ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 120

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
8 maggio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/702 del Consiglio, del 15 aprile 2019, concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra

1

 

*

Decisione (UE) 2019/703 del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

3

 

*

Decisione (UE) 2019/704 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

4

 

 

Protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia

5

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/705 della Commissione, del 2 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo ( 1 )

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 ( 1 )

20

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo [notificata con il numero C(2019) 3228]

27

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2019 del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione Commercio, del 25 marzo 2019, relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri di cui all'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2019/710]

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/1


DECISIONE (UE) 2019/702 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, l'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo») conformemente alla decisione del Consiglio che ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati.

(2)

L'accordo è stato firmato il 17 e 18 dicembre 2009, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2010/417/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (2).

(3)

L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. Resta inteso che la Repubblica di Croazia aderirà all'accordo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(4)

È opportuno che l'accordo sia ora approvato a nome dell'Unione.

(5)

Gli articoli 3 e 4 della decisione 2010/417/CE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentazione in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni in materia di obblighi di informazione degli Stati membri, come quelle di cui all'articolo 5 della decisione 2010/417/CE. Gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2010/417/CE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 23 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo (4) ed effettua la seguente notifica:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea”.»

Articolo 3

Gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2010/417/CE cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Approvazione del 2 ottobre 2018(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2010/417/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 30).

(3)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 207 del 6 agosto 2010, pag. 32 unitamente alla decisione sulla firma.

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.


8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/3


DECISIONE (UE) 2019/703 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (1) per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi positivamente il 16 ottobre 2013.

(3)

Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia (2) con riserva della conclusione del protocollo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. LUPI


(1)  Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 207 del 6.8.2010, pag. 32.

(2)  Il testo del protocollo sarà pubblicato assieme alla decisione sulla sua conclusione.


8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/4


DECISIONE (UE) 2019/704 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla decisione (UE) 2019/703 del Consiglio (2), il protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (3), per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia («protocollo») è stato firmato, con riserva della sua conclusione.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia («protocollo») è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo (4) a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Approvazione del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

(2)  Decisione (UE) 2019/703 del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta uffciale).

(3)  Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 207 del 6.8.2010, pag. 32.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/5


PROTOCOLLO

che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia

IL CANADA

da un lato, e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e membri dell'Unione europea (in appresso «Stati membri»),

L'UNIONE EUROPEA,

dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo sul trasporto aereo fra il Canada e la Comunità europea e dai suoi Stati membri (1), firmato il 17 dicembre 2009 (in appresso «accordo»).

Articolo 2

Il testo dell'accordo in lingua croata (2) fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, se il protocollo viene approvato dalle parti dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, esso entra in vigore, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo la data dell'ultima nota diplomatica in cui le parti confermano l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il giorno ventisette gennaio dell'anno duemilaediciassette, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

За държавите членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

За Канада

Por Canadá

Za Kanadu

For Canada

Für Kanada

Kanada nimel

Για τον Καναδά

For Canada

Pour le Canada

Za Kanadu

Per il Canada

Kanādas vārdā –

Kanados vardu

Kanada részéről

Għall-Kanada

Voor Canada

W imieniu Kanady

Pelo Canadá

Pentru Canada

Za Kanadu

Za Kanado

Kanadan puolesta

För Kanada

Image 3


(1)  Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 207 del 6.8.2010, pag. 32.

(2)  Il testo in croato dell'accordo sarà pubblicato successivamente nella Gazzetta ufficiale.


REGOLAMENTI

8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/705 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2019

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Trottola in plastica, con lanciatore e nastro dentato a strappo («ripcord»).

La trottola è avviata con il lanciatore e il nastro dentato a strappo. Può essere utilizzata autonomamente a fini ricreativi. In alternativa, due o più articoli (lanciati in un'apposita arena a forma di conca, presentata separatamente) possono essere utilizzati da due o più persone in competizione fra loro con l'obiettivo di eliminare la trottola dell'avversario.

(Cfr. illustrazione) (*1)

9503 00 95

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 95 .

L'articolo è una trottola, che è considerata un giocattolo della voce 9503 00 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9503 , D), xix)]. Presenta le caratteristiche oggettive di un giocattolo destinato a fini ricreativi.

Anche se l'articolo può essere utilizzato per la competizione tra due o più persone, tale uso non è inerente alle caratteristiche oggettive dell'articolo quando viene presentato separatamente (senza l'apposita arena). L'articolo non può pertanto essere classificato nella voce 9504 come un oggetto per giochi di società.

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9503 00 95 fra gli altri giocattoli di materia plastica.

Image 4

(*1)  L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.


8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/706 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2019

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/44/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva carvone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva carvone, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019.

(4)

La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva carvone è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato, in consultazione con lo Stato membro correlatore, un rapporto valutativo per il rinnovo e l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 31 maggio 2017.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(8)

Il 12 luglio 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il carvone soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 gennaio 2019 la Commissione ha presentato il progetto iniziale di relazione sul rinnovo per il carvone al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

(10)

Per quanto riguarda i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell'Autorità indicano che è altamente improbabile che il carvone sia un interferente endocrino che agisce sulla funzione estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. I dati disponibili e la valutazione scientifica del rischio effettuata dall'Autorità indicano inoltre che è improbabile che il carvone abbia effetti di alterazione endocrina. La Commissione ritiene quindi che il carvone non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva carvone è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(12)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del carvone si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti carvone possono essere autorizzati. Non è quindi opportuno mantenere la restrizione all'uso come fitoregolatore. L'approvazione del carvone dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva carvone.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva carvone, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 13).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2018;16(7):5390. EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carvone (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva carvone come antiparassitario). Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Carvone

244-16-8 (D-carvone = S-carvone = (+)-carvone)

Carvone: 602

D-carvone: non assegnato

(S)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

oppure

(S)-p-mentha-6,8-dien-2-one

923 g/kg di d-carvone

1o agosto 2019

31 luglio 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per il carvone, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In particolare si dovrebbe prendere in considerazione il periodo di tempo necessario prima dell'entrata nei depositi di magazzinaggio dopo l'applicazione di prodotti fitosanitari contenenti carvone.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento d'orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

1)

nella parte A è soppressa la voce 165 relativa al carvone;

2)

nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«135

Carvone

244-16-8 (D-carvone = S-carvone = (+)-carvone)

Carvone: 602

D-carvone: non assegnato

(S)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

oppure

(S)-p-mentha-6,8-dien-2-one

923 g/kg di d-carvone

1o agosto 2019

31 luglio 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per il carvone, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

la protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In particolare si dovrebbe prendere in considerazione il periodo di tempo necessario prima dell'entrata nei depositi di magazzinaggio dopo l'applicazione di prodotti fitosanitari contenenti carvone.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/707 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze attive famoxadone, flumiossazina e metalaxyl-m sono stati prorogati fino al 30 giugno 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione (3). Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).

(3)

I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, etefon, etoxazole, fenamifos, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor sono stati prorogati fino al 31 luglio 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/917.

(4)

Il periodo di approvazione della sostanza attiva diuron è stato prorogato fino al 30 settembre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione (6).

(5)

Il periodo di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo scadrà il 31 agosto 2019 (7).

(6)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze menzionate nei considerando da 3 a 5 sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).

(7)

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al loro rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(8)

Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor: (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).

(4)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 35 «Famoxadone», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2020»;

2)

alla riga 37 «Metalaxyl-M», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2020»;

3)

alla riga 39 «Flumiossazina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2020»;

4)

alla riga 44 «Foramsulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

5)

alla riga 46 «Ciazofamid», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

6)

alla riga 83 «Alpha-cypermethrin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

7)

alla riga 84 «Benalaxyl», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

8)

alla riga 85 «Bromoxynil», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

9)

alla riga 86 «Desmedipham», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

10)

alla riga 88 «Phenmedipham», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

11)

alla riga 97 «S-metolachlor», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

12)

alla riga 99 «Etoxazole», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

13)

alla riga 109 «Bifenazato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

14)

alla riga 110 «Milbemectin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

15)

alla riga 141 «Fenamifos», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

16)

alla riga 142 «Etefon», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

17)

alla riga 145 «Captan», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

18)

alla riga 146 «Folpet», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

19)

alla riga 147 «Formetanato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

20)

alla riga 148 «Metiocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

21)

alla riga 149 «Dimetoato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

22)

alla riga 150 «Dimetomorf», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

23)

alla riga 152 «Metribuzin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

24)

alla riga 153 «Fosmet», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

25)

alla riga 154 «Propamocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

26)

alla riga 156 «Pirimifosmetile», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

27)

alla riga 158 «Beflubutamid», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

28)

alla riga 163 «Benthiavalicarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

29)

alla riga 164 «Boscalid», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

30)

alla riga 166 «Fluoxastrobin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

31)

alla riga 167 «Paecilomyces lilacinu ceppo 251», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

32)

alla riga 168 «Prothioconazole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

33)

alla riga 192 «Diuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 settembre 2020»,

34)

alla riga 268 «Tebuconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 agosto 2020».


DECISIONI

8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/20


DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/708 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra sia il principio di base del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS).

(2)

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha concluso che l'assegnazione di quote gratuite non dovrebbe terminare e che le misure attuali dovrebbero proseguire dopo il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuto alle politiche sul clima, fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, finché le misure adottate da paesi terzi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le proprie emissioni, l'assegnazione gratuita transitoria dovrebbe continuare a essere destinata a impianti di settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione del CO2.

(3)

L'esperienza maturata nell'applicazione dell'EU ETS ha confermato che settori e sottosettori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha evitato il verificarsi di tale fenomeno. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un rischio maggiore, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato, e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Per contrastare il fenomeno, conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è tenuta stilare un elenco dei settori e dei sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.

(4)

Con la decisione 2014/746/UE (2) la Commissione ha determinato un elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2015-2019. Con la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) la validità dell'elenco è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020.

(5)

L'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE stabilisce i criteri per la valutazione sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati. In questo caso la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2013, 2014 e 2015, poiché, al momento della valutazione, i dati relativi al 2016 erano disponibili solo per alcuni dei parametri.

(6)

Per determinare l'elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2021-2030, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione nei settori e sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimale, che definisce i settori con precisione. Nella classificazione NACE un settore è caratterizzato da un codice a quattro cifre; un sottosettore, invece, è caratterizzato da un codice Prodcom a sei o a otto cifre secondo la classificazione delle merci utilizzata a fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivante direttamente dalla classificazione NACE.

(7)

La valutazione della rilocalizzazione delle emissioni di CO2 si è svolta in due fasi. Ai fini della valutazione quantitativa di primo livello su base NACE-4, un settore è considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 se il cosiddetto «indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2» supera la soglia dello 0,2 di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. In un numero limitato di casi che soddisfano criteri di ammissibilità chiaramente definiti, elencati all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, si è proceduto a una «valutazione di secondo livello», effettuando una valutazione qualitativa con criteri specifici o una valutazione quantitativa a livello disaggregato.

(8)

A norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE, l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 è stato calcolato moltiplicando l'intensità degli scambi di un determinato settore con paesi terzi per l'intensità delle sue emissioni.

(9)

A norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE, l'intensità degli scambi con paesi terzi è il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni verso e da paesi terzi e il volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi). La Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore sulla base dei dati Eurostat presenti nella banca dati Comext. La Commissione ritiene che si tratti dei dati più completi e affidabili sui valori complessivi delle esportazioni e delle importazioni verso e da paesi terzi, nonché sulla cifra d'affari annua complessiva nell'Unione.

(10)

L'intensità delle emissioni è la somma delle emissioni dirette e indirette del settore interessato divisa per il valore aggiunto lordo, ed è misurata in kg CO2 per euro. La Commissione ritiene che il catalogo delle operazioni dell'Unione europea sia la fonte più precisa e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello di impianti e, pertanto, per calcolare le emissioni dirette dei settori sono stati usati i dati ivi contenuti. Gli impianti sono stati assegnati ai settori al livello NACE-4 in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri nell'ambito delle misure nazionali di attuazione, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE della Commissione (5). Il valore aggiunto lordo per ogni settore è stato stimato usando i dati ricavati dalle statistiche strutturali sulle imprese di Eurostat, che sono ritenute la fonte più accurata.

(11)

Al fine di determinare le emissioni indirette, in assenza di dati a livello dell'UE a 28, i dati sul consumo di energia elettrica raccolti direttamente dagli Stati membri sono considerati la fonte più affidabile. Per convertire il consumo di energia elettrica in emissioni indirette si ricorre al fattore di emissione dell'energia elettrica. La Commissione ha assunto come valore di riferimento la media del mix di produzione dell'energia elettrica nell'UE. Tale valore equivale al totale annuo di emissioni riconducibili al settore energetico nell'Unione, che comprende tutte le fonti energetiche europee, diviso per la quantità corrispondente di energia elettrica generata. Il fattore di emissione dell'energia elettrica è stato aggiornato per tenere conto della decarbonizzazione del sistema elettrico e dell'aumento della quota di energie rinnovabili. Il nuovo valore dovrebbe basarsi sull'anno di riferimento 2015, in linea con il criterio dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati (2013-2015). Il valore aggiornato è 376 gr CO2/kWh.

(12)

L'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE prevede norme dettagliate di ammissibilità per permettere a determinati settori e sottosettori, qualora non riescano a soddisfare il criterio principale relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di CO2, di chiedere una seconda valutazione per essere inseriti nell'elenco di rilocalizzazione del CO2. Ove l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 sia compreso tra 0,15 e 0,2, un settore può presentare domanda di valutazione qualitativa secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 2, di tale direttiva. In conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 3, i settori e sottosettori la cui intensità delle emissioni è superiore a 1,5 hanno il diritto di presentare domanda di valutazione qualitativa o quantitativa a livello disaggregato (livello Prodcom a sei o a otto cifre). Anche i settori e sottosettori per i quali l'assegnazione gratuita delle quote è calcolata in base ai parametri di riferimento delle raffinerie possono presentare domanda per entrambi i tipi di valutazione. I settori e sottosettori di cui al punto 1.2 dell'allegato della decisione 2014/746/UE possono presentare domanda di valutazione quantitativa a livello disaggregato.

(13)

Durante la consultazione online svoltasi dal novembre 2017 al febbraio 2018, i portatori d'interesse sono stati invitati a presentare i loro punti di vista sulle scelte metodologiche per la determinazione dell'elenco di rilocalizzazione del CO2. In linea di massima i partecipanti si sono detti favorevoli a valutazioni di secondo livello caratterizzate da un grado di solidità, correttezza, trasparenza ed equità pari a quello delle valutazioni quantitative di primo livello, e hanno espresso il proprio supporto a un quadro di valutazione uniforme basato sul coinvolgimento dei portatori d'interesse. Tra febbraio e maggio 2018 si sono tenute quattro riunioni con gli Stati membri e i portatori d'interessi per stilare l'elenco di rilocalizzazione del CO2 e portare avanti i lavori connessi alle valutazioni da effettuare.

(14)

È stata effettuata una valutazione d'impatto (6) tesa a garantire che le valutazioni di primo e di secondo livello per l'elenco di rilocalizzazione del CO2 2021-2030 siano condotte in maniera comparabile, vale a dire che entrambe le tipologie di valutazione garantiscano l'individuazione dei soli settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. La valutazione d'impatto si è concentrata sulle scelte operative attinenti al quadro di valutazione di secondo livello.

(15)

Un elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2021-2030 (7) è stato pubblicato l'8 maggio 2018, insieme ai documenti di orientamento della Commissione sul quadro per le valutazioni qualitative e quantitative disaggregate (8).

(16)

Per vari settori che, in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, non erano ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, sono state effettuate valutazioni secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE.

(17)

La Commissione ha valutato un totale di 245 settori industriali rientranti nelle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e sottosettori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e dovrebbero essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2.

(18)

Per vari settori sono state effettuate valutazioni qualitative secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE. Nel caso dei settori «Estrazione di sale» (codice NACE 0893), «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base» (codice NACE 2110), «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali» (codice NACE 2341), «Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica» (codice NACE 2342) e «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332) l'inclusione nell'elenco di rilocalizzazione del CO2 è stata ritenuta giustificata. Tali settori dovrebbero quindi essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021-2030.

(19)

Per quanto concerne il settore «Estrazione di lignite» (codice NACE 0520), la valutazione qualitativa ha individuato una serie di carenze, tra cui il fatto che non può considerarsi influenzato dai costi delle emissioni dirette, e ha sollevato dubbi sul legame tra la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e la concorrenza di altri combustibili all'interno dell'Unione. Dalla valutazione a livello dell'Unione è emerso inoltre che l'esposizione alla concorrenza esterna è estremamente limitata, ferma restando una certa concorrenza sul piano regionale esercitata da centrali a lignite extra-UE. Pertanto, l'inclusione del settore nell'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 non è stata ritenuta giustificata.

(20)

Sono pervenute tre domande da settori che non figurano nell'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2: «Estrazione di gas naturale» (codice NACE 0620), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362) e «Fusione di metalli leggeri» (codice NACE 2453). La valutazione delle domande si è incentrata sull'ammissibilità dei settori in questione a figurare nell'elenco, alla luce dei risultati di una valutazione quantitativa di primo livello su base NACE-4. I dati ufficiali usati per le valutazioni di primo livello sono stati comunicati ai portatori d'interessi e sono stati giudicati sufficientemente solidi per la pubblicazione dell'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2. La Commissione ha esaminato le informazioni supplementari contenute nelle tre domande e non ritiene che queste giustifichino una modifica della sua posizione iniziale. Detti settori continuano a non essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, poiché gli indicatori pertinenti non superano la soglia dello 0,2 di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, i settori continuano a non soddisfare i criteri di ammissibilità previsti all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, che darebbero loro diritto a ulteriori valutazioni.

(21)

Per vari sottosettori sono state effettuare valutazioni quantitative disaggregate secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE. Nel caso dei sottosettori «Caolino ed altre argille caoliniche» (codice Prodcom 08.12.21), «Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)» (codice Prodcom 10.31.11.30), «Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet» (codice Prodcom 10.31.13.00), «Concentrato di pomodoro» (codice Prodcom 10.39.17.25), «Latte scremato in polvere» (codice Prodcom 10.51.21), «Latte intero in polvere» (codice Prodcom 10.51.22), «Caseina» (codice Prodcom 10.51.53), «Lattosio e sciroppo di lattosio» (codice Prodcom 10.51.54), «Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti» (codice Prodcom 10.51.55.30), «Lieviti di panificazione» (codice Prodcom 10.89.13.34), «Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria» (codice Prodcom 20.30.21.50), «Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi» (codice Prodcom 20.30.21.70) e «Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc.» (codice Prodcom 25.50.11.34), l'inclusione nell'elenco di rilocalizzazione del CO2 è stata ritenuta giustificata. Tali sottosettori dovrebbero quindi essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021-2030.

(22)

Nel caso dei sottosettori «Pasta di cacao, anche sgrassata» (codice Prodcom 10.82.11), «Burro, grasso e olio di cacao» (codice Prodcom 10.82.12) e «Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti» (codice Prodcom 10.82.13), le valutazioni quantitative disaggregate hanno evidenziato varie deviazioni dalla metodologia armonizzata, con il conseguente rischio di sovrastimare in modo significativo l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Pertanto, l'inclusione dei sottosettori nell'elenco di rilocalizzazione del CO2 non è stata ritenuta giustificata.

(23)

Dal momento che l'elenco di rilocalizzazione del CO2 deve essere valido per il periodo 2021-2030, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I settori e sottosettori che figurano nell'allegato sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).

(3)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

(6)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2019) 22.

(7)  Comunicazione della Commissione concernente l'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2, 2021-2030 (GU C 162 dell'8.5.2018, pag. 1).

(8)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_qualitative_assessments.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_disaggregated_assessments.pdf


ALLEGATO

Settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 ai sensi dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE

1.   Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE

Codice NACE

Descrizione

0510

Estrazione di antracite

0610

Estrazione di petrolio greggio

0710

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

0729

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

0891

Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

0899

Altre attività estrattive n.c.a.

1041

Produzione di oli e grassi

1062

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

1081

Produzione di zucchero

1106

Fabbricazione di malto

1310

Preparazione e filatura di fibre tessili

1395

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

1411

Confezione di abbigliamento in pelle

1621

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

1711

Fabbricazione di pasta-carta

1712

Fabbricazione di carta e di cartone

1910

Fabbricazione di prodotti di cokeria

1920

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

2011

Fabbricazione di gas industriali

2012

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

2013

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

2014

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

2015

Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati

2016

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

2017

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

2060

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2311

Fabbricazione di vetro piano

2313

Fabbricazione di vetro cavo

2314

Fabbricazione di fibre di vetro

2319

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

2320

Fabbricazione di prodotti refrattari

2331

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

2351

Produzione di cemento

2352

Produzione di calce e gesso

2399

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

2410

Attività siderurgiche

2420

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

2431

Stiratura a freddo di barre

2442

Produzione di alluminio

2443

Produzione di piombo, zinco e stagno

2444

Produzione di rame

2445

Produzione di altri metalli non ferrosi

2446

Trattamento dei combustibili nucleari

2451

Fusione di ghisa

2.   Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE

Codice NACE

Descrizione

0893

Estrazione di sale

1330

Finissaggio dei tessili

2110

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

2341

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

2342

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

3.   Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/87/CE

Codice NACE

Descrizione

2332

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

4.   Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE

Codice Prodcom

Descrizione

081221

Caolino ed altre argille caoliniche

10311130

Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)

10311300

Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet

10391725

Concentrato di pomodoro

105121

Latte scremato in polvere

105122

Latte intero in polvere

105153

Caseina

105154

Lattosio e sciroppo di lattosio

10515530

Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti

10891334

Lieviti di panificazione

20302150

Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria

20302170

Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

25501134

Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc.


8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/709 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2019

relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo

[notificata con il numero C(2019) 3228]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b),

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 551/2004, gli Stati membri hanno affidato a Eurocontrol, mediante la sua unità centrale di gestione dei flussi (CFMU), la gestione dei flussi di traffico aereo.

(2)

Con la decisione C(2011) 4130 final, del 7 luglio 2011, la Commissione ha nominato Eurocontrol gestore della rete per lo svolgimento dei compiti necessari all'esecuzione delle funzioni della rete ATM del cielo unico europeo tra il luglio 2011 e il dicembre 2019.

(3)

La Commissione ha riesaminato periodicamente l'efficienza di Eurocontrol, nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016. La Commissione ha giudicato il lavoro svolto da Eurocontrol soddisfacente relativamente agli aspetti operativi.

(4)

Nel 2017 la Commissione ha riesaminato la governance, gli accordi finanziari e gli aspetti relativi ai costi di base e all'efficienza dal punto di vista dei costi delle funzioni della rete ATM e ha concluso che al gestore della rete dovrebbe essere concessa una maggiore autonomia di gestione. Con la decisione n. XI/91 (2017), del 1o novembre 2017 (2), il direttore generale di Eurocontrol ha accordato tale autonomia al direttore incaricato della gestione della rete, che svolge le funzioni di gestore della rete presso Eurocontrol.

(5)

La Commissione ha inoltre concluso che, rispetto al periodo 2011-2016, le funzioni della rete ATM dovrebbero essere svolte in modo migliore e più efficiente dal punto di vista dei costi, in particolare evitando di duplicare inutilmente gli sforzi. In questo modo si risparmierebbero risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento di tali funzioni negli Stati membri, o almeno non le si aumenterebbe.

(6)

Tenuto conto della valutazione complessivamente positiva, dal punto di vista dell'efficienza in termini di costi, riguardo allo svolgimento dei compiti di gestore della rete da parte di Eurocontrol nel primo e nel secondo periodo di riferimento per il sistema di prestazioni, di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (3), nonché della necessità di garantire la continuità operativa delle funzioni della rete ATM, il 17 luglio 2018 la Commissione ha invitato Eurocontrol ad avanzare una proposta. La Commissione ha chiesto a Eurocontrol di dichiarare la propria disponibilità ad essere nuovamente designato come gestore della rete e la propria capacità a svolgere tale funzione, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004. A tale riguardo, ha altresì chiesto a Eurocontrol di descrivere le modalità con cui soddisferebbe le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (4), e di spiegare come, una volta ricevuta la nomina, rispetterebbe le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.

(7)

Nella sua proposta del 17 dicembre 2018, Eurocontrol ha fornito informazioni relativamente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.

(8)

A seguito di una successiva richiesta della Commissione, Eurocontrol ha fornito ulteriori chiarimenti.

(9)

La Commissione ha valutato gli elementi presentati da Eurocontrol e ha rilevato che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 sono soddisfatte.

(10)

Nella sua proposta, con particolare riferimento ai risultati ottenuti in qualità di gestore della rete durante il primo e il secondo periodo di riferimento, Eurocontrol affronta gli aspetti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123. La proposta dimostra la competenza e la capacità di tale ente a svolgere i compiti di cui all'articolo 7 del regolamento suddetto.

(11)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, nella sua proposta Eurocontrol ha descritto in modo qualitativo e quantitativo i principali obiettivi che intende conseguire riguardo alla gestione delle funzioni della rete e le modalità con cui assicurerà servizi di buona qualità ai soggetti operativi interessati.

(12)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, facendo riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti tratti dal primo e dal secondo periodo di riferimento, Eurocontrol ha descritto l'approccio e i mezzi che intende utilizzare per operare in qualità di gestore della rete.

(13)

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 impone di dimostrare che, qualora il gestore della rete svolga anche attività diverse da quelle attinenti all'esecuzione delle funzioni di rete, tali altre attività saranno svolte in modo indipendente dai compiti di gestore della rete stabiliti dall'articolo 7. Nella sua proposta Eurocontrol ha precisato che i compiti di gestore della rete relativi all'esecuzione delle funzioni di rete sarebbero svolti dalla propria direzione deputata alla gestione della rete e che le attività di tale comparto della sua organizzazione sarebbero adeguatamente separate dalle altre attività.

(14)

Oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, Eurocontrol ha proposto di continuare a migliorare l'efficienza economica nell'esecuzione dei compiti di gestore della rete per il periodo della sua nomina.

(15)

È pertanto opportuno che Eurocontrol sia nominato gestore della rete.

(16)

La nomina dovrebbe riguardare sia il terzo che il quarto periodo di riferimento, di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (5), visti gli investimenti necessari per la realizzazione di un sistema avanzato di supporto alle funzioni della rete ATM e stante la necessità di garantire la stabilità e la continuità delle operazioni di rete.

(17)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, il gestore della rete dovrebbe essere certificato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea prima dell'inizio del terzo periodo di riferimento.

(18)

Al fine di garantire l'autonomia del gestore della rete, è importante che vi sia una separazione adeguata delle attività all'interno dell'organizzazione designata alla gestione della rete. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, Eurocontrol dovrebbe pertanto svolgere le proprie attività di gestore della rete indipendentemente da ogni altra attività, comprese le attività connesse all'operato di organizzazioni internazionali.

(19)

Per garantire l'equità nei confronti degli Stati membri e dei paesi terzi cui fornisce i propri servizi, il gestore della rete dovrebbe disporre di adeguati meccanismi di finanziamento e di spesa e rispettare norme specifiche in materia di gestione contabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina del gestore della rete

1.   Eurocontrol è nominato gestore della rete.

2.   La nomina di cui al paragrafo 1 riguarda il terzo e il quarto periodo di riferimento di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione.

Articolo 2

Compiti del gestore della rete

1.   Agendo in qualità di gestore della rete, Eurocontrol svolge i compiti necessari per l'esecuzione delle funzioni della rete ATM di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.

2.   Agendo in qualità di gestore della rete, Eurocontrol svolge i suoi compiti in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.

Articolo 3

Certificazione

Prima che svolga i compiti che gli sono stati affidati, Eurocontrol è certificato come gestore della rete dall'Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (6) entro il 2 gennaio 2020.

Articolo 4

Gestore di rete e consiglio di gestione della rete

1.   L'amministratore del gestore della rete di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 è il direttore della direzione di Eurocontrol deputata alla gestione della rete.

2.   Il rappresentante di Eurocontrol di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 è il direttore generale di Eurocontrol.

3.   Il gestore della rete sostiene i costi relativi al supporto amministrativo del presidente del consiglio di gestione della rete.

Articolo 5

Partecipazione alle consultazioni degli Stati membri

Su richiesta della Commissione, il gestore della rete partecipa alle consultazioni degli Stati membri di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.

Articolo 6

Esercizio indipendente delle funzioni

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, Eurocontrol svolge pertanto le proprie attività di gestore della rete indipendentemente da ogni altra attività, comprese le attività connesse all'operato di organizzazioni internazionali.

Articolo 7

Meccanismi di finanziamento e di spesa del gestore della rete e contabilità separata

1.   Fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, il gestore della rete dispone di meccanismi che assicurano che gli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 2 di detto regolamento, apportino un contributo finanziario equo e proporzionato per i compiti affidati al gestore della rete. Per quanto riguarda la gestione della propria contabilità, il gestore della rete ottempera alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

2.   Il gestore della rete provvede affinché i pagamenti effettuati dagli Stati membri dell'Unione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 non siano utilizzati per finanziare spese per attività diverse da quelle contemplate dai compiti di cui all'articolo 7 di detto regolamento, oppure spese sostenute a causa della partecipazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento.

3.   Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, i compiti di Eurocontrol in qualità di gestore della rete formano oggetto di una contabilità separata nell'ambito del bilancio di Eurocontrol.

4.   Nell'ambito della contabilità di cui al paragrafo 3, il gestore della rete iscrive separatamente i costi sostenuti e i pagamenti effettuati a causa di accordi di cooperazione di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(2)  Decisione riguardante la delega al direttore incaricato della gestione della rete di poteri e/o dell'autorità di firma in caso di questioni riguardanti i servizi di supporto forniti da altre unità dell'agenzia, la procedura di bilancio per la gestione della rete, le riunioni tecniche nell'ambito del dialogo sociale con il personale addetto alla gestione della rete e gli accordi operativi e tecnici necessari per l'esercizio delle funzioni della rete da parte di Eurocontrol.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

8.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/31


DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA NELLA FORMAZIONE«COMMERCIO»

del 25 marzo 2019

relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri di cui all'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2019/710]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 («accordo»), in particolare l'articolo 323, paragrafo 1, e l'articolo 465, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») deve compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro.

(2)

L'Unione ha proposto cinque persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. L'Ucraina ha proposto quattro persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. L'Ucraina e l'Unione si sono accordate su cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la funzione di presidente di un collegio arbitrale.

(3)

Al fine di evitare ulteriori ritardi nella compilazione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro e di garantire in tal modo il corretto funzionamento dell'accordo, in particolare del suo titolo IV, capitolo 14, il comitato per il commercio dovrebbe approvare detto elenco in base alle proposte presentate.

(4)

L'Ucraina dovrebbe presentare quanto prima possibile la sua proposta al comitato per il commercio per un quinto candidato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, figura nell'allegato alla presente decisione.

2.   L'Ucraina deve presentare quanto prima possibile la sua proposta al comitato per il commercio per un quinto candidato disposto e idoneo a esercitare la funzione di arbitro.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Kiev, il 25 marzo 2019

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente

Petros SOURMELIS

I segretari

Per l'Ucraina

Oleksandra NECHYPORENKO

Per l'UE

Christian FRIGAARD RASMUSSEN


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ARBITRI

A NORMA DELL'ARTICOLO 323, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO

Arbitri proposti dall'Unione:

1.

Claus–Dieter EHLERMANN

2.

Giorgio SACERDOTI

3.

Jacques BOURGEOIS

4.

Pieter Jan KUIJPER

5.

Ramon TORRENT

Arbitri proposti dall'Ucraina:

1.

Serhiy HRYSHKO

2.

Taras KACHKA

3.

Victor MURAVYOV

4.

Yuriy RUDYUK

Presidenti selezionati dalle parti:

1.

William DAVEY (USA)

2.

Helge SELAND (Norvegia)

3.

Maryse ROBERT (Canada)

4.

Christian HÄBERLI (Svizzera)

5.

Merit JANOW (USA)