ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
4 giugno 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso riguardante l'entrata in vigore del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/905 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

2

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/906 della Commissione, del 13 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 1 )

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/908 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 maggio 2019, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura

21

 

*

Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura

27

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione ( GU L 143 del 29.5.2019 )

85

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

4.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/1


Avviso riguardante l'entrata in vigore del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1), firmato a Bruxelles il 29 giugno 2017, entrerà in vigore, conformemente al suo articolo 14, paragrafo 1, a decorrere dal 1o luglio 2019.


(1)   GU L 196 del 27.7.2017, pag. 3.


REGOLAMENTI

4.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/905 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2019-2021. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.

(4)

Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione (2) ha istituito, per il periodo 2019-2021, un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali.

(5)

Il 14 novembre 2018 il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno presentato una nuova raccomandazione comune in cui hanno suggerito di apportare tre correzioni al piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034.

(6)

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2034, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali loro contributi, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). La nuova raccomandazione comune suggerisce di apportare alcune correzioni di natura tecnica menzionate nel contributo scientifico pervenuto.

(7)

L'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» prevede, al punto 28, che prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Le misure suggerite nella nuova raccomandazione comune sono conformi al parere del gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.

(8)

In primo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di correggere la definizione di «pannello Seltra» di cui al regolamento delegato (UE) 2018/2034, poiché non in linea con la raccomandazione comune del 31 maggio 2018.

(9)

In secondo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di abolire l'obbligo di utilizzare attrezzi altamente selettivi nella pesca dello scampo catturato con reti da traino a divergenti, poiché tale obbligo, erroneamente previsto dalla raccomandazione comune del 31 maggio 2018, era stato di conseguenza erroneamente incluso nel regolamento delegato (UE) 2018/2034.

(10)

Infine, la nuova raccomandazione comune suggerisce di escludere la pesca demersale del canestrello dall'ambito di applicazione di alcune misure tecniche miranti a migliorare la selettività nel Mare d'Irlanda, poiché la raccomandazione comune del 31 maggio 2018 e, di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 non intendevano includere tale tipo di pesca nell'ambito di dette misure tecniche.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/2034.

(12)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Tenuto conto del fatto che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 è così modificato:

(1)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    “pannello Seltra”: un dispositivo di selettività che:

a)

è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;

b)

è lungo almeno 3 metri;

c)

è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

d)

occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);»;

(2)

all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.»;

(3)

all'articolo 10, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di canestrello.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8).


4.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/906 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.

(3)

Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(4)

Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'articolo 11 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(5)

Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 30 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.

(6)

Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione (3) ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a dette attività di pesca nel periodo 2019-2021.

(7)

Il 6 novembre 2018 e il 19 dicembre 2018 il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato ulteriori raccomandazioni comuni per rettificare la precedente raccomandazione comune del 30 maggio 2018, già modificata il 30 agosto 2018.

(8)

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2035, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali contributi scientifici, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le nuove raccomandazioni comuni contengono rettifiche di natura tecnica che continuano a basarsi sulle stesse informazioni scientifiche. Il tipo supplementare di attrezzo incluso in una delle raccomandazioni comuni rientra nella stessa categoria di reti da traino. Trattandosi di un tipo di rete a strascico, la rete da traino OTT inclusa nella nuova raccomandazione comune ha lo stesso impatto degli altri attrezzi a strascico. Il parere scientifico resta pertanto invariato. Quanto alla rettifica dell'esenzione de minimis, la formulazione attuale prevede un calcolo delle percentuali relative a tale esenzione basato sul totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette all'obbligo di sbarco. È invece opportuno calcolare dette percentuali in base al totale annuo delle catture di merlano e di merluzzo bianco.

(9)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/973 prevede che, prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Le misure previste nelle nuove raccomandazioni comuni sono conformi al parere del gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.

(10)

La raccomandazione comune del 6 novembre 2018 suggerisce di includere le reti OTT negli elenchi dei codici degli attrezzi da traino per alcune attività di pesca. La rettifica tecnica chiarisce che alcune esenzioni per le navi che utilizzano reti da traino si applicano anche alle reti a strascico gemelle (due reti da traino unite, trainate da una sola nave). Poiché il testo della raccomandazione comune ricevuta il 30 maggio 2018 menzionava già le «reti da traino», il che comprende implicitamente tutti i tipi di reti da traino, incluse quelle gemelle, è necessario aggiungere anche il codice di tale attrezzo.

(11)

La raccomandazione comune del 19 dicembre 2018 suggerisce di correggere un errore riguardante alcuni fattori di calcolo nelle esenzioni de minimis per:

a)

il merlano e il merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturati con reti a strascico nella divisione CIEM 4c;

b)

il merlano e il merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturati con reti a strascico nelle divisioni CIEM 4a e 4b.

(12)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/2035.

(13)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Considerando che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2035 è entrato in vigore il 1o gennaio 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 è così modificato:

(1)

all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN) con:»;

(2)

all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali (dal 1o novembre al 30 aprile).»;

(3)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:»;

b)

alla lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«nella pesca del gamberello boreale effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:»;

c)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, e del 5 %, nel 2020 e nel 2021, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;»;

d)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;»;

e)

alla lettera g), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021 (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 17).


4.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/907 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 49 ter, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Attualmente i maestri di sci beneficiano del principio di riconoscimento reciproco delle proprie qualifiche stabilito dalla direttiva 2005/36/CE. L'istituzione di una prova di formazione comune («PFC») per i maestri di sci introdurrà un riconoscimento automatico per determinate qualifiche di maestro di sci affinché i titolari di tali qualifiche possano spostarsi più agevolmente tra gli Stati membri. La PFC rappresenterà un modo di facilitare la mobilità dei maestri di sci in tutta l'Unione. Per i maestri di sci che non possiedono i requisiti necessari per partecipare alla PFC o che non hanno superato la PFC, continuerà ad essere applicato il quadro generale per il riconoscimento delle loro qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

(2)

La professione di maestro di sci, o in alternativa l'istruzione e la formazione che conducono alla qualifica di maestro di sci, è regolamentata in più di un terzo degli Stati membri e pertanto sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 49 ter, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE.

(3)

Nel 2012 un memorandum di intesa («memorandum») per un progetto pilota di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione europea è stato sottoscritto da nove Stati membri, vale a dire Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito. La Slovenia e la Repubblica ceca hanno successivamente firmato il memorandum nel 2014. Il memorandum riconosce i diritti acquisiti dei maestri di sci che, alla data del memorandum, erano cittadini degli Stati membri firmatari. Il memorandum ha anche stipulato che l'esito positivo dell'eurotest e della prova eurosicurezza erano prerequisiti per il riconoscimento automatico delle qualifiche di maestro di sci tra tali Stati membri alla data della sottoscrizione del memorandum. Al fine di garantire la certezza del diritto è appropriato e ragionevole fare affidamento su queste due prove come base per il contenuto della PFC e tenere conto delle disposizioni concordate nel memorandum come base comune per il presente regolamento.

(4)

Qualsiasi maestro di sci al quale si applica il presente regolamento dovrebbe essere in grado di garantire che le lezioni di sci si svolgano in sicurezza, con piena autonomia, in un ambiente di montagna innevato, ma escludendo quelle aree in cui sono richieste tecniche di alpinismo. Per garantire un'elevata qualità delle lezioni di sci è pertanto opportuno che le qualifiche che conferiscono l'ammissibilità dei candidati a partecipare alla PFC includano anche determinate abilità di insegnamento.

(5)

La partecipazione alle competizioni gestite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») e gli eventuali punti FIS assegnati nell'ambito di tali competizioni dovrebbero, se del caso, essere presi in considerazione nel valutare una richiesta di esenzione relativa alla parte I della PFC per quanto riguarda la certificazione delle abilità tecniche.

(6)

Ai fini della certezza del diritto è necessario riconoscere i diritti acquisiti sia dei maestri di sci in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum sia di quelli in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum, laddove essi siano in grado di dimostrare l'esperienza richiesta come maestro di sci, a specifiche condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini dell'Unione che desiderano intraprendere la professione di maestro di sci in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I.

Articolo 2

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce i contenuti della prova di formazione comune («PFC») e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla PFC sia per superarla.

2.   La PFC comprende una prova certificante l'abilità tecnica dei maestri di sci e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci secondo le norme stabilite nell'allegato II, parti I e II rispettivamente.

Articolo 3

Organi competenti

Ai fini del presente regolamento si intende per «organo competente» qualsiasi organo elencato nell'allegato I, che assegna una qualifica conferente il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4

Principio di riconoscimento automatico

1.   Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 attestanti l'esito positivo della PFC. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.

2.   Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 ai maestri di sci che godono dei diritti acquisiti di cui all'articolo 7. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.

Articolo 5

Partecipazione alla PFC

Tutti i cittadini dell'Unione che possiedono una qualifica o stanno ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I (2) hanno il diritto di partecipare alla PFC

Articolo 6

Esenzioni

1.   Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I, ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

sono in grado di dimostrare con prove concrete di avere ricevuto almeno 100 punti FIS in sci alpino per gli uomini e almeno 85 punti FIS in sci alpino per le donne in una delle discipline tecniche dello slalom o dello slalom gigante nel corso di un qualsiasi periodo di cinque anni; oppure

b)

hanno superato l'eurotest.

2.   Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci che hanno superato la prova eurosicurezza sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I.

3.   I maestri di sci che hanno superato, come parte della PFC, la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, oppure la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, non sono tenuti a ripetere la parte della PFC da essi già superata.

Articolo 7

Diritti acquisiti

1.   I maestri di sci che sono in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima della data di entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   I maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato sia l'eurotest sia la prova eurosicurezza beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, laddove essi siano in possesso anche di una qualifica elencata nell'allegato I.

3.   I maestri di sci che hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono in grado di dimostrare un'esperienza professionale di almeno duecento giorni nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.

4.   I maestri di sci che beneficiano di diritti acquisiti come stabilito nei paragrafi 1, 2 e 3, hanno il diritto di presentare domanda per un certificato di competenza ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 8

Certificato di competenza

1.   Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 7 è rilasciato un certificato di competenza. Il certificato è rilasciato dallo Stato membro o dall'organo competente in uno Stato membro che ha conferito la qualifica professionale, la quale dà al professionista il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.

2.   Il certificato di competenza riporta almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome del maestro di sci;

b)

i risultati ottenuti nella PFC e la data di superamento della PFC, se del caso;

c)

lo specifico diritto acquisito di cui gode il maestro di sci ai sensi dell'articolo 7, se del caso;

d)

lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato;

e)

la qualifica elencata nell'allegato I posseduta dal maestro di sci.

3.   Il certificato di competenza è accompagnato da un'etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci. L'etichetta attesta che al maestro di sci è stato rilasciato un certificato di competenza e riporta almeno:

a)

il nome del maestro di sci;

b)

l'anno di rilascio del certificato di competenza;

c)

lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato.

4.   Un duplicato del certificato di competenza è rilasciato in qualsiasi momento su richiesta del maestro di sci.

Articolo 9

Procedura di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica apportata alle qualifiche elencate nell'allegato I, nonché l'esistenza di eventuali nuove qualifiche comparabili, in termini di abilità e conoscenze, a quelle elencate nell'allegato I. Tali notifiche devono essere trasmesse tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 10

Formazione ed esperienza di lunga durata

I maestri di sci in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I e in grado di dimostrare almeno 95 giorni di formazione teorica e pratica di maestro di sci e 95 giorni di esperienza lavorativa come maestro di sci sono riconosciuti in Austria al livello di «Diplomschilehrer».

Articolo 11

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(2)  Per l'Austria, si tratta della qualifica di «Diplomschilehrer», precedentemente denominata «staatlich geprüfter Schilehrer».

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Qualifiche

Le qualifiche elencate nel presente allegato sono concepite per garantire un approccio equilibrato tra apprendimento teorico e tirocinio pratico, inclusi lo sci su pista e fuori pista e devono in particolare conferire le seguenti abilità e conoscenze:

a)

la comprensione delle metodologie di insegnamento, istruzione e formazione e la capacità di applicarle alle lezioni di sci alpino sia su pista che fuori pista;

b)

la capacità di adattare una sessione di insegnamento alla luce delle condizioni meteorologiche variabili;

c)

la capacità di creare, attuare e valutare in modo autonomo i requisiti d'insegnamento appropriati per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino, da principiante a esperto;

d)

la capacità di ideare un programma d'insegnamento di sci alpino utilizzando tecniche idonee;

e)

la capacità di creare una situazione formativa;

f)

la capacità di preparare materiale didattico, informativo e formativo da utilizzare durante qualsiasi tipo di lezione di sci alpino;

g)

la capacità di effettuare una dimostrazione tecnica che include una spiegazione dei diversi elementi per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino;

h)

la capacità di valutare una sessione o un ciclo di insegnamento di sci alpino;

i)

la conoscenza dei principi di primo soccorso e la capacità di applicarli in caso di infortunio durante la pratica di sport invernali e la capacità di avviare le operazioni di salvataggio.

Stato membro

Qualifiche

Enti che rilasciano le qualifiche

Austria

Diplomschilehrer or Landesschilehrer/Schilehrer in Vorarlberg

—

Bundessportakademie Innsbruck

—

Landesschilehrerverbände

Belgio

—

BE-fr: Moniteur sportif entraineur

—

BE-nl: Trainer A Alpijns Skiën/Skileraar

—

Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (ADEPS)

—

Sport Vlaanderen

Bulgaria

Ски учител клас C

Българско ски училище

Croazia

Učitelj skijanja

—

Skijaško Učilište

—

Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS)

Repubblica ceca

Instruktor lyžování APUL A

Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL)

Danimarca

Euro Ski Pro

Den Danske Skiskole

Finlandia

Level 3 – hiihdonopettaja

—

Suomen hiihdonopettajat ry (FNASI/SHOry)

—

Vuokatti Sports Institute

Francia

—

Diplôme d'Etat de ski

—

moniteur national de ski alpin

Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM)

Germania

Staatlich geprüfter Skilehrer

—

Technische Universität München in Zusammenarbeit mit DSLV – Deutscher Skilehrerverband, soweit diesem Aufgaben übertragen wurden

Grecia

Ski instructor Downhill A

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ungheria

Síoktató ****

Síktatók Magyarországi Szövetsége

Irlanda

Alpine Ski Teacher – Level 4

Irish Association of Snowsports instructors (IASI)

Italia

Maestro di Sci

—

Collegio Nazionale dei Maestri di Sci

—

Federazione Italiana Sport Invernali

—

Collegi Regionali e Provinciali

Lettonia

Profesionāls slēpošanas instruktors

Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija (LSSIA)

Lituania

A kategorijos instruktorių pažymėjimai

National Russian League of Instructors (NRLI)/DruSkiSchool

Paesi Bassi

Ski-instructeur niveau 4

Nederlandse Ski Vereniging

Polonia

Instruktor Zawodowy – PZN

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN)

Portogallo

Treinadores de esqui alpino de grau 2

—

Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal)

—

Instituto Português do Desporto e Juventude

Romania

Monitor de schi I

Federația română de schi biatlon

Slovacchia

Inštruktor lyžovnia III. kvalifikačného stupňa

—

Per qualifiche rilasciate dal 1o gennaio 2016: Università Comenius di Bratislava (Facoltà di educazione fisica e sport); Università di Prešov (Facoltà di sport); Università Matej Bel di Banská Bystrica (Facoltà di filosofia); Università Costantino il Filosofo di Nitra (Facoltà di scienze della formazione) e Slovenská lyžiarska asociácia (SLA)

—

Per qualifiche rilasciate prima del 31 dicembre 2015: Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) as part of «Tatranská, akciová spoločnosť» or Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL)

Slovenia

Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko

Smučarska zveza Slovenije

Spagna

Técnico deportivo de esquí alpino

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Svezia

Svenska skidlärarexamen

Det svenska skidrådet

Regno Unito

Alpine level 4 – International Ski Teacher Diploma

BASI – British Association of Snowsport Instructors


ALLEGATO II

Organizzazione della prova di formazione comune («PFC»)

1.   PARTE I - PROVA ATTESTANTE L'ABILITÀ TECNICA («PROVA TECNICA»)

1.1.   Principi generali

1.1.1.   Norme applicabili

La prova tecnica consiste in uno slalom gigante in sci alpino. Essa è organizzata secondo le norme tecniche stabilite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») ed è adattata per tenere conto degli obiettivi della prova tecnica.

1.1.2.   Candidati ammissibili

Possono partecipare alla prova tecnica i cittadini dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare alla prova tecnica i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.

1.1.3.   Manche

La prova tecnica è composta di due manche. L'ordine di partenza per la prima manche è estratto a sorte, mentre l'ordine di partenza per la seconda manche è invertito rispetto a quello della prima manche. I candidati che superano la prova tecnica durante la prima manche non partecipano alla seconda. I candidati che non superano la prova tecnica durante la prima manche possono partecipare alla seconda.

1.1.4.   Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova tecnica. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova tecnica è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato l'eurotest prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova tecnica.

Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso. dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o l'organo competente possono delegare tale potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

1.1.5.   Procedura di revisione

I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova tecnica da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova tecnica per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

1.1.6.   Documentazione dei risultati

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova tecnica entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova tecnica o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.

1.2.   La pista

1.2.1.   Criteri generali per la pista

La prova tecnica si svolge su una pista di slalom gigante che risponde ai criteri stabiliti dalla FIS e adattati al fine di tener conto degli obiettivi della prova tecnica, in particolare per quanto riguarda la lunghezza, il dislivello e il numero di porte. Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date della prova tecnica alla Commissione e agli altri Stati membri o ai loro organi competenti con almeno due mesi di anticipo.

Il dislivello è compreso tra 250 metri e 300 metri. Il numero di porte è compreso tra l'11 % e il 15 % del dislivello in metri, ma idealmente tra il 12 % e il 13 % al fine di valutare l'abilità nelle traiettorie di curva dei maestri di sci piuttosto che l'abilità di scivolamento.

I criteri menzionati in questa sezione e nella sezione 1.2.2 possono regolarmente condurre a tempi non compensati per gli apripista, all'inizio della prova tecnica, compresi tra 45 e 60 secondi.

La prova tecnica consente di tracciare la pista senza porte esterne, ad eccezione della prima e dell'ultima porta e delle figure.

1.2.2.   Profili delle discese

I profili delle discese sulla pista di slalom gigante devono conformarsi, per quanto possibile, alle seguenti combinazioni:

a)

un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza media con una percentuale di dislivello compresa tra il 26 % e il 43 %;

b)

un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza forte con una percentuale di dislivello compresa tra il 45 % e il 52 %;

c)

un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza lieve con una percentuale di dislivello compresa tra il 25 % e il 26 %.

1.2.3.   Omologazione della pista

La pista deve essere omologata da una commissione tecnica, i cui membri devono essere nominati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente, in base alle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione tecnica. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare una proposta solo per motivi debitamente giustificati. Una volta omologata la pista, lo Stato membro o l'organo competente notifica con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri i dettagli pratici di ogni evento da organizzare per eseguire la PFC su tale pista.

1.3.   Apripista

1.3.1.   Requisiti per gli apripista partecipanti alla prova tecnica

Vi deve essere un numero minimo di tre apripista partecipanti alla prova tecnica. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, è obbligato a selezionare gli apripista.

Gli apripista sono cittadini di un qualsiasi Stato membro. Essi devono aver superato l'eurotest o la prova eurosicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o aver superato la PFC con l'ottenimento un coefficiente di correzione uguale o maggiore di 0,8700 nel test di calibrazione per la stagione in corso.

1.3.2.   Test di calibrazione per gli apripista

Gli apripista per la prova tecnica sono soggetti a un test di calibrazione. L'obiettivo del test di calibrazione è di attribuire un coefficiente di correzione a ciascun apripista al fine di stabilire il tempo di riferimento per i candidati della prova tecnica. Ciascun apripista può completare due manche durante il test di calibrazione e il risultato migliore è attribuito al rispettivo apripista. Il coefficiente di correzione attribuito a ciascun apripista è da rivedere annualmente.

Il test di calibrazione è organizzato da una commissione per i test di calibrazione. I membri della commissione per i test di calibrazione sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano il test di calibrazione possono avanzare proposte per la composizione della commissione per i test di calibrazione. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date del test di calibrazione con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti.

I risultati del test di calibrazione sono pubblicati dallo Stato membro organizzatore prima della data prevista per lo svolgimento della PFC in tale Stato membro.

1.3.3.   Il coefficiente di correzione per gli apripista

I tempi compensati per gli apripista sono calcolati moltiplicando il tempo di ammissione del test di calibrazione del rispettivo apripista per il coefficiente di correzione attribuito.

Il tempo di riferimento per il test di calibrazione è calcolato come la media dei due tempi migliori compensati degli apripista di riferimento. Quattro apripista di riferimento sono nominati dalla commissione per i test di calibrazione in base ai risultati dell'elenco degli apripista dell'anno precedente.

Il coefficiente di correzione degli apripista è calcolato come segue:

coefficiente di correzione = tempo di riferimento del test di calibrazione/tempo di percorrenza degli apripista.

1.4.   Superamento della prova tecnica

1.4.1.   Calcolo del tempo di riferimento per la prova tecnica

Il tempo di riferimento della prova tecnica è calcolato come segue, con un minimo di tre apripista alla partenza e almeno due all'arrivo delle loro manche:

a)

si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso prima della partenza del primo candidato della manche;

b)

si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso dopo la partenza dell'ultimo candidato della manche;

c)

il tempo di riferimento della prova tecnica è la media delle due medie di cui ai punti a) e b).

Ciascun apripista è autorizzato a effettuare una nuova partenza se non ha potuto completare normalmente la manche.

Il coefficiente degli apripista deve essere comunicato ai candidati prima dell'inizio della prova tecnica.

1.4.2.   Tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova

Si considera che i seguenti candidati abbiano superato la prova tecnica:

a)

i candidati uomini che abbiano completato una manche con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 19 %.

b)

le candidate donne che abbiano completato una manche con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 25 %.

Il tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova è di conseguenza calcolato come segue:

a)

tempo massimo di percorrenza uomini = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,19;

b)

tempo massimo di percorrenza donne = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,25.

2.   PARTE II - PROVA ATTESTANTE LE COMPETENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA («PROVA DI SICUREZZA»)

2.1.   Principi generali

2.1.1.   Obiettivo della prova di sicurezza

La prova di sicurezza persegue l'obiettivo di valutare il rispetto dei requisiti minimi dei candidati in termini di sicurezza, indispensabili per l'esercizio della professione di maestro di sci in ambiente specifico.

2.1.2.   Candidati ammissibili

I cittadini dell'Unione possono partecipare alla prova di sicurezza previo superamento della prova tecnica. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare ad una prova di sicurezza i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.

2.1.3.   Autorità competente

La prova di sicurezza è organizzata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la formazione dei maestri di sci nel rispettivo territorio dello Stato membro nel quale si svolge la prova di sicurezza, a seguito di un accordo con una commissione tecnica costituita a tal fine. La commissione tecnica è composta da cittadini qualificati di un qualsiasi Stato membro e rappresenta almeno tre Stati membri. Tali cittadini sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso. dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, comunica le date della prova di sicurezza alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti con almeno due mesi di anticipo.

2.1.4.   Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova di sicurezza. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova di sicurezza è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato la prova di sicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova di sicurezza.

Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso. dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o organo competente possono delegare questo potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

2.1.5.   Procedura di revisione

I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova di sicurezza da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova di sicurezza per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

2.1.6.   Documentazione dei risultati

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova di sicurezza entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova di sicurezza o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.

2.2.   Struttura della prova

La prova di sicurezza è suddivisa in due parti e si articola in cinque moduli obbligatori, ognuno dei quali è valutato singolarmente. La prova di sicurezza valuta le conoscenze e le abilità relative alla sicurezza dei candidati per mezzo di un esame teorico e di un esame pratico.

In caso di esito negativo di uno o più moduli o se la prova di sicurezza non include tutti i moduli, il candidato deve ripetere l'intera prova.

Di seguito sono illustrati i singoli moduli.

2.2.1.   L'esame teorico

Modulo: «Inviate una richiesta di soccorso al centro di soccorso locale nella lingua del paese di accoglienza in seguito a una valanga.»

L'esame teorico è considerato superato se la richiesta di soccorso giunge al centro di soccorso in maniera chiara e comprensibile e fornendo informazioni accurate che consentono a detto centro di assolvere i propri compiti.

2.2.2.   L'esame pratico

L'esame pratico per sci fuori pista prevede tre moduli d'insegnamento incentrati sulla gestione del gruppo e un modulo che consiste nella ricerca e salvataggio di due persone sepolte da una valanga. L'esame pratico deve essere sostenuto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è organizzata la prova.

I tre moduli sulla gestione del gruppo hanno una durata di 15 minuti ciascuno, con un tempo di preparazione di 15 minuti per ogni modulo. Tali moduli d'insegnamento sono considerati superati se almeno il 75 % delle esercitazioni è stato svolto in maniera soddisfacente.

2.2.2.1.   Moduli sulla gestione del gruppo

Modulo 1: «Interpretate con il vostro gruppo il bollettino sul rischio valanghe. Confrontate le indicazioni del bollettino con le vostre osservazioni in loco e valutate la situazione.»

Modulo 2: «Portate il vostro gruppo su un pendio fuori pista e proponete un tracciato tenendo conto di fattori quali condizioni della neve, punti di raduno e tipo di organizzazione del gruppo. Valutate i rischi della discesa insieme al vostro gruppo.»

Modulo 3: Un'ulteriore forma di valutazione è estratta a sorte tra le seguenti possibilità:

a)

Interpretazione e comprensione della meteorologia

1.

Il bollettino meteorologico alpino indica una situazione del tipo «Stau a nord» vale a dire forti precipitazioni da nord (alta pressione a ovest e bassa pressione verso est). Come si viene a creare questa situazione? Dove sono previste precipitazioni e approssimativamente di quale entità? In quali termini tale situazione può influire sulle valanghe?

2.

Il bollettino meteorologico evidenzia l'arrivo probabile di forti venti di Foehn sul versante nord delle montagne alte. Quale sarà, in quest'eventualità, il tempo nelle zone nord e sud del massiccio montano e quale sarà la probabile incidenza sulle valanghe?

3.

Valutate la situazione meteorologica in loco. Quali fattori incidono sull'evoluzione del tempo e come si evolverà quest'ultimo, secondo voi, nel corso dei prossimi giorni?

b)

Comprensione dei pericoli in alta montagna

1.

Quali fattori favoriscono l'insorgenza di ipotermia e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteristiche distintive dell'ipotermia e come bisogna agire quando si presenta? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico?

2.

Quali fattori possono portare al congelamento e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteristiche distintive del congelamento e come bisogna agire in caso di congelamento localizzato? Quali fattori ne favoriscono lo sviluppo ulteriore? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico?

3.

State percorrendo in discesa una pista lunga. La visibilità si riduce sempre di più a causa della nebbia. Come vi orientate senza l'ausilio di un GPS e che tipo di gestione del gruppo adottate?

c)

Abilità di valutare e interpretare il manto nevoso

1.

Analizzate la stabilità dell'attuale manto nevoso.

2.

Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con scarse nevicate. Illustrate gli eventi meteorologici che possono comportare un'instabilità del manto nevoso.

3.

Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con abbondanti nevicate. Illustrate gli eventi meteorologici che possono provocare un'instabilità del manto nevoso.

2.2.2.2.   Modulo di ricerca e salvataggio di persone sepolte da una valanga

Il modulo consiste nell'individuare due apparecchi di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA) nonché riportare in superficie almeno uno dei due apparecchi. Ciascun ARTVA è riposto in una sacca con materiale isolante di circa 60 cm di larghezza e sotterrato a circa 1 m di profondità ma senza sovrapposizione di segnale. È possibile utilizzare un ARTVA da esercitazione. La zona di ricerca è circoscritta a una superficie massima di 50 m per 50 m. Il tempo massimo consentito per localizzare i due ARTVA e riportare in superficie uno di essi è di 8 minuti. Per partecipare al modulo di ricerca i candidati devono essere dotati di un ARTVA digitale provvisto di almeno tre antenne. I candidati in possesso di un ARTVA analogico non sono ammessi a questa modulo di prova. Il modulo è superato se i due ARTVA sotterrati sono localizzati con successo e uno di essi è riportato in superficie entro i limiti di tempo stabiliti.


DECISIONI

4.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/19


DECISIONE (PESC) 2019/908 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 29 maggio 2019

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L'8 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/856 (2) che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020.

(3)

Il 20 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1207 (3) relativa alla nomina della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO dal 1o settembre 2016 al 14 giugno 2017.

(4)

Il 13 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1012 (4), che proroga il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018.

(5)

Il 5 giugno 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/869 (5), che proroga il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2018 al 14 giugno 2019.

(6)

Il 10 maggio 2019 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2019 al 31 dicembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) è prorogato per il periodo dal 15 giugno 2019 al 31 dicembre 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)   GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(2)  Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 146 dell'11.6.2018, pag. 5).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 49).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1012 del comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 27).

(5)  Decisione (PESC) 2018/869 del comitato politico e di sicurezza, del 5 giugno 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018) (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 24).


4.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/909 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2019

che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca. Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (EU MAP) per il periodo 2017-2019 è stato adottato con la decisione di esecuzione 2016/1251 della Commissione (3) e scadrà il 31 dicembre 2019.

(2)

Il programma pluriennale dell'Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i piani di lavoro nazionali devono essere presentati alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.

(3)

Al fine di preparare la revisione dell'EU MAP dopo il 2019, sono in corso consultazioni con esperti nel quadro del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, gruppi di coordinamento regionale, rappresentanti degli Stati membri e altri portatori d'interessi, che saranno ultimate solo alla fine del 2019. Di conseguenza, il nuovo EU MAP che tiene conto dei risultati di queste consultazioni non potrà essere adottato prima del 2021.

(4)

Per il periodo 2020-2021 è pertanto necessario adottare le disposizioni relative all'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e alle soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati, contenute nell'attuale EU MAP, in base al regolamento (UE) 2017/1004.

(5)

Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1004, la presente decisione stabilisce pertanto l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento. Le modalità dettagliate per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, sono stabilite dalla decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione (5).

(6)

Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca per il periodo 2020-2021, l'allegato della presente decisione stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulla base delle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare riguardanti le parti del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

(4)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(5)  Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

CAPO I

Campagne di ricerca in mare

Vengono realizzate almeno tutte le campagne di ricerca in mare di cui alla tabella del presente allegato (che sostituisce la tabella 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251), a meno che il loro riesame non porti alla conclusione che una data campagna non è più idonea ai fini della valutazione degli stock e della gestione della pesca. Possono essere aggiunte nuove campagne di ricerca al suddetto elenco sulla base degli stessi criteri di riesame scientifico.

Nell'ambito dei piani di lavoro di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri stabiliscono le campagne di ricerca in mare da realizzare e sono responsabili di tali campagne.

Gli Stati membri che contribuiscono a campagne di ricerca internazionali coordinano i propri sforzi all'interno della stessa regione marina.

Nei piani di lavoro nazionali gli Stati membri garantiscono la continuità con le campagne precedenti.

Il presente capo sostituisce il capo IV della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

CAPO II

Soglie

(1)

Il presente capo si applica alle attività di pesca dell'Unione e sostituisce le disposizioni del capo V della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

(2)

I dati biologici non devono essere raccolti se, per un dato stock ittico o una data specie:

a)

la quota di uno Stato membro sul totale ammissibile di catture (TAC) corrispondente rappresenta meno del 10 % del totale dell'Unione o se,

b)

in assenza di TAC, il totale degli sbarchi di uno Stato membro per uno stock o una specie rappresenta meno del 10 % della media degli sbarchi totali dell'UE negli ultimi 3 anni, o se

c)

il totale annuale degli sbarchi di uno Stato membro per una specie è inferiore a 200 tonnellate. Per le specie per le quali sussiste una specifica necessità di gestione può essere definita una soglia inferiore a livello di regione marina.

Se la somma dei contingenti di vari Stati membri, la cui quota di un TAC è inferiore al 10 %, supera il 25 % della quota del TAC per un determinato stock, la soglia del 10 % di cui alla lettera a) non si applica e gli Stati membri provvedono alla ripartizione dei compiti a livello regionale per garantire che lo stock sia oggetto di campionamento in base alle esigenze degli utilizzatori finali.

Non si applica alcuna soglia ai grandi pelagici e alle specie anadrome e catadrome.

(3)

Fatte salve disposizioni più specifiche connesse a obblighi internazionali nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, i dati biologici non devono essere raccolti se, per un dato stock ittico sfruttato a livello internazionale diverso dagli stock di grandi pelagici o di specie altamente migratorie, la quota dell'Unione è inferiore al 10 %.

(4)

Entro due anni dalla data in cui prende effetto la presente decisione gli Stati membri trasmettono stime delle catture basate su campagne di ricerca realizzate nelle attività di pesca ricreativa, comprese quelle svolte nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati, o ricavate da altri studi pilota. Tali campagne di ricerca consentono di valutare la quota delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa rispetto alle catture commerciali di tutte le specie in una regione marina per la quale devono essere trasmesse stime delle catture della pesca ricreativa nell'ambito del presente programma pluriennale dell'Unione. La concezione e la portata delle campagne di ricerca nazionali sulla pesca ricreativa, comprese eventuali soglie per la raccolta dei dati, sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

Nessuna soglia è applicabile alle catture della pesca ricreativa di stock ittici oggetto di piani di ricostituzione o di piani di gestione pluriennali, come nel caso dei grandi pelagici e delle specie altamente migratorie.

(5)

Se la produzione totale di uno Stato membro è inferiore all'1 % della produzione totale dell'Unione, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati economici e sociali per il settore dell'acquacoltura. Per le specie che rappresentano meno del 10 % della produzione acquicola di uno Stato membro, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati per il settore dell'acquacoltura. Inoltre, gli Stati membri la cui produzione totale è inferiore al 2,5 % della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore, possono definire una metodologia semplificata (ad esempio studi pilota) al fine di estrapolare i dati richiesti per le specie che rappresentano oltre il 10 % della produzione acquicola degli Stati membri, in volume e in valore.

I dati di riferimento sono gli ultimi dati comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i dati corrispondenti pubblicati da Eurostat.

(6)

Se la produzione acquicola totale di uno Stato membro è inferiore al 2,5 % della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati ambientali per il settore dell'acquacoltura.

I dati di riferimento sono gli ultimi dati comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 e i dati corrispondenti pubblicati da Eurostat.

(7)

La partecipazione (fisica o finanziaria) di uno Stato membro alle campagne di ricerca in mare di cui all'elenco delle campagne in mare del presente allegato non è obbligatoria se la sua quota di un TAC dell'Unione per la specie oggetto della ricerca è inferiore al 3 %. In assenza di TAC, la partecipazione (fisica o finanziaria) di uno Stato membro a campagne di ricerca in mare non è obbligatoria se la sua quota sugli sbarchi totali dell'Unione per un dato stock o una data specie nei 3 anni precedenti è al di sotto della soglia del 3 %. Per le campagne di ricerca relative a più specie o agli ecosistemi possono essere definite soglie a livello di regione marina.

(8)

Fatti salvi i punti da 2 a 7, gli Stati membri possono concordare soglie alternative all'interno della stessa regione marina.

Elenco delle campagne di ricerca in mare  (2)

Nome della campagna

Acronimo

Zona

Periodo

Principali specie bersaglio

Mar Baltico

Baltic International Trawl Survey

BITS Q1

BITS Q4

IIIaS, IIIb-d

1o e 4o trimestre

Merluzzo bianco e altre specie demersali

Baltic International Acoustic Survey (Autumn)

BIAS

IIIa, IIIb-d

Settembre-ottobre

Aringa e spratto

Gulf of Riga Acoustic Herring Survey

GRAHS

IIId

3o trimestre

Aringa

Sprat Acoustic Survey

SPRAS

IIId

Maggio

Spratto e aringa

Rügen Herring Larvae Survey

RHLS

IIId

Marzo-giugno

Aringa

Mare del Nord e Artico orientale (zone CIEM I e II)

International Bottom Trawl Survey

IBTS Q1

IBTS Q3

IIIa, IV

1o e 3o trimestre

Eglefino, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, aringa, spratto, merlano, sgombro, busbana norvegese

North Sea Beam Trawl Survey

BTS

IVb, IVc, VIId

3o trimestre

Passera di mare, sogliola

Demersal Young Fish Survey

DYFS

Coste del Mare del Nord

3o e 4o trimestre

Passera di mare, sogliola, gamberetto grigio

Sole NET Survey

SNS

IVb, IVc

3o trimestre

Sogliola, passera di mare

North Sea Sandeels Survey

NSSS

IVa, IVb

4o trimestre

Cicerelli

International Ecosystem Survey in the Nordic Seas

ASH

IIa

Maggio

Aringa, melù

Redfish Survey in the Norwegian Sea and adjacent waters

REDNOR

II

Agosto-settembre

Sebaste

Mackerel egg Survey

(Triennial)

NSMEGS

IV

Maggio-luglio

Deposizione di uova di sgombro

Herring Larvae survey

IHLS

IV, VIId

1o e 3o trimestre

Larve di aringa e di spratto

NS Herring Acoustic Survey

NHAS

IIIa, IV, VIa

Giugno-luglio

Aringa, spratto

Nephrops TVsurvey (FU 3&4)

NTV3&4

IIIA

2o o 3o trimestre

Scampo

Nephrops TVsurvey (FU 6)

NTV6

IVb

Settembre

Scampo

Nephrops TVsurvey (FU 7)

NTV7

IVa

2o o 3o trimestre

Scampo

Nephrops TVsurvey (FU 8)

NTV8

IVb

2o o 3o trimestre

Scampo

Nephrops TVsurvey (FU 9)

NTV9

IVa

2o o 3o trimestre

Scampo

Atlantico settentrionale (zone CIEM V-XIV e zone NAFO)

International Redfish Trawl and Acoustic Survey (Biennial)

REDTAS

Va, XII, XIV; NAFO SA 1-3

Giugno-luglio

Sebaste

Flemish Cap Groundfish survey

FCGS

3M

Luglio

Specie demersali

Greenland Groundfish survey

GGS

XIV, NAFO SA1

Ottobre-novembre

Merluzzo bianco, sebaste e altre specie demersali

3LNO Groundfish survey

PLATUXA

NAFO 3LNO

2o e 3o trimestre

Specie demersali

Western IBTS 4th quarter

(including Porcupine survey)

IBTS Q4

VIa, VII, VIII, IXa

4o trimestre

Specie demersali

Scottish Western IBTS

IBTS Q1

VIa, VIIa

Marzo

Gadidi, aringa, sgombro

ISBCBTS September

ISBCBTS

VIIa, f, g

Settembre

Sogliola, passera di mare

WCBTS

VIIe BTS

VIIe

Ottobre

Sogliola, passera di mare, rana pescatrice, limanda

Blue whiting survey

 

VI, VII

1o e 2o trimestre

Melù

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

(Triennial)

MEGS

VIa, VII, VIII, IXa

Gennaio-luglio

Deposizione di uova di sgombro e suro

Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey

 

VIII, IX

Marzo-aprile-maggio

Indici di abbondanza di sardina, acciuga, sgombro e suro

Sardine DEPM

(Triennial)

 

VIIIc, IXa

2o e 4o trimestre

SSB della sardina e uso di CUFES

Spawning/Pre spawning Herring/Boarfish acoustic survey

 

VIa, VIIa-g

Luglio, settembre, novembre, marzo, gennaio

Aringa, spratto

Biomass of Anchovy

BIOMAN

VIII

Maggio

SSB dell'acciuga (DEP)

Nephrops UWTV survey (offshore)

UWTV

(FU 11-13)

VIa

2o o 3o trimestre

Scampo

Nephrops UWTV

Irish Sea

UWTV

(FU 15)

VIIa

Agosto

Scampo

Nephrops UWTV survey

Aran Grounds

UWTV

(FU 17)

VIIb

Giugno

Scampo

Nephrops UWTV survey

Celtic Sea

UWTV

(FU 20-22)

VIIg,h,j

Luglio

Scampo

Nephrops Survey

Offshore Portugal NepS

UWTV

(FU 28-29)

IXa

Giugno

Scampo

Mar Mediterraneo e Mar Nero

Pan-Mediterranean Acoustic Survey ()

MEDIAS

GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20 e 22

Primavera-estate (2o e 3o trimestre)

Piccoli pelagici

Bottom trawl survey in Black Sea

BTSBS

GSA 29

Primavera-autunno (2°, 3o e 4o trimestre)

Rombo chiodato

Pelagic trawl survey in Black Sea,

PTSBS

GSA 29

Primavera-autunno (2°, 3o e 4o trimestre)

Spratto e merlano

International bottom trawl survey in the Mediterranean ()

MEDITS

GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25

Primavera-estate (2o e 3o trimestre)

Specie demersali


(1)  Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).

(2)  L'elenco delle campagne di ricerca in mare sostituisce la tabella 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.


4.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/27


DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/910 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca. Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (3) (il programma pluriennale dell'Unione) per il periodo 2017-2019, adottato con decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione (4), giungerà a scadenza il 31 dicembre 2019.

(2)

Il programma pluriennale dell'Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i piani di lavoro nazionali devono essere presentati alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.

(3)

Al fine di preparare la revisione dell'attuale programma pluriennale dell'Unione dopo il 2019, sono in corso consultazioni con esperti nell'ambito del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, gruppi di coordinamento regionale, rappresentanti degli Stati membri e altri portatori d'interessi, che si concluderanno solo alla fine del 2019. Di conseguenza, il nuovo programma pluriennale dell'Unione elaborato tenendo conto dei risultati di tali consultazioni non potrà essere adottato prima del 2021.

(4)

Per il periodo 2020-2021 è pertanto necessario adottare le disposizioni relative alla raccolta e alla gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici, contenute nell'attuale programma pluriennale dell'Unione, sulla base del regolamento (UE) 2017/1004.

(5)

La presente decisione stabilisce pertanto, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1004, modalità dettagliate per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. L'elenco delle campagne di ricerca in mare obbligatorie e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), sono stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione (6).

(6)

Ai fini della certezza del diritto, la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura abroga la decisione (UE) 2016/1251 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2020-2021, che contiene l'elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1004, figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)   GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113.

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

(5)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

CAPO I  (1)

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1004, al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3) e al regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(1)    navi in attività : navi che hanno effettuato operazioni di pesca (uno o più giorni) nel corso di un anno civile. Una nave che non abbia effettuato operazioni di pesca nel corso di un anno è considerata «inattiva»;

(2)    specie anadrome : risorse acquatiche vive il cui ciclo di vita ha inizio con la schiusa delle uova in acque dolci e prosegue con la migrazione in acque salate, il ritorno e infine la riproduzione in acque dolci;

(3)    specie catadrome : risorse acquatiche vive il cui ciclo di vita ha inizio con la schiusa delle uova in acque salate e prosegue con la migrazione in acque dolci, il ritorno e infine la riproduzione in acque salate;

(4)    frazione di cattura : una parte delle catture totali, ad esempio la parte delle catture sbarcate al di sopra della taglia minima di riferimento per la conservazione, la parte sbarcata al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, la parte rigettata in mare al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, i rigetti «de minimis» o i rigetti;

(5)    giorni in mare : qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno di una zona ed è fuori dal porto;

(6)    giorni di pesca : giorni di calendario in mare in cui è effettuata un'operazione di pesca, fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri. Una bordata di pesca può concorrere sia alla somma dei giorni di pesca per gli attrezzi passivi che alla somma dei giorni di pesca per gli attrezzi attivi nel corso di tale bordata;

(7)    luogo di pesca : (gruppo di) unità geografiche in cui è praticata la pesca. Tali unità sono concordate a livello di regione marina sulla base di zone esistenti definite da organizzazioni regionali di gestione della pesca o da organismi scientifici;

(8)    segmento di flotta : gruppo di navi appartenenti alla stessa classe di lunghezza (LFT - lunghezza fuori tutto) e prevalentemente operanti con un medesimo attrezzo da pesca nel corso dell'anno;

(9)    mestiere : gruppo di operazioni di pesca dirette alla cattura di specie (o gruppi di specie) similari (4), effettuate con attrezzi simili nello stesso periodo dell'anno e/o nella stessa zona e caratterizzate da modelli di sfruttamento similari;

(10)    campagne di ricerca in mare : le uscite effettuate su una nave da ricerca o un'imbarcazione adibita alla ricerca scientifica per il monitoraggio degli stock e degli ecosistemi, a tale fine designata dall'organismo responsabile dell'attuazione del programma di lavoro nazionale istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014.

CAPO II  (5)

Metodi di raccolta dei dati

I metodi di raccolta e la qualità dei dati sono idonei agli scopi previsti indicati all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono basati sulle migliori pratiche e sulle pertinenti metodologie raccomandate dagli organismi scientifici competenti. A tal fine, i metodi e il risultato della loro applicazione sono esaminati a intervalli regolari da organismi scientifici indipendenti, al fine di verificarne l'adeguatezza per la gestione della politica comune della pesca.

CAPO III  (6)

Requisiti in materia di dati

1.   Set di dati

1.1.

Nell'ambito dei piani di lavoro elaborati a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri stabiliscono i dati che devono essere raccolti tra i seguenti set di dati specificati ai punti da 2 a 7 del presente capo:

a)

dati biologici, per frazione di cattura, relativi agli stock prelevati nell'ambito di attività di pesca commerciale dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, e nell'ambito di attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione;

b)

dati per valutare l'impatto delle attività di pesca dell'Unione sull'ecosistema marino nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione;

c)

dati particolareggiati sull'attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009;

d)

dati economici e sociali relativi al settore della pesca (7);

e)

dati economici, sociali e ambientali relativi al settore dell'acquacoltura.

1.2.

I dati che devono essere raccolti sono stabiliti in conformità degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/1004, tenuto conto delle soglie di cui al capo II dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/909 che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

1.3.

Devono essere raccolti dati che consentano di effettuare stime attendibili per il tipo di pesca, i periodi e le zone in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali concordate a livello di regione marina. La frequenza di raccolta dei dati deve essere coordinata a livello di regione marina, salvo indicazione contraria del presente allegato e delle tabelle corrispondenti.

2.   Dati biologici sugli stock catturati nell'ambito di attività di pesca commerciale dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, e nell'ambito di attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

a)

I quantitativi catturati per specie e i dati biologici ricavati da singoli esemplari per la stima dei seguenti parametri:

i)

per le attività di pesca commerciale, volume e frequenza di lunghezza di tutte le frazioni di cattura (compresi i rigetti e le catture indesiderate) per gli stock elencati nelle tabelle 1 A, 1B e 1C, comunicati al livello di aggregazione 6 come indicato nella tabella 2. La risoluzione temporale è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;

ii)

per le attività di pesca commerciale, peso medio e distribuzione per età delle catture degli stock elencati nelle tabelle 1 A, 1B e 1C. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili e la risoluzione temporale sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;

iii)

per le attività di pesca commerciale, dati su rapporto dei sessi, maturità e fecondità delle catture per gli stock elencati nelle tabelle 1 A, 1B e 1C, con la frequenza necessaria ai fini dei pareri scientifici. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili e la risoluzione temporale sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;

iv)

per le attività di pesca ricreativa, volume annuo (numero e peso o lunghezza) delle catture e dei rigetti per le specie elencate nella tabella 3 e/o le specie identificate a livello di regione marina, nella misura necessaria per la gestione della pesca. Le esigenze degli utilizzatori finali per quanto riguarda l'età o altri dati biologici specificati ai punti da i) a iii) sono valutate per la pesca ricreativa a livello di regione marina.

b)

Oltre ai dati di cui alla lettera a), i dati seguenti relativi alle specie anadrome e catadrome elencate nella tabella 1E catturate nell'ambito di attività di pesca commerciale nella parte del loro ciclo di vita che si svolge in acqua dolce, a prescindere dal modo in cui vengono praticate tali attività:

i)

variabili relative agli stock (per singoli esemplari, età, lunghezza, peso, sesso, maturità e fecondità, per fase del ciclo vitale, ulteriormente specificate in base alla specie e alla regione) e

ii)

quantitativi annui catturati per classe di età o fase del ciclo vitale.

c)

Inoltre:

per l'anguilla, informazioni (dati, stime, tendenze relative ecc.) raccolte annualmente almeno in un bacino fluviale per unità di gestione dell'anguilla concernenti:

i)

l'abbondanza delle reclute,

ii)

l'abbondanza della biomassa (anguilla gialla) e

iii)

il numero o il peso e il rapporto dei sessi delle argentine migranti e,

per tutti i salmoni selvatici: informazioni raccolte annualmente, salvo se diversamente concordato a livello regionale, sull'abbondanza di giovani salmoni («smolt» e «parr») e sul numero di individui che risalgono i fiumi.

La designazione dei fiumi da monitorare in relazione all'anguilla e al salmone è definita a livello regionale. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili è coordinata a livello regionale in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

3.   Dati per la valutazione dell'impatto delle attività di pesca dell'Unione sugli ecosistemi marini nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

a)

Per tutti i tipi di pesca, le catture accessorie accidentali di tutti gli uccelli, i mammiferi, i rettili e i pesci protetti in virtù della legislazione dell'Unione e degli accordi internazionali, comprese le specie elencate nella tabella 1D, o l'eventuale assenza di catture, registrate nel corso di missioni di osservazione sui pescherecci o dai pescatori stessi nei giornali di pesca.

Se i dati sulle catture accessorie accidentali raccolti nel corso di missioni di osservazione non sono ritenuti sufficienti per le esigenze degli utilizzatori finali, gli Stati membri fanno ricorso ad altre metodologie. La selezione di tali metodologie è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

b)

I dati necessari per valutare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione.

Le variabili utilizzate per valutare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini sono quelle registrate a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati sono disaggregati al livello 3 (8) dell'attività di pesca, salvo qualora sia necessario un livello di aggregazione inferiore a livello regionale, in particolare nel caso di zone marine protette.

Se i dati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 non presentano la giusta risoluzione o non offrono una qualità o una copertura sufficienti per l'uso scientifico previsto, la raccolta è effettuata in altro modo con l'ausilio di metodi di campionamento adeguati. I dati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono messi a disposizione delle istituzioni nazionali incaricate di attuare i piani di lavoro al livello di aggregazione adeguato.

c)

I dati necessari per stimare il livello di pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, in particolare gli effetti su specie non commerciali, i rapporti predatore-preda e la mortalità naturale delle specie ittiche in ogni regione marina.

Questi dati sono dapprima valutati nell'ambito di studi pilota. Sulla base dei risultati degli studi pilota, gli Stati membri stabiliscono quali dati specifici saranno raccolti per ciascuna regione marina; tale raccolta è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

4.   Dati particolareggiati sull'attività dei pescherecci dell'Unione (9) nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009

I dati necessari per valutare l'attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione comprendono le variabili indicate nella tabella 4. I dati registrati, dichiarati e trasmessi a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono messi a disposizione delle istituzioni nazionali incaricate di attuare i piani di lavoro sotto forma di dati primari. Se tali dati non devono essere raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 o se i dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 non presentano la giusta risoluzione o non offrono una qualità o una copertura sufficienti per l'uso scientifico previsto, la raccolta è effettuata in altro modo con l'ausilio di metodi di campionamento adeguati. Tali metodi devono consentire di stimare le variabili elencate nella tabella 4 al più basso livello geografico pertinente per segmento di flotta (tabella 5a) e al livello 6 per il mestiere (tabella 2).

5.   Dati economici e sociali sulla pesca per la valutazione dei risultati economici e sociali del settore della pesca dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

a)

Le variabili economiche indicate nella tabella 5 A in base alla segmentazione settoriale di cui alla tabella 5B e alle super-regioni definite nella tabella 5C.

La popolazione comprende tutte le navi in attività e le navi inattive immatricolate nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (10) al 31 dicembre dell'anno di riferimento e le navi che non figurano nel registro in quella data ma che hanno praticato attività di pesca per almeno un giorno nell'anno di riferimento.

Per le navi inattive sono raccolti unicamente i dati relativi al valore del capitale e ai costi di capitale.

Se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche, per garantire la riservatezza statistica è possibile applicare un raggruppamento per comunicare le variabili economiche. Il raggruppamento può essere utilizzato anche se necessario per elaborare un piano di campionamento statisticamente valido. Tale sistema di raggruppamento è coerente nel tempo.

I dati economici sono raccolti su base annuale.

b)

Le variabili sociali indicate nella tabella 6.

I dati sociali sono raccolti ogni tre anni a partire dal 2018.

I dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità possono essere raccolti sulla base di studi pilota.

6.   Dati economici, sociali e ambientali riguardanti l'acquacoltura marina e, a titolo facoltativo, l'acquacoltura di acqua dolce, per la valutazione dei risultati sociali, economici e ambientali del settore acquicolo dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

a)

Le variabili economiche indicate nella tabella 7 in base alla segmentazione settoriale di cui alla tabella 9.

La popolazione comprende tutte le imprese la cui attività primaria è definita in base ai codici 03.21 e 03.22 della classificazione delle attività economiche NACE (11) e che operano a scopo di lucro.

I dati economici sono raccolti su base annuale.

b)

Le variabili sociali indicate nella tabella 6.

I dati sociali sono raccolti ogni tre anni a partire dal 2018.

I dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità possono essere raccolti sulla base di studi pilota.

c)

I dati ambientali relativi all'acquacoltura indicati nella tabella 8 per consentire la valutazione di alcuni aspetti dei risultati ambientali.

I dati ambientali possono essere raccolti sulla base di studi pilota ed estrapolati per ottenere i totali corrispondenti al volume totale della produzione ittica dello Stato membro.

I dati ambientali sono raccolti ogni due anni.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1 A  (12)

Stock nelle acque dell'Unione

Specie (nome comune)

Specie (nome scientifico)

Zona (codice della zona CIEM (13), IBSFC (14) o FAO (15) in cui è presente lo stock/codice dello stock

Artico orientale, Mare di Norvegia e Mare di Barents

Anguilla europea

Anguilla anguilla

I, II

Brosmio

Brosme brosme

I, II

Aringa atlantico-scandinava

Clupea harengus

I, II

Merluzzo bianco

Gadus morhua

I, II

Capelin

Mallotus villosus

I, II

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

I, II

Melù

Micromesistius poutassou

I-II

Gamberello boreale

Pandalus borealis

I, II

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

I, II

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

Salmone

Salmo salar

I, II

Sgombro

Scomber scombrus

II

Scorfano di Norvegia

Sebastes marinus.

I, II

Sebaste

Sebastes mentella

I, II

Suro

Trachurus trachurus

IIa

Skagerrak e Kattegat

Cicerello

Ammodytidae

IIIa

Anguilla europea

Anguilla anguilla

IIIa

Aringa

Clupea harengus

IIIa/22-24, IIIa

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

IIIa

Capone gorno

Eutrigla gurnardus

IIIa

Capone coccio

Aspitrigla cuculus

IIIa

Merluzzo bianco

Gadus morhua

IIIaN

Merluzzo bianco

Gadus morhua

IIIaS

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

IIIa

Limanda

Limanda limanda

IIIa

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

IIIa

Merlano

Merlangius merlangus

IIIa

Nasello

Merluccius merluccius

IIIa

Melù

Micromesistius poutassou

IIIa

Scampo

Nephrops norvegicus

Unità funzionale

Gamberello boreale

Pandalus borealis

IIIa

Passera di mare

Pleuronectes platessa

IIIa

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

IIIa

Salmone

Salmo salar

IIIa

Rombo chiodato

Psetta maxima

IIIa

Sgombro

Scomber scombrus

IIIa

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

IIIa

Sogliola

Solea solea

IIIa

Spratto

Sprattus sprattus

IIIa

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

IIIa

Tutte le specie commerciali di squali e razze (16)

Selachii, Rajidae

IIIa

Mar Baltico —

Anguilla europea

Anguilla anguilla

22-32

Aringa

Clupea harengus

22-24/25-29, 32/30/31/Golfo di Riga

Coregone lavarello

Coregonus lavaretus

IIId

Coregone bianco

Coregonus albula

22-32

Merluzzo bianco

Gadus morhua

22-24/25-32

Limanda

Limanda limanda

22-32

Pesce persico

Perca fluviatilis

IIId

Passera pianuzza

Platichtys flesus

22-32

Passera di mare

Pleuronectes platessa

22-32

Rombo chiodato

Psetta maxima

22-32

Salmone

Salmo salar

22-31/32

Trota di mare

Salmo trutta

22-32

Sandra

Sander lucioperca

IIId

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

22-32

Sogliola

Solea solea

22

Spratto

Sprattus sprattus

22-32

Mare del Nord e Manica orientale

Cicerello

Ammodytidae

IV

Bavose lupe

Anarhichas spp.

IV

Anguilla europea

Anguilla anguilla

IV, VIId

Argentine

Argentina spp.

IV

Capone gorno

Eutrigla gurnardus

IV

Brosmio

Brosme brosme

IV

Aringa

Clupea harengus

IV, VIId

Gamberetto grigio

Crangon crangon

IV, VIId

Spigola

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

Capone gorno

Eutrigla gurnardus

IV

Merluzzo bianco

Gadus morhua

IV, VIId

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

IV

Scorfano di fondale

Helicolenus dactylopterus

IV

Rombo quattrocchi

Lepidorhombus boscii

IV, VIId

Rombo giallo

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

Limanda

Limanda limanda

IV, VIId

Rospo

Lophius budegassa

IV, VIId

Rana pescatrice

Lophius piscatorius

IV

Granatiere berglax

Macrourus berglax

IV

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

IV

Merlano

Merlangius merlangus

IV, VIId

Nasello

Merluccius merluccius

IV, VII

Melù

Micromesistius poutassou

IV, VIId

Limanda

Microstomus kitt

IV, VIId

Molva azzurra

Molva dypterygia

IV

Molva

Molva molva

IV

Triglia di fango

Mullus barbatus

IV, VIId

Triglia di scoglio

Mullus surmuletus

IV, VIId

Scampo

Nephrops norvegicus

Tutte le unità funzionali

Gamberello boreale

Pandalus borealis

IVa est/IVa/IV

Ventaglio

Pecten maximus

VIId

Musdea bianca

Phycis blennoides

IV

Musdea

Phycis phycis

IV

Passera pianuzza

Platichthys flesus

IV

Passera di mare

Pleuronectes platessa

IV

Passera di mare

Pleuronectes platessa

VIId

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

IV

Rombo chiodato

Psetta maxima

IV, VIId

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

IV

Salmone

Salmo salar

IV, VIId

Sgombro

Scomber scombrus

IV, VIId

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

IV, VIId

Sebaste

Sebastes mentella

IV

Sogliola

Solea solea

IV

Sogliola

Solea solea

VIId

Spratto

Sprattus sprattus

IV/VIId

Suro

Trachurus trachurus

IV, VIId

Capone gallinella

Trigla lucerna

IV

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

IV

Pesce San Pietro

Zeus faber

IV, VIId

Tutte le specie commerciali di squali e razze (16)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Atlantico nord-orientale e Manica occidentale

Alepocefalo

Alepocephalus bairdii

VI, XII

Cicerello

Ammodytidae

VIa

Pesce tamburo

Capros aper

V, VI,VII

Ventaglio

Pecten maximus

IV, VI, VII

Canestrello

Aequipecten opercularis

VII

Grancevola

Maja squinado

V, VI,VII

Anguilla europea

Anguilla anguilla

Tutte le zone

Pesci sciabola

Aphanopus spp.

Tutte le zone

Argentine

Argentina spp.

Tutte le zone

Bocca d'oro

Argyrosomus regius

Tutte le zone

Capone coccio

Aspitrigla cuculus

Tutte le zone

Berici

Beryx spp.

Tutte le zone, eccetto X e IXa

Berici

Beryx spp.

IXa e X

Granchio di mare

Cancer pagurus

Tutte le zone

Aringa

Clupea harengus

VIa/VIaN/

VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj

Grongo

Conger conger

Tutte le zone, eccetto la X

Grongo

Conger conger

X

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Tutte le zone

Zigrino

Dalatias licha

Tutte le zone

Pastinaca

Dasyatis pastinaca

VII, VIII

Squalo becco d'uccello

Deania calcea

V, VI, VII, IX, X, XII

Spigola

Dicentrarchus labrax

Tutte le zone, eccetto la IX

Spigola

Dicentrarchus labrax

IX

Sogliola cuneata

Dicologlossa cuneata

VIIIc, IX

Acciuga

Engraulis encrasicolus

IXa (solo Cadice)

Acciuga

Engraulis encrasicolus

VIII

Sagrì nero

Etmopterus spinax

VI, VII, VIII

Capone gorno

Eutrigla gurnardus

VIId,e

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Scorfano di fondale

Helicolenus dactylopterus

Tutte le zone

Astice

Homarus gammarus

Tutte le zone

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Tutte le zone

Pesce sciabola

Lepidopus caudatus

IXa

Rombo quattrocchi

Lepidorhombus boscii

VIIIc, IXa

Rombo giallo

Lepidorhombus whiffiagonis

VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa

Limanda

Limanda limanda

VIIe/VIIa,f-h

Calamaro

Loligo vulgaris

Tutte le zone, eccetto VIIIc, IXa

Calamaro

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

Rospo

Lophius budegassa

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Rospo

Lophius budegassa

VIIIc, IXa

Rana pescatrice

Lophius piscatorious

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Rana pescatrice

Lophius piscatorious

VIIIc, IXa

Capelin

Mallotus villosus

XIV

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Va/Vb

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

VIa/VIb/VIIa/VIIb-k

Merlano

Merlangius merlangus

VIII/IX, X

Merlano

Merlangius merlangus

Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Nasello

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa

Sogliola cuneata

Microchirus variegatus

Tutte le zone

Melù

Micromesistius poutassou

I-IX, XII, XIV

Limanda

Microstomus kitt

Tutte le zone

Molva azzurra

Molva dypterygia

Tutte le zone, eccetto la X

Molva occhiona

Molva macrophthalma

X

Molva

Molva molva

Tutte le zone

Triglia di scoglio

Mullus surmuletus

Tutte le zone

Palombo stellato

Mustelus asterias

VI, VII, VIII, IX

Palombo

Mustelus mustelus

VI, VII, VIII, IX

Palombo punteggiato

Mustelus punctulatus

VI, VII, VIII, IX

Scampo

Nephrops norvegicus

Unità funzionale VI

Scampo

Nephrops norvegicus

Unità funzionale VII

Scampo

Nephrops norvegicus

Unità funzionali VIII, IX

Polpo di scoglio

Octopus vulgaris

Tutte le zone, eccetto VIIIc, IXa

Polpo di scoglio

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

Occhialone

Pagellus bogaraveo

IXa, X

Gamberetti rosa

Pandalus spp.

Tutte le zone

Gambero rosa mediterraneo

Parapenaeus longirostris

IXa

Musdea bianca

Phycis blennoides

Tutte le zone

Musdea

Phycis phycis

Tutte le zone

Passera di mare

Pleuronectes platessa

VIIa/VIIe/VIIfg

Passera di mare

Pleuronectes platessa

VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Tutte le zone, eccetto IX, X

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

IX, X

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Va/Vb/IV, IIIa, VI

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

VII, VIII

Cernia di fondale

Polyprion americanus

X

Rombo chiodato

Psetta maxima

Tutte le zone

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

V, XIV/VI

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

V, XIV

Salmone

Salmo salar

Tutte le zone

Sardina

Sardina pilchardus

VIIIabd/VIIIc, IXa

Sgombro

Scomber colias

VIII, IX, X

Sgombro

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

Tutte le zone

Scorfano di Norvegia

Sebastes marinus

Sottozone CIEM V, VI, XII, XIV e NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K).

Sebaste

Sebastes mentella

Sottozone CIEM V, VI, XII, XIV e NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)

Seppia

Sepia officinalis

Tutte le zone

Sogliola

Solea solea

VIIa/VIIfg

Sogliola

Solea solea

VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Sogliola

Solea solea

VIIe

Sogliola

Solea solea

VIIIab

Sparidi

Sparidae

Tutte le zone

Sugarello

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Sugarello pittato

Trachurus picturatus

VIII, IX, X

Suro

Trachurus trachurus

IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X

Suro

Trachurus trachurus

VIIIc, IXa

Busbane

Trisopterus spp.

Tutte le zone

Pesce San Pietro

Zeus faber

Tutte le zone

Tutte le specie commerciali di squali e razze (16)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Mar Mediterraneo e Mar Nero

Anguilla europea

Anguilla anguilla

Tutte le zone del Mediterraneo

Gambero rosso

Aristeomorpha foliacea

Tutte le zone del Mediterraneo

Gambero rosso mediterraneo

Aristeus antennatus

Tutte le zone del Mediterraneo

Boga

Boops boops

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Lampuga

Coryphaena equiselis

Tutte le zone del Mediterraneo

Lampuga

Coryphaena hippurus

Tutte le zone del Mediterraneo

Spigola

Dicentrarchus labrax

Tutte le zone del Mediterraneo

Moscardino bianco

Eledone cirrhosa

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Moscardino

Eledone moschata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Tutte le zone del Mediterraneo

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Mar Nero GSA 29

Capone gorno

Eutrigla gurnardus

2.2, 3.1

Totani

Illex spp., Todarodes spp.

Tutte le zone del Mediterraneo

Pesci vela

Istiophoridae

Tutte le zone del Mediterraneo

Calamaro

Loligo vulgaris

Tutte le zone del Mediterraneo

Rospo

Lophius budegassa

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Rana pescatrice

Lophius piscatorius

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Merlano

Merlangius merlangus

Mar Nero GSA 29

Nasello

Merluccius merluccius

Tutte le zone del Mediterraneo

Melù

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

Muggini

Mugilidae

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Triglia di fango

Mullus barbatus

Tutte le zone del Mediterraneo

Triglia di fango

Mullus barbatus

Mar Nero GSA 29

Triglia di scoglio

Mullus surmuletus

Tutte le zone del Mediterraneo

Polpo di scoglio

Octopus vulgaris

Tutte le zone del Mediterraneo

Scampo

Nephrops norvegicus

Tutte le zone del Mediterraneo

Pagelli

Pagellus erythrinus

Tutte le zone del Mediterraneo

Gambero rosa mediterraneo

Parapenaeus longirostris

Tutte le zone del Mediterraneo

Mazzancolla

Penaeus kerathurus

3.1

Rombo chiodato

Psetta maxima

Mar Nero GSA 29

Sardina

Sardina pilchardus

Tutte le zone del Mediterraneo

Sgombro

Scomber spp.

Tutte le zone del Mediterraneo

Seppia

Sepia officinalis

Tutte le zone del Mediterraneo

Sogliola

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

Orata

Sparus aurata

1.2, 3.1

Zerro

Spicara smaris

2.1, 3.1, 3.2

Spratto

Sprattus sprattus

Mar Nero GSA 29

Pannocchia

Squilla mantis

1.3, 2.1, 2.2

Sugarello

Trachurus mediterraneus

Tutte le zone del Mediterraneo

Sugarello

Trachurus mediterraneus

Mar Nero GSA 29

Suro

Trachurus trachurus

Tutte le zone del Mediterraneo

Suro

Trachurus trachurus

Mar Nero GSA 29

Capone gallinella

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

Vongola

Veneridae

2.1, 2.2

Rossetto

Aphia minuta

GSA 9,10,16 e 19

Latterini

Atherina spp

GSA 9,10,16 e 19

Merluzzo capellano

Trisopterus minutus

Tutte le regioni

Tutte le specie commerciali di squali e razze (16)

Selachii, Rajidae

Tutte le regioni

DATI BIOLOGICI

Tabella 1B  (17)

Stock di regioni ultraperiferiche dell'Unione

Specie (nome comune)

Specie (nome scientifico)

Guyana francese

Lutiano rosso

Lutjanus purpureus

Gamberi

Farfantepenaeus subtilis

Ombrina

Cynoscion acoupa

Ombrina dentata

Cynoscion steindachneri

Ombrina

Cynoscion virescens

Pescigatto di mare

Ariidae

Pesce foglia

Lobotes surinamensis

Grugnolo luteo

Genyatremus luteus

Pseudospigole

Centropomus spp.

Serranidi

Serranidae

Muggini

Mugil spp.

Guadalupa e Martinica

Lutiani

Lutjanidae

Emulidi

Haemulidae

Serranidi

Serranidae

Pesce scorpione

Pterois volitans

Scombridi

Scombridae

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Lampuga

Coryphaena hippurus

Isola della Riunione e Mayotte

Lutiani

Lutjanidae

Serranidi

Serranidae

Scombridi

Scombridae

Pesce spada

Xiphias gladius

Altri pesci vela

Istiophoridae

Lampuga

Coryphaena hippurus

Suro occhione

Selar crumenophthalmus

Azzorre, Madera e Isole Canarie

Sgombro

Scomber colias

Alaccia

Sardinella maderensis

Suro

Trachurus spp.

Sardina

Sardina pilchardus

Scaro

Sparisoma cretense

Patelle

Patellidae

DATI BIOLOGICI

Tabella 1C (1)

Stock in regioni marine regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS)

IATTC (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali)

SPECIE

Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o dalle organizzazioni regionali di pesca (ORP) competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.

Frequenza di raccolta di variabili biologiche

Nome scientifico

Nome comune

Zona geografica

Priorità

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Thunnus albacares

Tonno albacora

Oceano Pacifico orientale

Alta

Thunnus obesus

Tonno obeso

Oceano Pacifico orientale

Alta

Katsuwonus pelamis

Tonnetto striato

Oceano Pacifico orientale

Alta

Thunnus alalunga

Tonno bianco

Oceano Pacifico orientale

Alta

Thunnus orientalis

Tonno rosso del Pacifico

Oceano Pacifico orientale

Alta

Xiphias gladius

Pesce spada

Oceano Pacifico orientale

Alta

Makaira nigricans (o mazara)

Marlin azzurro

Oceano Pacifico orientale

Alta

Makaira indica

Marlin nero

Oceano Pacifico orientale

Alta

Tetrapturus audax

Pesce lancia striato

Oceano Pacifico orientale

Alta


ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)

SPECIE

Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.

Frequenza di raccolta di variabili biologiche

Nome scientifico

Nome comune

Zona geografica

Priorità

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Thunnus albacares

Tonno albacora

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Thunnus obesus

Tonno obeso

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Katsuwonus pelamis

Tonnetto striato

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Thunnus alalunga

Tonno bianco

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Thunnus thynnus

Tonno rosso

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Xiphias gladius

Pesce spada

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Makaira nigricans (o mazara)

Marlin azzurro

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Istiophorus albicans

Pesce vela atlantico

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Tetrapturus albidus

Marlin bianco

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Prionace glauca

Verdesca

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Auxis rochei

Tombarello

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Sarda sarda

Palamita

Oceano Atlantico e mari adiacenti

Alta

Euthynnus alleteratus

Tonnetto

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Thunnus atlanticus

Tonno pinna nera

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Orcynopsis unicolor

Palamita bianca

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Scomberomorus brasiliensis

Maccarello reale maculato

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Scomberomorus regalis

Maccarello reale atlantico

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Auxis thazard

Biso

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Scomberomorus cavalla

Maccarello reale

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Scomberomorus tritor

Maccarello reale di Guinea

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Scomberomorus maculatus

Maccarello reale maculato

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Acanthocybium solandri

Maccarello striato

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA

Coryphaena hippurus

Lampuga

Oceano Atlantico e mari adiacenti

MEDIA


NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale)

SPECIE

Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.

Frequenza di raccolta di variabili biologiche

Nome scientifico

Nome comune

Stock definiti dalla ORGP

Priorità

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Gadus morhua

Merluzzo bianco

NAFO 2 J 3KL

Bassa

Gadus morhua

Merluzzo bianco

NAFO 3M

Alta

Gadus morhua

Merluzzo bianco

NAFO 3NO

Alta

Gadus morhua

Merluzzo bianco

NAFO 3Ps

Alta

Gadus morhua

Merluzzo bianco

NAFO SA1

Alta

Glyptocephalus cynoglossus

Passera lingua di cane

NAFO 3NO

Alta

Glyptocephalus cynoglossus

Passera lingua di cane

NAFO 2J3KL

Bassa

Hippoglossoides platessoides

Passera canadese

NAFO 3LNO

Alta

Hippoglossoides platessoides

Passera canadese

NAFO 3M

Alta

Limanda ferruginea

Limanda

NAFO 3LNO

MEDIA

Coryphaenoides rupestris

Granatiere di roccia

NAFO SA0 + 1

Bassa

Macrourus berglax

Granatiere berglax

NAFO SA2 + 3

Alta

Pandalus borealis

Gamberello boreale

NAFO 3LNO

Alta

Pandalus borealis

Gamberello boreale

NAFO 3M

Alta

Amblyraja radiata

Razza stellata

NAFO 3LNOPs

Alta

Reinhardtius hippoglossoides

Ippoglosso nero

NAFO 3KLMNO

Alta

Reinhardtius hippoglossoides

Ippoglosso nero

NAFO SA1

Alta

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

NAFO SA1

Bassa

Sebastes mentella

Sebaste

NAFO SA1

Alta

Sebastes spp.

Sebaste

NAFO 3LN

Alta

Sebastes spp.

Sebaste

NAFO 3M

Alta

Sebastes spp.

Sebaste

NAFO 3O

Alta

Urophycis tenuis

Musdea americana

NAFO 3NO

Alta

Mallotus villosus

Capelin

NAFO 3NO

Alta

Beryx sp.

Berici

NAFO 6G

Alta

Illex illecebrosus

Totano

NAFO Sottozone 3 + 4

Bassa

Salmo salar

Salmone

NAFO S1+ sottozona CIEM XIV,

NEAF, NASCO

Alta

 


Zona marina FAO 34 - Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)

SPECIE

Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.

Frequenza di raccolta di variabili biologiche

Nome scientifico

Nome comune

Zona geografica

Priorità

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Brachydeuterus spp.

Burri

34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Caranx spp.

Carangi

34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Cynoglossus spp.

Cinoglossidi

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Decapterus spp.

Sugarotti

34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Dentex canariensis

Dentice

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

MEDIA

Dentex congoensis

Dentice

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

MEDIA

Dentex macrophthalmus

Dentice occhione

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Dentex maroccanus

Dentice marocchino

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

MEDIA

Dentex spp.

Dentici

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Engraulis encrasicolus

Acciuga

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Epinephelus aeneus

Cernia bianca

34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Ethmalosa fimbriata

Alaccia larga

34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Farfantepenaeus notialis

Mazzancolla rosa

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Galeoides decadactylus

Capitano minore

34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Loligo vulgaris

Calamaro

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Merluccius polli

Nasello

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Merluccius senegalensis

Merluzzo senegalese

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Merluccius spp.

Altri naselli

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

MEDIA

Octopus vulgaris

Polpo di scoglio

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Pagellus acarne

Pagello mafrone

34.1.1.

Alta

Pagellus bellottii

Pagello rosso

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Pagellus bogaraveo

Occhialone

34.1.1.

MEDIA

Pagellus spp.

Pagelli

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Pagrus caeruleostictus

Pagro azzurro

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Parapenaeus longirostris

Gambero rosa mediterraneo

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Pomadasys incisus

Grugnolo

34.1.1.

MEDIA

Pomadasys spp.

Burri

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Pseudotolithus spp.

Ombrine

34.1.1.

Alta

Sardina pilchardus

Sardina

34.1.1., 34.1.3.

Alta

Sardinella aurita

Alaccia

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Sardinella maderensis

Alaccia

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Scomber japonicus

Sgombro

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Scomber spp.

Altri sgombri

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Sepia hierredda

Seppia

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Sepia officinalis

Seppia

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Sepia spp.

Seppie

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

MEDIA

Sparidae

Sparidi

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Sparus spp.

Sparidi

34.1.1.

Alta

Trachurus trachurus

Sugarello

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Trachurus trecae

Suro cunene

34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.

Alta

Umbrina canariensis

Ombrina delle Canarie

34.3.3-6.

MEDIA


SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale)

SPECIE

Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.

Frequenza di raccolta di variabili biologiche

Nome scientifico

Nome comune

Zona geografica

Priorità

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Dissostichus eleginoides

Austromerluzzo

Atlantico sud-orientale

Alta

Beryx spp.

Berici

Atlantico sud-orientale

Alta

Chaceon spp.

Granchi rossi

Atlantico sud-orientale

Alta

Pseudopentaceros richardsoni

Pentacero australe

Atlantico sud-orientale

Alta

Helicolenus spp.

Scorfani di fondale

Atlantico sud-orientale

Alta

Hoplostethus atlanticus

Pesce specchio atlantico

Atlantico sud-orientale

Alta

Trachurus spp.

Suro

Atlantico sud-orientale

Alta

Scomber spp.

Sgombro

Atlantico sud-orientale

Alta

Polyprion americanus

Cernia di fondale

Atlantico sud-orientale

MEDIA

Jasus tristani

Aragosta

Atlantico sud-orientale

MEDIA

Lepidotus caudatus

Pesce sciabola

Atlantico sud-orientale

MEDIA

Schedophilus ovalis

Centrolofo viola

Atlantico sud-orientale

Bassa

Schedophilus velaini

Centrolofo australe

Atlantico sud-orientale

Bassa

Allocyttus verucossus

Oreo

Atlantico sud-orientale

Bassa

Neocyttus romboidales

 

Atlantico sud-orientale

 

Allocyttus guineensis

 

Atlantico sud-orientale

 

Pseudocyttu smaculatus

 

Atlantico sud-orientale

 

Emmelichthys nitidus

Zerro australe

Atlantico sud-orientale

Bassa

Ruvettus pretiosus

Ruvetto

Atlantico sud-orientale

Bassa

Promethichthys prometheus

Tirsite chiaro

Atlantico sud-orientale

Bassa

Macrourus spp.

Granatieri

Atlantico sud-orientale

Bassa

Antimora rostrata

Antimora blu

Atlantico sud-orientale

Bassa

Epigonus spp

Re di triglie

Atlantico sud-orientale

Bassa

Merluccius spp.

Nasello

Atlantico sud-orientale

Bassa

Notopogon fernandezianus

Pesce tamburo australe

Atlantico sud-orientale

Bassa

Octopodidae e Loliginidae

Polpi e calamari

Atlantico sud-orientale

Bassa

 


WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)

SPECIE

Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.

Frequenza di raccolta di variabili biologiche

Nome scientifico

Nome comune

Zona geografica

Priorità

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Thunnus albacares

Tonno albacora

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Thunnus obesus

Tonno obeso

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Katsuwonus pelamis

Tonnetto striato

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Thunnus alalunga

Tonno bianco

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Thunnus orientalis

Tonno rosso del Pacifico

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Xiphias gladius

Pesce spada

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Makaira nigricans (o mazara)

Marlin azzurro

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Makaira indica

Marlin nero

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Tetrapturus audax

Pesce lancia striato

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Acanthocybium solandri

Maccarello striato

Oceano Pacifico centro-occidentale

MEDIA

Coryphaena hippurus

Lampuga

Oceano Pacifico centro-occidentale

MEDIA

Elagatis bipinnulata

Cometa

Oceano Pacifico centro-occidentale

MEDIA

Lepidocybium flavobrunneum

Tirsite

Oceano Pacifico centro-occidentale

MEDIA

Lampris regius

Pesce re

Oceano Pacifico centro-occidentale

MEDIA

Mola mola

Pesce luna

Oceano Pacifico centro-occidentale

MEDIA

Istiophorus platypterus

Pesce vela atlantico

Oceano Pacifico centro-occidentale

MEDIA

Tetrapturus angustirostris

Marlin inerme

Oceano Pacifico centro-occidentale

MEDIA

Ruvettus pretiosus

Ruvetto

Oceano Pacifico centro-occidentale

MEDIA

Prionace glauca

Verdesca

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

 

Carcharhinus longimanus

Squalo alalunga

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Carcharhinus falciformis

Squalo seta

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Alopias superciliosus

Squalo volpe occhione

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Alopias vulpinus

Squalo volpe

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

Alopias pelagicus

Squalo volpe pelagico

Oceano Pacifico centro-occidentale

Alta

NB: per la WCPF i pescherecci con palangari sono tenuti a comunicare anche le seguenti informazioni:

1)

il numero di braccioli tra i galleggianti. Il numero di braccioli tra i galleggianti deve essere comunicato per ogni cala;

2)

il numero di pesci delle specie seguenti catturati per ogni cala: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis), tonno albacora (Thunnus albacares), pesce lancia striato (Tetrapturus audax), marlin blu (Makaira mazara), marlin nero (Makaira indica) e pesce spada (Xiphias gladius), verdesca, squalo seta, squalo alalunga, squali mako, squali volpe, smeriglio (a sud di 20o S, fintanto che i dati biologici indicano che questo o un altro limite geografico è appropriato), squali martello (squalo martello alato, smerlato, maggiore e comune), squalo balena e altre specie stabilite dalla Commissione.

Se è stato registrato il peso totale o il peso medio del pesce catturato per ogni cala, occorre comunicare anche il peso totale o il peso medio del pesce catturato per cala e per specie. Se non è stato registrato il peso totale o il peso medio del pesce catturato per ogni cala, occorre stimare anche il peso totale o il peso medio del pesce catturato per cala e per specie e comunicare tale stima. Il peso totale o il peso medio è riferito al peso intero e non al peso lavorato.


COPACO (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale)

SPECIE

Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.

Frequenza di raccolta di variabili biologiche

Nome scientifico

Nome comune

Zona geografica

Priorità

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Panulirus argus

Aragosta dei Caraibi

Atlantico centro-occidentale

Alta

Strombus gigas

Strombo gigante

Atlantico centro-occidentale

Alta

Selachii, Rajidae

Squali, razze

Atlantico centro-occidentale

Alta

Coryphaena hippurus

Lampuga

Atlantico centro-occidentale

Alta

Acanthocybium solandri

Maccarello striato

Atlantico centro-occidentale

Alta

Epinephelus guttatus

Cernia caraibica

Atlantico centro-occidentale

Alta

Lutjanus vivanus

Lutiano

Atlantico centro-occidentale

Alta

Lutjanus buccanella

Lutiano

Atlantico centro-occidentale

Alta

Lutjanus campechanus

Lutiano rosso

Atlantico centro-occidentale

Alta

Penaeus subtilis

Mazzancolla

ZEE della Guyana francese

Alta


IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)

SPECIE

Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.

Frequenza di raccolta di variabili biologiche

Nome scientifico

Nome comune

Zona geografica

Priorità

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Thunnus albacares

Tonno albacora

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Thunnus obesus

Tonno obeso

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Katsuwonus pelamis

Tonnetto striato

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Thunnus alalunga

Tonno bianco

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Xiphias gladius

Pesce spada

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Makaira nigricans (o mazara)

Marlin azzurro

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Makaira indica

Marlin nero

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Tetrapturus audax

Pesce lancia striato

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Istiophorus platypterus

Pesce vela del Pacifico

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Auxis rochei

Tombarello

Oceano Indiano occidentale e orientale

MEDIA

Auxis thazard

Biso

Oceano Indiano occidentale e orientale

MEDIA

Euthynnus affinis

Tonnetto

Oceano Indiano occidentale e orientale

MEDIA

Thunnus tonggol

Tonno

Oceano Indiano occidentale e orientale

MEDIA

Scomberomorus guttatus

Maccarello reale maculato

Oceano Indiano occidentale e orientale

MEDIA

Scomberomorus commerson

Maccarello reale

Oceano Indiano occidentale e orientale

MEDIA

Prionace glauca

Verdesca

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Alopias superciliosus

Squalo volpe occhione

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Carcharhinus falciformes

Squalo seta

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Carcharhinus longimanus

Squalo alalunga

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Alopias pelagicus

Squalo volpe pelagico

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta

Sphyrna lewini

Squalo martello smerlato

Oceano Indiano occidentale e orientale

Alta


Altre ORGP

SPECIE

Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.

Frequenza di raccolta di variabili biologiche

Nome scientifico

Nome comune

Zona geografica

Priorità

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Trachurus murphyi

Sugarello cileno

Zona della convenzione SPRFMO

Alta

Euphausia superba

Krill antartico

Zona della convenzione CCAMLR

Alta

Dissostichus spp.

Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni)

Austromerluzzi

Zona della convenzione CCAMLR

Alta

Champsocephalus gunnari

Pesce del ghiaccio

Zona della convenzione CCAMLR

Bassa

Risorse di pesci, molluschi, crostacei e altre specie stanziali presenti nella zona considerata, a eccezione di: i) specie stanziali soggette alla giurisdizione di pesca degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; e ii) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.

Zona della convenzione SIOFA

 

 

(1)

La presente tabella sostituisce la tabella 1C della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1D  (18)

Specie soggette a monitoraggio in virtù di programmi di protezione vigenti nell'Unione o di obblighi internazionali

Nome comune

Nome scientifico

Regione/ORGP

Quadro normativo

Pesci ossei

Teleostei

 

 

Storioni

Acipenser spp.

Mar Mediterraneo e Mar Nero; Mar Baltico; OSPAR II, IV

Allegato II della convenzione di Barcellona (19), allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero; OSPAR (20); HELCOM (21)

Alepocefalidi

Alepocephalidae

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde (22)

Alepocefalo

Alepocephalus Bairdii

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Alepocefalo

Alepocephalus rostratus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Alosa

Alosa immaculata

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Alaccia

Alosa alosa

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Coregone lavarello

Coregonus lavaretus

OSPAR II

OSPAR

Merluzzo bianco

Gadus morhua

OSPAR II, III; Mar Baltico

OSPAR; Helcom

Cavalluccio camuso

Hippocampus guttulatus (sinonimo: Hippocampus ramulosus)

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Cavalluccio marino

Hippocampus hippocampus

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Alosa

Alosa tanaica

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Antimora blu

Antimora rostrata

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Pesci sciabola

Aphanopus intermedius

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Gamberi di fiume

Astacus spp.

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Latterino

Atherina pontica

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Aguglia

Belone belone euxini Günther

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Berici

Beryx spp.

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Brotulide atlantico

Cataetyx laticeps

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Coregone bianco

Coregonus albula

Mar Baltico

Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico

Ciclottero

Cyclopterus lumpus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Sparaglione

Diplodus annularis

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (23) (taglia min. di conservazione)

Sarago pizzuto

Diplodus puntazzo

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Sarago maggiore

Diplodus sargus

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Sarago testa nera

Diplodus vulgaris

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Serranidi

Epinephelus spp.

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Re di triglie nero

Epigonus telescopus

Tutte le regioni

Specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Ghiozzi

Gobiidae

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Scorfano di fondale

Helicolenus dactylopterus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Tutte le regioni; OSPAR I, V

Specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Pesce specchio

Hoplosthetus mediterraneus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Pesce sciabola

Lepidopus caudatus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Mormora

Lithognathus mormyrus

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Cefalo dorato

Liza aurata

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Cefalo verzelata

Liza saliens

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Licode maggiore

Lycodes esmarkii

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Granatieri (pesci ratti) diversi dal granatiere di roccia e dal granatiere berglax

Macrouridae diversi dal Coryphaenoides rupestris e dal Macrourus berglax

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Granatiere berglax

Macrourus berglax

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Merlano

Merlangius merlangus

Mar Baltico e Mar Nero

Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico; allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Anguilla europea

Anguilla anguilla

OSPAR I, II, III, IV, Mar Baltico

OSPAR; HELCOM

Salmone atlantico

*Salmo salar

OSPAR I, II, III, IV, Mar Baltico

OSPAR; HELCOM

Tonno rosso

*Thunnus thynnus

OSPAR V

OSPAR; HELCOM

Molva azzurra

Molva dypterygia

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Mora

Mora moro

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Muggini

Mugil spp.

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Tirsite musolungo

Nesiarchus nasutus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Notacanto spinoso

Notocanthus chemnitzii

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Eperlano

Osmerus eperlanus

Mar Baltico

Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico, HELCOM

Pagello mafrone

Pagellus acarne

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Pagro mediterraneo

Pagrus pagrus

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Cernia di fondale

Polyprion americanus

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Cernia di fondale

Polyprion americanus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Pesce serra

Pomatomus saltatrix

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Scorfano atlantico

Sebastes viviparus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Storione ladano

Huso huso

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Scorfano di acque profonde

Trachyscorpia cristulata

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Pesci castagna

Brama spp.

GSA 1.1, 1.2, 1.3 e Mar Nero GSA 29

Allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (24)

Sgombro

Scomber colias Gmelin

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Ghiozzo cristallino

Crystallogobius linearis

Mar Nero

Piani di gestione nazionali

Chimera

Chimaera monstrosa

Mar Baltico

Helcom

Alaccia

Alosa alosa

Mar Baltico

Helcom

Alosa

Alosa fallax

Mar Baltico

Helcom

Aringa ariproduzione autunnale

Clupea harengus subsp.

Mar Baltico

Helcom

Zope

Abramis ballerus

Mar Baltico

Helcom

Alborella

Alburnus alburnus

Mar Baltico

Helcom

Aspio

Aspius aspius

Mar Baltico

Helcom

Barbo

Barbus barbus

Mar Baltico

Helcom

Gobione

Gobio gobio

Mar Baltico

Helcom

Chekhon

Pelecus cultratus

Mar Baltico

Helcom

Sanguinerola

Phoxinus phoxinus

Mar Baltico

Helcom

Vimba

Vimba vimba

Mar Baltico

Helcom

Cobite comune

Cobitis taenia

Mar Baltico

Helcom

Trota di mare

Salmo trutta

Mar Baltico

Helcom

Coregone bianco

Coregonus albula

Mar Baltico

Helcom

Coregone lavarello migratore

Coregonus balticus, sinonimo: Coregonus lavaretus, migratore

Mar Baltico

Helcom

Coregone marena

Coregonus maraena, sinonimo: Coregonus lavaretus, stanziale

Mar Baltico

Helcom

Coregone di Pallas

Coregonus pallasii

Mar Baltico

Helcom

Sperlano marino

Osmerus eperlanomarinus

Mar Baltico

Helcom

Rospo

Lophius budegassa

Mar Baltico

Helcom

Spinarello marino

Spinachia spinachia

Mar Baltico

Helcom

Pesce ago serpente

Entelurus aequoreus

Mar Baltico

Helcom

Pesce ago sottile

Nerophis ophidion

Mar Baltico

Helcom

Pesce ago lombrico

Nerophis lumbriciformis

Mar Baltico

Helcom

Pesce ago

Syngnathus acus

Mar Baltico

Helcom

Pesce ago cavallino

Syngnathus typhle

Mar Baltico

Helcom

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Mar Baltico

Helcom

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Mar Baltico

Helcom

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Mar Baltico

Helcom

Molva

Molva molva

Mar Baltico

Helcom

Bavosa

Lumpenus lampretaeformis

Mar Baltico

Helcom

Sebaste

Sebastes marinus

Mar Baltico

Helcom

Scorfano atlantico

Sebastes viviparus

Mar Baltico

Helcom

Scazzone

Cottus gobio

Mar Baltico

Helcom

Scazzone siberiano

Cottus poecilopus

Mar Baltico

Helcom

Scazzone marino

Myoxocephalus scorpius

Mar Baltico

Helcom

Scazzone marino

Taurulus bubalis

Mar Baltico

Helcom

Scazzone baltico

Triglopsis quadricornis

Mar Baltico

Helcom

Ciclottero

Cyclopterus lumpus

Mar Baltico

Helcom

Lipara striata

Liparis liparis

Mar Baltico

Helcom

Pesce lumaca di Montagu

Liparis montagui

Mar Baltico

Helcom

Pesce San Pietro

Zeus faber

Mar Baltico

Helcom

Spigola

Dicentrarchus labrax

Mar Baltico

Helcom

Tordo marvizzo

Labrus bergylta

Mar Baltico

Helcom

Tordo fischietto

Labrus mixtus

Mar Baltico

Helcom

Tordo occhionero

Symphodus melops

Mar Baltico

Helcom

Tracina drago

Trachinus draco

Mar Baltico

Helcom

Lupo di mare

Anarhichas lupus

Mar Baltico

Helcom

Cicerello del largo

Ammodytes marinus

Mar Baltico

Helcom

Cicerello minore

Ammodytes tobianus

Mar Baltico

Helcom

Ghiozzetto pittato

Pomatoschistus pictus

Mar Baltico

Helcom

Tombarello

Auxis rochei

Mar Baltico

Helcom

Tonnetto

Euthynnus alleteratus

Mar Baltico

Helcom

Palamita bianca

Orcynopsis unicolor

Mar Baltico

Helcom

Sgombro

Scomber scombrus

Mar Baltico

Helcom

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Mar Baltico

Helcom

Pesce spada

Xiphias gladius

Mar Baltico

Helcom

Ricciola di fondale

Centrolophus niger

Mar Baltico

Helcom

Pesci cartilaginei

Chondrichthyes

 

 

Pesce sega dal rostro lungo

Anoxypristis cuspidata

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Squalo becco d'uccello

Deania calcea

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Sagrì nano

Etmopterus pusillus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Pesce sega nano

Pristis clavata

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Pesce sega verde

Pristis zijsron

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Razza norvegese

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Razza chiodata

Raja clavata

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom

Razza ondulata

Raja undulata

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Squalo volpe pelagico

Alopias pelagicus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Squalo volpe occhione

Alopias superciliosus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Squalo volpe

Alopias vulpinus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, Helcom

Razza stellata

Amblyraja radiata

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Gattucci

Apristurus spp.

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Squalo seta

Carcharhinus falciformis

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Squalo delle Galapagos

Carcharhinus galapagensis

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Squalo alalunga

Carcharhinus longimanus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Squalo grigio

Carcharhinus plumbeus

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Squalo toro

Carcharias taurus

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Squalo bianco

Carcharodon carcharias

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Sagrì

Centrophorus granulosus

Tutti gli oceani e i mari

ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona; OSPAR

Sagrì

Centrophorus spp.

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Sagrì

Centrophorus squamosus

Tutti gli oceani e i mari

ORGP, priorità alta, OSPAR

Pescecane nero

Centroscyllium fabricii

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Squalo portoghese

Centroscymnus coelolepis

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde OSPAR

Squalo musolungo

Centroscymnus crepidater

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

Tutti gli oceani e i mari

ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom

Chimera

Chimaera monstrosa

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Squalo serpente

Chlamydoselachus anguineus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Zigrino

Dalatias licha

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Pastinaca

Dasyatis pastinaca

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero; Helcom

Squalo becco d'uccello

Deania calcea

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Razza bavosa

Dipturus batis

Tutti gli oceani e i mari

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR; Helcom

Razza bianca

*Rostroraja alba

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Sagrì atlantico

Etmopterus princeps

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Sagrì nero

Etmopterus spinax

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde; Helcom

Squalo martello alato

Eusphyra blochii

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Canesca

Galeorhinus galeus

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; Helcom

Boccanegra

Galeus melastomus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Gattuccio islandese

Galeus murinus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Altavela

Gymnura altavela

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Squalo manzo

Heptranchias perlo

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona

Squalo capopiatto

Hexanchus griseus

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; Helcom

Chimera

Hydrolagus mirabilis

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Squalo mako

Isurus oxyrinchus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Smeriglio mako

Isurus paucus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Smeriglio

Lamna nasus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom

Razza rotonda

Leucoraja circularis

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Razza maltese

Leucoraja melitensis

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Manta della barriera corallina

Manta alfredi

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Manta gigante

Manta birostris

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Diavolo di mare pigmeo

Mobula eregoodootenkee

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Diavolo di mare

Mobula hypostoma

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Diavolo di mare coda spinosa

Mobula japanica

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Diavolo di mare pinna corta

Mobula kuhlii

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Diavolo di mare

Mobula mobular

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Razza di Munk

Mobula munkiana

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Diavolo di mare minore di Guinea

Mobula rochebrunei

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Diavolo di mare cileno

Mobula tarapacana

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Diavolo di mare coda liscia

Mobula thurstoni

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Palombo stellato

Mustelus asterias

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona

Palombo

Mustelus mustelus

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona

Palombo punteggiato

Mustelus punctulatus

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona

Boccanegra

Galeus melanostomus

Mar Baltico

Helcom

Gattuccio

Scyliorhinus canicula

Mar Baltico

Helcom

Razza stellata

Amblyraja radiata

Mar Baltico

Helcom

Razza spinosa

Leucoraja fullonica

Mar Baltico

Helcom

Torpedine marezzata

Torpedo marmorata

Mar Baltico

Helcom

Pesce porco atlantico

Oxynotus paradoxus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Pesce sega

Pristis pectinata

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Pesce sega

Pristis pristis

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Squalo coccodrillo

Pseudocarcharias kamoharai

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Trigone viola

Pteroplatytrygon violacea

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Razza rotonda

Raja fyllae

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Razza

Raja hyperborea

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Razza norvegese

Raja nidarosiensus

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Razza maculata

Raja montagui

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; Helcom

Squalo balena

Rhincodon typus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Pesce chitarra

Rhinobatos cemiculus

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Pesce violino

Rhinobatos rhinobatos

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Chimera atlantica

Rhinochimaera atlantica

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Razza bianca

Rostroraja alba

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Cagnolo atlantico

Scymnodon ringens

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Altri squali

Selachimorpha (o Selachii), Batoidea (da definire per specie in funzione dei dati relativi a sbarchi, campagne di ricerca e catture)

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta, Helcom

Squalo di Groenlandia

Somniosus microcephalus

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde; Helcom

Squalo martello smerlato

Sphyrna lewini

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Squalo martello maggiore

Sphyrna mokarran

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Squalo martello comune

Sphyrna zygaena

Tutti gli oceani

ORGP, priorità alta

Spinarolo

Squalus acanthias

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona, OSPAR; Helcom

Squadrolino

Squatina aculeata

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Squadro pelle rossa

Squatina oculata

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Squadro

Squatina squatina

Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero

ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona, OSPAR; Helcom

Lampreda di mare

Petromyzon marinus

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; Helcom

Lampreda di fiume

Lampetra fluviatilis

Mar Baltico

Helcom

Mammiferi

Mammalia

 

 

Cetacei – tutte le specie

Cetacea – tutte le specie

Tutte le zone

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25)

Balenottera rostrata

Balaenoptera acutorostrata

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM (26) /36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Balena di Groelandia

Balaena mysticetus

OSPAR I

OSPAR

Balenottera azzurra

Balaenoptera musculus

Tutta la zona OSPAR

OSPAR

Balena nera

Eubalaena glacialis

Tutta la zona OSPAR

OSPAR

Balenottera boreale

Balaenoptera borealis

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Balenottera comune

Balaenoptera physalus

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Delfino comune

Delphinus delphis

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Balena nera

Eubalaena glacialis

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Globicefalo

Globicephala melas

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Grampo

Grampus griseus

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Cogia di Owen

Kogia simus

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Megattera

Megaptera novaeangliae

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Balena dal becco di Blainville

Mesoplodon densirostris

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Orca

Orcinus orca

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Focena

Phocoena phocoena

Mar Mediterraneo; OSPAR II, III

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona; direttiva 92/43/CEE OSPAR

Capodoglio

Physeter macrocephalus

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Pseudorca

Pseudorca crassidens

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Stenella striata

Stenella coeruleoalba

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Steno

Steno bredanensis

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Tursiope troncato

Tursiops truncatus

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Zifio

Ziphius cavirostris

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Foca monaca

Monachus monachus

Tutte le zone

Racc. CGPM/35/2011/5 e allegato II della convenzione di Barcellona; Direttiva 92/43/CEE

Foca dagli anelli di Saimaa

Phoca hispida saimensis

Tutte le zone

Direttiva 92/43/CEE

Foca grigia

Halichoerus grypus

Tutte le zone

Direttiva 92/43/CEE

Foca comune

Phoca vitulina

Tutte le zone

Direttiva 92/43/CEE

Foca dagli anelli

Phoca hispida bottnica

Tutte le zone

Direttiva 92/43/CEE

Uccelli

Aves

 

 

Berta maggiore atlantica

Calonectris borealis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27)

Marangone

Phalacrocorax carbo

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Sula

Morus bassanus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Pulcinella di mare

Fratercula arctica

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Berta delle Baleari

Puffinus mauretanicus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano comune

Larus ridibundus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Orchetto marino

Melanitta nigra

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Marangone dal ciuffo

Phalacrocorax aristotelis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Berta dell'Atlantico

Ardenna gravis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Berta minore

Puffinus puffinus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Fulmaro

Fulmarus glacialis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Berta maggiore

Calonectris diomedea

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Berta grigia

Ardenna grisea

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Berta minore

Puffinus yelkouan

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano corso

Larus audouinii

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Quattrocchi d'Islanda

Bucephala islandica

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Procellaria di Bulwer

Bulweria bulwerii

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Quattrocchi

Bucephala clangula

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano reale nordico

Larus argentatus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano glauco

Larus hyperboreus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Mugnaiaccio

Larus marinus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Stercorario maggiore

Catharacta skua

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Moretta grigia

Aythya marila

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE; allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Moriglione

Aythya ferina

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Zafferano

Larus fuscus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gazza marina minore

Alle alle

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Labbo codalunga

Stercorarius longicaudus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gazza marina

Alca torda

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Labbo

Stercorarius parasiticus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Strolaga mezzana

Gavia arctica

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Berta di Audubon

Puffinus lherminieri

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Uria nera

Cepphus grylle

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Orchetto marino

Melanitta americana

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Svasso piccolo

Podiceps nigricollis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano reale

Larus cachinnans

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Edredone

Somateria mollissima

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Uria

Uria aalge

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Strolaga maggiore

Gavia immer

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Smergo maggiore

Mergus merganser

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Svasso maggiore

Podiceps cristatus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Moretta arlecchino

Histrionicus histrionicus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Svasso cornuto

Podiceps auritus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano islandico

Larus glaucoides

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Re degli edredoni

Somateria spectabilis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Moretta codona

Clangula hyemalis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano corallino

Larus melanocephalus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gavina eurasiatica

Larus canus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Smergo minore

Mergus serrator

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Svasso collorosso

Podiceps grisegena

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Strolaga minore

Gavia stellata

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano roseo

Larus genei

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Edredone di Steller

Polysticta stelleri

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Stercorario mezzano

Stercorarius pomarinus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Uria di Brunnich

Uria lomvia

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CEc

Orco marino

Melanitta fusca

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Strolaga beccogiallo

Gavia adamsii

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano reale

Larus michahellis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Petrello di Madera

Pterodroma madeira

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano di Pallas

Larus ichthyaetus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano tridattilo

Rissa tridactyla

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Pellicano comune

Pelecanus onocrotalus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Uccello delle tempeste codaforcuta

Oceanodroma leucorhoa

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Falaropo beccolargo

Phalaropus fulicarius

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Falaropo beccosottile

Phalaropus lobatus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Uccello delle tempeste di Wilson

Oceanites oceanicus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Sterna codalunga

Sterna paradisaea

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Uccello delle tempeste di Castro

Hydrobates castro

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Mignattino comune

Chlidonias niger

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Sterna maggiore

Hydroprogne caspia

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Sterna zampenere

Gelochelidon nilotica

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Sterna comune

Sterna hirundo

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Petrello delle Desertas

Pterodroma deserta

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano eburneo

Pagophila eburnea

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Sterna di Rüppell

Thalasseus bengalensis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbianello

Hydrocoloeus minutus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Fraticello

Sternula albifrons

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Uccello delle tempeste di Monteiro

Hydrobates monteiroi

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Sterna di Dougall

Sterna dougallii

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano di Ross

Rhodostethia rosea

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano di Sabine

Xema sabini

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Beccapesci

Thalasseus sandvicensis

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Gabbiano eschimese

Larus thayeri

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Uccello delle tempeste facciabianca

Pelagodroma marina

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Uccello delle tempeste

Hydrobates pelagicus

Tutte le zone

Direttiva 2009/147/CE

Zafferano

Larus fuscus fuscus

OSPAR I

Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Gabbiano eburneo

Pagophila eburnea

OSPAR I

Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Edredone di Steller

Polysticta stelleri

OSPAR I

Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Berta minore fosca

Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)

OSPAR V

Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Berta delle Baleari

Puffinus mauretanicus

OSPAR II, III, IV, V

Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Gabbiano tridattilo

Rissa tridactyla

OSPAR I, II,

Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Sterna di Dougall

Sterna dougallii

OSPAR II, III, IV, V

Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Uria iberica

Uria aalge – popolazione iberica (sinonimi: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)

OSPAR IV

Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Uria di Brunnich

Uria lomvia

OSPAR I

Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Rettili

Reptilia

 

 

Caretta di Kemp

Lepidochelys kempii

Tutte le zone

Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona

Tartaruga comune

Caretta caretta

Tutte le zone

Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR

Tartaruga liuto

Dermochelys coriacea

Tutte le zone

Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR

Tartaruga embricata

Eretmochelys imbricata

Tutte le zone

Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona

Tartaruga verde

Chelonia mydas

Tutte le zone

Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona

Trionice africana

Trionyx triunguis

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona

Molluschi

Mollusca

 

 

Vongola

Chamelea gallina

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Donacilla cornea

Donacilla cornea

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Moscardini

Eledone spp.

Tutte le zone

Piani di gestione nazionali

Cozza

Mytilus galloprovincialis

Tutte le zone del Mediterraneo

Piani di gestione nazionali

Cozza

Mytilus galloprovincialis

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

 

 

 

 

Patelle

Patella spp.

Mar Mediterraneo

Allegato II della convenzione di Barcellona

Rapana venosa

Rapana venosa

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Cuore di mare

Acanthocardia tuberculata

Tutte le zone

Piani di gestione nazionali

Murice

Bolinus brandaris

Tutte le zone

Piani di gestione nazionali

Fasolaro

Callista chione

Tutte le zone

Piani di gestione nazionali

Tellina

Donax trunculus

Tutte le zone

Piani di gestione nazionali

Fasolaro

Arctica islandica

OSPAR II

OSPAR

Balano gigante delle Azzorre

Megabalanus azoricus

Le parti della zona OSPAR V in cui è presente

OSPAR

Cane buccino

Nucella lapillus

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Ostrica

Ostrea edulis

OSPAR II

OSPAR

Patella rugosa

Patella ulyssiponensis aspera

Tutta la zona OSPAR in cui è presente

OSPAR

Crostacei

Crustacea

 

 

Astice

Homarus gammarus

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Granchio rosso di fondale

Chaceon (Geryon) affinis

Tutte le regioni

Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Gamberetto grigio

Crangon crangon

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Gamberetto salmastro

Palaemon adspersus

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Gamberetto

Palaemon elegans

Mar Nero

Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Aragoste

Palinuridae

Mar Mediterraneo

Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Cnidari

Cnidaria

 

 

Corallo rosso

Corallium rubrum

Mar Mediterraneo

Racc. CGPM/36/2012/1 e Racc. CGPM/35/2011/2

Per le specie vietate: possono essere utilizzati unicamente esemplari catturati morti. Devono essere rigettati in mare dopo la misurazione. La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1E  (28)

Specie anadrome e catadrome di acqua dolce

Specie (nome comune)

Specie (nome scientifico)

Zone non marine in cui è presente lo stock/codice dello stock

Anguilla europea

Anguilla anguilla

Unità di gestione dell'anguilla definite in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (29)

Salmone

Salmo salar

Tutte le aree di distribuzione naturale

Trota di mare

Salmo trutta

Tutte le acque interne che sfociano nel Mar Baltico


Tabella 2  (30)

Attività di pesca (mestiere) per regione

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Livello 6

Classi di LFT (m) (d)

Attività

Classi di attrezzi

Gruppi di attrezzi

Tipo di attrezzo

Gruppo di specie bersaglio (a)

Dimensione di maglia e altri dispositivi selettivi

< 10

10 - < 12

12 - < 18

18 - < 24

24 - < 40

40 & +

Attività di pesca

Draghe

Draghe

Draga tirata da natanti [DRB]

Specie anadrome (ANA)

Specie catadrome (CAT)

Cefalopodi (CEP)

Crostacei (CRU)

Specie demersali (DEF)

Specie di acque profonde (DWS)

Pesci a pinne (FIF)

Specie di acqua dolce (senza codice)

Mix di specie (MIS)

Mix di cefalopodi e specie demersali (MCF)

Mix di crostacei e specie demersali (MCD)

Mix di specie di acque profonde e di specie demersali (MDD)

Mix di specie pelagiche e demersali (MPD)

Molluschi (MOL)

Grandi pelagici (LPF)

Piccoli pelagici (SPF)

Grandi pelagici (LPF) e

piccoli pelagici (SPF)

b)

 

 

 

 

 

 

Draga meccanizzata/aspirante [HMD]

b)

 

 

 

 

 

 

Reti da traino

Reti a strascico

Rete a strascico a divergenti [OTB]

b)

 

 

 

 

 

 

Rete da traino a divergenti ad attrezzatura multipla [OTT]

b)

 

 

 

 

 

 

Rete a strascico a coppia [PTB]

b)

 

 

 

 

 

 

Sfogliara [TBB]

b)

 

 

 

 

 

 

Reti da traino pelagiche

Rete da traino pelagica a divergenti [OTM]

b)

 

 

 

 

 

 

Rete da traino pelagica a coppia [PTM]

b)

 

 

 

 

 

 

Ami e palangari

Lenze e canne

Lenze a mano e lenze a canna [LHP] [LHM]

b)

 

 

 

 

 

 

Lenze trainate [LTL]

b)

 

 

 

 

 

 

Palangari

Palangari derivanti [LLD]

b)

 

 

 

 

 

 

Palangari fissi [LLS]

b)

 

 

 

 

 

 

Trappole

Trappole

Nasse e trappole [FPO]

b)

 

 

 

 

 

 

Cogolli [FYK]

b)

 

 

 

 

 

 

Reti a postazione fissa scoperte [FPN]

b)

 

 

 

 

 

 

Impianti fissi per lavorieri (codice necessario)

b)

 

 

 

 

 

 

Reti

Reti

Tramaglio [GTR]

b)

 

 

 

 

 

 

Rete da posta fissa [GNS]

b)

 

 

 

 

 

 

Rete da posta derivante [GND]

b)

 

 

 

 

 

 

Sciabiche

Reti da circuizione

Cianciolo [PS]

b)

 

 

 

 

 

 

Lampare [LA]

b)

 

 

 

 

 

 

Sciabiche c)

Sciabica da tiro [SSC]

b)

 

 

 

 

 

 

Sciabica ancorata [SDN]

b)

 

 

 

 

 

 

Sciabica a due natanti [SPR]

b)

 

 

 

 

 

 

Sciabica da spiaggia e sciabica da natante [SB] [SV]

b)

 

 

 

 

 

 

Altri attrezzi

Altri attrezzi

Pesca delle ceche (senza codice)

Anguilla ceca

b)

 

 

 

 

 

 

Vari (specificare)

Vari (specificare)

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

Attività diversa dalla pesca

Attività diversa dalla pesca

 

 

 

 

 

 

 

Non in attività

Non in attività

 

 

 

 

 

 

 

Note:

a)

in base al codice previsto dai regolamenti pertinenti.

b)

in base al codice previsto dai regolamenti pertinenti.

c)

con dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)/su banchi liberi.

d)

nel Mediterraneo < 6 m e 6-12 m.


Tabella 3  (31)

Specie oggetto di raccolta dati per la pesca ricreativa

 

Zona

Specie

1

Mar Baltico (sottodivisioni CIEM 22-32)

Salmone, anguilla, trota di mare (anche in acqua dolce) e merluzzo bianco

2

Mare del Nord (zone CIEM IIIa, IV e VIId)

Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo e elasmobranchi

3

Artico orientale (zone CIEM I e II)

Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Merluzzo bianco, merluzzo giallo e elasmobranchi

4

Atlantico settentrionale (zone CIEM V-XIV e zone NAFO)

Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo, elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie

5

Mar Mediterraneo

Anguilla (anche in acqua dolce), elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie

6

Mar Nero

Anguilla (anche in acqua dolce), elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie


Tabella 4  (1)

Variabili dell'attività di pesca

 

Variabili (2)

Unità

Capacità

 

Numero di navi

Numero

 

GT, kW, età della nave

Numero

Sforzo

 

Giorni in mare

Giorni

 

Ore di pesca (facoltativo)

Ore

 

Giorni di pesca

Giorni

 

kW * giorni di pesca

Numero

 

GT * giorni di pesca

Numero

 

Numero di bordate

Numero

 

Numero di operazioni di pesca

Numero

 

Numero di reti/lunghezza (*1)

Numero/metri

 

Numero di ami, numero di lenze (*1)

Numero

 

Numero di nasse, trappole (*1)

Numero

Sbarchi

 

Valore degli sbarchi (valore totale e per specie commerciale)

EUR

 

Peso vivo degli sbarchi (valore totale e per specie)

Tonnellate

 

Prezzi per specie commerciale

EUR/kg

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA FLOTTA

Tabella 5 A  (32)

Variabili economiche relative alla flotta

Gruppo di variabili

Variabile

Unità

Entrate

Valore lordo degli sbarchi

EUR

Entrate derivanti dalla locazione di contingenti o altri diritti di pesca

EUR

Altre entrate

EUR

Costo del lavoro

Costi di personale

EUR

Valore della manodopera non retribuita

EUR

Costi energetici

Costi energetici

EUR

Costi di riparazione e manutenzione

Costi di riparazione e manutenzione

EUR

Altri costi di esercizio

Costi variabili

EUR

Costi non variabili

EUR

Canoni di locazione di contingenti o altri diritti di pesca

EUR

Sovvenzioni

Sovvenzioni al funzionamento

EUR

Sovvenzioni agli investimenti

EUR

Costi di capitale

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

EUR

Valore del capitale

Valore del capitale fisico

EUR

Valore dei contingenti e di altri diritti di pesca

EUR

Investimenti

Investimenti in attivi materiali, netti

EUR

Situazione finanziaria

Debito a lungo/breve termine

EUR

Attivi totali

EUR

Occupazione

Equipaggio ingaggiato

Numero

Manodopera non retribuita

Numero

Numero totale di ore lavorate all'anno

Numero

Flotta

Numero di navi

Numero

LFT media delle navi

Metri

Stazza totale

GT

Potenza totale

kW

Età media delle navi

Anni

Sforzo

Giorni in mare

Giorni

Consumo energetico

Litri

Numero di imprese/unità di pesca

Numero di imprese/unità di pesca

Numero

Valore della produzione per specie

Valore degli sbarchi per specie

EUR

Prezzo medio per specie

EUR/kg

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA FLOTTA

Tabella 5B  (33)

Segmentazione della flotta

 

Classi di lunghezza (LFT) (34)

Navi in attività

0-< 10 m

0-< 6 m

10-< 12 m

6-< 12 m

12-< 18 m

18-< 24 m

24-< 40 m

40 m o più

Operanti con attrezzi «attivi»

Pescherecci a sfogliara

 

 

 

 

 

 

Pescherecci per traino demersale e/o per sciabica demersale

 

 

 

 

 

 

Pescherecci da traino pelagici

 

 

 

 

 

 

Pescherecci con reti a cianciolo

 

 

 

 

 

 

Draghe

 

 

 

 

 

 

Navi operanti con altri attrezzi attivi

 

 

 

 

 

 

Navi operanti unicamente con attrezzi «attivi» polivalenti

 

 

 

 

 

 

Operanti con attrezzi «passivi»

Navi operanti con ami

 (35)

 (35)

 

 

 

 

Navi operanti con reti da posta derivanti e/o fisse

 

 

 

 

Navi operanti con nasse e/o trappole

 

 

 

 

Navi operanti con altri attrezzi passivi

 

 

 

 

Navi operanti unicamente con attrezzi «passivi» polivalenti

 

 

 

 

Operanti con attrezzi polivalenti

Navi operanti con attrezzi attivi e passivi

 

 

 

 

 

 

Navi inattive

 

 

 

 

 

 

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA FLOTTA

Tabella 5C  (36)

Stratificazione geografica per regione

Sottoregione/Zona di pesca

Regione

Super-regione

I

II

III

Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione NAFO)

NAFO (zona FAO 21)

Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone CIEM V, VI e VII) e acque sud-occidentali

Raggruppamento di unità spaziali al livello 4 quale definito nella tabella 3 (sottodivisione CIEM)

Mar Baltico (zone CIEM III b-d)

Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione CIEM)

Mare del Nord (zone CIEM IIIa e IV)

Artico orientale (zone CIEM I e II)

Acque nord-occidentali [zone CIEM Vb (unicamente acque dell'Unione), VI e VII]

Acque nord-occidentali non appartenenti all'Unione (zone CIEM Va e Vb) (solo acque non appartenenti all'Unione)

Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione CIEM/Copace)

Acque sud-occidentali [zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre)]

Zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

Raggruppamento di unità spaziali al livello 4 quale definito nella tabella 3 (GSA)

Mar Mediterraneo (acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5° 36′ di longitudine ovest)

Mar Nero (sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2)

Mar Mediterraneo e Mar Nero

Sottozone di campionamento delle ORGP (esclusa la CGPM)

Altre regioni in cui la pesca è praticata da navi dell'Unione e gestita da ORGP di cui l'Unione europea è parte contraente o osservatore (ICCAT, IOTC, Copace ecc.)

Altre regioni


Tabella 6  (37)

Variabili sociali per i settori della pesca e dell'acquacoltura

Variabile

Unità

Occupazione per genere

Numero

ETP per genere

Numero

Manodopera non retribuita per genere

Numero

Occupazione per fascia di età

Numero

Occupazione per livello di istruzione

Numero per livello di istruzione

Occupazione per nazionalità

Numero (UE, SEE e non-UE/SEE)

Occupazione per tipo di posizione professionale

Numero

ETP nazionale

Numero


Tabella 7  (38)

Variabili economiche per il settore dell'acquacoltura

Gruppo di variabili

Variabile

Unità

Entrate  (*2)

Vendite lorde per specie

EUR

Altre entrate

EUR

Costi di personale

Costi di personale

EUR

Valore della manodopera non retribuita

EUR

Costi energetici

Costi energetici

EUR

Costi delle materie prime

Costi per l'allevamento

EUR

Costo dei mangimi

EUR

Riparazioni e manutenzione

Riparazioni e manutenzione

EUR

Altri costi di esercizio

Altri costi di esercizio

EUR

Sovvenzioni

Sovvenzioni al funzionamento

EUR

Sovvenzioni agli investimenti

EUR

Costi di capitale

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

EUR

Valore del capitale

Valore totale delle attività

EUR

Risultati finanziari

Proventi finanziari

EUR

 

Spese finanziarie

EUR

Investimenti

Investimenti netti

EUR

Debito

Debito

EUR

Peso delle materie prime

Animali utilizzati

kg

Mangimi per pesci utilizzati

kg

Peso delle vendite

Peso delle vendite per specie

Kg

Occupazione

Addetti

Numero/ETP

Manodopera non retribuita

Numero/ETP

Numero di ore prestate da lavoratori dipendenti e lavoratori non retribuiti

Ore

Numero di imprese

Numero di imprese (per categoria, in base al numero di addetti)

Numero


Tabella 8  (39)

Variabili ambientali per il settore dell'acquacoltura

Variabile

Specificazione

Unità

Medicinali o trattamenti somministrati (40)

Per tipo

Grammo

Mortalità (41)

 

Percentuale


Tabella 9  (42)

Segmentazione applicabile alla raccolta dei dati relativi all'acquacoltura  (43)

 

Tecniche di piscicoltura (44)

Policoltura

Avannotterie e vivai (45)

Tecniche di molluschicoltura

Stagni

Vasche e vasche «raceway»

Acque recintate (46)

Sistemi a ricircolo (47)

Altri metodi

Gabbie (48)

Tutti i metodi

In sospensione (off-bottom)

Sul fondo (on-bottom) (49)

Altro

Galleggianti

Cavi

Salmone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trota di mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spigola e occhialone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anguilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storione (uova destinate al consumo umano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri pesci di acqua dolce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri pesci marini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vongola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crostacei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri molluschi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix di specie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alghe marine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri organismi acquatici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 10  (50)

Variabili economiche e sociali per il settore della trasformazione che possono essere raccolte su base volontaria

Gruppo di variabili

Variabile

Unità

VARIABILI ECONOMICHE

Entrate

Fatturato

EUR

Altre entrate

EUR

Costi di personale

Costi di personale

EUR

Valore della manodopera non retribuita

EUR

Pagamenti per lavoratori di agenzie esterne (facoltativo)

EUR

Costi energetici

Costi energetici

EUR

Costi delle materie prime

Acquisto di pesci e di altre materie prime per la produzione

EUR

Altri costi di esercizio

Altri costi di esercizio

EUR

Sovvenzioni

Sovvenzioni al funzionamento

EUR

Sovvenzioni agli investimenti

EUR

Costi di capitale

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

EUR

Valore del capitale

Valore totale delle attività

EUR

Risultati finanziari

Proventi finanziari

EUR

Spese finanziarie

EUR

Investimenti

Investimenti netti

EUR

Debito

Debito

EUR

Occupazione

Numero di addetti

Numero

ETP nazionale

Numero

Manodopera non retribuita

Numero

Numero di ore prestate da lavoratori dipendenti e lavoratori non retribuiti

Numero

Numero di imprese

Numero di imprese (1)

Numero

Peso delle materie prime (FACOLTATIVO)

Peso delle materie prime per specie e origine (FACOLTATIVO)

Kg

VARIABILI SOCIALI

Occupazione per genere

Numero

Occupazione per fascia di età

Numero

Occupazione per livello di istruzione

Numero per livello di istruzione

Occupazione per nazionalità

Numero per paese nel mondo

ETP nazionale

Numero


(1)  Il presente capo sostituisce il capo I della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(4)  Come specificato nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 404/2011.

(5)  Il presente capo sostituisce il capo II della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

(6)  Il presente capo sostituisce il capo III della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

(7)  I dati relativi all'industria di trasformazione possono essere raccolti su base volontaria. In questo caso possono essere utilizzate la segmentazione e le variabili di cui alla tabella 11.

(8)  Cfr. la tabella 2.

(9)  Compresi i requisiti specifici per le ORGP precisati nel regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(10)  Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(11)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(12)  La presente tabella sostituisce la tabella 1 A della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

(13)  Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

(14)  Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.

(15)  Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

(16)  Da comunicare a livello di specie.

(17)  La presente tabella sostituisce la tabella 1B della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(18)  La presente tabella sostituisce la tabella 1D della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(19)  Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

(20)  Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale.

(21)  Convenzione HELCOM per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico.

(22)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6)

(23)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(24)  Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1)

(25)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(26)  Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

(27)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(28)  La presente tabella sostituisce la tabella 1E della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(29)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(30)  La presente tabella sostituisce la tabella 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(31)  La presente tabella sostituisce la tabella 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(*1)  La raccolta di queste variabili per le navi di lunghezza inferiore a 10 metri deve essere concordata a livello di regione marina.

(1)  La presente tabella sostituisce la tabella 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(2)  Tutte le variabili devono essere comunicate al livello di aggregazione (mestiere e segmento di flotta) di cui alle tabelle 3 e 5B e per sottoregione/zona di pesca di cui alla tabella 5Cb.

(32)  La presente tabella sostituisce la tabella 5 A della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(33)  La presente tabella sostituisce la tabella 5B della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(34)  Per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, le categorie di lunghezza sono le seguenti: 0-< 6, 6-< 12 metri. Per tutte le altre regioni, si applicano le seguenti categorie di lunghezza: 0-< 10, 10-< 12 metri.

(35)  Le navi di lunghezza inferiore a 12 metri operanti con attrezzi passivi nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero possono essere disaggregate in funzione del tipo di attrezzo. La definizione del segmento di flotta include anche l'indicazione della super-regione e, se disponibile, un indicatore geografico che consenta di identificare le navi operanti nelle regioni ultraperiferiche e esclusivamente al di fuori delle acque dell'Unione.

(36)  La presente tabella sostituisce la tabella 5C della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(37)  La presente tabella sostituisce la tabella 6 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(38)  La presente tabella sostituisce la tabella 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(*2)  Comprende pagamenti diretti quali indennità per la cessazione dell'attività, restituzioni dell'imposta sul carburante o analoghe indennità forfettarie. Sono escluse prestazioni sociali e sovvenzioni indirette quali agevolazioni fiscali su fattori produttivi come il carburante o sovvenzioni agli investimenti.

(39)  La presente tabella sostituisce la tabella 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(40)  Estrapolati dai dati registrati ai sensi dell'allegato I, punto 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(41)  Estrapolata in percentuale della produzione nazionale dai dati registrati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

(42)  La presente tabella sostituisce la tabella 9 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(43)  Per le definizioni delle tecniche di allevamento si veda il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).

(44)  La segmentazione delle imprese è effettuata in base alla loro tecnica d'allevamento principale.

(45)  Per avannotterie e vivai si intendono strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali acquatici. A fini statistici, le avannotterie sono limitate alla produzione di uova fecondate. Si considera che i successivi stadi giovanili degli animali acquatici siano prodotti nei vivai. Nei casi in cui le avannotterie e i vivai sono strettamente associati, le statistiche si riferiscono unicamente all'ultimo stadio giovanile prodotto. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

(46)  Le tecniche «sul fondo» (on-bottom) comprendono la molluschicoltura in zone intertidali (direttamente sul fondo o sopraelevata).

(47)  Per sistemi a ricircolo si intendono sistemi in cui l'acqua è riutilizzata dopo un trattamento (ad esempio il filtraggio).

(48)  Per acque recintate si intendono zone d'acqua delimitate da reti e da altre barriere che consentono l'interscambio non controllato delle acque, caratterizzate dal fatto di occupare l'intera colonna d'acqua tra il substrato e la superficie; esse comprendono normalmente volumi di acqua relativamente elevati. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

(49)  Per gabbie si intendono strutture recintate, con o senza copertura, costituite da reti o qualsiasi altro materiale poroso che consenta il naturale interscambio delle acque. Tali strutture, siano esse galleggianti, sospese o ancorate al substrato, consentono sempre l'interscambio delle acque dal basso. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

(50)  La presente tabella sostituisce la tabella 11 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.


Rettifiche

4.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/85


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 143 del 29 maggio 2019 )

Nel titolo dell'atto:

anziché:

«(UE) 2018/815»,

leggasi:

«(UE) 2019/815».