ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
26 giugno 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1082 della Commissione, del 20 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1083 della Commissione, del 21 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione, del 25 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ( 1 )

100

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085 della Commissione, del 25 giugno 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione ( 1 )

110

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1086 del Consiglio, del 18 giugno 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di riunione plenaria del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) o di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa riguardo alla decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore

115

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1087 della Commissione, del 19 giugno 2019, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2019) 4455]

117

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1081 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2019

che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell'Unione al fine di verificare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 tutto il personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali deve ricevere una formazione adeguata per il suo ambito di competenza. L'allegato II, capo I, del regolamento (UE) 2017/625 definisce i temi per la formazione del personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

(3)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sugli animali presentati ai posti di controllo frontalieri per verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali e in particolare alle norme applicabili al loro trasporto nell'Unione. Tali controlli ufficiali comprendono controlli sull'idoneità degli animali al trasporto e sul mezzo di trasporto.

(4)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, durante l'esecuzione dei controlli ufficiali le autorità competenti adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo il ritardo tra il carico degli animali e la loro partenza. Se gli animali devono essere trattenuti durante il trasporto per più di due ore, le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni appropriate per la loro cura e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e alloggiarli. È pertanto opportuno che il personale che assiste il veterinario ufficiale nell'esecuzione dei controlli fisici sugli animali ai posti di controllo frontalieri abbia una formazione specifica.

(5)

L'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che determinate categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi siano sottoposte a controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione. A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, tali controlli ufficiali comprendono tra l'altro controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici.

(6)

L'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che i controlli fisici siano effettuati da un veterinario ufficiale se tali controlli riguardano animali, ad eccezione degli animali acquatici, o carni e frattaglie commestibili. Il veterinario ufficiale può essere assistito da personale formato in ambito veterinario conformemente alle prescrizioni stabilite a norma di tale regolamento e designato dalle autorità competenti a tal fine. L'articolo 49, paragrafo 2, dispone inoltre che i controlli fisici siano effettuati da un veterinario ufficiale o da personale formato conformemente alle prescrizioni stabilite a norma di detto regolamento e designato dalle autorità competenti a tal fine qualora tali controlli riguardino animali acquatici, prodotti di origine animale diversi dalle carni e dalle frattaglie commestibili, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale.

(7)

Il personale che esegue controlli fisici nell'ambito dei controlli ufficiali sugli animali e su determinate categorie di merci ai posti di controllo frontalieri deve essere pertanto più specificamente formato a tale scopo. La formazione dovrebbe garantire che tali controlli fisici siano effettuati con lo stesso grado di competenza presso tutti i posti di controllo frontalieri.

(8)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce un programma di studi dettagliato per i veterinari. Tale programma di studi comprende materie quali patologia, parassitologia, patologia speciale medica, polizia sanitaria, legislazione veterinaria, produzione animale e igiene alimentare (ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale, igiene e tecnologia alimentare e lavori pratici, compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione di lavorazione dei prodotti alimentari). La conoscenza di tali materie è necessaria per eseguire con competenza controlli fisici su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di formazione affinché il personale diverso dai veterinari ufficiali possa raggiungere il livello di esecuzione richiesto. Per i responsabili fitosanitari ufficiali non risulta attualmente necessario introdurre prescrizioni specifiche in materia di formazione che vadano oltre le prescrizioni vigenti. Non è pertanto necessario che i veterinari ufficiali e i responsabili fitosanitari ufficiali rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero poter designare personale che, pur non avendo seguito il programma di formazione previsto dal presente regolamento, ha completato le attività di formazione o i programmi per lo scambio di personale di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali attività o programmi riguardino le stesse materie contemplate dal presente regolamento.

(10)

La decisione 93/352/CEE della Commissione (3) stabilisce norme relative alla designazione di un agente ufficiale, in possesso di una formazione specifica per l'esecuzione di controlli sul pesce nei posti d'ispezione frontalieri situati nei porti in cui il pesce è sbarcato. Poiché l'ambito di applicazione di tale decisione è disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e le prescrizioni in materia di formazione sono stabilite dal presente regolamento, essa dovrebbe essere abrogata.

(11)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione per il personale seguente di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che esegue controlli fisici ai posti di controllo frontalieri:

a)

personale che assiste un veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici sugli animali, ad eccezione degli animali acquatici, o sulle carni e frattaglie commestibili;

b)

personale che esegue controlli fisici sugli animali acquatici, sui prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera a), sul materiale germinale o sui sottoprodotti di origine animale.

2.   Il presente regolamento non si applica ai veterinari ufficiali e ai responsabili fitosanitari ufficiali.

Articolo 2

Obblighi generali delle autorità competenti relativi alla formazione

1.   Il personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), può assistere il veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici o eseguire controlli fisici ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 solo se ha completato con successo un programma di formazione conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento (il programma di formazione).

2.   Le autorità competenti elaborano e organizzano il programma di formazione per garantire che i controlli fisici di cui all'articolo 1 siano eseguiti con il necessario livello di competenza e conoscenza tecnica. Il programma di formazione è sia teorico che pratico.

3.   Le autorità competenti conservano su supporto cartaceo o elettronico la documentazione relativa al programma di formazione di ogni persona comprendente date, durata, descrizione del programma e, se del caso, certificati che attestano il completamento con esito positivo del programma di formazione da parte del personale. Le autorità competenti di uno Stato membro provvedono affinché ciascun posto di controllo frontaliero all'interno di tale Stato membro abbia accesso alla documentazione relativa alla formazione conservata su supporto cartaceo o in formato elettronico.

Articolo 3

Prescrizioni riguardo alle materie del programma di formazione

1.   Il contenuto del programma di formazione è determinato in base agli animali e alle merci per i quali sono designati i posti di controllo frontalieri, nonché in funzione dei compiti e delle responsabilità del personale.

2.   Il programma di formazione verte sulle seguenti materie:

a)

normativa applicabile dell'Unione relativa all'ingresso nell'Unione di animali e merci, comprese le procedure e le attività da svolgere durante e dopo i controlli fisici;

b)

principi generali dell'esame degli animali;

c)

esame dell'idoneità degli animali al trasporto;

d)

aspetti pratici della manipolazione degli animali in linea con la normativa dell'Unione, comprese le disposizioni adottate per prevenire o ridurre i ritardi ai posti di controllo frontalieri e, ove necessario, per nutrire, abbeverare, scaricare e alloggiare gli animali;

e)

esame sensoriale delle merci;

f)

esame del mezzo di trasporto e delle condizioni di trasporto, compresa la gestione delle merci sensibili alla temperatura (catena del freddo) e del trasporto degli animali;

g)

identificazione delle specie animali compresa, se del caso, l'identificazione delle specie esotiche invasive quali definite all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), introdotte tramite animali e merci;

h)

procedure di controllo riguardanti:

i)

l'uso delle attrezzature;

ii)

l'attuazione di piani di monitoraggio;

iii)

le procedure di campionamento e le analisi di laboratorio per quanto riguarda gli aspetti relativi agli animali e alla salute pubblica e animale;

i)

metodi per l'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio e relative decisioni in conformità alle prescrizioni della normativa applicabile dell'Unione;

j)

valutazione dei rischi, compresa la raccolta di dati relativi alla salute animale e pubblica al fine di effettuare controlli fisici opportunamente mirati;

k)

prevenzione della contaminazione incrociata e rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza;

l)

prescrizioni in materia di etichettatura per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

m)

indagini e tecniche di controllo volte a individuare pratiche fraudolente o ingannevoli nel commercio.

Articolo 4

Attività di formazione e programmi per lo scambio di personale organizzati a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), può assistere il veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici o eseguire controlli fisici a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 se è stato formato nell'ambito di attività di formazione o di programmi per lo scambio di personale organizzati a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, purché tali attività o programmi riguardino il contenuto e le materie del programma di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 93/352/CEE è abrogata.

Articolo 6

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(3)  Decisione 93/352/CEE della Commissione, del 1o giugno 1993, recante deroghe alle condizioni di riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri situati nei porti in cui viene sbarcato pesce proveniente dai paesi terzi (GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25).

(4)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).


26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1082 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2019

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Vite autobloccante in acciaio. Presenta un gambo filettato e una testa rotonda, piatta e liscia, con zigrinatura sottostante. Può avere dimensioni diverse.

L'articolo è destinato ad essere montato su fogli di metallo a basso spessore mediante una pressa idraulica o pneumatica. La testa rimane esattamente al livello del foglio metallico, mentre la parte filettata rimane perpendicolare allo stesso.

Di conseguenza, si ha una filettatura maschio che consente di fissare il foglio metallico, con un dado supplementare e in modo reversibile, a un altro elemento, che può essere staccato mediante svitamento.

 (*1) Cfr. immagine.

7318 15 95

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7318 , 7318 15 e 7318 15 95 .

L'articolo è filettato e utilizzato per montare o fissare prodotti in modo che possano essere smontati rapidamente senza danni. Esso presenta le caratteristiche oggettive di una vite della voce 7318 . Di conseguenza è esclusa la classificazione nel codice NC 7318 19 00 come altro articolo filettato (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 7318 (A)).

Esso deve essere pertanto classificato nel codice NC 7318 15 95 come altra vite di acciaio.

Image 1

(*1)  L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.


26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1083 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2019

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 46, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (2).

(2)

Il 5 agosto e l'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, rispettivamente, le risoluzioni (UNSCR) 2371 (2017) e 2375 (2017), che dispongono nuove misure contro la Corea del Nord. In conformità dei paragrafi 4 e 5 della risoluzione UNSCR 2371 (2017) e dei paragrafi 4 e 5 della risoluzione UNSCR 2375 (2017), il 22 agosto, il 5 settembre, il 29 settembre e il 2 ottobre 2017 il comitato per le sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1718 (2006) ha pubblicato quattro elenchi di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie supplementari connessi alle armi convenzionali e alle armi di distruzione di massa a cui si applicano i divieti riguardanti la fornitura, l'acquisto, il trasferimento e l'assistenza tecnica e finanziaria.

(3)

In seguito all'adozione delle risoluzioni UNSCR 2371 (2017) e 2375 (2017), il 14 settembre e il 10 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato, rispettivamente, la decisione (PESC) 2017/1562 (3) e la decisione (PESC) 2017/1838 (4). Il regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio (5) e il regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio (6) hanno modificato di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, aggiungendo le parti VI, VII, VIII e IX all'allegato II e un riferimento agli elenchi pertinenti dell'ONU.

(4)

È opportuno identificare i beni e le tecnologie da includere nelle parti VI, VII, VIII e IX dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 e le categorie corrispondenti del regolamento n. 428/2009 del Consiglio (7). Le parti I, II, III, IV e V dell'allegato II dovrebbero essere modificate per rispecchiare la struttura utilizzata nelle parti VI, VII, VIII e IX.

(5)

L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

(2)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

(3)  Decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 86).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 17).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 39).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio è sostituito da quanto segue:

«ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 7

Le note, gli acronimi, le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 si applicano ai fini del presente allegato.

PARTE I

Tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

PARTE II

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna “Descrizione” esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole” cfr. la nota tecnica relativa alla voce in questione.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, fatta eccezione per quanto segue.

NOTE GENERALI

L'obiettivo dei divieti di cui al presente allegato non dovrebbe essere eluso attraverso l'esportazione dei beni non vietati (compresi gli impianti) che contengono uno o più componenti vietati quando il componente o i componenti vietati costituiscono l'elemento principale dei beni e possono essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C)

Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non vietati.

I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati.

Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A.   BENI

II.A0.   MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.

lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo;

b.

lampade a catodo cavo all'uranio.

N/A

II.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

N/A

II.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

N/A

II.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda

500 nm — 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.

N/A

II.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

a.

di tenuta;

b.

componenti interni;

c.

apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.

0A001

II.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o 1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati.

N.B.: per le attrezzature ad uso personale si veda II.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10– 6 K– 1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10– 6 K– 1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe da vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

a.

pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s;

b.

pompe da vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h;

c.

compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe da vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

0B006

II.A0.013

“Uranio naturale” o “uranio impoverito” o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

N/A

II.A1.   MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

N/A

II.A1.002

Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

N/A

II.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.

copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.

poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.

elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.

policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e.

fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoroetilene (PTFE).

1A001

II.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.

1A004.c.

II.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

1B225

II.A1.006

Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1A225

1B231

II.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o

b.

con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

Nota tecnica:

la misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.

1C003.a.

II.A1.009

‘Materiali fibrosi o filamentosi’ o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:

a.

“materiali fibrosi o filamentosi” aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

‘modulo specifico’ superiore a 10 × 106 m o

2.

‘carico di rottura specifico’ superiore a 17 × 104 m;

b.

“materiali fibrosi o filamentosi” di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

‘modulo specifico’ superiore a 3,18 × 106 m o

2.

‘carico di rottura specifico’ superiore a 76,2 × 103 m;

c.

‘filati’, ‘fasci di fibre’, ‘cavi’ o ‘nastri’ continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai ‘materiali fibrosi o filamentosi’ di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;

d.

‘materiali fibrosi o filamentosi’ di carbonio;

e.

‘filati’, ‘fasci di fibre’, ‘cavi’ o ‘nastri’ continui impregnati di resina termoindurente costituiti da ‘materiali fibrosi o filamentosi’ di carbonio;

f.

‘filati’, ‘fasci di fibre’, ‘cavi’ o ‘nastri’ continui di poliacrilonitrile (PAN);

g.

‘materiali fibrosi o filamentosi’ in para-aramide (Kevlar ® e altre fibre di tipo Kevlar ®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o ‘preformati di fibre di carbonio’, come segue:

a.

costituiti dai ‘materiali fibrosi o filamentosi’ specificati in II.A1.009;

b.

‘materiali fibrosi o filamentosi’ al carbonio impregnati inclusi in una ‘matrice’ di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

1C010

1C210

II.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei ‘missili’, diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

II.A1.012

Non utilizzato.

 

II.A1.013

Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.

in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

b.

una massa superiore a 5 kg.

1C226

II.A1.014

‘Polveri elementari’ di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

Nota tecnica: per ‘polvere elementare’ si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.

N/A

II.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

N/A

II.A1.016

Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216.

Note tecniche:

1.

l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

2.

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

1C116

1C216

II.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.

tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

b.

molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

c.

materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali:

1.

tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.

tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno, o

3.

argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.

1C117

1C226

II.A1.018

Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:

a.

contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

b.

contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

1C003

II.A1.019

Non utilizzato.

 

II.A1.020

Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 MPa, a 293 K (20 °C) o

b)

acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.

Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

Nota tecnica: l'‘acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto’ ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.

1C116

1C216

II.A1.022

Materiale composito carbonio-carbonio

1A002.b.1

II.A1.023

Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C).

Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.3

II.A1.025

Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.

1C239

II.A2.   TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.

sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz e in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a ‘tavola vuota’;

b.

controllori numerici, combinati con ‘software’ di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con ‘larghezza di banda di controllo in tempo reale’ superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

Nota tecnica: la ‘larghezza di banda di controllo in tempo reale’ è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c.

dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‘tavola vuota’, e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d.

strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‘tavola vuota’, e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Nota tecnica: per ‘tavola vuota’ si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

II.A2.002

Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali ‘compositi’, e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il ‘controllo numerico’, aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

Nota tecnica: i costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.

2B001

2B201

II.A2.002a

Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.

N/A

II.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.

macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.

che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.

che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

4.

che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

b.

“teste indicatrici” progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica: le ‘teste indicatrici’ sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

II.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o

b.

capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica: i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo asservito o azionati tramite leva di comando o tastiera.

2B225

II.A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.

2B226

2B227

II.A2.006

Non utilizzato.

 

II.A2.007

‘Trasduttori di pressione’, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da ‘materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)’ e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

fondo scala inferiore a 200 kPa e ‘precisione’ migliore di ± 1 % (fondo scala) o

2.

fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e ‘precisione’ migliore di 2 kPa.

Nota tecnica: ai fini di 2B230, nella nozione di ‘precisione’ rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B230

II.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

grafite o ‘grafite di carbonio’;

e.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.

tantalio o leghe di tantalio;

g.

titanio o leghe di titanio;

h.

zirconio o leghe di zirconio o

i.

acciai inossidabili.

Nota tecnica: la ‘grafite di carbonio’ è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e.

II.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:

scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

grafite o ‘grafite di carbonio’;

e.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.

tantalio o leghe di tantalio;

g.

titanio o leghe di titanio;

h.

zirconio o leghe di zirconio,

i.

carburo di silicio;

j.

carburo di titanio o

k.

acciai inossidabili.

Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.

Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d.

II.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe da vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

ceramica;

c.

ferrosilicio;

d.

fluoropolimeri;

e.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

f.

grafite o ‘grafite di carbonio’;

g.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

h.

tantalio o leghe di tantalio;

i.

titanio o leghe di titanio;

j.

zirconio o leghe di zirconio;

k.

niobio (columbio) o leghe di niobio;

l.

acciai inossidabili;

m.

leghe di alluminio o

n.

gomma.

Note tecniche: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

Nel termine ‘gomma’ rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350.i.

II.A2.011

‘Separatori centrifughi’, diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.

tantalio o leghe di tantalio;

f.

titanio o leghe di titanio o

g.

zirconio o leghe di zirconio.

Nota tecnica:

i ‘separatori centrifughi’ includono i decantatori.

2B352.c.

II.A2.012

Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.

2B352.d.

II.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine:

Nota tecnica: ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 2B350 o 2B352, come segue:

a.

fermentatori per la coltura di ‘microrganismi’ patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;

b.

agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.;

Nota tecnica: i fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

c.

materiale da laboratorio come segue:

1.

apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);

2.

apparecchiature per il sequenziamento genetico;

3.

sintetizzatori genetici;

4.

apparecchiature per elettroporazione;

5.

reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.;

d.

filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU;

e.

ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe;

f.

apparecchiature per liofilizzazione.

2B350

2B352

II.A2.015

Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:

a.

attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);

b.

attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);

c.

attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m3 (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

a.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.

fluoropolimeri;

c.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.

tantalio o leghe di tantalio;

f.

titanio o leghe di titanio;

g.

zirconio o leghe di zirconio;

h.

niobio (columbio) o leghe di niobio;

i.

acciai inossidabili;

j.

legno o

k.

gomma.

Nota tecnica: nel termine ‘gomma’ rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350

II.A3.   ELETTRONICA

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A3.001

Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

b.

stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.

spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.

spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.

spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.

spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con ‘materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF6’;

e.

spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o

2.

camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

f.

spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:

a.

uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.

in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz e

c.

controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.

Note tecniche:

1.

i variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

2.

La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi quantitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

N/A

II.A6.   SENSORI E LASER

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A6.001

Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).

N/A

II.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue:

apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 μm – 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e ‘specchi deformabili’, compresi gli specchi bimorfi.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

“Laser” a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:

a.

laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.

cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

Note:

1.

i ‘laser’ a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi ‘laser’.

2.

In questa voce non rientrano i diodi ‘laser’ con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

‘Laser’ a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di ‘laser’ a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di ‘laser’ a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

Nota: i ‘laser’ a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi ‘laser’.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

‘Laser accordabili’ allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:

a.

laser in titanio-zaffiro;

b.

laser in alessandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

‘Laser’ (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.

tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;

b.

componenti a frequenza di ripetizione;

c.

celle di Pockels.

6A203.b.4.

II.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 × 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

Nota tecnica: il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c.

II.A6.011

Oscillatori e amplificatori laser a impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

b.

potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

c.

cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

d.

larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

Nota: questa voce con comprende gli oscillatori monomodo.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

‘Laser’ a impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda compresa tra 9 μm e 11 μm;

b.

cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

c.

potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

d.

larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.

6A005

6A205

II.A7.   MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A7.001

Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.

sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) e apparecchiature inerziali progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o ‘veicoli spaziali’ per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora ‘errore circolare probabile’ (CEP) o inferiore (migliore) o

b.

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

2.

sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di ‘navigazione con riferimenti a basi di dati’ (‘DBRN’) per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un ‘errore circolare probabile’ (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o ‘DBRN’ per un massimo di quattro minuti;

3.

apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o

b.

progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.

b.

Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

c.

apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

Nota: i parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:

1.

vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora e una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.

valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e

b.

attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz;

2.

rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s) o

3.

conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2.

Note tecniche:

1.

a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale e altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.

‘Errore circolare probabile’ (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

7A001

7A003

7A101

7A103

II.A9.   MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A9.001

Bulloni esplosivi.

N/A

II.A9.002

Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di ‘aeromobili’ o ‘veicoli più leggeri dell'aria’, e loro componenti appositamente progettati.

N/A

II.A9.003

Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate.

Nota: questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi.

9A115

B.   SOFTWARE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.B.001

Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).

N/A

C.   TECNOLOGIA

Numero

Descrizione Prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.C.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).

N/A

PARTE III

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire al settore dei missili balistici della RPDC

A.   BENI

III.A1.   MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.A1.001

Alluminio greggio

1C002

III.A1.002

Cascami e avanzi di alluminio

1C002

III.A1.003

Polveri e pagliette di alluminio

1C111

III.A1.004

Barre e profilati di alluminio

1C002

III.A1.005

Fili di alluminio

1C002

III.A1.006

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

1C002

III.A1.007

Tubi di alluminio

1C002

III.A1.008

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

1C002

III.A1.009

Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

1C002

PARTE IV

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

A.   BENI

IV.A0.   MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A0.001

Magneti anulari

Materiali per magneti permanenti aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

i.

magnete anulare con un rapporto tra diametro esterno e diametro interno uguale o inferiore a 1,6:1 e

ii.

costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici: alluminio-nichel-cobalto, ferrite, samario-cobalto o neodimio-ferro-boro.

3A201.b.

IV.A0.002

Variatori di frequenza (conosciuti anche come convertitori o invertitori)

Variatori di frequenza, diversi da quelli specificati alle voci 0B001.b.13 o 3A225 dell'allegato II, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro software appositamente progettato:

i.

frequenza di uscita polifase;

ii.

in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W e

iii.

in grado di funzionare ovunque (in uno o più punti) in una gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz.

Note tecniche:

1)

i variatori di frequenza sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

2)

La funzionalità sopra specificata può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature descritte o commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

0B001.b.13.

3A225

IV.A1.   MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A1.001

Acciaio Maraging avente entrambe le caratteristiche seguenti:

i.

con un carico di rottura uguale o superiore a 500 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C);

ii.

in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

1C216

IV.A1.002

Materiali magnetici di lega in fogli o strisce sottili aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a)

spessore uguale o inferiore a di 0,05 mm o altezza uguale o inferiore a 25 mm e

b)

costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici di lega: ferro-cromo-cobalto, ferro-cobalto-vanadio, ferro-cromo-cobalto-vanadio o ferro-cromo.

1C005

IV.A1.003

Leghe di alluminio ad alta resistenza

Leghe di alluminio aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

i.

carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 293 °K (20 °C) e

ii.

in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe di alluminio prima o dopo il trattamento termico.

1C202

IV.A1.004

“Materiali fibrosi o filamentosi” e materiali preimpregnati, come segue:

i.

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio, aramidici o di vetro aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1)

“modulo specifico” superiore a 3,18 × 106 m e

2)

“carico di rottura specifico” superiore a 76,2 × 103 m;

ii.

materiali preimpregnati: “filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 30 mm, costituiti dai “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio, aramidici o di vetro specificati alla lettera a).

1C210

IV.A1.005

Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature, come segue:

i.

macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1)

movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;

2)

appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati compositi utilizzando “materiali fibrosi o filamentosi” e

3)

in grado di avvolgere tubi cilindrici di diametro uguale o superiore a 75 mm;

ii.

controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a);

iii.

mandrini per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a).

1B201

IV.A1.006

Idruri metallici come l'idruro di zirconio

1B231

IV.A1.007

Sodio metallico (7440-23-5)

1C350

IV.A1.008

Triossido di zolfo (7446-11-9)

1C350

IV.A1.009

Cloruro di alluminio (7446-70-0)

N/A

IV.A1.010

Bromuro di potassio (7758-02-3)

1C350

IV.A1.011

Bromuro di sodio (7647-15-6)

1C350

IV.A1.012

Diclorometano (75-09-2)

1C350

IV.A1.013

Bromopropano (75-26-3)

1C350

IV.A1.014

Ossido di isopropile (108-20-3)

1C350

IV.A1.015

Monoisopropilammina (75-31-0)

1C350

IV.A1.016

Trimetilammina (75-50-3)

1C350

IV.A1.017

Tributilammina (102-82-9)

1C350

IV.A1.018

Trietilammina (121-44-8)

1C350

IV.A1.019

N,N-dimetilanilina (121-69-7)

1C350

IV.A1.020

Piridina (110-86-1)

1C350

IV.A2.   TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IV.A2.001

Macchine per fluotornitura

descritte in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 e S/2014/253

2B209

IV.A2.002

Apparecchiature per saldatrici laser

N/A

IV.A2.003

Macchine utensili CNC a 4 e 5 assi

2B201

IV.A2.004

Apparecchiature per il taglio al plasma

N/A

IV.A2.005

Contenitori per reazioni, reattori, scambiatori di calore, unità di condensazione, pompe, valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatoi di accumulo, colonne di distillazione o torri di assorbimento conformi ai parametri di prestazione indicati in S/2006/853 e S/2006/853/corr.1

Pompe dotate di tenuta singola aventi una portata massima specificata dal fabbricante superiore a 0,6 m3/ora e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a)

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

b)

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

c)

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

d)

vetro o rivestiti di vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati);

e)

grafite o grafite di carbonio;

f)

tantalio o leghe di tantalio;

g)

titanio o leghe di titanio;

h)

zirconio o leghe di zirconio;

i)

ceramiche;

j)

ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio) o

k)

niobio (columbio) o leghe di niobio.

2B350

IV.A2.006

Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

2B352

PARTE V

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

A.   BENI

V.A1.   MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.A1.001

Isocianati (TDI (diisocianato di toluene), MDI (diisocianato di metilendifenile), IPDI (diisocianato di isoforone), HNMDI o HDI (diisocianato di esametilene) e DDI (diisocianato di esametilene) e apparecchiature di produzione.

N/A

V.A1.002

Nitrato di ammonio, chimicamente puro o in fase stabilizzata (PSAN).

1C111

V.A1.003

Sostanze polimeriche (Polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE), etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE), polipropilene glicole (PPG), polidietilene glicole adipato (PGA), polietilenglicole (PEG)

1C111

V.A1.004

Fogli di manganese per la brasatura di metalli.

1C111

V.A2.   TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.A2.001

Macchine per idroformatura.

2B109

V.A2.002

Forni per trattamento termico — Temperatura > 850 °C e una dimensione > 1 m,

II.A2.005

2B226

2B227

V.A2.003

Macchine per elettroerosione (EDM)

2B001.d

V.A2.004

Macchine per saldatura FSW (Friction Stir Welding).

N/A

V.A2.005

Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri,

2B352

V.A2.006

Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici.

II.A2.014.e.

2B350

2B352

V.A2.007

Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 L (0,01-0,02 m3), utilizzabili con materiali biologici.

2B352

II.A2.014.a.

V.A6.   SENSORI E LASER

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.A6.001

Apparecchi da ripresa ad alta velocità a eccezione di quelli utilizzati nei sistemi di immaginografia medica

6A003.a.2

V.A9.   MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.A9.001

Camere di prova non distruttive con una dimensione critica interna pari o superiore a 1 m.

9B106

V.A9.002

Turbo pompe per motori a razzo a propellente liquido o ibridi

9A006

V.A9.003

Sottosistemi di contromisura e ausili di penetrazione (ad es. disturbatori, ingannatori o distributori di chaff) destinati a saturare, confondere o eludere le difese missilistiche.

N/A

V.A9.004

Telai di camion con 6 o più assi

9A115

II.A9.003

B.   SOFTWARE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

V.B.001

Software di modellazione e progettazione relativo alla modellazione dell'analisi aerodinamica e termodinamica di sistemi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio

N/A

PARTE VI

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2371 (2017).

A.   BENI

VI.A1.   MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VI.A1.001

Bulloni, dadi e perni esplosivi, cariche lineari profilate flessibili, perni di bloccaggio a sfera, molle di compressione, dispositivi per tagli circolari e razzi di accelerazione utilizzabili per meccanismi di separazione di stadio

N/A

VI.A1.002

Tutte le camere di prova ambientali in grado di simulare le condizioni di volo (temperatura, pressione, urto e vibrazione), escluse quelle utilizzate per scopi di sicurezza degli aeromobili civili

9B106

VI.A1.003

Rapida realizzazione di prototipi, comprese le apparecchiature per la fabbricazione additiva

N/A

VI.A1.004

Fibra di poliacrilonitrile (PAN) utilizzabile come precursore per la produzione di fibra di carbonio e relative apparecchiature di produzione

1C010

1C210

9C110

VI.A1.005

Relativamente al punto 12 dell'elenco contenuto nella relazione del comitato redatta a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) (S/2016/308, allegato) leggasi “Idruri metallici come l'idruro di zirconio, l'idruro di berillio, l'idruro di alluminio, l'idruro di litio e l'idruro di titanio”

1C111

VI.A1.006

Plastificanti utilizzabili nei propellenti compositi, tra cui:

diottiladipato (DOA) (CAS 123-79-5)

diottilsebacato (DOS) (CAS 122-62-3)

diottilazelato (DOZ) (CAS 103-24-2)

1C111

VI.A1.007

Acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 1 950 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) in una delle forme seguenti:

a)

fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5,0 mm;

b)

forme tubolari con spessore delle pareti uguale o inferiore a 50 mm e con diametro interno uguale o superiore a 270 mm.

1C216

VI.A1.008

Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature:

macchine per l'avvolgimento di filamenti o macchine per la posa di fibre i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinamento e di programmazione; mandrini di precisione per tali apparecchiature

1B001

1B101

1B201

VI.A1.009

Maschere respiratorie complete alimentate con aria purificata escluse quelle utilizzate negli autorespiratori per i vigili del fuoco

1A004.a.

2B352

VI.A1.010

Prodotti chimici supplementari adatti alla decontaminazione di agenti di guerra chimica:

dietilentriammina (CAS 111-40-0)

N/A

VI.A1.011

Chemioprofilassi per il gas nervino:

butirilcolinesterasi (BCHE)

bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8)

cloruro di obidossina (CAS 114-90-9)

N/A

PARTE VII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi convenzionali, designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).

A.   BENI

VII.A1.   MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A1.001

Strutture o prodotti laminati “compositi” costituiti da una “matrice” organica e materiali, come segue:

Nota:

non si applica a strutture o prodotti laminati “compositi” costruiti con “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati con resine epossidiche utilizzati per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

area non superiore a 1 m2;

lunghezza non superiore a 2,5 m;

larghezza superiore a 15 mm.

Non si applica ai prodotti semilavorati appositamente progettati per le seguenti applicazioni puramente civili: articoli sportivi, industria automobilistica, industria delle macchine utensili, settore medico. Non si applica ai prodotti lavorati appositamente progettati per una specifica applicazione.

a)

“materiali fibrosi o filamentosi” inorganici che hanno un “modulo specifico” superiore a 2,54 × 106 m e un punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 649 °C in ambiente inerte;

Nota: non si applica ai prodotti seguenti:

fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi “modulo specifico” inferiore a 10 × 106 m;

fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno;

fibre di boro;

fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 1 770 °C.

b)

“materiali fibrosi o filamentosi” aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

materiali composti da polieteriimmidi aromatiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) superiore a 290 °C,

2.

poliarilene chetoni,

3.

poliarilene solfuri, dove il gruppo arilene è costituito da bifenilene, trifenilene o una loro combinazione,

4.

polibifenilenetere solfone avente Tg superiore a 290 °C o

5.

uno qualsiasi dei materiali suddetti “miscelati” con uno qualsiasi dei seguenti:

a.

“materiali fibrosi o filamentosi” organici con un “modulo specifico” superiore a 12,7 × 106 m e un “carico di rottura specifico” superiore a 23,5 × 104 m;

b.

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio con un “modulo specifico” superiore a 14,65 × 106 m e un “carico di rottura specifico” superiore a 26,82 × 104 m;

c.

“materiali fibrosi o filamentosi” inorganici con un “modulo specifico” superiore a 2,54 × 106 m e un punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 649 °C in ambiente inerte.

Note:

1.

non si applica al polietilene.

2.

Non si applica:

ai “materiali fibrosi o filamentosi” per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili” aventi un'area non superiore a 1 m2, una lunghezza non superiore a 2,5 m e una larghezza superiore a 15 mm;

ai “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm.

3.

Non si applica alle fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi “modulo specifico” inferiore a 10 × 106 m; alle fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno, alle fibre di boro; – fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 1 770 °C.

c)

“materiali fibrosi o filamentosi” organici con un “modulo specifico” superiore a 12,7 × 106 m e un “carico di rottura specifico” superiore a 23,5 × 104 m;

d)

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio con un “modulo specifico” superiore a 14,65 × 106 m e un “carico di rottura specifico” superiore a 26,82 × 104 m;

e)

“materiali fibrosi o filamentosi” completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame (preimpregnati), “materiali fibrosi o filamentosi” rivestiti di metallo o di carbonio (preformati) o “preformati di fibre di carbonio”, contenenti uno dei “materiali fibrosi o filamentosi” e delle resine seguenti:

1.

“materiali fibrosi o filamentosi” inorganici con un “modulo specifico” superiore a 2,54 × 106 m e un punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte superiore a 1 649 °C o

2.

“materiali fibrosi o filamentosi” organici o al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

“modulo specifico” superiore a 10,15 × 106 m e

b.

“carico di rottura specifico” superiore a 17,7 × 104 m o

3.

resina o catrame costituiti da composti fluorurati non trattati, come segue:

a.

poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

b.

elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato o

4.

resine fenoliche con temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg) uguale o superiore a 180 °C e con resina fenolica o

5.

altre resine o altro catrame con temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg) uguale o superiore a 232 °C.

Nota:

non si applica:

ai “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati in una “matrice” di resina epossidica (preimpregnati) per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

area non superiore a 1 m2;

lunghezza non superiore a 2,5 m e

larghezza superiore a 15 mm.

1A002

1A202

VII.A1.002

“Materiali fibrosi o filamentosi”, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

materiali composti da polieteriimmidi aromatiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) superiore a 290 °C,

b)

poliarilene chetoni;

c)

poliarilene solfuri, dove il gruppo arilene è costituito da bifenilene, trifenilene o una loro combinazione;

d)

polibifenilenetere solfone avente Tg superiore a 290 °C o

e)

uno qualsiasi dei materiali suddetti miscelati con uno qualsiasi dei seguenti:

1.

“materiali fibrosi o filamentosi” organici con un “modulo specifico” superiore a 12,7 × 106 m e un “carico di rottura specifico” superiore a 23,5 × 104 m,

2.

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio con un “modulo specifico” superiore a 14,65 × 106 m e un “carico di rottura specifico” superiore a 26,82 × 104 m,

3.

“materiali fibrosi o filamentosi” inorganici con un “modulo specifico” superiore a 2,54 × 106 m e un punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte superiore a1 649 °C.

Note:

1.

non si applica al polietilene.

2.

Non si applica:

ai “materiali fibrosi o filamentosi” per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili” aventi un'area non superiore a 1 m2, una lunghezza non superiore a 2,5 m e una larghezza superiore a 15 mm;

ai “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm.

3.

Non si applica alle fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi “modulo specifico” inferiore a 10 × 106 m; alle fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno, alle fibre di boro fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 1 770 °C.

1C008

1C010

1C210

9C110

VII.A1.003

Apparecchiature per la “produzione” o l'ispezione di strutture “composite”

Componenti e accessori appositamente progettati, comprendenti:

a)

macchine per l'avvolgimento di filamenti, i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e programmati secondo tre o più assi di “servoposizionamento primario”, appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati “compositi” utilizzando “materiali fibrosi o filamentosi”;

b)

“macchine per la messa in opera di nastri”, i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di nastri sono coordinati e programmati secondo cinque o più assi di “servoposizionamento primario”, appositamente progettate per la fabbricazione di strutture “composite” per cellule di aerei o di missili;

c)

macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, appositamente progettate o modificate per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre, per strutture “composite”;

d)

apparecchiature appositamente progettate o adattate per la “produzione” di fibre di rinforzo, come segue:

1.

apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, catrame o policarbosilano) in fibre di carbonio o in fibre di carburo di silicio, compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

2.

apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore di elementi o composti, su substrati filamentosi riscaldati, per la fabbricazione di fibre di carburo di silicio;

3.

apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

4.

apparecchiature per la trasformazione, con trattamento termico, di alluminio contenente fibre di materiali precursori in fibre di allumina;

5.

apparecchiature per la produzione, con il metodo della fusione a caldo, di preimpregnati specificati in VII.A1.003, lettera “d”, sotto il titolo “Materiali”;

6.

apparecchiature per l'ispezione non distruttiva appositamente progettate per i materiali “compositi”, come segue:

a.

sistemi di tomografia a raggi X per la rilevazione dei difetti nelle tre dimensioni;

b.

apparecchiature di collaudo a ultrasuoni con controllo numerico i cui movimenti per il posizionamento di trasmettitori o ricevitori sono coordinati e programmati simultaneamente su quattro o più assi per seguire il contorno tridimensionale del componente ispezionato.

Note:

1.

ai fini della presente sezione, le “macchine per la messa in opera di nastri” hanno la capacità di mettere in opera una o più “bande di filamenti” di larghezza superiore a 25 mm e inferiore o uguale a 305 mm, e di tagliare e riavviare la direzione individuale delle “bande di filamenti” durante il processo di messa in opera.

2.

La tecnica dell'interallacciatura include il lavoro a maglia.

1B001.a.

1B001.b.

1B001.c.

1B001.d.

1B001.e.

1B001

1B101

1B201

VII.A1.004

Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, comprendenti:

a)

alluminuri, comprendenti:

1.

alluminuri di nichelio contenenti in peso almeno il 15 % e non oltre il 38 % di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;

2.

alluminuri di titanio contenenti in peso il 10 % o più di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;

b)

leghe metalliche costituite da polveri o particelle, comprendenti:

1.

leghe di nichelio aventi vita fino alla rottura sotto sforzo di 10 000 ore o più alla temperatura di 650 °C e sotto un carico di 676 MPa o resistenza alla fatica oligociclica di 10 000 cicli o più alla temperatura di 550 °C e sotto un carico massimo di 095 MPa;

2.

leghe di niobio aventi vita fino alla rottura sotto sforzo di 10 000 ore o più alla temperatura di 800 °C e sotto un carico di 400 MPa o resistenza alla fatica oligociclica di 10 000 cicli o più alla temperatura di 700 °C e sotto un carico massimo di 700 MPa;

3.

leghe di titanio aventi vita fino alla rottura sotto sforzo di 10 000 ore o più alla temperatura di 450 °C e sotto un carico di 200 MPa o resistenza alla fatica oligociclica di 10 000 cicli o più alla temperatura di 450 °C e sotto un carico massimo di 400 MPa;

4.

leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 240 MPa alla temperatura di 200°C o carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 25°C;

5.

leghe di magnesio aventi carico di rottura uguale o superiore a 345 MPa e tasso di corrosione inferiore a 1 mm/anno in una soluzione acquosa di cloruro di sodio al 3 % misurato conformemente alla norma ASTM G-31 o norme nazionali equivalenti;

6.

polveri o particelle di leghe metalliche aventi tutte le caratteristiche seguenti e costituite da uno dei sistemi di composizione seguenti:

a.

leghe di nichelio (Ni-Al-X, Ni-X-Al), qualificate per parti o componenti di motori a turbina, cioè con meno di 3 particelle non metalliche (introdotte nel corso del processo di fabbricazione) con dimensioni superiori a 100 μm per 109 particelle di lega;

b.

leghe di niobio (Nb-Al-X o Nb-X-Al, Nb-Si-X o Nb-X-Si, Nb-Ti-X o Nb-X-Ti);

c.

leghe di titanio (Ti-Al-X o Ti-X-Al);

d.

leghe di alluminio (Al-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-X-Zn, Al-Fe-X o Al-X-Fe) o

e.

leghe di magnesio (Mg-Al-X o Mg-X-Al)

7.

ottenute in ambiente controllato con uno dei processi seguenti:

a.

“atomizzazione sotto vuoto”

b.

“atomizzazione a gas”

c.

“atomizzazione centrifuga”

d.

“tempra rapida”

e.

“tempra su cilindro” e “polverizzazione”

Nota:

ove non altrimenti specificato i termini “metalli” e “leghe” coprono le forme grezze e semilavorate.

Forme grezze: anodi, sfere, barre (comprese barrette intagliate e barre da filo), billette, blocchi, blumi, mattoni, panelli, catodi, cristalli, cubi, dadi, grani, granuli, lingotti, pezzi, palline, pani, polveri impalpabili, rondelle, graniglie, lastre, spezzoni, spugne, bacchette. Forme semilavorate: materiali forgiati o lavorati ottenuti mediante laminazione, stiratura, estrusione, fucinatura, estrusione per urto, stampaggio, granitura, atomizzazione e molatura, cioè: angoli, profilati ad U, pezzi circolari, dischi, polveri, pagliuzze, lamine e foglie, fucinati, lamiere, polveri impalpabili, stampati e imbutiti, nastri, anelli, aste (compresi bacchette nude per saldatura, tondini e fili laminati), profilati, sagomati, fogli, reggette, tubi (anche tondi, quadri e concavi), fili trafilati e fili estrusi; getti colati in forme di sabbia, conchiglie, forme di metallo, di gesso e di altro tipo, comprese colate ad alta pressione, forme sinterizzate e forme ottenute mediante procedimenti di metallurgia delle polveri.

1C002

1C202

VII.A1.005

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

permeabilità iniziale relativa di 120 000 o superiore e spessore di 0,5 mm o inferiore;

b)

leghe magnetostrittive aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

magnetostrizione di saturazione superiore a 5 × 10– 4 o

2.

fattore di accoppiamento magnetomeccanico (k) superiore a 0,8 o

c)

strisce di leghe amorfe o “nanocristalline” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

composizione avente almeno il 75 % in peso di ferro, cobalto o nichelio;

2.

induzione magnetica di saturazione (Bs) di 1,6 T o superiore e una delle caratteristiche seguenti:

a.

spessore della striscia di 0,02 mm o inferiore o

b.

resistività elettrica di 2 × 10– 4 ohm cm o superiore.

1C003

VII.A1.006

Leghe di uranio titanio o leghe di tungsteno con una “matrice” a base di ferro, nichelio o rame, aventi le caratteristiche seguenti:

a)

densità superiore a 17,5 g/cm3;

b)

limite di elasticità superiore a 880 MPa;

c)

carico di rottura superiore a 1 270 MPa e

d)

allungamento superiore all'8 %.

1C004

VII.A1.007

Conduttori “compositi”“superconduttori” di lunghezza superiore a 100 m o con massa superiore a 100 g, come segue:

a)

conduttori “compositi”“superconduttori” contenenti uno o più “filamenti” al niobio-titanio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

integrati in una “matrice” diversa da una “matrice” di rame o da una “matrice” mista a base di rame e

2.

aventi area della sezione trasversale inferiore a 0,28 × 10– 4 mm2 (6 μm di diametro per i “filamenti” circolari);

b)

conduttori “compositi”“superconduttori” costituiti da uno o più “filamenti”“superconduttori” diversi dal niobio-titanio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

“temperatura critica”, ad induzione magnetica nulla, superiore a – 263,31 °C e

2.

mantenimento dello stato “superconduttore” ad una temperatura di – 268,96 °C, quando esposti ad un campo magnetico orientato in qualsiasi direzione perpendicolare all'asse longitudinale del conduttore e corrispondente a una induzione magnetica di 12 T con densità di corrente critica superiore a 1 750 A/mm2 sulla sezione trasversale totale del conduttore;

c)

conduttori “compositi”“superconduttori” costituiti da uno o più “filamenti”“superconduttori” che mantengono lo stato “superconduttore” a una temperatura superiore a – 158,16 °C.

1C005

VII.A1.008

Fluidi e sostanze lubrificanti, come segue:

a)

sostanze lubrificanti contenenti come ingredienti principali uno dei seguenti:

1.

eteri o tio-eteri di fenilene o di alchilfenilene, o loro miscele, contenenti più di due funzioni etere o tio-etere o loro miscele o

2.

fluidi fluorurati al silicone, aventi viscosità cinematica, misurata a 25 °C, inferiore a 5 000 mm2/s (5 000 centistoke);

b)

fluidi di ammortizzamento o di flottazione aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

purezza superiore al 99,8 %;

2.

contenenti meno di 25 particelle di dimensione uguale o superiore a 200 μm per

3.

100 ml e

4.

costituiti per almeno l'85 % di uno dei seguenti:

a.

dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

policlorotrifluoroetilene (solo modificazioni oleose e cerose) o

c.

polibromotrifluoroetilene

c)

fluidi di raffreddamento ai fluorocarburi per parti elettroniche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

contenuto in peso pari all'85 % o più di uno degli elementi seguenti o loro miscele:

a.

forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;

b.

perfluoroalchilammine;

c.

perfluorocicloalcani o

d.

perfluoroalcani;

e.

densità uguale o superiore a 1,5 g/ml a 298 K (25 °C);

f.

stato liquido a 273 K (0 °C) e

g.

contenuto in peso del 60 % o più di fluoro.

Nota: non si applica ai materiali specificati e confezionati come prodotti medici.

1C006

VII.A1.009

Polveri ceramiche, materiali ceramici non “compositi”, materiali “compositi” a matrice ceramica e materiali precursori, come segue:

a)

polveri ceramiche di boruri di titanio semplici o complessi, aventi impurità metalliche totali, non comprese le aggiunte intenzionali, inferiori a 5 000 ppm, dimensione media della particella uguale o inferiore a 5 μm e non più del 10 % di particelle superiori a 10 μm;

b)

materiali ceramici non “compositi”, sotto forma grezza o semilavorata, composti di boruri di titanio con densità uguale o superiore al 98 % del valore teorico;

c)

materiali “compositi” ceramica-ceramica, a “matrice” di vetro o di ossido e rinforzati con fibre aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

costituite da uno dei seguenti materiali:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-A1-O-N o

d.

Si-O-N e

2.

con un “carico di rottura specifico” superiore a 12,7 × 103 m;

d)

materiali “compositi” ceramica-ceramica, con o senza fase metallica continua, contenenti particelle, materiale filiforme o fibre, nei quali i carburi o i nitruri di silicio, di zirconio o di boro costituiscono la “matrice”;

e)

materiali precursori (cioè materiali speciali polimerici o metallo-organici) per la produzione di qualsiasi fase o di tutte le fasi dei materiali sopra specificati, come segue:

1.

polidiorganosilani (per la produzione di carburo di silicio);

2.

polisilazani (per la produzione di nitruro di silicio);

3.

policarbosilazani (per la produzione di ceramiche comprendenti componenti di silicio, di carbonio e di azoto);

f)

materiali “compositi” ceramica-ceramica a “matrice” di vetro o di ossido rinforzati con fibre continue corrispondenti a uno dei sistemi seguenti:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1) o

2.

Si-C-N.

Note:

1.

non si applica agli abrasivi.

2.

Non si applica ai materiali “compositi” contenenti fibre corrispondenti a detti sistemi con un carico di rottura specifico della fibra inferiore a 700 MPa a 1 273 K (1 000 °C) o una resistenza allo scorrimento della fibra superiore all'1 % dell'allungamento da scorrimento ad un carico di 100 MPa e ad una temperatura di 1 273 K (1 000 °C) per un periodo di 100 ore.

1C007

VII.A1.010

Sostanze polimeriche non fluorurate, come segue:

a)

immidi, come segue:

1.

bismaleimmidi;

2.

poliammidi-immidi aromatiche (PAI) aventi “temperatura di transizione vetrosa (Tg)” superiore a 290 °C;

3.

poliimmidi aromatiche aventi “temperatura di transizione vetrosa (Tg)” superiore a 232 °C;

4.

polieteriimmidi aromatiche aventi “temperatura di transizione vetrosa (Tg)” superiore a 290 °C;

b)

poliarilene chetoni;

c)

poliarilene solfuri, dove il gruppo arilene è costituito da bifenilene, trifenilene o una loro combinazione;

d)

polibifenilenetere solfone avente “temperatura di transizione vetrosa (Tg)” superiore a 290 °C.

Nota: si applica alle sostanze in forma “fusibile” liquida o solida, incluse resine, polveri, palline, pellicole, fogli, nastri o strisce.

1C008

VII.A1.011

Composti fluorurati non trattati, come segue:

a)

poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

b)

elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato.

1C009

VII.A1.012

“Materiali fibrosi o filamentosi”, come segue:

a)

“materiali fibrosi o filamentosi” organici aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 12,7 × 106 m e

2.

“carico di rottura specifico” superiore a 23,5 × 104 m;

b)

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 14,65 × 106 m e

2.

“carico di rottura specifico” superiore a 26,82 × 104 m;

c)

“materiali fibrosi o filamentosi” inorganici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 2,54 × 106 m e

2.

punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 649 °C in ambiente inerte;

d)

“materiali fibrosi o filamentosi” aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

costituiti da uno degli elementi seguenti:

a.

polieteriimmidi specificate in VII.A1.010

b.

altri materiali specificati in VII.A1.010

2.

costituiti da materiali sopra specificati e miscelati con altre fibre specificate in VII.A1.012.

e)

“materiali fibrosi o filamentosi” completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame (preimpregnati), “materiali fibrosi o filamentosi” rivestiti di metallo o di carbonio (preformati) o “preformati di fibre di carbonio”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

“materiali fibrosi o filamentosi” inorganici sopra specificati

b.

“materiali fibrosi o filamentosi” organici o al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 10,15 × 106 m e

2.

“carico di rottura specifico” superiore a 17,7 × 104 m e

2.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

resina o catrame specificati nelle sezioni precedenti;

b.

“temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)” uguale o superiore a 180 °C e con resina fenolica o

c.

“temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)” uguale o superiore a 232 °C e con resina o catrame non specificati in precedenza, esclusa la resina fenolica.

Note:

1.

non si applica al polietilene.

2.

Non si applica ai “materiali fibrosi o filamentosi” per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

area non superiore a 1 m2;

b)

lunghezza non superiore a 2,5 m e

c)

larghezza superiore a 15 mm o ai “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm.

3.

Non si applica ai prodotti seguenti:

a)

fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi “modulo specifico” inferiore a 10 × 106 m;

b)

fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno;

c)

fibre di boro;

d)

fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 2 043 K (1 770 °C).

4.

Non si applica:

a)

ai “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati in una “matrice” di resina epossidica (preimpregnati) per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

area non superiore a 1 m2;

2.

lunghezza non superiore a 2,5 m e

3.

larghezza superiore a 15 mm;

b)

ai “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm, completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame, quando si utilizzano resina o catrame diversi da quelli specificati in precedenza.

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

VII.A1.013

Metalli e composti, come segue:

a)

metalli con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, ricavate da materiali costituiti per il 99 % o più di zirconio, magnesio e loro leghe;

b)

boro o leghe di boro aventi particelle di dimensioni uguali o inferiori a 60 μm, come segue:

1.

boro con un grado di purezza pari o superiore all'85 % in peso;

2.

leghe di boro con un tenore di boro pari o superiore all'85 % in peso;

c)

nitrato di guanidina (CAS 506-93-4);

d)

nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).

Nota: i metalli in questione comprendono anche i metalli o le leghe incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

1C011

VII.A1.014

Indumenti corazzati e loro componenti, come segue:

a)

indumenti corazzati leggeri non fabbricati in accordo con norme o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

b)

piastre per indumenti corazzati pesanti che offrono protezione balistica uguale o inferiore al livello IIIA (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

Nota: questo paragrafo non si applica agli indumenti corazzati se al seguito dell'utente a scopo di protezione personale, agli indumenti corazzati per la protezione frontale unicamente da frammenti e onde d'urto provocati da congegni esplosivi non militari e agli indumenti corazzati progettati per la protezione da coltelli, lance, aghi o da traumi da corpo contundente.

1A005

VII.A4.   COMPUTER

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A4.001

Calcolatori elettronici e sistemi, apparecchiature e componenti collegati o “assiemi elettronici” aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:

1.

capacità di resistere a livelli di radiazione superiori ad uno dei valori seguenti:

a.

dose totale di 5 × 3 Gy (Si);

b.

tasso della dose di 5 × 106 Gy (Si)/s o

c.

variazione dell'evento singolo 1 × 10– 8 errore/bit/giorno.

4A001

VII.A5.   TELECOMUNICAZIONI E “SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE”

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A5.001

Sistemi e apparecchiature di telecomunicazione, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

a)

appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:

1.

codici di estensione programmabili dall'utente o

2.

banda passante totale di trasmissione di 100 o più volte superiore alla banda passante di uno qualunque dei canali di informazione e superiore a 50 kHz;

Nota: non si applica alle apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con uno degli elementi seguenti:

a)

sistemi di comunicazione radio cellulari civili o

b)

stazioni terrestri per satelliti fissi o mobili per le telecomunicazioni commerciali civili.

b)

ricevitori radio a controllo numerico aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

più di 1 000 canali;

2.

“tempo di commutazione di canale” inferiore a 1 ms;

3.

esplorazione o scansione automatica di una parte dello spettro elettromagnetico e

4.

identificazione dei segnali ricevuti o del tipo di trasmettitore.

Nota: non si applica alle apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con sistemi di comunicazione radio cellulari civili.

Nota tecnica:

per “tempo di commutazione di canale” si intende il tempo (cioè il ritardo) per passare da una frequenza di ricezione all'altra per arrivare alla frequenza finale di ricezione specificata, con un margine di ± 0,05 %. I prodotti aventi una gamma di frequenza specificata inferiore a ± 0,05 % rispetto alla loro frequenza centrale sono definiti incapaci di commutazione di frequenza di canale.

5A001.b.

VII.A5.002

Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione nel settore delle telecomunicazioni e loro componenti ed accessori, appositamente progettati per lo “sviluppo” o la “produzione” di apparecchiature, funzioni o elementi di telecomunicazione.

Nota: non si applica alle apparecchiature di caratterizzazione di fibre ottiche.

5B002

VII.A6   SENSORI E LASER

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A6.001

Idrofoni aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

che incorporano elementi sensibili flessibili continui;

b)

che incorporano assiemi flessibili di elementi sensibili discreti con diametro o lunghezza inferiore a 20 mm e separazione tra gli elementi inferiore a 20 mm;

c)

aventi uno degli elementi sensibili seguenti:

1.

fibre ottiche;

2.

“pellicole di polimero piezoelettrico” diverse dal fluoruro di polivinilidene (PVDF) e suoi copolimeri P(VDF-TrFE) e P(VDF-TFE);

3.

“compositi piezoelettrici flessibili”;

4.

cristalli singoli piezoelettrici di niobato di piombo e magnesio/titanato di piombo (ovvero Pb(Mg1/3 Nb2/3)O3-PbTiO3 o PMN-PT) ottenuti da soluzione solida o

5.

cristalli singoli piezoelettrici di niobato di piombo e indio/niobato di piombo e magnesio/titanato di piombo (ovvero Pb(In1/2 Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3 Nb2/3)O3–PbTiO3, o PIN-PMN-PT) ottenuti da soluzione solida;

d)

progettati per funzionare a profondità superiori a 35 m con compensazione dell'accelerazione o

e)

progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m.

Nota: le condizioni degli idrofoni appositamente progettati per altre apparecchiature sono determinate dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature.

6A001.a.

VII.A6.002

Cortine di idrofoni acustici rimorchiati aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

spaziatura fra gruppi di idrofoni inferiore a 12,5 m o “in grado di essere modificati” per avere una spaziatura fra gruppi di idrofoni inferiore a 12,5 m;

b)

progettati o “in grado di essere modificati” per funzionare a profondità superiori a 35 m;

c)

sensori di direzione specificati in VII.A6.003;

d)

cavi delle cortine rinforzati longitudinalmente;

e)

diametro della cortina assemblata inferiore a 40 mm;

f)

caratteristiche degli idrofoni specificate alla lettera a) o un idrofono con sensibilità dell'idrofono migliore di 180 dB a qualsiasi profondità senza accelerazione, o

g)

sensori idroacustici basati su accelerometri aventi le caratteristiche seguenti:

1.

composti da tre accelerometri disposti lungo tre assi distinti;

2.

aventi una “sensibilità all'accelerazione” complessiva migliore di 48 dB (riferimento 1 000 mV rms per 1 g);

3.

progettati per funzionare a profondità superiori a 35 metri e

4.

con frequenza di funzionamento inferiore a 20 kHz.

6A001.a.

VII.A6.003

Sensori di direzione aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

“precisione” migliore di 0,5° e

b)

progettati per funzionare a profondità superiori a 35 m o dotati di dispositivo sensibile alla profondità regolabile o rimovibile per funzionare a profondità superiori a 35 m.

6A001.a.

VII.A6.004

Cortine di idrofoni di profondità e di baia aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

a)

che incorporano idrofoni specificati in VII.A6.002 o un idrofono con sensibilità dell'idrofono migliore di 180 dB a qualsiasi profondità senza accelerazione;

b)

che incorporano moduli di segnali di gruppi di idrofoni multiplexati aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

progettati per funzionare a profondità superiori a 35 m o dotati di dispositivo sensibile alla profondità regolabile o rimovibile per funzionare a profondità superiori a 35 m e

2.

intercambiabili operativamente con moduli di cortine di idrofoni acustici rimorchiati o

c)

che incorporano sensori idroacustici basati su accelerometri.

Nota tecnica:

sensori idroacustici basati su accelerometri aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

composti da tre accelerometri disposti lungo tre assi distinti;

2.

aventi una “sensibilità all'accelerazione” complessiva migliore di 48 dB (riferimento 1 000 mV rms per 1 g);

3.

progettati per funzionare a profondità superiori a 35 metri e

4.

con frequenza di funzionamento inferiore a 20 kHz.

Note:

1.

non si applica ai sensori di velocità delle particelle o i geofoni.

2.

si applica anche ai ricevitori, collegati o meno, in funzionamento normale, ad una apparecchiatura attiva separata, e loro componenti appositamente progettati.

6A001.a.

VII.A6.005

“Sensori di immagini monospettrali” e “sensori di immagini multispettrali” progettati per applicazioni di telerilevamento e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

campo di visione istantaneo (IFOV) inferiore a 200 microradianti o

b)

specificati per funzionare nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 30 000 nm e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

in grado di fornire un'uscita di dati di immagini in formato numerico e

2.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

“qualificati per impiego spaziale” o

b.

progettati per impiego avionico, utilizzanti rivelatori diversi dal silicio ed aventi un campo di visione istantaneo inferiore a 2,5 milliradianti.

Nota: non si applica ai “sensori di immagini monospettrali” con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm e che incorporano solo uno qualsiasi dei seguenti rivelatori non “qualificati per impiego spaziale” o “matrici sul piano focale” non “qualificate per impiego spaziale”:

a)

dispositivi ad accoppiamento di carica non progettati o modificati per ottenere una “moltiplicazione di carica” o

b)

dispositivi a semiconduttori complementari a ossido metallico non progettati o modificati per ottenere una “moltiplicazione di carica”.

6A002

VII.A6.006

Componenti “qualificati per impiego spaziale” per sistemi ottici, come segue:

a)

componenti alleggeriti fino a meno del 20 % della “densità equivalente” rispetto ad una forma piena avente la stessa apertura e lo stesso spessore;

b)

substrati grezzi, substrati trattati con rivestimenti superficiali (a strato singolo o multistrato, metallici o dielettrici, conduttori, semiconduttori o isolanti) o con pellicole di protezione;

c)

segmenti o assiemi di specchi progettati per essere assemblati nello spazio in un sistema ottico con apertura collettrice equivalente o più grande di una ottica singola di diametro di 1 m;

d)

componenti fabbricati a partire da materiali “compositi” aventi un coefficiente di dilatazione termica lineare uguale o inferiore a 5 × 10– 6 in tutte le direzioni coordinate.

6A004.a.

VII.A6.007

Apparecchiature ottiche di controllo come segue:

a)

apparecchiature appositamente progettate per preservare la forma della superficie o l'orientamento dei componenti “qualificati per impiego spaziale” sopra specificati;

b)

apparecchiature di orientamento, di inseguimento, di stabilizzazione o di allineamento di risonatori come segue:

1.

supporti per specchi ad orientamento del fascio progettati per ospitare specchi aventi diametro o lunghezza dell'asse principale superiore a 50 mm e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro attrezzature di controllo elettronico appositamente progettate:

a.

una corsa angolare massima uguale o superiore a ±26 mrad;

b.

una frequenza di risonanza meccanica uguale o superiore a 500 Hz e

c.

una “precisione” angolare uguale o inferiore a 10 μrad (microradianti) (migliore);

2.

apparecchiature di allineamento di risonatori aventi bande passanti uguali o superiori a 100 Hz ed una “precisione” di 10 μrad o meno (migliore);

c)

sospensioni cardaniche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

un'oscillazione massima superiore a 5°;

2.

una banda passante uguale o superiore a 100 Hz;

3.

errori di puntamento angolari uguali o inferiori a 200 microradianti e

4.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza dell'asse principale o di un diametro superiore a 0,15 m ma non superiore ad 1 m e in grado di effettuare accelerazioni angolari superiori a 2 radianti/s2 o

b.

diametro o lunghezza dell'asse maggiore superiore ad 1 m e in grado di effettuare accelerazioni angolari superiori a 0,5 radianti/s2.

6A004.d.

VII.A6.008

“Magnetometri” che utilizzano tecnologie di superconduttori (SQUID) e hanno una delle caratteristiche seguenti:

a)

sistemi SQUID progettati per funzionamento fisso senza sottosistemi appositamente progettati per ridurre il rumore durante il moto e aventi una ‘sensibilità’ uguale o inferiore a (migliore di) 50 fT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz o

b)

sistemi SQUID aventi una “sensibilità” del magnetometro in moto inferiore a (migliore di) 2 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz e appositamente progettati per ridurre il rumore durante il moto.

6A006

tranne:

6A006.a.3 i “magnetometri” che utilizzano “tecnologie” fluxgate

6A006.a.4 i “magnetometri” a bobina di induzione

6A006.b. i sensori di campo elettrico subacquei

VII.A6.009

“Magnetometri” che utilizzano “tecnologie” di pompaggio ottico o di precessione nucleare (protoni/Overhauser) aventi una “sensibilità” inferiore a (migliore di) 2 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz.

6A006

VII.A6.010

“Gradiometri magnetici” che impiegano “magnetometri” multipli specificati in VII.A6.

6A006

VII.A6.011

“Sistemi di compensazione” per:

a)

“magnetometri” che utilizzano “tecnologie” di pompaggio ottico o di precessione nucleare (protoni/Overhauser) aventi una “sensibilità” inferiore a (migliore di) 20 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz e che utilizzano “tecnologie” di pompaggio ottico o di precessione nucleare (protoni/Overhauser) che permetteranno a questi sensori di realizzare una “sensibilità” inferiore a (migliore di) 2 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

b)

sensori di campo elettrico subacquei aventi una “sensibilità” inferiore a (migliore di) 8 nanovolt per metro per radice quadrata di Hz se misurata a 1 Hz;

c)

“gradiometri magnetici” specificati in VII.A6.010 che permetteranno a questi sensori di realizzare una “sensibilità” inferiore a (migliore di) 3 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz.

Nota:

“gradiometri magnetici intrinseci” a fibre ottiche aventi una “sensibilità” di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0,3 nT/m (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

“gradiometri magnetici intrinseci” che utilizzano “tecnologie” diverse da quelle delle fibre ottiche, aventi una “sensibilità” di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0.015 nT/m (valore efficace) per radice quadrata di Hz.

6A006

VII.A6.012

Ricevitori elettromagnetici subacquei che incorporano “magnetometri” specificati in VII.A6.008 o VII.A6.009.

6A006

VII.A7.   MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A7.001

Accelerometri, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a)

accelerometri lineari aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare inferiori o uguali a 15 g ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

“stabilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 130 micro g in rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un anno o

b.

“stabilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 130 ppm in rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un anno;

2.

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 15 g ma inferiori o uguali a 100 g ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

“ripetibilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 1 250 micro g su un periodo di un anno e

b.

“ripetibilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 1 250 ppm su un periodo di un anno o

3.

progettati per essere utilizzati in sistemi di navigazione inerziale o sistemi di guida e specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g;

Nota: i paragrafi precedenti non si applicano gli accelerometri unicamente limitati alla misurazione della vibrazione o degli urti.

b)

accelerometri angolari o rotazionali, specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

7A001

VII.A7.002

Giroscopi o sensori di velocità angolare, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a)

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare inferiori o uguali a 100 g ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

variazione di velocità inferiore a 500 gradi al secondo ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

“stabilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 0,5 gradi per ora se misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di un mese ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso o

b.

“spostamento angolare casuale” minore (migliore di) o uguale a 0,0035 gradi per radice quadrata di ora o

Nota: questo paragrafo non si applica ai “giroscopi a massa rotante”.

2.

variazione di velocità uguale o superiore a 500 gradi per secondo e avente una delle caratteristiche seguenti:

a.

“stabilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 4 gradi per ora se misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di tre minuti ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso o

b.

“spostamento angolare casuale” minore (migliore di) o uguale a 0,1 gradi per radice quadrata di ora o

Nota: questo paragrafo non si applica ai “giroscopi a massa rotante”.

b)

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

7A002

VII.A7.003

“Apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale” aventi una delle caratteristiche seguenti:

Note:

1.

le “apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale” incorporano accelerometri o giroscopi per misurare le variazioni di velocità e di orientamento al fine di stabilire o mantenere direzione o posizione senza esigere un riferimento esterno una volta allineati. Le “apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale” includono:

sistemi di riferimento di rotta e di assetto (AHRS);

girobussole;

unità di misura inerziale (IMU);

sistemi di navigazione inerziale (INS);

sistemi di riferimento inerziale (IRS);

unità di riferimento inerziale (IRU).

2.

Il presente paragrafo non si applica alle “apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale” omologati per essere utilizzati su “aeromobili civili” dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri.

a)

progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri o navi, che forniscono la posizione senza l'utilizzo dei “riferimenti di aiuto al posizionamento” ed aventi una delle “precisioni” seguenti dopo un normale allineamento:

1.

tasso di “errore circolare probabile” (“CEP”) pari o inferiore a (migliore di) 0,8 miglia nautiche per ora;

2.

“CEP” pari o inferiore (migliore) allo 0,5 % della distanza percorsa o

3.

“CEP” della deriva totale pari o inferiore a (migliore di) 1 miglio nautico in un periodo di 24 ore;

b)

progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri o navi con un “riferimento di aiuto al posizionamento” integrato che forniscono la posizione dopo la perdita di tutti i “riferimenti di aiuto al posizionamento” per un periodo fino a 4 minuti, aventi una “precisione” inferiore a (migliore di) 10 metri di “CEP”;

c)

progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri o navi, provvisti di determinazione della rotta o del nord vero e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.

una velocità angolare massima di funzionamento minore (inferiore) di 500 o/s e una “precisione” di rotta senza l'utilizzo di “riferimenti di aiuto al posizionamento” pari o inferiore a (migliore di) 0,07 o/s (Lat.) (equivalenti a 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine) o

2.

una velocità angolare massima di funzionamento pari o superiore a (maggiore di) 500 o/s e una “precisione” di rotta senza l'utilizzo di ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ pari o inferiore a (migliore di) 0,2 o/s (Lat.) (equivalenti a 17 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine);

d)

che forniscono misurazioni di accelerazione o di velocità angolare, in più di una dimensione, e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.

prestazioni specificate per gli accelerometri e i giroscopi sopra descritti, lungo qualsiasi asse, senza l'utilizzo di riferimenti di aiuto o

2.

“qualificati per impiego spaziale” e che forniscono misurazioni di velocità angolare aventi “spostamento angolare casuale” lungo qualsiasi asse pari o inferiore a (migliore di) 0,1 gradi per radice quadrata di ora.

7A003

VII.A8.   MATERIALE NAVALE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A8.001

Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria, appositamente progettati per l'impiego subacqueo, come segue:

a)

sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motore a ciclo Brayton o Rankine, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

sistemi chimici di depurazione o di assorbimento appositamente progettati per l'eliminazione dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio e delle microparticelle provenienti dal riciclaggio dello scappamento del motore;

2.

sistemi appositamente progettati per l'impiego di un gas monoatomico;

3.

dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti, o

4.

sistemi aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

appositamente progettati per pressurizzare i prodotti di reazione o per la riformazione del combustibile;

b.

appositamente progettati per immagazzinare i prodotti della reazione e

c.

appositamente progettati per scaricare i prodotti della reazione contro una pressione di 100 kPa o più.

8A002.j.

VII.A8.002

Sistemi non dipendenti dall'aria con motore a ciclo diesel aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

sistemi chimici di depurazione o di assorbimento appositamente progettati per l'eliminazione dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio e delle microparticelle provenienti dal riciclaggio dello scappamento del motore;

b)

sistemi appositamente progettati per l'impiego di un gas monoatomico;

c)

dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti, e

d)

sistemi di scarico appositamente progettati per non scaricare in modo continuo i prodotti della combustione.

8A002.j.

VII.A8.003

Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria a “cella a combustibile” con potenza di uscita superiore a 2 kW ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti o

b)

sistemi aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

appositamente progettati per pressurizzare i prodotti di reazione o per la riformazione del combustibile;

2.

appositamente progettati per immagazzinare i prodotti della reazione e

3.

appositamente progettati per scaricare i prodotti della reazione contro una pressione di 100 kPa o più.

8A002.j.

VII.A8.004

Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motori a ciclo Stirling aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti e

b)

sistemi di scarico appositamente progettati per scaricare i prodotti della combustione contro una pressione di 100 kPa o più.

8A002.p.

VII.A8.005

Veicoli sommergibili collegati (tethered), con equipaggio, progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m.

8A001.a.

VII.A9.   MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.A9.001

Apparecchiature, utensili o montaggi appositamente progettati per la fabbricazione di palette mobili, palette fisse o “carenature di estremità” di motori a turbina a gas, come segue:

a)

apparecchiature di solidificazione direzionale o di fusione monocristallina;

b)

utensili per la fusione, fabbricati con metalli o ceramiche refrattari, come segue:

1.

anime;

2.

gusci (stampi);

3.

unità combinate anima e guscio (stampo);

c)

apparecchiature per la fabbricazione additiva con solidificazione direzionale o monocristallina.

9B001

VII.A9.002

Motori aeronautici a turbina a gas, esclusi quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

omologati dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri e

b)

volti a motorizzare aeromobili con equipaggio non militare per i quali le autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri hanno rilasciato per l'“aeromobile” con quello specifico tipo di motore:

1.

una certificazione di tipo civile o

2.

un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

9A001

B.   SOFTWARE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.B.001

“Software” per lo “sviluppo” dei materiali elencati in VII.A1.

1D002

VII.B.002

“Software” appositamente progettato per lo “sviluppo” o la “produzione” delle seguenti apparecchiature:

a)

macchine utensili di tornitura aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contornatura” aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

“ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (migliore di) 0,9 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso inferiore a 1,0 m o

2.

“ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (migliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso uguale o superiore a 1,0 m;

b)

macchine utensili di fresatura aventi uno degli elementi seguenti:

1.

tre assi lineari più un asse di rotazione che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contornatura” aventi uno degli elementi seguenti:

a.

“ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (migliore di) 0,9 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso inferiore a 1,0 m o

b.

“ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (migliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso uguale o superiore a 1,0 m.

2.

limitate ad una capacità massima del pezzo da lavorare di 150 mm di diametro esterno o di lunghezza; b.

a.

“ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (migliore di) 0,9 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso inferiore a 1,0 m

b.

“ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (migliore di) 1,4 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso uguale o superiore a 1 m e inferiore a 4 m;

c.

“ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (migliore di) 6,0 μm su uno o più degli assi lineari con una lunghezza del percorso uguale o superiore a 4 m;

3.

“ripetibilità di posizionamento unidirezionale” per alesatrici a coordinate uguale o inferiore a (migliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari;Fano

4.

macchine per lavorazione elettroerosiva diverse dal tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per “controllo di contornatura” su due o più assi di rotazione;

5.

macchine foratrici per fori profondi e tornitrici modificate per la foratura profonda in grado di eseguire fori di lunghezza superiore a 5 m;

6.

macchine utensili a “controllo numerico” o manuale e loro componenti, controlli ed accessori appositamente progettati per sbarbare, finire, rettificare o levigare gli ingranaggi dritti induriti (Rc = 40 o superiore) a dentatura elicoidale e doppia-elicoidale aventi passo diametrale superiore a 1 250 mm e larghezza del dente del 15 % o più del passo diametrale, con qualità di finitura uguale o migliore della qualità AGMA 14 (equivalente alla norma ISO 1 328 classe 3).

2D001

2D002

VII.B.003

“Software” per sistemi, apparecchiature e componenti marini, apparecchiature di collaudo, di ispezione e di “produzione” e altre tecnologie collegate

8D001

8D002

C.   TECNOLOGIA

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VII.C.001

“Tecnologia” per lo “sviluppo” o la “produzione” delle apparecchiature o dei materiali elencati in VII.A

1E001

1E002

1E102

1E103

1E104

1E201

VII.C.002

“Tecnologia” per la riparazione delle strutture, dei prodotti laminati o dei materiali “compositi” specificati in VII.A1 “Sistemi, apparecchiature e componenti”.

Nota: non si applica alla tecnologia per la riparazione di strutture di “aeromobili civili” con l'impiego di “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio e resine epossidiche, contenuta nei manuali del fabbricante degli aeromobili.

1E001

1E002

1E201

1E103

VII.C.003

“Tecnologia” per sistemi, apparecchiature e componenti marini, apparecchiature di collaudo, di ispezione e di “produzione” e altre tecnologie collegate

8E001

8E002

PARTE VIII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi di distruzione di massa, designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

A.   BENI

VIII.A0.   MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.A0.001

Magneti anulari (esclusi quelli progettati per applicazioni nei settori automobilistico o dell'elettronica di consumo)

0B001

VIII.A0.002

Celle calde

0B006

VIII.A0.003

Camere a guanti adatte all'utilizzazione con materiali radioattivi

0B005

VIII.A0.004

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro

0B001

VIII.A0.005

Acceleratori di particelle

N/A

VIII.A0.006

Sistemi di raffreddamento al freon e ad acqua refrigerata in grado di mantenere una capacità di raffreddamento costante pari o superiore a 100 000 Btu/hr (29,3 kW)

0B001

0B002

1B231

VIII.A0.007

Valvole con tenuta a soffietto

0B001

2A226

VIII.A0.008

Attrezzature in monel, tra cui valvole, tubature, serbatoi e recipienti (tubi e valvole di diametro superiore a 8 previsti per 500 psi e serbatoi di oltre 500 l)

0B001

2A226

2B350

VIII.A0.009

Lastre, valvole, tubature, serbatoi e recipienti in acciaio inossidabile austenitico 304 e 316 (tubi e valvole di diametro superiore a 8 previsti per 500 psi e serbatoi di oltre 500 l)

0B001

1C116

1C216

VIII.A0.010

Valvole per vuoto, tubature, flange, guarnizioni e attrezzature collegate appositamente progettate per essere utilizzate nella manutenzione per alto vuoto (pressione pari o inferiore a 0,1 Pa)

0B001

0B002

2A226

2B350

VIII.A1.   MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.A1.001

Apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni

1A004

6A002

6A102

VIII.A1.002

Apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo (escluse le apparecchiature a raggi X appositamente progettate per uso medico)

1B001

9B007

VIII.A1.003

Tributilfosfato (CAS 126-73-8)

N/A

VIII.A1.004

Acido nitrico in concentrazioni del 20 % o più in peso

1C111

VIII.A1.005

Fluoro (tranne quello utilizzato esclusivamente per scopi civili, come i refrigeranti, compresi il freon e il fluoruro per la produzione di dentifricio)

1C350

VIII.A1.006

Radionuclidi emittenti alfa

1C236

VIII.A1.007

Telecamere resistenti alle radiazioni

6A003

VIII.A2.   TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.A2.001

Cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno

(diametro pari o superiore a 3 mm)

2A001

2A101

VIII.A2.002

Presse isostatiche

2B004

2B104

2B204

VIII.A2.003

Apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio

2B005

VIII.A2.004

Attrezzature per la produzione di valvole, comprese le macchine di formatura idraulica e le matrici di formatura di soffietti

2B009

2B109

2B209

VIII.A2.005

Saldatrici MIG

(oltre 180 A DC)

N/A

VIII.A2.006

Macchine di bilanciamento centrifugo su più piani

2B119

2B219

VIII.A2.007

Apparecchiature di rilevamento sismico o rilevatori sismici antiintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato

2B116

9B006

VIII.A3.   ELETTRONICA

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.A3.001

Variatori di frequenza in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 300 e 600 Hz

3A225

VIII.A3.002

Spettrometri di massa

3A233

VIII.A3.003

Macchine a raggi X con scarica a lampo e “parti” o “componenti” di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione

3A102

VIII.A3.004

Apparecchiature elettroniche entro la gamma di frequenze sintetizzate pari o superiore a 31,8 GHz e con potenza di uscita pari o superiore a 100 mW per la generazione di tempo di ritardo o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:

a)

generatori di ritardo digitali con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo o

b)

contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo

3B002

VIII.A3.005

Strumenti analitici cromatografici e spettrometrici

3A233

B.   SOFTWARE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

VIII.B.001

Software per calcoli/modellazione neutronici

0D001

VIII.B.002

Software per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione

0D001

VIII.B.003

Software per calcoli/modellazione idrodinamici (tranne quelli utilizzati esclusivamente per scopi civili, come i servizi di riscaldamento collettivo

0D001

PARTE IX

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologia connessi alle armi convenzionali, designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).

A.   BENI

IX.A1.   MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A1.001

Dispositivi di tenuta, guarnizioni, sigillanti o serbatoi elastici per carburante, appositamente progettati per impiego su “aeromobili” o impiego aerospaziale, costituiti da più del 50 % in peso di uno qualsiasi delle poliimmidi fluorurate o degli elastomeri di fosfazene fluorurato.

1A001

IX.A1.002

Manufatti realizzati con poliimmidi aromatiche non “fusibili” sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce:

a)

spessore superiore a 0,254 mm o

b)

rivestiti o laminati con carbonio, grafite, metalli o sostanze magnetiche.

Nota: la categoria di cui sopra non si applica ai manufatti rivestiti o laminati con rame e progettati per circuiti elettronici stampati.

1A003

IX.A1.003

Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione non appositamente progettati per uso militare, come segue:

a)

maschere complete, filtri, abiti, guanti e calzature protettivi, sistemi di rilevazione e apparecchiature di decontaminazione, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:

1.

“agenti biologici”;

2.

“materiali radioattivi” o

3.

agenti di guerra chimica (CW).

1A004.a.

Tranne 1A004.a: agenti antisommossa

IX.A1.004

Apparecchiature e dispositivi appositamente progettati per innescare cariche e dispositivi contenenti “materiali energetici” con mezzi elettrici, come segue:

a)

apparecchi di innesco per detonatori esplosivi progettati per azionare i detonatori esplosivi specificati alla lettera b);

b)

detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:

1.

a ponte esplodente (EB);

2.

a filo esplodente (EBW);

3.

a trasmettitore d'impulso (slapper) o

4.

a lamina esplodente (EFI).

1A007

IX.A1.005

Cariche, dispositivi e loro componenti, come segue:

a)

“cariche cave”;

1.

quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 90 g e

2.

diametro dell'involucro esterno uguale o superiore a 75 mm;

b)

cariche da taglio lineare;

1.

carico esplosivo superiore a 40 g/m e

2.

ampiezza uguale o superiore a 10 mm;

c)

cordone detonante con carico del nucleo esplosivo superiore a 64 g/m o

d)

cariche da taglio ed utensili da recisione aventi una quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 3,5 kg.

1A008

IX.A1.006

Apparecchiature per la produzione o l'ispezione di strutture o prodotti laminati “compositi” o di “materiali fibrosi o filamentosi”, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a)

macchine per la posa di cavi di filamenti, i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di cavi sono coordinati e programmati secondo due o più assi di “servoposizionamento primario”, appositamente progettate per la fabbricazione di strutture “composite” per cellule di aerei o di “missili”.

1B001.g.

IX.A1.007

Apparecchiature per la produzione di leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, appositamente progettate per evitare la contaminazione e appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei seguenti processi:

a)

atomizzazione sotto vuoto;

b)

atomizzazione a gas;

c)

atomizzazione centrifuga;

d)

tempra rapida;

e)

tempra su cilindro e polverizzazione;

f)

estrazione in fusione e polverizzazione;

g)

lega meccanica o

h)

atomizzazione a plasma.

1B002

IX.A1.008

Attrezzature, matrici, forme o montaggi per la “formatura superplastica” o la “saldatura per diffusione” del titanio, dell'alluminio o di loro leghe:

a)

strutture di cellule o strutture aerospaziali;

b)

motori per “aeromobili” o motori aerospaziali o

c)

componenti appositamente progettati per le strutture specificate alla lettera a) o per i motori specificati alla lettera b).

1B003

IX.A1.009

Materiali appositamente progettati per assorbire le onde elettromagnetiche, o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:

a)

materiali polimerici intrinsecamente conduttori con “conduttività elettrica di volume” superiore a 10 000 S/m (Siemens per metro) o “resistività superficiale” inferiore a 100 ohm/quadrato, basati su uno qualsiasi dei polimeri seguenti:

1.

polianilina;

2.

polipirrolo;

3.

politiofene;

4.

poli fenilene-vinilene o

5.

poli tienilene-vinilene.

Nota tecnica: la “conduttività elettrica di volume” e la “resistività superficiale'” sono determinate con l'ausilio della norma ASTM D-257 o di norme nazionali equivalenti.

1C001.c.

IX.A1.010

Conduttori “compositi”“superconduttori” costituiti da uno o più “filamenti”“superconduttori” che mantengono lo stato “superconduttore” a una temperatura superiore a 115 K (– 158,16 °C).

Nota tecnica: ai fini della voce precedente, i “filamenti” possono essere in forma di fili, cilindri, pellicole, nastri e strisce.

1C005.a.

IX.A1.011

“Materiali fibrosi o filamentosi”, come segue:

a)

“materiali fibrosi o filamentosi” organici aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 12,7 × 106 m e

2.

“carico di rottura specifico” superiore a 23,5 × 104 m

Nota: non si applica al polietilene.

b)

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 14,65 × 106 m e

2.

“carico di rottura specifico” superiore a 26,82 × 104 m

c)

“materiali fibrosi o filamentosi” inorganici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 2,54 × 106 m e

2.

punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 922 K (1 649 °C) in ambiente inerte.

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

IX.A2.   TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A2.001

Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, come segue:

Nota: questa categoria non si applica alle sfere aventi tolleranze di grado 5 o meno specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 3290.

a)

cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli pieni, aventi tutte le tolleranze specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 4 (o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi sia “anelli” sia “elementi volventi”, costruiti con monel o berillio;

Note tecniche:

1.

“anello” - parte anulare di un cuscinetto volvente radiale che incorpora una o più piste (ISO 5593:1997);

2.

“elemento volvente” - sfera o rullo che ruota tra le piste (ISO 5593:1997).

b)

sistemi di cuscinetti magnetici attivi costituiti da uno degli elementi seguenti:

1.

materiali con densità di flusso uguali o superiori a 2,0 T e resistenza allo snervamento superiore a 414 MPa;

2.

tutti i tipi progettati per la polarizzazione omopolare di elettromagneti tridimensionali per attuatori o

3.

sensori di posizione ad alta temperatura [450 K (177 °C) e superiore].

2A001.a.

2A001.c.

IX.A2.002

Macchine utensili per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali “compositi” e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il “controllo numerico”:

a)

macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

tre o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contornatura” e “ripetibilità di posizionamento unidirezionale” uguale o inferiore a (migliore di) 1,1 μm su uno o più degli assi lineari o

2.

cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contornatura”;

b)

macchine utensili per asportazione di metalli, ceramiche o materiali “compositi” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

asportano materiale per mezzo di uno dei seguenti procedimenti:

a.

getti di acqua o di altri liquidi, compresi quelli utilizzanti additivi abrasivi;

b.

fascio elettronico o

c.

fascio “laser” e

2.

almeno due assi di rotazione che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contornatura”.

2B001.c.

IX.A2.003

Macchine utensili per la rifinitura ottica a controllo numerico equipaggiate per l'asportazione selettiva di materiali per produrre superfici ottiche non sferiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

rifinitura della forma inferiore a (migliore di) 1,0 μm;

b)

rifinitura a una scabrezza inferiore a (migliore di) 100 nm rms;

c)

quattro o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contornatura” e

d)

che utilizza uno dei seguenti processi:

1.

“rifinitura magnetoreologica (MRF)”;

2.

“rifinitura elettroreologica (ERF)”;

3.

“rifinitura con fascio di particelle energetico”;

4.

“rifinitura con utensile a membrana gonfiabile” o

5.

“rifinitura a getto fluido”.

Note tecniche: ai fini dei prodotti di cui sopra:

1.

per “MRF” si intende un processo di asportazione di materiali mediante un fluido magnetico abrasivo la cui viscosità è controllata da un campo magnetico;

2.

per “ERF” si intende un processo di asportazione mediante un fluido abrasivo la cui viscosità è controllata da un campo elettrico;

3.

la “rifinitura con fascio di particelle energetico” utilizza plasma di atomi reattivi (RAP) o fasci di ioni per asportare selettivamente il materiale;

4.

la “rifinitura con utensile a membrana gonfiabile” è un processo che utilizza una membrana pressurizzata che deformandosi entra in contatto con una superficie ridotta del pezzo;

5.

la “rifinitura a getto fluido” utilizza un flusso fluido per l'asportazione del materiale.

2B002.a.

2B002.b.

2B002.c.

2B002.d.

IX.A2.004

“Presse isostatiche” a caldo aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a)

un ambiente termicamente controllato nella cavità chiusa ed una cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 406 mm e

b)

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

pressione di lavoro massima superiore a 207 MPa;

2.

ambiente termicamente controllato a temperature superiori a 1 773 K (1 500 °C) o

3.

capacità di impregnazione con idrocarburi ed eliminazione dei prodotti di decomposizione gassosa risultanti.

2B004

2B104

2B204

IX.A2.005

Apparecchiature appositamente progettate per la deposizione, la lavorazione e il controllo durante la lavorazione di strati inorganici, rivestimenti e modificazioni superficiali, come segue:

a)

apparecchiature di produzione per la deposizione chimica in fase di vapore (CVD) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

un processo modificato per:

a.

CVD pulsante;

b.

deposizione termica a nucleazione controllata (CNTD) o

c.

CVD intensificata o assistita da plasma e

2.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

comprendenti dispositivi di tenuta rotanti a vuoto spinto (uguale o inferiore a 0,01 Pa) o

b.

comprendenti un controllo di spessore dello strato in situ;

b)

apparecchiature di produzione con processo di impiantazione ionica con correnti di fascio uguali o superiori a 5 mA;

c)

apparecchiature di produzione con processo di deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico (EB-PVD) comprendenti sistemi di alimentazione previsti per potenza superiore a 80 kW, che presentano uno degli elementi seguenti:

1.

un sistema di controllo a “laser” del livello del pozzetto liquido per regolare in modo preciso il ritmo di ingresso dei lingotti o

2.

un indicatore di velocità basato su calcolatore funzionante sul principio della fotoluminescenza degli atomi ionizzati nel flusso evaporante per controllare la velocità di deposizione di uno strato contenente due o più elementi;

d)

apparecchiature di produzione con processo di polverizzazione a plasma aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

funzionanti in atmosfera controllata a pressione ridotta (uguale o inferiore a 10 kPa misurata al di sopra ma non oltre 300 mm dall'uscita del polverizzatore della torcia) in una camera a vuoto in grado di produrre vuoto fino a 0,01 Pa prima del processo di polverizzazione o

2.

comprendenti un controllo di spessore dello strato in situ;

e)

apparecchiature di produzione con processo di deposizione per polverizzazione catodica in grado di sopportare densità di corrente uguali o superiori a 0,1 mA/mm2 con velocità di deposizione uguale o superiore a 15 μm/h;

f)

apparecchiature di produzione con processo di deposizione per arco catodico comprendenti una griglia di elettromagneti per controllare la direzione dell'area di impatto dell'arco sul catodo o

g)

apparecchiature di produzione di placcatura ionica in grado di effettuare la misura in situ di una delle caratteristiche seguenti:

1.

controllo dello spessore del rivestimento sul substrato e della velocità di deposizione o

2.

caratteristiche ottiche.

2B005

IX.A2.006

Sistemi, apparecchiature e “assiemi elettronici” di controllo dimensionale o di misura, come segue:

a)

macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con “controllo numerico” aventi un errore massimo tollerato di misura della lunghezza (E0,MPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o inferiore a (migliore di) 1,7 + L/1 000 μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), in base alla norma ISO 10360-2 (2009);

b)

strumenti di misura dello spostamento lineare e angolare come segue:

1.

strumenti di misura dello “spostamento lineare” aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

sistemi di misura del tipo non a contatto con “risoluzione” uguale o inferiore a (migliore di) 0,2 μm nella gamma di misura fino a 0,2 mm;

b.

sistemi di trasformatori differenziali (LVDT):

1.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

“linearità” uguale o inferiore a (migliore di) 0,1 % misurata da 0 alla “gamma completa di funzionamento”, per LVDT con “gamma completa di funzionamento” fino ad un massimo di ± 5 mm o

b)

“linearità” uguale o minore (migliore) di 0,1 % misurata da 0 a 5 mm, per LVDT con “gamma completa di funzionamento” superiore a ± 5 mm e

2.

deriva uguale o migliore (minore) di 0,1 % al giorno alla temperatura normale dell'ambiente di collaudo di ± 1 K;

Nota tecnica:

ai fini della precedente voce b., per “gamma completa di funzionamento” si intende la metà del totale possibile spostamento lineare del trasformatore differenziale. Ad esempio, i trasformatori differenziali con una “gamma completa di funzionamento” fino a ± 5 mm possono misurare un totale possibile spostamento lineare di 10 mm.

c.

sistemi di misura aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

contenenti un “laser”;

2.

“risoluzione” a fondo scala di 0,200 nm o minore (migliore) e

3.

capacità di raggiungere un'“incertezza di misura” uguale o inferiore a (migliore di) (1,6 + L/2 000 ) nm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri) in qualsiasi punto della gamma di misurazione, tenuto conto dell'indice di rifrazione dell'aria e misurata su un periodo di 30 secondi a una temperatura di 20 ± 0,01°C o

d.

“assiemi elettronici” appositamente progettati per fornire funzionalità di retroazione nei sistemi sopra specificati;

2.

strumenti di misura dello spostamento lineare;

Nota: la categoria di cui sopra non si applica agli strumenti ottici quali gli autocollimatori che utilizzano la luce collimata (ad esempio la luce “laser”) per rivelare lo spostamento angolare di uno specchio.

c)

apparecchiature che misurano la scabrezza (inclusi i difetti superficiali) di superficie misurando la dispersione ottica con sensibilità uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nm.

2B006.b.

2B206.b.

IX.A2.007

“Robot” aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro unità di controllo e “dispositivi di estremità” appositamente progettati:

a)

aventi una capacità di trattamento in tempo reale dell'immagine in tre dimensioni reali o di una “analisi della scena” in tre dimensioni reali al fine di creare o modificare “programmi” o dati numerici di programma;

Nota tecnica:

la limitazione della capacità di “analisi della scena” non comprende l'approssimazione della terza dimensione tramite la ripresa della scena sotto un angolo prestabilito né una ridotta interpretazione della scala dei grigi per la percezione della profondità o della trama nell'ambito degli obiettivi operativi approvati (2 1/2 D).

b)

appositamente progettati per rispondere alle norme nazionali di sicurezza relative ad ambienti contenenti potenziali esplosivi per munizionamento;

c)

appositamente progettati o garantiti come resistenti alle radiazioni per sopportare una dose di radiazione totale superiore a 5 × 103 Gy (Si) senza degradazione funzionale o

d)

appositamente progettati per funzionare ad altitudini superiori a 30 000 m.

2B007

2B207

IX.A2.008

Assiemi o unità appositamente progettati per le macchine utensili o per sistemi o apparecchiature di controllo dimensionato o di misura, come segue:

a)

unità di ritrasmissione di posizione di tipo lineare, aventi una “precisione” globale inferiore a (migliore di) [800 + (600 × L/1 000 )] nm (L rappresenta la lunghezza effettiva espressa in mm);

b)

unità di ritrasmissione di posizione di tipo rotativo, aventi una “precisione” inferiore a (migliore di) 0,00025° o

c)

“tavole rotanti basculanti” e “mandrini basculanti” destinati a essere utilizzate con macchine utensili fino a livelli uguali o superiori a quelli specificati in questa categoria.

2B008

IX.A2.009

Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura che possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbricante, con unità di “controllo numerico” o unità di controllo a calcolatore e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

tre o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contornatura” e

b)

forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN.

Nota tecnica: sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B009

2B109

2B209

IX.A3.   ELETTRONICA

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A3.001

Prodotti elettronici, come segue:

a)

circuiti integrati di uso generale, come segue:

Note:

1.

le condizioni delle fette (finite o non finite) nelle quali sia stata determinata la funzione devono essere valutate in funzione dei parametri definiti in 3A001.a.

2.

i circuiti integrati comprendono i tipi seguenti:

“circuiti integrati monolitici”;

“circuiti integrati ibridi”,

“circuiti integrati multichip”;

“circuiti integrati a film” compresi i circuiti integrati di silicio su zaffiro;

“circuiti integrati ottici”;

“circuiti integrati tridimensionali”;

“circuiti integrati monolitici a microonde” (“MMIC”).

3A001.a

IX.A3.002

Circuiti integrati progettati o previsti come circuiti resistenti alle radiazioni per sopportare:

a)

una dose totale di 5 × 103 Gy (Si) o più;

b)

un tasso della dose di 5 × 106 Gy (Si)/s o più o

c)

una fluenza (flusso integrato) di neutroni (1 MeV equivalente) di 5 × 1 013 n/cm2 o superiore sul silicio, o il valore equivalente per altri materiali;

Nota: la categoria di cui sopra non si applica ai metalli isolanti semiconduttori (MIS).

3A001.a.

IX.A3.003

“Microcircuiti microprocessori”,

“microcircuiti microcalcolatori”, microcircuiti microcontrollori, memorie a circuiti integrati fabbricate a partire da un semiconduttore composto, convertitori analogico-numerici, circuiti integrati che contengono convertitori analogico-numerici e memorizzano o trattano i dati digitalizzati, convertitori numerico-analogici, circuiti elettro-ottici o “circuiti integrati ottici” progettati per il “trattamento del segnale”, dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore, circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente per i quali non è conosciuta la funzione o le condizioni dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, processori di trasformata rapida di Fourier (FFT), memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM), memorie flash, memorie statiche ad accesso casuale (SRAM) o memorie ad accesso casuale magnetoresistive (MRAM), aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 398 K (+ 125 °C);

b)

previsti per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 218 K (– 55 °C) o

c)

previsti per funzionare nell'intera gamma di temperatura ambiente da 218 K (– 55 °C) a 398 K (+ 125 °C);

Nota: questa categoria non si applica ai circuiti integrati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili.

3A001.a.2

IX.A3.004

“Circuiti integrati ottici” ed elettro-ottici per il “trattamento del segnale” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

uno o più diodi “laser” interni;

b)

uno o più elementi interni di rivelazione della luce e

c)

guide d'onda ottiche;

3A001.a.

IX.A3.005

4.

dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

numero massimo di entrate/uscite numeriche superiore a 700 o

b)

“velocità di trasmissione di dati aggregati di picco di un ricetrasmettitore in serie unidirezionale” pari o superiore a 500 Gb/s;

Nota: questa categoria comprende:

dispositivi logici programmabili semplici (SPLD),

dispositivi logici programmabili complessi (CPLD),

reti di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA),

reti logiche programmabili dall'utilizzatore (FPLA),

interconnessioni programmabili dall'utilizzatore (FPIC).

3A001.a.

IX.A3.006

Circuiti integrati per reti neurali.

3A001.a.

IX.A3.007

Circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali il fabbricante non conosce né la funzione né le condizioni dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

oltre 1 500 terminali di uscita;

b)

“ritardo di propagazione della porta di base” tipico inferiore a 0,02 ns o

c)

frequenza di funzionamento superiore a 3 GHz.

3A001.a.

IX.A3.008

Circuiti integrati per sintetizzatore digitale diretto (DDS) aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

frequenza di clock del convertitore numerico-analogico (DAC) pari o superiore a 3,5 GHz e risoluzione del DAC uguale o superiore a 10 bit, ma inferiore a 12 bit o

b)

frequenza di clock del convertitore numerico-analogico (DAC) pari o superiore a 1,25 GHz e una risoluzione del DAC pari o superiore a 12 bit.

Nota tecnica: la frequenza di clock del DAC può essere descritta come frequenza di clock pilota o frequenza di clock di entrata.

3A001.a.

IX.A3.009

Prodotti a microonde o ad onde millimetriche, come segue:

a)

“dispositivi elettronici sotto vuoto” a onde progressive, a impulsi o a onda continua;

1.

dispositivi funzionanti a frequenze superiori a 31,8 GHz;

2.

dispositivi aventi l'elemento riscaldante del catodo con un tempo inferiore a 3 secondi tra l'accensione e l'emissione di potenza a RF (radiofrequenza) nominale;

3.

dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati con “banda passante frazionaria” superiore al 7 % o con potenza di picco superiore a 2,5 kW;

4.

dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

“banda passante istantanea” superiore a un'ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,5;

b.

“banda passante istantanea” uguale o inferiore a un'ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 1;

c.

“qualificati per impiego spaziale” o

d.

aventi una pistola elettronica a griglia;

5.

dispositivi con “banda passante frazionaria” superiore o uguale al 10 %, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

un fascio elettronico anulare;

b.

un fascio elettronico non assialsimmetrico o

c.

fasci elettronici multipli;

b)

“dispositivi elettronici sotto vuoto” amplificatori a campi incrociati con guadagno superiore a 17 dB;

c)

catodi termoionici progettati per “dispositivi elettronici sotto vuoto” in grado di produrre una densità di corrente nelle condizioni di funzionamento nominali superiore a 5 A/cm2 o una densità di corrente a impulsi (non continua) nelle condizioni di funzionamento nominali superiore a 10 A/cm2;

d)

“dispositivi elettronici sotto vuoto” in grado di operare in “modalità doppia”;

Nota tecnica: “modalità doppia” significa che la corrente del fascio del “dispositivo elettronico sotto vuoto” può essere intenzionalmente modificata tra il funzionamento a onda continua e pulsata per mezzo di una griglia e produce una potenza di picco in uscita a impulsi superiore alla potenza di uscita in onda continua.

3A001.b.

IX.A3.010

Amplificatori a “circuito integrato monolitico a microonde” (MMIC) aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

previsti per funzionare a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi) con una “banda passante frazionaria” superiore al 15 % e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita di picco satura superiore a 75 W (48,75 dBm) a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 2,9 GHz (inclusi);

2.

potenza di uscita di picco satura superiore a 55 W (47,4 dBm) a frequenze superiori a 2,9 GHz fino a 3,2 GHz (inclusi);

3.

potenza di uscita di picco satura superiore a 40 W (46 dBm) a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 3,7 GHz (inclusi); o

4.

potenza di uscita di picco satura superiore a 20 W (43 dBm) a frequenze superiori a 3,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi);

b)

previsti per funzionare a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 16 GHz (inclusi) con una “banda passante frazionaria” superiore al 10 % e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita di picco satura superiore a 10 W (40 dBm) a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 8,5 GHz (inclusi); o

2.

potenza di uscita di picco satura superiore a 5 W (37 dBm) a frequenze superiori a 8,5 GHz fino a 16 GHz (inclusi);

c)

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 3 W (34,77 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 16 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi), con “banda passante frazionaria” superiore al 10 %;

d)

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,1n W (- 70 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 31,8 GHz fino a 37 GHz (inclusi);

e)

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 1 W (30 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 37 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con “banda passante frazionaria” superiore al 10 %;

f)

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 31,62 mW (15 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 43,5 GHz fino a 75 GHz (inclusi), con “banda passante frazionaria” superiore al 10 %;

g)

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 10 mW (10 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 75 GHz fino a 90 GHz (inclusi), con “banda passante frazionaria” superiore al 5 %, o

h)

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,1 nW (- 70 dBm) a frequenze superiori a 90 GHz.

Note:

1.

le condizioni degli MMIC la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza sono determinate dalla soglia della più bassa potenza di uscita di picco satura.

2.

questa categoria non si applica agli MMIC specificamente progettati per altre applicazioni, ad esempio telecomunicazioni, radar, automobili.

3A001.b.

IX.A3.011

Transistor a microonde discreti aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

previsti per funzionare a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi) e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita di picco satura superiore a 400 W (56 dBm) a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 2,9 GHz (inclusi);

2.

potenza di uscita di picco satura superiore a 205 W (53,12 dBm) a frequenze superiori a 2,9 GHz fino a 3,2 GHz (inclusi);

3.

potenza di uscita di picco satura superiore a 115 W (50,61 dBm) a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 3,7 GHz (inclusi); o

4.

potenza di uscita di picco satura superiore a 60 W (47,78 dBm) a frequenze superiori a 3,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi);

b.

previsti per funzionare a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi) e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita di picco satura superiore a 50 W (47 dBm) a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 8,5 GHz (inclusi);

2.

potenza di uscita di picco satura superiore a 15 W (41,76 dBm) a frequenze superiori a 8,5 GHz fino a 12 GHz (inclusi);

3.

potenza di uscita di picco satura superiore a 40 W (46 dBm) a frequenze superiori a 12 GHz fino a 16 GHz (inclusi); o

4.

potenza di uscita di picco satura superiore a 7 W (38,45 dBm) a frequenze superiori a 16 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi);

c.

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,5 W (27 dBm) a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37 GHz (inclusi);

d.

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 1 W (30 dBm) a frequenze superiori a 37 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi) o

e.

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,1 nW (- 70 dBm) a frequenze superiori a 43,5 GHz.

Note:

1.

le condizioni di un transistor la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza sono determinate dalla soglia della più bassa potenza di uscita di picco satura.

2.

questa categoria comprende die nudi, die montati su supporto o die montati in package. Alcuni transistor discreti possono essere anche indicati come amplificatori di potenza.

3A001.b.

IX.A3.012

Amplificatori a microonde a stato solido e assiemi/moduli a microonde contenenti amplificatori a microonde a stato solido aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

previsti per funzionare a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi) con una “banda passante frazionaria” superiore al 15 % e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita di picco satura superiore a 500 W (57 dBm) a frequenze superiori a 2,7 GHz fino a 2,9 GHz (inclusi);

2.

potenza di uscita di picco satura superiore a 270 W (54,3 dBm) a frequenze superiori a 2,9 GHz fino a 3,2 GHz (inclusi);

3.

potenza di uscita di picco satura superiore a 200 W (53 dBm) a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 3,7 GHz (inclusi); o

4.

potenza di uscita di picco satura superiore a 90 W (49,54 dBm) a frequenze superiori a 3,7 GHz fino a 6,8 GHz (inclusi);

b)

previsti per funzionare a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi) con una “banda passante frazionaria” superiore al 10 % e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita di picco satura superiore a 70 W (48,54 dBm) a frequenze superiori a 6,8 GHz fino a 8,5 GHz (inclusi);

2.

potenza di uscita di picco satura superiore a 50 W (47 dBm) a frequenze superiori a 8,5 GHz fino a 12 GHz (inclusi);

3.

potenza di uscita di picco satura superiore a 30 W (44,77 dBm) a frequenze superiori a 12 GHz fino a 16 GHz (inclusi); o

4.

potenza di uscita di picco satura superiore a 20 W (43 dBm) a frequenze superiori a 16 GHz fino a 31,8 GHz (inclusi);

c)

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 0,5 W (27 dBm) a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37 GHz (inclusi);

d)

previsti per funzionare con potenza di uscita di picco satura superiore a 2 W (33 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 37 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con “banda passante frazionaria” superiore al 10 %;

e)

previsti per funzionare a frequenze superiori a 43,5 GHz e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita di picco satura superiore a 0,2 W (23 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 43,5 GHz fino a 75 GHz (inclusi), con “banda passante frazionaria” superiore al 10 %;

2.

potenza di uscita di picco satura superiore a 20 mW (13 dBm) a qualsiasi frequenza superiore a 75 GHz fino a 90 GHz (inclusi), con “banda passante frazionaria” superiore al 5 %; o

3.

potenza di uscita di picco satura superiore a 0,1 nW (– 70 dBm) a frequenze superiori a 90 GHz.

Nota: le condizioni di un prodotto la cui frequenza operativa prevista include frequenze elencate in più gamme di frequenza sono determinate dalla soglia della più bassa potenza di uscita di picco satura.

3A001.b.

IX.A3.013

Filtri passa-banda o eliminatori di banda accordabili elettronicamente o magneticamente, aventi più di 5 risonatori accordabili in grado di accordarsi su una banda di frequenza di 1,5:1 (fmax/fmin) in meno di 10 μs e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

banda passante superiore allo 0,5 % della frequenza centrale o

b)

banda passante inferiore allo 0,5 % della frequenza centrale.

3A001.b.

IX.A3.014

Convertitori e miscelatori armonici aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

progettati per ampliare la gamma di frequenze degli “analizzatori di segnale” oltre 90 GHz;

b)

progettati per ampliare la gamma di funzionamento dei generatori di segnale come segue:

1.

oltre 90 GHz;

2.

a una potenza di uscita superiore a 100 mW (20 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 43,5 GHz ma non superiori a 90 GHz;

c)

progettati per ampliare la gamma di funzionamento degli analizzatori di rete come segue:

1.

oltre 110 GHz;

2.

a una potenza di uscita superiore a 31,62 mW (15 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 43,5 GHz ma non superiori a 90 GHz;

3.

a una potenza di uscita superiore a 1 mW (0 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 90 GHz ma non superiori a 110 GHz; o

d)

progettati per ampliare la gamma di frequenze di ricevitori di collaudo a microonde oltre 110 GHz.

3A001.b.

IX.A3.015

Amplificatori di potenza a microonde contenenti “dispositivi elettronici sotto vuoto” sopra specificati e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

frequenze di funzionamento superiori a 3 GHz;

b)

rapporto fra potenza media di uscita e massa superiore a 80 W/kg e

c)

volume inferiore a 400 cm3.

Nota: questa categoria non si applica alle apparecchiature progettate o previste per funzionare in qualsiasi banda di frequenza “assegnata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)” per servizi di radiocomunicazione ma non di radiolocalizzazione.

3A001.b.

IX.A3.016

Moduli di potenza a microonde (MPM), costituiti come minimo da un “dispositivo elettronico sotto vuoto” ad onde progressive, un “circuito integrato monolitico a microonde” (“MMIC”) e un convertitore di potenza elettronico integrato, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

“tempo di accensione” da spento a completamente operativo inferiore a 10 secondi;

b)

volume inferiore alla potenza nominale massima espressa in Watt moltiplicata per 10 cm3/W e

c)

“banda passante istantanea” superiore a un'ottava (fmax > 2fmin) e una delle caratteristiche seguenti:

1.

per frequenze uguali o inferiori a 18 GHz, una potenza di uscita a RF (radio frequenza) superiore a 100 W o

2.

frequenza superiore a 18 GHz.

Note tecniche:

1.

per calcolare il volume di cui alla voce b. è fornito il seguente esempio: per una potenza nominale massima di 20 W, il volume corrisponderebbe a: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.

Il “tempo di accensione” di cui alla voce a. si riferisce al tempo che intercorre tra lo stato di inattività completa e lo stato di piena operatività, ossia include il tempo di riscaldamento degli MPM.

3A001.b.

IX.A3.017

Oscillatori o assiemi di oscillatori, specificati per funzionare con un rumore di fase in banda laterale unica (SSB), espresso in dBc/Hz, inferiore a (migliore di) – (126 + 20log10F – 20log10f) in qualsiasi punto entro la gamma di 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz;

Nota tecnica:

nella categoria precedente F rappresenta lo spostamento espresso in Hz rispetto alla frequenza di funzionamento e f la frequenza di funzionamento espressa in MHz.

3A001.b.

IX.A3.018

“Assiemi elettronici”“sintetizzatori di frequenza” aventi “tempo di commutazione della frequenza” come specificato da una delle seguenti caratteristiche:

a)

inferiore a 143 ps;

b)

inferiore a 100 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 2,2 GHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiori a 4,8 GHz ma non superiori a 31,8 GHz;

c)

inferiore a 500 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 550 MHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiori a 31,8 GHz ma non superiori a 37 GHz;

d)

inferiore a 100 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 2,2 GHz entro la gamma di frequenze sintetizzate superiori a 37 GHz ma non superiori a 90 GHz o

e)

inferiore a 1 ms entro la gamma di frequenze sintetizzate superiori a 90 GHz.

3A001.b.

IX.A3.019

“Moduli trasmittenti/riceventi”, “MMIC trasmittenti/riceventi”, “moduli trasmittenti” e “MMIC trasmittenti” previsti per funzionare a frequenze superiori a 2,7 GHz e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

potenza di uscita di picco satura (in watt) Psat superiore a 505,62 divisa per la frequenza operativa massima (in GHz) al quadrato [Psat>505,62 W*GHz2/fGHz 2] per qualsiasi canale;

b)

una “banda passante frazionaria” del 5 % o superiore per qualsiasi canale;

c)

lunghezza d del lato planare (in cm) uguale o inferiore a 15 divisa per la più bassa frequenza operativa espressa in GHz [d ≤ 15 cm*GHz*N/fGHz], dove N è il numero di canali trasmittenti o trasmittenti/riceventi e

d.

uno sfasatore elettronicamente variabile per canale.

Note tecniche:

1.

per “modulo trasmittente/ricevente” si intende un “assieme elettronico” multifunzione che fornisce un'ampiezza bidirezionale e un controllo di fase per la trasmissione e la ricezione di segnali.

2.

Per “modulo trasmittente” si intende un “assieme elettronico” che fornisce un'ampiezza e un controllo di fase per la trasmissione di segnali.

3.

Per “MMIC trasmittente/ricevente” si intende un “MMIC” multifunzione che fornisce un'ampiezza bidirezionale e un controllo di fase per la trasmissione e la ricezione di segnali.

4.

Per “MMIC trasmittente” si intende un “MMIC” che fornisce un'ampiezza e un controllo di fase per la trasmissione di segnali.

5.

Nella formula indicata alla voce c), 2,7 GHz dovrebbe essere utilizzata come la più bassa frequenza operativa (fGHz) per i moduli trasmittenti/riceventi o trasmittenti la cui gamma di funzionamento prevista si estende verso il basso a 2,7 GHz e oltre [d≤15 cm*GHz*N/2.7 GHz].

6.

La voce IX.A3.019 si applica ai “moduli trasmittenti/riceventi” o ai “moduli trasmittenti” provvisti o meno di un dissipatore di calore. Il valore di d in 11.c. non comprende porzioni del ‘modulo trasmittente/ricevente’ o del “modulo trasmittente” che funge da dissipatore di calore.

7.

I “moduli trasmittenti/riceventi”, “moduli trasmittenti”, “MMIC trasmittenti/riceventi” e “MMIC trasmittenti” possono essere dotati o meno di N elementi integrati ad antenna irradiante, dove N è il numero di canali trasmittenti o trasmittenti/riceventi.

3A001.b.

IX.A3.020

Dispositivi che utilizzano le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde) con una delle caratteristiche seguenti:

a)

frequenza portante superiore a 6 GHz;

b)

frequenza portante superiore a 1 GHz ma uguale o inferiore a 6 GHz, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

“reiezione del lobo laterale di frequenza” superiore a 65 dB;

2.

prodotto del ritardo massimo (espresso in μs) per la banda passante (espressa in MHz) superiore a 100;

3.

banda passante superiore a 250 MHz o

4.

ritardo di dispersione superiore a 10 μs o

c)

frequenza portante inferiore o uguale a 1 GHz, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

prodotto del ritardo massimo (espresso in μs) per la banda passante (espressa in MHz) superiore a 100;

2.

ritardo di dispersione superiore a 10 μs o

3.

“reiezione del lobo laterale di frequenza” superiore a 65 dB e banda passante superiore a 100 MHz.

3A001.c.

IX.A3.021

Dispositivi che utilizzano le onde acustiche di volume che permettono il trattamento diretto di segnali a frequenze superiori a 6 GHz.

3A001.c.

IX.A3.022

Dispositivi di “trattamento del segnale” acustico-ottici basati sull'interazione tra onde acustiche (di volume o di superficie) e onde luminose che permettono il trattamento diretto di segnali o immagini, compresa l'analisi spettrale, la correlazione o la convoluzione.

3A001.c.

IX.A3.023

Dispositivi e circuiti elettronici contenenti componenti, fabbricati a partire da materiali “superconduttori”, appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla “temperatura critica” di almeno uno dei costituenti “superconduttori”, aventi una delle funzioni seguenti:

a)

commutazione di corrente per circuiti numerici che impiegano porte “superconduttrici” con prodotto del ritardo per porta (espresso in secondi) per la potenza dissipata per porta (espressa in Watt) inferiore a 10– 14 J o

b)

selezione di frequenza a tutte le frequenze con circuiti risonanti aventi fattori Q superiori a 10 000 .

3A001.d.

IX.A3.024

Celle ad alta energia come segue:

a)

“celle primarie” aventi una “densità di energia” superiore a 550 Wh/kg a 20 °C;

b)

“celle secondarie” aventi una “densità di energia” superiore a 350 Wh/kg a 20 °C.

Note tecniche:

1.

ai fini dei dispositivi ad alta energia, la “densità di energia” (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ore (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.

2.

Ai fini dei dispositivi ad alta energia, per “cella” si intende un dispositivo elettrochimico dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito, che è una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.

3.

Ai fini dei dispositivi ad alta energia, per “cella primaria” si intende una ‘cella’ che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.

4.

Ai fini dei dispositivi ad alta energia, per “cella secondaria” si intende una ‘cella’ progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.

Nota: i dispositivi ad alta energia non comprendono le batterie, incluse le batterie a cella singola.

3A001.e.

IX.A3.025

Condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia come segue:

a)

condensatori con cadenza di ripetizione inferiore a 10 Hz (condensatori a scarica in un solo colpo) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

tensione nominale uguale o superiore a 5 kV;

2.

densità di energia uguale o superiore a 250 J/kg; e

3.

energia totale uguale o superiore a 25 kJ;

b)

condensatori con cadenza di ripetizione uguale o superiore a 10 Hz (a scariche successive) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

tensione nominale uguale o superiore a 5 kV;

2.

densità di energia uguale o superiore a 50 J/kg;

3.

energia totale uguale o superiore a 100 J e

4.

durata di vita uguale o superiore a 10 000 cicli carica/scarica.

3A001.e.

IX.A3.026

Elettromagneti e solenoidi “superconduttori”, appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore ad un secondo, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: la voce precedente non si applica agli elettromagneti e ai solenoidi “superconduttori” appositamente progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

a)

energia fornita durante la scarica superiore a 10 kJ nel primo secondo;

b)

diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm e

c)

previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una “densità di corrente globale” nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm2.

3A001.e.

IX.A3.027

Celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari “qualificati per impiego spaziale” e aventi efficienza media minima superiore al 20 % a una temperatura di funzionamento di 301 K (28 °C) a illuminazione simulata “AM0” con un irradiamento di 1 367 watt per metro quadrato (W/m2).

Nota tecnica: “AM0” o “massa d'aria zero” si riferisce all'irradiamento spettrale della luce solare nell'atmosfera esterna della terra quando la distanza tra la terra e il sole è pari a un'unità astronomica (UA).

3A001.e.

IX.A3.028

Codificatori di posizione assoluta di tipo rotante, aventi una “precisione” uguale o inferiore a (migliore di) 1,0 secondo d'arco e anelli, dischi o scale codificatori appositamente progettati.

3A001.f.

IX.A3.029

Dispositivi di commutazione a tiristori a energia pulsata a stato solido e “moduli di tiristori” che utilizzano metodi di commutazione controllati elettricamente, otticamente o a radiazione di elettroni, aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.

velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 30 000 A/μs e tensione a vuoto superiore a 1 100 V o

2.

velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 2 000 A/μs e tutte le caratteristiche seguenti:

a.

tensione di picco a vuoto uguale o superiore a 3 000 V e

b.

corrente di picco (transitorio) uguale o superiore a 3 000 A.

Note:

1.

la lettera g) comprende:

raddrizzatori controllati al silicio (SCR),

tiristori a innesco elettrico (ETT),

tiristori a innesco leggero (LTT),

tiristori a commutazione a circuito integrato (IGCT),

tiristori a spegnimento forzato (GTO),

tiristori controllati da transistor MOS (MCT),

Solidtron.

2.

la lettera g) non si applica ai dispositivi a tiristori e ai “moduli di tiristori” incorporati in apparecchiature progettate per applicazioni ferroviarie civili o per aeromobili civili.

Nota tecnica: Ai fini della lettera g) un “modulo di tiristori” contiene uno o più tiristori.

3A001.g.

IX.A3.030

Commutatori, diodi o “moduli” a semiconduttore a energia allo stato solido aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

previsti per una temperatura massima di esercizio della giunzione superiore a 488 K (215 °C);

2.

tensione di picco ripetitiva a vuoto (tensione di blocco) superiore a 300 V e

3.

corrente continua superiore a 1 A.

Nota: la tensione di picco ripetitiva a vuoto della voce precedente comprende la tensione pozzo-sorgente, la tensione collettore-emettitore, la tensione inversa di picco ripetitiva e la tensione di picco ripetitiva a vuoto (tensione di blocco).

3A001.h.

IX.A3.031

Apparecchiature di registrazione e oscilloscopi, come segue:

1.

registratori numerici di dati aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

un “flusso continuo” sul lungo periodo superiore a 6,4 Gbit/s verso il disco o il drive di memoria allo stato solido e

b.

un processore che svolge analisi dei dati relativi ai segnali di radiofrequenza durante la loro registrazione;

Note tecniche:

1.

per i registratori aventi una architettura a bus parallelo, il “flusso continuo” è la frequenza di parola più elevata moltiplicata per il numero di bit in una parola.

2.

Il “flusso continuo” è la frequenza di dati più veloce che lo strumento è in grado di registrare sul disco o sul drive di memoria allo stato solido senza alcuna perdita di informazioni, mantenendo la frequenza dei dati numerici in entrata o la frequenza di conversione del digitalizzatore.

2.

Oscilloscopi in tempo reale aventi una tensione di rumore con scarto quadratico medio verticale inferiore del 2 % del fondo scala con impostazione della scala verticale che fornisce il più basso valore del rumore con qualsiasi banda passante di input di 3 dB pari o superiore a 60 GHz per canale.

3A002.a.

IX.A3.032

“Analizzatori di segnali”, come segue:

1.

“analizzatori di segnali” con banda passante di risoluzione a 3 dB superiore a 10 MHz in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiore a 31,8 GHz ma non superiore a 37 GHz;

2.

“analizzatori di segnali” con livello medio di rumore visualizzato (DANL) inferiore a (migliore di) – 150 dBm/Hz in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiore a 43,5 GHz ma non superiore a 90 GHz;

3.

“analizzatori di segnali” con frequenza superiore a 90 GHz;

4.

“analizzatori di segnali” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

“banda passante in tempo reale” superiore a 170 MHz e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

probabilità di scoperta del 100 % con una riduzione inferiore a 3 dB rispetto all'ampiezza massima a causa di salti o effetti di windowing dei segnali aventi una durata pari o inferiore a 15 μs o

2.

una funzione di “trigger delle maschere di frequenza” con una probabilità di trigger (cattura) del 100 % per segnali aventi una durata pari o inferiore a 15 μs.

Note tecniche:

1.

la probabilità di scoperta di cui al punto 1. è anche indicata come probabilità di intercettamento o probabilità di cattura.

2.

Ai fini del punto 1. la durata della probabilità di scoperta del 100 % è equivalente alla durata del segnale minima necessaria per l'incertezza di misura del livello specificato.

Nota: la categoria di cui sopra non si applica agli “analizzatori di segnali” che utilizzano solo filtri di banda passante a percentuale costante (noti anche come filtri di ottava o filtri di frazioni di ottava).

3A002.c.

IX.A3.033

Generatori di segnale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

specificati per generare segnali modulati a impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti, in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 31,8 GHz ma non superiori a 37 GHz;

a.

“durata dell'impulso” inferiore a 25 ns e

b.

rapporto ON/OFF pari o superiore a 65 dB;

2.

potenza di uscita superiore a 100 mW (20 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze superiori a 43,5 GHz ma non superiori a 90 GHz;

3.

“tempo di commutazione delle frequenza” come specificato da una delle seguenti caratteristiche:

a.

inferiore a 100 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 2,2 GHz entro la gamma di frequenze superiori a 4,8 GHz ma non superiori a 31,8 GHz;

b.

inferiore a 500 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 550 MHz entro la gamma di frequenze superiori a 31,8 GHz ma non superiori a 37 GHz o

c.

inferiore a 100 μs per qualsiasi variazione di frequenza superiore a 2,2 GHz entro la gamma di frequenze superiori a 37 GHz ma non superiori a 90 GHz

3A002.d.

IX.A3.034

Analizzatori di rete aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita superiore a 31,62 mW (15 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze di funzionamento superiori a 43,5 GHz ma non superiori a 90 GHz;

2.

potenza di uscita superiore a 1 mW (0 dBm) in qualsiasi punto entro la gamma di frequenze di funzionamento superiori a 90 GHz ma non superiori a 110 GHz;

3.

“funzionalità di misura vettoriale non lineare” a frequenze superiori a 50 GHz ma non superiori a 110 GHz o

4.

frequenza di funzionamento massima superiore a 110 GHz.

Nota tecnica: la “funzionalità di misura vettoriale non lineare” è la capacità di uno strumento di misurare i risultati delle prove di dispositivi utilizzati nel dominio dei grandi segnali o nella gamma della distorsione non lineare.

3A002.e.

IX.A3.035

Ricevitori di collaudo a microonde aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

frequenza di funzionamento massima superiore a 110 GHz; e

2.

in grado di misurare simultaneamente l'ampiezza e la fase.

3A002.f.

IX.A3.036

Campioni di frequenza atomici con una delle caratteristiche seguenti:

1.

“qualificati per impiego spaziale”;

2.

non al rubidio e con stabilità a lungo termine inferiore a (migliore di) 1 × 10– 11/mese o

3.

non “qualificati per impiego spaziale” e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

campione di frequenza al rubidio;

b.

stabilità a lungo termine inferiore a (migliore di) 1 × 10– 11/mese e

c.

consumo energetico totale inferiore a 1 Watt.

3A002.f.

IX.A3.037

Apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi o di materiali semiconduttori, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a)

apparecchiature progettate per l'impiantazione ionica, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

essere progettate ed ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio uguale o superiore a 20 keV e corrente del fascio uguale o superiore a 10 mA in grado di impiantare idrogeno, deuterio o elio;

2.

capacità di scrittura diretta;

3.

energia del fascio uguale o superiore a 65 keV e corrente del fascio uguale o superiore a 45 mA in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un “substrato” di materiale semiconduttore riscaldato o

4.

essere progettate ed ottimizzate per funzionare con una energia del fascio uguale o superiore a 20 keV e corrente del fascio uguale o superiore a 10 mA in grado di impiantare silicone in un substrato di materiale semiconduttore riscaldato a 600 °C o più;

b)

apparecchiature di litografia, come segue, e apparecchiature di impressione litografica in grado di produrre elementi uguali o inferiori a 45 nm:

1.

apparecchiature di allineamento e di esposizione a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner) per il trattamento delle fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 193 nm o

b.

in grado di produrre un tracciato in cui la “dimensione dell'elemento di risoluzione minimo” (ERM) è uguale o inferiore a 45 nm;

Nota tecnica: la “dimensione dell'elemento di risoluzione minimo” (ERM) è calcolata con la formula seguente:

Formula

dove il fattore K = 0,35

c)

apparecchiature appositamente progettate per maschere utilizzanti un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio “laser”.

3B001.b.

3B001.f.

3B001.f.

IX.A3.038

Apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta;

maschere e reticoli, progettati per i circuiti integrati.

3B001.g.

IX.A3.038

Apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori finiti o non finiti e dispositivi a microonde, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a)

per il collaudo dei parametri S dei dispositivi a transistor a frequenze superiori a 31,8 GHz;

b)

per il collaudo di circuiti integrati a microonde sopra specificati.

3B002

IX.A3.039

Materiali etero-epitassiali consistenti di un “substrato” con strati multipli sovrapposti ottenuti per crescita epitassiale con uno degli elementi seguenti;

a)

silicio (Si);

b)

germanio (Ge);

c)

carburo di silicio (SiC) o

d)

“composti III/V” di gallio o di indio.

Nota: questa voce non si applica ai “substrati” aventi uno o più strati epitassiali di tipo P di GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP o InGaAlP, indipendentemente dalla sequenza degli elementi, tranne qualora lo strato epitassiale di tipo P sia tra strati di tipo N.

3C001

IX.A3.040

Resine fotosensibili (resist) e “substrati” rivestiti di resine fotosensibili come segue:

a)

resine fotosensibili (resist) progettate per la litografia di semiconduttori, come segue:

1.

resine fotosensibili (resist) positive adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda inferiori a 245 nm ma uguali o superiori a 15 nm;

2.

resine fotosensibili (resist) positive adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda inferiori a 15 nm ma superiori a 1 nm;

b)

tutte le resine fotosensibili (resist) progettate per essere utilizzate sotto l'effetto di fasci elettronici o ionici, aventi sensibilità di 0,01 μcoulomb/mm2 o migliore;

c)

tutte le resine fotosensibili (resist) ottimizzate per tecnologie di formazione di immagini di superficie;

d)

tutte le resine fotosensibili progettate o ottimizzate per essere utilizzate con apparecchiature di impressione litografica in grado di produrre elementi uguali o inferiori a 45 nm che utilizzano un processo di termo-solidificazione o di foto-solidificazione.

3C002

IX.A3.041

Composti organici-inorganici:

a)

composti metallo-organici di alluminio, gallio o indio, aventi una purezza (purezza del metallo) superiore al 99,999 %;

b)

composti organici di arsenico, antimonio e fosforo, aventi una purezza (purezza dell'elemento inorganico) superiore al 99,999 %.

3C003

IX.A3.042

Idruri di fosforo, di arsenico o di antimonio, aventi una purezza superiore al 99,999 %, anche se diluiti in gas inerti o idrogeno.

Nota: la voce precedente non si applica agli idruri contenenti il 20 % molare o più di gas inerti o di idrogeno.

3C004

IX.A3.043

“Substrati” di semiconduttori, lingotti o monocristalli di carburo di silicio (SiC), nitruro di gallio (GaN), nitruro di alluminio (AlN) o nitruro di gallio alluminio (AlGaN) o altre preforme di tali materiali, aventi resistività superiore a 10 000 ohm-cm a 20 °C.

3C005

IX.A3.044

“Substrati” specificati al punto 5 aventi almeno uno strato epitassiale di carburo di silicio, nitruro di gallio, nitruro di alluminio o nitruro di gallio alluminio.

3C006

IX.A6.   SENSORI E LASER

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A6.001

Sensori ottici o loro apparecchiature e componenti come segue:

a)

componenti ausiliari speciali per sensori ottici, come segue:

1.

raffreddatori criogenici “qualificati per impiego spaziale”.

6A002.d.

IX.A6.002

Raffreddatori criogenici non “qualificati per impiego spaziale” aventi una temperatura della sorgente di raffreddamento inferiore a 218 K (-55 °C), come segue:

a)

tipo a ciclo chiuso con tempo medio specificato prima del guasto (MTTF), o tempo medio tra due guasti (MTBF) superiore a 2 500 ore;

b)

miniraffreddatori Joule-Thomson (JT) con autoregolazione aventi diametro esterno minore di 8 mm.

6A002.d.

IX.A6.003

Sensori a fibre ottiche appositamente fabbricati, per composizione o struttura, o modificati con rivestimento, per essere sensibili agli effetti acustici, termici, inerziali, elettromagnetici o alle radiazioni nucleari.

6A002.d.

IX.A6.004

Apparecchi da ripresa, sistemi o apparecchiature e loro componenti, come segue:

a)

apparecchi da ripresa per strumentazione e loro componenti appositamente progettati, come segue:

Nota: gli apparecchi da ripresa per strumentazione sopra specificati con strutture modulari dovrebbero essere valutati in base alla capacità massima, usando plug-in disponibili secondo le specifiche del fabbricante.

6A003

IX.A6.005

Cineprese ad elevata velocità che impiegano qualsiasi pellicola dal formato 8 mm fino al formato 16 mm compreso, nelle quali la pellicola avanza in modo continuo durante tutto il periodo di registrazione, ed in grado di registrare con cadenze superiori a 13 150 fotogrammi al secondo;

Nota: la voce precedente non si applica alle cineprese destinate ad impieghi civili.

2.

apparecchi da ripresa meccanici ad alta velocità a pellicola fissa, in grado di registrare con velocità superiore ad 1 milione di fotogrammi/s sull'intera altezza di quadro del film fotografico standard di 35 mm o con velocità proporzionalmente più elevate su altezze di quadro inferiori o proporzionalmente più basse su altezze di quadro superiori;

3.

streak camera meccaniche o elettroniche, come segue:

a.

streak camera meccaniche aventi una velocità di registrazione superiore a 10 mm/μs;

b.

streak camera elettroniche aventi una risoluzione temporale migliore di 50 ns;

4.

apparecchi da ripresa elettronici di immagine aventi velocità superiore a 1 milione di fotogrammi/s;

5.

apparecchi da ripresa elettronici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

velocità dell'otturatore elettronico (capacità di interruzione del segnale) minore di 1 microsecondo per fotogramma completo e

b.

tempo di lettura che permetta una velocità maggiore di 125 fotogrammi completi al secondo;

6.

plug-in, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

appositamente progettati per apparecchi da ripresa per strumentazione con strutture modulari e specificati in questa voce e

b.

che consentano a questi apparecchi da ripresa di soddisfare le caratteristiche sopra specificate, secondo le specifiche del fabbricante.

6A003

IX.A6.006

Apparecchi da ripresa per immagini, come segue:

Nota: questa voce non si applica alle telecamere e videocamere appositamente progettate per essere utilizzate per la telediffusione.

1.

videocamere che contengono sensori a stato solido, aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 10 nm, ma non superiori a 30 000 nm e tutte le caratteristiche seguenti:

a.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

più di 4 × 106 “pixel attivi” per elemento di superficie sensibile a stato solido per le videocamere monocromatiche (bianco e nero);

2.

più di 4 × 106 “pixel attivi” per elemento di superficie sensibile a stato solido per le videocamere a colori aventi tre elementi di superficie sensibile a stato solido o

3.

più di 12 × 106 “pixel attivi” per le videocamere a colori a stato solido aventi un elemento di superficie sensibile a stato solido e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

specchi ottici specificati in appresso;

2.

apparecchiature ottiche di controllo specificate in appresso o

3.

capacità di annotare i “dati di tracking dell'apparecchio da ripresa” generati internamente.

Note tecniche:

1.

ai fini del presente punto, le videocamere digitali dovrebbero essere valutate in base al numero massimo di “pixel attivi” utilizzati per catturare le immagini in movimento.

2.

Ai fini del presente punto, per “dati di tracking dell'apparecchio da ripresa” si intendono le informazioni necessarie per definire l'orientamento della linea di visione dell'apparecchio da ripresa rispetto alla terra. Ciò include: a) l'angolo orizzontale formato dalla linea di visione dell'apparecchio da ripresa rispetto alla direzione del campo magnetico della terra e b) l'angolo verticale tra la linea di visione dell'apparecchio da ripresa e l'orizzonte terrestre.

6A003

IX.A6.007

Apparecchi da ripresa a scansione e sistemi di apparecchi da ripresa a scansione aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 10 nm, ma non superiori a 30 000 nm;

b.

insiemi di rivelatori lineari con più di 8 192 elementi per insieme e

c.

in grado di effettuare una scansione meccanica in una direzione;

Nota: la voce precedente non si applica agli apparecchi da ripresa a scansione e ai sistemi di apparecchi da ripresa a scansione appositamente progettati per quanto segue:

a)

fotocopiatrici industriali o per uso civile;

b)

scanner per immagini appositamente progettati per applicazioni di scansione civile, fisse, ravvicinate (per esempio, riproduzione di immagini o di stampa contenuti in documenti, opere d'arte o fotografie) o

c)

apparecchiature medicali.

6A003

IX.A6.008

Apparecchi da ripresa per immagini dotati di tubi intensificatori d'immagine aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;

2.

amplificazione elettronica dell'immagine che utilizza uno dei dispositivi seguenti:

a.

una placca a microcanali con una spaziatura dei fori (da centro a centro) uguale o inferiore a 12 μm o

b.

un dispositivo di rilevamento degli elettroni con un passo dei pixel unbinned uguale o inferiore a 500 μm, appositamente progettato o modificato per ottenere una “moltiplicazione di carica” senza l'uso di placca a microcanali e

3.

uno qualsiasi dei seguenti fotocatodi:

a.

fotocatodi multialcalini (ad esempio S-20 e S-25) aventi sensibilità luminosa superiore a 350 μΑ/lm;

b.

fotocatodi di arseniuro di gallio (GaAs) o di arseniuro di gallio-indio (GaInAs) o

c.

altri fotocatodi semiconduttori “composti appartenenti alle classi III/V” aventi “sensibilità radiante” massima superiore a 10 mA/W o

b.

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 050 nm, ma non superiori a 1 800 nm;

2.

amplificazione elettronica dell'immagine che utilizza uno dei dispositivi seguenti:

a.

una placca a microcanali con una spaziatura dei fori (da centro a centro) uguale o inferiore a 12 μm o

b.

un dispositivo di rilevamento degli elettroni con un passo dei pixel unbinned uguale o inferiore a 500 μm, appositamente progettato o modificato per ottenere una “moltiplicazione di carica” senza l'uso di placca a microcanali e

3.

fotocatodi semiconduttori “composti appartenenti alle classi III/V” (ad esempio GaAs o GaInAs) e fotocatodi a trasferimento di elettroni aventi “sensibilità radiante” massima superiore a 15 mA/W.

6A003

IX.A6.009

Apparecchi da ripresa per immagini dotati di “matrici sul piano focale” aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

“matrici sul piano focale” non “qualificate per impiego spaziale” aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 900 nm ma non superiori a 1 050 nm e

b.

una delle caratteristiche seguenti:

1.

“costante di tempo” di risposta inferiore a 0,5 ns o

2.

appositamente progettate o modificate per ottenere una “moltiplicazione di carica” e con una “sensibilità radiante” massima superiore a 10 mA/W;

2.

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 050 nm ma non superiori a 1 200 nm e

b.

una delle caratteristiche seguenti:

1.

“costante di tempo” della risposta uguale o inferiore a 95 ns o

2.

appositamente progettate o modificate per ottenere una “moltiplicazione di carica” e con una “sensibilità radiante” massima superiore a 10 mA/W o

3.

“matrici sul piano focale” non lineari (bidimensionali) e non “qualificate per impiego spaziale” aventi elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm ma non superiori a 30 000 nm;

4.

“matrici sul piano focale” lineari (unidimensionali) non “qualificate per impiego spaziale” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm ma non superiori a 3 000 nm e

b.

una delle caratteristiche seguenti:

1.

un rapporto tra la dimensione della “direzione di scansione” dell'elemento del rivelatore e la dimensione della direzione della scansione incrociata dell'elemento del rivelatore inferiore a 3,8 o

2.

trattamento del segnale negli elementi rivelatori o

5.

“matrici sul piano focale” lineari (unidimensionali) non “qualificate per impiego spaziale” aventi elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 3 000 nm, ma non superiori a 30 000 nm;

b.

che incorporano “matrici sul piano focale” all'infrarosso non lineari (bidimensionali) non “qualificate per impiego spaziale” basate su “microbolometri” aventi elementi individuali con risposta non filtrata nella gamma di lunghezze d'onda uguali o superiori a 8 000 nm ma non superiori a 14 000 nm o

c.

che incorporano “matrici sul piano focale” non “qualificate per impiego spaziale” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

elementi individuali con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 900 nm;

2.

appositamente progettate o modificate per ottenere una ‘moltiplicazione di carica’ e con una “sensibilità radiante” massima superiore a 10 mA/W nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 760 nm e

3.

maggiori di 32 elementi.

Note:

1.

gli apparecchi da ripresa per immagini specificati alla voce 4. comprendono le “matrici sul piano focale” combinate con l'elettronica per il “trattamento del segnale”, al di là del circuito integrato di lettura del segnale sufficiente a produrre, come minimo, quando posto sotto tensione, un segnale in uscita analogico o numerico.

2.

La voce 4.a. non si applica agli apparecchi da ripresa per immagini dotati di “matrici sul piano focale” lineari con non più di 12 elementi, senza integrazione dei segnali rivelati ad istanti successivi e progettati per una delle applicazioni seguenti:

a)

sistemi di rivelazione di intrusioni e di allarme in locali industriali o civili, sistemi di controllo o di conteggio della circolazione o dei movimenti nell'industria;

b)

apparecchiature industriali utilizzate per l'ispezione o il controllo dei flussi termici in edifici, attrezzature o processi industriali;

c)

apparecchiature industriali utilizzate per l'ispezione, la cernita o l'analisi delle proprietà dei materiali;

d)

apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio o

e)

apparecchiature medicali.

3.

La voce 4.b. non si applica agli apparecchi da ripresa per immagini aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

una cadenza di quadro massima uguale o inferiore a 9 Hz;

b)

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

un “campo di visione istantaneo (IFOV)” minimo orizzontale o verticale di almeno 10 mrad (milliradianti);

2.

dotati di una lente con distanza focale fissa progettata per non essere rimossa;

3.

non dotati di un visualizzatore a “visione diretta” e

Nota tecnica:

i termini “visione diretta” si riferiscono ad un apparecchio da ripresa per immagini funzionante nello spettro all'infrarosso, che presenta un'immagine visiva ad un osservatore umano per mezzo di un microvisualizzatore dotato di un meccanismo di protezione della luminosità.

4.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

privi di una funzione che consenta di ottenere un'immagine visibile del campo di visione rivelato o

b.

l'apparecchio da ripresa per immagini sia progettato per un unico tipo di applicazione e in modo da non poter essere modificato dall'utente o

Nota tecnica:

il “campo di visione istantaneo (IFOV)” specificato nella nota 3.b è il valore minore dell'“IFOV orizzontale” o dell'“FOV verticale”.

“IFOV orizzontale” = campo di visione orizzontale (FOV)/numero di elementi di rilevamento orizzontali.

“IFOV verticale” = campo di visione verticale (FOV)/numero di elementi di rilevamento verticali.

c)

l'apparecchio da ripresa per immagini è appositamente progettato per essere installato in un veicolo terrestre civile per passeggeri e ha tutte le caratteristiche seguenti:

1.

il collocamento e la configurazione dell'apparecchio da ripresa nel veicolo hanno il solo scopo di assistere il conducente per un impiego in sicurezza del veicolo.

6A003

IX.A6.010

Specchi ottici (riflettori), come segue:

1.

“specchi deformabili” aventi un'apertura ottica attiva superiore a 10 mm e una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

una frequenza di risonanza meccanica uguale o superiore a 750 Hz e

2.

più di 200 attuatori o

b.

una soglia di danneggiamento provocato da laser (LIDT) avente una delle caratteristiche seguenti:

1.

superiore a 1 kW/cm2 utilizzando un laser a onda continua o

2.

superiore a 2 J/cm2 utilizzando impulsi “laser” di 20 ns con cadenza di ripetizione di 20 Hz;

2.

specchi monolitici leggeri, con “densità equivalente” media minore di 30 kg/m2 e peso totale superiore a 10 kg;

3.

strutture leggere di specchi “compositi” o cellulari con “densità equivalente” media inferiore a 30 kg/m2 e peso totale superiore a 2 kg.

Nota: le voci 2 e 3 non si applicano agli specchi appositamente progettati per dirigere la radiazione solare per le installazioni eliostatiche terrestri.

6A004.a.

IX.A6.011

Specchi appositamente progettati per supporti per specchi ad orientamento del fascio con una planarità di λ/10 o migliore (λ è uguale a 633 nm) e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

diametro o lunghezza dell'asse principale superiore o uguale a 100 mm o

b.

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

diametro o lunghezza dell'asse principale superiore a 50 mm ma inferiore a 100 mm e

2.

una soglia di danneggiamento provocato da laser (LIDT) avente una delle caratteristiche seguenti:

a.

superiore a 10 kW/cm2 utilizzando un laser a onda continua o

b.

superiore a 20 J/cm2 utilizzando impulsi “laser” di 20 ns con cadenza di ripetizione di 20 Hz.

6A004.b.

IX.A6.012

Componenti ottici composti di seleniuro di zinco (ZnSe) o di solfuro di zinco (ZnS) che trasmettono nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 3 000 nm ma non superiori a 25 000 nm, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

volume superiore a 100 cm3 o

2.

diametro o lunghezza dell'asse principale superiore a 80 mm e spessore (profondità) superiore a 20 mm;

c)

componenti “qualificati per impiego spaziale” per sistemi ottici, come segue:

1.

componenti alleggeriti fino a meno del 20 % della “densità equivalente” rispetto ad una forma piena avente la stessa apertura e lo stesso spessore;

2.

substrati grezzi, substrati trattati con rivestimenti superficiali (a strato singolo o multistrato, metallici o dielettrici, conduttori, semiconduttori o isolanti) o con pellicole di protezione;

3.

segmenti o assiemi di specchi progettati per essere assemblati nello spazio in un sistema ottico con apertura collettrice equivalente o più grande di una ottica singola di diametro di 1 m;

4.

componenti fabbricati a partire da materiali “compositi” aventi un coefficiente di dilatazione termica lineare uguale o inferiore a 5 × 10– 6 in tutte le direzioni coordinate.

6A004.c.

IX.A6.013

“Laser a onda continua” non “accordabili” aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda di uscita inferiore a 150 nm e potenza di uscita superiore a 1 W;

2.

lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 150 nm ma non superiore a 510 nm e con potenza di uscita superiore a 30 W;

Nota: la voce 2. non si applica ai “laser” ad argon con una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W.

3.

lunghezza d'onda di uscita superiore a 510 nm ma non superiore a 540 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.

uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 50 W o

b.

uscita multimodo trasverso e potenza di uscita superiore a 150 W;

4.

lunghezza d'onda di uscita superiore a 540 nm ma non superiore a 800 nm e potenza di uscita superiore a 30 W;

5.

lunghezza d'onda di uscita superiore a 800 nm ma non superiore a 975 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.

uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 50 W o

b.

uscita multimodo trasverso e potenza di uscita superiore a 80 W;

6.

lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.

uscita monomodo trasverso e potenza di uscita superiore a 500 W o

b.

uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1.

“efficienza wall-plug” superiore a 18 % e potenza di uscita superiore a 500 W o

2.

potenza di uscita superiore a 2 kW.

Note:

1.

la voce b. non si applica ai “laser” industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita superiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del “laser”, ad esempio “laser”, alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o emissione del fascio.

2.

La voce b. non si applica ai “laser” industriali a uscita multimodo trasverso aventi una delle seguenti caratteristiche:

a)

potenza di uscita superiore a 500 W ma non superiore a 1 kW e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

prodotto dei parametri del fascio (BPP) superiore a 0,7 mm · mrad e

2.

“luminosità” non superiore a 1 024 W/(mm · mrad)2;

b)

potenza di uscita superiore a 1 kW ma non superiore a 1,6 kW e aventi un BPP maggiore di 1,25 mm · mrad;

c)

potenza di uscita superiore a 1,6 kW ma non superiore a 2,5 kW e aventi un BPP maggiore di 1,7 mm · mrad;

d)

potenza di uscita superiore a 2,5 kW ma non superiore a 3,3 kW e aventi un BPP maggiore di 2,5 mm · mrad;

e)

potenza di uscita superiore a 3,3 kW ma non superiore a 4 kW e aventi un BPP maggiore di 3,5 mm · mrad;

f)

potenza di uscita superiore a 4 kW ma non superiore a 5 kW e aventi un BPP maggiore di 5 mm · mrad;

g)

potenza di uscita superiore a 5 kW ma non superiore a 6 kW e aventi un BPP maggiore di 7,2 mm · mrad;

h)

potenza di uscita superiore a 6 kW ma non superiore a 8 kW e aventi un BPP maggiore di 12 mm · mrad o

i)

potenza di uscita superiore a 8 kW ma non superiore a 10 kW e aventi un BPP maggiore di 24 mm · mrad;

Nota tecnica:

ai fini della nota 2.a., la “luminosità” è definita come la potenza di uscita del “laser” divisa per il prodotto dei parametri del fascio (BPP) al quadrato, ovvero (potenza di uscita)/BPP2.

6A005.a.1.

6A005.a.2..

6A005.a.3

6A005.a.4.

6A005.a.5.

6A005.a.6.

IX.A6.014

b) “Laser”“accordabili” aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda di uscita inferiore a 600 nm ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso e “potenza di picco” superiore a 1 W o

b.

potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;

Nota: la voce 1. non si applica ai laser a coloranti o a liquido aventi segnale di uscita multimodo e lunghezza d'onda uguale o superiore a 150 nm ma non superiore a 600 nm e tutte le caratteristiche seguenti:

1.

energia di uscita inferiore a 1,5 J per impulso o “potenza di picco” inferiore a 20 W e

2.

potenza di uscita media o in onda continua inferiore a 20 W.

2.

lunghezza d'onda di uscita uguale o superiore a 600 nm ma non superiore a 1 400 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.

energia di uscita superiore a 1 J per impulso e “potenza di picco” superiore a 20 W o

b.

potenza di uscita media o in onda continua superiore a 20 W o

3.

lunghezza d'onda di uscita superiore a 1 400 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a.

energia di uscita superiore a 50 mJ per impulso e “potenza di picco” superiore a 1 W o

b.

potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W.

6A005.c.

IX.A6.015

Altri “laser” a semiconduttore, come segue:

Note:

1.

comprende i “laser” a semiconduttore con connettori ottici di uscita (connettori a spirale di fibra ottica).

2.

Le condizioni dei “laser” a semiconduttore appositamente progettati per altre apparecchiature sono determinate dalle condizioni di tali apparecchiature.

a.

“laser” a semiconduttore monomodo trasverso individuale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda uguale o inferiore a 1 510 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 1,5 W o

2.

lunghezza d'onda superiore a 1 510 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 500 mW;

b.

“laser” a semiconduttore multimodo trasverso individuale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda inferiore a 1 400 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 15 W;

2.

lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 400 nm e inferiore a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 2,5 W o

3.

lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 1 W;

c.

“barre”“laser” a semiconduttore individuali aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda inferiore a 1 400 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 100 W;

2.

lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 400 nm e inferiore a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 25 W o

3.

lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 900 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 10 W;

d.

“allineamenti impilati” di “laser” a semiconduttore (allineamenti bidimensionali) aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

lunghezza d'onda inferiore a 1 400 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

potenza di uscita totale media o in onda continua inferiore a 3 kW e con “densità di potenza” di uscita media o in onda continua superiore a 500 W/cm2;

b.

potenza di uscita totale media o in onda continua uguale o superiore a 3 kW ma inferiore o uguale a 5 kW, con “densità di potenza” di uscita media o in onda continua superiore a 350 W/cm2;

c.

potenza di uscita totale media o in onda continua superiore a 5 kW;

d.

“densità di potenza” di picco dell'impulso superiore a 2 500 W/cm2 o

Nota: la voce d. non si applica ai dispositivi monolitici ottenuti per epitassia.

e.

potenza di uscita totale media o in onda continua coerente nello spazio superiore a 150 W;

2.

lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 400 nm ma inferiore a 1 900 nm, e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

potenza di uscita totale media o in onda continua inferiore a 250 W e con “densità di potenza” di uscita media o in onda continua superiore a 150 W/cm2;

b.

potenza di uscita totale media o in onda continua uguale o superiore a 250 W ma inferiore o uguale a 500 W, con “densità di potenza” di uscita media o in onda continua superiore a 50 W/cm2;

c.

potenza di uscita totale media o in onda continua superiore a 500 W;

d.

“densità di potenza” di picco dell'impulso superiore a 500 W/cm2 o

Nota: la voce d. non si applica ai dispositivi monolitici ottenuti per epitassia.

e.

potenza di uscita totale media o in onda continua coerente nello spazio superiore a 15 W;

3.

lunghezza d'onda uguale o superiore a 1 900 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

“densità di potenza” di uscita media o in onda continua superiore a 50 W/cm2;

b.

potenza di uscita media o in onda continua superiore a 10 W o

c.

potenza di uscita totale media o in onda continua coerente nello spazio superiore a 1,5 W o

4.

almeno una “barra”“laser” sopra specificata;

Nota tecnica:

ai fini di questa categoria, per “densità di potenza” s'intende la potenza di uscita totale del “laser” divisa per la superficie dell'emettitore dell'“allineamento impilato”.

6A005.d.1

IX.A6.016

“Laser chimici”, come segue:

a.

“laser” a fluoruro di idrogeno (HF);

b.

“laser” a fluoruro di deuterio (DF);

c.

“laser a trasferimento”, come segue:

1.

“laser” a biossido di iodio (O2-I);

2.

“laser” a fluoruro di deuterio-anidride carbonica (DF-CO2);

3.

a cristalli di Nd “a impulsi non ripetitivi”: “laser” a vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

“durata dell'impulso” non superiore a 1 μs ed energia di uscita superiore a 50 J per impulso o

b.

“durata dell'impulso” non superiore a 1 μs ed energia di uscita superiore a 100 J per impulso.

6A005.d.5

IX.A6.017

Componenti, come segue:

1.

specchi raffreddati mediante “raffreddamento attivo” o raffreddamento con tubi di calore;

Nota tecnica:

il “raffreddamento attivo” è una tecnica di raffreddamento per componenti ottici che utilizza fluidi in movimento sotto la superficie dei componenti (nominalmente a meno di 1 mm sotto la superficie ottica) al fine di eliminare il calore dall'ottica.

2.

specchi ottici o componenti ottici o elettro-ottici con trasmissione totale o parziale, diversi dagli accoppiatori conici di fibre a fusione e dai reticoli multistrato dielettrici (MLD), appositamente progettati per essere utilizzati con i “laser” specificati;

3.

componenti “laser” a fibra:

a.

accoppiatori conici di fibre a fusione multimodo a multimodo aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

una perdita d'inserzione migliore di (inferiore a) 0,3 dB mantenuta a una potenza di uscita media totale nominale o in onda continua (esclusa la potenza di uscita trasmessa attraverso il nucleo monomodo se presente) superiore a 1 000 W e

2.

un numero di fibre in entrata uguale o superiore a 3;

b.

accoppiatori conici di fibre a fusione monomodo a multimodo aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

una perdita d'inserzione migliore di (inferiore a) 0,5 dB mantenuta a una potenza di uscita media totale nominale o in onda continua superiore a 4 600 W;

2.

un numero di fibre in entrata uguale o superiore a 3 e

3.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

un prodotto dei parametri del fascio (BPP) misurato all'uscita non superiore a 1,5 mm mrad per un numero di fibre in entrata inferiore o uguale a 5 o

b.

un BPP misurato all'uscita non superiore a 2,5 mm mrad per un numero di fibre in entrata superiore a 5;

c.

MLD aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

progettati per una combinazione spettrale o coerente di fasci di 5 o più “laser” a fibra e

2.

una soglia di danneggiamento provocato da laser (LIDT) a onda continua superiore o uguale a 10 kW/cm2.

6A005.e.

IX.A6.018

Gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:

a)

gravimetri progettati o modificati per uso terrestre e aventi una “precisione” statica inferiore a (migliore di) 10 μGal;

Nota: la lettera a) non si applica ai gravimetri per uso terrestre di tipo ad elemento di quarzo (Worden).

b)

gravimetri progettati per piattaforme mobili, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

precisione statica inferiore a (migliore di) 0,7 milligal e

2.

“precisione” in servizio (operativa) inferiore a (migliore di) 0,7 milligal con “tempo di salita fino al valore stazionario” inferiore a 2 minuti sotto qualsiasi combinazione di compensazioni ed influenze dinamiche presenti;

Nota tecnica: ai fini della lettera b), per “tempo di salita fino al valore stazionario” (denominato anche tempo di risposta del gravimetro) si intende il tempo durante il quale gli effetti di disturbo delle accelerazioni indotte dalla piattaforma (rumore ad alta frequenza) sono ridotti.

c)

gradiometri a gravità.

6A007

IX.A6.019

1.

Sistemi, apparecchiature ed assiemi radar, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

Nota: questa sezione non si applica ai seguenti prodotti:

radar secondari di sorveglianza (SSR);

radar per uso civile automobilistico;

video o monitor utilizzati per il controllo del traffico aereo (ATC);

radar meteorologici;

apparecchiature radar di avvicinamento di precisione (PAR) conformi alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) che utilizzano allineamenti lineari (unidimensionali) orientabili elettronicamente o antenne passive posizionate meccanicamente.

a)

funzionanti a frequenze da 40 GHz a 230 GHz ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita media superiore a 100 mW o

2.

“precisione” di localizzazione uguale o inferiore (migliore di) 1 m in distanza e uguale o inferiore (migliore di) 0,2 gradi in azimut;

b)

aventi una banda passante accordabile superiore al ± 6,25 % della “frequenza di funzionamento centrale”;

Nota tecnica:

la “frequenza di funzionamento centrale” corrisponde alla metà della somma della frequenza di funzionamento specificata più elevata e della frequenza di funzionamento specificata più bassa.

c)

in grado di funzionare in modo simultaneo su più di due frequenze portanti;

d)

in grado di funzionare in modo radar ad apertura sintetica (SAR), in modo radar ad apertura sintetica inversa (ISAR) o in modo radar avionico a scansione laterale (SLAR);

e)

comprendenti antenne ad allineamento a fascio orientabile elettronicamente;

f)

in grado di determinare l'altezza di bersagli non cooperanti;

g)

appositamente progettati per impiego avionico (montati su palloni o cellule di aerei) e con capacità di “trattamento del segnale” Doppler per la rivelazione di bersagli mobili;

h)

dotati di trattamento di segnali radar che utilizzano una delle tecniche seguenti:

1.

tecniche di “spettro esteso radar” o

2.

tecniche di “agilità di frequenza per radar”;

i)

in funzionamento terrestre e con “portata strumentale” massima superiore a 185 km;

Nota: la voce i) non si applica ai seguenti prodotti:

a)

radar terrestri per la sorveglianza delle unità da pesca;

b)

apparecchiature radar terrestri appositamente progettate per il controllo del traffico aereo in rotta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

“portata strumentale” massima di 500 km o meno;

2.

configurate in modo tale che i dati dei bersagli radar possano essere trasmessi solo dal sito radar a uno o più centri di controllo del traffico aereo civile;

3.

senza capacità di controllo a distanza della velocità di scansione del radar effettuato dal centro di controllo del traffico in rotta e

4.

installate in modo permanente;

c)

radar per il rilevamento di palloni meteorologici.

j)

costituiti da radar a “laser” o da apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

“qualificati per impiego spaziale”;

2.

basati su tecniche della rivelazione coerente eterodina o omodina ed aventi una risoluzione angolare inferiore a (migliore di) 20 microradianti o

3.

progettati per effettuare rilevamenti batimetrici litoranei in volo secondo i criteri della norma di ordine 1a dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) (5a edizione, febbraio 2008) relativa ai rilevamenti idrografici o secondo criteri superiori e utilizzando uno o più “laser” con lunghezza d'onda superiore a 400 nm ma uguale o inferiore a 600 nm.

Note:

1.

le apparecchiature LIDAR appositamente progettate per effettuare rilevamenti sono specificate solo alla voce 3.

2.

La voce precedente non si applica alle apparecchiature LIDAR appositamente progettate per l'osservazione meteorologica.

3.

I parametri fissati nella norma IHO di ordine 1a, 5a edizione, febbraio 2008 sono cosi riassunti:

 

accuratezza orizzontale (livello di confidenza del 95 %) = 5 m + 5 % di profondità,

 

accuratezza della profondità per profondità ridotte (livello di confidenza del 95 %) = ±√(a2+(b*d)2) dove:

 

a = 0,5 m = errore di profondità costante, cioè la somma di tutti gli errori di profondità costanti,

 

b = 0,013 = fattore dell'errore dipendente dalla profondità,

 

b*d = errore dipendente dalla profondità, cioè la somma di tutti gli errori dipendenti dalla profondità,

 

d = profondità,

 

rilevazione di tratti = tratti cubici > 2 m a profondità inferiori a 40 m; 10 % di profondità oltre 40 m.

k)

aventi sottosistemi per il “trattamento del segnale” utilizzanti la “compressione dell'impulso”, con una delle caratteristiche seguenti:

1.

rapporto di “compressione di impulso” superiore a 150 o

2.

larghezza di impulso inferiore a 200 ns o

Nota: la voce 2. non si applica ai “radar navali” o ai “servizi di assistenza al traffico marittimo” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

rapporto di “compressione di impulso” non superiore a 150;

b)

larghezza di impulso compresso inferiore a 30 ns;

c)

antenna singola e rotante a scansione meccanica;

d)

potenza di picco in uscita non superiore a 250 W e

e)

incapaci di “salti di frequenza”.

l)

aventi sottosistemi di trattamento di dati con una delle caratteristiche seguenti:

1.

“inseguimento automatico del bersaglio” che fornisce, ad ogni rotazione dell'antenna, la posizione prevista del bersaglio oltre il momento del successivo passaggio del fascio di antenna o

Nota: la voce precedente non si applica alla capacità di segnalare allarmi nel caso di traiettorie tra di loro in conflitto nei sistemi di controllo del traffico aereo, o nei “radar navali”.

2.

configurazione atta a fornire sovrapposizione e correlazione o fusione di dati di bersagli in sei secondi, provenienti da due o più sensori radar “geograficamente distribuiti” per migliorare il risultato aggregato ottenuto con un sensore unico specificato alle lettere f) o i).

Nota: la voce precedente non si applica ai sistemi, apparecchiature o assiemi utilizzati per il controllo di “servizi di assistenza al traffico marittimo”.

Note tecniche:

1.

ai fini della presente sezione, si intende per “radar navale” un radar utilizzato per navigare in modo sicuro in mare, nelle vie navigabili interne o in ambienti prossimi alla costa.

2.

Ai fini della presente sezione, si intende per “servizio di assistenza al traffico marittimo” un servizio di controllo e di monitoraggio del traffico delle navi simile al controllo del traffico aereo degli “aeromobili”.

6A008

IX.A6.020

Apparecchiature ottiche come segue:

a)

apparecchiature per la misurazione del fattore di riflessione assoluto con una “precisione” uguale allo o migliore dello 0,1 % del valore di riflessione;

b)

apparecchiature diverse dalle apparecchiature di misura per la dispersione delle superfici ottiche, aventi un'apertura netta superiore a 10 cm, appositamente progettate per la misura ottica senza contatto di una forma (profilo) di superficie ottica non planare con una “precisione” uguale o inferiore a (migliore di) 2 nm rispetto al profilo richiesto.

Nota: la voce precedente non si applica ai microscopi.

6B004

IX.A6.021

Apparecchiature di produzione, di allineamento e di calibrazione di gravimetri terrestri con “precisione” statica migliore di 0,1 milligal.

6B007

IX.A6.022

Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati.

6B008

IX.A6.023

Materiali per sensori ottici, come segue:

a)

tellurio elementare (Te) con livelli di purezza uguale o superiore a 99,9995 %;

b)

cristalli singoli (e relative fette epitassiali) composti da quanto segue:

1.

telluluro di cadmio-zinco (CdZnTe) con contenuto di zinco inferiore al 6 % per “frazione molare”;

2.

telluluro di cadmio (CdTe) di qualsiasi livello di purezza o

3.

telluluro di mercurio-cadmio (HgCdTe) di qualsiasi livello di purezza.

Nota tecnica:

per “frazione molare” si intende il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo.

6C002

IX.A6.024

Materiali ottici, come segue:

a)

“substrati grezzi” in seleniuro di zinco (ZnSe) e solfuro di zinco (ZnS) ottenuti per deposizioni in fase di vapore con procedimento chimico, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

volume superiore a 100 cm3 o

2.

diametro superiore a 80 mm e spessore uguale o superiore a 20 mm;

b)

materiali elettro-ottici e materiali ottici non lineari, come segue.

1.

arseniato di potassio titanile (KTA) (CAS 59400-80-5);

2.

seleniuro di gallio-argento (AgGaSe2, anche conosciuto come AGSE) (CAS 12002-67-4);

3.

seleniuro di tallio-arsenico (Tl3AsSe3, anche conosciuto come TAS) (CAS 16142-89-5);

4.

fosfuro di zinco-germanio (ZnGeP2, anche conosciuto come ZGP, bifosfuro di zinco germanio o difosfuro di zinco germanio) o

5.

seleniuro di gallio (GaSe) (CAS 12024-11-2).

6C004.a.

6C004.b.

IX.A6.025

“Substrati grezzi” di carburo di silicio o di materiali di deposito berillio/berillio (Be/Be), di diametro o di dimensione dell'asse principale superiore a 300 mm.

6C004.d.

IX.A6.026

Vetro, compresa la silice fusa, il vetro fosfatato, il vetro fluorofosfatato, il fluoruro di zirconio (ZrF4) (CAS 7783-64-4) ed il fluoruro di afnio (HfF4) (CAS 13709-52-9) e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

concentrazione ione idrossile (OH-) inferiore a 5 ppm;

2.

meno di 1 ppm di impurità metalliche integrate e

3.

omogeneità elevata (variazione dell'indice di rifrazione) inferiore a 5 × 10– 6;

e)

materiali di diamanti sintetici con tasso di assorbimento inferiore a 10– 5 cm– 1 per lunghezze d'onda superiori a 200 nm ma non superiori a 14 000 nm.

6C004.e.

IX.A6.027

Materiali “laser” come segue:

a)

Materiali cristallini sintetici ospiti per “laser” sotto forma grezza, come segue:

1.

zaffiro drogato al titanio;

b)

fibre a doppio mantello drogate ai metalli delle terre rare;

1.

lunghezza d'onda nominale del “laser” compresa tra 975 nm e 1 150 nm e tutte le caratteristiche seguenti:

a.

diametro medio del nucleo uguale o superiore a 25 μm e

b.

“apertura numerica” (“AN”) del nucleo inferiore a 0,065 o

Nota: la voce precedente non si applica alle fibre a doppio mantello aventi un diametro del mantello interno in vetro superiore a 150 μm e non superiore a 300 μm.

2.

lunghezza d'onda nominale del “laser” superiore a 1 530 nm e tutte le caratteristiche seguenti:

a.

diametro medio del nucleo uguale o superiore a 20 μm e

b.

“AN” del nucleo inferiore a 0,1.

Note tecniche:

1.

ai fini della voce precedente, l'“apertura numerica” (“AN”) del nucleo è misurata alle lunghezze d'onda di emissione della fibra.

2.

La voce b. comprende le fibre assemblate con tappi di chiusura.

6C005

IX.A7.   MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A7.001

“Inseguitori stellari” e loro componenti, come segue:

a)

“inseguitori stellari” con una “precisione” di azimut specifica uguale o inferiore a (migliore di) 20 secondi di arco in tutto il ciclo di vita specifico dell'apparecchiatura;

b)

componenti appositamente progettati per le apparecchiature specificate alla lettera a), come segue:

1.

capi ottici o deflettori;

2.

unità di trattamento dei dati.

Nota tecnica:

gli “inseguitori stellari” sono noti anche come sensori di assetto stellari o bussole giroastrali.

7A004

IX.A7.002

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a)

uso di un algoritmo di decrittografia appositamente progettato o modificato per uso governativo per accedere al codice di misura della distanza per il posizionamento e il tempo o

b)

uso di “sistemi di antenne adattive”.

Nota: la lettera b) non si applica alle apparecchiature di ricezione GNSS che utilizzano solo componenti progettati per filtrare, convertire, o combinare i segnali provenienti da più antenne omnidirezionali che non utilizzano tecniche di antenna adattiva.

Nota tecnica:

Ai fini della lettera b), i “sistemi di antenne adattive” generano dinamicamente uno o più nulli spaziali in una rete di antenne con trattamento del segnale nel dominio del tempo o della frequenza.

7A005

IX.A7.003

Altimetri avionici funzionanti su frequenze diverse da quelle comprese tra 4,2 e 4,4 GHz incluse, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

“controllo di potenza irradiata” o

b)

uso della modulazione a spostamento di fase.

7A006

IX.A7.004

Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature sopra specificate nella sezione precedente.

7B001

IX.A7.005

Apparecchiature appositamente progettate per la qualificazione di specchi per giroscopi a “laser” ad anelli, come segue:

a)

diffusometri aventi una “precisione” di misura uguale o inferiore a (migliore di) 10 ppm;

b)

profilometri aventi una “precisione” di misura uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nm (5 angstrom).

7B002

IX.A7.006

Apparecchiature appositamente progettate per la “produzione” di apparecchiature specificate in IX.A7.

Nota: comprende:

stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi;

stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;

macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

7B003

IX.A8.   MATERIALE NAVALE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A8.001

Sistemi, apparecchiature e componenti appositamente progettati o modificati per i veicoli sommergibili, e progettati per funzionare a profondità superiori a 1 000 m, come segue:

1.

camere pressurizzate o scafi pressurizzati aventi il diametro interno massimo della camera superiore a 1,5 m;

2.

motori di propulsione o sistemi di spinta a corrente continua;

3.

cavi ombelicali e loro connettori, utilizzanti fibre ottiche ed aventi elementi di rinforzo sintetici;

4.

componenti costruiti con materiali, come segue: “schiuma sintattica” progettata per uso subacqueo ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.

progettata per profondità marine superiori a 1 000 m e

b.

densità inferiore a 561 kg/m3.

8A002.a.

IX.A8.002

Sistemi appositamente progettati o modificati per il controllo automatico del moto di veicoli sommergibili sopra specificati, mediante l'uso di dati di navigazione o dotati di servocomandi a circuito chiuso ed aventi le caratteristiche seguenti:

1.

consentire al veicolo di muoversi entro 10 m da un punto predeterminato nella colonna d'acqua;

2.

mantenere la posizione del veicolo entro 10 m da un punto predeterminato nella colonna d'acqua o

3.

mantenere la posizione del veicolo entro 10 m nel seguire un cavo situato sopra o sotto il fondo marino.

8A002.b.

IX.A8.003

Penetratori a fibre ottiche di scafi pressurizzati;

8A002.c.

IX.A8.004

“Robot” appositamente progettati per l'impiego subacqueo, controllati tramite un calcolatore specializzato, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

sistemi di controllo del “robot” che utilizzano informazioni provenienti da sensori che misurano la forza o la coppia applicate ad un oggetto esterno, la distanza da un oggetto esterno o la percezione tattile tra il “robot” e l'oggetto esterno o

b)

capacità di esercitare una forza di 250 N o più o una coppia di 250 Nm o più ed utilizzazione di leghe di titanio o di “materiali fibrosi o filamentosi”“compositi”, nei loro elementi di struttura.

8A002.h.

IX.A8.005

Sistemi di potenza non dipendenti dall'aria con motori a ciclo Stirling aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

dispositivi o involucri appositamente progettati per ridurre il rumore subacqueo in frequenze inferiori a 10 kHz, o dispositivi speciali di montaggio per ammortizzare gli urti e

b)

sistemi di scarico appositamente progettati per scaricare i prodotti della combustione contro una pressione di 100 kPa o più.

8A002.j.

IX.A8.006

Sistemi di riduzione del rumore progettati per l'impiego su navi con dislocamento uguale o superiore a 1 000 tonnellate, come segue:

a)

sistemi che attenuano il rumore subacqueo a frequenze inferiori a 500 Hz e consistenti in montaggi acustici composti per l'isolamento acustico di motori diesel, di gruppi elettrogeni a diesel, di turbine a gas, di gruppi elettrogeni a turbina a gas, di motori di propulsione o di ingranaggi di riduzione di propulsione appositamente progettati per l'isolamento del suono o delle vibrazioni, ed aventi una massa intermedia superiore al 30 % dell'apparecchiatura da montare;

b)

“sistemi attivi di riduzione o di cancellazione del rumore”, o cuscinetti magnetici, appositamente progettati per sistemi di trasmissione di potenza.

Nota tecnica:

i “sistemi attivi di riduzione o di cancellazione del rumore” incorporano sistemi di controllo elettronico in grado di ridurre in maniera attiva le vibrazioni delle apparecchiature mediante la generazione di segnali antirumore o antivibrazione direttamente alla sorgente.

8A002.j.

IX.A9.   MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A9.001

Motori aeronautici a turbina a gas:

a)

che incorporano almeno una delle “tecnologie” specificate al paragrafo 2 della sezione “Tecnologia” o

Nota 1: questa voce non si applica ai motori aeronautici a turbina aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

omologati dalle autorità per l'aviazione civile e

b)

volti a motorizzare “aeromobili” con equipaggio non militare per i quali le autorità per l'aviazione civile hanno rilasciato, per l'“aeromobile” con quello specifico tipo di motore:

1.

una certificazione di tipo civile o

2.

un documento equivalente riconosciuto dall'ICAO.

Nota 2: questa voce non si applica ai motori aeronautici a turbina progettati per le unità di potenza ausiliarie (APU) approvate dall'autorità per l'aviazione civile dello Stato membro.

b)

progettati per motorizzare un “aeromobile” ad una velocità di crociera uguale o superiore a 1 Mach per più di 30 minuti.

9A001

IX.A9.002

“Motori marini a turbina a gas” aventi una potenza nominale continua secondo le norme ISO uguale o superiore a 24 245 kW ed un consumo specifico di carburante inferiore a 0.219 kg/kWh nella gamma di potenza dal 35 % al 100 %, e loro assiemi e componenti appositamente progettati.

Nota: il termine “motori marini a turbina a gas” comprende i motori industriali o quelli derivati da motori aeronautici, motori a turbina a gas adattati per la generazione di corrente elettrica a bordo delle navi o per la loro propulsione.

9A002

IX.A9.003

Assiemi o componenti appositamente progettati, che incorporano una delle “tecnologie” specificate al paragrafo 2 della sezione “Tecnologia” per uno dei seguenti motori aeronautici a turbina a gas:

a)

specificati alla voce 1 o

b)

di progettazione o produzione sconosciute al fabbricante.

9A003

IX.A9.004

Veicoli di lancio nello spazio, “veicoli spaziali”, “piattaforme spaziali”, “carichi utili dei veicoli spaziali”, sistemi o apparecchiature di bordo di “veicoli spaziali'”, e apparecchiature terrestri, come segue:

a)

veicoli di lancio nello spazio;

b)

“veicoli spaziali”;

c)

“piattaforme spaziali”;

d)

“carichi utili dei veicoli spaziali” che incorporano prodotti specificati nel presente elenco;

e)

sistemi e apparecchiature di bordo, appositamente progettati per i “veicoli spaziali” e aventi una delle funzioni seguenti:

1.

“gestione dei dati di telemetria e di comando”;

f)

apparecchiature terrestri appositamente progettate per “veicoli spaziali”, come segue:

1.

apparecchiature di telemetria e telecomando;

2.

simulatori.

9A004

IX.A9.005

Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido.

9A005

IX.A9.006

Sistemi e componenti appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido, come segue:

a)

criorefrigeratori, vasi di Dewar di peso idoneo ad essere aerotrasportati, tubi di calore criogenici o sistemi criogenici appositamente progettati per essere utilizzati nei veicoli spaziali ed in grado di limitare le perdite di fluido criogenico a meno del 30 % l'anno;

b)

contenitori criogenici o sistemi di refrigerazione a ciclo chiuso, in grado di assicurare temperature uguali o inferiori a 100 K (– 173 °C) per “aeromobili” in grado di effettuare un volo prolungato a velocità superiori a 3 Mach, veicoli di lancio o “veicoli spaziali”;

c)

sistemi di trasferimento o di stoccaggio dell'idrogeno semidenso;

d)

turbo-pompe ad alta pressione (superiore a 17,5 MPa), componenti di pompe o loro sistemi associati di trasmissione del moto di turbine a ciclo di espansione o loro generatori a gas;

e)

camere di spinta ad alta pressione (superiore a 10,6 MPa) e loro ugelli;

f)

sistemi di stoccaggio del propellente basati sul principio della ritenzione capillare o dell'espulsione positiva (ad esempio con serbatoi elastici);

g)

iniettori di propellente liquido con orifizi individuali di diametro uguale o inferiore a 0,381 mm (un'area uguale o inferiore a 1,14 × 10– 3 cm2 per gli orifizi non circolari) e appositamente progettati per motori a razzo a propellente liquido;

h)

camere di spinta carbonio-carbonio costituite da un unico pezzo o coni di uscita carbonio-carbonio costituiti da un unico pezzo con densità superiori a 1,4 g/cm3 e carichi di rottura superiori a 48 MPa.

9A006

IX.A9.007

Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido.

9A007

IX.A9.008

Componenti, appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, come segue:

a)

sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante che impiegano elementi di rinforzo per assicurare un “forte collegamento meccanico” o per costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propellente solido ed il materiale di isolamento del contenitore;

b)

contenitori di motori in “composito” ottenuto per avvolgimento filamentare aventi un diametro superiore a 0,61 m o ‘rapporti di rendimento strutturali (PV/W)’ superiori a 25 km;

Nota tecnica:

il “rapporto di rendimento strutturale (PV/W)” è il prodotto della pressione di scoppio (P) moltiplicato per il volume del contenitore (V) diviso per il peso totale (W) del contenitore.

c)

ugelli con livelli di spinta superiori a 45 kN o tassi d'erosione della gola degli ugelli inferiori a 0.075 mm/s;

d)

ugelli mobili o sistemi di controllo della spinta del vettore con iniezione secondaria di flusso in grado di avere:

1.

un movimento su ogni asse superiore a ± 5°;

2.

rotazioni angolari del vettore di 20°/s o più o

3.

rotazioni angolari del vettore di 40°/s o più.

9A008

IX.A9.009

Sistemi di propulsione ibridi a razzo.

9A009

IX.A9.010

Componenti, sistemi e strutture appositamente progettati per lanciatori e sistemi di propulsione di lanciatori o “veicoli spaziali”, come segue:

a)

componenti e strutture appositamente progettati per sistemi di propulsione di lanciatori fabbricati con uno dei materiali seguenti:

1.

materiali fibrosi o filamentosi

2.

materiali “compositi” a “matrice” metallica o

3.

materiali “compositi” a “matrice” ceramica.

9A010

IX.A9.011

“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), “dirigibili” senza equipaggio, apparecchiature e componenti associati, come segue:

a)

“UAV” o “dirigibili” senza equipaggio, progettati per avere un volo controllato al di fuori della “visione naturale” diretta dell'“operatore” e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

un'“autonomia di durata” massima uguale o superiore a 30 minuti ma inferiore a 1 ora e

b.

progettati per decollare e avere un volo controllato stabile con raffiche di vento a una velocità di 46,3 km/h (25 nodi) o superiore o

2.

un'“autonomia di durata” massima di 1 ora o superiore;

Note tecniche:

1.

ai fini della voce precedente, per “operatore” si intende la persona che avvia o controlla il volo dell'“UAV” o del “dirigibile” senza equipaggio.

2.

Ai fini della voce precedente, l'“autonomia di durata” deve essere calcolata per condizioni di atmosfera standard internazionale (ISA) (ISO 2533:1975) a livello del mare in assenza di vento.

3.

Ai fini della voce precedente, per “visione naturale” si intende la visione umana a occhio nudo, con o senza lenti correttive.

b)

apparecchiature e componenti associati, come segue:

1.

apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un “aeromobile” o “dirigibile” con equipaggio in un “UAV” o “dirigibile” senza equipaggio specificato alla lettera a);

2.

aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere “UAV” o “dirigibili” senza equipaggio ad altitudini superiori a 15 240 metri (50 000 piedi).

9A012

IX.A9.012

Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per lo “sviluppo” di motori a turbina a gas o di loro assiemi o componenti e che incorporano una delle “tecnologie” specificate al paragrafo 2, lettera b) o c), della sezione “Tecnologia”.

9B002

IX.A9.013

Apparecchiature appositamente progettate per la “produzione” o il collaudo di elementi di tenuta a spazzola di turbine a gas progettati per funzionare con velocità all'estremità dell'elemento di tenuta superiori a 335 m/s e temperature superiori a 773 K (500 °C), e loro componenti o accessori appositamente progettati.

9B003

IX.A9.014

Utensili, matrici o montaggi per l'assemblaggio allo stato solido di combinazioni disco-palette in “superleghe” in titanio o intermetalliche descritte al paragrafo 2 della sezione “Tecnologia” per turbine a gas.

9B004

IX.A9.015

Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per l'impiego in gallerie aerodinamiche progettate per velocità uguali o superiori a 1,2 Mach.

9B005

IX.A9.016

Apparecchiature di collaudo a vibrazioni acustiche in grado di produrre una pressione sonora a livelli uguali o superiori a 160 dB (riferiti a 20 Ρa), con una potenza di uscita nominale uguale o superiore a 4 kW ad una temperatura della cellula di collaudo superiore a 1 273 K (1 000 °C), e loro riscaldatori a quarzo appositamente progettati.

9B006

IX.A9.017

Apparecchiature appositamente progettate per il controllo dell'integrità dei motori a razzo con tecniche non distruttive (NDT) diverse dall'analisi planare ai raggi X o dall'analisi fisica o chimica di base.

9B007

IX.A9.018

Trasduttori per la misura diretta dell'attrito sul rivestimento delle pareti appositamente progettati per funzionare a una temperatura totale del flusso di collaudo (di ristagno) superiore a 833 K (560 °C).

9B008

IX.A9.019

Utensili appositamente progettati per la produzione di componenti di rotori di motori a turbina a gas ottenuti con la metallurgia delle polveri aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)

progettati per funzionare con livelli di sforzo uguali o superiori al 60 % del carico di rottura (UTS) misurato a una temperatura uguale a 873 K (600 °C) e

b)

progettati per funzionare a una temperatura uguale o superiore a 873 K (600 °C).

Nota: la voce precedente non specifica gli utensili per la produzione di polveri.

9B008

IX.A9.020

Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di prodotti specificati come “Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), “dirigibili” senza equipaggio e componenti.

9B010

B.   SOFTWARE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.B.001

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.002

“Software” per lo “sviluppo” dei materiali specificati in IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.003

“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di eseguire le funzioni di una qualsiasi delle apparecchiature specificate in IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.004

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A2.

2D001

IX.B.005

“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A2.

2D003

2D101

2D202

IX.B.006

“Software” appositamente progettato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A3.

3D001

3D002

3D003

IX.B.007

“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A3.

3D001

3D002

3D003

IX.B.008

“Software” appositamente progettato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A6.

6D001

6D003

6D002

6D102

6D203

6D203

IX.B.009

“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A6.

6D001

6D003

6D002

6D102

6D203

6D203

IX.B.010

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.011

“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.012

“Codice sorgente” per il funzionamento o la manutenzione delle apparecchiature specificate in IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.013

“Software” di progettazione assistita da calcolatore (CAD) appositamente progettato per lo “sviluppo” di “sistemi di controllo attivo di volo”, di comandi per sistemi di comando di volo elettrici o a fibre ottiche a più assi o “sistemi anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione” per elicotteri.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.014

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in IX.A9.

9D001

9D002

9D003

9D004

9D005

9D101

9D103

9D104

9D105

IX.B.015

“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non elencate di funzionare come le apparecchiature specificate in IX.A9.

9D001

9D002

9D003

9D004

9D005

9D101

9D103

9D104

9D105

C.   TECNOLOGIA

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.C.001

“Tecnologia” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o del software specificati in IX.A1.

2E001

IX.C.002

“Tecnologia” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o dei materiali specificati in IX.A3.

3E001

3E003

3E101

3E102

3E201

IX.C.003

“Tecnologia” per lo “sviluppo”, la “produzione” e l'“utilizzazione” delle apparecchiature o del software specificati in IX.A7.

7E001

7E002

7E003

7E004

7D005

7E101

7E102

7E104

IX.C.004

“Tecnologia” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o del software specificati in IX.A9.

9E001

9E002

IX.C.005

Altra “tecnologia”, come segue:

a)

“tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo” o la “produzione” di componenti o sistemi di motori a turbina a gas seguenti:

1.

palette mobili, palette fisse o “carenature di estremità” di turbine a gas costruite con leghe ottenute per solidificazione direzionale (DS) o a cristallo singolo (SC) aventi (nella direzione 001 dell'indice di Miller) una vita fino alla rottura sotto sforzo superiore a 400 ore a 1 273 K (1 000 °C) ad un carico di 200 MPa, basata sui valori di proprietà medi;

2.

combustori aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

“camicie termicamente disaccoppiate” progettate per funzionare a una ‘temperatura di uscita dal combustore’ superiore a 1 883 K (610 °C);

b.

camicie non metalliche;

c.

contenitori non metallici o

d.

camicie progettate per funzionare a una “temperatura di uscita dal combustore” superiore a 1 883 K (1 610 °C) e aventi fori che soddisfano i parametri specificati in 9E003.c.;

3.

componenti aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

fabbricati con materiali organici “compositi” progettati per funzionare al di sopra di 588 K (315 °C);

b.

fabbricati con uno dei materiali seguenti:

1.

materiali “compositi” a “matrice” metallica o

2.

materiali “compositi” a “matrice” ceramica o

c.

statori, palette fisse, palette mobili, tenute (carenature) di estremità, anelli palettati rotanti, dischi palettati rotanti, o “condotti separatori”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

non specificati sopra;

2.

progettati per compressori o soffianti e

3.

fabbricati utilizzando “materiali fibrosi o filamentosi” con resine;

4.

palette mobili, palette fisse o “carenature di estremità”, non raffreddate, progettate per funzionare ad una ‘temperatura del percorso del gas’ pari o superiore a 1 373 K (1 100 °C);

5.

palette mobili, palette fisse o “carenature di estremità”, raffreddate, progettate per funzionare ad una ‘temperatura del percorso del gas’ pari o superiore a 1 693 K (1 420 °C);

6.

combinazioni sistemi di palette-disco con giunzioni allo stato solido;

7.

componenti di motori a turbina a gas che utilizzano la “tecnologia” di “saldatura per diffusione”;

8.

componenti di rotori di motori a turbina a gas con “tolleranza ai danni” che utilizzano materiali ottenuti con metallurgia delle polveri;

9.

pale cave di soffianti.

9E003.a.

IX.C.006

“Tecnologia” per motori a turbina per i “sistemi a controllo numerico per la regolazione complementare automatica di motori (FADEC)”, come segue:

1.

“tecnologia” di “sviluppo” per determinare i requisiti funzionali per i componenti necessari per il “sistema FADEC” di regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse (ad esempio costanti di tempo e precisioni del sensore di retroazione, velocità di risposta della valvola del carburante);

2.

“tecnologia” di “sviluppo” o di “produzione” per componenti di controllo e diagnostica specifici del “sistema FADEC” e utilizzati per la regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse;

3.

“tecnologia” di “sviluppo” per gli algoritmi delle leggi di controllo compreso il “codice sorgente” specifico del “sistema FADEC” e utilizzati per la regolazione della spinta del motore o della potenza di uscita all'asse.

Nota: la lettera b) non si applica ai dati tecnici relativi all'integrazione tra motore e “aeromobile” richiesti dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri ai fini della pubblicazione per l'uso generale delle compagnie aeree (ad esempio manuali d'installazione, istruzioni d'uso, istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità) o le funzioni di interfaccia (ad esempio trattamento input/output, spinta della cellula o domanda di potenza di uscita all'asse).

9E003.h.

IX.C.007

“Tecnologia” per sistemi per flusso variabile progettati per mantenere la stabilità del motore per le turbine a gas per generatori, le turbine a soffiante o di potenza o gli ugelli di propulsione, come segue:

1.

“tecnologia” di “sviluppo” per determinare i requisiti funzionali per i componenti che mantengono la stabilità del motore;

2.

“tecnologia” di “sviluppo” o di “produzione” per componenti specifici del sistema a flusso variabile e che mantengono la stabilità del motore;

3.

“tecnologia” di “sviluppo” per algoritmi delle leggi di controllo, compreso il “codice sorgente” specifico per i sistemi a flusso variabile e che mantengono la stabilità del motore.

9E003.i

»

26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/100


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1084 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le prescrizioni applicabili ai documenti commerciali e alla tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.

(2)

A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ogni partita di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati deve essere accompagnata, durante il trasporto, da un documento commerciale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 e compilato dall'operatore.

(3)

L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica la spedizione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati soggetti all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 all'autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (3).

(4)

Al fine di garantire controlli ufficiali efficaci nel luogo di destinazione, si dovrebbe consentire agli operatori coinvolti nella spedizione di partite soggette all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 di scegliere il luogo di destinazione unicamente negli elenchi degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati inseriti nel sistema TRACES e non negli elenchi degli operatori registrati inseriti anch'essi nel sistema TRACES.

(5)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 142/2011 per inserirvi prescrizioni relative agli elenchi armonizzati degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati e prevedere che elenchi armonizzati e aggiornati siano inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema. Al capo VI del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere aggiunto un nuovo articolo.

(6)

L'armonizzazione degli elenchi nel sistema TRACES o la loro accessibilità attraverso tale sistema può rappresentare un onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno concedere alle autorità competenti un periodo transitorio adeguato per l'attuazione delle nuove disposizioni.

(7)

L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 142/2011 non dovrebbe applicarsi nel caso di specifici spostamenti di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati tra i territori della Federazione russa di cui all'articolo 29 di detto regolamento e nel caso di un transito specifico attraverso la Croazia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati ai paesi terzi di cui all'articolo 29 bis di detto regolamento. Le prescrizioni specifiche applicabili agli spostamenti e ai transiti stabilite negli articoli sopraindicati garantiscono un livello appropriato di tutela della salute pubblica e animale e consentono quindi una deroga all'inserimento degli stabilimenti e impianti di origine negli elenchi del sistema TRACES.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 142/2011.

(9)

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale. Per evitare l'impiego di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella catena di produzione dei mangimi per animali d'allevamento, le attività dei commercianti registrati responsabili dell'organizzazione del trasporto dovrebbero essere chiarificate e rese più trasparenti ai fini dei controlli ufficiali. Il modello di documento commerciale che deve accompagnare i suddetti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe essere adeguato in modo da fornire le informazioni necessarie.

(10)

Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati indicati all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono soggetti a procedure di inoltro. Gli operatori e le autorità competenti dovrebbero garantire che, nei casi in cui è richiesto un magazzinaggio, tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati arrivino sempre a un impianto di immagazzinaggio registrato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, a uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento oppure alla destinazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j), punti da i) a iv). È pertanto necessario adeguare il modello di documento commerciale alle prescrizioni stabilite all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

(11)

La durata del trasporto tra il luogo di origine e il luogo di destinazione dovrebbe essere limitata a 15 giorni lavorativi per garantire la tracciabilità delle partite. Se una partita non arriva al luogo di destinazione entro tale periodo, tutte le autorità competenti interessate devono individuare immediatamente il luogo in cui si trova la partita.

(12)

Vari nuovi prodotti sono oggetto di scambi tra gli Stati membri. Il documento commerciale dovrebbe essere riveduto per inserire nell'elenco tali nuovi prodotti.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

(14)

La spedizione in altri Stati membri dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 è autorizzata preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione su richiesta dell'operatore. L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce un formato standard per l'autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro. Tale formato dovrebbe essere modificato allo scopo di includere informazioni sulla destinazione autorizzata dei prodotti derivati e sugli utilizzatori autorizzati dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. L'autorizzazione di tali sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in uno Stato membro non impedisce un rifiuto di tale spedizione da parte delle autorità competenti di altri Stati membri. Il formato standard per l'autorizzazione dovrebbe essere inserito nel sistema TRACES ed essere collegato elettronicamente al documento commerciale utilizzato per le partite autorizzate di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati al fine di prevenire la produzione del documento commerciale senza un modulo di domanda compilato approvato dall'autorità competente del luogo di destinazione.

(15)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Elenchi di stabilimenti, impianti e operatori negli Stati membri

L'autorità competente di uno Stato membro assicura che gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 siano:

a)

redatti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate sul sito web della Commissione (*1);

b)

inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema a decorrere al più tardi dal 31 ottobre 2021.;

(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf» "

2)

all'articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il presente articolo non si applica al transito specifico di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa di cui all'articolo 29, e al transito di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi di cui all'articolo 29 bis.»;

3)

all'articolo 32, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli operatori presentano le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 6 conformemente al formato standard stabilito nell'allegato XVI, capo III, sezione 10, del presente regolamento, attraverso il sistema TRACES.»;

4)

gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(3)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).


ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1)

nell'allegato VIII, capo III, il punto 6 è così modificato:

a)

alla lettera f), i punti da iv) a vii) sono sostituiti dai seguenti:

«iv)

il nome e l'indirizzo dello stabilimento o impianto di origine dei materiali e il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o, se del caso, dei regolamenti (CE) n. 852/2004 (1), (CE) n. 853/2004 (2) o (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché la natura e il metodo del trattamento, se del caso;

v)

il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione del trasportatore dei materiali;

vi)

il nome e l'indirizzo dello stabilimento o impianto di destinazione e il numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o, se del caso, del regolamento (CE) n. 852/2004 o (CE) n. 183/2005;

vii)

nel caso di trasporto in contenitori, il numero completo di identificazione del contenitore (“codice BIC”), rilasciato in conformità alle prescrizioni dell'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal — BIC) (4);

viii)

nel caso di esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti proteine animali trasformate di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, lo Stato membro di uscita e il posto d'ispezione frontaliero di uscita di cui alla decisione 2009/821/CE della Commissione (5).»;

b)

è aggiunta la seguente lettera i):

«i)

l'autorità competente responsabile del luogo di destinazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 informa, attraverso il sistema TRACES, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'arrivo della partita.»

c)

il modello di documento commerciale è sostituito dal seguente:

« Documento commerciale

Per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009

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2)

nell'allegato XVI, capo III, la sezione 10 è sostituita dalla seguente:

« Sezione 10

Formato standard per le domande di determinate autorizzazioni per il commercio all'interno dell'Unione

Gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro di origine e presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione le domande di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 come pure di olio di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla detossificazione rispettando il seguente formato del sistema TRACES:

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Testo di immagine
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Testo di immagine »

(1)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(3)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

(4)  https://www.bic-code.org/identification-number/

(5)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/110


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1085 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2019

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/19/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva 1-metilciclopropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2019.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'1-metilciclopropene è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha elaborato un rapporto valutativo per il rinnovo e il 28 aprile 2017 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 28 maggio 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l'1-metilciclopropene soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 12 e 13 dicembre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo dell'1-metilciclopropene.

(9)

Per quanto riguarda i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell'Autorità indicano che è altamente improbabile che l'1-metilciclopropene sia un interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. Sulla base dei dati disponibili e delle conoscenze attuali (8) l'Autorità conclude che è improbabile che l'1-metilciclopropene abbia proprietà di interferente endocrino. La Commissione ritiene quindi che l'1-metilciclopropene non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(10)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente 1-metilciclopropene, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(11)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. È opportuno, in particolare, mantenere la restrizione al solo uso come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (9) ha elencato l'1-metilciclopropene come sostanza candidata alla sostituzione, dal momento che la dose giornaliera ammissibile è significativamente inferiore rispetto a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito del rispettivo gruppo di sostanze o di categorie d'uso.

(13)

Sulla base dei nuovi dati tossicologici forniti nel fascicolo per la procedura di rinnovo, l'Autorità ha deciso di aumentare in modo significativo la dose giornaliera ammissibile. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'1-metilciclopropene non soddisfi i criteri elencati all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che, pertanto, l'1-metilciclopropene non soddisfi più i criteri per essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'1-metilciclopropene dovrebbe quindi essere soppresso dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

(14)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'1-metilciclopropene.

(15)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 (10) della Commissione ha prorogato fino al 31 ottobre 2019 la scadenza dell'autorizzazione dell'1-metilciclopropene, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2019.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

La voce relativa alla sostanza 1-metilciclopropene è soppressa dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/19/CE della Commissione, del 14 febbraio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva 1-metilciclopropene (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 15).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)   EFSA Journal 2018; 16(7):5308. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-methylcyclopropene (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva 1-metilciclopropene come antiparassitario).

(7)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

(8)  Quadro concettuale dell'OCSE, analizzato nel parere scientifico dell'EFSA sulla valutazione dei pericoli degli interferenti endocrini, Comitato scientifico dell'EFSA, 2013.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

1-metilciclopropene

N. CAS: 3100-04-7

N. CIPAC: 767

1-metilciclopropene

≥ 980 g/kg (concentrato tecnico)

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico (concentrato tecnico):

1-cloro-2-metilpropene: max. 0,2 g/kg,

3-cloro-2-metilpropene: max. 0,2 g/kg.

Per l'1-metilciclopropene generato in situ, l'eptano e il metilcicloesano sono impurezze tossicologicamente rilevanti. Tali impurezze dovrebbero rimanere al di sotto del 10 %.

1 agosto 2019

31 luglio 2034

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'1-metilciclopropene, in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 117 relativa all'1-metilciclopropene è soppressa;

2)

nella parte B, è aggiunta la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«136

1-metilciclopropene

N. CAS: 3100-04-7

N. CIPAC: 767

1-metilciclopropene

≥ 980 g/kg (concentrato tecnico)

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico (concentrato tecnico):

1-cloro-2-metilpropene: max. 0,2 g/kg,

3-cloro-2-metilpropene: max. 0,2 g/kg.

Per l'1-metilciclopropene generato in situ, l'eptano e il metilcicloesano sono impurezze tossicologicamente rilevanti. Tali impurezze dovrebbero rimanere al di sotto del 10 %.

1 agosto 2019

31 luglio 2034

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'1-metilciclopropene, in particolare delle relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


DECISIONI

26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/115


DECISIONE (UE) 2019/1086 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2019

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di riunione plenaria del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) o di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa riguardo alla decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La risoluzione statutaria (93) 28 del Consiglio d'Europa sugli accordi parziali e allargati prevede la possibilità, per gli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa e le organizzazioni internazionali, di diventare osservatori nell'ambito di accordi parziali e allargati come l'accordo che istituisce il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO).

(2)

Il 6 giugno 2019 il Consiglio si è espresso a favore dello status di osservatore dell'Unione presso il GRECO e ha invitato la Commissione a presentare una proposta sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio d'Europa.

(3)

Il 6 giugno 2019 la Commissione ha presentato al segretario generale del Consiglio d'Europa una richiesta di partecipazione dell'Unione al GRECO in qualità di osservatore.

(4)

L'acquisizione dello status di osservatore ha effetti giuridici limitati a quanto segue: gli osservatori hanno il diritto di partecipare alle riunioni del GRECO e di avere accesso a tutti i documenti discussi; non godono di diritti di voto, non sono soggetti a valutazione, non prendono formalmente posizione nell'ambito dei processi di valutazione né partecipano alle missioni di valutazione. Agli osservatori non è richiesto alcun contributo finanziario.

(5)

La partecipazione dell'Unione al GRECO in qualità di osservatore non preclude un'eventuale futura partecipazione al GRECO come membro a pieno titolo.

(6)

Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri del GRECO.

(7)

Si prevede che il GRECO sarà chiamato a decidere in merito allo status di osservatore dell'Unione in occasione della sua 83a riunione plenaria, che si terrà a Strasburgo dal 17 al 21 giugno 2019 o alla riunione plenaria successiva del GRECO.

(8)

Se tale decisione non è adottata all'83a riunione plenaria del GRECO o alla riunione plenaria successiva, ci si aspetta che la questione sia deferita al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e che il Comitato dei ministri sia chiamato a decidere sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO.

(9)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione plenaria del GRECO o, a seconda del caso, di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa riguardo all'adozione della decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO.

(10)

La presente decisione è conforme al principio di leale cooperazione.

(11)

La presente decisione è conforme al principio di attribuzione delle competenze e non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alla decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è la seguente:

a)

gli Stati membri dell'Unione sostengono l'adozione della decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO all'83a riunione plenaria del GRECO o alla riunione plenaria successiva;

b)

se la decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO non è adottata all'83a riunione plenaria del GRECO o alla riunione plenaria successiva, gli Stati membri dell'Unione si esprimono a favore del deferimento della questione al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e sostengono l'adozione da parte di tale Comitato della decisione sulla concessione all'Unione dello status di osservatore presso il GRECO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/117


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1087 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2019

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97

[notificata con il numero C(2019) 4455]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (3),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4), in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Le importazioni nell'Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all'estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina di cui al regolamento (CE) n. 71/97.

(2)

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3)

Tali misure di attuazione sono definite nel regolamento (CE) n. 88/97, che stabilisce lo specifico sistema di esenzione.

(4)

La Commissione ha pertanto esentato dal dazio esteso una serie di imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).

(5)

Come previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i successivi elenchi dei soggetti esentati (5).

(6)

L'atto più recente, la decisione di esecuzione (UE) 2018/477 della Commissione relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97, è stato adottato il 15 marzo 2018 (6).

(7)

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

1.   DOMANDE DI ESENZIONE

(8)

Tra il 27 aprile 2015 e il 7 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti elencati nelle tabelle 1 e 3, insieme alle informazioni richieste per la decisione sull'ammissibilità delle domande in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.

(9)

I soggetti che hanno chiesto l'esenzione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle loro domande.

(10)

In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 e in attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti che hanno chiesto l'esenzione, il pagamento del dazio esteso è stato sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti, elencati nelle seguenti tabelle 1 e 3, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande.

2.   AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

(11)

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è stato concluso.

Tabella 1

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

C049

CycleSport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit Centre,

GB-Preston PR5 8AS, Regno Unito

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Primorska cesta 6b,

SI-3325 Šoštanj, Slovenia

(12)

La Commissione ha constatato che il valore delle parti originarie della Cina costituiva meno del 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da Cyclesport North Ltd e che il valore aggiunto apportato alle parti durante le operazioni di assemblaggio di Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o. era superiore al 25 % dei costi di fabbricazione.

(13)

La Commissione ha pertanto concluso che le rispettive operazioni di assemblaggio di CycleSport North Ltd e di Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

(14)

Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso.

(15)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalle date di ricezione delle domande. Le obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso a carico dei soggetti che hanno richiesto l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.

(16)

Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

(17)

Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 di cui sopra, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di tali dati (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

(18)

In caso di modifica dei dati è opportuno che il soggetto fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

3.   AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI A SOGGETTI ESENTATI O SOSPESI

(19)

I soggetti esentati o sospesi elencati nella seguente tabella 2 hanno comunicato alla Commissione tra il 17 maggio 2018 e il 6 marzo 2019 le modifiche dei propri dati (nomi, forme giuridiche e indirizzi). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97.

(20)

Sebbene l'esenzione o la sospensione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, rimanga inalterata, è opportuno aggiornare i dati di tali soggetti.

Tabella 2

Codice aggiuntivo TARIC

Riferimento precedente

Modifica

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050,

IT-45021 Badia Polesine (RO), Italia

Il nome, la forma giuridica e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue:

Cicli Elios Srl

Via G. Ferraris 996/1030,

IT-45021 Badia Polesine (RO), Italia

8749

Bikkel Bikes BV

Magnesiumstraat 37,

NL-6031RV Nederweert, Paesi Bassi

Il nome e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue:

Bikkel Bikes Group BV

Magnesiumstraat 45,

NL-6031RV Nederweert, Paesi Bassi

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. s.a.s,

Via Cagliari 39,

IT-09016 Iglesias (CA), Italia

Il nome, la forma giuridica e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue:

EGC srl

Via Fontana 18,

IT-45021 Milano, Italia

A726

Avantisbike - Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã - Lote C-21,

PT-3770-068 Oiã, Portogallo

Il nome, la forma giuridica e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue:

Unibike OEM Factory S.A.

Zona Industrial de Oiã - Lote C-21,

PT-3770-059 Oiã, Portogallo

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109,

PL-33-386 Podegrodzie, Polonia

L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

Brzezna 420,

PL-33-386 Podegrodzie, Polonia

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial,

ES-03320 Elche, Alicante, Spagna

L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

C/Juan de la Cierva 62, Elche Parque Empresarial,

ES-03203 Elche, Alicante, Spagna

C021

Kuisle & Kuisle GmbH

Füssener Strasse 22a,

DE-87675 Stötten, Germania

L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

Gewerbestrasse 14,

DE-87675 Stötten, Germania

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Heideland 1-7,

DE-24976 Handewitt-Weding, Germania

L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

Am Maikamp 8-12,

DE-32107 Bad Salzuflen, Germania

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Partizanska cesta 12,

SI-3320 Velenje, Slovenia

L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

Primorska cesta 6b,

SI-3325 Šoštanj, Slovenia

4.   SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

(21)

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella seguente tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande, il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso è sospeso.

(22)

Dato che le sospensioni si applicano solo ai soggetti espressamente menzionati nella tabella 3, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione (8) qualsiasi modifica dei lori dati (ad esempio a seguito della modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo oppure a seguito della creazione di nuove entità di assemblaggio).

(23)

In caso di modifica dei dati è opportuno che il soggetto fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

Tabella 3

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

C202

Vanmoof B.V.

Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Am Maikamp 8-12,

DE-32107 Bad Salzuflen, Germania

C307

Merida Polska Sp. Z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35,

PL-41-800 Zabrze, Polonia

C311

Juan Luna Cabrera

C/Alhama 64,

ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna

C481

FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda

Praça do Município 8, Sala 1D,

PT-3750 111 Águeda, Portogallo

C489

P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć

ul. Aniołowska 14,

PL-42-202 Częstochowa, Polonia

C492

MOTOKIT Veiculos e Accesórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1o Esq.,

PT-3840-453 Vagos, Portogallo

C499

Frog Bikes Manufacturing Ltd

Unit A, Mamhilad Park Estate,

GB-Pontypool NP4 0HZ, Regno Unito

5.   REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

(24)

La sospensione del pagamento dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per i soggetti elencati nella seguente tabella 4.

Tabella 4

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

C170

Hermann Hartje KG

Deichstrasse 120-122,

DE-27318 Hoya, Germania

C220

Matex International Aquitaine

Avenue Gay Lussac 6,

FR-33370 Artigues-près-Bordeaux, Francia

(25)

Tra il 31 maggio 2018 e il 18 gennaio 2019 entrambe le parti hanno trasmesso alla Commissione la richiesta di ritirare la domanda di esenzione per il periodo di esame del merito della stessa e di sospensione del pagamento del dazio esteso.

(26)

La Commissione ha accettato la richiesta di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tali soggetti, vale a dire dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere (il 29 settembre 2016 per Hermann Hartje KG, Germania e il 9 giugno 2017 per Matex International Aquitaine, Francia).

(27)

I soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito.

6.   REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

(28)

Il 22 febbraio 2018 il soggetto esentato indicato nella tabella 5 ha comunicato alla Commissione la cessazione delle proprie attività in seguito al fallimento della società, dichiarato formalmente dall'autorità pertinente il 17 ottobre 2017.

(29)

Di conseguenza, conformemente al principio della buona amministrazione, dovrebbe essere revocata l'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio esteso.

Tabella 5

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

A246

COBRAN Srl

Via Della Zingarina 6,

IT-47924 Rimini, Italia

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall'estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9) sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 le esenzioni hanno effetto a decorrere dalle date di ricezione delle domande. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza» della tabella.

Le esenzioni si applicano solo ai soggetti espressamente menzionati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica dei loro dati, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio per quanto concerne le condizioni di esenzione.

Soggetti esentati

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza

C049

CycleSport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit Centre,

GB-Preston PR5 8AS, Regno Unito

27.4.2015

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Primorska cesta 6b,

SI-3325 Šoštanj, Slovenia

26.4.2017

Articolo 2

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati o sospesi elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Tali aggiornamenti hanno effetto a decorrere dalle date indicate nella colonna «Data di decorrenza».

I relativi codici aggiuntivi TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati o sospesi, quali nella colonna «Codice aggiuntivo TARIC», restano invariati.

Soggetti esentati/sospesi per i quali si aggiornano i riferimenti

Codice aggiuntivo TARIC

Riferimento precedente

Nuovo riferimento

Data di decorrenza

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050,

IT-45021 Badia Polesine (RO), Italia

Cicli Elios S.r.l.

Via G. Ferraris 996/1030,

IT-45021 Badia Polesine (RO), Italia

19.12.2018

8749

Bikkel Bikes BV

Magnesiumstraat 37,

NL-6031RV Nederweert, Paesi Bassi

Bikkel Bikes Group BV

Magnesiumstraat 45,

NL-6031RV Nederweert, Paesi Bassi

27.11.2018

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. s.a.s,

Via Cagliari 39,

IT-09016 Iglesias (CA), Italia

EGC srl

Via Fontana 18,

IT-45021 Milano, Italia

30.1.2019

A726

Avantisbike - Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã - Lote C-21,

PT-3770-068 Oiã, Portogallo

Unibike OEM Factory S.A.

Zona Industrial de Oiã - Lote C-21,

PT-3770-059 Oiã, Portogallo

3.7.2018

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109,

PL-33-386 Podegrodzie, Polonia

Skilledbike Sp. z o.o.

Brzezna 420,

PL-33-386 Podegrodzie, Polonia

3.1.2019

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial,

ES-03320 Elche, Alicante, Spagna

Blue Factory Team S.L.

C/Juan de la Cierva 62, Elche Parque Empresarial,

ES-03203 Elche, Alicante, Spagna

15.5.2017

C021

Kuisle & Kuisle GmbH

Füssener Strasse 22a,

DE-87675 Stötten, Germania

Kuisle & Kuisle GmbH

Gewerbestrasse 14,

DE-87675 Stötten, Germania

14.2.2018

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Heideland 1-7,

DE-24976 Handewitt-Weding, Germania

Kenstone Metal Company GmbH

Am Maikamp 8-12,

DE-32107 Bad Salzuflen, Germania

1.3.2018

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Partizanska cesta 12,

SI-3320 Velenje, Slovenia

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Primorska cesta 6b,

SI-3325 Šoštanj, Slovenia

26.9.2018

Articolo 3

I soggetti elencati nella tabella del presente articolo sono sotto esame conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalle date di ricevimento delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza» della tabella.

La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame espressamente menzionati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti sotto esame comunicano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti che possono servire come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, ogni modifica del nome, dell'attività, della forma giuridica e dell'indirizzo dei soggetti.

Soggetti sotto esame

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza

C202

Vanmoof B.V.

Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

19.12.2016

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Am Maikamp 8-12,

DE-32107 Bad Salzuflen, Germania

20.3.2017

C307

Merida Polska Sp. Z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35,

PL-41-800 Zabrze, Polonia

14.6.2017

C311

Juan Luna Cabrera

C/Alhama 64,

ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna

4.10.2017

C481

FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda

Praça do Município 8, Sala 1D,

PT-3750 111 Águeda, Portogallo

8.5.2018

C489

P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć

ul. Aniołowska 14,

PL-42-202 Częstochowa, Polonia

25.10.2018

C492

MOTOKIT Veiculos e Accesórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1o Esq.,

PT-3840-453 Vagos, Portogallo

29.11.2018

C499

Frog Bikes Manufacturing Ltd

Unit A, Mamhilad Park Estate,

GB-Pontypool NP4 0HZ, Regno Unito

7.1.2019

Articolo 4

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo.

Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza della sospensione. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella.

Soggetti per i quali la sospensione è revocata

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza

C170

Hermann Hartje KG

Deichstrasse 120-122,

DE-27318 Hoya, Germania

29.9.2016

C220

Matex International Aquitaine

Avenue Gay Lussac 6,

FR-33370 Artigues-près-Bordeaux, Francia

9.6.2017

Articolo 5

L'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto indicato nella tabella figurante nel presente articolo.

Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza della revoca dell'autorizzazione. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella.

Soggetto per il quale l'esenzione è revocata

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza

A246

COBRAN Srl

Via Della Zingarina 6,

IT-47924 Rimini, Italia

17.10.2017

Articolo 6

La presente decisione è destinata agli Stati membri e ai soggetti indicati negli articoli da 1 a 5 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2019

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)   GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17.

(4)   GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(5)   GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/477 della Commissione, del 15 marzo 2018, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31).

(7)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu

(8)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu

(9)  Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).