ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 174

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
27 giugno 2019


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2017, del 28 agosto 2017, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2019/1038]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1039]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1040]

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1041]

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1042]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1043]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1044]

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1045]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1046]

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1047]

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1048]

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1049]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1050]

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1051]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1052]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1053]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1054]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 167/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1055]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 168/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1056]

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 169/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1057]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 170/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1058]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1059]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1060]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1061]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 174/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1062]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1063]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 176/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1064]

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 177/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1065]

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 178/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1066]

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 179/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1067]

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1068]

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 181/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1069]

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1070]

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2019/1071]

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2019/1072]

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XV (Aiuti di Stato) dell’accordo SEE [2019/1073]

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2019/1074]

57

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 187/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2019/1075]

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 188/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/1076]

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/1077]

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/1078]

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 192/2017, del 22 settembre 2017, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2019/1079]

66

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 191/2017

67

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 150/2017

del 28 agosto 2017

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2019/1038]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell’accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.

(2)

Inoltre, la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo SEE dovrebbe essere estesa alle azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea riguardanti lo strumento per la gestione del mercato interno.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo SEE:

1.

al paragrafo 12, le parole «l’esercizio finanziario 2016» sono sostituite da «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

2.

È aggiunto il paragrafo seguente:

«14.

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2017, alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2017:

Linea di bilancio 02 03 04: “Strumento per la gestione del mercato interno”.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1039]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/800 della Commissione, dell’8 maggio 2017, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

“—

32017 D 0800: Decisione di esecuzione (UE) 2017/800 della Commissione, dell’8 maggio 2017 (GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 22).”

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/800 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 152/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1040]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/223 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che autorizza un laboratorio in Brasile a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/252 della Commissione, del 9 febbraio 2017, che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della Comunità autonoma di Estremadura come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi di alcune regioni della Spagna per quanto riguarda gli allevamenti bovini e di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica dell’Isola di Jersey (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 D 0252: Decisione di esecuzione (UE) 2017/252 della Commissione, del 9 febbraio 2017 (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 19).»

2.

Dopo il punto 103 (Decisione di esecuzione (UE) 2017/9 della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

«104.

32017 D 0223: Decisione di esecuzione (UE) 2017/223 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che autorizza un laboratorio in Brasile a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 34).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/223 e (UE) 2017/252 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 34 del 9.2.2017, pag. 34.

(2)  GU L 37 del 14.2.2017, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1041]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/486 della Commissione, del 17 marzo 2017, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva del Lussemburgo, dei Länder tedeschi Amburgo e Schleswig-Holstein e di Jersey, e che modifica l’allegato II della decisione 2008/158/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky della regione italiana Friuli Venezia Giulia (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) e 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 D 0486: Decisione di esecuzione (UE) 2017/486 della Commissione, del 17 marzo 2017 (GU L 75 del 21.3.2017, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/486 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 75 del 21.3.2017, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1042]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 della Commissione, del 10 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 180/2008 per quanto riguarda la proroga del periodo di designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l’approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificata:

1.

al punto 90 [Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0793: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 della Commissione, del 10 maggio 2017 (GU L 120 dell’ 11.5.2017, pag. 5).»

2.

Ai punti 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione), 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) e 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 D 0888: Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione, del 22 maggio 2017 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/793 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/888 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 5.

(2)  GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 155/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1043]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/172 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l’importazione di alimenti per animali da compagnia e per l’esportazione di stallatico trasformato (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/786 della Commissione, dell’8 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le definizioni di farina di pesce e olio di pesce (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0172: Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione, del 1o febbraio 2017 (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 1),

32017 R 0786: Regolamento (UE) 2017/786 della Commissione, dell’8 maggio 2017 (GU L 119 del 9.5.2017, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/172 e (UE) 2017/786 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 28 del 2.2.2017, pag. 1.

(2)  GU L 119 del 9.5.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1044]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/771 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi per la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31o [Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0771: Regolamento (UE) 2017/771 della Commissione, del 3 maggio 2017 (GU L 115 del 4.5.2017, pag. 22).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/771 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 115 del 4.5.2017, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 157/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1045]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54ba [Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1842: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19).»

2.

Al punto 54bb [Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1842: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19).»

3.

Il testo di adattamento di cui al punto 54bb [Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione] è rinumerato come (a).

4.

Al testo di adattamento di cui al punto 54bb [Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«(b)

Agli articoli 13, paragrafo 1, lettera c), 13 ter e 14, paragrafo 1, dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 952/2013 sono aggiunte, a seconda dei casi, le parole “o alle procedure doganali norvegesi e islandesi” oppure “o delle procedure doganali norvegesi e islandesi”.

(c)

All’articolo 14, paragrafo 2, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 2913/92 sono aggiunte le parole “o delle procedure doganali norvegesi e islandesi”.

(d)

Nei certificati di ispezione di cui all’allegato V e all’allegato VI, la Norvegia e l’Islanda non sono tenute a utilizzare i numeri EORI per l’identificazione.»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 158/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1046]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54bb [Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 2259: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 4).»

2.

Al punto 54ba [Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0838: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 5).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2259 e (UE) 2017/838 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 4.

(2)  GU L 125 del 18.5.2017, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 159/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1047]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1203 della Commissione, del 5 luglio 2017, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati nella fabbricazione di integratori alimentari (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1091 della Commissione, del 10 aprile 2017, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 54zzi (Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 54zzzu [Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1203: Regolamento (UE) 2017/1203 della Commissione, del 5 luglio 2017 (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 9).»

2.

Al punto 77 (Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 1091: Regolamento delegato (UE) 2017/1091 della Commissione, del 10 aprile 2017 (GU L 158 del 21.6.2017, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2017/1203 e del regolamento delegato (UE) 2017/1091 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 173 del 6.7.2017, pag. 9.

(2)  GU L 158 del 21.6.2017, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1048]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzz [Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1237: Regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione, del 7 luglio 2017 (GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 36).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1237 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 36.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 161/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1049]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/839 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’uso di nitriti (E 249-250) nella «golonka peklowana» (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0839: Regolamento (UE) 2017/839 della Commissione, del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/839 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 125 del 18.5.2017, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 162/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1050]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/871 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) in alcune preparazioni di carni (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/874 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0871: Regolamento (UE) 2017/871 della Commissione, del 22 maggio 2017 (GU L 134 del 23.5.2017, pag. 3),

32017 R 0874: Regolamento (UE) 2017/874 della Commissione, del 22 maggio 2017 (GU L 134 del 23.5.2017, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/871 e (UE) 2017/874 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 134 del 23.5.2017, pag. 3.

(2)  GU L 134 del 23.5.2017, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 163/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1051]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1271 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252) (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32017 R 1270: Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione, del 14 luglio 2017 (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 1),

32017 R 1271: Regolamento (UE) 2017/1271 della Commissione, del 14 luglio 2017 (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 3)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/1270 e (UE) 2017/1271 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 184 del 15.7.2017, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 15.7.2017, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 164/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1052]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/672 della Commissione, del 7 aprile 2017, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/676 della Commissione, del 10 aprile 2017, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzzp (Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0672: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/672 della Commissione, del 7 aprile 2017 (GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 24),

32017 R 0676: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/676 della Commissione, del 10 aprile 2017 (GU L 98 dell’11.4.2017, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/672 e (UE) 2017/676 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 24.

(2)  GU L 98 dell’11.4.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 165/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1053]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) 2017/752 della Commissione, del 28 aprile 2017, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 55 (Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0752: Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione, del 28 aprile 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 18).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/752 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 113 del 29.4.2017, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 166/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1054]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1200 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1201 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1202 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 125 [Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«126.

32017 R 1200: Regolamento (UE) 2017/1200 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 1).

127.

32017 R 1201: Regolamento (UE) 2017/1201 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 4).

128.

32017 R 1202: Regolamento (UE) 2017/1202 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/1200, (UE) 2017/1201 e (UE) 2017/1202 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 173 del 6.7.2017, pag. 1.

(2)  GU L 173 del 6.7.2017, pag. 4.

(3)  GU L 173 del 6.7.2017, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 167/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1055]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/880 della Commissione, del 23 maggio 2017, che stabilisce norme sull’applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12 (Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

“12a.

32017 R 0880: Regolamento (UE) 2017/880 della Commissione, del 23 maggio 2017, che stabilisce norme sull’applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 1).”

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/880 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 135 del 24.5.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 168/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1056]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche (3).

(4)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

“—

32017 L 1009: Direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione, del 13 marzo 2017 (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 21),

32017 L 1010: Direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione, del 13 marzo 2017 (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 23),

32017 L 1011: Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017 (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 25).”

Articolo 2

I testi delle direttive delegate (UE) 2017/1009, (UE) 2017/1010 e (UE) 2017/1011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 153 del 16.6.2017, pag. 21.

(2)  GU L 153 del 16.6.2017, pag. 23.

(3)  GU L 153 del 16.6.2017, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 169/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1057]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12nza (Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

“, modificato da:

32017 R 0698: Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017 (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1).”

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/698 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 170/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1058]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA (2).

(3)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

“—

32017 R 0999: Regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017 (GU L 150 del 14.6.2017, pag. 7),

32017 R 1000: Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017 (GU L 150 del 14.6.2017, pag. 14).”

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/999 e (UE) 2017/1000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 150 del 14.6.2017, pag. 7.

(2)  GU L 150 del 14.6.2017, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 171/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1059]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/735 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zza [Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0735: Regolamento (UE) 2017/735 della Commissione, del 14 febbraio 2017 (GU L 112 del 28.4.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/735 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 112 del 28.4.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 172/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1060]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze [Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0776: Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017 (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/776 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 173/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1061]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/794 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/795 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/796 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diclofluanide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/802 della Commissione, del 10 maggio 2017, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi per il tipo di prodotto 5 (4).

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzl [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2291 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzm.

32017 R 0794: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/794 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 7).

12zzzzn.

32017 R 0795: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/795 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 10).

12zzzzo.

32017 R 0796: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/796 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diclofluanide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 13).

12zzzzp.

32017 D 0802: Decisione di esecuzione (UE) 2017/802 della Commissione, del 10 maggio 2017, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi per il tipo di prodotto 5 (GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 29).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/794, (UE) 2017/795 e (UE) 2017/796 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/802 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 7.

(2)  GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 10.

(3)  GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 13.

(4)  GU L 120 dell’11.5.2017, pag. 29.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 174/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1062]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva abamectina (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (14).

(15)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0270: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione, del 16 febbraio 2017 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 48),

32017 R 0359: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017 (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 8),

32017 R 0360: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017 (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 11),

32017 R 0375: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017 (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3),

32017 R 0406: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83),

32017 R 0408: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91),

32017 R 0409: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95),

32017 R 0419: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017 (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4),

32017 R 0428: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017 (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 1),

32017 R 0438: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 della Commissione, del 13 marzo 2017 (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 67),

32017 R 0555: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017 (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzy (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzz.

32017 R 0357: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 4).

13zzzzzzza.

32017 R 0358: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 6).

13zzzzzzzb.

32017 R 0375: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3).

13zzzzzzzc.

32017 R 0377: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 11).

13zzzzzzzd.

32017 R 0406: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83).

13zzzzzzze.

32017 R 0408: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91).

13zzzzzzzf.

32017 R 0409: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95).

13zzzzzzzg.

32017 R 0419: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4).

13zzzzzzzh.

32017 R 0428: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/270, (UE) 2017/357, (UE) 2017/358, (UE) 2017/359, (UE) 2017/360, (UE) 2017/375, (UE) 2017/377, (UE) 2017/406, (UE) 2017/408, (UE) 2017/409, (UE) 2017/419, (UE) 2017/428, (UE) 2017/438 e (UE) 2017/555 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 40 del 17.2.2017, pag. 48.

(2)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 4.

(3)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 6.

(4)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 8.

(5)  GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 11.

(6)  GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3.

(7)  GU L 58 del 4.3.2017, pag. 11.

(8)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83.

(9)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91.

(10)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95.

(11)  GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4.

(12)  GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 1.

(13)  GU L 67 del 14.3.2017, pag. 67.

(14)  GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 175/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1063]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/725 della Commissione, del 24 aprile 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/753 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva cialofop butile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/755 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva mesosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione, del 5 maggio 2017, che revoca l’approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/805 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva flazasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/806 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/831 della Commissione, del 16 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/840 della Commissione, del 17 maggio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione, del 17 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (11).

(12)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0725: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/725 della Commissione, del 24 aprile 2017 (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 24),

32017 R 0753: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/753 della Commissione, del 28 aprile 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 24),

32017 R 0755: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/755 della Commissione, del 28 aprile 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 35),

32017 R 0781: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione, del 5 maggio 2017 (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 1),

32017 R 0805: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/805 della Commissione, dell’11 maggio 2017 (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 26),

32017 R 0806: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/806 della Commissione, dell’11 maggio 2017 (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 31),

32017 R 0831: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/831 della Commissione, del 16 maggio 2017 (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 27),

32017 R 0841: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12),

32017 R 0842: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 16),

32017 R 0843: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione, del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 21).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzzh (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzzi.

32017 R 0725: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/725 della Commissione, del 24 aprile 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 24).

13zzzzzzzj.

32017 R 0753: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/753 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva cialofop butile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 24).

13zzzzzzzk.

32017 R 0755: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/755 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva mesosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 35).

13zzzzzzzl.

32017 R 0781: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione, del 5 maggio 2017, che revoca l’approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 1).

13zzzzzzzm.

32017 R 0805: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/805 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva flazasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 26).

13zzzzzzzn.

32017 R 0806: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/806 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 31).

13zzzzzzzo.

32017 R 0831: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/831 della Commissione, del 16 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 27).

13zzzzzzzp.

32017 R 0840: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/840 della Commissione, del 17 maggio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 10).

13zzzzzzzq.

32017 R 0842: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 16).

13zzzzzzzr.

32017 R 0843: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione, del 17 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo NPP111B005 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 21).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/725, (UE) 2017/753, (UE) 2017/755, (UE) 2017/781, (UE) 2017/805, (UE) 2017/806, (UE) 2017/831, (UE) 2017/840, (UE) 2017/841, (UE) 2017/842 e (UE) 2017/843 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 107 del 25.4.2017, pag. 24.

(2)  GU L 113 del 29.4.2017, pag. 24.

(3)  GU L 113 del 29.4.2017, pag. 35.

(4)  GU L 118 del 6.5.2017, pag. 1.

(5)  GU L 121 del 12.5.2017, pag. 26.

(6)  GU L 121 del 12.5.2017, pag. 31.

(7)  GU L 124 del 17.5.2017, pag. 27.

(8)  GU L 125 del 18.5.2017, pag. 10.

(9)  GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12.

(10)  GU L 125 del 18.5.2017, pag. 16.

(11)  GU L 125 del 18.5.2017, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 176/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1064]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6c (Decisione 2011/13/UE della Commissione) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

“6d.

32014 R 1307: Regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 351 del 9.12.2014, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate segue:

In deroga al punto 8 del protocollo 1 dell’accordo SEE, l’articolo 2 non si applica ai terreni erbosi situati nei territori degli Stati EFTA”.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 1307/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 351 del 9.12.2014, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 177/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1065]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 L 0738: Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017 (GU L 110 del 27.4.2017, pag. 6),

32017 L 0898: Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, del 24 maggio 2017 (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 128).»

Articolo 2

I testi delle direttive (UE) 2017/738 e (UE) 2017/898 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 110 del 27.4.2017, pag. 6.

(2)  GU L 138 del 25.5.2017, pag. 128.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 178/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1066]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 L 0774: Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, del 3 maggio 2017 (GU L 115 del 4.5.2017, pag. 47).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2017/774 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 115 del 4.5.2017, pag. 47.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 179/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1067]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l’ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato II dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 9b [Regolamento (CE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«9ba.

32017 R 0670: Regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l’ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati (GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 5).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/670 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 180/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1068]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/405 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di sulfoxaflor in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Gli allegati I e II dell’accordo SEE dovrebbero quindi essere opportunamente modificati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0405: Regolamento (UE) 2017/405 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 71).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0405: Regolamento (UE) 2017/405 della Commissione, dell’8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 71).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/405 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 63 del 9.3.2017, pag. 71.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 181/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1069]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/623 della Commissione, del 30 marzo 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/624 della Commissione, del 30 marzo 2017, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze bifenazato, daminozide e tolilfluanide in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/626 della Commissione, del 31 marzo 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/627 della Commissione, del 3 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, triadimenol e triadimefon in o su determinati prodotti (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Gli allegati I e II dell’accordo SEE dovrebbero quindi essere opportunamente modificati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0623: Regolamento (UE) 2017/623 della Commissione, del 30 marzo 2017 (GU L 93 del 6.4.2017, pag. 1),

32017 R 0624: Regolamento (UE) 2017/624 della Commissione, del 30 marzo 2017 (GU L 93 del 6.4.2017, pag. 30),

32017 R 0626: Regolamento (UE) 2017/626 della Commissione, del 31 marzo 2017 (GU L 96 del 7.4.2017, pag. 1),

32017 R 0627: Regolamento (UE) 2017/627 della Commissione, del 3 aprile 2017 (GU L 96 del 7.4.2017, pag. 44).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0623: Regolamento (UE) 2017/623 della Commissione, del 30 marzo 2017 (GU L 93 del 6.4.2017, pag. 1),

32017 R 0624: Regolamento (UE) 2017/624 della Commissione, del 30 marzo 2017 (GU L 93 del 6.4.2017, pag. 30),

32017 R 0626: Regolamento (UE) 2017/626 della Commissione, del 31 marzo 2017 (GU L 96 del 7.4.2017, pag. 1),

32017 R 0627: Regolamento (UE) 2017/627 della Commissione, del 3 aprile 2017 (GU L 96 del 7.4.2017, pag. 44).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2017/623, (UE) 2017/624, (UE) 2017/626 e (UE) 2017/627 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 93 del 6.4.2017, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 6.4.2017, pag. 30.

(3)  GU L 96 del 7.4.2017, pag. 1.

(4)  GU L 96 del 7.4.2017, pag. 44.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 182/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1070]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti (2), rettificato dalla GU L 131 del 20.5.2017, pag. 23.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Gli allegati I e II dell’accordo SEE dovrebbero quindi essere opportunamente modificati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0671: Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017 (GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 9),

32017 R 0693: Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017 (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 131 del 20.5.2017, pag. 23

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0671: Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017 (GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 9),

32017 R 0693: Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017 (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 131 del 20.5.2017, pag. 23

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2017/671 e (UE) 2017/693, rettificato dalla GU L 131 del 20.5.2017, pag. 23, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 9.

(2)  GU L 101 del 13.4.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 183/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2019/1071]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea (1).

(2)

L’allegato XI dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 5czg (Decisione 2010/166/UE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32017 D 0191: Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1o febbraio 2017 (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 63).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/191 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 29 del 3.2.2017, pag. 63.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 184/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2019/1072]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/830 della Commissione, del 15 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (1).

(2)

L’allegato XIII dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab [Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0830: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/830 della Commissione, del 15 maggio 2017 (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/830 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 124 del 17.5.2017, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 185/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato XV (Aiuti di Stato) dell’accordo SEE [2019/1073]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("l’accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (1).

(2)

L’allegato XV dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1j (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione) dell’allegato XV dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32017 R 1084: Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017 (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1084 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 186/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2019/1074]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (1).

(2)

L'allegato XVII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10 (Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVII dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"11.

32014 L 0026: Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

(a)

all'articolo 32 della direttiva, anziché "articoli 101 e 102 TFUE" leggasi "articoli 53 e 54 dell'accordo SEE".

(b)

Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del gruppo di esperti istituito dall'articolo 41 della direttiva e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

(c)

All'articolo 5, paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 ottobre 2016" leggasi "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".

(d)

All'articolo 31, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 aprile 2017" leggasi "entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".

(e)

All'articolo 36, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 aprile 2016" leggasi "entro la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".

(f)

All'articolo 38, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 ottobre 2017" leggasi "entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".

(g)

All'articolo 39, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 aprile 2016" leggasi "entro la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".

(h)

All'articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 aprile 2016" leggasi "entro la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017"."

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/26/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 187/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2019/1075]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (1).

(2)

La direttiva (UE) 2015/2302 abroga, a decorrere dal 1o luglio 2018, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o luglio 2018.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato XIX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 L 2302: Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).»

2.

Al punto 7i (Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32015 L 2302: Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).»

3.

Dopo il punto 7k (Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«7l.

32015 L 2302: Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

All’articolo 14, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “l’Unione” vanno letti “uno Stato EFTA”.»

4.

Il testo del punto 7 (Direttiva 90/314/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1o luglio 2018.

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/2302 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 188/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/1076]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1fo (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1fp.

32016 D 0902: Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 23).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 152 del 9.6.2016, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 189/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/1077]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (6).

(7)

La decisione (UE) 2017/1214 abroga la decisione 2011/382/UE della Commissione (7), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(8)

La decisione (UE) 2017/1215 abroga la decisione 2012/720/UE della Commissione (8), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(9)

La decisione (UE) 2017/1216 abroga la decisione 2011/263/UE della Commissione (9), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(10)

La decisione (UE) 2017/1217 abroga la decisione 2011/383/UE della Commissione (10), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(11)

La decisione (UE) 2017/1218 abroga la decisione 2011/264/UE della Commissione (11), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(12)

La decisione (UE) 2017/1219 abroga la decisione 2012/721/UE della Commissione (12), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(13)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Il testo del punto 2e (Decisione 2011/264/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32017 D 1218: Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63).»

2.

Il testo del punto 2h (Decisione 2011/263/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32017 D 1216: Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31).»

3.

Il testo del punto 2r (Decisione 2011/382/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32017 D 1214: Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1).»

4.

Il testo del punto 2t (Decisione 2011/383/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32017 D 1217: Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45).»

5.

Il testo del punto 2zg (Decisione 2012/720/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32017 D 1215: Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16).»

6.

Il testo del punto 2zh (Decisione 2012/721/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32017 D 1219: Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79).»

Articolo 2

I testi delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1.

(2)  GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16.

(3)  GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31.

(4)  GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45.

(5)  GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63.

(6)  GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79.

(7)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40.

(8)  GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25.

(9)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22.

(10)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52.

(11)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34.

(12)  GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 190/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2019/1078]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/605 della Commissione, del 29 marzo 2017, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21aa [Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0605: Regolamento (UE) 2017/605 della Commissione, del 29 marzo 2017 (GU L 84 del 30.3.2017, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/605 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 84 del 30.3.2017, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/66


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 192/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2019/1079]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1905 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 15 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell’allegato XXII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1905: Regolamento (UE) 2016/1905 della Commissione, del 22 settembre 2016 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 19).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1905 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 295 del 29.10.2016, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 191/2017


è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.