazioni che potranno essere determinate dall'ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;

n)

interferenza con il sistema di controllo via satellite o attività esercitata senza VMS;

o)

trasbordo in mare.

2.

Qualora, a seguito del fermo e dell'ispezione di un peschereccio, gli ispettori autorizzati osservino un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite il segretariato dell'ICCAT. In tali circostanze, l'ispettore dovrebbe informare anche qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.

3.

Gli ispettori dell'ICCAT registrano nel giornale di bordo del peschereccio le ispezioni realizzate e le (eventuali) infrazioni rilevate.

4.

La PCC di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione di cui al punto 2, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. La PCC di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da essa designato, dove è avviata un'indagine.

5.

Se nel corso di un'ispezione è stata osservata un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave, la nave deve essere esaminata secondo le procedure descritte nella raccomandazione ICCAT 11-18 che modifica ulteriormente la raccomandazione ICCAT 09-10 sull'elaborazione di un elenco di pescherecci che si presume abbiano esercitato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella zona della convenzione ICCAT, tenendo conto delle eventuali misure intraprese in risposta ai fatti constatati o di ogni altra misura di follow-up.

II.   Svolgimento delle ispezioni

6.

Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dai governi contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e dei singoli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.

7.

Le navi da ispezione che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell'ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell'ICCAT non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell'ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password.

8.

Gli ispettori sono in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21.

9.

Fatte salve le disposizioni stabilite al punto 16, un peschereccio battente bandiera di una parte contraente, impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione ICCAT fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave da ispezione dotata del guidone dell'ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante del peschereccio consente alla squadra di ispezione, di cui al punto 10, di salire bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d'imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture, sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione. Inoltre, gli ispettori possono chiedere qualsiasi spiegazione che ritengano necessaria.

10.

Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave d'ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori deve essere limitato allo stretto necessario per garantire il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.

11.

Al momento dell'imbarco gli ispettori presentano il documento di identità di cui al punto 8. Gli ispettori osservano le regolamentazioni, le procedure e le pratiche internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza del peschereccio sottoposto ad ispezione e del relativo equipaggio, ed evitano, per quanto possibile, di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato e di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture presenti a bordo. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato. Nel procedere all'ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante del peschereccio l'assistenza che ritengono necessaria. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT. Gli ispettori firmano tale rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma.

12.

Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni ICCAT, l'ispettore ne dovrebbe informare inoltre, ove possibile, qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.

13.

L'opposizione agli ispettori o il mancato rispetto delle istruzioni da questi impartite sono trattati dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.

14.

Gli ispettori svolgono le loro mansioni nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento; tuttavia essi sono soggetti al controllo operativo delle loro autorità nazionali, alle quali sono tenuti a rispondere.

15.

I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione ICCAT 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dai governi contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente punto non comportano alcun obbligo per un governo contraente di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati sulla base del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.

16.

a)

Entro il 1o gennaio di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell'ambito della raccomandazione ICCAT 16-05 nell'anno civile in corso e la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi da ispezione aventi a bordo un ispettore.

b)

Le disposizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05 e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi che sarà notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l'attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

17.

a)

Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. Gli ispettori indicano la sottozona in cui è stata effettuata l'ispezione e descrivono nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.

b)

Gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o presenti a bordo.

18.

Gli ispettori appongono un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato e ne fanno menzione nel loro rapporto.

19.

Gli ispettori possono fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritengano necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considerano conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

20.

Se necessario, gli ispettori ispezionano tutte le catture presenti a bordo per accertare l'osservanza delle raccomandazioni dell'ICCAT.

21.

Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:

Dimensioni: larghezza 10,4 cm, altezza 7 cm.

Image 1


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/25


REGOLAMENTO (UE) 2019/1155 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica comune dell'Unione in materia di visti forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La politica dei visti dovrebbe rimanere uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, contribuendo nel contempo a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell'Unione. La politica comune dei visti dovrebbe contribuire a generare crescita ed essere coerente con altre politiche dell'Unione, per esempio quelle in materia di relazioni esterne, scambi commerciali, istruzione, cultura e turismo.

(2)

L'Unione dovrebbe usare la politica dei visti nella cooperazione con i paesi terzi e per garantire un migliore equilibrio tra le preoccupazioni in materia di migrazione e di sicurezza, le considerazioni economiche e le relazioni esterne in generale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(4)

Le domande di visti dovrebbero essere esaminate dai consolati o, in deroga, dalle autorità centrali, i quali decidono in merito. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consolati e le autorità centrali abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali per garantire l'integrità della procedura di rilascio del visto.

(5)

La procedura di presentazione della domanda dovrebbe essere il più semplice possibile per i richiedenti. È opportuno stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente a esaminare una domanda, in particolare quando il richiedente intende visitare numerosi Stati membri. Se possibile, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la compilazione e la presentazione per via elettronica dei moduli di domanda. Dovrebbe inoltre essere possibile per i richiedenti firmare elettronicamente il modulo di domanda, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente. Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di programmare il viaggio in anticipo e di evitare i periodi di punta nei consolati.

(6)

Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato di raccogliere le domande per conto del consolato stesso, fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare dal suo articolo 5, paragrafo 2.

(7)

I diritti per i visti dovrebbero garantire che siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese per il trattamento delle domande, ivi compresi strutture adeguate e personale sufficiente ad assicurare la qualità e l'integrità dell'esame delle domande nonché il rispetto dei termini. L'importo dei diritti per i visti dovrebbe essere riesaminato ogni tre anni sulla base di criteri di valutazione obiettivi.

(8)

I cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto dovrebbero poter presentare la domanda nel loro luogo di residenza anche se lo Stato membro competente non ha un consolato ai fini della raccolta delle domande e non è rappresentato da un altro Stato membro in tale paese terzo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per cooperare con i fornitori esterni di servizi, che dovrebbero essere in grado di sostenere i diritti per i servizi. Tali diritti per servizi prestati non dovrebbero essere superiori all'importo dei diritti per i visti. Qualora tale importo non sia sufficiente per fornire un servizio completo, il fornitore esterno di servizi dovrebbe tuttavia essere in grado di riscuotere i diritti per servizi più elevati, fatto salvo il limite previsto dal presente regolamento.

(9)

È opportuno semplificare e agevolare gli accordi di rappresentanza ed evitare ostacoli alla loro conclusione tra Stati membri. Lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere competente per l'intera procedura di rilascio del visto, senza alcuna partecipazione dello Stato membro rappresentato.

(10)

Qualora la competenza del consolato dello Stato membro rappresentante si estenda al di là del paese ospitante, dovrebbe essere possibile per l'accordo di rappresentanza comprendere i paesi terzi in questione.

(11)

Per attenuare gli oneri amministrativi a carico dei consolati e agevolare chi viaggia di frequente o con regolarità, è opportuno che siano rilasciati ai richiedenti che soddisfano le condizioni d'ingresso durante l'intero periodo di validità del visto rilasciato, in base a criteri comuni determinati obiettivamente, visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità non limitati a specifiche finalità di viaggio o categorie di richiedenti. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che si spostano ai fini dell'esercizio della loro professione, come la gente d'affari, i marittimi, gli artisti e gli atleti. Dovrebbe essere possibile rilasciare visti per ingressi multipli con un periodo di validità più breve qualora vi siano ragionevoli motivi per farlo.

(12)

Date le differenze tra le situazioni locali, specialmente per quanto riguarda i rischi migratori e per la sicurezza, e considerate le relazioni che l'Unione intrattiene con determinati paesi, i consolati nei singoli luoghi dovrebbero valutare l'esigenza di adeguare le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli per consentire un'applicazione più favorevole o più restrittiva. Nell'adottare approcci più favorevoli al rilascio dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità è opportuno tenere conto, in particolare, dell'esistenza di accordi commerciali che contemplino la mobilità della gente d'affari. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, adottare norme sulle condizioni per il rilascio di tali visti che siano applicate in ogni ordinamento giuridico.

(13)

Qualora vi sia mancanza di cooperazione da parte di un paese terzo alla riammissione di quei loro cittadini che sono stati fermati in situazione irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari. È opportuno che la Commissione valuti regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione ed esamini le notifiche degli Stati membri concernenti la cooperazione con un paese terzo nella riammissione dei migranti irregolari. Nella valutazione se un paese terzo coopera a sufficienza e se occorre intervenire, la Commissione dovrebbe tenere conto della cooperazione generale di tale paese terzo nel campo della migrazione, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, della prevenzione e del contrasto del traffico di migranti e della prevenzione del transito di migranti irregolari nel suo territorio. Qualora ritenga che vi sia una insufficiente cooperazione da parte del paese terzo o le sia notificato da di una maggioranza semplice di Stati membri che un paese terzo non coopera sufficientemente, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato. Inoltre, qualora, in relazione del livello di cooperazione di un paese terzo con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari valutato sulla base di dati pertinenti e obiettivi, ritenga che un paese terzo cooperi a sufficienza, dovrebbe essere possibile per la Commissione presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti che siano cittadini di tale paese terzo e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più misure di facilitazione del rilascio del visto.

(14)

È opportuno attribuire al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, competenze di esecuzione al fine di garantire che si tenga adeguatamente conto di tutti i fattori pertinenti e delle eventuali implicazioni dell'applicazione di misure volte a rafforzare la cooperazione di un determinato paese terzo in materia di riammissione, con riguardo alla natura politica particolarmente sensibile di tali misure e alle loro implicazioni orizzontali per gli Stati membri e per la stessa Unione, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen. L'attribuzione di tali competenze di esecuzione al Consiglio tiene adeguatamente conto della potenziale natura politicamente sensibile dell'attuazione delle misure volte a rafforzare la cooperazione di un paese terzo in materia di riammissione, anche in considerazione degli accordi di facilitazione esistenti tra Stati membri e paesi terzi.

(15)

I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare ricorso. La notifica del rifiuto dovrebbe contenere informazioni dettagliate sui motivi del rifiuto e sulle procedure di ricorso. Durante la procedura di ricorso i richiedenti dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni pertinenti al loro caso in conformità del diritto nazionale.

(16)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, dei diritti del minore e la protezione delle persone vulnerabili.

(17)

La cooperazione locale Schengen è fondamentale per l'applicazione armonizzata della politica comune dei visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza. Nell'ambito di tale cooperazione, gli Stati membri dovrebbero valutare l'applicazione operativa di determinate disposizioni alla luce delle circostanze locali e dei rischi migratori. La cooperazione e gli scambi tra i consolati nei singoli luoghi dovrebbero essere coordinati dalle delegazioni dell'Unione.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente e regolarmente le operazioni dei fornitori esterni di servizi per verificarne la conformità allo strumento giuridico che disciplina le competenze loro conferite. Gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al loro monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'intera procedura di trattamento delle domande e la cooperazione con i fornitori esterni di servizi siano controllate da personale espatriato.

(19)

Dovrebbero essere definite norme flessibili per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri («centri di visto Schengen») potrebbe assumere qualsiasi forma adatta alle circostanze locali al fine di migliorare la copertura geografica consolare, ridurre i costi a carico degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione e migliorare il servizio offerto ai richiedenti.

(20)

I sistemi elettronici per la presentazione della domanda sono uno strumento importante per agevolare le procedure di domanda di visto. È opportuno in futuro sviluppare una soluzione comune volta alla digitalizzazione, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche, al fine di consentire la presentazione delle domande di visto online per rispondere alle esigenze dei richiedenti e attrarre più visitatori nello spazio Schengen. È opportuno rafforzare garanzie procedurali semplici e snelle e applicarle in modo uniforme. Inoltre, ove possibile, i colloqui potrebbero essere condotti utilizzando strumenti digitali moderni e mezzi di comunicazione a distanza, quali le chiamate vocali o video via Internet. Durante la procedura dovrebbero essere garantiti i diritti fondamentali dei richiedenti.

(21)

Al fine di prevedere la possibilità di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atti relativi alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 810/2009, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(23)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(24)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (7); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(25)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (8); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(26)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10).

(27)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (12).

(28)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis (13) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (14).

(29)

Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(30)

Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

(31)

Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(32)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni sulle domande ai sensi del presente regolamento sono adottate su base individuale.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; o»;

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.   “documento di viaggio riconosciuto”: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione del visto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).»;"

c)

sono aggiunti i seguenti punti:

«12.   “marittimo”: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave in navigazione marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali;

13.   “firma elettronica”: una firma elettronica quale definita all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*2)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

3)

all'articolo 3, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);

c)

i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen, per un paese aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America, o i titolari di un visto valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;»;

4)

all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che le domande sono esaminate dalle autorità centrali, le quali decidono in merito. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali del paese in cui è presentata la domanda al fine di valutare i rischi migratori e per la sicurezza e una conoscenza sufficiente della lingua ai fini dell'analisi dei documenti, e provvedono inoltre affinché i consolati siano coinvolti, ove necessario, al fine di procedere a esami e colloqui aggiuntivi.»;

5)

all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se il viaggio comprende più di una destinazione, o se devono essere effettuati più viaggi separati nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale del o dei viaggi in termini di durata, calcolata in giorni, o di finalità del soggiorno; oppure»;

6)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini dell'esame e delle decisioni riguardo alle domande per conto di tale Stato membro. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Se la rappresentanza si limita conformemente al paragrafo 1, seconda frase, alla raccolta e alla trasmissione dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

4.   Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale. Tale accordo:

a)

specifica la durata della rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;

b)

può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere la messa a disposizione di locali e personale e il versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato»;

d)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Lo Stato membro rappresentato notifica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione almeno 20 giorni di calendario prima della loro entrata in vigore o cessazione, tranne in caso di forza maggiore.

8.   Contemporaneamente alla notifica di cui al paragrafo 7, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri sia la delegazione dell'Unione nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della loro cessazione.»;

e)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«10.   Se uno Stato membro non è né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente intende presentare la domanda, detto Stato membro si adopera per cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, in tale paese terzo.

11.   Qualora un consolato di uno Stato membro in un dato luogo subisca una prolungata forza maggiore per problemi di natura tecnica, tale Stato membro chiede di essere temporaneamente rappresentato da un altro Stato membro in detto luogo per alcune o tutte le categorie di richiedenti.»;

7)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande sono presentate non più di sei mesi o, per i marittimi nell'espletamento delle loro mansioni, non più di nove mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto. In singoli casi d'urgenza giustificati, il consolato o le autorità centrali possono permettere che le domande siano presentate meno di 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, le domande possono essere presentate:

a)

dal richiedente;

b)

da un intermediario commerciale accreditato;

c)

da un'associazione o istituzione professionale, culturale, sportiva o d'istruzione, per conto dei suoi membri.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Il richiedente non può essere obbligato a presentarsi di persona in più di una sede per presentare una domanda.».

8)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 7, lettera b). Fatto salvo quanto disposto alla prima frase del presente paragrafo e all'articolo 45, i richiedenti hanno la facoltà di presentare le loro domande elettronicamente, ove possibile.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

9)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.   Ogni richiedente presenta un modulo di domanda di cui all'allegato I compilato manualmente o elettronicamente. Il modulo di domanda deve essere firmato. Può essere firmato manualmente o, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente per l'esame della domanda e per la decisione in merito, elettronicamente.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   Qualora il richiedente firmi un modulo di domanda elettronicamente, la firma elettronica deve essere una firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.

1 ter.   Il contenuto della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è conforme al modello di cui all'allegato I.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I moduli sono disponibili come minimo:

a)

nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto o dello Stato membro rappresentante; e

b)

nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se le lingue ufficiali del paese ospitante non figurano nel modulo, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tali lingue.»;

10)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che possono essere chiesti al richiedente per verificare che soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 figura nell'allegato II.

4.   Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o una dichiarazione di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:

a)

se è inteso come dichiarazione di garanzia o dichiarazione di alloggio privato, o entrambe;

b)

se il garante o la persona che invita è una persona fisica, una società o un'organizzazione;

c)

l'identità e gli estremi del garante o della persona che invita;

d)

i dati relativi all'identità (nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita e cittadinanza) del richiedente o dei richiedenti;

e)

l'indirizzo dell'alloggio;

f)

la durata e la finalità del soggiorno;

g)

gli eventuali legami di parentela con il garante o la persona che invita;

h)

le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento VIS.

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Un facsimile del modulo è inviato alla Commissione.

5.   I consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza.;»

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis.   Se necessario per tenere conto delle circostanze locali conformemente all'articolo 48, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   È possibile derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso di un richiedente noto al consolato o alle autorità centrali per integrità e affidabilità, in particolare per quanto riguarda la correttezza nell'uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

(*3)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).»;"

11)

all'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   I richiedenti i visti per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo viaggio previsto.»;

12)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR.

2.   Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 40 EUR.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Se una decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), si applicano diritti per i visti pari a 120 EUR o 160 EUR. La presente disposizione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ricercatori, quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), che si spostano a fini di ricerca scientifica o che partecipano a seminari o conferenze scientifici;

(*4)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).»;"

e)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:

a)

i minori tra i sei e i diciotto anni;

b)

i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;

c)

i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni.»;

f)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico, o per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali.»;

g)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e deve essere assicurato, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, che siano riscossi diritti simili.»;

h)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«9.   Ogni tre anni la Commissione valuta l'esigenza di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d'inflazione generale a livello dell'Unione pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Sulla base di tali valutazioni, la Commissione adotta, se opportuno e conformemente all'articolo 51 bis, atti relativi alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti.»;

13)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.   Il fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43 può chiedere il pagamento di diritti per servizi prestati.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«4 bis.   In deroga al paragrafo 4, i diritti per servizi prestati non superano, in linea di principio, 80 EUR nei paesi terzi in cui lo Stato membro competente non abbia un consolato ai fini della raccolta delle domande e non sia rappresentato da un altro Stato membro.

4 ter.   In circostanze eccezionali in cui l'importo di cui al paragrafo 4 bis non è sufficiente per fornire un servizio completo, è possibile imporre diritti per servizi prestati più elevati fino a un massimo di 120 EUR. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la sua intenzione di consentire l'imposizione di diritti per servizi prestati più elevati al più tardi tre mesi prima dell'inizio della loro applicazione. La notifica precisa i motivi alla base della determinazione del livello dei diritti per servizi prestati, in particolare i costi dettagliati che hanno portato alla determinazione di un importo più elevato.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Lo Stato membro interessato può mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati o al consolato di uno Stato membro con cui ha un accordo di rappresentanza conformemente all'articolo 8.»;

14)

l'articolo 19 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente verificano:»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato o le autorità centrali:

segue le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento VIS, e

esamina ulteriormente la domanda.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato o le autorità centrali, senza indugio:

restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,

distrugge i dati biometrici raccolti,

rimborsa i diritti per i visti, e

non esamina la domanda.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   A titolo di deroga del paragrafo 3, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.»;

15)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso, il consolato o le autorità centrali verificano:»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

che il richiedente disponga di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile, che copra il periodo del soggiorno previsto, oppure, se è chiesto un visto per ingressi multipli, il periodo del primo viaggio previsto.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se del caso, il consolato o le autorità centrali verificano la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.»;

c)

al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.   In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato o le autorità centrali verificano in particolare:»;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati o le autorità centrali possono, in casi giustificati, procedere a un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari.»;

16)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Per motivi legati a una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, le relazioni internazionali o la salute pubblica, uno Stato membro può chiedere alle autorità centrali di altri Stati membri di consultare le proprie autorità centrali nel corso dell'esame delle domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale.

2.   Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva appena possibile e non oltre sette giorni di calendario dopo la consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare, di norma, almeno 25 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

17)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   La decisione sulla domanda è presa senza indugio in singoli casi d'urgenza giustificati.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

è inserito il punto seguente:

«b bis)

rilasciare un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 26; o»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

rifiutare un visto in conformità dell'articolo 32.»;

iii)

la lettera d) è soppressa;

18)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il terzo comma è soppresso;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto per ingresso singolo comprende una “franchigia” di 15 giorni di calendario.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A condizione che il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), del regolamento (UE) 2016/399, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i seguenti periodi di validità, a meno che la validità del visto superi quella del documento di viaggio:

a)

un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;

b)

due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno nei due anni precedenti;

c)

cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni nei tre anni precedenti.

Per il rilascio dei visti per ingressi multipli non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti con validità territoriale limitata rilasciati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.»;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.   In deroga al paragrafo 2, il periodo di validità del visto rilasciato può essere ridotto in singoli casi qualora vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che le condizioni di ingresso saranno rispettate per l'intero periodo.

2 ter.   In deroga al paragrafo 2, i consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano se le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 debbano essere adattate per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza, ai fini dell'adozione di norme più favorevoli o più restrittive in conformità del paragrafo 2 quinquies.

2 quater.   Fatto salvo il paragrafo 2, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli valido fino a cinque anni ai richiedenti che ne dimostrano la necessità o giustificano l'intenzione di viaggiare frequentemente o con regolarità, purché dimostrino la propria integrità e affidabilità, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti, la situazione economica nel paese di origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che hanno richiesto.

2 quinquies.   Ove necessario, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 ter del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulle condizioni per il rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da applicare in ciascuna giurisdizione per tenere conto delle circostanze locali, dei rischi migratori e per la sicurezza e delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

19)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 bis

Cooperazione in materia di riammissione

1.   In funzione del livello di cooperazione di un paese terzo con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari valutato sulla base di dati pertinenti e obiettivi, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza in conformità del presente articolo.

2.   La Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:

a)

il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;

b)

il numero di rimpatri forzati effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul territorio del paese terzo in questione;

c)

il numero di richieste di riammissione per Stato membro accettate dal paese terzo in rapporto al numero di tali richieste presentate a tale paese;

d)

il grado di cooperazione pratica in materia di rimpatrio nelle diverse fasi della procedura di rimpatrio, quali:

i)

l'assistenza fornita nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri e nel tempestivo rilascio di documenti di viaggio;

ii)

l'accettazione del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o del lasciapassare europeo;

iii)

l'accettazione della riammissione di persone che per legge devono essere rimpatriate nel loro paese;

iv)

l'accettazione di voli e operazioni di rimpatrio.

Tale valutazione è basata sull'uso di dati affidabili forniti da Stati membri, nonché da istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio in merito a tale valutazione.

3.   Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica.

4.   La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.

5.   Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4 e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e le relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, anche in materia di migrazione, la Commissione ritenga che un paese non cooperi a sufficienza e che pertanto occorra intervenire, o qualora, entro dodici mesi, la maggioranza semplice di Stati membri abbia effettuato una notifica alla Commissione a norma del paragrafo 3, la Commissione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato, presenta al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di:

a)

una decisione di esecuzione che sospenda temporaneamente l'applicazione di uno o più dei seguenti articoli, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, o l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini;

b)

una decisione di esecuzione che applichi, in maniera graduale, uno dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, laddove, in seguito a una valutazione della Commissione, le misure applicate conformemente alla decisione di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano ritenute inefficaci.

6.   La Commissione valuta continuamente e riferisce, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5.

7.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

8.   Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 2 e tenuto conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, segnatamente nella cooperazione in materia di riammissione, ritenga che il paese terzo interessato cooperi a sufficienza, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti cittadini del paese terzo in questione e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più delle seguenti misure:

a)

la riduzione a 60 EUR dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 1;

b)

la riduzione a 10 giorni del termine entro il quale vanno prese le decisioni su una domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1;

c)

l'allungamento del periodo di validità dei visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Tale decisione di esecuzione si applica per massimo un anno. Essa può essere rinnovata.»;

20)

l'articolo 27 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole dettagliate di compilazione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona “annotazioni” del visto adesivo. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il visto adesivo per ingresso singolo può essere compilato manualmente solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. Il visto adesivo compilato manualmente non può recare correzioni o cancellature.»;

21)

l'articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il visto adesivo è apposto sul documento di viaggio.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate di apposizione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

22)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati da altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta relativa a tale informazione almeno 25 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

23)

l'articolo 32 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto:

«ii bis)

non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI nella lingua dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

24)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, istruzioni operative per il rilascio alla frontiera di visti ai marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

25)

all'articolo 37, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. Eventuali perdite significative di visti adesivi in bianco sono comunicate alla Commissione.

3.   I consolati o le autorità centrali tengono archivi cartacei o elettronici delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene informazioni utili per ricostruire, se necessario, il contesto della decisione presa sulla domanda.

I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso, se più lunga. Se applicabile, i fascicoli individuali elettronici sono conservati per il periodo di validità del visto rilasciato.»;

26)

l'articolo 38 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Risorse per l'esame delle domande e il controllo delle procedure di rilascio del visto»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri predispongono nei consolati personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché l'intera procedura di rilascio del visto nei consolati, compresi la presentazione e il trattamento delle domande, la stampa dei visti adesivi e la cooperazione pratica con i fornitori esterni di servizi, sia controllata da personale espatriato per garantire l'integrità di tutte le fasi della procedura.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sul diritto dell'Unione e nazionale pertinente.»;

e)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«3 bis.   Quando le domande sono esaminate e decise dalle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri forniscono una formazione specifica per assicurare che il personale di tali autorità centrali sia in possesso di sufficienti e aggiornate conoscenze specifiche per paese della situazione socioeconomica locale e di informazioni complete, precise e aggiornate sul diritto dell'Unione e nazionale pertinente.

3 ter.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i consolati dispongano di personale sufficiente e adeguatamente formato per assistere le autorità centrali nell'esame e nelle decisioni sulle domande, in particolare partecipando alle riunioni di cooperazione locale Schengen, scambiando informazioni con altri consolati e autorità locali, raccogliendo a livello locale informazioni utili sui rischi migratori e sulle pratiche fraudolente e procedendo a colloqui ed esami aggiuntivi.»;

f)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Gli Stati membri provvedono a istituire una procedura che consenta ai richiedenti di presentare reclami per quanto concerne:

a)

la condotta del personale presso i consolati e, se del caso, dei fornitori esterni di servizi; o

b)

la procedura di domanda.

I consolati o le autorità centrali tengono un registro dei reclami e del seguito loro riservato.

Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni sulla procedura di cui al presente paragrafo.»;

27)

all'articolo 39, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il personale consolare e delle autorità centrali, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

3.   Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.»;

28)

l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Organizzazione e cooperazione consolare

1.   Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande.

2.   Gli Stati membri:

a)

dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;

b)

cooperano con uno o più Stati membri nell'ambito di accordi di rappresentanza o altre forme di cooperazione consolare.

3.   Uno Stato membro può anche cooperare con un fornitore esterno di servizi in conformità dell'articolo 43.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro organizzazione e cooperazione consolare in ciascuna rappresentanza consolare.

5.   In caso di cessazione della cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri si adoperano per assicurare la continuità del servizio completo.»;

29)

l'articolo 41 è soppresso;

30)

l'articolo 43 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dei consolati o delle autorità centrali.»;

c)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e sui moduli di domanda;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

raccogliere dati e domande (compresi gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato o alle autorità centrali;»;

iii)

le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

gestire, se del caso, gli appuntamenti dei richiedenti presso il consolato o i locali del fornitore esterno di servizi;

f)

ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notifica del rifiuto, presso il consolato o le autorità centrali e restituirli al richiedente.»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro interessato verifica l'affidabilità e la solvibilità dell'organizzazione o dell'impresa e si assicura che non intervengano conflitti di interesse. Tale valutazione comprende, ove opportuno, l'esame delle licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari.»;

e)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

f)

il paragrafo 11 è così modificato:

i)

al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

le informazioni generali sui criteri, sulle condizioni e sulle procedure per presentare domanda di visto, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e il contenuto dei moduli di domanda forniti dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti;

b)

tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine, il consolato o i consolati o le autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente, almeno ogni nove mesi, controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi. Gli Stati membri possono concordare di ripartire gli oneri di questo controllo periodico.»;

g)

è inserito il seguente paragrafo:

«11 bis.   Entro il 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi in tutto il mondo e al monitoraggio dei medesimi di cui all'allegato X, punto C).»;

31)

l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

1.   In caso di cooperazione tra Stati membri, cooperazione con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica.

2.   Nei paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere per via elettronica, lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono che i dati siano trasferiti per via elettronica.

In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, per esempio ricorrendo a operatori consolidati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione.

3.   In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.»;

32)

l'articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e dei pernottamenti e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.»;

b)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni consolato e le autorità centrali assicurano l'informazione dei cittadini sull'elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui stabiliscono una cooperazione, se del caso.»;

33)

l'articolo 47, paragrafo 1, è così modificato:

a)

sono inserite le lettere seguenti:

«a bis)

i criteri in base ai quali una domanda può essere considerata ricevibile di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

a ter)

il fatto che i dati biometrici devono essere raccolti, in linea di principio, ogni 59 mesi a partire dalla data della prima raccolta;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

dove poter presentare domanda (al consolato competente o a un fornitore esterno di servizi);»;

c)

è aggiunta la lettera seguente:

«j)

informazioni sulla procedura di reclamo di cui all'articolo 38, paragrafo 5.»;

34)

l'articolo 48 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I consolati e le delegazioni dell'Unione cooperano in ciascuna giurisdizione per garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti tenendo conto delle circostanze locali.

A tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (*6), la Commissione impartisce istruzioni alle delegazioni dell'Unione affinché svolgano i pertinenti compiti di coordinamento previsti dal presente articolo.

Qualora le domande presentate nella giurisdizione interessata siano esaminate e decise dalle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri assicurano il coinvolgimento attivo di tali autorità centrali nella cooperazione locale Schengen. Il personale che contribuisce alla cooperazione locale Schengen riceve un'adeguata formazione ed è opportunamente coinvolto nell'esame delle domande nella giurisdizione interessata.

(*6)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano, in particolare, al fine di:

a)

compilare un elenco armonizzato dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14;

b)

preparare un'applicazione locale dell'articolo 24, paragrafo 2, relativa al rilascio di visti per ingressi multipli;

c)

provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda, se del caso;

d)

compilare l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante e aggiornarlo regolarmente;

e)

stilare una scheda informativa comune contenente le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1;

f)

controllare, se del caso, l'applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafi 5 e 6.»;

c)

il paragrafo 2 è soppresso;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'ambito della cooperazione locale Schengen gli Stati membri si scambiano le seguenti informazioni:

a)

statistiche trimestrali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale chiesti, rilasciati e rifiutati;

b)

informazioni relative alla valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza, in particolare concernenti:

i)

la struttura socioeconomica del paese ospitante;

ii)

le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;

iii)

l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;

iv)

le rotte dell'immigrazione irregolare;

v)

le tendenze in materia di condotta fraudolenta;

vi)

le tendenze relative ai rifiuti di visto;

c)

informazioni sulla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e con le compagnie di trasporto;

d)

informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.»;

e)

al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

f)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«7.   Entro il 31 dicembre di ogni anno è redatta una relazione annuale all'interno di ciascuna giurisdizione. In base a tali relazioni la Commissione stila una relazione annuale sullo stato della cooperazione locale Schengen da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

35)

l'articolo 50 è soppresso;

36)

l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

37)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 51 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*7).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

38)

l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (“il comitato visti”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

39)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

40)

l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

41)

l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

42)

gli allegati VII, VIII e IX sono soppressi;

43)

l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Monitoraggio e valutazione

1.   Entro il 2 agosto 2022 la Commissione presenta una valutazione dell'applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009, modificato dal presente regolamento. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009, modificato dal presente regolamento.

2.   La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, proposte opportune.

3.   Entro il 2 maggio 2020 gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati disponibili pertinenti sull'uso dell'assicurazione sanitaria di viaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 810/2009 da parte dei titolari di visti durante il loro soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché sulle spese sostenute dalle autorità nazionali o dai fornitori di servizi medici per i titolari di visti. Sulla base di tali dati la Commissione, entro 2 novembre 2020, elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 2 febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 142.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(4)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(8)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(14)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto

DOMANDA DI VISTO PER GLI STATI SCHENGEN

Modulo gratuito

Image 2  (1)

I familiari dei cittadini UE, SEE o CH non devono compilare i campi n. 21, 22, 30, 31 e 32 [indicati con l'asterisco (*)].

I campi da 1 a 3 vanno compilati in conformità con i dati riportati nel documento di viaggio.

1.

Cognome:

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

Data della domanda:

Numero della domanda:

2.

Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i):

3.

Nome/i:

4.

Data di nascita (giorno-mese-anno):

5.

Luogo di nascita:

6.

Stato di nascita:

7.

Cittadinanza attuale:

Cittadinanza alla nascita, se diversa:

Altre cittadinanze:

Domanda presentata presso:

Ambasciata/Consolato

Fornitore di servizi

Intermediario commerciale

8.

Sesso:

☐ Maschile ☐ Femminile

9.

Stato civile:

☐ Non coniugato/a ☐ Coniugato/a ☐ Unione registrata ☐ Separato/a ☐ Divorziato/a ☐ Vedovo/a ☐ Altro (precisare):

Frontiera (Nome):

Altro:

10.

Titolare della responsabilità genitoriale (in caso di minori) /Tutore legale: Cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente), numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, cittadinanza:

Responsabile del fascicolo:

11.

Numero di identità nazionale, ove applicabile:

Documenti giustificativi:

Documento di viaggio

Mezzi di sussistenza

Invito

12.

Tipo di documento di viaggio:

☐ Passaporto ordinario ☐ Passaporto diplomatico ☐ Passaporto di servizio ☐ Passaporto ufficiale ☐ Passaporto speciale

☐ Altro documento di viaggio (precisare):

13.

Numero del documento di viaggio:

14.

Data di rilascio:

15.

Valido fino al:

16.

Rilasciato da (paese):

Assicurazione sanitaria di viaggio

Mezzi di trasporto

Altro:

Decisione relativa al visto:

Rifiutato

Rilasciato:

A

C

VTL

Valido:

dal:

al:

17.

Dati personali del familiare che è cittadino UE, SEE o CH, ove applicabile

Cognome (nome di famiglia)

Nome/i

Data di nascita (giorno-mese-anno)

Cittadinanza

Numero del documento di viaggio o della carta d'identità

18.

Vincolo familiare con il cittadino UE, SEE o CH, ove applicabile

☐ coniuge ☐ figlio/a ☐ nipote (di nonno/a) ☐ ascendente a carico

☐ unione registrata ☐ altro

19.

Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente:

Numero/i di telefono:

20.

Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale:

☐ No

☐ Sì. Titolo di soggiorno o equivalente … n. … Valido fino al …

*21.

Occupazione attuale:

Numero di ingressi:

☐ 1 ☐ 2 ☐ Multipli

Numero di giorni:

* 22.

Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti, nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento:

23.

Finalità del viaggio:

☐ Turismo ☐ Affari ☐ Visita a familiari o amici ☐ Cultura ☐ Sport ☐ Visita ufficiale ☐ Motivi sanitari ☐ Studio ☐ Transito aeroportuale ☐ Altro (precisare):

24.

Informazioni supplementari sulla finalità del soggiorno:

25.

Stato membro di destinazione principale (e altri Stati membri di destinazione, ove applicabile):

26.

Stato membro del primo ingresso:

27.

Numero di ingressi richiesti:

☐ Uno ☐ Due ☐ Multipli

Data di arrivo prevista del primo soggiorno previsto nello spazio Schengen:

Data di partenza prevista dallo spazio Schengen dopo il primo soggiorno previsto:

28.

Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen: ☐ No ☐ Sì.

Data, se nota … Numero del visto adesivo, se noto …

29.

Autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale, ove applicabile

Rilasciata da … Valida dal … al …

* 30.

Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dello o degli alberghi o alloggi provvisori nello o negli Stati membri:

Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle persone che invitano / dello o degli alberghi/alloggi provvisori:

Numero di telefono:

*31.

Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita:

Cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione:

Numero di telefono dell'impresa/organizzazione:

*32.

Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico:

del richiedente stesso

Mezzi di sussistenza:

Contanti

Traveller's cheques

Carta di credito

Alloggio prepagato

Trasporto prepagato

Altro (precisare):

del garante (ospite, impresa, organizzazione), precisare:

… ☐ di cui ai campi 30 o 31

… ☐ altro (precisare):

Mezzi di sussistenza:

Contanti

Alloggio fornito

Tutte le spese coperte durante il soggiorno

Trasporto prepagato

Altro (precisare)

 

Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso dei diritti corrisposti.

 

Applicabile in caso di domanda di visto per ingressi multipli:

Sono a conoscenza della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri.

 

Sono informato del fatto e accetto che la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, il rilevamento delle mie impronte digitali sono obbligatori per l'esame della domanda, e che i miei dati personali figuranti nel presente modulo di domanda, le mie impronte digitali e la mia fotografia saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri che li tratteranno ai fini dell'adozione di una decisione sulla mia domanda.

Tali dati e quelli riguardanti la decisione relativa alla domanda di visto o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, a quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno accessibili anche alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati è: [(…)].

Sono informato del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e l'indicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del mio diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il diritto di verificare i dati relativi alla mia persona e farli rettificare o cancellare, e sulle vie di ricorso previste a tale riguardo dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro [estremi: …] saranno competenti a esaminare i reclami in materia di tutela dei dati personali.

Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi del diritto dello Stato membro che tratta la domanda.

Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto a indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen) e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell''ingresso nel territorio europeo degli Stati membri.

 

Luogo e data

Firma:

(firma del titolare della responsabilità genitoriale/tutore legale, ove applicabile)

».

(1)  Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I TITOLARI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI

ANDORRA:

autorització temporal (autorizzazione temporanea d'immigrazione – verde);

autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (autorizzazione temporanea d'immigrazione per lavoratori dipendenti di imprese straniere - verde);

autorització residència i treball (autorizzazione di lavoro e di residenza – verde);

autorització residència i treball del personal d'ensenyament (autorizzazione di lavoro e di residenza per il personale docente – verde);

autorització temporal per estudis o per recerca (autorizzazione temporanea d'immigrazione per studio o ricerca – verde);

autorització temporal en pràctiques formatives (autorizzazione temporanea d'immigrazione per tirocini e formazione – verde);

autorització residència (autorizzazione di residenza – verde).

CANADA:

permanent resident card (PR) (carta di residente permanente);

permanent Resident Travel Document (PRTD) (documento di viaggio per residente permanente).

GIAPPONE:

carta di soggiorno.

SAN MARINO:

permesso di soggiorno ordinario (validità un anno, rinnovabile alla scadenza);

permessi di soggiorno speciali (validità un anno, rinnovabili alla scadenza) per: frequenza di corsi universitari, sport, cure sanitarie, motivi religiosi, persone che lavorano come infermieri in ospedali pubblici, funzioni diplomatiche, convivenza, permessi per minori, motivi umanitari, permessi per genitori;

permessi di lavoro stagionali e temporanei (validità 11 mesi, rinnovabili alla scadenza).

carta d'identità rilasciata a persone in possesso della residenza ufficiale a San Marino (validità di 5 anni).

STATI UNITI D'AMERICA:

visto d'immigrazione valido, non scaduto. Può essere convalidato al porto d'ingresso per un anno come prova temporanea di residenza, nelle more del rilascio della carta I-551;

modulo I-551 valido, non scaduto (Permanent Resident Card, “carta di residente permanente”). Validità fino a 2 o 10 anni in funzione della classe di ammissione. Se non riporta una data di scadenza, la carta è un documento di viaggio valido;

modulo I-327 valido, non scaduto (Re-entry Permit, “permesso di reingresso”);

modulo I-571 valido, non scaduto (Documento di viaggio per rifugiati convalidato come “Permanent Resident Alien”, “straniero residente permanente”)

».

ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

Image 3  (1)

MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO, DELL'ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA DI UN VISTO

RIFIUTO/ANNULLAMENTO/REVOCA DEL VISTO

Sig.ra/Sig. …,

la/il … Ambasciata/Consolato generale/Consolato/[altra autorità competente] a … [a nome di (nome dello Stato membro rappresentato)];

[altra autorità competente] di …;

l'autorità responsabile dei controlli sulle persone a …

ha/hanno

esaminato la Sua domanda;

esaminato il Suo visto, numero: …, rilasciato il: …[giorno/mese/anno].

Il visto è stato rifiutato

Il visto è stato annullato

Il visto è stato revocato

La decisione si fonda sui seguenti motivi:

1.

Lei ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato

2.

Lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto

3.

Lei non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita

4.

Lei non ha dimostrato di poter acquisire legalmente mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita

5.

Lei ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, nel territorio degli Stati membri in forza di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata

6.

è stata emessa nel sistema d'informazione Schengen (SIS) una segnalazione a Suo carico ai fini del rifiuto di ingresso da … (indicazione dello Stato membro)

7.

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna

8.

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per la salute pubblica quale definita all'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen)

9.

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per le loro relazioni internazionali

10.

le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili

11.

vi sono ragionevoli dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni formulate in merito a … (precisare)

12.

vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto

13.

vi sono ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto

14.

Lei non ha fornito prova sufficiente del fatto che non Le è stato possibile chiedere il visto anticipatamente per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera

15.

Lei non ha fornito la giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del transito aeroportuale previsto

16

Lei non ha dimostrato di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio

17.

la revoca del visto è stata richiesta dal titolare stesso (2).

Ulteriori osservazioni:

Può proporre ricorso contro la decisione di rifiuto/annullamento/revoca del visto.

Le disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni di rifiuto/annullamento/revoca di un visto sono stabilite in: (riferimenti al diritto nazionale):

Autorità competente presso la quale presentare il ricorso: (dati di contatto):

Le informazioni sulla procedura da seguire possono essere ottenute presso: (dati di contatto):

Un ricorso può essere avviato entro: (indicazione del termine):

Data e timbro dell'Ambasciata/del Consolato generale/del Consolato/dell'autorità responsabile dei controlli sulle persone/dell'altra autorità competente:

Firma dell'interessato (3): …

».

(1)  Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.

(2)  La revoca del visto per tale motivo non è soggetta al diritto di ricorso.

(3)  Se previsto dalla legge nazionale.


ALLEGATO IV

«ALLEGATO X

ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

A.

Lo strumento giuridico:

a)

elenca i compiti che deve svolgere il fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, paragrafo 6, del presente regolamento;

b)

indica i luoghi in cui deve operare il fornitore esterno di servizi e il consolato cui afferisce il singolo centro per la presentazione delle domande di visto;

c)

elenca i servizi contemplati dai diritti obbligatori per i servizi prestati;

d)

indica che il fornitore esterno di servizi deve informare chiaramente i cittadini del fatto che per i servizi opzionali vengono imputate altre spese.

B.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:

a)

impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione al consolato dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

b)

conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati:

per via elettronica in forma cifrata, o

fisicamente, in modo protetto;

c)

trasmette i dati il più presto possibile:

se si tratta di dati trasmessi fisicamente, almeno una volta alla settimana,

se si tratta di dati cifrati trasferiti per via elettronica, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;

d)

garantisce mezzi adeguati di tracciamento dei fascicoli individuali nel percorso da e verso il consolato;

e)

cancella i dati al massimo sette giorni dopo la loro trasmissione. Gli unici dati conservati fino alla restituzione del passaporto al richiedente – e cancellati cinque giorni dopo tale restituzione – sono il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto;

f)

mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di fascicoli e dati al consolato dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;

g)

tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

h)

applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

i)

fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.

C.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:

a)

provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;

b)

garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:

riceva i richiedenti con cortesia,

rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti, non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e

si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;

c)

fornisce in qualsiasi momento l'identità del proprio personale;

d)

dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.

D.

Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:

a)

consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;

b)

garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;

c)

garantisce l'uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio richiedenti fittizi, webcam);

d)

garantisce la possibilità, per l'autorità nazionale per la protezione dei dati dello Stato membro o degli Stati membri interessati, di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;

e)

comunica per iscritto, senza indugio, allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito a un uso illecito dei dati o a un accesso non autorizzato e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.

E.

Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:

a)

si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

b)

adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale, cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);

c)

rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi.

».

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/55


REGOLAMENTO (UE) 2019/1156 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Approcci divergenti in materia di regolamentazione e di vigilanza per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento alternativi («FIA»), quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), compresi i fondi europei per il venture capital (EuVECA), quali definiti nel regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), quali definiti nel regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), quali definiti nel regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM»), ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono causa di frammentazione e ostacolano la commercializzazione transfrontaliera dei FIA e degli OICVM e l'accesso agli stessi, il che potrebbe a sua volta impedirne la commercializzazione in altri Stati membri. Un OICVM potrebbe essere gestito internamente o esternamente, a seconda della sua forma giuridica. Qualsiasi disposizione del presente regolamento relativa alle società di gestione di OICVM dovrebbe applicarsi a società la cui attività ordinaria consiste nella gestione di OICVM e a qualsiasi OICVM che non abbia designato una società di gestione di OICVM.

(2)

Al fine di migliorare il quadro normativo applicabile agli organismi di investimento collettivo e tutelare meglio gli investitori, le comunicazioni di marketing destinate agli investitori in FIA e OICVM dovrebbero essere identificabili come tali e descrivere con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote o azioni di FIA o di OICVM. Inoltre, tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing destinate agli investitori dovrebbero essere presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Per garantire la tutela degli investitori e parità di condizioni tra FIA e OICVM, le norme riguardanti le comunicazioni di marketing dovrebbero applicarsi alle comunicazioni di marketing dei FIA e degli OICVM.

(3)

È opportuno che le comunicazioni di marketing destinate agli investitori in FIA e in OICVM precisino dove, come e in quali lingue gli investitori possono ottenere informazioni sintetiche sui propri diritti, specificando chiaramente che il GEFIA, il gestore di un EuVECA, il gestore di un EuSEF o la società di gestione di OICVM (collettivamente «gestori di organismi di investimento collettivo») hanno il diritto di risolvere gli accordi di commercializzazione.

(4)

Al fine di accrescere la trasparenza e la tutela degli investitori e agevolare l'accesso alle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero pubblicare tali informazioni sui loro siti web come minimo in una lingua comunemente utilizzata nel settore della finanza internazionale, comprese le loro sintesi non ufficiali che consentirebbero ai gestori di organismi di investimento collettivo di ottenere una panoramica generale delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. La pubblicazione dovrebbe avere uno scopo esclusivamente informativo e non dovrebbe creare obblighi giuridici. Per le stesse ragioni, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dovrebbe creare una banca dati centrale contenente le sintesi dei requisiti nazionali per le comunicazioni di marketing e i collegamenti ipertestuali alle informazioni pubblicate sui siti web delle autorità competenti.

(5)

Al fine di promuovere le buone pratiche di tutela degli investitori che sono contenute nei requisiti nazionali relativi a comunicazioni di marketing eque e chiare, compresi gli aspetti online di tali comunicazioni di marketing, l'ESMA dovrebbe emanare orientamenti sull'applicazione di tali requisiti alle comunicazioni di marketing.

(6)

Le autorità competenti dovrebbero poter esigere la comunicazione preventiva delle comunicazioni di marketing ai fini della verifica ex-ante della conformità di tali comunicazioni con il presente regolamento e con gli altri requisiti applicabili, vale a dire se le comunicazioni di marketing siano chiaramente identificabili come tali, se descrivono con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote di un'OICVM e, qualora lo Stato membro autorizzi la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio, i rischi e i rendimenti dell'acquisto di azioni o quote di OICVM e di FIA e se tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Tale verifica dovrebbe essere effettuata entro un periodo di tempo limitato. Qualora le autorità competenti richiedano una notifica preventiva, ciò non dovrebbe impedire loro di verificare le comunicazioni di marketing ex post.

(7)

Le autorità competenti dovrebbero riferire all'ESMA gli esisti di tali verifiche, le richieste di modifica ed eventuali sanzioni comminate ai gestori di organismi di investimento collettivo. Al fine di svolgere un'opera di sensibilizzazione e aumentare la trasparenza sulle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, da un lato, e garantire la tutela degli investitori, dall'altro, è auspicabile che l'ESMA prepari e trasmetta ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione su tali norme e sulla loro applicazione pratica, sulla base di verifiche ex ante ed ex post delle comunicazioni di marketing da parte delle autorità competenti.

(8)

Per garantire parità di trattamento dei gestori di organismi di investimento collettivo e agevolare il processo decisionale circa la scelta di distribuire fondi di investimento a livello transfrontaliero, è importante che le spese e gli oneri pagati alle autorità competenti per la vigilanza delle attività di commercializzazione siano proporzionati ai compiti di vigilanza svolti e resi pubblici, e che, ai fini di una maggiore trasparenza, tali spese e oneri siano pubblicati sui siti web delle autorità competenti. Per lo stesso motivo è auspicabile che i collegamenti ipertestuali alle informazioni pubblicate sui siti web delle autorità competenti in relazione alle spese e agli oneri siano pubblicati sul sito web dell'ESMA per disporre di un punto centrale di informazione. Il sito web dell'ESMA dovrebbe contemplare altresì uno strumento interattivo che consenta il calcolo indicativo di tali spese e oneri da pagare alle autorità competenti.

(9)

Onde garantire un migliore recupero delle spese o degli oneri e accrescere la trasparenza e la chiarezza della struttura delle spese e degli oneri, ove siano riscossi dalle autorità competenti, i gestori di organismi di investimento collettivo dovrebbero ricevere una fattura, una richiesta di pagamento distinta o istruzioni di pagamento che indichino chiaramente l'importo delle spese o degli oneri dovuti e i mezzi di pagamento.

(10)

Dal momento che l'ESMA, in conformità al regolamento (UE) n. 1095/2010, dovrebbe monitorare e valutare gli sviluppi del mercato nel suo settore di competenza, è opportuno e necessario accrescerne le conoscenze includendo, nelle attuali banche dati dell'ESMA, una banca dati centrale di tutti i FIA e gli OICVM commercializzati a livello transfrontaliero, dei gestori di tali organismi di investimento collettivo e degli Stati membri in cui avviene la commercializzazione. A tal fine e per consentire all'ESMA di tenere aggiornata la banca dati centrale, le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA le informazioni sulle notifiche, le lettere di notifica e le informazioni che hanno ricevuto ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE in relazione all'attività di commercializzazione transfrontaliera nonché le informazioni sugli eventuali cambiamenti relativi a tali informazioni da inserire nella banca dati. A tale proposito, l'ESMA dovrebbe creare un portale di notifica in cui le autorità competenti dovrebbero caricare tutti i documenti relativi alla distribuzione transfrontaliera degli OICVM e dei FIA.

(11)

Al fine di garantire condizioni di parità tra i fondi per il venture capital qualificati quali definiti nel regolamento (UE) n. 345/2013 o i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale quali nel regolamento (UE) n. 346/2013, da un lato, e gli altri FIA, dall'altro, è necessario includere in detti regolamenti norme in materia di pre-commercializzazione che siano identiche alle norme previste dalla direttiva 2011/61/UE in materia di pre-commercializzazione. Tali norme consentiranno ai gestori registrati a norma dei predetti regolamenti di rivolgersi agli investitori per sondarne l'interesse per future opportunità o strategie di investimento mediante fondi per il venture capital qualificati e fondi qualificati per l'imprenditoria sociale.

(12)

A norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), talune società e persone di cui all'articolo 32 di tale regolamento sono esentate dagli obblighi di cui allo stesso fino al 31 dicembre 2019. Tale regolamento prevede altresì che la Commissione lo riesamini entro il 31 dicembre 2018, anche per valutare se la deroga transitoria debba essere prorogata o se, dopo aver individuato i necessari adeguamenti, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori, di cui alla direttiva 2009/65/CE, debbano essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui a tale regolamento o considerate equivalenti ad esse.

(13)

Per consentire alla Commissione di effettuare il riesame a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 così come originariamente previsto, il termine per il riesame dovrebbe essere esteso di 12 mesi. La commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe sostenere il processo di riesame della Commissione organizzando un'audizione sull'argomento con le parti interessate in rappresentanza degli interessi delle imprese e dei consumatori.

(14)

Onde evitare che per lo stesso organismo di investimento collettivo gli investitori ricevano due diversi documenti di pre divulgazione, ossia un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (key investor information document — KIID), come prescritto dalla direttiva 2009/65/CE, e un documento contenente le informazioni chiave (key information document — KID), come prescritto dal regolamento (UE) n. 1286/2014, mentre gli atti legislativi risultanti dal riesame della Commissione a norma dello stesso regolamento sono adottati e applicati, è opportuno prorogare di 24 mesi l'esenzione transitoria dagli obblighi di cui a tale regolamento. Fatta salva la proroga in questione, è opportuno che tutte le istituzioni e le autorità di vigilanza interessate si impegnino ad agire il più rapidamente possibile per facilitare la cessazione dell'esenzione transitoria.

(15)

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall'ESMA, per quanto riguarda formulari, modelli e procedure standard per la pubblicazione e la notifica da parte delle autorità competenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle relative sintesi concernenti i requisiti per la commercializzazione applicabili nel loro territorio, del livello delle spese o degli oneri per le attività transfrontaliere pagati alle stesse autorità competenti e, se del caso, delle pertinenti metodologie di calcolo. Inoltre, al fine di migliorare la trasmissione all'ESMA, dovrebbero inoltre essere adottate norme tecniche di attuazione riguardanti le notifiche, le lettere di notifica e le informazioni sulle attività di commercializzazione transfrontaliera prescritte dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e le disposizioni tecniche necessarie per il funzionamento del portale di notifica che dev'essere creato dall'ESMA. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(16)

È necessario precisare quali informazioni debbano essere comunicate ogni trimestre all'ESMA, al fine di tenere aggiornate le banche dati di tutti gli organismi di investimento collettivo e dei loro i gestori.

(17)

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quale lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(18)

Per consentire alle autorità competenti di esercitare le funzioni loro attribuite dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità in oggetto dispongano di sufficienti risorse e di tutti i necessari poteri di vigilanza e di indagine.

(19)

Entro il 2 agosto 2024 la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della sua applicazione. La valutazione dovrebbe tenere conto degli sviluppi del mercato e valutare se le misure introdotte abbiano migliorato la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

(20)

Entro il 2 agosto 2021 la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione sulla «reverse solicitation» e la domanda su iniziativa propria di un investitore, precisando l'entità di tale forma di sottoscrizione dei fondi, la sua distribuzione geografica anche nei paesi terzi e le sue incidenze sul regime del passaporto.

(21)

Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario sincronizzare le date di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e del presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni di marketing e la pre-commercializzazione.

(22)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire accrescere l'efficienza del mercato con l'istituzione dell'Unione dei mercati dei capitali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di pubblicazione di disposizioni nazionali relative ai requisiti di commercializzazione per gli organismi di investimento collettivo e di comunicazioni di marketing destinate agli investitori, nonché principi comuni in materia di spese e oneri gravati sui gestori di organismi di investimento collettivo in relazione alle loro attività transfrontaliere. Esso prevede inoltre l'istituzione di una banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

ai gestori di fondi di investimento alternativi;

b)

alle società di gestione di OICVM, incluso qualsiasi OICVM che non abbia designato una società di gestione di OICVM;

c)

ai gestori di EuVECA; e

d)

ai gestori di EuSEF.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «fondi di investimento alternativi» o «FIA»: i FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, tra cui EuVECA, EuSEF ed ELTIF;

b)   «gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: i GEFIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e autorizzati in conformità dell'articolo 6 della medesima direttiva;

c)   «gestore di un EuVECA»: un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quale definito all'articolo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 345/2013 e registrato in conformità dell'articolo 14 del medesimo regolamento;

d)   «gestore di un EuSEF»: un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 346/2013 e registrato in conformità dell'articolo 15 del medesimo regolamento;

e)   «autorità competenti»: le autorità competenti quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/65/CE o all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/61/UE o le autorità competenti del FIA UE quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/61/UE;

f)   «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del GEFIA, del gestore di un EuVECA, del gestore di un EuSEF o della società di gestione dell'OICVM;

g)   «OICVM»: un OICVM autorizzato in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;

h)   «società di gestione di un OICVM»: una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 4

Requisiti per le comunicazioni di marketing

1.   I GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e le società di gestione di OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori siano chiaramente identificabili come tali e descrivano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM e che tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti.

2.   Le società di gestione di OICVM assicurano che le comunicazioni di marketing recanti informazioni specifiche su un OICVM non siano in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto di cui all'articolo 68 della direttiva 2009/65/CE e con le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 della medesima direttiva o siano tali da sminuirne l'importanza. Le società di gestione di OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing menzionino l'esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori. Tali comunicazioni di marketing specificano dove, come e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possono ottenere il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori, e contengono i collegamenti ipertestuali ai siti web per tali documenti.

3.   Le comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 2 specificano dove, come e in che lingua gli investitori o i potenziali investitori possono ottenere una sintesi dei diritti degli investitori e forniscono un collegamento ipertestuale a tale sintesi, che include, se del caso, informazioni sull'accesso ai meccanismi di ricorso collettivo a livello di Unione e nazionale in caso di controversie.

Tali comunicazioni di marketing contengono inoltre informazioni chiare sul fatto che il gestore o la società di gestione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

4.   I GEFIA, i gestori di EuVECA e i gestori di EuSEF assicurano che le comunicazioni di marketing contenenti un invito ad acquistare quote o azioni di un FIA e recanti informazioni specifiche su un FIA non risultino in contrasto con le informazioni che devono essere comunicate agli investitori a norma dell'articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 346/2013, o siano tali da sminuirne l'importanza.

5.   Il paragrafo 2 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai FIA che pubblicano un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), o in conformità del diritto nazionale, ovvero applicano norme relative al formato e al contenuto delle informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE.

6.   Entro il 2 agosto 2021 l'ESMA emana orientamenti, che successivamente aggiorna periodicamente, sull'applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti relativi al carattere online di tali comunicazioni di marketing.

Articolo 5

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione

1.   Le autorità competenti pubblicano e gestiscono sul loro sito web informazioni aggiornate ed esaustive sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e le relative sintesi, come minimo in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2.   Le autorità competenti comunicano all'ESMA i collegamenti ipertestuali verso il sito web dell'autorità competente nel quale sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti comunicano all'ESMA senza indebito ritardo qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del primo comma del presente paragrafo.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le pubblicazioni e le notifiche di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Banca dati centrale dell'ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione

Entro il 2 febbraio 2022, l'ESMA pubblica e gestisce sul proprio sito web una banca dati centrale contenente le sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché i collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 7

Verifica ex-ante delle comunicazioni di marketing

1.   Ai soli fini della verifica della conformità al presente regolamento e alle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione, le autorità competenti possono esigere la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing che le società di gestione dell'OICVM intendono utilizzare direttamente o indirettamente nei loro rapporti con gli investitori.

Il requisito di notifica preventiva di cui al primo comma non costituisce una condizione preliminare per la commercializzazione di quote di OICVM né rientra nella procedura di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE.

Ove le autorità competenti esigano la notifica preventiva di cui al primo comma, esse informano la società di gestione dell'OICVM di eventuali richieste di modifica di tali comunicazioni di marketing entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione delle comunicazioni di marketing.

La notifica preventiva di cui al primo comma può essere richiesta su base sistematica o conformemente ad altre pratiche di verifica e non pregiudica ulteriori poteri di controllo per la verifica ex post delle comunicazioni commerciali.

2.   Le autorità competenti che esigono la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing istituiscono, applicano e pubblicano sui loro siti web le procedure per tale notifica preventiva. Le regole e le procedure interne assicurano il trattamento trasparente e non discriminatorio di tutti gli OICVM, indipendentemente dagli Stati membri in cui gli OICVM sono autorizzati.

3.   Se i GEFIA, i gestori di EuVECA o i gestori di EuSEF commercializzano presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di loro FIA, i paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, a tali GEFIA, gestori di EuVECA o gestori di EuSEF.

Articolo 8

Relazione dell'ESMA sulle comunicazioni di marketing

1.   Entro il 31 marzo 2021, e successivamente ogni due anni, le autorità competenti comunicano all'ESMA le seguenti informazioni:

a)

il numero di richieste di modifica delle comunicazioni di marketing effettuate sulla base di una verifica ex ante, se del caso;

b)

il numero di richieste di modifica e di decisioni prese sulla base delle verifiche ex post, con una chiara distinzione delle violazioni più frequenti e includendo la descrizione e la natura di dette violazioni;

c)

una descrizione delle violazioni più frequenti dei requisiti di cui all'articolo 4; e

d)

un esempio di ciascuna delle violazioni di cui alle lettere b) e c).

2.   Entro il 30 giugno 2021, e successivamente ogni due anni, l'ESMA trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che presenta un quadro dei requisiti di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in tutti gli Stati membri e contiene un'analisi degli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing anche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 9

Principi comuni in materia di spese o oneri

1.   Ove sia previsto il pagamento di spese o oneri alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM, tali spese o oneri sono in linea con i costi complessivi relativi all'esercizio delle funzioni dell'autorità competente.

2.   Per le spese o oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti inviano la fattura, una richiesta di pagamento distinta o un'istruzione di pagamento, che stabilisca chiaramente i mezzi di pagamento e la data in cui il pagamento è dovuto all'indirizzo indicato all'articolo 93, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE o all'allegato IV, punto i), della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 10

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese e oneri

1.   Entro il 2 febbraio 2020 le autorità competenti pubblicano e gestiscono sui loro siti web informazioni aggiornate contenenti l'elenco delle spese o degli oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o, se del caso, le metodologie di calcolo di tali spese o oneri, come minimo in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2.   Le autorità competenti comunicano all'ESMA i collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti nel quale sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le pubblicazioni e le notifiche di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Pubblicazione dell'ESMA sulle spese e gli oneri

1.   Entro il 2 febbraio 2022 l'ESMA pubblica sul proprio sito web i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Tali collegamenti ipertestuali sono tenuti aggiornati.

2.   Entro il 2 febbraio 2022 l'ESMA elabora e rende disponibile sul proprio sito web uno strumento interattivo accessibile al pubblico come minimo in una delle lingue comunemente utilizzate negli ambienti della finanza internazionale, che fornisce un calcolo indicativo delle spese o degli oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tale strumento è tenuto aggiornato.

Articolo 12

Banca dati centrale dell'ESMA relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM

1.   Entro il 2 febbraio 2022 l'ESMA pubblica sul proprio sito web una banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, accessibile al pubblico in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, contenente l'elenco:

a)

di tutti i FIA commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, del loro GEFIA, gestore di EuSEF o gestore di EuVECA e degli Stati membri in cui essi sono commercializzati; e

b)

di tutti gli OICVM commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, della loro società di gestione e degli Stati membri in cui essi sono commercializzati.

Tale banca dati centrale è tenuta aggiornata.

2.   Gli obblighi previsti dal presente articolo e dall'articolo 13 in relazione alla banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, al registro pubblico centrale di cui all'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE, alla banca dati centrale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 345/2013 e alla banca dati centrale di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 346/2013.

Articolo 13

Standardizzazione delle notifiche all'ESMA

1.   Ogni tre mesi le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano all'ESMA le informazioni necessarie per la creazione e la gestione della banca dati centrale di cui all'articolo 12 del presente regolamento, in merito a qualsiasi notifica, lettera di notifica o informazione di cui all'articolo 93, paragrafo 1, e all'articolo 93 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, e all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 32 bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, e qualsiasi modifica di tali informazioni, se tali modifiche comportano una modifica delle informazioni della banca dati centrale.

2.   L'ESMA crea un portale di notifica sul quale ogni autorità competente pubblica i documenti di cui al paragrafo 1.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le informazioni da comunicare, nonché i formati, i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni da parte delle autorità competenti ai fini del paragrafo 1 e le disposizioni tecniche necessarie per il funzionamento del portale di notifica di cui al paragrafo 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Poteri delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

2.   I poteri conferiti alle autorità competenti a norma delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) 2015/760, compresi quelli relativi alle sanzioni o altre misure, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 15

Modifiche del regolamento (UE) n. 345/2013

Il regolamento (UE) n. 345/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«o)   “pre-commercializzazione”: la fornitura di informazioni o comunicazioni, dirette o indirette, su strategie o su idee di investimento da parte del gestore del fondo per il venture capital qualificato, o per suo conto, a potenziali investitori domiciliati o aventi la sede legale nell'Unione, per sondarne l'interesse per un fondo per il venture capital qualificato non ancora istituito o per un fondo per il venture capital qualificato istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione a norma dell'articolo 15 nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale, e che in ogni caso non equivale a un'offerta o a un collocamento presso il potenziale investitore affinché investa in quote o azioni di tale fondo per il venture capital qualificato.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1.   Un gestore di un fondo per il venture capital qualificato può svolgere attività di pre-commercializzazione nell'Unione, tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori:

a)

sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare fondo per il venture capital qualificato;

b)

equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o

c)

equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o ai documenti di offerta di un fondo di venture capital qualificato non ancora istituito in versione finale.

Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

a)

non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato; e

b)

non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.

2.   Le autorità competenti non impongono a un gestore di un fondo per il venture capital qualificato di notificare alle autorità competenti il contenuto o i destinatari della pre-commercializzazione né di soddisfare condizioni o requisiti diversi da quelli di cui al presente articolo prima di svolgere attività di pre-commercializzazione.

3.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati provvedono affinché gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato attraverso la pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito di tali attività possano acquisire soltanto quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato attraverso la commercializzazione autorizzata ai sensi dell'articolo 15.

L'eventuale sottoscrizione, da parte di investitori professionisti, entro 18 mesi dalla data in cui un gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha avviato attività di pre-commercializzazione, di quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, oppure di un fondo per il venture capital qualificato istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione ed è soggetta alle procedure di notifica applicabili di cui all'articolo 15.

4.   Entro due settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, un gestore di un fondo per il venture capital qualificato invia alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine una lettera informale su supporto cartaceo o per via elettronica. La lettera precisa gli Stati membri e i periodi in cui si svolgono o si sono svolte le attività di pre-commercializzazione, descrive brevemente la pre-commercializzazione, tra cui informazioni sulle strategie di investimento presentate e, se del caso, include l'elenco dei fondi per il venture capital qualificati che sono oggetto o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di un fondo per il venture capital qualificato informano tempestivamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha svolto pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si è svolta o è stata svolta la pre-commercializzazione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di un fondo per il venture capital qualificato di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o è stata effettuata sul suo territorio.

5.   Un soggetto terzo svolge pre-commercializzazione per conto di un gestore autorizzato di fondi per il venture capital qualificati soltanto se è autorizzato in qualità di impresa di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), di ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), di società di gestione di OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, di gestore di fondi di investimento alternativi a norma della direttiva 2011/61/UE o se agisce in qualità di agente collegato a norma della direttiva 2014/65/UE. Detti terzi sono soggetti alle condizioni di cui al presente articolo.

6.   Un gestore di un fondo per il venture capital qualificato garantisce che la pre-commercializzazione sia adeguatamente documentata.

(*1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."

(*2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»."

Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) n. 346/2013

Il regolamento (UE) n. 346/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«o)   “pre-commercializzazione”: la fornitura di informazioni o comunicazioni, dirette o indirette, su strategie o su idee di investimento da parte del gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, o per suo conto, a potenziali investitori domiciliati o aventi la sede legale nell'Unione, per sondarne l'interesse per un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale non ancora istituito o per un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione a norma dell'articolo 16 nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale, e che in ogni caso non equivale a un'offerta o a un collocamento presso il potenziale investitore affinché investa in quote o azioni di tale fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1.   Un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale può svolgere pre-commercializzazione nell'Unione, tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori:

a)

sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;

b)

equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o

c)

equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o ai documenti di offerta di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale non ancora istituito in versione finale.

Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

a)

non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale; e

b)

non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.

2.   Le autorità competenti non impongono a un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di notificare alle autorità competenti il contenuto o i destinatari della pre-commercializzazione né di soddisfare condizioni o requisiti diversi da quelli di cui al presente articolo prima di svolgere attività di pre-commercializzazione.

3.   I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale provvedono affinché gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale mediante pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito di tali attività possano acquisire soltanto quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale attraverso la commercializzazione autorizzata ai sensi dell'articolo 16.

L'eventuale sottoscrizione, da parte di investitori professionisti, entro 18 mesi dalla data in cui i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale hanno avviato pre-commercializzazione, di quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, oppure di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione ed è soggetta alle procedure di notifica applicabili di cui all'articolo 16.

4.   Entro due settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale invia alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine una lettera informale su supporto cartaceo o per via elettronica. La lettera precisa gli Stati membri e i periodi in cui si svolge o è stata svolta la pre-commercializzazione, descrive brevemente la pre-commercializzazione, tra cui informazioni sulle strategie di investimento presentate e, se del caso, include l'elenco dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale che sono oggetto o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale informano tempestivamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale svolge o ha svolto pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge o è stata svolta la pre-commercializzazione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che è effettuata o è stata effettuata sul suo territorio.

5.   Un soggetto terzo svolge pre-commercializzazione per conto di un gestore autorizzato di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale soltanto se è autorizzato in qualità di impresa di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), di ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), di società di gestione di OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, di gestore di fondi di investimento alternativi a norma della direttiva 2011/61/UE o se agisce in qualità di agente collegato a norma della direttiva 2014/65/UE. Detti terzi sono soggetti alle condizioni di cui al presente articolo.

6.   Un gestore di fondo qualificato per l'imprenditoria sociale garantisce che le attività di pre-commercializzazione siano adeguatamente documentate.

(*3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."

(*4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»."

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) n. 1286/2014

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 32, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

2)

l'articolo 33 è così modificato;

a)

al paragrafo 1, primo comma, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;

b)

al paragrafo 2, primo comma, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;

c)

al paragrafo 4, primo comma, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

Articolo 18

Valutazione

Entro il 2 agosto 2024 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con l'ESMA e con le autorità competenti, effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento.

Entro il 2 agosto 2021 la Commissione, sulla base di una consultazione con le autorità competenti, con l'ESMA e con altre parti interessate, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla «reverse solicitation» e la domanda su iniziativa propria di un investitore, in cui specifica l'entità di tale forma di sottoscrizione di fondi, la distribuzione geografica, anche nei paesi terzi, e le sue incidenze sul regime del passaporto. La relazione esamina inoltre se il portale di notifica creato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, debba essere sviluppato in modo che tutti i trasferimenti di documenti tra le autorità competenti avvengano attraverso di esso.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2019.

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 15 e l'articolo 16 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(3)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

(6)  Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(7)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(8)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(9)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento collettivo (Cfr. pag. 106 della presente Gazzetta ufficiale).

(13)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/67


REGOLAMENTO (UE) 2019/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) è inteso ad agevolare la libera circolazione delle persone garantendo al contempo la sicurezza dei popoli d'Europa, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

La cittadinanza dell'Unione conferisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare liberamente, entro certi limiti e secondo determinate condizioni. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dà attuazione a tale diritto. Il diritto di circolare e soggiornare liberamente è sancito anche all'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). La libertà di circolazione comporta il diritto di uscire dagli Stati membri ed entrarvi con una carta d'identità o un passaporto in corso di validità.

(3)

A norma della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini una carta d'identità o un passaporto ai sensi della legislazione nazionale. Inoltre, tale direttiva dispone che gli Stati membri possono richiedere ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari l'iscrizione presso le autorità competenti. Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare attestati d'iscrizione ai cittadini dell'Unione alle condizioni previste da tale articolo. Gli Stati membri sono altresì tenuti a rilasciare una carta di soggiorno ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a norma di tale direttiva, e, su domanda, a rilasciare un documento che attesta il soggiorno permanente e una carta di soggiorno permanente.

(4)

La direttiva 2004/38/CE dispone che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito da detta direttiva in caso di abuso di diritto o frode. La falsificazione di documenti o la falsa descrizione di un fatto sostanziale attinente alle condizioni per la concessione del diritto di soggiorno sono stati individuati come tipici casi di frode nel contesto di tale direttiva.

(5)

I livelli di sicurezza delle carte d'identità nazionali rilasciate dagli Stati membri e dei permessi di soggiorno per i cittadini dell'Unione che soggiornano in un altro Stato membro e per i loro familiari variano notevolmente. Tali divergenze aumentano il rischio di falsificazione e frode documentale e comportano altresì difficoltà pratiche per i cittadini che intendono esercitare il diritto di libera circolazione. Le statistiche della rete europea per l'analisi dei rischi di frode documentale dimostrano un aumento nel tempo delle carte d'identità usate in modo fraudolento.

(6)

Nella sua comunicazione del 14 settembre 2016 intitolata «Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide», la Commissione ha sottolineato che, per poter determinare con certezza l'identità di una persona, è fondamentale che i documenti di viaggio e d'identità siano sicuri e ha dichiarato che avrebbe proposto un piano d'azione per affrontare il fenomeno della falsificazione dei documenti di viaggio. Secondo tale comunicazione, un approccio migliore consiste nel basarsi su sistemi solidi di prevenzione degli abusi e delle minacce alla sicurezza interna che possono scaturire da falle nella sicurezza dei documenti, in particolare per quanto riguarda il terrorismo e la criminalità transfrontaliera.

(7)

Secondo il piano d'azione della Commissione dell'8 dicembre 2016 per rafforzare la risposta europea alle frodi sui documenti di viaggio («piano d'azione del 2016»), almeno tre quarti dei documenti usati in modo fraudolento individuati alle frontiere esterne, e anche nello spazio senza controlli alle frontiere interne, indicano di essere stati rilasciati da Stati membri e da paesi associati a Schengen. Le carte d'identità nazionali meno sicure rilasciate dagli Stati membri sono i documenti falsi usati per spostarsi tra gli Stati Schengen individuati più frequentemente.

(8)

Al fine di scoraggiare le frodi connesse all'identità, gli Stati membri dovrebbero garantire che il rispettivo diritto nazionale preveda sanzioni adeguate per la falsificazione e la contraffazione dei documenti di identità nonché per l'utilizzo di tali documenti falsificati o contraffatti.

(9)

Il piano d'azione del 2016 ha trattato il rischio derivante dall'uso fraudolento di carte d'identità e titoli di soggiorno. La Commissione, nel piano d'azione del 2016 e nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2017, ha espresso l'impegno ad analizzare opzioni strategiche per migliorare la sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno.

(10)

Secondo il piano d'azione del 2016, per rilasciare carte d'identità autentiche e sicure occorre un processo affidabile di registrazione dell'identità, insieme a documenti «originatori» sicuri a sostegno della procedura di domanda. La Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dell'Unione dovrebbero continuare a collaborare per ridurre la vulnerabilità alla frode dei documenti originatori, dato l'uso crescente di documenti originatori falsi.

(11)

Il presente regolamento non impone agli Stati membri di introdurre carte d'identità o titoli di soggiorno laddove non siano previsti dalla legislazione nazionale, e lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di rilasciare, in conformità del diritto nazionale, altri titoli di soggiorno che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ad esempio carte di soggiorno rilasciate a tutti coloro che soggiornano sul territorio nazionale, a prescindere dalla rispettiva cittadinanza.

(12)

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di accettare, in modo non discriminatorio, documenti diversi dai documenti di viaggio, ai fini dell'identificazione, ad esempio le patenti di guida.

(13)

I documenti di identificazione rilasciati ai cittadini i cui diritti di libera circolazione sono stati limitati a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale, e che indicano espressamente che non possono essere utilizzati come documenti di viaggio, non dovrebbero considerarsi inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(14)

I documenti di viaggio conformi al documento 9303 dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), parte 5, sui documenti a lettura ottica (settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»), che non sono finalizzati all'identificazione negli Stati membri di rilascio, ad esempio la carta del passaporto rilasciata dall'Irlanda, non dovrebbero considerarsi inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento.

(15)

Il presente regolamento non riguarda l'uso di carte d'identità e titoli di soggiorno con funzioni di carta d'identità elettronica fatto dagli Stati membri ad altri scopi, né incide sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che prevede il riconoscimento reciproco a livello di Unione dei mezzi di identificazione elettronica per l'accesso ai servizi pubblici e favorisce la circolazione dei cittadini che si muovono tra gli Stati membri imponendo il riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica a determinate condizioni. Il miglioramento delle carte d'identità dovrebbe facilitare l'identificazione e contribuire ad agevolare l'accesso ai servizi.

(16)

Per un'adeguata verifica delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno occorre che gli Stati membri usino la corretta denominazione per ciascun tipo di documento contemplato dal presente regolamento. Al fine di agevolare la verifica dei documenti contemplati dal presente regolamento in altri Stati membri, è opportuno che la denominazione del documento compaia in almeno una lingua ufficiale aggiuntiva delle istituzioni dell'Unione. Se gli Stati membri utilizzano già, per le carte d'identità, denominazioni ben consolidate diverse dal titolo «carta d'identità», dovrebbero poter continuare a farlo nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. Tuttavia, in futuro non dovrebbero essere introdotte nuove denominazioni.

(17)

Gli elementi di sicurezza sono necessari per verificare l'autenticità di un documento e determinare l'identità di una persona. L'istituzione di norme minime di sicurezza e l'inserimento di dati biometrici nelle carte d'identità e nelle carte di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono fattori importanti per rendere più sicuro l'uso di tali documenti nell'Unione. L'inserimento di tali identificatori biometrici dovrebbe permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare pienamente dei loro diritti di libera circolazione.

(18)

La memorizzazione di un'immagine del volto e di due impronte digitali («dati biometrici») sulle carte d'identità e di soggiorno, come già previsto per i passaporti e i permessi di soggiorno biometrici rilasciati a cittadini di paesi terzi, è un metodo adeguato per unire un'identificazione e un'autenticazione affidabili a un minor rischio di frode, ai fini del rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e di soggiorno.

(19)

Come prassi generale, per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare gli Stati membri dovrebbero verificare in primo luogo l'immagine del volto e, se necessario per confermare senza dubbio l'autenticità del documento e l'identità del titolare, anche le impronte digitali.

(20)

Nei casi in cui la verifica dei dati biometrici non confermi l'autenticità del documento o l'identità del suo titolare, gli Stati membri dovrebbero garantire lo svolgimento di un controllo manuale obbligatorio da parte di personale qualificato.

(21)

Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri, che è una questione di diritto nazionale da trattare nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Il presente regolamento, inoltre, non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata a livello dell'Unione.

(22)

Gli identificatori biometrici dovrebbero essere raccolti e conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno ai fini della verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare. Tale verifica dovrebbe essere effettuata soltanto da personale debitamente autorizzato e soltanto quando la legge prevede che sia necessario il documento. Inoltre, i dati biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno dovrebbero essere conservati in modo altamente sicuro e soltanto fino alla data di acquisizione del documento e, in ogni caso, per non oltre 90 giorni dalla data di rilascio di tale documento. Trascorso tale periodo, tali dati biometrici dovrebbero essere immediatamente cancellati o distrutti. Ciò dovrebbe far salvo qualsiasi altro trattamento di tali dati in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati.

(23)

Ai fini del presente regolamento è opportuno tenere conto delle prescrizioni tecniche del documento ICAO 9303 che garantiscono un'interoperabilità globale anche in relazione alla predisposizione alla lettura ottica e il ricorso all'ispezione visiva.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se includere il genere di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento. Se uno Stato membro include il genere di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le specifiche «F», «M» o «X» di cui al documento ICAO 9303 o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi.

(25)

Al fine di garantire che le future norme di sicurezza e specifiche tecniche adottate a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (5) siano debitamente prese in considerazione, ove opportuno, per le carte d'identità, le carte di soggiorno e le carte di soggiorno permanente, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (7). Ove necessario, dovrebbe essere possibile che gli atti di esecuzione adottati rimangano segreti al fine di evitare il rischio di contraffazione e falsificazione.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per l'acquisizione degli identificatori biometrici e che tali procedure siano conformi ai diritti e ai principi della Carta, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente in tutta la procedura di acquisizione. A tale scopo, il personale qualificato dovrebbe ricevere una formazione adeguata sulle prassi a misura di minore per l'acquisizione degli identificatori biometrici.

(27)

In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. Pertanto, è opportuno tenere conto di considerazioni specifiche relative al genere e alle esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili.

(28)

L'introduzione di norme minime relative alla sicurezza e al formato delle carte d'identità dovrebbe consentire agli Stati membri di fare affidamento sull'autenticità di tali documenti quando i cittadini dell'Unione esercitano il loro diritto di libera circolazione. L'introduzione di norme di sicurezza rafforzate dovrebbe fornire garanzie sufficienti alle autorità pubbliche e agli enti privati per consentire loro di fare affidamento sull'autenticità delle carte d'identità quando sono utilizzate dai cittadini dell'Unione a fini dell'identificazione.

(29)

Un segno distintivo che consiste nel codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle, agevola l'ispezione visiva del documento, in particolare quando il titolare esercita il diritto di libera circolazione.

(30)

Pur mantenendo l'opzione di aggiungere elementi nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali elementi non riducano l'efficacia degli elementi comuni di sicurezza né incidano negativamente sulla compatibilità transfrontaliera delle carte d'identità, ad esempio sulla possibilità che le carte d'identità siano lette da macchine usate da Stati membri diversi da quelli che le rilasciano.

(31)

L'introduzione di norme di sicurezza per le carte d'identità e le carte di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro non dovrebbe generare un aumento sproporzionato degli oneri a carico dei cittadini dell'Unione o dei paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tale principio nella pubblicazione dei bandi di gara.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che i dati biometrici identifichino correttamente la persona cui è rilasciata una carta di identità. A tal fine gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'acquisizione degli identificatori biometrici, in particolare l'immagine del volto, attraverso la rilevazione sul posto da parte delle autorità nazionali che rilasciano le carte d'identità.

(33)

Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le informazioni necessarie per accedere alle informazioni contenute sul supporto di memorizzazione protetto nonché per autenticarle e verificarle. I formati utilizzati per il supporto di memorizzazione protetto dovrebbero essere interoperabili, anche per quanto riguarda i valichi di frontiera automatizzati.

(34)

La direttiva 2004/38/CE affronta la situazione in cui i cittadini dell'Unione o i familiari di cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisti dei documenti di viaggio necessari, devono disporre di ogni possibile opportunità di attestare con altri mezzi di avere il diritto di libera circolazione. Tali mezzi possono includere i documenti di identificazione utilizzati in via provvisoria e le carte di soggiorno rilasciate a tali familiari.

(35)

Il presente regolamento rispetta gli obblighi stabiliti nella Carta e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Pertanto, gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare con la Commissione per l'inserimento di elementi aggiuntivi che rendano le carte d'identità più accessibili e di più facile uso per le persone con disabilità, quali le persone con disabilità visive. Gli Stati membri sono tenuti a valutare l'uso di soluzioni, quali i dispositivi di registrazione mobile, per il rilascio di carte di identità alle persone che non sono in grado di recarsi presso le autorità incaricate del rilascio di carte di identità.

(36)

I titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione dovrebbero contenere informazioni specifiche per poter essere identificati in quanto tali in tutti gli Stati membri. Ciò dovrebbe facilitare il riconoscimento dell'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei cittadini dell'Unione e dei diritti inerenti a tale esercizio, ma l'armonizzazione dovrebbe limitarsi a quanto è necessario per ovviare alle carenze degli attuali documenti. Gli Stati membri sono liberi di scegliere il formato in cui sono rilasciati tali documenti e potrebbero rilasciarli in un formato conforme alle specifiche di cui al documento ICAO 9303.

(37)

Per i titoli di soggiorno rilasciati a familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, è opportuno applicare lo stesso modello e gli elementi di sicurezza previsti dal regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Oltre ad attestare il diritto di soggiorno, tali documenti esonerano i titolari che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo del visto dal requisito di ottenere un visto quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione all'interno del territorio dell'Unione.

(38)

La direttiva 2004/38/CE dispone che il documento rilasciato a familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro sia denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione». Al fine di facilitare la loro identificazione, la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione dovrebbe recare un titolo e un codice standardizzati.

(39)

Tenendo conto sia dei rischi in termini di sicurezza, sia dei costi sostenuti dagli Stati membri, le carte d'identità e le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell'Unione che presentano un livello insufficiente di sicurezza dovrebbero essere gradualmente eliminate. In generale un periodo di abbandono graduale di dieci anni per le carte d'identità e di cinque anni per le carte di soggiorno dovrebbe essere sufficiente per ottenere un equilibrio tra la frequenza con cui i documenti sono normalmente sostituiti e l'esigenza di colmare le attuali lacune in termini di sicurezza nell'Unione. Tuttavia per le carte prive di elementi di sicurezza importanti, o che non si prestano alla lettura ottica, è necessario stabilire un periodo di abbandono graduale più breve, per motivi di sicurezza.

(40)

Per quanto riguarda i dati personali da trattare nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Occorre specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, e in particolare ai dati sensibili quali gli identificatori biometrici. Gli interessati dovrebbero essere edotti del fatto che nei loro documenti è presente un supporto di memorizzazione contenente i loro dati biometrici e accessibile senza contatto, e di tutti i casi in cui sono utilizzati i dati contenuti nelle loro carte d'identità e nei loro titoli di soggiorno. In ogni caso, gli interessati dovrebbero poter accedere ai dati personali trattati nelle loro carte d'identità e nei loro titoli di soggiorno e dovrebbero avere il diritto di farli eventualmente rettificare, mediante il rilascio di un nuovo documento, qualora tali dati siano errati o incompleti. Il supporto di memorizzazione dovrebbe garantire un elevato livello di sicurezza e una protezione efficace dall'accesso non autorizzato dei dati personali in esso contenuti.

(41)

Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili del corretto trattamento dei dati biometrici, dall'acquisizione all'immissione dei dati sul supporto di memorizzazione altamente protetto, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero esercitare particolare cautela nel cooperare con un fornitore esterno di servizi. Tale cooperazione non dovrebbe escludere la responsabilità degli Stati membri derivante dal diritto nazionale o dell'Unione o in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

(43)

Occorre specificare nel presente regolamento la base per l'acquisizione e la conservazione di dati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno. Conformemente al diritto dell'Unione o nazionale e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter conservare altri dati su un supporto di memorizzazione per servizi elettronici o altri scopi attinenti alla carta d'identità o al titolo di soggiorno. Il trattamento di tali altri dati, compresa la loro raccolta e i fini per cui possono essere usati, dovrebbero essere autorizzati dal diritto dell'Unione o nazionale. Tutti i dati nazionali per tali scopi dovrebbero essere fisicamente o logicamente separati dai dati biometrici previsti dal presente regolamento e dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

(44)

Gli Stati membri dovrebbero applicare il presente regolamento al più tardi 24 mesi dopo la data della sua entrata in vigore. A partire dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero rilasciare solo documenti conformi ai requisiti ivi previsti.

(45)

La Commissione dovrebbe riferire sull'applicazione del presente regolamento rispettivamente due anni dopo e undici anni dopo la sua data di applicazione, pronunciandosi anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza, tenendo conto del suo impatto sui diritti fondamentali e dei principi in materia di protezione dei dati. In conformità dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10), sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e in seguito ogni sei anni, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. Ai fini del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero raccogliere statistiche sul numero di carte d'identità e titoli di soggiorno che hanno emesso.

(46)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la sicurezza e facilitare l'esercizio dei diritti di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(47)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, inclusi la dignità umana, il diritto all'integrità della persona, la proibizione dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla non discriminazione, i diritti dei minori e degli anziani, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla libera circolazione e il diritto a un ricorso effettivo, e nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero rispettare la Carta.

(48)

Il garante europeo della protezione dei dati e l'Agenzia per i diritti fondamentali hanno espresso pareri rispettivamente il 10 agosto 2018 (11) e il 5 settembre 2018 (12),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini e ai titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE;

Il presente regolamento non si applica ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio aventi un periodo di validità inferiore a sei mesi.

b)

agli attestati d'iscrizione rilasciati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione per soggiorni di durata superiore a tre mesi in uno Stato membro ospitante e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati su richiesta ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione;

c)

alle carte di soggiorno rilasciate ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e alle carte di soggiorno permanente rilasciate ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

CAPO II

CARTE D'IDENTITÀ NAZIONALI

Articolo 3

Norme di sicurezza/formato/prescrizioni tecniche

1.   Le carte d'identità rilasciate dagli Stati membri sono prodotte nel formato ID-1 e contengono una zona a lettura ottica (machine-readable zone – MRZ). Tali carte d'identità si basano sulle prescrizioni e sulle norme minime di sicurezza stabilite nel documento ICAO 9303 e sono conformi alle prescrizioni di cui alle lettere c), d), f) e g) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

2.   I dati contenuti nelle carte d'identità devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla parte 5 del documento ICAO 9303.

In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del genere di una persona è facoltativa.

3.   Il documento reca la denominazione «carta d'identità» o un'altra denominazione nazionale consolidata nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e le parole «carta d'identità» in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.

4.   La carta d'identità reca, sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.

5.   Le carte d'identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento degli identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione (13).

6.   Il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati. I dati conservati sono accessibili senza contatto e sono protetti secondo quanto previsto dalla decisione di esecuzione C(2018)7767. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per autenticare il supporto di memorizzazione e per accedere ai dati biometrici di cui al paragrafo 5 e verificarli.

7.   I minori di età inferiore a dodici anni possono essere esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

I minori di età inferiore a sei anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall'obbligo di tale rilevamento.

8.   Ove necessario e proporzionato allo scopo da conseguire, gli Stati membri possono inserire i dettagli e le osservazioni per uso nazionale che siano necessari a norma del diritto nazionale. L'efficacia delle norme minime di sicurezza e la compatibilità transfrontaliera delle carte d'identità non ne devono risultare ridotte.

9.   Se gli Stati membri incorporano nella carta d'identità un'interfaccia duale o un supporto di memorizzazione separato, il supporto di memorizzazione aggiuntivo deve essere conforme alle norme ISO applicabili e non deve interferire con il supporto di memorizzazione di cui al paragrafo 5.

10.   Se gli Stati membri conservano nelle carte d'identità dati per servizi telematici come l'amministrazione in linea e il commercio elettronico, tali dati nazionali sono fisicamente o logicamente separati dai dati biometrici di cui al paragrafo 5.

11.   Se gli Stati membri inseriscono nelle carte d'identità elementi di sicurezza aggiuntivi, non ne devono risultare ridotte la compatibilità transfrontaliera di tali carte d'identità né l'efficacia delle norme minime di sicurezza.

Articolo 4

Periodo di validità

1.   Le carte d'identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere un periodo di validità:

a)

inferiore a cinque anni per le carte d'identità rilasciate ai minori;

b)

in casi eccezionali, inferiore a cinque anni per le carte d'identità rilasciate a persone in circostanze particolari e limitate e il cui periodo di validità è limitato in conformità del diritto dell'Unione e nazionale;

c)

superiore a dieci anni per le carte d'identità rilasciate alle persone di età pari o superiore a 70 anni.

3.   Gli Stati membri rilasciano una carta d'identità di validità pari o inferiore a 12 mesi qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali di uno qualsiasi delle dita del richiedente.

Articolo 5

Eliminazione graduale

1.   Le carte d'identità non conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest'ultima data è anteriore.

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

le carte d'identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore;

b)

le carte d'identità di persone di età pari o superiore a 70 anni al 2 agosto 2021 che soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 e che hanno una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza.

3.   Ai fini del paragrafo 2, per MRZ funzionale si intende:

a)

una zona a lettura ottica conforme alla parte 3 del documento ICAO 9303; o

b)

qualsiasi altra zona a lettura ottica per la quale lo Stato membro emittente notifica le regole necessarie per la lettura e la visualizzazione delle informazioni ivi contenute, a meno che uno Stato membro non notifichi alla Commissione, entro il 2 agosto 2021, di non essere in grado di leggere e visualizzare tali informazioni.

Alla ricezione della notifica di cui al primo comma, lettera b), la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e il Consiglio.

CAPO III

TITOLI DI SOGGIORNO PER I CITTADINI DELL'UNIONE

Articolo 6

Informazioni minime

Sui titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione figurano come minimo i seguenti elementi:

a)

la denominazione del documento nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione;

b)

il chiaro riferimento al fatto che il documento è rilasciato a un cittadino dell'Unione in conformità della direttiva 2004/38/CE;

c)

il numero del documento;

d)

il nome (cognome e nome/nomi) del titolare;

e)

la data di nascita del titolare;

f)

le informazioni che devono figurare sugli attestati di iscrizione e sui documenti che attestano il soggiorno permanente, rilasciati rispettivamente a norma degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE;

g)

l'autorità di rilascio;

h)

sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.

Se uno Stato membro decide di rilevare le impronte digitali, si applica di conseguenza l'articolo 3, paragrafo 7.

Le persone per le quali il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esonerate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

CAPO IV

CARTA DI SOGGIORNO PER I FAMILIARI NON AVENTI LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO

Articolo 7

Modello uniforme

1   Quando rilasciano le carte di soggiorno ai familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, gli Stati membri usano il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 e come attuato dalla decisione di esecuzione C(2018)7767.

2   In deroga al paragrafo 1, la carta reca la denominazione «Carta di soggiorno» o «Carta di soggiorno permanente». Gli Stati membri indicano che tali documenti sono rilasciati a un familiare di un cittadino dell'Unione a norma della direttiva 2004/38/CE. A tal fine, gli Stati membri utilizzano il codice standardizzato «Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE» o «Familiare UE art 20 DIR 2004/38/CE», nel campo dati [10], di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

3   Gli Stati membri possono inserire dati per uso nazionale in conformità del diritto nazionale. Nell'inserire e nel conservare tali dati, gli Stati membri rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

Articolo 8

Eliminazione graduale delle carte di soggiorno esistenti

1.   Le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 7 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale conforme alla parte 3 del documento ICAO 9303 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2023, se quest'ultima data è anteriore.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 9

Punto di contatto

1.   Ogni Stato membro designa almeno un'autorità centrale quale punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Qualora uno Stato membro abbia designato più di un'autorità centrale, esso designa quale di tali autorità sarà il punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Esso comunica il nome di tale autorità alla Commissione e agli altri Stati membri. Se uno Stato membro cambia l'autorità designata, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto siano a conoscenza dei pertinenti servizi d'informazione e di assistenza a livello dell'Unione inclusi nello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e siano in grado di collaborare con tali servizi.

Articolo 10

Acquisizione degli identificatori biometrici

1.   Gli identificatori biometrici sono acquisiti unicamente da personale qualificato e debitamente designato dalle autorità competenti per il rilascio delle carte d'identità o delle carte di soggiorno, al fine di essere inseriti nel supporto di memorizzazione altamente protetto di cui all'articolo 3, paragrafo 5, per le carte d'identità e all'articolo 7, paragrafo 1, per le carte di soggiorno. In deroga alla prima frase, il rilevamento delle impronte digitali è effettuato esclusivamente da personale qualificato e debitamente autorizzato di tali autorità, salvo nel caso di domande presentate alle autorità diplomatiche e consolari dello Stato membro.

Al fine di garantire la coerenza degli identificatori biometrici con l'identità del richiedente, il richiedente si presenta di persona almeno una volta durante la procedura di rilascio per ciascuna domanda.

2.   Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per l'acquisizione degli identificatori biometrici e che tali procedure siano conformi ai diritti e ai principi sanciti nella Carta, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri assicurano che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata.

3.   Fatta salva la necessità di trattamento ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.

Articolo 11

Protezione dei dati personali e responsabilità

1.   Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento, le autorità responsabili del rilascio delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno sono considerate responsabili del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 e sono responsabili del trattamento dei dati personali.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo possano esercitare pienamente i propri compiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie, nonché ai locali e alle attrezzature di trattamento dei dati delle autorità competenti.

4.   La cooperazione con i fornitori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

5.   Le informazioni predisposte per la lettura ottica sono inserite in una carta d'identità o in un titolo di soggiorno esclusivamente in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale dello Stato membro di rilascio.

6.   I dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno possono essere usati esclusivamente in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, dal personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione competenti, allo scopo di verificare:

a)

l'autenticità della carta d'identità o del titolo di soggiorno;

b)

l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili laddove la legge esiga la presentazione della carta d'identità o del titolo di soggiorno.

7.   Gli Stati membri tengono un elenco delle autorità competenti che hanno accesso ai dati biometrici memorizzati nel supporto di memorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e lo comunicano annualmente alla Commissione. La Commissione pubblica on line una raccolta degli elenchi nazionali.

Articolo 12

Monitoraggio

Entro il 2 agosto 2020, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti, ivi compreso il suo impatto sui diritti fondamentali.

Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per tale monitoraggio.

Articolo 13

Rendiconto e valutazione

1.   Rispettivamente due anni e undici anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo in merito alla sua attuazione, in particolare sulla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali.

2.   Sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:

a)

sull'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali;

b)

sulla mobilità dei cittadini dell'Unione;

c)

sull'efficacia della verifica biometrica nel garantire la sicurezza dei documenti di viaggio;

d)

su un eventuale utilizzo delle carte di soggiorno come documenti di viaggio;

e)

su un'eventuale ulteriore armonizzazione visiva delle carte d'identità;

f)

sulla necessità di introdurre caratteristiche di sicurezza comuni dei documenti di identificazione utilizzati in via provvisoria ai fini di un loro migliore riconoscimento.

3.   Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tali relazioni.

Articolo 14

Prescrizioni tecniche aggiuntive

1.   Per garantire, se del caso, che le carte d'identità e i titoli di soggiorno di cui all'articolo 2, lettere a) e c), siano conformi alle future norme minime di sicurezza, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, prescrizioni tecniche aggiuntive riguardanti:

a)

ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;

b)

le prescrizioni tecniche per il supporto di memorizzazione degli elementi biometrici di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e la relativa sicurezza, comprese la prevenzione dell'accesso non autorizzato e la facilitazione della convalida;

c)

i requisiti qualitativi e le norme tecniche comuni relativi all'immagine del volto e alle impronte digitali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2.   Secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui al presente articolo siano segrete e non siano pubblicabili. In tal caso esse sono comunicate solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

3.   Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa delle carte d'identità e un organismo responsabile della stampa delle carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione e comunica i nomi di tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri. Gli Stati membri hanno la facoltà di cambiare tali organismi designati e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Gli Stati membri possono anche decidere di designare un unico organismo responsabile della stampa sia delle carte d'identità che delle carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione e comunicano il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri.

Due o più Stati membri possono anche decidere di designare un unico organismo a tal fine e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 78.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(4)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(5)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 286 dell'1.11.2017, pag. 9).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  GU C 338 del 21.9.2018, pag. 22.

(12)  Non ancora pubblicato.

(13)  Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che modifica la decisione C(2002) 3069.

(14)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).


DIRETTIVE

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/79


DIRETTIVA (UE) 2019/1158 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera i),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 153, paragrafo 1, lettera i), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.

(2)

La parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che l'Unione promuove la parità tra donne e uomini. Analogamente, l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») stabilisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, anche in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

(3)

L'articolo 33 della Carta stabilisce il diritto di essere tutelati contro il licenziamento per motivi legati alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale.

(4)

L'Unione ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La convenzione costituisce pertanto parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e gli atti giuridici dell'Unione devono, per quanto possibile, essere interpretati in un modo coerente con la convenzione. All'articolo 7, paragrafo 1, la convenzione dispone, in particolare, che le parti adottino ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

(5)

Gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. L'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione prevede che la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe a entrambi i genitori, i quali dovrebbero essere guidati principalmente dall'interesse superiore del fanciullo.

(6)

Le politiche in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne, e colmando il divario di reddito e retributivo di genere. Tali politiche dovrebbero tener conto dei cambiamenti demografici, compresi gli effetti dell'invecchiamento della popolazione.

(7)

Alla luce delle sfide che sorgono a seguito dei cambiamenti demografici, associate alla pressione che ne deriva sulla spesa pubblica in alcuni Stati membri, si prevede un aumento delle esigenze in termini di assistenza informale.

(8)

A livello dell'Unione, diverse direttive negli ambiti della parità di genere e delle condizioni di lavoro affrontano già alcune questioni pertinenti all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in particolare le direttive 2006/54/CE (4) e 2010/41/UE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 92/85/CEE (6), 97/81/CE (7) e 2010/18/UE (8) del Consiglio.

(9)

I principi di parità di genere ed equilibrio tra attività professionale e vita familiare sono riaffermati ai principi 2 e 9 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.

(10)

L'equilibrio tra attività professionale e vita familiare resta tuttavia una sfida considerevole per molti genitori e lavoratori con responsabilità di assistenza, in particolare a causa della crescente prevalenza di orari di lavoro prolungati e di orari di lavoro che cambiano, il che ha un impatto negativo sull'occupazione femminile. Uno dei principali fattori che contribuiscono alla sottorappresentanza delle donne sul mercato del lavoro è la difficoltà di conciliare l'attività professionale con gli impegni familiari. Quando hanno figli, le donne sono propense a dedicare meno ore al lavoro retribuito e a dedicare più tempo all'adempimento di responsabilità di assistenza non retribuite. È stato dimostrato che anche avere un familiare malato o dipendente ha un impatto negativo sull'occupazione femminile e porta alcune donne ad abbandonare completamente il mercato del lavoro.

(11)

L'attuale quadro giuridico dell'Unione prevede incentivi limitati volti a far sì che gli uomini condividano equamente le responsabilità di assistenza. La mancanza di congedi di paternità e parentali retribuiti in molti Stati membri contribuisce al basso utilizzo di congedi da parte dei padri. Lo squilibrio nella concezione delle politiche a favore dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare tra donne e uomini rafforza gli stereotipi e le differenze di genere nell'ambito del lavoro e dell'assistenza. Le politiche in materia di parità di trattamento dovrebbero mirare ad affrontare la questione degli stereotipi relativi alle professioni e ai ruoli sia maschili sia femminili, e le parti sociali sono incoraggiate ad agire in base al loro ruolo fondamentale di informare sia i lavoratori sia i datori di lavoro e di sensibilizzarli in merito alla lotta alla discriminazione. Inoltre, l'uso di meccanismi per conciliare attività professionale e vita familiare da parte dei padri, come il congedo o le modalità di lavoro flessibili, ha dimostrato di incidere positivamente sulla riduzione della percentuale di lavoro domestico non retribuito svolto dalle donne e di lasciare loro più tempo per il lavoro retribuito.

(12)

Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero considerare il fatto che una pari fruizione dei congedi per motivi familiari tra uomini e donne dipende anche da altre misure appropriate, quali l'offerta di servizi accessibili e a prezzi contenuti per la custodia dei bambini e l'assistenza a lungo termine, che sono cruciali per consentire ai genitori e alle altre persone con responsabilità di assistenza di entrare, rimanere o ritornare nel mercato del lavoro. L'eliminazione dei disincentivi economici può anche incoraggiare i percettori di reddito secondario, nella maggior parte dei casi donne, a partecipare pienamente al mercato del lavoro.

(13)

Al fine di valutare l'impatto della presente direttiva, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a cooperare tra loro al fine di sviluppare statistiche comparabili disaggregate per sesso.

(14)

La Commissione ha avviato una consultazione in due fasi con le parti sociali sulle sfide legate all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in linea con l'articolo 154 TFUE. Tra le parti sociali non c'è stato accordo circa l'avvio di negoziati su tali questioni, anche in materia di congedo parentale. È tuttavia importante intervenire in questo settore modernizzando e adeguando l'attuale quadro giuridico, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni e della consultazione pubblica condotta per raccogliere i pareri di soggetti interessati e cittadini.

(15)

La direttiva 2010/18/UE disciplina il congedo parentale dando attuazione a un accordo quadro concluso tra le parti sociali. La presente direttiva si basa sulle norme stabilite nella direttiva 2010/18/UE e le integra rafforzando i diritti esistenti e introducendone di nuovi. La direttiva 2010/18/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.

(16)

La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza. Facilitando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per tali genitori e prestatori di assistenza, la presente direttiva dovrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi del trattato di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, la parità di trattamento sul posto di lavoro e la promozione di un livello di occupazione elevato nell'Unione.

(17)

La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un altro rapporto di lavoro, compresi i contratti di lavoro o i rapporti di lavoro riguardanti lavoratori a tempo parziale, lavoratori a tempo determinato o persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, come precedentemente previsto dalla direttiva 2010/18/UE. Tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») per quanto riguarda i criteri per determinare lo status di un lavoratore, spetta agli Stati membri definire i contratti di lavoro e i rapporti di lavoro.

(18)

È di competenza degli Stati membri definire lo stato civile e di famiglia, nonché chi debba essere considerato genitore, madre e padre.

(19)

Per incoraggiare una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne, nonché per consentire un'instaurazione precoce del legame tra padre e figlio, è opportuno introdurre un diritto al congedo di paternità per i padri o, laddove e nella misura in cui riconosciuto dal diritto nazionale, per un secondo genitore equivalente. Tale congedo di paternità dovrebbe essere fruito nel periodo intorno alla nascita di un figlio ed essere chiaramente collegato a tale evento ai fini di fornire assistenza. Gli Stati membri possono altresì concedere il congedo di paternità in caso di parto di un feto morto. Spetta agli Stati membri stabilire se il congedo di paternità possa essere fruito in parte prima della nascita del figlio o se tutto il congedo debba essere fruito dopo la nascita, stabilire il lasso di tempo entro il quale il congedo di paternità debba essere fruito, e se e a quali condizioni consentire che il congedo di paternità sia fruito a tempo parziale, a periodi alternati, ad esempio per un certo numero di giorni consecutivi di congedi separati da periodi di lavoro, o in altri modi flessibili. Gli Stati membri possono specificare se il congedo di paternità è espresso in giorni lavorativi, settimane o altre unità temporali, tenendo conto del fatto che dieci giorni lavorativi corrispondono a due settimane di calendario. Al fine di tenere conto delle differenze tra gli Stati membri, il diritto al congedo di paternità dovrebbe essere concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia, come definiti dal diritto nazionale.

(20)

Poiché la maggior parte dei padri non si avvale del diritto al congedo parentale o trasferisce una parte considerevole di tale diritto alle madri, la presente direttiva estende da uno a due mesi il periodo minimo di congedo parentale non trasferibile da un genitore all'altro al fine di incoraggiare i padri a fruire del congedo parentale, pur mantenendo il diritto di ciascun genitore ad almeno quattro mesi di congedo parentale come previsto dalla direttiva 2010/18/UE. Il fatto di garantire che almeno due mesi di congedo parentale siano a disposizione di ciascun genitore in via esclusiva e non possano essere trasferiti all'altro genitore è volto ad incoraggiare i padri a usufruire del loro diritto a tale congedo. In tal modo, si promuove e agevola inoltre il reinserimento delle madri nel mondo del lavoro dopo il congedo di maternità e parentale.

(21)

Ai sensi della presente direttiva, ai lavoratori che sono genitori è garantito un periodo minimo di quattro mesi di congedo parentale. Gli Stati membri sono incoraggiati a concedere il diritto al congedo parentale a tutti i lavoratori che hanno responsabilità genitoriali in conformità dell'ordinamento giuridico nazionale.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero poter specificare il periodo di preavviso che il lavoratore deve dare al datore di lavoro quando fa domanda di congedo parentale e di decidere se il diritto al congedo parentale è subordinato a una determinata anzianità di servizio. In considerazione della crescente varietà degli accordi contrattuali, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio dovrebbe essere presa in considerazione la somma dei contratti successivi a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro. Per conciliare le esigenze di lavoratori e datori di lavoro, gli Stati membri dovrebbero altresì poter decidere se autorizzare i datori di lavoro a rinviare la concessione del congedo parentale in determinate circostanze, a condizione che i datori di lavoro giustifichino tale rinvio per iscritto.

(23)

Dato che la flessibilità aumenta la probabilità che ciascun genitore, in particolare il padre, eserciti il diritto al congedo parentale, i lavoratori dovrebbero poter chiedere di usufruirne a tempo pieno o a tempo parziale, a periodi alterni, per esempio per un certo numero di settimane consecutive di congedo separate da periodi di lavoro, o secondo altre forme flessibili. Il datore di lavoro dovrebbe poter accettare o respingere la richiesta di congedo parentale in forme diverse dal congedo a tempo pieno. Gli Stati membri dovrebbero valutare se le condizioni di accesso e le modalità del congedo parentale debbano essere adattate alle esigenze specifiche dei genitori in situazioni particolarmente svantaggiate.

(24)

Il periodo entro il quale i lavoratori sono autorizzati a fruire del congedo parentale dovrebbe essere collegato all'età del figlio. Tale età dovrebbe essere stabilita in modo da consentire a entrambi i genitori di esercitare effettivamente il loro pieno diritto al congedo parentale ai sensi della presente direttiva.

(25)

Al fine di agevolare la ripresa dell'attività professionale dopo un periodo di congedo parentale, i lavoratori e i datori di lavoro sono incoraggiati a mantenersi volontariamente in contatto durante il periodo di congedo e possono concordare adeguate misure volte a facilitare la reintegrazione sul luogo di lavoro. Tali contatti e misure devono essere decisi tra le parti interessate tenendo conto delle leggi, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali. I lavoratori dovrebbero essere informati in merito alle procedure di promozione e ai posti vacanti interni e dovrebbero poter partecipare a tali procedure e candidarsi a tali posti vacanti.

(26)

Vi sono studi che dimostrano che gli Stati membri che offrono una parte significativa di congedo parentale ai padri e che versano ai lavoratori una retribuzione o un'indennità durante tale congedo a un tasso di sostituzione relativamente elevato presentano un tasso più elevato di fruizione da parte dei padri e una tendenza positiva nel tasso di occupazione delle madri. È pertanto opportuno consentire la prosecuzione di tali sistemi, a condizione che siano rispettate alcune condizioni minime, invece di prevedere una retribuzione o un'indennità per il congedo parentale come previsto nella presente direttiva.

(27)

Al fine di offrire agli uomini e alle donne maggiori possibilità di rimanere nella forza lavoro, ogni lavoratore dovrebbe avere il diritto a un congedo per prestatori di assistenza di cinque giorni lavorativi all'anno. Gli Stati membri possono prevedere che tale congedo possa essere preso in periodi di uno o più giorni lavorativi, a seconda del caso. Al fine di tenere conto delle divergenze tra i sistemi nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter assegnare il congedo per prestatori di assistenza sulla base di un periodo di riferimento diverso da un anno, sulla base della persona che necessita di assistenza o sostegno o a seconda del caso. Si prevede che l'invecchiamento della popolazione porterà a un costante aumento della necessità di assistenza e, di conseguenza, a un aumento concomitante della prevalenza di infermità connesse all'età. Al momento di sviluppare le loro politiche nel settore dell'assistenza, anche per quanto riguarda il congedo per prestatori di assistenza, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'aumento della necessità di assistenza. Si incoraggiano gli Stati membri a fare in modo che anche altri parenti, tra cui nonni e fratelli e sorelle, possano usufruire del diritto al congedo per i prestatori di assistenza. Gli Stati membri possono richiedere un certificato medico preventivo che attesti la necessità di notevole assistenza o sostegno per condizioni di salute gravi.

(28)

Oltre al diritto al congedo per i prestatori di assistenza di cui alla presente direttiva, tutti i lavoratori dovrebbero mantenere il diritto di assentarsi dal lavoro, senza perdere i diritti in materia di lavoro che hanno acquisito o che stanno acquisendo, per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti e inattese, come previsto dalla direttiva 2010/18/UE, conformemente alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

(29)

Al fine di aumentare gli incentivi per i lavoratori che sono genitori, in particolare gli uomini, a usufruire dei congedi di cui alla presente direttiva, questi dovrebbero avere il diritto a un'indennità adeguata durante il congedo.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire un livello per la retribuzione o l'indennità in relazione al periodo minimo di congedo di paternità che sia almeno pari al livello della prestazione di malattia nazionale. Poiché il riconoscimento dei diritti al congedo di paternità e maternità persegue obiettivi simili, ossia creare un legame tra genitore e figlio, gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere una retribuzione o un'indennità per il congedo di paternità che sia pari alla retribuzione o all'indennità versate per il congedo di maternità a livello nazionale.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire un livello adeguato di retribuzione o di indennità per il periodo minimo di congedo parentale non trasferibile garantito dalla presente direttiva. Nel fissare il livello della retribuzione o indennità previsti per il periodo minimo non trasferibile di congedo parentale, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che la fruizione del congedo parentale spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che il primo percettore di reddito di una famiglia è in grado di esercitare il proprio diritto al congedo parentale soltanto se quest'ultimo è sufficientemente retribuito, in vista di consentire un tenore di vita dignitoso.

(32)

Benché siano liberi di decidere se prevedere una retribuzione o un'indennità per il congedo dei prestatori di assistenza, gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre tale retribuzione o indennità al fine di garantire che i prestatori di assistenza, in particolare gli uomini, esercitino effettivamente il loro diritto.

(33)

La presente direttiva lascia impregiudicato il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2004 (9) ed (UE) n. 1231/2010 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (11). Lo Stato membro competente per la sicurezza sociale di un lavoratore è determinato da detti regolamenti.

(34)

Affinché siano incoraggiati a rimanere a far parte della forza lavoro, i lavoratori che sono genitori e i prestatori di assistenza dovrebbero poter adeguare il calendario di lavoro alle proprie esigenze e preferenze personali. A tal fine e prestando attenzione alle esigenze dei lavoratori, questi hanno pertanto il diritto di richiedere modalità di lavoro flessibili al fine di adeguare l'organizzazione della vita professionale, anche, laddove possibile, mediante l'uso del lavoro a distanza, calendari di lavoro flessibili o una riduzione dell'orario di lavoro, allo scopo fornire assistenza.

(35)

Per rispondere alle esigenze sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro, gli Stati membri dovrebbero poter limitare la durata delle modalità di lavoro flessibili, compresa qualsiasi riduzione dell'orario di lavoro o qualsiasi modalità di lavoro a distanza. Benché il lavoro a tempo parziale si sia rivelato utile per consentire ad alcune donne di restare nel mercato del lavoro dopo la nascita di un figlio o l'assistenza a familiari che necessitano di cure o sostegno, lunghi periodi di riduzione dell'orario di lavoro possono determinare una riduzione dei contributi di sicurezza sociale e, quindi, la riduzione o l'annullamento dei diritti pensionistici.

(36)

Nell'esaminare le richieste di modalità di lavoro flessibili, i datori di lavoro dovrebbero poter tenere conto, tra l'altro, della durata delle modalità di lavoro flessibili richieste, nonché delle loro risorse e della loro capacità operativa di offrire tali modalità. Il datore di lavoro dovrebbe poter decidere se approvare o respingere la richiesta di modalità di lavoro flessibile presentata dal lavoratore. Le circostanze specifiche alla base dell'esigenza di modalità di lavoro flessibili possono cambiare. I lavoratori dovrebbero quindi non solo avere il diritto di ritornare all'organizzazione della vita professionale originale al termine di un periodo reciprocamente convenuto, ma dovrebbero anche poter chiedere di farlo quanto prima, se necessario a causa di un cambiamento delle circostanze.

(37)

Indipendentemente dall'obbligo di valutare se le condizioni di accesso e le modalità per il congedo parentale debbano essere adattate alle esigenze specifiche dei genitori in situazioni particolarmente svantaggiate, gli Stati membri sono incoraggiati a valutare se le condizioni di l'accesso e le modalità di esercizio del diritto al congedo di paternità, al congedo per prestatori di assistenza e a condizioni di lavoro flessibili debbano essere adattate a esigenze particolari, per esempio dei genitori soli, dei genitori adottivi, dei genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso o dei genitori in circostanze particolari, tra cui quelle relative a parti multipli e parti prematuri.

(38)

Le disposizioni sul congedo sono destinate ad aiutare i lavoratori che sono genitori e i prestatori di assistenza durante uno specifico periodo di tempo e mirano a mantenere e promuovere il loro collegamento ininterrotto con il mercato del lavoro. È quindi opportuno prevedere disposizioni esplicite per la protezione dei diritti dei lavoratori che usufruiscono dei tipi di congedo contemplati dalla presente direttiva. In particolare, la presente direttiva protegge il diritto dei lavoratori di ritornare allo stesso posto di lavoro o a un posto equivalente dopo aver preso il congedo e il diritto a non subire un deterioramento delle condizioni del loro contratto di lavoro o del loro rapporto di lavoro a causa del congedo di cui hanno usufruito. I lavoratori dovrebbero conservare i diritti pertinenti acquisiti o in via di acquisizione fino alla fine del congedo.

(39)

Come previsto nella direttiva 2010/18/UE, gli Stati membri sono tenuti a definire il regime del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro per il periodo del congedo parentale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro è mantenuto durante il periodo di congedo e, di conseguenza, durante tale periodo il beneficiario di tale congedo rimane un lavoratore ai fini del diritto dell'Unione. Nel definire il regime del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro durante il periodo dei tipi di congedo disciplinati dalla presente direttiva, anche per quanto riguarda il diritto alla sicurezza sociale, gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire il mantenimento del rapporto di lavoro.

(40)

I lavoratori che esercitano il loro diritto a usufruire del congedo o a chiedere modalità di lavoro flessibili di cui alla presente direttiva dovrebbero essere protetti dalla discriminazione o da un trattamento meno favorevole per tale motivo.

(41)

I lavoratori che esercitano il loro diritto a usufruire del congedo o a chiedere modalità di lavoro flessibili di cui alla presente direttiva dovrebbero essere protetti dal licenziamento e da ogni misura preparatoria per un eventuale licenziamento per avere richiesto detto congedo o averne usufruito o per avere esercitato il diritto a chiedere modalità di lavoro flessibili, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, inclusa la sentenza nella causa C-460/06 (12). Se ritiene di essere stato licenziato per avere esercitato tali diritti, un lavoratore dovrebbe avere la possibilità di chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento. Se un lavoratore ha chiesto o ha usufruito di un congedo di paternità, un congedo parentale o un congedo per i prestatori di assistenza di cui alla presente direttiva, il datore di lavoro dovrebbe indicare per iscritto i motivi del licenziamento.

(42)

L'onere di provare che il licenziamento non è stato causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di paternità, del congedo parentale o del congedo per i prestatori di assistenza di cui alla presente direttiva dovrebbe incombere al datore di lavoro quando il lavoratore presenta dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente fatti in base ai quali si può presumere che vi sia stato un licenziamento per tali motivi.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva o delle disposizioni nazionali già in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva e riguardanti i diritti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tali sanzioni possono includere sanzioni amministrative e finanziarie, come le ammende o il pagamento di un indennizzo, nonché altri tipi di sanzioni.

(44)

L'efficace attuazione dei principi della parità di trattamento e delle pari opportunità richiede l'adeguata tutela giurisdizionale dei lavoratori contro trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da una denuncia o da procedure connesse ai diritti di cui alla presente direttiva. Può accadere che le vittime siano dissuase dall'esercitare i propri diritti a causa del rischio di ritorsioni e pertanto dovrebbero essere protette da eventuali trattamenti sfavorevoli quando esercitano i diritti previsti dalla presente direttiva. Tale protezione è particolarmente importante per i rappresentanti dei lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni.

(45)

Al fine di migliorare ulteriormente il livello di protezione dei diritti di cui alla presente direttiva, gli organismi per la parità nazionali dovrebbero essere competenti per i settori relativi alla discriminazione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, incluso il compito di fornire assistenza indipendente alle vittime di discriminazione nel dare seguito alle loro denunce.

(46)

La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori. Permettere a un genitore di trasferire all'altro genitore più di due dei quattro mesi di congedo parentale previsti dalla presente direttiva non costituisce una disposizione più favorevole al lavoratore rispetto alle disposizioni minime stabilite dalla presente direttiva. I diritti già acquisiti alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe né servire a ridurre i diritti esistenti nella legislazione dell'Unione, né costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

(47)

In particolare, nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata nel senso di una riduzione dei diritti di cui alle direttive 2010/18/UE, 92/85/CEE e 2006/54/CE, compreso l'articolo 19 della direttiva 2006/54/CE.

(48)

Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), quali definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13), che rappresentano la grande maggioranza delle imprese nell'Unione, possono disporre di risorse finanziarie, tecniche e umane limitate. Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari o giuridici di natura che costituirebbero un disincentivo per la creazione e lo sviluppo di PMI o un onere eccessivo per i datori di lavoro. Gli Stati membri sono pertanto invitati a valutare accuratamente l'impatto delle loro misure di recepimento sulle PMI per garantire parità di trattamento di tutti i lavoratori, far sì che le PMI non siano colpite in modo sproporzionato dalle misure, con particolare attenzione alle microimprese, e per evitare oneri amministrativi non necessari. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi, orientamenti e consulenza alle PMI, per assisterle nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva.

(49)

Qualsiasi tipo di assenza dal lavoro per motivi familiari, in particolare il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza, disponibile ai sensi del diritto o dei contratti collettivi nazionali dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del rispetto dei requisiti relativi a uno o più tipi di congedo previsti dalla presente direttiva e dalla direttiva 92/85/CEE, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti in dette direttive e che il livello di protezione generale fornito ai lavoratori nei settori disciplinati da tali direttive non venga ridotto. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri non sono tenuti a chiamare diversamente o modificare in altro modo i diversi tipi di congedo familiare previsti dal diritto nazionale o da contratti collettivi e utilizzati ai fini del rispetto della presente direttiva.

(50)

Gli Stati membri sono incoraggiati, in conformità delle prassi nazionali, a promuovere un dialogo sociale con le parti sociali al fine di rafforzare la conciliazione tra lavoro e vita familiare, anche favorendo misure per conciliare vita professionale e vita privata sul luogo di lavoro, istituendo sistemi di certificazione volontaria, fornendo formazione professionale e realizzando campagne di sensibilizzazione e informazione. Inoltre, gli Stati membri sono incoraggiati a proseguire il dialogo con i soggetti interessati, quali le organizzazioni non governative, le autorità locali e regionali e i prestatori di servizi, al fine di promuovere politiche a favore dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare in linea con il diritto e le prassi nazionali.

(51)

Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a promuovere sistemi di certificazione volontaria per la valutazione dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare sul luogo di lavoro.

(52)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime volte a conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, agevolando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza.

A tal fine, essa dispone diritti individuali relativi:

a)

al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza;

b)

a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)   «congedo di paternità»: un congedo dal lavoro per il padre o, laddove e nella misura in cui riconosciuto dal diritto nazionale, per un secondo genitore equivalente, da fruirsi in occasione della nascita di un figlio allo scopo di fornire assistenza;

b)   «congedo parentale»: un congedo dal lavoro per i genitori da fruirsi a seguito della nascita o dell'adozione di un figlio per prendersene cura;

c)   «congedo per i prestatori di assistenza»: un congedo dal lavoro per i lavoratori affinché possano fornire assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare del lavoratore e necessita di notevole assistenza o sostegno a causa di condizioni di salute gravi, come definito da ciascuno Stato membro;

d)   «prestatore di assistenza»: un lavoratore che fornisce assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare del lavoratore e necessita di notevole assistenza o sostegno a causa di condizioni di salute gravi, come definito da ciascuno Stato membro;

e)   «familiare»: un figlio, una figlia, la madre, il padre di un lavoratore, come pure il suo coniuge o partner in un'unione civile, se tali unioni sono previste dal diritto nazionale;

f)   «modalità di lavoro flessibili»: la possibilità per i lavoratori di adattare l'organizzazione della vita professionale, anche mediante l'uso del lavoro a distanza, calendari di lavoro flessibili o una riduzione dell'orario di lavoro.

2.   Il riferimento ai giorni lavorativi negli articoli 4 e 6 si intende fatto al modello di lavoro a tempo pieno, quale definito nello Stato membro in questione.

Il diritto del lavoratore al congedo può essere calcolato in proporzione al tempo di lavoro del lavoratore, secondo il modello di lavoro specificato nel contratto di lavoro o nel rapporto di lavoro del lavoratore.

Articolo 4

Congedo di paternità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore. Gli Stati membri possono stabilire se il congedo di paternità possa essere fruito parzialmente prima della nascita del figlio o solo dopo la nascita del figlio e se possa essere fruito secondo modalità flessibili.

2.   Il diritto al congedo di paternità non è subordinato a una determinata anzianità lavorativa o di servizio.

3.   Il diritto al congedo di paternità è concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del lavoratore, come definiti dal diritto nazionale.

Articolo 5

Congedo parentale

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ciascun lavoratore disponga di un diritto individuale al congedo parentale di quattro mesi da sfruttare prima che il bambino raggiunga una determinata età, non superiore agli otto anni, che deve essere specificato da ciascuno Stato membro o dai contratti collettivi. Tale età è fissata in modo da garantire che ogni genitore possa esercitare effettivamente il proprio diritto al congedo parentale e su un piano di parità.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché due mesi di congedo parentale non possano essere trasferiti.

3.   Gli Stati membri stabiliscono un ragionevole periodo di preavviso che il lavoratore deve dare al datore di lavoro quando esercita il diritto al congedo parentale. Nel fare ciò, gli Stati membri tengono conto delle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori.

Gli Stati membri provvedono affinché la richiesta di congedo parentale del lavoratore rechi indicazione dell'inizio e della fine previsti per il periodo di congedo.

4.   Gli Stati membri possono subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa o di servizio, comunque non superiore a un anno. Nel caso di una successione di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE del Consiglio (14) con lo stesso datore di lavoro, la somma di tali contratti è presa in considerazione ai fini del calcolo dell'anzianità.

5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di definire le circostanze in cui un datore di lavoro, in seguito a una consultazione a norma del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali, è autorizzato a rinviare la concessione del congedo parentale per un periodo di tempo ragionevole qualora tale concessione al momento richiesto comprometta gravemente il buon funzionamento della sua organizzazione. I datori di lavoro motivano per iscritto tale rinvio del congedo parentale.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i lavoratori abbiano il diritto di chiedere di fruire del congedo parentale anche secondo modalità flessibili. Gli Stati membri possono specificare le modalità di applicazione. Il datore di lavoro prende in considerazione tali richieste e vi risponde alla luce delle proprie esigenze e di quelle del lavoratore. Il datore di lavoro motiva l'eventuale rifiuto di una tale richiesta per iscritto, entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione della stessa.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nel valutare le richieste di congedo parentale a tempo pieno, i datori di lavoro, prima di qualsiasi rinvio ai sensi del paragrafo 5, offrano per quanto possibile modalità flessibili di fruizione del congedo parentale ai sensi del paragrafo 6.

8.   Gli Stati membri valutano la necessità di adeguare le condizioni di accesso al congedo parentale e le sue modalità di applicazione alle esigenze dei genitori adottivi, dei genitori con disabilità e dei genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso.

Articolo 6

Congedo per i prestatori di assistenza

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ciascun lavoratore abbia diritto di usufruire di un congedo per i prestatori di assistenza di cinque giorni lavorativi all'anno. Gli Stati membri possono specificare modalità supplementari riguardo all'ambito e alle condizioni del congedo dei prestatori di assistenza in conformità del diritto o delle prassi nazionali. La fruizione di tale diritto può essere subordinata a un'adeguata attestazione, in conformità del diritto o delle prassi nazionali.

2.   Gli Stati membri possono assegnare il congedo dei prestatori di assistenza sulla base di un periodo di riferimento diverso da un anno, per singola persona che necessita di assistenza o sostegno o per singolo caso.

Articolo 7

Assenza dal lavoro per cause di forza maggiore

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ciascun lavoratore abbia il diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l'immediata presenza. Gli Stati membri possono limitare il diritto di ciascun lavoratore di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore a un periodo determinato per anno o per evento, o entrambi.

Articolo 8

Retribuzione o indennità

1.   A seconda del contesto interno, come il diritto, i contratti collettivi o le prassi nazionali, e tenendo conto delle competenze delegate alle parti sociali, gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori che esercitano il diritto al congedo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 5, paragrafo 2, ricevano una retribuzione o un'indennità in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Per quanto riguarda il congedo di paternità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tale retribuzione o indennità garantisce un reddito almeno equivalente a quello che il lavoratore interessato otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo suo stato di salute, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono subordinare il diritto a un pagamento o un'indennità a periodi di occupazione precedente, che non devono essere superiori a sei mesi immediatamente prima della data prevista per la nascita del figlio.

3.   Per quanto riguarda il congedo parentale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, tale retribuzione o l'indennità è definita dallo Stato membro o dalle parti sociali ed è stabilita in modo da facilitare il ricorso al congedo parentale da parte di entrambi i genitori.

Articolo 9

Modalità di lavoro flessibili

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i lavoratori con figli fino a una determinata età, che non deve essere inferiore a otto anni, e i prestatori di assistenza abbiano il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza. La durata di tali modalità di lavoro flessibili può essere soggetta a una limitazione ragionevole.

2.   I datori di lavoro prendono in considerazione le richieste di modalità di lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 e vi rispondono entro un periodo di tempo ragionevole alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore. I datori di lavoro motivano l'eventuale rifiuto di una tale richiesta o l'eventuale richiesta di rinvio.

3.   Quando le modalità di lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 hanno durata limitata, alla fine del periodo convenuto il lavoratore ha il diritto di ritornare all'organizzazione originaria della vita professionale. Il lavoratore ha il diritto di chiedere di tornare all'organizzazione originaria della vita professionale anche prima della fine del periodo convenuto, ogniqualvolta un cambiamento di circostanze lo giustifichi. Il datore di lavoro prende in considerazione una richiesta di ritorno anticipato all'organizzazione originaria della vita professionale e vi risponde alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore.

4.   Gli Stati membri possono subordinare il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili a una determinata anzianità lavorativa o di servizio, comunque non superiore a sei mesi. Nel caso di una successione di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE con lo stesso datore di lavoro, la somma di tali contratti è presa in considerazione ai fini del calcolo dell'anzianità.

Articolo 10

Diritti in materia di lavoro

1.   I diritti acquisiti o in via di acquisizione da parte dei lavoratori alla data di inizio di un congedo di cui agli articoli 4, 5 e 6 o delle assenze di cui all'articolo 7 restano immutati fino alla fine del congedo o delle assenze. Al termine del congedo o delle assenze tali diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché al termine del congedo di cui agli articoli 4, 5 e 6 i lavoratori abbiano il diritto di riprendere il loro posto di lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro a cui avrebbero avuto diritto se non avessero fruito del congedo.

3.   Gli Stati membri definiscono il regime del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro per il periodo di congedo di cui agli articoli 4, 5 e 6 o delle assenze di cui all'articolo 7, anche per quanto riguarda i diritti alla sicurezza sociale, compresi i diritti ai contributi pensionistici, garantendo il mantenimento del rapporto di lavoro nel corso di tale periodo.

Articolo 11

Discriminazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare un trattamento meno favorevole dei lavoratori causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 4, 5 e 6, dalle assenze di cui all'articolo 7 o dall'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9.

Articolo 12

Protezione contro il licenziamento e onere della prova

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento e la preparazione di un licenziamento dei lavoratori causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 4, 5 e 6 o dall'esercizio del diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili di cui all'articolo 9.

2.   I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati a causa della domanda o della fruizione del congedo di cui agli articoli 4, 5 e 6 o dell'esercizio del diritto di richiedere modalità di lavoro flessibili di cui all'articolo 9 possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento. Per quanto riguarda il licenziamento di un lavoratore che ha chiesto o ha usufruito del congedo di cui agli articoli 4, 5 o 6, il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, quando i lavoratori che ritengono di essere stati licenziati a causa della domanda o della fruizione del congedo di cui agli articoli 4, 5 e 6 presentano dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente fatti in base ai quali si può presumere che vi sia stato un licenziamento di tal genere, incomba al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi.

4.   Il paragrafo 3 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole ai lavoratori.

5.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 3 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.

6.   Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 3 non si applica ai procedimenti penali.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a proteggere i lavoratori, compresi i lavoratori rappresentanti dei lavoratori, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro o da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato internamente all'impresa o da una procedura giudiziaria promossa al fine di ottenere la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 15

Organismi per la parità

Fatte salve le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organi, comprese le parti sociali, che fanno rispettare i diritti dei lavoratori, gli Stati membri garantiscono che l'organismo o gli organismi designati, a norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni basate sul sesso siano competenti per le questioni connesse alla discriminazione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 16

Livello di protezione

1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.

2.   L'attuazione della presente direttiva non costituisce motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati. Il divieto di tale riduzione del livello di protezione non pregiudica il diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce del mutare delle circostanze, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle in vigore il 1o agosto 2019, purché siano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 17

Divulgazione delle informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate a norma della presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore in relazione all'oggetto stabilito all'articolo 1, siano portate con tutti i mezzi adeguati a conoscenza dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresi i datori di lavoro che sono PMI, in tutto il territorio nazionale.

Articolo 18

Relazioni e riesame

1.   Entro il 2 agosto 2027 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione. Tali informazioni includono i dati aggregati disponibili sulla fruizione dei vari tipi di congedo e di modalità di lavoro flessibili da parte degli uomini e delle donne ai sensi della presente direttiva, al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione adeguati dell'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la parità di genere.

2.   La Commissione presenta la relazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

La relazione è inoltre corredata di:

a)

uno studio sull'interazione tra i diversi tipi di congedo previsti dalla presente direttiva, nonché altri tipi di congedo per motivi familiari, quali il congedo di adozione; e

b)

uno studio sui diritti al congedo per motivi familiari concessi ai lavoratori autonomi.

Articolo 19

Abrogazione

1.   La direttiva 2010/18/UE è abrogata a decorrere dal 2 agosto 2022. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

2.   Fatta salva l'abrogazione della direttiva 2010/18/UE a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ogni periodo o i singoli periodi cumulati di congedo parentale fruiti da un lavoratore o trasferiti dal medesimo ai sensi di tale direttiva prima del 2 agosto 2022 possono essere dedotti dai suoi diritti al congedo parentale ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva.

Articolo 20

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, per la retribuzione o l'indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2024. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

5.   Le norme e le modalità dettagliate di applicazione della presente direttiva sono definite conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, purché siano rispettati le prescrizioni minime e gli obiettivi della presente direttiva.

6.   Al fine di conformarsi agli articoli 4, 5, 6 e 8 della presente direttiva e alla direttiva 92/85/CEE, gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi periodo di assenza dal lavoro per motivi di famiglia, e della relativa retribuzione o indennità, in particolare per il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza, disponibili a livello nazionale che vanno oltre le disposizioni minime previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 92/85/CEE, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi per tali congedi e che il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nei settori disciplinati da tali direttive non sia ridotto.

7.   Qualora garantiscano una retribuzione o un'indennità pari ad almeno il 65 % della retribuzione netta del lavoratore, che può essere soggetta a un massimale, per almeno sei mesi di congedo parentale per ciascun genitore, gli Stati membri possono decidere di mantenere tale sistema anziché prevedere la retribuzione o indennità di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

8.   Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 44.

(2)  GU C 164 dell'8.5.2018, pag. 62.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(4)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(5)  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

(7)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

(8)  Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

(12)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 ottobre 2007, Nadine Paquay/Société d'architectes Hoet + Minne SPRL, C-460/06, ECLI:EU:C:2007:601.

(13)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(14)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2010/18/UE

La presente direttiva

Clausola 1, paragrafo 1

Articolo 1

Clausola 1, paragrafo 2

Articolo 2

Clausola 1, paragrafo 3

Articolo 2

Clausola 2, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Clausola 2, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Clausola 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 6

Clausola 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 4

Clausola 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 5

Clausola 3, paragrafo 1, lettera d)

Clausola 3, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Clausola 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 8

Clausola 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 8

Clausola 5, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Clausola 5, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

Clausola 5, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Clausola 5, paragrafo 4

Articolo 11

Clausola 5, paragrafo 5, primo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Clausola 5, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Clausola 6, paragrafo 1

Articolo 9

Clausola 6, paragrafo 2

Considerando 25

Clausola 7, paragrafo 1

Articolo 7

Clausola 7, paragrafo 2

Articolo 7

Clausola 8, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Clausola 8, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Clausola 8, paragrafo 3

Clausola 8, paragrafo 4

Clausola 8, paragrafo 5

Clausola 8, paragrafo 6

Clausola 8, paragrafo 7


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/94


DIRETTIVA (UE) 2019/1159 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, e al fine di migliorarlo, è essenziale mantenere e possibilmente migliorare il livello di conoscenze e competenze della gente di mare dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali e i progressi tecnologici, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo.

(2)

La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, nella sua versione modificata («convenzione STCW»), che è stata da ultimo oggetto di revisione approfondita nel 2010. Nel 2015 sono state adottate modifiche alla convenzione STCW per quanto riguarda i requisiti relativi alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi soggette al codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»). Nel 2016 sono state adottate alcune modifiche alla convenzione STCW in relazione alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi da passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.

(3)

La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recepisce la convenzione STCW nel diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali siano attuati in modo armonizzato attraverso l'allineamento delle norme dell'Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW. Varie disposizioni della direttiva 2008/106/CE dovrebbero pertanto essere modificate al fine di rispecchiare le ultime modifiche della convenzione STCW relative alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi rientranti nell'ambito di applicazione del codice IGF, di navi da passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.

(4)

Il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 2010, di volta in volta vigente (codice STCW) contiene già orientamenti sulla prevenzione dell'affaticamento (sezione B-VIII/1) e sull'idoneità al servizio (sezione A-VIII/1). Nell'interesse della sicurezza è indispensabile far osservare i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/106/CE, che devono essere rispettati senza eccezioni, e tenere debitamente conto di tali orientamenti.

(5)

Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo è facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce, tra l'altro, a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale competente dotato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare. Alla luce del diritto ad una buona amministrazione, le decisioni degli Stati membri concernenti l'accettazione di certificati di addestramento rilasciati alla gente di mare da altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati di competenza nazionali dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato.

(6)

La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT) indica che l'introduzione del sistema centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di convalide che attestano il riconoscimento di certificati sono state emesse dagli Stati membri riguardo a certificati di competenza o certificati di addestramento rilasciati da tali paesi terzi. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa tra l'altro un'indicazione del numero stimato di comandanti, ufficiali e radiooperatori provenienti dal paese terzo che potrebbero probabilmente servire su navi battenti bandiera degli Stati membri. Tale analisi dovrebbe essere sottoposta all'esame del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS).

(7)

Considerando l'esperienza acquisita nell'applicazione della procedura per il riconoscimento dei paesi terzi, la valutazione REFIT ha rivelato che l'attuale termine di 18 mesi non tiene conto della complessità della procedura, che comprende un'ispezione sul campo condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Gli accordi diplomatici necessari per pianificare e svolgere un'ispezione di questo tipo richiedono più tempo. Inoltre, il termine di 18 mesi non è sufficiente nel caso in cui il paese terzo debba attuare azioni correttive e introdurre modifiche giuridiche nel proprio sistema al fine di conformarsi ai requisiti della convenzione STCW. Per tali motivi, il termine per l'adozione di una decisione della Commissione dovrebbe essere prorogato da 18 a 24 mesi e, qualora il paese terzo debba attuare azioni correttive considerevoli, comprese modifiche di disposizioni giuridiche, dovrebbe essere ulteriormente prorogato a 36 mesi. Inoltre, la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il sistema del paese terzo per le norme relative alla formazione, al rilascio dei certificati e ai servizi di guardia per la gente di mare dovrebbe essere conservata per mantenere la flessibilità della procedura di riconoscimento.

(8)

Al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, per il futuro riconoscimento dei paesi terzi si dovrebbe valutare se tali paesi terzi abbiano ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

(9)

Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dalla gente di mare nei paesi terzi in questione.

(10)

A livello di Unione sono rese disponibili informazioni sulla gente di mare assunta proveniente da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate a fini statistici e per l'elaborazione delle politiche, in particolare allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri per un periodo di almeno otto anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento del paese terzo in questione. Inoltre, le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero essere utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

(11)

Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di garantire il tempestivo adeguamento delle norme dell'Unione a tali sviluppi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione delle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW attraverso l'aggiornamento dei requisiti tecnici in materia di formazione e certificazione della gente di mare e l'allineamento di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/106/CE in relazione ai certificati digitali per gente di mare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(12)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni della presente direttiva con riguardo al riconoscimento di paesi terzi. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(13)

Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra le direttive 2005/45/CE e 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato soltanto dalla direttiva 2008/106/CE. Inoltre, una volta adottate le pertinenti modifiche della convenzione STCW, dovrebbe essere introdotto un sistema elettronico per la presentazione delle qualifiche della gente di mare al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri.

(14)

La digitalizzazione dei dati è parte integrante dei progressi tecnologici nel settore della raccolta e della comunicazione dei dati, al fine di contribuire alla riduzione dei costi e all'uso efficiente delle risorse umane. La Commissione dovrebbe prendere in esame misure volte a rafforzare l'efficacia del controllo dello Stato di approdo, compresa, tra l'altro, una valutazione della fattibilità e del valore aggiunto relativi all'istituzione e alla gestione di una banca dati centrale dei certificati rilasciati alla gente di mare, che sarebbe connessa con la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e alla quale sarebbero collegati tutti gli Stati membri. Tale banca dati centrale dovrebbe contenere tutte le informazioni di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di addestramento rilasciati conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW.

(15)

L' istruzione e formazione della gente di mare europea a ruoli di comandanti e ufficiali dovrebbe essere sostenuta da scambi di studenti tra istituti di istruzione e formazione marittima in tutta l'Unione. Al fine di coltivare e sviluppare le competenze e le qualifiche della gente di mare che presta servizio sotto una bandiera europea è necessario uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. L'istruzione e la formazione della gente di mare dovrebbe beneficiare appieno delle opportunità offerte dal programma Erasmus+.

(16)

La Commissione dovrebbe instaurare un dialogo con le parti sociali e gli Stati membri al fine di sviluppare iniziative di formazione marittima in aggiunta ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare concordati a livello internazionale, che possano essere riconosciute reciprocamente dagli Stati membri come diplomi di eccellenza europei per gente di mare. Tali iniziative dovrebbero basarsi sulle raccomandazioni dei progetti pilota in corso e sulle strategie stabilite nel piano della Commissione per la cooperazione settoriale sulle competenze ed essere sviluppate in linea con esse.

(17)

Per accrescere la chiarezza e la coerenza giuridica, è opportuno abrogare la direttiva 2005/45/CE.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/106/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/106/CE

La direttiva 2008/106/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

«43.

“Stato membro ospitante” lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l'accettazione o il riconoscimento dei propri certificati di competenza, certificati di addestramento o prove documentali;

44.

“codice IGF” il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola SOLAS 74 II-1/2.29;

45.

“codice polare” il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola SOLAS 74 XIV/1.1;

46.

“acque polari” acque dell'Artico e/o della zona dell'Antartide, come definite nelle regole SOLAS 74 da XIV/1.2 a XIV/1.4.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

nel paragrafo unico, la formulazione introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   L'articolo 5 ter si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità.»;

3)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 12, lettera b) del presente articolo.»;

b)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.»;

4)

l'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 bis

Informazioni alla Commissione

Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 2, ed esclusivamente per l'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni elencate nell'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali le informazioni indicate nell'allegato V della presente direttiva.»;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 ter

Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

1.   Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.

2.   Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

3.   Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 11.

4.   Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.

5.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regola VII/1.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.

La prova documentale dell'avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.

7.   Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possegga una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.»;

6)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma dei capi dell'allegato I, ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio di navigazione devono, ad intervalli non superiori a cinque anni:

a)

soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e

b)

dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 ter.   I comandanti o gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, devono dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1o gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a valutazioni.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1o gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali persone aggiornino le proprie qualifiche.»;

7)

all'articolo 19, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, raccogliendo le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva. In sede di tale analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo.

Dopo la presentazione di tale domanda, la Commissione la esamina senza ritardo e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, in merito all'avvio della valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo entro un periodo di tempo ragionevole in ottemperanza al termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Qualora sia adottata una decisione positiva in merito all'avvio della valutazione, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda e di eventuali altri Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva e procede a una valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare che tale paese soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti, e valutare se abbia ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

3.   Qualora concluda, sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta gli atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Nel caso in cui il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, l'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato entro trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Lo Stato membro che presenta la domanda può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stato adottato un atto di esecuzione ai sensi del presente paragrafo. In caso di tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento emesse in relazione ai certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati dal paese terzo, fino a quando non sia stato adottato l'atto di esecuzione riguardante il riconoscimento di tale paese terzo.»;

8)

all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento emesse da uno Stato membro in relazione ai certificati di competenza o certificati di addestramento di cui all'articolo 19, paragrafo 1, rilasciati da un paese terzo per un periodo superiore a otto anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è riesaminato. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a seguito di tale riesame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di sei mesi.»;

9)

all'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, e almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, a una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.

2.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono gli elementi seguenti:

a)

i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell'articolo 23;

b)

il numero di convalide che attestano il riconoscimento in relazione ai certificati di competenza, o ai certificati di addestramento emessi conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW, emesse dal paese terzo;

c)

il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo;

d)

il numero di programmi di formazione e sviluppo professionale per gente di mare approvati dal paese terzo;

e)

la data dell'ultima valutazione della Commissione avente ad oggetto il paese terzo e il numero di carenze individuate nei processi critici durante tale valutazione;

f)

qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima del paese terzo;

g)

il numero totale di gente di mare abilitata dal paese terzo in servizio a bordo di navi battenti bandiera degli Stati membri e il relativo livello di formazione e qualifica;

h)

informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità interessata o altro portatore di interesse, se disponibili.

In caso di mancata conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all'articolo 20 della presente direttiva, la rivalutazione di tale paese terzo assume priorità rispetto agli altri paesi terzi.»;

10)

all'articolo 25 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.»;

11)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Relazione di valutazione

Entro il 2 agosto 2024, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione contenente suggerimenti riguardo alle azioni da adottare conseguenti alla valutazione. In tale relazione di valutazione la Commissione analizza l'attuazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ed eventuali sviluppi in merito ai certificati digitali per gente di mare a livello internazionale. La Commissione valuta altresì eventuali sviluppi relativamente alla considerazione futura dei diplomi di eccellenza europei per gente di mare, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle parti sociali.»;

12)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Modifica

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, che modificano l'allegato I della presente direttiva e le relative disposizioni della presente direttiva per allineare tale allegato e tali disposizioni alle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3.»;

13)

l'articolo 27 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 13, e dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

14)

l'allegato I della direttiva 2008/106/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Abrogazione

La direttiva 2005/45/CE è abrogata.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 125.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3)  Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

(4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(7)  Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

(8)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).


ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 2008/106/CE, il capo V è modificato come segue:

1)

la regola V/2 è sostituita dalla seguente:

«Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri

1.

La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

2.

Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave da passeggeri soddisfare i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.

3.

I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

4.

I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 infra frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

5.

Il personale in servizio a bordo di navi da passeggeri completa l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.

6.

Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.

7.

I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.

8.

I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.

9.

I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.

10.

Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola.»;

2)

è aggiunta la regola seguente:

«Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF

1.

La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

2.

Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai successivi punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3.

Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva.

4.

La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.

5.

Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF deve aver completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.

6.

La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

7.

I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF devono possedere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

8.

Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:

8.1.

deve aver completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e

8.2.

deve aver completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.

9.

I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:

9.1.

soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;

9.2.

soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e

9.3.

prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:

9.3.1.

navi soggette al codice IGF;

9.3.2.

navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure

9.3.3.

navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.

10.

Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

11.

La gente di mare in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequenta, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostra di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

Regola V/4

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari

1.

I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

2.

Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve aver completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.

3.

I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

4.

Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve:

4.1.

soddisfare i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;

4.2.

aver prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e

4.3.

aver completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.

5.

Gli Stati membri provvedono affinché alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

6.

Fino al 1o luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1o luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:

6.1.

avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

6.2.

avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari.

7.

Fino al 1o luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1o luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:

7.1.

avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

7.2.

avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.».


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/106


DIRETTIVA (UE) 2019/1160 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Tra gli obiettivi comuni della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) figurano garantire parità di condizioni tra gli organismi di investimento collettivo ed eliminare le restrizioni alla libera circolazione di quote e azioni di organismi di investimento collettivo nell'Unione, garantendo allo stesso tempo una tutela più uniforme degli investitori. Sebbene questi obiettivi siano stati ampiamente raggiunti, alcuni ostacoli continuano a impedire ai gestori di fondi di trarre pieno beneficio dal mercato interno.

(2)

La presente direttiva è integrata dal regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale regolamento fissa norme e procedure supplementari relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Insieme, il regolamento e la presente direttiva dovrebbero consentire di coordinare ulteriormente le condizioni applicabili ai gestori di fondi che operano nel mercato interno e facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi che essi gestiscono.

(3)

È necessario colmare la carenza normativa e allineare la procedura di notifica alle autorità competenti delle modifiche relative agli OICVM con la procedura di notifica prevista dalla direttiva 2011/61/UE.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/1156 rafforza ulteriormente i principi applicabili alle comunicazioni di marketing fissati dalla direttiva 2009/65/CE, estendendo l'ambito di applicazione di tali principi ai GEFIA e assicurando in tal modo un livello elevato di tutela degli investitori a prescindere dalla categoria. Le corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/65/CE concernenti le comunicazioni di marketing e l'accessibilità della legislazione e della regolamentazione nazionali pertinenti in materia di commercializzazione di quote di OICVM non sono quindi più necessarie e dovrebbero essere soppresse.

(5)

Le disposizioni della direttiva 2009/65/CE che impongono agli OICVM di fornire strutture agli investitori, come attuate in taluni ordinamenti nazionali, si sono rivelate onerose. Inoltre, le strutture locali sono raramente utilizzate dagli investitori nel modo previsto dalla direttiva. Il metodo preferito di contatto è cambiato ed è ora costituito dall'interazione diretta tra gli investitori e i gestori del fondo, per via elettronica o per telefono, mentre i pagamenti e i rimborsi sono effettuati mediante altri canali. Sebbene tali strutture siano attualmente utilizzate a fini amministrativi, ad esempio per la riscossione transfrontaliera di spese e oneri regolamentari, ossia per scopi per i quali dovrebbero essere utilizzati altri mezzi, compresa la cooperazione tra autorità competenti. Di conseguenza, è opportuno stabilire norme che aggiornano e precisano i requisiti per mettere a disposizione degli investitori al dettaglio dette strutture e gli Stati membri non dovrebbero imporre la presenza fisica locale per la messa a disposizione delle strutture. In ogni caso, tali norme dovrebbero garantire che gli investitori abbiano accesso alle informazioni che hanno diritto di ricevere.

(6)

Per garantire il trattamento uniforme degli investitori al dettaglio, i requisiti relativi alle strutture dovrebbero essere rispettati anche dai GEFIA autorizzati dagli Stati membri a commercializzare quote o azioni di fondi di investimento alternativi (FIA) presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio.

(7)

L'assenza di condizioni chiare e uniformi per la cessazione della commercializzazione di quote o azioni degli OICVM o dei FIA nello Stato membro ospitante crea incertezza economica e giuridica per i gestori di fondi. Pertanto, le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbero stabilire condizioni chiare per il ritiro della notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione concernente alcune o la totalità delle quote o azioni. Tali condizioni dovrebbero riconciliare, da un lato, la capacità degli organismi di investimento collettivo o dei rispettivi gestori di porre fine alle loro disposizioni adottate per la commercializzazione delle rispettive azioni o quote quando sono rispettate le condizioni previste, e, dall'altro, gli interessi detenuti in tali organismi dagli investitori.

(8)

La possibilità di cessare la commercializzazione degli OICVM o dei FIA in un dato Stato membro non dovrebbe comportare un costo per gli investitori né ridurre la tutela loro accordata dalla direttiva 2009/65/CE o dalla direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto riguarda il diritto a informazioni accurate sull'attività che i fondi continuano a svolgere.

(9)

Vi sono casi in cui i GEFIA che desiderano sondare l'interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento si trovano di fronte a divergenze di trattamento in materia di pre-commercializzazione nei vari ordinamenti nazionali. La definizione di pre-commercializzazione e le condizioni alle quali è consentita variano notevolmente tra gli Stati membri in cui è consentita. In altri Stati membri, invece, non esiste neanche il concetto di pre-commercializzazione. Per superare tali differenze, dovrebbe essere data una definizione armonizzata di pre-commercializzazione e dovrebbero essere stabilite le condizioni in base alle quali i GEFIA UE possono esercitare la pre-commercializzazione.

(10)

Affinché la pre-commercializzazione possa essere riconosciuta come tale ai sensi della direttiva 2011/61/UE, dovrebbe essere indirizzata ai potenziali investitori professionali e riguardare un'idea di investimento o una strategia di investimento per sondarne l'interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato ai fini della commercializzazione a norma di tale direttiva. Di conseguenza, nel corso della pre-commercializzazione gli investitori non dovrebbero poter sottoscrivere quote o azioni di un FIA, né dovrebbe essere permessa la distribuzione ai potenziali investitori professionali di moduli di sottoscrizione o di documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale. I GEFIA UE dovrebbero assicurare che gli investitori non acquisiscano quote o azioni in un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito della pre-commercializzazione possano acquisire soltanto quote o azioni di tale FIA tramite la commercializzazione consentita a norma della direttiva 2011/61/UE.

Eventuali sottoscrizioni da parte di investitori professionali, entro 18 mesi da quando il GEFIA UE ha iniziato la pre-commercializzazione, di quote o azioni del FIA di cui si fa riferimento nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, o di un FIA istituito a seguito della pre-commercializzazione, dovrebbero essere considerate il risultato della commercializzazione e dovrebbero essere oggetto delle procedure di notifica applicabili di cui alla direttiva 2011/61/UE. Per garantire che le autorità nazionali competenti possano esercitare il loro controllo sulla pre-commercializzazione nel loro Stato membro, il GEFIA UE dovrebbe inviare alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine, entro 2 settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, una lettera informale, su supporto cartaceo o per via elettronica, che specifichi tra l'altro gli Stati membri in cui svolge o ha svolto attività di pre-commercializzazione, i periodi durante i quali la pre-commercializzazione ha luogo o ha avuto luogo e incluso, se del caso, un elenco dei suoi FIA e dei comparti di FIA che sono o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA UE dovrebbero informarne prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il GEFIA UE effettua o ha effettuato la pre-commercializzazione.

(11)

I GEFIA UE dovrebbero garantire che la loro pre-commercializzazione sia adeguatamente documentata.

(12)

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/61/UE e, in particolare, alle norme armonizzate in materia di pre-commercializzazione, non dovrebbero in alcun modo svantaggiare i GEFIA UE rispetto ai GEFIA non UE. Ciò riguarda sia la situazione attuale in cui i GEFIA non UE non hanno diritti di passaporto sia una situazione in cui diventino applicabili le disposizioni sul regime di passaporto di cui alla direttiva 2011/61/UE.

(13)

Per garantire la certezza del diritto, è necessario sincronizzare le date di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda le disposizioni in materia di comunicazioni di marketing e di pre-commercializzazione.

(14)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1)

all'articolo 17, paragrafo 8, sono aggiunti i commi seguenti:

«Se, a seguito della modifica di cui al primo comma, la società di gestione non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione informano la società di gestione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.

Se la modifica di cui al primo comma è attuata dopo che sono state trasmesse le informazioni ai sensi del secondo comma e se a seguito di detta modifica la società di gestione non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano tutte le opportune misure conformemente all'articolo 98 e notificano senza indebito ritardo le misure adottate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.»;

2)

l'articolo 77 è soppresso;

3)

all'articolo 91, il paragrafo 3 è soppresso;

4)

l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 92

1.   Gli Stati membri assicurano che un OICVM metta a disposizione, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare le proprie quote, strutture per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a)

trattare di sottoscrizione, riacquisto e rimborso degli ordini ed effettuare altri pagamenti a favore di detentori di quote relativi alle quote dell'OICVM, conformemente alle condizioni previste nei documenti richiesti a norma del capo IX;

b)

informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;

c)

facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e alle disposizioni di cui all'articolo 15 relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nell'OICVM nello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato;

d)

mettere a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e possano farne copia, le informazioni e i documenti necessari ai sensi del capo IX, secondo le condizioni di cui all'articolo 94;

e)

fornire agli investitori informazioni inerenti ai compiti svolti dalla struttura su supporto durevole; e

f)

fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti.

2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri non impongono a un'OICVM di avere una presenza fisica nello Stato membro ospitante o di nominare un soggetto terzo.

3.   L'OICVM assicura che le strutture per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica, siano fornite:

a)

nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;

b)

dall'OICVM stessa, da un soggetto terzo, nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplinano i compiti da svolgere, o da entrambi.

Ai fini della lettera b), quando i compiti devono essere svolti da un soggetto terzo, la nomina del soggetto terzo è attestata da un contratto scritto, che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non devono essere svolti dall'OICVM e che prevede che il soggetto terzo riceva dall'OICVM tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.»;

5)

l'articolo 93 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«La lettera di notifica comprende anche i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione delle spese o degli oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché informazioni sulle strutture per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   In caso di modifica delle informazioni contenute nella lettera di notifica presentata ai sensi del paragrafo 1 o in caso di modifica delle categorie di azioni da commercializzare, l'OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM e dello Stato membro ospitante dell'OICVM almeno un mese prima di attuare la modifica.

Se, a seguito della modifica di cui al primo comma, l'OICVM non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM informano l'OICVM entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.

Se la modifica di cui al primo comma è attuata dopo che la trasmissione delle informazioni ai sensi del secondo comma e se a seguito di detta modifica l'OICVM non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM adottano tutte le opportune misure conformemente all'articolo 98, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione dell'OICVM, e notificano senza indebito ritardo le misure adottate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 93 bis

1.   Gli Stati membri assicurano che un OICVM possa ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni, nello Stato membro rispetto alle quali ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 93, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

viene presentata un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte tali quote dell'OICVM detenute dagli investitori in tale Stato membro, che è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi ed è indirizzata, direttamente o tramite intermediari finanziari, individualmente a tutti gli investitori in tale Stato membro la cui identità è nota;

b)

l'intenzione di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di tali quote in tale Stato membro è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, con il quale è consuetudine commercializzare gli OICVM e che sia adeguato al tipico investitore in OICVM;

c)

qualsiasi accordo contrattuale con intermediari finanziari o delegati è modificato o risolto a decorrere dalla data di ritiro della notifica al fine di prevenire qualsiasi nuova o ulteriore offerta o collocamento, direttamente o indirettamente, di quote identificate nella notifica di cui al paragrafo 2.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma descrivono chiaramente le conseguenze per gli investitori se non accettano l'offerta di riscattare o riacquistare le loro quote.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fornite nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro con riguardo al quale l'OICVM ha effettuato una notifica in conformità dell'articolo 93 o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tale Stato membro. A decorrere dalla data di cui al primo comma, lettera c), l'OICVM cessa ogni nuova o ulteriore offerta o collocamento, direttamente o indirettamente, delle sue quote che sono state oggetto del ritiro della notifica in tale Stato membro.

2.   L'OICVM presenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM verificano la completezza della notifica presentata dall'OICVM conformemente al paragrafo 2. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono tale notifica alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 e all'ESMA.

Dopo aver trasmesso la notifica ai sensi del primo comma le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne informano prontamente l'OICVM.

4.   L'OICVM fornisce agli investitori che mantengono l'investimento nell'OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM le informazioni previste agli articoli da 68 a 82 e all'articolo 94.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, le informazioni sulle modifiche apportate ai documenti di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

6.   Le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 97, paragrafo 3, e dell'articolo 108. Fatte salve le altre attività di monitoraggio e i poteri di vigilanza di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 97, a decorrere dalla data di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, non impongono all'OICVM interessato di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

7.   Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri consentono l'uso di qualsiasi mezzo elettronico o di altri mezzi di comunicazione a distanza, purché i mezzi di informazione e comunicazione siano disponibili agli investitori nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'investitore è situato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).»;"

7)

all'articolo 95, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

La direttiva 2011/61/UE è così modificata:

1)

all'articolo 4, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«(aea)

“pre-commercializzazione”, la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte del GEFIA UE o per suo conto ai potenziali investitori professionali domiciliati o con la sede legale nell'Unione per sondarne l'interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione a norma degli articoli 31 o 32, nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale, e che in ogni caso non costituisce un'offerta o un collocamento nei confronti del potenziale investitore a investire nelle quote o azioni di quel FIA o comparto.»;

2)

all'inizio del capo VI è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Condizioni per la pre-commercializzazione nell'Unione da parte dei GEFIA UE

1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa effettuare la pre-commercializzazione nell'Unione, fatta eccezione per i casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori professionali:

a)

sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare FIA;

b)

equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o

c)

equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o a documenti di offerta di un FIA non ancora istituito in versione finale.

Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

a)

non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA; e

b)

non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.

Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE non sia tenuto a notificare alle autorità competenti il contenuto o i destinatari della pre-commercializzazione o a soddisfare condizioni o requisiti diversi da quelli di cui al presente articolo prima della pre-commercializzazione.

2.   I GEFIA UE assicurano che gli investitori non acquisiscano quote o azioni in un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito della pre-commercializzazione possano acquisire soltanto quote o azioni di tale FIA tramite la commercializzazione consentita ai sensi dell'articolo 31 o 32.

Eventuali sottoscrizioni da parte di investitori professionali, entro 18 mesi da quando il GEFIA UE ha iniziato la pre-commercializzazione, di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o di un FIA istituito a seguito della pre-commercializzazione sono considerate il risultato della commercializzazione e sono oggetto delle procedure di notifica applicabili di cui agli articoli 31 e 32.

Gli Stati membri provvedono affinché il GEFIA UE trasmetta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine, entro 2 settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, una lettera informale, su supporto cartaceo o per via elettronica. La lettera specifica gli Stati membri in cui e i periodi durante i quali ha luogo o ha avuto luogo la pre-commercializzazione, contiene una breve descrizione della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate e, se del caso, un elenco dei FIA e dei comparti di FIA che sono o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA UE informano prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il GEFIA UE effettua o ha effettuato la pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo o ha avuto luogo la pre-commercializzazione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA UE di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che ha luogo o ha avuto luogo sul loro territorio.

3.   Un soggetto terzo può svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di un GEFIA UE autorizzato solo se è autorizzato come impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), come società di gestione di OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE, come GEFIA a norma della presente direttiva, o se agisce come agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/UE. Tale terzo è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.

4.   Il GEFIA UE garantisce che la pre-commercializzazione sia adeguatamente documentata.

(*2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."

(*3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;"

3)

all'articolo 32, paragrafo 7, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettarla in altro modo, le pertinenti autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma, informano il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA ne informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non la rispetterebbe più in altro modo, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell'articolo 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA e ne informano di conseguenza senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.

Se le modifiche non influiscono sulla conformità alla presente direttiva della gestione del FIA da parte del GEFIA o in altro modo sul rispetto di quest'ultima da parte del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano entro un mese le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA di dette modifiche.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 32 bis

Ritiro della notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di alcune o di tutte le quote o azioni di FIA UE in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine del GEFIA

1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE possa ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione riguardante le quote o azioni di alcuni o di tutti i suoi FIA in uno Stato membro rispetto alle quali ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 32, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

fatta eccezione per i FIA chiusi e i fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), viene presentata un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte tali quote o azioni del FIA detenute dagli investitori in tale Stato membro, che è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi ed è indirizzata, direttamente o tramite intermediari finanziari, individualmente a tutti gli investitori in tale Stato membro la cui identità è nota;

b)

l'intenzione di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote o azioni di alcuni o di tutti i suoi FIA in tale Stato membro è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, con il quale è consuetudine commercializzare i FIA e che sia adeguato al tipico investitore in FIA;

c)

qualsiasi accordo contrattuale con intermediari finanziari o delegati è modificato o risolto a decorrere dalla data di ritiro della notifica al fine di prevenire un'offerta o un collocamento nuovi o ulteriori, direttamente o indirettamente, delle quote o azioni identificate nella lettera di notifica di cui al paragrafo 2.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, lettera c), il GEFIA cessa ogni offerta o collocamento, nuovi o ulteriori, di quote o azioni, direttamente o indirettamente, del FIA che gestisce nello Stato membro con riguardo al quale ha trasmesso una notifica in conformità del paragrafo 2.

2.   Il GEFIA trasmette alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA verificano la completezza della notifica presentata dal GEFIA conformemente al paragrafo 2. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA trasmettono tale notifica alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 e all'ESMA.

Dopo aver trasmesso la notifica ai sensi del primo comma le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA ne informano prontamente il GEFIA.

Per un periodo di 36 mesi dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), il GEFIA non svolge attività di pre-commercializzazione di quote o azioni del FIA UE cui si fa riferimento nella notifica, o in relazione ad analoghe strategie di investimento o idee di investimento, nello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2.

4.   Il GEFIA fornisce agli investitori che mantengono l'investimento nel FIA UE e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA le informazioni di cui agli articoli 22 e 23.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 le informazioni sulle eventuali modifiche della documentazione e delle informazioni di cui all'allegato IV, lettere da b) a f).

6.   Le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA a norma dell'articolo 45.

7.   Fatti salvi gli altri poteri di vigilanza di cui all'articolo 45, paragrafo 3, a decorrere dalla data di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo non impongono al GEFIA interessato di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

8.   Ai fini del paragrafo 4 gli Stati membri consentono l'uso di qualsiasi mezzo elettronico o di altri mezzi di comunicazione a distanza.

(*4)  Regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98)."

(*5)  Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).»;"

5)

all'articolo 33, paragrafo 6, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettarla in altro modo, le pertinenti autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma, informano il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non la rispetterebbe più in altro modo, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell'articolo 46 e ne informano senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 43 bis

Strutture a disposizione degli investitori al dettaglio

1.   Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760, gli Stati membri assicurano che, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di un FIA, il GEFIA metta a disposizione strutture per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a)

trattare gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso degli investitori relativi alle quote o azioni del FIA, conformemente alle condizioni stabilite nei documenti del FIA;

b)

informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;

c)

facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA nello Stato membro in cui il FIA è commercializzato;

d)

mettere le informazioni e i documenti necessari a norma degli articoli 22 e 23 a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e farne copia;

e)

fornire agli investitori informazioni inerenti alle funzioni svolte dalle strutture su supporto durevole, secondo la definizione data nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE; e

f)

fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti.

2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri non impongono al GEFIA di avere una presenza fisica nello Stato membro ospitante o di nominare un soggetto terzo.

3.   Il GEFIA assicura che le strutture per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica, siano fornite:

a)

nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il FIA è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;

b)

dal GEFIA stesso, da un soggetto terzo, nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplina i compiti da svolgere, o da entrambi.

Ai fini della lettera b), quando i compiti devono essere svolti da un soggetto terzo, la nomina di quest'ultimo è attestata da un contratto scritto, che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non devono essere svolti dal GEFIA e che prevede che il soggetto terzo riceva dal GEFIA tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 69 bis

Valutazione del regime di passaporto

Prima dell'entrata in vigore degli atti delegati di cui all'articolo 67, paragrafo 6, ai sensi del quale diventano applicabili le norme di cui all'articolo 35 e agli articoli da 37 a 41, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto del risultato della valutazione del regime di passaporto previsto dalla presente direttiva, compresa l'estensione di tale regime ai GEFIA non UE. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

8)

all'allegato IV sono aggiunte le lettere seguenti:

«i)

i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese od oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante;

j)

informazioni sulle strutture per svolgere i compiti di cui all'articolo 43 bis.»;

Articolo 3

Recepimento

1.   Entro il 2 agosto 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 agosto 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Valutazione

Entro il 2 agosto 2024, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con l'ESMA e con le autorità competenti, effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento. Entro il 2 agosto 2025, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

Riesame

Entro il 2 agosto 2023, la Commissione presenta una relazione che valuta, tra l'altro, il merito dell'armonizzazione delle disposizioni applicabili alle società di gestione degli OICVM che sondano l'interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento e se, a tal fine, siano necessarie modifiche alla direttiva 2009/65/CE.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/116


DIRETTIVA (UE) 2019/1161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, l'Unione si è impegnata a creare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato. La comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» stabilisce impegni ambiziosi per l'Unione mirati a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, ad aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili almeno del 27 %, a raggiungere un risparmio energetico almeno del 27 % e a migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Unione. Da allora, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce una quota pari almeno al 32 % di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 e la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce un nuovo obiettivo di efficienza energetica per l'Unione per il 2030 pari almeno al 32,5 %.

(2)

Nella comunicazione del 20 luglio 2016 dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» la Commissione ha annunciato che per rispettare gli impegni presi dall'Unione nel corso della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi nel 2015 a Parigi, sarà necessario accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti e instradare saldamente, entro la metà del secolo, le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti causate dai trasporti su un percorso di avvicinamento allo zero. Occorre inoltre ridurre drasticamente e senza indugi le emissioni di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana e l'ambiente causate dai trasporti. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso una serie di iniziative strategiche, tra cui misure che promuovano un trasferimento modale verso il trasporto pubblico e l'uso degli appalti pubblici per promuovere i veicoli puliti.

(3)

Nella comunicazione del 31 maggio 2017 dal titolo «L'Europa in movimento: un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti» la Commissione sottolinea che l'aumento della produzione e diffusione nell'Unione di veicoli puliti, di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di nuovi servizi per la mobilità che sfruttano la digitalizzazione e l'automazione nell'Unione offrono diversi vantaggi ai cittadini dell'Unione, agli Stati membri e all'industria. Tali vantaggi comprendono soluzioni di mobilità fluida e più sicura e una minore esposizione a emissioni inquinanti nocive. Inoltre, come dichiarato nel discorso sullo stato dell'Unione del 13 settembre 2017, uno degli obiettivi principali per l'Unione è diventare leader mondiale in materia di decarbonizzazione.

(4)

Come annunciato nella comunicazione della Commissione «L'Europa in movimento», la presente direttiva è parte di un secondo pacchetto di proposte che accompagneranno l'Unione lungo il percorso verso una mobilità a basse emissioni. Tale pacchetto è stato presentato nella comunicazione della Commissione dell'8 novembre 2017 dal titolo «Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori», che combina misure orientate all'offerta e alla domanda per instradare l'Europa verso una mobilità a basse emissioni e nel contempo rafforzare la competitività del suo ecosistema automobilistico e della mobilità. La promozione di veicoli puliti dovrebbe andare di pari passo con un ulteriore sviluppo dei trasporti pubblici, al fine di ridurre il traffico stradale, riducendo le emissioni e migliorando la qualità dell'aria.

(5)

L'innovazione nel settore delle nuove tecnologie aiuta a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli, a diminuire l'inquinamento atmosferico e acustico, sostenendo nel contempo la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Una maggiore diffusione di veicoli adibiti al trasporto su strada a basse emissioni o a zero emissioni ridurrà le emissioni di CO2 e di determinati inquinanti (particolato, ossidi di azoto e idrocarburi non metanici) e migliorerà pertanto la qualità dell'aria nelle città e in altre aree inquinate, contribuendo nel contempo alla competitività e alla crescita dell'industria dell'Unione sul mercato sempre più globale dei veicoli a basse emissioni e a zero emissioni. La Commissione dovrebbe perseguire misure politiche intese a promuovere un vasto utilizzo industriale e la crescita della capacità di produzione per queste nuove tecnologie in tutti gli Stati membri, al fine di creare condizioni di parità e uno sviluppo equilibrato in tutti gli Stati membri.

(6)

Secondo le previsioni di mercato i prezzi di acquisto dei veicoli puliti continueranno a diminuire. Costi operativi e di manutenzione più bassi comportano, già oggi, un costo totale di proprietà competitivo. La riduzione prevista dei prezzi di acquisto ridurrà ulteriormente gli ostacoli alla disponibilità e all'utilizzo di veicoli puliti sul mercato nel prossimo decennio.

(7)

Mentre l'Unione è una delle regioni leader in materia di ricerca ed ecoinnovazione a elevato valore, la regione Asia-Pacifico ospita i maggiori produttori di autobus elettrici e batterie. Analogamente, gli sviluppi del mercato globale in materia di veicoli elettrici a batteria sono guidati dai mercati della Cina e degli Stati Uniti. Una politica ambiziosa dell'Unione per gli appalti di veicoli puliti contribuirà a stimolare l'innovazione e a promuovere ulteriormente la competitività e la crescita dell'industria dell'Unione nei mercati sempre più globali dei veicoli puliti e delle relative infrastrutture tecnologiche. Come osservato nella sua comunicazione del 3 ottobre 2017 dal titolo «Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa», la Commissione continuerà a guidare gli sforzi per garantire condizioni di parità e promuovere un migliore accesso ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi, anche per quanto riguarda l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada.

(8)

Tenuto conto del fatto che la spesa pubblica per beni, lavori e servizi rappresentava approssimativamente il 16 % del PIL nel 2018, le autorità pubbliche, tramite la loro politica in materia di appalti pubblici, hanno la possibilità di promuovere e sostenere mercati di prodotti e servizi innovativi. Per conseguire tale risultato, la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbe definire requisiti chiari e trasparenti, inclusi obiettivi di appalto chiari e a lungo termine, e stabilire un metodo di calcolo semplice per determinarli. Le direttive 2014/24/UE (7) e 2014/25/UE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono norme minime armonizzate in materia di appalti pubblici che coordinano il modo in cui le autorità contraenti e le entità contraenti appaltano opere, forniture e servizi. In particolare, tali direttive stabiliscono soglie monetarie generali per determinare quali contratti pubblici sono soggetti alla normativa sugli appalti pubblici dell'Unione Tali soglie sono altresì applicabili alla direttiva 2009/33/CE.

(9)

Per consentire l'utilizzo di veicoli a combustibili alternativi è necessario mettere a disposizione sufficienti infrastrutture di ricarica e di rifornimento. L'8 novembre 2017, la Commissione ha adottato un piano d'azione per sostenere la realizzazione accelerata di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione, che prevede inoltre un sostegno rafforzato per la realizzazione di un'infrastruttura disponibile al pubblico mediante fondi dell'Unione, onde contribuire a creare condizioni più favorevoli per la transizione verso veicoli puliti, anche nel trasporto pubblico. La Commissione riesaminerà l'applicazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) entro il 31 dicembre 2020, e presenterà, qualora lo ritenga necessario sulla base di tale riesame, una proposta legislativa per modificare tale direttiva.

(10)

La direttiva 2009/33/CE integra la normativa dell'Unione sugli appalti pubblici orizzontali e aggiunge criteri di sostenibilità, con l'obiettivo di stimolare il mercato dei veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico. Nel 2015 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post della direttiva 2009/33/CE e ha concluso che tale direttiva non ha dato l'impulso sperato alla diffusione dei veicoli puliti sul mercato dell'Unione, in particolare a causa di lacune per quanto riguarda il suo ambito di applicazione e le disposizioni relative all'acquisto di veicoli. Tale valutazione ha concluso che l'impatto di tale direttiva è stato molto limitato sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici e sulla promozione della competitività dell'industria.

(11)

La valutazione d'impatto svolta dalla Commissione sulla revisione della direttiva 2009/33/CE evidenzia i vantaggi di un cambiamento dell'approccio complessivo della governance nei confronti degli appalti per i veicoli puliti a livello dell'Unione. Definire obiettivi minimi di appalto può aiutare a raggiungere l'obiettivo di promuovere e stimolare la diffusione dei veicoli puliti sul mercato rispetto al ricorso all'internalizzazione dei costi esterni nelle decisioni generali in tema di appalti, e contemporaneamente sottolinea l'importanza di considerare gli aspetti ambientali in tutte le decisioni in materia di appalti. I vantaggi a medio e lungo termine per i cittadini e le imprese dell'Unione giustificano pienamente questo approccio nella misura in cui lascia sufficiente flessibilità alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nella scelta delle tecnologie da utilizzare.

(12)

L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE includendo pratiche quali il leasing, la locazione o la vendita a rate nonché i contratti per alcuni servizi, garantisce che tutte le pertinenti pratiche di appalto siano coperte. I servizi coperti dall'ambito di applicazione della presente direttiva, quali servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, trasporto non regolare di passeggeri, nonché servizi specifici di consegna dei pacchi e di consegna postale e servizi di raccolta di rifiuti, dovrebbero essere i servizi per la cui fornitura sono utilizzati veicoli che rientrano nelle categorie coperte dalla presente direttiva, e che rappresentano uno degli elementi principali del contratto. Tali servizi dovrebbero essere identificati utilizzando i rispettivi codici del vocabolario comune per gli appalti pubblici elencati all'allegato. I contratti in essere non dovrebbero essere influenzati retroattivamente dalla presente direttiva.

(13)

La formulazione di una definizione di veicoli puliti che tenga conto dei requisiti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici da parte dei veicoli leggeri gode di ampio sostegno da parte dei portatori di interessi. Per garantire che vi siano incentivi adeguati per la promozione della diffusione dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni sul mercato dell'Unione, le disposizioni relative agli appalti pubblici per tali veicoli a norma della presente direttiva dovrebbero essere in linea con la definizione di veicoli a zero e basse emissioni di cui al regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Le azioni intraprese a norma della presente direttiva contribuiranno a incrementare la conformità ai requisiti stabiliti nelle norme di cui al regolamento (UE) 2019/631. Al fine di migliorare il problema della qualità dell'aria, i veicoli puliti dovrebbero avere prestazioni migliori rispetto ai requisiti minimi per gli ossidi di azoto (NOx) e per le particelle ultrafini (Particle Number - PN) stabiliti dai valori limite di emissione in condizioni reali di guida in vigore (Real Driving Emissions - RDE). Oltre ai veicoli a zero emissioni, oggi vi sono alcuni veicoli leggeri con emissioni di inquinanti atmosferici pari o inferiori all'80 % dei limiti di emissioni attuali. Il numero di tali veicoli dovrebbe tuttavia aumentare nei prossimi anni, in particolare per quanto riguarda i veicoli elettrici ibridi ricaricabili. Un'impostazione più ambiziosa degli appalti pubblici può costituire un significativo incentivo supplementare per il mercato.

(14)

I veicoli pesanti puliti dovrebbero essere definiti come tali se utilizzano combustibili alternativi, in linea con la direttiva 2014/94/UE. Nei casi in cui per i veicoli oggetto di appalto debbano essere utilizzati biocombustibili liquidi, combustibili sintetici o combustibili paraffinici, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono garantire, mediante clausole contrattuali obbligatorie o altri strumenti analoghi nell'ambito della procedura di appalto pubblico, che soltanto questi combustibili possono essere utilizzati per tali veicoli. Mentre è possibile per tali combustibili contenere additivi, come nel caso per esempio di carburante a base di etanolo per motori diesel adattati dell'ED95, essi non dovrebbero essere mescolati con combustibili fossili.

(15)

Al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni, è essenziale rinnovare i parchi veicoli con veicoli puliti. Inoltre, i principi dell'economia circolare richiedono un'estensione della vita del prodotto. Pertanto, i veicoli che rispettano i requisiti sui veicoli puliti o a zero emissioni in seguito ad adeguamento dovrebbero essere considerati ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi minimi di appalto.

(16)

I veicoli leggeri e i veicoli pesanti sono usati per scopi diversi e hanno diversi livelli di maturità per il mercato; sarebbe utile che gli appalti pubblici riconoscessero tali differenze. La valutazione d'impatto ha riconosciuto che i mercati per gli autobus urbani a basse emissioni o a zero emissioni sono caratterizzati da una maggiore maturità, mentre i mercati per i mezzi pesanti a basse emissioni o a zero emissioni si trovano ancora in una fase precoce di sviluppo. Tenendo conto del livello limitato di maturità del mercato che caratterizza i pullman a basse e zero emissioni, del ruolo relativamente limitato degli appalti pubblici in tale segmento di mercato e dei requisiti operativi specifici di tali veicoli, non appare opportuno includere i pullman nell'ambito di applicazione della presente direttiva. In linea con l'approccio seguito nel regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e nel regolamento 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), i veicoli della categoria M3 che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi per consentire ai passeggeri spostamenti frequenti sono considerati autobus, mentre i veicoli della categoria M3 con spazi molto limitati destinati ai passeggeri in piedi o privi di tali spazi sono considerati pullman. Dato il mercato molto limitato per gli autobus a due piani e considerate le loro specifiche limitazioni di progettazione, è opportuno applicare, durante il primo periodo di riferimento coperto dalla presente direttiva, obiettivi minimi in materia di appalti inferiori per i veicoli a zero emissioni che appartengono a tale categoria di veicoli pesanti negli Stati membri nei quali gli autobus a due piani rappresentano una quota significativa di appalti pubblici.

(17)

Al fine di evitare di imporre un onere sproporzionato alle autorità pubbliche e agli operatori, gli Stati membri dovrebbero poter esentare dai requisiti della presente direttiva gli appalti pubblici di alcuni veicoli con caratteristiche specifiche correlate ai loro requisiti operativi. Tali veicoli includono: veicoli blindati, ambulanze, carri funebri, veicoli della categoria M1 con accesso per sedie a rotelle, gru mobili, veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali o aeroportuali nonché veicoli specificamente progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico. Tali adeguamenti possono riguardare l'installazione di attrezzature di comunicazione specializzate o luci di emergenza. I requisiti di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai veicoli che sono progettati e costruiti specificamente per eseguire lavori e non sono adatti al trasporto di passeggeri o al trasporto di merci. Tali veicoli comprendono i veicoli per la manutenzione stradale quali gli spazzaneve.

(18)

La definizione di obiettivi minimi per gli appalti pubblici di veicoli puliti da conseguire in due periodi di riferimento che terminano nel 2025 e nel 2030 a livello di Stato membro dovrebbe contribuire a creare una certezza delle politiche per i mercati in cui sono necessari investimenti nella mobilità a basse emissioni o a zero emissioni. Gli obiettivi minimi sostengono la creazione del mercato per i veicoli puliti in tutto il territorio dell'Unione. Essi prevedono un tempo sufficiente per l'adeguamento delle procedure di appalto pubblico e mandano un chiaro segnale al mercato. Inoltre, il fatto di chiedere che metà dell'obiettivo minimo fissato per gli autobus acquisiti in tali periodi di riferimento sia conseguito attraverso l'acquisizione di autobus a zero emissioni, rafforza l'impegno a favore della decarbonizzazione del settore dei trasporti. Occorre notare che i filobus sono considerati autobus a zero emissioni, a condizione che funzionino soltanto a elettricità o che utilizzino soltanto un gruppo propulsore a zero emissioni quando non sono collegati alla rete, altrimenti sono considerati veicoli puliti. La valutazione d'impatto rileva una crescente tendenza degli Stati membri alla definizione di obiettivi, a seconda della loro capacità economica e della gravità del problema. Per i diversi Stati membri dovrebbero essere definiti target diversi, a seconda della rispettiva capacità economica (prodotto interno lordo pro capite) ed esposizione all'inquinamento (concentrazione della popolazione urbana). La valutazione dell'impatto territoriale condotta per la presente direttiva ha dimostrato che l'impatto sarà distribuito in modo uniforme tra le regioni dell'Unione.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità di distribuire gli sforzi per conseguire gli obiettivi minimi all'interno del loro territorio, in conformità del proprio quadro costituzionale e in linea con i propri obiettivi di politica dei trasporti. Nella ripartizione degli sforzi all'interno di uno Stato membro, si potrebbero tenere in considerazione diversi fattori, tra cui eventuali differenze in materia di capacità economica, qualità dell'aria, densità della popolazione, caratteristiche dei sistemi di trasporto, politiche intese a decarbonizzare i trasporti e ridurre l'inquinamento atmosferico o qualsiasi altro criterio pertinente.

(20)

I veicoli con zero emissioni allo scarico possono lasciare anch'essi un'impronta ambientale, a causa delle emissioni derivanti dalla catena di approvvigionamento del combustibile dalla fase di estrazione allo scarico, nonché dal processo di fabbricazione dei componenti e dal loro livello di riciclabilità. Ai fini della coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, le batterie dovrebbero essere prodotte con un impatto ambientale minimo all'interno e all'esterno dell'Unione, in particolare riguardo al processo di estrazione delle materie prime impiegate per la produzione di batterie. La promozione di tecnologie che rispondono a tale sfida, quali batterie sostenibili e riciclabili, possono contribuire alla sostenibilità complessiva dei veicoli elettrici, attraverso iniziative quali l'Alleanza europea delle batterie e il piano d'azione dell'UE in materia di batterie nonché nel contesto del riesame della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Si dovrebbe considerare l'eventuale impatto del ciclo di vita delle emissioni di CO2 e delle emissioni di CO2«dal pozzo alla ruota» dei veicoli per il periodo dopo il 2030, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della legislazione dell'Unione sul loro calcolo in tale fase.

(21)

Nella raccomandazione del 4 aprile 2017 destinata al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (13), il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a promuovere politiche verdi in materia di appalti pubblici attraverso l'acquisto di veicoli a zero emissioni e di veicoli a bassissime emissioni da parte delle autorità pubbliche per il proprio parco veicoli o per programmi di car sharing a partecipazione pubblica o semi-pubblica, e ha chiesto di eliminare progressivamente, entro il 2035, le nuove autovetture che emettono CO2.

(22)

Può essere raggiunto il massimo impatto usando lo strumento dell'appalto pubblico per i veicoli puliti soprattutto in zone che presentano un livello relativamente elevato di inquinamento atmosferico e acustico. Le autorità pubbliche degli Stati membri sono incoraggiate a tenere in particolare considerazione tali zone nell'attuazione degli obiettivi minimi di appalto nazionali. Le autorità pubbliche sono altresì incoraggiate ad adottare misure quali la messa a disposizione di risorse finanziarie sufficienti per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, al fine di evitare che i costi sostenuti per conformarsi agli obiettivi minimi di appalto stabiliti nella presente direttiva si traducano in prezzi dei biglietti più elevati per i consumatori o in una riduzione dei servizi di trasporto pubblico o scoraggino lo sviluppo di un trasporto pulito non stradale, per esempio tram e metropolitane. Le autorità pubbliche dovrebbero riportare le azioni intraprese nelle loro relazioni a norma della presente direttiva. Al fine di evitare oneri sproporzionati e ottimizzare i potenziali risultati della presente direttiva, è opportuno fornire adeguata assistenza tecnica alle autorità pubbliche.

(23)

Il trasporto pubblico è responsabile soltanto di una minima parte delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti. Al fine di promuovere ulteriormente la decarbonizzazione dei trasporti, migliorare la qualità dell'aria e mantenere condizioni di parità tra i diversi operatori, gli Stati membri possono, in conformità del diritto dell'Unione, decidere di imporre requisiti simili anche agli operatori privati e ai servizi al di fuori dell'ambito di applicazione della presente direttiva, quali società di taxi, autonoleggio e car pooling.

(24)

I costi del ciclo di vita costituiscono per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori un importante strumento per tenere conto dei costi energetici e ambientali durante il ciclo di vita di un veicolo, compreso il costo delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti sulla base di un'adeguata metodologia di determinazione del loro valore monetario. Dato lo scarso utilizzo di questa metodologia per il calcolo dei costi di esercizio nell'intero arco di vita nell'ambito della direttiva 2009/33/CE e date le informazioni pervenute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in merito all'uso di metodi propri, adeguate alle rispettive circostanze ed esigenze specifiche, non dovrebbe essere obbligatorio l'utilizzo di una metodologia specifica, ma le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere nella posizione di scegliere qualsiasi metodologia di calcolo dei costi di esercizio a sostegno delle loro procedure di appalto, sulla base dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT) di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 82 della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto del rapporto costo-efficacia durante l'intero arco di vita del veicolo, nonché degli aspetti ambientali e sociali.

(25)

Le relazioni in tema di appalti pubblici redatte a norma della presente direttiva dovrebbero fornire una chiara panoramica del mercato per permettere un efficace monitoraggio della sua attuazione. Tali relazioni dovrebbero cominciare con una presentazione preliminare di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione entro il 2 agosto 2022 e continuare con una prima relazione completa in merito all'attuazione degli obiettivi minimi di appalto nel 2026 e successivamente con scadenza triennale. Il calendario dovrebbe essere allineato con gli obblighi in vigore in materia di rendicontazione ai sensi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per gli organismi pubblici e stabilire un'efficace panoramica del mercato si dovrebbero agevolare le relazioni semplificate. La Commissione fornirà soluzioni per la registrazione e il monitoraggio nell'ambito della banca dati TED (Tenders Electronic Daily) e garantirà una relazione completa per i veicoli a basse emissioni e a zero emissioni e per i veicoli a combustibile alternativo nel contesto del vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'Unione. Codici specifici nel vocabolario comune per gli appalti pubblici semplificheranno la registrazione e il monitoraggio nell'ambito della banca dati TED.

(26)

Un ulteriore appoggio alla diffusione dei veicoli puliti e delle relative infrastrutture sul mercato può derivare da misure mirate di sostegno pubblico a livello nazionale e di Unione. Tali misure includono un maggiore utilizzo dei fondi dell'Unione per sostenere il rinnovo dei parchi veicoli per il trasporto pubblico e un migliore scambio di conoscenze e un allineamento degli appalti pubblici per permettere l'adozione di misure di entità sufficiente a ottenere una riduzione dei costi e un effetto sul mercato. La Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 riconosce la possibilità di concedere un sostegno pubblico per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla erogazione di combustibili alternativi (14). A tale sostegno pubblico continuerà comunque ad applicarsi il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 107 e 108.

(27)

Misure di supporto mirate per gli appalti pubblici per veicoli puliti possono essere di sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori. Nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020, l'Unione dispone già di una serie di fondi diversi per sostenere gli Stati membri, le autorità locali e gli operatori interessati nella transizione verso una mobilità sostenibile. In particolare, i Fondi strutturali e d'investimento europei sono una fonte essenziale di finanziamento per la mobilità urbana. Orizzonte 2020, il programma di ricerca dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), finanzia progetti di ricerca e innovazione sulla mobilità urbana e sulle città e le comunità intelligenti, mentre il meccanismo per collegare l'Europa, istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), eroga sostegno allo sviluppo delle pertinenti infrastrutture nei nodi urbani. L'introduzione nella presente direttiva di una definizione di veicolo pulito e la definizione di obiettivi minimi per l'appalto pubblico di veicoli puliti può contribuire a garantire un uso ancora più mirato degli strumenti finanziari dell'Unione anche nel prossimo QFP per il 2021-2027. Tali misure di sostegno aiuteranno a ridurre gli ingenti investimenti iniziali nei cambiamenti infrastrutturali e sosterranno la decarbonizzazione dei trasporti.

(28)

Per contribuire a garantire che i potenziali benefici siano pienamente sfruttati, la Commissione dovrebbe fornire linee guida agli Stati membri in merito ai diversi fondi dell'Unione che potrebbero essere utilizzati e dovrebbe facilitare e strutturare lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra gli Stati membri per promuovere l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di veicoli adibiti al trasporto su strada che siano puliti ed efficienti sotto il profilo energetico. La Commissione dovrebbe continuare inoltre a fornire servizi di consulenza tecnica e finanziaria alle autorità locali e agli operatori attraverso strumenti quali il Centro europeo di consulenza per gli investimenti, JASPERS e JESSICA. Tale assistenza dovrebbe includere l'incoraggiamento delle amministrazioni aggiudicatrici e delle entità aggiudicatrici a mettere in comune le risorse per l'acquisto congiunto di veicoli adibiti al trasporto su strada a basse emissioni e a basso consumo energetico, al fine di realizzare economie di scala e facilitare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

(29)

Al fine di massimizzare l'impatto degli investimenti, è necessario coordinare meglio la mobilità e la pianificazione urbana, per esempio attraverso il ricorso a piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS). I piani di mobilità urbana sostenibile sono piani sviluppati trasversalmente alle singole politiche settoriali e in collaborazione con diversi livelli di governance che combinano diversi modi di trasporto, sicurezza stradale, consegna delle merci, gestione della mobilità e sistemi di trasporto intelligenti. Essi possono svolgere un ruolo importante nel conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzioni delle emissioni di CO2 e dell'inquinamento acustico e atmosferico.

(30)

Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire il modello comune per le relazioni degli Stati membri e le relative modalità di trasmissione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(31)

Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione dovrebbe riesaminare l'attuazione della direttiva 2009/33/CE. Tale riesame dovrebbe essere accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare tale direttiva per il periodo successivo al 2030, anche per la fissazione di nuovi obiettivi ambiziosi e l'estensione dell'ambito di applicazione ad altre categorie di veicoli, come i veicoli della categoria L e i macchinari da costruzione. Nel suo riesame, la Commissione dovrebbe inoltre valutare, tra l'altro, la possibilità di allineare la presente direttiva a eventuali metodologie per il conteggio delle emissioni di CO2 emesse durante l'intero ciclo di vita e delle emissioni di CO2«dal pozzo alla ruota» dei veicoli, sviluppate nel contesto delle norme UE sulle emissioni di CO2 dei veicoli, nonché la possibilità di promuovere batterie sostenibili e riciclabili e l'uso di pneumatici di categoria superiore e ricostruiti.

(32)

Anche se gli obiettivi minimi in materia di appalti pubblici di cui alla presente direttiva non si applicano alle istituzioni dell'Unione, è auspicabile che le istituzioni dell'Unione diano il buon esempio.

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire fornire uno stimolo della domanda di veicoli puliti a sostegno di una transizione verso una mobilità a basse emissioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, per motivi di scala e in virtù di un quadro strategico comune e a lungo termine, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (18), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(35)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/33/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2009/33/CE

La direttiva 2009/33/CE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e finalità

La presente direttiva impone agli Stati membri di assicurare che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, negli appalti pubblici per taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia.»;

3)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Esenzioni

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi previsti nella presente direttiva i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e all'allegato I, parte A, punti da 5.2. a 5.5. e punto 5.7., di tale regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;"

4)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli appalti pubblici tramite:

a)

contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o da enti aggiudicatori, nella misura in cui sono soggetti all'obbligo di applicare le procedure di appalto stabilite dalle direttive 2014/24/UE (*2) e 2014/25/UE (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)

contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada che superano una soglia, definita dagli Stati membri, non superiore alla soglia applicabile di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento;

c)

contratti di servizio come definito nella tabella 1 dell'allegato della presente direttiva, nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare le procedure di appalto stabilite dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

La presente direttiva si applica unicamente ai contratti per i quali è stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 2 agosto 2021 ovvero, qualora non sia previsto l'avviso di indizione di gara, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo tale data.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858;

b)

ai veicoli di categoria M3 diversi dai veicoli di classe I e dai veicoli di classe A, quali definiti all'articolo 3, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65)."

(*3)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243)."

(*4)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1)."

(*5)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).»;"

5)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   “amministrazioni aggiudicatrici”: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;

2)   “enti aggiudicatori”: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;

3)   “veicolo adibito al trasporto su strada”: un veicolo di categoria M o N, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858;

4)   “veicolo pulito”:

a)

un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato; oppure

b)

un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali;

5)   “veicolo pesante a emissioni zero”: un veicolo pulito come definito al punto 4, lettera b), del presente articolo, privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2/kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) e delle relative misure di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2/km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) e delle relative misure di attuazione.

(*6)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1)."

(*7)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)."

(*8)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1)."

(*9)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).»;"

6)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Obiettivi minimi di appalto

1.   Gli Stati membri assicurano che l'appalto relativo a veicoli e servizi di cui all'articolo 3 rispetta gli obiettivi minimi di appalto per i veicoli leggeri puliti fissati alla tabella 3 dell'allegato e per i veicoli pesanti puliti fissati alla tabella 4 dell'allegato. Tali obiettivi sono espressi come percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati dai contratti di cui all'articolo 3, aggiudicati tra il 2 agosto 2021 e il 31 dicembre 2025 per il primo periodo di riferimento, e tra il 1o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento.

2.   Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto, la data dell'appalto pubblico da tenere presente è la data di completamento della procedura di appalto pubblico, attraverso l'aggiudicazione del contratto.

3.   I veicoli che soddisfano la definizione di veicolo pulito di cui all'articolo 4, punto 4, o di veicolo pesante a emissioni zero di cui all'articolo 4, punto 5, in seguito ad adeguamento, possono essere rispettivamente conteggiati come veicoli puliti o veicoli pesanti a emissioni zero ai fini del rispetto degli obiettivi minimi di appalto.

4.   Nel caso dei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi di appalto è preso in considerazione il numero di veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati, oggetto di leasing, locazione o vendita a rate a titolo di ciascun contratto.

5.   Nel caso dei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi di appalto è preso in considerazione il numero di veicoli adibiti al trasporto su strada da utilizzare per la prestazione dei servizi contemplati da ciascun contratto.

6.   Qualora non siano adottati nuovi obiettivi per il periodo successivo al 1o gennaio 2030, gli obiettivi fissati per il secondo periodo di riferimento continuano ad applicarsi, e sono calcolati conformemente ai paragrafi da 1 a 5, nei successivi periodi quinquennali.

7.   Gli Stati membri possono applicare o autorizzare le proprie amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ad applicare obiettivi nazionali o requisiti più rigorosi di quelli riportati nell'allegato.»;

7)

gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

8)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Scambio di conoscenze migliori prassi

La Commissione agevola e struttura lo scambio di conoscenze e di migliori prassi tra Stati membri in materia di prassi intese a promuovere l'acquisto, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico.»;

9)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 2014/94/UE.

Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

(*10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

10)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Relazioni e riesame

1.   Entro il 2 agosto 2022 gli Stati membri informano la Commissione sulle misure adottate per attuare la presente direttiva e sulle intenzioni degli Stati membri riguardo alle future attività di attuazione, inclusi i tempi e l'eventuale ripartizione degli sforzi tra i diversi livelli di governance, nonché su qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga pertinente.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni. Tali relazioni accompagnano le relazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 99, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE e contengono informazioni sulle misure adottate ai fini dell'attuazione della direttiva, sulle future attività di attuazione, nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga pertinente. Tali relazioni comprendono anche il numero e le categorie di veicoli contemplati dai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, sulla base dei dati forniti dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Le informazioni sono presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11).

3.   Al fine di assistere gli Stati membri nei loro obblighi di comunicazione, la Commissione raccoglie e pubblica il numero e le categorie di veicoli contemplati dai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della presente direttiva, estrapolando i dati pertinenti dagli avvisi di aggiudicazione degli appalti pubblicati nella banca dati TED (Tenders Electronic Daily) a norma delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

4.   Entro il 18 aprile 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva in cui specifica le misure adottate dagli Stati membri al riguardo, secondo le relazioni di cui al paragrafo 2.

5.   Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa di modifica per il periodo successivo al 2030, anche per la fissazione di nuovi obiettivi e per l'inclusione di altre categorie di veicoli, come i veicoli a due e tre ruote.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, per stabilire il formato delle relazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le relative modalità di trasmissione.

(*11)  Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).»;"

11)

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 58

(2)  GU C 387 del 25.10.2018, pag. 70

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(4)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(5)  Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(6)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(7)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(8)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(9)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

(12)  Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

(13)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 140.

(14)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

(15)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(16)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

«ALLEGATO

INFORMAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI OBIETTIVI MINIMI DI APPALTO PUBBLICO PER VEICOLI PULITI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA A SOSTEGNO DI UNA TRANSIZIONE VERSO UNA MOBILITÀ A BASSE EMISSIONI NEGLI STATI MEMBRI

Tabella 1: Codici del vocabolario comune per gli appalti pubblici dei servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Codice CPV

Descrizione

60112000-6

Servizi di trasporto pubblico terrestre

60130000-8

Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

60140000-1

Servizi di trasporto non regolare di passeggeri

90511000-2

Servizi di raccolta di rifiuti

60160000-7

Trasporti postali su strada

60161000-4

Servizi di trasporto colli

64121100-1

Servizi di consegna postale

64121200-2

Servizi di consegna colli

Tabella 2: Soglie di emissione per veicoli puliti leggeri

Categorie di veicoli

Fino al 31 dicembre 2025

Dal 1o gennaio 2026

 

CO2 g/km

RDE di inquinanti atmosferici (1) in percentuale dei limiti di emissione (2)

CO2 g/km

RDE di inquinanti atmosferici (1) in percentuale dei limiti di emissione (2)

M1

50

80 %

0

n.a.

M2

50

80 %

0

n.a.

N1

50

80 %

0

n.a.

(*)

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Tabella 3: Obiettivi minimi degli appalti pubblici per la quota di veicoli puliti leggeri conformi alla tabella 2 rispetto al numero totale di veicoli leggeri contemplati dai contratti di cui all'articolo 3 a livello di Stato membro

Stato membro

Dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025

Dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030

Lussemburgo

38,5 %

38,5 %

Svezia

38,5 %

38,5 %

Danimarca

37,4 %

37,4 %

Finlandia

38,5 %

38,5 %

Germania

38,5 %

38,5 %

Francia

37,4 %

37,4 %

Regno Unito

38,5 %

38,5 %

Paesi Bassi

38,5 %

38,5 %

Austria

38,5 %

38,5 %

Belgio

38,5 %

38,5 %

Italia

38,5 %

38,5 %

Irlanda

38,5 %

38,5 %

Spagna

36,3 %

36,3 %

Cipro

31,9 %

31,9 %

Malta

38,5 %

38,5 %

Portogallo

29,7 %

29,7 %

Grecia

25,3 %

25,3 %

Slovenia

22 %

22 %

Cechia

29,7 %

29,7 %

Estonia

23,1 %

23,1 %

Slovacchia

22 %

22 %

Lituania

20,9 %

20,9 %

Polonia

22 %

22 %

Croazia

18,7 %

18,7 %

Ungheria

23,1 %

23,1 %

Lettonia

22 %

22 %

Romania

18,7 %

18,7 %

Bulgaria

17,6 %

17,6 %

Tabella 4: Obiettivi minimi degli appalti pubblici per la quota di veicoli pesanti puliti rispetto al numero totale di veicoli pesanti contemplati dai contratti di cui all'articolo 3 a livello di Stato membro (*)

Stato membro

Autocarri (categoria del veicolo N2 e N3)

Autobus (categoria del veicolo M3) (*1)

 

Dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025

Dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030

Dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025

Dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030

Lussemburgo

10 %

15 %

45 %

65 %

Svezia

10 %

15 %

45 %

65 %

Danimarca

10 %

15 %

45 %

65 %

Finlandia

9 %

15 %

41 %

59 %

Germania

10 %

15 %

45 %

65 %

Francia

10 %

15 %

43 %

61 %

Regno Unito

10 %

15 %

45 %

65 %

Paesi Bassi

10 %

15 %

45 %

65 %

Austria

10 %

15 %

45 %

65 %

Belgio

10 %

15 %

45 %

65 %

Italia

10 %

15 %

45 %

65 %

Irlanda

10 %

15 %

45 %

65 %

Spagna

10 %

14 %

45 %

65 %

Cipro

10 %

13 %

45 %

65 %

Malta

10 %

15 %

45 %

65 %

Portogallo

8 %

12 %

35 %

51 %

Grecia

8 %

10 %

33 %

47 %

Slovenia

7 %

9 %

28 %

40 %

Cechia

9 %

11 %

41 %

60 %

Estonia

7 %

9 %

31 %

43 %

Slovacchia

8 %

9 %

34 %

48 %

Lituania

8 %

9 %

42 %

60 %

Polonia

7 %

9 %

32 %

46 %

Croazia

6 %

7 %

27 %

38 %

Ungheria

8 %

9 %

37 %

53 %

Lettonia

8 %

9 %

35 %

50 %

Romania

6 %

7 %

24 %

33 %

Bulgaria

7 %

8 %

34 %

48 %

».

(1)  Livello massimo dichiarato di emissioni di particolato ultrafine in condizioni reali di guida in #/km (PN) e ossidi di azoto in mg/km (NOx) quali indicate al punto 48.2 del certificato di conformità, come descritto all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), per i tragitti completi e urbani in condizioni reali di guida.

(2)  I limiti di emissione applicabili fissati nell'allegato I del regolamento (CE) o successivi.

(*1)  Metà dell'obiettivo minimo per la quota di autobus puliti deve essere realizzata acquistando autobus a emissioni zero, come definito all'articolo 4, paragrafo 5. Tale requisito è ridotto a un quarto dell'obiettivo minimo per il primo periodo di riferimento se più dell'80 % degli autobus contemplati dal totale di tutti i contratti di cui all'articolo 3, aggiudicati durante tale periodo in uno Stato membro, sono autobus a due piani.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/131


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione osservano che il processo di selezione del luogo in cui avrà sede l'Autorità europea del lavoro non è concluso al momento dell'adozione del suo regolamento istitutivo (1).

Rammentando l'impegno per una cooperazione leale e trasparente e rammentando i trattati, le tre istituzioni riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni sin dalle prime fasi del processo di selezione della sede dell'Autorità europea del lavoro.

Tale scambio immediato di informazioni renderebbe più facile l'esercizio dei diritti delle tre istituzioni ai sensi dei trattati attraverso le relative procedure.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono nota dell'intenzione della Commissione di adottare tutte le misure appropriate affinché il regolamento istitutivo preveda una disposizione sulla sede dell'Autorità europea del lavoro e al fine di garantire che l'Autorità operi autonomamente in linea con tale regolamento.


(1)  GU L 186 dell' 11.7.2019, pag. 21.