ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 146

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
5 giugno 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/911 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Costers del Segre (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV) ( 1 )

60

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

63

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione, del 4 giugno 2019, che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2019

98

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/917 della Commissione, del 4 giugno 2019, che stabilisce le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti richiesti per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

100

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2019/918 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 29 maggio 2019, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

104

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

106

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE [2019/920]

114

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale ( GU L 144 del 3.6.2019 )

116

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ( GU L 30 del 31.1.2019 )

116

 

*

Rettifica della decisione del Consiglio 2009/954/CE, del 30 novembre 2009, relativa alla firma e conclusione da parte della Commissione europea dello Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC) e del Memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica( GU L 330 del 16.12.2009 )

117

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/911 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2019

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Costers del Segre» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Costers del Segre», presentata dalla Spagna in conformità all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Costers del Segre» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 38 del 31.1.2019, pag. 6.


5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/912 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 143, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione (2) precisa il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare ai sensi dell'articolo 143 della direttiva 2013/36/UE. Le informazioni che le autorità competenti devono pubblicare a norma di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere aggiornate per garantire la coerenza con le modifiche apportate al quadro per la vigilanza prudenziale degli enti.

(2)

È importante che le informazioni pubblicate dalle autorità competenti siano di elevata qualità e facilmente comparabili. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per chiarire che le autorità competenti devono compilare solo i dati statistici aggregati degli enti che sono soggetti alla loro vigilanza, e per chiarire per quale periodo dovrebbero essere comunicati i dati.

(3)

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 stabilisce i modelli per la pubblicazione di informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e sugli orientamenti generali adottati in ciascuno Stato membro. Tale allegato dovrebbe essere modificato per fornire informazioni più utili e pertinenti sul modo in cui le autorità competenti svolgono la vigilanza nelle rispettive giurisdizioni.

(4)

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 stabilisce i modelli per la pubblicazione di informazioni sulle opzioni e le facoltà previste dal diritto dell'Unione. Tale allegato dovrebbe essere modificato per includere le opzioni e facoltà aggiuntive derivanti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (3) e per consentire la distinzione tra la natura transitoria o permanente di tali opzioni e facoltà e tra l'applicazione di tali opzioni e facoltà agli enti creditizi o alle imprese di investimento.

(5)

L'attuazione degli orientamenti dell'ABE sul processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP) (4) dovrebbe essere più trasparente. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per includere una descrizione del metodo di vigilanza relativo al processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP).

(6)

È opportuno evitare le sovrapposizioni e migliorare la comparabilità dei dati statistici aggregati pubblicati dalle autorità competenti. L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto del livello di consolidamento prudenziale applicato dagli enti in conformità alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(7)

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni pubblicate e di consentire un confronto più significativo di tali informazioni, i modelli degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbero contenere orientamenti e istruzioni dettagliati.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 è così modificato:

(1)

all'articolo 5, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le autorità competenti aggiornano entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva. Tali informazioni riguardano l'anno di calendario precedente.

Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), della suddetta direttiva per gli enti soggetti alla loro vigilanza prudenziale, a meno che non vi sia nessuna modifica rispetto all'ultima pubblicazione di tali informazioni.»;

(2)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;

(3)

l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;

(4)

l'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento;

(5)

l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) del 19 dicembre 2014, ABE/GL/2014/13.

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

NORME E ORIENTAMENTI

Elenco dei modelli

Parte 1

Recepimento della direttiva 2013/36/UE

Parte 2

Approvazione dei modelli

Parte 3

Esposizioni da finanziamenti specializzati

Parte 4

Attenuazione del rischio di credito

Parte 5

Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti

Parte 6

Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

Parte 7

Partecipazioni qualificate in un ente creditizio

Parte 8

Segnalazioni regolamentari e finanziarie

Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato I

Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

PARTE 1

Recepimento della direttiva 2013/36/UE

 

Recepimento delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE

Disposizioni della direttiva 2013/36/UE

Link al testo nazionale (1)

Riferimento/i alle disposizioni nazionali (2)

Disponibile in EN (Sì/No)

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

 

(gg/mm/aaaa)

020

I.

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articoli da 1 a 3

 

 

 

030

II.

Autorità competenti

Articoli da 4 a 7

 

 

 

040

III.

Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi

Articoli da 8 a 27

 

 

 

050

1.

Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi

Articoli da 8 a 21

 

 

 

060

2.

Partecipazione qualificata in un ente creditizio

Articoli da 22 a 27

 

 

 

070

IV.

Capitale iniziale delle imprese di investimento

Articoli da 28 a 32

 

 

 

080

V.

Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

Articoli da 33 a 46

 

 

 

090

1.

Principi generali

Articoli da 33 a 34

 

 

 

100

2.

Il diritto di stabilimento degli enti creditizi

Articoli da 35 a 38

 

 

 

110

3.

Esercizio della libera prestazione di servizi

Articolo 39

 

 

 

120

4.

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Articoli da 40 a 46

 

 

 

130

VI.

Relazioni con paesi terzi

Articoli da 47 a 48

 

 

 

140

VII.

Vigilanza prudenziale

Articoli da 49 a 142

 

 

 

150

1.

Principi di vigilanza prudenziale

Articoli da 49 a 72

 

 

 

160

1.1

Competenze e compiti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante

Articoli da 49 a 52

 

 

 

170

1.2

Scambio di informazioni e segreto professionale

Articoli da 53 a 62

 

 

 

180

1.3

Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

Articolo 63

 

 

 

190

1.4

Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso

Articoli da 64 a 72

 

 

 

200

2.

Processi di revisione

Articoli da 73 a 110

 

 

 

210

2.1

Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno

Articolo 73

 

 

 

220

2.2

Dispositivi, processi e meccanismi degli enti

Articoli da 74 a 96

 

 

 

230

2.3

Processo di revisione e valutazione prudenziale

Articoli da 97 a 101

 

 

 

240

2.4

Misure e poteri di vigilanza

Articoli da 102 a 107

 

 

 

250

2.5

Livello di applicazione

Articoli da 108 a 110

 

 

 

260

3.

Vigilanza su base consolidata

Articoli da 111 a 127

 

 

 

270

3.1

Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata

Articoli da 111 a 118

 

 

 

280

3.2

Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista

Articoli da 119 a 127

 

 

 

290

4.

Riserve di capitale

Articoli da 128 a 142

 

 

 

300

4.1

Riserve

Articoli da 128 a 134

 

 

 

310

4.2

Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica

Articoli da 135 a 140

 

 

 

320

4.3

Misure di conservazione del capitale

Articoli da 141 a 142

 

 

 

330

VIII.

Informativa da parte delle autorità competenti

Articoli da 143 a 144

 

 

 

340

IX.

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

Articolo 150

 

 

 

350

X.

Disposizioni transitorie e finali

Articoli da 151 a 165

 

 

 

360

1.

Disposizioni transitorie sulla vigilanza sugli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi

Articoli da 151 a 159

 

 

 

370

2.

Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale

Articolo 160

 

 

 

380

3.

Disposizioni finali

Articoli da 161 a 165

 

 

 


PARTE 2

Approvazione dei modelli

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

 

Descrizione del metodo

 

Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito

020

Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IRB

[testo libero]

030

Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione

[testo libero]

040

Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente

[testo libero]

 

Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato

050

Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMA

[testo libero]

060

Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione

[testo libero]

070

Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente

[testo libero]

 

Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMM) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte

080

Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMM

[testo libero]

090

Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione

[testo libero]

100

Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente

[testo libero]

 

Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo avanzato di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio operativo

110

Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo AMA

[testo libero]

120

Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione

[testo libero]

130

Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente

[testo libero]


PARTE 3

Esposizioni da finanziamenti specializzati

 

Regolamento (UE) n. 575/2013

Disposizioni

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

020

Articolo 153, paragrafo 5

L'autorità competente ha pubblicato orientamenti per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui all'articolo 153, paragrafo 5, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati?

[Sì/No]

030

In caso affermativo, indicare il riferimento agli orientamenti nazionali

[riferimento al testo nazionale]

040

Gli orientamenti sono disponibili in inglese?

[Sì/No]


PARTE 4

Attenuazione del rischio di credito

 

Regolamento (UE) n. 575/2013

Disposizioni

Descrizione

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

020

Articolo 201, paragrafo 2

Pubblicazione dell'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale o dei criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari

Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 o i criteri guida per l'identificazione di tali fornitori ammissibili

Elenco degli enti finanziari o criteri guida per la loro identificazione

[testo libero - si può indicare il collegamento ipertestuale all'elenco o ai criteri guida sul sito web dell'autorità competente]

030

Descrizione dei requisiti prudenziali applicabili

Le autorità competenti pubblicano una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili assieme all'elenco degli enti finanziari ammissibili o ai criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari

Descrizione dei requisiti prudenziali applicati dall'autorità competente

[testo libero]

040

Articolo 227, paragrafo 2, lettera e)

Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %

Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 %, a condizione che l'operazione sia regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni.

Descrizione dettagliata del perché l'autorità competente ritiene che il sistema di regolamento sia un sistema abilitato

[testo libero]

050

Articolo 227, paragrafo 2, lettera f)

Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %

Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % a condizione che la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione sia conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione

Indicazione della documentazione da considerare conforme a quella normalmente utilizzata

[testo libero]

060

Articolo 229, paragrafo 1

Principi di valutazione delle garanzie immobiliari nel quadro del metodo IRB

Il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari

Criteri per la determinazione del valore del credito ipotecario stabiliti nella legislazione nazionale

[testo libero]


PARTE 5

Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti

 

Direttiva 2013/36/UE

Regolamento (UE) n. 575/2013

Disposizione

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

 

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

020

Articolo 106, paragrafo 1, lettera a)

 

Le autorità competenti possono imporre agli enti di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissare termini per la pubblicazione

Frequenza e termini per la pubblicazione applicabili agli enti

[testo libero]

030

Articolo 106, paragrafo 1, lettera b)

 

Le autorità competenti possono imporre agli enti di utilizzare mezzi e sedi specifici per le pubblicazioni che non siano il bilancio

Tipo di mezzi specifici che gli enti devono usare

[testo libero]

040

 

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Le filiazioni più importanti e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o subconsolidata.

Criteri applicati dall'autorità competente per valutare l'importanza di una filiazione

[testo libero]


PARTE 6

Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

 

Regolamento (UE) n. 575/2013

Disposizioni

Descrizione

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

 

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

020

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

(Deroghe su base individuale per le filiazioni)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

La deroga può essere concessa alle filiazioni purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività

[testo libero]

030

Articolo 7, paragrafo 3

(Deroghe su base individuale per gli enti imprese madri)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

La deroga può essere concessa agli enti imprese madri purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a).

Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività

[testo libero]

040

Articolo 8

(Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013

La deroga può essere concessa agli enti in un sottogruppo a condizione che gli enti abbiano concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

Criteri applicati dalle autorità competenti per valutare se i contratti prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti in un sottogruppo di liquidità

[testo libero]

050

Articolo 9, paragrafo 1

(Metodo di consolidamento individuale)

Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

L'autorizzazione viene concessa soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione inclusa nel calcolo dei requisiti all'ente impresa madre a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività

[testo libero]

060

Articolo 10

(Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga nella misura in cui non confligga con il regolamento (UE) n. 575/2013 o con la direttiva 2013/36/UE

Normativa/regolamentazione nazionale applicabile in materia di applicazione della deroga

[riferimento al testo nazionale]


PARTE 7

Partecipazioni qualificate in un ente creditizio

 

Direttiva 2013/36/UE

Criteri di valutazione e informazioni necessarie per valutare l'idoneità del candidato acquirente che intende acquisire un ente creditizio e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione

Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire

 

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

020

Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)

Requisiti di onorabilità del candidato acquirente

Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta l'integrità del candidato acquirente

[testo libero]

030

Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta le competenze professionali del candidato acquirente

[testo libero]

040

Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE

[testo libero]

050

Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)

Requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza di tutti i membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio

Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza

[testo libero]

060

Articolo 23, paragrafo 1, lettera c)

Solidità finanziaria del candidato acquirente

Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la solidità finanziaria del candidato acquirente

[testo libero]

070

Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE

[testo libero]

080

Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)

Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'ente creditizio

Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la capacità dell'ente creditizio di rispettare i requisiti prudenziali

[testo libero]

090

Articolo 23, paragrafo 1, lettera e)

Sospetto di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo

Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta se vi siano ragionevoli motivi di sospettare il riciclaggio di proventi di attività illecite o il finanziamento del terrorismo.

[testo libero]

100

Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE

[testo libero]

110

Articolo 23, paragrafo 4

Elenco delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica

Elenco delle informazioni che devono essere fornite dal candidato acquirente all'atto della notifica necessarie all'autorità competente per effettuare la valutazione del candidato acquirente e del progetto di acquisizione

[testo libero]


PARTE 8

Segnalazioni regolamentari e finanziarie

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

020

Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione

030

L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa agli enti che non applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002?

[Sì/No]

040

In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti enti?

[testo libero]

050

In caso affermativo, a quale livello si applica l'obbligo di segnalazione? (su base individuale/consolidata o subconsolidata)

[testo libero]

060

L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento?

[Sì/No]

070

In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione?

[testo libero]

080

In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?

[testo libero]

090

Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?

[Sì/No]

100

Attuazione della segnalazione sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione

110

L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento?

[Sì/No]

120

In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti soggetti finanziari?

[testo libero]

130

In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione?

[testo libero]

140

In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?

[testo libero]

150

Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?

[Sì/No]


(1)  Link al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.

(2)  Riferimenti dettagliati alle disposizioni nazionali, come ad esempio il titolo, il capo, il paragrafo pertinenti ecc.


ALLEGATO II

OPZIONI E FACOLTÀ

Elenco dei modelli

Parte 1

Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)

Parte 2

Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013

Parte 3

Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)

Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

PARTE 1

Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)

 

Direttiva 2013/36/UE

Regolamento (UE) n. 575/2013

Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)

Destinatari

Ambito di applicazione

Denominazione

Descrizione dell'opzione o facoltà

Esercitata (S/N/NA) (1)

Testo nazionale (2)

Riferimenti (3)

Disponibile in EN (Sì/No)

Dettagli/Osservazioni

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

 

020

Articolo 9, paragrafo 2

 

 

Stati membri

Enti creditizi

Eccezioni al divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi

Il divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

030

Articolo 12, paragrafo 3

 

 

Stati membri

Enti creditizi

Capitale iniziale

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

040

Articolo 12, paragrafo 3

 

 

Stati membri

Enti creditizi

Capitale iniziale

Gli enti creditizi per i quali gli Stati membri hanno deciso che possono continuare a svolgere la loro attività a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE possono essere esonerati dagli Stati membri dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

050

Articolo 12, paragrafo 4

 

 

Stati membri

Enti creditizi

Capitale iniziale

Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR, purché il capitale iniziale non sia inferiore a 1 milione di EUR e lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvale di detta opzione.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

060

Articolo 21, paragrafo 1

 

 

Autorità competenti

Enti creditizi

Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale dai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

070

Articolo 29, paragrafo 3

 

 

Stati membri

Imprese di investimento

Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento

Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo minimo del capitale iniziale da 125 000 EUR a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

080

Articolo 32, paragrafo 1

 

 

Stati membri

Imprese di investimento

Clausola grandfathering per il capitale iniziale delle imprese di investimento

Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le imprese di investimento e le imprese di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/36/UE esistenti al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1 o 3, o all'articolo 30 della stessa direttiva.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

090

Articolo 40

 

 

Autorità competenti

Enti creditizi

Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, statistici o di vigilanza, esigere che tutti gli enti creditizi aventi succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività da essi svolte nello Stato membro ospitante, in particolare al fine di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

100

Articolo 129, paragrafo 2

 

 

Stati membri

Imprese di investimento

Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale

In deroga all'articolo 129, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

110

Articolo 130, paragrafo 2

 

 

Stati membri

Imprese di investimento

Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica

In deroga all'articolo 130, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

120

Articolo 133, paragrafo 18

 

 

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Gli Stati membri possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tutte le esposizioni.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

130

Articolo 134, paragrafo 1

 

 

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

140

Articolo 152, primo comma

 

 

Stati membri

Enti creditizi

Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini statistici, esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

150

Articolo 152, secondo comma

 

 

Stati membri

Enti creditizi

Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

160

Articolo 160, paragrafo 6

 

 

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale

Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

170

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Stati membri o autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento delle proprietà indirette di beni immobili

Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

180

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

Autorità competenti

Imprese di investimento

Applicazione dei requisiti su base individuale

In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei (liquidità), tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

190

 

Articolo 24, paragrafo 2

 

 

 

Segnalazioni e uso obbligatorio degli IFRS

Le autorità competenti possono prescrivere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

200

 

Articolo 89, paragrafo 3

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:

ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre del presente regolamento, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:

i)

l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;

ii)

l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

201

 

Articolo 89, paragrafo 3

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:

le autorità competenti vietano agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

210

 

Articolo 95, paragrafo 2

 

Autorità competenti

Imprese di investimento

Requisiti per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

220

 

Articolo 99, paragrafo 3

 

Autorità competenti

Enti creditizi

Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie

Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che comunichino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

230

 

Articolo 124, paragrafo 2

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

240

 

Articolo 129, paragrafo 1

 

 

 

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

250

 

Articolo 164, paragrafo 5

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni garantite da beni immobili

Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da beni immobili sul loro territorio.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

260

 

Articolo 178, paragrafo 1, lettera b)

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Default di un debitore

Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

270

 

Articolo 284, paragrafo 4

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Valore dell'esposizione

Le autorità competenti possono richiedere un valore di α superiore a 1,4 o consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne in conformità all'articolo 284, paragrafo 9.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

280

 

Articolo 284, paragrafo 9

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Valore dell'esposizione

Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare le loro stime interne di alfa.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

290

 

Articolo 327, paragrafo 2

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante

Le autorità competenti possono adottare un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedere un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

300

 

Articolo 395, paragrafo 1

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Limiti delle grandi esposizioni verso enti

Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR per le grandi esposizioni verso enti.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

310

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera a), e articolo 493, paragrafo 3, lettera a)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

320

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera b), e articolo 493, paragrafo 3, lettera b)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

330

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e articolo 493, paragrafo 3, lettera c)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

340

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e articolo 493, paragrafo 3, lettera d)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

350

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera e), e articolo 493, paragrafo 3, lettera e)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

360

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera f), e articolo 493, paragrafo 3, lettera f)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

370

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera g), e articolo 493, paragrafo 3, lettera g)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

380

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera h), e articolo 493, paragrafo 3, lettera h)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

390

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera i), e articolo 493, paragrafo 3, lettera i)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

400

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera j), e articolo 493, paragrafo 3, lettera j)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

410

 

Articolo 400, paragrafo 2, lettera k), e articolo 493, paragrafo 3, lettera k)

 

Autorità competenti

Autorità competenti

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

420

 

Articolo 412, paragrafo 5

 

Stati membri

Enti creditizi

Requisito in materia di copertura della liquidità

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

430

 

Articolo 412, paragrafo 5

 

Stati membri o autorità competenti

Enti creditizi

Requisito in materia di copertura della liquidità

Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

440

 

Articolo 413, paragrafo 3

 

Stati membri

Enti creditizi

Requisito di finanziamento stabile

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

450

 

Articolo 415, paragrafo 3

 

Autorità competenti

Enti creditizi

Obblighi di segnalazione della liquidità

Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di liquidità.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

460

 

Articolo 420, paragrafo 2

 

Autorità competenti

Enti creditizi

Tasso di deflusso della liquidità

Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

470

 

Articolo 467, paragrafo 2

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo

In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

480

 

Articolo 467, paragrafo 3, secondo comma

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo

Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 467, paragrafo 2, lettere da a) a d).

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

490

 

Articolo 468, paragrafo 2

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo

Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

500

 

Articolo 468, paragrafo 3

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo

Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

510

 

Articolo 471, paragrafo 1

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

520

 

Articolo 473, paragrafo 1

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Introduzioni di modifiche allo IAS 19

In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

530

 

Articolo 478, paragrafo 3

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per ciascuna delle seguenti deduzioni:

a)

le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;

b)

l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;

c)

ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);

d)

ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

540

 

Articolo 479, paragrafo 4

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza

Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

550

 

Articolo 480, paragrafo 3

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

560

 

Articolo 481, paragrafo 5

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori

Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

570

 

Articolo 486, paragrafo 6

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2

Le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valore di cui all'articolo 486, paragrafo 5.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

580

 

Articolo 495, paragrafo 1

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB

In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

590

 

Articolo 496, paragrafo 1

 

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b).

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

600

 

 

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Autorità competenti

Enti creditizi

Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide

La riserva di liquidità detenuta dall'ente creditizio in una banca centrale è ammissibile come attività di livello 1 a condizione che possa essere ritirata in periodi di stress. Gli scopi per cui le riserve della banca centrale possono essere ritirate ai fini del presente articolo devono essere specificati in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

610

 

 

Articolo 10, paragrafo 2

Autorità competenti

Enti creditizi

Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide

Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Fatto salvo quanto specificato in relazione alle azioni e alle quote di OIC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), non è applicato alcun coefficiente di scarto sul valore delle attività restanti di livello 1.

I casi in cui i coefficienti di scarto più elevati sono stati applicati a un'intera classe di attività (tutte le attività soggette a uno specifico e differenziato coefficiente di scarto nel regolamento delegato LCR) (ad esempio a tutte le obbligazioni garantite di livello 1, ecc.).

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

620

 

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Autorità competenti

Enti creditizi

Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B

Le azioni possono costituire attività di livello 2B a condizione che facciano parte di un indice azionario principale in uno Stato membro o in un paese terzo, identificato come tale dall'AC di uno Stato membro o dall'autorità pubblica pertinente in un paese terzo.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

630

 

 

Articolo 12, paragrafo 3

Autorità competenti

Enti creditizi

Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B

Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del presente articolo purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 

640

 

 

Articolo 24, paragrafo 6

Autorità competenti

Enti creditizi

Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — deflussi dai depositi stabili in un paese terzo che beneficia del tasso del 3 %

L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo.

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

 


PARTE 2

Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013

 

Direttiva 2013/36/UE

Regolamento (UE) n. 575/2013

Destinatari

Ambito di applicazione

Denominazione

Descrizione dell'opzione o facoltà

Anno/i di applicazione e valore in % (se applicabile)

Esercitata (S/N/NA)

Testo nazionale

Riferimenti

Disponibile in EN (Sì/No)

Dettagli/Osservazioni

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

 

011

Articolo 160, paragrafo 6

 

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale

Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

012

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera a)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

013

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera b)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

014

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera c)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

015

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera d)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

016

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera e)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

017

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera f)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

018

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera g)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

019

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera h)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

020

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera i)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

021

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera j)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

022

 

Articolo 493, paragrafo 3, lettera k)

Stati membri

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni

Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

023

 

Articolo 412, paragrafo 5

Stati membri

Enti creditizi

Requisito in materia di copertura della liquidità

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

024

 

Articolo 412, paragrafo 5

Stati membri o autorità competenti

Enti creditizi

Requisito in materia di copertura della liquidità

Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

025

 

Articolo 413, paragrafo 3

Stati membri

Enti creditizi

Requisito di finanziamento stabile

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

026

 

Articolo 415, paragrafo 3

Autorità competenti

Enti creditizi

Obblighi di segnalazione della liquidità

Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di liquidità.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

027

 

Articolo 467, paragrafo 2

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo

In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

028

 

Articolo 467, paragrafo 3

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo

Percentuale applicabile di perdite non realizzate, a norma dell'articolo 467, paragrafo 1, incluse nel calcolo degli elementi relativi al capitale primario di classe 1 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 2 dello stesso articolo)

2014 (tra 20 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

029

2015 (tra 40 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

030

2016 (tra 60 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

031

2017 (tra 80 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

032

 

Articolo 468, paragrafo 2, secondo comma

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo

Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

033

 

Articolo 468, paragrafo 3

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo

Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.

2015 (tra 60 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

034

2016 (tra 40 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

035

2017 (tra 20 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

036

 

Articolo 471, paragrafo 1

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

037

 

Articolo 473, paragrafo 1

Autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Introduzioni di modifiche allo IAS 19

In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

038

 

Articolo 478, paragrafo 2

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 per attività fiscali differite che esistevano prima del 1o gennaio 2014

Percentuale applicabile qualora si applichi la percentuale alternativa (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 2)

2014 (tra 0 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

039

2015 (tra 10 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

040

2016 (tra 20 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

041

2017 (tra 30 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

042

2018 (tra 40 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

043

2019 (tra 50 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

044

2020 (tra 60 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

045

2021 (tra 70 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

046

2022 (tra 80 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

047

2023 (tra 90 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

048

 

Articolo 478, paragrafo 3, lettera a)

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;

2014 (tra 20 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

049

2015 (tra 40 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

050

2016 (tra 60 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

051

2017 (tra 80 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

052

 

Articolo 478, paragrafo 3, lettera b)

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;

2014 (tra 20 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

053

2015 (tra 40 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

054

2016 (tra 60 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

055

2017 (tra 80 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

056

 

Articolo 478, paragrafo 3, lettera c)

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);

2014 (tra 20 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

057

2015 (tra 40 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

058

2016 (tra 60 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

059

2017 (tra 80 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

060

 

Articolo 478, paragrafo 3, lettera d)

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2

Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).

2014 (tra 20 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

061

2015 (tra 40 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

062

2016 (tra 60 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

063

2017 (tra 80 % e 100 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

064

 

Articolo 479, paragrafo 4

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza

Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.

2014 (tra 0 % e 80 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

065

2015 (tra 0 % e 60 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

066

2016 (tra 0 % e 40 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

067

2017 (tra 0 % e 20 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

068

 

Articolo 480, paragrafo 3

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.

2014 (tra 0,2 e 1,0)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

069

2015 (tra 0,4 e 1,0)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

070

2016 (tra 0,6 e 1,0)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

071

2017 (tra 0,8 e 1,0)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

072

 

Articolo 481, paragrafo 1

 

Enti creditizi e imprese di investimento

 

Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 3)

2014 (tra 0 % e 80 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

073

2015 (tra 0 % e 60 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

074

2016 (tra 0 % e 40 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

075

2017 (tra 0 % e 20 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

076

 

Articolo 481, paragrafo 5

 

 

Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori

Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

2014 (tra 0 % e 80 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

077

2015 (tra 0 % e 60 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

078

2016 (tra 0 % e 40 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

079

2017 (tra 0 % e 20 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

080

 

Articolo 486, paragrafo 6

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2

Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)

2014 (tra 60 % e 80 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

081

2015 (tra 40 % e 70 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

082

2016 (tra 20 % e 60 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

083

2017 (tra 0 % e 50 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

084

2018 (tra 0 % e 40 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

085

2019 (tra 0 % e 30 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

086

2020 (tra 0 % e 20 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

087

2021 (tra 0 % e 10 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

088

Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)

2014 (tra 60 % e 80 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

089

2015 (tra 40 % e 70 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

090

2016 (tra 20 % e 60 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

091

2017 (tra 0 % e 50 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

092

2018 (tra 0 % e 40 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

093

2019 (tra 0 % e 30 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

094

2020 (tra 0 % e 20 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

095

2021 (tra 0 % e 10 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

096

Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)

2014 (tra 60 % e 80 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

097

2015 (tra 40 % e 70 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

098

2016 (tra 20 % e 60 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

099

2017 (tra 0 % e 50 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

100

2018 (tra 0 % e 40 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

101

2019 (tra 0 % e 30 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

102

2020 (tra 0 % e 20 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

103

2021 (tra 0 % e 10 %)

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

104

 

Articolo 495, paragrafo 1

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB

In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007.

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

105

 

Articolo 496, paragrafo 1

 

Enti creditizi e imprese di investimento

Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b).

[Anno]

(S/N/NA)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 


PARTE 3

Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)

 

Direttiva 2013/36/UE

Destinatari

Ambito di applicazione

Disposizioni

Informazioni da comunicare

Esercitata (S/N/NA)

Riferimenti

Disponibile in EN (Sì/No)

Dettagli/Osservazioni

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

 

020

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i)

Stati membri o autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)

[Valore in %]

(S/N)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

030

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii)

Stati membri o autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione che può essere approvato dagli azionisti o dai proprietari o soci dell'ente (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)

[Valore in %]

(S/N)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

040

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii)

Stati membri o autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Quota massima della remunerazione variabile complessiva alla quale può essere applicato il tasso di sconto (% della remunerazione variabile complessiva)

[Valore in %]

(S/N)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 

050

Articolo 94, paragrafo 1, lettera l)

Stati membri o autorità competenti

Enti creditizi e imprese di investimento

Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione di strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile

[Testo libero/valore]

(S/N)

Obbligatorio se S

Obbligatorio se S

 


(1)   «S» (sì) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.

«N» (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata.

«NA» (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.

(2)  Il testo della disposizione nella legislazione nazionale.

(3)  Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.


ALLEGATO III

Processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP)  (1)

010

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello

(gg/mm/aaaa)

020

Ambito di applicazione dello SREP

(Articoli da 108 a 110 della CRD)

Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui:

quali tipi di enti sono inclusi nello SREP o sono da esso esclusi, in particolare se l'ambito di applicazione è diverso da quelli specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE;

quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP (2).

[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

030

Valutazione degli elementi dello SREP

(Articoli da 74 a 96 della CRD)

Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP (come indicato negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP - ABE/GL/2014/13), tra cui:

quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui: (1) analisi del modello di business; (2) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di ente; (3) valutazione dei rischi per il capitale; (4) valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento;

quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP, in particolare il modo in cui gli enti sono stati classificati (3).

[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

040

Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP

(Articoli 73, 86, 97, 98 e 103 della CRD)

Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione alla revisione e alla valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli del capitale e della liquidità nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP ai fini della determinazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri e dei requisiti quantitativi in materia di liquidità, tra cui (4):

quadro della metodologia applicata dall'autorità competente per la revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP degli enti;

informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate;

informazioni indicanti se l'ente impone una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP.

[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]

050

Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza

(Articoli 102 e 104 della CRD)

Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione complessiva dello SREP (in sintesi) e l'applicazione delle misure di vigilanza sulla base della valutazione complessiva dello SREP (5).

Descrizione del collegamento tra l'applicazione di misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e i risultati dello SREP e determinazione delle condizioni in base alle quali l'ente può essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della medesima direttiva (6).

[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]


(1)  Le autorità competenti comunicano i criteri e le metodologie utilizzati nelle righe da 020 a 040 e nella riga 050 per la valutazione complessiva. Il tipo di informazioni da comunicare sotto forma di nota esplicativa è descritto nella seconda colonna.

(2)  L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'ente che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultimo.

L'autorità competente illustra il metodo utilizzato per classificare gli enti in diverse categorie ai fini dello SREP, descrivendo l'uso di criteri quantitativi e qualitativi e l'effetto di tale classificazione sugli obiettivi di stabilità finanziaria o su altri obiettivi generali di vigilanza.

L'autorità competente spiega inoltre in che modo la classificazione è tradotta nella pratica al fine di garantire almeno un impegno minimo nelle valutazioni dello SREP, descrivendo in particolare la frequenza della valutazione di tutti gli elementi dello SREP per le diverse categorie di enti.

(3)  In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Si raccomanda di fornire collegamenti ipertestuali a eventuali orientamenti sul sito web.

(4)  Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'ILAAP emessi dalle autorità competenti.

(5)  Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla agli enti. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'ente che l'autorità competente può ottenere.

(6)  Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi degli articoli 102 e 104 della CRD) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) ogniqualvolta dalla loro valutazione dell'ente emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singoli enti.

Inoltre, le autorità competenti possono fornire informazioni sulle implicazioni del mancato rispetto, da parte dell'ente, delle disposizioni giuridiche pertinenti o delle misure di vigilanza o di intervento precoce imposte sulla base dei risultati dello SREP, ad esempio un elenco delle procedure di esecuzione applicabili (se del caso).


ALLEGATO IV

DATI STATISTICI AGGREGATI

Elenco dei modelli

Parte 1

Dati consolidati per autorità competente

Parte 2

Dati sul rischio di credito

Parte 3

Dati sul rischio di mercato

Parte 4

Dati sul rischio operativo

Parte 5

Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative

Parte 6

Dati sulle deroghe

Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV

Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni.

Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito «MEUR»).

Le percentuali sono comunicate con due decimali.

Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia «n.d.» (non disponibile) o «C» (riservato).

I dati sono comunicati su base aggregata senza indicazione dei singoli enti creditizi o imprese di investimento.

I riferimenti ai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione sono forniti nelle parti da 1 a 4, se disponibili.

Le autorità competenti raccolgono i dati relativi all'anno XXXX e agli anni successivi su base consolidata, assicurando così la coerenza delle informazioni raccolte.

I modelli del presente allegato vanno letti congiuntamente all'ambito di consolidamento qui definito. Per garantire una raccolta dei dati efficiente, le informazioni relative agli enti creditizi e quelle relative alle imprese di investimento sono segnalate separatamente, ma applicando a entrambe lo stesso livello di consolidamento.

Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati segnalati, la BCE pubblica unicamente dati statistici aggregati relativi agli enti sottoposti a vigilanza per i quali effettua ed esercita la vigilanza diretta alla data di riferimento della comunicazione, mentre le autorità nazionali competenti pubblicano i dati statistici aggregati solo per gli enti creditizi non direttamente vigilati dalla BCE.

I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla CRD. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime della CRD sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati.

PARTE 1

Dati consolidati per autorità competente (anno XXXX)

 

Riferimento al modello COREP

Dati

 

Numero e dimensioni degli enti creditizi

 

 

010

Numero di enti creditizi

 

[Valore]

020

Attività totali della giurisdizione (in MEUR) (1)

 

[Valore]

030

Attività totali della giurisdizione (1) in % del PIL (2)

 

[Valore]

 

Numero e dimensioni degli enti creditizi esteri  (3)

 

 

040

Paesi terzi

Numero di succursali (4)

 

[Valore]

050

Attività complessive delle succursali (in MEUR)

 

[Valore]

060

Numero di filiazioni (5)

 

[Valore]

070

Attività complessive delle filiazioni (in MEUR)

 

[Valore]

 

Capitale totale e requisiti patrimoniali totali degli enti creditizi

 

 

080

Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale (6)

CA1 (riga 020/riga 010)

[Valore]

090

Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale (7)

CA1 (riga 530/riga 010)

[Valore]

100

Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale (8)

CA1 (riga 750/riga 010)

[Valore]

110

Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) (9)

CA2 (riga 010) * 8 %

[Valore]

120

Coefficiente di capitale totale (in %) (10)

CA3 (riga 050)

[Valore]

 

Numero e dimensioni delle imprese di investimento

 

 

130

Numero di imprese di investimento

 

[Valore]

140

Attività complessive (in MEUR) (1)

 

[Valore]

150

Attività complessive in % del PIL

 

[Valore]

 

Capitale totale e requisiti patrimoniali totali delle imprese di investimento

 

 

160

Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale (6)

CA1 (riga 020/riga 010)

[Valore]

170

Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale (7)

CA1 (riga 530/riga 010)

[Valore]

180

Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale (8)

CA1 (riga 750/riga 010)

[Valore]

190

Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) (9)

CA2 (riga 010) * 8 %

[Valore]

200

Coefficiente di capitale totale (in %) (10)

CA3 (riga 050)

[Valore]


PARTE 2

Dati sul rischio di credito (anno XXXX)

 

Dati sul rischio di credito

Riferimento al modello COREP

Dati

 

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito

 

 

010

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito

% dei requisiti di fondi propri totali  (11)

CA2 (riga 040)/(riga 010)

[Valore]

020

Enti creditizi: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale degli enti creditizi  (12)

Metodo standardizzato (SA)

 

[Valore]

030

Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione

 

[Valore]

040

Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione

 

[Valore]

050

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito

SA

CA2 (riga 050)/(riga 040)

[Valore]

060

Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione

CR IRB, IRB di base (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040)

[Valore]

070

Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione

CR IRB, IRB avanzato (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040)

[Valore]

080

Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione IRB

% in base all'importo totale IRB dell'esposizione ponderato per il rischio

Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione

CA2 (riga 250/riga 240)

[Valore]

090

Amministrazioni centrali e banche centrali

CA2 (riga 260/riga 240)

[Valore]

100

Enti

CA2 (riga 270/riga 240)

[Valore]

110

Imprese - PMI

CA2 (riga 280/riga 240)

[Valore]

120

Imprese - Finanziamenti specializzati

CA2 (riga 290/riga 240)

[Valore]

130

Imprese - Altro

CA2 (riga 300/riga 240)

[Valore]

140

Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione

CA2 (riga 310/riga 240)

[Valore]

150

Amministrazioni centrali e banche centrali

CA2 (riga 320/riga 240)

[Valore]

160

Enti

CA2 (riga 330/riga 240)

[Valore]

170

Imprese - PMI

CA2 (riga 340/riga 240)

[Valore]

180

Imprese - Finanziamenti specializzati

CA2 (riga 350/riga 240)

[Valore]

190

Imprese - Altro

CA2 (riga 360/riga 240)

[Valore]

200

Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili

CA2 (riga 370/riga 240)

[Valore]

210

Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili

CA2 (riga 380/riga 240)

[Valore]

220

Al dettaglio - Rotative qualificate

CA2 (riga 390/riga 240)

[Valore]

230

Al dettaglio - Altre PMI

CA2 (riga 400/riga 240)

[Valore]

240

Al dettaglio - Altre non PMI

CA2 (riga 410/riga 240)

[Valore]

250

Strumenti di capitale IRB

CA2 (riga 420/riga 240)

[Valore]

260

Posizioni verso la cartolarizzazione IRB

CA2 (riga 430/riga 240)

[Valore]

270

Altre attività diverse da crediti

CA2 (riga 450/riga 240)

[Valore]

 

Dati sul rischio di credito

Riferimento al modello COREP

Dati

280

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito

 

 

290

Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione SA*

% in base all'importo totale SA dell'esposizione ponderato per il rischio

Amministrazioni centrali o banche centrali

CA2 (riga 070/riga 050)

[Valore]

300

Amministrazioni regionali o autorità locali

CA2 (riga 080/riga 050)

[Valore]

310

Organismi del settore pubblico

CA2 (riga 090/riga 050)

[Valore]

320

Banche multilaterali di sviluppo

CA2 (riga 100/riga 050)

[Valore]

330

Organizzazioni internazionali

CA2 (riga 110/riga 050)

[Valore]

340

Enti

CA2 (riga 120/riga 050)

[Valore]

350

Imprese

CA2 (riga 130/riga 050)

[Valore]

360

Al dettaglio

CA2 (riga 140/riga 050)

[Valore]

370

Garantite da ipoteche su beni immobili

CA2 (riga 150/riga 050)

[Valore]

380

Esposizioni in stato di default

CA2 (riga 160/riga 050)

[Valore]

390

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

CA2 (riga 170/riga 050)

[Valore]

400

Obbligazioni garantite

CA2 (riga 180/riga 050)

[Valore]

410

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

CA2 (riga 190/riga 050)

[Valore]

420

Organismi di investimento collettivo

CA2 (riga 200/riga 050)

[Valore]

430

Strumenti di capitale

CA2 (riga 210/riga 050)

[Valore]

440

Altri elementi

CA2 (riga 211/riga 050)

[Valore]

450

Posizioni verso la cartolarizzazione SA

CA2 (riga 220/riga 050)

[Valore]

460

Enti creditizi: disaggregazione per metodo di attenuazione del rischio di credito (metodo CRM)

% in base al numero totale degli enti creditizi  (13)

Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

 

[Valore]

470

Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

 

[Valore]

 

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito

 

 

480

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito

% dei requisiti di fondi propri totali  (14)

CA2 (riga 040)/(riga 010)

[Valore]

490

Imprese di investimento: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale delle imprese di investimento  (12)

SA

 

[Valore]

500

IRB

 

[Valore]

510

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito  (15)

SA

CA2 (riga 050)/(riga 040)

[Valore]

520

IRB

CA2 (riga 240)/(riga 040)

[Valore]

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni supplementari sulla cartolarizzazione (in MEUR)

Riferimento al modello COREP

Dati

 

Enti creditizi: cedente

 

 

530

Importo totale delle esposizioni da cartolarizzazione create in bilancio o fuori bilancio

CR SEC SA (riga 030, col. 010) + CR SEC IRB (riga 030, col. 010)

[Valore]

540

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute (posizioni verso la cartolarizzazione - esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione) in bilancio o fuori bilancio

CR SEC SA (riga 030, col. 050) + CR SEC IRB (riga 030, col. 050)

[Valore]

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (in MEUR) (16)

Riferimento al modello COREP

Dati

550

Uso di immobili residenziali come garanzia reale

Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali  (17)

CR IP Losses (riga 010, col. 050)

[Valore]

560

Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento  (18)

CR IP Losses (riga 010, col. 010)

[Valore]

570

di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario  (19)

CR IP Losses (riga 010, col. 020)

[Valore]

580

Somma delle perdite complessive  (20)

CR IP Losses (riga 010, col. 030)

[Valore]

590

di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario  (19)

CR IP Losses (riga 010, col. 040)

[Valore]

600

Uso di immobili non residenziali come garanzia reale

Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali  (17)

CR IP Losses (riga 020, col. 050)

[Valore]

610

Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento  (18)

CR IP Losses (riga 020, col. 010)

[Valore]

620

di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario  (19)

CR IP Losses (riga 020, col. 020)

[Valore]

630

Somma delle perdite complessive  (20)

CR IP Losses (riga 020, col. 030)

[Valore]

640

di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario  (19)

CR IP Losses (riga 020, col. 040)

[Valore]


PARTE 3

Dati sul rischio di mercato  (21) (anno XXXX)

 

Dati sul rischio di mercato

Riferimento al modello COREP

Dati

 

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

 

 

010

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

% dei requisiti di fondi propri totali  (22)

CA2 (riga 520)/(riga 010)

[Valore]

020

Enti creditizi: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale degli enti creditizi  (23)

Metodo standardizzato

 

[Valore]

030

Modelli interni

 

[Valore]

040

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato

Metodo standardizzato

CA2 (riga 530)/(riga 520)

[Valore]

050

Modelli interni

CA2 (riga 580)/(riga 520)

[Valore]

 

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

 

 

060

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

% dei requisiti di fondi propri totali  (22)

CA2 (riga 520)/(riga 010)

[Valore]

070

Imprese di investimento: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale delle imprese di investimento  (23)

Metodo standardizzato

 

[Valore]

080

Modelli interni

 

[Valore]

090

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato

Metodo standardizzato

CA2 (riga 530)/(riga 520)

[Valore]

100

Modelli interni

CA2 (riga 580)/(riga 520)

[Valore]


PARTE 4

Dati sul rischio operativo (anno XXXX)

 

Dati sul rischio operativo

Riferimento al modello COREP

Dati

 

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo

 

 

010

Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo

% dei requisiti di fondi propri totali  (24)

CA2 (riga 590)/(riga 010)

[Valore]

020

Enti creditizi: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale degli enti creditizi  (25)

Metodo base (BIA)

 

[Valore]

030

Metodo standardizzato (TSA) /

Metodo standardizzato alternativo (ASA)

 

[Valore]

040

Metodo avanzato di misurazione (AMA)

 

[Valore]

050

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo

BIA

CA2 (riga 600)/(riga 590)

[Valore]

060

TSA/ASA

CA2 (riga 610)/(riga 590)

[Valore]

070

AMA

CA2 (riga 620)/(riga 590)

[Valore]

 

Enti creditizi: perdite dovute al rischio operativo

 

 

080

Enti creditizi: perdita lorda totale

Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale  (26)

OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030)

[Valore]

 

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo

 

 

090

Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo

% dei requisiti di fondi propri totali  (24)

CA2 (riga 590)/(riga 010)

[Valore]

100

Imprese di investimento: disaggregazione per metodo

% in base al numero totale delle imprese di investimento  (25)

BIA

 

[Valore]

110

TSA/ASA

 

[Valore]

120

AMA

 

[Valore]

130

% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo

BIA

CA2 (riga 600)/(riga 590)

[Valore]

140

TSA/ASA

CA2 (riga 610)/(riga 590)

[Valore]

150

AMA

CA2 (riga 620)/(riga 590)

[Valore]

 

Imprese di investimento: perdite dovute al rischio operativo

 

 

160

Imprese di investimento: perdita lorda totale

Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale  (26)

OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030)

[Valore]


PARTE 5

Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative  (27) (anno XXXX)

 

Misure di vigilanza

Dati

 

Enti creditizi

 

010

Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)

Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:

[Valore]

011

detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]

[Valore]

012

rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]

[Valore]

013

presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]

[Valore]

014

applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]

[Valore]

015

restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]

[Valore]

016

ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]

[Valore]

017

limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]

[Valore]

018

utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]

[Valore]

019

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]

[Valore]

020

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]

[Valore]

021

imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]

[Valore]

022

richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]

[Valore]

023

Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]

024

Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013

Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:

[Valore]

025

detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]

[Valore]

026

rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]

[Valore]

027

presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]

[Valore]

028

applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]

[Valore]

029

restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]

[Valore]

030

ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]

[Valore]

031

limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]

[Valore]

032

utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]

[Valore]

033

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]

[Valore]

034

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]

[Valore]

035

imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]

[Valore]

036

richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]

[Valore]

037

Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]

 

 

 

 

 

Misure di vigilanza

Dati

 

Imprese di investimento

 

037

Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)

Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:

[Valore]

038

detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]

[Valore]

039

rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]

[Valore]

040

presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]

[Valore]

041

applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]

[Valore]

042

restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]

[Valore]

043

ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]

[Valore]

044

limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]

[Valore]

045

utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]

[Valore]

046

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]

[Valore]

047

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]

[Valore]

048

imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]

[Valore]

049

richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]

[Valore]

050

Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]

051

Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013

Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:

[Valore]

052

detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]

[Valore]

053

rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]

[Valore]

054

presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]

[Valore]

055

applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]

[Valore]

056

restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]

[Valore]

057

ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]

[Valore]

058

limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]

[Valore]

059

utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]

[Valore]

060

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]

[Valore]

061

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]

[Valore]

062

imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]

[Valore]

063

richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]

[Valore]

064

Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]

 

 

 

 

 

Sanzioni amministrative (28)

Dati

 

Enti creditizi

 

065

Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate)

Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:

[Valore]

066

dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]

[Valore]

067

ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]

[Valore]

068

sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]

[Valore]

069

sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]

[Valore]

070

Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)

[testo libero]

071

Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013)

Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:

[Valore]

072

dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]

[Valore]

073

ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]

[Valore]

074

revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]

[Valore]

075

interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]

[Valore]

076

sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]

[Valore]

077

Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)

[testo libero]

 

Imprese di investimento

 

078

Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate)

Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:

[Valore]

079

dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]

[Valore]

080

ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]

[Valore]

081

sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]

[Valore]

082

sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]

[Valore]

083

Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)

[Valore]

084

Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013)

Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:

[Valore]

085

dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]

[Valore]

086

ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]

[Valore]

087

revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]

[Valore]

088

interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]

[Valore]

089

sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]

[Valore]

090

Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)

[testo libero]

Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.


PARTE 6

Dati sulle deroghe  (29) (anno XXXX)

 

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e sette e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

 

Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

(deroghe per le filiazioni) (30)

Articolo 7, paragrafo 3

(deroghe per gli enti imprese madri)

010

Numero totale di deroghe concesse

[Valore]

[Valore]

011

Numero di deroghe concesse a enti imprese madri che hanno filiazioni stabilite in paesi terzi o che detengono partecipazioni in tali filiazioni

N/D

[Valore]

012

Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)

N/D

[Valore]

013

Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

N/D

[Valore]

014

Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

N/D

[Valore]

 

Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013

 

Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 9, paragrafo 1

(Metodo di consolidamento individuale)

015

Numero totale di autorizzazioni concesse

[Valore]

016

Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a includere le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito

[Valore]

017

Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)

[Valore]

018

Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

[Valore]

019

Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)

[Valore]

 

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013

 

Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 8

(Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)

020

Numero totale di deroghe concesse

[Valore]

021

Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro

[Valore]

022

Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri

[Valore]

023

Numero di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale

[Valore]

 

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013

 

Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 10

(Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)

024

Numero totale di deroghe concesse

[Valore]

025

Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

[Valore]

026

Numero di deroghe concesse a organismi centrali

[Valore]


(1)  Per le autorità nazionali competenti il valore delle attività complessive è pari al valore delle attività complessive del paese, unicamente per le righe 020 e 030; per la BCE, è pari al valore delle attività complessive degli enti significativi per l'intero meccanismo di vigilanza unico.

(2)  PIL a prezzi di mercato; fonte proposta — Eurostat/BCE.

(3)  I paesi del SEE non sono inclusi.

(4)  Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.

(5)  Numero di filiazioni come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.

(6)  Rapporto tra il capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

(7)  Rapporto tra il capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 61 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

(8)  Rapporto tra il capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

(9)  L'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

(10)  Rapporto tra i fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR, espresso in percentuale (%).

(11)  Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

(12)  Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate per i tre metodi può essere superiore a 100 %.

(13)  In casi eccezionali, se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %.

(14)  Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

(15)  La percentuale dei requisiti di fondi propri delle imprese di investimento che applicano il metodo SA e il metodo IRB rispettivamente in relazione ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR.

(16)  L'importo delle perdite stimate è segnalato alla data di riferimento per le segnalazioni.

(17)  Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere c) e f), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76; soltanto per la parte dell'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR.

(18)  Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76.

(19)  Quando il valore della garanzia reale è stato calcolato come valore del credito ipotecario.

(20)  Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere b) ed e), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76.

(21)  Il modello contiene informazioni su tutti gli enti e non solo su quelli con posizioni che presentano un rischio di mercato.

(22)  Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %).

(23)  Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto gli enti con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni non sono obbligati a determinare il rischio di mercato.

(24)  Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio operativo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %).

(25)  Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto le imprese di investimento non sono obbligate a contabilizzare il requisito patrimoniale per il rischio operativo.

(26)  Solo per gli enti che utilizzano il metodo AMA o TSA/ASA; rapporto tra l'importo complessivo delle perdite per tutte le linee di business e la somma dell'indicatore rilevante per le attività bancarie soggette al metodo TSA/ASA e AMA per l'ultimo anno (in %).

(27)  Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione.

A causa di differenze tra le normative nazionali e le prassi e i metodi di vigilanza delle autorità competenti, i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra giurisdizioni. Ogni conclusione che non tenga in debita considerazione queste differenze può essere fuorviante.

(28)  Le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità competenti. Le autorità competenti segnalano tutte le sanzioni amministrative per le quali non è prevista alcuna possibilità di ricorso nella loro giurisdizione entro la data di riferimento della comunicazione. Le autorità competenti degli Stati membri in cui è consentito pubblicare sanzioni amministrative passibili di ricorso segnalano anche tali sanzioni amministrative, tranne nei casi in cui il ricorso per l'annullamento sia stato accolto.

(29)  Le autorità competenti segnalano informazioni sulle prassi di esenzione basate sul numero totale di deroghe, concesse dall'autorità competente, che sono ancora effettive o in vigore. Le informazioni da segnalare sono limitate agli enti che hanno ottenuto una deroga. Se le informazioni non sono disponibili, ossia non rientrano nelle segnalazioni periodiche, vanno indicate come «n.d.».

(30)  Il numero degli enti che hanno ottenuto la deroga è utilizzato come base per il computo delle deroghe.


5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/913 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

Il carbonato di lantanio ottaidrato è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai gatti dal regolamento (CE) n. 163/2008 della Commissione (2).

(3)

In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tale autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 29 novembre 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.

(5)

La valutazione del carbonato di lantanio ottaidrato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 163/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 163/2008 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 163/2008 della Commissione, del 22 febbraio 2008, relativo all'autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato (Lantharenol) come additivo per mangimi (GU L 50, 23.2.2008, pag. 3).

(3)   EFSA Journal 2018; 16(12):5542.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione dell'escrezione urinaria di fosforo)

4d1

Bayer HealthCare AG

Carbonato di lantanio ottaidrato

Composizione dell'additivo

Preparato di carbonato di lantanio ottaidrato

Almeno l'85 % di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Carbonato di lantanio ottaidrato

La2(CO3)3*8H2O

Numero CAS: 6487-39-4

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione del carbonato nell'additivo per mangimi:

Metodo comunitario [Reg. (CE) n. 152/2009 — allegato III-O]

Per la quantificazione del lantanio nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES)

Gatti

1 500

7 500

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

3.

Le istruzioni per l'uso dell'additivo recano la seguente indicazione:

«evitare l'uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo».

25 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/914 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Il preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710, appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.

(5)

Nel parere del 28 novembre 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo all'irritazione o sensibilizzazione della pelle o degli occhi causate dall'additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può rivelarsi efficace, alla dose raccomandata, per quanto riguarda il rapporto mangime/peso nei tacchini da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa ai tacchini allevati per la riproduzione e alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 27).

(3)   EFSA Journal 2019;17(1):5536.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1828

HuvePharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Composizione dell'additivo

Preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 contenente un minimo di

3,2 × 109 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali di Bacillus licheniformis DSM 28710

Metodo di analisi  (1)

Per il conteggio di Bacillus licheniformis DSM 28710 nell'additivo, nella premiscela e nei mangimi:

metodo di diffusione su piastra EN 15784.

Per l'identificazione di Bacillus licheniformis DSM 28710:

elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Tacchini da ingrasso

Tacchini allevati per la riproduzione

Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova

1,6 x 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

È consentito l'uso nei mangimi per tacchini contenenti uno dei seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, alofuginone, robenidina, lasalocid, maduramicina o monensina.

3.

È consentito l'uso nei mangimi per specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova contenenti uno dei seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril o lasalocid.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se l'esposizione cutanea od oculare o per inalazione non può essere eliminata o ridotta al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

25 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/915 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2019

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nel marzo 2013, a seguito di un'inchiesta antidumping («inchiesta originaria»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 (2) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 e originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Il regolamento definitivo ha istituito un dazio antidumping con aliquote comprese tra il 14,2 % e il 15,6 % sulle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, un'aliquota del 14,6 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e un'aliquota del 35,6 % per tutti gli altri produttori esportatori nella RPC.

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(3)

Il 14 giugno 2017 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC.

(4)

Il 14 dicembre 2017, otto produttori dell'Unione (ALEURO Converting Sp. z. o.o., CeDo Sp. z.o.o., Cuki Cofresco SpA, Fora Folienfabrik GmbH, ITS B.V., Rul-Let A/S, SPHERE SA e Wrapex Ltd) («i richiedenti»), che rappresentano più del 40 % della produzione totale di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli nell'Unione europea («l'Unione»), hanno presentato una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda dei richiedenti è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(6)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («avviso di apertura»).

1.3.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

(8)

L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.4.   Parti interessate

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha informato espressamente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, i produttori noti dell'Unione e le rispettive associazioni, gli importatori noti di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli dell'Unione, le autorità della RPC e i produttori esportatori noti della RPC, invitandoli a collaborare.

(10)

A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione.

1.5.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione.

(13)

In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione del prodotto simile che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(14)

Il campione selezionato in via provvisoria era composto da tre produttori dell'Unione rappresentanti circa il 66 % del volume totale di produzione dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, e ne ha ricevute solo da parte di Sphere SA, che ha chiesto conferma del fatto che solo la rispettiva società di produzione, Sphere France SAS, sarebbe stata inclusa nel campione. Il campione è stato quindi considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.5.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(15)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli importatori e le loro associazioni rappresentative a manifestarsi e a fornire informazioni specifiche necessarie a stabilire se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, alla selezione del campione.

(16)

Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione. Una società ha risposto di non essere né un importatore né un utilizzatore del prodotto oggetto del riesame.

1.5.3.   Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre la collaborazione della missione della RPC presso l'Unione europea per individuare e/o contattare eventuali altri produttori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(18)

Quattro gruppi di produttori cinesi hanno inviato risposte per il campionamento. In considerazione dell'esiguo numero di risposte, la Commissione ha ritenuto che il campionamento non fosse necessario e ha invitato tutti i produttori cinesi che avevano inviato risposte per il campionamento a completare il questionario.

1.5.4.   Utilizzatori

(19)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni che rappresentano i consumatori, a manifestarsi e a collaborare. Nell'Unione non si è manifestato alcun utilizzatore o associazione di utilizzatori.

1.5.5.   Questionari e visite di verifica

(20)

La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 18, i questionari sono stati inoltre inviati a quattro gruppi di produttori della RPC.

(21)

I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. Tuttavia, nessuno dei produttori cinesi che avevano inviato risposte per il campionamento ha successivamente presentato il questionario debitamente compilato. La Commissione ha informato i produttori esportatori circa le conseguenze dell'omessa collaborazione; ciononostante, nessuno di essi ha collaborato all'inchiesta.

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base nei locali dei produttori dell'Unione di seguito elencati:

CeDo Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie, Polonia;

ITS BV, Apeldoorn, Paesi Bassi;

SPHERE SA, Parigi, Francia.

1.6.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(23)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, tendenti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(24)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari all'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni richieste all'allegato III dell'avviso di apertura riguardanti i fattori di produzione utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Quattro gruppi di produttori cinesi hanno fornito informazioni al riguardo.

(25)

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della Repubblica popolare cinese. Non è stata ricevuta alcuna risposta dal governo della RPC.

(26)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A tale riguardo, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno inviato comunicazioni o elementi di prova ulteriori.

(27)

La Commissione ha altresì specificato nell'avviso di apertura che, alla luce degli elementi di prova disponibili, potrebbe risultare opportuno selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(28)

Il 19 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo («la nota del 19 aprile 2018») invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che essa avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale. Nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori di produzione, quali le materie prime, l'energia e la manodopera impiegate nella produzione del prodotto oggetto del riesame dai produttori esportatori. Inoltre, tenendo conto dei criteri volti a determinare la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha identificato, in quella fase, la Turchia come possibile paese rappresentativo. La Commissione ha ulteriormente indicato di aver identificato un produttore, Sedat Tahir A.S., con rendiconti finanziari accessibili al pubblico, impegnato nella produzione del prodotto oggetto del riesame nel potenziale paese rappresentativo.

(29)

La Commissione ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni entro dieci giorni, ma non ne ha ricevuta alcuna.

(30)

In una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 3 ottobre 2018 («la nota del 3 ottobre 2018»), la Commissione ha confermato l'intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e ha confermato i codici doganali e le fonti di dati specifici dei fattori di produzione, nonché i dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e ai profitti della società turca Sedat Tahir A.S., che la Commissione intendeva impiegare, se opportuno, per la determinazione del valore normale.

(31)

La Commissione ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni entro dieci giorni, ma non ne ha ricevuta alcuna.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(32)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta originaria, ossia fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010) («prodotto oggetto del riesame»).

(33)

Il prodotto oggetto del riesame viene utilizzato generalmente come prodotto di consumo per imballaggi e altre applicazioni domestiche o di ristorazione («fogli di alluminio per uso domestico»).

2.2.   Prodotto simile

(34)

Il prodotto oggetto del riesame fabbricato nella RPC ed esportato nell'Unione, il prodotto fabbricato nel paese rappresentativo, ossia la Turchia, e il prodotto realizzato e venduto dall'industria dell'Unione nell'Unione stessa sono stati considerati prodotti aventi le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sulla determinazione del prodotto simile.

(35)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(36)

La Commissione non ha ricevuto contestazioni riguardanti la definizione del prodotto.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(37)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

(38)

Come indicato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. I produttori esportatori non hanno risposto al questionario, omettendo dunque dati sui prezzi e sui costi all'esportazione, sui prezzi e sui costi sul mercato interno, su capacità, produzione, investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno provveduto ad esaminare gli elementi di prova inclusi nel fascicolo, tra cui il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste in materia di difesa commerciale (5) («la relazione»), nonché gli elementi di prova ulteriori forniti dai richiedenti, che dimostravano come tali prezzi e costi fossero influenzati da interventi pubblici sostanziali. La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(39)

La Commissione ha informato le autorità cinesi e i produttori esportatori menzionati al considerando 18 circa l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e ha offerto loro l'opportunità di presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. Di conseguenza, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le risultanze relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping illustrate di seguito sono fondate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, sulle comunicazioni delle parti interessate e sulle statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 o di Eurostat.

3.2.   Persistenza del dumping sulle importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(40)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, secondo le statistiche di Eurostat le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC nell'Unione sono proseguite. Tali importazioni sono state pari a 1 519 tonnellate e hanno costituito l'1,8 % del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha osservato che, nel contesto dei riesami in previsione della scadenza, non è insolito che tale livello sia basso poiché l'adozione di misure efficaci volte a contrastare gli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping dovrebbe logicamente ridurre le importazioni rispetto al livello precedente oggetto di dumping pregiudizievole. Infatti, il volume delle importazioni dalla RPC durante il PIR ammonta al 22,9 % del totale delle importazioni. Per di più, come indicato al considerando 165, anche il calcolo del dumping sulla base dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi durante il PIR evidenzia livelli di dumping simili. Ciò conferma che anche le conclusioni raggiunte sulla base dei volumi delle importazioni nell'UE durante il PIR sono rappresentative. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le effettive importazioni nel periodo dell'inchiesta di riesame erano rappresentative e ha dunque esaminato se le pratiche di dumping siano proseguite durante tale periodo.

3.3.   Valore normale

(41)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(42)

Tuttavia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Come ulteriormente illustrato in seguito, la Commissione ha concluso nell'ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, che fosse opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.3.1.1.   Introduzione

(43)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato ».

(44)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[se] la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(45)

Le parti interessate sono state invitate a confutare, integrare o presentare osservazioni sugli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. Tale fascicolo presentava, in particolare, asserzioni ed elementi di prova dei richiedenti sull'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese dell'alluminio. Il fascicolo conteneva inoltre una copia della relazione, elaborata dalla Commissione, che evidenzia l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell'economia, tra cui distorsioni specifiche in numerosi fattori chiave di produzione (come i terreni, l'energia, il capitale, le materie prime e la manodopera) così come in settori specifici (come l'alluminio). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura.

(46)

Sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, nonché di quelli contenuti nella relazione, la Commissione ha deciso di esaminare se sia opportuno o meno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente (ossia l'alluminio) e del prodotto oggetto del riesame.

(47)

Come specificato ai considerando 25 e 26, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato osservazioni o fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo dell'inchiesta, così come nella relazione, nonché gli ulteriori elementi di prova presentati dai richiedenti, sull'esistenza di distorsioni significative e/o sull'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nel caso di specie.

3.3.1.2.   Asserzioni dei richiedenti ed elementi di prova forniti a sostegno di tali asserzioni

(48)

La domanda conteneva alcuni elementi di prova pertinenti a sostegno delle asserzioni sulla presenza di distorsioni significative e a integrazione della relazione.

(49)

In primo luogo, i richiedenti hanno indicato nella sezione III A.1.a della domanda che la Commissione aveva già evidenziato nell'inchiesta che ha condotto all'adozione del regolamento iniziale (6)«una distorsione del prezzo della materia prima di base, l'alluminio», nonché il fatto che «analoghe distorsioni sono state riscontrate nel prezzo della materia prima intermedia, i fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni».

(50)

A tale riguardo, nell'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento iniziale, la Commissione ha evidenziato innanzitutto che l'alluminio primario rappresenta circa il 60-70 % dei costi di produzione del prodotto oggetto del riesame e che costituisce pertanto il principale elemento di costo della sua produzione. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che i prezzi dell'alluminio sul mercato cinese (i cosiddetti «prezzi SHFE») (7) differivano significativamente dal prezzo LME (8), ossia il prezzo di riferimento a livello mondiale. In terzo luogo, la Commissione ha considerato che tale situazione era dovuta a «una serie di fattori che hanno la loro origine nello Stato, nonché in una significativa interferenza dello Stato stesso nel mercato interno mediante una serie di strumenti» (9). Sulla base di quanto precede, nel regolamento iniziale la Commissione ha concluso a tale riguardo che i suddetti fattori hanno generato essenzialmente una situazione in cui i prezzi dell'alluminio primario cinese e i prezzi dei prodotti di alluminio trasformati sono conseguenza di un intervento statale indipendente dalle fluttuazioni dei prezzi nei mercati internazionali.

(51)

In secondo luogo, i richiedenti, oltre a fare riferimento agli elementi di prova contenuti nella relazione, hanno indicato alla sezione III A.1.b della domanda di riesame la persistenza delle distorsioni evidenziate dalla Commissione nel regolamento iniziale. A tale riguardo, indicano che le distorsioni del mercato nell'industria cinese dei metalli non ferrosi erano evidenziate nella relazione preparata per la WV Metalle, l'associazione dell'industria tedesca dei metalli non ferrosi, in data 24 aprile 2017 (allegato 5 della domanda). La relazione per la WV Metalle ha confermato in particolare che il settore dei metalli non ferrosi costituisce un elemento fondamentale della pianificazione pubblica nel contesto dell'iniziativa sulle industrie emergenti strategiche, del piano «Made in China 2025», nonché di altri programmi di alto livello. Tale relazione indica inoltre che il governo della RPC interviene direttamente nella determinazione dei prezzi del capitale, del lavoro, dei terreni, delle materie prime e dei fattori di produzione di base.

(52)

Secondo i richiedenti, la relazione per la WV Metalle indica ulteriormente che l'iniziativa attuale in materia di capitalizzazione dei debiti non è guidata dal mercato, che il settore dei metalli non ferrosi ha regolarmente beneficiato e continua a beneficiare di un generoso sostegno finanziario e non monetario, che il settore dei metalli non ferrosi della Cina ha ricevuto notevoli sussidi, tra cui sovvenzioni nel settore dell'energia, diretti in modo particolare a imprese statali, e che il governo della RPC controlla rigorosamente volumi e prezzi di prodotti dell'industria dei metalli non ferrosi, anche tramite dazi e contingenti all'esportazione, licenze di esportazione, restrizioni all'esportazione, sussidi di promozione, imposte e riduzioni d'imposta.

(53)

In terzo luogo, all'allegato 6 della domanda, i richiedenti hanno evidenziato che le risultanze preliminari affermative del ministero del Commercio statunitense, nel quadro dell'inchiesta antisovvenzioni condotta su alcuni tipi di fogli di alluminio provenienti dalla Cina, menzionavano che il 37 % del consumo interno di alluminio in Cina è generato da imprese statali e che il governo della RPC impone una tariffa di esportazione del 30 % sull'alluminio primario, con conseguenti distorsioni del mercato interno cinese a valle dell'alluminio. Il 5 marzo 2018 il ministero del Commercio statunitense ha confermato le risultanze provvisorie nella decisione definitiva.

(54)

Per di più, i richiedenti hanno tenuto conto del fatto che il ministero del Commercio statunitense ha stabilito che i produttori cinesi di fogli di alluminio hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni compensabili; per tale motivo, i richiedenti hanno ritenuto che il mercato cinese dell'alluminio sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione, che le politiche pubbliche influenzino e falsino le forze del libero mercato sul mercato cinese dell'alluminio e che i produttori cinesi abbiano accesso a finanziamenti concessi dalle istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. È dunque presumibile che ciò generi distorsioni dei prezzi SHFE.

3.3.1.3.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della Repubblica popolare cinese

(55)

Il fondamento stesso del sistema economico cinese, ossia il concetto della cosiddetta «economia di mercato socialista», si scontra con la nozione di libero gioco delle forze di mercato. Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale di tale sistema è la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori. Il carattere statale dell'economia è considerato la forza trainante dell'economia nazionale e lo Stato ha il mandato di assicurarne il consolidamento e la crescita (10). Di conseguenza, l'assetto globale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici considerevoli nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di superiorità della proprietà pubblica su quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è evidenziata come principio generale in tutti gli atti legislativi centrali. Il diritto patrimoniale cinese è un ottimo esempio di tale nesso di causalità: si richiama allo stadio primario del socialismo e incarica lo Stato di sostenere il sistema economico di base nell'ambito del quale la proprietà pubblica riveste un ruolo dominante. Il diritto tollera altre forme di proprietà e permette il loro sviluppo accanto alla proprietà statale (11).

(56)

Inoltre, secondo la normativa cinese pertinente, l'economia di mercato socialista deve svilupparsi sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse a ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), e formano una sovrastruttura in cui i ruoli del PCC e dello Stato sono identici. In seguito a un emendamento della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo guida del PCC ha assunto ancora più rilievo tramite una risultanza riaffermata nel testo dell'articolo 1 della costituzione. La prima frase della disposizione, secondo la quale il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese, è stata integrata da una seconda frase, la quale recita che l'elemento determinante del socialismo con caratteristiche cinesi è il ruolo guida del partito comunista cinese (12). Ciò mette in luce il controllo indiscusso e crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Tale controllo è intrinseco al sistema cinese e va ben al di là della situazione abituale in altri paesi in cui i governi esercitano un ampio controllo macroeconomico nell'ambito del quale entrano in gioco le forze del libero mercato.

(57)

Lo Stato cinese intraprende una politica economica interventista per conseguire gli obiettivi che rispondono al programma politico fissato dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche predominanti in un libero mercato (13). Gli strumenti economici interventisti impiegati dalle autorità cinesi sono diversi, e includono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario, nonché diversi aspetti del contesto normativo.

(58)

In primo luogo, a livello di controllo amministrativo generale, l'andamento dell'economia cinese è governato da un sistema complesso di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Insieme, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale tendono a essere abbastanza dettagliati, mentre quelli nazionali mirano a fissare obiettivi alquanto generali. Tali piani specificano inoltre gli strumenti a disposizione per sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché l'arco temporale in cui gli obiettivi devono essere conseguiti. Alcuni piani sono tuttora caratterizzati da obiettivi di produzione espliciti, una caratteristica ricorrente in precedenti cicli di programmazione. Nel quadro di tali piani, singoli settori industriali e/o progetti vengono identificati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti obiettivi specifici di sviluppo (ammodernamento industriale, espansione industriale ecc.). Gli operatori economici, siano essi privati o statali, devono adeguare in modo efficace le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò è dovuto non solo alla natura formalmente vincolante dei piani. È cruciale osservare che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema di piani e ricorrono di conseguenza ai poteri ad essi conferiti, inducendo dunque gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani stessi (cfr. anche il punto 3.3.1.5 sottostante) (14).

(59)

In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di prestiti, devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare essenzialmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.3.1.8 più avanti) (15). Lo stesso vale per gli altri componenti del sistema finanziario cinese, come i mercati azionari, i mercati delle obbligazioni, i mercati delle private equity ecc. Sebbene di minore rilevanza rispetto al settore bancario, queste parti del settore finanziario sono organizzate a livello istituzionale e operativo per garantire il controllo e permettere l'intervento da parte dello Stato e del PCC e non per sfruttare appieno il funzionamento efficiente dei mercati finanziari (16).

(60)

In terzo luogo, al livello di contesto normativo, gli interventi da parte dello Stato nell'economia assumono diverse forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici vengono regolarmente impiegate per conseguire obiettivi politici piuttosto che l'efficienza economica, compromettendo in tal modo i principi fondati sul mercato in tale settore. La normativa applicabile prevede in modo specifico che gli appalti pubblici debbano mirare a facilitare il conseguimento di obiettivi definiti da politiche statali. Tuttavia, la natura di tali obiettivi resta indefinita, lasciando di conseguenza un ampio margine discrezionale agli organi decisionali (17). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla finalità e l'entità degli investimenti statali e privati. Il monitoraggio degli investimenti, così come diversi incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono impiegati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere obiettivi di politica industriale, come mantenere il controllo statale su settori fondamentali o rafforzare l'industria nazionale (18).

(61)

In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali si scontrano con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l'efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (19).

3.3.1.4.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(62)

Alla luce della dominanza della proprietà statale nel modello economico cinese, come descritto in precedenza, le imprese statali rappresentano una parte essenziale dell'economia cinese. Il governo e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese statali. Il partito statale non solo formula e supervisiona attivamente l'attuazione di politiche economiche generali da parte di ciascuna impresa statale, ma rivendica anche il diritto di partecipare al processo decisionale operativo delle imprese statali. Ciò viene generalmente garantito tramite la rotazione dei quadri tra autorità pubbliche e imprese statali, tramite la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese statali e di cellule di partito nelle imprese (cfr. anche il punto 3.3.1.4 più avanti), nonché determinando la struttura societaria del settore delle imprese statali (20). In cambio, le imprese statali godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori di produzione, tra cui i finanziamenti (21).

(63)

A tale proposito, uno studio dell'OCSE pubblicato a gennaio 2019 («studio dell'OCSE») (22) fa riferimento a imprese pubbliche nel settore dell'alluminio che evidenziano in modo specifico nei rispettivi documenti normativi in che modo la proprietà statale influenzi politiche industriali pertinenti e si traduca in sostegno pubblico. Più nello specifico, un'impresa statale menziona nel prospetto delle obbligazioni del 2016 di essere una delle 52 imprese statali fondamentali, di rivestire un ruolo cruciale nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche nel settore energetico, nonché di ricevere un sostegno globale e sostenibile da parte del governo della RPC. Un'altra imprese statale, nel prospetto delle obbligazioni del 2017, fa riferimento al fatto che il rispettivo governo provinciale può esercitare un'influenza significativa sul gruppo (23).

(64)

Ciò è particolarmente importante dato che la RPC è il maggiore produttore di alluminio al mondo, con diverse grandi imprese statali tra i principali produttori al mondo. Secondo le stime, le imprese statali rappresentano più del 50 % della produzione complessiva di alluminio primario nella RPC (24). Anche secondo uno studio recente sull'industria dei metalli non ferrosi nella RPC, le imprese statali detengono una quota preponderante del mercato interno (25). Sebbene negli ultimi anni l'aumento delle capacità sia attribuito in parte a società private, tale aumento implica generalmente anche diverse forme di coinvolgimento del governo (locale), come la tolleranza di un'espansione illegale della capacità (26). Inoltre, la capacità di produzione dell'alluminio è aumentata anche tra le principali imprese statali, sebbene in misura inferiore (27).

(65)

Dato il livello elevato di intervento pubblico nell'industria dell'alluminio e la quota rilevante di imprese statali nel settore, anche ai produttori privati di alluminio viene impedito di operare a condizioni di mercato. Infatti, le imprese sia pubbliche che private nel settore dell'alluminio sono soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica, come descritto più avanti nella sezione 3.3.1.5.

(66)

Il controllo e l'intervento dello Stato nella fabbricazione del prodotto in esame (fogli di alluminio per uso domestico) hanno luogo nell'ambito del quadro generale descritto. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, molti dei maggiori produttori del prodotto oggetto del riesame sono statali. Gli elementi di prova disponibili suggeriscono dunque che i produttori di fogli di alluminio nella RPC sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica e l'orientamento del governo cinese, e non conformemente ai principi di mercato.

3.3.1.5.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(67)

Oltre a esercitare il controllo sull'economia detenendo la proprietà delle imprese statali, lo Stato cinese è in grado di interferire nei prezzi e nei costi tramite la sua presenza nelle imprese. Se da una parte il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato una conseguenza dei corrispondenti diritti di proprietà (28), dall'altra i gruppi del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un altro canale tramite cui lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC (29)) dev'essere istituita in ogni impresa, e quest'ultima deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione di partito. In passato non sembra che tale requisito sia stato sempre soddisfatto o applicato rigorosamente. Tuttavia, almeno dal 2016 il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Il PCC ha inoltre dichiarato di esercitare una pressione sulle imprese private per mettere al primo posto il «patriottismo» e per seguire una disciplina di partito (30). Nel 2017 è stato riferito che cellule di partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di imprese private, con una pressione crescente da parte delle organizzazioni del PCC per avere l'ultima parola sulle decisioni commerciali nelle rispettive imprese (31). Tali norme si applicano in generale nell'economia cinese, compresi i produttori del prodotto oggetto del riesame e i fornitori dei fattori di produzione.

(68)

L'esempio seguente illustra chiaramente la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dell'alluminio.

(69)

Nel 2017, un produttore cinese statale di alluminio, «China Aluminium International Engineering Corporation Limited» (Chalieco), ha modificato lo statuto societario per dare maggiore rilevanza al ruolo delle cellule di partito nella società. La società ha introdotto un capitolo intero sul comitato del partito, il cui articolo 113 dispone quanto segue: «Prima di prendere decisioni su questioni aziendali importanti, il consiglio consulta il comitato di partito della società». (32) Per di più, nella relazione annuale del 2017 (33) la società «Chalco» (Aluminum Corporation of China) afferma che una serie di direttori, supervisori e dirigenti di alto grado, tra cui il presidente e il direttore esecutivo, nonché il presidente del comitato di vigilanza, sono membri del PCC.

(70)

La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8), nonché nella fornitura di materie prime e di fattori di produzione generano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di conseguenza, la presenza statale nelle imprese, tra cui quelle statali, nel settore dell'alluminio e in altri settori (come il settore finanziario e dei fattori di produzione) permette al governo di interferire in questioni legate ai prezzi e ai costi.

3.3.1.6.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(71)

La direzione dell'economia cinese è determinata in misura significativa da un sistema elaborato di pianificazione che definisce le priorità e stabilisce gli obiettivi su cui il governo centrale e quello locale devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti esistono a tutti i livelli di governo, che interessano praticamente tutti i settori economici, gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione sono di natura vincolante e le autorità ad ogni livello amministrativo monitorano l'attuazione dei piani da parte del livello amministrativo inferiore corrispondente. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse vengano destinate a settori definiti strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico da parte del governo, piuttosto che essere ripartite conformemente alle forze di mercato (34).

(72)

Ad esempio, il governo riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore cinese dell'alluminio (compreso il prodotto oggetto del riesame). Esistono numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti l'alluminio, elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, che mostrano chiaramente l'elevato grado di intervento del governo cinese. Tramite questi e altri strumenti, il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore dell'alluminio.

(73)

Tali politiche e obiettivi riguardanti il settore dell'alluminio hanno un importante impatto diretto o indiretto sui costi di produzione del prodotto oggetto del riesame.

(74)

Sebbene il 13o piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico (35) non contenga disposizioni specifiche sull'alluminio, per l'industria dei metalli non ferrosi in generale esso prevede una strategia per promuovere una collaborazione a livello internazionale riguardo alla capacità produttiva e alla produzione di apparecchiature. Per conseguire tali obiettivi, è stato ribadito che tramite il piano verranno rafforzati regimi di sostegno riguardanti la fiscalità, i finanziamenti, l'assicurazione, gli investimenti, nonché piattaforme finanziarie e di valutazione dei rischi (36).

(75)

Il piano settoriale corrispondente, il piano di sviluppo dell'industria dei metalli non ferrosi (2016-2020) («il piano»), definisce politiche e obiettivi specifici che il governo intende conseguire per una serie di industrie dei metalli non ferrosi (37), tra cui l'alluminio.

(76)

Il piano intende migliorare i tipi di prodotti fabbricati dall'industria dell'alluminio cinese tramite, tra le altre cose, il sostegno all'innovazione. Esso esige il rapido sviluppo di un sistema di proprietà mista, nonché la promozione di imprese statali più dinamiche. Tale piano prevede inoltre la possibilità di accumulare metalli non ferrosi, garantendo la sicurezza delle risorse, tra cui l'alluminio, e fissa obiettivi quantitativi specifici per ridurre il consumo energetico, aumentando il tasso di alluminio riciclato nella produzione e l'utilizzo degli impianti (38).

(77)

Il piano promuove inoltre adeguamenti strutturali finalizzati a un controllo più rigoroso dei nuovi impianti di fusione e all'eliminazione di capacità obsolete. Contempla inoltre la distribuzione geografica degli stabilimenti di trasformazione, si concentra su progetti volti ad incrementare lo sfruttamento di risorse come la bauxite e l'allumina e definisce politiche tariffarie e inerenti alla fornitura di energia (39).

(78)

Caratterizzato da un'ampia gamma di misure e politiche, tale piano rappresenta la prosecuzione del piano di rilancio e adeguamento dell'industria dei metalli non ferrosi del 2009, adottato per attenuare gli effetti negativi della crisi finanziaria sull'industria dei metalli non ferrosi. Gli obiettivi principali definiti nel piano includono, tra le altre cose, il controllo del volume di produzione, la ristrutturazione, l'approvvigionamento di materie prime, la politica riguardante le tasse all'esportazione, la sicurezza delle risorse, lo stoccaggio, l'innovazione tecnologica, la politica finanziaria, nonché la relativa pianificazione e attuazione (40).

(79)

Un altro documento strategico sul settore dell'alluminio riguardante le condizioni standard applicabili all'industria dell'alluminio è stato pubblicato dal ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione il 18 luglio 2013 con l'intento di accelerare l'adeguamento strutturale e di limitare un'espansione disordinata degli impianti di fusione dell'alluminio. Le condizioni standard prevedono quantità di produzione minime per i nuovi impianti, norme di qualità e sicurezza dell'approvvigionamento di bauxite e allumina importate e di origine nazionale. Tali condizioni indicano che il ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione è l'autorità incaricata della normalizzazione e della gestione dell'industria dell'alluminio, nonché della pubblicazione dell'elenco di società autorizzate a operare nell'industria dell'alluminio (41).

(80)

Inoltre, le condizioni di accesso applicabili all'industria dell'alluminio, pubblicate dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme nell'ottobre del 2007 e formalmente in vigore fino al 2016 avevano come obiettivo principale la promozione dello sviluppo dell'industria dell'alluminio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (42).

(81)

Infine, gli orientamenti volti ad accelerare la ristrutturazione dell'industria dell'alluminio («orientamenti in materia di ristrutturazione») (43), pubblicati dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme nell'aprile del 2006, considerano l'alluminio come un prodotto fondamentale per lo sviluppo dell'economia nazionale.

(82)

Gli orientamenti in materia di ristrutturazione stabiliscono che per attuare la politica di sviluppo industriale approvata dal Consiglio di Stato è necessario conseguire obiettivi specifici in alcuni ambiti. Tali ambiti sono:

l'agevolazione della concentrazione nell'industria;

l'accesso al capitale finanziario (cfr. anche la sezione 3.3.1.8);

l'organizzazione dell'industria;

il controllo rigoroso delle esportazioni di alluminio elettrolitico; e

l'eliminazione di capacità obsolete.

(83)

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'industria e l'eliminazione delle capacità obsolete, gli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di ristrutturazione sono stati perseguiti anche da politiche più recenti, ad esempio dal piano che incoraggia le imprese dei metalli non ferrosi a procedere alla creazione di alleanze a monte e a valle della catena di approvvigionamento, alla ristrutturazione settoriale e intersettoriale, a incrementare il livello di concentrazione del settore e a rafforzare l'integrazione commerciale e la riorganizzazione dei processi (cfr. anche considerando 74-76).

(84)

Di conseguenza, la serie di piani, direttive e altri documenti riguardanti l'alluminio, elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, mostra chiaramente l'elevato grado di intervento del governo cinese nel settore dell'alluminio (44). Tramite questi e altri strumenti, il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore.

(85)

Oltre ai piani, l'intervento del governo nel settore ha riguardato, tra le altre cose, misure relative alle esportazioni, tra cui diritti sulle esportazioni, contingenti all'esportazione, requisiti riguardo all'andamento delle esportazioni e requisiti minimi riguardanti i prezzi all'esportazione di diverse materie prime per l'alluminio.

(86)

Il governo della RPC ostacola inoltre le esportazioni di alluminio primario e dei fattori di produzione, con l'intento di promuovere prodotti di alluminio a più alto valore aggiunto. Tale obiettivo viene perseguito garantendo rimborsi integrali o parziali dell'IVA su prodotti di alluminio trasformati in combinazione con rimborsi incompleti dell'IVA e tasse all'esportazione sull'alluminio primario (45).

(87)

Per di più, si è osservato che il prezzo dei fattori di produzione principali, quali l'energia e l'elettricità, è influenzato da diversi tipi di intervento pubblico (46). Altri tipi di intervento pubblico che generano distorsioni di mercato includono la politica di stoccaggio tramite l'Ufficio di riserva statale e il ruolo dell'SHFE (47). Inoltre, diverse inchieste in materia di difesa commerciale hanno stabilito che il governo cinese ha concesso regolarmente varie forme di sostegno statale ai produttori di alluminio (48). Il consistente intervento del governo della RPC nel settore dell'alluminio ha generato un eccesso di capacità (49), che costituisce probabilmente l'esempio più chiaro delle conseguenze delle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.

(88)

Lo studio dell'OCSE ha inoltre evidenziato ulteriori casi di sostegno pubblico volto ad influenzare le forze di mercato nel settore dell'alluminio. Tale sostegno riguarda generalmente i fattori di produzione, in particolare l'energia elettrica (50) e l'allumina primaria, vendute a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato (51). Lo studio dell'OCSE ha ulteriormente descritto in che modo gli obiettivi del governo della RPC per il settore dell'alluminio vengano tradotti in politiche industriali e azioni specifiche a livello provinciale e locale, tra cui, ad esempio, conferimenti di capitale, diritti prioritari di godimento di risorse minerarie, sovvenzioni e sussidi pubblici o incentivi fiscali (52).

(89)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figurano la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame e le materie prime impiegate per la sua produzione. Tali misure impediscono alle forze di mercato di operare normalmente.

3.3.1.7.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: assenza, applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(90)

Il sistema fallimentare cinese non sembra essere in grado di perseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori. Ciò sembra essere dovuto al fatto che, sebbene il diritto fallimentare cinese si fondi formalmente su principi simili a quelli del diritto fallimentare di altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica sottoapplicazione. Il numero di casi di fallimento resta notoriamente basso rispetto alle dimensioni dell'economia nazionale, anche perché le procedure d'insolvenza sono caratterizzate da una serie di carenze che scoraggiano in modo efficace la presentazione di istanze di fallimento. Per di più, il ruolo dello Stato nelle procedure d'insolvenza resta forte e attivo, e ha spesso un'influenza diretta sull'esito delle procedure (53).

(91)

Inoltre, le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai diritti di utilizzo dei terreni nella RPC (54). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani statali). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Sono in vigore disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di utilizzo dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio tramite l'introduzione di procedure di gara. Tuttavia, generalmente tali disposizioni non vengono rispettate, poiché alcuni acquirenti riescono ad ottenere i terreni gratuitamente oppure a tariffe inferiori a quelle di mercato (55). Per di più, mediante l'assegnazione dei terreni le autorità spesso perseguono obiettivi politici specifici, tra cui l'attuazione dei piani economici (56).

(92)

Di conseguenza, il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non sembra funzionare correttamente, in quanto genera distorsioni nel mantenere in attività imprese in stato d'insolvenza e in relazione alla fornitura e all'acquisto di terreni nella RPC. Tali considerazioni, sulla base degli elementi di prova disponibili, sembrano essere pienamente applicabili anche nel settore dell'alluminio e, più nello specifico, in relazione al prodotto oggetto del riesame.

(93)

Tali risultanze sono sostenute dalle conclusioni provvisorie elaborate dal ministero del Commercio degli Stati Uniti nel quadro dell'inchiesta antisovvenzioni condotta su alcuni tipi di fogli di alluminio provenienti dalla Repubblica popolare cinese, che ha riscontrato, sulla base di dati disponibili sfavorevoli, che la fornitura di terreni da parte del governo della RPC per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato costituisce un contributo finanziario ai sensi della sezione 771 (5)(D) della legge sulle tariffe del 1930 nella sua versione modificata (57).

3.3.1.8.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(94)

Nella RPC è impossibile il pieno sviluppo di un sistema salariale fondato sul mercato poiché viene negato ai lavoratori e ai datori di lavoro il diritto di associazione. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (58). Nel quadro del diritto nazionale è attiva solo un'organizzazione sindacale. Tuttavia, tale organizzazione è dipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (59). Per di più, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema anagrafico, che non permette ai residenti di una determinata area amministrativa di accedere alla gamma completa delle prestazioni di sicurezza sociale e di altra natura. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione lavorativa vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza (60). Tali risultanze generano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(95)

La Commissione non ha ricevuto alcun elemento a sostegno del fatto che il settore dell'alluminio, compreso il prodotto oggetto del riesame, non sia soggetto al suddetto sistema del diritto del lavoro cinese. Il settore dell'alluminio è dunque interessato dalle distorsioni dei costi salariali sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame) sia indirettamente (nell'accesso al capitale o ai fattori di produzione da parte di imprese soggette allo stesso sistema riguardante il lavoro nella RPC).

3.3.1.9.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(96)

L'accesso al capitale da parte delle imprese nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(97)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione di mercato delle banche statali (61), che, nel concedere accesso ai finanziamenti, tengono in considerazione criteri diversi dalla validità economica di un progetto. Analogamente alle imprese statali non finanziarie, le banche restano legate allo Stato non solo mediante la proprietà ma anche mediante relazioni personali (i più alti funzionari dei grandi istituiti finanziari statali sono nominati in ultima analisi dal PCC) (62) e, proprio come le imprese statali non finanziarie, le banche attuano regolarmente politiche pubbliche definite dal governo. Nel farlo, le banche ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività economica conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e sotto la guida delle politiche industriali dello Stato (63). A ciò si associano ulteriori norme vigenti, che indirizzano le finanze nei settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (64).

(98)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento all'esigenza di rispettare la normale condotta bancaria e le norme prudenziali, come la necessità di valutare la solvibilità del mutuatario, numerosissimi elementi di prova, comprese le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che tali disposizioni ricoprono solamente un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.

(99)

Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono fortemente che i rating cinesi del credito corrispondono sistematicamente a rating internazionali inferiori.

(100)

A ciò si associano ulteriori norme vigenti, che indirizzano le finanze nei settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (65). Nel settore dell'alluminio, gli orientamenti sulla ristrutturazione hanno disposto l'erogazione di prestiti a imprese conformi alle pertinenti politiche industriali dello Stato (66). Tali interventi nell'assegnazione del capitale determinano una propensione a concedere prestiti a imprese statali, a grandi imprese private con legami influenti e a imprese attive in settori industriali fondamentali, il che significa che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti i partecipanti al mercato. Vi sono infatti prove che dimostrano che, anche nel settore dell'alluminio, le banche riservano un trattamento privilegiato alle imprese statali in termini di tassi d'interesse, importi e condizioni, il che si traduce in un vantaggio concorrenziale per le imprese statali (67).

(101)

In secondo luogo, gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con utili sul capitale investito sempre più bassi. Tale situazione è esemplificata dal recente aumento del rapporto di indebitamento delle imprese del settore pubblico nonostante un drastico calo della redditività, il che suggerisce che i meccanismi in atto nel settore bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(102)

A tale proposito, lo studio dell'OCSE fa riferimento a prove aneddotiche del fatto che taluni produttori di alluminio nella RPC hanno ottenuto finanziamenti a condizioni preferenziali, in relazione ai quali il costo del finanziamento sembra essere dissociato dal corrispondente livello del rapporto di indebitamento dell'impresa. Secondo lo studio, un produttore statale di alluminio ha dichiarato esplicitamente nel suo prospetto delle obbligazioni del 2016 che l'impresa attrae considerevole sostegno finanziario da parte di banche demandate all'attuazione delle politiche del governo cinese, che applicano un tasso di interesse inferiore al valore di riferimento. Analogamente, il prospetto delle obbligazioni del 2017 di un altro produttore statale fa riferimento ai forti legami dell'impresa con banche cinesi, comprese banche demandate all'attuazione delle politiche del governo che hanno fornito all'impresa fonti di finanziamento a basso costo. Lo studio dell'OCSE conclude al riguardo che, sebbene possano esistere molte ragioni che giustificano tassi di interesse bassi per queste imprese, il contrasto tra i modesti indicatori finanziari e i bassi tassi di interesse può suggerire una potenziale sottoquotazione del rischio associato a tali mutuatari (68).

(103)

In terzo luogo, benché nell'ottobre 2015 sia stata realizzata la liberalizzazione dei tassi di interesse nominale, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Infatti, la quota dei prestiti al tasso di riferimento o ad un tasso inferiore rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che tale quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Mantenendo bassi i tassi di interesse in modo artificiale si determina una riduzione degli oneri finanziari e, di conseguenza, un utilizzo eccessivo del capitale.

(104)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale senza alcun segno di stretta creditizia, come ci si attenderebbe invece in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti non produttivi sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Nel far fronte a una situazione con un debito a rischio in aumento, il governo cinese ha scelto di evitare casi di insolvenza. Di conseguenza, le questioni riguardanti i crediti inesigibili sono state gestite mediante il rinnovo del debito, creando così le cosiddette società «zombie», o trasferendo la titolarità del debito (ad esempio attraverso fusioni o capitalizzazioni del debito), senza eliminare necessariamente il problema generale del debito o le sue cause di base.

(105)

Essenzialmente, benché siano stati recentemente compiuti passi per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è affetto da diverse problematiche sistemiche e distorsioni significative dovute al persistente ruolo pervasivo ricoperto dallo Stato sui mercati dei capitali.

(106)

Non sono stati forniti elementi di prova che dimostrino che il settore dell'alluminio, compreso il prodotto oggetto del riesame, sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.3.1.10.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(107)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non sono circoscritte al settore dell'alluminio in generale o al prodotto oggetto del riesame in particolare. Al contrario, gli elementi di prova disponibili mostrano che le caratteristiche del sistema cinese descritte nelle sezioni da 3.3.1.1 a 3.3.1.5 e nella parte I della relazione si applicano all'intero paese e a tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori di produzione figurante nelle sezioni da 3.3.1.6 a 3.3.1.8 e nella parte II della relazione.

(108)

Per realizzare il prodotto oggetto del riesame sono necessari una serie di fattori di produzione. Nel fascicolo dell'inchiesta non vi sono elementi che indichino che tali fattori non siano originari della RPC. Quando i produttori cinesi di fogli di alluminio acquistano/appaltano i fattori di produzione, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come loro costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori dei fattori di produzione impiegano manodopera che è soggetta alle distorsioni; i fornitori nella RPC possono contrarre prestiti che sono soggetti alle distorsioni del settore finanziario/dell'assegnazione di capitale; essi stessi sono soggetti a un sistema di diritti di utilizzo dei terreni che distorce il costo dell'utilizzo della terra e, soprattutto, sono soggetti a un sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori, permeando così anche il loro processo produttivo in maniera diretta o indiretta.

(109)

Di conseguenza, non solo non possono essere utilizzati i prezzi di vendita del prodotto oggetto del riesame praticati sul mercato interno, ma tutti i costi dei fattori di produzione (comprese materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) sono parimenti falsati da significative distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, poiché la formazione dei loro prezzi è influenzata dall'intervento pubblico sostanziale descritto nelle parti I e II della relazione. Di fatto, gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore di produzione che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori di produzione è probabilmente esposto a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Alla Commissione non sono pervenuti elementi di prova, né essa stessa ha individuato controprove, in grado di confutare tale risultanza. Lo stesso vale per i fattori di produzione dei fattori di produzione e così via. Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno addotto alcun elemento di prova che indichi il contrario nell'ambito della presente inchiesta.

3.3.1.11.   Conclusione

(110)

L'analisi presentata nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili relativi all'intervento del governo della RPC nell'economia interna in generale e nel settore dell'alluminio (compreso il prodotto oggetto del riesame), ha messo in luce che i prezzi o i costi, inclusi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In base a ciò, e in assenza di qualunque forma di cooperazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(111)

Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei costi di produzione e di vendita corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. La Commissione ha ricordato che nessun produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta dopo aver presentato i moduli per il campionamento e che non è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del fatto che determinati costi sul mercato interno siano esenti da distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

3.3.2.   Paese rappresentativo

3.3.2.1.   Osservazioni generali

(112)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato.

(113)

La scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC in base alla banca dati della Banca mondiale;

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (69);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese in questione;

qualora vi sia più di un possibile paese rappresentativo, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(114)

Come spiegato ai considerando 28 e 29, nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha informato le parti interessate di aver individuato solo la Turchia come possibile paese rappresentativo e le ha invitate a formulare osservazioni e a suggerire altri paesi. Non è pervenuta alcuna osservazione a tale proposito.

(115)

Come indicato ai considerando 30 e 31, nella nota del 3 ottobre 2018 la Commissione ha confermato la sua intenzione di usare la Turchia come potenziale paese rappresentativo e ha sollecitato osservazioni. Non è successivamente pervenuta alcuna osservazione neanche a tale proposito.

3.3.2.2.   Livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

(116)

La Turchia è considerata dalla Banca mondiale un paese con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, ossia è classificata come un paese a reddito medio-alto sulla base del reddito nazionale lordo (RNL) (70), analogamente alla RPC.

3.3.2.3.   Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo

(117)

Nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha indicato di aver identificato un produttore del prodotto oggetto del riesame, Sedat Tahir A.Ș. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni e a proporre altri produttori in altri paesi rappresentativi che soddisfacessero i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna osservazione o proposta, né in merito all'adeguatezza del paese rappresentativo né per suggerire altri paesi oltre alla Turchia come paesi rappresentativi.

3.3.2.4.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(118)

Nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha indicato che sia le principali materie prime utilizzate come fattori di produzione (ossia i fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni di peso superiore 10 kg) sia il prodotto oggetto del riesame (ossia i fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni di peso non superiore i 10 kg) sono classificati con gli stessi codici SA, ossia 7607 11 e 7607 19. Per garantire un'esatta identificazione del materiale utilizzato come fattore di produzione e calcolare correttamente il valore normale, solo i paesi che effettuano un'ulteriore distinzione tra il materiale principale utilizzato come fattore di produzione e il prodotto oggetto del riesame possono essere considerati paesi rappresentativi appropriati. In tale fase si è tenuto conto del fatto che solo in Turchia il materiale principale utilizzato come fattore di produzione è classificato con codici diversi dal prodotto oggetto del riesame ed è disponibile un insieme completo di dati pubblici.

(119)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni, tra le altre cose, sull'adeguatezza della Turchia rispetto ai criteri suddetti. Non sono pervenute osservazioni.

a)   Dati riguardanti i fattori di produzione

(120)

Per quanto concerne la Turchia, i dati relativi alle importazioni delle materie prime principali utilizzate nella produzione del prodotto oggetto del riesame erano prontamente disponibili nel Global Trade Atlas («GTA»), mentre i dati riguardanti altri importanti fattori di produzione, come i costi del lavoro e dell'energia elettrica, erano facilmente reperibili sul sito web dell'Istituto turco di statistica.

b)   Dati finanziari (spese generali di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti)

(121)

L'indagine ha messo in luce che i dati finanziari riguardanti il produttore turco, Sedat Tahir A.Ș., per l'anno 2017 sono disponibili al pubblico.

3.3.2.5.   Conclusione

(122)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, l'obiettivo consiste nel trovare, in un possibile paese rappresentativo, tutti o il maggior numero possibile di fattori di produzione esenti da distorsioni corrispondenti a quelli utilizzati dai produttori cinesi che hanno collaborato e di importi esenti da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti.

(123)

Alla luce della precedente analisi, la Turchia ha soddisfatto tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Turchia presenta una produzione del prodotto oggetto del riesame e un insieme completo di dati disponibili riguardanti tutti i fattori di produzione, le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti.

(124)

Poiché si è stabilito che la Turchia costituisce un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, non è stato necessario analizzare ulteriormente il livello di protezione sociale e ambientale in Turchia.

3.3.3.   Spese generali di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti

(125)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quarto comma, del regolamento di base, «[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(126)

Come illustrato ai considerando da 28 a 31, la Commissione ha indicato di aver identificato un produttore, Sedat Tahir A.S., con rendiconti finanziari accessibili al pubblico, impegnato nella produzione del prodotto oggetto del riesame nel possibile paese rappresentativo. Ha inoltre manifestato la propria intenzione di utilizzare i dati contenuti nel conto profitti e perdite di Sedat Tahir A.Ș. per l'anno 2017 quale base per stabilire le percentuali delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti per la costruzione del valore normale. Non è pervenuta alcuna osservazione a tale proposito entro il termine stabilito di 10 giorni.

(127)

Le spese generali di produzione non vengono identificate in maniera distinta nei dati disponibili del conto profitti e perdite di Sedat Tahir A.Ș. e la Commissione li ha pertanto ritenuti compresi nel costo delle merci vendute o nel costo di produzione.

(128)

La Commissione ha quindi utilizzato i dati del conto profitti e perdite di Sedat Tahir A.Ș. per l'anno 2017 quale base per stabilire le percentuali del costo di produzione relative alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti da applicare al costo di produzione costruito per costruire il valore normale.

3.3.4.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(129)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(130)

Nella nota del 19 aprile 2018, la Commissione ha manifestato la propria intenzione di utilizzare la banca dati del Global Trade Atlas per stabilire i costi esenti da distorsioni relativi alle prime cinque materie prime utilizzate come fattori di produzione di cui alla sottostante tabella 1. La Commissione ha inoltre affermato di voler utilizzare l'Istituto turco di statistica come fonte per i costi del lavoro e per i costi dell'energia elettrica. Ha anche segnalato che prevede di ricorrere alla banca dati Orbis quale fonte di rendiconti finanziari disponibili al pubblico per stabilire un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

3.3.4.1.   Fattori di produzione

(131)

Come già indicato al considerando 28, nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha elaborato un elenco iniziale di fattori di produzione e fonti turche da utilizzare per tutti i fattori di produzione, come, ad esempio, le materie prime, l'energia e la manodopera impiegate nella produzione del prodotto oggetto del riesame.

(132)

Data la mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha impiegato, per quanto riguarda i vari fattori di produzione utilizzati per produrre il prodotto oggetto del riesame, le quantità di consumo ottenute da un grande produttore dell'Unione incluso nel campione e le ha applicate ai costi unitari turchi ottenuti dalle varie fonti indicate ai considerando da 130 a 144 per i diversi fattori di produzione utilizzati per produrre il prodotto oggetto del riesame, al fine di stabilire il costo di produzione. Di fatto, sulla base delle informazioni disponibili raccolte nel corso dell'inchiesta originaria, il processo produttivo dei produttori esportatori cinesi e i materiali utilizzati sembrano essere identici a quelli indicati dal produttore dell'Unione in questione.

(133)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e i risultati della visita di verifica effettuata nei locali di uno dei richiedenti, sono stati individuati i seguenti fattori di produzione, codici SA e codici tariffari turchi a 12 cifre, ove applicabili.

Tabella 1

Fattore di produzione

Codice tariffario

Valore unitario delle importazioni

Fogli di alluminio, senza supporto, solo laminati (rotoli di grandi dimensioni)

7607 11 19 00 11

7607 11 19 00 12

3,83 EUR/kg

Confezione/scatola di cartone per singolo rotolo

4819 20

3,20 EUR/kg

Supporto centrale di carta

4822 90

1,25 EUR/kg

Cassa esterna per l'imballaggio di 24 rotoli

4819 20

3,20 EUR/kg

Lavoro (diretto e indiretto)

Salari nel settore manifatturiero

[Non disp.]

8,15 EUR/persona all'ora

Energia elettrica

[Non disp.]

0,06 EUR/kWh

3.3.4.2.   Materiali

(134)

Per quanto riguarda i fogli di alluminio, i richiedenti hanno indicato che la materia prima normalmente utilizzata sono i fogli di alluminio, senza supporto, solo laminati, che rientrano nel codice SA 7607 11. Ciò è stato confermato da due dei quattro produttori cinesi che hanno fornito risposte all'allegato III dell'avviso di apertura. Uno dei richiedenti ha fornito ulteriori informazioni, indicando che i codici tariffari turchi a 12 cifre per i rotoli di grandi dimensioni sono 7607 11 19 00 11 e 7607 11 19 00 12. In mancanza di ulteriori informazioni dai produttori cinesi e di osservazioni delle altre parti interessate, la Commissione ha deciso di utilizzate i suddetti codici tariffari a 12 cifre per costruire il valore normale.

(135)

Per quanto riguarda la confezione/scatola di cartone per singolo rotolo, i richiedenti hanno indicato che il codice SA applicabile è 4819 10, mentre un produttore cinese ha indicato che il codice SA applicabile è 4819 20. Il codice SA 4819 10 comprende «scatole […] di carta o di cartone ondulato», mentre il codice SA 4819 20 comprende «scatole […] di carta o di cartone non ondulato». Poiché le scatole applicabili al caso di specie non sono ondulate, la Commissione ha deciso di prendere in esame il codice SA 4819 20. La nomenclatura turca è stata esaminata a un livello più dettagliato all'interno di tale codice SA, ma non è stata individuata una descrizione appropriata più precisa. Pertanto, la Commissione ha deciso di utilizzate il suddetto codice SA a livello di sei cifre per stabilire il costo di tale elemento del costo di produzione da utilizzare per la costruzione del valore normale.

(136)

Per quanto riguarda il supporto centrale di carta, i richiedenti hanno indicato lo stesso codice SA 4819 10 della confezione/scatola di cartone. Esaminando la descrizione, la Commissione ha concluso che il prodotto dovrebbe essere classificato come «altre spole di carta» con il codice SA 4822 90. La nomenclatura turca è stata esaminata a un livello più dettagliato all'interno di tale codice SA, ma non è stata individuata una descrizione appropriata più precisa, pertanto la Commissione ha deciso di utilizzate il suddetto codice SA 4822 90 a livello di sei cifre per stabilire il costo di tale elemento del costo di produzione da utilizzare per la costruzione del valore normale.

(137)

Uno dei richiedenti ha segnalato che è necessario includere una cassa esterna (utilizzata per l'imballaggio di 24 rotoli di fogli di alluminio) tra i fattori di produzione. Esaminando la descrizione, la Commissione ha concluso che anche tale prodotto dovrebbe essere classificato con il codice SA 4819 20. La nomenclatura turca è stata esaminata a un livello più dettagliato all'interno di tale codice SA, ma non è stata individuata una descrizione appropriata più precisa, pertanto la Commissione ha deciso di utilizzate il suddetto codice SA 4819 20 a livello di sei cifre per stabilire il costo di tale elemento del costo di produzione da utilizzare per la costruzione del valore normale.

(138)

Per quanto riguarda i fogli di alluminio, la Commissione ha ricavato il valore in EUR e la quantità in chilogrammi delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC, verso la Turchia nell'anno 2017, in relazione ai codici tariffari turchi 7607 11 19 00 11 e 7607 11 19 00 12. Sulla base di tali dati, la Commissione ha quindi calcolato la media ponderata del valore delle importazioni in EUR al kg per i rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio, da utilizzare come costo delle materie prime pertinente al costo di produzione.

(139)

Per quanto riguarda la confezione/scatola di cartone e la cassa esterna, la Commissione ha ricavato il valore in EUR e la quantità in chilogrammi delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC, verso la Turchia nell'anno 2017, in relazione al codice SA 4819 20. Sulla base di tali dati, la Commissione ha quindi calcolato la media ponderata del valore delle importazioni in EUR al kg per la confezione/scatola di cartone e per la cassa esterna, da utilizzare come costo delle materie prime pertinente al costo di produzione.

(140)

Per quanto riguarda il supporto centrale di carta, la Commissione ha ricavato il valore in EUR e la quantità in chilogrammi delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC, verso la Turchia nell'anno 2017, in relazione al codice SA 4822 90. Sulla base di tali dati, la Commissione ha quindi calcolato la media ponderata del valore delle importazioni in EUR al kg per il supporto centrale di carta, da utilizzare come costo delle materie prime pertinente al costo di produzione.

(141)

Per quanto riguarda gli scarti di fogli di alluminio, secondo uno dei richiedenti i rifiuti possono essere considerati pari a zero e pertanto nel costo di produzione costruito non dovrebbe essere incluso alcun valore relativo agli scarti. In mancanza di altre osservazioni, la Commissione ha deciso di adottare tale impostazione.

(142)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'entrata della fabbrica del produttore esportatore, la Commissione ha valutato se fosse opportuno aggiungere al prezzo all'importazione il dazio sulle importazioni del paese rappresentativo, la Turchia, e i costi del trasporto interno dei materiali. La Commissione ha stabilito che la Turchia non applicava un dazio sulle importazioni della materia prima principale, i fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni, dai paesi da cui provenivano la maggior parte delle importazioni, esclusa la RPC. Per quanto riguarda il trasporto interno dei materiali, dato che nessun produttore cinese ha collaborato, tale informazione non è prontamente disponibile. Tuttavia, come indicato al considerando 153, il valore normale non adeguato di detti dazi sulle importazioni e costi di trasporto mostra già che le esportazioni sono oggetto di dumping a livelli molto elevati. Pertanto, un'analisi dei costi del trasporto interno dei materiali e dei dazi sulle importazioni, con il conseguente adeguamento verso l'alto del valore normale per tenere conto di tali costi, avrebbe potuto comportare soltanto un aumento del valore normale e dunque del margine di dumping. Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha ritenuto necessario, nel caso di specie, adeguare i costi delle materie prime per tenere conto dei dazi all'importazione e dei costi del trasporto interno.

3.3.4.3.   Lavoro

(143)

Per quanto riguarda i costi del lavoro, nella nota del 3 ottobre 2018 la Commissione ha manifestato l'intenzione di utilizzare i dati pubblicati dall'Istituto turco di statistica. In particolare, la Commissione ha indicato di voler utilizzare i costi del lavoro su base oraria nel settore manifatturiero relativi al 2016 per quanto riguarda l'attività economica C.24 (attività metallurgiche (71)) secondo la classificazione NACE Rev. 2 (72), che rappresentano le statistiche più recenti attualmente disponibili (73). Ha inoltre segnalato che i valori sarebbero stati opportunamente adeguati all'inflazione utilizzando l'indice nazionale dei prezzi alla produzione (74) pubblicato dall'Istituto turco di statistica. In mancanza di osservazioni, la Commissione ha adottato tale impostazione.

3.3.4.4.   Energia elettrica

(144)

Per quanto concerne i costi relativi all'energia elettrica, nella nota del 3 ottobre 2018 la Commissione ha manifestato l'intenzione di applicare, in mancanza di informazioni sui livelli di consumo nella RPC, il prezzo medio unitario dell'energia elettrica per gli utilizzatori industriali, indicato in un comunicato stampa rilasciato dall'Istituto turco di statistica (75). In mancanza di osservazioni, la Commissione ha adottato tale impostazione.

3.3.5.   Calcoli

(145)

Per stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito i due passaggi seguenti.

(146)

Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. Data la mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha quindi moltiplicato i fattori di utilizzo osservati a livello del processo produttivo di uno dei richiedenti per quanto riguarda i materiali, il lavoro e l'energia per i costi unitari esenti da distorsioni rilevati nel paese rappresentativo, la Turchia.

(147)

Nella seconda fase, ai costi di produzione precedentemente individuati la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti di Sedat Tahir A.Ș. Tali importi sono stati definiti sulla base della relazione annuale di Sedat Tahir A.Ș. per il 2017.

(148)

In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Poiché nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito per l'intero paese e non in maniera distinta per ciascun esportatore e produttore.

3.4.   Prezzo all'esportazione

(149)

Come indicato al considerando 21, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario dai produttori della RPC. La Commissione ha pertanto stabilito una media ponderata del prezzo all'esportazione per tutti i tipi di fogli di alluminio per uso domestico sulla base delle statistiche di Eurostat relative alle importazioni («Comext»).

3.5.   Confronto

(150)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica.

(151)

Se giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. È stato applicato un adeguamento al rialzo del 2 % al valore normale per le spese IVA non rimborsabili e un adeguamento al ribasso nell'ordine dell'1-3 % al prezzo all'esportazione per le spese di trasporto internazionale, assicurazione e trasporto interno.

3.6.   Margine di dumping

(152)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso l'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(153)

Su tale base la Commissione ha constatato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, di livello superiore al 150 %. La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.7.   Rischio di persistenza del dumping qualora le misure fossero abrogate

(154)

Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

(155)

A seguito dell'omessa collaborazione dei produttori della RPC, l'esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ovvero le informazioni fornite nella domanda di riesame e le informazioni provenienti da altre fonti indipendenti, quali statistiche ufficiali sulle importazioni e informazioni ottenute dalle parti interessate durante l'inchiesta.

(156)

Per esaminare il probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha analizzato la capacità inutilizzata nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.7.1.   Capacità inutilizzata nella RPC

(157)

Nella domanda di riesame i richiedenti hanno ricordato che i rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio devono semplicemente essere tagliati per realizzare il prodotto oggetto del riesame, pertanto la capacità in eccesso nella RPC per quanto riguarda tali rotoli di grandi dimensioni è rilevante per la determinazione della capacità in eccesso in relazione al prodotto oggetto del riesame.

(158)

Come indicato nella domanda di riesame, nel regolamento di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2015, che proroga le misure antidumping sui rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio in seguito a un riesame in previsione della scadenza (76), si è stimato che la capacità produttiva cinese per tutti i tipi di fogli di alluminio fosse superiore di 450 000 tonnellate al consumo interno cinese totale. È stato inoltre stimato che tale capacità produttiva sarebbe aumentata passando da 2,5 milioni di tonnellate nel 2014 a 2,8 milioni di tonnellate nel 2018, mentre la crescita del consumo interno non sarebbe probabilmente stata sufficiente ad assorbire l'aumento della capacità produttiva (77). Il consumo del prodotto oggetto del riesame nell'Unione ammonta a circa 85 600 tonnellate.

(159)

Nella decisione definitiva assunta nell'ambito delle inchieste antidumping e compensative sui rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio, basandosi sulle risposte fornite da esportatori e produttori nella RPC, la commissione degli Stati Uniti per il commercio internazionale ha stimato la capacità inutilizzata relativa ai fogli di alluminio disponibile nella RPC per il 2017 e il 2018 rispettivamente a 161 233 tonnellate e 157 305 tonnellate (78), valori che superano considerevolmente la domanda dell'UE.

(160)

Inoltre, le risposte ricevute dai quattro gruppi di produttori nella RPC che hanno fornito risposte per il campionamento hanno confermato di disporre di una capacità inutilizzata pari in media al 25 % circa.

(161)

In base a ciò, la Commissione ha rilevato che nella RPC sono disponibili sostanziali capacità in eccesso e, di conseguenza, è molto probabile che i volumi delle importazioni crescano significativamente ed esercitino una maggiore pressione sui prezzi in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(162)

Le informazioni fornite dai richiedenti a tale riguardo non sono state contestate dalle parti interessate. La Commissione non ha reperito alcun elemento di prova che contrastasse con tali informazioni.

3.7.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(163)

Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi.

(164)

A tale proposito non è utile analizzare le statistiche cinesi dei prezzi all'esportazione, dato che nella RPC sia le materie prime che il prodotto finito vengono indicati con lo stesso codice SA.

(165)

Tuttavia, un'analisi delle risposte fornite per il campionamento dai produttori cinesi mostra che i prezzi da loro praticati per il mercato dell'UE sono mediamente più alti rispetto a quelli praticati per altri mercati di paesi terzi e per il mercato interno, nonostante le misure vigenti. Di fatto, i prezzi per il mercato dell'UE erano mediamente superiori del 5-10 % ai prezzi praticati per altri paesi terzi e del 20-25 % ai prezzi praticati sul mercato interno.

(166)

Come indicato nella domanda di riesame, sia la Turchia che l'India applicano misure antidumping ai fogli di alluminio provenienti dalla RPC rispettivamente dal 2014 e dal 2017. In caso di scadenza delle misure dell'UE sui fogli di alluminio per uso domestico, l'esistenza di misure nei confronti delle importazioni verso i suddetti altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi renderebbero molto probabile un reindirizzamento delle vendite verso il mercato dell'UE.

(167)

Il significativo volume delle esportazioni e le quote di mercato della RPC durante il periodo dell'inchiesta originaria (12 994 tonnellate, 13,4 %) nonché la continua esportazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC verso il mercato dell'Unione durante il periodo in esame ( 1 519 tonnellate, 1,8 %) consentono alla Commissione di concludere che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori del prodotto oggetto del riesame nella RPC.

(168)

Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure, le importazioni dalla RPC verso l'Unione probabilmente aumenterebbero in maniera considerevole e a prezzi di dumping.

3.7.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(169)

Alla luce di quanto precede, in particolare visto il margine di dumping stabilito nel periodo dell'inchiesta di riesame, la significativa capacità inutilizzata disponibile nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione prevede che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping e che le esportazioni oggetto di dumping entreranno nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

3.7.4.   Rischio di reiterazione del dumping

(170)

Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nonostante i volumi relativamente ridotti delle importazioni rispetto al consumo dell'Unione, i margini di dumping rilevati sono confermati dall'analisi dei prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi, che sembrano essere ancora più bassi, come indicato al considerando 165. Alla luce degli elementi esaminati nelle sezioni 3.7.1 e 3.7.2, la Commissione ha inoltre concluso che è altamente probabile che i produttori cinesi esporterebbero quantità significative di fogli di alluminio per uso domestico nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. Pertanto, vi sono elementi di prova che confermano il rischio di persistenza del dumping e, in ogni caso, il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

(171)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da 20 produttori noti nell'Unione. Tali produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2.   Osservazioni preliminari

(172)

La Commissione ha valutato il pregiudizio in base a tendenze relative a produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e crescita registrate a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso, e tendenze relative a prezzi, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e salari, registrati a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

4.3.   Consumo dell'Unione

(173)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume delle vendite nell'Unione da parte dell'industria dell'Unione e il totale delle importazioni nell'Unione secondo quanto indicato dai dati di Eurostat.

(174)

Il consumo del prodotto oggetto del riesame nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2014

2015

2016

PIR

Consumo totale

104 521

93 058

88 707

85 666

Indice (2014 = 100)

100

89

85

82

Fonte: Eurostat, dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

(175)

Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito gradualmente del 18 %. Un'analisi anno per anno denota un calo graduale durante l'intero periodo, più rapido tra il 2014 e il 2015 e in seguito stabile tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.4.   Importazioni dalla RPC

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(176)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC verso l'Unione in base ai dati di Eurostat a livello di TARIC e alle quote di mercato delle importazioni, confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell'Unione riportato nella tabella 2.

(177)

La quota di mercato e le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)

3 510

2 549

2 650

1 519

Indice (2014 = 100)

100

73

75

43

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)

3,4

2,7

3,0

1,8

Indice (2014 = 100)

100

82

89

53

Fonte: Eurostat

(178)

Le importazioni dalla RPC hanno registrato un picco nel 2014, un calo notevole nel 2015, una leggera ripresa nel 2016 e un altro calo significativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il che si traduce in una contrazione complessiva del 57 % durante il periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni è diminuita dal 3,4 % all'1,8 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(179)

Per l'analisi del pregiudizio è importante rilevare che le importazioni dalla RPC hanno continuato ad affluire sul mercato dell'Unione, con il versamento di dazi, durante l'intero periodo in esame.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

(180)

La Commissione si è basata sui prezzi delle importazioni dalla RPC riportati da Eurostat.

(181)

Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione dalla RPC

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzi medi all'importazione dalla RPC (in EUR/tonnellata)

2 340

2 934

2 827

2 413

Indice (2014 = 100)

100

125

121

103

Fonte: Eurostat

(182)

I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 25 % tra il 2014 e il 2015, hanno subito un leggero calo nel 2016, per poi diminuire quasi al livello del 2014 durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(183)

Durante il periodo in esame i prezzi medi per tonnellata delle importazioni dalla RPC sono rimasti molto più bassi rispetto al prezzo medio di vendita per tonnellata e al costo medio di produzione per tonnellata dell'industria dell'Unione, come indicato nella tabella 10.

4.4.3.   Sottoquotazione dei prezzi

(184)

La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, con adeguamenti al livello franco fabbrica, e dati di Eurostat relativi ai prezzi all'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC a livello cif, adeguati a un prezzo allo sbarco, incluso il pagamento di un dazio doganale convenzionale.

(185)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del prezzo medio dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(186)

Per le importazioni dalla RPC il confronto ha mostrato un prezzo mediamente inferiore del 29,3 % nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

(187)

Il volume, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi nell'Unione sono indicati nella tabella 5. Le tendenze in termini di volume e prezzi si basano sui dati di Eurostat.

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle importazioni (in tonnellate)

4 011

2 525

4 029

5 119

Indice (2014 = 100)

100

63

100

128

Quota di mercato (%)

3,8

2,7

4,5

6,0

Indice (2014 = 100)

100

71

118

156

Prezzi medi all'importazione (in EUR/tonnellata)

2 621

2 685

2 653

2 888

Indice (2014 = 100)

100

102

101

110

Fonte: Eurostat

(188)

Nel periodo in esame i volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno subito fluttuazioni. Sono diminuiti del 37 % dal 2014 al 2015, per poi raddoppiare durante il periodo dell'inchiesta di riesame, registrando un aumento complessivo del 28 % durante il periodo in esame.

(189)

Dato che il consumo complessivo dell'Unione è diminuito durante il periodo in esame, tale aumento ha comportato nello stesso periodo un aumento della quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi, che è passata dal 3,8 % nel 2014 al 6,0 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(190)

I prezzi medi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC sono aumentati del 10 % durante il periodo in esame, ma rimangono ben al di sotto dei livelli di prezzo dell'industria dell'Unione, come mostrato nella tabella 10.

(191)

Durante il periodo in esame, le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi provenivano principalmente da Turchia, Norvegia e Thailandia.

(192)

Nella domanda di riesame i richiedenti hanno affermato che le importazioni dalla Norvegia sono aumentate considerevolmente nel periodo in esame, pur non essendovi, stando alla loro conoscenza del mercato, alcuna produzione del prodotto oggetto del riesame. I richiedenti hanno sostenuto inoltre che in Thailandia e in Indonesia vengono attuate pratiche di trasbordo del prodotto oggetto del riesame ed essi sospettano che tali prodotti provengano dalla RPC.

(193)

La Commissione ha analizzato i dati di Eurostat per quanto riguarda le importazioni in questione. Il volume delle importazioni nell'Unione provenienti da Norvegia, Thailandia e Indonesia ha registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Importazioni da Norvegia, Thailandia e Indonesia

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle importazioni dalla Norvegia (in tonnellate)

233

86

790

1 186

Indice (2014 = 100)

100

37

339

509

Volume delle importazioni dalla Thailandia (in tonnellate)

0

0

70

654

Indice (2016 = 100)

0

0

100

934

Volume delle importazioni dall'Indonesia (in tonnellate)

0

0

0

196

Fonte: Eurostat

(194)

La Commissione non è al corrente di alcuna produzione del prodotto oggetto del riesame in Norvegia. La Commissione ha inoltre rilevato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni da Norvegia, Thailandia e Indonesia compensavano interamente il calo delle importazioni dalla RPC. I richiedenti hanno lamentato una possibile elusione delle misure antidumping applicate alle importazioni dalla RPC attraverso pratiche di trasbordo in Norvegia, Thailandia e Indonesia. La Commissione non ha tuttavia potuto verificare gli elementi di prova ricevuti a sostegno di tale tesi.

4.6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1.   Osservazioni generali

(195)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i pertinenti fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(196)

Come già indicato al considerando 12, la Commissione ha usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(197)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.

(198)

La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione e delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione.

(199)

La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati all'interno delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(200)

La Commissione ha considerato entrambi gli insiemi di dati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(201)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività.

(202)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi unitari medi, costo unitario medio, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali.

4.6.2.   Indicatori macroeconomici

4.6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(203)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

104 344

96 478

89 070

86 254

Indice (2014 = 100)

100

92

85

83

Capacità produttiva (in tonnellate)

160 145

163 178

144 653

147 950

Indice (2014 = 100)

100

102

90

92

Utilizzo degli impianti (%)

65

59

62

58

Indice (2014 = 100)

100

91

95

89

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

(204)

Il volume della produzione dell'industria dell'Unione è sceso del 17 % durante il periodo in esame, seguendo il calo del consumo dell'Unione. Il calo è divenuto meno pronunciato tra il 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame.

(205)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata dell'8 % durante il periodo in esame, il che è indice del fatto che l'industria dell'Unione non è stata pienamente in grado di ridurre la capacità al fine di gestire la contrazione della produzione durante il periodo in esame.

(206)

L'utilizzo degli impianti ha subito fluttuazioni durante il periodo in esame, ma durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto il punto minimo rispetto al 2014. In generale, nel periodo in esame il tasso di utilizzazione degli impianti è diminuito dell'11 %.

4.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(207)

Il volume delle vendite nell'Unione e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle vendite nell'Unione (in tonnellate)

97 000

87 984

82 028

79 028

Indice (2014 = 100)

100

91

85

81

Quota di mercato (%)

92,8

94,5

92,5

92,3

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

(208)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 19 % nel corso del periodo in esame. Il calo ha seguito la contrazione del consumo dell'Unione.

(209)

L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato tra il 2014 e il 2015, per poi registrare una nuova diminuzione nel 2016. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato dell'industria dell'Unione era persino leggermente inferiore rispetto all'inizio del periodo in esame.

4.6.2.3.   Crescita

(210)

Durante il periodo in esame, la produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 17 %, mentre il consumo dell'Unione ha subito una contrazione del 18 % e i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono calati del 19 %. Il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel periodo in esame dovrebbe essere esaminato alla luce del calo del consumo nello stesso periodo. La quota di mercato dell'Unione è diminuita leggermente.

4.6.2.4.   Occupazione e produttività

(211)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno, ETP)

1 048

1 033

1 015

977

Indice (2014 = 100)

100

99

97

93

Produttività (in tonnellate/dipendente)

100

93

88

88

Indice (2014 = 100)

100

94

88

89

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

(212)

A causa del calo della produzione, anche l'occupazione dell'industria dell'Unione è diminuita del 7 % durante il periodo in esame. Tale diminuzione dell'occupazione è tuttavia inferiore al calo della produzione del 17 % registrato durante il periodo in esame. Ciò ha avuto ripercussioni sulla produttività dei produttori dell'Unione, che è diminuita dell'11 % nel periodo in esame.

4.6.3.   Indicatori microeconomici

4.6.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(213)

Nel periodo in esame il costo di produzione medio e i prezzi medi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi medi di vendita nell'Unione e costi unitari

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio di vendita per tonnellata (in EUR)

3 723

3 844

3 596

3 703

Indice (2014 = 100)

100

103

97

99

Costo medio di produzione per tonnellata (in EUR)

3 539

3 719

3 549

3 802

Indice (2014 = 100)

100

105

100

107

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

(214)

Il prezzo medio di vendita per tonnellata praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito dell'1 % durante il periodo in esame, mentre il costo di produzione per tonnellata è aumentato del 7 % nello stesso periodo.

4.6.3.2.   Costo del lavoro

(215)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2014

2015

2016

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR per ETP)

26 187

26 509

26 383

25 348

Indice (2014 = 100)

100

101

101

97

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

(216)

Il costo medio del lavoro per lavoratore nell'industria dell'Unione ha registrato un leggero calo nel corso del periodo in esame.

4.6.3.3.   Scorte

(217)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

 

2014

2015

2016

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

1 378

1 321

1 598

1 285

Indice (2014 = 100)

100

96

116

93

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

(218)

Il livello delle scorte finali ha subito fluttuazioni durante il periodo in esame. Complessivamente, è diminuito del 7 % durante tale periodo.

4.6.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(219)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.

(220)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2014

2015

2016

PIR

Redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

5,1

5,5

1,4

-2,8

Indice (2014 = 100)

100

109

27

-55

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

3 306

6 758

2 085

612

Indice (2014 = 100)

100

204

63

19

Investimenti (in migliaia di EUR)

1 818

2 068

2 074

1 887

Indice (2014 = 100)

100

114

114

104

Utile sul capitale investito (%)

256

254

78

-115

Indice (2014 = 100)

100

99

30

-45

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

(221)

In generale, la redditività dell'industria dell'Unione ha subito un brusco calo del 155 % durante il periodo in esame. Benché fosse migliorata del 9 % tra il 2014 e il 2015, è crollata a un livello tale da generare perdite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(222)

Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, ha subito una contrazione dell'81 % durante il periodo in esame. È raddoppiato tra il 2014 e il 2015, per poi subire un brusco calo nel 2016 e durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(223)

Durante il periodo in esame gli investimenti annui nel prodotto simile da parte dell'industria dell'Unione sono aumentati del 4 %.

(224)

L'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione, ossia il profitto generato in rapporto al valore contabile netto degli attivi, è calato del 145 % nel periodo in esame e ha assunto valore negativo nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.4.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

(225)

L'inchiesta ha rivelato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione è peggiorata durante il periodo in esame.

(226)

Grazie alle misure vigenti, l'industria dell'Unione è riuscita a preservare i suoi livelli di prezzo e la sua quota di mercato in un mercato in declino.

(227)

Il volume della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito la stessa tendenza negativa del consumo dell'Unione. Tuttavia, le tendenze negative della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito non sono correlate all'andamento negativo del consumo. Tali indicatori hanno registrato un andamento positivo all'inizio del periodo in esame, in seguito all'imposizione delle misure, ma hanno iniziato a subire un rapido deterioramento a causa della significativa contrazione del consumo e dell'aumento del costo di produzione. L'industria dell'Unione ha iniziato a registrare perdite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(228)

Allo stesso tempo, le importazioni da paesi terzi sono aumentate sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato durante il periodo in esame e, come illustrato al considerando 194, hanno compensato interamente il calo delle importazioni dalla RPC. Benché i prezzi medi delle importazioni dai paesi terzi fossero inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, la Commissione non ha potuto stabile se tali importazioni fossero causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione, dato che il loro mix di prodotti non era noto. Tuttavia, il prezzo medio unitario praticato dai paesi terzi è comunque molto più alto rispetto ai prezzi ai quali le importazioni dalla RPC entravano sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, il peggioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione coincide con la persistente presenza sul mercato dell'Unione di importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC a volumi rappresentativi, i cui prezzi continuano a essere inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, esercitando così una costante pressione concorrenziale sleale sull'industria dell'Unione.

(229)

La Commissione ha concluso che, alla luce di una valutazione globale dei fattori di pregiudizio, l'industria dell'Unione non ha registrato un miglioramento della propria situazione economica e finanziaria e non si è ripresa dal pregiudizio notevole che la Commissione ha rilevato nell'inchiesta originaria.

4.7.   Rischio di persistenza del pregiudizio

(230)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato il rischio di persistenza del pregiudizio notevole causato dalle importazioni provenienti dalla RPC in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 153) e che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di persistenza del dumping (cfr. il considerando 169).

(231)

Per stabilire il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti della RPC, la Commissione ha analizzato i) la capacità inutilizzata disponibile nella RPC, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione e iii) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

i)   Capacità inutilizzata nella RPC

(232)

Come illustrato ai considerando da 157 a 162, nella RPC sono presenti sostanziali capacità in eccesso, che superano ampiamente il consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Inoltre, la Commissione non ha riscontrato elementi che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda interna del prodotto oggetto del riesame nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna nella RPC o in altri mercati di paesi terzi non potrebbe assorbire la capacità inutilizzata disponibile nella RPC.

ii)   Attrattiva del mercato dell'Unione

(233)

Come illustrato ai considerando da 165 a 167, il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori della RPC. Durante il periodo dell'inchiesta originaria (2010-2011) la quota di mercato delle importazioni dalla RPC era del 13,4 %, il che è indice del potenziale livello delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(234)

Le importazioni dalla RPC, escludendo il dazio antidumping, avrebbero avuto un prezzo del 29,3 % inferiore al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò offre un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC se le misure fossero abrogate. Alla luce di quanto detto, è probabile che la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenti qualora le misure fossero abrogate, comportando un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(235)

In base a quanto precede, in assenza di misure è probabile che i produttori esportatori della RPC intensifichino la loro presenza sul mercato dell'Unione in termini di volume e di quota di mercato, applicando prezzi di dumping che sarebbero nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

iii)   Incidenza sull'industria dell'Unione

(236)

La persistente presenza di importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sul mercato dell'Unione e la relativa politica di sottoquotazione del prezzo hanno impedito all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente delle misure antidumping vigenti e di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping. Data la presenza di tali importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione non è riuscita a far sì che l'aumento dei costi si rispecchiasse nei prezzi di vendita, il che ha determinato un considerevole deterioramento della sua redditività fino a raggiungere livelli tali da generare perdite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(237)

In caso di abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di mantenere il volume delle proprie vendite e la propria quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla RPC. In caso di scadenza delle misure, è molto probabile che la quota di mercato della RPC aumenti rapidamente. Il calo del volume delle vendite porterebbe a un tasso di utilizzo ancora più basso e a un aumento del costo medio di produzione. In combinazione con l'aumento della pressione sui prezzi, ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della già precaria situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e, in ultima analisi, alla chiusura di siti produttivi e infine alla scomparsa dell'industria stessa.

(238)

La Commissione ha pertanto concluso che è altamente probabile che la scadenza delle misure in vigore comporti una persistenza del pregiudizio arrecato dalle importazioni provenienti dalla RPC e che la situazione già precaria dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente.

4.8.   Conclusione

(239)

L'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. La Commissione ha concluso pertanto che in caso di abrogazione delle misure vi è un elevato rischio di persistenza del pregiudizio.

4.9.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(240)

La Commissione ha inoltre rilevato che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione dell'ulteriore pregiudizio. Di fatto, sebbene non sia stato possibile attribuire alle importazioni in questione il persistente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, la Commissione ha rilevato che vi è un elevato rischio di reiterazione del pregiudizio alla luce dei prezzi all'esportazione inferiori praticati nei confronti di paesi terzi (cfr. considerando 165), dei livelli significativi di capacità inutilizzata nella RPC e dell'attrattiva del mercato dell'UE (cfr. sezione 4.7).

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(241)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione.

(242)

Per determinare l'interesse dell'Unione la Commissione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(243)

Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, esistano valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all'interesse dell'Unione.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(244)

L'inchiesta ha messo in luce che, in caso di abrogazione delle misure, la precaria situazione dell'industria dell'Unione subirebbe probabilmente un ulteriore deterioramento.

(245)

La Commissione ha concluso pertanto che la proroga delle misure nei confronti della RPC andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

5.2.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori

(246)

Come indicato ai considerando 16 e 19, nessun importatore né utilizzatore si è manifestato e ha cooperato all'inchiesta. Come rilevato in precedenti inchieste caratterizzate da una simile mancanza di cooperazione, la Commissione ha concluso che la proroga delle misure non avrebbe effetti negativi sugli importatori e sugli utilizzatori dell'Unione.

5.3.   Conclusione sull'interesse dell'Unione

(247)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione la proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame provenienti dalla RPC.

6.   MISURE ANTIDUMPING

(248)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni e chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni o comunicazioni, né richieste di audizioni.

(249)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati fogli di alluminio in rotoli originari della RPC, istituite dal regolamento definitivo, dovrebbero essere mantenute.

(250)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalle pertinenti società e dunque dalle specifiche entità giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(251)

Qualsiasi richiesta di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio a seguito del cambiamento della ragione sociale dell'entità o a seguito della creazione di nuove entità produttive o di vendita) dovrebbe essere trasmessa alla Commissione (79) immediatamente, unitamente a tutte le informazioni pertinenti. In particolare, dovrebbero essere comunicati gli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(252)

In virtù dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (80), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(253)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

Dazio

Codice TARIC aggiuntivo

CeDo (Shanghai) Ltd., Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd., Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd., Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co. Ltd., Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd., Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd., Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd., Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co. Ltd., Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd., Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd., Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd., Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd., Yuyao

14,6 %

B310

Tutte le altre società

35,6 %

B999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti indicati nell'allegato del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011;

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;

c)

ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria,

la Commissione può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta originaria e soggette a un dazio medio ponderato del 14,6 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11).

(3)   GU C 188 del 14.6.2017, pag. 21.

(4)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU C 95 del 13.3.2018, pag. 8).

(5)  Commission staff working document on significant distortions in the economy of the People's Republic of China for the purposes of trade defense investigations, SWD(2017) 483 final/2.

(6)  Regolamento definitivo, considerando 13 a conferma dei considerando da 27 a 53 del regolamento (UE) n. 833/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese («il regolamento iniziale»), GU L 251 del 18.9.2012, pag. 29. Cfr. in particolare il considerando 31.

(7)  Shanghai Futures Exchange (http://www.shfe.com.cn/en/).

(8)  Regolamento iniziale, considerando 33.

(9)  Ibidem, considerando 34.

(10)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.

(11)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(12)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law, consultato il 25 gennaio 2019.

(13)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.

(14)  Relazione – capitolo 3, pag. 41, pagg. 73-74.

(15)  Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.

(16)  Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.

(17)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.

(18)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, pagg. 200-201.

(19)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; relazione – capitolo 4, pag. 50, pag. 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108-109.

(20)  Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24, e capitolo 5, pagg. 97-108.

(21)  Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.

(22)  OCSE (2019), «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain» (Misura delle distorsioni nei mercati internazionali: la catena del valore dell'alluminio), documenti di lavoro dell'OCSE sulla politica commerciale, n. 218, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en.

(23)  Studio dell'OCSE, pag. 29.

(24)  Commissione antidumping australiana, Aluminium Extrusions from China (estrusione dell'alluminio dalla Cina), relazione n. 248, pag. 79 (13 luglio 2015).

(25)  Taube, M. (2017). Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, (analisi delle distorsioni del mercato nell'industria cinese dei metalli non ferrosi), Think!Desk, 24 aprile 2017, pag. 51.

(26)  Cfr. ad esempio la relazione riguardante l'incapacità da parte del governo della provincia dello Shandong di frenare l'espansione della capacità di produzione dell'alluminio: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consultato il 22 febbraio 2019).

(27)  Relazione – capitolo 15, pagg. 387-388.

(28)  Relazione – capitolo 5, pagg. 100-101.

(29)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(30)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.

(31)  Cfr. https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU, consultato il 25 gennaio 2019.

(32)  Relazione – capitolo 15, pag. 388.

(33)  http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf, consultato l'8 marzo 2019.

(34)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, pag. 83.

(35)  13o piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.

(36)  Relazione – capitolo 15, pag. 377.

(37)  Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282, e capitolo 15, pagg. 378-382.

(38)  Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282.

(39)  Relazione – capitolo 15, pagg. 378-382, 390.

(40)  Relazione – capitolo 15, pagg. 384-385.

(41)  Relazione – capitolo 15, pagg. 382-383.

(42)  Relazione – capitolo 15, pagg. 385-386.

(43)  Relazione – capitolo 15, pag. 386.

(44)  Relazione – capitolo 15, pagg. 377-387.

(45)  Relazione – capitolo 15, pagg. 378 e 389; studio dell'OCSE, pagg. 25-26.

(46)  Relazione – capitolo 15, pagg. 390-391.

(47)  Relazione – capitolo 15, pagg. 392-393.

(48)  Relazione – capitolo 15, pagg. 393-394.

(49)  Relazione – capitolo 15, pagg. 395-396.

(50)  Anche altre fonti attestano la fornitura di energia elettrica a prezzi scontati. Cfr. ad esempio: Economic Information Daily: Preoccupazioni circa la flessione della crescita: la regione occidentale annuncia politiche preferenziali a favore di industrie ad elevato consumo energetico, http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consultato il 22 febbraio 2019), resoconto su come le province cinesi occidentali, come Shaanxi, Ningxia, Qinghai e Gansu, abbiano continuato a fornire energia elettrica a basso costo per attrarre maggiori investimenti.

(51)  Ibidem, pag. 16, pag. 30. Tuttavia, le autorità cinesi interferiscono anche nel quadro di altri fattori di produzione. Un esempio tipico è rappresentato dal carbone, rispetto al quale il governo conserva la facoltà di attenuare l'aumento dei prezzi. Cfr.: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consultato il 22 febbraio 2019).

(52)  Ibidem, pagg. 16-18.

(53)  Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

(54)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(55)  Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

(56)  Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.

(57)   Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination: Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People's Republic of China, pubblicato dall'amministrazione per il commercio internazionale, ministero del Commercio, il 7 agosto 2017, IX.E. pag. 30, disponibile alla pagina https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf (ultimo accesso l'11 marzo 2019).

(58)  Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

(59)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(60)  Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

(61)  Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.

(62)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(63)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(64)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(65)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(66)  Relazione – capitolo 15, pag. 386.

(67)  Cfr. ad esempio: China Economic Daily: «Relazioni dell'Accademia cinese delle scienze tributarie indicano che le imprese statali ricevono prestiti a tassi inferiori dell'1,5 % rispetto alle imprese private», http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201708/01/t20170801_24724804.shtml (consultato il 22 febbraio 2019).

(68)  Studio dell'OCSE, pag. 21.

(69)  Se non vi è alcuna produzione del prodotto oggetto del riesame in alcun paese con un livello di sviluppo simile, può essere presa in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto del riesame.

(70)  https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income, consultato il 25 gennaio 2019.

(71)  La categoria «metalli» include l'alluminio sotto il codice C24.4.2.

(72)  I codici NACE sono consultabili all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html.

(73)  I costi del lavoro sono disponibili all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088.

(74)  Il comunicato stampa con cui è pubblicata la variazione annuale dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione per il settore manifatturiero è disponibile all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x.

(75)  Il comunicato stampa con cui sono pubblicati i prezzi dell'energia elettrica in Turchia è consultabile all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27665.

(76)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63), considerando 31.

(77)  Ibidem, considerando 83-84.

(78)  Commissione degli Stati Uniti per il commercio internazionale, relazione definitiva sui fogli di alluminio originari della Cina, inchieste nn. 701-TA-570 e 731-TA-1346, aprile 2018, tabella VII-4.

(79)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.

(80)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto dichiara che il [volume] di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli esportati nell'Unione europea compreso nella presente fattura è stato fabbricato da [nome e sede sociale della società] [codice TARIC aggiuntivo] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».


5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/98


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/916 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2019

che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.

(2)

L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che, per garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) per il finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

(3)

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, incluso nel progetto di bilancio 2020 della Commissione, ammonta a 478 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per l'anno civile 2019.

(4)

Le previsioni dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2020 della Commissione, indicano che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria.

(5)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre fissare il tasso di adattamento entro il 30 giugno dell'anno civile al quale si applica tale tasso.

(6)

Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata a un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento è erogato agli agricoltori.

(7)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori con riferimento all'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di tale Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2019, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,441101 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/100


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/917 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2019

che stabilisce le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti richiesti per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a f),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di istituire il sistema di interconnessione dei registri fallimentari occorre definire e adottare specifiche e misure tecniche e altri requisiti che garantiscano condizioni uniformi di esecuzione del sistema.

(2)

Le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le procedure di insolvenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti che garantiscono condizioni uniformi di esecuzione del sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2015/848 sono stabilite nell'allegato.

I registri fallimentari sono interconnessi conformemente a tali specifiche e misure tecniche e altri requisiti entro il 30 giugno 2021.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19.


ALLEGATO

SPECIFICHE E MISURE TECNICHE E ALTRI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.   Oggetto

Il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) è un sistema decentrato che connette tra loro i registri fallimentari nazionali e il portale europeo della giustizia elettronica. L'IRI funge da servizio di ricerca centrale in quanto rende accessibili tutte le informazioni obbligatorie in materia di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848, e altri documenti o informazioni inclusi nei registri nazionali.

2.   Definizioni

a)   «HyperText Transport Protocol Secure» o «HTTPS»: canali di connessione protetta e di comunicazione criptata;

b)   «registro fallimentare»: set di dati relativi alle procedure d'insolvenza di un debitore di cui all'articolo 24 del regolamento 2015/848 che devono essere pubblicate nel registro fallimentare elettronico nazionale e messi a disposizione attraverso il punto di accesso elettronico centrale del pubblico (il portale europeo della giustizia elettronica) come disposto dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848;

c)   «IR endpoint SM»: la fonte d'informazione del fascicolo fallimentare; in qualità di titolare dell'informazione, l'IR endpoint dello Stato membro è consultato dal portale della giustizia elettronica e fornisce i dati richiesti;

d)   «numero di registrazione nazionale»: il numero di registro con cui il soggetto giuridico è iscritto nel registro delle imprese o in un registro assimilabile, ovvero il numero di identificazione personale o equivalente per le persone fisiche.

e)   «non disconoscibilità dell'origine»: le misure che forniscono la prova dell'integrità e la prova dell'origine dei dati attraverso metodi come la certificazione digitale, l'infrastruttura a chiave pubblica e la firma digitale;

f)   «non disconoscibilità del ricevimento»: le misure che forniscono al mittente la prova che il destinatario previsto ha ricevuto i dati, attraverso metodi come la certificazione digitale, l'infrastruttura a chiave pubblica e la firma digitale;

g)   «piattaforma»: la parte del sistema di ricerca centrale del portale della giustizia elettronica;

h)   «registri»: i registri fallimentari di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848;

i)   «Simple Object Access Protocol»: secondo gli standard del World Wide Web Consortium, protocollo per la trasmissione di messaggi per lo scambio di informazioni strutturate nell'attuazione dei servizi web in reti di computer;

j)   «servizio web»: applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete; ha un'interfaccia descritta in un formato elaborabile automaticamente.

3.   Metodi di comunicazione

3.1.   Ai fini dell'interconnessione dei registri l'IRI usa metodi di comunicazione elettronica basati sui servizi, come servizi web o altre infrastrutture di servizi digitali riutilizzabili.

3.2.   La comunicazione fra il portale della giustizia elettronica e la piattaforma, e fra il punto di contatto del registro fallimentare di uno Stato membro e la piattaforma, è una comunicazione univoca (one-to-one). La comunicazione dalla piattaforma ai registri può essere univoca (one-to-one) o molteplice (one-to-many).

4.   Protocolli di comunicazione

4.1.   Per la comunicazione fra il portale, la piattaforma, i registri e i punti di accesso opzionali sono usati protocolli Internet di sicurezza, come l'HTTPS.

4.2.   Per la trasmissione di dati e metadati strutturati sono usati protocolli di comunicazione standard, come il Single Object Access Protocol.

5.   Norme di sicurezza

Per la comunicazione e la diffusione delle informazioni attraverso l'IRI, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono:

a)

misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti (HTTPS);

b)

misure atte a garantire l'integrità dei dati durante lo scambio;

c)

misure atte a garantire la non disconoscibilità dell'origine del mittente delle informazioni in seno all'IRI e la non disconoscibilità del ricevimento delle informazioni;

d)

misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica;

e)

misure atte a garantire l'autenticazione e l'autorizzazione di ogni utente registrato e misure di verifica dell'identità dei sistemi connessi al portale, alla piattaforma o ai registri in seno all'IRI.

f)

misure atte a proteggere da ricerche automatiche, ad esempio utilizzando il modulo captcha, e dalla copia dei registri, ad esempio limitando il numero massimo di risultati ottenuti da ciascun registro.

6.   Dati oggetto dello scambio tra i registri e l'IRI

6.1.   Il set comune di dati aventi stessa struttura e dello stesso tipo per tutti i registri negli Stati membri è denominato «registro fallimentare di base».

Ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare il registro fallimentare di base con informazioni specifiche. I dati del registro fallimentare sono modellati sulla base della specifica stabilita per l'interfaccia.

6.2.   Lo scambio di informazioni include i messaggi necessari ai fini dell'avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni.

7.   Struttura del formato standard di messaggio

Lo scambio di informazioni fra i registri, la piattaforma e il portale si basa su metodi standard di strutturazione dei dati e si effettua tramite un formato standard di messaggio, come XML.

8.   Dati necessari alla piattaforma

8.1.   I requisiti di interoperabilità impongono che i servizi prestati da ciascun registro siano unificati e presentino la stessa interfaccia di modo che l'applicazione chiamante (il portale della giustizia elettronica) debba interagire con un unico tipo di interfaccia che espone un set comune di dati. Tale approccio esige che gli Stati membri allineino la struttura interna dei dati per conformarsi alle specifiche di interfaccia stabilite dalla Commissione.

8.2.   Affinché la piattaforma possa svolgere le sue funzioni devono essere forniti i seguenti tipi di dati:

a)

dati che permettano l'identificazione dei sistemi che sono connessi alla piattaforma; può trattarsi di URL che identificano ciascun sistema in seno all'IRI;

b)

qualsiasi altro dato operativo necessario affinché la piattaforma garantisca un funzionamento corretto ed efficiente del servizio di ricerca e l'interoperabilità dei registri; questi dati possono includere elenchi di codici, dati di riferimento, glossari e traduzioni di tali metadati, così come dati relativi alla registrazione e alle relazioni.

8.3.   I dati e i metadati gestiti dalla piattaforma sono trattati e conservati conformemente alle norme di sicurezza di cui al punto 5 del presente allegato.

9.   Modalità di funzionamento del sistema e servizi informatizzati forniti dalla piattaforma

9.1.   Per la diffusione e lo scambio di informazioni, il sistema si basa sulle seguenti modalità tecniche di funzionamento:

a)

per la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente, la piattaforma fornisce elementi relativi ai dati di riferimento, come elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari;

b)

se del caso i termini dei thesaurus e dei glossari sono tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE; ove possibile, saranno usate norme riconosciute e messaggi standardizzati.

9.2.   La Commissione comunicherà agli Stati membri i dettagli sulle modalità tecniche di funzionamento e sull'applicazione dei servizi informatizzati forniti dalla piattaforma.

10.   Criteri di ricerca

10.1.   Per lanciare una ricerca tramite l'IRI occorre selezionare almeno un paese.

10.2.   Il portale fornisce i seguenti criteri armonizzati di ricerca:

a)

nome,

b)

numero di registrazione nazionale.

Questi due criteri possono essere usati in alternativa o in aggiunta.

10.3.   Altri criteri di ricerca possono essere disponibili sul portale.

11.   Modalità di pagamento

11.1.   Per gli atti e le indicazioni per i quali gli Stati membri prevedono tributi e che sono messi a disposizione sul Portale europeo della giustizia elettronica attraverso l'IRI, il sistema consentirà agli utenti di pagare online con modalità ampiamente diffuse come le carte di credito e di debito.

11.2.   Il sistema può anche prevedere metodi di pagamento online alternativi, come bonifici bancari o portafogli virtuali (depositi).

12.   Disponibilità dei servizi

12.1.   Il servizio funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità del sistema almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata.

12.2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le attività di manutenzione come segue:

(a)

con un anticipo di cinque giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a quattro ore;

(b)

con un anticipo di dieci giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 12 ore;

(c)

con un anticipo di 30 giorni lavorativi per un'attività di manutenzione dell'infrastruttura della sala informatica, che può comportare un periodo di indisponibilità fino a sei giorni all'anno.

Nella misura del possibile, le operazioni di manutenzione sono pianificate al di fuori delle ore lavorative (19:00 h — 8:00 h CET).

12.3.   Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l'ora e il giorno della settimana previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui sopra al punto 12.2, lettere da a) a c), in caso di indisponibilità dei sistemi durante tale orario fisso gli Stati membri non sono tenuti a comunicare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità.

12.4.   Gli Stati membri che incontrino un guasto tecnico imprevisto informano immediatamente la Commissione dell'indisponibilità del loro sistema e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.

12.5.   In caso di modifiche che possano pregiudicare il collegamento con la piattaforma centrale, lo Stato membro deve informare preventivamente la Commissione non appena sono disponibili dati tecnici sufficienti relativi alla modifica.

12.6.   In caso di un guasto imprevisto della piattaforma centrale o del portale, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.

13.   Regole di trascrizione e di traslitterazione

L'implementazione del sistema in ciascuno Stato membro supporta le norme nazionali di trascrizione, romanizzazione e traslitterazione per i caratteri speciali, l'input di ricerca e i risultati ottenuti.


DECISIONI

5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/104


DECISIONE (UE, Euratom) 2019/918 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 29 maggio 2019

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di ventitré giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2019.

(2)

Inoltre, l'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che il Tribunale sia composto di due giudici per Stato membro a decorrere dal 1o settembre 2019. L'articolo 2, lettera c), del suddetto regolamento prevede che il mandato di cinque dei nove giudici supplementari da nominare a decorrere dal 1o settembre 2019 termini il 31 agosto 2025.

(3)

È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2025.

(4)

Sono state proposte le candidature del sig. Eugène BUTTIGIEG, del sig. Anthony COLLINS, della sig.ra Ramona FRENDO, del sig. Colm MAC EOCHAIDH, del sig. Jan PASSER e della sig.ra Vesna TOMLJENOVIĆ in vista del rinnovo del loro mandato.

(5)

Sono state proposte le candidature della sig.ra Petra ŠKVAŘILOVÁ-PELZL, del sig. Johannes LAITENBERGER, della sig.ra Gabriele STEINFATT, del sig. José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, del sig. SAMPOL PUCURULL, della sig.ra Tamara PERIŠIN e del sig. Rimvydas NORKUS, quest'ultimo in sostituzione del giudice proposto dalla Repubblica di Lituania nell'ambito del rinnovamento parziale del Tribunale del 2013, del sig. Egidijus BIELIŪNAS.

(6)

Occorre nominare tali candidati per un primo mandato di giudice del Tribunale in sostituzione del sig. Alfred DITTRICH, del sig. Ignacio ULLOA RUBIO, del sig. Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN e del sig. Egidijus BIELIŪNAS, e per i posti supplementari di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422.

(7)

Inoltre, l'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 prevede che il mandato di quattro dei nove giudici supplementari da nominare a decorrere dal 1o settembre 2019 termini il 31 agosto 2022.

(8)

È stata proposta la candidatura del sig. Iko NÕMM per il posto di giudice del Tribunale.

(9)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza del sig. Eugène BUTTIGIEG, del sig. Anthony COLLINS, della sig.ra Ramona FRENDO, del sig. Johannes LAITENBERGER, del sig. Colm MAC EOCHAIDH, del sig. José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, del sig. Iko NÕMM, del sig. Rimvydas NORKUS, del sig. Jan PASSER, della sig.ra Tamara PERIŠIN, del sig. Miguel SAMPOL PUCURULL, della sig.ra Petra ŠKVAŘILOVÁ-PELZL, della sig.ra Gabriele STEINFATT e della sig.ra Vesna TOMLJENOVIĆ all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2019 e il 31 agosto 2025:

sig. Eugène BUTTIGIEG

sig. Anthony COLLINS

sig.ra Ramona FRENDO

sig. Johannes LAITENBERGER

sig. Colm MAC EOCHAIDH

sig. José MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES

sig. Rimvydas NORKUS

sig. Jan PASSER

sig.ra Tamara PERIŠIN

sig. Miguel SAMPOL PUCURULL

sig.ra Petra ŠKVAŘILOVÁ-PELZL

sig.ra Gabriele STEINFATT

sig.ra Vesna TOMLJENOVIĆ.

2.   Il sig. Iko NÕMM è nominato giudice del Tribunale per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Il presidente

L. ODOBESCU


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).


5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/106


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/919 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2019

relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I di tale direttiva.

(2)

Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3), la Commissione ha presentato al CEN/Cenelec una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate e di completamento dei lavori su tali norme a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) successivamente abrogata.

(3)

Nello specifico è stato chiesto al CEN/Cenelec di adottare nuove norme relative ai sistemi elettrici, alla protezione contro la caduta in mare, alla prevenzione degli scarichi, alla targhetta del costruttore, al manuale del proprietario, alla visibilità dalla posizione principale di pilotaggio, ai mezzi di galleggiamento ed evacuazione delle imbarcazioni multiscafo, agli impianti del gas, alle emissioni di gas di scarico e all'identificazione delle unità da diporto, nonché di rivedere le norme esistenti e i progetti di norme in via di elaborazione.

(4)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN/Cenelec ha rivisto diverse norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni e i battelli pneumatici.

(5)

Il CEN/Cenelec ha rivisto gli allegati delle norme armonizzate allo scopo di citare il titolo completo della direttiva 2013/53/UE e indicare in modo chiaro e dettagliato la correlazione tra le clausole delle norme e i requisiti essenziali pertinenti.

(6)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN/Cenelec ha elaborato la norma EN ISO 8666:2018. Essa costituisce la norma di riferimento per quanto concerne le dimensioni principali delle imbarcazioni e i relativi dati, le specifiche di massa e le diverse condizioni di carico. Tale norma reca le specifiche tecniche in relazione alla definizione della lunghezza dello scafo di cui all'articolo 3, punto 10, della direttiva 2013/53/UE.

(7)

La Commissione, in collaborazione con il CEN/Cenelec, ha valutato se le norme relative alle unità di piccole dimensioni e ai battelli pneumatici elaborate dal CEN/Cenelec soddisfino la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.

(8)

Le norme relative alle unità di piccole dimensioni e ai battelli pneumatici soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, i quali sono stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e nell'allegato I di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti alle norme che vengono sostituite dalle nuove norme elaborate dal CEN/Cenelec.

(10)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre pertanto che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che figurano nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che figurano nell'allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

(3)  Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

(4)  Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN ISO 6185-1:2018

 

Battelli pneumatici — Parte 1: Battelli con motore di potenza massima di 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

2.

EN ISO 6185-2:2018

 

Battelli pneumatici — Parte 2: Battelli con motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW (ISO 6185-2:2001)

3.

EN ISO 6185-3:2018

 

Battelli pneumatici — Parte 3: Battelli con scafo di lunghezza inferiore a 8 m e motore di potenza pari o superiore a 15 kW (ISO 6185-3:2014)

4.

EN ISO 6185-4:2018

 

Battelli pneumatici — Parte 4: Battelli con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m e motore di potenza pari o superiore a 15 KW (ISO 6185-4:2011, versione corretta 2014-08-01)

5.

EN ISO 7840:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2013)

6.

EN ISO 8469:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2013)

7.

EN ISO 8666:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Dati principali (ISO 8666:2016)

8.

EN ISO 8849:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua (ISO 8849:2003)

9.

EN ISO 9093-1:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Parte 1: Costruzione metallica (ISO 9093-1:1994)

10.

EN ISO 9093-2:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Parte 2: Costruzione non metallica (ISO 9093-2:2002)

11.

EN ISO 11192:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Simboli grafici (ISO 11192:2005)

12.

EN ISO 11547:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa (ISO 11547:1994)

13.

EN ISO 11812:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido (ISO 11812:2001)

14.

EN ISO 12215-1:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 1: Materiali: resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento (ISO 12215-1:2000)

15.

EN ISO 12215-2:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 2: Materiali: materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio (ISO 12215-2:2002)

16.

EN ISO 12215-3:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 3: Materiali: acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali (ISO 12215-3:2002)

17.

EN ISO 12215-4:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 4: Cantieri e fabbricazione (ISO 12215-4:2002)

18.

EN ISO 12215-5:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento (ISO 12215-5:2008, comprensiva della modifica 1:2014)

19.

EN ISO 12215-6:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione (ISO 12215-6:2008)

20.

EN ISO 12215-8:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 8: Timoni (ISO 12215-8:2009, comprensiva della correzione 1:2010)

21.

EN ISO 12215-9:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 9: Appendici di imbarcazioni a vela (ISO 12215-9:2012)

22.

EN ISO 12216:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Finestre, oblò, osteriggi, corazzette e porte — Requisiti di resistenza e di tenuta (ISO 12216:2002)

23.

EN ISO 13297:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — Impianti a corrente alternata (ISO 13297:2014)

24.

EN ISO 13590:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Moto d'acqua — Requisiti della costruzione e dell'installazione degli impianti (ISO 13590:2003)

25.

EN ISO 14509-1:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore — Parte 1: Procedure di misurazione per la prova al passaggio (ISO 14509-1:2008)

26.

EN ISO 14509-3:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore — Parte 3: Valutazione del rumore attraverso l'utilizzo di calcoli e di procedure di misurazione (ISO 14509-3:2009)

27.

EN ISO 15083:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2003)

28.

EN ISO 15084:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Ancoraggio, ormeggio e rimorchio — Punti di forza (ISO 15084:2003)

29.

EN ISO 16180:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Luci di navigazione — Installazione, posizionamento e visibilità (ISO 16180:2013)

30.

EN ISO 21487:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Serbatoi per combustibile fissi a bordo per gasolio e benzina (ISO 21487:2012, comprensiva delle modifiche 1:2014 e 2:2015)

31.

EN ISO 25197:2018

 

Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici/elettronici per il controllo di direzione, invertitore e acceleratore (ISO 25197:2012, comprensiva della modifica 1:2014)


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

1.

EN ISO 6185-1:2001

 

Battelli pneumatici — Parte 1: Battelli con motore di potenza massima di 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

2.

EN ISO 6185-2:2001

 

Battelli pneumatici — Parte 2: Battelli con motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW (ISO 6185-2:2001)

3.

EN ISO 6185-3:2014

 

Battelli pneumatici — Parte 3: Battelli con scafo di lunghezza inferiore a 8 m e motore di potenza pari o superiore a 15 kW (ISO 6185-3:2014)

4.

EN ISO 6185-4:2011

 

Battelli pneumatici — Parte 4: Battelli con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m e motore di potenza pari o superiore a 15 KW (ISO 6185-4:2011, versione corretta 2014-08-01)

5.

EN ISO 7840:2013

 

Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2013)

6.

EN ISO 8469:2013

 

Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2013)

7.

EN ISO 8849:2003

 

Unità di piccole dimensioni — Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua (ISO 8849:2003)

8.

EN ISO 9093-1:1997

 

Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Parte 1: Costruzione metallica (ISO 9093-1:1994)

9.

EN ISO 9093-2:2002

 

Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Parte 2: Costruzione non metallica (ISO 9093-2:2002)

10.

EN ISO 11192:2005

 

Unità di piccole dimensioni — Simboli grafici (ISO 11192:2005)

11.

EN ISO 11547:1995

 

Unità di piccole dimensioni — Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa (ISO 11547:1994)

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

12.

EN ISO 11812:2001

 

Unità di piccole dimensioni — Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido (ISO 11812:2001)

13.

EN ISO 12215-1:2000

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 1: Materiali: resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento (ISO 12215-1:2000)

14.

EN ISO 12215-2:2002

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 2: Materiali: materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio (ISO 12215-2:2002)

15.

EN ISO 12215-3:2002

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 3: Materiali: acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali (ISO 12215-3:2002)

16.

EN ISO 12215-4:2002

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 4: Cantieri e fabbricazione (ISO 12215-4:2002)

17.

EN ISO 12215-5:2008

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento (ISO 12215-5:2008)

 

EN ISO 12215-5:2008/A1:2014

18.

EN ISO 12215-6:2008

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione (ISO 12215-6:2008)

19.

EN ISO 12215-8:2009

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 8: Timoni (ISO 12215-8:2009)

 

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

20.

EN ISO 12215-9:2012

 

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 9: Appendici di imbarcazioni a vela (ISO 12215-9:2012)

21.

EN ISO 12216:2002

 

Unità di piccole dimensioni — Finestre, oblò, osteriggi, corazzette e porte — Requisiti di resistenza e di tenuta (ISO 12216:2002)

22.

EN ISO 13297:2014

 

Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — Impianti a corrente alternata (ISO 13297:2014)

23.

EN ISO 13590:2003

 

Unità di piccole dimensioni — Moto d'acqua — Requisiti della costruzione e dell'installazione degli impianti (ISO 13590:2003)

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

24.

EN ISO 14509-1:2008

 

Unità di piccole dimensioni — Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore — Parte 1: Procedure di misurazione per la prova al passaggio (ISO 14509-1:2008)

25.

EN ISO 14509-3:2009

 

Unità di piccole dimensioni — Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore — Parte 3: Valutazione del rumore attraverso l'utilizzo di calcoli e di procedure di misurazione (ISO 14509-3:2009)

26.

EN ISO 15083:2003

 

Unità di piccole dimensioni — Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2003)

27.

EN ISO 15084:2003

 

Unità di piccole dimensioni — Ancoraggio, ormeggio e rimorchio — Punti di forza (ISO 15084:2003)

28.

EN ISO 16180:2013

 

Unità di piccole dimensioni — Luci di navigazione — Installazione, posizionamento e visibilità (ISO 16180:2013)

29.

EN ISO 21487:2012

 

Unità di piccole dimensioni — Serbatoi per combustibile fissi a bordo per gasolio e benzina (ISO 21487:2012)

 

EN ISO 21487:2012/A1:2014

 

EN ISO 21487:2012/A2:2015

30.

EN ISO 25197:2012

 

Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici/elettronici per il controllo di direzione, invertitore e acceleratore (ISO 25197:2012)

 

EN ISO 25197:2012/A1:2014


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/114


DECISIONE N. 1/2019 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del 23 maggio 2019

relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE [2019/920]

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), si applica fino al 29 febbraio 2020.

(2)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE. Qualora alla data di scadenza dell'attuale quadro giuridico il nuovo accordo non sia pronto per essere applicato è necessario adottare misure transitorie.

(3)

L'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il Consiglio dei ministri adotta eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può adottare una decisione per delegare poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE, compreso il potere di adottare la decisione relativa alle misure transitorie.

(5)

Il Consiglio dei ministri ACP-UE terrà la sua riunione ordinaria annuale a Bruxelles il 23 e 24 maggio 2019. Le misure transitorie non sono state concordate e non possono pertanto essere adottate dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella sua riunione ordinaria. Non essendo prevista nessun'altra riunione del Consiglio dei ministri ACP-UE prima della scadenza dell'accordo di partenariato ACP-UE, al fine di garantire che la decisione relativa alle misure transitorie sia adottata in tempo utile è necessario che la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE sia delegata al Comitato degli ambasciatori ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio dei ministri ACP-UE delega poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2019

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente

Tjekero TWEYA


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


Rettifiche

5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/116


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144 del 3 giugno 2019 )

Alla pagina 3, l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 marzo 2020, fatta eccezione per l'articolo 1, paragrafo 2, e per il punto 11, i punti da 13 a 14, i punti da 23 a 26, il punto 28, il punto 30, il punto 21.B.85 del punto 40 e il punto 43 dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 23 giugno 2019.»


5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/116


Rettifica della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 31 gennaio 2019 )

Pagina 120, allegato, tabella A, nota finale 9:

anziché:

«(9)

Frazione inalabile.»

leggasi:

«(9)

Frazione respirabile.».

5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/117


Rettifica della decisione del Consiglio 2009/954/CE, del 30 novembre 2009, relativa alla firma e conclusione da parte della Commissione europea dello «Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)» e del «Memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica»

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330 del 16 dicembre 2009 )

Pagina di copertina e pagina 37, titolo:

anziché:

«… relativa alla firma e conclusione da parte della Commissione europea dello «Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)» e del «Memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica»…»,

leggasi:

«… relativa alla firma e alla conclusione, da parte della Comunità europea, dello «statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)» e del «memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica»…».