ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 154

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
12 giugno 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/951 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

1

 

 

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

3

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

30

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/952 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Nizza (DOP)

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/954 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione La Jaraba (DOP)

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/955 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Vallegarcía (DOP)

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/956 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Los Cerrillos (DOP)

36

 

*

Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA ( 1 )

37

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2019/958 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica di Bulgaria

40

 

*

Decisione (UE) 2019/959 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

41

 

*

Decisione (UE) 2019/960 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ceca

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto [notificata con il numero C(2019) 4122]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/1


DECISIONE (UE) 2019/951 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 (1) che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2) («accordo»). L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2007, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

(2)

Secondo la raccomandazione della Commissione, il 4 giugno 2018 il Consiglio ha deciso di autorizzare l'avvio di negoziati con la Repubblica di Capo Verde per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.

(3)

Il precedente protocollo dell'accordo ha cessato di produrre effetti il 22 dicembre 2018.

(4)

La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati il nuovo protocollo è stato siglato il 12 ottobre 2018.

(5)

L'obiettivo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019 2024) («protocollo») è consentire all'Unione e alla Repubblica del Capo Verde di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.

(6)

Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma.

(7)

Il protocollo dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024), con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma (3), in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio

Il president

E.O. TEODOROVICI


(1)  Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3.

(3)  La data di applicazione provvisoria del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/3


PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

Articolo 1

Principi

1.   L'Unione europea («Unione») e la Repubblica del Capo Verde («Capo Verde»), (insieme denominate «parti») si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca del Capo Verde sulla base del principio di non discriminazione. Il Capo Verde si impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali per la pesca del tonno che operano nella sua zona di pesca, al fine di contribuire alla buona gestione delle attività di pesca.

2.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la la Repubblica del Capo Verde (1) («accordo») conformemente all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (2), modificato da ultimo («accordo di Cotonou»), concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell'ambiente.

3.   Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo mirante ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla zona di pesca del Capo Verde e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.

4.   In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione («navi dell'Unione») possono svolgere attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica del Capo Verde soltanto se in possesso di un'autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Capo Verde nell'ambito del presente protocollo.

5.   Le autorità capoverdiane provvedono affinché i pescatori capoverdiani beneficino dell'esclusività delle zone di pesca al di sotto dei limiti stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 2

Periodo di applicazione

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno di applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 15, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 3

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue:

a)

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità;

b)

tonniere con lenze e canne: 14 unità;

c)

pescherecci con palangari di superficie: 27 unità.

Tali possibilità di pesca riguardano la cattura delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nei limiti fissati nell'appendice 2 del presente protocollo e a esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o da altre convenzioni internazionali.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 6 e 7.

Articolo 4

Contropartita finanziaria

1.   Per il periodo di cui all'articolo 2, il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 3 750 000 EUR.

2.   L'importo annuo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è pari a 750 000 EUR, suddivisi come segue:

a)

un importo quale compensazione finanziaria per l'accesso alla risorsa pari a 400 000 EUR all'anno, equivalenti a un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate all'anno;

b)

un importo specifico destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Capo Verde pari a 350 000 EUR all'anno.

Inoltre, l'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione degli articoli 5 e 6 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, sezione 2, dell'allegato del presente protocollo, ammonta a 600 000 EUR all'anno.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.

4.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione nelle acque del Capo Verde supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, lettera a), l'importo della contropartita finanziaria di cui a detta disposizione, è aumentato di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. L'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è effettuato, per il primo anno, nei 90 giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del presente protocollo e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria del presente protocollo. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità capoverdiane.

6.   I contributi finanziari di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono versati sui conti della Tesoreria dello Stato del Capo Verde. Il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), è iscritto nel bilancio dello Stato. Le autorità capoverdiane comunicano ogni anno alla Commissione europea le coordinate bancarie di tali conti.

Articolo 5

Sostegno settoriale

1.   Il sostegno settoriale previsto nel quadro del presente protocollo contribuisce all'attuazione della strategia nazionale a favore della pesca e dell'economia blu. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e lo sviluppo del settore, in particolare mediante:

a)

il potenziamento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;

b)

il consolidamento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;

c)

il sostegno alle comunità costiere (attività di pesca, formazione, occupazione, sicurezza dei pescatori e sviluppo economico);

d)

il rafforzamento della cooperazione internazionale;

e)

il sostegno all'economia blu e lo sviluppo dell'acquacoltura.

2.   Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo («commissione mista»), un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'introduzione di una pesca sostenibile e responsabile, tenendo conto delle priorità espresse dal Capo Verde nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte a incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale annuale o pluriennale deve essere approvata dalla commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.

4.   Ogni anno il Capo Verde presenta alla commissione mista una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti attuati con il sostegno settoriale. La relazione è esaminata dalla commissione mista, che valuta i risultati conseguiti.

5.   L'importo del sostegno settoriale è corrisposto in rate in funzione delle esigenze individuate nella programmazione e dei risultati ottenuti.

6.   L'Unione può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.

7.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo tra le parti, non appena i risultati dell'attuazione lo giustificano. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, può essere versata unicamente nei sei mesi successivi alla scadenza del presente protocollo.

8.   Le parti garantiscono la visibilità delle azioni finanziate mediante il sostegno settoriale.

Articolo 6

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione e le autorità capoverdiane si adoperano per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana per tutte le specie oggetto del presente protocollo. In particolare, le parti convengono di rafforzare la raccolta e l'analisi dei dati ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale per la conservazione e la gestione degli squali nella ZEE capoverdiana.

2.   Le parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni dell'ICCAT in materia di gestione responsabile della pesca.

3.   Ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti possono convocare, di comune accordo, una riunione scientifica congiunta allo scopo di esaminare lo stato delle principali specie bersaglio delle navi dell'Unione, in particolare gli squali pelagici. I risultati della riunione scientifica sono presentati alla commissione mista. La commissione mista, ove necessario, adotta ulteriori misure miranti a una gestione sostenibile delle risorse alieutiche catturate dalle navi dell'Unione.

4.   Poiché gli squali pelagici fanno parte delle specie che possono essere catturate da navi dell'Unione nell'ambito delle attività di pesca tonniera e data la vulnerabilità di tali specie, quale si evince dai pareri scientifici dell'ICCAT, alle catture di tali specie da parte dei pescherecci con palangari operanti nell'ambito del presente protocollo è riservata particolare attenzione sulla base del principio precauzionale. Le parti collaborano per migliorare la disponibilità e il monitoraggio dei dati scientifici relativi alle specie pescate.

5.   A tal fine, le parti istituiscono per questa attività di pesca un rigoroso sistema di monitoraggio inteso a garantire lo sfruttamento sostenibile della risorsa. Tale sistema si basa, in particolare, su uno scambio trimestrale dei dati relativi alle catture di squali. Quando tali catture superano, nell'arco di un anno, il 30 % del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), si procede a un monitoraggio rafforzato, basato su uno scambio mensile dei dati, e a una concertazione tra le parti. Se le catture in questione raggiungono, nell'arco di un anno, il 40 % del quantitativo di riferimento di cui sopra, la commissione mista adotta, ove necessario, ulteriori misure di gestione che consentano di meglio inquadrare l'attività della flotta operante con palangari.

6.   La commissione mista potrà decidere di adeguare il suddetto sistema di monitoraggio in funzione dei risultati dei lavori della riunione scientifica congiunta.

7.   Le parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel Capo Verde.

Articolo 7

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1.   La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 3 e adeguarle di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale adeguamento garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e al presente protocollo e al suo allegato sono apportate le modifiche necessarie.

2.   Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del sostegno settoriale previsto dal presente protocollo.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici

1.   Le parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di sbarco nei porti capoverdiani.

2.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

Articolo 9

Cooperazione nel settore dell'economia blu

1.   Le parti si impegnano a cooperare per la promozione dell'economia blu, in particolare nei settori dell'acquacoltura, della pianificazione degli spazi marittimi, dell'energia, delle biotecnologie marine e della protezione degli ecosistemi marini.

2.   Le parti si impegnano a promuovere gli investimenti nel settore della pesca e dell'economia marittima, in linea con gli obiettivi del partenariato speciale tra il Capo Verde e l'Unione.

3.   Le parti cooperano al fine di sensibilizzare gli operatori privati dell'Unione europea alle opportunità commerciali e industriali del settore della pesca e dell'economia marittima capoverdiane.

4.   Le parti cooperano nell'elaborazione di azioni comuni e nello scambio di informazioni e di buone pratiche. A tal fine, concordano i punti focali e le modalità di comunicazione.

Articolo 10

Sospensione dell'attuazione del presente protocollo

1.   L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

caso di forza maggiore o circostanza imprevista, che impedisca lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE capoverdiana;

b)

mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c)

attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;

d)

mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste alla lettera c) del presente paragrafo;

e)

controversia grave e non risolta tra le parti in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente protocollo.

2.   Quando l'applicazione del presente protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del presente protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena è adottata la decisione di sospensione.

3.   In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il presente protocollo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 11

Scambio elettronico di dati

1.   Il Capo Verde e l'Unione si impegnano a rendere operativi e a provvedere alla manutenzione dei sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

2.   I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

3.   Il Capo Verde e l'Unione si notificano senza ritardo qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono trasmessi automaticamente mediante un'altra modalità di comunicazione.

Articolo 12

Riservatezza dei dati

1.   Il Capo Verde e l'Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore e nel rispetto dei principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.   Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque del Capo Verde siano resi di dominio pubblico, conformemente alle disposizioni dell'ICCAT in materia.

3.   I dati che possono essere considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 13

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1.   Le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque capoverdiane nel quadro del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa capoverdiana in vigore, in particolare dalle disposizioni del piano di gestione delle risorse della pesca capoverdiana, salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

2.   Le autorità capoverdiane informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

Articolo 14

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év május havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, twintig mei tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde maj år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Кабо Верде

Por la República de Cabo Verde

Za Kapverdskou republiku

For Republikken Kap Verde

Für die Republik Cabo Verde

Cabo Verde Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

For the Republic of Cape Verde

Pour la République du Cap-Vert

Za Republiku Kabo Verde

Per la Repubblica del Capo Verde

Kaboverdes Republikas vārdā –

Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

A Zöld-foki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Cape Verde

Voor de Republiek Kaapverdië

W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

Pela República de Cabo Verde

Pentru Republica Capului Verde

Za Kapverdskú republiku

Za Republiko Zelenortski otoki

Kap Verden tasavallan puolesta

För Republiken Kap Verde

Image 2


(1)  GU UE L 414 del 30.12.2006, pag. 3.

(2)  GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA CAPOVERDIANA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o al Capo Verde in relazione a un'autorità competente designa:

a)

per l'Unione: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione nel Capo Verde;

b)

per il Capo Verde: il Ministero della pesca.

2.   Zona di pesca

Le coordinate della ZEE capoverdiana sono specificate nell'appendice 1. Le navi dell'Unione potranno esercitare l'attività di pesca al di là dei limiti fissati per ciascuna categoria nell'appendice 2, mentre i pescatori capoverdiani manterranno diritti di pesca esclusivi al di sotto di tali limiti.

All'atto del rilascio della licenza di pesca, il Capo Verde comunica all'armatore le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Tale informazione è trasmessa anche all'Unione.

3.   Designazione di un agente locale

Le navi dell'Unione che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto capoverdiano possono essere rappresentate da un agente residente nel Capo Verde.

4.   Conto bancario

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, il Capo Verde comunica all'Unione gli estremi del conto bancario o dei conti bancari su cui devono essere versati gli importi finanziari dovuti dalle navi dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Sezione 1

Procedure applicabili

1.   Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca – navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. L'armatore, il comandante o la nave stessa devono assolvere prima di tale rilascio tutti gli obblighi derivanti dalle loro attività di pesca nel Capo Verde nel quadro dell'accordo.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

L'Unione presenta al Capo Verde una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 3. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano, in stampatello, in modo leggibile.

Le specie bersaglio devono essere chiaramente indicate nella domanda di autorizzazione di pesca.

Per ogni prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata dalla prova di pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta e del contributo forfettario per gli osservatori di cui al capo IX, nonché:

a)

dal nome e dall'indirizzo dell'agente locale della nave, se esistente;

b)

da una fotografia recente a colori della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm x 10 cm;

c)

da ogni altro documento specificamente richiesto nell'ambito dell'accordo.

All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo deve essere accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone e del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore.

3.   Rilascio dell'autorizzazione di pesca

Entro un termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di domanda completo, il Capo Verde rilascia all'Unione l'autorizzazione di pesca per il tonno e le specie associate («atum e afins») e per altre specie autorizzate nel quadro del presente protocollo.

In caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nel corso del periodo di applicazione del presente protocollo, la nuova autorizzazione di pesca dovrà contenere un riferimento esplicito all'autorizzazione di pesca iniziale.

L'Unione trasmette l'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione, il Capo Verde può rilasciare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione.

4.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, il Capo Verde predispone senza ritardo, per ciascuna categoria di navi, l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona capoverdiana. Tale elenco viene immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

5.   Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Per determinare l'inizio del periodo di validità, per «periodo annuale» si intende:

a)

nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

b)

in seguito, ogni anno civile completo;

c)

nel corso dell'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.

6.   Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca

Una copia dell'autorizzazione di pesca è trasmessa immediatamente per via elettronica all'Unione e agli armatori o al loro agente locale. Tale copia, detenuta a bordo, è valida per un periodo massimo di 60 giorni civili dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca. Trascorso tale periodo, la nave dovrà detenere a bordo l'originale dell'autorizzazione di pesca.

7.   Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore dimostrata, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione rilasciata a nome di un'altra nave simile alla nave da sostituire.

Ai fini del trasferimento, l'armatore, o il suo agente nel Capo Verde, consegna l'autorizzazione di pesca da sostituire e il Capo Verde predispone nel più breve tempo possibile l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriore ritardo all'armatore, o al suo agente, al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

Il Capo Verde aggiorna quanto prima l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

8.   Navi d'appoggio

Su richiesta dell'Unione e previo esame da parte delle autorità competenti, il Capo Verde autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di una licenza di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.

Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. Il Capo Verde predispone l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo trasmette immediatamente all'Unione.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.

Sezione 2

Canoni e anticipi

1.   Il canone a carico degli armatori è pari a 70 EUR per tonnellata pescata.

2.   Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le autorità capoverdiane competenti, di canoni forfettari anticipati fissati come segue:

a)

per le tonniere con reti a circuizione, 6 510 EUR all'anno corrispondenti a un quantitativo di 93 tonnellate per nave;

b)

per i pescherecci con lenze e canne, 1 400 EUR all'anno corrispondenti a un quantitativo di 20 tonnellate per nave;

c)

per i pescherecci con palangari di superficie, 3 850 EUR all'anno corrispondenti a un quantitativo di 55 tonnellate per nave.

3.   Il canone forfettario anticipato include tutte le imposte nazionali e locali, a eccezione delle tasse portuali, dei diritti per i trasbordi e delle spese connesse alla prestazione di servizi. Per il primo e l'ultimo anno, il canone forfettario anticipato e il corrispondente quantitativo per ogni nave sono calcolati pro rata temporis, in funzione del numero di mesi di validità della licenza.

4.   Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l'Unione effettua, per ogni nave, il computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale dell'anno civile precedente. L'Unione invia tale computo finale al Capo Verde e all'armatore, per il tramite degli Stati membri, anteriormente al 30 aprile dell'anno in corso. Il Capo Verde può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se il Capo Verde non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, il computo finale si considera adottato.

5.   Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Capo Verde entro un termine di 45 giorni, salvo contestazione da parte dell'armatore stesso. Tuttavia, se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nell'appendice 2.

Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT. In linea con tali raccomandazioni, le parti si adoperano per ridurre il livello delle catture accidentali di tartarughe, uccelli marini e altre specie non bersaglio. Le navi dell'Unione provvedono a liberare tali catture accidentali per aumentare il più possibile le possibilità di sopravvivenza di dette specie.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DI CATTURA

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione operante nell'ambito dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle risoluzioni e alle raccomandazioni dell'ICCAT pertinenti. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico.

2.   Tutti i pescherecci dell'Unione titolari di una licenza rilasciata in virtù del presente protocollo devono essere dotati di un sistema elettronico («sistema ERS»), in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave («dati ERS»).

3.   Non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Capo Verde per svolgervi attività di pesca le navi titolari di una licenza rilasciata in virtù del presente protocollo non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante.

4.   Le modalità di comunicazione delle catture sono specificate nell'appendice 5.

5.   I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica al Capo Verde. Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

6.   Lo Stato di bandiera e il Capo Verde si accertano di disporre dell'hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS.

7.   La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.

8.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione di cattura, il Capo Verde può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Capo Verde può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Il Capo Verde informa senza indugio l'Unione in merito a ogni sanzione applicata in tale contesto.

9.   Lo Stato di bandiera e il Capo Verde designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione del presente protocollo. Lo Stato di bandiera e il Capo Verde si comunicano i recapiti del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza ritardo all'aggiornamento di tali informazioni.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

1.   Notifica

Il comandante di una nave dell'Unione che desidera sbarcare in un porto capoverdiano, o trasbordare catture effettuate nella zona di pesca capoverdiana, deve notificare al Capo Verde, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco o del trasbordo:

a)

il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo;

b)

il porto di sbarco o di trasbordo;

c)

la data e l'ora previste per lo sbarco o il trasbordo;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

e)

in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente;

f)

il certificato sanitario della nave ricevente.

L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto capoverdiano a tal fine autorizzato. È vietato il trasbordo in mare.

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste a tal fine dalla legislazione del Capo Verde.

2.   Incentivazione degli sbarchi

Le parti cooperano al fine di contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel Capo Verde e di ampliare le ricadute economiche e sociali dell'accordo, in particolare attraverso l'aumento degli sbarchi dei pescherecci dell'Unione e la valorizzazione dei prodotti della pesca.

Gli armatori che praticano la pesca del tonno fanno il possibile per sbarcare una parte delle catture effettuate nelle acque del Capo Verde. Le catture sbarcate possono essere vendute alle imprese locali a un prezzo definito a seguito di una trattativa tra operatori.

L'attuazione della strategia destinata ad aumentare gli sbarchi e l'effettiva messa in funzione delle infrastrutture portuali e di trasformazione formeranno oggetto di un controllo regolare da parte della commissione mista, previa consultazione degli attori interessati.

CAPO VI

CONTROLLO E ISPEZIONE

1.   Entrata e uscita dalla zona di pesca

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca capoverdiana di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata al Capo Verde al più tardi tre ore prima dell'entrata o dell'uscita.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

a)

la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;

b)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

c)

la presentazione dei prodotti.

2.   Messaggi di posizione delle navi – Sistema VMS

Le navi dell'Unione autorizzate ai sensi del presente protocollo devono essere dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite, di seguito denominato «VMS» (Vessel Monitoring System), conformemente alle specifiche di cui all'appendice 4.

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.

La notifica è effettuata di preferenza tramite il sistema ERS/VMS o, nel caso di un suo malfunzionamento, per posta elettronica, via fax o via radio. Il Capo Verde notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di telefono o della frequenza di trasmissione.

Quando si trovano nella zona di pesca capoverdiana, le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un VMS che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione deve:

a)

riportare l'identificazione della nave;

b)

indicare l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

indicare la data e l'ora di registrazione della posizione;

d)

indicare la velocità e la rotta della nave;

e)

essere configurato secondo il formato di cui all'appendice 4.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana senza aver precedentemente notificato la sua presenza è considerata in infrazione.

3.   Ispezioni

L'ispezione in mare o in porto, nella zona di pesca capoverdiana, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori capoverdiani comunicano alla nave dell'Unione la loro intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere all'ispezione, devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori.

Gli ispettori capoverdiani restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Il Capo Verde può autorizzare l'Unione a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori capoverdiani.

Al termine di ogni ispezione, gli ispettori capoverdiani redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.

Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori capoverdiani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. Il Capo Verde trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto giorni dall'ispezione.

CAPO VII

INFRAZIONI

1.   Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore rispetto all'infrazione denunciata.

2.   Fermo della nave – riunione di informazione

Se la vigente legislazione del Capo Verde lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto capoverdiano.

Il Capo Verde notifica all'Unione, entro un termine massimo di un giorno lavorativo, ogni fermo di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica specifica le motivazioni del fermo.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, a eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Capo Verde organizza, su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto a tale fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Alla riunione di informazione può assistere un rappresentante dello Stato di bandiera della nave.

3.   Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Capo Verde secondo la legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, è avviato un procedimento transattivo fra il Capo Verde e l'Unione volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. Il procedimento transattivo si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita, presso una banca designata dal Capo Verde, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dal Capo Verde, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

Il Capo Verde comunica i risultati del procedimento giudiziario all'Unione entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena pagata la sanzione prevista dal procedimento transattivo o non appena depositata la cauzione bancaria.

CAPO VIII

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Numero di marittimi da imbarcare

Nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca capoverdiana, le navi dell'Unione imbarcano marittimi capoverdiani entro i limiti seguenti:

a)

la flotta delle tonniere con reti a circuizione imbarca almeno sei marittimi;

b)

la flotta delle tonniere con lenze e canne imbarca almeno due marittimi;

c)

la flotta dei pescherecci con palangari di superficie imbarca almeno cinque marittimi.

Gli armatori delle navi dell'Unione fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi capoverdiani.

2.   Libera scelta dei marittimi

Il Capo Verde tiene un elenco di marittimi capoverdiani che possiedono qualifiche idonee all'imbarco sulle navi dell'Unione.

L'armatore, o il suo agente, sceglie liberamente da questo elenco i marittimi capoverdiani da imbarcare e notifica al Capo Verde la loro iscrizione nel ruolo d'equipaggio.

3.   Contratti dei marittimi

Per i marittimi capoverdiani, il contratto di lavoro è redatto dall'armatore o dal suo agente e dal marittimo, eventualmente rappresentato dal suo sindacato. È firmato dall'autorità marittima del capoverdiana. Stabilisce, in particolare, la data e il porto d'imbarco.

Il contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale a essi applicabile nel Capo Verde. Comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Copia del contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi capoverdiani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), tra cui, in particolare, la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4.   Retribuzione dei marittimi

La retribuzione dei marittimi capoverdiani è a carico dell'armatore. Essa è fissata, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di pesca, di comune accordo fra l'armatore o il suo agente e il Capo Verde.

La retribuzione non può essere inferiore a quella degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

5.   Obblighi dei marittimi

Il marittimo si presenta al comandante della nave che gli è stata indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera nullo e l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In tal caso, l'armatore non è soggetto ad alcuna sanzione finanziaria o pagamento di indennizzo.

6.   Mancato imbarco di marittimi

Anteriormente al 30 settembre dell'anno corrente, gli armatori delle navi che non imbarcano marittimi capoverdiani versano, per ciascun marittimo in meno rispetto al numero fissato nel paragrafo 1, un importo forfettario di 20 EUR per giorno di presenza delle loro navi nella zona di pesca capoverdiana.

CAPO IX

OSSERVATORI

1.   Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca capoverdiana nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità capoverdiane competenti secondo le modalità di cui al presente capo.

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

Detto regime di osservazione è conforme alle disposizioni previste dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT.

2.   Navi e osservatori designati

Il Capo Verde designa le navi dell'Unione che devono imbarcare un osservatore nonché l'osservatore a esse assegnato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, il Capo Verde informa l'Unione e l'armatore, o il suo agente, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. Il Capo Verde informa senza ritardo l'Unione e l'armatore, o il suo agente, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

Il Capo Verde procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quella capoverdiana.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro funzioni.

3.   Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento del canone, l'armatore versa al Capo Verde, per ciascuna nave, un importo forfettario di 200 EUR all'anno.

4.   Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Capo Verde.

5.   Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo tra l'armatore, o il suo agente, e il Capo Verde.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento di un ufficiale. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sua sicurezza.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle sue funzioni.

6.   Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.   Imbarco e sbarco dell'osservatore

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

L'armatore, o il suo agente, comunica al Capo Verde, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Capo Verde, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Capo Verde il prima possibile.

8.   Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

a)

osserva l'attività di pesca della nave;

b)

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

c)

procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;

d)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

e)

verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca capoverdiana riportati nel giornale di bordo;

f)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

g)

comunica le proprie osservazioni via radio, via fax o per posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona di pesca capoverdiana, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Capo Verde, che ne trasmette copia all'Unione entro otto giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.


(1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU UE L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


APPENDICI DELL'ALLEGATO

Appendice 1 - Zona di pesca capoverdiana

Appendice 2 - Misure tecniche di conservazione

Appendice 3 - Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 4 - Sistema di controllo dei pescherecci

Appendice 5 - Attuazione del sistema elettronico di registrazione delle attività di pesca (ERS)

APPENDICE 1

ZONA DI PESCA CAPOVERDIANA

La zona di pesca capoverdiana si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base seguenti:

Punto

Latitudine nord

Longitudine ovest

Isola

A.

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

I. Brava

C-P1 a Rainha

14° 49′ 59,10″

24° 45′ 33,11″

C-P1 a Faja

14° 51′ 52,19″

24° 45′ 09,19″

D-P1 Vermelharia

16° 29′ 10,25″

24° 19′ 55,87″

S. Nicolau

E.

16° 36′ 37,32″

24° 36′ 13,93″

Ilhéu Raso

F-P1 a da Peça

16° 54′ 25,10″

25° 18′ 11,00″

Santo Antão

F.

16° 54′ 40,00″

25° 18′ 32,00″

G-P1 a Camarín

16° 55′ 32,98″

25° 19′ 10,76″

H-P1 a Preta

17° 02′ 28,66″

25° 21′ 51,67″

I-P1 A Mangrade

17° 03′ 21,06″

25° 21′ 54,44″

J-P1 a Portinha

17° 05′ 33,10″

25° 20′ 29,91″

K-P1 a do Sol

17° 12′ 25,21″

25° 05′ 56,15″

L-P1 a Sinagoga

17° 10′ 41,58″

25° 01′ 38,24″

M-Pta Espechim

16° 40′ 51,64″

24° 20′ 38,79″

S. Nicolau

N-Pta Norte

16° 51′ 21,13″

22° 55′ 40,74″

Sal

O-Pta Casaca

16° 50′ 01,69″

22° 53′ 50,14″

P-Ilhéu Cascalho

16° 11′ 31,04″

22° 40′ 52,44″

Boa Vista

Pl-Ilhéu Baluarte

16° 09′ 05,00″

22° 39′ 45,00″

Q-Pta Roque

16° 05′ 09,83″

22° 40′ 26,06″

R-Pta Flamengas

15° 10′ 03,89″

23° 05′ 47,90″

Maio

S.

15° 09′ 02,21″

23° 06′ 24,98″

Santiago

T.

14° 54′ 10,78″

23° 29′ 36,09″

U-D. Maria Pia

14° 53′ 50,00″

23° 30′ 54,50″

I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro

14° 48′ 52,32″

24° 22′ 43,30″

I. Brava

X-Pta Nho Martinho

14° 48′ 25,59″

24° 42′ 34,92″

II >

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

 

Conformemente al trattato firmato il 17 febbraio 1993 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica del Senegal, la frontiera marittima con il Senegal è delimitata dai punti seguenti:

Punto

Latitudine nord

Longitudine ovest

A

13° 39′ 00″

20° 04′ 25″

B

14° 51′ 00″

20° 04′ 25″

C

14° 55′ 00″

20° 00′ 00″

D

15° 10′ 00″

19° 51′ 30″

E

15° 25′ 00″

19° 44′ 50″

F

15° 40′ 00″

19° 38′ 30″

G

15° 55′ 00″

19° 35′ 40″

H

16° 04′ 05″

19° 33′ 30″

Conformemente al trattato firmato tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica islamica di Mauritania, la frontiera marittima tra i due paesi è delimitata dai punti seguenti:

Punto

Latitudine nord

Longitudine ovest

H

16° 04,0′

019° 33,5′

I

16° 17,0′

019° 32,5′

J

16° 28,5′

019° 32,5′

K

16° 38,0′

019° 33,2′

L

17° 00,0′

019° 32,1′

M

17° 06,0′

019° 36,8′

N

17° 26,8′

019° 37,9′

O

17° 31,9′

019° 38,0′

P

17° 44,1′

019° 38,0′

Q

17° 53,3′

019° 38,0′

R

18° 02,5′

019° 42,1′

S

18° 07,8′

019° 44,2′

T

18° 13,4′

019° 47,0′

U

18° 18,8′

019° 49,0′

V

18° 24,0′

019° 51,5′

X

18° 28,8′

019° 53,8′

Y

18° 34,9′

019° 56,0′

Z

18° 44,2′

020° 00,0′

APPENDICE 2

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1.   Misure applicabili a tutte le categorie

a)

Specie vietate

Conformemente alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis).

Conformemente alla legislazione capoverdiana, è vietata la pesca dello squalo balena (Rhincondon typus). Divieto di asportazione delle pinne di squalo:

È vietato asportare pinne di squalo a bordo delle navi, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

b)

Trasbordo in mare

È vietato il trasbordo in mare. L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto capoverdiano a tal fine autorizzato.

2.   Misure specifiche

SCHEDA 1: TONNIERE CON LENZE E CANNE

1)

Zona di pesca: al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base

2)

Attrezzo autorizzato: canne

3)

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

SCHEDA 2: TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

1)

Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche dalla linea di base, tenuto conto del carattere arcipelagico della zona di pesca capoverdiana.

2)

Attrezzo autorizzato: rete a circuizione

3)

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

SCHEDA 3: PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1)

Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche dalla linea di base

2)

Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie

3)

Specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

3.   Aggiornamento

Le parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare le misure tecniche di conservazione sulla base di raccomandazioni scientifiche.

APPENDICE 3

MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

ACCORDO DI PESCA CAPO VERDE - UNIONE EUROPEA

I.   RICHIEDENTE

1.

Nome del richiedente:

2.

Nome dell'organizzazione di produttori (OP) o dell'armatore:

3.

Indirizzo dell'OP o dell'armatore:

4.

Numero di telefono:

Fax:

Indirizzo e-mail:

5.

Nome del comandante:

Nazionalità:

Indirizzo e-mail:

6.

Nome e indirizzo dell'agente locale:

II.   IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

7.

Nome della nave:

8.

Stato di bandiera:

Porto di immatricolazione:

9.

Marcatura esterna:

Numero MMSI:

Numero IMO:

10.

Data di registrazione della bandiera attuale (GG/MM/AAAA): …/…/…

Bandiera precedente (se pertinente):

11.

Luogo di costruzione:

Data (GG/MM/AAAA): …/…/…

12.

Frequenza di chiamata: HF:

VHF:

13.

Numero di telefono satellitare:

IRCS:

III.   CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

14.

Lunghezza fuori tutto (m):

Larghezza fuori tutto (m):

Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):

15.

Tipo di motore:

Potenza motrice (in kW):

16.

Numero dei membri dell'equipaggio:

17.

Sistema di conservazione a bordo:

☐ ghiaccio

☐ refrigerazione

☐ misto

18.

Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:

Numero di stive per il pesce:

Capacità totale delle stive (in m3):

19.

VMS. Informazioni dettagliate sul dispositivo automatico di localizzazione:

Costruttore:

Modello:

Numero di serie:

Versione del software:

Operatore satellitare (MCSP):

IV.   ATTIVITÀ DI PESCA

20.

Attrezzo da pesca autorizzato:

☐ cianciolo

☐ palangaro

☐ canna

21.

Luogo di sbarco delle catture:

22.

Periodo di validità della licenza: dal (GG/MM/AAAA) …/…/… al (GG/MM/AAAA) …/…/…

Con la presente il sottoscritto certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere e corrette e fornite in buona fede.

Fatto a …, il …/…/…

Firma del richiedente: …

APPENDICE 4

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI

1.   Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca capoverdiana è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», a eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca capoverdiana, che è identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro 30 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca capoverdiana.

Le navi che pescano nella zona di pesca capoverdiana con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione per posta elettronica, via radio o via fax al CCP dello Stato di bandiera almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Capo Verde

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Capo Verde. I CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Capo Verde informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Capo Verde verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza ritardo l'Unione in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione capoverdiana in vigore.

5.   Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Capo Verde può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave, per un periodo di indagine determinato. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal Capo Verde al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza ritardo al Capo Verde i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine, il Capo Verde informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie.

6.   Comunicazione dei messaggi VMS al Capo Verde

Dato

Codice

Obbligatorio (O)/facoltativo (F)

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

Al momento della trasmissione, per permettere al CCP capoverdiano di identificare il CCP emittente devono essere fornite le seguenti informazioni:

 

indirizzo IP del server CCP e/o riferimenti DNS;

 

certificato SSL (catena completa delle autorità di certificazione).

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

 

i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

 

Una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio del messaggio.

 

Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//).

 

Una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato.

 

Il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.

APPENDICE 5

ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA (ERS)

Registrazione dei dati relativi all'attività di pesca e trasmissione delle dichiarazioni tramite ERS

1.

Il comandante di un peschereccio dell'Unione titolare di una licenza rilasciata in virtù del presente protocollo che si trova nella zona di pesca del Capo Verde deve:

a)

registrare ogni entrata e uscita dalla zona di pesca mediante un messaggio specifico che indichi i quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo al momento di tale entrata o uscita dalla zona, nonché la data, l'ora e la posizione in cui sarà effettuata tale entrata o uscita. Il messaggio è inviato al CCP del Capo Verde almeno due ore prima dell'entrata o dell'uscita, tramite il sistema ERS o altro mezzo di comunicazione;

b)

registrare ogni giorno la posizione della nave, a mezzogiorno, se non è stata svolta alcuna attività di pesca.

c)

registrare, per ogni operazione di pesca, la posizione in cui essa ha luogo, il tipo di attrezzo e i quantitativi di ciascuna specie catturata, distinguendo fra catture conservate a bordo e rigetti. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo equivalente e, ove richiesto, in numero di esemplari;

d)

trasmettere giornalmente al proprio Stato di bandiera, al più tardi alle ore 24.00 (o «00.00»), i dati registrati nel giornale di pesca elettronico; tale trasmissione è effettuata per ogni giorno trascorso nella zona di pesca, anche in assenza di catture. È inoltre effettuata prima di ogni uscita dalla zona di pesca del Capo Verde.

2.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati e trasmessi.

3.

Conformemente alle disposizioni del capo IV dell'allegato del presente protocollo, lo Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del centro di controllo della pesca (CCP) del Capo Verde.

I dati nel formato UN/CEFACT sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.

Se ciò non è possibile, fino alla fine del periodo di transizione i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP del Capo Verde. Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN-CEFACT o, in attesa dell'introduzione di tale formato, sono messi senza indugio a disposizione del CCP del Capo Verde, su richiesta presentata automaticamente al CCP dello Stato di bandiera tramite il nodo centrale della Commissione europea. A decorrere dall'introduzione effettiva del nuovo formato, quest'altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.

4.

Il CCP del Capo Verde conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, a esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che contestualmente attesti la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che il Capo Verde riceve in risposta a una sua richiesta. Il Capo Verde tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo della nave o del sistema di comunicazione

5.

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Capo Verde si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi.

6.

Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il CCP del Capo Verde ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Il CCP dello Stato di bandiera indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP del Capo Verde dell'esito delle sue ricerche.

7.

In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave o il loro rappresentante o i loro rappresentanti. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, al più tardi alle ore 24.00.

8.

In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l'operatore della nave, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro 10 giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto del Capo Verde entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera avrà accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

9.

Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte del Capo Verde è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dalla parte o dal Capo Verde, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.

10.

Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP del Capo Verde ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti dallo Stato di bandiera a decorrere dall'ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta del Capo Verde nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'Unione. Il Capo Verde informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera si accerta dell'introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al punto 3.

12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/30


Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Il protocollo in oggetto tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania è entrato in vigore il 1o aprile 2019.


REGOLAMENTI

12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/31


REGOLAMENTO (UE) 2019/952 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 (1) che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2) («accordo»). L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2007, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

(2)

Il precedente protocollo di detto accordo ha cessato di produrre effetti il 22 dicembre 2018.

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati il nuovo protocollo è stato siglato il 12 ottobre 2018.

(4)

Ai sensi della decisione (UE) 2019/951 del Consiglio (3), il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019 2024) («protocollo») è stato firmato il 20 maggio 2019.

(5)

È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest'ultimo.

(6)

Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2014) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16

unità

Francia

12

unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

21

unità

Portogallo

6

unità

c)

tonniere con lenze e canne:

Spagna

8

unità

Francia

4

unità

Portogallo

2

unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI


(1)  Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3.

(3)  Decisione (UE) 2019/951 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/953 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Nizza» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Nizza» presentata dall'Italia e l'ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Nizza» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Nizza» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 55 del 12.2.2019, pag. 6.


12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/954 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «La Jaraba» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «La Jaraba» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «La Jaraba» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «La Jaraba» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 57 del 13.2.2019, pag. 5.


12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/955 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vallegarcía» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Vallegarcía» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Vallegarcía» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Vallegarcía» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 57 del 13.2.2019, pag. 10.


12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/956 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Los Cerrillos» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Los Cerrillos» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Los Cerrillos» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Los Cerrillos» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 57 del 13.2.2019, pag. 16.


12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/37


REGOLAMENTO (UE) 2019/957 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2019

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 aprile 2016 il Regno di Danimarca ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l'Agenzia») un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 del regolamento in questione (di seguito «fascicolo conforme all'allegato XV»). Il fascicolo conforme all'allegato XV indicava che l'esposizione al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e a uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (denominati TDFA) associati a solventi organici nei prodotti spray provoca gravi lesioni polmonari acute e presenta pertanto un rischio per la salute umana. È stato quindi proposto di vietare l'immissione sul mercato di tali miscele in prodotti spray destinati alla vendita al pubblico. La Danimarca ha concluso che il fascicolo conforme all'allegato XV dimostrava la necessità di un'azione a livello di Unione.

(2)

Tale paese ha proposto un limite di concentrazione di 2 ppb in peso per la presenza di (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e di uno qualsiasi dei TDFA nelle miscele contenenti solventi organici, in quanto tale limite di concentrazione corrisponde a un limite di rilevabilità.

(3)

Il 10 marzo 2017 il comitato per la valutazione dei rischi (di seguito «RAC») dell'Agenzia ha adottato un parere nel quale è giunto alla conclusione che i rischi per il pubblico derivanti dall'uso di prodotti spray per trattamenti protettivi o impregnanti contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo o TDFA e solventi organici non sono adeguatamente controllati e che la restrizione proposta è la misura appropriata per ridurre i rischi. Il RAC ha inoltre ritenuto che le miscele costituite da TDFA e/o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e solventi organici dovrebbero essere etichettate in modo da garantire che gli utilizzatori professionali di tali prodotti siano consapevoli del pericolo specifico associato all'uso di tali miscele.

(4)

Il 15 giugno 2017 il comitato per l'analisi socioeconomica (di seguito «SEAC») dell'Agenzia ha adottato un parere in cui indicava che la restrizione proposta, fatte salve le modifiche proposte dal RAC e dal SEAC, costituisce in termini di costi e benefici socioeconomici la misura più appropriata a livello di Unione per prevenire i rischi associati all'esposizione a prodotti spray contenenti miscele costituite da (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e TDFA e solventi organici. Tenuto conto delle incertezze relative alla presenza sul mercato dei prodotti spray interessati destinati alla vendita al pubblico, dell'efficacia della misura proposta nonché dei probabili costi contenuti della proposta, il SEAC è giunto alla conclusione che la restrizione proposta non è sproporzionata.

(5)

Tale comitato ha convenuto con la Danimarca che un differimento di 18 mesi dell'applicazione della restrizione sia sufficiente al fine di concedere alle parti interessate un periodo di tempo sufficiente per adottare misure adeguate per conformarsi alla restrizione proposta.

(6)

Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato nel corso della procedura di restrizione, conformemente all'articolo 77, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed è stato tenuto conto delle sue raccomandazioni.

(7)

Il 29 agosto 2017 l'Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC (2), sulla base dei quali la Commissione ha concluso che l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico di prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o TDFA associati a solventi organici presenta un rischio inaccettabile per la salute umana, che richiede un'azione a livello di Unione.

(8)

Tenendo conto del fascicolo conforme all'allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, compresa la disponibilità di alternative, la Commissione ritiene che la restrizione proposta, come modificata, permetterebbe di affrontare la preoccupazione individuata senza imporre un onere significativo all'industria, alla catena di approvvigionamento o ai consumatori. La Commissione conclude pertanto che la restrizione proposta dalla Danimarca, modificata secondo quanto proposto dal RAC e dal SEAC, costituisce una misura appropriata a livello di Unione per prevenire il rischio per il pubblico derivante dai prodotti spray contenenti una miscela costituita da (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e TDFA e solventi organici.

(9)

L'immissione sul mercato per la vendita al pubblico di prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e TDFA associati a solventi organici comprende la loro messa a disposizione del pubblico.

(10)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo sufficiente per adottare misure appropriate per conformarsi alla restrizione proposta. L'applicazione della nuova restrizione dovrebbe pertanto essere differita.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/it/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13918/term.


ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

«73.

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo

Uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA)

1.

Non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 2 gennaio 2021 individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso, delle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray.

2.

Ai fini della presente voce, per “prodotti spray” si intendono gli aerosol, gli spray a pompa e i flaconi a spruzzo commercializzati per applicazioni sotto forma di spray per trattamenti protettivi o impregnanti.

3.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, l'imballaggio dei prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o TDFA associati a solventi organici, come indicato al paragrafo 1, e immessi sul mercato per uso professionale deve recare in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: “Uso riservato agli utilizzatori professionali” e “Letale se inalato”, con il pittogramma GHS06.

4.

La sezione 2.3 delle schede di dati di sicurezza contiene le seguenti informazioni: “L'uso di miscele costituite da (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb e solventi organici in prodotti spray è riservato agli utilizzatori professionali; tali miscele recano la seguente dicitura ‘Letale se inalato’.”.

5.

I solventi organici di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 comprendono i solventi organici utilizzati come propellenti di aerosol.»


DECISIONI

12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/40


DECISIONE (UE, Euratom) 2019/958 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica di Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo bulgaro,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito del decesso del sig. Bojidar DANEV,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Radosvet RADEV, Executive President of the Bulgarian Industrial Association, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/41


DECISIONE (UE) 2019/959 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 20 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio (4), la sig.ra Lotta HÅKANSSON HARJU è stata sostituita dalla sig.ra Anna LJUNGDELL in qualità di membro. Il 22 maggio 2017, con decisione (UE) 2017/884 del Consiglio (5), la sig.ra Anna LJUNGDELL è stata sostituita dalla sig.ra Camilla JANSON in qualità di membro.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Camilla JANSON,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Karin WANNGÅRD, Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 44).

(5)  Decisione (UE) 2017/884 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 21).


12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/42


DECISIONE (UE) 2019/960 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ceca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Adriana KRNÁČOVÁ e del sig. Petr OSVALD.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Tomáš HUDEČEK.

(4)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Jan MAREŠ a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig. Zdeněk HŘIB, Člen zastupitelstva hl. m. Prahy,

sig. Jan MAREŠ, Člen zastupitelstva statutárního města Chomutov,

e

b)

quali supplenti:

sig. Martin DLOUHÝ, Člen zastupitelstva hl. m. Prahy,

sig. Jaroslav ZÁMEČNÍK, Člen zastupitelstva statutárního města Liberec.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/44


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/961 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2019

che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto

[notificata con il numero C(2019) 4122]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con ordinanza del 18 dicembre 2018 sulla restrizione dell'uso e dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato («l'ordinanza»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese l'11 gennaio 2019, la Francia ha adottato una misura provvisoria in conformità all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («la misura provvisoria») poiché reputava di avere fondati motivi di ritenere che fosse necessaria un'azione urgente per proteggere l'ambiente dai rischi derivanti, per il comparto ambientale acquatico e/o terrestre, dal legno trattato con le sostanze: creosoto (n. CAS 8001-58-9 e n. CE 232-287-5); olio di creosoto (CAS 61789-28-4; n. CE 263-047-8); distillati di catrame di carbone, oli di naftalene (CAS 84650-04-4; n. CE 283-484-8); olio di creosoto, frazione di acenaftene (CAS 90640-84-9; n. CE 292-605-3); distillati di testa di catrame di carbone (CAS 65996-91-0; n. CE 266-026-1); olio di antracene (CAS 90640-80-5; n. CE 292-602-7); oli di greggio, carbone, acidi di catrame (CAS 65996-85-2; n. CE 266-019-3); creosoto del legno (CAS 8021-39-4; n. CE 232-419-1); e residui di estratti alcalini (carbone) (CAS 122384-78-5; CE 310-191-5), in quanto tali o in quanto componenti di una miscela con una o più sostanze («legno trattato»).

(2)

La misura provvisoria consiste in un divieto di immettere sul mercato e di usare legno trattato a decorrere dal 23 aprile 2019. In base alla misura provvisoria il legno trattato non può essere riutilizzato né adibito ad altro uso da chi lo ha utilizzato. Tali divieti si applicano indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato il trattamento del legno.

(3)

Il 25 febbraio 2019 la Francia ha comunicato la misura provvisoria alla Commissione e in data 5 marzo 2019 ne ha informato l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») e gli altri Stati membri, in conformità all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(4)

L'ordinanza consente, a titolo di deroga, che il legno trattato con creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) sia immesso sul mercato e predisposto per l'uso in forma di traversine ferroviarie e permette che detto legno già utilizzato a tale fine possa essere riutilizzato dal titolare per lo stesso uso per un periodo indeterminato. L'ordinanza consente inoltre, fino al 23 ottobre 2019, l'immissione sul mercato e l'uso del legno trattato con tale sostanza e destinato ad essere utilizzato in forma di pali per le linee elettriche o per le telecomunicazioni e, a determinate condizioni, prevede la possibilità per alcuni operatori di chiedere una proroga di tale termine.

(5)

La Commissione ha esaminato l'ordinanza e le pertinenti informazioni scientifiche e tecniche presentate dalla Francia. La Commissione ha inoltre dato alle autorità competenti degli Stati membri e ai portatori di interessi la possibilità di esprimersi sull'ordinanza nell'ambito di una riunione delle autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP) («CARACAL»), tenutasi il 19 marzo 2019.

(6)

Considerato il breve termine entro il quale la Commissione deve adottare una decisione in merito a una misura provvisoria a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, occorre che tale decisione sia prevalentemente basata sulle informazioni presentate dalla Francia.

(7)

La voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta già l'immissione sul mercato del legno trattato con le nove sostanze indicate nell'ordinanza, o con miscele che le contengono, a causa dei loro noti effetti cancerogeni. Preoccupazioni in merito a tali sostanze sono emerse anche per il fatto che alcune delle loro componenti sono scarsamente degradabili. Il paragrafo 2, lettera b), di detta voce consente tuttavia che il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al paragrafo 2, lettera a), di tale voce, immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, sia impiegato esclusivamente per uso professionale e industriale, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi ecc.), porti o vie fluviali. A norma del paragrafo 2, lettera c), di tale voce è inoltre consentito che il legno trattato prima del 31 dicembre 2002 sia immesso sul mercato dei prodotti usati.

(8)

Con la direttiva 2011/71/UE della Commissione (2) il creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fino al 30 aprile 2018, sulla base di una valutazione volta a stabilire se i preservanti del legno contenenti creosoto possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione (4) la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2020. Le altre otto sostanze di cui alla voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono state approvate come principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi né beneficiano delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), pertanto i biocidi che li contengono non possono essere immessi sul mercato o utilizzati nell'Unione.

(9)

In seguito alle domande di riconoscimento reciproco di tre autorizzazioni dei biocidi contenenti creosoto rilasciate dalla Svezia a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha autorizzato i prodotti contemplati da tali domande solo per il trattamento delle traversine ferroviarie, ma ha rifiutato l'autorizzazione di trattamenti del legno per altri usi (6). Nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 la Commissione (7) ha concluso che la deroga della Francia al riconoscimento reciproco era giustificata da motivi di tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

(10)

Nonostante il rifiuto della Francia di autorizzare l'uso di biocidi contenenti creosoto per trattamenti del legno per usi diversi dal trattamento delle traversine ferroviarie, né la voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale voce, né il regolamento (UE) n. 528/2012 impediscono che il legno trattato con creosoto possa essere immesso sul mercato per la prima volta o utilizzato sul territorio francese, o che il legno trattato con creosoto prima del 31 dicembre 2002 sia immesso sul mercato francese di prodotti usati.

(11)

Secondo gli elementi tecnico-scientifici presentati dalla Francia, i livelli di esposizione connessi all'uso del legno trattato con creosoto all'aperto, a contatto con il suolo o utilizzato in acqua dolce o salata superano, secondo le stime delle autorità svedesi e la valutazione dell'ANSES ai fini delle autorizzazioni dei biocidi contenenti creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) (8), le concentrazioni prevedibili prive di effetti (Predicted No-Effect Concentrations — PNEC) il che significa che il rischio per i suddetti comparti ambientali non è sottoposto a un controllo adeguato. La misura francese è stata adottata per proteggere l'ambiente dal rischio che ne deriva. I livelli di esposizione connessi alle traversine ferroviarie, che sono utilizzate all'aperto ma non entrano in contatto con il suolo, né sono immerse in acqua dolce o salata, non superano tuttavia le pertinenti PNEC. Per limitare il più possibile nel tempo l'impatto sull'ambiente derivante da tali usi del legno trattato, la misura adottata dalla Francia dovrebbe essere considerata urgente ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Le decisioni francesi di non autorizzare i pertinenti biocidi per trattare il legno destinato a usi diversi dalle traversine ferroviarie, ritenute giustificate dalla Commissione nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1297, inizieranno a produrre effetti protettivi a decorrere dal 23 aprile 2019. I rischi derivanti dall'uso di tale legno trattato rimarranno tuttavia in parte irrisolti se il legno trattato potrà ancora essere immesso sul mercato e utilizzato sul territorio francese a seguito di un trattamento al di fuori del territorio francese. È pertanto urgente limitare tale immissione sul mercato e l'utilizzo nello stesso periodo, vale a dire a partire dal 23 aprile 2019.

(12)

La misura provvisoria può quindi essere considerata giustificata a norma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda il legno trattato con creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5).

(13)

La Francia ha inoltre indicato che il calcolo del livello derivato con effetti minimi (DMEL) per la sostanza senza soglia creosoto secondo gli orientamenti dell'Agenzia corrisponde a un rischio per i lavoratori pari a 10-5 e che, conformemente alla valutazione effettuata dalla Svezia a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, il rischio per i consumatori è trascurabile.

(14)

Sulla base delle informazioni tecniche e scientifiche supplementari presentate dalla Francia, le otto sostanze diverse dal creosoto di cui alla voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono simili al creosoto a causa della somiglianza dei profili chimici, tossicologici ed ecotossicologici delle loro componenti, per cui i rischi per l'ambiente derivanti dall'uso di legno trattato con una di tali sostanze sono analoghi. La misura provvisoria può quindi essere considerata giustificata a norma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 anche per quanto riguarda il legno trattato con una di tali sostanze.

(15)

L'ordinanza impone obblighi per il trattamento dei rifiuti di legno trattato. Dato che i rifiuti non sono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione ritiene che le disposizioni dell'ordinanza che impongono tali obblighi, compreso il fatto di definire tali rifiuti pericolosi, non rientrino nell'ambito di applicazione della presente decisione.

(16)

Poiché la misura provvisoria consiste in una restrizione all'immissione sul mercato o all'uso di sostanze, anche se soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare quelle della voce 31 dell'allegato XVII di tale regolamento, a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, di detto regolamento la Francia è tenuta ad avviare una procedura di restrizione dell'Unione inoltrando all'Agenzia un fascicolo, a norma dell'allegato XV («fascicolo conforme all'allegato XV»), entro tre mesi dalla data della presente decisione. Tale fascicolo conforme all'allegato XV dovrebbe inoltre motivare eventuali proposte di deroghe in linea con la misura provvisoria nonché contenere una valutazione del rischio per la salute umana.

(17)

La misura provvisoria dovrebbe pertanto essere autorizzata.

(18)

Tenuto conto del termine di cui all'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per l'avvio di una procedura di restrizione dell'Unione mediante la presentazione di un fascicolo all'Agenzia e al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno che l'autorizzazione si applichi per una durata di 27 mesi.

(19)

La presente decisione non pregiudica in alcun modo la decisione della Commissione di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1907/2006, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 68 del medesimo regolamento.

(20)

La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la misura provvisoria notificata dalla Francia il 25 febbraio 2019 riguardante la restrizione dell'uso e dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato («la misura provvisoria») è autorizzata per un periodo di 27 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

2.   L'autorizzazione scadrà alla prima delle seguenti date, se una di esse precede la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1:

a)

nel caso in cui la procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria determini una modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data di applicazione di tale modifica;

b)

sei mesi dopo la conclusione della procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria senza che la Commissione proponga un progetto di restrizione.

Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2019

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 2011/71/UE della Commissione, del 26 luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 46).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64).

(5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(6)  Decisioni FR-2017-0034, FR-2017-0035 e FR-2017-0036, tutte datate 23 aprile 2018 e basate sulle conclusioni della valutazione dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), del 19 maggio 2017, sostituita dalle conclusioni della valutazione dell'ANSES il 30 maggio 2018.

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 della Commissione, del 25 settembre 2018, relativa a una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 19).

(8)  Come riferito dal Conseil général du l'environnement et du développement durable, Evaluation des impacts d'une interdiction de la crédition en France, Rapport n. 010963-01 del maggio 2017 [http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010963-01_rapport.pdf].