ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 177

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
2 luglio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione ( 1 )

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1123 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto ( 1 )

63

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1124 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

66

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1125 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco di metionina solfato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

77

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1126 della Commissione, del 25 giugno 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Jambon du Kintoa (DOP)

81

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1127 della Commissione, del 4 ottobre 2018, relativa all'aiuto di stato SA.45359-2017/C (ex 2016/N) al quale la Slovacchia intende dare esecuzione a favore di Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. [notificata con il numero C(2018) 6545]  ( 1 )

82

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1o luglio 2019, relativa ai diritti d'accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE ( 1 )

112

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/1


DECISIONE (UE) 2019/1121 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio («ALS») con Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali.

(2)

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a portare avanti negoziati bilaterali sugli accordi di libero scambio con i singoli Stati membri dell'ASEAN. Nel giugno 2012 la Commissione ha avviato negoziati bilaterali per un ALS con il Vietnam da condurre conformemente alle direttive di negoziato esistenti.

(3)

Sono stati conclusi i negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam («accordo»).

(4)

È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam («accordo»), con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANTON


(1)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1122 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, tutte le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate in un registro dell'Unione. Il registro è stato inizialmente istituito dal regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (3) ha abrogato il regolamento (UE) n. 920/2010 e stabilito le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione per il periodo di scambio che ha inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi, del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei registri di cui all'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

Il registro dell'Unione consente l'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE. Il registro dell'Unione è una banca dati elettronica standardizzata e sicura contenente elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. Dovrebbe assicurare che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi risultanti dalla direttiva 2003/87/CE.

(4)

Nel 2021 si apre un nuovo periodo di applicazione della legislazione a tutti i settori economici, che segna l'inizio di un nuovo periodo per il sistema EU ETS. È necessario assicurare che l'attuazione e il funzionamento del sistema dei registri siano conformi anche ai requisiti fissati per questo nuovo periodo.

(5)

La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato in modo sostanziale la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, rendendo così necessarie delle modifiche del registro dell'Unione. Le disposizioni introdotte da tali modifiche sostanziali si applicano ai periodi dal 2021 in poi.

(6)

A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Tuttavia, a partire dal 2021, le quote devono riportare un'indicazione del periodo di scambio in cui sono state create. È pertanto necessario dotare il registro dell'Unione delle opportune funzionalità. L'indicazione da cui risulta in quale periodo di dieci anni sono state create le quote dovrebbe essere visibile solo ai titolari dei conti, ove ciò sia indispensabile per distinguere le quote create in una fase da quelle create in un'altra. Sarà questo il caso durante la transizione dal terzo al quarto periodo di scambio, in considerazione del fatto che le quote create nel periodo che ha inizio nel 2021 saranno valide solo per le emissioni prodotte a partire dal 1o gennaio 2021.

(7)

È inoltre opportuno limitare la restituzione di quote, in modo che queste possano essere usate solo per le emissioni prodotte a partire dal primo anno del periodo decennale in cui le quote sono state rilasciate. Le norme per il calcolo del valore relativo allo stato di adempimento sono necessarie per garantire il rispetto di tale restrizione.

(8)

La direttiva (UE) 2018/410 ha soppresso l'articolo 11 ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE. Nel periodo di scambio che inizia il 1o gennaio 2021, pertanto, non sarà più possibile ricorrere a crediti internazionali ai fini del sistema EU ETS. Ne consegue che non sarà possibile detenere crediti internazionali nei conti ETS e i diritti di utilizzo di crediti internazionali saranno estinti. Tuttavia, è opportuno continuare a consentire l'utilizzo dei crediti internazionali e, di conseguenza, riconoscere i diritti di utilizzo di crediti internazionali fino a che tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio 2013-2020 siano state concluse. Le unità non ammissibili dovrebbero essere rimosse dai conti ETS al termine del periodo in cui continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013.

(9)

In seguito alla classificazione come «strumenti finanziari», ai sensi della direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), delle quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta ai fini della conformità ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, è opportuno adeguare le norme che disciplinano il registro dell'Unione allo scopo di allinearle, nella misura necessaria, alla normativa in materia di mercati finanziari, in particolare assicurando che siano fornite le informazioni pertinenti necessarie per un'efficace applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(10)

Conformemente alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), gli strumenti finanziari devono essere identificati mediante i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) di cui alla norma ISO 6166. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei titolari dei conti, i codici ISIN per le quote di emissioni dovrebbero essere visibili nel registro dell'Unione.

(11)

La corretta attuazione del procedimento d'asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (9), che dipende in gran parte dall'esperienza maturata e dal fatto che, dal 3 gennaio 2018, le quote di emissioni scambiate a pronti di cui all'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE sono classificate come strumenti finanziari, richiede la modifica del regolamento (UE) n. 389/2013. In particolare, tale classificazione fa sì che le quote di emissioni scambiate a pronti rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Le modifiche sono quindi necessarie per allineare le procedure riguardanti le aste di cui al presente regolamento alle prescrizioni della direttiva 98/26/CE, ivi compresa l'attuazione armonizzata di queste ultime nel diritto nazionale, ove necessario, ai fini della vendita all'asta delle quote di emissioni.

(12)

Poiché le quote esistono solo in forma dematerializzata e sono fungibili, la titolarità di una quota deve essere accertata attraverso la sua effettiva presenza nel conto del registro dell'Unione in cui è detenuta. Inoltre, per ridurre i rischi connessi all'annullamento delle operazioni inserite nel registro dell'Unione e le conseguenti turbative del sistema e del mercato che tale annullamento potrebbe causare, è necessario garantire che le quote siano completamente fungibili. In particolare, le operazioni possono essere annullate, revocate o ricalcolate solo in base alle norme che regolano il registro, entro il termine definito dalle stesse. Il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo al titolare del conto o a un terzo di far valere, in relazione a un'operazione immessa in un sistema, diritti o crediti risultanti dall'operazione e riconosciutigli per legge a fini di recupero o di restituzione, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione. Inoltre, l'acquisizione in buona fede di una quota dovrebbe essere tutelata.

(13)

I compiti principali dell'amministratore centrale dovrebbero essere istituire, gestire e tenere il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), gestire i conti centrali ed eseguire le operazioni che competono al livello centrale. Agli amministratori nazionali dovrebbe spettare in primo luogo fungere da punto di contatto per i rispettivi titolari di conti iscritti nel registro dell'Unione e svolgere tutte le operazioni che implicano un contatto diretto con essi, tra cui l'apertura e la chiusura dei conti, nonché la sospensione dell'accesso agli stessi.

(14)

Le quote assegnate a titolo gratuito dagli Stati membri sulla base dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE dovrebbero essere rilasciate a norma del medesimo articolo.

(15)

Il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ha modificato la direttiva 2003/87/CE. La modifica ha esteso la deroga agli obblighi previsti dall'EU ETS per i voli da e per i paesi terzi fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, gli operatori aerei che ne beneficiano devono continuare a ricevere quote a titolo gratuito fino a tale data. Dal 1o gennaio 2021 il numero di quote assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE.

(16)

L'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE impone alle autorità competenti di trasferire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il numero di quote assegnate a titolo gratuito ai gestori per l'anno in questione. Ove la direttiva preveda il ricalcolo del numero di quote assegnate al gestore, l'amministratore centrale dovrebbe provvedere a che ciò avvenga in conformità della direttiva 2003/87/CE e che le modifiche necessarie siano apportate nel registro dell'Unione e nell'EUTL prima che l'autorità nazionale competente possa trasferire le quote al gestore.

(17)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo all'autorità competente di esigere che un gestore o un operatore aereo trasferisca al conto unionale di assegnazione un quantitativo di quote ricevuto in più rispetto all'assegnazione adeguata per l'anno in questione, nel caso in cui le quote assegnate in eccesso dipendano, ad esempio, da un errore nell'assegnazione iniziale oppure dalla mancata o errata presentazione, da parte del gestore o dell'operatore aereo, delle informazioni pertinenti all'autorità competente, a condizione che l'amministratore centrale abbia modificato la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro.

(18)

Le quote rilasciate dopo che il gestore ha cessato le attività esercitate nell'impianto cui tali quote afferiscono, senza averne previamente informato l'autorità competente, non possono essere classificate come quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Ciò implica che, qualora l'assegnazione in eccesso sia dovuta alla mancata comunicazione della cessazione della produzione da parte del gestore, dovrebbe essere possibile rimuovere il corrispondente numero di quote dal conto di deposito di quest'ultimo anche senza la sua approvazione.

(19)

È auspicabile applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di apertura dei conti, autenticazione e diritti d'accesso per tutelare la sicurezza delle informazioni nel registro dell'Unione ed evitare frodi. I requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 389/2013 dovrebbero essere riveduti e aggiornati al fine di assicurarne l'efficacia e, nel contempo, la proporzionalità. Sebbene gli amministratori del registro dell'Unione non siano direttamente soggetti agli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), i requisiti e le misure di salvaguardia ivi fissati trovano riscontro anche nelle norme che disciplinano l'apertura e la tenuta dei conti nel registro dell'Unione, con particolare riguardo alle informazioni dei titolari effettivi. È opportuno rivedere le disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 per consentire agli amministratori nazionali di adeguare le loro procedure al rischio reale che una determinata azione comporta.

(20)

Se un documento originale redatto in un altro Stato membro, o una sua copia autentica, è presentato come prova conformemente all'allegato IV o VIII, le norme previste dal regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) dovrebbero essere applicate di conseguenza.

(21)

Gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e la Commissione sono tenuti al rispetto del diritto unionale e nazionale sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), quando questi sono applicabili alle informazioni detenute e trattate a norma del presente regolamento.

(22)

Le registrazioni relative a tutte le procedure, i gestori, gli operatori aerei e le persone che figurano nel sistema dei registri dovrebbero essere conservate, mentre i dati personali ivi contenuti dovrebbero essere cancellati al termine del periodo di conservazione applicabile.

(23)

La Commissione e gli amministratori nazionali sono contitolari del trattamento delle informazioni detenute e trattate a norma del presente regolamento. Il registro dell'Unione e l'EUTL assolvono funzioni svolte nell'interesse pubblico. In caso di violazione dei dati personali, si applicano le pertinenti procedure di notifica previste dalla normativa sulla protezione dei dati.

(24)

Gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e la Commissione dovrebbero provvedere affinché le informazioni detenute e trattate a norma del presente regolamento possano essere utilizzate solo ai fini del funzionamento del registro dell'Unione.

(25)

Le norme che disciplinano il registro dell'Unione dovrebbero essere semplificate in modo da ridurre gli oneri amministrativi, nei limiti del possibile, senza compromettere l'integrità ambientale, la sicurezza o l'affidabilità dell'EU ETS. Per definire l'orientamento e la portata delle possibili semplificazioni e riduzioni degli oneri, sono state raccolte le esperienze concrete degli amministratori nazionali del registro dell'Unione e sono stati consultati gli Stati membri. Le nuove norme elaborate in tale ottica mirano a rendere il registro dell'Unione di più immediata comprensione e di più facile utilizzo sia per gli utenti, sia per gli amministratori.

(26)

Se del caso e per il tempo necessario a tutelare l'integrità ambientale del sistema EU ETS, gli operatori del trasporto aereo e gli altri gestori che rientrano in tale sistema non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

(27)

Il collegamento dell'EU ETS ad altri sistemi analoghi crea maggiori opportunità di riduzione delle emissioni, contenendo in tal modo i costi della lotta ai cambiamenti climatici. L'attuazione degli accordi di collegamento a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE richiede una serie di adeguamenti del registro dell'Unione. Il regolamento (UE) n. 389/2013 dovrebbe pertanto essere modificato anche per assicurare il riconoscimento delle quote di paesi terzi ai fini della conformità e consentirne il trasferimento, nonché per permettere la creazione dei conti e l'esecuzione delle operazioni e per definire le condizioni di sospensione del collegamento.

(28)

Tutte le transazioni necessarie in relazione al terzo periodo di scambio del sistema EU ETS, compreso tra il 2013 e il 2020, dovrebbero essere concluse nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013. Poiché la direttiva 2003/87/CE prevedeva l'utilizzo dei crediti internazionali generati nell'ambito del protocollo di Kyoto, è opportuno che il suddetto regolamento continui ad applicarsi a tali transazioni. Onde chiarire le norme che disciplinano tutte le transazioni connesse al terzo periodo di scambio in conformità della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), da un lato, e quelle che disciplinano tutte le transazioni connesse al quarto periodo di scambio in conformità della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, dall'altro, è opportuno limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 che continueranno ad applicarsi alle transazioni connesse al terzo periodo di scambio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(29)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso il proprio parere il 18 ottobre 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione e del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle quote create ai fini del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (17). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «amministratore centrale»: la persona designata dalla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

2)   «amministratore nazionale»: il soggetto, designato a norma dell'articolo 7, responsabile di amministrare, per conto dello Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione dello Stato membro contenuti nel registro dell'Unione;

3)   «titolare del conto»: la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel registro dell'Unione;

4)   «informazioni sul conto»: l'insieme delle informazioni necessarie per aprire un conto o registrare un verificatore, comprese tutte le informazioni relative ai rappresentanti assegnati al conto o al verificatore;

5)   «autorità competente»: l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

6)   «verificatore»: il responsabile della verifica di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (18);

7)   «quote del trasporto aereo»: quote create in applicazione dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote create allo stesso scopo derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell'articolo 25 di tale direttiva;

8)   «quote generiche»: tutte le altre quote create in applicazione della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell'articolo 25 di tale direttiva;

9)   «procedura»: il mezzo tecnico automatizzato per svolgere un'azione relativa a un conto o a un'unità nel registro dell'Unione;

10)   «esecuzione»: il completamento della procedura di cui si è proposta l'esecuzione, che può culminare nella sua conclusione, se tutte le condizioni sono soddisfatte, oppure nella sua interruzione;

11)   «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno dell'anno dal lunedì al venerdì;

12)   «operazione»: procedura nel registro dell'Unione che comporta il trasferimento di una quota da un conto a un altro;

13)   «restituzione»: la contabilizzazione di una quota da parte del gestore o dell'operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile;

14)   «soppressione»: l'eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

15)   «riciclaggio»: il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849;

16)   «reato grave»: il reato grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849;

17)   «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;

18)   «direttori»: le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) 596/2014;

19)   «impresa madre»: l'impresa madre ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

20)   «impresa figlia»: l'impresa figlia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE;

21)   «gruppo»: il gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE;

22)   «controparte centrale»: la controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

CAPO 2

Il sistema dei registri

Articolo 4

Registro dell'Unione

1.   L'amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell'Unione, inclusa la relativa infrastruttura tecnica.

2.   Gli Stati membri si avvalgono del registro dell'Unione per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE. Il registro dell'Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.

3.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 del presente regolamento.

Articolo 5

Catalogo delle operazioni dell'Unione europea

1.   A norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE è istituito un catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), sotto forma di banca dati elettronica standardizzata, per le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   L'amministratore centrale gestisce e tiene l'EUTL in conformità del disposto del presente regolamento.

3.   L'amministratore centrale provvede affinché l'EUTL sia in grado di verificare e registrare tutte le procedure di cui al presente regolamento e sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 del presente regolamento.

4.   L'amministratore centrale provvede affinché l'EUTL sia in grado di registrare tutte le procedure di cui al titolo I, capo 3, e ai titoli II e III.

Articolo 6

Collegamenti di comunicazione fra i registri e l'EUTL

1.   Al fine di comunicare le operazioni riguardanti le quote, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento di comunicazione con i registri dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra oggetto di un accordo di collegamento in vigore, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento diretto di comunicazione con l'EUTL al fine di verificare e registrare sia le operazioni che riguardano le quote, sia le procedure di gestione dei conti di cui al titolo I, capo 3. Tutte le operazioni che interessano unità di quote sono eseguite nel registro dell'Unione e sono registrate e verificate dall'EUTL. L'amministratore centrale può stabilire un collegamento riservato di comunicazione tra l'EUTL e il registro di un paese terzo firmatario di un trattato per l'adesione all'Unione.

Articolo 7

Amministratori nazionali

1.   Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Lo Stato membro accede ai propri conti e ai conti nel registro dell'Unione soggetti alla sua giurisdizione e li amministra, a norma dell'articolo 10, attraverso il proprio amministratore nazionale indicato nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d'interesse tra gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e i titolari dei conti.

3.   Lo Stato membro comunica alla Commissione l'identità e i recapiti dell'amministratore nazionale, compreso un numero di telefono di emergenza da utilizzare in caso di incidenti relativi alla sicurezza.

4.   La Commissione coordina l'attuazione del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale. In particolare la Commissione procede a tutte le consultazioni del caso a norma dei trattati per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri disciplinati nel quadro del presente regolamento nonché all'attuazione di quest'ultimo. Le modalità di cooperazione, concordate tra l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali, prevedono procedure operative comuni per attuare il presente regolamento, procedure relative alle modifiche e agli incidenti nel registro dell'Unione, specifiche tecniche per il funzionamento e l'affidabilità del registro dell'Unione e dell'EUTL, così come disposizioni relative alle mansioni dei titolari del trattamento dei dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento. Le modalità di cooperazione possono comprendere modalità di consolidamento dei collegamenti di comunicazione esterni, dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione e delle procedure di accesso ai conti di utilizzatore. Al fine di assicurare l'attuazione armonizzata del titolo I, capo 3, l'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali, con cadenza biennale, una relazione sulle prassi pertinenti in vigore in ciascuno Stato membro.

5.   L'amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni, conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate in applicazione delle disposizioni in essa contenute.

CAPO 3

Conti

Sezione 1

Disposizioni generali applicabili a tutti i conti

Articolo 8

Conti

1.   Gli Stati membri e l'amministratore centrale provvedono affinché nel registro dell'Unione siano iscritti i conti di cui all'allegato I.

2.   In ciascun tipo di conto possono essere detenuti i tipi di unità indicati nell'allegato I.

Articolo 9

Stato dei conti

1.   I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: «aperto», «bloccato», «in attesa di chiusura» o «chiuso». In determinati anni, i conti possono trovarsi anche nello stato «escluso».

2.   Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto bloccato, ad eccezione di quelle indicate agli articoli 22, 31 e 56.

3.   Prima della chiusura, a un conto può essere assegnato lo stato «in attesa di chiusura» per il periodo durante il quale sono disponibili mezzi di ricorso contro la chiusura o fino a che non siano soddisfatte le condizioni di chiusura, ma non per più di dieci anni. Non è consentito avviare alcuna procedura né acquisire unità dai conti il cui stato risulta «in attesa di chiusura» e tutti gli accessi a tali conti sono sospesi. Al conto «in attesa di chiusura» può essere assegnato lo stato «aperto» solo se sono soddisfatte tutte le condizioni per l'apertura di un conto.

4.   Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Il conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità.

5.   In caso di esclusione di un impianto dal sistema EU ETS a norma dell'articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di gestore lo stato «escluso» per tutta la durata dell'esclusione.

6.   L'amministratore nazionale, non appena è informato dall'autorità competente del fatto che per un determinato anno i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nell'EU ETS in conformità dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, assegna al corrispondente conto di deposito di operatore aereo lo stato «escluso», previa comunicazione all'operatore interessato, fino a quando l'autorità competente gli comunica che i voli dell'operatore aereo sono di nuovo inclusi nell'EU ETS.

7.   Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto escluso, ad eccezione delle procedure di cui agli articoli 22 e 57 e di quelle indicate agli articoli 31 e 56 corrispondenti al periodo in cui al conto non era assegnato lo stato «escluso».

Articolo 10

Amministrazione dei conti

1.   Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell'amministrazione per conto dello Stato membro o dell'Unione.

2.   L'amministratore del conto è determinato, per ciascun tipo di conto, a norma dell'allegato I.

3.   L'amministratore del conto, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, apre, sospende l'accesso o chiude il conto, ne cambia lo stato, approva i rappresentanti autorizzati, consente la modifica dei dati del conto che richiedono la sua autorizzazione, avvia le operazioni su richiesta del rappresentante o del titolare del conto a norma dell'articolo 20, paragrafi 6 e 7 e avvia le operazioni su ordine dell'autorità competente o dell'autorità di contrasto.

4.   L'amministratore può imporre ai titolari dei conti e ai relativi rappresentanti il rispetto di clausole e condizioni ragionevoli conformi al presente regolamento, tenendo in considerazione gli aspetti indicati nell'allegato II.

5.   I conti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l'amministratore, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato e le unità che vi sono detenute sono considerate situate nel territorio dello stesso.

Articolo 11

Comunicazioni dell'amministratore centrale

L'amministratore centrale comunica ai rappresentanti dei conti e all'amministratore nazionale la proposta di esecuzione e la conclusione o l'interruzione di qualsiasi procedura inerente a un conto, nonché la modifica dello stato del conto, mediante un meccanismo automatizzato descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75. Le comunicazioni sono inviate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'amministratore del conto.

Sezione 2

Apertura e aggiornamento dei conti

Articolo 12

Apertura di conti amministrati dall'amministratore centrale

L'amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell'Unione.

Articolo 13

Apertura del conto per la consegna delle garanzie d'asta nel registro dell'Unione

1.   Il sistema di compensazione o di regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, collegato a una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 30 del medesimo regolamento, può presentare all'amministratore nazionale una domanda per l'apertura, nel registro dell'Unione, di un conto per la consegna delle garanzie d'asta. La persona che presenta la domanda per l'apertura del conto è tenuta a fornire le informazioni di cui all'allegato IV.

2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione il conto per la consegna delle garanzie d'asta o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

3.   Le quote detenute in un conto per la consegna delle garanzie d'asta costituiscono garanzie ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il conto per la consegna delle garanzie d'asta iscritto nel registro dell'Unione costituisce il conto pertinente ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/26/CE, e si considera situato nello Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento e disciplinato dalla legislazione del medesimo Stato.

Articolo 14

Apertura di conti di deposito di gestore nel registro dell'Unione

1.   Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l'autorità competente o il gestore pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VI e gli chiede di aprire un conto di deposito di gestore nel registro dell'Unione.

2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di gestore per ciascun impianto o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

3.   È consentito aprire un nuovo conto di deposito di gestore solo se l'impianto non dispone già di un conto omologo aperto sulla base della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

Articolo 15

Apertura di conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione

1.   Entro venti giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio dell'operatore aereo, l'autorità competente o l'operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VII e gli chiede di aprire un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione.

2.   Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo.

3.   Gli operatori aerei che svolgono attività di trasporto aereo responsabili di emissioni annue totali inferiori a 25 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalenti l'anno, o che effettuano meno di 243 voli per quadrimestre nel corso di tre quadrimestri consecutivi, possono conferire a una persona fisica o giuridica il mandato di aprire un conto di deposito di operatore aereo e di restituire le quote in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE per loro conto. Responsabile dell'adempimento resta l'operatore aereo. Al momento di conferire il mandato a una persona fisica o giuridica, l'operatore aereo provvede affinché non vi siano conflitti d'interesse tra il mandatario e le autorità competenti, gli amministratori nazionali, i responsabili della verifica o altri organismi soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e degli atti adottati per la sua attuazione. In questo caso, la persona fisica o giuridica cui è conferito il mandato fornisce le informazioni necessarie in conformità del paragrafo 1.

4.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di operatore aereo per ciascun operatore aereo o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

5.   Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo.

Articolo 16

Apertura di conti di scambio nel registro dell'Unione

1.   Il richiedente presenta all'amministratore nazionale la domanda di apertura di un conto di scambio nel registro dell'Unione. Il richiedente fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle stabilite nell'allegato IV.

2.   Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere, come condizione previa all'apertura del conto di scambio, che il richiedente abbia residenza permanente o sia registrato nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

3.   Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere, come condizione previa all'apertura del conto di scambio, che il richiedente sia iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

4.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione il conto di scambio o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

Articolo 17

Apertura di conti nazionali di deposito nel registro dell'Unione

L'autorità competente dello Stato membro ordina all'amministratore nazionale di aprire un conto nazionale di deposito nel registro dell'Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'allegato III.

Articolo 18

Registrazione dei verificatori nel registro dell'Unione

1.   La domanda di registrazione del verificatore nel registro dell'Unione è presentata all'amministratore nazionale. Il richiedente fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, comprensive di quelle stabilite negli allegati III e V.

2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale registra il verificatore nel registro dell'Unione o informa il richiedente del rifiuto di registrarlo a norma dell'articolo 19.

Articolo 19

Rifiuto di aprire il conto o registrare il verificatore

1.   L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell'apertura del conto o della registrazione siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza.

2.   L'amministratore nazionale può rifiutare di aprire il conto o registrare il verificatore nei seguenti casi:

a)

se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b)

se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il richiedente o, nel caso di una persona giuridica, uno dei direttori del richiedente è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale;

c)

se l'amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi legate a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;

d)

per motivi previsti dal diritto nazionale.

3.   Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire il conto di deposito di gestore o il conto di deposito di operatore aereo a norma del paragrafo 2, il conto può essere aperto su ordine dell'autorità competente. Tutti gli accessi al conto sono sospesi a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, fino a quando non vengono meno i motivi del rifiuto di cui al paragrafo 2.

4.   Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire il conto, il richiedente può contestare tale rifiuto rivolgendosi all'autorità competente o all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Articolo 20

Rappresentanti autorizzati

1.   L'amministratore centrale provvede affinché i rappresentanti autorizzati di conti nel registro dell'Unione possano accedere ai conti pertinenti e godano di uno dei seguenti diritti per conto del titolare:

a)

avviare procedure;

b)

approvare procedure, se necessario;

c)

avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.

2.   Al momento dell'apertura il conto dispone di almeno due rappresentanti autorizzati con una delle seguenti combinazioni di diritti:

a)

un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;

b)

un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;

c)

un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato;

d)

due rappresentanti autorizzati con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.

3.   I verificatori hanno almeno un rappresentante autorizzato che avvia le pertinenti procedure per loro conto. Il rappresentante di un verificatore non può essere il rappresentante di un conto.

4.   Il titolare del conto può decidere che, per proporre l'esecuzione di trasferimenti a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23, non è necessaria l'approvazione di un secondo rappresentante autorizzato. Il titolare del conto può revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all'amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata.

5.   Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui ai paragrafi 1 e 2, i conti possono anche avere rappresentanti autorizzati ad accedere al conto «in sola lettura».

6.   Se il rappresentante autorizzato non può accedere al registro dell'Unione per motivi tecnici o per altri motivi, l'amministratore nazionale può, su richiesta e in funzione dei diritti concessi al rappresentante autorizzato, avviare o approvare le operazioni per conto di questi, a condizione che l'amministratore nazionale ammetta tali richieste e che l'accesso del rappresentante autorizzato non sia stato sospeso a norma del presente regolamento.

7.   Se i rappresentanti autorizzati del conto non possono accedere al registro dell'Unione, il titolare del conto può chiedere all'amministratore nazionale di proporre l'esecuzione di una procedura per proprio conto, conformemente al presente regolamento, a condizione che l'amministratore nazionale ammetta tali richieste. Tali richieste non possono essere presentate per conti il cui stato risulta «chiuso».

8.   Le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 possono stabilire un numero massimo di rappresentanti autorizzati per ciascun tipo di conto.

9.   I rappresentanti autorizzati sono persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati di un conto sono persone diverse, ma una stessa persona può fungere da rappresentante autorizzato per più di un conto. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere che almeno uno dei rappresentanti autorizzati del conto abbia residenza permanente nello Stato membro, ad eccezione dei rappresentanti dei verificatori.

Articolo 21

Designazione e approvazione dei rappresentanti autorizzati

1.   Il richiedente che chiede l'apertura di un conto o la registrazione di un verificatore designa un numero di rappresentanti autorizzati conforme a quanto disposto dall'articolo 20.

2.   Quando designa un rappresentante autorizzato, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall'amministratore. Tali informazioni comprendono almeno quelle stabilite nell'allegato VIII.

Se il potenziale rappresentante autorizzato è già stato designato per un conto l'amministratore nazionale può, su richiesta del titolare del conto, avvalersi della documentazione presentata in occasione della precedente designazione ai fini della verifica di cui al paragrafo 4.

3.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni necessarie in conformità del paragrafo 2, l'amministratore nazionale approva il rappresentante autorizzato oppure informa il titolare del conto del proprio rifiuto. Se la valutazione delle informazioni sulla persona proposta per la designazione richiede più tempo, l'amministratore può prorogare la procedura di valutazione al massimo di altri venti giorni lavorativi e comunica la proroga al titolare del conto.

4.   L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della designazione del rappresentante autorizzato siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza.

5.   L'amministratore nazionale può rifiutare di approvare il rappresentante autorizzato nei seguenti casi:

a)

se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b)

se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale;

c)

per motivi previsti dal diritto nazionale.

6.   Se l'amministratore nazionale rifiuta di approvare il rappresentante autorizzato, il titolare del conto può contestare il rifiuto rivolgendosi all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di approvare il rappresentante oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Articolo 22

Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati

1.   Tutti i titolari di conti comunicano all'amministratore nazionale le modifiche delle informazioni relative al conto entro dieci giorni lavorativi. Inoltre, essi confermano all'amministratore nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere.

2.   I gestori e gli operatori aerei comunicano eventuali fusioni o scissioni all'amministratore del conto entro dieci giorni lavorativi.

3.   La comunicazione delle modifiche è accompagnata dalle informazioni richieste dall'amministratore nazionale in conformità della presente sezione. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione e delle informazioni a sostegno, l'amministratore nazionale competente approva l'aggiornamento delle informazioni. L'amministratore può rifiutare di aggiornare le informazioni in conformità dell'articolo 21, paragrafi 4 e 5. Il titolare del conto è informato di un eventuale rifiuto. È possibile contestare il rifiuto presso l'autorità competente o l'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4.

4.   Almeno ogni tre anni l'amministratore nazionale esamina le informazioni relative al conto per verificare se sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche. Per i conti di deposito di gestore, i conti di deposito di operatore aereo e i verificatori, il riesame ha luogo almeno ogni cinque anni.

5.   Il titolare del conto di deposito di gestore può vendere o cedere tale conto solo congiuntamente all'impianto ad esso connesso.

6.   Fatto salvo il paragrafo 5, nessun titolare di conto può vendere o cedere la proprietà del conto a un'altra persona.

7.   Se la persona giuridica titolare di un conto nel registro dell'Unione cambia in seguito alla fusione o alla scissione di titolari di conti, il titolare del conto è il successore legale del titolare precedente, previa presentazione della documentazione necessaria a norma dell'articolo 14, 15 o 16.

8.   Il rappresentante autorizzato non può trasferire il proprio stato di rappresentante a un'altra persona.

9.   Il titolare del conto o il verificatore può chiedere la cancellazione di un rappresentante autorizzato. L'amministratore nazionale sospende l'accesso al conto del rappresentante autorizzato nel momento in cui riceve la richiesta. L'amministratore responsabile cancella il rappresentante autorizzato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

10.   Il titolare del conto può nominare nuovi rappresentanti autorizzati a norma dell'articolo 21.

11.   Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia a seguito della procedura di cui all'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale aggiorna i dati relativi all'amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito di operatore aereo. Quando cambia l'amministratore del conto di deposito di operatore aereo, il nuovo amministratore può chiedere all'operatore aereo di presentare le informazioni relative all'apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati richieste, rispettivamente, a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 21.

12.   Fatto salvo il paragrafo 11, lo Stato membro di riferimento per la gestione del conto non cambia.

Articolo 23

Elenco dei conti di fiducia

1.   I conti nel registro dell'Unione possono disporre di un elenco dei conti di fiducia.

2.   I conti detenuti dal medesimo titolare e amministrati dal medesimo amministratore nazionale sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia.

3.   Il conto unionale di assegnazione e il conto unionale delle soppressioni sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia.

4.   L'esecuzione delle modifiche dell'elenco dei conti di fiducia è proposta e completata mediante la procedura di cui all'articolo 35. La modifica è avviata e approvata da due rappresentanti autorizzati aventi il diritto, rispettivamente, di avviare e approvare procedure. Se la modifica proposta è la cancellazione di conti dall'elenco dei conti di fiducia, la sua esecuzione è immediata. L'esecuzione di tutte le altre modifiche dell'elenco dei conti di fiducia avviene alle 12:00 CET (ora dell'Europa centrale) del quarto giorno lavorativo dopo la proposta.

Sezione 3

Chiusura dei conti

Articolo 24

Chiusura dei conti

Fatto salvo l'articolo 29, l'amministratore chiude il conto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del titolare di un conto diverso da quelli indicati agli articoli 25 e 26.

Articolo 25

Chiusura di conti di deposito di gestore

1.   Entro dieci giorni lavorativi dal ritiro di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra o dall'apprendere della cessazione delle attività di un impianto, l'autorità competente ne dà comunicazione all'amministratore nazionale. Entro dieci giorni lavorativi da tale comunicazione l'amministratore nazionale inserisce la data pertinente nel registro dell'Unione.

2.   L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di gestore se sussistono le seguenti condizioni:

a)

l'impianto ha cessato le attività o l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra è stata ritirata;

b)

l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;

c)

le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui il gestore ha partecipato al sistema EU ETS;

d)

il gestore dell'impianto ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;

e)

non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell'articolo 48, paragrafo 4.

Articolo 26

Chiusura di conti di deposito di operatore aereo

1.   Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta in base ad altre prove, l'autorità competente comunica all'amministratore nazionale che l'operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato tutte le attività contemplate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

2.   L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di operatore aereo se sussistono le seguenti condizioni:

a)

è stata effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1;

b)

l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;

c)

le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui l'operatore aereo ha partecipato al sistema EU ETS;

d)

l'operatore aereo ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;

e)

non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell'articolo 50, paragrafo 6.

Articolo 27

Cancellazione dei verificatori

1.   L'amministratore nazionale cancella il verificatore dal registro dell'Unione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cancellazione presentata dal verificatore.

2.   L'autorità competente può inoltre ordinare all'amministratore nazionale di cancellare il verificatore dal registro dell'Unione in uno dei seguenti casi:

a)

l'accreditamento del verificatore è scaduto o è stato ritirato;

b)

il verificatore ha cessato l'attività.

Articolo 28

Chiusura dei conti e cancellazione dei rappresentanti autorizzati su iniziativa dell'amministratore

1.   Se, nonostante ripetute comunicazioni, la situazione che ha dato origine alla sospensione dell'accesso ai conti a norma dell'articolo 30 non è risolta entro un lasso di tempo ragionevole, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di chiudere i conti a cui è sospeso l'accesso.

Nel caso dei conti di deposito di gestore o di operatore aereo, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di bloccare i conti a cui è sospeso l'accesso finché l'autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato origine alla sospensione non sussiste più.

2.   L'amministratore nazionale può chiudere il conto di scambio su cui non sono state registrate operazioni per un anno, dopo aver comunicato al titolare che il conto sarà chiuso entro quaranta giorni lavorativi e a meno che non riceva la richiesta di mantenerlo. Se non riceve una richiesta in tal senso da parte del titolare, l'amministratore nazionale può procedere alla chiusura del conto o assegnargli lo stato «in attesa di chiusura».

3.   L'amministratore nazionale chiude il conto di deposito di gestore o il conto di deposito di operatore aereo su ordine dell'autorità competente qualora non esista alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote o di resa di quote in eccesso.

4.   L'amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato se ritiene che l'approvazione del rappresentante autorizzato avrebbe dovuto essere respinta a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all'identità del rappresentante forniti in fase di nomina erano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi.

5.   Il titolare del conto può contestare, entro trenta giorni di calendario, la modifica dello stato del proprio conto a norma del paragrafo 1 o la cancellazione di un rappresentante autorizzato a norma del paragrafo 4 presso l'autorità competente a norma della legislazione nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato oppure conferma la modifica di stato del conto o la cancellazione del rappresentante emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Articolo 29

Saldo positivo sui conti in fase di chiusura

Se il conto che l'amministratore deve chiudere a norma degli articoli 24, 25, 26 e 28 presenta un saldo di quote positivo, l'amministratore chiede al titolare del conto di indicare un altro conto nel quale trasferire tali quote. Se il titolare del conto non risponde entro quaranta giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore, quest'ultimo può trasferire le quote nel proprio conto di deposito nazionale o assegnare al conto in questione lo stato «in attesa di chiusura».

Sezione 4

Sospensione dell'accesso ai conti

Articolo 30

Sospensione dell'accesso ai conti

1.   L'amministratore può sospendere l'accesso del rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o verificatore nel registro o a procedure a cui il rappresentante autorizzato avrebbe altrimenti accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia:

a)

tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere;

b)

ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti; oppure

c)

tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l'integrità o la riservatezza del registro dell'Unione o dell'EUTL, o dei dati ivi elaborati o archiviati.

2.   L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore quando sussiste una delle seguenti condizioni:

a)

il titolare del conto è deceduto oppure ha cessato di esistere come persona giuridica;

b)

il titolare del conto non ha corrisposto gli oneri;

c)

il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto;

d)

il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini decise dall'amministratore nazionale o dall'amministratore centrale;

e)

il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto o non ha fornito giustificativi al riguardo, oppure non ha fornito giustificativi riguardo a nuovi obblighi in materia di informazioni sul conto;

f)

il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'amministratore nazionale;

g)

il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell'amministratore del conto.

3.   L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore nei casi seguenti:

a)

per un periodo massimo di quattro settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto sia stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 67. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria;

b)

sulla base e in conformità delle disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

4.   L'amministratore nazionale può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore se ritiene che l'apertura del conto o la registrazione del verificatore avrebbe dovuto essere respinta a norma dell'articolo 19, oppure che il titolare del conto non soddisfi più le condizioni per l'apertura del conto.

5.   L'amministratore nazionale può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a tutti i conti di un titolare di conti se viene informato che quest'ultimo è oggetto di una procedura di insolvenza. Tale sospensione può essere mantenuta fino a quando l'amministratore nazionale non riceve informazioni ufficiali su chi ha il diritto di rappresentare il titolare del conto e i rappresentanti autorizzati sono confermati o finché non sono nominati nuovi rappresentanti autorizzati conformemente all'articolo 21.

6.   L'amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che le ha dato origine.

7.   Il titolare del conto o un suo rappresentante può contestare, entro trenta giorni di calendario, la sospensione dell'accesso di cui ai paragrafi da 1 a 3 presso l'autorità competente o l'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare l'accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

8.   L'autorità competente o la Commissione può anche ordinare a un amministratore nazionale o all'amministratore centrale di procedere a una sospensione basandosi su uno dei motivi previsti ai paragrafi da 1 a 5.

9.   Un'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro dell'amministratore può altresì esigere che l'amministratore proceda a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.

10.   Se il titolare del conto di deposito di gestore o del conto di deposito di operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti la scadenza per la restituzione prevista all'articolo 12, paragrafi 2 bis e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l'amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote da questi indicato.

11.   Se il conto a cui è stato sospeso l'accesso presenta un saldo di quote positivo, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può, a norma delle disposizioni legislative nazionali pertinenti, ordinare all'amministratore nazionale di trasferire immediatamente tali quote nel corrispondente conto nazionale o assegnare al conto in questione lo stato «in attesa di chiusura».

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL REGISTRO DELL'UNIONE RELATIVE AL SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DELL'UNIONE

CAPO 1

Emissioni verificate e adempimento

Articolo 31

Dati sulle emissioni verificate dell'impianto o dell'operatore aereo

1.   Ogniqualvolta il diritto nazionale lo richieda, il gestore e l'operatore aereo scelgono un verificatore tra quelli registrati presso l'amministratore nazionale che ne amministra il conto.

2.   L'amministratore nazionale, l'autorità competente o, su decisione dell'autorità competente, il titolare del conto o il verificatore inserisce i dati sulle emissioni per l'anno precedente.

3.   I dati annui sulle emissioni sono presentati nel formato stabilito dall'allegato IX.

4.   Il verificatore o l'autorità competente approva i dati annui sulle emissioni previo esito positivo della verifica, a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, della comunicazione del gestore sulle emissioni prodotte dall'impianto nel corso di un anno precedente o della comunicazione dell'operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente.

5.   L'amministratore nazionale o l'autorità competente contrassegna come verificate, nel registro dell'Unione, le emissioni approvate a norma del paragrafo 4. L'autorità competente può stabilire che sia il verificatore a contrassegnare come verificate le emissioni nel registro dell'Unione al posto dell'amministratore nazionale. Tutte le emissioni approvate sono contrassegnate come verificate entro il 31 marzo.

6.   L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate dell'impianto o dell'operatore aereo al fine di garantire la conformità con gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell'Unione i dati corretti sulle emissioni verificate o stimate dell'impianto o dell'operatore aereo per un determinato anno.

7.   Se al 1o maggio di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti i valori delle emissioni verificate dell'impianto o dell'operatore aereo per un anno precedente, o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore delle emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 32

Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate

1.   Se al 1o aprile di ogni anno nel registro dell'Unione non sono state iscritte e contrassegnate come verificate le emissioni annue dell'impianto o dell'operatore aereo per l'anno precedente, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di deposito di gestore o conto di deposito di operatore aereo lo stato «bloccato».

2.   Quando tutte le emissioni verificate mancanti dell'impianto o dell'operatore aereo per l'anno interessato sono state iscritte nel registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al conto lo stato «aperto».

Articolo 33

Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento

1.   L'amministratore centrale provvede affinché al 1o maggio di ogni anno il registro dell'Unione indichi per l'anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di tutti gli impianti e operatori aerei che hanno un conto di deposito di gestore o di operatore aereo non bloccato, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all'anno precedente incluso, più un fattore di correzione. Il valore relativo allo stato di adempimento non si calcola per i conti il cui valore precedente relativo allo stato di adempimento risultava pari a zero o positivo e per i quali l'anno delle ultime emissioni indicato è anteriore all'anno precedente. Il calcolo non tiene conto della restituzione di quote rilasciate per un periodo successivo al periodo di adempimento in corso.

L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il valore relativo allo stato di adempimento prima della chiusura del conto a norma degli articoli 25 e 26.

2.   Per i periodi di scambio 2008-2012 e 2013-2020, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente se tale valore è inferiore o pari a zero. Per i periodi di scambio aventi inizio il 1o gennaio 2021, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente.

3.   L'amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.

CAPO 2

Operazioni

Sezione 1

Informazioni generali

Articolo 34

Per ciascun tipo di conto sono avviate solo le operazioni espressamente disciplinate dal presente regolamento per detto tipo di conto.

Articolo 35

Esecuzione dei trasferimenti

1.   Per tutte le operazioni di cui al presente capo, il registro dell'Unione chiede una conferma fuori banda prima che possa esserne proposta l'esecuzione. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 4, l'esecuzione di un'operazione può essere proposta solo se quest'ultima è stata avviata da un rappresentante autorizzato e approvata da un altro rappresentante del conto fuori banda.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché tutti i trasferimenti di cui all'articolo 55 a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia siano eseguiti immediatamente se la loro esecuzione è proposta tra le ore 10:00 e le ore 16:00 CET di un giorno lavorativo.

Il trasferimento a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia la cui esecuzione è proposta in qualsiasi altro momento è eseguito alle ore 10:00 CET del medesimo giorno lavorativo, se proposto prima delle 10:00 CET, o alle ore 10:00 CET del giorno lavorativo seguente, se proposto dopo le 16:00 CET.

3.   L'amministratore centrale provvede affinché tutti i trasferimenti di cui all'articolo 55 a conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia e i trasferimenti dal conto per la consegna delle garanzie d'asta, la cui esecuzione è proposta prima delle ore 12:00 CET di un giorno lavorativo, siano eseguiti alle 12:00 CET del giorno lavorativo seguente. Le operazioni la cui esecuzione è proposta dopo le 12:00 CET di un giorno lavorativo sono eseguite alle 12:00 CET del secondo giorno lavorativo successivo al giorno della proposta di esecuzione.

4.   L'amministratore centrale provvede affinché i trasferimenti siano completati entro le ore 16:00 CET del giorno dell'esecuzione.

5.   L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione consenta di interrompere prima dell'esecuzione un'operazione soggetta alle norme di esecuzione di cui al paragrafo 3. Il rappresentante autorizzato può avviare l'interruzione di un'operazione almeno due ore prima della sua esecuzione. Se l'interruzione dell'operazione è stata avviata a causa di una sospetta frode, il titolare del conto la segnala subito all'autorità nazionale di contrasto. La segnalazione è trasmessa all'amministratore nazionale entro sette giorni lavorativi.

6.   Qualora sospetti che la proposta di esecuzione di un trasferimento soggetto alle norme di esecuzione di cui al paragrafo 3 sia fraudolenta, il rappresentante o il titolare del conto può, almeno due ore prima dell'esecuzione del trasferimento, chiederne l'interruzione per suo conto all'amministratore nazionale o, se del caso, all'amministratore centrale. Subito dopo la richiesta il titolare del conto segnala la sospetta frode all'autorità nazionale di contrasto. La segnalazione è trasmessa all'amministratore nazionale o, se del caso, all'amministratore centrale entro sette giorni lavorativi.

7.   Contestualmente alla proposta d'esecuzione di un trasferimento, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione al riguardo. Contestualmente all'avvio dell'interruzione di un'operazione a norma del paragrafo 5, a tutti i rappresentanti del conto e all'amministratore nazionale che amministra il conto è trasmessa una comunicazione al riguardo.

8.   Lo Stato membro può decidere che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel suo territorio, le festività nazionali in un dato anno non sono considerate giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11. La decisione specifica i giorni in questione ed è pubblicata entro il 1o dicembre dell'anno che precede l'anno interessato.

Articolo 36

Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni

1.   Una quota è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato.

2.   Data la natura dematerializzata delle quote, l'iscrizione nel registro dell'Unione vale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal presente regolamento.

3.   Data la fungibilità delle quote, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota in quanto tale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e la verifica della concordanza di cui all'articolo 73 del presente regolamento, un'operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell'articolo 74. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l'obbligo o l'ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell'Unione, nessuna legge, regolamentazione, norma o prassi relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare il ricalcolo nel registro di un'operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento.

Non si può impedire al titolare del conto o a un terzo di far valere, in relazione a un'operazione divenuta definitiva nel registro dell'Unione, qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione e riconosciutigli per legge, inter alia a fini di recupero, restituzione o risarcimento, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione nel registro dell'Unione.

4.   Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota acquisisce la titolarità della quota indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente.

Sezione 2

Creazione di quote

Articolo 37

Creazione di quote

1.   Se del caso, l'amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto d'asta unionale e un conto d'asta unionale per il trasporto aereo, nonché creare o eliminare conti e quote secondo quanto richiesto dagli atti della legislazione dell'Unione, comprese le disposizioni della direttiva 2003/87/CE o l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna quota un codice identificativo unico.

3.   Le quote create dal 1o gennaio 2021 in poi riportano un'indicazione che specifica in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 sono state create.

4.   L'amministratore centrale provvede affinché per le quote siano visibili nel registro dell'Unione i codici ISIN di cui alla norma ISO 6166.

5.   Fatto salvo il paragrafo 6, le quote create secondo la tabella nazionale di assegnazione di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono contraddistinte da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione.

6.   Le quote create non sono contraddistinte da un codice paese:

a)

per gli anni in cui il diritto dell'Unione non cessa di applicarsi nello Stato membro entro il 30 aprile dell'anno seguente, o in presenza di garanzie sufficienti che la restituzione delle quote debba avvenire in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro;

b)

se le quote sono state create relativamente ad anni durante i quali la conformità alla direttiva 2003/87/CE, per quanto riguarda le emissioni prodotte in tali anni, deve essere garantita in virtù di un accordo recante le modalità del recesso dall'Unione dello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere, e se entrambe le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

Sezione 3

Trasferimenti tra conti prima delle aste e dell'assegnazione

Articolo 38

Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all'asta

1.   L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del suo responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto totale unionale al conto d'asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell'articolo 10 del suddetto regolamento.

2.   In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale al conto d'asta unionale o dal conto d'asta unionale al conto totale unionale, secondo il caso.

Articolo 39

Trasferimento di quote generiche destinate all'assegnazione a titolo gratuito

L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale al conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 40

Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all'asta

1.   L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del suo responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma del suddetto regolamento.

2.   In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.

Articolo 41

Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate all'assegnazione a titolo gratuito

1.   L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente al numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo, stabilito dalla decisione della Commissione adottata sulla base dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2.   Se il numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente all'aumento del numero di quote del trasporto aereo destinate all'assegnazione a titolo gratuito.

3.   Se il numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale sopprime le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote del trasporto aereo destinate all'assegnazione a titolo gratuito.

Articolo 42

Trasferimento di quote del trasporto aereo alla riserva speciale

1.   L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente al numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale, stabilito dalla decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2.   Se il numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente all'aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale.

3.   Se il numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale sopprime le quote assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote nella riserva speciale.

4.   In caso di assegnazione di quote prelevate dalla riserva speciale a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE, la quantità finale di quote del trasporto aereo assegnate a titolo gratuito all'operatore aereo per l'intero periodo di scambio è trasferita automaticamente dal conto unionale di riserva speciale al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo.

Articolo 43

Trasferimento di quote generiche al conto totale unionale

Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce al conto totale unionale tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione.

Articolo 44

Trasferimento di quote del trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo

Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce al conto totale unionale per il trasporto aereo tutte le quote rimaste sul conto unionale di riserva speciale.

Articolo 45

Soppressione delle quote del trasporto aereo

L'amministratore generale provvede affinché, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite al conto unionale delle soppressioni.

Sezione 4

Assegnazione agli impianti fissi

Articolo 46

Iscrizione nel registro dell'Unione delle tabelle nazionali di assegnazione

1.   Lo Stato membro comunica alla Commissione la tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 e per il periodo 2026-2030 entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025, rispettivamente. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione contengano le informazioni di cui all'allegato X.

2.   La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione nel registro dell'Unione se la ritiene conforme alla direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione riveduta.

Articolo 47

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione

1.   L'amministratore centrale provvede affinché ogni modifica della tabella nazionale di assegnazione in applicazione delle norme che disciplinano l'assegnazione a titolo gratuito agli impianti fissi sia effettuata nel registro dell'Unione.

2.   Contestualmente all'introduzione di una modifica a norma del paragrafo 1, all'amministratore nazionale che amministra l'impianto interessato è trasmessa una comunicazione al riguardo.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione per quanto riguarda l'assegnazione a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.

La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all'amministratore centrale di apportare le corrispondenti modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nel registro dell'Unione se ritiene che le modifiche della tabella nazionale di assegnazione siano conformi all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.

Articolo 48

Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito

1.   L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione, per ciascun gestore, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all'allegato X, se l'impianto può ricevere un'assegnazione nell'anno in questione.

2.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al conto pertinente di deposito di gestore, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

3.   Il conto di deposito di gestore nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi.

4.   L'amministratore centrale provvede a che il gestore possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione, qualora la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro sia stata modificata a norma dell'articolo 47 per correggere le quote in eccesso assegnate al gestore e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle.

5.   L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse derivino da un'assegnazione effettuata dopo che il gestore ha cessato le attività esercitate nell'impianto cui afferisce l'assegnazione senza informarne l'autorità competente.

Sezione 5

Assegnazione agli operatori aerei

Articolo 49

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche apportate alle proprie tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo.

2.   La Commissione ordina all'amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contenute nel registro dell'Unione se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate a norma dell'articolo 3 septies, paragrafo 7, della suddetta direttiva nel caso delle assegnazioni provenienti dalla riserva speciale. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.

3.   Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la modifica è avviata dall'amministratore nazionale che amministra l'operatore aereo la cui assegnazione deve confluire nell'assegnazione di un altro operatore aereo. La modifica è subordinata all'autorizzazione dell'amministratore nazionale cui fa capo l'operatore aereo la cui assegnazione assorbirà l'assegnazione dell'operatore aereo oggetto della fusione.

Articolo 50

Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito

1.   L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale per il trasporto aereo, per ciascun operatore aereo e per ciascun anno, se l'operatore aereo può ricevere un'assegnazione per l'anno in questione.

2.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito di operatore aereo, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

3.   Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro.

4.   Qualora sia in vigore un accordo, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione le quote del trasporto aereo corrispondenti a un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dai corrispondenti conti iscritti nell'altro registro ai conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione, previa approvazione dell'autorità competente responsabile della gestione dell'altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

5.   Il conto di deposito di operatore aereo nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi.

6.   L'amministratore centrale provvede a che l'operatore aereo possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo, qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo dello Stato membro sia stata modificata a norma dell'articolo 49 per correggere le quote in eccesso assegnate all'operatore aereo e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle.

7.   L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse siano la conseguenza di un'assegnazione effettuata dopo che l'operatore aereo ha cessato le attività cui afferisce l'assegnazione senza informarne l'autorità competente.

Articolo 51

Resa delle quote del trasporto aereo

Qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia modificata a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE in seguito al trasferimento di quote, in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento, ai conti di deposito di operatore aereo per un determinato anno, l'amministratore centrale esegue i trasferimenti richiesti da eventuali provvedimenti adottati a norma dell'articolo 25 bis della suddetta direttiva.

Sezione 6

Asta

Articolo 52

Iscrizione delle tabelle d'asta nell'EUTL

1.   Entro un mese dalla determinazione e prima della pubblicazione di un calendario d'asta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 2, o dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento pertinente ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 presenta alla Commissione la corrispondente tabella d'asta.

Detto sistema di compensazione o sistema di regolamento presenta due tabelle d'asta per ciascun anno civile a partire dal 2012, l'una per la messa all'asta delle quote generiche e l'altra per la messa all'asta delle quote del trasporto aereo, assicurandosi che le tabelle d'asta contengano i dati indicati nell'allegato XIII.

2.   La Commissione ordina all'amministratore centrale di iscrivere la tabella d'asta nell'EUTL se la ritiene conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d'asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente il sistema di compensazione o il sistema di regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova tabella presentata possa essere accettata. Entro tre mesi il sistema di compensazione o il sistema di regolamento presenta alla Commissione una tabella d'asta riveduta di conseguenza.

3.   Ogni tabella d'asta o tabella d'asta riveduta iscritta successivamente nell'EUTL a norma del paragrafo 2costituisce un ordine di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 3, e a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, il momento di presentazione alla Commissione della tabella d'asta o tabella d'asta riveduta costituisce il momento di immissione di un ordine di trasferimento in un sistema quale definito all'articolo 2, lettera a), della suddetta direttiva.

Articolo 53

Modifiche delle tabelle d'asta

1.   Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento pertinente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, comunica immediatamente alla Commissione eventuali modifiche che devono essere apportate alla tabella d'asta.

2.   La Commissione ordina all'amministratore centrale di iscrivere la tabella d'asta riveduta nell'EUTL se la ritiene conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente il sistema di compensazione o il sistema di regolamento, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.

3.   La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato nella tabella d'asta se constata che il suddetto sistema di compensazione o sistema di regolamento non ha comunicato una modifica necessaria della tabella d'asta.

Articolo 54

Messa all'asta delle quote

1.   La Commissione ordina all'amministratore centrale di trasferire tempestivamente su richiesta dello Stato membro che procede alla messa all'asta, nella figura del suo responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto d'asta unionale e/o le quote del trasporto aereo dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al corrispondente conto per la consegna delle garanzie d'asta in base alle tabelle d'asta. Il titolare del conto per la consegna delle garanzie d'asta provvede al trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all'asta in conformità del regolamento (UE) n. 1031/2010.

2.   Conformemente al regolamento (UE) n. 1031/2010, il rappresentante autorizzato del conto per la consegna delle garanzie d'asta può essere tenuto a trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna delle garanzie d'asta al conto d'asta unionale o al conto d'asta unionale per il trasporto aereo, a seconda dei casi.

Sezione 7

Scambio

Articolo 55

Trasferimenti di quote

1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'amministratore centrale, su richiesta del titolare del conto, provvede a che il registro dell'Unione effettui il trasferimento delle quote verso qualsiasi altro conto, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza o del conto di arrivo.

2.   I conti di deposito di gestore e i conti di deposito di operatore aereo possono trasferire quote esclusivamente a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23.

3.   I titolari di conti di deposito di gestore o di conti di deposito di operatore aereo possono decidere che dal loro conto sono possibili trasferimenti a conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23. I titolari di conti di deposito di gestore o di conti di deposito di operatore aereo possono revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all'amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata.

4.   Il rappresentante autorizzato che avvia un trasferimento indica contestualmente nel registro dell'Unione se il trasferimento è un'operazione bilaterale, a meno che tale operazione non sia registrata presso una sede di mercato, compensata mediante una controparte centrale o non sia un trasferimento tra diversi conti del medesimo titolare iscritto nel registro dell'Unione.

Sezione 8

Restituzione delle quote

Articolo 56

Restituzione delle quote

1.   Ai fini della restituzione delle quote, il gestore o l'operatore aereo propone al registro dell'Unione di:

a)

trasferire un determinato numero di quote dal conto di deposito di gestore o di operatore aereo pertinente al conto unionale delle soppressioni;

b)

registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per coprire le emissioni dell'impianto del gestore o le emissioni dell'operatore aereo nel periodo in corso.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione impedisca di proporre l'esecuzione della restituzione di quote che non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

3.   Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.

4.   Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle unità emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra collegato all'EU ETS.

5.   Le quote contraddistinte da un codice paese a norma dell'articolo 37, paragrafo 5, non possono essere restituite.

Sezione 9

Soppressione delle quote

Articolo 57

Soppressione delle quote

1.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua, mediante la seguente procedura, ogni richiesta del titolare di conto che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di sopprimere le quote detenute nei propri conti:

a)

trasferendo il numero di quote specificato dal conto pertinente al conto unionale delle soppressioni;

b)

registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l'anno in corso.

2.   Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per alcuna emissione.

Sezione 10

Annullamento delle operazioni

Articolo 58

Annullamento dei processi avviati per errore e completati

1.   Se il titolare del conto o l'amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all'amministratore del proprio conto di procedere all'annullamento dell'operazione conclusa presentando una domanda scritta. La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro dieci giorni lavorativi dal completamento del processo. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

2.   I titolari dei conti possono proporre l'annullamento delle seguenti operazioni:

a)

restituzione di quote;

b)

soppressione di quote.

3.   Se l'amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e la accoglie, può proporre l'annullamento dell'operazione nel registro dell'Unione.

4.   Se l'amministratore nazionale avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 5, può proporre all'amministratore centrale di procedere all'annullamento dell'operazione conclusa presentando una domanda scritta. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

5.   Gli amministratori nazionali possono proporre l'annullamento delle operazioni seguenti:

a)

assegnazione di quote generiche;

b)

assegnazione di quote del trasporto aereo.

6.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 1, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata conclusa più di trenta giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore del conto a norma del paragrafo 3;

b)

una volta annullata l'operazione di restituzione, nessun gestore od operatore aereo risulterà non conforme a causa dell'annullamento;

7.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 4, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il conto di destinazione dell'operazione da annullare detiene ancora unità dello stesso tipo e in quantità pari a quelle interessate dall'operazione in questione;

b)

l'assegnazione delle quote generiche da annullare è stata effettuata dopo la data di ritiro dell'autorizzazione dell'impianto o dopo la cessazione, totale o parziale, dell'attività dell'impianto.

8.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua l'annullamento con unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell'operazione da annullare.

CAPO 3

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

Articolo 59

Attuazione degli accordi di collegamento

L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli articoli 25 e 25 bis, della direttiva 2003/87/CE.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TECNICHE COMUNI

CAPO 1

Requisiti tecnici del registro dell'Unione e dell'EUTL

Sezione 1

Disponibilità

Articolo 60

Disponibilità e affidabilità del registro dell'Unione e dell'EUTL

1.   L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure affinché:

a)

il registro dell'Unione sia accessibile ai rappresentanti dei conti e agli amministratori nazionali ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana;

b)

i collegamenti di comunicazione di cui all'articolo 6 tra il registro dell'Unione e l'EUTL siano in funzione ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana;

c)

siano previsti hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell'hardware e del software principali;

d)

il registro dell'Unione e l'EUTL rispondano tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti.

2.   L'amministratore centrale provvede inoltre affinché il registro dell'Unione e l'EUTL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di guasti o incidenti gravi, di proteggere tutti i dati di rilievo e di recuperare rapidamente tutti i dati e le transazioni.

3.   L'amministratore centrale limita al minimo le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione e dell'EUTL.

Articolo 61

Assistenza

1.   Gli amministratori nazionali, attraverso punti di assistenza (helpdesk) nazionali, forniscono assistenza e supporto ai titolari e ai rappresentanti dei conti nel registro dell'Unione da essi amministrati.

2.   L'amministratore centrale, attraverso un punto di assistenza centrale, fornisce supporto agli amministratori nazionali nel loro compito di garantire assistenza in conformità del paragrafo 1.

Sezione 2

Sicurezza e autenticazione

Articolo 62

Autenticazione del registro dell'Unione

L'identità del registro dell'Unione è autenticata dall'EUTL tenendo in considerazione le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

Articolo 63

Accesso ai conti nel registro dell'Unione

1.   I rappresentanti dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell'Unione attraverso l'area riservata del registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché l'area riservata del registro dell'Unione sia accessibile via Internet. Il sito web del registro dell'Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2.   Gli amministratori nazionali possono accedere ai conti che amministrano nel registro dell'Unione attraverso l'area riservata del registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché l'area riservata del registro dell'Unione sia accessibile via Internet.

3.   Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o gli amministratori nazionali e l'area riservata del registro dell'Unione sono criptate tenendo in considerazione i requisiti di sicurezza stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

4.   L'amministratore centrale adotta tutte le misure necessarie per impedire l'accesso non autorizzato all'area riservata del sito web del registro dell'Unione.

5.   Se la sicurezza delle credenziali del rappresentante autorizzato è stata compromessa, questi sospende immediatamente l'accesso al conto, ne informa l'amministratore del conto e chiede nuove credenziali. Se non è possibile accedere al conto per sospendere l'accesso, il rappresentante autorizzato chiede immediatamente all'amministratore nazionale di procedere alla sospensione dell'accesso.

Articolo 64

Autenticazione e autorizzazione nel registro dell'Unione

1.   L'amministratore centrale provvede affinché agli amministratori nazionali e a ciascun rappresentante autorizzato siano assegnate delle credenziali per l'autenticazione al fine di accedere al registro dell'Unione.

2.   I rappresentanti autorizzati possono accedere unicamente ai conti del registro dell'Unione per i quali dispongono di autorizzazione e possono chiedere l'avvio delle sole procedure per le quali sono abilitati a norma dell'articolo 21. L'accesso o la richiesta si effettua in un'area riservata del sito web del registro dell'Unione.

3.   Oltre alle credenziali di cui al paragrafo 1, il rappresentante autorizzato utilizza un'autenticazione secondaria per accedere al registro dell'Unione, tenendo in considerazione il tipo di meccanismi per l'autenticazione secondaria stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

4.   L'amministratore del conto può presumere che un utente correttamente autenticato dal registro dell'Unione sia il rappresentante autorizzato registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle proprie credenziali è stata compromessa e ne chieda la sostituzione.

5.   Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all'amministratore centrale la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali.

Articolo 65

Sospensione di ogni accesso a causa di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza

1.   L'amministratore centrale può sospendere temporaneamente l'accesso al registro dell'Unione o all'EUTL, o a parte di essi, qualora abbia motivi ragionevoli di sospettare che la sicurezza sia stata violata o che esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell'Unione o dell'EUTL ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (21), ivi compresi gli strumenti di back-up di cui all'articolo 60. Se i motivi alla base della sospensione persistono per più di cinque giorni lavorativi, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di mantenere in essere la sospensione.

L'amministratore centrale informa tempestivamente tutti gli amministratori nazionali della sospensione, dei suoi motivi e della durata prevedibile.

2.   L'amministratore nazionale che viene a conoscenza di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza informa tempestivamente l'amministratore centrale. L'amministratore centrale può adottare le misure di cui al paragrafo 1.

3.   L'amministratore nazionale che viene a conoscenza di una situazione, descritta al paragrafo 1, che rende necessaria la sospensione di ogni accesso ai conti da esso amministrati a norma del presente regolamento, sospende tutti gli accessi a tali conti e ne informa tempestivamente l'amministratore centrale. L'amministratore centrale ne informa quanto prima tutti gli altri amministratori nazionali.

4.   I titolari dei conti sono informati delle misure di sospensione adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 col maggior preavviso possibile. La comunicazione comprende la durata prevedibile della sospensione ed è chiaramente visibile nell'area pubblica del sito web del registro dell'Unione.

Articolo 66

Sospensione dell'accesso alle quote in caso di sospetta operazione fraudolenta

1.   L'amministratore nazionale o l'amministratore nazionale che agisce su ordine dell'autorità competente, o di un'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, può sospendere l'accesso alle quote nella parte del registro dell'Unione da esso amministrata nei seguenti casi:

a)

per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che le quote siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi;

b)

se la sospensione avviene sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo legittimo.

Ai fini del primo comma, lettera a), le disposizioni dell'articolo 67 si applicano di conseguenza. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria.

2.   La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere l'accesso alle quote nel registro dell'Unione o nell'EUTL per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che le quote siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi.

3.   L'amministratore nazionale o la Commissione informano immediatamente della sospensione l'autorità di contrasto.

4.   Un'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro dell'amministratore nazionale può altresì richiedere all'amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.

Articolo 67

Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose

1.   L'amministratore centrale e gli amministratori nazionali cooperano con gli organismi pubblici incaricati del controllo della conformità a norma della direttiva 2003/87/CE e con gli organismi pubblici competenti per la vigilanza dei mercati primari e secondari delle quote, affinché possano ottenere un quadro d'insieme consolidato dei mercati delle quote.

2.   L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con le autorità competenti per istituire procedure congrue e appropriate ad anticipare e prevenire le transazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

3.   L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con l'unità di informazione finanziaria (FIU, Financial Intelligence Unit) di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, provvedendo tempestivamente a:

a)

informare la FIU, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose;

b)

fornire alla FIU, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro dell'amministratore nazionale. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, designano il soggetto o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo.

5.   Lo Stato membro dell'amministratore nazionale provvede a che le misure nazionali di recepimento degli articoli 37, 38, 39 42 e 46 della direttiva (UE) 2015/849 si applichino all'amministratore nazionale.

6.   I titolari dei conti segnalano immediatamente ogni frode o sospetta frode all'autorità nazionale di contrasto. Tale segnalazione è trasmessa agli amministratori nazionali.

Articolo 68

Sospensione delle procedure

1.   La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell'Unione, se quest'ultimo non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati.

2.   L'amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l'avvio o l'accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell'Unione al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo.

3.   L'amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i problemi che ne avevano causato la sospensione. In tal caso la Commissione ordina all'amministratore centrale di ripristinare dette procedure. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l'amministratore nazionale, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova richiesta possa essere accettata.

4.   La Commissione può, anche su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro relative all'assegnazione a titolo gratuito e alla vendita all'asta.

Articolo 69

Sospensione degli accordi di collegamento

In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure appropriate previste dall'accordo.

Sezione 3

Controllo automatico, registrazione e conclusione delle procedure

Articolo 70

Controllo automatico delle procedure

1.   Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali informatici di messaggeria elettronica che assicurano la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione della procedura da parte del registro dell'Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai pertinenti requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2.   L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75, al fine di individuare, nella procedura proposta, eventuali irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dal presente regolamento.

Articolo 71

Rilevazione di difformità

Per le procedure concluse attraverso il collegamento diretto di comunicazione tra il registro dell'Unione e l'EUTL di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'amministratore centrale provvede a che l'EUTL interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all'articolo 72, paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi il registro dell'Unione e l'amministratore dei conti interessati dall'operazione interrotta mediante l'invio di un codice di risposta di controllo automatico. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l'interruzione della procedura.

Articolo 72

Rilevazione di difformità nel registro dell'Unione

1.   Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, l'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono a che il registro dell'Unione contenga i codici di ingresso di controllo e i codici di risposta di controllo. I codici di controllo tengono conto di quelli contenuti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

2.   L'amministratore centrale provvede a che, prima e durante l'esecuzione di tutte le procedure, il registro dell'Unione esegua gli opportuni controlli automatici per assicurare la rilevazione di eventuali difformità e l'interruzione delle procedure errate prima dei controlli automatici eseguiti dall'EUTL.

Articolo 73

Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell'EUTL

1.   L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL avvii periodicamente la verifica della concordanza dei dati per accertarsi che i dati registrati nell'EUTL relativamente ai conti e alle quote detenute corrispondano a quelli relativi a tali quote nel registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL registri tutte le procedure.

2.   Se, durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1, l'EUTL rileva un'incongruenza consistente nel fatto che le informazioni relative ai conti o alle quote detenute fornite dal registro dell'Unione nell'ambito della suddetta verifica periodica differiscono dalle informazioni presenti nell'EUTL, l'amministratore centrale provvede affinché quest'ultimo non consenta la conclusione di qualsiasi altra procedura inerente ai conti o alle quote interessati dall'incongruenza. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL comunichi immediatamente ogni incongruenza all'amministratore centrale e agli amministratori dei conti interessati.

Articolo 74

Completamento delle procedure

1.   Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate all'EUTL in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, si considerano completate quando l'EUTL comunica al registro dell'Unione di averle concluse. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL interrompa automaticamente la conclusione dell'operazione o della procedura che non abbia potuto essere conclusa entro 24 ore dalla sua comunicazione.

2.   La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all'articolo 73, paragrafo 1, si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute nel registro dell'Unione e le informazioni contenute nell'EUTL per un'ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura di verifica della concordanza è stata riavviata e conclusa correttamente.

Sezione 4

Specifiche e gestione delle modifiche

Articolo 75

Specifiche tecniche e per lo scambio dei dati

1.   La Commissione rende accessibili agli amministratori nazionali le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati che definiscono i requisiti operativi per il registro dell'Unione, compresi i codici identificativi, i controlli automatici, i codici di risposta e gli obblighi relativi alla registrazione dei dati, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza.

2.   Le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati sono stilate in consultazione con gli Stati membri.

3.   Le norme elaborate conformemente agli accordi di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE sono coerenti con le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati stilate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 76

Gestione delle modifiche e delle versioni

Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede a che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 siano concluse prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento di comunicazione tra la nuova versione intermedia o ufficiale del software e l'EUTL.

CAPO 2

Registrazioni, relazioni, riservatezza e oneri

Articolo 77

Trattamento delle informazioni e dei dati personali

1.   In relazione al trattamento dei dati personali nel registro dell'Unione e nell'EUTL, gli amministratori nazionali sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679. In relazione alle responsabilità che le incombono a norma del presente regolamento e al trattamento dei dati personali che queste comportano, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   L'amministratore nazionale che rilevi una violazione dei dati personali informa senza indebito ritardo l'amministratore centrale e gli altri amministratori nazionali della natura e delle possibili conseguenze della violazione, nonché delle misure adottate e di cui si propone l'adozione per porvi rimedio e per attenuarne i possibili effetti negativi.

3.   L'amministratore centrale che rilevi una violazione dei dati personali informa senza indebito ritardo gli amministratori nazionali della natura e delle possibili conseguenze della violazione, nonché delle misure che ha adottato e di cui propone l'adozione da parte degli amministratori nazionali per porvi rimedio e per attenuarne i possibili effetti negativi.

4.   Le modalità di cooperazione definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, includono disposizioni relative alle responsabilità che incombono ai titolari del trattamento per quanto concerne la conformità ai rispettivi obblighi di protezione dei dati.

5.   L'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono affinché il registro dell'Unione e l'EUTL archivino e trattino soltanto le informazioni riguardanti i conti, i titolari dei conti e i rappresentanti dei conti di cui alla tabella III-I dell'allegato III, alle tabelle VI-I e VI-II dell'allegato VI, alla tabella VII-I dell'allegato VII e alla tabella VIII-I dell'allegato VIII. Qualsiasi altra informazione che deve essere fornita a norma del presente regolamento è archiviata e trattata al di fuori del registro dell'Unione o dell'EUTL.

6.   Gli amministratori nazionali provvedono a che le informazioni prescritte dal presente regolamento ma non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL siano trattate conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale.

7.   Nessuna delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 è registrata nel registro dell'Unione o nell'EUTL.

Articolo 78

Registrazioni

1.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione archivi le registrazioni relative a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del conto.

2.   I dati personali sono cancellati dalle registrazioni dopo cinque anni dalla chiusura del conto o dopo cinque anni dall'interruzione del rapporto d'affari, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849, con una persona fisica.

3.   I dati personali possono essere conservati per un periodo supplementare di cinque anni, a condizione che l'accesso sia limitato all'amministratore centrale, esclusivamente a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.

4.   A fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS, i dati personali controllati dagli amministratori nazionali possono essere conservati dopo l'interruzione del rapporto d'affari per un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione di tali reati a norma della legislazione dello Stato membro dell'amministratore nazionale.

5.   Le informazioni sui conti contenenti dati personali, raccolte a norma delle disposizioni del presente regolamento e non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL, sono conservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

6.   L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutte le registrazioni nel registro dell'Unione concernenti conti che amministrano o hanno amministrato.

Articolo 79

Comunicazione e disponibilità delle informazioni

1.   L'amministratore centrale rende accessibili, in modo trasparente e organizzato, ai destinatari di cui all'allegato XIII le informazioni ivi indicate. L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure per rendere accessibili le informazioni di cui all'allegato XIII alla frequenza ivi indicata. L'amministratore centrale non rende pubbliche le altre informazioni contenute nell'EUTL o nel registro dell'Unione a meno che non sia autorizzato a farlo a norma dell'articolo 80.

2.   Gli amministratori nazionali possono inoltre rendere accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite un sito Internet pubblico, le informazioni di cui all'allegato XIII a cui hanno accesso a norma dell'articolo 80, ai destinatari e alla frequenza indicati nel suddetto allegato. Gli amministratori nazionali non rendono pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell'Unione a meno che non siano autorizzati a farlo a norma dell'articolo 80.

Articolo 80

Riservatezza

1.   Tutte le informazioni nell'EUTL e nel registro dell'Unione, ivi comprese quelle concernenti le quote detenute in tutti i conti, tutte le operazioni effettuate e il codice identificativo unico delle quote detenute o interessate da un'operazione, sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Il primo comma si applica anche alle informazioni raccolte a norma del presente regolamento e detenute dall'amministratore centrale o dall'amministratore nazionale.

2.   L'amministratore centrale e gli amministratori nazionali provvedono affinché tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per loro o per soggetti cui sono delegate mansioni, così come gli esperti da essi incaricati, siano tenuti al segreto d'ufficio o professionale. Essi non divulgano alcuna informazione riservata ricevuta nell'esercizio delle proprie funzioni, fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale o le altre disposizioni del presente regolamento.

3.   L'amministratore centrale o l'amministratore nazionale può fornire i dati archiviati nel registro dell'Unione e nell'EUTL o raccolti a norma del presente regolamento ai seguenti soggetti:

a)

le forze di polizia o le autorità di contrasto, oppure gli organi giudiziari e le autorità fiscali di uno Stato membro;

b)

l'Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;

c)

la Corte dei conti europea;

d)

Eurojust;

e)

le autorità competenti di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2015/849;

f)

le autorità competenti di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE;

g)

le autorità competenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014;

h)

l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

i)

l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

j)

le competenti autorità nazionali di vigilanza;

k)

gli amministratori nazionali degli Stati membri e le autorità competenti di cui all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

l)

le autorità di cui all'articolo 6 della direttiva 98/26/CE;

m)

il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati.

4.   I dati possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 3 che ne facciano richiesta all'amministratore centrale o a un amministratore nazionale qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi, agli abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.

Fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale, l'amministratore centrale, gli amministratori nazionali o le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali nell'ambito di applicazione del presente regolamento e, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui tali informazioni sono state loro fornite e/o nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni.

Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il presente articolo non impedisce tuttavia all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere informazioni riservate conformemente al presente regolamento.

Il presente articolo non impedisce all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate che non siano state ricevute dall'amministratore centrale o da un amministratore nazionale di un altro Stato membro.

5.   Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 4 provvede affinché tali dati siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 4 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall'utilizzo dei dati. La presente disposizione non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 3, qualora ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 4.

6.   Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 3, l'amministratore centrale può fornire loro l'accesso ai dati delle operazioni che non permettono di identificare direttamente alcuna persona specifica, affinché tali soggetti possano rintracciare nelle operazioni schemi sospetti. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali schemi sospetti ad altri soggetti di cui al paragrafo 3.

7.   Europol ottiene l'accesso permanente in sola lettura ai dati archiviati nel registro dell'Unione e nell'EUTL ai fini dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Europol informa la Commissione in merito all'uso che fa di tali dati.

8.   Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell'amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome, la nazionalità, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali è stata rifiutata l'apertura di un conto a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o alle quali hanno rifiutato la designazione di rappresentante autorizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, lettere a) e b), nonché il nome, la nazionalità e la data di nascita del titolare e dei rappresentanti autorizzati dei conti a cui è stato sospeso l'accesso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 30, paragrafo 3, lettere a) e b), e dell'articolo 30, paragrafo 4, o dei conti chiusi ai sensi dell'articolo 28. Gli amministratori nazionali provvedono a che le informazioni siano aggiornate e non più condivise quando cessano di esistere i motivi che hanno dato luogo alla condivisione. Le informazioni non sono condivise per più di cinque anni.

Gli amministratori nazionali informano le persone interessate del fatto che la loro identità è stata condivisa con altri amministratori nazionali e della durata di tale condivisione.

Le persone interessate possono contestare la condivisione delle informazioni rivolgendosi, entro trenta giorni di calendario, all'autorità competente o all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale. L'autorità competente o l'autorità responsabile ordina all'amministratore nazionale di sospendere o di mantenere la condivisione delle informazioni emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali.

Le persone interessate possono chiedere all'amministratore nazionale che condivide le informazioni di cui al primo comma di indicare i dati personali oggetto della condivisione che li riguardano. L'amministratore nazionale ottempera alla richiesta entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

9.   Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali di contrasto e alle autorità fiscali nazionali tutte le operazioni che interessano un numero di unità superiore al numero da essi determinato e di comunicare tutti i conti per i quali si constata, nell'arco di un dato periodo, un numero di operazioni superiore al numero da essi determinato.

10.   L'EUTL e il registro dell'Unione non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi delle quote.

11.   Il sorvegliante d'asta designato a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 ha accesso a tutte le informazioni relative al conto per la consegna delle garanzie d'asta iscritto nel registro dell'Unione.

Articolo 81

Oneri

1.   L'amministratore centrale non può imporre oneri ai titolari dei conti nel registro dell'Unione.

2.   Gli amministratori nazionali possono imporre oneri ragionevoli ai titolari dei conti e ai verificatori che essi amministrano.

3.   Gli amministratori nazionali comunicano all'amministratore centrale gli oneri applicati e lo informano delle eventuali modifiche apportate a tali oneri entro dieci giorni lavorativi. L'amministratore centrale rende noti gli oneri in un sito web pubblico.

Articolo 82

Interruzione del funzionamento

L'amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione siano limitate al minimo e a tal fine adotta tutte le dovute misure per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell'Unione e dell'EUTL ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 e prevede sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutte le informazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il presente regolamento, in particolare affinché gli amministratori nazionali si conformino agli obblighi che ad essi incombono di verificare e riesaminare le informazioni presentate a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 4 e dell'articolo 22, paragrafo 4.

Articolo 84

Ulteriore uso dei conti

1.   I conti di cui al titolo I, capo 3, del presente regolamento, aperti o usati a norma del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, restano attivi ai fini del presente regolamento.

2.   I conti personali di deposito aperti a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 389/2013 sono trasformati in conti di scambio.

Articolo 85

Restrizioni d'uso

1.   Le unità di Kyoto ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 389/2013 possono essere detenute nei conti dell'ETS iscritti nel registro dell'Unione fino al 1o luglio 2023.

2.   Dopo il termine di cui al paragrafo 1, l'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali un elenco dei conti dell'ETS che contengono unità di Kyoto. In base all'elenco, l'amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.

3.   Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore centrale, quest'ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale o in un conto designato a norma della legislazione nazionale.

Articolo 86

Comunicazione di nuove informazioni relative ai conti

Le informazioni relative ai conti prescritte dal presente regolamento che non erano prescritte dal regolamento (UE) n. 389/2013 sono trasmesse agli amministratori nazionali al più tardi nel corso del prossimo riesame di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Articolo 87

Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2013

Il regolamento (UE) n. 389/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Al fine di comunicare le operazioni riguardanti le quote, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento di comunicazione con i registri dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra oggetto di un accordo di collegamento in vigore, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.»;

2)

all'articolo 56 sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4.   Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro.

5.   Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione le quote del trasporto aereo corrispondenti a un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dai corrispondenti conti iscritti nell'altro registro ai conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione, previa approvazione dell'autorità competente responsabile della gestione dell'altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.»;

3)

all'articolo 67 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle unità emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra collegato all'EU ETS.»;

4)

l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

Attuazione degli accordi di collegamento

L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli articoli 25 e 25 bis, della direttiva 2003/87/CE.»;

5)

è inserito il seguente articolo 99 bis:

«Articolo 99 bis

Sospensione degli accordi di collegamento

In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure previste dall'accordo.»;

6)

all'articolo 105 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Le norme elaborate conformemente agli accordi di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE sono coerenti con le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati stilate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.»;

7)

l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Articolo 108

Registrazioni

1.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione archivi le registrazioni relative a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del conto.

2.   I dati personali sono cancellati dalle registrazioni dopo cinque anni dalla chiusura del conto o dopo cinque anni dall'interruzione del rapporto d'affari, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849, con la persona fisica.

3.   I dati personali possono essere conservati per un periodo supplementare di cinque anni, a condizione che l'accesso sia limitato all'amministratore centrale, esclusivamente a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.

4.   A fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS, i dati personali controllati dagli amministratori nazionali possono essere conservati dopo l'interruzione del rapporto d'affari per un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione di tali reati a norma della legislazione dello Stato membro dell'amministratore nazionale.

5.   Le informazioni sui conti contenenti dati personali, raccolte a norma delle disposizioni del presente regolamento e non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL, sono conservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

6.   L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutte le registrazioni nel registro dell'Unione concernenti conti che amministrano o hanno amministrato.»;

8)

nell'allegato XIV è inserito il seguente punto 4 bis:

«4 bis

Il 1o maggio di ogni anno sono pubblicate le seguenti informazioni, registrate dall'EUTL entro il 30 aprile, relativamente agli accordi in vigore a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE:

a)

quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, detenute in tutti i conti del registro dell'Unione;

b)

numero di quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, usate a fini di conformità nell'EU ETS;

c)

somma delle quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, trasferite nel corso dell'anno civile precedente a conti del registro dell'Unione;

d)

somma delle quote trasferite, nel corso dell'anno civile precedente, a conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato.».

Articolo 88

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 389/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Tuttavia, il regolamento (UE) n. 389/2013 continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020, al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e al periodo di adempimento di cui all'articolo 3, punto 30, di tale regolamento.

Articolo 89

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dell'articolo 87, che si applica dal giorno di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

(4)  Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(6)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(7)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(9)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(10)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7).

(12)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(13)  Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(16)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

(17)  Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

(19)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(20)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(21)  Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

(22)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(23)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).


ALLEGATO I

Tabella I-I: tipi di conto e tipi di unità che possono essere detenute in ciascun tipo di conto

Tipo di conto

Titolare del conto

Amministratore del conto

N. di conti di questo tipo

Quote

Unità di sistemi collegati all'ETS ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE

Quote generiche

Quote del trasporto aereo

I.   Conti di gestione ETS nel registro dell'Unione

Conto totale unionale

UE

Amministratore centrale

1

No

No

Conto totale unionale per il trasporto aereo

UE

Amministratore centrale

1

No

No

Conto d'asta unionale

UE

Amministratore centrale

1

No

No

Conto unionale di assegnazione

UE

Amministratore centrale

1

No

No

Conto d'asta unionale per il trasporto aereo

UE

Amministratore centrale

1

No

No

Conto unionale di riserva speciale

UE

Amministratore centrale

1

No

No

Conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo

UE

Amministratore centrale

1

No

No

Conto unionale delle soppressioni

UE

Amministratore centrale

1

Conto per la consegna delle garanzie d'asta

Responsabile del collocamento, piattaforma d'asta, sistema di compensazione o sistema di regolamento

Amministratore nazionale che ha aperto il conto

Uno o più per ogni piattaforma d'asta

No

II.   Conti di deposito ETS nel registro dell'Unione

Conto di deposito di gestore

Gestore

Amministratore nazionale dello Stato membro in cui si trova l'impianto

Uno per ogni impianto

Conto di deposito di operatore aereo

Operatore aereo

Amministratore nazionale dello Stato membro cui fa capo l'operatore aereo

Uno per ogni operatore aereo

Conto di deposito nazionale

Stato membro

Amministratore nazionale dello Stato membro che detiene il conto

uno o più per ogni Stato membro

III.   Conti di scambio ETS nel registro dell'Unione

Conto di scambio

Persona

Amministratore nazionale o centrale che ha aperto il conto

Come approvato


ALLEGATO II

Termini e condizioni

Pagamento degli oneri

1.

Termini e condizioni riguardanti gli oneri eventualmente applicati per la creazione e la tenuta dei conti nel registro, e per la registrazione e il mantenimento dei verificatori.

Modifica dei termini e delle condizioni essenziali

2.

Modifica dei termini e delle condizioni essenziali per tenere conto delle modifiche apportate al presente regolamento o alla legislazione nazionale.

Risoluzione delle controversie

3.

Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti e foro competente per l'amministratore nazionale.

Responsabilità

4.

Limite di responsabilità dell'amministratore nazionale.

5.

Limite di responsabilità del titolare del conto.

ALLEGATO III

Informazioni da presentare insieme alla domanda per l'apertura di un conto

1.

Le informazioni di cui alla tabella III-I.

Tabella III-I: informazioni sul conto — per tutti i conti

 

A

B

C

D

E

F

Voce n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?

Tipo

Aggiornamento possibile?

L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?

Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?

1

Tipo di conto

O

A scelta

No

n.a.

2

Nome del titolare del conto

O

Libero

3

Identificativo del conto (fornito dal titolare del conto)

O

Libero

No

4

Indirizzo del titolare del conto — paese

O

A scelta

5

Indirizzo del titolare del conto — regione o Stato

F

Libero

6

Indirizzo del titolare del conto — città

O

Libero

7

Indirizzo del titolare del conto — codice postale

O

Libero

8

Indirizzo del titolare del conto — riga 1

O

Libero

9

Indirizzo del titolare del conto — riga 2

F

Libero

10

Numero di registrazione dell'impresa del titolare del conto

O

Libero

11

Telefono — 1 — del titolare del conto

O

Libero

No

No (*1)

12

Telefono — 2 — del titolare del conto

O

Libero

No

No (*1)

13

Indirizzo di posta elettronica del titolare del conto

O

Libero

No

No (*1)

14

Data di nascita (per le persone fisiche)

O per le persone fisiche

Libero

No

n.a.

No

15

Luogo di nascita — città (per le persone fisiche)

O per le persone fisiche

Libero

No

n.a.

No

16

Luogo di nascita — paese

F

Libero

No

n.a.

No

17

Tipo di documento che comprova l'identità (per le persone fisiche)

O

A scelta

No

18

Numero del documento d'identità (per le persone fisiche)

O

Libero

No

19

Data di scadenza del documento d'identità

O se assegnato

Libero

No

20

Numero di partita IVA con codice paese

O se assegnato

Libero

No

21

Identificativo della persona giuridica, in conformità con l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014

O se assegnato

Predefinito

No


(*1)  Il titolare del conto può decidere che le informazioni siano visibili nell'area pubblica del sito web dell'EUTL.


ALLEGATO IV

Informazioni da fornire per l'apertura del conto per la consegna d'asta o del conto di scambio

1.

Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III.

2.

Prova del fatto che la persona che chiede l'apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

3.

Prova dell'identità della persona fisica che chiede l'apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b)

passaporto;

c)

un documento accettato come documento di identità personale a norma del diritto nazionale dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

4.

Prova dell'indirizzo di residenza permanente del titolare del conto (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;

b)

qualsiasi altro documento d'identità rilasciato dallo Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;

c)

se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente dell'intestatario;

d)

ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente dell'intestatario.

5.

Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti:

a)

un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;

b)

coordinate bancarie;

c)

prova dell'iscrizione IVA;

d)

nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;

e)

elenco dei direttori.

6.

Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:

a)

copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;

b)

copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.

7.

Prova dell'indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5.

8.

La fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, della persona fisica che chiede di aprire il conto.

Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, l'amministratore nazionale può richiedere la fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, del titolare effettivo e/o dei direttori della persona giuridica. Se l'amministratore nazionale richiede la fedina penale, la motivazione di tale richiesta è registrata.

Invece della fedina penale, l'amministratore nazionale può chiedere all'autorità competente in materia di fornire le informazioni pertinenti in forma elettronica, conformemente al diritto nazionale.

I documenti presentati a norma del presente punto non possono essere conservati dopo l'apertura del conto.

9.

Qualora un documento sia fornito in originale all'amministratore nazionale, quest'ultimo può farne una copia indicandone l'autenticità sulla copia.

10.

Le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere autenticate come copie conformi da un notaio o da altra persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1191, per quanto riguarda i documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro in cui è presentata la copia del documento, la copia deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

11.

L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua da questi indicata.

12.

Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

ALLEGATO V

Informazioni supplementari da fornire ai fini della registrazione dei verificatori

Un documento comprovante che il verificatore che chiede la registrazione è accreditato come verificatore in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.


ALLEGATO VI

Informazioni da fornire per l'apertura del conto di deposito di gestore

1.

Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III.

2.

Nell'ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I dell'allegato III, il gestore dell'impianto è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

3.

Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

4.

Le informazioni di cui alle tabelle VI-I e VI-II del presente allegato.

5.

Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:

a)

un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;

b)

coordinate bancarie;

c)

prova dell'iscrizione IVA;

d)

nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica, quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;

e)

copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;

f)

copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.

6.

Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

Tabella VI-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di gestore

 

A

B

C

D

E

F

Voce n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?

Tipo

Aggiornamento possibile?

L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministra-tore?

Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?

1

Codice identificativo dell'autorizzazione

O

Libero

2

Data di entrata in vigore dell'autorizzazione

O

Libero

3

Nome dell'impianto

O

Libero

4

Tipo di attività dell'impianto

O

A scelta

5

Indirizzo dell'impianto — paese

O

Predefinito

6

Indirizzo dell'impianto — regione o Stato

F

Libero

7

Indirizzo dell'impianto — città

O

Libero

8

Indirizzo dell'impianto — codice postale

O

Libero

9

Indirizzo dell'impianto — riga 1

O

Libero

10

Indirizzo dell'impianto — riga 2

F

Libero

11

Telefono — 1 — dell'impianto

O

Libero

No

No

12

Telefono — 2 — dell'impianto

O

Libero

No

No

13

Indirizzo di posta elettronica dell'impianto

O

Libero

No

No

14

Nome dell'impresa madre

O se assegnato

Libero

No

15

Nome dell'impresa figlia

O se assegnato

Libero

No

16

Identificativo del titolare del conto dell'impresa madre (fornito dal registro dell'Unione)

O se assegnato

Predefinito

No

No

17

Numero di identificazione PRTR europeo

O se assegnato

Libero

No

18

Latitudine

F

Libero

No

19

Longitudine

F

Libero

No

20

Anno della prima emissione

O

Libero

 

 

Tabella VI-II: recapiti del referente dell'impianto

 

A

B

C

D

E

F

Voce n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?

Tipo

Aggiornamento possibile?

L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?

Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?

1

Nome del referente nello Stato membro — Nome

F

Libero

No

No

2

Nome del referente nello Stato membro — Cognome

F

Libero

No

No

3

Indirizzo del referente — paese

F

Predefinito

No

No

4

Indirizzo del referente — regione o Stato

F

Libero

No

No

5

Indirizzo del referente — città

F

Libero

No

No

6

Indirizzo del referente — codice postale

F

Libero

No

No

7

Indirizzo del referente — riga 1

F

Libero

No

No

8

Indirizzo del referente — riga 2

F

Libero

No

No

9

Telefono — 1 — del referente

F

Libero

No

No

10

Telefono — 2 — del referente

F

Libero

No

No

11

Indirizzo di posta elettronica del referente

F

Libero

No

No


ALLEGATO VII

Informazioni da fornire per l'apertura del conto di deposito di operatore aereo

1.

Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III e alla tabella VII-I dell'allegato VII.

2.

Nell'ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I, l'operatore aereo è indicato come titolare del conto. Il nome registrato per il titolare del conto deve corrispondere al nome indicato nel piano di monitoraggio. Se il nome indicato nel piano di monitoraggio non è più valido si utilizza il nome indicato nel registro degli scambi o il nome utilizzato da Eurocontrol.

3.

Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

4.

Il nominativo radio è il codice designatore ICAO nel riquadro 7 del piano di volo o, in mancanza di questo, il marchio di registrazione dell'aeromobile.

5.

Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:

a)

un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;

b)

coordinate bancarie;

c)

prova dell'iscrizione IVA;

d)

nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica, quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;

e)

copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;

f)

copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.

6.

Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

Tabella VII-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di operatore aereo

 

A

B

C

D

E

F

Voce n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?

Tipo

Aggiornamento possibile?

L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?

Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?

1

Codice unico di cui al regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione

O

Libero

2

Nominativo radio (call sign) (designatore ICAO)

F

Libero

3

Codice identificativo del piano di monitoraggio

O

Libero

4

Piano di monitoraggio — primo anno di applicabilità

O

Libero


ALLEGATO VIII

Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati da trasmettere all'amministratore del conto

1.

Le informazioni di cui alla tabella VIII-I dell'allegato VIII.

Tabella VIII-I: informazioni sul rappresentante autorizzato

 

A

B

C

D

E

F

Voce n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?

Tipo

Aggiornamento possibile?

L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?

Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?

1

Nome

O

Libero

No

2

Cognome

O

Libero

No

3

Titolo

F

Libero

No

No

4

Funzione

F

Libero

No

No

5

Nome del datore lavoro

F

Libero

No

No

6

Dipartimento presso il datore di lavoro

F

Libero

No

No

7

Stato

O

Predefi-nito

No

n.a.

No

8

Regione o Stato

F

Libero

No

9

Città

O

Libero

No

10

Codice postale

O

Libero

No

11

Indirizzo — riga 1

O

Libero

No

12

Indirizzo — riga 2

F

Libero

No

13

Telefono — 1

O

Libero

No

No

14

Telefono cellulare

O

Libero

No

15

Indirizzo di posta elettronica

O

Libero

No

16

Data di nascita

O

Libero

No

n.a.

No

17

Luogo di nascita — città

O

Libero

No

n.a.

No

18

Luogo di nascita — paese

O

Libero

No

n.a.

No

19

Tipo di documento che comprova l'identità

O

A scelta

No

20

Numero del documento d'identità

O

Libero

No

21

Data di scadenza del documento d'identità

O se assegnato

Libero

No

22

Numero di registrazione nazionale

F

Libero

No

23

Lingua preferita per la corrispondenza

F

A scelta

No

No

24

Diritti in qualità di rappresentante autorizzato

O

Scelta multi-pla

No

2.

Una dichiarazione, debitamente firmata, del titolare del conto indicante l'intenzione di designare una determinata persona come rappresentante autorizzato, nella quale si conferma che il rappresentante autorizzato ha il diritto di avviare, di approvare, di avviare e approvare operazioni per conto del titolare del conto oppure ha accesso al conto «in sola lettura» (come indicato all'articolo 20, paragrafi 1 e 5 rispettivamente).

3.

Prova dell'identità della persona da designare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b)

passaporto;

c)

un documento accettato come documento di identità personale a norma del diritto nazionale dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

4.

Prova dell'indirizzo di residenza permanente della persona da designare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;

b)

qualsiasi altro documento d'identità rilasciato dallo Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;

c)

se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da designare;

d)

ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da designare.

5.

La fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, della persona da designare tranne nel caso dei rappresentanti autorizzati dei verificatori.

Invece della fedina penale, l'amministratore nazionale può chiedere all'autorità competente in materia di fornire le informazioni pertinenti in forma elettronica, conformemente al diritto nazionale.

I documenti presentati a norma del presente punto non possono essere conservati dopo l'approvazione della designazione del rappresentante del conto.

6.

Qualora un documento sia fornito in originale all'amministratore nazionale, quest'ultimo può farne una copia indicandone l'autenticità sulla copia.

7.

Le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere autenticate come copie conformi da un notaio o da altra persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1191, per quanto riguarda i documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro in cui è presentata la copia del documento, la copia deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

8.

L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua da questi indicata.

9.

Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

ALLEGATO IX

Formati per la presentazione dei dati annuali sulle emissioni

1.

I dati sulle emissioni dei gestori contengono le informazioni di cui alla tabella IX-I e tengono conto del formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

Tabella IX-I: dati sulle emissioni dei gestori

 

 

 

 

1

Codice identificativo dell'impianto

 

2

Anno di riferimento

 

Emissioni di gas a effetto serra

 

in tonnellate

in tonnellate di CO2eq

3

Emissioni di CO2

 

 

4

Emissioni di N2O

 

 

5

Emissioni di PFC

 

 

6

Emissioni totali

Σ (C3+C4+C5)

2.

I dati sulle emissioni degli operatori aerei contengono le informazioni di cui alla tabella IX-II e tengono conto del formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

Tabella IX-II: dati sulle emissioni degli operatori aerei

 

 

 

1

Codice identificativo dell'operatore aereo:

 

2

Anno di riferimento

 

Emissioni di gas a effetto serra

 

In tonnellate di CO2

3

Emissioni nazionali

(si riferiscono a tutti i voli decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro)

 

4

Emissioni non nazionali

(si riferiscono a tutti i voli decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e atterrati in un aerodromo situato nel territorio di un altro Stato membro)

 

5

Emissioni totali

Σ (C3+C4)


ALLEGATO X

Tabella nazionale di assegnazione

Riga n.

 

Quantitativo di quote generiche assegnate a titolo gratuito

 

A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE

A norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (trasferibile)

 

A norma di altre disposizioni della direttiva 2003/87/CE

Totale

 

1

Codice paese dello Stato membro

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

2

 

Codice identificativo dell'impianto

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

3

 

Quantità da assegnare:

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Nell'anno X

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

5

 

 

nell'anno X+1

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

6

 

 

nell'anno X+2

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

7

 

 

nell'anno X+3

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

8

 

 

nell'anno X+4

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

9

 

 

nell'anno X+5

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

10

 

 

nell'anno X+6

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

11

 

 

nell'anno X+7

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

12

 

 

nell'anno X+8

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

13

 

 

nell'anno X+9

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

Per ciascun impianto ripetere le righe da 2 a 13.


ALLEGATO XI

Tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo

Riga n.

 

Quantitativo di quote del trasporto aereo assegnate a titolo gratuito

 

A norma dell'articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE

A norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE

In totale

 

1

Codice paese dello Stato membro

 

 

 

Inserimento manuale

2

 

Codice identificativo dell'operatore aereo

 

 

 

Inserimento manuale

3

 

Quantità da assegnare

 

 

 

 

4

 

 

Nell'anno X

 

 

 

Inserimento manuale

5

 

 

nell'anno X+1

 

 

 

Inserimento manuale

6

 

 

nell'anno X+2

 

 

 

Inserimento manuale

7

 

 

nell'anno X+3

 

 

 

Inserimento manuale

8

 

 

nell'anno X+4

 

 

 

Inserimento manuale

9

 

 

nell'anno X+5

 

 

 

Inserimento manuale

10

 

 

nell'anno X+6

 

 

 

Inserimento manuale

11

 

 

nell'anno X+7

 

 

 

Inserimento manuale

12

 

 

nell'anno X+8

 

 

 

Inserimento manuale

13

 

 

nell'anno X+9

 

 

 

Inserimento manuale

Per ciascun operatore aereo ripetere le righe da 2 a 13.


ALLEGATO XII

Tabella d'asta

Riga n.

Informazioni relative alla piattaforma d'asta

 

 

1

Codice identificativo della piattaforma d'asta

 

 

2

Identità del sorvegliante d'asta

 

 

3

Numero del conto per la consegna delle garanzie d'asta

 

 

4

Informazioni relative alle singole aste di [quote generiche/quote per il trasporto aereo]

 

5

Volume di ciascuna asta

Data e ora di consegna sul conto per la consegna delle garanzie d'asta

Identità del o dei responsabili del collocamento collegati a ciascuna asta

Volume per il rispettivo o i rispettivi responsabili del collocamento nell'ambito del volume di ciascuna asta, che comprende, se del caso, i rispettivi volumi di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE

Inserimento manuale

6

 

 

 

 

Inserimento manuale

7

 

 

Inserimento manuale

8

 

 

Inserimento manuale

9

 

 

Inserimento manuale

10

 

 

Inserimento manuale

11

 

 

Inserimento manuale

12

 

 

Inserimento manuale

13

 

 

 

 

Inserimento manuale

14

 

 

Inserimento manuale

15

 

 

Inserimento manuale

16

 

 

Inserimento manuale

17

 

 

Inserimento manuale

18

 

 

Inserimento manuale

19

 

 

Inserimento manuale


ALLEGATO XIII

Obblighi di comunicazione dell'amministratore centrale

I.   Informazioni sul registro dell'Unione relative al sistema UE ETS

Informazioni disponibili al pubblico

1.

Per ciascun conto l'EUTL visualizza, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni che riportano l'indicazione «Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL» nella tabella III-I dell'allegato III, nella tabella VI-I dell'allegato VI e nella tabella VII-I dell'allegato VII;

b)

le quote assegnate ai singoli titolari dei conti a norma degli articoli 48 e 50.

c)

lo stato del conto conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;

d)

l'anno delle prime emissioni e l'anno delle ultime emissioni;

e)

il numero di quote restituite conformemente all'articolo 6;

f)

il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l'impianto associato al conto di deposito di gestore per l'anno X sono visibili a partire dal 1o aprile dell'anno (X+1);

g)

un simbolo e una dichiarazione indicanti se l'impianto o l'operatore aereo associato al conto di deposito del gestore/operatore aereo ha restituito entro il 30 aprile un numero di quote almeno pari a tutte le emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) sono aggiornate ogni 24 ore.

Ai fini della lettera g), i simboli e le dichiarazioni da visualizzare sono indicati nella tabella XIV-I. Il simbolo è aggiornato il 1o maggio e, ad esclusione dell'aggiunta di un asterisco (*) nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIV-I, non è modificato fino al 1o maggio successivo, a meno che il conto non venga chiuso prima di allora.

Tabella XIV-I: dichiarazioni di adempimento

Riga n.

Valore dello stato di adempimento a norma dell'articolo 33

Sono registrate le emissioni verificate per l'ultimo anno completo?

Simbolo

Dichiarazione

Da visualizzare nell'area pubblica del sito web dell'EUTL

1

0 o un numero positivo

A

«Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è uguale o superiore alle emissioni verificate»

2

Un numero negativo

B

«Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è inferiore alle emissioni verificate»

3

Qualsiasi numero

No

C

«Al 30 aprile non erano state inserite le emissioni verificate per l'anno precedente»

4

Qualsiasi numero

No (per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro)

X

«Fino al 30 aprile era impossibile inserire le emissioni verificate e/o le restituzioni per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro»

5

Qualsiasi numero

Sì o No (ma successivamente aggiornate dall'autorità competente)

* [aggiunto al simbolo iniziale]

«Le emissioni verificate sono state stimate o corrette dall'autorità competente.»

2.

L'EUTL visualizza, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni generali e le aggiorna ogni 24 ore:

a)

la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 47;

b)

la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 49;

c)

il numero totale di quote detenute in tutti i conti di utilizzatore nel registro dell'Unione il giorno precedente;

d)

gli oneri applicati dagli amministratori nazionali conformemente all'articolo 81.

3.

Il 30 aprile di ogni anno l'EUTL visualizza, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni:

a)

la somma delle emissioni verificate per Stato membro iscritte per l'anno civile precedente come percentuale della somma delle emissioni verificate dell'anno precedente all'anno considerato;

b)

la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro di tutte le operazioni di trasferimento di quote e unità di Kyoto effettuate nell'anno civile precedente;

c)

la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro di tutte le operazioni di trasferimento di quote e unità di Kyoto effettuate tra conti amministrati da Stati membri diversi nell'anno civile precedente.

4.

Il 1o maggio del terzo anno successivo all'anno in cui ha registrato, entro il 30 aprile, le operazioni completate, l'EUTL visualizza nell'area pubblica del proprio sito web le seguenti informazioni generali su ogni operazione conclusa:

a)

nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di partenza;

b)

nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di arrivo;

c)

quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

d)

codice identificativo dell'operazione;

e)

data e ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);

f)

tipo di operazione.

Il primo comma non si applica alle operazioni in cui sia il conto di partenza sia quello di arrivo sono un conto di gestione ETS quale indicato nella tabella I-I dell'allegato I.

5.

Il 1o maggio di ogni anno sono pubblicate le seguenti informazioni, registrate dall'EUTL entro il 30 aprile, che riguardano gli accordi in vigore a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE:

a)

quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, detenute in tutti i conti iscritti nel registro dell'Unione;

b)

numero di quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, usate a fini di conformità nell'UE ETS;

c)

somma delle quote, emesse nell'ambito del sistema di scambio dei diritti di emissione collegato, trasferite nei conti del registro dell'Unione nell'anno civile precedente;

d)

somma delle quote trasferite, nell'anno civile precedente, a conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

6.

Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

a)

quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese e, se del caso, un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni le quote sono state create, ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

b)

elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, delle seguenti informazioni:

i)

gli elementi di cui al punto 4 del presente allegato;

ii)

numero di conto e nome del titolare del conto di arrivo

iii)

data e ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);

iv)

stato attuale dell'operazione proposta;

v)

eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;

c)

elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite o acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, delle seguenti informazioni:

i)

gli elementi elencati al punto 4;

ii)

numero di conto e nome del titolare del conto di partenza e di arrivo.


2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/63


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1123 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dispone che tutte le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 siano conservate in un registro dell'Unione. Il registro dell'Unione è stato inizialmente istituito dal regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione (3).

(2)

Il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento n. 920/2010 e stabilito le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1o gennaio 2013 e per periodi successivi, del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei registri di cui all'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede la creazione di registri per l'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto. Il regolamento (UE) n. 389/2013 disciplina anche il funzionamento di questi registri.

(4)

La Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto, ha adottato l'emendamento di Doha, che istituisce un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto con decorrenza dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 («l'emendamento di Doha»). L'Unione ha approvato l'emendamento di Doha con la decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio (6). È necessario attuare l'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto nel registro dell'Unione e nei registri nazionali del protocollo di Kyoto. Tuttavia, le disposizioni pertinenti dovrebbero applicarsi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto.

(5)

La Norvegia e il Liechtenstein partecipano al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE istituito dalla direttiva 2003/87/CE, ma non sono parti dell'accordo sull'adempimento congiunto (7) durante il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. È pertanto opportuno stabilire una procedura di compensazione specifica al termine del secondo periodo di impegno, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 525/2013.

(6)

Tutte le operazioni necessarie in relazione al terzo periodo di scambio del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (2013-2020) dovrebbero essere concluse in conformità alle norme di cui al regolamento (UE) n. 389/2013. Poiché la direttiva 2003/87/CE consentiva l'utilizzo di crediti internazionali generati a norma del protocollo di Kyoto, tale atto continuerà ad applicarsi alle suddette operazioni fino al 1o luglio 2023, vale a dire fino alla fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Per chiarire le norme applicabili a tutte le operazioni relative al terzo periodo di scambio in conformità alla direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), da un lato, e le norme applicabili a tutte le operazioni relative al quarto periodo di scambio in conformità alla direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dall'altro, l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013, che continuano a essere applicate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sarà limitato alle operazioni relative al terzo periodo di scambio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 389/2013 è inserito il seguente articolo 73 nonies:

«Articolo 73 nonies

Procedura di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto

1.   Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l'amministratore centrale calcola il valore di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto sottraendo dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dai gestori i cui conti sono amministrati dall'amministratore nazionale del paese interessato per il periodo 2013-2020 il quantitativo pari alle quote nel sistema ETS dell'UE risultante dall'inclusione di tale paese nell'ETS UE per il periodo di scambio 2013-2020.

2.   L'amministratore centrale notifica agli amministratori nazionali il risultato del calcolo a norma del paragrafo 1.

3.   Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'amministratore centrale trasferisce, dal conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione al conto di deposito della parte di Kyoto iscritto nel registro PK di ciascun paese con un valore di compensazione positivo, un quantitativo di AAU pari al valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 1.

4.   Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'amministratore del registro PK il cui paese ha un valore di compensazione negativo trasferisce sul conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione un quantitativo di AAU pari all'equivalente positivo del valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 1.

5.   Prima di effettuare il trasferimento di cui ai paragrafi 3 e 4, l'amministratore nazionale o centrale trasferisce in primo luogo il quantitativo di AAU necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di AAU in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.

6.   Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l'amministratore centrale calcola il valore di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto sottraendo dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dagli operatori aerei i cui conti sono gestiti dall'amministratore nazionale del paese interessato per il periodo 2013-2020 il quantitativo pari alle emissioni verificate degli operatori aerei che risultano iscritte nell'inventario nazionale istituito a norma dell'UNFCCC del paese interessato.

7.   L'amministratore centrale notifica agli amministratori nazionali il risultato del calcolo a norma del paragrafo 6.

8.   Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 7, l'amministratore del registro PK il cui paese ha un valore di compensazione positivo trasferisce una quantitativo di AAU pari al valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 6 nel conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione.

9.   Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 7, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo di AAU pari all'equivalente positivo del valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 6 dal conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione a un conto di deposito della parte di Kyoto iscritto nel registro PK di ciascun paese con un valore di compensazione negativo.

10.   Prima di effettuare il trasferimento di cui ai paragrafi 8 e 9, l'amministratore nazionale o centrale trasferisce in primo luogo il quantitativo di AAU necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di AAU in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dalla data di pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione relativa all'entrata in vigore dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Regolamento (CE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

(5)  Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).

(6)  Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2015/1340 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di adempimento del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 15).

(8)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

(9)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).


2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/66


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1124 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (2) stabilisce le regole di funzionamento del registro dell'Unione istituito a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Tutte le operazioni necessarie in relazione al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 dovrebbero essere concluse nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (4). Visto che la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le regole applicabili per il periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti internazionali generati ai sensi del protocollo di Kyoto, tale regolamento continuerà ad applicarsi alle operazioni in questione fino al 1o luglio 2023, che corrisponde alla fine del periodo supplementare concesso per l'adempimento degli impegni assunti nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Per chiarire le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 in conformità della decisione n. 406/2009/CE da un lato, e le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento che va dal 2021 al 2030 in conformità del regolamento (UE) 2018/842, dall'altro, l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 che continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sarà limitato alle operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce per gli Stati membri obblighi relativi ai loro contributi minimi, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, al fine di conseguire entro il 2030 l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005.

(4)

L'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842 prevede l'accurata contabilizzazione nel registro dell'Unione delle operazioni effettuate a norma del regolamento stesso.

(5)

Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere rilasciate sui conti di adempimento degli Stati membri per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/842 («conti di adempimento ESR») istituiti nel registro dell'Unione a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, in quantità stabilite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842. Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere detenute solo nei conti di adempimento ESR del registro dell'Unione.

(6)

Il registro dell'Unione dovrebbe consentire l'attuazione del ciclo di adempimento di cui al regolamento (UE) 2018/842 definendo le procedure da seguire per l'inserimento nei conti di adempimento ESR dei dati annui sulle emissioni riesaminate di gas serra, per la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR di ciascuno Stato membro per ciascun anno di un determinato periodo di adempimento e per l'applicazione, ove necessario, del fattore di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842.

(7)

Il registro dell'Unione dovrebbe anche garantire un'accurata contabilizzazione delle operazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 11 del regolamento (UE) 2018/842.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è così modificato:

(1)

nei visti è aggiunto il testo seguente:

«visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (*1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

(*1)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.»;"

(2)

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il presente regolamento si applica altresì alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA).»;

(3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il punto (12) è sostituito dal seguente:

«(12)   “operazione”: la procedura nel registro dell'Unione che comporta il trasferimento, da un conto a un altro, di una quota o di un'unità di assegnazione annuale di emissioni;»

b)

sono aggiunti i seguenti punti 23 e 24:

«(23)   “periodo di adempimento ESR”: il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 durante il quale gli Stati membri devono limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842;

(24)   “unità di assegnazione annuale di emissioni”: una sottoparte dell'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;»;

(4)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri si avvalgono del registro dell'Unione per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842. Il registro dell'Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.»;

(5)

all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni in conformità della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2018/842.»;

(6)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Apertura dei conti amministrati dall'amministratore centrale

1.   L'amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell'Unione, il conto totale unionale AEA ESR, il conto delle soppressioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 (“conto delle soppressioni ESR”), il conto totale unionale AEA allegato II, il conto unionale della riserva di sicurezza ESR e un conto di adempimento ESR per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo di adempimento.

2.   L'amministratore nazionale designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR.»;

(7)

è inserito l'articolo 27 bis seguente:

«Articolo 27 bis

Chiusura del conto di adempimento ESR

L'amministratore centrale chiude il conto di adempimento ESR non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto, a norma dell'articolo 59 septies, previa notifica al titolare del conto.

Alla chiusura del conto di adempimento ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le AEA restanti nel conto al conto delle soppressioni ESR.»;

(8)

è inserito il seguente titolo II bis:

«TITOLO II bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI A NORMA DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/842 E (UE) 2018/841

CAPO 1

Operazioni a norma del regolamento (UE) 2018/842

Articolo 59 bis

Creazione di AEA

1.   All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea:

a)

nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo di AEA pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

b)

nel conto totale unionale AEA allegato II un quantitativo di AEA pari alla somma di tutte le assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri ammissibili per tutti gli anni del periodo di adempimento come stabilito nelle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, sulla base delle percentuali notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna AEA un codice identificativo unico.

Articolo 59 ter

Unità di assegnazione annuale di emissioni

Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e degli impegni assunti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.

Articolo 59 quater

Trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR

1.   All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo di AEA corrispondente all'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 dal conto totale unionale AEA ESR al pertinente conto di adempimento ESR.

2.   Se alla chiusura del conto di adempimento ESD dello Stato membro per l'anno 2020, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 389/2013, il quantitativo totale di emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto supera la somma di tutte le AEA, dei crediti internazionali, delle riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER) e delle riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER), il quantitativo corrispondente al quantitativo di emissioni in eccesso, moltiplicato per il fattore di mitigazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE, è detratto dal quantitativo di AEA trasferite al conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno 2021, a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 59 quinquies

Inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra

1.   Non appena sono disponibili i dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno del periodo di adempimento per la maggior parte degli Stati membri, l'amministratore centrale inserisce tempestivamente nel conto di adempimento ESR il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per ciascuno Stato membro per l'anno in questione del periodo di adempimento.

2.   L'amministratore centrale inserisce inoltre nel conto totale unionale AEA ESR la somma dei dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra di tutti gli Stati membri per un determinato anno.

Articolo 59 sexies

Calcolo del saldo del conto di adempimento ESR

1.   L'amministratore centrale, quando inserisce i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 quinquies, provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il saldo del conto di adempimento ESR, sottraendo il quantitativo totale di emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto dalla somma di tutte le AEA detenute nel medesimo conto.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione visualizzi il saldo di ciascun conto di adempimento ESR.

Articolo 59 septies

Determinazione dei valori relativi allo stato di adempimento

1.   L'amministratore centrale provvede affinché sei mesi dopo l'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas a effetto serra, a norma dell'articolo 59 quinquies per il 2025 e il 2030, il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento per ogni conto di adempimento ESR per il 2021 e il 2026, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti di cui all'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e delle unità di mitigazione Suolo (LMU, Land Mitigation Units) il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, presente nel medesimo conto di adempimento ESR.

2.   L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto ESR per ciascun anno dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti a norma dell'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e delle LMU il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nello stesso conto di adempimento ESR in una data corrispondente ad un mese dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno precedente.

L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto di adempimento ESR.

Articolo 59 octies

Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842

1.   Se il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 septies è negativo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca, dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo, il quantitativo in eccesso delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente moltiplicato per il fattore di 1,08 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842.

2.   L'amministratore centrale, nel contempo, blocca i conti di adempimento ESR dello Stato membro relativi agli anni rimanenti del periodo di adempimento.

3.   L'amministratore centrale modifica lo status del conto di adempimento ESR da “bloccato” ad “aperto” per tutti gli anni rimanenti del periodo di adempimento, a partire dall'anno per il quale il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 septies è pari a zero o è positivo.

Articolo 59 nonies

Uso della flessibilità di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;

b)

lo Stato membro che ha presentato la richiesta non figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842;

c)

il quantitativo richiesto supera il saldo residuo totale di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842 disponibile per lo Stato membro come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842 e tenendo conto di ogni revisione al ribasso del quantitativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento;

d)

il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, calcolato tenendo conto del quantitativo di AEA trasferite dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento LULUCF, a norma dell'articolo 59 quinvicies, paragrafo 3, o dell'articolo 59 septvicies bis, paragrafo 2.

Articolo 59 decies

Assunzione in prestito di AEA

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento, prelevandole dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;

b)

il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2021 al 2025 e al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2026 al 2029.

Articolo 59 undecies

Riporto di AEA

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESR dello Stato membro per uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESR per l'anno in questione;

b)

per il 2021, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies;

c)

per gli anni dal 2022 al 2029, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies o al 30 % delle assegnazioni annuali di emissioni cumulative dello Stato membro fino all'anno in questione, determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

d)

lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 59 duodecies

Uso delle unità di mitigazione Suolo (LMU)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di LMU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto di adempimento ESR dello Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile di LMU trasferibili al conto di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 quinvicies, o il quantitativo residuo;

b)

il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile, a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2018/842, o il quantitativo residuo;

c)

il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l'anno in questione meno il quantitativo di AEA per tale anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 di detto regolamento, e meno la somma di tutte le AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a qualsiasi anno successivo a norma dell'articolo 59 undecies del presente regolamento;

d)

lo Stato membro non ha comunicato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, la sua intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842;

e)

lo Stato membro non si è conformato alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841;

f)

il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro oppure dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione, a norma degli articoli 59 duovicies e 59 septivicies bis;

g)

il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR dello Stato membro o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione.

Articolo 59 terdecies

Trasferimenti ex ante dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

per gli anni dal 2021 al 2025, il quantitativo richiesto è superiore al 5 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;

b)

per gli anni dal 2026 al 2030 il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;

c)

lo Stato membro ha chiesto il trasferimento a un conto di adempimento ESR per un anno precedente a quello in questione;

d)

lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 59 quaterdecies

Trasferimenti dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento ESR

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto a norma dell'articolo 59 sexies;

b)

il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies o al quantitativo residuo;

c)

lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 59 quindecies

Riserva di sicurezza

Al momento dell'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas serra a norma dell'articolo 59 quinquies del presente regolamento per l'anno 2030, l'amministratore centrale crea nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR un quantitativo di AEA aggiuntive pari alla differenza tra il 70 % della somma delle emissioni riesaminate per il 2005 di tutti gli Stati membri, determinate secondo la metodologia di cui alla decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, e la somma dei dati rilevanti inerenti alle emissioni riesaminate di gas a effetto serra di tutti gli Stati membri per l'anno 2030. Tale quantitativo è compreso tra 0 e 105 milioni di AEA.

Articolo 59 sexdecies

Prima tornata di distribuzione della riserva di sicurezza

1.   L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto unionale della riserva di sicurezza ESR al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un anno qualsiasi del periodo compreso tra il 2026 e il 2030, come richiesto dallo Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

la richiesta si riferisce a un conto di adempimento ESR per un anno diverso dagli anni che vanno dal 2026 al 2030;

b)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo per il 2030;

c)

la richiesta dello Stato membro è presentata meno di 6 settimane prima che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per il conto di adempimento ESR per il 2026;

d)

la richiesta è stata presentata da uno Stato membro che non figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;

e)

il quantitativo richiesto supera il 20 % dell'eccedenza globale dello Stato membro nel periodo dal 2013 al 2020 determinata nella decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842, il quantitativo ridotto a norma del paragrafo 3 del presente articolo o il quantitativo residuo disponibile;

f)

il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies supera il quantitativo di AEA acquisite da altri Stati membri a norma di tali articoli;

g)

il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, se si tiene conto di quanto segue:

i)

del quantitativo di AEA per l'anno in questione, stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

ii)

del quantitativo di AEA acquisite o vendute dal conto di adempimento ESR per l'anno in questione, a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies;

iii)

del quantitativo totale di AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a un anno successivo a norma dell'articolo 59 undecies;

iv)

del quantitativo totale di AEA che possono essere prese a prestito per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 59 decies;

v)

del quantitativo di LMU trasferibili ai conti di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 quinvicies, o il quantitativo residuo disponibile a norma dell'articolo 59 quaterdecies.

2.   Sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli e visualizzi la somma totale di AEA richieste da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1.

3.   Se la somma di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione effettui il trasferimento di ogni quantitativo richiesto da ciascun Stato membro, ridotto proporzionalmente.

4.   L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo ridotto proporzionalmente moltiplicando il quantitativo richiesto per il quoziente tra il quantitativo totale di AEA del conto unionale della riserva di sicurezza ESR e il quantitativo totale richiesto da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Articolo 59 septdecies

Seconda tornata di distribuzione della riserva di sicurezza

1.   Se la somma di cui all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 2, è inferiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione autorizzi ulteriori richieste degli Stati membri a condizione che:

a)

la richiesta dello Stato membro sia presentata tra tre e sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026;

b)

la richiesta sia stata presentata da uno Stato membro che figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;

c)

il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies non superi il quantitativo di AEA che lo Stato membro ha acquisito da altri Stati membri a norma di tali articoli;

d)

il quantitativo trasferito non superi il quantitativo delle emissioni in eccesso per l'anno in questione se si tiene conto di tutti i quantitativi di cui all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 1, lettera g), e del quantitativo di AEA ricevuto a norma dell'articolo 59 sexdecies.

2.   Se la somma di tutte le richieste valide è superiore al quantitativo totale residuo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo da trasferire per ogni richiesta valida moltiplicando il quantitativo totale residuo di AEA nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR per il quoziente tra il quantitativo della richiesta in questione e la somma di tutte le richieste che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 59 octodecies

Adeguamenti

1.   Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 bis del presente regolamento che comporterebbero un aumento dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA ESR e lo trasferisce sul pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro.

2.   Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 bis del presente regolamento che comporterebbero una riduzione dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro al conto delle soppressioni ESR.

3.   Se lo Stato membro comunica una revisione al ribasso della percentuale a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, e dopo la modifica corrispondente dei quantitativi indicati nella decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto delle soppressioni ESR. Il quantitativo totale disponibile per lo Stato membro a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 è modificato di conseguenza.

Articolo 59 novodecies

Trasferimenti di AEA precedentemente riportate

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento dal conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a)

il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di AEA riportate a norma dell'articolo 59 undecies nel conto di adempimento ESR a partire dal quale s'intende effettuare il trasferimento;

b)

la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR verso cui s'intende effettuare il trasferimento.

Articolo 59 vicies

Esecuzione e annullamento di trasferimenti

1.   Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 34, 35 e 55.

2.   I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell'amministratore nazionale. In tal caso si applica l'articolo 62, paragrafi 4, 6, 7 e 8.»;

(9)

all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche e di scambio dei dati di cui all'articolo 75, al fine di individuare, nella procedura proposta, eventuali irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) 2018/842 e dal presente regolamento.»;

(10)

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

(11)

L'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato [20190306-032] che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(4)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

(5)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).


ALLEGATO I

All'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è aggiunta la tabella seguente:

«Tabella I-II: Conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis

Tipo di conto

Titolare del conto

Amministratore del conto

N. di conti di questo tipo

AEA

Emissioni contabilizzate/assorbimenti contabilizzati

LMU

MFLFA

Conto totale unionale AEA ESR

UE

amministratore centrale

1

No

No

No

Conto delle soppressioni ESR

UE

amministratore centrale

1

No

No

Conto totale unionale AEA allegato II

UE

amministratore centrale

1

No

No

No

Conto unionale della riserva di sicurezza ESR

UE

amministratore centrale

1

No

No

No

Conto di adempimento ESR

Stato membro

amministratore centrale

Uno per ciascuno dei 10 anni del periodo di adempimento per ciascuno Stato membro

No

No»


ALLEGATO II

All'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione è aggiunto il seguente punto II:

«II.   Informazioni relative alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis

Informazioni disponibili al pubblico

7.

L'amministratore centrale mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni per ciascun conto di adempimento ESR e, se opportuno, le aggiorna entro 24 ore:

a)

le informazioni sullo Stato membro che detiene il conto;

a)

le assegnazioni annuali di emissioni determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

b)

lo stato di ogni conto di adempimento ESR in conformità dell'articolo 10;

c)

i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 quinquies;

d)

il valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 59 sexies per ciascun conto di adempimento ESR, così indicato:

i)

A, se sussiste adempimento,

ii)

I, se non sussiste adempimento;

e)

il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra introdotte a norma dell'articolo 59 septies;

f)

le seguenti informazioni relative a ogni operazione conclusa:

i)

il nome e il codice identificativo del titolare del conto di partenza;

ii)

il nome e il codice identificativo del titolare del conto di arrivo;

iii)

il quantitativo di AEA interessato dall'operazione, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;

iv)

il codice identificativo dell'operazione;

v)

la data e l'ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);

vi)

il tipo di operazione.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

8.

Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto di adempimento ESR, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

a)

le AEA attualmente detenute, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;

b)

l'elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ciascuna, delle seguenti informazioni:

i)

gli elementi di cui al punto 7, lettera g);

ii)

la data e l'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);

iii)

lo stato attuale dell'operazione proposta;

iv)

gli eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;

c)

l'elenco delle AEA acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7, lettera g);

d)

l'elenco delle AEA trasferite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna, degli elementi di cui al punto 7, lettera g).»


2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/77


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1125 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2019

relativo all'autorizzazione del chelato di zinco di metionina solfato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del chelato di zinco di metionina solfato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

Tale domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di zinco di metionina solfato come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nei pareri del 18 maggio 2017 (2) e del 4 ottobre 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il chelato di zinco di metionina solfato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali e sulla sicurezza dei consumatori. Ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e un irritante cutaneo e oculare e ha constatato un rischio per gli utilizzatori dell'additivo in caso di inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che tale additivo non presenta un rischio aggiuntivo per l'ambiente rispetto ad altri composti di zinco e che esso costituisce un'efficace fonte di zinco per tutte le specie animali. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell'additivo dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte, purché siano adottate le rispettive misure protettive per gli utilizzatori dell'additivo. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo dell'additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal (2017); 15(6):4859.

(3)  EFSA Journal (2018); 16(10):5463.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.

3b614

Chelato di zinco di metionina solfato

Composizione dell'additivo

Chelato di zinco di metionina solfato, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 2 % e il 15 %.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Zinco, acido 2-ammino-4 metilsulfanilbutanoico, solfato; zinco chelato con metionina in un rapporto molare di 1:1.

 

Formula chimica: C5H11NO6S2Zn

 

Numero CAS: 56329-42-1

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), o

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Per la determinazione del tenore di metionina nell'additivo per mangimi:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV/FD) – EN ISO 17180 o VDLUFA 4.11.6 e EN ISO 13903.

Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

regolamento (CE) n. 152/2009 - spettrometria di assorbimento atomico (AAS), o

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), o

EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 (in totale) Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Il chelato di zinco di metionina solfato può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.

22 luglio 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/81


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1126 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Jambon du Kintoa» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Jambon du Kintoa» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jambon du Kintoa» deve essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Jambon du Kintoa» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 36 del 29.1.2019, pag. 19.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/82


DECISIONE (UE) 2019/1127 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

relativa all'aiuto di stato SA.45359-2017/C (ex 2016/N) al quale la Slovacchia intende dare esecuzione a favore di Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

[notificata con il numero C(2018) 6545]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni secondo il predetto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 12 maggio 2016, la Slovacchia ha notificato alla Commissione un aiuto all'investimento a finalità regionale del valore di 125 046 543 EUR sotto forma di sovvenzione diretta a favore di Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. («il beneficiario»), previa approvazione della Commissione. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. fa parte del gruppo Jaguar Land Rover (2) («JLR»).

(2)

Con lettera del 24 maggio 2017 (la «decisione di avvio»), la Commissione ha comunicato alla Slovacchia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione all'aiuto di Stato notificato e a un eventuale ulteriore aiuto di Stato non notificato e ha invitato la Slovacchia a presentare osservazioni entro un mese.

(3)

Con lettera del 20 luglio 2017, le autorità slovacche hanno presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

(4)

La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) l'8 dicembre 2017. La Commissione ha invitato altri interessati a presentare osservazioni entro un mese.

(5)

L'unica osservazione che la Commissione ha ricevuto da altri interessati è stata presentata da JLR il 19 dicembre 2017. Il 17 gennaio 2018 la Commissione ha trasmesso le osservazioni alla Slovacchia. Le osservazioni della Slovacchia in merito alla comunicazione di JLR sono state registrate il 5 febbraio 2018.

(6)

Il 9 e il 23 febbraio 2018 la Commissione ha inviato richieste di informazioni a cui la Slovacchia ha risposto il 9 marzo, il 12 e il 18 aprile 2018. L'11 giugno 2018 la Commissione ha inviato un'ulteriore richiesta di informazioni alla Slovacchia a cui quest'ultima ha risposto il 3 luglio 2018.

(7)

Il 10 ottobre 2017, il 27 novembre 2017 e il 1o marzo 2018 si sono tenute riunioni tra i servizi della Commissione e le autorità slovacche.

(8)

La Commissione ha ricevuto una lettera di JLR datata 14 maggio 2018 a cui ha risposto con lettera del 22 maggio 2018. Il 2 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni da JLR.

(9)

Con lettera del 3 luglio 2018, la Slovacchia ha convenuto che la presente decisione sarebbe stata adottata e comunicata alla Slovacchia in inglese.

(10)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito sia alla compatibilità dell'aiuto notificato sia all'eventuale ulteriore aiuto non notificato. In considerazione del fatto che l'eventuale ulteriore aiuto non notificato potrebbe aver avuto un impatto sulla compatibilità dell'aiuto notificato, in particolare sulla proporzionalità e relativamente a un effetto negativo evidente, nella presente decisione la Commissione valuta in primo luogo l'esistenza di un ulteriore aiuto non notificato. Tale valutazione è essenziale nel definire l'ambito di applicazione della valutazione della compatibilità.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1.   Obiettivo dell'aiuto

(11)

Le autorità slovacche intendono promuovere lo sviluppo regionale fornendo un aiuto all'investimento a finalità regionale a favore della grande impresa JLR per la costruzione e l'allestimento di una struttura produttiva di veicoli in alluminio del segmento «premium» a Nitra, situata nella regione di Nitra in Slovacchia, zona ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, con un massimale standard di aiuto a finalità regionale del 25 % in base alla carta degli aiuti a finalità regionale della Slovacchia per il periodo compreso tra il 1o luglio 2014 e il 31 dicembre 2020 (4).

2.2.   Il progetto notificato

(12)

L'obiettivo del progetto di investimento, che comporta costi di investimento ammissibili proposti del valore nominale di 1 406 621 000 EUR (valore corrente di 1 369 295 298 EUR (5)), è la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di auto con una capacità annua di 150 000 veicoli del «segmento D SUV premium» (6). L'investimento, avviato nel dicembre 2015 e destinato a completarsi nel 2020, è effettuato in un parco industriale in costruzione, il Parco strategico di Nitra («NSP»), su un terreno che, al momento della creazione dell'NSP l'8 luglio 2015, era ancora prevalentemente terreno agricolo di proprietà privata. Si prevede che il progetto crei 2 834 nuovi posti di lavoro diretti.

(13)

La portata del progetto di investimento notificato, proposto alle autorità slovacche nella domanda formale di aiuto del 24 novembre 2015, fa riferimento a una capacità produttiva di 150 000 veicoli l'anno. La portata del progetto di investimento, inizialmente proposta nel progetto di domanda di aiuto di JLR presentato alle autorità slovacche il 25 giugno 2015, faceva riferimento a un investimento con una capacità produttiva annua di 300 000 veicoli che doveva essere attuato in due fasi e prevedeva la produzione di altri due modelli ancora da decidere. La Slovacchia ha spiegato che nell'autunno del 2015 JLR ha deciso di ridurre la portata iniziale del progetto a un impianto avente una capacità produttiva notificata di 150 000 veicoli l'anno. Il prodotto da fabbricare nella fase 2 presso il sito non era ancora noto all'epoca e non era ancora presente alcun impegno in merito all'estensione prevista dell'investimento alla fase 2.

2.3.   Il beneficiario

(14)

Il beneficiario dell'aiuto di Stato è Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Secondo quanto descritto nella decisione di avvio, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. è per l'85 % di proprietà di Jaguar Land Rover Limited e per il 15 % di proprietà di Jaguar Land Rover Holdings Limited. Jaguar Land Rover Limited è di proprietà esclusiva di Jaguar Land Rover Holdings Limited, che a sua volta appartiene interamente a Jaguar Land Rover Automotive plc. La controllante diretta di Jaguar Land Rover Automotive plc è Tata Motors Limited India («Tata Motors»). Le principali attività di Tata Motors sono la fabbricazione e la vendita di autovetture, veicoli commerciali, autobus e pullman. Nella presente decisione il termine JLR non comprende Tata Motors.

(15)

Le autorità slovacche hanno confermato e fornito informazioni in base alle quali la Commissione ha verificato che JLR e la sua impresa madre Tata Motors non costituiscono imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (7).

2.4.   Importo e intensità dell'aiuto

2.4.1.   L'aiuto notificato

(16)

La sovvenzione diretta notificata del valore nominale di 129 812 750 EUR o del valore corrente di 125 046 543 EUR (8) fa riferimento alla spesa ammissibile del valore corrente di 1 369 295 298 EUR di cui al considerando 12 e corrisponde pertanto a un'intensità di aiuto pari al 9,13 %. L'aiuto all'investimento a finalità regionale notificato deve essere concesso a titolo del bilancio nazionale.

2.4.2.   L'eventuale ulteriore aiuto non notificato

(17)

Nella sezione 3.1.2 della decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto che la Slovacchia potesse aver concesso, oltre all'aiuto notificato, un aiuto illegale sotto forma di sviluppo infrastrutturale, ivi compresa la vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato, nell'NSP e un'esenzione dall'obbligo di pagamento di una tassa per la trasformazione dei terreni agricoli. Il soggetto considerato responsabile dalle autorità slovacche della realizzazione dell'NSP è la MH Invest («MHI»), una società interamente statale, controllata, amministrata e finanziata dal ministero dei Trasporti, delle costruzioni e dello sviluppo regionale della Slovacchia. La MHI è il proprietario iniziale dei siti dell'NSP. Le autorità slovacche, mediante l'affidamento della MHI a terzi, stanno effettuando i lavori sull'NSP, ossia lavori preparatori di bonifica dei terreni, lavori relativi alle utenze, collegamenti stradali e ferroviari, protezione contro le inondazioni e lavori di gestione delle acque sotterranee. Železnice sloveskej republiky («Ferrovie slovacche»), anch'esse società interamente statale, stanno costruendo un terminale di trasporto multimodale all'interno dell'NSP. Il costo totale di tali opere e del suddetto terminale è stimato a circa 500 milioni di EUR.

(18)

Come indicato alla sezione 3.1.3 della decisione di avvio, una delle modifiche del regolamento 58 del governo della Repubblica slovacca del 13 marzo 2013 sulle tasse per l'espropriazione e l'impegno non autorizzato dei terreni agricoli (9) ha introdotto la cosiddetta esenzione H dal pagamento della tassa per la trasformazione dei terreni agricoli, che si applica ai terreni acquistati da società interamente statali che costruiscono parchi industriali strategici riconosciuti come «investimenti significativi» ai sensi della legge n. 175/1999 (10) sugli investimenti significativi («legge sugli investimenti significativi»). L'esenzione H è entrata in vigore il 31 ottobre 2015. L'8 luglio 2015 l'NSP è stato riconosciuto come «investimento significativo».

(19)

Le eventuali ulteriori misure di aiuto non notificate devono essere concesse a titolo del bilancio nazionale.

2.5.   Durata

(20)

La misura notificata deve essere corrisposta tra il 2017 e il 2021. Si prevede che il beneficiario trarrà vantaggio dalle altre misure che possono essere considerate aiuto non notificato a partire dal momento del contratto di acquisto per quanto riguarda il terreno acquistato da JLR e l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa per la trasformazione dei terreni agricoli e a partire dal momento dello sviluppo infrastrutturale per le infrastrutture al di fuori dei confini dei 185 ettari acquistati da JLR dalle autorità slovacche («sito JLR»).

3.   MOTIVAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(21)

Il 24 maggio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale e non ha potuto escludere che JLR stesse ricevendo, oltre all'aiuto notificato, un aiuto non notificato sotto forma di sviluppo infrastrutturale, ivi compresa la vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato, nell'NSP e un'esenzione dall'obbligo di pagamento di una tassa per la trasformazione dei terreni agricoli. La valutazione sottostante ha tenuto conto sia delle misure notificate sia delle eventuali ulteriori misure di aiuto non notificate.

3.1.   L'eventuale ulteriore aiuto non notificato

3.1.1.   Possibile aiuto sotto forma di sviluppo infrastrutturale, ivi compresa la cessione di terreni nell'NSP a un prezzo inferiore al valore di mercato

(22)

Secondo il parere della Commissione, era possibile che la vendita di terreni nell'NSP a JLR potesse aver determinato taluni vantaggi eventualmente considerati come ulteriore aiuto di Stato.

(23)

La MHI, diventando così il proprietario iniziale del futuro sito dell'NSP, al 31 dicembre 2016 aveva già sostenuto una spesa di 75 milioni di EUR per l'acquisto dei terreni nell'NSP su cui sarebbe stato realizzato il progetto notificato di JLR. Inoltre, la società stava sostenendo ulteriori spese rilevanti per le opere di urbanizzazione del sito. Allo stesso tempo, il contributo di JLR in relazione all'acquisto del proprio sito risultava essere solo una minima parte delle spese corrispondenti di acquisto e di urbanizzazione. Vista la differenza tra il costo sostenuto dalla Slovacchia per l'acquisto del fondo e le opere di urbanizzazione dell'NSP e il prezzo che sarebbe stato pagato da JLR per il terreno nell'NSP, si è posta la questione se la vendita del terreno dell'NSP a JLR abbia comportato un aiuto di Stato.

(24)

Secondo la Slovacchia, l'urbanizzazione dell'NSP non avrebbe potuto comportare un aiuto di Stato in quanto rientra tra gli obblighi di servizio pubblico per i motivi di cui al punto 17 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (11). Pertanto, secondo la Slovacchia, l'urbanizzazione dell'NSP non è un'attività economica e il suo finanziamento pubblico non costituisce aiuto di Stato. Inoltre, secondo la Slovacchia, JLR avrebbe pagato a prezzo di mercato il terreno acquistato nell'NSP, stabilito sulla base di valutazioni effettuate da esperti indipendenti.

(25)

Tuttavia, la Commissione nutriva dubbi in merito al fatto che l'urbanizzazione dell'NSP rientrasse nella fattispecie di cui al punto 17 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che si applica unicamente a misure che non riguardano infrastrutture riservate.

(26)

La Commissione riteneva che gli accordi contrattuali tra la Slovacchia e il beneficiario avrebbero conferito a JLR pieni diritti di proprietà o diritti di opzione per un successivo acquisto della quasi totalità dei terreni nell'NSP utilizzabili a scopo commerciale.

(27)

La Commissione ritiene che un'infrastruttura debba essere riservata se è costruita per un'impresa individuabile ex ante e adeguata alle sue esigenze specifiche (12). La Commissione riteneva in via preliminare che l'NSP potesse essere considerato un'infrastruttura riservata a JLR per i seguenti motivi: a) un'ampia porzione della superficie era riservata per contratto a JLR; b) il beneficiario potrebbe essere stato un'impresa individuabile ex ante; e c) l'NSP sembrava essere stato sviluppato in funzione delle esigenze specifiche del beneficiario.

(28)

Pertanto, a parere della Commissione, se l'NSP costituisce un'infrastruttura riservata a JLR, l'impresa dovrebbe, in normali condizioni di mercato, farsi carico dei costi di urbanizzazione del sito, ad eccezione dei costi relativi agli elementi di natura effettivamente generale dell'infrastruttura, che dovrebbero essere individuati nella presente decisione.

(29)

Anche supponendo che l'NSP non fosse un'infrastruttura riservata, il metodo utilizzato per stabilire il prezzo di mercato che doveva essere pagato da JLR ha sollevato dubbi. In particolare, la Commissione si chiedeva se il valore delle opere di urbanizzazione specifiche realizzate e finanziate dalla Slovacchia a diretto beneficio di JLR fosse tenuto adeguatamente in considerazione nelle valutazioni elaborate dagli esperti indipendenti e se JLR dovesse pagare una quota proporzionata dei costi di urbanizzazione dell'NSP, commisurata alla sua quota di proprietà del parco.

3.1.2.   Possibile aiuto sotto forma di esenzione dal pagamento di una tassa, la tassa per la trasformazione dei terreni agricoli, dovuta quando i terreni agricoli sono trasformati in terreni industriali

(30)

La Commissione riteneva che JLR potesse aver beneficiato di un vantaggio sotto forma di esenzione («esenzione H») da una tassa dovuta a norma del diritto slovacco in caso di conversione dei terreni agricoli in terreni industriali. Di fatto la Commissione non ha potuto escludere che, malgrado l'interposizione nell'operazione di una società statale il cui obiettivo consiste nell'acquistare il terreno agricolo da terzi, prepararlo per renderlo idoneo all'uso industriale, ivi compresi, tra l'altro, la bonifica dei terreni e l'accesso ai servizi di pubblica utilità, e rivenderlo all'investitore, vi possano essere stati motivi per ritenere che la misura fosse imputabile allo Stato slovacco e che conferisse al beneficiario un vantaggio selettivo. La Commissione ha ritenuto quindi che l'esenzione dalla tassa potesse aver costituito un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE a favore di JLR.

3.2.   Compatibilità dell'aiuto notificato

3.2.1.   Introduzione

(31)

Sulla base dell'indagine preliminare, la Commissione non ha potuto stabilire la conformità dell'aiuto a finalità regionale notificato alle disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (13) («gli orientamenti»).

(32)

In particolare, non ha potuto concludere che la misura di aiuto a finalità regionale notificata soddisfa i requisiti minimi degli orientamenti e ha pertanto espresso dubbi in merito a) all'ammissibilità di taluni elementi che apparentemente rientrano nei costi di investimento ammissibili; b) all'effetto di incentivazione dell'aiuto; c) alla proporzionalità dell'aiuto; d) alla sussistenza di un effetto negativo evidente sulla coesione dell'Unione; e e) alla sussistenza di un effetto negativo evidente sugli scambi, ai sensi del punto 119 degli orientamenti, per il fatto che il massimale di intensità dell'aiuto potrebbe essere superato. Inoltre, ha ritenuto che i possibili ulteriori elementi di aiuto nello sviluppo infrastrutturale e l'esenzione dalla tassa per la trasformazione dei terreni agricoli potessero, in particolare, influenzare la proporzionalità dell'aiuto notificato e la conformità al massimale di intensità dell'aiuto.

3.2.2.   Ammissibilità dei «costi di accantonamento» come costo di investimento

(33)

La Commissione ha osservato che i costi ammissibili notificati comprendono una voce «accantonamento» (descritta come «spese eccessive impreviste») pari almeno a [60-85] milioni di GBP ([72-102] milioni di EUR (14)). Ha espresso dubbi in merito all'ammissibilità dei «costi di accantonamento» ai fini dell'aiuto all'investimento a finalità regionale.

3.2.3.   Mancanza dell'effetto di incentivazione della sovvenzione notificata a titolo di aiuto a finalità regionale

(34)

La Commissione dubitava che l'aiuto a finalità regionale notificato avesse un effetto di incentivazione, ossia se fosse necessario per attrarre gli investimenti di JLR a Nitra. Non era convinta che la documentazione trasmessa della procedura di preparazione della decisione relativa all'ubicazione di JLR dimostrasse che il Messico avesse rappresentato uno scenario alternativo credibile all'epoca dell'adozione di tale decisione. In particolare, la Commissione ha osservato i riferimenti, da parte di JLR, ai piani di costruire due stabilimenti in diverse ubicazioni nei documenti relativi alla riunione fuori sede del gennaio 2015 dei membri del comitato esecutivo e le differenze del livello di valutazione dettagliata per i siti europei rispetto al Messico. L'alternativa del Messico sembrava inoltre registrare un ritardo significativo. La Commissione riteneva che l'effettiva ubicazione controfattuale con cui Nitra concorreva per il nuovo stabilimento di JLR avrebbe potuto essere non tanto il Messico quanto Jawor, in Polonia. L'esistenza di una notevole differenza nel valore attuale netto («VAN») tra il Messico e Nitra, compensata solo in parte dall'aiuto a finalità regionale notificato, era un ulteriore elemento che metteva in dubbio l'effetto di incentivazione dell'aiuto. Pertanto, la Commissione non ha potuto escludere che le considerazioni strategiche di JLR di preferire Nitra al Messico siano state decisive per la scelta di Nitra, vale a dire l'investimento sarebbe stato effettuato a Nitra anche senza l'aiuto notificato del valore corrente di 125 milioni di EUR, o almeno con un importo inferiore. Le considerazioni strategiche di JLR erano: a) la distanza dalla sede centrale di JLR; b) ritardi nella tempistica; c) rischi di calamità naturali in Messico dovuti all'attività vulcanica; d) instabilità politica, efficacia dell'azione di governo e rischi di corruzione; e) considerazioni in merito al valore del marchio; e f) investimenti nell'Unione per tutelarsi dalla possibilità del recesso del Regno Unito dall'UE.

3.2.4.   Mancanza di proporzionalità

(35)

Visto che l'aiuto notificato è appena inferiore all'importo massimo di aiuto che può essere concesso per un investimento della dimensione specificata a Nitra, in base all'attuale carta degli aiuti a finalità regionale della Slovacchia («importo di aiuto corretto»), la Commissione dubitava che l'importo totale di aiuto fosse ancora proporzionato qualora JLR beneficiasse effettivamente di possibili ulteriori elementi di aiuto. Inoltre, la Commissione nutriva dubbi in merito al fatto che la soglia di proporzionalità di 413 milioni di EUR, ossia il divario in termini di redditività tra il Messico e la Slovacchia calcolato da JLR e pari a una delle due soglie di proporzionalità previste dagli orientamenti (15), non potesse «essere raggiunta a un livello di gran lunga inferiore».

3.2.5.   Effetti negativi evidenti: effetto anti-coesione

(36)

La Commissione nutriva dubbi in merito al fatto che l'alternativa del Messico fosse credibile e che l'ubicazione alternativa non fosse in realtà Jawor in Polonia. Secondo i calcoli interni della società, l'investimento sarebbe stato più redditizio a Jawor, che è una regione cui si applica lo stesso massimale di intensità degli aiuti di Stato che si applica a Nitra, ossia il 25 %. La Commissione riteneva quindi in via preliminare che, qualora l'alternativa del Messico risultasse non credibile e l'effettiva ubicazione controfattuale per Nitra fosse Jawor, non fosse possibile escludere che il pacchetto di aiuti fornito a JLR dalla Slovacchia avesse un effetto negativo evidente ai sensi del punto 121 degli orientamenti.

3.2.6.   Effetto negativo evidente sugli scambi: massimale di intensità di aiuto superato

(37)

Il valore corrente della sovvenzione notificata a titolo di aiuto a finalità regionale comporta a prima vista un'intensità di aiuto inferiore all'intensità di aiuto massima ammissibile per un investimento della dimensione specificata nella regione di Nitra. Tuttavia, ulteriori elementi di aiuto sotto forma di sviluppo infrastrutturale, ivi compresa la cessione di terreni a prezzi inferiori al valore di mercato o l'esenzione dalla tassa per la trasformazione dei terreni agricoli o entrambe, aumenterebbero l'importo totale dell'aiuto al di sopra di detto livello di intensità di aiuto ammissibile e costituirebbero quindi un effetto negativo evidente sugli scambi ai sensi del punto 119 degli orientamenti. Visto che la Commissione non ha potuto escludere ulteriori elementi di aiuto, ha espresso dubbi in merito al fatto che la misura di aiuto generale non avesse determinato un effetto negativo evidente sugli scambi.

4.   OSSERVAZIONI DELLA SLOVACCHIA

4.1.   Osservazioni della Slovacchia sull'eventuale ulteriore aiuto non notificato

4.1.1.   Possibile aiuto sotto forma di sviluppo infrastrutturale, ivi compresa la cessione di terreni nell'NSP a un prezzo inferiore al valore di mercato

(38)

Le autorità slovacche ritengono che l'NSP non costituisca un'infrastruttura riservata a JLR per diversi motivi. Esse sostengono che i terreni che costituiscono l'NSP erano stati individuati per uso industriale molto prima che JLR avviasse la sua ricerca del sito e che precedentemente le autorità slovacche avevano offerto i terreni non edificati dell'NSP ad altri investitori. Inoltre, le autorità slovacche affermano che JLR non possiede l'NSP né dispone di una concessione o licenza esclusiva sull'NSP e che JLR non ha un controllo esclusivo di fatto sull'NSP. Esse sostengono, inoltre, che l'esistenza dell'NSP quale zona industriale sviluppata in tal senso è stata in effetti un fattore determinante nella decisione di JLR di preferire il sito di Nitra, e non viceversa, e che l'approccio delle autorità slovacche all'urbanizzazione dell'NSP è una normale pratica utilizzata dalla Slovacchia e da altri Stati membri per evitare sprechi nell'ambito della spesa pubblica, massimizzando al contempo lo sviluppo regionale.

(39)

Le autorità slovacche hanno spiegato l'evoluzione storica che ha portato all'NSP. Il termine «parco strategico», e a sua volta il «Parco strategico di Nitra», è stato introdotto per la prima volta nella legge sugli investimenti significativi del 1999. L'NSP comprende una superficie di 704 ettari su cui le autorità slovacche hanno poteri espropriativi ai fini della realizzazione del parco strategico adiacente al parco industriale esistente di Nitra Nord (16). Nel complesso, i due parchi costituiscono la zona industriale integrata nota come Nitra Nord. L'NSP si estende in cinque comuni, ossia Nitra e Luzianky con piccole parti anche nel territorio di Cakajovce, Zbehy e Jelsovce.

(40)

L'esigenza di urbanizzare i terreni industriali della regione di Nitra è stata individuata per la prima volta nel piano regolatore della regione di Nitra del 1998 (17). I comuni di Nitra e Luzianky sono stati individuati come possibili centri industriali.

(41)

Al fine di incentivare lo sviluppo industriale, il governo slovacco ha riconosciuto la necessità di trovare un modo per affrontare la questione della frammentazione della proprietà fondiaria che rappresentava un ostacolo all'attrazione di grandi progetti di investimento. I terreni in Slovacchia sono estremamente frammentati a causa delle leggi storiche in materia di successione, per cui i figli ereditavano in parti uguali i terreni dei loro genitori. Ciò ha comportato un numero elevato di comproprietari di piccoli lotti frammentati di terreno. Pertanto, nel 1999 la Slovacchia ha promulgato la legge sugli investimenti significativi per disciplinare la procedura di rilascio dei certificati di investimenti significativi al fine di agevolare l'acquisto di terreni per la realizzazione di grandi progetti di investimento.

(42)

L'esigenza di urbanizzazione dei terreni industriali è stata ulteriormente confermata nel 2003 quando il comune di Nitra è stato incluso in un elenco di siti raccomandati dallo studio per l'ubicazione dei parchi industriali nelle zone selezionate della Repubblica slovacca, riconosciuto dalla risoluzione del governo n. 690 del 16 luglio 2003. Lo studio riguardava una superficie di 231 ettari. Nel 2004 la regione di Nitra ha riservato all'uso industriale la zona in cui prevedeva di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli. Geograficamente, tale zona comprendeva il parco industriale di Nitra Nord nel sud e si estendeva al territorio meridionale e alla maggior parte del sito JLR. Sempre nel 2004 la risoluzione del governo 88/2004 ha attuato misure finanziarie per lo sviluppo regionale di Nitra e varie altre città in tutta la Slovacchia per consentire la costruzione dell'infrastruttura tecnica necessaria richiesta per attrarre investimenti. Nel 2006 il comune di Luzianky ha istituito il proprio piano regolatore del 2006, che ha riservato un territorio di 106 ettari ai fini dell'inserimento nella zona industriale Nitra Nord.

(43)

Nel 2007 sono state costituite le prime società nel parco industriale di Nitra Nord. Sony, in seguito conosciuta come Foxconn, è diventata uno degli investitori di riferimento. Nel 2011 è stata promulgata una decisione di lottizzazione al fine di collegare l'autostrada R1 all'area della zona industriale.

(44)

Il piano regolatore del 2012 della regione di Nitra ha confermato che la zona industriale Nitra Nord era «progettata come superficie idonea all'ubicazione di un parco industriale o di unità di produzione industriali. Tale superficie non [era] pienamente urbanizzata e [disponeva] di un potenziale di sviluppo». Il governo slovacco ha riconosciuto che occorreva adoperarsi maggiormente per superare l'ostacolo agli investimenti creato dalla frammentazione della proprietà fondiaria. Pertanto, nel 2013 la legge sugli investimenti significativi è stata modificata prevedendo disposizioni che consentivano di accelerare la procedura di esecuzione di un investimento significativo stabilendo una procedura più flessibile di rilascio di un certificato di investimento significativo e riducendo gli adempimenti burocratici della procedura.

(45)

Nel 2014 il comune di Luzianky ha modificato il suo piano regolatore del 2006 per agevolare un'urbanizzazione pianificata nel dettaglio della sua parte di zona industriale, pari a 158 ettari, a seguito di un interesse potenziale da parte di un investitore industriale che ha infine deciso di investire altrove. Il piano regolatore di Luzianky del 2014 ha stabilito i piani dettagliati per gli sviluppi infrastrutturali al fine di preparare la zona all'uso industriale. Uno dei principi di base del concetto di sviluppo urbano proposto del sito era il collegamento funzionale e territoriale delle aree di sviluppo proposte al territorio del parco industriale di Nitra Nord. Il piano regolatore ha espressamente individuato i limiti e le esigenze di urbanizzazione del sito, ad esempio l'esigenza di collegamenti di trasporto, la zona di protezione delle linee ferroviarie, il corridoio biologico del fiume Nitra, la soluzione per il livello elevato di acque sotterrane, la necessità di costruire bacini di contenimento e stazioni di pompaggio, la necessità di garantire la fornitura di acqua potabile, la rete fognaria pubblica, la protezione dall'acqua piovana, la presenza di condotte ad alta pressione e il collegamento alla rete telefonica.

(46)

Il 27 maggio 2015 il governo slovacco ha avviato una nuova iniziativa legislativa per stabilire i presupposti indispensabili per la creazione dei cosiddetti parchi industriali e tecnologici strategici da parte di un'impresa interamente controllata dallo Stato e responsabile della preparazione del sito, ivi compresa la costruzione dell'infrastruttura necessaria. Tale iniziativa ha prodotto l'emendamento 154/2015 del 30 giugno 2015 alla legge sugli investimenti significativi. Al contempo, è stata proposta una modifica del regolamento 58 (18) secondo quanto indicato al considerando 10 della decisione di avvio. L'8 luglio 2015 (19) il governo slovacco ha rilasciato un certificato di investimento significativo per costruire l'NSP.

(47)

Visto che le autorità slovacche avevano stabilito disposizioni in merito alla zonizzazione industriale, disponevano di una strategia di sviluppo industriale già parzialmente attuata tramite il parco industriale di Nitra Nord, avevano elaborato piani territoriali dettagliati per l'urbanizzazione del resto della zona e avevano offerto terreni edificabili ad altri investitori, ritengono che non sia possibile sostenere che l'NSP sia urbanizzato per JLR quale impresa individuabile ex ante. Inoltre, le autorità slovacche hanno sottolineato che ogni singolo passo dell'evoluzione storica verso l'urbanizzazione dell'NSP era stato intrapreso prima della decisione da parte di JLR relativa all'ubicazione del suo stabilimento e molto prima del suo impegno contrattuale a favore del sito di Nitra.

(48)

Le autorità slovacche hanno fatto riferimento a vari documenti di JLR che dimostrano che i piani preesistenti per l'urbanizzazione dell'NSP, unitamente a un parco industriale preesistente con una zona industriale adiacente destinata ad espandersi, sono stati considerati positivamente nella valutazione dell'ubicazione di JLR. Il 27 aprile 2015, ad esempio, Nitra era al terzo posto, ma uno dei fattori positivi consisteva nel fatto che si trattava di un «sito su un insediamento industriale costituito».

(49)

Inoltre, le autorità slovacche hanno spiegato che il sito JLR e le relative opere non erano adatti alle esigenze specifiche di JLR.

(50)

Il riferimento ai diritti di vigilanza nell'accordo di investimento firmato tra la Slovacchia e JLR l'11 dicembre 2015 («accordo di investimento») riguarda unicamente il completamento dei lavori di bonifica dei terreni. La MHI deve completare determinati lavori per assicurare che i terreni rispettino la norma concordata tra la MHI e JLR e su cui si basava il prezzo di vendita. Secondo le autorità slovacche, tali diritti di vigilanza erano dettati da preoccupazioni inerenti alla normale gestione del progetto anziché da specifiche di sviluppo aziendale. La MHI non è tenuta a prendere in considerazione l'eventuale riscontro di JLR, ma deve solo chiedere riscontri sui disegni di progettazione e sulle specifiche concernenti i lavori di bonifica del sito per il sito JLR. Le sue funzioni non comprendono il controllo ex post sull'esecuzione dei lavori.

(51)

Le autorità slovacche hanno inoltre chiarito la natura delle opere infrastrutturali connesse all'NSP. Come nei progetti precedenti relativi allo sviluppo pubblico di parchi industriali, tali lavori intendevano fornire a tutte le società ubicate nel parco servizi infrastrutturali, compreso l'accesso ai servizi di pubblica utilità e collegamenti stradali/ferroviari. Le opere infrastrutturali comprendono i seguenti elementi:

a)

i lavori preparatori di bonifica dei terreni, del valore di 221 milioni di EUR, si limitano ai lavori di urbanizzazione ordinaria necessari per rendere edificabili i terreni pubblici. Tutti i lavori che vanno oltre l'urbanizzazione ordinaria sono pagati da JLR e sono elencati nell'accordo di investimento. Essi contengono elementi quali strade interne o fondamenta supplementari necessarie per sopportare i carichi specifici delle strutture degli edifici di JLR;

b)

le opere infrastrutturali connesse ai servizi di pubblica utilità, del valore di 11,28 milioni di EUR, devono assicurare che il sito o i siti industriali all'interno del parco siano connessi alle utenze. I servizi di pubblica utilità arrivano fino ai punti di accesso al sito o ai siti. Le infrastrutture relative ai servizi di pubblica utilità all'interno dei confini del sito JLR sono pagate da quest'ultimo, che paga un prezzo di mercato per accedere ai servizi di pubblica utilità. All'NSP non si applicano norme specifiche diverse da quelle che si applicano alle aree urbane più ampie. JLR deve pagare tutte le tariffe di collegamento e distribuzione relative al sito JLR che sarebbero normalmente corrisposte, in conformità delle tariffe stabilite dall'Ufficio regolamentare per le industrie di rete (20). JLR non ha beneficiate di esenzioni;

c)

le infrastrutture stradali del valore di 185,9 milioni di EUR, tra cui collegamento autostradale, strade pubbliche locali, rete stradale e parcheggio pubblico in tutto il parco, caserma dei vigili del fuoco, stazione di polizia e impianto di manutenzione della rete stradale. Le infrastrutture stradali servono tutte le imprese della zona industriale di Nitra Nord, costituita dall'NSP e dal parco industriale di Nitra Nord, nonché della regione più ampia. Nessuna delle strade è ad uso esclusivo di JLR o costruita secondo le sue specifiche. I lavori stradali si limitano all'urbanizzazione ordinaria;

d)

le caratteristiche geografiche della zona richiedevano un sistema di protezione contro le inondazioni e la gestione delle acque sotterranee per un valore di 25 milioni di EUR;

e)

il terminale di trasporto multimodale Luzianky del valore di 51,85 milioni di EUR in fase di costruzione, gestito e finanziato dalle Ferrovie slovacche con risorse generate dalle loro attività commerciali, che sono considerate separatamente dalle loro attività non economiche finanziate con fondi pubblici. Il terminale di trasporto multimodale Luzianky consiste in tre parti funzionali: a) l'area di stoccaggio dei veicoli finiti che sarà collegata allo stabilimento di produzione di JLR, da un lato, e direttamente al sito di distribuzione ferroviaria in uscita, dall'altro. La locazione dell'area di stoccaggio deve costituire il servizio essenziale fornito. JLR si sta adoperando per l'esclusività contrattuale in merito all'area di stoccaggio; b) la struttura di distribuzione ferroviaria in uscita è finalizzata a caricare i prodotti finiti sulle automotrici ferroviarie. JLR non disporrà dell'esclusiva contrattuale su tale parte del terminale; e c) lo snodo di trasbordo dei container. I lavori sullo snodo di trasbordo dei container non sono ancora iniziati perché le Ferrovie slovacche stanno tuttora esaminando la potenziale domanda e redditività dell'investimento, che sarebbe aperto a qualsiasi utente a condizioni di mercato. Le Ferrovie slovacche stanno negoziando con JLR i corrispettivi per l'accesso, definiti anche tariffe di utenza, che consentiranno loro di generare un rendimento sul capitale impiegato nonché di coprire i costi variabili. Le tariffe di utenza sono calcolate su un periodo di 30 anni su base commerciale, utilizzando il metodo VAN, e coprono tutti i relativi costi di investimento, costi operativi e costi per gli investimenti in lavori di ristrutturazione. Le tariffe sono orientate al mercato e dovrebbero garantire un adeguato rendimento sul capitale investito, ossia il […] di tasso interno di rendimento e un VAN pari a […] milioni di EUR.

(52)

Le autorità slovacche hanno inoltre chiarito la parte dell'NSP che sarà occupata da JLR:

a)

le autorità slovacche hanno prima spiegato che, a seguito della decisione di avvio, JLR ha rinunciato ad alcuni dei suoi diritti. A norma della clausola 4.10 dell'accordo di investimento, la MHI era tenuta a concedere a JLR la possibilità di acquistare tutto il territorio meridionale o parte di esso entro 12 mesi dall'esecuzione del contratto di acquisto del sito JLR. Il 29 giugno 2017 JLR ha rinunciato a tale possibilità sul territorio meridionale, prima della firma dell'accordo di acquisto del sito JLR il 12 dicembre 2017. Le autorità slovacche hanno informato la Commissione del fatto che tutto il territorio meridionale sarà di proprietà di altre imprese, ad esempio Gestamp e Prologis;

b)

la clausola 4.9 dell'accordo di investimento ha concesso a JLR il diritto di primo rifiuto di acquistare tutto il territorio settentrionale o parte di esso, valido per 20 anni dalla data di esecuzione del contratto di acquisto del sito JLR. Il 25 agosto 2017 JLR ha rinunciato a tale diritto su 40,1 ettari dei 69 ettari totali del territorio settentrionale. Qualsiasi terreno deve essere acquistato al prezzo di mercato alla data di acquisto del terreno, che dovrà essere definito da esperti indipendenti;

c)

per quanto riguarda la clausola 4.2, lettera b), punto ii), dell'accordo di investimento, in base al quale la Slovacchia si impegna, su richiesta scritta di JLR entro 10 anni dalla firma del contratto di acquisto del sito JLR, a «provvedere affinché il parco strategico sia esteso in modo da includere il territorio in espansione», le autorità slovacche hanno spiegato che tale clausola riflette solo una promessa politica della Slovacchia di acquistare i terreni e di concedere a JLR la possibilità di acquistare tale parte di terreno in un momento futuro e a condizioni, tra cui il prezzo, ancora da negoziare.

(53)

Le autorità slovacche ritengono che nessuno dei diritti creati dal contratto di investimento in merito al territorio meridionale, al territorio settentrionale o al territorio in espansione conferisca a JLR alcun controllo sui terreni. Pertanto, il sito JLR dispone solo di una superficie di 185 ettari, che costituisce il 26 % della superficie totale dell'NSP o il 55 % della superficie utilizzabile a scopo commerciale, in considerazione del fatto che 366 ettari dell'NSP sono terreni tecnici.

(54)

Come illustrato dalle autorità slovacche, il prezzo che JLR deve pagare per l'acquisto del sito JLR è stato stabilito sulla base di valutazioni indipendenti effettuate da tre esperti, ossia […], […] e CB Richard Ellis. Tali esperti hanno stimato il prezzo di mercato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (21), che rappresentava i relativi orientamenti della Commissione applicabili al momento delle valutazioni. Le autorità slovacche hanno inoltre chiarito che la relazione di CB Richard Ellis presentata alla Commissione durante la procedura di notifica è stata trasmessa erroneamente poiché non costituisce una relazione sulla valutazione del sito, ma una distinta analisi di mercato.

(55)

Tutte le valutazioni sono state effettuate in base al fatto che i terreni saranno venduti già «pronti a essere edificati», ossia bonificati e adibiti ad uso industriale. Le autorità slovacche concludono pertanto che le stime del prezzo di mercato comprendono il valore dei lavori di bonifica. Il prezzo di acquisto finale pari a 15,83 EUR al metro quadro è stato fissato come media delle tre valutazioni indipendenti rispettivamente di 15 EUR, 15,5 EUR e 17 EUR al metro quadro. L'accordo di investimento impone a JLR di pagare separatamente eventuali lavori personalizzati che vanno oltre le specifiche standard per i terreni «pronti a essere edificati».

4.1.2.   Possibile aiuto sotto forma di esenzione dal pagamento di una tassa, la tassa per la trasformazione dei terreni agricoli, dovuta quando i terreni agricoli sono trasformati in terreni industriali

(56)

Le autorità slovacche hanno spiegato che l'esenzione H rappresenta un'esenzione dal pagamento della tassa per la trasformazione dei terreni agricoli che si applica ai terreni acquistati da società totalmente statali, in questo caso la MHI, ai fini dell'urbanizzazione di un parco industriale riconosciuto come «investimento significativo». Pertanto, l'esenzione H si applica esclusivamente all'urbanizzazione di terreni pubblici da parte delle autorità pubbliche. L'obiettivo consiste nel rimuovere l'onere amministrativo derivante dai trasferimenti finanziari intra-statali. Senza l'esenzione, la MHI in qualità di proprietario e promotore dei terreni nell'NSP avrebbe dovuto pagare la tassa per la trasformazione dei terreni agricoli subito dopo la trasformazione del sito in terreno industriale. Quale proprietario e promotore del sito, la MHI era incaricata di creare un'infrastruttura e cambiare la destinazione d'uso dei terreni al fine di renderli «pronti a essere edificati» e quindi venderli agli investitori, tra cui JLR. Nessuna tassa era dovuta da JLR che, come concordato nel quadro dell'accordo di investimento, avrebbe acquistato il terreno solo dopo la sua conversione a terreno industriale. Le autorità slovacche hanno spiegato che il riferimento in un documento interno di JLR indicante che quest'ultimo beneficiava di un'esenzione dal pagamento della tassa per la trasformazione dei terreni agricoli si basava sull'errata interpretazione da parte dell'autore del documento che la tassa era dovuta da JLR. Hanno inoltre informato la Commissione che l'importo totale delle tasse per la conversione di tutti i terreni agricoli ubicati nell'area del futuro NSP in terreni idonei all'uso industriale che sarebbe diventato esigibile in assenza dell'esenzione H sarebbe stato pari a circa 30 milioni di EUR, di cui solo circa 8 milioni di EUR si sarebbero riferiti al sito JLR.

4.2.   Osservazioni della Slovacchia sulla compatibilità dell'aiuto notificato

4.2.1.   Ammissibilità dei «costi di accantonamento» come costo di investimento

(57)

Le autorità slovacche hanno confermato le voci dei costi ammissibili elencate alla tabella 1 della decisione di avvio. I costi di investimento ammissibili proposti ammontavano a 1 406 620 591 EUR in valore nominale, equivalenti a 1 369 295 298 EUR in valore corrente. La presentazione nella documentazione di JLR del 18 novembre 2015 che faceva riferimento ai costi di accantonamento è stata realizzata a scopi di analisi finanziaria e non comprendeva i costi di accantonamento al di fuori delle voci dei costi ammissibili elencate alla tabella 1 della decisione di avvio. Tali voci dei costi ammissibili riflettevano i costi anticipati al momento della domanda di aiuto e comprendono un importo dell'accantonamento per ciascuna delle voci dei costi ammissibili, nell'ambito di un approccio prudente di stima dei costi. Le autorità slovacche considerano pertanto ammissibile l'intero importo di 1 406 620 591 EUR in valore nominale.

4.2.2.   Mancanza dell'effetto di incentivazione della sovvenzione notificata a titolo di aiuto a finalità regionale

(58)

La Slovacchia ritiene di aver effettuato un controllo adeguato della credibilità dello scenario controfattuale ed è del parere che i dubbi della Commissione siano infondati, poiché il Messico era un'ubicazione alternativa credibile allo stabilimento nell'Unione. Secondo la Slovacchia, nella primavera del 2015 il Messico era ancora una possibile ubicazione per gli investimenti pianificati e non era considerato un sito per un ulteriore investimento parallelo. Pertanto, l'aiuto di Stato offerto dalla Slovacchia era necessario per trasferire l'investimento di JLR in Slovacchia.

(59)

La Slovacchia sottolinea che il Messico rappresentava un'ubicazione alternativa credibile per tre motivi:

a)

quando JLR ha elaborato la sua decisione relativa all'ubicazione, molti produttori di automobili, ivi compresi gli OEM del segmento premium, già operavano in Messico, o realizzavano investimenti in tale paese. Vari costruttori di automobili hanno iniziato ad investire in Messico dopo l'adozione della decisione di JLR relativa all'ubicazione. In particolare, sia VW che Audi dispongono di stabilimenti a Puebla e si può pertanto prevedere che abbiano affrontato gli stessi rischi qualitativi individuati da JLR. Tali rischi non avevano influenzato le decisioni di VW/Audi relative all'ubicazione a favore di Puebla;

b)

JLR ha reso disponibile molti documenti recenti provenienti da varie fonti che dimostrano che il Messico è stato considerato in maniera approfondita e che era stata effettuata una completa analisi finanziaria confrontando il Messico alla Slovacchia. Il Messico era già stato individuato come la sede più promettente nell'America settentrionale alla fine del gennaio 2015 nel contesto dello studio di fattibilità Oak. Dopo un ampio lavoro di ricerca in cui sono stati messi a confronto diversi siti in Messico, Puebla è stata scelta in seno al Consiglio strategico del 27 aprile 2015 come l'alternativa preferita non situata nell'Unione grazie alla sua vicinanza a porti, a tariffe favorevoli, a una consolidata base di fornitori e a vantaggi relativi al mercato del lavoro. Poiché il processo di selezione europeo, lo studio di fattibilità Darwin, registrava ritardi, alcune riunioni e alcuni documenti si sono incentrati sull'esito del progetto Darwin e pertanto contengono meno dettagli sul Messico. In merito alla presentazione del 10 luglio 2015, la Slovacchia ha commentato che il minor numero di slide dedicate all'alternativa Oak può essere spiegato dal contesto della riunione e dalla misura in cui i presenti avevano già acquisito informazioni sul Messico e su Puebla. Al fine di formulare la raccomandazione di luglio della riunione del forum sulla globalizzazione in merito all'ubicazione, JLR ha calcolato modelli finanziari dettagliati confrontando i costi relativi ai siti concorrenti. Tali calcoli finanziari sono stati effettuati su base analoga per entrambi i siti e sono stati corredati di una valutazione qualitativa dei pro e dei contro;

c)

il Messico è stato l'alternativa alla Slovacchia presentata alle successive riunioni del consiglio di amministrazione di JLR ove è stata adottata la decisione relativa all'ubicazione.

(60)

La Slovacchia ha fornito altri elementi di prova quali le presentazioni al consiglio di amministrazione, lo studio di fattibilità condotto per il Messico, le informazioni scambiate con le autorità messicane, le risultanze della visita in loco da parte dell'alta dirigenza nel giugno 2015 presso i siti selezionati a Puebla, durante la quale sono stati ulteriormente esaminati i fattori strategici qualitativi, e lo studio relativo al differenziale di costo controfattuale per i paesi dell'Europa centrale e orientale del 10 giugno 2015.

(61)

Le autorità slovacche suggeriscono che i dubbi della Commissione si basano su comunicati stampa non accurati che sono chiaramente contraddetti dai recenti documenti interni di JLR che risalgono al periodo compreso tra il marzo e il luglio 2015. Le autorità slovacche hanno trasmesso numerosi elementi di prova secondo cui nella primavera del 2015 il Messico era ancora considerato un'alternativa possibile e non era stato escluso a favore di un'ubicazione nell'Unione. Tale prova deriva da una varietà di fonti e livelli diversi dell'organizzazione di JLR, vale a dire la sua alta dirigenza, i suoi gruppi di lavoro, i consulenti esterni e i funzionari governativi del Messico. I documenti elaborati nella fase di preparazione della visita a Puebla nel giugno 2015 e del relativo seguito da parte di una delegazione di JLR a livello dirigenziale rivestono particolare importanza. Il Messico è stato posto «in sospeso» solo quando JLR ha deciso di procedere con Nitra nell'estate del 2015.

(62)

Lo studio di Ernst & Young dal titolo «Project Oak – Golden Site Report Out» risale al 20 marzo 2015 ed è stato utilizzato da JLR nella revisione della fattibilità dei siti selezionati in Messico. Il verbale della riunione del consiglio per lo sviluppo internazionale del 30 marzo 2015 afferma che «era stato convenuto che l'attuale lavoro di valutazione delle opzioni alternative in Turchia e Messico dovesse continuare». Il registro delle azioni e il verbale della riunione del Consiglio strategico del 27 aprile 2015 rilevano che «Puebla, in Messico, era stata approvata come alternativa non situata nell'UE». La panoramica del processo di filtraggio del Messico, presentata al forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015, conferma tale decisione riferendo l'11 maggio 2015 che «[gli Stati messicani di] H[…] e G[…] erano posti in sospeso e che Puebla era avanzata per indagini continue (sulla base dei siti H[…], A[…] e S[…])». H[…] era diventata «l'opzione preferita grazie alla sua vicinanza al porto, alla base di fornitori istituita e al mercato del lavoro». In occasione della riunione del forum sulla strategia di globalizzazione del 15 maggio 2015, la Slovacchia e la Polonia sono state selezionate nell'ambito del progetto Darwin unitamente al Messico nell'ambito del progetto Oak. Il 22 maggio 2015 JLR ha ricevuto la risposta ufficiale dello Stato di Puebla relativa a incentivi disponibili, rischio sistemico, accordi di restrizione per VW e tempistica. Il verbale e il registro delle azioni del consiglio per lo sviluppo internazionale del 1o giugno 2015 rilevano nella sezione relativa all'aggiornamento di Darwin che tra i punti di discussione fondamentali erano, tra l'altro, illustrati lo stato di avanzamento delle discussioni in Messico e i piani relativi a un'altra visita per valutare ulteriormente Puebla. La valutazione del flusso di cassa inclusa nella presentazione del 10 giugno 2015 dal titolo «Project Darwin – counter-factual cost differential to CEE» (Progetto Darwin: differenziale di costo controfattuale per i paesi dell'Europa centrale e orientale) mostra che l'analisi di JLR doveva confrontare MX rispetto a PL e MX rispetto a SK. La riunione del Consiglio strategico del 15 giugno 2015 incentrata sul progetto Darwin ha tuttavia presentato un punto di azione relativo allo «svolgimento della visita in Messico per discutere l'invito a presentare proposte sul sito di Puebla». Nella settimana del 15 giugno 2015 un gruppo condotto dal direttore della Global Business Expansion di JLR ha effettuato una visita allo Stato di Puebla, visitando i siti H[…] e A[…]. Il 25 giugno 2015 JLR ha confermato per iscritto al governatore dello Stato di Puebla che era stato selezionato H[…]. Le note elaborate per la riunione del forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015 forniscono una sintesi delle risultanze della visita ai siti H[…] e A[…]. Da quanto risulta dal verbale di tale riunione del forum sulla globalizzazione, l'obiettivo della visita «era decidere in merito a un sito preferito dai progetti Darwin e Oak e far convergere il processo verso un accordo di investimento contrattualmente vincolante previsto per il 30 settembre. I siti in esame erano situati a Nitra (Slovacchia), Jawor (Polonia) e Puebla (Messico)». Il verbale osserva inoltre che «Nitra (il sito preferito dal processo Darwin) rispetto a Puebla (il sito preferito dal processo Oak) era illustrata in una posizione di notevole svantaggio in termini di costo». La presentazione preparata per tale riunione afferma che, «dopo aver tenuto conto dei fattori di rischio non quantificabili e delle altre considerazioni quantificabili, supponendo che sia attuato il livello di aiuto di Stato dell'UE in esame, si ritiene che ciò sia sufficiente per compensare il vantaggio in termini di costi del Messico e raccomandare di sospendere la candidatura di Puebla (MX)». Il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di JLR del 3 agosto 2015 afferma che, «a seguito di un rigoroso processo di valutazione del sito, al decimo forum sulla globalizzazione di luglio è stato concordato che Nitra in Slovacchia dovrebbe essere caldeggiato come sito raccomandato, previa approvazione del consiglio di amministrazione». La presentazione di fondo alla riunione del consiglio di amministrazione di JLR ha descritto il «processo di selezione di un sito dai progetti Darwin e Oak».

(63)

Le autorità slovacche hanno spiegato che JLR non ha presentato una domanda di aiuto ufficiale alle autorità messicane, perché in Messico non esiste alcun regime di aiuti di Stato. Tuttavia, JLR ha ricevuto informazioni dettagliate dal governo di Puebla su quali vantaggi potrebbero essere offerti se JLR decidesse di investire in quel sito.

(64)

Le autorità slovacche affermano che gli investimenti in Messico non erano considerati un secondo investimento in aggiunta allo stabilimento nell'Unione. Esse suggeriscono che i dubbi della Commissione si basano su un unico documento di JLR effettivamente un po' fuorviante e affermano che il documento rappresenta in modo erroneo le discussioni della riunione fuori sede dei membri del comitato esecutivo del 21 gennaio 2015, ossia sei mesi prima della decisione sull'ubicazione. Tale documento di JLR è stato comunque smentito da notevoli elementi di prova, presentati in una fase successiva, in cui le due ubicazioni venivano esaminate in quanto alternative. Le autorità spiegano inoltre che la capacità aggiuntiva derivante dal nuovo stabilimento (300 000 veicoli l'anno) già ammonta al 50 % della capacità di JLR. Non sarebbe realistico ipotizzare che JLR consideri la possibilità di investire contemporaneamente, o a breve/medio termine, in un secondo progetto della stessa portata.

(65)

Le autorità slovacche hanno spiegato perché la relazione e la presentazione della riunione fuori sede del 21 gennaio 2015 dei membri del comitato esecutivo si riferisce alla costruzione di due stabilimenti. Secondo la Slovacchia, JLR ha sempre pianificato di avviare le operazioni nel nuovo stabilimento inizialmente con 150 000 veicoli l'anno, ossia la fase 1 dello stabilimento 1, e arrivare a 300 000 veicoli nel periodo [2020-2025], ossia la fase 2 dello stabilimento 1. Al momento della riunione del gennaio 2015, la domanda di veicoli JLR cresceva, tuttavia, in maniera così forte che i membri del comitato esecutivo hanno considerato brevemente anche la possibilità di costruire un secondo stabilimento in un'altra ubicazione entro cinque-dieci anni dal completamento dei lavori nel primo sito, in caso di domanda sufficiente. Tale sito futuro non è stato esaminato in dettaglio nella riunione in quanto tale decisione era ancora lontana. Le autorità slovacche hanno osservato che la dichiarazione nel verbale della riunione fuori sede, che suggeriva la necessità per JLR di due stabilimenti per soddisfare la domanda prevista, era il risultato della confusione tra le due fasi relative allo stabilimento 1 o del fatto che il verbale evidenziava in maniera eccessiva la discussione, in realtà limitata, relativa ad un eventuale secondo stabilimento da costruire in un più lontano futuro.

(66)

Le autorità slovacche sottolineano che i documenti interni di JLR dimostrano costantemente la sua intenzione di investire in un'unica sede. Il verbale del forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015 riporta che il sito di Nitra è stato scelto rispetto al Messico come ubicazione preferita e che i due siti erano stati messi a confronto come alternative. JLR intendeva scegliere un solo sito affermando «di essere pronto a selezionare un paese dai progetti Darwin e Oak».

(67)

I motivi strategici hanno svolto un ruolo importante nella decisione, ma l'aiuto era ancora necessario per spostare verso la Slovacchia la decisione relativa all'ubicazione. Le autorità slovacche affermano che non è corretto sostenere che l'aiuto di Stato offerto copre solo una parte «insignificante» del divario in termini di VAN, sulla base del parere della Commissione nella decisione di avvio secondo cui l'aiuto nominale ammontava al 47 % del divario in termini di VAN (22). I documenti interni di JLR indicano espressamente che la decisione relativa all'ubicazione è stata accuratamente equilibrata e dipendeva essenzialmente dalla concessione dell'aiuto di Stato. A tal fine, il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di Tata del 18 settembre 2015 afferma che «scomponendo in fattori gli elementi qualitativi e di rischio, l'aiuto di Stato totale rivisto di [150-200] milioni di GBP (23) in contanti era sufficiente a continuare a far avanzare Nitra rispetto al Messico». Analogamente, la decisione di JLR del novembre 2015 di confermare Nitra come ubicazione dello stabilimento si basava sul «requisito di ricevere l'importo completo di aiuto di Stato». Come conseguenza, JLR ha insistito nel registrare nell'accordo di investimento il fatto che i propri obblighi di investimento erano subordinati al ricevimento del 100 % della sovvenzione a titolo di aiuto a finalità regionale.

(68)

Inoltre, la Slovacchia ha rilevato che, in merito al rischio di ritardo della realizzazione in Messico, nel confronto finanziario si è tenuto conto espressamente di tale elemento, che è stato pertanto debitamente preso in considerazione. La Slovacchia ha fatto riferimento alla presentazione al forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015 che affermava che «termini più lunghi per il lavoro n. 1 avevano anticipato in Messico […] un intervallo di 6-9 mesi illustrato in precedenza».

4.2.3.   Mancanza di proporzionalità

(69)

Le autorità slovacche affermano che a JLR non sono stati concessi ulteriori elementi di aiuto e ritengono quindi che l'aiuto sia proporzionato.

4.2.4.   Effetti negativi evidenti: effetto anti-coesione

(70)

Le autorità slovacche hanno messo in luce che l'aiuto della Slovacchia non presenta un effetto anti-coesione a danno della Polonia e hanno ricordato che «il 10 luglio il forum sulla globalizzazione ha determinato che Jawor (Polonia) non era un'ubicazione fattibile a causa di serie preoccupazioni in merito ai principi fondamentali del sito e alla sua realizzabilità. La società ha pertanto dovuto scegliere tra Nitra (Slovacchia) e Puebla (Messico). La società ha selezionato la Slovacchia come l'ubicazione preferita e ha autorizzato uno studio approfondito di fattibilità. Il Messico è stato posto in sospeso». Jawor è stata esclusa come alternativa a Nitra quando il 10 luglio 2015 è stata adottata una decisione sulla raccomandazione di ubicazione finale che doveva essere ratificata dal consiglio di amministrazione all'inizio di agosto 2015. I consigli di amministrazione di JLR e Tata Motors, nelle rispettive riunioni del 3 e del 7 agosto 2015, non hanno considerato Jawor come alternativa a Nitra.

4.2.5.   Effetto negativo evidente sugli scambi: massimale di intensità di aiuto superato

(71)

Poiché ritengono che non sia stato concesso alcun aiuto oltre all'aiuto notificato, le autorità slovacche hanno respinto il dubbio sollevato dalla Commissione che sia stato superato il massimale di intensità dell'aiuto ammissibile e che pertanto l'aiuto abbia potuto avere un effetto negativo evidente sugli scambi.

5.   OSSERVAZIONI DI JLR

5.1.   Introduzione

(72)

JLR sostiene le osservazioni delle autorità slovacche del 20 luglio 2017 e ha approfondito alcuni elementi particolari.

5.2.   Osservazioni di JLR sull'eventuale ulteriore aiuto non notificato

(73)

JLR ritiene che lo sforzo della Slovacchia di urbanizzare l'NSP fosse necessario per rendere il sito redditizio e interessante per gli investimenti. JLR era ben consapevole del fatto che non avrebbe beneficiato dell'infrastruttura in esclusiva e che avrebbe dovuto pagare normali corrispettivi o tasse per l'accesso e che avrebbe dovuto pagare un prezzo di mercato per i terreni che acquistava e sostenere i costi di qualsiasi caratteristica del sito non standard, introdotta in funzione delle esigenze specifiche della società.

(74)

JLR insiste sul fatto che l'NSP e lo sviluppo infrastrutturale non sono destinati a JLR. Il fatto che i piani regolatori e gli atti legislativi risalgono agli anni '90 dimostra che i piani non erano elaborati unicamente in risposta all'interesse di JLR. Di contro, l'esistenza della zona del parco industriale di Nitra Nord e la disponibilità di piani approvati da molto tempo per urbanizzare ulteriormente la zona industriale sono fattori che hanno influenzato il processo decisionale di JLR a favore di Nitra. Tale influenza è comprovata dai documenti relativi alle decisioni interne di JLR che includono riferimenti in tal senso, ad esempio «l'ubicazione su un parco industriale urbanizzato con professionalità» (24), «la migliore assicurazione dovuta al livello di preparazione del sito e all'infrastruttura» (25) e «il sito in un parco industriale già esistente e con industrie adiacenti» (26).

(75)

Inoltre, JLR fa notare di aver acquistato solo il 55 %, ossia 185 ettari su un totale di 338 ettari, della superficie dell'NSP utilizzabile a scopo commerciale e che i diritti di primo rifiuto o le possibilità di acquisto non offrono a JLR la capacità di occupare o controllare il terreno. JLR ricorda inoltre di aver, in parte, rinunciato al suo diritto di primo rifiuto per il territorio settentrionale il 25 agosto 2017 e di averlo mantenuto per una superficie di 28,5 ettari.

(76)

JLR sostiene di aver pagato l'intero prezzo di mercato per il terreno acquistato «pronto a essere edificato», poiché il relativo prezzo era stato determinato indipendentemente da tre valutazioni di esperti e tali valutazioni fanno espressamente riferimento a terreni «pronti a essere edificati», ossia terreni che hanno beneficiato dei corrispondenti lavori generali di preparazione necessari a conseguire tale livello. JLR sottolinea inoltre di aver sostenuto i costi complessivi di tutti i lavori superiori a tale livello effettuati sulla base delle richieste specifiche di JLR. Il costo di tali lavori è quasi raddoppiato rispetto all'importo di 16,9 milioni di EUR inizialmente previsto a tal fine nell'accordo di investimento.

(77)

JLR chiarisce inoltre che l'importo di 75 milioni di EUR, di cui al considerando 16 della decisione di avvio, non è il prezzo per cui la MHI ha acquistato il terreno del sito JLR da terzi, ma la spesa totale della MHI per gli acquisti di terreni nell'intero NSP.

(78)

JLR sostiene inoltre di non aver beneficiato di alcuna esenzione dal pagamento della tassa per la trasformazione dei terreni agricoli. JLR non ha acquistato terreni agricoli ma terreni industriali, e tutte e tre le valutazioni dei terreni utilizzate per determinare il prezzo di mercato si riferivano espressamente ai terreni con la caratteristica di essere pronti a essere edificati in zone industriali. JLR ammette che uno dei suoi documenti interni ha, di fatto, indicato un'esenzione dal pagamento della tassa per la trasformazione dei terreni agricoli fino a [50-110] milioni di EUR, ma spiega che vi è stata un'errata comprensione da parte di un consulente, non basata sulle informazioni fornite dalle autorità slovacche.

5.3.   Osservazioni sulla compatibilità dell'aiuto notificato

(79)

JLR insiste sul fatto che l'aiuto di Stato a finalità regionale era una componente necessaria nel portare l'investimento a Nitra. JLR afferma di aver tenuto conto delle «considerazioni strategiche» unitamente alla possibilità di ricevere l'aiuto di Stato per compensare i costi aggiuntivi, ma sottolinea che tali considerazioni strategiche da sole, o con un importo inferiore di aiuti, sarebbero state insufficienti per adottare la decisione relativa all'ubicazione a favore di Nitra.

(80)

JLR sottolinea che altri costruttori di veicoli hanno deciso di investire in Messico, sia prima che dopo aver preso la sua decisione relativa all'ubicazione. Gli investimenti da parte di altri costruttori di veicoli in Messico confermano la credibilità di quest'ultimo quale potenziale ubicazione per il progetto di investimento di JLR. Di fatto, JLR ha speso oltre 18 mesi per valutare l'opzione del Messico. Tale valutazione ha incluso la costituzione di una squadra di progetto, la fornitura di consulenti esterni, il dialogo con i funzionari del governo del Messico, nonché lo svolgimento di visite, anche da parte della più alta dirigenza nel gruppo Global Business Expansion di JLR.

(81)

JLR sottolinea di aver considerato il Messico quale alternativa fattibile per tutto il processo decisionale, come dimostrato da molti documenti interni contemporanei presentati alla Commissione. JLR ritiene che i pareri contrari presentati in taluni comunicati stampa di cui alla decisione di avvio siano puramente speculativi e non riflettano il processo decisionale di JLR.

(82)

Inoltre, JLR afferma che l'intento era investire in un sito unico e che la possibilità di investire allo stesso tempo, o nel prossimo futuro, in un secondo stabilimento in un località differente non è stata mai presa in considerazione. JLR ammette che il verbale della riunione fuori sede del 21 gennaio 2015 dei membri del comitato esecutivo si riferisce di fatto a uno stabilimento 2 poiché in tale riunione è stato ipotizzato, e pertanto registrato nel verbale, che qualora vi fosse stata una domanda sufficiente, JLR avrebbe potuto prendere in considerazione la costruzione di un altro stabilimento in un'altra sede entro un periodo compreso tra cinque e dieci anni dopo il completamento dell'investimento iniziale. JLR insiste, tuttavia, sul fatto che questa possibilità a lungo termine non è stata discussa in dettaglio né nei documenti che sono stati utilizzati nella riunione né nella riunione stessa. I documenti utilizzati nella riunione si riferiscono piuttosto alla fase 1 e alla fase 2 del progetto di investimento presso lo stesso sito, ossia alla strategia di JLR di avviare le operazioni con un obiettivo di produrre 150 000 veicoli l'anno nel 2018 per la prima fase (fase 1 dello stabilimento 1) e aumentare la capacità a 300 000 veicoli l'anno nel [2020-2025] (fase 2 dello stabilimento 1). JLR suggerisce inoltre che sarebbe inconcepibile creare parallelamente due stabilimenti aggiuntivi, uno nell'Unione e uno in America settentrionale, ciascuno con una capacità di 300 000 veicoli l'anno, visto che nell'esercizio finanziario 2014/2015 JLR aveva venduto solo 462 209 veicoli. Alla luce di tali dati, non vi è una base commercialmente razionale per ritenere che JLR possa aver inteso aumentare di 600 000 veicoli la sua capacità annua nel breve e medio termine.

(83)

JLR sottolinea che il sito di Jawor in Polonia non era un'alternativa fattibile a Nitra o al Messico perché risentiva di problemi fondamentali, in particolare una strada che passava in mezzo al sito. Per tale motivo Jawor non è stata considerata dal consiglio di amministrazione un'alternativa potenziale a Nitra, come documentato dalla presentazione della riunione del consiglio di amministrazione del 18 novembre 2015.

6.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

6.1.   Introduzione

(84)

Nella presente sezione, la Commissione si incentrerà in primo luogo sulla questione se l'aiuto totale a JLR sia limitato all'aiuto notificato o se JLR benefici di ulteriori elementi di aiuto, in particolare la conformità al mercato del prezzo di vendita, opere infrastrutturali riservate/personalizzate finanziate con fondi pubblici e l'esenzione dalla tassa per la trasformazione dei terreni agricoli. Dopo aver preso in considerazione la legittimità dell'aiuto, la Commissione elaborerà un parere definitivo sulla compatibilità dell'aiuto ricevuto.

6.2.   Esistenza dell'aiuto

6.2.1.   La sovvenzione diretta notificata

(85)

Per i motivi di cui alla decisione di avvio, la Commissione ritiene che la sovvenzione diretta notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in considerazione del fatto che la sovvenzione è concessa tramite risorse statali, è selettiva, costituisce un vantaggio economico per JLR, incide probabilmente sugli scambi tra gli Stati membri e comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza.

6.2.2.   L'eventuale ulteriore aiuto non notificato

(86)

Come indicato alla sezione 3.1, secondo il parere espresso dalla Commissione nella decisione di avvio era possibile che JLR potesse aver beneficiato di un ulteriore aiuto di Stato nel contesto dell'urbanizzazione dell'NSP e dell'acquisto del sito JLR. La Commissione ha esaminato tre modalità in cui l'operazione potrebbe aver comportato un ulteriore aiuto di Stato per JLR:

a)

il considerando 118 della decisione di avvio affermava che, qualora l'NSP fosse stato considerato un'infrastruttura riservata a JLR, il corrispettivo versato da JLR per ottenere il diritto di proprietà dell'NSP ed altri diritti connessi all'NSP, in normali condizioni di mercato, avrebbe dovuto coprire i costi di sviluppo infrastrutturale sostenuti dallo Stato slovacco nella realizzazione dell'NSP, ad eccezione dei costi relativi allo sviluppo delle infrastrutture di natura effettivamente generale, i quali dovevano ancora essere definiti;

b)

anche se si conclude che l'NSP nel complesso non è considerato un'infrastruttura riservata a JLR, la decisione di avvio si chiedeva se alcuni lavori effettuati dalla Slovacchia per urbanizzare e collegare il sito JLR non fossero progettati in particolare per rispondere alle esigenze specifiche di JLR e se il valore di tali lavori fosse opportunamente rispecchiato nelle valutazioni preparate dagli esperti indipendenti e nel prezzo definitivo pagato da JLR per i terreni e le infrastrutture pertinenti;

c)

infine, la decisione di avvio ha inoltre indicato che l'esenzione dalla tassa per la trasformazione dei terreni agricoli poteva essere considerata un'ulteriore misura di aiuto a favore di JLR.

6.2.2.1.   L'interrogativo se l'NSP possa essere considerato un'infrastruttura riservata a JLR.

(87)

Per concludere che JLR dovrebbe farsi carico dei costi complessivi dello sviluppo infrastrutturale sostenuti dallo Stato slovacco, devono essere rispettate contemporaneamente le due condizioni seguenti: a) l'NSP costituisce un'infrastruttura riservata, ossia JLR è considerata un'impresa individuabile ex ante e l'NSP è sviluppato in funzione delle esigenze di JLR; e b) i costi escludono i costi di natura effettivamente generale.

(88)

La Commissione ritiene che le due condizioni di cui al considerando 87 non siano simultaneamente soddisfatte e pertanto i 704 ettari dell'NSP non sono considerati un'infrastruttura riservata a JLR. L'evoluzione storica della sua creazione, delineata dalle autorità slovacche e sintetizzata nella sezione 4.1.1 della presente decisione, chiarisce che l'NSP è stato giuridicamente istituito l'8 luglio 2015 mediante il certificato di investimento significativo sottostante che ha conferito alle autorità slovacche poteri espropriativi. La zonizzazione industriale dell'NSP è, tuttavia, iniziata ben prima che JLR mostrasse interesse per l'area e all'epoca già erano presenti piani concreti per l'ulteriore urbanizzazione della zona industriale di Nitra Nord. Ad esempio, nel 2014 erano già disponibili piani infrastrutturali dettagliati nell'ambito del piano regolatore di Luzianky. Inoltre, parte della zona industriale era già stata realizzata, tra l'altro tramite il parco industriale di Nitra Nord. In sostanza, l'NSP costituisce un'estensione del parco industriale di Nitra Nord. La Commissione decide pertanto che JLR non è considerato un'impresa individuabile ex ante per l'urbanizzazione dell'NSP in quanto tale.

(89)

Inoltre, solo parte dell'NSP è acquistata da JLR. L'NSP consiste in terreni utilizzabili a scopo commerciale per la vendita a investitori come JLR e nei cosiddetti «terreni tecnici». I terreni tecnici coprono oltre la metà dell'NSP e sono necessari per le misure infrastrutturali che interessano l'intera zona industriale di Nitra Nord, compreso il parco industriale di Nitra Nord, e in una certa misura anche aree al di fuori dei suoi confini. I terreni tecnici ospitano, ad esempio, la tangenziale o la principale arteria di ingresso a Drazovce, nonché numerose zone di protezione richieste dalle caratteristiche geografiche che comprendono ad esempio protezione contro le inondazioni, ove le attività di costruzione sono limitate. Inoltre, la Slovacchia ha fornito informazioni che confermano che il terreno acquistato da JLR rappresenta solo il 26 % dell'NSP totale, il 55 % dell'NSP se si escludono i terreni tecnici, e che una serie di altre società sono già stabilite sull'NSP.

(90)

La Commissione conclude pertanto che i 704 ettari dell'NSP in quanto tale non possono essere considerati un'infrastruttura riservata a JLR.

6.2.2.2.   L'interrogativo se JLR abbia pagato il prezzo di mercato per i terreni e l'infrastruttura dell'NSP

(91)

Come indicato al considerando 119 della decisione di avvio, anche laddove tutti i 704 ettari dell'NSP non possono essere considerati un'infrastruttura riservata a JLR, l'operazione può ancora comportare un aiuto di Stato a favore di JLR, a causa di talune misure di sviluppo infrastrutturale che possono essere state concepite per rispondere alle esigenze specifiche di JLR o perché i terreni possono essere stati venduti al di sotto del prezzo di mercato. La Commissione necessita pertanto di valutare le misure infrastrutturali e l'operazione di vendita dei terreni individualmente.

Misure infrastrutturali

(92)

I costi delle infrastrutture a carico dello Stato slovacco di cui al considerando 51 si riferiscono alla bonifica dei terreni, alle infrastrutture stradali, alle utenze, alla protezione contro le inondazioni, alla gestione delle acque e al terminale di trasporto multimodale Luzianky.

(93)

Nella decisione della Commissione SA.36346 — Germania — GRW land development scheme for industrial and commercial use [Regime di valorizzazione dei terreni (GRW) a fini industriali e commerciali] (27), la Commissione ha esaminato se il finanziamento pubblico dei lavori di valorizzazione dei terreni per la vendita futura a imprese industriali a condizioni di mercato costituisse un aiuto per il proprietario o l'investitore iniziale per effettuare la valorizzazione dei terreni. La Commissione ha riscontrato che preparare un terreno pubblico per la costruzione e garantire che sia collegato alle utenze, come acqua, gas, rete fognaria ed elettricità, e alle reti di trasporto come rete ferroviaria e stradale non costituisce un'attività economica, ma rientra nei compiti di servizio pubblico dello Stato, ossia la fornitura e il controllo dei terreni in linea con i piani locali di sviluppo urbano e territoriale. Lo sviluppo personalizzato a favore di acquirenti identificabili ex ante dei terreni è stato escluso dall'ambito di applicazione della misura e gli acquirenti hanno dovuto acquistare i terreni a condizioni di mercato.

(94)

La Commissione ritiene che i costi sostenuti dalla Slovacchia per i lavori preparatori di bonifica dei terreni sulla parte dell'NSP utilizzabile a scopo commerciale si limitino ai costi di urbanizzazione ordinaria necessari per rendere i terreni pubblici pronti a essere edificati e che tali lavori costituiscano compiti di servizio pubblico dello Stato slovacco, nella fattispecie, la fornitura e il controllo dei terreni in linea con i piani locali di sviluppo urbano e territoriale. Poiché tali lavori rappresentano un servizio pubblico, il loro finanziamento pubblico non costituisce un aiuto di Stato per il proprietario o l'investitore fondiario per lo svolgimento dei lavori di urbanizzazione. In questo caso, il proprietario o l'investitore è la MHI. Tuttavia, la questione di stabilire se l'acquirente finale del terreno, in questo caso JLR, benefici di vantaggi definibili come aiuto di Stato è distinta da quella relativa all'esistenza di un aiuto di Stato a favore del proprietario o promotore del terreno. Dal momento che la MHI opera per conto dello Stato ed è finanziata da quest'ultimo, le sue azioni sono imputabili allo Stato. L'aiuto di Stato a JLR tramite i lavori di bonifica dei terreni e il prezzo di vendita può essere escluso se la MHI non effettua, senza adeguata remunerazione, i suddetti lavori sul sito JLR che vadano oltre i lavori necessari per rendere il terreno «pronto a essere edificato» e se la cessione del terreno avviene a condizioni di mercato.

(95)

L'accordo di investimento comprende un elenco esaustivo della portata dei lavori di bonifica del sito e fa riferimento a una preparazione per l'uso destinato alla produzione ordinaria. Tutti gli altri lavori di bonifica dei terreni richiesti dalle esigenze specifiche di JLR sono individuati nell'accordo di investimento al capitolo relativo ai lavori preparatori specifici dell'investitore (28) e pagati separatamente da JLR. La Commissione prende atto, inoltre, della conferma da parte delle autorità slovacche del fatto che i diritti di vigilanza di JLR nella fase di costruzione si limitavano a verificare che i terreni rispettassero la norma di «terreno industriale pronto a essere edificato», una norma concordata nel contesto dell'acquisto da parte di JLR dalla MHI e che ha determinato il prezzo di vendita. La Commissione conclude che i lavori di bonifica del sito per rendere edificabile il terreno e i lavori aggiuntivi in base alle specifiche di JLR non comportano un aiuto di Stato a JLR, a condizione che essi siano disciplinati da un contratto di acquisto dei terreni in linea con gli standard di mercato o da una remunerazione adeguata corrispondente alle condizioni di mercato stabilite nell'accordo di investimento e pagamenti aggiuntivi. La valutazione in merito al rispetto di tale condizione è riportata ai considerando da 105 a 108 della presente decisione.

(96)

La decisione di avvio rileva che l'urbanizzazione dell'NSP non ha coinvolto solo investimenti pubblici nei lavori di bonifica del sito per renderlo pronto a essere edificato, ma anche lo sviluppo di un'ampia gamma di infrastrutture. Tali opere infrastrutturali destinate a rendere i servizi di pubblica utilità e l'accesso alla rete stradale e ferroviaria disponibili a JLR sono situate al di fuori del sito JLR e dei siti di altre imprese e non sono pensate specificamente per un utente individuabile ex ante come indicato ai considerando da 97 a 104.

(97)

Le autorità slovacche hanno confermato che tutte le opere delle infrastrutture di pubblica utilità entro i confini del sito JLR sono corrisposte da JLR, che pagherà un prezzo di mercato per accedere e utilizzare i servizi di pubblica utilità. Le autorità slovacche hanno fornito una panoramica della legislazione applicabile al calcolo delle tariffe di utenza per i servizi di pubblica utilità. Le norme applicabili sono stabilite a livello di Stato membro e la Slovacchia ha confermato che agli utenti nell'NSP non si applicano norme specifiche diverse da quelle che si applicano a livello nazionale. Le tariffe di collegamento e distribuzione pagate da JLR si basano sugli elenchi dei prezzi standard applicabili in situazioni simili. Pertanto, JLR pagherà tutte le tariffe di collegamento e distribuzione, in conformità delle disposizioni applicabili a livello nazionale e disciplinate dall'Ufficio regolamentare per le industrie di rete, ciò significa che JLR non beneficerà di alcuna esenzione. La Commissione ritiene che le opere relative alle infrastrutture di pubblica utilità rientrino interamente tra gli obblighi di servizio pubblico dello Stato slovacco e conclude che dette opere non sono riservate a JLR.

(98)

L'investimento nelle infrastrutture stradali di cui al considerando 51 serve tutte le imprese della zona industriale costituita dall'NSP e dal parco industriale di Nitra Nord, nonché della regione in senso lato. Nessuna delle strade è ad uso esclusivo di JLR o costruita secondo le sue esigenze specifiche. Le strade sono disponibili per l'utilizzo pubblico gratuito. Le autorità slovacche hanno confermato che i lavori stradali si limitano allo sviluppo standard della rete stradale e hanno fornito elementi di prova secondo cui le norme applicabili al progetto interessato erano le stesse di altri progetti. Le strade interne situate entro i confini del sito JLR sono pagate da JLR. La Commissione ritiene pertanto che le opere relative alle infrastrutture stradali rientrino interamente negli obblighi di servizio pubblico dello Stato slovacco e conclude che dette opere non sono riservate a JLR.

(99)

La Commissione ha considerato in precedenza (29) che quando un parcheggio non è costruito specificamente per un'impresa, ma fa parte del piano di sviluppo economico del parco industriale, si può ritenere che non sia riservato e non comporti un aiuto di Stato. La Commissione osserva che la costruzione di aree di parcheggio pubblicamente accessibili era già presente nel piano regolatore del 2014 del comune di Luzianky. La Commissione conclude pertanto che lo sviluppo di parcheggi rientra tra gli obblighi di servizio pubblico dello Stato slovacco e che le opere non sono riservate a JLR.

(100)

La Commissione ritiene che gli investimenti relativi alla caserma dei vigili del fuoco, alla stazione di polizia, all'impianto di manutenzione della rete stradale, al sistema di protezione contro le inondazioni e alla gestione delle acque sotterranee siano tipici compiti che rientrano tra gli obblighi di servizio pubblico dello Stato e pertanto non riguardino un'attività economica. Il loro finanziamento pubblico non costituisce un aiuto di Stato.

(101)

Considerando che il terminale di trasporto multimodale Luzianky è finanziato dalle Ferrovie slovacche, una società statale responsabile delle infrastrutture ferroviarie, l'investimento potrebbe essere potenzialmente imputabile allo Stato slovacco. La Commissione ha prima esaminato se possa esserci un vantaggio per JLR.

(102)

Le autorità slovacche hanno spiegato che il terminale di trasporto multimodale è finanziato dalle Ferrovie slovacche con risorse generate dalle loro attività commerciali, che sono considerate separatamente dalle loro attività non economiche finanziate con fondi pubblici. Per la parte delle infrastrutture relativa all'area di stoccaggio dei veicoli finiti, JLR si sta adoperando per ottenere l'esclusività contrattuale. Le altre due parti funzionali del terminale di trasporto multimodale saranno aperte a qualsiasi utente a condizioni di mercato. Pertanto, sembra che almeno una parte delle infrastrutture sia stata realizzata tenendo conto delle esigenze specifiche di JLR come impresa individuabile ex ante.

(103)

Le autorità slovacche hanno inoltre confermato che le tariffe di utenza per tutte le parti del terminale saranno calcolate su base commerciale e copriranno tutti i relativi costi di investimento, costi operativi e costi per gli investimenti in lavori di ristrutturazione o sostituzione. Le tariffe saranno orientate al mercato e destinate a un tasso interno di rendimento per il progetto di […]. Le tariffe di utenza su un periodo di 30 anni dovrebbero assicurare un rendimento sul capitale investito per il progetto, come valutato da un calcolo del VAN ex ante di […] milioni di EUR.

(104)

Pertanto, la Commissione ritiene che le Ferrovie slovacche operino proprio come farebbe un operatore dell'economia di mercato in una situazione analoga. Qualora operazioni economiche effettuate da organismi pubblici siano condotte in linea con le normali condizioni di mercato, non conferiscono un vantaggio alla controparte (30). La Commissione conclude pertanto che JLR non riceve alcun aiuto di Stato per l'utilizzo del terminale di trasporto multimodale Luzianky.

L'operazione fondiaria

(105)

La Slovacchia, tramite la MHI, ha venduto a JLR 185 ettari di terreno utilizzabile a scopo commerciale e pronto a essere edificato, definito sito JLR, a un prezzo di 15,83 EUR al metro quadro o circa 30 milioni di EUR in totale. I considerando 40 e 41 della decisione SA.36346 della Commissione stabiliscono che l'acquirente finale del terreno urbanizzato non deve essere considerato un beneficiario ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la misura di urbanizzazione dei terreni se tale acquirente finale paga un prezzo di mercato per il terreno urbanizzato. Al riguardo, la Commissione osserva che il prezzo di acquisto finale per il sito JLR è stato fissato come media di tre relazioni di valutazione indipendenti stabilite da esperti riconosciuti a livello internazionale, che applicano i metodi e i criteri di valutazione professionali del Royal Institution of Chartered Surveyors. Tutte e tre le relazioni di valutazione comprendono una dichiarazione di indipendenza, sono messe a disposizione della Commissione e si applicano a un sito adibito ad uso industriale, per il quale punti di collegamento alle utenze sono disponibili alla frontiera del sito, che è stato bonificato e spianato e per cui non sono previsti altri costi derivanti dal cambiamento della destinazione d'uso da terreno agricolo a terreno industriale. Le relazioni presumono inoltre che siano trasferite tutte le utenze esistenti e una linea ferroviaria che attraversa il sito industriale e che sistemi stradali e parcheggi pubblici siano realizzati in tutto il parco. Le tre relazioni utilizzano una metodologia comparabile per valutare il prezzo, confrontando il terreno con altri lotti venduti o in vendita in Slovacchia (31) e adeguando tale vendita o chiedendo prezzi in base a fattori quali le dimensioni del lotto, l'ubicazione, l'infrastruttura disponibile, la data, la forma e la visibilità. Inoltre, la relazione […] ha utilizzato un metodo di attualizzazione dei flussi di cassa (32). Le tre relazioni hanno stimato che il valore al metro quadro del sito JLR sia rispettivamente 15,5 EUR, 15,0 EUR e 17,0 EUR.

(106)

Le ipotesi circa le caratteristiche del terreno sono identiche nelle tre relazioni e corrispondono alla situazione del sito JLR dopo l'esecuzione dei lavori relativi alle infrastrutture pubbliche.

(107)

Inoltre, la Commissione osserva che la relazione di CB Richard Ellis che è stata erroneamente presentata dalle autorità slovacche era un'analisi di mercato generale di CB Richard Ellis. Essa conteneva solo una descrizione generale del mercato immobiliare slovacco con un'indicazione del prezzo medio di altri lotti venduti o in vendita in Slovacchia, coerente con i prezzi dei siti utilizzati come riferimento nelle relazioni di valutazione del sito JLR. L'analisi di mercato non conteneva alcun adeguamento specifico per valutare il prezzo di mercato del sito JLR.

(108)

Pertanto, la Commissione conclude che il prezzo di acquisto di 15,83 EUR al metro quadro rispetta le condizioni di mercato e che la vendita del terreno nello stato descritto nelle relazioni di valutazione del mercato è stata effettuata conformemente alle condizioni di mercato.

Conclusioni

(109)

La Commissione conclude che JLR non riceve alcun vantaggio selettivo connesso alla vendita del sito JLR o alle opere infrastrutturali in relazione all'NSP finanziate dallo Stato slovacco.

6.2.2.3.   Esenzione dalla tassa per la trasformazione dei terreni agricoli

(110)

La Commissione ha sollevato dubbi nella decisione di avvio in merito al fatto che l'esenzione dalla tassa per la trasformazione dei terreni agricoli costituisse un aiuto di Stato a JLR.

(111)

Come indicato al considerando 105, tutte e tre le relazioni di valutazione indipendente supponevano intrinsecamente che il sito fosse ridestinato all'uso industriale e che nessun ulteriore costo derivasse dalla sua conversione dall'uso agricolo. Il prezzo di acquisto di 15,83 EUR al metro quadro deve essere considerato un prezzo di mercato dove l'acquirente non fa fronte a ulteriori costi connessi alla conversione dei terreni. Poiché la conformità al mercato della vendita del sito JLR a JLR ha potuto essere stabilita sulla base delle relazioni di esperti indipendenti, l'esenzione della MHI dal pagamento della tassa per la trasformazione dei terreni agricoli riduce i costi sostenuti da questa società veicolo pubblica nello svolgimento del suo compito di servizio pubblico, ma non è erogata come vantaggio selettivo a JLR.

(112)

Pertanto, la Commissione conclude che l'esenzione dalla tassa per la trasformazione dei terreni agricoli non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE a favore di JLR.

6.2.2.4.   Conclusioni

(113)

La Commissione rileva che le condizioni della vendita del sito JLR a JLR e le condizioni in base alle quali la bonifica dei terreni, i servizi di pubblica utilità e altre opere infrastrutturali sono effettuate non conferiscono vantaggi selettivi a JLR. Non è pertanto necessario valutare ulteriormente le altre condizioni cumulative dell'esistenza dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la valutazione dell'aiuto in relazione alla vendita del terreno dell'NSP a JLR. L'aiuto di Stato a JLR si limita quindi alla sovvenzione diretta notificata.

6.3.   Legittimità dell'aiuto notificato

(114)

La Commissione ha stabilito nella decisione di avvio che notificando la sovvenzione diretta prevista del valore nominale di 129 812 750 EUR, previa approvazione della Commissione, le autorità slovacche hanno rispettato i loro obblighi ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in merito a tale parte dell'aiuto.

6.4.   Compatibilità dell'aiuto

6.4.1.   Base giuridica per la valutazione della compatibilità dell'aiuto

(115)

La misura notificata il 12 maggio 2016 intende promuovere lo sviluppo regionale nella regione slovacca di Nitra. Essa deve essere pertanto valutata in applicazione delle disposizioni applicabili all'aiuto a finalità regionale di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, interpretate dagli orientamenti 2014-2020 e dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per la Slovacchia. La valutazione basata sui principi di valutazione comuni degli orientamenti avviene in tre fasi, ossia una valutazione dei requisiti minimi, gli effetti negativi evidenti e lo svolgimento di un test comparativo. La Commissione ha concluso nella decisione di avvio che, sulla base dei principi di valutazione comuni, parte dei criteri di compatibilità generale è stata rispettata e il procedimento d'indagine formale non ha rivelato alcun elemento che mettesse in discussione la valutazione preliminare sottostante su tali criteri di compatibilità.

(116)

Tuttavia, la Commissione ha sollevato dubbi nella decisione di avvio in merito all'ammissibilità della spesa e all'effetto di incentivazione, nonché alla proporzionalità dell'aiuto. Pertanto, la Commissione non è stata in grado di pronunciarsi definitivamente in merito al rispetto, da parte del progetto, di tutti i requisiti minimi degli orientamenti. Nella decisione di avvio, la Commissione non ha inoltre potuto escludere la presenza di effetti negativi evidenti sugli scambi e sulla coesione tra gli Stati membri. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione non è stata in grado di stabilire se gli eventuali effetti positivi dell'aiuto, in caso di assenza di effetto di incentivazione, potessero superare i relativi effetti negativi.

6.4.2.   Ammissibilità del progetto di investimento

(117)

Come stabilito alla sezione 3.3.2 della decisione di avvio, la Commissione ritiene che il progetto di investimento sia ammissibile all'aiuto a finalità regionale e l'aiuto di Stato possa risultare compatibile con il mercato interno, purché tutti i criteri di compatibilità degli orientamenti siano rispettati.

6.4.3.   Ammissibilità della spesa

(118)

La decisione di avvio ha sollevato dubbi connessi all'ammissibilità dei «costi di accantonamento». A norma del punto 20, lettera e), degli orientamenti, «costi ammissibili: ai fini degli aiuti agli investimenti, sono gli attivi materiali e immateriali relativi a un investimento iniziale o i costi salariali». Le autorità slovacche hanno fornito una ripartizione dettagliata delle voci dei costi ammissibili. Tali voci dei costi ammissibili riflettevano i costi anticipati al momento della presentazione della domanda di aiuto e comprendono un importo dell'accantonamento per ciascuna delle voci dei costi ammissibili, nell'ambito di un approccio prudente di stima dei costi. Nell'accordo di investimento, l'importo nominale complessivo di 1 406 620 590 EUR è considerato come investimento per il progetto pianificato per cui JLR ha impegnato la spesa (33).

(119)

Sulla base delle spiegazioni delle autorità slovacche, la Commissione osserva che il riferimento ai «costi di accantonamento» nella presentazione interna di JLR del 18 novembre 2015 è stato fatto a fini di presentazione finanziaria interna dell'impegno di investimento che JLR avrebbe assunto con la Slovacchia. Tali costi di accantonamento non si riferivano a un'ulteriore voce di costo al di là della stima prudente dei costi delle voci dei costi ammissibili. Poiché JLR si è impegnato nell'accordo di investimento a spendere l'intero importo nominale dell'investimento di 1 406 620 590 EUR e il pagamento degli aiuti a finalità regionale agli investimenti riguarderà solo i costi ammissibili effettivamente sostenuti, la Commissione accetta 1 406 620 590 EUR quale importo nominale massimo dei costi ammissibili per cui possono essere concessi gli aiuti. La Commissione osserva, in tale contesto, che la Slovacchia si è impegnata a non superare l'importo massimo di aiuto notificato né il massimale di intensità di aiuto notificato. La Commissione conclude che i costi ammissibili sono conformi al punto 20, lettera e), degli orientamenti.

6.4.4.   Requisiti minimi

6.4.4.1.   Il contributo all'obiettivo regionale e la necessità di un intervento da parte dello Stato

(120)

Come stabilito alla sezione 3.3.4.1, lettera a), della decisione di avvio, l'aiuto contribuisce all'obiettivo di sviluppo regionale ed è considerato giustificato poiché Nitra è inclusa nella carta degli aiuti a finalità regionale come regione ammissibile all'aiuto a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, con un massimale standard di intensità di aiuto per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese del 25 %.

6.4.4.2.   Adeguatezza dell'aiuto a finalità regionale e dello strumento di aiuto

(121)

La Commissione ha già concluso nella sezione 3.3.4.1, lettera b), della decisione di avvio che la sovvenzione diretta notificata costituisce, in linea di massima, uno strumento di aiuto adeguato per colmare i divari in termini di redditività riducendo i costi di investimento. La sovvenzione è stata preferita rispetto agli incentivi fiscali a causa della complessità amministrativa di questi ultimi.

6.4.4.3.   Effetto di incentivazione

(122)

Secondo la sezione 3.5 degli orientamenti, gli aiuti a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento dell'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo di una zona e che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

(123)

I punti 64 e 65 degli orientamenti stabiliscono i requisiti formali relativi all'effetto di incentivazione, che prevedono che i lavori relativi a un investimento individuale possono iniziare solo dopo la presentazione formale della domanda di aiuto. La Commissione ha già stabilito, al considerando 166 della decisione di avvio, che il requisito formale relativo all'effetto di incentivazione per la sovvenzione è stato rispettato, poiché l'aiuto è stato formalmente richiesto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto di investimento. La Commissione conferma tale opinione ai fini della presente decisione.

(124)

Oltre al requisito formale relativo all'effetto di incentivazione, il punto 61 degli orientamenti impone la presenza di un effetto di incentivazione sostanziale che possa essere dimostrato in due possibili modi: secondo lo scenario 1, l'investimento non sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza di aiuto e secondo lo scenario 2 l'investimento sarebbe stato realizzato altrove.

(125)

In una situazione corrispondente allo scenario 2, lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto fornisce al beneficiario dell'aiuto un incentivo a realizzare l'investimento previsto nella regione selezionata anziché in un'altra regione in cui l'investimento sarebbe stato più redditizio e potrebbe essere stato realizzato in assenza di aiuto, in quanto l'aiuto notificato compensa gli svantaggi netti dell'attuazione del progetto nella regione da sostenere mediante l'aiuto, rispetto alla regione alternativa «controfattuale». più redditizia

(126)

Come indicato alla sezione 3.5.2 degli orientamenti, lo Stato membro deve fornire prove evidenti del fatto che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire o sulla scelta del luogo. A tal fine, lo Stato membro deve fornire una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui non si concederebbe un aiuto al beneficiario.

(127)

La Slovacchia ha presentato come scenario controfattuale una situazione corrispondente allo scenario 2, in base alla quale l'alternativa all'ubicazione dell'investimento a Nitra, in Slovacchia, sarebbe stata il sito H[…] nello Stato di Puebla, in Messico. Secondo la notifica, il VAN che potrebbe essere conseguito realizzando il progetto di investimento approvato relativo ad una capacità di 150 000 veicoli l'anno a H[…] supera il VAN calcolato per Nitra di 413 milioni di EUR, in assenza di aiuto e per una durata prevista del progetto pari a vent'anni.

(128)

Il punto 71 degli orientamenti indica che, nello scenario 2, lo Stato membro può fornire la prova richiesta dell'effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici della realizzazione dell'investimento nella regione assistita selezionata e quelli della realizzazione in un'altra o in altre regioni. A tal fine, a norma del punto 72 degli orientamenti, lo Stato membro è invitato a basarsi su documenti ufficiali dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi e documenti che analizzano i diversi scenari di realizzazione dell'investimento.

(129)

Come già indicato nella decisione di avvio, le autorità slovacche hanno presentato tali informazioni sotto forma di spiegazione del processo di selezione del sito sulla base di documenti contemporanei che le autorità slovacche hanno altresì presentato. Tali documenti descrivono il processo decisionale del beneficiario concernente la decisione relativa all'investimento e all'ubicazione. Durante il procedimento d'indagine formale, le autorità slovacche hanno fornito ulteriori spiegazioni e documenti contemporanei supplementari.

(130)

In occasione della riunione del forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015, è stato concordato che Nitra sarebbe stata proposta come sito raccomandato, previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione di JLR del 3 agosto 2015 ha approvato Nitra come sito raccomandato, ha accettato di firmare una lettera di intenti non vincolante per confermare l'avanzamento delle discussioni esclusive con la Slovacchia e ha approvato l'istituzione di un nuovo soggetto JLR in Slovacchia, previo passaggio alla fase di convalida del progetto (34), e una revisione dettagliata del piano aziendale di JLR nella terza settimana del settembre 2015. Il verbale del consiglio di amministrazione di Tata Motors Limited del 7 agosto 2015 fa altresì riferimento a una presentazione dettagliata che sarebbe stata effettuata dal CFO di JLR sui dati finanziari del progetto nella riunione successiva. Nel luglio/agosto 2015 la portata del progetto si riferiva ancora a uno stabilimento avente una capacità di 300 000 veicoli l'anno. Il progetto ha superato lo sportello Business Approval in occasione della riunione a livello di comitato esecutivo di JLR del 3 settembre 2015. Nella riunione del consiglio di amministrazione di Tata Motors del 18 settembre 2015, JLR ha aggiornato il consiglio di amministrazione in merito al progetto Darwin, ivi compresi i dati finanziari fondamentali e il potenziale commerciale. L'aiuto di Stato rivisto totale di [150-200] milioni di GBP (35) era sufficiente per continuare a far avanzare Nitra rispetto al Messico e il progetto si sarebbe svolto in due fasi. In sede di forum sulla globalizzazione del 21 ottobre 2015 è stato convenuto di ridefinire il progetto di investimento iniziale ai fini della domanda di aiuto solo per la fase 1, poiché non erano disponibili informazioni dettagliate sufficienti relative all'esatta gamma di prodotti della fase 2 e pertanto non esisteva un piano aziendale valido e impegnato per impegnarsi con le autorità slovacche in merito all'investimento completo. Nella riunione del consiglio di amministrazione di JLR del 18 novembre 2015 è stato approvato il piano aziendale aggiornato e la Slovacchia è stata confermata come ubicazione preferita a condizione che l'intero importo dell'aiuto di Stato fosse ricevuto per il progetto ridefinito. Il VAN sia per la Slovacchia che per il Messico si basava sulla strategia di prodotto più recente ed erano state ricalcolate ipotesi aggiornate, eliminando la fase 2. La differenza in termini di VAN ammontava a 413 milioni di EUR e l'aiuto di Stato è stato ricalcolato all'importo nominale di 129 812 750 EUR.

(131)

Per ottenere un effetto di incentivazione, l'aiuto deve costituire un fattore decisivo nella decisione di ubicare l'investimento a Nitra anziché a H[…]. Dal momento che la decisione di investimento finale è stata adottata solo nell'ottobre/novembre 2015, quando il progetto di investimento iniziale è stato ridefinito e ridotto solo alla fase 1 e quando la Slovacchia è stata espressamente riconfermata come l'ubicazione preferita dal consiglio di amministrazione di JLR, la Commissione ritiene che ottobre/novembre 2015 sia il momento pertinente per verificare la presenza dell'effetto di incentivazione. Tuttavia, poiché la raccomandazione del 10 luglio 2015 relativa all'ubicazione era stata già ratificata dal consiglio di amministrazione di JLR e dal consiglio di amministrazione di Tata Motors agli inizi di agosto 2015, una lettera di intenti non vincolante era stata firmata con la Slovacchia il 10 agosto 2015 e un annuncio pubblico è stato presentato l'11 agosto 2015, la Commissione considera anche il periodo di luglio/agosto 2015 particolarmente importante per valutare la presenza dell'effetto di incentivazione.

Credibilità dell'alternativa del Messico

(132)

Come considerazione preliminare, la Commissione osserva che l'argomentazione della Slovacchia secondo cui il Messico costituiva un'alternativa credibile per JLR visto che era un'ubicazione realistica per gli investimenti per altri produttori di autovetture non può essere considerata sufficiente, poiché non offre una prova autentica in base alla quale, in assenza di aiuto, JLR avrebbe ubicato l'investimento in Messico. A norma del punto 68 degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario.

(133)

Le autorità slovacche hanno fornito ulteriori documenti aziendali durante il procedimento d'indagine formale attestanti che era stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell'installazione a Nitra e quelli dell'installazione a H[…], in Messico. Il punto 71 degli orientamenti impone alla Commissione di verificare che tali scenari comparativi siano realistici.

(134)

Al considerando 181 della decisione di avvio, la Commissione ha sollevato tre motivi principali a sostegno dei suoi dubbi sulla credibilità dell'alternativa del Messico.

(135)

In primo luogo, la Commissione non ha potuto escludere che le informazioni presentate facessero riferimento a due progetti distinti. La Commissione considera l'argomentazione delle autorità slovacche di cui ai considerando da 61 a 66 della presente decisione sufficiente per concludere che i progetti Oak e Darwin erano intesi come studi di fattibilità per un unico progetto, come anche espressamente indicato nella presentazione al consiglio di amministrazione di Tata Motors del 7 agosto 2015, e che l'alternativa del Messico non è stata abbandonata fino all'adozione della decisione definitiva del consiglio di amministrazione di JLR, il 18 novembre 2015, di firmare un accordo di investimento con la Slovacchia.

(136)

Anche prima dell'avvio ufficiale del progetto Darwin, erano presenti elementi indicanti che l'Europa orientale e la NAFTA sarebbero state messe a confronto. Uno dei punti di azione del verbale del Consiglio strategico del 10 novembre 2014 riguardava, ad esempio, «la realizzazione di uno studio teorico della produzione globale che includesse una valutazione comparativa tra l'Europa orientale e la NAFTA».

(137)

Sia il progetto Oak che il progetto Darwin hanno studiato la fattibilità di uno stabilimento per la produzione di 300 000 veicoli con una data di avvio della produzione prevista per giugno 2018 e un lotto di terreno compreso tra 400 e 600 ettari. I dati relativi alla capacità supplementare richiesta confermano le dichiarazioni della Slovacchia e di JLR nella loro risposta alla decisione di avvio, secondo cui non vi era alcuna necessità di creare due stabilimenti distinti ognuno con una capacità di 300 000 veicoli. Ciò è illustrato anche, ad esempio, nel documento «Global Manufacturing Footprint Expansion» del 15 dicembre 2014.

(138)

Nella riunione dei membri del comitato esecutivo del 21 gennaio 2015 è stato fatto riferimento a un secondo stabilimento. Le autorità slovacche hanno spiegato che i membri del comitato esecutivo hanno brevemente considerato che, dopo la costruzione del primo sito, con una capacità di 300 000 veicoli, in presenza di una domanda adeguata, sarebbe stata presa in considerazione la costruzione di un sito futuro in un periodo compreso tra cinque e dieci anni dopo il completamento dei lavori relativi al primo investimento. Per il secondo impianto, sarebbero stati presi in considerazione gli Stati Uniti e il Messico, il che potrebbe spiegare perché JLR, nel dicembre 2015, ha confermato al governatore dello Stato messicano di Puebla che auspicava l'ulteriore consolidamento della sua relazione man mano che continuava a realizzare i suoi piani di espansione globale e che Puebla e il Messico continuavano a essere oggetto di considerazione da parte di JLR.

(139)

Gli elementi di prova presentati dalla Slovacchia suggeriscono che entrambi gli studi di fattibilità, i progetti Oak e Darwin, sono stati effettuati considerando un unico stabilimento. Il consiglio strategico del 27 aprile ha approvato Puebla come l'alternativa non situata nell'Unione nell'ambito dei temi all'ordine del giorno del progetto Darwin e ha deciso di interrompere la valutazione della Turchia e di altri paesi non selezionati. La lettera al governatore dello Stato di Puebla del 25 giugno 2015 a seguito della visita del Global Business Expansion Team di JLR dello stesso mese ai siti di Puebla ha annunciato che H[…] era «stato selezionato unitamente a un elenco ristretto di siti che continuano a essere presi in considerazione per l'investimento, ivi comprese le ubicazioni dell'Europa centrale e orientale». Il verbale della riunione del forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015 registra che «l'obiettivo della riunione era decidere un sito preferito dai progetti Darwin e Oak[…]». Il verbale afferma che «Nitra (il sito preferito dal processo Darwin) rispetto a Puebla (il sito preferito dal processo Oak) era illustrato in una posizione di notevole svantaggio in termini di costo». Il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di JLR del 18 novembre 2015 registra che «il VAN sia per la Slovacchia che per il Messico si basava sulla strategia di prodotto più recente ed erano state ricalcolate ipotesi aggiornate, eliminando la fase 2».

(140)

La Commissione ritiene pertanto credibile che le informazioni che le autorità slovacche hanno presentato sul progetto Oak e sul progetto Darwin facevano tutte riferimento a un unico progetto.

(141)

In secondo luogo, la Commissione ha motivato, nella decisione di avvio, i suoi dubbi in merito alla credibilità dello scenario controfattuale del Messico, evidenziando i diversi livelli di valutazione dettagliata per le ubicazioni del Messico ed europee. Come controargomentazione, la Slovacchia ha presentato ulteriori elementi di prova e spiegazioni che sono sintetizzate al considerando 59 lettera b) della presente decisione. Le autorità slovacche hanno altresì documentato il loro punto di vista presentando ulteriore corrispondenza tra le autorità di Puebla e JLR, il documento informativo per le visite dei siti e il verbale di tali visite. Sulla base di tali informazioni supplementari, la Commissione ritiene che l'analisi all'interno del progetto Oak e del progetto Darwin sia stata effettuata con un livello comparabile di controllo. Per il confronto finale dell'alternativa preferita del progetto Oak (H[…]) con l'alternativa preferita del progetto Darwin (Nitra), lo stesso livello di dettaglio era disponibile per entrambe le opzioni ed entrambi i siti erano inclusi nell'esercizio di modellizzazione finanziaria su base identica.

(142)

In tale contesto, la Commissione osserva che alla fine del 2014 è stato coinvolto Ernst & Young per sostenere JLR nel portare avanti il progetto Oak. JLR ha elaborato, unitamente a Ernst & Young, un insieme dettagliato di preziosi criteri sui siti che sono stati successivamente utilizzati nel processo di selezione del sito sia del progetto Oak sia del progetto Darwin. Man mano che JLR promuoveva la sua valutazione dei siti dell'Europa orientale, ha coinvolto, il 16 febbraio 2015, PriceWaterhouseCoopers («PwC») per aiutare, tra l'altro, ad affinare i preziosi criteri sui siti. Il modello risultante si basava sull'esperienza di JLR nonché sull'esperienza di PwC nel filtraggio e nella selezione dei siti nell'Europa orientale con altri OEM. Le autorità slovacche hanno indicato tale miglioramento dei criteri come motivo di differenza nell'analisi e nei preziosi criteri sui siti all'interno dei progetti Oak e Darwin. Tuttavia, al momento del confronto finale tra l'alternativa preferita del progetto Oak e l'alternativa preferita del progetto Darwin, le informazioni su entrambi i siti erano disponibili a un livello di dettaglio comparabile.

(143)

Sebbene le autorità slovacche abbiano confermato che lo stesso livello di dettaglio era disponibile per le alternative Oak e Darwin al momento della raccomandazione del 10 luglio 2015 sul luogo di realizzazione del progetto, la presentazione al forum sulla globalizzazione contiene minori dettagli sull'alternativa Oak rispetto all'alternativa Darwin, come indicato al considerando 181 della decisione di avvio. Le autorità slovacche hanno spiegato che il forum sulla globalizzazione aveva già acquisito informazioni sul Messico e su Puebla. Le selezioni del Messico come Stato dell'America settentrionale più promettente e di Puebla come Stato messicano più promettente erano già state concluse in una fase precedente. Per la selezione dei siti europei, l'analisi è stata effettuata in un periodo di tempo più breve poiché è iniziata solo nel febbraio 2015. Pertanto, i processi di selezione del paese e del sito non sono stati consecutivi. In occasione del forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015 dovevano essere ancora presentati due paesi Darwin, la Polonia e la Slovacchia, ma è stata scelta solo Nitra in Slovacchia.

(144)

In terzo luogo, come indica la Commissione al considerando 181 della decisione di avvio, il fatto che l'alternativa del Messico sembrasse avere un ritardo significativo ha contribuito ai dubbi sulla credibilità del Messico come alternativa autentica. La Commissione accetta la posizione delle autorità slovacche, di cui al considerando 68 della presente decisione, secondo cui si è tenuto conto della scadenza più lunga per l'avvio della produzione quando Puebla e Slovacchia sono state confrontate tra loro in termini qualitativi e quantitativi in occasione del forum sulla globalizzazione del 10 luglio. Il scadenza più lunga è stata separatamente quantificata con un impatto in termini di VAN compreso tra [80-130] milioni di GBP o [96-156] milioni di EUR e un ritardo di sei mesi e [110-180] milioni di GBP o [132-216] milioni di EUR e un ritardo di nove mesi. Anche tale rischio e il relativo impatto finanziario sono stati espressamente considerati nei dati dei piani aziendali aggiornati nell'ottobre/novembre 2015.

(145)

La Commissione conclude pertanto che, quando è pervenuta la conferma finale della decisione relativa all'ubicazione, H[…] era un'alternativa autentica e credibile a Nitra e può essere pertanto considerata come scenario controfattuale credibile ai sensi del punto 68 degli orientamenti.

Considerazioni strategiche

(146)

Nitra, rispetto a H[…] all'epoca della decisione definitiva nel novembre 2015, si trovava in una posizione di svantaggio significativo in termini di VAN. La differenza in termini di VAN è stata calcolata da JLR come pari a 344 milioni di GBP o a 413 milioni di EUR. Il rischio specifico derivante da un ritardo previsto compreso tra sei e nove mesi nella realizzazione dell'investimento a Puebla non era incluso nell'analisi del VAN; esso è stato stimato in un intervallo compreso tra [80-130] milioni di GBP o [96-156] milioni di EUR e [110-180] milioni di GBP o [132-216] milioni di EUR, espressi in valore corrente. La differenza in termini di VAN rimanente compresa tra [164-234] milioni di GBP o [197-281] milioni di EUR e [214-264] milioni di GBP o [257-317] milioni di EUR è compensata solo in parte, tra il 33 % e il 43 %, dall'aiuto di Stato notificato. L'aiuto di Stato notificato di 108 milioni di GBP o 130 milioni di EUR è stato attualizzato da JLR utilizzando un costo del tasso di attualizzazione del capitale di […] %, pari al tasso utilizzato da JLR nella sua pianificazione aziendale. Con una durata ventennale del progetto, l'aiuto di Stato è stato pertanto valutato da JLR a 76 milioni di GBP o a 91 milioni di EUR. Tuttavia, a seguito della presentazione al consiglio di amministrazione del 18 novembre 2015, numerosi fattori qualitativi hanno svolto un ruolo nel processo decisionale. Sono state riconfermate la presenza e l'importanza di tali fattori, i quali erano già stati esaminati e analizzati al momento della visita del sito di Puebla del giugno 2015 e della riunione del forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015.

(147)

Il fatto che, nonostante l'aiuto, Nitra si trovasse ancora in una situazione di notevole svantaggio in termini di VAN rispetto a H[…] ha sollevato vari interrogativi pertinenti per la valutazione dell'effetto di incentivazione e la proporzionalità dell'aiuto: a) i fattori strategici non hanno potuto da soli far pendere la bilancia dal Messico alla Slovacchia?; b) perché l'aiuto era sufficiente per spostare la decisione relativa all'ubicazione dal Messico alla Slovacchia?; e c) l'intero importo dell'aiuto era necessario a far pendere la bilancia dal Messico alla Slovacchia? Le domande a) e b) rientrano nella valutazione dell'effetto di incentivazione, mentre la domanda c) è valutata nell'ambito dell'analisi della proporzionalità della presente decisione.

(148)

La Commissione valuta prima se i fattori strategici hanno potuto da soli far pendere la bilancia dal Messico alla Slovacchia. Le considerazioni fondamentali ai fini della valutazione, indicate nel verbale del forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015, includevano la vicinanza all'industria automobilistica, gli aspetti fondamentali del sito, la disponibilità di manodopera, la tempistica, i costi operativi, un fabbisogno di cassa anticipato e la realizzabilità. I membri del comitato esecutivo presenti durante la riunione del forum sulla globalizzazione hanno attribuito particolare importanza agli effetti della tempestività, alla distanza dalla sede centrale di JLR e al rischio relativamente più elevato di danni alla reputazione associati al Messico. Altri fattori includevano il rischio di calamità naturali, la stabilità politica, l'efficacia del governo e i rischi di corruzione nonché l'investimento nell'Unione come copertura dai rischi della Brexit. L'impatto del ritardo della realizzazione in Messico è stato quantificato separatamente. A eccezione di alcuni effetti di copertura valutaria, i fattori qualitativi tendevano a favorire gli investimenti in Slovacchia rispetto al Messico.

(149)

Le autorità slovacche hanno fornito elementi di prova per dimostrare e sostenere che l'aiuto di Stato slovacco è stato necessario per spostare la scelta dell'ubicazione dal Messico alla Slovacchia e che i vantaggi qualitativi da soli non sono stati sufficienti a scegliere Nitra rispetto a H[…].

(150)

La visita del sito a Puebla del 16 giugno 2015 ha fornito ulteriori spunti su una serie di fattori strategici che avrebbero svolto un ruolo importante nella raccomandazione dell'ubicazione, che doveva essere formulata dal forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015. Il documento informativo per tale visita del sito dimostra che la consegna tempestiva ha rappresentato un rischio sia per l'Europa centrale e orientale sia per il Messico. Vi erano ulteriori fattori e rischi strategici associati al Messico che necessitavano di essere ulteriormente esaminati nell'ambito della visita del sito. Il verbale della visita individua un elenco di preoccupazioni rimanenti, relative alla saturazione degli OEM, ossia se vi fosse spazio per un terzo OEM e, in tal caso, in che modo JLR si sarebbe inserito in un paese dominato da Volkswagen per decenni, la vicinanza al porto, la sicurezza, la protezione, la corruzione, le differenze culturali, la distanza dalla base operativa e il rischio di calamità naturali. Tuttavia, il verbale mostra anche che la visita del sito ha assicurato in merito ad alcuni fattori inizialmente percepiti come gravi preoccupazioni. Era stato garantito che il sito selezionato a Puebla si trovasse in una zona a basso rischio di calamità naturali. La squadra di Puebla ha dato un'impressione positiva ai rappresentanti di JLR.

(151)

Inoltre, le autorità slovacche hanno segnalato, in particolare, il verbale della riunione del forum sulla globalizzazione tenutasi il 10 luglio 2015. La differenza in termini di VAN tra la Slovacchia e il Messico è stata accettata dal forum sulla globalizzazione, in una «valutazione accuratamente equilibrata», dettata da preoccupazioni di ordine qualitativo, seppur solo dopo aver considerato l'aiuto di Stato. Il verbale indica espressamente che «la decisione è stata accuratamente equilibrata con particolare attenzione al fatto che il VAN relativo al sito slovacco era sostanzialmente inferiore a quello relativo al sito messicano e che, inoltre, il VAN del sito slovacco dipendeva da un'offerta di sovvenzione che era al livello massimo consentito nel quadro delle norme dell'UE». Allo stesso tempo, «è stato osservato che la decisione del progetto si era basata sul fatto che il governo della Slovacchia aveva la capacità ed era preparato a difendere la sua decisione dinanzi alla Commissione europea. È stato altresì osservato che la Slovacchia ha argomentazioni coerenti in merito al motivo per il quale l'approvazione dovrebbe essere imminente». Alla luce dei rischi individuati relativamente al sito messicano, e solo dopo aver considerato l'aiuto slovacco, Nitra è stata accettata come sito raccomandato nel luglio 2015. La Commissione osserva che la necessità dell'aiuto di Stato era già individuata in precedenza nel processo di analisi della fattibilità. È stato, ad esempio, menzionato nella presentazione del consiglio di amministrazione di JLR del 21 maggio 2015 che «la direzione avrebbe esaminato tutte le possibilità di ottenere incentivi da parte dei governi dell'Europa centrale e orientale per compensare il vantaggio finanziario che caratterizza il Messico».

(152)

Il verbale del consiglio di amministrazione di Tata Motors Limited del 18 settembre 2015 riporta che, «scomponendo in fattori gli elementi qualitativi e di rischio, l'aiuto di Stato totale rivisto di [150-200] milioni di GBP (36) in contanti era sufficiente per continuare a preferire Nitra rispetto al Messico. Sulla base dell'aiuto di Stato finanziario, l'accordo di investimento con la Slovacchia era in corso di negoziazione, con la firma prevista per la fine di settembre 2015 e l'emissione di azioni da parte del nuovo soggetto giuridico».

(153)

La presentazione del consiglio di amministrazione di JLR del 18 novembre 2015 si riferisce espressamente alla presenza dei fattori qualitativi discussi al forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015 e ratificati dal consiglio di amministrazione di JLR e di Tata Motors agli inizi di agosto 2015. Lo scarto rimanente a livello di VAN, dopo aver considerato l'impatto quantificato del ritardo per l'alternativa del Messico e dopo aver considerato l'aiuto di Stato, «[…] è bilanciato da altri fattori di natura più qualitativa concordati dal consiglio di amministrazione […]».

(154)

La Commissione conclude pertanto che, in merito alla lettera a) del considerando 147, le considerazioni strategiche sono state solo sufficienti a coprire lo scarto rimanente relativo al flusso di cassa tra Nitra e H[…], dopo aver tenuto conto del VAN dell'aiuto di Stato slovacco e dell'impatto in termini di VAN del ritardo della realizzazione in Messico. La Commissione esclude quindi che le considerazioni strategiche in quanto tali avrebbero potuto colmare il divario totale in termini di VAN tra Nitra e H[…].

(155)

In merito alla lettera b) del considerando 147, cui si fa riferimento anche al considerando 172 della decisione di avvio, la Commissione ha considerato i dati relativi al VAN approvati nel novembre 2015 dal consiglio di amministrazione di JLR. L'aiuto di Stato del valore di 76 milioni di GBP (91 milioni di EUR) di cui al considerando 146 potrebbe colmare del 33-43 % il divario in termini di VAN, tenendo conto della quantificazione del ritardo previsto in Messico. È chiaro dai documenti forniti relativi alla decisione che l'importo massimo e totale dell'aiuto è stato preso in considerazione in tutto il processo decisionale. I responsabili decisionali hanno fatto fronte al delta del flusso di cassa rimanente, dopo aver considerato l'importo massimo di aiuto, e valutato se il delta del flusso di cassa avrebbe potuto essere accettato alla luce di altre considerazioni non quantificabili. Dopo una lunga discussione nella riunione del 10 luglio 2015, il forum sulla globalizzazione ha infine convenuto di accettare il divario rimanente. Tuttavia, è stato registrato nel verbale della riunione che, persino tenendo conto dell'importo massimo dell'aiuto di Stato disponibile in Slovacchia, una decisione a favore di Nitra rispetto a H[…] era accuratamente equilibrata. La Commissione conclude pertanto che altri fattori di rischio e qualitativi hanno svolto un ruolo nel processo decisionale, spiegando perché poteva essere accettato il delta del flusso di cassa rimanente.

Conclusioni sull'effetto di incentivazione

(156)

La Commissione conclude pertanto che l'aiuto ha chiaramente fornito un incentivo all'ubicazione dell'investimento pianificato a Nitra anziché a H[…] poiché compensa, unitamente a considerazioni strategiche, gli svantaggi del costo netto legati alla costruzione dello stabilimento a Nitra. Si tratta pertanto dell'effetto di incentivazione richiesto ai sensi della sezione 3.5 degli orientamenti.

6.4.4.4.   Proporzionalità dell'importo dell'aiuto

(157)

La Commissione deve valutare la proporzionalità del pacchetto di aiuti. Secondo la sezione 3.6 degli orientamenti, l'importo dell'aiuto deve superare un duplice test di proporzionalità. In primo luogo, deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella zona interessata. In secondo luogo, poiché la Commissione applica per gli aiuti agli investimenti le intensità massime di aiuto, tali intensità massime di aiuto servono da limite all'«approccio del sovraccosto netto».

(158)

A norma del punto 78 degli orientamenti, di regola, gli aiuti individuali notificati sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Ai sensi del punto 80 degli orientamenti, nelle situazioni riconducibili allo scenario 2 (incentivi alla scelta del luogo), l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra il valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa, tenendo conto di tutti i costi e i benefici rilevanti.

(159)

Il dato del VAN pertinente da considerare per la valutazione della proporzionalità dell'aiuto notificato del valore nominale di 129 812 750 EUR è quello relativo alla portata ridotta del progetto, ossia 150 000 veicoli. I dati del VAN sono stati approvati nell'ottobre/novembre 2015 dal consiglio di amministrazione di JLR. Il delta del VAN prima di considerare il ritardo della realizzazione in Messico era di 344 milioni di GBP o 413 milioni di EUR. Qualsiasi importo dell'aiuto superiore a 413 milioni di EUR sarebbe sproporzionato. Nella decisione di avvio, la Commissione si riferiva in particolare all'eventuale aiuto all'infrastruttura e all'esenzione dalla tassa per la trasformazione dei terreni agricoli che, quando aggiunti all'importo dell'aiuto notificato, possono comportare un importo dell'aiuto complessivo superiore rispetto alla soglia massima.

(160)

Come riferito al considerando 113, la Commissione non ritiene che la vendita dei terreni dell'NSP, la realizzazione delle opere infrastrutturali correlate o l'esenzione dalla tassa per la trasformazione dei terreni agricoli siano misure di aiuto a favore di JLR. La valutazione della proporzionalità si limita pertanto all'importo dell'aiuto notificato.

(161)

La Slovacchia ha presentato la documentazione richiesta e dimostrato sulla base di tale documentazione che la prima parte del test di proporzionalità è rispettata, poiché l'aiuto notificato non supera la differenza in termini di VAN tra Nitra e H[…] di 344 milioni di GBP o 413 milioni di EUR. L'importo dell'aiuto nominale di 108 milioni di GBP o 130 milioni di EUR rappresentava 76 milioni di GBP o 91 milioni di EUR in valore corrente utilizzando il tasso di attualizzazione di JLR del […] %.

(162)

La Commissione osserva che, anche se l'aiuto viene concesso, Nitra registra ancora uno svantaggio in termini di VAN di 268 milioni di GBP o 322 milioni di EUR. L'analisi dell'effetto di incentivazione ha dimostrato che lo svantaggio rimanente in termini di VAN era accettabile per JLR a causa del ritardo nella realizzazione dei lavori previsto per il Messico e di altri fattori di rischio e di natura qualitativa. Tali fattori sono stati discussi a lungo durante la riunione del forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015 e le conclusioni dell'analisi dei rischi sono state confermate nel novembre 2015 durante la presentazione al consiglio di amministrazione di JLR, in cui è stato menzionato in particolare l'ambiente politico/aziendale, i fattori economici, la distanza dalla sede centrale di JLR, il rischio di calamità naturali e la probabilità dell'emergere di un accordo di libero scambio UE-USA. Sulla base di tale analisi dei rischi è stata adottata la decisione di confermare Nitra come sito preferita.

(163)

Visto che il massimale che risulta dall'approccio basato sul sovraccosto netto non risulta superato, la Commissione ritiene che l'aiuto soddisfi la prima parte del test di proporzionalità.

(164)

In merito alla seconda parte del test di proporzionalità, la Commissione applica, oltre all'approccio del sovraccosto netto, le intensità massime di aiuto, ridotte in applicazione del punto 20, lettera c), degli orientamenti per grandi progetti di investimento.

(165)

La Commissione ha osservato nella decisione di avvio che l'importo dell'aiuto notificato del valore nominale di 129 812 750 EUR e del valore corrente di 125 046 543 EUR, sulla base di un investimento ammissibile del valore corrente di 1 369 295 298 EUR, comporta un'intensità di aiuto del 9,13 %, che a è prima facie inferiore all'intensità di aiuto massima ammissibile ridotta, pari al 9,24 % per l'investimento nella regione di Nitra, dove si applica un massimale applicabile di aiuto a finalità regionale del 25 %. La Commissione ha inoltre stabilito che il costo ammissibile rispetta le condizioni della sezione 3.6.1.1 degli orientamenti, pertinente per la valutazione della base di costo ammissibile.

(166)

Le sezioni 3.6.1.1 e 3.6.1.2 degli orientamenti spiegano che i costi di investimento possono essere tenuti in considerazione come costi ammissibili. In questo caso, si applica la sezione 3.6.1.1 poiché i costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti proposti sono calcolati in base ai costi di investimento. La Commissione osserva che i costi ammissibili sono stabiliti in linea con le disposizioni di tali sezioni poiché gli attivi acquisiti saranno nuovi, l'investimento riguarda un investimento iniziale sotto forma di nuovo stabilimento, non si tiene conto dei costi di locazione e gli attivi immateriali ammontano a circa […] % dei costi totali ammissibili, il che è inferiore alla percentuale massima consentita del 50 %. La Slovacchia ha confermato che saranno rispettate tutte le altre condizioni che si applicano agli attivi immateriali.

(167)

La Commissione ha concluso nella decisione di avvio che l'importo dell'aiuto notificato sarebbe ridotto nel caso in cui le spese eccessive pari a [60-85] milioni di GBP o [72-102] milioni di EUR risultassero inammissibili.

(168)

Al considerando 119 della presente decisione, la Commissione ha ritenuto che l'investimento ammissibile ammontasse a 1 460 620 591 EUR. L'importo dell'aiuto notificato rimane pertanto inferiore all'intensità di aiuto massima ammissibile ridotta pari al 9,24 %. Pertanto la condizione del doppio massimale, di cui al punto 83 degli orientamenti, derivante dalla combinazione dell'approccio del sovraccosto netto, ossia l'aiuto limitato al minimo necessario con i massimali ammissibili, è rispettata. La Commissione considera pertanto proporzionato l'importo dell'aiuto notificato.

6.4.4.5.   Conclusioni in merito al rispetto dei requisiti minimi

(169)

Conformemente alla valutazione di cui ai considerando da 120 a 168 della presente decisione, si può concludere che tutti i requisiti minimi di cui alle sezioni da 3.2 a 3.6 degli orientamenti sono rispettati.

6.4.5.   Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

(170)

La Commissione ha indicato nella sezione 3.3.4.2 della decisione di avvio che l'aiuto notificato non ha un effetto negativo indebito sulla concorrenza tramite l'aumento o il mantenimento del potere di mercato o la creazione di una capacità eccessiva in un mercato in declino. La Commissione conferma la sua conclusione ai fini della presente decisione.

(171)

Tuttavia, gli effetti degli aiuti a finalità regionale sull'ubicazione possono ancora causare distorsioni degli scambi. La sezione 3.7.2 degli orientamenti elenca una serie di situazioni in cui gli effetti negativi sugli scambi superano chiaramente gli eventuali effetti positivi e in cui l'aiuto a finalità regionale è vietato.

6.4.5.1.   Effetto negativo evidente sugli scambi: il massimale di intensità dell'aiuto corretto è superato

(172)

Qualora l'importo di aiuto proposto superasse, rispetto alla spesa di investimento standardizzata ammissibile (37), il massimale di intensità dell'aiuto corretto applicabile a un progetto di una determinata dimensione, sussisterebbe un effetto negativo evidente a norma del punto 119 degli orientamenti, tenendo conto della «riduzione progressiva» richiesta (38).

(173)

Poiché la presente decisione stabilisce al considerando 113 che JLR non beneficia di ulteriori aiuti oltre all'aiuto notificato e, al considerando 168, che il massimale corretto applicabile di aiuto a finalità regionale non è superato, non vi è alcun effetto negativo evidente sugli scambi ai sensi del punto 119 degli orientamenti.

6.4.5.2.   Effetto negativo evidente: effetto anti-coesione

(174)

Il punto 121 degli orientamenti specifica che, per i casi riconducibili allo scenario 2, il fatto che, in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione con un'intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della regione prescelta costituisce un effetto negativo, che difficilmente potrà essere compensato da un qualche effetto positivo dell'aiuto, poiché contraddice la ragion d'essere degli aiuti a finalità regionale.

(175)

La Commissione ritiene che la disposizione si applichi a una situazione corrispondente allo scenario 2, in cui entrambe le ubicazioni alternative si trovano nello Spazio economico europeo («SEE»). Il sito polacco a Jawor che è stato previsto nel procedimento relativo alla decisione dell'ubicazione fino al 10 luglio 2015 è situato in una regione con lo stesso massimale di intensità di aiuto di Nitra (39).

(176)

Come delineato nella decisione di avvio, i documenti interni di JLR hanno indicato che gli investimenti, rispetto alla Slovacchia e in assenza degli incentivi offerti dalla stessa, avrebbero potuto essere più efficaci sotto il profilo dei costi a Jawor.

(177)

Al forum sulla globalizzazione del 10 luglio 2015 è stata presentata un'analisi in due fasi: in una prima fase la scelta del luogo tra Jawor e Nitra e in una seconda fase la scelta del luogo tra Nitra e Messico. Jawor sarebbe stata più efficace sotto il profilo dei costi, ma JLR ha individuato una serie di svantaggi per tale sito in termini di aspetti fondamentali del sito, tempistica, fabbisogno di cassa anticipato e realizzabilità. Il sito polacco ha ricevuto un indicatore di rischio (red flag) sugli aspetti fondamentali del sito poiché è situato su terreni agricoli per i quali era necessario cambiare la destinazione d'uso e, come spiegato da JLR, perché è presente una strada che divide il sito di Jawor, nonché sulla realizzabilità mettendo in discussione espressamente le capacità in termini di realizzabilità […]. Il verbale della riunione ha registrato che i membri del comitato esecutivo concordavano con la raccomandazione secondo cui il sito polacco fosse posto «in sospeso» per i motivi addotti. A causa di tali indicatori di rischio (red flag), il sito polacco non è stato considerato dal consiglio di amministrazione di JLR un'alternativa fattibile.

(178)

La Commissione non ha riscontrato elementi di prova che mettevano in discussione l'inadeguatezza di Jawor per i motivi individuati da JLR e osserva che non sono state presentate osservazioni da parte di terzi sulle questioni in esame. Inoltre, come spiegato alla sezione 6.4.4.3 della presente decisione, il sito in Messico è stato stabilito come ubicazione alternativa dell'investimento in caso di mancata concessione dell'aiuto di Stato. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto non ha alcun effetto anti-coesione a danno di Jawor ai sensi del punto 121 degli orientamenti.

6.4.5.3.   Effetto negativo evidente: chiusura delle attività o trasferimento

(179)

A norma del punto 122 degli orientamenti, qualora il beneficiario abbia piani concreti di chiudere o effettivamente chiude un'attività uguale o simile in un'altra zona all'interno del SEE e sposti tale attività verso la zona prescelta, se vi è un nesso causale tra l'aiuto e il trasferimento, ciò comporterà un effetto negativo che difficilmente sarà compensato da un qualche elemento positivo.

(180)

In base a una conferma delle autorità slovacche secondo cui JLR non aveva terminato un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuto e non aveva alcun piano concreto di procedere in tal senso entro due anni successivi al completamento dell'investimento, la Commissione aveva concluso nella decisione di avvio che l'aiuto di Stato non comportava una chiusura delle attività o un trasferimento delle stesse.

(181)

Tuttavia, vari articoli di stampa dell'aprile 2018 hanno riportato la notizia di una riduzione dei posti di lavoro di circa 1 000 unità in un'attività uguale o simile nel Regno Unito.

(182)

Le autorità slovacche hanno spiegato che tale riduzione non è correlata alla decisione di investimento di Nitra e hanno riconfermato, sostenute da prove autentiche, che JLR non aveva piani concreti di riduzione di posti di lavoro nel suo stabilimento del Regno Unito o in altri stabilimenti al momento della domanda di aiuto in Slovacchia. Le autorità slovacche hanno fornito altresì una copia di un «accordo di sicurezza» con i sindacati che rappresentavano la forza lavoro di JLR nel Regno Unito firmato da JLR il 30 aprile 2016. L'accordo di sicurezza descriveva il piano del ciclo, ossia i veicoli che dovevano essere prodotti presso lo stabilimento del Regno Unito. Le autorità slovacche hanno spiegato che nel 2016 JLR e i sindacati del Regno Unito hanno convenuto per iscritto che l'investimento in Slovacchia, che riprendeva la produzione di […] veicoli dello stabilimento di Solihull, non imponeva il trasferimento di posti di lavori né la chiusura di impianti nel Regno Unito. L'accordo di sicurezza stabilisce anche le circostanze in cui i tagli ai posti di lavoro nel Regno Unito sarebbero stati necessari e le misure che sarebbero state intraprese in risposta; tuttavia, tali circostanze sono state descritte come «importanti cambiamenti economici, ad esempio un'altra recessione globale, che riducono la domanda o altrimenti influenzano il piano del ciclo precedentemente concordato».

(183)

Il trasferimento della produzione di veicoli[…] da Solihull a Nitra era nota all'epoca della domanda di aiuto, ma JLR ha previsto di espandere la produzione complessiva e consentire a Solihull di soddisfare la crescente domanda di altri veicoli, in particolare […] e […], con un conseguente aumento della produzione. I piani indicavano che la capacità produttiva del […] a Caste Bromwich sarebbe rimasta invariata.

(184)

Come le autorità slovacche hanno spiegato, con il sostegno di informazioni disponibili al pubblico, il taglio dei posti di lavoro annunciato nel 2018 è stato il risultato di un calo della domanda di veicoli diesel, in parte dovuto alla politica fiscale del Regno Unito per il diesel e a incertezze in merito alla Brexit. JLR ha deciso di […], con un impatto diretto sulla capacità di Solihull. Tali fattori non sono correlati all'investimento di JLR in Slovacchia e si sono verificati anni dopo la decisione di JLR do investire e di costruire uno stabilimento a Nitra.

(185)

Pertanto, la Commissione riconferma la sua conclusione che non vi è alcun nesso causale tra la misura di aiuto slovacco e la chiusura delle attività del Regno Unito.

6.4.5.4.   Conclusioni in merito alla sussistenza di effetti negativi evidenti sulla concorrenza e sugli scambi

(186)

Mediante la valutazione di cui ai considerando 170 e 185 della presente decisione, è possibile concludere che l'aiuto non ha effetti negativi evidenti sulla concorrenza e sugli scambi ai sensi della sezione 3.7.2 degli orientamenti.

6.4.6.   Bilanciamento di effetti positivi e negativi dell'aiuto

(187)

Il punto 112 degli orientamenti stabilisce che, perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. Vi sono alcuni casi in cui gli effetti negativi superano chiaramente gli eventuali effetti positivi e l'aiuto non può pertanto essere considerato compatibile con il mercato interno.

(188)

La valutazione della Commissione dei requisiti minimi ha mostrato che l'aiuto è appropriato, che lo scenario controfattuale presentato è credibile e realistico, che l'aiuto ha un effetto di incentivazione ed è limitato all'importo necessario per cambiare la decisione relativa all'ubicazione di JLR. Attraverso l'ubicazione dell'investimento nella regione assistita, l'aiuto contribuisce allo sviluppo regionale della zona di Nitra. La valutazione ha mostrato inoltre che l'aiuto non ha alcun effetto negativo evidente nel senso che non comporta la creazione o il persistere di un eccesso di capacità in un mercato in assoluto declino, né determina effetti eccessivi sugli scambi, rispetta il massimale applicabile di aiuto a finalità regionale, non ha alcun effetto anti-coesione e non è causale per la chiusura delle attività altrove e il loro trasferimento a Nitra. Inoltre, l'aiuto non comporta una violazione indissociabile del diritto dell'Unione (40).

(189)

Gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza che dovrebbero essere tenuti in considerazione nell'equilibrio rimanente sono individuati ai punti 114, 115 e 132 degli orientamenti e interessano la creazione o il rafforzamento di una posizione di mercato dominante o la creazione o il rafforzamento di un eccesso di capacità in un mercato poco efficiente, anche laddove il mercato non sia in assoluto declino.

(190)

La Commissione ritiene che, in linea con la sua analisi nella decisione di avvio che la stessa conferma mediante la presente decisione, l'aiuto non comporti, né rafforzi, una posizione di mercato dominante del beneficiario dell'aiuto sul prodotto e sul mercato geografico pertinenti né comporti la creazione di un eccesso di capacità di un mercato in declino. Pertanto, la Commissione conclude che l'aiuto presenta effetti negativi limitati sulla concorrenza.

(191)

L'effetto dell'aiuto sugli scambi è limitato poiché è rispettato il massimale corretto di aiuto a finalità regionale e la misura non ha un effetto anti-coesione e di trasferimento.

(192)

Visto che l'aiuto rispetta tutti i requisiti minimi, non ha alcun effetto negativo evidente e l'analisi di cui ai considerando 190 e 191 della presente decisione mostra che presenta effetti negativi limitati sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione conclude che gli effetti positivi sostanziali dell'aiuto sullo sviluppo regionale della regione di Nitra, in particolare gli effetti sull'occupazione e sulla generazione di reddito dell'investimento di cui alla decisione di avvio, superano chiaramente gli effetti negativi limitati.

6.5.   Trasparenza

(193)

Alla luce della sezione II.2 della comunicazione sulla trasparenza della Commissione (41), gli Stati membri provvedono alla pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale sugli aiuti di Stato, del testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e delle relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso, del nome dell'autorità che concede gli aiuti, del nome dei singoli beneficiari, della forma e dell'importo dell'aiuto concesso a ogni beneficiario, della data di concessione, del tipo di impresa, della regione nella quale è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II) e del settore economico principale in cui il beneficiario ha le sue attività, a livello di gruppo NACE. Queste informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata presa la decisione di concedere l'aiuto, devono essere conservate per almeno dieci anni e devono essere accessibili al pubblico senza restrizioni. Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni di cui al presente considerando a partire dal 1o luglio 2016.

(194)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che la Slovacchia ha confermato che si conformerà a tutti i requisiti concernenti la trasparenza di cui alla sezione II.2 della comunicazione sulla trasparenza.

7.   CONCLUSIONI

(195)

La Commissione conclude che l'aiuto all'investimento a finalità regionale notificato a favore di Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. rispetta tutte le condizioni di cui agli orientamenti 2014-2020 e può essere pertanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

(196)

Considerando che le autorità slovacche hanno convenuto eccezionalmente di rinunciare ai diritti derivanti dall'articolo 342 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 1 (42) e di adottare la decisione prevista e notificarla a norma dell'articolo 297 del TFUE in inglese, la presente decisione dovrebbe essere adottata in inglese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Slovacchia intende dare esecuzione a favore di Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. pari a un massimo di 125 046 543 EUR in valore corrente e un'intensità di aiuto massima del 9,13 % in equivalente sovvenzione lordo è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'attuazione dell'aiuto è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 422 dell'8.12.2017, pag. 21.

(2)  Come ulteriormente definito alla sezione 2.3 della presente decisione.

(3)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(4)  SA.37447 (N/2013) (GU C 210 del 4.7.2014, pag. 4).

(5)  I valori correnti nella presente decisione sono calcolati sulla base di un tasso di attualizzazione dell'1,17 %, applicabile al momento della presentazione della specifica domanda di aiuto, ossia il 24 novembre 2015. I valori correnti sono attualizzati all'esercizio finanziario del Regno Unito 2015/2016, che rappresenta la data prevista di aggiudicazione dell'appalto. JLR utilizza l'esercizio finanziario del Regno Unito decorrente dal 1o aprile al 31 marzo.

(6)  Produzione prevista del nuovo Land Rover Discovery, noto come […] (*), e di […], noto come […].

(*)

Segreto commerciale

(7)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(8)  In base a un tasso di attualizzazione dell'1,17 % di cui alla nota a piè di pagina 5.

(9)  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-58.

(10)  Legge n. 175/1999 del 29 giugno 1999 su determinate misure relative alla preparazione di investimenti significativi e sulla modifica di talune leggi.

(11)  GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

(12)  Tale intesa è conforme all'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(13)  GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

(14)  Nella presente decisione è stato applicato un tasso di cambio GBP-EUR pari a 1:1,2 poiché era il tasso di pianificazione aziendale a lungo termine utilizzato da JLR.

(15)  L'altra è il massimale corretto di aiuti a finalità regionale.

(16)  La decisione di avvio indicava al considerando 13 che l'NSP è ubicato accanto a un parco industriale già esistente di 29,7 ettari. Tali informazioni sembrano non essere corrette poiché il parco industriale di Nitra Nord è notevolmente più grande. Nella cartina commentata di cui all'allegato 7 dell'accordo di investimento una superficie di 27 ettari all'interno dell'NSP è colorata come «Parco industriale». Quest'area non coincide con il parco industriale di Nitra Nord.

(17)  Piano regolatore della regione di Nitra del 1998 n. 188 del 28 aprile 1998.

(18)  Regolamento 58 del governo della Repubblica slovacca del 13 marzo 2013 sulle tasse per l'espropriazione e l'impegno non autorizzato dei terreni agricoli.

(19)  Risoluzione del governo 401/2015 dell'8 luglio 2015.

(20)  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

(21)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

(22)  Utilizzando le cifre come ha fatto la Commissione alla nota a piè di pagina 55 della decisione di avvio.

(23)  Corrispondente a un costo di investimento ammissibile di [1 700-2 100] milioni di GBP.

(24)  Relazione del consiglio per lo sviluppo internazionale del 30 marzo 2015.

(25)  Relazione del consiglio per lo sviluppo internazionale del 1o giugno 2015.

(26)  Presentazione del Consiglio strategico del 15 giugno 2015.

(27)  SA.36346 (2013/N) (GU C 141 del 9.5.2014, pag. 1).

(28)  Le autorità slovacche hanno osservato che, sebbene la decisione di avvio citi determinati lavori specifici dell'investitore pari a 16,9 milioni di EUR che dovrebbero essere pagati da JLR, i costi per tali lavori erano già aumentati a 30,1 milioni di EUR.

(29)  Decisione (UE) 2015/508 della Commissione, dell'1 ottobre 2014, relativa al presunto aiuto infrastrutturale della Germania a favore di Propapier PM2 GmbH — Aiuto di Stato SA.36147 (C 30/10) (ex NN 45/10; ex CP 327/08) (GU L 89 dell'1.4.2015, pag. 72).

(30)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e altri, C-39-94, ECLI:EU:C:1996:285, punti 60-61.

(31)  La relazione […] è partita da altri lotti con prezzi compresi nell'intervallo tra 10 e 40 EUR al metro quadro. La relazione […] è partita da altri lotti con prezzi compresi nell'intervallo tra 3 e 55 EUR al metro quadro. La relazione di CB Richard Ellis è partita da altri lotti con prezzi compresi nell'intervallo tra 14 e 38 EUR al metro quadro.

(32)  La metodologia è partita da un prezzo di vendita di 35 EUR al metro quadro e una vendita proporzionata dei terreni entro i prossimi 20 anni.

(33)  L'accordo di investimento afferma che, se i costi di investimento effettivi calcolati per il periodo di investimento sono inferiori all'85 % dell'investimento previsto per il progetto, la Slovacchia potrà annullare l'accordo e JLR avrà l'obbligo di restituire l'intero importo degli aiuti agli investimenti.

(34)  Nella fase di convalida del progetto sono concordate le strategie aziendali, il progetto viene aggiunto al piano aziendale e al piano del ciclo ed è approvato l'investimento relativo all'intero progetto.

(35)  Corrispondente a un costo ammissibile di [1 700 – 2 100] milioni di GBP, che era inferiore all'importo di [2 100 – 2 500] milioni di GBP di cui al progetto di modulo di domanda di aiuto del 25 giugno 2015.

(36)  Valore nominale: [180-240] milioni di EUR.

(37)  La spesa ammissibile standardizzata per progetti di investimento da parte di grandi imprese è descritta in dettaglio alle sezioni 3.6.1.1 e 3.6.1.2 degli orientamenti.

(38)  Cfr. punto 86 e punto 20, lettera c), degli orientamenti.

(39)  SA.37485 — Carta degli aiuti a finalità regionale per la Polonia (GU C 210 del 4.7.2014, pag. 1).

(40)  Punto 28 degli orientamenti.

(41)  Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

(42)  Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).


2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/112


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1128 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2019

relativa ai diritti d'accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) tutte le raccomandazioni di sicurezza e le risposte ricevute devono essere registrate nel repertorio centrale.

(2)

Il repertorio centrale di cui al considerando 1 è istituito dal regolamento (UE) n. 376/2014 come repertorio centrale europeo.

(3)

In conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 l'accesso alle segnalazioni di eventi registrate nel repertorio centrale europeo è limitato in ragione della loro natura riservata. Sussiste d'altronde un interesse legittimo a garantire l'accesso del pubblico a tutte le raccomandazioni di sicurezza e alle relative risposte in ragione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 996/2010 e del regolamento (UE) n. 376/2014 di ridurre il numero di incidenti e di promuovere la diffusione di quanto emerso dagli inconvenienti legati alla sicurezza. L'esistenza di tale interesse legittimo è ulteriormente confermata dal fatto che le relazioni sulle inchieste di sicurezza, che spesso includono raccomandazioni di sicurezza, devono essere rese pubbliche in conformità al regolamento (UE) n. 996/2010.

(4)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 376/2014, la Commissione è tenuta ad adottare le modalità di gestione del repertorio centrale europeo. Poiché, per motivi di sicurezza, non è opportuno concedere l'accesso diretto al repertorio centrale europeo, tutte le raccomandazioni di sicurezza e le relative risposte contenute nel repertorio centrale europeo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico attraverso un sito web pubblico distinto.

(5)

Riguardo alla conservazione, al trattamento e allo scambio dei dati, è opportuno garantire in ogni momento e a tutti i livelli il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 (3) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

La decisione 2012/780/UE della Commissione (5) dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione che, a differenza della decisione 2012/780/UE, dovrebbe prevedere l'accesso del pubblico non solo alle raccomandazioni di sicurezza ma anche alle relative risposte.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce misure relative alla gestione del repertorio centrale europeo istituito in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 376/2014 per quanto riguarda l'accesso alle raccomandazioni di sicurezza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 996/2010 e alle risposte ricevute registrate a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Status delle raccomandazioni di sicurezza e delle relative risposte

Tutte le raccomandazioni di sicurezza e le relative risposte contenute nel repertorio centrale europeo sono messe a disposizione del pubblico attraverso un sito web pubblico predisposto e gestito dalla Commissione.

Articolo 3

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione è effettuato nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Articolo 4

Riservatezza

Le risposte alle raccomandazioni di sicurezza pubblicate in conformità alla presente decisione non possono contenere informazioni di natura riservata. Gli Stati membri stabiliscono le procedure opportune a tale scopo.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2012/780/UE è abrogata.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.

(2)  Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Decisione 2012/780/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 46).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).