ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/764 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2019
relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
Tale domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
(4) |
Nel parere del 2 ottobre 2018 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo all'irritazione o sensibilizzazione della pelle o degli occhi causate dall'additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione dei preparati di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2018; 16(10):5455.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU di additivo/kg di materiale fresco |
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Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio |
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1k20757 |
Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 con un tenore minimo di 1,5 × 1011 CFU/g di additivo (rapporto di 1:1). Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788. Metodo di analisi (1) Conteggio nell'additivo per mangimi e nelle premiscele: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar: EN 15787. Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Tutte le specie animali |
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4 giugno 2029 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/765 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2019
che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 62,3 EUR per tonnellata metrica («tonnellata») sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America («Stati Uniti» o «il paese interessato»). Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore». |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(2) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure in vigore, il 7 novembre 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. |
(3) |
La domanda è stata presentata da ePure («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di bioetanolo dell'Unione. |
(4) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza e reiterazione del dumping e di persistenza e reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(5) |
Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 20 febbraio 2018 la Commissione ha annunciato, mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («l'avviso di apertura») l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
1.4. Parti interessate
(6) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, gli operatori commerciali/miscelatori e le autorità degli Stati Uniti, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, nonché gli operatori commerciali, invitandoli a partecipare. |
(7) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.5. Campionamento
(8) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.5.1. Campionamento di produttori esportatori e operatori commerciali/miscelatori negli Stati Uniti
(9) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori e agli operatori commerciali/miscelatori negli Stati Uniti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità pertinenti degli Stati Uniti di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori e operatori commerciali/miscelatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
(10) |
Si sono manifestati otto produttori di biocarburanti. Nessuno di loro tuttavia fabbricava il prodotto oggetto del riesame. |
(11) |
Si sono inoltre manifestate e sono state registrate come parti interessate tre associazioni statunitensi nel settore dei biocarburanti. |
1.5.2. Campionamento dei produttori dell'Unione
(12) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Il campione era basato principalmente sul volume di produzione, ma sono state garantite anche una buona distribuzione geografica e una rappresentanza di gruppi diversi. Il campione proposto era composto da quattro produttori dell'Unione e la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. |
(13) |
In seguito alle osservazioni ricevute, un produttore incluso nel campione in via preliminare è stato sostituito a causa delle sue relazioni con un altro produttore incluso nel campione in via preliminare. I quattro produttori del campione rappresentavano il 25 % della produzione di bioetanolo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
1.5.3. Campionamento degli importatori
(14) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(15) |
Tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Su tale base la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. |
1.6. Omessa collaborazione
(16) |
Dal momento che nessuno dei produttori statunitensi che si sono manifestati nel corso del campionamento fabbricava il prodotto oggetto del riesame nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per quanto riguarda i produttori esportatori, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. |
(17) |
La Commissione ha informato le autorità degli Stati Uniti in merito all'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni. |
(18) |
Benché nessuno dei produttori esportatori abbia collaborato, le tre associazioni statunitensi nel settore dei biocarburanti che si sono manifestate hanno presentato osservazioni nel corso dell'inchiesta. Tali comunicazioni sono state prese in considerazione. |
1.7. Risposte al questionario
(19) |
La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai tre importatori indipendenti che si sono manifestati. |
(20) |
Sono pervenute risposte al questionario dai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e dai tre importatori indipendenti. Due dei tre importatori indipendenti non hanno effettivamente importato il prodotto oggetto del riesame dal paese considerato nel periodo dell'inchiesta di riesame e pertanto non sono stati presi in considerazione. La risposta al questionario pervenuta dal restante importatore indipendente è stata debitamente considerata. |
1.8. Visite di verifica
(21) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base sono state condotte presso le sedi delle seguenti società: produttori dell'Unione:
Importatori
|
1.9. Fase successiva della procedura
(22) |
Nonostante l'omessa collaborazione dei produttori esportatori, come spiegato ai considerando 10 e da 16 a 18, le tre associazioni statunitensi nel settore dei biocarburanti e il denunciante hanno presentato diverse serie di osservazioni in merito all'apertura. Alla luce delle conclusioni di cui al capitolo 3, tali osservazioni non sono approfondite ulteriormente nel presente documento. |
(23) |
Il 1o marzo 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva abrogare i dazi antidumping in vigore («la divulgazione delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. |
(24) |
Il 12 marzo 2019 il richiedente ha presentato una comunicazione scritta per rendere note le proprie opinioni in merito alle risultanze della Commissione. In sintesi il richiedente ha contestato la conclusione preliminare della Commissione, che escludeva il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
(25) |
Alla luce di tali osservazioni, le tre associazioni statunitensi nel settore dei biocarburanti hanno chiesto un'audizione con i servizi della Commissione, che si è svolta il 19 marzo 2019. Successivamente all'audizione le associazioni hanno inviato alla Commissione documenti aggiuntivi a sostegno di determinate affermazioni. Il 20 marzo 2019 il richiedente ha esposto le proprie opinioni in un'audizione. |
(26) |
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e tenute in considerazione ove opportuno. |
1.10. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(27) |
L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
(28) |
Il prodotto oggetto del riesame è il bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l'alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante, originario degli Stati Uniti e attualmente classificato con i codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 50, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 99 92 (codici TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125011, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 e 3824999266). Il bioetanolo può essere prodotto da varie materie prime agricole, come canna da zucchero, barbabietola da zucchero, patate, manioca e mais. I processi di produzione dei vari produttori possono presentare lievi differenze. |
(29) |
I tipi di bioetanolo, anche contenuto in miscele, oggetto del presente riesame in previsione della scadenza possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti minori del prodotto oggetto del riesame non ne modificano la definizione di base o le caratteristiche. |
(30) |
Il bioetanolo destinato ad applicazioni diverse dall'utilizzo come carburante non rientrava nell'ambito di applicazione dell'inchiesta iniziale e non è pertanto incluso nel presente riesame in previsione della scadenza. |
2.2. Prodotto simile
(31) |
Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che il bioetanolo prodotto dall'industria dell'Unione e venduto sul mercato dell'Unione presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base simili a quelle del bioetanolo esportato nell'Unione dagli Stati Uniti. Nonostante l'impiego di una gamma di prodotti agricoli diversi come materie prime, il bioetanolo originario degli Stati Uniti è intercambiabile con il bioetanolo prodotto nell'Unione. |
(32) |
La principale differenza tra la maggior parte del bioetanolo venduto sul mercato statunitense e il bioetanolo venduto sul mercato dell'Unione riguarda l'applicazione di norme diverse sul tenore di umidità. I produttori degli Stati Uniti solitamente producono bioetanolo con un tenore di acqua pari o superiore allo 0,5 %, mentre le specifiche per il mercato dell'Unione prevedono un tenore di acqua inferiore (al massimo dello 0,3 %, misurato secondo la norma EN 15376), che richiede un'ulteriore raffinazione da parte dei produttori di paesi terzi al fine di soddisfare le specifiche per il mercato dell'Unione. |
(33) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni sul prodotto simile dalle parti interessate che hanno presentato osservazioni nel presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha pertanto confermato che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
(34) |
Nessuno dei produttori esportatori, né degli operatori commerciali/miscelatori statunitensi del prodotto oggetto del riesame ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto fatto ricorso ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, per stabilire il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. A questo proposito, la Commissione ha utilizzato dati statistici [ossia la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, i dati dell'Agricultural Marketing Resource Center («AGMRC»), le statistiche della Commissione statunitense per il commercio internazionale (International Trade Commission, «ITC statunitense») e i dati dell'agenzia governativa statunitense per l'informazione in materia di energia (Energy Information Administration, «EIA statunitense»), nonché le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. |
(35) |
La Commissione ha informato le autorità degli Stati Uniti in merito all'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni. |
3.2. Rischio di persistenza del dumping nell'Unione in caso di scadenza delle misure
(36) |
In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implicasse il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping. |
(37) |
Durante il periodo in esame, ivi compreso il periodo dell'inchiesta di riesame, le esportazioni nell'Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti sono state trascurabili. Secondo la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, le importazioni dal paese interessato sono ammontate a sole 4 213,5 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondenti a una quota di mercato dello 0,1 %. La maggior parte di questo volume di importazioni (il 99 %) è stata assorbita da uno Stato membro nell'arco di un mese, a quanto pare in un'unica consegna. |
(38) |
Sulla base di tale contesto fattuale, la Commissione ha stabilito in via preliminare che non disponeva di dati sufficienti per concludere che una quantità rappresentativa di importazioni del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame dimostrasse la persistenza del dumping nell'Unione. |
(39) |
Successivamente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping dagli Stati Uniti in base ai dati disponibili. |
3.3. Rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure
(40) |
La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. A tal fine sono stati analizzati i seguenti elementi: i prezzi praticati sul mercato interno statunitense, i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti verso paesi terzi, la capacità produttiva, la capacità inutilizzata, il consumo e le scorte di bioetanolo di tutti i produttori degli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che rispettino o meno il tenore di umidità del mercato dell'Unione, e l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
Valore normale
(41) |
Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori statunitensi di bioetanolo, il valore normale è stato basato sui dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. |
(42) |
La domanda di riesame era basata sui dati disponibili al pubblico dell'AGMRC (5). Per stabilire il valore normale, la domanda di riesame si è avvalsa del prezzo del bioetanolo in uno dei principali Stati produttori di bioetanolo degli Stati Uniti, l'Illinois. |
(43) |
Per completezza la Commissione ha incluso nel calcolo del valore normale la quotazione media annua del prezzo di vendita sul mercato interno in quattro dei principali Stati produttori di bioetanolo negli Stati Uniti per i quali l'AGMRC ha fornito dati completi per il periodo dell'inchiesta di riesame, vale a dire Iowa, Illinois, Nebraska e South Dakota. |
(44) |
La Commissione ha inoltre valutato i prezzi di mercato del bioetanolo quotati al Chicago Board of Trade («CBOT»). Il prezzo medio CBOT era leggermente superiore al prezzo di vendita medio sul mercato interno riportato dall'AGMRC nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(45) |
Sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la Commissione ha constatato che le norme per il bioetanolo applicabili negli Stati Uniti differiscono dalle norme applicabili in altri mercati, compresi i tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti (Brasile, Canada e Perù), in termini di requisiti sul tenore di acqua. Rispetto ai mercati di Brasile, Canada e Perù, le norme degli Stati Uniti consentivano il tenore di acqua più elevato. |
(46) |
Nella domanda di riesame il richiedente ha affermato che, nell'esaminare le potenziali esportazioni statunitensi di bioetanolo nell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei costi aggiuntivi di produzione connessi alla riduzione del tenore di acqua del bioetanolo («premio per la conversione ai fini dell'Unione»). Poiché questo metodo è stato utilizzato nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha accettato questa argomentazione. |
(47) |
Per consentire un confronto equo a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha adeguato il prezzo di vendita sul mercato interno degli Stati Uniti sulla base delle informazioni fornite da AGMRC e CBOT per i costi aggiuntivi di conversione connessi alla riduzione del tenore di acqua del bioetanolo per l'esportazione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori statunitensi, la Commissione si è basata sui dati forniti dal richiedente, che ha stimato il premio per la conversione ai fini dell'Unione a 12,30 EUR per tonnellata. Per adottare un approccio prudente, la Commissione ha applicato il premio al valore normale. Questo valore normale è stato utilizzato in tutti i calcoli del dumping, anche quelli riferiti alle esportazioni verso mercati nei quali le norme per il bioetanolo consentono un tenore di acqua più elevato rispetto alla norma dell'Unione. |
Prezzo all'esportazione
(48) |
I prezzi all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati stabiliti sulla base di dati disponibili al pubblico, ossia le statistiche dell'ITC statunitense. Nella domanda di riesame il richiedente ha individuato Brasile, Canada e Perù come i tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti e ha suggerito che l'esame del rischio di reiterazione del dumping si basasse sulle esportazioni degli Stati Uniti in questi paesi. Il richiedente ha inoltre fornito stime relative al trasporto internazionale e nazionale di merci e al premio per la conversione ai fini dell'Unione, come illustrato al considerando 47. La Commissione ha accettato questo approccio suggerito dal richiedente e ha valutato i prezzi delle vendite di bioetanolo degli Stati Uniti nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(49) |
Per completezza, la Commissione ha inoltre analizzato il prezzo medio all'esportazione della totalità delle vendite di bioetanolo degli Stati Uniti in mercati terzi, escludendo l'Unione. |
(50) |
I prezzi all'esportazione disponibili nella banca dati statistica dell'ITC statunitense sono stati comunicati franco sotto bordo («FAS»). La Commissione li ha corretti in franco fabbrica mediante la deduzione dei costi di trasporto interni negli Stati Uniti. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori statunitensi, la Commissione si è basata sulle informazioni relative ai costi di trasporto interni negli Stati Uniti fornite dal richiedente. |
(51) |
In mancanza di elementi di prova che indichino il contrario, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti verso i singoli mercati di esportazione includessero già i costi di conversione connessi alla riduzione del tenore di acqua del bioetanolo. La Commissione non ha pertanto applicato adeguamenti per i costi aggiuntivi sostenuti dai produttori esportatori statunitensi. |
Confronto
(52) |
La media del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione dagli Stati Uniti verso i tre principali mercati di esportazione, come stabilito sopra, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi franco fabbrica. È stato effettuato un ulteriore confronto tra la media del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione dagli Stati Uniti verso tutti i mercati terzi, esclusa l'Unione. |
(53) |
Ai fini di una valutazione prudente la Commissione ha utilizzato un valore normale maggiorato del premio per la conversione ai fini dell'Unione, come spiegato al considerando 47, e un prezzo all'esportazione per il quale la Commissione ha ipotizzato che eventuali costi di conversione fossero già inclusi e, di conseguenza, non fosse necessario adeguare il prezzo all'esportazione per tenere conto dei costi di conversione. |
Margine di dumping calcolato utilizzando i prezzi all'esportazione verso paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame
(54) |
Per stabilire il margine di dumping sulle esportazioni verso paesi terzi, la Commissione ha confrontato il valore normale basato sui dati di AGMRC e CBOT con il prezzo all'esportazione nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti e in tutti i mercati terzi esclusa l'Unione, debitamente adeguati a livello franco fabbrica. |
(55) |
La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame non sono state riscontrate pratiche di dumping relative alle esportazioni verso i tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti esaminati singolarmente e in tutti i mercati terzi esclusa l'Unione in totale, né tenendo conto dei dati AGMRC né considerando il prezzo CBOT per il calcolo del valore normale. |
(56) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che la Commissione ha concluso erroneamente che non sono state accertate pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni il richiedente ha individuato pratiche di dumping nei confronti di due mercati di esportazione degli Stati Uniti (India e EAU) e anche in relazione alle esportazioni verso due Stati membri (Spagna e Regno Unito). |
(57) |
Per quanto riguarda le affermazioni del richiedente in merito alle esportazioni degli Stati Uniti nei due Stati membri, è opportuno rilevare che l'analisi della Commissione si è basata sulle importazioni registrate nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, ritenuta più affidabile delle statistiche statunitensi sulle esportazioni per la determinazione dei volumi delle importazioni dagli Stati Uniti nell'Unione. Un esame delle importazioni nei singoli Stati membri non era pertinente ai fini dell'inchiesta, in quanto l'Unione è trattata come un unico mercato e il fascicolo non conteneva asserzioni, né elementi di prova, di dumping mirato (le importazioni nell'Unione di cui al considerando 37 non hanno evidenziato un andamento dei prezzi all'esportazione che variasse in misura significativa a seconda delle regioni e dei periodi, e quindi non hanno soddisfatto i requisiti per un'analisi mirata del dumping, poiché, in particolare, oltre il 99 % di tali importazioni è stato assorbito da un unico Stato membro). |
(58) |
In ogni caso le importazioni nell'Unione provenienti dagli Stati Uniti sono state considerate trascurabili e non rappresentative nel periodo dell'inchiesta di riesame, come indicato ai considerando 37 e 38. |
(59) |
La Commissione ha verificato il calcolo effettuato dal richiedente nella sua comunicazione dopo la divulgazione delle informazioni e, diversamente dal richiedente, non ha riscontrato un dumping superiore al livello minimo sulle esportazioni degli Stati Uniti verso l'India, ma solo un dumping limitato superiore al livello minimo del 3,1 % sulle esportazioni negli EAU. Le esportazioni negli EAU, tuttavia, rappresentavano solo il 3 % del totale delle esportazioni statunitensi di bioetanolo e pertanto, se considerate singolarmente, non si possono ritenere rappresentative. La Commissione ha constatato che la differenza nei risultati di questi due calcoli è dovuta al fatto che il richiedente ha utilizzato solo i dati dell'Illinois per calcolare il valore normale, benché fossero disponibili dati completi per quattro Stati degli Stati Uniti, e anche al tasso di cambio utilizzato. Il richiedente ha utilizzato un tasso di cambio medio annuo per convertire in EUR i valori delle esportazioni espressi in USD, mentre la Commissione ha convertito i valori delle esportazioni nei singoli mesi del periodo dell'inchiesta di riesame applicando il rispettivo tasso di cambio medio mensile. Nel contempo il richiedente ha applicato una deduzione per il trasporto interno negli Stati Uniti in EUR al livello proposto nella domanda. Poiché nella domanda il richiedente ha stimato le deduzioni in USD, la Commissione ha convertito in EUR il valore stimato in USD nei singoli mesi del periodo dell'inchiesta di riesame, applicando il rispettivo tasso di cambio medio mensile. |
(60) |
In base alle risultanze di cui al considerando 59 la Commissione ha ritenuto che la constatazione di limitate pratiche di dumping per quanto riguarda le esportazioni negli EAU non fosse di natura tale da modificare le precedenti risultanze della Commissione sulla politica dei prezzi dei produttori e/o degli esportatori statunitensi sui mercati dei paesi terzi. Pertanto l'argomentazione di cui al considerando 56 deve essere respinta. |
(61) |
È inoltre opportuno rilevare che, come spiegato al considerando 48, la Commissione ha esaminato le esportazioni degli Stati Uniti in quelli che, secondo il richiedente, sono tre dei principali mercati di esportazione degli Stati Uniti per il bioetanolo. Così facendo, in mancanza della collaborazione dei produttori esportatori statunitensi, la Commissione ha seguito l'approccio suggerito dal richiedente nella sua domanda. A tale proposito il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione in merito al motivo per cui i tre mercati di esportazione degli Stati Uniti indicati nella sua domanda ed esaminati dalla Commissione non costituiscano più una base adeguata per l'analisi delle potenziali pratiche di dumping dei produttori e/o degli esportatori statunitensi in mercati terzi. Analogamente il richiedente non ha indicato il motivo per cui i quattro paesi inclusi nelle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni sarebbero più rappresentativi, né il motivo per cui essi sarebbero più rappresentativi rispetto ai prezzi medi all'esportazione di tutte le esportazioni degli Stati Uniti verso paesi terzi, esclusa l'Unione. |
(62) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha inoltre affermato che la Commissione non ha tenuto conto dell'analisi mensile fornita dallo stesso richiedente, che rivela margini di dumping significativi per le esportazioni degli Stati Uniti verso i mercati esteri. |
(63) |
La Commissione ha preso atto delle precedenti comunicazioni del richiedente in merito all'analisi mensile e ha ricordato che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi. Nel caso in esame, la Commissione aveva proposto un periodo dell'inchiesta di dodici mesi, secondo la sua prassi abituale di determinazione del dumping e del pregiudizio. In base al periodo dell'inchiesta proposto dalla Commissione, è stato calcolato un margine di dumping medio per il periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'analisi della Commissione è emerso che nel periodo dell'inchiesta di riesame nel suo insieme non sono state accertate pratiche di dumping per quanto concerne le esportazioni verso i tre mercati selezionati dal richiedente e in tutti i mercati terzi esclusa l'Unione in totale. Tali risultanze non indicavano la probabilità che fossero attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, piuttosto il contrario. Il fatto che il dumping fosse stato osservato concretamente in alcuni mesi non comportava una conclusione diversa a tale riguardo. In particolare, l'intero periodo dell'inchiesta funge da indicatore del dumping. Poiché il richiedente non ha sollevato obiezioni in merito al periodo dell'inchiesta riferito a dodici mesi al momento dell'avviso di apertura (né in una fase successiva), la Commissione non ha riscontrato motivi per modificare la propria valutazione del dumping riferendosi a un periodo più breve. In ogni caso, la Commissione ha osservato che un periodo inferiore a sei mesi dovrebbe essere scelto solo in circostanze eccezionali. Il richiedente non ha indicato la presenza di simili circostanze, né la Commissione ha ritenuto che fossero presenti. Analogamente non si può ritenere che l'esistenza del dumping solo per alcune destinazioni di esportazione comporti pratiche di dumping dei produttori e/o esportatori statunitensi su mercati terzi, né vi si può fare riferimento per desumere la reiterazione del dumping nei confronti dell'Unione. Di conseguenza tale argomentazione deve essere respinta. |
3.3.1. Capacità produttiva, capacità inutilizzata, consumo e scorte
(64) |
Le statistiche dell'EIA statunitense (6) hanno evidenziato una capacità produttiva di bioetanolo negli Stati Uniti pari a 46,4 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questa cifra supera di oltre dieci volte la dimensione del mercato dell'Unione, dove il consumo è ammontato a 4,3 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(65) |
L'inchiesta tuttavia non ha riscontrato la disponibilità di capacità inutilizzata negli Stati Uniti. Dalle statistiche dell'EIA statunitense è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame la produzione dell'industria statunitense (47,6 milioni di tonnellate) ha superato il 100 % della capacità produttiva nominale. |
(66) |
Nella sua domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha fornito elementi di prova concernenti l'eccesso di offerta sul mercato statunitense a causa del limitato potenziale di crescita del consumo interno. Nella sua comunicazione del 20 novembre 2018 il richiedente ha ribadito questa affermazione. |
(67) |
La Commissione ha esaminato il consumo interno e le esportazioni sulla base delle statistiche dell'EIA statunitense e dell'ITC statunitense e ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame i produttori statunitensi hanno esportato soltanto l'8 % dei loro volumi di produzione. La maggior parte della produzione statunitense di bioetanolo è stata quindi consumata internamente. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo degli Stati Uniti è ammontato a 43,3 milioni di tonnellate; esso ha rappresentato pertanto il 91 % della produzione e il 93 % della capacità produttiva degli Stati Uniti. |
(68) |
Le scorte di bioetanolo sono ammontate a 2,9 milioni di tonnellate, pari soltanto al 6 % della produzione totale di bioetanolo negli Stati Uniti nel periodo dell'inchiesta di riesame. Benché tale volume di scorte corrisponda al 68 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha ritenuto che si tratti del normale livello di scorte necessario per evitare interruzioni nella fornitura. La Commissione ha basato tale conclusione sulle statistiche accessibili al pubblico dell'EIA statunitense. Dai dati storici è emerso che le scorte finali rappresentavano tra il 9 % e il 12 % della produzione totale degli Stati Uniti dal 1992 al 2003 e tra il 5 % e il 7 % dal 2004 al periodo dell'inchiesta di riesame. |
(69) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che il fatto che l'8 % della produzione statunitense di bioetanolo sia stato esportato durante il periodo dell'inchiesta di riesame costituiva una prova di eccesso di offerta da considerare nella giusta prospettiva a fronte delle dimensioni del mercato dell'Unione, in quanto tale volume di esportazioni rappresentava il 98 % del consumo dell'Unione. Nel contempo il richiedente ha affermato che la situazione di eccesso di offerta sarebbe peggiorata a causa del limitato potenziale di crescita del consumo interno, come evidenziato dalla tendenza al costante aumento dei volumi esportati dagli Stati Uniti. |
(70) |
La Commissione ha riconosciuto che il mercato statunitense è molto più ampio del mercato dell'Unione in termini di produzione, consumo e vendite all'esportazione. Il richiedente non ha tuttavia fornito elementi di prova in merito al motivo per cui le dimensioni dell'industria statunitense dovrebbero indicare un rischio di reiterazione del dumping. Il richiedente non ha neppure fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che il costante aumento delle esportazioni sia stato determinato dal limitato potenziale di crescita del consumo interno degli Stati Uniti e non da altri fattori, in particolare dalla crescente domanda di bioetanolo sui mercati dei paesi terzi. L'inchiesta ha infatti dimostrato che il consumo di etanolo combustibile nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti è aumentato di 1,3 milioni di tonnellate, mentre la produzione negli stessi paesi è aumentata solo di 200 000 tonnellate. Dall'inchiesta è inoltre emerso che negli Stati Uniti, oltre alla produzione e alle esportazioni, era in crescita anche il consumo interno. Nel periodo in esame la produzione degli Stati Uniti ha registrato un aumento di 4,8 milioni di tonnellate, le esportazioni di 1,5 milioni di tonnellate e il consumo interno di 3,1 milioni di tonnellate. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta. |
(71) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha anche sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la capacità produttiva massima sostenibile indicata dall'EIA statunitense, superiore alla capacità nominale in misura del 4,5 % e superiore anche alla produzione statunitense durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il richiedente ha suggerito che, considerando la capacità produttiva massima sostenibile come capacità produttiva effettiva dell'industria statunitense, nel periodo dell'inchiesta di riesame risultava una capacità inutilizzata di 0,8 milioni di tonnellate. |
(72) |
Il richiedente ha anche fornito articoli di stampa pubblicati tra settembre 2018 e gennaio 2019 sulla chiusura di impianti di produzione di etanolo pianificata da diversi produttori statunitensi, a sostegno delle sue asserzioni relative alla presenza di capacità inutilizzata negli Stati Uniti. |
(73) |
A questo proposito, secondo il richiedente, la Commissione si è discostata dalla prassi seguita in passato nei casi in cui la capacità inutilizzata «rappresenta […] un volume considerevole rispetto ai consumi dell'Unione durante il PIR. Se questa capacità venisse utilizzata per esportare verso l'Unione e competere a livello di prezzi con i produttori dell'Unione oppure con i principali esportatori dai paesi terzi, sussiste un rischio che tali esportazioni avvengano a prezzi di dumping» (7). |
(74) |
Per quanto riguarda le affermazioni di cui al considerando 71, è opportuno rilevare che l'EIA statunitense ha fornito dati sulla capacità nominale e sulla capacità produttiva massima sostenibile solo negli anni 2011 e 2012 (8). Negli anni successivi la comunicazione si è limitata ai dati sulla capacità nominale. Non erano disponibili dati relativi alla capacità produttiva massima sostenibile per il periodo dell'inchiesta di riesame o per il periodo in esame. A tale riguardo la Commissione ha riconosciuto che la capacità nominale non rappresenta necessariamente un limite concreto alla produzione per molti impianti di etanolo. Grazie all'applicazione di tecniche operative più efficienti molti impianti di etanolo possono funzionare a livelli che superano la loro capacità produttiva nominale. Questo livello di operatività, definito capacità massima sostenibile, è tuttavia intrinsecamente soggettivo (9) e tra l'altro dipende dal tenore di acqua che il produttore intende ottenere (10). Dagli elementi di prova presenti nel fascicolo risulta che, per ottenere un basso tenore di acqua, come richiesto per le esportazioni verso l'Unione, la capacità produttiva massima sostenibile è notevolmente inferiore a quella per un tenore di acqua più elevato. La Commissione ha pertanto ritenuto che i dati storici relativi alla capacità produttiva massima sostenibile per il 2011 e il 2012, che non sono stati aggiornati, non costituiscano un'indicazione attendibile della capacità dell'industria statunitense di superare i livelli di produzione già raggiunti durante il periodo dell'inchiesta di riesame che, come già riconosciuto dalla Commissione, erano superiori alla capacità produttiva nominale. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze iniziali, secondo cui gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, considerati nella loro totalità, non indicano una disponibilità significativa di capacità inutilizzata negli Stati Uniti. |
(75) |
Per quanto riguarda le potenziali chiusure degli impianti di produzione statunitensi, le informazioni non riguardavano il periodo dell'inchiesta di riesame, né il periodo in esame. Benché il riesame in previsione della scadenza costituisca un esercizio di previsione, l'inchiesta si attiene rigorosamente all'esame di quello che potrebbe accadere alle condizioni vigenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(76) |
La Commissione ha ritenuto che le affermazioni del richiedente in merito alla capacità produttiva, di cui ai considerando da 71 a 73, non siano state comprovate e debbano pertanto essere respinte. |
(77) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che un livello delle scorte pari al 6 % della produzione non poteva essere considerato il normale livello necessario per evitare interruzioni nella fornitura, in quanto le scorte dei produttori dell'Unione variavano solo tra l'1,5 % e il 4 %. Il richiedente ha inoltre sottolineato che l'attuale livello delle scorte è tutt'altro che normale, come evidenziato da un articolo del febbraio 2016 (11). |
(78) |
Per quanto riguarda il livello delle scorte, il richiedente ha inoltre sostenuto che la Commissione ha omesso di affrontare una forte preoccupazione espressa dall'industria dell'Unione, secondo la quale, poiché l'industria statunitense aveva potuto esportare a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011), non vi era motivo di ritenere che non fosse in grado di farlo in presenza di scorte persino maggiori. |
(79) |
Per quanto riguarda l'argomentazione di cui al considerando 77, il richiedente non ha fornito elementi di prova tali da consentire alla Commissione di stabilire se il livello delle scorte negli Stati Uniti sia insolitamente elevato e quindi costituisca una minaccia. L'articolo citato dal richiedente del febbraio 2016 descrive una situazione eccezionale. In effetti, sulla base dei dati comunicati dall'EIA statunitense, le scorte finali in gennaio e febbraio 2016 sono state le più elevate di tutto il periodo in esame, se espresse come percentuale della produzione nei 12 mesi precedenti il mese per il quale sono state comunicate le scorte. |
(80) |
Per quanto riguarda l'argomentazione di cui al considerando 78, la Commissione ha riconosciuto che le scorte sono aumentate rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale in valori assoluti. L'aumento, espresso come percentuale della produzione, è stato comunque trascurabile (dal 5,6 % nel periodo dell'inchiesta iniziale al 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame). Negli ultimi 14 anni inoltre le scorte negli Stati Uniti si sono mantenute stabili, tra il 5 % e il 7 % della produzione, come spiegato al considerando 68. Dal momento che il richiedente non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione che il livello delle scorte dell'Unione si potesse considerare più normale di quello degli Stati Uniti, la Commissione non aveva motivo di ritenere che il livello delle scorte statunitensi fosse insolitamente elevato. |
(81) |
Le argomentazioni relative alle scorte, di cui ai considerando 77 e 78, devono pertanto essere respinte. |
3.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione
(82) |
Per determinare la possibile attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori statunitensi in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha esaminato le dimensioni del mercato dell'Unione e il prezzo di mercato nell'Unione, in particolare alla luce della potenziale diversione degli scambi. |
(83) |
Come spiegato al considerando 64 il mercato dell'Unione è relativamente piccolo, soprattutto rispetto alla produzione statunitense. |
(84) |
Le importazioni nell'Unione sono state limitate; nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione deteneva una quota di mercato del 96 %. |
(85) |
Per valutare l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzo, la Commissione ha confrontato il prezzo di mercato dell'Unione con il prezzo all'importazione dell'Unione allo sbarco, basato sui prezzi all'esportazione praticati dai produttori esportatori statunitensi durante il periodo dell'inchiesta di riesame nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti e in tutti i mercati terzi di esportazione, esclusa l'Unione (sulla base delle statistiche dell'ITC statunitense sulle esportazioni franco sotto bordo). |
(86) |
Poiché le specifiche relative all'umidità nel mercato dell'Unione sono diverse da quelle per il mercato interno degli Stati Uniti e la maggior parte degli altri mercati di esportazione, i produttori statunitensi che decidessero di riprendere le esportazioni verso l'Unione dovrebbero sostenere costi di produzione aggiuntivi per ridurre il tenore d'acqua del bioetanolo, come spiegato ai considerando da 45 a 47. La Commissione ha pertanto debitamente adeguato i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti per tenere conto del premio per la conversione ai fini dell'Unione. |
(87) |
Occorre inoltre chiarire che nel maggio 2012 la Commissione ha pubblicato un regolamento per determinare la corretta classificazione tariffaria di talune merci nella nomenclatura combinata (12). Da allora alcune importazioni del prodotto in esame che potrebbero essere state classificate con altri codici doganali nel periodo dell'inchiesta iniziale devono essere classificate con il codice NC 2207 20 00, recante un dazio all'importazione che ha un effetto deterrente sugli esportatori. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il dazio all'importazione convenzionale applicabile al prodotto oggetto del riesame era di 129 EUR/tonnellata o 243 EUR/tonnellata, a seconda del codice doganale di classificazione del prodotto oggetto del riesame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame tali dazi all'importazione convenzionali rappresentavano tra il 18 % e il 34 % del prezzo all'importazione dell'Unione allo sbarco, come calcolato nel considerando 88, ovvero tra il 18 % e il 36 % del prezzo all'importazione allo sbarco, come calcolato nel considerando 89. |
(88) |
Per le esportazioni statunitensi del prodotto oggetto del riesame nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti e in tutti i mercati terzi di esportazione esclusa l'Unione, il prezzo allo sbarco dell'Unione costruito tenendo conto dei costi di trasporto internazionali, del premio per la conversione ai fini dell'Unione e del dazio all'importazione convenzionale era compreso tra 694 EUR per tonnellata e 719 EUR per tonnellata. Anche il prezzo inferiore dell'Unione allo sbarco risultava pertanto più elevato del prezzo di mercato dell'Unione, fissato a 655 EUR per tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo significa che i produttori esportatori statunitensi non sarebbero in grado di vendere sul mercato dell'Unione ai prezzi normalmente applicati nei mercati terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(89) |
Per ragioni di completezza e al fine di adottare un approccio prudente, la Commissione ha anche costruito un prezzo allo sbarco dell'Unione senza tenere conto del premio per la conversione ai fini dell'Unione, in quanto i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti dovrebbero di norma già includere parte dei costi di conversione, come spiegato ai considerando da 45 a 47. Secondo questo approccio il prezzo allo sbarco dell'Unione indicato nel precedente considerando scenderebbe a un livello compreso tra 682 EUR per tonnellata e 707 EUR per tonnellata. Quindi, anche senza il premio per la conversione ai fini dell'Unione, i produttori esportatori statunitensi non sarebbero in grado di applicare sul mercato dell'Unione i prezzi ai quali hanno venduto il prodotto oggetto del riesame sui mercati terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(90) |
La Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori statunitensi non sarebbero motivati dal prezzo a riorientare le loro esportazioni verso l'Unione. |
(91) |
La domanda di riesame indicava le misure antidumping in vigore in Cina, Perù e Brasile nei confronti del bioetanolo originario degli Stati Uniti e il corrispondente possibile rischio di diversione degli scambi verso l'Unione come un'altra fonte di possibile reiterazione del dumping. |
(92) |
La Commissione ha riconosciuto i potenziali effetti di diversione delle esportazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti derivanti dall'esistenza di tali misure. Detto questo, come esposto in appresso, ha ritenuto che il rischio di diversione degli scambi sarebbe limitato nell'ambito di una valutazione complessiva della reiterazione del dumping. |
(93) |
In primo luogo le misure antidumping e compensative in Cina non sono state imposte sul bioetanolo, bensì su trebbie essiccate di distilleria, e sono state istituite molto prima del periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, poiché riguardano un prodotto diverso, non si può concludere facilmente che possa sussistere un collegamento diretto con l'aumento delle importazioni di bioetanolo nell'Unione. |
(94) |
Successivamente, nella sua comunicazione del 5 luglio 2018, il richiedente ha affermato che le autorità cinesi hanno aumentato il dazio all'importazione applicabile al bioetanolo statunitense dal 5 % nel 2016 al 30 % nel 2017, con ulteriori aumenti al 45 % e al 70 % nel 2018. Tuttavia, secondo la banca dati dell'OMC relativa alle tariffe NPF e preferenziali (13), il dazio all'importazione in Cina alla sottovoce 2207 10 del sistema armonizzato (SA), pari al 5 % nel 2009, è salito al 40 % per poi scendere nuovamente all'8 % nel 2017. Il dazio all'importazione applicabile in Cina alla sottovoce SA 2207 20 era pari all'80 % a partire dal 2006, è sceso al 30 % nel 2016 e si è mantenuto su questo livello nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione non è stata quindi in grado di confermare l'asserzione del richiedente. |
(95) |
A questo proposito dalle statistiche dell'ITC statunitense risulta che le esportazioni del prodotto oggetto del riesame dagli Stati Uniti alla Cina in ogni caso sono state già assorbite dall'aumento delle esportazioni verso altri paesi terzi negli ultimi anni. Il rischio che queste esportazioni siano riorientate verso l'Unione, in caso di scadenza della misura, è pertanto limitato. Anche nell'ipotesi di un riorientamento verso l'Unione di tutte le esportazioni di bioetanolo dagli Stati Uniti alla Cina effettuate nel periodo dell'inchiesta di riesame, pari a 140 000 tonnellate al prezzo medio di 442 EUR/tonnellata franco sotto bordo, in seguito all'aumento dei dazi all'importazione, tali esportazioni avrebbero rappresentato solo il 3 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(96) |
In secondo luogo, per quanto riguarda il Brasile, la domanda di riesame si riferiva a un contingente tariffario istituito nell'agosto 2017, che prevede una tariffa del 20 % per le importazioni di bioetanolo oltre i 600 milioni di litri (14) (473 000 tonnellate). Anche con questa tariffa in vigore, tuttavia, le esportazioni di bioetanolo dagli Stati Uniti verso il Brasile sono ammontate a 318 milioni di litri (251 000 tonnellate) nell'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta di riesame, il che corrisponde a più del doppio del contingente per il trimestre. Il prodotto oggetto del riesame era esportato dagli Stati Uniti al Brasile ad un prezzo medio di 522 EUR/tonnellata. Nonostante l'esistenza di un dazio del 20 %, il Brasile è quindi rimasto interessante per le esportazioni statunitensi. La Commissione non ritiene pertanto probabile che tali esportazioni vengano riorientate verso l'Unione. |
(97) |
In terzo luogo, per quanto riguarda le misure in vigore in Perù, nell'ipotesi che le misure compensative a un livello di quasi 48 USD/tonnellata imposte dal Perù nel novembre 2018 (15) abbiano un effetto totalmente proibitivo sulle esportazioni statunitensi di bioetanolo verso il Perù (cosa per cui la Commissione non è stata in grado di raccogliere elementi di prova), un riorientamento di queste importazioni, che ammontavano a 127 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, verso l'Unione avrebbe rappresentato soltanto il 3 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Anche lo scenario peggiore in merito a una diversione degli scambi derivante dalle misure peruviane non potrebbe quindi indurre a constatare in via definitiva la reiterazione del dumping di bioetanolo degli Stati Uniti. |
(98) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha sostenuto che, contrariamente alle conclusioni della Commissione sull'attrattiva, i produttori di bioetanolo degli Stati Uniti consideravano il mercato dell'Unione molto interessante. Il richiedente ha basato questa asserzione sul fatto che l'industria statunitense ha avviato il rinnovo della certificazione di sostenibilità necessaria per vendere bioetanolo sul mercato dell'Unione a seguito della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili (16). Secondo il richiedente l'unico motivo per cui i produttori e gli operatori commerciali dei paesi terzi investono nella certificazione a norma della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili è quello di consentire le esportazioni verso l'Unione. Il richiedente ha fornito un elenco di sette produttori statunitensi (Marquis Energy, Archer Daniels Midland, Green Plains, Cargill, Conestoga Energy Partners con due certificati, Plymouth Energy) che avrebbero rinnovato la certificazione di sostenibilità dell'Unione. |
(99) |
A sostegno delle affermazioni di cui al considerando 98, il richiedente ha citato un articolo di giornale dell'agosto 2017 sui piani del produttore e operatore commerciale statunitense Archer Daniels Midland («ADM») di «[ri]configurare il suo impianto di produzione di etanolo con macinazione a secco a Peoria, nell'Illinois, per produrre alcool per uso industriale e per bevande e carburante con margini più elevati per il mercato delle esportazioni» (17). |
(100) |
Benché il richiedente non abbia fornito elementi di prova in merito alla certificazione di sostenibilità dei produttori e degli operatori commerciali statunitensi a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili, la Commissione ha esaminato questa argomentazione. In proposito andrebbe rilevato che la certificazione di sostenibilità a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili è di natura volontaria per legge, vale a dire che le importazioni nell'Unione possono aver luogo anche senza di essa. Tuttavia, l'eventuale utilizzo di biocarburanti non certificati non sarebbe preso in considerazione per misurare il rispetto, da parte di uno Stato membro, dei requisiti della direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti e per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili (18). Dato che il bioetanolo è più costoso del carburante normale, non esiste alcuna ragione economica, sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, per importare bioetanolo non certificato come sostenibile a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili. La Commissione ha pertanto concluso che esiste un chiaro incentivo a vendere etanolo certificato a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili, il che rende di fatto necessaria la certificazione di sostenibilità per le esportazioni nell'Unione. La Commissione ha constatato che solo quattro (Marquis Energy, Green Plains, uno dei Conestoga Energy Partners, Plymouth Energy) delle sette società statunitensi indicate dal richiedente erano effettivamente in possesso di una certificazione di sostenibilità valida per l'Unione (certificazione UE-ISCC (19)). Le altre tre imprese (Archer Daniels Midland, Cargill, uno dei Conestoga Energy Partners) hanno rinnovato la certificazione ISCC-PLUS (20) applicabile alle consegne al di fuori dell'Unione, in particolare in Giappone. Inoltre, tutti i produttori e gli operatori commerciali statunitensi certificati per l'Unione sono sempre stati certificati dal 2011 (21). Queste società hanno continuato a rinnovare la loro certificazione anche durante il periodo di applicazione delle misure antidumping, nonostante non effettuassero vendite nell'Unione. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo indicano pertanto che la certificazione a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili è importante dal punto di vista economico anche per le vendite in altri mercati, come indice di qualità a livello globale. Di conseguenza, sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha concluso che il rinnovo della certificazione non può essere inteso esclusivamente come un'indicazione delle intenzioni dei produttori statunitensi di riprendere le esportazioni nell'Unione, ma più in generale come prova della loro sostenibilità, che è rilevante anche per le esportazioni verso altri mercati. Inoltre, l'obbligo di certificazione è un fattore aggiuntivo, accanto al requisito relativo al tenore di acqua e ai dazi all'importazione in vigore, che limita l'accesso dei produttori e/o degli esportatori degli Stati Uniti al mercato dell'Unione e ne riduce l'attrattiva. |
(101) |
Per quanto riguarda i piani di ADM, benché la Commissione abbia riconosciuto che ADM intendeva concentrarsi maggiormente sulle esportazioni di etanolo combustibile prodotto nell'impianto di Peoria, non esistono elementi di prova del fatto che la società intendesse rivolgersi al mercato dell'Unione, soprattutto perché ADM non era certificata a norma della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili. Va inoltre osservato che la riconfigurazione dell'impianto era intesa a indirizzare la produzione dall'etanolo combustibile verso l'etanolo per bevande e ad uso industriale. Un simile cambiamento ridurrebbe di fatto la capacità produttiva dell'impianto di 100 milioni di galloni (circa 300 000 tonnellate), come illustrato in un altro articolo (22). |
(102) |
Di conseguenza entrambe le argomentazioni relative alle intenzioni dei produttori e operatori commerciali statunitensi di riorientare le vendite verso il mercato dell'Unione, descritte ai considerando 98 e 99, devono essere respinte. |
(103) |
Il richiedente ha inoltre presentato uno studio di una squadra esterna di economisti per asserire che i calcoli della Commissione sull'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi non erano corretti e che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, il mercato dell'Unione è interessante per le esportazioni degli Stati Uniti. |
(104) |
La Commissione ha riconosciuto che, rispetto ad alcuni mercati di esportazione degli Stati Uniti, il mercato dell'Unione potrebbe essere un mercato interessante in termini di prezzo. Tuttavia, nel quadro della valutazione della probabilità che fossero attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, e come spiegato ai considerando 48 e 59, la Commissione ha effettuato la sua analisi dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi sulla base dei tre singoli mercati di esportazione suggeriti dal richiedente. Per ragioni di completezza ha preso in considerazione anche i prezzi di tutte le esportazioni degli Stati Uniti verso paesi terzi, escludendo quelle verso l'Unione, in totale. La Commissione non è tenuta per legge a esaminare ogni singolo mercato di esportazione. Nella fattispecie, la Commissione ha esaminato i due maggiori mercati di esportazione degli Stati Uniti e un terzo mercato selezionato dal richiedente. Sarebbe eccessivo esaminare singolarmente tutti i 36 mercati di esportazione (esclusa l'Unione) dei produttori e/o esportatori statunitensi del prodotto in esame, quando un'analisi dei maggiori mercati di esportazione non rivela sufficienti elementi di prova dell'attrattiva in termini di prezzo. Come già concluso al considerando 59, inoltre, il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione in merito al motivo per cui i tre mercati di esportazione degli Stati Uniti inizialmente proposti dal richiedente ed esaminati dalla Commissione non costituissero più una base adeguata per l'analisi della Commissione. Per quanto riguarda Brasile, Canada e Perù, i tre mercati proposti dal richiedente, le risultanze dello studio per quanto concerne l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzo sono le stesse della Commissione. La Commissione ha pertanto ritenuto che lo studio presentato non abbia dimostrato la presenza di errori nel suo calcolo. Al contrario la Commissione ha ritenuto che lo studio presentato dal richiedente abbia suffragato le sue risultanze iniziali. |
(105) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha presentato elementi di prova relativi al livello dei dazi all'importazione in Cina. Per quanto riguarda la Cina, il richiedente ha inoltre sostenuto che il fatto che le esportazioni verso la Cina fossero già state assorbite da altri paesi terzi avrebbe dovuto essere inteso come un chiaro segnale del fatto che la diversione degli scambi era già in atto. |
(106) |
La Commissione ha riconosciuto che il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti sul livello dei dazi all'importazione applicati in Cina sull'etanolo originario degli Stati Uniti. La Commissione non ha negato che gli esportatori statunitensi avessero cercato nuovi mercati dopo l'aumento dei dazi all'importazione in Cina. La Commissione ha tuttavia ritenuto che i livelli delle esportazioni degli Stati Uniti verso la Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame siano i più pertinenti per analizzare la minaccia di una possibile diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione. I volumi che avevano già trovato nuovi mercati non sono considerati altrettanto pertinenti. |
(107) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che il mercato brasiliano non è interessante per i produttori e/o gli esportatori statunitensi, in considerazione del dazio del 20 % imposto sulle importazioni che superano un determinato contingente, come illustrato al considerando 96. A sostegno di tale affermazione, il richiedente ha fatto riferimento a un articolo dell'ottobre 2018, secondo il quale in agosto le esportazioni verso il Brasile di etanolo statunitense a base di mais sono scese ai livelli minimi in quasi tre anni (23). Il richiedente ha sostenuto inoltre che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il Brasile ha una forte domanda interna, ma che la sua situazione di approvvigionamento, e quindi le sue esigenze di importazione, variano. Secondo il richiedente la maggior parte delle raffinerie brasiliane di zucchero e di bioetanolo sono «unità miste», in grado di passare dalla produzione di zucchero a quella di bioetanolo in funzione dei prezzi e della redditività di questi due prodotti. |
(108) |
Per quanto riguarda l'effetto del contingente tariffario, va osservato che l'articolo citato si limita a indicare che i volumi delle esportazioni mensili nell'agosto 2018 hanno raggiunto il livello più basso dall'ottobre 2015. In effetti le statistiche sulle esportazioni dell'ITC statunitense hanno evidenziato volumi di esportazioni pari a zero nell'agosto 2018, una situazione che si era verificata l'ultima volta nell'ottobre 2015. L'articolo tuttavia non fornisce informazioni sull'andamento delle esportazioni, a parte questo confronto tra agosto 2018 e ottobre 2015. Di fatto le esportazioni degli Stati Uniti verso il Brasile sono riprese nel settembre 2018 e nel complesso sono aumentate nel 2018 rispetto all'anno precedente. |
(109) |
Secondo la Commissione inoltre il richiedente non ha fornito elementi di prova sufficienti circa la struttura e il funzionamento dell'industria brasiliana del bioetanolo, né la Commissione è stata in grado di reperirli. Contrariamente a quanto affermato dal richiedente, dalle statistiche sulle esportazioni dell'ITC statunitense è risultato che le esportazioni di etanolo combustibile dagli Stati Uniti al Brasile erano in costante aumento nel periodo in esame e sono aumentate anche nel 2018. Le affermazioni del richiedente circa l'attrattiva del mercato brasiliano per i produttori e/o esportatori statunitensi devono pertanto essere respinte. |
(110) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che la Commissione ha ridotto artificialmente il probabile impatto delle misure peruviane sul mercato dell'Unione, considerando singolarmente la potenziale diversione degli scambi dalla Cina e dal Perù. |
(111) |
Tenendo conto delle specifiche del mercato dell'Unione, ossia il tenore massimo di acqua consentito per il prodotto oggetto del riesame e la certificazione di sostenibilità a norma della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, di fatto necessaria per vendere sul mercato dell'Unione come spiegato al considerando 100, la Commissione ha ritenuto improbabile che le esportazioni degli Stati Uniti in Perù e Cina siano completamente riorientate verso il mercato dell'Unione. Il richiedente non ha inoltre fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta. |
3.3.3. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping
(112) |
Alla luce della valutazione di cui sopra sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che è improbabile che i produttori di bioetanolo degli Stati Uniti esportino nell'Unione quantità significative di bioetanolo a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. |
(113) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto attenersi alla prassi seguita in passato per concludere che l'omessa collaborazione dei produttori statunitensi costituisce un elemento di prova aggiuntivo — e importante — del fatto che «[i] produttori esportatori non fossero desiderosi o in grado di dimostrare che in caso di scadenza delle misure non ricorrerebbero a pratiche di dumping» (24). |
(114) |
In risposta la Commissione ha ricordato in primo luogo che la sua prassi decisionale, basata su una valutazione caso per caso, non può vincolare le future inchieste e, di conseguenza, non è un indicatore di come dovrebbe procedere la Commissione per arrivare a determinate risultanze. In secondo luogo la determinazione di cui all'inchiesta citata è stata considerata un fattore aggiuntivo, tra i tanti, che ha indotto la Commissione a trarre la sua conclusione in quel caso particolare. In terzo luogo, in quanto fattore aggiuntivo e supplementare, l'omessa collaborazione dei produttori esportatori statunitensi può essere considerata un ostacolo alla raccolta di informazioni dettagliate riguardo alla valutazione del rischio di persistenza e reiterazione del dumping, che comporta necessariamente il ricorso ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ritiene tuttavia che l'omessa collaborazione non possa giustificare la proroga delle misure. In questo caso particolare, ritenendo che l'omessa collaborazione dei produttori esportatori statunitensi fosse effettivamente un elemento che impediva una valutazione completa e approfondita di tutti i fattori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili. Considerati tutti gli elementi di prova disponibili e in applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che non sussiste alcun rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Anche questa argomentazione deve pertanto essere respinta. |
3.4. Conclusione
(115) |
Di conseguenza, data l'assenza di un rischio di reiterazione delle esportazioni oggetto di dumping dal paese interessato, non è necessario analizzare il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Le misure sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America devono pertanto essere abrogate e il procedimento chiuso. |
4. CONCLUSIONE
(116) |
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013, devono essere abrogate. |
(117) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio antidumping sulle importazioni di bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l'alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante, originario degli Stati Uniti e attualmente classificato con i codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 50, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 99 92 (codici TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125011, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 e 3824999266) è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 10).
(3) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 180 dell'8.6.2017, pag. 37).
(4) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America (GU C 64 del 20.2.2018, pag. 7).
(5) Disponibili all'indirizzo https://www.agmrc.org/renewable-energy/ethanol/midwest-ethanol-cash-prices-basis-data-and-charts-for-selected-states (ultima consultazione: 12 febbraio 2019).
(6) Disponibili all'indirizzo https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/index.php#renewable (ultima consultazione: 12 febbraio 2019).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2014 del Consiglio, del 24 febbraio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa in seguito a un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 7).
(8) Disponibile all'indirizzo https://www.eia.gov/petroleum/ethanolcapacity/index.php (ultima consultazione: 14 marzo 2019).
(9) Disponibile all'indirizzo https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31832 (ultima consultazione: 28 marzo 2019).
(10) Cfr. allegato II della comunicazione post-audizione delle associazioni statunitensi del 20 marzo, disponibile nel fascicolo pubblico.
(11) Consultabile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels-idUSKCN0VQ2QW (ultima consultazione: 18 marzo 2019).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 della Commissione, del 12 marzo 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 73, del 13.3.2012, pag. 1).
(13) Disponibili all'indirizzo https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm (ultima consultazione: 13 febbraio 2019).
(14) Risoluzione n. 72 del 31 agosto 2017 e decreto ministeriale n. 32 del 4 settembre 2017.
(15) Risoluzione n. 152 del 6 novembre 2018.
(16) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(17) Disponibile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-adm-results/adm-says-profit-tumbles-and-issues-gloomy-view-shares-drop-idUSKBN1D01EV (ultima consultazione: 15 marzo 2019).
(18) Articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(19) Disponibile all'indirizzo https://www.iscc-system.org/process/audit-and-certification-process/iscc-system-documents/ (ultima consultazione: 19 marzo 2019).
(20) Disponibile all'indirizzo https://www.iscc-system.org/process/audit-and-certification-process/iscc-system-documents/ (ultima consultazione: 19 marzo 2019).
(21) Disponibile all'indirizzo https://www.iscc-system.org/certificates/all-certificates/ (ultima consultazione: 15 marzo 2019).
(22) Disponibile all'indirizzo http://ethanolproducer.com/articles/14531/adm-announces-plans-to-reconfigure-ethanol-complex-in-illinois (ultima consultazione: 15 marzo 2019).
(23) Disponibile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-usa-ethanol-brazil/u-s-ethanol-exports-to-brazil-drop-to-nearly-three-year-low-idUSKCN1MF2FI (ultima consultazione: 15 marzo 2019).
(24) Regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18).
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/766 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2019
recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b), e secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base. |
(2) |
Gli Stati membri stanno attuando modifiche ai propri sistemi amministrativi per i pagamenti per superficie a seguito dei nuovi obblighi imposti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (3), che comportano, tra l'altro, la riorganizzazione dei sistemi informatici, modifiche alle procedure e attività di sensibilizzazione dei beneficiari volte a informarli delle nuove disposizioni giuridiche. Di conseguenza, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo. |
(3) |
Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. |
(4) |
In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2019 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento. |
(5) |
Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto per l'anno 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all'anno 2019. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2019 il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno.
Articolo 2
In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2019 negli Stati membri che si avvalgano della deroga prevista dall'articolo 1 del presente regolamento le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno.
Articolo 3
Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26, 35 e 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Articolo 4
In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2019 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle domande relative all'anno 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
DECISIONI
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/20 |
DECISIONE (UE) 2019/767 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2018
relativa all'aiuto di stato SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in relazione ai massimali del CSPE
[notificata con il numero C(2018) 4975]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
A seguito di contatti preliminari tra i servizi della Commissione e la Francia nel corso del 2013, l'11 ottobre 2013 le autorità francesi hanno notificato il proprio regime di sostegno all'energia eolica terrestre finanziato all'epoca con un onere sull'energia elettrica denominato «contribution au service public de l'électricité» («contributo al servizio pubblico dell'elettricità», di seguito «CSPE»). |
(2) |
Poiché al momento della notifica il regime era già in vigore, il 29 novembre 2013 il fascicolo in questione è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati. |
(3) |
Con lettera del 27 marzo 2014 la Commissione ha informato la Francia di non sollevare obiezioni sul sostegno all'energia eolica terrestre ma di nutrire dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno delle riduzioni di CSPE concesse alle imprese che autoconsumano energia elettrica, alle imprese a forte consumo di energia elettrica e alle imprese ad alta intensità di energia elettrica. La Commissione ha pertanto comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione alle suddette riduzioni di CSPE. |
(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la «decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione e su un'eventuale applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2) (in seguito denominata la «disciplina del 2014») alle riduzioni del CSPE in questione. |
(5) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da cinque parti interessate: (i) Air Liquide, con lettera del 3 novembre 2014; (ii) EDF, con lettera del 17 novembre 2014; (iii) RATP, con lettera del 2 dicembre 2014; (iv) SNCF, con lettera del 3 dicembre 2014 e (v) Union des Industries Utilisatrices d'Energie (UNIDEN), con lettera del 3 novembre 2014. Queste osservazioni riguardavano innanzitutto l'esistenza di un aiuto di Stato e poi la conformità delle misure con il TFUE, da un lato, e con la disciplina del 2014, dall'altro. |
(6) |
Le autorità francesi hanno presentato le proprie osservazioni in una nota del 5 maggio 2014, completata da una lettera del 22 ottobre 2015. Dopo aver ricordato le varie riduzioni di CSPE, nella loro corrispondenza le autorità francesi hanno fatto osservare che le riduzioni di CSPE a favore degli autoproduttori non costituivano un aiuto. Hanno poi sostenuto che il massimale del CSPE per sito e il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto fossero compatibili con le norme sugli aiuti di Stato. |
(7) |
Durante il procedimento di indagine formale, tra il 21 agosto 2014 e il 27 ottobre 2017 la Commissione ha inviato sette richieste di informazione. Tra il 7 maggio 2014 e il 12 dicembre 2017, le autorità francesi hanno inviato dal canto loro undici comunicazioni, tra note e documenti informativi. Questi scambi di informazione hanno riguardato: (i) il chiarimento relativo agli importi di CSPE versati e alle riduzioni concesse a talune categorie di beneficiari; (ii) la qualificazione delle misure come aiuti di Stato e l'analisi giuridica sul loro rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato; (iii) la presentazione di un piano di adeguamento finalizzato a riportare le riduzioni di CSPE concesse verso livelli compatibili con le norme applicabili sugli aiuti di Stato. Il primo piano di adeguamento proposto è stato presentato nella nota del 4 novembre 2014, finalizzato nella nota del 23 novembre 2017. |
2. DESCRIZIONE DELLE MISURE
(8) |
In questa sezione sono presentati in successione prima il CSPE e poi le riduzioni di tale contributo, concesse per il periodo 2003-2015. Le riduzioni in questione sono oggetto della presente decisione. |
2.1. Presentazione del CSPE
(9) |
Il CSPE è stato istituito con la legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 relativa ai mercati del gas e dell'elettricità e al servizio pubblico dell'energia (in seguito denominata «legge n. 2003-8»). Il dispositivo descritto nella presente decisione è quello antecedente alla riforma del CSPE del 2016, introdotta dalla legge n. 2015-1786 del 29 dicembre 2015 (legge finanziaria rettificativa per il 2015 o «LFR 2015»). |
(10) |
Il CSPE è destinato a compensare i costi aggiuntivi legati agli oneri di servizio pubblico dell'elettricità, sostenuti dai fornitori storici di energia elettrica (EDF e le imprese locali di distribuzione). Questi costi aggiuntivi sono principalmente dovuti al finanziamento di quattro tipi di politiche:
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(11) |
La Commissione osserva che anche altre politiche, in aggiunta a quelle suindicate, sono finanziate dal CSPE, seppure in misura minore. Queste misure rappresentano meno del 2 % del CSPE riscosso. Esse corrispondono principalmente:
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(12) |
L'articolo L.121-7 del Code de l'énergie (di seguito «codice dell'energia») prevede che la compensazione degli oneri imputabili ai compiti di servizio pubblico dell'elettricità sia garantita dai contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica situati nel territorio nazionale. Tutte queste componenti rappresentano pertanto un solo e medesimo costo aggiuntivo per i consumatori francesi. Il contributo viene versato da tutti i consumatori finali di energia elettrica, compresi gli autoproduttori di energia elettrica, in proporzione ai kWh (kilowattora) consumati. La seguente tabella mostra la variazione dell'ammontare del CSPE tra il 2003 e il 2015: Variazione dell'ammontare del CSPE rescosso - 2003/2015
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(13) |
I contributi dei consumatori finali ammissibili, che hanno esercitato i diritti concessi dall'articolo 22, paragrafo III, della legge n. 2000-108 del 10 febbraio 2000 relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell'elettricità (in seguito «legge n. 2000-108»), alimentati tramite la rete pubblica di trasporto o tramite una rete pubblica di distribuzione, sono riscossi dall'operatore incaricato della gestione della rete alla quale tali consumatori sono allacciati, sotto forma di prelievo aggiuntivo alle tariffe per l'uso delle reti. |
(14) |
I contributi riscossi da questo operatore sono trasferiti agli operatori su cui gravano gli oneri di servizio pubblico attraverso la Caisse des dépôts et consignations («Cassa depositi e prestiti», in seguito «CDC»). Quattro volte all'anno la CDC versa questo contributo agli operatori che sostengono gli oneri oggetto delle somme riscosse. Il 1o gennaio di ogni anno la CDC versa al Médiateur national de l'énergie (Mediatore nazionale per l'energia) una somma pari all'importo del suo budget. |
(15) |
La CDC riporta queste diverse operazioni in un conto specifico. Le spese di gestione sostenute dalla CDC sono fissate annualmente dai ministri dell'economia e dell'energia. Qualora l'importo dei contributi riscossi non corrisponda all'importo riscontrato degli oneri dell'anno, la regolarizzazione interviene l'anno successivo a titolo di oneri dovuti per tale anno. Se le somme dovute non sono riscosse nel corso dell'anno, esse vengono aggiunte all'importo degli oneri dell'anno successivo (3). |
(16) |
Nella sua relazione annuale la Commission de régulation de l'énergie («Commissione per la regolamentazione dell'energia» o «CRE») valuta ogni anno il funzionamento del dispositivo relativo agli oneri del servizio pubblico dell'elettricità interessati. Il decreto n. 2004-90 emendato (decreto n. 2004-90 del 28 gennaio 2004 relativo alla compensazione degli oneri di servizio pubblico dell'elettricità) disciplina il funzionamento della compensazione: ogni anno, prima del 15 ottobre, la CRE propone al ministro dell'Energia gli oneri di previsione dell'anno successivo e il contributo unitario, per kWh consumato in Francia, destinato a finanziare tali oneri. La proposta della CRE viene formulata in base alla dichiarazione degli oneri constatati nell'anno precedente (N-1) e alla dichiarazione degli oneri di previsione per l'anno successivo (N+1). Le dichiarazioni sono effettuate dagli operatori che sostengono gli oneri. Come illustrato nei paragrafi (14) e (15), il meccanismo di riscossione è centralizzato a livello della CDC. |
(17) |
La CRE verifica l'ammontare degli oneri constatati. Per quanto riguarda gli oneri legati al sostegno delle energie rinnovabili, tali oneri corrispondono alla differenza tra l'importo del sostegno e il prezzo di mercato ottenuto dalla vendita di tale energia da parte degli operatori sottoposti a obbligo. Il riferimento al prezzo di mercato serve pertanto a determinare l'entità della compensazione. La CRE ha precisato il metodo di determinazione di tale prezzo di mercato: esso non corrisponde al valore reale di mercato che l'operatore sottoposto a obbligo ne ha tratto, bensì a un valore di riferimento stabilito in base a vari parametri (prezzo a termine e prezzo a pronti con ponderazioni diverse a seconda delle filiere, prezzo di mercato infragiornaliero, prezzo per il regolamento degli sbilanciamenti) che consentono di riflettere il più possibile il comportamento di un operatore di mercato efficiente al fine di incentivare all'efficienza l'operatore sottoposto a obbligo. |
(18) |
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, in caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo entro un termine di due mesi decorrenti dalla data in cui è dovuto, la CRE invia una lettera di sollecito con una penalità di mora il cui tasso è fissato al 10 % dell'importo del contributo dovuto. Infine, in caso di mancato pagamento da parte di un debitore dei contributi previsti, il ministro dell'Energia infligge una sanzione amministrativa nelle condizioni di cui all'articolo 41. |
(19) |
Tra il 2003 e il 2015 l'ammontare del CSPE riscosso dall'operatore incaricato della rete è stato di 36,9 miliardi di EUR, così suddiviso: Importi riscossi da EDF a titolo di CSPE
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(20) |
Tra il 2003 e il 2015 la composizione del CSPE è variata nel seguente modo: Variazione CSPE - 2003-2015 in miliardi di EUR Altro Tarrife sociali Perequazione tariffaria Cogenerazione EnR 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Fonte: Francia – nota del 20.12.2016. |
2.2. Le riduzioni di CSPE
(21) |
La legge prevede tre categorie di riduzioni del CSPE per alcuni tipi di consumatori. Le riduzioni in questione sono cumulabili e sono di seguito illustrate:
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(22) |
Tra il 2003 e il 2015 queste diverse riduzioni di CSPE, escluse le imprese di trasporto, sono ammontate a 6,8 miliardi di EUR così ripartite: Valore aggiunto Sito Ripartizione delle riduzioni di CSPE concesse per categoria 2003-2015 (6,8 miliardi di EUR) Sito Autoconsumo Autoconsumo Valore aggiunto Fonte: Francia – 15.11.2017 |
(23) |
Viene di seguito fornita una presentazione dettagliata dei massimali concessi. |
2.2.1. Massimale del contributo allo 0,5 % del valore aggiunto (articolo L. 121-21 del codice dell'energia, introdotto dall'articolo 67 della legge programmatica n. 2005-781 del 13 luglio 2005 che fissa gli orientamenti della politica energetica)
(24) |
Il massimale allo 0,5 % del valore aggiunto applicabile alle imprese industriali con un consumo annuo superiore a 7 GWh, introdotto nel 2005 nell'ambito della legge programmatica n. 2005-781 del 13 luglio 2005 che fissa gli orientamenti della politica energetica, è stato effettivamente attuato nel 2006. |
(25) |
La Francia ha fatto sapere che questo massimale era inteso a preservare la competitività delle imprese ad alta intensità di energia elettrica operanti principalmente nella metallurgia, nella chimica, nell'industria cartaria ecc., ovvero in settori esposti alla concorrenza internazionale, soprattutto nel caso di imprese con un livello di consumo superiore alla soglia di 7 GWh/anno, pur limitando il suo impatto sulle altre categorie di consumatori, grazie proprio alla soglia di 7 GWh. |
(26) |
Il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto è oggetto di dichiarazione alla CRE alla quale spetta, previa verifica, la decisione di rimborsare gli importi dovuti. Questi importi sono rimborsati solo una volta conosciuto il valore aggiunto dell'impresa (ovvero non prima dell'anno N+1 per gli importi riscossi nell'anno N). |
(27) |
Le autorità francesi hanno fatto sapere che su un totale di 6,8 miliardi di EUR di riduzioni concesse tra il 2003 e il 2015 il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto ha rappresentato il 69 % (4,7 miliardi di EUR) delle esenzioni totali. Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità francesi, nel periodo 2003-2015 questo massimale ha interessato complessivamente 1 636 imprese. |
2.2.2. Massimale del contributo per sito (articolo L. 121-12 del codice dell'energia e articolo 5 della legge n. 2000-108)
(28) |
Questo massimale è stato introdotto al momento della creazione del CSPE dall'articolo 37 della summenzionata legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 (che modifica l'articolo 5 della legge n. 2000-108). È entrato in vigore nel 2003. Il massimale del CSPE per sito, inizialmente fissato a 500 000 EUR, è stato poi innalzato a 550 000 EUR nell'ambito dell'articolo 37 della legge finanziaria n. 2010-1657 del 29 dicembre 2010 per l'anno 2011. Quest'articolo prevedeva l'attualizzazione del massimale in misura pari al tasso previsionale di crescita dell'indice dei prezzi al consumo, tabacco escluso, collegato al progetto di legge finanziaria dell'anno. Nel 2013 il Parlamento ha fissato questo massimale a 569 418 EUR e, nell'ambito dell'articolo 59 della legge finanziaria rettificativa per il 2013, ha adottato una nuova regola di attualizzazione del massimale, secondo cui l'attualizzazione veniva effettuata ogni anno in proporzioni pari all'andamento dell'importo del contributo unitario di CSPE, nel limite di un aumento del 5 % annuo. Al 1o gennaio 2015 il massimale era di 627 783 EUR. |
(29) |
Secondo la Francia, il massimale del CSPE per sito costituisce l'articolazione del massimale dello 0,5 % del valore aggiunto a livello di sito di consumo anziché di impresa. Le autorità francesi hanno inoltre precisato che il massimale a livello di sito consente di includere imprese che consumano molta elettricità in un sito, ma che non sono ad alta intensità di energia elettrica. |
(30) |
Le autorità francesi hanno fatto sapere che su un totale di 6,8 miliardi di EUR di riduzioni concesse tra il 2003 e il 2015 il massimale del CSPE per sito ha rappresentato il 29 % (2,0 miliardi di EUR) di tale importo. Secondo la Francia, 522 imprese hanno beneficiato di questo massimale. |
2.2.3. Soglia di esenzione a 240 GWh (articolo L. 121-11 del codice dell'energia e articolo 5 della legge n. 2000-108)
(31) |
L'esenzione per l'energia elettrica autoprodotta è un retaggio del Fonds du Service Public de la Production d'Electricité («Fondo del servizio pubblico della produzione di energia elettrica» o «FSPPE»), dispositivo antecedente al CSPE. Detto fondo è stato istituito dall'articolo 5 della legge del 10 febbraio 2000 relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell'elettricità. Questo fondo era alimentato dai produttori, dai fornitori e importatori di energia elettrica, nonché dai produttori di energia elettrica per uso proprio al di là di un quantitativo di energia elettrica prodotto attualmente e stabilito mediante decreto. Tale quantitativo è stato fissato a 240 GWh dal decreto n. 2001-1157 del 6 dicembre 2001 relativo al fondo del servizio pubblico della produzione di energia elettrica, adottato in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 2000-108. |
(32) |
Un produttore di energia elettrica può quindi beneficiare di un'esenzione dal contributo per il numero di kWh prodotti autoconsumati, fino a concorrenza del massimale di 240 GWh per sito di produzione. Questo stesso produttore può far beneficiare di quest'esenzione un solo e unico consumatore nel medesimo sito, finché il numero di kWh esentati per autoconsumo e venduti a detto consumatore non superi la soglia di 240 GWh per sito di produzione. |
(33) |
Le autorità francesi hanno indicato che l'esenzione concessa per l'elettricità prodotta per uso proprio ha lo scopo di limitare la tassazione dei consumatori di energia elettrica che, nel finanziare i propri impianti, hanno scelto di non contribuire alla politica energetica nazionale ma anche di non beneficiarne. |
(34) |
Quest'esenzione è entrata in vigore nel 2002 ed è stata mantenuta al momento della creazione del CSPE (in sostituzione del FSPPE) nel 2003 dall'articolo 37 della legge n. 2003-8: «l'elettricità prodotta da un produttore per uso proprio o acquistata per uso proprio da un consumatore finale presso un terzo che gestisce un impianto di produzione nel sito di consumo è presa in considerazione per il calcolo del contributo soltanto a partire da 240 milioni di kilowattora all'anno e per sito di produzione». |
(35) |
La Francia ha precisato che in pratica quest'esenzione riguardava fondamentalmente siti industriali dotati in maggioranza di impianti di cogenerazione (esclusa la produzione di energia elettrica) e che i privati non ne beneficiavano. |
(36) |
Nel 2011, 88 siti avevano beneficiato di quest'esenzione per autoconsumo, pari a un volume esentato di 11 TWh. Nel 2012, nel 2013 e nel 2014 sono stati esentati rispettivamente 94,8 TWh, 84,6 TWh e 87,4 TWh (5). |
(37) |
Secondo le autorità francesi, durante l'intero periodo 2003-2015, 88 siti hanno beneficiato di quest'esenzione. L'esenzione in questione ha rappresentato circa il 2 % dell'insieme delle riduzioni concesse su un totale di 6,8 miliardi di EUR. |
2.3. Importo delle riduzioni di CSPE concesse
(38) |
Durante l'intero periodo in esame 2003-2015, le riduzioni di CSPE sono ammontate a 6,8 miliardi di EUR. La ripartizione di tali riduzioni per tipo è stata illustrata nelle sezioni da 2.2.1 a 2.2.3. |
2.4. Beneficiari delle misure
(39) |
I consumatori che beneficiano delle riduzioni di CSPE sono imprese a forte consumo di energia elettrica appartenenti a circa 227 settori secondo la classificazione NACE. I principali settori d'attività in cui operano sono: la metallurgia, l'industria chimica e petrolchimica, l'industria del gas, la produzione cartaria, l'industria nucleare, l'aeronautica, la produzione elettronica, la fabbricazione di autoveicoli, l'agroalimentare e il trasporto. Un'impresa può beneficiare contemporaneamente di più criteri di esenzione. |
(40) |
Questi beneficiari delle misure sono ammissibili all'applicazione di uno o più massimali del CSPE. Stando alle informazioni trasmesse dalla Francia, nell'intero periodo in esame 2003-2015, 1 664 imprese hanno beneficiato di riduzioni di CSPE così ripartite: 1 636 per il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto, 552 ammissibili a massimali del CSPE per sito e 88 (6) a titolo dell'esenzione per autoconsumo. Alcune imprese hanno potuto cumulare più tipi di riduzioni. |
2.5. Durata delle misure e riforma del 2016
(41) |
Il CSPE è stato introdotto nel 2003. Il suo importo e la sua ripartizione sono stati illustrati nelle sezioni da 2.2.1 a 2.2.3. |
(42) |
Nel 2015 il CSPE è stato sostituito da un nuovo dispositivo. La legge finanziaria rettificativa per il 2015 n. 2015-1786 del 29 dicembre 2015 (LFR 2015) ha introdotto una riforma della fiscalità energetica riguardante in particolare il finanziamento degli oneri di servizio pubblico dell'elettricità e del gas. Il CSPE è stato quindi abolito per i consumi successivi al 31 dicembre 2015. |
(43) |
Dal 1o gennaio 2016 il finanziamento delle politiche, precedentemente garantito dal CSPE, è effettuato dal bilancio statale. |
2.6. Esclusione dal campo della decisione delle riduzioni di CSPE concesse alle imprese di trasporto
(44) |
Considerato il quadro normativo specifico applicabile alle imprese di trasporto su rotaia (7), le riduzioni di CSPE concesse alle imprese di trasporto su rotaia sono escluse dal presente procedimento e saranno oggetto di una decisione specifica della Commissione. Esse sono pertanto escluse dal campo di applicazione della presente decisione. |
(45) |
Di conseguenza, l'importo delle riduzioni di CSPE illustrate nella sezione 2.2 non comprende le riduzioni concesse alle imprese di trasporto su rotaia. |
2.7. Descrizione delle ragioni che hanno condotto all'avvio del procedimento
(46) |
Nella decisione di avvio del procedimento (8) la Commissione ha ritenuto che le misure costituissero un aiuto di Stato la cui compatibilità con il mercato interno non era sufficientemente dimostrata. |
2.7.1. Esistenza dell'aiuto
(47) |
La Commissione ha considerato che le riduzioni di CSPE concesse costituissero un aiuto di Stato. |
(48) |
La Commissione ha innanzitutto ritenuto che le varie riduzioni di CSPE previste dalla legge costituissero un vantaggio selettivo a favore delle imprese che autoconsumano energia elettrica, delle imprese a forte consumo di energia elettrica e delle imprese ad alta intensità di energia elettrica. In primo luogo, l'esenzione dal CSPE concessa alle imprese che producono energia elettrica autoconsumata, come illustrato nel paragrafo (144) della decisione di avvio del procedimento, costituisce un aiuto selettivo. In secondo luogo, la Commissione ha concluso che viene conferito un vantaggio ai beneficiari di un massimale di CSPE per sito, che di fatto è concesso solo ad alcuni settori economici. Infine, il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto riguarda soltanto le imprese industriali che superano una determinata soglia di consumo, conferendo in tal senso un vantaggio a tali imprese. |
(49) |
La Commissione ha inoltre osservato che i vantaggi derivanti dalle riduzioni di CSPE erano finanziati, così come il CSPE, da risorse statali e che erano imputabili allo Stato. Poiché il CSPE è una risorsa di origine statale, le riduzioni di CSPE costituiscono a fortiori una rinuncia a risorse statali. |
(50) |
La Commissione ha infine ritenuto che le varie riduzioni di CSPE potessero avere un'incidenza sul commercio tra Stati membri e determinare distorsioni di concorrenza a causa della differenza di trattamento tra i beneficiari delle misure e i loro concorrenti che non possono beneficiarne. |
2.7.2. Compatibilità dell'aiuto
(51) |
Per quanto riguarda la compatibilità delle misure con il mercato interno, la Commissione ha osservato che al momento della decisione di avvio del procedimento, il CSPE non era né un'imposta ambientale armonizzata ai sensi del punto (153) della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008, né un'imposta ambientale non armonizzata ai sensi del punto (151), letto in combinato disposto con il punto 70(14) della suddetta disciplina del 2008 (9). |
(52) |
A tale proposito la Commissione ha osservato che la base imponibile specifica non aveva necessariamente un effetto negativo sull'ambiente, visto che il CSPE è in parte dovuto sull'energia elettrica rinnovabile. Per questo motivo il suo obiettivo non è quello di internalizzare costi ambientali nell'importo del CSPE, né quello di orientare i produttori o il consumatore finale verso attività maggiormente rispettose dell'ambiente. Al contrario, una riduzione dei consumi comporterebbe la necessità di aumentare il CSPE dovuto per coprire i costi di produzione dell'energia rinnovabile. Il capo 4 (10) della disciplina del 2008 non è quindi applicabile. |
(53) |
La Commissione ha tuttavia ritenuto che le misure volte a ridurre il CSPE potessero essere analizzate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE ma ha invitato la Francia a precisarne le modalità. |
(54) |
La Commissione ha altresì notato che la disciplina del 2008 era in corso di revisione e che il progetto di disciplina del 2014 conteneva i seguenti punti:
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(55) |
La Commissione ha infine osservato che il progetto di disciplina del 2014 [punto (229)] prevedeva che gli aiuti concessi sotto forma di riduzione del sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili sarebbero stati valutati alla luce della nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, una volta adottata (anche se gli aiuti sono stati concessi prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2014). |
(56) |
Dal momento che la Francia ha fornito pochissimi elementi sull'obiettivo delle riduzioni e sulla loro giustificazione, la Commissione ha espresso dubbi anche in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno e ha quindi invitato le autorità francesi a precisare: (i) l'obiettivo dell'interesse comune perseguito dalla misura; (ii) la sua adeguatezza; (iii) il suo effetto di incentivazione; (iv) la sua sufficiente prevenzione degli effetti negativi indebiti sugli scambi. |
(57) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha pertanto considerato che la Francia non avesse fornito giustificazioni sufficienti della compatibilità con il mercato interno delle misure finalizzate a ridurre il CSPE per alcuni beneficiari. |
2.8. Adozione della disciplina del 2014
(58) |
La disciplina del 2014, entrata in vigore il 1o luglio 2014, introduce la sezione 3.7.2 relativa agli «aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili». |
(59) |
Questa sezione riconosce in primo luogo che i prelievi imposti per finanziare politiche energetiche non hanno nessun effetto diretto sull'ambiente e non costituiscono tasse ambientali, nel senso stretto del termine, volte ad aumentare il costo dei comportamenti dannosi per l'ambiente. Possono tuttavia contribuire indirettamente alla protezione dell'ambiente consentendo il finanziamento di regimi di sostegno che contribuiscono alla tutela ambientale. |
(60) |
In secondo luogo, questa disciplina evidenzia che in alcuni casi il sistema di finanziamento di tali misure di sostegno mediante un onere sull'energia elettrica può essere preso in considerazione solo se le imprese particolarmente colpite dai costi di finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili possono beneficiare di riduzioni. |
(61) |
In terzo luogo questa disciplina determina i livelli di riduzione ritenuti plausibili per mantenere l'accettabilità finanziaria delle misure di sostegno evitando di far ricadere oneri eccessivi sugli altri consumatori. |
(62) |
La sezione 3.7.3 della disciplina del 2014 prevede infine la possibilità di adottare un piano di adeguamento volto a far convergere progressivamente i livelli di riduzione previsti da una misura nazionale verso livelli di riduzione compatibili con le prescrizioni della disciplina e proporzionali rispetto alle norme sugli aiuti di Stato. |
3. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(63) |
Escludendo le imprese di trasporto, che sono trattate a parte, la decisione di avvio del procedimento è stata oggetto delle osservazioni di seguito riportate. |
3.1. EDF
(64) |
EDF ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione in data 17 novembre 2014. Secondo questo gruppo, le esenzioni di cui ha usufruito riguardano per circa il […] % l'energia elettrica autoconsumata per produrre l'elettricità immessa nella rete pubblica. Secondo EDF, questo autoconsumo riguarda, da un lato, il consumo elettrico dei macchinari ausiliari delle centrali e, dall'altro, il consumo delle stazioni di trasferimento dell'energia tramite pompaggio nelle centrali idroelettriche fornita, in quest'ultimo caso, dalle centrali nucleari. |
(65) |
Il gruppo ritiene che questo autoconsumo debba beneficiare di un'esenzione totale dal CSPE, da un lato, ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (11), citata al paragrafo (51), il cui articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prevede che gli Stati membri esentino da accisa i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità o l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa e, dall'altro, in virtù della decisione che approva, nell'ambito degli aiuti di Stato, il dispositivo tedesco di «sovrattassa EEG» stabilito nella legge «EEG 2014» (12). |
(66) |
EDF sottolinea in via aggiuntiva la necessità di garantire la coerenza tra i vari Stati membri nei sistemi di esenzione da oneri legati all'energia che vanno soprattutto a vantaggio delle industrie ad alta intensità di energia elettrica. Una differenza nel trattamento di queste esenzioni tra Stati membri potrebbe pertanto aumentare le differenze di competitività riscontrate attualmente nei vari mercati. |
3.2. ALFI
(67) |
ALFI (Air Liquide France Industrie) ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione il 3 novembre 2014. Il gruppo sottolinea in primo luogo che i suoi costi legati all'energia rappresentano tra il […] e il […] % dei costi di produzione. In secondo luogo, ALFI sostiene che un aumento eccessivo del costo dell'elettricità favorirebbe un'internalizzazione della produzione di gas industriali da parte delle varie industrie che li utilizzano (chimica, petrolchimica, acciaio e vetro), ma su scala minore, il che porterebbe a un aumento mondiale dei consumi energetici. |
(68) |
ALFI contesta inoltre che le riduzioni di CSPE determinino un vantaggio per i loro beneficiari. Secondo questo gruppo, le riduzioni di CSPE non fanno che rispondere a un «compito di servizio pubblico» relativo all'approvvigionamento e non possono pertanto costituire un aiuto senza che se ne precisi esattamente la base giuridica. |
(69) |
ALFI ritiene infine che, fatta salva l'assenza di aiuto come sottolineato nel paragrafo precedente, in caso di loro qualifica come aiuto di Stato, queste riduzioni di CSPE sarebbero comunque compatibili con la sezione 3.7.2 della disciplina del 2014, che in determinate condizioni riconosce la compatibilità di una diversificazione e di riduzioni mirate a favore di imprese industriali ad alta intensità di energia elettrica. Pertanto, qualora fosse riscontrata l'esistenza di un aiuto, il suo recupero dovrebbe comunque essere escluso. |
3.3. UNIDEN
(70) |
UNIDEN, l'associazione che rappresenta gli interessi delle imprese a forte consumo energetico in Francia, ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione in data 3 novembre 2014. Secondo quest'associazione, le riduzioni di CSPE perseguono più obiettivi di interesse comune che rendono le misure compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE e della disciplina del 2014. |
(71) |
Le misure perseguono innanzitutto un obiettivo di mantenimento della competitività dei settori industriali esposti alla concorrenza mondiale. In secondo luogo le misure hanno un obiettivo sociale e in terzo luogo perseguono un obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale, che consiste in particolare nella tutela dei consumatori più svantaggiati. Le misure hanno infine un obiettivo di efficienza energetica, in assoluta coerenza con il diritto dell'Unione europea. |
4. COMMENTI DELLA FRANCIA
(72) |
Le autorità francesi hanno trasmesso osservazioni sia in merito alla qualificazione delle misure sia sulla compatibilità di queste ultime con il mercato interno. |
4.1. I massimali del CSPE per sito e allo 0,5 % del valore aggiunto non costituiscono un aiuto di Stato
(73) |
Le principali motivazioni addotte dalla Francia per giustificare l'assenza di aiuto riguardano, da un lato, la non selettività e, dall'altro, l'assenza di distorsione di concorrenza. |
4.1.1. Assenza di selettività
(74) |
Secondo la Francia, le misure non sono selettive per tre motivi principali: |
(75) |
In primo luogo, la giurisprudenza ha considerato che l'introduzione di riduzioni di costi aggiuntivi da parte di Stati membri non fosse sufficiente a dimostrare la selettività quando, per ipotesi, le imprese che superano le soglie stabilite non si trovano nella medesima situazione fattuale delle altre imprese. La giurisprudenza della Corte ha considerato che il massimale per sito non fosse un elemento sufficiente per qualificare una misura come selettiva e che alcune limitazioni di imposte potevano infatti non costituire un aiuto selettivo (13). Per quanto riguarda il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto, la Francia si avvale della giurisprudenza del Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale) (14) per ricordare che, nel considerare il CSPE conforme al principio di uguaglianza dinanzi all'imposta, il giudice aveva riconosciuto che i beneficiari di questo massimale si trovavano in una situazione fattuale diversa dalle altre imprese, da cui l'assenza di aiuto selettivo. |
(76) |
In secondo luogo, per quanto concerne in particolare l'autoconsumo, la Francia ritiene che l'esenzione dal CSPE concessa agli autoconsumatori di energia elettrica riguardi beneficiari che si trovano in una situazione fattuale diversa da quella degli altri contributori al CSPE; le autorità francesi escludono pertanto la selettività dell'aiuto. |
(77) |
In terzo luogo, l'assenza di selettività è giustificata dalla natura del sistema tributario francese da cui scaturiscono le misure e che non presenta alcun carattere selettivo. Secondo la Francia, i massimali stabiliti per il CSPE dipendono dalla natura stessa del sistema tributario, che prevede che l'onere fiscale debba tenere conto delle facoltà contributive di ognuno. |
(78) |
Infine, per quanto riguarda gli autoconsumatori che producono energia elettrica da fonti di energia rinnovabile («EnR») o dalla cogenerazione e che operano principalmente nei settori chimico, petrolchimico e siderurgico, la Francia sottolinea che è logico che l'elettricità prodotta e autoconsumata sia esentata dalla quota del CSPE che finanzia le EnR o il sostegno alla cogenerazione; quest'elettricità non ha infatti beneficiato di alcun sostegno pubblico finanziato dal CSPE, pur contribuendo all'obiettivo di tutela ambientale perseguito dal sostegno alle EnR e alla cogenerazione finanziato dal CSPE analogamente all'energia elettrica immessa nella rete (che invece beneficia del sostegno finanziato dal CSPE). Per questo motivo, secondo la Francia, l'esenzione degli autoconsumatori che utilizzano le EnR o la cogenerazione non costituisce un vantaggio selettivo. |
4.1.2. Assenza di distorsione di concorrenza
(79) |
Le autorità francesi fanno notare che una misura simile esisteva già prima dell'entrata in vigore del CSPE nel 2003 e ritengono pertanto che l'aiuto abbia avuto una scarsa incidenza sulla situazione economica e concorrenziale delle imprese situate in Francia. |
4.2. Se viene confermata la qualificazione della misura come aiuto, i massimali del CSPE per sito e allo 0,5 % del valore aggiunto costituiscono comunque un aiuto compatibile
(80) |
In caso di conferma della qualifica della misura come aiuto, la Francia propone un'analisi della compatibilità del CSPE secondo tre diversi ragionamenti: |
(81) |
In primo luogo, la compatibilità delle misure è dovuta al fatto che esse rispettano le disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE (cfr. sezione 4.2.1). |
(82) |
In secondo luogo, dal momento che il CSPE può essere considerato un'imposta ambientale, le sue riduzioni sono per questo pienamente compatibili con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (15) (di seguito «la disciplina del 2001»), con la disciplina del 2008 e con quella del 2014 (cfr. sezione 4.2.2). |
(83) |
In terzo luogo, se il CSPE non potesse essere considerato imposta ambientale, i suoi massimali sarebbero compatibili con la disciplina del 2014, per quanto riguarda la quota di CSPE che finanzia le energie rinnovabili, e con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, per le altre voci del CSPE (cfr. sezione 4.2.3). |
4.2.1. La compatibilità delle misure deriva dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2003/96/CE
(84) |
Le autorità francesi sottolineano che questa direttiva ammette alcune esenzioni: |
(85) |
In primo luogo, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE della Commissione (16) è ammessa l'esenzione da oneri nel caso dell'elettricità utilizzata per produrre elettricità o per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa. Quest'esenzione comprende in gran parte l'esenzione per autoconsumo prevista nell'ambito delle misure in questione. |
(86) |
In secondo luogo, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva autorizza le esenzioni da oneri per l'elettricità autoconsumata e ottenuta dalla cogenerazione. |
(87) |
Infine, all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), la direttiva 2003/96/CE autorizza esenzioni parziali per le imprese «a forte consumo di energia elettrica», definite come imprese in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto. |
4.2.2. Se il CSPE costituisce un'imposta ambientale, i massimali del CSPE sono compatibili con le norme sugli aiuti di Stato
(88) |
Nello scambio di corrispondenza con la Commissione, la Francia ritiene che il CSPE possa essere considerato un'imposta ambientale ai sensi del punto (70)14 della disciplina del 2008. Le autorità francesi hanno infatti ritenuto che la base imponibile comportasse effetti negativi sull'ambiente anche se mira a finanziare le energie rinnovabili; secondo le suddette autorità, questo regime di aiuto è pertanto favorevole all'ambiente. Questa qualifica comporta la valutazione della compatibilità delle misure con il mercato interno secondo tre basi successive di compatibilità. |
(89) |
Innanzitutto, per quanto riguarda il periodo dal 2003 al 2008, la compatibilità delle riduzioni di CSPE deve essere valutata rispetto alla disciplina del 2001. Secondo la Francia, questa compatibilità è garantita dal fatto che i beneficiari versano una quota significativa del CSPE, di almeno il 20 %, conformemente al punto 51, paragrafo 1, lettere a) e b), della disciplina del 2001. |
(90) |
In secondo luogo, per quanto riguarda il periodo 2008-2014, la Francia ritiene che le misure siano conformi alla disciplina del 2008. Da un lato, la Francia considera il CSPE come un'imposta ambientale; dall'altro, la sezione 4 della disciplina del 2008 indica che le imposte ambientali sono compatibili con il mercato interno. La compatibilità delle misure con il mercato interno sarebbe pertanto sufficientemente dimostrata. |
(91) |
La Francia ritiene infine che i due massimali del CSPE siano compatibili con la disciplina del 2014, applicabile tra il 1o luglio e la fine delle misure nel 2015, e che rispettino in particolare il punto (170) di tale disciplina. |
4.2.3. Questa compatibilità è giustificata, da un lato, in virtù della sezione 3.7.2 della disciplina del 2014 e, dall'altro, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE
(92) |
Nella sua notifica del 22 ottobre 2015, la Francia ha tuttavia accettato di valutare l'ipotesi di non considerare il CSPE un'imposta ambientale e di trarre le conseguenze riguardo all'analisi della sua compatibilità con il mercato interno in base alla sezione 3.7.2 della disciplina del 2014, da un lato, e all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, dall'altro. |
4.2.3.1.
(93) |
La Francia ritiene dimostrata la conformità delle misure con la disciplina del 2014. Le autorità francesi fanno esplicitamente riferimento alla sezione 3.7.2 come base giuridica per valutare la compatibilità con il mercato interno delle misure in questione (17). |
(94) |
In primo luogo, la Francia fa notare che tutti gli aiuti concessi anteriormente al 1o gennaio 2011 sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno, come previsto al punto (248) della disciplina del 2014. |
(95) |
In secondo luogo, per il periodo successivo al 2011, la Francia ritiene che gli aiuti possano essere concessi a condizione che siano sottoposti a un piano di adeguamento tale da garantire, mediante criteri obiettivi, la convergenza dei livelli di riduzione concessi nell'ambito delle misure in questione verso i livelli autorizzati dalla sezione 3.7.2 della disciplina del 2014. |
(96) |
La Francia sottolinea che il 50 % del sostegno all'incenerimento deve essere considerato sostegno alla produzione di energia rinnovabile, dal momento che il 50 % dei rifiuti inceneriti è costituito da rifiuti biodegradabili, come emerge dalle statistiche dell'AIE e di Eurostat. |
4.2.3.2.
(97) |
Per quanto riguarda la quota del CSPE che non riguarda il finanziamento della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Francia ha fornito un'analisi dettagliata della compatibilità delle misure che la Commissione descrive di seguito. |
4.2.4. Obiettivo di interesse comune dei massimali
(98) |
La Francia ritiene che il trattato fornisca una base giuridica soddisfacente per giustificare la compatibilità della misura con il mercato interno per la quota dei massimali del CSPE riguardante le «politiche diverse dallo sviluppo delle energie rinnovabili, mentre i massimali relativi alla quota del CSPE che finanzia lo sviluppo delle energie rinnovabili sono […] regolamentati dai […] della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia del 2014». |
(99) |
La Francia osserva innanzitutto che la legislazione europea permette di considerare legittimo il fatto che imprese ad alta intensità di energia elettrica non sostengano oneri eccessivi di approvvigionamento elettrico, ciò in ragione di obiettivi di interesse comune che sono: (i) la cogenerazione; (ii) l'obiettivo di coesione territoriale e di tutela delle regioni ultraperiferiche; (iii) l'obiettivo di coesione sociale e di lotta contro l'esclusione.
|
(100) |
Secondo la Francia, i due massimali del CSPE, per sito e allo 0,5 % del valore aggiunto, perseguono altresì un obiettivo di mantenimento della competitività delle imprese, come indicato all'articolo 173, paragrafo 1, del TFUE. Le autorità francesi osservano peraltro che la direttiva 2003/96/CE offre inoltre agli Stati membri la facoltà di applicare esenzioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per mantenere la loro competitività, possibilità riconosciuta anche dalla disciplina del 2014 (sezione 3.7.2) per il finanziamento delle energie rinnovabili. Se tale obiettivo di mantenimento della competitività non è sufficiente a giustificare l'esistenza di un interesse comune, esso contribuisce comunque, secondo la Francia, a giustificare quest'obiettivo di interesse comune. |
4.2.4.1.
(101) |
Le autorità francesi ritengono che la necessità delle misure sia debitamente giustificata poiché contribuiscono a rafforzare la competitività delle imprese beneficiarie e quindi a prevenire i rischi di delocalizzazione. Inoltre, dato che le misure sono adeguatamente mirate e i massimali correttamente dimensionati, le misure non sono discriminatorie. A tale proposito la Francia fa notare la coerenza delle soglie scelte tra i due tipi di esenzioni, per sito e per valore aggiunto, dal momento che il massimale per sito non è altro che un'articolazione a livello di sito del massimale allo 0,5 % del valore aggiunto. Infine i beneficiari sono selezionati secondo criteri trasparenti e obiettivi che mirano a tenere conto delle imprese più esposte a una perdita di competitività. |
(102) |
La Francia giustifica la necessità delle misure anche con il fatto che una messa in discussione di queste riduzioni comporterebbe costi aggiuntivi stimati tra il 12 % e il 24 % del valore aggiunto. Le autorità francesi sostengono inoltre che un aumento di 2 EUR/MWh della bolletta energetica rappresenta un aumento del 2 % dei costi di produzione, ovvero più del «margine netto» di queste imprese. In tale contesto, uno sforzo finanziario aggiuntivo determinato dalla soppressione delle riduzioni del CSPE non farebbe altro, secondo la Francia, che aumentare il rischio di delocalizzazione delle imprese ad alta intensità di energia elettrica, oltre a comportare un rischio per il finanziamento delle politiche interessate, facendone gravare l'onere sugli altri consumatori. |
4.2.4.2.
(103) |
Analogamente, la Francia ritiene che l'adeguatezza delle misure trovi giustificazione nella direttiva 2003/96/CE, secondo cui le imprese che pagano un'imposta sull'energia pari allo 0,5 % del loro valore aggiunto possono beneficiare di esenzioni oltre tale soglia, sia a causa dell'assenza di armonizzazione fiscale sia per i rischi di perdita di competitività a livello internazionale. |
(104) |
Di conseguenza, secondo la Francia, le riduzioni del CSPE sono adeguate nel contesto dell'assenza di una completa armonizzazione fiscale e del sensibile deterioramento della competitività europea. |
4.2.4.3.
(105) |
Le autorità francesi sottolineano inoltre che le riduzioni del CSPE sono proporzionate: corrispondono a un contributo medio del 31-34 % del contributo totale, ovvero tra 5,1 e 5,6 EUR/MWh (stima del 2014), rispetto a un CSPE, alla stessa data, di 16,5 EUR/MWh. La Francia fa notare che questa percentuale del 31-34 % è superiore al livello minimo ammesso dalla disciplina del 2008 e dalle sezioni 3.7.1 e 3.7.2 della disciplina del 2014 e che è quindi proporzionata. |
(106) |
Secondo le autorità francesi, le riduzioni possono quindi essere considerate proporzionate nella misura in cui lasciano a carico dei loro beneficiari una quota sufficientemente rilevante di CSPE da pagare. |
(107) |
La Francia ha comunicato gli importi del CSPE per beneficiario relativi al 2014. La Commissione osserva che, nel solo 2014, almeno 124 beneficiari hanno versato un livello di CSPE inferiore alla percentuale del 15 % prevista dal punto (188) della disciplina del 2014. |
4.2.4.4.
(108) |
La Francia ritiene che questa condizione non sia applicabile al caso di specie e fa notare che le misure in questione non mirano a incentivare i beneficiari a cambiare comportamento ma cercano piuttosto di evitare, in un'ottica di prevenzione, un deterioramento della loro competitività. |
4.2.4.5.
(109) |
La Francia sostiene a tale proposito che le esenzioni da CSPE introdotte consentano appunto di limitare le distorsioni di concorrenza. Nelle loro osservazioni le autorità francesi fanno infatti notare che, nonostante questi massimali di CSPE, la differenza di prezzo tra la Francia e il Nord America resta significativa, dell'ordine di 10 EUR/MWh per le imprese ad alta intensità di energia elettrica. Le autorità francesi citano inoltre uno studio di ICF International per sottolineare che la Francia concede meno esenzioni della Germania, dell'Italia e della Danimarca (20). |
4.2.4.6.
(110) |
Infine, per quanto riguarda le altre voci del CSPE di cui al paragrafo (11), punti da 1 a 3, la Francia ha fornito i seguenti elementi:
|
4.3. Le esenzioni dal CSPE concesse agli autoconsumatori di energia elettrica non costituiscono aiuto di Stato
(111) |
A titolo preliminare la Francia fa notare che quest'esenzione, nel caso dell'autoconsumo per la produzione di energia elettrica, è pienamente compatibile con la direttiva 2003/96/CE, che prevede che i piccoli produttori di elettricità possano essere esentati dall'imposta sull'elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità. |
(112) |
In merito all'esistenza di aiuto, la Francia spiega innanzitutto che queste esenzioni da CSPE non costituiscono un aiuto selettivo. Le autorità francesi fanno notare che l'esenzione è indipendente dal tipo di attività dei beneficiari e che si applica in linea di principio a tutte le imprese, nel limite di una capacità di 240 GWh. Inoltre questi beneficiari non fanno gravare alcun onere sul sistema elettrico per la parte autoconsumata. È quindi legittimo che siano oggetto di un trattamento diverso rispetto ai consumatori che acquistano tutta la loro elettricità. |
(113) |
Inoltre, secondo le autorità francesi, l'esenzione dal CSPE concessa alle imprese che autoconsumano energia elettrica non crea distorsioni di concorrenza nella misura in cui diversi paesi, segnatamente all'interno dell'Unione europea, applicano lo stesso tipo di esenzione. Quest'esenzione non può quindi costituire un aiuto di Stato. |
(114) |
Quanto alla compatibilità dell'esenzione, la Francia ritiene che, se l'autoconsumo dovesse costituire un aiuto di Stato, esso avrebbe comunque un obiettivo di interesse comune nel contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso un'attenuazione degli effetti dei picchi di consumo dell'energia elettrica. |
4.4. Piano di adeguamento successivo all'adozione della disciplina del 2014
(115) |
La Francia ha valutato l'ipotesi di una base di compatibilità con il mercato interno costituita, congiuntamente, dalla sezione 3.7.2 della disciplina del 2014 e dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come illustrato nella sezione 4.2.3, e ne ha tratto le conseguenze in una lettera del 27 ottobre 2017 indirizzata alla Commissione. In questa lettera la Francia ha comunicato una nuova versione del piano di adeguamento, in applicazione della sezione 3.7.3 della disciplina del 2014, volta a far convergere, secondo regole obiettive, le riduzioni concesse nell'ambito delle misure verso livelli di esenzione compatibili con questa nuova disciplina, quale definiti nella sezione 3.7.2. di quest'ultima. |
(116) |
Questa fase di calcolo del CSPE destinato a vari obiettivi consente di quantificare l'importo che i beneficiari delle riduzioni di CSPE devono pagare nell'ambito del piano di adeguamento. Quest'importo si colloca tra l'ammontare del CSPE già pagato e quello calcolato in applicazione della disciplina. L'importo del CSPE da versare viene quantificato diversamente a seconda delle voci di CSPE interessate ed è determinato come indicato nella sezione 4.4.1. |
4.4.1. Applicazione diretta della sezione 3.7.3 per la voce «finanziamento delle energie rinnovabili» del CSPE
(117) |
Per la quota di CSPE destinata a finanziare le energie rinnovabili, compreso l'incenerimento dei rifiuti biodegradabili, la Francia prevede un piano di adeguamento in base al quale dopo l'interruzione del CSPE al 1o gennaio 2016, e in modo progressivo, alla data teorica del 1o gennaio 2019 l'importo di CSPE da pagare sarà quello calcolato in base alla disciplina del 2014. |
(118) |
Se l'impresa (i) appartiene a un settore d'attività elencato nell'allegato 3 della disciplina del 2014 e presenta un'intensità di energia elettrica superiore al 20 % o (ii) presenta congiuntamente un'intensità di energia elettrica pari almeno al 20 % e un'esposizione al commercio internazionale superiore al 4 % (o figura nell'allegato 5 di tale disciplina), deve versare l'importo minore tra il 15 % dell'onere e lo 0,5 % del suo valore aggiunto. |
(119) |
Se l'impresa appartiene a un settore elencato nell'allegato 3 della disciplina del 2014 e presenta meno del 20 % di intensità di energia elettrica deve pagare il valore minore tra il 15 % dell'onere e il 4 % del suo valore aggiunto. |
(120) |
Negli altri casi, se l'impresa (i) appartiene a un settore d'attività non elencato nell'allegato 3 della disciplina o se (ii) il suo settore è elencato nell'allegato 5 ma presenta un'intensità di energia elettrica inferiore al 20 % e (iii) ha beneficiato di un aiuto anteriormente al 1o luglio 2014, essa deve versare almeno il 20 % dell'onere. |
(121) |
In tutti gli altri casi, il livello di CSPE da raggiungere al 1o gennaio 2019 è pari al 100 %. |
4.4.2. Applicazione della sezione 3.7.3 per analogia alle voci «cogenerazione», «perequazione tariffaria» e «tariffe sociali» del CSPE
(122) |
Per quanto riguarda la cogenerazione, la perequazione tariffaria e le tariffe sociali, il piano di adeguamento conduce, entro il 2019, a un importo di CSPE da pagare pari al:
|
(123) |
La Francia ritiene che questo piano di adeguamento sia giustificato per gli stessi motivi di cui alla sezione 3.7.3 della disciplina del 2014 relativa alla riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno delle energie rinnovabili. In particolare, il piano di adeguamento consente di evitare un aumento troppo repentino dell'onere risultante da un'applicazione immediata dei criteri di cui ai punti da (185) a (189) della disciplina del 2014. In tal senso, questo piano contribuisce alla sostenibilità finanziaria del CSPE garantendo l'accettabilità del sostegno e delle modalità del suo finanziamento. |
4.4.3. Non applicazione del piano di adeguamento per le altre voci del CSPE
(124) |
Per quanto riguarda la riduzione del CSPE destinato agli obiettivi di cui al paragrafo (110), punti 1 e 2, la Francia non ha previsto di inserirli nel piano di adeguamento. La Francia ha confermato che il CSPE destinato a questi obiettivi doveva essere interamente pagato per il periodo in esame 2003-2015 (21) e che le riduzioni di CSPE concesse saranno interamente recuperate per il CSPE destinato a questi obiettivi. |
4.4.4. Data di inizio dei piani di adeguamento
(125) |
Per le voci EnR e cogenerazione, la Francia fa iniziare il piano di adeguamento nel 2011. A tale proposito la Francia si basa sul punto (248) della disciplina del 2014 e sulle decisioni della Commissione del 15 giugno 2017 (SA.38635 (22)) e del 21 settembre 2017 (SA.47887) (23). |
(126) |
Per le altre voci finanziate dal CSPE, a seguito dei dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, la Francia fa iniziare il piano di adeguamento nel 2004. La Francia ritiene che questa data sia giustificata in relazione al termine di prescrizione di dieci anni applicabile nella fattispecie in virtù della prescrizione decennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (24). |
4.4.5. Esame dell'autoconsumo nell'ambito del piano di adeguamento
4.4.5.1.
(127) |
Secondo la Francia, conformemente all'articolo 14 della direttiva 2003/96/CE — che prevede che l'elettricità utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa sia totalmente esentata dalla tassazione — i beneficiari dell'esenzione per autoconsumo che sono i produttori di energia elettrica (codice NACE 3511) possono essere esentati dal CSPE sull'energia elettrica autoconsumata. Le autorità francesi ritengono pertanto che non sia necessario includere questi beneficiari nel piano di adeguamento. |
4.4.5.2.
(128) |
Per i beneficiari dell'esenzione che producono energia elettrica da EnR, l'elettricità prodotta e autoconsumata può essere esentata dalla quota del CSPE che finanzia le EnR, in quanto quest'energia elettrica non ha beneficiato di alcun sostegno pubblico mentre il CSPE finanziava in parte il sostegno alle EnR. |
(129) |
La Francia ha tuttavia incluso nel piano di adeguamento l'esenzione riguardante la quota restante del CSPE, tranne in caso di vantaggio corrispondente inferiore al massimale degli aiuti de minimis. |
4.4.5.3.
(130) |
Analogamente, per i beneficiari dell'esenzione che producono energia elettrica a partire dalla cogenerazione, l'elettricità prodotta e autoconsumata può essere esentata dalla quota di CSPE che finanzia la cogenerazione nella misura in cui quest'ultima non ha beneficiato del sostegno pubblico. |
(131) |
La Francia ha tuttavia incluso nel piano di adeguamento l'esenzione riguardante la quota restante del CSPE, tranne in caso di vantaggio corrispondente inferiore al massimale degli aiuti de minimis. |
4.4.6. Metodologia di ripartizione per politica del CSPE teoricamente dovuto, esenzione esclusa
(132) |
Per quanto riguarda il CSPE dovuto, esenzione esclusa, la Francia effettua un calcolo per ciascuna impresa in base al tasso annuo e al consumo di quest'ultima. L'importo teorico di CSPE è suddiviso per politica in base alla ripartizione trasmessa dalla CRE e comunicata alla Commissione il 20 dicembre 2016:
Incidenza annua di ciascuna politica, nota delle autorità francesi del 20 dicembre 2016. |
(133) |
La Francia sottolinea che le EnR, la cogenerazione, la perequazione tariffaria e le tariffe sociali rappresentano il 98,2 % degli importi del CSPE sostenuto a partire dal 2003. |
(134) |
Per quanto riguarda l'incenerimento, le autorità francesi sottolineano che le statistiche dell'AIE e di Eurostat autorizzano a contabilizzare per metà come rinnovabile l'energia prodotta dalla filiera dell'incenerimento dei rifiuti domestici, valorizzata sotto forma di calore o di energia elettrica. Pertanto il 50 % del CSPE destinato al sostegno dell'incenerimento è incluso nella quota delle EnR. Inoltre il sostegno all'incenerimento dei rifiuti non biodegradabili utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento è destinato alla voce «cogenerazione» del CSPE. Quest'ipotesi conduce la Francia a optare per la seguente ripartizione:
|
4.4.6.1.
(135) |
La Francia precisa che, per ognuna delle riduzioni di CSPE concesse, è stata applicata la soglia de minimis prevista dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (25): per ogni beneficiario l'importo dell'aiuto concesso negli ultimi tre anni consecutivi viene confrontato con un importo di 200 000 EUR. Se l'aiuto concesso negli ultimi tre anni consecutivi è inferiore a 200 000 EUR, per questi tre anni l'ammontare del rimborso è nullo. Le autorità francesi hanno precisato che terranno conto anche della decisione N 7/2009 (26) della Commissione europea, che prevede un innalzamento della soglia de minimis a 500 000 EUR, per gli anni 2009 e 2010, per tenere conto dell'allora contesto di crisi economica. |
4.4.7. Progressività del piano di adeguamento
(136) |
Per i beneficiari che non possono essere considerati imprese ad alta intensità di energia elettrica, ai sensi dei punti da (185) a (187) della disciplina del 2014, o che non rispettano pienamente le disposizioni della sezione 3.7.2 di tale disciplina, la Francia ha sottoposto un piano di adeguamento che conduce a un aumento progressivo del loro contributo [cfr. paragrafi (117) e (118)]. |
(137) |
Questo piano di adeguamento è comune a tutte le componenti del CSPE. Corregge tutti i massimali e le esenzioni concessi nell'ambito della misura, oltre a coprire tutte le politiche finanziate dal CSPE. |
(138) |
Il piano di adeguamento ha come punto di partenza il CSPE effettivamente pagato dai beneficiari nell'anno di inizio del piano (2004 o 2011, a seconda dei casi). |
(139) |
Questo piano di adeguamento relativo alle varie riduzioni di CSPE concesse deve garantire che gli importi pagati raggiungano i livelli di contributo minimo conformi alle norme sugli aiuti di Stato entro e non oltre il 1o gennaio 2019. Deve essere raggiunto l'importo del CSPE stabilito secondo le norme di cui ai paragrafi da (118) a (122). |
(140) |
L'aumento viene ottenuto applicando la seguente regola di progressione: |
(141) |
Importo da pagare per anno per politica finanziata = importo pagato |
(142) |
+ (importo da pagare – importo pagato) × [(e^n)-1]/[(e^N)-1] con n: numero dell'anno del piano di adeguamento (esempio: per un piano con inizio nel 2011 e applicazione totale nel 2019, nel 2011 n = 0, nel 2012 n = 1 ecc., nel 2019 n = 8) e N: numero di anni del piano (es.: per lo stesso esempio di cui sopra, N = 8) |
(143) |
Questa regola permette che l'importo di CSPE da pagare si avvicini nel tempo al livello teorico di CSPE da versare nel 2019. Dal momento che il CSPE è stato abolito nel 2016, il piano di adeguamento non sarà applicato dopo il 2015. |
(144) |
La funzione utilizzata per andare dal punto di partenza al punto di arrivo teorico è progressiva. |
4.4.8. Calcolo delle somme da recuperare
(145) |
Il piano di adeguamento prevede che gli importi di CSPE esentati che superano i livelli autorizzati dal piano di adeguamento vengano recuperati. |
(146) |
L'importo oggetto di rimborso è dato dalla differenza tra (i) il CSPE da pagare, illustrato nelle sezioni da 4.4.1 a 4.4.7, e (ii) il CSPE effettivamente pagato dai beneficiari. Quest'importo viene calcolato per beneficiario e per anno. |
(147) |
Per quanto riguarda i beneficiari dell'esenzione per autoconsumo che producono energia elettrica autoconsumata da EnR o da cogenerazione, il livello di CSPE minimo è nullo per il CSPE che finanzia rispettivamente le EnR e la cogenerazione. |
(148) |
Se per un beneficiario e per un dato anno l'importo pagato per una determinata politica è superiore o uguale all'importo da pagare al livello minimo richiesto di CSPE, l'importo considerato per il piano di adeguamento è in quel caso il livello minimo di CSPE richiesto da versare per quell'anno. In questo caso l'eccedenza pagata non viene dedotta dall'importo del recupero dovuto da tale beneficiario, risultante dal calcolo effettuato per gli altri anni. |
(149) |
Nella nota dell'11 ottobre le autorità francesi hanno comunicato una stima preliminare delle somme da recuperare dell'ordine di 31 milioni di EUR. Le imprese interessate da una procedura di recupero sarebbero circa 700. La Francia ha tuttavia precisato che la valutazione di quest'importo deve essere finalizzata per tutti gli anni, una volta raccolte le informazioni sulle riduzioni per beneficiario. |
5. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
5.1. Esistenza dell'aiuto
(150) |
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(151) |
La Commissione ha esaminato la qualificazione delle varie riduzioni di CSPE come aiuto di Stato in base a queste disposizioni. |
5.1.1. Qualifica di aiuto di Stato per i massimali del CSPE per sito e allo 0,5 % del valore aggiunto
5.1.1.1.
(152) |
Nella sezione 3.1.1 della decisione di avvio del procedimento del 2014 la Commissione aveva concluso che il CSPE è una risorsa statale. |
(153) |
La Commissione nota innanzitutto che nessuna delle parti interessate contesta la conclusione della Commissione di cui al paragrafo precedente. |
(154) |
La Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(155) |
Il fatto che un vantaggio non sia finanziato direttamente con risorse statali non è un motivo sufficiente per escludere il coinvolgimento di risorse dello Stato. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea emerge infatti che non è necessario dimostrare che vi sia stato un trasferimento di risorse dal bilancio generale dello Stato o da un ente pubblico perché il vantaggio concesso a una o più imprese possa essere considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (27). |
(156) |
In virtù della giurisprudenza e di una prassi decisionale costante della Commissione, i proventi derivanti da prelievi dello Stato, gestiti e ripartiti conformemente alle disposizioni legislative nazionali, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a prescindere che siano amministrati da un ente pubblico o privato (Essent (28), Vent de Colère (29)). |
(157) |
Orbene, quanto al CSPE, la Corte ha già avuto modo di confermarne la natura di risorsa statale. Infatti, nella causa oggetto della sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2013, (Association Vent de Colère (30)), e che riguardava l'obbligo di acquisto di energia elettrica eolica di cui al precedente paragrafo (10), lettera a) finanziato dal CSPE, la Corte ha concluso che il CSPE costituiva una risorsa statale. |
(158) |
La Commissione osserva inoltre che il vantaggio è imputabile allo Stato in quanto i massimali sono stabiliti dalla legge e da atti amministrativi attuativi che ne determinano il regime e le modalità di applicazione. |
(159) |
La natura statale del CSPE è peraltro confermata dal dispositivo istituito dalla Francia per la sua riscossione. Come illustrato nei paragrafi (14) e (15), la riscossione del CSPE è centralizzata da un ente pubblico: la Cassa Depositi e Prestiti; la gestione finanziaria del CSPE è quindi garantita da un ente pubblico e controllata dallo Stato, il che corrobora la qualifica di risorsa statale. |
(160) |
La Commissione conferma pertanto le conclusioni contenute nella decisione di avvio del procedimento. Il CSPE e, a fortiori, i suoi massimali sono imputabili allo Stato e concessi mediante risorse statali. |
5.1.1.2.
(161) |
Per quanto riguarda la valutazione dell'esistenza di un vantaggio, la Commissione osserva che, in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le misure che in varie forme alleviano gli oneri che gravano su un'impresa e che, senza essere sovvenzioni in senso stretto, sono per natura simili ad aiuti di Stato sono considerate aiuti di Stato (31). |
(162) |
Nella fattispecie, la Commissione osserva che l'articolo 5 della legge n. 2000-108 (modificato dall'articolo 37 della legge n. 2003-8) stabilisce il principio secondo cui il CSPE è dovuto dai consumatori finali di energia elettrica situati nel territorio francese e che l'importo del CSPE è calcolato in proporzione alla quantità di energia elettrica consumata. Esentando l'energia elettrica consumata dal CSPE per tutto ciò che supera il massimale per sito o il massimale allo 0,5 % del valore aggiunto, nel caso delle imprese industriali ad alta intensità di energia elettrica, lo Stato ha alleviato gli oneri di CSPE che le imprese beneficiarie avrebbero altrimenti dovuto pagare. I massimali per sito e per valore aggiunto costituiscono pertanto dei vantaggi per le imprese beneficiarie. |
(163) |
Per quanto riguarda l'esistenza di un vantaggio selettivo, la Corte ha ricordato nella sentenza del 21 dicembre 2016, nelle cause Commissione/World Duty Free Group, da un lato, e Commissione/Banco Santander e Santusa, dall'altro (32), che per dimostrare la selettività di una misura fiscale o di un onere, si deve verificare se essa/o introduca tra operatori che si trovano, rispetto all'obiettivo perseguito dal regime tributario generale interessato, in una situazione di fatto e di diritto analoga, una differenziazione non giustificata dalla natura e dalla struttura del regime in parola. |
(164) |
La nozione di aiuto statale non riguarda tuttavia misure che introducono una distinzione tra imprese in materia di oneri quando tale distinzione risulta dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri in questione. In questo contesto, incombe allo Stato membro che abbia introdotto una differenziazione tra imprese in materia di oneri dimostrare che essa è effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi (33). |
Sistema di riferimento
(165) |
La Commissione osserva che l'articolo 5 della legge n. 2000-108 (modificato dall'articolo 37 della legge n. 2003-8) stabilisce il principio secondo cui il CSPE è dovuto dai consumatori finali di energia elettrica situati nel territorio francese e che l'importo del CSPE è calcolato in proporzione alla quantità di energia elettrica consumata. Il CSPE serve a finanziare le seguenti misure:
|
Differenziazione delle imprese che si trovano, rispetto all'obiettivo delle misure in questione, in una situazione di fatto e di diritto analoga
(166) |
La Commissione osserva che le imprese che beneficiano dei massimali del CSPE per sito e allo 0,5 % del valore aggiunto si trovano, rispetto agli obiettivi del CSPE, nella medesima situazione fattuale dagli altri consumatori finali. Da un lato, si tratta effettivamente di consumatori di energia elettrica e nulla lascia intendere che, rispetto agli obiettivi di finanziamento a sostegno delle energie rinnovabili, della cogenerazione, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali, i consumatori che beneficiano di questi massimali siano diversi da quelli che non ne beneficiano. Questi beneficiari dovrebbero pertanto contribuire nella stessa misura degli altri consumatori finali al finanziamento del servizio pubblico dell'elettricità. |
(167) |
Inoltre i criteri di ammissibilità ai massimali — per sito e allo 0,5 % del valore aggiunto — determinano ulteriori discriminazioni all'interno del gruppo di imprese che possono essere interessate da questi massimali. |
(168) |
In primo luogo, il massimale allo 0,5 % del valore aggiunto destinato a interessare imprese ad alta intensità di energia elettrica è in realtà riservato esclusivamente alle imprese più grandi per via della soglia minima di consumo considerata ai fini dell'ammissibilità, pari a 7 GWh/anno. Pertanto, le imprese ad alta intensità di energia elettrica per le quali il CSPE supera lo 0,5 % del valore aggiunto ma che presentano un consumo annuo minore non sono ammissibili al massimale per valore aggiunto, pur avendo la stessa intensità di energia elettrica e pur operando nello stesso settore. Inoltre, il massimale per valore aggiunto è riservato alle imprese industriali, escluse quelle ad alta intensità di energia elettrica operanti ad esempio nel settore dei servizi. La Commissione conclude che nessuna di queste differenziazioni è determinata dalla natura e dall'obiettivo del CSPE. |
(169) |
In secondo luogo, per quanto riguarda il massimale per sito, la legge n. 2000-108 (modificata dall'articolo 37 della legge n. 2003-8) fissa il massimale del CSPE a 500 000 EUR (importo iniziale) per sito di consumo. La Commissione osserva che, stando alle informazioni aggiuntive trasmesse dalla Francia, questo massimale — basato sul valore del massimale e del CSPE del 2013 — corrisponde a un consumo annuo di 42 GWh (gigawattora). Tale consumo viene raggiunto solo in alcuni settori economici, come confermano le stesse autorità francesi nelle loro informazioni sui settori interessati. Questo massimale conferisce pertanto un vantaggio selettivo a talune imprese o a taluni settori e non può essere spiegato con la logica del CSPE. La Commissione conclude che, per questo secondo massimale, nessuna delle differenziazioni introdotte dalla legge trova spiegazione nella natura e nell'obiettivo del CSPE. |
(170) |
Per quanto riguarda la motivazione illustrata dalla Francia nel paragrafo (77), secondo cui i massimali del CSPE sarebbero giustificati dall'applicazione del principio secondo cui gli oneri sono prelevati in base alla capacità contributiva del contribuente, la Commissione osserva che la Francia non ha dimostrato che questo principio è alla base del CSPE. La Francia non ha nemmeno dimostrato che le imprese che non beneficiano del massimale sono in grado di pagare il contributo, elemento necessario per giustificare che questi massimali rientrano nella logica del sistema. Infine la Francia non ha dimostrato che tutte le imprese che beneficiano del massimale sono incapaci di pagare un ammontare di CSPE più elevato (34). |
(171) |
Inoltre il massimale per sito è applicato senza alcun nesso con la capacità contributiva del contribuente. In realtà, pur potendo ammettere che esiste un nesso tra la capacità contributiva e il fatturato o il valore aggiunto di un'impresa, il massimale per sito determina l'esenzione dal CSPE oltre il massimale indipendentemente dalla crescita del fatturato o del valore aggiunto. La motivazione addotta dalla Francia nel paragrafo (77) non è pertanto ammissibile. |
(172) |
La Commissione osserva infine che il massimale per valore aggiunto sembra essere effettivamente legato alla capacità contributiva dell'impresa interessata. Tuttavia, anche supponendo che il CSPE si basi sul principio della capacità contributiva, cosa che la Francia non ha dimostrato, il massimale per valore aggiunto sarebbe comunque selettivo in quanto non è applicato in modo non discriminatorio a tutte le imprese che si trovano nella medesima situazione di fatto e di diritto. Il massimale per valore aggiunto è infatti limitato alle imprese industriali, ad esclusione delle imprese non industriali. Eppure queste potrebbero avere un consumo di energia elettrica tale da rendere giustificabile il beneficio del massimale allo 0,5 % del valore aggiunto. Tra l'altro il massimale per valore aggiunto è altresì limitato alle imprese sufficientemente grandi da raggiungere un consumo annuo di 7 GWh, escludendo le imprese più piccole che non raggiungono questa soglia di consumo anche se il CSPE arriva allo 0,5 % del loro valore aggiunto. |
(173) |
Per questi motivi la Commissione conclude che i vari massimali previsti dalla legge costituiscono un vantaggio selettivo a vantaggio di talune imprese o settori dell'economia e conferma quindi l'analisi illustrata nella decisione di avvio del procedimento del 16 settembre 2014. Le misure costituiscono infatti un vantaggio per questi beneficiari rispetto al sistema di riferimento che prevede che tutti i consumatori finali debbano partecipare al sistema per finanziare gli obiettivi del CSPE. In tal senso, la Commissione non condivide la posizione di ALFI di cui al paragrafo (68), né quella della Francia di cui ai paragrafi da (74) a (78). |
(174) |
Infine, come indicato nel paragrafo (164), la Francia non ha dimostrato che questa differenza di trattamento derivasse dal sistema di oneri. L'onere della prova spetta nella fattispecie allo Stato membro. |
5.1.1.3.
(175) |
Le imprese avvantaggiate dai massimali del CSPE per sito e per valore aggiunto sono in concorrenza con imprese di altri Stati membri (industria metallurgica, cartaria, agro-alimentare, chimica ecc.). Questo significa che i massimali per sito e per valore aggiunto sono tali da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. |
(176) |
Di conseguenza, la Commissione non condivide la posizione sostenuta dalla Francia e illustrata nel paragrafo (79). |
5.1.1.4.
(177) |
Per i motivi rammentati nei paragrafi da (48) a (50), la Commissione conferma le conclusioni presentate nella decisione di avvio del procedimento e ritiene che i massimali per sito e per valore aggiunto costituiscano pertanto un aiuto di Stato. |
5.1.2. Esenzioni dal CSPE concesse per l'autoconsumo destinato alla produzione di elettricità
5.1.2.1.
(178) |
Per gli stessi motivi di cui alla sezione 5.1.1.1 la Commissione conferma che queste esenzioni sono imputabili allo Stato e concesse mediante risorse statali. |
5.1.2.2.
(179) |
Le imprese che beneficiano di queste esenzioni dal CSPE (soprattutto i produttori di energia elettrica che utilizzano le centrali nucleari e le centrali idroelettriche di pompaggio) sono in concorrenza con imprese di altri Stati membri. Queste esenzioni sono pertanto tali da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. |
(180) |
Inoltre, secondo le autorità francesi, l'esenzione dal CSPE concessa alle imprese che autoconsumano energia elettrica non crea distorsioni di concorrenza nella misura in cui diversi paesi, segnatamente all'interno dell'Unione europea, applicano lo stesso tipo di esenzione, come illustrato nel paragrafo (79). |
(181) |
Secondo una giurisprudenza costante, una misura attuata da uno Stato è considerata distorsiva quando rafforza la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti dei suoi concorrenti (35). Ciò avviene quando una misura allevia gli oneri che normalmente gravano su un'impresa. Inoltre la Corte ha già stabilito che le misure individuali con cui uno Stato membro allinea le condizioni concorrenziali di un settore a quelle esistenti in altri Stati membri non può, se del caso, sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato (36). |
5.1.2.3.
(182) |
La Commissione osserva che l'esenzione costituisce a prima vista un vantaggio a favore degli autoconsumatori. Come già indicato nel paragrafo (162), il CSPE è dovuto dai consumatori finali di energia elettrica situati nel territorio francese e l'importo del CSPE è calcolato in proporzione alla quantità di energia elettrica consumata. Esentando dal CSPE una parte dell'autoconsumo, lo Stato ha alleviato gli oneri di CSPE che le imprese beneficiarie avrebbero altrimenti dovuto sostenere. |
(183) |
La Commissione ha poi valutato se questo vantaggio fosse selettivo. In primo luogo la Commissione sottolinea che il sistema di riferimento, ovvero il CSPE, descritto nel paragrafo (165), è un onere dovuto da tutti i consumatori finali di energia elettrica sui propri consumi elettrici. L'onere viene riscosso con l'obiettivo di finanziare misure di sostegno che perseguono obiettivi specifici. |
(184) |
In secondo luogo, la Commissione deve verificare se i beneficiari dell'esenzione per autoconsumo per la produzione di energia elettrica rientra nella logica di un sistema di oneri sull'elettricità. Il consumo di energia elettrica destinato a produrre elettricità costituisce un consumo (finale) di energia elettrica. In tal senso, il consumo elettrico di un produttore di energia elettrica non è diverso dal consumo di energia elettrica di un altro consumatore rispetto agli obiettivi del CSPE, e l'esenzione parziale dell'autoconsumo di energia elettrica destinata a produrre elettricità sembra indurre una differenza ingiustificata rispetto all'obiettivo del CSPE. La Commissione conclude pertanto che la misura sembra essere prima facie selettiva in quanto introduce una differenziazione tra imprese che si trovano, rispetto all'obiettivo del CSPE, in una situazione di fatto e di diritto analoga. |
(185) |
La Francia sostiene tuttavia che l'esenzione mira a evitare la doppia imposizione, che è un principio generalmente ammesso nei regimi tributari. |
(186) |
Infatti, senza l'esenzione, l'elettricità consumata dal consumatore finale comporterebbe due volte il CSPE: una volta sull'elettricità A utilizzata per produrre l'elettricità B e una volta sull'elettricità B generata a partire dall'elettricità A. |
(187) |
La Commissione ha già riconosciuto che la prevenzione della doppia imposizione è un principio generalmente presente nei sistemi di oneri sui consumi elettrici (37) ma anche in altri regimi tributari (38). È anche il principio che ha condotto all'adozione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003. La Commissione approva pertanto la motivazione addotta dalla Francia nel paragrafo (111). |
(188) |
Pertanto, secondo la Commissione, le esenzioni concesse alle imprese che autoconsumano energia elettrica per produrre elettricità sono giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri del CSPE. |
(189) |
La Commissione considera pertanto che le esenzioni a favore dell'autoconsumo di energia elettrica finalizzato alla produzione di elettricità non costituiscono un vantaggio selettivo. Essa conclude che le esenzioni dal CSPE concesse ai siti che autoconsumano energia elettrica che utilizzano l'elettricità per produrre altra elettricità non costituiscono un aiuto di Stato. |
5.1.2.4.
(190) |
Per i motivi rammentati nei paragrafi da (178) a (189), la Commissione conclude che le esenzioni dal CSPE concesse per l'autoconsumo destinato alla produzione di elettricità non costituiscono un aiuto di Stato. |
(191) |
La Commissione conferma quindi le conclusioni delle autorità francesi illustrate nel paragrafo (127), secondo cui per questi beneficiari non è necessario alcun piano di adeguamento. |
5.1.3. Esenzioni dal CSPE concesse per l'autoconsumo di energia elettrica autoprodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e dalle energie rinnovabili per la quota di CSPE destinata al finanziamento di questi obiettivi
5.1.3.1.
(192) |
Per gli stessi motivi di cui alla sezione 5.1.2.1 la Commissione conferma che queste esenzioni sono imputabili allo Stato e concesse mediante risorse statali. |
5.1.3.2.
(193) |
Come già indicato nei paragrafi da (182) a (189), la Commissione ritiene a prima vista che l'esenzione parziale dal CSPE concessa agli autoconsumatori costituisca un vantaggio a favore di questi ultimi. |
(194) |
La Commissione ha poi esaminato se tale vantaggio fosse selettivo per l'autoconsumo di energia elettrica autoprodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e dalle energie rinnovabili. |
(195) |
In primo luogo il sistema di riferimento, descritto nel paragrafo (165), è costituito dal CSPE, ovvero un onere finanziato da tutti i consumatori di energia elettrica che persegue obiettivi specifici. |
(196) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l'esenzione da CSPE per l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano energie rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento, relativamente alla quota di CSPE che serve a finanziare le energie rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento, la Commissione considera che i beneficiari di quest'esenzione si trovano nella medesima situazione di fatto e di diritto degli altri contributori al CSPE rispetto all'obiettivo perseguito da tale contributo, che prevede che tutti i consumatori finali di energia elettrica debbano partecipare al sistema per finanziare gli obiettivi del CSPE. |
(197) |
La Commissione osserva che gli autoproduttori che hanno scelto di ricorrere alle energie rinnovabili o alla cogenerazione ad alto rendimento per i propri consumi di energia elettrica contribuiscono direttamente agli obiettivi di due misure che il CSPE deve finanziare, ovvero il sostegno alla produzione di energia rinnovabile e la produzione di elettricità con impianti di cogenerazione ad alto rendimento. La Francia ha tuttavia confermato che gli autoproduttori non beneficiavano di misure di sostegno per la parte autoconsumata. Solo l'energia elettrica immessa nella rete può ottenere un sostegno finanziato attraverso il CSPE. Dal momento che l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o dalla cogenerazione ad alto rendimento contribuisce, alla stregua dell'elettricità immessa nella rete, agli obiettivi di tutela ambientale e di efficienza energetica perseguiti dalle misure di sostegno finanziate dal CSPE, la Commissione ritiene che rientri nella logica e nella natura del CSPE esentare gli autoproduttori che ricorrono alle energie rinnovabili o alla cogenerazione ad alto rendimento per i propri consumi di energia elettrica (e che per quest'elettricità non beneficiano di alcun sostegno finanziato attraverso il CSPE) dalla quota di CSPE destinata a finanziare, rispettivamente, le misure di sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione (39). Quest'esenzione non costituisce pertanto un vantaggio selettivo. |
(198) |
Se è giustificato esentare un autoproduttore che utilizza la cogenerazione ad alto rendimento dalla quota del CSPE per il finanziamento del sostegno alla cogenerazione, lo stesso ragionamento non si applica alla quota del CSPE che finanzia il sostegno alle energie rinnovabili, tranne quando l'impianto di cogenerazione utilizza in aggiunta energie rinnovabili. Parimenti, se è giustificato esentare un autoproduttore che utilizza energie rinnovabili dalla quota del CSPE che finanzia il sostegno alle energie rinnovabili, lo stesso ragionamento non si applica alla quota del CSPE che finanzia il sostegno alla cogenerazione, tranne se si tratta di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento. |
(199) |
Inoltre non è giustificato esentare un autoproduttore che utilizza la cogenerazione ad alto rendimento o le energie rinnovabili dalla quota del CSPE che finanzia gli altri obiettivi (in particolare le tariffe sociali e la perequazione tariffaria). Infatti gli autoproduttori che utilizzano la cogenerazione ad alto rendimento o le energie rinnovabili si trovano, rispetto al finanziamento di questi altri obiettivi, in una situazione di fatto e di diritto analoga agli altri consumatori di energia elettrica, dal momento che la loro autoproduzione non contribuisce a questi altri obiettivi. |
(200) |
La Commissione sottolinea inoltre che le esenzioni dal CSPE concesse ai siti che autoconsumano energia elettrica non possono essere giustificate da un obiettivo di interesse comune legato al miglioramento della gestione dei picchi di domanda, come affermano le autorità francesi, in quanto quest'obiettivo di interesse comune non è collegato al sistema di riferimento costituito dal CSPE. Inoltre, anche ipotizzando che il CSPE si fondi su tale obiettivo, l'esenzione per autoconsumo non consentirebbe in quanto tale di gestire i picchi di consumo. Gli autoconsumatori di energia elettrica sono infatti sempre allacciati alla rete, sia per immettere le eccedenze di produzione nella rete, sia per beneficiare dell'energia elettrica della rete in caso di manutenzione o guasto dei loro impianti o semplicemente per integrare il proprio impianto di autoconsumo. Orbene, l'esenzione non è subordinata alla condizione di non consumare l'energia elettrica della rete in caso di picchi di consumo. |
(201) |
La Francia ha inoltre sostenuto che l'esenzione parziale per autoproduzione fosse giustificata dal fatto che gli autoproduttori hanno scelto di non beneficiare del servizio pubblico dell'elettricità. La Commissione osserva tuttavia che la Francia non ha dimostrato che il CSPE fosse stabilito in base al livello di utilizzo del servizio pubblico dell'elettricità. La Francia ha confermato che tutti gli autoproduttori che beneficiavano dell'esenzione parziale per autoproduzione erano allacciati alla rete pubblica e che tutti avevano la possibilità di utilizzare la rete, ove necessario, per immettervi la loro eccedenza di produzione elettrica o per consumare l'energia elettrica della rete in caso di loro impianto difettoso o in manutenzione. La Commissione osserva peraltro che, per quanto riguarda la quota del CSPE volta a finanziare la perequazione tariffaria con i territori d'oltremare, gli autoproduttori e i consumatori finali della Francia continentale sono nella medesima situazione in quanto né gli uni né gli altri beneficiano di questo servizio, ma sono chiamati a finanziarlo in un'ottica di solidarietà. |
(202) |
Infine la Francia ha ritenuto che l'esenzione (parziale) fosse giustificata dalla direttiva 2003/96/CE che prevede che i piccoli produttori di elettricità possano essere esentati dall'imposta sull'elettricità purché tassino i prodotti utilizzati per la produzione di tale elettricità [cfr. paragrafi (76) e (111)]. La Commissione osserva su questo punto che la direttiva 2003/96/CE non è in quanto tale applicabile al CSPE, come del resto le stesse autorità francesi hanno indicato nelle loro lettere prima dell'avvio del procedimento di indagine formale. Se questa direttiva fosse applicabile o se fosse opportuno applicare per analogia al CSPE i principi guida della direttiva 2003/96/CE, bisognerebbe giocoforza concludere che l'esenzione non è giustificata. Dal momento che il CSPE viene riscosso esclusivamente sull'energia elettrica, esso non si applica ai prodotti (diversi dall'elettricità) utilizzati per produrre tale elettricità. Di conseguenza, l'applicazione della direttiva 2003/96/CE condurrebbe in realtà alla conferma che il CSPE deve effettivamente essere riscosso sull'energia elettrica. |
5.1.3.3.
(203) |
Le imprese avvantaggiate da queste esenzioni dal CSPE sono in concorrenza con imprese di altri Stati membri. Gli autoconsumatori di cui trattasi non sono produttori di energia elettrica, ma imprese industriali operanti segnatamente nei settori della chimica, della siderurgia e della petrolchimica, come indicato dalla Francia e come ricordato nel paragrafo (78). Queste esenzioni sono pertanto tali da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. |
5.1.3.4.
(204) |
La Commissione conclude che le esenzioni dal CSPE concesse, rispettivamente, per l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e dalla cogenerazione ad alto rendimento e destinata alla produzione di elettricità non costituiscono un aiuto di Stato per la quota di CSPE destinata a finanziare, rispettivamente, le energie rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento. Per contro, l'esenzione dalla quota di CSPE destinata a finanziare le componenti del CSPE diverse dal sostegno a favore delle energie rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento costituisce aiuto di Stato. |
(205) |
La Commissione approva pertanto le conclusioni formulate dalla Francia nei paragrafi da (128) a (131). |
5.1.4. Esenzioni concesse per l'autoconsumo da fonti diverse dalla cogenerazione ad alto rendimento e dalle energie rinnovabili
5.1.4.1.
(206) |
Per gli stessi motivi di cui alla sezione 5.1.2.1 la Commissione conferma che queste esenzioni sono imputabili allo Stato e concesse mediante risorse statali. |
5.1.4.2.
(207) |
Come già indicato nel paragrafo (193), la Commissione ritiene che l'esenzione parziale dal CSPE concessa agli autoconsumatori costituisca un vantaggio a favore di questi ultimi. |
(208) |
Inoltre, secondo la Commissione, le esenzioni concesse agli autoconsumatori — quando l'autoconsumo non è finalizzato a (i) produrre elettricità o quando l'elettricità autoprodotta e autoconsumata non è ottenuta (ii) da energie rinnovabili né dalla cogenerazione ad alto rendimento — conferiscono un vantaggio selettivo ai loro beneficiari rispetto ai contributori al CSPE che si trovano nella medesima situazione fattuale del loro concorrente che versa il CSPE. |
(209) |
Il sistema di riferimento, descritto nel paragrafo (165), è il CSPE: un onere applicato di norma a tutto il consumo elettrico in Francia e destinato a finanziare misure che perseguono obiettivi specifici. |
(210) |
Quando il beneficiario dell'esenzione è un autoconsumatore che non utilizza l'autoconsumo per produrre elettricità, o quando l'elettricità autoprodotta e autoconsumata non è ottenuta da fonti rinnovabili né dalla cogenerazione ad alto rendimento, tale beneficiario si trova, rispetto all'obiettivo del CSPE, nella medesima situazione di fatto e di diritto degli altri consumatori. In particolare consuma energia elettrica e la sua autoproduzione non contribuisce a nessuno degli obiettivi delle misure finanziate dal CSPE. |
(211) |
La Commissione sottolinea inoltre che le esenzioni dal CSPE concesse ai siti che autoconsumano energia elettrica non possono trovare giustificazione nel contributo a un obiettivo di interesse comune legato al miglioramento della gestione dei picchi di domanda, come affermano le autorità francesi, in quanto quest'obiettivo di interesse comune non è collegato al sistema di riferimento costituito dal CSPE. Inoltre, anche ipotizzando che il CSPE si fondi su tale obiettivo, l'esenzione per autoconsumo non consentirebbe in quanto tale di gestire i picchi di consumo. Gli autoconsumatori di energia elettrica sono infatti sempre allacciati alla rete, sia per immettere le eccedenze di produzione nella rete, sia per beneficiare dell'energia elettrica della rete in caso di manutenzione o guasto dei loro impianti o semplicemente per integrare il proprio impianto di autoconsumo. Orbene, l'esenzione non è subordinata alla condizione di non consumare l'energia elettrica della rete in caso di picchi di consumo. |
(212) |
La Francia ha inoltre sostenuto che l'esenzione parziale per autoproduzione fosse giustificata dal fatto che gli autoproduttori hanno scelto di non beneficiare del servizio pubblico dell'elettricità. La Commissione osserva tuttavia che la Francia non ha dimostrato che il CSPE fosse stabilito in base al livello di utilizzo del servizio pubblico dell'elettricità. La Francia ha inoltre confermato che tutti gli autoproduttori che beneficiavano dell'esenzione parziale per autoproduzione erano allacciati alla rete pubblica e che avevano tutti la possibilità di utilizzare la rete, ove necessario, per immettervi la loro eccedenza di produzione elettrica o per consumare l'energia elettrica della rete in caso di loro impianto difettoso o in manutenzione. La Commissione osserva inoltre che il CSPE mira anche a finanziare la perequazione tariffaria con i territori d'oltremare. Orbene, gli autoproduttori e i consumatori finali della Francia continentale sono nella medesima situazione, per quanto riguarda l'obiettivo del finanziamento della perequazione tariffaria, in quanto né gli uni né gli altri beneficiano di questo servizio, ma sono chiamati a finanziarlo in un'ottica di solidarietà. Inoltre gli autoconsumatori di cui trattasi non contribuiscono nemmeno agli obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili o della cogenerazione; la loro produzione — per definizione di origine fossile e non basata sulla cogenerazione — va addirittura contro questi obiettivi. |
(213) |
Le autorità francesi hanno inoltre affermato che l'esenzione parziale per autoproduzione fino a 240 GWh era un principio di applicazione generale. Su questo punto, da un lato, la Commissione osserva che la Francia ha confermato che l'esenzione riguardava di fatto solo alcuni settori dell'economia [cfr. paragrafi (35) e (36)]. Dall'altro, la Corte ha ricordato nella sua sentenza del 21 dicembre 2016 (Commissione/World Duty Free Group) (40) che una misura fiscale o un onere è selettivo/a se è dimostrato che essa/o introduce tra operatori che si trovano, rispetto all'obiettivo perseguito dal regime tributario generale interessato, in una situazione di fatto e di diritto analoga, una differenziazione non giustificata dalla natura e dalla struttura del regime in parola. Nei paragrafi (161) e (162) è stato appunto dimostrato che l'esenzione introduce tra operatori che si trovano, rispetto all'obiettivo perseguito dal regime tributario generale interessato, in una situazione di fatto e di diritto analoga, una differenziazione non giustificata dalla natura e dalla struttura del regime in parola. |
(214) |
La Commissione non condivide quindi la posizione motivata dalla Francia e rammentata nei paragrafi (111) e (112). |
5.1.4.3.
(215) |
Le imprese avvantaggiate da queste esenzioni dal CSPE sono in concorrenza con imprese di altri Stati membri. Gli autoconsumatori di cui trattasi non sono produttori di energia elettrica, ma imprese industriali operanti segnatamente nei settori della chimica, della siderurgia e della petrolchimica, come indicato dalla Francia e ricordato nel paragrafo (78) della presente decisione. Queste esenzioni sono pertanto tali da incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. |
5.1.4.4.
(216) |
La Commissione conclude che le esenzioni dal CSPE concesse all'autoconsumo di energia elettrica non destinata a produrre elettricità e prodotta da fonti diverse dalle energie rinnovabili e dalla cogenerazione ad alto rendimento costituiscono un aiuto di Stato. |
5.1.5. Conclusione generale sull'esistenza dell'aiuto per le diverse componenti del CSPE e stima del suo importo
(217) |
I massimali del CSPE per sito e allo 0,5 % del valore aggiunto costituiscono un aiuto di Stato. |
(218) |
Le esenzioni concesse ai siti che autoconsumano energia elettrica costituiscono un aiuto tranne se l'elettricità è stata autoconsumata per produrre elettricità e se l'esenzione riguarda l'elettricità autoprodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento per la quota del CSPE che finanza, rispettivamente, le energie rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento. |
5.2. Illegittimità dell'aiuto
(219) |
Dal momento che le riduzioni del CSPE sono state attuate prima di essere notificate alla Commissione, le autorità francesi non hanno soddisfatto i loro obblighi ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
(220) |
La Commissione conclude pertanto che costituiscono un aiuto illegittimo i massimali del CSPE per sito e allo 0,5 % del valore aggiunto, così come le esenzioni che costituiscono un aiuto di Stato concesse agli autoconsumatori. |
5.3. Analisi delle misure di aiuto in base alle disposizioni della disciplina applicabili alle riduzioni di imposta ambientale
(221) |
La Commissione ha verificato innanzitutto se il CSPE potesse essere considerato una tassa ambientale ai sensi della sezione 3.7.1 della disciplina del 2014 o un'imposta ambientale ai sensi del punto (151) della disciplina del 2008 e del punto (6) della disciplina del 2001. |
5.3.1. Il CSPE non costituisce una tassa ambientale ai sensi della sezione 3.7.1 della disciplina del 2014, né un'imposta ambientale ai sensi del punto (151) della disciplina del 2008 e del punto (6) della disciplina del 2001
(222) |
Le tasse ambientali ai sensi della disciplina del 2014 (punto 167) sono volte ad aumentare il costo dei comportamenti dannosi per l'ambiente al fine di scoraggiare tale condotta (e quindi di aumentare il livello di tutela ambientale). La qualifica di tassa ambientale ai sensi del punto (167), letto in combinato disposto con il punto (19)15 della medesima disciplina implica pertanto che le misure modificano i comportamenti in un senso meno dannoso per l'ambiente e includono i costi ambientali del prodotto o del servizio interessato. Una definizione simile della nozione di imposta ambientale è presente anche nella disciplina del 2008 (cfr. punto (70)14, letto in combinato disposto con il punto (151) della medesima disciplina) e nella disciplina del 2001 (punto (6)]. |
(223) |
Nella fattispecie, l'importo del CSPE non è determinato da un effetto di incentivazione volto a ridurre i comportamenti inquinanti, né a internalizzare l'impatto ambientale dell'elettricità consumata. La base imponibile specifica non ha necessariamente un effetto negativo sull'ambiente, nella misura in cui il CSPE è dovuto anche sull'elettricità generata da fonti rinnovabili. In realtà il CSPE è dovuto su qualsiasi consumo di energia elettrica, indipendentemente dall'impatto che l'energia elettrica consumata ha sull'ambiente. Tra l'altro il CSPE non è finalizzato a orientare i produttori o il consumatore verso attività maggiormente rispettose dell'ambiente. Al contrario, una riduzione dei consumi comporterebbe la necessità di aumentare il CSPE dovuto per coprire i costi di produzione dell'energia rinnovabile e delle altre politiche da finanziare. |
(224) |
Per giunta, la Commissione osserva che il punto (181) della disciplina del 2014 indica esplicitamente che «il finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili mediante l'imposizione di prelievi di per sé non è orientato verso un'esternalità negativa […] diretto sull'ambiente». |
(225) |
Il CSPE non costituisce pertanto una tassa ambientale ai sensi dei punti (167) e (181) della disciplina nel 2014, né un'imposta ambientale ai sensi dei punti (70)14 e (151) della disciplina dal 2008 e della sezione E.3.2. della disciplina del 2001, anche se il CSPE si traducesse in un aumento dei prezzi dell'energia elettrica. |
(226) |
Di conseguenza la Commissione non condivide la valutazione effettuata dalla Francia sulla natura del CSPE di cui al paragrafo (82). |
5.3.2. La Francia non ha dimostrato che il CSPE costituiva un'imposta ambientale armonizzata ai sensi della direttiva 2003/96/CE
(227) |
La Commissione sottolinea innanzitutto che la Francia non ha mai affermato né dimostrato che il CSPE costituiva un'imposta ambientale armonizzata ai sensi della direttiva 2003/96/CE. Anzi, secondo le autorità francesi, le disposizioni della direttiva 2003/96/CE sarebbero applicabili per analogia ammettendo in tal modo, come prima dell'avvio del procedimento, che il CSPE non è un'imposta armonizzata sull'energia ai sensi della direttiva 2003/96/CE. |
(228) |
La Commissione osserva inoltre che il CSPE non può essere considerato un'imposta armonizzata ai sensi della direttiva 2003/96/CE in quanto i proventi riscossi non sono destinati al bilancio generale. |
(229) |
La Commissione conferma pertanto le conclusioni già formulate nel paragrafo (155) della decisione di avvio del procedimento. Inoltre la Commissione non conferma le osservazioni formulate dalla Francia nei paragrafi (81) e da (84) a (87). |
5.3.3. Inapplicabilità della sezione 3.7.1 della disciplina del 2014 e delle discipline antecedenti come base di compatibilità della misura con il mercato interno
5.3.3.1.
(230) |
Dal momento che il CSPE non costituisce un'imposta o tassa ambientale, la sezione 3.7.1 della disciplina del 2014 relativa agli sgravi di tasse ambientali non è applicabile. |
(231) |
Non si applica nemmeno il punto (151) della disciplina del 2008 che determina le condizioni di compatibilità degli sgravi di imposte ambientali prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2014. |
(232) |
La Commissione non condivide pertanto le osservazioni presentate dalla Francia e riportate nei paragrafi (88) e (90). |
5.3.3.2.
(233) |
Poiché non è stato dimostrato che il CSPE costituisce un'imposta ambientale armonizzata, né che costituisce un'imposta o tassa ambientale, come indicato nella sezione 5.3.2, i punti da (173) a (175) della disciplina del 2014, i punti (152) e (153) della disciplina del 2008 e il punto (49) della disciplina del 2001 non si applicano al CSPE, essendo applicati esclusivamente alle imposte ambientali armonizzate. |
(234) |
Anche se il CSPE dovesse essere analizzato come imposta ambientale, sarebbe un'imposta ambientale non armonizzata per la quale la disciplina del 2014 indica criteri di compatibilità specifici nei punti da (176) a (178). Questo significa che i punti da (173) a (175) della disciplina del 2014 non possono in alcun caso essere applicati per analogia. |
(235) |
Per gli stessi motivi, i punti (152) e (153) della disciplina del 2008 relativi agli sgravi di imposte armonizzate e applicabili anteriormente al 1o luglio 2014 non possono fornire alle riduzioni di CSPE una base di compatibilità valida con il mercato interno, perché non sono un'imposta ambientale armonizzata. La disciplina del 2008 conteneva criteri di compatibilità anche per le imposte ambientali non armonizzate. Pertanto, anche ipotizzando che il CSPE possa essere considerato un'imposta ambientale, essendo non armonizzata, dovrebbe essere analizzato non per analogia in base ai punti (152) e (153) della disciplina del 2008, ma alla luce dei punti da (154) a (159) della disciplina del 2008. |
5.3.4. Non conformità delle misure rispetto ai punti da (176) a (178) della disciplina del 2014 e alle discipline precedenti qualora il CSPE fosse considerato un'imposta ambientale non armonizzata
(236) |
La Commissione osserva che se il CSPE fosse considerato un'imposta ambientale non armonizzata, cosa che nella fattispecie la Francia non ha dimostrato, le riduzioni del CSPE non potrebbero comunque essere ritenute compatibili. |
5.3.4.1.
(237) |
In primo luogo non è stato dimostrato, come specificato al punto (177), lettera a), della disciplina del 2014, che l'aiuto concesso è applicabile secondo modalità identiche a tutti i concorrenti operanti nello stesso settore se sono in una situazione di fatto simile. In particolare, il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto, applicabile esclusivamente ai clienti industriali che consumano oltre 7 GWh, crea discriminazioni tra concorrenti operanti in uno stesso settore di mercato. Benché il CSPE abbia la stessa incidenza rispetto al valore aggiunto, l'esenzione viene concessa solo quando il consumo raggiunge una determinata soglia, il che de facto esclude dal beneficio dell'esenzione le imprese più piccole di un determinato settore. |
(238) |
In secondo luogo, come specificato al punto (177), lettera b), della disciplina del 2014, nella fattispecie non è stato sufficientemente quantificato l'impatto della tassa ambientale al lordo dello sgravio sull'aumento dei costi di produzione, espresso in proporzione al valore aggiunto lordo di natura, per beneficiario e per l'intero periodo 2003-2015. In generale non è stato dimostrato — come specificato al punto (177), lettera c), della disciplina del 2014 — che tale aumento dei costi non poteva essere fatto gravare senza che si verificasse una contrazione notevole delle vendite. |
(239) |
In terzo luogo, le riduzioni del CSPE non garantiscono il pagamento del livello minimo del 20 % di cui al punto (178), lettera a), della disciplina del 2014. Anzi, in un elevato numero di casi emerge che il minimo del 20 % non è stato pagato. Le informazioni trasmesse dalla Francia mostrano, ad esempio, che 203 beneficiari hanno versato nel 2014 un livello di CSPE inferiore al 20 %. |
(240) |
Pertanto, anche ipotizzando che il CSPE possa essere considerato imposta non armonizzata sull'energia, non è stata dimostrata la conformità delle riduzioni del CSPE rispetto alla sezione 3.7.1-2 della disciplina del 2014. |
5.3.4.2.
(241) |
In primo luogo la Commissione osserva che non sono state rispettate le disposizioni di cui al punto (155) della disciplina del 2008, secondo cui per ogni beneficiario la Francia deve fornire l'elenco dei settori descrivendoli dettagliatamente e illustrare la situazione dei beneficiari. |
(242) |
In secondo luogo non è stato dimostrato — come specificato al punto (158), lettera a), della disciplina del 2008 — che l'aiuto concesso è applicabile secondo modalità identiche a tutti i concorrenti operanti nello stesso settore se sono in una situazione di fatto simile. In particolare, il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto, applicabile esclusivamente ai clienti industriali che consumano oltre 7 GWh, crea discriminazioni tra concorrenti operanti in uno stesso settore o mercato [cfr. anche paragrafo (243)]. |
(243) |
In terzo luogo non è stato dimostrato — come specificato al punto (158), lettera b), della disciplina del 2008 — che l'imposta al netto della riduzione consentirebbe un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o per ciascuna categoria di singoli beneficiari che usufruiscono del massimale per sito. |
(244) |
In quarto luogo non è stato dimostrato — come indicato al punto (158), lettera c), della disciplina del 2008 — che l'aumento dei costi derivante dall'applicazione del CSPE non potrebbe essere fatto gravare sui prezzi di vendita senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. |
(245) |
In quinto luogo non è stato dimostrato — come specificato al punto (159), lettera a), della disciplina del 2008 — che l'importo del CSPE versato dai beneficiari dell'aiuto equivale alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa, né che tutti i beneficiari corrispondono almeno il 20 % del CSPE. Anzi è stato dimostrato che alcuni beneficiari hanno pagato meno del 20 % del CSPE, contrariamente alle disposizioni del punto (178), lettera a), della disciplina del 2014. Le informazioni trasmesse dalle autorità francesi indicano che per alcuni anni, ad esempio nel 2014, un numero significativo di beneficiari ha versato un livello di CSPE inferiore al 20 %. |
(246) |
La Commissione non condivide pertanto le osservazioni espresse dalla Francia e illustrate nel paragrafo (90). |
5.3.4.3. (41)
(247) |
In primo luogo, tenuto conto dei livelli di CSPE pagati dai beneficiari, talvolta assai poco significativi, la Commissione ritiene che le riduzioni del CSPE non rispettino le disposizioni del punto (51), paragrafo 1, lettera b), di questa disciplina, secondo cui «le imprese beneficiarie della riduzione devono comunque pagare una parte significativa dell'imposta nazionale». Emerge ad esempio che per gli anni per i quali la Francia ha trasmesso informazioni dettagliate per ciascun beneficiario 202 beneficiari hanno corrisposto meno del 20 % del CSPE. |
(248) |
In secondo luogo, l'imposta in questione deve avere un effetto positivo in termini di tutela dell'ambiente, come previsto al punto (51), paragrafo 2, lettera b). Infatti, dal momento che il CSPE, o almeno una parte dell'imposta, serve a finanziare la perequazione tariffaria e le tariffe sociali, esso non mira esclusivamente ad avere un effetto positivo in termini di tutela dell'ambiente. Inoltre non è l'imposta in quanto tale ad avere un effetto positivo sull'ambiente, ma solo le misure in parte finanziate dal CSPE, tanto che i punti (51) e seguenti della disciplina del 2001 non sono nella fattispecie applicabili. |
(249) |
In terzo luogo, per quanto riguarda il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto, istituito dopo l'introduzione del CSPE, la Francia non ha dimostrato che l'esenzione sia stata decisa al momento dell'adozione del CSPE, né che sia resa necessaria a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche che ponga le imprese in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. L'importo della riduzione del CSPE non supera l'aumento degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche a seguito dell'introduzione dell'onere. Di conseguenza non è dimostrato che le riduzioni del CSPE concesse dalla Francia nel periodo 2003-2011 rispettino il punto (51), paragrafo 2, lettera b), della disciplina del 2001. Inoltre, per quanto riguarda il massimale del CSPE per sito, non era limitato a dieci anni come previsto dal punto (51), paragrafo 1, della disciplina del 2001. |
(250) |
La Commissione non condivide pertanto le osservazioni espresse dalla Francia e illustrate nel paragrafo (89). |
5.4. Conformità delle riduzioni del CSPE rispetto alla sezione 3.7.2 della disciplina del 2014 e all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE
(251) |
La Commissione ha valutato la conformità della riduzione, quando il CSPE serve a finanziare le energie rinnovabili, in base alla sezione 3.7.2 («Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili») e alla sezione 3.7.3 («Norme transitorie applicabili agli aiuti concessi per la riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili») della disciplina del 2014. La Commissione ha inoltre valutato la conformità della riduzione quando il CSPE serve a finanziare misure di sostegno diverse dal sostegno alle energie rinnovabili in base all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. |
5.4.1. Conformità delle riduzioni del CSPE nella misura in cui finanzia la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
(252) |
La sezione 3.7.2 della disciplina del 2014 illustra il modo in cui la Commissione analizza la compatibilità con il mercato interno degli aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili. Dal momento che il CSPE finanzia in parte la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Commissione ha analizzato la compatibilità delle riduzioni del CSPE destinato al finanziamento della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla luce delle sezioni 3.7.2 e 3.7.3 della disciplina del 2014. |
(253) |
Il punto (182) della disciplina del 2014 spiega che nella misura in cui i consumatori di energia recuperano i costi del finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili, tale recupero dovrebbe avvenire senza discriminazioni tra tali consumatori. Tuttavia, possono essere necessarie alcune riduzioni mirate di tali costi in modo da garantire una base di finanziamento sufficiente per il sostegno alle energie da fonti rinnovabili e, pertanto, il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili stabiliti a livello di UE. D'altro canto, al fine di evitare che le imprese particolarmente colpite dai costi di finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili debbano affrontare uno svantaggio competitivo significativo, gli Stati membri potrebbero voler concedere una compensazione parziale per tali costi supplementari. Senza tale compensazione il finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili può non essere sostenibile e i cittadini potrebbero essere poco disposti ad accettare l'adozione di misure ambiziose in materia di energie rinnovabili. |
5.4.1.1.
(254) |
La Commissione osserva a titolo preliminare che le autorità francesi sono del parere che il sostegno alla produzione di energia elettrica ottenuta dall'incenerimento dei rifiuti debba essere del 50 % per essere considerato «sostegno alle energie rinnovabili». La Commissione concorda con quest'analisi: la Francia ha infatti giustificato questa percentuale in base a statistiche pubbliche (AIE ed Eurostat), come illustrato nel paragrafo (134), che indicano che i rifiuti inceneriti rappresentano il 50 % dei rifiuti biodegradabili e costituiscono pertanto fonti di energia rinnovabile ai sensi del punto (19), paragrafi 5 e 6, della disciplina del 2014. |
(255) |
Secondo il punto (184) della disciplina del 2014, al fine di garantire che l'aiuto sia destinato all'agevolazione del finanziamento a sostegno dell'energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri dovranno dimostrare che i costi aggiuntivi che si traducono in un aumento dei prezzi dell'energia elettrica a carico dei beneficiari sono ascrivibili esclusivamente al sostegno all'energia da fonti rinnovabili. I costi aggiuntivi generati dalla quota del CSPE che finanzia le energie rinnovabili non possono pertanto essere superiori al sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili. |
(256) |
Nella fattispecie, la CRE verificava che i contributi riscossi presso i consumatori finali nell'ambito del sostegno alle energie rinnovabili non fossero superiori al costo del sostegno alle energie rinnovabili (e a tutte le altre politiche finanziate dal CSPE), come illustrato nei paragrafi (14) e (15). In particolare, la CRE verificava che gli oneri dichiarati dagli acquirenti sottoposti a obbligo in virtù del finanziamento del sostegno alle energie da fonti rinnovabili non superassero i costi del sostegno, ovvero la differenza tra gli importi versati ai produttori di energia rinnovabile dagli acquirenti sottoposti a obbligo e il prezzo di mercato che questi acquirenti hanno ottenuto vendendo l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La CRE ha addirittura sviluppato un metodo per determinare il prezzo di mercato di riferimento incentivando gli operatori a vendere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in maniera efficiente. La Commissione conclude pertanto che le disposizioni del punto (184) della disciplina del 2014 risultano rispettate. |
5.4.1.2.
(257) |
I punti (185) e (186) della disciplina del 2014 specificano che l'aiuto dovrebbe essere limitato ai settori esposti a un rischio di mantenimento della loro posizione di mercato determinato dal costo di finanziamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. |
(258) |
Inoltre l'aiuto può essere concesso solo se l'impresa appartiene a uno dei settori elencati nell'allegato 3 della disciplina del 2014 o se l'impresa presenta congiuntamente un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 % e un'esposizione al commercio internazionale di almeno il 4 % a livello dell'Unione europea. |
(259) |
Nell'allegato 5 della disciplina del 2014 è riportato un elenco dei settori minerari e manifatturieri, non incluso nell'allegato 3 della disciplina del 2014, che presentano un'esposizione al commercio internazionale di almeno il 4 %. |
(260) |
La Commissione osserva che le autorità francesi hanno riconosciuto che alcune imprese hanno beneficiato di riduzioni o di esenzioni dal CSPE pur non essendo ammissibili rispetto ai criteri della disciplina del 2014, perché non operavano in nessuno dei settori di cui agli allegati 3 e 5 della disciplina del 2014, o perché, pur operando in un settore dell'allegato 5 della disciplina del 2014, non raggiungevano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %. |
5.4.1.3.
(261) |
Il punto (188) della disciplina del 2014 precisa che l'aiuto sarà considerato proporzionato se i relativi beneficiari versano almeno il 15 % dei costi aggiuntivi al lordo della riduzione. |
(262) |
Il punto (189) della disciplina del 2014 riconosce inoltre che, visto l'incremento significativo delle maggiorazioni legate alle energie rinnovabili, un contributo proprio del 15 % dell'intera maggiorazione di cui sopra potrebbe oltrepassare le capacità di imprese particolarmente esposte all'onere. Di conseguenza, gli Stati membri hanno la possibilità di limitare l'importo della maggiorazione al 4 % del valore aggiunto dell'impresa, se quest'ultima presenta un'intensità di energia elettrica inferiore al 20 %, e allo 0,5 % del valore aggiunto, se l'impresa presenta un'intensità di energia elettrica almeno pari al 20 %. |
(263) |
Nella fattispecie, la Commissione osserva che nel solo 2014 almeno 124 beneficiari hanno versato un CSPE (destinato al finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili) inferiore al 15 % e quindi non rispettano il punto (188) della disciplina del 2014. Inoltre la Francia ha concesso riduzioni del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto secondo un criterio di consumo e non secondo un criterio esplicito di intensità di energia elettrica. Parimenti, il criterio del massimale del CSPE per sito non corrisponde al criterio dell'intensità di energia elettrica della disciplina del 2014. Di conseguenza, la Commissione conclude che la Francia non ha dimostrato che le norme di proporzionalità stabilite dalla disciplina del 2014 fossero pienamente rispettate. La Commissione non approva pertanto le osservazioni formulate dalle autorità francesi e sintetizzate nei paragrafi (105) e (106). |
5.4.1.4.
(264) |
I punti (193) e (194) della disciplina del 2014 prevedono che gli Stati membri debbano applicare i criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione 3.7.2 della disciplina del 2014 entro il 1o gennaio 2019. La Commissione osserva che la Francia ha presentato un piano di adeguamento che prevede un aumento progressivo del contributo minimo da versare per rendere conforme alla sezione 3.7.2. della disciplina del 2014, entro il 1o gennaio 2019, la riduzione applicata sulla parte del CSPE per il finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili. Si rammenta inoltre che la Francia ha deciso di abolire il CSPE nel 2016. |
(265) |
Al fine di prevenire cambiamenti repentini della maggiorazione per le singole imprese, il punto (195) della disciplina del 2014 permette al piano di adeguamento di raggiungere in modo progressivo i livelli di aiuto risultanti dall'applicazione dei criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione 3.7.2. della disciplina del 2014. |
(266) |
Inoltre il punto (196) della disciplina del 2014 precisa che nella misura in cui tale aiuto è stato concesso in riferimento a un periodo che precede la data di applicazione della disciplina del 2014, il piano di adeguamento deve anche prevedere un'applicazione progressiva dei criteri di ammissibilità e proporzionalità per tale periodo. |
(267) |
In virtù del punto (197) della disciplina del 2014, nella misura in cui tali aiuti sotto forma di riduzione o esenzione dell'onere di finanziamento a sostegno dell'energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati concessi a imprese che non sono ammissibili a norma della sezione 3.7.2 della disciplina del 2014 prima della data di applicazione di quest'ultima, tali aiuti possono essere dichiarati compatibili a condizione che il piano di adeguamento preveda un contributo proprio minimo del 20 % da raggiungere entro il 1o gennaio 2019. |
(268) |
Le informazioni trasmesse dalla Francia solo per alcuni anni per i quali le autorità francesi disponevano di statistiche hanno permesso di osservare che in questi anni un numero significativo di beneficiari ha ottenuto riduzioni superiori ai livelli di riduzione autorizzati dalla disciplina del 2014. Ad esempio, nel 2004, 124 beneficiari del massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto hanno pagato un livello di CSPE inferiore al 15 % e 202 beneficiari un livello di CSPE inferiore al 20 % del livello massimo. Inoltre 27 beneficiari del massimale per sito hanno versato meno del 15 % del CSPE e 39 beneficiari meno del 20 % del CSPE. Peraltro la Commissione osserva che i 934 beneficiari del massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto appartengono a 135 settori di attività diversi (131 codici NACE), ovvero una base più ampia rispetto a quella autorizzata dall'allegato 3 (68 codici NACE) della disciplina del 2014. |
(269) |
Di conseguenza le autorità francesi hanno comunicato un piano di adeguamento volto a riportare i livelli di riduzione concessi nell'ambito delle misure in questione a livelli conformi alla disciplina del 2014 e a determinare i livelli di CSPE da corrispondere. I dettagli e le modalità di questo piano di adeguamento sono stati illustrati nella sezione 4.4. La Commissione ritiene innanzitutto che questo piano di adeguamento rispetti le disposizioni della sezione 3.7.3 della disciplina del 2014. In particolare le autorità francesi si sono impegnate a verificare che, per i beneficiari appartenenti a uno dei settori elencati nell'allegato 3 della disciplina del 2014 e per i beneficiari che presentano congiuntamente un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 % e operanti in uno dei settori di cui all'allegato 5 della disciplina del 2014, l'importo pagato del CSPE destinato al finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili raggiunga almeno uno dei seguenti valori:
|
(270) |
Diversamente, le autorità francesi si sono impegnate a verificare che l'importo pagato del CSPE destinato al finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili raggiunga almeno il livello di contributo richiesto dal piano di adeguamento, basato sulla formula di progressione descritta nel paragrafo (140). La Francia ha infine spiegato che se il contributo pagato da un beneficiario non corrisponde all'importo richiesto dal piano di adeguamento, la differenza tra il contributo già corrisposto e quello dovuto a titolo del piano di adeguamento dovrà essere oggetto di recupero. |
(271) |
Conformemente al punto (197) della disciplina del 2014, le autorità francesi si sono impegnate a verificare che i beneficiari non ammissibili a norma della sezione 3.7.2 della disciplina del 2014, ma che hanno beneficiato di riduzioni del CSPE anteriormente al 1o luglio 2014, paghino almeno il 20 % del CSPE destinato al finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili. In tal caso non è necessario alcun ulteriore adeguamento. Diversamente, verrà applicato un piano di adeguamento progressivo che porterà ad aumentare gradualmente l'importo annuo del CSPE da pagare fino a raggiungere, entro il 1o gennaio 2019, il 20 % del CSPE destinato al finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili. Se il contributo pagato da un beneficiario non corrisponde all'ammontare richiesto dal piano di adeguamento, la Francia prevede di recuperare la differenza tra il contributo già corrisposto e quello dovuto a titolo del piano di adeguamento. Dal momento che la Francia ha deciso di abolire il CSPE nel 2016, l'applicazione del piano di adeguamento può concludersi il 31 dicembre 2015. |
(272) |
I beneficiari non ammissibili in virtù della sezione 3.7.2 della disciplina del 2014, che non hanno beneficiato di riduzioni del CSPE anteriormente al 1o luglio 2014, dovranno pagare il 100 % del CSPE destinato al finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili entro il 1o gennaio 2019. |
(273) |
La Commissione osserva che la versione del piano di adeguamento proposta dalla Francia il 23 novembre 2017, e illustrata nella sezione 4.4 della presente decisione, si basa su un'analisi ampia e dettagliata della situazione di ciascun beneficiario rispetto al CSPE. La Commissione ritiene pertanto che la Francia abbia rispettato i punti da (198) a (200) della disciplina del 2014. |
(274) |
La Commissione osserva infine che il punto (248) della disciplina del 2014 autorizza il 2011 come anno di inizio del piano di adeguamento. In virtù dello stesso punto, la Commissione considera che possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno le riduzioni applicate sulla quota del CSPE per il finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili anteriormente al 1o gennaio 2011. |
5.4.1.5.
(275) |
In base agli elementi di cui ai paragrafi da (115) a (148), la Commissione conclude che il piano di adeguamento presentato dalla Francia e illustrato nella sezione 4.4 è compatibile con la sezione 3.7.3 della disciplina del 2014 nella misura in cui si riferisce alla quota del CSPE per il finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili. Lo stesso ragionamento si applica alle esenzioni dal CSPE. Dal momento che il CSPE finanza la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, esso è compatibile con la sezione 3.7.3. della disciplina del 2014 e con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se le riduzioni concesse non superano quelle autorizzate dal piano di adeguamento e se è stato pagato l'importo minimo della quota del CSPE per il finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili quale descritto nei paragrafi da (270) a (273). |
(276) |
Per contro, la Commissione conclude che qualsiasi importo di aiuto superiore ai livelli consentiti dal piano di adeguamento è considerato incompatibile con il mercato interno e deve pertanto essere recuperato. La Commissione approva in tal senso le modalità di attuazione del piano di adeguamento definite dalla Francia nella sezione 4.4 della presente decisione. |
5.4.2. Compatibilità con il mercato interno delle riduzioni del CSPE per il finanziamento di politiche energetiche diverse dallo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
(277) |
La Commissione osserva innanzitutto che la compatibilità con il mercato interno delle riduzioni del CSPE, quando quest'ultimo finanzia i regimi di sostegno diversi dal sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non può essere valutata alla luce della sezione 3.7.1 della disciplina del 2014, né alla luce delle sezioni 3.7.2 e 3.7.3 della medesima disciplina. |
(278) |
Da un lato, la Commissione considera che le riduzioni del CSPE concesse per i regimi di sostegno alla cogenerazione, alla perequazione tariffaria e alle tariffe sociali non possono essere considerate «imposte ambientali» per i motivi già esposti nei paragrafi da (224) a (226). |
(279) |
Dall'altro, le sezioni 3.7.2 e 3.7.3 della disciplina del 2014 si applicano soltanto alle riduzioni degli oneri di finanziamento a sostegno delle energie rinnovabili. Non fanno pertanto riferimento alle riduzioni dei costi aggiuntivi destinati a finanziare misure di sostegno alla cogenerazione, alla perequazione tariffaria e alle tariffe sociali. |
(280) |
Poiché nessun'altra disciplina si applica alle riduzioni concesse su queste componenti del CSPE, la Commissione ha esaminato la compatibilità di queste misure con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione potrebbe dichiarare una misura di aiuto compatibile direttamente secondo l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se contribuisce a un obiettivo di interesse comune, se è adeguata, proporzionata e necessaria al conseguimento di tale obiettivo e se il suo impatto positivo supera gli effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza. |
(281) |
La Commissione ha già concluso che esenzioni da oneri diversi da quelli destinati al finanziamento delle energie rinnovabili potevano essere considerate tali da perseguire un obiettivo di interesse comune. La Commissione ha osservato in particolare nelle decisioni SA.38635 (42) e SA.42393 (43) che le riduzioni degli oneri sull'energia elettrica destinati al finanziamento della cogenerazione ad alto rendimento possono essere considerate tali da contribuire all'obiettivo di interesse comune, oltre che adeguate e necessarie al conseguimento di tale obiettivo, se servono al mantenimento degli oneri che garantiscono il finanziamento del sostegno a tale politica che è di per sé una politica di interesse comune. |
(282) |
La Commissione ha verificato se il CSPE destinato a finanziare la cogenerazione ad alto rendimento, la perequazione tariffaria e le tariffe sociali avesse un obiettivo di interesse comune e se le riduzioni fossero necessarie al mantenimento della stabilità del finanziamento di tali politiche. |
5.4.2.1.
Cogenerazione ad alto rendimento
(283) |
Al considerando 38 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (44) si legge che la cogenerazione ad alto rendimento dovrebbe essere definita in base ai risparmi energetici calcolati secondo l'allegato II della direttiva. Secondo quest'allegato, la cogenerazione ad alto rendimento deve rispondere a due criteri: in primo luogo, la produzione mediante cogenerazione deve fornire risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore; in secondo luogo, la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento. |
(284) |
Nella fattispecie, come illustrato nel paragrafo 10, lettera b), della presente decisione, la Francia ha spiegato che gli impianti di cogenerazione finanziati dal CSPE erano, da un lato, impianti con un rendimento energetico superiore al 65 % e, dall'altro, impianti di cogenerazione a gas naturale ad alto rendimento di oltre 12 MW. Le autorità francesi hanno confermato che tutti questi impianti rispondevano ai criteri degli impianti ad alto rendimento definiti dalla direttiva 2012/27/UE (45). |
(285) |
La Commissione condivide inoltre il parere della Francia secondo cui anche il sostegno all'incenerimento dei rifiuti non biodegradabili, ma in cui si ricorra alla cogenerazione ad alto rendimento, può essere assimilato a un sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento [cfr. anche paragrafo (134)]. |
(286) |
La Commissione osserva che la promozione della cogenerazione ad alto rendimento è riconosciuta come obiettivo di interesse comune dal momento che contribuisce all'efficienza della produzione energetica e riduce le emissioni di CO2, senza che queste esternalità positive siano fatte gravare interamente sui prezzi, tanto che di norma la cogenerazione ad alto rendimento non si sviluppa spontaneamente senza un sostegno aggiuntivo (cfr. punto 51 della disciplina del 2008). Ecco perché la Commissione autorizza aiuti operativi alla cogenerazione ad alto rendimento (cfr. i punti (138), (139) e (151) della disciplina del 2014, la sezione 3.1.7. della disciplina del 2008 e la sezione E.3.4. della disciplina del 2001) (46). La Commissione concorda pertanto con le osservazioni espresse dalla Francia e illustrate nel paragrafo (99), punto 1. |
Interesse comune relativo a una riduzione del CSPE destinato al finanziamento della perequazione tariffaria
(287) |
La Commissione osserva innanzitutto che il finanziamento di misure destinate a limitare i costi energetici nelle regioni remote persegue effettivamente un obiettivo di interesse comune. Questo finanziamento è innanzitutto giustificato dalla necessità di coesione regionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE. Inoltre l'articolo 174 del TFUE precisa che l'Unione europea «sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna». L'articolo 349 del TFUE insiste infine sulla necessità di tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche. |
(288) |
Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche che beneficiano in maniera significativa della «perequazione tariffaria», nella sua recente comunicazione sulle regioni ultraperiferiche (47) la Commissione stessa insiste sulla «necessità di aumentare gli sforzi per consentire alle regioni ultraperiferiche di cogliere pienamente i vantaggi derivanti dall'appartenenza all'UE e di gestire la globalizzazione» alla quale sono esposte. Per quanto riguarda il settore dell'energia, la comunicazione riconosce esplicitamente il problema legato a un insufficiente collegamento di questi territori alle reti elettriche del continente e quindi la necessità di ricevere sovvenzioni per evitare prezzi dell'energia elettrica troppo elevati. |
(289) |
Inoltre la Commissione ha già approvato misure finanziate dagli Stati membri a favore di territori insufficientemente coperti, volte a limitare i prezzi dell'energia elettrica per evitare una differenza troppo significativa con i prezzi applicati sul continente (48). |
(290) |
La Commissione conclude pertanto che la quota del CSPE per il finanziamento della «perequazione tariffaria» persegue un obiettivo di interesse comune. |
(291) |
La Commissione concorda pertanto con le osservazioni espresse dalla Francia e illustrate nel paragrafo (99), punto 2. |
Interesse comune relativo a una riduzione del CSPE destinato al finanziamento delle tariffe sociali
(292) |
La Commissione sottolinea innanzitutto che la voce del CSPE destinata a finanziare le tariffe sociali persegue un obiettivo di interesse comune. Quest'obiettivo è chiaramente espresso dall'articolo 3 del TUE e dall'articolo 174 del TFUE, secondo cui la coesione sociale ed economica costituisce un obiettivo dell'Unione europea. |
(293) |
Questi obiettivi sono altresì ripresi nel diritto derivato dell'Unione europea applicabile nell'ambito dell'elettricità. In particolare, al considerando (45) della direttiva 2009/72/CE («direttiva energia») si legge che «[g]li Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, […] alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli». Il considerando (53) di tale direttiva incentiva l'adozione di misure e lo sviluppo di piani di azione nazionali per affrontare la povertà energetica. Inoltre l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva pone esplicitamente in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare misure adeguate per tutelare i clienti finali, in particolare quelli vulnerabili. Infine anche la comunicazione della Commissione «Energia pulita per tutti gli europei» (49) insiste sulla necessità di tutelare i clienti più vulnerabili. |
(294) |
La Commissione conclude pertanto che la quota del CSPE per il finanziamento delle tariffe sociali persegue un obiettivo di interesse comune. |
(295) |
La Commissione concorda pertanto con le osservazioni formulate dall'associazione UNIDEN, illustrate nel paragrafo (71), e con quelle espresse dalle autorità francesi di cui al paragrafo (99), punto 3. |
5.4.2.2.
(296) |
La Commissione ha poi verificato se le riduzioni del CSPE potessero essere considerate necessarie a garantire il mantenimento del finanziamento delle misure di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, alla perequazione tariffaria e alle tariffe sociali. |
(297) |
La Commissione riconosce che alcune riduzioni del CSPE concesse alle imprese ad alta intensità di energia elettrica per il finanziamento delle tariffe sociali possono essere giustificate dalla necessità di garantire un finanziamento sufficiente della misura, evitando che un importo elevato di CSPE determini un onere eccessivo per le imprese particolarmente sensibili agli oneri aggiuntivi applicati sui consumi di energia elettrica, ovvero le imprese ad alta intensità di energia elettrica esposte al commercio internazionale. Un onere eccessivo potrebbe condurre alla chiusura di imprese e nuocerebbe alla sostenibilità del finanziamento delle misure di sostegno e, in fine, agli obiettivi perseguiti dalle misure di sostegno. |
(298) |
Onde evitare che i consumatori di energia elettrica particolarmente colpiti dai costi di finanziamento della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali — ovvero le imprese al contempo ad alta intensità di energia elettrica ed esposte alla concorrenza internazionale — possano trovarsi in una situazione di fallimento o di delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, possono essere necessarie alcune riduzioni degli oneri imposti sui consumi di energia elettrica. Il fallimento o la delocalizzazione di un numero troppo elevato di imprese può infatti eroderne la base finanziaria. Tuttavia, invece di pagare un importo inferiore di CSPE, sembrerebbe che le imprese così colpite non abbiano più contribuito al finanziamento; questo implica un contributo maggiore da parte degli altri consumatori per finanziare il sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, alla perequazione tariffaria e alle tariffe sociali riducendo in altrettanta misura l'accettabilità delle misure per i contributori restanti. |
(299) |
La Commissione osserva a tale proposito che la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica ha fissato un obiettivo del 20 % di efficienza energetica e fornito obiettivi nazionali che la cogenerazione ad alto rendimento può significativamente contribuire a conseguire. Il 23 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha inoltre stabilito per il 2030 un obiettivo del 27 % di miglioramento dell'efficienza energetica. |
(300) |
Di conseguenza, il fabbisogno di finanziamento del sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento può essere significativo. Così avviene in Francia, dal momento che il CSPE è destinato per il 25 % al finanziamento della cogenerazione, pari a 1,7 miliardi di EUR. Inoltre, sempre in Francia, l'onere aggiuntivo destinato a finanziare la cogenerazione si somma alle altre componenti del CSPE, tra cui quella per il finanziamento delle energie rinnovabili (2,7 miliardi di EUR). |
(301) |
Quest'onere risulta ulteriormente gravato dal finanziamento della «perequazione tariffaria» e delle tariffe sociali, che vengono ad aggiungersi alle altre componenti del CSPE. Nel periodo 2003-2014 le voci «perequazione tariffaria» e tariffe sociali del CSPE hanno costituito insieme il 34 % del CSPE, pari a 12,7 miliardi di EUR. |
(302) |
La Commissione riconosce che, tenuto conto dell'importanza relativa del CSPE (importo del CSPE di 19,5 EUR/MWh, da confrontare con un prezzo day-ahead con base a 38,8 EUR/MWh per lo stesso anno) e del suo notevole aumento nel periodo 2003-2015 (+ 550 %), la Francia ha potuto ritenere necessario prevedere riduzioni di CSPE per le imprese più sensibili a quest'aumento di costi. |
(303) |
La Commissione osserva inoltre che le misure sono adeguate al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune perseguito. A tale proposito la Commissione osserva che tutte le misure di sostegno fanno riferimento al servizio pubblico dell'elettricità in Francia: promozione della cogenerazione per migliorare l'efficienza energetica della produzione elettrica francese e relativo impatto sull'ambiente, lotta alla povertà energetica attraverso la definizione di tariffe sociali di energia elettrica, garanzia di accesso all'energia elettrica a un prezzo equivalente per i territori d'oltremare collegati in misura minore e sprovvisti di un parco produttivo equivalente a quello della Francia continentale. In tal senso è coerente, secondo la Francia, il fatto di voler garantire il finanziamento delle misure interessate attraverso un contributo obbligatorio sui consumi elettrici in Francia. |
Conclusioni sull'esistenza di obiettivi di interesse comune e sull'adeguatezza e necessità della misura
(304) |
In base a questi elementi, la Commissione conclude che le riduzioni del CSPE destinate al finanziamento della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali possono essere considerate tali da contribuire all'obiettivo dell'interesse comune. Possono infatti essere ritenute necessarie al mantenimento di queste componenti del CSPE garantendo in tal modo il sostegno di tali politiche. |
(305) |
La Commissione concorda pertanto con le osservazioni della Francia di cui al paragrafo (99), punti da 1 a 3. |
(306) |
È tuttavia opportuno sottolineare che se l'efficienza energetica, la lotta alla povertà energetica e il mantenimento della coesione territoriale attraverso tariffe elettriche di livello equivalente tra la Francia continentale e i territori d'oltremare possono essere considerati obiettivi di interesse comune, il miglioramento o il mantenimento della competitività di un'impresa non può di per sé, e in generale, costituire un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
(307) |
La Commissione sottolinea che la valutazione sugli obiettivi di interesse comune non può costituire un riconoscimento generale e sistematico di qualsiasi riduzione di imposta o onere aggiuntivo sostenuto dalle imprese ad alta intensità di energia elettrica. |
(308) |
La riduzione del CSPE è stata riconosciuta obiettivo di interesse comune solo perché tale riduzione permette di garantire la stabilità del finanziamento di misure di sostegno che perseguono un obiettivo di interesse comune accertato, che rientra nelle politiche energetiche dell'Unione. |
(309) |
In tal senso, la Commissione non concorda con le osservazioni di ALFI di cui al paragrafo (67), le osservazioni di UNIDEN di cui al paragrafo (71) e le osservazioni delle autorità francesi di cui ai paragrafi da (100) a (102), che tenderebbero a considerare come obiettivo di interesse comune la prevenzione di un rischio per la competitività e di un rischio di delocalizzazione. Orbene, il miglioramento della competitività di talune imprese a scapito di loro concorrenti non può di per sé essere considerato un obiettivo di interesse comune a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
5.4.2.3.
(310) |
La Commissione osserva che se le riduzioni degli oneri aggiuntivi destinati a finanziare la cogenerazione ad alto rendimento, la perequazione tariffaria e le tariffe sociali sono troppo significative, o sono concesse a un numero eccessivo di settori o di beneficiari, anche l'onere complessivo destinato a finanziare tali misure potrebbe essere minacciato e potrebbe essere compromessa l'accettazione di queste misure da parte del pubblico. Parallelamente possono essere significative le distorsioni di concorrenza e l'incidenza sugli scambi provocate da tali riduzioni. |
(311) |
Per valutare la compatibilità con il mercato interno di questo tipo di riduzioni, la Commissione ha indicato nelle sue decisioni SA. 42393 e SA.38635 che le disposizioni dei paragrafi da (185) a (187) della disciplina del 2014 costituiscono una base d'analisi pertinente ai fini dell'identificazione delle imprese più sensibili all'introduzione di oneri elevati sui consumi elettrici e ai fini della determinazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto. Questo sembra particolarmente giustificato dal fatto che, da un lato, tutte le misure di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, alla perequazione tariffaria e alle tariffe sociali sono finanziate dal CSPE e perseguono obiettivi di interesse comune legati al settore dell'energia, così come il sostegno alle energie rinnovabili, e, dall'altro, che il CSPE destinato alla cogenerazione ad alto rendimento, alla perequazione tariffaria e alle tariffe sociali si somma alla componente rinnovabile del CSPE. Tutte queste componenti del CSPE sono strutturate e prelevate in modo identico e indifferenziato. Dal momento che il CSPE è riscosso in proporzione all'energia elettrica consumata, esso è destinato a incidere soprattutto sulle imprese per le quali il costo dell'energia rappresenta una quota rilevante del loro valore aggiunto e che, considerata l'esposizione al commercio internazionale dei settori nei quali operano, non possono trasferire facilmente questi costi ai consumatori finali senza perdere quote di mercato. Queste imprese possono essere identificate in base ai criteri di cui ai paragrafi da (185) a (187) della disciplina del 2014. |
(312) |
Nelle decisioni SA.42393 e SA.38635 la Commissione ha inoltre indicato di poter ricorrere ai punti (188) e (189) della disciplina del 2014 come base per valutare la proporzionalità delle riduzioni degli oneri aggiuntivi destinati a finanziare la cogenerazione ad alto rendimento, la perequazione tariffaria e le tariffe sociali. Ciò sembra appropriato dal momento che, da un lato, la cogenerazione ad alto rendimento, la perequazione tariffaria e le tariffe sociali perseguono obiettivi di interesse comune relativi al settore dell'energia, così come il sostegno alle energie rinnovabili, garantito anche dal CSPE, e, dall'altro, che le riduzioni concesse sono destinate a garantire la sostenibilità del finanziamento di tali misure di sostegno limitando l'onere per le imprese particolarmente colpite dai costi aggiuntivi di energia, pur esigendo da parte loro un contributo sufficiente. In tal senso i criteri di cui ai punti (188) e (189) della disciplina del 2014 permettono di definire tale equilibrio. |
(313) |
La Commissione osserva a tale proposito che un elevato numero di beneficiari ammissibili è costituito da imprese ad alta intensità di energia elettrica ai sensi dei punti da (185) a (187) della disciplina del 2014 e che alcuni beneficiari contribuiscono al minimo richiesto, pari al 15 % dell'onere. |
5.4.2.4.
(314) |
Per i beneficiari che non possono essere considerati imprese ad alta intensità di energia elettrica ai sensi dei punti da (185) a (187) della disciplina del 2014 e per quelli che, pur essendo ad alta intensità di energia elettrica in virtù dei suddetti punti, non hanno pagato almeno il 15 % del CSPE o lo 0,5 % del valore aggiunto (a seconda dei casi), la Francia ha presentato un piano di adeguamento che consente un aumento progressivo del loro contributo proprio (cfr. sezione 4.4 della presente decisione) al fine di raggiungere entro il 1o gennaio 2019, rispettivamente, un livello del 15 % (per le imprese ad alta intensità ai sensi dei punti da (185) a (187) della disciplina del 2014) e del 100 % (per le imprese che non sono ad alta intensità). Dal momento che il CSPE è stato abolito dal 1o gennaio 2016, il piano di adeguamento sarà applicato solo fino al 31 dicembre 2015. |
(315) |
Si tratta di un piano di adeguamento cumulato riguardante tutte le riduzioni del CSPE che finanzia in maniera combinata le energie rinnovabili, la cogenerazione, la perequazione tariffaria e le tariffe sociali e la cui compatibilità con il mercato interno è stata già valutata dalla Commissione nelle sezioni 5.4.1 e 5.4.2. |
(316) |
Secondo la Commissione, il piano di adeguamento è giustificato per gli stessi motivi del piano attuato per la componente rinnovabile del CSPE. In particolare, questo piano di adeguamento evita un aumento eccessivo e repentino dell'onere finanziario a carico dei consumatori che non possono beneficiare delle riduzioni del CSPE, a seguito dell'applicazione dei criteri di proporzionalità di cui ai punti (185) e (189) della disciplina del 2014, e in tal senso contribuisce alla sostenibilità del sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, alla perequazione tariffaria e alle tariffe sociali, mantenendo l'accettabilità del sostegno e rendendo il suo finanziamento sicuro e continuo. |
Data di inizio dei piani di adeguamento
(317) |
La Commissione approva la data di inizio dei piani di adeguamento. |
(318) |
Per quanto riguarda la cogenerazione ad alto rendimento, la Commissione ritiene giustificato il punto di inizio del piano di adeguamento, fissato al 2011, per le riduzioni del CSPE per il finanziamento delle energie rinnovabili e della cogenerazione. Nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha infatti accettato un obiettivo del 20 % di efficienza energetica da raggiungere entro il 2020. Nel 2010 e 2011 l'Unione europea ha adottato diversi piani d'azione e comunicazioni (50) ribadendo l'importanza dell'efficienza energetica e la necessità di potenziare in tal senso gli sforzi in materia di generazione di energia elettrica, anche attraverso il finanziamento per mezzo di tasse, nell'ottica del miglioramento dell'efficienza energetica. Un inizio di questo piano nel 2011 appare giustificato anche in considerazione della direttiva sull'efficienza energetica, che incoraggia gli Stati membri a potenziare le loro misure di sostegno contribuendo ad aumentare i costi di finanziamento di questi oneri. |
(319) |
Inoltre, secondo la Commissione, alla luce del limitato avanzamento di queste misure, anteriormente al 2011 (pre-introduzione dell'obiettivo del 20 %), gli importi delle riduzioni concesse prima di questi anni di riferimento possono essere considerati non conformi ai criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ma contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (51) applicabile all'epoca (aiuto de minimis) oppure conformi all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Le riduzioni concesse tra dicembre 2008 e dicembre 2010 rientravano infatti nel campo di applicazione del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (in particolare la sezione 4.2.2) (52) ed erano coperte dalla decisione della Commissione N7/2009 (53). |
(320) |
Per quanto riguarda le altre voci finanziate dal CSPE, la Commissione ritiene giustificato anche il punto di inizio del piano di adeguamento, fissato al 2004, per le riduzioni del CSPE per il finanziamento della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali, in ragione della prescrizione decennale applicabile nel caso di specie e prevista all'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589. |
(321) |
Per i beneficiari considerati imprese ad alta intensità di energia elettrica, ai sensi dei punti da (185) a (187) della disciplina del 2014, la Francia ha dimostrato che alcuni beneficiari versavano almeno il 15 % del CSPE, il 4 % o lo 0,5 % del valore aggiunto. Per i beneficiari che versavano un importo inferiore a queste soglie, la Francia ha proposto l'attuazione di un piano di adeguamento destinato a adeguare il loro contributo in modo progressivo verso i minimi richiesti (cfr. sezione 4.4); in tal senso, alla data teorica del 1o gennaio 2019, essi dovranno versare, a seconda dei casi, almeno il 15 % del CSPE o lo 0,5/4 % del valore aggiunto. |
(322) |
In base agli elementi suesposti e soprattutto all'impegno ad attuare un piano di adeguamento, la Commissione conclude che la Francia ha dimostrato che le riduzioni degli oneri del CSPE per il finanziamento della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali sono necessarie, adeguate, che hanno un effetto di incentivazione e che non alterano in maniera indebita la concorrenza e sono pertanto compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, a condizione che non superino le riduzioni previste dal piano di adeguamento. |
(323) |
La Commissione aggiunge che in tutti gli altri casi, al 1o gennaio 2019, l'impresa deve raggiungere il 100 % dell'onere. Le riduzioni del CSPE concesse in questi altri casi dovranno pertanto essere oggetto di recupero. In tal senso la Commissione approva la valutazione proposta dalle autorità francesi di cui ai paragrafi (122) e (124). |
(324) |
La Commissione approva pertanto le modalità di applicazione del piano di adeguamento quali presentate nei paragrafi da (117) a (124) e nelle sezioni da 4.4.5. a 4.4.8. |
5.4.2.5.
(325) |
Secondo la Commissione, la Francia non ha dimostrato che le altre componenti del CSPE finanziano misure di sostegno finalizzate a un obiettivo di interesse comune, né che le riduzioni di oneri sarebbero necessarie al perseguimento di tali obiettivi e che sarebbero proporzionate a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo. |
(326) |
In particolare, per quanto riguarda la quota del CSPE che serve a finanziare il sostegno alla produzione di energia ottenuta dall'incenerimento di rifiuti non biodegradabili senza ricorrere alla cogenerazione ad alto rendimento, la Commissione fa notare che di norma autorizza un sostegno alla produzione di energia elettrica generata dall'incenerimento di rifiuti solo quando questi ultimi sono biodegradabili o quando viene fatto ricorso alla cogenerazione ad alto rendimento. Infatti, in generale, la produzione di energia elettrica ottenuta dall'incenerimento dei rifiuti fossili non necessita di alcun sostegno per essere redditizia e può sollevare problemi in ordine alla gerarchia dei rifiuti. In particolare l'incentivo alla produzione di energia elettrica da rifiuti fossili è all'origine di emissioni di CO2 e rischia di ridurre gli incentivi a riciclare o riutilizzare i rifiuti interessati; esso rischia inoltre di ridurre l'incentivo a utilizzare il calore direttamente piuttosto che a convertirlo in elettricità, mentre da un punto di vista ambientale l'utilizzo del calore è di maggiore rilevanza per via di un migliore rendimento energetico. La Francia non ha dimostrato che il sostegno alla produzione di energia elettrica dall'incenerimento dei rifiuti fossili (e di altri rifiuti non biodegradabili) non comportava incentivi a eludere la gerarchia dei rifiuti e soprattutto a riciclarli. In ogni caso la Francia non ha dimostrato che, considerate le condizioni di mercato, erano necessarie misure di sostegno, da finanziare con il CSPE, volte a incentivare gli inceneritori di rifiuti fossili a produrre energia elettrica. |
(327) |
Del resto, nella nota del 23 novembre 2017, le stesse autorità francesi hanno riconosciuto che la quota del CSPE per il finanziamento degli impianti di incenerimento che utilizzano risorse non biodegradabili non poteva essere oggetto di riduzione. |
(328) |
Inoltre la Francia non ha dimostrato la necessità, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, del sostegno finanziato dal CSPE e destinato a supportare impianti di punta, rispetto a tutte le misure già poste in essere dalla Francia per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e rispetto alle condizioni di mercato esistenti tra il 2003 e il 2015. Tra l'altro le autorità francesi non hanno dimostrato che l'ipotetico impatto positivo del sostegno ai mezzi di punta interessati era tale da controbilanciare l'effetto distorsivo sulla concorrenza del sostegno a tali mezzi di produzione (soprattutto nel caso dei generatori a diesel costruiti negli anni '90). La Francia ha inoltre concluso che la quota del CSPE destinata a questo obiettivo doveva essere pagata per intero. La Commissione conferma. |
(329) |
Infine le autorità francesi non hanno fornito prove sufficienti che le riduzioni del CSPE — per la quota di CSPE destinata alle misure volte a promuovere la produzione indipendente di utilità accessoria per il servizio pubblico dell'elettricità, di cui al paragrafo (11), punto 3 — perseguissero un obiettivo di interesse comune. In generale l'obiettivo perseguito non è chiaramente definito. Non è stata dimostrata nemmeno la necessità di un sostegno e ancor meno che gli ipotetici effetti positivi di queste misure di sostegno sia tali da compensare gli effetti negativi sulla concorrenza. Di conseguenza non sono dimostrate nemmeno l'adeguatezza e la necessità delle riduzioni relative a questa quota del CSPE. Nella nota del 23 novembre 2017 le autorità francesi hanno confermato che il CSPE destinato a questo obiettivo andava pagato per intero. La Commissione conferma. |
(330) |
La Commissione conferma pertanto l'analisi proposta dalle autorità francesi e presentata al paragrafo (124). |
5.4.2.6.
(331) |
In virtù della sezione 3.2.7. della disciplina del 2014, a partire dal 1o luglio 2016 gli Stati membri devono pubblicare alcune informazioni relative ai beneficiari dell'aiuto. Poiché l'applicazione delle misure si è conclusa il 1o gennaio 2016, la sezione 3.2.7 della disciplina del 2014 non è applicabile. |
5.4.2.7.
(332) |
In primo luogo la Commissione conclude che la quota del CSPE per il finanziamento di obiettivi diversi dalle energie rinnovabili compreso l'incenerimento di rifiuti biodegradabili, la cogenerazione compreso l'incenerimento di rifiuti non biodegradabili usato nella cogenerazione ad alto rendimento, oltre alla perequazione tariffaria e alle tariffe sociali, deve essere versata per intero e non può essere oggetto di riduzioni. Questa quota dovrà, se del caso, essere oggetto di recupero. |
(333) |
In secondo luogo, in base agli elementi di cui ai paragrafi da (252) a (275) relativi sia alle misure che al piano di adeguamento proposto, la Commissione conclude che la Francia ha sufficientemente dimostrato che una parte delle riduzioni del CSPE è necessaria, adeguata, che ha un effetto di incentivazione, che non altera la concorrenza e che sono pertanto compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
(334) |
Per contro, la Commissione conclude che qualsiasi importo di aiuto superiore ai livelli consentiti dal piano di adeguamento è considerato incompatibile e che deve essere rimborsato dai beneficiari della misura. La Commissione approva in tal senso le modalità di attuazione del piano di adeguamento definite dalla Francia nella sezione 4.4 della presente decisione. |
5.4.3. Applicazione delle soglie de minimis
(335) |
La Commissione osserva che la Francia, come illustrato nel paragrafo (135), ha comunicato la propria intenzione di applicare, per ciascuna delle riduzioni, le soglie de minimis previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046 della Commissione (54) quando l'importo dell'aiuto è inferiore a 200 000 EUR per tre anni consecutivi. |
(336) |
La Commissione precisa che per essere considerate applicabili le misure devono essere conformi a tutte le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046. |
5.4.4. Conclusione generale
(337) |
Come illustrato nelle sezioni 5.4.1 e 5.4.2, in base agli elementi di cui ai paragrafi da (253) a (335) relativi sia alle misure che al piano di adeguamento proposto, la Commissione conclude che la Francia ha sufficientemente dimostrato che una parte delle riduzioni del CSPE persegue un obiettivo di interesse comune, che è necessaria, adeguata, proporzionata, che ha un effetto di incentivazione, che non altera la concorrenza in misura contraria all'interesse comune e che queste riduzioni sono pertanto compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
(338) |
Le autorità francesi non hanno invece dimostrato che gli aiuti che superano gli importi di aiuto consentiti dal piano di adeguamento perseguono un obiettivo di interesse comune, che sono necessari, adeguati, proporzionati, che hanno un effetto di incentivazione e che non alterano la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. Questi aiuti sono pertanto incompatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Lo stesso ragionamento si applica alle riduzioni del CSPE concesse per la quota di CSPE destinata alle misure di sostegno diverse dal sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali. |
(339) |
Inoltre la Commissione approva le modalità di attuazione del piano di adeguamento descritte dalle autorità francesi nella sezione 4.4 e precisate nei paragrafi (330) e (335). |
6. CONFORMITÀ AGLI ARTICOLI 30 E 110 DEL TFUE
(340) |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, i tributi non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del trattato concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante (55). |
(341) |
Inoltre il punto (29) della disciplina del 2014 precisa che se una misura di aiuto o le condizioni alle quali l'aiuto è subordinato (ivi compreso il metodo di finanziamento quando esso è parte integrante dell'aiuto) comportano in maniera indissociabile una violazione del diritto dell'Unione, segnatamente degli articoli 30 e 110 del TFUE, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno. |
(342) |
La Commissione ha verificato se il CSPE dovesse essere considerato parte integrante dell'aiuto e, di conseguenza, se dovesse esaminare la conformità del CSPE rispetto, ad esempio, agli articoli 30 e 110 del TFUE. |
(343) |
La giurisprudenza stabilisce che affinché una tassa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l'aiuto, ovvero le misure di sostegno finanziate, in forza della normativa nazionale pertinente. Il gettito della tassa deve essere necessariamente destinato al finanziamento di queste misure di sostegno e influenzare direttamente l'entità dell'aiuto e, di conseguenza, la valutazione della compatibilità dell'aiuto medesimo con il mercato interno (56). |
(344) |
La Commissione ritiene che ciò non si verifichi nel caso di specie per due ordini di ragioni. |
(345) |
Innanzitutto il CSPE è un contributo obbligatorio che serve a finanziare il sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e di altre politiche. Il CSPE non è stato istituito per finanziare le esenzioni prese in esame nell'ambito della presente decisione. |
(346) |
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che non fa parte integrante di una misura di sostegno un contributo destinato a finanziare tale misura se l'importo di quest'ultima non dipende dagli introiti ricavati dal contributo obbligatorio. Pertanto quando oltre a un contributo obbligatorio viene utilizzato un contributo di bilancio per completare il finanziamento di un aiuto, tale contributo non fa parte integrante dell'aiuto (57). |
(347) |
La Commissione osserva che nella fattispecie non esiste alcun vincolo di destinazione tra il CSPE e il regime di sostegno. Benché il CSPE sia effettivamente destinato al finanziamento del regime di sostegno, la Commissione ritiene che non vi sia alcuna correlazione vincolante tra l'importo della tassa e quello dell'aiuto. Non si può infatti sostenere che i proventi del CSPE influenzino direttamente l'entità del regime di aiuto. Il seguente grafico mostra l'assenza del vincolo di destinazione e che il contributo unitario applicato non consente di coprire, a partire dal 2007, il costo di finanziamento effettivo delle misure sostenute: 2014 €/MWh Contribution unitaire appliqée Contribution unitaire nécessaire pour les charges de service public 2015 2013 2012 S2 2012 S1 2011 S2 2011 S1 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évolution de la contribution unitaire Fonte: Commissione per la regolamentazione dell'energia. |
(348) |
La differenza è stata finanziata direttamente da EDF. Per ogni anno la Commissione per la regolamentazione dell'energia (CRE) ha determinato l'importo del contributo necessario a coprire il costo effettivo delle politiche destinate a essere finanziate con tale contributo. |
(349) |
Tra l'altro, dal punto di vista tecnico, il CSPE viene riscosso da EDF alla quale spetta il finanziamento delle politiche che devono di norma essere coperte dal CSPE. La differenza tra il CSPE riscosso e gli importi versati da EDF ammonta a oltre 5,3 miliardi di EUR. Questa differenza è di seguito illustrata (per anno e per politica): Differenze tra il CSPE riscosso da EDF e costo reale delle politiche finanziate
|
(350) |
Il deficit di EDF è stato poi rimborsato in base al bilancio dello Stato (cfr. articolo 5 della legge finanziaria rettificativa n. 2015-1786 per il 2015 sulla composizione del conto a destinazione specifica). |
(351) |
Considerata l'assenza di vincolo di destinazione tra il CSPE e le misure sostenute, la conformità del CSPE agli articoli 30 e 110 del TFUE non deve pertanto essere valutata. |
7. RECUPERO DELL'AIUTO
(352) |
Conformemente al TFUE e alla giurisprudenza costante della Corte, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente a decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto (58). La Corte ha inoltre confermato in più occasioni che l'obbligo imposto a uno Stato membro di abolire un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno mira a ripristinare lo status quo ante (59). |
(353) |
In tale contesto la Corte ha ritenuto che questo obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuto incompatibile. Con questa restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (60). |
(354) |
Sulla scia di questa giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 prevede che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]». |
(355) |
Dal momento che le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108 del TFUE, esse costituiscono aiuti illegali. Sono inoltre compatibili e devono pertanto essere oggetto di recupero al fine di ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve coprire il periodo da quando il vantaggio è stato concesso al beneficiario, ovvero da quando l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data dell'effettivo recupero e le somme da recuperare devono maturare interessi fino al momento del loro effettivo recupero. |
(356) |
L'aiuto concesso dalla Francia deve pertanto essere oggetto di recupero per la proporzione incompatibile con il mercato interno. Il recupero deve interessare soltanto le riduzioni del CSPE concesse tra il 2004 e il 2015, relativamente alle riduzioni del CSPE per il finanziamento della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali, e tra il 2011 e il 2015, per le riduzioni del CSPE destinato al finanziamento della generazione di energia da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento. |
(357) |
L'importo da recuperare deve essere calcolato per ogni anno e per ciascun beneficiario. Per ogni anno interessato, deve essere limitato alla differenza tra l'importo compatibile per quell'anno e l'importo del CSPE effettivamente corrisposto. Per quanto riguarda il CSPE destinato al finanziamento del sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali, l'importo compatibile del CSPE viene determinato in applicazione al piano di adeguamento. Per quanto riguarda la quota del CSPE che finanzia obiettivi diversi dal sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali, l'importo del CSPE compatibile da pagare corrisponde al totale del CSPE relativamente alla quota del CSPE destinata a questi altri obiettivi. |
(358) |
Per ciascun beneficiario, per ogni anno e per ogni politica vengono calcolati due importi: l'importo del CSPE pagato e l'importo del livello minimo di CSPE da corrispondere in base al piano di adeguamento, cui si aggiunge la totalità del CSPE destinato a finanziare il sostegno agli obiettivi diversi dal sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali. |
7.1. Calcolo degli importi di CSPE effettivamente pagati
(359) |
L'importo del CSPE effettivamente pagato dai beneficiari in un determinato anno è noto dalle informazioni raccolte dai servizi delle autorità francesi. Questi importi scaturiscono dall'applicazione delle diverse riduzioni del CSPE. La Francia ha tuttavia fatto sapere di non possedere ancora tutte le informazioni necessarie, precisando che i dati dal 2003 al 2010 non esistono in formato elettronico. Deve quindi essere ancora effettuato un calcolo preciso dell'importo da rimborsare in base agli archivi cartacei. |
(360) |
Per quanto riguarda i beneficiari del massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto, il CSPE effettivamente pagato è uguale all'importo minore tra il CSPE teorico determinato dal piano di adeguamento e lo 0,5 % del valore aggiunto. In caso di valore aggiunto negativo, l'importo del CSPE considerato pagato è nullo. Quest'importo viene poi ripartito per politica in base alla tabella di cui al paragrafo (133). |
(361) |
Per quanto riguarda i beneficiari del massimale per sito, il CSPE effettivamente pagato è uguale all'importo minore tra il CSPE teorico determinato dal piano di adeguamento e l'importo del massimale per sito dell'anno considerato. Anche quest'importo è ripartito per politica in base alla tabella presentata dalla Francia di cui al paragrafo (133). |
(362) |
In merito ai beneficiari dell'esenzione per autoconsumo, il CSPE effettivamente pagato è uguale alla differenza tra il consumo totale e il consumo esentato che si moltiplica per il tasso unitario annuo del CSPE di cui al paragrafo (133). |
(363) |
Per ciascun sito beneficiario del massimale per sito, viene stabilito se esso appartiene a un'impresa che è a sua volta beneficiaria del massimale allo 0,5 % del valore aggiunto. Per ciascun sito beneficiario dell'esenzione per autoconsumo, viene stabilito se esso appartiene a un'impresa beneficiaria del massimale allo 0,5 % del valore aggiunto e se esso beneficia per giunta del massimale per sito. |
(364) |
Se un sito beneficiario del massimale per sito o dell'esenzione per autoconsumo appartiene a un'impresa beneficiaria del massimale allo 0,5 % del valore aggiunto, viene considerato solo il massimale per valore aggiunto per non contabilizzare due volte il vantaggio concesso. Infatti se l'impresa beneficia del massimale allo 0,5 % del valore aggiunto, di cui si ha conoscenza l'anno successivo, il rimborso effettuato a posteriori consiste nella differenza tra il CSPE pagato e lo 0,5 % del valore aggiunto dell'impresa. |
(365) |
Se un sito beneficia del massimale per sito e dell'esenzione per autoconsumo, ma non appartiene a un'impresa beneficiaria del massimale per valore aggiunto, viene considerato solo il massimale per sito. |
7.2. Calcolo degli importi di CSPE dovuti in virtù dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e dell'applicazione dei piani di adeguamento
7.2.1. CSPE da pagare e non interessato dal piano di adeguamento
(366) |
La Commissione considera innanzitutto che il CSPE interamente dovuto dai beneficiari ed escluso dal piano di adeguamento riguarda la quota di CSPE per il finanziamento dell'incenerimento dei rifiuti non biodegradabili o non destinati alla cogenerazione ad alto rendimento, il sostegno agli impianti di punta e il sostegno a misure varie quali il finanziamento dei contratti di potenza garantita, di cui al paragrafo (11), punti da 1 a 3, e ai paragrafi da (326) a (331). Il CSPE già pagato dai beneficiari può essere destinato in via prioritaria al finanziamento di queste altre politiche per l'applicazione del piano di adeguamento e la determinazione dell'importo di aiuto da recuperare. |
7.2.2. Data di inizio dei piani di adeguamento
(367) |
La Commissione approva la data di inizio attuazione dei piani di adeguamento di cui ai paragrafi (276) e da (319) a (322) per quanto riguarda, da un lato, la quota di CSPE destinata a finanziare le energie rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento e, dall'altro, la quota di CSPE destinata a finanziare la perequazione tariffaria e le tariffe sociali. |
7.2.3. Calcolo degli importi di CSPE da pagare e relativa progressività
(368) |
La Commissione approva il metodo di calcolo delle somme da pagare per le diverse voci di CSPE soggette a un piano di adeguamento, metodo illustrato nei paragrafi da (266) a (275) per quanto riguarda la quota di CSPE destinata a finanziare le energie rinnovabili e, nei paragrafi da (317) a (318), per la quota di CSPE destinata a finanziare la cogenerazione ad alto rendimento, la perequazione tariffaria e le tariffe sociali. |
(369) |
La Commissione approva il principio e il metodo di calcolo della progressività degli importi di CSPE da pagare, come illustrato nel paragrafo (140), in base a una legge statistica. |
(370) |
La Commissione approva il metodo di calcolo del CSPE da pagare determinato, per beneficiario e per un determinato anno, dalla seguente formula: importo da pagare per anno per politica finanziata = importo pagato + (importo da pagare — importo pagato) x [(e^n)-1]/[(e^N)-1] con n: numero dell'anno del piano (esempio: per un piano con inizio nel 2011 e applicazione totale nel 2019, nel 2011 n = 0, nel 2012 n = 1 ecc., nel 2019 n = 8) e N: numero di anni del piano (es.: per lo stesso esempio di cui sopra, N = 8). |
(371) |
La Commissione approva inoltre il metodo con cui vengono considerate le soglie de minimis, come illustrato nel paragrafo (135). |
7.3. Calcolo delle somme da recuperare
(372) |
L'importo delle somme da recuperare per ciascun beneficiario è uguale (i) alla differenza tra gli importi di CSPE dovuti in virtù dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e (ii) gli importi di CSPE effettivamente pagati dai beneficiari ammissibili. |
(373) |
In tal senso la Commissione approva il metodo di calcolo delle somme da recuperare illustrato dalla Francia e presentato nei paragrafi da (145) a (148). |
8. CONCLUSIONE
(374) |
La Commissione constata che la Francia ha illegalmente dato esecuzione ai massimali del CSPE in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, risultanti dall'attuazione della legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 relativa ai mercati del gas e dell'elettricità e al servizio pubblico dell'energia («legge n. 2003-8»), non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE quando l'energia elettrica esentata dal CSPE è autoconsumata al fine di produrre elettricità.
Articolo 2
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli autoconsumatori di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la quota del CSPE che finanzia la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Articolo 3
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli autoconsumatori di energia elettrica autoprodotta per cogenerazione ad alto rendimento, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la quota del CSPE che finanzia la cogenerazione ad alto rendimento.
Articolo 4
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente decisione, a condizione che tali misure siano state destinate al finanziamento del sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali e a condizione che non abbiano superato gli importi di riduzione del CSPE consentiti dal piano di adeguamento.
Articolo 5
Le misure cui la Francia ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sotto forma di massimali del CSPE per sito e per valore aggiunto, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, a condizione che queste misure siano state destinate al finanziamento del sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali e che non abbiano superato gli importi di riduzione del CSPE consentiti dal piano di adeguamento.
Articolo 6
La Commissione accetta i piani di adeguamento notificati dalla Francia. Le autorità francesi dovranno informare la Commissione dell'attuazione di tali piani in base alle modalità indicate negli articoli 10 e 11 e in base ai tempi di cui all'articolo 12.
Articolo 7
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 relativa ai mercati del gas e dell'elettricità e al servizio pubblico dell'energia («legge n. 2003-8») e le misure attuate dalla Francia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sotto forma di massimali del CSPE per sito e per valore aggiunto, che non rientrano negli articoli da 1 a 5 della presente decisione, costituiscono aiuti incompatibili. La Francia è tenuta a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili.
Articolo 8
Qualsiasi aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 7 non costituisce aiuto di Stato se al momento della sua concessione soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 applicabile al momento della concessione dell'aiuto.
Articolo 9
Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 7, che all'epoca della concessione soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuti autorizzato, sono compatibili con il mercato interno fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuto.
Articolo 10
1. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo.
2. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (61).
3. La Francia annulla tutti i pagamenti in essere di aiuti concessi in virtù del regime di cui all'articolo 7 a partire dalla data della notifica della presente decisione.
Articolo 11
1. Il recupero dell'aiuto concesso è immediato ed effettivo.
2. La Francia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 12
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
— |
l'elenco definitivo dei beneficiari dell'aiuto concesso nell'ambito del regime di cui agli articoli 4, 5 e 7; |
— |
l'importo totale dell'aiuto percepito a titolo del regime di cui agli articoli 4, 5 e 7; |
— |
l'importo totale di aiuto che ciascuno dei beneficiari può ricevere nell'ambito del piano di adeguamento; |
— |
gli importi di CSPE che ciascuno di essi ha ricevuto e che non costituisce aiuto ai sensi degli articoli da 1 a 3; |
— |
l'importo totale da recuperare presso ciascun beneficiario secondo il regime di cui all'articolo 7; |
— |
l'importo complessivo finale (capitale e interessi) recuperato presso ciascun beneficiario; |
— |
una descrizione dettagliata delle misure programmate per conformarsi alla presente decisione. |
2. Alla procedura di recupero dovrà essere data attuazione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione. Nei tempi prescritti la Francia comunica alla Commissione i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto e che essi hanno effettivamente rimborsato l'aiuto da recuperare.
3. La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 7. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e agli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 13
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2018
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 348 del 3.10.2014, pag. 78.
(2) GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.
(3) ECLI:EU:C:2013:851.
(4) Importo al 1o gennaio 2015. Quest'importo è stato rivisto progressivamente. Nel 2013 ammontava a 569 418 EUR.
(5) Risposta della Francia del 5 maggio 2014.
(6) Nota delle autorità francesi del 23 novembre 2017 e allegato.
(7) Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).
(8) GU C 348 del 3.10.2014, pag. 78.
(9) Paragrafi (154) e (155) della decisione di avvio del procedimento.
(10) Capo 4: «Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali».
(11) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(12) SA.38632 – Riforma della legge sulle energie rinnovabili in Germania.
(13) Sentenza della Corte del 15 novembre 2011, Commissione/Gibraltar e Regno Unito, C-106/09, ECLI:EU:C:2011:732.
(14) Decisione n. 2005-516 DC del 7 luglio 2005.
(15) Comunicazione della Commissione — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).
(16) Direttiva 2003/95/CE della Commissione, del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 71).
(17) Nota del 22 ottobre 2015.
(18) Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).
(19) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(20) ICF International, «An International comparison of energy and climate change policies impacting energy intensive industries in selected countries», luglio 2012.
(21) Nota delle autorità francesi del 23 novembre 2017.
(22) GU C 336 del 6.10.2017, pag. 2.
(23) GU L 258 del 6.10.2017, pag. 127 .
(24) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(25) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(26) GU C 91 del 21.4.2009, pag. 3.
(27) Cfr. sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 36; sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e altri, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413, punto 70; sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e altri, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, punti 19-21; sentenza del 13 settembre 2017, ENEA, C-329/15, ECLI:EU:C:2017:671, punto 25. Cfr. anche sentenza del 30 maggio 2013, Doux Elevage, C-677/11, punto 34; sentenze C-399/10 P e C-401/10 P, Bouygues Telecom/Commissione, punto 100.
(28) Sentenza della Corte del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e altri, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413.
(29) Sentenza della Corte del 19 dicembre 2013, Vent De Colère e altri, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, punto 25.
(30) Sentenza della Corte del 19 dicembre 2013, Vent De Colère e altri, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851.
(31) Sentenza della Corte del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECR I-877, ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; sentenza della Corte del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, ECR I-3671, ECLI:EU:C:1999:311, punto 23.
(32) Sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group; cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 60; sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (Lübeck Airport), C-524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971, punti 55 e 58.
(33) Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Paesi Bassi/Commissione, C-159/01, ECR I-4461, ECLI:EU:C:2004:246, punto 42; sentenza della Corte dell'8 settembre 2011, C -279/08 P, NOx emission trading scheme, ECLI:EU:C:2011:551, punto 62.
(34) Sentenze del Tribunale che concludono che in tali circostanze la misura è selettiva: Austria/Commissione (T-251/11, ECLI:EU:T:2014:1060) e Germania/Commissione (T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281).
(35) Cfr. la sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Phillip Morris/Commissione, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11.
(36) Sentenza della Corte del 3 marzo 2005, Wolfgang Heiser/Finanzamt Innsbruck, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130.
(37) SA.46526, punto 94.
(38) Nelle cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e.a. [2011], la Corte ha fatto riferimento alla possibilità di basarsi sulla natura o sulla struttura generale del sistema tributario nazionale per giustificare la circostanza che le cooperative che distribuiscono tutti gli utili ai propri soci non siano tassate a livello della cooperativa, purché l'imposta venga riscossa in capo ai soci (punto 71) ECLI:EU:C:2011:550.
(39) Cfr. nello stesso senso SA.38632, punto 168, e SA.46526, 4 maggio 2018, (GU C 158 del 4.5.2018).
(40) Sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group; cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 60; sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (Lübeck Airport), C-524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971, punti 55 e 58.
(41) Comunicazione della Commissione — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).
(44) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(45) Nota delle autorità francesi del 20 dicembre 2016, pag. 16.
(46) Con decisione del 16 settembre 2016 la Commissione ha approvato il regime francese di sostegno alla cogenerazione SA.43719.
(47) COM(2017) 623 final del 24.10.2017.
(48) SA.32060: «Alleged illegal State aid for discharging Public Service Obligations in the Non Interconnected Islands in Greece».
(49) «Providing a Fair Deal for Consumers».
(50) Cfr. le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 che confermano l'efficienza energetica come uno degli obiettivi di una nuova strategia per l'occupazione e per una crescita inclusiva e sostenibile.
(51) Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).
(52) GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.
(53) GU C 91 del 21.4.2009, pag. 1.
(54) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046 della Commissione, del 28 giugno 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 19).
(55) Sentenza della Corte del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C 174/02, ECLI:EU:C:2005:10, punto 25; sentenza della Corte del 13 gennaio 2005, Pape, C 175/02, ECLI:EU:C:2005:11, punto 14; sentenza della Corte del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e.a., da C 266/04 a C 270/04, C 276/04 e da C 321/04 a C 325/04, ECLI:EU:C:2005:657, punto 34.
(56) Cfr. la sentenza del 13 gennaio 2005, Streetkgewest, C 174/02, ECLI:EU:C:2005:10, punto 26, e sentenza del 27 ottobre 2005, Casino France e.a., da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e C-321/04, Racc. pag. I-9481, punto 40; sentenza del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium SA/Ville de Seraing (C-393/04), ECLI:EU:C:2005:657, e Province de Liège (C-41/05), ECLI:EU:C:2006:403.
(57) DTS C-449/14 P 68-72, ECLI:EU:C:2016:848.
(58) Cfr. sentenza della Corte del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, C-70/72, Racc. 813, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.
(59) Cfr. sentenza della Corte del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Racc. I-4103, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.
(60) Cfr. sentenza della Corte del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, Racc. I-030671, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.
(61) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/67 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/768 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2019
che modifica l'articolo 3 dello statuto del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca - Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC), a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione
[notificata con il numero C(2019) 3354]
(I testi in lingua ceca, danese, francese, inglese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovacca e spagnola sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC) è stato istituito con decisione di esecuzione (UE) 2017/1213 della Commissione (2). Conformemente all'articolo 3 del suo statuto, il consorzio ha sede legale nel Regno Unito. |
(2) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. In data 11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha deciso di prorogare fino al 31 ottobre 2019 il periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, già prorogato con decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo (3). La decisione del Consiglio europeo cessa tuttavia di applicarsi il 31 maggio 2019 nel caso in cui il Regno Unito non abbia tenuto le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione e non abbia ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019. Se il Regno Unito ratifica l'accordo di recesso prima del 31 ottobre 2019, il recesso avrà luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica. |
(3) |
Dopo la data del recesso, e fatte salve le eventuali disposizioni dell'accordo di recesso, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009. |
(4) |
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 723/2009 dispone che la sede legale di un ERIC è situata sul territorio di uno dei suoi membri che deve essere uno Stato membro o un paese associato. |
(5) |
A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009, la Commissione ha ricevuto da Instruct-ERIC la proposta di modificare l'articolo 3 del suo statuto per il caso in cui il Regno Unito diventasse un paese terzo ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 3 dello statuto di Instruct-ERIC, come riportato nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1213, è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2019
Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione
(1) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1213 della Commissione, del 4 luglio 2017, sulla costituzione del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC) (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 47).
(3) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1).
ALLEGATO
L'articolo 3 dello statuto di Instruct-ERIC è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Instruct-ERIC ha sede legale a Oxford (Regno Unito). Qualora il Regno Unito diventasse un paese terzo ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009, la sede legale sarà situata a Firenze (Italia).»
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/70 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/769 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2019
recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 111 ter, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE stabilisce che un paese terzo può chiedere alla Commissione di valutare se il suo quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell'Unione e le corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione, ai fini della sua inclusione in un elenco di paesi terzi che assicurano un livello equivalente di tutela della salute pubblica. |
(2) |
Con lettera del 22 gennaio 2015 la Repubblica di Corea ha chiesto di essere inclusa in tale elenco, conformemente all'articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. Sulla base di un esame della relativa documentazione e di due esami in loco, e tenendo debitamente conto del piano d'azione proposto il 12 febbraio 2019 dalle autorità competenti coreane (il Ministry of Food and Drug Safety - ministero per la sicurezza degli alimenti e dei farmaci), nella propria valutazione dell'equivalenza la Commissione ha concluso che sono rispettate le prescrizioni di detto articolo. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2012/715/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(2) Decisione di esecuzione 2012/715/UE, del 22 novembre 2012, della Commissione che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 23.11.2012, pag. 15).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione
Paese terzo |
Osservazioni |
Australia |
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Brasile |
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Israele (1) |
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Giappone |
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Repubblica di Corea |
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Svizzera |
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Stati Uniti d'America |
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(1) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.