ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
30 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/672 del Consiglio, del 29 aprile 2019, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/673 della Commissione, del 27 febbraio 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

5

 

*

Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/675 della Commissione, del 29 aprile 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/676 della Commissione, del 29 aprile 2019, che approva la sostanza attiva a basso rischio ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/678 del Consiglio, del 29 aprile 2019, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

18

 

*

Decisione (UE) 2019/679 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 17 aprile 2019, che rinnova la limitazione temporanea della commercializzazione, della distribuzione e della vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/672 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2019

che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio del 2 maggio 2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (1), in particolare l'articolo 4 decies, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.

(2)

A norma dell'articolo 4 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 401/2013, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato IV di tale regolamento.

(3)

Sono state ricevute informazioni aggiornate per due voci dell'elenco ed è opportuno includere il genere di tutte le persone elencate.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci da 1 a 14 dell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sono sostituite dalle seguenti voci:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1.

Aung Kyaw Zaw

Data di nascita: 20 agosto 1961

Genere: maschio

Passaporto n.: DM000826

Data di rilascio: 22 novembre 2011

Data di scadenza:21 novembre 2021

Numero di identificazione militare: BC 17444

Il tenente generale Aung Kyaw Zaw è stato il comandante dell'Ufficio Operazioni speciali n. 3 delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'agosto 2015 alla fine del 2017. L'Ufficio Operazioni speciali n. 3 era incaricato di supervisionare il Comando Ovest e, in tale contesto, il tenente generale Aung Kyaw Zaw è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Data di nascita: Marzo 1964

Genere: maschio

Numero di identificazione nazionale: Tatmadaw Kyee 19571

Il Maggiore Generale Maung Maung Soe è stato comandante del Comando Ovest delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'ottobre 2016 al 10 novembre 2017 ed ha supervisionato le operazioni militari nello Stato di Rakhine. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

3.

Than Oo

Data di nascita:12 ottobre 1973

Genere: maschio

Numero di identificazione militare: BC 25723

Il Brigadier Generale Than Oo è comandante della 99a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99a divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Genere: maschio

Numero di identificazione militare: BC 23750

Il Brigadier Generale Aung Aung è comandante della 33a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 33a divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

Data di nascita: 1972

Genere: maschio

Il Brigadier Generale Khin Maung Soe è comandante del comando operativo militare 15, a volte noto come 15a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadav), che comprende il battaglione d'infanteria n. 564. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dal comando operativo militare 15, in particolare dal battaglione d'infanteria n. 564, nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Data di nascita: 17 marzo 1959

Genere: maschio

Il Brigadier Generale Thura San Lwin è stato comandante della polizia di frontiera dall'ottobre 2016 all'inizio di ottobre 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

Genere: maschio

Thant Zin Oo è comandante dell'8o battaglione della polizia di sicurezza. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dall'8o battaglione della polizia di sicurezza nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Le gravi violazioni dei diritti umani includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya. Tali violazioni sono state commesse congiuntamente con la 33a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del myanmar (Tatmadav) guidate dal Bregadier general Aung Aung e e con l'aiuto della medesima. Thant Zin Oo è pertanto associato alla persona inserita nell'elenco Brigadier Generale Aung Aung.

25.6.2018

8.

Ba Kyaw

Genere: maschio

Ba Kyaw è Sergente maggiore nel 564o battaglione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). Ha commesso atrocità e gravi violazioni dei diritti umani, ivi compresi omicidio, deportazione e tortura, nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine nella seconda metà del 2017. In particolare, è stato identificato come uno dei principali autori della strage di Maung Nu del 27 agosto 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Genere: maschio

Tun Naing è il comandante della base della polizia di frontiera di Taung Bazar. In tale carica, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani, ivi compresi detenzione forzata, maltrattamenti e tortura, commesse dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine a Taung Bazar prima, durante e dopo il 25 agosto 2017.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Data di nascita: 2 maggio 1968

Genere: maschio

Il Generale di brigata Khin Hlaing è l'ex comandante della 99a divisione di fanteria leggera e l'attuale comandante del Comando Nord-est delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In veste di comandante della 99a divisione di fanteria leggera ha supervisionato le operazioni militari condotte nello stato dello Shan nel 2016 e all'inizio del 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla 99a divisione di fanteria leggera nei confronti di minoranze etniche dei villaggi dello stato dello Shan nella seconda metà del 2016. Queste includono esecuzioni sommarie, detenzione forzata e distruzione di villaggi.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

Genere: maschio

Il Maggiore Aung Myo Thu è comandante del nucleo operativo dalla 33a divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In veste di comandante della 33a divisione di fanteria a leggera ha supervisionato le operazioni militari condotte nello stato di Rakhine nel 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla 33a divisione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine nella seconda metà del 2017. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e detenzione forzata.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

Genere: maschio

Thant Zaw Win è Maggiore nel 564o battaglione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale carica, ha supervisionato le operazioni militari condotte nello stato di Rakhine ed è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse il 27 agosto 2017 dal 564o battaglione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine, in particolare nel villaggio di Maung Nu e nei suoi dintorni. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Genere: maschio

Kyaw Chay è Caporale nella polizia di frontiera. È stato precedentemente destinato a Zay Di Pyin ed era comandante della base della polizia di frontiera di Zay Di Pyin nel periodo intorno al 25 agosto 2017 quando, sotto il suo comando, la polizia di frontiera ha commesso una serie di violazioni dei diritti umani. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine durante tale periodo. Ha inoltre partecipato a gravi violazioni dei diritti umani, tra le quali maltrattamenti dei detenuti e tortura.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Genere: maschio

Il Maggiore Generale Nyi Nyi Swe è l'ex comandante del Comando Nord delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale carica, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani, compreso il maltrattamento dei civili, commesse dal Comando Nord nello stato del Kachin dal maggio 2016 all'aprile 2018 (fino alla sua nomina a comandante del Comando Sud-ovest). È inoltre responsabile di aver ostacolato la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi nello stato del Kachin in tale periodo, in particolare bloccando il trasporto di derrate alimentare.

21.12.2018»


30.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/673 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2019

recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (UE) 2018/196 ha istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2018 (dal 1o ottobre 2017 al 30 settembre 2018) nonché alla distribuzione aggiuntiva dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi durante gli esercizi fiscali 2015, 2016 e 2017. Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione europea ammonta a 3 355,82 USD.

(3)

L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/196 o eliminandone alcuni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,001 %.

(4)

L'effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,001 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 3 355,82 USD.

(5)

Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0,001 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all'importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00«montature di metalli comuni»

8705 10 00

6204 62 31

»

(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


30.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/7


REGOLAMENTO (UE) 2019/674 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2019

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, gli Stati membri hanno trasmesso schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose.

(2)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), la Commissione ha valutato le schede tecniche sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha fissato un termine per la modifica o la revoca di tali schede tecniche da parte dello Stato membro interessato.

(3)

Le schede tecniche dei prodotti «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto» e «Sliwovitz del Veneto» sono state revocate dalla Germania e dall'Italia rispettivamente.

(4)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze riscontrate nella scheda tecnica di un'indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il termine stabilito dalla Commissione, tale scheda tecnica si considera non presentata.

(5)

Le carenze riscontrate nelle schede tecniche dei prodotti «Karlovarská Hořká», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» non sono state sanate.

(6)

Le indicazioni geografiche stabilite «Karlovarská Hořká», «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto», «Sliwovitz del Veneto», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.

(7)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

(1)

nella categoria di prodotto 6. «Acquavite di vinaccia», la riga

 

«Grappa di Marsala

Italia»

è soppressa;

(2)

nella categoria di prodotto 9. «Acquavite di frutta», le righe

 

«Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italia

Italia»

sono soppresse;

(3)

nella categoria di prodotto 25. «Bevande spiritose all'anice», la riga

 

«Janeževec

Slovenia»

è soppressa;

(4)

nella categoria di prodotto 30. «Bevande spiritose di gusto amaro o bitter», la riga

 

«Slovenska travarica

Slovenia»

è soppressa;

(5)

nella categoria di prodotto 32. «Liquore», le righe

 

«Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Polonia

Repubblica ceca»

sono soppresse;

(6)

nella categoria di prodotto 40. «Nocino», la riga

 

«Orehovec

Slovenia»

è soppressa;

(7)

nella categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», la riga

 

«Königsberger Bärenfang

Germania»

è soppressa.


30.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/675 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2019

recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (2) prevede l'apertura di un contingente tariffario globale per l'importazione di 3 073 177 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 di qualità diversa dalla qualità alta, soggetto a un dazio di 12 EUR per tonnellata.

(2)

Nel quadro del contingente tariffario globale, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 dispone un sottocontingente di 2 378 387 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti, e un sottocontingente erga omnes di 122 790 tonnellate.

(3)

Nell'ambito dell'accordo con gli Stati Uniti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea del 2004 (3), è stato concordato tuttavia di prendere in conto un volume di 6 787 tonnellate nel sottocontingente erga omnes. Occorre pertanto aggiungere 6 787 tonnellate al sottocontingente erga omnes e al contempo sottrarre la stessa quantità dal sottocontingente per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti.

(4)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottocontingente per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti, deve essere diviso in quattro sottoperiodi trimestrali. Tenendo conto della summenzionata riduzione del quantitativo per tale sottocontingente, occorre adattare il volume di ciascun sottoperiodo trimestrale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1067/2008 è modificato come segue:

1)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il contingente tariffario di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è suddiviso in tre sottocontingenti:

a)

sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;

b)

sottocontingente II (numero d'ordine 09.4125): 2 371 600 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti;

c)

sottocontingente III (numero d'ordine 09.4133): 129 577 tonnellate erga omnes.»;

2)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il sottocontingente II è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:

a)

sottoperiodo 1: dal 1o gennaio al 31 marzo: 592 900 tonnellate;

b)

sottoperiodo 2: dal 1o aprile al 30 giugno: 592 900 tonnellate;

c)

sottoperiodo 3: dal 1o luglio al 30 settembre: 592 900 tonnellate;

d)

sottoperiodo 4: dal 1o ottobre al 31 dicembre: 592 900 tonnellate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

(3)  Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13).


30.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/676 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2019

che approva la sostanza attiva a basso rischio ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 1o aprile 2016 il gruppo di lavoro ABE-IT 56 ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623) (di seguito «ABE-IT 56»).

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 25 maggio 2016 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Il 20 giugno 2017 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione che esamina la possibilità che detta sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

L'Autorità ha agito conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità nel maggio 2018 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(5)

Il 26 luglio 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le proprie conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva ABE-IT 56 soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha reso pubbliche le conclusioni.

(6)

Il 23 ottobre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame sull'ABE-IT 56 e il 22 marzo 2019 un progetto di regolamento che prevede l'approvazione di tale sostanza.

(7)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(8)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza ABE-IT 56.

(9)

La Commissione ritiene inoltre che la sostanza ABE-IT 56 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale sostanza non è potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'ABE-IT 56 è un prodotto di frazionamento del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623. Saccharomyces cerevisiae è il lievito maggiormente utilizzato nella produzione industriale/commerciale di alimenti e bevande ed è presente ovunque nell'ambiente. Non è patogeno per gli esseri umani o gli animali e non è infettivo per gli esseri umani. In genere è presente in natura e non costituisce un rischio chiaro per nessun comparto ambientale.

(10)

È pertanto opportuno approvare l'ABE-IT 56 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni.

(11)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623) come antiparassitario]. EFSA Journal 2018;16(9):5400, 14 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5400.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623)

Non applicabile

1 000 g/kg (sostanza attiva)

20 maggio 2019

20 maggio 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«16

ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623)

Non applicabile

1 000 g/kg (sostanza attiva)

20 maggio 2019

20 maggio 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza ABE-IT 56 (componenti di lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), in particolare delle relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.


30.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/677 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2019

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/53/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva clorotalonil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2019.

(4)

In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del clorotalonil.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 2 settembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 6 dicembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni (6) sulla possibilità che il clorotalonil soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

L'Autorità ha individuato un problema preoccupante concernente la contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti del clorotalonil. In particolare, secondo le previsioni i metaboliti R417888, R419492, R471811, SYN507900, M3, M11, M2, M7 e M10 supereranno il valore parametrico di 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti per tutti gli impieghi proposti del clorotalonil. Attualmente non è quindi possibile prevedere che la presenza di metaboliti del clorotalonil nelle acque sotterranee non abbia effetti inaccettabili su tali acque ed effetti nocivi sulla salute umana, come richiesto all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità non ha inoltre potuto escludere un problema di genotossicità per i residui ai quali saranno esposti i consumatori ed ha constatato un rischio elevato per gli anfibi e i pesci per tutti gli impieghi esaminati.

(10)

Varie parti della valutazione del rischio non hanno inoltre potuto essere completate a causa dell'insufficienza dei dati contenuti nel fascicolo. In particolare non è stato possibile completare la valutazione del rischio per i consumatori derivante dall'esposizione alimentare, a causa della mancanza dei dati necessari per confermare la definizione del residuo nelle piante e la valutazione dell'esposizione del bestiame, compresa la valutazione tossicologica di un metabolita.

(11)

Il clorotalonil è inoltre classificato come sostanza cancerogena di categoria 2 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), mentre nelle conclusioni dell'Autorità è indicato che il clorotalonil dovrebbe essere classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B. Per gli impieghi rappresentativi considerati, i livelli dei residui di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 non hanno potuto essere confermati per i prodotti di origine vegetale e animale a causa della mancanza di dati sull'entità e sulla tossicità dei metaboliti inclusi nella definizione del residuo per la valutazione del rischio. Il requisito stabilito nell'allegato II, punto 3.6.3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non è pertanto soddisfatto.

(12)

La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e sul progetto di relazione sul rinnovo in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. I richiedenti hanno presentato osservazioni, che sono state esaminate attentamente.

(13)

Nonostante le argomentazioni presentate dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i timori legati alla sostanza.

(14)

Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. Non è pertanto opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva clorotalonil in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(16)

È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil.

(17)

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil, tale periodo dovrebbe scadere entro il 20 maggio 2020.

(18)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione (8) ha prorogato il periodo di approvazione del clorotalonil fino al 31 ottobre 2019, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che la decisione sul mancato rinnovo dell'approvazione è presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

(19)

Il presente regolamento non impedisce la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del clorotalonil in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva clorotalonil non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 101 relativa al clorotalonil.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorotalonil entro il 20 novembre 2019.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 20 maggio 2020.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (European Food Safety Authority), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorothalonil (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva clorotalonil come antiparassitario). EFSA Journal2018;16(1):5126, 40 pagg.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5126.

(7)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).


DECISIONI

30.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/18


DECISIONE (PESC) 2019/678 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2019

che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.

(2)

In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2020.

(3)

Sono state ricevute informazioni aggiornate per due voci dell'elenco ed è opportuno includere il genere di tutte le persone elencate.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2020. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

2)

L'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).


ALLEGATO

Le voci da 1 a 14 dell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato della decisione 2013/184/PESC sono sostituite dalle seguenti voci:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1.

Aung Kyaw Zaw

Data di nascita: 20 agosto 1961

Genere: maschio

Passaporto n.: DM000826

Data di rilascio: 22 novembre 2011

Data di scadenza: 21 novembre 2021

Numero di identificazione militare: BC 17444

Il tenente generale Aung Kyaw Zaw è stato il comandante dell'Ufficio Operazioni speciali n. 3 delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'agosto 2015 alla fine del 2017. L'Ufficio Operazioni speciali n. 3 era incaricato di supervisionare il Comando Ovest e, in tale contesto, il tenente generale Aung Kyaw Zaw è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Data di nascita: Marzo 1964

Genere: maschio

Numero di identificazione nazionale: Tatmadaw Kyee 19571

Il Maggiore Generale Maung Maung Soe è stato comandante del Comando Ovest delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'ottobre 2016 al 10 novembre 2017 ed ha supervisionato le operazioni militari nello Stato di Rakhine. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

3.

Than Oo

Data di nascita:12 ottobre 1973

Genere: maschio

Numero di identificazione militare: BC 25723

Il Brigadier Generale Than Oo è comandante della 99a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99a divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Genere: maschio

Numero di identificazione militare: BC 23750

Il Brigadier Generale Aung Aung è comandante della 33a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 33a divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

Data di nascita: 1972

Genere: maschio

Il Brigadier Generale Khin Maung Soe è comandante del comando operativo militare 15, a volte noto come 15a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadav), che comprende il battaglione d'infanteria n. 564. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dal comando operativo militare 15, in particolare dal battaglione d'infanteria n. 564, nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Data di nascita: 17 marzo 1959

Genere: maschio

Il Brigadier Generale Thura San Lwin è stato comandante della polizia di frontiera dall'ottobre 2016 all'inizio di ottobre 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

Genere: maschio

Thant Zin Oo è comandante dell'8o battaglione della polizia di sicurezza. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dall'8o battaglione della polizia di sicurezza nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Le gravi violazioni dei diritti umani includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya. Tali violazioni sono state commesse congiuntamente con la 33a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del myanmar (Tatmadav) guidate dal Bregadier general Aung Aung e e con l'aiuto della medesima. Thant Zin Oo è pertanto associato alla persona inserita nell'elenco Brigadier Generale Aung Aung.

25.6.2018

8.

Ba Kyaw

Genere: maschio

Ba Kyaw è Sergente maggiore nel 564o battaglione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). Ha commesso atrocità e gravi violazioni dei diritti umani, ivi compresi omicidio, deportazione e tortura, nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine nella seconda metà del 2017. In particolare, è stato identificato come uno dei principali autori della strage di Maung Nu del 27 agosto 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Genere: maschio

Tun Naing è il comandante della base della polizia di frontiera di Taung Bazar. In tale carica, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani, ivi compresi detenzione forzata, maltrattamenti e tortura, commesse dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine a Taung Bazar prima, durante e dopo il 25 agosto 2017.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Data di nascita: 2 maggio 1968

Genere: maschio

Il Generale di brigata Khin Hlaing è l'ex comandante della 99a divisione di fanteria leggera e l'attuale comandante del Comando Nord-est delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In veste di comandante della 99a divisione di fanteria leggera ha supervisionato le operazioni militari condotte nello stato dello Shan nel 2016 e all'inizio del 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla 99a divisione di fanteria leggera nei confronti di minoranze etniche dei villaggi dello stato dello Shan nella seconda metà del 2016. Queste includono esecuzioni sommarie, detenzione forzata e distruzione di villaggi.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

Genere: maschio

Il Maggiore Aung Myo Thu è comandante del nucleo operativo dalla 33a divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In veste di comandante della 33a divisione di fanteria a leggera ha supervisionato le operazioni militari condotte nello stato di Rakhine nel 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla 33a divisione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine nella seconda metà del 2017. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e detenzione forzata.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

Genere: maschio

Thant Zaw Win è Maggiore nel 564o battaglione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale carica, ha supervisionato le operazioni militari condotte nello stato di Rakhine ed è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse il 27 agosto 2017 dal 564o battaglione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine, in particolare nel villaggio di Maung Nu e nei suoi dintorni. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Genere: maschio

Kyaw Chay è Caporale nella polizia di frontiera. È stato precedentemente destinato a Zay Di Pyin ed era comandante della base della polizia di frontiera di Zay Di Pyin nel periodo intorno al 25 agosto 2017 quando, sotto il suo comando, la polizia di frontiera ha commesso una serie di violazioni dei diritti umani. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine durante tale periodo. Ha inoltre partecipato a gravi violazioni dei diritti umani, tra le quali maltrattamenti dei detenuti e tortura.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Genere: maschio

Il Maggiore Generale Nyi Nyi Swe è l'ex comandante del Comando Nord delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale carica, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani, compreso il maltrattamento dei civili, commesse dal Comando Nord nello stato del Kachin dal maggio 2016 all'aprile 2018 (fino alla sua nomina a comandante del Comando Sud-ovest). È inoltre responsabile di aver ostacolato la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi nello stato del Kachin in tale periodo, in particolare bloccando il trasporto di derrate alimentare.

21.12.2018»


30.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/22


DECISIONE (UE) 2019/679 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

del 17 aprile 2019

che rinnova la limitazione temporanea della commercializzazione, della distribuzione e della vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (3), e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante decisione (UE) 2018/796 (4), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) limitava la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio con effetto dal 1o agosto 2018 per un periodo di tre mesi.

(2)

In conformità dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA è tenuta a riesaminare la temporanea misura d'intervento sui prodotti a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi.

(3)

Mediante la decisione (UE) 2018/1636 (5), l'ESMA rinnovava e modificava la limitazione temporanea sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di CFD ai clienti al dettaglio con effetto dal 1o novembre 2018 per un periodo di tre mesi. Con decisione (UE) 2019/155 (6), l'ESMA rinnovava inoltre la limitazione temporanea sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio alle stesse condizioni della decisione (UE) 2018/1636, con effetto a partire dal 1o febbraio 2019 per un periodo di tre mesi.

(4)

L'ulteriore riesame dell'ESMA della limitazione a carico dei CFD si è basato, inter alia, su un'indagine svolta tra le autorità nazionali competenti (7) (ANC) in tema di applicazione pratica e di impatto della misura d'intervento sui prodotti, nonché sulle informazioni di complemento trasmesse dalle stesse ANC e dalle parti interessate. Queste informazioni presentano tendenze analoghe a quelle che hanno portato al precedente rinnovo [decisione (UE) 2019/155].

(5)

Le ANC hanno rilevato solo alcuni limitati esempi di non conformità con la misura d'intervento sui prodotti dell'ESMA, che riguardava principalmente le avvertenze sui rischi, in particolare i fornitori di CFD che espongono banner o altri annunci elettronici che non contenevano l'avvertenza sui rischi richiesta. Mentre i banner o altri annunci elettronici in genere non si riferiscono esplicitamente ai CFD, ma piuttosto alle attività di investimento online, le ANC e l'ESMA continueranno a monitorare la loro conformità ai requisiti in materia di avvertenza sui rischi e che essi non sono utilizzati come mezzo di elusione.

(6)

Le ANC hanno segnalato una riduzione globale del numero dei conti dei clienti al dettaglio in CFD, del volume di negoziazioni e del capitale totale dei clienti al dettaglio nel corso dei tre mesi compresi tra novembre 2017 e gennaio 2018 (primo periodo) rispetto al trimestre compreso tra novembre 2018 e gennaio 2019 (secondo periodo). Nel raffrontare questi periodi, la quota dei conti redditizi è rimasta in linea di massima stabile (8). I costi medi sostenuti dai clienti al dettaglio per la negoziazione di CFD, che sembrano essere meno dipendenti dalle condizioni di mercato rispetto ai risultati complessivi dei clienti, sono stati significativamente inferiori nel secondo periodo rispetto al primo (9). I costi medi relativi ai conti al dettaglio attivi che contengono CFD su criptovalute sono diminuiti in maniera sproporzionata rispetto ad altri conti, sebbene tali conti abbiano continuato a comportare costi più elevati rispetto ai conti non esposti alle criptovalute. Infine, le ANC hanno segnalato una costante riduzione dei valori di chiusura automatica, del numero di volte in cui i conti hanno registrato un patrimonio netto negativo e dell'entità dei saldi negativi per i conti dei clienti al dettaglio (10).

(7)

Le ANC hanno inoltre registrato un incremento del numero di clienti trattati come clienti professionali su richiesta nel secondo periodo rispetto al primo. L'ESMA è consapevole che alcuni fornitori di CFD stanno pubblicizzando ai clienti al dettaglio la possibilità di diventare clienti professionali su richiesta. Tuttavia, un cliente al dettaglio può richiedere di essere trattato come cliente professionale qualora, nello specifico, presenti una richiesta per iscritto, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione applicabile. I fornitori dovrebbero garantire da parte loro il costante rispetto di tali criteri (11). L'ESMA è anche consapevole che alcune imprese di paesi terzi stanno approcciando i clienti dell'Unione e che alcuni fornitori di CFD nell'Unione stanno pubblicizzando la possibilità per i clienti al dettaglio di trasferire i loro conti presso entità infragruppo di paesi terzi. Nondimeno, senza autorizzazione né registrazione nell'Unione, le imprese di paesi terzi sono autorizzate unicamente a offrire servizi su esclusiva iniziativa di quei clienti stabiliti o ubicati nell'Unione. Infine, l'ESMA è a conoscenza del fatto che alcune imprese hanno cominciato a fornire altri prodotti d'investimento a fini speculativi e continuerà a monitorare l'offerta di questi altri prodotti per stabilire se sia opportuno porre in essere nuove misure a livello di Unione.

(8)

Dall'adozione della decisione (UE) 2018/796, l'ESMA non ha ottenuto elementi che contraddicano la conclusione generale di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori di cui alla decisione (UE) 2018/796, alla decisione (UE) 2018/1636 o alla decisione (UE) 2019/155 (le «decisioni»). L'ESMA ha pertanto concluso che il timore di cui alle predette decisioni persisterebbe se non fosse rinnovata la limitazione temporanea sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di CFD ai clienti al dettaglio.

(9)

Per di più, gli obblighi normativi vigenti nell'ambito del diritto dell'Unione non hanno subito modifiche e continuano a non affrontare la minaccia individuata dall'ESMA. Inoltre, le ANC non hanno intrapreso azioni allo scopo di far fronte a tale minaccia o, se intraprese, dette azioni non l'hanno affrontata adeguatamente. Ciò continua ad essere un problema a livello paneuropeo. Pertanto, l'ESMA ritiene che, senza l'adozione da parte delle ANC di misure nazionali supplementari di intervento sui prodotti, è necessario un ulteriore rinnovo della misura dell'ESMA per affrontare adeguatamente i timori significativi in merito alla protezione degli investitori individuati nelle decisioni.

(10)

Il rinnovo del divieto non ha, sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici dell'azione e non crea un rischio di arbitraggio normativo per ragioni analoghe a quelle contenute nelle decisioni.

(11)

In caso di mancato rinnovo della limitazione temporanea, l'ESMA continua a ritenere probabile che i CFD saranno ancora offerti ai clienti al dettaglio senza misure adeguate per proteggerli sufficientemente dai rischi connessi a quei prodotti che hanno arrecato pregiudizio ai consumatori identificati nelle decisioni.

(12)

Tenuto conto di questi motivi, unitamente alle motivazioni contenute nelle decisioni, l'ESMA ha deciso di rinnovare il divieto sulla base degli stessi termini fissati nella decisione (UE) 2018/1636 e nella decisione (UE) 2019/155 per un ulteriore periodo di tre mesi, per far fronte al timore significativo in merito alla protezione degli investitori.

(13)

Poiché le misure proposte possono, in misura limitata, riguardare derivati su merci agricole, l'ESMA ha consultato gli enti pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (12). Nessun ente ha sollevato obiezioni nei confronti della proposta di rinnovo delle misure.

(14)

L'ESMA ha notificato alle ANC la proposta di rinnovo della decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni in appresso:

(a)

«contratto per differenze» o «CFD» significa un derivato diverso da un contratto di opzione, contratto finanziario a termine standardizzato («future»), «swap» o contratto a termine sui tassi d'interesse, il cui scopo è di attribuire al detentore un'esposizione, positiva o negativa, alle variazioni del prezzo, del livello o del valore di un sottostante, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, e la cui esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto);

(b)

«benefici non monetari esclusi» significa qualsiasi beneficio non monetario diverso da strumenti di informazione e di ricerca riferiti ai CFD;

(c)

«margine iniziale» significa qualsiasi pagamento effettuato al fine di concludere un CFD, a esclusione delle commissioni, delle spese di transazione e di ogni altro costo connesso;

(d)

«protezione tramite margine iniziale» significa il margine iniziale così come definito nell'allegato I;

(e)

«protezione di chiusura al raggiungimento del margine» significa la chiusura di uno o più CFD aperti di clienti al dettaglio ai termini più favorevoli per il cliente ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2014/65/UE quando la somma dei fondi presenti nel conto di negoziazione in CFD e degli utili netti non realizzati di tutti i CFD aperti collegati a tale conto scende a meno della metà della protezione tramite margine iniziale totale per tutti i predetti CFD aperti;

(f)

«protezione da saldo negativo» significa il limite delle passività totali di un cliente al dettaglio per tutti i CFD collegati a un conto di negoziazione in CFD con un fornitore di tali strumenti, relative ai fondi presenti in detto conto di negoziazione.

Articolo 2

Limitazione temporanea dei CFD relativa ai clienti al dettaglio

La commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti al dettaglio sono limitate dalla presente decisione alle circostanze laddove tutte le condizioni elencate di seguito siano soddisfatte:

(a)

il fornitore di CFD imponga al cliente al dettaglio di pagare la protezione tramite margine iniziale;

(b)

il fornitore di CFD fornisca al cliente al dettaglio la protezione di chiusura al raggiungimento del margine;

(c)

il fornitore di CFD fornisca al cliente al dettaglio la protezione da saldo negativo;

(d)

il fornitore di CFD non corrisponda al cliente al dettaglio direttamente o indirettamente un pagamento monetario o un beneficio non monetario escluso in relazione alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un CFD, ad eccezione di profitti realizzati su qualsiasi dei CFD forniti;

(e)

il fornitore di CFD non trasmetta direttamente o indirettamente una comunicazione a un cliente al dettaglio, ovvero pubblichi informazioni accessibili allo stesso relativamente alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un CFD senza che tale comunicazione o informazione includa un'adeguata avvertenza sui rischi così come specificato nell'allegato II e in conformità alle condizioni ivi contenute.

Articolo 3

Divieto di partecipazione ad attività elusive

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 2; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di CFD.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2019 per un periodo di 3 mesi.

Fatto a Parigi, il 17 aprile 2019

Per il consiglio delle autorità di vigilanza

Steven MAIJOOR

Presidente


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(3)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.

(4)  Decisione (UE) 2018/796 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di limitazione temporanea dei contratti per differenze nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 50).

(5)  Decisione (UE) 2018/1636 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 23 ottobre 2018, che rinnova e modifica la limitazione temporanea disposta con decisione (UE) 2018/796 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 62).

(6)  Decisione (UE) 2019/155 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 23 gennaio 2019, che rinnova la limitazione temporanea della commercializzazione, della distribuzione e della vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 36).

(7)  Hanno risposto le 20 ANC seguenti: Autorità dei mercati finanziari (AT – FMA), Commissione cipriota della borsa valori (CY-CySEC), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Commissione greca per i mercati dei capitali (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorità di vigilanza finanziaria finlandese (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Banca centrale dell'Irlanda (IE – CBI), Commissione nazionale per le società e la borsa (IT – Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV-FKTK), Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Autorità rumena di vigilanza finanziaria (RO – FSA), Finansinspektionen (SE- Finansinspektionen), Financial Conduct Authority [Autorità garante della condotta finanziaria] (UK- FCA).

(8)  La quota di conti dei clienti al dettaglio remunerativi è aumentata nel gennaio 2019; tale sviluppo può essere associato alle condizioni di mercato.

(9)  Questo è conforme alle diminuzioni riscontrate nei volumi di negoziazione complessivi in cui i differenziali e le commissioni sono tipicamente calcolati. Il capitale medio dei clienti è leggermente incrementato tra i clienti al dettaglio attivi, sebbene si tratti di una variazione significativamente più piccola in termini percentuali rispetto alla diminuzione nei volumi totali di negoziazione e all'esposizione complessiva per questi conti.

(10)  Nel secondo periodo, la protezione da saldo negativo era applicabile. Tuttavia, il «gapping» di mercato può portare inizialmente il cliente a chiudere a un prezzo tale da generare un patrimonio netto negativo, con il conto riaccreditato in seguito a capitale zero dal fornitore al fine di soddisfare il nuovo requisito relativo alla protezione da saldo negativo. La stessa cosa vale per quei fornitori che offrivano una protezione da saldo negativo nel primo periodo.

(11)  Allegato II, sezione II, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ). Cfr. anche la sezione 11 «Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics» (ESMA35-43-349), nella quale l'ESMA ha individuato tipi di pratiche che le imprese di investimento non dovrebbero usare in sede di applicazione dei requisiti giuridici alla categorizzazione dei clienti che hanno richiesto lo status professionale. La sezione 11 è stata aggiornata il 25 maggio 2018.

(12)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

PERCENTUALI DI MARGINE INIZIALE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI SOTTOSTANTE

(a)

Il 3,33 % del valore nozionale del CFD laddove la coppia valutaria sottostante sia composta da due qualsiasi delle seguenti valute: dollaro USA, euro, yen giapponese, lira sterlina, dollaro canadese o franco svizzero;

(b)

il 5 % del valore nozionale del CFD quando l'indice, la coppia valutaria o la merce sottostante sia:

(i)

uno qualsiasi dei seguenti indici azionari: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

(ii)

una coppia valutaria composta da almeno una valuta non elencata al precedente punto (a); oppure

(iii)

oro;

(c)

il 10 % del valore nozionale del CFD quando il sottostante indice relativo a merci o azioni sia diverso da quelli elencati al punto (b) che precede;

(d)

il 50 % del valore nozionale del CFD quando il sottostante sia una criptovaluta; oppure

(e)

il 20 % del valore nozionale del CFD quando il sottostante sia:

(i)

un'azione; oppure

(ii)

non altrimenti elencato in questo allegato.


ALLEGATO II

AVVERTENZE SUI RISCHI

SEZIONE A

Condizioni per le avvertenze sui rischi

1.

Le avvertenze sui rischi devono avere una disposizione grafica che ne assicuri la visibilità, con caratteri di dimensione almeno pari a quella predominante e nella stessa lingua utilizzata nella comunicazione o nelle informazioni pubblicate.

2.

Qualora la comunicazione o le informazioni pubblicate siano su supporto durevole o su una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere presentate nel formato specificato nella sezione B.

3.

Qualora la comunicazione o le informazioni pubblicate siano fornite su un mezzo diverso da un supporto durevole o da una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere fornite nel formato specificato alla sezione C.

4.

In deroga ai paragrafi 2 e 3, se il numero dei caratteri contenuti nell'avvertenza sui rischi nel formato specificato alla sezione B e alla sezione C supera il limite dei caratteri consentito secondo le condizioni standard del fornitore di terzi, l'avvertenza sui rischi può essere nel formato specificato nella sezione D.

5.

Se è usata l'avvertenza sui rischi nel formato specificato nella sezione D, anche la comunicazione o le informazioni pubblicate dovranno includere un link diretto alla pagina web del fornitore di CFD che contenga l'avvertenza sui rischi nel formato specificato nella sezione B.

6.

Le avvertenze sui rischi devono includere il dato aggiornato della percentuale di perdite specifica per il singolo fornitore, basato sul calcolo della percentuale di conti di negoziazione in CFD forniti a clienti al dettaglio dal fornitore di CFD che hanno subito perdite monetarie. Il calcolo deve essere effettuato ogni tre mesi e deve essere relativo ai 12 mesi precedenti alla data di effettuazione («periodo di calcolo di 12 mesi»). Ai fini del calcolo:

a.

un conto individuale di cliente al dettaglio in CFD è considerato in perdita qualora la somma di tutti gli utili netti realizzati e non realizzati sui CFD collegati con il conto di negoziazione in CFD durante il periodo di calcolo di 12 mesi sia negativa;

b.

gli eventuali costi relativi ai CFD collegati con il conto di negoziazione in CFD dovrà essere incluso nel calcolo, ivi compresi tutti gli oneri, spese e commissioni;

c.

i seguenti elementi sono esclusi dal calcolo:

i.

eventuali conti di negoziazione in CFD che non abbiano un CFD aperto a essi associato durante il periodo di calcolo;

ii.

eventuali profitti o perdite da prodotti diversi dai CFD collegati al conto di negoziazione in CFD;

iii.

eventuali depositi o prelievi di fondi dal conto di negoziazione in CFD;

7.

In deroga ai paragrafi da 2 a 6, qualora nel periodo di calcolo costituito dagli ultimi 12 mesi un fornitore non abbia fornito un CFD aperto collegato con un conto di negoziazione in CFD di un cliente al dettaglio, tale fornitore di CFD dovrà utilizzare le avvertenze standardizzate sui rischi nel formato specificato nelle sezioni da E a G, come opportuno.

SEZIONE B

Avvertenza sui rischi specifica relativa al fornitore, su supporti durevoli e pagine web

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.

[inserire la percentuale relativa al singolo fornitore ]% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

SEZIONE C

Avvertenza sui rischi specifica relative al fornitore abbreviata

[inserire la percentuale relativa al singolo fornitore]% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

SEZIONE D

Avvertenza sui rischi specifici di un fornitore con un numero di caratteri ridotto

[Indicare la percentuale per fornitore] % dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro.

SEZIONE E

Avvertenza sui rischi standard per supporti durevoli e pagine web

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD.

Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

SEZIONE F

Avviso standard abbreviato relativo ai rischi

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie dovute a negoziazione in CFD.

Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

SEZIONE G

Avvertenza sui rischi con un numero di caratteri ridotto

74-89 % dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro.