ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
10 maggio 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004

4

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

18

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/714 della Commissione, del 7 marzo 2019, che sostituisce l'allegato I e modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

10.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/711 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d'investimento europei.

(2)

Il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (4) ha modificato l'importo totale delle risorse per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») aumentando gli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica per l'IOG nel 2019 di 116,7 milioni di EUR a prezzi correnti e aumentando l'importo globale degli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica per l'IOG per tutto il periodo di programmazione a 4 527 882 072 EUR a prezzi correnti.

(3)

Per il 2019 le risorse aggiuntive di 99 573 877 EUR, a prezzi del 2011, sono finanziate dal margine globale per gli impegni, nei limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

(4)

È opportuno prevedere misure specifiche per facilitare l'attuazione per l'IOG, dato l'avanzato stato di attuazione dei programmi operativi per il periodo di programmazione 2014-2020.

(5)

In considerazione dell'urgenza di una modifica dei programmi a sostegno dell'IOG al fine di includere risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG entro la fine del 2019, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330 081 919 243 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 143 225 010 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato del 2 % all'anno.»;

2)

all'articolo 92, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 143 225 010 EUR provenienti dalla dotazione specifica per l'IOG, di cui 99 573 877 EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2019. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE in conformità all'articolo 22 del regolamento FSE.

Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG per il 2019 di cui al primo comma, possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG, al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all'articolo 22 del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili per l'aumento della dotazione specifica per l'IOG. Gli Stati membri devono chiedere il trasferimento nella richiesta di modifica del programma in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili.

Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG che aumentano le risorse a più di 4 043 651 133 EUR.»;

3)

l'allegato VI è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Parere del 22 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020

Profilo annuale rettificato (compresa l'integrazione per l'IOG)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

EUR, prezzi del 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243

»

10.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/4


REGOLAMENTO (UE) 2019/712 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'aviazione svolge un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione e nella vita quotidiana dei suoi cittadini e rappresenta uno dei settori più fiorenti e dinamici dell'economia dell'Unione. È un fattore trainante per la crescita economica, l'occupazione, il commercio e il turismo, nonché per la connettività e la mobilità sia delle imprese che dei cittadini, in particolare sul mercato interno dell'aviazione dell'Unione. Negli ultimi decenni l'incremento dei servizi di trasporto aereo ha contribuito in modo significativo a migliorare la connettività all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e ha costituito un elemento di spicco dell'economia dell'Unione.

(2)

I vettori aerei dell'Unione sono al centro di una rete mondiale che collega l'Europa al proprio interno e con il resto del mondo e dovrebbero avere la possibilità di competere con i vettori aerei dei paesi terzi in un clima di concorrenza aperta e leale. Ciò è necessario per apportare benefici ai consumatori, mantenere condizioni propizie a un elevato livello di connettività aerea dell'Unione e garantire la trasparenza, la parità di condizioni e la competitività costante dei vettori aerei dell'Unione, come pure livelli elevati di occupazione di qualità nel settore dell'aviazione dell'Unione.

(3)

In un contesto caratterizzato dall'aumento della concorrenza tra gli operatori del trasporto aereo a livello mondiale, la concorrenza leale è un principio generale indispensabile per la prestazione di servizi di trasporto aereo internazionale, riconosciuto in particolare dalla Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 («Convenzione di Chicago»), nel cui preambolo è sancito che i servizi internazionali di trasporti aerei siano organizzati su una base di possibilità eguali per tutti. L'articolo 44 della Convenzione di Chicago stabilisce inoltre che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization – ICAO) ha la finalità di promuovere lo sviluppo del trasporto aereo internazionale in maniera tale da garantire un'equa possibilità, per tutti gli Stati contraenti, di accedere all'esercizio delle imprese di trasporti aerei internazionali e da evitare qualsiasi discriminazione tra Stati contraenti.

(4)

Il principio della concorrenza leale è ben consolidato nell'Unione, ove le pratiche distorsive del mercato sono soggette al diritto dell'Unione, che garantisce pari opportunità e condizioni di concorrenza eque per tutti i vettori aerei, dell'Unione e di paesi terzi, che operano nell'Unione.

(5)

Tuttavia, nonostante l'impegno costante dell'Unione e di alcuni paesi terzi, i principi della concorrenza leale non sono ancora stati definiti mediante norme multilaterali specifiche, in particolare nel contesto degli accordi dell'ICAO o dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), quali l'accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services – GATS) e il relativo allegato sui servizi di trasporto aereo, dal cui ambito di applicazione sono stati in gran parte esclusi i servizi di trasporto aereo.

(6)

È opportuno pertanto intensificare gli sforzi nel contesto dell'ICAO e dell'OMC per sostenere attivamente l'elaborazione di norme internazionali che garantiscano condizioni di concorrenza eque tra tutti i vettori aerei.

(7)

La concorrenza leale tra vettori aerei andrebbe preferibilmente trattata nel contesto degli accordi con i paesi terzi in materia di trasporto aereo o di servizi aerei. Tuttavia, la maggior parte di tali accordi conclusi tra, da un lato, l'Unione o i suoi Stati membri o entrambi e, dall'altro, i paesi terzi non contempla a tutt'oggi norme adeguate in materia di concorrenza leale. È opportuno quindi intensificare gli sforzi per negoziare l'inclusione di clausole di concorrenza leale negli accordi vigenti e futuri con paesi terzi in materia di trasporto aereo o di servizi aerei.

(8)

La concorrenza leale tra vettori aerei può anche essere garantita mediante un'opportuna normativa dell'Unione, come ad esempio il regolamento (CEE) n. 95/93 (3) del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio (4). Nella misura in cui la concorrenza leale presuppone la protezione dei vettori aerei dell'Unione da talune pratiche adottate da paesi terzi o da vettori aerei di paesi terzi, tale questione è stata trattata in precedenza nel regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Detto regolamento si è tuttavia rivelato inefficace per quanto riguarda la sua finalità generale di fondo, vale a dire la concorrenza leale. Ciò si è verificato, in particolare, nel caso di alcune sue disposizioni relative alla definizione delle pratiche in questione, diverse dalle sovvenzioni, e ai requisiti concernenti l'apertura e lo svolgimento delle inchieste. Il regolamento (CE) n. 868/2004 non è inoltre riuscito a garantire la complementarità con gli accordi sul trasporto aereo o sui servizi aerei di cui l'Unione è parte. Considerati il numero e l'importanza delle modifiche che si renderebbero necessarie per risolvere tali questioni, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 868/2004 con un nuovo atto.

(9)

La competitività del settore dell'aviazione dell'Unione dipende dalla competitività di ciascun elemento della catena del valore dell'aviazione e può essere mantenuta solo attraverso un insieme complementare di politiche. L'Unione dovrebbe avviare un dialogo costruttivo con i paesi terzi al fine di trovare una base per la concorrenza leale. A tale riguardo, si conferma la necessità di una normativa efficace, proporzionata e dissuasiva al fine di mantenere condizioni propizie a un elevato livello di connettività dell'Unione e garantire la concorrenza leale con i vettori aerei dei paesi terzi. A tale scopo, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di svolgere un'inchiesta e, ove necessario, adottare misure. È opportuno poter ricorrere a tali misure qualora pratiche che distorcono la concorrenza arrechino un pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione.

(10)

La discriminazione potrebbe comprendere situazioni in cui un vettore aereo dell'Unione sia soggetto a un trattamento differenziato senza obiettiva giustificazione, in particolare un trattamento differenziato per quanto riguarda l'accesso ai servizi di assistenza a terra e i loro prezzi, l'infrastruttura aeroportuale, i servizi di navigazione aerea, l'assegnazione delle bande orarie, le procedure amministrative, come quelle per il rilascio di visti per il personale del vettore straniero, le modalità dettagliate per la vendita e la distribuzione di servizi aerei o qualsiasi altra questione inerente all'attività commerciale, come gravose procedure doganali, o qualsiasi altra pratica sleale di natura finanziaria o operativa.

(11)

I procedimenti dovrebbero concludersi senza le misure di riparazione stabilite dal presente regolamento qualora l'adozione di tali misure sia contraria all'interesse dell'Unione, tenuto conto segnatamente delle loro ripercussioni su altri soggetti, in particolare i consumatori o le imprese dell'Unione, nonché sugli elevati livelli di connettività nell'insieme dell'Unione. Nel valutare l'interesse dell'Unione, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla situazione degli Stati membri la cui connettività con il resto del mondo dipende in maniera esclusiva o significativa dal trasporto aereo e dovrebbe essere garantita la coerenza con gli altri settori d'intervento dell'Unione. I procedimenti dovrebbero concludersi senza l'imposizione di misure anche nel caso in cui le prescrizioni ad esse relative non siano, o non siano più, rispettate.

(12)

Nel determinare se l'adozione di misure di riparazione sia contro l'interesse dell'Unione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni di tutte le parti interessate. Al fine di organizzare consultazioni con tutte le parti interessate e di offrire loro l'opportunità di essere sentite, nell'avviso di apertura dell'inchiesta si dovrebbero precisare i termini per la fornitura di informazioni o per le richieste di audizione. Le parti interessate dovrebbero essere a conoscenza delle condizioni di divulgazione delle informazioni da esse fornite e dovrebbero avere il diritto di rispondere alle osservazioni delle altre parti.

(13)

Affinché la Commissione possa essere adeguatamente informata sui possibili elementi che giustifichino l'apertura di un'inchiesta, uno Stato membro, un vettore aereo dell'Unione o un'associazione di vettori aerei dell'Unione dovrebbe avere il diritto di presentare una denuncia, che dovrebbe essere trattata entro un termine ragionevole.

(14)

Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è fondamentale che la Commissione abbia la facoltà di aprire procedimenti sulla base di una denuncia che presenti elementi di prova prima facie di una minaccia di pregiudizio.

(15)

Durante l'inchiesta la Commissione dovrebbe esaminare le pratiche che distorcono la concorrenza nel pertinente contesto. Data la varietà delle possibili pratiche, in alcuni casi la pratica in questione e i relativi effetti potrebbero riguardare unicamente le attività di trasporto aereo sulla rotta di collegamento tra due città, mentre in altri casi potrebbero richiedere un esame che tenga conto dell'insieme della rete di trasporto aereo.

(16)

È importante garantire che l'inchiesta possa includere il maggior numero possibile di elementi pertinenti. A tal fine, la Commissione dovrebbe essere abilitata a svolgere inchieste nei paesi terzi, previo consenso dei soggetti di paesi terzi interessati e in mancanza di obiezioni di tali paesi terzi. Per la stessa ragione e allo stesso scopo, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a sostenere la Commissione al meglio delle loro capacità. La Commissione dovrebbe concludere l'inchiesta sulla scorta delle migliori prove disponibili.

(17)

Durante l'inchiesta la Commissione potrebbe valutare se la pratica che distorce la concorrenza costituisca anche una violazione di un accordo internazionale sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo di cui l'Unione è parte. In tali casi, la Commissione potrebbe ritenere che la pratica che distorce la concorrenza e che costituisce anche una violazione di un accordo internazionale sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo di cui l'Unione è parte sarebbe affrontata in maniera più adeguata mediante l'applicazione di procedure di risoluzione delle controversie stabilite da tale accordo. La Commissione dovrebbe allora essere autorizzata a sospendere l'inchiesta avviata ai sensi del presente regolamento. Qualora l'applicazione di procedure di risoluzione delle controversie stabilite dall'accordo internazionale sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo di cui l'Unione è parte non riesca a porre adeguato rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di riprendere l'inchiesta.

(18)

Gli accordi sui trasporti aerei e il presente regolamento dovrebbero agevolare il dialogo con i paesi terzi interessati al fine di risolvere le controversie in maniera efficace e di ripristinare la concorrenza leale. Qualora l'inchiesta condotta dalla Commissione riguardi operazioni che rientrano in un accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo concluso con un paese terzo e di cui l'Unione non è parte, è opportuno garantire che la Commissione agisca con piena conoscenza di qualsiasi procedimento previsto o condotto dallo Stato membro interessato in forza di tale accordo e inerente alla situazione oggetto dell'inchiesta della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a informare la Commissione di conseguenza. In tal caso, tutti gli Stati membri interessati dovrebbero avere il diritto di notificare alla Commissione la loro intenzione di trattare la pratica che distorce la concorrenza esclusivamente nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie previste dai loro rispettivi accordi sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo conclusi con un paese terzo di cui l'Unione non è parte. Se tutti gli Stati membri interessati notificano tale intenzione alla Commissione e non vengono sollevate obiezioni, la Commissione dovrebbe sospendere temporaneamente la sua inchiesta.

(19)

Se gli Stati membri interessati intendono affrontare la pratica che distorce la concorrenza esclusivamente mediante le procedure di risoluzione delle controversie applicabili a norma degli accordi sul trasporto aereo, degli accordi sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo che abbiano concluso con il paese terzo interessato al fine di adempiere gli obblighi derivanti da tali accordi, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per procedere sollecitamente alle procedure di risoluzione bilaterale delle controversie e dovrebbero informarne pienamente la Commissione. Qualora la pratica che distorce la concorrenza persista e la Commissione riprenda l'inchiesta, è opportuno tener conto delle conclusioni tratte durante l'applicazione di tale accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo al fine di garantire che la concorrenza leale sia ripristinata quanto prima.

(20)

È opportuno tener conto delle conclusioni tratte durante l'applicazione delle procedure di risoluzione delle controversie previste da un accordo internazionale sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo di cui l'Unione o uno Stato membro è parte.

(21)

Per ragioni di efficienza amministrativa e in vista di un'eventuale chiusura del procedimento senza l'imposizione di misure, è opportuno prevedere la possibilità di sospendere il procedimento nel caso in cui il paese terzo interessato o il soggetto del paese terzo interessato abbia adottato provvedimenti incisivi per eliminare la pratica in questione che distorce la concorrenza oppure il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio da essa risultanti.

(22)

Le conclusioni in materia di pregiudizio o minaccia di pregiudizio per i vettori aerei dell'Unione interessati dovrebbero rispecchiare una valutazione realistica della situazione e basarsi pertanto su tutti i fattori pertinenti, in particolare quelli riguardanti la situazione di tali vettori e la situazione generale del mercato del trasporto aereo interessato.

(23)

È necessario stabilire le condizioni alle quali il procedimento dovrebbe essere concluso, con o senza l'imposizione di misure di riparazione.

(24)

Le misure di riparazione riguardanti le pratiche che distorcono la concorrenza sono volte a compensare il pregiudizio che tali pratiche arrecano. Dette misure dovrebbero pertanto assumere la forma di obblighi finanziari o di altri provvedimenti che, rappresentando un valore pecuniario quantificabile, siano in grado di sortire il medesimo effetto. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, le misure, di qualunque natura esse siano, dovrebbero limitarsi a quanto necessario per compensare il pregiudizio individuato. La misura di riparazione dovrebbe tener conto del corretto funzionamento del mercato dei trasporti aerei dell'Unione e non dovrebbe comportare un indebito vantaggio a favore di un vettore aereo o gruppo di vettori aerei.

(25)

Il presente regolamento non intende imporre norme ai vettori aerei di paesi terzi, ad esempio per quanto riguarda le sovvenzioni, introducendo obblighi più restrittivi rispetto a quelli applicabili ai vettori dell'Unione.

(26)

Le situazioni esaminate in forza del presente regolamento e le loro potenziali ripercussioni sugli Stati membri potrebbero variare in funzione delle circostanze. Dovrebbe quindi essere possibile applicare misure di riparazione, a seconda del caso, a uno o più vettori aerei di paesi terzi, a un'area geografica specifica o per un periodo di tempo specifico, oppure fissare una data futura a decorrere dalla quale devono essere applicate.

(27)

Le misure di riparazione non dovrebbero consistere nella sospensione o limitazione dei diritti di traffico che sono concessi da uno Stato membro a un paese terzo.

(28)

Conformemente al medesimo principio di proporzionalità, le misure di riparazione riguardanti le pratiche che distorcono la concorrenza dovrebbero restare in vigore per il tempo e nella misura necessari in considerazione di tali pratiche e del pregiudizio da esse risultante. Qualora le circostanze lo giustifichino, è pertanto opportuno prevedere un riesame.

(29)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(30)

La Commissione dovrebbe informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento mediante una relazione. Tale relazione dovrebbe includere informazioni concernenti l'applicazione delle misure di riparazione, la chiusura di inchieste senza misure di riparazione, i riesami delle misure di riparazione e la cooperazione con gli Stati membri, le parti interessate e i paesi terzi. La relazione dovrebbe essere redatta e trattata con l'opportuno livello di riservatezza.

(31)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la protezione efficace, uguale per tutti i vettori dell'Unione e basata su criteri e procedure uniformi dal pregiudizio o dalla minaccia di pregiudizio nei confronti di uno o più vettori aerei dell'Unione a seguito di pratiche che distorcono la concorrenza adottate da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 868/2004, è opportuno abrogare detto regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per lo svolgimento di inchieste da parte della Commissione e per l'adozione di misure di riparazione relativamente alle pratiche che distorcono la concorrenza tra vettori aerei dell'Unione e vettori aerei di paesi terzi e arrecano o minacciano di arrecare pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione.

2.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 95/93 e dell'articolo 20 della direttiva 96/67/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «vettore aereo»: un vettore aereo quale definito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

2)   «servizio di trasporto aereo»: un volo o una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci o di posta;

3)   «parte interessata»: qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno autonoma personalità giuridica, che potrebbe nutrire un interesse significativo nell'esito del procedimento, compresi, a titolo non esaustivo, i vettori aerei;

4)   «Stato membro interessato»: qualsiasi Stato membro:

a)

che abbia rilasciato la licenza di esercizio ai vettori aerei dell'Unione interessati ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008; o

b)

in virtù del cui accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo con il paese terzo interessato operino i vettori aerei dell'Unione interessati;

5)   «soggetto di un paese terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno autonoma personalità giuridica, sottoposto alla giurisdizione di un paese terzo, controllato o meno dal governo di un paese terzo, che partecipa direttamente o indirettamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo o di servizi connessi o alla fornitura di infrastrutture o servizi utilizzati per fornire servizi di trasporto aereo o servizi connessi;

6)   «pratiche che distorcono la concorrenza»: pratiche discriminatorie e sovvenzioni;

7)   «minaccia di pregiudizio»: una minaccia il cui evolversi in pregiudizio è chiaramente prevedibile, molto probabile e imminente, e che può essere attribuita oltre ogni ragionevole dubbio a un'azione o una decisione di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo;

8)   «pratica discriminatoria»: una differenziazione di qualsiasi tipo, senza obiettiva giustificazione, riguardante la fornitura di beni o servizi, compresi i servizi pubblici, impiegati per la prestazione di servizi di trasporto aereo, o concernente il loro trattamento da parte delle autorità pubbliche competenti per tali servizi, comprese le pratiche relative alla navigazione aerea o alle infrastrutture e ai servizi aeroportuali, il carburante, i servizi di assistenza a terra, la sicurezza, i sistemi telematici di prenotazione, l'assegnazione delle bande orarie, le tariffe e l'utilizzo di altre infrastrutture o altri servizi impiegati per la prestazione di servizi di trasporto aereo;

9)   «sovvenzione»: un contributo finanziario:

a)

concesso da un governo o da un altro organismo pubblico di un paese terzo in una delle seguenti forme:

i)

provvedimento di un governo o di un altro organismo pubblico che comporti il trasferimento diretto di fondi o il potenziale trasferimento diretto di fondi o passività (quali sovvenzioni, prestiti, iniezioni di capitale, garanzie su prestiti, compensazione delle perdite operative o compensazione degli oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche);

ii)

rinuncia da parte di un governo o di un altro organismo pubblico ad entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse (ad esempio, un trattamento fiscale preferenziale o incentivi fiscali quali i crediti d'imposta);

iii)

fornitura o acquisto di beni o servizi da parte di un governo o di un altro organismo pubblico, comprese le aziende a controllo pubblico;

iv)

caso in cui un governo o un altro organismo pubblico effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento o incarichi o dia ordine a un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti i), ii e iii), che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisca in sostanza dalle normali prassi dei governi;

b)

che conferisce un vantaggio; e

c)

limitato, di diritto o di fatto, ad un soggetto o un'industria o a un gruppo di soggetti o industrie rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente;

10)   «vettore aereo dell'Unione»: un vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CE) n. 1008/2008;

11)   «vettore aereo dell'Unione interessato»: il vettore aereo che subisce il presunto pregiudizio o la presunta minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 3

Interesse dell'Unione

1.   La determinazione dell'interesse dell'Unione ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è effettuata dalla Commissione sulla base di una valutazione di tutti i vari interessi pertinenti alla specifica situazione, considerati nel loro complesso. Nel determinare l'interesse dell'Unione è data la priorità alla necessità di tutelare gli interessi dei consumatori e di mantenere un elevato livello di connettività per i passeggeri e per l'Unione. Nel contesto della catena del trasporto aereo nel suo insieme, la Commissione può tenere conto anche dei pertinenti fattori sociali. La Commissione considera anche la necessità di eliminare le pratiche che distorcono la concorrenza, di ripristinare una concorrenza effettiva e leale e di evitare ogni distorsione del mercato interno.

2.   L'interesse dell'Unione è determinato in base a un'analisi economica effettuata dalla Commissione. La Commissione basa tale analisi sulle informazioni raccolte presso le parti interessate. Nel determinare l'interesse dell'Unione, la Commissione ricerca anche altre eventuali informazioni pertinenti che ritenga necessarie e, in particolare, tiene conto dei fattori di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

3.   La determinazione dell'interesse dell'Unione ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è effettuata soltanto se tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto, presentare informazioni alla Commissione o chiedere di essere sentite dalla Commissione, nel rispetto dei termini specificati all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b). Le richieste di audizione devono precisare i motivi relativi all'interesse dell'Unione sui quali le parti desiderano essere sentite.

4.   Le parti interessate di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono chiedere di prendere conoscenza dei fatti e delle considerazioni sulla cui base è probabile siano prese le decisioni. Tali informazioni sono fornite per quanto possibile, in conformità dell'articolo 8 e fatta salva qualsiasi decisione successiva della Commissione.

5.   L'analisi economica di cui al paragrafo 2 è trasmessa per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO

Articolo 4

Apertura del procedimento

1.   Un'inchiesta è aperta in seguito alla presentazione di una denuncia scritta da parte di uno Stato membro, di uno o più vettori aerei dell'Unione o di un'associazione di vettori aerei dell'Unione, o su iniziativa della Commissione, se sussistono elementi di prova prima facie del verificarsi di tutte le seguenti circostanze:

a)

una pratica che distorce la concorrenza, adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo;

b)

un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio nei confronti di uno o più vettori aerei dell'Unione; e

c)

un nesso di causalità tra la presunta pratica e il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio presunti.

2.   Quando riceve una denuncia a norma del paragrafo 1, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri.

3.   La Commissione esamina tempestivamente l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia o a sua disposizione per determinare se vi sia sufficiente evidenza a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 1.

4.   La Commissione decide di non aprire un'inchiesta quando i fatti addotti nella denuncia non evidenziano un problema sistemico né si ripercuotono in misura significativa su uno o più vettori aerei dell'Unione.

5.   Qualora decida di non aprire un'inchiesta, la Commissione informa il denunciante e tutti gli Stati membri di questa decisione e dei relativi motivi. Le informazioni fornite sono trasmesse anche al Parlamento europeo in conformità dell'articolo 17.

6.   Ove gli elementi di prova presentati siano insufficienti ai fini del paragrafo 1, la Commissione ne informa il denunciante entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la denuncia. Il denunciante dispone di 45 giorni per fornire elementi di prova supplementari. Se il denunciante non vi provvede entro tale termine, la Commissione può decidere di non aprire l'inchiesta.

7.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, la Commissione decide se aprire un'inchiesta in conformità del paragrafo 1 entro un termine massimo di cinque mesi dalla presentazione della denuncia.

8.   Fatto salvo il paragrafo 4, se ritiene che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione procede per le seguenti fasi:

a)

apertura del procedimento e relativa notifica agli Stati membri e al Parlamento europeo;

b)

pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'avviso annuncia l'apertura dell'inchiesta, precisa l'ambito dell'inchiesta stessa, il paese terzo o il soggetto di un paese terzo che avrebbe intrapreso pratiche che distorcono la concorrenza, il presunto pregiudizio o la presunta minaccia di pregiudizio e i vettori aerei dell'Unione interessati, e indica il termine entro il quale le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto, presentare informazioni o chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine è di almeno 30 giorni;

c)

notifica ufficiale dell'apertura dell'inchiesta ai rappresentanti del paese terzo e del soggetto del paese terzo interessati;

d)

comunicazione al denunciante e al comitato di cui all'articolo 16 in merito all'apertura dell'inchiesta.

9.   Se viene ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta, la denuncia è considerata come non presentata. Ciò non pregiudica il diritto della Commissione di aprire un'inchiesta di propria iniziativa a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

Inchiesta

1.   Una volta aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.

2.   L'inchiesta è intesa a determinare se una pratica che distorce la concorrenza, adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, abbia arrecato un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione interessati.

3.   Se, nel corso dell'inchiesta di cui al presente articolo, paragrafo 2, la Commissione raccoglie elementi di prova atti a stabilire che una pratica possa avere un impatto negativo sulla connettività aerea di una determinata regione, di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri, e di conseguenza sui passeggeri, tali elementi di prova sono presi in considerazione in sede di determinazione dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 3.

4.   La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritenga necessarie allo svolgimento dell'inchiesta e verifica l'esattezza delle informazioni ricevute dai vettori aerei dell'Unione interessati oppure dal paese terzo, da una parte interessata o dal soggetto del paese terzo interessato, ovvero raccolte presso i medesimi.

5.   Se incomplete, le informazioni fornite a norma del paragrafo 4 sono prese in considerazione purché non siano false o fuorvianti.

6.   Se le informazioni o gli elementi di prova non sono ammessi, la parte che li ha forniti è immediatamente informata dei motivi e ha la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni entro un termine specificato.

7.   La Commissione può chiedere agli Stati membri interessati di sostenerla nel corso dell'inchiesta. In particolare, su richiesta della Commissione, adottano le misure necessarie per sostenerla nell'inchiesta fornendo le informazioni pertinenti e disponibili. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri si adoperano per contribuire alle pertinenti verifiche e analisi.

8.   Qualora risulti necessario, la Commissione può svolgere inchieste nel territorio di un paese terzo, a condizione che il soggetto del paese terzo interessato abbia dato il suo consenso e il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni.

9.   Le parti che si sono manifestate entro i termini indicati nell'avviso di apertura vengono sentite qualora abbiano presentato una richiesta di audizione che dimostri che sono parti interessate.

10.   I denuncianti, le parti interessate, gli Stati membri e i rappresentanti del paese terzo o del soggetto del paese terzo interessati possono consultare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione, ad eccezione dei documenti interni ad uso della Commissione e delle amministrazioni dell'Unione e degli Stati membri interessati, purché tali informazioni non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 ed essi ne abbiano fatto richiesta scritta alla Commissione.

Articolo 6

Sospensione

1.   La Commissione può sospendere l'inchiesta se appare più opportuno affrontare la pratica che distorce la concorrenza esclusivamente nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie stabilite da un accordo applicabile sul trasporto aereo o sui servizi aerei di cui l'Unione è parte o da qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo di cui l'Unione è parte. La Commissione informa gli Stati membri in merito alla sospensione dell'inchiesta.

La Commissione può riprendere l'inchiesta in uno dei seguenti casi:

a)

la procedura condotta nell'ambito dell'accordo applicabile sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo ha portato alla constatazione di una violazione commessa dall'altra parte o dalle altre parti dell'accordo che sia diventata definitiva e vincolante per tale altra parte o tali altre parti, ma non sono state adottate misure correttive prontamente o entro il termine stabilito secondo le pertinenti procedure;

b)

la pratica che distorce la concorrenza non è stata eliminata entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'inchiesta.

2.   La Commissione sospende l'inchiesta se, entro 15 giorni dalla data di notifica dell'apertura dell'inchiesta:

a)

tutti gli Stati membri interessati di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), l'hanno informata della loro intenzione di affrontare la pratica che distorce la concorrenza esclusivamente nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie applicabili a norma degli accordi sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo che hanno concluso con il paese terzo interessato; e

b)

nessuno degli Stati membri interessati di cui all'articolo 2, punto 4), lettera a), ha sollevato obiezioni.

In tali casi di sospensione, si applica l'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

3.   La Commissione può riprendere l'inchiesta in uno dei seguenti casi:

a)

gli Stati membri interessati di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), non hanno avviato la procedura di risoluzione delle controversie a norma del pertinente accordo internazionale entro 3 mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

gli Stati membri interessati di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), notificano alla Commissione che l'esito delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, paragrafo 2, non è stato attuato correttamente e sollecitamente;

c)

tutti gli Stati membri interessati chiedono alla Commissione di riprendere l'inchiesta;

d)

la Commissione giunge alla conclusione che la pratica che distorce la concorrenza non è stata eliminata entro 12 mesi dalla data di notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), da parte degli Stati membri interessati;

e)

nei casi di urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 3, se la pratica che distorce la concorrenza non è stata eliminata entro nove mesi dalla data di notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera a), da parte degli Stati membri interessati di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b); su richiesta di uno Stato membro interessato, in casi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di tre mesi dalla Commissione.

Articolo 7

Cooperazione con gli Stati membri in relazione ai procedimenti concernenti i casi che rientrano nel capo III

1.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le riunioni pertinenti programmate nel quadro dell'accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di eventuali disposizioni sui servizi di trasporto aereo previste da qualsiasi altro accordo concluso con il paese terzo interessato per discutere della questione oggetto dell'inchiesta. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione l'ordine del giorno e tutte le informazioni pertinenti che consentono la comprensione degli argomenti da trattare in tali riunioni.

2.   Lo Stato membro interessato tiene informata la Commissione in merito allo svolgimento di qualsiasi procedura di risoluzione delle controversie prevista in un accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o in eventuali disposizioni sui servizi di trasporto aereo previste da qualsiasi altro accordo concluso con il paese terzo interessato e, se del caso, invita la Commissione a partecipare a tali riunioni. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.

Articolo 8

Riservatezza

1.   Per motivi debitamente giustificati, la Commissione tratta come riservate le informazioni di natura riservata — comprese, ma non solo, le informazioni la cui rivelazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale quest'ultima ha ottenuto l'informazione — oppure comunicate in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta.

2.   Le parti interessate che forniscono informazioni riservate sono tenute a presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate in via riservata possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti interessate possono segnalare l'impossibilità di riassumere le informazioni riservate. In tal caso vengono comunicati i motivi di tale impossibilità.

3.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. Il presente paragrafo non osta all'uso delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di un'altra inchiesta a norma del presente regolamento.

4.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro rispettivi funzionari, sono tenuti a non rivelare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte interessata dall'inchiesta. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri, oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri, non sono divulgati, salvo diversa esplicita disposizione del presente regolamento.

5.   Quando si ritiene che una domanda intesa a ottenere un trattamento riservato non sia giustificata e quando chi ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, si può non tenere conto di tali informazioni.

6.   Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità dell'Unione, di informazioni generali e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né degli elementi di prova su cui si sono basate le autorità dell'Unione, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate a non vedere rivelati i loro segreti d'impresa o amministrativi.

7.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune destinate a garantire la riservatezza delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento e a condizione che siano compatibili con le sue disposizioni.

Articolo 9

Base per le conclusioni in caso di omessa collaborazione

Qualora l'accesso alle informazioni necessarie venga negato o non sia fornito entro i termini previsti dal presente regolamento oppure qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati e agli elementi di prova disponibili. Se la Commissione ritiene che siano state fornite informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione.

Articolo 10

Comunicazioni ai soggetti interessati

1.   La Commissione comunica al paese terzo, al soggetto del paese terzo e al vettore aereo del paese terzo interessati, nonché al denunciante, alle parti interessate, agli Stati membri e ai vettori aerei dell'Unione interessati i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intende adottare misure di riparazione o chiudere il procedimento senza l'adozione di misure di riparazione. Tale comunicazione avviene al più tardi un mese prima che sia convocato il comitato di cui all'articolo 16, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, o all'articolo 14, paragrafo 1.

2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica un'eventuale decisione successiva della Commissione. Laddove la Commissione intenda fondare tale decisione su fatti e considerazioni nuovi o diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

3.   Ulteriori informazioni fornite dopo la suddetta comunicazione sono prese in considerazione unicamente se pervenute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a 14 giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debba essere effettuata un'ulteriore comunicazione finale.

Articolo 11

Durata e sospensione del procedimento

1.   Il procedimento si conclude entro 20 mesi. Tale periodo può essere prorogato in casi debitamente giustificati. In caso di sospensione del procedimento di cui al paragrafo 4, il periodo di sospensione non è conteggiato nella durata del procedimento.

2.   L'inchiesta si conclude entro 12 mesi. Tale periodo può essere prorogato in casi debitamente giustificati. In caso di sospensione dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 6, il periodo di sospensione non è conteggiato nella durata dell'inchiesta. Qualora il periodo previsto per l'inchiesta venga prorogato, la durata della proroga è aggiunta alla durata totale del procedimento stabilita nel presente articolo, paragrafo 1.

3.   In caso di urgenza, ossia nelle situazioni in cui, sulla base di prove evidenti presentate dal denunciante o dalle parti interessate, il pregiudizio nei confronti di vettori aerei dell'Unione potrebbe essere irreversibile, la durata del procedimento può essere ridotta a nove mesi.

4.   La Commissione sospende il procedimento qualora il paese terzo interessato o il soggetto del paese terzo interessato abbia adottato provvedimenti incisivi per eliminare la pratica che distorce la concorrenza o il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati.

5.   Nei casi di cui al paragrafo 4, la Commissione riprende il procedimento se la pratica che distorce la concorrenza, il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati non sono stati eliminati al termine di un lasso di tempo ragionevole e comunque non superiore a 6 mesi.

CAPO III

PRATICHE CHE DISTORCONO LA CONCORRENZA

Articolo 12

Determinazione del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio

1.   L'accertamento del pregiudizio ai fini del presente capo si basa su elementi di prova e tiene conto dei fattori pertinenti, segnatamente:

a)

della situazione dei vettori aerei dell'Unione interessati, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la frequenza dei servizi, l'utilizzo delle capacità, l'effetto rete, le vendite, la quota di mercato, gli utili, il rendimento del capitale, gli investimenti e l'occupazione;

b)

della situazione generale dei mercati dei servizi di trasporto aereo interessati, in particolare in termini di livello di tariffe o tasse, di capacità e frequenza dei servizi di trasporto aereo o di utilizzo della rete.

2.   L'esistenza di una minaccia di pregiudizio è accertata sulla base di prove evidenti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. L'evoluzione in pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile, molto probabile e imminente, e attribuibile oltre ogni ragionevole dubbio a un'azione o una decisione di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo.

3.   Per accertare l'esistenza di una minaccia di pregiudizio, si prendono in considerazione fattori quali:

a)

l'evoluzione prevedibile della situazione dei vettori aerei dell'Unione interessati, in particolare per quanto riguarda la frequenza dei servizi, l'utilizzo delle capacità, l'effetto rete, le vendite, la quota di mercato, gli utili, il rendimento del capitale, gli investimenti e l'occupazione;

b)

l'evoluzione prevedibile della situazione generale dei mercati dei servizi di trasporto aereo potenzialmente interessati, in particolare in termini di livello di tariffe o tasse, di capacità e frequenza dei servizi di trasporto aereo o di utilizzo della rete.

Sebbene nessuno dei fattori elencati alle lettere a) e b) sia di per sé necessariamente determinante, la totalità dei fattori considerati deve consentire di concludere che è imminente un'ulteriore pratica che distorce la concorrenza dalla quale, se non venissero prese misure, deriverebbe un pregiudizio.

4.   La Commissione fissa un periodo di inchiesta che comprende, a titolo non esaustivo, il periodo durante il quale si presume che il pregiudizio si sia verificato e analizza gli elementi di prova pertinenti nel corso di tale periodo.

5.   Se il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati sono causati da fattori diversi dalla pratica che distorce la concorrenza, essi non sono attribuiti alla pratica in esame e non sono presi in considerazione.

Articolo 13

Chiusura senza misure di riparazione

1.   La Commissione chiude l'inchiesta senza che siano adottate misure di riparazione in caso di ritiro della denuncia, a meno che non prosegua l'inchiesta di sua iniziativa.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione con cui chiude l'inchiesta condotta a norma dell'articolo 5 senza adottare misure di riparazione qualora:

a)

concluda che non è stato accertato uno dei seguenti elementi:

i)

l'esistenza di una pratica che distorce la concorrenza, adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo;

ii)

l'esistenza di un pregiudizio o di una minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati;

iii)

l'esistenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio e la pratica in questione;

b)

concluda che l'adozione di misure di riparazione a norma dell'articolo 14 sarebbe contraria all'interesse dell'Unione;

c)

il paese terzo interessato o il soggetto del paese terzo interessato abbia eliminato la pratica che distorce la concorrenza; o

d)

il paese terzo interessato o il soggetto del paese terzo interessato abbia eliminato il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3.   La decisione di chiusura dell'inchiesta a norma del paragrafo 2 è debitamente motivata ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Misure di riparazione

1.   Fatto salvo l'articolo 13, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano misure di riparazione per il caso in cui l'inchiesta condotta a norma dell'articolo 5 concluda che una pratica che distorce la concorrenza adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo ha arrecato un pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione interessati.

Gli atti di esecuzione che stabiliscono le misure di riparazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a), sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione che stabiliscono le misure di riparazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera b), sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3.

2.   Fatto salvo l'articolo 13, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono misure di riparazione per il caso in cui l'inchiesta condotta a norma dell'articolo 5 concluda che una pratica che distorce la concorrenza adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo arreca una minaccia di pregiudizio, in conformità dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, ai vettori aerei dell'Unione interessati. Tali misure di riparazione non entrano in vigore prima che la minaccia di pregiudizio sia diventata un pregiudizio effettivo.

Gli atti di esecuzione che stabiliscono le misure di riparazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a), sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione che stabiliscono le misure di riparazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera b), sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3.

3.   Le misure di riparazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono imposte nei confronti dei vettori aerei di paesi terzi che beneficiano della pratica che distorce la concorrenza e possono assumere la forma di:

a)

obblighi finanziari;

b)

qualsiasi misura operativa di valore equivalente o inferiore, come la sospensione di concessioni, di prestazioni dovute o di altri diritti del vettore aereo del paese terzo. È data priorità alle misure operative reciproche, a condizione che non siano contrarie all'interesse dell'Unione o incompatibili con il diritto dell'Unione o con gli obblighi internazionali.

4.   Le misure di riparazione di cui ai paragrafi 1 e 2 non eccedono quanto necessario per compensare il pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati. A tal fine, tali misure di riparazione possono essere limitate a un'area geografica specifica o essere limitate nel tempo.

5.   Le misure di riparazione non consistono nella sospensione o limitazione dei diritti di traffico concessi da uno Stato membro a un paese terzo a norma di un accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di eventuali disposizioni sui servizi di trasporto aereo previste da qualsiasi altro accordo concluso con tale paese terzo.

6.   Le misure di riparazione di cui ai paragrafi 1 e 2 non inducono l'Unione o gli Stati membri interessati a violare accordi sul trasporto aereo o sui servizi aerei, né alcuna disposizione sui servizi di trasporto aereo prevista da un accordo commerciale o qualsiasi altro accordo concluso con il paese terzo interessato.

7.   La decisione di chiusura dell'inchiesta con l'adozione delle misure di riparazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è debitamente motivata ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Riesame delle misure di riparazione

1.   Le misure di riparazione di cui all'articolo 14 restano in vigore per il tempo e nella misura necessari in considerazione del persistere delle pratiche che distorcono la concorrenza e del pregiudizio da esse risultante. A tal fine si applica la procedura di riesame di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scritta sull'efficacia e sull'impatto delle misure di riparazione.

2.   Qualora le circostanze lo giustifichino, la necessità di lasciare in vigore le misure di riparazione nella loro forma iniziale può essere riesaminata su iniziativa della Commissione o del denunciante o su richiesta motivata degli Stati membri interessati, del paese terzo interessato o del soggetto del paese terzo interessato.

3.   Nel corso di tale riesame, la Commissione valuta se continuino a sussistere la pratica che distorce la concorrenza, il pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra detta pratica e il pregiudizio.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che, a seconda dei casi, abrogano, modificano o mantengono in vigore le misure di riparazione di cui all'articolo 14. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Relazioni e informazioni

1.   La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione e all'attuazione del presente regolamento. Tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 8, la relazione include informazioni concernenti l'applicazione delle misure di riparazione, la chiusura di inchieste senza misure di riparazione, i riesami delle misure di riparazione e la cooperazione con gli Stati membri, le parti interessate e i paesi terzi.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare la Commissione a presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 868/2004 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 58.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(3)  Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

(4)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

(5)  Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).


DIRETTIVE

10.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/18


DIRETTIVA (UE) 2019/713 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti costituiscono una minaccia alla sicurezza in quanto rappresentano fonti di entrate per la criminalità organizzata e quindi rendono possibili altre attività criminali come il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani.

(2)

Esse rappresentano inoltre un ostacolo al mercato unico digitale, intaccando la fiducia dei consumatori e causando una perdita economica diretta.

(3)

La decisione quadro 2001/413/GAI (3) deve essere aggiornata e integrata per includere nuove disposizioni in materia di reati, con riferimento in particolare alla frode informatica, in materia di sanzioni, prevenzione, assistenza alle vittime, e cooperazione transfrontaliera.

(4)

L'esistenza di lacune e differenze considerevoli nel diritto degli Stati membri in materia di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti può ostacolare la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento di questi tipi di reato e di altre gravi forme di criminalità organizzata ad essi connesse e da essi facilitate, e rende più difficile la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria, e quindi meno efficaci, con conseguenze negative sul piano della sicurezza.

(5)

Le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti presentano una notevole dimensione transfrontaliera, accentuata dalla loro natura sempre più digitale, il che sottolinea la necessità di un'azione di ravvicinamento del diritto penale nel settore delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

(6)

Negli ultimi anni si è verificata non soltanto una crescita esponenziale dell'economia digitale, ma anche una proliferazione dell'innovazione in numerosi settori, tra cui quello delle tecnologie di pagamento. Le nuove tecnologie di pagamento comportano l'uso di nuovi tipi di strumenti di pagamento, che da un lato creano nuove opportunità per i consumatori e le imprese, ma dall'altro aumentano anche le opportunità di frode. Di conseguenza, il quadro giuridico deve restare pertinente e aggiornato in considerazione di tali sviluppi tecnologici sulla base di un approccio tecnologicamente neutro.

(7)

Le frodi non solo sono utilizzate per finanziare gruppi criminali, ma limitano anche lo sviluppo del mercato unico digitale e rendono i cittadini più riluttanti a effettuare acquisti online.

(8)

Per garantire un approccio coerente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva e facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, è importante che il settore delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti disponga di definizioni comuni. Le definizioni dovrebbero contemplare nuovi tipi di strumenti di pagamento diversi dai contanti che consentono trasferimenti di denaro elettronico e di valute virtuali. È opportuno che la definizione di strumenti di pagamento diversi dai contanti riconosca che uno strumento di pagamento diverso dai contanti possa essere composto di elementi differenti che operano congiuntamente, ad esempio, un'applicazione per pagamenti tramite dispositivo mobile e la corrispondente autorizzazione (ad esempio una password). Ai fini della presente direttiva, il concetto di strumento di pagamento diverso dai contanti dovrebbe essere inteso nel senso che lo strumento pone il titolare o l'utente dello strumento nella posizione di permettere realmente un trasferimento di denaro o valore monetario o di iniziare un ordine di pagamento. Ad esempio, ottenere illecitamente un'applicazione per pagamenti tramite dispositivo mobile senza la necessaria autorizzazione non dovrebbe essere considerato un ottenimento illecito di uno strumento di pagamento diverso dai contanti, in quanto non permette realmente all'utente di trasferire denaro o valore monetario.

(9)

Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, la presente direttiva dovrebbe applicarsi limitatamente alla funzione di pagamento dello strumento in questione.

(10)

La presente direttiva dovrebbe coprire le monete virtuali soltanto nella misura in cui possono essere comunemente utilizzate per effettuare pagamenti. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a provvedere affinché il loro diritto nazionale preveda per le future valute virtuali emesse dalle rispettive banche centrali o altre autorità pubbliche lo stesso livello di protezione dai reati di frode di cui godono i mezzi di pagamento diversi dai contanti in generale. I portafogli elettronici che consentono il trasferimento di valute virtuali dovrebbero essere coperti dalla presente direttiva nella stessa misura degli strumenti di pagamento diversi dai contanti. La definizione del termine «mezzi di scambio digitali» dovrebbe riconoscere che i portafogli elettronici per il trasferimento di valute virtuali possono presentare, ma non presentano necessariamente, le caratteristiche di uno strumento di pagamento e non dovrebbe estendere la definizione di strumento di pagamento.

(11)

L'invio di fatture false per ottenere le credenziali di pagamento dovrebbe essere considerato un tentativo di illecita appropriazione compresa nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(12)

Applicando il diritto penale principalmente agli strumenti di pagamento che impiegano forme speciali di protezione dall'imitazione o dagli abusi, si intende incoraggiare gli operatori a fornire tali forme speciali di protezione agli strumenti di pagamento che essi emettono.

(13)

Sono indispensabili misure di diritto penale efficaci ed efficienti al fine di proteggere i mezzi di pagamento diversi dai contanti da frodi e falsificazioni. In particolare, occorre un'impostazione comune del diritto penale per quanto riguarda gli elementi costitutivi della condotta criminale che contribuiscono o preparano il terreno all'effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Condotte come la raccolta e il possesso di strumenti di pagamento allo scopo di commettere frodi, ad esempio mediante il phishing, lo skimming, oppure indirizzando o reindirizzando gli utenti di un servizio di pagamento verso siti web falsi, e la loro distribuzione, ad esempio vendendo su Internet informazioni relative alle carte di credito, dovrebbero essere qualificate come un reato a sé stante, indipendentemente dal requisito di un'utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Pertanto, tali condotte criminali dovrebbero includere anche i casi in cui il possesso, l'ottenimento o la distribuzione non portino necessariamente all'utilizzazione fraudolenta di tali strumenti di pagamento. Tuttavia, nei casi in cui la presente direttiva configura il possesso o la detenzione come reato, tale criminalizzazione non dovrebbe comprendere la semplice omissione. La presente direttiva non dovrebbe sanzionare l'uso legittimo degli strumenti di pagamento, anche nel quadro della fornitura di servizi di pagamento innovativi come quelli generalmente messi a punto dalle società di tecnologia finanziaria.

(14)

Riguardo ai reati contemplati nella presente direttiva, il concetto di intenzionalità si applica a tutti gli elementi costitutivi di tali reati in conformità del diritto nazionale. 'E possibile che il carattere intenzionale di un'azione e la conoscenza o la finalità che debbono costituire un elemento di un reato possano essere dedotti da circostanze materiali oggettive. I reati che non hanno il requisito dell'intenzionalità non dovrebbero essere oggetto della presente direttiva.

(15)

La presente direttiva si riferisce a forme classiche di condotta, come la frode, la falsificazione, il furto e l'illecita appropriazione, definite dal diritto nazionale già prima dell'era digitale. L'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva a strumenti di pagamento immateriali presuppone pertanto la definizione di forme equivalenti di condotta in ambito digitale, con cui integrare e rafforzare la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L'ottenimento illecito di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti dovrebbe costituire reato, almeno se esso comporta la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40/UE o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti. Per «appropriazione indebita» si dovrebbe intendere la condotta dell'utilizzo consapevole e senza diritto, a vantaggio proprio o di altri, di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti, da parte del soggetto cui è stato assegnato. L'atto di procurare per sé o per altri, a fini di utilizzazione fraudolenta, il suddetto strumento già illecitamente ottenuto dovrebbe essere punibile senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali dell'ottenimento illecito, né l'esistenza di una condanna precedente o simultanea, per il reato presupposto che ha condotto all'ottenimento illecito.

(16)

La presente direttiva fa altresì riferimento a strumenti che possono essere utilizzati per commettere i reati in essa previsti. Data la necessità di evitare una criminalizzazione di tali strumenti quando essi siano prodotti e posti in commercio per fini legittimi e pertanto, anche se utilizzabili per commettere reati, non costituiscano di per sé una minaccia, la criminalizzazione dovrebbe essere limitata agli strumenti principalmente concepiti o specificamente adattati al fine di commettere i reati di cui alla presente direttiva.

(17)

Le sanzioni e le pene previste per le frodi e per le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive in tutta l'Unione. La presente direttiva lascia impregiudicate l'individualizzazione e l'applicazione delle sanzioni e l'esecuzione delle sentenze a seconda delle circostanze del caso specifico e delle norme generali di diritto penale nazionale.

(18)

Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare o mantenere norme di diritto penale più rigorose per quanto riguarda le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, compresa una più ampia definizione dei reati.

(19)

È opportuno prevedere sanzioni più severe nei casi in cui il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (5). Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere specifiche circostanze aggravanti qualora il diritto nazionale contempli reati distinti e ciò possa comportare sanzioni più severe. Qualora un reato di cui alla presente direttiva sia stato commesso, in connessione con un altro reato di cui alla presente direttiva da parte della stessa persona, e uno di tali reati di fatto costituisce un elemento necessario del primo reato in questione, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto nazionale, prevedere che tale condotta sia considerata circostanza aggravante del reato principale.

(20)

Le regole sulla giurisdizione dovrebbero garantire che i reati di cui alla presente direttiva siano perseguiti in modo efficace. In generale il sistema di giustizia penale del paese in cui il reato si è verificato è il più idoneo a trattarlo. Ciascuno Stato membro dovrebbe quindi stabilire la giurisdizione nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e dei reati commessi dai loro cittadini. Gli Stati membri possono inoltre stabilire la giurisdizione nei confronti dei reati commessi sul loro territorio. Essi sono vivamente incoraggiati a farlo.

(21)

Rammentando gli obblighi di cui alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (6) e alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (7), si incoraggiano le autorità competenti ad avvalersi, in caso di conflitti di giurisdizione, della possibilità di svolgere consultazioni dirette con l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

(22)

Poiché sono necessari strumenti speciali per svolgere efficacemente le indagini sulle frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ed essendo tali strumenti importanti ai fini di un'efficace cooperazione internazionale tra le autorità nazionali, le autorità competenti di tutti gli Stati membri dovrebbero avere accesso agli strumenti generalmente utilizzati per i casi riguardanti la criminalità organizzata o altri reati gravi, se e nella misura in cui l'utilizzo di tali strumenti sia appropriato e commisurato alla natura e alla gravità dei reati quali definite dal diritto nazionale. Inoltre, le autorità di contrasto e le altre autorità competenti dovrebbero poter accedere tempestivamente alle informazioni utili per svolgere le indagini e perseguire i reati di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri sono incoraggiati a dotare le autorità competenti di risorse umane e finanziarie appropriate, al fine di svolgere indagini adeguate e di perseguire i reati contemplati dalla presente direttiva.

(23)

Le autorità nazionali che indagano o perseguono i reati di cui alla presente direttiva dovrebbero essere autorizzate a cooperare con altre autorità nazionali nello stesso Stato membro e con le loro controparti in altri Stati membri.

(24)

In numerosi casi, le attività criminali sono all'origine di incidenti che dovrebbero essere segnalati alle autorità nazionali competenti a norma della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). È lecito sospettare che tali incidenti siano di natura criminale anche se a quel punto non vi sono prove di reato sufficienti. A tale riguardo è opportuno incoraggiare gli operatori competenti di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali a condividere con le autorità di contrasto le relazioni prescritte dalla direttiva (UE) 2016/1148, così da fornire una risposta effettiva ed esauriente e agevolare l'imputazione di un atto e l'assunzione delle responsabilità da parte degli autori per le loro azioni. In particolare, la promozione di un ambiente sicuro, affidabile e più resiliente richiede la comunicazione sistematica, alle autorità di contrasto, degli incidenti di cui si sospetta la natura criminale grave. Inoltre, se del caso, è opportuno coinvolgere nelle indagini i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente designati conformemente alla direttiva (UE) 2016/1148 per fornire informazioni, se ritenuto opportuno a livello nazionale, e consulenza specialistica sui sistemi di informazione.

(25)

Gli incidenti di sicurezza gravi di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) possono essere di origine criminale. Se del caso, i fornitori di servizi di pagamento dovrebbero essere incoraggiati a inviare alle autorità di contrasto le relazioni che la direttiva (UE) 2015/2366 impone loro di trasmettere all'autorità competente del loro Stato membro.

(26)

Esistono diversi strumenti e meccanismi a livello di Unione per consentire lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di contrasto al fine di indagare e perseguire i reati. Per agevolare e accelerare la cooperazione tra le autorità nazionali di contrasto e garantire che tali strumenti e meccanismi siano sfruttati al meglio, la presente direttiva dovrebbe rafforzare il ruolo dei punti di contatto operativi introdotti dalla decisione quadro 2001/413/GAI. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di utilizzare le reti esistenti di punti di contatto operativi come quella istituita dalla direttiva 2013/40/UE. I punti di contatto dovrebbero fornire un'assistenza concreta, ad esempio facilitando lo scambio di informazioni pertinenti e la fornitura di consulenze tecniche o informazioni giuridiche. Per garantire il corretto funzionamento della rete, ciascun punto di contatto dovrebbe poter comunicare rapidamente con il punto di contatto in un altro Stato membro. Tenuto conto della notevole dimensione transfrontaliera dei reati compresi nella presente direttiva e in particolare della natura effimera delle prove elettroniche, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rispondere prontamente alle richieste urgenti provenienti dalla rete e di fornire una risposta entro otto ore. In casi particolarmente urgenti e gravi, gli Stati membri dovrebbero informare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

(27)

Comunicare senza indebiti ritardi i reati alle autorità pubbliche è fondamentale nella lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, in quanto spesso è il punto di partenza di indagini giudiziarie. Occorre adottare misure per incoraggiare le persone fisiche e giuridiche, in particolare le istituzioni finanziarie, a comunicare i reati alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie. Alla base di tali misure possono esservi diversi tipi di azione, tra cui atti legislativi contenenti l'obbligo di comunicare una sospetta frode, o azioni non legislative, come la creazione o il finanziamento di organizzazioni o meccanismi che favoriscono lo scambio di informazioni, oppure campagne di sensibilizzazione. Qualsiasi misura che comporta il trattamento dei dati personali di persone fisiche dovrebbe essere attuata in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In particolare, ogni trasmissione di informazioni tesa alla prevenzione e alla lotta conto i reati connessi alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti dovrebbe rispettare i requisiti stabiliti in tale regolamento, in particolare il legittimo presupposto per il trattamento.

(28)

Per facilitare la rapida e diretta comunicazione dei reati, la Commissione dovrebbe valutare attentamente la possibilità di introdurre sistemi efficaci di comunicazione delle frodi online da parte degli Stati membri e modelli standardizzati per la comunicazione a livello dell'Unione. Tali sistemi potrebbero favorire la comunicazione di frodi commesse con mezzi di pagamento diversi dai contanti che spesso avvengono online, rafforzando così il sostegno alle vittime, l'individuazione e l'analisi delle minacce poste dalla criminalità informatica, nonché il lavoro e la cooperazione transfrontaliera delle autorità nazionali competenti.

(29)

I reati di cui alla presente direttiva hanno spesso carattere transfrontaliero. Pertanto, la lotta contro tali reati richiede una stretta cooperazione tra gli Stati membri. Gli Stati membri sono incoraggiati ad assicurare, nella misura opportuna, un'applicazione efficace degli strumenti di riconoscimento reciproco e di mutua assistenza giudiziaria riguardo ai reati coperti dalla presente direttiva.

(30)

Le indagini e le azioni penali riguardanti tutti i tipi di frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, inclusi quelli che interessano piccole somme di denaro, sono particolarmente importanti al fine di combattere in modo efficace tale fenomeno. Gli obblighi di comunicazione, lo scambio di informazioni e le relazioni statistiche sono modi efficaci per individuare le attività fraudolente, in particolare attività analoghe che interessano piccole somme di denaro se considerate separatamente.

(31)

Le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti possono avere gravi conseguenze economiche e di altro tipo per chi ne è vittima. Quando tali frodi comportano, ad esempio, il furto d'identità, le conseguenze sono spesso più gravi a causa del danno alla reputazione e del danno professionale, del danno al rating del credito della persona e del grave danno emotivo. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di aiuto, sostegno e protezione per attenuare tali conseguenze.

(32)

Spesso le vittime impiegano molto tempo ad accorgersi che hanno subito una perdita economica a seguito di un reato di frode o falsificazione. Nel frattempo si potrebbe innescare una spirale di reati interconnessi che aggrava le conseguenze negative per le vittime.

(33)

Le persone fisiche vittime di una frode relativa a mezzi di pagamento diversi dai contanti godono dei diritti conferiti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di assistenza e sostegno alle vittime che siano ispirate alle misure stabilite da tale direttiva, ma che rispondano in maniera più diretta alle esigenze specifiche delle vittime di una frode legata al furto di identità. Tali misure dovrebbero comprendere, in particolare, la messa a disposizione di un elenco delle istituzioni che si occupano specificamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime, un sostegno psicologico specializzato e consigli sugli aspetti finanziari, pratici e legali, nonché un'assistenza per ottenere gli indennizzi previsti. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad istituire uno strumento nazionale unico di informazione online per facilitare alle vittime l'accesso all'assistenza e al sostegno. Anche le persone giuridiche dovrebbero beneficiare di informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati.

(34)

La presente direttiva dovrebbe stabilire il diritto, per le persone giuridiche, di ottenere informazioni, in conformità del diritto nazionale, sulle procedure per presentare una denuncia. Questo diritto è particolarmente necessario per le piccole e medie imprese e dovrebbe contribuire a creare un contesto imprenditoriale ad esse più favorevole. Le persone fisiche beneficiano già di questo diritto in virtù della direttiva 2012/29/UE.

(35)

Gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, dovrebbero adottare o rafforzare le politiche atte a prevenire le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché le misure volte a ridurre il rischio di tali reati, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione. In tale contesto, gli Stati membri potrebbero sviluppare e tenere aggiornato uno strumento di sensibilizzazione permanente online con esempi pratici di pratiche fraudolente in un formato che sia di semplice comprensione. Tale strumento può essere collegato allo strumento unico di informazione online per le vittime, o farne parte. Gli Stati membri potrebbero inoltre porre in essere programmi di ricerca e d'istruzione. È opportuno prestare speciale attenzione alle esigenze e agli interessi delle persone vulnerabili. Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per tali campagne.

(36)

È necessario raccogliere dati statistici sulle frodi e sulle falsificazioni relative a strumenti di pagamento diversi dai contanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere l'obbligo di garantire che sia istituito un sistema adeguato per registrare, produrre e fornire dati statistici sui reati di cui alla presente di direttiva.

(37)

La presente direttiva mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/413/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, a fini di chiarezza, è opportuno che la decisione quadro 2001/413/GAI sia integralmente sostituita per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

(38)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(39)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(40)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente assoggettare le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e migliorare e incoraggiare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti e tra le persone fisiche e giuridiche e le autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata o dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e dovrebbe essere attuata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Essa facilita la prevenzione di detti reati nonché la prestazione di assistenza e il sostegno alle vittime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;

b)

«dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

c)

«mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e la valuta virtuale;

d)

«valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente;

e)

«sistema di informazione» un sistema di informazione quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE;

f)

«dati informatici» i dati informatici quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/40/UE;

g)

«persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

TITOLO II

REATI

Articolo 3

Utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:

a)

l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti rubato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di illecita appropriazione;

b)

l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti contraffatto o falsificato.

Articolo 4

Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:

a)

il furto o altra illecita appropriazione di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;

b)

la contraffazione o falsificazione fraudolenta di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;

c)

il possesso di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato o altrimenti ottenuto mediante illecita appropriazione, o contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta;

d)

l'atto di procurare per sé o per altri, compresi la ricezione, l'appropriazione, l'acquisto, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto e la distribuzione, di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato, contraffatto o falsificato, a fini di utilizzazione fraudolenta.

Articolo 5

Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:

a)

l'ottenimento illecito di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti, almeno se tale ottenimento ha comportato la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40/UE, o appropriazione indebita di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;

b)

la contraffazione o la falsificazione fraudolente di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;

c)

la detenzione di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta, almeno laddove l'origine illecita sia nota al momento della detenzione dello strumento;

d)

l'atto di procurare per sé o per altri, compresi la vendita, il trasferimento e la distribuzione, o la messa a disposizione, uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta.

Articolo 6

Frode connessa ai sistemi di informazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte sia punibile come reato, se commesso intenzionalmente nel modo seguente:

a)

ostacolando, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione o interferendo con esso;

b)

introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici.

Articolo 7

Mezzi utilizzati per commettere i reati

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato la fabbricazione, l'ottenimento per sé o per altri, inclusi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto o la distribuzione, o la messa a disposizione di un dispositivo o di uno strumento, di dati informatici o di altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 4, lettere a) e b), all'articolo 5, lettere a) e b), o all'articolo 6, almeno se commessi con l'intenzione di utilizzare tali mezzi.

Articolo 8

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano punibili come reato.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere un reato di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettere a), b) e d), all'articolo 5, lettere a) e b), e all'articolo 6 sia punibile come reato. Riguardo all'articolo 5, lettera d), gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire almeno che il tentativo di procurare in modo fraudolento, per sé o per altri, uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato sia punibile come reato.

Articolo 9

Sanzioni per le persone fisiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettere a) e b), all'articolo 5, lettere a) e b), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 4, lettere c) e d), e all'articolo 5, lettere c) e d), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a un anno.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 7 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista.

Articolo 10

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica e che occupi una posizione preminente in seno alla persona giuridica su una delle basi seguenti:

a)

un potere di rappresentanza della persona giuridica;

b)

l'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica;

c)

l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta alla sua autorità, di uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 a vantaggio della persona giuridica.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali nei confronti di persone fisiche che abbiano commesso, istigato o concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8.

Articolo 11

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 o 2, sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

a)

l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

b)

l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

c)

l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

d)

l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

e)

provvedimenti giudiziari di scioglimento;

f)

la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

TITOLO III

GIURISDIZIONE E INDAGINI

Articolo 12

Giurisdizione

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 8 ove si verifichi uno o più dei casi seguenti:

a)

il reato è commesso, anche solo in parte, sul suo territorio;

b)

l'autore del reato è un suo cittadino.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si ritiene che un reato sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio di uno Stato membro quando l'autore commette il reato mentre era fisicamente presente in quel territorio e, indipendentemente dal fatto che il sistema di informazione con cui è stato commesso il reato si trovasse o meno nel suo territorio.

3.   Uno Stato membro informa la Commissione ove decida di stabilire la giurisdizione per un reato di cui agli articoli da 3 a 8 commesso al di fuori del suo territorio, anche qualora:

a)

l'autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio;

b)

il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;

c)

il reato sia stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio.

Articolo 13

Efficacia delle indagini e cooperazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 8 dispongano di strumenti di indagine efficaci e proporzionati al reato commesso, quali quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se il diritto nazionale obbliga le persone fisiche e giuridiche a trasmettere le informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, tali informazioni pervengano senza indugio alle autorità che indagano o perseguono tali reati.

TITOLO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE DEI REATI

Articolo 14

Scambio di informazioni

1.   Per lo scambio di informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, gli Stati membri garantiscono di predisporre un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Gli Stati membri garantiscono inoltre di predisporre procedure per trattare tempestivamente le richieste urgenti di assistenza e affinché l'autorità competente risponda entro otto ore dalla richiesta, indicando almeno se alla richiesta sarà data una risposta, e la forma di tale risposta e il termine stimato entro il quale sarà fornita. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi delle reti esistenti di punti di contatto operativi.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione, Europol e Eurojust in merito al proprio punto di contatto di cui al paragrafo 1. Essi aggiornano tale informazione ove necessario. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 15

Comunicazione dei reati

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili canali adeguati per agevolare le comunicazioni alle autorità di contrasto e alle altre autorità nazionali competenti sui reati di cui agli articoli da 3 a 8 senza indebito ritardo.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare le istituzioni finanziarie e le altre persone giuridiche che operano nel loro territorio a comunicare senza indebito ritardo i sospetti di frode alle autorità di contrasto e alle altre autorità competenti al fine di individuare, prevenire, indagare o perseguire i reati di cui agli articoli da 3 a 8.

Articolo 16

Assistenza e sostegno alle vittime

1.   Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, siano forniti:

a)

dati informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione; e

b)

un elenco delle istituzioni che si occupano specificamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime.

2.   Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire strumenti nazionali unici di informazione online per facilitare alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, l'accesso all'assistenza e al sostegno.

3.   Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone giuridiche vittime di reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano fornite, senza indebito ritardo dopo il primo contatto con un'autorità competente, informazioni circa:

a)

le procedure per la presentazione di una denuncia relativa al reato e il loro ruolo della vittima in tali procedure;

b)

il diritto di ricevere informazioni sul caso ai sensi del diritto nazionale;

c)

le procedure disponibili per presentare una denuncia se l'autorità competente non rispetta i diritti della vittima nell'ambito del procedimento penale;

d)

i referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso.

Articolo 17

Prevenzione

Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso Internet, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione e programmi di ricerca e d'istruzione per ridurre le frodi in generale, sensibilizzare il pubblico e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frodi. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i portatori di interessi.

Articolo 18

Monitoraggio e statistiche

1.   Al più tardi entro il 31 agosto 2019, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva. Il programma di controllo definisce i mezzi da utilizzare e la periodicità della raccolta dei dati necessari e degli altri elementi di prova. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta, condivisione e analisi dei dati e degli altri elementi di prova.

2.   Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima che misurano le fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8.

3.   I dati statistici di cui al paragrafo 2 riguardano come minimo i dati esistenti sul numero dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 registrati dagli Stati membri e sul numero di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

4.   Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati raccolti a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale di una revisione consolidata delle relazioni statistiche e a trasmetterla alle competenti agenzie e organismi specializzati dell'Unione.

Articolo 19

Sostituzione della decisione quadro 2001/413/GAI

La decisione quadro 2001/413/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2001/413/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 20

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Valutazione e relazioni

1.   Entro il 31 maggio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

2.   Entro il 31 maggio 2026, la Commissione procede a una valutazione dell'impatto della presente direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, così come sui diritti fondamentali, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

3.   Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la relazione della Commissione verte anche sulla necessità, fattibilità ed efficacia di creare sistemi nazionali online sicuri per permettere alle vittime di comunicare i reati di cui agli articoli da 3 a 8, nonché di introdurre un modello standardizzato dell'Unione per la comunicazione dei reati che funga da base per gli Stati membri.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 24.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(3)  Decisione quadro del Consiglio 2001/413/GAI del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

(5)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(6)  Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

(7)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(12)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/30


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/714 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2019

che sostituisce l'allegato I e modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero minimo di firmatari di un'iniziativa dei cittadini debba essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Il numero minimo per ogni Stato membro è indicato nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(3)

Il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2018/937 (2) che stabilisce la composizione del Parlamento europeo. Tale decisione, che è entrata in vigore il 3 luglio 2018, fissa il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2019-2024, che inizia il 2 luglio 2019.

È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 al fine di rispecchiare le nuove regole nel numero minimo di firmatari per Stato membro che vi figura. La modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 2 luglio 2019, quando inizia la legislatura 2019-2024. Se tuttavia il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea dovesse essere prorogato oltre tale data, la modifica dovrebbe diventare applicabile al termine della proroga. Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I.

(4)

In virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011, gli organizzatori di una proposta d'iniziativa dei cittadini sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II del medesimo regolamento.

(5)

L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 dispone che per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione gli organizzatori si servano del modulo figurante nell'allegato VII.

(6)

I moduli di cui agli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 riportano una nota che informa sulle modalità di trattamento dei dati personali degli organizzatori e dei promotori dell'iniziativa. Le informazioni contenute nella nota devono essere abbreviate e semplificate al fine di evitare confusione con l'informativa sulla privacy usata per il trattamento dei dati in questione.

(7)

Il testo delle note fa riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Dall'11 dicembre 2018 il regolamento (CE) n. 45/2001 è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe pertanto essere rimosso da tali note.

(8)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 dovrebbe pertanto essere sostituito e gli allegati II e VII dovrebbero essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 211/2011 è così modificato:

(1)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;

(2)

nell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito dal seguente:

«(1)

Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento.

Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.»;

(3)

nell'allegato VII, il testo della nota (1) è sostituito dal seguente:

«(1)

Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento.

Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 2 luglio 2019 oppure, se posteriore, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO

Belgio

15 750

Bulgaria

12 750

Repubblica ceca

15 750

Danimarca

10 500

Germania

72 000

Estonia

5 250

Irlanda

9 750

Grecia

15 750

Spagna

44 250

Francia

59 250

Croazia

9 000

Italia

57 000

Cipro

4 500

Lettonia

6 000

Lituania

8 250

Lussemburgo

4 500

Ungheria

15 750

Malta

4 500

Paesi Bassi

21 750

Austria

14 250

Polonia

39 000

Portogallo

15 750

Romania

24 750

Slovenia

6 000

Slovacchia

10 500

Finlandia

10 500

Svezia

15 750