|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
3.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1129 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2019
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 21 bis, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 21, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010 impongono agli Stati membri di archiviare le informazioni relative alle importazioni esenti dall'IVA da essi raccolte ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) e di concedere agli altri Stati membri l'accesso automatizzato a tali informazioni, al fine di aiutare gli Stati membri a identificare discrepanze nelle dichiarazioni IVA e potenziali frodi all'IVA. |
|
(2) |
Le informazioni relative a tali importazioni esenti dall'IVA sono già raccolte dalle autorità doganali nazionali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e trasmesse alla Commissione per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). L'archiviazione e l'accesso automatizzati alle informazioni relative alle importazioni esenti dall'IVA di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 21, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbero avvenire per mezzo dello stesso sistema elettronico ai fini dell'efficienza. Al fine di garantire l'attuazione uniforme di tali articoli del suddetto regolamento, è necessario specificare quali dati delle informazioni doganali raccolte a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 corrispondono alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010. |
|
(3) |
Le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbero consentire alle autorità fiscali nazionali e ai funzionari di collegamento di Eurofisc un accesso automatizzato al sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. |
|
(4) |
L'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 concede ai funzionari di collegamento di Eurofisc l'accesso automatizzato a talune informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli. La ricerca automatizzata di tali informazioni dovrebbe essere effettuata mediante una versione del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), appositamente sviluppato ai fini dell'articolo 21 bis di detto regolamento. Nell'ambito dell'IVA, i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero essere in grado di richiedere dati identificativi precisi concernenti i veicoli e i relativi proprietari e intestatari. A tal fine si dovrebbero specificare i dati e i mezzi impiegati per estrarre i dati dal sistema. È altresì necessario definire la disponibilità e l'affidabilità del sistema, come gli scambi saranno resi sicuri e quale rete di comunicazione sarà usata. |
|
(5) |
A livello nazionale, le richieste di accesso in entrata ai dati di immatricolazione dei veicoli a fini dell'IVA saranno di norma elaborate dalle autorità responsabili dell'immatricolazione dei veicoli in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la facoltà di decidere se affidare tale mansione a un'autorità diversa, se del caso. Per quanto riguarda le richieste in uscita, anche in questo caso gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se affidare la responsabilità dell'elaborazione di tali richieste alle rispettive autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione dei veicoli o a un'altra autorità, come le autorità fiscali. |
|
(6) |
L'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), e l'articolo 21 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 stabiliscono le condizioni alle quali deve essere concesso l'accesso a talune informazioni. Al fine di realizzare tali condizioni, gli Stati membri dovrebbero assegnare un'identificazione personale unica dell'utente a ciascuno dei loro funzionari di collegamento di Eurofisc e mettere a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione un elenco di tali identificazioni personali dell'utente. Essi dovrebbero altresì garantire che ogni richiesta automatizzata di informazioni in uscita trasmessa dai rispettivi funzionari di collegamento di Eurofisc contenga l'identificazione personale dell'utente. |
|
(7) |
L'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 21, paragrafo 2 bis, e l'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 devono essere applicati dal 1o gennaio 2020, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio (5). Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto anch'esse applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020. |
|
(8) |
Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione (6) è modificato come segue:
|
(1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 14, dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), dell'articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2, degli articoli 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.»; |
|
(2) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 5 bis Scambio di informazioni doganali 1. L'archiviazione e l'accesso automatizzato alle informazioni, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 da parte delle autorità competenti si effettuano per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1). 2. L'accesso automatizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010 è concesso al livello degli articoli di una dichiarazione doganale conformemente a quanto disposto all'allegato B, titolo I, capo 2, sezione 3, e al capo 3, sezione 1, colonna H1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*2). 3. Ciascun articolo è identificato dalle seguenti informazioni, conformemente a quanto disposto all'articolo 226 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:
4. L'allegato VII del presente regolamento stabilisce quali informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 corrispondono ai dati del sistema doganale definito all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Articolo 5 ter Scambio di informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli 1. La ricerca automatizzata delle informazioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 (“dati di immatricolazione dei veicoli”) avviene tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), appositamente sviluppata ai fini dell'articolo 21 bis di detto regolamento, e le versioni aggiornate di detto software. La ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli avviene nell'ambito di una struttura decentralizzata. I dati di immatricolazione dei veicoli scambiati attraverso il sistema EUCARIS sono trasmessi in forma cifrata. La versione specifica dell'applicazione software sviluppata dalla parte operativa designata di EUCARIS per la ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 è distinta dalle altre versioni di detta applicazione software disponibile in EUCARIS. Le ricerche automatizzate avvengono in conformità con i requisiti per la sicurezza dei dati e alle condizioni tecniche dello scambio dei dati di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (*3). I dati di immatricolazione dei veicoli da scambiare e i tipi di ricerche consentite sono specificati all'allegato VIII del presente regolamento. 2. L'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli avviene per mezzo della rete di comunicazione dei servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA) e dei relativi sviluppi ulteriori. 3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la ricerca automatizzata e l'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli sia possibile 24 ore/giorno e 7 giorni/settimana. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati membri si informano reciprocamente senza indugio, con l'ausilio della parte operativa designata di EUCARIS, se del caso. Lo scambio di dati automatizzato è ristabilito il più presto possibile. 4. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale come punto di contatto nazionale responsabile nello Stato membro per l'elaborazione delle richieste in entrata di dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 e un'autorità responsabile dell'elaborazione delle richieste in uscita. La medesima autorità può essere responsabile dell'elaborazione di entrambi gli scambi. Lo Stato membro ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Articolo 5 quater Identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso alle informazioni raccolte dalle autorità doganali, agli elenchi riepilogativi raccolti a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e ai dati di immatricolazione dei veicoli. Per consentire a uno Stato membro di identificare un funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni fornite da detto Stato membro alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), o all'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), o all'articolo 21 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010, si attuano le seguenti modalità:
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)." (*2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1)." (*3) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).»;" |
|
(3) |
negli allegati sono aggiunti gli allegati di cui all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 13).
ALLEGATO
«ALLEGATO VII
Insieme comune di dati e modalità tecniche per l'archiviazione delle informazioni doganali e l'accesso automatizzato alle stesse
La tabella stabilisce quali informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 corrispondono ai dati scambiati tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
|
Informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 |
Numero d'ordine del dato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Nome del dato e informazioni aggiuntive di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
N. di identificazione IVA dell'importatore nel paese di importazione |
3/40 FR1 |
N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi (parte: importatore) |
|
N. di identificazione IVA del rappresentante fiscale dell'importatore nel paese di importazione |
3/40 FR3 |
N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi (parte: rappresentante fiscale) |
|
N. di identificazione IVA dell'acquirente in un altro Stato membro |
3/40 FR2 |
N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi (parte: acquirente) |
|
Paese di origine |
5/15 o 5/16 |
Paese di origine o paese di origine preferenziale |
|
Paese di destinazione |
5/8 |
Paese di destinazione |
|
Codice della merce |
6/14 |
Codice della merce - codice della nomenclatura combinata |
|
Importo totale |
4/4 B00 |
Base imponibile (*1) |
|
Prezzo dell'articolo |
8/6 |
Valore statistico |
|
Peso netto |
6/1 |
Massa netta (kg) |
La valuta delle informazioni archiviate nel sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è l'euro. Il sistema fornisce automaticamente il tasso di cambio fra la valuta dello Stato membro di importazione e l'euro.
ALLEGATO VIII
Insieme comune di dati e modalità tecniche per la ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli
1. OBBLIGO
Si comunica ogni dato indicato alla sezione 4 del presente allegato, se le informazioni sono disponibili nel registro nazionale dei veicoli dello Stato membro.
2. RICERCA DEL PROPRIETARIO/INTESTATARIO DI UN VEICOLO
Esistono cinque modi diversi per cercare i dati di immatricolazione di un veicolo:
|
(1) |
per numero di telaio (VIN), data e ora di riferimento (facoltativi), |
|
(2) |
per numero di targa, numero di telaio (VIN) (facoltativo), data e ora di riferimento (facoltativi), |
|
(3) |
per intestatario del veicolo, data di nascita (facoltativa), data e ora di riferimento (facoltativi), |
|
(4) |
per proprietario del veicolo, data di nascita (facoltativa), data e ora di riferimento (facoltativi), |
|
(5) |
per numero di identificazione IVA del proprietario/intestatario del veicolo, data e ora di riferimento (facoltativi). |
Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente allegato, gli Stati membri possono decidere di non attuare tutte le modalità di ricerca disponibili se, nel caso delle richieste in uscita, essi ritengono che una o più di esse non soddisfino le esigenze dei rispettivi funzionari di collegamento di Eurofisc oppure, nel caso delle richieste in entrata, le informazioni richieste non siano disponibili nel registro nazionale dei veicoli dello Stato membro.
3. TIPI DI INTERROGAZIONI
In base all'insieme di dati di cui alla sezione 4 del presente allegato e del tipo di ricerca di cui alla sezione 2, è possibile effettuare sette diversi tipi di interrogazione.
|
(1) |
Richiesta relativa al proprietario/intestatario di un veicolo Richiesta di un insieme limitato di informazioni relative al veicolo, oltre al proprietario/intestatario del veicolo, in base al codice paese e al numero di targa o al numero di telaio (VIN) nonché a data e ora di riferimento. Se la richiesta è effettuata per numero di telaio, è possibile trasmettere la richiesta ad alcuni o a tutti i paesi collegati. |
|
(2) |
Richiesta estesa relativa al proprietario/intestatario di un veicolo Richiesta di un insieme esteso di informazioni relative al veicolo, ai dati di immatricolazione e al proprietario/intestatario del veicolo in base al codice paese e al numero di targa o al numero di telaio (VIN) nonché a data e ora di riferimento. Se la richiesta è effettuata per numero VIN, è possibile trasmettere la richiesta ad alcuni o a tutti i paesi collegati. |
|
(3) |
Richiesta storica relativa al proprietario/intestatario di un veicolo Richiesta relativa all'elenco di tutti i precedenti proprietari/intestatari di un veicolo, in qualsiasi paese il veicolo sia stato immatricolato in precedenza, impiegando il numero di telaio (VIN), senza data/ora di riferimento. È possibile trasmettere la richiesta ad alcuni o a tutti i paesi collegati. |
|
(4) |
Richiesta relativa a veicoli per proprietario/intestatario Richiesta relativa a tutti i veicoli, con un insieme limitato di dati identificativi, immatricolati a nome di una persona fisica in base a nome, cognome, data di nascita (facoltativa) o identificativo (facoltativo) del proprietario/intestatario o di una persona giuridica in base alla ragione sociale registrata. |
|
(5) |
Richiesta di veicolo per numero di identificazione IVA Richiesta relativa a tutti i veicoli, con un insieme limitato di dati identificativi, immatricolati a nome di una persona fisica o di una persona giuridica in base al numero di identificazione IVA. |
|
(6) |
Una versione per lotto delle suillustrate interrogazioni 1, 2, 3, 4, e 5 contenenti diversi casi. Un lotto sarà sempre trasmesso a uno specifico paese. |
|
(7) |
Una richiesta con o senza esiti contenente diversi numeri di telaio (VIN) trasmessa a diversi paesi. In risposta lo Stato membro richiedente riceverà diverse tabelle (una per Stato membro rispondente) con un'indicazione di quali VIN sono stati reperiti. Questa funzione sarà disponibile solo in modalità per lotto. |
Solitamente, per effettuare un'interrogazione si usano data/ora attuali, ma è possibile effettuare una ricerca con data/ora di riferimento nel passato. Se si effettua un'interrogazione con data/ora di riferimento nel passato e nel registro dello Stato membro specifico non sono disponibili informazioni storiche in quanto non registrate, si possono inviare le informazioni attuali indicando che si tratta di informazioni attuali.
Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente allegato, gli Stati membri possono decidere di non attuare tutte le modalità di interrogazione disponibili se, nel caso delle richieste in uscita, essi ritengono che una o più di esse non soddisfino le esigenze dei rispettivi funzionari di collegamento di Eurofisc oppure, nel caso delle richieste in entrata, le informazioni richieste non siano disponibili nel registro nazionale dei veicoli dello Stato membro.
4. INSIEME DI DATI
|
Dati relativi all'intestatario del veicolo |
|
|
Cognome (ragione sociale) dell'intestatario dell'immatricolazione |
Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli ecc. e il nome è comunicato in un formato stampabile. |
|
Nome |
Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è comunicato in un formato stampabile. |
|
Indirizzo |
Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, la località di residenza, il paese di residenza ecc. e l'indirizzo è comunicato in un formato stampabile |
|
Data di nascita |
|
|
Persona giuridica |
Persona fisica, associazione, società, azienda ecc. |
|
Numero di identificazione |
Identificativo unico della persona o della società |
|
Tipo di numero di identificazione |
Il tipo di numero di identificazione (per esempio numero di passaporto) |
|
Numero di identificazione IVA |
|
|
Titolarità - data di inizio |
Data di inizio della titolarità del veicolo. La data spesso corrisponderà a quella impressa nel campo (I) del certificato di immatricolazione del veicolo |
|
Titolarità - data di fine |
Data di fine della titolarità del veicolo |
|
Dati relativi al proprietario del veicolo |
|
|
Cognome (ragione sociale) del proprietario |
Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli ecc. e il nome è comunicato in un formato stampabile. |
|
Nome |
Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è comunicato in un formato stampabile. |
|
Indirizzo |
Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, la località di residenza, il paese di residenza ecc. e l'indirizzo è comunicato in un formato stampabile |
|
Data di nascita |
|
|
Persona giuridica |
Persona fisica, associazione, società, azienda ecc. |
|
Numero di identificazione |
Identificativo unico della persona o della società |
|
Tipo di numero di identificazione |
Il tipo di numero di identificazione (per esempio numero di passaporto) |
|
Numero di identificazione IVA |
|
|
Proprietà - data di inizio |
Data di inizio della proprietà del veicolo. La data spesso corrisponderà a quella impressa nel campo (I) del certificato di immatricolazione del veicolo |
|
Proprietà - data di fine |
Data di fine della proprietà del veicolo |
|
Dati relativi ai veicoli |
|
|
Numero di targa |
|
|
Numero di telaio/VIN |
|
|
Paese di immatricolazione |
|
|
Costruttore |
(D.1) per esempio Ford, Opel, Renault ecc. |
|
Modello commerciale di veicolo |
(D.3) per esempio Focus, Astra, Megane |
|
Categoria di veicolo/codice categoria UE |
P. es. ciclomotori, motociclette, autoveicolo ecc. |
|
Colore |
|
|
Chilometraggio |
|
|
Massa |
Massa del veicolo in esercizio |
|
Data di prima immatricolazione: |
Data della prima immatricolazione in qualsiasi parte del mondo |
|
Immatricolazione (attuale) - data di inizio |
Data dell'immatricolazione cui si riferisce il certificato specifico del veicolo |
|
Immatricolazione - data di fine |
Data di fine immatricolazione cui si riferisce il certificato specifico del veicolo. È possibile che tale data indichi il periodo di validità impresso sul documento se non è illimitato (abbreviazione del documento = H). |
|
Status |
Radiato, rubato, esportato ecc. |
|
Status - data di inizio |
|
|
Status - data di fine |
|
(*1) Se il codice unionale inserito per il dato n. 4/3 (Calcolo delle imposte – Tipo di imposta) è B00.
|
3.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1130 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2019
relativo alle condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie territoriali a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale dell'Unione al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate. |
|
(2) |
L'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1059/2003 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, a livello dell'Unione, condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie territoriali menzionate allo stesso articolo. |
|
(3) |
Tali condizioni dovrebbero descrivere il metodo di assegnazione delle tipologie alle singole unità amministrative locali (LAU) e regioni di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS). |
|
(4) |
Nell'applicare le condizioni uniformi è importante tenere conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata della tipologia basata sulla griglia e delle tipologie a livello LAU e livello NUTS 3 sono quelle indicate nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
1.
Le condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata della tipologia basata sulla griglia sono le seguenti:|
Elemento stabilito nel regolamento (CE) n. 1059/2003 |
Denominazioni |
Condizioni |
|
|
Tipologia basata sulla griglia |
«Celle rurali della griglia» o «Celle della griglia a bassa densità» |
Celle della griglia di 1 km2 con una densità inferiore a 300 abitanti/km2 e altre celle al di fuori degli agglomerati urbani. |
|
|
«Agglomerati urbani» o «Agglomerati a moderata densità» |
|
Celle della griglia contigue (diagonali comprese) di 1 km2 con una densità di almeno 300 abitanti/km2 e un minimo di 5 000 abitanti nell'agglomerato. |
|
|
«Centri urbani» o «Agglomerati ad alta densità» |
Celle della griglia contigue (senza diagonali) di 1 km2 all'interno di un «agglomerato urbano» con una densità di almeno 1 500 abitanti/km2 e un minimo di 50 000 abitanti nell'agglomerato una volta colmate le lacune nei dati. |
||
2.
Le condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie a livello LAU sono le seguenti:|
Elemento stabilito nel regolamento (CE) n. 1059/2003 |
Denominazioni |
Condizioni |
|
|
Grado di urbanizzazione (DEGURBA) |
«Zone urbane» |
«Città» o «Zone densamente popolate» |
Unità territoriali di livello LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in centri urbani. |
|
«Piccole città e sobborghi» o «Zone a densità intermedia di popolazione» |
Unità territoriali di livello LAU in cui meno del 50 % della popolazione vive in celle rurali della griglia e meno del 50 % della popolazione vive in centri urbani. |
||
|
«Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate» |
Unità territoriali di livello LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in celle rurali della griglia. |
||
|
Zone urbane funzionali |
«Zone urbane funzionali» |
«Città» |
Unità territoriali di livello LAU definite come «Città» o «Zone densamente popolate» |
|
«Zone di pendolarismo» |
Unità territoriali di livello LAU in cui almeno il 15 % della popolazione lavorativa è costituito da pendolari che lavorano in grandi città, enclave incluse ed exclave escluse. |
||
|
Zone costiere |
«Zone costiere» |
Unità territoriali di livello LAU situate sulla costa o aventi almeno il 50 % della superficie a una distanza dal mare inferiore a 10 km. Sono aggiunte le enclave (LAU non costiere circondate da LAU costiere adiacenti). |
|
|
«Zone non costiere» |
Unità territoriali di livello LAU che non sono «Zone costiere», vale a dire non situate sulla costa e aventi meno del 50 % della superficie a una distanza dal mare inferiore a 10 km. |
||
3.
Le condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie a livello NUTS 3 sono le seguenti:|
Elemento stabilito nel regolamento (CE) n. 1059/2003 |
Denominazioni |
Condizioni |
|
Tipologia urbana-rurale |
«Zone prevalentemente urbane» |
Regioni di livello NUTS 3 in cui almeno l'80 % della popolazione vive in agglomerati urbani. |
|
«Zone intermedie» |
Regioni di livello NUTS 3 in cui più del 50 % e meno dell'80 % della popolazione vive in agglomerati urbani. |
|
|
«Zone prevalentemente rurali» |
Regioni di livello NUTS 3 in cui almeno il 50 % della popolazione vive in celle rurali della griglia. |
|
|
Tipologia metropolitana |
«Zone metropolitane» |
Un'unica regione o un'aggregazione di regioni di livello NUTS 3 in cui almeno il 50 % della popolazione vive in zone urbane funzionali di almeno 250 000 abitanti. |
|
«Zone non metropolitane» |
Regioni di livello NUTS 3 che non sono «Zone metropolitane». |
|
|
Tipologia costiera |
«Zone costiere» |
Regioni di livello NUTS 3 situate sulla costa o in cui almeno il 50 % della popolazione vive a una distanza dalla costa inferiore a 50 km, nonché la regione di livello NUTS 3 di Amburgo (Germania). |
|
«Zone non costiere» |
Regioni di livello NUTS 3 che non sono «Zone costiere». |
|
3.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1131 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2019
che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/1036 e il regolamento (UE) 2016/1037 consentono di applicare e riscuotere dazi antidumping e/o compensativi su talune merci nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (3). |
|
(2) |
Se il prodotto interessato è trasportato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro dell'Unione, provenendo dal territorio doganale dell'Unione, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prescrive in tal caso l'impiego di una dichiarazione di riesportazione, una notifica di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita per dichiarare il prodotto in questione prima della sua partenza. Per garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni necessarie a stabilire se sia dovuto il pagamento del dazio antidumping e/o compensativo o che siano assolti gli obblighi di registrazione e comunicazione a norma dell'articolo 14, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1037, il richiedente dovrebbe essere tenuto a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, una dichiarazione di ricevimento presso l'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di riesportazione o è stata registrata la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita. |
|
(3) |
Se il prodotto interessato è trasportato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell'Unione, provenendo direttamente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione, non è possibile servirsi degli strumenti previsti nel regolamento (UE) n. 952/2013. Per garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni necessarie a stabilire se sia dovuto il pagamento del dazio antidumping e/o compensativo o che siano assolti gli obblighi di registrazione e comunicazione a norma dell'articolo 14, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1037, il prodotto interessato dovrebbe essere oggetto di una dichiarazione di ricevimento presentata dal ricevente entro 30 giorni dal ricevimento di detto prodotto su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Poiché lo Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o zona economica esclusiva è il soggetto più idoneo a eseguire i controlli, la dichiarazione dovrebbe essere presentata all'autorità doganale competente di tale Stato membro. |
|
(4) |
Allo scopo di semplificare i controlli che le autorità doganali devono espletare ai sensi del presente regolamento, la nozione di debitore dovrebbe limitarsi, di norma, ai titolari di licenze che permettono di operare commercialmente nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva degli Stati membri che ricevono i prodotti interessati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura di tale piattaforma continentale o zona economica esclusiva, indipendentemente dal luogo di provenienza del prodotto interessato. Tuttavia, in specifiche situazioni, possono configurarsi come debitori anche persone diverse dai titolari di licenze. |
|
(5) |
In relazione ai casi in cui il prodotto interessato è vincolato al regime di perfezionamento attivo prima della sua consegna su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell'Unione, occorre una norma speciale per evitare la possibile elusione del dazio antidumping e/o compensativo. |
|
(6) |
Al fine di garantire l'efficace funzionamento del quadro stabilito nel presente regolamento dovrebbero applicarsi, nella misura in cui siano rilevanti nell'ambito del presente regolamento, le pertinenti procedure già previste nel regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la riscossione, il rimborso, lo sgravio e l'estinzione dell'obbligazione doganale e la costituzione di una garanzia. |
|
(7) |
Poiché le disposizioni sul controllo doganale previste nel regolamento (UE) n. 952/2013 non si applicano al di fuori del territorio doganale dell'Unione, è necessario adottare norme specifiche in merito ai controlli doganali nel presente regolamento. |
|
(8) |
Al fine di accordare alle autorità doganali un tempo sufficiente a prepararsi a esaminare le dichiarazioni di ricevimento, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere rinviata. |
|
(9) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la riscossione del dazio antidumping e/o compensativo su prodotti trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, nonché le procedure correlate alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e al pagamento del suddetto dazio, laddove i prodotti in questione siano oggetto di uno degli atti seguenti:
|
a) |
un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni; |
|
b) |
un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione; |
|
c) |
un regolamento di esecuzione della Commissione che impone un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri responsabili dell'applicazione del presente regolamento e della normativa doganale quale definita all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;
2) «piattaforma continentale»: la piattaforma continentale quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
3) «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che sia stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
4) «prodotto interessato»: le merci che sono oggetto di uno degli atti seguenti:
|
a) |
un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni; |
|
b) |
un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione; |
|
c) |
un regolamento di esecuzione della Commissione che impone un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo; |
5) «dichiarazione di ricevimento»: l'atto con cui il ricevente indica, nelle forme e modalità prescritte, il ricevimento dei prodotti interessati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, e che contiene i dati necessari per la riscossione dell'importo dovuto di un dazio antidumping e/o un dazio compensativo o per la comunicazione e/o registrazione in conformità di un atto di cui all'articolo 1, lettera a) o b);
6) «obbligazione»: l'obbligo di una persona di pagare l'importo di un dazio antidumping e/o compensativo applicabile al prodotto interessato;
7) «ricevente»: la persona titolare di una licenza o un'autorizzazione a esercitare attività economiche nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro e che riceve o ha predisposto il ricevimento del prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura in tale piattaforma continentale o in tale zona economica esclusiva;
8) «debitore»: la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione.
Articolo 3
Presentazione di una dichiarazione di ricevimento
1. Il ricevimento di un prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro è attestato dal ricevente mediante una dichiarazione di ricevimento.
2. La dichiarazione di ricevimento è presentata senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato, mediante procedimenti informatici, alle autorità doganali seguenti:
|
a) |
qualora il prodotto interessato provenga dal territorio doganale dell'Unione, presso l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene accettata la dichiarazione di riesportazione o viene registrata la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita; |
|
b) |
qualora il prodotto interessato non provenga dal territorio doganale dell'Unione, presso l'autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o zona economica esclusiva. |
3. La dichiarazione di ricevimento contiene i dati di cui alla parte I dell'allegato ed è corredata dei documenti a sostegno di tali dati.
4. L'autorità doganale può consentire la presentazione della dichiarazione di ricevimento mediante mezzi diversi dai procedimenti informatici. In tal caso, il ricevente presenta il modulo cartaceo di cui alla parte II dell'allegato in originale e insieme a una copia, corredato dei documenti a sostegno dei dati forniti nel modulo. L'originale è conservato dall'autorità doganale. L'autorità doganale restituisce al ricevente la copia, dopo aver registrato la dichiarazione di ricevimento e averne accusato ricevuta.
5. Gli Stati membri utilizzano le informazioni contenute nella dichiarazione di ricevimento per assolvere i propri obblighi di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafi 5 e 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5 e 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, nonché i loro obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.
Articolo 4
Obbligazione
1. L'obbligazione sorge nelle seguenti circostanze:
|
a) |
presentazione di una dichiarazione di riesportazione, una notifica di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita in relazione al prodotto interessato, incluso un prodotto trasformato risultante dal prodotto interessato vincolato al regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, da trasportare su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, in provenienza dal territorio doganale dell'Unione; |
|
b) |
ricevimento del prodotto interessato proveniente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. |
2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera a), l'obbligazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione o della registrazione della notifica di riesportazione o della dichiarazione sommaria di uscita.
Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera b), l'obbligazione sorge al momento del ricevimento dei prodotti interessati.
3. Il debitore è il ricevente.
Quando la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione, la dichiarazione sommaria di uscita di cui al paragrafo 1, lettera a), o la dichiarazione di ricevimento di cui al paragrafo 4 è redatta in base a dati che determinino la mancata riscossione totale o parziale del dazio antidumping e/o compensativo, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione o della notifica e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.
Quando per l'importo del dazio antidumping e/o del dazio compensativo corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo.
4. Il ricevente presenta la dichiarazione di ricevimento senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato. Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 3.
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita forniscono le informazioni sulla piattaforma continentale o zona economica esclusiva dello Stato membro dove è trasportato il prodotto interessato, utilizzando il pertinente codice di riferimento addizionale definito nel dato 2/3 di cui all'allegato B, titolo II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).
6. L'obbligazione sorge nel luogo in cui viene presentata la dichiarazione di ricevimento oppure, ove quest'ultima non sia stata presentata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, o dell'articolo 4, paragrafo 4, nel luogo in cui avrebbe dovuto essere presentata.
Articolo 5
Calcolo dell'importo del dazio antidumping e/o compensativo
1. L'importo del dazio antidumping e/o compensativo dovuto è determinato, mutatis mutandis, sulla base delle norme del regolamento (UE) n. 952/2013 per il calcolo dei dazi all'importazione dovuti che erano applicabili al prodotto interessato nel momento in cui è sorta l'obbligazione relativa al prodotto stesso.
2. Ove un prodotto interessato sia stato vincolato al regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, il calcolo dell'obbligazione relativa ai prodotti trasformati risultanti dal prodotto interessato che sono riesportati e diretti alla piattaforma continentale o zona economica esclusiva di uno Stato membro è effettuato sulla base della classificazione tariffaria, del valore in dogana, del quantitativo, della natura e dell'origine del prodotto interessato vincolato al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa al prodotto interessato.
Articolo 6
Notifica, riscossione, pagamento, rimborso, sgravio ed estinzione dell'obbligazione e costituzione di una garanzia
Ai fini della notifica, della riscossione, del pagamento, del rimborso, dello sgravio e dell'estinzione di un'obbligazione e della costituzione di una garanzia, si applicano, mutatis mutandis, le pertinenti disposizioni del titolo III, capi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 7
Controlli da parte delle autorità doganali
1. Le autorità doganali possono procedere all'esame del prodotto interessato e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità, possono verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di riesportazione, nella notifica di riesportazione, nella dichiarazione sommaria di uscita o nella dichiarazione di ricevimento e possono verificare l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento.
2. Le autorità doganali possono esaminare la contabilità del debitore e altre scritture riguardanti le operazioni relative al prodotto interessato o precedenti e successive operazioni commerciali relative ai prodotti interessati stessi.
3. Ove si accerti che una persona non ha assolto uno degli obblighi di cui al presente regolamento, le autorità doganali possono esaminare la contabilità della persona in oggetto e altre scritture relative alle operazioni riguardanti il prodotto interessato o precedenti o successive operazioni commerciali relative ai prodotti interessati stessi.
4. I controlli e gli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.
Articolo 8
Conservazione di documenti e di altre informazioni e oneri e costi
In relazione alla conservazione di documenti e di altre informazioni si applica, mutatis mutandis, l'articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013.
In relazione agli oneri e ai costi si applica, mutatis mutandis, l'articolo 52 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica decorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO
PARTE I
Dati
Il ricevente presenta elettronicamente la dichiarazione di ricevimento, che contiene i seguenti dati:
|
1) |
Nome, indirizzo e codice EORI del ricevente |
|
2) |
Descrizione del prodotto interessato oggetto della dichiarazione, codice delle merci (codice TARIC e codice addizionale TARIC, ove applicabile), massa lorda e netta, quantità espressa in unità supplementare (ove applicabile), codice del paese di origine e/o (ove applicabile) codice del paese di provenienza (1) |
|
3) |
Stato membro competente (si vedano l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 4) |
|
4) |
Numero dei regolamenti o avvisi di apertura applicabili alla dichiarazione Misura applicabile:
|
|
5) |
Prezzo netto franco frontiera della piattaforma continentale o zona economica esclusiva. |
|
6) |
Calcolo dell'importo del dazio antidumping e/o compensativo provvisorio e/o definitivo, ove applicabile |
|
7) |
Data di ricevimento del prodotto interessato e, ove applicabile, MRN |
|
8) |
Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, altri riferimenti (in caso di vendita del prodotto interessato, allegare la fattura) |
|
9) |
Data, nome e firma del ricevente |
Le autorità doganali possono consentire che i suddetti dati siano forniti senza utilizzare procedimenti informatici. In tal caso, il ricevente utilizza il seguente modulo cartaceo «Dichiarazione di ricevimento».
PARTE II
Modulo
Nota:
Il testo da riportare sulla copia della dichiarazione di ricevimento è:
«Copia
Per il ricevente».
(1) Nel caso in cui le misure antidumping o antisovvenzioni siano state estese a prodotti provenienti da un paese diverso dal paese interessato dalle misure dopo un'indagine antielusione.
|
3.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1132 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2019
che prevede un aiuto eccezionale di adattamento a carattere temporaneo per gli allevatori del settore delle carni bovine in Irlanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Quello delle carni bovine è tradizionalmente il più fragile tra i settori dell'agroalimentare a causa di vari fattori, in particolare l'accesso limitato ai mercati di paesi terzi e il calo dei consumi interni. Stanno inoltre emergendo nuove sfide dovute alle preoccupazioni per il suo contributo all'emissione di gas a effetto serra. |
|
(2) |
La struttura dell'industria delle carni bovine la rende vulnerabile, soprattutto a causa del lungo ciclo di vita e dei costi elevati connessi alla produzione estensiva. Tali fattori sono stati esacerbati dalla prospettiva dell'uscita del Regno Unito dall'Unione e dall'incertezza in merito alle tariffe doganali britanniche dopo il recesso. Il Regno Unito è uno dei principali mercati per le carni bovine ed è essenziale per la sostenibilità dell'intero settore a livello dell'Unione. Al tempo stesso, il settore deve far fronte alle richieste dei partner commerciali, che sollecitano un maggiore accesso al mercato unionale. |
|
(3) |
Questi problemi sono più acuti nel settore delle carni bovine in Irlanda. Quest'ultimo è composto prevalentemente da aziende di piccole dimensioni che operano nelle regioni più povere del paese, dove altri tipi di produzione sono possibili solo in misura limitata. Dopo anni di stagnazione dei prezzi delle carni bovine in Irlanda, nell'ultimo anno i margini lordi sono diminuiti dell'11-19 %; gli allevamenti di vacche nutrici hanno subito le perdite più marcate. |
|
(4) |
Il settore irlandese delle carni bovine è di vaste dimensioni e dipende in larga parte dalle esportazioni. Ogni sei tonnellate di carni bovine prodotte, cinque sono esportate, di cui quasi il 50 % verso il Regno Unito. L'incertezza riguardo al recesso del Regno Unito esercita una pressione al ribasso sui prezzi, rendendo ancora più precaria la situazione dei produttori di carni bovine in Irlanda. Ciò è già avvenuto nei mesi antecedenti le date annunciate in precedenza per il recesso del Regno Unito. |
|
(5) |
L'adattamento del mercato è particolarmente lento nel caso del sistema irlandese di produzione delle carni bovine, di tipo estensivo, che prevede che gli animali siano generalmente macellati in età avanzata, tra i 18 e i 30 mesi di età. Si tratta di un sistema di produzione particolare, adatto alle esigenze del mercato britannico delle carni bovine. Le restrizioni imposte dai paesi terzi, dovute in particolare a norme obsolete in materia di salute animale, continuano a ostacolare gli sforzi per aprire nuovi mercati. |
|
(6) |
Alla luce dei problemi specifici dei produttori irlandesi ora esposti e nell'interesse della stabilità del mercato unionale delle carni bovine, è opportuno adottare misure atte a rafforzare la resilienza del settore irlandese delle carni bovine. Insieme alla necessità di evitare che la pressione al ribasso sui prezzi delle carni bovine irlandesi si ripercuota su altri Stati membri, detti problemi costituiscono problemi specifici ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali problemi specifici non possono essere affrontati mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da un lato, essi non sono specificamente collegati a una significativa turbativa o minaccia di turbativa del mercato. Dall'altro, le misure di cui al presente regolamento non sono adottate in un contesto di lotta contro la propagazione di una malattia. |
|
(7) |
Inoltre, gli strumenti disponibili nell'ambito della politica agricola comune, quali l'intervento pubblico e gli aiuti all'ammasso privato, non sono adatti a rispondere alle esigenze del settore irlandese delle carni bovine. È pertanto opportuno fornire all'Irlanda una sovvenzione finanziaria a sostegno degli allevatori del settore che intraprendono azioni atte a migliorare la propria resilienza e sostenibilità, compreso l'adattamento della produzione ai mercati con requisiti diversi da quelli del Regno Unito. |
|
(8) |
È opportuno che l'aiuto dell'Unione messo a disposizione dell'Irlanda tenga conto delle principali caratteristiche del settore irlandese delle carni bovine, tra cui la quota di allevatori specializzati in carni bovine e la vulnerabilità di tale settore alle turbative delle esportazioni. |
|
(9) |
È opportuno che l'Irlanda elabori misure volte a ridurre la produzione e a ristrutturare il settore nazionale delle carni bovine per preservarne la redditività a lungo termine, sulla base di una o più delle seguenti attività: promozione della sostenibilità ambientale ed economica, sviluppo di nuovi mercati e miglioramento della qualità delle carni bovine. |
|
(10) |
È opportuno che l'Irlanda distribuisca l'aiuto mediante misure basate su criteri oggettivi e non discriminatori, garantendo al tempo stesso che gli allevatori del settore delle carni bovine siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. |
|
(11) |
Poiché l'importo assegnato all'Irlanda compenserebbe solo in parte i costi effettivi che gravano sugli allevatori del settore delle carni bovine, è opportuno autorizzare l'Irlanda a concedere loro un sostegno supplementare, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza. |
|
(12) |
Per offrire all'Irlanda la flessibilità necessaria a distribuire l'aiuto in base alle esigenze dettate dalle circostanze, è opportuno autorizzarla a cumulare l'aiuto con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. |
|
(13) |
A norma dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che il presente regolamento resti in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore. È opportuno che i pagamenti erogati dall'Irlanda ai beneficiari successivamente a tale periodo non siano ammissibili al finanziamento dell'Unione. |
|
(14) |
Al fine di garantire la trasparenza, il controllo e la corretta gestione degli importi messi a disposizione, è opportuno che l'Irlanda fornisca alla Commissione determinate informazioni, in particolare sulle misure concrete da adottare, sui criteri utilizzati per distribuire l'aiuto e sulle misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interessato. |
|
(15) |
Per garantire che gli allevatori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che l'Irlanda possa attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'Unione mette a disposizione dell'Irlanda un importo totale di 50 000 000 EUR per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento agli allevatori del settore delle carni bovine, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. L'Irlanda utilizza l'importo messo a sua disposizione per le misure di cui al paragrafo 3. Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.
3. Le misure adottate dall'Irlanda sono volte a ridurre la produzione o a ristrutturare il settore delle carni bovine e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
|
a) |
attuare sistemi per la qualità nel settore delle carni bovine o progetti intesi a promuovere la qualità e il valore aggiunto; |
|
b) |
promuovere la diversificazione del mercato; |
|
c) |
tutelare e migliorare la sostenibilità ambientale, climatica ed economica degli allevamenti. |
4. L'Irlanda garantisce che, se gli allevatori del settore delle carni bovine non sono i beneficiari diretti dei pagamenti dell'aiuto dell'Unione, il vantaggio economico di quest'ultimo è trasferito integralmente su di loro.
5. Le spese sostenute dall'Irlanda in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 maggio 2020.
6. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Articolo 2
L'Irlanda può concedere un sostegno nazionale supplementare per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1, pari al massimo al 100 % dell'importo fissato nell'articolo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.
L'Irlanda versa il sostegno supplementare al più tardi entro il 31 maggio 2020.
Articolo 3
L'Irlanda comunica alla Commissione quanto segue:
|
a) |
senza indugio e non oltre il 31 luglio 2019:
|
|
b) |
entro e non oltre il 31 luglio 2020, gli importi totali versati per ciascuna misura (distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e sostegno supplementare), il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
DECISIONI
|
3.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/23 |
DECISIONE (UE) 2019/1133 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC) per quanto riguarda la proroga dello Statuto dell'IPEEC per il periodo dal 24 maggio al 31 dicembre 2019
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Lo Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC) («accordo») è stato firmato a Roma da dodici Stati tra cui quattro Stati membri della Comunità europea il 24 maggio 2009 ed è stato concluso dalla Comunità europea con decisione 2009/954/CE del Consiglio (1). |
|
(2) |
Conformemente al punto 7.1 dell'accordo, i membri dell'IPEEC possono decidere di prorogare la durata dell'accordo. Il comitato politico, organo plenario dell'IPEEC, composto di rappresentanti ad alto livello di tutti i membri e incaricato di definire la struttura generale e le politiche dell'IPEEC, è la sede adatta in cui i membri possono decidere di prorogare la durata dell'accordo. |
|
(3) |
I membri dell'IPEEC, ad eccezione dell'Unione, hanno approvato la proroga dello Statuto dell'IPEEC per il periodo dal 24 maggio al 31 dicembre 2019 nel corso della riunione del comitato politico del 21 febbraio 2019. |
|
(4) |
È opportuno definire la posizione sulla proroga dello Statuto dell'IPEEC da adottare a nome dell'Unione, in quanto detta proroga sarebbe vincolante per l'Unione. |
|
(5) |
I membri dell'IPEEC valutano la possibilità di combinare le attività correnti dell'IPEEC e le attività di efficienza energetica dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) in un polo di efficienza energetica al fine di realizzare sinergie in detto settore. La breve proroga dello Statuto dell'IPEEC è una misura provvisoria che permette di disporre del tempo necessario ad istituire il polo di efficienza energetica per le attività dell'IPEEC in vista del loro trasferimento al nuovo polo di efficienza energetica senza soluzione di continuità. |
|
(6) |
A livello operativo, la proroga al 31 dicembre 2019 tiene conto della continuità del programma di lavoro dell'IPEEC e dei servizi di base resi ai membri dell'IPEEC. Ciò comprende i lavori nel settore dell'efficienza energetica svolti nell'ambito del G20, che quest'anno comprenderanno eventi programmati dopo la scadenza dello Statuto dell'IPEEC il 24 maggio 2019. Si tiene conto anche della disponibilità di fondi a copertura delle attività durante il periodo di proroga, in quanto il segretariato dell'IPEEC riceve attualmente contributi per l'intero anno civile 2019 e le attività, il personale restante e le eventuali risorse potrebbero essere trasferiti al nuovo polo di efficienza energetica. |
|
(7) |
Una breve proroga dello Statuto dell'IPEEC è pertanto importante per evitare di cessare bruscamente le attività dell'IPEEC il 24 maggio 2019. Conformemente al punto 3.4 dello statuto dell'IPEEC, la decisione definitiva sulla proroga deve essere adottata per consenso dai membri dell'IPEEC e, in seguito alla riunione del comitato politico del 21 febbraio 2019, si attende una decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC) con riguardo alla proroga dello Statuto dell'IPECC per il periodo dal 24 maggio al 31 dicembre 2019 è la seguente:
|
a) |
approvare la proroga dello Statuto dell'IPEEC dal 24 maggio al 31 dicembre 2019; |
|
b) |
accogliere la decisione del consiglio direttivo dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) di continuare a ospitare il segretariato dell'IPEEC presso l'AIE fino al 31 dicembre 2019 in virtù del memorandum relativo all'istituzione presso l'AIE del segretariato dell'IPEEC; |
|
c) |
approvare il trasferimento amministrativo dell'IPEEC a un nuovo polo di efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei gruppi di lavoro, dei fondi e del personale del segretariato dell'IPEEC. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(1) Decisione 2009/954/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma e conclusione da parte della Commissione europea dello «Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)» e del «Memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica» (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 37).
|
3.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/25 |
DECISIONE (UE) 2019/1134 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2019
che modifica le decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
[notificata con il numero C(2019) 4626]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai televisori, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2009/300/CE della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2019. |
|
(2) |
La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione (UE) 2015/2099 della Commissione (3), scade il 18 novembre 2019. |
|
(3) |
I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai televisori di cui alla decisione 2009/300/CE fanno riferimento, per quanto riguarda i risparmi energetici, alle specifiche per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica dei televisori stabilite dal regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (4) e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (5); entrambi i regolamenti sono attualmente oggetto di un riesame condotto alla luce del progresso tecnologico. |
|
(4) |
In linea con le conclusioni del controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017 (6), la Commissione, di concerto con il comitato dell'UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la pertinenza di ciascun gruppo di prodotti prima di proporne una proroga, proponendo soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare l'utilizzo del marchio Ecolabel UE e assicurando che, durante il processo di revisione, si presti la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell'UE, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti. Sono state inoltre condotte ulteriori consultazioni pubbliche dei portatori di interessi. |
|
(5) |
Per quanto riguarda la decisione (UE) 2015/2099, la valutazione ha confermato la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. |
|
(6) |
Per quanto riguarda la decisione 2009/300/CE, la valutazione dovrebbe esaminare più approfonditamente la pertinenza e l'adeguatezza dei criteri, in attesa dell'adozione delle nuove specifiche proposte per l'etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile dei televisori, ivi comprese le proposte di ulteriori specifiche a sostegno della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di più ampi obiettivi in materia di economia circolare. |
|
(7) |
In tali circostanze, è opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2020 il periodo di validità dei criteri vigenti per i televisori e dei relativi requisiti di valutazione e verifica al fine di concedere tempo sufficiente per il completamento della valutazione e della potenziale revisione o soppressione degli attuali criteri ecologici relativi ai televisori. |
|
(8) |
Al fine di assicurare la stabilità del mercato, aumentare la diffusione del marchio Ecolabel UE e consentire agli attuali titolari di licenze di mantenere i vantaggi derivanti dal marchio sui prodotti cui è stato assegnato, è opportuno prolungare fino al 30 giugno 2022 il periodo di validità degli attuali criteri per i substrati di coltivazione, gli ammendanti e il pacciame e dei relativi requisiti di valutazione e verifica. |
|
(9) |
È pertanto opportuno prolungare il periodo di validità dei criteri ecologici per i gruppi di prodotti «televisori» e «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame» e dei relativi requisiti di valutazione e verifica. |
|
(10) |
Le decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 dovrebbero essere modificate di conseguenza. |
|
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020.».
Articolo 2
L'articolo 4 della decisione (UE) 2015/2099 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2022.».
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2019
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).
(3) Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione, del 18 novembre 2015, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame (GU L 303 del 20.11.2015, pag. 75).
(4) Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).
(6) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE.
Rettifiche
|
3.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/27 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 15 dicembre 2016 )
Alla pagina 19, articolo 4, paragrafo 1, lettera b),
anziché:
|
«b) |
oro in forma di verghe di oro puro conformi agli standard di buona consegna;», |
leggasi:
|
«b) |
oro in forma di lingotti di oro puro allocati conformi agli standard di buona consegna;». |