ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
2 maggio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Comunicazione presentata al segretariato del trattato sulla Carta dell'energia (TCE) conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del TCE e che sostituisce la comunicazione resa il 17 novembre 1997 a nome delle Comunità europee

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/680 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) 2019/681 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/682 del Consiglio, del 9 aprile 2019, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale

7

 

*

Decisione (UE) 2019/683 del Consiglio, del 9 aprile 2019, che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218)

9

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/684 della Commissione, del 25 aprile 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone con le disposizioni sulla valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

11

 

*

Decisione (UE) 2019/685 della Banca centrale europea, del 18 aprile 2019, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2019 (BCE/2019/10)

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/1


Comunicazione presentata al segretariato del trattato sulla Carta dell'energia (TCE) conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del TCE e che sostituisce la comunicazione resa il 17 novembre 1997 a nome delle Comunità europee

L'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e i loro Stati membri presentano la seguente comunicazione:

«1.

L'Unione europea e l'Euratom sono organizzazioni regionali di integrazione economica ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia. L'Unione europea e l'Euratom esercitano le competenze ad esse conferite dai loro Stati membri attraverso istituzioni decisionali e giudiziarie autonome.

2.

L'Unione europea, l'Euratom e i loro Stati membri sono responsabili a livello internazionale dell'adempimento degli obblighi contenuti nel trattato sulla Carta dell'energia, conformemente alle competenze rispettive.

3.

Il 23 luglio 2014 è stato adottato il regolamento (UE) n. 912/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte («regolamento 912/2014») (2). Il regolamento si applica alle controversie investitore-Stato promosse da un ricorrente di un paese terzo ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia. Il regolamento dispone, in particolare, quanto segue:

A.   In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 912/2014, nel caso di controversie riguardanti un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, uffici o dalle agenzie dell'Unione, l'Unione europea agisce in qualità di parte convenuta.

B.   Nel caso di controversie riguardanti un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro, l'articolo 8 del regolamento 912/2014 dispone che:

1.

Se riceve notifica dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità di un accordo, la Commissione lo comunica immediatamente allo Stato membro interessato. Quando un ricorrente dichiara di voler aprire un procedimento arbitrale contro l'Unione o contro uno Stato membro, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, il nome del ricorrente, le disposizioni dell'accordo presumibilmente violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l'accordo e l'importo del risarcimento richiesto.

2.

Se uno Stato membro riceve notifica dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale lo comunica immediatamente alla Commissione.

Inoltre, l'articolo 9 del regolamento 912/2014 dispone che:

1.

Lo Stato membro interessato agisce in qualità di parte convenuta, eccetto nelle situazioni seguenti:

a)

la Commissione, in seguito alle consultazioni ai sensi dell'articolo 6, ha adottato una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all'articolo 8; oppure

b)

lo Stato membro in seguito alle consultazioni ai sensi dell'articolo 6 ha confermato per iscritto alla Commissione che non intende agire in qualità di parte convenuta entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all'articolo 8.

Se si presenta una delle situazioni di cui alle lettere a) o b), l'Unione agisce in qualità di parte convenuta.

2.

La Commissione, sulla base di un'analisi fattuale completa e bilanciata nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2, può decidere mediante atti di esecuzione che l'Unione agisca in qualità di parte convenuta se si danno una o più delle seguenti circostanze:

a)

l'Unione assume in toto, o almeno in parte, la potenziale responsabilità finanziaria risultante dalla controversia secondo i criteri di cui all'articolo 3; o

b)

la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, dagli uffici o dalle agenzie dell'Unione.

3.

La Commissione può decidere mediante atti di esecuzione, sulla base di un'analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, che l'Unione debba agire in qualità di parte convenuta se un trattamento analogo è contestato in un'azione correlata intentata contro l'Unione in sede di OMC, se è stata costituita una commissione (panel) e l'azione riguarda la medesima specifica questione giuridica e se è necessario per assicurare un'argomentazione coerente del caso in sede di OMC.

[…]

5.

Non appena ricevono la notifica o la comunicazione di cui all'articolo 8, la Commissione e lo Stato membro interessato si consultano, a norma dell'articolo 6, su come gestire il caso in conformità del presente articolo. La Commissione e lo Stato membro interessato provvedono a che siano rispettate le scadenze fissate nell'accordo.

C.   Dopo aver deciso chi deve agire in qualità di parte convenuta in una controversia conformemente alle suddette disposizioni del regolamento 912/2014, l'Unione europea informerà il ricorrente entro 60 giorni dalla data in cui quest'ultimo ha notificato la propria intenzione di promuovere una controversia. Ciò non pregiudica la ripartizione di competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri in materia di investimenti.

4.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto istituzione giudiziaria dell'Unione europea e dell'Euratom, è competente ad esaminare ogni questione relativa all'applicazione e all'interpretazione dei trattati istitutivi e degli atti adottati in virtù degli stessi, compresi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea e dall'Euratom, che a determinate condizioni possono essere invocati dinanzi alla Corte di giustizia.

5.

Ogni causa sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea da un ricorrente di un'altra parte contraente che non appartiene all'UE in applicazione delle forme d'azione offerte dai trattati istitutivi dell'Unione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del trattato sulla Carta dell'energia (3). Poiché il sistema giuridico dell'Unione prevede i mezzi per tale azione, né l'Unione europea né l'Euratom hanno prestato il loro consenso incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale.

6.

Per quanto riguarda l'arbitrato internazionale, va precisato che la convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID) non consente all'Unione europea e all'Euratom di divenirne parte. Anche le disposizioni di regolamento del servizio aggiuntivo dell'ICSID non permettono all'Unione europea e all'Euratom di avvalersi di tali disposizioni. Ogni lodo arbitrale contro l'Unione europea e l'Euratom sarà eseguito dalle istituzioni dell'Unione, conformemente agli obblighi che ad esse incombono in forza dell'articolo 26, paragrafo 8, del trattato sulla Carta dell'energia.»

(1)  Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 121-134.

(2)  Si precisa che la presente comunicazione è intesa ad affrontare le conseguenze dell'adozione del regolamento 912/2014 in relazione ai procedimenti avviati da un ricorrente di una parte contraente che non appartiene all'UE ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia. Le controversie tra un investitore di uno Stato membro e uno Stato membro ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia non sono oggetto della presente comunicazione. L'UE e i suoi Stati membri possono affrontare tale questione in un secondo tempo.

(3)  L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), è applicabile anche nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea può essere chiamata ad esaminare l'applicazione o l'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia in base ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da una giurisdizione di uno Stato membro conformemente all'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


REGOLAMENTI

2.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/3


REGOLAMENTO (UE) 2019/680 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2019

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 30 luglio 2018 (2) («il parere del CSSC») che la sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine è sicura per l'impiego come filtro UV nei prodotti per la protezione solare e in altri prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 5 % e che il suo impiego è sicuro solo nei prodotti applicati sulla cute e non in quelli che possono comportare un'esposizione per inalazione.

(2)

Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l'impiego della sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 5 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

(3)

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1594/18.


ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

 

Identificazione della sostanza

Condizioni

 

Numero d'ordine

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«31

3,3′-(1,4-fenilene)bis(5,6-difenil-1,2,4-triazina)

Phenylene Bis-Diphenyltriazine

55514-22-2

700-823-1

 

5 %

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.»

 


2.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/5


REGOLAMENTO (UE) 2019/681 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2019

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza 2-Chloro-p-Phenylenediamine (2-Cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4-diammina), compresi i suoi sali solfato e dicloridrato, è usata in formulazioni per la colorazione delle sopracciglia e delle ciglia ad una concentrazione massima del 4,6 %. Nel suo parere del 19 settembre 2013 (2) («il parere del CSSC») il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che non è stato possibile determinare un margine di sicurezza sufficiente per l'uso della 2- Chloro-p-Phenylenediamine nelle formulazioni per la colorazione ad ossidazione delle sopracciglia e delle ciglia ad una concentrazione massima del 4,6 %. Il CSSC ha inoltre affermato che non è stato possibile giungere ad una conclusione sul potenziale genotossico della 2-Chloro-p-Phenylenediamine sulla base dei dati disponibili e in considerazione della mancanza di un adeguato saggio in vivo dell'induzione di mutazioni geniche. Il CSSC ha ritenuto pertanto non sicuro per i consumatori l'uso della 2-Chloro-p-Phenylenediamine. Il CSSC ha successivamente precisato di ritenere che i sali solfato e dicloridrato della 2-Chloro-p-Phenylenediamine debbano essere trattati con la stessa cautela adottata per la 2-Chloro-p-Phenylenediamine fino a riprova della loro sicurezza, poiché posseggono la stessa struttura di base, compreso il potenziale genotossico, della 2-Chloro-p-Phenylenediamine. Il CSSC ha inoltre chiarito che la portata del suo parere e della relativa conclusione possono essere estese ai capelli (3).

(2)

Alla luce del parere del CSSC, e della successiva precisazione da parte del CSSC, sussiste un rischio potenziale per la salute umana connesso all'uso della 2-Chloro-p-Phenylenediamine e dei suoi sali solfato e dicloridrato nei prodotti per la colorazione delle sopracciglia e delle ciglia. Se si considerano i prodotti per la colorazione dei capelli, l'esposizione alla sostanza è ancora maggiore, dato che sono applicati su una più ampia superficie del corpo. Su tale base, e alla luce della precisazione da parte del CSSC, sussiste inoltre un rischio potenziale per la salute umana connesso all'uso della 2-Chloro-p-Phenylenediamine e dei suoi sali solfato e dicloridrato nei prodotti per la colorazione dei capelli. La sostanza 2-Chloro-p-Phenylenediamine e i suoi sali solfato e dicloridrato dovrebbero pertanto essere vietati nelle tinture per capelli, nonché nei prodotti per la colorazione delle sopracciglia e delle ciglia, e aggiunti all'elenco delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(3)

È opportuno prevedere periodi di tempo ragionevoli per consentire al settore di adeguarsi al nuovo divieto. Nel determinare la durata di tali periodi, l'interesse degli operatori economici dovrebbe conciliarsi con gli specifici fattori di rischio per la salute individuati.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 22 novembre 2019 le tinture per capelli, i prodotti per la colorazione delle sopracciglia e i prodotti per la colorazione delle ciglia contenenti le sostanze vietate dal presente regolamento non sono immessi sul mercato dell'Unione.

A decorrere dal 22 febbraio 2020 le tinture per capelli, i prodotti per la colorazione delle sopracciglia e i prodotti per la colorazione delle ciglia contenenti le sostanze vietate dal presente regolamento non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1510/13.

(3)  Verbale della seduta plenaria del CSSC del 21-22 giugno 2018.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

«1384

2-Cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4-diammina (2-chloro-p-phenylenediamine) e suoi sali solfato e dicloridrato (*1) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli e nei prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia

615-66-7

61702-44-1 (solfato)

615-46-3 (dicloridrato)

210-441-2

262-915-3

210-427-6


(*1)  A decorrere dal 22 novembre 2019 le tinture per capelli, i prodotti per la colorazione delle sopracciglia e i prodotti per la colorazione delle ciglia che contengono tali sostanze non sono immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 22 febbraio 2020 le tinture per capelli, i prodotti per la colorazione delle sopracciglia e i prodotti per la colorazione delle ciglia che contengono tali sostanze non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.»


DECISIONI

2.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/7


DECISIONE (UE) 2019/682 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2019

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, per conto dell'Unione, ai negoziati sull'aggiornamento della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108) («convenzione 108») e sulle condizioni e modalità per l'adesione dell'Unione alla convenzione 108 modificata.

(2)

Il protocollo che modifica la convenzione 108 («protocollo di modifica») è stato adottato dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 18 maggio 2018.

(3)

Il protocollo di modifica mira ad ampliare l'ambito di applicazione, aumentare il livello di protezione e migliorare l'efficacia della protezione dei dati garantita dalla convenzione 108.

(4)

Le disposizioni della convenzione 108 modificata riguardano sia le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione sia le attività al di fuori del suo ambito di applicazione, come per esempio in materia di difesa e sicurezza nazionale.

(5)

Le disposizioni della convenzione 108 modificata, nella misura in cui si applicano al trattamento dei dati personali nell'ambito di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, poiché tali disposizioni sono basate sugli stessi principi di cui al regolamento (UE) 2016/679 (1) e alla direttiva (UE) 2016/680 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)

Dal momento che la convenzione 108 modificata conterrebbe garanzie basate sugli stessi principi di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/680, la sua entrata in vigore contribuirebbe alla promozione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati a livello mondiale, agevolerebbe la circolazione dei dati tra le parti della convenzione 108 appartenenti all'Unione e quelle non appartenenti all'Unione, garantirebbe il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi internazionali derivanti dalla convenzione 108 e renderebbe possibile l'accesso futuro dell'Unione alla convenzione 108.

(7)

L'Unione non può firmare o ratificare il protocollo di modifica, dal momento che la convenzione 108 dispone che sono parti della stessa soltanto gli Stati.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a firmare il protocollo di modifica, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, nella misura in cui le sue disposizioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a firmare, nell'interesse dell'Unione, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108), nella misura in cui le sue disposizioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


2.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/9


DECISIONE (UE) 2019/683 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2019

che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive («convenzione») è stata adottata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e da allora è aperta alla firma e alla ratifica.

(2)

La convenzione mira a fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.

(3)

L'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, della convenzione, che attiene ai punti nazionali d'informazione sul calcio, può incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché tali disposizioni coincidono con taluni obblighi previsti dalla decisione 2002/348/GAI del Consiglio (2).

(4)

Il sostegno dell'Unione alla convenzione è importante per combattere la violenza collegata alle manifestazioni sportive e sarebbe complementare rispetto agli sforzi già compiuti in tale settore attraverso il sostegno a progetti nell'ambito del capitolo Sport del programma Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

L'Unione non può aderire alla convenzione in quanto solo gli Stati possono aderirvi.

(6)

È opportuno pertanto autorizzare gli Stati membri a firmare e a ratificare la convenzione, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, per le parti della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

(7)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2002/348/GAI e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) per quanto attiene all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Approvazione del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).]

(2)  Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).


2.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/684 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2019

sul riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone con le disposizioni sulla valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato europeo dei valori mobiliari,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo volto a garantire la coerenza tra le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione adottate dall'Unione e quelle di paesi terzi nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che eseguono un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una controparte sia stabilita in tale paese terzo, dovrebbero essere considerate conformi alle disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza evita duplicazioni o conflitti di norme. La dichiarazione di equivalenza contribuisce inoltre al raggiungimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, garantendo un'applicazione internazionale uniforme dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.

(2)

L'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce le disposizioni normative dell'Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, lo svolgimento di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali paragrafi stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione dei rischi operativi») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.

(3)

Affinché il sistema giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell'Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione dei rischi operativi e i requisiti in materia di margini, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili dovrebbero produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli consentiti dalle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel medesimo regolamento; le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbero essere applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci nel paese terzo in questione. Nel caso di specie, lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, sottoscritti da almeno una controparte stabilita in detto paese terzo, non espongano i mercati finanziari dell'Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico per l'Unione.

(4)

Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone (4) riguardante, tra l'altro, le tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Nella consulenza tecnica l'ESMA ha rilevato che in Giappone non esistevano disposizioni giuridicamente vincolanti per la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti derivati OTC, le modalità di riconciliazione dei portafogli, lo svolgimento della compressione dei portafogli, la valutazione dei portafogli e l'obbligo di risoluzione delle controversie o di scambio di garanzie tra le controparti di contratti derivati OTC. Inoltre, l'ESMA faceva osservare che in quel momento non era possibile valutare l'equivalenza tra i regimi in relazione ai margini bilaterali, poiché nell'Unione non erano ancora state elaborate le norme tecniche per specificare le regole applicabili in materia.

(5)

Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto della consulenza tecnica dell'ESMA, nonché degli sviluppi normativi che si sono verificati da allora. La presente decisione non si basa solo sull'analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili in Giappone, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti da contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale in un modo considerato equivalente al risultato consentito dalle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili in Giappone ai contratti derivati OTC sono stabilite nella legge n. 25 del 1948 sugli strumenti finanziari e le borse (Financial Instruments and Exchange Act, di seguito «FIEA») e si applicano agli operatori finanziari (Financial Instrument Business Operators, di seguito «FIBO») e agli istituti finanziari registrati (Registered Financial Institutions, di seguito «RFI»), che comprendono banche regolamentate, cooperative, compagnie di assicurazione, fondi pensione e fondi di investimento. L'Agenzia dei servizi finanziari del Giappone (Financial Services Agency of Japan, di seguito «JFSA») dispone di ampi poteri per l'attuazione della FIEA e si avvale dell'ordinanza dell'ufficio del governo, degli orientamenti in materia di vigilanza e delle notifiche pubbliche (che, insieme, costituiscono le «norme del Giappone in materia di derivati OTC»). La JFSA è competente per i derivati OTC ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, fatta eccezione per i derivati OTC su materie prime, che sono di competenza del ministero giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «METI») e del ministero giapponese dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca (di seguito «MAFF»).

(7)

Le tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, stabilite nelle norme del Giappone in materia di derivati OTC, continuano ad essere insufficienti se confrontate agli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti derivati OTC, lo svolgimento della compressione dei portafogli e le modalità di riconciliazione dei portafogli. La presente decisione dovrebbe pertanto riguardare solo le disposizioni giuridiche, di vigilanza e in materia di applicazione concernenti gli obblighi di valutazione e di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013, nonché le disposizioni relative ai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(8)

Per quanto riguarda gli obblighi di valutazione delle operazioni e di risoluzione delle controversie applicabili ai derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, le norme del Giappone in materia di derivati OTC prevedono obblighi analoghi a quelli di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, la sezione IV-2-4 degli orientamenti in materia di vigilanza contiene disposizioni specifiche in materia di risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale e l'articolo 123 dell'ordinanza dell'ufficio del governo stabilisce le disposizioni per effettuare le valutazioni giornaliere ai fini dello scambio di margini.

(9)

Per quanto riguarda i margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, le disposizioni giuridicamente vincolanti del Giappone consistono in una serie di regolamenti definitivi adottati dalla JFSA, pubblicati il 31 marzo 2016 ed entrati in vigore il 1o settembre 2016. Tali regolamenti comprendono l'ordinanza dell'ufficio del governo n. 52 del 6 agosto 2007 sugli operatori di strumenti finanziari, incluse le disposizioni aggiuntive, gli avvisi pubblici dell'agenzia per i servizi finanziari nn. 15, 16 e 17 del 31 marzo 2016 e n. 33 del 25 agosto 2017, le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle grandi banche ecc., le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza degli istituti finanziari piccoli e medi e degli istituti finanziari regionali, le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle banche cooperative, le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza degli operatori finanziari ecc., le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle società di assicurazioni e le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle società fiduciarie ecc. Le norme applicabili agli strumenti derivati OTC su materie prime che sono di competenza del METI e del MAFF riproducono l'insieme dei regolamenti definitivi adottati dalla JFSA (che, insieme, costituiscono le «norme del Giappone in materia di margine»).

(10)

Secondo quanto stabilito nelle norme del Giappone in materia di margine, gli istituti finanziari il cui importo nozionale totale medio di derivati OTC per un certo periodo di tempo è pari o superiore a 300 miliardi di JPY sono tenuti a scambiare il margine di variazione su base giornaliera a norma della FIEA, mentre gli istituti finanziari che non raggiungono tale soglia sono tenuti a scambiare il margine di variazione con «frequenza sufficiente». Poiché il regolamento (UE) n. 648/2012 impone a tutte le controparti di un'operazione su derivati OTC non compensata mediante controparte centrale di scambiare il margine di variazione su base giornaliera, la presente decisione dovrebbe essere subordinata allo scambio giornaliero del margine di variazione per le operazioni effettuate con i FIBO e gli RFI il cui importo totale medio del capitale nozionale di derivati OTC per un periodo di un anno, a decorrere dal mese di aprile, due anni prima rispetto all'anno in cui è necessario il calcolo (o un anno se calcolato a dicembre) è inferiore a 300 miliardi di JPY.

(11)

Analogamente alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251, a norma delle norme del Giappone in materia di margine, tutti gli istituti finanziari che aggregano importi nozionali di derivati OTC non compensati, derivati OTC su materie prime non compensati, contratti a termine su tassi di cambio e contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente di un gruppo consolidato, escluse le operazioni infragruppo, per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno precedente l'anno in cui il calcolo supera 1 100 miliardi di JPY, sono tenuti a scambiare informazioni dettagliate sul margine iniziale. Le norme del Giappone in materia di margine prevedono anche un importo minimo del trasferimento combinato dei margini iniziali e di variazione di 70 milioni di JPY, mentre l'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede una soglia di 500 000 EUR. Tenuto conto della differenza marginale di valore di tali valute, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti.

(12)

Le norme del Giappone in materia di margine si applicano a quasi tutti i contratti derivati OTC ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, fatta eccezione per i contratti forward su tassi di cambio e i contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente non disciplinati dalle norme del Giappone in materia di margine. Le operazioni di cambio associate allo scambio del capitale tramite contratti swap su tassi di interesse sono esentate dai requisiti in materia di margine iniziale. Inoltre, le norme del Giappone in materia di margine non prevedono alcun trattamento specifico per i prodotti strutturati, incluse le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, solo i contratti forward su tassi di cambio e i contratti swap su tassi di cambio sono esentati dai requisiti in materia di margini iniziali e solo i derivati, associati a obbligazioni garantite a fini di copertura, sono esentati da tutti i requisiti in materia di margine. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai contratti derivati OTC soggetti a requisiti in materia di margini a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle norme del Giappone in materia di margine.

(13)

I requisiti previsti dalle norme del Giappone in materia di margine per il calcolo del margine iniziale sono equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Analogamente al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le norme del Giappone in materia di margine consentono l'uso di un modello standard equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, per il calcolo del margine iniziale possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli contengano determinati parametri specifici, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Le controparti sono tenute a notificare alla JFSA, al METI o al MAFF, a seconda dei casi, la loro intenzione di avvalersi di tali modelli interni o di terze parti e sono tenute ad indicare eventuali modifiche e ipotesi necessarie.

(14)

I requisiti previsti dalle norme del Giappone in materia di margine per le garanzie ammissibili e le modalità di possesso e segregazione di tali garanzie sono equivalenti a quelli di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251. Le norme del Giappone in materia di margine contengono inoltre un elenco equivalente di garanzie ammissibili e impongono ai FIBO e agli RFI di diversificare adeguatamente le garanzie raccolte, anche limitando i titoli a bassa liquidità al fine di evitare la concentrazione di garanzie. I requisiti previsti dalle norme del Giappone in materia di margine applicabili alla valutazione delle garanzie sono paragonabili ai requisiti stabiliti all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 2016/2251.

(15)

Per quanto riguarda il livello equivalente di protezione del segreto professionale in Giappone, le informazioni detenute dalla JSFA sono soggette alla politica per la sicurezza delle informazioni della JFSA e i dipendenti della JSFA sono soggetti alla legge sulla pubblica amministrazione nazionale, che vieta ai dipendenti di divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Pertanto, sia la legge sulla pubblica amministrazione nazionale che la politica per la sicurezza delle informazioni della JFSA forniscono garanzie di protezione del segreto professionale, ivi compresa la protezione dei segreti commerciali scambiati dalle autorità competenti con terzi, equivalenti a quelle previste dal titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012. È pertanto opportuno considerare che la combinazione della legge sulla pubblica amministrazione nazionale e della politica per la sicurezza delle informazioni della JFSA garantisce un livello di protezione del segreto professionale equivalente a quello previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(16)

Infine, per quanto riguarda l'applicazione efficace, equa e senza distorsioni, al fine di garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci nel paese terzo in esame, la JSFA dispone di ampie competenze in materia di indagine e di vigilanza per valutare la conformità ai requisiti di margine applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. La JSFA può adottare un'ampia gamma di misure di vigilanza per prevenire violazioni delle prescrizioni applicabili, quali un ordine di miglioramento dell'attività a norma dell'articolo 51 della FIEA e altre misure di vigilanza a norma dell'articolo 52 della FIEA. Pertanto, si ritiene che tali misure consentano l'applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione delle norme del Giappone in materia di derivati OTC, in modo equo e non distorsivo, al fine di garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci.

(17)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi ai contratti derivati OTC applicabili al momento della sua adozione. La Commissione, in collaborazione con l'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare regolarmente l'evoluzione e l'efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione per i contratti derivati OTC relative alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione dei portafogli, alla valutazione, alla risoluzione delle controversie e ai requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, sulla base delle quali è stata presa la presente decisione. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza concessa con la presente decisione. Tale riesame può comportare l'abrogazione della presente decisione, che renderebbe le controparti automaticamente soggette nuovamente a tutte le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(18)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per la valutazione e la risoluzione delle controversie applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dall'agenzia per i servizi finanziari del Giappone (di seguito «JFSA») o derivati OTC su materie prime dal ministero giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «METI») e dal ministero giapponese dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca (di seguito «MAFF») e che non sono compensati mediante controparte centrale sono considerate equivalenti alle corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Giappone e registrata presso la JFSA come operatore finanziario (Financial Instrument Business Operator, di seguito «FIBO») o istituto finanziario registrato (Registered Financial Institution, di seguito «RFI»”).

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone relative allo scambio di garanzie applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dalla JFSA o derivati OTC su materie prime dal METI e dal MAFF e che non sono compensati mediante controparte centrale sono considerate equivalenti alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Giappone e registrata presso la JFSA come FIBO o RFI e tale controparte è soggetta alle norme del Giappone in materia di margine;

b)

le operazioni sono valutate a prezzi di mercato e i margini di variazione sono scambiati su base giornaliera quando l'importo del capitale nozionale totale medio di derivati OTC delle controparti di tali operazioni, stabilite in Giappone, per un periodo di un anno, a decorrere dal mese di aprile, due anni prima rispetto all'anno in cui è necessario il calcolo (o un anno se calcolato a dicembre) è inferiore a 300 miliardi di JPY.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

(4)  ESMA/2013/BS/1158, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Japan, Final report (consulenza tecnica sull'equivalenza tra la regolamentazione di paesi terzi e l'EMIR — Giappone, relazione finale), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1o settembre 2013.


2.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/16


DECISIONE (UE) 2019/685 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 aprile 2019

sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2019 (BCE/2019/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 30,

Visto il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dovrebbe coprire, ma non eccedere, le spese sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) in relazione ai propri compiti di vigilanza nel periodo di contribuzione di riferimento. Tali spese sono costituite da costi direttamente collegati ai compiti di vigilanza della BCE, ad esempio la vigilanza diretta dei soggetti significativi, la supervisione sulla vigilanza dei soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici. Esse comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti di vigilanza della BCE, ad esempio i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane, i servizi amministrativi, le funzioni di bilancio e controllo, la contabilità, i servizi legali, di comunicazione e traduzione, l'audit interna, e i servizi statistici e informatici.

(2)

Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché rispetto a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi complessivi dovrebbero essere suddivisi sulla base delle spese imputate alle relative funzioni che conducono la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi.

(3)

L'importo totale del contributo annuale per il 2019 dovrebbe essere costituito dalla somma: a) dei costi annuali stimati dei compiti di vigilanza per l'anno 2019, sulla base del bilancio della BCE approvato per l'anno 2019, tenendo conto dell'evoluzione dei costi annuali stimati che si prevede possano essere sostenuti dalla BCE, conosciuti al momento dell'adozione della presente decisione; b) dal risultato positivo o negativo dell'anno 2018.

(4)

Il risultato positivo o quello negativo dovrebbero essere determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi dei compiti di vigilanza sostenuti per l'anno 2018, rispecchiati nel bilancio annuale per l'anno 2018 (3), dai costi annuali stimati richiesti per l'anno 2018 di cui all'allegato alla Decisione (UE) 2018/667 della Banca centrale europea (BCE/2018/12) (4).

(5)

In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i costi annuali stimati dei compiti di vigilanza per l'anno 2019 dovrebbero anche tenere conto, se del caso, di eventuali contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non sia stato possibile riscuotere, interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 e somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di tale regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5) e nel regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Articolo 2

Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2019

1.   L'importo totale dei contributi annuali di vigilanza per l'anno 2019, è di 576 020 336 EUR, calcolato come esposto nell'allegato I.

2.   Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati è tenuta a corrispondere l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza di seguito indicato:

a)

soggetti e gruppi vigilati significativi: 524 196 987 EUR;

b)

soggetti e gruppi vigilati meno significativi: 51 823 349 EUR.

La ripartizione dell'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2019 dovuti da ciascuna categoria è indicata nell'allegato II.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 aprile 2019

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23.

(3)  Pubblicato nel febbraio 2019 sul sito Internet della BCE, all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(4)  Decisione (UE) 2018/667 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2018, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2018 (BCE/2018/12) (GU L 111 del 2.5.2018, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

Calcolo dell'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2019

(EUR)

Costi annuali stimati per l'anno 2019

559 007 136

Stipendi e benefici

264 525 116

Locazione e spese di manutenzione degli edifici

58 866 157

Altre spese di esercizio

235 615 863

Risultato positivo/negativo dall'anno 2018

15 332 187

Importi di cui tenere conto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)

1 681 013

Contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere

0

Interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento

– 9 626

Somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del predetto regolamento

1 690 639

TOTALE

576 020 336


ALLEGATO II

Ripartizione dell'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2019

(EUR)

 

Soggetti e gruppi vigilati significativi

Soggetti e gruppi vigilati meno significativi

Totale

Costi annuali stimati per l'anno 2019

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Risultato positivo/negativo dall'anno 2018

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Importi di cui tenere conto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere

0

0

0

Interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del predetto regolamento

1 556 121

134 518

1 690 639

TOTALE

524 196 987

51 823 349

576 020 336