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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/1 |
Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC
L'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC (1), firmato a Santo Domingo il 25 ottobre 2016, entra in vigore, a norma del suo articolo 25, paragrafo 1, dal 17 maggio 2019.
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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/2 |
DECISIONE (UE) 2019/658 DEL CONSIGLIO
del 2 marzo 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro (1) («accordo») è entrato in vigore il 1o marzo 2008. |
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(2) |
L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia prevede che quest'ultima aderisca all'accordo mediante un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese. |
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(3) |
Il 14 settembre 2012 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a negoziare un protocollo che modifica l'accordo «protocollo») per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione |
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(4) |
Il protocollo è stato siglato a Bruxelles il 20 giugno 2014. |
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(5) |
È opportuno firmare il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è autorizzata a nome dell'Unione e degli Stati membri, con riserva della conclusione di tale protocollo (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015
Per il Consiglio
La presidente
D. REIZNIECE-OZOLA
(1) GU L 46 del 21.2.2008, pag. 25.
(2) Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/3 |
DECISIONE (UE) 2019/659 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2019
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro (2) («accordo»), è entrato in vigore il 1o marzo 2008. |
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(2) |
L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia prevede che quest'ultima aderisca all'accordo mediante un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese. |
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(3) |
Il 14 settembre 2012 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a negoziare un protocollo che modifica l'accordo («protocollo») per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione. |
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(4) |
Conformemente alla decisione (UE) 2019/658 (3), il protocollo è stato firmato a Bruxelles il 21 dicembre 2018. |
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(5) |
È opportuno approvare il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e degli Stati membri.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e degli Stati membri, alla notifica prevista all'articolo 3 del protocollo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Approvazione del 21 dicembre 2018.
(2) GU L 46 del 21.2.2008, pag. 25.
(3) Decisione (UE) 2019/658 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/5 |
PROTOCOLLO
recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso «gli Stati membri», e
L'UNIONE EUROPEA,,
da una parte,
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,
dall'altra,
VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1o marzo 2008 («accordo»).
Articolo 2
Il testo dell'accordo in lingua croata, accluso al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni degli altri testi redatti ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo medesimo.
Articolo 3
Le parti contraenti si notificano reciprocamente attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l'ultima notifica scritta.
Articolo 4
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemiladiciotto.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За правителството на Киtайската Народна Република
Por el Gobierno de la República Popular China
Za vládu Čínské lidové republiky
For Folkerepublikken Kinas regering
Für die Regierung der Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Government of the People’s Republic of China
Pour le gouvernement de la République populaire de Chine
Za Vladu Narodne Republike Kine
Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā –
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu
A Kínai Népköztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
Voor de Regering van de Volksrepubliek China
W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej
Pelo Governo da República Popular da China
Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze
Za vládu Čínskej ľudovej republiky
Za Vlado Ljudske republike Kitajske
Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta
För Folkrepubliken Kinas regering
REGOLAMENTI
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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/660 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. |
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(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 90 |
Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate |
120,2 |
0 |
AR |
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
243,9 |
17 |
AR |
|
218,4 |
25 |
BR |
||
|
219,5 |
24 |
TH |
||
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus |
280,6 |
2 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/661 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2019
che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 prevede l'istituzione di un registro elettronico centrale (in prosieguo «il registro») per la gestione delle quote relative all'immissione in commercio di idrofluorocarburi e la comunicazione dei relativi dati; sono incluse le apparecchiature immesse sul mercato caricate contenenti idrofluorocarburi. |
|
(2) |
A seguito dell'emendamento di Kigali al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2), a partire dal 1o gennaio 2019 le importazioni e le esportazioni dell'Unione di quantitativi di idrofluorocarburi sfusi rientrano nel sistema per il rilascio di licenze di cui all'articolo 4B del protocollo di Montreal. Si ritiene che l'iscrizione valida di un'impresa che opera come importatore o esportatore, a seconda dei casi, nel registro di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 costituisca una licenza di questo tipo. |
|
(3) |
Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, è importante specificare le prescrizioni che le imprese la cui registrazione è obbligatoria devono rispettare. Le prescrizioni dovrebbero includere, tra l'altro, l'obbligo di fornire informazioni relative allo status finanziario e giuridico delle imprese. Tali informazioni possono essere necessarie per assicurare un'attuazione efficace dell'assegnazione delle quote, evitare distorsioni nell'assegnazione delle quote e prevenire l'elusione e violazioni degli obblighi di legge. |
|
(4) |
Gli obblighi di registrazione dovrebbero tener conto anche della diversa situazione delle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo a norma del regolamento (UE) n. 517/2014. |
|
(5) |
Affinché il meccanismo delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi sia attuato efficacemente mediante il registro, è importante prevedere salvaguardie volte ad assicurare che l'assegnazione delle quote avvenga in modo lecito ed equo. La funzione del registro è quella di facilitare l'efficace attuazione del meccanismo delle quote. Il registro dovrebbe pertanto essere organizzato e gestito in modo da poter essere utilizzato come strumento per evitare qualsiasi elusione o violazione delle prescrizioni per l'assegnazione delle quote. In particolare, nel caso in cui uno o più titolari effettivi registrino più imprese allo scopo di vedersi assegnata, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, una quantità di quote più elevata rispetto alla quantità massima di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio dell'Unione da una singola impresa, le imprese registrate con lo stesso o gli stessi titolari effettivi dovrebbero essere considerate come un'unica impresa ai fini dell'assegnazione delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento. La proprietà effettiva può riguardare qualsiasi tipo di persona giuridica come ad esempio le piccole e medie imprese. |
|
(6) |
Tenuto conto delle leggi e delle norme nazionali che disciplinano lo stabilimento e l'attività delle imprese, la Commissione necessita dell'assistenza degli Stati membri per valutare la completezza e l'esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a cooperare e a scambiare informazioni con la Commissione al fine di assicurare il corretto funzionamento del registro. |
|
(7) |
La Commissione è tenuta ad assicurare che i dati personali trasmessi a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 siano trattati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014.
Articolo 2
Definizioni
Per «titolare effettivo» si intende il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Articolo 3
Obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro
1. Le imprese stabilite nell'Unione forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro:
|
a) |
nome e forma giuridica dell'impresa quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali; |
|
b) |
indirizzo completo dell'impresa, compresi la via e il numero civico, il codice postale, il nome della città e il paese; |
|
c) |
numero di telefono dell'impresa, compreso il prefisso internazionale; |
|
d) |
numero di partita IVA dell'impresa; |
|
e) |
numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) dell'impresa, se del caso; |
|
f) |
nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con l'impresa:
|
|
g) |
descrizione delle attività dell'impresa; |
|
h) |
conferma scritta dell'intenzione dell'impresa di iscriversi nel registro, firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell'impresa autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dell'impresa; |
|
i) |
le coordinate bancarie dell'impresa attestate da un documento firmato da un rappresentante della banca o da un estratto conto bancario originale relativo a un conto bancario nell'Unione utilizzato dall'impresa per le sue attività commerciali e che copre un periodo di tempo compreso negli ultimi 3 mesi. |
2. Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro:
|
a) |
le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e c), ma relative sia all'impresa che al rappresentante esclusivo, e corredate, per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera a), di un documento ufficiale pertinente su cui sfiguri il nome e la forma giuridica in ogni caso, unitamente a una traduzione giurata del documento in inglese; |
|
b) |
le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d), e) e i), ma relative al rappresentante esclusivo e non all'impresa; |
|
c) |
nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con il rappresentante esclusivo:
|
|
d) |
indirizzo elettronico per il rappresentante esclusivo; |
|
e) |
descrizione delle attività dell'impresa; |
|
f) |
conferma scritta di cui al paragrafo 1, lettera h), ma firmata anche da un titolare effettivo o da un dipendente del rappresentante esclusivo autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome del rappresentante esclusivo. |
3. Per poter presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 per un determinato anno, i termini per la presentazione e il completamento della domanda di iscrizione nel registro sono fissati come specificato nella comunicazione che la Commissione è tenuta a rilasciare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento.
4. Le imprese già registrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già state trasmesse al registro.
Articolo 4
Obblighi di informazione supplementari per l'iscrizione nel registro
1. La Commissione può chiedere a un'impresa di fornire informazioni sull'identità del o dei titolari effettivi dell'impresa e, se del caso, del rappresentante esclusivo dell'impresa, comprese informazioni sul tipo di titolarità effettiva e sul tipo e sul livello di controllo che ciascun titolare effettivo ha il diritto di esercitare.
2. La Commissione può inoltre, ove giustificato in seguito a una valutazione preliminare delle informazioni di cui all'articolo 3 e, se del caso, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, chiedere all'impresa di trasmettere:
|
a) |
informazioni supplementari o elementi di prova atti a dimostrare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3 o, eventualmente, del paragrafo 1 del presente articolo; |
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b) |
i rendiconti finanziari dell'impresa relativi all'esercizio precedente o, se non disponibili, prova della disponibilità di fondi sufficienti per svolgere le attività future per le quali l'impresa desidera iscriversi nel registro; |
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c) |
il piano aziendale dell'impresa per le attività future e una panoramica delle precedenti attività; |
|
d) |
un documento che certifichi la struttura di gestione dell'impresa; |
|
e) |
informazioni riguardanti eventuali legami, ad esempio legami giuridici, economici o fiscali, con altre imprese, o con i titolari effettivi di altre imprese, che hanno presentato una domanda di registrazione o che sono già iscritti nel registro. |
3. La Commissione può chiedere, se del caso, che le informazioni supplementari o gli elementi di prova richiesti a norma del paragrafo 2 alle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo siano corredati di una traduzione autenticata in inglese.
4. Le imprese trasmettono le informazioni o gli elementi di prova richiesti a norma del presente articolo entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta o entro un termine più lungo eventualmente concordato con la Commissione a seguito di una richiesta di proroga debitamente giustificata avanzata dall'impresa.
Articolo 5
Obbligo di aggiornare le informazioni
Le imprese iscritte nel registro assicurano che le informazioni fornite da esse stesse o per loro conto a norma del presente regolamento siano aggiornate e forniscono alla Commissione informazioni aggiornate non appena intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.
Articolo 6
Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni
1. La Commissione può rifiutare di registrare un'impresa nel registro o può sospenderne la registrazione se le prescrizioni del presente regolamento in relazione a tale impresa non sono soddisfatte o se le informazioni o gli elementi di prova forniti a norma del presente regolamento da o per conto dell'impresa sono inesatti o incompleti. L'impresa interessata e l'autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il registro, dei motivi del rifiuto o della sospensione della registrazione.
2. Se la registrazione di un'impresa è sospesa a norma del paragrafo 1, la Commissione revoca la sospensione e ripristina la registrazione nel momento in cui gli obblighi del presente regolamento previsti per l'impresa sono rispettati o, se del caso, quando le informazioni o gli elementi di prova forniti ai sensi del presente regolamento da o per conto dell'impresa sono aggiornati in modo da essere esatti e completi.
3. La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono fornite informazioni deliberatamente false o qualora un'impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni richieste o a non aggiornarle a norma del presente regolamento. L'impresa interessata e l'autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il registro, dei motivi della cancellazione della registrazione.
Articolo 7
Imprese con gli stessi titolari effettivi
1. Ai fini della distribuzione delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento. Il dichiarante unico è l'impresa registrata per prima o, se del caso, a un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo. Ai fini del ricalcolo dei valori di riferimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico importatore o produttore. L'importatore o produttore unico corrisponde all'impresa registrata per prima o, se del caso, a un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo.
2. Per le imprese cui il paragrafo 1 si applica per due periodi di dichiarazione, la Commissione cancella la registrazione delle imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi, ad eccezione dell'impresa che è stata registrata per prima o, se del caso, di un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo, a meno che non vi siano altri obblighi in sospeso a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 che richiedono l'iscrizione al registro.
Articolo 8
Scambio di informazioni
Su richiesta, gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con la Commissione quando ciò è necessario per valutare la completezza e l'esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione a norma del presente regolamento, in particolare se le informazioni riguardano leggi e prassi nazionali.
Articolo 9
1. I dati personali di un'impresa trattati nel registro possono essere conservati per un periodo massimo di 5 anni dopo la cancellazione della registrazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3.
2. La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali in conformità al paragrafo 1.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(2) Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/662 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2019
che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta), del ghiozzo di Ferrer (Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
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(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
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(3) |
La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento è stata concessa fino al 6 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione (2). |
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(4) |
Il 9 agosto 2016 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga oltre la fine del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1233/2013. La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga. |
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(5) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la deroga chiesta dalla Spagna e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della 53a riunione plenaria svoltasi nell'ottobre 2016 (3). |
|
(6) |
Lo CSTEP ha constatato che il nuovo progetto di piano di gestione per il periodo 2016-2019 era stato significativamente migliorato rispetto al piano di gestione adottato nel 2013. Esso ha tuttavia segnalato alcuni aspetti che richiedevano ulteriori motivazioni e chiarimenti, segnatamente per quanto riguarda la maggiore flessibilità del censimento della flotta, la pesca praticata su praterie di Posidonia, la separazione delle acque intorno a Maiorca in due zone di gestione, l'aumento del TAC stagionale e l'estensione della campagna di pesca dello zerro. |
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(7) |
Alla luce della valutazione dello CSTEP, la Commissione ha chiesto ulteriori dati e chiarimenti che la Spagna ha trasmesso il 19 giugno e il 6 novembre 2017, unitamente a uno studio scientifico (4). La Spagna ha ritirato 2 proposte di modifica del piano di gestione: la separazione delle acque intorno a Maiorca in due zone di gestione e l'estensione della campagna di pesca dello zerro. |
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(8) |
La Spagna ha adottato il piano di gestione mediante decreto (5) conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(9) |
La proroga della deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(10) |
Sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio, presenti esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri. |
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(11) |
La pesca con sciabiche da natante non può essere praticata con altri attrezzi e non ha un impatto significativo sull'ambiente marino. Si tratta di una pesca selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondale marino. |
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(12) |
La richiesta riguarda imbarcazioni registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari, aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione inteso a regolamentare la pesca del rossetto (Aphia minuta), del ghiozzo di Ferrer (Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) praticata con sciabiche da natante. Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(13) |
La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (55). |
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(14) |
Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 55 imbarcazioni specificate e sarà fissato un massimale complessivo in termini di stazza e di potenza. |
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(15) |
Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre imbarcazioni. |
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(16) |
Le attività di pesca interessate rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni. |
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(17) |
Poiché sono selettive, presentano effetti trascurabili sull'ambiente e non sono interessate dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, le attività di pesca in questione possono essere ammesse a beneficiare della deroga relativa alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Non si applicano pertanto le norme relative alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9, paragrafo 3. |
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(18) |
Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino. |
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(19) |
Il piano di gestione spagnolo disciplina l'attività delle sciabiche da natante in modo da garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime e che le attività di pesca non siano mirate alla cattura di cefalopodi. |
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(20) |
Il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio delle attività di pesca, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6). |
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(21) |
È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta. |
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(22) |
È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità del piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione. |
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(23) |
Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della proroga. |
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(24) |
Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 è giunta a scadenza il 6 dicembre 2016, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 6 dicembre 2016. |
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(25) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma delle Isole Baleari, alla pesca del rossetto (Aphia minuta), del ghiozzo di Ferrer (Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) praticata con sciabiche da natante utilizzate da imbarcazioni:
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a) |
registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari; |
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b) |
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché |
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c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di monitoraggio e relazione
La Spagna trasmette alla Commissione, entro giugno 2019, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 6 dicembre 2016 al 31 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 17).
(3) CSTEP, relazione sulla 53a riunione plenaria (PLEN-16-03, JRC103924): https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary
(4) Studio sulla pesca con sciabiche da natante del tipo « gerretera » nell'Isola di Ibiza, 30.5.2017 (Estudio de la pesca de « gerret » con artes de tirada en la Isla de Ibiza, 30.5.2017).
(5) Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB n. 35, 16.3.2019, pag. 9442).
(6) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
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26.4.2019 |
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L 112/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/663 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2019
recante trecentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il 17 aprile 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
|
(3) |
Il 22 aprile 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(4) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:
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1) |
i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati: il testo «Zulkarnaen [alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.» è sostituito da quanto segue: «Aris Sumarsono (alias certi a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incerto Murshid). Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: villaggio di Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.5.2005.» |
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2) |
La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa: «Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad). Indirizzo: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Data di nascita: a) 28.6.1963. b) 28.3.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004». |
DECISIONI
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26.4.2019 |
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L 112/21 |
DECISIONE (UE) 2019/664 DEL CONSIGLIO
del 15 aprile 2019
recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare»
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio (2) autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dai «dazi di mare» per i prodotti fabbricati nei dipartimenti e nelle regioni francesi d'oltremare figuranti nel relativo allegato. È autorizzata una differenza massima di tassazione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d'oltremare interessati. |
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(2) |
Ai sensi della decisione 940/2014/UE, il 12 febbraio 2018 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione del regime di imposizione previsto dalla suddetta decisione. Alcune relazioni di valutazione specifiche per ciascuna delle regioni ultraperiferiche francesi, corredate di richieste volte ad adeguare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di un'imposizione differenziata, sono state trasmesse, rispettivamente, il 15 marzo 2018 per la Guyana francese, la Martinica e la Guadalupa, il 4 giugno 2018 per la Riunione e, senza richiesta di adattamento dell'elenco, il 28 agosto 2018 per Mayotte. Un'ulteriore richiesta per l'inserimento di un nuovo prodotto è stata presentata per la Guyana francese il 26 ottobre 2018. |
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(3) |
Sulla base della relazione delle autorità francesi, presentata il 12 febbraio 2018, la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione di cui alla decisione n. 940/2014/UE, nonché una proposta intesa ad adeguare tale decisione. Tali proposti adeguamenti riguardano la Martinica, la Guadalupa, la Guyana francese e la Riunione e consistono nell'inserimento di nuovi prodotti nell'elenco e dell'aumento della differenza di tassazione autorizzata per altri prodotti. |
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(4) |
Nel caso della Guyana francese è opportuno aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE. |
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(5) |
Per ciascun caso, l'adattamento degli elenchi è giustificato in considerazione del costo supplementare dei prodotti fabbricati localmente rispetto ai prodotti equivalenti importati, che sono fabbricati nel territorio dell'Unione. |
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(6) |
Gli adeguamenti che è opportuno apportare a tale riguardo consistono principalmente nell'inserimento negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE dei prodotti per i quali esisteva già una produzione locale nel 2014 e per i quali in tale anno non era stata presentata alcuna domanda di inserimento negli elenchi. |
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(7) |
Per la Guyana francese i prodotti interessati sono il cemento (prodotto 2523 29 00) e i mobili di legno (prodotti 9403 30, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30). |
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(8) |
Nella Martinica i prodotti interessati sono taluni granuli (pellet) di plastica (prodotto 3907 61 00) e le celle frigorifere (prodotto 8418 69 00). |
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(9) |
Nella Guadalupa i prodotti interessati sono alcune carni (prodotto 0210 12 19), alcune salse (prodotto 2103 90 90), l'alcole etilico denaturato (prodotto 2207 20 00), alcuni fertilizzanti (prodotti 2833, 2834 e 2836), alcuni prodotti cosmetici (prodotti 3303 00 90 e 3304 99 00), alcuni liquidi di raffreddamento (prodotto 3820 00 00) e le scatole e i sacchi di carta e cartone (prodotto 4819 10 00). |
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(10) |
Nella Riunione i prodotti in questione sono alcuni stampati (prodotto 4911 99), alcuni prodotti per l'igiene (prodotti 4818 20 10 e 4818 20 91), taluni pezzi di ricambio dei mezzi di trasporto (prodotti 8511 40 00, 8511 50 00 e 8511 90 00), alcune condotte di ventilazione e relativi accessori (prodotti 7306 30 80, 7306 61 92 e 7307 99 80), le cisterne degli scaldacqua solari (prodotto 8419 90 85), alcuni fertilizzanti (prodotto 3102 10 90) e alcune puree di pomodori (prodotto 2002 90 11). |
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(11) |
Nel settore agricolo, le richieste di inserimento o di riclassificazione negli elenchi sono giustificate dalla necessità dei produttori locali di diversificare la loro produzione e di gestire meglio i rischi legati ai fattori climatici. I prodotti che è opportuno includere negli elenchi di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE sono alcuni ortaggi (prodotti 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 93 90, 0714) e gli avocadi (prodotto 0804 40 00) per la Martinica, gli ananassi (prodotto 0804 30) e i pimenti (prodotto 0904 22 00) per la Guadalupa e le cipolle (prodotto 0703 10 19) e gli agli (prodotto 0703 20 00) per la Riunione. Inoltre, per la Martinica, è opportuno riclassificare nell'elenco B alcuni ortaggi (prodotto 0706), alcuni pimenti (prodotto 0709 60) e gli ananassi (prodotto 0804 30) e agrumi (prodotto 0805). |
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(12) |
Per alcuni prodotti già inseriti negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE è opportuno applicare la differenza massima di tassazione interessata a sottovoci della nomenclatura combinata alle quali non si applica attualmente oppure aumentare detta differenza massima di tassazione. |
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(13) |
Nella Martinica è opportuno riclassificare gli yogurt (prodotto 0403 10) e alcuni prodotti per costruzioni di materie plastiche (prodotto 3925) dall'elenco B all'elenco C, gli ortaggi e legumi surgelati (prodotto 0710), le costruzioni prefabbricate (prodotto 9406), alcuni articoli di gioielleria (prodotti 7113 e 7117) e gli scaldacqua solari (prodotto 8419 19) dall'elenco A all'elenco B. |
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(14) |
Nella Guadalupa è opportuno inserire nell'elenco B tutte le preparazioni e conserve di carni (prodotto 1602) e non soltanto i prodotti sotto la voce 1602 41 10, tutte le preparazioni e conserve di pesci (prodotto 1604 20) e non solo quelle di salmoni (prodotto 1604 20 10) e, per quanto riguarda i fertilizzanti, tutte le voci 3102, 3103, 3104 e 3105 e non soltanto le sottovoci 3102 90, 3103 90, 3104 20 e 3105 20. Inoltre dovrebbero essere riclassificati gli yogurt (prodotto 0403 10), alcune bevande non alcoliche (prodotti 2202 10 00 e 2202 99 19) e alcuni prodotti per costruzioni (prodotti 3925 10 00 e 3925 90 80) dall'elenco B all'elenco C. |
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(15) |
Nella Riunione è opportuno riclassificare nell'industria agroalimentare lo zucchero (prodotto 1701), i pomodori conservati (prodotto 2002 10), alcuni rivestimenti (prodotto 3214 10 90) dall'elenco A all'elenco C, alcuni ortaggi e legumi conservati (prodotti 2005 51 00 e 2005 99 80), alcune pitture (prodotti 3208 e 3209), le pellicole e i sacchetti di polietilene (prodotti 3920 10 e 3923 21) e alcune scatole e cartonaggi (prodotto 4819 20 00) dall'elenco B all'elenco C, e alcune puree di frutta (2007 99 50) dall'elenco A all'elenco B. |
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(16) |
Nella Martinica occorre rettificare un errore nella voce tariffaria introdotta nell'elenco di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE e sostituire la voce 2204 29 con la voce 2204 21. |
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(17) |
È opportuno iscrivere negli elenchi i prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata dei prodotti per i quali non esisteva produzione locale nel 2014, ma la cui produzione è iniziata o per i quali esistono piani concreti di avvio di un'attività a breve termine. I prodotti di cui trattasi sono attività di stampa come magliette stampate (prodotto 6110 30 91), accessori per bambini piccoli stampati (prodotto 6111 20 90), giacche a vento stampate (prodotto 6201 19 00), abiti stampati (prodotto 6204 42 00), biancheria da letto stampata (prodotto 6302 91 00), berretti stampati (prodotto 6505 00 30), tazze stampate (6912 00) e la legna da ardere (prodotto 4401 12 00) nella Guyana francese. Nella Guadalupa i prodotti in questione sono alcune birre (prodotto 2203), alcune acque senza aggiunta di zuccheri (prodotto 2201 10 90) e alcuni apparecchi per filtrare o depurare liquidi (prodotto 8421 21 00). Nella Riunione si tratta di alcuni prodotti per l'igiene (prodotto 4818 90 10). |
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(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 940/2014/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione n. 940/2014/UE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Parere del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).
(2) Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato della decisione n. 940/2014/UE è così modificato:
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1. |
la parte A è così modificata:
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2) |
la parte B è così modificata:
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3. |
la parte C è così modificata:
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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2019
che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
[notificata con il numero C(2019) 2805]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6 bis, paragrafo 9, e l'articolo 12, paragrafo 3 quinquies,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), definisce regole generali di calcolo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030. Essa impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati relativi all'attuazione degli obiettivi di riciclaggio per ogni anno civile secondo un formato stabilito dalla Commissione. |
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(2) |
È opportuno modificare la decisione 2005/270/CE (3) della Commissione per allinearne le disposizioni alle nuove norme stabilite dalla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il calcolo del conseguimento degli obiettivi figuranti all'articolo 5, paragrafo 2, (possibilità di tenere conto degli imballaggi per la vendita riutilizzabili), all'articolo 5, paragrafo 3 (imballaggi in legno riparati per il riutilizzo), e all'articolo 6 bis, nonché per tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 12 sulle comunicazioni. |
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(3) |
Le regole di calcolo del conseguimento degli obiettivi sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030 definite all'articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE precisano che solo i rifiuti immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del conseguimento dell'obiettivo di riciclaggio e che, come norma generale, la misurazione dei rifiuti dovrebbe avvenire all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. Ai fini dell'applicazione uniforme delle regole di calcolo e della comparabilità dei dati, è opportuno specificare i punti di calcolo per i principali materiali di imballaggio e le principali operazioni di riciclaggio. |
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(4) |
Per garantire una comunicazione armonizzata sui metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio e un riciclaggio di qualità, è necessario stabilire una metodologia comune per il calcolo della quantità di tali metalli. La metodologia dovrebbe prendere in considerazione solo il contenuto metallico dei materiali separati dalle ceneri pesanti da incenerimento ai fini del riciclaggio in metalli, e dovrebbe garantire che vengano presi in considerazione solo i metalli provenienti dall'incenerimento di rifiuti di imballaggio. |
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(5) |
A norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE, i dati calcolati e comunicati devono essere avvalorati da un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei flussi di materiali dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire un'affidabilità e un'accuratezza elevate dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati, in particolare rilevando i dati direttamente dagli operatori economici e utilizzando registri elettronici ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e specifiche tecniche applicate ai rifiuti cerniti. |
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(6) |
Il formato delle tabelle che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, della direttiva 94/62/CE dovrebbe tenere conto delle norme riguardanti le comunicazioni relative agli obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi e agli imballaggi riutilizzabili stabilite nella direttiva 94/62/CE. |
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(7) |
Le tabelle per le comunicazioni relative agli imballaggi riutilizzabili dovrebbero tenere conto delle informazioni sugli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e sul numero di rotazioni che tali imballaggi compiono in un anno, il che è essenziale per determinare la quota di imballaggi riutilizzabili rispetto agli imballaggi monouso. Poiché gli imballaggi per la vendita riutilizzabili possono essere presi in considerazione nell'ambito degli obiettivi di riciclaggio, è altresì opportuno operare una distinzione tra gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e altri imballaggi riutilizzabili. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/270/CE è così modificata:
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(1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente decisione stabilisce le tabelle per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE, nonché le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati ai sensi di tale direttiva, per quanto riguarda:
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(2) |
l'articolo 2 è così modificato:
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(3) |
l'articolo 3 è così modificato:
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(4) |
l'articolo 4 è così modificato:
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(5) |
l'articolo 5 è così modificato:
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(6) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, le disposizioni relative al recupero di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, anche ai rifiuti di imballaggio inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia.»; |
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(7) |
sono inseriti i seguenti articoli da 6 bis a 6 septies: «Articolo 6 bis 1. Per conseguire un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE, la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui il detentore si disfa dopo la loro prima rotazione è detratta dalla quantità totale di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno. 2. I punti percentuali che possono essere sottratti dagli obiettivi di riciclaggio per determinare il livello rettificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE sono calcolati come media semplice dei punti percentuali che rappresentano la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili in ciascuno dei tre anni precedenti. Tale quota è calcolata dividendo la quantità di imballaggi per la vendita riutilizzabili determinata conformemente al presente articolo, che è composta dai materiali di imballaggio ai quali si applica l'obiettivo di riciclaggio, per la quantità di tutti gli imballaggi per la vendita composti da tali materiali di imballaggio e immessi sul mercato per la prima volta in un determinato anno. Articolo 6 ter 1. Se uno Stato membro considera le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), lettera g), punto ii), lettera h) e lettera i), punto ii), della direttiva 94/62/CE, la quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è aggiunta sia ai rifiuti di imballaggio prodotti sia ai rifiuti di imballaggio riciclati. 2. La quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo è stabilita in base alla massa delle unità di imballaggi in legno riparati che sono successivamente riutilizzate, esclusi gli imballaggi in legno o i componenti di imballaggi in legno destinati alle operazioni di trattamento dei rifiuti. Articolo 6 quater 1. Ai fini del calcolo e della verifica della conformità agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, si applica quanto segue:
2. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, gli imballaggi compositi e altri imballaggi composti da più di un materiale sono calcolati e comunicati sulla base dei singoli materiali contenuti negli imballaggi. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio. Articolo 6 quinquies 1. Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), della direttiva 94/62/CE, la quantità di metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento è costituita dalla massa dei metalli nel concentrato di metallo che è separata dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti di imballaggio, e non include altri materiali contenuti nel concentrato di metallo come aggregati minerali o metalli che non provengono dai rifiuti di imballaggio. 2. Per calcolare la massa dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento, gli Stati membri applicano la metodologia di cui all'allegato III. Articolo 6 sexies Ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri possono applicare le regole di calcolo di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies. Articolo 6 septies 1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati comunicati a norma della presente decisione. In particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti è soggetta a verifiche e controlli incrociati, anche utilizzando dati sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato, dati pertinenti sui rifiuti e analisi di composizione dei rifiuti urbani non differenziati. Gli Stati membri informano la Commissione delle verifiche effettuate e, se del caso, di qualsiasi incoerenza significativa rilevata e delle misure correttive pianificate o adottate. 2. Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli stabilimenti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso. 3. Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici. 4. Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, comprese quelle che avvalorano metodologie di campionamento, tali indagini sono condotte nel rispetto di norme minime che includono i requisiti minimi seguenti:
5. È possibile ricorrere a stime per i materiali di imballaggio presenti in piccole quantità e per quelli non citati nella presente decisione. Tali stime sono basate sulle migliori informazioni disponibili e sono descritte nelle relazioni sul controllo della qualità che accompagnano i dati sulla produzione e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.»; |
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(8) |
gli articoli 7 e 8 sono soppressi; |
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(9) |
l'articolo 9 è così modificato:
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(10) |
l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
(2) Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141).
(3) Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).
(4) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2005/270/CE è così modificato:
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1) |
il titolo è sostituito da «ALLEGATO I»; |
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2) |
le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 1 Comunicazione riguardante gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6 della direttiva 94/62/CE
Tabella 2 Tabella per la comunicazione ai fini dell'adeguamento dei tassi di riciclaggio a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE
Tabella 3 Tabella per la comunicazione riguardante gli imballaggi riutilizzabili
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(3) |
sono aggiunti gli allegati II, III e IV seguenti: «ALLEGATO II Punti di calcolo definiti all'articolo 6 quater, paragrafo 1, lettera a)
ALLEGATO III Metodologia di calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio
ALLEGATO IV Formato per il controllo della qualità I. Obiettivi della relazione Gli obiettivi della relazione sul controllo della qualità sono i seguenti:
II. Informazioni generali
III. Utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero 1. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati
2. Descrizione dei metodi utilizzati … … 3. Accuratezza dei dati 3.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sull'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta … … 3.2. Descrizione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sull'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero … … 3.3. Indagini statistiche utilizzate in relazione all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero
3.4. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno) … … IV. Imballaggi riutilizzabili 1. Parti coinvolte nella raccolta dei dati
2. Descrizione dell'applicazione della definizione di imballaggi riutilizzabili nel sistema nazionale di raccolta dei dati, compresa la garanzia che gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta siano riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi e che tutte le rotazioni degli imballaggi riutilizzabili siano registrate … … 3. Metodi per raccogliere e aggregare i dati per le varie categorie, tipi di imballaggi e sistemi di riutilizzo degli imballaggi
4. Verifica dei dati
5. Accuratezza dei dati 5.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sugli imballaggi riutilizzabili, compresi gli errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta … … 5.2. Descrizione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sugli imballaggi riutilizzabili … … 5.3. Indagini statistiche utilizzate in relazione agli imballaggi riutilizzabili
5.4. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno) … … V. Rifiuti di imballaggio 1. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati
2. Descrizione dei metodi utilizzati 2.1. Produzione di rifiuti di imballaggio 2.1.1. Metodi per determinare la produzione di rifiuti di imballaggio (apporre una croce nelle celle pertinenti)
Descrizione dei metodi di verifica relativi ai dati sui rifiuti di imballaggio prodotti nel caso in cui siano utilizzati i dati sugli imballaggi immessi sul mercato … … 2.1.2. Spiegazione dell'applicazione delle stime nel caso in cui siano utilizzati i dati sugli imballaggi immessi sul mercato (ad esempio se la raccolta dei dati non copre l'intero mercato o per tener conto dei comportamenti opportunistici, delle spedizioni private all'interno o all'esterno del paese e delle vendite online) … … 2.1.3. Indicazione se una stima è stata calcolata e aggiunta (Sì/No) e, in caso affermativo, il volume aggiunto in percentuale sul totale
2.1.4. Descrizione della metodologia e verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti nel caso in cui siano utilizzati i dati sui rifiuti di imballaggio, compreso il modo in cui vengono contabilizzati a) i rifiuti diversi dagli imballaggi raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio e b) i materiali di imballaggio presenti in altri rifiuti (flussi di rifiuti misti). … … 2.1.5. Descrizione della metodologia di comunicazione relativa agli imballaggi compositi, anche qualora i materiali contenuti negli imballaggi compositi e che rappresentano meno del 5 % della massa dell'unità di imballaggio non siano comunicati separatamente. … … 2.1.6. Verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti
Ulteriori dettagli relativi alla verifica dei dati sui rifiuti di imballaggio prodotti … … 2.2. Gestione dei rifiuti di imballaggio 2.2.1. Classificazione delle operazioni di trattamento Informazioni sulla classificazione utilizzata per le operazioni di trattamento (se viene utilizzata una classificazione standard come i codici delle operazioni di smaltimento o delle operazioni di recupero di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE, indicarne la denominazione o specificare e descrivere tutte le categorie pertinenti utilizzate). … … 2.2.2. Descrizione dei metodi per determinare il trattamento dei rifiuti di imballaggio (apporre una croce)
Ulteriori informazioni sui metodi, compresa la combinazione dei metodi utilizzati … … 2.2.3. Punti di misurazione del riciclaggio applicati dallo Stato membro
Descrizione dettagliata della metodologia di calcolo della quantità di materiali non interessati eliminati tra i punti di misurazione e di calcolo, ove applicabile … … 2.2.4. Descrizione della metodologia per determinare la quantità dei singoli materiali riciclati contenuti negli imballaggi compositi o negli imballaggi composti da molteplici materiali, nonché informazioni su eventuali deroghe applicate ai materiali che costituiscono meno del 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio. … … 2.2.5. Utilizzo dei tassi di scarto medio Descrizione dei rifiuti di imballaggio cerniti a cui si applicano i tassi di scarto medio, i tipi di impianti di cernita a cui si applicano diversi tassi di scarto medio, l'approccio metodologico per calcolare i tassi di scarto medio in tale/i punto/i, compresa l'accuratezza statistica delle indagini utilizzate o la natura delle specifiche tecniche.
2.2.6. Attribuzione dei rifiuti alle tipologie di imballaggio e non imballaggio e correzione dell'umidità Descrizione, ove applicabile, della metodologia applicata per escludere i rifiuti diversi dagli imballaggi dalla quantità comunicata di rifiuti di imballaggio riciclati e della metodologia per correggere la quantità di rifiuti di imballaggio in corrispondenza del punto di misurazione per rispecchiare il tasso di umidità naturale degli imballaggi (utilizzando altresì le norme europee in materia). Sono ammissibili dati aggregati provenienti da impianti di tipo analogo.
2.2.7. Attribuzione dei rifiuti ai diversi Stati membri Descrizione della metodologia applicata per escludere i rifiuti provenienti da altri paesi, ove applicabile Sono ammissibili dati aggregati provenienti da impianti di tipo analogo.
2.2.8. Altre forme di recupero dei rifiuti Descrizione del trattamento dei rifiuti segnalati sotto la categoria di altre forme di recupero e quota di rifiuti (%) soggetta a tale trattamento … … 2.2.9. Informazioni sulla rilevanza della custodia temporanea dei rifiuti di imballaggio rispetto alle quantità di rifiuti trattati in un determinato anno ed eventuali stime sui rifiuti riciclati nell'anno di riferimento corrente a seguito della custodia temporanea in un anno di riferimento precedente, nonché sui rifiuti che entrano in custodia temporanea nell'anno di riferimento corrente … … 2.2.10. Verifica dei dati sul riciclaggio dei rifiuti di imballaggio
2.2.11. Calcolo del riciclaggio di metalli dalle ceneri pesanti da incenerimento Descrizione dettagliata del metodo di raccolta dei dati per calcolare la quantità di metalli separati dalle ceneri pesanti da incenerimento a norma dell'atto di esecuzione della Commissione adottato in conformità dell'articolo 37, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE
2.3. Accuratezza dei dati 2.3.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta … … 2.3.2. Spiegazione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti di imballaggio … … 2.3.3. Indagini statistiche utilizzate in merito alla produzione e al trattamento dei rifiuti di imballaggio
2.3.4. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un determinato anno) … … 2.3.5. Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnellaggio (in relazione a quali flussi di rifiuti, settori o stime sia emersa la differenza e quale sia la causa all'origine) per qualsiasi componente dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno precedente
VI. Tracciabilità dei rifiuti e garanzia del loro trattamento in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal diritto ambientale dell'Unione 1. Descrizione dettagliata del sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio a norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE … … 2. Rifiuti trattati al di fuori dello Stato membro
3. Descrizione delle misure atte a far sì che, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 8, della direttiva 94/62/CE, l'esportatore possa provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e che il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal pertinente diritto ambientale dell'Unione … … VII. Riservatezza Motivazione per astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione: … … VIII. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni … … |
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(1) Sono inclusi l'incenerimento con recupero di energia e il ritrattamento dei rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo di produzione di energia.
(2) Sono esclusi la riparazione degli imballaggi in legno, il riciclaggio e il recupero di energia; sono incluse le operazioni di riempimento.
(3) I metalli ferrosi riciclati dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento sono comunicati separatamente e non sono inclusi nella riga dei metalli ferrosi.
(4) L'alluminio riciclato dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento è comunicato separatamente e non è incluso nella riga dell'alluminio.
(5) Vale a dire tutti gli imballaggi riutilizzabili e monouso, inclusi gli imballaggi per la vendita, per il trasporto e gli imballaggi multipli.
(6) Vale a dire gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e monouso.
(7) Vale a dire il numero di rotazioni che gli imballaggi riutilizzabili compiono in un determinato anno.
(8) Vale a dire il numero di rotazioni che gli imballaggi riutilizzabili compiono in un determinato anno moltiplicato per la loro massa.»;
(9) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/47 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/666 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 3253]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/617 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Lituania e in Polonia. |
|
(2) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/617 in Romania si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana nei suini domestici, casi che devono anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(3) |
Nell'aprile 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Argeș in Romania, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Questa zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco di cui alla parte III, anziché alla parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
|
(4) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che sia delimitata una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania e che tale zona sia debitamente inserita nell'elenco di cui all'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019
Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/617 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 105 del 16.4.2019, pag. 37).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
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in Luxembourg province:
|
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II; |
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in Silistra region:
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in Dobrich region:
|
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in Ruse region:
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in Veliko Tarnovo region:
|
|
in Pleven region:
|
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in Vratza region:
|
|
in Montana region:
|
|
in Vidin region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
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— |
Hiiu maakond. |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
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— |
Alsungas novads, |
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— |
Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
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— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
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— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
|
— |
Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
|
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
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— |
Rietavo savivaldybė, |
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— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
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— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
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— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
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— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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— |
Județul Alba, |
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— |
Județul Cluj, |
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— |
Județul Harghita, |
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— |
Județul Hunedoara, |
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— |
Județul Iași, |
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— |
Județul Neamț, |
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— |
Județul Vâlcea, |
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— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
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— |
Județul Gorj, |
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— |
Județul Suceava, |
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— |
Județul Mureș, |
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— |
Județul Sibiu, |
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— |
Județul Caraș-Severin. |
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
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in Luxembourg province:
|
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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in Varna region:
|
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in Silistra region:
|
|
in Dobrich region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
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— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
|
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Ādažu novads, |
|
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
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— |
Aglonas novads, |
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— |
Aizkraukles novads, |
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— |
Aknīstes novads, |
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— |
Alojas novads, |
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— |
Alūksnes novads, |
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— |
Amatas novads, |
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— |
Apes novads, |
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— |
Auces novads, |
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— |
Babītes novads, |
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— |
Baldones novads, |
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— |
Baltinavas novads, |
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— |
Balvu novads, |
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— |
Bauskas novads, |
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— |
Beverīnas novads, |
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— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
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— |
Burtnieku novads, |
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— |
Carnikavas novads, |
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— |
Cēsu novads, |
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— |
Cesvaines novads, |
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— |
Ciblas novads, |
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— |
Dagdas novads, |
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— |
Daugavpils novads, |
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— |
Dobeles novads, |
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— |
Dundagas novads, |
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— |
Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
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— |
Engures novads, |
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— |
Ērgļu novads, |
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— |
Garkalnes novads, |
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— |
Gulbenes novads, |
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— |
Iecavas novads, |
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— |
Ikšķiles novads, |
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— |
Ilūkstes novads, |
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— |
Inčukalna novads, |
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— |
Jaunjelgavas novads, |
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— |
Jaunpiebalgas novads, |
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— |
Jaunpils novads, |
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— |
Jēkabpils novads, |
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— |
Jelgavas novads, |
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— |
Kandavas novads, |
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— |
Kārsavas novads, |
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— |
Ķeguma novads, |
|
— |
Ķekavas novads, |
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— |
Kocēnu novads, |
|
— |
Kokneses novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
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— |
Krimuldas novads, |
|
— |
Krustpils novads, |
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— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
|
— |
Lielvārdes novads, |
|
— |
Līgatnes novads, |
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— |
Limbažu novads, |
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— |
Līvānu novads, |
|
— |
Lubānas novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mālpils novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
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— |
Mazsalacas novads, |
|
— |
Mērsraga novads, |
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— |
Naukšēnu novads, |
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— |
Neretas novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
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— |
Ozolnieku novads, |
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— |
Pārgaujas novads, |
|
— |
Pļaviņu novads, |
|
— |
Preiļu novads, |
|
— |
Priekules novads, |
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— |
Priekuļu novads, |
|
— |
Raunas novads, |
|
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
|
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
|
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
|
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
|
— |
Rēzeknes novads, |
|
— |
Riebiņu novads, |
|
— |
Rojas novads, |
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— |
Ropažu novads, |
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— |
Rugāju novads, |
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— |
Rundāles novads, |
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— |
Rūjienas novads, |
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— |
Salacgrīvas novads, |
|
— |
Salas novads, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
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— |
Saulkrastu novads, |
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— |
Sējas novads, |
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— |
Siguldas novads, |
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— |
Skrīveru novads, |
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— |
Skrundas novads, |
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— |
Smiltenes novads, |
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— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Strenču novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tērvetes novads, |
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— |
Tukuma novads, |
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Vaiņodes novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Birštono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
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Jurbarko rajono savivaldybė, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė, |
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Kazlų Rūdos savivaldybė, |
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Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė, |
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— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
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— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
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— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Šakių rajono savivaldybė, |
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— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
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— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, |
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— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
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— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
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— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
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— |
Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
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— |
Telšių rajono savivaldybė, |
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— |
Trakų rajono savivaldybė, |
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— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
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— |
Utenos rajono savivaldybė, |
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— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
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Județul Bistrița-Năsăud. |
PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
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Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos, |
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Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
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— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, |
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Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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— |
Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
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Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
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Județul Argeș, |
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Județul Olt, |
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Județul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |
Rettifiche
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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/77 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 21 settembre 2018 )
Alla pagina 68, l'allegato II va letto come segue: