ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
20 giugno 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ( 1 )

23

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

20.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/982 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo relativo all’istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM») garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l’utilizzo ottimale delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

(2)

Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), stabiliti dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

(3)

L’Unione, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell’accordo CGPM.

(4)

Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché l’Unione è parte contraente dell’accordo CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per l’Unione e dovrebbero quindi essere attuate nel diritto dell’Unione, a meno che il loro contenuto vi sia già contemplato.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce una serie di disposizioni relative alla pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM. Si tratta dell’atto legislativo idoneo per attuare le raccomandazioni adottate dalla CGPM, il cui contenuto non è ancora disciplinato dal diritto dell’Unione.

(6)

Nella sessione annuale del 2015 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/39/2015/2 relativa alla definizione di una serie di norme minime relative alla pesca a strascico degli stock demersali nel Canale di Sicilia. Tali norme comprendono misure tecniche di conservazione per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e il nasello (Merluccius merluccius). Queste misure sono in parte già contenute nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (5) per quanto riguarda le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie in questione. Tuttavia, le misure relative alla gestione della flotta contenute nella raccomandazione 39/2015/2 dovrebbero essere attuate nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011.

(7)

Nella sessione annuale del 2015 la CGPM ha adottato la raccomandazione GFCM/39/2015/3 relativa alla definizione di un insieme di misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle attività di pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero. La maggior parte di tali misure è già contemplata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (6), dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (7), dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8), dal regolamento (UE) n. 1343/2011, dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (9). Diverse misure di gestione della flotta contenute nella raccomandazione 39/2015/3 non sono contemplate dalla legislazione dell’Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011.

(8)

Nella sessione annuale del 2015 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/39/2015/4 relativa alla definizione di misure di gestione per lo spinarolo nel Mar Nero, che introduce una taglia minima di riferimento per la conservazione della specie in questione.

(9)

Nella sessione annuale del 2016 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/40/2016/4 che istituisce un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche (GSA) da 12 a16). Alcuni elementi di tale piano pluriennale sono già contemplati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 e dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tuttavia, alcune misure di cui alla raccomandazione 40/2016/4 non sono contemplate dalla legislazione dell’Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011.

(10)

Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/2 relativa alla gestione della pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3) per un periodo di transizione di due anni. L’obiettivo operativo di tale raccomandazione è mantenere la mortalità per pesca dell’occhialone entro parametri di riferimento precauzionali concordati e conseguire o mantenere quanto prima possibile il rendimento massimo sostenibile.

(11)

Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/3 relativa all’istituzione di una zona di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico.

(12)

Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GSA 29). La raccomandazione stabilisce una serie di misure di gestione, misure tecniche, misure applicabili alla flotta e misure di controllo nell’ambito di un progetto pilota per la lotta contro la pesca INN del rombo chiodato nel Mar Nero. Alcuni elementi di tale piano pluriennale sono già contemplati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, dal regolamento (CE) n. 1005/2008, dal regolamento (CE) n. 1224/2009, dal regolamento (UE) n. 1343/2011, dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Tuttavia, alcune misure di cui alla raccomandazione 41/2017/4 non sono contemplate dalla legislazione dell’Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011.

(13)

Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/5 relativa all’elaborazione di un piano regionale di gestione adattativa per lo sfruttamento del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

(14)

Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/8 relativa a un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), cui gli Stati membri possono decidere di partecipare. Al fine di garantire il rispetto della PCP, l’Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, non dichiarata e non regolamentata. Tali regolamenti comprendono già diverse misure contemplate dalla raccomandazione CGPM/41/2017/8. Pertanto non è necessario includere tali misure nel presente regolamento. Tuttavia, alcune misure stabilite da tale raccomandazione non sono contemplate dalla legislazione dell’Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1343/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1343/2011

Il regolamento (UE) n. 1343/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito nel presente regolamento, effettuate dai pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall’accordo CGPM.»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*2), si applicano le definizioni seguenti:

(*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).»;"

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)   “zona tampone”: una zona che circonda una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l’accesso accidentale, rafforzando la protezione dell’area delimitata;

f)   “dedito alla pesca dell’occhialone”: che pratica attività di pesca in cui il quantitativo di occhialone presente a bordo o sbarcato rappresenta più del 20 % delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea.»;

3)

dopo l’articolo 9 è inserita la sezione seguente:

«Sezione I bis

Zone soggette a restrizione dell’attività di pesca al fine di proteggere gli habitat ittici essenziali e gli ecosistemi marini vulnerabili;

Articolo 9 bis

Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia

La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:

1)

zona di restrizione della pesca “Est del Banco Avventura” delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E

37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E

37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E

37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E

2)

zona di restrizione della pesca “Ovest del Bacino di Gela” delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E

37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E

36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E

36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E

3)

zona di restrizione della pesca “Est del Banco di Malta” delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E

36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E

35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E;

Articolo 9 ter

Zone tampone nel Canale di Sicilia

1.   Attorno alla zona di restrizione della pesca “Est del Banco Avventura” di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E

37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E

37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E

37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E

2.   Attorno alla zona di restrizione della pesca “Ovest del Bacino di Gela” di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E

37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E

36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E

36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E

3.   Attorno alla zona di restrizione della pesca “Est del Banco di Malta” di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E

36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E

35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

4.   Le navi che praticano attività di pesca con reti a strascico nelle zone tampone di cui al presente articolo garantiscono un’adeguata frequenza di trasmissione dei segnali del loro sistema di controllo dei pescherecci (VMS). Le navi non dotate di trasponditore VMS che intendono pescare con reti a strascico nelle zone tampone dispongono di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.

Articolo 9 quater

Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico

1.   La pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

43° 32,044’ N, 15° 16,501’ E

43° 05,452’ N, 14° 58,658’ E

43° 03,477’ N, 14° 54,982’ E

42° 50,450’ N, 15° 07,431’ E

42° 55,618’ N, 15° 18,194’ E

43° 17,436’ N, 15° 29,496’ E

43° 24,758’ N, 15° 33,215’ E

2.   Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

43° 03,477’ N, 14° 54,982’ E

42° 49,811’ N, 14° 29,550’ E

42° 35,205’ N, 14° 59,611’ E

42° 49,668’ N, 15° 05,802’ E

42° 50,450’ N, 15° 07,431’ E

3.   Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

43° 17,436’ N, 15° 29,496’ E

43° 24,758’ N, 15° 33,215’ E

43° 20,345’ N, 15° 47,012’ E

43° 18,150’ N, 15° 51,362’ E

43° 13,984’ N, 15° 55,232’ E

43° 12,873’ N, 15° 52,761’ E

43° 13,494’ N, 15° 40,040’ E.

Articolo 9 quinquies

Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo

1.   Fatto salvo l’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 3, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nelle zone di cui a detti paragrafi, unicamente se la nave è in possesso di un’autorizzazione specifica e se ha un’attività di pesca comprovata nelle zone in questione.

2.   Nella zona di cui all’articolo 9 quater, paragrafo 2, i pescherecci autorizzati non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana. I pescherecci autorizzati che utilizzano reti da traino gemelle a divergenti non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana.

3.   Nella zona di cui all’articolo 9 quater, paragrafo 3, alle navi autorizzate a pescare con reti a strascico è consentito pescare soltanto il sabato e la domenica dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Alle navi autorizzate a pescare con reti da posta fisse, palangari di fondo e trappole è consentito pescare soltanto dalle ore 5.00 del lunedì alle ore 22.00 del giovedì.

4.   Alle navi autorizzate a pescare nella zona di cui all’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata un’autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica al segretariato della CGPM, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate per l’anno successivo. Per ciascuna nave, l’elenco contiene le seguenti informazioni:

a)

nome della nave;

b)

numero di immatricolazione della nave;

c)

identificativo unico della CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);

d)

nome precedente (se del caso);

e)

bandiera precedente (se del caso);

f)

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

g)

indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);

h)

tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL);

i)

nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori,

j)

attrezzo/i principale/i utilizzato/i per pescare nella zona di restrizione della pesca;

k)

periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca nella zona di restrizione della pesca;

l)

numero di giorni di pesca cui ciascuna nave ha diritto;

m)

porto designato.

6.   I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca della Fossa di Jabuka/Pomo. L’elenco di questi porti è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.

7.   Le navi autorizzate a pescare nelle zone di cui all’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dotate di sistemi VMS e/o sistemi di identificazione automatica (AIS) correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone.

8.   I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo sistemi VMS e/o AIS attivi, e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.

Articolo 9 sexies

Restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran

1.   Sulla base dei pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I) in cui le attività di pesca sono vietate o limitate, al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame e/o dei riproduttori di occhialone.

2.   Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM e alla Commissione, entro l’11 gennaio 2020, le zone e le restrizioni da essi applicate.».

4)

al titolo II, capo I, è aggiunta la sezione seguente:

«Sezione III

Fermo temporaneo del Golfo di Gabes

Articolo 11 bis

Fermo temporano del Golfo di Gabes

Dal 1o luglio al 30 settembre di ogni anno, è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l’isobata di profondità di 200 metri della sottozona geografica 14 della CGPM (Golfo di Gabes secondo la definizione di cui all’allegato I).»;

5)

nel titolo II è aggiunto il capo seguente:

«CAPO II BIS

Fermo temporaneo nel Mar Nero

Articolo 14 bis

Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato nel Mar Nero

1.   Nel periodo da aprile a giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro interessato istituisce nel Mar Nero un periodo di fermo della durata minima di due mesi.

2.   Gli Stati membri possono definire ulteriori restrizioni spaziali/temporali in cui le attività di pesca possono essere vietate o limitate al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame di rombo chiodato.»;

6)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 quater bis

Fermi precauzionali per il corallo rosso

1.   Al raggiungimento di un livello limite di catture di corallo rosso di cui ai paragrafi 2 e 3 gli Stati membri provvedono a chiudere temporaneamente la zona interessata da eventuali attività di pesca del corallo rosso.

2.   Il livello limite di catture si ritiene raggiunto quando le colonie di corallo rosso il cui diametro di base è inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive di corallo rosso prelevate da un dato banco in un determinato anno.

3.   Qualora i banchi di corallo non siano ancora stati debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo di cui al paragrafo 1 si applicano a livello del riquadro statistico della CGPM.

4.   Nella decisione che istituisce un fermo a norma del paragrafo 1 gli Stati membri definiscono la zona geografica interessata, la durata del fermo e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante il fermo.

5.   Gli Stati membri che istituiscono fermi di pesca ne informano senza indugio il segretariato della CGPM e la Commissione.

Articolo 16 quater ter

Fermi spaziali/temporali

Gli Stati membri che praticano attivamente la raccolta del corallo rosso stabiliscono, entro l’11 gennaio 2020, ulteriori fermi per la protezione di corallo rosso sulla base dei pareri scientifici disponibili.»;

7)

nel titolo II, dopo il capo IV, è aggiunto il capo seguente:

«CAPO IV BIS

Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero

Articolo 16 quinquies bis

Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero

Non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, immagazzinati, venduti né esposti o messi in vendita esemplari di spinarolo del Mar Nero di dimensioni inferiori a 90 cm. Tali esemplari di spinarolo catturati accidentalmente sono immediatamente rilasciati, nella misura del possibile, vivi e indenni. I comandanti dei pescherecci registrano nel giornale di pesca le catture accidentali, i rilasci e/o i rigetti dello spinarolo. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla CGPM e alla Commissione nella loro relazione annuale al comitato scientifico consultivo per la pesca e tramite il quadro di raccolta dei dati della CGPM.»;

8)

è inserito il titolo seguente:

«TITOLO II BIS

CAPACITÀ DI PESCA E POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 16 quaterdecies

Limiti di cattura per il corallo rosso

Ogni Stato membro può istituire nel Mar Mediterraneo un sistema di limiti di cattura individuali giornalieri e/o annuali per il corallo rosso.

Articolo 16 quindecies

Capacità della flotta peschereccia o sforzo di pesca per l’occhialone nel Mare di Alboran

Entro il 2020 gli Stati membri mantengono i livelli di capacità della flotta peschereccia o dello sforzo di pesca ai livelli autorizzati e applicati negli ultimi anni nella pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I).»;

9)

l’articolo 17 bis è abrogato.

10)

nel titolo III sono aggiunti i capi seguenti:

«CAPO III

Controllo della pesca del corallo

Articolo 22 bis

Autorizzazioni di pesca del corallo rosso

1.   Le navi o i pescatori autorizzati a raccogliere corallo rosso nel Mar Mediterraneo sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in corso di validità che precisa le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio della pesca.

2.   In assenza dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è vietato raccogliere, conservare a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita corallo rosso.

3.   Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno. Per ogni nave, l’elenco comprende i seguenti dati:

a)

nome della nave;

b)

numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dalla parte contraente);

c)

numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);

d)

porto di immatricolazione (nome del porto per esteso);

e)

nome precedente (se del caso);

f)

bandiera precedente (se del caso);

g)

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

h)

indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);

i)

VMS o altre apparecchiature di geolocalizzazione (indicare sì/no);

j)

tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW;

k)

attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l’osservatore/gli osservatori (indicare sì/no);

l)

periodo di tempo in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso;

m)

zona/e in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso: sottozone geografiche CGPM e celle della griglia statistica CGPM;

n)

partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare sì/no; fornire una descrizione).

4.   Gli Stati membri non aumentano il numero di autorizzazioni di pesca fino a quando dai pareri scientifici non risulti che lo stato delle popolazioni di corallo rosso è soddisfacente.

Articolo 22 ter

Registrazione delle catture di corallo rosso

1.   Al termine delle operazioni di pesca, o al più tardi al momento dello sbarco in porto in caso di bordate di pesca giornaliere, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso registrano le catture in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie.

2.   I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono registrate le catture giornaliere di corallo rosso, a prescindere dal peso vivo del raccolto, e l’attività di pesca per zona e per profondità, nonché, ove possibile, il numero di giorni di pesca e di immersioni. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 22 quater

Notifica preventiva per il corallo rosso

Tra due e quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a)

l’ora di arrivo prevista;

b)

il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;

c)

il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;

d)

le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

Articolo 22 quinquies

Porti designati per il corallo rosso

I pescatori o i pescherecci autorizzati sbarcano le catture di corallo rosso unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui è autorizzato lo sbarco di corallo rosso e trasmette un elenco di tali porti al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno, salvo in assenza di modifiche dei porti designati già comunicati.

Articolo 22 sexies

Controllo degli sbarchi di corallo rosso

Ogni Stato membro stabilisce un programma di controllo sulla base di un’analisi dei rischi, in particolare per verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.

Articolo 22 septies

Trasbordo di corallo rosso

Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.

Articolo 22 octies

Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso

Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca di corallo rosso provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio scientifico adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo della CGPM di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sugli aspetti seguenti:

a)

lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di immersioni a settimana) e i livelli di cattura globali per stock su scala locale, nazionale o sovranazionale;

b)

i valori di riferimento per la gestione e la conservazione, per migliorare ulteriormente il piano di gestione regionale in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;

c)

gli effetti biologici e socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche, come proposto dalle parti contraenti della CGPM;

d)

possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca.

CAPO IV

Misure di controllo relative a determinate sottozone geografiche CGPM

Sezione I

Controllo della pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran

Articolo 22 nonies

Comunicazione delle catture e delle catture accessorie giornaliere di occhialone

Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri istituiscono un meccanismo per garantire che siano comunicate tutte le catture commerciali e le catture accessorie giornaliere di occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I), a prescindere dal peso vivo delle catture stesse. Nel caso della pesca ricreativa, gli Stati membri si adoperano per registrare o formulare stime delle catture di tale specie.

Articolo 22 decies

Autorizzazioni di pesca e attività di pesca

1.   Gli Stati membri istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati a detenere a bordo o a sbarcare quantitativi di occhialone prelevati nel Mare di Alboran che rappresentino più del 20 % delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea. Tale registro viene conservato e aggiornato.

2.   I pescherecci dediti alla pesca dell’occhialone sono autorizzati a svolgere attività di pesca unicamente se queste sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, che specifichi le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività. L’autorizzazione contiene i dati di cui all’allegato VIII.

3.   Gli Stati membri:

a)

comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione per l’anno in corso o per l’anno/gli anni successivo/i. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro la fine di febbraio di ogni anno. L’elenco contiene i dati di cui all’allegato VIII;

b)

comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro la fine di novembre di ogni anno a decorrere dal 30 novembre 2018 e, al più tardi, dal 30 novembre 2020, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dai pescherecci di cui al paragrafo 1, recante le seguenti informazioni minime:

i)

numero di giorni di pesca,

ii)

zona di sfruttamento, e

iii)

catture di occhialone.

4.   Tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri autorizzate a pescare l’occhialone sono dotate di un VMS o di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.

Articolo 22 undecies

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca dell’occhialone provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sui seguenti aspetti:

a)

le caratteristiche dell’attrezzo da pesca, in particolare la lunghezza massima del palangaro e delle reti fisse e il numero, il tipo e le dimensioni degli ami;

b)

lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di giorni di pesca per settimana) e i livelli complessivi delle catture praticate dalle flotte pescherecce commerciali. Dovrebbe inoltre essere fornita una stima delle catture della pesca ricreativa;

c)

i valori di riferimento per la gestione e la conservazione al fine di istituire piani di gestione pluriennali per una pesca sostenibile in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;

d)

gli effetti socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche identificate dalla CGPM e/o dalle parti contraenti;

e)

possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca;

f)

il potenziale impatto della pesca ricreativa sullo o sugli stock di occhialone.

Sezione II

Canale di Sicilia

Articolo 22 duodecies

Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali nel Canale di Sicilia

1.   Le navi dedite alla pesca a strascico di stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I) sono autorizzate a svolgere unicamente le attività di pesca specifiche indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, in cui figurino le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività.

2.   L’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati definiti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (*3), i dati seguenti:

a)

numero di immatricolazione CGPM;

b)

nome precedente (se del caso);

c)

precedente bandiera (se del caso);

d)

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso).

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica tale elenco all’organismo da essa designato e al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:

i)

numero di giorni di pesca,

ii)

zona di sfruttamento, e

iii)

catture di nasello e gambero rosa mediterraneo.

Articolo 22 terdecies

Porti designati

1.   Ogni Stato membro designa porti di sbarco in cui possono essere effettuati gli sbarchi di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia, in conformità dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della CGPM e alla Commissione un elenco di porti di sbarco designati entro il 30 novembre 2018. Qualsiasi successiva modifica di tale elenco è tempestivamente notificata al segretariato della CGPM e alla Commissione.

2.   È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia al di fuori dei porti di sbarco designati dagli Stati membri.

Articolo 22 quaterdecies

Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza nel Canale di Sicilia

1.   Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell’ambito di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza («programma») applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I («zona di ispezione e sorveglianza»).

2.   Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell’ambito del programma. La Commissione o un organismo da essa designato può altresì assegnare al programma ispettori dell’Unione.

3.   La Commissione o un organo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l’Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all’Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.

4.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, come pure i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l’anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1o dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione.

5.   Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta d’ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell’allegato IV.

6.   Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell’ambito del programma espongono una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell’allegato V.

7.   Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8.   Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell’entrata nella zona, un elenco contenente gli avvistamenti istituito in conformità dell’allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni condotte nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 22 quindecies

Svolgimento di ispezioni

1.   Gli ispettori assegnati al programma:

a)

prima di abbordarlo, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;

b)

espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell’allegato V;

c)

limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.

2.   Al momento dell’abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio il documento di identità di cui all’allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3.   Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell’allegato VI.

4.   Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante della nave, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune, e che deve altresì apporvi la sua firma.

5.   Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione nonché alla Commissione e/o all’organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.

6.   Il numero di ispettori che compongono la squadra e la durata dell’ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 22 sexdecies

Infrazioni

1.   Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le seguenti attività:

a)

le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b)

ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e

c)

l’esercizio della pesca in assenza di un VMS.

2.   In caso di infrazione accertata nell’ambito di un abbordaggio e di un’ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione o l’organismo da essa designato, che notifica lo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano altresì qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.

3.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione nell’ambito della quale si è accertata un’infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un’indagine.

4.   Nel caso in cui sia accertata un’infrazione durante un’ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.

5.   Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 3, e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.

Sezione 3

Mar Nero

Articolo 22 septdecies

Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero

1.   Entro il 20 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco delle navi operanti con reti da posta fisse a imbrocco autorizzate a pescare il rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I). Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM.

2.   L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti:

a)

numero di immatricolazione CGPM;

b)

nome precedente (se del caso);

c)

precedente bandiera (se del caso);

d)

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

e)

principali specie bersaglio;

f)

principale/i attrezzo/i da pesca utilizzato/i per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa quali definiti nel compito 1 della matrice statistica di cui all’allegato III, sezione C;

g)

periodo autorizzato per la pesca con reti da imbrocco o con qualsiasi altro attrezzo atto a pescare il rombo chiodato (se del caso).

3.   Su richiesta della CGPM, gli Stati membri comunicano informazioni sui pescherecci autorizzati a esercitare attività di pesca in un determinato periodo. In particolare, gli Stati membri comunicano i nomi dei pescherecci interessati, il loro numero di identificazione esterno e le possibilità di pesca assegnate a ciascun peschereccio.

4.   Le reti da imbrocco non marcate rinvenute in mare, utilizzate nella pesca del rombo chiodato e abbandonate, sono recuperate a cura delle autorità competenti dello Stato membro costiero. Tali reti vengono confiscate in attesa di identificare il proprietario, o distrutte se il proprietario non può essere identificato.

5.   Ogni Stato membro interessato designa punti di sbarco in cui sono effettuati gli sbarchi e i trasbordi di rombo chiodato catturato nel Mar Nero, in conformità dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’elenco di tali punti di sbarco è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 novembre di ogni anno.

6.   Ai pescherecci è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei punti di sbarco di cui al paragrafo 5, qualsiasi quantitativo di rombo chiodato catturato nel Mar Nero.

Articolo 22 octodecies

Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

1.   Gli Stati membri stabiliscono piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza («piani nazionali») intesi ad attuare le disposizioni dell’articolo 22 septdecies, che assicurino, in particolare, che le catture e/o lo sforzo di pesca mensili siano rigorosamente monitorati e registrati.

2.   I piani nazionali contengono gli elementi seguenti:

a)

una chiara definizione dei mezzi di controllo, compresa una descrizione delle risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche disponibili per l’attuazione dei piani nazionali;

b)

una chiara definizione della strategia di ispezione (compresi protocolli di ispezione), incentrata sui pescherecci che si presume pratichino la pesca del rombo chiodato e di specie associate;

c)

piani d’azione per il controllo dei mercati e del trasporto;

d)

definizione dei compiti e delle procedure di ispezione, compresa la strategia di campionamento applicata per verificare la pesatura delle catture al momento della prima vendita e la strategia di campionamento per le navi che non sono soggette a norme in materia di giornale di bordo/dichiarazione di sbarco;

e)

orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori per quanto riguarda l’insieme delle norme in vigore per le attività di pesca che possono comportare catture di rombo chiodato, tra cui:

i)

norme per la compilazione dei documenti, in particolare rapporti di ispezione, giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco e di assunzione in carico, documenti di trasporto e note di vendita;

ii)

misure tecniche in vigore, in particolare dimensione e/o apertura di maglia, taglia minima di cattura e restrizioni temporanee;

iii)

strategie di campionamento;

iv)

meccanismi di controllo incrociato;

f)

formazione di ispettori nazionali in vista dell’esecuzione dei compiti di cui all’allegato II.

3.   Entro il 20 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano i piani alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali piani al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 22 novodecies

Monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano al comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM e alla Commissione eventuali ulteriori informazioni a sostegno del monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).»;"

11)

l’articolo 23 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«(a)

i dati relativi al corallo rosso di cui all’articolo 22 ter; e»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro presenta al segretariato della CGPM e alla Commissione una relazione dettagliata sulle loro attività di pesca riguardanti il corallo rosso. Tale relazione comprende informazioni almeno per quanto riguarda le catture totali e le zone di sfruttamento e, se possibile, il numero di immersioni e la media delle catture per immersione.»;

12)

gli allegati IV, V, VI, VII e VIII sono aggiunti conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 95.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(5)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(7)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Al regolamento (UE) n. 1343/2011 sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO IV

MODELLO DI CARTA DI IDENTITÀ PER GLI ISPETTORI DELLA CGPM

Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Image 1

CGPM

Image 2

CGPM

Il titolare della presente carta di identità è un ispettore della CGPM debitamente nominato nell’ambito programma comune di ispezione e sorveglianza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), abilitato ad agire ai sensi delle norme della CGPM.

CARTA DI IDENTITÀ DI ISPETTORE

Fotografia

Parte contraente

Nome dell’ispettore

Carta n.

……

Autorità emittente

……

Ispettore

Data di emissione:

Validità quinquennale

«ALLEGATO V

MODELLO DI BANDIERINA DI ISPEZIONE DELLA CGPM

Image 3

«ALLEGATO VI

RAPPORTO DI ISPEZIONE DELLA CGPM

1.   ISPETTORE(I)

Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …

Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …

Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …

2.   NAVE CHE TRASPORTA L’ISPETTORE/GLI ISPETTORI

2.1

Nome e numero di immatricolazione …

2.2

Bandiera …

3.   INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA

3.1

Nome e numero di immatricolazione …

3.2

Bandiera …

3.3

Comandante (nome e indirizzo) …

3.4

Armatore (nome e indirizzo) …

3.5

Numero di immatricolazione CGPM …

3.6

Tipo di nave …

4.   POSIZIONE

4.1

Posizione determinata dal comandante della nave di ispezione a … UTC; Latitudine … Longitudine …

4.2

Posizione determinata dal comandante del peschereccio a … UTC; Latitudine … Longitudine …

5.   DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL’ISPEZIONE

5.1

Data … Ora di arrivo a bordo … UTC - Ora di partenza … UTC

6.   TIPO DI ATTREZZO DA PESCA A BORDO

Rete a strascico a divergenti – OTB

 

Rete da traino pelagica a divergenti – OTM

 

Rete da traino per gamberi – TBS

 

Cianciolo – PS

 

Reti da posta ancorate (calate) – GNS

 

Palangari fissi – LLS

 

Attrezzi per la pesca ricreativa – RG

 

Altro (specificare)

 

7.   MISURA DELLE MAGLIE – IN MILLIMETRI

7.1

Dimensione di maglia legale da utilizzare: … mm

7.2

Risultato della misura della dimensione media di maglia: … mm

7.3

Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

8.   ISPEZIONE DELLE CATTURE A BORDO

8.1   Risultati dell’ispezione del pescato presente a bordo

SPECIE

(codice FAO alpha-3)

 

 

 

 

 

 

Totale (Kg)

 

 

 

 

 

 

Presentazione

 

 

 

 

 

 

Campione ispezionato

 

 

 

 

 

 

% di pesce sotto taglia

 

 

 

 

 

 

8.2   Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.   ISPEZIONE DEI DOCUMENTI A BORDO E VMS

9.1

Giornale di pesca:  SÌ -  NO

9.2

Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.3

Licenza di pesca:  SÌ -  NO

9.4

Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.5

Autorizzazione specifica:  SÌ -  NO

9.6

Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.7

VMS: SÌ  - NO  … in funzione:  SÌ -  NO

9.8

Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

10.   ELENCO DELLE INFRAZIONI

Pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dalla PCC di bandiera – riferimento giuridico:

Assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi in conformità ai requisiti della CGPM in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture e/o dei dati ad esse connessi:

Pesca in una zona di divieto – riferimento giuridico:

Pesca in un periodo di divieto – riferimento giuridico:

Uso di attrezzi da pesca vietati – riferimento giuridico:

Falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio – riferimento giuridico:

Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione – riferimento giuridico:

Infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma della CGPM:

Aggressione, resistenza, intimidazione, molestie sessuali nei confronti di un ispettore autorizzato o comportamenti volti a ostacolarne o ritardarne indebitamente l’operato o a interferire con esso:

Interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza il sistema VMS – riferimento giuridico:

11.   ELENCO DEI DOCUMENTI COPIATI A BORDO

……

……

……

……

……

……

……

……

12.   OSSERVAZIONI E FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE

……

……

……

……

……

……

……

……

Firma del comandante: …

13.   OSSERVAZIONI E FIRMA DELL’ISPETTORE/DEGLI ISPETTORI

……

……

……

……

……

……

……

……

Firma dell’ispettore/degli ispettori: …

«ALLEGATO VII

RAPPORTO DI AVVISTAMENTO DELLA CGPM

1.

Data dell’avvistamento: ……/……/…… Ora: …UTC

2.

Posizione della nave avvistata:

Latitudine … – Longitudine …

3.

Rotta: … – Velocità …

4.

Nome della nave avvistata:

5.

Bandiera della nave avvistata:

6.

Numero/marcatura esterna:

7.

Tipo di nave:

Peschereccio

Nave da trasporto

Nave congelatrice

Altro (specificare)

8.

Indicativo internazionale di chiamata;

9.

Numero IMO (se applicabile):

10.

Attività:

Pesca

Navigazione

Pesca con rete derivante

Trasbordo

11.

Contatto radio:  SÌ -  NO

12.

Nome e nazionalità del comandante della nave avvistata: …

13.

Numero di persone a bordo della nave avvistata: …

14.

Catture a bordo della nave avvistata: …

15.

Informazioni raccolte da:

Nome dell’ispettore:

Parte contraente:

Numero di carta di identità CGPM:

Nome della nave pattuglia:

«ALLEGATO VIII

DATI DA INSERIRE NELL’ELENCO DELLE NAVI DEDITE ALLA PESCA DELL’OCCHIALONE

L’elenco di cui all’articolo 22 decies comprende, per ogni nave, le seguenti informazioni:

Nome della nave

Numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dalle PCC)

Numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)

Porto di immatricolazione (nome del porto per esteso)

Nome precedente (se del caso)

Bandiera precedente (se del caso)

Informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)

Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)

VMS (indicare sì/no)

Tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW

Nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori

Attrezzo o attrezzi principali utilizzati per la pesca dell’occhialone, segmento di flotta e unità operativa quali identificati nel quadro di riferimento per la raccolta dati

Periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca dell’occhialone.

»

DIRETTIVE

20.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/23


DIRETTIVA (UE) 2019/983 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali (3), proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al Vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita tenutosi a Göteborg il 17 novembre 2017, dipende dall’impegno politico e dalla responsabilità condivisi. Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali sancisce che i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della loro salute e della sicurezza sul lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, indipendentemente dalla durata dell’occupazione o dell’esposizione.

(2)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla vita e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 31.

(3)

La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha come scopo la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l’applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. Detti requisiti minimi si prefiggono di proteggere i lavoratori a livello dell’Unione, di contribuire a ridurre le differenze nei livelli di protezione dei lavoratori all’interno dell’Unione e di garantire condizioni di parità. I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE. Tali valori limite devono essere proporzionati, misurabili e basati sull’evidenza scientifica e dovrebbero essere stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, la fattibilità economica della loro applicazione e della loro osservanza, una valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire, in stretta cooperazione con le parti sociali, valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi. Inoltre la direttiva 2004/37/CE non impedisce agli Stati membri di applicare ulteriori misure, quali il valore limite biologico.

(4)

La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché le sostanze, le miscele o i procedimenti di cui all’allegato I della direttiva 2004/37/CE. Le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e/o mutagene di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono quelle oggetto di una classificazione armonizzata o classificate in conformità degli articoli 4 o 36 di tale regolamento e notificate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma dell’articolo 40 del medesimo regolamento. Dette sostanze sono elencate nell’inventario pubblico delle classificazioni e delle etichettature gestito dall’ECHA. Qualsiasi nuova aggiunta all’elenco di sostanze, miscele e procedimenti di cui all’allegato I della direttiva 2004/37/CE, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto ii) della direttiva stessa, è subordinata alla dimostrazione di solide prove scientifiche sulla cancerogenicità della pertinente sostanza, sulla base di valide fonti scientifiche disponibili quali il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA, il Centro internazionale di ricerca sul cancro (IARC) e gli organismi nazionali, prestando particolare attenzione alle pubblicazioni scientifiche pubblicate e sottoposte a valutazione inter pares riguardanti la sostanza in questione.

(5)

I valori limite di esposizione professionale rientrano nelle misure di gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. I valori limite dovrebbero essere riesaminati periodicamente in conformità del principio di precauzione e del principio di protezione dei lavoratori, nonché alla luce di solidi dati scientifici e tecnici disponibili in materia di agenti cancerogeni e mutageni. Dovrebbero essere altresì presi in considerazione il miglioramento delle tecniche di misurazione, le misure di gestione del rischio e altri fattori pertinenti. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell’impiego di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso e altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

(6)

I farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici principalmente impiegati per la terapia del cancro, potrebbero avere proprietà genotossiche, cancerogene o mutagene. È dunque importante proteggere i lavoratori esposti a tali farmaci attraverso attività lavorative che comportano: la preparazione, la somministrazione o lo smaltimento di farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici; servizi di pulizia, trasporto, lavanderia o smaltimento di farmaci pericolosi o materiali contaminati da tali farmaci; oppure l’assistenza a pazienti trattati con farmaci pericolosi. I farmaci pericolosi, inclusi quelli citotossici, sono soggetti a misure dell’Unione che prevedono requisiti minimi per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelli previsti nella direttiva 98/24/CE del Consiglio (6). I farmaci pericolosi contenenti sostanze che sono anche cancerogene o mutagene sono oggetto della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe valutare quale sia lo strumento più idoneo a garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori esposti ai farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici. In questo contesto è opportuno che non sia pregiudicato l’accesso ai migliori trattamenti possibili per i pazienti.

(7)

Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della suddetta direttiva non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell’ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

(8)

I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati.

(9)

La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la direttiva 2004/37/CE e presentare, se del caso, proposte legislative. È opportuno fissare in tale direttiva nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), pareri del RAC, pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) e monografie dell’IARC. La trasparenza delle informazioni è uno strumento di prevenzione in tale contesto e dovrebbe essere garantita. Le informazioni relative al rischio residuo sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un’esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni e dovrebbero essere rese disponibili al pubblico a livello di Unione. La presente direttiva è in linea con le raccomandazioni specifiche dello SCOEL, del RAC e dell’ACSH, la cui importanza è stata messa in evidenza in occasione di precedenti modifiche della direttiva 2004/37/CE.

(10)

Alla luce dei dati scientifici, è inoltre necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegnare una nota «cute» per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all’allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l’aggiornamento di tale direttiva.

(11)

La valutazione degli effetti sulla salute degli agenti cancerogeni oggetto della presente direttiva si è basata sulle competenze scientifiche pertinenti dello SCOEL e del RAC.

(12)

Lo SCOEL, che è stato istituito dalla decisione 2014/113/UE della Commissione (7), assiste la Commissione, in particolare, nell’identificazione, nella valutazione e nell’analisi dettagliata dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere stabiliti a livello di Unione a norma delle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE.

(13)

A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il RAC elabora i pareri dell’ECHA in relazione ai rischi delle sostanze chimiche per la salute umana e l’ambiente. Nell’ambito della presente direttiva il RAC ha elaborato il suo parere come richiesto ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, lettera c), di detto regolamento.

(14)

La campagna 2018-2019 «Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose» è un buon esempio del modo in cui l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) può sostenere l’attuazione nell’Unione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È auspicabile che l’EU-OSHA operi a stretto contatto con gli Stati membri allo scopo di fornire informazioni personalizzate e esempi di buone pratiche per i lavoratori esposti ad alcune sostanze, mettendo in evidenza gli sviluppi delle politiche e il quadro legislativo già in vigore.

(15)

Il cadmio e molti dei suoi composti inorganici rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto opportuno stabilire, nella suddetta direttiva, un valore limite per il cadmio e suoi composti inorganici. Inoltre, il cadmio, il nitrato di cadmio, l’idrossido di cadmio e il carbonato di cadmio sono stati identificati come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono inseriti nell’elenco di sostanze candidate di cui all’articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(16)

Per quanto riguarda il cadmio, è prevedibile che sarà difficile conformarsi al valore limite di 0,001 mg/m3 nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di otto anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,004 mg/m3 (frazione inalabile). Per proteggere le legittime aspettative ed evitare potenziali perturbazioni delle pratiche vigenti negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine, il valore limite di 0,004 mg/m3 dovrebbe, in detti Stati membri, essere misurato come frazione respirabile durante il periodo di transizione, tenuto conto dei pareri dello SCOEL e dell’ACSH concernenti il cadmio e suoi composti inorganici.

(17)

Sulla base di valide fonti scientifiche disponibili, quali quelle fornite dallo SCOEL, dal RAC e dai pertinenti organismi nazionali, la Commissione dovrebbe valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l’opzione di modificare la direttiva 2004/37/CE aggiungendovi disposizioni riguardanti la combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.

(18)

La fissazione di un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici proteggerebbe i lavoratori dalla loro tossicità sistemica, che colpisce prevalentemente reni e ossa. Il monitoraggio biologico può quindi contribuire alla protezione dei lavoratori sul posto di lavoro, ma solo quale strumento complementare al monitoraggio della concentrazione del cadmio e dei suoi composti inorganici nell’aria, ossia all’interno della zona di respirazione dei lavoratori. La Commissione dovrebbe pubblicare linee guida pratiche per il monitoraggio biologico.

(19)

Il berillio e la maggior parte dei suoi composti inorganici rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Oltre alle sue proprietà di agente cancerogeno il berillio è noto per provocare la berilliosi cronica (CBD) e la sensibilizzazione al berillio (BeS). In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto opportuno stabilire un valore limite per il berillio e i suoi composti inorganici nella suddetta direttiva e corredarlo di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

(20)

Per quanto riguarda il berillio, è prevedibile che sarà difficile conformarsi al valore limite di 0,0002 mg/m3 nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di sette anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,0006 mg/m3.

(21)

L’acido arsenico e i suoi sali, come pure la maggior parte dei composti inorganici dell’arsenico, rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto opportuno stabilire nella suddetta direttiva un valore limite per l’acido arsenico e i suoi sali e per i composti inorganici dell’arsenico. Inoltre, l’acido arsenico, il pentaossido di diarsenico e il triossido di diarsenico sono stati identificati come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono inseriti nell’allegato XIV dello stesso regolamento. Per il loro uso è necessaria un’autorizzazione.

(22)

Per quanto riguarda l’acido arsenico, è prevedibile che il settore della fusione del rame avrà difficoltà a rispettare il valore limite di 0,01 mg/m3. È pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di quattro anni.

(23)

La formaldeide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. La formaldeide è una sostanza cancerogena genotossica che agisce a livello locale ed esistono prove scientifiche sufficienti della sua cancerogenicità per gli esseri umani. La formaldeide è inoltre un allergene da contatto per la cute (sensibilizzante cutaneo). In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto opportuno stabilire nella suddetta direttiva un valore limite di lungo e breve termine per la formaldeide e corredarlo di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea. Inoltre, su richiesta della Commissione l’ECHA sta raccogliendo le informazioni esistenti per valutare la potenziale esposizione alla formaldeide e ai prodotti che rilasciano formaldeide sul luogo di lavoro, compresi gli usi industriali e professionali.

(24)

I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l’Unione grazie alla facilità di manipolazione, l’elevato grado di precisione e l’estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l’esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile.

(25)

In alcuni Stati membri la formaldeide è utilizzata abitualmente per imbalsamare i defunti nel quadro di pratiche culturali o religiose nazionali. È prevedibile che il settore funerario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm.

(26)

Le note relative alla sensibilizzazione al berillio e alla formaldeide sono introdotte dalla presente direttiva a fini di maggiore chiarezza. Nell’elaborare tali note, in occasione di un aggiornamento della direttiva 2004/37/CEE, è opportuno garantire che siano coerenti con il pertinente diritto dell’Unione. Il che potrebbe comportare l’eventuale aggiunta di note sulla sensibilizzazione a sostanze per le quali esiste già una voce specifica nell’allegato III di detta direttiva, ove opportuno.

(27)

Il 4,4′-metilenbis(2-cloroanilina) («MOCA») risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. La sua cancerogenicità, unitamente alle sue palesi caratteristiche genotossiche, ha reso possibile classificare tale sostanza come cancerogena per l’uomo. Nel caso del MOCA è stata identificata la possibilità che tale sostanza sia assorbita in misura significativa attraverso la cute. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il MOCA e corredarlo di una nota «cute». Inoltre, tale sostanza è stata identificata come sostanza estremamente preoccupante a norma dell’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e inserita nell’allegato XIV dello stesso regolamento. Per l’uso o l’immissione sul mercato è necessaria un’autorizzazione. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per il MOCA.

(28)

La Commissione ha consultato l’ACSH e ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell’Unione, conformemente all’articolo 154 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’ACSH ha adottato pareri per le sostanze contemplate dalla presente direttiva e ha proposto un valore limite di esposizione professionale vincolante per ciascuna di esse, suffragando le note pertinenti per alcune di esse.

(29)

I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di un controllo e di un riesame periodici per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006, per tenere conto in particolare dell’interazione tra i valori limite stabiliti nella direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del di tale regolamento, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

(30)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, derivanti o che potrebbero derivare dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. A tale riguardo gli Stati membri e gli organismi pertinenti a livello di Unione e nazionale sono incoraggiati a offrire incentivi, orientamenti e consulenze alle micro, piccole e medie imprese per facilitarne la conformità alla presente direttiva. In questa prospettiva, sono particolarmente utili gli accordi tra le parti sociali, linee guida e altre azioni comuni che individuino e sviluppino le migliori pratiche.

(32)

Dato che la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrebbe essere recepita entro due anni dalla sua entrata in vigore.

(33)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/37/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1)

all’articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

«Al più tardi l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.

Al più tardi entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione con le parti interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in campo sanitario, valuta la possibilità di modificare la presente direttiva per includervi i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o se proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci. Su tale base la Commissione presenta, se del caso e previa consultazione delle parti sociali, una proposta legislativa.»;

2)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’11 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 145.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2019.

(3)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(4)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)

(6)  Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(7)  Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

(8)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Al punto A dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE sono aggiunte le righe seguenti:

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Nota

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m3 (5)

Ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5)

Ppm (6)

f/ml (7)

«Cadmio e suoi composti inorganici

0,001 (11)

 

Valore limite 0,004 mg/m3  (12) fino all'11 luglio 2027.

Berillio e composti inorganici del berillio

0,0002 (11)

sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (13)

Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all'11 luglio 2026.

Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico

0,01 (11)

Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall'11 luglio 2023.

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

sensibilizzazione cutanea (14)

Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm (3) per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all'11 luglio 2024.

4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)

202-918-9

101-14-4

0,01

Cute (10)

 


(11)  Frazione inalabile.

(12)  Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.

(13)  La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

(14)  La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.».


DECISIONI

20.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/30


DECISIONE (UE) 2019/984 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/53/CE del Consiglio (3) è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) allo scopo di ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra, adeguare la normativa all'evoluzione tecnologica e alle nuove esigenze del mercato e facilitare il trasporto intermodale.

(2)

Il miglioramento dell'aerodinamicità della cabina dei veicoli a motore consentirebbe di ottenere notevoli vantaggi in termini di prestazioni energetiche dei veicoli. A causa delle restrizioni sulla lunghezza massima stabilite dalla direttiva 96/53/CE, tale miglioramento è tuttavia impossibile senza ridurre la capacità di carico dei veicoli. Di conseguenza una deroga alle restrizioni sulla lunghezza massima è stata introdotta dalla direttiva (UE) 2015/719.

(3)

La deroga alle restrizioni sulla lunghezza massima introdotta dalla direttiva (UE) 2015/719 deve applicarsi dalla data corrispondente a tre anni dopo la data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche ai requisiti tecnici di omologazione.

(4)

Al fine realizzare quanto prima possibile i benefici delle cabine aerodinamiche in termini di prestazioni energetiche dei veicoli commerciali pesanti, ma anche in termini di una migliore visibilità dei conducenti, di sicurezza per gli altri utenti della strada, nonché di sicurezza e comfort dei conducenti, è necessario garantire che tali cabine aerodinamiche possano essere introdotte senza inutile indugio, non appena sono entrati in vigore i necessari requisiti di omologazione.

(5)

Il settore dei trasporti e i costruttori di equipaggiamenti necessitano di tempo sufficiente per sviluppare nuovi servizi e prodotti. Per cogliere i benefici di norme di progettazione delle cabine più flessibili, è importante che la Commissione intervenga per garantire l'adozione tempestiva delle necessarie disposizioni tecniche al fine di consentire un agevole e rapido ingresso nei mercati di una nuova generazione di cabine. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri, nei loro rispettivi ruoli all'interno del Comitato tecnico — Veicoli a motore, istituito dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per garantire che sia rapidamente espresso un parere. Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del Comitato, o in assenza di parere, la Commissione agirà senza indugio conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (6).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 96/53/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE è così modificato:

1)

al paragrafo 2, dopo la lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine la Commissione, nel quadro della direttiva 2007/46/CE, adotta le misure necessarie per prevedere l'omologazione dei veicoli o dei veicoli combinati di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro il 1o novembre 2019.»;

2)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1o settembre 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 286.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

(3)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

(4)  Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

(5)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(6)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).