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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/985 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2019
che abroga il regolamento (UE) 2018/1001 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2019/993 del Consiglio, del 17 giugno 2019, che abroga la decisione (PESC) 2018/1006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1006 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive. Tale decisione disponeva, tra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone, entità od organismi che compromettono lo Stato di diritto o che ostacolano una soluzione politica inclusiva nella Repubblica delle Maldive, nonché di persone ed entità responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella Repubblica delle Maldive. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2018/1001 del Consiglio (3) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2018/1006. |
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(3) |
Il 17 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/993 che abroga la decisione (PESC) 2018/1006. |
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(4) |
Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(5) |
È pertanto opportuno abrogare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1001, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2018/1001 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Cfr. pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Decisione (PESC) 2018/1006 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive (GU L 180 del 17.7.2018, pag. 24).
(3) Regolamento (UE) 2018/1001 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive (GU L 180 del 17.7.2018, pag. 1).
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/986 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2019
che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A decorrere dal 1o settembre 2019 tutti i veicoli leggeri saranno soggetti a una nuova procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP) introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), che sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). È dunque opportuno definire una nuova metodologia per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli N1 omologati con un sistema a più fasi («veicoli omologati in più fasi»). |
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(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli omologati in più fasi sono attribuite al costruttore del veicolo di base. Per consentire al costruttore del veicolo di base di pianificare efficacemente e con sufficiente certezza la sua conformità con i suoi obiettivi per le emissioni specifiche, è opportuno stabilire una metodologia che assicuri che le emissioni di CO2 e la massa del veicolo di base incompleto che saranno assegnate al costruttore siano note al momento della produzione e vendita del veicolo incompleto e non soltanto nel momento in cui il costruttore della fase finale immette sul mercato il veicolo completato. |
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(3) |
Al momento di definire le emissioni di CO2 del veicolo di base incompleto è opportuno utilizzare il metodo di interpolazione previsto dal regolamento (UE) 2017/1151, nel quale i valori di ingresso specifici dovrebbero essere concepiti in modo da produrre valori di emissioni di CO2 e di massa quanto più possibile rappresentativi dei valori successivamente determinati per il veicolo completato finale. Per garantire coerenza, il calcolo dell'obiettivo per le emissioni specifiche del costruttore del veicolo di base dovrebbe tenere conto dei valori di massa determinati a tal fine. |
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(4) |
Il costruttore del veicolo di base dovrebbe comunicare alla Commissione sia i valori di ingresso utilizzati per il metodo di interpolazione sia i valori delle emissioni di CO2 e di massa del veicolo di base incompleto. Allo stesso tempo gli Stati membri dovrebbero continuare a comunicare alla Commissione le emissioni specifiche di CO2 e la massa dei veicoli completati finali. |
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(5) |
Sulla base dei dati comunicati la Commissione dovrebbe valutare costantemente la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2 dei veicoli di base e informare i costruttori delle eventuali divergenze riscontrate. In caso emerga una divergenza significativa e persistente tra le emissioni specifiche medie di CO2 del veicolo completato finale e la media dei valori di controllo delle emissioni di CO2 determinati per il costruttore del veicolo di base, al fine di determinare se il costruttore rispetta i suoi obiettivi per le emissioni specifiche si dovrebbero utilizzare i valori relativi ai veicoli completati finali. |
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(6) |
È opportuno quindi modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono così modificati:
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(1) |
Nell'allegato I, al punto 1, lettera c), è aggiunto il seguente paragrafo: «Nel caso dei veicoli omologati in più fasi incompleti di cui all'allegato II, parte A, punto 1 bis, al posto del valore M si utilizza la massa di monitoraggio (Mmon). La massa di monitoraggio è calcolata in base alla seguente formula:
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(2) |
Nell'allegato II, la parte A è così modificata:
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/987 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2019
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO2 di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (2) impone agli Stati membri, ma anche ai costruttori, di comunicare determinati dati relativi all'immatricolazione di veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011. |
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(2) |
A partire dal 1o settembre 2019 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, vale a dire la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, «WLTP») introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 (3), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (4). Tale modifica inciderà anche sulla metodologia utilizzata per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli di categoria N1 omologati con un sistema a più fasi (in appresso «veicoli omologati in più fasi»). |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli omologati in più fasi sono attribuite al costruttore del veicolo di base. Per consentire al costruttore del veicolo di base di pianificare efficacemente e con sufficiente certezza la sua conformità ai suoi obiettivi specifici in materia di emissioni di CO2, la metodologia assicura che le emissioni di CO2 e la massa assegnate al costruttore siano note al momento della produzione e della vendita del veicolo di base e non solo nel momento in cui il costruttore della fase finale immette sul mercato il veicolo completato. |
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(4) |
Il costruttore del veicolo di base dovrebbe comunicare alla Commissione i valori di ingresso utilizzati per il calcolo dell'interpolazione di cui all'allegato II, parte A, punto 1 bis.1, del regolamento (UE) n. 510/2011, nonché le emissioni di CO2 e i valori di massa dei veicoli di base incompleti. Tali valori dovrebbero essere utilizzati per calcolare le emissioni specifiche medie del costruttore del veicolo di base e il suo obiettivo per le emissioni specifiche. |
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(5) |
I costruttori di veicoli di base incompleti venduti nell'anno civile precedente per il completamento da parte di un costruttore di seconda fase dovrebbero presentare i dati specificati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 al Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3. Ai fini del calcolo dell'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie provvisorie di CO2 e ai fini della verifica dei valori di ingresso utilizzati ai sensi dell'allegato II, parte A, punto 1 bis.1, del regolamento (UE) n. 510/2011, i costruttori presentano alla Commissione, mediante trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente, i dati relativi a ciascun veicolo di base soggetto a omologazione in più fasi da essi venduto nell'anno civile precedente nell'Unione, come specificato all'allegato II, parte A, punto 1 quater, di detto regolamento.
I dati sono inviati mediante trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente.
4. Qualora i costruttori non presentino i dati dettagliati di cui al paragrafo 3, l'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e le emissioni specifiche medie provvisorie sono calcolati sulla base dei dati dettagliati forniti dagli Stati membri.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (EU) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/10 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/988 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2019
che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), e), h), i) e j), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) contiene un errore riguardante il limite di migrazione specifica di cui all'allegato I, punto 1, tabella 1, riga 1052. |
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(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 10/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/989 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2019
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2004/20/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva chlorpropham nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
L'approvazione della sostanza attiva chlorpropham indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019. |
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(4) |
Una domanda di rinnovo dell'approvazione del chlorpropham è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
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(5) |
Una task force composta da tre richiedenti ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(6) |
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 29 aprile 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
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(7) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. |
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(8) |
Il 18 giugno 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il chlorpropham soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che non è possibile effettuare una valutazione definitiva del rischio per i consumatori connesso all'assunzione alimentare a causa di una serie di lacune a livello di dati e di incertezze individuate per gli usi sulle colture alimentari. È stato tuttavia individuato un settore critico che suscita preoccupazione in relazione al chlorpropham ed è connesso ai risultati di una valutazione indicativa del rischio per i consumatori che ha individuato rischi alimentari acuti e cronici per i consumatori sia per quanto riguarda il chlorpropham sia per quanto riguarda per il suo principale metabolita, la 3-cloroanilina. L'Autorità ha inoltre concluso che è necessaria un'ulteriore valutazione scientifica delle potenziali proprietà di interferenza endocrina del chlorpropham e che la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio per gli usi in aperta campagna non ha potuto essere completata. |
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(9) |
La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sul progetto di relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. |
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(10) |
Nonostante le argomentazioni addotte dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva. |
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(11) |
Il 23 gennaio 2019 uno dei membri della task force che aveva presentato la domanda di rinnovo dell'approvazione del chlorpropham ha informato la Commissione di aver deciso di ritirare il proprio sostegno all'impiego rappresentativo del chlorpropham come antigermogliante per patate. Il 19 marzo 2019 la task force ha comunicato alla Commissione di aver ritirato il proprio sostegno a tutti gli impieghi rappresentativi ad eccezione di quello sulle colture non commestibili, ossia i bulbi da fiore. |
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(12) |
Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva chlorpropham in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(14) |
È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti il chlorpropham. |
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(15) |
Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti il chlorpropham, tale periodo dovrebbe scadere entro il 8 ottobre 2020. |
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(16) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 luglio 2019 la scadenza dell'autorizzazione del chlorpropham, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima. |
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(17) |
Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del chlorpropham a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(18) |
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva chlorpropham non è rinnovata.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 78 relativa al chlorpropham.
Articolo 3
Misure transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorpropham entro l'8 gennaio 2020.
Articolo 4
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 8 ottobre 2020.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2004/20/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpropham (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva chlorpropham come antiparassitario). EFSA Journal 2017;15(7):4903, 29 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).
DIRETTIVE
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/14 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/990 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2019
che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 22,
vista la direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nelle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE le specie che rientrano nel loro campo di applicazione sono elencate in una tabella a due colonne, una delle quali indica il nome scientifico delle specie mentre l'altra contiene una o più denominazioni comuni per ciascuna specie. |
|
(2) |
Alcune varietà di specie di ortaggi appartengono alle specie indicate con i loro nomi scientifici, ma non ai tipi di varietà descritti dalle denominazioni comuni. È pertanto necessario specificare se una varietà rientra o no nel campo di applicazione delle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. |
|
(3) |
Tale specificazione dovrebbe tener conto del fatto che, mentre alcune varietà di diverse specie di ortaggi sono ampiamente commercializzate nell'Unione, altre sono limitate ai mercati nazionali o regionali. Di conseguenza non sarebbe appropriato includere tutte le varietà di tali specie di ortaggi. È pertanto opportuno specificare che per alcune specie devono essere incluse tutte le varietà, mentre per altre specie dovrebbero essere incluse solo determinate varietà. |
|
(4) |
Il Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate (ICNCP) ha introdotto la categoria formale «gruppo» per classificare le varietà delle specie coltivate. La categoria «gruppo» è uno strumento adeguato per definire le varietà appartenenti a una determinata specie che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. |
|
(5) |
Al fine di specificare se sono incluse tutte le varietà di una specie di ortaggi o solo alcuni gruppi, si dovrebbero modificare le tabelle delle specie riportate nelle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. I rispettivi nomi botanici delle specie di ortaggi e i nomi dei gruppi che vi appartengono dovrebbero essere indicati in ordine gerarchico per evitare eventuali ambiguità per quanto riguarda la gamma delle varietà delle specie interessate. |
|
(6) |
L'utilizzo dell'ibridazione interspecifica e intraspecifica delle varietà può determinare varietà di specie di ortaggi che non sono comprese in alcuna specie o alcun gruppo definito. Affinché tali tipi di varietà siano inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE, l'elenco delle specie dovrebbe comprendere gli ibridi tra le specie e i gruppi indicati nell'elenco riportato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva. |
|
(7) |
I gruppi indicati nell'elenco dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE dovrebbero essere riportati anche, ove opportuno, negli elenchi dell'allegato II, punto 3, lettera a), e dell'allegato III, punto 2, di tale direttiva. |
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(8) |
Le direttive 2002/55/CE, 2008/72/CE e 93/61/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
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(9) |
Inoltre la direttiva 93/61/CEE attua l'articolo 4 della direttiva 92/33/CE del Consiglio (4), abrogato e sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2008/72/CE. L'allegato della direttiva 93/61/CEE contiene una scheda relativa ai requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di ortaggi in cui sono elencati le specie e gli organismi nocivi in grado di incidere sulla loro qualità. |
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(10) |
Le denominazioni botaniche di alcune specie elencate nella direttiva 93/61/CEE dovrebbero essere aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, nell'ambito dell'aggiornamento della rispettiva scheda. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2002/55/CE
La direttiva 2002/55/CE è modificata conformemente all'allegato, parte A, della presente direttiva.
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2008/72/CE
L'allegato II della direttiva 2008/72/CE è sostituito dal testo figurante nell'allegato, parte B, della presente direttiva.
Articolo 3
Modifiche della direttiva 93/61/CEE
L'allegato della direttiva 93/61/CEE è modificato conformemente all'allegato, parte C, della presente direttiva.
Articolo 4
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(2) GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28.
(3) GU L 250 del 7.10.1993, pag. 19.
(4) Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1).
ALLEGATO
PARTE A
La direttiva 2002/55/CE è così modificata:
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1) |
all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
Tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati.»; |
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2) |
nell'allegato II, punto 3, lettera a), nella prima colonna della tabella, le voci tra «Asparagus officinalis» e «Cichorium endivia» sono sostituite dalle seguenti:
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3) |
nell'allegato III, punto 2, nella prima colonna della tabella, le voci tra «Capsicum annuum» e «Cichorium endivia» sono sostituite dalle seguenti:
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PARTE B
«ALLEGATO II
Elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2
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Allium cepa L.
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Allium fistulosum L. (cipolletta)
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Allium porrum L. (porro)
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Allium sativum L. (aglio)
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Allium schoenoprasum L. (erba cipollina)
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Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfoglio)
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Apium graveolens L.
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Asparagus officinalis L. (asparago)
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Beta vulgaris L.
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Brassica oleracea L.
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Brassica rapa L.
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Capsicum annuum L. (peperoncino rosso o peperone)
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Cichorium endivia L. (indivia)
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Cichorium intybus L.
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Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (cocomero)
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Cucumis melo L. (melone)
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Cucumis sativus L.
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Cucurbita maxima Duchesne (zucca)
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Cucurbita pepo L. (zucca, comprese la zucca comune e la zucchina pâtisson mature, o zucchina, compresa la zucchina pâtisson immatura)
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Cynara cardunculus L.
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Daucus carota L. (carota e carota da foraggio)
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Foeniculum vulgare Mill. (finocchio)
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Lactuca sativa L. (lattuga)
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Solanum lycopersicum L. (pomodoro)
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Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
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Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna)
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Phaseolus vulgaris L.
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Pisum sativum L.
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Raphanus sativus L.
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Rheum rhabarbarum L. (rabarbaro)
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Scorzonera hispanica L. (scorzonera)
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Solanum melongena L. (melanzana)
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Spinacia oleracea L. (spinacio)
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Valerianella locusta (L.) Laterr. (valerianella o lattughella)
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Vicia faba L. (fava)
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Zea mays L.
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PARTE C
Nell'allegato della direttiva 93/61/CEE la colonna «Genere o specie» è così modificata:
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a) |
i termini «Allium ascalonicum» sono sostituiti dai termini «Allium cepa – gruppo aggregatum»; |
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b) |
i termini «Allium cepa» sono sostituiti dai termini «Allium cepa – gruppo cepa»; |
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c) |
i termini «Brassica pekinensis» sono sostituiti dai termini «Brassica rapa – gruppo cavolo cinese»; |
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d) |
i termini «Lycopersicon lycopersicum» sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum». |
DECISIONI
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/23 |
DECISIONE (UE) 2019/991 DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 16 gennaio 2019
sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2016
IL PARLAMENTO EUROPEO,
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— |
visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2016, |
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— |
vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2016, corredata della risposta dell'Ufficio (1), |
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— |
vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
vista la raccomandazione del Consiglio del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare all'Ufficio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018), |
|
— |
viste la sua decisione del 18 aprile 2018 (3) che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2016 e la risposta del direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, |
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— |
vista la sua decisione del 24 ottobre 2018 (4) che rifiuta il discarico al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2016, |
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— |
visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l'articolo 208, |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (6), in particolare l'articolo 36, |
|
— |
visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l'articolo 108, |
|
— |
visti l'articolo 94 e l'allegato IV, articolo 5, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del suo regolamento, |
1.
approva la chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2016;
2.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
Il Presidente
Antonio TAJANI
Il Segretario generale
Klaus WELLE
(1) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 79.
(2) Cfr. nota a piè di pagina n. 1.
(3) GU L 248 del 3.10.2018, pag. 195.
(4) GU L 331 del 28.12.2018, pag. 213.
(5) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/24 |
DECISIONE (PESC) 2019/992 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 4 giugno 2019
relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2019)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2014/486/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAM Ucraina, compresa in particolare la decisione relativa alla nomina di un capomissione. |
|
(2) |
Il 25 ottobre 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/1662 (2), che proroga il mandato del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capo della missione EUAM Ucraina dal 1o dicembre 2018 fino al 31 maggio 2019. |
|
(3) |
Il 13 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/761 (3), che proroga il mandato dell'EUAM Ucraina fino al 31 maggio 2021. |
|
(4) |
Il 27 maggio 2019 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Antti HARTIKAINEN quale capomissione dell'EUAM Ucraina, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Antti HARTIKAINEN è nominato capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2019
Per il Comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(1) GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42.
(2) Decisione (PESC) 2018/1662 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 ottobre 2018, che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2018) (GU L 278 dell'8.11.2018, pag. 18).
(3) Decisione (PESC) 2019/761 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 16).
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/25 |
DECISIONE (PESC) 2019/993 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2019
che abroga la decisione (PESC) 2018/1006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1006 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive. |
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(2) |
In seguito a un riesame della decisione (PESC) 2018/1006 alla luce dei suoi obiettivi e della situazione attuale nella Repubblica delle Maldive, il Consiglio ha deciso di abrogare le misure restrittive in vigore. |
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(3) |
La decisione (PESC) 2018/1006 dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2018/1006 è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (PESC) 2018/1006 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive (GU L 180 del 17.7.2018, pag. 24).
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/994 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2019
che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo etofenprox è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva. |
|
(2) |
L'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scadrà il 31 gennaio 2020. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 luglio 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'etofenprox. |
|
(3) |
Il 19 dicembre 2018 l'autorità di valutazione competente dell'Austria ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
|
(4) |
L'autorità può, se del caso, invitare il richiedente a fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
|
(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(6) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i limiti di tempo consentiti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 31 ottobre 2022. |
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(7) |
Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, l'etofenprox rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 ottobre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/995 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2019
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento. |
|
(2) |
L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2). |
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(3) |
La Danimarca ha informato la Commissione che due impianti di riciclaggio delle navi (3) situati nel suo territorio sono stati autorizzati dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Danimarca ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché gli impianti in questione siano inclusi nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato in modo da includere gli impianti in questione. |
|
(4) |
In seguito all'integrazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 nell'accordo sullo Spazio economico europeo (4), la Norvegia ha informato la Commissione che cinque impianti di riciclaggio delle navi (5) situati nel suo territorio sono stati autorizzati dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 di tale regolamento. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché gli impianti in questione siano inclusi nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato in modo da includere gli impianti in questione. |
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(5) |
La Commissione ha ricevuto una richiesta, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, per l'inserimento nell'elenco europeo di un impianto di riciclaggio delle navi (6) situato in Turchia. In seguito alla valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 di tale regolamento, la Commissione ritiene che l'impianto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 13 di tale regolamento e possa pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inserito nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato in modo da includere l'impianto in questione. |
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(6) |
È inoltre necessario correggere un errore riguardante le informazioni relative all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1257/2013 che figurano nell'elenco europeo per l'impianto di riciclaggio delle navi situato in Finlandia. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).
(3) FAYARD A/S e Stena Recycling A/S
(4) Decisione del Comitato misto SEE n. 257/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo sullo Spazio economico europeo (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(5) AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn e Norscrap West AS
(6) Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 1257/2013
PARTE A
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro
|
Nome dell'impianto |
Metodo di riciclaggio |
Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate |
Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi |
Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1) |
Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio (2), calcolato sommando il peso espresso in LDT (Light Displacement Tonnage, tonnellate di dislocamento a vuoto) delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno |
Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3) |
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BELGIO |
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NV Galloo Recycling Ghent
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Laterale (ormeggio in acqua), rampa |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
|
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni |
34 000 (4) |
31 marzo 2020 |
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|
DANIMARCA |
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|
FAYARD A/S
|
Smantellamento e riciclaggio in bacino di carenaggio |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
L'impianto di riciclaggio delle navi è disciplinato dalla legislazione applicabile e dalle condizioni stabilite nell'autorizzazione ambientale del 7 novembre 2018 rilasciata dal comune di Kerteminde. L'autorizzazione ambientale comprende condizioni relative all'orario di esercizio, condizioni di esercizio speciali, condizioni per la gestione e il deposito dei rifiuti e stabilisce inoltre che l'attività deve essere svolta in un bacino di carenaggio. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
0 (5) |
7 novembre 2023 |
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|
Fornæs ApS
|
Demolizione in banchina e successiva rottamazione su suoli impermeabili dotati di sistemi di drenaggio efficaci |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
30 000 (6) |
30 giugno 2021 |
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|
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)
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Taglio e ossitaglio dopo il collocamento della nave da demolire in uno scalo di alaggio |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le condizioni di funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 9 marzo 2018 rilasciata dal comune di Frederikshavn. Il comune di Frederikshavn ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell'autorizzazione ambientale per l'impianto di riciclaggio delle navi. L'impianto non deve stoccare rifiuti pericolosi per più di un anno. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
0 (7) |
23 agosto 2023 |
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Smedegaarden A/S
|
Demolizione in banchina e successiva rottamazione su suoli impermeabili dotati di sistemi di drenaggio efficaci |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
|
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni |
20 000 (8) |
15 settembre 2021 |
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|
Stena Recycling A/S
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Taglio e ossitaglio dopo il collocamento della nave da demolire in un'area di confinamento a prova di inondazione dotata di pavimentazione impermeabile e di sistemi di drenaggio efficaci. |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 5 ottobre 2017 rilasciata dal comune di Esbjerg. Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell'autorizzazione ambientale per l'impianto di riciclaggio delle navi. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni |
0 (9) |
7 febbraio 2024 |
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|
ESTONIA |
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BLRT Refonda Baltic OÜ
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In galleggiamento in banchina e nel bacino galleggiante |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Autorizzazione relativa ai rifiuti n. L.JÄ/327249. Autorizzazione per la gestione di rifiuti pericolosi n. 0222. Regole del porto Vene-Balti, manuale sul riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L'impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto la concessione. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni. |
21 852 (10) |
15 febbraio 2021 |
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|
SPAGNA |
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|
DDR VESSELS XXI, S.L.
|
Rampa di demolizione |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, eccetto le navi nucleari. Dimensioni massime della nave:
|
Le limitazioni sono precisate nell'autorizzazione ambientale integrata. |
Approvazione esplicita dell'Ufficio della Capitaneria di porto in cui è ubicato l'impianto. |
0 (11) |
28 luglio 2020 |
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|
FRANCIA |
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|
Démonaval Recycling
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Laterale, bacino di carenaggio |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
|
Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente. |
0 (12) |
11 dicembre 2022 |
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|
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG
|
In galleggiamento e scalo di alaggio |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente. |
16 000 (13) |
30 dicembre 2021 |
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|
Grand Port Maritime de Bordeaux
|
Laterale, bacino di carenaggio |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
|
Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente. |
18 000 (14) |
21 ottobre 2021 |
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|
Les Recycleurs bretons
|
Laterale, bacino di carenaggio |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
|
Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente. |
5 500 (15) |
24 maggio 2021 |
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|
ITALIA |
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|
San Giorgio del Porto SpA.
|
Laterale, bacino di carenaggio |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le limitazioni e le restrizioni sono precisate nell'autorizzazione ambientale integrata. L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. |
Approvazione esplicita |
38 564 (16) |
6 giugno 2023 |
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|
LETTONIA |
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|
A/S «Tosmares kuģubūvētava»
|
Demolizione di navi (ormeggio in acqua e bacino di carenaggio) |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. LI10IB0024 |
Approvazione esplicita – notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
0 (17) |
11 giugno 2020 |
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|
LITUANIA |
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|
UAB APK
|
Laterale (ormeggio in acqua) |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015 |
Approvazione esplicita – notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
1 500 (18) |
17 marzo 2020 |
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|
UAB Armar
|
Laterale (ormeggio in acqua) |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (ormeggio 127 A):
Dimensioni massime della nave (ormeggio 131 A):
|
Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-16/2015 (ormeggio 127 A) Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017 (ormeggio 131 A) |
Approvazione esplicita – notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
3 910 (19) |
17 marzo 2020 (ormeggio 127 A) 19 aprile 2022 (ormeggio 131 A) |
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|
UAB Vakaru refonda
|
Laterale (ormeggio in acqua) |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 |
Approvazione esplicita – notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
20 140 (20) |
21 maggio 2020 |
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|
PAESI BASSI |
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Keppel-Verolme
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Demolizione navale |
Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso di esercizio che stabilisce limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. |
Approvazione esplicita |
52 000 (21) |
21 luglio 2021 |
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Scheepssloperij Nederland B.V.
|
Demolizione navale |
Dimensioni massime della nave:
Le operazioni di riciclaggio iniziano in acqua per alleggerire lo scafo; l'argano per tirare in secco le navi ha una capacità di trazione di 2 000 tonnellate. |
Il sito dispone di un permesso di esercizio che stabilisce limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. |
Approvazione esplicita |
9 300 (22) |
27 settembre 2021 |
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|
NORVEGIA |
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|
AF Offshore Decom
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Demolizione in banchina e successivo slittamento dello scafo sulla banchina. Gestione dei rifiuti e demolizione su una superficie impermeabile dotata di sistemi di drenaggio efficaci. |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
AF può accogliere anche impianti e piattaforme semisommergibili |
Cfr. permesso nazionale n. 2005.0038.T |
Approvazione esplicita |
20 000 (23) |
28 gennaio 2024 |
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|
Green Yard AS
|
Impianto al coperto su uno scalo di alaggio. Le operazioni di demolizione di più ampia portata devono essere eseguite in ambienti chiusi. |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2018.0833.T Il permesso fissa i limiti per i lavori che possono essere eseguiti all'esterno per consentire di trasportare le navi nell'impianto al coperto. |
Approvazione esplicita |
0 (24) |
28 gennaio 2024 |
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|
Kvaerner AS (Stord)
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Ormeggio in acqua e scalo di alaggio. Le navi di grandi dimensioni saranno parzialmente dismesse in banchina fino a quando lo scafo non potrà essere trasportato allo scalo di alaggio. Tutti gli altri lavori di smantellamento avverranno su piani in calcestruzzo dotati di un sistema di drenaggio collegato a un impianto di trattamento delle acque. |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
L'impianto di Kvaerner può anche accogliere strutture emerse (topside) e strutture sommerse (jacket) e impianti semisommergibili. |
Cfr. permesso nazionale n. 2013.0111.T |
Approvazione esplicita |
60 000 (25) |
28 gennaio 2024 |
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|
Lutelandet Industrihamn
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Demolizione lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione su una superficie impermeabile dotata di sistemi di drenaggio e di trattamento. |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Qualsiasi nave entro le dimensioni indicate nel permesso. L'impianto di Lutelandet può anche accogliere strutture emerse e strutture sommerse e impianti semisommergibili. |
Cfr. permesso nazionale n. 2014.0646.T |
Approvazione esplicita |
7 000 (26) |
28 gennaio 2024 |
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Norscrap West AS
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Scalo di alaggio galleggiante. Facoltativo a seconda della complessità, e inoltre:
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Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2017.0864.T |
Approvazione esplicita |
4 500 (27) |
1o marzo 2024 |
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PORTOGALLO |
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Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais
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Demolizione in bacino di carenaggio, decontaminazione e demolizione su un piano orizzontale o un piano inclinato, a seconda delle dimensioni della nave |
Capacità nominale del piano orizzontale: 700 tonnellate
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Le condizioni applicate all'attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016. |
Approvazione esplicita |
1 900 (28) |
26 gennaio 2020 |
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FINLANDIA |
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Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)
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Laterale, bacino di carenaggio |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Le limitazioni sono precisate nell'autorizzazione ambientale integrata. |
Approvazione esplicita |
20 000 (29) |
1o ottobre 2023 |
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REGNO UNITO |
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Able UK Limited
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Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave entro le dimensioni indicate nel permesso. Dimensioni massime della nave:
|
L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
66 340 (30) |
6 ottobre 2020 |
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Dales Marine Services Ltd
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Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave fino a un massimo di 7 000 tonnellate Dimensioni massime della nave:
|
L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione (Rif: WML L 1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
7 275 (31) |
2 novembre 2022 |
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Harland and Wolff Heavy Industries Limited
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Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati con bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave avente le dimensioni precisate nel piano di lavoro concordato. Dimensioni massime della nave:
|
L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/07/21/V2) che limita le operazioni e stabilisce condizioni per l'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
13 200 (32) |
3 agosto 2020 |
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Swansea Drydock Ltd
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Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati con bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave entro le dimensioni indicate nel permesso. Dimensioni massime della nave:
|
Il sito possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciato un permesso (rif. EPR/UP3298VL) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
7 275 (33) |
2 luglio 2020 |
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PARTE B
Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo
|
Nome dell'impianto |
Metodo di riciclaggio |
Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate |
Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi |
Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (34) |
Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (35) |
Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (36) |
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TURCHIA |
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|
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.
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Metodo di sbarco |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono limitazioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell'ambito dell'apposita autorizzazione emessa dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
91 851 (37) |
7 luglio 2024 |
||||||||||||
|
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.
|
Metodo di sbarco |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono limitazioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell'ambito dell'apposita autorizzazione emessa dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
55 495 (38) |
9 dicembre 2023 |
||||||||||||
|
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
|
Metodo di sbarco |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell'ambito dell'apposita autorizzazione emessa dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana. |
Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
50 350 (39) |
9 dicembre 2023 |
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|
STATI UNITI D'AMERICA |
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|
International Shipbreaking Limited L.L.C
|
Laterale (ormeggio in acqua), rampa |
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato alle condizioni definite nei permessi, nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all'impianto dall'Agenzia per la protezione ambientale, dalla Texas Commission on Environmental Quality (commissione texana sulla qualità ambientale), dal Texas General Land Office (ufficio generale texano del territorio) e dalla guardia costiera degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, la legge sul controllo delle sostanze tossiche (Toxic Substances Control Act) vieta l'importazione negli USA di navi battenti bandiera straniera che contengono una concentrazione di PCB superiore a 50 parti per milione. L'impianto è dotato di due rampe di alaggio distinte per il riciclaggio finale della nave (rampa di alaggio orientale e rampa di alaggio occidentale). Le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE sono riciclate esclusivamente sulla rampa orientale. |
Al momento il diritto statunitense non prevede alcuna procedura relativa all'approvazione di piani di riciclaggio delle navi. |
120 000 (40) |
9 dicembre 2023 |
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(1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.
(2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(3) La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.
(4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(5) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 30 000 LDT/anno.
(6) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 200 000 LDT/anno.
(8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(9) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
(10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(11) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(12) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(13) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 18 000 LDT/anno.
(14) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
(15) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
(16) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(17) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(18) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
(19) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 12 000 LDT/anno (6 000 LDT per ormeggio).
(20) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
(21) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
(22) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
(23) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.
(24) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
(25) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 60 000 LDT/anno.
(26) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 200 000 LDT/anno.
(27) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 100 000 LDT/anno.
(28) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 5 000 LDT/anno.
(29) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
(30) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 LDT/anno.
(31) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 275 LDT/anno.
(32) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 LDT/anno.
(33) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 74 999 LDT/anno.
(34) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.
(35) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(36) L'inclusione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo nell'elenco europeo è valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione della Commissione che prevede l'inserimento di tale impianto, salvo diversamente indicato.
(37) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 120 000 LDT/anno.
(38) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 80 000 LDT/anno.
(39) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(40) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 120 000 LDT/anno.
Rettifiche
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18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/46 |
Rettifica della decisione (PESC) 2018/1005 del comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2018, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2018)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180 del 17 luglio 2018 )
Pagina di copertina e pagina 23, titolo:
anziché:
«Decisione (PESC) 2018/1005 del comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2018, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2018)»,
leggasi:
«Decisione (PESC) 2018/1005 del comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2018, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2018)».
Pagina 23, articolo 1:
anziché:
«Il sig. Kauko AALTOMAA è nominato capo di EUPOL COPPS dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019.»,
leggasi:
«Il mandato del sig. Kauko AALTOMAA quale capo della missione EUPOL COPPS è prorogato dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019.».