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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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26.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1081 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2019
che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell'Unione al fine di verificare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare. |
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(2) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 tutto il personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali deve ricevere una formazione adeguata per il suo ambito di competenza. L'allegato II, capo I, del regolamento (UE) 2017/625 definisce i temi per la formazione del personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali. |
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(3) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sugli animali presentati ai posti di controllo frontalieri per verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali e in particolare alle norme applicabili al loro trasporto nell'Unione. Tali controlli ufficiali comprendono controlli sull'idoneità degli animali al trasporto e sul mezzo di trasporto. |
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(4) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, durante l'esecuzione dei controlli ufficiali le autorità competenti adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo il ritardo tra il carico degli animali e la loro partenza. Se gli animali devono essere trattenuti durante il trasporto per più di due ore, le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni appropriate per la loro cura e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e alloggiarli. È pertanto opportuno che il personale che assiste il veterinario ufficiale nell'esecuzione dei controlli fisici sugli animali ai posti di controllo frontalieri abbia una formazione specifica. |
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(5) |
L'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che determinate categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi siano sottoposte a controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione. A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, tali controlli ufficiali comprendono tra l'altro controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici. |
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(6) |
L'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che i controlli fisici siano effettuati da un veterinario ufficiale se tali controlli riguardano animali, ad eccezione degli animali acquatici, o carni e frattaglie commestibili. Il veterinario ufficiale può essere assistito da personale formato in ambito veterinario conformemente alle prescrizioni stabilite a norma di tale regolamento e designato dalle autorità competenti a tal fine. L'articolo 49, paragrafo 2, dispone inoltre che i controlli fisici siano effettuati da un veterinario ufficiale o da personale formato conformemente alle prescrizioni stabilite a norma di detto regolamento e designato dalle autorità competenti a tal fine qualora tali controlli riguardino animali acquatici, prodotti di origine animale diversi dalle carni e dalle frattaglie commestibili, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale. |
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(7) |
Il personale che esegue controlli fisici nell'ambito dei controlli ufficiali sugli animali e su determinate categorie di merci ai posti di controllo frontalieri deve essere pertanto più specificamente formato a tale scopo. La formazione dovrebbe garantire che tali controlli fisici siano effettuati con lo stesso grado di competenza presso tutti i posti di controllo frontalieri. |
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(8) |
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce un programma di studi dettagliato per i veterinari. Tale programma di studi comprende materie quali patologia, parassitologia, patologia speciale medica, polizia sanitaria, legislazione veterinaria, produzione animale e igiene alimentare (ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale, igiene e tecnologia alimentare e lavori pratici, compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione di lavorazione dei prodotti alimentari). La conoscenza di tali materie è necessaria per eseguire con competenza controlli fisici su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di formazione affinché il personale diverso dai veterinari ufficiali possa raggiungere il livello di esecuzione richiesto. Per i responsabili fitosanitari ufficiali non risulta attualmente necessario introdurre prescrizioni specifiche in materia di formazione che vadano oltre le prescrizioni vigenti. Non è pertanto necessario che i veterinari ufficiali e i responsabili fitosanitari ufficiali rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
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(9) |
Gli Stati membri dovrebbero poter designare personale che, pur non avendo seguito il programma di formazione previsto dal presente regolamento, ha completato le attività di formazione o i programmi per lo scambio di personale di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali attività o programmi riguardino le stesse materie contemplate dal presente regolamento. |
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(10) |
La decisione 93/352/CEE della Commissione (3) stabilisce norme relative alla designazione di un agente ufficiale, in possesso di una formazione specifica per l'esecuzione di controlli sul pesce nei posti d'ispezione frontalieri situati nei porti in cui il pesce è sbarcato. Poiché l'ambito di applicazione di tale decisione è disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e le prescrizioni in materia di formazione sono stabilite dal presente regolamento, essa dovrebbe essere abrogata. |
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(11) |
Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione per il personale seguente di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che esegue controlli fisici ai posti di controllo frontalieri:
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a) |
personale che assiste un veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici sugli animali, ad eccezione degli animali acquatici, o sulle carni e frattaglie commestibili; |
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b) |
personale che esegue controlli fisici sugli animali acquatici, sui prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera a), sul materiale germinale o sui sottoprodotti di origine animale. |
2. Il presente regolamento non si applica ai veterinari ufficiali e ai responsabili fitosanitari ufficiali.
Articolo 2
Obblighi generali delle autorità competenti relativi alla formazione
1. Il personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), può assistere il veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici o eseguire controlli fisici ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 solo se ha completato con successo un programma di formazione conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento (il programma di formazione).
2. Le autorità competenti elaborano e organizzano il programma di formazione per garantire che i controlli fisici di cui all'articolo 1 siano eseguiti con il necessario livello di competenza e conoscenza tecnica. Il programma di formazione è sia teorico che pratico.
3. Le autorità competenti conservano su supporto cartaceo o elettronico la documentazione relativa al programma di formazione di ogni persona comprendente date, durata, descrizione del programma e, se del caso, certificati che attestano il completamento con esito positivo del programma di formazione da parte del personale. Le autorità competenti di uno Stato membro provvedono affinché ciascun posto di controllo frontaliero all'interno di tale Stato membro abbia accesso alla documentazione relativa alla formazione conservata su supporto cartaceo o in formato elettronico.
Articolo 3
Prescrizioni riguardo alle materie del programma di formazione
1. Il contenuto del programma di formazione è determinato in base agli animali e alle merci per i quali sono designati i posti di controllo frontalieri, nonché in funzione dei compiti e delle responsabilità del personale.
2. Il programma di formazione verte sulle seguenti materie:
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a) |
normativa applicabile dell'Unione relativa all'ingresso nell'Unione di animali e merci, comprese le procedure e le attività da svolgere durante e dopo i controlli fisici; |
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b) |
principi generali dell'esame degli animali; |
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c) |
esame dell'idoneità degli animali al trasporto; |
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d) |
aspetti pratici della manipolazione degli animali in linea con la normativa dell'Unione, comprese le disposizioni adottate per prevenire o ridurre i ritardi ai posti di controllo frontalieri e, ove necessario, per nutrire, abbeverare, scaricare e alloggiare gli animali; |
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e) |
esame sensoriale delle merci; |
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f) |
esame del mezzo di trasporto e delle condizioni di trasporto, compresa la gestione delle merci sensibili alla temperatura (catena del freddo) e del trasporto degli animali; |
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g) |
identificazione delle specie animali compresa, se del caso, l'identificazione delle specie esotiche invasive quali definite all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), introdotte tramite animali e merci; |
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h) |
procedure di controllo riguardanti:
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i) |
metodi per l'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio e relative decisioni in conformità alle prescrizioni della normativa applicabile dell'Unione; |
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j) |
valutazione dei rischi, compresa la raccolta di dati relativi alla salute animale e pubblica al fine di effettuare controlli fisici opportunamente mirati; |
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k) |
prevenzione della contaminazione incrociata e rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza; |
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l) |
prescrizioni in materia di etichettatura per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625; |
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m) |
indagini e tecniche di controllo volte a individuare pratiche fraudolente o ingannevoli nel commercio. |
Articolo 4
Attività di formazione e programmi per lo scambio di personale organizzati a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), può assistere il veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici o eseguire controlli fisici a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 se è stato formato nell'ambito di attività di formazione o di programmi per lo scambio di personale organizzati a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, purché tali attività o programmi riguardino il contenuto e le materie del programma di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 5
Abrogazione
La decisione 93/352/CEE è abrogata.
Articolo 6
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(3) Decisione 93/352/CEE della Commissione, del 1o giugno 1993, recante deroghe alle condizioni di riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri situati nei porti in cui viene sbarcato pesce proveniente dai paesi terzi (GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25).
(4) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
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26.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1082 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Vite autobloccante in acciaio. Presenta un gambo filettato e una testa rotonda, piatta e liscia, con zigrinatura sottostante. Può avere dimensioni diverse. L'articolo è destinato ad essere montato su fogli di metallo a basso spessore mediante una pressa idraulica o pneumatica. La testa rimane esattamente al livello del foglio metallico, mentre la parte filettata rimane perpendicolare allo stesso. Di conseguenza, si ha una filettatura maschio che consente di fissare il foglio metallico, con un dado supplementare e in modo reversibile, a un altro elemento, che può essere staccato mediante svitamento. (*1) Cfr. immagine. |
7318 15 95 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7318 , 7318 15 e 7318 15 95 . L'articolo è filettato e utilizzato per montare o fissare prodotti in modo che possano essere smontati rapidamente senza danni. Esso presenta le caratteristiche oggettive di una vite della voce 7318 . Di conseguenza è esclusa la classificazione nel codice NC 7318 19 00 come altro articolo filettato (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 7318 (A)). Esso deve essere pertanto classificato nel codice NC 7318 15 95 come altra vite di acciaio. |
(*1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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26.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1083 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2019
che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 46, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (2). |
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(2) |
Il 5 agosto e l'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, rispettivamente, le risoluzioni (UNSCR) 2371 (2017) e 2375 (2017), che dispongono nuove misure contro la Corea del Nord. In conformità dei paragrafi 4 e 5 della risoluzione UNSCR 2371 (2017) e dei paragrafi 4 e 5 della risoluzione UNSCR 2375 (2017), il 22 agosto, il 5 settembre, il 29 settembre e il 2 ottobre 2017 il comitato per le sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1718 (2006) ha pubblicato quattro elenchi di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie supplementari connessi alle armi convenzionali e alle armi di distruzione di massa a cui si applicano i divieti riguardanti la fornitura, l'acquisto, il trasferimento e l'assistenza tecnica e finanziaria. |
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(3) |
In seguito all'adozione delle risoluzioni UNSCR 2371 (2017) e 2375 (2017), il 14 settembre e il 10 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato, rispettivamente, la decisione (PESC) 2017/1562 (3) e la decisione (PESC) 2017/1838 (4). Il regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio (5) e il regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio (6) hanno modificato di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, aggiungendo le parti VI, VII, VIII e IX all'allegato II e un riferimento agli elenchi pertinenti dell'ONU. |
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(4) |
È opportuno identificare i beni e le tecnologie da includere nelle parti VI, VII, VIII e IX dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 e le categorie corrispondenti del regolamento n. 428/2009 del Consiglio (7). Le parti I, II, III, IV e V dell'allegato II dovrebbero essere modificate per rispecchiare la struttura utilizzata nelle parti VI, VII, VIII e IX. |
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(5) |
L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
(2) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).
(3) Decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 86).
(4) Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 17).
(5) Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 39).
(6) Regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio è sostituito da quanto segue:
«ALLEGATO II
Beni e tecnologie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 7
Le note, gli acronimi, le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 si applicano ai fini del presente allegato.
PARTE I
Tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
PARTE II
Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna “Descrizione” esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole” cfr. la nota tecnica relativa alla voce in questione.
Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, fatta eccezione per quanto segue.
NOTE GENERALI
L'obiettivo dei divieti di cui al presente allegato non dovrebbe essere eluso attraverso l'esportazione dei beni non vietati (compresi gli impianti) che contengono uno o più componenti vietati quando il componente o i componenti vietati costituiscono l'elemento principale dei beni e possono essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.
N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.
I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla parte C)
Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non vietati.
I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati.
Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.
A. BENI
II.A0. MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||
|
II.A0.001 |
Lampade a catodo cavo, come segue:
|
N/A |
||||||
|
II.A0.002 |
Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm. |
N/A |
||||||
|
II.A0.003 |
Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm. |
N/A |
||||||
|
II.A0.004 |
Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm. |
N/A |
||||||
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II.A0.005 |
Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:
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0A001 |
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II.A0.006 |
Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o 1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati. N.B.: per le attrezzature ad uso personale si veda II.A1.004. |
0A001.j. 1A004.c. |
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II.A0.007 |
Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. |
0B001.c.6. 2A226 2B350 |
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II.A0.008 |
Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10– 6 K– 1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso. |
0B001.g.5. 6A005.e. |
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II.A0.009 |
Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10– 6 K– 1 a 20 °C (ad es. silicio fuso). |
0B001.g. 6A005.e.2. |
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II.A0.010 |
Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1. |
2B350 |
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II.A0.011 |
Pompe da vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:
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0B002.f.2. 2B231 |
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|
II.A0.012 |
Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde). |
0B006 |
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II.A0.013 |
“Uranio naturale” o “uranio impoverito” o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001. |
0C001 |
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II.A0.014 |
Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT. |
N/A |
II.A1. MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A1.001 |
Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %. |
N/A |
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II.A1.002 |
Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %. |
N/A |
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II.A1.003 |
Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:
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1A001 |
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II.A1.004 |
Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali. |
1A004.c. |
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II.A1.005 |
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro. |
1B225 |
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II.A1.006 |
Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. |
1A225 1B231 |
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II.A1.007 |
Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. |
1C002.b.4. 1C202.a. |
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II.A1.008 |
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm. Nota tecnica: la misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura. |
1C003.a. |
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II.A1.009 |
‘Materiali fibrosi o filamentosi’ o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:
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1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |
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|
II.A1.010 |
Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o ‘preformati di fibre di carbonio’, come segue:
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1C010 1C210 |
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II.A1.011 |
Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei ‘missili’, diversi da quelli specificati in 1C107. |
1C107 |
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II.A1.012 |
Non utilizzato. |
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II.A1.013 |
Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:
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1C226 |
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II.A1.014 |
‘Polveri elementari’ di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm. Nota tecnica: per ‘polvere elementare’ si intende una polvere di elevata purezza di un elemento. |
N/A |
||||||||||||||||||||||
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II.A1.015 |
Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %. |
N/A |
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II.A1.016 |
Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216. Note tecniche:
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1C116 1C216 |
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II.A1.017 |
Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:
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1C117 1C226 |
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II.A1.018 |
Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:
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1C003 |
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II.A1.019 |
Non utilizzato. |
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II.A1.020 |
Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione. |
0C004 1C107.a. |
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II.A1.021 |
Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. Nota tecnica: l'‘acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto’ ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto. |
1C116 1C216 |
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II.A1.022 |
Materiale composito carbonio-carbonio |
1A002.b.1 |
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II.A1.023 |
Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel. |
1C002.c.1.a |
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II.A1.024 |
Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C). Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. |
1C002.b.3 |
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II.A1.025 |
Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202. |
1C002 1C202 |
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II.A1.026 |
Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234. |
1C011 1C111 1C234 |
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II.A1.027 |
Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s. |
1C239 |
II.A2. TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A2.001 |
Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:
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2B116 |
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II.A2.002 |
Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali ‘compositi’, e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il ‘controllo numerico’, aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. Nota tecnica: i costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti. |
2B001 2B201 |
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II.A2.002a |
Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002. |
N/A |
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II.A2.003 |
Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
Nota tecnica: le ‘teste indicatrici’ sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento. |
2B119 |
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II.A2.004 |
Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo asservito o azionati tramite leva di comando o tastiera. |
2B225 |
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II.A2.005 |
Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C. Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale. |
2B226 2B227 |
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II.A2.006 |
Non utilizzato. |
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II.A2.007 |
‘Trasduttori di pressione’, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: ai fini di 2B230, nella nozione di ‘precisione’ rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente. |
2B230 |
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II.A2.008 |
Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:
Nota tecnica: la ‘grafite di carbonio’ è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite. |
2B350.e. |
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II.A2.009 |
Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue: scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:
Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli. Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. |
2B350.d. |
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II.A2.010 |
Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe da vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:
Note tecniche: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. Nel termine ‘gomma’ rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche. |
2B350.i. |
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II.A2.011 |
‘Separatori centrifughi’, diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:
Nota tecnica: i ‘separatori centrifughi’ includono i decantatori. |
2B352.c. |
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II.A2.012 |
Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio. |
2B352.d. |
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II.A2.013 |
Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine: Nota tecnica: ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura. |
2B009 2B109 2B209 |
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II.A2.014 |
Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 2B350 o 2B352, come segue:
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2B350 2B352 |
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II.A2.015 |
Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:
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2B005 2B105 3B001.d. |
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II.A2.016 |
Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m3 (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:
Nota tecnica: nel termine ‘gomma’ rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche. |
2B350 |
II.A3. ELETTRONICA
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A3.001 |
Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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0B001.j.5. 3A227 |
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II.A3.002 |
Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:
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0B002.g. 3A233 |
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II.A3.003 |
Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:
Note tecniche:
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0B001.b.13. 3A225 |
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II.A3.004 |
Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi quantitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. |
N/A |
II.A6. SENSORI E LASER
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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II.A6.001 |
Barre di ittrio-alluminio granato (YAG). |
N/A |
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II.A6.002 |
Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue: apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 μm – 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe). |
6A002 6A004.b. |
||||||||
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II.A6.003 |
Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e ‘specchi deformabili’, compresi gli specchi bimorfi. |
6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. |
||||||||
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II.A6.004 |
Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W. |
0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a. |
||||||||
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II.A6.005 |
“Laser” a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:
Note:
|
0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b. |
||||||||
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II.A6.006 |
‘Laser’ a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di ‘laser’ a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di ‘laser’ a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda. Nota: i ‘laser’ a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi ‘laser’. |
0B001.h.6. 6A005.b. |
||||||||
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II.A6.007 |
‘Laser accordabili’ allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:
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0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1. |
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II.A6.008 |
‘Laser’ (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso. |
6A005.c.2.b. |
||||||||
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II.A6.009 |
Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:
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6A203.b.4. |
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II.A6.010 |
Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 × 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale. Nota tecnica: il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti. |
6A203.c. |
||||||||
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II.A6.011 |
Oscillatori e amplificatori laser a impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: questa voce con comprende gli oscillatori monomodo. |
0B001.g.5. 6A005 6A205.c. |
||||||||
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II.A6.012 |
‘Laser’ a impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d. |
||||||||
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II.A6.013 |
Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205. |
6A005 6A205 |
II.A7. MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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II.A7.001 |
Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:
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7A001 7A003 7A101 7A103 |
II.A9. MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
II.A9.001 |
Bulloni esplosivi. |
N/A |
|
II.A9.002 |
Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di ‘aeromobili’ o ‘veicoli più leggeri dell'aria’, e loro componenti appositamente progettati. |
N/A |
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II.A9.003 |
Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate. Nota: questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi. |
9A115 |
B. SOFTWARE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
II.B.001 |
Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni). |
N/A |
C. TECNOLOGIA
|
Numero |
Descrizione Prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
II.C.001 |
Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni). |
N/A |
PARTE III
Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire al settore dei missili balistici della RPDC
A. BENI
III.A1. MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
III.A1.001 |
Alluminio greggio |
1C002 |
|
III.A1.002 |
Cascami e avanzi di alluminio |
1C002 |
|
III.A1.003 |
Polveri e pagliette di alluminio |
1C111 |
|
III.A1.004 |
Barre e profilati di alluminio |
1C002 |
|
III.A1.005 |
Fili di alluminio |
1C002 |
|
III.A1.006 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
1C002 |
|
III.A1.007 |
Tubi di alluminio |
1C002 |
|
III.A1.008 |
Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
1C002 |
|
III.A1.009 |
Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità |
1C002 |
PARTE IV
Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
A. BENI
IV.A0. MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||
|
IV.A0.001 |
Magneti anulari Materiali per magneti permanenti aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
|
3A201.b. |
||||||||||
|
IV.A0.002 |
Variatori di frequenza (conosciuti anche come convertitori o invertitori) Variatori di frequenza, diversi da quelli specificati alle voci 0B001.b.13 o 3A225 dell'allegato II, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro software appositamente progettato:
Note tecniche:
|
0B001.b.13. 3A225 |
IV.A1. MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||
|
IV.A1.001 |
Acciaio Maraging avente entrambe le caratteristiche seguenti:
|
1C216 |
||||||||||||
|
IV.A1.002 |
Materiali magnetici di lega in fogli o strisce sottili aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
|
1C005 |
||||||||||||
|
IV.A1.003 |
Leghe di alluminio ad alta resistenza Leghe di alluminio aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: le leghe sopra citate comprendono le leghe di alluminio prima o dopo il trattamento termico. |
1C202 |
||||||||||||
|
IV.A1.004 |
“Materiali fibrosi o filamentosi” e materiali preimpregnati, come segue:
|
1C210 |
||||||||||||
|
IV.A1.005 |
Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature, come segue:
|
1B201 |
||||||||||||
|
IV.A1.006 |
Idruri metallici come l'idruro di zirconio |
1B231 |
||||||||||||
|
IV.A1.007 |
Sodio metallico (7440-23-5) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.008 |
Triossido di zolfo (7446-11-9) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.009 |
Cloruro di alluminio (7446-70-0) |
N/A |
||||||||||||
|
IV.A1.010 |
Bromuro di potassio (7758-02-3) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.011 |
Bromuro di sodio (7647-15-6) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.012 |
Diclorometano (75-09-2) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.013 |
Bromopropano (75-26-3) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.014 |
Ossido di isopropile (108-20-3) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.015 |
Monoisopropilammina (75-31-0) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.016 |
Trimetilammina (75-50-3) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.017 |
Tributilammina (102-82-9) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.018 |
Trietilammina (121-44-8) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.019 |
N,N-dimetilanilina (121-69-7) |
1C350 |
||||||||||||
|
IV.A1.020 |
Piridina (110-86-1) |
1C350 |
IV.A2. TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||||||||
|
IV.A2.001 |
Macchine per fluotornitura descritte in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 e S/2014/253 |
2B209 |
||||||||||||||||||||||
|
IV.A2.002 |
Apparecchiature per saldatrici laser |
N/A |
||||||||||||||||||||||
|
IV.A2.003 |
Macchine utensili CNC a 4 e 5 assi |
2B201 |
||||||||||||||||||||||
|
IV.A2.004 |
Apparecchiature per il taglio al plasma |
N/A |
||||||||||||||||||||||
|
IV.A2.005 |
Contenitori per reazioni, reattori, scambiatori di calore, unità di condensazione, pompe, valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatoi di accumulo, colonne di distillazione o torri di assorbimento conformi ai parametri di prestazione indicati in S/2006/853 e S/2006/853/corr.1 Pompe dotate di tenuta singola aventi una portata massima specificata dal fabbricante superiore a 0,6 m3/ora e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:
|
2B350 |
||||||||||||||||||||||
|
IV.A2.006 |
Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). |
2B352 |
PARTE V
Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
A. BENI
V.A1. MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
V.A1.001 |
Isocianati (TDI (diisocianato di toluene), MDI (diisocianato di metilendifenile), IPDI (diisocianato di isoforone), HNMDI o HDI (diisocianato di esametilene) e DDI (diisocianato di esametilene) e apparecchiature di produzione. |
N/A |
|
V.A1.002 |
Nitrato di ammonio, chimicamente puro o in fase stabilizzata (PSAN). |
1C111 |
|
V.A1.003 |
Sostanze polimeriche (Polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE), etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE), polipropilene glicole (PPG), polidietilene glicole adipato (PGA), polietilenglicole (PEG) |
1C111 |
|
V.A1.004 |
Fogli di manganese per la brasatura di metalli. |
1C111 |
V.A2. TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
V.A2.001 |
Macchine per idroformatura. |
2B109 |
|
V.A2.002 |
Forni per trattamento termico — Temperatura > 850 °C e una dimensione > 1 m, |
II.A2.005 2B226 2B227 |
|
V.A2.003 |
Macchine per elettroerosione (EDM) |
2B001.d |
|
V.A2.004 |
Macchine per saldatura FSW (Friction Stir Welding). |
N/A |
|
V.A2.005 |
Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri, |
2B352 |
|
V.A2.006 |
Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici. |
II.A2.014.e. 2B350 2B352 |
|
V.A2.007 |
Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 L (0,01-0,02 m3), utilizzabili con materiali biologici. |
2B352 II.A2.014.a. |
V.A6. SENSORI E LASER
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
V.A6.001 |
Apparecchi da ripresa ad alta velocità a eccezione di quelli utilizzati nei sistemi di immaginografia medica |
6A003.a.2 |
V.A9. MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
V.A9.001 |
Camere di prova non distruttive con una dimensione critica interna pari o superiore a 1 m. |
9B106 |
|
V.A9.002 |
Turbo pompe per motori a razzo a propellente liquido o ibridi |
9A006 |
|
V.A9.003 |
Sottosistemi di contromisura e ausili di penetrazione (ad es. disturbatori, ingannatori o distributori di chaff) destinati a saturare, confondere o eludere le difese missilistiche. |
N/A |
|
V.A9.004 |
Telai di camion con 6 o più assi |
9A115 II.A9.003 |
B. SOFTWARE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
V.B.001 |
Software di modellazione e progettazione relativo alla modellazione dell'analisi aerodinamica e termodinamica di sistemi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio |
N/A |
PARTE VI
Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2371 (2017).
A. BENI
VI.A1. MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||
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VI.A1.001 |
Bulloni, dadi e perni esplosivi, cariche lineari profilate flessibili, perni di bloccaggio a sfera, molle di compressione, dispositivi per tagli circolari e razzi di accelerazione utilizzabili per meccanismi di separazione di stadio |
N/A |
||||||
|
VI.A1.002 |
Tutte le camere di prova ambientali in grado di simulare le condizioni di volo (temperatura, pressione, urto e vibrazione), escluse quelle utilizzate per scopi di sicurezza degli aeromobili civili |
9B106 |
||||||
|
VI.A1.003 |
Rapida realizzazione di prototipi, comprese le apparecchiature per la fabbricazione additiva |
N/A |
||||||
|
VI.A1.004 |
Fibra di poliacrilonitrile (PAN) utilizzabile come precursore per la produzione di fibra di carbonio e relative apparecchiature di produzione |
1C010 1C210 9C110 |
||||||
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VI.A1.005 |
Relativamente al punto 12 dell'elenco contenuto nella relazione del comitato redatta a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) (S/2016/308, allegato) leggasi “Idruri metallici come l'idruro di zirconio, l'idruro di berillio, l'idruro di alluminio, l'idruro di litio e l'idruro di titanio” |
1C111 |
||||||
|
VI.A1.006 |
Plastificanti utilizzabili nei propellenti compositi, tra cui:
|
1C111 |
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VI.A1.007 |
Acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 1 950 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) in una delle forme seguenti:
|
1C216 |
||||||
|
VI.A1.008 |
Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature: macchine per l'avvolgimento di filamenti o macchine per la posa di fibre i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinamento e di programmazione; mandrini di precisione per tali apparecchiature |
1B001 1B101 1B201 |
||||||
|
VI.A1.009 |
Maschere respiratorie complete alimentate con aria purificata escluse quelle utilizzate negli autorespiratori per i vigili del fuoco |
1A004.a. 2B352 |
||||||
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VI.A1.010 |
Prodotti chimici supplementari adatti alla decontaminazione di agenti di guerra chimica: dietilentriammina (CAS 111-40-0) |
N/A |
||||||
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VI.A1.011 |
Chemioprofilassi per il gas nervino:
|
N/A |
PARTE VII
Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi convenzionali, designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).
A. BENI
VII.A1. MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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VII.A1.001 |
Strutture o prodotti laminati “compositi” costituiti da una “matrice” organica e materiali, come segue: Nota: non si applica a strutture o prodotti laminati “compositi” costruiti con “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati con resine epossidiche utilizzati per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Non si applica ai prodotti semilavorati appositamente progettati per le seguenti applicazioni puramente civili: articoli sportivi, industria automobilistica, industria delle macchine utensili, settore medico. Non si applica ai prodotti lavorati appositamente progettati per una specifica applicazione.
|
1A002 1A202 |
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VII.A1.002 |
“Materiali fibrosi o filamentosi”, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
1C008 1C010 1C210 9C110 |
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VII.A1.003 |
Apparecchiature per la “produzione” o l'ispezione di strutture “composite” Componenti e accessori appositamente progettati, comprendenti:
Note:
|
1B001.a. 1B001.b. 1B001.c. 1B001.d. 1B001.e. 1B001 1B101 1B201 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.A1.004 |
Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, comprendenti:
Nota: ove non altrimenti specificato i termini “metalli” e “leghe” coprono le forme grezze e semilavorate. Forme grezze: anodi, sfere, barre (comprese barrette intagliate e barre da filo), billette, blocchi, blumi, mattoni, panelli, catodi, cristalli, cubi, dadi, grani, granuli, lingotti, pezzi, palline, pani, polveri impalpabili, rondelle, graniglie, lastre, spezzoni, spugne, bacchette. Forme semilavorate: materiali forgiati o lavorati ottenuti mediante laminazione, stiratura, estrusione, fucinatura, estrusione per urto, stampaggio, granitura, atomizzazione e molatura, cioè: angoli, profilati ad U, pezzi circolari, dischi, polveri, pagliuzze, lamine e foglie, fucinati, lamiere, polveri impalpabili, stampati e imbutiti, nastri, anelli, aste (compresi bacchette nude per saldatura, tondini e fili laminati), profilati, sagomati, fogli, reggette, tubi (anche tondi, quadri e concavi), fili trafilati e fili estrusi; getti colati in forme di sabbia, conchiglie, forme di metallo, di gesso e di altro tipo, comprese colate ad alta pressione, forme sinterizzate e forme ottenute mediante procedimenti di metallurgia delle polveri. |
1C002 1C202 |
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VII.A1.005 |
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, aventi una delle caratteristiche seguenti:
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1C003 |
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VII.A1.006 |
Leghe di uranio titanio o leghe di tungsteno con una “matrice” a base di ferro, nichelio o rame, aventi le caratteristiche seguenti:
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1C004 |
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VII.A1.007 |
Conduttori “compositi”“superconduttori” di lunghezza superiore a 100 m o con massa superiore a 100 g, come segue:
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1C005 |
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VII.A1.008 |
Fluidi e sostanze lubrificanti, come segue:
Nota: non si applica ai materiali specificati e confezionati come prodotti medici. |
1C006 |
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VII.A1.009 |
Polveri ceramiche, materiali ceramici non “compositi”, materiali “compositi” a matrice ceramica e materiali precursori, come segue:
Note:
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1C007 |
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VII.A1.010 |
Sostanze polimeriche non fluorurate, come segue:
Nota: si applica alle sostanze in forma “fusibile” liquida o solida, incluse resine, polveri, palline, pellicole, fogli, nastri o strisce. |
1C008 |
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VII.A1.011 |
Composti fluorurati non trattati, come segue:
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1C009 |
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VII.A1.012 |
“Materiali fibrosi o filamentosi”, come segue:
Note:
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1C010.a. 1C010.b. 1C010.c. |
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VII.A1.013 |
Metalli e composti, come segue:
Nota: i metalli in questione comprendono anche i metalli o le leghe incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio. |
1C011 |
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VII.A1.014 |
Indumenti corazzati e loro componenti, come segue:
Nota: questo paragrafo non si applica agli indumenti corazzati se al seguito dell'utente a scopo di protezione personale, agli indumenti corazzati per la protezione frontale unicamente da frammenti e onde d'urto provocati da congegni esplosivi non militari e agli indumenti corazzati progettati per la protezione da coltelli, lance, aghi o da traumi da corpo contundente. |
1A005 |
VII.A4. COMPUTER
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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VII.A4.001 |
Calcolatori elettronici e sistemi, apparecchiature e componenti collegati o “assiemi elettronici” aventi una delle caratteristiche seguenti:
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4A001 |
VII.A5. TELECOMUNICAZIONI E “SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE”
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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VII.A5.001 |
Sistemi e apparecchiature di telecomunicazione, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
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5A001.b. |
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VII.A5.002 |
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione nel settore delle telecomunicazioni e loro componenti ed accessori, appositamente progettati per lo “sviluppo” o la “produzione” di apparecchiature, funzioni o elementi di telecomunicazione. Nota: non si applica alle apparecchiature di caratterizzazione di fibre ottiche. |
5B002 |
VII.A6 SENSORI E LASER
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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VII.A6.001 |
Idrofoni aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota: le condizioni degli idrofoni appositamente progettati per altre apparecchiature sono determinate dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature. |
6A001.a. |
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VII.A6.002 |
Cortine di idrofoni acustici rimorchiati aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
6A001.a. |
||||||||||||||||||||||||||||
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VII.A6.003 |
Sensori di direzione aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
6A001.a. |
||||||||||||||||||||||||||||
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VII.A6.004 |
Cortine di idrofoni di profondità e di baia aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: sensori idroacustici basati su accelerometri aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Note:
|
6A001.a. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.A6.005 |
“Sensori di immagini monospettrali” e “sensori di immagini multispettrali” progettati per applicazioni di telerilevamento e aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota: non si applica ai “sensori di immagini monospettrali” con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm e che incorporano solo uno qualsiasi dei seguenti rivelatori non “qualificati per impiego spaziale” o “matrici sul piano focale” non “qualificate per impiego spaziale”:
|
6A002 |
||||||||||||||||||||||||||||
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VII.A6.006 |
Componenti “qualificati per impiego spaziale” per sistemi ottici, come segue:
|
6A004.a. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.A6.007 |
Apparecchiature ottiche di controllo come segue:
|
6A004.d. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.A6.008 |
“Magnetometri” che utilizzano tecnologie di superconduttori (SQUID) e hanno una delle caratteristiche seguenti:
|
6A006 tranne:
|
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VII.A6.009 |
“Magnetometri” che utilizzano “tecnologie” di pompaggio ottico o di precessione nucleare (protoni/Overhauser) aventi una “sensibilità” inferiore a (migliore di) 2 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz. |
6A006 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.A6.010 |
“Gradiometri magnetici” che impiegano “magnetometri” multipli specificati in VII.A6. |
6A006 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.A6.011 |
“Sistemi di compensazione” per:
Nota: “gradiometri magnetici intrinseci” a fibre ottiche aventi una “sensibilità” di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0,3 nT/m (valore efficace) per radice quadrata di Hz; “gradiometri magnetici intrinseci” che utilizzano “tecnologie” diverse da quelle delle fibre ottiche, aventi una “sensibilità” di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0.015 nT/m (valore efficace) per radice quadrata di Hz. |
6A006 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.A6.012 |
Ricevitori elettromagnetici subacquei che incorporano “magnetometri” specificati in VII.A6.008 o VII.A6.009. |
6A006 |
VII.A7. MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.A7.001 |
Accelerometri, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
7A001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VII.A7.002 |
Giroscopi o sensori di velocità angolare, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
7A002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.A7.003 |
“Apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale” aventi una delle caratteristiche seguenti: Note:
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7A003 |
VII.A8. MATERIALE NAVALE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||
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VII.A8.001 |
Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria, appositamente progettati per l'impiego subacqueo, come segue:
|
8A002.j. |
||||||||||||||||
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VII.A8.002 |
Sistemi non dipendenti dall'aria con motore a ciclo diesel aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
8A002.j. |
||||||||||||||||
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VII.A8.003 |
Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria a “cella a combustibile” con potenza di uscita superiore a 2 kW ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
8A002.j. |
||||||||||||||||
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VII.A8.004 |
Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motori a ciclo Stirling aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
8A002.p. |
||||||||||||||||
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VII.A8.005 |
Veicoli sommergibili collegati (tethered), con equipaggio, progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m. |
8A001.a. |
VII.A9. MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||
|
VII.A9.001 |
Apparecchiature, utensili o montaggi appositamente progettati per la fabbricazione di palette mobili, palette fisse o “carenature di estremità” di motori a turbina a gas, come segue:
|
9B001 |
||||||||||||
|
VII.A9.002 |
Motori aeronautici a turbina a gas, esclusi quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
|
9A001 |
B. SOFTWARE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.B.001 |
“Software” per lo “sviluppo” dei materiali elencati in VII.A1. |
1D002 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.B.002 |
“Software” appositamente progettato per lo “sviluppo” o la “produzione” delle seguenti apparecchiature:
|
2D001 2D002 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII.B.003 |
“Software” per sistemi, apparecchiature e componenti marini, apparecchiature di collaudo, di ispezione e di “produzione” e altre tecnologie collegate |
8D001 8D002 |
C. TECNOLOGIA
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
VII.C.001 |
“Tecnologia” per lo “sviluppo” o la “produzione” delle apparecchiature o dei materiali elencati in VII.A |
1E001 1E002 1E102 1E103 1E104 1E201 |
|
VII.C.002 |
“Tecnologia” per la riparazione delle strutture, dei prodotti laminati o dei materiali “compositi” specificati in VII.A1 “Sistemi, apparecchiature e componenti”. Nota: non si applica alla tecnologia per la riparazione di strutture di “aeromobili civili” con l'impiego di “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio e resine epossidiche, contenuta nei manuali del fabbricante degli aeromobili. |
1E001 1E002 1E201 1E103 |
|
VII.C.003 |
“Tecnologia” per sistemi, apparecchiature e componenti marini, apparecchiature di collaudo, di ispezione e di “produzione” e altre tecnologie collegate |
8E001 8E002 |
PARTE VIII
Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi di distruzione di massa, designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).
A. BENI
VIII.A0. MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
VIII.A0.001 |
Magneti anulari (esclusi quelli progettati per applicazioni nei settori automobilistico o dell'elettronica di consumo) |
0B001 |
|
VIII.A0.002 |
Celle calde |
0B006 |
|
VIII.A0.003 |
Camere a guanti adatte all'utilizzazione con materiali radioattivi |
0B005 |
|
VIII.A0.004 |
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro |
0B001 |
|
VIII.A0.005 |
Acceleratori di particelle |
N/A |
|
VIII.A0.006 |
Sistemi di raffreddamento al freon e ad acqua refrigerata in grado di mantenere una capacità di raffreddamento costante pari o superiore a 100 000 Btu/hr (29,3 kW) |
0B001 0B002 1B231 |
|
VIII.A0.007 |
Valvole con tenuta a soffietto |
0B001 2A226 |
|
VIII.A0.008 |
Attrezzature in monel, tra cui valvole, tubature, serbatoi e recipienti (tubi e valvole di diametro superiore a 8 previsti per 500 psi e serbatoi di oltre 500 l) |
0B001 2A226 2B350 |
|
VIII.A0.009 |
Lastre, valvole, tubature, serbatoi e recipienti in acciaio inossidabile austenitico 304 e 316 (tubi e valvole di diametro superiore a 8 previsti per 500 psi e serbatoi di oltre 500 l) |
0B001 1C116 1C216 |
|
VIII.A0.010 |
Valvole per vuoto, tubature, flange, guarnizioni e attrezzature collegate appositamente progettate per essere utilizzate nella manutenzione per alto vuoto (pressione pari o inferiore a 0,1 Pa) |
0B001 0B002 2A226 2B350 |
VIII.A1. MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
VIII.A1.001 |
Apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni |
1A004 6A002 6A102 |
|
VIII.A1.002 |
Apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo (escluse le apparecchiature a raggi X appositamente progettate per uso medico) |
1B001 9B007 |
|
VIII.A1.003 |
Tributilfosfato (CAS 126-73-8) |
N/A |
|
VIII.A1.004 |
Acido nitrico in concentrazioni del 20 % o più in peso |
1C111 |
|
VIII.A1.005 |
Fluoro (tranne quello utilizzato esclusivamente per scopi civili, come i refrigeranti, compresi il freon e il fluoruro per la produzione di dentifricio) |
1C350 |
|
VIII.A1.006 |
Radionuclidi emittenti alfa |
1C236 |
|
VIII.A1.007 |
Telecamere resistenti alle radiazioni |
6A003 |
VIII.A2. TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
VIII.A2.001 |
Cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno (diametro pari o superiore a 3 mm) |
2A001 2A101 |
|
VIII.A2.002 |
Presse isostatiche |
2B004 2B104 2B204 |
|
VIII.A2.003 |
Apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio |
2B005 |
|
VIII.A2.004 |
Attrezzature per la produzione di valvole, comprese le macchine di formatura idraulica e le matrici di formatura di soffietti |
2B009 2B109 2B209 |
|
VIII.A2.005 |
Saldatrici MIG (oltre 180 A DC) |
N/A |
|
VIII.A2.006 |
Macchine di bilanciamento centrifugo su più piani |
2B119 2B219 |
|
VIII.A2.007 |
Apparecchiature di rilevamento sismico o rilevatori sismici antiintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato |
2B116 9B006 |
VIII.A3. ELETTRONICA
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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|
VIII.A3.001 |
Variatori di frequenza in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 300 e 600 Hz |
3A225 |
||||
|
VIII.A3.002 |
Spettrometri di massa |
3A233 |
||||
|
VIII.A3.003 |
Macchine a raggi X con scarica a lampo e “parti” o “componenti” di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione |
3A102 |
||||
|
VIII.A3.004 |
Apparecchiature elettroniche entro la gamma di frequenze sintetizzate pari o superiore a 31,8 GHz e con potenza di uscita pari o superiore a 100 mW per la generazione di tempo di ritardo o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:
|
3B002 |
||||
|
VIII.A3.005 |
Strumenti analitici cromatografici e spettrometrici |
3A233 |
B. SOFTWARE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
VIII.B.001 |
Software per calcoli/modellazione neutronici |
0D001 |
|
VIII.B.002 |
Software per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione |
0D001 |
|
VIII.B.003 |
Software per calcoli/modellazione idrodinamici (tranne quelli utilizzati esclusivamente per scopi civili, come i servizi di riscaldamento collettivo |
0D001 |
PARTE IX
Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi convenzionali, designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).
A. BENI
IX.A1. MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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IX.A1.001 |
Dispositivi di tenuta, guarnizioni, sigillanti o serbatoi elastici per carburante, appositamente progettati per impiego su “aeromobili” o impiego aerospaziale, costituiti da più del 50 % in peso di uno qualsiasi delle poliimmidi fluorurate o degli elastomeri di fosfazene fluorurato. |
1A001 |
||||||||||||||||||
|
IX.A1.002 |
Manufatti realizzati con poliimmidi aromatiche non “fusibili” sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce:
Nota: la categoria di cui sopra non si applica ai manufatti rivestiti o laminati con rame e progettati per circuiti elettronici stampati. |
1A003 |
||||||||||||||||||
|
IX.A1.003 |
Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione non appositamente progettati per uso militare, come segue:
|
1A004.a. Tranne 1A004.a: agenti antisommossa |
||||||||||||||||||
|
IX.A1.004 |
Apparecchiature e dispositivi appositamente progettati per innescare cariche e dispositivi contenenti “materiali energetici” con mezzi elettrici, come segue:
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1A007 |
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IX.A1.005 |
Cariche, dispositivi e loro componenti, come segue:
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1A008 |
||||||||||||||||||
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IX.A1.006 |
Apparecchiature per la produzione o l'ispezione di strutture o prodotti laminati “compositi” o di “materiali fibrosi o filamentosi”, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
|
1B001.g. |
||||||||||||||||||
|
IX.A1.007 |
Apparecchiature per la produzione di leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, appositamente progettate per evitare la contaminazione e appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei seguenti processi:
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1B002 |
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IX.A1.008 |
Attrezzature, matrici, forme o montaggi per la “formatura superplastica” o la “saldatura per diffusione” del titanio, dell'alluminio o di loro leghe:
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1B003 |
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|
IX.A1.009 |
Materiali appositamente progettati per assorbire le onde elettromagnetiche, o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:
Nota tecnica: la “conduttività elettrica di volume” e la “resistività superficiale'” sono determinate con l'ausilio della norma ASTM D-257 o di norme nazionali equivalenti. |
1C001.c. |
||||||||||||||||||
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IX.A1.010 |
Conduttori “compositi”“superconduttori” costituiti da uno o più “filamenti”“superconduttori” che mantengono lo stato “superconduttore” a una temperatura superiore a 115 K (– 158,16 °C). Nota tecnica: ai fini della voce precedente, i “filamenti” possono essere in forma di fili, cilindri, pellicole, nastri e strisce. |
1C005.a. |
||||||||||||||||||
|
IX.A1.011 |
“Materiali fibrosi o filamentosi”, come segue:
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1C010.a. 1C010.b. 1C010.c. |
IX.A2. TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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IX.A2.001 |
Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, come segue: Nota: questa categoria non si applica alle sfere aventi tolleranze di grado 5 o meno specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 3290.
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2A001.a. 2A001.c. |
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IX.A2.002 |
Macchine utensili per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali “compositi” e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il “controllo numerico”:
|
2B001.c. |
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IX.A2.003 |
Macchine utensili per la rifinitura ottica a controllo numerico equipaggiate per l'asportazione selettiva di materiali per produrre superfici ottiche non sferiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Note tecniche: ai fini dei prodotti di cui sopra:
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2B002.a. 2B002.b. 2B002.c. 2B002.d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A2.004 |
“Presse isostatiche” a caldo aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
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2B004 2B104 2B204 |
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IX.A2.005 |
Apparecchiature appositamente progettate per la deposizione, la lavorazione e il controllo durante la lavorazione di strati inorganici, rivestimenti e modificazioni superficiali, come segue:
|
2B005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A2.006 |
Sistemi, apparecchiature e “assiemi elettronici” di controllo dimensionale o di misura, come segue:
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2B006.b. 2B206.b. |
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IX.A2.007 |
“Robot” aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro unità di controllo e “dispositivi di estremità” appositamente progettati:
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2B007 2B207 |
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IX.A2.008 |
Assiemi o unità appositamente progettati per le macchine utensili o per sistemi o apparecchiature di controllo dimensionato o di misura, come segue:
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2B008 |
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IX.A2.009 |
Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura che possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbricante, con unità di “controllo numerico” o unità di controllo a calcolatore e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura. |
2B009 2B109 2B209 |
IX.A3. ELETTRONICA
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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IX.A3.001 |
Prodotti elettronici, come segue:
|
3A001.a |
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IX.A3.002 |
Circuiti integrati progettati o previsti come circuiti resistenti alle radiazioni per sopportare:
Nota: la categoria di cui sopra non si applica ai metalli isolanti semiconduttori (MIS). |
3A001.a. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX.A3.003 |
“Microcircuiti microprocessori”, “microcircuiti microcalcolatori”, microcircuiti microcontrollori, memorie a circuiti integrati fabbricate a partire da un semiconduttore composto, convertitori analogico-numerici, circuiti integrati che contengono convertitori analogico-numerici e memorizzano o trattano i dati digitalizzati, convertitori numerico-analogici, circuiti elettro-ottici o “circuiti integrati ottici” progettati per il “trattamento del segnale”, dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore, circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente per i quali non è conosciuta la funzione o le condizioni dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, processori di trasformata rapida di Fourier (FFT), memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM), memorie flash, memorie statiche ad accesso casuale (SRAM) o memorie ad accesso casuale magnetoresistive (MRAM), aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota: questa categoria non si applica ai circuiti integrati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili. |
3A001.a.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX.A3.004 |
“Circuiti integrati ottici” ed elettro-ottici per il “trattamento del segnale” aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
3A001.a. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX.A3.005 |
Nota: questa categoria comprende:
|
3A001.a. |
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|
IX.A3.006 |
Circuiti integrati per reti neurali. |
3A001.a. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX.A3.007 |
Circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali il fabbricante non conosce né la funzione né le condizioni dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
3A001.a. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX.A3.008 |
Circuiti integrati per sintetizzatore digitale diretto (DDS) aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: la frequenza di clock del DAC può essere descritta come frequenza di clock pilota o frequenza di clock di entrata. |
3A001.a. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.009 |
Prodotti a microonde o ad onde millimetriche, come segue:
Nota tecnica: “modalità doppia” significa che la corrente del fascio del “dispositivo elettronico sotto vuoto” può essere intenzionalmente modificata tra il funzionamento a onda continua e pulsata per mezzo di una griglia e produce una potenza di picco in uscita a impulsi superiore alla potenza di uscita in onda continua. |
3A001.b. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX.A3.010 |
Amplificatori a “circuito integrato monolitico a microonde” (MMIC) aventi una delle caratteristiche seguenti:
Note:
|
3A001.b. |
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IX.A3.011 |
Transistor a microonde discreti aventi una delle caratteristiche seguenti:
Note:
|
3A001.b. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.012 |
Amplificatori a microonde a stato solido e assiemi/moduli a microonde contenenti amplificatori a microonde a stato solido aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota: le condizioni di un prodotto la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza sono determinate dalla soglia della più bassa potenza di uscita di picco satura. |
3A001.b. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.013 |
Filtri passa-banda o eliminatori di banda accordabili elettronicamente o magneticamente, aventi più di 5 risonatori accordabili in grado di accordarsi su una banda di frequenza di 1,5:1 (fmax/fmin) in meno di 10 μs e aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
3A001.b. |
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IX.A3.014 |
Convertitori e miscelatori armonici aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
3A001.b. |
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IX.A3.015 |
Amplificatori di potenza a microonde contenenti “dispositivi elettronici sotto vuoto” sopra specificati e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: questa categoria non si applica alle apparecchiature progettate o previste per funzionare in qualsiasi banda di frequenza “assegnata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)” per servizi di radiocomunicazione ma non di radiolocalizzazione. |
3A001.b. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.016 |
Moduli di potenza a microonde (MPM), costituiti come minimo da un “dispositivo elettronico sotto vuoto” ad onde progressive, un “circuito integrato monolitico a microonde” (“MMIC”) e un convertitore di potenza elettronico integrato, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Note tecniche:
|
3A001.b. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.017 |
Oscillatori o assiemi di oscillatori, specificati per funzionare con un rumore di fase in banda laterale unica (SSB), espresso in dBc/Hz, inferiore a (migliore di) – (126 + 20log10F – 20log10f) in qualsiasi punto entro la gamma di 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz; Nota tecnica: nella categoria precedente F rappresenta lo spostamento espresso in Hz rispetto alla frequenza di funzionamento e f la frequenza di funzionamento espressa in MHz. |
3A001.b. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.018 |
“Assiemi elettronici”“sintetizzatori di frequenza” aventi “tempo di commutazione della frequenza” come specificato da una delle seguenti caratteristiche:
|
3A001.b. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.019 |
“Moduli trasmittenti/riceventi”, “MMIC trasmittenti/riceventi”, “moduli trasmittenti” e “MMIC trasmittenti” previsti per funzionare a frequenze superiori a 2,7 GHz e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Note tecniche:
|
3A001.b. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.020 |
Dispositivi che utilizzano le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde) con una delle caratteristiche seguenti:
|
3A001.c. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.021 |
Dispositivi che utilizzano le onde acustiche di volume che permettono il trattamento diretto di segnali a frequenze superiori a 6 GHz. |
3A001.c. |
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IX.A3.022 |
Dispositivi di “trattamento del segnale” acustico-ottici basati sull'interazione tra onde acustiche (di volume o di superficie) e onde luminose che permettono il trattamento diretto di segnali o immagini, compresa l'analisi spettrale, la correlazione o la convoluzione. |
3A001.c. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.023 |
Dispositivi e circuiti elettronici contenenti componenti, fabbricati a partire da materiali “superconduttori”, appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla “temperatura critica” di almeno uno dei costituenti “superconduttori”, aventi una delle funzioni seguenti:
|
3A001.d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX.A3.024 |
Celle ad alta energia come segue:
Note tecniche:
Nota: i dispositivi ad alta energia non comprendono le batterie, incluse le batterie a cella singola. |
3A001.e. |
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IX.A3.025 |
Condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia come segue:
|
3A001.e. |
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IX.A3.026 |
Elettromagneti e solenoidi “superconduttori”, appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore ad un secondo, aventi tutte le caratteristiche seguenti: Nota: la voce precedente non si applica agli elettromagneti e ai solenoidi “superconduttori” appositamente progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).
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3A001.e. |
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IX.A3.027 |
Celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari “qualificati per impiego spaziale” e aventi efficienza media minima superiore al 20 % a una temperatura di funzionamento di 301 K (28 °C) a illuminazione simulata “AM0” con un irradiamento di 1 367 watt per metro quadrato (W/m2). Nota tecnica: “AM0” o “massa d'aria zero” si riferisce all'irradiamento spettrale della luce solare nell'atmosfera esterna della terra quando la distanza tra la terra e il sole è pari a un'unità astronomica (UA). |
3A001.e. |
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IX.A3.028 |
Codificatori di posizione assoluta di tipo rotante, aventi una “precisione” uguale o inferiore a (migliore di) 1,0 secondo d'arco e anelli, dischi o scale codificatori appositamente progettati. |
3A001.f. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IX.A3.029 |
Dispositivi di commutazione a tiristori a energia pulsata a stato solido e “moduli di tiristori” che utilizzano metodi di commutazione controllati elettricamente, otticamente o a radiazione di elettroni, aventi una delle seguenti caratteristiche:
Note:
Nota tecnica: Ai fini della lettera g) un “modulo di tiristori” contiene uno o più tiristori. |
3A001.g. |
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IX.A3.030 |
Commutatori, diodi o “moduli” a semiconduttore a energia allo stato solido aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: la tensione di picco ripetitiva a vuoto della voce precedente comprende la tensione pozzo-sorgente, la tensione collettore-emettitore, la tensione inversa di picco ripetitiva e la tensione di picco ripetitiva a vuoto (tensione di blocco). |
3A001.h. |
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IX.A3.031 |
Apparecchiature di registrazione e oscilloscopi, come segue:
|
3A002.a. |
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IX.A3.032 |
“Analizzatori di segnali”, come segue:
Note tecniche:
Nota: la categoria di cui sopra non si applica agli “analizzatori di segnali” che utilizzano solo filtri di banda passante a percentuale costante (noti anche come filtri di ottava o filtri di frazioni di ottava). |
3A002.c. |
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IX.A3.033 |
Generatori di segnale aventi una delle caratteristiche seguenti:
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3A002.d. |
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IX.A3.034 |
Analizzatori di rete aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: la “funzionalità di misura vettoriale non lineare” è la capacità di uno strumento di misurare i risultati delle prove di dispositivi utilizzati nel dominio dei grandi segnali o nella gamma della distorsione non lineare. |
3A002.e. |
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IX.A3.035 |
Ricevitori di collaudo a microonde aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
3A002.f. |
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IX.A3.036 |
Campioni di frequenza atomici con una delle caratteristiche seguenti:
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3A002.f. |
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IX.A3.037 |
Apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi o di materiali semiconduttori, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
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3B001.b. 3B001.f. 3B001.f. |
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IX.A3.038 |
Apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta; maschere e reticoli, progettati per i circuiti integrati. |
3B001.g. |
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IX.A3.038 |
Apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori finiti o non finiti e dispositivi a microonde, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
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3B002 |
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IX.A3.039 |
Materiali etero-epitassiali consistenti di un “substrato” con strati multipli sovrapposti ottenuti per crescita epitassiale con uno degli elementi seguenti;
Nota: questa voce non si applica ai “substrati” aventi uno o più strati epitassiali di tipo P di GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP o InGaAlP, indipendentemente dalla sequenza degli elementi, tranne qualora lo strato epitassiale di tipo P sia tra strati di tipo N. |
3C001 |
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IX.A3.040 |
Resine fotosensibili (resist) e “substrati” rivestiti di resine fotosensibili come segue:
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3C002 |
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IX.A3.041 |
Composti organici-inorganici:
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3C003 |
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IX.A3.042 |
Idruri di fosforo, di arsenico o di antimonio, aventi una purezza superiore al 99,999 %, anche se diluiti in gas inerti o idrogeno. Nota: la voce precedente non si applica agli idruri contenenti il 20 % molare o più di gas inerti o di idrogeno. |
3C004 |
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IX.A3.043 |
“Substrati” di semiconduttori, lingotti o monocristalli di carburo di silicio (SiC), nitruro di gallio (GaN), nitruro di alluminio (AlN) o nitruro di gallio alluminio (AlGaN) o altre preforme di tali materiali, aventi resistività superiore a 10 000 ohm-cm a 20 °C. |
3C005 |
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IX.A3.044 |
“Substrati” specificati al punto 5 aventi almeno uno strato epitassiale di carburo di silicio, nitruro di gallio, nitruro di alluminio o nitruro di gallio alluminio. |
3C006 |
IX.A6. SENSORI E LASER
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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IX.A6.001 |
Sensori ottici o loro apparecchiature e componenti come segue:
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6A002.d. |
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IX.A6.002 |
Raffreddatori criogenici non “qualificati per impiego spaziale” aventi una temperatura della sorgente di raffreddamento inferiore a 218 K (-55 °C), come segue:
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6A002.d. |
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IX.A6.003 |
Sensori a fibre ottiche appositamente fabbricati, per composizione o struttura, o modificati con rivestimento, per essere sensibili agli effetti acustici, termici, inerziali, elettromagnetici o alle radiazioni nucleari. |
6A002.d. |
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IX.A6.004 |
Apparecchi da ripresa, sistemi o apparecchiature e loro componenti, come segue:
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6A003 |
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IX.A6.005 |
Cineprese ad elevata velocità che impiegano qualsiasi pellicola dal formato 8 mm fino al formato 16 mm compreso, nelle quali la pellicola avanza in modo continuo durante tutto il periodo di registrazione, ed in grado di registrare con cadenze superiori a 13 150 fotogrammi al secondo; Nota: la voce precedente non si applica alle cineprese destinate ad impieghi civili.
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6A003 |
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IX.A6.006 |
Apparecchi da ripresa per immagini, come segue: Nota: questa voce non si applica alle telecamere e videocamere appositamente progettate per essere utilizzate per la telediffusione.
Note tecniche:
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6A003 |
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IX.A6.007 |
Apparecchi da ripresa a scansione e sistemi di apparecchi da ripresa a scansione aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: la voce precedente non si applica agli apparecchi da ripresa a scansione e ai sistemi di apparecchi da ripresa a scansione appositamente progettati per quanto segue:
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6A003 |
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IX.A6.008 |
Apparecchi da ripresa per immagini dotati di tubi intensificatori d'immagine aventi una delle caratteristiche seguenti:
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6A003 |
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IX.A6.009 |
Apparecchi da ripresa per immagini dotati di “matrici sul piano focale” aventi una delle caratteristiche seguenti:
Note:
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6A003 |
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IX.A6.010 |
Specchi ottici (riflettori), come segue:
Nota: le voci 2 e 3 non si applicano agli specchi appositamente progettati per dirigere la radiazione solare per le installazioni eliostatiche terrestri. |
6A004.a. |
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IX.A6.011 |
Specchi appositamente progettati per supporti per specchi ad orientamento del fascio con una planarità di λ/10 o migliore (λ è uguale a 633 nm) e aventi una delle caratteristiche seguenti:
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6A004.b. |
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IX.A6.012 |
Componenti ottici composti di seleniuro di zinco (ZnSe) o di solfuro di zinco (ZnS) che trasmettono nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 3 000 nm ma non superiori a 25 000 nm, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
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6A004.c. |
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IX.A6.013 |
“Laser a onda continua” non “accordabili” aventi una delle caratteristiche seguenti:
Note:
Nota tecnica: ai fini della nota 2.a., la “luminosità” è definita come la potenza di uscita del “laser” divisa per il prodotto dei parametri del fascio (BPP) al quadrato, ovvero (potenza di uscita)/BPP2. |
6A005.a.1. 6A005.a.2.. 6A005.a.3 6A005.a.4. 6A005.a.5. 6A005.a.6. |
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IX.A6.014 |
b) “Laser”“accordabili” aventi una delle caratteristiche seguenti:
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6A005.c. |
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IX.A6.015 |
Altri “laser” a semiconduttore, come segue: Note:
Nota tecnica: ai fini di questa categoria, per “densità di potenza” s'intende la potenza di uscita totale del “laser” divisa per la superficie dell'emettitore dell'“allineamento impilato”. |
6A005.d.1 |
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IX.A6.016 |
“Laser chimici”, come segue:
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6A005.d.5 |
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IX.A6.017 |
Componenti, come segue:
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6A005.e. |
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IX.A6.018 |
Gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:
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6A007 |
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IX.A6.019 |
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6A008 |
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IX.A6.020 |
Apparecchiature ottiche come segue:
Nota: la voce precedente non si applica ai microscopi. |
6B004 |
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IX.A6.021 |
Apparecchiature di produzione, di allineamento e di calibrazione di gravimetri terrestri con “precisione” statica migliore di 0,1 milligal. |
6B007 |
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IX.A6.022 |
Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati. |
6B008 |
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IX.A6.023 |
Materiali per sensori ottici, come segue:
Nota tecnica: per “frazione molare” si intende il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo. |
6C002 |
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IX.A6.024 |
Materiali ottici, come segue:
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6C004.a. 6C004.b. |
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IX.A6.025 |
“Substrati grezzi” di carburo di silicio o di materiali di deposito berillio/berillio (Be/Be), di diametro o di dimensione dell'asse principale superiore a 300 mm. |
6C004.d. |
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IX.A6.026 |
Vetro, compresa la silice fusa, il vetro fosfatato, il vetro fluorofosfatato, il fluoruro di zirconio (ZrF4) (CAS 7783-64-4) ed il fluoruro di afnio (HfF4) (CAS 13709-52-9) e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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6C004.e. |
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IX.A6.027 |
Materiali “laser” come segue:
Note tecniche:
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6C005 |
IX.A7. MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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IX.A7.001 |
“Inseguitori stellari” e loro componenti, come segue:
Nota tecnica: gli “inseguitori stellari” sono noti anche come sensori di assetto stellari o bussole giroastrali. |
7A004 |
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IX.A7.002 |
Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
Nota: la lettera b) non si applica alle apparecchiature di ricezione GNSS che utilizzano solo componenti progettati per filtrare, convertire, o combinare i segnali provenienti da più antenne omnidirezionali che non utilizzano tecniche di antenna adattiva. Nota tecnica: Ai fini della lettera b), i “sistemi di antenne adattive” generano dinamicamente uno o più nulli spaziali in una rete di antenne con trattamento del segnale nel dominio del tempo o della frequenza. |
7A005 |
||||||||||||||
|
IX.A7.003 |
Altimetri avionici funzionanti su frequenze diverse da quelle comprese tra 4,2 e 4,4 GHz incluse, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
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7A006 |
||||||||||||||
|
IX.A7.004 |
Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature sopra specificate nella sezione precedente. |
7B001 |
||||||||||||||
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IX.A7.005 |
Apparecchiature appositamente progettate per la qualificazione di specchi per giroscopi a “laser” ad anelli, come segue:
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7B002 |
||||||||||||||
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IX.A7.006 |
Apparecchiature appositamente progettate per la “produzione” di apparecchiature specificate in IX.A7. Nota: comprende:
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7B003 |
IX.A8. MATERIALE NAVALE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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IX.A8.001 |
Sistemi, apparecchiature e componenti appositamente progettati o modificati per i veicoli sommergibili, e progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m, come segue:
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8A002.a. |
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|
IX.A8.002 |
Sistemi appositamente progettati o modificati per il controllo automatico del moto di veicoli sommergibili sopra specificati, mediante l'uso di dati di navigazione o dotati di servocomandi a circuito chiuso ed aventi le caratteristiche seguenti:
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8A002.b. |
||||||||||||
|
IX.A8.003 |
Penetratori a fibre ottiche di scafi pressurizzati; |
8A002.c. |
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IX.A8.004 |
“Robot” appositamente progettati per l'impiego subacqueo, controllati tramite un calcolatore specializzato, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
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8A002.h. |
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IX.A8.005 |
Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motori a ciclo Stirling aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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8A002.j. |
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IX.A8.006 |
Sistemi di riduzione del rumore progettati per l'impiego su navi con dislocamento uguale o superiore a 1 000 tonnellate, come segue:
Nota tecnica: i “sistemi attivi di riduzione o di cancellazione del rumore” incorporano sistemi di controllo elettronico in grado di ridurre in maniera attiva le vibrazioni delle apparecchiature mediante la generazione di segnali antirumore o antivibrazione direttamente alla sorgente. |
8A002.j. |
IX.A9. MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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IX.A9.001 |
Motori aeronautici a turbina a gas:
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9A001 |
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IX.A9.002 |
“Motori marini a turbina a gas” aventi una potenza nominale continua secondo le norme ISO uguale o superiore a 24 245 kW ed un consumo specifico di carburante inferiore a 0.219 kg/kWh nella gamma di potenza dal 35 % al 100 %, e loro assiemi e componenti appositamente progettati. Nota: il termine “motori marini a turbina a gas” comprende i motori industriali o quelli derivati da motori aeronautici, motori a turbina a gas adattati per la generazione di corrente elettrica a bordo delle navi o per la loro propulsione. |
9A002 |
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IX.A9.003 |
Assiemi o componenti appositamente progettati, che incorporano una delle “tecnologie” specificate al paragrafo 2 della sezione “Tecnologia” per uno dei seguenti motori aeronautici a turbina a gas:
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9A003 |
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IX.A9.004 |
Veicoli di lancio nello spazio, “veicoli spaziali”, “piattaforme spaziali”, “carichi utili dei veicoli spaziali”, sistemi o apparecchiature di bordo di “veicoli spaziali'”, e apparecchiature terrestri, come segue:
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9A004 |
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|
IX.A9.005 |
Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido. |
9A005 |
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IX.A9.006 |
Sistemi e componenti appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido, come segue:
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9A006 |
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IX.A9.007 |
Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido. |
9A007 |
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IX.A9.008 |
Componenti, appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, come segue:
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9A008 |
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IX.A9.009 |
Sistemi di propulsione ibridi a razzo. |
9A009 |
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IX.A9.010 |
Componenti, sistemi e strutture appositamente progettati per lanciatori e sistemi di propulsione di lanciatori o “veicoli spaziali”, come segue:
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9A010 |
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IX.A9.011 |
“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), “dirigibili” senza equipaggio, apparecchiature e componenti associati, come segue:
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9A012 |
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IX.A9.012 |
Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per lo “sviluppo” di motori a turbina a gas o di loro assiemi o componenti e che incorporano una delle “tecnologie” specificate al paragrafo 2, lettera b) o c), della sezione “Tecnologia”. |
9B002 |
||||||||||||||||||||||
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IX.A9.013 |
Apparecchiature appositamente progettate per la “produzione” o il collaudo di elementi di tenuta a spazzola di turbine a gas progettati per funzionare con velocità all'estremità dell'elemento di tenuta superiori a 335 m/s e temperature superiori a 773 K (500 °C), e loro componenti o accessori appositamente progettati. |
9B003 |
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IX.A9.014 |
Utensili, matrici o montaggi per l'assemblaggio allo stato solido di combinazioni disco-palette in “superleghe” in titanio o intermetalliche descritte al paragrafo 2 della sezione “Tecnologia” per turbine a gas. |
9B004 |
||||||||||||||||||||||
|
IX.A9.015 |
Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per l'impiego in gallerie aerodinamiche progettate per velocità uguali o superiori a 1,2 Mach. |
9B005 |
||||||||||||||||||||||
|
IX.A9.016 |
Apparecchiature di collaudo a vibrazioni acustiche in grado di produrre una pressione sonora a livelli uguali o superiori a 160 dB (riferiti a 20 Ρa), con una potenza di uscita nominale uguale o superiore a 4 kW ad una temperatura della cellula di collaudo superiore a 1 273 K (1 000 °C), e loro riscaldatori a quarzo appositamente progettati. |
9B006 |
||||||||||||||||||||||
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IX.A9.017 |
Apparecchiature appositamente progettate per il controllo dell'integrità dei motori a razzo con tecniche non distruttive (NDT) diverse dall'analisi planare ai raggi X o dall'analisi fisica o chimica di base. |
9B007 |
||||||||||||||||||||||
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IX.A9.018 |
Trasduttori per la misura diretta dell'attrito sul rivestimento delle pareti appositamente progettati per funzionare a una temperatura totale del flusso di collaudo (di ristagno) superiore a 833 K (560 °C). |
9B008 |
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IX.A9.019 |
Utensili appositamente progettati per la produzione di componenti di rotori di motori a turbina a gas ottenuti con la metallurgia delle polveri aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: la voce precedente non specifica gli utensili per la produzione di polveri. |
9B008 |
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IX.A9.020 |
Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di prodotti specificati come “Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), “dirigibili” senza equipaggio e componenti. |
9B010 |
B. SOFTWARE
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|
IX.B.001 |
“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A1. |
1D001 1D002 1D003 |
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IX.B.002 |
“Software” per lo “sviluppo” dei materiali specificati in IX.A1. |
1D001 1D002 1D003 |
|
IX.B.003 |
“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di eseguire le funzioni di una qualsiasi delle apparecchiature specificate in IX.A1. |
1D001 1D002 1D003 |
|
IX.B.004 |
“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A2. |
2D001 |
|
IX.B.005 |
“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A2. |
2D003 2D101 2D202 |
|
IX.B.006 |
“Software” appositamente progettato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A3. |
3D001 3D002 3D003 |
|
IX.B.007 |
“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A3. |
3D001 3D002 3D003 |
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IX.B.008 |
“Software” appositamente progettato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A6. |
6D001 6D003 6D002 6D102 6D203 6D203 |
|
IX.B.009 |
“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A6. |
6D001 6D003 6D002 6D102 6D203 6D203 |
|
IX.B.010 |
“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A7. |
7D001 7D002 7D003 7D004 7D005 7D102 7D103 7D104 |
|
IX.B.011 |
“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A7. |
7D001 7D002 7D003 7D004 7D005 7D102 7D103 7D104 |
|
IX.B.012 |
“Codice sorgente” per il funzionamento o la manutenzione delle apparecchiature specificate in IX.A7. |
7D001 7D002 7D003 7D004 7D005 7D102 7D103 7D104 |
|
IX.B.013 |
“Software” di progettazione assistita da calcolatore (CAD) appositamente progettato per lo “sviluppo” di “sistemi di controllo attivo di volo”, di comandi per sistemi di comando di volo elettrici o a fibre ottiche a più assi o “sistemi anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione” per elicotteri. |
7D001 7D002 7D003 7D004 7D005 7D102 7D103 7D104 |
|
IX.B.014 |
“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A9. |
9D001 9D002 9D003 9D004 9D005 9D101 9D103 9D104 9D105 |
|
IX.B.015 |
“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A9. |
9D001 9D002 9D003 9D004 9D005 9D101 9D103 9D104 9D105 |
C. TECNOLOGIA
|
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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IX.C.001 |
“Tecnologia” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o del software specificati in IX.A1. |
2E001 |
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IX.C.002 |
“Tecnologia” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o dei materiali specificati in IX.A3. |
3E001 3E003 3E101 3E102 3E201 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX.C.003 |
“Tecnologia” per lo “sviluppo”, la “produzione” e l'“utilizzazione” delle apparecchiature o del software specificati in IX.A7. |
7E001 7E002 7E003 7E004 7D005 7E101 7E102 7E104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX.C.004 |
“Tecnologia” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o del software specificati in IX.A9. |
9E001 9E002 |
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IX.C.005 |
Altra “tecnologia”, come segue:
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9E003.a. |
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IX.C.006 |
“Tecnologia” per motori a turbina per i “sistemi a controllo numerico per la regolazione complementare automatica di motori (FADEC)”, come segue:
Nota: la lettera b) non si applica ai dati tecnici relativi all'integrazione tra motore e “aeromobile” richiesti dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri ai fini della pubblicazione per l'uso generale delle compagnie aeree (ad esempio manuali d'installazione, istruzioni d'uso, istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità) o le funzioni di interfaccia (ad esempio trattamento input/output, spinta della cellula o domanda di potenza di uscita all'asse). |
9E003.h. |
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IX.C.007 |
“Tecnologia” per sistemi per flusso variabile progettati per mantenere la stabilità del motore per le turbine a gas per generatori, le turbine a soffiante o di potenza o gli ugelli di propulsione, come segue:
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9E003.i |
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26.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/100 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1084 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le prescrizioni applicabili ai documenti commerciali e alla tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati. |
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(2) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ogni partita di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati deve essere accompagnata, durante il trasporto, da un documento commerciale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 e compilato dall'operatore. |
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(3) |
L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica la spedizione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati soggetti all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 all'autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (3). |
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(4) |
Al fine di garantire controlli ufficiali efficaci nel luogo di destinazione, si dovrebbe consentire agli operatori coinvolti nella spedizione di partite soggette all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 di scegliere il luogo di destinazione unicamente negli elenchi degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati inseriti nel sistema TRACES e non negli elenchi degli operatori registrati inseriti anch'essi nel sistema TRACES. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 142/2011 per inserirvi prescrizioni relative agli elenchi armonizzati degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati e prevedere che elenchi armonizzati e aggiornati siano inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema. Al capo VI del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere aggiunto un nuovo articolo. |
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(6) |
L'armonizzazione degli elenchi nel sistema TRACES o la loro accessibilità attraverso tale sistema può rappresentare un onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno concedere alle autorità competenti un periodo transitorio adeguato per l'attuazione delle nuove disposizioni. |
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(7) |
L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 142/2011 non dovrebbe applicarsi nel caso di specifici spostamenti di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati tra i territori della Federazione russa di cui all'articolo 29 di detto regolamento e nel caso di un transito specifico attraverso la Croazia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati ai paesi terzi di cui all'articolo 29 bis di detto regolamento. Le prescrizioni specifiche applicabili agli spostamenti e ai transiti stabilite negli articoli sopraindicati garantiscono un livello appropriato di tutela della salute pubblica e animale e consentono quindi una deroga all'inserimento degli stabilimenti e impianti di origine negli elenchi del sistema TRACES. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 142/2011. |
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(9) |
Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale. Per evitare l'impiego di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella catena di produzione dei mangimi per animali d'allevamento, le attività dei commercianti registrati responsabili dell'organizzazione del trasporto dovrebbero essere chiarificate e rese più trasparenti ai fini dei controlli ufficiali. Il modello di documento commerciale che deve accompagnare i suddetti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe essere adeguato in modo da fornire le informazioni necessarie. |
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(10) |
Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati indicati all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono soggetti a procedure di inoltro. Gli operatori e le autorità competenti dovrebbero garantire che, nei casi in cui è richiesto un magazzinaggio, tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati arrivino sempre a un impianto di immagazzinaggio registrato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, a uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento oppure alla destinazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j), punti da i) a iv). È pertanto necessario adeguare il modello di documento commerciale alle prescrizioni stabilite all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009. |
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(11) |
La durata del trasporto tra il luogo di origine e il luogo di destinazione dovrebbe essere limitata a 15 giorni lavorativi per garantire la tracciabilità delle partite. Se una partita non arriva al luogo di destinazione entro tale periodo, tutte le autorità competenti interessate devono individuare immediatamente il luogo in cui si trova la partita. |
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(12) |
Vari nuovi prodotti sono oggetto di scambi tra gli Stati membri. Il documento commerciale dovrebbe essere riveduto per inserire nell'elenco tali nuovi prodotti. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011. |
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(14) |
La spedizione in altri Stati membri dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 è autorizzata preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione su richiesta dell'operatore. L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce un formato standard per l'autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro. Tale formato dovrebbe essere modificato allo scopo di includere informazioni sulla destinazione autorizzata dei prodotti derivati e sugli utilizzatori autorizzati dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. L'autorizzazione di tali sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in uno Stato membro non impedisce un rifiuto di tale spedizione da parte delle autorità competenti di altri Stati membri. Il formato standard per l'autorizzazione dovrebbe essere inserito nel sistema TRACES ed essere collegato elettronicamente al documento commerciale utilizzato per le partite autorizzate di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati al fine di prevenire la produzione del documento commerciale senza un modulo di domanda compilato approvato dall'autorità competente del luogo di destinazione. |
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(15) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011. |
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(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
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1) |
è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Elenchi di stabilimenti, impianti e operatori negli Stati membri L'autorità competente di uno Stato membro assicura che gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 siano:
(*1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf» " |
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2) |
all'articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo: «Il presente articolo non si applica al transito specifico di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa di cui all'articolo 29, e al transito di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi di cui all'articolo 29 bis.»; |
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3) |
all'articolo 32, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Gli operatori presentano le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 6 conformemente al formato standard stabilito nell'allegato XVI, capo III, sezione 10, del presente regolamento, attraverso il sistema TRACES.»; |
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4) |
gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(3) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).
ALLEGATO
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
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1) |
nell'allegato VIII, capo III, il punto 6 è così modificato:
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2) |
nell'allegato XVI, capo III, la sezione 10 è sostituita dalla seguente: « Sezione 10 Formato standard per le domande di determinate autorizzazioni per il commercio all'interno dell'Unione Gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro di origine e presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione le domande di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 come pure di olio di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla detossificazione rispettando il seguente formato del sistema TRACES: |
(1) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(3) Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).
(4) https://www.bic-code.org/identification-number/
(5) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
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26.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/110 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1085 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2019
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2006/19/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva 1-metilciclopropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
L'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2019. |
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(4) |
Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'1-metilciclopropene è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
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(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(6) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha elaborato un rapporto valutativo per il rinnovo e il 28 aprile 2017 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
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(7) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. |
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(8) |
Il 28 maggio 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l'1-metilciclopropene soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 12 e 13 dicembre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo dell'1-metilciclopropene. |
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(9) |
Per quanto riguarda i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell'Autorità indicano che è altamente improbabile che l'1-metilciclopropene sia un interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. Sulla base dei dati disponibili e delle conoscenze attuali (8) l'Autorità conclude che è improbabile che l'1-metilciclopropene abbia proprietà di interferente endocrino. La Commissione ritiene quindi che l'1-metilciclopropene non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino. |
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(10) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente 1-metilciclopropene, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
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(11) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. È opportuno, in particolare, mantenere la restrizione al solo uso come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi. |
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(12) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (9) ha elencato l'1-metilciclopropene come sostanza candidata alla sostituzione, dal momento che la dose giornaliera ammissibile è significativamente inferiore rispetto a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito del rispettivo gruppo di sostanze o di categorie d'uso. |
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(13) |
Sulla base dei nuovi dati tossicologici forniti nel fascicolo per la procedura di rinnovo, l'Autorità ha deciso di aumentare in modo significativo la dose giornaliera ammissibile. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'1-metilciclopropene non soddisfi i criteri elencati all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che, pertanto, l'1-metilciclopropene non soddisfi più i criteri per essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'1-metilciclopropene dovrebbe quindi essere soppresso dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. |
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(14) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'1-metilciclopropene. |
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(15) |
In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(16) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 (10) della Commissione ha prorogato fino al 31 ottobre 2019 la scadenza dell'autorizzazione dell'1-metilciclopropene, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2019. |
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(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408
La voce relativa alla sostanza 1-metilciclopropene è soppressa dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2006/19/CE della Commissione, del 14 febbraio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva 1-metilciclopropene (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 15).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA Journal 2018; 16(7):5308. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-methylcyclopropene (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva 1-metilciclopropene come antiparassitario).
(7) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(8) Quadro concettuale dell'OCSE, analizzato nel parere scientifico dell'EFSA sulla valutazione dei pericoli degli interferenti endocrini, Comitato scientifico dell'EFSA, 2013.
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
1-metilciclopropene N. CAS: 3100-04-7 N. CIPAC: 767 |
1-metilciclopropene |
≥ 980 g/kg (concentrato tecnico) Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico (concentrato tecnico):
Per l'1-metilciclopropene generato in situ, l'eptano e il metilcicloesano sono impurezze tossicologicamente rilevanti. Tali impurezze dovrebbero rimanere al di sotto del 10 %. |
1 agosto 2019 |
31 luglio 2034 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'1-metilciclopropene, in particolare delle relative appendici I e II. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1) |
nella parte A, la voce 117 relativa all'1-metilciclopropene è soppressa; |
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2) |
nella parte B, è aggiunta la voce seguente:
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(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.
DECISIONI
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26.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/115 |
DECISIONE (UE) 2019/1086 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2019
sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di riunione plenaria del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) o di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa riguardo alla decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La risoluzione statutaria (93) 28 del Consiglio d'Europa sugli accordi parziali e allargati prevede la possibilità, per gli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa e le organizzazioni internazionali, di diventare osservatori nell'ambito di accordi parziali e allargati come l'accordo che istituisce il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). |
|
(2) |
Il 6 giugno 2019 il Consiglio si è espresso a favore dello status di osservatore dell'Unione presso il GRECO e ha invitato la Commissione a presentare una proposta sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio d'Europa. |
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(3) |
Il 6 giugno 2019 la Commissione ha presentato al segretario generale del Consiglio d'Europa una richiesta di partecipazione dell'Unione al GRECO in qualità di osservatore. |
|
(4) |
L'acquisizione dello status di osservatore ha effetti giuridici limitati a quanto segue: gli osservatori hanno il diritto di partecipare alle riunioni del GRECO e di avere accesso a tutti i documenti discussi; non godono di diritti di voto, non sono soggetti a valutazione, non prendono formalmente posizione nell'ambito dei processi di valutazione né partecipano alle missioni di valutazione. Agli osservatori non è richiesto alcun contributo finanziario. |
|
(5) |
La partecipazione dell'Unione al GRECO in qualità di osservatore non preclude un'eventuale futura partecipazione al GRECO come membro a pieno titolo. |
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(6) |
Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri del GRECO. |
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(7) |
Si prevede che il GRECO sarà chiamato a decidere in merito allo status di osservatore dell'Unione in occasione della sua 83a riunione plenaria, che si terrà a Strasburgo dal 17 al 21 giugno 2019 o alla riunione plenaria successiva del GRECO. |
|
(8) |
Se tale decisione non è adottata all'83a riunione plenaria del GRECO o alla riunione plenaria successiva, ci si aspetta che la questione sia deferita al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e che il Comitato dei ministri sia chiamato a decidere sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO. |
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(9) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione plenaria del GRECO o, a seconda del caso, di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa riguardo all'adozione della decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO. |
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(10) |
La presente decisione è conforme al principio di leale cooperazione. |
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(11) |
La presente decisione è conforme al principio di attribuzione delle competenze e non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri. |
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(12) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. |
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(11) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alla decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è la seguente:
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a) |
gli Stati membri dell'Unione sostengono l'adozione della decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO all'83a riunione plenaria del GRECO o alla riunione plenaria successiva; |
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b) |
se la decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO non è adottata all'83a riunione plenaria del GRECO o alla riunione plenaria successiva, gli Stati membri dell'Unione si esprimono a favore del deferimento della questione al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e sostengono l'adozione da parte di tale Comitato della decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
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26.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/117 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1087 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2019
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
[notificata con il numero C(2019) 4455]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (3),
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4), in particolare gli articoli da 4 a 7,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le importazioni nell'Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all'estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina di cui al regolamento (CE) n. 71/97. |
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(2) |
A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. |
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(3) |
Tali misure di attuazione sono definite nel regolamento (CE) n. 88/97, che stabilisce lo specifico sistema di esenzione. |
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(4) |
La Commissione ha pertanto esentato dal dazio esteso una serie di imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»). |
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(5) |
Come previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i successivi elenchi dei soggetti esentati (5). |
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(6) |
L'atto più recente, la decisione di esecuzione (UE) 2018/477 della Commissione relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97, è stato adottato il 15 marzo 2018 (6). |
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(7) |
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97. |
1. DOMANDE DI ESENZIONE
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(8) |
Tra il 27 aprile 2015 e il 7 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti elencati nelle tabelle 1 e 3, insieme alle informazioni richieste per la decisione sull'ammissibilità delle domande in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. |
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(9) |
I soggetti che hanno chiesto l'esenzione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle loro domande. |
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(10) |
In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 e in attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti che hanno chiesto l'esenzione, il pagamento del dazio esteso è stato sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti, elencati nelle seguenti tabelle 1 e 3, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande. |
2. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE
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(11) |
L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è stato concluso. Tabella 1
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(12) |
La Commissione ha constatato che il valore delle parti originarie della Cina costituiva meno del 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da Cyclesport North Ltd e che il valore aggiunto apportato alle parti durante le operazioni di assemblaggio di Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o. era superiore al 25 % dei costi di fabbricazione. |
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(13) |
La Commissione ha pertanto concluso che le rispettive operazioni di assemblaggio di CycleSport North Ltd e di Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. |
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(14) |
Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso. |
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(15) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalle date di ricezione delle domande. Le obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso a carico dei soggetti che hanno richiesto l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data. |
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(16) |
Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. |
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(17) |
Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 di cui sopra, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di tali dati (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). |
|
(18) |
In caso di modifica dei dati è opportuno che il soggetto fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto. |
3. AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI A SOGGETTI ESENTATI O SOSPESI
|
(19) |
I soggetti esentati o sospesi elencati nella seguente tabella 2 hanno comunicato alla Commissione tra il 17 maggio 2018 e il 6 marzo 2019 le modifiche dei propri dati (nomi, forme giuridiche e indirizzi). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97. |
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(20) |
Sebbene l'esenzione o la sospensione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, rimanga inalterata, è opportuno aggiornare i dati di tali soggetti. Tabella 2
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4. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME
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(21) |
L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella seguente tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande, il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso è sospeso. |
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(22) |
Dato che le sospensioni si applicano solo ai soggetti espressamente menzionati nella tabella 3, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione (8) qualsiasi modifica dei lori dati (ad esempio a seguito della modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo oppure a seguito della creazione di nuove entità di assemblaggio). |
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(23) |
In caso di modifica dei dati è opportuno che il soggetto fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto. Tabella 3
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5. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME
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(24) |
La sospensione del pagamento dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per i soggetti elencati nella seguente tabella 4. Tabella 4
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(25) |
Tra il 31 maggio 2018 e il 18 gennaio 2019 entrambe le parti hanno trasmesso alla Commissione la richiesta di ritirare la domanda di esenzione per il periodo di esame del merito della stessa e di sospensione del pagamento del dazio esteso. |
|
(26) |
La Commissione ha accettato la richiesta di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tali soggetti, vale a dire dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere (il 29 settembre 2016 per Hermann Hartje KG, Germania e il 9 giugno 2017 per Matex International Aquitaine, Francia). |
|
(27) |
I soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito. |
6. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE
|
(28) |
Il 22 febbraio 2018 il soggetto esentato indicato nella tabella 5 ha comunicato alla Commissione la cessazione delle proprie attività in seguito al fallimento della società, dichiarato formalmente dall'autorità pertinente il 17 ottobre 2017. |
|
(29) |
Di conseguenza, conformemente al principio della buona amministrazione, dovrebbe essere revocata l'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio esteso. Tabella 5
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall'estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9) sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 le esenzioni hanno effetto a decorrere dalle date di ricezione delle domande. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza» della tabella.
Le esenzioni si applicano solo ai soggetti espressamente menzionati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica dei loro dati, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio per quanto concerne le condizioni di esenzione.
Soggetti esentati
|
Codice aggiuntivo TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza |
||
|
C049 |
CycleSport North Ltd |
|
27.4.2015 |
||
|
C209 |
Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o. |
|
26.4.2017 |
Articolo 2
I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati o sospesi elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Tali aggiornamenti hanno effetto a decorrere dalle date indicate nella colonna «Data di decorrenza».
I relativi codici aggiuntivi TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati o sospesi, quali nella colonna «Codice aggiuntivo TARIC», restano invariati.
Soggetti esentati/sospesi per i quali si aggiornano i riferimenti
|
Codice aggiuntivo TARIC |
Riferimento precedente |
Nuovo riferimento |
Data di decorrenza |
||||||
|
8605 |
|
|
19.12.2018 |
||||||
|
8749 |
|
|
27.11.2018 |
||||||
|
A168 |
|
|
30.1.2019 |
||||||
|
A726 |
|
|
3.7.2018 |
||||||
|
A966 |
|
|
3.1.2019 |
||||||
|
A984 |
|
|
15.5.2017 |
||||||
|
C021 |
|
|
14.2.2018 |
||||||
|
C207 |
|
|
1.3.2018 |
||||||
|
C209 |
|
|
26.9.2018 |
Articolo 3
I soggetti elencati nella tabella del presente articolo sono sotto esame conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalle date di ricevimento delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza» della tabella.
La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame espressamente menzionati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti sotto esame comunicano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti che possono servire come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, ogni modifica del nome, dell'attività, della forma giuridica e dell'indirizzo dei soggetti.
Soggetti sotto esame
|
Codice aggiuntivo TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza |
||
|
C202 |
Vanmoof B.V. |
|
19.12.2016 |
||
|
C207 |
Kenstone Metal Company GmbH |
|
20.3.2017 |
||
|
C307 |
Merida Polska Sp. Z o.o. |
|
14.6.2017 |
||
|
C311 |
Juan Luna Cabrera |
|
4.10.2017 |
||
|
C481 |
FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda |
|
8.5.2018 |
||
|
C489 |
P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć |
|
25.10.2018 |
||
|
C492 |
MOTOKIT Veiculos e Accesórios S.A. |
|
29.11.2018 |
||
|
C499 |
Frog Bikes Manufacturing Ltd |
|
7.1.2019 |
Articolo 4
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo.
Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza della sospensione. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella.
Soggetti per i quali la sospensione è revocata
|
Codice aggiuntivo TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza |
||
|
C170 |
Hermann Hartje KG |
|
29.9.2016 |
||
|
C220 |
Matex International Aquitaine |
|
9.6.2017 |
Articolo 5
L'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto indicato nella tabella figurante nel presente articolo.
Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza della revoca dell'autorizzazione. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella.
Soggetto per il quale l'esenzione è revocata
|
Codice aggiuntivo TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza |
||
|
A246 |
COBRAN Srl |
|
17.10.2017 |
Articolo 6
La presente decisione è destinata agli Stati membri e ai soggetti indicati negli articoli da 1 a 5 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2019
Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17.
(4) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(5) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2018/477 della Commissione, del 15 marzo 2018, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31).
(7) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
(8) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
(9) Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).