ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/798 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2019
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. |
(2) |
In base a un riesame delle misure, è opportuno modificare le voci relative a 59 persone soggette a misure restrittive riportate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
Nove voci dovrebbero essere soppresse dall'elenco delle persone ed entità designate. |
(4) |
A seguito delle sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019 nella causa T-667/17, Alkarim for Trade and Industry contro Consiglio, e nella causa T-559/17, Abdulkarim contro Consiglio, Alkarim for Trade and Industry e Mouhamad Wael Abdulkarim non sono inclusi nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) |
La parte A («Persone») è così modificata:
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2) |
Nella parte B («Entità») le seguenti voci sono soppresse:
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20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/12 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/799 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti valutate sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. |
(5) |
La sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) è inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 come sostanza in corso di valutazione, per la quale l'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha chiesto dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati presentati dal richiedente. |
(6) |
L'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel parere scientifico dell'11 dicembre 2018 (4), che la sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) presenta un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità poiché genotossico in vivo. |
(7) |
L'uso di furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) non è pertanto conforme alle condizioni generali d'uso degli aromi di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008. Tale sostanza dovrebbe quindi essere soppressa dall'elenco senza indugio, al fine di proteggere la salute umana. |
(8) |
Per quanto riguarda i dati di identificazione della sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066), nel suo parere l'Autorità fornisce ulteriori elementi relativi alla sua identificazione e alla sua caratterizzazione, che non figurano nell'attuale voce corrispondente dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. Al fine di garantire chiarezza e certezza riguardo alla sua identificazione e aiutare le parti interessate a identificarla adeguatamente, è opportuno notare che ulteriori dati di identificazione della sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) forniti dall'Autorità nel parere sono il numero CAS: 497-23-4, il numero JECFA: 2000 e il nome JECFA: «acido 4-idrossi-2-butanoico gamma-lattone». |
(9) |
Poiché presenta un rischio per la sicurezza, è opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per sopprimere la sostanza furan-2(5H)-one dall'elenco dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) Gruppo FAF EFSA (Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti dell'EFSA). Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones; EFSA Journal 2019; 17(1):5568.
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008, è soppressa la seguente voce:
«10.066 |
Furan-2(5H)-one |
|
|
|
|
|
2 |
EFSA» |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/800 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne tradizionali nei territori francesi d'oltremare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Tale elenco può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
La sostanza acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) è autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(4) |
Il 23 giugno 2017 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
Il richiedente ha chiesto l'autorizzazione per l'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) al fine di ottenere il colore rosa ricercato in alcune specialità tradizionali di frattaglie suine salate e di manzo, quali groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole e paleron de bœuf à la créole, per soddisfare le aspettative dei consumatori nei territori francesi d'oltremare dove questi prodotti appartengono alla tradizione culinaria dal 18o secolo. |
(6) |
L'acido carminico, carminio (E 120) è aggiunto alla salamoia ricca di sale nella quale sono immerse le frattaglie. Nei prodotti commercializzati, il tenore di sale è pari ad almeno 70 g per kg di carne in modo da preservare la stabilità microbiologica e la lunga durata di conservazione (spesso 12 mesi). Prima della cottura, i prodotti devono essere dissalati in acqua. L'acido carminico, carminio (E 120) rimane principalmente sulla superficie della carne e la sua stabilità a temperatura, luce, pH e ossigeno garantisce l'aspetto caratteristico anche dopo la cottura. |
(7) |
Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008 specifica che l'autorizzazione degli additivi alimentari dovrebbe tenere conto anche di altri fattori pertinenti per la questione in esame, inclusi, tra l'altro, i fattori tradizionali. È pertanto opportuno mantenere determinati prodotti tradizionali sul mercato in alcuni Stati membri dove l'uso degli additivi alimentari è conforme alle condizioni generali e specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(8) |
Il 18 novembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico che riesaminava la sicurezza dell'acido carminico, carminio (E 120) come additivo alimentare (3). L'Autorità ha concluso che non sussisteva alcun motivo per rivedere il valore della dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 2,5 mg di acido carminico/kg di peso corporeo/giorno e che le stime del grado di esposizione particolareggiate in uno scenario in cui non si tiene conto della fedeltà alla marca sono inferiori alla DGA per tutti i gruppi di popolazione. L'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) è autorizzato in un'ampia gamma di alimenti. L'estensione dell'uso è proposta per pochi prodotti a base di carne di nicchia e a un livello massimo inferiore rispetto agli altri usi attualmente autorizzati nella categoria alimentare 08.3.1 «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico» di cui all'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Poiché secondo il parere scientifico i prodotti a base di carne non rientrano tra i prodotti che contribuiscono maggiormente all'esposizione totale all'acido carminico, carminio (E 120), non si prevede che l'uso proposto avrà un impatto significativo sull'esposizione complessiva, che rimarrà pertanto inferiore alla DGA. |
(9) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità, salvo se l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'estensione dell'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) EFSA Journal (2015); 13 (11): 4288.
ALLEGATO
Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria alimentare 08.3.1 «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», dopo la voce E 110 è inserita la seguente nuova voce E 120:
|
«E 120 |
Acido carminico, carminio |
50 |
|
Solo le seguenti specialità tradizionali di frattaglie suine salate e di manzo: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole e paleron de bœuf à la créole. Questi prodotti sono consumati previa dissalazione e cottura.» |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/18 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/801 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta fresca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono additivi alimentari autorizzati in una varietà di alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(4) |
Il 17 febbraio 2017 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su tutti gli ortofrutticoli freschi. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), ove utilizzati come agente di rivestimento per il trattamento superficiale di ortofrutticoli freschi, formano uno strato inerte e sottile che agisce da barriera fisica contro la perdita di umidità e l'ossidazione per proteggere la qualità nutrizionale e prolungare la durata di conservazione. Secondo il richiedente l'uso proposto consentirebbe di soddisfare la crescente domanda di prodotti freschi disponibili tutto l'anno, ridurre i rifiuti alimentari e migliorare l'efficienza d'uso delle risorse naturali nella produzione agricola mediante una riduzione delle perdite e l'impiego di metodi di trasporto a ridotta emissione di biossido di carbonio. |
(6) |
La domanda è stata esaminata dal gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi. Il gruppo di lavoro ha rilevato come esista una necessità tecnica in particolare per quanto riguarda il trattamento esterno di alcuni tipi di frutta che vengono importati principalmente da paesi caratterizzati da un clima tropicale e devono essere protetti durante i trasporti di lunga durata. La buccia di tali tipi di frutta non viene di solito consumata. |
(7) |
Il 10 novembre 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico che riesamina la sicurezza dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) come additivi alimentari (3). L'Autorità ha concluso che non era necessario stabilire un valore numerico per l'assunzione giornaliera ammissibile e che gli additivi alimentari «mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471)» non destano preoccupazioni in materia di sicurezza per gli usi e i livelli d'uso indicati. Tale conclusione è utilizzata per le sostanze che destano preoccupazioni molto ridotte in materia di sicurezza e solo qualora esistano informazioni affidabili sull'esposizione e sulla tossicità e in caso di bassa probabilità di effetti nocivi sulla salute dell'uomo in dosi che non provocano squilibri nutrizionali negli animali (4). L'Autorità ha tuttavia raccomandato alcune modifiche delle specifiche dell'UE per gli additivi alimentari «mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471)». La Commissione prenderà in esame tali raccomandazioni separatamente, seguendo l'approccio generale usato in relazione ai i pareri dell'Autorità da cui emergono alcune preoccupazioni (5). |
(8) |
Inoltre i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono destinati a essere utilizzati per il trattamento esterno e non dovrebbero migrare nella parte interna commestibile della frutta. Il trattamento della frutta la cui buccia non viene di solito consumata non può avere un effetto sulla salute umana. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta che vengono importati principalmente da paesi caratterizzati da un clima tropicale/subtropicale e le cui bucce non vengono di solito consumate, vale a dire agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni. |
(9) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'autorizzazione all'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2017;15(11):5045.
(4) EFSA Journal 2014;12(6):3697, Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010 [Dichiarazione sul quadro concettuale per la valutazione del rischio di determinati additivi alimentari sottoposti a una nuova valutazione ai sensi del regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione].
(5) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_approach.pdf
ALLEGATO
Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti 04.1.1 «Ortofrutticoli freschi interi», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 464 è inserita la seguente nuova voce:
|
«E 471 |
Mono- e digliceridi degli acidi grassi |
quantum satis |
|
Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni» |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/802 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
che rettifica la versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione (2) contiene errori all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'ambito di applicazione di tale regolamento. |
(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento (GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/803 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
relativo ai requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/1952 stabilisce il quadro per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica. |
(2) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1952 gli Stati membri trasmettono ogni tre anni alla Commissione (Eurostat) relazioni standard sulla qualità dei dati in conformità ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tali relazioni comprendono informazioni sull'ambito di applicazione e la raccolta dei dati, sui criteri di calcolo, sulla metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche al riguardo. |
(3) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1952 la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti e utilizza tale valutazione come pure un'analisi delle relazioni sulla qualità per elaborare e pubblicare una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto di tale regolamento. |
(4) |
In seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1952, la Commissione (Eurostat) ha collaborato strettamente con gli Stati membri al fine di valutare i pertinenti requisiti tecnici per assicurare la qualità riguardanti il contenuto e l'adeguata tempistica delle relazioni sulla qualità. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I requisiti tecnici per assicurare la qualità riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità dei dati sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica sono stabiliti nell'allegato.
2. Gli Stati membri presentano le prime relazioni sulla qualità entro il 15 giugno 2019.
3. Ciascuna relazione sulla qualità riguarda gli anni interi trascorsi dalla data della precedente relazione sulla qualità. Le prime relazioni sulla qualità, tuttavia, riguardano gli anni di riferimento 2017 e 2018.
Articolo 2
Le relazioni sulla qualità sono presentate tramite il punto di accesso unico messo a disposizione dalla Commissione (Eurostat) per consentirle di ricevere tali relazioni sulla qualità per via elettronica.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO
REQUISITI TECNICI PER ASSICURARE LA QUALITÀ RIGUARDANTI IL CONTENUTO DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE STATISTICHE EUROPEE SUI PREZZI DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA
Le relazioni sulla qualità contengono informazioni su tutti i criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
1. PERTINENZA
Nelle relazioni sulla qualità gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
a) |
una descrizione degli utenti, delle loro rispettive esigenze e una giustificazione di tali esigenze; |
b) |
le procedure usate per misurare la soddisfazione degli utenti e produrre i risultati; |
c) |
la misura in cui le statistiche richieste sono disponibili. |
2. ACCURATEZZA
Le relazioni sulla qualità contengono:
a) |
una valutazione dell'accuratezza che sintetizza i vari componenti della serie di dati; |
b) |
una descrizione degli errori di campionamento; |
c) |
una descrizione di qualsiasi altro errore. |
3. TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ
Gli Stati membri comunicano:
a) |
il tempo che intercorre tra l'evento o il fenomeno descritto e la disponibilità dei dati (tempestività); |
b) |
il tempo che intercorre tra la data prevista per la trasmissione dei dati e la data dell'effettiva trasmissione dei dati (puntualità); |
c) |
il numero di iterazioni necessarie per avere dati pienamente convalidati (iterazioni di convalida). |
4. ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA
Gli Stati membri comunicano le condizioni e i mezzi con cui gli utenti possono:
a) |
ottenere e utilizzare i dati (compresi, ma non unicamente, i comunicati stampa, le pubblicazioni, le banche dati online, l'accesso a microdati); |
b) |
interpretare i dati, ad esempio fornendo la documentazione sulla metodologia e sulla gestione della qualità. |
5. COMPARABILITÀ
Gli Stati membri comunicano la misura in cui le statistiche sono comparabili:
a) |
tra zone geografiche; |
b) |
nel corso del tempo. |
6. COERENZA
Gli Stati membri comunicano la misura in cui le statistiche sono:
a) |
conciliabili con i dati ottenuti da altre fonti (coerenza intersettoriale); |
b) |
coerenti all'interno di una determinata serie di dati (coerenza interna). |
Gli Stati membri riferiscono anche riguardo ai seguenti aspetti qualitativi aggiuntivi:
1. GESTIONE DELLA QUALITÀ
Gli Stati membri riferiscono riguardo ai sistemi e alle regolamentazioni esistenti per gestire la qualità di prodotti e processi statistici. Essi riferiscono anche riguardo alla loro valutazione della qualità dei dati.
2. REVISIONI DI DATI
Gli Stati membri spiegano perché i dati convalidati sono stati riveduti. I motivi possono comprendere informazioni su una nuova fonte di dati disponibili, su nuovi metodi o altre informazioni pertinenti. La relazione comprende anche la data, l'entità e la portata delle revisioni.
In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1952 tali relazioni comprendono informazioni sull'ambito di applicazione e la raccolta dei dati, i criteri di calcolo, la metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche al riguardo.
1. PRESENTAZIONE STATISTICA
Gli Stati membri forniscono la seguente descrizione dei dati diffusi, che può essere presentata agli utenti sotto forma di tabelle, grafici o cartine:
a) |
descrizione dei dati; |
b) |
sistema di classificazione; |
c) |
copertura settoriale; |
d) |
concetti e definizioni statistiche; |
e) |
unità statistica; |
f) |
popolazione statistica; |
g) |
area di riferimento (ambito geografico); |
h) |
copertura temporale (periodo per cui sono disponibili dati); |
i) |
periodo di riferimento (periodo compreso nella relazione); |
j) |
unità di misura. |
2. TRATTAMENTO STATISTICO
Le relazioni sulla qualità comprendono una descrizione di tutte le procedure utilizzate per raccogliere, convalidare e compilare i dati e per ricavarne nuove informazioni.
3. POLITICA DI PUBBLICAZIONE
Le relazioni sulla qualità riferiscono riguardo alle norme sulla diffusione dei dati a livello nazionale.
4. FREQUENZA DELLA DIFFUSIONE
Le relazioni indicano anche la frequenza con cui i dati sono diffusi a livello nazionale.
In linea con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri riferiscono in merito a:
1. RISERVATEZZA
Le relazioni sulla qualità contengono informazioni sulle misure legislative o le altre procedure formali che impediscono la divulgazione non autorizzata dei dati che potrebbero, direttamente o indirettamente, permettere di identificare una persona o un'entità economica. Esse descrivono anche le norme applicate per garantire la riservatezza statistica e impedire la divulgazione non autorizzata.
2. COSTI E ONERI
Le relazioni sulla qualità contengono informazioni su costi e oneri connessi alla raccolta e alla produzione del prodotto statistico.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/804 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
relativo al rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
(2) |
La forma organica del selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione (3) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. |
(3) |
In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di rinnovo dell'autorizzazione della forma organica del selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nei pareri del 5 luglio 2018 (4) e del 28 novembre 2018 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che i richiedenti hanno fornito dati che dimostrano che gli additivi, alle condizioni d'uso proposte, soddisfano le condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui la forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre affermato che la forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 può essere sensibilizzante delle vie respiratorie e pericolosa in caso di inalazione e che la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 può essere irritante per gli occhi e le mucose e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene quindi che debbano essere adottate misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità raccomanda infine di modificare la denominazione degli additivi. |
(5) |
È opportuno aggiornare i metodi di analisi per il selenio e la selenometionina in base alle rispettive relazioni recenti del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivi per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007. |
(8) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'autorizzazione degli additivi specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
1. La forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 9 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 9 giugno 2019, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 9 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 9 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 9 giugno 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 9 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
I regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007 sono abrogati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione, del 27 novembre 2006, concernente l'autorizzazione della selenometionina come additivo per mangimi (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 14).
(4) EFSA Journal 2018;16(7):5386.
(5) EFSA Journal 2019;17(1):5539.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||||
Selenio in mg/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3b810 |
— |
Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato |
Composizione dell'additivo Preparazione di selenio organico:
Caratterizzazione della sostanza attiva Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 Formula chimica: C5H11NO2Se Metodo di analisi (1) Per la determinazione della selenometionina nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del selenio totale nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:
|
Tutte le specie |
— |
|
0,50 (totale) |
|
9 giugno 2029 |
||||||||||||||||||||||||
3b811 |
— |
Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato |
Composizione dell'additivo Preparazione di selenio organico:
Caratterizzazione della sostanza attiva Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 Formula chimica: C5H11NO2Se Metodo di analisi (1) Per la determinazione della selenometionina nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del selenio totale nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:
|
Tutte le specie |
— |
|
0,50 (totale) |
|
9 giugno 2029 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/805 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
(3) |
Tale domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel parere del 14 giugno 2018 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. È stato inoltre concluso che l'additivo può avere un potenziale di irritazione cutanea/oculare e di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo ha mostrato miglioramenti per quanto riguarda il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso e ha ritenuto che questa conclusione possa essere estesa alle specie avicole minori da ingrasso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato negli allegati del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2018;16(7):5342.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||
Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rapporto mangime/peso) |
|||||||||||||
4d16 |
DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. |
Muramidasi (EC 3.2.1.17) |
Composizione dell'additivo Preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) con un'attività minima di 60 000 LSU (F)/g (1) In forma solida e liquida Caratterizzazione della sostanza attiva Muramidasi(EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) Metodo di analisi (2) Per la quantificazione del tenore di muramidasi: metodo di prova enzimatico, basato sulla fluorescenza, che determina la depolimerizzazione, catalizzata da enzima, di un preparato di peptidoglicano marcato con fluorescina a pH 6,0 e 30°C. |
Polli da ingrasso Specie avicole minori da ingrasso |
— |
25 000 LSU(F) |
— |
|
9 giugno 2029 |
(1) Un'unità LSU(F) è definita come la quantità di enzima che aumenta la fluorescenza di 12,5 μg/ml di peptidoglicano marcato con fluorescina al minuto a pH 6,0 e a 30°C per un valore corrispondente alla fluorescenza di circa 0,06 nmol di isotiocianato di fluorescina isomero I.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
DECISIONI
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/36 |
DECISIONE (PESC) 2019/806 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2019
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1). |
(2) |
Il 28 maggio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/778 (2), che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1o giugno 2019. |
(3) |
In base a un riesame, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 1o giugno 2020. |
(4) |
È opportuno modificare le voci relative a 59 persone soggette a misure restrittive riportate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(5) |
Nove voci dovrebbero essere soppresse dall'elenco delle persone ed entità designate. |
(6) |
A seguito delle sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019 nella causa T-667/17, Alkarim for Trade and Industry contro Consiglio, e nella causa T-559/17, Abdulkarim contro Consiglio, Alkarim for Trade and Industry e Mouhamad Wael Abdulkarim non sono inclusi nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2020. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) |
l'allegato I è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
(1) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).
(2) Decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 131 del 29.5.2018, pag. 16).
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:
1) |
La parte A («Persone») è così modificata:
|
2) |
Nella parte B («Entità») le seguenti voci sono soppresse:
|