ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 113

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
29 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/668 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda l'inclusione di taluni prodotti chimici nell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

4

 

*

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, (BCE/2019/9)

6

 

*

Decisione (UE) 2019/670 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2014/8 sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/8)

9

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (rifusione) (BCE/2019/7)

11

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) ( GU L 272 del 31.10.2018 )

18

 

*

Rettifica della raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità ( GU L 356 del 12.12.2014 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/667 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (2), il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione (3) e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione (4) specificano, tra l'altro, le date di entrata in vigore dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti.

(2)

Detti regolamenti stabiliscono date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione. Come indicato nei pertinenti considerando di detti regolamenti, queste date differite sono state necessarie per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti all'obbligo di compensazione prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(3)

Ad oggi non è stato adottato alcun atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all'obbligo di compensazione. Pertanto, l'applicazione dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC dovrebbe essere ulteriormente differita per un periodo di tempo definito o fino all'adozione di tali atti di esecuzione.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(5)

Nel regolamento delegato (UE) 2015/2205, nel regolamento delegato (UE) 2016/592 e nel regolamento delegato (UE) 2016/1178 le date di applicazione differita iniziali sono state allineate alla data di applicazione dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 4. Poiché le date di applicazione differita dovrebbero essere ulteriormente prorogate, tale proroga dovrebbe applicarsi anche alle entità di categoria 4.

(6)

Tenendo conto delle date di applicazione differita iniziali, e al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo rispetto alla data di applicazione del presente regolamento, il presente atto modificativo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(8)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a)

21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o

b)

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/592, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a)

21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o

b)

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a)

21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o

b)

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


DECISIONI

29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/4


DECISIONE (UE) 2019/668 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda l'inclusione di taluni prodotti chimici nell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa dall'Unione per mezzo della decisione n. 2006/730/CE del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) attua la convenzione nell'Unione.

(3)

Ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti può includere sostanze chimiche nell'allegato III della convenzione, previa raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici.

(4)

Al fine di garantire che le partiimportatrici beneficino della tutela offerta dalla convenzione, e poiché tutti i criteri pertinenti previsti dalla convenzione sono rispettati, è necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici, circa l'inclusione nell'allegato III della convenzione di: acetocloro; carbosulfano; amianto crisotilo; fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l); dell'esabromociclododecano; forato e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l. Inoltre, tali prodotti chimici sono già messi al bando o soggetti a severe restrizioni nell'Unione e sono pertanto sottoposti a vincoli sulle esportazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 più estesi rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.

(5)

Si prevede che in occasione della nona riunione la conferenza delle parti decida in merito all'inclusione di ulteriori prodotti chimici nell'allegato III della convenzione.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda l'inclusione di taluni prodotti chimici nell'allegato III poiché tale inclusione sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è quella di sostenere dell'inclusione nell'allegato III della convenzione di: acetocloro; carbosulfano; amianto crisotilo; fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l); esabromociclododecano; forato e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l.

Articolo 2

In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche marginali della posizione di cui all'articolo 1, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

(2)  Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).


29.4.2019   

IT

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L 113/6


DECISIONE (UE) 2019/669 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 aprile 2019

che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, (BCE/2019/9)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

In data 19 aprile 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione BCE/2013/10 (1) che ha stabilito una serie di norme tecniche relative alle serie attuali e future delle banconote in euro e ha chiarito ulteriormente le regole e le procedure relative alle banconote in euro.

(2)

La BCE ha deciso di apportare modifiche alla seconda serie di banconote in euro, nota come serie Europa. La larghezza dei tagli di banconote da 100 e 200 EUR deve essere ridotta.

(3)

In data 4 maggio 2016 il Consiglio direttivo ha deciso di escludere il taglio di banconote da 500 EUR dalla serie Europa.

(4)

Inoltre, l'adesione della Croazia nel 2013 impone di aggiungere l'acronimo della BCE in croato ai tagli di banconote da 50, 100 e 200 EUR della seconda serie di banconote in euro. Questo deve essere aggiunto agli elementi del disegno figurativo che include le lingue ufficiali dell'Unione europea.

(5)

Per motivi di coerenza, la soglia relativa all'obbligo di fornire la documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo quale definito alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe essere innalzata a EUR 10 000. Tale aumento si allineerà con la soglia fissata per i soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a EUR 10 000.

(6)

È necessario chiarire che la sostituzione di banconote danneggiate può aver luogo mediante la sostituzione con banconote di pari valore di qualsivoglia taglio o mediante il bonifico o l'accredito del valore sul conto del richiedente. È opportuno chiarire che la commissione per la sostituzione di banconote autentiche danneggiate da dispositivi antifurto si applica anche quando il richiedente chiede che la banca centrale nazionale (BCN) bonifichi o accrediti il valore delle relative banconote su un conto.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2013/10 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2013/10 è modificata come segue:

1.

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le banconote in euro della prima serie comprendono sette tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 500 EUR. Le banconote in euro della seconda serie comprendono sei tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 200 EUR. Le banconote in euro raffigurano il tema «Epoche e stili in Europa» con le seguenti caratteristiche essenziali.

Valore nominale (EUR)

Dimensioni (prima serie)

Dimensioni (seconda serie)

Colore dominante

Disegno

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Grigio

Classico

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Rosso

Romanico

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Blu

Gotico

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Arancione

Rinascimentale

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Verde

Barocco e rococò

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Giallo-marrone

Architettura del ferro e del vetro

500

160 × 82 mm

Non incluse nella seconda serie

Viola

Architettura moderna del XX secolo»

b)

il paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea;

i)

per la prima serie di banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT and EKP;

ii)

per la seconda serie di banconote in euro, (1) per i tagli da 5 EUR, 10 EUR e 20 EUR l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE e EBC; (2) per i tagli da 50 EUR, 100 EUR, e 200 EUR, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti 10 lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE and EBC;»;

2.

all'articolo 3 il paragrafo 2, lettera h), è sostituito dal seguente:

«h)

nel caso in cui istituti e operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno EUR 10 000, tali istituti e operatori economici forniscono documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Tale obbligo si applica anche in caso di dubbio se sia raggiunta o meno la soglia di EUR 10 000. Le regole stabilite nel presente paragrafo fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato dagli Stati membri nel recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

(*1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

3.

all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 4:

«4.   Le BCN possono effettuare la sostituzione consegnando contante di valore pari a quello delle banconote in qualsivoglia denominazione, bonificando il valore delle banconote su un conto bancario del richiedente che possa essere identificato con certezza da un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale (IBAN) definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o accreditando il valore delle banconote su un conto del richiedente presso la BCN, a discrezione della BCN.

(*2)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94, del 30.3.2012, pag. 22).»;"

4.

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN impongono il pagamento di una commissione in capo agli istituti e agli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 quando questi facciano richiesta alle BCN in conformità all'articolo 3 di sostituire banconote in euro autentiche che siano state danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto. Tale commissione si applica indipendentemente dal fatto che la BCN effettui la sostituzione in denaro contante o mediante bonifico o accredito del valore delle banconote su un conto.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 aprile 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2013/10 del 19 aprile 2013× relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

(2)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/9


DECISIONE (UE) 2019/670 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 aprile 2019

che modifica la decisione BCE/2014/8 sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il secondo trattino dell'articolo 132, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue:

(1)

al fine assistere il Consiglio direttivo nell'attività di monitoraggio dell'osservanza del divieto di finanziamento monetario imposto dall'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione BCE/2014/8 (1) fissa i tassi di interesse di mercato operanti quale limite massimo alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche e delle autorità pubbliche presso la rispettiva banca centrale nazionale.

(2)

Per preservare l'integrità della politica monetaria unica, i tassi di interesse di mercato pertinenti devono essere ulteriormente specificati e aggiornati.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/8 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

La decisione BCE/2014/8 è modificata come segue:

 

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

è inserita la lettera aa) seguente:

«aa)

per «deposito» si intende un saldo creditore in euro o in una diversa valuta originato da fondi detenuti su un conto presso una BCN o da situazioni temporanee derivanti da altri servizi erogati da una BCN che dia luogo a una passività iscritta nel bilancio di tale BCN e che tale BCN è tenuta a rimborsare ai sensi delle condizioni contrattuali o regolamentari applicabili, inclusi depositi overnight e a tempo determinato;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per «tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti» si intende: (i) con riferimento ai depositi overnight denominati in euro, l'euro overnight index average rate (EONIA), o, successivamente alla cessazione di EONIA, l'euro short-term rate (ESTER); e (ii) con riguardo ai depositi overnight denominati in una valuta diversa dall'euro, un tasso comparabile;»;

c)

la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d)

per «tasso di mercato sui depositi garantiti» si intende: (i) con riferimento ai depositi a tempo denominati in euro, gli indici a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile ovvero, se cessati o non più considerati un benchmark, il loro equivalente; e (b) con riguardo ai depositi a tempo denominati in valute diverse dall'euro, un tasso comparabile.».

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Si applica dal 1o ottobre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 aprile 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2014/8 del 20 febbraio 2014 sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 54).


ORIENTAMENTI

29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/11


INDIRIZZO (UE) 2019/671 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 aprile 2019

sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (rifusione) (BCE/2019/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

L'indirizzo BCE/2014/9 (1) è stato modificato due volte in modo sostanziale. Poiché ora esso deve essere nuovamente modificato, è opportuno provvedere, per chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

L'efficace attuazione della politica monetaria unica richiede che la Banca centrale europea (BCE) specifichi i principi generali che le BCN sono tenute a osservare nell'esecuzione, di propria iniziativa, di operazioni in attività e passività nazionali; tali operazioni non dovrebbero interferire con la politica monetaria unica.

(3)

Devono essere specificati i limiti imposti alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le BCN operanti in veste di agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea per preservare l'integrità della politica monetaria unica e incentivare la collocazione sul mercato dei depositi delle amministrazioni pubbliche, così da agevolare la gestione della liquidità dell'Eurosistema e l'attuazione della politica monetaria. Inoltre, l'introduzione di un limite massimo a tale remunerazione basato ai tassi del mercato monetario agevola il monitoraggio dell'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario attuato dalla BCE in conformità all'articolo 271, lettera d, del trattato.

(4)

In considerazione degli specifici aspetti istituzionali, il Consiglio direttivo ritiene che la remunerazione dei depositi di amministrazioni pubbliche relative a un programma di aggiustamento non interferiscano con la politica monetaria unica in misura comparabile alla remunerazione di altri depositi delle amministrazioni pubbliche.

(5)

Mentre la remunerazione dei depositi diversi da quelli delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le BCN non può essere assoggettata al divieto di finanziamento monetario, essa deve essere altresì precisata per preservare l'integrità della politica monetaria unica. Dati i differenti requisiti istituzionali gli specifici limiti massimi imposti alle remunerazioni possono differire, in particolare riguardo a depositi di fonti interne che possono essere considerati simili a conti al dettaglio o funzionali a scopi amministrativi.

(6)

Le operazioni condotte dalle BCN per conto di terzi che non sono iscritti nel bilancio delle BCN e non influiscono sulle condizioni di liquidità della banca centrale non sono soggetti al presente indirizzo. Tuttavia, rispetto alle relative questioni organizzative tali operazioni dovrebbero essere soggette a meccanismi analoghi a quelli specificati nel presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo si applica alle operazioni che coinvolgono le BCN denominate in euro e ai depositi non collegati alla politica monetaria, a condizione che queste siano, in ogni caso, iscritte nel bilancio e che non siano nessuna delle seguenti:

a)

operazioni effettuate da BCN per attuare la politica monetaria unica come deciso dal Consiglio direttivo;

b)

operazioni disciplinate dagli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 31.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

c)

operazioni effettuate e depositi assunti nel quadro dei servizi di gestione delle riserve offerti dall'Eurosistema di cui all'indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea (BCE/2018/4) (2);

d)

operazioni collegate all'erogazione di liquidità d'emergenza come definita nell'accordo sull'erogazione di liquidità di emergenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

2)

per «tasso di interesse sui depositi» (deposit facility rate) si intende il tasso di interesse applicato all'operazione di deposito presso l'Eurosistema;

3)

per «deposito» si intende un saldo creditore in euro o in una diversa valuta risultante da fondi detenuti su un conto presso una BCN o da situazioni temporanee derivanti da altri servizi forniti erogati da una BCN che dia luogo a una passività iscritta nel bilancio di tale BCN e che tale BCN è tenuta a rimborsare ai sensi delle condizioni contrattuali o regolamentari applicabili, compresi i depositi overnight e a tempo determinato;

4)

per «amministrazioni pubbliche» si intendono tutti gli enti pubblici di uno Stato membro o qualsiasi ente pubblico dell'Unione di cui all'articolo 123 del trattato, interpretato alla luce del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (3), fatta eccezione per gli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle BCN, ricevono dalla BCE e dalle BCN lo stesso trattamento degli enti creditizi privati;

5)

per «depositi delle amministrazioni pubbliche» si intendono depositi non collegati alla politica monetaria accettati da parte BCN dalle amministrazioni pubbliche;

6)

per «depositi delle amministrazioni pubbliche collegati a un programma di aggiustamento» si intendono depositi di:

a)

fondi erogati dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), da organismi dell'Unione o dal Fondo monetario internazionale (FMI) ad amministrazioni pubbliche di uno Stato membro la cui moneta è l'euro che beneficiano di un programma di sostegno finanziario europeo e/o dell'FMI la cui disciplina contrattuale o legale richiede che tali fondi siano detenuti dall'amministrazione pubblica dello Stato membro presso la BCN dello Stato membro;

b)

fondi che corrispondono ai profitti accumulati dell'Eurosistema derivanti dai titoli di Stato greci detenuti ai sensi del Programma per il mercato dei titoli finanziari (Securities Market Programme, SMP) che sono stati trasferiti da amministrazioni pubbliche dell'area dell'euro a un conto MES dedicato; ovvero

c)

fondi detenuti dall'amministrazione pubblica di uno Stato membro che beneficia o ha beneficiato di un programma di sostegno finanziario europeo e/o dell'FMI presso la BCN dello Stato membro e che sono specificamente destinati ad essere distribuiti ai prestatori ai sensi di tale programma o rispetto ai quali la disciplina contrattuale o legale relativa al programma o alla sorveglianza post-programma impone la detenzione presso tale BCN. A tal fine, «specificamente destinati» include le riserve di liquidità precauzionali che le tesorerie sono tenute a detenere ai sensi della disciplina contrattuale o legale relativa alla sorveglianza post-programma o per effetto della rinuncia da parte dei creditori di un programma di assistenza finanziaria ogni qualvolta sia fatto un pagamento anticipato a un altro creditore del programma di assistenza finanziaria.

7)

per «prodotto interno lordo» (PIL) si intende il valore della produzione complessiva di beni e servizi di un'economia, al netto dei consumi intermedi, più le imposte nette sui prodotti e sulle importazioni, in un dato periodo;

8)

per «depositi non collegati alla politica monetaria» si intendono depositi accettati da parte delle BCN da amministrazioni pubbliche e altre fonti esterne che sono iscritti come voci di bilancio diverse dalla voce del passivo L2 («passività verso istituzioni creditizie dell'area dell'euro relative a operazioni di politica monetaria e denominate in euro») definita nel quadro del bilancio armonizzato dell'Eurosistema. I depositi non collegati alla politica monetaria da altre fonti esterne non comprendono i conti n. 1 e 2 del conto titoli dell'FMI, come deciso dal Consiglio direttivo, o i depositi da fonti interne, ossia depositi da dipendenti o ex dipendenti, autorità monetarie succursali o filiazioni della BCN interessata, autorità monetarie d'oltremare collegate alla BCN interessata e situate nei paesi o nei territori specificati all'articolo 198 del trattato;

9)

per «tasso di mercato sui depositi overnight garantiti» si intende: (a) con riferimento ai depositi a tempo denominati in euro, l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile ovvero il suo equivalente se cessato o non più considerato un benchmark; e (b) con riguardo ai depositi a tempo denominati in valute diverse dall'euro, un tasso comparabile;

10)

per «tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti» si intende: (a) con riferimento ai depositi overnight denominati in euro, l'euro overnight index average rate (EONIA), o, successivamente alla cessazione di EONIA, l'euro short-term rate (€STR); e (b) con riguardo ai depositi overnight denominati in una valuta diversa dall'euro, un tasso comparabile;

11)

per «operazione definitiva» si intende un acquisto, una vendita o un rimborso di un titolo iscritto a una voce di bilancio diversa dalla voce A7.1 dell'attivo («Titoli detenuti per finalità di politica monetaria») come definita nel contesto del bilancio armonizzato dell'Eurosistema;

12)

per «titoli» si intendono le seguenti tipologie di titoli: (a) titoli di debito; (b) azioni quotate; e (c) quote e partecipazioni in fondi di investimento;

13)

per «operazione di finanziamento tramite titoli» si intende un'operazione che soddisfa la definizione di cui all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e che coinvolge titoli iscritti in una voce di bilancio diversa dalla voce A7.1 dell'attivo («Titoli detenuti per finalità di politica monetaria») come definita nel contesto del bilancio europeo armonizzato, e consiste in una:

a)

«operazione di prestito» intendendosi per tale un'operazione di finanziamento tramite titoli effettuata da una BCN al fine di fornire titoli; ovvero in una

b)

«operazione di presa in prestito» intendendosi per tale un'operazione di finanziamento tramite titoli effettuata da una BCN al fine di ricevere titoli;

14)

per «accordo bilaterale di liquidità» si intende un accordo concluso da una BCN con una banca centrale non appartenente all'area dell'euro o un'autorità monetaria al fine di effettuare operazioni con garanzie in euro non in contanti.

Articolo 3

Aspetti organizzativi

1.   Le BCN adottano misure adeguate per consentire alle controparti di distinguere tra le operazioni effettuate ai sensi del presente indirizzo e le operazioni effettuate dalle BCN nell'attuazione della politica monetaria unica.

2.   Le BCN adottano misure adeguate per assicurare che informazioni riservate di politica monetaria non siano utilizzare nell'eseguire operazioni disciplinate dal presente indirizzo.

3.   Le BCN adottano misure analoghe a quelle istituite in conformità ai paragrafi 1 e 2 anche riguardo alle operazioni effettuate dalle BCN per conto di terzi non iscritte nei bilanci delle BCN e che non incidono sulle condizioni di liquidità della banca centrale.

4.   Le BCN informano la BCE delle misure adottate in conformità al presente articolo su base annuale.

Articolo 4

Limite alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria

1.   La remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche è soggetta ai seguenti limiti massimi:

a)

Per i depositi overnight, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti; per i depositi a termine, il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con scadenza comparabile ovvero, se questo non è disponibile, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti.

b)

Per ogni giorno di calendario, l'ammontare complessivo di tutti i depositi delle amministrazioni pubbliche, diversi da quelli relativi a un programma di aggiustamento, presso una BCN eccedente l'importo più elevato: (i) dell'equivalente di 200 milioni di euro; ovvero (ii) dello 0,04 % del PIL dello Stato membro in cui la BCN ha sede, è remunerato nei limiti di seguito indicati:

1.

in caso di depositi denominati in euro:

i.

se nel relativo giorno di calendario il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero, a un tasso di interesse dello 0 per cento;

ii.

se nel relativo giorno di calendario il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è negativo, a un tasso di interesse non superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale.

2.

in caso di depositi denominati in altre valute: si applica per la valuta interessata un metodo comparabile a quello stabilito per i depositi denominati in euro, come previsto ai punti 1. sub i e ii di cui sopra.

Al fine di stabilire la soglia di cui al presente punto, il PIL è determinato sulla base delle previsioni economiche annuali d'autunno pubblicate dalla Commissione europea l'anno precedente. Ciascuna BCN decide in merito all'allocazione dei diversi depositi delle amministrazioni pubbliche al di sopra e al di sotto della soglia.

c)

Ogni giorno di calendario, se il tasso applicabile ai sensi della lettera b) è superiore al relativo tasso di mercato specificato alla lettera a), tutti i depositi delle amministrazioni pubbliche sono remunerati a tale tasso di mercato.

d)

I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento sono soggetti ai tassi di remunerazione di cui alla lettera a) o remunerati a un tasso dello zero per cento, a seconda di quale dei due sia più elevato, ma non sono presi in considerazione ai fini della soglia di cui alla lettera b).

2.   La remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche tiene conto dei principi di proporzionalità, neutralità di mercato e parità di trattamento. La remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche, se denominati in euro, non supera il tasso di interesse sui depositi.

3.   Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN interessata, ivi compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito.

Articolo 5

Obblighi ex ante

1.   Le BCN segnalano ex ante alla BCE l'effetto di liquidità totale netto delle operazioni disciplinate dal presente indirizzo nel contesto del quadro generale per la gestione della liquidità dell'Eurosistema. Inoltre, le BCN adottano misure idonee per assicurare che tali operazioni non determinino effetti di liquidità non prevedibili accuratamente.

2.   Le BCN richiedono la previa approvazione della BCN se le operazioni disciplinate dal presente indirizzo effettuate da una BCN di propria iniziativa risultino in un effetto di liquidità netto alla data di regolamento maggiore di 500 milioni di EUR.

3.   Le BCN richiedono la previa approvazione del Consiglio direttivo prima di convenire accordi bilaterali di liquidità.

Articolo 6

Segnalazione ex post

Le BCN effettuano segnalazioni ex post alla BCE una volta per trimestre in relazione a:

a)

operazioni definitive;

b)

operazioni di finanziamento tramite titoli;

c)

media delle consistenze in essere relative ai depositi non collegati alla politica monetaria effettuati o rilevati nel trimestre precedente.

Articolo 7

Monitoraggio

1.   Una volta l'anno, la BCE predispone una valutazione dell'attuazione del presente indirizzo nell'anno precedente e la sottopone al Consiglio direttivo.

2.   In aggiunta alla soglia stabilita per gli effetti di liquidità netti aggregati giornalieri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la BCE può, in circostanze eccezionali, specificare e applicare soglie supplementari per particolari periodi di tempo alle operazioni delle BCN disciplinate dal presente indirizzo.

3.   Ove le segnalazioni evidenzino che le operazioni disciplinate dal presente indirizzo non sono compatibili con i requisiti della politica monetaria unica, la BCE può impartire specifiche istruzioni in relazione alla modalità di gestione di attività e passività delle BCN interessate.

Articolo 8

Riservatezza

Le informazioni e i dati scambiati nel contesto del presente indirizzo sono trattati in via riservata.

Articolo 9

Abrogazione

1.   L'Indirizzo BCE/2014/9, come modificato dagli indirizzi elencati all'allegato I, è abrogato con effetto dal 1o ottobre 2019.

2.   I riferimenti all'indirizzo abrogato si intendono fatti al presente indirizzo e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 10

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 1o ottobre 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 4, paragrafo 2 e 5 paragrafo 2, entro non oltre il 1o luglio 2019.

Articolo 11

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 aprile 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56).

(2)  Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea, del 3 maggio 2018, sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14) (GU L 136 del 1.6.2018, pag. 81).

(3)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Indirizzo abrogato con l'elenco delle successive modifiche

(di cui all'articolo 9)

Indirizzo BCE/2014/9

Indirizzo BCE/2014/22 (1)

Indirizzo (UE) 2015/1575 della Banca centrale europea (BCE/2015/28) (2)


(1)  Indirizzo BCE/2014/22 del 5 giugno 2014, che modifica l'indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 118)

(2)  Indirizzo (UE) 2015/1575 della Banca centrale europea, del 4 settembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2015/28) (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 13).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Indirizzo BCE/2014/9

Presente indirizzo

Article1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 8

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

 

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 11


Rettifiche

29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/18


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272 del 31 ottobre 2018 )

Pagina 11, titolo:

anziché:

«Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”)»,

leggasi:

«Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”)».

Pagina 11, considerando 6, prima frase:

anziché:

«Per alcune malattie quali la surra (Trypanosoma evansi) (3), la leucosi bovina enzootica (4), l'encefalomielite equina venezuelana (5), le infestazioni da Varroa spp. (varroasi) (6) e la malattia da virus erpetico della carpa Koi (7), i risultati delle valutazioni scientifiche dell'EFSA non sono stati conclusivi.»,

leggasi:

«Per alcune malattie quali la surra (Trypanosoma evansi) (3), la leucosi bovina enzootica (4), l'encefalomielite equina venezuelana (5), l'infestazione da Varroa spp. (varroasi) (6) e l'herpesvirosi della carpa Koi (7), i risultati delle valutazioni scientifiche dell'EFSA non sono stati conclusivi.».

Pagina 12, considerando 8, prima frase:

anziché:

«Le seguenti malattie invece soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429: surra (Trypanosoma evansi) (3), malattia da virus Ebola (11), paratubercolosi (12), encefalite giapponese (13), febbre del Nilo occidentale (14), febbre Q (15), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (16), diarrea virale bovina (17), campilobatteriosi genitale bovina (18), tricomoniasi (19), leucosi bovina enzootica (4), pleuropolmonite contagiosa caprina (20), epididimite ovina (Brucella ovis) (21), morva (infezione da Burkholderia mallei), arterite virale equina, anemia infettiva equina, durina, metrite contagiosa equina, encefalomielite equina (orientale e occidentale) (22), infezione da virus della malattia di Aujeszky (23), infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (24), micoplasmosi aviaria (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) (25), infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (26), clamidiosi degli uccelli (27), infestazioni da Varroa spp. (varroasi) (6), infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) (28), peste americana, infestazioni da Tropilaelaps spp (28) e infezione da Batrachochytrium salamandrivorans (29).»,

leggasi:

«Le seguenti malattie invece soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429: surra (Trypanosoma evansi) (3), malattia da virus Ebola (11), paratubercolosi (12), encefalite giapponese (13), febbre del Nilo occidentale (14), febbre Q (15), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (16), diarrea virale bovina (17), campilobatteriosi genitale bovina (18), tricomoniasi (19), leucosi bovina enzootica (4), pleuropolmonite contagiosa caprina (20), epididimite ovina (Brucella ovis) (21), morva (infezione da Burkholderia mallei), arterite virale equina, anemia infettiva equina, durina, metrite contagiosa equina, encefalomielite equina (orientale e occidentale) (22), infezione da virus della malattia di Aujeszky (23), infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (24), micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) (25), infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (26), clamidiosi aviare (27), infestazione da Varroa spp. (varroasi) (6), infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell'alveare) (28), peste americana, infestazione da Tropilaelaps spp. (28) e infezione da Batrachochytrium salamandrivorans (29).».

Pagina 14, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, sesto trattino:

anziché:

«Infezione virus della febbre catarrale (bluetongue) (sierotipi 1-24)»,

leggasi:

«Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)».

Pagina 14, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, penultimo trattino:

anziché:

«Micoplasmosi aviaria (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis)»,

leggasi:

«Micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis)».

Pagina 15, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, secondo trattino:

anziché:

«Clamidiosi degli uccelli»,

leggasi:

«Clamidiosi aviare».

Pagina 15, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, terzo trattino:

anziché:

«Infestazioni da Varroa spp. (varroasi)»,

leggasi:

«Infestazione da Varroa spp. (varroasi)».

Pagina 15, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, quarto trattino:

anziché:

«Infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida)»,

leggasi:

«Infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell'alveare)»,

Pagina 15, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, dodicesimo trattino:

anziché:

«Malattia da virus erpetico della carpa Koi»,

leggasi:

«Herpesvirosi della carpa Koi».


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/19


Rettifica della raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 356 del 12 dicembre 2014 )

Pagina 521, allegato, punto 1.3., lettera d):

anziché:

«d)

«certificato di dimostrazione IE» indica il documento rilasciato da un valutatore indipendente a seguito della dimostrazione di conformità IE;»

leggasi:

«d)

«dichiarazione di dimostrazione IE» indica il documento rilasciato da un richiedente dopo aver ricevuto il certificato di dimostrazione IE;».