ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 147

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
5 giugno 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/854 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

1

 

*

Accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/1


DECISIONE (UE) 2019/854 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea», che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi di partenariato volontario con i paesi produttori di legname («piano d’azione dell’Unione europea»). Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione dell’Unione europea sono state adottate nell’ottobre 2003 (2) e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia il 7 luglio 2005 (3).

(2)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/1528 del Consiglio (4), l’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale («accordo») è stato firmato il 19 ottobre 2018, con riserva della sua conclusione.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 25 dell’accordo (5).

Articolo 3

La Commissione europea rappresenta l’Unione in sede di comitato congiunto di attuazione dell’accordo istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione dell’accordo quali membri della delegazione dell’Unione.

Articolo 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 24 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (6), ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione il 12 marzo 2019.

(2)  GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

(3)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

(4)  Decisione (UE) 2018/1528 del Consiglio, dell’11 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 1).

(5)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.

(6)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).


5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/3


ACCORDO DI PARTENARIATO VOLONTARIO

tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

L’UNIONE EUROPEA, in appresso «l’Unione»

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, in appresso «Vietnam»,

in appresso denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione europea al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo relativa a un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) quale primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

RIAFFERMANDO l’importanza dei principi e degli impegni enunciati nella dichiarazione sull’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 2015, in particolare l’impegno a realizzare uno sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni (economica, sociale e ambientale) in maniera equilibrata e integrata;

RICORDANDO, a tale riguardo, gli obiettivi e i traguardi di sviluppo sostenibile, in particolare il traguardo (15.2) che prevede di promuovere, entro il 2020, una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in particolare il principio 10 riguardante l’importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 riguardante il ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo;

RIAFFERMANDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri accordi multilaterali elencati nell’allegato IA dell’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e in particolare le condizioni di tale convenzione cui è subordinato il rilascio a opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III di tale convenzione, per esempio che tali esemplari non siano stati ottenuti violando le leggi pertinenti sulla tutela della fauna e della flora;

RICORDANDO l’accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012;

RICORDANDO la recente conclusione dei negoziati per un accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica socialista del Vietnam, e in particolare gli impegni ivi contenuti relativi alla gestione sostenibile delle foreste e al commercio di prodotti forestali;

RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo del Vietnam per promuovere la buona governance nel settore forestale, l’applicazione delle normative e il commercio legale di legname, anche attraverso il sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita, che verrà sviluppato attraverso un processo con più parti interessate, in conformità dei principi di buona governance, credibilità e rappresentatività;

RICONOSCENDO che l’attuazione di tale accordo rafforzerà la gestione sostenibile delle foreste e contribuirà a contrastare il cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale, nonché grazie al ruolo della conservazione, alla gestione sostenibile delle foreste e al potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste (REDD+);

RICONOSCENDO che il ruolo delle parti interessate è fondamentale nell’attuazione del presente accordo e che è pertanto essenziale istituire meccanismi efficaci per consentire il loro contributo all’applicazione dell’SVL del legname vietnamita;

RICONOSCENDO che la pubblicazione di informazioni è essenziale per migliorare la governance e che la comunicazione di informazioni alle parti interessate dovrebbe essere pertanto un aspetto essenziale del presente accordo al fine di agevolare l’attuazione e il monitoraggio dei sistemi, aumentare la trasparenza e migliorare così la fiducia delle parti interessate e dei consumatori, nonché al fine di garantire l’assunzione di responsabilità delle parti;

AVENDO DECISO che le parti cercheranno di ridurre al minimo tutti gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’applicazione del presente accordo per le collettività locali e per i poveri;

RIAFFERMANDO i principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non discriminazione e riconoscendo i benefici per le parti che derivano dal presente accordo;

AFFERMANDO che, in conformità con la legge del Vietnam sui trattati n. 108/2016/QH13 del 9 aprile 2016, il governo della Repubblica socialista del Vietnam approverà il presente accordo, esprimendo così il consenso di quest’ultima a essere vincolata dal medesimo;

AI SENSI delle normative e dei regolamenti rispettivi delle parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

1.   L’obiettivo del presente accordo, coerente con l’impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutte le importazioni nell’Unione europea dal Vietnam di legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il commercio del legname e dei suoi derivati provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile e raccolti in conformità con la legislazione nazionale in vigore nel paese di raccolta.

2.   Il presente accordo fornisce inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti onde facilitare e promuovere l’attuazione completa di tutte le sue disposizioni e migliorare l’applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«importazione nell’Unione»: l’immissione in libera pratica nell’Unione, ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), di legname e suoi derivati che non possono essere classificati come «merci prive di carattere commerciale» ai sensi dell’articolo 1, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2);

b)

«esportazione»: l’operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico del Vietnam, a eccezione del legname e dei suoi derivati in transito in Vietnam;

c)

«legname e suoi derivati in transito»: qualsiasi prodotto del legno originario di un paese terzo che entra nel territorio del Vietnam sotto controllo doganale e lo lascia nella stessa forma mantenendo la propria origine;

d)

«legname e suoi derivati»: i prodotti elencati nell’allegato I;

e)

«codice SA»: codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane;

f)

«licenza FLEGT»: un documento legale vietnamita che conferma che un carico di legname e suoi derivati destinati all’esportazione verso l’Unione è stato prodotto legalmente e verificato conformemente ai criteri stabiliti nel presente accordo. Una licenza FLEGT può essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico;

g)

«autorità di rilascio delle licenze»: l’autorità designata dal Vietnam per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;

h)

«autorità competenti»: autorità designate dagli Stati membri dell’Unione per la ricezione, l’accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;

i)

«carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT che viene spedito dal Vietnam da uno speditore o spedizioniere e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell’Unione;

j)

«legname prodotto legalmente» (in appresso denominato anche «legname legale»): il legname e i suoi derivati raccolti o importati e prodotti conformemente alla legislazione del Vietnam di cui all’allegato II e ad altre disposizioni pertinenti del presente accordo; nel caso del legname importato, si intendono il legname e i suoi derivati raccolti, prodotti ed esportati conformemente alla legislazione applicabile del paese di raccolta e alle procedure descritte nell’allegato V;

k)

«immissione in libera pratica»: un regime doganale dell’Unione che conferisce la posizione doganale di merci unionali a merci che non provengono dall’Unione (conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013) e che comporta la riscossione dei dazi dovuti all’importazione e, ove opportuno, di altri oneri, l’applicazione delle misure di politica commerciale, nonché di divieti e restrizioni, e l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci;

l)

«verifica dei parametri di controllo»: il processo di verifica della legalità, validità e conformità dei parametri di controllo sulla base di controlli documentali e/o fisici da parte delle entità di verifica conformemente alle norme stabilite nella definizione di legalità di cui all’allegato II.

Articolo 3

Sistema di licenze FLEGT

1.   È istituito tra le parti un sistema di licenze per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (3) e al presente accordo, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam coperti da licenze FLEGT.

2.   Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I.

3.   Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.

Articolo 4

Autorità di rilascio delle licenze

1.   Il Vietnam designa l’autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

2.   L’autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente in conformità con la normativa di cui all’allegato II e rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti legalmente in Vietnam per l’esportazione nell’Unione.

3.   Detta autorità non rilascia licenze FLEGT per i carichi di legname e suoi derivati che non sono stati prodotti legalmente in linea con la legislazione vietnamita di cui all’allegato II o, nel caso di legname importato, per i carichi di legname e suoi derivati che non sono stati raccolti, prodotti o esportati in conformità con la legislazione del paese di raccolta e del paese di produzione.

4.   L’autorità di rilascio delle licenze documenta e rende accessibili al pubblico le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Inoltre, detta autorità conserva le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, fornisce tali registrazioni ai fini della valutazione indipendente di cui all’articolo 10, pur rispettando il carattere riservato delle informazioni di proprietà degli esportatori.

Articolo 5

Autorità competenti

1.   La Commissione europea comunica al Vietnam gli estremi delle autorità competenti designate dagli Stati membri dell’Unione. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

2.   Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell’Unione. L’immissione in libera pratica di un carico può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT.

3.   Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

4.   In conformità con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone o agli organismi designati dal Vietnam come valutatori indipendenti ai sensi dell’articolo 10 l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti.

5.   Le autorità competenti non eseguono l’operazione di cui al paragrafo 2 nel caso di un carico di legname e suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della CITES perché a esse si applicano le disposizioni in materia di verifica stabilite nel regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (4).

Articolo 6

Licenze FLEGT

1.   Le licenze FLEGT sono rilasciate dall’autorità di rilascio per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti legalmente.

2.   Le licenze FLEGT sono emesse su un modulo scritto in lingua inglese e vietnamita che è compilato in lingua inglese.

3.   Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.

4.   Le specifiche tecniche e la procedura per il rilascio delle licenze FLEGT figurano nell’allegato IV.

Articolo 7

Definizione di «legname prodotto legalmente»

Ai fini del presente accordo, una definizione di «legname prodotto legalmente» è riportata all’articolo 2, lettera j), e specificata nell’allegato II, il quale descrive la legislazione vietnamita che deve essere rispettata affinché il legname e i suoi derivati siano coperti da una licenza FLEGT. Tale allegato comprende altresì la documentazione contenente i principi, i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo necessari per dimostrare il rispetto di detta legislazione.

Articolo 8

Verifica del legname prodotto legalmente

1.   Il Vietnam istituisce e utilizza un sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita per verificare che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente e per garantire che soltanto i carichi verificati vengano esportati nell’Unione. Tale sistema prevede controlli di conformità e procedure volti a evitare che il legname di origine illegale o sconosciuta entri nella catena di approvvigionamento.

2.   Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente è descritto nell’allegato V.

Articolo 9

Immissione in libera pratica di carichi coperti da licenza FLEGT

1.   Le procedure che disciplinano l’immissione in libera pratica all’interno dell’Unione di carichi coperti da licenza FLEGT figurano nell’allegato III.

2.   Qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una licenza non sia valida o autentica o non sia conforme al carico che dovrebbe coprire, l’autorità competente interessata può applicare le procedure di cui all’allegato III.

3.   I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 18.

Articolo 10

Valutazione indipendente

1.   La valutazione indipendente mira a valutare l’attuazione, l’efficacia e la credibilità dell’SVL del legname vietnamita e del sistema di licenze FLEGT, come stabilito nell’allegato VI.

2.   Il Vietnam, in consultazione con l’Unione, si avvale dei servizi di un valutatore indipendente per svolgere i compiti di cui all’allegato VI.

3.   Il valutatore indipendente è un organismo non soggetto a conflitto di interessi derivante da un rapporto organizzativo o commerciale con:

a)

l’Unione o le autorità di regolamentazione del Vietnam per il settore forestale;

b)

l’autorità di rilascio delle licenze o qualsiasi soggetto responsabile della verifica della legalità della produzione di legname; oppure

c)

qualsiasi operatore che eserciti un’attività commerciale nel proprio settore forestale.

4.   Il valutatore indipendente opera in conformità con una struttura di gestione documentata e secondo politiche, metodi e procedure pubblicati conformi alle migliori pratiche accettate a livello internazionale.

5.   Il valutatore indipendente segnala al comitato congiunto di attuazione istituito ai sensi dell’articolo 18 gli eventuali reclami derivanti dal suo operato.

6.   Il valutatore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni predisposte secondo la procedura descritta nell’allegato VI. Le relazioni del valutatore indipendente sono pubblicate in linea con la procedura di cui all’allegato VIII.

7.   Le parti agevolano l’attività del valutatore indipendente, in particolare garantendogli l’accesso ai rispettivi territori e alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni. Le parti possono tuttavia evitare di divulgare, in conformità con la loro normativa nazionale sulla protezione dei dati, le informazioni che non sono autorizzate a comunicare.

Articolo 11

Irregolarità

Conformemente all’articolo 20, le parti si informano reciprocamente di qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità del sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dal Vietnam all’Unione attraverso un paese terzo, laddove vi sia motivo di ritenere che ciò avvenga nell’intento di eludere l’obbligo di licenza;

b)

rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato di essere prodotto illegalmente, oppure

c)

ottenimento o uso fraudolenti delle licenze FLEGT.

Articolo 12

Inizio dell’operatività del sistema di licenze FLEGT

1.   Le parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto di attuazione istituito ai sensi dell’articolo 18, allorché riterranno di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.

2.   Le parti, commissionano, tramite il comitato congiunto di attuazione, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT sulla base dei criteri di cui all’allegato VII. La valutazione accerta se l’SVL del legname vietnamita sul quale si fonda il sistema di licenze FLEGT di cui all’allegato V assolve adeguatamente le proprie funzioni.

3.   Basandosi sulle raccomandazioni del comitato congiunto di attuazione, le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT sarà operativo a tutti gli effetti.

4.   Le parti si notificano reciprocamente per iscritto tale data.

Articolo 13

Applicazione del sistema di verifica della legalità del legname vietnamita e altre misure

1.   Utilizzando l’SVL del legname vietnamita, il Vietnam verifica la legalità del legname e dei suoi derivati esportati nei mercati non appartenenti all’Unione e di quelli venduti sui mercati interni e verifica la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati utilizzando il sistema predisposto per l’attuazione del presente accordo.

2.   A sostegno dell’applicazione di tale sistema, l’Unione ne incoraggia l’uso per quanto riguarda il commercio in altri mercati internazionali e con paesi terzi.

3.   L’Unione attua misure per evitare l’immissione sul mercato dell’Unione di legname raccolto illegalmente e dei relativi prodotti derivati, in conformità con la propria legislazione applicabile.

Articolo 14

Misure di sostegno

1.   La fornitura delle risorse eventualmente necessarie alle misure volte a sostenere l’attuazione del presente accordo è determinata nel contesto degli esercizi di programmazione dell’Unione e dei suoi Stati membri per la cooperazione con il Vietnam.

2.   Il Vietnam si assicura che la sua capacità di attuare il presente accordo sia rafforzata.

3.   Le parti provvedono affinché le attività legate all’attuazione del presente accordo siano coordinate con iniziative e programmi di sviluppo esistenti e futuri.

Articolo 15

Partecipazione delle parti interessate all’attuazione del presente accordo

1.   Il Vietnam coinvolge le parti interessate pertinenti nell’attuazione del presente accordo.

2.   Il Vietnam garantisce che l’attuazione e il monitoraggio del presente accordo avvengano in maniera trasparente in collaborazione con le parti interessate, ivi comprese organizzazioni non governative, associazioni, imprese e sindacati del settore forestale, comunità locali e persone che vivono in zone forestali.

3.   Il Vietnam garantisce che sia predisposto un meccanismo destinato a monitorare l’attuazione del presente accordo, coinvolgendo rappresentanti delle agenzie governative e altre parti interessate pertinenti.

4.   Il Vietnam organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull’attuazione del presente accordo e, a tale proposito, promuove strategie di consultazione, modalità e programmi adeguati.

5.   L’Unione consulta regolarmente le parti interessate sull’attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («convenzione di Aarhus»).

Articolo 16

Clausole di salvaguardia sociale

1.   Al fine di ridurre al minimo i possibili effetti negativi del presente accordo, le parti convengono di valutare le ripercussioni sulle minoranze etniche e sulle comunità locali interessate e sul loro stile di vita, nonché sui nuclei familiari e sul settore del legname.

2.   Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo di cui al paragrafo 1 e adottano misure ragionevoli per attenuare gli effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare a eventuali effetti negativi.

Articolo 17

Incentivi di mercato

Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, l’Unione promuove una posizione favorevole sul mercato dell’Unione per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa prevede, in particolare, misure volte a:

a)

incoraggiare le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono l’esistenza di un’offerta di prodotti forestali ottenuti legalmente e garantiscono un mercato per tali prodotti; e

b)

promuovere una percezione più favorevole dei prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato del legname dell’Unione.

Articolo 18

Comitato congiunto di attuazione

1.   Le parti istituiscono un comitato congiunto di attuazione (CCA) dell’accordo per agevolarne la gestione, il monitoraggio e il riesame. Il CCA favorisce altresì il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.

2.   Il CCA è istituito entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna parte designa i propri rappresentanti in seno al CCA. Il CCA adotta le proprie decisioni per consenso. Il CCA è copresieduto da alti funzionari designati da ciascuna parte.

3.   Il CCA stabilisce il proprio regolamento interno.

4.   Il CCA si riunisce almeno due volte l’anno nei primi due anni e una volta l’anno successivamente; la data e l’ordine del giorno di tali riunioni sono concordati preventivamente dalle parti. Ulteriori riunioni possono essere indette su richiesta di una qualsiasi delle parti.

5.   Il CCA provvede affinché i propri lavori siano trasparenti e le informazioni in merito al proprio operato e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico.

6.   Il CCA pubblica una relazione annuale congiunta, i cui dettagli e il cui contenuto sono riportati nell’allegato VIII.

7.   Le funzioni e i compiti specifici del CCA sono descritti nell’allegato IX.

Articolo 19

Relazioni e divulgazione al pubblico di informazioni

1.   Le parti si impegnano a mettere regolarmente a disposizione del pubblico informazioni concernenti l’attuazione e il monitoraggio del presente accordo.

2.   Le parti divulgano al pubblico le informazioni di cui all’allegato VIII conformemente ai meccanismi ivi descritti. Le parti si adoperano per mettere a disposizione delle diverse parti interessate del settore forestale informazioni affidabili, pertinenti e aggiornate.

3.   In conformità con la rispettiva legislazione, le parti concordano di non divulgare le informazioni riservate scambiate nel contesto del presente accordo. Nessuna delle parti divulga, o autorizza le sue autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell’ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.

Articolo 20

Comunicazioni sull’attuazione

1.   I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull’attuazione del presente accordo sono:

a)

per il Vietnam: il viceministro del ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;

b)

per l’Unione: il capo della delegazione dell’Unione in Vietnam.

2.   Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l’attuazione del presente accordo, incluse le modifiche relative ai rappresentanti di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall’altra, al territorio del Vietnam.

Articolo 22

Risoluzione delle controversie

1.   Le parti cercano di comporre qualsiasi controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.

2.   Qualora una controversia non sia stata risolta tramite consultazioni entro 120 giorni dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, la controversia può essere sottoposta al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare l’effettiva attuazione del presente accordo.

3.   Nel caso in cui il CCA non riesca a comporre la controversia, le parti chiedono congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo.

4.   Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle parti può notificare all’altra la nomina di un arbitro e l’altra parte provvede quindi a nominare un secondo arbitro entro 30 giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro 60 giorni dalla nomina del secondo.

5.   Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro.

6.   Il lodo arbitrale è vincolante per le parti ed è inappellabile.

7.   Il CCA definisce le procedure operative per l’arbitrato.

Articolo 23

Sospensione

1.   Se una delle parti desidera sospendere il presente accordo deve notificare tale intenzione per iscritto all’altra parte. La questione viene in seguito discussa tra le parti, tenendo conto dei punti di vista delle parti interessate pertinenti.

2.   Ciascuna delle parti può sospendere l’applicazione del presente accordo nel caso in cui l’altra parte:

a)

non adempia i suoi obblighi ai sensi del presente accordo;

b)

non mantenga le misure e i provvedimenti normativi e amministrativi necessari per attuare il presente accordo, oppure

c)

agisca in maniera tale da comportare rischi significativi per l’ambiente, la salute o la sicurezza delle persone dell’Unione o del Vietnam.

La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate e inviate per iscritto all’altra parte.

3.   Le condizioni del presente accordo cessano di essere applicabili 30 giorni di calendario dopo la notifica resa ai sensi del paragrafo 2, secondo comma.

4.   L’applicazione del presente accordo riprende dopo 30 giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l’applicazione informa l’altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più.

Articolo 24

Modifiche

1.   Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta una proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto di attuazione. Quest’ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Se le parti concordano con la raccomandazione, l’approvano secondo le proprie procedure interne.

2.   Le modifiche approvate dalle parti a norma del paragrafo 1 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Il CCA può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.

4.   Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica socialista del Vietnam attraverso i canali diplomatici.

Articolo 25

Entrata in vigore, durata e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.

2.   Le notifiche di cui al presente articolo sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica socialista del Vietnam attraverso i canali diplomatici.

3.   Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni ed è prorogato automaticamente per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga notificandolo per iscritto all’altra parte almeno 12 mesi prima della scadenza dell’accordo.

4.   Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo 12 mesi dalla ricezione di tale notifica.

Articolo 26

Allegati

Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 27

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti fede.

In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на деветнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf octobre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog listopada godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év október havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, negentien oktober tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece octombrie două mii optsprezece.

V Bruseli devätnásteho októbra dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega oktobra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober år tjugohundraarton.

Image 1

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

Image 3

Image 4

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské Socialistické Republiky

For Den Socialistiske Republik Vietnams regering

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam

Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam

Za Vladu Socijalističke Republike Vijetnama

Per il governo della Repubblica socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Governo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image 5

Image 6


(1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU UE L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU CE L 61 del 3.3.1997, pag. 1).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I

Prodotti interessati: codici del sistema armonizzato per il legname e i suoi derivati coperti dal sistema di licenze FLEGT

ALLEGATO II

Definizione di legalità del legname del Vietnam

ALLEGATO III

Condizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica nell’Unione del legname e dei suoi derivati esportati dal Vietnam e oggetto di licenza FLEGT

ALLEGATO IV

Sistema di licenze FLEGT

ALLEGATO V

Sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita

ALLEGATO VI

Quadro di riferimento per la valutazione indipendente

ALLEGATO VII

Criteri per la valutazione della prontezza operativa del sistema di verifica della legalità del legname vietnamita

ALLEGATO VIII

Divulgazione al pubblico di informazioni

ALLEGATO IX

Funzioni del comitato congiunto di attuazione


ALLEGATO I

PRODOTTI INTERESSATI: CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT

L’elenco che figura nel presente allegato fa riferimento al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Codice SA

Descrizione

CAPITOLO 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

Ex. 4401

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (non di bambù né di canna d’India)

4403

Legno grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Ex. 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm (non di bambù né di canna d’India)

Ex. 4409

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa (non di bambù né di canna d’India)

Ex. 4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (non di bambù né di canna d’India)

Ex. 4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (non di bambù né di canna d’India)

Ex. 4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato (non di bambù né di canna d’India)

Ex. 441300

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati (non di bambù né di canna d’India)

Ex. 441400

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (non di bambù né di canna d’India)

Ex. 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (non di bambù né di canna d’India).

Ex. 4416

Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, compreso il legname da bottaio (non di bambù né di canna d’India).

Ex. 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno (non di bambù né di canna d’India).

CAPITOLO 94:

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

940330

– – Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

940340

– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

940350

– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

940360

Altri mobili di legno


ALLEGATO II

DEFINIZIONE DI LEGALITÀ DEL LEGAME DEL VIETNAM

INTRODUZIONE

La definizione di legalità stabilisce principi, criteri, indicatori e parametri di controllo per il legname legale in base alle normative e ai regolamenti del Vietnam. La definizione di legalità viene aggiornata come e quando necessario durante l’attuazione del presente accordo in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 24 dello stesso. La definizione di legalità costituisce parte integrante del sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita di cui all’allegato V.

Il presente allegato è stato elaborato da un gruppo di lavoro multisettoriale attraverso un ampio processo di consultazione con agenzie governative, associazioni di categoria, imprese, organizzazioni non governative, nuclei familiari, singoli individui e comunità locali. Le forme di consultazione hanno incluso seminari a favore delle parti interessate, osservazioni scritte e online, nonché contributi da parte di organizzazioni e singoli individui sui progetti della definizione di legalità.

I documenti legali vietnamiti di cui alle appendici 1 A e 1B del presente allegato comprendono leggi e ordinanze dell’assemblea nazionale, decreti del governo, decisioni del Primo ministro, decisioni ministeriali e circolari ministeriali comunicati al pubblico.

STRUTTURA E CONTENUTO DELLA MATRICE DI DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

La definizione di legalità è sviluppata per due gruppi destinatari, ossia per le organizzazioni e i nuclei familiari, come da definizione di cui alla sezione 2.2.1 dell’allegato V, in maniera da rispecchiare i requisiti di conformità delle varie normative che si applicano a questi due gruppi destinatari e da concepire un SVL del legname vietnamita chiaro, specifico e attuabile come descritto nell’allegato V.

La definizione di legalità per le organizzazioni è specificata nell’appendice 1 A del presente allegato mentre quella per i nuclei familiari è riportata nell’appendice 1B del presente allegato.

La definizione di legalità è suddivisa in sette principi, come segue:

1.   Organizzazioni

Principio I: la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del terreno, diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società;

principio II: rispetto dei regolamenti in materia di gestione di legname confiscato;

principio III: rispetto dei regolamenti in materia di importazione di legname;

principio IV: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname;

principio V: rispetto dei regolamenti in materia di trasformazione del legname;

principio VI: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali per l’esportazione;

principio VII: rispetto dei regolamenti in materia di imposte e dipendenti.

2.   Nuclei familiari

Principio I: la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del terreno, diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società;

principio II: rispetto dei regolamenti in materia di gestione di legname confiscato;

principio III: rispetto dei regolamenti in materia di importazione di legname;

principio IV: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname;

principio V: rispetto dei regolamenti in materia di trasformazione del legname;

principio VI: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali per l’esportazione;

principio VII: rispetto dei regolamenti in materia di imposte.

La definizione di legalità per le organizzazioni e quella per i nuclei familiari sono costituite da sette principi; tuttavia, nel contesto di taluni principi, il numero di criteri, indicatori e parametri di controllo varia. In generale, alcuni dei regolamenti applicabili ai nuclei familiari sono più semplici rispetto a quelli previsti per le organizzazioni. Le differenze più significative si riflettono nei principi I, IV e VII, come segue:

nel contesto del principio I (la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del terreno, diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società), tanto la definizione di legalità per le organizzazioni quanto quella per i nuclei familiari comprendono otto criteri; tuttavia, taluni dei criteri variano tra le due categorie. La definizione di legalità per le organizzazioni include il criterio 1 (rispetto dei regolamenti sulla raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali), che tuttavia non è applicabile ai nuclei familiari. La definizione di legalità per i nuclei familiari contempla il criterio 7 (rispetto dei regolamenti sulla raccolta di legname proveniente da piantagioni in giardini domestici, fattorie e alberi sparsi), che tuttavia non è applicabile alle organizzazioni (descritto più avanti);

nel contesto del principio IV (rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname), la definizione di legalità per le organizzazioni comprende 10 criteri mentre quella per i nuclei familiari ne conta sette. I criteri aggiuntivi nel quadro della definizione di legalità per le organizzazioni, che non sono applicabili ai nuclei familiari, riguardano il rispetto dei regolamenti in materia di registrazione delle imprese, trasporto interno di legname e suoi derivati all’interno di una provincia e tra province;

nel quadro del principio VII, la definizione di legalità per le organizzazioni tratta del rispetto dei regolamenti in materia di imposte e dipendenti (tre criteri), mentre quella per i nuclei familiari riguarda il rispetto dei regolamenti fiscali (un criterio). Ciò riflette la differenza nella normativa sul lavoro applicata ai nuclei familiari rispetto a quella applicata alle organizzazioni.

Nella definizione di legalità e nel contesto dell’SVL del legname vietnamita vi è una distinzione tra i parametri di controllo statici e quelli dinamici come da definizione di cui alla sezione 4.1 dell’allegato V. I parametri di controllo statici (contrassegnati con una «S» nella matrice della definizione di legalità) riguardano la creazione e il funzionamento di organizzazioni e nuclei familiari, tra i quali si annoverano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parametri di controllo quali la registrazione di imprese, i diritti di sfruttamento del terreno e la normativa in materia di tassazione, ambiente e lavoro. I parametri di controllo dinamici (contrassegnati con una «D» nella matrice della definizione di legalità) si riferiscono a lotti di legname nella catena di approvvigionamento e includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parametri di controllo quali bolle di accompagnamento del carico di legname e fatture di vendita, incluse nel fascicolo del legname e dei suoi derivati in ciascuna fase della catena di approvvigionamento.

SPIEGAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

1.   Spiegazione dei parametri di controllo per i diritti di sfruttamento del terreno e i diritti di sfruttamento delle foreste

Il governo del Vietnam mira a garantire che vengano create condizioni tali da consentire ai produttori nazionali di legname di produrre e vendere i loro prodotti. Di conseguenza la definizione di legalità definisce un quadro completo e inclusivo dei parametri di controllo relativi ai diritti di sfruttamento del terreno e ai diritti di sfruttamento delle foreste di cui al principio I. Il numero di parametri di controllo varia a seconda della categoria di utilizzatori (organizzazioni o nuclei familiari) e della categoria di foresta (criterio). Al fine di determinare i diritti legali di sfruttamento del terreno, le organizzazioni e i nuclei familiari necessitano di uno solo dei parametri di controllo specificati nel principio I della definizione di legalità.

La ragione principale per includere numerosi parametri di controllo per i diritti di sfruttamento del terreno e i diritti di sfruttamento delle foreste è l’evoluzione della politica fondiaria del Vietnam in periodi diversi. I parametri di controllo sui diritti di sfruttamento del terreno e sui diritti di sfruttamento delle foreste introdotti ai sensi di regolamenti precedenti possono ancora essere validi a norma della legge fondiaria del 2013.

I certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno (certificati del libro rosso) sono stati introdotti per la prima volta dalla legge fondiaria del 1993. Dal 1993 l’emissione di certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno è stata progressivamente estesa a tutti gli utilizzatori di terreni e a tutte le categorie di terreni in tutto il paese. Tale processo è ancora in corso ed esistono talune circostanze nelle quali gli utilizzatori di terreni forestali legali non hanno ancora ottenuto la concessione di certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno. In questa situazione è possibile applicare numerosi parametri di controllo alternativi che possono essere utilizzati per dimostrare i diritti legali di sfruttamento del terreno e i diritti legali di sfruttamento delle foreste. Tali parametri di controllo alternativi includono: decisioni in materia di allocazione di terreni; decisioni in materia di allocazione di foreste; decisioni in materia di allocazione di terreni forestali; decisioni in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni; decisioni in materia di locazione di terreni; decisioni in materia di concessione in appalto di terreni forestali; registri forestali e conferma scritta da parte del comitato popolare comunale.

In conformità della legge fondiaria del 2013, nei casi in cui i nuclei familiari non dispongono di certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno o eventuali altre prove documentali relative a tali diritti, la certificazione da parte del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato e non è soggetto a controversie può essere utilizzata come parametro di controllo dell’uso legale del terreno.

2.   Raccolta di legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi

La definizione di legalità per i nuclei familiari non include i parametri di controllo che disciplinano i diritti di sfruttamento del terreno per gli alberi abbattuti provenienti da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi, in quanto tali alberi non soddisfano i criteri delle foreste a piantumazione concentrata o sono piantati in zone a favore delle quali non possono essere concessi certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno, come per esempio i bordi delle strade o le rive di canali.

Di conseguenza, quando vi è la necessità di abbattere alberi i nuclei familiari, prima di procedere allo sfruttamento, presentano al comitato popolare comunale una relazione sul luogo di raccolta, sulle specie e sul volume di legname raccolto dai loro giardini domestici, dalle loro fattorie e da alberi sparsi, affinché detto comitato possa esercitare una funzione di monitoraggio e controllo. Dopo lo sfruttamento, i nuclei familiari preparano e autocertificano la loro bolle di accompagnamento del carico di legname.

3.   Rispetto dei regolamenti in materia di esportazione

La procedura relativa alla concessione di licenze FLEGT per i carichi di legname per l’esportazione verso i mercati dell’Unione ha luogo prima dell’applicazione dei regimi doganali per l’esportazione, come descritto nell’allegato IV. Di conseguenza, il principio VI viene utilizzato per classificare le organizzazioni nel contesto del sistema di classificazione delle organizzazioni (SCO) come specificato nell’allegato V.

4.   Definizioni

Nel contesto del presente accordo, i termini che seguono devono essere intesi come specificato in appresso.

Principio

Un principio è un aspetto del diritto e della legislazione vietnamiti che le organizzazioni e i nuclei familiari devono rispettare in ogni fase della catena di approvvigionamento, come indicato nel presente allegato e nell’allegato V.

Criterio

Un criterio è una prescrizione giuridica che le organizzazioni e i nuclei familiari devono attuare al fine di garantire il rispetto di un principio.

Indicatore

Un indicatore è una misura specifica, o una serie di misure, che le organizzazioni e i nuclei familiari devono rispettare per soddisfare un criterio.

Parametro di controllo

Un parametro di controllo è una prova atta a dimostrare l’adempimento di un indicatore e di un criterio.

Proprietario della foresta (titolare della proprietà della foresta)

Il termine «proprietario della foresta» fa riferimento a organizzazioni o nuclei familiari ai quali il governo assegna o concede in locazione terreni forestali o foreste per attività commerciali o di produzione legate alla silvicoltura in conformità della legge sullo sviluppo e sulla protezione delle foreste del 2004.

Dichiarazione di progettazione della raccolta

La dichiarazione di progettazione della raccolta è un documento che descrive la situazione di base della zona di raccolta, le tecniche di raccolta, il volume di raccolta e di recupero, nonché le categorie e le tabelle dettagliate sulle norme tecniche per lo sfruttamento forestale.

Unità di progettazione

Un’unità di progettazione è un’entità autorizzata da un’agenzia competente, avente mandato per la progettazione di operazioni di sfruttamento forestale.

Raccolta principale

La raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali fa riferimento allo sfruttamento del legname per fini economici, garantendo allo stesso tempo lo sviluppo e l’utilizzo stabili delle foreste determinati nel contesto del sistema di gestione sostenibile delle foreste in conformità dei regolamenti in vigore del Vietnam. La raccolta principale nelle foreste naturali non si applica ai nuclei familiari.

Elenco di marcatura degli alberi

L’elenco di marcatura degli alberi è un documento che registra il nome e la dimensione degli alberi che possono essere abbattuti nella zona di progettazione della raccolta.

Relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti

La relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti elenca le informazioni concernenti la zona di raccolta e il volume raccolto in base alle diverse categorie di origine di legname nazionale, comprese le foreste naturali, le foreste piantate, le foreste di alberi della gomma e gli alberi sparsi.

Bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali («bolla di accompagnamento del carico»)

La bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali è un documento obbligatorio facente parte del fascicolo del legname e dei suoi derivati in ogni fase della catena di approvvigionamento del legname dal punto di raccolta o importazione fino al punto di esportazione, ivi compreso durante il commercio del legname, l’entrata e l’uscita rispetto a ciascun sito di trasformazione o immagazzinamento, oppure il trasporto tramite un veicolo. Una bolla di accompagnamento del carico è soggetta a controllo e a verifica/approvazione in ogni fase da parte delle entità pertinenti.

La bolla di accompagnamento del carico per prodotti forestali in circolazione include informazioni sul nome e sul tipo di legname e suoi derivati, sull’unità di misura, sulla forma dei prodotti forestali, sul quantitativo e sul volume di detti prodotti alla fine di ciascuna pagina indicando il quantitativo totale.

Elenco del legname che si prevede di raccogliere

L’elenco del legname che si prevede di raccogliere include informazioni sull’ubicazione, sulle specie e sul quantitativo (volume e diametro) dei prodotti da raccogliere.

Registri di entrata e di uscita

I registri di entrata e di uscita sono utilizzati per registrare l’entrata e l’uscita nelle/dalle strutture dei prodotti forestali delle organizzazioni di raccolta, trasformazione e commercio.

Legname e suoi derivati non trasformati

Il legname e suoi derivati non trasformati sono prodotti che non sono stati soggetti all’uso di attrezzi o attrezzature di alcun tipo dopo essere stati raccolti, importati e gestiti (se confiscati) e che presentano ancora la loro forma e i loro parametri originali.

Abbattimento di recupero e raccolta di recupero

L’abbattimento di recupero di legname comporta l’abbattimento di alberi durante l’attuazione di misure silvicole, la ricerca scientifica e lo sgombero di siti per progetti che implicano la conversione delle destinazioni d’uso delle foreste.

Con «raccolta di recupero di legname» si indica invece la raccolta di: alberi caduti o morti a causa di calamità naturali; legname bruciato, marcio o secco; rami di alberi che rimangono nelle foreste.

Fascicolo legale del legname e dei suoi derivati («fascicolo del legname e dei suoi derivati»)

Il fascicolo legale del legname e dei suoi derivati è un insieme di documenti relativi al legname e ai suoi derivati che vengono preparati, conservati presso le organizzazioni e i nuclei familiari che producono e commercializzano legname e suoi derivati, e che accompagnano tale legname e suoi derivati nel processo di raccolta, commercio, trasporto, trasformazione, immagazzinamento ed esportazione.

Foresta di produzione

Le foreste di produzione sono foreste utilizzate principalmente per la produzione e la vendita di legname e prodotti forestali diversi dal legname, in combinazione con la protezione dell’ambiente.

Foresta di protezione

Le foreste di protezione sono foreste utilizzate principalmente per la protezione delle fonti di acqua e del suolo, la prevenzione dell’erosione e della desertificazione, la limitazione dei disastri naturali, la regolazione del clima e la protezione dell’ambiente.

Foresta a uso speciale

Le foreste a uso speciale sono foreste utilizzate principalmente per la conservazione della natura, la conservazione di esemplari standard degli ecosistemi nazionali e delle fonti genetiche e biologiche forestali, la ricerca scientifica, la protezione di reperti storici e culturali e la conservazione del paesaggio per scopi ricreativi e turistici, in combinazione con la protezione dell’ambiente.


APPENDICE 1 A

DEFINIZIONE DI LEGALITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNAME NAZIONALE RISPETTA I REGOLAMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELLE FORESTE, GESTIONE, AMBIENTE E SOCIETÀ (ORGANIZZAZIONI)

Criterio

Indicatori

Parametri di controllo

Tipo di parametro di controllo

S = statico

D = dinamico

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

Criterio 1: rispetto dei regolamenti sulla raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

1.1.2.

decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 16 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

1.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

 

1.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

1.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

1.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

1.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste.

S

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Indicatore 1.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

 

1.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

1.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Indicatore 1.3: disporre di un piano di gestione sostenibile delle foreste approvato – è richiesto il seguente documento:

 

1.3.1.

decisione sull’approvazione del piano di gestione sostenibile delle foreste.

S

Articolo 11 della circolare n. 38/2014/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – sono richiesti tutti i seguenti documenti:

 

1.4.1.

dichiarazione di progettazione della raccolta;

S

Articolo 22 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

 

1.4.2.

mappa della zona di raccolta;

S

Articolo 21 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

 

1.4.3.

elenco degli alberi contrassegnati per la raccolta;

S

Articolo 14 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

 

1.4.4.

verbale sulla valutazione della progettazione della raccolta sul campo;

S

Articolo 24 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

 

1.4.5.

decisione sull’approvazione della progettazione della raccolta;

S

Articolo 25 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

 

1.4.6.

permesso di raccolta;

S

Articolo 4 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

1.4.7.

verbale di accettazione del legname raccolto.

D

Articolo 4 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.5.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 1.5 – è richiesto il seguente documento:

 

1.6.1.

bolla di accompagnamento del carico di legname.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.7: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.7.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per i progetti di raccolta nelle foreste naturali di produzione che comportano un taglio raso in una zona di concentrazione di dimensioni almeno pari a 50 ha;

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

1.7.2.

piano di protezione dell’ambiente per progetti di raccolta nelle foreste naturali di produzione che comportano un taglio raso in una zona di concentrazione di dimensioni inferiori a 50 ha.

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di protezione piantate

Indicatore 2.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

2.1.2.

decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

2.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

 

2.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

2.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

2.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

2.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste.

S

Sezione II, circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Indicatore 2.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

 

2.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

2.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Indicatore 2.3: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.3.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha;

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

2.3.2.

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Indicatore 2.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – sono richiesti tutti i seguenti documenti:

 

2.4.1.

dichiarazione di progettazione della raccolta;

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.2.

mappa della zona di raccolta;

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.3.

permesso di raccolta.

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.5.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 2.5 – è richiesto il seguente documento:

 

2.6.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di produzione piantate

Indicatore 3.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

3.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

3.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

 

3.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

3.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

3.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

3.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi).

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Indicatore 3.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

3.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

 

3.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

3.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Indicatore 3.3: la foresta di raccolta rispetta la normativa in materia di protezione dell’ambiente – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

3.3.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha;

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

3.3.2.

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Indicatore 3.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

3.4.1.

relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti.

S

Articolo 6, primo comma, lettera b), della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.5.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 3.5 – è richiesto il seguente documento:

 

3.6.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni.

Indicatore 4.1: rispetto della normativa in materia di modifica della destinazione d’uso dei terreni da quello forestale ad altri usi, protezione dell’ambiente e sgombero di siti – sono richiesti tutti i seguenti documenti:

 

4.1.1.

decisione sull’approvazione del provvedimento relativo alla compensazione per lo sgombero del sito, ivi comprese le mappe della superficie forestale convertita, lo stato delle foreste convertite;

S

Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

4.1.2.

decisione sulla concessione della conversione del terreno forestale ad altri usi del terreno;

S

Articolo 3 della risoluzione 49. Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP.

 

4.1.3.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale o del piano di protezione ambientale;

 

 

 

4.1.3.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale per i progetti che variano le finalità dell’utilità di foreste: 5 ha o più per le foreste di protezione, foreste a uso speciale; 10 ha o più per le foreste naturali; 50 ha o più per altri tipi di foreste;

S

Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

4.1.3.2.

piano di protezione ambientale per progetti che modificano la destinazione d’uso di terreni di una zona destinata a uso forestale in altri usi, per zone di dimensioni inferiori a quelle specificate in 4.1.3.1.

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Indicatore 4.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

4.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

 

4.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

4.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Indicatore 4.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

4.3.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali; e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 4.4 – è richiesto il seguente documento:

 

4.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerca scientifica e formazione nel settore della silvicoltura

Indicatore 5.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

5.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

5.1.2.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

5.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

 

5.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

5.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

5.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

5.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste.

S

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Indicatore 5.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

5.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

 

5.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

5.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Indicatore 5.3: rispetto della normativa applicabile prima della concessione del permesso all’abbattimento di recupero – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

5.3.1.

progetto di silvicoltura;

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

5.3.2.

piano di formazione;

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

5.3.3.

proposta di ricerca scientifica.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

5.4.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.5.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 5.5 – è richiesto il seguente documento:

 

5.6.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali

Indicatore 6.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

6.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

6.1.2.

decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

6.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

 

6.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

6.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

6.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni e locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

6.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste.

S

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Indicatore 6.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

6.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

 

6.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

6.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Indicatore 6.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

6.3.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 9 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

6.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 6.4 – è richiesto il seguente documento:

 

6.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni

Indicatore 7.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

7.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

7.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

 

7.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

7.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi).

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Indicatore 7.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

7.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

 

7.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

7.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Indicatore 7.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

7.3.1.

relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti.

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

7.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.5: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 7.4 – è richiesto il seguente documento:

 

7.5.1

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 8: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di alberi della gomma

Indicatore 8.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

8.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

8.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

 

8.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

8.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

8.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

8.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi).

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Indicatore 8.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

8.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

 

8.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

8.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Indicatore 8.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – sono richiesti i seguenti documenti:

 

8.3.1.

relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti;

D

Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

8.3.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL LEGNAME CONFISCATO (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto del regolamento in materia di archiviazione dei documenti del legname confiscato gestito

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di legno confiscato gestito – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta;

S

Articolo 35 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

 

1.1.2.

certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta;

S

Articolo 46 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

 

1.1.3.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

1.1.4.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale – è richiesto il seguente documento:

 

1.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN.

PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DI LEGNAME (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di regimi doganali – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

dichiarazione per il legname e suoi derivati importati;

D

Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/2015/ND-CP. Articolo 10 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.2.

contratto di vendita o equivalente;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.3.

fattura commerciale in caso di transazione commerciale;

D

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.4.

polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equivalente in linea con la normativa);

D

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.5.

bolla di accompagnamento del carico dei prodotti forestali importati;

D

Articolo 10 della circolare n. 01/2012/BNNPTNT.

 

1.1.6.

a seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo;

 

 

 

1.1.6.1.

permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle appendici I, II e III della CITES;

D

Decreto n. 82/2006/ND-CP. Articolo 5 del decreto n. 98/2011/ND-CP. Circolare n. 04/2015/TT-BNNPTNT.

 

1.1.6.2.

licenza FLEGT;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.6.3.

un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di legalità del legname;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.7.

A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2 dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere allegato all’autodichiarazione:

 

 

 

1.1.7.1.

sistemi volontari di certificazione o sistemi nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.7.2.

documento attestante la raccolta legale in conformità della normativa e dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407);

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.7.3.

documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità della legislazione del paese di raccolta (se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi).

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria e marchiatura con martello forestale

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati – è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

certificato di quarantena fitosanitaria per legname rotondo, legname segato, palette, segatura.

D

Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-BNNPTNT. Articolo 7 della circolare n. 33/2014/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con una marcatura tramite martello o altri segni speciali dei paesi esportatori; in alternativa, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASPORTO E COMMERCIO DI LEGNAME (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese

Indicatore 1.1: status giuridico ottenuto – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.1.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

 

1.1.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

1.1.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto, commercio di legname non trasformato derivante da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

D

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

2.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato raccolto da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, fattorie, alberi sparsi

Indicatore 3.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

D

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

3.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.2: per il legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione presenti in foreste di piantagioni e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale - sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

3.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati non sono trasformati a livello nazionale

Indicatore 4.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

D

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

4.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.2: legname rotondo importato con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m se non vi è alcun segno di martello o segno speciale di paesi esportatori, si devono apporre segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

4.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati confiscati non trasformati e che sono stati gestiti

Indicatore 5.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

5.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

5.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 6: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste naturali, legname importato e legname confiscato gestito

Indicatore 6.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.1.1

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

6.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 17 e 26 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.2.1.

verbale dell’apposizione avvenuta di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

6.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 7: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, alberi sparsi

Indicatore 7.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

7.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

7.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 8: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati all’interno di una provincia

Indicatore 8.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

8.1.1.

bolla di consegna nazionale;

D

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

8.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 8.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con una lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

8.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

8.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articoli 7 e 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 9: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati tra province

Indicatore 9.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

9.1.1.

bolla di consegna nazionale;

D

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

9.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 9.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

9.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

9.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 10: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione

Indicatore 10.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione – sono richiesti i seguenti documenti:

 

10.1.1.

contratto di vendita o equivalente;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

10.1.2

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

D

Articolo 2 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

10.1.3.

bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per l’esportazione;

D

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

10.1.4.

uno o più documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esempio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prova della legalità del legname per tale carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN

PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNAME (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese

Indicatore 1.1: disporre di status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.1.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

S

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014

 

1.1.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

S

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

 

1.1.3.

certificato di registrazione dell’investimento (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

S

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Indicatore 1.2: la trasformazione del legname rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.2.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per gli impianti di trasformazione di legname e trucioli di legno provenienti da foreste naturali con una capacità di 3 000 m3 di prodotto/anno o superiore;

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

1.2.2.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per gli impianti di trasformazione del legno compensato con una capacità di 100 000 m2 di prodotto/anno o superiore;

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

1.2.3.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per impianti di produzione di mobili con una superficie totale di magazzini e fabbriche pari a 10 000 m2 o superiore;

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

1.2.4.

piano di protezione ambientale da parte di impianti di trasformazione di legname, legno compensato, pannelli di particelle che non sono soggetti a valutazione dell’impatto ambientale come disciplinato dai precedenti parametri di controllo 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3.

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Indicatore 1.3: rispetto dei regolamenti in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio – è richiesto il seguente documento:

 

1.3.1.

progetto approvato in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio.

S

Articolo 15 e allegato 4 del decreto n. 79/2014/ND-CP.

Indicatore 1.4: rispetto del regolamento sull’esecuzione di monitoraggio sui registri di entrata e di uscita – è richiesto il seguente documento:

 

1.4.1.

monitoraggio dei registri di entrata e di uscita.

S

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di origine legale del legname che verrà trasformato

Indicatore 2.1: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname raccolto autonomamente da foreste dell’organizzazione – è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da organizzazioni – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.3: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da nuclei familiari – è richiesto il seguente documento:

 

2.3.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.4: per legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m raccolto in foreste naturali e per legname derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolto da foreste di piantagioni, per legname importato senza segni di martello o segni speciali dei paesi esportatori e per il legname confiscato gestito, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.5: per il legname segato o squadrato nelle foreste e per il legname confiscato segato che è stato gestito ma non ulteriormente trasformato, avente lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm, larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte da foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN.

 

2.5.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN.

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI REGIMI DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

dichiarazione di sdoganamento per l’esportazione di legname e suoi derivati conformemente alla normativa applicabile (originale);

D

Articolo 24 della legge sulle dogane del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/2015/ND-CP. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.2.

contratto di vendita o equivalente;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.3

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.4.

bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per l’esportazione;

D

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.5.

permesso dell’autorità di gestione vietnamita della CITES per prodotti a base di legname di cui all’appendice II della CITES;

D

Articolo 8 della circolare n. 04/2015/TT-BNNPTNT. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.6.

licenza FLEGT per il mercato UE.

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena degli impianti

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati – è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

certificato di quarantena per legname rotondo, legname segato, palette, segatura, come richiesto dal paese importatore.

D

Articoli 8 e 12 del decreto n. 02/2007/ND-CP. Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-BNNPTNT. Articolo 10 della circolare n. 33/2014/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO VII: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE E DIPENDENTI (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di imposte

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di dichiarazione dei redditi, registrazione e pagamento:

 

1.1.1.

l’organizzazione, la persona o l’impresa non sono incluse nell’elenco pubblico relativo al rischio fiscale.

S

Articolo 70 della circolare n. 156/2013/TT-BTC. Documento 815/TCT-KK

Criterio 2: rispetto del codice del lavoro

Indicatore 2.1: contratto di lavoro tra imprese e dipendenti:

 

2.1.1.

i loro nomi sono inclusi nel libro paga delle organizzazioni.

S

Articoli 15, 16, 17 del codice del lavoro del 2012.

Indicatore 2.2: i dipendenti sono membri del sindacato aziendale:

 

2.2.1.

i loro nomi sono inclusi nell’elenco dei pagamenti dell’iscrizione sindacale.

S

Articolo 5 della legge sui sindacati del 2012.

Indicatore 2.3: regolamenti di esecuzione in materia di sicurezza, salute e igiene sul posto di lavoro:

 

2.3.1.

dispone di un piano di salute e igiene sul posto di lavoro predisposto dall’impresa.

S

Articolo 148 del codice del lavoro del 2012.

Criterio 3: rispetto della legge sull’assicurazione sociale e della legge sull’assicurazione sanitaria

Indicatore 3.1: avere registri relativi all’assicurazione sociale per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno un mese:

 

3.1.1.

informazioni pubbliche sul contributo di assicurazione sociale.

S

Articoli 2 e 21 della legge sull’assicurazione sociale del 2014.

Indicatore 3.2: avere registri relativi all’assicurazione sanitaria per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno tre mesi:

 

3.2.1.

registro delle buste paga dell’organizzazione per dimostrare la presenza del contributo per l’assicurazione sanitaria.

S

Articolo 12 della legge del 2008 sull’assicurazione sanitaria. Articolo 1 della legge del 2014 sulla modifica e l’integrazione di una serie di articoli della legge sull’assicurazione sanitaria.

Indicatore 3.3: avere un’assicurazione di disoccupazione per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno tre mesi completi:

 

3.3.1.

registro delle buste paga dell’organizzazione per dimostrare il pagamento dell’assicurazione di disoccupazione mensile.

S

Articolo 52 della legge del 2013 sull’occupazione.


APPENDICE 1B

DEFINIZIONE DI LEGALITÀ PER I NUCLEI FAMILIARI

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNAME NAZIONALE RISPETTA I REGOLAMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELLE FORESTE, GESTIONE, AMBIENTE E SOCIETÀ (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio

Indicatori

Parametri di controllo

Tipo di parametro di controllo

S = statico

D = dinamico

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di protezione piantate

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

1.1.2.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

1.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

 

1.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

1.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

1.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

1.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste;

S

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

 

1.1.8.

registro di silvicoltura;

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

 

1.1.9.

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

 

1.1.10.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

 

1.1.11.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

S

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

Indicatore 1.2: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente come imposto dalle leggi – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.2.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha;

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

1.2.2.

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Indicatore 1.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.3.1.

dichiarazione di progettazione della raccolta;

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

 

1.3.2.

mappa della zona di raccolta;

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

 

1.3.3.

permesso di raccolta.

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

Indicatore 1.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.5: legname raccolto non soggetto all’apposizione di marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 1.4 – è richiesto il seguente documento:

 

1.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di produzione piantate

Indicatore 2.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

2.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

 

2.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

2.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

2.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

2.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

2.1.7.

registro di silvicoltura;

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

 

2.1.8.

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

 

2.1.9.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

 

2.1.10.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

S

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

Indicatore 2.2: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente come imposto dalle leggi – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.2.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha;

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

2.2.2.

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Indicatore 2.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

2.3.1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta.

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

Indicatore 2.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 2.4 – è richiesto il seguente documento:

 

2.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero in zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni

Indicatore 3.1: rispetto delle disposizioni di legge in materia di modifica della destinazione d’uso dei terreni da quello forestale ad altri usi, protezione dell’ambiente e sgombero di siti – sono richiesti tutti i seguenti documenti:

 

3.1.1.

decisione sull’approvazione del provvedimento relativo alla compensazione per lo sgombero del sito, ivi comprese le mappe della superficie forestale convertita, lo stato delle foreste convertite;

S

Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

3.1.2.

decisione sulla concessione della conversione del terreno forestale ad altri usi del terreno;

S

Articolo 3 della risoluzione 49. Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP.

 

3.1.3.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale o del piano di protezione ambientale:

 

 

 

3.1.3.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale per i progetti che variano le finalità dell’utilità di foreste a partire da: 5 ha per le foreste di protezione; 10 ha per le foreste naturali; 50 ha per altri tipi di foreste;

S

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

3.1.3.2.

piano di protezione ambientale per progetti che variano le destinazioni d’uso di una zona di dimensioni inferiori a quella di cui al punto 4.1.3.

S

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Indicatore 3.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

3.2.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.3.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.3.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.4: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 3.3 – è richiesto il seguente documento:

 

3.4.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerca scientifica e attività di formazione nel settore della silvicoltura

Indicatore 4.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

4.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

4.1.2.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

4.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

 

4.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

4.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

4.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

4.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste;

S

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

 

4.1.8.

registro di silvicoltura;

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

 

4.1.9.

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

 

4.1.10.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

 

4.1.11.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

S

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

Indicatore 4.2: rispetto della normativa applicabile prima della concessione del permesso all’abbattimento di recupero – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

4.2.1.

fascicolo di progettazione della silvicoltura;

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

4.2.2.

piano di formazione;

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

4.2.3.

proposta di ricerca scientifica.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

4.3.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 4.4 – è richiesto il seguente documento:

 

4.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali

Indicatore 5.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

5.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

5.1.2.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

5.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

 

5.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

5.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

5.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

5.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste;

S

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

 

5.1.8.

registro di silvicoltura;

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

 

5.1.9.

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

 

5.1.10.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

 

5.1.11.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

S

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

Indicatore 5.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

5.2.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

S

Articolo 9 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.3.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.3.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.4: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 5.3 – è richiesto il seguente documento:

 

5.4.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni

Indicatore 6.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

6.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

6.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

 

6.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

6.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

6.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

6.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

S

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

6.1.7.

registro di silvicoltura;

S

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

 

6.1.8.

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

 

6.1.9.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

 

6.1.10.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

S

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

Indicatore 6.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

6.2.1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta.

S

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.3.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

6.3.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.4: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 7.3 – è richiesto il seguente documento:

 

6.4.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di legname proveniente da piantagioni in giardini domestici, fattorie e alberi sparsi

Indicatore 7.1: rispetto del regolamento in materia di documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

7.1.1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta.

S

Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.2. per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti da foreste di piantagioni e per il legname derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

7.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.3: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come disciplinato nell’indicatore 7.2 – è richiesto il seguente documento:

 

7.3.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 8: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di alberi della gomma

Indicatore 8.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

8.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

S

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

8.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

 

8.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

8.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

S

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

8.1.5.

uno dei tipi di documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

 

8.1.6.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

S

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Indicatore 8.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento:

 

8.2.1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta;

D

Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

8.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL LEGNAME CONFISCATO (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto del regolamento in materia di archiviazione dei documenti del legname confiscato gestito

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di legno confiscato gestito – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta;

S

Articolo 35 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

 

1.1.2.

certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta;

S

Articolo 46 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

 

1.1.3.

fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze;

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

1.1.4.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale – è richiesto il seguente documento:

 

1.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN.

PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DI LEGNAME (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di regimi doganali – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

dichiarazione per il legname e suoi derivati importati;

D

Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/2015/ND-CP. Articolo 10 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.2.

contratto di vendita o equivalente;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.3.

fattura commerciale in caso di transazione commerciale;

D

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.4.

polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equivalente in linea con la normativa);

D

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.5.

bolla di accompagnamento del carico di legname e suoi derivati importati;

D

Articolo 10 della circolare n. 01/2012/BNNPTNT.

 

1.1.6.

a seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo:

 

 

 

1.1.6.1.

permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle appendici I, II e III della CITES;

D

Decreto n. 82/2006/ND-CP. Articolo 5 del decreto n. 98/2011/ND-CP. Circolare n. 04/2015/TT-BNNPTNT.

 

1.1.6.2.

licenza FLEGT;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.6.3.

un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di legalità del legname;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.7.

a seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2 dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere allegato all’autodichiarazione:

 

 

 

1.1.7.1.

sistemi volontari di certificazione o sistemi nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.7.2.

documento attestante la raccolta legale in conformità della normativa e dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403 , 4406 , 4407 );

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.7.3.

documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità della legislazione del paese di raccolta (se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi).

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria e marchiatura con martello forestale

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati – è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

certificato di quarantena fitosanitaria per legname rotondo, legname segato, palette, segatura.

D

Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-BNNPTNT. Articolo 7 della circolare n. 33/2014/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, devono essere posti segni con il martello o altri segni speciali di paesi di esportazione; in alternativa, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASPORTO E COMMERCIO DI LEGNAME (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato derivante da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (nel caso in cui si acquisti legname da organizzazioni);

D

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

1.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

1.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato raccolto da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, fattorie, alberi sparsi

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

D

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

2.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: per il legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione presenti in foreste di piantagioni e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati non sono trasformati a livello nazionale

Indicatore 3.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

D

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

3.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.2. per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m non contrassegnato con il martello forestale o con segni speciali dei paesi di esportazione devono essere apposti segni vietnamiti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

3.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati confiscati non trasformati e che sono stati gestiti

Indicatore 4.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

4.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

4.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 5: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste naturali, legname importato e legname confiscato gestito

Indicatore 5.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

5.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.2.1.

verbale dell’apposizione avvenuta di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

5.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 6: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste a piantumazione concentrata

Indicatore 6.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

6.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.2. il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti

 

6.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

 

6.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione

Indicatore 7.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione – sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.1.1.

contratto di vendita o equivalente;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

7.1.2

fattura commerciale;

D

Circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

7.1.3.

bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per l’esportazione;

D

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

7.1.4.

uno o più documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esempio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prove della legalità del legname per tale carico.

D

 

PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNAME (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di impianti di trasformazione

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio – è richiesto il seguente documento:

 

1.1.1.

progetto approvato in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio.

S

Articolo 15 e allegato 4 del decreto n. 79/2014/ND-CP.

Indicatore 1.2: rispetto del regolamento in materia di sicurezza e igiene – è richiesto quanto segue:

 

1.2.1.

messa in atto di norme in materia di sicurezza e igiene.

S

Codice del lavoro del 2012: capitolo IX, clausola 1, articoli 137 e 138, del codice del lavoro 10/2012/QH 13.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di origine legale del legname che verrà trasformato

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname raccolto da foreste di nuclei familiari – è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da organizzazioni – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1.

fattura, come disciplinato dal ministero delle Finanze;

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.3: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da nuclei familiari – è richiesto il seguente documento:

 

2.3.1.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.4: per legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m raccolto in foreste naturali e per legname derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolto in foreste di piantagioni, per legname importato senza segni di martello forestale o segni speciali dei paesi esportatori e per il legname confiscato gestito devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

D

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI REGIMI DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

dichiarazione di sdoganamento per l’esportazione di legname e suoi derivati conformemente alla normativa applicabile (originale);

D

Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/2015/ND-CP. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.2.

contratto di vendita o equivalente;

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.3.

fattura commerciale (se viene imposta una tassa di esportazione sul legname e sui suoi derivati esportati);

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.4.

bolla di accompagnamento del carico;

D

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.5.

permesso dell’autorità di gestione vietnamita della CITES per prodotti a base di legname che richiedono una licenza ai sensi della CITES;

D

Articolo 8 della circolare n. 04/2015/TT-BNNPTNT. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.6.

licenza FLEGT per il mercato UE.

D

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena degli impianti

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati – è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

certificato di quarantena per legname rotondo, legname segato, palette, segatura.

D

Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-BNNPTNT. Articolo 10 della circolare n. 33/2014/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO VII: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: Rispetto dei regolamenti in materia di imposte

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di dichiarazione dei redditi, registrazione e pagamento:

 

1.1.1.

le organizzazioni, le persone o le imprese non sono incluse nell’elenco pubblico relativo al rischio fiscale.

S

Articolo 70 della circolare n. 156/2013/TT-BTC. Documento 815/TCT-KK


ALLEGATO III

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L’IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL’UNIONE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI ESPORTATI DAL VIETNAM E OGGETTO DI LICENZA FLEGT

I.   Presentazione della licenza

1.

La licenza è presentata all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione nel quale il carico oggetto della licenza è dichiarato per l’immissione in libera pratica. Tale operazione può essere eseguita elettronicamente o tramite altri mezzi veloci.

2.

Non appena una licenza è accettata, le autorità competenti di cui al punto 1 dovranno informare le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.

II.   Controlli relativi alla validità della documentazione di licenza

1.

Le licenze cartacee sono conformi al modello di cui all’allegato IV. Qualsiasi licenza che non soddisfi i requisiti e le specifiche di cui all’allegato IV non è valida.

2.

Una licenza è considerata nulla se è presentata in una data successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.

3.

Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall’autorità di rilascio della licenza.

4.

Non sono accettate estensioni della validità della licenza, salvo che siano state convalidate dall’autorità di rilascio della licenza.

5.

Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall’autorità di rilascio delle licenze.

III.   Richieste di ulteriori informazioni

1.

In caso di dubbi in merito alla validità o all’autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni all’autorità di rilascio delle licenze.

2.

Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.

3.

Se necessario l’autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura «duplicato» e inoltrata all’autorità competente.

IV.   Verifica della conformità della licenza con il carico

1.

Qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti possano decidere in merito all’accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli per verificare se il carico in questione sia conforme alle informazioni fornite nella licenza e alle informazioni relative alla licenza in possesso dell’autorità preposta al rilascio.

2.

Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l’immissione in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10 % rispetto al volume o al peso indicati nella licenza corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni fornite nella licenza in termini di volume e peso.

3.

In caso di dubbi sul fatto che il carico sia conforme alla licenza FLEGT, l’autorità competente interessata può chiedere ulteriori chiarimenti all’autorità di rilascio delle licenze.

4.

L’autorità di rilascio delle licenze può chiedere all’autorità competente di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.

5.

Se necessario l’autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura «duplicato» e inoltrata all’autorità competente.

6.

Se l’autorità competente non riceve risposta entro 21 giorni di calendario dalla richiesta di ulteriori chiarimenti, l’autorità competente non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e secondo le procedure applicabili.

7.

Non sono accettate licenze che, in base alle maggiori informazioni eventualmente fornite a norma della sezione III o in seguito a indagini svolte a norma della presente sezione, risultino non corrispondenti al carico.

V.   Verifica antecedente l’arrivo del carico

1.

Una licenza può essere presentata prima dell’arrivo del relativo carico.

2.

Una licenza è accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell’allegato IV e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi delle sezioni III e IV del presente allegato.

VI.   Altre questioni

1.

I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell’importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure vigenti dello Stato membro dell’Unione interessato dispongano diversamente.

2.

Eventuali contrasti o difficoltà persistenti risultanti dalla verifica delle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto di attuazione.

VII.   Immissione in libera pratica

1.

Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.

2.

Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite strumenti informatici, l’indicazione viene riportata nel riquadro previsto.

3.

Il legname e i suoi derivati possono essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletate le procedure descritte nel presente allegato.

ALLEGATO IV

SISTEMA DI LICENZE FLEGT

1.   Requisiti e disposizioni generali per le licenze FLEGT

1.1.

Qualsiasi carico di legname e suoi derivati (in appresso denominati «prodotti del legno») di cui all’allegato I del presente accordo esportato dal Vietnam verso il mercato dell’Unione deve disporre di una licenza FLEGT. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 e al presente accordo, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam coperti da licenze FLEGT.

1.2.

A norma dell’articolo 2, lettera f), del presente accordo, una licenza FLEGT è un documento rilasciato dall’autorità di rilascio delle licenze per un carico di legname prodotto legalmente da esportare nell’Unione che è verificato in conformità dei criteri e secondo le procedure stabiliti nel presente accordo.

1.3.

Una licenza FLEGT è rilasciata per un singolo carico di un singolo esportatore in un unico punto di entrata nell’Unione. Una licenza FLEGT singola non dovrebbe essere dichiarata presso più di un ufficio doganale nell’Unione.

1.4.

Una licenza FLEGT è rilasciata prima dello sdoganamento in Vietnam.

1.5.

La licenza FLEGT può essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico. Il modulo di licenza è messo a disposizione dall’autorità di rilascio delle licenze in inglese e vietnamita, mentre le informazioni che devono essere indicate nello stesso sono fornite in inglese. I due tipi di supporto, cartaceo e elettronico, contengono tutte le informazioni specificate nel modulo, in linea altresì con le note esplicative di cui all’appendice del presente allegato.

1.6.

Per carichi complessi per i quali potrebbe non essere possibile includere tutte le informazioni richieste di cui al modello 1 riportato in appendice, la licenza deve essere accompagnata da un allegato autorizzato (descrizione aggiuntiva delle merci allegata alla licenza FLEGT) comprendente le informazioni qualitative e quantitative relative alla descrizione del carico, come specificato nel modello 2 di cui in appendice. In tal caso, le caselle corrispondenti nella licenza non devono includere informazioni sul carico bensì il riferimento all’allegato autorizzato.

1.7.

In futuro, oltre alle licenze FLEGT per i prodotti del legno esportati nel mercato dell’Unione, il Vietnam potrebbe prendere in considerazione l’applicazione di un regime di licenze basato sull’SVL del legname vietnamita per tutti i mercati di esportazione.

2.   Specifiche tecniche riguardanti le licenze FLEGT su supporto cartaceo

2.1.

Le licenze cartacee sono conformi al modulo riportato in appendice.

2.2.

Il foglio ha dimensioni standard A4.

2.3.

Le licenze FLEGT sono compilate a macchina o con mezzi informatici.

2.4.

Le impronte dei timbri dell’autorità di rilascio delle licenze sono apposte con un timbro. Il timbro dell’autorità di rilascio delle licenze può tuttavia essere sostituito da un timbro a secco o perforazione.

2.5.

L’autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che assicuri l’autenticità della licenza FLEGT e impedisca l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.

2.6.

Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall’autorità di rilascio con timbro e firma.

3.   Copie delle licenze FLEGT

3.1.

L’autorità di rilascio delle licenze rilascia un’unica licenza FLEGT originale al richiedente della licenza, che la invia all’importatore.

3.2.

L’importatore presenta l’originale della licenza FLEGT all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione nel quale il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica.

3.3.

Copie elettroniche della licenza FLEGT saranno altresì fornite all’autorità doganale competente e all’autorità competente dell’Unione.

3.4.

L’autorità di rilascio delle licenze conserva una copia elettronica di ciascuna licenza FLEGT, per i propri archivi e per un’eventuale verifica futura delle licenze rilasciate. Viene predisposto un sistema al fine di garantire che la banca dati elettronica e le copie delle licenze ivi archiviate abbiano valore legale in conformità delle disposizioni della legge sulle transazioni elettroniche n. 51/2005/QH11.

3.5.

L’immissione in libera pratica del carico all’interno dell’Unione è soggetta alle disposizioni di cui all’allegato III.

4.   Requisiti di licenza per il legname soggetto alle disposizioni della CITES

4.1.

Il legname soggetto alle disposizioni della CITES o i prodotti contenenti tale legname che entrano nella catena di approvvigionamento in Vietnam sono soggetti alla medesima verifica nel contesto dell’SVL del legname vietnamita applicata ad altri legnami.

4.2.

Prima dell’esportazione, l’autorità di gestione della CITES del Vietnam garantisce che il legname soggetto alle disposizioni della CITES o i prodotti contenenti tale legname soddisfino tutti i requisiti dell’SVL del legname vietnamita.

4.3.

L’autorità di gestione della CITES del Vietnam rilascia permessi CITES per i carichi verso l’Unione contenenti esclusivamente legname soggetto alle disposizioni di tale convenzione oppure prodotti contenenti tale legname. Tali prodotti del legno sono esentati dall’obbligo di ottenere una licenza FLEGT.

5.   Procedure per il rilascio delle licenze

5.1.   Autorità di rilascio delle licenze

L’autorità di rilascio delle licenze è l’autorità di gestione della CITES del Vietnam.

L’autorità di rilascio delle licenze è competente per la conservazione dei dati e delle informazioni pertinenti relativi al rilascio di licenze FLEGT, oltre che per lo scambio di informazioni tra il Vietnam e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione, nonché le altre autorità vietnamite competenti o i titolari di licenza in merito a questioni relative a licenze FLEGT.

Il governo del Vietnam disciplina le prescrizioni e le procedure dettagliate per il rilascio, l’estensione della validità, il ritiro, la sostituzione e la gestione delle licenze FLEGT tramite l’adozione di una legislazione specifica, in seguito alla firma del presente accordo. Le procedure per il rilascio delle licenze FLEGT sono rese pubbliche.

Il governo del Vietnam fornisce all’Unione e ai suoi Stati membri licenze campione autenticate, campioni delle impronte dei timbri dell’autorità di rilascio delle licenze, nonché delle firme dei funzionari autorizzati.

L’autorità di rilascio delle licenze istituisce sistemi per ricevere registrazioni di licenze su supporto sia cartaceo sia elettronico in maniera da rispondere alla capacità e all’ubicazione degli operatori che effettuano esportazioni. Il sistema di licenze FLEGT sarà progressivamente collegato al sistema nazionale a interfaccia unica del Vietnam quando le condizioni consentiranno lo sviluppo dei sistemi.

In linea con la definizione di «merci prive di carattere commerciale» di cui all’articolo 1, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, campioni e prodotti dimostrativi per fini commerciali sono soggetti al sistema di licenze FLEGT se vengono esportati nel mercato dell’Unione.

5.2.   Fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di licenze FLEGT

Il fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di licenze FLEGT per gli esportatori comprende i seguenti cinque elementi:

1.

domanda di licenza FLEGT;

2.

contratto di vendita o equivalente;

3.

bolla di accompagnamento del carico di legname;

4.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

5.

uno o più documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esempio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prova della legalità del legname per tale carico come stabilito nell’appendice 2 all’allegato V.

Il contenuto del fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di licenze FLEGT, compresi eventuali requisiti specifici per campioni e prodotti dimostrativi, deve essere specificato nel regolamento sulle licenze FLEGT che sarà emanato dal governo del Vietnam dopo la firma del presente accordo.

5.3.   Fasi della procedura di rilascio delle licenze

Le fasi della procedura di rilascio delle licenze sono illustrate nella Figura 1.

Fase 1: ricezione della domanda

Il richiedente che esporta legname nell’Unione presenta il fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di licenze FLEGT all’autorità di rilascio delle licenze per ciascun carico destinato all’esportazione. Il contenuto del fascicolo è specificato nella sezione 2.1.

Fase 2: esame della domanda

L’autorità di rilascio delle licenze effettua le seguenti attività:

a)

in caso di organizzazioni, conferma dello status della categoria di rischio nella banca dati del sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS), come stabilito nell’allegato V, al fine di garantire l’esattezza della categoria di rischio dichiarata dall’esportatore nel fascicolo di esportazione del legname e che la bolla di accompagnamento del carico sia stata debitamente certificata in linea con lo status della categoria di rischio dell’organizzazione;

Figura 1: procedura di rilascio di licenze FLEGT

Image 7

Testo di immagine

b)

verifica della completezza del fascicolo del legname e dei suoi derivati presentato per il rilascio di licenze FLEGT di organizzazioni e nuclei familiari secondo i requisiti descritti nella sezione 2.1. Nei casi in cui la documentazione non sia completa, l’autorità di rilascio delle licenze non tratta il fascicolo del legname e dei suoi derivati. L’autorità di rilascio delle licenze informa l’esportatore in merito a qualsiasi ulteriore informazione o documentazione eventualmente richiesta;

c)

verifica della legalità e validità dei documenti inclusi nel fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di licenze FLEGT. In caso di rischio sospetto, l’autorità preposta al rilascio delle licenze si coordina con l’autorità di verifica e altre entità di verifica per ulteriori controlli e chiarimenti in merito alla legalità del carico.

Fase 3: decisione sul rilascio della licenza

Nei casi in cui il fascicolo del legname e dei suoi derivati sia ritenuto conforme alle prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita, l’autorità di rilascio delle licenze rilascia la licenza FLEGT per il carico.

Qualora tale fascicolo non sia conforme alle prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita, l’autorità di rilascio delle licenze respinge la domanda di licenza FLEGT per il carico e adotta misure in linea con la legislazione applicabile se riscontra violazioni.

6.   Validità, ritiro e sostituzione di licenze FLEGT

6.1.   Validità ed estensione della validità di licenze FLEGT

La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio.

Il periodo di validità della licenza FLEGT non può superare i sei mesi. La licenza riporta la data di scadenza.

Successivamente alla data di scadenza della licenza, la validità della stessa può essere prorogata una volta dall’autorità di rilascio delle licenze per un ulteriore periodo massimo di due mesi. Nei casi in cui è necessaria un’estensione della validità della licenza, i richiedenti devono presentare una richiesta scritta all’autorità di rilascio delle licenze unitamente a qualsiasi spiegazione relativa alla richiesta di estensione della validità della licenza. All’atto della concessione di tale estensione, l’autorità di rilascio delle licenze inserisce e convalida la nuova data di scadenza sulla licenza.

6.2.   Ritiro di licenze FLEGT

La licenza FLEGT viene ritirata qualora si verifichino le seguenti situazioni:

qualsiasi violazione dell’esportatore relativa al carico rilevata in seguito al rilascio della licenza;

la licenza FLEGT è scaduta senza che sia stata effettuata l’esportazione di prodotti del legno e senza che sia stata presentata una richiesta di estensione della validità della licenza;

l’esportatore restituisce volontariamente la licenza.

6.3.   Sostituzione di licenze FLEGT

Una licenza FLEGT può essere sostituita qualora si verifichino le seguenti situazioni:

smarrimento, furto o distruzione di una licenza FLEGT;

errori presenti nella licenza FLEGT commessi dall’autorità di rilascio delle licenze.

In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’originale della licenza FLEGT, il titolare della licenza o un suo rappresentante autorizzato possono richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento sostitutivo. Unitamente alla richiesta, il titolare o il suo rappresentante autorizzato forniscono una spiegazione in merito allo smarrimento, al furto o alla distruzione dell’originale della licenza.

Il documento sostitutivo contiene tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che sostituisce, compreso il numero della licenza e la stampigliatura «duplicato».

Qualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non va utilizzata e deve essere restituita all’autorità che l’ha rilasciata.

Nel caso di licenze contenenti errori commessi dall’autorità di rilascio delle licenze, quest’ultima ritira la licenza FLEGT e rilascia una licenza corretta che viene autenticata con la stampigliatura «duplicato» e inoltrata all’autorità competente.

La licenza sostitutiva di quella originale e qualsiasi copia per l’autorità doganale e l’autorità competente dell’Unione contiene le informazioni presenti nella licenza originale, ivi compresi il numero di licenza originale e la data di rilascio della licenza sostituita.

6.4.   Nuova domanda di licenza FLEGT

L’esportatore richiede una nuova licenza FLEGT ogniqualvolta vi sia una modifica del prodotto del legno, del codice SA, delle specie o del numero di unità, oppure qualora vi sia qualsiasi scostamento in termini di peso e/o volume del carico di oltre il 10 % rispetto alla licenza FLEGT.

7.   Gestione di violazioni relative alle licenze FLEGT

In caso di a) qualsiasi violazione o informazione fraudolenta relativa al fascicolo del legname e dei suoi derivati per il rilascio di licenze FLEGT oppure b) contraffazione, alterazione o modifica delle informazioni contenute nella licenza o violazione dei regolamenti in materia di rilascio delle licenze, si applicano provvedimenti amministrativi o giuridici in base al livello di violazione in conformità della normativa e dei regolamenti vietnamiti.

8.   Competenza dell’autorità di rilascio delle licenze

La licenza FLEGT è rilasciata all’esportatore in linea con le pertinenti disposizioni del presente accordo;

in qualsiasi caso relativo all’estensione della validità, al ritiro o alla sostituzione della licenza FLEGT, l’autorità di rilascio delle licenze informa l’autorità competente interessata;

l’autorità di rilascio delle licenze è competente per la risposta a qualsiasi domanda posta dalle autorità competenti, nonché da altre autorità del Vietnam, in caso di dubbi circa l’autenticità e la validità di qualsiasi licenza, nonché per la fornitura di informazioni e chiarimenti aggiuntivi che possano rendersi necessari;

l’autorità di rilascio delle licenze gestisce una banca dati relativa al rilascio di licenze per le domande ricevute, nonché per le licenze FLEGT rilasciate e per le domande respinte.


APPENDICE

FLEGT LICENCE FORM

Template 1: FLEGT licence form

Image 8

Testo di immagine

Template 2: Form for the authorised attachment

Image 9

Testo di immagine

Note di orientamento in materia di licenze FLEGT

Indicazioni generali:

compilare in stampatello;

ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese;

il riquadro 2 è riservato alle autorità vietnamite.

Riquadro

Specifica

Significato

1

Autorità di rilascio

Indicare il nome completo e l’indirizzo dell’autorità di rilascio delle licenze.

2

Informazioni a uso del Vietnam: importatore

Indicare il nome completo e l’indirizzo dell’importatore.

3

Numero di licenza FLEGT

Indicare chiaramente il numero di licenza nel formato richiesto.

4

Data di scadenza

Indicare chiaramente la data di scadenza della licenza.

5

Paese di esportazione

Indicare il paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nell’Unione.

6

Codice ISO

Indicare il codice di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5.

7

Mezzo di trasporto

Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione.

8

Titolare della licenza

Indicare nome e indirizzo dell’esportatore.

9

Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati

Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati.

10

Voce SA e descrizione

Indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

11

Nomi comuni e scientifici

Indicare i nomi comuni e scientifici delle specie di legno utilizzate nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più specie, utilizzare un rigo distinto per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).

12

Paesi di raccolta

Indicare i paesi in cui sono state raccolte le specie di legno riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più specie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).

13

Codice ISO

Indicare il codice ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).

14

Volume

Indicare il volume totale in m3. Facoltativo a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 15.

15

Peso netto

Indicare il peso complessivo in kg, definito come la massa netta del legno o dei suoi derivati senza contenitori diretti o imballaggi, a eccezione di supporti, distanziatori, listelli ecc. Facoltativo solo laddove sia stata fornita l’informazione di cui al riquadro 14.

16

Numero di unità

Indicare il numero di unità, se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo.

17

Segni distintivi

Se del caso, indicare qualunque segno distintivo (per esempio numero di lotto, numero della polizza di carico). Facoltativo.

18

Firma e timbro dell’autorità di rilascio

Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e recare il timbro ufficiale dell’autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre luogo e data.


ALLEGATO V

SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME VIETNAMITA

(SVLLV)

INDICE

1.

INTRODUZIONE 79

2.

AMBITO DI APPLICAZIONE 79

2.1.

Fonti di legname 79

2.1.1.

Fonti di legname controllate dall’SVL del legname vietnamita 79

2.1.2.

Legname in transito 80

2.2.

Ambito di applicazione del controllo 80

2.2.1.

Definizione di organizzazioni e nuclei familiari 81

2.2.2.

Definizione di agenzie governative 81

2.2.3.

Definizione di autorità di verifica ed entità di verifica 81

2.3.

Riconoscimento da parte dell’SVL del legname di sistemi volontari di certificazione e sistemi nazionali di certificazione 81

3.

DEFINIZIONE DI LEGALITÀ 82

3.1.

Struttura e contenuto della definizione di legalità 82

4.

SVILUPPO, VERIFICA E APPROVAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO IN TUTTE LE FASI DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 84

4.1.

Definizione di parametri di controllo 84

4.1.1.

Parametri di controllo statici 84

4.1.2.

Parametri di controllo dinamici 85

4.2.

Sviluppo di parametri di controllo 85

4.3.

Verifica e approvazione/certificazione di parametri di controllo 85

4.4.

Competenze degli attori pertinenti 86

4.4.1.

Competenze delle organizzazioni 86

4.4.2.

Competenze dei nuclei familiari 86

4.4.3.

Competenze delle agenzie governative 86

5.

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI E VERIFICA BASATA SUL RISCHIO 86

5.1.

Finalità del sistema di classificazione delle organizzazioni 86

5.2.

Criteri e categorie di rischio 87

5.3.

Attuazione del sistema di classificazione delle organizzazioni 87

5.3.1.

Frequenza e procedure di autovalutazione e valutazione 89

5.3.2.

Risultati della classificazione 89

5.4.

Competenze degli attori pertinenti 90

5.4.1.

Competenze delle organizzazioni 90

5.4.2.

Competenze delle agenzie governative 90

6.

CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 90

6.1.

Panoramica 90

6.2.

Punti critici di controllo nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita 91

6.3.

Verifica delle fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita 92

6.3.1.

Legname proveniente dalla raccolta principale in foreste naturali nazionali (punto critico di controllo 1a) 92

6.3.2.

Legname proveniente da foreste di protezione e di produzione piantate (punti critici di controllo 1c e 1d) 92

6.3.3.

Legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero (punti critici di controllo 1b, 1c e 1d) 92

6.3.4.

Legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi (punto critico di controllo 1e.2) 93

6.3.5.

Legno proveniente da alberi della gomma da fonti nazionali (punti critici di controllo 1e.1 e 1e.2) 93

6.3.6.

Legname confiscato gestito (punto critico di controllo 1f) 93

6.3.7.

Legname importato (punto critico di controllo 1 g) 94

6.3.7.1.

Dovuta diligenza e prescrizioni per l’autodichiarazione per gli importatori 94

6.3.7.2.

Gestione di violazioni 95

6.3.7.3.

Sistema di valutazione del rischio doganale 95

6.3.7.4.

Categorie di rischio delle specie 96

6.3.7.5.

Rischio associato all’origine geografica del legname importato 97

6.3.7.6.

Controllo e gestione del legname importato basati sul rischio 97

6.4.

Verifica del legname nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita 100

6.5.

Requisiti di comunicazione della catena di approvvigionamento 100

6.6.

Competenze degli attori pertinenti 100

6.6.1.

Competenze di organizzazioni e nuclei familiari 100

6.6.2.

Competenze delle agenzie governative 100

7.

VERIFICA PER L’ESPORTAZIONE 101

7.1.

Principi generali per la verifica per l’esportazione 101

7.1.1.

Verifica per l’esportazione per le organizzazioni di categoria 1 102

7.1.2.

Verifica per l’esportazione per le organizzazioni di categoria 2 105

7.1.3.

Verifica per l’esportazione per nuclei familiari/singoli individui 106

7.2.

Sospetto di rischio e controlli fisici 107

8.

RILASCIO DI LICENZE FLEGT 107

9.

MECCANISMI IN MATERIA DI ISPEZIONE INTERNA, RECLAMI E RISCONTRO 108

9.1.

Ispezione interna 108

9.2.

Meccanismi in materia di reclami, denunce e riscontro 108

10.

VALUTAZIONE INDIPENDENTE 108

11.

GESTIONE DI VIOLAZIONI 109

11.1.

Gestione di violazioni 109

11.2.

Registrazione di violazioni 109

11.2.1.

Banca dati delle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste 109

11.2.2.

Banche dati di violazioni di altre agenzie governative 109

12.

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI 109

12.1.

Banche dati SVL del legname vietnamita 109

12.2.

Competenze in materia di gestione e conservazione dei dati 110

12.2.1.

Competenze di organizzazioni e nuclei familiari 110

12.2.2.

Competenze del dipartimento provinciale di protezione forestale 110

12.2.3.

Competenze di altre agenzie governative locali 110

12.2.4.

Competenze del dipartimento centrale di protezione forestale 110

12.2.5.

Competenze dell’autorità di rilascio delle licenze 111

12.2.6.

Competenze di altre agenzie governative centrali 111

13.

SVILUPPO ISTITUZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’SVL DEL LEGNAME VIETNAMITA 111

14.

COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE 111

APPENDICE 1 A

Sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo di legalità per le organizzazioni 113

APPENDICE 1B

Sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo di legalità per i nuclei familiari 146

APPENDICE 2

Controllo della catena di approvvigionamento 172

APPENDICE 3

Modulo standard per l’autodichiarazione delle fonti del legno importato 189

Acronimi

 

AVP

Accordo di partenariato volontario

DL

Definizione di legalità

FPD

Dipartimento di protezione forestale

M/GTC

Dipartimento generale delle dogane (sotto il ministero delle Finanze)

MARD

Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.

MOF

Ministero delle Finanze

MOF/GDT

Dipartimento generale delle imposte (sotto il ministero delle Finanze)

MOIT

Ministero dell’Industria e del commercio

MOLISA

Ministero del Lavoro, della famiglia e degli affari sociali

MONRE

Ministero delle Risorse naturali e dell’ambiente

MPI

Ministero della Pianificazione e degli investimenti

OCS

Sistema di classificazione delle organizzazioni

SVLLV

Sistema di verifica della legalità del legname vietnamita (SVL del legname vietnamita)

UE

Unione europea

VNFOREST

Amministrazione forestale del Vietnam

1.   INTRODUZIONE

Il sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita mira a garantire che il legname e i suoi derivati di cui all’allegato I (in appresso denominati «legname») siano legali. Il legname esportato nell’Unione europea (in appresso denominata «l’Unione») è soggetto a disposizioni specifiche per il rilascio di licenze FLEGT come descritto nell’allegato IV.

L’SVL del legname vietnamita si basa su regolamenti pertinenti per ciascuna fase della catena di approvvigionamento del legname, tra le quali la raccolta, l’importazione, il trasporto, la trasformazione, il commercio e le esportazioni di legname.

L’SVL del legname vietnamita si basa sulla legislazione nazionale in vigore, unitamente ai regolamenti introdotti per attuare il presente accordo, che comprende la partecipazione di ministeri, settori, località e organizzazioni del settore privato e della società civile pertinenti per la silvicoltura, nonché il commercio di legname.

L’SVL del legname vietnamita è costituito da sette elementi di sistema, come segue:

1.

definizione di legalità del legname: organizzazioni e nuclei familiari;

2.

sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento;

3.

sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS) e verifica basata sul rischio;

4.

controllo della catena di approvvigionamento;

5.

rilascio di licenze FLEGT;

6.

meccanismi in materia di ispezione interna, reclami e riscontro;

7.

valutazione indipendente.

Il presente allegato descrive il contenuto chiave degli elementi di sistema summenzionati e, in linea di principio, le modalità di funzionamento nella pratica dell’SVL del legname vietnamita. Altri allegati e appendici al presente allegato forniscono inoltre ulteriori informazioni sulle funzionalità del sistema.

Il presente allegato presenta le seguenti appendici:

appendice 1 A (sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo di legalità per le organizzazioni);

appendice 1B (sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo di legalità per i nuclei familiari);

appendice 2 (controllo della catena di approvvigionamento);

appendice 3 (modulo standard per l’autodichiarazione delle fonti del legno importato).

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1.   Fonti di legname

2.1.1.   Fonti di legname controllate dall’SVL del legname vietnamita

Il sistema di verifica della legalità del legname vietnamita controlla le seguenti fonti di legname:

legname proveniente da foreste naturali nazionali – definito come legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero derivante da foreste naturali nazionali come definite e disciplinate dalla legge;

legname proveniente da foreste nazionali a piantumazione concentrata – definito come legname proveniente dalla raccolta principale, dall’abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste a piantumazione concentrata, comprese tanto le foreste di protezione quanto quelle di produzione piantate, con una superficie pari ad almeno 0,5 ettari e una striscia di foresta lunga almeno 20 metri costituita da almeno tre file di alberi;

legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi – definito come il legname sfruttato da alberi al di fuori di zone pianificate per fungere da terreni forestali e piantagioni concentrate, ivi inclusi gli alberi attorno a case e nei giardini, sui bordi delle strade, nei terrapieni e sui bordi dei campi, nonché quelli intorno a templi e pagode;

legname proveniente da alberi della gomma – definito come legname ricavato da alberi della gomma raccolti da piantagioni nazionali di alberi della gomma in terreni agricoli e forestali;

legname confiscato – definito come legname pignorato in ragione di violazioni amministrative o penali che viene gestito come patrimonio statale dalle autorità competenti vietnamite e successivamente venduto all’asta come imposto dalla legge;

legname importato – definito come tutto il legname, ivi compreso il legname proveniente da alberi della gomma, introdotto nel territorio del Vietnam proveniente da paesi stranieri oppure introdotto in zone speciali nel territorio del Vietnam considerate come zone doganali esclusive, ai sensi delle disposizioni di legge. Nell’SVL del legname vietnamita, viene operata una distinzione tra il legname e suoi derivati primari e quelli complessi che incidono sull’obbligo della documentazione da fornire per dimostrare la legalità del legname importato. I prodotti primari comprendono tanto tronchi quanto legname segato rientranti nei codici SA 4403, 4406 e 4407. I prodotti complessi comprendono invece i prodotti del legno che ricadono nei codici SA del capitolo 44 e del capitolo 94.

Dettagli in merito alla verifica delle fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita sono riportati nella sezione 6.3.

2.1.2.   Legname in transito

Il legname in transito non è incluso nell’SVL del legname vietnamita.

Il concetto di «legname e suoi derivati in transito» è definito come qualsiasi prodotto del legno originario di un paese terzo che entra nel territorio del Vietnam sotto controllo doganale e lo lascia nella stessa forma mantenendo la propria origine.

Il legname in transito rimane segregato dal legname che entra nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita ed è soggetto a controllo doganale dal punto di entrata in Vietnam fino all’uscita dallo stesso, non trasformato, in conformità delle normative e dei regolamenti del Vietnam. Il legname in transito non è soggetto alla verifica della legalità ai sensi dell’SVL del legname vietnamita e non è coperto dal sistema di licenze FLEGT.

2.2.   Ambito di applicazione del controllo

L’ambito di applicazione del controllo dell’SVL del legname vietnamita si applica a:

tutte le fonti di legname elencate nella sezione 2.1.1;

tutte le categorie di legname e suoi derivati elencate nell’allegato I;

tutti gli operatori (organizzazioni e nuclei familiari) coinvolti nella catena di approvvigionamento del legname.

Tutti i principi, i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo inclusi nella definizione di legalità per le organizzazioni e i nuclei familiari sono parte dell’SVL del legname vietnamita.

La figura 1 illustra la relazione tra i sette elementi principali dell’SVL del legname vietnamita.

L’SVL del legname vietnamita è un sistema nazionale che si applica a) a tutte le organizzazioni e a tutti i nuclei familiari e b) a tutti i mercati del legname nazionali e di esportazione in relazione ai quali trovano applicazione i seguenti elementi del sistema:

1.

definizione di legalità del legname, come specificato nella sezione 3 del presente allegato e nell’allegato II;

2.

sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, come specificato nella sezione 4 del presente allegato;

3.

sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS) e verifica basata sul rischio, come specificato nella sezione 5 del presente allegato;

4.

controllo della catena di approvvigionamento, come specificato nelle sezioni 6 e 7 del presente allegato e nella sua appendice 2;

5.

rilascio di licenze FLEGT, come specificato nella sezione 8 del presente allegato e nell’allegato IV;

6.

meccanismi in materia di ispezione interna, reclami e riscontro, come specificato nella sezione 9;

7.

valutazione indipendente, come specificato nella sezione 10 del presente allegato e nell’allegato VI.

L’elemento del sistema 5 si applica esclusivamente alle esportazioni di legname nel mercato dell’Unione.

Gli elementi del sistema 6 e 7 coprono tutte le fasi delle catene di approvvigionamento fino al punto di rilascio delle licenze FLEGT (elementi di sistema da 1 a 5).

Image 10

Testo di immagine

2.2.1.   Definizione di organizzazioni e nuclei familiari

Le organizzazioni soggette all’SVL del legname vietnamita comprendono aziende forestali, imprese forestali statali, consigli di gestione di foreste di protezione, consigli di gestione di foreste a uso speciale, nonché cooperative e imprese coinvolte in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento e che dispongono di una registrazione aziendale.

I nuclei familiari soggetti all’SVL del legname vietnamita comprendono nuclei familiari, singoli individui, comunità di villaggi e qualsiasi altra entità non appartenente alla categoria «organizzazioni» di cui sopra. Le imprese a conduzione familiare che impiegano regolarmente più di 10 lavoratori sono tenute a registrarsi come imprese e sono considerate organizzazioni nel contesto dell’applicazione dell’SVL del legname vietnamita.

2.2.2.   Definizione di agenzie governative

Nel contesto del presente accordo, le agenzie governative comprendono diversi ministeri e settori a livello centrale, dipartimenti tecnici nel contesto del comitato popolare provinciale e distrettuale e dei comitati popolari comunali coinvolti nell’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, come specificato nelle appendici 1 A e 1B al presente allegato e riepilogato nella tabella 1.

2.2.3.   Definizione di autorità di verifica ed entità di verifica

Nel contesto del presente accordo, l’autorità di verifica comprende le agenzie di protezione delle foreste a tutti i livelli, ossia il dipartimento centrale di protezione forestale (FPD centrale) che risponde all’amministrazione forestale del Vietnam (VNFOREST), la quale a sua volta opera in seno al ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (MARD), nonché il dipartimento provinciale di protezione forestale (FPD provinciale) che comprende uffici provinciali e distrettuali dell’FPD (in appresso denominati «FPD locale»).

Le entità di verifica sono agenzie governative e autorità governative locali oppure altre unità, agenzie o singoli individui ai sensi delle normative governative, competenti per lo sviluppo, la verifica e l’approvazione dei parametri di controllo nella loro zona di competenza, come stabilito nelle appendici 1 A e 1B del presente allegato e riepilogato nella tabella 1.

2.3.   Riconoscimento da parte dell’SVL del legname di sistemi volontari di certificazione e sistemi nazionali di certificazione

Un sistema volontario di certificazione è un meccanismo non normativo soggetto a valutazione da parte di terzi.

Un sistema nazionale di certificazione è un meccanismo volontario o normativo basato su una serie definita di criteri soggetti a valutazione e monitoraggio da parte del governo.

I sistemi riconosciuti, volontari e nazionali, di certificazione sono presi in considerazione come parametro di controllo supplementare per la verifica basata sul rischio delle importazioni di legname, come specificato nella sezione 6.3.7. Il legname importato dotato di licenza FLEGT o permesso CITES viene automaticamente riconosciuto come legale come specificato nella sezione 6.3.7.

Il Vietnam valuta i sistemi nazionali di certificazione e quelli volontari in base alle prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita e decide in merito a un elenco di sistemi di certificazione da condividere con il comitato congiunto di attuazione (CCA) per ragioni di informazione.

La valutazione dei sistemi nazionali di certificazione e di quelli volontari avviene sulla base di una metodologia approvata da entrambe le parti in seno al CCA che deve essere pronta prima della valutazione congiunta dell’SVL del legname vietnamita (allegato VII). L’elenco dei sistemi riconosciuti può anche essere rivalutato, aggiornato e sottoposto all’attenzione del CCA durante l’attuazione.

3.   DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

La definizione di legalità (DL) stabilisce i requisiti fondamentali della legislazione applicabile al legname in Vietnam, come illustrato nell’allegato II.

La definizione di legalità si basa su normative e sulla legislazione in vigore ed è stata sviluppata attraverso la consultazione con le parti interessate del governo, del settore privato e della società civile in Vietnam.

In seguito alla ratifica del presente accordo, il Vietnam notifica all’Unione europea qualsiasi modifica relativa ai parametri di controllo o ai riferimenti normativi presenti nella definizione di legalità attraverso il CCA e quest’ultimo esamina la portata di tali modifiche e le loro ripercussioni sulla definizione di legalità almeno ogni due anni durante l’attuazione del presente accordo come specificato nell’allegato IX.

Il Vietnam rende pubbliche tutta la legislazione applicabile di cui nella definizione di legalità e qualsiasi modifica alla stessa, come specificato nell’allegato VIII.

3.1.   Struttura e contenuto della definizione di legalità

La definizione di legalità è suddivisa in due parti: una per le organizzazioni e una per i nuclei familiari, in maniera rispondere a: i) differenze nei regolamenti che si applicano a questi due gruppi destinatari; ii) differenze nella dimensione dell’investimento e nella portata e organizzazione delle loro attività; e iii) esigenza di assicurare la compatibilità della definizione di legalità per questi due gruppi e rendere l’SVL del legname vietnamita chiaro, specifico e implementabile.

Le differenze tra la definizione di legalità per le organizzazioni e quella per i nuclei familiari sono ulteriormente specificate nell’introduzione all’allegato II.

Ogni parte della definizione di legalità è costituita da sette principi, ciascuno suddiviso in criteri, indicatori e parametri di controllo:

principio I: la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del terreno, diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società;

principio II: rispetto dei regolamenti in materia di gestione del legname confiscato;

principio III: rispetto dei regolamenti in materia di importazione di legname;

principio IV: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname;

principio V: rispetto dei regolamenti in materia di trasformazione del legname;

principio VI: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali per l’esportazione;

principio VII (organizzazioni): rispetto dei regolamenti in materia di imposte e dipendenti;

principio VII (nuclei familiari): rispetto dei regolamenti in materia di imposte.

Al fine di conformarsi alla definizione di legalità, le organizzazioni e i nuclei familiari devono rispettare tutti gli indicatori applicabili in base ai sette principi dei quali l’autorità di verifica e le entità di verifica assicurano l’esecuzione come stabilito nella sezione 2.2.3 e nella tabella 1.

La valutazione della conformità degli indicatori si effettua sulla base di parametri di controllo applicabili corrispondenti.

Affinché un indicatore sia «conforme», tutti i parametri di controllo pertinenti devono essere verificati e ritenuti conformi.

Tabella 1. Agenzie governative responsabili dello sviluppo, della verifica e dell’approvazione dei parametri di controllo nel contesto dell’SVL del legname vietnamita

Principio e tipi di parametri di controllo

Agenzie responsabili

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNAME NAZIONALE RISPETTA I REGOLAMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELLE FORESTE, GESTIONE, AMBIENTE E SOCIETÀ

Diritti di sfruttamento del terreno e diritti di sfruttamento delle foreste

Comitato popolare comunale, distrettuale e provinciale; dipartimento delle risorse naturali e dell’ambiente; dipartimento dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Registrazione dell’attività commerciale/dell’impresa

Dipartimento della Pianificazione e degli investimenti; consigli di gestione di parchi industriali/zone di trasformazione per l’esportazione.

Gestione sostenibile delle foreste

Dipartimento dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Regolamentazione ambientale

Comitato popolare comunale, distrettuale e provinciale; dipartimento delle risorse naturali e dell’ambiente.

Conversione della destinazione di terreni forestali in altre destinazioni

Comitato popolare provinciale e distrettuale.

Controllo della catena di approvvigionamento

Agenzie per la protezione delle foreste; comitato popolare comunale.

PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL LEGNAME CONFISCATO

Gestione e vendita all’asta di beni confiscati

Ministero delle finanze; comitato popolare provinciale e distrettuale.

Controllo della catena di approvvigionamento

Agenzie per la protezione delle foreste.

PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DI LEGNAME

Regolamentazione e regimi doganali

Ministero delle finanze/dipartimento generale delle dogane; autorità doganali di frontiera.

Permessi CITES

Autorità di gestione della CITES.

Quarantena fitosanitaria

Dipartimento dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale; autorità doganali di frontiera.

Controllo della catena di approvvigionamento

Agenzie per la protezione delle foreste.

Regolamentazione sul commercio di legname per l’importazione – l’esportazione

Ministero dell’Industria e del commercio.

PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASPORTO E COMMERCIO DI LEGNAME

Registrazione dell’attività commerciale/dell’impresa

Dipartimento della Pianificazione e degli investimenti; consigli di gestione di parchi industriali/zone di trasformazione per l’esportazione.

Controllo della catena di approvvigionamento

Agenzie per la protezione delle foreste; comitato popolare comunale.

Regolamentazione sul commercio di legname nazionale

Ministero dell’Industria e del commercio.

PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNAME

Registrazione dell’attività commerciale/dell’impresa

Dipartimento della Pianificazione e degli investimenti; consigli di gestione di parchi industriali/zone di trasformazione per l’esportazione.

Regolamentazione ambientale

Comitato popolare comunale, distrettuale e provinciale; Dipartimento delle risorse naturali e dell’ambiente

Prevenzione degli incendi e lotta antincendio

Vigili del fuoco provinciali.

Controllo della catena di approvvigionamento

Agenzie per la protezione delle foreste.

Regolamentazione sul settore della trasformazione

Ministero dell’Industria e del commercio

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI REGIMI DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

Regolamentazione e regimi doganali

Ministero delle finanze/dipartimento generale delle dogane; autorità doganali di frontiera.

Permessi CITES

Autorità di gestione della CITES.

Quarantena fitosanitaria

Dipartimento dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale; autorità doganali di frontiera.

Controllo della catena di approvvigionamento

Agenzie per la protezione delle foreste.

Regolamentazione sul commercio di legname per l’importazione – l’esportazione

Ministero dell’Industria e del commercio.

PRINCIPIO VII (ORGANIZZAZIONI): RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE E DIPENDENTI

PRINCIPIO VII (NUCLEI FAMILIARI): RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE

Regolamentazione fiscale

Ministero delle finanze/dipartimento generale delle imposte; dipartimento provinciale delle imposte.

Regolamentazione in materia di lavoro, igiene e salute

Dipartimento del Lavoro, degli invalidi e degli affari sociali; sindacati sui posti di lavoro della confederazione generale del lavoro.

Assicurazione sociale

Assicurazione sociale vietnamita.

4.   SVILUPPO, VERIFICA E APPROVAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO IN TUTTE LE FASI DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

4.1.   Definizione di parametri di controllo

I parametri di controllo sono documenti di cui all’allegato II utilizzati dalle organizzazioni e dai nuclei familiari per dimostrare la conformità legale rispetto all’indicatore corrispondente. Al fine di chiarire le metodologie di verifica applicate nel contesto dell’SVL del legname vietnamita, si attua una distinzione tra i parametri di controllo «statici» e quelli «dinamici», riportata nell’allegato II per ciascun parametro di controllo.

4.1.1.   Parametri di controllo statici

I parametri di controllo statici, come specificato nella definizione di legalità, sono utilizzati per verificare la conformità legale dello stabilimento e delle operazioni di organizzazioni e nuclei familiari nel contesto della raccolta, della trasformazione, del trasporto e del commercio di legname.

I parametri di controllo statici:

sono sviluppati e approvati una tantum e possono essere rinnovati periodicamente;

sono verificati e approvati periodicamente dalle entità di verifica per ciascun parametro di controllo secondo quanto richiesto dalla legge;

sono usati come criterio nel contesto della valutazione regolare del sistema di classificazione delle organizzazioni;

sono messi a disposizione se necessario per sostenere l’esercizio atto a garantire l’accuratezza delle informazioni e la legalità di tutto il legname al momento dell’approvvigionamento di legname a livello nazionale;

includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parametri di controllo quali la registrazione di imprese, i diritti di sfruttamento di terreni forestali, nonché i regolamenti in materia fiscale, di lavoro e ambientale.

4.1.2.   Parametri di controllo dinamici

I parametri di controllo dinamici, come specificato nella definizione di legalità, sono utilizzati per verificare la conformità legale dell’origine del legname e il legname in circolazione in ciascuna fase della catena di approvvigionamento. I parametri di controllo dinamici sono valutati dall’autorità di verifica e da altre entità di verifica responsabili attraverso il processo regolare e frequente di controllo attuato lungo la catena di approvvigionamento del legname e nella valutazione dell’OCS per le organizzazioni.

I parametri di controllo dinamici:

sono sviluppati e approvati per dimostrare la conformità legale di singoli lotti di legname;

sono resi disponibili, se necessario, per sostenere l’esercizio di dovuta diligenza e sono utilizzati per verificare la legalità dei singoli lotti di legname lungo la catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita;

includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parametri di controllo quali le bolle di accompagnamento del carico di legname e le fatture disciplinate dal ministero delle Finanze per le organizzazioni, che sono incluse nel fascicolo del legname e dei suoi derivati in ciascun punto critico di controllo della catena di approvvigionamento;

sono: i) verificati e approvati dall’autorità di verifica e da altre entità di verifica responsabili in base alla frequenza conformemente ai regolamenti applicabili per ciascun parametro di controllo; e ii) valutati sistematicamente come parte a) dell’OCS, b) dei controlli della catena di approvvigionamento; e c) della verifica per l’esportazione.

I parametri di controllo statici e dinamici di cui all’allegato II possono essere modificati, integrati o sostituiti. L’allegato II è aggiornato e integrato conformemente all’articolo 24 del presente accordo.

4.2.   Sviluppo di parametri di controllo

Lo sviluppo di parametri di controllo consiste nella preparazione, da parte di organizzazioni e nuclei familiari oppure di enti di verifica, di un documento o di un fascicolo di documenti in conformità della normativa e dei regolamenti vietnamiti di cui all’allegato II e alle appendici 1 A e 1B del presente allegato.

Ai sensi degli obblighi di legge di cui all’allegato II, i parametri di controllo possono essere sviluppati da organizzazioni e nuclei familiari coinvolti nella catena di approvvigionamento del legname oppure da enti di verifica per ciascuna fase della catena di approvvigionamento del legname.

Le entità responsabili incaricate dello sviluppo dei parametri di controllo sono definite nella colonna «Preparato da» delle appendici 1 A e 1B del presente allegato.

4.3.   Verifica e approvazione/certificazione di parametri di controllo

La verifica e l’approvazione dei parametri di controllo sono condotte come descritto in appresso.

La verifica dei parametri di controllo è il processo di verifica della legalità, validità e conformità dei parametri di controllo basato su controlli documentali e/o fisici da parte delle entità di verifica conformemente ai regolamenti di cui all’allegato II.

L’approvazione dei parametri di controllo da parte delle entità di verifica corrisponde al riconoscimento della conformità di ciascun parametro di controllo rispetto ai regolamenti di cui all’allegato II e alle appendici 1 A e 1B del presente allegato.

Il termine di certificazione dei parametri di controllo viene utilizzato per l’approvazione della bolla di accompagnamento del carico.

Le entità responsabili incaricate della verifica e dell’approvazione dei parametri di controllo sono definite nella colonna «Approvato -certificato da» delle appendici 1 A e 1B del presente allegato. Le entità responsabili incaricate della verifica di ciascun parametro di controllo sono definite nella colonna «Verificato da» delle appendici 1 A e 1B del presente allegato.

4.4.   Competenze degli attori pertinenti

4.4.1.   Competenze delle organizzazioni

1.

Le organizzazioni rispondono dell’accuratezza delle informazioni e della legalità di tutte le fonti di legname, ivi compreso per il legname proveniente da fonti nazionali. Per il legname importato, le organizzazioni devono esercitare la dovuta diligenza di cui alla sezione 6.3.7.

2.

Le organizzazioni sono competenti per lo sviluppo, la verifica e l’approvazione dei parametri di controllo oppure per la richiesta alle entità di verifica di sviluppare, verificare e approvare i parametri di controllo per ciascun acquisto di legname in base a ciascun punto della catena di approvvigionamento.

3.

All’atto dell’acquisto di legname da qualsiasi fonte, le organizzazioni controllano e tengono registrazioni dei parametri di controllo di legalità del legname acquistato.

4.

I controlli che devono essere effettuati dalle organizzazioni comportano l’accertamento della validità, dell’autenticità e della conformità del fascicolo del legname e dei suoi derivati, nonché della correlazione di quest’ultimo al legname, in maniera da garantire che il legname acquistato provenga da fonti legali. In caso di qualsiasi rischio sospetto di legname illegale, le organizzazioni non acquistano il legname.

5.

Le organizzazioni valutano se il fornitore di legname svolge i controlli e redige la documentazione in relazione ai parametri di controllo in modo da garantire la legalità del legname acquistato.

La valutazione e la verifica delle organizzazioni nell’OCS di cui alla sezione 5 mirano a esaminare se le organizzazioni hanno verificato e documentato in maniera adeguata i parametri di controllo di legalità del legname acquistato.

4.4.2.   Competenze dei nuclei familiari

1.

I nuclei familiari rispondono dell’accuratezza delle informazioni e della legalità di tutte le fonti di legname, ivi compreso per il legname proveniente da fonti nazionali. Per il legname importato, i nuclei familiari devono esercitare la dovuta diligenza di cui alla sezione 6.3.7.

2.

I nuclei familiari si assumono la responsabilità per lo sviluppo, la verifica e l’approvazione dei parametri di controllo oppure per la richiesta alle entità di verifica di sviluppare, verificare e approvare i parametri di controllo per ciascun acquisto di legname in base a ciascun punto della catena di approvvigionamento.

3.

All’atto dell’acquisto di legname da qualsiasi fonte, i nuclei familiari controllano e tengono registrazioni dei parametri di controllo di legalità del legname acquistato.

4.

I controlli che devono essere effettuati dai nuclei familiari comportano l’accertamento della validità, dell’autenticità e della conformità del fascicolo del legname e dei suoi derivati, nonché della correlazione di quest’ultimo al legname, in maniera da garantire che il legname acquistato provenga da una fonte legale. In caso di qualsiasi rischio sospetto di legname illegale, i nuclei familiari non acquistano il legname.

5.

I nuclei familiari valutano se il fornitore di legname svolge i controlli e redige la documentazione in relazione ai parametri di controllo in modo da garantire la legalità del legname acquistato.

4.4.3.   Competenze delle agenzie governative

Le competenze delle agenzie governative in materia di sviluppo, verifica e approvazione dei parametri di controllo sono specificate nelle appendici 1 A e 1B del presente allegato e riepilogate nella tabella 1.

5.   SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI E VERIFICA BASATA SUL RISCHIO

5.1.   Finalità del sistema di classificazione delle organizzazioni

Il sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS) costituisce parte integrante della verifica basata sul rischio nel contesto dell’SVL del legname vietnamita.

L’OCS mira a:

i)

valutare il livello di rischio di tutte le organizzazioni nel contesto dell’SVL del legname vietnamita in relazione alla loro conformità ai requisiti dell’SVL al fine di applicare misure di verifica adeguate in maniera efficace, efficiente e tempestiva;

ii)

valutare la conformità legale delle organizzazioni rispetto ai parametri di controllo statici e dinamici come specificato nella definizione di legalità; e

iii)

ridurre le procedure amministrative, facilitare le attività di produzione commerciali delle organizzazioni e incoraggiarle a rispettare la legge.

L’OCS si applica a tutte le organizzazioni della catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita.

5.2.   Criteri e categorie di rischio

Le organizzazioni sono classificate in base ai seguenti criteri:

1.

rispetto dei parametri di controllo dinamici/per il controllo della catena di approvvigionamento al fine di garantire che soltanto il legname legale sia immesso nella catena di approvvigionamento (come definito nella sezione 4.1);

2.

soddisfacimento degli obblighi di dichiarazione di controllo della catena di approvvigionamento e di comunicazione (come descritto nella sezione 6.5);

3.

rispetto dei parametri di controllo statici (come definito nella sezione 4.1);

4.

registrazione di violazioni (come descritto nella sezione 11).

Il Vietnam dovrà esaminare in che modo i sistemi volontari di certificazione, i sistemi volontari di dovuta diligenza e i sistemi volontari legati alla catena di custodia riconosciuti nel quadro dell’SVL del legname vietnamita possano essere integrati nella metodologia OCS.

Sulla base di questi criteri, le organizzazioni sono classificate in due categorie di rischio:

categoria 1 (conforme): organizzazioni che soddisfano i criteri;

categoria 2 (non conforme): organizzazioni che non soddisfano pienamente i criteri o le organizzazioni di nuova costituzione.

L’applicazione dei criteri alle due categorie di rischio è spiegata nella tabella 2.

Tabella 2. Criteri minimi e categorie di rischio nell’OCS

Criteri

Categoria di rischio delle organizzazioni e criteri minimi per l’accettazione

Categoria 1

Categoria 2

1.

Rispetto dei parametri di controllo dinamici/per il controllo della catena di approvvigionamento al fine di garantire che soltanto il legname legale sia immesso nella catena di approvvigionamento

Pienamente conforme

Qualsiasi non conformità

2.

Soddisfacimento degli obblighi di dichiarazione della catena di approvvigionamento e di comunicazione

Pienamente conforme

Mancata presentazione di dichiarazioni e relazioni previsti dai requisiti giuridici

3.

Conformità con i parametri di controllo statici

Pienamente conforme

Non conformità

4.

Registrazione di violazioni e sanzioni

Nessuna registrazione di violazioni e sanzioni

Qualsiasi registrazione di violazioni e sanzioni

5.

Altri criteri

 

Organizzazioni di nuova costituzione

5.3.   Attuazione del sistema di classificazione delle organizzazioni

L’OCS deve essere gestito su base continua attraverso un’autovalutazione da parte delle organizzazioni e la valutazione e la verifica da parte del dipartimento provinciale di protezione forestale o di altre entità autorizzate dal governo.

Il governo del Vietnam emetterà una legislazione che guida l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, ivi incluso l’OCS. I regolamenti, i criteri, le procedure, le frequenze, la metodologia e le responsabilità degli attori pertinenti devono essere elaborati negli orientamenti di attuazione dell’SVL del legname vietnamita.

La procedura, la metodologia e le responsabilità dell’OCS sono descritte nella figura 2.

Figura 2. Procedura, metodologia e responsabilità dell’OCS

Image 11

Testo di immagine

5.3.1.   Frequenza e procedura di autovalutazione e valutazione

Dopo aver ricevuto l’autovalutazione condotta dalle organizzazioni, il dipartimento provinciale di protezione forestale (FPD provinciale) o altre entità autorizzate dal governo esaminano l’autovalutazione attraverso controlli documentali e/o sul campo secondo i criteri da 1 a 4 di cui alla sezione 5.2 e alla tabella 2, anche in riferimento a parametri di controllo statici e dinamici, e informazioni su casi di non conformità segnalati da altre agenzie governative provinciali ed entità di verifica. Le informazioni sul rispetto da parte delle organizzazioni dei regolamenti in materia di regimi doganali per l’importazione e l’esportazione devono essere utilizzate nella valutazione OCS in linea con i principi III e VI della definizione di legalità di cui all’allegato II.

La frequenza della procedura OCS include: i) classificazione periodica dell’organizzazione; e ii) classificazione di organizzazioni irregolari soggetta all’individuazione di eventuali non conformità o violazioni da parte di agenzie governative. La frequenza e la procedura di autovalutazione e valutazione sono specificate nella tabella 3.

Tabella 3. Frequenza/tempistica e procedura di autovalutazione e valutazione ai sensi dell’OCS

Procedura

Frequenza/Tempistica

1.

Classificazione periodica dell’organizzazione

Registrazione nell’OCS

Tutte le organizzazioni incluse nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita devono registrarsi nell’OCS.

Autovalutazione/auto-rivalutazione da parte delle organizzazioni

Prima autovalutazione condotta dall’organizzazione dopo la registrazione nell’OCS.

Seconda autovalutazione condotta tanto per la categorie 1 quanto per la 2 entro un anno dalla prima decisione di classificazione.

Terza e seguenti valutazioni:

+

per la categoria 1 dell’OCS: ogni due anni;

+

per la categoria 2 dell’OCS: ogni anno.

Valutazione dell’autovalutazione da parte dell’FPD provinciale o di altre entità autorizzate dal governo e notifica dei risultati della valutazione all’FPD centrale

Valutazione (dopo la ricezione dell’autovalutazione delle organizzazioni) da effettuare entro un determinato periodo di tempo da determinarsi nella futura legislazione dell’OCS.

 

Decisione e annuncio del risultato della classificazione da parte dell’FPD centrale

Decisione (dopo la ricezione dei risultati di valutazione) da annunciare entro un determinato periodo di tempo da determinarsi nella futura legislazione dell’OCS.

2.

Classificazione di organizzazioni irregolari

Nel caso in cui le organizzazioni siano soggette a eventuali non conformità e violazioni amministrative o penali

L’FPD centrale riclassifica automaticamente organizzazioni dalla categoria 1 alla categoria 2 e annuncia i risultati della riclassificazione.

5.3.2.   Risultati della classificazione

Gli annunci pubblici relativi alle organizzazioni che rientrano in ciascuna categoria di rischio sono regolarmente aggiornati nella banca dati dell’OCS gestita dall’FPD centrale come specificato nella sezione 12 del presente allegato e nell’allegato VIII.

In seguito alla registrazione nell’OCS, le organizzazioni sono in grado di accedere alle proprie informazioni e alle decisioni sulla categorizzazione del rischio presenti nella banca dati dell’OCS. Sulla base delle categorie di rischio dell’OCS, le organizzazioni preparano il corrispondente fascicolo del legname e dei suoi derivati per l’esportazione, come descritto nella sezione 7 del presente allegato e nell’allegato IV.

L’OCS e il sistema di valutazione del rischio doganale sono due sistemi distinti ma complementari che trattano dati diversi. L’autorità doganale del Vietnam e il dipartimento di protezione forestale (FPD) si scambiano regolarmente informazioni sulla rispettiva classificazione del rischio delle organizzazioni. Ogni volta che si verifica una modifica della classificazione dei rischi delle organizzazioni, la stessa deve essere notificata reciprocamente tra le due agenzie e presa in debita considerazione.

5.4.   Competenze degli attori pertinenti

5.4.1.   Competenze delle organizzazioni

Tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento sono responsabili della registrazione nell’OCS e della presentazione per fini di valutazione, all’FPD provinciale o ad altre entità autorizzate dal governo, dell’autovalutazione realizzata in base ai criteri specificati.

Le organizzazioni devono svolgere auto-rivalutazioni periodiche secondo quanto descritto nella tabella 3 e presentare la rivalutazione all’FPD provinciale o ad altre entità autorizzate dal governo per la sua valutazione.

5.4.2.   Competenze delle agenzie governative

Il governo del Vietnam conferisce la responsabilità generale per il sistema di classificazione delle organizzazioni e la verifica basata sul rischio all’FPD centrale e a quello provinciale.

All’FPD centrale spettano le competenze per:

preparare gli orientamenti di attuazione dell’OCS sulla base di regolamenti emanati dal governo;

creare e gestire la classificazione centralizzata delle organizzazioni e la banca dati dell’OCS;

gestire la banca dati centralizzata delle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste;

prendere decisioni in merito allo status di categoria di rischio delle organizzazioni sulla base dei risultati della valutazione comunicati dall’FPD provinciale o da altre entità autorizzate dal governo;

pubblicizzare e aggiornare l’elenco delle organizzazioni in ciascuna categoria di rischio sul sito web dell’FPD.

All’FPD provinciale o ad altre entità autorizzate dal governo spettano le competenze per:

ricevere l’autovalutazione delle organizzazioni che si registrano nel sistema e valutare detta autovalutazione;

rivalutare lo status di classificazione delle organizzazioni come specificato nella tabella 3;

monitorare in maniera tempestiva il rispetto da parte delle organizzazioni dei criteri di classificazione attraverso controlli documentali e sul campo destinati a rilevare eventuali non conformità e proporre all’FPD centrale qualsiasi modifica dello status di categoria delle organizzazioni dalla categoria 1 alla categoria 2;

collaborare con altre agenzie governative provinciali ed entità di verifica per verificare lo stato di conformità delle organizzazioni;

comunicare i risultati della valutazione all’FPD centrale per la decisione e l’annuncio pubblico da parte dell’FPD centrale;

riferire all’FPD centrale eventuali casi di non conformità da parte delle organizzazioni nel periodo di valutazione che devono essere gestiti e sottoposti a manutenzione da parte dell’FPD centrale nella banca dati di classificazione delle organizzazione e nella banca dati dell’OCS.

6.   CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

6.1.   Panoramica

Il controllo della catena di approvvigionamento mira a impedire l’immissione nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita di legname illegale o non verificato. Al fine di conseguire questo obiettivo generale, il sistema di controllo della catena di approvvigionamento garantisce che:

a)

tutte le organizzazioni coinvolte in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento del legname sono registrate nell’OCS;

b)

tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento del legname registrate nell’OCS effettuano comunicazioni alle agenzie per la protezione delle foreste in linea con gli obblighi di legge;

c)

le relazioni della catena di approvvigionamento sono compilate e riconciliate dalle agenzie per la protezione delle foreste in maniera da individuare eventuali flussi sospetti di legname;

d)

le agenzie per la protezione delle foreste conducono controlli fisici sistematici, casuali e ad hoc con l’obiettivo di assicurare che il legname sia coerente con il contenuto della documentazione corrispondente dichiarata da organizzazioni e nuclei familiari, anche in termini di i) numero di articoli, ii) volume e iii) classe di legname e/o specie, in tutte le fasi della catena di approvvigionamento;

e)

le agenzie per la protezione delle foreste effettuano indagini sui flussi sospetti di legname individuati;

f)

il controllo della catena di approvvigionamento si basa sui documenti che devono essere presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati in ogni fase della catena di approvvigionamento, come specificato nell’appendice 2;

g)

i parametri di controllo per il controllo della catena di approvvigionamento e gli obblighi di comunicazione della catena di approvvigionamento sono criteri previsti dall’OCS come specificato nella sezione 5 e nella tabella 2 del presente allegato.

L’appendice 2 specifica i requisiti per una gestione affidabile delle informazioni associate al fascicolo del legname e dei suoi derivati nei diversi punti critici della catena di approvvigionamento.

6.2.   Punti critici di controllo nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita

I punti critici di controllo nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita fanno riferimento:

i)

alla verifica delle fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita (come descritto nella sezione 6.3); e

ii)

alle fasi della catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o di importazione al punto di esportazione.

I sei punti critici di controllo nella catena di approvvigionamento nel quadro dell’SVL del legname vietnamita sono i seguenti:

1.

fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita:

1a.

legname proveniente dalla raccolta principale in foreste naturali nazionali (organizzazioni);

1b.

legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali (organizzazioni e nuclei familiari);

1c.

legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di protezione piantate (organizzazioni e nuclei familiari);

1d.

legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di produzione piantate (organizzazioni e nuclei familiari);

1e.1

legname proveniente da alberi della gomma (organizzazioni);

1e.2

legname proveniente da alberi della gomma; legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi (nuclei familiari);

1f.

legname confiscato gestito (organizzazioni e nuclei familiari);

1g.

legname importato (organizzazioni e nuclei familiari);

2.

prima operazione di trasporto e commerciale di legname e suoi derivati;

3.

seconda operazione di trasporto e commerciale di legname e suoi derivati;

4.

qualsiasi successivo trasporto e commercio di prodotti;

5.

sito di trasformazione;

6.

esportazione.

6.3.   Verifica delle fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita

Come specificato nella sezione 2.1, tutto il legname che entra nell’SVL del legname vietnamita è soggetto a regolamenti specifici relativi alle specifiche fonti di legname. I parametri di controllo di queste fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita sono specificati nella definizione di legalità e nelle appendici 1 A e 1B del presente allegato.

Nel contesto dell’SVL del legname vietnamita sono definiti punti critici di controllo per tutte le fonti di legname che entrano nel sistema, come descritto nella sezione 6.2 e nell’appendice 2.

L’appendice 2 fornisce un elenco dettagliato dei documenti che devono essere archiviati dalle organizzazioni, dai nuclei familiari e dall’FPD locale presso ciascun punto critico di controllo della catena di approvvigionamento. Le organizzazioni dovrebbero rendere tali documenti disponibili all’FPD provinciale o ad altre entità autorizzate dal governo durante la valutazione dell’OCS.

6.3.1.   Legname proveniente dalla raccolta principale in foreste naturali nazionali (punto critico di controllo 1a)

Il Vietnam mantiene uno stretto controllo sulla gestione e la raccolta del legname proveniente da foreste naturali nazionali. Il legname proveniente dalla raccolta principale di foreste naturali nazionali immesso nell’SVL del legname vietnamita deve provenire da foreste per le quali esistono piani di gestione sostenibile delle foreste approvati oltre ad altri controlli specifici in materia di ambiente e catena di approvvigionamento come descritto nel criterio 1 del principio I dell’allegato II (organizzazioni).

6.3.2.   Legname proveniente da foreste di protezione e di produzione piantate (punti critici di controllo 1c e 1d)

La politica del governo del Vietnam mira a incoraggiare lo sviluppo delle foreste di piantagioni, a sostegno delle quali si applicano condizioni favorevoli per i produttori di legname (organizzazioni e nuclei familiari) dalla decisione di allocazione o di locazione di terreni fino al momento della piantumazione, nonché della raccolta, del trasporto e del commercio del legname.

Gli obblighi di legge si applicano al legname proveniente da piantagioni concentrate in base alle diverse categorie di foreste, ivi comprese le foreste piantate di protezione e di produzione, come specificato nei criteri 2 e 3 del principio I dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari).

6.3.3.   Legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero (punti critici di controllo 1b, 1c e 1d)

L’abbattimento di recupero da foreste naturali nei casi in cui si converte la destinazione d’uso del terreno da quella forestale ad altri usi richiede misure di compensazione per lo sgombero del sito approvate dall’autorità vietnamita competente. Il criterio 4 di cui al principio I dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari) disciplina la base giuridica per la decisione sulla modifica della destinazione d’uso dei terreni, l’approvazione delle misure di compensazione per lo sgombero del sito e l’approvazione della valutazione dell’impatto ambientale.

Il legname di recupero può provenire da abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali o foreste a piantumazione concentrata.

L’abbattimento di recupero di legname comporta l’abbattimento di alberi durante l’attuazione di misure silvicolturali, la ricerca scientifica e lo sgombero di siti di progetti all’atto della conversione delle destinazioni d’uso delle foreste. Con «raccolta di recupero di legname» si indica invece la raccolta di: alberi caduti o morti a causa di calamità naturali; legname bruciato, marcio o secco; e rami di alberi che rimangono nelle foreste.

I regolamenti per l’abbattimento e la raccolta di recupero sono specificati nei criteri da 2 a 7 del principio I dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari) e comprendono i seguenti:

criteri 2 e 3: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di protezione piantate e di foreste di produzione pianate;

criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni;

criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerca scientifica e formazione nel settore della silvicoltura;

criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali;

criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni.

6.3.4.   Legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi (punto critico di controllo 1e.2)

Le prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita relative alla raccolta di legname da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi si applicano esclusivamente ai nuclei familiari e sono specificati nel criterio 7 del principio I dell’allegato II (nuclei familiari). La raccolta di legname da questa fonte è descritta nell’allegato II.

6.3.5.   Legno proveniente da alberi della gomma da fonti nazionali (punti critici di controllo 1e.1 e 1e.2)

In Vietnam gli alberi della gomma sono considerati una coltura industriale multiuso e vengono piantati e raccolti tanto in terreni agricoli quanto in quelli forestali. Per il legname proveniente da alberi della gomma e i prodotti fabbricati con tale legname provenienti da fonti nazionali che entrano nell’SVL del legname vietnamita, è necessario presentare un fascicolo del legname e dei suoi derivati che ne dimostri l’origine legale, in linea con i requisiti di cui al principio I dell’allegato II (criterio 8 per le organizzazioni e criterio 8 per i nuclei familiari).

Il legname importato proveniente da alberi della gomma è considerato costituire legname importato ed è soggetto alle disposizioni della sezione 6.3.7.

6.3.6.   Legname confiscato gestito (punto critico di controllo 1f)

Il legname confiscato, come bene statale, è gestito in conformità delle normative e dei regolamenti del Vietnam. Il legname confiscato gestito è autorizzato all’immissione nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita ed è idoneo al rilascio di licenze FLEGT a condizione che siano state seguite le fasi per la gestione del legname confiscato descritte in appresso.

Fase 1: decisioni in merito alla gestione di violazioni amministrative o alla gestione di prove di violazione da parte di agenzie statali aventi giurisdizione per la confisca di prodotti forestali soggetti a violazioni, unitamente ai verbali scritti del trattamento della violazione e a un elenco di prodotti confiscati;

fase 2: preparazione, da parte delle guardie forestali locali, di un elenco dei prodotti forestali confiscati (con segni di martello per il legname rotondo di diametro ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m);

fase 3: istituzione del consiglio di valutazione dei beni con l’obiettivo di determinare il prezzo di partenza per la vendita all’asta di prove/beni confiscati, il quale è conforme alle disposizioni della legge sull’esecuzione di sentenze civili;

fase 4: contratto per la vendita all’asta di beni: autorizzazione di vendita all’asta di beni da parte del centro d’asta professionale o di una casa d’aste (per prove materiali di violazioni amministrative autorizzate da autorità centrali o provinciali); oppure autorizzazione di vendita all’asta di beni da parte del consiglio distrettuale (per prove materiali di violazioni amministrative autorizzate da autorità distrettuali);

fase 5: pubblicizzazione della vendita all’asta;

fase 6: registrazione dei partecipanti all’asta;

fase 7: organizzazione della vendita all’asta;

fase 8: contratto per l’acquisto di beni venduti all’asta;

fase 9: pagamento per l’acquisto dei beni, consegna dei beni;

fase 10: emissione di certificati di proprietà per i beni venduti all’asta.

Il legname confiscato è legalmente autorizzato all’immissione nell’SVL del legname vietnamita e nella catena di approvvigionamento a fronte della presentazione di una prova di un contratto per l’acquisto di beni venduti all’asta, un certificato attestante diritti di proprietà e di utilizzo di beni venduti all’asta, una fattura con IVA e una bolla di accompagnamento per prodotti forestali venduti all’asta, come descritto in relazione al principio II dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari).

I dati relativi al quantitativo e al tipo di legname confiscato presso a) il punto di confisca e b) in seguito all’asta sono registrati nella banca dati dell’FPD sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste come descritto nella sezione 11 del presente allegato e sono monitorati e controllati lungo la catena di approvvigionamento dalle agenzie per la protezione delle foreste.

6.3.7.   Legname importato (punto critico di controllo 1 g)

Il controllo e la gestione del legname importato in Vietnam sono soggetti alla normativa e ai regolamenti descritti nel principio III dell’allegato II (organizzazioni e nuclei familiari) e si applicano i seguenti tre filtri e le seguenti tre misure di verifica basata sul rischio:

1.

sistema di valutazione del rischio doganale;

2.

categorie di rischio delle specie;

3.

rischio associato all’origine geografica del legname.

L’uso dei tre filtri di cui sopra determina:

a)

la necessità di ulteriori controlli sul fascicolo e di ulteriori controlli fisici; e

b)

la necessità di documentazione aggiuntiva per dimostrare la legalità del legname importato.

Le procedure per il controllo e la gestione del legname importato in Vietnam sono illustrate nella figura 3.

La necessità di ulteriori controlli fisici e di documentazione aggiuntiva per dimostrare la legalità del legname importato è specificata nella tabella 4.

È necessario optare per uno dei seguenti tre modi alternativi per dimostrare la legalità del legname importato:

1.

una licenza FLEGT valida o una licenza di esportazione equivalente che copra l’intero carico emessa da un paese esportatore che ha concluso un AVP con l’Unione e dispone di un sistema operativo di rilascio di licenze FLEGT in vigore;

2.

un permesso CITES valido che copre l’intero carico; oppure

3.

un’autodichiarazione che dimostri la dovuta diligenza e la documentazione aggiuntiva in base allo status della categoria di rischio del legname importato come specificato nella tabella 4.

I controlli descritti nella presente sezione si applicano a tutti i dichiaranti in dogana, ivi comprese le organizzazioni e i singoli individui così come definiti dai regolamenti doganali del Vietnam e le organizzazioni e i nuclei familiari come definiti nel contesto dell’SVL del legname vietnamita.

6.3.7.1.   Dovuta diligenza e prescrizioni per l’autodichiarazione per gli importatori

Oltre alle attività di verifica svolte dalle entità di verifica, gli importatori si assumono la responsabilità della legalità del legname importato in conformità della legislazione applicabile del paese di raccolta. A tale fine essi esercitano la dovuta diligenza in merito all’origine legale del legname importato, che comprende la raccolta di informazioni, la valutazione del rischio e l’attenuazione di qualsiasi rischio individuato. Gli importatori sono tenuti a ottenere informazioni e documentazione supplementare sulla legalità del legname nel paese di raccolta, indipendentemente dal tipo di prodotto (primario o complesso) o dalla lunghezza della catena di approvvigionamento.

Il concetto di «legislazione applicabile» indica la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

diritti di prelievo: concessione di diritti di raccolta del legname, nel rispetto della legislazione e delle procedure relative all’allocazione di terreni forestali e ai diritti di sfruttamento delle foreste e dei terreni;

attività forestali: rispetto degli obblighi di legge in relazione alla gestione forestale e alla trasformazione del legname, segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro;

diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e il suo commercio;

commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge in materia di procedure commerciali e doganali.

La dovuta diligenza è documentata attraverso un’autodichiarazione come specificato nel modello di cui all’appendice 3. L’autocertificazione è richiesta per tutti i carichi di legname importato privi di un permesso CITES, di una licenza FLEGT o di una licenza di esportazione equivalente che copra l’intero carico emessa da un paese esportatore che ha concluso un AVP con l’Unione e dispone di un sistema operativo di rilascio di licenze FLEGT in vigore. L’autodichiarazione va presentata unitamente alla documentazione doganale applicabile.

L’autodichiarazione include:

a)

una descrizione del carico;

b)

l’identificazione del rischio potenziale connesso alla legalità del carico in conformità della legislazione applicabile nel paese di raccolta;

c)

misure di attenuazione per qualsiasi rischio potenziale individuato correlato all’origine legale;

d)

un elenco di qualsiasi documentazione aggiuntiva allegata come prova di origine legale come indicato nella tabella 4.

Se necessario, la documentazione aggiuntiva da includere nell’autodichiarazione comprende almeno uno dei tre elementi seguenti:

1.

sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita;

2.

il documento di raccolta conforme alla legislazione del paese di raccolta corrispondente al carico importato per i prodotti primari;

3.

documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità della legislazione del paese di raccolta, se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i prodotti primari oppure se gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi.

Per quanto concerne le prescrizioni relative alla documentazione aggiuntiva alternativa, il Vietnam sviluppa orientamenti specifici per l’attuazione del presente accordo.

In caso di rischio sospetto, le entità di verifica effettuano controlli supplementari sulla legalità del carico importato. L’importatore può utilizzare le informazioni ottenute tramite la dovuta diligenza per dimostrare la legalità del carico importato.

Il Vietnam emette una legislazione che impone agli importatori di condurre un esercizio di dovuta diligenza come indicato nella presente sezione. In caso di inosservanza di tale legislazione, sono imposte sanzioni amministrative o penali adeguate, proporzionate e dissuasive in conformità della legislazione applicabile del Vietnam.

6.3.7.2.   Gestione di violazioni

In caso di individuazione di importazioni illegali di legname da parte delle autorità doganali o di altre agenzie, la pertinente autorità vietnamita, nella propria zona di competenza o in coordinamento con le agenzie preposte all’applicazione delle normative, gestisce la violazione, nonché il respingimento o il sequestro del carico in linea con la normativa e i regolamenti vietnamiti.

In caso di individuazione di importazioni illegali di legname, l’agenzia che ha individuato il legname illegale importato si coordina con altre agenzie pertinenti e notifica all’FPD la violazione rilevata. L’FPD aggiorna la banca dati sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste in conformità della sezione 11.2.1 del presente allegato.

6.3.7.3.   Sistema di valutazione del rischio doganale

In conformità della legislazione doganale applicabile in Vietnam, la classificazione dei livelli di rischio derivanti dall’importazione e dall’esportazione avviene in base al grado di rispetto della legge da parte del dichiarante in dogana.

Nel processo di classificazione a livello di rischio, le autorità doganali considerano fattori correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il rispetto da parte dei dichiaranti in dogana dei regolamenti doganali e fiscali; la frequenza, la natura e la gravità di eventuali violazioni; la natura delle merci; l’origine delle importazioni e delle esportazioni; il percorso e la modalità di trasporto; e altri fattori relativi all’importazione e all’esportazione.

Le autorità doganali valutano e classificano i rischi imposti ai dichiaranti in dogana e ai carichi di importazione e di esportazione secondo diversi livelli (rosso, giallo e verde) al fine di applicare misure adeguate per l’esame, la vigilanza e l’ispezione doganali.

Rosso (rischio elevato): l’autorità doganale effettua controlli fisici alla frontiera. Tutti i carichi rientranti nella categoria doganale rossa sono controllati fisicamente. La percentuale specifica del controllo all’interno di ciascun carico varia dal 5 % al 100 % del volume del carico e dipende dalla decisione del responsabile del posto doganale;

giallo (rischio medio): l’autorità doganale esegue controlli sul fascicolo del carico. Se necessario, l’autorità doganale effettua controlli fisici del carico;

verde (nessun rischio): l’autorità doganale autorizza lo sdoganamento automatico sulla base della dichiarazione in dogana. Se necessario, l’autorità doganale effettua controlli fisici del carico.

L’ispezione doganale può essere condotta alla frontiera o attraverso procedure di sdoganamento post-dogana in base al livello di rischio. Lo sdoganamento post-dogana può essere applicato ai carichi di importazione, compresi quelli di legname. In linea con la legislazione doganale, l’autorità doganale applica metodi di gestione dei rischi per decidere la portata, i contenuti e il metodo di ispezione post-sdoganamento del carico importato. L’ispezione post-sdoganamento dei fascicoli doganali e delle merci sdoganate è effettuata entro cinque anni dalla data di registrazione della dichiarazione in dogana.

Viene mantenuto uno stretto coordinamento tra le autorità doganali e l’agenzia per la protezione delle foreste in termini di controllo e verifica delle importazioni di legname, nonché di controlli alla frontiera e post-sdoganamento su base regolare/sistematica e nell’affrontare casi di rischio sospetto.

6.3.7.4.   Categorie di rischio delle specie

Nel processo di importazione gli importatori sono tenuti a dichiarare il nome della specie (ivi compreso il loro nome scientifico e nome comune). In caso di dubbi sulla dichiarazione delle specie, l’ispezione è condotta dall’autorità tecnica vietnamita competente per confermare l’individuazione delle specie.

Le specie di legname importate sono classificate in due gruppi – a rischio elevato e a rischio basso – in base ai seguenti criteri:

le specie a rischio elevato sono definite come: quelle elencate nelle appendici I, II e III della CITES; le specie rare, preziose e gravemente minacciate appartenenti al gruppo IA e IIA in conformità della legislazione del Vietnam sulle specie di legname controllate; e le specie commercializzate illegalmente secondo la banca dati dell’FPD sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste e la banca dati dell’autorità doganale del Vietnam.

Il comitato congiunto di attuazione (CCA) prende in considerazione, per l’inclusione nell’elenco delle specie a rischio elevato, specie aggiuntive a rischio di essere minacciate nel paese di raccolta o commercializzate illegalmente, come ufficialmente proposto dal Vietnam o dall’Unione al CCA oppure sulla base di informazioni provenienti dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), dall’Interpol, dal segretariato della CITES o dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Le specie importate in Vietnam per la prima volta devono essere considerate a rischio elevato salvo decisione contraria da parte del CCA.

Il legname e i suoi derivati complessi che combinano specie a rischio elevato e a rischio basso devono essere trattati come prodotti a rischio elevato;

le specie a rischio basso sono definite come le specie non appartenenti alla categoria di cui sopra.

I criteri e la metodologia applicati generano un elenco di specie a rischio elevato che viene riesaminato, integrato e adeguato durante l’attuazione del presente accordo e deciso dal CCA durante le sue riunioni.

Sulla base della decisione del CCA, il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale emana una legislazione che presenta l’elenco delle specie a rischio elevato. Tale legislazione viene aggiornata periodicamente, secondo quanto richiesto dalla decisione del CCA. Le autorità doganali tengono conto di tale legislazione per modificare le proprie procedure relative all’obbligo per gli importatori di fornire documentazione aggiuntiva per l’importazione di legname come definito nella tabella 4.

6.3.7.5.   Rischio associato all’origine geografica del legname importato

Le informazioni sugli obblighi di legge per l’esportazione di legname nel paese di origine sono prese in considerazione nel contesto dell’approccio basato sul rischio al fine di valutare l’origine legale del legname importato.

Il rischio associato all’origine geografica del legname importato è preso in considerazione nelle fasi di controllo e gestione del legname importato in Vietnam.

Un paese è considerato a basso rischio se:

a)

dispone di un sistema operativo di verifica della legalità del legname per il rilascio di licenze FLEGT; oppure

b)

dispone di un quadro normativo nazionale vincolante in materia di dovuta diligenza per la legalità del legname che copre l’intera catena di approvvigionamento fino al paese di raccolta, riconosciuto dal Vietnam come conforme ai criteri dell’SVL del legname vietnamita; oppure

c)

l’indicatore dell’efficacia del governo secondo gli indicatori mondiali di governance della Banca mondiale è pari a 0 o superiore, un sistema normativo per l’attuazione della CITES è valutato essere di livello I, come annunciato dal segretariato della CITES, ed è soddisfatta una delle due condizioni che seguono:

i)

il Vietnam ha stipulato un accordo bilaterale sulla legalità del legname con il paese in questione, riconosciuto dal Vietnam come conforme ai criteri dell’SVL del legname vietnamita e tale accordo è stato pubblicato; o

ii)

il paese in questione dispone di regimi nazionali normativi di certificazione del legname riconosciuti dal Vietnam come conformi ai criteri dell’SVL del legname vietnamita.

I criteri e la metodologia applicati generano un elenco di paesi a basso rischio che viene riesaminato, integrato e adeguato durante l’attuazione del presente accordo e deciso dal CCA durante le sue riunioni.

Il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale emana una legislazione che presenta l’elenco dei paesi a basso rischio. Tale legislazione viene aggiornata periodicamente, secondo quanto richiesto dalla decisione del CCA. Le autorità doganali tengono conto di tale legislazione per modificare le proprie procedure relative agli obblighi per gli importatori di fornire documentazione aggiuntiva per l’importazione di legname come definito nella tabella 4.

6.3.7.6.   Controllo e gestione del legname importato basati sul rischio

In conformità dei criteri di gestione del rischio di cui sopra, il legname importato in Vietnam è controllato e gestito dalle autorità doganali come descritto nella figura 3.

Le autorità doganali effettuano controlli documentali sistematici per il legname importato sulla base della documentazione doganale applicabile, nonché di:

a)

un’autodichiarazione, comprensiva di qualsiasi documentazione aggiuntiva pertinente; o

b)

un permesso CITES valido; o

c)

una licenza FLEGT valida.

Il controllo e la gestione basati sul rischio delle importazioni di legname in Vietnam sono specificati nella tabella 4.

Tabella 4. Controllo e gestione basati sul rischio del legname importato in Vietnam in assenza di licenza FLEGT o permesso CITES

N.

Stato di rischio del carico

Misure di verifica basate sullo stato di rischio del carico

Categoria di rischio delle specie

Categoria di rischio dell’origine geografica

Documentazione aggiuntiva

1

Basso

Basso

No

2

Basso

Elevato

3

Elevato

Basso

4

Elevato

Elevato

Le autorità doganali effettuano inoltre controlli fisici sulla base delle categorie di valutazione del rischio doganale. Il livello dei controlli fisici è determinato in conformità della decisione dell’autorità doganale. Quest’ultima decide infatti di effettuare, se necessario, controlli fisici sui carichi appartenenti alle categorie verde e gialla.

Figura 3. SVL del legname vietnamita: diagramma dei controlli sulle importazioni di legname

Image 12

Testo di immagine

6.4.   Verifica del legname nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita

Il legname è soggetto a verifica nelle fasi di immissione del legname nell’SVL del legname vietnamita (punto critico di controllo 1), di trasporto e commercializzazione (punti critici di controllo 2, 3 e 4), nei siti di trasformazione, compreso il monitoraggio di entrate e uscite (punto critico di controllo 5) e nella fase di esportazione (punto critico di controllo 6). La verifica del legname in queste fasi della catena di approvvigionamento può comprendere:

controllo e certificazione del fascicolo del legname e dei suoi derivati in conformità delle appendici 1 A e 1B del presente allegato;

verifica delle informazioni contenute nei registri di monitoraggio di entrate e uscite delle organizzazioni in conformità delle appendici 1 A e 1B del presente allegato;

ispezioni fisiche sistematiche, casuali e ad hoc in conformità della sezione 6.6.2;

riesame dei documenti archiviati delle organizzazioni durante la valutazione dell’OCS in conformità della sezione 5.3;

riesame dei controlli e documentazione dei parametri di controllo di legalità del legname acquistato come effettuati dalle organizzazioni in conformità della sezione 4.4.1.

6.5.   Requisiti di comunicazione della catena di approvvigionamento

Tutte le organizzazioni sono tenute a presentare relazioni periodiche sulla catena di approvvigionamento in linea con gli obblighi di legge, come segue:

a)

le organizzazioni coinvolte nella raccolta di legname devono presentare relazioni mensili all’agenzia per la protezione delle foreste;

b)

le organizzazioni coinvolte nella trasformazione e nel commercio di legname devono presentare relazioni trimestrali all’agenzia per la protezione delle foreste;

c)

le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento devono tenere registri di monitoraggio di entrate e uscite, le cui informazioni sono aggregate mensilmente.

Le prescrizioni relative alla composizione e all’archiviazione del fascicolo del legname e dei suoi derivati presso i punti critici di controllo della catena di approvvigionamento sono specificate nell’appendice 2.

L’agenzia per la protezione delle foreste sviluppa relazioni consolidate a tutti i livelli in base alla periodicità definita dai regolamenti vigenti e alle prescrizioni in materia di verifica di cui alla sezione 6.6.2.

Ulteriori dettagli sulla gestione e sull’archiviazione delle informazioni relative alla catena di approvvigionamento sono riportati nella sezione 12.

6.6.   Competenze degli attori pertinenti

6.6.1.   Competenze di organizzazioni e nuclei familiari

Quando acquistano legname, anche a livello nazionale, le organizzazioni e i nuclei familiari si assumono la responsabilità di garantire che soltanto legname legale sia immesso nella catena di approvvigionamento ed esercitano la dovuta diligenza nell’acquistare legname importato, come specificato nella sezione 4.4.

Alle organizzazioni e ai nuclei familiari spetta la responsabilità di documentare e comunicare le entrate e le uscite di legname, rispettando gli obblighi di comunicazione nei confronti delle agenzie governative pertinenti come previsto dalla legislazione e dai regolamenti, al fine di consentire la verifica basata sul volume e l’individuazione di flussi sospetti di legname come stabilito nella sezione 6.6.2. Tali competenze sono specificate nell’appendice 2.

6.6.2.   Competenze delle agenzie governative

Il sistema di controllo della catena di approvvigionamento del legname è gestito da una serie di agenzie governative, tra le quali le agenzie locali per la protezione delle foreste hanno la competenza principale per effettuare controlli in ogni fase della catena di approvvigionamento, nonché dei documenti di archiviazione, come specificato nell’appendice 2.

Le competenze delle agenzie per la protezione delle foreste per il controllo della catena di approvvigionamento comprendono:

a)

ricezione, inserimento e archiviazione delle dichiarazioni della catena di approvvigionamento presentate da organizzazioni e nuclei familiari;

b)

ispezioni fisiche sistematiche, casuali e ad hoc, in particolare sulla base delle analisi dei dati della catena di approvvigionamento;

c)

analisi dei dati per consentire verifiche basate sul volume tra:

i)

dati quantitativi in diverse fasi della catena di approvvigionamento, come specificato nella sezione 6.2;

ii)

dati quantitativi di fornitori e acquirenti;

iii)

dati dichiarati da organizzazioni e nuclei familiari e il lotto fisico di legname;

iv)

analisi di entrate e uscite presso i siti di trasformazione;

v)

organizzazioni e nuclei familiari nel contesto di indagini sui flussi sospetti di legname;

d)

verifica e approvazione di informazioni contenute nei registri di monitoraggio di entrate e uscite delle organizzazioni che gestiscono il legname proveniente da foreste naturali domestiche;

e)

ispezione dei registri di monitoraggio di entrate e uscite delle organizzazioni nel contesto di ispezioni sistematiche e ad hoc in caso di rischio sospetto.

Le suddette funzioni di verifica sono svolte in ogni fase della catena di approvvigionamento secondo le procedure esistenti e i sistemi di raccolta e gestione dei dati e devono essere riviste o sviluppate prima che il regime di rilascio di licenze FLEGT sia operativo.

Il controllo della catena di approvvigionamento è condotto secondo un piano che prevede controlli sistematici e casuali. Controlli ad hoc sono condotti all’atto dell’individuazione e ricezione di qualsiasi informazione o indicazione di violazione da parte di organizzazioni e nuclei familiari.

In ciascuna fase della catena di approvvigionamento, i controlli dell’agenzia per la protezione delle foreste comprendono i seguenti elementi:

a)

conformità tra il fascicolo del legname e dei suoi derivati e il legname effettivo;

b)

archiviazione del fascicolo del legname e dei suoi derivati;

c)

esame di altri parametri di controllo relativi a categorie diverse di legname in ciascuna fase della catena di approvvigionamento per nuclei familiari e organizzazioni;

d)

in caso di individuazione di flussi sospetti di legname, verifica della conformità tra fornitori e acquirenti.

Le competenze dell’autorità doganale per il controllo del legname in transito comprendono:

a)

ricezione, inserimento e archiviazione dei fascicoli doganali da parte degli operatori commerciali;

b)

ispezioni documentali e fisiche sistematiche, casuali e ad hoc, in particolare sulla base del sistema di valutazione del rischio doganale;

c)

svolgimento di verifiche basate sul volume e scambio dei dati corrispondenti tra i punti di entrata e di uscita del legname in transito.

La gestione di violazioni del controllo della catena di approvvigionamento è descritta ulteriormente nella sezione 11.

7.   VERIFICA PER L’ESPORTAZIONE

7.1.   Principi generali per la verifica per l’esportazione

La verifica per l’esportazione mira a valutare se un carico di legname da esportare sia pienamente conforme a tutte le prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita.

Il livello di verifica per l’esportazione per le organizzazioni si basa sull’OCS e sulla verifica basata sul rischio, come descritto nella sezione 5 e nella tabella 2. A ogni singola categoria di rischio delle organizzazioni, nonché dei nuclei familiari, si applicano livelli diversi di verifica, come segue:

organizzazioni di categoria 1: nessuna verifica aggiuntiva;

organizzazioni di categoria 2: controlli documentali e fisici su tutti i carichi. I controlli fisici sono effettuati quanto meno sul 20 % del volume di ciascun carico dell’organizzazione;

nuclei familiari: controlli documentali e fisici su tutti i carichi. I controlli fisici sono effettuati quanto meno sul 20 % del volume di ciascun carico del nucleo familiare.

Il legname è soggetto a verifica in ogni fase della catena di approvvigionamento prima dell’esportazione. Nella fase di esportazione, gli esportatori (organizzazioni e nuclei familiari) preparano e presentano il fascicolo di esportazione del legname.

La verifica del fascicolo di esportazione del legname si applica tanto alle organizzazioni quanto ai nuclei familiari come descritto in appresso e illustrato nelle figure 4 e 5.

7.1.1.   Verifica per l’esportazione per le organizzazioni di categoria 1

La sequenza di preparazione e verifica del fascicolo di esportazione del legname per le organizzazioni di categoria 1 comprende le seguenti fasi:

fase 1: le organizzazioni misurano e calcolano il volume di ciascun tipo di legname per la preparazione della bolla di accompagnamento del carico di legname e successivamente autocertificano detta bolla;

fase 2: le organizzazioni emettono fatture secondo le disposizioni del ministero delle Finanze in conformità della bolla di accompagnamento del carico di legname;

fase 3: le organizzazioni preparano il fascicolo di esportazione del legname che comprende:

i)

il contratto di vendita o un documento equivalente;

ii)

fatture come richiesto dal ministero delle Finanze;

iii)

la bolla di accompagnamento del carico di legname; e

iv)

uno o più documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esempio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prova della legalità del legname per tale carico come stabilito nell’appendice 2;

fase 4: le organizzazioni attuano i regimi di esportazione:

a)

se il legname viene esportato verso mercati non appartenenti all’Unione: le organizzazioni trasmettono il fascicolo di esportazione del legname e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera per l’esportazione del legname, come specificato nel principio VI dell’allegato II (organizzazioni);

b)

se il legname viene esportato nel mercato dell’Unione: le organizzazioni presentano all’autorità di rilascio delle licenze il fascicolo di esportazione del legname unitamente alla domanda di licenza FLEGT per il rilascio di tale licenza e successivamente presentano il fascicolo di esportazione del legname, la licenza FLEGT e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera per l’esportazione del legname, come specificato nel principio VI dell’allegato II (organizzazioni).

Per i mercati non appartenenti all’Unione, all’atto della ricezione del fascicolo di esportazione del legname dall’esportatore, le autorità doganali controllano la banca dati dell’OCS per assicurarsi dell’esattezza della categoria di rischio dichiarata dall’esportatore in tale fascicolo e della debita certificazione della bolla di accompagnamento del carico di legname in linea con lo status di categoria di rischio dell’organizzazione.

Per il mercato dell’Unione, prima dell’emissione della licenza FLEGT, l’autorità di rilascio delle licenze FLEGT controlla la categoria di rischio dichiarata dall’esportatore nel fascicolo di esportazione del legname, mentre le autorità doganali assicurano che sia presentata una licenza FLEGT valida.

Le autorità doganali, in collaborazione con le entità di verifica, effettuano i controlli in caso di sospetto e in base alla categoria di rischio doganale.

Figura 4. Verifica per l’esportazione – Organizzazioni di categoria 1

Image 13

Testo di immagine

Figura 5. Verifica per l’esportazione – Organizzazioni di categoria 2 e nuclei familiari

Image 14

Testo di immagine

7.1.2.   Verifica per l’esportazione per le organizzazioni di categoria 2

La sequenza di preparazione e verifica del fascicolo di esportazione del legname per le organizzazioni di categoria 2 comprende le seguenti fasi:

fase 1: le organizzazioni misurano e calcolano il volume di ciascun tipo di legname per la preparazione della bolla di accompagnamento del carico di legname;

fase 2: le organizzazioni emettono fatture secondo le disposizioni del ministero delle Finanze in conformità della bolla di accompagnamento del carico;

fase 3: le organizzazioni preparano il fascicolo di esportazione del legname che comprende:

i)

il contratto di vendita o un documento equivalente;

ii)

fatture come richiesto dal ministero delle Finanze;

iii)

la bolla di accompagnamento del carico di legname; e

iv)

uno o più documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esempio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prova della legalità del legname per tale carico come stabilito nell’appendice 2;

fase 4: le organizzazioni presentano un fascicolo di esportazione del legname (copia originale) all’FPD locale per la certificazione;

fase 5: alla ricezione del fascicolo del legname e dei suoi derivati, l’FPD locale effettua le seguenti verifiche:

a)

verifica nella banca dati dell’OCS dell’accuratezza della categoria di rischio dichiarata dall’esportatore nel fascicolo di esportazione del legname;

b)

controlli della completezza del fascicolo di esportazione del legname;

c)

controllo della legalità e validità dei documenti;

d)

controllo della registrazione di violazioni nella banche dati delle violazioni;

e)

in caso di non conformità in sospeso da parte di organizzazioni nelle registrazioni delle violazioni relative alla definizione di legalità di cui all’allegato II, l’FPD locale rifiuta temporaneamente di certificare la bolla di accompagnamento del carico di legname per l’esportazione fino a quando detta non conformità sia stata risolta;

f)

qualora non vi siano violazioni in sospeso da parte delle organizzazioni, i controlli fisici sono condotti su almeno il 20 % del volume del carico. Se non vengono rilevate non conformità a seguito dei controlli fisici, l’FPD locale certifica immediatamente la bolla di accompagnamento del carico di legname. Qualora sia necessario effettuare ulteriori verifiche in relazione all’origine del legname prima di procedere alla certificazione, l’FPD locale notifica immediatamente all’organizzazione la verifica delle questioni sospette in relazione al fascicolo di esportazione del legname, all’origine del legname, al quantitativo, al volume e/o al tipo di legname;

g)

se viene rilevata una non conformità nel controllo fisico, l’FPD locale rifiuta immediatamente la certificazione della bolla di accompagnamento del carico di legname per l’esportazione e adotta misure in conformità della legislazione vigente;

fase 6: in seguito alla certificazione della bolla di accompagnamento del carico di legname, il fascicolo di esportazione del legname viene restituito all’organizzazione che può quindi procedere con l’espletamento dei regimi di esportazione:

a)

se il legname viene esportato verso mercati non appartenenti all’Unione: le organizzazioni trasmettono il fascicolo di esportazione del legname e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera per l’esportazione del legname come specificato nel principio VI dell’allegato II (organizzazioni);

b)

se il legname viene esportato nel mercato dell’Unione: le organizzazioni presentano all’autorità di rilascio delle licenze FLEGT il fascicolo di esportazione del legname unitamente alla domanda di licenza FLEGT per il rilascio di tale licenza e successivamente presentano il fascicolo di esportazione del legname, la licenza FLEGT e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera per l’esportazione del legname, come specificato nel principio VI dell’allegato II (organizzazioni).

Per i mercati non appartenenti all’Unione, all’atto della ricezione del fascicolo di esportazione del legname dall’esportatore, le autorità doganali controllano la banca dati dell’OCS per assicurarsi dell’esattezza della categoria di rischio dichiarata dall’esportatore in tale fascicolo e della debita certificazione della bolla di accompagnamento del carico di legname in linea con lo status di categoria di rischio dell’organizzazione.

Per il mercato dell’Unione l’autorita di rilascio delle licenze FLEGT controlla la categoria di rischio dichiarata dall’esportatore nel fascicolo di esportazione del legname prima dell’emissione della licenza FLEGT e le autorita doganali assicurano che siapresentata una licenza FLEGT valida.

Le autorità doganali, in collaborazione con le entità di verifica, effettuano i controlli in caso di sospetto e in base alla categoria di rischio doganale.

7.1.3.   Verifica per l’esportazione per nuclei familiari/singoli individui

La sequenza di preparazione e verifica del fascicolo di esportazione del legname per i nuclei familiari/i singoli individui deve includere quanto segue:

fase 1: i nuclei familiari/i singoli individui misurano e calcolano il volume di ciascun tipo di legname per la preparazione della bolla di accompagnamento del carico di legname;

fase 2: i nuclei familiari/singoli individui ottengono fatture dall’ufficio locale delle imposte secondo le disposizioni del ministero delle Finanze in conformità della bolla di accompagnamento del carico di legname;

fase 3: i nuclei familiari/singoli individui preparano il fascicolo di esportazione del legname che comprende:

i)

il contratto di vendita o un documento equivalente;

ii)

fatture come disciplinato dal ministero delle Finanze;

iii)

la bolla di accompagnamento del carico di legname; e

iv)

uno o più documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esempio, verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prova della legalità del legname per tale carico come stabilito nell’appendice 2;

fase 4: i nuclei familiari/singoli individui presentano un fascicolo di esportazione del legname (copia originale) all’FPD locale per la certificazione;

fase 5: alla ricezione del fascicolo del legname e dei suoi derivati, l’FPD locale effettua le seguenti verifiche:

a)

controllo della completezza del fascicolo di esportazione del legname;

b)

controllo della legalità e validità dei documenti;

c)

controllo della registrazione di violazioni nella banche dati delle violazioni:

in caso di non conformità in sospeso da parte di nuclei familiari/singoli individui nelle registrazioni delle violazioni relative alla definizione di legalità di cui all’allegato II, l’FPD locale rifiuta temporaneamente di certificare la bolla di accompagnamento del carico di legname per l’esportazione fino a quando detta non conformità sia stata risolta;

qualora non vi siano violazioni in sospeso da parte di nuclei familiari/singoli individui, i controlli fisici sono condotti su almeno il 20 % del volume del carico. Se non vengono rilevate non conformità a seguito dei controlli fisici, l’FPD locale certifica immediatamente la bolla di accompagnamento del carico di legname. Qualora sia necessario effettuare ulteriori verifiche in relazione all’origine del legname prima di procedere alla certificazione, l’FPD locale notifica immediatamente ai nuclei familiari/singoli individui la verifica delle questioni sospette in relazione al fascicolo di esportazione del legname, all’origine del legname, al quantitativo, al volume e/o al tipo di legname;

d)

se viene rilevata una non conformità nel controllo fisico, la certificazione della bolla di accompagnamento del carico di legname per l’esportazione viene immediatamente rifiutata e vengono adottate misure in conformità della legislazione vigente;

fase 6: in seguito alla certificazione della bolla di accompagnamento del carico di legname, il fascicolo di esportazione del legname viene restituito ai nuclei familiari/singoli individui che possono quindi procedere con l’espletamento dei regimi di esportazione:

a)

se il legname viene esportato verso mercati non appartenenti all’Unione: i nuclei familiari/singoli individui trasmettono il fascicolo di esportazione del legname e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera per l’esportazione del legname come specificato nel principio VI dell’allegato II (nuclei familiari);

b)

se il legname viene esportato nel mercato dell’Unione: i nuclei familiari/singoli individui presentano all’autorità di rilascio delle licenze FLEGT il fascicolo di esportazione del legname unitamente alla domanda di licenza FLEGT per il rilascio di tale licenza e successivamente presentano il fascicolo di esportazione del legname, la licenza FLEGT e i documenti doganali applicabili alle autorità doganali di frontiera per l’esportazione del legname, come specificato nel principio VI dell’allegato II (nuclei familiari).

Per i mercati non appartenenti all’Unione, una volta ricevuto il fascicolo di esportazione del legname dall’esportatore, le autorità doganali controllano tale fascicolo e se la bolla di accompagnamento del carico di legname è stata debitamente certificata.

Per il mercato dell’Unione, prima dell’emissione della licenza FLEGT, l’autorità di rilascio delle licenze FLEGT controlla il fascicolo di esportazione del legname e se la bolla di accompagnamento del carico è stata debitamente certificata, mentre le autorità doganali assicurano che siapresentata una licenza FLEGT valida.

Le autorità doganali, in collaborazione con le entità di verifica, effettuano i controlli in caso di sospetto e in base alla categoria di rischio doganale.

7.2.   Sospetto di rischio e controlli fisici

Il sospetto di rischio si basa su qualsiasi informazione, ottenuta direttamente o fornita all’autorità di verifica o all’autorità di rilascio delle licenze, che possa indicare una non conformità da parte dell’organizzazione o del nucleo familiare riguardo al carico per l’esportazione.

In caso di rischio sospetto, ivi compreso qualsiasi sospetto che il carico possa includere legname rotondo o segato che può essere derivato da foreste naturali nazionali per il quale è vietata l’esportazione oppure proveniente da fonti non autorizzate come per esempio il legname in transito, l’autorità di verifica effettua controlli documentali e fisici sul carico. Nel caso in cui si rilevi una non conformità, si applicano sanzioni in conformità della normativa di cui alla sezione 11.

I controlli fisici del carico comprendono il controllo della legittimità, validità e coerenza del codice SA, del quantitativo, del volume e delle specie tra il fascicolo di esportazione del legname e il legname effettivo presente nel carico. Se nel condurre tali controlli persiste qualsiasi sospetto, saranno effettuati ulteriori controlli.

A seguito della procedura di verifica per il rilascio di licenze FLEGT, i carichi di organizzazioni o nuclei familiari che non soddisfano tutte le prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita non ottengono licenze FLEGT.

8.   RILASCIO DI LICENZE FLEGT

Le licenze FLEGT sono concesse per ciascun carico all’esportazione di legname elencato nell’allegato I del presente accordo ed esportato nel mercato dell’Unione a condizione che tale carico e l’esportatore abbiano soddisfatto tutte le prescrizioni di cui all’allegato II e previste per il controllo e la verifica della catena di approvvigionamento nel quadro dell’SVL del legname vietnamita.

Le licenze FLEGT sono rilasciate prima del processo di esportazione del carico.

L’autorità di gestione della CITES del Vietnam funge da autorità di rilascio delle licenze FLEGT (denominata «autorità di rilascio delle licenze»).

Il governo del Vietnam emette un documento legale in materia di regolamenti, procedure e competenze per il rilascio di licenze FLEGT. Tale documento è reso pubblico a tutti gli operatori che effettuano esportazioni e a tutte le altre parti interessate come specificato nell’allegato VIII del presente accordo.

I dettagli del sistema di rilascio di licenze FLEGT sono riportati nell’allegato IV del presente accordo unitamente al formato e alle informazioni obbligatorie incluse nella licenza FLEGT.

9.   MECCANISMI IN MATERIA DI ISPEZIONE INTERNA, RECLAMI E RISCONTRO

9.1.   Ispezione interna

Essendo un elemento dell’SVL del legname vietnamita, l’ispezione interna viene svolta in conformità della legge sull’ispezione. Le attività di ispezione mirano a individuare scappatoie presenti in leggi, regolamenti e meccanismi di gestione e a raccomandare soluzioni alle agenzie governative pertinenti; a prevenire e contrastare la corruzione; a individuare e gestire violazioni della legge; ad assistere le agenzie governative, le organizzazioni e i singoli individui nell’adeguato rispetto della legge; a proteggere gli interessi dello Stato e i diritti e gli interessi legittimi di organizzazioni e singoli individui; nonché a soddisfare le prescrizioni per la risoluzione di reclami come descritto nella sezione 9.2.

L’ispezione interna si applica agli elementi del sistema da 1 a 5 dell’SVL del legname vietnamita come descritto nella sezione 2.2. L’ispezione interna è svolta come una funzione separata delle agenzie di amministrazione dello Stato e non è direttamente collegata alle singole decisioni in materia di licenze FLEGT. Gli esiti delle ispezioni interne relative all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita sono comunicati tempestivamente al CCA e ai soggetti preposti alla valutazione indipendente secondo le disposizioni del diritto vietnamita applicabile. L’ispezione interna dell’SVL del legname vietnamita può essere svolta su richiesta del CCA.

L’ispezione interna è condotta a tutti i livelli da agenzie competenti che includono: ispettorati nazionali, provinciali e distrettuali; unità di ispezione nel contesto di ministeri del governo centrale e di dipartimenti tecnici provinciali; nonché i consigli di ispezione popolari. Le attività di ispezione sono svolte sotto forma di ispezioni programmate e regolari e di ispezioni non preannunciate in caso di individuazione di indicazioni di violazioni della legge da parte di agenzie governative, organizzazioni o singoli individui.

L’ispezione interna include tanto l’ispezione amministrativa quanto l’ispezione specializzata in settori e ambiti specifici, ivi compresa l’attuazione di leggi, regolamenti e meccanismi di gestione, l’esecuzione di compiti e l’esercizio di poteri da parte di agenzie governative e di organizzazioni e singoli individui soggetti alla gestione di tali agenzie.

9.2.   Meccanismi in materia di reclami, denunce e riscontro

I reclami da parte di organizzazioni e nuclei familiari in merito all’applicazione dell’SVL del legname vietnamita e al rilascio di licenze FLEGT sono disciplinati dalla legge sui reclami che disciplina le procedure per la presentazione di reclami da parte di organizzazioni o singoli individui nazionali o stranieri e la risoluzione di reclami contro decisioni amministrative o atti di agenzie amministrative o persone operanti in seno a tali agenzie. La ricezione di reclami, la risposta agli stessi e la loro risoluzione sono inoltre attività soggette alle procedure per l’ispezione interna come descritto nella sezione 9.1.

Domande, reclami e denunce da parte di organizzazioni o singoli individui vengono ricevuti dall’autorità di verifica e dall’autorità di rilascio delle licenze FLEGT, direttamente tramite VNFOREST oppure attraverso meccanismi di riscontro definiti attraverso le associazioni rappresentative del settore del legname e le organizzazioni socio-politiche. Ciò include le denunce che non riportano il nome o l’indirizzo dei denuncianti, a condizione che siano chiare e forniscano prove concrete in relazione ad atti di corruzione o violazioni della legge. Tutti i denuncianti identificati sono protetti.

Il riscontro in merito all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita può passare attraverso dialoghi e forum sulle politiche organizzati dal governo, da associazioni di categoria rappresentative, organizzazioni socio-politiche e organizzazioni non governative in conformità delle leggi del Vietnam. Il CCA viene regolarmente informato dell’esito di eventuali dialoghi o forum sulle politiche relativi all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita.

10.   VALUTAZIONE INDIPENDENTE

La valutazione indipendente è la valutazione periodica dell’attuazione, dell’efficienza e della credibilità dell’SVL del legname vietnamita. La valutazione indipendente individua inoltre carenze e rischi potenziali nelle strutture e nelle modalità di attuazione dell’SVL del legname vietnamita e propone soluzioni a tale riguardo.

Il quadro di riferimento per la valutazione indipendente, ivi compresi gli obiettivi, la portata generale, i requisiti di qualifica del valutatore indipendente, la metodologia e gli intervalli di valutazione, sono stabiliti nell’allegato VI.

11.   GESTIONE DI VIOLAZIONI

11.1.   Gestione di violazioni

Le normative e i regolamenti in vigore in Vietnam si applicano alla gestione di non conformità rispetto ai controlli relativi alla definizione di legalità e alla catena di approvvigionamento. A seconda della gravità della violazione, possono applicarsi sanzioni amministrative, la sospensione delle attività e/o il perseguimento dell’organizzazione o del nucleo familiare.

Per le organizzazioni: la registrazione di violazioni è considerata come un criterio ai sensi dell’OCS, come specificato nella sezione 5 e nella tabella 2. Se le organizzazioni hanno reiterato violazioni amministrative o penali rispetto alla legge sulla protezione delle foreste e sullo sviluppo e sul controllo dei prodotti forestali, si applicano sanzioni più severe.

Per i nuclei familiari: la registrazione di violazioni viene utilizzata come base per l’applicazione di sanzioni più severe se i nuclei familiari hanno reiterato violazioni amministrative o penali rispetto alla legge sulla protezione delle foreste e sullo sviluppo e sul controllo dei prodotti forestali.

È necessario che eventuali violazioni vengano risolte in linea con le procedure e le tempistiche prescritte dalle normative e dai regolamenti del Vietnam.

11.2.   Registrazione di violazioni

Se i controlli sistematici o casuali rilevano una non conformità nel contesto della catena di approvvigionamento del legname, l’agenzia per la protezione delle foreste effettua ulteriori verifiche.

Se vengono individuate violazioni, l’agenzia per la protezione delle foreste prepara verbali per tali violazioni in conformità delle leggi e dei regolamenti del Vietnam.

Le violazioni sono registrate in una banca dati centrale come descritto in appresso.

La registrazione di violazioni include violazioni della normativa in materia di silvicoltura e in altri settori chiave ai sensi della definizione di legalità. Registrazioni adeguate delle violazioni e delle azioni correttive corrispondenti sono conservate in banche dati pertinenti sulla gestione delle violazioni registrate nella banche dati dell’OCS e prese in considerazione nel processo di verifica prima del rilascio di licenze FLEGT.

11.2.1.   Banca dati delle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste

Tale banca dati, nella quale sono costantemente aggiornate e integrate violazioni relative alle foreste da parte di organizzazioni e nuclei familiari su scala nazionale, viene utilizzata per valutare la conformità legale di tutte le organizzazioni e di tutti i nuclei familiari, non soltanto nei luoghi in cui si trovano le loro sedi legali, ma anche in altre regioni nelle quali svolgono attività di produzione forestale e commerciali.

Tale banca dati è gestita dall’FPD centrale ed è collegata a livello nazionale all’FPD provinciale tramite una piattaforma basata su Internet.

11.2.2.   Banche dati di violazioni di altre agenzie governative

Le informazioni sulle non conformità e sulle violazioni archiviate nei portali o nelle banche dati gestite da altre entità di verifica devono essere considerate nel processo di valutazione dell’OCS come descritto sempre nella sezione 12.2.6.

12.   GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il sistema di gestione e archiviazione dei dati dell’SVL del legname vietnamita è illustrato nella figura 6.

12.1.   Banche dati SVL del legname vietnamita

L’SVL del legname vietnamita include tre banche dati centralizzate e sistemi informativi di gestione associati:

i)

la banca dati sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste, gestita dall’FPD centrale;

ii)

la banca dati dell’OCS, gestita dall’FPD centrale; e

iii)

la banca dati delle licenze FLEGT, gestita dall’autorità di rilascio delle licenze.

Inoltre, l’SVL del legname vietnamita include altre banche dati a livello locale, tra le quali:

i)

la banca dati sulle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste, gestita dall’FPD locale; e

ii)

le banche dati sulle violazioni gestite a livello locale da altre entità di verifica coinvolte nell’attuazione dell’SVL del legname vietnamita.

12.2.   Competenze in materia di gestione e conservazione dei dati

Le competenze di gestione dei dati sono descritte in base alla numerazione di cui alla figura 6.

12.2.1.   Competenze di organizzazioni e nuclei familiari

[A]

Tutte le organizzazioni e i nuclei familiari sono competenti per lo sviluppo e l’archiviazione dei parametri di controllo statici e dinamici come specificato nell’allegato II. I documenti contenuti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati, ivi incluse le bolle di accompagnamento del carico, le fatture di vendita e altri parametri di controllo, devono essere conservati per un periodo di cinque anni.

[B]

Tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita sono competenti per la regolare dichiarazione della catena di approvvigionamento e le comunicazioni da rendere all’FPD provinciale come descritto nella sezione 6.4.

[C]

Tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita sono competenti per la presentazione di informazioni tramite l’autovalutazione nel quadro dell’OCS.

[D]

Tutti gli esportatori sono tenuti a fornire all’autorità di rilascio delle licenze i documenti richiesti per il fascicolo di esportazione del legname come descritto nella sezione 7, nonché le informazioni richieste nel modulo di domanda per il rilascio di licenze FLEGT (per il mercato dell’Unione), come descritto nella sezione 8 e nell’allegato IV del presente accordo.

12.2.2.   Competenze del dipartimento provinciale di protezione forestale

[E]

L’FPD provinciale è competente per la registrazione e l’archiviazione dei parametri di controllo per il controllo della catena di approvvigionamento per il legname ottenuto da fonti nazionali, per il legname importato e per quello confiscato dopo la gestione, per un periodo illimitato specificato nella sezione 6 e nell’appendice 2.

[F]

L’FPD provinciale è competente per la preparazione delle relazioni periodiche consolidate sulle relazioni di entrata/uscita della catena di approvvigionamento delle organizzazioni come illustrato nella sezione 6.6.2.

[G]

L’FPD provinciale è competente per il mantenimento delle registrazioni di violazioni e per la gestione di violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste, delle sanzioni amministrative o dei procedimenti giudiziari applicati alle stesse, nonché per la segnalazione alla banca dati delle violazioni gestita dall’FPD centrale come descritto nella sezione 11.2.1.

[H]

L’FPD provinciale è competente per la ricezione delle registrazioni e delle autovalutazioni presentate dalle organizzazioni per l’OCS, per l’esecuzione della valutazione dello status di categoria di rischio delle organizzazioni, per l’esecuzione di compiti di verifica, nonché per la segnalazione alla banca dati dell’OCS ospitata dall’FPD centrale come descritto nella sezione 5.

[I]

L’FPD provinciale è competente per la conduzione delle verifiche sui carichi per l’esportazione soggetti a verifiche fisiche, registrando i risultati sotto forma di verbale e archiviandoli ai sensi dei regolamenti.

12.2.3.   Competenze di altre agenzie governative locali

[J]

Altre agenzie governative locali sono competenti per lo sviluppo, la verifica e l’approvazione dei parametri di controllo di cui all’allegato II, come illustrato nelle sezioni 4.1 e 4.2 e nelle appendici 1 A e 1B del presente allegato, nonché per l’archiviazione e la comunicazione di conformità e violazioni come disciplinato per ciascun parametro di controllo nel contesto di ogni settore.

L’FPD provinciale gestisce relazioni con altre agenzie governative locali sulle registrazioni in materia di conformità e violazioni da parte delle organizzazioni nel contesto dell’OCS.

12.2.4.   Competenze del dipartimento centrale di protezione forestale

[K]

L’FPD centrale è competente per la gestione della banca dati sulle violazioni della legge sulla protezione e lo sviluppo delle foreste a livello nazionale, che conserva le registrazioni di violazioni e sanzioni giuridiche e amministrative nel settore forestale, sulla base di informazioni fornite dall’FPD provinciale su base regolare, come illustrato nella sezione 11.2.1.

L’FPD centrale pubblica informazioni periodiche sulle violazioni commerciali in materia di foreste e legname come specificato nella sezione 2.5 dell’allegato VIII.

[L]

L’FPD centrale è competente per la gestione della banca dati dell’OCS e per l’esecuzione dell’ispezione e del monitoraggio dell’attuazione dell’OCS da parte dell’FPD provinciale. Le informazioni sono aggiornate in maniera continuativa, come descritto nella sezione 5.2, e l’elenco delle organizzazioni incluse in ciascuno status di categoria di rischio è pubblicizzato sul sito web dell’FPD.

12.2.5.   Competenze dell’autorità di rilascio delle licenze

[M]

L’autorità di rilascio delle licenze è competente per la gestione della banca dati delle licenze FLEGT, che comprende le licenze FLEGT rilasciate e le domande respinte come illustrato nella sezione 8 del presente allegato e nell’allegato IV.

12.2.6.   Competenze di altre agenzie governative centrali

[N]

L’uso delle informazioni memorizzate nei portali/nelle banche dati ospitati da altre agenzie governative è preso in considerazione nel sistema di classificazione e verifica dell’OCS.

13.   SVILUPPO ISTITUZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’SVL DEL LEGNAME VIETNAMITA

Il governo del Vietnam emette documenti legali, in una forma appropriata, che disciplinano l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita. Tali documenti sono emessi prima della valutazione indipendente della prontezza operativa dell’SVL del legname vietnamita da condursi a opera del CCA come descritto nell’allegato VII.

L’amministrazione forestale del Vietnam predispone orientamenti dettagliati per l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita e manuali di verifica destinati tanto alle organizzazioni e ai nuclei familiari quanto alle autorità di verifica. Tali orientamenti e manuali sono pubblicati e divulgati pubblicamente prima della valutazione indipendente della prontezza operativa dell’SVL del legname vietnamita. Il CCA esamina e commenta congiuntamente gli orientamenti di attuazione e i manuali di verifica, nonché le eventuali modifiche apportate agli stessi durante l’attuazione del presente accordo.

Al fine di attuare l’SVL del legname vietnamita, si attuano attività di informazione del pubblico, sviluppo di capacità e formazione a favore delle autorità di verifica, dei nuclei familiari e delle organizzazioni, delle autorità governative locali e di altre agenzie coinvolte nell’attuazione dell’SVL del legname vietnamita.

Le priorità per l’ulteriore sviluppo di capacità per l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita includono:

l’istituzione completa dei sistemi informatici di gestione e delle banche dati per il sistema di classificazione delle organizzazioni e la verifica basata sul rischio, nonché delle banche dati per le licenze FLEGT;

ulteriore sviluppo di capacità per lo sviluppo e l’attuazione dei meccanismi di controllo della catena di approvvigionamento dell’SVL del legname vietnamita;

capacità tecnica nell’individuazione delle specie per la verifica basata sul rischio delle importazioni di legname per le agenzie tecniche pertinenti e le autorità doganali.

14.   COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE

Le parti istituiscono un comitato congiunto di attuazione (CCA) dell’accordo per agevolarne la gestione, il monitoraggio e il riesame ai sensi dell’articolo 18 del presente accordo.

Le funzioni generali del CCA in materia di gestione, monitoraggio e riesame del presente accordo e le funzioni specifiche relative all’SVL del legname vietnamita sono descritte nell’allegato IX.

Figura 6. Gestione e conservazione dei dati dell’SVL del legname vietnamita

Image 15

Testo di immagine

APPENDICE 1 A

SVILUPPO, VERIFICA E APPROVAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI

Legenda:

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli – fa riferimento ad agenzie di protezione delle foreste centrali, provinciali, distrettuali e comunali.

Agenzie locali per la protezione delle foreste – fa riferimento alle agenzie di protezione delle foreste provinciali, distrettuali e comunali.

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNAME NAZIONALE RISPETTA I REGOLAMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELLE FORESTE, GESTIONE, AMBIENTE E SOCIETÀ (ORGANIZZAZIONI)

Indicatore del criterio

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimento normativo per i parametri di controllo

Verificato da

Riferimento normativo per il controllo

Criterio 1: rispetto dei regolamenti sulla raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

 

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Dipartimento provinciale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (DARD provinciale)

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

1.1.2.

decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare provinciale, comitato popolare per la zona di superficie inferiore a 100 ha

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 16 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

1.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Dipartimento provinciale delle risorse naturali e dell’ambiente

Comitato popolare provinciale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

1.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Dipartimento provinciale delle risorse naturali e dell’ambiente

Comitato popolare provinciale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

1.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Dipartimento provinciale delle risorse naturali e dell’ambiente

Comitato popolare provinciale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

1.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

Dipartimento provinciale delle risorse naturali e dell’ambiente

Comitato popolare provinciale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

1.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste.

Dipartimento provinciale delle risorse naturali e dell’ambiente

Comitato popolare provinciale

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.3: disporre di un piano di gestione sostenibile delle foreste approvato - è richiesto il seguente documento:

 

1.3.1.

decisione sull’approvazione del piano di gestione sostenibile delle foreste.

Proprietario della foresta o agenzia di consulenza incaricata dal proprietario della foresta

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 11 della circolare n. 38/2014/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - sono richiesti tutti i seguenti documenti:

 

1.4.1.

dichiarazione di progettazione della raccolta;

Proprietario della foresta o agenzia di consulenza incaricata dal proprietario della foresta

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 22 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.4.2.

mappa della zona di raccolta;

Proprietario della foresta o agenzia di consulenza incaricata dal proprietario della foresta

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 21 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.4.3.

elenco degli alberi contrassegnati per la raccolta;

Proprietario della foresta o agenzia di consulenza incaricata dal proprietario della foresta

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 14 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.4.4.

verbale sulla valutazione della progettazione della raccolta sul campo;

Agenzia di consulenza

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 24 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.4.5.

decisione sull’approvazione della progettazione di raccolta;

Divisione funzionale del dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 25 della circolare n. 87/2009/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.4.6.

permesso di raccolta;

Divisione funzionale del dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 4 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.4.7.

verbale di accettazione del legname raccolto.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 4 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.5: per il legname rotondo con un diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con una lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.5.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 1.5 – è richiesto il seguente documento:

 

1.6.1.

bolla di accompagnamento del carico di legname.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.7: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente, è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.7.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per i progetti di raccolta nelle foreste naturali di produzione che comportano un taglio raso in una zona di concentrazione di dimensioni almeno pari a 50 ha;

Consiglio di valutazione od organizzazione di valutazione ammissibile

Comitato popolare provinciale, ministero competente

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.7.2.

piano di protezione dell’ambiente per progetti di raccolta nelle foreste naturali di produzione che comportano un taglio raso in una zona di concentrazione di dimensioni inferiori a 50 ha.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Distretto provinciale

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

 

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di protezione piantate

Indicatore 2.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

 

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

2.1.2.

decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare provinciale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

2.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

2.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

2.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

2.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

2.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste.

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.3: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.3.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha;

Consiglio di valutazione od organizzazione di valutazione ammissibile

Comitato popolare provinciale, ministero competente

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.3.2.

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

Proprietario della foresta o unità di progettazione della raccolta

Comitato popolare distrettuale

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - sono richiesti tutti i seguenti documenti:

 

2.4.1.

dichiarazione di progettazione della raccolta;

Proprietario della foresta o unità di progettazione della raccolta

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale competente per il proprietario di una foresta nella provincia; agenzie di gestione competenti per proprietario della foresta non nella provincia

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.2.

mappa della zona di raccolta;

Proprietario della foresta o unità di progettazione della raccolta

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale competente per il proprietario di una foresta nella provincia; agenzie di gestione competenti per proprietario della foresta non nella provincia

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.3.

permesso di raccolta.

Divisione funzionale del dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale competente per il proprietario di una foresta nella provincia; Agenzia di gestione competente per proprietario della foresta non nella provincia

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale competente per il proprietario di una foresta nella provincia; agenzie di gestione competenti per proprietario della foresta non nella provincia

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.5.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 2.5 - è richiesto il seguente documento:

 

2.6.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di produzione piantate

Indicatore 3.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

3.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

Dipartimento delle risorse naturali e dell’ambiente

Governo, ministeri, comitato popolare provinciale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

3.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

3.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Dipartimento delle risorse naturali e dell’ambiente

Governo, comitato popolare provinciale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

3.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

3.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare provinciale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

3.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi).

Dipartimento provinciale delle risorse naturali e dell’Ambiente

Comitato popolare provinciale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

3.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.3: la foresta di raccolta rispetta la normativa in materia di protezione dell’ambiente - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

3.3.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha;

Consiglio di valutazione od organizzazione di valutazione ammissibile

Comitato popolare provinciale, ministero competente

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.3.2.

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

 

 

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

3.4.1.

relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti.

Proprietario della foresta

Comitato popolare comunale

Articolo 6, primo comma, lettera b), della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.5.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 3.5 - è richiesto il seguente documento:

 

3.6.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni.

Indicatore 4.1: rispetto della normativa in materia di modifica della destinazione d’uso dei terreni da quello forestale ad altri usi, protezione dell’ambiente e sgombero di siti - sono richiesti tutti i seguenti documenti:

 

4.1.1.

decisione sull’approvazione del provvedimento relativo alla compensazione per lo sgombero del sito, ivi comprese le mappe della superficie forestale convertita, lo stato delle foreste convertite;

Consiglio distrettuale di compensazione per lo sgombero del sito

Comitato popolare distrettuale o comunale

Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.1.2.

decisione sulla concessione della conversione del terreno forestale ad altri usi del terreno;

Dipartimento provinciale delle risorse naturali e dell’ambiente

Comitato popolare provinciale, ministero competente

Articolo 3 della risoluzione 49. Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.1.3.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale o del piano di protezione ambientale;

 

 

 

 

 

 

4.1.3.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale per i progetti che variano le finalità dell’utilità di foreste: 5 ha o più per le foreste di protezione, foreste a uso speciale; 10 ha o più per le foreste naturali; 50 ha o più per altri tipi di foreste;

Dipartimento provinciale delle risorse naturali e dell’ambiente

Comitato popolare provinciale, ministero competente

Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.1.3.2.

piano di protezione ambientale per progetti che modificano la destinazione d’uso di terreni di una zona destinata a uso forestale in altri usi, per zone di dimensioni inferiori a quelle specificate in 4.1.3.1.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Comitato popolare distrettuale

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

4.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

4.3.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali; e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.4.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 4.4 - è richiesto il seguente documento:

 

4.5.1.

bolla di accompagnamento del carico;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste per il legname naturale; proprietario della foresta o unità di raccolta per legname di piantagioni

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerche scientifiche e attività di formazione nel settore della silvicoltura

Indicatore 5.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

5.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Governo, ministeri, comitato popolare provinciale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

5.1.2.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare provinciale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

5.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

5.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Governo, comitato popolare provinciale

Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

5.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

5.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

5.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste.

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

5.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.3: rispetto della normativa applicabile prima della concessione del permesso all’abbattimento di recupero - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

5.3.1.

progetto di silvicoltura;

Proprietario della foresta

Autorità competenti

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.3.2.

piano di formazione;

Unità di formazione

Agenzie competenti

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.3.3.

proposta di ricerca scientifica.

Unità di ricerca

Agenzie competenti

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

5.4.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Proprietario della foresta

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o agenzia di consulenza

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.5.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 5.5 - è richiesto il seguente documento:

 

5.6.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste per il legname naturale; proprietario della foresta o unità di raccolta per legname di piantagioni

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali

Indicatore 6.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

6.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Governo, ministeri, comitato popolare provinciale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

6.1.2.

decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare provinciale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

6.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

6.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Governo, comitato popolare provinciale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

6.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

6.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni e locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

6.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste.

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

6.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

6.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

6.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

6.3.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

Proprietario della foresta o unità di progettazione della raccolta

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 9 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale del dipartimento forestale

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

6.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzia locale del dipartimento forestale

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 6.4 - è richiesto il seguente documento:

 

6.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni

Indicatore 7.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

7.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Governo, ministeri, comitato popolare provinciale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

7.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

7.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

7.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi).

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Dipartimento provinciale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.2. foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

7.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

7.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

7.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

7.3.1.

relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale del dipartimento forestale

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

7.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzia locale del dipartimento forestale

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 7.4 - è richiesto il seguente documento:

 

7.5.1

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 8: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di alberi della gomma

Indicatore 8.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

8.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Governo, ministeri, comitato popolare provinciale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Comitato popolare comunale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

8.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013.

Comitato popolare comunale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

8.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Governo, comitato popolare provinciale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Comitato popolare comunale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

8.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza

Comitato popolare provinciale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Comitato popolare comunale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

8.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

 

 

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Comitato popolare comunale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

 

8.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

 

 

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Comitato popolare comunale

Articolo 3 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Indicatore 8.2: foresta di raccolta avente status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

8.2.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

8.2.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

8.2.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 8.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - sono richiesti i seguenti documenti:

 

8.3.1.

relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti;

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

8.3.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Comitato popolare comunale

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL LEGNAME CONFISCATO (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto del regolamento in materia di archiviazione dei documenti del legname confiscato gestito

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di legno confiscato gestito - sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta;

Organizzazione di vendita all’asta o consiglio per la vendita all’asta di legname

Organizzazione di vendita all’asta o consiglio per la vendita all’asta di legname

Articolo 35 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.2.

certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta;

Organizzazione di vendita all’asta o consiglio per la vendita all’asta di legname

Organizzazione di vendita all’asta o consiglio per la vendita all’asta di legname

Articolo 46 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.3.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

Organizzazione di vendita all’asta o consiglio per la vendita all’asta di legname

Organizzazione di vendita all’asta o consiglio per la vendita all’asta di legname

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.4.

bolla di accompagnamento del carico.

Organizzazione di vendita all’asta o consiglio per la vendita all’asta di legname

Organizzazione di vendita all’asta o consiglio per la vendita all’asta di legname

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale – è richiesto il seguente documento:

 

1.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale.

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN.

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DI LEGNAME (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di regimi doganali - sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

dichiarazione per il legname e suoi derivati importati;

Importatori

Autorità doganali di frontiera

Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/2015/ND-CP. Articolo 10 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.2.

contratto di vendita o equivalente;

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.3.

fattura commerciale in caso di transazione commerciale;

Esportatori

Esportatori

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.4.

polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equivalente in linea con la normativa);

Agenzie di trasporto

Agenzie di trasporto

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.5.

bolla di accompagnamento del carico dei prodotti forestali importati;

Esportatori

Esportatori

Articolo 10 della circolare n. 01/2012/BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.6.

a seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo:

 

 

 

 

 

 

1.1.6.1.

permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle appendici I, II e III della CITES;

Organizzazioni nel paese di esportazione

Autorità di gestione della CITES nel paese di esportazione

Decreto n. 82/2006/ND-CP. Articolo 5 del decreto n. 98/2011/ND-CP. Circolare n. 04/2015/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione III della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.6.2.

licenza FLEGT;

Autorità di rilascio delle licenze FLEGT nel paese di esportazione

Autorità doganali nel paese di esportazione

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

 

1.1.6.3.

un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di legalità del legname;

Importatori

Autorità doganali di frontiera; FPD

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

 

1.1.7.

a seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2 dell’allegato V), è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo:

 

 

 

 

 

 

1.1.7.1.

sistemi volontari di certificazione o sistemi nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita;

Organizzazioni nel paese di esportazione

Autorità doganali di frontiera; FPD

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

 

1.1.7.2.

documento attestante la raccolta legale in conformità della normativa e dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403 , 4406 , 4407 );

Autorità pertinenti nel paese di esportazione

Autorità doganali di frontiera; FPD

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

 

1.1.7.3.

documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità della legislazione del paese di raccolta (se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi).

Organizzazioni e/o autorità pertinenti nel paese di esportazione

Autorità doganali di frontiera; FPD

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria e marchiatura con martello forestale

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati - è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

certificato di quarantena fitosanitaria per legname rotondo, legname segato, palette, segatura.

Importatori

Autorità di quarantena fitosanitaria del Vietnam

Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-BNNPTNT. Articolo 7 della circolare n. 33/2014/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Indicatore 2.2: il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con una marcatura tramite martello o altri segni speciali dei paesi esportatori; in alternativa, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste (livello centrale, provinciale, distrettuale)

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Importatori

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste (livello centrale, provinciale, distrettuale)

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASPORTO E COMMERCIO DI LEGNAME (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese

Indicatore 1.1: status giuridico ottenuto - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.1.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.3.

certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato derivante da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Comitato popolare comunale per il legname acquistato da nuclei familiari; agenzie locali per la protezione delle foreste per il legname acquistato da organizzazioni

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato raccolto da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, fattorie, alberi sparsi

Indicatore 3.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.2: per il legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione presenti in foreste di piantagioni e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale - sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.2.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 42/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati non sono trasformati a livello nazionale

Indicatore 4.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.2: legname rotondo importato con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m se non vi è alcun segno di martello o segno speciale di paesi esportatori, si devono apporre segni con il martello forestale - sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.2.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati confiscati non trasformati e che sono stati gestiti

Indicatore 5.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.1.1

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.2.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 6: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste naturali, legname importato e legname confiscato gestito

Indicatore 6.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.1.1

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

6.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste per le imprese che sono impropriamente conformi

Articoli 17 e 26 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale - sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.2.1.

verbale dell’apposizione avvenuta di segni con il martello forestale;

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

6.2.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 7: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, alberi sparsi

Indicatore 7.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.1.1

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

7.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 42/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

7.2.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 8: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati all’interno di una provincia

Indicatore 8.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

8.1.1.

bolla di consegna nazionale;

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

8.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 8.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

8.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

8.2.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articoli 7 e 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 9: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati tra province

Indicatore 9.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

9.1.1.

bolla di consegna nazionale;

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

9.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 9.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolto in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

9.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

9.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 10: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione

Indicatore 10.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione - sono richiesti i seguenti documenti:

 

10.1.1.

contratto di vendita o equivalente;

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

10.1.2.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

Articolo 2 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

10.1.3.

bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per l’esportazione;

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

10.1.4.

uno o più documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esempio, verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prove della legalità del legname per tale carico.

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNAME (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese

Indicatore 1.1: disporre di status giuridico - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.1.1.

certificato di registrazione dell’impresa;

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Divisione provinciale di registrazione delle imprese

Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.2.

certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51 % del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri);

Dipartimento provinciale della Pianificazione e degli investimenti

Comitato popolare provinciale

Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.3.

certificato di registrazione dell’investimento (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione).

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Consiglio di gestione di parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione

Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 24 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.2: la trasformazione del legname rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.2.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per gli impianti di trasformazione di legname e trucioli di legno provenienti da foreste naturali con una capacità a partire da 3 000 m3 di prodotto/anno;

Consiglio di valutazione od organizzazione di valutazione ammissibile

Ministero competente/Comitato popolare provinciale

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Ministero competente/Comitato popolare provinciale

Decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

1.2.2.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per gli impianti di trasformazione del legno compensato con una capacità a partire da 100 000 m2 di prodotto/anno;

Consiglio di valutazione od organizzazione di valutazione ammissibile

Ministero competente/Comitato popolare provinciale

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Ministero competente/Comitato popolare provinciale

Decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

1.2.3.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per impianti di produzione di mobili con una superficie totale di magazzini e fabbriche pari a 10 000 m2 o superiore;

Consiglio di valutazione od organizzazione di valutazione ammissibile

Ministero competente/Comitato popolare provinciale

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Ministero competente/Comitato popolare provinciale

Articolo 24 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

1.2.4.

piano di protezione ambientale da parte di impianti di trasformazione di legname, legno compensato, pannelli di particelle che non sono soggetti a valutazione dell’impatto ambientale come disciplinato dai precedenti parametri di controllo 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3.

Impresa o consulente esterno in esternalizzazione

Comitato popolare distrettuale o comitato popolare comunale se autorizzato dal primo

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Comitato popolare distrettuale o comunale

Articolo 24 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Indicatore 1.3: rispetto dei regolamenti in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio - è richiesto il seguente documento:

 

1.3.1.

progetto approvato in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio.

Organizzazioni

Polizia provinciale di prevenzione e contrasto degli incendi

Articolo 15 e allegato 4 del decreto n. 79/2014/ND-CP.

Capo delle organizzazioni, presidente del comitato popolare distrettuale, polizia di prevenzione e contrasto degli incendi

Articolo 18 del decreto n. 79/2014/ND-CP.

Indicatore 1.4: rispetto del regolamento sull’esecuzione di monitoraggio sui registri di entrata e di uscita - è richiesto il seguente documento:

 

1.4.1.

monitoraggio dei registri di entrata e di uscita.

Proprietario del legname

Proprietario del legname/agenzie locali per la protezione delle foreste per il legname naturale

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di origine legale del legname che verrà trasformato

Indicatore 2.1: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname raccolto autonomamente da foreste dell’organizzazione - è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

certificato di quarantena per legname rotondo, legname segato, palette, segatura, come richiesto dal paese importatore.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste per il legname naturale; proprietario del legname per legname di piantagioni

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da organizzazioni - sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

Organizzazioni che hanno acquistato il legname

Proprietario del legname

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Organizzazioni che hanno acquistato il legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste per il legname naturale, il legname importato, il legname confiscato gestito; proprietario del legname per legname di piantagioni

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.3: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da nuclei familiari - è richiesto il seguente documento:

 

2.3.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste per il legname trasformato proveniente da foreste naturali, il legname importato, il legname confiscato gestito; comitato popolare comunale per il legname non trasformato proveniente da foreste naturali; nuclei familiari per il legname da piantagioni

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.4: per legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m raccolto in foreste naturali e per legname derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolto da foreste di piantagioni, per legname importato senza segni di martello o segni speciali dei paesi esportatori e per il legname confiscato gestito devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario del legname o unità di raccolta

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.5: per il legname segato o squadrato nelle foreste e per il legname confiscato segato che è stato gestito ma non ulteriormente trasformato, avente lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm, larghezza ≥ 20 cm, raccolto in foreste naturali e per legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte da foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.5.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario del legname o unità di raccolta

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.5.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname - sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

dichiarazione di sdoganamento per l’esportazione di legname e suoi derivati conformemente alla normativa applicabile (originale);

Proprietario del legname

Autorità doganali di frontiera

Articolo 24 della legge sulle dogane del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/2015/ND-CP. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.2.

contratto di vendita o equivalente;

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.3

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.4.

bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per l’esportazione;

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste per il legname importato, il legname naturale trasformato, il legname confiscato gestito; proprietario del legname per legname di piantagioni

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.5.

permesso dell’autorità di gestione vietnamita della CITES per prodotti a base di legname di cui all’appendice II della CITES;

Autorità di gestione della CITES del Vietnam

Autorità di gestione della CITES del Vietnam

Articolo 8 della circolare n. 04/2015/TT-BNNPTNT. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.6.

licenza FLEGT per il mercato UE.

Autorità di rilascio delle licenze FLEGT

Autorità doganali di frontiera; FPD

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena degli impianti

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati - è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

certificato di quarantena per legname rotondo, legname segato, palette, segatura.

Autorità di quarantena del Vietnam

Autorità doganali di frontiera; FPD

Articoli 8 e 12 del decreto n. 02/2007/ND-CP. Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-BNNPTNT. Articolo 10 della circolare n. 33/2014/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

PRINCIPIO VII: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE E DIPENDENTI (ORGANIZZAZIONI)

Criterio 1: Rispetto dei regolamenti in materia di imposte

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di dichiarazione dei redditi, registrazione e pagamento:

 

1.1.1.

l’organizzazione, la persona o l’impresa non sono incluse nell’elenco pubblico relativo al rischio fiscale;

Sottodipartimento delle imposte; dipartimento delle imposte; dipartimento generale delle imposte

Dipartimento generale delle imposte

Articolo 70 della circolare n. 156/2013/TT-BTC. Documento 815/TCT-KK del dipartimento generale delle imposte

Dipartimento generale delle imposte

Articolo 70 della circolare n. 156/2013/TT-BTC. Documento 815/TCT-KK del dipartimento generale delle imposte

Criterio 2: rispetto del codice del lavoro

Indicatore 2.1: contratto di lavoro tra imprese e dipendenti:

 

2.1.1.

i loro nomi sono inclusi nel libro paga delle organizzazioni.

Datori di lavoro

Datori di lavoro e dipendenti

Articoli 15, 16 e 17 del codice del lavoro del 2012.

Dipartimento provinciale del Lavoro, degli invalidi e degli affari sociali

Articolo 238 del codice del lavoro del 2012.

Indicatore 2.2: i dipendenti sono membri del sindacato aziendale:

 

2.2.1.

i loro nomi sono inclusi nell’elenco dei pagamenti dell’iscrizione sindacale.

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Articolo 5 della legge sui sindacati del 2012.

Comitato dei sindacati per il controllo delle organizzazioni

Articolo 39, 40 dei regolamenti del Vietnam sui sindacati del 2013.

Indicatore 2.3: regolamenti di esecuzione in materia di sicurezza, salute e igiene sul posto di lavoro:

 

2.3.1.

dispone di un piano di salute e igiene sul posto di lavoro predisposto dall’impresa.

Datori di lavoro

Datori di lavoro e dipendenti

Articolo 148 del codice del lavoro del 2012.

Dipartimento provinciale del Lavoro, degli invalidi e degli affari sociali

Articolo 89 della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro del 2015.

Criterio 3: rispetto della legge sull’assicurazione sociale e della legge sull’assicurazione sanitaria

Indicatore 3.1: avere registri relativi all’assicurazione sociale per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno un mese:

 

3.1.1.

informazioni pubbliche sul contributo di assicurazione sociale.

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Articoli 2 e 21 della legge sull’assicurazione sociale del 2014.

Assicurazione sociale del Vietnam; assicurazione sociale provinciale

Articolo 4 del decreto n. 21/2016/ND-CP.

Indicatore 3.2: avere registri relativi all’assicurazione sanitaria per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno tre mesi:

 

3.2.1.

registro delle buste paga dell’organizzazione per dimostrare la presenza del contributo per l’assicurazione sanitaria.

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Articolo 12 della legge del 2008 sull’assicurazione sanitaria. Articolo 1 della legge del 2014 sulla modifica e l’integrazione di una serie di articoli della legge sull’assicurazione sanitaria.

Assicurazione sociale del Vietnam; assicurazione sociale provinciale

Articolo 4 del decreto n. 21/2016/ND-CP.

Indicatore 3.3: avere un’assicurazione di disoccupazione per i dipendenti con un contatto di lavoro di durata pari ad almeno tre mesi completi:

 

3.3.1.

registro delle buste paga dell’organizzazione per dimostrare il pagamento dell’assicurazione di disoccupazione mensile.

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Articolo 52 della legge del 2013 sull’occupazione.

Assicurazione sociale del Vietnam; assicurazione sociale provinciale

Articolo 59 della legge sull’occupazione.


APPENDICE 1B

SVILUPPO, VERIFICA E APPROVAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ PER I NUCLEI FAMILIARI

Legenda:

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli – fa riferimento ad agenzie di protezione delle foreste centrali, provinciali, distrettuali e comunali.

Agenzie locali per la protezione delle foreste – fa riferimento alle agenzie di protezione delle foreste provinciali, distrettuali e comunali.

PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNAME NAZIONALE RISPETTA I REGOLAMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELLE FORESTE, GESTIONE E AMBIENTE (NUCLEI FAMILIARI)

Indicatori del criterio

Parametri di controllo

Preparato da

Approvato o certificato da

Riferimenti normativi per i parametri di controllo

Verificato da

Riferimenti normativi per il controllo

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di protezione piantate

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Comitato popolare provinciale, comitato popolare distrettuale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

1.1.2.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

 

 

 

1.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

 

 

 

1.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

 

 

 

1.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

 

 

 

1.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

 

 

 

1.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste;

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNNPTNT.

 

 

 

1.1.8.

registro di silvicoltura;

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

 

 

 

1.1.9.

un tipo dei documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

 

 

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

 

 

 

1.1.10.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

Proprietario della foresta

Comitato popolare comunale

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

 

 

 

1.1.11.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri per detentori di foreste.

Proprietario della foresta e contraente

Proprietario della foresta e contraente

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

 

 

Indicatore 1.2: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente come imposto dalle leggi - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

1.2.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha;

Consiglio di valutazione od organizzazione di valutazione ammissibile

Comitato popolare provinciale

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.2.2.

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

 

 

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.3.1.

dichiarazione di progettazione della raccolta;

Proprietario della foresta o unità di progettazione della raccolta

Comitato popolare distrettuale

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.3.2.

mappa della zona di raccolta;

Proprietario della foresta o unità di progettazione della raccolta

Comitato popolare distrettuale

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.3.3.

permesso di raccolta.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

Comitato popolare distrettuale

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.4.2.

bolla di accompagnamento del carico;

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come disciplinato nell’indicatore 1.4 - è richiesto il seguente documento:

 

1.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di produzione piantate

Indicatore 2.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Comitato popolare provinciale, comitato popolare distrettuale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

2.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

2.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

2.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare distrettuale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

2.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

2.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

2.1.7.

registro di silvicoltura;

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

2.1.8.

un tipo dei documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

 

 

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

2.1.9.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

Comitato popolare comunale

Comitato popolare comunale

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

2.1.10.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri per detentori di foreste.

Proprietario della foresta e contraente

Proprietario della foresta e contraente

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

Indicatore 2.2: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente come imposto dalle leggi - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

2.2.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha;

Consiglio di valutazione od organizzazione di valutazione ammissibile

Comitato popolare provinciale

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha.

 

 

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

2.3.1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta.

Proprietario della foresta

Comitato popolare distrettuale

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-NNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 2.4 - è richiesto il seguente documento:

 

2.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero in zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni

Indicatore 3.1: rispetto della normativa in materia di modifica della destinazione d’uso dei terreni da quello forestale ad altri usi, protezione dell’ambiente e sgombero di siti - sono richiesti tutti i seguenti documenti:

 

3.1.1.

decisione sull’approvazione del provvedimento relativo alla compensazione per lo sgombero del sito, ivi comprese le mappe della superficie forestale convertita, lo stato delle foreste convertite;

District compensation board for site clearance

Comitato popolare distrettuale

Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.1.2.

decisione sulla concessione della conversione del terreno forestale ad altri usi del terreno;

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale/Divisione Risorse naturali e ambiente

Comitato popolare provinciale

Articolo 3 della risoluzione 49. Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.1.3.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale o del piano di protezione ambientale;

 

 

 

 

 

 

3.1.3.1.

decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale per i progetti che variano le finalità dell’utilità di foreste a partire da: 5 ha per le foreste di protezione; 10 ha per le foreste naturali; 50 ha per altri tipi di foreste;

Consiglio di valutazione od organizzazione di valutazione ammissibile

Comitato popolare provinciale

Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.1.3.2.

piano di protezione ambientale per progetti che variano le destinazioni d’uso di una zona di dimensioni inferiori a quella di cui al punto 4.1.3.

 

 

Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP.

 

 

Indicatore 3.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

3.2.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

Proprietario della foresta o agenzia di consulenza

Comitato popolare distrettuale

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.3.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.3.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.4: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 3.3 - è richiesto il seguente documento:

 

3.4.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerca scientifica e attività di formazione nel settore della silvicoltura

Indicatore 4.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

4.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Comitato popolare provinciale, distrettuale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

4.1.2.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

4.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

4.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

4.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

4.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

4.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste;

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

4.1.8.

registro di silvicoltura;

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

4.1.9.

un tipo dei documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

 

 

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

4.1.10.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

Proprietario della foresta

Comitato popolare comunale

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

4.1.11.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri per detentori di foreste.

Proprietario della foresta e contraente

Proprietario della foresta e contraente

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

Indicatore 4.2: rispetto della normativa applicabile prima della concessione del permesso all’abbattimento di recupero - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

4.2.1.

fascicolo di progettazione della silvicoltura;

Proprietario della foresta

Autorità competente

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.2.2.

piano di formazione;

Proprietario della foresta

Autorità competente

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.2.3.

proposta di ricerca scientifica.

Proprietario della foresta

Autorità competente

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

4.3.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

Proprietario della foresta

Comitato popolare comunale

Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.4.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 4.4 - è richiesto il seguente documento:

 

4.5.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali

Indicatore 5.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

5.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Comitato popolare provinciale/distrettuale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

5.1.2.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

5.1.3.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

5.1.4.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

5.1.5.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

5.1.6.

decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

5.1.7.

decisione in materia di allocazione di foreste;

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Comitato popolare distrettuale

Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

5.1.8.

registro di silvicoltura;

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

5.1.9.

un tipo dei documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

 

 

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

5.1.10.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

 

Comitato popolare comunale

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

5.1.11.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri per detentori di foreste.

Proprietario della foresta e contraente

Proprietario della foresta e contraente

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

Indicatore 5.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

5.2.1.

elenco del legname che si prevede di raccogliere.

Proprietario della foresta

Comitato popolare distrettuale per le foreste naturali; comitato popolare comunale per le foreste di piantagioni

Articolo 9 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.3.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.3.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.4: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 5.3 - è richiesto il seguente documento:

 

5.4.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni

Indicatore 6.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

6.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Comitato popolare provinciale, distrettuale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

6.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

6.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

6.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Agenzia di consulenza, guardia forestale

Comitato popolare distrettuale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

6.1.5.

decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

6.1.6.

decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

6.1.7.

registro di silvicoltura;

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Comitato popolare distrettuale

Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

6.1.8.

un tipo dei documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

 

 

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

6.1.9.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013;

 

Comitato popolare comunale

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

6.1.10.

contratti di protezione delle foreste stipulati con altri detentori.

Foresta e contraente

Foresta e contraente

Articolo 5 del decreto n. 01/1995/ND-CP. Articolo 8 del decreto n. 135/2005/ND-CP.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

Indicatore 6.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

6.2.1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta.

Proprietario della foresta

Comitato popolare comunale

Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.3: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.3.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

6.3.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.4: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come specificato nell’indicatore 6.3 - è richiesto il seguente documento:

 

6.4.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di legname proveniente da piantagioni in giardini domestici, fattorie e alberi sparsi

Indicatore 7.1: rispetto del regolamento in materia di documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

7.1.1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta.

Proprietario della foresta

Comitato popolare comunale

Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.2. per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolto da foreste di piantagioni e per il legname derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Proprietario della foresta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

7.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 7.3: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come disciplinato nell’indicatore 7.2 - è richiesto il seguente documento:

 

7.3.1.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 8: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di alberi della gomma

Indicatore 8.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste - è richiesto uno dei seguenti documenti:

 

8.1.1.

decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993);

 

Comitato popolare distrettuale/provinciale

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni.

 

8.1.2.

certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articoli 100 e 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

8.1.3.

decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53 54 e 55 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

8.1.4.

decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi);

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

8.1.5.

un tipo dei documenti relativi ai diritti di sfruttamento del terreno di cui all’articolo 100 della legge fondiaria del 2013;

 

 

Articolo 100 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

 

8.1.6.

conferma del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato ed esente da dispute di cui ai casi disciplinati dall’articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Parcellazione a livello distrettuale

Comitato popolare distrettuale

Articolo 101 della legge fondiaria del 2013.

Divisione Agricoltura e sviluppo rurale.

 

Indicatore 8.2: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta - è richiesto il seguente documento:

 

8.2.1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta;

Proprietario della foresta

 

Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

8.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta

Agenzia locale per la protezione delle foreste

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 2, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL LEGNAME CONFISCATO (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto del regolamento in materia di archiviazione dei documenti del legname confiscato gestito

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di legno confiscato gestito - sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta;

Centro di vendita all’asta professionale o casa d’aste o consiglio di vendita all’asta a livello distrettuale

Centro di vendita all’asta professionale o casa d’aste o consiglio di vendita all’asta a livello distrettuale

Articolo 35 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

 

 

1.1.2.

certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta;

Centro di vendita all’asta professionale o casa d’aste o consiglio di vendita all’asta a livello distrettuale

Centro di vendita all’asta professionale o casa d’aste o consiglio di vendita all’asta a livello distrettuale

Articolo 46 del decreto n. 17/2010/ND-CP.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

 

 

1.1.3.

fattura come disciplinato dal ministero delle Finanze;

 

 

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

 

 

1.1.4.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

 

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale – è richiesto il seguente documento:

 

1.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN.

 

 

PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DI LEGNAME (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di regimi doganali - sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

dichiarazione per il legname e suoi derivati importati;

Importatori

Autorità doganale di frontiera

Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/2015/ND-CP. Articolo 10 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.2.

contratto di vendita o equivalente;

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.3.

fattura commerciale in caso di transazione commerciale;

Esportatori

Esportatori

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.4.

polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equivalente in linea con la normativa);

Agenzie di trasporto

Agenzie di trasporto

Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.5.

bolla di accompagnamento del carico di legname e suoi derivati importati;

Esportatori

Esportatori

Articolo 10 della circolare n. 01/2012/BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.6.

a seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo:

 

 

 

 

 

 

1.1.6.1.

permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle appendici I, II e III della CITES;

Organizzazioni nel paese di esportazione

Autorità di gestione della CITES nel paese di esportazione

Decreto n. 82/2006/ND-CP. Articolo 5 del decreto n. 98/2011/ND-CP. Circolare n. 04/2015/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.6.2.

licenza FLEGT;

Autorità di rilascio delle licenze FLEGT nel paese di esportazione

Autorità doganali nel paese di esportazione

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

 

1.1.6.3.

un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di legalità del legname;

Importatori

Autorità doganali di frontiera; FPD

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

 

1.1.7.

a seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2 dell’allegato V), è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo:

 

 

 

 

 

 

1.1.7.1.

sistemi volontari di certificazione o sistemi nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita;

Organizzazioni nel paese di esportazione

Autorità doganali di frontiera; FPD

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

 

1.1.7.2.

documento attestante la raccolta legale in conformità della normativa e dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403 , 4406 , 4407 );

Autorità pertinenti nel paese di esportazione

Autorità doganali di frontiera; FPD

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

 

1.1.7.3.

documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità della legislazione del paese di raccolta (se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi).

Organizzazioni e/o autorità pertinenti nel paese di esportazione

Autorità doganali di frontiera; FPD

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Da emettere a opera del governo del Vietnam.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria e marchiatura con martello forestale

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati - è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

certificato di quarantena fitosanitaria per legname rotondo, legname segato, palette, segatura.

Proprietario del legname importato

Autorità di quarantena fitosanitaria del Vietnam

Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-BNNPTNT. Articolo 7 della circolare n. 33/2014/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Indicatore 2.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, devono essere posti segni con il martello o altri segni speciali di paesi di esportazione; in alternativa, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste (livello centrale, provinciale, distrettuale)

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Importatori

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste (livello centrale, provinciale, distrettuale)

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASPORTO E COMMERCIO DI LEGNAME (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato derivante da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (nel caso in cui si acquisti legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.2.

bolla di accompagnamento del carico;

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1.

bolla di accompagnamento del carico (in caso di acquisto di legname da nuclei familiari);

Proprietario del legname

Comitato popolare comunale

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.1.2.2.

bolla di accompagnamento del carico (in caso di acquisto di legname da organizzazioni).

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

1.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato raccolto da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, fattorie, alberi sparsi

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: per il legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione presenti in foreste di piantagioni e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati non sono trasformati a livello nazionale

Indicatore 3.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.1.1.

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze;

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 3.2. per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m non contrassegnato con il martello forestale o con segni speciali dei paesi di esportazione devono essere apposti segni vietnamiti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

3.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

3.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati confiscati non trasformati e che sono stati gestiti

Indicatore 4.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.1.1

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 4.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

4.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

4.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 5: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste naturali, legname importato e legname confiscato gestito

Indicatore 5.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - devono esistere i seguenti documenti:

 

5.1.1

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 5.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

5.2.1.

verbale dell’apposizione avvenuta di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

5.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 6: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste a piantumazione concentrata

Indicatore 6.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati - sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.1.1

fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

6.1.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 6.2. il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

6.2.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

6.2.2.

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario del legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione

Indicatore 7.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione - sono richiesti i seguenti documenti:

 

7.1.1.

contratto di vendita o equivalente;

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

7.1.2

fattura commerciale;

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

Circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

7.1.3.

bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per l’esportazione;

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

7.1.4.

uno o più documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esempio, verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prove della legalità del legname per tale carico.

Esportatori

Autorità doganali di frontiera

 

Autorità doganali di frontiera

Legislazione da sviluppare.

PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNAME (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di impianti di trasformazione

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio - è richiesto il seguente documento:

 

1.1.1.

progetto approvato in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio.

Nuclei familiari

Polizia provinciale di prevenzione e contrasto degli incendi

Articolo 15 e allegato 4 del decreto n. 79/2014/ND-CP.

Capo delle organizzazioni, presidente del comitato popolare distrettuale, polizia di prevenzione e contrasto degli incendi

Articolo 18 del decreto n. 79/2014/ND-CP.

Indicatore 1.2: rispetto del regolamento in materia di sicurezza e igiene - è richiesto quanto segue:

 

1.2.1.

messa in atto di norme in materia di sicurezza e igiene.

Nuclei familiari che svolgono attività commerciale

Agenzia funzionale per la sicurezza e l’igiene sul posto di lavoro

Codice del lavoro del 2012: capitolo IX, clausola 1, articoli 137 e 138, del codice del lavoro 10/2012/QH 13.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 4, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di origine legale del legname che verrà trasformato

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname raccolto da foreste di nuclei familiari - è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

bolla di accompagnamento del carico;

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.

bolla di accompagnamento del carico per legname raccolto da foreste naturali;

Comunità, nuclei familiari, singoli individui

Comitato popolare comunale

Articoli 12 e 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.1.1.2.

bolla di accompagnamento del carico per legname raccolto da foreste naturali.

Comunità, nuclei familiari, singoli individui

Comunità, nuclei familiari, singoli individui

Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.2: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da organizzazioni - sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.2.1.

fattura, come disciplinato dal ministero delle Finanze;

Venditori di legname

Proprietari di legname

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico;

 

 

Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT.

 

 

 

2.2.2.1.

bolla di accompagnamento del carico per legname raccolto da foreste naturali;

Venditori di legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 12 e 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.2.

bolla di accompagnamento del carico per legname raccolto da foreste naturali;

Venditori di legname

Venditori di legname

Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.3.

bolla di accompagnamento del carico per legname importato;

Venditori di legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 14 e 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.2.2.4.

bolla di accompagnamento del carico per legname confiscato gestito.

Venditori di legname

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 16 e 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.3: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da nuclei familiari - è richiesto il seguente documento:

 

2.3.1.

bolla di accompagnamento del carico;

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1

bolla di accompagnamento del carico per legname raccolto da foreste naturali;

comunità, nuclei familiari, singoli individui

Agenzie locali per la protezione delle foreste per il legname trasformato; Comitato popolare comunale per legname non trasformato

Articoli 12 e 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.3.1.2

bolla di accompagnamento del carico per legname raccolto da foreste naturali;

comunità, nuclei familiari, singoli individui

comunità, nuclei familiari, singoli individui

Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.3.1.3

bolla di accompagnamento del carico per legname importato;

comunità, nuclei familiari, singoli individui

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 14 e 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.3.1.4

bolla di accompagnamento del carico per legname confiscato gestito.

comunità, nuclei familiari, singoli individui

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 16 e 20 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Indicatore 2.4: per legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m raccolto in foreste naturali e per legname derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolto in foreste di piantagioni, per legname importato senza segni di martello forestale o segni speciali dei paesi esportatori e per il legname confiscato gestito devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti:

 

2.4.1.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale;

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

 

2.4.2

bolla di accompagnamento del carico.

Proprietario della foresta o unità di raccolta

Agenzie locali per la protezione delle foreste

Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli

Sezione 3, capitolo III, della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

PRINCIPIO VI: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI REGIMI DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname - sono richiesti i seguenti documenti:

 

1.1.1.

dichiarazione di sdoganamento per l’esportazione di legname e suoi derivati conformemente alla normativa applicabile (originale);

Proprietario del legname

Autorità doganale di frontiera

Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/2015/ND-CP. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.2.

contratto di vendita o equivalente;

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.3

fattura commerciale (se viene imposta una tassa di esportazione sul legname e sui suoi derivati esportati);

Proprietario del legname

Proprietario del legname

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Da emettere da parte del governo vietnamita.

 

1.1.4

bolla di accompagnamento del carico;

 

 

Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.5.

permesso dell’autorità di gestione vietnamita della CITES per prodotti in legname di cui all’appendice II della CITES;

Autorità di gestione della CITES del Vietnam

Autorità di gestione della CITES del Vietnam

Articolo 8 della circolare n. 04/2015/TT-BNNPTNT. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

Autorità doganali di frontiera

Sezione 3 della circolare n. 38/2015/TT-BTC.

 

1.1.6.

licenza FLEGT per il mercato UE.

Autorità di gestione della CITES del Vietnam

Autorità di gestione della CITES del Vietnam

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Autorità doganali di frontiera

Da emettere da parte del governo vietnamita.

Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena degli impianti

Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati - è richiesto il seguente documento:

 

2.1.1.

certificato di quarantena per legname rotondo, legname segato, palette, segatura.

Autorità di quarantena del Vietnam

Autorità doganali di frontiera; FPD

Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT-BNNPTNT. Articolo 10 della circolare n. 33/2014/TT-BNNPTNT.

Autorità doganale di frontiera

Decreto n. 154/2005/ND-CP. Circolare n. 194/2010/TT-BTC.

PRINCIPIO VII: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE (NUCLEI FAMILIARI)

Criterio 1: Rispetto dei regolamenti in materia di imposte

Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di dichiarazione dei redditi, registrazione e pagamento:

 

1.1.1

le organizzazioni, le persone o le imprese non sono incluse nell’elenco pubblico relativo al rischio fiscale.

Proprietario del legname

Autorità fiscale

Articolo 70 della circolare n. 156/2013/TT-BTC. Documento 815/TCT-KK del dipartimento generale delle imposte

Autorità fiscale

Circolare n. 28/2011/TT-BTC. Decisione n. 694/QD-TCHQ del dipartimento generale delle dogane.


APPENDICE 2

CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Introduzione

La presente appendice descrive in sei tabelle il contenuto del fascicolo del legname e dei suoi derivati in ciascun punto critico di controllo della catena di approvvigionamento, nonché le prescrizioni in materia di archiviazione per organizzazioni, nuclei familiari e agenzie per la protezione delle foreste (FPD).

Per le organizzazioni:

tabella 1. Gestione delle informazioni sulle fonti di legname per le organizzazioni – punti di entrata nella catena di approvvigionamento;

tabella 2. Gestione delle informazioni sul legname in circolazione nell’SVL del legname vietnamita dopo punti di entrata nella catena di approvvigionamento per legname proveniente da foreste naturali, legname importato e legname confiscato gestito per le organizzazioni;

tabella 3. Gestione delle informazioni sul legname in circolazione nell’SVL del legname vietnamita dopo punti di entrata nella catena di approvvigionamento per legname proveniente da foreste a piantumazione concentrata, giardini, fattorie, alberi sparsi e legname da alberi della gomma per le organizzazioni.

Per i nuclei familiari:

tabella 4. Gestione delle informazioni sulle fonti di legname per i nuclei familiari – punti di entrata nella catena di approvvigionamento;

tabella 5. Gestione delle informazioni sul legname in circolazione nell’SVL del legname vietnamita dopo punti di entrata nella catena di approvvigionamento per legname proveniente da foreste naturali, legname importato e legname confiscato gestito per i nuclei familiari;

tabella 6. Gestione delle informazioni sul legname in circolazione nell’SVL del legname vietnamita dopo punti di entrata nella catena di approvvigionamento per legname proveniente da foreste a piantumazione concentrata, giardini, fattorie, alberi sparsi e legname da alberi della gomma per i nuclei familiari.

Il fascicolo del legname e dei suoi derivati è un elemento essenziale dell’SVL del legname vietnamita. Ai sensi della normativa governativa, il fascicolo del legname e dei suoi derivati dovrebbe essere stabilito presso ciascun punto critico di controllo della catena di approvvigionamento tanto per le organizzazioni quanto per i nuclei familiari. Il fascicolo del legname e dei suoi derivati comprende una serie di documenti che contribuiscono a dimostrare la conformità legale del corrispondente lotto di legname e suoi derivati.

Come stabilito nella sezione 6 dell’allegato V, i punti critici di controllo delle catene di approvvigionamento nell’SVL del legname vietnamita sono i seguenti:

1.

fonti di legname che entrano nell’SVL del legname vietnamita:

1a.

legname proveniente dalla raccolta principale in foreste naturali nazionali (organizzazioni);

1b.

legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali (organizzazioni e nuclei familiari);

1c.

legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di protezione piantate (organizzazioni e nuclei familiari);

1d.

legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di produzione piantate (organizzazioni e nuclei familiari);

1e.1

legname proveniente da alberi della gomma (organizzazioni);

1e.2

legname proveniente da alberi della gomma; legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi (nuclei familiari);

1f.

legname confiscato gestito (organizzazioni e nuclei familiari);

1g.

legname importato (organizzazioni e nuclei familiari);

2.

prima operazione di trasporto e commerciale di legname e suoi derivati;

3.

seconda operazione di trasporto e commerciale di legname e suoi derivati;

4.

qualsiasi successivo trasporto e commercio di prodotti;

5.

sito di trasformazione;

6.

esportazione.

Nel contesto dell’SVL del legname vietnamita, il fascicolo del legname e dei suoi derivati può essere verificato in diverse circostanze:

approvazione, certificazione e verifica dei parametri di controllo: come definito nelle appendici IA e IB dell’allegato V, i documenti contenuti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati sono soggetti ad approvazione, certificazione e controlli da parte dell’FPD e di altre entità di verifica;

valutazione dell’OCS: la conformità legale delle organizzazioni viene regolarmente valutata nel contesto del sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS). La frequenza delle valutazioni dell’OCS è definita in base alla categoria di rischio dell’organizzazione (categoria 1 o 2). I documenti inclusi in tutti i fascicoli del legname e dei suoi derivati sotto la responsabilità dell’organizzazione sono soggetti a controlli (con fino a un massimo di cinque anni di archiviazione);

dovuta diligenza: le organizzazioni e i nuclei familiari si assumono la responsabilità dell’accuratezza delle informazioni e della legalità di tutte le fonti di legname, ivi compreso per il legname proveniente da fonti nazionali. Il fascicolo del legname e dei suoi derivati è una delle principali fonti di informazione per le organizzazioni e i nuclei familiari per svolgere l’analisi di dovuta diligenza nel contesto di una transazione relativa a legname e suoi derivati.

Inoltre, il fascicolo del legname e dei suoi derivati costituisce la base per la comunicazione mensile o trimestrale delle entrate e delle uscite da parte di organizzazioni, nel rispetto degli obblighi di comunicazione a favore delle agenzie governative pertinenti come previsto dalla normativa e dai regolamenti che consentono la verifica basata sul volume.

Come illustrato nella figura 1, in tutte le fasi della catena di approvvigionamento per la transazione in questione, il venditore di legname prepara una bolla di accompagnamento del carico per il lotto di legname che viene venduto. La bolla di accompagnamento del carico viene trasferita all’acquirente del legname che la archivia, mentre il venditore del legname archivia una copia della bolla di accompagnamento del carico:

la bolla di accompagnamento del carico 1 viene preparata dal primo proprietario del lotto di legname presso i punti di entrata della catena di approvvigionamento nell’SVL del legname vietnamita (ossia raccolta, importazione, legname confiscato ecc.) ed è archiviata dal primo proprietario;

la bolla di accompagnamento del carico 2 viene preparata dal primo proprietario di legname che vende un lotto di legname al secondo proprietario. La bolla di accompagnamento del carico 2 accompagna il lotto di legname che viene trasferito al secondo proprietario. La bolla di accompagnamento del carico 2 viene archiviata dal secondo proprietario, mentre il primo proprietario ne conserva una copia;

la bolla di accompagnamento del carico 3 viene preparata dal secondo proprietario di legname che vende un lotto di legname al terzo proprietario. La bolla di accompagnamento del carico 3 accompagna il lotto di legname che viene trasferito al terzo proprietario. La bolla di accompagnamento del carico 3 viene archiviata dal terzo proprietario, mentre il secondo proprietario ne conserva una copia;

le transazioni successive lungo la catena di approvvigionamento seguono una procedura analoga.

Image 16

Testo di immagine

TABELLA 1.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE FONTI DI LEGNAME PER LE ORGANIZZAZIONI - PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

N.

Punto di entrata del legname

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste (originale/copia per un periodo non limitato)

1a

Legname proveniente dalla raccolta principale in foreste naturali nazionali

1.

Dichiarazione di progettazione della raccolta

1.

Dichiarazione di progettazione della raccolta (originale)

2.

Mappa della zona di raccolta

2.

Mappa della zona di raccolta (originale)

3.

Elenco degli alberi contrassegnati per la raccolta

3.

Elenco degli alberi contrassegnati per la raccolta (originale)

4.

Verbale sulla valutazione della progettazione della raccolta sul campo

4.

Verbale sulla valutazione della progettazione della raccolta sul campo (originale)

5.

Decisione sull’approvazione della progettazione di raccolta

5.

Decisione sull’approvazione della progettazione di raccolta (originale)

6.

Permesso di raccolta

6.

Permesso di raccolta (originale)

7.

Verbale di accettazione del legname raccolto

7.

Verbale di accettazione del legname raccolto (originale)

8.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm)

8.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm) (originale)

9.

Bolla di accompagnamento del carico 1

9.

Bolla di accompagnamento del carico (originale)

1b

Legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali

1.

Elenco del legname che si prevede di raccogliere

1.

Elenco del legname che si prevede di raccogliere

2.

Uno dei seguenti documenti (conformemente alla definizione di legalità di cui al principio I, criteri 4 e 5):

2.

Uno dei seguenti documenti:

2.1.

documenti ufficiali approvati sulla concessione della conversione del terreno forestale ad altri usi del terreno;

2.1.

documenti ufficiali approvati sulla concessione della conversione del terreno forestale ad altri usi del terreno (originale);

2.2.

progetto di silvicoltura;

2.2.

progetto di silvicoltura;

2.3.

piano di formazione;

2.3.

piano di formazione;

2.4.

proposta di ricerca scientifica.

2.4.

proposta di ricerca scientifica.

3.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm)

3.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm) (originale)

4.

Bolla di accompagnamento del carico 1

4.

Bolla di accompagnamento del carico (originale)

1c

Legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di protezione piantate

 

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’FPD

 

Per la categoria 2:

1.

Dichiarazione di progettazione della raccolta

1.

dichiarazione di progettazione della raccolta – (copia);

2.

Mappa della zona di raccolta

2.

mappa della zona di raccolta – (copia).

3.

Permesso di raccolta

3.

permesso di raccolta – (copia);

4.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione)

4.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione);

5.

Bolla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)

5.

bolla di accompagnamento del carico 1 – (copia).

1d

Legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di produzione piantate

 

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di protezione delle foreste

 

Per la categoria 2:

1.

Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta

1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta – (copia).

2.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione)

2.

verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione);

3.

Bolla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)

3.

bolla di accompagnamento del carico 1 – (copia).

1e.1

Legname proveniente da alberi della gomma

 

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di protezione delle foreste

 

Per la categoria 2:

1.

Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta

1.

relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta – (copia);

2.

Bolla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)

2.

bolla di accompagnamento del carico 1 - (copia).

1f

Legname confiscato gestito

1.

Contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta

1.

Contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta (copia)

2.

Certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta

2.

Certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta (originale)

3.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze

3.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze (copia)

4.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm)

4.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm) (originale)

5.

Bolla di accompagnamento del carico 1

5.

Bolla di accompagnamento del carico (originale)

1 g

Legname importato

1.

Dichiarazione in dogana per il legname e suoi derivati importati

1.

Dichiarazione in dogana per il legname e suoi derivati importati (copia)

2.

Fattura commerciale in caso di transazione commerciale

2.

Bolla di accompagnamento del carico 1 (copia)

3.

Polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equivalente in linea con la normativa)

3.

A seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo (copia):

 

3.1

permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle appendici I, II e III della CITES;

 

3.2.

licenza FLEGT;

 

3.3.

un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di legalità del legname.

4.

Bolla di accompagnamento del carico 1

4.

A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2 dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere allegato all’autodichiarazione (copia):

 

4.1.

sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita;

 

4.2.

documento attestante la raccolta in conformità della normativa e dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407).

5.

a seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo:

 

5.1.

permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle appendici I, II e III della CITES;

 

5.2.

licenza FLEGT;

 

5.3.

un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di legalità del legname.

 

6.

A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2 dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere allegato all’autodichiarazione:

 

6.1.

sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita;

 

6.2.

documento attestante la raccolta in conformità della normativa e dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407);

 

6.3.

documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità della legislazione del paese di raccolta (se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi).

 


TABELLA 2.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUL LEGNAME IN CIRCOLAZIONE NEL SVL DEL LEGNAME VIETNAMITA DOPO PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE NATURALI, LEGNAME IMPORTATO E LEGNAME CONFISCATO GESTITO PER LE ORGANIZZAZIONI

N.

Punto critico di controllo

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati

Documenti da archiviare a opera del venditore (originale/copia per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’acquirente (originale per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste (originale/copia per un periodo non limitato)

B1

La prima operazione di trasporto e commercio di prodotti

1.

Fattura 1 in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

1.

Fattura 1 in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - originale

1.

Fattura 1 in conformità con il regolamento del ministero delle Finanze – copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - originale

2.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - originale

2.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - copia

3.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - copia

 

3.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - originale

B2

La seconda e le successive operazioni di trasporto e commercio di prodotti

1.

Fattura 1 o fattura (n) in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - originale

1.

Fattura 2 o fattura (n+1) in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - originale

1.

Fattura 1 o fattura (n) in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

2.

Fattura 2 o fattura (n+1) in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – originale

2.

Bolla di accompagnamento del carico 2 o bolla di accompagnamento del carico (n) – copia

3.

Bolla di accompagnamento del carico 2 o bolla di accompagnamento del carico (n) – originale

 

3.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – originale

4.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – copia

 

 

B3

Sito di trasformazione

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2

1.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - originale

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2

2.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico – originale

2.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

3.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

 

3.

Bolla di accompagnamento del carico – originale

4.

Registri di monitoraggio per prodotti forestali in entrata e in uscita

 

 

B4

Esportazione

 

Il fascicolo del legname e dei suoi derivati resta presso l’importatore nel paese di destinazione

Per le categorie di organizzazioni 1 e 2:

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2 o B3

 

1.

fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2 o B3 – copia.

 

 

Per le organizzazioni di categoria 2:

2.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

 

2.

fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze – copia.

3.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

 

3.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

4.

Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiche della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato V)

 

4.

Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiche della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato V)

5.

Licenza FLEGT (in caso di esportazione nel mercato UE)

 

 


TABELLA 3.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUL LEGNAME IN CIRCOLAZIONE NEL SVL DEL LEGNAME VIETNAMITA DOPO PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE A PIANTUMAZIONE CONCENTRATA, GIARDINI, FATTORIE, ALBERI SPARSI E LEGNAME DA ALBERI DELLA GOMMA PER LE ORGANIZZAZIONI

N.

Punto critico di controllo

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati

Documenti da archiviare a opera del venditore (originale/copia per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’acquirente (originale per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste (originale/copia per un periodo non limitato)

B1

La prima operazione di trasporto e commercio di prodotti

 

 

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di protezione delle foreste

 

 

Per la categoria 2:

1.

Fattura 1 in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

1.

Fattura 1 in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - originale

1.

fattura 1 in conformità del regolamento del ministero delle Finanze – copia;

2.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - originale

2.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - originale

2.

bolla di accompagnamento del carico 1 – copia;

3.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - copia

 

3.

bolla di accompagnamento del carico 2 – originale.

B2

La seconda e le successive operazioni di trasporto e commercio di prodotti

 

 

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di protezione delle foreste

 

 

Per la categoria 2:

1.

Fattura 1 o fattura (n) in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - originale

1.

Fattura 2 o fattura (n+1) in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - originale

1.

fattura 1 o fattura (n) in conformità del regolamento del ministero delle Finanze – copia;

2.

Fattura 2 o fattura (n+1) in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – originale

2.

bolla di accompagnamento del carico 2 o bolla di accompagnamento del carico (n) – copia;

3.

Bolla di accompagnamento del carico 2 o bolla di accompagnamento del carico (n) – originale

 

3.

bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – originale.

4.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – copia

 

 

B3

Sito di trasformazione

 

 

Per la categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di protezione delle foreste

 

 

Per la categoria 2:

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2

1.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - originale

1.

fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2;

2.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico – originale

2.

fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze – copia;

3.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

 

3.

bolla di accompagnamento del carico – originale.

4.

Registri di monitoraggio per prodotti forestali in entrata e in uscita

 

 

B4

Esportazione

 

 

Per le categorie di organizzazioni 1 e 2:

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2 o B3

Il fascicolo del legname e dei suoi derivati resta presso l’importatore nel paese di destinazione

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2 o B3 - copia

 

 

Per le organizzazioni di categoria 2:

2.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

 

2.

fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze – copia;

3.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

 

3.

bolla di accompagnamento del carico – copia;

4.

Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiche della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato V)

 

4.

documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiche della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato V).

5.

Licenza FLEGT (in caso di esportazione nel mercato UE)

 

 


TABELLA 4.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE FONTI DI LEGNAME PER I NUCLEI FAMILIARI PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

N.

Punto di entrata del legname

Competenza per la gestione e l’archiviazione di informazioni presenti nel fascicolo del legname e dei suoi derivati

Documenti da archiviare a opera del proprietario del legname (originale per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste (originale/copia per un periodo non limitato)

1b

Legname proveniente da abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali

1.

Elenco del legname che si prevede di raccogliere

1.

Elenco del legname che si prevede di raccogliere

2.

Uno dei seguenti documenti (conformemente alla definizione di legalità di cui al principio I, criteri 4 e 5):

2.

Uno dei seguenti documenti:

2.1.

documenti ufficiali approvati sulla concessione della conversione del terreno forestale ad altri usi del terreno;

2.1.

documenti ufficiali approvati sulla concessione della conversione del terreno forestale ad altri usi del terreno - originale;

2.2.

progetto di silvicoltura;

2.2.

progetto di silvicoltura;

2.3.

piano di formazione;

2.3.

piano di formazione;

2.4.

proposta di ricerca scientifica.

2.4.

proposta di ricerca scientifica.

3.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm)

3.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm) - originale

4.

Bolla di accompagnamento del carico 1

4.

Bolla di accompagnamento del carico - originale

1c

Legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di protezione piantate

 

Per organizzazioni di categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di protezione delle foreste

 

Per organizzazioni di categoria 2: archivio agenzia per la protezione delle foreste

1.

Dichiarazione di progettazione della raccolta - originale

1.

Dichiarazione di progettazione della raccolta

2.

Mappa della zona di raccolta - originale

2.

Mappa della zona di raccolta

3.

Permesso di raccolta - originale

3.

Permesso di raccolta

4.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione) - originale

4.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione)

5.

Bolla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)

5.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - copia

1d

Legname proveniente da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste di produzione piantate

 

Per organizzazioni di categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di protezione delle foreste

 

Per organizzazioni di categoria 2: archivio agenzia per la protezione delle foreste

1.

Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta - originale

1.

Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta

2.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione) - originale

2.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione)

3.

Bolla di accompagnamento del carico 1 (autocertificata)

3.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - copia

1e.2

Legname proveniente da alberi della gomma; legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi

 

Per organizzazioni di categoria 1: nessuna archiviazione da parte dell’agenzia di protezione delle foreste

 

Per organizzazioni di categoria 2: archivio agenzia per la protezione delle foreste

1.

Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta - originale

1.

Relazione sull’ubicazione e sul volume della raccolta

2.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - originale

2.

Bolla di accompagnamento del carico 1

3.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione) - originale

3.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm provenienti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione)

1f

Legname confiscato gestito

1.

Contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta

1.

Contratto di vendita/contratto di compravendita di beni messi all’asta - copia

2.

Certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta

2.

Certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta - copia

3.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze

3.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

4.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm)

4.

Verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale (legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm) - originale

5.

Bolla di accompagnamento del carico 1

5.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - originale

1 g

Legname importato

1.

Dichiarazione in dogana per il legname e suoi derivati importati

1.

Dichiarazione in dogana per il legname e suoi derivati importati - copia

2.

Fattura commerciale in caso di transazione commerciale

2.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - copia

3.

Polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equivalente in linea con la normativa)

3.

A seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo - copia:

 

3.1

permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle appendici I, II e III della CITES;

 

3.2.

licenza FLEGT;

 

3.3.

un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di legalità del legname.

4.

Bolla di accompagnamento del carico 1

4.

A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2 dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere allegato all’autodichiarazione - copia:

 

4.1.

sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita;

 

4.2.

documento attestante la raccolta in conformità con la normativa e i regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407);

 

4.3.

documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità con la legislazione del paese di raccolta (se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi).

5.

A seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo:

 

5.1.

permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle appendici I, II e III della CITES;

 

5.2.

licenza FLEGT;

 

5.3.

un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di legalità del legname.

 

6.

A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2 dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere allegato all’autodichiarazione:

 

6.1.

sistemi volontari di certificazione o nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita;

 

6.2.

documento attestante la raccolta in conformità con la normativa e i regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407);

 

6.3.

documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità con la legislazione del paese di raccolta (se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi).

 


TABELLA 5.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUL LEGNAME IN CIRCOLAZIONE NEL SVL DEL LEGNAME VIETNAMITA DOPO PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE NATURALI, LEGNAME IMPORTATO E LEGNAME CONFISCATO GESTITO PER I NUCLEI FAMILIARI

N.

Punto critico di controllo

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati

Documenti da archiviare a opera del venditore (originale/copia per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’acquirente (originale per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste (originale/copia per un periodo non limitato)

B1

La prima operazione di trasporto e commercio di prodotti

1.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - originale

1.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - originale

1.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - copia

 

2.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - originale

B2

La seconda e le successive operazioni di trasporto e commercio di prodotti

1.

Bolla di accompagnamento del carico 2 o bolla di accompagnamento del carico (n) – originale

1.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – originale

1.

Bolla di accompagnamento del carico 2 o bolla di accompagnamento del carico (n) – copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – copia

 

2.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – originale

B3

Sito di trasformazione

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2

1.

Bolla di accompagnamento del carico - originale

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2 - copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico - copia

 

2.

Bolla di accompagnamento del carico - originale

B4

Esportazione

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2 o B3

Il fascicolo del legname e dei suoi derivati resta presso l’importatore nel paese di destinazione

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2 o B3 - copia

2.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

 

2.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

3.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

 

3.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

4.

Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiche della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato V)

 

4.

Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiche della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato V)

5.

Licenza FLEGT (in caso di esportazione nel mercato UE)

 

 


TABELLA 6.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUL LEGNAME IN CIRCOLAZIONE NEL SVL DEL LEGNAME VIETNAMITA DOPO PUNTI DI ENTRATA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE A PIANTUMAZIONE CONCENTRATA, GIARDINI, FATTORIE, ALBERI SPARSI E LEGNAME DA ALBERI DELLA GOMMA PER I NUCLEI FAMILIARI

N.

Punto critico di controllo

Competenza per la gestione e l’archiviazione dei documenti del fascicolo del legname e dei suoi derivati

Documenti da archiviare a opera del venditore (originale/copia per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’acquirente (originale per cinque anni)

Documenti da archiviare a opera dell’agenzia per la protezione delle foreste (originale/copia per un periodo non limitato)

B1

La prima operazione di trasporto e commercio di prodotti

1.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - originale

1.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - originale

1.

Bolla di accompagnamento del carico 1 - copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico 2 - copia

 

2.

Bolla di accompagnamento del carico 2 o bolla di accompagnamento del carico (n) - originale

B2

La seconda e le successive operazioni di trasporto e commercio di prodotti

1.

Bolla di accompagnamento del carico 2 o bolla di accompagnamento del carico (n) – originale

1.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – originale

1.

Bolla di accompagnamento del carico 2 o bolla di accompagnamento del carico (n) - copia

2.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) – copia

 

2.

Bolla di accompagnamento del carico 3 o bolla di accompagnamento del carico (n+1) - originale

B3

Sito di trasformazione

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2

1.

Bolla di accompagnamento del carico - originale

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2

2.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

 

2.

Bolla di accompagnamento del carico – originale

B4

Esportazione

 

Il fascicolo del legname e dei suoi derivati resta presso l’importatore nel paese di destinazione

 

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2 o B3

 

1.

Fascicolo del legname e dei suoi derivati B1 o B2 o B3 - copia

2.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

 

2.

Fattura in conformità del regolamento del ministero delle Finanze - copia

3.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

 

3.

Bolla di accompagnamento del carico – copia

4.

Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiche della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato V)

 

4.

Documenti aggiuntivi soggetti a fasi specifiche della fornitura (cfr. sezione 7.1.1 dell’allegato V)

5.

Licenza FLEGT (in caso di esportazione nel mercato UE)

 

 


APPENDICE 3

STANDARD FORM FOR SELF-DECLARATION OF IMPORTED TIMBER SOURCES

This standard form shall be bilingual (English and Vietnamese) and shall be completed in Vietnamese.

This self-declaration shall be required for all imported timber shipments without a CITES permit, or FLEGT licence or equivalent export licence covering the entire shipment from an exporting country which has concluded a VPA with the Union and has an operational FLEGT licensing system in place. The self-declaration shall be submitted together with applicable customs documentation. It shall be completed in line with the applicable Vietnamese legislation and VNTLAS implementation guidelines.

This document applies to both Organisations and Households importing timber into Viet Nam (hereinafter referred to as «the importer») to ensure that the imported timber has been legally harvested, produced and exported in accordance with the relevant legislation in the country of harvest.

A.   General information

1.

Name and address of importer:

2.

Name and address of exporter:

3.

Goods description:

4.

HS code:

5.

Species scientific name:

6.

Species trade name:

7.

Goods quantity (m3/kg/pieces/packaging):

8.

Bill of lading number (B/L):

9.

Invoice number:

10.

Packing list reference (if available):

11.

Exporting country:

12.

Country of harvest:

B.   Risk status of imported shipment

According to the status of the shipment, please check the applicable box below:

 B1.

Low-risk species and of low-risk geographic origin – no additional documentation required; go to Section D below.

 B2.

High-risk species and/or of high-risk geographic origin – additional documentation required; go to Section C and Section D below.

C.   Additional documentation

C1.   Primary products (e.g. HS Codes 4403, 4406, 4407)

If the timber products are made from high-risk species and/or are of high-risk geographic origin (B2), please attach to this self-declaration form one of the following verifiers for legal harvesting:

C1.1   Voluntary certification or national certification scheme recognised by the VNTLAS:

Certification scheme (name and type)

Certificate claim number

Validity until

 

 

 


C1.2   Harvesting permit/document:

Type of document

Document reference/number

Issue date

Issuing authority/entity

Comments

 

 

 

 

 


C1.3   Where the country of harvest does not require a harvesting document for the forest area this product is originating from, please provide the following additional information:

Type of document

Document reference/number

Issue date

Issuing entity

Comments

Country of harvest:

 

Name and address of supplier:

 

Reason the harvesting document is not required:

 

 Separate sheet with details of the species and volumes attached

C1.4   Where the harvesting document for this product is not available, please provide the following additional information:

Type of alternative to harvesting document

Document reference number

Issue date

Issuing entity

Comments

Country of harvest:

 

Name and address of supplier:

 

Reason the harvesting document is not available

 

 Separate sheet with details of the species and volumes attached

C2.   Complex products (e.g. HS Chapters 44 and 94 excluding HS Codes 4403, 4406 and 4407)

If the timber products are made from high-risk species and/or are of high-risk geographic origin (B2), please attach to this self-declaration form one of the following verifiers for timber legality:

C2.1   Voluntary certification or national certification scheme recognised by the VNTLAS:

Certification scheme (name and type)

Certificate claim number

Valid until

 

 

 


C2.2   Where the harvesting permit/document is not available:

Type of document demonstrating legality

Document reference number

Issue date

Issuing entity

Comments

Where the product came from:

 

Name and address of supplier/exporter:

 

Alternative additional documentation demonstrating legality of timber in accordance with the legislation of the country of harvest:

 

 Separate sheet with details of the species and volumes attached

D.   Additional measures by the importer to mitigate any risk related to the legality of the timber in accordance with the relevant legislation in the country of harvest:

D 1.1   Information on legal requirements for timber export in the country of harvest

Identify any legal requirements (e.g. export bans, export licensing requirements ecc.) for timber export applicable to particular product or species per country of harvest for each product

Product, species and country of harvest

Legal requirements for timber export

Evidence of compliance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 1.2   Risk identification and mitigation

Identify any risk of illegally harvested and traded timber related to the shipment in accordance with the relevant legislation in the country of harvest and indicate mitigation measures applied. Continue on a separate sheet if necessary.

Risks identified

Mitigation measures applied

 

 

 

 

 

 

Declaration by the importer: I declare that the information given in this form is true, complete and accurate.

Signed:

Dated:


ALLEGATO VI

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE INDIPENDENTE

1.   Finalità e oggetto della valutazione indipendente

La valutazione indipendente è effettuata in conformità con l’articolo 10 del presente accordo.

La valutazione indipendente è effettuata da una parte terza (il «valutatore indipendente»).

Il valutatore indipendente riferisce al Vietnam e all’Unione tramite il comitato congiunto di attuazione (CCA) di cui all’allegato IX.

La valutazione indipendente mira a valutare l’attuazione, l’efficacia e la credibilità del sistema di verifica della legalità del legname vietnamita (SVL del legname vietnamita) e del sistema di licenze FLEGT, come stabilito negli allegati IV e V.

L’oggetto della valutazione indipendente include quanto segue:

i)

per quanto concerne la verifica ai sensi dell’SVL del legname vietnamita:

valutazione dell’attuazione, dell’efficacia e della credibilità dell’SVL del legname vietnamita in conformità del presente accordo, il quadro giuridico applicabile e gli orientamenti per l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita;

valutazione del controllo della catena di approvvigionamento e del sistema di gestione dei dati per l’SVL del legname vietnamita;

valutazione del sistema di classificazione delle organizzazioni e della verifica basata sul rischio;

valutazione della verifica per l’esportazione in linea con l’allegato V;

ii)

per quanto concerne il sistema di licenze FLEGT:

valutazione dell’attuazione, dell’efficacia e della credibilità del sistema di licenze FLEGT in conformità con gli orientamenti per l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, ivi incluso il sistema di gestione dei dati;

fornitura di informazioni sull’impatto delle licenze FLEGT sul commercio di legname e suoi derivati verso l’Unione (criteri qualitativi e quantitativi), anche per quanto riguarda la libera circolazione di prodotti coperti da licenze FLEGT all’interno del mercato dell’Unione, in particolare ricorrendo alle relazioni del progetto di monitoraggio indipendente del mercato (MIM) implementato dall’Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO);

valutazione del coordinamento tra l’autorità di rilascio delle licenze e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione;

iii)

individuazione, documentazione e segnalazione di eventuali non conformità e carenze del sistema, nonché proposta di misure di miglioramento;

iv)

valutazione dell’efficacia dell’attuazione delle misure di miglioramento decise dal CCA in relazione a non conformità e carenze del sistema;

v)

valutazione della copertura e dell’accuratezza dei dati statistici in materia di produzione e commercio di legname e suoi derivati per l’esportazione nel mercato dell’Unione;

vi)

svolgimento di qualsiasi altro studio richiesto dal CCA per corroborare ulteriormente la valutazione indipendente.

2.   Mandato e metodologia di valutazione del valutatore indipendente

La metodologia di valutazione indipendente è conforme alle migliori prassi internazionali compatibili con la norma ISO 19011, ISO 17021 o norme equivalenti.

La metodologia di valutazione indipendente è approvata dal CCA.

Il valutatore indipendente dispone di procedure documentate accessibili al pubblico per l’esecuzione delle valutazioni.

La valutazione indipendente viene condotta sulla base di metodi basati su elementi di prova. Tutti i risultati e le risultanze della valutazione sono pienamente documentati e comprovati.

La metodologia comprendere controlli adeguati della documentazione pertinente, delle procedure operative e delle registrazioni delle agenzie incaricate dell’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, ivi compresi controlli in loco e controlli basati su campioni degli operatori.

La metodologia di valutazione si basa sulle informazioni provenienti dalle seguenti fonti:

visite in loco, comprese quelle che hanno luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, colloqui e documentazione elettronica e cartacea dell’autorità di verifica, dell’autorità di rilascio delle licenze, delle organizzazioni e dei nuclei familiari, nonché dei loro fornitori, oltre a informazioni da altre entità di verifica come specificato negli ultimi due paragrafi della presente sezione;

informazioni e reclami di organizzazioni e singoli individui sul funzionamento dell’SVL del legname vietnamita e del sistema di licenze FLEGT;

colloqui e relazioni delle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione;

informazioni conservate all’interno dei sistemi informativi di gestione dell’SVL del legname vietnamita: i) la banca dati delle violazioni, comprese le informazioni sul legname confiscato; ii) la banca dati del sistema di classificazione delle organizzazioni; iii) la banca dati delle licenze FLEGT; e iv) controlli della catena di approvvigionamento e controlli correlati;

relazioni pubbliche di ispezioni interne relative all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita in conformità con le normative vietnamite;

informazioni provenienti da pubblicazioni di organizzazioni indipendenti e dai mezzi di comunicazione relativi all’SVL del legname vietnamita;

informazioni pubbliche di cui all’allegato VIII;

altre fonti di informazione proposte dal CCA.

Il valutatore indipendente progetta un sistema per la ricezione, la raccolta e la comunicazione di reclami e denunce sul funzionamento dell’SVL del legname vietnamita e del sistema di licenze FLEGT. Il sistema di gestione dei reclami è approvato dal CCA.

Il valutatore indipendente dispone di un meccanismo per ricevere e trattare reclami e denunce concernenti le proprie attività di valutazione.

Tanto i reclami quanto i meccanismi di denuncia di cui sopra consentono la presentazione di denunce prive del nome e dell’indirizzo dei denuncianti, a condizione che tali denunce siano chiare e forniscano prove concrete in relazione ad atti di corruzione o violazioni della legge. Tutti i denuncianti identificati sono protetti. Tali meccanismi devono garantire la riservatezza nella ricezione di reclami e denunce.

Le procedure di valutazione specificano le modalità di registrazione e utilizzo da parte del valutatore indipendente delle informazioni ricevute dalle parti interessate, in particolare da ONG, associazioni forestali, imprese, sindacati, comunità locali e persone che vivono nelle zone forestali.

Entrambe le parti si assicurano che il valutatore indipendente abbia libero accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni pertinenti per il suo mandato e secondo quanto disciplinato da entrambe le parti.

In Vietnam, il valutatore indipendente ha il mandato per accedere all’autorità di verifica (come definito nella sezione 2.2.3 dell’allegato V), all’autorità di rilascio delle licenze (come descritto nell’allegato IV), nonché alle organizzazioni e ai nuclei familiari (come definito nella sezione 2.2.1 dell’allegato V) lungo le loro catene di approvvigionamento. Tale accesso è agevolato dall’autorità di verifica.

Qualora il valutatore indipendente richieda informazioni relative all’SVL del legname vietnamita o al rilascio di licenze FLEGT ad altre agenzie governative o entità di verifica nel territorio del Vietnam (come definito nelle sezioni 2.2.2 e 2.2.3 dell’allegato V), il valutatore indipendente informa l’agenzia di verifica (dipartimento di protezione forestale) e ha accesso ad altre agenzie governative o entità di verifica. Tale accesso è agevolato dall’agenzia di verifica.

3.   Prescrizioni in materia di capacità

Il valutatore indipendente dispone di capacità e competenze in materia di audit e valutazione, nonché nel settore forestale.

Il valutatore indipendente:

non ha alcun conflitto di interessi derivante da alcuna relazione organizzativa o commerciale, come richiesto dalla norma ISO 17021, ISO 17065 o da una norma equivalente;

non ha nessun coinvolgimento diretto nella gestione forestale, nella trasformazione del legname, nel commercio del legname o nella regolamentazione nel settore forestale in Vietnam;

ha un proprio sistema di controllo qualità come richiesto dalla norma ISO 17021, ISO 17065 o da una norma equivalente;

esperienza nello svolgimento di audit dei sistemi di gestione della qualità; e

personale assegnato con comprovata competenza ed esperienza in materia di audit e valutazione della gestione forestale, di trasformazione di legname, di approvvigionamento di legname, di tracciabilità e controllo della catena di approvvigionamento, di esportazione di legname e di mercati internazionali, compreso il mercato dell’Unione.

Costituisce un vantaggio disporre di esperienza in materia di audit e valutazione in Vietnam o in altri paesi produttori di legname.

Il valutatore indipendente è un’organizzazione con status giuridico in Vietnam.

Il valutatore indipendente può essere un’organizzazione registrata formalmente in Vietnam o un’organizzazione registrata all’estero. Laddove sia un’organizzazione registrata all’estero, il valutatore indipendente selezionato deve stipulare un partenariato con un partner vietnamita e/o avere un ufficio di rappresentanza in Vietnam durante il periodo di attuazione del contratto per fungere da punto di contatto focale per tutte le parti.

4.   Obblighi di comunicazione

Il valutatore indipendente riferisce al CCA secondo un quadro di comunicazione e un programma di relazioni che devono essere elaborati e concordati con il CCA all’inizio dell’assegnazione dell’incarico.

Tale quadro e detto programma comprendono i seguenti elementi:

1.

relazione iniziale;

2.

relazioni annuali di valutazione (comprese relazioni principali e relazioni di sintesi) che presentano i risultati e le risultanze principali della valutazione indipendente.

Inoltre, al valutatore indipendente può essere chiesto di preparare ed effettuare presentazioni al CCA e, su richiesta di quest’ultimo, di fornire informazioni supplementari per corroborare o chiarire ulteriormente le sue conclusioni.

5.   Organizzazione di attuazione

La valutazione indipendente è effettuata con cadenza semestrale nel primo anno di inizio delle attività del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, passando successivamente a cadenze di dodici mesi per i due anni successivi. Dopo i primi tre anni, il CCA emette una raccomandazione sulla frequenza di valutazione per gli anni successivi.

Su richiesta del CCA, può essere commissionata una valutazione indipendente aggiuntiva per incarichi specifici.

Il valutatore indipendente viene nominato dal Vietnam dopo le consultazioni con l’Unione europea in seno al CCA.

Il finanziamento per la valutazione indipendente sarà concordato tra il Vietnam e l’Unione.

6.   Riservatezza ed emissione di relazioni

Il valutatore indipendente è responsabile della riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte da organizzazioni e singoli individui che vengono contattati durante il processo di valutazione.

Il valutatore indipendente non pubblicizzerà né diffonderà i risultati o le relazioni della valutazione salvo il caso in cui sia autorizzato a farlo dal CCA.

Il CCA pubblica la relazione di sintesi e i verbali delle proprie riunioni sulle relazioni elaborate dal valutatore indipendente.


ALLEGATO VII

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRONTEZZA OPERATIVA DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME VIETNAMITA

Scopo dell’incarico

Il presente accordo riguarda lo sviluppo e l’attuazione del sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita con l’obiettivo di garantire la legalità del legname di cui all’allegato V.

Il presente allegato specifica i criteri per la valutazione della prontezza operativa dell’SVL del legname vietnamita in conformità con l’articolo 12 del presente accordo.

Tutti gli elementi dell’SVL del legname vietnamita sono valutati in maniera indipendente in termini di aspetti tecnici prima che il sistema di licenze FLEGT per le esportazioni di legname dal Vietnam all’Unione inizi a essere operativo.

I termini di riferimento per la valutazione tecnica indipendente sono soggetti ad accordo tra il Vietnam e l’Unione tramite il comitato congiunto di attuazione (CCA). I criteri di valutazione di cui al presente allegato costituiscono la base per il quadro di riferimento.

La valutazione mira a:

riesaminare l’SVL del legname vietnamita come descritto nel presente accordo e le sue modalità di funzionamento;

valutare la prontezza dell’SVL del legname vietnamita a essere messo in funzione, nonché se le misure che sostengono il sistema di licenze FLEGT adempiono adeguatamente le loro funzioni;

valutare se le organizzazioni e i nuclei familiari lungo la catena di approvvigionamento sono pronti per l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita;

valutare gli aspetti correlati alla capacità delle entità di verifica pertinenti per i sistemi di verifica, rilascio di licenze, gestione dei dati e di informazione; e

esaminare eventuali revisioni, concordate dalle parti, presentate all’SVL del legname vietnamita dopo la firma del presente accordo.

Metodologia per l’attuazione della valutazione

La valutazione dell’SVL del legname vietnamita avviene secondo un approccio graduale tramite il quale si affrontano progressivamente, attraverso l’attuazione pianificata di misure correttive, le lacune e le carenze dell’SVL del legname vietnamita che possono essere individuate durante la valutazione.

Criteri di valutazione

Parte 1

Definizione di legalità

Il legname prodotto legalmente è definito all’articolo 2, lettera j), del presente accordo. La definizione di legname prodotto legalmente (in appresso denominata «definizione di legalità» o «DL») è chiara, oggettivamente verificabile e operativamente funzionante e fa riferimento almeno alle disposizioni pertinenti nei seguenti settori:

diritti di prelievo: concessione di diritti di raccolta del legname, nel rispetto della legislazione e delle procedure relative all’allocazione di terreni forestali e ai diritti di sfruttamento delle foreste e dei terreni;

attività forestali: rispetto degli obblighi di legge in relazione alla gestione forestale e alla trasformazione del legname, segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro;

diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e il suo commercio;

commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge in materia di procedure commerciali e doganali.

Domande fondamentali sulle normative e sui regolamenti pertinenti.

1.1.1:

le disposizioni giuridiche sono chiaramente individuate nella definizione di legalità?

1.1.2:

è chiaro quale legislazione e quali regolamenti specifici si applicano a ciascun principio, criterio e indicatore della definizione di legalità?

1.1.3:

i principi, i criteri e gli indicatori che consentono di accertare la conformità a ciascun elemento della definizione di legalità sono specificati?

1.1.4:

i parametri di controllo utilizzati per verificare la conformità rispetto a ciascun principio e criterio della definizione di legalità si basano specificamente su riferimenti normativi documentati?

1.1.5:

i parametri di controllo sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?

1.1.6:

i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate e delle entità di verifica pertinenti sono individuati in maniera chiara per ciascun parametro di controllo?

1.1.7:

la definizione di legalità copre i contenuti principali delle normative e dei regolamenti vigenti relativi all’SVL del legname vietnamita? In caso contrario, perché taluni contenuti non sono riflessi nella definizione di legalità?

1.1.8:

i contenuti delle norme giuridiche pertinenti sono stati presi in considerazione coinvolgendo le parti interessate nello sviluppo della definizione di legalità?

1.1.9:

le raccomandazioni formulate dalle parti interessate durante tali consultazioni sono state incluse nella definizione di legalità?

1.1.10:

la matrice della definizione di legalità è stata rettificata dopo la firma del presente accordo? Sono stati individuati parametri di controllo atti a garantire la verifica di tali rettifiche?

In caso di eventuali modifiche alla definizione di legalità dopo la firma del presente accordo, le domande fondamentali aggiuntive sono:

1.2.1:

le parti interessate pertinenti sono state consultate in merito alle modifiche e le loro raccomandazioni sono state prese in considerazione?

1.2.2:

è chiaro quale legislazione e quali regolamenti specifici si applicano a ciascun nuovo elemento della definizione di legalità? Sono specificati i criteri e gli indicatori che possono essere impiegati per accertare l’osservanza di ciascun elemento della definizione? I criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?

1.2.3:

sono stati definiti indicatori e criteri per assicurare la verifica di tali modifiche? I parametri di controllo individuano in maniera chiara i ruoli e le competenze delle parti interessate e delle entità di verifica pertinenti?

Parte 2

Controllo della catena di approvvigionamento

Il sistema di controllo della catena di approvvigionamento deve essere affidabile in termini di tracciamento delle origini del legname e dei suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento dalla raccolta o dall’importazione fino al punto di esportazione. Non sempre è necessario risalire all’origine del legname, del carico di legname o del legname e dei suoi derivati dal punto di esportazione fino alla corrispondente foresta di origine; tuttavia, la tracciabilità dettagliata è necessaria dal punto di importazione o di raccolta fino ai primi stabilimenti di mescolamento (per esempio uno stabilimento di trasformazione).

2.1.   Diritti di sfruttamento del legname

Le zone nelle quali sono stati concessi diritti di sfruttamento del terreno e i titolari di tali diritti sono chiaramente identificati. I diritti di sfruttamento relativi a legname confiscato sono chiaramente individuati. Le domande fondamentali includono le seguenti:

2.1.1:

il sistema di controllo garantisce che soltanto il legname raccolto da terreni chiaramente assegnati in conformità con la definizione di legalità possa entrare nella catena di approvvigionamento?

2.1.2:

il sistema di controllo garantisce che il legname confiscato possa entrare nella catena di approvvigionamento soltanto nel rispetto delle condizioni definite?

2.1.3:

il sistema di controllo garantisce che alle organizzazioni e ai nuclei familiari di raccolta siano stati concessi i diritti di sfruttamento per le foreste interessate?

2.1.4:

le procedure per la concessione di diritti di sfruttamento e le informazioni su tali diritti e sui titolari corrispondenti sono rese pubbliche?

2.2.   Controllo della catena di approvvigionamento

Esistono meccanismi e procedure efficaci per il controllo dei flussi di legname e suoi derivati lungo l’intera catena di approvvigionamento dalla raccolta o dal punto di importazione fino al punto di vendita finale in Vietnam o all’esportazione. Le domande fondamentali includono le seguenti:

2.2.1:

sono stati individuati e descritti nell’SVL del legname vietnamita i singoli punti critici di controllo presenti nella catena di approvvigionamento?

2.2.2:

le misure di controllo a) disciplinano e documentano l’origine del legname e b) impediscono la mescolazione di legname di origine sconosciuta nella catena di approvvigionamento?

2.2.3:

quali agenzie sono competenti per il controllo dei flussi di legname? Tali agenzie dispongono di personale e risorse sufficienti per attuare dette misure di controllo?

2.2.4:

le organizzazioni, i nuclei familiari e il dipartimento di protezione forestale (FPD) archiviano le informazioni presso ciascun punto di controllo, come specificato nell’appendice 2 dell’allegato V?

2.2.5:

le informazioni delle relazioni mensili e trimestrali provenienti dalle organizzazioni sono raccolte e verificate al fine di soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 2.3.4, 2.3.5, 3.4.5 e 3.4.6?

2.3.   Quantitativi

Esistono meccanismi solidi ed efficaci per la misurazione e la registrazione dei quantitativi di legname o suoi derivati in ogni fase della catena di approvvigionamento, comprese stime pre-raccolta affidabili del volume degli alberi da legname in ogni luogo di raccolta. Le domande fondamentali includono le seguenti:

2.3.1:

il sistema di controllo è in grado di produrre dati quantitativi in merito alle entrate e uscite presso i punti critici di controllo della catena di approvvigionamento?

2.3.2:

il funzionamento dei sistemi di informazione per la verifica della legalità della catena di approvvigionamento è chiaramente definito?

2.3.3:

quali agenzie sono competenti per l’inserimento di questi dati quantitativi nel sistema di controllo? Come viene controllata la qualità dei dati?

2.3.4:

i dati quantitativi sono registrati in maniera tale da rendere possibile il loro raffronto, in maniera tempestiva, con i punti critici di controllo precedenti e successivi della catena di approvvigionamento?

2.3.5:

il sistema di controllo consente la verifica dei quantitativi di legname secondo le norme nazionali o internazionali, laddove opportuno?

2.3.6:

il personale addetto al sistema di controllo è adeguatamente addestrato?

2.3.7:

quali dati presenti nel sistema di controllo della catena di approvvigionamento possono essere resi pubblici? In che modo le parti interessate pertinenti possono accedere a questi dati?

2.4.   Legname e suoi derivati importati

Esistono normative, misure di controllo e procedure atte a garantire che il legname e suoi derivati importati siano conformi alla legislazione applicabile nel paese di raccolta. Le domande fondamentali includono le seguenti:

2.4.1:

in che modo l’importazione di legname e suoi derivati legali si riflette nel controllo della catena di approvvigionamento?

2.4.2:

come si può garantire la tracciabilità del legname e dei suoi derivati importati? il legname e i suoi derivati sono verificabili lungo l’intera catena di approvvigionamento?

2.4.3:

quando si utilizza legname importato è possibile individuare sulla licenza FLEGT il paese di raccolta, ivi compreso quello di componenti in prodotti composti?

2.4.4:

quali prove sono necessarie per dimostrare che il legname e i suoi derivati importati sono stati prodotti legalmente nel paese di raccolta?

2.4.5:

l’autodichiarazione è operativa? Consente di registrare l’esercizio di dovuta diligenza da parte degli importatori, ivi compresa la documentazione sul rispetto della legislazione applicabile nel paese di raccolta, l’analisi del rischio di illegalità e, se del caso, le misure di attenuazione corrispondenti?

2.4.6:

le procedure per l’attuazione dei criteri relativi al rischio di specie e al rischio geografico per le importazioni sono operative?

2.4.7:

le autorità doganali e il FPD sono preparati per l’effettiva attuazione dell’autodichiarazione?

2.4.8:

l’approccio basato sul rischio dell’SVL del legname vietnamita per la valutazione della legalità del legname importato è operativo ed efficiente?

2.4.9:

il coordinamento delle entità di verifica funziona in maniera adeguata per garantire che soltanto il legname legale sia importato in Vietnam? Le entità di verifica dispongono di risorse adeguate?

Parte 3

Verifica

La verifica fornisce un controllo sufficiente per garantire la legalità del legname. La verifica deve essere efficace in maniera da garantire che sia individuata qualunque inosservanza delle prescrizioni di cui nella definizione di legalità, nella foresta o nella catena di approvvigionamento, e che si intervenga tempestivamente per porvi rimedio. Le domande fondamentali includono le seguenti.

3.1.   Agenzie di verifica

3.1.1:

il governo incarica una o più agenzie dello svolgimento di attività di verifica? L’autorità e la competenza di tali agenzie sono definite in maniera chiara e pubblica?

3.1.2:

le entità di verifica (autorità di verifica e altre entità di verifica) coinvolte nell’SVL del legname vietnamita dispongono di risorse adeguate per attuare le attività di verifica della definizione di legalità e i sistemi per monitorare le catene di approvvigionamento del legname?

3.1.3:

le agenzie per la protezione delle foreste a tutti i livelli dispongono di risorse adeguate per attuare la verifica della legalità del legname?

3.1.4:

le entità di verifica dispongono di un sistema di gestione che soddisfa i seguenti requisiti?

:

3.1.4.1

:

le entità di verifica sono autorizzate a condurre attività di ispezione dei siti come richiesto per garantire l’efficacia e la credibilità del sistema;

:

3.1.4.2

:

le entità di verifica dispongono di risorse adeguate per condurre attività di ispezione dei siti come richiesto per garantire l’affidabilità e l’efficienza del sistema;

:

3.1.4.3

:

tutto il personale possiede le competenze e l’esperienza necessarie per garantire una verifica efficace;

:

3.1.4.4

:

il controllo e l’ispezione interni sono ben documentati;

:

3.1.4.5

:

il controllo e l’ispezione interni sono applicati;

:

3.1.4.6

:

il controllo e l’ispezione interni garantiscono che il sistema soddisfi adeguatamente le sue funzioni;

:

3.1.4.7

:

sono in atto meccanismi per controllare i conflitti di interesse;

:

3.1.4.8

:

la trasparenza del sistema in conformità del presente accordo è garantita;

:

3.1.4.9

:

il sistema di gestione dei reclami è pubblicamente accessibile;

:

3.1.4.10

:

i metodi di verifica sono stati sviluppati e applicati;

:

3.1.4.11

:

il mandato delle entità di verifica è chiaro e di dominio pubblico.

3.2.   Verifica basata sulla definizione di legalità

È necessaria una chiara definizione di legalità per definire la portata di ciò che deve essere verificato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti e sia effettuato a intervalli regolari e riguardi ogni aspetto contemplato nella definizione di legalità. Le domande fondamentali includono le seguenti:

3.2.1:

la metodologia di verifica tratta tutte le prescrizioni contenute nella definizione di legalità, ivi compresi i controlli di conformità rispetto a tutti gli indicatori?

3.2.2:

le attività di verifica riguardano controlli di documentazione, registrazioni e operazioni basate sul campo (ivi comprese le visite di verifica senza preavviso)?

3.2.3:

il sistema di classificazione delle organizzazioni (OCS) è operativo come previsto?

3.2.4:

le attività di verifica coprono i seguenti requisiti?

:

3.2.4.1

:

l’approccio basato sul rischio è documentato attraverso procedure complete e pratiche;

:

3.2.4.2

:

l’approccio basato sul rischio contribuisce in maniera efficiente alla verifica basata sulla definizione di legalità;

:

3.2.4.3

:

le informazioni pertinenti e attendibili fornite dalle parti interessate sono raccolte a fini di verifica;

:

3.2.4.4

:

le registrazioni delle attività di verifica sono mantenute in una forma che consente il monitoraggio da parte di agenzie di ispezione interne e del valutatore indipendente;

:

3.2.4.5

:

le funzioni dei sistemi di informazione riguardo alla verifica basata sulla definizione di legalità sono chiaramente definite;

:

3.2.4.6

:

i risultati della verifica sono annunciati pubblicamente;

:

3.2.4.7

:

le parti interessate esterne hanno accesso alle informazioni associate ai risultati delle verifiche.

3.3.   Riconoscimento di sistemi volontari di certificazione, sistemi volontari di dovuta diligenza e sistemi di certificazione nazionali

Esistono procedure convalidate dal CCA per il riconoscimento di sistemi volontari di certificazione e sistemi nazionali di certificazione. Le procedure di riconoscimento costituiscono una base per un parametro di controllo supplementare per la verifica basata sul rischio delle importazioni di legname e, congiuntamente a sistemi volontari di dovuta diligenza, possono essere considerate dal Vietnam come un criterio nell’OCS. Le domande fondamentali includono le seguenti:

3.3.1:

sono in atto procedure per il riconoscimento dei sistemi volontari di certificazione, dei sistemi volontari di dovuta diligenza e i sistemi di certificazione nazionali? Sono accessibili al pubblico?

3.3.2:

sono già stati riconosciuti eventuali regimi o sistemi? Il modo in cui tali regimi e sistemi riconosciuti sono presi in considerazione per la verifica delle importazioni e, potenzialmente nell’OCS, contribuisce a garantire la legalità?

3.4.   Verifica del sistema di controllo della catena di approvvigionamento

Esiste un ambito chiaro di applicazione di ciò che deve essere verificato, che copre l’intera catena di approvvigionamento dalla raccolta o dall’importazione fino al punto di vendita finale in Vietnam o di esportazione, e include il legname confiscato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente e basato su elementi probanti, che sia effettuato a intervalli regolari e che copra tutti gli elementi compresi nell’ambito di applicazione, con verifiche periodiche e immediate dei dati in ciascuna fase della catena di approvvigionamento. Le domande fondamentali includono le seguenti:

3.4.1:

le funzioni delle entità di verifica sono chiaramente definite ed esercitate?

3.4.2:

la metodologia di verifica copre tutto ciò che è necessario per controllare la catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente definito nella metodologia di verifica? Esistono strumenti aggiuntivi che sostengono il controllo della catena di approvvigionamento?

3.4.3:

esistono prove per riflettere la verifica del controllo della catena di approvvigionamento?

3.4.4:

quale agenzia è incaricata della gestione dei dati di verifica? Tale agenzia dispone di personale e risorse adeguati per svolgere attività di gestione dei dati?

3.4.5:

esistono metodi per valutare la verifica tra il volume di legname presso i punti di raccolta/legname importato e il volume di legname che giunge presso gli stabilimenti di trasformazione/il punto di vendita finale in Vietnam o i punti di esportazione?

3.4.6:

esistono metodi per valutare il raffronto tra le entrate di materiali e i prodotti in uscita presso segherie o stabilimenti?

3.4.7:

esistono metodi per garantire la marcatura e la numerazione coerenti del legname e dei suoi derivati?

3.4.8:

la verifica della tracciabilità viene eseguita per un prodotto o una spedizione lungo l’intera catena di approvvigionamento?

3.4.9:

le organizzazioni e i nuclei familiari verificano per le transazioni di legname e suoi derivati la legalità, la validità e la conformità dei fascicoli corrispondenti, nonché la correlazione con il legname, al fine di garantire che il legname e suoi derivati approvvigionati in Vietnam siano legali?

3.4.10:

l’approccio basato sul rischio per l’attuazione dell’SVL del legname vietnamita contribuisce in maniera efficiente al controllo della catena di approvvigionamento?

3.4.11:

a quale tecnologia e sistema informativo si ricorre per archiviare, verificare e registrare i dati? Esiste un sistema per l’assicurazione dei dati?

3.4.12:

i risultati di verifica sul controllo della catena di approvvigionamento saranno annunciati pubblicamente? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.5.   Non conformità

Vi è un meccanismo efficace e adeguato per chiedere e attuare misure correttive adeguate laddove si rilevi una non conformità. Le domande fondamentali includono le seguenti:

3.5.1:

il sistema di verifica o altri sistemi specificano il requisito di cui sopra?

3.5.2:

è disponibile documentazione che specifichi i metodi per la gestione di non conformità e le relative conseguenze per le licenze FLEGT?

3.5.3:

il sistema di verifica è in grado di individuare adeguatamente i casi di non conformità?

3.5.4:

esistono meccanismi, ivi compresa la banca dati delle violazioni, per la gestione di non conformità?

3.5.5:

le violazioni osservate durante le valutazioni dell’OCS sono registrate nella banca dati delle violazioni?

3.5.6:

il sistema consentirà di conservare registrazioni della non conformità rilevata e delle misure correttive? Come sarà valutata l’efficacia delle misure correttive adottate?

3.5.7:

la banca dati delle violazioni viene consultata nel processo di verifica delle esportazioni? Le informazioni incluse nella banca dati delle violazioni informano il processo di verifica per le esportazioni?

3.5.8:

vengono effettuati controlli fisici sul legname e sui suoi derivati in base al tasso di campionamento concordato?

3.5.9:

quali informazioni relative alla non conformità possono essere rese pubbliche?

3.5.10:

le sanzioni applicate per le non conformità sono adeguate, proporzionate e dissuasive?

Parte 4

Rilascio delle licenze

Il governo del Vietnam ha conferito tutte le competenze relative al rilascio di licenze FLEGT alla corrispondente autorità di rilascio delle licenze. La licenza FLEGT sarà rilasciata per ciascun carico per l’esportazione. Le domande fondamentali includono le seguenti:

4.1.   Autorità di rilascio delle licenze

4.1.1:

quali agenzie sono incaricate del rilascio di licenze FLEGT?

4.1.2:

i ruoli dell’autorità di rilascio delle licenze e del suo personale coinvolti nel rilascio di licenze FLEGT sono chiaramente definiti e accessibili al pubblico?

4.1.3:

i requisiti dell’autorità di rilascio delle licenze e lo sviluppo di un sistema di controllo interno nei confronti delle funzioni di rilascio delle licenze del personale dell’autorità preposta sono chiaramente definiti?

4.1.4:

l’autorità di rilascio delle licenze dispone di risorse e sistemi adeguati per svolgere i propri compiti?

4.2.   Procedure per il rilascio delle licenze

4.2.1:

l’autorità di rilascio delle licenze ha definito procedure di licenza? Tali procedure, nonché le commissioni applicabili, sono accessibili al pubblico?

4.2.2:

la funzione della banca dati delle licenze e il suo contributo al processo di rilascio delle licenze FLEGT sono chiaramente definiti?

4.2.3:

quali prove mostreranno il corretto rispetto delle procedure di rilascio delle licenze?

4.2.4:

sono conservate le registrazioni complete delle licenze concesse e di quelle rifiutate? Tali registrazioni riflettono chiaramente le prove che costituiscono la base per il rilascio delle licenze?

4.3.   Rilascio di licenze basato sui carichi

4.3.1:

la legalità del carico per l’esportazione è assicurata dal sistema di controllo della catena di approvvigionamento del governo?

4.3.2:

i requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente definiti e notificati alle organizzazioni, ai nuclei familiari e ai singoli individui esportatori, nonché alle parti interessate correlate?

4.3.3:

quali informazioni contenute nelle licenze concesse sono rese pubbliche?

4.4.   Domande sulle licenze FLEGT rilasciate

Esiste un meccanismo adeguato destinato a gestire le richieste di informazioni relative alle licenze FLEGT provenienti dalle autorità competenti dell’Unione europea, come specificato nell’allegato III. Le domande fondamentali includono le seguenti:

4.4.1:

le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione possono ottenere chiarimenti sulle licenze FLEGT rilasciate in Vietnam?

4.4.2:

sono state stabilite procedure chiare per la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione e l’autorità di rilascio delle licenze?

4.4.3:

esistono canali attraverso i quali altre parti interessate nazionali o internazionali possono rivolgere domande sulle licenze FLEGT rilasciate?

Parte 5

Valutazione indipendente

La valutazione indipendente è una funzione separata rispetto a quelle delle agenzie del Vietnam di regolamentazione e gestione delle foreste. La valutazione indipendente è intrapresa per garantire il funzionamento e la credibilità del sistema di licenze FLEGT controllando tutti gli aspetti dell’SVL del legname vietnamita. Le domande fondamentali includono le seguenti:

5.1.   Organizzazione per l’attuazione

Il valutatore indipendente è stabilito in conformità dei requisiti riportati qui di seguito.

5.1.1:

nomina: il Vietnam ha incaricato ufficialmente o è in procinto di incaricare un valutatore indipendente? Il valutatore indipendente è stato nominato o sarà nominato attraverso un meccanismo trasparente ed esistono norme chiare e accessibili al pubblico in merito alla sua nomina?

5.1.2:

indipendenza: al fine di prevenire conflitti di interesse, esiste una netta separazione tra a) organizzazioni e singoli individui impegnati coinvolti nella regolamentazione e gestione delle risorse forestali e b) organizzazioni e singoli individui che effettuano la valutazione indipendente?

5.1.3:

competenza: il valutatore indipendente è tenuto a operare secondo un sistema di controllo della qualità? Esiste una metodologia concordata per lo svolgimento della valutazione indipendente?

5.1.4:

istituzione di un meccanismo per la risoluzione delle controversie: il valutatore indipendente è tenuto a disporre di un meccanismo per ricevere e trattare reclami concernenti le proprie attività di valutazione?

Parte 6

Meccanismi per la gestione dei reclami

Esiste un adeguato meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall’attuazione dell’SVL del legname vietnamita. Tale meccanismo consente di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento dell’SVL del legname vietnamita. Le domande fondamentali includono le seguenti:

6.1.1:

esiste una procedura di gestione dei reclami documentata a disposizione di tutte le parti interessate?

6.1.2:

risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) a un’istanza superiore e come sono trattati?


ALLEGATO VIII

DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI

1.   Introduzione

Le parti si impegnano a garantire che le informazioni fondamentali relative al settore forestale siano messe a disposizione del pubblico.

Il presente allegato dispone il conseguimento di questo obiettivo delineando le informazioni relative al settore forestale che devono essere messe a disposizione del pubblico, gli organismi incaricati di rendere disponibili tali informazioni e i meccanismi tramite i quali è possibile accedervi.

L’obiettivo è assicurare che:

i)

le operazioni del comitato congiunto di attuazione (CCA) durante l’attuazione del presente accordo siano trasparenti e comprese;

ii)

esista un meccanismo che consente alle parti e alle parti interessate pertinenti di accedere a informazioni chiave relative alla silvicoltura;

iii)

il funzionamento del sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita sia rafforzato attraverso la disponibilità di informazioni per il monitoraggio indipendente; e

iv)

gli obiettivi generali del presente accordo siano conseguiti.

La disponibilità pubblica di informazioni e l’impegno a facilitare l’accesso delle parti interessate a tali informazioni rappresentano un importante contributo al rafforzamento della governance del Vietnam nel settore forestale.

2.   Informazioni che saranno pubblicate dal Vietnam

2.1.   Informazioni giuridiche

Il testo del presente accordo, i relativi allegati ed eventuali modifiche;

tutta la legislazione pertinente relativa alla definizione di legalità di cui all’allegato II e all’SVL del legname vietnamita di cui all’allegato V e le relative modifiche;

convenzioni e accordi internazionali firmati e ratificati dal Vietnam applicabili al presente accordo.

2.2.   Informazioni sulla pianificazione territoriale delle foreste e sull’allocazione di terreni forestali

dati sulla pianificazione nazionale e provinciale e mappe relative alle tre categorie di foresta (a uso speciale, di protezione e di produzione);

piani di sviluppo e protezione forestale provinciale e mappe corrispondenti (copia cartacea);

dati periodici sull’allocazione di terreni forestali, sulla locazione di foreste e sulla superficie forestale allocata con certificati di diritti di sfruttamento del terreno;

su richiesta e nel rispetto di una procedura non discriminatoria e non onerosa che accoglie tale richiesta, saranno rese disponibili informazioni pertinenti relative ai certificati di allocazione di terreni forestali e ai contratti di locazione forestale in possesso delle autorità locali competenti;

dati sulla superficie forestale convertiti ad altre destinazioni d’uso, inclusa la corrispondente ubicazione, nonché politiche sulla sostituzione delle foreste;

la superficie di terreni forestali soggetti a contratti di protezione forestale.

2.3.   Informazioni sulla gestione forestale

dati sulla variazione annuale a livello nazionale e provinciale dell’area forestale (foresta naturale e foresta di piantagioni) e sul numero di alberi sparsi;

elenco e mappe di ubicazione delle zone soggette a gestione forestale certificata riconosciute da organizzazioni internazionali;

piani approvati di gestione sostenibile delle foreste;

decisioni sull’approvazione delle relazioni di valutazione dell’impatto ambientale («VIA») del ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (MARD), comprese le relazioni finali VIA per i progetti forestali;

commenti del MARD sulle relazioni VIA relative a progetti che hanno ripercussioni sulle risorse forestali.

2.4.   Informazioni sulla produzione nazionale di legname

dati sui valori e sulla crescita della produzione di legname;

dati sul volume della raccolta di legname – piantagioni forestali, alberi sparsi, liquidazione di piantagioni di alberi della gomma (se presente) e legname di recupero.

2.5.   Informazioni dalla banca dati delle violazioni della legge sulla protezione e sullo sviluppo delle foreste del 2004 e informazioni sulle violazioni del commercio di legname provenienti da banche dati di violazioni di altre agenzie governative

dati periodici sul numero di casi di violazione della legge sulle foreste a livello distrettuale, provinciale e nazionale relativi a: distruzione delle foreste; sfruttamento illegale di prodotti forestali; violazioni dei regolamenti sugli incendi forestali; violazioni dei regolamenti in materia di sfruttamento di terreni forestali; acquisto illegale e traffico di prodotti forestali; e violazioni dei regolamenti sulla trasformazione di prodotti forestali;

dati periodici sul numero di casi di violazioni del diritto forestale a livello distrettuale, provinciale e nazionale e risultati della risposta giuridica, comprese sanzioni amministrative e cause penali;

informazioni periodiche sulle violazioni, disaggregate per organizzazione e singolo individuo, tipo di violazione e ubicazione;

dati periodici sul quantitativo e sul tipo di legname confiscato derivante da confisca e post-vendita all’asta.

2.6.   Informazioni sulla trasformazione

numero ed elenco di entità formalmente registrate di trasformazione ed esportazione di legname e prodotti, in base alla distribuzione geografica (regione) e al tipo di impresa (imprese nazionali ed estere);

elenco di imprese/aziende di trasformazione ed esportazione di legname e prodotti forestali che hanno ottenuto certificati di catena di custodia e/o di gestione sostenibile delle foreste;

elenco periodicamente aggiornato delle organizzazioni appartenenti a ciascuna categoria di rischio risultanti dal sistema di classificazione delle organizzazioni di cui alla sezione 5 dell’allegato V.

2.7.   Informazioni su investimenti ed entrate

dati annuali sulle entrate del settore forestale;

dati annuali sui pagamenti per servizi ambientali;

dati annuali sugli investimenti del bilancio statale nella protezione delle foreste e in piani di sviluppo;

prezzi annuali dei terreni stipulati dai Comitati popolari delle province e delle città soggette all’autorità centrale.

2.8.   Informazioni sul commercio

dati annuali sui valori del legname e dei suoi derivati importati ed esportati per codice SA e per paese di origine e destinazione, comprensivi del legname e dei suoi derivati in transito;

informazioni sull’importazione e l’esportazione di specie di legname consentite dalla CITES.

2.9.   Informazioni sull’SVL del legname vietnamita

regolamenti e procedure che orientano l’attuazione di tutti gli elementi dell’SVL del legname vietnamita e i relativi orientamenti, manuali e metodologie di attuazione;

regolamenti e procedure che orientano l’emissione, il ritiro e la gestione di licenze FLEGT;

elenco degli uffici dell’autorità di rilascio delle licenze FLEGT e delle sue filiali in Vietnam, comprensivo dei dati di contatto corrispondenti;

elenco di protocolli d’intesa e accordi bilaterali stipulati tra il Vietnam e altri paesi in materia di silvicoltura, commercio di legname e legalità;

protocolli d’intesa e accordi bilaterali stipulati tra il Vietnam e altri paesi in materia di silvicoltura, commercio di legname e legalità, salvo disposizioni contrarie in materia di riservatezza contenute in tali protocolli e accordi;

nome e dati di contatto del valutatore indipendente selezionato;

relazioni pubbliche di ispezioni interne relative all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita in conformità con le normative vietnamite.

3.   Informazioni che saranno pubblicate dall’Unione europea

Il testo del presente accordo, i relativi allegati ed eventuali modifiche;

il numero di licenze FLEGT rilasciate dal Vietnam ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione;

quantitativi e valori annuali di legname e suoi derivati importati nell’Unione dal Vietnam;

quantitativi totali e valore del legname e dei suoi derivati, suddivisi per paese, importati nell’Unione, con e senza licenze FLEGT;

tutte le relazioni disponibili risultanti dal progetto di monitoraggio indipendente del mercato (MIM) implementato dall’Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO);

informazioni aggiornate sui regolamenti dell’Unione relativi al commercio di legname e al sostegno finanziario e tecnico connessi all’attuazione del presente accordo in Vietnam;

elenco e dati di contatto delle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione responsabili della regolamentazione del legname FLEGT e dell’Unione.

4.   Informazioni che devono essere pubblicate dal comitato congiunto di attuazione (CCA)

4.1.   Resoconti delle riunioni del CCA ed estratti di decisioni

4.2.   Relazioni annuali prodotte dal CCA, in particolare informazioni relative a:

numero di licenze FLEGT rilasciate dal Vietnam;

numero di domande respinte per licenze FLEGT;

quantitativi annuali e valori di legname e suoi derivati esportati dal Vietnam nell’Unione nel quadro del sistema di licenze FLEGT secondo le voci appropriate della nomenclatura SA e secondo lo Stato membro dell’Unione nel quale ha avuto luogo l’importazione;

avanzamento nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo e questioni relative alla sua attuazione;

quantitativi di legname e suoi derivati importati in Vietnam;

approccio e azioni intraprese per impedire l’importazione in Vietnam di legname e suoi derivati prodotti illegalmente, al fine di mantenere l’integrità del sistema di licenze FLEGT;

casi di non conformità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT e azioni intraprese per gestirli;

quantitativi di legname e suoi derivati importati dal paese nell’Unione nel quadro del sistema di licenze FLEGT secondo le voci appropriate della nomenclatura SA e secondo lo Stato membro dell’Unione nel quale ha avuto luogo l’importazione;

numero di licenze FLEGT provenienti dal Vietnam ricevute dall’Unione;

informazioni su casi e quantitativi di legname e suoi derivati in merito ai quali erano necessari chiarimenti tra l’autorità di rilascio delle licenze e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione.

Il CCA valuterà e riferirà in merito a ulteriori esigenze di sviluppo di capacità e all’uso di informazioni pubbliche ai fini dell’attuazione del presente allegato.

4.3.   Informazioni sulla valutazione indipendente

Quadro di riferimento per la valutazione indipendente;

procedure documentate del valutatore indipendente per lo svolgimento di valutazioni;

relazioni di sintesi pubbliche della valutazione indipendente.

4.4.   Procedure di orientamento sul funzionamento del CCA

4.5.   Panoramica delle attività intraprese per attuare il presente accordo

5.   Meccanismi e mezzi per l’accesso alle informazioni

Il presente allegato è conforme alla legislazione vigente in Vietnam in materia di divulgazione e comunicazione di informazioni, come disciplinato da: decisione n. 25/2013/QD-TTg del Primo ministro sulla promulgazione di regolamenti sulle dichiarazioni e sulla comunicazione di informazioni alla stampa; decreto n. 43/2011/ND-CP del governo sulla comunicazione di informazioni e sui servizi pubblici online sul sito web o sul portale web di agenzie statali; ordinanza n. 30/2000/PL-UBTVQH10 del comitato permanente dell’assemblea nazionale sulla protezione dei segreti di stato; legge n. 17/2008/QH12 sulla promulgazione di documenti legali; legge n. 14/2012/QH13 sulla divulgazione giuridica e l’istruzione; e altri emendamenti e revisioni che potrebbero seguire.

Le informazioni di cui sopra saranno reperibili:

sui siti web e sui portali del governo del Vietnam, dell’amministrazione forestale del Vietnam, del dipartimento generale delle dogane, dell’ufficio generale di statistica, del dipartimento generale delle imposte, nonché sui portali del governo provinciale e sui siti dell’agenzia dell’SVL del legname vietnamita (dipartimento di protezione forestale), delle associazioni di produttori e trasformatori di legname e dell’Unione europea;

presso gli uffici dell’amministrazione forestale del Vietnam e la delegazione dell’Unione europea in Vietnam, responsabili del monitoraggio del presente accordo;

attraverso conferenze stampa di entrambe le parti;

in opuscoli, newsletter e pubblicazioni sui mezzi di comunicazione prodotti da entrambe le parti.

6.   Modalità per la divulgazione di informazioni

Saranno nominati dei punti focali e saranno sviluppati orientamenti specifici per l’attuazione del presente allegato da parte del Vietnam e dell’Unione europea.


ALLEGATO IX

FUNZIONI DEL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE

Il comitato congiunto di attuazione (CCA) è un organismo istituito ai sensi dell’articolo 18 del presente accordo.

Il CCA è istituito dalle parti entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo in conformità del suo articolo 25.

Le funzioni e i compiti specifici del CCA riguardano la gestione, il monitoraggio e il riesame dell’attuazione del presente accordo, nonché la gestione della valutazione indipendente.

Le funzioni e i compiti del CCA sono riportati in appresso.

1.   Gestione del presente accordo

a)

Svolgimento di una valutazione indipendente della prontezza operativa del sistema di verifica (SVL) della legalità del legname vietnamita secondo i criteri di cui all’allegato VII. Tale valutazione determina se l’SVL del legname vietnamita adempie adeguatamente le sue funzioni;

b)

ricezione della notifica delle parti della conclusione dei preparativi necessari per l’avvio dell’operatività del sistema di licenze FLEGT e, sulla base della suddetta valutazione indipendente, raccomandazione della data di inizio di attività del sistema di licenze FLEGT per l’approvazione a opera delle parti in conformità dell’articolo 12 del presente accordo;

c)

facilitazione del dialogo e dello scambio di informazioni tra le parti sui progressi nell’attuazione del presente accordo ed esame di qualsiasi argomento introdotto da una qualsiasi delle parti, nonché individuazione di eventuali azioni di seguito necessarie;

d)

ricezione della notifica da una qualsiasi delle parti di sospetti o riscontri di prove di eventuali elusioni o irregolarità nell’attuazione del sistema di licenze FLEGT, nonché individuazione e attuazione di qualsiasi azione di seguito richiesta ai sensi dell’articolo 11 del presente accordo;

e)

tentativo di risoluzione di qualsiasi controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo in linea con il suo articolo 22;

f)

ricezione e discussione di qualsiasi proposta di una qualsiasi delle parti che intenda modificare il presente accordo o i suoi allegati; presentazione di raccomandazioni alle parti in merito a eventuali modifiche proposte; e adozione di modifiche degli allegati del presente accordo, in linea con il suo l’articolo 24;

g)

ricezione della notifica da una qualsiasi delle parti in merito a eventuali modifiche relative a riferimenti normativi contenuti nella definizione di legalità (allegato II). Almeno ogni due anni, le parti, attraverso il CCA, valutano la necessità di aggiornare l’allegato II;

h)

approvazione di una metodologia per il riconoscimento del soddisfacimento da parte di sistemi volontari e nazionali di certificazione delle prescrizioni dell’SVL del legname vietnamita, nonché ricezione di informazioni sui sistemi che sono stati valutati e riconosciuti dal Vietnam in conformità con la sezione 2.3 dell’allegato V;

i)

decisione in merito all’elenco delle specie a rischio elevato per il controllo di importazioni di legname ai sensi dell’SVL del legname vietnamita, nonché revisione di tale elenco su base periodica e sua integrazione su proposta di una qualsiasi delle parti, come descritto nella sezione 6.3.7.4 dell’allegato V;

j)

riesame e commento degli orientamenti per l’attuazione del SVL del legname vietnamita, nonché dei manuali di verifica e della metodologia e dei criteri per gli approcci basati sul rischio inclusi in tale sistema di verifica della legalità durante l’attuazione del presente accordo.

2.   Monitoraggio e riesame del presente accordo

a)

Considerazione e adozione di misure congiunte destinate all’attuazione del presente accordo, nonché proposta e/o adozione di misure per migliorare le prestazioni del presente accordo;

b)

monitoraggio e riesame dei progressi complessivi nell’attuazione del presente accordo, ivi compreso il funzionamento dell’SVL del legname vietnamita e del sistema di licenze FLEGT sulla base delle risultanze e delle relazioni della valutazione indipendente ai sensi dell’articolo 10 del presente accordo e dell’allegato VI;

c)

monitoraggio e valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali dell’attuazione del presente accordo e decisione in merito alle misure appropriate per mitigare eventuali impatti negativi;

d)

individuazione degli ambiti di cooperazione per sostenere l’attuazione del presente accordo, compresi i contributi delle parti interessate;

e)

istituzione di organi sussidiari per le attività da svolgere a sostegno del CCA, secondo quanto necessario. Tali attività possono includere, per esempio, la ricezione e l’esame di reclami relativi all’attuazione del presente accordo;

f)

preparazione, approvazione e divulgazione al pubblico di relazioni annuali congiunte, verbali delle sue riunioni e altri documenti derivanti dalle sue attività, secondo quanto specificato nella sezione 4 dell’allegato VIII;

g)

richiesta dello svolgimento di ispezioni interne relative all’attuazione dell’SVL del legname vietnamita, e ricezione delle conclusioni finali di ispezioni interne relative all’attuazione di detto sistema.

3.   Gestione della valutazione indipendente

a)

Approvazione della selezione del valutatore indipendente che sarà nominato dal Vietnam previa consultazione con l’Unione europea, sulla base del quadro di riferimento per la valutazione indipendente di cui all’allegato VI;

b)

approvazione della relazione iniziale, nonché del calendario, della metodologia e del quadro di comunicazione della valutazione, preparati dal valutatore indipendente;

c)

preparazione o assegnazione dell’incarico a organi sussidiari al CCA per la preparazione di quadri di riferimento specifici per ciascuna missione periodica del valutatore indipendente e raccomandazione di eventuali compiti o studi supplementari di valutazione, secondo quanto necessario;

d)

approvazione della progettazione del sistema di gestione dei reclami per il funzionamento dell’SVL del legname vietnamita e del meccanismo di gestione dei reclami per la valutazione indipendente stessa, come specificato nell’allegato VI;

e)

ricezione, esame e commento di tutte le relazioni presentate dal valutatore indipendente;

f)

consenso a misure di miglioramento per affrontare eventuali carenze o contesti di non conformità presenti nell’SVL del legname vietnamita sulla base delle risultanze del valutatore indipendente o di altre prove o reclami relativi a tale sistema; nonché monitoraggio dell’impatto di tali misure;

g)

pubblicazione di relazioni di sintesi e verbali delle riunioni del CCA sulle relazioni del valutatore indipendente, come specificato nella sezione 4 dell’allegato VI e nell’allegato VIII;

h)

approvazione del rinnovo del contratto del valutatore indipendente, secondo quanto necessario.