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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/849 della Commissione, del 24 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 per quanto riguarda il tenore massimo di colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/1 |
DECISIONE (UE) 2019/848 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2019
relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola. |
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(2) |
Il testo dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato adottato il 9 ottobre 2015 dai rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative, durante la Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola. |
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(3) |
Conformemente alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1), l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 28 novembre 2016 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(4) |
L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. |
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(5) |
Il Consiglio dei membri è l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale e dispone di tutte le prerogative ed esercita tutte le funzioni necessarie per conseguire gli obiettivi dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel Consiglio dei membri. |
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(6) |
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio dei membri è abilitato a modificare le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, modificando così lo stesso. |
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(7) |
Al fine di facilitare l'adozione di tali modifiche dell'accordo da parte del Consiglio dei membri e di evitare il rischio di non disporre di una posizione dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di approvare dette modifiche proposte a nome dell'Unione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali. |
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(8) |
Al fine di assicurare che la Commissione approvi le modifiche proposte degli allegati B e C dell'accordo nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione, la Commissione dovrebbe sottoporre tali modifiche proposte al Consiglio con sufficiente anticipo. |
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(9) |
La conformità delle modifiche proposte presentate dalla Commissione al Consiglio dovrebbe essere valutata dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri («Coreper»). La Commissione dovrebbe approvare tali modifiche proposte a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) non si opponga alle stesse in sede di Coreper. |
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(10) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è approvato a nome dell'Unione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dell'accordo (3).
Articolo 3
La Commissione rappresenta l'Unione nel Consiglio dei membri.
Articolo 4
Quando il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare modifiche delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare le modifiche proposte a nome dell'Unione, nel rispetto delle condizioni seguenti:
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1) |
la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
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2) |
prima di approvare tali modifiche proposte a nome dell'Unione, la Commissione sottopone le stesse al Consiglio con sufficiente anticipo e almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione in cui il Consiglio dei membri è chiamato ad adottarle. La conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere valutata dal Coreper. La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE non si oppongano alle stesse. Se non c'è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell'Unione. |
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
(1) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).
(2) Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 293 del 28.10.2016, pag. 4, unitamente alla decisione relativa alla firma.
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
(4) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
REGOLAMENTI
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/849 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 per quanto riguarda il tenore massimo di colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione (2) autorizza il colecalciferolo (vitamina D3) come additivo nutrizionale per tutte le specie animali. In tale regolamento il tenore massimo di vitamina D3 autorizzato per le specie ittiche è di 3 000 UI/kg di mangime completo. |
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(2) |
L'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare (NFSA) ha presentato studi sulla sicurezza della vitamina D3 per i pesci e i consumatori a livelli notevolmente più elevati (60 000 UI/kg di mangime completo) rispetto al tenore massimo autorizzato. |
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(3) |
I risultati del calcolo dei livelli di tolleranza effettuato a fini di controllo possono comportare una discrepanza tra i valori indicati in due unità (mg o UI). Per questo motivo è opportuno che i livelli stabiliti nell'autorizzazione siano espressi soltanto in unità internazionali (UI). |
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(4) |
Sulla base dei dati presentati dalla NFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso, nei pareri del 25 gennaio 2017 (3) e del 29 novembre 2018 (4), che un livello totale di 60 000 UI di vitamina D3 per kg di mangime completo è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre concluso che i livelli proposti sono sicuri per i salmonidi. Per le altre specie ittiche non erano disponibili dati sufficienti per trarre conclusioni in merito alla sicurezza di un livello totale di 60 000 UI di vitamina D3/kg di mangime completo. L'autorizzazione dovrebbe quindi essere limitata ai salmonidi. Nel parere del 13 novembre 2012 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre concluso che la vitamina D3 non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante cutaneo. Per alcune formulazioni di vitamina D3 è possibile che i lavoratori siano esposti a livelli elevati di vitamina D3 per inalazione. La vitamina D3 inalata è altamente tossica. L'esposizione alle sue polveri è nociva per le persone che manipolano l'additivo. Dato che i livelli di vitamina D3 sono stati aumentati, ciò potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza degli utilizzatori e quindi la Commissione ritiene che sia opportuno adottare misure di protezione adeguate per evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori dell'additivo. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione, del 21 agosto 2017, relativo all'autorizzazione del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 216 del 22.8.2017, pag. 19).
(3) EFSA Journal 2017;15(3):4713.
(4) EFSA Journal 2019;17(1):5540.
(5) EFSA Journal 2012;10(12):2968.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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UI di colecalciferolo (1)/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %. |
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Categoria degli additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite |
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3a671 |
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«Colecalciferolo» o «Vitamina D3» |
Composizione dell'additivo Colecalciferolo Caratterizzazione della sostanza attiva Colecalciferolo C27H44O Numero CAS: 67-97-0 Colecalciferolo in forma solida e di resina, prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: min. 80 % (colecalciferolo e precolecalciferolo) e max. 7 % di tachisterolo. Metodo di analisi (2)
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Suini |
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2 000 UI |
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11 settembre 2027 |
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Sostituti del latte per suinetti |
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10 000 UI |
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Bovini |
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4 000 UI |
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Sostituti del latte per vitelli |
— |
— |
10 000 UI |
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Ovini |
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4 000 UI |
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Polli da ingrasso |
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5 000 UI |
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Tacchini |
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5 000 UI |
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Altro pollame |
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3 200 UI |
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Equini |
— |
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4 000 UI |
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Salmonidi |
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— |
60 000 UI |
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Altre specie ittiche |
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3 000 UI |
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Altre specie animali |
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2 000 UI |
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(1) 40 UI di colecalciferolo = 0,001 mg di colecalciferolo.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/850 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2019
recante trecentotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il 21 maggio 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2019
Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa: «Mazen Salah Mohammed [alias (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad]. Data di nascita: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco (“Reiseausweis”) A 0144378 (revocato con decorrenza settembre 2012). Indirizzo: 94051 Hauzenberg, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»
DECISIONI
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/10 |
DECISIONE (UE) 2019/851 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale durante la 74a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e la 101a sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, e di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l'ambiente marino e migliorare la sicurezza della navigazione in mare. |
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(2) |
Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO») dovrebbe adottare le modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato II della MARPOL») nella 74a sessione in calendario dal 13 al 17 maggio 2019 («MEPC 74»). |
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(3) |
Dal 5 al 14 giugno 2019, nel corso della 101a sessione («MSC 101»), il Comitato per la sicurezza marittima («MSC») dell'IMO dovrebbe adottare le modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»), le modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA»), le modifiche dei registri delle attrezzature (appendice della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»), moduli C, E e P) e le modifiche delle parti A e A-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»). |
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(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla MEPC 74, dato che le modifiche dell'allegato II della MARPOL saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e sulla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla MSC 101, dato che: le modifiche del codice ESP 2011 saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); le modifiche del codice LSA saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione (4) e sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); le modifiche della Convenzione SOLAS saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); e le modifiche del codice IGF saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE. |
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(6) |
Le modifiche dell'allegato II della MARPOL dovrebbero garantire la riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai residui del carico e alle acque di lavaggio delle cisterne contenenti prodotti galleggianti persistenti ad alta viscosità e/o con elevato punto di fusione. |
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(7) |
Le modifiche del codice ESP 2011 dovrebbero includere modifiche redazionali del codice che individuano tutti i requisiti obbligatori e migliorano le tabelle e moduli, nonché fondere tale modifiche redazionali con il testo relativo ai nuovi requisiti sostanziali necessari per riflettere i recenti aggiornamenti della serie Z10 dei requisiti unificati dell'Associazione internazionale delle società di classificazione. |
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(8) |
Le modifiche del paragrafo 6.1.1.3 del codice LSA dovrebbero garantire l'attuazione uniforme per quanto riguarda l'ammaino manuale di piccoli battelli di emergenza che non sono uno dei mezzi collettivi di salvataggio della nave. |
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(9) |
Le modifiche del paragrafo 4.4.8.1 del codice LSA dovrebbero garantire l'esenzione delle imbarcazioni di salvataggio con due sistemi di propulsione indipendenti dall'obbligo di essere dotate di un numero sufficiente di remi galleggianti e dei relativi elementi per avanzare sul mare calmo. |
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(10) |
Le modifiche del punto 8.1 dei moduli C, E e P dei registri delle attrezzature di cui all'appendice della Convenzione SOLAS dovrebbero garantire chiarezza in merito al fatto che non tutti gli indicatori elencati sono applicabili a tutte le navi e che gli indicatori possono pertanto essere opportunamente cancellati. |
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(11) |
Le modifiche delle parti A e A-1 del codice IGF dovrebbero garantire la coerenza per quanto riguarda i requisiti esistenti per le navi che utilizzano il gas naturale come combustibile, introducendo le necessarie modifiche sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del codice. |
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(12) |
L'Unione non è membro dell'IMO né è parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. È opportuno pertanto che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche in questione, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 74a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di approvare l'adozione delle modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, riguardanti le prescrizioni relative allo scarico delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti prodotti galleggianti persistenti ad alta viscosità e/o con elevato punto di fusione, di cui all'allegato del documento MEPC 74/3/1 dell'IMO.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 101a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è di approvare:
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a) |
l'adozione delle modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di cui al documento SDC 6/13/Add.1 dell'IMO; |
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b) |
l'adozione delle modifiche del paragrafo 6.1.1.3 del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di cui all'allegato 4 del documento MSC 101/3 dell'IMO; |
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c) |
l'adozione delle modifiche del paragrafo 4.4.8.1 del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di cui all'allegato 4 del documento MSC 101/3 dell'IMO; |
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d) |
l'adozione delle modifiche del punto 8.1. dei moduli C, E e P dei registri delle attrezzature, contenuti nell'appendice della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all'allegato 1 del documento MSC 101/3 dell'IMO; |
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e) |
l'adozione delle modifiche delle parti A e A-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all'allegato 3 del documento MSC 101/3 dell'IMO. |
Articolo 3
1. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 1.
2. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 2.
3. Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).
(2) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).
(3) Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (GU L 133 del 30.5.2018, pag. 1).
(5) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
(6) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/13 |
DECISIONE (UE) 2019/852 DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2019
che determina la composizione del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 300 del trattato stabilisce le regole circa la composizione del Comitato delle regioni. |
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(2) |
La decisione 2014/930/UE (1) del Consiglio ha adattato la composizione del Comitato delle regioni in seguito all'adesione della Croazia. Il numero di membri di Estonia, Cipro e Lussemburgo è stato ridotto di uno per ciascuno di essi al fine di correggere la discrepanza fra il numero massimo di membri del Comitato delle regioni stabilito dall'articolo 305, primo comma, del trattato e il numero di membri del Comitato delle regioni in seguito all'adesione della Croazia. |
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(3) |
Il preambolo della decisione 2014/930/UE contempla una revisione di tale decisione in tempo utile per il mandato del Comitato delle regioni che inizia nel 2020. |
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(4) |
Il 3 luglio 2018 il Comitato delle regioni ha adottato raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alla propria futura composizione. |
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(5) |
L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato delle regioni dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative. |
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(6) |
Il recesso del Regno Unito dall'Unione si tradurrebbe in 24 seggi vacanti in seno al Comitato delle regioni. Pertanto, è opportuno ripristinare l'equilibrio nell'assegnazione dei seggi che esistevano prima dell'adozione della decisione 2014/930/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il numero dei membri del Comitato delle regioni è il seguente:
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Belgio |
12 |
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Bulgaria |
12 |
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Cechia |
12 |
|
Danimarca |
9 |
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Germania |
24 |
|
Estonia |
7 |
|
Irlanda |
9 |
|
Grecia |
12 |
|
Spagna |
21 |
|
Francia |
24 |
|
Croazia |
9 |
|
Italia |
24 |
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Cipro |
6 |
|
Lettonia |
7 |
|
Lituania |
9 |
|
Lussemburgo |
6 |
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Ungheria |
12 |
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Malta |
5 |
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Paesi Bassi |
12 |
|
Austria |
12 |
|
Polonia |
21 |
|
Portogallo |
12 |
|
Romania |
15 |
|
Slovenia |
7 |
|
Slovacchia |
9 |
|
Finlandia |
9 |
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Svezia |
12 |
2. Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente decisione, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quella prevista all'articolo 1 della decisione 2014/930/UE, fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. Dalla data in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2020.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Decisione 2014/930/UE del Consiglio del 16 dicembre 2014 che determina la composizione del Comitato delle regioni (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/15 |
DECISIONE (UE) 2019/853 DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2019
che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 301,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 300 del trattato stabilisce le regole circa la composizione del Comitato economico e sociale europeo. |
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(2) |
La decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio (1) ha adattato la composizione del Comitato economico e sociale europeo in seguito all'adesione della Croazia. Il numero dei membri di Estonia, Cipro e Lussemburgo è stato ridotto di uno per ciascun paese al fine di correggere la discrepanza fra il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale europeo stabilito all'articolo 301, primo comma, del trattato e il numero di membri dello stesso Comitato in seguito all'adesione della Croazia. |
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(3) |
Il preambolo della decisione (UE) 2015/1157 contempla una revisione di quest'ultima in tempo utile per il mandato del Comitato economico e sociale europeo che inizia nel 2020. |
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(4) |
Il 18 settembre 2018 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alla propria futura composizione. |
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(5) |
L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato economico e sociale europeo dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative. |
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(6) |
Il recesso del Regno Unito dall'Unione si tradurrebbe in 24 seggi vacanti in seno al Comitato economico e sociale europeo. È opportuno pertanto ripristinare l'equilibrio nell'assegnazione dei seggi esistente prima dell'adozione della decisione (UE) 2015/1157, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. I membri del Comitato economico e sociale europeo sono distribuiti come segue:
|
Belgio |
12 |
|
Bulgaria |
12 |
|
Cechia |
12 |
|
Danimarca |
9 |
|
Germania |
24 |
|
Estonia |
7 |
|
Irlanda |
9 |
|
Grecia |
12 |
|
Spagna |
21 |
|
Francia |
24 |
|
Croazia |
9 |
|
Italia |
24 |
|
Cipro |
6 |
|
Lettonia |
7 |
|
Lituania |
9 |
|
Lussemburgo |
6 |
|
Ungheria |
12 |
|
Malta |
5 |
|
Paesi Bassi |
12 |
|
Austria |
12 |
|
Polonia |
21 |
|
Portogallo |
12 |
|
Romania |
15 |
|
Slovenia |
7 |
|
Slovacchia |
9 |
|
Finlandia |
9 |
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Svezia |
12. |
2. Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente decisione, il numero dei membri del Comitato economico e sociale europeo è quello previsto all'articolo 1 della decisione (UE) 2015/1157 fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. A decorrere dalla data alla quale il recesso del Regno Unito dall'Unione diviene giuridicamente efficace, il numero dei membri del Comitato economico e sociale europeo è quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 28).
Rettifiche
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/17 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 10 gennaio 2014 )
Alla pagina 82, allegato XII, parte 1, punto 1.2,
anziché:
«I veicoli appartenenti alle categorie L2e, L5e, L6e ed L7e con massa in ordine di marcia ≤ 270 kg devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza e/o di cinture di sicurezza se conformi ai requisiti del presente allegato.»,
leggasi:
«I veicoli appartenenti alle categorie L2e, L5e, L6e ed L7e con massa in ordine di marcia ≤ 270 kg possono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza e/o di cinture di sicurezza purché detti ancoraggi per cinture di sicurezza e/o di cinture di sicurezza siano conformi ai requisiti del presente allegato.».