ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 180

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
4 luglio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

1

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1137 della Commissione, del 3 luglio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1138 della Commissione, del 3 luglio 2019, che approva la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione, del 3 luglio 2019, che stabilisce modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1141 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

20

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2019 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 7 giugno 2019, che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2019/1142]

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

4.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

L'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 17 dicembre 2009 a Bruxelles, è entrato in vigore il 16 maggio 2019, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo, essendo stata depositata il 16 aprile 2019 l'ultima notifica.


4.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/2


Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, firmato il 27 gennaio 2017 a Bruxelles, è entrato in vigore il 16 maggio 2019, conformemente all'articolo 3 del protocollo, essendo stata depositata il 16 aprile 2019 l'ultima notifica.


REGOLAMENTI

4.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1137 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2019

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/84/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva dimethenamid-p nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2019.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e l'11 agosto 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 12 aprile 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il dimethenamid-p soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 gennaio 2019 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo e la proposta di regolamento relativa al dimethenamid-p al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell'Autorità indicano che, sulla base delle prove scientifiche, è altamente improbabile che il dimethenamid-p sia un interferente endocrino e che non si ritengono necessari studi supplementari. La Commissione ritiene quindi che il dimethenamid-p non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame da parte della Commissione.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva dimethenamid-p, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del dimethenamid-p.

(12)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti dimethenamid-p possono essere autorizzati.

(13)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni. È opportuno, in particolare, richiedere ulteriori informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile e raccomandare agli Stati membri di prestare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, delle acque sotterranee, degli organismi acquatici e dei piccoli mammiferi erbivori nell'ambito della concessione, ove opportuno, di eventuali autorizzazioni.

(14)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione (8) ha prorogato il periodo di approvazione del dimethenamid-p fino al 31 ottobre 2019, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza attiva. Dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o settembre 2019.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/84/CE della Commissione, del 25 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam (GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethenamid-p (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva dimethenamid-p come antiparassitario), EFSA Journal 2018;16(4):5211.

(7)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Dimethenamid-p

N. CAS: 163515-14-8

N. CIPAC: 638

(S)-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)acetamide

≥ 930 g/kg

La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

1,1,1,2-tetracloroetano (TCE): ≤ 1,0 g/kg

1o settembre 2019

31 agosto 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del dimethenamid-p, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

alla protezione delle acque sotterranee, in particolare per quanto riguarda i metaboliti del dimethenamid-p;

alla protezione degli organismi acquatici e dei piccoli mammiferi erbivori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente deve fornire le informazioni richieste entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 67 relativa al dimethenamid-p è soppressa;

2)

nella parte B, è aggiunta la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«137

Dimethenamid-p

N. CAS: 163515-14-8

N. CIPAC: 638

(S)-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)acetamide

≥ 930 g/kg

La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

1,1,1,2-tetracloroetano (TCE): ≤ 1,0 g/kg

1o settembre 2019

31 agosto 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del dimethenamid-p, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

alla protezione delle acque sotterranee, in particolare per quanto riguarda i metaboliti del dimethenamid-p;

alla protezione degli organismi acquatici e dei piccoli mammiferi erbivori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente deve fornire le informazioni richieste entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.»


4.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1138 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2019

che approva la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 24 marzo 2016 la società Dow AgroSciences ha presentato all'Italia una domanda di approvazione della sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 17 giugno 2016 l'Italia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Il 28 aprile 2017 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl possa soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità nel maggio 2018 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(5)

Il 5 luglio 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le proprie conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso pubbliche le sue conclusioni.

(6)

Il 22 marzo 2019 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per il florpyrauxifen-benzyl e il progetto del presente regolamento che prevede l'approvazione di tale sostanza.

(7)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(8)

Per quanto riguarda i nuovi criteri per l'identificazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (3), quest'ultima ritiene che, in base alle informazioni scientifiche disponibili, sintetizzate nelle conclusioni dell'Autorità, il florpyrauxifen-benzyl non abbia proprietà di interferente endocrino. Al fine di aumentare la fiducia in tali conclusioni, il richiedente dovrebbe tuttavia fornire, in conformità all'allegato II, punto 2.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, una valutazione aggiornata dei criteri stabiliti nell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605, e in conformità alle linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini (4).

(9)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(10)

È pertanto opportuno approvare la sostanza florpyrauxifen-benzyl.

(11)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario introdurre alcune condizioni. In particolare, è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(12)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Conclusion of the EFSA (2018) on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florpyrauxifen (variant assessed florpyrauxifen-benzyl) [Conclusioni dell'EFSA (2018) sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva florpyrauxifen come antiparassitario (variante valutata: florpyrauxifen-benzyl)]. EFSA Journal 2018;16(8):5378. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5378.

(3)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino. (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

(4)  Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009], https://efsa.onlinelibrarv.wilev.eom/doi/epdt710.2903/i.efsa.2018.5311.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Florpyrauxifen-benzyl

N. CAS: 1390661-72-9

N. CIPAC: 990.227

benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate

≥ 920 g/kg

L'impurità toluene non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico.

24 luglio 2019

24 luglio 2029

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame del 22 marzo 2019, in particolare nelle appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al seguente aspetto:

alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone e/o bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni fornite e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l'assenza di attività endocrina in conformità all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, entro il 24 luglio 2021.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«139

Florpyrauxifen-benzyl

N. CAS: 1390661-72-9

N. CIPAC: 990.227

benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate

≥ 920 g/kg

L'impurità toluene non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico.

24 luglio 2019

24 luglio 2029

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al seguente aspetto:

alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone e/o bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l'assenza di attività endocrina in conformità all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, entro il 24 luglio 2021.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.»


4.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1139 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8, primo comma, lettera f),

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede in particolare l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (2) reca modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui, tra l'altro, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali prodotti comprendono i molluschi bivalvi vivi, il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4) modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali. Tale regolamento prevede, per quanto riguarda i requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare, la soppressione della sezione II e dell'appendice dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2074/2005 e, per quanto riguarda i requisiti concernenti i prodotti della pesca, la soppressione della sezione II dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2074/2005.

(4)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 prescrive che gli operatori dei macelli richiedano, ricevano e controllino le informazioni sulla catena alimentare e intervengano di conseguenza per tutti gli animali, diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. Essi devono inoltre accertarsi che le informazioni sulla catena alimentare contengano tutti gli elementi specificati nel regolamento (CE) n. 853/2004.

(5)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce le norme che si applicano ai controlli sui parassiti durante la manipolazione dei prodotti della pesca a terra e a bordo delle navi. Spetta agli operatori del settore alimentare effettuare controlli in tutte le fasi della produzione dei prodotti della pesca conformemente alle disposizioni dell'allegato III, sezione VIII, capitolo V, parte D, del regolamento (CE) n. 853/2004, affinché i prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti non siano immessi sul mercato per il consumo umano. L'adozione di norme dettagliate relative ai controlli visivi esige che siano definiti i concetti di parassiti visibili e di controllo visivo e che siano determinati il tipo e la frequenza delle osservazioni.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione stabilisce norme relative a modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale. L'allegato V di tale regolamento stabilisce i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi che le autorità competenti devono utilizzare ai fini dei controlli ufficiali. L'allegato III del medesimo regolamento stabilisce inoltre i metodi di prova per il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente che le autorità competenti devono utilizzare ai fini dei controlli ufficiali. Il regolamento (CE) n. 853/2004 impone agli operatori del settore alimentare di effettuare controlli in tutte le fasi della produzione al fine di garantire che i molluschi bivalvi vivi, il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente siano conformi alle norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale stabilite nel medesimo regolamento. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza alimentare, il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo, per gli operatori del settore alimentare, di utilizzare gli stessi metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e gli stessi metodi di prova per il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente che le autorità competenti devono utilizzare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2074/2005.

(8)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui al regolamento (CE) n. 853/2004

I requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato I del presente regolamento.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 853/2004

I requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui all'articolo 11, punto 9, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato II del presente regolamento.»;

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine di cui al regolamento (CE) n. 853/2004

I metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine di cui all'articolo 11, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.»;

4)

l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente

Gli operatori del settore alimentare utilizzano i metodi di prova di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per controllare la conformità ai limiti fissati nell'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l'adeguata applicazione ai prodotti lattiero-caseari del processo di pastorizzazione di cui cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, del medesimo regolamento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

(3)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).


4.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1140 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2019

che stabilisce modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (2), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, quarto comma,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, stabilisce che la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione sono tenute a fornire alle autorità designate conformemente all'articolo 124 del suddetto regolamento e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento e che sono inoltre tenute a fornire alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit elaborata dai loro revisori esterni.

(2)

Al fine di garantire la coerenza, la qualità e la tempestiva presentazione delle informazioni che devono essere fornite dalla BEI o dalle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione alle autorità designate e alla Commissione, in particolare in vista del termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno definire un formato standard che stabilisca requisiti uniformi relativi a struttura, tempistica e contenuto delle informazioni sia per la relazione di controllo che per la relazione annuale di audit.

(3)

Al fine di consentire alle autorità designate di adempiere i loro obblighi inerenti alle verifiche, ai controlli e agli audit, è opportuno che la BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscano i documenti necessari alle autorità designate.

(4)

Per garantire che le autorità designate possano effettivamente avvalersi delle nuove disposizioni che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 a norma dell'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello per la relazione di controllo

La relazione di controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è redatta secondo il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modello per la relazione annuale di audit

La relazione annuale di audit di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è redatta secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento ed è presentata alle autorità designate e alla Commissione entro il 31 dicembre successivo alla fine del periodo contabile di riferimento.

Articolo 3

Documenti necessari per le verifiche e gli audit

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate tutti i documenti necessari per svolgere le funzioni di cui all'articolo 125, paragrafo 5, e all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e di cui all'articolo 9 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


ALLEGATO I

Modello per la relazione di controllo

A.

Relazione di controllo inerente alla domanda di pagamento presentata alla Commissione: [riferimento] [data prevista]

B.

Data di richiesta della relazione di controllo da parte dello Stato membro (almeno due mesi prima della data prevista di cui al precedente punto A.): [data]

C.

Periodo di riferimento:

1.

Importo totale dei pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei pagamenti a vantaggio dei destinatari finali, con indicazione separata dei fondi SIE, dei contributi nazionali pubblici e privati.

2.

Importo totale delle risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi, a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali, con indicazione separata dei fondi SIE, dei contributi nazionali pubblici e privati.

3.

Importo totale dei costi di gestione sostenuti e/o delle commissioni di gestione pagate dallo strumento finanziario, con indicazione separata dei fondi SIE, dei contributi nazionali pubblici e privati.

4.

Stato di attuazione della strategia di investimento o documenti equivalenti, come indicato nell'accordo di finanziamento.

5.

Analisi dei progressi: volume degli importi impegnati dal programma operativo e degli importi erogati agli intermediari finanziari.

6.

Attività di monitoraggio e relativo seguito.

7.

Livello degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.

Livello delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o qualunque altro reddito generato dagli investimenti di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Allegato: elenco delle operazioni con destinatari finali che hanno ricevuto il sostegno dello strumento finanziario, la cui somma dovrebbe corrispondere agli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2, e ripartizione per strumento finanziario degli importi di cui al punto 3.


ALLEGATO II

Modello per la relazione annuale di audit

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Identificazione della società di audit esterna che ha partecipato alla preparazione della relazione.

1.2.   Periodo di riferimento (ad esempio, dal 1o luglio N-1 al 30 giugno N)

1.3.   Identificazione dello (degli) strumento (i) finanziario (i)/del (dei) mandato (i) e programma (i) operativo (i) o programma (i) di sviluppo rurale cui si riferisce la relazione di audit. Identificazione dell'accordo di finanziamento cui si riferisce la relazione («accordo di finanziamento»).

2.   AUDIT DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO APPLICATI DALLA BEI/DAL FEI O DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Risultati dell'audit esterno del sistema di controllo interno della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, volto a valutare la configurazione e l'efficacia di tale sistema di controllo interno e che copre i seguenti elementi:

2.1.

Processo di accettazione del mandato.

2.2.

Processo di valutazione e selezione degli intermediari finanziari: valutazione formale e qualitativa.

2.3.

Processo di approvazione delle operazioni con intermediari finanziari e firma dei pertinenti accordi di finanziamento.

2.4.

In caso di contributo finanziario agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione, tra cui gli strumenti dell'iniziativa per le PMI e in caso di utilizzo combinato dei fondi SIE e del FEIS di cui all'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, processo di istituzione dello strumento in linea con le regole definite negli articoli pertinenti [ad esempio gli articoli 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013].

2.5.

Processi di monitoraggio degli intermediari finanziari in materia di:

2.5.1.

rendicontazione da parte degli intermediari finanziari;

2.5.2.

gestione delle registrazioni;

2.5.3.

importi erogati ai destinatari finali;

2.5.4.

ammissibilità del sostegno ai destinatari finali;

2.5.5.

commissioni e costi di gestione addebitati dagli intermediari finanziari;

2.5.6.

requisiti di visibilità;

2.5.7.

attuazione delle prescrizioni relative agli aiuti di Stato da parte degli intermediari finanziari e, nel caso del FEASR (parzialmente esonerato dalle norme sugli aiuti di Stato), attuazione delle prescrizioni specifiche per ciascun fondo comprese, se del caso, le norme relative al cumulo degli aiuti;

2.5.8.

trattamento differenziato degli investitori, se pertinente;

2.5.9.

rispetto delle prescrizioni in materia fiscale di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quali aggiornate nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.6.

Sistemi per il trattamento dei pagamenti ricevuti dall'autorità di gestione.

2.7.

Sistemi per il calcolo e il pagamento degli importi relativi ai costi e alle commissioni di gestione.

2.8.

Sistemi per il trattamento dei pagamenti agli intermediari finanziari.

2.9.

Sistemi per il trattamento degli interessi e delle altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari.

In relazione ai punti da 2.1 a 2.4 precedenti, a seguito della presentazione della prima relazione annuale di audit: informazioni soltanto sugli aggiornamenti o sulle modifiche delle procedure o delle modalità in essere e loro valutazione per le relazioni annuali successive.

In relazione ai punti da 2.5 a 2.9 precedenti: risultati delle verifiche di audit riguardanti i pertinenti sistemi e procedure interni applicabili.

2.10.

Alla chiusura, i seguenti elementi sono contemplati nell'ultima relazione annuale di audit, oltre agli elementi menzionati ai precedenti punti da 2.1 a 2.9:

2.10.1.

Ricorso ad un trattamento differenziato degli investitori

2.10.2.

Coefficiente di moltiplicazione ottenuto rispetto a quello concordato negli accordi di garanzia per gli strumenti finanziari che forniscono garanzie

2.10.3.

Importo degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

2.10.4.

Importo dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013

2.10.5.

Importo del contributo del programma versato in un conto di garanzia in conformità dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

2.10.6.

Impiego degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013

2.10.7.

Impiego delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, fino alla fine del periodo di ammissibilità e disposizioni adottate per l'impiego di tali risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità, in conformità degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013

3.   CONCLUSIONI DELL'AUDIT

3.1.   Conclusioni in merito alla capacità, da parte della società di audit esterna, di fornire una ragionevole garanzia circa la configurazione e l'efficacia del sistema di controllo interno messo in atto dalla BEI o da altre IFI in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, conformemente alle norme applicabili, in base agli elementi di cui al paragrafo 2.

3.2.   Risultati e raccomandazioni conseguenti all'attività di audit

I punti 3.1 e 3.2 devono basarsi sui risultati dell'attività di audit di cui al paragrafo 2 e, se del caso, tenere conto dei risultati di altre attività di audit nazionali o dell'Unione svolte in relazione allo stesso organismo che attua strumenti finanziari e/o allo stesso mandato relativo a strumenti finanziari.


4.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1141 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 28 giugno 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare tredici voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:

 

«6.

AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB. Indirizzo: Baghdad International Airport, General Street, Baghdad, Iraq.»

 

«14.

ANIMAL HEALTH DEPARTMENT. Indirizzo: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Baghad, Iraq.»

 

«15.

ARAB IRAQI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT. Indirizzo: P.O. Box 29041, Baghdad, Iraq.»

 

«38.

GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG. Indirizzo: Ahrar, Kut, Iraq.»

 

«39.

GENERAL AGRICULTURAL ORGANISATION IN KHALIS. Indirizzo: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Iraq.»

 

«40.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS. Indirizzo: P.O. Box 21015, Battawin, Baghdad, Iraq.»

 

«47.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS. Indirizzo: P.O. Box 21035, General Ramadi Street, entrance of Agaruf Street, Baghdad, Iraq.»

 

«88.

NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT. Indirizzo: P.O. Box 20195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Iraq.»

 

«112.

STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI. Indirizzo: Dujail - Salah Eldin, Iraq.»

 

«113.

STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB. Indirizzo: Mussayib Establishment, Babylon, Iraq.»

 

«155.

STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA / DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX. Indirizzo: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Iraq.»

 

«174.

STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION. Indirizzo: Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Iraq; P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Iraq.»

 

«180.

STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES [alias a) STATE FISHERIES ORGANIZATION; b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES; c) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES]. Indirizzi: a) P.O. Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 260, Basrah, Iraq.»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

4.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/22


DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

del 7 giugno 2019

che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2019/1142]

IL COMITATO,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell'accordo stabilisce che il Comitato misto adotta le decisioni relative alla revisione dell'allegato 1. Il presente allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2018 del Comitato misto del 12 giugno 2018 (1).

(2)

Successivamente a quest'ultima modifica nuovi atti legislativi dell'Unione europea sono stati adottati negli ambiti contemplati dall'accordo. Di conseguenza è opportuno adeguare l'allegato 1 per includervi tali nuovi atti legislativi. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è preferibile sostituire l'allegato 1 dell'accordo con l'allegato della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato 1 dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2019

Per l'Unione europea

La presidente

Elisabeth WERNER

Per la Confederazione Svizzera

Il capo della delegazione svizzera

Peter FÜGLISTALER


(1)  GU L 166 del 3.7.2018, pag. 20.


ALLEGATO

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:

DISPOSIZIONI PERTINENTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE 1 – ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo:

(a)

l'Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente;

(b)

la Confederazione Svizzera può esentare i cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall'obbligo di possedere l'attestato di conducente solo previa consultazione e con l'accordo dell'Unione europea;

(c)

le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.

Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

SEZIONE 2 – NORME SOCIALI

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1);

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018 (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28).

SEZIONE 3 – NORME TECNICHE

Veicoli a motore

Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32).

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33).

Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51).

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28).

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3).

Trasporto di merci pericolose

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 58).

Ai fini del presente accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1.   Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO - a - CH - 1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: punti 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, disposizioni concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: i container cisterna non costruiti conformemente al punto 6.8 ma conformemente alla legislazione nazionale, di capacità inferiore o pari a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di combustibile diesel o gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202), possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera b), e punto 6.14 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RO - a - CH - 2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza o come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera c), dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RO - a - CH - 3

Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

Contenuto della legislazione nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall'ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3.10, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

RO - bi - CH - 1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall'autorità competente, all'uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall'esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.7, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RO - bi - CH - 2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all'indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.8, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RO - bi - CH - 3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell'esame del veicolo in questione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: punto 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo cisterna o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell'esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un'ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Le disposizioni di cui al capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono applicabili.

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

2.   Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RA - a - CH - 1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: punto 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti a norma delle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, con capacità pari o inferiore a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e capitolo 6.14 dell'appendice 1 dell'ordinanza relativa al trasporto su strada di merci pericolose (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RA - a - CH - 2

Oggetto: documento di trasporto.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: punto 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale che devono figurare nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato in cui figurano le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

SEZIONE 4 – DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).

Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1o giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull'uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell'ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 20).

Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1) modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15).

Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1).

Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2).

Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).

Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l'organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36).

Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44).

Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1), modificata dalla decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35).

Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8), modificato dal regolamento (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6).

Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).

Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).

Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).

Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17).

SEZIONE 5 – ALTRI SETTORI

Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

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