ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
20 maggio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/799 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one ( 1 )

12

 

*

Regolamento (UE) 2019/800 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne tradizionali nei territori francesi d'oltremare ( 1 )

15

 

*

Regolamento (UE) 2019/801 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta fresca ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/802 della Commissione, del 17 maggio 2019, che rettifica la versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo ai requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007 ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/798 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

(2)

In base a un riesame delle misure, è opportuno modificare le voci relative a 59 persone soggette a misure restrittive riportate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

Nove voci dovrebbero essere soppresse dall'elenco delle persone ed entità designate.

(4)

A seguito delle sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019 nella causa T-667/17, Alkarim for Trade and Industry contro Consiglio, e nella causa T-559/17, Abdulkarim contro Consiglio, Alkarim for Trade and Industry e Mouhamad Wael Abdulkarim non sono inclusi nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

La parte A («Persone») è così modificata:

a)

le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«6.

Muhammad (

Image 1

) Dib (

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) Zaytun (

Image 3

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data di nascita: 20.5.1951.

Luogo di nascita: Jubba, provincia di Damasco, Siria.

Passaporto diplomatico n. D000001300.

Sesso: maschile

Capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

7.

Amjad (

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) Abbas (

Image 5

) (alias Al-Abbas)

Sesso: maschile

Ex capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. Promosso al grado di Colonnello nel 2018.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 6

) (alias Jameel) Hassan (

Image 7

) (alias al-Hassan)

Data di nascita: 7.7.1953.

Luogo di nascita: Qusayr, provincia di Homs, Siria.

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana.

Sesso: maschile

Ufficiale del grado di Generale di divisione dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

9.5.2011

14.

Generale di brigata Mohammed Bilal (alias Tenente colonnello Muhammad Bilal)

Sesso: maschile

Quale uno dei principali responsabili del Servizio informazioni dell'aviazione siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.

Capo della polizia di Tartus da dicembre 2018.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 8

) Al Hassan (

Image 9

) (alias Al Hasan)

Data di nascita: 1961.

Sesso: maschile

Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

31.

Generale di divisione Tawfiq (

Image 10

) (alias Tawfik) Younes (

Image 11

) (alias Yunes)

Sesso: maschile

Ex capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 12

) al-Asaad (

Image 13

) (alias Nizar Asaad)

Sesso: maschile

Imprenditore siriano di spicco con stretti legami con il regime. Cugino di Bashar Al-Assad e associato alle famiglie Assad e Makhlouf.

In quanto tale, ha partecipato al regime siriano, ne ha tratto vantaggio o lo ha sostenuto.

Importante investitore nel settore petrolifero ed ex direttore della società “Nizar Oilfield Supplies”.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 14

) Douba (

Image 15

)

Data di nascita: 1933.

Luogo di nascita: Karfis, Siria.

Sesso: maschile

Consigliere speciale del presidente Al-Assad.

A tale titolo, partecipa al regime di Assad, ne trae vantaggio e lo sostiene. È stato coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile in Siria.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 16

) Hassan (

Image 17

)

Sesso: maschile

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nelle Cham Holdings, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Da marzo 2014 a settembre 2018 ha ricoperto l'incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia Khodr Orfali.

Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti.

Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 18

) Chehabi (

Image 19

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Figlio di Ahmad Chehabi.

Data di nascita: 7.5.1972.

Sesso: maschile

Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Presidente della federazione delle camere dell'industria dal 16.12.2018. Vicepresidente della Holding Cham. Fornisce sostegno economico al regime siriano. Membro del parlamento siriano dal 2016.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 20

) Anbouba (

Image 21

)

Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Homs, Siria.

Sesso: maschile

Fornisce sostegno finanziario all'apparato repressivo e ai gruppi paramilitari che esercitano la violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Ha rapporti finanziari con alti ufficiali siriani. Cofondatore di Cham Holding e membro del suo consiglio di amministrazione.

2.9.2011

55.

Colonnello Lu'ai (

Image 22

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image 23

)

Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia.

Sesso: maschile

Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a.

14.11.2011

78.

Generale di divisione Ali (

Image 24

) Barakat (

Image 25

)

Sesso: maschile

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. Promosso al grado di Generale di divisione nel 2017.

1.12.2011

79.

Generale di divisione Talal (

Image 26

) Makhluf (

Image 27

) (alias Makhlouf)

Sesso: maschile

Ex comandante della 105a brigata delle guardie repubblicane. Ex comandante generale delle guardie repubblicane. Attuale comandante del 2o corpo. Membro dell'esercito siriano con il grado di Generale di divisione, in servizio dopo maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco.

1.12.2011

99.

Generale di divisione Mohamed (

Image 28

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 29

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale.

Sesso: maschile

Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 30

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 31

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 32

)

Sesso: maschile

Come ex capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

128.

Generale di brigata Burhan (

Image 33

) Qadour (

Image 34

) (alias Qaddour, Qaddur)

Sesso: maschile

Ex direttore della sezione 291 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

135.

Generale di brigata Suhail (

Image 35

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image 36

) (alias Al-Abdallah)

Sesso: maschile

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

139.

Generale di divisione Hussam (

Image 37

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 38

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Data di nascita: 1964.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Dall'aprile 2012 al 2.12.2018 è stato direttore della sezione di Homs della Direzione della sicurezza politica (succedendo al Generale di brigata Nasr al-Ali). Dal 3.12.2018 è a capo della Direzione della sicurezza politica. È responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 39

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 40

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Data di nascita: 1957.

Sesso: maschile

Ex direttore della sezione esterna delle informazioni generali (sezione 279). Responsabile, a tale titolo, del dispositivo delle informazioni generali presso le ambasciate siriane.

24.7.2012

160.

Dr. Hazwan (

Image 41

) Al Wez (

Image 42

) (alias Al Wazz)

Sesso: maschile

Ex ministro dell'istruzione, nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Data di nascita: 1972.

Sesso: maschile

Consigliere del presidente della Siria. Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (

Image 43

)

Data di nascita: 1966.

Sesso: maschile

Membro delle milizie fedeli al regime note come “Kataeb al-Baath” (milizia del partito Baath). Vicepresidente del partito Baath. Sostiene il regime tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

Data di nascita: 1966.

Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana.

Sesso: maschile

Ex governatore di Damasco, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 44)

Sesso: maschile

Ex governatore di Quneitra, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. In precedenza governatore di Latakia. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf (

Image 45

)

Sesso: maschile

Ex governatore di Hama, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene inoltre il regime e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 46

)

Sesso: maschile

Ex governatore di Idlib, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell'Awqaf del regime, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 47

)

Data di nascita: 1956.

Luogo di nascita: zona rurale di Damasco.

Sesso: maschile

Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (

Image 48

)

Data di nascita: 1964.

Luogo di nascita: Lattakia.

Sesso: maschile

Ministro dell'amministrazione locale.

Nominato nel luglio 2016.

Ex governatore del governatorato di Damasco.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

Cugino di Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir(

Image 49

)

Data di nascita: 1962.

Luogo di nascita: Tartus.

Sesso: maschile

Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem(

Image 50

)

Data di nascita: 1963.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ministro del petrolio e delle risorse minerarie.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad)(

Image 51

)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Lattakia.

Sesso: maschile

Ministro della cultura.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) (

Image 52

)

Data di nascita: 1964.

Luogo di nascita: Tartus.

Sesso: maschile

Ministro dei trasporti.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (

Image 53

)

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ministro dell'energia elettrica.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (

Image 54

)

Data di nascita: 1958.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ministro delle finanze.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (

Image 55

)

Data di nascita: 1963.

Luogo di nascita: Aleppo.

Sesso: maschile

Ex ministro delle risorse idriche.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (

Image 56

)

Data di nascita: 1962.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 57

)

Data di nascita: 1956.

Sesso: maschile

Ministro aggiunto.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 58

)

Data di nascita: 1953.

Luogo di nascita: Quneitra.

Sesso: femminile

Ministro aggiunto.

Nominata nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (

Image 59

)

Data di nascita: 1954.

Luogo di nascita: Habran village (provincia di Sweida).

Sesso: maschile

Ministro aggiunto.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 60

)

Data di nascita: 1952.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: femminile

Ministro aggiunto.

Nominata nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (

Image 61

)

Data di nascita: 1963.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: femminile

Ministro degli affari sociali (dall'agosto 2015).

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Sesso: maschile

Ex governatore della Banca centrale della Siria.

È stato responsabile del sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria, anch'essa inserita in elenco.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous) (Image 62)

Data di nascita: 5.2.1964.

Titolo: Generale di divisione.

Sesso: maschile

Detiene il grado di Generale di divisione, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche.

È inoltre associato all'SSRC siriano, entità inserita in elenco.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 63

)

Data di nascita: 17.5.1969.

Luogo di nascita: zona rurale di Damasco.

Sesso: maschile

Ex ministro dell'industria. Nominato nel gennaio 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias

Image 64

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sesso: maschile.

Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment.

Data di nascita: 2.1.1962.

Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana.

Cittadinanza: siriana.

N. di passaporto: N 011612445, numero di rilascio 002-17-L022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana).

Numero ID: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana)

Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Jamal Eddin Mohammed Nazer trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

Sesso: maschile.

Carica: azionista principale della Exceed Development and Investment Company.

Data di nascita: 14.7.1970 o 24.7.1970.

Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana.

Cittadinanza: siriana, svizzera.

N. di passaporto: X4662433 (luogo di rilascio: Svizzera); N 004599905 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana)

Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 67 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

275.

Generale di divisione Mohammad Khaled al-Rahmoun

Data di nascita: 1957.

Luogo di nascita: Idleb.

Sesso: maschile

Ministro dell'interno.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Data di nascita: 1970.

Luogo di nascita: Aleppo.

Sesso: maschile

Ministro del turismo.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Data di nascita: 1970.

Luogo di nascita: zona rurale di Damasco.

Sesso: maschile

Ministro dell'istruzione.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Data di nascita: 1960.

Luogo di nascita: Hama.

Sesso: maschile

Ministro dell'istruzione superiore.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Lattakia.

Sesso: maschile

Ministro dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Data di nascita: 1974.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ministro delle comunicazioni e della tecnologia.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Data di nascita: 1962.

Luogo di nascita: Aleppo.

Sesso: maschile

Ministro dell'industria.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019»

b)

le seguenti voci sono soppresse:

75.

Lt. General Fahid Al-Jassim

88.

Brigadier General Ahmed Yousef Jarad

97.

Brigadier General Mohsin Makhlouf

100.

Major General Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed Al Zu'bi

174.

Mohammed Turki Al Sayed

249.

Isam Zahr Al-Din

c)

le voci da 264 a 269 sono rinumerate come segue:

Nome della persona

Attuale numero della voce

Nuovo numero della voce

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2)

Nella parte B («Entità») le seguenti voci sono soppresse:

51.

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group


20.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/12


REGOLAMENTO (UE) 2019/799 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti valutate sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione.

(5)

La sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) è inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 come sostanza in corso di valutazione, per la quale l'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha chiesto dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati presentati dal richiedente.

(6)

L'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel parere scientifico dell'11 dicembre 2018 (4), che la sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) presenta un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità poiché genotossico in vivo.

(7)

L'uso di furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) non è pertanto conforme alle condizioni generali d'uso degli aromi di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008. Tale sostanza dovrebbe quindi essere soppressa dall'elenco senza indugio, al fine di proteggere la salute umana.

(8)

Per quanto riguarda i dati di identificazione della sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066), nel suo parere l'Autorità fornisce ulteriori elementi relativi alla sua identificazione e alla sua caratterizzazione, che non figurano nell'attuale voce corrispondente dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. Al fine di garantire chiarezza e certezza riguardo alla sua identificazione e aiutare le parti interessate a identificarla adeguatamente, è opportuno notare che ulteriori dati di identificazione della sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) forniti dall'Autorità nel parere sono il numero CAS: 497-23-4, il numero JECFA: 2000 e il nome JECFA: «acido 4-idrossi-2-butanoico gamma-lattone».

(9)

Poiché presenta un rischio per la sicurezza, è opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per sopprimere la sostanza furan-2(5H)-one dall'elenco dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Gruppo FAF EFSA (Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti dell'EFSA). Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones; EFSA Journal 2019; 17(1):5568.


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008, è soppressa la seguente voce:

«10.066

Furan-2(5H)-one

 

 

 

 

 

2

EFSA»


20.5.2019   

IT

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L 132/15


REGOLAMENTO (UE) 2019/800 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2019

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne tradizionali nei territori francesi d'oltremare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

La sostanza acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) è autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

Il 23 giugno 2017 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

Il richiedente ha chiesto l'autorizzazione per l'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) al fine di ottenere il colore rosa ricercato in alcune specialità tradizionali di frattaglie suine salate e di manzo, quali groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole e paleron de bœuf à la créole, per soddisfare le aspettative dei consumatori nei territori francesi d'oltremare dove questi prodotti appartengono alla tradizione culinaria dal 18o secolo.

(6)

L'acido carminico, carminio (E 120) è aggiunto alla salamoia ricca di sale nella quale sono immerse le frattaglie. Nei prodotti commercializzati, il tenore di sale è pari ad almeno 70 g per kg di carne in modo da preservare la stabilità microbiologica e la lunga durata di conservazione (spesso 12 mesi). Prima della cottura, i prodotti devono essere dissalati in acqua. L'acido carminico, carminio (E 120) rimane principalmente sulla superficie della carne e la sua stabilità a temperatura, luce, pH e ossigeno garantisce l'aspetto caratteristico anche dopo la cottura.

(7)

Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008 specifica che l'autorizzazione degli additivi alimentari dovrebbe tenere conto anche di altri fattori pertinenti per la questione in esame, inclusi, tra l'altro, i fattori tradizionali. È pertanto opportuno mantenere determinati prodotti tradizionali sul mercato in alcuni Stati membri dove l'uso degli additivi alimentari è conforme alle condizioni generali e specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1333/2008.

(8)

Il 18 novembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico che riesaminava la sicurezza dell'acido carminico, carminio (E 120) come additivo alimentare (3). L'Autorità ha concluso che non sussisteva alcun motivo per rivedere il valore della dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 2,5 mg di acido carminico/kg di peso corporeo/giorno e che le stime del grado di esposizione particolareggiate in uno scenario in cui non si tiene conto della fedeltà alla marca sono inferiori alla DGA per tutti i gruppi di popolazione. L'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) è autorizzato in un'ampia gamma di alimenti. L'estensione dell'uso è proposta per pochi prodotti a base di carne di nicchia e a un livello massimo inferiore rispetto agli altri usi attualmente autorizzati nella categoria alimentare 08.3.1 «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico» di cui all'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Poiché secondo il parere scientifico i prodotti a base di carne non rientrano tra i prodotti che contribuiscono maggiormente all'esposizione totale all'acido carminico, carminio (E 120), non si prevede che l'uso proposto avrà un impatto significativo sull'esposizione complessiva, che rimarrà pertanto inferiore alla DGA.

(9)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità, salvo se l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'estensione dell'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  EFSA Journal (2015); 13 (11): 4288.


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria alimentare 08.3.1 «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», dopo la voce E 110 è inserita la seguente nuova voce E 120:

 

«E 120

Acido carminico, carminio

50

 

Solo le seguenti specialità tradizionali di frattaglie suine salate e di manzo: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole e paleron de bœuf à la créole. Questi prodotti sono consumati previa dissalazione e cottura.»


20.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/18


REGOLAMENTO (UE) 2019/801 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2019

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta fresca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono additivi alimentari autorizzati in una varietà di alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

Il 17 febbraio 2017 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su tutti gli ortofrutticoli freschi. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), ove utilizzati come agente di rivestimento per il trattamento superficiale di ortofrutticoli freschi, formano uno strato inerte e sottile che agisce da barriera fisica contro la perdita di umidità e l'ossidazione per proteggere la qualità nutrizionale e prolungare la durata di conservazione. Secondo il richiedente l'uso proposto consentirebbe di soddisfare la crescente domanda di prodotti freschi disponibili tutto l'anno, ridurre i rifiuti alimentari e migliorare l'efficienza d'uso delle risorse naturali nella produzione agricola mediante una riduzione delle perdite e l'impiego di metodi di trasporto a ridotta emissione di biossido di carbonio.

(6)

La domanda è stata esaminata dal gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi. Il gruppo di lavoro ha rilevato come esista una necessità tecnica in particolare per quanto riguarda il trattamento esterno di alcuni tipi di frutta che vengono importati principalmente da paesi caratterizzati da un clima tropicale e devono essere protetti durante i trasporti di lunga durata. La buccia di tali tipi di frutta non viene di solito consumata.

(7)

Il 10 novembre 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico che riesamina la sicurezza dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) come additivi alimentari (3). L'Autorità ha concluso che non era necessario stabilire un valore numerico per l'assunzione giornaliera ammissibile e che gli additivi alimentari «mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471)» non destano preoccupazioni in materia di sicurezza per gli usi e i livelli d'uso indicati. Tale conclusione è utilizzata per le sostanze che destano preoccupazioni molto ridotte in materia di sicurezza e solo qualora esistano informazioni affidabili sull'esposizione e sulla tossicità e in caso di bassa probabilità di effetti nocivi sulla salute dell'uomo in dosi che non provocano squilibri nutrizionali negli animali (4). L'Autorità ha tuttavia raccomandato alcune modifiche delle specifiche dell'UE per gli additivi alimentari «mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471)». La Commissione prenderà in esame tali raccomandazioni separatamente, seguendo l'approccio generale usato in relazione ai i pareri dell'Autorità da cui emergono alcune preoccupazioni (5).

(8)

Inoltre i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono destinati a essere utilizzati per il trattamento esterno e non dovrebbero migrare nella parte interna commestibile della frutta. Il trattamento della frutta la cui buccia non viene di solito consumata non può avere un effetto sulla salute umana. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta che vengono importati principalmente da paesi caratterizzati da un clima tropicale/subtropicale e le cui bucce non vengono di solito consumate, vale a dire agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni.

(9)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'autorizzazione all'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(11):5045.

(4)  EFSA Journal 2014;12(6):3697, Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010 [Dichiarazione sul quadro concettuale per la valutazione del rischio di determinati additivi alimentari sottoposti a una nuova valutazione ai sensi del regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione].

(5)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_approach.pdf


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti 04.1.1 «Ortofrutticoli freschi interi», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 464 è inserita la seguente nuova voce:

 

«E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni»


20.5.2019   

IT

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L 132/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/802 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2019

che rettifica la versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione (2) contiene errori all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'ambito di applicazione di tale regolamento.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento (GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8).


20.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/803 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2019

relativo ai requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1952 stabilisce il quadro per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica.

(2)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1952 gli Stati membri trasmettono ogni tre anni alla Commissione (Eurostat) relazioni standard sulla qualità dei dati in conformità ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tali relazioni comprendono informazioni sull'ambito di applicazione e la raccolta dei dati, sui criteri di calcolo, sulla metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche al riguardo.

(3)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1952 la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti e utilizza tale valutazione come pure un'analisi delle relazioni sulla qualità per elaborare e pubblicare una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto di tale regolamento.

(4)

In seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1952, la Commissione (Eurostat) ha collaborato strettamente con gli Stati membri al fine di valutare i pertinenti requisiti tecnici per assicurare la qualità riguardanti il contenuto e l'adeguata tempistica delle relazioni sulla qualità.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I requisiti tecnici per assicurare la qualità riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità dei dati sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica sono stabiliti nell'allegato.

2.   Gli Stati membri presentano le prime relazioni sulla qualità entro il 15 giugno 2019.

3.   Ciascuna relazione sulla qualità riguarda gli anni interi trascorsi dalla data della precedente relazione sulla qualità. Le prime relazioni sulla qualità, tuttavia, riguardano gli anni di riferimento 2017 e 2018.

Articolo 2

Le relazioni sulla qualità sono presentate tramite il punto di accesso unico messo a disposizione dalla Commissione (Eurostat) per consentirle di ricevere tali relazioni sulla qualità per via elettronica.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


ALLEGATO

REQUISITI TECNICI PER ASSICURARE LA QUALITÀ RIGUARDANTI IL CONTENUTO DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE STATISTICHE EUROPEE SUI PREZZI DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA

Le relazioni sulla qualità contengono informazioni su tutti i criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

1.   PERTINENZA

Nelle relazioni sulla qualità gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

a)

una descrizione degli utenti, delle loro rispettive esigenze e una giustificazione di tali esigenze;

b)

le procedure usate per misurare la soddisfazione degli utenti e produrre i risultati;

c)

la misura in cui le statistiche richieste sono disponibili.

2.   ACCURATEZZA

Le relazioni sulla qualità contengono:

a)

una valutazione dell'accuratezza che sintetizza i vari componenti della serie di dati;

b)

una descrizione degli errori di campionamento;

c)

una descrizione di qualsiasi altro errore.

3.   TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

Gli Stati membri comunicano:

a)

il tempo che intercorre tra l'evento o il fenomeno descritto e la disponibilità dei dati (tempestività);

b)

il tempo che intercorre tra la data prevista per la trasmissione dei dati e la data dell'effettiva trasmissione dei dati (puntualità);

c)

il numero di iterazioni necessarie per avere dati pienamente convalidati (iterazioni di convalida).

4.   ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

Gli Stati membri comunicano le condizioni e i mezzi con cui gli utenti possono:

a)

ottenere e utilizzare i dati (compresi, ma non unicamente, i comunicati stampa, le pubblicazioni, le banche dati online, l'accesso a microdati);

b)

interpretare i dati, ad esempio fornendo la documentazione sulla metodologia e sulla gestione della qualità.

5.   COMPARABILITÀ

Gli Stati membri comunicano la misura in cui le statistiche sono comparabili:

a)

tra zone geografiche;

b)

nel corso del tempo.

6.   COERENZA

Gli Stati membri comunicano la misura in cui le statistiche sono:

a)

conciliabili con i dati ottenuti da altre fonti (coerenza intersettoriale);

b)

coerenti all'interno di una determinata serie di dati (coerenza interna).

Gli Stati membri riferiscono anche riguardo ai seguenti aspetti qualitativi aggiuntivi:

1.   GESTIONE DELLA QUALITÀ

Gli Stati membri riferiscono riguardo ai sistemi e alle regolamentazioni esistenti per gestire la qualità di prodotti e processi statistici. Essi riferiscono anche riguardo alla loro valutazione della qualità dei dati.

2.   REVISIONI DI DATI

Gli Stati membri spiegano perché i dati convalidati sono stati riveduti. I motivi possono comprendere informazioni su una nuova fonte di dati disponibili, su nuovi metodi o altre informazioni pertinenti. La relazione comprende anche la data, l'entità e la portata delle revisioni.

In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1952 tali relazioni comprendono informazioni sull'ambito di applicazione e la raccolta dei dati, i criteri di calcolo, la metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche al riguardo.

1.   PRESENTAZIONE STATISTICA

Gli Stati membri forniscono la seguente descrizione dei dati diffusi, che può essere presentata agli utenti sotto forma di tabelle, grafici o cartine:

a)

descrizione dei dati;

b)

sistema di classificazione;

c)

copertura settoriale;

d)

concetti e definizioni statistiche;

e)

unità statistica;

f)

popolazione statistica;

g)

area di riferimento (ambito geografico);

h)

copertura temporale (periodo per cui sono disponibili dati);

i)

periodo di riferimento (periodo compreso nella relazione);

j)

unità di misura.

2.   TRATTAMENTO STATISTICO

Le relazioni sulla qualità comprendono una descrizione di tutte le procedure utilizzate per raccogliere, convalidare e compilare i dati e per ricavarne nuove informazioni.

3.   POLITICA DI PUBBLICAZIONE

Le relazioni sulla qualità riferiscono riguardo alle norme sulla diffusione dei dati a livello nazionale.

4.   FREQUENZA DELLA DIFFUSIONE

Le relazioni indicano anche la frequenza con cui i dati sono diffusi a livello nazionale.

In linea con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri riferiscono in merito a:

1.   RISERVATEZZA

Le relazioni sulla qualità contengono informazioni sulle misure legislative o le altre procedure formali che impediscono la divulgazione non autorizzata dei dati che potrebbero, direttamente o indirettamente, permettere di identificare una persona o un'entità economica. Esse descrivono anche le norme applicate per garantire la riservatezza statistica e impedire la divulgazione non autorizzata.

2.   COSTI E ONERI

Le relazioni sulla qualità contengono informazioni su costi e oneri connessi alla raccolta e alla produzione del prodotto statistico.


20.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/804 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2019

relativo al rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

La forma organica del selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione (3) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(3)

In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di rinnovo dell'autorizzazione della forma organica del selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei pareri del 5 luglio 2018 (4) e del 28 novembre 2018 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che i richiedenti hanno fornito dati che dimostrano che gli additivi, alle condizioni d'uso proposte, soddisfano le condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui la forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre affermato che la forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 può essere sensibilizzante delle vie respiratorie e pericolosa in caso di inalazione e che la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 può essere irritante per gli occhi e le mucose e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene quindi che debbano essere adottate misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità raccomanda infine di modificare la denominazione degli additivi.

(5)

È opportuno aggiornare i metodi di analisi per il selenio e la selenometionina in base alle rispettive relazioni recenti del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivi per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007.

(8)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione degli additivi specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

1.   La forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 9 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 9 giugno 2019, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 9 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 9 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 9 giugno 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 9 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

I regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione, del 27 novembre 2006, concernente l'autorizzazione della selenometionina come additivo per mangimi (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 14).

(4)  EFSA Journal 2018;16(7):5386.

(5)  EFSA Journal 2019;17(1):5539.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Selenio in mg/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b810

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato

Composizione dell'additivo

Preparazione di selenio organico:

 

Tenore di selenio: da 2 000 a 2 400 mg Se/kg

 

Selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio

 

Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Caratterizzazione della sostanza attiva

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Formula chimica: C5H11NO2Se

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della selenometionina nell'additivo per mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelatore UV (RP-HPLC-UV) o

cromatografia liquida ad alta prestazione e spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (HPLC-ICPMS) dopo digestione proteolitica tripla.

Per la determinazione del selenio totale nell'additivo per mangimi:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o

spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICPMS).

Per la determinazione del selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione a microonde (EN 16159:2012).

Tutte le specie

 

0,50 (totale)

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

3.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

4.

Supplementazione massima con selenio organico:

0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %.

9 giugno 2029

3b811

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato

Composizione dell'additivo

Preparazione di selenio organico:

 

Tenore di selenio: da 2 000 a 3 500 mg Se/kg

 

Selenio organico > 98 % del totale di selenio

 

Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Caratterizzazione della sostanza attiva

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Formula chimica: C5H11NO2Se

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della selenometionina nell'additivo per mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelatore UV (RP-HPLC-UV) o

cromatografia liquida ad alta prestazione e spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (HPLC-ICPMS) dopo digestione proteolitica tripla.

Per la determinazione del selenio totale nell'additivo per mangimi:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o

spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICPMS).

Per la determinazione del selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione a microonde (EN 16159:2012).

Tutte le specie

 

0,50 (totale)

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto con la cute, le mucose o gli occhi possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

4.

Supplementazione massima con selenio organico:

0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %.

9 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


20.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/805 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2019

relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

Tale domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel parere del 14 giugno 2018 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. È stato inoltre concluso che l'additivo può avere un potenziale di irritazione cutanea/oculare e di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo ha mostrato miglioramenti per quanto riguarda il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso e ha ritenuto che questa conclusione possa essere estesa alle specie avicole minori da ingrasso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato negli allegati del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(7):5342.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rapporto mangime/peso)

4d16

DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

Muramidasi

(EC 3.2.1.17)

Composizione dell'additivo

Preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) con un'attività minima di 60 000 LSU (F)/g (1)

In forma solida e liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Muramidasi(EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338)

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione del tenore di muramidasi:

metodo di prova enzimatico, basato sulla fluorescenza, che determina la depolimerizzazione, catalizzata da enzima, di un preparato di peptidoglicano marcato con fluorescina a pH 6,0 e 30°C.

Polli da ingrasso

Specie avicole minori da ingrasso

25 000 LSU(F)

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della cute e dell'apparato respiratorio.

9 giugno 2029


(1)  Un'unità LSU(F) è definita come la quantità di enzima che aumenta la fluorescenza di 12,5 μg/ml di peptidoglicano marcato con fluorescina al minuto a pH 6,0 e a 30°C per un valore corrispondente alla fluorescenza di circa 0,06 nmol di isotiocianato di fluorescina isomero I.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DECISIONI

20.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/36


DECISIONE (PESC) 2019/806 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1).

(2)

Il 28 maggio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/778 (2), che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1o giugno 2019.

(3)

In base a un riesame, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 1o giugno 2020.

(4)

È opportuno modificare le voci relative a 59 persone soggette a misure restrittive riportate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(5)

Nove voci dovrebbero essere soppresse dall'elenco delle persone ed entità designate.

(6)

A seguito delle sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019 nella causa T-667/17, Alkarim for Trade and Industry contro Consiglio, e nella causa T-559/17, Abdulkarim contro Consiglio, Alkarim for Trade and Industry e Mouhamad Wael Abdulkarim non sono inclusi nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2020. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l'allegato I è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI


(1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

(2)  Decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 131 del 29.5.2018, pag. 16).


ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:

1)

La parte A («Persone») è così modificata:

a)

le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«6.

Muhammad (

Image 65

) Dib (

Image 66

) Zaytun (

Image 67

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias. Mohamed Dib Zeitun)

Data di nascita: 20.5.1951.

Luogo di nascita: Jubba, provincia di Damasco, Siria.

Passaporto diplomatico n. D000001300.

Sesso: maschile

Capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 68

) Abbas (

Image 69

) (alias Al-Abbas)

Sesso: maschile

Ex capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. Promosso al grado di Colonnello nel 2018.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 70

) (alias Jameel) Hassan (

Image 71

) (alias al-Hassan)

Data di nascita: 7.7.1953.

Luogo di nascita: Qusayr, provincia di Homs, Siria.

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana.

Sesso: maschile

Ufficiale del grado di Generale di divisione dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

9.5.2011

14.

Generale di brigata Mohammed Bilal (alias Tenente colonnello Muhammad Bilal)

Sesso: maschile

Quale uno dei principali responsabili del Servizio informazioni dell'aviazione siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.

Capo della polizia di Tartus da dicembre 2018.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 72

) Al Hassan (

Image 73

) (alias Al Hasan)

Data di nascita: 1961.

Sesso: maschile

Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

31.

Generale di divisione Tawfiq (

Image 74

) (alias Tawfik) Younes (

Image 75

) (alias Yunes)

Sesso: maschile

Ex capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 76

) al-Asaad (

Image 77

) (alias Nizar Asaad)

Sesso: maschile

Imprenditore siriano di spicco con stretti legami con il regime. Cugino di Bashar Al-Assad e associato alle famiglie Assad e Makhlouf.

In quanto tale, ha partecipato al regime siriano, ne ha tratto vantaggio o lo ha sostenuto.

Importante investitore nel settore petrolifero ed ex direttore della società “Nizar Oilfield Supplies”.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 78

) Douba (

Image 79

)

Data di nascita: 1933.

Luogo di nascita: Karfis, Siria.

Sesso: maschile

Consigliere speciale del presidente Al-Assad.

A tale titolo, partecipa al regime di Assad, ne trae vantaggio e lo sostiene. È stato coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile in Siria.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 80

) Hassan (

Image 81

)

Sesso: maschile

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nelle Cham Holdings, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Da marzo 2014 a settembre 2018 ha ricoperto l'incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia Khodr Orfali.

Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti.

Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 82

) Chehabi (

Image 83

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Figlio di Ahmad Chehabi.

Data di nascita: 7.5.1972.

Sesso: maschile

Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Presidente della federazione delle camere dell'industria dal 16.12.2018. Vicepresidente della Holding Cham. Fornisce sostegno economico al regime siriano. Membro del parlamento siriano dal 2016.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 84

) Anbouba (

Image 85

)

Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Homs, Siria.

Sesso: maschile

Fornisce sostegno finanziario all'apparato repressivo e ai gruppi paramilitari che esercitano la violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Ha rapporti finanziari con alti ufficiali siriani. Cofondatore di Cham Holding e membro del suo consiglio di amministrazione.

2.9.2011

55.

Colonnello Lu'ai (

Image 86

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image 87

)

Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia.

Sesso: maschile

Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a.

14.11.2011

78.

Generale di divisione Ali (

Image 88

) Barakat (

Image 89

)

Sesso: maschile

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. Promosso al grado di Generale di divisione nel 2017.

1.12.2011

79.

Generale di divisione Talal (

Image 90

) Makhluf (

Image 91

) (alias Makhlouf)

Sesso: maschile

Ex comandante della 105a brigata delle guardie repubblicane. Ex comandante generale delle guardie repubblicane. Attuale comandante del 2o corpo. Membro dell'esercito siriano con il grado di Generale di divisione, in servizio dopo maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco.

1.12.2011

99.

Generale di divisione Mohamed (

Image 92

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 93

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale.

Sesso: maschile

Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 94

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 95

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 96

)

Sesso: maschile

Come ex capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

128.

Generale di brigata Burhan (

Image 97

) Qadour (

Image 98

) (alias Qaddour, Qaddur)

Sesso: maschile

Ex direttore della sezione 291 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

135.

Generale di brigata Suhail (

Image 99

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image 100

) (alias Al-Abdallah)

Sesso: maschile

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

139.

Generale di divisione Hussam (

Image 101

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 102

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Data di nascita: 1964.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Dall'aprile 2012 al 2.12.2018 è stato direttore della sezione di Homs della Direzione della sicurezza politica (succedendo al Generale di brigata Nasr al-Ali). Dal 3.12.2018 è a capo della Direzione della sicurezza politica. È responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 103

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 104

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Data di nascita: 1957.

Sesso: maschile

Ex direttore della sezione esterna delle informazioni generali (sezione 279). Responsabile, a tale titolo, del dispositivo delle informazioni generali presso le ambasciate siriane.

24.7.2012

160.

Dr. Hazwan (

Image 105

) Al Wez (

Image 106

) (alias Al Wazz)

Sesso: maschile

Ex ministro dell'istruzione, nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Data di nascita: 1972.

Sesso: maschile

Consigliere del presidente della Siria. Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (

Image 107

)

Data di nascita: 1966.

Sesso: maschile

Membro delle milizie fedeli al regime note come “Kataeb al-Baath” (milizia del partito Baath). Vicepresidente del partito Baath. Sostiene il regime tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

Data di nascita: 1966.

Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana.

Sesso: maschile

Ex governatore di Damasco, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 108)

Sesso: maschile

Ex governatore di Quneitra, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. In precedenza governatore di Latakia. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf (

Image 109

)

Sesso: maschile

Ex governatore di Hama, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene inoltre il regime e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 110

)

Sesso: maschile

Ex governatore di Idlib, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell'Awqaf del regime, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 111

)

Data di nascita: 1956.

Luogo di nascita: zona rurale di Damasco.

Sesso: maschile

Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (

Image 112

)

Data di nascita: 1964.

Luogo di nascita: Lattakia.

Sesso: maschile

Ministro dell'amministrazione locale.

Nominato nel luglio 2016.

Ex governatore del governatorato di Damasco.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

Cugino di Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (

Image 113

)

Data di nascita: 1962.

Luogo di nascita: Tartus.

Sesso: maschile

Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 114

)

Data di nascita: 1963.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ministro del petrolio e delle risorse minerarie.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (

Image 115

)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Lattakia.

Sesso: maschile

Ministro della cultura.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) (

Image 116

)

Data di nascita: 1964.

Luogo di nascita: Tartus.

Sesso: maschile

Ministro dei trasporti.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (

Image 117

)

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ministro dell'energia elettrica.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (

Image 118

)

Data di nascita: 1958.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ministro delle finanze.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (

Image 119

)

Data di nascita: 1963.

Luogo di nascita: Aleppo.

Sesso: maschile

Ex ministro delle risorse idriche.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (

Image 120

)

Data di nascita: 1962.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 121

)

Data di nascita: 1956.

Sesso: maschile

Ministro aggiunto.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 122

)

Data di nascita: 1953.

Luogo di nascita: Quneitra.

Sesso: femminile

Ministro aggiunto.

Nominata nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (

Image 123

)

Data di nascita: 1954.

Luogo di nascita: Habran village (provincia di Sweida).

Sesso: maschile

Ministro aggiunto.

Nominato nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 124

)

Data di nascita: 1952.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: femminile

Ministro aggiunto.

Nominata nel luglio 2016.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (

Image 125

)

Data di nascita: 1963.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: femminile

Ministro degli affari sociali (dall'agosto 2015).

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Sesso: maschile

Ex governatore della Banca centrale della Siria.

È stato responsabile del sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria, anch'essa inserita in elenco.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous) (Image 126)

Data di nascita: 5.2.1964.

Titolo: Generale di divisione.

Sesso: maschile

Detiene il grado di Generale di divisione, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche.

È inoltre associato all'SSRC siriano, entità inserita in elenco.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 127

)

Data di nascita: 17.5.1969.

Luogo di nascita: zona rurale di Damasco.

Sesso: maschile

Ex ministro dell'industria. Nominato nel gennaio 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias

Image 128

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sesso: maschile.

Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment.

Data di nascita: 2.1.1962.

Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana.

Cittadinanza: siriana.

N. di passaporto: N 011612445, numero di rilascio 002-17-L022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana).

Numero ID: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana)

Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Jamal Eddin Mohammed Nazer trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

Sesso: maschile.

Carica: azionista principale della Exceed Development and Investment Company.

Data di nascita: 14.7.1970 o 24.7.1970.

Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana.

Cittadinanza: siriana, svizzera.

N. di passaporto: X4662433 (luogo di rilascio: Svizzera); N 004599905 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana)

Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 67 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.

21.1.2019

275.

Generale di divisione Mohammad Khaled al-Rahmoun

Data di nascita: 1957.

Luogo di nascita: Idleb.

Sesso: maschile

Ministro dell'interno.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Data di nascita: 1970.

Luogo di nascita: Aleppo.

Sesso: maschile

Ministro del turismo.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Data di nascita: 1970.

Luogo di nascita: zona rurale di Damasco.

Sesso: maschile

Ministro dell'istruzione.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Data di nascita: 1960.

Luogo di nascita: Hama.

Sesso: maschile

Ministro dell'istruzione superiore.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Lattakia.

Sesso: maschile

Ministro dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Data di nascita: 1974.

Luogo di nascita: Damasco.

Sesso: maschile

Ministro delle comunicazioni e della tecnologia.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Data di nascita: 1962.

Luogo di nascita: Aleppo.

Sesso: maschile

Ministro dell'industria.

Nominato nel novembre 2018.

Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

4.3.2019»

b)

le seguenti voci sono soppresse:

75.

Lt. General Fahid Al-Jassim

88.

Brigadier General Ahmed Yousef Jarad

97.

Brigadier General Mohsin Makhlouf

100.

Major General Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed Al Zu'bi

174.

Mohammed Turki Al Sayed

249.

Isam Zahr Al-Din

c)

le voci da 264 a 269 sono rinumerate come segue:

Nome della persona

Attuale numero della voce

Nuovo numero della voce

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2)

Nella parte B («Entità») le seguenti voci sono soppresse:

51.

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group