ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 125

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
14 maggio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/757 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) 2019/759 della Commissione, del 13 maggio 2019, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 della Commissione, del 13 maggio 2019, che autorizza l'immissione sul mercato della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/761 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

16

 

*

Decisione (PESC) 2019/762 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

18

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2019/763 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale ( GU L 272 del 21.10.2017 )

24

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 18 del 23.1.2018 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/757 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2019

che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.

(2)

Il 18 aprile 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

Nel regolamento (UE) n. 224/2014, allegato I, parte A (Persone), la voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«12.   Abdoulaye HISSENE [alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye]

Data di nascita: a) 1967; b) 1o gennaio 1967

Luogo di nascita: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Repubblica centrafricana; b) Haraze Mangueigne, Ciad

Cittadinanza: a) Repubblica centrafricana; b) Ciad

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

N. di identificazione nazionale: Carta d'identità nazionale del Ciad n. 103-00653129-22, rilasciata il 21 aprile 2009 (scadenza: 21 aprile 2019)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana; c) Ndjari, Ndjamena, Ciad

Data di designazione da parte dell'ONU:17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere “PK5” (3o distretto). Il nome del padre è Abdoulaye. Il nome della madre è Absita Moussa. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdoulaye Hissène è stato inserito nell'elenco il 17 maggio 2017, ai sensi del punto 16 e del punto 17, lettera g), della risoluzione 2339 (2017), in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, ivi compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza”; e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, comprese MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono.”.

Informazioni supplementari

Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di Stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere “PK5” di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i “nairobisti” dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la MINUSCA aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.

Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere “PK 12”, le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la MINUSCA ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.

Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla MINUSCA a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla MINUSCA 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la MINUSCA ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla MINUSCA che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex Séléka organizzata da Nourredine Adam.

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrati dalla MINUSCA in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la MINUSCA nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.»


14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/758 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE (1) della Commissione, in particolare l'articolo 45, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti a individuare, a valutare e a gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, in particolare qualora abbiano stabilito succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi o stiano considerando l'ipotesi di stabilire succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi. La direttiva (UE) 2015/849 stabilisce pertanto delle norme per una valutazione e gestione efficaci del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo.

(2)

L'attuazione coerente, a livello di gruppo, di politiche e procedure di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo è fondamentale ai fini di una solida ed efficace gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in seno al gruppo stesso.

(3)

Vi sono tuttavia situazioni in cui un gruppo gestisce succursali o filiazioni controllate a maggioranza in un paese terzo il sui ordinamento non consente l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Questo può avvenire, ad esempio, quando la legislazione del paese terzo relativa alla protezione dei dati o al segreto bancario limita la capacità del gruppo di accedere alle informazioni sui clienti delle succursali o delle filiazioni controllate a maggioranza nel paese terzo, di trattare tali informazioni e di scambiarle.

(4)

In dette circostanze, e nelle situazioni in cui la capacità delle autorità competenti di vigilare efficacemente sull'osservanza, da parte del gruppo, degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 è ostacolata poiché tali autorità non hanno accesso alle informazioni rilevanti detenute dalle succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, sono necessarie politiche e procedure supplementari per gestire efficacemente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure supplementari possono includere l'ottenimento del consenso dei clienti, cosa che può servire a superare certi ostacoli giuridici all'applicazione delle politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo nei paesi terzi in cui le altre opzioni sono limitate.

(5)

La necessità di garantire a livello dell'Unione una risposta coerente agli ostacoli giuridici all'applicazione di politiche e procedure a livello di gruppo giustifica l'adozione di specifiche azioni minime che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere tenuti a prendere nelle situazioni in questione. Tali politiche e procedure supplementari dovrebbero comunque essere basate sul rischio.

(6)

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero poter dimostrare all'autorità competente che la portata delle misure supplementari da essi adottate è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Qualora dovesse tuttavia ritenere che le misure supplementari prese dall'ente creditizio o dall'istituto finanziario non siano sufficienti per gestire tale rischio, l'autorità competente dovrebbe poter imporre all'ente creditizio o istituto finanziario di adottare provvedimenti specifici per garantire l'osservanza degli obblighi di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) conferiscono rispettivamente all'Autorità bancaria europea (ABE), all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la facoltà di formulare orientamenti congiunti per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero tenere conto degli orientamenti congiunti emanati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che essi dovrebbero prendere in considerazione quando valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai singoli rapporti d'affari e alle operazioni occasionali, e dovrebbero fare tutto il possibile per conformarsi a tali orientamenti.

(8)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine di effettuare azioni di vigilanza supplementari come stabilito all'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 nei casi in cui l'applicazione delle misure supplementari previste dal presente regolamento si riveli insufficiente.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate anche le misure rafforzate di adeguata verifica che gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti/obbligati ad adottare quando trattano con persone fisiche stabilite o soggetti giuridici aventi sede in paesi individuati dalla Commissione come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(10)

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguare le loro politiche e procedure ai requisiti del presente regolamento. A tal fine è opportuno che l'applicazione del presente regolamento sia differita di tre mesi rispetto alla data della sua entrata in vigore.

(11)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e presentati alla Commissione.

(12)

Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne hanno analizzato i potenziali costi e benefici e hanno richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce una serie di misure supplementari, fra cui l'azione minima, che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nei casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle politiche e procedure di gruppo di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 a livello delle succursali o filiazioni controllate a maggioranza che fanno parte del gruppo e che sono stabilite nel paese terzo.

Articolo 2

Obblighi generali in relazione a ciascun paese terzo

Per ciascun paese terzo in cui abbiano stabilito una succursale o detengano la quota maggioritaria di una filiazione, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto il loro gruppo, registrare tale valutazione, tenerla aggiornata e conservarla per poterla condividere con la relativa autorità competente;

b)

garantire che il rischio di cui alla lettera a) sia adeguatamente preso in considerazione nelle loro politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo;

c)

ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza a livello di gruppo per la valutazione del rischio di cui alla lettera a) e per le politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla lettera b);

d)

organizzare una formazione mirata per il personale interessato nel paese terzo affinché sia in grado di individuare gli indicatori di rischio relativamente al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e garantire che tale formazione sia efficace.

Articolo 3

Valutazioni individuali del rischio

1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti l'attuazione delle politiche e procedure necessarie per individuare e valutare in modo appropriato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato a un rapporto d'affari o a un'operazione occasionale, limitando l'accesso alle informazioni rilevanti sui clienti e sulla titolarità effettiva oppure limitando l'uso di tali informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita l'attuazione delle politiche e procedure necessarie per individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato a un cliente;

b)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo determinino se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), ci si possa avvalere del consenso dei loro clienti e, ove applicabile, dei titolari effettivi dei loro clienti;

c)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese terzo.

2.   Se non è possibile ottenere il consenso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano, oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, misure supplementari di gestione di tali fenomeni.

Dette misure supplementari includono la misura supplementare di cui all'articolo 8, lettera c), e una o più misure di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) di tale articolo.

Qualora un ente creditizio o un istituto finanziario, applicando le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, non riesca a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

a)

provvede a che la succursale o la filiazione controllata a maggioranza ponga fine al rapporto d'affari;

b)

provvede a che la succursale o la filiazione controllata a maggioranza non effettui l'operazione occasionale;

c)

cessa in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo.

3.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai paragrafi 2 e 3 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 4

Condivisione e trattamento dei dati dei clienti

1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti la condivisione o il trattamento dei dati dei clienti in seno al gruppo a fini di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita la condivisione o il trattamento dei dati dei clienti a fini di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo;

b)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo determinino se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), ci si possa avvalere del consenso dei loro clienti e, ove applicabile, dei titolari effettivi dei loro clienti;

c)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese terzo.

2.   Se non è possibile ottenere il consenso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano, oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, misure supplementari di gestione del rischio. Dette misure supplementari includono la misura supplementare di cui all'articolo 8, lettera a), o la misura supplementare di cui alla lettera c) di tale articolo. Se il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è di entità tale da richiedere altre misure supplementari, gli enti creditizi e gli istituti finanziari applicano una o più delle restanti misure supplementari di cui all'articolo 8, lettere da a) a c).

3.   Qualora un ente creditizio o un istituto finanziario, applicando le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, non riesca a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cessa in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo.

4.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai paragrafi 2 e 3 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni relative a operazioni sospette

1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti la condivisione delle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 fra le succursali e le filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo ed altri soggetti del loro gruppo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita la condivisione o il trattamento, con altri soggetti del gruppo, del contenuto delle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, individuate da una succursale e da una filiazione controllata a maggioranza stabilita in un paese terzo;

b)

richiedere che la succursale o la filiazione controllata a maggioranza fornisca le informazioni rilevanti all'alta dirigenza dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario, per consentirle di valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato all'operatività di una tale succursale o filiazione controllata a maggioranza, e l'impatto di tale rischio sul gruppo; tali informazioni includono:

i)

il numero di operazioni sospette segnalate nel corso di un periodo determinato;

ii)

dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle circostanze che hanno dato origine al sospetto.

2.   Oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e le misure di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano misure supplementari di gestione del rischio.

Dette misure supplementari includono una o più misure supplementari di cui all'articolo 8, lettere da a) a c) e da g) a i).

3.   Qualora gli enti creditizi o gli istituti finanziari, applicando le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, non riescano a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cessano in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo.

4.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai paragrafi 2 e 3 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 6

Trasferimento dei dati dei clienti agli Stati membri

Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti il trasferimento a uno Stato membro, ai fini di vigilanza per il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo, dei dati relativi ai clienti di una succursale e filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita il trasferimento di dati relativi ai clienti ai fini della vigilanza per il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo;

b)

effettuare verifiche rafforzate, compresi, qualora ciò sia commisurato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all'operatività della succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, verifiche in loco o audit indipendenti, per accertare che la succursale o filiazione controllata a maggioranza attui effettivamente le politiche e procedure a livello di gruppo e che individui, valuti e gestisca in modo appropriato i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c)

comunicare, su richiesta, i risultati delle verifiche di cui alla lettera b) all'autorità competente dello Stato membro d'origine;

d)

richiedere alla succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nello Stato membro di comunicare periodicamente all'alta dirigenza dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario le informazioni rilevanti, fra cui almeno:

i)

il numero di clienti ad alto rischio e dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle motivazioni di una tale classificazione, ad esempio lo status di persona politicamente esposta;

ii)

il numero di operazioni sospette individuate e segnalate e dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle circostanze che hanno dato origine al sospetto;

e)

mettere le informazioni di cui alla lettera d) a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Articolo 7

Conservazione dei documenti

1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti l'applicazione di misure di conservazione dei documenti equivalenti a quelle specificate al capo V della direttiva (UE) 2015/849, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita l'applicazione di misure di conservazione dei documenti equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849;

b)

determinare se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), ci si possa avvalere del consenso del cliente e, ove applicabile, del suo titolare effettivo;

c)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese terzo.

2.   Se non è possibile ottenere il consenso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano, oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e le misure di cui al paragrafo 1, misure supplementari di gestione del rischio. Dette misure supplementari includono una o più misure supplementari di cui all'articolo 8, lettere da a) a c) e j).

3.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui al paragrafo 2 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 8

Misure supplementari

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano le misure supplementari seguenti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2:

a)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo offrano solo prodotti e servizi finanziari che per natura e tipo presentino un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e abbiano una bassa incidenza sull'esposizione al rischio del gruppo;

b)

provvedono a che gli altri soggetti dello stesso gruppo non si basino sulle misure di adeguata verifica della clientela prese da una succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, ma attuino invece misure di adeguata verifica nei confronti di ogni cliente di una succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo che desideri avvalersi di prodotti o servizi di tali altri soggetti della stesso gruppo, anche se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/849;

c)

effettuano verifiche rafforzate, comprese, qualora ciò sia commisurato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all'operatività della succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, verifiche in loco o audit indipendenti, per accertare che la succursale o filiazione controllata a maggioranza individui, valuti e gestisca efficacemente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

d)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo chiedano l'autorizzazione dell'alta dirigenza dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario per l'instaurazione e il mantenimento di rapporti d'affari a più alto rischio o per l'esecuzione di un'operazione occasionale a più alto rischio;

e)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo determinino l'origine e, ove applicabile, la destinazione dei fondi da utilizzare nel quadro del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale;

f)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo svolgano un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari, compreso un controllo rafforzato delle operazioni, fino a quando siano ragionevolmente certe di comprendere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato al rapporto d'affari;

g)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo condividano con essi le informazioni sottese a una segnalazione di operazione sospetta, sulla base delle quali si è appreso, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi di sospettare una tentata o avvenuta operazione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; fra tali informazioni possono figurare fatti, operazioni, circostanze e documenti su cui sono basati i sospetti, comprese informazioni personali nella misura in cui ciò è possibile ai sensi dell'ordinamento del paese terzo;

h)

svolgono un controllo continuo e rafforzato di tutti i clienti e, ove applicabile, di tutti i titolari effettivi dei clienti di una succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, noti per essere stati oggetto di segnalazioni di operazioni sospette da parte di altri soggetti dello stesso gruppo;

i)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo siano dotate di sistemi e di controlli efficaci per individuare e segnalare le operazioni sospette;

j)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo tengano aggiornati e conservino in luogo sicuro, il più a lungo possibile compatibilmente con la legge applicabile e in ogni caso almeno per la durata del rapporto d'affari, il profilo di rischio e le informazioni sull'adeguata verifica dei loro clienti.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/11


REGOLAMENTO (UE) 2019/759 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2019

che stabilisce misure transitorie per l'applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 apporta cambiamenti significativi alle norme e alle procedure di sanità pubblica (sicurezza alimentare) cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare. In particolare esso stabilisce determinate condizioni per l'importazione nell'Unione di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti).

(2)

Il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (2) prevede misure transitorie in deroga a tali norme per gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (3) per i quali le condizioni in materia di sanità pubblica per l'importazione nell'Unione non sono ancora state stabilite a livello dell'Unione. Tale deroga si applica fino al 31 dicembre 2020.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio («normativa in materia di sanità animale») (4) stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. Esso si applica ai prodotti di origine animale e, di conseguenza, ai prodotti composti come definiti all'articolo 2, lettera a), della decisione 2007/275/CE della Commissione (5). Quando diventerà applicabile, il regolamento stabilirà prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi e territori terzi. Tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

(4)

Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica e per facilitare agli operatori e alle autorità competenti la transizione verso le nuove norme è necessario disporre di un'unica data di applicazione delle nuove condizioni di importazione per i prodotti composti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004. La scadenza di tali misure transitorie dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 20 aprile 2021.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 per un periodo transitorio che va dal 1o gennaio 2021 al 20 aprile 2021.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento per «prodotto composto» si intende un prodotto composto come definito all'articolo 2, lettera a), della decisione 2007/275/CE.

Articolo 3

Deroga concernente le prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale

In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, agli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012, non si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2021 al 20 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).

(3)  Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(5)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).


14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/760 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2019

che autorizza l'immissione sul mercato della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e aggiorna l'elenco dell'Unione.

(4)

Il 10 aprile 2017 la società Skotan SA («il richiedente») ha presentato all'autorità competente della Polonia, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica, quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento. La domanda riguardava l'uso della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica negli integratori alimentari. I livelli massimi di uso proposti dal richiedente sono pari a 3 g al giorno per i bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni e 6 g al giorno a partire dai 10 anni.

(5)

Il 15 novembre 2017 l'autorità competente della Polonia ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

La domanda di immissione sul mercato dell'Unione della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 22 giugno 2018 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico basato su una valutazione della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento.

(9)

Il 17 gennaio 2019 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (4). Tale parere è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)

Il parere dell'Autorità presenta motivazioni sufficienti per stabilire che la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica, negli usi e ai livelli d'uso proposti, ove utilizzata come ingrediente in integratori alimentari, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(11)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica dovrebbe essere autorizzato ferme restando le disposizioni di tale direttiva.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La biomassa di lievito Yarrowia lipolytica, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

3.   L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(4)  Scientific Opinion on the safety of Yarrowia lipolytica yeast biomass as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283, EFSA Journal 2019; 17(2):5594.

(5)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

(1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

«Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Biomassa di lievito Yarrowia lipolytica

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “biomassa di lievito Yarrowia lipolytica uccisa col calore”.»

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

6 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e la popolazione adulta in generale

3 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni

(2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

«Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

Biomassa di lievito Yarrowia lipolytica

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica essiccata e uccisa col calore.

Caratteristiche/composizione

Proteine : 45-55 g/100 g

Fibre alimentari: 24-30 g/100 g

Zuccheri: < 1,0 g/100 g

Grassi: 7-10 g/100 g

Ceneri totali: ≤ 12 %

Tenore di acqua: ≤ 5 %

Tenore di materia secca: ≥ 95 %

Criteri microbiologici

Conta dei microrganismi aerobi totali: ≤ 5x103 CFU/g

Conteggio dei lieviti e delle muffe: ≤ 102 CFU/g

Cellule vitali di Yarrowia lipolytica  (1): < 10 CFU/g (limite di rilevazione)

Coliformi: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: assenza in 25 g


(1)  Da sottoporre a prova subito dopo la fase di trattamento termico. Devono essere predisposte misure per prevenire la contaminazione crociata con cellule vitali di Yarrowia lipolytica durante l'imballaggio e/o la conservazione del nuovo alimento.»


DECISIONI

14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/16


DECISIONE (PESC) 2019/761 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2019

che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC (1), relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).

(2)

Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2161 (2), che proroga il mandato dell'EUAM Ucraina fino al 31 maggio 2019 e prevede un importo di riferimento finanziario per lo stesso periodo. Il 18 dicembre 2017 tale importo di riferimento è stato aumentato con decisione (PESC) 2017/2371 (3).

(3)

Il 5 marzo 2019, a seguito della revisione strategica dell'EUAM Ucraina, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare l'EUAM Ucraina fino al 31 maggio 2021.

(4)

È pertanto opportuno prorogare la decisione 2014/486/PESC fino al 31 maggio 2021.

(5)

L'EUAM Ucraina sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/486/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o giugno 2019 al 31 maggio 2021 è pari a 54 138 700 EUR.»;

2)

all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 31 maggio 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

(2)  Decisione (PESC) 2017/2161 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/486/PESC, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 48).

(3)  Decisione (PESC) 2017/2371 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 34).


14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/18


DECISIONE (PESC) 2019/762 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2019

che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC (1) relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2)

Il 21 febbraio 2019, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/312 (2), che ha prorogato la missione EUCAP Sahel Mali e ha stabilito il relativo importo di riferimento fino al 14 gennaio 2021.

(3)

Il 25 giugno 2018, nelle sue conclusioni sul Sahel/Mali, il Consiglio ha evidenziato «l'importanza della regionalizzazione della PSDC nel Sahel allo scopo di rafforzare, se del caso, il sostegno civile e militare alla cooperazione transfrontaliera, le strutture di cooperazione regionale, in particolare quelle del G5 Sahel, e la capacità e la titolarità dei paesi G5 Sahel nel far fronte alle sfide in materia di sicurezza nella regione».

(4)

Il 15 febbraio 2019 il ministro degli affari esteri della Repubblica islamica di Mauritania ha accolto con favore il dispiegamento previsto dell'EUCAP Sahel Mali a sostegno del G5 Sahel e delle capacità nazionali della Mauritania.

(5)

Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha approvato un concetto operativo congiunto civile-militare sulla regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/219/PESC.

(7)

L'EUCAP Sahel Mali sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/219/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Fatto salvo il suo mandato principale in Mali, l'EUCAP Sahel Mali partecipa alla regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel contribuendo a migliorare l'interoperabilità e il coordinamento tra le forze di sicurezza interna dei paesi del G5 Sahel, sostenendo la cooperazione transfrontaliera e le strutture di cooperazione regionale nonché contribuendo a migliorare le capacità nazionali dei paesi del G5 Sahel. L'EUCAP Sahel Mali può svolgere tali attività nei paesi del G5 Sahel. A tal fine, l'EUCAP Sahel Mali fornisce formazione, consulenza e altro sostegno specifico ai paesi del G5 Sahel, nei limiti dei propri mezzi e delle proprie capacità, su richiesta del paese interessato e tenuto conto della situazione della sicurezza.

4.   Al fine di raggiungere il suo obiettivo, l'EUCAP Sahel Mali opera secondo le linee operative strategiche definite nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 17 marzo 2014 e sviluppate nei documenti di pianificazione operativa approvati dal Consiglio, compreso il concetto operativo congiunto civile-militare sulla regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel. Il comitato politico e di sicurezza è informato prima del lancio di una nuova attività in un nuovo paese del G5 Sahel.»;

2)

all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 1o marzo 2019 e il 14 gennaio 2021 è pari a 68 150 000,00 EUR.»;

3)

l'articolo 14 bis è sostituito dal seguente:

«1.   È istituita una cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC) all'interno dell'EUCAP Sahel Mali.

2.   La RACC comprende il personale collocato con EUCAP Sahel Mali e gli esperti in materia di sicurezza interna e di difesa (ISDE) che si trovano presso le delegazioni dell'Unione in Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger. La RACC procede a un trasferimento graduale del personale da Bamako a Nouakchott in conformità del paragrafo 7 e tenuto conto della situazione della sicurezza.

3.   Gli obiettivi della RACC, in stretta cooperazione con le delegazioni dell'Unione e le missioni PSDC esistenti nel Sahel, sono:

a)

contribuire alla conoscenza situazionale dell'Unione delle necessità e carenze in materia di sicurezza e di difesa dei paesi del G5 Sahel riguardanti la cooperazione transfrontaliera regionale e la gestione delle sfide in materia di sicurezza;

b)

sostenere le strutture e i paesi del G5 Sahel per rafforzare la cooperazione regionale e le capacità operative nel campo della difesa e della sicurezza, nel rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e dell'approccio strategico dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza definito dal Consiglio nelle sue conclusioni del 10 dicembre 2018;

c)

agevolare l'organizzazione di azioni di formazione, consulenza e altro sostegno specifico da parte delle missioni PSDC dell'Unione nel Sahel per i paesi del G5 Sahel, in particolare l'organizzazione di corsi di formazione nel campo della sicurezza e della difesa di tali paesi.

4.   Gli ISDE raccolgono informazioni relative alle questioni di sicurezza e di difesa nei rispettivi paesi ospitanti. Forniscono tali informazioni e, se del caso, formulano raccomandazioni al capo della RACC. Tengono debitamente informati i capi delle delegazioni dell'Unione presso cui si trovano.

5.   Il comandante civile dell'operazione esercita il comando e il controllo strategici della RACC sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, il capo della RACC risponde direttamente al comandante civile dell'operazione e agisce conformemente alle istruzioni impartite da quest'ultimo. Il capo della RACC impartisce istruzioni a tutto il personale della RACC.

6.   Il capomissione esercita autorità sul personale della RACC in applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 11, fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo.

7.   L'EUCAP Sahel Mali conclude i necessari accordi amministrativi con le delegazioni dell'Unione in Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger per quanto riguarda il sostegno da fornire al proprio personale.

In particolare tali accordi amministrativi:

a)

provvedono affinché sia fornito al personale dell'EUCAP Sahel Mali, in particolare alla RACC, il supporto logistico e di sicurezza necessario all'adempimento dei loro compiti;

b)

prevedono che i capidelegazione esercitino autorità sui membri del personale dell'EUCAP Sahel Mali, in particolare alla RACC, nelle loro rispettive delegazioni dell'Unione, in particolare al fine di adempiere al loro dovere di diligenza, garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza applicabili e contribuire all'esercizio del controllo disciplinare, e siano debitamente informati dai membri del personale in relazione alle loro attività;

c)

prevedono che i capidelegazione debbano provvedere affinché i membri del personale dell'EUCAP Sahel Mali, in particolare della RACC, nella delegazione dell'Unione in cui si trovano, beneficino degli stessi privilegi e immunità concessi al personale della delegazione in questione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

(2)  Decisione (PESC) 2019/312 del Consiglio, del 21 febbraio 2019, che modifica e proroga la decisione 2014/219/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 29).


14.5.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/763 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2019

che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 2 quater,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.

(2)

Il 18 aprile 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.


ALLEGATO

Nella decisione 2013/798/PESC, allegato, parte A (Persone), la voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«12.   Abdoulaye HISSENE [alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye]

Data di nascita: a) 1967; b) 1o gennaio 1967

Luogo di nascita: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Repubblica centrafricana; b) Haraze Mangueigne, Ciad

Cittadinanza: a) Repubblica centrafricana; b) Ciad

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

N. di identificazione nazionale: Carta d'identità nazionale del Ciad n. 103-00653129-22, rilasciata il 21 aprile 2009 (scadenza: 21 aprile 2019)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana; c) Ndjari, Ndjamena, Ciad

Data di designazione da parte dell'ONU:17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere “PK5” (3o distretto). Il nome del padre è Abdoulaye. Il nome della madre è Absita Moussa. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdoulaye Hissène è stato inserito nell'elenco il 17 maggio 2017, ai sensi del punto 16 e del punto 17, lettera g), della risoluzione 2339 (2017), in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, ivi compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza”; e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, comprese MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono.”.

Informazioni supplementari

Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di Stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere “PK5” di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i “nairobisti” dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la MINUSCA aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.

Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere “PK 12”, le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la MINUSCA ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.

Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla MINUSCA a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla MINUSCA 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la MINUSCA ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla MINUSCA che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex Séléka organizzata da Nourredine Adam.

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrati dalla MINUSCA in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la MINUSCA nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.»


Rettifiche

14.5.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/24


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272 del 21 ottobre 2017 )

Alla pagina 12, allegato, punto 1.2, lettera c), punto i),

anziché:

«Tariffe standard comuni di base (tutti i modi di trasporto di linea):»,

leggasi:

«Tariffe ordinarie normali di base (tutti i modi di trasporto di linea):».

Alla pagina 12, allegato, punto 1.2, lettera c), punto i), secondo trattino,

anziché:

«—

Strutture tariffarie standard (tariffe da punto a punto comprese tariffe giornaliere e settimanali, tariffe a zona, tariffe fisse);»,

leggasi:

«—

Strutture delle tariffe ordinarie (tariffe da punto a punto comprese tariffe giornaliere e settimanali, tariffe a zona, tariffe fisse);».

Alla pagina 12, allegato, punto 1.3, lettera a),

anziché:

«Richieste dettagliate su tariffe comuni standard e speciali (tutti i modi di trasporto di linea):»,

leggasi:

«Richiesta di tariffe ordinarie normali e di tariffe speciali dettagliate (tutti i modi di trasporto di linea):».

Alla pagina 12, allegato, punto 1.3, lettera a), punto ii),

anziché:

«ii)

Prodotti a tariffazione comune (diritti di accesso per esempio a zona/da punto a punto, compresi biglietti giornalieri e settimanali/sola andata/andata e ritorno, ammissibilità all'accesso, condizioni di utilizzo di base quali periodo di validità/operatore/orario di viaggio/interscambio, prezzi standard da punto a punto per diverse coppie di località da punto a punto, comprese tariffe giornaliere e settimanali/prezzi a zona/prezzi fissi);»,

leggasi:

«ii)

Prodotti a tariffazione normale (diritti di accesso per esempio a zona/da punto a punto, compresi biglietti giornalieri e settimanali/sola andata/andata e ritorno, ammissibilità all'accesso, condizioni di utilizzo di base quali periodo di validità/operatore/orario di viaggio/interscambio, prezzi standard da punto a punto per diverse coppie di località da punto a punto, comprese tariffe giornaliere e settimanali/prezzi a zona/prezzi fissi);».

14.5.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/25


Rettifica del regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18 del 23 gennaio 2018 )

Alla pagina 18, allegato che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, parte A, tabella, numero di codice 0600000, seconda colonna,

anziché:

«TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE»,

leggasi:

«TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE».