ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/1 |
DECISIONE (UE) 2019/1096 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2019
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio («ALS») con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali. |
(2) |
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a portare avanti negoziati bilaterali sugli accordi di libero scambio con i singoli Stati membri dell'ASEAN. Nel giugno 2012 la Commissione ha avviato negoziati bilaterali su un ALS con il Vietnam da condurre conformemente alle direttive di negoziato esistenti. |
(3) |
Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a estendere i negoziati bilaterali in corso con i paesi dell'ASEAN anche al tema della protezione degli investimenti. |
(4) |
Si sono conclusi i negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («accordo»). |
(5) |
È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («accordo»), con riserva della conclusione del suddetto accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1097 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2019
che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. |
(2) |
Il piano pluriennale per le acque occidentali (2), entrato in vigore il 26 marzo 2019, ha abrogato il piano di ricostituzione del nasello e dello scampo (3). I limiti dello sforzo di pesca figuranti nell'allegato IIA del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio erano stati stabiliti sulla base di tale piano di ricostituzione. Poiché gli stock interessati saranno gestiti conformemente alle disposizioni del piano pluriennale per le acque occidentali fissando limiti di cattura che consentano di raggiungere un tasso-obiettivo di mortalità per pesca compatibile con gli intervalli del rendimento massimo sostenibile (Fmsy), non è più necessario continuare a fissare limiti dello sforzo di pesca per le flotte che pescano tali stock. È opportuno pertanto abrogare l'allegato IIA del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio. |
(3) |
Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha espresso un parere scientifico in cui ha raccomandato di non effettuare catture di merlano (Merlangius merlangus) nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda). Per il 2019 è stato stabilito un totale ammissibile di catture (TAC) per le catture accessorie di tale stock al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando, nel contempo, il FMSY. L'analisi scientifica aggiornata del CIEM sullo stato del merlano nella divisione CIEM 7a e sulle catture accessorie inevitabili di tale specie in altre attività di pesca ha previsto il mantenimento dello status quo, con catture corrispondenti pari a 1 385 tonnellate. Sulla base di tale analisi è opportuno modificare il TAC per tener conto di un quantitativo che sia in grado di ridurre al minimo il rischio di una chiusura anticipata dell'attività di pesca e che, nel contempo, permetta alla biomassa dello stock riproduttore di continuare a ricostituirsi. Il livello del TAC dovrebbe inoltre consentire di evitare un aumento della mortalità dello stock considerato e incoraggiare il miglioramento della selettività e la prevenzione. |
(4) |
Nel dicembre 2018 gli Stati membri interessati hanno convenuto di collaborare nell'ambito del gruppo degli Stati membri che si affacciano sulle acque nordoccidentali e in stretta cooperazione con il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali per predisporre un piano pluriennale per la riduzione delle catture accessorie. Il piano dovrebbe garantire, per mezzo di misure che prevedono la selettività o la prevenzione, la riduzione delle catture accessorie dei cinque stock interessati, tra cui il merlano del Mare d'Irlanda, per cui il CIEM ha espresso un parere di zero catture per il 2019. La Commissione ha indicato che intende presentare tale piano alla sessione plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) che si terrà nel luglio 2019, al fine di valutarne l'efficacia. Se dalla valutazione dello CSTEP dovesse emergere che il piano non permette di conseguire l'effetto desiderato di ridurre la mortalità per pesca delle catture accessorie, la Commissione ha indicato che prenderà in considerazione misure alternative per ridurre la mortalità per pesca degli stock interessati. |
(5) |
Conformemente al parere del CIEM del 28 marzo 2019, le catture di scampo (Nephrops norvegicus) nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c non dovrebbero superare le 0,7 tonnellate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2019. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo scampo nell'unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c. |
(6) |
Il 28 marzo 2019 il CIEM ha espresso il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak e Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 2 304 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nella divisione CIEM 3a, in linea con il FMSY. |
(7) |
Il 22 febbraio 2019 il CIEM ha formulato un parere aggiornato sulle catture di merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nel Mare del Nord. Sulla base di tale parere e dopo le consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare di conseguenza il TAC per il merluzzo carbonaro, in linea con il FMSY. |
(8) |
Conformemente al parere del CIEM espresso il 12 aprile 2019, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nella sottozona 4 (Mare del Nord) non dovrebbero superare le 138 726 tonnellate nel periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Il TAC per lo spratto nella divisione 3a è stato fissato a 26 624 tonnellate. Le possibilità di pesca per lo spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dovrebbero essere fissate tenendo conto del TAC già stabilito per la divisione CIEM 3a e in linea con il FMSY. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno introdurre una flessibilità tra zone per lo spratto dalla divisione CIEM 3a alle sottozone CIEM 2a e 4. |
(9) |
Il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 è stato fissato a zero, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM esprimerà il suo parere per questo stock solo alla fine di giugno 2019, mentre la pesca continua durante il periodo estivo. Per garantire che l'attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base dei pareri scientifici più recenti, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 4 902 tonnellate, sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2018. Il TAC sarà modificato in futuro, in linea con il parere scientifico del CIEM. |
(10) |
Il 13 marzo 2019 la Commissione, sulla base di una raccomandazione congiunta del gruppo degli Stati membri del Mare del Nord, ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/906 (4). Tale regolamento enuncia modifiche alle esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 (5) per il merluzzo bianco (Gadus morhua), in quanto volumi maggiori di catture indesiderate di tali specie saranno soggetti all'obbligo di sbarco e non saranno più esentati da tale obbligo. I TAC pertinenti dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tali modifiche e dovrebbero continuare a essere fissati in linea con il FMSY. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), gli Stati membri sono tenuti a garantire l'effettivo controllo dell'obbligo di sbarco, evitando così un aumento della pressione di pesca sugli stock interessati. |
(11) |
In occasione della sua ventunesima riunione straordinaria organizzata nel 2018, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il piano dà seguito al parere del comitato permanente della ricerca e delle statistiche che ne suggeriva l'istituzione nel 2018, in quanto lo stato attuale dello stock non richiede più le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04). Esso tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È pertanto opportuno modificare le disposizioni riguardanti i limiti di sforzo e i quantitativi massimi immessi negli allevamenti di tonno. |
(12) |
I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. È opportuno pertanto che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. |
(13) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/124, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:
a) |
all'articolo 9, la lettera a) è soppressa; |
b) |
l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento; |
c) |
l'allegato IIA è soppresso; |
d) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2019
Per il Consiglio
La presidente
G.L. GAVRILESCU
(1) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/906 della Commissione, del 13 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021 (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 4).
(5) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(6) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
ALLEGATO
1.
L'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:
1) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nella sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione della divisione 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:
|
3) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nella sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nella divisione CIEM 7a è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella divisione CIEM 8c è sostituita dalla seguente:
|
6) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:
|
8) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo carbonaro nella sottozona CIEM 6, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:
|
9) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della zona 3a è sostituita dalla seguente:
|
10) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:
|
2.
L'allegato IV del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:
1) |
il punto 4 è sostituito dal seguente: «Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo». |
2) |
al punto 4, la tabella B è soppressa. |
3) |
al punto 6, la tabella B è sostituita dalla seguente: «Tabella B (15)
|
(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2019 al 30 settembre 2019»;
(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona: 7d (COD/*07D.).
(3) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
(4) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
(5) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.»;
(6) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:
|
2 tonnellate nell'unità funzionale 25, in cinque bordate al mese effettuate nei mesi di agosto e settembre; |
|
0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31, nell'arco di 7 giorni, nel mese di luglio.»; |
(7) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.»;
(8) Da prelevare a nord di 56o 30′ N (POK/*5614N).»;
(9) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03 A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(10) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.»;
(11) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.
(12) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(13) Incluso il cicerello.
(14) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.»
(15) La capacità complessiva di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a 350 tonnellate di capacità di allevamento) è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.».
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1098 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate |
126,8 |
0 |
AR |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus” congelati |
240,5 |
18 |
AR |
206,5 |
28 |
BR |
||
215,5 |
25 |
TH |
||
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus |
296,6 |
0 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1099 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2019
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA PRECEDENTE
(1) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («oggetti per il servizio da tavola») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
(2) |
Dato l'elevato numero di produttori esportatori cinesi, la Commissione ha selezionato un campione da esaminare in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036. |
(3) |
Il Consiglio ha istituito sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola aliquote del dazio individuali comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione e un dazio medio ponderato del 17,9 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. È stato inoltre istituito un dazio del 36,1 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola per tutte le altre società cinesi. |
(4) |
L'elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 412/2013 è stato modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 803/2014 (3) e (UE) 2017/2207 (4) della Commissione. |
(5) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, l'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento può essere modificato concedendo al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè un'aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti. |
B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(6) |
Nel maggio 2018 la società Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd («il richiedente») ha presentato una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), affermando di soddisfare i tre criteri stabiliti all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. |
(7) |
Per comprovare tale affermazione, il richiedente ha risposto al questionario della Commissione. Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. |
C. ANALISI DELLA RICHIESTA
(8) |
Per quanto riguarda la condizione stabilita all'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, cioè che il richiedente non abbia esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, il richiedente ha fornito il registro delle vendite mensili effettuate dal 2011 al 2017. Dal registro è emerso che la commercializzazione del prodotto in esame è iniziata solo dopo il periodo dell'inchiesta, nel marzo 2012. Tale prova è stata corroborata dal registro delle vendite internazionali, da cui risulta che il richiedente ha iniziato a esportare il prodotto in esame nel marzo 2012 negli Stati Uniti e nel luglio 2012 nell'Unione (Francia). |
(9) |
In seguito alla verifica delle fatture e di ulteriori documenti di vendita, non sono emersi dati indicanti che il prodotto in esame sia stato esportato nell'Unione prima di tali date e/o durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, alla luce delle informazioni e della documentazione disponibili, la Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa il criterio stabilito all'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. |
(10) |
Per quanto riguarda la condizione fissata all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, la Commissione ha constatato che fino al 2013 il proprietario della società richiedente possedeva azioni in altre due società. È stata chiesta ed esaminata la documentazione concernente la creazione e l'attività commerciale di queste due società collegate, compresi i libri contabili e i registri delle vendite e degli acquisti. È stata chiesta ed esaminata la documentazione concernente la creazione e l'attività commerciale di queste due società collegate, anche per quanto riguarda gli acquisti e le vendite del prodotto in esame. Sulla base della documentazione fornita non sono stati riscontrati altri legami commerciali od operativi con gli esportatori o i produttori della RPC soggetti alle misure antidumping. A una delle società collegate è stato anzi concesso il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nel 2017 (5). La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfa la condizione fissata all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. |
(11) |
Per quanto riguarda la condizione stabilita all'articolo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, sulla base delle prove documentali fornite la Commissione ha constatato che il richiedente aveva effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta. Il richiedente ha fornito i contratti di vendita firmati con un cliente in Germania, insieme a ulteriori documenti di vendita relativi a una transazione effettuata nell'ottobre 2017. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfa la condizione fissata all'articolo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. |
(12) |
L'industria dell'Unione non ha presentato alcuna informazione o elemento di prova che indicasse il mancato rispetto di uno dei tre criteri da parte del richiedente. |
D. CONCLUSIONI
(13) |
La Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa i tre criteri stabiliti per essere considerato un nuovo produttore esportatore. La Commissione ha pertanto deciso che al richiedente dovrebbe essere concesso il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e che il suo nome dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. |
E. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(14) |
Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere alla società Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd. l'aliquota del dazio antidumping applicabile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione. |
(15) |
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, all'elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione è aggiunta la seguente società:
Società |
Codice addizionale TARIC |
Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd |
C485 |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 33).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 314 del 30.11.2017, pag. 31).
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1100 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2019
relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva desmedipham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/58/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva desmedipham nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) |
L'approvazione della sostanza attiva desmedipham indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2020. |
(4) |
Una domanda di rinnovo dell'approvazione del desmedipham è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(6) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo e il 21 dicembre 2016 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(7) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. |
(8) |
Il 10 gennaio 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il desmedipham soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(9) |
L'Autorità ha constatato specifici problemi. In particolare, non è stato possibile escludere un'esposizione dei consumatori e/o degli allevamenti a residui contenenti anilina libera e/o coniugata (classificata come mutagena di categoria 2 e cancerogena di categoria 2) e un'esposizione dei consumatori a residui contenenti 4-amminofenolo (classificato come mutageno di categoria 2) tramite prodotti di origine animale. L'Autorità ha inoltre concluso che, per tutti gli impieghi rappresentativi, è stato individuato un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi, eccetto per quelli insettivori, quando la modalità d'uso prevede una sola applicazione. È stato individuato un elevato rischio a lungo termine per gli uccelli, per gli impieghi rappresentativi nella barbabietola da zucchero/da foraggio, quando la modalità d'uso prevede due o tre applicazioni. |
(10) |
L'Autorità ha inoltre concluso che, sulla base delle informazioni disponibili, non è stato possibile completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino. |
(11) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. |
(12) |
Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva. |
(13) |
Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. Non è pertanto opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva desmedipham in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(15) |
Gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti desmedipham. |
(16) |
Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti desmedipham, tale periodo dovrebbe scadere il 1o luglio 2020. |
(17) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 luglio 2020 il periodo di approvazione del desmedipham, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che la decisione sul mancato rinnovo dell'approvazione è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima. |
(18) |
Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del desmedipham a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva desmedipham non è rinnovata.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 86 relativa al desmedipham è soppressa.
Articolo 3
Misure transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva desmedipham entro il 1o gennaio 2020.
Articolo 4
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 1o luglio 2020.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance desmedipham, (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva desmedipham come antiparassitario), EFSA Journal 2018; 16(1):5150 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5150.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16).
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1101 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2019
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/39/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva tolclofos-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) |
L'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2020. |
(4) |
Una domanda di rinnovo dell'approvazione del tolclofos-metile è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(5) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha elaborato un rapporto valutativo per il rinnovo e l'11 novembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. |
(7) |
L'8 dicembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il tolclofos-metile soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Una versione modificata di tali conclusioni è stata adottata il 5 ottobre 2018 e ripubblicata il 15 novembre 2018 con una spiegazione relativa al rischio parzialmente accettabile per gli organismi acquatici (uno scenario FOCUS su 3 è considerato accettabile) derivante dagli impieghi rappresentativi su piante ornamentali in strutture protette. La versione iniziale delle conclusioni è stata rimossa dall'EFSA Journal. Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del tolclofos-metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(8) |
In riferimento ai criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell'Autorità, basate sul fatto che non vi sono prove di effetti endocrino-mediati in vivo, indicano che è altamente improbabile che il tolclofos-metile sia un interferente endocrino. La Commissione ritiene quindi che il tolclofos-metile non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino. |
(9) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. |
(10) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tolclofos-metile, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
(11) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del tolclofos-metile. |
(12) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori a determinati metaboliti nonché diminuire l'esposizione degli organismi acquatici e dei mammiferi selvatici a tale sostanza, approvandone l'utilizzo solo sulle piante ornamentali e sulle patate. |
(13) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del tolclofos-metile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile possono essere autorizzati. È pertanto opportuno eliminare la restrizione che ne autorizza l'uso solo come fungicida. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(15) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione (8) ha prorogato il periodo di approvazione del tolclofos-metile fino al 30 aprile 2020, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2019. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile è rinnovata come specificato nell'allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2006/39/CE della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del clodinafop, del pirimicarb, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo come sostanze attive (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tolclofos-methyl (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva tolclofos-metile come antiparassitario). EFSA Journal 2018;16(1):5130, [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2018.5130.
(7) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||
Tolclofos-metile N. CAS: 57018-04-9 N. CIPAC: 479 |
O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforotioato O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil-fosforotioato |
≥ 960 g/kg La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico: metanolo max. 1 g/kg |
1 settembre 2019 |
31 agosto 2034 |
Da usare solo su piante ornamentali e patate. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del tolclofos-metile, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce 126 relativa al tolclofos-metile è soppressa; |
2) |
nella parte B, è aggiunta la voce seguente:
|
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/25 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1102 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Un fabbricante di miscela isomerica di acido 2-(3,4-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico e di acido 2-(4,5-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico (DMPSA) ha inviato alla Commissione tramite le autorità ceche una richiesta per inserire il DMPSA come nuova voce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Il DMPSA è un inibitore della nitrificazione che, usato insieme a concimi minerali azotati, riduce il rischio di perdite di azoto sotto forma di emissioni di N2O; i concimi contenenti DMPSA presentano di conseguenza una maggiore efficienza dell'azoto. |
(2) |
Il DMPSA soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Esso dovrebbe pertanto essere inserito nell'elenco dei tipi di concimi figurante nell'allegato I di tale regolamento. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che i controlli dei concimi CE siano effettuati secondo i metodi di campionamento e di analisi descritti nell'allegato IV del regolamento medesimo. Ai fini dell'inserimento del DMPSA nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è necessario aggiungere nell'allegato IV di tale regolamento un metodo di analisi da applicarsi nei controlli ufficiali di questo tipo di concime. |
(4) |
Il metodo 1 «Preparazione del campione per analisi» dovrebbe inoltre essere ulteriormente sviluppato mediante l'inserimento di ulteriori norme europee in materia di campionamento in generale e di campionamento di cumuli statici. Infine gli attuali metodi 9 «Microelementi con titolo inferiore od uguale al 10 %» e i metodi 10 «Microelementi con titolo superiore al 10 %» di cui all'allegato IV non sono riconosciuti a livello internazionale e dovrebbero essere sostituiti dalle norme europee elaborate di recente dal Comitato europeo di normalizzazione. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
Nell'allegato I, tabella F.1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è inserita la seguente riga 5:
«5 |
Miscela isomerica di acido 2-(3,4-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico e di acido 2-(4,5-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico (DMPSA) N. CE 940-877-5 |
Minimo: 0,8 Massimo: 1,6» |
|
|
ALLEGATO II
L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003è così modificato:
1) |
la voce «Metodo 1» è sostituita dal testo seguente: «Metodi 1 Preparazione del campione e campionamento Metodo 1.1 Campionamento per analisi EN 1482-1: Concimi e correttivi calcici e magnesiaci — Campionamento e preparazione del campione — parte 1: Campionamento Metodo 1.2 Preparazione del campione per analisi EN 1482-2: Concimi e correttivi calcici e magnesiaci — Campionamento e preparazione del campione — parte 2: Preparazione del campione Metodo 1.3 Campionamento di cumuli statici per analisi EN 1482-3: Concimi e correttivi calcici e magnesiaci — Campionamento e preparazione del campione — parte 3: Campionamento di cumuli statici»; |
2) |
la voce «Metodi 9» è sostituita dal testo seguente: «Metodi 9 Microelementi con titolo inferiore od uguale al 10 % Metodo 9.1 Estrazione dei micronutrienti totali nei concimi mediante “aqua regia” EN 16964: Concimi – Estrazione dei micronutrienti totali nei concimi mediante “aqua regia” Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 9.2 Determinazione dei micronutrienti solubili in acqua dei concimi e rimozione dei composti organici dagli estratti dei concimi EN 16962: Concimi – Determinazione dei micronutrienti solubili in acqua dei concimi e rimozione dei composti organici dagli estratti dei concimi Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 9.3 Determinazione di cobalto, rame, ferro, manganese e zinco, mediante spettrometria di assorbimento atomico con fiamma (FAAS) EN 16965: Concimi – Determinazione di cobalto, rame, ferro, manganese e zinco, mediante spettrometria di assorbimento atomico con fiamma (FAAS) Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 9.4 Determinazione di boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco mediante ICP-AES EN 16963: Concimi – Determinazione di boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco mediante ICP-AES Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 9.5 Determinazione del boro mediante spettrometria con azometina - H EN 17041: Concimi - Determinazione del boro in concentrazione ≤ 10 % mediante spettrometria con azometina - H Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 9.6 Determinazione del molibdeno mediante spettrometria di un complesso con ammonio tiocianato EN 17043: Concimi - Determinazione del molibdeno in concentrazione ≤ 10 % mediante spettrometria di un complesso con ammonio tiocianato Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
3) |
la voce «Metodi 10» è sostituita dal testo seguente: «Metodi 10 Microelementi con titolo superiore al 10 % Metodo 10.1 Estrazione dei micronutrienti totali nei concimi mediante “aqua regia” EN 16964: Concimi – Estrazione dei micronutrienti totali nei concimi mediante “aqua regia” Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 10.2 Determinazione dei micronutrienti solubili in acqua dei concimi e rimozione dei composti organici dagli estratti dei concimi EN 16962: Concimi – Determinazione dei micronutrienti solubili in acqua dei concimi e rimozione dei composti organici dagli estratti dei concimi Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 10.3 Determinazione di cobalto, rame, ferro, manganese e zinco, mediante spettrometria di assorbimento atomico con fiamma (FAAS) EN 16965: Concimi – Determinazione di cobalto, rame, ferro, manganese e zinco, mediante spettrometria di assorbimento atomico con fiamma (FAAS) Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 10.4 Determinazione di boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco mediante ICP-AES EN 16963: Concimi – Determinazione di boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco mediante ICP-AES Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 10.5 Determinazione del boro mediante titolazione acidimetrica EN 17042: Concimi - Determinazione del boro in concentrazione > 10 % mediante titolazione acidimetrica Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 10.6 Determinazione del molibdeno utilizzando un metodo gravimetrico con 8-idrossichinolina CEN/TS 17060: Concimi - Determinazione del molibdeno in concentrazioni > 10 % utilizzando un metodo gravimetrico con 8-idrossichinolina Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
4) |
alla voce «Metodi 12» è aggiunto il Metodo 12.8: «Metodo 12.8 Determinazione del DMPSA EN 17090: Concimi - Determinazione dell'inibitore di nitrificazione DMPSA nei concimi - La metodica utilizza la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.». |
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1103 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
(2) |
Il 24 giugno 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare 17 voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse le seguenti voci:
«18. |
AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Indirizzo: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Baghdad, Iraq.» |
«30. |
DIRECTORATE-GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (alias DIRECTORATE-GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Indirizzi: (a) P.O. Box 17041, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Iraq.» |
«33. |
DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Indirizzo: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Iraq.» |
«60. |
IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Indirizzo: P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.» |
«66. |
IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq.» |
«82. |
MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Indirizzo: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq.» |
«103. |
NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Indirizzo: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Iraq.» |
«114. |
STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (alias STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Indirizzo: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq.» |
«120. |
STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT. Indirizzo: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq.» |
«136. |
STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES. Indirizzo: Ramadi, Al Anbar, Iraq.» |
«148. |
STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Indirizzo: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Iraq.» |
«154. |
STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Indirizzi: (a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Iraq; (b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq.» |
«182. |
STATE ORGANISATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Indirizzo: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq.» |
«187. |
STATE ORGANISATION FOR ROADS AND BRIDGES (alias (a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION, (b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS), (c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA), (d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA), (e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE), (f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS). Indirizzi: (a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Iraq; (b) Nassiryah, Iraq; (c) Kirkuk, Iraq; (d) Hilla, Iraq; (e) Yousufia, Iraq.» |
«185. |
STATE ORGANISATION FOR MINERALS. Indirizzo: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Iraq.» |
«27. |
DIRECTORATE-GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY. Indirizzo: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Iraq.» |
«89. |
NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Indirizzo: P.O. Box 31, Nassiriyah, Iraq.» |
DECISIONI
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/33 |
DECISIONE (UE) 2019/1104 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2019
che modifica la decisione (UE) 2015/116 relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la richiesta del governo estone,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/116 (1) che nomina, in particolare, i membri e i supplenti estoni del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Il sig. Mihkel JUHKAMI (Mayor of Rakvere City) e il sig. Kurmet MÜÜRSEPP (Member of Antsla Rural Municipality Council) sono membri del Comitato delle regioni dal 26 gennaio 2015. |
(3) |
Il sig. Rait PIHELGAS (Mayor of Ambla Rural Municipality) e il sig. Jan TREI (Mayor of Viimsi Rural Municipality) sono supplenti del Comitato delle regioni dal 26 gennaio 2015. |
(4) |
Con lettera datata 4 giugno 2019 il governo estone ha informato il Consiglio di modifiche nelle cariche esercitate nel quadro dei mandati elettorali in corso del sig. Mihkel JUHKAMI, del sig. Kurmet MÜÜRSEPP, del sig. Rait PIHELGAS e del sig. Jan TREI. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/116, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I della decisione (UE) 2015/116, le voci relative al sig. Mihkel JUHKAMI e al sig. Kurmet MÜÜRSEPP sono sostituite dalle seguenti:
«Mr Mihkel JUHKAMI
Chairman of Rakvere Town Council
Mr Kurmet MÜÜRSEPP
Deputy Mayor of Antsla Rural Municipality».
Articolo 2
Nell'allegato II della decisione (UE) 2015/116, le voci relative ai sig. Rait PIHELGAS e al sig. Jan TREI sono sostituite dalle seguenti:
«Mr Rait PIHELGAS
Mayor of Järva Rural Municipality
Mr Jan TREI
Member of Viimsi Rural Municipality Council».
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/35 |
DECISIONE (UE) 2019/1105 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2019
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Giuseppe DI PANGRAZIO. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. Roberto SANTANGELO, Vice presidente del Consiglio e Consigliere della Regione Abruzzo. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/36 |
DECISIONE (UE) 2019/1106 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2019
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Francesco PIGLIARU. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. Christian SOLINAS, presidente della Regione Sardegna. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/37 |
DECISIONE (UE) 2019/1107 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2019
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 16 dicembre 2015, con decisione (UE) 2015/2397 del Consiglio (4), il sig. Javier GONZALEZ ORTIZ è stato sostituito dalla sig.ra Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTI in qualità di supplente. |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. Julián ZAFRA DÍAZ, Director General de Asuntos Económicos con la Unión europea del Gobierno de Canarias. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2015/2397 del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo e di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 144).
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/38 |
DECISIONE (PESC) 2019/1108 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2019
che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l'attuazione completa era prevista per il 31 dicembre 2015. |
(3) |
Il 21 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2078 (2), che proroga la decisione 2014/512/PESC fino al 31 luglio 2019, al fine di consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk. |
(4) |
Dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio considera opportuno prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l'attuazione. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2020.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione (PESC) 2018/2078 del Consiglio, del 21 dicembre 2018, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 331 del 28.12.2018, pag. 224).
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/39 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1109 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2019
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 28 settembre 2018, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (profilati cavi), originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia («i paesi interessati»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»). |
(2) |
La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 14 agosto 2018 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio saldati dell'Unione europea («il denunciante») per conto dei produttori dell'Unione. Le società rappresentate dal denunciante costituivano più del 40 % della produzione totale dell'Unione di profilati cavi. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.2. Domanda di registrazione
(3) |
Il 20 dicembre 2018, il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni dai paesi interessati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha sostenuto che vi era stato un aumento significativo delle importazioni dai paesi interessati confrontando:
|
1.3. Parti interessate
(4) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia, nonché gli importatori e operatori commerciali noti e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. |
(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Campionamento
(6) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
(7) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione del prodotto simile nell'Unione tra luglio 2017 e giugno 2018 e della distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Uno dei produttori selezionato in via provvisoria ha informato la Commissione che non era nella posizione di compilare il questionario in modo completo e che pertanto non voleva far parte del campione di produttori dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di rivedere il campione dei produttori dell'Unione sostituendo questo produttore con il successivo produttore più rilevante dell'Unione in termini di volume di produzione. Il campione definitivo era pari a più del 30 % della produzione stimata dell'Unione del prodotto simile ed è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
1.4.2. Campionamento degli importatori
(8) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti dell'Unione a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. |
(9) |
Si sono manifestati alla Commissione dodici importatori indipendenti, di cui quattro hanno dichiarato importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta, hanno fornito le informazioni richieste e hanno anche accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori sulla base del volume massimo di importazioni nell'Unione e della loro posizione geografica nell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. |
1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori di Macedonia del Nord, Russia e Turchia
(10) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori di Macedonia del Nord, Russia e Turchia di fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni di Macedonia del Nord, Russia e Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori, nei rispettivi paesi, potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
(11) |
Dieci produttori esportatori della Turchia, tre della Macedonia del Nord e due della Russia hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. |
(12) |
In considerazione del numero limitato di produttori esportatori di Macedonia del Nord e Russia, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario in questi due paesi. |
(13) |
Per quanto riguarda i produttori esportatori della Turchia, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti e le autorità dei paesi interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. |
1.5. Esame individuale
(14) |
Uno dei produttori esportatori della Turchia ha richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In considerazione delle conclusioni espresse al considerando 97 non è stato necessario proseguire ulteriormente con la richiesta. |
1.5.1. Risposte al questionario
(15) |
La Commissione ha pubblicato i questionari online alla data di apertura e ha invitato i tre produttori esportatori della Macedonia del Nord che hanno collaborato, i due produttori esportatori della Russia che hanno collaborato, i tre produttori esportatori della Turchia inseriti nel campione, i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione e i tre importatori indipendenti inseriti nel campione a compilarli. |
(16) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori esportatori della Macedonia del Nord che hanno collaborato, da un produttore esportatore della Russia che ha collaborato, dai tre produttori esportatori inseriti nel campione e da un produttore esportatore che ha richiesto un esame individuale della Turchia, dai quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai tre importatori indipendenti inseriti nel campione. Un produttore esportatore della Russia non ha fornito una risposta e ha dichiarato di non voler collaborare. |
1.6. Visite di verifica
(17) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:
|
1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(18) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(19) |
Il prodotto in esame è costituito da tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia, attualmente classificati con i codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99 («il prodotto in esame»). |
(20) |
I profilati cavi sono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, ad esempio nell'edilizia a fini strutturali e per il sostegno del carico, nonché per dispositivi di sollevamento, utensileria, industria automobilistica, apparecchiature e macchinari agricoli e altri utilizzi simili. |
2.2. Prodotto simile
(21) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
|
(22) |
La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Macedonia del Nord
(23) |
Tre produttori esportatori della Macedonia del Nord hanno collaborato all'inchiesta, nello specifico FZC 11 Oktomvri AD («FZC»), IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. («IGM») e Metalopromet Dooel («Metalopromet»). |
3.1.1. Valore normale
(24) |
Per calcolare il valore normale, la Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono considerate rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. |
(25) |
Per uno dei produttori esportatori, FZC, le vendite complessive sul mercato interno non erano rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(26) |
Dato che il prodotto simile non era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale per FZC in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
(27) |
In caso di assenza di vendite remunerative per un tipo di prodotto, il valore normale per tale tipo è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta:
In caso di vendite remunerative per un tipo di prodotto, il valore normale per tale tipo è stato costruito utilizzando le SGAV e il profitto di tale tipo piuttosto che la media ponderata delle SGAV e del profitto. |
(28) |
Nel caso di IGM e Metalopromet, sulla base del test di rappresentatività descritto al considerando 24, la Commissione ha rilevato che il prodotto simile era venduto in quantità nel complesso rappresentative sul mercato interno. |
(29) |
La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(30) |
Il valore normale è determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
|
(31) |
Nel caso in esame, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta. |
(32) |
Nei casi in cui era remunerativo meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno, o la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata solo delle vendite remunerative. |
(33) |
Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, come illustrato al considerando 27. |
(34) |
L'inchiesta ha rivelato che, nel caso di IGM e Metalopromet, per alcuni dei tipi di prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno. Per tali tipi di prodotto il valore normale è stato costruito in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Per i restanti tipi il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. |
(35) |
Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che l'approccio utilizzato per il calcolo del valore normale come sopra descritto non era coerente. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il valore normale costruito (e non le vendite sul mercato interno) per tutti gli esportatori della Macedonia del Nord, in particolare perché il mercato interno della Macedonia del Nord non sarebbe un indice di riferimento rappresentativo per il confronto con le vendite effettuate al mercato dell'Unione a causa delle sue dimensioni, capacità finanziarie e condizioni di concorrenza. |
(36) |
La Commissione osserva che il suo approccio per calcolare il valore normale ha seguito coerentemente la metodologia di cui all'articolo 2 del regolamento di base. Ignorare i prezzi in presenza di vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, come suggerito dal denunciante, sarebbe contrario a tale disposizione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.1.2. Prezzo all'esportazione
(37) |
Tutti e tre i produttori esportatori della Macedonia del Nord hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.1.3. Confronto
(38) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. |
(39) |
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per sconti, movimentazione, carico e costi accessori, trasporto, costi di credito, spese bancarie, imballaggio e commissioni. |
3.1.4. Margine di dumping
(40) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(41) |
Il livello di collaborazione della Macedonia del Nord è stato elevato poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano quasi il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base i margini di dumping, espressi in percentuale del valore cif all'importazione, sono i seguenti:
|
(42) |
In considerazione del fatto che i margini di dumping per due dei tre produttori esportatori della Macedonia del Nord inseriti nel campione erano al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se la media ponderata a livello nazionale del margine di dumping fosse superiore a tale soglia. |
(43) |
Il margine di dumping a livello nazionale è stato calcolato come la media ponderata dei margini di dumping stabiliti per tutti i produttori esportatori della Macedonia del Nord che hanno collaborato. Il volume del dumping, espresso in percentuale del valore cif all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, era del 2,9 %, ovvero superiore alla soglia minima del 2 % descritta qui sopra. |
3.2. Russia
(44) |
Un produttore esportatore della Russia ha collaborato all'inchiesta, PAO Severstal («Severstal»). |
3.2.1. Valore normale
(45) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di Severstal fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali di Severstal del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative. |
(46) |
La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(47) |
Il valore normale è determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
|
(48) |
Nel caso in esame, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta. |
(49) |
Nei casi in cui era remunerativo meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno, o la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata solo delle vendite remunerative. |
(50) |
Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, come illustrato al considerando 27. |
(51) |
L'inchiesta ha rivelato che il valore normale per il singolo produttore esportatore che ha collaborato per alcuni tipi di prodotto era basato sulla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno del rispettivo tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta, per alcuni tipi di prodotto era basato sui prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e per alcuni tipi di prodotto era costruito in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
3.2.2. Prezzo all'esportazione
(52) |
Severstal ha utilizzato tre canali di vendita per vendere nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Ha così venduto il prodotto in esame direttamente al primo acquirente indipendente nell'Unione, tramite importatori collegati dell'Unione e tramite un operatore commerciale collegato in Svizzera. |
(53) |
Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, e nei casi in cui le vendite sono state realizzate tramite l'operatore commerciale collegato in Svizzera, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(54) |
Per le vendite tramite importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti. |
(55) |
Per stabilire il livello dei profitti appropriato, la Commissione ha valutato le informazioni raccolte presso i tre importatori inseriti nel campione. L'inchiesta ha rivelato che due degli importatori inseriti nel campione operavano comunque in qualità di distributori di un'ampia gamma di prodotti principalmente acquistati nell'Unione, per cui le importazioni del prodotto costituivano solo una piccolissima parte della loro impresa. Nessuna delle due società è riuscita a isolare il margine di profitto relativo alle attività di importazione dalla loro attività complessiva. Pertanto, i margini di profitto di queste società non riflettevano le loro attività collegate all'importazione e alla rivendita del prodotto in esame. L'attività principale del terzo importatore indipendente era costituita dall'importazione e dalla rivendita del prodotto in esame e pertanto il margine di profitto riportato rifletteva correttamente la sua attività. Di conseguenza, il margine di profitto di questo importatore è stato utilizzato nella costruzione del prezzo all'esportazione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il margine di profitto era [compreso tra il 2 % e il 6 %]. |
3.2.3. Confronto
(56) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dell'unico produttore esportatore a livello franco fabbrica. |
(57) |
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per trasporto, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costi di credito, costi di importazione, spese bancarie, sconti e commissioni. |
(58) |
Il produttore esportatore che ha collaborato ha richiesto un adeguamento sulla base del costo negativo del credito per le vendite all'esportazione in euro sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base. Il produttore esportatore ha dichiarato che tutte le vendite nell'Unione erano in euro e che il tasso LIBOR Euro medio per il periodo dell'inchiesta era negativo. La Commissione osserva che la finalità dell'adeguamento per il costo del credito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), è quella di riflettere i termini di credito concordati tra il venditore e l'acquirente al momento del contratto o della vendita. Di fatto, questo è il fattore che è stato preso in considerazione nella determinazione del prezzo praticato, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti o dai guadagni infine ottenuti su tali vendite, poiché tali spese o guadagni non potevano essere presi in considerazione quando il prezzo era determinato tramite un contratto. In ogni caso e fatto salvo quanto sopra, la società non ha dimostrato che questo abbia influito sui prezzi e sulla loro comparabilità e l'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(59) |
Per quanto riguarda le vendite all'esportazione tramite l'operatore commerciale collegato situato in Svizzera, il produttore esportatore ha dichiarato che l'operatore commerciale svizzero agiva in qualità di suo servizio vendite interno, con il quale formava un'entità economica unica. Il produttore esportatore ha sottolineato che l'operatore commerciale svizzero è una sua controllata al 100 % incaricata di vendere il prodotto in esame nell'Unione. Per questa ragione, secondo il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione non avrebbe dovuto adeguare il suo prezzo all'esportazione per tenere conto di una commissione. |
(60) |
Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che non sussisteva un rapporto di esclusività tra la società madre e l'operatore in Svizzera per quanto riguarda le vendite nell'Unione e che non vi erano altri soggetti all'interno del gruppo, incluso il produttore esportatore, che pure vendeva direttamente, che si occupavano di esportazioni nell'Unione. Come illustrato nel considerando 52, la società madre in Russia manteneva tre canali diversi di esportazione nell'Unione per il prodotto in esame. Per questa ragione, la Commissione ha concluso che il rapporto tra il produttore esportatore e la società collegata in Svizzera non era assimilabile a un servizio vendite interno e integrato, che avrebbe potuto rendere le due entità giuridiche un'entità economica unica. La Commissione ha invece considerato tale rapporto come equivalente a quello di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Pertanto, l'argomentazione che il produttore esportatore e il commerciante collegato in Svizzera formassero un'entità economica unica è stata respinta. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato adeguato in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, tramite detrazione delle commissioni. Il calcolo delle commissioni si è basato sulle SGAV dell'operatore commerciale e sul margine di profitto ragionevole come illustrato al considerando 55 sulla base delle informazioni fornite da importatori indipendenti dell'Unione. |
3.2.4. Margine di dumping
(61) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(62) |
Il livello di collaborazione della Russia è stato molto elevato poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano circa l'85 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base i margini di dumping, espressi in percentuale del valore cif all'importazione, sono i seguenti:
|
(63) |
Dato l'alto livello di collaborazione in Russia, il margine di dumping a livello nazionale è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato. |
(64) |
Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto fissare il margine di dumping a livello nazionale allo stesso livello del margine di dumping stabilito per l'unico produttore esportatore che ha collaborato, ma avrebbe dovuto calcolare il margine a livello nazionale in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. |
(65) |
L'argomentazione del denunciante secondo cui sarebbe ingiusto basare il margine a livello nazionale sulle risultanze relative al produttore esportatore che ha collaborato non è stata ulteriormente spiegata, né il denunciante ha presentato ulteriori informazioni o elementi di prova a sostegno della sua affermazione. Come indicato al considerando 62, il livello di collaborazione da parte della Russia è stato elevato e i dati forniti sono stati considerati rappresentativi indipendentemente dal fatto che tali esportazioni fossero state effettuate da uno o più produttori esportatori russi. Inoltre, anche se la Commissione avesse utilizzato i tipi di prodotto più esportati del produttore esportatore che ha collaborato per calcolare il dazio residuo, il margine a livello nazionale sarebbe rimasto al di sotto della soglia minima. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(66) |
In considerazione del margine di dumping negativo a livello nazionale, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta dovrebbe concludersi senza l'adozione di misure per quanto riguarda le importazioni di profilati cavi dalla Russia. |
3.3. Turchia
(67) |
Dieci produttori esportatori in Turchia hanno collaborato all'inchiesta. Come indicato al considerando 13, la Commissione ne ha selezionato un campione di tre, ovvero Noksel Celik Boru Sanayi, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi e Yücel Boru ve Profil Endüstrisi. |
3.3.1. Valore normale
(68) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative per ciascun produttore esportatore che ha collaborato. |
(69) |
La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(70) |
Il valore normale è determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
|
(71) |
Nel caso in esame, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta. |
(72) |
Nei casi in cui era remunerativo meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno, o la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata solo delle vendite remunerative. |
(73) |
Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, come illustrato al considerando 27. |
(74) |
L'inchiesta ha rivelato che il valore normale per i tre produttori esportatori che hanno collaborato per alcuni tipi di prodotto era basato sulla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno del rispettivo tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta, per alcuni tipi di prodotto era basato sui prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e per alcuni tipi di prodotto era costruito in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
3.3.2. Prezzo all'esportazione
(75) |
Tutti e tre i produttori esportatori della Turchia hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.3.3. Confronto
(76) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei tre produttori esportatori a livello franco fabbrica. |
(77) |
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per differenze nelle spese di trasporto e movimentazione, costi di credito, commissioni, imballaggio, spese bancarie e sconti di fine anno. |
(78) |
Un produttore esportatore ha argomentato che il valore normale avrebbe dovuto essere adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sulla base del regime di perfezionamento attivo nel quale il dazio sui fattori produttivi importati non viene corrisposto se il volume equivalente di prodotti finiti viene esportato. Tuttavia, sebbene il produttore esportatore abbia dimostrato di non aver pagato il dazio su alcuni dei fattori produttivi, non ha dimostrato che il dazio equivalente fosse stato pagato sui fattori produttivi incorporati nel prodotto finito destinato al mercato interno. Di conseguenza, il produttore esportatore non ha dimostrato che l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo influenzi la comparabilità dei prezzi e l'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(79) |
Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti riguardo all'uso, da parte dell'esportatore, dei sistemi di perfezionamento attivo e riguardo alle relative conseguenze sui margini di dumping. Il denunciante ha dichiarato che restano aperte altre questioni, ma non ha spiegato quali. |
(80) |
La Commissione osserva che il suo obiettivo al considerando 78 era di illustrare una richiesta di adeguamento e i motivi per cui è stata rifiutata, non di spiegare l'uso del sistema di perfezionamento attivo da parte dei produttori esportatori. L'uso del sistema di perfezionamento attivo in quanto tale non incide sui calcoli del dumping. È rilevante solo quando incide sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. Come spiegato al considerando 78, tuttavia, non è così nel caso di specie. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(81) |
Nella sua comunicazione del 26 marzo 2019, il denunciante ha sostenuto che vi erano differenze fisiche tra tipi di prodotto asseritamente uguali venduti nell'Unione e sul mercato interno, poiché i produttori esportatori turchi utilizzerebbero norme diverse per la vendita nell'Unione (EN 10219) e per la vendita sul loro mercato interno (TS 5314). Secondo il denunciante, la norma turca stabilisce una tolleranza quantitativa sostanzialmente diversa da quella della norma dell'Unione. Questo significa che le quantità nominali riportate dai produttori esportatori turchi distorcerebbero in modo sostanziale le effettive quantità spedite, e a loro volta i prezzi unitari indicati. Di conseguenza, i margini di dumping sarebbero artificialmente bassi. Pertanto sarebbe necessario applicare un adeguamento al rialzo al valore normale per eliminare la distorsione. |
(82) |
L'argomentazione del denunciante si basa su due supposizioni: i) che i produttori esportatori utilizzino la norma TS 5314 per le proprie vendite sul mercato interno e; ii) che il calcolo del dumping sia basato sul peso nominale invece che sul peso effettivo. Nelle loro comunicazioni del 26 marzo e del 1o e 2 aprile 2019, i produttori esportatori hanno contestato entrambe le supposizioni sostenendo: i) di non aver utilizzato la norma TS 5314 durante il periodo dell'inchiesta; e ii) che i dati contenuti nelle risposte al questionario erano basati sul peso effettivo invece che sul peso nominale. Entrambi gli aspetti sono stati verificati e confermati dalla Commissione. |
(83) |
Nella sua comunicazione del 5 aprile 2019, il denunciante ha ribadito la sua argomentazione sottolineando che i produttori esportatori potrebbero aver seguito la norma TS 5314 al di fuori del periodo dell'inchiesta. Il denunciante ha contestato la risultanza che le società turche non seguano le norme turche per le vendite sul loro mercato interno. Il denunciante ha anche contestato come era stato misurato e calcolato il peso effettivo. |
(84) |
La Commissione ha confermato che sia l'utilizzo delle norme che il peso del prodotto erano stati discussi con i produttori esportatori e verificati durante ispezioni in loco. Tali problematiche erano state individuate nel corso di inchieste precedenti relative a questo prodotto e sono state oggetto di particolare attenzione durante la presente inchiesta. L'argomentazione del denunciante è stata pertanto respinta. |
(85) |
Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha ribadito la sua argomentazione che i produttori esportatori in Turchia utilizzano la conversione del peso in base a una norma, per cui il prezzo finale per tonnellata varia a seconda della norma. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una spiegazione sufficiente del modo in cui è stato verificato l'uso del peso effettivo anziché del peso teorico da parte dei produttori esportatori nelle loro fatture. |
(86) |
Come indicato al considerando 84, la Commissione ha verificato che i produttori esportatori inseriti nel campione avessero utilizzato, nelle loro risposte al questionario antidumping, il peso effettivo del prodotto in esame e del prodotto simile venduto nell'Unione e sul mercato interno. La Commissione ha selezionato un campione di fatture a clienti sul mercato interno e a clienti dell'Unione e ha valutato il peso sulla base dei fogli merci e delle fatture di trasporto, nonché delle dichiarazioni doganali nel caso delle vendite a clienti dell'Unione. La verifica ha confermato che i produttori esportatori avevano comunicato il peso effettivo del prodotto venduto e non un peso teorico basato sulla norma. |
(87) |
Nella sua comunicazione del 15 aprile 2019, il denunciante ha inoltre sostenuto che, secondo informazioni di mercato, gli esportatori turchi, sebbene fatturino al Regno Unito sulla base della norma EN 10219, stanno effettivamente producendo e spedendo in Regno Unito profilati cavi prodotti secondo la norma BS 4848. Il denunciante ha inoltre asserito che, se così fosse, il peso teorico delle fatture sarebbe stato falsato. Il denunciante ha argomentato che la distorsione avviene poiché: i) il peso nominale si basa sulla lunghezza moltiplicata per il peso nominale di un'unità di lunghezza; e ii) la norma EN fatturata consente meno chilogrammi al metro (3,30) rispetto alla norma BS utilizzata (3,45 kg/m). Il denunciante ha argomentato che, al fine di tenere conto di tale distorsione, il prezzo di vendita del Regno Unito avrebbe dovuto essere ridotto del 3,5 %. |
(88) |
La Commissione osserva che il denunciante non ha fornito prove a supporto di tale pratica. Durante l'inchiesta, la Commissione non ha recuperato prove a supporto di tale pratica. Inoltre, come indicato al considerando 82, la Commissione ha rilevato che, nelle risposte al questionario antidumping, i produttori esportatori inseriti nel campione hanno fornito il peso effettivo del prodotto in esame e del prodotto simile venduto nell'Unione e sul mercato interno. Tale peso effettivo, e non teorico, è stato utilizzato nel calcolo del dumping. L'argomentazione del denunciante è stata pertanto respinta. |
(89) |
Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha ribadito la sua argomentazione, sintetizzata al considerando 87, relativa al fatto che una fatturazione basata sulla norma EN 10219 per vendite basate sulla norma BS 4848 comportava un'asserita differenza di peso nominale. Il denunciante ha inoltre affermato di aver fornito elementi di prova a dimostrazione di tale prassi. |
(90) |
Le prove a cui fa riferimento il denunciante dimostrano che gli importatori offrono in base alla norma BS 4848, ma non che fatturano in base alla norma EN 10219. Tuttavia, come spiegato in precedenza, anche se così fosse stato, il calcolo del dumping si è basato sul peso effettivo e non sul peso nominale. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(91) |
Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, una parte interessata ha sostenuto che la struttura dei costi dei produttori turchi sarebbe diversa da quella dei produttori dell'Unione e che tale differenza dovrebbe essere presa in considerazione per il calcolo del margine di dumping. |
(92) |
Si ricorda che non esiste una base giuridica per tenere conto delle differenze tra le strutture dei costi dei produttori esportatori interessati e dell'industria dell'Unione nella determinazione dei margini di dumping. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(93) |
Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, una parte interessata ha sostenuto che il valore normale turco è influenzato dalla differenza tra il prezzo delle materie prime per il prodotto simile fabbricato per il mercato interno turco e il prezzo delle materie prime per il prodotto in esame fabbricato per il mercato di esportazione. In particolare, tale parte ha affermato che per il mercato interno gli esportatori turchi utilizzano materie prime più costose rispetto a quelle per i mercati di esportazione. |
(94) |
In risposta a tali affermazioni la Commissione ha osservato quanto segue. Ha ricordato che gli adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base potevano essere effettuati solo per differenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi e non sulla comparabilità dei costi. A questo proposito la Commissione ha osservato che la parte interessata che aveva avanzato l'osservazione non ha fornito prove del fatto che vi fosse una differenza nel costo del prodotto per il mercato interno e del prodotto esportato. In ogni caso la Commissione ha osservato che l'inchiesta non ha fatto emergere alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione; le osservazioni della parte interessata sono pertanto rimaste prive di fondamento. La parte interessata non ha inoltre fornito prove del fatto che l'asserita differenza di costi (quod non) si rispecchierebbe nel prezzo del prodotto praticato in modo tale da incidere sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.3.4. Margine di dumping
(95) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(96) |
Il livello di collaborazione della Turchia è stato elevato poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano quasi il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base i margini di dumping, espressi in percentuale del valore cif all'importazione, sono i seguenti:
|
(97) |
In considerazione del margine di dumping negativo di un produttore esportatore e del margine di dumping di un altro al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se la media ponderata a livello nazionale del margine di dumping fosse superiore a tale soglia. |
(98) |
Il margine a livello nazionale è stato calcolato come la media ponderata dei margini di dumping stabiliti per le società inserite nel campione. Il margine di dumping calcolato, espresso in percentuale del valore cif all'esportazione del campione, era del – 0,03 %. |
(99) |
In considerazione del margine di dumping negativo a livello nazionale, l'inchiesta dovrebbe concludersi senza l'adozione di misure per quanto riguarda le importazioni di profilati cavi dalla Turchia. |
(100) |
Alla luce di questa conclusione, la richiesta di esame individuale di cui al considerando 14 è irrilevante. |
(101) |
Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, una parte interessata ha sostenuto che la Romania, a causa della sua relativa vicinanza alla Turchia, è particolarmente vulnerabile alle importazioni da tale paese. La parte interessata ha sostenuto che tale situazione specifica del mercato rumeno dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo del margine di dumping. |
(102) |
La parte interessata non ha tuttavia spiegato in che modo la valutazione specifica per paese per il calcolo del margine di dumping potesse essere effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento di base. Gli argomenti addotti dalla parte interessata a sostegno della sua argomentazione erano di fatto relative agli aspetti del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e non al dumping. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(103) |
Nelle sue osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore turco ha affermato che il suo margine di dumping effettivo sarebbe stato pari alla soglia minima se la Commissione avesse utilizzato una struttura più dettagliata per il confronto tra tipi di prodotto, in particolare dettagliando la dimensione e lo spessore effettivi delle sezioni, invece di raggrupparli. Tale argomentazione era già stata presentata nel corso dell'inchiesta. All'epoca in cui l'argomentazione era stata formulata in origine, il produttore esportatore aveva affermato che il prezzo dei profilati cavi varia a seconda delle loro dimensioni e del loro spessore. |
(104) |
La Commissione ha osservato che il prezzo dei profilati cavi varia effettivamente in modo significativo con le dimensioni e lo spessore se il prezzo si basa sulla lunghezza (cioè per metro). Questa variazione non è così significativa quando i profilati cavi si vendono in base al peso (ossia per chilogrammo). Il calcolo del dumping si è basato sui prezzi al chilogrammo e quindi è stato giustificato raggruppare per dimensioni e spessore. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(105) |
Il prodotto simile è stato prodotto da più di 40 produttori nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Tali produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(106) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata sulla base delle informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, come le informazioni contenute nella denuncia e i dati verificati raccolti dall'European Steel Tube Association. La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a 3,4 milioni di tonnellate. |
(107) |
Come indicato nel considerando 7, è stato selezionato un campione di quattro produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
4.2. Consumo dell'Unione
(108) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle vendite totali dei produttori dell'Unione e le importazioni totali da paesi terzi sulla base dei dati Eurostat. Il consumo dell'Unione è stato stabilito a 4 251 597 tonnellate per il periodo dell'inchiesta. |
4.3. Volume delle importazioni dai paesi interessati
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(109) |
L'inchiesta ha stabilito, come illustrato ai considerando 63 e 96, il margine di dumping minimo a livello nazionale in Russia e Turchia e, come risultato, l'inchiesta in tali paesi deve essere chiusa. |
(110) |
In Macedonia del Nord è stato calcolato un margine di dumping a livello nazionale del 2,9 %. Tuttavia, solo le importazioni della società FZC possono essere considerate come importazioni oggetto di dumping poiché, come illustrato nei considerando 41 e 42, i margini di dumping per le altre due società erano al di sotto della soglia minima del 2 % in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(111) |
I volumi delle importazioni oggetto di dumping della Macedonia del Nord durante il periodo dell'inchiesta erano [comprese tra 15 000 e 25 000] tonnellate. Questi rappresentavano una percentuale [compresa tra lo 0,35 % e lo 0,59 %] del consumo dell'Unione e [tra l'1,60 % e il 2,66 %] di tutte le importazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
(112) |
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Al contempo, l'articolo 5, paragrafo 7, e l'assenza di cumulo, sottolineano che tali volumi devono rappresentare una quota di mercato di almeno l'1 % del consumo dell'Unione del prodotto in esame. |
(113) |
Nella presente inchiesta, come illustrato al considerando 109, la quota di mercato delle importazioni in oggetto era [compresa tra lo 0,35 % e lo 0,59 %] del consumo dell'Unione, ed era pertanto inferiore alla quota di mercato di cui alla prescrizione stabilita dall'articolo 9, paragrafo 3. |
(114) |
Pertanto, e salvo elementi probatori contrari, la Commissione ha concluso che il pregiudizio deve essere ritenuto trascurabile poiché il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Macedonia del Nord era inferiore ai volumi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. |
(115) |
In considerazione del pregiudizio trascurabile (eventuale), l'inchiesta dovrebbe concludersi senza l'adozione di misure per quanto riguarda le importazioni di profilati cavi dalla Macedonia del Nord, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
5. CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(116) |
Considerando quanto sopra, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di profilati cavi, originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia, dovrebbe essere concluso. |
(117) |
Alla luce delle risultanze di cui sopra, la richiesta di registrazione inviata dal denunciante è diventata irrilevante. |
(118) |
Tutte le parti sono state informate in merito alle risultanze della Commissione ed è stato fissato un termine entro il quale esse avrebbero potuto presentare osservazioni. |
(119) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia, attualmente classificati con i codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Russia e della Turchia (GU C 347 del 28.9.2018, pag. 6).
28.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/52 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1110 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 4976]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1031 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Lituania, Polonia e Romania. |
(2) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1031 si è verificato in Polonia un ulteriore caso di peste suina africana nei suini selvatici, caso che deve riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(3) |
Nel giugno 2019 è stato constatato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Tomaszów in Polonia, in una zona che attualmente non è indicata nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(4) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in modo proattivo ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e includerle negli elenchi dell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1031 della Commissione, del 21 giugno 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 167 del 24.6.2019, pag. 34).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
Frontière avec la France, |
— |
Rue Mersinhat, |
— |
La N818 jusque son intersection avec la N83, |
— |
La N83 jusque son intersection avec la N884, |
— |
La N884 jusque son intersection avec la N824, |
— |
La N824 jusque son intersection avec Le Routeux, |
— |
Le Routeux, |
— |
Rue d'Orgéo, |
— |
Rue de la Vierre, |
— |
Rue du Bout-d'en-Bas, |
— |
Rue Sous l'Eglise, |
— |
Rue Notre-Dame, |
— |
Rue du Centre, |
— |
La N845 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la N802, |
— |
La N802 jusque son intersection avec la N825, |
— |
La N825 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle, |
— |
Rue du Tombois, |
— |
Rue Du Pierroy, |
— |
Rue Saint-Orban, |
— |
Rue Saint-Aubain, |
— |
Rue des Cottages, |
— |
Rue de Relune, |
— |
Rue de Rulune, |
— |
Route de l'Ermitage, |
— |
N87: Route de Habay, |
— |
Chemin des Ecoliers, |
— |
Le Routy, |
— |
Rue Burgknapp, |
— |
Rue de la Halte, |
— |
Rue du Centre, |
— |
Rue de l'Eglise, |
— |
Rue du Marquisat, |
— |
Rue de la Carrière, |
— |
Rue de la Lorraine, |
— |
Rue du Beynert, |
— |
Millewée, |
— |
Rue du Tram, |
— |
Millewée, |
— |
N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg, |
— |
Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, |
— |
Frontière avec la France, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet, |
— |
Rue du Fet, |
— |
Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères, |
— |
Rue des Bruyères, |
— |
Rue de Neufchâteau, |
— |
Rue de la Motte, |
— |
La N894 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II; |
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
in Ruse region:
|
in Veliko Tarnovo region:
|
in Pleven region:
|
in Vratza region:
|
in Montana region:
|
in Vidin region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin. |
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
La frontière avec la France au niveau de Florenville, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville, |
— |
La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte, |
— |
La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau, |
— |
La rue de Neufchâteau, |
— |
La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord, |
— |
La rue de l'Accord, |
— |
La rue du Fet, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N871, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna region:
|
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė, |
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Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų, Plutiškių seniūnijos ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į šiaurę, kelio Nr. 183 į rytus ir kelio Nr. 230 į šiaurę, |
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Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos, |
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Kėdainių rajono savivaldybė, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė: Degučių, Gudelių, Mokolų ir Narto seniūnijos, |
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Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
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Panevėžio miesto savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos |
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Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137 |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, |
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Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
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Telšių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
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Județul Bistrița-Năsăud. |
PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
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Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos, |
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Birštono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
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Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200, |
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Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo seniūnija ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į pietus, kelio Nr. 183 į vakarus ir kelio Nr. 230 į pietus, |
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Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
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Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
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Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
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Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos, |
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Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
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Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
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Județul Argeș, |
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Județul Olt, |
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Județul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |