ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 133

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
21 maggio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/808 della Commissione, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/809 del Consiglio, del 13 maggio 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

10

 

*

Decisione (UE) 2019/810 del Consiglio, del 13 maggio 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

11

 

*

Decisione (UE) 2019/811 del Consiglio, del 13 maggio 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

12

 

*

Decisione (UE) 2019/812 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e della riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della IATTC

13

 

*

Decisione (UE) 2019/813 del Consiglio, del 17 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/807 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, (1) in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per affrontare il problema del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, la direttiva (UE) 2018/2001 impone alla Commissione di adottare un atto delegato per stabilire disposizioni che fissino i criteri per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano scorte elevate di carbonio e per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Tali disposizioni dovrebbero accompagnare la relazione sullo stato dell'espansione della produzione mondiale delle pertinenti materie prime (di seguito «la relazione sull'espansione delle materie prime»), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio in data odierna.

(2)

Il cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può verificarsi quando terreni precedentemente destinati alla produzione di alimenti o mangimi sono convertiti alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. In tal caso, la domanda di alimenti e mangimi, che comunque deve essere soddisfatta, può portare all'estensione dei terreni agricoli in zone che presentano elevate scorte di carbonio, come le foreste, le zone umide e le torbiere, il che causa ulteriori emissioni di gas a effetto serra.

(3)

I criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dalla direttiva (UE) 2018/2001 non tengono conto delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

(4)

La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) non solo ha riconosciuto l'esistenza di emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, ma ha anche riconosciuto, nonostante l'incertezza nel loro calcolo, che l'entità delle emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può controbilanciare in tutto o in parte le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli biocarburanti, quali definiti nella suddetta direttiva, e ai bioliquidi. Pertanto essa ha introdotto un limite complessivo alla quantità di tali combustibili prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. Tale limite consiste in un contributo massimo del 7 % di tali combustibili al consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in ciascuno Stato membro.

(5)

La direttiva (UE) 2018/2001 mantiene il limite per i biocarburanti e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere consumati nei trasporti e lo rafforza introducendo limiti nazionali specifici per il contributo totale di tali combustibili all'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030. Tali limiti sono determinati dalla quota nazionale prevista per il 2020 di tali combustibili sul consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in ciascuno Stato membro, con la possibilità di aumentarli di un punto percentuale, fino a un massimo del 7 %.

(6)

La direttiva (UE) 2018/2001 prevede inoltre un limite specifico per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione della loro materia prima su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, per quanto riguarda la quantità che ciascuno Stato membro può consumarne nel 2019. A partire dal 31 dicembre 2023 il loro contributo dovrebbe essere gradualmente ridotto fino a raggiungere lo 0 % al più tardi entro il 2030.

(7)

Sebbene sia ampiamente riconosciuto che vi sono rischi derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni legati alla produzione di combustibili a partire da colture alimentari e foraggere, la letteratura scientifica dimostra che il livello di emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di materie prime utilizzate per la produzione di combustibile rinnovabile, il livello di domanda aggiuntiva di materie prime causata dall'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e la misura in cui i terreni che presentano elevate scorte di carbonio sono protetti a livello mondiale.

(8)

La letteratura scientifica dimostra inoltre che l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni sul potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa è particolarmente pronunciato per le colture oleaginose. I combustibili rinnovabili prodotti a partire da tali materie prime sono pertanto ampiamente ritenuti quelli a più elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Ciò si riflette nell'allegato VIII, parte A, della direttiva 2009/28/CE e nella direttiva (UE) 2018/2001. La relazione sull'espansione delle materie prime, che riflette i migliori e più recenti dati scientifici sull'espansione a livello mondiale della zona di produzione delle colture alimentari e foraggere verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conferma che tali colture sono anche responsabili di gran parte dell'espansione osservata a livello mondiale della zona di produzione delle colture alimentari e foraggere in terreni che presentano elevate scorte di carbonio.

(9)

La relazione sull'espansione delle materie prime sottolinea inoltre che l'impatto dell'espansione della zona di produzione delle colture oleaginose verso terreni con elevate scorte di carbonio sul potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa dipende da diversi fattori. Tra questi, l'entità dell'espansione territoriale in termini assoluti e relativi a partire da un anno di riferimento specifico rispetto alla superficie totale destinata alla produzione della coltura in questione, la quota di tale espansione verso terreni con elevate scorte di carbonio e il tipo di zone con elevate scorte di carbonio, svolgono un ruolo fondamentale nel determinare l'importanza di tale espansione ai fini della direttiva (UE) 2018/2001. Tali fattori, e i fattori specifici di produttività per ciascun gruppo di colture, dovrebbero pertanto essere presi in considerazione al momento di stabilire i criteri per la determinazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere ad elevato rischio ILUC per i quali si osserva una significativa espansione dell'area di produzione delle materie prime in terreni con elevate scorte di carbonio.

(10)

Tenendo conto di tutte le considerazioni che precedono, comprese tutte le informazioni e gli studi scientifici pertinenti, le differenze tra le varie materie prime, la natura mondiale dei diversi mercati delle merci e le loro modalità di funzionamento, il rischio connesso di deviazioni non intenzionali o controproducenti o di effetti di diversione, la disponibilità relativa di dati completi e il riesame periodico e frequente di tali dati, nonché i pertinenti obblighi internazionali dell'Unione europea, si ritiene che la metodologia più appropriata, obiettiva ed equilibrata in questa fase del processo normativo sia quella basata sulla posizione complessiva a livello mondiale rispetto a ciascuna materia prima, piuttosto che su un approccio che operi distinzioni tra determinati paesi. Si tratta del migliore approccio normativo possibile tenuto conto degli obiettivi tra loro concorrenti, ma complementari, perseguiti dal presente regolamento. Un simile approccio è inoltre opportunamente controbilanciato dalla possibilità di una certificazione del basso rischio ILUC.

(11)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri sono tenuti ad applicare i criteri stabiliti nel presente regolamento per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni con elevate scorte di carbonio. Ciò sulla base delle informazioni contenute in un allegato che dovrà essere modificato in conformità del presente regolamento. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la relazione sull'espansione delle materie prime per tener conto dell'evoluzione delle circostanze e degli ultimi dati scientifici disponibili. Se del caso, è opportuno modificare l'allegato.

(12)

In determinate circostanze, l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni dovuto ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa generalmente considerati a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni può essere evitato e la coltivazione delle relative materie prime può persino rivelarsi vantaggiosa per le zone di produzione interessate. Per tali casi è necessario stabilire criteri che consentano l'individuazione e la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC. I biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa certificati a basso rischio ILUC dovrebbero essere esentati dai limiti e dalla riduzione graduale stabiliti per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC, a condizione che soddisfino i pertinenti criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

(13)

I biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa dovrebbero essere considerati a basso rischio ILUC solo se le materie prime utilizzate per la loro produzione sono coltivate in conseguenza dell'applicazione di misure debitamente verificabili volte ad aumentare la produttività oltre gli incrementi che sarebbero comunque stati raggiunti in uno scenario immutato rispetto allo status quo. Inoltre, tali misure dovrebbero garantire la sostenibilità delle materie prime alla luce di tutti i requisiti fissati nella direttiva 2009/28/CE o nella direttiva (UE) 2018/2001 in relazione agli obiettivi in materia di energie rinnovabili.

(14)

Come ulteriore garanzia degli effetti positivi della certificazione del basso rischio ILUC, le materie prime supplementari da utilizzare per i combustibili a basso rischio ILUC dovrebbero essere prese in considerazione solo se derivano da una categoria limitata di misure. In particolare, dovrebbero essere prese in considerazione solo le misure attraenti dal punto di vista finanziario in quanto consentono di usufruire del premio finanziario derivante da tale certificazione, in analogia con i criteri di addizionalità finanziaria applicati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto.

(15)

Inoltre, è opportuno non applicare il criterio dell'addizionalità finanziaria alle materie prime supplementari coltivate in terreni abbandonati o pesantemente degradati o da piccoli agricoltori indipendenti. Ciò costituirebbe infatti un onere amministrativo irragionevole dato il notevole potenziale di miglioramento della produttività e degli ostacoli che si frappongono al finanziamento degli investimenti necessari. Pertanto, le misure adottate su terreni abbandonati o pesantemente degradati o da piccoli agricoltori indipendenti dovrebbero essere esonerate dalla dimostrazione del rispetto dei criteri di addizionalità finanziaria, fatto salvo l'obbligo di produrre materie prime supplementari e di rispettare i criteri di sostenibilità. Alla luce dell'attività statistica svolta in diverse analisi, tra cui il quadro statistico dei piccoli coltivatori della FAO, le aziende al di sotto dei 2 ettari dovrebbero essere considerate di piccole dimensioni in questo contesto.

(16)

Dovrebbero essere presi in considerazione solo gli aumenti effettivi di produttività nei progetti già esistenti o in quelli nuovi derivanti da misure che mirano a ottenere un incremento delle rese. Pertanto, il periodo di certificazione dovrebbe essere limitato a un periodo di tempo e a un ambito ragionevoli che consentano l'ammortamento completo degli investimenti in questione e l'esistenza di solide procedure per controllare l'efficacia della certificazione.

(17)

Al fine di garantire un agevole processo di certificazione per i biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa a basso rischio ILUC, gli operatori economici dovrebbero poter contare su norme di certificazione solide e affidabili. Tali norme dovrebbero tenere conto del ruolo dei sistemi volontari nazionali o internazionali in linea con il testo rifuso dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, che ha rafforzato la solidità della verifica che sono chiamati a svolgere rispetto alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/28/CE. Oltre ai sistemi nazionali riconosciuti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio ILUC come avviene per la certificazione della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

(18)

Al fine di garantire che le informazioni fornite dagli operatori economici siano trasparenti, precise, affidabili e a prova di frode, è opportuno introdurre norme generali sulla certificazione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni che prevedano un adeguato livello di controllo indipendente delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, Tali norme, comprese quelle sulla certificazione di gruppo, possono essere ulteriormente precisate e armonizzate mediante l'adozione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri per la determinazione delle materie prime a elevato rischio ILUC per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, e i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)   «colture oleaginose»: le colture alimentari e foraggere come la colza, la palma, la soia e il girasole, che non sono colture amidacee e zuccherine comunemente utilizzate come materia prima per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa;

(2)   «terreni inutilizzati»: le zone che, per un periodo consecutivo di almeno cinque anni prima dell'inizio della coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, non sono state utilizzate per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, di altre colture energetiche né di quantità considerevoli di foraggio per gli animali da pascolo;

(3)   «terreni abbandonati»: i terreni inutilizzati utilizzati in passato per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, ma sui quali tale coltivazione è stata interrotta a causa di vincoli biofisici o socioeconomici;

(4)   «terreni pesantemente degradati»: i terreni definiti nell'allegato V, parte C, punto 9, della direttiva (UE) 2018/2001;

(5)   «misura di addizionalità»: qualsiasi miglioramento delle pratiche agricole che conduca, in modo sostenibile, a un aumento delle rese di colture alimentari e foraggere su terreni già utilizzati per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, e qualsiasi azione che consenta la coltivazione di colture alimentari e foraggere su terreni inutilizzati, compresi i terreni abbandonati, per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa;

(6)   «materia prima supplementare»: la quantità supplementare di una coltura alimentare e foraggera prodotta in una zona chiaramente delimitata rispetto al valore di riferimento dinamico delle rese e che è il risultato diretto dell'applicazione di una misura di addizionalità.

(7)   «valore di riferimento dinamico delle rese»: la resa media della zona delimitata in cui è stata adottata una misura di addizionalità, calcolata sul periodo di 3 anni immediatamente precedente l'anno di applicazione di tale misura, tenendo conto dell'aumento medio della resa osservato per la materia prima in questione nel decennio precedente e delle curve di resa nell'arco della vita in caso di colture permanenti, escluse le fluttuazioni delle rese;

(8)   «terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001;

(9)   «piccoli agricoltori»: gli agricoltori che svolgono in modo indipendente un'attività agricola in un'azienda con una superficie agricola inferiore a 2 ettari di cui detengono la proprietà, i diritti di possesso o qualsiasi titolo equivalente che conferisce loro il controllo sui terreni e che non sono alle dipendenze di una società, fatta eccezione per una cooperativa di cui siano soci assieme ad altri piccoli agricoltori, a condizione che tale cooperativa non sia controllata da un terzo;

(10)   «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti.

Articolo 3

Criteri per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio

Per determinare le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio si applicano i seguenti criteri cumulativi:

a)

l'espansione media annua della zona di produzione globale delle materie prime dal 2008 è superiore all'1 % e interessa più di 100 000 ettari;

b)

la quota di tale espansione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio è superiore al 10 %, secondo la seguente formula:

Formula

dove

xhcs = quota di espansione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio;

xf = quota di espansione in terreni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001;

xp = quota di espansione in terreni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001, comprese le torbiere;

PF = fattore di produttività.

PF è uguale a 1,7 per il granturco, 2,5 per l'olio di palma, 3,2 per la barbabietola da zucchero, 2,2 canna da zucchero e 1 per tutte le altre colture.

L'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) si basa sulle informazioni incluse nell'allegato, riesaminate in conformità dell'articolo 7.

Articolo 4

Criteri generali per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

1.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono essere certificati come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni solo se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

b)

i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sono stati prodotti a partire da materie prime supplementari ottenute tramite misure di addizionalità che rispettano i criteri specifici di cui all'articolo 5;

c)

gli elementi di prova necessari per individuare le materie prime supplementari e dimostrare le dichiarazioni relative alla produzione di materie prime supplementari sono debitamente raccolti e accuratamente documentati dagli operatori economici interessati.

2.   Gli elementi di prova di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono almeno informazioni sulle misure di addizionalità adottate per produrre le materie prime supplementari, le zone delimitate in cui tali misure sono state applicate e la resa media ottenuta dal terreno in cui tali misure sono state applicate nei 3 anni immediatamente precedenti l'anno in cui è stata applicata la misura di addizionalità.

Articolo 5

Misure di addizionalità

1.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono essere certificati come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni solo se:

a)

le misure di addizionalità per la produzione di materie prime supplementari soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

i)

diventano finanziariamente attraenti o non incontrano ostacoli alla loro attuazione solo perché i biocombustibili, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime supplementari possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili a norma della direttiva 2009/28/CE o della direttiva (UE) 2018/2001;

ii)

consentono la coltivazione di colture alimentari e foraggere su terreni abbandonati o pesantemente degradati;

iii)

sono applicate da piccoli agricoltori;

b)

le misure di addizionalità sono adottate non oltre 10 anni prima della certificazione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

Articolo 6

Norme in materia di controllo e verifica per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

1.   Ai fini della certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni gli operatori economici:

a)

forniscono informazioni affidabili che comprovino le loro dichiarazioni che tutti i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 sono stati debitamente rispettati;

b)

prevedono un adeguato livello di controllo indipendente delle informazioni fornite e un adeguato livello di trasparenza che risponda all'esigenza di verifica pubblica del metodo di controllo; e

c)

forniscono prova del fatto che sono effettuati controlli.

2.   Il controllo consiste nella verifica che le informazioni fornite dagli operatori economici siano precise, affidabili e a prova di frode.

3.   Per dimostrare che una fornitura deve essere considerata biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, gli operatori economici utilizzano il sistema di equilibrio di massa stabilito all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Per dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli da 4 a 6 conformemente all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 possono essere utilizzati sistemi volontari.

Articolo 7

Monitoraggio e riesame

Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina tutti gli aspetti pertinenti della relazione sull'espansione delle materie prime, in particolare i dati sull'espansione delle materie prime, nonché gli elementi di prova relativi ai fattori che giustificano la disposizione relativa ai piccoli agricoltori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, modifica il presente regolamento. La relazione riveduta è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3.

La Commissione riesamina successivamente i dati contenuti nella relazione alla luce dell'evoluzione delle circostanze e delle più recenti conoscenze scientifiche a disposizione.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(2)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(3)  Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).


ALLEGATO

 

Espansione media annua della zona di produzione dal 2008 (kha)

Espansione media annua della zona di produzione dal 2008 (%)

Quota di espansione in terreni di cui all’articolo 29, par. 4, lettere b) e c) della direttiva (UE) 2018/2001

Quota di espansione in terreni di cui all’articolo 29, par. 4, lettera a) della direttiva (UE) 2018/2001

Cereali

 

 

 

 

Frumento

– 263,4

– 0,1 %

1 %

Granturco

4 027,5

2,3 %

4 %

Colture zuccherine

 

 

 

 

Canna da zucchero

299,8

1,2 %

5 %

Barbabietola da zucchero

39,1

0,9 %

0,1 %

Colture oleaginose

 

 

 

 

Semi di colza

301,9

1,0 %

1 %

Olio di palma

702,5

4,0 %

45 %

23 %

Soia

3 183,5

3,0 %

8 %

Girasole

127,3

0,5 %

1 %


21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/808 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 14 maggio 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare quattro voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:

«25.

DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION. Indirizzo: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Iraq.»

«54.

IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC). Indirizzo: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Baghdad, Iraq.»

«90.

NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY. Indirizzo: Rashid Street, P.O. Box 11387, Baghdad, Iraq.»

«135.

STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 74, Basrah, Iraq.»

DECISIONI

21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/10


DECISIONE (UE) 2019/809 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 luglio 2016, con decisione (UE) 2016/1203 (4) del Consiglio, il sig. Roger ALBINYANA i SAIGÍ è stato sostituito dal sig. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO in qualità di supplente. L'8 ottobre 2018, con decisione (UE) 2018/1502 (5) del Consiglio, il sig. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO è stato sostituito dalla sig.ra Natàlia MAS GUIX in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Natàlia MAS GUIX,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Mireia BORRELL PORTA, Directora General de Relaciones Exteriores, Generalitat de Catalunya.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2016/1203 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 44).

(5)  Decisione (UE) 2018/1502 del Consiglio, dell'8 ottobre 2018, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 7).


21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/11


DECISIONE (UE) 2019/810 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2019

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 20 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio (4), la sig.ra Monalisa NORMANN è stata sostituita dal sig. Joakim LARSSON in qualità di membro. Il 30 novembre 2017, con decisione (UE) 2017/2237 del Consiglio (5), il sig. Joakim LARSSON è stato sostituito dalla sig.ra Agneta GRANSTRÖM in qualità di membro.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Agneta GRANSTRÖM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Märta STENEVI, Malmö kommun.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 44).

(5)  Decisione (UE) 2017/2237 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia (GU L 320 del 6.12.2017, pag. 10).


21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/12


DECISIONE (UE) 2019/811 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2019

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 16 ottobre 2018, con decisione (UE) 2018/1574 del Consiglio (4), il sig. Luciano D'ALFONSO è stato sostituito dal sig. Giovanni LOLLI in qualità di membro.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Giovanni LOLLI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Marco MARSILIO, presidente della Regione Abruzzo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2018/1574 del Consiglio, dell'16 ottobre 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 60).


21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/13


DECISIONE (UE) 2019/812 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e della riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della IATTC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2006/539/CE (1) del Consiglio l'Unione ha concluso la convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per il tonno tropicale istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (2) («convenzione di Antigua»), che ha istituito la commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC).

(2)

La IATTC è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione di Antigua. La IATTC adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile degli stock ittici oggetto di tale convenzione. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Con decisione 2005/938/CE (3) del Consiglio l'Unione ha approvato l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP) (4) che ha istituito la riunione delle parti dell'AIDCP. Conformemente all'articolo XIV della Convenzione di Antigua, la IATTC deve avere un ruolo fondamentale nel coordinare l'attuazione dell'AIDCP e di molte misure adottate nell'ambito dell'AIDCP. Le funzioni di segretariato dell'AIDCP sono assicurate dalla IATTC.

(4)

La riunione delle parti dell'AIDCP è l'organismo istituito dall'AIDCP incaricato di promuovere la progressiva riduzione, a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale dei delfini nell'ambito della pesca tonniera con reti da circuizione nella zona della Convenzione di Antigua. La riunione delle parti dell'AIDCP adotta decisioni atte a garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse biologiche marine associate alla pesca dei tonni con reti da circuizione nella zona della convenzione di Antigua. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca.

(6)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(7)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(8)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IATTC e nella riunione delle parti dell'AIDCP per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della IATTC e le decisioni della riunione delle parti dell'AIDCP saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (6) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7), e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IATTC è stabilita dalla decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della IATTC. È opportuno abrogare tla decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(10)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione di Antigua e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e alla riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della IATTC e alla riunione delle parti dell'AIDCP avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della IATTC nel 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC). è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(2)  GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24.

(3)  Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

(4)  GU L 348 del 30.12.2005, pag. 28.

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e della riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP, l'Unione:

a)

agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per la IATTC e l'AIDCP e garantisce che le misure adottate nell'ambito della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP siano conformi rispettivamente alla convenzione di Antigua e all'accordo AIDCP;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito adottate nell'ambito della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione IATTC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della IATTC e dell'AIDCP e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati;

k)

promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della IATTC e dell'AIDCP:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione di Antigua basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla IATTC, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione Antigua, compresa l'adozione di misure di competenza dello Stato di approdo e il potenziamento del sistema di monitoraggio via satellite (VMS), per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della IATTC;

e)

misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione di Antigua in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurne l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi;

g)

misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurne il contributo alla generazione di rifiuti marini;

h)

misure volte a rafforzare il sistema di monitoraggio della conformità all'interno dell'organizzazione e a garantire un seguito adeguato alle azioni intraprese dagli Stati di bandiera per affrontare problemi di non conformità;

i)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e ad imporre che tutti gli squali siano sbarcati con tutte le pinne attaccate al corpo;

j)

approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;

k)

misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi e dei gruppi di lavoro della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP;

l)

riduzione progressiva, a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale di delfini nella pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura e valutazioni periodiche della popolazione di delfini;

m)

raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

n)

misure volte a garantire l'efficacia dell'organizzazione, tra cui l'esecuzione di revisioni periodiche della sua efficienza.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

(3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito della commissione interamericana per il tonno tropicale e della riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini

Prima di ogni riunione della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP, e quando tali organi sono chiamati ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della IATTC o di una riunione delle parti dell'AIDCP sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/19


DECISIONE (UE) 2019/813 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni

(2)

A norma dell'articolo 33 della convenzione, il Consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2017 (2), la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2019.

(3)

Nel corso della sua 49a sessione, che si terrà il 10 giugno 2019, il Consiglio internazionale dei cereali deciderà in merito alla proroga della convenzione per ulteriore periodo massimo di 2 anni a decorrere dal 1o luglio 2019.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 49a sessione del Consiglio internazionale dei cereali, in quanto una proroga della convenzione è nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 49a sessione del Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1o luglio 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI


(1)  Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

(2)  Informazioni riguardanti la proroga della convenzione sul commercio dei cereali (1995) (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 1).


21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/814 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia è stata autorizzata ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile per riscaldamento. Tale autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2018, con decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio (2).

(2)

Con lettera del 31 ottobre 2018 le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL utilizzati per riscaldamento mediante la proroga dellaprassi seguita ai sensi della decisione 2014/695/UE in alcune zone prima della cessazione degli effetti di tale decisione. Le autorità italiane hanno richiesto l'autorizzazione per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2024. Le autorità italiane hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti in data 14 dicembre 2018.

(3)

L'Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l'Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

(4)

La differenziazione delle aliquote si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a una difficoltà di procurarsi il combustibile in tali zone rispetto al resto del territorio nazionale.

(5)

Le aliquote ridotte sono applicabili nelle zone geografiche che soddisfano uno dei criteri seguenti: a) condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano, ossia comuni che rientrano nella zona F quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (3); b) condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile, ossia comuni che rientrano nella zona E quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; e c) isolamento geografico abbinato a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest'ultimo, ossia Sardegna e isole minori. Le aliquote ridotte dovrebbe applicarsi fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

(6)

La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica dell'Unione in materia di ambiente, energia e trasporti. L'aliquota di tassazione ridotta dovrebbe rimanere, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi UE fissati nella direttiva 2003/96/CE, e dovrebbe alleviare solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

(7)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare in determinate zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento fino al 31 dicembre 2024. Ai sensi di tale disposizione, discende che ogni autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo.

(8)

Per garantire alle zone geografiche interessate un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme su tale sistema modificato.

(9)

Al fine di garantire che la misura si applichi senza soluzione di continuità rispetto all'autorizzazione di applicare delle aliquote ridotte di accisa concessa con decisione 2014/695/UE, la quale ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2018, sarebbe opportuno che la presente decisione si applichi dal 1o gennaio 2019.

(10)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle zone geografiche svantaggiate seguenti:

a)

comuni che rientrano nella zona climatica F quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

b)

comuni che rientrano nella zona climatica E quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

c)

comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia.

2.   Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non è superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare delle zone di cui al paragrafo 1, lettera c), la riduzione fiscale non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.

3.   L'aliquota ridotta è conforme agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispetta i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della stessa.

Articolo 2

L'ammissibilità delle zone geografiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata all'indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dall'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme su tale sistema modificato.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 291 del 7.10.2014, pag. 16).

(3)  Il D.P.R.26 agosto 1993 n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull'unità di misura «gradi-giorno» che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20 °C, rendendo così necessario il riscaldamento.